ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 431

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
15 dicembre 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Comitato europeo per il rischio sistemico

2017/C 431/01 CERS/2017/4

Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 ottobre 2017, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (CERS/2017/4)

1


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 431/02

Comunicazione della Commissione — Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità che la Commissione propone alla Corte di giustizia nell’ambito dei procedimenti d’infrazione

3

2017/C 431/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8454 — KKR/Pelican Rouge) ( 1 )

6


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 431/04

Tassi di cambio dell'euro

7

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2017/C 431/05

Aggiornamento dei servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione)

8


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2017/C 431/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8665 — Discovery/Scripps) ( 1 )

9

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2017/C 431/07

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

10


 

Rettifiche

2017/C 431/08

Rettifica dell’invito a presentare proposte 2018 — EAC/A05/2017 — Programma Erasmus+ ( GU C 361 del 25.10.2017 )

13


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Comitato europeo per il rischio sistemico

15.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 431/1


RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 20 ottobre 2017

che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario

(CERS/2017/4)

(2017/C 431/01)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), e in particolare l’articolo 3 e gli articoli da 16 a 18,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (2), e in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera e), e gli articoli da 18 a 20,

considerando quanto segue:

(1)

La disciplina in materia di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale dettata nella raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico (3) dovrebbe assicurare che tutte le misure di politica macroprudenziale basate sull’esposizione attivate in uno degli Stati membri siano riconosciute negli altri Stati membri nella misura più ampia possibile.

(2)

Le autorità competenti negli Stati membri possono accordare un’esenzione a un singolo prestatore di servizi finanziari con esposizioni non significative dall’applicazione della misura di riconoscimento (principio de minimis).

(3)

La disciplina in materia di riconoscimento volontario del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) non fornisce orientamenti sulla soglia che le autorità competenti devono utilizzate ai fini della determinazione della significatività dell’esposizione. Nel caso in cui un’autorità accordi un’esenzione a un prestatore di servizi finanziari con esposizioni non significative, l’autorità attualmente può adottare la soglia che ritiene appropriata, determinando così potenziali discrepanze nell’applicazione del principio de minimis.

(4)

Al fine di evitare tali potenziali discrepanze, l’autorità competente all’attivazione dovrebbe proporre una soglia massima di rilevanza a livello dei prestatori di servizi finanziari quando richiede il riconoscimento. Il gruppo di valutazione permanente del CERS, di cui alla decisione CERS/2015/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico (4), può raccomandare una diversa soglia se lo ritiene necessario.

(5)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione CERS/2015/2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Modifiche

La raccomandazione CERS/2015/2 è modificata come segue:

1.

alla sezione 1, la subraccomandazione B(2) è sostituita dalla seguente:

«2.

Se si ritiene necessario il riconoscimento da parte di altri Stati membri per assicurare l’efficace funzionamento delle misure in considerazione, si raccomanda alle autorità competenti all’attivazione di accompagnare la notifica della misura con la richiesta di riconoscimento al CERS. La richiesta dovrebbe includere una proposta relativa alla soglia di rilevanza.»;

2.

al paragrafo 1 della sezione 2, è aggiunta la lettera seguente:

«i)

per “soglia di rilevanza” si intende una soglia quantitativa al di sotto della quale l’esposizione di un singolo prestatore di servizi finanziari al rischio macroprudenziale individuato nella giurisdizione in cui la misura di politica macroprudenziale viene applicata dall’autorità competente all’attivazione può essere considerata non significativa.»;

3.

alla sezione 2, paragrafo 2, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Le autorità competenti possono esentare un singolo prestatore di servizi finanziari soggetto alla loro giurisdizione dall’applicazione di una specifica misura di politica macroprudenziale oggetto di riconoscimento, se tale prestatore di servizi finanziari non è esposto in maniera significativa al rischio macroprudenziale individuato nella giurisdizione, ove l’autorità competente all’attivazione applichi la misura di politica macroprudenziale in questione (principio de minimis). Le autorità competenti sono tenute a segnalare al CERS tali esenzioni, utilizzando il modello per la notifica delle misure di riconoscimento pubblicato sul sito Internet del CERS.

