ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 8

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
11 gennaio 2018


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Banca centrale europea

2018/C 8/01 BCE/2017/44

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 28 dicembre 2017, sulle politiche di distribuzione dei dividendi (BCE/2017/44)

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 8/02

Tassi di cambio dell'euro

4

2018/C 8/03

Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 gennaio 2018, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento della pubblicazione del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo [Cairanne (DOP)]

5

2018/C 8/04

Decisione della Commissione, dell’8 maggio 2017, relativa alla compatibilità con il diritto dell’Unione delle misure che l’Irlanda intende adottare a norma dell’articolo 14 della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

10

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2018/C 8/05

Misure adottate dall’Irlanda ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e di cui al considerando 1 della decisione C(2017) 2898 della Commissione dell’8 maggio 2017

12

2018/C 8/06

Giorni festivi nel 2018

14


IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Banca centrale europea

11.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 8/1


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 28 dicembre 2017

sulle politiche di distribuzione dei dividendi

(BCE/2017/44)

(2018/C 8/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 6, e l’articolo 132,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 34,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (2),

considerando quanto segue:

è necessario che gli enti creditizi continuino a prepararsi per una tempestiva e completa applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), in un contesto macroeconomico e finanziario difficile, che esercita pressione sulla redditività degli enti creditizi e, di conseguenza, sulla loro capacità di costituire la propria base patrimoniale. Inoltre, ancorché gli enti creditizi debbano finanziare l’economia, una politica di distribuzione dei dividendi conservativa rientra in un’adeguata gestione del rischio e in un solido sistema bancario. Dovrebbe essere applicato lo stesso metodo indicato nella raccomandazione BCE/2016/44 della Banca centrale europea (5).

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

I.

1.

Gli enti creditizi dovrebbero adottare politiche sui dividendi utilizzando ipotesi conservative e prudenti in modo da rispettare, dopo ogni distribuzione, i requisiti patrimoniali applicabili e gli esiti del processo di revisione e valutazione prudenziale (supervisory review and evaluation process, SREP).

a)

Gli enti creditizi sono tenuti a soddisfare in via continuativa i requisiti patrimoniali minimi applicabili («requisiti di primo pilastro»). Essi comprendono un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5 %, un coefficiente di capitale di classe 1 del 6 % e un coefficiente di capitale totale dell’8 %, come disposto dall’articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013.

b)

Inoltre, gli enti creditizi sono tenuti a rispettare in via continuativa i requisiti patrimoniali imposti dalla decisione adottata a seguito dello SREP in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013 e che vanno al di là dei requisiti di primo pilastro («requisiti di secondo pilastro»).

c)

Gli enti creditizi sono altresì tenuti a rispettare il requisito combinato di riserva di capitale come definito nell'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.

d)

Gli enti creditizi sono inoltre tenuti a rispettare il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1 e il coefficiente di capitale totale calcolati secondo le norme a regime al termine del periodo transitorio («fully loaded») (6) entro la data di entrata a pieno regime. Ciò si riferisce all’applicazione piena dei suddetti coefficienti dopo l’applicazione delle disposizioni transitorie e del requisito combinato di riserva di capitale come definito all’articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE. Le disposizioni transitorie sono previste dal titolo XI della direttiva 2013/36/UE e dalla parte dieci del regolamento (UE) N. 575/2013.

Tali requisiti devono essere soddisfatti sia a livello consolidato sia su base individuale, salvo che non sia stata accordata una deroga all’applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come previsto agli articoli 7 e 10 del regolamento (UE) n. 575/2013,

2.

Con riferimento agli enti creditizi che pagheranno dividendi (7) nel 2018, in relazione all'esercizio finanziario 2017, la BCE raccomanda quanto segue:

a)

Categoria 1: Gli enti creditizi che (i) rispettano i requisiti patrimoniali applicabili di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e (ii) hanno già raggiunto i propri coefficienti fully loaded di cui alla lettera d) del paragrafo 1 alla data del 31 dicembre 2017 dovrebbero distribuire i propri utili netti in dividendi in modo conservativo, che permetta loro di continuare a soddisfare tutti i requisiti e gli esiti dello SREP anche in caso di condizioni economiche e finanziarie deteriorate;

b)

