ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 52

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
12 febbraio 2018


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2018/C 52/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2018/C 52/02

Causa C-600/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 dicembre 2017 — Repubblica federale di Germania / Consiglio dell'Unione europea [Ricorso di annullamento — Azione esterna dell’Unione europea — Articolo 216, paragrafo 1, TFUE — Articolo 218, paragrafo 9, TFUE — Determinazione della posizione da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito con un accordo internazionale — Comitato di revisione dell’Organizzazione intergovernativa per il trasporto internazionale per ferrovia (OTIF) — Modifica della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e dei suoi allegati — Competenza concorrente tra l’Unione e gli Stati membri — Competenza esterna dell’Unione in una materia nella quale l’Unione non ha dettato norme comuni sino a quel momento — Validità della decisione 2014/699/UE — Obbligo di motivazione — Principio di leale cooperazione]

2

2018/C 52/03

Causa C-598/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia de Jerez de la Frontera — Spagna) — Banco Santander, SA / Cristobalina Sánchez López (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Contratti conclusi con i consumatori — Clausole abusive — Poteri del giudice nazionale — Effettività della protezione riconosciuta ai consumatori — Contratto di mutuo ipotecario — Procedura stragiudiziale di esecuzione della garanzia ipotecaria — Procedura giudiziale semplificata di riconoscimento dei diritti reali dell’aggiudicatario)

3

2018/C 52/04

Causa C-61/16 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 dicembre 2017 — European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) / Giant (Cina) Co. Ltd, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea [Impugnazione — Dumping — Regolamento (UE) n. 502/2013 — Importazioni di biciclette originarie della Cina — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 18, paragrafo 1 — Collaborazione — Nozione di informazioni necessarie — Articolo 9, paragrafo 5 — Domanda di trattamento individuale — Rischio di elusione]

3

2018/C 52/05

Causa C-189/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen — Svezia) — Boguslawa Zaniewicz-Dybeck / Pensionsmyndigheten (Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 46, paragrafo 2 — Articolo 47, paragrafo 1, lettera d) — Articolo 50 — Pensione garantita — Prestazione minima — Calcolo dei diritti a pensione)

4

2018/C 52/06

Causa C-230/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Germania) — Coty Germany GmbH / Parfümerie Akzente GmbH (Rinvio pregiudiziale — Concorrenza — Intese — Articolo 101, paragrafo 1, TFUE — Distribuzione selettiva di prodotti cosmetici di lusso — Clausola che vieta ai distributori di ricorrere a un terzo non autorizzato nell’ambito della vendita a mezzo Internet — Regolamento (UE) n. 330/2010 — Articolo 4, lettera b) e c))

5

2018/C 52/07

Causa C-243/16: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social no 30 de Barcelona — Spagna) — Antonio Miravitlles Ciurana e a. / Contimark SA, Jordi Socias Gispert (Rinvio pregiudiziale — Diritto delle società — Direttiva 2009/101/CE — Articoli 2 e da 6 a 8 — Direttiva 2012/30/UE — Articoli 19 e 36 — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 20, 21 e 51 — Recupero dei crediti derivanti da un contratto di lavoro — Diritto di agire, dinanzi allo stesso giudice, contro la società e contro il suo amministratore in qualità di responsabile e condebitore solidale per i debiti della società)

6

2018/C 52/08

Causa C-305/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito) — Avon Cosmetics Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 11, A, punto 1, lettera a) — Base imponibile — Articolo 17 — Diritto a detrazione — Articolo 27 — Misure particolari di deroga — Decisione 89/534/CEE — Sistema di commercializzazione basato sulla cessione di beni tramite persone che non siano soggetti passivi — Tassazione sul valore normale del bene determinato all’ultimo stadio della commercializzazione — Inclusione dei costi sostenuti da dette persone)

6

2018/C 52/09

Causa C-329/16: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem), Philips France / Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé (Rinvio pregiudiziale — Dispositivi medici — Direttiva 93/42/CEE — Ambito di applicazione — Nozione di dispositivo medico — Marcatura CE — Normativa nazionale che sottopone i software di supporto alla prescrizione medica a una procedura di certificazione stabilita da un’autorità nazionale)

7

2018/C 52/10

Causa C-403/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Soufiane El Hassani / Minister Spraw Zagranicznych [Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 810/2009 — Articolo 32, paragrafo 3 — Codice comunitario dei visti — Decisione di diniego di un visto — Diritto del richiedente di proporre ricorso contro tale decisione — Obbligo di uno Stato membro di garantire il diritto a un ricorso giurisdizionale]

8

2018/C 52/11

Causa C-408/16: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) — Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, in precedenza • Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA / Ministerul Fondurilor Europene — Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Ambito di applicazione — Regolamento (CE) n. 1083/2006 — Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo e Fondo di coesione — Contratto di finanziamento per la costruzione di un’autostrada stipulato con la Banca europea per gli investimenti prima dell’adesione dello Stato membro all’Unione europea — Nozione di irregolarità ai sensi del regolamento n. 1083/2006)

9

2018/C 52/12

Causa C-487/16 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 dicembre 2017 — Telefónica SA / Commissione europea (Impugnazione — Intese — Mercati portoghese e spagnolo delle telecomunicazioni — Clausola di non concorrenza contenuta in un accordo concluso tra due società — Restrizione per oggetto — Diritti della difesa — Rifiuto di procedere all’audizione di testimoni — Ammende — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti)

10

2018/C 52/13

Causa C-567/16: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 dicembre 2017 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Merck Sharp & Dohme Corporation / Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks [Rinvio pregiudiziale — Proprietà industriale e commerciale — Diritto dei brevetti — Medicinali per uso umano — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Articolo 3, lettera b) — Certificato protettivo complementare — Presupposti per il conseguimento — Articolo 10, paragrafo 3 — Rilascio del certificato o rigetto della domanda di certificato — Direttiva 2001/83/CE — Articolo 28, paragrafo 4 — Procedura decentrata]

10

2018/C 52/14

Causa C-630/16: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Helsingin hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento promosso da Anstar Oy (Rinvio pregiudiziale — Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione — Norma armonizzata EN 1090-1:2009+A1:2011 — Criteri di determinazione dell’ambito d’applicazione di una norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) in forza di un mandato della Commissione europea — Piastre di ancoraggio destinate ad essere fissate nel cemento prima della sua solidificazione e utilizzate per fissare i pannelli della facciata e i sostegni in muratura all’intelaiatura degli edifici)

11

2018/C 52/15

Causa C-636/16: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo n. 1 de Pamplona — Spagna) — Wilber López Pastuzano / Delegación del Gobierno en Navarra (Rinvio pregiudiziale — Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo — Direttiva 2003/109/CE — Articolo 12 — Adozione di una decisione di allontanamento nei confronti di un soggiornante di lungo periodo — Elementi da prendere in considerazione — Normativa nazionale — Mancata presa in considerazione di tali elementi — Compatibilità)

11

2018/C 52/16

Causa C-42/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale — Italia) — Procedimento penale a carico di M.A.S., M.B. [Rinvio pregiudiziale — Articolo 325 TFUE — Sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a. (C-105/14, EU:C:2015:555) — Procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) — Normativa nazionale che prevede termini di prescrizione che possono determinare l’impunità dei reati — Lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea — Obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto interno che possa pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell’Unione — Principio di legalità dei reati e delle pene]

12

2018/C 52/17

Causa C-66/17: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 14 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu — Polonia) — Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś / DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 805/2004 — Ambito di applicazione — Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati — Titoli esecutivi idonei ad essere certificati come titolo esecutivo europeo — Decisione sull’importo delle spese relative al procedimento giudiziario contenuta in una sentenza che non verte su di un credito non contestato — Esclusione]

13

2018/C 52/18

Causa C-344/17: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 30 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Torino — Italia) — IJDF Italy Srl / Violeta Fernando Dionisio, Alex Del Rosario Fernando (Rinvio pregiudiziale — Contratti conclusi con i consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Normativa nazionale che consente di convenire il debitore principale e il garante dinanzi allo stesso giudice — Deroga alle norme che stabiliscono il foro del consumatore — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte)

13

2018/C 52/19

Causa C-622/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituania) il 3 novembre 2017 — Baltic Media Alliance Ltd / Lietuvos radijo ir televizijos komisija

14

2018/C 52/20

Causa C-626/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Roma (Italia) il 3 novembre 2017 — Alberto Rossi e a. / Ministero della Giustizia

14

2018/C 52/21

Causa C-634/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Oldenburg (Germania) il 13 novembre 2017 — ReFood GmbH & Co. KG / Landwirtschaftskammer Niedersachsen

16

2018/C 52/22

Causa C-638/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 15 novembre 2017 — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos / Skonis ir kvapas UAB

16

2018/C 52/23

Causa C-639/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 15 novembre 2017 — SIA KPMG Baltics, likvidējamās AS Latvijas Krājbanka administratore

17

2018/C 52/24

Causa C-643/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 17 novembre 2017 — GE Power Controls Portugal — Unipessoal Lda / Fazenda Pública

17

2018/C 52/25

Causa C-644/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 17 novembre 2017 — Eurobolt BV

18

2018/C 52/26

Causa C-646/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brindisi (Italia) il 17 novembre 2017 — procedimento penale a carico di Gianluca Moro

19

2018/C 52/27

Causa C-647/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) il 20 novembre 2017 — Skatteverket / Srf konsulterna AB

19

2018/C 52/28

Causa C-650/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 21 novembre 2017 — QH

20

2018/C 52/29

Causa C-657/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshofs (Austria) il 24 novembre 2017 — Hussein Mohamad Hussein

20

2018/C 52/30

Causa C-659/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 24 novembre 2017 — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) / Azienda Napoletana Mobilità SpA

21

2018/C 52/31

Causa C-667/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Italia) il 24 novembre 2017 — Francesca Cadeddu / Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Cagliari e a.

22

2018/C 52/32

Causa C-672/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 28 novembre 2017 — Tratave–Tratamento de Águas Residuais do Ave SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

22

2018/C 52/33

Causa C-675/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 30 novembre 2017 — Ministero della Salute / Hannes Preindl

23

2018/C 52/34

Causa C-683/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 6 dicembre 2017 — Cofemel — Sociedade de Vestuário SA / G-Star Raw CV

23

 

Tribunale

2018/C 52/35

Causa T-505/15: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — Ungheria/Commissione (FEAGA e FEASER — Spese escluse dal finanziamento — Regolamenti (CE) n. 1782/2003, n. 1290/2005, n. 73/2009 et n. 1122/2009 — Spese effettuate dall’Ungheria — Condizionalità — Controllo dei criteri di gestione obbligatori — Controllo delle buone condizioni agronomiche e ambientali — Rettifiche forfettarie e puntuali — Rischio per i Fondi)

25

2018/C 52/36

Causa T-304/16: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — bet365 Group / EUIPO — Hansen (BET 365) (Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio denominativo dell’Unione europea BET365 — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso — Prova — Uso del marchio per più finalità — Articolo 7, paragrafo 3 e articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 7, paragrafo 3 e articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001])

26

2018/C 52/37

Causa T-609/16: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — PB / Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Assunzione — Bando di concorso EPSO/AD/309/15 (AD 11) — Medici per il sito di Lussemburgo — Diniego di ammissione alle prove del centro di valutazione — Limitazione della scelta della seconda lingua a un numero ristretto di lingue ufficiali dell’Unione — Eccezione di illegittimità — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità — Danno morale)

26

2018/C 52/38

Causa T-792/16: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — N & C Franchise/EUIPO — Eschenbach Optik (OJO sunglasses) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo OJO sunglasses — Marchio internazionale denominativo anteriore oio — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

27

2018/C 52/39

Causa T-21/17: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — RL / Corte di giustizia dell'Unione europea (Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2015 — Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 10, con efficacia dal 1o luglio 2015 — Trasferimento interistituzionale — Sistema prorata temporis — Scrutinio per merito comparativo — Articolo 45 dello Statuto — Responsabilità)