Ai fini dell’applicazione del principio de minimis, il CERS raccomanda una soglia di rilevanza basata su quella proposta dall’autorità competente all’attivazione ai sensi della sezione 1, subraccomandazione B(2). La calibrazione della soglia dovrebbe aderire alle migliori pratiche come previsto dal CERS. La soglia di rilevanza costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti al riconoscimento possono applicare la soglia raccomandata, stabilirne, se del caso, una inferiore per la propria giurisdizione o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza. Nell’applicazione del principio de minimis, le autorità dovrebbero monitorare se propagazioni e arbitraggio regolamentare si concretizzano e colmare, se necessario, la lacuna normativa.»;

4.

alla sezione 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Modifiche alla raccomandazione

Il Consiglio generale deciderà quando sia necessario modificare la presente raccomandazione. Tali modifiche comprendono in particolare eventuali misure supplementari o modificate di politica macroprudenziale da riconoscere come indicato nella raccomandazione C e nei relativi allegati contenenti informazioni relative alle singole misure, compresa la soglia di rilevanza prevista dal CERS. Il Consiglio generale può altresì prorogare i termini indicati nei precedenti paragrafi ove, al fine di ottemperare a una o più raccomandazioni, siano necessarie iniziative legislative. In particolare, il Consiglio generale può decidere di modificare la presente raccomandazione a seguito della revisione da parte della Commissione europea del quadro per il riconoscimento obbligatorio ai sensi del diritto dell’Unione o sulla base dell’esperienza acquisita con il funzionamento del meccanismo di riconoscimento volontario istituito con la presente raccomandazione.»

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 ottobre 2017

Francesco MAZZAFERRO,

Capo del segretariato del CERS,

per conto del Consiglio generale del CERS


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

(2)  GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

(3)  Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 9).

(4)  Decisione CERS/2015/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 16 dicembre 2015, su un quadro di coordinamento relativo alla notifica delle misure nazionali di politica macroprudenziale da parte delle autorità competenti e alla emanazione di pareri e raccomandazioni da parte del CERS e che modifica la decisione CERS/2014/2 (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 28).


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

15.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 431/3


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità che la Commissione propone alla Corte di giustizia nell’ambito dei procedimenti d’infrazione

(2017/C 431/02)

I.   INTRODUZIONE

La comunicazione del 2005 della Commissione sull’applicazione dell’articolo 228 del trattato CE (1) (ora articolo 260, paragrafi 1 e 2, del TFUE) stabilisce la base sulla quale la Commissione calcola l’importo delle sanzioni pecuniarie, somma forfettaria o penalità, che chiede alla Corte di giustizia di applicare quando la adisce a titolo dell’articolo 260 del TFUE nell’ambito dei procedimenti d’infrazione contro uno Stato membro.

In una successiva comunicazione del 2010 (2) sull’aggiornamento dei dati utilizzati per questo calcolo, la Commissione stabilisce che tali dati macroeconomici devono essere soggetti a una revisione annuale per tener conto dell’andamento dell’inflazione e del PIL.

La comunicazione della Commissione del 2011 sull’applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE (3) e la comunicazione della Commissione del 2017 «Diritto dell’Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione» (4) evidenziano che lo stesso metodo stabilito nella comunicazione del 2005 si applica per il calcolo delle sanzioni pecuniarie che la Commissione chiede alla Corte di giustizia di applicare ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE.

L’aggiornamento annuale fornito nella presente comunicazione si basa sull’andamento dell’inflazione e del PIL di ciascuno Stato membro (5). Le statistiche relative al tasso di inflazione e al PIL da utilizzare sono quelle stabilite due anni prima dell’aggiornamento («regola t-2»), in quanto due anni costituiscono l’intervallo di tempo minimo necessario per disporre di dati macroeconomici relativamente stabili. La presente comunicazione si basa quindi sui dati economici del 2015 relativi al PIL nominale e al deflatore del PIL (6) e sull’attuale ponderazione dei voti di ciascuno Stato membro in seno al Consiglio.

II   ELEMENTI DA AGGIORNARE

I criteri economici da rivedere sono i seguenti:

l’importo forfettario di base uniforme per il pagamento della penalità (7), attualmente pari a 680 EUR al giorno, che va adeguato all’inflazione;

l’importo forfettario di base uniforme per il pagamento della somma forfettaria (8), attualmente pari a 230 EUR al giorno, che va adeguato all’inflazione;

il fattore speciale «n» (9), che va adeguato al PIL dello Stato membro interessato tenendo conto del numero di voti di cui lo Stato dispone in seno al Consiglio; il fattore «n» è lo stesso per il calcolo sia della somma forfettaria che della penalità giornaliera;

la somma forfettaria minima (10), che va adeguata all’inflazione.

