ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 383

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
14 novembre 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 383/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8676 — Hellman & Friedman/Nets) ( 1 )

1

2017/C 383/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8621 — Apollo Management/Aegon Ireland) ( 1 )

1

2017/C 383/03

Avvio di procedura (Caso M.8444 — ArcelorMittal/Ilva) ( 1 )

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 383/04

Tassi di cambio dell'euro

3

2017/C 383/05

Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 5 settembre 2017 in merito a un progetto di decisione concernente il caso AT.39813(1) — Ferrovie baltiche — Relatore: Danimarca

4

2017/C 383/06

Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 29 settembre 2017 in merito a un progetto di decisione reltivo al caso AT.39813(2) — Ferrovie baltiche — Relatore: Danimarca

4

2017/C 383/07

Relazione finale del consigliere-auditore — Caso AT.39813 — Ferrovie baltiche

5

2017/C 383/08

Sintesi della decisione della Commissione, del 2 ottobre 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (caso AT.39813 — Ferrovie baltiche) [notificato con il numero C(2017) 6544]

7


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2017/C 383/09

Notifica preventiva di concentrazione [Caso M.8724 — The Carlyle Group/Palmer & Harvey McLane (Holdings)] — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

9

2017/C 383/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8672 — easyJet/Certain Air Berlin Assets) ( 1 )

11

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2017/C 383/11

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

12


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8676 — Hellman & Friedman/Nets)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 383/01)

Il 7 novembre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8676. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8621 — Apollo Management/Aegon Ireland)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 383/02)

L’8 novembre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8621. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


14.11.2017   

IT

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C 383/2


Avvio di procedura

(Caso M.8444 — ArcelorMittal/Ilva)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 383/03)

L’8 novembre 2017 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata e non pregiudica la decisione finale sul caso. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) N. 139/2004 del Consiglio (1).

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso M.8444 — ArcelorMittal/Ilva, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

14.11.2017   

IT

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C 383/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

13 novembre 2017

(2017/C 383/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1656

JPY

yen giapponesi

132,07

DKK

corone danesi

7,4416

GBP

sterline inglesi

0,89018

SEK

corone svedesi

9,7705

CHF

franchi svizzeri

1,1591

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,4913

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,567

HUF

fiorini ungheresi

312,04

PLN

zloty polacchi

4,2349

RON

leu rumeni

4,6562

TRY

lire turche

4,5318

AUD

dollari australiani

1,5256

CAD

dollari canadesi

1,4809

HKD

dollari di Hong Kong

9,0906

NZD

dollari neozelandesi

1,6877

SGD

dollari di Singapore

1,5867

KRW

won sudcoreani

1 305,01

ZAR

rand sudafricani

16,9688

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7410

HRK

kuna croata

7,5500

IDR

rupia indonesiana

15 810,86

MYR

ringgit malese

4,8856

PHP

peso filippino

59,724

RUB

rublo russo

69,3309

THB

baht thailandese

38,535

BRL

real brasiliano

3,8362

MXN

peso messicano

22,3482

INR

rupia indiana

76,2910


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


14.11.2017   

IT

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C 383/4


Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 5 settembre 2017 in merito a un progetto di decisione concernente il caso AT.39813(1) — Ferrovie baltiche

Relatore: Danimarca

(2017/C 383/05)

1.

Il comitato consultivo concorda con le conclusioni della Commissione nel progetto di decisione trasmesso al comitato consultivo il 5 settembre 2017 a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»).

2.

Il comitato consultivo chiede alla Commissione di tener conto di tutti gli altri punti sollevati durante la discussione.

3.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/4


Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 29 settembre 2017 in merito a un progetto di decisione reltivo al caso AT.39813(2) — Ferrovie baltiche

Relatore: Danimarca

(2017/C 383/06)

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi di base delle ammende.

2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende.

3.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


14.11.2017   

IT

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C 383/5


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Caso AT.39813 — Ferrovie baltiche

(2017/C 383/07)

(1)

Il progetto di decisione si riferisce alla rimozione, da parte di AB Lietuvos geležinkeliai («LG»), di un tratto di linea ferroviaria di 19 chilometri tra Mažeikiai (Lituania) e il confine con la Lettonia («linea»). Secondo il progetto di decisione, ciò costituisce una violazione dell’articolo 102 del TFUE poiché ha creato barriere di accesso al mercato senza che ci fosse una giustificazione oggettiva, indebolendo la (potenziale) concorrenza sul mercato per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario per i prodotti petroliferi tra la raffineria di Bugeniai (Lituania) («raffineria») e i porti marittimi di Klaipėda (Lituania), Riga (Lettonia) e Ventspils (Lettonia).