Categoria 2: Gli enti creditizi che rispettano i requisiti patrimoniali applicabili di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), alla data del 31 dicembre 2017, ma che non hanno raggiunto alla medesima data i propri coefficienti fully loaded di cui alla lettera d) del paragrafo 1 alla data del 31 dicembre 2017, dovrebbero distribuire i propri utili netti in dividendi in modo conservativo, che permetta loro di continuare a soddisfare tutti i requisiti e gli esiti dello SREP anche in caso di condizioni economiche e finanziarie deteriorate. Inoltre, in linea di principio, essi dovrebbero pagare dividendi solo nella misura in cui sia garantito almeno un percorso lineare (8) verso il soddisfacimento dei requisiti patrimoniali fully loaded di cui al paragrafo 1, lettera d) e degli esiti dello SREP;

c)

Categoria 3: Gli enti creditizi che non rispettano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c), in linea di principio, non dovrebbero distribuire alcun dividendo.

Gli enti creditizi che non possono conformarsi alla presente raccomandazione in quanto ritengono di essere giuridicamente obbligati a pagare dividendi dovrebbero contattare immediatamente il proprio gruppo di vigilanza congiunto.

Gli enti creditizi di categoria 1, 2 e 3 di cui al paragrafo 2, lettera a), b) e c), dovrebbero soddisfare anche gli orientamenti in materia di capitale di secondo pilastro. A parità di ogni altra condizione, ci si attende che il fabbisogno patrimoniale (9) rimanga pressoché invariato. Se un ente creditizio opera o prevede di operare al di sotto degli orientamenti in materia di capitale di secondo pilastro dovrebbe contattare immediatamente il proprio gruppo di vigilanza congiunto. La BCE esaminerà le ragioni per le quali il livello patrimoniale dell'ente creditizio è diminuito o si prevede diminuisca e prenderà in esame la possibilità di adottare misure adeguate e proporzionate specifiche per l'ente.

II.

Sono destinatari della presente raccomandazione i soggetti vigilati significativi e i gruppi vigilati significativi come definiti all’articolo 2, punti 16 e 22, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

III.

Sono altresì destinatarie della presente raccomandazione le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali designate per quanto riguarda i soggetti vigilati meno significativi e i gruppi vigilati meno significativi, come definiti ai punti 7 e 23 dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Ci si attende che le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali designate applichino la presente raccomandazione a tali soggetti e gruppi, nel modo ritenuto appropriato (10).

Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 dicembre 2017.

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag 338).

(5)  Raccomandazione BCE/2016/44 della Banca centrale europea, del 13 dicembre 2016, sulle politiche di distribuzione dei dividendi (GU C 481 del 23.12.2016, pag. 1).

(6)  Tutte le riserve di capitale ai livelli fully loaded.

(7)  Gli enti creditizi possono assumere forme giuridiche diverse, ad esempio società quotate ed enti non costituiti come società per azioni quali società mutue, cooperative o enti di risparmio. Il termine «dividendo» utilizzato nella presente raccomandazione si riferisce a ogni tipo di pagamento in contante soggetto all’approvazione dell’assemblea generale.

(8)  In pratica ciò significa che nel corso di un periodo di quattro anni a partire dal 31 dicembre 2014, gli enti creditizi dovrebbero, in linea di principio, trattenere almeno il 25 % all’anno dello scarto rispetto ai propri coefficienti fully loaded di capitale primario di classe 1, di capitale di classe 1 e di capitale totale di cui al paragrafo 1, lettera d).

(9)  Per fabbisogno patrimoniale si intendono i requisiti di primo pilastro, i requisiti di secondo pilastro, la riserva di conservazione del capitale oltre agli orientamenti in materia di capitale di secondo pilastro. A prescindere dalla graduale introduzione della riserva di conservazione del capitale, gli enti creditizi dovrebbero attendersi di avere in futuro orientamenti in materia di capitale di secondo pilastro di segno positivo.