III.   AGGIORNAMENTI

La Commissione applicherà i seguenti dati aggiornati per calcolare l’importo delle sanzioni pecuniarie, sotto forma di somma forfettaria o di penalità, al momento di adire la Corte di giustizia a norma dell’articolo 260, paragrafi 2 e 3, del TFUE:

(1)

l’importo forfettario di base uniforme per il calcolo della penalità è fissato a 700 EUR al giorno;

(2)

l’importo fisso di base per la somma forfettaria è fissato a 230 EUR al giorno;

(3)

il fattore speciale «n» e la somma forfettaria minima per ciascuno dei 28 Stati membri dell’UE sono i seguenti:

Stato membro

fattore speciale «n»

Somme forfettarie minime

(1 000 EUR)

Belgio

4,85

2 799

Bulgaria

1,47

848

Repubblica ceca

3,09

1 783

Danimarca

3,01

1 737

Germania

20,50

11 832

Estonia

0,62

358

Irlanda

2,92

1 685

Grecia

3,17

1 830

Spagna

11,78

6 799

Francia

17,43

10 060

Croazia

1,21

698

Italia

15,10

8 715

Cipro

0,58

335

Lettonia

0,68

392

Lituania

1,12

646

Lussemburgo

1,00

577

Ungheria

2,51

1 449

Malta

0,36

208

Paesi Bassi

6,48

3 740

Austria

4,03

2 326

Polonia

7,45

4 300

Portogallo

3,21

1 853

Romania

3,27

1 887

Slovenia

0,86

496

Slovacchia

1,62

935

Finlandia

2,65

1 529

Svezia

4,62

2 666

Regno Unito

18,90

10 908

(4)

La Commissione applicherà i dati aggiornati alle decisioni di adire la Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 260 del TFUE a partire dalla data di adozione della presente comunicazione.


(1)  SEC(2005) 1658 (GU C 126 del 7.6.2007, pag. 15).

(2)  SEC(2010) 923/3. La comunicazione è stata aggiornata nel 2011 (SEC(2011) 1024 final), nel 2012 (C(2012) 6106 final), nel 2013 (C(2013) 8101 final), nel 2014 (C(2014) 6767 final), nel 2016 (C(2016) 5511 final) e nel 2016 (C(2016) 5091 final) per l’adeguamento annuale dei dati economici.

(3)  GU C 12 del 15.1.2011, pag. 1.

(4)  GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10.

(5)  Secondo le regole generali stabilite nelle comunicazioni del 2005 e del 2010.

(6)  Il deflatore dei prezzi del PIL è utilizzato come misura dell’inflazione. Gli importi di base uniformi per le somme forfettarie e le penalità sono arrotondati al più vicino multiplo di 10. Le somme forfettarie minime sono arrotondate al migliaio più vicino. Il fattore «n» è arrotondato al secondo decimale.

(7)  L’importo forfettario di base uniforme per la penalità giornaliera è l’importo fisso di base al quale verranno applicati determinati coefficienti moltiplicatori. Per calcolare l’importo della penalità giornaliera si applicano il coefficiente di gravità, il coefficiente di durata dell’infrazione e il fattore speciale «n» dello Stato membro considerato.

(8)  Nel calcolo della somma forfettaria va applicato l’importo fisso di base. Per quanto riguarda l’articolo 260, paragrafo 2, del TFUE, la somma forfettaria sarà determinata dalla moltiplicazione di un importo giornaliero (ottenuto moltiplicando l’importo forfettario di base uniforme per un coefficiente di gravità e moltiplicando questo risultato per il fattore speciale «n») per il numero di giorni di persistenza della violazione calcolati a decorrere dal giorno della pronuncia della prima sentenza fino al giorno della regolarizzazione dell’infrazione o fino al giorno della pronuncia della sentenza a norma dell’articolo 260, paragrafo 2, del TFUE. Per quanto riguarda l’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE, secondo il punto 28 della comunicazione della Commissione «Applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE» (SEC (2010)1371 final; GU C 12 del 15.1.2011, pag. 1), la somma forfettaria sarà determinata dalla moltiplicazione di un importo giornaliero (ottenuto moltiplicando l’importo forfettario di base uniforme per un coefficiente di gravità e moltiplicando questo risultato per il fattore speciale «n») per il numero di giorni calcolati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento fissato nella direttiva fino al giorno della regolarizzazione dell’infrazione o fino al giorno della pronuncia della sentenza a norma dell’articolo 258 e dell’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE. La somma forfettaria calcolata sulla base dell’importo giornaliero dovrebbe applicarsi quando il risultato del calcolo di cui sopra è superiore alla somma forfettaria minima.

