ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 54

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
13 febbraio 2018


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Comitato delle regioni

 

125a sessione plenaria del 9, 10 e 11 ottobre 2017

2018/C 54/01

Risoluzione del Comitato europeo delle regioni — Il semestre europeo 2017 e la prospettiva dell'analisi annuale della crescita 2018

1

2018/C 54/02

Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sulle raccomandazioni ai capi di Stato e di governo riuniti a Bruxelles il 24 novembre 2017 per il quinto vertice del partenariato orientale

5

 

PARERI

 

Comitato delle regioni

 

125a sessione plenaria del 9, 10 e 11 ottobre 2017

2018/C 54/03

Parere del Comitato europeo delle regioni — Finanziamenti per il clima: uno strumento essenziale per l’attuazione dell’Accordo di Parigi

9

2018/C 54/04

Parere del Comitato europeo delle regioni — Il futuro del Meccanismo per collegare l’Europa (CEF) — Trasporti

14

2018/C 54/05

Parere del Comitato europeo delle regioni — Riesame dell’attuazione delle politiche ambientali (EIR)

21

2018/C 54/06

Parere del Comitato europeo delle regioni — Una strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi

27

2018/C 54/07

Parere del Comitato europeo delle regioni — Rafforzare la resilienza territoriale: dare a regioni e città gli strumenti per far fronte alla globalizzazione

32

2018/C 54/08

Parere del Comitato europeo delle regioni — Un approccio strategico alla resilienza nell'azione esterna dell'UE

38

2018/C 54/09

Parere del Comitato europeo delle regioni — Costruire un'economia dei dati europea

43

2018/C 54/10

Parere del Comitato europeo delle regioni — Il pilastro europeo dei diritti sociali e Documento di riflessione sulla dimensione sociale dell'Europa

48

2018/C 54/11

Parere del Comitato europeo delle regioni — Una politica europea per la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ed infrastrutturale

62

2018/C 54/12

Parere del Comitato europeo delle regioni — Strategia spaziale per l'Europa

66

2018/C 54/13

Parere del Comitato europeo delle regioni — Riforma delle risorse proprie dell'UE nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2020

72

2018/C 54/14

Parere del Comitato europeo delle regioni — La protezione dei minori migranti

76


 

III   Atti preparatori

 

COMITATO DELLE REGIONI

 

125a sessione plenaria del 9, 10 e 11 ottobre 2017

2018/C 54/15

Parere del Comitato europeo delle regioni — Il pacchetto sui servizi: un’economia dei servizi efficace per i cittadini europei

81


IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Comitato delle regioni

125a sessione plenaria del 9, 10 e 11 ottobre 2017

13.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 54/1


Risoluzione del Comitato europeo delle regioni — Il semestre europeo 2017 e la prospettiva dell'analisi annuale della crescita 2018

(2018/C 054/01)

Presentato dai gruppi politici PPE, PSE, ALDE, AE ed ECR

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

visti i documenti del semestre europeo 2017, ossia l'analisi annuale della crescita, le relazioni per paese, i programmi nazionali di riforma (PNR) e le raccomandazioni specifiche per paese;

vista la sua risoluzione, adottata l'8 febbraio 2017, sull'analisi annuale della crescita della Commissione europea per il 2017 (RESOL-VI/019);

vista la relazione del Parlamento europeo sull'analisi annuale della crescita 2017 (2016/2306(INI));

Rilanciare gli investimenti

1.

sottolinea che il 55 % delle raccomandazioni specifiche per paese formulate nel 2017 riguardano ostacoli agli investimenti che gli enti locali e regionali possono contribuire a rimuovere (1); ricorda l'esigenza di affrontare lo sfasamento tra le funzioni degli enti locali e regionali e le loro risorse finanziarie;

2.

insiste perché la politica di coesione resti il principale strumento di investimento dell'UE. Ritiene tuttavia che la sua governance e le sue interazioni con il semestre europeo dovrebbero essere migliorate, al fine di accrescere ulteriormente l'effetto moltiplicatore della spesa per la coesione e il suo contributo a una crescita sostenibile e inclusiva;

3.

pur accogliendo con favore l'introduzione nel gennaio 2015 di margini di flessibilità nell'ambito del patto di stabilità e crescita, il CdR chiede l'adozione di ulteriori misure per stimolare gli investimenti pubblici, in particolare nei settori delle infrastrutture e dell'inclusione sociale, ossia l'esclusione del cofinanziamento nazionale, regionale o locale nel quadro dei Fondi strutturali e di investimento europei dal meccanismo contabile del patto di stabilità e crescita, al pari del cofinanziamento delle attività del Fondo europeo per gli investimenti strategici, la definizione di una tipologia a livello di UE per la qualità degli investimenti pubblici nella contabilità della spesa pubblica in funzione dei loro effetti a lungo termine, la revisione della metodologia di calcolo del «disavanzo strutturale» al fine di tenere conto delle caratteristiche intrinseche delle economie nazionali e delle differenze strutturali della spesa pubblica, e l'introduzione nel quadro di valutazione macroeconomico di un indicatore relativo al tasso di investimento;

4.

osserva che gli enti locali e regionali sono coinvolti in circa il 25 % dei progetti del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) finanziati dalla BEI, ma che, come mostra un recente studio fatto eseguire dal CdR, il loro coinvolgimento continua ad incontrare ostacoli rilevanti, legati alla capacità amministrativa, all'intrinseca complessità del FEIS e alla scarsa conoscenza di tale Fondo da parte delle città e delle regioni (2); sottolinea che occorre accrescere la sensibilizzazione, il sostegno tecnico, la consulenza e le sinergie con altre fonti di finanziamento dell'UE, per rafforzare il coinvolgimento degli enti locali e regionali nell'attuazione del FEIS e garantire un maggiore equilibrio geografico tra i suoi progetti;

5.

condivide la valutazione della Commissione secondo cui «il potenziale del … [FEIS] in termini di promozione dello sviluppo del capitale umano è ancora ben lungi dall'essere sfruttato appieno. Occorre adoperarsi con ulteriore impegno per elaborare strumenti adatti a questo settore e garantire una più stretta collaborazione fra attori sociali e finanziari» (3);

6.

sottolinea l'importanza di proseguire le riforme strutturali a tutti i livelli di governo e di eliminare le lungaggini burocratiche che accompagnano gli investimenti in corso, per contribuire a migliorare il clima imprenditoriale e mettere maggiormente in grado le nostre economie di attirare investimenti;

7.

rileva che l'accesso ai finanziamenti rimane una sfida fondamentale per le PMI, le imprese emergenti e le imprese in espansione in Europa; accoglie con favore misure quali in Fondo paneuropeo di fondi di capitale di rischio; invita la Commissione ad adottare, in cooperazione con gli enti locali e regionali e le autorità nazionali, ulteriori misure per mobilitare gli investimenti privati e promuovere la differenziazione delle fonti di finanziamento.

Portare avanti le riforme strutturali e politiche di bilancio responsabili

8.

ribadisce la richiesta di un maggiore coordinamento di tutte le misure di creazione di capacità dell'UE, e di una semplificazione dei fondi dell'UE; sottolinea che il 53 % delle raccomandazioni specifiche per paese del 2017 riguarda questioni di capacità amministrativa, in particolare a livello subnazionale;

9.

ritiene che il bilancio dell'UE dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri per attuare le riforme strutturali ed eliminare gli oneri burocratici che accompagnano gli investimenti in corso e approva pertanto la creazione, decisa nel maggio 2017, del Programma di sostegno alle riforme strutturali (2017-2020), con una dotazione di 142,8 milioni di euro, che contribuirà alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali volte a finanziare azioni con un valore aggiunto europeo per promuovere la competitività, la produttività, la crescita, l'occupazione, la coesione e gli investimenti;

10.

ribadisce l'invito rivolto alla Commissione a considerare la possibilità di proporre una capacità di bilancio per la zona euro, che potrebbe aiutare a stabilizzare l'area dell'euro, se e quando necessario;

11.

chiede alla Commissione di valutare le difficoltà che gli enti regionali e locali possono incontrare nell'applicazione delle direttive sugli appalti pubblici e sottolinea l'esigenza, a livello locale e regionale, di strumenti come i centri di conoscenza, per contribuire a migliorare la capacità amministrativa, a tutti i livelli di governo, in materia di appalti pubblici e di aiuti di Stato, grazie alla messa a disposizione di assistenza tecnica e orientamenti;

12.

evidenzia la necessità di una crescita inclusiva e di un miglioramento della dimensione sociale dell'UE attraverso l'attuazione di un pilastro europeo dei diritti sociali (4) nel quadro di una vigorosa agenda sociale europea, in cui la competitività e la giustizia sociale si integrino a vicenda, e che preveda tra l'altro un rafforzamento del ruolo degli indicatori sociali nell'ambito del semestre europeo e la convergenza dei salari reali in linea con la produttività;

13.

sottolinea, nel contesto del Documento di riflessione della Commissione sulla gestione della globalizzazione (5), l'esigenza di contribuire ad estendere la platea dei beneficiari dei vantaggi della globalizzazione, di sviluppare ulteriormente il concetto di resilienza territoriale, di abbandonare la promozione di riforme strutturali il cui impatto territoriale non è omogeneo in ragione di disparità regionali e di strutturare lo sforzo dell'UE per gestire la globalizzazione intorno a tre assi principali: una strategia proattiva per il miglioramento delle competenze, delle conoscenze e delle infrastrutture, una strategia di mitigazione, comprendente il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e altri strumenti di intervento e una strategia partecipativa, per coinvolgere meglio i cittadini nel processo di elaborazione delle politiche dell'UE; chiede inoltre un potenziamento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione attraverso un aumento del suo bilancio, la sua integrazione nel quadro finanziario pluriennale, un significativo abbassamento dei criteri per la sua attivazione, la garanzia di sinergie con i Fondi strutturali e d'investimento europei;

14.

ribadisce che le attuali pressioni globali richiedono una strategia industriale dell'UE globale e basata sul territorio (6), che comprenda il coordinamento strategico tra le politiche e gli strumenti pertinenti dell'UE.

Il semestre europeo 2017 e la prospettiva dell'analisi annuale della crescita 2018

15.

sottolinea che il 76 % delle raccomandazioni specifiche per paese del 2017 sono riferite al territorio, poiché vertono su sfide concernenti alcune regioni o città più che altre e la loro applicazione dipende dai livelli di governo subnazionali; osserva che il 62 % di tali raccomandazioni è rivolto direttamente agli enti locali e regionali, cosa che evidenzia il ruolo di questi ultimi nell'attuazione di riforme strutturali;

16.

evidenzia che due terzi dei programmi nazionali di riforma 2017 riconoscono l'esistenza di disparità regionali e che tutti tali programmi menzionano il coinvolgimento degli enti locali e regionali nella loro attuazione, mentre il 70 % di essi ne cita il coinvolgimento nella loro preparazione, sebbene ancora soprattutto attraverso una semplice consultazione;

17.

sottolinea che il coinvolgimento degli enti locali e regionali in una fase iniziale, in qualità di partner, nella coprogettazione dei programmi nazionali di riforma, insieme con l'adozione sistematica di un approccio di governance multilivello porterebbero a un sensibile aumento del tasso di attuazione delle suddette raccomandazioni, aiuterebbero ad affrontare le disparità regionali, favorirebbero un maggior senso di coinvolgimento sul campo e rafforzerebbero la fiducia tra gli Stati membri e all'interno di essi;

18.

invita le istituzioni dell'UE ad attuare la proposta del CdR di un codice di condotta per il coinvolgimento degli enti locali e regionali nel semestre europeo (7) e accoglie con favore il sostegno espresso dal Parlamento europeo (8) per tale proposta;

19.

raccomanda che nell'analisi annuale della crescita 2018 venga inserito un capitolo dedicato specificamente alla situazione delle regioni e venga esaminato il ruolo degli enti locali e regionali, chiedendo inoltre che gli Stati membri facciano lo stesso nei loro programmi nazionali di riforma; si compiace dell'invito a includere una dimensione territoriale nelle raccomandazioni specifiche per paese; invita la Commissione europea a incontrare rappresentanti degli enti locali e regionali nel corso delle visite negli Stati membri effettuate all'inizio di ogni semestre. Nel quadro del sostegno all'integrazione di una dimensione territoriale nel semestre europeo, sottolinea che è opportuno che tra gli elementi da inserire figurino i cambiamenti demografici, che verrebbero così collegati al semestre europeo, come già propone il parere del CdR sul tema La risposta dell'UE alla sfida demografica;

20.

considerando l'attuale sfasamento tra la procedura annuale di presentazione delle raccomandazioni specifiche per paese e l'approccio di programmazione a medio e lungo termine richiesto dai fondi SIE, ribadisce (9) la sua convinzione che l'integrazione della politica di coesione nei programmi nazionali di riforma debba essere riconfigurata in modo da mantenere la dimensione territoriale e l'approccio decentrato basato sul partenariato;

21.

osserva che numerose raccomandazioni specifiche per paese vengono reiterate per vari anni perché i tempi di attuazione di riforme complesse sono lunghi; si compiace del fatto che la Commissione europea condivida il suggerimento avanzato dal CdR di misurare i progressi nell'attuazione delle suddette raccomandazioni su base pluriennale piuttosto che annuale; constata che la Commissione ha affermato che, su tale base, «Le raccomandazioni specifiche per paese formulate fino al 2016 sono state attuate per circa due terzi con almeno alcuni progressi» (10) (rispetto al 43 % di quelle formulate nel 2016); chiede alla Commissione di presentare in maniera trasparente tutti gli elementi di tale valutazione;

22.

sottolinea che il semestre europeo richiede un quadro di intervento a lungo termine; in tale contesto prende atto degli sforzi della Commissione di collegare l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e gli obiettivi di sviluppo sostenibile con la strategia Europa 2020 e, in tal modo, con i Fondi strutturali e d'investimento europei. Tuttavia, data la complessità e la molteplicità dei differenti quadri di riferimento, sottolinea l'esigenza di coerenza politica, di integrazione nelle altre politiche e di un quadro coerente di governance e auspica che la Commissione presenti rapidamente proposte pertinenti;

23.

sottolinea che la crisi europea dei rifugiati e migranti, che ha avuto inizio nel 2015, rappresenta ancora un gravissimo problema per molte regioni ed enti locali. Richiede pertanto una risposta significativa e concreta, anche in termini di nuovi fondi, a livello europeo;

24.

segnala con preoccupazione la forte disoccupazione di lunga durata, in particolare quella giovanile, che riguarda le economie di diversi Stati membri dell'UE; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad accelerare tutte le attività necessarie per sostenere il mercato del lavoro;

25.

incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Presidente del Consiglio europeo e alla presidenza estone del Consiglio dell'UE.

Bruxelles, 11 ottobre 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  CdR, semestre europeo 2016, Analisi territoriale delle raccomandazioni specifiche per paese, Relazione del comitato direttivo della Piattaforma di monitoraggio Europa 2020.

(2)  http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/Implementation-EFSI/implementation_EFSI_pdf.pdf.

(3)  Comunicazione della Commissione — Semestre europeo 2017: valutazione dei progressi in materia di riforme strutturali, prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici e risultati degli esami approfonditi a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011 — COM(2017) 90 final

(4)  Parere del CdR Il pilastro europeo dei diritti sociali e Documento di riflessione sulla dimensione sociale dell'Europa, relatore Mauro D'Attis (PPE/IT), adottato nella sessione plenaria del CdR dell'11 ottobre 2017 (SEDEC-VI/027).

(5)  Parere del CdR sul Documento di riflessione della Commissione sulla gestione della globalizzazione, relatrice Micaela Fanelli (PSE/IT), adottato nella sessione plenaria del CdR del 10 ottobre 2017 (ECON-VI/024).

(6)  È attualmente in corso di elaborazione un parere d'iniziativa del CdR sul tema Una strategia europea per l'industria: il ruolo e la prospettiva degli enti regionali e locali (relatore: Heinz Lehmann (PPE/DE).

(7)  Parere sul tema Migliorare la governance del semestre europeo: un codice di condotta per il coinvolgimento degli enti locali e regionali, relatore Rob Jonckman (ECR/NL), adottato l'11 maggio 2017.

(8)  Risoluzione del Parlamento europeo sul semestre europeo 2016, adottata il 26 ottobre 2016.

(9)  Parere del CdR sul tema Il futuro della politica di coesione dopo il 2020 — Per una politica europea di coesione forte ed efficace dopo il 2020, relatore: Michael Schneider (DE/PPE), adottato l'11 maggio 2017.

(10)  Comunicazione della Commissione che accompagna le raccomandazioni specifiche per paese per il 2017, COM(2017) 500 final (https://ec.europa.eu/info/files/2017-european-semester-communication-country-specific-recommendations_it).


13.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 54/5


Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sulle raccomandazioni ai capi di Stato e di governo riuniti a Bruxelles il 24 novembre 2017 per il quinto vertice del partenariato orientale

(2018/C 054/02)

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR),

visto l’impegno condiviso verso i principi del diritto internazionale, verso i valori fondamentali tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, le libertà fondamentali e la parità di genere, nonché verso l’economia di mercato, lo sviluppo sostenibile e il buon governo, impegno sul quale si fonda il partenariato orientale,

visto che i conflitti armati e la destabilizzazione in numerosi paesi e regioni del vicinato dell’UE intralciano lo sviluppo di partenariati duraturi (1),

visto l’approccio basato sui diritti, attuato dall’UE dal 2016 e comprendente tutti i diritti umani, siano essi economici, politici, civili, culturali o sociali, approccio che rappresenta uno dei principi guida dell’assistenza finanziaria dello Strumento europeo di vicinato (ENI), e il ruolo importante svolto dagli enti locali e regionali nella difesa dei diritti fondamentali a livello locale e regionale, tra cui la protezione delle minoranze,

visti i principi fondamentali dell’autonomia locale, che costituiscono un valore europeo sancito dalla Carta europea dell’autonomia locale,

vista l’importanza di coinvolgere le organizzazioni della società civile, i giovani e gli enti locali, in particolare nell’attuazione di nuovi quadri specifici per paese per la cooperazione bilaterale — sotto forma di agende di associazione e priorità di partenariato aggiornate — in modo da contribuire alla trasformazione democratica ed economica dei paesi partner (2) e rafforzare le loro relazioni con l’Unione,

visto il ruolo degli enti regionali e locali nel rafforzamento della resilienza, definita come un concetto ampio, che comprende le società nel loro complesso ed è caratterizzato da democrazia, fiducia nelle istituzioni e sviluppo sostenibile, e da capacità di riforma (3),

visto il ruolo della Conferenza degli enti regionali e locali del partenariato orientale (Corleap), riconosciuto nella Relazione sull’attuazione del riesame della politica europea di vicinato e nel documento di lavoro congiunto dei servizi della Commissione relativo alle tappe del partenariato orientale verso il 2020,

visto l’impegno, assunto dalla Corleap, di perseguire gli obiettivi del partenariato orientale in conformità con la politica europea di vicinato riveduta e con la strategia globale dell’Unione in materia di politica estera e di sicurezza, di promuovere e attuare a livello locale i valori universali su cui si fonda l’UE, di approfondire la cooperazione tra gli enti locali e regionali, le loro associazioni e le organizzazioni della società civile, a beneficio di tutti i cittadini,

viste la relazione della Corleap sul tema Sviluppo di una cittadinanza attiva come mezzo per rafforzare la democrazia locale nei paesi del partenariato orientale e le raccomandazioni ivi contenute,

viste la relazione della Corleap sul tema L’efficienza energetica: il ruolo degli enti regionali e locali e le raccomandazioni ivi contenute,

visto l’avvio di nuove iniziative in materia di sviluppo comunale sostenibile, come ad esempio «Sindaci per la crescita economica» e la seconda fase del Patto dei sindaci Est, che rappresentano modelli di governance dal basso in grado di stimolare l’impegno degli enti locali verso i cittadini e con le istituzioni locali e internazionali,

vista la revisione intermedia dell’assistenza nel quadro dello strumento europeo di vicinato per il periodo 2014-2017,

visto l’ulteriore rafforzamento della cooperazione con gli osservatori permanenti (4) della Corleap e altri partner istituzionali;

Contesto strategico

1.

sottolinea che gli enti locali e regionali continuano a sviluppare il proprio ruolo di attori e decisori all’interno dell’architettura del partenariato orientale (PO), dato che molti risultati tangibili di primaria importanza a cui punta tale partenariato si basano sui successi e su un impegno costante a livello subnazionale, e che è necessario un ulteriore sostegno per metterli in condizione di svolgere ancora meglio tale funzione;

2.

accoglie con favore il rafforzamento del ruolo degli enti locali e regionali nell’attuazione delle politiche, delle strategie e delle iniziative faro del partenariato orientale, compresa la loro maggiore partecipazione alle attività delle piattaforme multilaterali e dei relativi gruppi di lavoro;

3.

si rallegra in particolare dei dibattiti incentrati sul rafforzamento della democrazia locale e regionale nell’ambito della piattaforma 1 («Democrazia, buon governo e stabilità») del partenariato orientale;

4.

raccomanda di impegnarsi in modo strutturato con gli enti locali e regionali e con le loro associazioni, quale comune denominatore di tutti e quattro i settori prioritari del partenariato orientale, sottolineando che i contatti tra le persone sono altrettanto importanti dei collegamenti energetici ed economici;

5.

sottolinea che la partecipazione degli enti locali e regionali è fondamentale nel contesto di una maggiore efficienza ed efficacia della struttura multilaterale del partenariato orientale, e chiede di rafforzare ulteriormente le interazioni con le attività svolte dalla Corleap;

6.

insiste affinché gli enti locali e regionali dei paesi del PO partecipino all’elaborazione di raccomandazioni politiche o di atti legislativi e siano attivamente coinvolti nelle trattative con le autorità nazionali in merito a progetti e decisioni di rilevanza locale e regionale;

7.

accoglie con favore la proposta della Commissione relativa ai 20 risultati tangibili per il 2020 («20 Deliverables for 2020») come un importante passo avanti per offrire risultati concreti ai cittadini dei paesi del partenariato orientale e si impegna a contribuire attivamente alla realizzazione di tali risultati;

8.

chiede che venga fornito un adeguato sostegno politico, finanziario e tecnico a tutti i paesi del PO nel quadro di partenariati mirati e più efficaci con l’UE, al fine di orientare meglio il loro processo di riforma e consolidare la democrazia locale e lo sviluppo territoriale.

Democrazia locale e buon governo

9.

ribadisce che gli obiettivi generali della democrazia locale e della riforma dell’amministrazione pubblica, anche attraverso un processo di decentramento, continuano a costituire il fulcro del contributo della Corleap all’attuazione della politica europea di vicinato a livello locale e regionale, indipendentemente dal livello di partenariato con l’UE scelto nel quadro della strategia riveduta;

10.

dichiara che l’impegno dell’UE nei confronti dei paesi del partenariato orientale, per essere efficace, richiede il massimo livello di partecipazione delle comunità locali, che stanno diventando sempre più attive;

11.

sottolinea che le elezioni locali sono essenziali in termini di coinvolgimento dei cittadini e dovrebbero essere accompagnate da un processo di riflessione sui metodi per lavorare in maniera più efficace per il bene del pubblico;

12.

ritiene che gli enti locali e regionali siano nella posizione idonea per sostenere lo sviluppo di una società civile forte e contribuire a garantire la democratizzazione e modernizzazione delle comunità locali;

13.

chiede che gli attuali meccanismi di finanziamento dell’UE, in particolare TAIEX e i programmi di gemellaggio, siano ulteriormente adeguati in modo da andare incontro alle esigenze dei soggetti interessati a livello locale e regionale;

14.

incoraggia un approccio multipartecipativo allo sviluppo locale e regionale nei paesi del PO, fondato su una stretta cooperazione tra gli enti locali e regionali, le organizzazioni della società civile e i cittadini, in relazione a tutta una serie di attività, come il sostegno allo sport, alle associazioni per i giovani e gli anziani e ai centri comunitari;

15.

chiede che efficienti riforme di decentramento siano accompagnate da misure efficaci contro la corruzione a tutti i livelli di governo, al fine di garantire che una governance più solida influisca positivamente sulla vita quotidiana dei cittadini;

16.

chiede di assegnare un ruolo più importante e risorse adeguate alle associazioni di enti locali e regionali per assistere tali enti nella loro partecipazione all’elaborazione e all’attuazione delle strategie nazionali/settoriali/regionali e delle politiche che li riguardano, come pure nella prestazione di servizi;

17.

sottolinea la necessità di un dialogo aperto nel quadro di riforme inclusive della pubblica amministrazione e dell’autonomia locale, anche nell’ambito di riforme territoriali, nonché nella promozione di una cultura di partenariato tra gli enti locali e le autorità centrali;

18.

esorta ad adottare un approccio dinamico in materia di trasparenza, lotta alla corruzione e integrità a tutti i livelli di governo, anche locale, contribuendo in tal modo ad alimentare la fiducia dei cittadini nelle autorità pubbliche e migliorando le condizioni per lo sviluppo economico;

19.

promuove un approccio su misura e multilaterale al fine di affrontare le esigenze reali di ciascun paese, nell’interesse superiore delle comunità locali e per una maggiore resilienza a livello locale;

20.

raccomanda l’adozione di un quadro normativo sostenibile e trasparente che consenta agli enti locali e regionali di rafforzare le loro capacità organizzative e istituzionali;

21.

ribadisce l’invito a semplificare l’accesso ai fondi europei per gli enti locali e regionali e le organizzazioni della società civile in cooperazione con i governi subnazionali;

22.

chiede l’adozione di strategie, programmi e piani di studio per lo sviluppo delle capacità, rivolti sia ai rappresentanti eletti a livello territoriale che alle amministrazioni locali, al fine di consentire agli enti locali e regionali di assumere la piena responsabilità della gestione dei servizi da essi prestati;

23.

chiede che le questioni di genere siano prese in considerazione in tutte le riforme in corso a livello locale e regionale, al fine di evitare qualsiasi discriminazione di genere;

24.

invita i paesi del partenariato orientale a rispettare il diritto delle minoranze nazionali all’istruzione nella loro lingua, in linea con la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali;

25.

rinnova la richiesta che le relazioni annuali dell’UE dedicate ai singoli paesi del PO contengano valutazioni dei progressi in materia di sviluppo economico regionale, processo di decentramento, autonomie locali e cooperazione territoriale, al fine di adeguare ulteriormente e orientare il sostegno dell’UE;

26.

richiama l’attenzione sul sito web «Divisione dei poteri» (5), ospitato e sviluppato dal Comitato europeo delle regioni, che fornisce una panoramica dei livelli di decentramento istituzionale e fiscale nell’UE e nei paesi vicini, e può costituire un ausilio per tali analisi periodica;

27.

richiama l’attenzione sul ruolo costruttivo svolto dal CdR attraverso il programma U-LEAD e la task force per l’Ucraina, che contribuiscono alla condivisione di competenze e conoscenze tra gli enti locali e regionali dell’UE e gli omologhi enti ucraini.

Efficienza energetica e sviluppo economico locale

28.

si compiace che una delle massime priorità del PO consista nel fornire assistenza ai paesi partner per la formulazione di politiche incentrate sull’efficienza energetica;

29.

invita i governi nazionali ad aumentare il sostegno finanziario e le competenze attribuite alle comunità, che sono necessarie per lo sviluppo di strategie energetiche locali;

30.

sostiene i programmi specifici della Commissione europea destinati agli enti locali e regionali del PO;

31.

invita la Commissione ad adoperarsi, di concerto con le delegazioni dell’UE, per aumentare sensibilmente la visibilità dei programmi di cooperazione a livello regionale e locale, e a potenziare lo sviluppo delle capacità a livello subnazionale;

32.

raccomanda di promuovere e rafforzare iniziative regionali e locali volte a migliorare le condizioni di investimento nei paesi del PO, come ad esempio i partenariati politici ed economici tra le regioni, le città, le associazioni imprenditoriali e le reti dell’UE e dei paesi del PO;

33.

raccomanda di concordare, nel quadro dei risultati tangibili da conseguire entro il 2020, dei progetti pilota settoriali la cui attuazione spetterebbe agli enti locali e regionali, in modo da maturare esperienza in materia di processi di decentramento;

34.

giudica imprescindibile lo stanziamento di maggiori risorse a favore della cooperazione transfrontaliera, in particolare per quanto riguarda i contatti tra le persone, i partenariati tra enti territoriali e gli scambi in ambito scientifico e culturale e tra giovani; l’estensione del Fondo per piccoli progetti ai paesi vicini potrebbe rafforzare la cooperazione a livello di base;

35.

invita i governi nazionali ad agevolare la registrazione dei progetti e, se del caso, la partecipazione dei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), oltre che delle regioni e città che ne fanno parte, a programmi di cooperazione transfrontaliera, con l’obiettivo di attuare progetti che rispondano a bisogni territoriali;

36.

insiste sulla necessità di coinvolgere gli enti locali e regionali nelle attività di programmazione relative ai nuovi programmi di assistenza bilaterali nell’ambito dello Strumento europeo di vicinato per il periodo 2017-2020.

Bruxelles, 11 ottobre 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Parere del CdR sulla revisione della politica europea di vicinato, ottobre 2016.

(2)  Conclusioni del Consiglio sul partenariato orientale, novembre 2016.

(3)  Comunicazione congiunta Un approccio strategico alla resilienza nell'azione esterna dell'UE.

(4)  Forum della società civile, Assemblea parlamentare Euronest e Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa.

(5)  www.cor.europa.eu/divisionofpowers


PARERI

Comitato delle regioni

125a sessione plenaria del 9, 10 e 11 ottobre 2017

13.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 54/9


Parere del Comitato europeo delle regioni — Finanziamenti per il clima: uno strumento essenziale per l’attuazione dell’Accordo di Parigi

(2018/C 054/03)

Relatore:

Marco Dus (IT/PSE), consigliere comunale di Vittorio Veneto, Treviso

Testo di riferimento:

Parere d’iniziativa

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,

1.

ricorda che esistono incontrovertibili prove scientifiche del riscaldamento globale in atto e che questo cambiamento avrà effetti significativi e crescenti sull’economia e sulla società nel suo complesso. In particolare, il cambiamento climatico ha impatti notevoli sul territorio amministrato dagli enti locali e regionali, i quali spesso si trovano in prima linea nel mitigare i danni causati da fenomeni naturali sempre più estremi e nell’investire in misure di adattamento;

2.

esprime preoccupazione per gli effetti del cambiamento climatico anche al di fuori dei confini dell’Unione europea, dove spesso le capacità di fronteggiare eventi ambientali estremi e di adattare il territorio ai mutamenti in atto sono ridotte, e ricorda che questo può avere effetti diretti anche sui fenomeni migratori;

3.

reputa che gli enti locali e regionali dell’UE abbiano buoni margini per migliorare la loro capacità di effettuare investimenti (e di attrarli dall’esterno) nel campo del cambiamento climatico, nonostante alcune difficoltà legate ai vincoli di bilancio, alle capacità di pianificazione nel lungo periodo e alla gestione di progetti complessi; questo impegno è fondamentale per migliorare ulteriormente la buona performance generale dell’UE che è attualmente responsabile del 9,6 % delle emissioni globali di CO2;

4.

evidenzia che gli investimenti necessari per far fronte alle sfide del cambiamento climatico sono enormi e non possono essere coperti con risorse locali e regionali e nemmeno con sole risorse pubbliche. Per questo accoglie con favore le iniziative internazionali, europee e nazionali volte a mobilitare investimenti privati.

Le azioni internazionali

5.

sottolinea, ancora una volta, che il problema del cambiamento climatico è globale, ma che per affrontarlo nel modo più efficace possibile è necessario un approccio di governance multilivello e multipartecipativa (multi-level e multi-stakeholder governance). Alla luce di questo, chiede alla Commissione europea di raccomandare, anche nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC), che il ruolo degli enti locali e regionali sia riconosciuto e valorizzato per un più efficace raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi;

6.

nonostante la relativamente impressionante ambizione e l’impegno dimostrato da alcuni paesi in via di sviluppo, non è più accettabile la lentezza nell’attuazione dell’Accordo di Parigi da parte di alcuni paesi né è condivisibile la volontà degli Stati Uniti d’America di ritirarsi dagli impegni presi. Il CdR ribadisce con forza che il mantenimento dei propositi dell’Accordo non è un’opzione ma una necessità. Per questo, incita la Commissione europea e gli Stati membri a prendere tutte le misure necessarie affinché l’UE possa essere il vero leader internazionale nella lotta al cambiamento climatico, cogliendo in pieno le opportunità d’innovazione e sviluppo legate a una graduale transizione verso un nuovo paradigma economico e finanziario;

7.

reputa necessario che la prossima COP23 di Bonn non si limiti ad essere un incontro tra esperti, ma possa concludersi con un avanzamento sostanziale verso l’implementazione completa dell’Accordo di Parigi, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legati ai finanziamenti per il clima (necessità di stimolare i finanziamenti per il clima di lungo termine, revisione del meccanismo finanziario, ecc.);

8.

propone che, durante il percorso di avvicinamento alla futura COP24 di Katowice, si inizi una discussione internazionale in seno all’UNFCCC su quali indicatori possano essere eventualmente affiancati al concetto di emissioni di gas ad effetto serra per poter proporre azioni di contrasto al cambiamento climatico che siano più efficaci;

9.

ritiene che, in un contesto internazionale dove alcuni Stati hanno già dimostrato scarsa ambizione, il ruolo degli enti locali e regionali sia fondamentale per coinvolgere e sensibilizzare la popolazione sui temi del cambiamento climatico, per attrarre gli investimenti e per attuare progetti concreti. Tuttavia, per realizzare questo impegno, è necessario che vi siano consapevolezza, disponibilità e capacità di gestione finanziaria diretta da parte degli enti locali e regionali. A questo proposito, il CdR sottolinea gli ottimi risultati che il Patto dei sindaci sta ottenendo e la sua recente apertura al di là dei confini dell’UE. Il Comitato chiede quindi alla Commissione europea di rafforzare l’iniziativa e di promuovere il più possibile il Patto globale dei sindaci, fornendo assistenza finanziaria e tecnica soprattutto nei paesi in cui l’ambizione nazionale è chiaramente insufficiente;

10.

riconosce che una parte della soluzione è legata a un più efficiente funzionamento dei mercati finanziari mondiali. Per questo ritiene che far conoscere meglio agli investitori i rischi e le opportunità legati ai cambiamenti climatici, in modo che possano indirizzarsi verso investimenti più sostenibili, sia una priorità e accoglie con favore le raccomandazioni finali del gruppo di lavoro per la trasparenza delle informazioni sull’esposizione finanziaria ai cambiamenti climatici del Consiglio per la stabilità finanziaria. Il CdR, tuttavia, chiede alla Commissione europea di valutare le ricadute della divulgazione dei rischi climatici affinché si possa mettere in campo uno strumento di mitigazione dei costi per gli enti locali e regionali nel caso in cui, ad esempio, i costi assicurativi aumentino rapidamente;

11.

plaude all’iniziativa dell’OCSE di costituire il Centre on Green Finance and Investment con l’obiettivo di supportare la transizione verso un’economia verde, a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici, e auspica un coordinamento tra le iniziative internazionali e le iniziative europee.

Le azioni europee

12.

riconosce che l’UE ha attivato diverse iniziative meritevoli sul tema dei finanziamenti per il clima, come il lancio da parte della Commissione europea del gruppo di esperti di alto livello sulla finanza sostenibile, il Fondo europeo per l’efficienza energetica, le obbligazioni «verdi» (Climate Awareness Bond) della Banca europea per gli investimenti (BEI), il meccanismo di assistenza energetica europea a livello locale (ELENA), dedicato a fornire assistenza tecnica, gli strumenti finanziari del programma Life, e molte altre iniziative ancora. In particolare, il Comitato accoglie con soddisfazione i riferimenti al tema della sostenibilità ambientale nel piano d’azione della Commissione europea per l’Unione dei mercati di capitali (Capital Market Union — CMU); pur valutando in modo molto positivo tutte queste iniziative, il CdR raccomanda che siano evitate sovrapposizioni e che sia tenuto in massima considerazione il coordinamento tra tutte le politiche e le iniziative a livello europeo;

13.

consiglia, in particolare, per un migliore coordinamento delle iniziative in corso e per garantire una maggiore coerenza delle politiche europee, che la Commissione europea valuti le possibili sinergie tra il gruppo di esperti di alto livello sulla finanza sostenibile e il neonato gruppo di esperti di alto livello denominato Support to Circular Economy Financing;

14.

propone, alla luce della discussione sul nuovo quadro finanziario pluriennuale (QFP) dell’UE che sarà operativo dopo il 2020, che i temi del clima e della sostenibilità diventino una tendenza dominante trasversale a tutti i programmi di finanziamento, con obiettivi di livelli di allocazioni minime da destinare al clima sia per il QFP nel suo complesso che per i principali programmi di finanziamento (a partire dai fondi strutturali e dal nuovo programma quadro per la ricerca e l’innovazione), e chiede che tali priorità siano coerenti con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale dell’UE;

15.

suggerisce che la valutazione d’impatto ex-ante delle proposte legislative dell’UE sia sempre accompagnata da una valutazione dell’impatto climatico e del contributo al raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi; questa attività dovrebbe essere propedeutica per lo sviluppo di una strategia climatica di lungo periodo omogenea e sostenibile, che permetta di investire di più nell’adattamento climatico, come indicato anche recentemente dalla Corte dei conti europea (1);

16.

chiede che la Commissione europea dia mandato all’Autorità bancaria europea di predisporre nel più breve tempo possibile (ma dopo l’opportuna consultazione degli stakeholder interessati e coinvolgendo opportunamente il settore privato) una classificazione precisa di asset sostenibili che comprenda definizioni chiare e vincolanti di «finanza per il clima», «finanza verde», «finanza sostenibile» e «finanza circolare», partendo dalle iniziative esistenti (come, ad esempio, le obbligazioni verdi della BEI). Una tassonomia comune europea, inoltre, dovrebbe essere affiancata da linee guida per gli investitori e da un labeling dedicato, basato su opportuni indicatori di performance, in modo da poter fornire una valutazione sintetica e semplice della qualità degli asset;

17.

invita la Commissione europea e gli Stati membri, in cooperazione con gli enti locali e regionali, a creare un sistema normativo prevedibile e stabile per gli investimenti legati ai cambiamenti climatici. Ciò è di fondamentale importanza per incoraggiare la partecipazione del settore privato ai finanziamenti per il clima;

18.

esorta il Parlamento europeo e il Consiglio affinché, nel rivedere la normativa prudenziale bancaria, prendano seriamente in considerazione la possibilità di inserire un green supporting factor sul modello dell’infrastructure supporting factor proposto dalla Commissione europea nella revisione in corso del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR), al fine di liberare risorse per gli investimenti privati, con una riduzione degli obblighi di capitale per gli istituti che concedono prestiti per investimenti sostenibili e per il clima;

19.

riconosce che una parte della soluzione al problema del cambiamento climatico potrebbe essere giocata da un efficiente mercato dei permessi di emissioni di gas ad effetto serra, regolamentato dal sistema di scambio di quote di emissione (ETS) europeo, se implementato assieme ad una politica ambiziosa in termini di efficienza energetica ed energia rinnovabile. Per questo si rammarica che la proposta di modifica del sistema ETS presentata dalla Commissione europea nel 2015 sia ancora in attesa di approvazione finale, mentre i prezzi per i permessi di emissioni continuano a rimanere troppo bassi. Ribadisce che una percentuale minima dei proventi delle aste ETS dovrebbe essere gestita direttamente dagli enti locali e regionali per investire in una migliore resilienza a livello locale. Chiede inoltre alla Commissione di valutare misure straordinarie, come fissare un livello minimo dei prezzi di carbonio o tornare a valutare una carbon tax europea;

20.

invita la Commissione europea a dissipare le incertezze che circondano l’investimento nei biocarburanti — dovute al fatto che, per questi ultimi, erano state accordate soltanto deroghe temporanee alle regole sugli aiuti di Stato concessi in relazione alle tasse sull’energia e sulle emissioni di carbonio — e, altrettanto importante, a ridurre gli oneri amministrativi relativi alle energie rinnovabili, onde evitare che essi siano più elevati rispetto a quelli per i combustibili fossili;

21.

invita la Commissione europea a rafforzare la quota di budget dedicata alle azioni per il clima e per la sostenibilità ambientale nei suoi programmi di aiuto allo sviluppo dedicati ai paesi terzi, sulla scorta di quanto recentemente approvato dal Parlamento europeo nel regolamento istitutivo del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), che ha fissato un target per gli investimenti climatici del 28 % del budget totale. Chiede, inoltre, che i progetti prevedano una maggior partecipazione di enti locali e regionali dell’UE al fine di condividere con gli enti locali e regionali dei paesi terzi le proprie esperienze di successo e, al contempo, aumentarne le competenze. I principi della «giustizia climatica» dovrebbero essere al centro degli impegni presi a livello internazionale per garantire che gli investimenti rispettino i diritti umani e assistere le comunità più vulnerabili ai cambiamenti climatici, anche creando un clima di cooperazione tra attori pubblici e privati in linea con quanto previsto dall’obiettivo 17 degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (2);

22.

sottolinea come a volte la normativa sugli aiuti di Stato e/o le norme contabili europee per gli enti pubblici, spesso stringenti, possano rendere più complessi investimenti di tipo ambientale e per il clima. Invita, dunque, la Commissione europea a verificare l’esistenza di spazi di manovra per rendere contabilmente più favorevoli questi investimenti;

23.

reputa utile la creazione di uno strumento ad hoc per migliorare la capacità degli enti locali e regionali di orientarsi tra le svariate iniziative esistenti, di accedere a finanziamenti per il clima e di ottenere adeguata assistenza tecnica. Per questo, offre il proprio supporto alla Commissione europea per l’elaborazione di un manuale operativo che offra una mappatura semplice e completa delle opportunità di finanziamento a livello europeo e internazionale dedicato agli enti locali e regionali. Suggerisce, inoltre, che una sintesi della mappatura possa essere messa a disposizione di tutti gli stakeholder interessati attraverso un portale web, in modo da poter offrire una fonte informativa unica che sintetizzi tutti i fondi disponibili per finanziare azioni per il clima.

