ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 7

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
10 gennaio 2018


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 7/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8664 — WME IMG/Perform/PIMGSA) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 7/02

Tassi di cambio dell'euro

2

2018/C 7/03

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

3

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2018/C 7/04

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

9

2018/C 7/05

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

9

2018/C 7/06

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

10

2018/C 7/07

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

10

2018/C 7/08

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

11

2018/C 7/09

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

11

2018/C 7/10

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

12

2018/C 7/11

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

12


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

10.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 7/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8664 — WME IMG/Perform/PIMGSA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 7/01)

Il 15 dicembre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8664. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

10.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 7/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

9 gennaio 2018

(2018/C 7/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1932

JPY

yen giapponesi

134,31

DKK

corone danesi

7,4469

GBP

sterline inglesi

0,88270

SEK

corone svedesi

9,8288

CHF

franchi svizzeri

1,1727

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,6715

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,535

HUF

fiorini ungheresi

309,36

PLN

zloty polacchi

4,1795

RON

leu rumeni

4,6530

TRY

lire turche

4,4843

AUD

dollari australiani

1,5242

CAD

dollari canadesi

1,4826

HKD

dollari di Hong Kong

9,3323

NZD

dollari neozelandesi

1,6601

SGD

dollari di Singapore

1,5932

KRW

won sudcoreani

1 274,81

ZAR

rand sudafricani

14,7340

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7865

HRK

kuna croata

7,4475

IDR

rupia indonesiana

16 038,99

MYR

ringgit malese

4,7841

PHP

peso filippino

59,994

RUB

rublo russo

68,0535

THB

baht thailandese

38,481

BRL

real brasiliano

3,8571

MXN

peso messicano

22,9311

INR

rupia indiana

76,0215


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


10.1.2018   

IT

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C 7/3


Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

(2018/C 7/03)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:

Alla pagina 125 la nota esplicativa delle sottovoci «2710 19 11 a 2710 19 29 Oli medi» è sostituita dalla seguente:

«2710 19 11 a 2710 19 29

Oli medi

Cfr. la nota complementare 2 c) del presente capitolo.

Il petrolio lampante (cherosene) è utilizzato per un’ampia gamma di fini diversi, per esempio come combustibile per i motori aerei o per il riscaldamento.

Il petrolio lampante è un olio medio con un intervallo di distillazione secondo il metodo EN ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86) all’incirca compreso fra 130 °C e 320 °C.

Le immagini allegate alla presente nota esplicativa sono meramente indicative dei cromatogrammi di una categoria di prodotti classificabili in ciascuna delle tre sottovoci interessate.»

A pagina 125 la nota esplicativa della sottovoce NC «2710 19 21 Carboturbi» è sostituita dal testo seguente:

«2710 19 21

Carboturbi

Rientra in questa sottovoce il petrolio lampante per carboturbo. Questo tipo di carboturbo è conforme alle prescrizioni della nota complementare 2 c) del presente capitolo.

Il profilo gascromatografico del petrolio lampante per carboturbo, per esempio il carboturbo jet fuel A-1, che è quello più comunemente usato, è caratteristico di un olio ottenuto dalla distillazione di un olio greggio, oltre che da altri processi petrolchimici. La lunghezza della catena degli alcani varia tra circa 10 e 18 atomi di carbonio. Il tenore di composti aromatici può arrivare al 25 % in volume. Il punto di infiammabilità è generalmente al di sopra dei 38 gradi Celsius secondo il metodo ISO 13736. Il punto di congelamento di norma non è al di sopra di – 40 °C.

I carboturbi possono contenere i seguenti additivi: antiossidanti, inibitori della corrosione, prodotti antigelo, coloranti traccianti.

PROFILO GASCROMATOGRAFICO DEL JET FUEL TIPO A-1 (PETROLIO LAMPANTE) SimDis ASTM D 2887 extended (equivalente al metodo ISO 3924)

Image

Image »

A pagina 127 la nota esplicativa della sottovoce «2710 19 25 altro» è sostituita dal testo seguente:

«2710 19 25

altro

Questa sottovoce comprende il petrolio lampante diverso dai carboturbi. Il petrolio lampante di questa sottovoce è conforme alle prescrizioni della nota complementare 2 c) del presente capitolo.