(10)  Se la presente raccomandazione è applicata a soggetti vigilati meno significativi e gruppi vigilati meno significativi che ritengono di non potervi ottemperare considerandosi giuridicamente obbligati a pagare dividendi, questi dovrebbero contattare immediatamente le rispettive autorità nazionali competenti.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

11.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 8/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

10 gennaio 2018

(2018/C 8/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1992

JPY

yen giapponesi

133,62

DKK

corone danesi

7,4469

GBP

sterline inglesi

0,88670

SEK

corone svedesi

9,8110

CHF

franchi svizzeri

1,1725

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,6448

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,570

HUF

fiorini ungheresi

309,92

PLN

zloty polacchi

4,1814

RON

leu rumeni

4,6395

TRY

lire turche

4,5548

AUD

dollari australiani

1,5289

CAD

dollari canadesi

1,4931

HKD

dollari di Hong Kong

9,3809

NZD

dollari neozelandesi

1,6654

SGD

dollari di Singapore

1,5981

KRW

won sudcoreani

1 280,95

ZAR

rand sudafricani

14,9214

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7996

HRK

kuna croata

7,4493

IDR

rupia indonesiana

16 105,86

MYR

ringgit malese

4,8004

PHP

peso filippino

60,624

RUB

rublo russo

68,3985

THB

baht thailandese

38,506

BRL

real brasiliano

3,8952

MXN

peso messicano

23,1300

INR

rupia indiana

76,2630


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


11.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 8/5


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2018

relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento della pubblicazione del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo

[Cairanne (DOP)]

(2018/C 8/03)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La Francia ha presentato una domanda di protezione della denominazione «Cairanne» a norma della parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

Conformemente all’articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ha esaminato tale domanda e ha accertato che sono rispettate le condizioni di cui agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, nonché agli articoli 100, 101 e 102 del suddetto regolamento.

(3)

Al fine di consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è quindi opportuno pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento e il riferimento della pubblicazione del disciplinare effettuata nel corso della procedura nazionale di esame della domanda di protezione della denominazione «Cairanne»,

DECIDE:

Articolo unico

Il documento unico redatto conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il riferimento della pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione «Cairanne» (DOP) figurano nell’allegato della presente decisione.

A norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il diritto di opporsi alla protezione della denominazione di cui al primo comma del presente articolo è conferito per i due mesi successivi alla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2018

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


ALLEGATO

DOCUMENTO UNICO

«CAIRANNE»

PDO-FR-02175

Data di presentazione della domanda: 13.7.2016

1.   Nome (nomi) da registrare

«Cairanne»

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino/dei vini

Vini rossi

I vini rossi, ottenuti in prevalenza dal vitigno «Grenache noir» associato alle varietà «Syrah» e «Mourvèdre», sono generosi e presentano un colore molto intenso. Sono caratterizzati da aromi di frutti rossi e sentori floreali. Al palato predominano la dolcezza e la morbidezza dei tannini, che apportano un finale elegante e complesso.

I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,5 %.

Nella fase del condizionamento:

il tenore di acido malico è pari o inferiore a 0,4 grammi per litro,

il tenore di zuccheri fermentabili è ≤ 3 g/l se il titolo alcolometrico volumico naturale è ≤ 14 %,

il tenore di zuccheri fermentabili è ≤ 4 g/l se il titolo alcolometrico volumico naturale è > 14 %,

l’intensità del colore (DO 420 nm+DO 520 nm + DO 620 nm) ≥ 5,

indice dei polifenoli totali (DO 280 nm) ≥ 45.

Gli altri criteri sono conformi alla normativa europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

14

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

16,33

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

100

Vini bianchi

I vini bianchi sono ottenuti in prevalenza dai vitigni «Clairette», «Grenache blanc» e «Roussanne». Si presentano al naso floreali e al palato fruttati e minerali.

I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12 %.

Gli altri criteri sono conformi alla normativa europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

13,5

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

16,33

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

150

5.   Pratiche vitivinicole

a.    Pratiche enologiche essenziali

Conduzione del vigneto

Pratica colturale

—   Densità di impianto

I filari sono posti a una distanza non superiore a 2,4 metri.

Ciascuna pianta dispone di una superficie massima di 2,5 m2. Questa superficie si ottiene moltiplicando la distanza interfilare per lo spazio fra le piante di uno stesso filare.

La distanza tra le piante di uno stesso filare è compresa tra 0,80 e 1,25 metri.

—   Norme di potatura

Le viti sono potate corte (ad alberello o in cordone di Royat), con un massimo di 6 speroni per pianta; ogni sperone presenta al massimo 2 gemme franche.