Le azioni nazionali e locali

24.

chiede agli Stati membri un maggior coinvolgimento degli enti locali e regionali nella definizione dei piani nazionali per l’energia e il clima al fine di favorire il coordinamento tra i piani nazionali e quelli locali e regionali, in linea con l’articolo 4 dell’Accordo di Parigi che regola i contributi determinati a livello nazionale alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

25.

ricorda la sua proposta per migliorare il coinvolgimento degli enti locali e regionali, formulata nel proprio parere sulla comunicazione della Commissione europea Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell’UE grazie ad un regolare riesame della loro attuazione (COM(2016) 316) (3), in cui chiede alla Commissione di collaborare strettamente con le autorità nazionali, regionali e locali competenti, con lo stesso CdR, con il Patto dei sindaci dell’UE, con il Patto globale dei sindaci per il clima e l’energia e con il Consiglio internazionale per le iniziative ambientali locali (International Council for Local Environmental Initiatives — ICLEI) allo sviluppo del concetto di «contributi stabiliti a livello locale e regionale» e delle metodiche per introdurre tali contributi. Gli enti locali e regionali pionieri in questo campo verrebbero inizialmente coinvolti a titolo volontario sulla base di una «prova della validità concettuale»;

26.

suggerisce che i piani nazionali per l’energia e il clima comprendano programmi di investimenti climatici di medio termine riguardanti le principali azioni pianificate, identificate per livello (nazionale o sub-nazionale) e per tipo di supporto necessario per indirizzare ogni gap di finanziamento, anche valutando a questo fine l’utilizzo di strumenti finanziari innovativi;

27.

ricordando l’importanza dei piani d’azione per l’energia sostenibile per il raggiungimento dei contributi determinati a livello nazionale e dell’UE alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, propone di cercare di coinvolgere efficacemente gli enti locali e regionali semplificando l’implementazione dei suddetti piani, il loro processo di reporting e il sistema di monitoraggio; a tale proposito si dovrebbe prendere in considerazione un allineamento tra le strategie nazionali e i piani d’azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC) degli enti locali. Lo stanziamento di risorse per i PAESC, in linea con la metodologia del Patto dei sindaci, dovrebbe essere ulteriormente promosso dalla Commissione e sostenuto dai governi nazionali;

28.

riconosce che gli enti locali e regionali debbano essere aiutati ad avere una chiara comprensione dei rischi climatici nel proprio territorio per poter prendere decisioni nel miglior modo possibile. Un miglioramento delle procedure di reporting, comunicazione e valutazione socioeconomica contribuirebbe ad articolare l’impatto dell’azione per il clima sulla società, informando il processo decisionale e l’assegnazione di risorse a livello locale. La mappatura dei rischi ambientali disponibile attraverso la piattaforma europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici (4) è un’iniziativa positiva e utile, sebbene ancora troppo poco nota e composta da informazioni frammentate per quanto riguarda i dati regionali e locali. Vi è la necessità generalizzata di sensibilizzare all’azione dell’UE e agli strumenti di adattamento ai cambiamenti climatici a livello locale. Per questo il Comitato chiede alla Commissione europea di aumentare il supporto alla piattaforma per completare la raccolta di dati e disseminare i risultati, con una maggiore attenzione per i livelli regionale e locale che sono i primi a intervenire nelle crisi;

29.

sottolinea inoltre che, per agevolare i finanziamenti, è importante creare nuovi strumenti, quali le obbligazioni verdi e le garanzie collettive, che possono essere sviluppati dagli enti locali e regionali in cooperazione con — e/o con il sostegno di — istituzioni nazionali ed europee. In materia esistono già adesso numerosi buoni esempi;

30.

invita gli Stati membri a premiare le azioni di finanziamento per il clima effettuate dagli enti locali attraverso specifici programmi (come previsto, ad esempio, dal Climate Pact del Lussemburgo (5), che garantisce risorse aggiuntive agli enti locali che si impegnino ad implementare determinate azioni di efficienza energetica), o alleggerendo eventuali vincoli interni di finanza pubblica, o, ancora, concedendo altre forme di supporto;

31.

esorta tutti i policy-makers e in particolare i governi nazionali a proporre e attuare misure coraggiose, che guardino in primo luogo non ai ritorni elettorali di breve periodo, ma alle conseguenze di azioni (o inazioni) per le prossime generazioni, sia in termini di salute e qualità ambientale, che in termini economici. Per questo suggerisce che i sussidi ad attività economiche ad alto impatto ambientale (e quindi caratterizzate da elevate emissioni), pur tenendo conto dei rischi di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, siano gradualmente ridotti fino a scomparire del tutto entro tempistiche ragionevolmente brevi e comunque entro il 2035;

32.

raccomanda di introdurre, sia per i vecchi edifici che per quelli di nuova costruzione, pacchetti globali comuni integrati relativi all’incremento dell’efficienza energetica e alla riduzione dell’impronta di carbonio; raccomanda inoltre di applicare una serie di requisiti minimi in materia di efficienza e prestazioni energetiche dei nuovi edifici, nonché di aumentare i fondi necessari a rafforzare l’efficienza energetica degli edifici esistenti.

Bruxelles, 10 ottobre 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Analisi panoramica: L’azione dell’UE in materia di energia e cambiamenti climatici 2017, disponibile al seguente indirizzo: http://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=41824

(2)  Obiettivo 17: rivitalizzare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile: http://www.un.org/sustainabledevelopment/globalpartnerships/

(3)  Progetto di parere ENVE-VI/021, che sarà votato nella plenaria di ottobre 2017, dal titolo Riesame dell’attuazione delle politiche ambientali (EIR).

(4)  http://climate-adapt.eea.europa.eu/

(5)  http://www.pacteclimat.lu/fr


13.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 54/14


Parere del Comitato europeo delle regioni — Il futuro del Meccanismo per collegare l’Europa (CEF) — Trasporti

(2018/C 054/04)

Relatore:

Ximo Puig i Ferrer (ES/PSE), presidente del governo della regione di Valenza

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Un CEF con una prospettiva regionale

1.

ricorda che il processo di integrazione dell’Unione europea (UE) è stati contrassegnato fin dall’inizio da un aumento costante delle relazioni e dei partenariati economici, politici e sociali tra i territori che la compongono. I trasporti contribuiscono in maniera rilevante alla prosperità economica e sociale europea generando commercio, dando impulso alla crescita economica e fornendo milioni di posti di lavoro. Una moderna politica europea per le infrastrutture di trasporto contribuirebbe al conseguimento dei principali obiettivi dell’Unione europea definiti nella strategia Europa 2020, nel «Libro bianco sui trasporti» del 2011 e nelle 10 priorità della Commissione Juncker, quali il buon funzionamento del mercato interno e il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale;

2.

riconosce che il meccanismo per collegare l’Europa (CEF), adottato nel 2013 come quadro giuridico comune e strumento di finanziamento per il settore dei trasporti, rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e, di conseguenza, per il progresso generale in un’ottica decisamente comunitaria. L’adozione del CEF è stata concepita come strumento di cofinanziamento necessario per l’avvio e il completamento delle infrastrutture e dei servizi TEN-T. Per questo motivo è necessario coniugare il benessere sociale, la coesione, la creazione di posti di lavoro (1), la crescita economica e la sostenibilità ambientale (2); un’Europa senza TEN-T e CEF dovrebbe sostenere costi più elevati di quelli derivanti dal finanziamento attualmente destinato a tali iniziative (3);

3.

accoglie con favore gli sforzi compiuti nel corso della presente valutazione intermedia in termini di apertura e partecipazione, raccolta di proposte dalle parti interessate e consultazione del Comitato delle regioni (CdR) (4);

4.

ritiene che, nel contesto della valutazione intermedia del CEF, sarà necessario promuovere il mantenimento e l’approfondimento delle sue basi e la sua importanza in termini di competitività e rafforzamento del capitale sociale europeo e di aumento della coesione territoriale europea, come pure dell’idea di una cittadinanza comune europea con libera circolazione di persone e di merci, essenza del progetto europeo. Questo approfondimento rende necessaria una revisione in termini di dotazione di bilancio, procedimenti, criteri e procedure di selezione dei progetti, nonché di gestione, monitoraggio e valutazione di questi ultimi;

5.

segnala inoltre che sono ancora valide alcune delle considerazioni formulate nel precedente parere adottato dal CdR su questo tema (2013) (5). Alcuni degli aspetti migliorabili riguardano l’insufficiente dotazione di bilancio, i dubbi relativi al coordinamento del CEF con altri fondi, la complessità procedurale dello strumento, l’insufficiente ruolo degli enti locali e regionali e la mancanza di sussidiarietà nelle diverse fasi della pianificazione e dell’esecuzione dei progetti cofinanziati (6);

6.

ricorda che l’Unione europea, nei suoi orientamenti per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, riconosce l’importanza di politiche integrate, sostenendo la necessità di garantire «l’accessibilità e la connettività di tutte le regioni dell’Unione, anche quelle remote, insulari e ultraperiferiche»; il CdR chiede pertanto che dette regioni, purtroppo escluse dalla rete principale, siano considerate ammissibili per interventi nel quadro delle autostrade del mare;

7.

segnala alla Commissione europea che stiamo assistendo a cambiamenti radicali nel rapporto tra lo sviluppo economico e il territorio, come pure per quanto riguarda l’emergere di un nuovo tipo di sistema urbano e macroregionale che agisce contemporaneamente a livello globale e locale (7). Per questo motivo, qualsiasi riforma del CEF dovrebbe tenere conto del dibattito sul modo in cui le infrastrutture di trasporto strategiche europee possono contribuire al rientro in Europa (reshoring) delle attività industriali (8); sul modo in cui il rischio geopolitico globale incide sull’accorciamento delle catene del valore; sull’importanza della qualità delle strutture di gestione dei governi regionali; sui processi di integrazione tecnologica o sull’aumento delle disparità regionali all’interno dei singoli Stati (di recente le regioni sono diventate protagoniste dei processi di divergenza del PIL pro capite e della coesione all’interno degli Stati accompagnata da processi di convergenza tra Stati (9)). Nel contempo, per quanto riguarda le dinamiche negative, si deve rilevare che i processi di adeguamento dei bilanci hanno obbligato le regioni a ridurre i propri investimenti, in particolare nei settori connessi alle infrastrutture di trasporto (10). Inoltre, mentre nel 2014 gli investimenti pubblici erano in leggera ripresa al livello delle amministrazioni centrali, tra l’altro grazie al ricorso al disavanzo pubblico (11), il declino continuava a livello subnazionale, cosa che ha accresciuto i divari regionali e intensificato la centralizzazione. La futura revisione del CEF dovrà tenere conto di questo nuovo contesto e prendere in considerazione misure che sfruttino il potenziale delle infrastrutture strategiche di trasporto europee per ridurre i rischi individuati negli ambiti industriali e geopolitici, compensare l’aumento delle disparità regionali e invertire le dinamiche negative degli investimenti pubblici.

Finanziamenti

8.

riconosce la volontà della Commissione di finanziare la TEN-T attraverso il CEF. Il bilancio iniziale assegnato di 33,2 miliardi di EUR ha rappresentato un notevole impegno finanziario; inoltre, l’intenzione del meccanismo di puntare su capitale e iniziativa privata costituisce un aspetto significativo in termini di cofinanziamento (12);

9.

deplora, tuttavia, i vincoli di bilancio imposti a seguito delle politiche di aggiustamento attuate nel corso dell’ultimo decennio. Le riduzioni subite durante i primi anni di applicazione potrebbero rendere impossibile il conseguimento degli obiettivi fissati per il periodo 2020, 2030 (rete centrale) o 2050 (rete globale);

10.

ricorda, a tale proposito e nel contesto della revisione del programma pluriennale, che gli obiettivi stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1315/2013 e (UE) n. 1316/2013 costituiscono impegni vincolanti per l’UE;

11.

chiede pertanto di studiare a fondo le possibilità di aumentare la dotazione attuale, prestando particolare attenzione alle crescenti esigenze della base formulate dai soggetti locali, metropolitani e regionali, di migliorare il coordinamento tra i diversi fondi connessi con il finanziamento (FEIS, CEF, Fondi di coesione) o altri strumenti proposti dalla BEI — evitando che il CEF sia nuovamente ridotto a vantaggio del FEIS — e di precisare un calendario di inviti specifici — in linea con il principio di sussidiarietà (dal basso verso l’alto) — che potrebbe essere pubblicato all’inizio del periodo delle prospettive finanziarie e che consentirebbe alle parti interessate una migliore pianificazione e, di conseguenza, la preparazione anticipata rispetto alla pubblicazione degli inviti stessi;

12.

sottolinea che i finanziamenti del CEF e le altre strutture correlate non dovrebbero competere con il FEIS o con il suo orientamento basato sul mercato che punta a concentrare nuovi fondi e a mobilitare capitali inattivi. Ritiene dunque che il FEIS e il CEF abbiano obiettivi diversi e che quindi non siano da considerare uno la sostituzione dell’altro. È comunque auspicabile, nel caso in cui ci possano essere sinergie tra le due fonti, una combinazione ottimale di queste risorse per attivare gli investimenti nell’UE;

13.

raccomanda inoltre, nel contesto dell’applicazione dell’articolo 50 del Trattato dell’Unione europea («Brexit»), che la Commissione metta a punto gli strumenti legislativi e politici necessari per garantire una dotazione di bilancio sufficiente per la politica dei trasporti e la TEN-T, con dotazioni indicative e flessibili, che possano quindi essere aumentate se necessario;

14.

fa notare che i ritardi nell’attuazione di tratti della rete TEN-T riducono le opportunità di crescita per le regioni che partecipano al progetto e limitano gli effetti della cooperazione di rete a livello interregionale;

15.

è del parere che, considerata la necessità di incrementare l’attività dei paesi beneficiari del Fondo di coesione, e al fine di mantenere la complementarità tra il Fondo stesso e il CEF, si dovrebbe mantenere la dotazione di bilancio prevista per tali paesi.

Selezione, gestione dei progetti e governance

16.

invita la Commissione a impegnarsi a fondo per migliorare la selezione e la gestione dei progetti, la governance e il monitoraggio delle attività relative al CEF mediante iniziative quali:

interventi volti a rendere più prevedibili gli inviti a presentare progetti,

la modifica del carattere non vincolante, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1315/2013, dell’esecuzione dei progetti prioritari di cui alla parte I dell’allegato I,

lo sviluppo del concetto di «valore aggiunto europeo» come criterio per l’assegnazione dei progetti, prestando attenzione al contesto particolare delle regioni ultraperiferiche,

la semplificazione delle procedure di candidatura, nonché la messa a disposizione di assistenza tecnica specializzata nel quadro della messa a punto e della realizzazione dei progetti,

l’articolazione di meccanismi a due o tre fasi che favoriscano la presentazione di proposte semplificate nella prima fase, richiedendo proposte più elaborate solo in una seconda o terza fase nella quale vi sia già una maggiore certezza finanziaria,

l’articolazione di una metodologia chiara e trasparente attraverso parametri pubblici per la selezione e la firma dei progetti,

l’inclusione di criteri di gestione condivisa dei progetti, come pure di consultazione delle regioni nella fase di valutazione dei progetti,

il chiarimento delle procedure e dei criteri per il monitoraggio e il controllo dei progetti cofinanziati,

la definizione di una politica di informazione, basata su regole ben precise, in relazione a tutte le fasi della selezione, dell’approvazione e dell’esecuzione dei progetti,

il rafforzamento del ruolo dei forum europei dei corridoi transeuropei al fine di migliorarne la capacità decisionale sulle questioni relative allo sviluppo delle infrastrutture strategiche, fondamentali per il buon funzionamento e la circolazione dei flussi nei corridoi, come i tratti transfrontalieri, le strozzature, i nodi urbano-portuali (13) e i collegamenti mancanti (missing links) (14), tra gli altri,

l’estensione delle scadenze degli inviti a presentare progetti;

17.

sottolinea che il finanziamento della TEN mediante uno strumento da condividere con il settore dell’energia e delle telecomunicazioni appare artificioso. Il CdR raccomanda che la politica dei trasporti, essendo chiaramente definita, sia dotata di strumenti propri;

18.

segnala che gli Stati membri, soprattutto quelli beneficiari del Fondo di coesione, devono utilizzare maggiormente l’assistenza tecnica disponibile per i programmi operativi, al fine di rafforzare le capacità degli enti locali e regionali e di altri partecipanti di assorbire i fondi UE. Nel quadro dello strumento CEF è particolarmente importante che anche gli Stati membri meno sviluppati preparino progetti di qualità avvalendosi delle risorse di assistenza tecnica disponibili e possano così avere le stesse possibilità di altri Stati membri al momento di partecipare agli inviti a presentare proposte di cofinanziamento UE;

19.

ritiene che il finanziamento di progetti nel settore dei trasporti attraverso il CEF dovrebbe basarsi principalmente su sovvenzioni, ma potrebbero risultare utili anche prestiti, garanzie o fondi propri.

Ruolo delle regioni e delle città

20.

mette in risalto le elevate responsabilità delle regioni e degli enti locali nella fase di esecuzione e di monitoraggio degli investimenti pubblici in generale. Nel 2014 nei paesi appartenenti all’OCSE, i governi subnazionali erano responsabili, per il settore pubblico, del 40 % della spesa, del 50 % degli appalti, del 59 % degli investimenti e del 63 % della spesa per il personale (15);

21.

è opportuno ricordare, a tale riguardo, che nell’Unione europea si riscontrano livelli variabili di fiducia nelle istituzioni in funzione del loro ambito territoriale di governo (in genere tanto più elevati quanto più l’istituzione è vicina ai cittadini) (16). Attualmente la fiducia nei confronti delle amministrazioni subnazionali è maggiore rispetto alle istituzioni pubbliche di livello superiore (17). Quello delle regioni e degli enti locali, inoltre, è il livello al quale è migliore l’individuazione delle esigenze e delle risorse, è più facile la collaborazione pubblico-privato, e la gestione è più facilmente oggetto di rendicontabilità e trasparenza. Pertanto, la prossima revisione del CEF dovrebbe essere affrontata dal punto di vista della «coproduzione» della TEN-T tra le amministrazioni dei diversi livelli (18);

22.

a questo proposito, la Commissione dovrebbe fare in modo che i piani infrastrutturali degli Stati membri integrino gli obiettivi della TEN-T, dando priorità ai progetti degli Stati membri che sono in sintonia con detta rete;

23.

chiede quindi alla Commissione di decentrare tanto le procedure di selezione dei progetti, quanto la loro gestione, il loro monitoraggio e il loro controllo attraverso un maggiore coinvolgimento delle regioni nel CEF, il che comporta:

l’eliminazione della necessità di ottenere l’approvazione statale per la firma dei progetti (a favore di un criterio maggiormente basato sulla sussidiarietà), consentendo in tal modo alle regioni di firmare i progetti,

la conseguente inclusione degli enti locali e delle regioni tra le parti autorizzate, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1316/2013, consentendo loro di presentare e concordare la presentazione di proposte,

la diversità nelle competenze delle regioni in funzione dell’ordinamento costituzionale di ciascuno Stato membro dovrebbe consentire la piena partecipazione delle regioni alle riunioni dei Forum europei sui corridoi TEN. In tale contesto si dovrebbero promuovere sia gli strumenti di coordinamento verticale tra i livelli di governo che il coordinamento orizzontale tra governi subnazionali,

l’attuazione di una cooperazione tra il CEF e la TEN-T con nuove strategie territoriali come le strategie macroregionali dell’UE (Mar Baltico del 2009, Danubio del 2010, Ionio-Adriatico del 2014 e Alpi del 2015) o altre iniziative su base geografica, coordinando azioni con strumenti quali i gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) e forum quali Nordregio, VASAB ecc.; inoltre, laddove si sviluppino macroregioni che dispongano di strategie e documenti tecnici in materia di trasporti e servizi logistici, si raccomanda di tener conto di tali strategie e di tali documenti,

l’inclusione delle regioni nella definizione ed elaborazione dei programmi di lavoro, prima di procedere agli inviti.

Il livello locale e regionale in relazione con quello globale

24.

torna a sottolineare i benefici complessivi per la vita quotidiana dei cittadini dell’UE derivanti dal completamento della TEN-T. Pertanto, al fine di migliorare la visibilità europea dell’intero progetto, e per facilitare le strategie di trasporto europee, raccomanda alle autorità pubbliche di provvedere alla segnalazione, approvata dall’Unione europea, dell’intera rete TEN-T, con identificazione delle infrastrutture della rete centrale, dei quella globale, dei nodi e dei corridoi, e raccomanda alle autorità pubbliche di trattare specificamente i nodi della rete come punti di accesso con collegamenti chiari e ben specificati alle reti di trasporto secondarie e terziarie. In tal senso, propone che gli Stati membri e le regioni tengano conto della TEN-T per la concezione e l’attuazione dei loro flussi locali stradali e ferroviari regionali, al fine di garantire una prospettiva integrata che si traduca in una maggiore e migliore mobilità di tutti i cittadini, fattore critico per l’inclusione sociale e la protezione dell’ambiente; analogamente raccomanda di considerare specificamente le regioni insulari per un’adeguata creazione dei collegamenti necessari, aerei e marittimi, che garantiscano l’accesso dei cittadini e delle merci alla rete centrale nelle condizioni meno gravose possibili;

25.

segnala l’esigenza di realizzare, nelle regioni interessate da problemi in ambito ferroviario, le infrastrutture a livello sia locale che regionale necessarie a garantire un trasporto ferroviario a condizioni analoghe a quelle degli altri Stati membri;

26.

a questo proposito, raccomanda di esaminare approfonditamente le questioni legate alla comunicazione dei risultati conseguiti e alla trasparenza degli obiettivi e dei risultati. Occorre avvicinare il CEF e le mappe della TEN-T ai cittadini attraverso punti di informazione, infografiche e documenti;

27.

richiama l’attenzione sull’attuale mancanza di un coordinamento e di un collegamento efficaci tra i principali investimenti nel campo dei trasporti menzionati nei documenti di strategia a livello europeo, nazionale e regionale. Gli enti regionali non sono stati presi in alcuna considerazione nella struttura di gestione e attuazione del CEF, e ciò limita le possibilità di valutare il valore aggiunto, la coerenza e la complementarità degli investimenti pianificati nel quadro di fonti di finanziamento diverse. Sarebbe possibile svolgere una funzione di coordinamento grazie al sostegno delle strategie macroregionali dell’UE;

28.

sottolinea che i fondi disponibili dovrebbero essere concentrati principalmente sulla priorità costituita dalla prima rete centrale, tenendo conto della possibilità di potenziare le interconnessioni modali (porto, ferrovia). Eventuali fondi rimanenti potrebbero essere utilizzati per sostenere in modo secondario ma deciso i progetti di minori dimensioni sul piano tecnico e di bilancio con meno possibilità di accesso ai finanziamenti privati supplementari (a causa dell’inferiore rendimento economico a breve termine), purché offrano un consistente «valore aggiunto europeo», come per esempio il collegamento naturale alla rete centrale o che integrino tale rete con importanti elementi regionali o interregionali, a condizione che soddisfino criteri di ordine strategico, strutturante e siano realizzabili nel breve termine. Detto sostegno dovrebbe realizzarsi in un futuro quadro di revisione imperniato su due assi: progetti che contribuiscano a una maggiore fluidità del traffico di merci e di passeggeri lungo i corridoi prioritari e progetti che apportino valori chiari in termini di accessibilità, connettività e coesione territoriale;

29.

è opportuno iniziare a riflettere sulla dimensione «esterna» della TEN-T, in particolare in relazione con i paesi terzi e i settori strategici della cooperazione europea, come il Mediterraneo, la regione del Mar Baltico, il vicinato orientale o lo Spazio economico europeo attuale e futuro, nonché altre regioni di particolare interesse geopolitico ed economico.

Priorità

30.

si confermano i tre obiettivi specifici dei trasporti (espressi in percentuale) indicati per il CEF nella parte IV dell’allegato I. Tuttavia, chiede una modifica dell’articolo 10 del regolamento, che tratta i tassi di finanziamento, e segnatamente l’aumento degli stessi per le azioni riguardanti i nodi urbani prioritari, per le azioni nel settore dei porti, del trasporto marittimo, delle piattaforme e dei collegamenti multimodali (come le autostrade ferroviarie — servizi di autostrada viaggiante su rotaia) e dell’«ultimo chilometro»;

31.

propone di avanzare nella definizione di una norma tecnica comune dei progetti ammissibili al CEF, al fine di conseguire un’armonizzazione a livello dell’Unione delle condizioni di rapidità, efficienza, scartamento UIC e affidabilità dei corridoi TEN-T, nonché delle norme che regolamentano le stazioni di rifornimento di carburanti alternativi;

32.

ritiene che i collegamenti transfrontalieri debbano rappresentare una priorità, in quanto sono in realtà le parti della rete che interessano meno gli Stati membri e rappresentano senza alcun dubbio un loro valore aggiunto europeo;

33.

propone che l’agenda urbana dell’Unione europea costituisca un nuovo partenariato in materia di nodi di trasporto complementare a quello già esistente per la mobilità urbana. Tale partenariato avrebbe il fine di analizzare il passaggio delle reti TEN-T attraverso i nodi urbani e metropolitani e la loro integrazione nelle dinamiche urbane, nella logistica urbana, e specialmente i progetti «del primo e dell’ultimo chilometro», come affermato nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2017 sulla logistica e sul trasporto multimodale nei corridoi TEN-T (19). Come sottolinea la risoluzione, è nei nodi urbani che si trova la gran parte delle modalità di trasporto e avvengono i trasbordi e le distribuzioni, essenziali per l’intera catena logistica, e sono proprio questi nodi a prestarsi meglio all’interconnessione delle reti energetiche e dei trasporti con lo spazio digitale;

34.

Inoltre, si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di rafforzare la coesione territoriale attraverso l’estensione dello scartamento UIC all’intera rete ferroviaria dell’Unione, sottolineando l’importanza delle tratte transfrontaliere; ciò contribuirebbe, ad esempio, a incrementare la competitività del mercato interno del materiale rotabile ferroviario, e l’approfondimento degli equilibri territoriali per includere criteri di «accessibilità» e «connettività» di tutte le regioni dell’Unione dopo il 2020.

Sostenibilità nei trasporti

35.

ricorda l’importanza cruciale della sostenibilità ambientale nel CEF e, di conseguenza, chiede che nella ripartizione dei fondi siano incrementati quelli destinati a questo tema, tenendo conto degli effetti dei cambiamenti climatici. A tale proposito chiede un più forte sostegno, attraverso meccanismi basati sui premi nell’attribuzione dei progetti, a strumenti come le autostrade del mare, connessi con il trasporto multimodale — con effetti rilevanti in termini di decarbonizzazione — come pure un sostegno rafforzato ad altri progetti della stessa natura che favoriscano la sostenibilità ambientale, sociale ed economica e la mitigazione dei cambiamenti climatici: l’estensione delle linee ferroviarie elettrificate, l’incremento della rete stradale di stazioni di rifornimento di carburanti alternativi, lo sfruttamento del potenziale delle tecnologie digitali nel settore dei trasporti, come pure le misure di adeguamento degli impianti portuari. Fa riferimento altresì al proprio parere sul tema Strategia europea per una mobilità a basse emissioni  (20);

36.

la revisione del CEF dovrebbe tener conto delle nuove tendenze del consumo associate all’economia circolare nei modelli di mobilità e di produzione;

37.

propone di accelerare le misure di sostegno ai trasporti sostenibili, studiando eventualmente le possibilità offerte da misure come l’ecobonus europeo, la possibile tariffazione delle infrastrutture e la revisione della direttiva Eurobollo; il gettito incassato con i diversi diritti potrebbe servire ad alimentare la dotazione del CEF;

38.

osserva che, nell’analizzare le diverse soluzioni da adottare per la rete TEN-T, occorre tener conto della questione dello sviluppo sostenibile, a livello sia sociale che economico e ambientale. A tal fine non vanno tralasciati i collegamenti delle regioni interessate da diversi problemi, come la posizione periferica, l’insularità o gli squilibri economici, demografici o migratori.

Bruxelles, 10 ottobre 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  TEN-Corridors: Forerunners of a forward-looking European Transport System (2016), di P. Balázs, P. Cox, C. Trautmann, P. Wojciechowski, L. Brinkhorst, M. Grosch, e K. Peijs: http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/116220/tent-issues-papers.pdf

(2)  TEN- Corridors: Forerunners of a forward-looking European Transport System, 2016.

(3)  The cost of non-completion of the TEN-T (2016), del Fraunhofer Institut für System und Innovationsforschung (ISI): https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2015-06-fraunhofer-cost-of-non-completion-of-the-ten-t.pdf

(4)  Mid-term evaluation of the Connecting Europe Facility (MCE) («Valutazione intermedia del meccanismo per collegare l'Europa»): https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/mid-term-evaluation-connecting-europe-facility-cef

(5)  Parere del Comitato delle regioni Meccanismo per collegare l'Europa (CdR 648/2012), adottato in occasione della 96a sessione plenaria del 18 e 19 luglio 2012.

(6)  Results of the OECD-CoR consultation of sub-national governments. Infrastructure planning and investment across levels of government: current challenges and possible solutions (2016):

http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/Results%20of%20the%20OECD-CoR%20consultation%20of%20sub-national%20governments/2794-brochureLR.pdf

(7)  Macro-regional strategies in changing times (2016) e The State of European Cities 2016: Cities leading the way to a better future (2016).

(8)  Eurofound. ERM annual report 2016: Globalisation slowdown? Recent evidence of offshoring and reshoring in Europe (2017), J. Hurley, D. Storrie e E. Perruffo: https://www.eurofound.europa.eu/publications/annual-report/2017/erm-annual-report-2016-globalisation-slowdown-recent-evidence-of-offshoring-and-reshoring-in-europe

(9)  «OECD Regional Outlook 2016. Productive regions for inclusive societies» (2016): http://www.oecd.org/publications/oecd-regional-outlook-2016-9789264260245-en.htm

(10)  «OECD Regions at a Glance 2016» (2016) (http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-regions-at-a-glance-2016_reg_glance-2016-en).

(11)  Capitolo 2 «Using the fiscal levers to escape the low-growth traps»: https://www.oecd.org/eco/public-finance/Using-the-fiscal-levers-to-escape-the-low-growth-trap.pdf

(12)  Assessment of Connecting Europe Facility :in-depth analysis (2016), di J. Papí, M. Sanz y Blomeyer, R. (2016): http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/572677/IPOL_IDA(2016)572677_EN.pdf

(13)  Parere del Comitato delle regioni sul tema La riqualificazione delle città portuali e delle aree portuali, adottato nel corso della 121a sessione plenaria dell'8 e 9 febbraio 2017.

(14)  Parere del Comitato delle regioni sul tema I collegamenti di trasporto mancanti nelle regioni frontaliere (CdR 4294/2016), adottato nel corso della 121a sessione plenaria dell'8 e 9 febbraio 2017.

(15)  Cfr. la nota a piè di pagina 10.

(16)  Handbook on Political Trust (2017), a cura di S. Zmerli e T. W. G. van der Meer; Political trust and multilevel government, di J. Muñoz M: http://doi.org/10.4337/9781782545118

(17)  Domanda «QA8a» Eurobarometro standard 86 (novembre 2016): http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2137

(18)  Europe as a multilevel federation (2017), M. Keating, Journal of European Public Policy, 24 (4), El poder de lo próximo: las virtudes del municipalismo (2016) J. Subirats; Las ciudades ante el cambio de era: la nueva gobernanza urbana: actores e instrumentos (2016) J.M. Pascual e J. Subirats.

(19)  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0384+0+DOC+XML+V0//IT

(20)  COTER-VI/021.


13.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 54/21


Parere del Comitato europeo delle regioni — Riesame dell’attuazione delle politiche ambientali (EIR)

(2018/C 054/05)

Relatore:

Andrew Varah Cooper (UK/AE), consigliere distrettuale di Kirklees

Testo di riferimento:

Comunicazione della Commissione europea Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell’UE grazie ad un regolare riesame della loro attuazione

COM(2016) 316 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

A.    Osservazioni generali

1.

approva l’idea della Commissione secondo cui il riesame dell’attuazione delle politiche ambientali (Environmental Implementation Review — EIR) deve puntare a: migliorare la conoscenza comune delle lacune esistenti in materia di attuazione della politica e della legislazione ambientali dell’UE in ciascuno Stato membro; fornire nuove soluzioni che integrino l’effettiva osservanza delle leggi; affrontare le cause profonde, e spesso trasversali ai diversi settori interessati, di tali lacune; e incentivare gli scambi di buone pratiche;

2.

riconosce che il pacchetto EIR pubblicato nel febbraio 2017 (1), che comprende 28 relazioni specifiche per paese, presenta la prima panoramica completa dell’attuazione sul campo delle politiche e delle normative ambientali dell’UE negli Stati membri. Il pacchetto evidenzia che le politiche europee in materia di ambiente funzionano, ma mette anche in luce importanti differenze e incoerenze tra una regione dell’UE e l’altra nell’applicazione concreta di tali norme e politiche ambientali;

3.

sottolinea che per una riuscita attuazione della politica ambientale dell’UE occorre una cooperazione ravvicinata tra tutti i livelli di governance, dal livello locale fino a quello dell’UE; pertanto, si compiace che la comunicazione della Commissione in esame faccia esplicito riferimento alla cooperazione con il Comitato delle regioni, ma fa presente che in molti paesi dell’UE si devono registrare ulteriori miglioramenti per garantire l’effettivo coinvolgimento degli enti locali e regionali nella revisione e nel miglioramento dell’attuazione della suddetta politica;

4.

esorta la Commissione europea e gli Stati membri a sfruttare al meglio l’EIR per fare in modo che le considerazioni ambientali trovino spazio tra le priorità macroeconomiche stabilite nel processo del semestre europeo, oltre che per favorire la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

5.

sottolinea l’esigenza di avviare un dialogo strutturato sull’attuazione con ciascuno Stato membro nel periodo 2017-2018 e la necessità di un adeguato coinvolgimento degli enti locali e regionali, allo scopo di riflettere su come affrontare i problemi strutturali e le esigenze specifiche dei singoli Stati membri;

6.

raccomanda alla Commissione europea una maggiore incisività nell’analisi condotta con lo strumento dell’EIR, come pure di rafforzare la comparabilità tra gli Stati membri. La Commissione dovrebbe illustrare in modo chiaro e facilmente comprensibile i progressi compiuti da singoli paesi dell’Unione riguardo alle principali sfide in materia di attuazione in occasione del prossimo ciclo del riesame EIR, che non dovrebbe comportare alcun obbligo addizionale di rendicontazione o comunicazione da parte degli Stati membri, delle regioni o delle città;

7.

invita la Commissione europea e gli Stati membri a continuare a rafforzare il ruolo della rete dell’UE per l’attuazione e il controllo dell’applicazione della legislazione ambientale (Implementation and Enforcement of Environmental Law — IMPEL) e a sviluppare maggiormente reti IMPEL a livello nazionale all’interno delle quali esperti degli enti regionali e locali possano condividere le migliori pratiche (2);

8.

ritiene che il processo EIR dovrebbe essere collegato, ove possibile e appropriato, ai meccanismi di valutazione esistenti relativi anche ai progressi compiuti nell’attuazione della legislazione europea, quali il progetto Make it Work, le attività della rete IMPEL e il programma REFIT;

9.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione europea sull’accesso alla giustizia in materia ambientale (3) e attende con interesse la pubblicazione degli orientamenti sulla conformità alla legislazione ambientale in quanto nuova iniziativa ad hoc della Commissione nel 2017 intesa a favorire una migliore attuazione della legislazione ambientale (4);

10.

appoggia la relazione della Commissione europea in merito alle Azioni per la razionalizzazione delle comunicazioni in materia di ambiente  (5), che fa seguito al documento di lavoro dei servizi della Commissione sul Fitness check of Reporting and Monitoring of EU Environment Policy («Controllo di adeguatezza in merito alla comunicazione e al monitoraggio della politica ambientale dell’UE») (6), cui il Comitato ha contribuito con il proprio parere di prospettiva COR-2015-05660-00-00-AC-TRA. Il CdR esorta ancora una volta la Commissione ad adottare un approccio orizzontale al monitoraggio e alla rendicontazione in materia di ambiente, e si aspetta quindi che essa applichi in modo coerente le azioni 1 e 2 previste dalla citata relazione, proponendo modifiche legislative degli obblighi di comunicazione definiti in atti normativi già in vigore o di recente adozione allo scopo di armonizzare e semplificare ulteriormente tali obblighi.

B.    Il ruolo del CdR nel ciclo strategico dell’EIR all’interno del contesto interistituzionale

11.

offre alla Commissione europea una cooperazione ravvicinata e strutturata per l’intera durata del ciclo dell’EIR, in particolare le attività svolte dalla Piattaforma tecnica congiunta per la cooperazione ambientale (7), con un’attenzione specifica alle diverse sfide strutturali dei singoli enti locali e regionali in materia di attuazione e alle relative soluzioni, come evidenziato nella sezione D del presente parere. Tale cooperazione include anche la valutazione dei mezzi con cui il CdR potrebbe contribuire a dare un contenuto sostanziale alle relazioni specifiche per paese previste dall’EIR e agli orientamenti per gli Stati membri conferendo loro una dimensione territoriale, tenendo altresì conto dell’esperienza maturata dal Comitato grazie ai contributi che fornisce al ciclo di governance della strategia Europa 2020 tramite la valutazione periodica del semestre europeo da una prospettiva locale/regionale;

12.

si compiace che, nella sua comunicazione, la Commissione europea indichi che l’EIR costituisce un’integrazione agli sforzi di attuazione in corso, quali il monitoraggio della conformità e i procedimenti di infrazione;

13.

ritiene importante che il sistema EIR sia sottoposto a una valutazione dopo due cicli (quattro anni), al fine di verificare l’efficacia del meccanismo;

14.

ritiene che l’EIR sia un’opportunità per una cooperazione mirata tra il CdR stesso e il Parlamento europeo che includa scambi di vedute sulle sfide e sulle soluzioni in materia di attuazione della legislazione ambientale dell’UE; tale cooperazione dovrebbe conciliare gli interessi del colegislatore con le competenze dei decisori delle autorità responsabili dell’attuazione. Invita il Parlamento europeo a cooperare strettamente in merito ai due temi affrontati nei dibattiti in sede di commissione ENVI del PE — ossia l’EIR e le principali sfide di attuazione nonché le cause profonde individuate alla base di tali sfide — e per quanto riguarda l’elaborazione di pertinenti relazioni sull’attuazione in futuro da parte dello stesso Parlamento europeo, anche organizzando riunioni congiunte tra la commissione ENVE del CdR e la commissione ENVI del PE su questi temi;

15.

sottolinea la propria disponibilità a contribuire alle discussioni sull’EIR che si svolgeranno in futuro in sede di Consiglio, nel quadro di riunioni informali dei ministri dell’Ambiente o di altre attività della presidenza del Consiglio relative all’EIR; offre il proprio sostegno per la preparazione di tali discussioni e attività, in particolare redigendo propri pareri specifici sull’argomento richiesti dalle presidenze del Consiglio e organizzando riunioni della Piattaforma tecnica congiunta CdR/Commissione europea per la cooperazione ambientale;

16.

raccomanda di valutare la possibilità di organizzare incontri, in varie regioni di tutta l’UE, dedicati a temi specifici in stretta cooperazione tra gli enti locali e regionali e le delegazioni della Commissione/gli uffici d’informazione del Parlamento europeo nei singoli Stati membri; questi eventi avrebbero per obiettivo di discutere le sfide specifiche di attuazione che si pongono a livello locale e potrebbero così contribuire alle relazioni per paese previste dall’EIR.

C.    Estendere la portata dell’EIR ad un maggior numero di ambiti d’intervento

17.

si rammarica che la Commissione europea abbia limitato la portata iniziale dell’EIR ai seguenti settori: gestione dei rifiuti, protezione della natura e della biodiversità, qualità dell’aria, inquinamento acustico e qualità e gestione delle acque (8);

18.

esorta la Commissione europea a fare dei cambiamenti climatici un elemento importante del prossimo ciclo dell’EIR e a includervi la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi, garantendo nel contempo la compatibilità con le disposizioni sulla governance dell’Unione dell’energia; rammenta il ruolo centrale degli enti locali e regionali nella lotta ai cambiamenti climatici e a tale proposito promuove la definizione e l’assegnazione di obiettivi a livello regionale e locale in materia di cambiamenti climatici, in aggiunta ai «contributi stabiliti a livello nazionale», poiché la formulazione di tali obiettivi regionali e locali costituisce un’importante componente specifica della realizzazione degli impegni assunti a Parigi in materia di cambiamenti climatici;

19.

sottolinea la necessità di integrare l’attuazione della direttiva sulle emissioni industriali nel prossimo ciclo del riesame EIR. A tale proposito, la rete IMPEL dovrebbe svolgere un ruolo più importante nel processo al fine di promuovere la creazione di un repertorio di buone pratiche per il 2019;

20.

raccomanda inoltre di integrare nell’EIR la politica dell’UE in materia di sostanze chimiche, che è una pietra angolare della politica ambientale dell’Unione. L’EIR dovrebbe mettere in evidenza le carenze e le esperienze positive in materia di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche.

D.    Le cause profonde dell’attuazione lacunosa delle politiche

21.

plaude all’intenzione della Commissione europea di migliorare le conoscenze specifiche per paese circa la qualità della pubblica amministrazione, la governance e la ripartizione delle competenze tra autorità nazionali/regionali/locali in materia di attuazione della legislazione ambientale dell’UE;

22.

prende atto che, oltre ad offrire un’analisi più completa delle lacune attuative nei settori ambientali tradizionali, l’EIR trae, per la prima volta in materia di ambiente, conclusioni preliminari circa le possibili cause profonde dell’attuazione lacunosa delle politiche ambientali;

23.

raccomanda che il riesame dell’attuazione delle politiche ambientali (EIR) si concentri sul problema del coordinamento inefficiente tra enti locali e regionali e autorità nazionali, per poter affrontare le seguenti lacune: ripartizione poco chiara di competenze e responsabilità; mancanza di capacità amministrativa; finanziamenti insufficienti e un impiego insufficiente di strumenti di mercato; mancanza di integrazione e di coerenza delle politiche; scarsità di conoscenze e di dati; e meccanismi insufficienti per l’assicurazione della conformità (9).