28

2018/C 52/40

Causa T-559/16: Ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2017 — Durazzo/SEAE (Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2014 — Atti non lesivi — Irricevibilità manifesta — Decisione di non promuovere il ricorrente — Articolo 43 e articolo 45, paragrafo 1, dello statuto — Scrutinio per merito comparativo — Presa in considerazione dei rapporti informativi ai fini della promozione — Valutazioni esclusivamente letterali — Mancanza di un metodo che consenta la comparazione dei rapporti informativi ai fini della promozione — Ricorso manifestamente fondato)

28

2018/C 52/41

Causa T-849/16: Ordinanza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — PGNiG Supply & Trading / Commissione (Ricorso di annullamento — Mercato interno del gas naturale — Direttiva 2009/73/CE — Decisione della Commissione che modifica le condizioni di esenzione dall’applicazione dei requisiti del diritto dell’Unione delle modalità di sfruttamento del gasdotto OPAL concernenti l’accesso dei terzi e la regolamentazione delle tariffe — Carenza di incidenza diretta — Irricevibilità)

29

2018/C 52/42

Causa T-853/16: Ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2017 — Techniplan / Commissione (Ricorso per carenza — Presa di posizione della Commissione — Ricorso per risarcimento danni — Violazione dei requisiti formali — Domanda d’ingiunzione — Irricevibilità manifesta — Incompetenza manifesta)

30

2018/C 52/43

Causa T-284/17: Ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2017 — Le Pen / Parlamento (Ricorso d'annullamento e per risarcimento danni — Diritto delle istituzioni — Membro del Parlamento europeo — Privilegi ed immunità — Decisione di revoca dell’immunità parlamentare — Sopravvenuta mancanza dell'interesse ad agire — Non luogo a statuire parziale — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)

30

2018/C 52/44

Causa T-475/17: Ordinanza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — Rogesa / Commissione [Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Documenti relativi a un impianto che produce una miscela di pellet e di minerale sinterizzato — Diniego implicito di accesso — Decisione esplicita adottata dopo la proposizione del ricorso — Domanda di non luogo a provvedere — Interesse ad agire — Irricevibilità manifesta]

31

2018/C 52/45

Causa T-768/17: Ricorso proposto il 22 novembre 2017 — Comprojecto-Projectos e Construções e a./BCE

31

2018/C 52/46

Causa T-780/17: Ricorso proposto il 29 novembre 2017 — US / BCE

34

2018/C 52/47

Causa T-793/17: Ricorso proposto il 5 dicembre 2017 –Bruel / Commissione e SEAE

35

2018/C 52/48

Causa T-805/17: Ricorso proposto l’11 dicembre 2017 — BASF/ECHA

36

2018/C 52/49

Causa T-806/17: Ricorso proposto l’11 dicembre 2017 — BASF e REACH & colours/ECHA

37

2018/C 52/50

Causa T-811/17: Ricorso proposto il 12 dicembre 2017 — Classic Media/EUIPO — Pirelli Tyre (CLASSIC DRIVER)

38

2018/C 52/51

Causa T-812/17: Ricorso proposto il 15 dicembre 2017 — Seco Belgium e Vinçotte / Parlamento

39

2018/C 52/52

Causa T-813/17: Ricorso proposto il 14 dicembre 2017 — Nerantzaki / Commissione

39

2018/C 52/53

Causa T-814/17: Ricorso proposto il 14 dicembre 2017 — Lietuvos geležinkeliai/Commissione

40

2018/C 52/54

Causa T-821/17: Ricorso proposto il 12 dicembre 2017 — Vitromed/EUIPO — Vitromed Healthcare (VITROMED Germany)

41

2018/C 52/55

Causa T-825/17: Ricorso proposto il 22 dicembre 2017 — Carbon System Verwaltungs/EUIPO (LIGHTBOUNCE)

42

2018/C 52/56

Causa T-826/17: Ricorso proposto il 22 dicembre 2017 — TeamBank /EUIPO — Fio Systems (FYYO)

42

2018/C 52/57

Causa T-831/17: Ricorso proposto il 29 dicembre 2017 — DRH Licensing & Managing/EUIPO — Merck (Flexagil)

43

2018/C 52/58

Causa T-305/15: Ordinanza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — Airdata / Commissione

44

2018/C 52/59

Causa T-234/16: Ordinanza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — Meissen Keramik/EUIPO — Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen (Meissen)

44

2018/C 52/60

Causa T-451/17: Ordinanza del Tribunale del 18 dicembre 2017 — Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie / Commissione

44


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

12.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 52/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2018/C 052/01)

Ultima pubblicazione

GU C 42 del 5.2.2018

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 32 del 29.1.2018

GU C 22 del 22.1.2018

GU C 13 del 15.1.2018

GU C 5 dell’8.1.2018

GU C 437 del 18.12.2017

GU C 424 dell’11.12.2017

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

12.2.2018   

IT

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C 52/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 dicembre 2017 — Repubblica federale di Germania / Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-600/14) (1)

([Ricorso di annullamento - Azione esterna dell’Unione europea - Articolo 216, paragrafo 1, TFUE - Articolo 218, paragrafo 9, TFUE - Determinazione della posizione da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito con un accordo internazionale - Comitato di revisione dell’Organizzazione intergovernativa per il trasporto internazionale per ferrovia (OTIF) - Modifica della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e dei suoi allegati - Competenza concorrente tra l’Unione e gli Stati membri - Competenza esterna dell’Unione in una materia nella quale l’Unione non ha dettato norme comuni sino a quel momento - Validità della decisione 2014/699/UE - Obbligo di motivazione - Principio di leale cooperazione])

(2018/C 052/02)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente D. Colas, G. de Bergues e M. Hours, agenti, successivamente D. Colas e M. L. Kitamura, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti C. Brodie, M. Holt e D. Robertson, agenti, assistiti da J. Holmes, QC)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Finnegan, Z. Kupčová e J.-P. Hix, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher, W. Mölls e J. Hottiaux, agenti)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

3)

La Repubblica francese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 73 del 2.3.2015.


12.2.2018   

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C 52/3


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia de Jerez de la Frontera — Spagna) — Banco Santander, SA / Cristobalina Sánchez López

(Causa C-598/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Contratti conclusi con i consumatori - Clausole abusive - Poteri del giudice nazionale - Effettività della protezione riconosciuta ai consumatori - Contratto di mutuo ipotecario - Procedura stragiudiziale di esecuzione della garanzia ipotecaria - Procedura giudiziale semplificata di riconoscimento dei diritti reali dell’aggiudicatario))

(2018/C 052/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia de Jerez de la Frontera

Parti

Ricorrente: Banco Santander, SA

Convenuta: Cristobalina Sánchez López

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, non trovano applicazione in una procedura come quella di cui trattasi nel procedimento principale, avviata dall’aggiudicatario di un immobile a seguito di un’esecuzione stragiudiziale della garanzia ipotecaria consentita su tale bene da un consumatore a vantaggio di un creditore professionale e avente ad oggetto la protezione dei diritti reali legittimamente acquistati da tale aggiudicatario, nei limiti in cui, da un lato, tale procedura è indipendente dal rapporto giuridico esistente tra il creditore professionale e il consumatore e, dall’altro, la garanzia ipotecaria è stata eseguita, l’immobile è stato venduto e i diritti reali ad esso relativi sono stati trasferiti senza che il consumatore abbia fatto uso degli strumenti giuridici previsti in tale contesto.


(1)  GU C 38 dell’1.2.2016.


12.2.2018   

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C 52/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 dicembre 2017 — European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) / Giant (Cina) Co. Ltd, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

(Causa C-61/16 P) (1)

([Impugnazione - Dumping - Regolamento (UE) n. 502/2013 - Importazioni di biciclette originarie della Cina - Regolamento (CE) n. 1225/2009 - Articolo 18, paragrafo 1 - Collaborazione - Nozione di «informazioni necessarie» - Articolo 9, paragrafo 5 - Domanda di trattamento individuale - Rischio di elusione])

(2018/C 052/04)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) (rappresentanti: L. Ruessmann, avocat, J. Beck, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Giant (Cina) Co. Ltd (rappresentante: P. De Baere, avvocato), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile, agente, assistito da B. O’Connor, solicitor, e da S. Gubel, avvocato), Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, M. França e A. Demeneix, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Giant (China) Co. Ltd.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 106 del 21.3.2016.


12.2.2018   

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C 52/4


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen — Svezia) — Boguslawa Zaniewicz-Dybeck / Pensionsmyndigheten

(Causa C-189/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 46, paragrafo 2 - Articolo 47, paragrafo 1, lettera d) - Articolo 50 - Pensione garantita - Prestazione minima - Calcolo dei diritti a pensione))

(2018/C 052/05)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta förvaltningsdomstolen

Parti

Ricorrente: Boguslawa Zaniewicz-Dybeck

Convenuto: Pensionsmyndigheten

Dispositivo

1)

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, deve essere interpretato nel senso che, all’atto del calcolo effettuato dall’istituzione competente di uno Stato membro riguardo ad una prestazione minima come la pensione garantita di cui al procedimento principale, non deve essere applicato l’articolo 46, paragrafo 2, né l’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento. Una prestazione siffatta dev’essere calcolata in conformità al combinato disposto dell’articolo 50 dello stesso regolamento e della normativa nazionale, senza tuttavia applicare disposizioni nazionali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, relative al calcolo prorata.

2)

Il regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1606/98, e, più in particolare, l’articolo 50 di tale regolamento, devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro secondo la quale, all’atto del calcolo di una prestazione minima come la pensione garantita di cui al procedimento principale, l’istituzione competente deve tenere conto dell’insieme delle pensioni che l’interessato effettivamente percepisce da uno o più altri Stati membri.


(1)  GU C 211 del 13.6.2016.


12.2.2018   

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C 52/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Germania) — Coty Germany GmbH / Parfümerie Akzente GmbH

(Causa C-230/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Intese - Articolo 101, paragrafo 1, TFUE - Distribuzione selettiva di prodotti cosmetici di lusso - Clausola che vieta ai distributori di ricorrere a un terzo non autorizzato nell’ambito della vendita a mezzo Internet - Regolamento (UE) n. 330/2010 - Articolo 4, lettera b) e c)))

(2018/C 052/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrente: Coty Germany GmbH

Convenuta: Parfümerie Akzente GmbH

Dispositivo

1)

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso finalizzato, primariamente, a salvaguardare l’immagine di lusso di tali prodotti è conforme a detta disposizione, a condizione che la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d’indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i potenziali rivenditori e applicati in modo non discriminatorio, e che i criteri definiti non vadano oltre il limite del necessario.

2)

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che lo stesso non osta a una clausola contrattuale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta ai distributori autorizzati di un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso finalizzato, primariamente, a salvaguardare l’immagine di lusso di tali prodotti di servirsi in maniera riconoscibile di piattaforme terze per la vendita a mezzo Internet dei prodotti oggetto del contratto, qualora tale clausola sia diretta a salvaguardare l’immagine di lusso di detti prodotti, sia stabilita indistintamente e applicata in modo non discriminatorio, e sia proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

3)

L’articolo 4 del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il divieto imposto ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso, operanti come distributori sul mercato, di servirsi in maniera riconoscibile, per le vendite a mezzo Internet, di imprese terze, non costituisce una restrizione della clientela, ai sensi dell’articolo 4, lettera b), di tale regolamento, né una restrizione delle vendite passive agli utenti finali, ai sensi dell’articolo 4, lettera c), di detto regolamento.


(1)  GU C 260 del 18.7.2016.