(9)  Il fattore speciale «n» tiene conto della capacità finanziaria dello Stato membro in questione (prodotto interno lordo (PIL)] e del numero di voti di cui dispone in seno al Consiglio.

(10)  La somma forfettaria minima è determinata per ogni Stato membro in funzione del fattore speciale «n» e viene proposta alla Corte quando essa risulta superiore alla somma forfettaria giornaliera cumulata.


15.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 431/6


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8454 — KKR/Pelican Rouge)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 431/03)

Il 25 agosto 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8454. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

15.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 431/7


Tassi di cambio dell'euro (1)

14 dicembre 2017

(2017/C 431/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1845

JPY

yen giapponesi

133,39

DKK

corone danesi

7,4433

GBP

sterline inglesi

0,88163

SEK

corone svedesi

9,9488

CHF

franchi svizzeri

1,1686

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,7783

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,695

HUF

fiorini ungheresi

314,07

PLN

zloty polacchi

4,2220

RON

leu rumeni

4,6330

TRY

lire turche

4,5855

AUD

dollari australiani

1,5452

CAD

dollari canadesi

1,5196

HKD

dollari di Hong Kong

9,2499

NZD

dollari neozelandesi

1,6934

SGD

dollari di Singapore

1,5950

KRW

won sudcoreani

1 288,74

ZAR

rand sudafricani

15,9540

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8278

HRK

kuna croata

7,5478

IDR

rupia indonesiana

16 077,22

MYR

ringgit malese

4,8377

PHP

peso filippino

59,902

RUB

rublo russo

69,6190

THB

baht thailandese

38,505

BRL

real brasiliano

3,9529

MXN

peso messicano

22,6237

INR

rupia indiana

76,2465


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

15.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 431/8


Aggiornamento dei servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione) (1)

(2017/C 431/05)

La pubblicazione dei servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità con l'articolo 39 del codice frontiere Schengen (codificazione).

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della Direzione generale Affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile.

REPUBBLICA CECA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 247 del 13.10.2006.

Servizio nazionale incaricato di compiti di guardia di frontiera: (Ředitelství služby cizinecké policie, celní správa), Direzione centrale della Polizia dell'immigrazione e delle frontiere, Dogane.

Elenco delle precedenti pubblicazioni

 

GU C 247 del 13.10.2006, pag. 17

 

GU C 77 del 5.4.2007, pag. 11

 

GU C 153 del 6.7.2007, pag. 1

 

GU C 164 del 18.7.2007, pag.45

 

GU C 153 del 6.7.2007, pag.21

 

GU C 331 del 31.12.2008, pag.15

 

GU C 87 del 1.4.2010, pag.15

 

GU C 180 del 21.6.2012, pag.2

 

GU C 98 del 5.4.2013, pag.2

 

GU C 256 del 5.9.2013, pag.14

 

GU C 360 del 10.12.2013, pag.17.

 

GU C 218 del 7.7.2017, pag.19.


(1)  Cfr. l'elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine di tale aggiornamento.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

15.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 431/9


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8665 — Discovery/Scripps)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 431/06)

1.

In data 8 dicembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Discovery Communications, Inc. («Discovery», Stati Uniti),

Scripps Networks Interactive, Inc. («Scripps», Stati Uniti).

Discovery acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Scripps.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Discovery: impresa internazionale del settore dei media che fornisce contenuti attraverso un gran numero di piattaforme di distribuzione, tra cui piattaforme lineari come la televisione a pagamento, la televisione gratuita e varie piattaforme digitali in tutto il mondo,

—   Scripps: impresa internazionale del settore dei media specializzata in programmi su casa, cucina, viaggi e argomenti connessi.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8665 — Discovery/Scripps

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax

+32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

15.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 431/10


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2017/C 431/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOCUMENTO UNICO

«Lough Neagh Pollan»

N. UE: PDO-GB-2159 — 28.7.2016

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Denominazione

«Lough Neagh Pollan»

2.   Stato membro o paese terzo

Regno Unito

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.7 — pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

«Lough Neagh Pollan» è il nome attribuito al pesce lacustre della specie Coregonus pollan, appartenente alla famiglia dei salmonidi, che viene catturato allo stato selvatico. Dal punto di vista genetico il coregone del Lough Neagh è specifico della zona del Lough Neagh e di conseguenza può essere catturato esclusivamente nella zona geografica delimitata del Lough Neagh.