È vietata la pacciamatura con film plastico.

Sono vietati la spollonatura chimica del tronco e il controllo chimico delle erbe infestanti nelle parcelle.

È vietato l’uso di erbicidi di pre-emergenza tra i filari e nelle capezzagne.

È vietata l’applicazione di fanghi industriali e di deiezioni fresche.

È vietata qualunque modifica sostanziale della morfologia del rilievo e della sequenza pedologica naturale delle parcelle destinate alla produzione della DOC.

L’irrigazione può essere autorizzata.

Pratiche enologiche

Pratica enologica specifica

Le uve sono raccolte a mano. I viticoltori si impongono la cernita obbligatoria della vendemmia per eliminare gli acini alterati e non sufficientemente maturi. Gli acini sono caratterizzati da un tenore minimo di zuccheri pari a 207 g/l di mosto per i vitigni rossi (ad eccezione del vitigno «Grenache noir» che ha un tenore minimo di 216 g/l) e a 196 g/l per i vitigni bianchi.

I vini rossi presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,5 %.

I vini bianchi presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12 %.

È vietato l’uso di torchi continui.

Sono vietati i trattamenti termici della vendemmia con ricorso a temperature superiori a 40 °C.

È vietato l’uso di pezzi di legno.

b.    Rese massime

Vini rossi

40 ettolitri per ettaro

Vini bianchi

42 ettolitri per ettaro

6.   Zona delimitata

La raccolta delle uve, la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini sono effettuati nel territorio del comune di Cairanne nel dipartimento della Vaucluse. La superficie della zona delimitata è di 2 042 ha.

7.   Uve da vino principali

 

Grenache N

 

Grenache blanc B

 

Clairette B

 

Mourvèdre N

 

Syrah N

 

Roussanne B

8.   Descrizione del legame/dei legami

Addossata a sud di un massiccio collinare che separa le valli dell’Aygues (a ovest) e dell’Ouvèze (a est), la zona geografica comprende il solo comune di Cairanne nel dipartimento della Vaucluse, nel sud-est della Francia.

La zona di produzione gode di un’esposizione generale ottimale, l’altitudine culmina a 335 metri e discende gradualmente verso una vasta pianura. Il rilievo protegge parzialmente i vigneti dal Mistral, vento dominante del nord/nord-ovest che soffia in media 165 giorni all’anno. Il clima, di tipo mediterraneo, è caratterizzato da una temperatura media annua compresa tra 14 °C e 14,5 °C e da una piovosità media annua pari a 720 mm, concentrata principalmente in primavera e in autunno. Queste condizioni climatiche risultano favorevoli per i vitigni coltivati nella zona.

È stata effettuata una selezione in funzione delle caratteristiche pedologiche, tenendo conto della topografia. Ciò ha permesso di utilizzare solo i settori, le parcelle o le parti di parcelle più favorevoli alla maturazione dell’uva e all’espressione del carattere del «Cairanne». Queste condizioni richiedono una gestione ottimale della pianta e del suo potenziale di produzione. I vini della denominazione d’origine «Cairanne» devono pertanto presentare una resa per ettaro inferiore e un titolo alcolometrico volumico naturale minimo più elevato rispetto ai vini della denominazione d’origine «Côtes du Rhône Villages». La presenza della varietà «Grenache» sull’insieme dei vitigni è maggiore (50 % contro il 40 % minimo per la denominazione d’origine «Côtes du Rhône Villages»). La vendemmia manuale e la cernita costituiscono altrettante pratiche distintive della DOP «Cairanne» al fine di preservare al meglio il potenziale organolettico delle uve. È stato in tal modo favorito l’ottenimento di vini che possiedono le caratteristiche analitiche minime richieste e le caratteristiche organolettiche di generosità e di dolcezza descritte di seguito.

Il comune di Cairanne figura nella zona geografica della denominazione di origine controllata «Côtes du Rhône», riconosciuta con decreto del 19 novembre 1937.

L’originalità dei vini prodotti nel comune di Cairanne è stata riconosciuta fin dal 1953 come denominazione geografica complementare della denominazione di origine controllata «Côtes du Rhône», poi nel 1999 come denominazione geografica complementare della DOC «Côtes du Rhône Villages». I vini di Cairanne sono vini rossi e bianchi, tranquilli e secchi.