(2)

L’indagine della Commissione è stata avviata in seguito a una denuncia presentata dal proprietario della raffineria, AB ORLEN Lietuva («OL»). Fino a poco prima della rimozione, la linea era stata usata come parte dell’itinerario principale per il trasporto di prodotti petroliferi dalla raffineria verso la Lettonia o attraverso la Lettonia. In seguito alla rimozione della linea, per tutti i prodotti della raffineria da trasportare in Lettonia per via ferroviaria è stato necessario utilizzare un itinerario diverso, attraverso un valico di frontiera più distante.

(3)

Tra l’8 e il 10 marzo 2011, la Commissione ha effettuato accertamenti presso LG e un’altra impresa.

(4)

Il 6 marzo 2013 la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti di LG a norma dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (2) e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (3).

(5)

Il 5 gennaio 2015 la Commissione ha inviato ad LG una comunicazione degli addebiti («CA»). In sintesi, secondo la valutazione preliminare contenuta nella CA, la Commissione ritiene che LG, smantellando la linea senza che vi fosse una necessità oggettiva, abbia violato l’articolo 102 del TFUE, creando barriere all’ingresso nel mercato a valle per il trasporto ferroviario dei prodotti petroliferi tra la raffineria e i porti marittimi di Klaipėda, Riga e Ventspils.

(6)

Il 9 gennaio 2015 LG ha ottenuto l’accesso al fascicolo su CD-ROM.

(7)

Il 4 febbraio 2015, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004, OL ha ricevuto una versione non riservata della CA. In seguito alla richiesta da parte di OL di accedere ad alcune delle informazioni omesse in tale versione (4), il 25 febbraio 2015 la DG Concorrenza ha fornito ad OL una versione della CA con meno omissis. OL non ha richiesto ulteriori accessi al testo della CA, ma nelle sue osservazioni scritte sulla CA ha criticato l’entità delle espunzioni nella seconda versione «non riservata» ritenendole ingiustificate. Tuttavia, contrariamente a quanto suggerito da OL, l’entità delle espunzioni in tale versione non ha pregiudicato il diritto di OL, in qualità di denunciante, di essere coinvolta da vicino nel procedimento.

(8)

L’8 aprile 2015 LG ha risposto alla CA e alle osservazioni di OL sulla CA.

(9)

Il 27 maggio 2015 LG e OL hanno partecipato a un’udienza.

(10)

Nella risposta alla CA e durante l’udienza, LG ha sostenuto che la CA non contiene una teoria adeguata del pregiudizio e che pertanto il comportamento di LG non è stato esaminato in base a criteri giuridici sufficientemente precisi che descrivessero la natura del presunto comportamento abusivo, facendo riferimento alla giurisprudenza pertinente. Al contrario, secondo LG, la CA combina i dubbi della Commissione con una valutazione superficiale delle dichiarazioni di LG, giungendo a una conclusione vaga secondo la quale la rimozione dei binari non era oggettivamente giustificata.

(11)

Queste critiche essenzialmente sollevano questioni che pertengono al merito piuttosto che all’equità procedurale. L’esercizio effettivo del diritto di difesa di LG, in particolare il diritto dell’impresa di essere ascoltata, non è stato indebitamente limitato dalla struttura o dal contenuto della CA. Di conseguenza, queste critiche sono poco convincenti in termini di correttezza del processo.

(12)

Il 23 ottobre 2015 la DG Concorrenza ha inviato a LG una lettera di esposizione dei fatti, in cui figuravano elementi di prova supplementari ai quali la Commissione intendeva rifarsi. Nella sua risposta scritta del 2 dicembre 2015 LG ha sostanzialmente dichiarato, tra le altre cose, che la Commissione avrebbe dovuto indicare con maggiore precisione perché, e in che misura, riteneva che determinati elementi di prova andassero a corroborare le argomentazioni fornite nella CA e/o a indebolire le argomentazioni formulate da LG in risposta alla CA.