Il coregone del Lough Neagh presenta una livrea argento brillante, con una sfumatura dorsale scura e pinne di colore pallido. Sotto il profilo morfologico si distingue dagli altri coregonidi presenti nelle isole britanniche per le caratteristiche seguenti:

mandibola inferiore non sporgente

41 - 48 branchiospine

74 - 92 scaglie sulla linea laterale.

Le dimensioni minime per la commercializzazione del coregone del Lough Neagh sono di 205 mm di lunghezza. Di norma i pesci di queste dimensioni vivono tra i 3 e i 4 anni e pesano tra i 76 e i 210 grammi. Il coregone del Lough Neagh viene venduto intero, eviscerato oppure sfilettato, sia fresco che congelato.

Da crudo il coregone del Lough Neagh ha un sentore delicato di pesce. La carne è di colore bianco pallido lucido, con una lieve sfumatura di rosa, mentre la pelle privata delle scaglie è di colore argento brillante.

Una volta cucinata la carne si presenta bianca e lucida. L’aroma e il gusto sono delicati, con un piacevole nota terrosa e un sapore delicato. La consistenza è liscia e piuttosto morbida, spesso ritenuta alquanto consistente per un pesce di queste dimensioni.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Il coregone del Lough Neagh dev’essere catturato e lavorato nella zona geografica definita, utilizzando il metodo tradizionale delle reti da posta e da imbrocco (note localmente come tramagli). A seconda delle esigenze dei clienti, la lavorazione avviene in due modi: intero eviscerato oppure sfilettato.

Coregone del Lough Neagh intero eviscerato

La lavorazione del coregone del Lough Neagh intero eviscerato comporta la rimozione delle squame, l’eviscerazione e la pulitura.

Coregone del Lough Neagh sfilettato

Non vi è una procedura prestabilita e la sfilettatura può essere completata manualmente oppure quale parte di operazioni più ampie, con l’impiego di macchinari industriali.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

L’area geografica consta del Lough Neagh, nell’Irlanda del nord (54,6302 lat., 6,4380 long.) e comprende una frangia terrestre entro un perimetro di 2 miglia (3 Km) intorno al lago, in cui si svolgono tutte le operazioni di lavorazione del coregone del Lough Neagh.

5.   Legame con la zona geografica

Il coregone è l’unico vertebrato europeo presente esclusivamente in Irlanda, unicamente nei cinque laghi seguenti:

Lough Allen

Lough Ree

Lough Derg

Lough Erne (inferiore)

Lough Neagh

Con una superficie di 151 miglia quadrate (392 km2) e una profondità media di 8,9 metri, il Lough Neagh è il lago più vasto delle isole britanniche nonché uno dei più grandi laghi dell’Europa nord-occidentale. È alimentato da 8 corsi d’acqua e sfocia in mare attraverso il corso inferiore del fiume Bann, sulla sponda settentrionale del lago. Il coregone del Lough Neagh è una specie esclusivamente lacustre, che non è presente nei tributari circostanti.

Le caratteristiche del coregone del Lough Neagh sono legate all’ambiente in cui cresce, che a loro volta hanno influenzato la messa a punto dei metodi tradizionali di pesca con reti da posta e da imbrocco (note localmente come tramagli) per la sua cattura.

Queste caratteristiche sono il risultato della differenziazione genetica rispetto al suo parente vivente più prossimo, l’Omul artico (circa 200 000 anni fa) e della sua sopravvivenza e successivo confinamento in una zona geografica ristretta. Con l’aumento della temperatura e della salinità del mare, il coregone del Lough Neagh ha perso il suo comportamento migratorio e si è confinato in habitat di acqua dolce come quello del Lough Neagh. A differenza di tutti gli altri membri della famiglia dei cisco, che si trovano nei climi artici, il coregone del Lough Neagh si è evoluto per vivere in acque temperate. L’analisi del DNA indica che il coregone del Lough Neagh ha colonizzato il lago dopo l’era glaciale Saaliana circa 200 000 anni fa, mentre le altre popolazioni irlandesi si sono stabilite nel corso dell’era glaciale Devensiana circa 40 000 anni fa. Il coregone del Lough Neagh è l’unico vertebrato europeo che si trova unicamente in Irlanda, mentre quella del Lough Neagh è l’unica popolazione vitale di coregone commercialmente sfruttabile del mondo.