Il profilo gascromatografico del petrolio lampante «altro» è caratteristico di un olio ottenuto mediante distillazione di un olio greggio.

Questa sottovoce comprende altresì:

oli utilizzati nelle lampade, aventi un basso tenore di composti aromatici e di olefine per evitare la formazione di fuliggine durante la combustione;

oli aventi un intervallo di distillazione ristretto, con un profilo gascromatografico composto solo da una frazione dell’immagine GC sotto.

In alcuni casi sono presenti marcanti chimici.

Questa sottovoce non comprende le miscele di petrolio lampante e altri oli minerali o solventi organici.

PROFILO GASCROMATOGRAFICO DEL PETROLIO LAMPANTE DIVERSO DAL JET FUEL SimDis ASTM D 2887 extended (equivalente al metodo ISO 3924)

Image

Image »

A pagina 129 la nota esplicativa della sottovoce «2710 19 29 altri» è sostituita dal testo seguente:

«2710 19 29

altri

Questa sottovoce comprende gli oli medi diversi dal petrolio lampante delle sottovoci 2710 19 21 e 2710 19 25. Gli oli di questa sottovoce sono conformi alle prescrizioni della nota complementare 2 c) del presente capitolo.

Di norma i prodotti che rientrano nella presente sottovoce sono ottenuti mediante uno o più processi fisico-chimici che possono modificarne significativamente la composizione chimica al fine di renderli idonei a taluni usi industriali. In alcuni casi la modifica della composizione molecolare di questi prodotti può essere rilevabile mediante GC o SimDis, mentre per altri tipi di prodotti sono necessarie determinazioni più accurate (per esempio gascromatografia/spettrometria di massa, GC-MS).

Un esempio di profilo SimDis di questi oli è rappresentato dalla n-paraffina, come illustrato sotto:

PROFILO GASCROMATOGRAFICO DI UNA N-PARAFFINA SimDis ASTM D 2887 extended (equivalente al metodo ISO 3924)

Image

Image

Un ulteriore esempio di prodotti che rientrano nella presente sottovoce sono quelli ottenuti mediante un processo multifase che include:

estrazione delle paraffine lineari;

idrogenazione del residuo deparaffinato;

frazionamento per distillazione del residuo idrogenato e deparaffinato nei prodotti aventi un taglio petrolifero (carbon cut) inferiore.

Tali prodotti consistono in idrocarburi saturi, principalmente ramificati e ciclici, aventi un contenuto aromatico notevolmente inferiore all’1 %. Un esempio di profilo SimDis per questo tipo di prodotti è illustrato sotto:

ASTM D2887 extended (equivalente al metodo ISO 3924)

Punto di ebollizione (°C)

Image

SIMDIS ASTM D 2887 extended, correlazione con ASTM D 86

Massa

PE

Massa

PE

Massa

PE

Massa

PE

recup. %

°C

recup. %

°C

recup. %

°C

recup. %

°C

PEI

234,2

30,0

241,1

70,0

246,5

PEF

255,9

5,0

240,0

40,0

242,2

80,0

247,0

 

 

10,0

240,9

50,0

243,4

90,0

250,8

 

 

20,0

241,0

60,0

243,8

95,0

254,5

 

 

L’uso della tecnica di GC-MS può produrre un profilo analogo a quello illustrato sotto come esempio:

 

Asse delle ascisse: tempo (minuti)

 

Asse delle ordinate: abbondanza relativa

Image

Traccia cromatogramma ioni totali in GC-MS (TIC)

Questo profilo è stato ottenuto con le seguenti condizioni sperimentali:

Colonna

Zebron ZB5-MS (o simile)

Lunghezza della colonna

30 m

D.I.