(13)

La lettera di esposizione dei fatti presenta in modo sufficientemente chiaro e preciso (spesso includendo riferimenti specifici alla CA) gli ulteriori elementi di prova in questione, come pure le conclusioni che si potrebbero trarre da ciascun elemento. Tali conclusioni erano provvisorie, in quanto a LG è stata data la possibilità di formulare osservazioni al riguardo. Il livello di dettaglio con cui sono state presentate era sufficiente perché LG potesse individuare, se necessario, le argomentazioni cui facevano riferimento le eventuali deduzioni. Il consigliere-auditore ritiene pertanto ingiustificate le critiche di ordine procedurale mosse da LG in relazione alla lettera di esposizione dei fatti.

(14)

Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni su cui LG ha avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.

(15)

In linea generale, il consigliere-auditore conclude che nel caso di specie l’esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti sia stato rispettato.

Bruxelles, 29 settembre 2017

Joos STRAGIER


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18) («regolamento n. 773/2004»).

(4)  Questa richiesta è stata rivolta al consigliere-auditore, ma è stata trasferita alla DG Concorrenza in considerazione del disposto dell’articolo 3, paragrafo 7, della decisione 2011/695/UE.


14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/7


Sintesi della decisione della Commissione

del 2 ottobre 2017

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

(caso AT.39813 — Ferrovie baltiche)

[notificato con il numero C(2017) 6544]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2017/C 383/08)

Il 2 ottobre 2017 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali. La versione non riservata della decisione sarà pubblicata sul sito web della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/index_it.html.

1.   Introduzione

1.

La Commissione ha rilevato che la società ferroviaria lituana di proprietà dello Stato, AB Lietuvos geležinkeliai («LG»), ha abusato della sua posizione dominante quale gestore dell’infrastruttura ferroviaria in Lituania rimuovendo una linea ferroviaria che collegava la Lituania al confine con la Lettonia e impedendo in tal modo a una società ferroviaria lettone concorrente di accedere al mercato lituano. La Commissione ha pertanto inflitto una multa a LG, ordinandole di porre fine all’infrazione.

2.   Procedura

2.

Il 14 luglio 2010 la Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 presentata da AB ORLEN Lietuva («OL») nei confronti di LG.

3.

Tra l’8 e il 10 marzo 2011 la Commissione ha effettuato accertamenti a norma dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 presso la sede di LG.

4.

Il 6 marzo 2013 la Commissione ha deciso di avviare nei confronti di LG un procedimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (2) e dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003.

5.

Il 5 gennaio 2015 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di LG. L’udienza si è tenuta il 27 maggio 2015.

6.

Il 23 ottobre 2015 la Commissione ha inviato ad LG una lettera di esposizione dei fatti, alla quale LG ha risposto il 2 dicembre 2015.

3.   Fatti

7.

LG detiene il monopolio legale della gestione dell’infrastruttura ferroviaria in Lituania.

8.

Il denunciante, OL, possiede una raffineria in Lituania vicino al confine con la Lettonia. OL dipende dalle ferrovie per il trasporto dei suoi prodotti dalla raffineria. Gran parte della produzione è trasportata nel porto marittimo lituano di Klaipeda per l’esportazione per via marittima. OL è un cliente importante di LG.

9.

Nel 2008 OL ha considerato la possibilità di reindirizzare le proprie spedizioni verso i porti marittimi della Lettonia usufruendo dei servizi dell’impresa ferroviaria lettone («LDZ»). A tal fine, i prodotti di OL sarebbero stati trasportati in Lettonia lungo un percorso di 34 chilometri dalla raffineria al confine. Nel settembre 2008 LG ha sospeso il traffico su un tratto di 19 chilometri del percorso («linea») a causa della presunta deformazione dei binari per una lunghezza di 40 metri («deformazione»). Nell’ottobre 2008 LG ha interamente smantellato la linea di 19 chilometri, che in seguito non è stata ricostruita.

4.   Valutazione giuridica

10.