I vini rossi, ottenuti in prevalenza del vitigno «Grenache noir» associato alle varietà «Syrah» e «Mourvèdre» (vitigni ben adattati a condizioni soleggiate e secche), sono generosi e presentano un colore molto intenso. Sono caratterizzati da aromi di frutti rossi e sentori floreali. Al palato predominano la dolcezza e la morbidezza dei tannini, che apportano un finale elegante e complesso.

I vini bianchi sono ottenuti in prevalenza dai vitigni «Clairette», «Grenache blanc» e «Roussanne». Si presentano al naso floreali e al palato fruttati e minerali, con un gusto rafforzato dalla dominante calcarea dei terreni.

Nel 2013 i vigneti di Cairanne occupavano una superficie di oltre 1 000 ettari e l’80 % dei vini era commercializzato in bottiglie.

La combinazione del clima mediterraneo, caratterizzato da un forte soleggiamento, e dell’esposizione delle parcelle orientate principalmente a sud ottimizza la maturazione degli acini nonché la loro concentrazione zuccherina e rafforza la complessità aromatica e la rotondità dei vini.

Inoltre, il clima asciutto rafforzato dall’azione del Mistral favorisce il buono stato sanitario della vendemmia e la concentrazione di polifenoli nell’uva. In tale situazione, l’obbligo di cernita della vendemmia al fine di conservare solo gli acini migliori consente di ottenere mosti ricchi di zucchero e di preservare il potenziale aromatico degli acini.

La combinazione di una storia comune, di competenze e di un’ambizione condivisa attorno a un ambiente unico situato tra l’Aygues e l’Ouvèze hanno forgiato l’identità dei vini. I legami che uniscono questi elementi tracciano un’epopea, quella di un villaggio dedito alla viticoltura e dei suoi abitanti nei secoli, e i viticoltori di Cairanne lo esprimono con questa frase: «Cairanne è il villaggio e Cairanne è il vino, i due si confondono da sempre a memoria d’uomo.»

9.   Ulteriori condizioni essenziali

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni:

Dipartimento della Drôme: Mirabel-aux-Baronnies, Rochegude, Tulette

Dipartimento della Vaucluse: Buisson, Camaret-sur-Aigues, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Jonquières, Gigondas, Lagarde-Paréol, Mornas, Orange, Rasteau, Roaix, Sablet, Sainte-Cécile-les-Vignes, Saint-Roman-de-Malegarde, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Villedieu, Violès, Visan.

Unità geografica ampliata

Quadro normativo

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l’unità geografica ampliata «Cru des Côtes du Rhône».

Unità geografiche più piccole

Quadro normativo

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:

che si tratti di una località accatastata,

che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-25a5999e-1720-472a-bb4b-65e29f4f2adc


11.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 8/10


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 maggio 2017

relativa alla compatibilità con il diritto dell’Unione delle misure che l’Irlanda intende adottare a norma dell’articolo 14 della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

(2018/C 8/04)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,

visto il parere del comitato istituito a norma dell’articolo 29 della direttiva 2010/13/UE,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 7 febbraio 2017, l’Irlanda ha notificato alla Commissione le misure che intendeva adottare a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE al fine di aggiornare le misure attualmente in vigore approvate dalla Commissione con decisione del 25 giugno 2007 (2). Le misure da adottare riguardano la segnalazione di un elenco di due eventi che integrano le misure attualmente in vigore.

(2)

La Commissione ha verificato, entro un termine di tre mesi dalla notifica, la compatibilità delle misure da adottare con il diritto dell’Unione, in particolare per quanto riguarda la loro proporzionalità e la trasparenza della procedura nazionale di consultazione.

(3)

Nell’esame delle misure da adottare la Commissione ha tenuto conto dei dati disponibili sul mercato audiovisivo irlandese, in particolare per quanto riguarda l’impatto sul mercato televisivo.

(4)

L’Irlanda ha redatto l’elenco dei due eventi di particolare rilevanza per la società che integrano le misure attualmente in vigore, in modo chiaro e trasparente, a seguito di un’ampia consultazione pubblica.