12.2.2018   

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C 52/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social no 30 de Barcelona — Spagna) — Antonio Miravitlles Ciurana e a. / Contimark SA, Jordi Socias Gispert

(Causa C-243/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Diritto delle società - Direttiva 2009/101/CE - Articoli 2 e da 6 a 8 - Direttiva 2012/30/UE - Articoli 19 e 36 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 20, 21 e 51 - Recupero dei crediti derivanti da un contratto di lavoro - Diritto di agire, dinanzi allo stesso giudice, contro la società e contro il suo amministratore in qualità di responsabile e condebitore solidale per i debiti della società))

(2018/C 052/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social no 30 de Barcelona

Parti

Ricorrenti: Antonio Miravitlles Ciurana, Alberto Marina Lorente, Jorge Benito García, Juan Gregorio Benito García

Convenuti: Contimark SA, Jordi Socias Gispert

Dispositivo

La direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 48, secondo comma [CE] per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, in particolare i suoi articoli 2 e da 6 a 8, e la direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo 54, secondo paragrafo, [TFUE], per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, in particolare i suoi articoli 19 e 36, devono essere interpretate nel senso che esse non conferiscono a lavoratori subordinati, creditori di una società per azioni a causa della risoluzione del loro contratto di lavoro, il diritto di agire dinanzi allo stesso giudice del lavoro competente a conoscere della loro azione per il riconoscimento del credito retributivo, al fine di far valere la responsabilità dell’amministratore di tale società per aver omesso di convocare l’assemblea generale della società nonostante le gravi perdite da essa subite, affinché tale amministratore sia dichiarato condebitore solidale di tale credito retributivo.


(1)  GU C 279 dell’1.8.2016.


12.2.2018   

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C 52/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito) — Avon Cosmetics Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-305/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 11, A, punto 1, lettera a) - Base imponibile - Articolo 17 - Diritto a detrazione - Articolo 27 - Misure particolari di deroga - Decisione 89/534/CEE - Sistema di commercializzazione basato sulla cessione di beni tramite persone che non siano soggetti passivi - Tassazione sul valore normale del bene determinato all’ultimo stadio della commercializzazione - Inclusione dei costi sostenuti da dette persone))

(2018/C 052/08)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: Avon Cosmetics Ltd

Convenuto: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Dispositivo

1)

Gli articoli 17 e 27 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2004/7/CE del Consiglio, del 20 gennaio 2004, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una misura di deroga all’articolo 11, A, punto 1, lettera a), della suddetta direttiva, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, autorizzata con decisione 89/534/CEE del Consiglio, del 24 maggio 1989, che autorizza il Regno Unito ad applicare a talune cessioni effettuate a rivenditori che non siano soggetti passivi una misura di deroga all’articolo 11, [A, punto 1, lettera a)], della sesta direttiva, ai sensi dell’articolo 27 della direttiva in parola e in forza della quale la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) di una società di vendita diretta è il valore normale dei beni venduti allo stadio del consumo finale quando detti beni sono commercializzati tramite rivenditori che non sono soggetti passivi dell’IVA, anche se tale misura di deroga non tiene conto, in un modo o nell’altro, dell’IVA assolta a monte sui campioni dimostrativi acquistati da siffatti rivenditori presso detta società.

2)

Dall’esame della prima questione non è emerso alcun elemento atto a inficiare la validità della decisione 89/534.

3)

L’articolo 27 della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2004/7, deve essere interpretato nel senso che esso non esige dallo Stato membro richiedente l’autorizzazione a derogare all’articolo 11, A, punto 1, lettera a), della direttiva in parola che informi la Commissione europea del fatto che rivenditori che non sono soggetti passivi sostengano l’IVA su acquisti di campioni dimostrativi presso una società di vendita diretta, affinché sia tenuto conto, in un modo o nell’altro, di tale imposta assolta a monte nelle modalità della misura di deroga.


(1)  GU C 270 del 25.7.2016.


12.2.2018   

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C 52/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem), Philips France / Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

(Causa C-329/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Dispositivi medici - Direttiva 93/42/CEE - Ambito di applicazione - Nozione di «dispositivo medico» - Marcatura CE - Normativa nazionale che sottopone i software di supporto alla prescrizione medica a una procedura di certificazione stabilita da un’autorità nazionale))

(2018/C 052/09)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem), Philips France

Convenuti: Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, come modificata dalla direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, devono essere interpretati nel senso che un software che, tra le altre funzionalità, consenta l’utilizzo di dati personali di un paziente, ai fini, segnatamente, di rilevare le controindicazioni, le interazioni tra medicinali e le posologie eccessive, costituisce, quanto a tale funzionalità, un dispositivo medico, ai sensi di tali disposizioni, e ciò anche qualora detto software non agisca direttamente nel o sul corpo umano.


(1)  GU C 296 del 16.8.2016.


12.2.2018   

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C 52/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Soufiane El Hassani / Minister Spraw Zagranicznych

(Causa C-403/16) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (CE) n. 810/2009 - Articolo 32, paragrafo 3 - Codice comunitario dei visti - Decisione di diniego di un visto - Diritto del richiedente di proporre ricorso contro tale decisione - Obbligo di uno Stato membro di garantire il diritto a un ricorso giurisdizionale])

(2018/C 052/10)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Soufiane El Hassani

Convenuto: Minister Spraw Zagranicznych

Dispositivo

L’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti, come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso fa obbligo agli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso contro le decisioni di diniego di visto, le cui modalità siano definite dall’ordinamento giuridico del singolo Stato membro nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. Tale procedura deve garantire, a un dato stadio del procedimento, un ricorso giurisdizionale.


(1)  GU C 383 del 17.10.2016.


12.2.2018   

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C 52/9


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) — Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, in precedenza • Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA / Ministerul Fondurilor Europene — Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe

(Causa C-408/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Ambito di applicazione - Regolamento (CE) n. 1083/2006 - Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo e Fondo di coesione - Contratto di finanziamento per la costruzione di un’autostrada stipulato con la Banca europea per gli investimenti prima dell’adesione dello Stato membro all’Unione europea - Nozione di «irregolarità» ai sensi del regolamento n. 1083/2006))

(2018/C 052/11)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bucureşti

Parti

Ricorrente: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, in precedenza • Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA

Convenuto: Ministerul Fondurilor Europene — Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe

Dispositivo

1)

La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, e, segnatamente, il suo articolo 15, lettera c), deve essere interpretata nel senso che essa osta a che una normativa di uno Stato membro preveda, ai fini di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico avviata successivamente alla data della sua adesione all’Unione europea per la realizzazione di un progetto intrapreso sulla base di un contratto di finanziamento concluso con la Banca europea per gli investimenti prima di tale adesione, l’applicazione dei criteri specifici previsti dalle disposizioni della guida sull’aggiudicazione degli appalti pubblici della Banca europea per gli investimenti che non sono conformi alle disposizioni della menzionata direttiva.

2)

L’articolo 9, paragrafo 5, e l’articolo 60, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, devono essere interpretati nel senso che non si può considerare che una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico come quella di cui al procedimento principale, in cui sono stati applicati criteri più restrittivi rispetto a quelli menzionati nella direttiva 2004/18, sia stata condotta in completa conformità al diritto dell’Unione ed essa non è ammissibile a un finanziamento europeo non rimborsabile, concesso retrospettivamente.

L’articolo 2, punto 7, del regolamento n. 1083/2006 deve essere interpretato nel senso che l’utilizzazione di criteri di preselezione degli offerenti più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla direttiva 2004/18 costituisce una «irregolarità», ai sensi di tale disposizione, che giustifica l’applicazione di una rettifica finanziaria in forza dell’articolo 98 del medesimo regolamento, qualora non possa escludersi che un siffatto utilizzo abbia avuto un’incidenza sul bilancio del Fondo di cui trattasi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 383 del 17.10.2016.


12.2.2018   

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C 52/10


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 dicembre 2017 — Telefónica SA / Commissione europea

(Causa C-487/16 P) (1)

((Impugnazione - Intese - Mercati portoghese e spagnolo delle telecomunicazioni - Clausola di non concorrenza contenuta in un accordo concluso tra due società - Restrizione per oggetto - Diritti della difesa - Rifiuto di procedere all’audizione di testimoni - Ammende - Gravità dell’infrazione - Circostanze attenuanti))

(2018/C 052/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Telefónica SA (rappresentanti: J. Folguera Crespo e P. Vidal Martínez, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito e C. Urraca Caviedes, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Telefónica SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 427 del 21.11.2016.


12.2.2018   

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C 52/10


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 dicembre 2017 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Merck Sharp & Dohme Corporation / Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

(Causa C-567/16) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Proprietà industriale e commerciale - Diritto dei brevetti - Medicinali per uso umano - Regolamento (CE) n. 469/2009 - Articolo 3, lettera b) - Certificato protettivo complementare - Presupposti per il conseguimento - Articolo 10, paragrafo 3 - Rilascio del certificato o rigetto della domanda di certificato - Direttiva 2001/83/CE - Articolo 28, paragrafo 4 - Procedura decentrata])

(2018/C 052/13)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: Merck Sharp & Dohme Corporation

Convenuto: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

Dispositivo

1)

L’articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, deve essere interpretato nel senso che non può essere considerato equivalente ad un’autorizzazione all’immissione in commercio, ai sensi della citata disposizione, un avviso di chiusura del procedimento emesso, conformemente all’articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata, per quanto concerne la farmacovigilanza, dalla direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, da parte dello Stato membro di riferimento, prima della scadenza del brevetto di base previsto dall’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 469/2009, cosicché non può essere ottenuto un certificato protettivo complementare sulla base di un siffatto avviso.

2)

L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 469/2009 deve essere interpretato nel senso che il mancato rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio, da parte dello Stato membro di cui trattasi, alla data del deposito della domanda di certificato protettivo complementare in tale Stato membro, non costituisce un’irregolarità che può essere sanata ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 22 del 23.1.2017.


12.2.2018   

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C 52/11


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Helsingin hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento promosso da Anstar Oy

(Causa C-630/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione - Norma armonizzata EN 1090-1:2009+A1:2011 - Criteri di determinazione dell’ambito d’applicazione di una norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) in forza di un mandato della Commissione europea - Piastre di ancoraggio destinate ad essere fissate nel cemento prima della sua solidificazione e utilizzate per fissare i pannelli della facciata e i sostegni in muratura all’intelaiatura degli edifici))

(2018/C 052/14)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Helsingin hallinto-oikeus

Parti nel procedimento principale

Anstar Oy

Con l’intervento di: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Dispositivo

La norma EN 1090-1:2009+A1:2011, intitolata «Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio — Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali», deve essere interpretata nel senso che prodotti come quelli di cui al procedimento principale, destinati a essere fissati nel cemento prima che indurisca, rientrano nel suo ambito d’applicazione, se hanno funzione strutturale, nel senso che la loro rimozione da una costruzione provocherebbe immediatamente una diminuzione della sua resistenza.


(1)  GU C 63 del 27.2.2017.


12.2.2018   

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C 52/11


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo n. 1 de Pamplona — Spagna) — Wilber López Pastuzano / Delegación del Gobierno en Navarra

(Causa C-636/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo - Direttiva 2003/109/CE - Articolo 12 - Adozione di una decisione di allontanamento nei confronti di un soggiornante di lungo periodo - Elementi da prendere in considerazione - Normativa nazionale - Mancata presa in considerazione di tali elementi - Compatibilità))

(2018/C 052/15)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo n. 1 de Pamplona

Parti

Ricorrente: Wilber López Pastuzano

Convenuta: Delegación del Gobierno en Navarra

Dispositivo

L’articolo 12 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che, come interpretata da una parte degli organi giurisdizionali di tale Stato, non prevede l’applicazione delle condizioni di tutela contro l’allontanamento di un cittadino di uno Stato terzo soggiornante di lungo periodo con riferimento a tutte le decisioni amministrative di allontanamento, indipendentemente dalla natura o dalle modalità giuridiche di tale misura.


(1)  GU C 46 del 13.2.2017.


12.2.2018   

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C 52/12


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale — Italia) — Procedimento penale a carico di M.A.S., M.B.

(Causa C-42/17) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Articolo 325 TFUE - Sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a. (C-105/14, EU:C:2015:555) - Procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) - Normativa nazionale che prevede termini di prescrizione che possono determinare l’impunità dei reati - Lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea - Obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto interno che possa pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell’Unione - Principio di legalità dei reati e delle pene])

(2018/C 052/16)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte costituzionale

Parti nel procedimento penale principale

M.A.S., M.B.

Con l’intervento di: Presidente del Consiglio dei Ministri

Dispositivo

L’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di disapplicare, nell’ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che ostino all’inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea o che prevedano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell’applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato.


(1)  GU C 195 del 19.6.2017.