0,25 mm

Spessore dello strato

0,25 μm

Intervallo di massa

35 - 600

Sorgente di ioni

250 °C

Tempo di inizio

3 min

Tasso di split

1:60

Temperatura dell’iniettore

250 °C

Volume iniettato

1 μL

Condotto di trasferimento

275 °C

Programma di temperatura

 

Temperatura iniziale

40 °C

Tempo iniziale

3 min

Gradiente 1

2,5 °C/min fino a 270 °C

Tempo finale

10 min

Questo profilo presenta la seguente distribuzione:

TAGLIO PETROLIFERO (CARBON CUT)

 

C10

C11

C12

C13

C14

TOT

n-paraffine

0,1

0,6

4,8

1

0

6,5

Monometil paraffine

0

1,5

14,2

15,7

1,8

33,2

Altre isoparaffine

0

0,9

10,6

20,1

0,6

32,2

Cicloparaffine

0

1,2

6,1

16,3

0,3

24,0

Decalina

0,2

2

1,4

0,6

0

4,2

TOT

0,3

6,2

37,1

53,7

2,7

100»


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

10.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 7/9


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2018/C 7/04)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

7.12.2017

Durata

7.12.2017 – 31.12.2017

Stato membro

Francia

Stock o gruppo di stock

RHG/124-

Specie

Granatiere berglax (Macrourus berglax)

Zona

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone I, II e IV

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

47/TQ2285


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


10.1.2018   

IT

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C 7/9


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2018/C 7/05)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

9.12.2017

Durata

9.12.2017 - 31.12.2017

Stato membro

Germania

Stock o gruppo di stock

COD/N1GL14 e relative condizioni speciali COD/GRL1 e COD/GRL2

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi della zona XIV

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

51/TQ127


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


10.1.2018   

IT

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C 7/10


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2018/C 7/06)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

9.12.2017

Durata

9.12.2017 - 31.12.2017

Stato membro

Germania

Stock o gruppo di stock

SAN/2A3A4. e relative condizioni speciali OT1/*2A3A4, SAN/234_1R, SAN/234_2R, SAN/234_4, SAN/234_5R, SAN/234_6, SAN/234_7R, SAN/234_3R

Specie

Cicerello e catture accessorie connesse (Ammodytes spp.)

Zona

Acque dell’Unione delle zone IIa, IIIa e IV

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

49/TQ127


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


10.1.2018   

IT

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C 7/10


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2018/C 7/07)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

9.12.2017

Durata

9.12.2017 - 31.12.2017

Stato membro

Germania

Stock o gruppo di stock

MAC/8C3411 e relativa condizione speciale MAC/*08B.

Specie

Sgombro (Scomber scombrus)

Zona

VIIIc, IX e X; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

50/TQ127


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


10.1.2018   

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C 7/11


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2018/C 7/08)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

7.12.2017

Durata

7.12.2017 - 31.12.2017

Stato membro

Francia

Stock o gruppo di stock

HER/4AB. e relativa condizione speciale HER/*4AB-C

Specie

Aringa (Clupea harengus)

Zona

Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

48/TQ127


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


10.1.2018   

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C 7/11


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2018/C 7/09)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

12.12.2017

Durata

12.12.2017 - 31.12.2017

Stato membro

Irlanda

Stock o gruppo di stock

HER/6AS7BC

Specie

Aringa (Clupea harengus)

Zona

VIaS, VIIb, VIIc

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

52/TQ127


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


10.1.2018   

IT

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C 7/12


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2018/C 7/10)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

6.11.2017

Durata

6.11.2017 - 31.12.2017

Stato membro

Francia

Stock o gruppo di stock

PLE/7FG

Specie

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

Zona

VIIf e VIIg

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

41/TQ127


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


10.1.2018   

IT

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C 7/12


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2018/C 7/11)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

6.11.2017

Durata

6.11.2017 - 31.12.2017

Stato membro

Francia

Stock o gruppo di stock

PLE/7HJK

Specie

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

Zona

VIIh, VIIj e VIIk

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

42/TQ127


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.