Uno studio genetico svolto sugli stock di coregone irlandese (Coregonus pollan) dei laghi Lough Ree, Allen, Neagh e Erne utilizzando una sequenza di 10 marker microsatellitari indica una differenziazione genetica relativamente importante in questi marker tra i tre principali cluster genetici: Lough Neagh, Lough Erne e Lough Allen/Ree. Questi risultati dimostrano che il coregone del Lough Neagh si differenzia geneticamente da tutte le altre popolazioni di coregone.

I numerosi fiumi che confluiscono nel Lough Neagh creano grandi depositi di sedimenti nel lago. Si tratta di sedimenti molto scuri, composti da limi e argille, sostanza organica e frustoli di diatomee. Limi e argille derivano essenzialmente dal materiale trasportato in sospensione dalle acque fluviali, mentre la sostanza organica si forma in parte da fonti di captazione e in parte da materiale prodotto all’interno del lago. Di conseguenza, il Lough Neagh è ricco di nutrienti (ipereutrofico) ed è costantemente areato dai venti circolanti, il che impedisce alla natura arricchita del lago di subire un brusco calo dei livelli di ossigeno nei mesi più caldi.

Grazie alla combinazione di nutrienti e di livelli costanti di ossigeno, il lago mantiene una popolazione consistente di invertebrati, che a sua volta alimenta la produzione dell’unica popolazione commercialmente sfruttabile di coregone del mondo. La natura dei sedimenti presenti nel lago ne fa un habitat adatto per una miriade di invertebrati. Il coregone del Lough Neagh si ciba di plancton, larve di insetto (soprattutto quelle di chironomidi) e del crostaceo glaciale Mysis salemaai, che costituisce la parte più importante della sua dieta. La pronta disponibilità di questa dieta a base di invertebrati, unitamente allo stato ipereutrofico e alla natura ben variata del lago, contribuiscono alla crescita rapida che caratterizza il coregone del Lough Neagh. Il coregone del Lough Neagh presenta una distribuzione ampia in tutto il lago, ma ha un habitat preferito collegato alla fase storica, alla topografia, al substrato, alla profondità dell’acqua e alla stagione.

Nel Lough Neagh non esiste tuttavia alcuna altra specie di pesci simili; l’altro salmonide che vive nel Lough Neagh, la salmotrota (Salmo trutta L.) raggiunge una lunghezza di 99 mm alla fine del primo anno di vita e 162 mm alla fine del secondo anno di vita. La salmotrota matura all’età di 3 anni (vive fino a 8 anni) e lascia il Lough Neagh per riprodursi in autunno negli affluenti limitrofi. Rispetto a questi pesci il coregone del Lough Neagh è un pesce a crescita veloce e di vita breve, che raggiunge in media una dimensione di 140 mm alla fine del primo anno di vita e di 170 mm alla fine del secondo anno di vita. Il coregone del Lough Neagh raggiunge la maturità all’età di 2 anni e vive mediamente 3-4 anni. Si riproduce a dicembre nelle acque poco profonde del Lough Neagh, depositando le uova sulla ghiaia o sul substrato roccioso.

Soltanto il Lough Neagh contiene uno stock sufficiente per alimentare la pesca commerciale, dato che gli altri laghi irlandesi contengono solo piccole popolazioni residue.

Prima del 1900 la cattura del coregone del Lough Neagh era l’attività preponderante nel lago. Il coregone del Lough Neagh è tuttora considerato come una specie economicamente importante e, in funzione del periodo dell’anno, costituisce una quota significativa delle catture.

Diversi documenti storici testimoniano del ruolo fondamentale del coregone del Lough Neagh nel patrimonio gastronomico della regione da secoli e ancora oggi questo pesce è molto apprezzato per le sue caratteristiche uniche dai consumatori più esigenti.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/495437/20160126-lough-neagh-pollan-pdo.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


Rettifiche

15.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 431/13


Rettifica dell’invito a presentare proposte 2018 — EAC/A05/2017 — Programma Erasmus+

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 361 del 25 ottobre 2017 )

(2017/C 431/08)

Pagina 34, punto 5, il «Termine per la presentazione delle domande» relativo alle azioni per la gioventù è stato modificato come segue:

Azione chiave 1

«Mobilità individuale nel settore della gioventù

15 febbraio 2018»


Azione chiave 2

«Partenariati strategici nel settore della gioventù

15 febbraio 2018»


Azione chiave 3

«Incontri tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù

15 febbraio 2018»