12.2.2018   

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C 52/13


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 14 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu — Polonia) — Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś / DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft

(Causa C-66/17) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 805/2004 - Ambito di applicazione - Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati - Titoli esecutivi idonei ad essere certificati come titolo esecutivo europeo - Decisione sull’importo delle spese relative al procedimento giudiziario contenuta in una sentenza che non verte su di un credito non contestato - Esclusione])

(2018/C 052/17)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Parti

Ricorrenti: Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś

Convenuta: DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft

Dispositivo

L’articolo 4, punto 1, e l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, devono essere interpretati nel senso che una decisione giudiziaria che ha efficacia esecutiva sull’importo delle spese relative ai procedimenti giudiziari, contenuta in una sentenza che non verte su di un credito non contestato, non può essere certificata come titolo esecutivo europeo.


(1)  GU C 161 del 22.5.2017.


12.2.2018   

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C 52/13


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 30 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Torino — Italia) — IJDF Italy Srl / Violeta Fernando Dionisio, Alex Del Rosario Fernando

(Causa C-344/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Contratti conclusi con i consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Normativa nazionale che consente di convenire il debitore principale e il garante dinanzi allo stesso giudice - Deroga alle norme che stabiliscono il foro del consumatore - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte))

(2018/C 052/18)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Torino

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: IJDF Italy Srl

Convenuti: Violeta Fernando Dionisio, Alex Del Rosario Fernando

Dispositivo

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non trovano applicazione nell’ambito di una controversia relativa alla determinazione della competenza giurisdizionale riguardo a cause connesse, in quanto tale controversia non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13.


(1)  GU C 330 del 2.10.2017.


12.2.2018   

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituania) il 3 novembre 2017 — Baltic Media Alliance Ltd / Lietuvos radijo ir televizijos komisija

(Causa C-622/17)

(2018/C 052/19)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Parti

Ricorrente: Baltic Media Alliance Ltd

Resistente: Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, si riferisca soltanto a casi in cui uno Stato membro di ricezione intenda sospendere la trasmissione e/o la ritrasmissione o se esso riguardi anche altre misure adottate dallo Stato membro di ricezione al fine di limitare in altro modo la libertà di ricezione e la ritrasmissione dei programmi.

2)

Se il considerando 8 e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, debbano essere interpretati nel senso che vietano agli Stati membri di ricezione, dopo che questi hanno accertato che in un programma televisivo ritrasmesso e/o distribuito via Internet da uno Stato membro dell’Unione europea sono stati pubblicati, trasmessi e distribuiti contenuti rientranti nell’articolo 6 della direttiva sui servizi media audiovisivi, di adottare, senza che ricorrano le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, una decisione come quella prevista all’articolo 33, paragrafi 11 e 12, comma 1, della legge lituana sull’informazione pubblica, ossia una decisione che impone alle emittenti di ritrasmissione operanti nel territorio dello Stato membro di ricezione e alle altre persone che forniscono i servizi di distribuzione dei programmi televisivi via Internet l’obbligo temporaneo di garantire che il programma televisivo sia ritrasmesso e/o distribuito via Internet solo in pacchetti di programmi televisivi disponibili previo pagamento di un canone supplementare.


(1)  GU 2010 L 95, pag. 1.


12.2.2018   

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C 52/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Roma (Italia) il 3 novembre 2017 — Alberto Rossi e a. / Ministero della Giustizia

(Causa C-626/17)

(2018/C 052/20)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Giudice di Pace di Roma

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Alberto Rossi e a.

Convenuto: Ministero della Giustizia

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’attività di servizio del Giudice di Pace ricorrente rientra nella nozione di «lavoratore a tempo determinato», di cui, in combinato disposto, agli articoli 1, paragrafo 3, e 7 della direttiva 2003/88 (1), alla clausola 2 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 (2) e all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

2)

nel caso di risposta affermativa al quesito sub 1), se il Magistrato Ordinario o «togato» possa essere considerato lavoratore a tempo indeterminato equiparabile al lavoratore a tempo determinato «Giudice di Pace» ai fini dell’applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70;

3)

nel caso di risposta affermativa al quesito sub 2), se la diversità nella procedura di reclutamento stabile dei magistrati ordinari, rispetto alle procedure selettive ex lege adottate per il reclutamento a termine dei giudici di pace, costituisce ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1 e/o punto 4, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE per giustificare la mancata applicazione — da parte del «diritto vivente» della Cassazione a Sezioni unite nella sentenza n. 13721/2017 e del Consiglio di Stato nel parere dell’8 aprile 2017 n. 464/2017 — ai Giudici di Pace, come nel caso del ricorrente lavoratore a tempo determinato, delle stesse condizioni di lavoro applicate ai magistrati ordinari a tempo indeterminato comparabili; nonché per giustificare la mancata applicazione delle misure preventive e sanzionatorie contro l’abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato, di cui alla clausola 5 del predetto accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, e della norma interna di trasposizione di cui all’art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001. Ciò in assenza di principio fondamentale dell’ordinamento interno o di norma costituzionale che possano legittimare sia la discriminazione sulle condizioni di lavoro, sia il divieto assoluto di conversione a tempo indeterminato dei giudici di pace, anche alla luce di precedente norma interna (art. 1 della legge n. 217/1974) che aveva già previsto l’equiparazione delle condizioni di lavoro e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato successivi di giudici onorari;

4)

in ogni caso, se, in una situazione come quella di causa, è in contrasto con l’art. 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con la nozione del diritto dell’Unione europea di giudice indipendente e imparziale l’attività di un Giudice di Pace che, interessato ad una determinata soluzione della controversia in favore della parte ricorrente che svolge come attività di lavoro esclusiva le identiche funzioni giudiziarie, possa sostituirsi al giudice precostituito per legge a causa del rifiuto del massimo organo di giustizia interna — la Cassazione a Sezioni unite — di assicurare la tutela effettiva dei diritti richiesti, imponendo così al giudice precostituito per legge di declinare, ove richiesto, la propria competenza nel riconoscimento del diritto richiesto, nonostante il diritto in questione — come le ferie retribuite nel giudizio principale — trovi fondamento nel diritto primario e derivato dell’Unione europea in una situazione di applicazione diretta verticale della normativa «comunitaria» nei confronti dello Stato. Nel caso in cui la Corte rilevi la violazione dell’art. 47 della Carta, si chiede, inoltre, che vengano indicati i rimedi interni per evitare che la violazione della norma primaria del diritto dell’Unione comporti anche il diniego assoluto nell’ordinamento interno della tutela dei diritti fondamentali assicurati dal diritto dell’Unione nella fattispecie di causa.


(1)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

(2)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).


12.2.2018   

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C 52/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Oldenburg (Germania) il 13 novembre 2017 — ReFood GmbH & Co. KG / Landwirtschaftskammer Niedersachsen

(Causa C-634/17)

(2018/C 052/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Oldenburg

Parti

Ricorrente: ReFood GmbH & Co. KG

Resistente: Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Questioni pregiudiziali

Sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1) vengono proposte le seguenti questioni pregiudiziali:

1.

Se la disposizione debba essere interpretata quale esclusione dell’applicazione operante per tutte le spedizioni che ricadono nell’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 (2) a norma del suo articolo 2.

2.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se la disposizione debba essere interpretata quale esclusione dell’applicazione operante per le spedizioni per le quali, a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009, anche in combinato disposto con il regolamento di applicazione (UE) n. 142/2011 (3), vigono disposizioni in materia di raccolta, trasporto, identificazione e tracciabilità.

3.

In caso di risposta negativa alla seconda questione:

Se la disposizione debba essere interpretata quale esclusione dell’applicazione operante unicamente per le spedizioni soggette ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009.


(1)  GU L 190, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54, pag. 1.


12.2.2018   

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C 52/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 15 novembre 2017 — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos / «Skonis ir kvapas» UAB

(Causa C-638/17)

(2018/C 052/22)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Appellante: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Altra parte nel ricevimento: «Skonis ir kvapas» UAB

Questione pregiudiziali

Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE (1) del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (codificazione) debba essere interpretato nel senso che il termine «sigari o sigaretti» comprende (o meno) i casi in cui parte della fascia di tabacco naturale o ricostituito è coperta da uno strato aggiuntivo esterno (di carta), come nel caso di specie. Se ai fini della risposta a detta questione sia rilevante che l’uso della carta come strato aggiuntivo nella fascia esterna del prodotto del tabacco (dove si trova il filtro) significhi che esso è visivamente simile a una sigaretta.


(1)  GU 2011 L 176, pag. 24.


12.2.2018   

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C 52/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 15 novembre 2017 — SIA «KPMG Baltics», likvidējamās AS «Latvijas Krājbanka» administratore

(Causa C-639/17)

(2018/C 052/23)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente in cassazione: SIA «KPMG Baltics», likvidējamās AS «Latvijas Krājbanka» administratore

Resistente in cassazione: SIA «Ķipars AI»

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’espressione «ordine di trasferimento» includa, ai sensi della direttiva 98/26/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dalla direttiva 2009/44/CE (2), un ordine di pagamento impartito dal depositante a un ente creditizio per il trasferimento di fondi ad un altro ente creditizio.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dalla direttiva 2009/44/CE, il quale stabilisce che «[g]li ordini di trasferimento e il netting sono legalmente vincolanti e opponibili ai terzi, anche in caso di apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante, purché gli ordini di trasferimento siano stati immessi nel sistema prima del momento di apertura della procedura d’insolvenza a norma dell’articolo 6, paragrafo 1. Ciò vale anche in caso di apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante (al sistema interessato o a un sistema interoperabile) o nei confronti dell’operatore del sistema di un sistema interoperabile che non è un partecipante», debba essere interpretato nel senso che un ordine come quello del caso di specie poteva considerarsi «immesso nel sistema» e doveva essere eseguito.


(1)  GU 1998, L 166, pag. 45.

(2)  GU 2009, L 146, pag. 37.


12.2.2018   

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C 52/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 17 novembre 2017 — GE Power Controls Portugal — Unipessoal Lda / Fazenda Pública

(Causa C-643/17)

(2018/C 052/24)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: GE Power Controls Portugal — Unipessoal Lda

Resistente: Fazenda Pública

Questione pregiudiziale

Se, a termini del paragrafo 1 dell’articolo 313 (1) delle disposizioni di attuazione del Codice doganale comunitario, si debba presumere che le merci oggetto del presente procedimento posseggano lo status di merci comunitarie in assenza di prova contraria, o (…) se debbano considerarsi quali merci introdotte nel territorio doganale ai sensi dell’articolo 3 del Codice (2) [Doganale Comunitario], alle quali si applica la deroga prevista nella prima parte della lettera a) del paragrafo 2 del medesimo articolo 313, ove si riconosce che posseggono detto status di merci comunitarie solo le merci per le quali risulti dimostrato che sono assoggettate ai procedimenti di immissione in libera pratica nel territorio doganale della [CE].


(1)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, GU 1993, L 253, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, GU 1992, L 302, pag. 1.


12.2.2018   

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C 52/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 17 novembre 2017 — Eurobolt BV

(Causa C-644/17)

(2018/C 052/25)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Eurobolt BV

Altra parte: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

1)

a)

Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, debba essere interpretato nel senso che una ricorrente può contestare la legittimità di una decisione di un’istituzione dell’Unione, che deve essere attuata dalle autorità nazionali, invocando una violazione delle forme sostanziali, una violazione dei trattati o di talune norme di attuazione dei medesimi, oppure per sviamento di potere.

b)

Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, debba essere interpretato nel senso che le istituzioni dell’Unione coinvolte nell’adozione di una decisione la cui validità viene contestata in un procedimento dinanzi al giudice nazionale, sono tenute a fornire a detto giudice, se questi lo richieda, tutte le informazioni a loro disposizione e che sono state prese in considerazione, o avrebbero dovuto essere prese in considerazione, nell’adozione della decisione in parola.

c)

Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva comporta che il giudice verifica senza riserve se ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1225/2009 (1). Se il detto articolo 47 comporti, segnatamente, che tale giudice ha la facoltà di valutare pienamente se l’accertamento dei fatti sia stato completo e idoneo a giustificare l’effetto giuridico invocato. Se il medesimo articolo 47 comporti segnatamente anche che il summenzionato giudice è competente a valutare pienamente se avrebbero dovuto essere presi in considerazione fatti che si afferma non essere stati presi in considerazione nella decisione, ma che potrebbero incidere sull’effetto giuridico connesso ai fatti di cui è stato invece tenuto conto.