Un coordinamento efficace tra gli enti locali e regionali e autorità nazionali

24.

esorta la Commissione europea a mettere a punto una metodica comune per i dialoghi nazionali sull’EIR e a formulare degli orientamenti per assicurare la piena partecipazione degli enti locali e regionali lungo l’intero processo;

25.

richiama l’attenzione sull’interazione tra il miglioramento dell’attuazione e una migliore regolamentazione: quando si constata che gli obiettivi della politica ambientale non vengono raggiunti occorre prendere in esame anche gli strumenti messi in campo dall’UE, la coerenza e l’uniformità della normativa UE e gli oneri amministrativi;

26.

chiede agli Stati membri di agevolare la realizzazione di riesami locali e regionali dell’attuazione delle politiche ambientali corrispondenti ai riesami a livello nazionale;

27.

raccomanda agli Stati membri di allacciare contatti più stretti con gli enti locali e regionali fin dalle fasi di elaborazione delle politiche e di recepimento della legislazione UE nei rispettivi ordinamenti nazionali, nonché, come auspicato nel 7o PAA, nell’ambito ad esempio delle «squadre tematiche multilivello» verticali;

28.

insiste sulla necessità che gli Stati membri sviluppino ulteriormente meccanismi volti a migliorare e rendere più efficace il coordinamento verticale, ivi compresa una chiara ripartizione delle responsabilità tra i diversi livelli di governo;

29.

esorta gli Stati membri e gli enti locali e regionali a ridurre ulteriormente la frammentazione, anche adottando nuove misure come l’introduzione di autorizzazioni ambientali integrate che combinino le diverse autorizzazioni ambientali settoriali, e semplificando le procedure VIA e VAS (10).

Rafforzare la capacità amministrativa in relazione all’attuazione della politica ambientale

30.

mette l’accento sulla carenza di risorse finanziarie, umane e tecniche, confermata dall’EIR, per attuare correttamente la legislazione ambientale dell’UE in numerosi enti locali e regionali, e sottolinea che soprattutto i piccoli comuni spesso dispongono di risorse limitate per lo sviluppo di competenze tecniche proprie in materia di requisiti normativi; insiste pertanto sulla necessità di un maggiore sostegno da parte del livello UE, direttamente o incentivando gli Stati membri a fornire un aiuto, affinché gli enti regionali e locali attuino una cooperazione orizzontale (all’interno dei singoli paesi e in ambito transfrontaliero) per unificare i progetti, condividere le buone pratiche e definire processi e procedure comuni;

31.

invita gli Stati membri e gli enti regionali e locali a garantire che le risorse finanziarie e umane assegnate alle amministrazioni locali e regionali competenti per l’ambiente siano commisurate ai loro compiti (trasferiti);

32.

esorta la Commissione europea a pubblicare in più lingue gli orientamenti dell’UE, e sollecita gli Stati membri a elaborare, in collaborazione con gli enti regionali e locali, norme comuni, modelli, liste di controllo e programmi di formazione per assicurare un’attuazione e una rendicontazione coerenti e uniformi;

33.

chiede agli enti locali e regionali di valutare la qualità delle procedure, di semplificare le procedure di autorizzazione ambientale e di mettere in comune le risorse con altri comparti amministrativi, realizzando così delle economie di scala e affrontando problemi ambientali che superano i confini amministrativi, pur facendo in modo di basarsi sulla Guida dell’UE per la qualità della pubblica amministrazione (11);

34.

chiede alla Commissione europea, agli Stati membri e agli enti regionali e locali di promuovere il coinvolgimento di esperti locali e regionali nella rete IMPEL e nello strumento inter pares dell’EIR, che sarà applicato tra breve;

35.

invita la Commissione europea, ed esorta in particolare gli Stati membri, a richiedere la partecipazione di esperti locali e regionali nell’elaborazione di orientamenti a livello UE nonché degli orientamenti nazionali correlati, in modo da poter attuare queste linee guida con maggiore chiarezza e flessibilità;

36.

esorta la Commissione europea a stanziare risorse finanziarie sufficienti per il nuovo strumento inter pares dell’EIR. La Commissione dovrebbe inoltre assicurare la complementarità con le attività inter pares portate avanti dalla rete IMPEL e con lo scambio sulle tematiche ambientali realizzato dalle autorità di gestione nell’ambito dello strumento Taiex Regio Peer 2 Peer.

Utilizzare meglio i fondi europei per l’attuazione dell’acquis in materia di ambiente

37.

esorta gli enti locali e regionali ad avvalersi, con l’aiuto degli Stati membri, dell’assistenza tecnica disponibile a titolo dell’obiettivo tematico n. 11 dei Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) al fine di potenziare le capacità istituzionali e amministrative dei loro dipartimenti competenti per l’ambiente e la loro capacità di assorbire le risorse dei fondi SIE, destinate in particolare a grandi infrastrutture ambientali (obiettivo n. 6). Li invita inoltre a fare ricorso al programma UE di sostegno alle riforme strutturali per migliorare le loro amministrazioni competenti in materia di ambiente;

38.

approva l’idea che altri Stati membri istituiscano reti di esperti delle autorità di gestione della politica di coesione con il compito di promuovere gli investimenti ambientali;

39.

chiede all’UE di esplorare, nel quadro dei preparativi per il prossimo QFP, tutte le opzioni per un aumento dei finanziamenti europei destinati all’attuazione della legislazione ambientale, compresa la possibilità di accantonare una determinata quota di bilancio a tal fine.

Integrazione e coerenza delle politiche

40.

riconosce che l’insufficiente integrazione delle tematiche ambientali in altri ambiti d’intervento strategico costituisce un’altra delle cause profonde dell’attuazione lacunosa della legislazione ambientale e, pertanto, rammenta la necessità di integrare sistematicamente gli obiettivi fondamentali delle politiche in materia di ambiente e di cambiamenti climatici nell’intera gamma di attività dell’UE;

41.

chiede agli enti locali e regionali di assicurare un adeguato coordinamento politico e strategico, mediante l’adozione di strategie di sviluppo sostenibile a livello locale/regionale e con la garanzia che le tematiche ambientali vengano integrate fin dall’inizio nelle loro politiche di assetto del territorio al fine di ridurre i conflitti. Invoca inoltre una corretta e tempestiva integrazione delle questioni ambientali con il ricorso alle VAS;

42.

esorta gli enti locali e regionali a promuovere la conclusione di accordi settoriali volontari con i principali settori industriali, nonché la stipula di «contratti» tra le autorità pubbliche e i soggetti interessati della società, con l’obiettivo di fornire informazioni, individuare i problemi e trovare soluzioni;

43.

insiste sul fatto che l’UE deve perseguire politiche più forti e più efficaci di riduzione delle emissioni alla fonte in numerosi ambiti della politica ambientale, poiché senza tali politiche seguiterà a essere impossibile conformarsi a una serie di atti legislativi dell’UE sulle norme di qualità ambientale a livello locale o regionale;

44.

chiede alla Commissione europea e agli Stati membri di offrire un’assistenza migliore agli enti locali e regionali competenti per assicurare il rispetto di questi obiettivi e norme;

45.

chiede alla Commissione europea di collaborare con le autorità nazionali competenti, con lo stesso Comitato europeo delle regioni, con il Patto dei sindaci dell’UE, con il Patto globale dei sindaci per il clima e l’energia e con il Consiglio internazionale per le iniziative ambientali locali (International Council for Local Environmental Initiatives — ICLEI) allo sviluppo del concetto di «contributi stabiliti a livello locale e regionale» e delle metodiche per introdurre tali contributi, contribuendo così al conseguimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici concordati nel quadro dell’accordo di Parigi sul clima (COP 21). Gli enti locali e regionali pionieri in questo campo verrebbero inizialmente coinvolti a titolo volontario su base di una «prova della validità concettuale».

Migliorare l’accessibilità delle conoscenze e dei dati

46.

riconosce che in molti Stati membri la limitata disponibilità di dati continua a causare problemi di attuazione a diversi livelli di governo, e che gli enti locali e regionali possono avere un ruolo centrale nella raccolta di conoscenze e di dati e nell’informazione del pubblico, promuovendo una maggiore sensibilizzazione dei cittadini;

47.

si compiace del fatto che l’EIR dovrebbe basarsi sui dati esistenti e dovrebbe permettere un loro utilizzo più efficace e migliori rimandi incrociati a questi stessi dati migliorandone inoltre l’accessibilità, non da ultimo per gli enti locali e regionali;

48.

è favorevole allo svolgimento di un dibattito strutturato circa un’adeguata ripartizione delle competenze e delle risorse negli Stati membri tra comuni, regioni e autorità nazionali, al fine di garantire la coerenza, l’efficacia e l’attendibilità delle relazioni e degli indicatori sullo stato dell’ambiente;

49.

esorta gli Stati membri a sviluppare ulteriormente, in collaborazione con gli enti locali e regionali competenti, quadri strutturati per l’attuazione e l’informazione (Structured Implementation and Information Frameworks — SIIF) per tutte le principali normative UE in materia di ambiente;

50.

chiede alla Commissione europea di garantire che gli Stati membri e i loro enti locali e regionali attuino correttamente gli obblighi minimi previsti dalla direttiva sull’accesso alle informazioni;

51.

invita gli enti regionali e locali ad adottare una strategia di informazione attiva. Tale strategia dovrebbe prevedere una comunicazione bidirezionale (compresi meccanismi di riscontro) e fornire informazioni più orientate ai cittadini, come strumenti di mappatura online, applicazioni e campagne educative;

52.

è favorevole a coinvolgere le ONG nella raccolta e nella diffusione di informazioni ambientali per i cittadini e approva il ricorso alla collaborazione di semplici cittadini alla ricerca scientifica (la cosiddetta «citizens’ science») per la raccolta di dati ambientali;

53.

esorta la Commissione europea e gli Stati membri a sostenere le autorità nei loro sforzi per la diffusione di soluzioni elettroniche (e-solutions) e dell’eGovernment (pubblica amministrazione online) al fine di migliorare il monitoraggio e la rendicontazione in materia ambientale, ad esempio attraverso il Piano d’azione per l’eGovernment 2016-2020, il programma LIFE, il meccanismo per collegare l’Europa e il programma Orizzonte 2020 nonché nel contesto del lancio della rete Reportnet 2.0 da parte dell’Agenzia europea per l’ambiente (12);

54.

chiede iniziative a tutti i livelli volte ad assicurare la condivisione elettronica dei dati ambientali e l’ulteriore sviluppo di INSPIRE (Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea) (13). Si dovrebbe inoltre rafforzare il coinvolgimento degli enti locali e regionali nel quadro di INSPIRE.

Meccanismi adeguati per l’assicurazione della conformità

55.

esprime preoccupazione poiché l’analisi condotta dall’EIR indica che il controllo della conformità e il rispetto della normativa risultano spesso problematici, per via di sanzioni inefficaci e delle interazioni tra ispettori e pubblici ministeri. Gli enti locali e regionali possono incontrare delle difficoltà nell’interpretare e integrare tra loro norme UE incoerenti al momento di realizzare delle attività di assicurazione della conformità. Molte amministrazioni locali sono troppo piccole per garantire un’applicazione professionale della legislazione in materia di ambiente;

56.

chiede agli enti locali e regionali di assicurare una definizione e una ripartizione ben precise delle competenze e di garantire la professionalità delle autorità competenti; le esorta a coordinarsi efficacemente con le autorità nazionali (ad esempio, forze di polizia, autorità doganali e procure) e a valutare la possibilità di creare agenzie regionali comuni preposte al controllo ambientale nel caso in cui i loro poteri di ispezione siano limitati;

57.

invita le autorità nazionali, regionali e locali ad applicare un approccio all’assicurazione della conformità basato sul rischio, garantendo una combinazione ottimale di controllo, promozione e applicazione, nonché una migliore definizione delle priorità nell’impiego delle loro limitate risorse;

58.

sollecita gli enti locali e regionali, data la loro vicinanza alle imprese e ai cittadini, a realizzare attività di promozione della conformità che comportino una cooperazione con le comunità imprenditoriali regolamentate, con le ONG pertinenti e con i cittadini;

59.

invita gli Stati membri e gli enti regionali e locali ad applicare in tempi rapidi delle misure di osservanza delle norme e ad adottare sanzioni proporzionate e dissuasive in caso di violazioni della legislazione ambientale dell’UE, applicando in modo coerente la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente;

60.

esorta le autorità nazionali, regionali e locali a contrastare la corruzione e ad assicurare il regolare funzionamento dei sistemi giudiziari nel settore dell’ambiente, garantendo i diritti procedurali conferiti ai cittadini dalla legislazione ambientale dell’UE (14);

61.

sostiene tutte le iniziative delle autorità nazionali e regionali e delle associazioni degli enti locali tese ad accrescere le loro conoscenze mediante la condivisione delle migliori pratiche sviluppate da reti europee quali la rete IMPEL, la rete europea dei pubblici ministeri attivi nel settore ambientale e la rete dei funzionari di polizia;

62.

invita la Commissione europea e gli Stati membri a continuare a rafforzare il ruolo della rete IMPEL e a sviluppare maggiormente reti IMPEL a livello nazionale all’interno delle quali esperti degli enti regionali e locali possano condividere le migliori pratiche.

Bruxelles, 10 ottobre 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Tutti i documenti sono disponibili all’indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm

(2)  IMPEL = European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law («Rete dell'Unione europea per l'attuazione e il controllo dell'applicazione della legislazione ambientale»), operativa in tutti gli Stati membri dell’UE.

(3)  C(2017) 2616 final.

(4)  CDR 5660/2015.

(5)  COM(2017) 312 final.

(6)  SWD(2017) 230 final.

(7)  http://ec.europa.eu/environment/legal/platform_en.htm

(8)  Per una sintesi dettagliata dei risultati per i diversi settori, si veda: Servizio di ricerca del Parlamento europeo (European Parliament Research Service — EPRS), Briefing, marzo 2017: Environmental implementation review — Initial findings («Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali — Prime conclusioni»). Elaborato su richiesta del CdR nel quadro dell'accordo di cooperazione tra il Parlamento europeo e il Comitato delle regioni.

(9)  Cfr. anche lo studio del CdR del settembre 2017 sul tema Effective multi-level environmental governance for a better implementation of EU environment legislation («Una governance ambientale multilivello efficace per una migliore attuazione della legislazione dell'UE in materia di ambiente»), realizzato da Milieu Ltd. e disponibile (solo in lingua inglese) al seguente indirizzo: http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Pages/studies.aspx

(10)  Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS).

(11)  Commissione europea, 2015: Quality of Public Administration — A Toolbox for Practitioners («La qualità della pubblica amministrazione — Uno strumentario per esperti del settore»).

(12)  Azione 3 di cui al COM(2017) 312 final.

(13)  Direttiva 2007/2/CE.

(14)  L'efficacia globale dei sistemi giudiziari nazionali è oggetto del Quadro di valutazione UE della giustizia e del semestre europeo (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-semester_thematic-factsheet_effective-justice-systems_en.pdf).


13.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 54/27


Parere del Comitato europeo delle regioni — Una strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi

(2018/C 054/06)

Relatore:

Bouke Arends (NL/PSE), assessore comunale di Emmen

Testo di riferimento:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, prima tappa verso una mobilità cooperativa, connessa e automatizzata

COM(2016) 766 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

INTRODUZIONE

1.

sostiene che la strategia dell'Unione europea per sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (C-ITS) rappresenta un importante passo avanti verso la guida cooperativa, connessa e automatizzata. L'applicazione integrata dei C-ITS nei sistemi di trasporto urbano, interurbano e interregionale può produrre notevoli benefici per la collettività, ad esempio una maggiore sicurezza, un ambiente più pulito, migliore accessibilità e inclusione sociale, e un aumento dell'occupazione;

2.

chiede di adottare, oltre alle misure menzionate nella comunicazione in esame, azioni di più ampia portata che consentano di sfruttare appieno il potenziale offerto dai C-ITS e di realizzare obiettivi più ambiziosi: trasporti multimodali completamente automatizzati e a basse emissioni, mobilità intesa come servizio e trasporto da porta a porta, in particolare per promuovere l'inclusione sociale;

3.

riconosce che per realizzare gli obiettivi finali sono necessari vari altri elementi che la Commissione sta elaborando in diversi pacchetti paralleli o che seguiranno in un secondo tempo, riguardanti ad esempio misure per trasporti a basse emissioni e l'individuazione degli adeguamenti necessari delle infrastrutture fisiche;

4.

considera auspicabile che l'UE svolga un ruolo di coordinamento nello sviluppo di un sistema interoperabile in relazione agli standard e alle regole in materia di sistemi e tecniche di comunicazione riguardanti i trasporti;

5.

reputa che per giungere alla realizzazione degli obiettivi finali sia indispensabile che gli enti locali e regionali partecipino all'attuazione di ogni fase intermedia, e ritiene pertanto che la Commissione debba coinvolgerli più attivamente e in maniera più estesa;

6.

invita la Commissione a chiarire meglio agli enti locali e regionali quali siano il legami tra le diverse misure dell'UE e quali siano le loro finalità. A tal fine è necessario garantire una comunicazione più coerente e mirata con gli enti locali e regionali in merito ai diversi pacchetti, strettamente interconnessi, della Commissione. Solo in questo modo gli enti locali e regionali possono svolgere i compiti necessari a realizzare gli obiettivi e a consentire l'interoperabilità interregionale e interurbana;

7.

chiede alla Commissione di intraprendere iniziative specifiche volte principalmente a ottenere, con il contributo degli enti locali e regionali, il sostegno dell'opinione pubblica, fattore questo fondamentale per raggiungere gli obiettivi ultimi di un trasporto automatizzato a basse emissioni. Il sostegno dell'opinione pubblica è indispensabile non soltanto per poter scambiare i dati necessari per i C-ITS, ma soprattutto anche per l'accettazione di sistemi di trasporto sempre più automatizzati nei quali la tecnologia deve essere al servizio degli utenti.

INIZIATIVE EUROPEE VOLTE A CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE DI UNA MOBILITÀ COOPERATIVA, CONNESSA E AUTOMATIZZATA

8.

osserva che la maggior parte degli spostamenti di trasporto avviene su brevi distanze all'interno delle regioni. Oltre la metà del tonnellaggio totale di merci che transita sulla rete stradale percorre distanze inferiori a 50 km e in tre quarti dei casi distanze inferiori a 150 km (calcoli basati su dati Eurostat). Per il trasporto di passeggeri, gli spostamenti sono in genere ancora più brevi;

9.

chiede pertanto l'adozione di misure specifiche a favore dell'applicazione dei C-ITS e il finanziamento di tali sistemi al di fuori della rete transeuropea di trasporto;

10.

esorta la Commissione ad adottare (in linea con il recente spostamento di accento della ricerca nel quadro di Orizzonte 2020 verso l'integrazione dei diversi modi di trasporto e il collegamento all'automazione) un approccio specifico per il dispiegamento dei C-ITS nei nodi di connessione intermodale di circolazione e di trasporto. Tale approccio deve essere in linea con quello adottato in relazione ai corridoi, in modo da poter realizzare un sistema di trasporto integrato;

11.

sottolinea che questi nodi di connessione sono situati soprattutto nelle regioni urbane e nelle città, e che i C-ITS e il trasporto multimodale possono contribuire in misura fondamentale a ridurre l'impatto negativo dei trasporti, quali congestione, inquinamento atmosferico, pressione della domanda di sosta e scarsa sicurezza stradale. Anche il trasporto in bicicletta è una componente del trasporto multimodale e ha carattere eminentemente locale e regionale;

12.

osserva che, finora, la Commissione ha rivolto un'attenzione particolare al trasporto stradale in automobile, ma fa presente che si stanno sviluppando sistemi automatizzati anche per i trasporti pubblici, la navigazione interna, il trasporto aereo e quello ferroviario (ad esempio, i droni e il sistema Hyperloop);

13.

chiede pertanto di promuovere fin da subito e con misure mirate il collegamento e l'interoperabilità con i trasporti pubblici e tra i diversi modi di trasporto;

14.

prende atto del fatto che la Commissione intende giustamente adottare anche misure per gli utenti più vulnerabili della strada, ma sottolinea che al riguardo occorre anche rivolgere una maggiore attenzione alle realtà locali e regionali;

15.

sollecita l'adozione di misure concrete a favore di tutti gli utenti vulnerabili della strada, ossia, oltre ai pedoni e ai ciclisti, anche per gli utilizzatori di biciclette a pedalata assistita, scooter, ciclomotori e veicoli (elettrici) leggeri per invalidi;

16.

riconosce che l'elevata densità del traffico e della rete infrastrutturale nelle regioni urbane crea un quadro dei trasporti complesso, che pone requisiti particolari per i sistemi C-ITS. In queste regioni e città d'Europa sono quindi in corso sperimentazioni e progetti intesi a far funzionare con successo i C-ITS anche in contesti di questo tipo;

17.

osserva che il dispiegamento dei C-ITS nelle regioni urbane e soprattutto nelle città è un'impresa complessa e quindi poco interessante per lo sviluppo di scenari commerciali;

18.

invita la Commissione ad adottare misure volte ad abbassare le soglie per l'introduzione dei C ITS nelle regioni urbane e nelle città;

19.

chiede altresì l'adozione di iniziative per garantire che i sistemi che saranno sviluppati e testati in queste aree siano compatibili con le disposizioni in materia di circolazione e trasporto su distanze più lunghe, tra paesi e tra regioni;

20.

reputa che i C-ITS, in quanto componente del trasporto automatizzato, della mobilità intesa come servizio e del trasporto da porta a porta, possano contribuire anche all'inclusione sociale, in particolare in relazione all'accessibilità dei posti di lavoro e alla mobilità di persone, come gli anziani e i disabili, alle quali risulta difficile o impossibile utilizzare i sistemi di trasporto attualmente disponibili. Nel lungo periodo, i C-ITS possono contribuire a migliorare le possibilità di spostamento soprattutto nelle regioni rurali, nelle quali il trasporto pubblico è ormai limitato o è già scomparso. Il trasporto automatizzato su misura può diventare una possibilità nelle regioni scarsamente popolate;

21.

rileva inoltre che per le aree rurali a bassa densità demografica è probabilmente difficile sviluppare scenari commerciali senza l'aiuto degli enti regionali e locali;

22.

invita pertanto la Commissione a incoraggiare gli enti locali e regionali e ad agevolarli nel compito di dispiegare i C-ITS anche nelle regioni periferiche e ultraperiferiche, in quelle meno sviluppate e in quelle insulari, come anche in altre regioni più scarsamente popolate.

IL CAMMINO VERSO L'INTRODUZIONE DEI C-ITS NEL 2019

Priorità per la diffusione dei servizi C-ITS

23.

osserva che la strategia in materia di C-ITS si basa ancora essenzialmente su tappe intermedie volte a giungere, a medio termine, al trasporto automatizzato;

24.

invita la Commissione a elaborare anche scenari e misure in un'ottica di più lungo termine per la messa a punto di sistemi di trasporto completamente automatizzati, il che recherà, nel lungo periodo, enormi benefici all'economia e alla società;

25.

chiede che anche dopo il 2019 siano stanziati i fondi necessari a tal fine;

26.

sollecita la Commissione ad adottare (oltre alle misure indicate nella comunicazione, che sono orientate esclusivamente al trasporto su strada e che si inseriscono in una prospettiva di brevissimo termine) anche misure a favore di altri modi di trasporto, dell'intermodalità e di una più vasta applicazione a più lungo termine;

27.

chiede alla Commissione di adottare un approccio di lungo termine, più ampio e integrato, incentrato sui concetti della «mobilità intesa come servizio» e del «trasporto da porta a porta» e sui relativi effetti positivi in termini di sviluppo economico e inclusione sociale, nonché sul «trasporto a basse emissioni»;

28.

invita la Commissione a indicare quali iniziative e misure debbano essere adottate concretamente nei diversi scenari;

29.

sollecita la Commissione a elaborare un programma di comunicazione volto a ottenere il sostegno dell'opinione pubblica;

30.

chiede che le città e le regioni, e i loro rappresentanti, quali il Comitato europeo delle regioni, siano coinvolti da vicino in ogni fase di ulteriore definizione della politica europea in materia di C-ITS.

Interoperabilità a tutti i livelli

31.

ritiene che l'interoperabilità tra i vari modi di trasporto richieda misure complementari, sia per il trasporto di merci che per quello di passeggeri. I flussi di informazione devono poter essere collegati tra loro, e a tal fine non basta coordinare i sistemi di comunicazione (5G ecc.) ma occorre anche poter congiungere i dati dei diversi modi di trasporto. I dati vengono prodotti sia dagli enti locali e regionali che dagli operatori privati (costruttori di automobili, gestori di sistemi di navigazione, operatori di servizi di mobilità ecc.), ma questi ultimi non sono tenuti a mettere a disposizione i propri dati, in forma anonima, di altri utenti, ad esempio i gestori di infrastrutture. Tuttavia, per il funzionamento sicuro ed efficace dei trasporti e per l'esercizio delle loro infrastrutture, i gestori di infrastrutture, che sono spesso enti locali e regionali, hanno bisogno di informazioni il più possibile complete e aggiornate. Questo aspetto essenziale della reciprocità in materia di trasmissione e messa a disposizione dei dati, che attualmente sono richieste solo alle autorità pubbliche a vantaggio dei soggetti privati (direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico), non viene affrontato nella comunicazione;

32.

invita a prevedere, oltre alle misure in materia di tecnologie della comunicazione menzionate nella comunicazione, anche misure per l'organizzazione delle filiere dell'informazione. Ciò che è importante non è infatti soltanto il modo di comunicare, ma soprattutto anche il contenuto della comunicazione;

33.

osserva che alcuni aspetti della filiera dell'informazione, quali ad esempio l'accessibilità e la disponibilità dei dati sui veicoli, possono essere regolati, in ultima analisi, soltanto a livello internazionale o europeo;

34.

sottolinea che per la messa a disposizione delle informazioni provenienti dai sistemi locali e regionali di gestione del traffico sono tuttavia indispensabili anche e soprattutto il sostegno e la cooperazione degli enti locali e regionali;

35.

rileva che per l'interoperabilità non è sufficiente adottare misure nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ma è necessario anche adeguare le infrastrutture fisiche;

36.

chiede che al riguardo la Commissione fornisca informazioni tempestive agli enti locali e regionali. Gli investimenti nelle infrastrutture locali e regionali devono essere effettuati in modo tale da soddisfare i requisiti dei C-ITS. Inoltre, per l'interoperabilità è fondamentale che vi sia maggiore uniformità;

37.

osserva che l'interoperabilità tra i diversi modi di trasporto in Europa richiede maggiore attenzione da parte dell'UE all'importanza che rivestono ai fini dei C-ITS i nodi di connessione intermodale, quali ad esempio le stazioni e i terminal, e fa presente che tali nodi sono situati soprattutto nelle regioni urbane e nelle città;

38.

esorta la Commissione a individuare, insieme agli enti locali e regionali (e ai loro rappresentanti), i fattori che impediscono l'applicazione dei C-ITS nei nodi di connessione intermodale, e a elaborare le misure atte a eliminare tali ostacoli.

Quadro normativo

39.

concorda sul fatto che, per giungere a un sistema interoperabile, è auspicabile che l'UE proceda a una regolamentazione nel settore degli standard e adotti disposizioni legislative e regolamentari in materia di sistemi e tecniche di comunicazione;

40.

chiede alla Commissione di coinvolgere da vicino anche gli enti locali e regionali (e i loro rappresentanti) nella definizione dei quadri giuridici, vista l'importanza di tali enti nello sviluppo dei C-ITS;

41.

reputa che, sia per introdurre i C-ITS che per realizzare gli obiettivi ultimi perseguiti in materia di sistemi sostenibili di trasporto automatizzato, di mobilità intesa come servizio e di trasporto da porta a porta, sia indispensabile adottare a livello europeo, oltre a disposizioni di regolamentazione, anche e soprattutto misure in materia di:

coordinamento: occorre garantire maggiore coordinamento tra i diversi pacchetti elaborati a livello UE che sono collegati tra loro, e tra la Commissione e gli enti locali e regionali;

facilitazione della realizzazione e della sperimentazione: pur essendo fortemente guidati dal mercato e dalla tecnologia, gli sviluppi in atto sul fronte dei C-ITS richiedono che la pubblica amministrazione (di ogni livello) adotti iniziative complementari per realizzare questi sistemi nelle diverse situazioni di traffico e nei diversi modi di trasporto;

ricerca: per quanto riguarda sia i necessari adeguamenti delle infrastrutture fisiche che l'elaborazione di scenari che consentano di delineare, nonostante le notevoli incertezze, visioni a lungo termine;

monitoraggio e valutazione: per le tappe successive, dopo il 2019, è necessario stabilire fin da ora in che modo dovranno essere monitorati e valutati l'attuazione delle misure della prima e della seconda fase (elenco dei servizi C-ITS «day 1» e «day 1,5»), l'accettazione da parte del mercato e dell'opinione pubblica, lo sviluppo tecnico nonché lo stato di avanzamento in relazione ai diversi tipi di territorio (regioni urbane e regioni rurali), di infrastrutture (internazionali, nazionali, regionali e locali), ai diversi modi di trasporto (stradale, ferroviario e aereo) e all'interno del trasporto di merci e del trasporto passeggeri;

il monitoraggio deve diventare un'attività permanente, in modo da poter individuare quale dei possibili scenari si vada delineando;

comunicazione: per ottenere il sostegno dell'opinione pubblica occorre mettere in campo una comunicazione specifica, con possibilità di feedback, sia nei confronti degli enti locali e regionali, per giungere all'interoperabilità tra le regioni, sia nei confronti del pubblico in generale (da realizzare con l'aiuto degli enti locali e regionali).

Collaborazione internazionale

42.

osserva che, nella sua comunicazione, la Commissione riserva, giustamente, particolare attenzione alla cooperazione internazionale tra Stati, ma fa presente che numerose attività necessarie per realizzare i C-ITS si svolgono (o devono svolgersi) a livello locale e regionale. È pertanto necessario che le decisioni siano prese a diversi livelli e da diverse autorità pubbliche. Il processo decisionale deve essere ben coordinato, il che richiede una comunicazione adeguata e costante tra la Commissione europea e gli enti locali e regionali;

43.

chiede che siano adottate misure atte a proteggere adeguatamente i dati personali e la vita privata degli utenti, fattore questo determinante per garantire una diffusione efficace dei C-ITS;

44.

invita quindi la Commissione a incoraggiare la cooperazione internazionale tra gli enti locali e regionali di paesi diversi, affinché si possano collegare il più possibile i progetti, le prove e le sperimentazioni realizzati a livello locale e regionale, e si possano condividere le conoscenze acquisite;

45.

chiede che a tal fine sia elaborato e presentato un approccio specifico (ad esempio, sul modello dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno», in cui le imprese e gli enti locali e regionali che vi partecipano attivamente cooperano gli uni con gli altri, con il sostegno della Commissione europea).

Bruxelles, 10 ottobre 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


13.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 54/32


Parere del Comitato europeo delle regioni — Rafforzare la resilienza territoriale: dare a regioni e città gli strumenti per far fronte alla globalizzazione

(2018/C 054/07)

Relatrice generale:

Micaela Fanelli (IT/PSE), sindaco del Comune di Riccia, CB

Testo di riferimento:

Documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione

COM(2017) 240 final

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

I.   OSSERVAZIONI GENERALI

1.

esprime soddisfazione poiché la Commissione, presentando il Documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione, riconosce che la globalizzazione è un elemento essenziale del processo di riflessione sul futuro dell'Unione europea (1). In effetti, la capacità dell'UE di plasmare la globalizzazione e di affrontarne l'impatto è fondamentale per il dibattito pubblico sul futuro dell'Europa e per la sua legittimità in termini di aspettative dei cittadini nei confronti dell'Unione stessa;

2.

riconosce che la Commissione ha adottato finora un approccio globale e consapevole nell'affrontare tale tema, in particolare con la presentazione, il 14 settembre 2017, di misure tempestive per dar seguito al documento di riflessione sotto forma di un pacchetto sul commercio articolato nelle proposte di un quadro europeo per il controllo degli investimenti esteri diretti e dell'istituzione di un tribunale multilaterale permanente per gli investimenti. Questo pacchetto in materia di commercio sarà esaminato in un parere distinto del CdR. Insiste nondimeno sulla necessità che la Commissione adotti un approccio onnicomprensivo alla globalizzazione, che comprenda in particolare aspetti quali le politiche sociali e per il capitale umano, l'innovazione, le migrazioni, i cambiamenti demografici ed i loro effetti spaziali;

3.

accoglie inoltre con favore la rappresentazione equilibrata delle sfide e delle opportunità della globalizzazione contenuta nel documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione. La globalizzazione ha contribuito alla crescita economica di molte regioni del mondo, migliorando così anche il tenore di vita di un gran numero di cittadini europei. Ma non tutte le regioni e/o categorie della popolazione hanno beneficiato in egual misura degli effetti della globalizzazione. Inoltre, i profondi cambiamenti in atto suscitano in molti un sentimento di insicurezza. L'UE deve continuare a svolgere un ruolo attivo nel dare forma al processo di globalizzazione e sfruttare attivamente le opportunità che esso offre. L'obiettivo deve essere quello di garantire una distribuzione più equa delle opportunità offerte dalla globalizzazione sia all'interno dell'UE che a livello mondiale;

4.

sottolinea il ruolo fondamentale che le riflessioni strategiche su finanze, pilastro sociale e politiche di coesione giocano nella costruzione di una maggiore capacità della stessa di rispondere positivamente alle sfide della globalizzazione e sottolinea l'urgenza di un loro maggiore e migliore coordinamento;

5.

sostiene l'intenzione della Commissione di rafforzare la governance globale, insieme ai partner internazionali, per arrivare a una distribuzione più equa delle opportunità derivanti dalla globalizzazione. L'accettazione delle politiche internazionali deve essere migliorata moltiplicando i dibattiti democratici, i quali richiedono tempo e vanno adeguatamente organizzati. In tale contesto l'UE può apportare le esperienze maturate nel corso del processo di integrazione europea e impegnarsi per la costruzione di un ordine mondiale pacifico, multipolare e basato su regole rigorose;

6.

accoglie con favore il riconoscimento, da parte della Commissione, della forte dimensione regionale presente nei diversi ambiti politici legati alla globalizzazione (2), dell'impatto diseguale della globalizzazione sui territori e della responsabilità, condivisa tra tutti i livelli di governo, di rendere l'economia europea più competitiva, sostenibile e resiliente alla globalizzazione, nonché di fare in modo che, come sottolineato nell'analisi annuale della crescita (AAC) 2017, i vantaggi della globalizzazione siano ripartiti equamente «tra i diversi gruppi sociali — i giovani soprattutto. Le preoccupazioni concernenti la parità, l'equità e l'inclusività impongono il ricorso ad azioni di sensibilizzazione a tutti i livelli circa l'impatto delle politiche e delle riforme in materia di distribuzione del reddito (3)»;

7.

sottolinea, tuttavia, come nel discutere gli effetti diseguali della globalizzazione sui mercati del lavoro il documento non affronti adeguatamente i temi della variabilità territoriale di tali effetti all'interno dell'Unione, della loro interazione con la crisi e le politiche di austerità e della rilevanza di fenomeni di «skills-inflation» e di sotto-occupazione dei segmenti elevati dell'offerta di lavoro — specie fra le giovani generazioni — e del loro nesso con la riduzione di offerta per i segmenti più bassi;

8.

sottolinea che è essenziale preservare la capacità degli enti locali e regionali di investire quale fattore di resilienza alla globalizzazione. Ribadisce pertanto che le spese pubbliche sostenute dagli Stati membri e dagli enti locali e regionali per il cofinanziamento dei fondi SIE e della BEI non devono essere prese in considerazione tra le spese strutturali definite nel patto di stabilità e crescita, dal momento che tali investimenti sono per definizione di interesse generale europeo e hanno un provato effetto leva quando si tratta di promuovere la crescita economica (4);

9.

ribadisce la propria convinzione che la crescita non possa andare di pari passo con le diseguaglianze e l'esclusione sociale e ricorda che l'articolo 3, par. 3 del TUE impegna l'UE a costruire un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale; sottolinea inoltre che l'articolo 9 del TFUE, ovvero la clausola «sociale» orizzontale del TFUE, esorta l'UE a tenere conto delle esigenze connesse con la garanzia di un'adeguata protezione sociale e con la lotta contro l'esclusione sociale in ogni sua politica e azione;

10.

sottolinea come, secondo ricerche recenti, il costo delle politiche del welfare non danneggi la competitività e che, di conseguenza, i sistemi nazionali di welfare vanno considerati piuttosto un fattore produttivo e non un freno per l'economia e osserva, a tale proposito, come per la prima volta anche l'OCSE (5) consideri l'inclusione come un obiettivo primario accanto alla produttività e all'occupazione, sottolineando la necessità di una maggiore attenzione dei governi ai gruppi sociali più esposti ai costi delle riforme;

11.

ribadisce la preoccupazione che le regole di bilancio europee rendano talvolta difficile ridistribuire i frutti della globalizzazione alle categorie sociali svantaggiate, ma anche che spesso ne accentuino le difficoltà attraverso la contrazione dei meccanismi di protezione sociale e redistribuzione della ricchezza; sottolinea il ruolo fondamentale che gli enti regionali e locali assolvono nell'erogazione dei servizi pubblici (6) e stigmatizza la crescente difficoltà che questi incontrano nel preservarne la qualità ed assicurarne l'innovazione a cause delle stesse regole di bilancio. Si attende quindi ad un maggiore riconoscimento, in particolare nel processo del semestre europeo, del ruolo svolto dagli enti locali e regionali nell'attuare l'obiettivo n. 11 di sviluppo sostenibile per quanto riguarda l'inclusività, la sicurezza, la resilienza e la sostenibilità;

12.

accoglie con favore il documento di riflessione della Commissione sulla dimensione sociale dell'Europa (7) e la sua proposta di un pilastro europeo dei diritti sociali, e considera entrambe le iniziative come passi avanti decisivi sia nel processo di convergenza verso migliori condizioni di vita e di lavoro in Europa sia per una migliore distribuzione dei benefici della globalizzazione; sostiene l'idea di un quadro di valutazione sociale e ritiene necessario includere obiettivi sociali vincolanti;

13.

propone di abbandonare la promozione di riforme strutturali prive di una dimensione spaziale (space-blind) e di definire invece una strategia dell'UE volta a gestire la globalizzazione e imperniata intorno a tre assi principali: una chiara strategia proattiva su come migliorare le competenze, le conoscenze, l'infrastruttura e, di conseguenza, la competitività regionale in modo da aiutare tutti i territori dell'UE a sfruttare le opportunità della globalizzazione; una strategia di attenuazione, che comprende il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) e altre misure di politica sociale; e infine una strategia partecipativa basata sulla responsabilità democratica a livello europeo, nazionale, regionale e locale destinata a coinvolgere maggiormente i cittadini nel processo di elaborazione delle politiche dell'UE;

14.

ribadisce la centralità di un rinnovato e rafforzato approccio «place-based» delle politiche europee che permetta un governo efficace dei processi di riorganizzazione e di agglomerazione territoriale indotti dall'integrazione globale dei mercati. Tale ri-orientamento, già centrale nella politica di coesione, è indispensabile per mitigare le crescenti diseguaglianze socio-territoriali prodottesi entro le aree metropolitane e urbane e fra queste e quelle rurali, i cui effetti negativi sui livelli di benessere sociali rischiano di minacciare gli equilibri politici e istituzionali dell'Unione.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

In materia di politica commerciale

15.

sottolinea che il commercio non è un fine di per sé, ma deve essere considerato come un mezzo per conseguire gli obiettivi generali dell'Unione europea, sanciti all'articolo 3 del TUE, nonché per realizzare la strategia Europa 2020, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (8);

16.

accoglie con favore l'impegno assunto dalla Commissione ad incrementare la trasparenza dei processi di negoziazione commerciale. Esorta la Commissione, quando è impegnata nei negoziati e nel processo decisionale relativi ad accordi commerciali, a coinvolgere effettivamente tutti i livelli di governo e tutte le parti interessate nell'elaborazione di una posizione comune dell'UE, nonché a comunicare in modo efficace circa l'esito dei negoziati. Invita inoltre gli Stati membri a garantire una maggiore trasparenza già nel momento in cui vengono formulati gli obiettivi di politica commerciale per un determinato negoziato commerciale;

17.

ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del TFUE, la politica commerciale comune è uno dei settori di competenza esclusiva dell'Unione. Tuttavia, nel rispetto del principio di sussidiarietà, occorre anche chiarire sin dall'inizio la ripartizione delle competenze nei negoziati commerciali quando questi ultimi coprono anche settori di competenza concorrente tra l'UE e gli Stati membri;

18.

