ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 7 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 7/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8664 — WME IMG/Perform/PIMGSA) ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
10.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 7/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8664 — WME IMG/Perform/PIMGSA)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 7/01)
Il 15 dicembre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8664. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
10.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 7/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
9 gennaio 2018
(2018/C 7/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1932 |
JPY |
yen giapponesi |
134,31 |
DKK |
corone danesi |
7,4469 |
GBP |
sterline inglesi |
0,88270 |
SEK |
corone svedesi |
9,8288 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1727 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,6715 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,535 |
HUF |
fiorini ungheresi |
309,36 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1795 |
RON |
leu rumeni |
4,6530 |
TRY |
lire turche |
4,4843 |
AUD |
dollari australiani |
1,5242 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4826 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,3323 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6601 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5932 |
KRW |
won sudcoreani |
1 274,81 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,7340 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,7865 |
HRK |
kuna croata |
7,4475 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 038,99 |
MYR |
ringgit malese |
4,7841 |
PHP |
peso filippino |
59,994 |
RUB |
rublo russo |
68,0535 |
THB |
baht thailandese |
38,481 |
BRL |
real brasiliano |
3,8571 |
MXN |
peso messicano |
22,9311 |
INR |
rupia indiana |
76,0215 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
10.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 7/3 |
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea
(2018/C 7/03)
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:
Alla pagina 125 la nota esplicativa delle sottovoci «2710 19 11 a 2710 19 29 Oli medi» è sostituita dalla seguente:
«2710 19 11 a 2710 19 29 |
Oli medi Cfr. la nota complementare 2 c) del presente capitolo. Il petrolio lampante (cherosene) è utilizzato per un’ampia gamma di fini diversi, per esempio come combustibile per i motori aerei o per il riscaldamento. Il petrolio lampante è un olio medio con un intervallo di distillazione secondo il metodo EN ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86) all’incirca compreso fra 130 °C e 320 °C. Le immagini allegate alla presente nota esplicativa sono meramente indicative dei cromatogrammi di una categoria di prodotti classificabili in ciascuna delle tre sottovoci interessate.» |
A pagina 125 la nota esplicativa della sottovoce NC «2710 19 21 Carboturbi» è sostituita dal testo seguente:
«2710 19 21 |
Carboturbi Rientra in questa sottovoce il petrolio lampante per carboturbo. Questo tipo di carboturbo è conforme alle prescrizioni della nota complementare 2 c) del presente capitolo. Il profilo gascromatografico del petrolio lampante per carboturbo, per esempio il carboturbo jet fuel A-1, che è quello più comunemente usato, è caratteristico di un olio ottenuto dalla distillazione di un olio greggio, oltre che da altri processi petrolchimici. La lunghezza della catena degli alcani varia tra circa 10 e 18 atomi di carbonio. Il tenore di composti aromatici può arrivare al 25 % in volume. Il punto di infiammabilità è generalmente al di sopra dei 38 gradi Celsius secondo il metodo ISO 13736. Il punto di congelamento di norma non è al di sopra di – 40 °C. I carboturbi possono contenere i seguenti additivi: antiossidanti, inibitori della corrosione, prodotti antigelo, coloranti traccianti. PROFILO GASCROMATOGRAFICO DEL JET FUEL TIPO A-1 (PETROLIO LAMPANTE) SimDis ASTM D 2887 extended (equivalente al metodo ISO 3924)
» |
A pagina 127 la nota esplicativa della sottovoce «2710 19 25 altro» è sostituita dal testo seguente:
«2710 19 25 |
altro Questa sottovoce comprende il petrolio lampante diverso dai carboturbi. Il petrolio lampante di questa sottovoce è conforme alle prescrizioni della nota complementare 2 c) del presente capitolo. Il profilo gascromatografico del petrolio lampante «altro» è caratteristico di un olio ottenuto mediante distillazione di un olio greggio. Questa sottovoce comprende altresì:
In alcuni casi sono presenti marcanti chimici. Questa sottovoce non comprende le miscele di petrolio lampante e altri oli minerali o solventi organici. PROFILO GASCROMATOGRAFICO DEL PETROLIO LAMPANTE DIVERSO DAL JET FUEL SimDis ASTM D 2887 extended (equivalente al metodo ISO 3924)
» |
A pagina 129 la nota esplicativa della sottovoce «2710 19 29 altri» è sostituita dal testo seguente:
«2710 19 29 |
altri Questa sottovoce comprende gli oli medi diversi dal petrolio lampante delle sottovoci 2710 19 21 e 2710 19 25. Gli oli di questa sottovoce sono conformi alle prescrizioni della nota complementare 2 c) del presente capitolo. Di norma i prodotti che rientrano nella presente sottovoce sono ottenuti mediante uno o più processi fisico-chimici che possono modificarne significativamente la composizione chimica al fine di renderli idonei a taluni usi industriali. In alcuni casi la modifica della composizione molecolare di questi prodotti può essere rilevabile mediante GC o SimDis, mentre per altri tipi di prodotti sono necessarie determinazioni più accurate (per esempio gascromatografia/spettrometria di massa, GC-MS). Un esempio di profilo SimDis di questi oli è rappresentato dalla n-paraffina, come illustrato sotto: PROFILO GASCROMATOGRAFICO DI UNA N-PARAFFINA SimDis ASTM D 2887 extended (equivalente al metodo ISO 3924)