2)

a)

Se l’espressione «elementi d’informazione utili», di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, debba essere interpretata nel senso che tra questi rientra una risposta data alle conclusioni della Commissione da un importatore indipendente stabilito nell’Unione europea delle merci che sono oggetto dell’inchiesta prevista in detta disposizione, qualora detto importatore sia stato informato dalla Commissione dell’inchiesta, abbia fornito alla Commissione le informazioni richieste e, messo in condizione di farlo, abbia risposto tempestivamente alle conclusioni della Commissione.

b)

In caso di risposta affermativa alla questione 2.a., se detto importatore possa invocare una violazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, qualora la risposta da esso inviata non sia stata messa a disposizione almeno dieci giorni lavorativi precedenti alla riunione del comitato consultivo previsto in detta disposizione.

c)

In caso di risposta affermativa alla questione 2.b., se da detta violazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 1225/2009 discenda quindi che la decisione menzionata è illegittima e che deve essere disapplicata.


(1)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (PB 2009, L 343, pag. 51).


12.2.2018   

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C 52/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brindisi (Italia) il 17 novembre 2017 — procedimento penale a carico di Gianluca Moro

(Causa C-646/17)

(2018/C 052/26)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Brindisi

Imputato nel procedimento principale

Gianluca Moro

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 2, § 1, l’articolo 3, § 1 lettera c), l’articolo 6, § § 1, 2 e 3, della direttiva 2012/13/UE (1), nonché l’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che ostino a disposizioni processuali penali di uno Stato membro in base alle quali le garanzie difensive conseguenti alla modifica dell’imputazione vengano assicurate in termini, qualitativamente e quantitativamente, diversi a seconda che la modifica riguardi gli aspetti fattuali dell’accusa, ovvero la qualificazione giuridica della stessa, in particolare consentendo soltanto nel primo caso all’imputato di chiedere il rito alternativo premiale dell’applicazione della pena (c.d. patteggiamento).


(1)  Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU L 142, pag. 1).


12.2.2018   

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C 52/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) il 20 novembre 2017 — Skatteverket / Srf konsulterna AB

(Causa C-647/17)

(2018/C 052/27)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta förvaltningsdomstolen

Parti

Ricorrente: Skatteverket

Resistente: Srf konsulterna AB

Questione pregiudiziale

Domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, relativa all’interpretazione dell’articolo 53 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


12.2.2018   

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C 52/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 21 novembre 2017 — QH

(Causa C-650/17)

(2018/C 052/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundespatentgericht

Parte

Ricorrente: QH

Questioni pregiudiziali

1)

Se un prodotto sia protetto da un brevetto di base in vigore, a termini dell’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 469/2009 (1), solo nel caso in cui rientri nell’oggetto della protezione definito dalle rivendicazioni del brevetto e sia pertanto messo a disposizione della persona esperta del ramo come forma pratica di realizzazione.

2)

Se, di conseguenza, non sia sufficiente, ai fini della protezione a termini dell’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 469/2009, il fatto che il prodotto in questione risponda indubbiamente alla definizione funzionale generica di una classe di principi attivi contenuta nelle rivendicazioni del brevetto, ma non possa essere individuato come forma pratica di realizzazione a partire dall’insegnamento tecnico protetto dal brevetto di base.

3)

Se un prodotto non sia protetto da un brevetto di base in vigore, a termini dell’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 469/2009, già qualora, pur rispondendo indubbiamente alla definizione funzionale contenuta nelle rivendicazioni del brevetto, sia stato tuttavia sviluppato solo successivamente alla data della domanda del brevetto di base in virtù di un’autonoma attività inventiva.


(1)  Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU 2009, L 152, pag. 1).


12.2.2018   

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C 52/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshofs (Austria) il 24 novembre 2017 — Hussein Mohamad Hussein

(Causa C-657/17)

(2018/C 052/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Hussein Mohamad Hussein

Resistente: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’inosservanza del termine di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 (1) (regolamento di applicazione) per l’introduzione di una domanda di riesame nell’ipotesi di tempestivo rigetto di una richiesta di presa in carico a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 (regolamento Dublino III) (2) da parte dello Stato membro richiesto comporti un passaggio di competenza allo Stato membro richiedente, qualora quest’ultimo abbia presentato in un primo tempo, entro i termini prescritti, una richiesta di presa in carico ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, primo comma, del regolamento Dublino III e, alla luce delle (successive) indagini condotte dallo Stato membro richiesto, venga indicato quale Stato membro competente in base ai criteri enunciati al capo III del regolamento succitato.

2)

Se lo Stato membro richiesto, competente in base ai criteri di cui al capo III del regolamento Dublino III, possa ancora acconsentire efficacemente alla richiesta di presa in carico ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento anche quando il termine per la risposta di cui all’articolo 22, paragrafo 7, dell’atto normativo suddetto sia già scaduto e, in precedenza, lo Stato membro richiesto abbia tempestivamente respinto la summenzionata richiesta.


(1)  Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 222, pag. 3).

(2)  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).


12.2.2018   

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C 52/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 24 novembre 2017 — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) / Azienda Napoletana Mobilità SpA

(Causa C-659/17)

(2018/C 052/30)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Convenuta: Azienda Napoletana Mobilità SpA

Questione pregiudiziale

[Se sia applicabile la] Decisione della Commissione europea n. 2000/128/CE dell’11 maggio 1999 (1) anche nei confronti di quei datori di lavoro esercenti attività di trasporto pubblico locale — in regime di sostanziale non concorrenza, in ragione della esclusività del servizio prestato — i quali abbiano beneficiato degli sgravi contributivi a seguito della stipula dei contratti di formazione e lavoro, a far data dalla vigenza della legge n. 407 del 1990, con riferimento, nel caso di specie, al periodo 1997 — maggio 2001.


(1)  Decisione della Commissione, dell'11 maggio 1999, relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione [notificata con il numero C(1999) 1364] (GU L 42, pag. 1).


12.2.2018   

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C 52/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Italia) il 24 novembre 2017 — Francesca Cadeddu / Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Cagliari e a.

(Causa C-667/17)

(2018/C 052/31)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari

Parti nella causa principale

Ricorrente: Francesca Cadeddu

Resistenti: Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna, Regione autonoma della Sardegna — Agenzia regionale per il lavoro

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 80 del regolamento (CE) dell’11 luglio 2006, n. 1083 (1), del Consiglio dell’Unione Europea, nonché l’articolo 2, comma 4, del medesimo regolamento, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una norma come quella di cui dall’articolo 50, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui sono assimilati al reddito di lavoro dipendente «c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante», che, pertanto, sono assoggettate all’imposizione generale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) anche quando la borsa di studio sia corrisposta con fondi strutturali europei.


(1)  Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210, pag. 25).


12.2.2018   

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C 52/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 28 novembre 2017 — Tratave–Tratamento de Águas Residuais do Ave SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-672/17)

(2018/C 052/32)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti

Ricorrente: Tratave — Tratamento de Águas Residuais do Ave SA

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

1)

Se il principio della neutralità e l’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio del 28 novembre 2006 ostano ad una normativa nazionale come quella prevista dall’articolo 78, comma 11, del Codice IVA, interpretata nel senso che è intesa a non consentire la regolarizzazione dell’imposta, nei casi di non pagamento, prima che sia realizzata la comunicazione dell’annullamento dell’imposta all’acquirente del bene o del servizio, che sia soggetto passivo d’imposta, ai fini della rettifica della detrazione inizialmente effettuata;

2)

Nel caso di risposta affermativa al primo quesito, se il principio della neutralità e l’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 ostano ad una normativa nazionale come quella prevista dall’articolo 78, comma 11, del Codice IVA, intesa nel senso che non è permessa la regolarizzazione dell’imposta, nei casi di non pagamento, quando la comunicazione dell’annullamento dell’imposta all’acquirente del bene o del servizio, che sia soggetto passivo d’imposta, non viene eseguita entro il termine previsto per la detrazione dell’imposta di cui all’articolo 98, comma 2, del Codice IVA.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


12.2.2018   

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C 52/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 30 novembre 2017 — Ministero della Salute / Hannes Preindl

(Causa C-675/17)

(2018/C 052/33)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: Ministero della Salute

Appellato: Hannes Preindl

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli artt. 21, 22 e 24 della direttiva [2005/36/CE] (1) impongano ad uno Stato membro, in cui vige l’obbligo di formazione a tempo pieno ed il correlato divieto di contemporanea iscrizione a due corsi di laurea, il riconoscimento automatico di titoli che siano invece conseguiti, nello Stato membro di provenienza, contemporaneamente o in periodi parzialmente sovrapponibili.

2)

Se, nel caso di risposta affermativa, l’art. 22 lett. a) e l’art. 21 della direttiva possano interpretarsi nel senso che all’Autorità dello Stato membro al quale è chiesto il riconoscimento sia comunque consentito verificare la condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità di siffatta formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno.


(1)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22).


12.2.2018   

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C 52/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 6 dicembre 2017 — Cofemel — Sociedade de Vestuário SA / G-Star Raw CV

(Causa C-683/17)

(2018/C 052/34)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal de Justiça

Parti

Ricorrente: Cofemel — Sociedade de Vestuário SA

Resistente: G-Star Raw CV

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’interpretazione data dalla CGUE all’art[icolo] 2, [l]ettera a), della Direttiva 2001/29/CE (1) osta ad una normativa nazionale — nel caso di specie, la norma di cui all’art[icolo] 2, co. 1, p[unto] i), del Codice del diritto d’autore e diritti [Or.35] connessi (CDADC) — che garantisca tutela giuridica del diritto d’autore a opere d’arte applicata, disegni o modelli industriali o opere di design, che, al di là del fine utilitario che questi assolvono, producono un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico, posto che la loro originalità è il criterio centrale per l’attribuzione della protezione in materia di diritto d’autore.

2)

Se l’interpretazione data dalla CGUE all’art[icolo] 2, [l]ettera a), della Direttiva 2001/29/CE osta ad una normativa nazionale — nel caso di specie, la norma di cui all’art[icolo] 2, co. 1, p[unto] i), del CDADC — che garantisca tutela giuridica del diritto d’autore a opere d’arte applicata, disegni o modelli industriali o opere di design che, alla luce di una valutazione particolarmente rigorosa del loro carattere artistico, e tenuto conto delle concezioni dominanti in seno ai circoli culturali e istituzionali, siano meritevoli di essere definite come «creazione artistica» o «opera d’arte».


(1)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).


Tribunale

12.2.2018   

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C 52/25


Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — Ungheria/Commissione

(Causa T-505/15) (1)

((«FEAGA e FEASER - Spese escluse dal finanziamento - Regolamenti (CE) n. 1782/2003, n. 1290/2005, n. 73/2009 et n. 1122/2009 - Spese effettuate dall’Ungheria - Condizionalità - Controllo dei criteri di gestione obbligatori - Controllo delle buone condizioni agronomiche e ambientali - Rettifiche forfettarie e puntuali - Rischio per i Fondi»))

(2018/C 052/35)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M. Fehér, G. Koós e Z. Bíró-Tóth e E. Tóth, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e A. Sauka, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui tale decisione opera determinate rettifiche puntuali e forfettarie per quanto riguarda l’Ungheria.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui ha operato una rettifica finanziaria basata sulla difformità, concernente i requisiti del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, e del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo, dei controlli effettuati dall’Ungheria al fine di garantire il rispetto, da parte delle aziende agricole, degli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’Ungheria e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 381 del 16.11.2015.