è dell'avviso che la Commissione e gli Stati membri debbano adottare misure per garantire la partecipazione degli enti regionali e locali ai negoziati commerciali;

19.

fa presente che, solo pochi giorni dopo la pubblicazione del documento di riflessione della Commissione (10 maggio 2017), il 16 maggio 2017 la Corte di giustizia europea (CGE) ha presentato il parere 2/2015 sull'accordo di libero scambio con Singapore, giungendo alla conclusione che questo tipo di accordo rientra nella competenza esclusiva dell'Unione, ad eccezione delle disposizioni relative alla protezione degli investimenti, che riguardano una competenza concorrente tra l'UE e gli Stati membri. Pertanto, come orientamento generale la Commissione potrebbe in futuro proporre accordi commerciali riguardanti soltanto settori di competenza esclusiva dell'UE. Tuttavia, questo approccio non dovrebbe indurre la Commissione a ridimensionare le proprie ambizioni di trasparenza e inclusività nei confronti di tutti i livelli di governo. Si aspetta quindi che la Commissione preveda che il CdR sia rappresentato in seno al gruppo consultivo sui negoziati commerciali dell'UE, la cui creazione è annunciata nella comunicazione del 13 settembre 2017 intitolata Una politica commerciale equilibrata e innovativa per gestire la globalizzazione  (9);

20.

invita la Commissione a realizzare gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile tramite il nuovo consenso europeo sullo sviluppo. Lottare contro le cause strutturali della povertà e delle crescenti disuguaglianze a livello globale può anche contribuire a ridurre le cause della migrazione;

21.

osserva che in futuro la quota più consistente della crescita globale verrà dai paesi terzi. Allo stesso tempo, le barriere tariffarie sono già state notevolmente ridotte mediante accordi bilaterali e multilaterali. Si attende quindi che venga esercitata maggiore pressione sulle barriere non tariffarie (non-tariff barriers — NTB) e su questioni regolamentari. Tuttavia, il diritto di legiferare nell'interesse pubblico da parte delle autorità europee, nazionali, regionali e locali, nonché il ruolo e l'ampia discrezionalità delle autorità nazionali, regionali e locali nell'organizzazione e nella prestazione di servizi di interesse economico generale, vanno sempre pienamente rispettati. La cooperazione regolamentare non deve pregiudicare i processi legislativi democratici;

22.

accoglie con favore l'approccio della Commissione secondo cui occorre puntare a una cooperazione rafforzata con il settore privato per promuovere la crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro nei paesi in via di sviluppo tramite il «piano per gli investimenti esterni» proposto nel quadro del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD). In questo contesto occorre mettere a punto strumenti adeguati per garantire un effetto sostenibile ed equo degli investimenti privati, che serva anche gli interessi dei paesi in via di sviluppo e non sia esclusivamente rivolto alla realizzazione di profitti;

23.

sottolinea che, nel parere 2/2015, la CGE osserva che la liberalizzazione degli scambi commerciali è subordinata «alla condizione che le Parti rispettino i propri obblighi internazionali in materia di protezione sociale dei lavoratori e di tutela dell'ambiente» (punto 166). Ritiene pertanto che le direttive di negoziato per gli accordi di libero scambio (ALS) dovrebbero mantenere il requisito della valutazione preliminare dell'impatto sulla sostenibilità. Gli accordi commerciali devono conformarsi alle norme di regolamentazione e al diritto del lavoro vigenti, che dovrebbero essere oggetto di un capitolo specifico nei futuri ALS;

24.

sostiene la Commissione nell'intento di continuare ad adoperarsi per costruire un ordine mondiale pacifico multipolare e basato su regole rigorose. In quest'impegno rientrano il rispetto, l'attuazione effettiva e l'ulteriore sviluppo trasparente degli accordi di politica commerciale al fine di garantire una concorrenza leale, rafforzare i diritti fondamentali dei lavoratori in linea con le otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e assicurare che gli elevati standard di protezione europei valgano anche per i paesi del Sud del mondo;

25.

invita il Consiglio a raggiungere rapidamente un accordo sulla riforma degli strumenti di difesa commerciale e in particolare sulla nuova metodologia antidumping dell'UE. Chiede altresì, ai sensi dell'articolo XXI dell'accordo GATT e degli articoli 65 e 346 del TFUE, un'armonizzazione dei criteri che definiscono gli «investimenti strategici» sia in termini di valore (soglie di intervento) sia di settori, quando è in gioco la sicurezza pubblica e i partner commerciali non garantiscono la reciprocità. In questo contesto, accoglie con favore la filosofia sottesa alla proposta di regolamento, presentata dalla Commissione europea il 13 settembre, finalizzato ad un controllo degli investimenti esteri diretti in settori strategici per l'UE, in quanto tale proposta costituisce un importante passo avanti per creare parità di condizioni e una migliore protezione in Europa, in particolare nel caso delle aziende dell'UE rilevate da imprese di paesi terzi controllate dallo Stato;

26.

fa rilevare che, nella conclusione di ulteriori accordi di libero scambio, occorre assicurare il rispetto degli standard elevati in vigore nell'UE, ad esempio in materia di protezione dei consumatori, dell'ambiente, della natura o dei dati;

27.

sottolinea che, in quanto economia orientata alle esportazioni, l'UE può trarre dei vantaggi dall'inclusione degli appalti pubblici negli accordi commerciali internazionali. Già oggi, in questo settore, l'UE è una delle economie più aperte del mondo a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo sugli appalti pubblici nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. Un'ulteriore apertura asimmetrica degli appalti pubblici non è opportuna. Tuttavia, per via del forte squilibrio tra l'apertura dei mercati degli appalti pubblici dell'UE e le pratiche restrittive attuate dai principali partner commerciali e della mancanza di una garanzia di reciprocità nell'apertura, si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di lanciare nell'UE un'iniziativa volontaria e non vincolante, sulla falsariga della Buy from European Regions Charter (Carta per l'acquisto di prodotti di regioni europee), per sostenere le produzioni locali e regionali di alta qualità in Europa. Tale iniziativa potrebbe chiarire, tra l'altro, come promuovere i prodotti «Made in European Regions». Inoltre, il CdR ribadisce ancora una volta l'invito alla Commissione a presentare una proposta legislativa sull'estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli;

28.

sottolinea che la percentuale di PMI impegnate in attività a livello internazionale è tuttora ridottissima; riconosce l'importanza che riveste una diplomazia economica dell'UE per sfruttare appieno le potenzialità inesplorate di questa categoria di imprese, e mette l'accento sulla necessità di un coordinamento più efficace tra l'UE, gli Stati membri, gli enti locali e regionali e istituzioni finanziarie come la Banca europea per gli investimenti (BEI) per superare le barriere all'accesso ai mercati che ancora permangono, oltre che per utilizzare meglio la rete delle delegazioni dell'UE in tutto il mondo e le camere di commercio e dell'industria europee;

29.

ritiene che l'UE dovrebbe inserire la trasparenza, l'equità e l'efficienza in campo fiscale tra le priorità principali della sua politica commerciale e garantire l'armonizzazione a livello mondiale dell'attuazione di norme comuni come quelle proposte dall'OCSE attraverso la sua iniziativa relativa all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili (BEPS);

30.

in materia di politica fiscale, aderisce inoltre alla richiesta che, sulla scia della presentazione delle proposte di direttive relative a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), la Commissione debba proporre l'introduzione di una cosiddetta «imposta di compensazione» (equalisation tax) sul fatturato generato in Europa dalle aziende del digitale; la base giuridica di tale imposta sarebbe l'articolo 116 del TFUE ed essa avrebbe per obiettivo quello di evitare condizioni di concorrenza falsate nel mercato unico;

31.

nonostante le approfondite analisi condotte da Eurofound in particolare attraverso lo European Reshoring Monitor (Osservatorio della rilocalizzazione in Europa), esprime preoccupazione per la mancanza di strumenti idonei per misurare attraverso dati concreti l'eventuale impatto asimmetrico della globalizzazione a livello regionale, e ribadisce pertanto la richiesta che la Commissione, prima di avviare i negoziati commerciali, effettui valutazioni sistematiche d'impatto territoriale in cooperazione con il CdR e il centro di conoscenze per le politiche territoriali del CCR (Centro comune di ricerca).

In materia di politiche interne

32.

si sarebbe aspettato che il documento di riflessione proponesse misure concrete di adeguamento del FEG volte ad affrontare alcune delle sue carenze, tra cui: la limitata dotazione di bilancio (150 milioni di euro l'anno dal 2014 al 2020); le lungaggini procedurali dovute al fatto che tale fondo non rientra nel quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE; la quota elevata di cofinanziamento richiesta agli Stati membri (il 40 % minimo). Chiede pertanto di: completare il FEG con un braccio preventivo; aumentarne la dotazione di bilancio ad almeno 500 milioni l'anno; inserire il FEG nel QFP; abbassare notevolmente i criteri per l'attivazione del Fondo (10); instaurare delle sinergie con i fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE); garantire una maggiore flessibilità per rispondere alle esigenze specifiche delle regioni e dei territori;

33.

è convinto che le attuali pressioni globali richiedano una strategia industriale dell'UE globale e basata sul territorio (11), che comprenda il coordinamento strategico tra le politiche e gli strumenti pertinenti dell'UE;

34.

sottolinea che, come si afferma nel documento della Commissione, la principale trasformazione economica avviene al livello locale, dove i cittadini e l'industria interagiscono. Occorre quindi, in via prioritaria, concentrarsi sui fabbisogni di investimento a livello locale e regionale, affinché tutte le regioni possano beneficiare del mercato interno e prepararsi meglio ad affrontare le sfide della globalizzazione. I fondi strutturali e di investimento europei, e in particolare il Fondo europeo per gli investimenti strategici, devono essere coordinati per sostenere le regioni nelle loro strategie di specializzazione intelligente e risultare accessibili in maniera efficace all'intero tessuto regionale, attraverso un graduale processo di innovazione, che dovrebbe includere tutti gli operatori sul territorio;

35.

sottolinea che l'UE, attualmente il maggiore importatore ed esportatore mondiale di prodotti alimentari, ha aumentato la propria dipendenza dai paesi terzi. I prezzi agricoli in Europa sono sempre più legati al prezzo più basso sul mercato mondiale, e gli agricoltori europei sono pertanto soggetti a una concorrenza più agguerrita, benché, al tempo stesso, essi siano vincolati al rispetto di norme ambientali, sociali e sanitarie più rigorose. La crescente dipendenza dell'UE dalle importazioni è anche in contraddizione con l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissato dalla stessa Unione. Inoltre, le esportazioni UE di eccedenze a prezzi inferiori ai costi di produzione europei mettono in pericolo la sussistenza degli agricoltori nei paesi in via di sviluppo e favoriscono la migrazione delle popolazioni rurali, contrariamente all'impegno assunto dall'UE di tenere conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite. Ribadisce pertanto l'invito a riformare la PAC per renderla più equa e più sostenibile (12);

36.

esprime preoccupazione per la perdita di posti di lavoro risultante dalla delocalizzazione di imprese europee verso territori situati al di fuori dell'Europa che hanno minori requisiti in materia sociali, fiscale e ambientale;

37.

ribadisce che il pilastro europeo dei diritti sociali può contribuire a migliorare le condizioni di vita e di lavoro e a combattere la povertà, se si traduce in concrete misure legislative di follow-up e se il ruolo e la visibilità degli indicatori sociali vengono rafforzati nell'ambito del semestre europeo;

38.

sottolinea la centralità del tema delle migrazioni internazionali nella formulazione di una strategia europea sulla globalizzazione e ribadisce (13) il proprio sostegno all'agenda europea sulla migrazione 2015, richiamando in particolare la necessità di dare seguito agli impegni assunti in relazione all'adozione di una solida politica comune in materia di asilo e sulla migrazione legale, alla costruzione di partenariati con paesi terzi entro i quali sia riconosciuto il ruolo di regioni ed enti locali e al varo di un piano di investimenti internazionali in attuazione degli obiettivi di sviluppo dell'ONU;

39.

se è vero che la migrazione legale di lavoratori qualificati da paesi terzi contribuisce alla crescita sostenibile dell'economia dell'UE, è importante prendere atto dell'impatto negativo che questa fuga di cervelli esercita sullo sviluppo economico futuro dei paesi partner;

40.

ribadisce la necessità di rendere la politica di coesione più capace di mitigare gli effetti negativi della globalizzazione su regioni e territori sviluppando viceversa quelli positivi attraverso la formulazione e implementazione di strategie locali di sviluppo che contribuiscano a rendere l'economia europea più competitiva, sostenibile e resiliente; a tale fine è necessario investire nel ruolo degli enti locali e nella loro capacità di mobilitare le risorse indispensabili — informazioni, competenze e legittimità — per la costruzione di tali strategie con particolare riferimento a quei territori che risultano più vulnerabili alle sfide poste dalla concorrenza internazionale (diritto territoriale alla globalizzazione);

41.

richiama l'attenzione sul contributo dei migranti alle economie dei paesi di accoglienza; chiede che venga dedicata maggiore attenzione alla loro efficace integrazione attraverso l'istruzione e la formazione professionale;

42.

si rammarica che il documento non faccia adeguatamente riferimento alla necessità di migliorare la capacità istituzionale di tutti i livelli di governo quale prerequisito fondamentale di un'implementazione efficace di tutti gli strumenti volti a promuovere lo sviluppo territoriale e fa osservare che un'analisi del CdR mostra che il 53 % delle raccomandazioni specifiche per paese del 2017 riguardano tale campo e che proprio in tale campo i progressi nell'attuazione sono stati minori. Rinnova la richiesta di adottare un codice di condotta per conferire una dimensione territoriale al semestre europeo: quest'ultimo costituisce il principale strumento di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio a livello dell'UE, ma non si sta dimostrando all'altezza delle promesse per via di un'attuazione carente delle raccomandazioni specifiche per paese e di una scarsa titolarità;

43.

sottolinea il contributo che l'Agenda urbana per l'UE — Patto di Amsterdam — offre alla costruzione delle politiche di sviluppo territoriale e suggerisce di rafforzarne ulteriormente gli strumenti di implementazione (Urbact, Azioni innovative urbane, Patto dei sindaci, Città e comunità intelligenti) e contestualmente invita la Commissione a garantire un più elevato livello di utilizzo di strumenti fondamentali della politica di coesione quali gli investimenti territoriali integrati (ITI — Integrated Territorial Investment) e lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD — Community Led Local Development) che viceversa risultano ad oggi scarsamente utilizzati;

44.

invita la Commissione, in sede di ulteriore sviluppo del FEG, a tenere conto in special modo anche delle regioni e dei comuni particolarmente colpiti dagli effetti negativi della globalizzazione, in modo da non lasciarli indietro nel processo di globalizzazione. Gli sviluppi legati alla globalizzazione devono recare vantaggi a tutti i cittadini dell'UE;

45.

ribadisce come, in linea con la riforma della politica di coesione (14), siano necessari approcci differenziati e riforme place-based che valorizzino tra l'altro caratteri e potenziale delle aree rurali, al fine di affermare un modello di sviluppo più sostenibile, che si basi sulla preservazione degli equilibri ecologici e demografici del territorio europeo e sul pieno utilizzo delle sue risorse (15);

46.

invita la Commissione a sviluppare ulteriormente il concetto di «resilienza territoriale» avanzandone un paradigma europeo che progressivamente informi le politiche dell'Unione. Nello sviluppo di tale paradigma, saranno da considerare centrali temi quali la diversificazione delle basi produttive ed economiche territoriali, lo sviluppo dei linkage produttivi, sociali e istituzionali fra aree urbane, periurbane e rurali, la trasformazione sostenibile dei cicli delle risorse, la capacità di rispondere a rischi e sfide emergenti quali il cambiamento climatico, lo sviluppo proattivo di capitale sociale a livello locale.

Bruxelles, 10 ottobre 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Dopo aver adottato, il 12 maggio 2017, una risoluzione sul Libro bianco della Commissione europea sul futuro dell'Europa — Riflessioni e scenari per l'UE a 27 verso il 2025, il CdR ha avviato una consultazione i cui risultati saranno presentati in un parere che dovrebbe essere adottato a metà del 2018.

(2)  Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE, pag. 16.

(3)  COM(2016) 725 final, del 16 novembre 2016.

(4)  CdR, parere, Promuovere la qualità della spesa pubblica in ambiti oggetto d'intervento dell'UE; BUDG-V-009, rif.: COR-2014-04885, relatrice: Catiuscia Marini (IT/PSE); CdR, parere, Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita; ECON-VI/002, rif.: COR-2015-01185, relatrice: Olga Zrihen (BE/PSE); parere del CdR Far fronte alla carenza d'investimenti: come affrontare le sfide?, ECON-VI/014, relatore: Markku Markkula (FI/PPE), 8-9 febbraio 2017.

(5)  OCSE, Going for Growth, 2017.

(6)  Commissione europea, Sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, 2014.

(7)  Parere del CdR Il pilastro europeo dei diritti sociali e Documento di riflessione sulla dimensione sociale dell'Europa, relatore Mauro D'Attis (PPE/IT), adottato nella sessione plenaria del CdR dell'11 ottobre 2017.

(8)  Parere del CdR Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe — L'azione europea a favore della sostenibilità, CIVEX-VI/020, relatore: Franco Iacop (IT/PSE), 6 aprile 2017.

(9)  COM(2017) 492.

(10)  Considerando, in particolare, che il programma equivalente attuato negli Stati Uniti (Trade Adjustment Assistance — TAA) non prevede che si debba raggiungere alcuna soglia minima di licenziamenti.

(11)  Un parere d'iniziativa del CdR sul tema Una strategia europea per l'industria: il ruolo e la prospettiva degli enti regionali e locali è attualmente in corso di elaborazione (relatore: Heinz Lehmann (PPE/DE)).

(12)  Cfr. il parere del CdR sul tema La PAC dopo il 2020, relatore: Guillaume Cros (PSE/FR), adottato il 12 luglio 2017, AC NAT-VI/21 (GU C 342 del 12.10.2017, pag. 10).

(13)  Cfr. parere del CdR Quadro di partenariato con i paesi terzi in materia di migrazione, relatore: Peter Bossman (SI/PSE), adottato il 9 febbraio 2017, COR-2016-04555-00-00-AC.

(14)  Fabrizio Barca, «Documento di posizione: Politica di coesione UE, una prospettiva di lungo periodo. La grande opportunità dell'UE». 7o Forum della coesione, Bruxelles, 26-27 giugno 2017.

(15)  Per un primo riscontro si veda l'italiana Strategia nazionale per le «aree interne» (www.agenziacoesione.gov.it/it/arint/).


13.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 54/38


Parere del Comitato europeo delle regioni — Un approccio strategico alla resilienza nell'azione esterna dell'UE

(2018/C 054/08)

Relatore generale:

Marcin Ociepa (PL/ECR), presidente del consiglio comunale di Opole

Documento di riferimento:

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio — Un approccio strategico alla resilienza nell'azione esterna dell'UE

JOIN(2017) 21 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione «Un approccio strategico alla resilienza nell'azione esterna dell'UE» (JOIN(2017) 21 final), e in particolare il fatto che essa sottolinei l'importanza del ruolo degli enti locali e regionali in quanto attori di primo piano per sviluppare la resilienza nei paesi del vicinato dell'UE basandosi sui principi di sussidiarietà e proporzionalità; ma fa notare che questo loro ruolo deve tradursi in azioni politiche concrete da parte dell'Unione e degli Stati membri, quali ad esempio il coinvolgimento degli enti locali e regionali — nonché delle loro associazioni — dei paesi partner dell'UE nell'azione esterna di quest'ultima oppure il sostegno allo sviluppo delle capacità degli enti locali e regionali nei diversi ambiti d'intervento delle politiche;

2.

condivide la definizione di resilienza presentata nel documento relativo alla strategia globale dell'UE (EUGS), ma invita la Commissione europea a riconoscere che gli enti locali e regionali sviluppano società resilienti e dunque costituiscono al tempo stesso uno dei fondamenti di una democrazia stabile, accrescendo così la resilienza dello Stato; ritiene che l'Unione debba tener conto, nel suo approccio strategico, del principio dell'azione dal basso, nonché sostenere e agevolare lo scambio di buone pratiche tra gli enti locali e regionali degli Stati membri e quelli dei paesi vicini;

3.

sostiene con convinzione la necessità di moltiplicare gli sforzi volti a sviluppare la resilienza, in linea con l'EUGS e con un'attenzione specifica anzitutto per le relazioni con il vicinato orientale e meridionale dell'UE, ma anche per quelle con i paesi terzi con cui gli Stati membri dell'UE abbiano un rapporto privilegiato di cooperazione;

4.

sottolinea la necessità di elaborare strumenti di assistenza finanziaria e tecnica adeguati, efficaci e capaci di adattarsi ai cambiamenti in atto, e di impiegare la maggior parte possibile di tali strumenti per attuare misure concrete volte a sviluppare la resilienza anziché per coprire i costi di gestione dei programmi;

5.

sottolinea l'importanza di una cooperazione efficace fra l'Unione europea e organizzazioni partner come l'ONU e il Fondo monetario internazionale, per le quali lo sviluppo della resilienza rappresenta un obiettivo comune;

6.

esprime il proprio sostegno nei confronti dei quattro «elementi costitutivi» indicati nella comunicazione in esame (una migliore analisi delle minacce e delle cause della mancanza di resilienza; un monitoraggio più dinamico delle pressioni esterne, che consenta di adottare più tempestivamente le misure appropriate; l'integrazione della resilienza nella programmazione e nel finanziamento dell'azione esterna; lo sviluppo di politiche e pratiche internazionali in materia di resilienza), ma anche delle dieci «considerazioni per orientare l'approccio strategico alla resilienza» elencate nell'allegato alla comunicazione stessa, che consentono di integrare tale approccio nell'azione esterna dell'UE e di riconoscere gli enti locali e regionali in quanto attori senza i quali è impossibile fornire un contributo di più ampio respiro all'elaborazione della strategia, condurre il dialogo politico e programmare gli aiuti o attuare le soluzioni;

7.

fa notare che la questione della resilienza deve essere collocata nel contesto appropriato, ossia nelle politiche di sviluppo, investimento e istruzione, ma anche negli accordi di cooperazione internazionale, rendendo così possibile pianificare meglio le azioni volte a rafforzare la resilienza, comprese quelle adottate a livello locale, regionale e transfrontaliero;

8.

concorda nel ritenere che lo sviluppo della resilienza esterna sia uno strumento, ma non un fine in sé. In quest'ottica, occorre adottare misure a lungo termine il cui ambito di applicazione abbracci le istituzioni statali, la comunità e la società sia degli Stati membri dell'UE che dei paesi partner, al fine di accrescere la sicurezza e realizzare l'obiettivo di una stabilità duratura;

9.

sottolinea che, al fine di sviluppare la resilienza, occorre promuovere l'attuazione di strategie e di piani di gestione del rischio nazionali, regionali e locali, nonché diffondere il ricorso a un'analisi dal punto di vista della conformità al quadro d'azione di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi 2015-2030 (1); e pone l'accento sull'importanza di sviluppare la cooperazione tra le città e le regioni, nonché del ruolo svolto in questo campo dall'Ufficio dell'ONU per la riduzione del rischio di catastrofi e dalla sua campagna per «rendere le città resilienti»;

10.

reputa che l'azione dell'UE in materia di migrazione debba essere pienamente integrata nell'insieme delle relazioni politiche con i paesi partner e basarsi sui principi della titolarità dei partner, della cooperazione e del pieno rispetto del diritto umanitario e del diritto dei rifugiati, nonché degli obblighi in materia di diritti umani, compreso il diritto alla protezione;

11.

prende atto delle posizioni espresse dalla Commissione europea relativamente alla dimensione di genere e ai settori vulnerabili, ma richiama l'attenzione sulla necessità di un più ampio riferimento al tema della resilienza dei cittadini più vulnerabili. I settori e le persone più vulnerabili possono essere diversi a seconda del luogo di residenza e quindi essere esposti a livelli di rischio differenti, ragion per cui, nel processo di sviluppo della resilienza, i settori e i gruppi sociali menzionati richiedono in molti casi una maggiore attenzione;

12.

si aspetta che siano intensificati gli sforzi per accelerare l'attuazione delle misure prescritte dall'EUGS e sottolinea l'importanza di adottare un approccio orientato a specifici territori («place-based»), che tenga conto degli enti locali e regionali nel realizzare gli scopi di tale strategia che attengono agli Obiettivi di sviluppo sostenibile rientranti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

GLI ENTI LOCALI E REGIONALI: PARTNER INDISPENSABILI PER SVILUPPARE LA RESILIENZA ESTERNA DELL'UE

13.

sottolinea che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo cruciale nello sviluppare la resilienza, in quanto rappresentano il primo livello di decisione e reazione nel caso in cui si verifichi un rischio o un pericolo, ma anche il livello di governo più vicino ai cittadini, nel quale devono essere radicate la buona governance e la democrazia. Disponendo dei servizi di pronto intervento in caso di emergenza (polizia, vigili del fuoco, soccorso medico) e conoscendo più e meglio di qualsiasi altra istanza il proprio territorio e la comunità locale, tali enti sono quelli da cui dipendono, in larga misura, la forza e la qualità della resilienza;

14.

fa notare che tutte le azioni e la cooperazione condotte con gli enti locali e regionali per sviluppare la resilienza deve essere conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità;

15.

richiama in particolare l'attenzione sull'importanza — nel contesto delle campagne di informazione e prevenzione, della risposta in caso di avveramento del rischio e della ricostruzione una volta cessata la minaccia — delle condizioni delle comunità locali, cominciando dalle famiglie e passando per le associazioni e le istituzioni religiose fino ad arrivare a tutti i livelli dell'amministrazione locale;

16.

richiama l'attenzione sul ruolo degli enti locali e regionali nel processo di individuazione delle minacce e di valutazione dei rischi. Tali enti, infatti, grazie ai loro meccanismi ormai sviluppati e sperimentati di gestione delle crisi, adeguati alle condizioni del territorio e alle caratteristiche delle comunità locali, sono in grado di individuare le minacce e valutare i relativi rischi in modo rapido ed efficace. Occorre pertanto tenere maggiormente conto delle relazioni e delle analisi prodotte dalle regioni e dai comuni nel processo di individuazione delle minacce e di valutazione dei rischi che esse comportano;

17.

fa notare che, al fine di rafforzare la cooperazione tra le diverse istanze dell'UE (politiche, umanitarie, di sviluppo) e porre fine alle crisi di lunga durata all'esterno dell'Unione, occorre prendere in maggiore considerazione le esperienze acquisite dagli enti locali e regionali, grazie anche alle loro reti di contatti, alla condivisione di buone pratiche, allo sviluppo del dialogo ecc. In tal senso, l'UE dispone di un enorme potenziale da sfruttare, vista l'esperienza acquisita dalle sue regioni orientali, meridionali e ultraperiferiche, le quali, data la loro situazione geostrategica, portano avanti da anni un'intensa cooperazione con i paesi vicini;

18.

sottolinea che occorre perseguire un costante rafforzamento delle capacità locali di gestione dei rischi e di risposta rapida sul territorio;

19.

esorta a intraprendere azioni volte a sostenere gli enti locali e regionali nell'esercizio delle loro competenze in materia di protezione delle infrastrutture critiche, prestando un'attenzione particolare al finanziamento di tale protezione e alla dotazione di strumenti e risorse adeguati;

20.

fa notare che, al fine di accrescere la resilienza, occorre offrire un maggiore sostegno alle attività delle strutture transfrontaliere di vario tipo e delle euroregioni — e in particolare di quelle situate alle frontiere esterne dell'UE — attraverso la realizzazione di progetti regionali transfrontalieri in materia di infrastrutture, politica di sicurezza, sociale, dell'istruzione, economica e culturale;

21.

evidenzia che occorre intensificare gli sforzi rivolti a rendere più efficace la politica di informazione in merito ai rischi e agli shock che potrebbero incidere negativamente sulla resilienza, e che gli enti locali e regionali devono assolutamente costituire un attore permanente della politica di informazione in questo campo;

22.

sottolinea la necessità di riprodurre, a livello centrale, le soluzioni, i meccanismi e i modelli di buone pratiche sviluppati e sperimentati sul territorio dagli enti locali e regionali, come anche l'utilità di effettuare una mappatura delle buone pratiche di tali enti ad uso delle regioni e dei comuni dell'UE e dei territori interessati dalla politica europea di vicinato;

23.

raccomanda di dedicare un'attenzione specifica alla questione della cooperazione tra gli enti locali e regionali in materia di istruzione, in quanto questa riveste un'importanza fondamentale per lo sviluppo di una società resiliente; ed esorta le istituzioni dell'Unione europea a sostenere l'azione di tali enti in questo campo, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

24.

raccomanda di intraprendere azioni volte ad accrescere nelle comunità locali la consapevolezza delle possibili minacce — in particolare quelle di natura ibrida ma anche quelle alla sicurezza energetica — e a preparare l'ambiente locale ad affrontarle. Tali azioni dovrebbero essere condotte in stretta cooperazione con gli ambienti accademici e industriali sul territorio, i servizi incaricati della sicurezza della popolazione e le autorità locali e regionali;

25.

sottolinea il ruolo della società civile quale fattore cruciale per sviluppare la resilienza, e richiama in particolare l'attenzione sul sostegno alle organizzazioni non governative e la cooperazione in partenariato con le stesse. Grazie alla partecipazione dei cittadini e alle organizzazioni del terzo settore è possibile concepire ed attuare campagne moderne e creative di educazione, aiuto umanitario e sviluppo dell'impegno sociale nei paesi partner, in particolare in quelli ad alto rischio di minacce di natura ibrida;

26.

sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi per contrastare la propaganda ostile da parte di paesi terzi, che rappresenta una componente della «guerra ibrida»; accoglie con favore l'istituzione, in seno al Servizio europeo per l'azione esterna, della task force East StratCom, e raccomanda di svilupparne la cooperazione con le autorità nazionali, regionali e locali;

27.

osserva che è necessario rafforzare la cooperazione tra gli enti locali e regionali nel campo della prevenzione dei conflitti e della costruzione della pace. Gli organi degli enti locali e regionali sono le autorità più vicine ai cittadini e dunque non solo conoscono meglio le comunità locali, ma svolgono anche l'importante compito di guidarle e rappresentarle.

IL RUOLO DELL'AMBIENTE INTERNAZIONALE NELLO SVILUPPO DELLA RESILIENZA

28.

sottolinea le sue importanti esperienze di cooperazione internazionale nell'ambito dell'Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM) e della Conferenza degli enti regionali e locali del partenariato orientale (Corleap), come anche dei comitati consultivi misti e dei gruppi di lavoro; raccomanda di trarre beneficio da questi forum e dalle esperienze ivi acquisite nel processo di rafforzamento della resilienza nei paesi interessati dalla politica europea di vicinato;

29.

sottolinea l'importanza di condividere le competenze e le conoscenze, nonché le migliori pratiche, tra gli enti locali e regionali dell'UE e dei paesi terzi a livello sia politico che amministrativo. Evidenzia il ruolo positivo che il CdR svolge in questo senso nei confronti della Libia (tramite l'iniziativa di Nicosia) e dell'Ucraina (tramite il programma U-LEAD);

30.

concorda con la comunicazione della Commissione sulla necessità di sviluppare ulteriormente la cooperazione approfondita instaurata con l'OSCE allo scopo di prevenire i conflitti armati; e insiste sulla necessità di rafforzare la cooperazione con l'ONU nonché con l'Unione africana e gli altri partner internazionali al fine di sviluppare la resilienza;

31.

sostiene gli sforzi profusi dall'Unione europea affinché le buone pratiche e le norme dell'Unione, comprese quelle derivanti dal lavoro e dalle esperienze degli enti locali e regionali, trovino espressione negli strumenti multilaterali e le sedi politiche pertinenti, come l'ILO, l'OMS ed il G20;

32.

concorda nel ritenere che lo sviluppo della resilienza sia un'azione che presenta molteplici dimensioni; considera prioritarie le misure riguardanti la dimensione infrastrutturale, della sicurezza, economica, sociale ed educativa, misure che rendono possibile uno sviluppo sostenibile e inclusivo, e investono settori in cui gli enti locali e regionali svolgono un ruolo insostituibile; per quanto attiene alla dimensione geografica, sottolinea che occorre considerare prioritari i partenariati con i paesi terzi del Mediterraneo e del vicinato orientale e al tempo stesso non perdere di vista il peso e l'influenza dei paesi del Vicino Oriente e dell'Asia centrale sulla resilienza dell'UE;

33.

concorda sulla necessità di sviluppare le attività di ricerca nel quadro del programma Orizzonte 2020 al fine di accrescere la resilienza, in particolare per quanto concerne la sicurezza, l'economia, le scienze sociali, la sicurezza alimentare ed idrica, le migrazioni e gli sfollamenti forzati; chiede di associare in maggior misura a queste attività i centri universitari locali, che rappresentano il fulcro della conoscenza scientifica nelle regioni, osservando che, per far ciò, occorre potenziare le attività promozionali, istituzionali e sociali;

34.

concorda nel ritenere che la comunicazione strategica costituisca uno strumento efficace per lottare contro il terrorismo e gli estremismi, e assicurare la protezione contro la criminalità informatica; ritiene essenziale mettere al riparo, nel più breve tempo possibile, l'UE e i paesi partner dall'influenza delle attività esterne di disinformazione attività intese a screditare i sistemi politici e sociali che stanno alla base della nostra identità, della nostra sicurezza e della nostra stabilità;

35.

fa notare che occorre rafforzare il ruolo della capacità locale e regionale in termini di resilienza e in materia di analisi dei rischi al fine di accrescere la resilienza stessa, in particolare nelle regioni situate alle frontiere esterne dell'UE. Un'azione di questo tipo consentirà di accrescere il grado di sensibilizzazione ai conflitti nelle immediate vicinanze dell'UE, nonché di mettere a punto meccanismi migliori di valutazione della natura e degli effetti dei rischi, delle pressioni e della vulnerabilità agli shock dei paesi partner.

POLITICHE SETTORIALI E SPECIFICHE PER COLLOCARE LO SVILUPPO DELLA RESILIENZA IN UN CONTESTO CONCRETO

36.

per inserire la resilienza in un contesto concreto, occorre integrare tale aspetto nelle politiche settoriali dell'UE ad ogni livello in cui esse vengono attuate: Stato, regione, comunità. Grazie al loro approccio specifico, le politiche settoriali potranno contribuire efficacemente allo sviluppo della resilienza, tenendo conto dell'eccezionalità della situazione concreta in funzione delle rispettive sfere di influenza e di applicazione;

37.

sottolinea che la lotta contro le cause principali della migrazione illegale (povertà, disuguaglianze, crescita demografica, mancanza di opportunità di lavoro e di istruzione e di prospettive economiche, instabilità, conflitti, tratta di esseri umani, criminalità organizzata, cambiamenti climatici e degrado ambientale, effetti a lungo termine dello sfollamento forzato) costituisce una delle misure cruciali per sviluppare la resilienza, ragion per cui occorre tener presente che l'aiuto più efficace per le comunità più vulnerabili e minacciate è quello prestato nel luogo stesso in cui si concretizza il rischio;

38.

raccomanda di elaborare un quadro specifico in materia di occupazione e lavoro dignitoso, che tenga conto del ruolo e della posizione degli enti locali e regionali nell'ambito delle politiche settoriali del lavoro e degli affari sociali, facendo leva sulla Conferenza internazionale del lavoro;

39.

sottolinea che occorre prestare un'attenzione specifica alla sicurezza delle infrastrutture critiche di trasporto, e al tempo stesso ricorda che, in relazione a questo compito, occorre tener conto in particolare degli enti locali e regionali, in quanto sono proprio loro, in molti casi, le entità direttamente responsabili dello stato di tali infrastrutture nonché le istanze responsabili dei territori da esse attraversati;

40.

accoglie con favore il fatto che la Commissione si impegni a collaborare con gli enti locali e regionali al fine di accrescere la resilienza nelle zone urbane in rapida crescita, dove la mancanza di pianificazione o investimenti in misure volte a mitigare i rischi posti dai cambiamenti climatici e i rischi geofisici può esporre la collettività a gravi danni alle persone e perdite economiche in caso di shock e di stress. Eliminare i principali fattori di rischio attraverso investimenti pubblici e privati effettuati sulla base dell'individuazione dei rischi è più efficiente sul piano dei costi che reagire a una catastrofe già verificatasi. In quest'ottica, il Comitato sottolinea il ruolo del dialogo settoriale con gli enti locali e regionali sul tema dello sviluppo urbano sostenibile al fine di accrescere la resilienza e la capacità di innovare, in linea con gli obiettivi della nuova agenda urbana;

41.

sottolinea la particolare importanza dell'aiuto umanitario in risposta alle catastrofi ambientali, alle calamità naturali e agli altri fenomeni che rendono necessario tale aiuto, ricordando che tale aiuto deve essere prestato nel pieno rispetto dei principi fondamentali di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza e al tempo stesso nel rispetto dei diritti umani sanciti dalla convenzione di Ginevra e dai suoi protocolli aggiuntivi.

Bruxelles, 10 ottobre 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  CdR 5035/2016 — relatore: Adam Banaszak (ECR/PL) e CdR 2646/2014 — relatore: Harvey Siggs (ECR/UK).


13.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 54/43


Parere del Comitato europeo delle regioni — Costruire un'economia dei dati europea

(2018/C 054/09)

Relatore:

Kieran McCarthy (IE/AE), consigliere comunale di Cork

Documento di riferimento:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Costruire un'economia dei dati europea

COM(2017) 9 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Costruire un'economia dei dati europea: la sfida da raccogliere

1.

sottolinea il ruolo centrale che svolgono gli enti locali e regionali nell'attuazione delle raccomandazioni relative alla realizzazione del mercato unico digitale, nell'erogazione di servizi digitali per i cittadini e nella creazione e nella gestione delle infrastrutture digitali, come la produzione di dati. I servizi digitali rappresentano anche il motore della crescita economica a livello locale e regionale offrendo ampie opportunità di innovazione, di creazione di nuove PMI e d'imprenditorialità, di generazione di posti di lavoro e di progresso sociale;

2.

condivide l'idea della Commissione secondo cui l'UE e gli Stati membri dovrebbero assumere un ruolo di avanguardia, guidando gli sforzi a livello europeo, nazionale e locale, in stretta collaborazione con gli enti locali e regionali, con l'obiettivo di introdurre cambiamenti di più ampia portata nei processi e nelle strutture dell'amministrazione pubblica, utilizzando le TIC e la produzione di dati per migliorare l'utilità, la qualità e la produttività del lavoro, rendere più efficienti gli enti pubblici e ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese;

3.

invita la Commissione europea a sostenere i suddetti enti nelle loro attività di finanziamento, continuando ad autorizzare l'assegnazione prioritaria dei fondi SIE alle infrastrutture digitali, come lo sviluppo di dati e l'ampliamento delle competenze, in tutte le regioni europee e riconoscendo gli ostacoli tecnologici ai progetti di sviluppo digitale nelle zone rurali, di montagna, insulari e scarsamente popolate, progetti che devono essere considerati servizi di interesse economico generale;

4.

richiama l'attenzione sul fatto che le regioni svantaggiate non dispongono delle infrastrutture di base e delle competenze necessarie per sviluppare un'economia dei dati digitali; raccomanda quindi di prevedere per tali regioni un sostegno su base normativa, ai fini della loro inclusione nel mercato unico digitale europeo;

5.

riconosce che il confronto dei dati è un elemento importante del mercato unico digitale. Si tratta di una tendenza che si sta profilando a livello globale e che presenta un potenziale enorme per gli enti locali e regionali e le imprese in vari campi: sanità, ambiente, sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, clima, uso efficiente delle risorse, energia, sistemi di trasporto intelligenti e città e regioni intelligenti;

6.

accoglie con favore l'annuncio della Commissione della sua decisione di affrontare il problema delle restrizioni alla libera circolazione dei dati per motivi diversi dalla protezione dei dati personali all'interno dell'UE e di contrastare le restrizioni ingiustificate collegate all'ubicazione dei dati per finalità di conservazione o trattamento;

7.

conviene sul fatto che attualmente lo scambio di dati è ancora limitato. I mercati di dati stanno lentamente emergendo, ma non sono ampiamente utilizzati dal settore pubblico o privato o da partenariati pubblico-privati. Gli utenti potenziali possono non essere dotati degli strumenti giusti e delle competenze adeguate per quantificare il valore economico dei loro dati e possono temere di perdere o di compromettere il loro vantaggio competitivo quando i dati diventano disponibili per i concorrenti. Il proprietario dei dati non perde nulla se li condivide; al contrario, la condivisione ne aumenta il valore;

8.

fa osservare la varietà delle fonti e dei tipi di dati generati dalle macchine o dai processi e basati su tecnologie emergenti, quali l'Internet degli oggetti. Essi presentano abbondanti opportunità per diverse categorie di attori del mercato di potenziare le tecnologie abilitanti l'Internet degli oggetti, le idee e i prodotti, si pensi ai fabbricanti, ai ricercatori e ai fornitori di infrastrutture e in particolare alle città e alle regioni intelligenti che si stanno sviluppando nel quadro della sfera di competenze degli enti locali e regionali;

9.

insiste sul fatto che l'accesso a dati processabili automaticamente migliora la condivisione dei dati e riduce la necessità di richieste puntuali e spesso costose di dati. Delle serie di indicatori completi possono promuovere il dibattito pubblico e un migliore processo decisionale a livello locale e possono trasformare in modo positivo il modo in cui la politica è sviluppata, realizzata, gestita e monitorata a livello di enti locali e regionali;

10.

mette in risalto il fatto che alle città e alle regioni spetta un ruolo fondamentale da svolgere nella creazione di basi di dati di informazioni pubbliche, nella fornitura di dati in materia di sicurezza, nello sviluppo delle necessarie competenze digitali e nel garantire e agevolare il finanziamento delle infrastrutture e delle reti a banda larga. Il contesto giusto per lo scambio transregionale e transfrontaliero di servizi online può essere di notevole aiuto per la creazione di servizi di alto livello e di un'economia dei dati;

11.

sottolinea il contributo che il livello locale e regionale può anche offrire in tutte le fasi della raccolta di dati e dell'erogazione di servizi ai cittadini e alle imprese. Ciò comprende il sostegno alle competenze digitali e imprenditoriali per sfruttare appieno le nuove tecnologie, l'analisi dei Big Data, la comprensione delle questioni relative alla sicurezza informatica, il miglioramento dell'occupabilità delle persone e la creazione di nuove opportunità economiche. Ciò si può constatare in pratica nelle città e nelle regioni d'Europa, con i loro buoni esempi di collaborazione con le autorità nazionali e con i centri di ricerca nel campo dell'innovazione nel settore pubblico e dell'interoperabilità;

12.

accoglie con favore il programma di azioni innovative urbane guidato dalla Commissione europea e finanziato dal FESR, nel cui quadro le città possono individuare e sperimentare soluzioni innovative, come la produzione di dati per lo sviluppo urbano sostenibile;

13.

segnala che gli enti locali e regionali devono recare un contributo sostanziale ed effettivo alle normative destinate a incidere sulle loro competenze in materia di economia dei dati; qualsiasi nuovo regolamento proposto può introdurre per i comuni e le regioni adempimenti amministrativi superflui e costi inutili, che, secondo il Comitato, non sono compensati dai benefici che ne deriveranno per i cittadini.