(5)

Sulla base di prove dettagliate e dei dati sul numero di telespettatori forniti dalle autorità irlandesi, la Commissione ha verificato che l’elenco dei due eventi che integrano le misure attualmente in vigore, redatto a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE, soddisfacesse almeno due dei criteri che seguono, ritenuti indicatori affidabili dell’importanza che tali eventi hanno per la società: i) il fatto che l’evento abbia una particolare rilevanza nello Stato membro interessato e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport o l’attività in questione; ii) una specifica importanza culturale, in particolare in quanto elemento catalizzatore dell’identità culturale del paese, ampiamente riconosciuta dalla popolazione dello Stato membro; iii) la partecipazione della squadra nazionale all’evento nell’ambito di una competizione o di un torneo di portata internazionale e iv) il fatto che l’evento sia tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attiri un grande numero di telespettatori.

(6)

L’elenco notificato dei due eventi che integrano le misure attualmente in vigore contiene due eventi segnalati, considerati di particolare rilevanza per la società, vale a dire la finale dell’All-Ireland Senior Ladies’ Football Championship e la finale dell’All-Ireland Senior Camogie Championship.

(7)

Come dimostrato dalle autorità irlandesi, la finale dell’All-Ireland Senior Ladies’ Football Championship ha una speciale risonanza generale ed è un evento di importanza culturale per la società irlandese, non solo per coloro che seguono abitualmente lo sport. L’evento inoltre attira un grande numero di telespettatori ed è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita.

(8)

Come dimostrato dalle autorità irlandesi, la finale dell’All-Ireland Senior Camogie Championship ha una speciale risonanza generale e culturale per la società irlandese, che non si limita a coloro che seguono abitualmente lo sport. L’evento inoltre attira un grande numero di telespettatori ed è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita.

(9)

Le misure proposte non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito, vale a dire la tutela del diritto all’informazione e un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi di particolare rilevanza per la società. Questa conclusione tiene conto delle modalità secondo cui gli eventi in questione saranno trasmessi, della definizione di «emittente qualificata», del ruolo dell’Alta Corte nella risoluzione delle controversie che possono insorgere nel corso dell’attuazione delle misure, nonché del fatto che la segnalazione non dovrebbe avere alcuna incidenza sui contratti esistenti concernenti i diritti radiotelevisivi. Si può pertanto concludere che gli effetti sul diritto di proprietà, come stabilito dall’articolo 17 della Carta europea dei diritti fondamentali, non vanno al di là di quelli intrinsecamente connessi all’inserimento degli eventi nell’elenco di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE.

(10)

Per gli stessi motivi, le misure da adottare appaiono proporzionate per giustificare una deroga al principio fondamentale della libera prestazione di servizi di cui all’articolo 56 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’interesse pubblico prevalente è quello di assicurare l’ampio accesso dei telespettatori alle trasmissioni televisive di avvenimenti di particolare rilevanza per la società. Inoltre, le misure dell’Irlanda non danno adito a discriminazioni e non generano effetti di preclusione del mercato a danno di altre emittenti televisive, dei titolari di diritti o di altri operatori economici degli Stati membri.

(11)

Le misure proposte sono inoltre compatibili con le norme dell’Unione in materia di concorrenza. La definizione delle emittenti qualificate per la trasmissione degli eventi citati è basata su criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l’acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre, il numero degli eventi segnalati non è talmente elevato da creare distorsioni della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento. Si può pertanto ritenere che gli effetti sulla libertà di concorrenza non vanno al di là di quelli intrinsecamente connessi all’inserimento degli eventi nell’elenco di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE.

(12)

La Commissione ha comunicato agli altri Stati membri le misure che l’Irlanda intende adottare e ha presentato i risultati della sua verifica al comitato istituito a norma dell’articolo 29 della direttiva 2010/13/UE. Il comitato ha adottato un parere favorevole,

DECIDE:

Articolo unico

1.   Le misure che l’Irlanda intende adottare a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE, notificate alla Commissione a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, della medesima direttiva, sono compatibili con il diritto dell’Unione.

2.   Le misure adottate dall’Irlanda sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2017

Per la Commissione

Andrus ANSIP

Vicepresidente


(1)  GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

(2)  Decisione 2007/478/CE della Commissione, del 25 giugno 2007 (GU L 180 del 10.7.2007, pag. 17).