La Commissione ritiene che rimuovendo interamente la linea ferroviaria LG abbia fatto ricorso a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la concorrenza normale, considerato che: LG era consapevole dell’intenzione di OL di reindirizzare le proprie spedizioni verso i porti marittimi lettoni avvalendosi dei servizi di LDZ; LG ha rimosso i binari precipitosamente, senza assicurarsi i fondi necessari e senza avviare le misure preparatorie necessarie per la sua ricostruzione; la rimozione dei binari è stata effettuata senza rispettare la prassi corrente; LG si è adoperata per convincere il governo lituano a non ripristinare la linea.

11.

La Commissione ha constatato che la linea rappresentava l’itinerario più breve ed economico dalla raffineria al porto marittimo. Grazie alla sua vicinanza alla Lettonia e alla base logistica di LDZ, questo tragitto rappresentava inoltre un’opzione molto favorevole per LDZ per accedere al mercato lituano.

12.

La rimozione dei binari ha pregiudicato la posizione concorrenziale di LDZ nei confronti di LG e ostacolato in modo significativo il suo accesso al mercato lituano. Da quando i binari sono stati rimossi, il trasporto ferroviario dalla raffineria al porto marittimo (in Lituania o in Lettonia) deve avvenire attraverso un tragitto molto più lungo sul territorio della Lituania. Ciò obbligherebbe LDZ ad operare lontano dalla sua base logistica in Lettonia e la renderebbe dipendente dai servizi infrastrutturali del suo concorrente, LG. Tali circostanze espongono LDZ a notevoli rischi commerciali, che con ogni probabilità è meno disposta a correre.

13.

LG ha giustificato le sue azioni sostenendo che la deformazione ha reso necessario il rinnovamento dell’intera linea prima di poter ripristinare il traffico. Secondo LG prima di procedere al rinnovamento era necessario rimuovere interamente i binari. Secondo la Commissione, tuttavia, queste spiegazioni non sono tra loro coerenti e sono talvolta addirittura contraddittorie, risultando poco convincenti. Essa ritiene pertanto che LG non sia stata in grado di fornire una giustificazione oggettiva della rimozione dei binari.

5.   Ammende e multe

14.

Considerate la gravità e la durata dell’infrazione in corso, la Commissione ha inflitto a LG una multa di 27 873 000 EUR.

6.   Rimedi

15.

La Commissione ritiene che vi siano diversi rimedi strutturali o comportamentali per ripristinare la situazione di concorrenza esistente prima della rimozione dei binari o per eliminare gli svantaggi cui sono soggetti i potenziali concorrenti sugli itinerari alternativi per raggiungere i porti marittimi.

16.

La Commissione ha ordinato a LG di porre fine all’infrazione e di presentarle, entro tre mesi dalla data di notifica della decisione, una proposta relativa alle misure da intraprendere a tale scopo.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1). Con effetto dal 1o dicembre 2009, gli articoli 81 e 82 del trattato CE sono diventati rispettivamente gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(2)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/9


Notifica preventiva di concentrazione

[Caso M.8724 — The Carlyle Group/Palmer & Harvey McLane (Holdings)]

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 383/09)

1.

In data 7 novembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

The Carlyle Group (Stati Uniti),

Palmer & Harvey McLane (Holdings) Limited (Regno Unito).

The Carlyle Group, attraverso l’affiliata Carlyle Strategic Partners IV, L.P., acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Palmer & Harvey McLane (Holdings) Limited.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   The Carlyle Group: gestione alternativa degli attivi a livello mondiale,

—   Palmer & Harvey McLane (Holdings) Limited: distribuzione al dettaglio di una gamma di prodotti quali tabacco, alcolici, confetteria e generi alimentari e gestione di convenience store e stazioni di servizio nel Regno Unito.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8724 — The Carlyle Group/Palmer & Harvey McLane (Holdings)

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/11


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8672 — easyJet/Certain Air Berlin Assets)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 383/10)

1.