Trovare un equilibrio tra trasparenza e restrizioni

14.

sottolinea che i cittadini auspicano norme robuste ed efficaci in materia di protezione dei dati, in particolare nel mercato unico digitale. La protezione dei dati non dovrebbe mai essere considerata come un ostacolo, bensì dovrebbe essere vista come parte integrante del mercato unico digitale. Un quadro giuridico chiaro e specifico riguardante la protezione dei dati per l'economia dei dati è pertanto fondamentale;

15.

sottolinea che è importante stabilire se questi dati generati da macchine siano personali (cioè relativi a una persona vivente) e quindi soggetti alle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati, non personali o se rappresentino una combinazione di entrambi;

16.

chiede che il quadro regolamentare dell'UE rimanga adatto allo scopo nell'ambiente digitale, al fine di sostenere l'innovazione, sfruttando appieno il potenziale del mercato unico, e gli investimenti nell'economia dell'UE;

17.

concorda sulla necessità di offrire certezze per gli utilizzatori e i fabbricanti di dispositivi di produzione di dati in relazione alla loro potenziale responsabilità;

18.

è d'accordo sul fatto che l'UE debba assicurarsi che i dati possano circolare a livello transfrontaliero e attraverso i settori e possano essere consultati e riutilizzati in modo ottimale. Un approccio europeo coordinato è essenziale per lo sviluppo dell'economia dei dati nel quadro del mercato unico digitale;

19.

accoglie con favore l'idea della Commissione di utilizzare gli accordi commerciali dell'UE per stabilire norme sul commercio elettronico e sui flussi transfrontalieri di dati e per contrastare le nuove forme di protezionismo digitale nel pieno rispetto delle norme sulla protezione dei dati dell'UE e senza pregiudizio per tali norme;

20.

riconosce che, per realizzare il pieno potenziale dell'economia europea dei dati, qualsiasi intervento di uno Stato membro che incida sulla conservazione o il trattamento dei dati dovrebbe essere guidato da un «principio di libera circolazione dei dati all'interno dell'UE», come conseguenza degli obblighi degli Stati membri in base alle disposizioni del Trattato e del diritto derivato pertinente sulla libera circolazione dei servizi e sulla libertà di stabilimento.

Promuovere il potenziale del regolamento generale sulla protezione dei dati

21.

accoglie con favore il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e riconosce che le preoccupazioni relative alla privacy sono legittime. Norme robuste in materia di protezione dei dati creano il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno e permetterà di affrontare le situazioni di vulnerabilità delle TIC e di potenziale criminalità virtuale e di mettere a punto strategie di prevenzione efficaci e coerenti;

22.

sostiene la proposta di revisione della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche volta a garantire un elevato livello di protezione in piena coerenza con il regolamento generale sulla protezione dei dati;

23.

raccomanda che la disponibilità dei dati per scopi di regolamentazione o di vigilanza, che non è in alcun modo in discussione, sia meglio garantita, rafforzando la cooperazione tra le autorità nazionali e gli enti regionali e locali, o tra tali autorità e il settore privato, piuttosto che tramite restrizioni relative all'ubicazione;

24.

riconosce che i reali promotori della conservazione e del trattamento sicuri dei dati sono le buone pratiche più avanzate di gestione delle TIC su una scala molto più ampia dei sistemi individuali;

25.

sottolinea che il nuovo pacchetto dovrebbe contribuire a migliorare la prevenzione, l'individuazione e la soluzione degli incidenti informatici, nonché portare a una migliore condivisione delle informazioni e ad un maggiore coordinamento fra gli Stati membri e la Commissione in caso di incidenti informatici gravi. Per arrivare a questo sarà necessario un reale partenariato, che coinvolga gli Stati membri, le istituzioni dell'UE, gli enti locali e regionali, il settore privato e la società civile;

26.

ritiene che, dal momento che le violazioni della sicurezza rappresentano una minaccia per i servizi di pubblica utilità, come le reti di trasporto, la rete idrica locale, la rete elettrica e l'energia, e considerato che gli enti locali e regionali utilizzano e posseggono numerosi prodotti e servizi d'informazione digitali, tali enti debbano svolgere un ruolo fondamentale nella lotta alla criminalità informatica, confrontando i dati relativi al settore informatico e proteggendone la sicurezza;

27.

sottolinea che gli attacchi informatici tendono a sfruttare uno dei cinque principali punti vulnerabili delle tecnologie digitali che sono fondamentali per le città e le regioni intelligenti. Tra questi figurano carenze di sicurezza del software e di crittografia dei dati, uso di sistemi preesistenti poco sicuri e una scarsa manutenzione, numerose interdipendenze e superfici di attacco grandi e complesse, effetti a catena, in cui soggetti altamente interconnessi si trasmettono rapidamente l'un l'altro effetti negativi e molteplici vulnerabilità derivanti da errori umani e illeciti intenzionali dei dipendenti;

28.

sottolinea che le vulnerabilità della sicurezza in termini di produzione di dati significa che gli attacchi informatici contro importanti infrastrutture urbane e sistemi di gestione delle città sono aumentati con implicazioni per la salute umana e la sicurezza. È richiesta una più ampia gamma di interventi sistemici e coordinati che comprenda l'attenuazione e la prevenzione e che garantisca l'attuazione tramite sia iniziative basate sul mercato che regolamentazioni e applicazione promosse dalle istituzioni;

29.

sottolinea che la sicurezza dell'Internet degli oggetti è molto variabile, con alcuni sistemi che non hanno crittografia o nomi utenti e password e altri ancora aperti alle infezioni causate da programmi maligni (malware) e dalla modifica del firmware. Le complesse interdipendenze dell'Internet degli oggetti implicano che esso ha una grande superficie di attacco e molteplici fattori di vulnerabilità;

30.

rileva che all'interno delle amministrazioni locali e regionali e dei fornitori di servizi pubblici/infrastrutture, si dovrebbe sviluppare una formazione avanzata in sicurezza che dovrebbe essere realizzata in tutti gli organismi, ma specialmente in quelli coinvolti nell'approvvigionamento elettronico, nell'installazione e nel funzionamento quotidiano delle tecnologie delle città intelligenti;

31.

è favorevole a un ampliamento e un rafforzamento delle strategie di attenuazione per includervi un'attenzione alla sicurezza sin dalla progettazione come approccio pratico per tutti i futuri appalti delle città e regioni intelligenti. Tali strategie dovrebbero includere una valutazione approfondita delle infrastrutture urbane e dei sistemi di informazione e gli interventi di aggiornamento o di sostituzione per rimediare a problemi di sicurezza, la formazione di un nucleo di squadre di pronto intervento informatico in materia di sicurezza all'interno delle amministrazioni cittadine, con competenze specialistiche e responsabilità oltrepassanti quelle relative all'amministrazione generale delle TI, e un salto di qualità nella formazione in materia di sicurezza e uno sviluppo professionale continuo nei settori pubblico e commerciale.

Sviluppare la produzione di flussi di dati

32.

sottolinea che la produzione dei dati personali solleva interrogativi in tutti gli ambiti d'intervento delle amministrazioni locali e regionali. Gli enti locali e regionali sono sviluppatori e controllori di dati e questi dati riguardano più settori e campi quali quelli della sicurezza e della giustizia, dell'economia, delle comunicazioni, dell'istruzione, della sanità, dell'amministrazione, dei trasporti, dell'ambiente e della protezione dei consumatori;

33.

mette in rilievo la necessità della tracciabilità e della chiara individuazione delle fonti di dati come un prerequisito per un reale controllo dei dati nel mercato. Per creare fiducia nel sistema possono essere necessari protocolli affidabili e eventualmente standardizzati per l'identificazione costante delle fonti dei dati;

34.

sostiene l'idea che agli enti locali e regionali dovrebbe essere concesso accesso ai dati se questo fosse nell'«interesse generale» e migliorasse considerevolmente il funzionamento del settore pubblico, per esempio l'ottimizzazione dei sistemi di gestione del traffico sulla base di dati in tempo reale provenienti da veicoli privati;

35.

concorda sul fatto che sia prioritario che qualsiasi misura politica tenga conto di questa realtà economica e del quadro normativo in materia di protezione dei dati personali, rispettando al contempo i diritti fondamentali dei singoli individui;

36.

sottolinea che a livello locale, nazionale o dell'UE non esistono attualmente quadri strategici globali in relazione ai dati generati da macchine che non possano considerarsi dati personali ovvero in relazione alle condizioni del loro sfruttamento economico e della loro negoziabilità;

37.

mette in guardia contro l'imposizione di vincoli eccessivi sulle persone in riferimento all'esercizio del loro diritto di controllare le proprie informazioni al fine di rafforzare la protezione dei dati personali, privandoli della possibilità di esprimere il proprio consenso, in particolare per quanto riguarda gli enti locali e regionali;

38.

rileva la responsabilità fondamentale che incombe alle autorità di controllo indipendenti per la protezione dei dati di carattere personale e la necessità di ulteriori strumenti di incentivazione ai responsabili del loro trattamento, per premiare gli sforzi per la protezione dei dati, ad esempio facilitando l'onere della prova per gli incaricati del trattamento che aderiscono a rigorose norme di autoregolamentazione o a codici di condotta;

39.

chiede di risolvere le incertezze giuridiche che avvolgono i dati grezzi generati da macchine e la mancanza di diritti di proprietà intellettuale. Si può approfittare di lacune nel quadro normativo o delle incertezze giuridiche descritte in precedenza, con l'imposizione di condizioni contrattuali standard non eque agli utenti o mediante mezzi tecnici, quali i formati proprietari o la crittografia.

Migliorare l'interoperabilità,

40.

concorda sul fatto che le questioni che si stanno profilando nell'ambito dell'economia dei dati sono la portabilità dei dati non personali, l'interoperabilità dei servizi al fine di consentire lo scambio di dati e norme tecniche appropriate per l'attuazione di una portabilità significativa;

41.

riconosce l'impegno a sostenere norme idonee a migliorare l'interoperabilità, la portabilità e la sicurezza dei servizi del cloud, mediante una migliore integrazione del lavoro delle comunità «open source» nel processo di definizione delle norme a livello europeo;

42.

accoglie con favore il solido approccio alle regole di portabilità codificate mediante norme. Rileva il margine di manovra esistente per lanciare approcci sperimentali settoriali e invita a coinvolgere gli enti locali e regionali nella collaborazione multilaterale fra soggetti interessati, tra cui gli organismi di normazione, l'industria e la comunità tecnica;

43.

insiste sul fatto che una visione più ampia dell'interoperabilità come qualcosa di pertinente non solo per le amministrazioni pubbliche, ma per tutti i settori, è essenziale per la diffusione dell'Internet degli oggetti e per la continuità del flusso di dati tra tutte le regioni. La disponibilità di formati, norme e specifiche comuni è un requisito evidente cui le regioni contribuiscono impegnandosi ad applicare nei propri contesti di governance quanto stabilito dalle direttive sull’informazione del settore pubblico e in particolare da quanto definito nel recente quadro europeo di interoperabilità (European Interoperability Framework);

44.

sottolinea che l'aumento del consumo di dati e degli usi simultanei, le tendenze verso alte velocità di caricamento/scaricamento, la necessità di trasmissioni pervasive e istantanee, che siano al tempo stesso reattive ed affidabili, richiederanno, in tutta Europa, la messa a disposizione di reti ad altissima capacità e di infrastrutture di banda larga sempre più vicine all'utilizzatore finale;

45.

reputa opportuno che la Commissione adotti delle misure tese a consentire l'interconnessione e l'interoperabilità dei cloud già esistenti o in fase di sviluppo a livello nazionale, regionale e, eventualmente, locale, sfruttando le possibilità di normazione; parallelamente sottolinea l’importanza di realizzare a livello locale azioni utili a rendere efficaci le specifiche per le applicazioni cloud;

46.

insiste affinché una portabilità significativa per i dati non personali tenga anche conto delle più ampie considerazioni relative alla governance dei dati, le quali coinvolgono la trasparenza per gli utenti, un accesso gestito e l'interoperabilità per collegare diverse piattaforme insieme in modo da stimolare l'innovazione.

Conclusioni

47.

chiede un approccio forte e coordinato per la valutazione dei rischi inerenti alla produzione dei dati, in particolare quelli ritenuti dannosi per lo sviluppo dell'economia dei dati dell'UE e per il funzionamento dei servizi e delle tecnologie transfrontalieri dei dati nell'ambito del mercato interno;

48.

insiste sul fatto che le soluzioni future dovrebbero anche considerare gli interessi legittimi degli attori del mercato, compresi gli enti locali e regionali che investono nello sviluppo dei prodotti, garantendo un equo rendimento dei loro investimenti e contribuendo in tal modo all'innovazione. Allo stesso tempo, eventuali future soluzioni dovrebbero assicurare una ripartizione equa dei benefici tra i titolari dei dati, i responsabili del trattamento e i fornitori di applicazioni all'interno delle catene del valore;

49.

sottolinea che gli enti locali e regionali sono in grado di promuovere l'innovazione e la competitività nell'economia dei dati adottando soluzioni ad hoc dal lato sia della domanda che dell'offerta, ivi compresa la diffusione della banda larga, l'economia digitale, l'eInclusione e l'eGovernment. Essi inoltre forniscono strutture per l'istruzione e la formazione, attuano le iniziative di finanziamento dell'UE e facilitano una benefica cooperazione e proficui scambi con altri enti pubblici, anche attraverso le frontiere;

50.

chiede una piattaforma dell'UE per sistemi di produzione di dati, simile a quelle in costruzione per l'eGovernment e per la banda larga;

51.

ritiene che dovrebbe essere dato maggiore riconoscimento alle città e alle regioni dell'UE nella diffusione sostenibile dell'agenda digitale e nella costruzione dell'economia dei dati dell'UE. Gli enti locali e regionali sono fra i principali destinatari delle raccomandazioni dell'agenda e devono figurare tra i principali artefici e partner della sua attuazione.

Bruxelles, 11 ottobre 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


13.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 54/48


Parere del Comitato europeo delle regioni — Il pilastro europeo dei diritti sociali e Documento di riflessione sulla dimensione sociale dell'Europa

(2018/C 054/10)

Relatore:

Mauro D'Attis (IT/PPE) Assessore del Comune di Roccafiorita (ME)

Testi di riferimento:

Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali

COM(2017) 251 final.

Documento di riflessione sulla dimensione sociale dell'Europa

COM(2017) 206 final.

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di proclamazione

Preambolo (5) — modificare come segue

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata in occasione del Consiglio europeo di Nizza il 7 dicembre 2000, tutela e promuove una serie di principi fondamentali che sono essenziali per il modello sociale europeo. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata in occasione del Consiglio europeo di Nizza il 7 dicembre 2000, tutela e promuove una serie di principi fondamentali che sono essenziali per il modello sociale europeo. Le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali si applicano alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione.

Motivazione

Chiarire che l'intero paragrafo si riferisce alla Carta dei diritti fondamentali.

Emendamento 2

Proposta di proclamazione

Preambolo (7) — modificare come segue

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Il Parlamento europeo ha chiesto un solido pilastro europeo dei diritti sociali per rafforzare i diritti sociali e produrre effetti positivi sulla vita delle persone nel breve e medio termine, nonché per sostenere la costruzione europea nel 21o secolo. Il Consiglio europeo ha sottolineato che è prioritario affrontare l'insicurezza economica e sociale e ha chiesto che venga costruito un futuro promettente per tutti, che vengano stabilite garanzie volte a tutelare il nostro modo di vivere e che vengano offerte opportunità migliori per i giovani. I leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea si sono impegnati nel programma di Roma a lavorare per un'Europa sociale. L'impegno si basa sui principi di crescita sostenibile, di promozione del progresso sociale ed economico, di coesione e di convergenza, rispettando al contempo l'integrità del mercato interno. Le parti sociali hanno preso l'impegno di continuare a contribuire a un'Europa favorevole ai suoi lavoratori e alle sue imprese .

Il Parlamento europeo ha chiesto un solido pilastro europeo dei diritti sociali per rafforzare i diritti sociali e produrre effetti positivi sulla vita delle persone nel breve e medio termine, nonché per sostenere la costruzione europea nel 21o secolo. Il Consiglio europeo ha sottolineato che è prioritario affrontare l'insicurezza economica e sociale e ha chiesto che venga costruito un futuro promettente per tutti, che vengano stabilite garanzie volte a tutelare il nostro modo di vivere e che vengano offerte opportunità migliori per i giovani. I leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea si sono impegnati nel programma di Roma a lavorare per un'Europa sociale. L'impegno si basa sui principi di crescita sostenibile, di promozione del progresso sociale ed economico, di coesione e di convergenza, rispettando al contempo l'integrità del mercato interno e tenendo in considerazione la diversità dei sistemi nazionali, come pure il ruolo fondamentale delle parti sociali . Le parti sociali hanno preso l'impegno di continuare a contribuire a un'Europa favorevole ai suoi lavoratori e ai suoi datori di lavoro .

Motivazione

L'inserimento è volto a mettere in evidenza i principi della Dichiarazione di Roma (pag. 3, punto 3), tra i quali figura anche la considerazione della diversità dei sistemi nazionali.

Emendamento 3

Proposta di proclamazione

Preambolo (7) — aggiungere nuovo paragrafo

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

La Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo, nel loro lavoro relativo al pilastro europeo dei diritti sociali, tengono in considerazione l'accordo interistituzionale Legiferare meglio.

Motivazione

La Commissione dovrebbe attenersi al suo accordo con il Consiglio e il Parlamento europeo, in base al quale non vengono introdotti atti giuridici quando non ve ne sia la necessità.

Emendamento 4

Proposta di proclamazione

Preambolo (11) — aggiungere nuovo paragrafo

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

L'istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali e la progressiva attuazione di una agenda sociale europea devono promuovere la realizzazione di un'Europa sostenibile ed inclusiva, rafforzare il contrasto alle diseguaglianze sociali e territoriali e contribuire alla realizzazione di un'economia sociale di mercato.

Motivazione

Il Comitato delle regioni sottolinea gli obiettivi di lungo termine dell'istituzione del pilastro dei diritti sociali che devono costruire una Europa più coesa e attenta alle esigenze dei cittadini nella loro dimensione sociale.

Emendamento 5

Proposta di proclamazione

Preambolo (11) — aggiungere nuovo paragrafo

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

Il pilastro europeo dei diritti sociali è fulcro di una robusta agenda sociale europea, nel cui ambito la competitività e la giustizia sociale si integrano a vicenda. In tale ambito un elemento essenziale, pur nel rispetto delle tradizioni e delle pratiche rispettive degli Stati membri, è costituito dal perseguimento di salari che evitino la povertà lavorativa, consentano un tenore di vita dignitoso e siano in linea con la produttività.

Motivazione

Il Comitato delle regioni, pur considerando la competenza esclusiva in materia degli Stati Membri, ha già sottolineato l'importanza di una robusta agenda sociale europea in cui un elemento essenziale è quello dei salari equi (1).

Emendamento 6

Proposta di proclamazione

Preambolo (12) — aggiungere nuovo paragrafo

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

In considerazione dell'aumento della disoccupazione giovanile e del numero di persone povere o a rischio di povertà negli ultimi anni, il pilastro europeo dei diritti sociali tiene conto della necessità che sia ridotta in modo sostenibile la povertà, favorita l'inclusione sociale e contrastata la disoccupazione giovanile.

Motivazione

Il Comitato delle regioni ha già sottolineato l'importanza di un intervento che va ribadito e considerato anche in un atto di programmazione più lunga come il pilastro in esame (2).

Emendamento 7

Proposta di proclamazione

Preambolo (17) — modificare come segue

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La realizzazione degli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali dipende dall'impegno e dalla responsabilità condivisi tra l'Unione, gli Stati membri e le parti sociali. I principi e i diritti stabiliti dal pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbero essere attuati a livello dell'Unione e degli Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

La realizzazione degli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali dipende dall'impegno e dalla responsabilità condivisi tra l'Unione, gli Stati membri, gli enti locali e regionali e le parti sociali. I principi e i diritti stabiliti dal pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbero essere attuati a livello dell'Unione e degli Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà , tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali e del ruolo fondamentale delle parti sociali .

 

L'Unione europea e gli Stati membri devono collaborare per assicurare le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del pilastro dei diritti sociali.

Motivazione

Trattando materie di diretta competenza degli enti locali e regionali non si può trascurare il loro impegno e la loro responsabilità pur tenendo conto delle diversità nazionali. Inoltre, devono essere garantite risorse finanziarie appropriate per l'attuazione.

Emendamento 8

Proposta di proclamazione

Preambolo (17) — aggiungere nuovo paragrafo

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

Gli enti locali e regionali sono sostenuti nei loro sforzi volti ad attuare politiche occupazionali e sociali adeguate, compreso il sostegno e lo sviluppo di politiche volte a conciliare l'attività professionale e la vita privata nonché l'accesso al mercato del lavoro, in linea con la recente proposta della Commissione.

Motivazione

Evidente riferimento a quanto già espresso dal Comitato delle regioni in un precedente parere (3).

Emendamento 9

Proposta di proclamazione

Preambolo (20) — aggiungere nuovo paragrafo

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

La coesione economica, sociale e territoriale, costituendo una delle politiche più importanti e a vasto raggio dell'UE poiché contribuisce in modo significativo, attraverso la solidarietà, al rafforzamento dell'UE nel suo insieme, sostiene in maniera significativa la realizzazione del pilastro sociale.

Motivazione

Evidente riferimento a quanto già espresso dal Comitato delle regioni in un precedente parere (4).

Emendamento 10

Proposta di proclamazione

Capo I, punto 1 — modificare come segue

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro.

a.

Ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro.

 

b.

I bambini e i giovani provenienti da ambienti socioeconomici più vulnerabili hanno diritto a misure specifiche destinate a migliorare il loro rendimento scolastico e in grado di contribuire ad accrescere le pari opportunità sul piano scolastico e sociale.

 

c.

Ogni persona ha diritto a tirocini e/o apprendistati di qualità, tali da contemplare una equa retribuzione e una idonea copertura assicurativa.

Motivazione

L'emendamento inserisce la previsione di misure specifiche per il miglioramento scolastico dei bambini e dei giovani a rischio di devianza. Si affronta altresì il punto cruciale della creazione di condizioni eque per i tirocinanti e gli apprendisti.

Emendamento 11

Proposta di proclamazione

Capo I, punto 4, lettera c) — modificare come segue

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

I disoccupati hanno diritto a un sostegno personalizzato, continuo e coerente. I disoccupati di lungo periodo hanno diritto a una valutazione individuale approfondita entro 18 mesi dall'inizio della disoccupazione.

I disoccupati hanno diritto a un sostegno personalizzato, continuo e coerente , e in particolare ad una formazione in linea con le loro competenze, le loro esperienze personali e professionali, le loro capacità e le loro motivazioni . I disoccupati di lungo periodo hanno diritto a una valutazione individuale approfondita entro 18 mesi dall'inizio della disoccupazione.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 12

Proposta di proclamazione

Capo II, punto 5, lettera d — modificare come segue

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Vanno prevenuti i rapporti di lavoro che portano a condizioni di lavoro precarie, anche vietando l'abuso dei contratti atipici. I periodi di prova sono di durata ragionevole.

Vanno incoraggiati tutti i rapporti di lavoro che comportano condizioni di lavoro regolamentate e periodi di prova di durata ragionevole , evitando in tal modo la diffusione di forme di lavoro precario .

Motivazione

Nel testo della Commissione non vengono definite le condizioni di lavoro «precarie». Gli enti locali e regionali, in quanto datori di lavoro, potrebbero avere grandi difficoltà a fornire servizi adeguati se venisse vietato il lavoro a tempo parziale o interinale, o il ricorso a lavoratori occasionali.

Emendamento 13

Proposta di proclamazione

Capo II, punto 6 — aggiungere nuovo punto dopo paragrafo 6 a)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

Sono sostenute le misure per garantire salari reali in linea con la produttività nel rispetto delle pratiche di ogni Stato membro;

Motivazione

Il Comitato delle regioni ha già sottolineato l'importanza di una robusta agenda sociale europea in cui un elemento essenziale è quello dei salari equi (5). In tale settore l'UE ha esclusivamente competenze di coordinamento ma può sostenerne la realizzazione.

Emendamento 14

Proposta di proclamazione

Capo II, punto 6, lettera b — modificare come segue

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Sono garantite retribuzioni minime adeguate, che soddisfino i bisogni del lavoratore e della sua famiglia in funzione delle condizioni economiche e sociali nazionali, salvaguardando nel contempo l'accesso al lavoro e gli incentivi alla ricerca di lavoro. La povertà lavorativa va prevenuta.

Sono garantite retribuzioni minime adeguate, tenendo conto delle differenze tra i sistemi nazionali e del ruolo fondamentale delle parti sociali , salvaguardando nel contempo l'accesso al lavoro e gli incentivi alla ricerca di lavoro. La povertà lavorativa va prevenuta.

Motivazione

I bisogni delle famiglie possono variare considerevolmente. I salari non dovrebbero essere determinati in considerazione delle esigenze o del reddito degli altri membri della famiglia. Il criterio determinante dovrebbe essere che il lavoratore percepisce una retribuzione corrispondente alle attuali condizioni di mercato, sia sociali che economiche.

Emendamento 15

Proposta di proclamazione

Capo II, punto 6, lettera c — modificare come segue

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Le retribuzioni sono fissate in maniera trasparente e prevedibile, conformemente alle prassi nazionali e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali.

Le retribuzioni sono fissate in maniera trasparente e prevedibile, conformemente alle prassi nazionali e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali. Il divario retributivo di genere deve essere evitato.

Motivazione

Occorre affrontare il problema della discriminazione di genere sul piano della retribuzione.

Emendamento 16

Proposta di proclamazione

Capo II, punto 9 — modificare come segue

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Equilibrio tra attività professionale e vita familiare

I genitori e le persone con responsabilità di assistenza hanno diritto a un congedo appropriato, modalità di lavoro flessibili e accesso a servizi di assistenza. Gli uomini e le donne hanno pari accesso ai congedi speciali al fine di adempiere le loro responsabilità di assistenza e sono incoraggiati a usufruirne in modo equilibrato.

Equilibrio tra attività professionale e vita familiare

I genitori e le persone con responsabilità di assistenza hanno diritto a un congedo appropriato, modalità di lavoro flessibili e accesso a servizi di assistenza. Gli uomini e le donne hanno pari accesso ai congedi speciali al fine di adempiere le loro responsabilità di assistenza e sono incoraggiati a usufruirne in modo equilibrato.

 

Sono sostenute le misure volte a incentivare la paternità e ad aumentare il tasso di natalità  (6).

Motivazione

È importante non trascurare gli ostacoli alla costruzione della famiglia e la necessità di sostenere l'aumento del tasso di natalità degli europei nel contesto della sfida demografica, secondo quanto analizzato anche da un precedente parere del Comitato europeo delle regioni.

Emendamento 17

Proposta di proclamazione

Capo II, punto 10 — aggiungere un nuovo punto dopo il punto 10, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

d.

I lavoratori hanno diritto a non effettuare comunicazioni elettroniche a carattere professionale al di fuori dell'orario di lavoro.

Motivazione

Gli sviluppi tecnologici in atto rendono più fluidi i confini tra orario di lavoro e tempo libero e, per questo motivo, il diritto alla «disconnessione» costituisce un aspetto importante dei diritti dei lavoratori.

Emendamento 18

Proposta di proclamazione

Capo III, punto 15, lettera a) — modificare come segue

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

a.

I lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi in pensione hanno diritto a una pensione commisurata ai loro contributi e che garantisca un reddito adeguato. Donne e uomini hanno pari opportunità di maturare diritti a pensione.

a.

I lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi in pensione hanno diritto a una pensione commisurata ai loro contributi e che garantisca un reddito adeguato. Donne e uomini hanno pari opportunità di maturare diritti a pensione e il divario in materia di pensioni di genere deve essere affrontato attraverso misure che affrontano le disuguaglianze quotidiane che impediscono alle donne di contribuire tanto quanto gli uomini verso i regimi pensionistici .

Motivazione

Compromesso.

Emendamento 19

Proposta di proclamazione

Capo III, Punto 19 — aggiungere nuovo punto

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

Integrazione dei rifugiati e dei migranti regolari

È sostenuta l'efficace integrazione dei rifugiati, dei minori non accompagnati e dei migranti legalmente residenti come compito indispensabile per un'Europa sociale moderna funzionante, anche attraverso l'istruzione e la formazione professionale per identificare il potenziale delle persone e facilitare la loro integrazione.

Motivazione

Nel pilastro non si fa alcun riferimento ai rifugiati, ai minori non accompagnati e ai migranti legalmente residenti per i quali occorre evidenziare l'impegno alla loro efficace integrazione.

Emendamento 20

Proposta di proclamazione

Capo III, punto 20 — modificare come segue

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Accesso ai servizi essenziali

Accesso ai servizi di interesse economico generale e ai servizi essenziali

Ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresi l'acqua, i servizi igienico-sanitari, l'energia, i trasporti, i servizi finanziari e le comunicazioni digitali. Per le persone in stato di bisogno è disponibile un sostegno per l'accesso a tali servizi.

a.

Ogni persona ha il diritto di accedere a servizi di interesse economico generale, come i servizi sociali, che siano di buona qualità e a prezzi accessibili, fatta salva la competenza degli Stati membri di fornire, commissionare e organizzare tali servizi. Per le persone in stato di bisogno è disponibile un sostegno per l'accesso a tali servizi.

b.

Ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità a prezzi accessibili , compresi l'acqua, i servizi igienico-sanitari, l'energia, i trasporti, i servizi finanziari e le comunicazioni digitali. Per le persone in stato di bisogno è disponibile un sostegno per l'accesso a tali servizi.

Motivazione

La fornitura di servizi di interesse economico generale è uno strumento essenziale per la coesione sociale.

Emendamento 21

Proposta di proclamazione

Capo III, punto 20 — aggiungere nuovo punto

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

Accesso alle arti e alla cultura

Ogni persona ha diritto alla accessibilità alle arti e alla cultura.

Motivazione

Nel pilastro non si fa alcun riferimento all'accessibilità alle arti e alla cultura che costituiscono un elemento fondamentale per la coesione sociale e sono fondamentali per la lotta alla marginalizzazione e alla povertà. Il libero accesso alle arti e alla cultura favorisce anche il contrasto ai fenomeni di radicalizzazione.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

accoglie con favore l'istituzione di un pilastro sociale quale necessario completamento dell'Unione politica, economica e monetaria e contributo alla corretta attuazione della clausola sociale orizzontale (7); attraverso la sua istituzione, si potrà realizzare un'Europa sostenibile e inclusiva che responsabilizzi i suoi cittadini e promuova le pari opportunità;

2.

si lamenta con la Commissione per aver essa espressamente dichiarato che la realizzazione degli obiettivi del Pilastro dipende dalla responsabilità condivisa tra l'Unione, gli Stati membri e le parti sociali (8), ignorando completamente la responsabilità e la competenza in materia degli enti locali e regionali;

3.

ribadisce l'importanza di una robusta agenda sociale europea, nel cui ambito la competitività e la giustizia sociale si integrino a vicenda (9), per evitare qualsiasi forma di dumping sociale e garantire maggiore occupazione. Ricorda a tal fine l'impegno assunto dagli Stati membri nel preambolo del Trattato sull'Unione europea a «promuovere il progresso economico e sociale per i propri popoli» e a «garantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori»;

4.

sottolinea il valore aggiunto che gli ELR danno nell'elaborare e attuare le politiche socioeconomiche per contribuire ad una maggiore convergenza verso l'alto e ribadisce la richiesta che il pilastro europeo sostenga gli sforzi degli ELR volti ad attuare politiche occupazionali e sociali adeguate (10);

5.

accoglie con favore l'obiettivo della Commissione di tenere maggiormente in conto gli obiettivi sociali nel definire le politiche europee e di formulare norme (minime) in materia che l'UE e gli Stati membri devono rispettare nell'ambito dei rispettivi settori di competenza;

6.

ribadisce la richiesta di un adeguato coordinamento delle politiche economiche e sociali tra il livello UE e quello nazionale (11), garantendo una migliore rappresentanza della dimensione territoriale (12);

7.

l'impulso fornito dalla dimensione sociale servirà a rafforzare il progetto dell'UE e a coinvolgere i cittadini attorno a un progetto rinnovato che permetterà loro di riconoscersi in misura maggiore in tale progetto;

8.

osserva che le politiche economiche e sociali dell'UE dovrebbero aumentarne il potenziale di crescita a lungo termine, mediante il sostegno alla produttività e alla competitività delle imprese europee nonché alle competenze dei lavoratori;

9.

rimarca come il pilastro sociale debba concorrere alla riduzione della povertà e dell'esclusione sociale ed alla diminuzione della disoccupazione, in particolare quella giovanile, contrastando ogni possibile diseguaglianza sociale (13), comprese le disuguaglianze di genere. In questo contesto deve essere inquadrato il meccanismo di assicurazione europea contro la disoccupazione (14), quale uno dei primi strumenti comuni per affrontare le crisi occupazionali;

10.

ricorda che la crisi occupazionale ha prodotto una significativa disoccupazione di lunga durata nei confronti della quale bisogna agire con politiche attive adeguate, con azioni di formazione tese a rinnovare le competenze di questi lavoratori e con sostegno monetario, ove necessario;

11.

evidenzia che la politica per la coesione economica, sociale e territoriale, costituendo una delle politiche più importanti e a vasto raggio dell'UE (15), deve contribuire in maniera significativa alla realizzazione del pilastro sociale;

12.

ribadisce che l'investimento sociale rappresenta un investimento sul futuro e non deve essere interpretato solamente come un costo per le finanze pubbliche;

13.

sottolinea la necessità di coordinare le strategie e gli obiettivi che occorre fissare in rapporto al pilastro sociale e al Fondo sociale europeo;

Raccomandazioni specifiche

14.

condivide l'obiettivo della Commissione di aumentare l'occupazione e di promuovere le condizioni adatte affinché le imprese creino più posti di lavoro di qualità nella UE;

15.

chiede ancora una volta di rafforzare la dimensione sociale dell'UE e dell'Unione economica e monetaria; auspica che una proposta legislativa su un pilastro europeo dei diritti sociali dia modo di affrontare, nel rispetto del principio di sussidiarietà, le questioni dei diritti del lavoro e della mobilità dei lavoratori in un mercato del lavoro in evoluzione (16);

16.

ribadisce l'importanza di una robusta agenda sociale europea, nel cui ambito la competitività e la giustizia sociale si integrino a vicenda (17), per evitare qualsiasi forma di dumping sociale e garantire maggiore occupazione;

17.

ribadisce che ogni intervento, pubblico o privato, deve tenere conto delle specificità locali e regionali, delle sfide demografiche e della persistente alta disoccupazione giovanile per la quale rimarca l'importanza di estendere i benefici della «Garanzia per i giovani» alle persone fino a 30 anni (18) e di fare il modo che tale sistema diventi un punto fermo delle politiche europee per l'occupazione, con finanziamenti sostenibili e adeguati provenienti da fondi sia europei che nazionali;

18.

segnala che i rapidi e profondi cambiamenti, che vanno dall'invecchiamento della popolazione a nuovi modelli di vita familiare, dalla digitalizzazione alle nuove forme di lavoro, all'impatto della globalizzazione e dell'urbanizzazione, necessitano di perseguire l'obiettivo di maggiore e continua formazione, adeguamento delle competenze e sostegno attivo al talento, politiche per l'invecchiamento attivo, equilibrio tra attività professionale e vita familiare, quest'ultimo con adeguate politiche familiari (19), occupazionali e in materia di istruzione;

19.

ribadisce l'importanza di far incontrare le esigenze del mercato del lavoro, che hanno una dimensione territoriale, con le competenze e, a questo proposito, ripone l'accento sul ruolo svolto dagli ELR in materia di istruzione, formazione e sostegno ai giovani imprenditori in particolare (20);

20.

è favorevole pertanto al fatto che nel pilastro europeo dei diritti sociali sia sancito un diritto all'istruzione inteso come diritto sociale e diritto umano fondamentale;

21.

ribadisce inoltre che, in funzione delle circostanze nazionali, regionali e locali e delle risorse disponibili, e considerando altresì che gli investimenti in capitale umano potrebbero essere trattati alla stregua di investimenti sociali, gli Stati membri dovrebbero essere sostenuti nell'attuazione della garanzia per le competenze, volta a migliorare le possibilità di occupazione e la piena partecipazione sociale degli adulti poco qualificati in Europa (21);

22.

ritiene che, per avere un mercato del lavoro equilibrato e regolato, sia importante tenere conto del mutamento delle realtà lavorative (4.0) al pari dei rapporti di lavoro e delle tutele dei lavoratori, compreso il diritto alla disconnessione. A tal fine richiede che venga istituito un gruppo permanente di alto livello tra Commissione, Consiglio, Parlamento e Comitato delle Regioni per sviluppare una riflessione europea sull'impatto della digitalizzazione e delle nuove tecnologie e per promuovere le necessarie politiche economiche e sociali anche in riferimento alle azioni territoriali che si renderanno opportune;

23.

evidenzia che, alla luce dell'evoluzione delle realtà lavorative (22), è indispensabile che le qualifiche dei professionisti ad alta mobilità siano riconosciute in modo rapido, semplice e affidabile (23);

24.

è del parere che le nuove forme di occupazione o la definizione di nuovi standard minimi europei comuni, debbano tenere in considerazione sempre un adeguato livello di protezione sociale;

25.

chiede anche di rivolgere maggiore attenzione all'integrazione efficace dei rifugiati, dei minori non accompagnati e dei migranti legalmente residenti, anche attraverso l'istruzione e la formazione professionale;

26.

chiede attenzioni speciali agli atti giuridici interessati dall'uscita del Regno Unito dall'UE come la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, i fondi UE relativi all'occupazione e alle politiche sociali (24);

27.

chiede l'utilizzo di strumenti più idonei per la valutazione delle disparità a livello subnazionale, come ulteriori dati affidabili sulle questioni sociali a livello locale e regionale;

28.

propone di riservare un'attenzione immediata alla povertà e all'esclusione sociale, qualunque ne sia l'origine e indipendentemente dal gruppo sociale colpito, e sottolinea come siano necessarie maggiori iniziative per sostenere le famiglie, per garantire una uscita permanente da forme di esclusione sociale, nonché per accrescere il finanziamento per la protezione sociale; al contempo, considera una buona pratica l'introduzione di redditi minimi d'inserimento decisa da numerosi enti locali e regionali;

29.

evidenzia come il Pilastro sociale debba affrontare il tema dell'emarginazione e dell'esclusione sociale, con priorità da dare alle politiche per disabili e a quelle per famiglie con più figli;

30.

deplora che il Pilastro affronti l'alloggio solo come parte dei servizi sociali. Ritiene che un alloggio adeguato e conveniente per tutti debba essere un requisito preliminare, che può portare ad una maggiore coesione sociale e contribuire a creare comunità resistenti alla segregazione sociale, economica e geografica;

31.

rimarca la necessità di assicurare l'accessibilità di un'ampia rete di servizi non solo essenziali, ma anche di servizi di interesse economico generale, compresi i servizi sociali, che siano di buona qualità e accessibili, in collaborazione con gli enti locali e regionali;

32.

deplora l'assenza di un'attenzione al diritto alla accessibilità alle arti e alla cultura, fondamentali per la coesione sociale e per la lotta alla marginalizzazione e alla povertà (25);

33.

ribadisce alla Commissione e al Consiglio l'opportunità di introdurre misure di incentivazione per i paesi che attuano riforme strutturali volte a conseguire gli obiettivi sociali di Europa 2020 e a combattere gli squilibri sociali;

34.

sottolinea il fatto che i progressi sociali dell'Europa possono trovare una omogenea distribuzione anche nei paesi non membri dell'euro (26) e quindi non destinatari all'inizio del pilastro sociale, ed invita la Commissione e il Consiglio a trovare gli opportuni strumenti per questo fine;

35.

sottolinea la necessità di chiarire le modalità con cui i fondi europei possono sostenere l'attuazione del pilastro (27) e ribadisce altresì il bisogno che adeguate risorse vengano previste dall'Unione Europea e dagli Stati Membri al fine di conseguire gli obiettivi previsti dal pilastro;

36.

invita la Commissione a concepire un programma d'azione lungimirante in materia di politica sociale, dotato di azioni concrete;

37.

ribadisce la richiesta che il pilastro europeo dei diritti sociali sostenga gli sforzi degli ELR volti ad attuare politiche occupazionali e sociali adeguate (28);

38.

afferma la necessità di costruire una attenta strumentazione per misurare e monitorare i progressi compiuti (29) e chiede che, in ogni futura modifica del Trattato, venga inserito un protocollo sul progresso sociale volto a mettere i diritti sociali su un piano di parità con quelli economici (30);

39.

sottolinea la necessità di rinforzare il valore sociale e civile del volontariato come mezzo di sviluppo e promozione del territorio, e come strumento di responsabilità sociale e di partecipazione diretta da parte dei cittadini.

Bruxelles, 10 ottobre 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Parere del CdR sul pilastro europeo dei diritti sociali (CdR 2868/2016).

(2)  Parere del CdR sul pilastro europeo dei diritti sociali (CdR 2868/2016).

(3)  Parere del CdR sul futuro della politica di coesione dopo il 2020 (CdR 1814/2016).

(4)  Parere del CdR sul futuro della politica di coesione dopo il 2020 (CdR 1814/2016).

(5)  Parere del CdR sul pilastro europeo dei diritti sociali (CdR 2868/2016).

(6)  Parere del CdR sulla risposta dell'UE alla sfida demografica (CdR 40/2016).