12.2.2018   

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C 52/26


Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — bet365 Group / EUIPO — Hansen (BET 365)

(Causa T-304/16) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio denominativo dell’Unione europea BET365 - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Prova - Uso del marchio per più finalità - Articolo 7, paragrafo 3 e articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 7, paragrafo 3 e articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]»))

(2018/C 052/36)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: bet365 Group Ltd (Stoke-on-Trent, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, R. Black e J. Bickle, solicitors)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Robert Hansen (Monaco, Germania) (rappresentante: M. Pütz Poulalion, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 marzo 2016 (procedimento R 3243/2014-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra il sig. Hansen e la bet365 Group.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 21 marzo 2016 (procedimento R 3243/2014-5) è annullata nella parte in cui riguarda i servizi di cui alla classe 41, elencati nella registrazione del marchio dell’Unione europea BET365.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 296 del 16.8.2016.


12.2.2018   

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C 52/26


Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — PB / Commissione

(Causa T-609/16) (1)

((«Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Bando di concorso EPSO/AD/309/15 (AD 11) - Medici per il sito di Lussemburgo - Diniego di ammissione alle prove del centro di valutazione - Limitazione della scelta della seconda lingua a un numero ristretto di lingue ufficiali dell’Unione - Eccezione di illegittimità - Errore manifesto di valutazione - Responsabilità - Danno morale»))

(2018/C 052/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PB (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e L. Radu Bouyon, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/309/15 (AD 11) — Medici per i siti di Lussemburgo e Ispra (settore: medici Lussemburgo), del 28 settembre 2015, di non ammettere la ricorrente alle prove di selezione organizzate presso il centro di valutazione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e, dall’altro, il risarcimento del danno che la ricorrente asserisce di aver subito.

Dispositivo

1)

La decisione del 28 settembre 2015 con cui la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/309/15 (AD 11) — Medici per i siti di Lussemburgo e Ispra (settore: medici Lussemburgo) ha rifiutato di ammettere PB alle prove di selezione organizzate presso il centro di valutazione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)è annullata.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 371 del 10.10.2016 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-39/16 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1o.9.2016).


12.2.2018   

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C 52/27


Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — N & C Franchise/EUIPO — Eschenbach Optik (OJO sunglasses)

(Causa T-792/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo OJO sunglasses - Marchio internazionale denominativo anteriore oio - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»])

(2018/C 052/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: N & C Franchise Ltd (Nicosia, Cipro) (rappresentanti: C. Chrysanthis, P.-V. Chardalia e A. Vasilogamvrou, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Bonne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Eschenbach Optik GmbH (Norimberga, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 settembre 2016 (procedimento R 32/2016-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Eschenbach Optik e la N&C Franchise.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La N & C Franchise Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 22 del 23.1.2017


12.2.2018   

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C 52/28


Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — RL / Corte di giustizia dell'Unione europea

(Causa T-21/17) (1)

((«Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2015 - Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 10, con efficacia dal 1o luglio 2015 - Trasferimento interistituzionale - Sistema prorata temporis - Scrutinio per merito comparativo - Articolo 45 dello Statuto - Responsabilità»))

(2018/C 052/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: RL (rappresentanti: C. Bernard-Glanz e A. Tymen, avvocati)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram e V. Hanley-Emilsson, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 maggio 2016 recante diniego di promuovere il ricorrente con efficacia dal 1o luglio 2015 e, dall’altra, il risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

RL è condannato alle spese.


(1)  GU C 95 del 27.3.2017.


12.2.2018   

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C 52/28


Ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2017 — Durazzo/SEAE

(Causa T-559/16) (1)

((«Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2014 - Atti non lesivi - Irricevibilità manifesta - Decisione di non promuovere il ricorrente - Articolo 43 e articolo 45, paragrafo 1, dello statuto - Scrutinio per merito comparativo - Presa in considerazione dei rapporti informativi ai fini della promozione - Valutazioni esclusivamente letterali - Mancanza di un metodo che consenta la comparazione dei rapporti informativi ai fini della promozione - Ricorso manifestamente fondato»))

(2018/C 052/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Giacomo Durazzo (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: N. de Montigny e J.-N. Louis, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) (rappresentanti: inizialmente S. Marquardt e M. Silva, successivamente S. Marquardt, agenti, assistiti da M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire e S. Moya Izquierdo, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento di tre atti del SEAE, ossia, in primo luogo, la proposta di promozione dell’11 luglio 2014 nella parte in cui concerne il grado AD 13, in secondo luogo, la decisione del 29 ottobre 2014 di non promuovere il ricorrente al grado AD 13 per l’esercizio di promozione 2014 e, in terzo luogo, la decisione del 28 maggio 2015 che respinge il reclamo proposto avverso tale diniego di promozione.

Dispositivo

1)

La decisione del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) del 29 ottobre 2014 di non promuovere il sig. Giacomo Durazzo al grado AD 13 per l’esercizio di promozione 2014 è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il SEAE è condannato alle spese.


(1)  GU C 302 del 14.9.2015 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-101/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016).


12.2.2018   

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C 52/29


Ordinanza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — PGNiG Supply & Trading / Commissione

(Causa T-849/16) (1)

((«Ricorso di annullamento - Mercato interno del gas naturale - Direttiva 2009/73/CE - Decisione della Commissione che modifica le condizioni di esenzione dall’applicazione dei requisiti del diritto dell’Unione delle modalità di sfruttamento del gasdotto OPAL concernenti l’accesso dei terzi e la regolamentazione delle tariffe - Carenza di incidenza diretta - Irricevibilità»))

(2018/C 052/41)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: PGNiG Supply & Trading GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: M. Jeżewski, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2016) 6950 finale della Commissione del 28 ottobre 2016, concernente la modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto OPAL, concesse a norma della direttiva 2003/55/CE, dall’applicazione dei requisiti relativi all’accesso dei terzi e alla regolamentazione delle tariffe.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a procedere sulle istanze di intervento.

3)

La PGNiG Supply & Trading GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, ivi incluse le spese relative al procedimento sommario.

4)

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese relative al procedimento sommario.

5)

La PGNiG Supply & Trading, la Commissione, la Repubblica federale di Germania, il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea, le Naftogaz Ukrainy SA, la OPAL Gastransport GmbH & Co. KG e la Gazprom Eksport LLC sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.


(1)  GU C 38 del 6.2.2017.


12.2.2018   

IT

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C 52/30


Ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2017 — Techniplan / Commissione

(Causa T-853/16) (1)

((«Ricorso per carenza - Presa di posizione della Commissione - Ricorso per risarcimento danni - Violazione dei requisiti formali - Domanda d’ingiunzione - Irricevibilità manifesta - Incompetenza manifesta»))

(2018/C 052/42)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Techniplan Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: R. Giuffrida e A. Bonavita, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: A. Aresu, agente)

Oggetto

Da un lato, una domanda fondata sull’articolo 265 TFUE e diretta a far dichiarare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’agire nei confronti della ricorrente e, dall’altro lato, una domanda diretta ad imporre l’obbligo di fare previsto dall’articolo 266 TFUE e il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno subìto «per ogni giorno di ritardo dall’esecuzione».

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Techniplan Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 22 del 23.1.2017.


12.2.2018   

IT

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C 52/30


Ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2017 — Le Pen / Parlamento

(Causa T-284/17) (1)

((«Ricorso d'annullamento e per risarcimento danni - Diritto delle istituzioni - Membro del Parlamento europeo - Privilegi ed immunità - Decisione di revoca dell’immunità parlamentare - Sopravvenuta mancanza dell'interesse ad agire - Non luogo a statuire parziale - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»))

(2018/C 052/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marion Anne Perrine Le Pen (Saint-Cloud, Francia) (rappresentanti: inizialmente P. Ceccaldi, poi R. Bosselut, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Dean e S. Alonso de Léon, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda basata sull’articolo 263 TFUE volta all’annullamento della decisione P8_TA(2017)0056 del Parlamento, del 2 marzo 2017, di revocare l’immunità parlamentare della ricorrente e, dall’altro lato, domanda basata sull’articolo 268 TFUE volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla ricorrente.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento della decisione P8_TA(2017)0056 del Parlamento europeo, del 2 marzo 2017, di revocare l’immunità parlamentare della sig.ra Marion Anne Perrine Le Pen.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La sig.ra Le Pen sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento.


(1)  GU C 231 del 17.7.2017.


12.2.2018   

IT

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C 52/31


Ordinanza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — Rogesa / Commissione

(Causa T-475/17) (1)

([«Ricorso di annullamento - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Documenti relativi a un impianto che produce una miscela di pellet e di minerale sinterizzato - Diniego implicito di accesso - Decisione esplicita adottata dopo la proposizione del ricorso - Domanda di non luogo a provvedere - Interesse ad agire - Irricevibilità manifesta»])

(2018/C 052/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e A. Sitzer, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: H. Krämer, agente)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in via principale, della decisione implicita della Commissione del 20 giugno 2017 e, in via subordinata, di quella dell’11 luglio 2017, recante diniego di concedere l’accesso al documento Ares (2017) 1684109, del 2 novembre 2009, e al documento Ares (2017) 1685639, del 29 novembre 2009.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

La Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH e la Commissione opporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 318 del 25.9.2017.


12.2.2018   

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C 52/31


Ricorso proposto il 22 novembre 2017 — Comprojecto-Projectos e Construções e a./BCE

(Causa T-768/17)

(2018/C 052/45)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrenti: Comprojecto-Projetos e Construções, Lda. (Lisbona, Portogallo), Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo (Lisbona), Julião Maria Gomes de Azevedo (Lisbona), Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (Lisbona) (rappresentante: M.A. Ribeiro, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare gli atti impugnati ed in particolare:

(i)

la decisione della convenuta di non agire;

(ii)

la decisione della convenuta di non dare avvio ad un procedimento di infrazione;

(iii)

la decisione del Governador do Banco de Portugal (Governatore della Banca del Portogallo) e dei vari «funzionari» che si sono pronunciati sui reclami e i solleciti presentati tra il 26 giugno 2013 e il 22 aprile 2015.

Per gli stessi motivi, chiedono che la Corte di giustizia si pronunci:

(i)

affinché i ricorrenti siano posti in condizione di annullare la decisione dei giudici che si sono pronunciati sull’azione di risarcimento del danno in sede civile presentata contro il BCP ed altri;

(ii)

affinché i ricorrenti siano posti in condizione di presentare un’azione di regresso contro lo Stato portoghese;

(iii)

al fine di valutare se lo Stato membro / Ministério Público (Pubblico Ministero) / PGR [Procuradoria-Geral da República (Procura Generale della Repubblica)] abbia avuto ragione di rifiutarsi di intervenire nell’azione civile;

(iv)

al fine di valutare se lo Stato membro / Pubblico Ministero / Procura Generale della Repubblica abbia agito legittimamente non comunicando questo caso all’OLAF.

laddove la Corte di giustizia ritenga che le ragioni dei ricorrenti siano fondate, ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE, condannare la BCE a liquidare l’importo di EUR 45 828 257,80, maggiorato degli interessi moratori maturandi al tasso legale fino all’effettivo pagamento e di ogni altra spesa, danno ed indennizzo che, una volta terminati i lavori realizzati, saranno presentati;

tuttavia, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 280 TFUE e del fatto che gli atti «della Banca centrale europea che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo», ai sensi dell’articolo 299 TFUE, il Tribunale deve ordinare alla convenuta di richiedere che gli importi di cui sopra siano liquidati dal BCP [Banco Comercial Português (Banca Commerciale Portoghese)];

tenuto conto che la banca centrale nazionale è l’«autorità amministrativa competente a giudicare in merito ai ricorsi oppure a promuovere un'adeguata azione giudiziaria», secondo quanto previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/29/CE, così come conformemente a quanto stabilito dall’articolo 81, paragrafo 1, e dall’articolo 83, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE e al disposto di cui all’articolo 96, primo comma, lettera b) — Sanzioni accessorie — del DL [decreto-lei (decreto-legge)] 317/2009, l’agente della convenuta deve ordinare al BCP di versare «immediatamente» gli importi sopra riferiti nei conti bancari dei ricorrenti.