Un ulteriore esempio di prodotti che rientrano nella presente sottovoce sono quelli ottenuti mediante un processo multifase che include:
Tali prodotti consistono in idrocarburi saturi, principalmente ramificati e ciclici, aventi un contenuto aromatico notevolmente inferiore all’1 %. Un esempio di profilo SimDis per questo tipo di prodotti è illustrato sotto: ASTM D2887 extended (equivalente al metodo ISO 3924) Punto di ebollizione (°C)
L’uso della tecnica di GC-MS può produrre un profilo analogo a quello illustrato sotto come esempio:
Traccia cromatogramma ioni totali in GC-MS (TIC) Questo profilo è stato ottenuto con le seguenti condizioni sperimentali:
Questo profilo presenta la seguente distribuzione:
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(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(2) GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
10.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 7/9 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2018/C 7/04)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
7.12.2017 |
Durata |
7.12.2017 – 31.12.2017 |
Stato membro |
Francia |
Stock o gruppo di stock |
RHG/124- |
Specie |
Granatiere berglax (Macrourus berglax) |
Zona |
Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone I, II e IV |
Tipo(i) di pescherecci |
— |
Numero di riferimento |
47/TQ2285 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
10.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 7/9 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2018/C 7/05)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
9.12.2017 |
Durata |
9.12.2017 - 31.12.2017 |
Stato membro |
Germania |
Stock o gruppo di stock |
COD/N1GL14 e relative condizioni speciali COD/GRL1 e COD/GRL2 |
Specie |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
Zona |
Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi della zona XIV |
Tipo(i) di pescherecci |
— |
Numero di riferimento |
51/TQ127 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
10.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 7/10 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2018/C 7/06)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
9.12.2017 |
Durata |
9.12.2017 - 31.12.2017 |
Stato membro |
Germania |
Stock o gruppo di stock |
SAN/2A3A4. e relative condizioni speciali OT1/*2A3A4, SAN/234_1R, SAN/234_2R, SAN/234_4, SAN/234_5R, SAN/234_6, SAN/234_7R, SAN/234_3R |
Specie |
Cicerello e catture accessorie connesse (Ammodytes spp.) |
Zona |
Acque dell’Unione delle zone IIa, IIIa e IV |
Tipo(i) di pescherecci |
— |
Numero di riferimento |
49/TQ127 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
10.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 7/10 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2018/C 7/07)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
9.12.2017 |
Durata |
9.12.2017 - 31.12.2017 |
Stato membro |
Germania |
Stock o gruppo di stock |
MAC/8C3411 e relativa condizione speciale MAC/*08B. |
Specie |
Sgombro (Scomber scombrus) |
Zona |
VIIIc, IX e X; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 |
Tipo(i) di pescherecci |
— |
Numero di riferimento |
50/TQ127 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
10.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 7/11 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2018/C 7/08)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
7.12.2017 |
Durata |
7.12.2017 - 31.12.2017 |
Stato membro |
Francia |
Stock o gruppo di stock |
HER/4AB. e relativa condizione speciale HER/*4AB-C |
Specie |
Aringa (Clupea harengus) |
Zona |
Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N |
Tipo(i) di pescherecci |
— |
Numero di riferimento |
48/TQ127 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
10.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 7/11 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2018/C 7/09)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
12.12.2017 |
Durata |
12.12.2017 - 31.12.2017 |
Stato membro |
Irlanda |
Stock o gruppo di stock |
HER/6AS7BC |
Specie |
Aringa (Clupea harengus) |
Zona |
VIaS, VIIb, VIIc |
Tipo(i) di pescherecci |
— |
Numero di riferimento |
52/TQ127 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
10.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 7/12 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2018/C 7/10)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
6.11.2017 |
Durata |
6.11.2017 - 31.12.2017 |
Stato membro |
Francia |
Stock o gruppo di stock |
PLE/7FG |
Specie |
Passera di mare (Pleuronectes platessa) |
Zona |
VIIf e VIIg |
Tipo(i) di pescherecci |
— |
Numero di riferimento |
41/TQ127 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
10.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 7/12 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2018/C 7/11)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
6.11.2017 |
Durata |
6.11.2017 - 31.12.2017 |
Stato membro |
Francia |
Stock o gruppo di stock |
PLE/7HJK |
Specie |
Passera di mare (Pleuronectes platessa) |
Zona |
VIIh, VIIj e VIIk |
Tipo(i) di pescherecci |
— |
Numero di riferimento |
42/TQ127 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.