(7)  Art. 9 del TFUE.

(8)  COM(2017) 251 final, preambolo (17).

(9)  Parere del CdR sul pilastro europeo dei diritti sociali (CdR 2868/2016).

(10)  Parere del CdR sul pilastro europeo dei diritti sociali (CdR 2868/2016).

(11)  Parere del CdR sulla dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria (CdR 6863/2013).

(12)  Risoluzione sul programma di lavoro 2016 della Commissione europea (CdR-2015-5929).

(13)  Parere del CdR sul pilastro europeo dei diritti sociali (CdR 2868/2016).

(14)  Proposta del Governo italiano di sussidio europeo contro la disoccupazione.

(15)  Parere del CdR sul futuro della politica di coesione dopo il 2020 (CdR 1814/2016).

(16)  Risoluzione sulle priorità del Comitato delle regioni per il programma di lavoro della Commissione europea per il 2018 (2017/C 272/01).

(17)  Parere del CdR sul pilastro europeo dei diritti sociali (CdR 2868/2016).

(18)  Parere del CdR sul pacchetto per l'occupazione giovanile (CdR 789/2013).

(19)  Parere del CdR sulla risposta dell'UE alla sfida demografica (CdR 40/2016).

(20)  Parere del CdR Orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione degli Stati membri (CdR 1419/2015).

(21)  Cfr. il parere del CdR sul tema Una nuova agenda per le competenze per l'Europa (COR-2016-04094).

(22)  Speciale Eurobarometro 417, Spazio europeo delle abilità e delle qualifiche.

(23)  Modernizzazione della direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (2013/55/UE).

(24)  Documento del gruppo di lavoro della commissione EMPL del Parlamento europeo — «attualmente, circa 670 atti dell'Unione europea (ivi compresi atti legislativi, atti delegati e atti di esecuzione) sono in vigore nel settore dell'occupazione, della libera circolazione dei lavoratori e delle politiche sociali».

(25)  Alleanza europea per la cultura e le arti.

(26)  Confederazione europea dei sindacati indipendenti.

(27)  Rete sociale europea.

(28)  Parere del CdR sul pilastro europeo dei diritti sociali (CdR 2868/2016).

(29)  http://www.esn-eu.org/news/925/index.html

(30)  https://www.etuc.org/press/trade-unions-fight-stronger-european-pillar-social-rights#.Wb_76WepWUm


13.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 54/62


Parere del Comitato europeo delle regioni — Una politica europea per la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ed infrastrutturale

(2018/C 054/11)

Relatore:

Vito Santarsiero (IT/PSE), membro del Consiglio regionale della Basilicata

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

osserva che recenti studi sulla pericolosità sismica in ambito europeo (i.e., progetto SHARE (1) finanziato nel 7PQ), pur confermando che i livelli più elevati di pericolosità interessano paesi come Italia, Grecia e Romania, indicano comunque livelli moderati anche per alcune aree di paesi come Francia, Germania, Belgio, Spagna e Portogallo, includendo anche la pericolosità derivante dai maremoti;

2.

osserva che nei paesi membri dell'Unione europea (UE) è presente una grande quantità di edifici ed infrastrutture che richiedono consistenti interventi di manutenzione per via delle loro condizioni strutturali, del cambiamento delle condizioni ambientali e delle norme che regolano il settore delle costruzioni; in particolare, per quanto riguarda il patrimonio edilizio, i dati EUROSTAT e del Building Performance Institute Europe (BPIE) (2) rivelano che dei circa 25 miliardi di m2 di superficie utile presenti nei paesi UE-27 (più Svizzera e Norvegia), circa il 40 % è stato realizzato prima del 1960;

3.

osserva che alcuni paesi dell'UE, in particolare nell'area del Mediterraneo, sono stati colpiti nel corso della storia recente da eventi sismici devastanti con danni molto elevati sia sul piano sociale che economico; particolarmente grave è il bilancio in Italia dove, nel corso degli ultimi 50 anni, vi sono stati numerosi terremoti che hanno causato complessivamente oltre 5 000 vittime ed un danno economico stimato di circa 150 miliardi di euro;

4.

osserva che, dall'analisi degli eventi sismici passati effettuata su scala mondiale, il numero di vittime e la distribuzione del danno sono maggiormente legati alla vulnerabilità delle costruzioni e all'impreparazione delle comunità colpite più che all'intensità degli eventi;

5.

sottolinea che, analizzando gli effetti di un sisma sui sistemi locali e sul tessuto abitativo, infrastrutturale, nonché su quello economico e produttivo, si evidenzia un accentuato rallentamento e spesso un vero e proprio blocco dei processi di crescita territoriale;

6.

sottolinea che garantire la sicurezza del patrimonio edilizio ed infrastrutturale significa interagire positivamente anche con le politiche regionali e di coesione e con gli obiettivi di crescita urbana e rurale dell'Unione europea;

7.

è dell'avviso che una politica europea per la riqualificazione sismica di edifici e di infrastrutture debba essere basata su un approccio di governance multilivello che coordini le competenze pertinenti a livello europeo, nazionale e regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e in analogia con il metodo dell'agenda urbana dell'UE. Ricorda, in questo contesto, che il livello dell'UE ha ampie competenze in materia di fissazione di norme tecniche, mentre il livello nazionale, quello regionale o quello locale, sono competenti in particolare per la legislazione edilizia nonché per la pianificazione urbanistica;

8.

rileva che un intervento organico di prevenzione del rischio sismico rappresenti una esigenza primaria per la UE al fine di tutelare la sicurezza dei propri cittadini, salvaguardare il proprio patrimonio storico e culturale, contenere le spese derivanti da danni a persone e cose, preservare le condizioni per lo sviluppo dei territori e degli investimenti per la crescita;

9.

sottolinea che soprattutto gli enti locali e regionali hanno la responsabilità politica e istituzionale di proteggere i propri cittadini, sia perché tali enti rappresentano il primo livello di governance per garantire le operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione durante un'emergenza, sia perché svolgono un ruolo importante nella fase di pianificazione dell'emergenza e nello sviluppo di azioni di prevenzione strutturale (interventi) e non strutturale (informazione);

10.

sottolinea, altresì, che gli enti locali e regionali, in quanto istituzioni più vicine ai cittadini, possono favorirne una maggiore presa di consapevolezza nei confronti del diritto/dovere della prevenzione dei rischi e del conseguente svilupparsi di comportamenti attivi per la mitigazione.

AZIONI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

11.

ritiene che, in considerazione dell'imponente quantità di edifici privati, pubblici e di infrastrutture su cui intervenire, vada definita, sulla base dei criteri uniformi a livello europeo (Eurocodici e altri), una classificazione della vulnerabilità sismica di edifici ed infrastrutture;

12.

esorta la Commissione europea a incoraggiare l'avvio di un dialogo con il settore assicurativo a livello paneuropeo, inteso a trovare un incentivo finanziario, sotto forma di riduzione dei premi durante gli interventi di riqualificazione, e reputa utile approfondire la sostenibilità economica ed i potenziali vantaggi attesi da un potenziamento del sistema di coperture assicurative, prevedendo misure di mutualizzazione del rischio;

13.

ritiene utile, al fine di favorire lo sviluppo di azioni di mitigazione attraverso una maggiore consapevolezza delle comunità, definire e comunicare con chiarezza sia le conseguenze di possibili eventi sismici che, soprattutto, i vantaggi derivanti dalla realizzazione di interventi di riqualificazione in termini di riduzione dell'impatto sociale (in particolare perdita di vite umane) ed economico;

14.

osserva che, non essendo ancora disponibili metodi accurati e risultati trasferibili con chiarezza agli stakeholder non tecnici (amministratori, cittadini, ecc.) sui grandi vantaggi che possono derivare dalla realizzazione di interventi preventivi di riqualificazione, appare importante approfondire questo tema attraverso il finanziamento di specifiche attività di studio;

15.

ritiene fondamentale, al fine di ottimizzare e indirizzare correttamente l'impegno tecnico ed economico finalizzato alla riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente, promuovere, come base di partenza per le successive azioni, iniziative pubbliche e private di rilievo, conoscenza e analisi della vulnerabilità delle strutture esistenti, incentivando campagne di raccolta di dati per valutazioni su basi statistiche, definendo linee di priorità e metodologie condivise, di pari passo con le evoluzioni normative di settore, e misure di incentivazione o finanziamento;

16.

osserva che esperienze di alcuni Stati membri — come l'Italia — segnalano la scarsa propensione ad investire risorse per interventi nel caso di proprietari anziani o di «seconde case»; di conseguenza appare utile attivare percorsi di sensibilizzazione a tali categorie oltre che forme di incentivo non limitate alle sole «prime case». Riconosce infatti l'esigenza di modulare le azioni finalizzate all'analisi e riqualificazione del patrimonio esistente anche sulla base di studi ed esperienze che inquadrino il singolo edificio all'interno di valutazioni di vulnerabilità di aggregato o di agglomerato urbano, riconoscendo così eventuali criticità potenziali prevalenti sulle effettive condizioni di utilizzo degli immobili;

17.

osserva che è già in atto nei paesi europei una ampia opera di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e privato per garantire l'incremento dell'efficienza energetica, finanziata anche con fondi europei, ma che tali interventi in generale non affrontano il tema della sicurezza strutturale e sismica;

18.

sottolinea, al contrario, la necessità che una efficace opera di riqualificazione debba essere attuata attraverso interventi integrati e sostenibili in grado di conseguire, contemporaneamente e nel modo meno invasivo possibile, sia la riduzione della vulnerabilità sismica che l'incremento dell'efficienza energetica;

19.

ritiene fondamentale che, a fianco di interventi di prevenzione strutturale, vengano sviluppate azioni di prevenzione «non strutturale» finalizzate, in generale, ad un avanzamento delle conoscenze sul rischio sismico e, in particolare, ad incrementare la consapevolezza e i comportamenti attivi dei cittadini;

20.

ritiene che l'opera di prevenzione strutturale, oltre a mitigare il rischio, possa produrre un impatto positivo sull'ambiente, attraverso il prolungamento della vita utile delle costruzioni e la conseguente riduzione degli interventi di demolizione e ricostruzione post-sisma, obiettivo sottolineato anche nel regolamento europeo sui prodotti da costruzione [regolamento (UE) n. 305/2011] che ha introdotto, rispetto alla versione precedente (direttiva 89/106/CEE), un settimo requisito essenziale per le costruzioni denominato «uso sostenibile delle risorse naturali»;

21.

riconosce che un programma di riqualificazione sismica, seppur richieda risorse ingenti e sia particolarmente oneroso nelle regioni e negli Stati membri con livelli più elevati e diffusi di rischio sismico, contribuisce ovunque alla occupazione e alla crescita economica con particolare riferimento alla ripresa del mercato delle costruzioni;

22.

ritiene importante che gli interventi di riqualificazione sismica siano regolati da un quadro di norme tecniche in ambito europeo e affrontino anche il tema dell'adeguamento sismico delle costruzioni esistenti sulla base di un approccio olistico orientato a garantire sicurezza, robustezza e durabilità;

23.

ritiene utile l'avvio di una piattaforma della UE per lo scambio di conoscenze, esperienze e migliori pratiche ai diversi livelli dei paesi della UE.

NUOVA POLITICA EUROPEA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

24.

condivide e ribadisce quanto sottolineato nel parere sul quadro di Sendai (3), ossia che tutti i progetti dell'UE relativi alla costruzione di nuove infrastrutture debbano garantire una adeguata capacità di resistere alle catastrofi, evidenziando, al tempo stesso, che tale obiettivo può determinare costi maggiori;

25.

propone che i parametri descrittivi del rischio sismico di un territorio, ed analogamente per i rischi derivanti da altre calamità naturali, valutati secondo criteri opportunamente definiti, possano essere considerati tra quelli di riferimento per la ripartizione dei fondi SIE tra le regioni d'Europa; sottolinea che l'UE deve esigere che tutte le infrastrutture costruite con fondi SIE o con qualsiasi altro fondo dell'UE siano resistenti alle catastrofi;

26.

propone che i regolamenti della UE possano prevedere l'utilizzo di fondi SIE per l'adeguamento sismico di immobili sia pubblici che privati, nonché di quelle infrastrutture, sia di trasporto viario che di servizio, strategiche per i paesi della UE;

27.

propone che il piano d'azione preveda la riqualificazione di tutti gli edifici — compresi quelli residenziali — in relazione allo spazio pubblico, non solo per trasformarli in luoghi sicuri in caso di emergenza, ma anche per attuare una strategia urbana a lungo termine che preveda la possibilità di trasferire la popolazione residente in spazi pubblici adibiti alla sua protezione;

28.

invita la Commissione europea a sviluppare in coordinamento con gli Stati membri e, ove ciò sia pertinente, con gli enti locali e regionali un piano d'azione per la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ed infrastrutturale nello spirito dell'articolo 5, punto 5), lettera b) del regolamento UE/1301/2013 sul Fondo europeo di sviluppo regionale; chiede anche agli Stati membri e agli enti locali e regionali di sfruttare appieno il sostegno fornito per questa priorità d'investimento nei programmi operativi per lo sviluppo regionale;

29.

ritiene auspicabile inviare in questo modo un segnale forte per favorire investimenti, anche attraverso la cooperazione tra il settore pubblico e privato, per la riqualificazione sismica di edifici ed infrastrutture, con particolare accento sulla conservazione del patrimonio culturale e storico, sulle infrastrutture strategiche e sulle costruzioni ed infrastrutture agricole e industriali;

30.

richiede un aumento degli investimenti in ricerca e innovazione nel campo della protezione sismica delle costruzioni, compreso lo sviluppo di ampi programmi di informazione e formazione;

31.

invita le regioni e gli Stati membri interessati a includere la riqualificazione sismica degli edifici esistenti quale priorità nei loro programmi operativi per lo sviluppo regionale, sottolineando la necessità di destinare risorse finanziarie anche attraverso adeguati strumenti di incentivazione per le attività di prevenzione del rischio sismico;

32.

ritiene che occorra dare attuazione alle proposte indicate ai punti precedenti tenendo conto delle mappe di pericolosità e rischio sismico di ogni Stato e/o regione, allo scopo di impiegare in modo ottimale le risorse e di conseguire i risultati migliori. In quest'ottica, si propone che vengano promossi gli opportuni lavori di ricerca per elaborare tali mappe o, qualora già esistano, per aggiornarle;

33.

ritiene che un piano di azione proposto dalla CE possa essere uno strumento appropriato per promuovere ulteriormente la riqualificazione sismica delle costruzioni esistenti quale priorità nei programmi operativi per lo sviluppo regionale degli Stati membri;

34.

rileva che le azioni comuni in questo campo possono essere potenzialmente più efficaci di misure frammentarie introdotte dai singoli Stati membri, e chiede pertanto uno sforzo unitario e coordinato in materia di protezione e riqualificazione sismica delle costruzioni;

35.

raccomanda di promuovere e sostenere, coerentemente con gli obiettivi previsti nella Priorità 1 del quadro di Sendai, le iniziative di divulgazione e informazione ai cittadini, svolte a livello sia locale che nazionale, rivolte a favorire la diffusione della cultura della prevenzione.

Bruxelles, 11 ottobre 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  www.share-eu.org

(2)  BPIE, 2011. Europe's buildings under the microscope. A country-by-country review of the energy performance of buildings.

(3)  Cfr. parere sul tema Piano d'azione concernente il quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi 2015-2030, NAT-VI/015, relatore Adam Banaszak (ECR/PL).


13.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 54/66


Parere del Comitato europeo delle regioni — Strategia spaziale per l'Europa

(2018/C 054/12)

Relatore:

Andres Jaadla (EE/ALDE), membro del consiglio comunale di Rakvere

Testo di riferimento:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia spaziale per l'Europa

COM(2016) 705 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

1.

Come si evince dalla comunicazione in esame intitolata Strategia spaziale per l'Europa, il settore spaziale è molto importante per il nostro continente. L'Europa ha ottenuto numerosi risultati nell'ambito delle tecnologie spaziali, possiede capacità uniche nel campo dell'osservazione terrestre e della geolocalizzazione e porta avanti missioni esplorative. Le tecnologie, i dati e i servizi spaziali sono diventati indispensabili per la vita quotidiana dei cittadini europei e meritano di essere ulteriormente sviluppati in maniera sistematica.

2.

Lo spazio riveste anche un'importanza strategica per l'Europa. Esso rafforza il ruolo dell'Europa come attore mondiale di primo piano e costituisce un vantaggio per la sua sicurezza e la sua difesa. La politica spaziale può contribuire a promuovere l'occupazione, la crescita e gli investimenti in Europa. Gli investimenti nel settore spaziale aprono le frontiere della scienza e della ricerca. Il Comitato europeo delle regioni (CdR), pertanto, sostiene con forza la richiesta del Parlamento europeo (1) di una strategia globale di comunicazione in merito ai vantaggi delle tecnologie spaziali per i cittadini e le imprese.

3.

È opportuno trovare soluzioni concrete affinché le tecnologie, i dati e i servizi spaziali possano essere di sostegno a numerose misure e priorità politiche fondamentali dell'UE in settori quali la competitività dell'economia europea, la politica in materia di migrazione, la lotta ai cambiamenti climatici, il mercato unico digitale e l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali.

4.

Il CdR accoglie con favore il fatto che l'Unione europea e l'Agenzia spaziale europea (ESA) abbiano unito le loro forze per portare avanti la cooperazione europea nel settore spaziale firmando, il 26 ottobre 2016, una dichiarazione congiunta UE-ESA in merito ad una visione comune e ad obiettivi condivisi. È vero che l'ESA persegue obiettivi propri, ma la cooperazione con gli Stati membri e le istituzioni dell'UE crea una serie di sinergie. Il CdR si compiace in particolare del fatto che l'UE e l'ESA abbiano potuto elaborare posizioni comuni in relazione alle prospettive e agli obiettivi a lungo termine (2), cosa che offre a entrambe le parti un quadro coerente nell'attuazione delle pertinenti strategie. La cooperazione implica l'esigenza di evitare assolutamente i doppioni e la concorrenza dannosa.

5.

Il CdR accoglie con favore il fatto che l'Europa e gli Stati membri dispongano di un'Agenzia spaziale europea con oltre 50 anni di esperienza nella creazione di capacità europee per lo sviluppo di tecnologie e applicazioni in tutti i settori delle attività spaziali. Questo ruolo deve essere mantenuto e ulteriormente rafforzato per lo sviluppo socioeconomico delle regioni, anche per quanto concerne la specializzazione intelligente.

6.

Il CdR è convinto che la strategia spaziale dell'UE possa funzionare a lungo termine solo attraverso il coinvolgimento attivo di tutti gli Stati membri, e che solo così l'industria spaziale europea potrà creare crescita e posti di lavoro. Questo obiettivo sarà raggiunto adottando azioni concrete e mirate nonché rivolgendo una particolare attenzione allo sviluppo delle capacità e alla partecipazione di quegli Stati membri che stanno muovendo ora i primi passi in questo settore.

7.

La formazione di ingegneri, tecnici e scienziati è di cruciale importanza per l'industria europea. La creazione di centri di competenza e di eccellenza e di centri di apprendimento permanente contribuisce, attraverso il rafforzamento del mercato del lavoro europeo e lo sviluppo di infrastrutture di sperimentazione, di collaudo e di nuove capacità di calcolo e di analisi, ad ampliare costantemente le conoscenze e le competenze nelle scienze spaziali e nei settori ad esse collegati. Questi sono i fattori sui quali si deve basare la strategia spaziale europea.

8.

Il coinvolgimento dei giovani, il loro entusiasmo e la loro motivazione sono un investimento per il futuro dell'Europa. Bisognerebbe investire maggiormente nella sensibilizzazione e nella creazione di esempi di successo che dimostrino il ruolo dei cittadini europei nello sviluppo di sistemi complessi (sia terrestri che satellitari). La società trae beneficio dallo spazio in molti modi: attraverso le tecnologie di comunicazione, la possibilità di scambiare informazioni in tempo reale, sistemi di sorveglianza ad alta risoluzione che operano in maniera continua, una reazione rapida alle calamità naturali, il sostegno all'agricoltura, alla silvicoltura, alla pesca e ai trasporti marittimi, il rafforzamento dei controlli alle frontiere e della sicurezza, e molte altre applicazioni ancora.

9.

La necessità di piccoli satelliti efficaci sotto il profilo dei costi a fini di comunicazione e di sorveglianza è in costante aumento. Per quanto riguarda le applicazioni e i servizi nel settore dell'osservazione terrestre, si delineano un rapido miglioramento delle capacità tecniche dei piccoli satelliti e la comparsa di nuove applicazioni, sia per il monitoraggio e la coltivazione dei terreni agricoli, sia per le previsioni meteorologiche, in particolare grazie ai passi avanti compiuti con le nuove tecnologie radar. Anche l'UE deve pertanto concentrare la sua attenzione sulla continuità di Copernicus e Galileo, in modo da poter partecipare all'evoluzione di questo mercato a livello mondiale.

10.

In una serie di consultazioni è stata richiamata l'attenzione sulla necessità di una cooperazione internazionale ad alto livello (3) sul piano economico, sociale e diplomatico per garantire l'accesso degli Stati membri dell'UE allo spazio e la sicurezza delle infrastrutture spaziali. Questo aspetto riguarda non solo i rottami spaziali e la necessità di orbite libere, ma anche gli accordi sulla gestione delle frequenze e del traffico spaziale. Le questioni spaziali devono essere disciplinate da accordi internazionali. Gli enti locali e regionali svolgono una funzione ideale di raccordo tra le diverse comunità (gruppi sociali, consumatori, imprese e ricercatori).

11.

Il successo e la sostenibilità dell'industria spaziale europea dipendono dall'utilizzo e dal trattamento di grandi volumi di dati e di informazioni (megadati) e delle loro fonti. Le soluzioni innovative, le nuove procedure, una maggiore sicurezza e una migliore protezione contro gli attacchi informatici possono essere garantite solo se le imprese ottengono un migliore accesso ai dati e portano avanti una proficua collaborazione con gli scienziati, le università e il settore pubblico.

Osservazioni generali

12.

Nel presente parere sulla strategia spaziale dell'UE si tiene conto di precedenti pareri del CdR in materia, tra cui il parere sul tema Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini e quello sul tema Politica industriale dell'UE in materia di spazio, nonché di una serie di documenti — cui viene fatto riferimento nel corso del testo — quali la relazione sulle capacità nel settore spaziale per la sicurezza e la difesa europea elaborata dalla commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo, lo studio sullo sviluppo del mercato spaziale in Europa (Space Market Uptake in Europa), le raccomandazioni pubblicate nell'aprile 2016 dalla rete NEREUS per quanto concerne la necessità di introdurre una dimensione regionale nella strategia spaziale europea (Recommendations on adding a regional dimension to the European Space Strategy) e i consigli formulati dal gruppo consultivo per il settore spaziale (SAG) nel quadro di Orizzonte 2020, relativi alle priorità potenziali in materia di ricerca e innovazione nel programma di lavoro 2018-2020 (Advice on potential priorities for Research and Innovation in the work programme 2018-2020).

13.

La strategia spaziale per l'Europa risponde in maniera concreta agli sviluppi internazionali nel settore, dove la concorrenza è in aumento a causa del modello del «nuovo spazio», nato negli Stati Uniti negli anni '80 con la comparsa di imprese desiderose di spingersi nello spazio. Le tecnologie digitali e la digitalizzazione danno vita a nuove possibilità commerciali, mentre i grandi cambiamenti tecnologici stanno rovesciando i modelli industriali e imprenditoriali tradizionali, finora utilizzati per accedere allo spazio e sfruttarlo.

14.

La cooperazione di tutte le istituzioni è necessaria perché il settore spaziale è caratterizzato da lunghi cicli di sviluppo. Questo fa aumentare i rischi del mercato, in quanto le potenzialità commerciali delle nuove applicazioni devono essere valutate con largo anticipo e un adeguamento della situazione esistente risulta difficile. Ne consegue che per gli imprenditori che desiderano fare ingresso nel settore spaziale potrebbe essere complicato trovare investitori data la difficoltà di conciliare questo mercato ciclico e gli elementi esistenti con l'evoluzione della domanda.

15.

L'UE e l'ESA devono intensificare la loro collaborazione in modo da sostenere gli Stati membri nelle loro attività di ricerca e sviluppo a livello europeo nel settore spaziale, incrementare l'uso di programmi innovativi in materia di appalti, dare nuovo slancio agli investimenti privati e ai partenariati con l'industria, nonché promuovere lo sviluppo di mini e nano satelliti.

16.

L'UE e l'ESA devono definire misure congiunte di comunicazione e piani comuni per l'impiego della tecnologia al fine di applicare efficacemente i risultati delle attività di ricerca e sviluppo ottenuti nei vari settori. Le sfide globali determinate dalla crescita demografica, dall'aumento della domanda di risorse e dai cambiamenti climatici richiedono informazioni sul nostro pianeta che possono essere fornite solo attraverso soluzioni basate sulle tecnologie spaziali.

17.

Il Comitato europeo delle regioni evidenzia le seguenti priorità specifiche:

concepire in modo proattivo le misure politiche volte a coinvolgere maggiormente le PMI, a promuovere la nascita di nuove imprese (spin-off e start-up) e a creare posti di lavoro nei settori che utilizzano le tecnologie spaziali;

promuovere le attività di ricerca e sviluppo, elaborare programmi supplementari di formazione a tutti i livelli nel settore delle tecnologie dell'informazione, delle scienze naturali, della matematica, dell'ingegneria e delle scienze sociali;

favorire gli investimenti nel settore spaziale, evidenziando il ruolo dei fondi e degli strumenti di investimento e coinvolgendo gli investitori privati;

sviluppare la cooperazione tra le autorità europee, nazionali e regionali nonché tra l'industria e gli utilizzatori, in particolare attraverso un sostegno strutturato da parte della Commissione europea al fine di garantire che la capacità del traffico d'informazioni sia compatibile con le attuali sfide derivanti da tecnologie di rilevazione a distanza;

migliorare significativamente la gestione e l'amministrazione del settore spaziale, sia negli Stati membri che a livello europeo, e promuovere la cooperazione tra l'UE e l'ESA ponendo l'accento sugli utilizzatori e sulle regioni e tenendo conto delle potenzialità di queste ultime nel settore;

cofinanziare la creazione di incubatori di imprese dell'ESA nelle regioni, al fine di promuovere l'imprenditorialità nel settore spaziale;

sostenere le attività di formazione e le strutture pubbliche attive nel campo della formazione dirigenziale a beneficio dell'economia, tenendo conto delle esigenze specifiche delle imprese del settore spaziale.

Il ruolo delle «regioni attive in campo spaziale» nell'attuazione della strategia spaziale europea

18.

Il CdR accoglie con favore il fatto che la strategia spaziale per l'Europa tenga conto dell'importanza della partecipazione regionale per la sua attuazione, in particolare attraverso misure concrete da parte della Commissione europea in collaborazione con l'Agenzia GSA, che è responsabile per i programmi EGNOS e Galileo, come testimoniano le reti Copernicus Relays e Copernicus Academy, che sostengono la promozione dell'utilizzo dei dati ottenuti mediante telerilevamento e le relative applicazioni.

19.

La dimensione regionale è essenziale per consentire agli utilizzatori di beneficiare maggiormente dei vantaggi offerti dal settore spaziale, collocandoli in tal modo al centro della strategia spaziale europea. Gli enti locali e regionali dispongono della competenza e della volontà di partecipare all'attuazione della politica spaziale, in quanto tale politica sostiene anche una serie di strategie di specializzazione intelligente in numerose regioni.

20.

È confortante constatare come siano numerose le regioni che partecipano alle attività della rete NEREUS, la rete delle regioni europee che utilizzano le tecnologie spaziali, il che attesta la crescente importanza delle questioni relative allo spazio per le economie regionali. L'obiettivo della rete NEREUS è quello di sfruttare pienamente il potenziale che la tecnologia spaziale offre alle regioni d'Europa, sia in termini di ricerca e sviluppo che di competitività economica, di evidenziare la dimensione regionale delle politiche spaziali a livello politico e di promuovere un approccio dal basso alle attività spaziali europee. Occorre mettere in risalto le misure adottate dalle regioni che aderiscono alla rete NEREUS. Gli enti regionali dispongono del potenziale e dell'esperienza necessari per integrare le attività delle imprese, della comunità scientifica, delle istituzioni pubbliche e della società civile, che andrebbero orientate alla costruzione di partenariati che realizzino attività nel quadro della strategia spaziale.

21.

La politica spaziale dell'UE ha bisogno di una visione chiara di come poter sensibilizzare la società, l'economia e la politica europee sul potenziale offerto dallo spazio. La politica spaziale dovrebbe rivestire un ruolo più incisivo anche in altre politiche regionali dell'UE in quanto offre, fra le altre cose, la possibilità di realizzare gli obiettivi perseguiti nei seguenti settori: agenda urbana dell'UE, soluzioni relative alle città intelligenti, energia intelligente, pianificazione urbana, agricoltura, politica climatica ecc.

22.

Gli enti regionali che svolgono i loro compiti fondamentali di promozione non solo della scienza e della tecnologia ma anche dello sviluppo socioeconomico del proprio territorio dovrebbero essere considerati organi di coordinamento della politica spaziale a livello regionale. Gli enti regionali dispongono del potenziale e dell'esperienza necessari per integrare le attività delle imprese, della comunità scientifica, delle istituzioni pubbliche e della società civile, che andrebbero orientate alla costruzione di partenariati che realizzino azioni nel quadro della strategia spaziale.

23.

L'Agenzia spaziale europea ha sviluppato una serie di iniziative con le regioni, tra cui la creazione degli uffici europei delle risorse per l'istruzione nel settore spaziale (European Space Education Resource Offices — ESERO). I benefici di tali iniziative dovrebbero essere massimizzati e il loro sviluppo andrebbe ulteriormente incoraggiato.

24.

La Commissione dovrebbe elaborare azioni di sostegno incentrate sulle attività relative ai cluster regionali, agli uffici di contatto, alle agenzie, alle università e agli istituti di ricerca, al fine di favorire l'introduzione intersettoriale di prodotti e di servizi spaziali.

25.

È inoltre opportuno che la Commissione introduca criteri per determinare l'utilità pubblica dei servizi spaziali per quanto riguarda le competenze e le esigenze delle autorità nazionali, criteri che la stessa Commissione e le autorità dei diversi paesi potrebbero utilizzare per valutare l'ammissibilità delle richieste di sostegno all'introduzione di servizi e applicazioni da parte degli utilizzatori potenziali.

26.

Il CdR appoggia l'elaborazione e l'attuazione di questo programma spaziale europeo ampio e ambizioso, concepito a partire dai risultati finora raggiunti e volto a portare avanti e a sviluppare ulteriormente gli ambiti prioritari della vigilanza ambientale, della lotta ai cambiamenti climatici, della sicurezza, della competitività e dell'esplorazione dello spazio.

27.

Si prevede che gli utilizzatori, quali gli enti locali e regionali e le imprese, continueranno ad avere bisogno di incentivi e di sostegno da parte dell'UE e degli Stati membri. Considerate la capacità d'innovazione del settore spaziale e la sua rilevanza per l'economia, il CdR ritiene che si debbano cercare nuove soluzioni per il finanziamento dello sviluppo di applicazioni e il loro impiego generalizzato, facendo ricorso ai fondi strutturali europei, al settore bancario e alle possibilità offerte dalla collaborazione con l'ESA. A causa delle difficoltà nel finanziamento degli investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo, è opportuno accrescere le possibilità di finanziamento dei progetti di ricerca realizzati con la partecipazione di centri di ricerca scientifica e di operatori economici.

Contributo ai principali programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) e di monitoraggio dell'ambiente e della sicurezza (Copernicus)

28.

Il CdR è convinto che l'UE dovrebbe assicurare il finanziamento della fase operativa del programma Galileo (tra l'altro per quanto riguarda la manutenzione e la sostituzione dei satelliti, la garanzia dell'integrità del sistema, le operazioni a terra e l'accesso ai dati). Solo in questo modo gli effetti economici auspicati potranno essere garantiti nel tempo.

29.

La fase operativa del programma Copernicus è fondamentale per il successo economico di questi nuovi sviluppi tecnologici, ma il sostegno finanziario continuerà a essere necessario al fine di coprire i costi iniziali connessi con l'adozione delle nuove tecnologie da parte dei diversi utilizzatori.

30.

La Commissione dovrebbe provvedere, in futuro, affinché il finanziamento a lungo termine dell'operatività dell'infrastruttura Copernicus sia garantito da risorse provenienti dal bilancio dell'UE, al fine di assicurare sia la sostenibilità finanziaria del progetto che la trasparenza e il controllo democratico del suo finanziamento.

31.

È urgente creare centri per l'elaborazione di megadati in grado di trattare e conservare i dati scaricati da Copernicus. Al fine di sviluppare nuovi servizi e nuove applicazioni in questo ambito è inoltre molto importante poter ricorrere ai dati storici e disporre della capacità di trasmettere grandi quantità di dati in tempo utile per il loro utilizzo.

32.

Il CdR sottolinea il ruolo importante dei sistemi di sorveglianza spaziale e di navigazione satellitare, come Galileo e Copernicus, che consentono di dare una risposta rapida a calamità naturali quali terremoti, incendi boschivi, smottamenti e inondazioni. Il Comitato chiede di tener conto di questo aspetto nello sviluppo di servizi a valle per gli enti locali e regionali. Un'efficace strategia spaziale è una componente fondamentale dello sviluppo sostenibile e resiliente, in quanto permette di salvare vite umane e contribuisce a proteggere l'ambiente e gli edifici.

33.

Per utilizzare i dati provenienti da Copernicus e da Galileo e, su questa base, sviluppare nuovi servizi, sono necessarie modifiche a livello legislativo, affinché questo risulti in linea con altre misure adottate nell'ambito della politica regionale, della politica energetica, della politica ambientale, della politica agricola e del monitoraggio ambientale, in cui vengono impiegati i dati geospaziali. Occorre garantire che i dati acquisiti attraverso questi programmi possano venire utilizzati anche per la rendicontazione a livello dell'UE e che questa procedura possa essere legittimamente applicata laddove possibile.

Duplice impiego dei dati spaziali per la sicurezza e la difesa

34.

Le capacità e i servizi attinenti al settore spaziale svolgono un ruolo importante nella sicurezza e nella difesa europee, in quanto consentono di attuare in maniera coerente una politica di sicurezza e di difesa comune e raccordano inoltre le politiche dell'UE a settori quali l'azione esterna, la protezione delle frontiere, la sicurezza marittima, l'azione per il clima, la sicurezza energetica, la prevenzione delle catastrofi, gli aiuti umanitari e i trasporti. Al fine di garantire l'indipendenza dell'Europa in relazione alle tecnologie spaziali critiche e all'accesso allo spazio occorre rafforzare il partenariato strategico con altri paesi che portano avanti programmi nel settore spaziale.

Partecipazione più attiva degli Stati membri e dei gruppi della società alle diverse attività relative all'attuazione della strategia spaziale per l'Europa

35.

È necessario che tutti gli Stati membri abbiano accesso ai servizi spaziali e alle nuove possibilità di stimolare l'economia e di ampliare le conoscenze. Occorre rafforzare la consapevolezza di come poter utilizzare con efficacia i servizi spaziali nel settore pubblico, anche a livello regionale, in un'ampia gamma di ambiti, sostenendo le regioni sia attraverso lo sviluppo delle competenze che attraverso diversi meccanismi di finanziamento.

36.

Le tecnologie spaziali possono essere utili nel settore pubblico, ad esempio per sorvegliare quotidianamente un territorio, per determinare lo stato delle risorse naturali (acque dolci, acque costiere, qualità dell'aria ecc.) e delle foreste, per valutare gli stock di legname, per la coltivazione dei terreni agricoli, la verifica dei regimi di aiuti, per individuare in modo precoce e prevenire le costruzioni abusive, per l'utilizzo dell'energia solare e di quella eolica, per migliorare l'efficienza energetica degli edifici, e in molti altri casi ancora.

37.

Sono necessarie ulteriori azioni volte a far conoscere all'opinione pubblica europea i benefici dello spazio; vi è inoltre bisogno di esperti e funzionari più preparati, nonché di un maggior numero di ingegneri e ricercatori, al fine di creare il valore aggiunto necessario per la società e garantire una più intensa cooperazione con le organizzazioni pubbliche e private e le imprese. Tra le massime priorità di una nuova politica spaziale orientata ai bisogni reali dei cittadini vi devono essere le iniziative a livello locale, lo scambio reciproco di esperienze, la creazione di sinergie tra i diversi settori operativi, nonché l'attività di informazione e di sensibilizzazione.

Elaborazione di misure concrete nel campo della formazione e della sensibilizzazione allo scopo di suscitare l'interesse delle giovani generazioni

38.

Per realizzare la strategia spaziale è necessario un forte sostegno e un grande interesse da parte delle giovani generazioni. La cosiddetta generazione del nuovo millennio è cresciuta in un mondo in cui le nuove applicazioni sono un dato di fatto, non soltanto per scopi commerciali ma anche in termini di uso quotidiano. Le nuove idee elaborate dalle giovani generazioni e le prospettive che esse comportano meritano di essere promosse.

39.

La nuova strategia spaziale europea non è sufficientemente stimolante per le giovani generazioni. Lo spazio dovrebbe essere fonte di ispirazione e motivazione e dovrebbe contribuire a migliorare la vita dei cittadini. La strategia dovrebbe incentrarsi soprattutto sulla promozione dell'istruzione e della comunicazione in relazione alle informazioni e ai dati forniti dalle tecnologie spaziali. Inserire la conoscenza delle attività spaziali nei programmi scolastici, universitari e degli istituti di istruzione informale che trasmettono conoscenze in materia di progressi scientifici contribuirebbe notevolmente a richiamare l'attenzione dei cittadini su questo importante settore.

Ulteriori iniziative del CdR per un'efficace attuazione della strategia spaziale per l'Europa

40.

Il Comitato invita la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio a discutere e ad appoggiare questa strategia e a portarne avanti efficacemente l'attuazione in stretta cooperazione con le città e le regioni, nonché con tutte le parti interessate.

41.

Per sottolineare l'importanza del settore spaziale a livello regionale e per avvalersi al meglio delle opportunità legate all'attuazione della politica spaziale europea per le nostre città e le nostre regioni, verranno organizzate apposite riunioni dedicate al settore spaziale all'interno della commissione Ambiente, cambiamenti climatici ed energia del CdR. Questa misura è particolarmente necessaria in vista dell'esame intermedio dei programmi spaziali dell'UE in programma per il 2017.

42.

Il CdR potrebbe offrire un migliore sostegno alla realizzazione del programma Copernicus a livello locale e regionale se potesse partecipare in qualità di membro permanente e a pieno titolo al forum degli utilizzatori di tale programma e se disponesse di un rappresentante ufficiale all'interno di quest'organo. Tale coinvolgimento consentirebbe di tenere conto del ruolo dei soggetti locali nell'utilizzo dei dati Copernicus.

43.

Per un'efficace attuazione della strategia spaziale europea, andrebbero promossi i partenariati tra la Commissione, gli Stati membri, l'ESA e l'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici (Eumetsat), le autorità pubbliche, i soggetti interessati, i vari comparti industriali, il mondo scientifico e le associazioni di utilizzatori in altri settori. Il CdR può essere un partner importante in tale contesto.

Bruxelles, 11 ottobre 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 su una strategia spaziale per l'Europa.

(2)  http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/Joint_statement_on_shared_vision_and_goals_for_the_future_of_Europe_in_space_by_the_EU_and_ESA.

(3)  Forum ad alto livello — Lo spazio come motore di uno sviluppo socioeconomico sostenibile. Dubai, 24 novembre 2016.


13.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 54/72


Parere del Comitato europeo delle regioni — Riforma delle risorse proprie dell'UE nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2020

(2018/C 054/13)

Relatrice:

Isabelle BOUDINEAU (FR/PSE), vicepresidente del Consiglio regionale della Nuova Aquitania

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Un'occasione storica per una riforma del sistema di risorse proprie

1.

rammenta che, in forza dell'articolo 311 del TFUE, «[l']Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche» e «[i]l bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie»;

2.

fa presenti le sfide cui sarà confrontato il bilancio dell'UE dopo il 2020 per rispondere a problematiche in continua evoluzione in ambiti portatori di un valore aggiunto europeo, in particolare per quanto riguarda la necessità di rafforzare le politiche di difesa e di lotta al terrorismo, di gestione dei migranti e dei rifugiati e di azione contro i cambiamenti climatici, nonché l'esigenza di affrontare le sfide demografiche, oltre alle altre priorità già perseguite nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP);

3.

osserva che l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea avrà un impatto sul futuro del bilancio dell'UE dopo il 2020, sotto forma in particolare di una riduzione di circa 10 miliardi di euro l'anno (1) e di ritardi sul calendario dei negoziati relativi al prossimo QFP, che è già rimandato all'estate del 2018;

4.

rammenta che il CdR si è già espresso a favore di un riforma delle risorse proprie di vasta portata (2);

5.

accoglie con favore la pubblicazione della relazione finale del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie dell'Unione europea (relazione Monti), in particolare le raccomandazioni sul principio del valore aggiunto europeo e sul principio di sussidiarietà, ma deplora che il documento non affronti la questione delle dimensioni del bilancio europeo alla luce delle priorità stabilite dall'UE;

6.

ritiene che il particolare contesto legato alle crisi, al recesso del Regno Unito dall'UE e al processo di riflessione sul futuro dell'Europa, oltre alle raccomandazioni formulate nella relazione Monti, offrano un'opportunità per definire una prospettiva relativa segnatamente alle priorità da finanziare, a medio e a lungo termine, nel quadro del bilancio dell'UE e per riformarne il sistema di finanziamento;

7.

si compiace della pubblicazione del documento di riflessione della Commissione sul futuro delle finanze dell'UE, in particolare per quanto riguarda la parte «entrate a sostegno delle politiche dell'Unione». Accoglie con favore il fatto che, nella lettera di intenti trasmessa dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio il 13 settembre 2017, si faccia riferimento all'idea di realizzare una riforma delle risorse proprie. Auspica, tuttavia, che siano presentate delle proposte concrete parallelamente o nell'ambito della proposta relativa al QFP (entro maggio 2018). Inoltre, invita tanto il Consiglio come gli Stati membri a far proprio l'ambizioso obiettivo di una profonda riforma del sistema attuale delle risorse proprie, rendendolo più semplice, equo e trasparente.