La convenuta:

(i)

deve domandare alla banca centrale nazionale, in qualità di suo agente, di richiedere che il BCP presenti gli elementi sopracitati e che, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 13, secondo comma, della propria Lei Orgânica (legge organica) questi non siano presentati dall’istituto di credito, la Banca del Portogallo deve ordinare a quest’ultimo di versare «immediatamente» gli importi in oggetto nei conti bancari dei ricorrenti;

(ii)

considerato che l’istituto di credito potrà dover indennizzare «immediatamente» i ricorrenti, deve osservarsi quanto stabilito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), dall’articolo 47, secondo capoverso e dall’articolo 49, paragrafo 1 della CDFUE, e cioè, com’è il caso con riferimento alla Banca del Portogallo ed al Ministero Pubblico / PGR, alla luce di quanto previsto dall’articolo 3 del regolamento 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni, la BCE dovrà decidere l’«apertura di un procedimento d’infrazione», sollecitando il BCP ad agire, dovendo tale istituto di credito pronunciarsi, non potendo astenersi;

per quanto, in virtù dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, non si tratti di una competenza del Tribunale, qualora la banca centrale nazionale non riconosca di «[aver] mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtù dei trattati, (…) è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta», conformemente a quanto disposto dall’articolo 271, lettera d), TFUE, deve sottoporsi la questione alla Corte suprema;

per quanto, allo stesso modo, non si tratti di una competenza del Tribunale, qualora la Corte di giustizia consideri le ragioni dei ricorrenti fondate, conformemente a quanto previsto dall’articolo 264 TFUE, il Tribunale dovrà proporre alla Corte suprema l’annullamento della decisione della banca centrale nazionale e che è stata fatta propria dalla convenuta, e, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 41, paragrafo 1, lettera c), della CDFUE, dall’articolo 296, secondo capoverso, TFUE e dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2005/29/CE, dovrà presentare decisione motivata;

che la convenuta e la Corte di giustizia citino e sollecitino lo Stato portoghese / Ministero Pubblico / PGR ad agire affinché si pronunci sugli atti posti in essere dal BCP;

la convenuta trasmetta questa caso all’OLAF;

ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, si domanda sin d’ora che siano opportunamente quantificate le spese risultanti da questa causa.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono i seguenti motivi:

1.

Violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 41, paragrafo 2, [lettera c)], della CDFUE [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea], articolo 296 TFUE, secondo capoverso, e articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2005/29/CE (1)

2.

Indipendentemente dal furto con «effrazione» della «cassaforte», il BCP sapeva, o aveva l’obbligo di sapere, che si trattava di uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro; conseguentemente, l’istituto di credito era a conoscenza che ci si trovava di fronte ad un caso di frode e evasione fiscale, contribuendosi in tal maniera alla sottrazione di entrate destinate al bilancio dell’Unione. Tali atti sono «illegali e lesivi degli interessi finanziari dell’Unione» e si tratta di «motivi imperativi di interesse generale» che «costituiscono un obiettivo legittimo, suscettibile di giustificare un ostacolo alla libera prestazione di servizi[»].

3.

Indipendentemente dal modo in cui oltre un milione di euro è stato rubato dalla «cassaforte», sono qui in causa «[i]nteressi finanziari dell’Unione», ovverosia le entrate che alimentano il «bilancio dell’Unione europea, nonché quell[e] copert[e] dai bilanci delle istituzioni, organi, organismi ed agenzie e i bilanci da essi gestiti e controllati». Di conseguenza, sono ugualmente in causa atti che si configurano come «irregolarità» per «violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita».

4.

Quando un istituto di credito, uno Stato membro / banca centrale nazionale, la Banca centrale europea oppure lo Stato membro / Ministero pubblico / PGR, vengono a conoscenza di infrazioni e pratiche di questo tipo, permettendole e non condannandole, incentivano in tal modo la violazione di quanto disposto all’articolo 310, paragrafi 5 e 6, e all’articolo 325, paragrafi 1, 2 e 3, TFUE, così come ammettono che l’istituto di credito in questione ponga in essere atti che configurano una «irregolarità» per violazione di quanto stabilito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95. (2)

5.

Oltre ad aver respinto l’invito ad agire, la convenuta ha trovato, fra l’altro, il modo di:

(i)

non denunciare questo caso all’OLAF;

(ii)

non aprire il procedimento di «infrazione» nei confronti dell’istituto di credito BCP;

(iii)

rinviare la decisione dei tribunali civili presso cui dal 1o febbraio 2010 pende un’azione civile di risarcimento del danno contro il BCP ed altri;

(iv)

non condannare irrimediabilmente il proprio agente, la Banca del Portogallo, nell’azione amministrativa extracontrattuale che è stata presentata il 27 ottobre 2015 e che pende attualmente davanti al Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra (Tribunale amministrativo e tributario di Sintra), senza che questa, fino ad oggi, sia stata oggetto di alcuna decisione da parte di detto tribunale.

6.

Violazione del dovere d’imparzialità, sviamento di potere e violazione di forme sostanziali da parte dell’agente della convenuta, la Banca del Portogallo.


(1)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).

(2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).


12.2.2018   

IT

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C 52/34


Ricorso proposto il 29 novembre 2017 — US / BCE

(Causa T-780/17)

(2018/C 052/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: US (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza:

annullare il rapporto di valutazione 2016 (relativo al periodo che va dal 1o settembre 2015 al 1o settembre 2016) e la decisione del 15 dicembre 2016 riguardante l’Annual salary and bonus review («ASBR») per l’anno 2016, notificati alla parte ricorrente rispettivamente il 30 novembre 2016 e il 9 gennaio 2017;

annullare la decisione della BCE del 3 maggio 2017 che rigetta le domande di riesame amministrativo della parte ricorrente del 15 febbraio 2017 e del 9 marzo 2017;

annullare la decisione della BCE del 12 settembre 2017, notificata alla parte ricorrente il 19 settembre 2017, che rigetta il reclamo di quest’ultimo presentato il 7 luglio 2017;

concedere il risarcimento per i danni subiti;

condannare il convenuto a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce 4 motivi, per quanto concerne la domanda di annullamento del rapporto di valutazione 2016.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, nella parte in cui il rapporto di valutazione della parte ricorrente si limiterebbe a critiche generali, ripetitive e circolari.

2.

Secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione che vizierebbero il rapporto controverso.

3.

Terzo motivo, vertente sullo sviamento di potere, sulle vessazioni subite dalla parte ricorrente, nonché sulla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione.

4.

Quarto motivo, vertente sull’irregolarità procedurale commessa dalla convenuta in sede di redazione del rapporto controverso.

La parte ricorrente deduce un altro motivo vertente sull’illegittimità delle linee guida dell’esercizio di revisione annuale degli stipendi e dei premi, nonché sulla violazione del principio di certezza del diritto, per quanto riguarda la decisione relativa all’esercizio per l’anno 2016.


12.2.2018   

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C 52/35


Ricorso proposto il 5 dicembre 2017 –Bruel / Commissione e SEAE

(Causa T-793/17)

(2018/C 052/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Damien Bruel (Parigi, Francia) (rappresentante: H. Hansen, avvocato)

Convenuti: Commissione europea e Servizio europeo per l'azione esterna

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

conseguentemente:

annullare la decisione non datata e sottoscritta elettronicamente il 25 settembre 2017 intitolata «Domanda di sostituzione dell’esperto principale n. 2 in “Amministrazione finanziaria e contrattuale di progetto”»;

dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento integrale dei danni materiali e morali a lui causati dalla violazione qualificata del diritto ad una buona amministrazione, consistente nell’adozione della decisione non datata e sottoscritta elettronicamente il 25 settembre 2017 intitolata «Domanda di sostituzione dell’esperto principale n. 2 in “Amministrazione finanziaria e contrattuale di progetto”»;

condannare i convenuti solidalmente a corrispondere al ricorrente la somma di EUR 152 250,00 a titolo di danno materiale e la somma di EUR 25 000,00 a titolo di danno morale;

in ogni caso:

condannare i convenuti all’integralità delle spese;

riservare al ricorrente qualsiasi altro diritto, spettanza, rimedio o azione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo, vertente su violazioni di carattere sostanziale. Tale motivo è suddiviso in tre parti.

1.

Prima parte, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato, dal momento che il ricorrente non sarebbe stato in grado di presentare il suo punto di vista riguardo agli addebiti che gli sono stati contestati prima dell’adozione della decisione impugnata.

2.

Seconda parte, vertente sulla violazione del diritto di accesso al fascicolo, dal momento che il ricorrente non avrebbe avuto accesso al fascicolo che lo riguardava nonostante le domande formulate a tale riguardo.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, poiché la motivazione presente nella decisione impugnata non permetterebbe al ricorrente di comprendere ciò che gli è addebitato.


12.2.2018   

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C 52/36


Ricorso proposto l’11 dicembre 2017 — BASF/ECHA

(Causa T-805/17)

(2018/C 052/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Germania) (rappresentanti: R. Cana, E. Mullier e H. Widemann, avvocati, e D. Abrahams, Barrister)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione DSH-30-3-D-0122-2017 dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche del 2 ottobre 2017 che concede l’accesso alla trasmissione comune per la sostanza disodium 4,4’-bis[(4-anilino-6-morpholino-1,3,5- triazin-2-yl)amino]stilbene-2,2’-disulphonate (CE n. 240-245-2);

condannare la convenuta alle spese del presente procedimento;

adottare qualunque altro provvedimento ritenuto opportuno.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (in prosieguo l’ «Agenzia») è incorsa in un errore di fatto determinante escludendo fatti rilevanti dal fondamento della decisione impugnata.

La ricorrente sostiene che l’Agenzia, ignorando completamente gli sforzi delle parti compiuti prima del 2017, si basa su un errato accertamento dei fatti, che contrasta con il principio di buona amministrazione e vizia la decisione impugnata al punto che essa deve essere annullata.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’Agenzia è incorsa in errori manifesti di valutazione, omettendo di valutare tutti i fatti e le circostanze rilevanti, concludendo che il richiedente ha compiuto più sforzi della ricorrente e omettendo di prendere in considerazione l’articolo 25 del regolamento REACH (1).

La ricorrente sostiene che l’Agenzia è incorsa in un errore manifesto di valutazione omettendo di prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze rilevanti della situazione che la decisione impugnata mira a disciplinare, concludendo che il richiedente ha compiuto più sforzi della ricorrente e omettendo di prendere in considerazione le preoccupazioni della ricorrente riguardo alla ripetizione di esperimenti su animali vertebrati da parte del richiedente, in violazione dell’articolo 25 del regolamento REACH.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che l’Agenzia ha violato il principio della certezza del diritto ponendo la ricorrente in una situazione inaccettabile sotto il profilo della certezza del diritto per quanto riguarda la possibilità del richiedente di basarsi sui dati della ricorrente e la qualità e l’adeguatezza dei dati del richiedente.

La ricorrente ritiene che l’Agenzia, adottando la decisione impugnata, abbia violato il principio della certezza del diritto, poiché essa non limita l’accesso accordato alla trasmissione comune della ricorrente, anche se il richiedente effettua la registrazione mediante un opt-out totale, e poiché l’Agenzia non ha esaminato le questioni connesse al fascicolo riguardante l’opt-out totale (qualità ed eventuale ripetizione di esperimenti su animali vertebrati). La ricorrente si trova quindi in una situazione d’incertezza giuridica per quanto riguarda le modalità di tutela dei propri diritti, in quanto l’ambito di applicazione e la portata dei diritti garantiti al richiedente rimangono opachi.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che l’Agenzia ha violato il suo obbligo di motivazione, in quanto non ha spiegato perché essa non abbia considerato rilevante la corrispondenza anteriore al 2017.

L’Agenzia ha adottato la decisione impugnata basandosi solamente su una parte dei negoziati intercorsi tra le parti e ha limitato arbitrariamente il suo controllo ad alcuni scambi avvenuti tra le parti da gennaio 2017 in poi. La ricorrente ha presentato tutta la corrispondenza sul merito tra il richiedente e la ricorrente, evidenziando perché tale corrispondenza è pertinente. Nonostante i chiarimenti della ricorrente riguardo alla pertinenza della corrispondenza, l’Agenzia non ha fornito le ragioni per le quali non ha preso in considerazione, e di fatto ha totalmente ignorato, le comunicazioni tra la ricorrente e SSS prima del gennaio 2017.


(1)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU 2006, L 396, pag. 1).