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

11.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 8/12


Misure adottate dall’Irlanda ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e di cui al considerando 1 della decisione C(2017) 2898 della Commissione dell’8 maggio 2017

(2018/C 8/05)

S.I. n. 465 del 2017

BROADCASTING ACT 2009 (DESIGNAZIONE DI EVENTI DI GRANDE IMPORTANZA)

ORDER 2017

Il sottoscritto, DENIS NAUGHTEN, ministro delle Comunicazioni, dell’azione per il clima e dell’ambiente, nell’esercizio dei poteri conferitigli dall’articolo 162, paragrafo 1, del Broadcasting Act 2009 (n. 18 del 2009), adattato dal Communications, Energy and Natural Resources (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order 2016 (S.I. n. 421 del 2016), e previa consultazione con il ministro dei Trasporti, del turismo e dello sport, conformemente a quanto disposto al paragrafo 5 dell’articolo in questione [adattato dal Tourism and Sport (Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions n. 2) Order 2011 (S.I. n. 217 del 2011)], emana il seguente decreto relativamente al quale, conformemente al paragrafo 6 dell’articolo in questione, è stato presentato a ciascuna delle Camere del Parlamento (Oireachtas) un progetto e successivamente è stata adottata da ciascuna delle Camere una risoluzione che approva il progetto:

1.

Il presente decreto può essere citato con il titolo di Broadcasting Act 2009 (Designation of Major Events) Order 2017 (decreto del 2017 sulla designazione degli eventi di grande importanza, in virtù della legge del 2009 sull’emittenza radiotelevisiva).

2.

Gli eventi indicati nell’elenco allegato sono designati quali eventi di grande importanza per la società, per i quali il diritto di un’emittente qualificata di fornire a titolo gratuito la copertura televisiva integrale e in diretta dovrebbe essere garantito nell’interesse del pubblico.

3.

Ciascuna delle partite del campionato di rugby delle Sei Nazioni è designata quale evento di grande importanza per la società, per il quale nell’interesse del pubblico deve essere garantito il diritto di un’emittente qualificata di fornire a titolo gratuito la copertura televisiva integrale e in differita.

4.

Il Broadcasting (Major Events Television Coverage) Act 1999 (Designation of Major Events) Order 2003 è abrogato.

L’avviso concernente questo decreto è stato pubblicato nell’ Iris Oifigiúil (la gazzetta ufficiale del governo irlandese) del 27 ottobre 2017.

ELENCO

Articolo 2

Olimpiadi estive

Finali dell’All-Ireland Senior Inter-County Football (calcio irlandese) e di hurling

Partite di calcio disputate in casa e fuori casa per la qualificazione al Campionato europeo di calcio e alla Coppa del mondo FIFA

Partite giocate dall’Irlanda nell’ambito della fase finale del Campionato europeo di calcio e della Coppa del mondo di calcio FIFA

Le gare di apertura, le semifinali e le finali del Campionato europeo di calcio e della Coppa del mondo di calcio FIFA

Partite giocate dall’Irlanda nella fase finale della Coppa del mondo di rugby

Irish Grand National e Irish Derby

Coppa delle Nazioni del Dublin Horse Show

Finale dell’All-Ireland Ladies Gaelic Football

Finale dell’All-Ireland Ladies Camogie

25 ottobre 2017

DENIS NAUGHTEN,

Ministro delle Comunicazioni, dell’azione per il clima e dell’ambiente.


11.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 8/14


Giorni festivi nel 2018

(2018/C 8/06)

Belgique/België

1.1, 1.4, 2.4, 1.5, 8.5, 10.5, 11.5, 20.5, 21.5, 11.7, 21.7, 15.8, 27.9, 1.11, 2.11, 11.11, 15.11, 25.12, 26.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12, 31.12

България

1.1, 3.3, 4.3, 5.3, 6.4, 7.4, 8.4, 9.4, 1.5, 6.5, 7.5, 24.5, 6.9, 22.9, 23.9, 24.9, 1.11, 24.12, 25.12, 26.12

Česká republika

1.1, 30.3, 2.4, 1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12

Danmark

1.1, 29.3, 30.3, 1.4, 2.4, 27.4, 10.5, 20.5, 21.5, 5.6, 24.12, 25.12, 26.12, 31.12