Un bilancio dell'UE soffocato dalla logica del «juste retour» («giusto ritorno»)

8.

rammenta che da qualche decina d'anni le risorse principali del bilancio dell'UE sono rappresentate dai contributi nazionali calcolati sulla base del reddito nazionale lordo (RNL) (3);

9.

ritiene che il sistema attuale sia al di sotto del livello ottimale, soprattutto perché dipende in misura eccessiva da questi contributi nazionali, e che esso incentivi i governi ad accettare unicamente le combinazioni di spese che massimizzano i loro guadagni netti ipotizzati in termini di tesoreria pubblica. Un simile approccio induce a trascurare i vantaggi del mercato unico o di determinate politiche europee per concentrarsi esclusivamente sul «tasso di rendimento» (o «di ritorno»), e alimenta anche una divisione tra paesi UE «contributori netti» e «beneficiari netti», divisione che appare artificiale nella misura in cui il calcolo tiene conto soltanto dei conti pubblici e non degli effetti indotti positivi esterni per l'economia reale degli Stati membri. Inoltre, questo approccio non prende in considerazione neppure il cosiddetto «costo della non Europa»;

10.

osserva che, nell'ambito della procedura di adozione del bilancio annuale, i compromessi tra le istituzioni si risolvono spesso in una riduzione del bilancio rispetto agli ambiziosi obiettivi stabiliti dal QFP, il che comporta un divario sempre più ampio tra impegni e pagamenti, divario che è all'origine di una crisi dei pagamenti.

Una riforma finalizzata a una maggiore trasparenza, un'accresciuta semplificazione e un rapporto più stretto con i cittadini

11.

constata che la complessità della struttura del bilancio dell'UE, contraddistinta in particolare dai meccanismi di sconto e di correzione, e del relativo sistema di finanziamento- nuoce alla leggibilità dell'azione dell'UE e alimenta la crisi di fiducia dei cittadini nei confronti dell'Europa; chiede pertanto l'abolizione dell'insieme delle correzioni e degli sconti;

12.

ritiene che il clima di scarsa fiducia tra i cittadini, gli Stati membri e le istituzioni europee spieghi in parte l'eccessiva complessità connessa alla gestione dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE). Per migliorare la percezione dell'UE da parte dei cittadini, sarà indispensabile semplificare le politiche europee nel periodo successivo al 2020, e in particolare la politica di coesione;

13.

sottolinea la mancanza di armonizzazione delle modalità di presentazione del contributo degli Stati membri al bilancio dell'UE e la scarsa trasparenza in materia. Attualmente solo quattro Stati membri dichiarano il loro contributo al bilancio dell'UE nei rispettivi conti nazionali, ma come spesa e non come investimento.

Verso un aumento delle risorse proprie autentiche e un bilancio più prevedibile ed equilibrato

14.

ritiene che la riforma in esame debba puntare a un bilancio più leggibile, previdente, equilibrato, che sia all'altezza delle sfide dell'Europa, basato al tempo stesso su una quota aumentata di nuove risorse proprie e su una riduzione dei contributi nazionali, facendo al tempo stesso attenzione a ridurre al minimo gli oneri aggiuntivi per i contribuenti. Il suo obiettivo principale è quello di proporre una ripartizione delle risorse proprie più trasparente e più leggibile per i cittadini, nonché un bilancio più autonomo e più democratico coinvolgendo in misura maggiore il Parlamento europeo, in particolare per quanto riguarda le entrate del bilancio dell'UE. Inoltre, questo processo di riforma dovrà associare il CdR e tener conto della dimensione territoriale nei dibattiti sul bilancio dell'UE;

15.

ritiene che la riforma debba affrontare la questione delle dimensioni del QFP. Nell'ambito della riforma deve esserci coerenza tra l'insieme delle priorità stabilite dall'UE e l'adozione di un QFP all'altezza di tali ambiziosi obiettivi;

16.

sottolinea che il quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2020 deve essere incentrato sulle sfide future ma anche stanziare in bilancio un accantonamento per rischi. Questo elemento è importante affinché esso possa mantenere la sua concentrazione strategica e la certezza di programmazione per gli enti locali e regionali, oltre che per riuscire ad affrontare eventuali crisi ed evitare la creazione di fondi ad hoc al di fuori del QFP;

17.

ritiene che stabilire un collegamento tra le imposte prelevate e una serie di politiche europee prioritarie avrebbe un valore pedagogico che le renderebbe più facilmente accettabili. Il CdR raccomanda di preservare il principio di universalità del bilancio europeo (4). Tuttavia, si potrebbe prendere in considerazione un approccio più flessibile alla regola di «non assegnazione»;

18.

ritiene che qualsiasi proposta relativa al bilancio dopo il 2020 debba comportare delle riforme sia sul versante della spesa — per tenere conto delle nuove priorità europee e garantire un impiego più efficiente dei fondi dell'UE, ma anche per migliorare i tassi di assorbimento —, che sul versante delle entrate, al fine di incrementare le nuove risorse proprie. Tali riforme devono garantire in ogni caso le dotazioni di bilancio sufficienti per dare continuità alle politiche che hanno maggiormente contribuito alla costruzione europea, vale a dire una politica agricola e alimentare unica, la politica di coesione e di sviluppo rurale e un'agenda sociale basata sulla creazione di posti di lavoro di qualità per i cittadini dell'UE;

19.

sottolinea che il principio di sussidiarietà e il concetto di valore aggiunto europeo devono essere presi in considerazione nell'ambito della riforma. Il CdR chiede di valutare le «verifiche della sussidiarietà» proposte nella relazione Monti. Si dovrà tuttavia vigilare affinché il principio di sussidiarietà non venga utilizzato a fini di rinazionalizzazione delle politiche europee e affinché non si approvino altri trasferimenti di fondi agli Stati membri, il che potrebbe indebolire le politiche che hanno maggiormente contribuito alla costruzione europea, vale a dire: la politica agricola comune, la politica di coesione e di sviluppo rurale e un'agenda sociale basata sulla creazione di posti di lavoro di qualità per i cittadini dell'UE;

20.

sottolinea che la riscossione delle risorse proprie «tradizionali» — come i dazi doganali o le entrate provenienti dalla lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione — dipende in certa misura dalla leale cooperazione degli Stati membri;

21.

insiste sul fatto che la riforma delle risorse proprie deve essere concepita in relazione alla possibilità di creare una capacità di bilancio per gli Stati membri della zona euro;

22.

ritiene tuttavia essenziale che, alla luce dei rigorosi requisiti imposti agli Stati membri nell'ambito del six-pack, del two-pack e del patto di bilancio (rispetto dell'equilibrio di bilancio strutturale, freno alla crescita della spesa pubblica, riduzione della quota del debito rispetto al PIL), ogni Stato membro continui a disporre di un margine di manovra sufficiente per garantire, attraverso la definizione autonoma della propria normativa fiscale, la gestione delle entrate (nazionali) necessarie, in modo da riuscire a coprire adeguatamente l'aumento talvolta sproporzionato delle spese (ad esempio in campo sociale, sanitario o assistenziale).

Parere sulle proposte di nuove risorse proprie illustrate nella relazione Monti

23.

raccomanda di valutare e proporre le nuove risorse proprie sotto forma di un «pacchetto» che raggruppi diverse imposte, in modo da controbilanciare gli effetti di ciascuna delle nuove risorse proprie su tutti i livelli di governo, sulle imprese e sui cittadini;

24.

accoglie con favore l'opzione di introdurre un'imposta europea sul reddito delle società mediante una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB). In un precedente parere, il CdR aveva espresso il proprio compiacimento per gli effetti positivi che una CCCTB potrebbe avere sulla crescita economica, l'occupazione e l'equità fiscale, come pure sulle finanze pubbliche, comprese quelle locali e regionali. Inoltre, a complemento di tale forma di tassazione, il CdR invita le istituzioni a riflettere sull'eventuale introduzione di un'imposta ad hoc per le società multinazionali. Appoggia l'iniziativa della Commissione che, sulla scia della sua comunicazione del 21 settembre 2017«Verso un'equa tassazione dell'economia digitale», intende presentare entro la primavera del 2018 una proposta di direttiva per stabilire le norme di tassazione degli utili delle imprese dell'economia digitale a livello dell'UE. Rammenta tuttavia che il perimetro di un'armonizzazione fiscale a livello dell'UE deve limitarsi, in base al disposto dell'articolo 113 del TFUE, agli elementi necessari ad assicurare il funzionamento del mercato interno e condizioni di equa concorrenza, e che la potestà tributaria rimane uno dei pilastri della sovranità degli Stati membri;

25.

ritiene che l'IVA riformata potrebbe contribuire a incrementare le risorse proprie. L'IVA oggi in vigore soffre di un'eccessiva complessità e dovrebbe essere riformata introducendo il sistema proposto dal gruppo ad alto livello, applicando cioè un'aliquota unica europea ad una base armonizzata e allargata. Questa riforma dell'IVA, tuttavia, non dovrà avere ripercussioni negative né sui cittadini né sugli Stati membri meno sviluppati;

26.

è favorevole ad un'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF), che consentirebbe agli Stati membri una riduzione dei loro contributi nazionali (5). Il ridotto numero di Stati membri che sostengono l'introduzione di una ITF e la scarsa prevedibilità in materia di entrate limitano tuttavia le potenzialità offerte da questa nuova imposta;

27.

ritiene che si potrebbe ipotizzare una risorsa propria basata sul signoraggio, nonostante i rischi legati alla volatilità e il fatto che tale risorsa propria riguarderebbe solamente gli Stati membri della zona euro;

28.

reputa che le tasse sul carbonio a livello nazionale, l'analoga tassa che potrebbe essere introdotta a livello europeo e i ricavi del sistema europeo di scambio di quote di emissioni a livello dell'UE comportino vantaggi non trascurabili, incentivando in particolare a ridurre le emissioni di CO2, a contribuire all'attuazione dell'accordo di Parigi sul clima e a stabilire un collegamento più forte con gli obiettivi europei di sviluppo sostenibile in materia di clima e di ambiente. Avranno però un impatto sul settore industriale e su quello dei trasporti. Questo tipo di tassazione potrebbe inoltre creare un ulteriore divario tra Stati membri economicamente meno sviluppati e caratterizzati da un'economia a maggiore intensità di carbonio e Stati membri più sviluppati, le cui economie dispongono della capacità di dotarsi di mezzi di produzione energetica più ecologici. Inoltre, l'introduzione di queste tasse sul carbonio deve prevedere dei meccanismi di compensazione per le isole e le regioni ultraperiferiche, che dipendono totalmente dai trasporti aerei e marittimi e che, ciò malgrado, si stanno impegnando per la riduzione delle emissioni;

29.

ritiene che la tassa sull'elettricità avrebbe il sicuro vantaggio di essere «leggibile» e conforme agli obiettivi di efficienza energetica dell'UE, ma teme che possa risultare impopolare e penalizzare le famiglie indigenti. Si dovrebbe quindi escludere l'applicazione di una tassa di questo tipo alle famiglie;

30.

propone di escludere l'applicazione di una tassa sui carburanti. Oltre alla questione se sarebbe accettata o no dai cittadini, una simile tassa avrà un impatto negativo a livello locale, dal momento che costituisce una fonte di entrate per alcuni enti regionali e locali;

31.

è del parere che si potrebbe riesaminare la proposta di una tassa sui voli aerei, formulata dalla Commissione europea nel 2011 (6), e ne raccomanda l'applicazione ai voli intraeuropei;

32.

invita la Commissione a svolgere una valutazione d'impatto dettagliata in merito alle nuove risorse proprie e alla loro incidenza sui bilanci nazionali e subnazionali e sui cittadini.

Una riforma inserita nel calendario del QFP per il periodo successivo al 2020

33.

invita la Commissione a presentare una proposta legislativa sul QFP per il periodo successivo al 2020 che includa una riforma ambiziosa delle risorse proprie. La riforma dovrà essere attuata in modo graduale, nel rispetto dei Trattati UE, e dovrà mantenere i contributi nazionali, sebbene con una percentuale ridotta;

34.

osserva che le scadenze legate al recesso del Regno Unito dall'UE e al rinnovo dei mandati del Parlamento europeo e della Commissione potrebbero comportare dei ritardi nel calendario delle proposte relative al bilancio dell'UE per il periodo successivo al 2020. Qualora tali ritardi siano significativi, invita la Commissione a proporre una proroga del QFP a norma dell'articolo 312, paragrafo 4, del TFUE, per evitare di compromettere il funzionamento delle politiche pubbliche europee, in particolare della politica di coesione.

Bruxelles, 11 ottobre 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Brexit and the EU Budget: Threat or Opportunity? (La Brexit e il bilancio dell'UE: minaccia o opportunità?) http://www.delorsinstitute.eu/media/brexiteubudget-haasrubio-jdi-jan17.pdf

(2)  Parere CdR 2016/0009 sul tema Revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale (QFP).

(3)  Nel bilancio per il 2017, il 69,63 % delle entrate proviene dai contributi nazionali.

(4)  http://ec.europa.eu/budget/financialreport/2011/overview/budget_management/index_fr.html

(5)  Parere del CdR sul tema Un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie, CdR 332/2011.

(6)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione Il finanziamento del bilancio dell'UE: Relazione della Commissione europea sul funzionamento del sistema delle risorse proprie, SEC(2011) 876 final.


13.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 54/76


Parere del Comitato europeo delle regioni — La protezione dei minori migranti

(2018/C 054/14)

Relatrice:

Yoomi Renström (SE/PSE), consigliera comunale di Ovanåker

Testo di riferimento:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — La protezione dei minori migranti,

COM(2017) 211 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

Contesto

I minori migranti rappresentano una categoria di particolarmente vulnerabile. Il numero dei minori che si trovano in diverse situazioni di migrazione e di quelli che arrivano nell'UE ha fatto registrare un netto aumento. In molti casi si tratta di minori non accompagnati, vale a dire senza un adulto che presti loro assistenza. Nel 2015 e 2016 circa il 30 % dei richiedenti asilo era costituito da minori. Negli ultimi anni questa percentuale si è sestuplicata.

La comunicazione della Commissione affronta il tema della protezione dei minori migranti. Le raccomandazioni sono state formulate sulla base della legislazione, di procedure e di iniziative già in vigore. L'aumento del numero di minori migranti mette sotto pressione i sistemi di accoglienza e di protezione dei minori. La Commissione propone una serie di importanti misure che l'Unione europea (UE) e i suoi Stati membri sono chiamati ad adottare o attuare in maniera più efficace, con il sostegno delle competenti agenzie dell'UE (Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera (Frontex)). Lo scopo è quello di rimediare alle carenze più urgenti in materia di protezione dei minori migranti, tenendo conto delle esigenze e dei diritti di questi ultimi.

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione, viste le differenze esistenti all'interno dell'UE e degli Stati membri in materia di protezione dei minori che si trovano in diverse situazioni di migrazione; si compiace che la Commissione individui delle opportunità per una migliore attuazione, atta a consentire l'adozione di misure tempestive, coerenti e più efficaci in questo settore;

2.

condivide il punto di vista della Commissione secondo cui è di grande importanza applicare un approccio globale ai minori, sia quelli non accompagnati che quelli che arrivano con le loro famiglie, indipendentemente dal loro status e in ogni fase della migrazione; accoglie inoltre con favore il fatto che le misure proposte dalla Commissione siano incentrate sulla lotta alle cause profonde che portano molti minori a intraprendere pericolosi viaggi verso l'Europa e sulla messa in atto di un solido sistema di protezione dei minori lungo le rotte migratorie, come anche sul miglioramento delle condizioni di accoglienza e di integrazione nell'UE e delle procedure di rimpatrio e di ricongiungimento familiare;

3.

sottolinea che i diritti del minore sono sanciti dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La questione dei diritti fondamentali dei minori ha carattere orizzontale e trasversale, interessa molteplici dimensioni e deve pertanto essere integrata in tutte le pertinenti politiche europee e nazionali (1);

4.

richiama l'attenzione sul fatto che i diritti del minore sono diritti umani, universali e indivisibili, strettamente collegati gli uni agli altri; invita l'UE e tutti gli Stati membri che hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo a garantire che le disposizioni in essa contenute siano rispettate; ritiene che tale convenzione offra un quadro che, oltre a essere utilizzabile in caso di violazione dei diritti, può essere applicato anche per favorire lo sviluppo e le opportunità di tutti i minori (2);

5.

rileva che nell'UE esiste un quadro giuridico e istituzionale per la tutela dei diritti dei minori che comprende, in particolare, la suddetta convenzione, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e altre importanti convenzioni internazionali firmate dagli Stati membri. La sfida è quella di applicare questi strumenti giuridici nel contesto del forte aumento del numero di minori migranti vulnerabili che si sta registrando in Europa;

6.

sottolinea il nesso esistente tra il presente parere e i pareri formulati in merito alla riforma del sistema di asilo proposta nel 2016 (3), e ribadisce la sua richiesta di un approccio globale e durevole da parte dell'UE alla questione migratoria, basato sulla solidarietà e sul rispetto dei diritti umani, nonché di misure per proteggere efficacemente i minori che rappresentano il gruppo più vulnerabile;

7.

ritiene che la comunicazione in esame costituisca un importante contributo che va a integrare il nuovo Sistema europeo comune di asilo (CEAS), ed esorta le istituzioni dell'UE che partecipano ai negoziati sul futuro sistema di asilo a garantire che i diritti dei minori siano tenuti in considerazione in maniera nitida in ogni sua parte;

8.

si compiace del fatto che la Commissione proponga misure chiave concrete che chiariscono le responsabilità dell'UE e degli Stati membri nella protezione dei minori migranti; sottolinea l'importanza di garantire il rispetto dei diritti del minore in tutte le fasi del processo di migrazione;

9.

accoglie con favore il fatto che la Commissione fissi norme uniformi e più rigorose per l'accoglienza dei minori in tutti gli Stati membri, ma sottolinea che l'UE e gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire la correttezza delle condizioni di accoglienza a livello regionale e locale;

10.

rileva che la protezione di minori migranti può essere assicurata soltanto nel quadro di un partenariato globale tra tutti i soggetti interessati: le istituzioni dell'UE, gli Stati membri, gli enti locali e regionali e la società civile. Gli enti locali e regionali svolgono ormai un ruolo importante negli aspetti pratici della vita quotidiana dei minori migranti vulnerabili, e la loro azione di coordinamento con altri soggetti è addirittura fondamentale;

11.

ritiene che nella comunicazione in esame non si tenga conto delle circostanze e delle condizioni in cui gli enti locali e regionali operano; sottolinea che la proposta della Commissione dovrebbe prendere come riferimento le esperienze degli enti locali e regionali e le condizioni che essi si trovano ad affrontare. Un nuovo approccio può funzionare soltanto se gli enti locali e regionali sono coinvolti fin dall'inizio e durante l'intero processo della sua definizione. L'UE e gli Stati membri devono mettere a disposizione forme di sostegno mirate e adeguate alle circostanze locali nel campo del finanziamento, del sistema giuridico e normativo e della promozione delle conoscenze;

12.

reputa che esista uno stretto legame tra la politica in materia di migrazione e quella in materia di sviluppo. La cooperazione a livello internazionale, nazionale, regionale e locale è determinante per giungere a una protezione comune dei minori migranti, in linea con gli obiettivi mondiali di sviluppo sostenibile previsti dall'Agenda 2030.

L'interesse superiore del minore quale principio guida

13.

sottolinea che il principio dell'interesse superiore del minore, conformemente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, deve guidare le decisioni e le misure adottate nel corso dell'intera procedura di asilo, anche in relazione ai minori che non presentano domanda di asilo. Minore è da intendersi qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni. Per poter determinare che cosa sia nell'interesse superiore del minore, occorre conoscere il suo parere. A tal fine, il minore deve avere accesso a tutte le informazioni pertinenti sia in merito ai suoi diritti che alle procedure di asilo. Le informazioni devono inoltre essere adeguate all'età del minore e ad altre circostanze del caso; Tutto questo dovrà essere garantito attraverso la nomina di un rappresentante legale del minore oppure, se del caso, di un tutore ad litem;

14.

richiama l'attenzione sulla mancanza di criteri per individuare ed esaminare l'interesse superiore del minore e si compiace pertanto del fatto che la Commissione e le agenzie dell'UE forniranno orientamenti, formazioni e strumenti per la determinazione dell'interesse superiore del minore;

15.

ritiene che occorra prestare attenzione alla particolare vulnerabilità dei minori e sottolinea che per tale motivo bisogna che le domande presentate da questo gruppo di migranti siano trattate in via prioritaria. Per ogni minore va determinato il grado di vulnerabilità. Il Comitato accoglie con favore gli orientamenti specifici sulle norme operative e sugli indicatori riguardanti le condizioni materiali di accoglienza dei minori non accompagnati che saranno elaborati dall'EASO nel 2017;

16.

si compiace per l'invito rivolto dalla Commissione agli Stati membri a garantire che gli operatori che lavorano con i minori migranti nelle diverse fasi della migrazione ricevano una formazione adeguata. Oltre alla formazione, il Comitato ritiene che siano necessari anche il finanziamento e la promozione dello scambio di esperienze e di buone pratiche.

I minori migranti hanno bisogno di protezione

17.

concorda sul fatto che una migliore protezione dei minori migranti comincia affrontando le cause profonde che li spingono a intraprendere pericolosi viaggi verso l'Europa. A tal fine, è necessario combattere efficacemente la povertà e le privazioni, contrastare le sperequazioni nel tenore di vita e risolvere conflitti annosi e violenti. È inoltre importante sviluppare sistemi integrati di protezione dei minori nei paesi terzi;

18.

osserva che durante la fuga e la migrazione i minori sono particolarmente vulnerabili, sono esposti a rischi e in molti casi sono vittima di violenza estrema, sfruttamento, traffico di esseri umani e criminalità, come anche di abusi fisici, psicologici e sessuali. Le ragazze e i ragazzi possono essere esposti a diversi tipi di vulnerabilità: le ragazze sono maggiormente esposte, ad esempio, alle violenze sessuali e di genere, in particolare al rischio di matrimonio forzato, mentre i ragazzi rischiano spesso di cadere in circuiti criminali. Nella pianificazione, nell'attuazione e nella valutazione delle misure di protezione dei minori bisogna quindi considerare sempre la dimensione di genere;

19.

ritiene che i minori che viaggiano accompagnati da adulti, senza che la loro relazione con questi adulti sia ben chiara, debbano essere oggetto di particolare attenzione, al fine di garantire la tutela della salute e dei diritti del minore;

20.

sottolinea che negli ultimi mesi il numero di profughi e migranti che hanno perso la vita lungo la rotta del Mediterraneo centrale, tra i quali numerosi minori, ha raggiunto livelli record; rimanda al suo precedente parere (4) adottato in merito e si unisce all'appello rivolto dall'UNICEF all'UE e a suoi Stati membri affinché si impegnino a proteggere i minori sradicati dai territori di origine, impedendone lo sfruttamento e il traffico e rafforzando i programmi di protezione dei minori in Libia;

21.

sottolinea che, in tutte le strutture di accoglienza nelle quali viene effettuata la registrazione e l'identificazione dei minori, deve essere nominato un responsabile della tutela dei minori quale persona di riferimento per qualsiasi questione riguardante i minori e i loro diritti;

22.

ritiene che le informazioni raccolte debbano essere comparabili tra gli Stati membri e ripartite per genere. I metodi per la raccolta dei dati biometrici e il rilevamento delle impronte digitali dovrebbero tenere conto dell'interesse superiore del minore ed essere adeguati al sesso di quest'ultimo e alle circostanze specifiche. A tal fine è molto importante la presenza di un responsabile della tutela dei minori;

23.

ritiene che l'UE debba disporre di sistemi di accertamento dell'età che siano funzionanti e in linea con il quadro giuridico vigente. Sul piano dei diritti del minore e della certezza del diritto, è importante che la determinazione dell'età di un richiedente sia effettuata in una fase iniziale della procedura; si compiace del fatto che nel corso del 2017 l'EASO aggiornerà i suoi orientamenti relativi all'accertamento dell'età al fine di rendere questa procedura più consona alle esigenze dei minori;

24.

sottolinea che vi deve essere una maggiore convergenza a livello di cooperazione, di follow-up e di misure che riguardano i minori scomparsi all'interno dell'UE. Il numero dei minori che scompaiono è in continuo aumento, e solo pochi di loro vengono ritrovati. I minori migranti scomparsi hanno gli stessi diritti degli altri loro coetanei. Per prevenire la scomparsa di minori è necessario disporre di una procedura sistematica di segnalazione e intervento, conforme al quadro giuridico vigente;

25.

si compiace che il Centro di conoscenze sulla migrazione e la demografia afferente alla Commissione compilerà un registro di dati sui minori migranti.

Soluzioni di alloggio per i minori migranti

26.

esorta l'UE e gli Stati membri a promuovere lo sviluppo di diverse possibilità di alloggio per i minori non accompagnati. Le soluzioni più idonee sarebbero il collocamento in una famiglia affidataria, in una struttura appositamente destinata all'accoglienza di minori o presso parenti adulti. La decisione al riguardo deve essere sempre basata sull'interesse superiore del minore;

27.

si oppone a qualsiasi forma di detenzione di un minore dettata dal suo status di migrante. La privazione della libertà personale ha un impatto negativo sul minore e dovrebbe quindi essere applicata soltanto in ultima istanza e in casi eccezionali (ad esempio, quando sono a rischio la vita o la salute del minore), dovrebbe avere una durata più breve possibile e non dovrebbe mai avvenire in condizioni simili a quelle di una prigione. In ogni caso, a tal fine l'autorità competente e/o i servizi pubblici per i minori di età dovranno vigilare sul trattenimento in tutte le sue fasi. Il trattenimento dovrebbe essere adeguato alle esigenze dei minori, e questi ultimi dovrebbero essere assistiti da personale appositamente addestrato. Si rallegra del fatto che la promozione di alternative al trattenimento rappresenterà uno dei temi centrali del Forum europeo per i diritti dei minori che si terrà dal 6 all'8 novembre 2017.

Il diritto del minore a essere assistito

28.

ritiene che le differenze esistenti a livello di sistemi di tutela tra uno Stato membro e all'altro rendano difficile garantire che nell'UE vi sia parità di condizioni nell'assegnazione di tutori ai minori. Dopo il suo arrivo, il minore non accompagnato, che presenti domanda di asilo o meno, ha diritto a un tutore professionista che agisca a suo nome nelle questioni giuridiche e ne tuteli gli interessi. Il tutore è una figura importante che deve instaurare un clima di fiducia reciproca e proteggere il minore dalle diverse forme di sfruttamento. Lo sviluppo di una buona relazione tra il tutore e il minore affidatogli favorisce l'integrazione. Il tutore può anche contribuire a prevenire che il minore scompaia. Nota con soddisfazione che a livello UE, secondo la comunicazione della Commissione relativa alla situazione dell'agenda europea sulla migrazione, sono stati compiuti rapidi progressi per quanto riguarda la creazione di una rete europea di tutori;

29.

reputa importante che i tutori ricevano una formazione adeguata da un organismo competente o da un'autorità pubblica oppure possano dimostrare di possederla. I tutori possono essere responsabili soltanto di un numero limitato di minori; ritiene inoltre che essi debbano essere assunti e retribuiti dagli Stati membri e debbano avere la possibilità di operare in modo indipendente;

30.

accoglie con favore l'istituzione di una rete europea per la tutela intesa a favorire lo scambio di esperienze e la definizione di orientamenti.

Inclusione sociale e scolarizzazione dei minori

31.

sottolinea in particolare l'esistenza di uno stretto legame tra le condizioni di accoglienza dei minori e le opportunità di integrazione, e osserva che le procedure e le condizioni di accoglienza non devono ritardare o impedire il processo di integrazione; mette inoltre in evidenza l'importanza di un pronto avvio delle procedure per l'acquisizione di uno status legale sul piano amministrativo;

32.

concorda sul fatto che l'integrazione precoce dei minori è fondamentale per sostenere il loro sviluppo fino all'età adulta. L'integrazione dei minori nel paese di accoglienza è un investimento sociale che contribuisce a ridurre al minimo i rischi di coinvolgimento in eventuali attività criminali e di esposizione alla radicalizzazione. Offrendo fin dalle prime fasi l'accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria, alle attività ricreative e al sostegno psicosociale si favorisce lo sviluppo del minore;

33.

sottolinea, in particolare, che l'accesso precoce ed efficace a un'istruzione formale inclusiva, compresa l'educazione e la cura della prima infanzia, è uno degli strumenti più importanti e potenti per l'integrazione dei minori, in quanto favorisce le competenze linguistiche, la coesione sociale e la comprensione reciproca;

34.

richiama l'attenzione sul fatto che il supporto psicologico ai minori traumatizzati è fondamentale per agevolare il loro processo di integrazione. Per i minori che possono aver subito violenze sessuali o fondate sul genere, bisognerebbe predisporre servizi specifici, favorendo ad esempio l'accesso a servizi di assistenza sessuale e riproduttiva;

35.

pone in risalto l'importanza di mettere in campo sforzi continui per promuovere un approccio positivo alla diversità, così come per combattere il razzismo, la xenofobia e in particolare l'incitamento all'odio verso i minori migranti;

36.

prende atto del fatto che la Commissione è consapevole dei problemi che sorgono quando un minore non accompagnato raggiunge l'età di 18 anni e non è più considerato minore, anche se continua a essere assai vulnerabile. I minori dovrebbero venire preparati al passaggio all'età adulta offrendo loro consulenza, sostegno e opportunità di proseguire l'istruzione e la formazione professionale;

37.

sottolinea l'importanza di soluzioni durevoli che garantiscano ai minori normalità e stabilità sul lungo periodo. In questa ottica dovrebbero essere prese in considerazione tutte le opzioni: l'integrazione, il rimpatrio, il reinsediamento o il ricongiungimento con i familiari. Ciò che è decisivo è che in tutti casi si tenga conto dell'interesse superiore del minore.

La prospettiva europea, nazionale, regionale e locale

38.

richiama l'attenzione sul fatto che gli enti locali e regionali devono essere considerati partner importanti nella definizione e nell'attuazione di una strategia dell'UE in materia di protezione dei minori migranti; esorta la Commissione a valutare, in tutte le sue proposte, l'impatto a livello locale e regionale, in quanto l'accoglienza dei minori richiedenti asilo è un processo che avviene a livello locale, ed è a questo livello che viene garantito anche l'accesso a vari servizi di assistenza e che comincia l'integrazione nella società;

39.

chiede alla Commissione di chiarire, nella sua comunicazione con gli Stati membri, che questi ultimi devono avvalersi dell'esperienza e delle competenze dei livelli locali e regionali. Gli enti regionali e locali dispongono di numerose buone pratiche e di notevole esperienza in merito alla protezione e all'accoglienza dei minori migranti;

40.

ritiene che le diverse forme di finanziamento e di sostegno da parte dell'UE vengano incontro e contribuiscano alla protezione dei minori migranti e alla loro integrazione; invita la Commissione a migliorare le informazioni sulle possibilità esistenti in materia di sostegno e di finanziamento a disposizione degli enti locali e regionali;

41.

concorda con la Commissione sul fatto che, a livello UE e nazionale, regionale e locale, è necessario un follow-up determinato, concertato e coordinato delle azioni principali enunciate nella comunicazione in esame, anche in cooperazione con la società civile e le organizzazioni internazionali. Occorre garantire un rigoroso controllo dell'attuazione di tutti gli aspetti pertinenti del diritto dell'UE, anche, in particolare, per quanto riguarda il rispetto degli obblighi in materia di diritti fondamentali e le garanzie relative ai diritti dei minori;

42.

reputa che un sistema coerente di obiettivi comuni in materia di accoglienza dei minori migranti a livello europeo e nazionale consentirebbe l'attuazione, in una fase quanto più precoce possibile, delle misure necessarie. Questo è essenziale se si vuole che il minore possa sfruttare le possibilità di una rapida integrazione, come anche di una buona carriera scolastica e di un'adeguata preparazione al mercato del lavoro. Per consentire la realizzazione di questi obiettivi è necessario che tutti gli Stati membri condividano in maniera solidale la responsabilità di accogliere i minori vulnerabili;

43.

sottolinea che i minori sono il futuro dell'Europa, e ricorda che nel quadro dei cambiamenti demografici la quota di popolazione anziana aumenta, determinando una maggiore domanda di forza lavoro in età lavorativa. Per crescere e prosperare, la nostra società ha bisogno di più giovani. Il Comitato sottolinea che garantire le giuste condizioni al momento dell'accoglienza e adeguate misure di integrazione significa offrire ai minori e ai giovani migranti buone prospettive di vita e di sviluppo nella nostra società. Assicurare buone condizioni di accoglienza e adeguate misure di integrazione vuol dire quindi investire a lungo termine nel benessere, nella democrazia e nei diritti umani.

Bruxelles, 11 ottobre 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Parere del CdR sul tema La cooperazione locale e regionale per tutelare i diritti dei minori nell'Unione europea (CdR 54/2010).

(2)  Cfr. la nota 1.

(3)  Cfr. COR-2016-05807-00-00-AC e COR-2016-03267-00-00-AC.

(4)  Cfr. il progetto di parere sul tema La migrazione lungo la rotta del Mediterraneo centrale, CIVEX-VI/023.


III Atti preparatori

COMITATO DELLE REGIONI

125a sessione plenaria del 9, 10 e 11 ottobre 2017

13.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 54/81


Parere del Comitato europeo delle regioni — Il pacchetto sui servizi: un’economia dei servizi efficace per i cittadini europei

(2018/C 054/15)

Relatore:

Jean-Luc Vanraes (BE/ALDE), consigliere comunale di Uccle

Testi di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce una carta elettronica europea dei servizi e le relative strutture amministrative

COM(2016) 824 final

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al quadro giuridico e operativo della carta elettronica europea dei servizi introdotta dal regolamento… [regolamento ESC]

COM(2016) 823 final

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni

COM(2016) 822 final

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

COM(2016) 821 final

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa alle raccomandazioni di riforma per la regolamentazione dei servizi professionali

COM(2016) 820 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

COM(2016) 821 final

Considerando 7

Modificare

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

L’obbligo di notifica stabilito dalla presente direttiva dovrebbe applicarsi alle misure normative degli Stati membri, quali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di carattere generale o qualunque altra norma vincolante di carattere generale, comprese norme adottate da organizzazioni professionali per disciplinare collettivamente l’accesso alle attività di servizi o il loro esercizio. L’obbligo di notifica non dovrebbe invece applicarsi alle decisioni individuali adottate dalle autorità nazionali.

L’obbligo di notifica stabilito dalla presente direttiva dovrebbe applicarsi alle misure normative degli Stati membri, quali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di carattere generale o qualunque altra norma vincolante di carattere generale, comprese norme adottate da organizzazioni professionali per disciplinare collettivamente l’accesso alle attività di servizi o il loro esercizio. L’obbligo di notifica non dovrebbe invece applicarsi alle decisioni individuali adottate dalle autorità nazionali.

Emendamenti o modifiche apportati ai progetti di misure, introdotti dalle assemblee legislative o dai parlamenti nazionali, regionali e locali durante l’iter parlamentare, non dovrebbero essere soggetti all’obbligo di notifica previsto dalla presente direttiva. Ai fini della presente direttiva, l’obbligo di notifica si dovrebbe considerare soddisfatto quando il progetto di misura è perfezionato e infine adottato al termine dell’iter parlamentare.

Motivazione

La proposta non prevede una procedura per gli emendamenti o le modifiche ai progetti di misure introdotti dalle assemblee legislative.

Emendamento 2

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

COM(2016) 821 final

Considerando 15

Sopprimere:

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

L’inosservanza dell’obbligo di notificare i progetti di misure almeno tre mesi prima della loro adozione e/o di astenersi dall’adozione della misura notificata durante questo periodo e, se del caso, nei tre mesi successivi al ricevimento di una segnalazione, dovrebbe costituire un vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli.

 

Motivazione

Come conseguenza della proposta della Commissione, i progetti di misure che non sono stati notificati non potrebbero essere fatti rispettare. Ciò avrebbe gravi ripercussioni sull’attuazione di misure a livello locale e regionale, considerando che il campo di applicazione della direttiva sui servizi è molto ampio e talvolta ancora in piena evoluzione nella giurisprudenza della Corte di giustizia.

Emendamento 3

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

COM(2016) 821 final

Articolo 3, paragrafo 2

Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi progetto di misura che introduce nuovi requisiti o regimi di autorizzazione di cui all’articolo 4, o che modifica requisiti o regimi di autorizzazione esistenti.

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi progetto di misura che introduce nuovi requisiti o regimi di autorizzazione di cui all’articolo 4, o che modifica requisiti o regimi di autorizzazione esistenti.

2.   Qualora uno Stato membro modifichi un progetto di misura notificato, con l’effetto di espanderne in modo sensibile il campo di applicazione o il contenuto, o di abbreviarne il calendario di applicazione inizialmente previsto, o di aggiungervi requisiti o regimi di autorizzazione, o di rendere tali requisiti o regimi di autorizzazione più restrittivi per lo stabilimento o la prestazione transfrontaliera di servizi, esso notifica nuovamente il progetto di misura modificato precedentemente notificato a norma del paragrafo 1, includendo una spiegazione dell’obiettivo e del contenuto delle modifiche. In tal caso, la notifica precedente si considera ritirata.

 

a)

Qualora uno Stato membro modifichi un progetto di misura notificato, con l’effetto di espanderne in modo sensibile il campo di applicazione o il contenuto, o di abbreviarne il calendario di applicazione inizialmente previsto, o di aggiungervi requisiti o regimi di autorizzazione, o di rendere tali requisiti o regimi di autorizzazione più restrittivi per lo stabilimento o la prestazione transfrontaliera di servizi, esso notifica nuovamente il progetto di misura modificato precedentemente notificato a norma del paragrafo 1, includendo una spiegazione dell’obiettivo e del contenuto delle modifiche. In tal caso, la notifica precedente si considera ritirata.

b)

gli Stati membri non sono tenuti a notificare le modifiche apportate durante l’iter parlamentare a un progetto di misura già notificato. Tuttavia, gli Stati membri notificano il progetto di misura contenente tali modifiche alla Commissione una volta adottato .

3.   I progetti di misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono notificati alla Commissione almeno tre mesi prima della loro adozione.

3.   I progetti di misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono notificati alla Commissione almeno tre mesi prima della loro adozione.

4.   L’inosservanza di uno degli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, o all’articolo 6, paragrafo 2, costituisce un vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli.

4.   L’inosservanza di uno degli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, o all’articolo 6, paragrafo 2, costituisce un vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli.

5.   Gli Stati membri, nell’ambito di ogni notifica, forniscono informazioni che dimostrano la conformità con la direttiva 2006/123/CE del regime di autorizzazione o del requisito notificato.

Dette informazioni ne identificano il motivo imperativo d’interesse generale e spiegano le ragioni per cui il regime di autorizzazione o il requisito notificato non è discriminatorio in base alla cittadinanza o alla residenza ed è proporzionato.

Tali informazioni comprendono una valutazione che dimostri che non esistono mezzi alternativi meno restrittivi, nonché precisi elementi che consentano di supportare il ragionamento presentato dallo Stato membro notificante.

5.   Gli Stati membri, nell’ambito di ogni notifica, forniscono informazioni che dimostrano la conformità con la direttiva 2006/123/CE del regime di autorizzazione o del requisito notificato.

Dette informazioni ne identificano il motivo imperativo d’interesse generale e spiegano le ragioni per cui il regime di autorizzazione o il requisito notificato non è discriminatorio in base alla cittadinanza o alla residenza ed è proporzionato.

Tali informazioni comprendono una valutazione che dimostri che non esistono mezzi alternativi meno restrittivi, nonché precisi elementi che consentano di supportare il ragionamento presentato dallo Stato membro notificante.

6.   Lo Stato membro interessato comunica nella notifica anche il testo della disposizione legislativa o regolamentare su cui si fonda il progetto di misura notificato.

6.   Lo Stato membro interessato comunica nella notifica anche il testo della disposizione legislativa o regolamentare su cui si fonda il progetto di misura notificato.

7.   Gli Stati membri interessati comunicano la misura adottata entro due settimane a decorrere dalla sua adozione.

7.   Gli Stati membri interessati comunicano la misura adottata entro due settimane a decorrere dalla sua adozione.

8.   Ai fini della procedura di notifica istituita dalla presente direttiva e per garantire lo scambio di informazioni tra lo Stato membro notificante, gli altri Stati membri e la Commissione, si utilizza il sistema di informazione del mercato interno di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012.

8.   Ai fini della procedura di notifica istituita dalla presente direttiva e per garantire lo scambio di informazioni tra lo Stato membro notificante, gli altri Stati membri e la Commissione, si utilizza il sistema di informazione del mercato interno di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012.

Motivazione

La proposta non prevede una procedura per gli emendamenti o le modifiche ai progetti di misure introdotti dalle assemblee legislative.

Emendamento 4

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

COM(2016) 821 final

Articolo 3, paragrafo 4

Sopprimere:

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

L’inosservanza di uno degli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, o all’articolo 6, paragrafo 2, costituisce un vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli.

 

Motivazione

Come conseguenza della proposta della Commissione, i progetti di misure che non sono stati notificati non potrebbero essere fatti rispettare. Ciò avrebbe gravi ripercussioni sull’attuazione di misure a livello locale e regionale, considerando che il campo di applicazione della direttiva sui servizi è molto ampio e talvolta ancora in piena evoluzione nella giurisprudenza della Corte di giustizia.