12.2.2018   

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C 52/37


Ricorso proposto l’11 dicembre 2017 — BASF e REACH & colours/ECHA

(Causa T-806/17)

(2018/C 052/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Germania) e REACH & colours Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (REACH & colours Kft.) (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: R. Cana, E. Mullier e H. Widemann, avvocati, e D. Abrahams Barrister)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione DSH-30-3-D-0122-2017 dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche del 2 ottobre 2017 che concede l’accesso alla trasmissione comune per la sostanza hexasodium 2,2’- [vinylenebis [(3-sulphonato-4,1-phenylene)imino [6-(diethylamino)-1,3,5-triazine-4,2- diyl]imino]] bis(benzene-1,4-disulphonate) (CE n. 255-217-5);

condannare la convenuta alle spese del presente procedimento;

adottare qualunque altro provvedimento ritenuto opportuno.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che l’Agenzia europea delle sostanze chimiche (in prosieguo l’«Agenzia») è incorsa in un errore di fatto determinante, escludendo fatti rilevanti dal fondamento della decisione impugnata.

Le ricorrenti sostengono che l’Agenzia, ignorando completamente gli sforzi delle parti compiuti prima del 2017 e compiendo accertamenti di fatto erronei sull’identità della prima ricorrente e sulla data di presentazione della risposta alla richiesta di informazioni dell’Agenzia, si basa su un errato accertamento dei fatti che contrasta con il principio di buona amministrazione e vizia la decisione impugnata al punto che essa deve essere annullata.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’Agenzia è incorsa in errori manifesti di valutazione, omettendo di valutare tutti i fatti e le circostanze rilevanti, concludendo che il richiedente ha compiuto più sforzi delle ricorrenti e omettendo di prendere in considerazione l’articolo 25 del regolamento REACH (1).

Le ricorrenti sostengono che l’Agenzia è incorsa in un errore manifesto di valutazione omettendo di prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze rilevanti della situazione che la decisione impugnata mira a disciplinare, concludendo che il richiedente ha compiuto più sforzi delle ricorrenti, omettendo di prendere in considerazione fatti concreti della controversia dinanzi ad essa e omettendo di prendere in considerazione le preoccupazioni delle ricorrenti riguardo alla ripetizione di esperimenti su animali vertebrati da parte del richiedente, in violazione dell’articolo 25 del regolamento REACH.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che l’Agenzia ha violato il principio della certezza del diritto ponendo le ricorrenti in una situazione inaccettabile sotto il profilo della certezza del diritto per quanto riguarda la possibilità del richiedente di basarsi sui dati delle ricorrenti e la qualità e l’adeguatezza dei dati del richiedente.

Le ricorrenti ritengono che l’Agenzia, adottando la decisione impugnata, abbia violato il principio della certezza del diritto, poiché essa non limita l’accesso accordato alla trasmissione comune delle ricorrenti, anche se il richiedente effettua la registrazione mediante un opt-out totale, e poiché l’Agenzia non ha esaminato le questioni connesse al fascicolo riguardante l’opt-out totale (qualità ed eventuale ripetizione di esperimenti su animali vertebrati). Le ricorrenti si trovano quindi in una situazione d’incertezza giuridica per quanto riguarda le modalità di tutela dei propri diritti, in quanto l’ambito di applicazione e la portata dei diritti garantiti al richiedente rimangono opachi.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che l’Agenzia ha violato il suo obbligo di motivazione, in quanto non ha spiegato perché essa non abbia considerato rilevante la corrispondenza anteriore al 2017.

L’Agenzia ha adottato la sua decisione impugnata basandosi solamente su una parte dei negoziati intercorsi tra le parti e ha limitato arbitrariamente il suo controllo ad alcuni scambi avvenuti tra le parti da gennaio 2017 in poi. Le ricorrenti hanno presentato tutta la corrispondenza sul merito tra il richiedente e le ricorrenti, evidenziando perché tale corrispondenza è pertinente. Nonostante i chiarimenti delle ricorrenti riguardo alla pertinenza della corrispondenza, l’Agenzia non ha fornito le ragioni per le quali non ha preso in considerazione, e di fatto ha totalmente ignorato, le comunicazioni tra le ricorrenti e SSS prima del gennaio 2017.


(1)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU 2006, L 396, pag. 1).


12.2.2018   

IT

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C 52/38


Ricorso proposto il 12 dicembre 2017 — Classic Media/EUIPO — Pirelli Tyre (CLASSIC DRIVER)

(Causa T-811/17)

(2018/C 052/50)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Classic Media AG (Zug, Svizzera) (rappresentante: A. Masberg, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pirelli Tyre SpA (Milano, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo «CLASSIC DRIVER» — Registrazione internazionale n. 1 108 587

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 ottobre 2017 nel procedimento R 59/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

respingere l’opposizione con addebito delle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


12.2.2018   

IT

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C 52/39


Ricorso proposto il 15 dicembre 2017 — Seco Belgium e Vinçotte / Parlamento

(Causa T-812/17)

(2018/C 052/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Seco Belgium (Bruxelles, Belgio) e Vinçotte (Vilvoorde, Belgio) (rappresentanti: A. Delvaux e R. Simar, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso di annullamento ricevibile;

annullare la decisione, di data ignota, con la quale il Parlamento europeo ha deciso di aggiudicare l’appalto [06D20/2017/M005 — Missioni di controllo tecnico e di consulenza tecnica nel quadro di acquisizioni, progetti e lavori immobiliari presso il Parlamento europeo a Bruxelles (GU 2017/S 118-236114)] a [un altro offerente];

condannare il Parlamento alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un unico motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1.1, 1.2 e 1.3 dell’allegato «Spècifications techniques» (Specificazioni tecniche) del Disciplinare relativo all’avviso di gara 06D20/2017/M005 — Missioni di controllo tecnico e di consulenza tecnica nel quadro di acquisizioni, progetti e lavori immobiliari presso il Parlamento europeo a Bruxelles (GU 2017/S 118-236114), sul manifesto errore di valutazione, sulla violazione dei principi generali di diritto dell’Unione europea, dei doveri di diligenza e di minuziosità, del principio di eguaglianza, del principio di trasparenza, dell’obbligo di motivazione che risulta segnatamente dall’articolo 113 del regolamento (EU, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU 2012, L 298, pag. 1), dell’articolo 161 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362, pag. 1), del diritto a un ricorso effettivo, nonché di alcune disposizioni che regolano l’attribuzione della gara in questione.


12.2.2018   

IT

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C 52/39


Ricorso proposto il 14 dicembre 2017 — Nerantzaki / Commissione

(Causa T-813/17)

(2018/C 052/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Eleni Nerantzaki (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione giudicatrice EPSO del 7 marzo 2017 di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso generale EPSO/AD/331/16;

annullare la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina Ares(2017)s. 4916702 del 14 settembre 2017, recante rigetto del reclamo del ricorrente contro la decisone di non ammetterlo al concorso generale EPSO/AD/331/16;

condannare la convenuta a pagare le spese legali e le altre spese sostenute dalla ricorrente in relazione al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione commesso dalla convenuta nell’esaminare le qualifiche professionali del ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione del bando di concorso EPSO/AD/331/16.

3.

Terzo motivo, vertente su una motivazione inadeguata e contraddittoria in violazione degli articoli 25 e 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari.


12.2.2018   

IT

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C 52/40


Ricorso proposto il 14 dicembre 2017 — Lietuvos geležinkeliai/Commissione

(Causa T-814/17)

(2018/C 052/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lietuvos geležinkeliai AB (Vilnius, Lituania) (rappresentanti: W. Deselaers, K. Apel, P. Kirst, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, in tutto o in parte, gli articoli 1, 2, 3 e 4 della decisione della Commissione C(2017) 6544 final del 2 ottobre 2017 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del TFUE, caso AT.39813 — Ferrovie baltiche; e/o

ridurre le ammende inflitte alla ricorrente dall’articolo 2 della decisione della Commissione C(2017) 6544 final del 2 ottobre 2017; e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 102 TFUE e su un errore manifesto di diritto, per il fatto che è stato utilizzato un criterio giuridico errato per valutare il presunto abuso. Secondo la ricorrente, potrebbe esserci un abuso solo se l’accesso ai binari fosse essenziale e indispensabile per i concorrenti per competere nel mercato a valle, circostanza che non si verifica nella fattispecie.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 102 TFUE e su manifesti errori di diritto e di valutazione. La ricorrente deduce che, anche in base al criterio giuridico (errato) applicato dalla Commissione, la rimozione dei binari che collegavano Mažeikiai nel nord-ovest della Lituania con il confine lettone (i «binari»), non essendo essi un’infrastruttura essenziale, non costituisce un abuso di posizione dominante nelle circostanze di fatto e di diritto del caso di specie.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2003, in quanto, secondo la ricorrente, non vi sono prove sufficienti e sussiste un difetto di motivazione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 e su manifesti errori di diritto e di valutazione nel determinare l’importo dell’ammenda.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7 del regolamento n. 1/2003 e su manifesti errori di diritto e di valutazione nell’ordinare, di fatto, un provvedimento correttivo sproporzionato (vale a dire la ricostruzione dei binari).


12.2.2018   

IT

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C 52/41


Ricorso proposto il 12 dicembre 2017 — Vitromed/EUIPO — Vitromed Healthcare (VITROMED Germany)

(Causa T-821/17)

(2018/C 052/54)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Vitromed GmbH (Jena, Germania) (rappresentante: M. Linß, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vitromed Healthcare (Jaipur, India)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «VITROMED Germany» — Domanda di registrazione n. 14 459 903

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 settembre 2017 nel procedimento R 2402/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

respingere l’opposizione nel suo complesso;

condannare l’opponente alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


12.2.2018   

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C 52/42


Ricorso proposto il 22 dicembre 2017 — Carbon System Verwaltungs/EUIPO (LIGHTBOUNCE)

(Causa T-825/17)

(2018/C 052/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Carbon System Verwaltungs GmbH (Marktheidenfeld, Germania) (rappresentanti: M. Gilch e L. Petri, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «LIGHTBOUNCE» — Domanda di registrazione n. 15 152 028

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 ottobre 2017 nel procedimento R 2301/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 ottobre 2017 (R 2301/2016-1);

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 2017/1001.


12.2.2018   

IT

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C 52/42


Ricorso proposto il 22 dicembre 2017 — TeamBank /EUIPO — Fio Systems (FYYO)

(Causa T-826/17)

(2018/C 052/56)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: TeamBank AG Nürnberg (Norimberga, Germania) (rappresentanti: D. Terheggen e H. Lindner, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fio Systems AG (Lipsia, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «FYOO» — Domanda di registrazione n. 14 589 261

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 novembre 2017, nel procedimento R 2337/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 novembre 2017, nel procedimento R 2337/2016-4, nella parte recante rigetto dei prodotti della classe 9;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.


12.2.2018   

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C 52/43


Ricorso proposto il 29 dicembre 2017 — DRH Licensing & Managing/EUIPO — Merck (Flexagil)

(Causa T-831/17)

(2018/C 052/57)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: DRH Licensing & Managing AG (Zurigo, Svizzera) (rappresentante: avvocato S. Salomonowitz)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Merck KGaA (Darmstadt, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea contenente l’elemento denominativo «Flexagil» — Marchio dell’Unione europea n. 7 301 237

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 ottobre 2017, nel procedimento R 2043/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione R 2043/2016-4 della commissione di ricorso del 17 ottobre 2017;

condannare l’EUIPO alle spese del presente procedimento nonché del procedimento R 2043/2016-4 dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2017/1001;

Violazione dell’articolo 18 del regolamento n. 2017/1001.


12.2.2018   

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C 52/44


Ordinanza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — Airdata / Commissione

(Causa T-305/15) (1)

(2018/C 052/58)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 270 del 17.8.2015.


12.2.2018   

IT

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C 52/44


Ordinanza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — Meissen Keramik/EUIPO — Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen (Meissen)

(Causa T-234/16) (1)

(2018/C 052/59)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 243 del 4.7.2016.


12.2.2018   

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C 52/44


Ordinanza del Tribunale del 18 dicembre 2017 — Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie / Commissione

(Causa T-451/17) (1)

(2018/C 052/60)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 318 del 25.9.2017.