In data 7 novembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

easyJet (UK),

Determinate attività di Air Berlin («Attività oggetto dell’acquisizione», Germania),

easyJet acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di parti di Air Berlin.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell’attivo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   EasyJet: servizi «low-cost» di trasporto aereo di passeggeri da punto a punto in Europa;

—   Attività oggetto dell’acquisizione: attività che costituivano parte delle operazioni di Air Berlin all’aeroporto Tegel di Berlino, tra cui bande orarie e piazzali per la sosta notturna.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, indicando il seguente riferimento:

M.8672 — easyJet/Certain Air Berlin Assets

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Email:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/12


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2017/C 383/11)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

«MOULES DE BOUCHOT DE LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL»

N. UE: PDO-FR-0547-AM01 — 5.4.2017

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Comitato DOP «Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel»

Le Port Est

35960 Le Vivier-sur-Mer

FRANCIA

Tel. +33 299163840

Email: contact@moules-aop.com

Il gruppo è composto da concessionari, operatori e confezionatori di «Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel» e ha quindi un interesse legittimo a presentare domanda di modifica del disciplinare.

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro: aggiornamento dei dati, tipo di operatori, controlli.

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Sezione «Zona geografica»

È aggiunta la frase «Tutte le fasi di produzione delle “Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel”, dall’allevamento al confezionamento dei mitili, avvengono nella zona geografica».

Questa modifica è apportata per esplicitare maggiormente le fasi che devono obbligatoriamente avere luogo nella zona geografica della DOP.

Estensione della zona alle sezioni catastali AM e ZC del comune di Dol-de-Bretagne. Questa parte del comune soddisfa i criteri di delimitazione della zona attualmente registrata ed è immediatamente attigua alla zona odierna. La richiesta di estensione della zona geografica è giustificata dalle difficoltà di costruzione nei comuni della zona geografica dovute all’assenza di aree edificabili. In effetti è indispensabile disporre di impianti di preparazione e confezionamento situati nei pressi del luogo di allevamento in modo da provvedere rapidamente alla preparazione dei mitili.

Aggiunta del comune di Hirel nell’elenco dei comuni della zona geografica.

Questa modifica costituisce di fatto la rettifica di un errore, dal momento che il comune in questione, pur figurando correttamente nel documento unico, era stato omesso nel disciplinare.

Sezione «Prova dell’origine»

Per quanto riguarda le norme sulla dichiarazione identificativa degli operatori per produrre con la denominazione, sono state eliminate le precisazioni «a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno per via postale o depositati contro ricevuta» e «in base a un modello convalidato dal direttore dell’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)».

Questi elementi procedurali si riferiscono infatti al piano di controllo legato al disciplinare e non al disciplinare della denominazione in quanto tale.

In merito alle dichiarazioni identificative dei vari operatori, il disciplinare registrato indica che i riferimenti degli impianti di preparazione e confezionamento devono essere riportati «precisando eventualmente quelli utilizzati per trattare mitili di altre origini». Viene proposta l’eliminazione degli elementi relativi ai mitili di altre origini.

Questa dichiarazione ha lo scopo di descrivere i mezzi di allevamento continuativi a disposizione dell’operatore, mentre l’utilizzo degli impianti può evolvere nel tempo. Non è quindi opportuno apportare questa precisazione all’interno della dichiarazione identificativa, oltre al fatto che essa può comportare numerose modifiche di tali dichiarazioni.

Inoltre è garantita sia la tracciabilità dei mitili DOP sia quella dei mitili che non possono fregiarsi della denominazione.

Per quanto riguarda i registri che gli operatori devono tenere e compilare, è previsto: «un registro di stoccaggio indicante in particolare, per ogni riserva e per ogni bacino, un piano di ripartizione dei contenitori o delle ceste (panieri) con l’indicazione, per ciascuno di essi, delle file di pali originarie, della data di ingresso e di uscita e della destinazione dei mitili». Questo paragrafo è stato così riformulato: «Il registro di stoccaggio indica in particolare, per ogni riserva e per ogni bacino:

le file di pali originarie,

la data di ingresso,

la data di uscita».

Diversi anni di esistenza della DOP hanno dimostrato che l’attuale formulazione del disciplinare è inadeguata, perché il piano di ripartizione dei contenitori e delle ceste non è realizzabile nella pratica quotidiana e perché la destinazione dei mitili non è nota al momento dello stoccaggio. La destinazione e la tracciabilità sono garantite alla spedizione.

Per quanto riguarda i mitili pronti per il confezionamento, la bolla di trasporto già prevista dal disciplinare è completata con l’aggiunta dell’«acronimo “Moules BMSM AOP”».