La sanzione proposta darebbe luogo a notevole incertezza giuridica, visto che perfino progetti conformi al diritto europeo, che non pongono alcun problema sul piano del contenuto e sono chiari dal punto di vista sostanziale risulterebbero inapplicabili anche per minime violazioni formali a livello di notifica.

Emendamento 5

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

COM(2016) 821 final

Articolo 3

Aggiungere un nuovo paragrafo dopo l’attuale paragrafo 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

L’articolo 3, paragrafo 3, non si applica quando uno Stato membro è tenuto ad adottare misure che introducono nuovi regimi di autorizzazione o nuovi requisiti o a modificare i regimi di autorizzazione vigenti in un lasso di tempo molto breve per motivi urgenti giustificati da circostanze gravi ed imprevedibili, attinenti alla tutela dell’ordine pubblico, della pubblica sicurezza, della sanità pubblica o dell’ambiente.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 6

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

COM(2016) 821 final

Articolo 5, paragrafo 2

Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

A decorrere dalla data in cui la Commissione informa lo Stato membro notificante della completezza di una notifica ricevuta, è condotta una consultazione della durata massima di tre mesi tra lo Stato membro notificante, gli altri Stati membri e la Commissione.

A decorrere dalla data in cui la Commissione informa lo Stato membro notificante della completezza di una notifica ricevuta, è condotta una consultazione della durata massima di tre mesi tra lo Stato membro notificante, gli altri Stati membri e la Commissione. La consultazione non impedisce allo Stato membro notificante di adottare le disposizioni in questione, che possono tuttavia non essere attuate fino alla scadenza del periodo di consultazione.

Motivazione

Il periodo di attesa proposto è troppo rigido. Produrrebbe eccessivi ritardi procedurali. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere liberi di adottare le misure in questione, ma dovrebbero congelare qualsiasi esecuzione fino alla scadenza del periodo di consultazione.

Emendamento 7

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

COM(2016) 821 final

Articolo 6

Segnalazione

Modificare

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   Prima della scadenza del periodo di consultazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, la Commissione può segnalare allo Stato membro notificante le proprie preoccupazioni in merito alla compatibilità con la direttiva 2006/123/CE del progetto di misura notificato e l’intenzione di adottare una decisione di cui all’articolo 7.

1.   Prima della scadenza del periodo di consultazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, la Commissione può segnalare allo Stato membro notificante le proprie preoccupazioni in merito alla compatibilità con la direttiva 2006/123/CE del progetto di misura notificato e l’intenzione di adottare una raccomandazione di cui all’articolo 7. Nella sua segnalazione, la Commissione espone i motivi delle sue preoccupazioni e, se del caso, le eventuali modifiche da apportare al progetto di misura notificato, che essa ritiene rispondano in modo soddisfacente a tali preoccupazioni.

2.   Al ricevimento di tale segnalazione, lo Stato membro notificante non adotta il progetto di misura per tre mesi a decorrere dalla scadenza del periodo di consultazione.

2.   Al ricevimento di tale segnalazione, la Commissione avvia un dialogo durante un periodo di tre mesi con i pertinenti organi competenti, compresi quelli a livello regionale e locale. La segnalazione trasmessa dalla Commissione a uno Stato membro non impedisce a quest’ultimo di adottare il progetto in questione, che può tuttavia non essere attuato fino alla scadenza del periodo di consultazione.

Motivazione

Assicurare che gli organi competenti nello Stato membro siano pienamente informati riguardo alle preoccupazioni della Commissione e alle relative cause, e garantire una discussione tempestiva e approfondita di tali questioni con gli organi competenti dello Stato membro.

Emendamento 8

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

COM(2016) 821 final

Articolo 7

Decisione

Modificare

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Articolo 7

Decisione

Qualora la Commissione abbia effettuato una segnalazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, essa può, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di scadenza del periodo di consultazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, adottare una decisione con cui dichiara il progetto di misura incompatibile con la direttiva 2006/123/CE e con cui chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall’adottare il progetto di misura o, qualora la misura sia stata adottata in violazione dell’articolo 3, paragrafo 3, o dell’articolo 6, paragrafo 2, di abrogarla .

Articolo 7

Raccomandazione

Qualora la Commissione abbia effettuato una segnalazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, essa può, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di scadenza del periodo di consultazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, adottare una raccomandazione non vincolante con cui dichiara il progetto di misura incompatibile con la direttiva 2006/123/CE e con cui comunica allo Stato membro interessato l’intenzione, qualora venisse adottata la misura, di adire la Corte di giustizia dell’Unione europea per contestare la compatibilità della misura con la direttiva 2006/123/CE .

Motivazione

La proposta della Commissione di adottare una decisione è inaccettabile in quanto limiterebbe indebitamente la libertà dei legislatori a livello nazionale e regionale. Una raccomandazione non vincolante che notifica l’intenzione della Commissione di contestare la legittimità della misura, qualora adottata, può, nel contesto delle altre disposizioni della proposta legislativa, migliorare la procedura di notifica, favorendone l’efficacia, pur rispettando le prerogative dei legislatori nazionali e regionali.

Emendamento 9

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni

COM(2016) 822 final/1

Considerando 9

Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

L’onere della prova della motivazione e della proporzionalità incombe agli Stati membri. Le motivazioni a supporto di una regolamentazione che possono essere addotte da uno Stato membro dovrebbero essere corredate di un’analisi dell’idoneità e della proporzionalità del provvedimento adottato da tale paese, nonché di precisi elementi suffraganti le argomentazioni.

L’onere della prova della motivazione e della proporzionalità incombe agli Stati membri. Le motivazioni a supporto di una regolamentazione che possono essere addotte da uno Stato membro dovrebbero essere corredate di un’analisi dell’idoneità e della proporzionalità del provvedimento adottato dalle autorità competenti di tale paese, nonché di precisi elementi suffraganti le argomentazioni.

Motivazione

Questa misura comporta ulteriori oneri amministrativi che sarebbero sproporzionati rispetto al suo possibile risultato.

Emendamento 10

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni

COM(2016) 822 final/1

Considerando 12

Aggiungere un nuovo considerando dopo il considerando 12

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

Nuovo considerando

spetta alle autorità pubbliche competenti degli Stati membri valutare la proporzionalità di una misura, sulla base dei criteri stabiliti nella direttiva. Queste valutazioni individuali possono condurre a risultati legittimi differenti nei diversi Stati membri.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 11

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni

COM(2016) 822 final/1

Considerando 18

Modificare

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

L’incidenza economica del provvedimento, compresa un’analisi costi-benefici, in particolare per quanto riguarda il grado di concorrenza sul mercato e la qualità del servizio prestato, nonché l’impatto sul diritto al lavoro e sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all’interno dell’Unione dovrebbero essere debitamente presi in considerazione dalle autorità competenti. In base a tale analisi, gli Stati membri dovrebbero verificare, in particolare, se la portata della restrizione all’accesso a professioni regolamentate o al loro esercizio nell’Unione è proporzionata all’importanza degli obiettivi perseguiti e ai benefici attesi.

L’incidenza economica del provvedimento, in particolare per quanto riguarda il grado di concorrenza sul mercato e la qualità del servizio prestato, nonché l’impatto sulla coesione territoriale, sul diritto al lavoro e sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all’interno dell’Unione dovrebbero essere debitamente presi in considerazione dalle autorità competenti. In base a tale analisi, le autorità competenti negli Stati membri dovrebbero verificare, in particolare, se la portata della restrizione all’accesso a professioni regolamentate o al loro esercizio nell’Unione è proporzionata all’importanza degli obiettivi perseguiti e ai benefici attesi.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 12

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni

COM(2016) 822 final/1

Considerando 21

Modificare

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Ai fini del corretto funzionamento del mercato interno è essenziale garantire che, prima di introdurre nuovi provvedimenti che limitano l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, gli Stati membri forniscano informazioni ai cittadini, alle associazioni rappresentative o ad altri pertinenti portatori di interesse, dando loro la possibilità di esprimere la propria opinione.

Ai fini del corretto funzionamento del mercato interno è essenziale garantire che, prima di introdurre nuovi provvedimenti che limitano l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, le autorità pubbliche competenti negli Stati membri forniscano informazioni ai cittadini, agli enti locali e regionali, alle parti sociali, alle associazioni rappresentative o ad altri pertinenti portatori di interesse, dando loro la possibilità di esprimere la propria opinione.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 13

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni

COM(2016) 822 final

Articolo 6

Proporzionalità

Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   Prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, gli Stati membri valutano se tali disposizioni siano necessarie e idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale scopo.

1.   Prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti, gli Stati membri valutano se tali disposizioni siano necessarie e idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale scopo.

2.   Nel valutare la necessità e la proporzionalità delle disposizioni, le pertinenti autorità competenti prendono in considerazione in particolare:

2.   Nel valutare la necessità e la proporzionalità delle disposizioni, le pertinenti autorità competenti prendono in considerazione in particolare:

a)

la natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in particolare i rischi per i consumatori, i professionisti o terzi;

a)

la natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in particolare i rischi per i beneficiari di servizi, compresi i consumatori e altri beneficiari di servizi non professionali , i professionisti , le parti sociali, gli enti locali e regionali o terzi;

b)

l’idoneità della disposizione, in particolare per quanto attiene alla sua adeguatezza a conseguire lo scopo perseguito, e se essa rispecchia realmente tale scopo in modo coerente e sistematico e affronta pertanto i rischi individuati in modo analogo a quanto avviene per attività comparabili;

b)

l’idoneità della disposizione, in particolare per quanto attiene alla sua adeguatezza a conseguire lo scopo perseguito, e se essa rispecchia realmente tale scopo in modo coerente e sistematico e affronta pertanto i rischi individuati in modo analogo a quanto avviene per attività comparabili;

c)

la necessità di tale disposizione e, in particolare, se le vigenti norme di natura specifica o più generale, quali la normativa sulla sicurezza dei prodotti o le norme a tutela dei consumatori, siano insufficienti a tutelare l’obiettivo perseguito;

c)

la necessità di tale disposizione e, in particolare, se le vigenti norme di natura specifica o più generale, quali la normativa sulla sicurezza dei prodotti o le norme a tutela dei consumatori, siano insufficienti a tutelare l’obiettivo perseguito;

d)

il nesso tra l’ambito delle attività esercitate nel quadro di una professione o a essa riservate e la qualifica professionale richiesta;

d)

il nesso tra l’ambito delle attività esercitate nel quadro di una professione o a essa riservate e la qualifica professionale richiesta;

e)

il nesso tra la complessità delle mansioni e il necessario possesso di determinate qualifiche professionali, in particolare per quanto riguarda il livello, la natura e la durata della formazione o dell’esperienza richieste, nonché l’esistenza di percorsi diversi per ottenere la qualifica professionale;

e)

il nesso tra la complessità delle mansioni e il necessario possesso di determinate qualifiche professionali, in particolare per quanto riguarda il livello, la natura e la durata della formazione o dell’esperienza richieste, nonché l’esistenza di percorsi diversi per ottenere la qualifica professionale;

f)

l’ambito delle attività professionali riservate ai titolari di una determinata qualifica professionale, segnatamente se e perché le attività riservate a determinate professioni possono o non possono essere condivise con altre professioni;

f)

l’ambito delle attività professionali riservate ai titolari di una determinata qualifica professionale, segnatamente se e perché le attività riservate a determinate professioni possono o non possono essere condivise con altre professioni;

g)

il grado di autonomia nell’esercizio di una professione regolamentata e l’incidenza di disposizioni organizzative e di supervisione sul conseguimento dello scopo perseguito, in particolare nel caso in cui le attività relative a una professione regolamentata siano esercitate sotto il controllo e la responsabilità di un professionista debitamente qualificato;

g)

il grado di autonomia nell’esercizio di una professione regolamentata e l’incidenza di disposizioni organizzative e di supervisione sul conseguimento dello scopo perseguito, in particolare nel caso in cui le attività relative a una professione regolamentata siano esercitate sotto il controllo e la responsabilità di un professionista debitamente qualificato;

h)

gli sviluppi scientifici e tecnologici che possono ridurre l’asimmetria informativa tra i professionisti e i consumatori;

h)

gli sviluppi scientifici e tecnologici che possono ridurre l’asimmetria informativa tra i professionisti e i consumatori;

i)

l’incidenza economica del provvedimento, in particolare per quanto riguarda il grado di concorrenza sul mercato e la qualità del servizio prestato, nonché l’impatto sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all’interno dell’Unione;

i)

l’incidenza economica e sociale del provvedimento, in particolare per quanto riguarda il grado di concorrenza sul mercato e la qualità del servizio prestato, nonché l’impatto sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all’interno dell’Unione;

j)

la possibilità di ricorrere a soluzioni meno restrittive per conseguire l’obiettivo di interesse pubblico;

j)

la possibilità di ricorrere a soluzioni meno restrittive per conseguire l’obiettivo di interesse pubblico;

k)

l’effetto cumulativo delle restrizioni all’accesso a una professione e al suo esercizio, in particolare in che modo ciascuno di tali requisiti contribuisca al conseguimento, e se sia necessario al conseguimento, dello stesso obiettivo di interesse pubblico.

k)

l’effetto cumulativo delle restrizioni all’accesso a una professione e al suo esercizio.

 

Nel valutare la necessità e la proporzionalità delle disposizioni, le autorità competenti applicano i criteri di cui al paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera k) inclusa, in maniera prudente, tenendo conto delle particolari circostanze dei singoli casi. Qualora ritengano che un particolare criterio non sia pertinente, esse possono escluderlo dalla valutazione, ma in tal caso devono motivare tale decisione.

3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera j), allorché i provvedimenti sono giustificati dalla tutela dei consumatori e i rischi individuati sono limitati alla relazione tra il professionista e il consumatore senza ripercussioni negative su terzi, le pertinenti autorità competenti valutano in particolare se l’obiettivo possa essere conseguito mediante un titolo professionale protetto senza che le attività siano riservate.

3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera j), allorché i provvedimenti sono giustificati dalla tutela dei consumatori e i rischi individuati sono limitati alla relazione tra il professionista e il consumatore senza ripercussioni negative su terzi, le pertinenti autorità competenti valutano in particolare se l’obiettivo possa essere conseguito mediante un titolo professionale protetto senza che le attività siano riservate.

4.   Ai fini del paragrafo 2, lettera k), le pertinenti autorità competenti valutano in particolare l’effetto cumulativo dell’imposizione di ciascuno dei seguenti requisiti:

4.   Ai fini del paragrafo 2, lettera k), le pertinenti autorità competenti valutano in particolare l’effetto cumulativo dell’imposizione di ciascuno dei seguenti requisiti:

a)

attività riservate, in contemporanea con il titolo professionale protetto;

a)

attività riservate, in contemporanea con il titolo professionale protetto;

b)

requisiti relativi allo sviluppo professionale continuo;

b)

norme relative all’organizzazione della professione, alla deontologia e alla supervisione;

c)

norme relative all’organizzazione della professione, alla deontologia e alla supervisione;

c)

obblighi di registrazione, di autorizzazione o di affiliazione a un ordine, in particolare quando tali requisiti implicano il possesso di una determinata qualifica professionale;

d)

obblighi di registrazione, di autorizzazione o di affiliazione a un ordine, in particolare quando tali requisiti implicano il possesso di una determinata qualifica professionale;

d)

restrizioni quantitative, segnatamente i requisiti che limitano il numero di autorizzazioni all’esercizio di una professione o fissano un numero minimo o massimo di dipendenti, amministratori o rappresentanti in possesso di determinate qualifiche professionali;

e)

restrizioni quantitative, segnatamente i requisiti che limitano il numero di autorizzazioni all’esercizio di una professione o fissano un numero minimo o massimo di dipendenti, amministratori o rappresentanti in possesso di determinate qualifiche professionali;

e)

requisiti circa una forma giuridica specifica o in materia di assetto proprietario o di gestione di una società, nella misura in cui tali requisiti sono direttamente connessi all’esercizio della professione regolamentata;

f)

requisiti circa una forma giuridica specifica o in materia di assetto proprietario o di gestione di una società, nella misura in cui tali requisiti sono direttamente connessi all’esercizio della professione regolamentata;

f)

restrizioni territoriali, in particolare quando la professione è regolamentata in modo diverso nelle varie parti del territorio di uno Stato membro;

g)

restrizioni territoriali, in particolare quando la professione è regolamentata in modo diverso nelle varie parti del territorio di uno Stato membro;

g)

requisiti che limitano l’esercizio di una professione regolamentata svolta congiuntamente o in associazione, nonché norme di incompatibilità;

h)

requisiti che limitano l’esercizio di una professione regolamentata svolta congiuntamente o in associazione, nonché norme di incompatibilità;

h)

requisiti in materia di copertura assicurativa o altri mezzi di assicurazione personale o collettiva della responsabilità professionale;

i)

requisiti in materia di copertura assicurativa o altri mezzi di assicurazione personale o collettiva della responsabilità professionale;

i)

requisiti relativi alle conoscenze linguistiche, nella misura necessaria all’esercizio della professione.

j)

requisiti relativi alle conoscenze linguistiche, nella misura necessaria all’esercizio della professione.

 

Motivazione

L’elenco dei criteri di cui all’articolo 6 dovrebbe essere considerato indicativo, in quanto non tutti saranno applicabili o avranno la stessa importanza in ogni singolo caso, e un approccio indifferenziato sarebbe eccessivo e inutilmente oneroso per le autorità competenti degli Stati membri.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,

L’importanza e l’urgenza di completare il mercato unico dei servizi

1.

sottolinea l’importanza del mercato unico per stimolare la crescita economica, aumentare gli investimenti, migliorare il tenore di vita e creare posti di lavoro nelle regioni e nelle città di tutta l’UE;

2.

insiste sull’urgenza di completare il mercato unico dei beni e dei servizi, come indicato nella strategia per il mercato unico, e fa notare che molte delle principali barriere economiche ancora esistenti riguardano il settore dei servizi;

3.

sottolinea che i servizi rappresentano la componente principale dell’economia europea e contribuiscono a circa il 70 % del PIL e dei posti di lavoro; osserva, tuttavia, che il settore dei servizi dell’UE è caratterizzato da una crescita lenta della produttività e da una scarsa concorrenza, che ne frenano il potenziale; fa notare che l’eliminazione degli ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi, derivanti da norme e procedure nazionali divergenti, offrirebbe ai fornitori di servizi ed ai consumatori maggiori opportunità di sfruttare appieno il potenziale del mercato interno; invita pertanto la Commissione europea e gli Stati membri ad adottare ulteriori misure per accrescere la produttività nel settore dei servizi, per aumentare la concorrenza tra le imprese e per eliminare gli ostacoli giuridici e procedurali che impediscono la prestazione transfrontaliera di servizi;

4.

fa presente che i servizi sono una componente importante dell’economia e che i servizi competitivi, in particolare i servizi alle imprese, sono fondamentali per la produttività e la competitività di altri settori, come l’industria manifatturiera, essenziali per le economie regionali e locali;

5.

sottolinea che, a dieci anni dall’adozione della direttiva sui servizi, il potenziale di tale direttiva in termini di rafforzamento della libera circolazione dei servizi non è stato ancora pienamente realizzato e che i fornitori di servizi di diversi settori si trovano ancora di fronte a un’ampia gamma di ostacoli quando vogliono stabilirsi in un altro Stato membro o fornire temporaneamente servizi su base transfrontaliera; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare ulteriori misure tese a eliminare questi impedimenti; osserva che, secondo le stime, l’eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti transfrontalieri nel settore dei servizi, nell’ambito del quadro già previsto dalla direttiva sui servizi, potrebbe far aumentare il PIL dell’Unione europea dell’1,7 %;

6.

accoglie con favore la volontà della Commissione di eliminare gli ostacoli burocratici ingiustificati nella prestazione di servizi e ritiene che le proposte in esame possano apportare un contributo alla creazione di un vero mercato unico dei servizi, che a sua volta consentirebbe anche di stimolare la crescita economica, gli investimenti e l’occupazione nelle regioni e nelle città d’Europa; sottolinea tuttavia la necessità di rispettare il principio di proporzionalità e di sussidiarietà, nell’applicazione del pacchetto sui servizi;

7.

pone in evidenza le interconnessioni tra le diverse componenti del pacchetto e la necessità di considerarle come parte di un insieme integrato e di valutare i meriti delle singole proposte in tale contesto;

8.

ritiene che la proposta relativa alla procedura di notifica dovrebbe molto verosimilmente essere modificata alla luce della sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-320/16, Uber France SAS, per la quale il 4 luglio 2017 l’avvocato generale ha formulato il suo parere preliminare, in cui si afferma che «gli Stati membri possono vietare e sanzionare l’esercizio illegale di un’attività di trasporto come quella di UberPop senza essere tenuti a notificare previamente il progetto di legge alla Commissione».

Carta elettronica dei servizi

9.

ricorda che la direttiva sui servizi impone agli Stati membri di ridurre gli ostacoli amministrativi che impediscono ai fornitori di servizi di operare a livello transfrontaliero, ma non è stata pienamente efficace in questo senso;

10.

accoglie con favore la nuova carta elettronica dei servizi, che considera un utile contributo per promuovere la mobilità dei fornitori di servizi ma chiede chiarimenti riguardo alla misura in cui la nuova carta elettronica dei servizi si colleghi a sistemi già esistenti come il sistema di informazione del mercato interno (IMI) e la tessera professionale europea. Ritiene che la carta elettronica possa contribuire a ridurre la complessità amministrativa e i costi sostenuti dai prestatori di servizi transfrontalieri per l’adempimento delle formalità amministrative; le PMI, che costituiscono la struttura portante delle economie locali e regionali, sono particolarmente interessate da questo aspetto, essendo i soggetti più colpiti dalla complessità amministrativa connessa con l’esercizio di attività transfrontaliere;

11.

è contrario all’approccio di trasferire alle autorità dello Stato membro di origine la responsabilità principale per la procedura in quanto esso è in contraddizione con il principio dello Stato membro ospitante che è alla base della direttiva Servizi. La carta elettronica dei servizi in effetti non dovrebbe impedire od ostacolare i controlli che le autorità nazionali competenti dello Stato membro ospitante devono effettuare sulle attività economiche svolte nel territorio di quest’ultimo. La carta elettronica dei servizi così come viene presentata dalla Commissione consentirebbe ai prestatori di servizi di avere come intermediario soltanto lo Stato membro d’origine e di armonizzare lo scambio dei dati sulla base del principio del paese d’origine;

12.

si interroga sull’impatto che la proposta relativa alla carta elettronica europea dei servizi avrebbe sulle carte d’identità sociali a livello settoriale che sono già state introdotte su iniziativa delle autorità nazionali competenti degli Stati membri o delle parti sociali;

13.

osserva che la proposta non precisa quali siano gli elementi che lo Stato membro di origine dovrebbe valutare per dichiarare che un prestatore di servizi è legalmente stabilito nel suo territorio, mentre la direttiva 2014/67/UE elenca elementi fattuali volti a determinare se un’impresa esercita effettivamente attività sostanziali nello Stato membro considerato;

14.

ricorda in tale contesto che il rilascio dei formulari PD A1 relativi al distacco dei lavoratori ha già fatto trasparire potenziali insidie, connesse al fatto che si fa assegnamento soltanto sullo Stato membro di origine per convalidare i dati relativi ai nuovi prestatori di servizi, specialmente in caso di lavoro autonomo fittizio. Infatti, la valutazione d’impatto che accompagna la proposta di modifica della direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori segnala quanto segue: «non vi è alcuna garanzia che le informazioni contenute nel documenti DP A1 siano precise, anche a causa della mancanza di controlli ufficiali da parte delle autorità dei paesi di origine» (1);

15.

constata che alcune caratteristiche della carta elettronica dei servizi — come il principio «una tantum» per la presentazione delle informazioni, una validità temporale indeterminata, l’obbligo per gli Stati membri di utilizzare le informazioni contenute nella carta elettronica dei servizi senza la possibilità di richiedere in una fase successiva una prova che attesti la validità delle informazioni fornite, nonché le procedure restrittive di revoca che potrebbero richiedere una decisione definitiva da parte di un tribunale — sono suscettibili di ostacolare il controllo della conformità con la legislazione nazionale e il rispetto dei diritti sia dei lavoratori che dei consumatori;

16.

constata che la carta elettronica europea dei servizi dovrebbe contenere informazioni sulla copertura assicurativa. Ma la durata illimitata della carta lascia presumere che le informazioni dovranno essere fornite solo una volta, il che rischia di compromettere l’efficacia delle ispezioni e dei controlli negli Stati membri ospitanti;

17.

sottolinea il fatto che la carta elettronica dei servizi sarebbe disponibile sia per gli operatori che forniscono servizi transfrontalieri su base temporanea sia per quelli che prestano servizi mediante lo stabilimento di una succursale, un’agenzia o un ufficio in un altro Stato membro;

18.

giudica importante che, mentre è obbligatorio per gli Stati membri rendere disponibile la carta elettronica, il suo utilizzo sia facoltativo per i fornitori di servizi, siano essi liberi professionisti o società;

19.

osserva che, trattandosi di uno strumento facoltativo, la diffusione della carta elettronica dei servizi dipenderà dal suo evidente valore aggiunto per i prestatori di servizi, nonché dall’impegno del mondo imprenditoriale e delle autorità competenti degli Stati membri, anche a livello regionale e locale, a promuoverne la più ampia conoscenza possibile e i relativi vantaggi;

20.

esprime riserve in merito al principio dell’approvazione tacita in caso di mancata risposta da parte dell’autorità dello Stato membro ospitante a una domanda di carta elettronica del prestatore di servizi entro i termini stabiliti; la procedura di autorizzazione tacita dovrebbe essere assolutamente soppressa o almeno bisognerebbe prevedere termini adeguati di esame e di trattamento della domanda;

21.

si rammarica del fatto che importanti aspetti relativi alla carta elettronica dei servizi, compresi i dettagli delle informazioni che devono figurare nel modulo standard di domanda e i documenti da allegare alla domanda stessa come pezze giustificative, non siano menzionati nella proposta legislativa, ma siano invece destinati ad essere specificati dalla Commissione mediante atti delegati; sottolinea che in questo modo gli enti regionali e locali potrebbero non avere alcuna voce in capitolo su tali importanti questioni; chiede che il Comitato europeo delle regioni riceva tutti i documenti relativi a questi atti delegati contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, al Parlamento europeo e al Consiglio, e abbia accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati di redigere gli atti delegati pertinenti, in modo da poter presentare eventuali osservazioni in tempo utile;

22.

osserva che il campo di applicazione della carta elettronica è limitato, nella prima fase, ai servizi alle imprese ed ai servizi delle costruzioni, settori che rivestono particolare importanza economica ma che sono entrambi caratterizzati da limitati scambi e investimenti transfrontalieri e da una scarsa crescita della produttività, e che potrebbero pertanto trarre beneficio da una maggiore concorrenza transfrontaliera;

23.

sottolinea che il corretto funzionamento della carta elettronica dei servizi dipenderà dalla cooperazione tra Stati membri, attuata attraverso il sistema di informazione del mercato interno, di cui fanno parte gli enti regionali e locali, e ciò richiederà un maggiore utilizzo della piattaforma da parte delle autorità pubbliche e maggiori investimenti nel suo sviluppo; ricorda inoltre che l’applicazione di altri importanti elementi del pacchetto servizi, in particolare la procedura di notifica, dipenderà dall’efficacia di tale piattaforma, e invita la Commissione a presentare un piano d’azione per adeguarne il funzionamento affinché possa sostenere le procedure necessarie;

24.

chiede alla Commissione che il sistema per la gestione della carta elettronica dei servizi tenga conto dei sistemi di trattamento elettronico già esistenti negli Stati membri e che venga facilitata l’interoperabilità con tali sistemi;

25.

invita la Commissione europea ad ampliare ulteriormente il campo di applicazione della carta elettronica dei servizi, in modo che in futuro essa sia disponibile per quanti più settori possibile, e in particolare per le microimprese, le piccole imprese e le imprese innovative e a forte crescita;

26.

condivide l’idea che i fornitori di servizi debbano pagare degli oneri per il rilascio della carta elettronica dei servizi, purché tali oneri non siano eccessivamente elevati; raccomanda alla Commissione di svolgere un attento monitoraggio e di riferire in merito all’ammontare degli oneri applicati dagli Stati membri, in quanto l’importo di tali oneri potrebbero rappresentare un fattore determinante per la diffusione della carta elettronica come strumento facoltativo;

27.

ritiene che un’importante caratteristica della carta elettronica dei servizi dal punto di vista dei fornitori di servizi sia la disposizione in base alla quale le autorità degli Stati membri non possono richiedere al titolare della carta elettronica di fornire informazioni che questa già contiene, nemmeno in relazione all’aggiudicazione di un appalto pubblico, a un concorso di progettazione o una concessione, alla costituzione di filiali o alla registrazione di succursali ai sensi del diritto societario e all’iscrizione a regimi di assicurazione sociale obbligatoria, in quanto tale disposizione ridurrà i costi degli adempimenti amministrativi per i fornitori di servizi in generale e renderà quindi la carta attraente per questi ultimi, incentivandone l’utilizzo;

28.

sottolinea che questo potrebbe avere implicazioni pratiche per le procedure organizzative ed elettroniche, ad esempio in materia di appalti pubblici degli enti regionali e locali, e potrebbe essere necessario prevedere periodi transitori affinché i sistemi possano facilmente adattarsi e soddisfare in tal modo i nuovi requisiti;

29.

sostiene le disposizioni intese ad agevolare la conformità alle formalità amministrative connesse al distacco del personale e quelle volte ad agevolare la copertura assicurativa per i servizi prestati a livello transfrontaliero, poiché tali disposizioni aumenteranno anch’esse l’attrattiva della carta elettronica per i fornitori di servizi e ne incoraggeranno l’utilizzo;

30.

sottolinea che la normativa, in linea con le disposizioni della direttiva sui servizi, non influisce sulla definizione o l’organizzazione dei servizi d’interesse economico generale e non si applica ai servizi non economici di interesse generale, servizi che sono spesso forniti a livello locale e regionale, né ha alcun effetto sul diritto del lavoro o sulle condizioni lavorative;

31.

invita la Commissione a introdurre dei sistemi di controllo efficienti sulla carta elettronica dei servizi al fine di evitare episodi di concorrenza sleale e pratiche fraudolente. L’applicazione rigorosa di tali controlli, non basati solamente sul mero controllo dei dati elettronici, permetterebbe di diminuire il possibile dumping sociale e il ricorso al lavoro non dichiarato;

32.

osserva che non è certo se i vantaggi prodotti dall’introduzione della carta elettronica per i prestatori di servizi controbilancino gli oneri amministrativi derivanti per le autorità competenti degli Stati membri, in particolare a livello regionale e locale, considerando anche il fatto che già oggi sono a disposizione in tutti gli Stati membri sportelli unici per qualsiasi questione e problema collegati alla prestazione transfrontaliera di servizi e che le autorità degli Stati membri possono scambiare informazioni attraverso il sistema IMI. Deplora inoltre che la proposta non specifichi chiaramente quali obblighi amministrativi che incombono ai prestatori di servizi diventeranno superflui per i titolari di una carta elettronica. Alla luce di queste considerazioni, il Comitato ritiene che la carta elettronica dei servizi ponga problemi dal punto di vista della proporzionalità.

Procedura di notifica per migliorare la notifica dei progetti di legge nazionali in materia di servizi

33.

sostiene i principi secondo cui le norme nazionali che limitano la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi dovrebbero essere non discriminatorie in base alla cittadinanza o alla residenza, proporzionate e giustificate da motivi imperativi d’interesse generale;

34.

appoggia le misure tese a migliorare la procedura di notifica per i servizi, poiché l’esperienza acquisita con l’attuazione della direttiva sui servizi indica che la procedura attuale è inefficace, in quanto il campo di applicazione dell’obbligo di notifica è poco chiaro e viene dunque messo in pratica in maniera diversa dagli Stati membri e i soggetti interessati non hanno accesso alle notifiche;

35.

ritiene che qualsiasi riforma dovrebbe rispettare il diritto degli Stati membri di regolamentare i servizi sul loro territorio in linea con i principi stabiliti dalla direttiva sui servizi;

36.

sottolinea che i problemi ravvisati dalla Commissione, come ad esempio il fatto che non tutte le nuove disposizioni vengono notificate, potrebbero essere evitati anche migliorando il sistema attuale di notifica previsto dalla direttiva sui servizi. Il valore aggiunto della nuova procedura di notifica, che risulta più onerosa sul piano dell’attuazione e pone maggiori restrizioni al legislatore nazionale, anche a livello regionale e locale, deve essere analizzato dal punto di vista dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

37.

accoglie con favore il chiarimento sulle misure specifiche che gli Stati membri hanno l’obbligo di notificare e sulle informazioni che essi devono fornire a tal riguardo;

38.

sostiene una maggiore trasparenza, ma ritiene opportuno che siano menzionate più esplicitamente le opportunità specifiche che verrebbero offerte alle parti interessate di fornire osservazioni durante il periodo di consultazione;

39.

chiede gli atti legislativi di portata puramente locale siano esclusi dal campo di applicazione della direttiva;

40.

ritiene che la consultazione non dovrebbe impedire allo Stato membro di adottare la misura in questione;

41.

reputa che la segnalazione della Commissione, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del COM(2016) 821, dovrebbe indicare in maniera dettagliata i motivi per i quali ritiene che il progetto di misura in esame sia incompatibile con la direttiva sui servizi, e dovrebbe fornire eventuali suggerimenti di modifiche affinché il progetto di misura possa dissipare le sue preoccupazioni; raccomanda di modificare in tal senso la proposta di direttiva;

42.

giudica che, dopo l’invio della segnalazione, la Commissione dovrebbe essere tenuta ad avviare un dialogo con i pertinenti organi competenti, compresi quelli a livello regionale e locale;

43.

teme che la proposta della Commissione di adottare una decisione ai sensi dell’articolo 7 limiti indebitamente la libertà dei legislatori a livello nazionale, regionale e locale; ritiene che essa dovrebbe invece adottare una raccomandazione non vincolante, la quale non impedirebbe ai legislatori nazionali e regionali di portare a compimento il processo legislativo, tenendo conto della raccomandazione della Commissione; osserva che la Commissione ha la facoltà di adire la Corte di giustizia dell’Unione europea per contestare la legittimità di una normativa adottata, e tale facoltà rappresenta un’importante potenziale sanzione di cui i legislatori nazionali e regionali, che hanno ricevuto dalla Commissione una notifica di segnalazione/raccomandazione in materia di incompatibilità, terrebbero senz’altro conto;

44.

ritiene che i chiarimenti forniti dalla proposta di direttiva riguardo alla portata delle misure da notificare e alle informazioni da trasmettere, unitamente a un rafforzamento della consultazione, un meccanismo di allerta e una raccomandazione della Commissione in materia di incompatibilità, dovrebbero essere sufficienti a migliorare la procedura di notifica, favorendone l’efficacia e rendendola compatibile con le prerogative dei legislatori nazionali e regionali;

45.

suggerisce alla Commissione di elaborare delle stime sull’aumento annuo del numero di notifiche che prevede di ricevere a seguito della nuova procedura di notifica, affinché possa, se del caso, organizzarsi per dotarsi della capacità necessaria per rispondere in maniera efficace ai volumi attesi entro i termini previsti dalla proposta legislativa.

Test della proporzionalità (valutazione della proporzionalità delle norme nazionali in materia di servizi professionali)

46.

sottolinea che i servizi professionali sono molto importanti dal punto di vista economico: rappresentano infatti il 22 % dei lavoratori nell’UE, ossia 47 milioni di posti di lavoro;

47.

ricorda che la regolamentazione dei servizi professionali resta una prerogativa degli Stati membri e che spetta a questi ultimi, a livello nazionale, regionale o locale, decidere se e come regolamentare una professione nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità;

48.

osserva che la regolamentazione dei servizi professionali può avvenire sotto forma di normativa statale o di autoregolamentazione da parte degli organismi professionali, che, in molti casi, la regolamentazione ha luogo a livello regionale e locale negli Stati membri, e che questo crea un panorama molto complesso e frammentato in cui gli Stati membri devono adempiere ai propri obblighi per garantire la valutazione della proporzionalità, anche per quanto riguarda la partecipazione di tutti i soggetti direttamente interessati;

49.

riconosce che l’attuale disomogeneità nell’analisi della regolamentazione delle professioni nell’UE ha un’incidenza negativa sulla prestazione dei servizi e sulla mobilità dei professionisti, e che è opportuno assicurare un quadro giuridico più coerente a livello dell’UE per valutare la proporzionalità dei requisiti nuovi o modificati per l’accesso o ad una professione regolamentata o per il suo esercizio, integrando la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea;

50.

ritiene importante che la proposta lasci la possibilità di decidere cosa regolamentare, e in che modo, agli Stati membri e ai loro organi competenti a livello regionale e locale; tuttavia essa dovrebbe garantire che tali decisioni siano basate su elementi concreti e vengano adottate a seguito di una valutazione trasparente e obiettiva che si applichi in modo uniforme in tutti gli Stati membri e che tenga conto di obiettivi di pubblico interesse ben definiti;

51.

ritiene che il dettagliato elenco di criteri di cui all’articolo 6 dovrebbe essere considerato indicativo, in quanto non tutti saranno applicabili o avranno la stessa importanza in ogni singolo caso; è dell’avviso che le valutazioni della proporzionalità debbano essere approfondite, obiettive e basate su elementi concreti, inoltre dovrebbero anche essere commisurate, in quanto un approccio indifferenziato potrebbe risultare inutilmente oneroso in molti casi; inoltre, i requisiti di cui all’articolo 6 appaiono eccessivi in termini di portata e di complessità;

52.

accoglie con favore le disposizioni volte a dare la possibilità ai soggetti interessati di esprimere le loro opinioni sulle nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, e ritiene che la trasparenza e la partecipazione di tutte le parti interessate siano fondamentali per garantire una regolamentazione appropriata;

53.

sottolinea che le nuove norme sulla proporzionalità, che prevedono il monitoraggio costante delle disposizioni giuridiche, regolamentari e amministrative e l’esecuzione di test della proporzionalità approfonditi, obiettivi e fondati su dati oggettivi, anche attraverso il coinvolgimento di comitati di controllo indipendenti e con una più ampia partecipazione delle parti interessate, aumenteranno il carico di lavoro e i costi per le autorità degli Stati membri, anche a livello regionale e locale. Questa considerazione riguarda in particolare l’articolo 4, in base al quale bisogna procedere a una valutazione della proporzionalità non solo prima di introdurre nuove disposizioni che limitano l’accesso a professioni regolamentate o il loro esercizio, ma anche prima di modificare quelle esistenti, il che appare eccessivo.

Orientamenti per riformare e ridurre il numero delle professioni regolamentate

54.

prende atto dell’impegno della Commissione volto a garantire che la regolamentazione delle professioni sia adatta allo scopo, incoraggiando gli Stati membri a verificare se i requisiti da essi stabiliti per l’esercizio di determinate professioni rispondano agli obiettivi nazionali di politica pubblica;

55.

accoglie con favore gli orientamenti per le riforme nazionali nel settore della regolamentazione delle professioni, che potrebbero rivelarsi molto utili per aiutare gli Stati membri ad adattare i propri quadri normativi che disciplinano le professioni con un elevato potenziale in termini di crescita e occupazione, tra le quali quelle di: architetto, avvocato, commercialista, consulente in materia di brevetti, agente immobiliare e guida turistica;

56.

rileva che gli orientamenti sono destinati ad integrare le valutazioni del semestre europeo e reputa che una loro integrazione nel processo del semestre europeo potrebbe effettivamente essere utile.

Aspetti relativi alla sussidiarietà e alla proporzionalità

57.

ritiene che alcuni aspetti delle proposte contenute nel pacchetto servizi sollevino importanti questioni in materia di sussidiarietà e proporzionalità (2); fa osservare che diversi parlamenti nazionali e regionali hanno emesso pareri motivati che sollevano riserve in materia di sussidiarietà e proporzionalità, esprimendo preoccupazioni circa una potenziale ingerenza nelle procedure legislative nazionali.

Implicazioni in termini di oneri amministrativi e capacità amministrativa

58.

teme che le proposte concernenti la carta elettronica dei servizi, la procedura di notifica e il test della proporzionalità comportino oneri amministrativi aggiuntivi per le autorità competenti degli Stati membri, anche a livello regionale e locale, con conseguenti implicazioni a livello di bilancio e di capacità amministrativa.

Bruxelles, 11 ottobre 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  SWD(2016) 52, pag. 8.

(2)  Diversi parlamenti nazionali e regionali hanno sottolineato che le misure proposte nelle direttive concernenti la procedura di notifica e il test della proporzionalità vanno al di là di quanto consente la base giuridica scelta. Diversi parlamenti nazionali e regionali hanno emesso pareri motivati che sollevano riserve in materia di sussidiarietà che riguardano: la procedura di notifica, poiché la Commissione e altri Stati membri potrebbero interferire nelle procedure legislative nazionali; il test della proporzionalità, poiché le misure proposte vanno al di là della base giuridica indicata, interferiscono con la competenza degli Stati membri e non sono indispensabili; e la carta elettronica dei servizi, poiché la sua introduzione nella forma proposta non genera valore aggiunto sufficiente. Per quanto riguarda la proporzionalità, diversi parlamenti nazionali e regionali ritengono che una direttiva su un test della proporzionalità non sia necessaria ma che sia invece più opportuno dotarsi di raccomandazioni meno rigorose, che l’elenco dei criteri sia troppo ampio, e che la proposta non lasci spazio sufficiente alle decisioni nazionali per conseguire gli obiettivi previsti. Per quanto riguarda la carta elettronica dei servizi, i parlamenti ritengono che il carico amministrativo per garantire il rispetto di una procedura complessa aumenterà probabilmente in maniera sensibile, e giudicano sproporzionate le rigorose scadenze previste. Inoltre stimano che le norme proposte sfoceranno nell’introduzione di un principio del paese d’origine, che le carte elettroniche dei servizi potrebbero essere rilasciate senza dover effettuare controlli, tenuto conto dei tempi ristretti per le valutazioni, e che le proposte vadano oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi previsti.