Deutschland

1.1, 30.3, 2.4, 1.5, 10.5, 21.5, 3.10, 25.12, 26.12

Eesti

1.1, 24.2, 30.3, 1.4, 1.5, 20.5, 23.6, 24.6, 20.8, 24.12, 25.12, 26.12

Éire/Ireland

1.1, 19.3, 30.3, 2.4, 7.5, 4.6, 6.8, 29.10, 25.12, 26.12

Ελλάδα

1.1, 6.1, 19.2, 25.3, 6.4, 9.4, 1.5, 28.5, 15.8, 28.10, 25.12, 26.12

España

1.1, 2.1, 29.3, 30.3, 2.4, 1.5, 9.5, 10.5, 21.5, 1.11, 24.12, 25.12, 26.12, 27.12, 28.12, 31.12

France

1.1, 2.4, 1.5, 8.5, 10.5, 21.5, 14.7, 15.8, 1.11, 11.11, 25.12

Hrvatska

1.1, 6.1, 1.4, 2.4, 1.5, 31.5, 22.6, 25.6, 5.8, 15.8, 8.10, 1.11, 25.12, 26.12

Italia

1.1, 6.1, 2.4, 25.4, 1.5, 2.6, 15.8, 1.11, 8.12, 25.12, 26.12

Κύπρος/Kıbrıs

1.1, 6.1, 19.2, 25.3, 1.4, 6.4, 9.4, 1.5, 28.5, 15.8, 1.10, 28.10, 24.12, 25.12, 26.12

Latvija

1.1, 30.3, 1.4, 2.4, 30.4, 1.5, 4.5, 13.5, 23.6, 24.6, 9.7, 18.11, 19.11, 24.12, 25.12, 26.12, 31.12

Lietuva

1.1, 16.2, 11.3, 1.4, 1.5, 6.5, 3.6, 24.6, 6.7, 15.8, 1.11, 24.12, 25.12

Luxembourg

1.1, 2.4, 1.5, 10.5, 21.5, 23.6, 15.8, 1.11, 25.12, 26.12

Magyarország

1.1, 15.3, 30.3, 2.4, 1.5, 21.5, 20.8, 23.10, 1.11, 25.12, 26.12

Malta

1.1, 10.2, 19.3, 30.3, 31.3, 1.5, 7.6, 29.6, 15.8, 8.9, 21.9, 8.12, 13.12, 25.12

Nederland

1.1, 1.4, 2.4, 27.4, 10.5, 20.5, 21.5, 25.12, 26.12

Österreich

1.1, 6.1, 1.4, 2.4, 1.5, 10.5, 20.5, 21.5, 31.5, 15.8, 26.10, 1.11, 8.12, 25.12, 26.12

Polska

1.1, 6.1, 1.4, 2.4, 1.5, 3.5, 31.5, 15.8, 1.11, 11.11, 25.12, 26.12

Portugal

1.1, 30.3, 1.4, 25.4, 1.5, 31.5, 10.6, 15.8, 5.10, 1.11, 1.12, 8.12, 25.12

România

1.1, 2.1, 24.1, 8.4, 9.4, 1.5, 27.5, 28.5, 1.6, 15.8, 30.11, 1.12, 25.12, 26.12

Slovenija

1.1, 2.1, 8.2, 1.4, 2.4, 27.4, 1.5, 2.5, 25.6, 15.8, 31.10, 1.11, 25.12, 26.12

Slovensko

1.1, 6.1, 30.3, 2.4, 1.5, 8.5, 5.7, 29.8, 1.9, 15.9, 1.11, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12

Suomi/Finland

1.1, 30.3, 2.4, 1.5, 10.5, 22.6, 6.12, 24.12, 25.12, 26.12

Sverige

1.1, 6.1, 30.3, 1.4, 2.4, 1.5, 10.5, 20.5, 6.6, 23.6, 3.11, 25.12, 26.12

United Kingdom

Wales and England: 1.1, 30.3, 2.4, 7.5, 28.5, 27.8, 25.12, 26.12

Northern Ireland: 1.1, 17.3, 19.3, 30.3, 2.4, 7.5, 28.5, 12.7, 27.8, 25.12, 26.12

Scotland: 1.1, 2.1, 30.3, 7.5, 28.5, 6.8, 30.11, 25.12, 26.12