Per migliorare la tracciabilità dei mitili all’interno della zona, si è deciso di aggiungere quest’acronimo, anziché il nome per esteso, per consentire una rapida lettura. L’acronimo è destinato esclusivamente a quest’uso in modo da evitare qualsiasi ambiguità nell’etichettatura dei prodotti immessi in commercio.

Inoltre il paragrafo «La bolla di trasporto è fissata al contenitore con una fascetta di colore diverso da quelle per la commercializzazione in cui sono riportati la sigla “DOP” e i riferimenti dell’impresa che ha effettuato il lavaggio e la calibratura dei mitili» è sostituito con il paragrafo «La bolla di trasporto accompagna il contenitore sul quale è fissata una fascetta di colore diverso da quelle per la commercializzazione. Questa fascetta riporta la sigla “DOP” e un numero d’ordine inserito dal gruppo».

I riferimenti sulla fascetta relativi all’impresa che ha lavato e calibrato i mitili sono sostituiti da un numero d’ordine inserito dal gruppo che provvede lui stesso a garantire la tracciabilità tra i numeri delle fascette e gli operatori. Questa modifica garantisce un migliore controllo nel tempo.

Per quanto riguarda l’etichettatura delle unità di vendita, la frase «Ogni singola confezione è inoltre identificata mediante un sistema di etichettatura autorizzato dai servizi dell’Institut national de l’origine et de la qualité e distribuito dal gruppo» è sostituita dalla frase «Quest’etichetta viene apposta subito dopo il confezionamento e fissata in modo da non poter essere separata dal prodotto».

Considerata la varietà delle modalità di confezionamento, il gruppo ha optato per un’etichettatura inscindibile dal prodotto, a scelta dell’operatore, invece di un sistema di etichettatura. L’etichettatura deve riportare le informazioni obbligatorie; queste ultime sono rimaste invariate.

La frase «Le vaschette sono identificate con il nome della denominazione di origine prestampato sul contenitore» è sostituita dalla frase «Quest’etichetta viene apposta subito dopo il confezionamento e fissata in modo da non poter essere separata dal prodotto».

Oggi sono utilizzate nuove forme di confezionamento. L’obbligo relativo alle vaschette può essere difficile da rispettare a causa della conseguente gestione degli stock di imballaggi e dei costi aggiuntivi. L’identificazione della DOP è resa possibile da un’etichetta inscindibile dal prodotto apposta subito dopo il confezionamento. In questo modo l’obiettivo della tracciabilità è soddisfatto, pur lasciando una certa flessibilità nella scelta dei contenitori.

Con la stessa ottica viene eliminato anche l’obbligo relativo ai sacchi «identificati con il nome della denominazione di origine prestampato sul contenitore». La tracciabilità è salvaguardata dall’apposizione della fascetta con un numero d’ordine inserito dal gruppo come nel caso del trasporto dei mitili pronti per il confezionamento.

Inoltre per garantire una migliore leggibilità e comprensione sono state apportate alcune modifiche di carattere redazionale e le ridondanze rispetto alla normativa generale sono state eliminate.

Sezione «Metodo di produzione»

Per quanto riguarda la tecnica di cattura dei mitili, è stato aggiunto che si tratta di una «cattura in ambiente naturale». Questa pratica era implicita, trattandosi di allevamento di mitili che beneficiano della DOP. Tale precisazione è stata apportata in un’ottica di coerenza tra il disciplinare in questione e quello della STG «Moules de Bouchot».

Per quanto concerne la posa del seme sui pali, sono state eliminate le frasi: «Il novellame può rimanere nei cantieri al massimo fino al 31 ottobre dell’anno di introduzione delle larve [nella zona di allevamento]» e «I cantieri per il novellame devono essere liberati da tutti i mitili e dalle corde entro il 31 ottobre».

Peraltro, secondo il disciplinare, possono fregiarsi della denominazione solo i pali su cui sia stata effettuata la posa del seme entro il 31 ottobre. Questa disposizione non è pertanto rilevante ai fini della produzione destinata alla DOP. Tra l’altro, le corde lasciate nei cantieri verrebbero molto probabilmente distrutte dalle mareggiate autunnali e invernali.

La frase «si lascia una distanza minima di 30 centimetri tra il suolo e il livello inferiore della corda o della rete tubolare (“boudin”)» è sostituita dalla frase «si lascia una distanza minima tra il suolo e il livello inferiore della corda o della rete tubolare (“boudin”) per evitare il contatto dei mitili con il suolo».

L’assenza di contatto con il suolo è una condizione essenziale del metodo di allevamento su palo. Oltre al fatto che un eventuale contatto con il suolo inciderebbe sul gusto dei mitili, il rispetto di una distanza minima tra il suolo e il livello inferiore della corda è indispensabile per utilizzare l’attrezzo idraulico («pêcheuse») che serve a raccogliere i mitili e per separare tutti i mitili dal palo di legno. Infatti, se dovessero rimanere dei mitili dopo la raccolta, questi potrebbero costituire focolai di contaminazione da parte di alcuni parassiti del mitilo. Per tenere conto di questi vincoli tecnici, i produttori rispettano immancabilmente una distanza minima, ma la distanza tra il livello inferiore della corda o della rete tubolare e il suolo può variare dopo la posa del seme per effetto dei movimenti della sabbia.

È stato eliminato il riferimento alla normativa nazionale per la definizione del tasso di semina dei pali «Conformemente al decreto del 22 marzo 1983 modificato che stabilisce il regime di autorizzazione delle colture marine, viene fissato per la denominazione [un tasso…]» in quanto questo testo è abrogato.

Il tasso massimo di semina dei pali definito dal disciplinare vigente in base al settore d’impianto dei pali nella baia è così modificato:

il paragrafo:

«—

il 65 % per fila di 100 metri lineari nella zona est del tratto di Le Vivier-sur-Mer a Cherrueix, la zona nord-ovest del banc des Hermelles e la zona nord-est del banc des Hermelles;

il 55 % per fila di 100 metri lineari nel resto della zona di allevamento delimitata»

è sostituito dal paragrafo:

«—

il 65 % per fila di 100 metri lineari nella zona est del tratto di Le Vivier-sur-Mer a Cherrueix, la zona nord-ovest del banc des Hermelles e le 99 file più a sud della zona nord-est del banc des Hermelles;

il 55 % per fila di 100 metri lineari nel resto della zona di allevamento».

Questa modifica mette fine a un’ambiguità, dal momento che la definizione di questi settori era stata trascritta in modo incompleto lasciando intendere che il tasso del 65 % fosse riferito alla totalità (della zona d’impianto dei pali) della zona nord-est del banc des Hermelles, mentre si riferisce solo alla parte più a sud di questa zona.

Per quanto riguarda la lunghezza dei pali, è eliminata la parte «con un’altezza massima di 5,5 metri».

La lunghezza dei pali era stata stabilita al momento della domanda di registrazione della DOP a partire dagli usi riscontrati, ma la limitazione della lunghezza dei pali non ha una reale giustificazione tecnica. Tra l’altro, pali più lunghi presentano anche un certo interesse, in quanto possono essere piantati più in profondità e offrire quindi una migliore resistenza alle correnti marine che potrebbero sradicarli. L’altezza di posa del seme sui pali resta invece invariata, ovvero limitata a 3,5 metri.

È stata aggiunta l’espressione «su palo» nella frase «Superato un periodo di allevamento su palo di oltre ventiquattro mesi, i mitili non possono più beneficiare della denominazione d’origine “Moules de bouchot de la baie du Mont Saint-Michel”».

Questa precisazione è stata apportata a fini di controllo, per chiarire la durata di riferimento oltre la quale i mitili non possono più essere messi in commercio come DOP. La durata dell’allevamento sui cantieri per novellame non viene considerata.

È stato aggiunto l’aggettivo «media» nella frase «Per tutte le concessioni […] è stabilita una resa media annua massima di 60 kg di mitili commercializzati per palo».

Con questa modifica s’intende esplicitare l’oggetto del controllo, ovvero che la resa annua massima viene controllata in base alla media della concessione e non per palo.

Per quanto riguarda il periodo di raccolta, la frase «Il periodo fissato per raccogliere i mitili va dal 15 giugno al 15 febbraio dell’anno successivo a quello della posa del seme sui pali di cui trattasi.» è sostituita dalla frase «Il periodo fissato per raccogliere i mitili va dal 15 giugno dell’anno successivo a quello della posa del seme sui pali di cui trattasi al 15 febbraio successivo».

La modifica è stata apportata per correggere un errore redazionale. Il primo anno (N) la posa del seme sui pali viene infatti effettuata al massimo il 31 ottobre. La raccolta inizia l’anno successivo (N+1) non prima del 15 giugno e prosegue fino al 15 febbraio successivo, ovvero l’anno N+2.

Le parole «dell’anno successivo a quello della posa del seme» si riferiscono pertanto al 15 giugno e non al 15 febbraio come indica la versione attualmente in vigore.

La frase «I mitili allevati per un periodo minimo di diciotto mesi possono essere raccolti dal 15 giugno al 31 luglio dell’anno successivo a quello della posa del seme sui pali di cui trattasi» è così rettificata: «I mitili allevati su palo per un periodo compreso tra diciannove mesi e mezzo e ventiquattro mesi possono essere raccolti dal 15 giugno al 31 luglio».

Il paragrafo modificato si riferisce ai mitili comunemente definiti «di due anni» e precisa che devono essere raccolti a inizio stagione. La formulazione contenuta nel disciplinare vigente è sbagliata: i mitili dei pali su cui è stata effettuata la posa del seme in un determinato anno (N) non possono infatti avere diciotto mesi di allevamento su palo l’anno successivo (N+1), all’inizio della stagione di raccolta.

La durata di allevamento dei mitili interessati è stata ricalcolata a partire dalle possibili date di posa del seme:

semina non oltre il 31 ottobre dell’anno N, ovvero minimo 19,5 mesi al 15 giugno dell’anno N+2,

i mitili di oltre 24 mesi non possono essere commercializzati come DOP,

le modalità di inizio e conclusione della raccolta sono oggetto di due paragrafi distinti al fine di agevolarne la comprensione e l’applicazione,

quanto alla possibilità di stoccare i mitili dopo la raccolta, il disciplinare registrato lo prevede «per mezzo di recipienti chiusi». L’aggettivo «chiuso» è stato eliminato, perché non è necessario che i recipienti siano chiusi quando i mitili vengono posti nei bacini. I contenitori dotati di fori consentono la circolazione dell’acqua e i mitili non possono uscire dai recipienti.

Nemmeno i recipienti di mitili stoccati nelle concessioni in alto mare sono chiusi, ma devono essere collocati in un impianto chiuso per evitare che i mitili siano trascinati via dalla corrente marina.

La frase «Lo spessore minimo tra le sbarre delle griglie di vagliatura dei mitili è fissato a 12 mm» è sostituita dalla frase «I mitili sono fatti passare attraverso un vaglio di minimo 12 mm».

L’obiettivo di questa modifica è precisare che la vagliatura è un’operazione obbligatoria. Dal momento che le tecniche evolvono, il riferimento alle «griglie di vagliatura» è stato eliminato per consentire ai produttori di utilizzare qualsiasi tipo di materiale di vagliatura. Il valore target di vagliatura di 12 mm resta invariato, cambia soltanto il mezzo. Tra l’altro il participio «vagliati» riferito ai mitili nella frase «i mitili vengono sgranati, lavati, vagliati e separati» viene aggiunto per precisare che si tratta di un’operazione obbligatoria.

Per quanto riguarda la fase di confezionamento dei mitili, la frase «I lotti di mitili pronti per il confezionamento devono contenere al massimo il 20 % di mitili di dimensioni inferiori a 4 cm» è sostituita dalla frase «I lotti di mitili pronti per il confezionamento possono contenere al massimo il 20 % in peso di mitili di lunghezza inferiore a 4 cm». Il verbo «devono» è sostituito con «possono» nella misura in cui si tratta di una tolleranza e non di un obbligo. È precisato che la proporzione di mitili di lunghezza inferiore a 4 cm è espressa in peso per chiarire il metodo di controllo.

Il paragrafo «Il tasso di riempimento dei mitili pronti per il confezionamento può essere modificato per decreto interministeriale in caso di circostanze eccezionali per una determinata raccolta, su proposta del comitato nazionale competente dell’INAO. Questi valori non possono tuttavia essere mai inferiori al 5 % del tasso minimo stabilito al punto 2 “Descrizione del prodotto”»

è sostituito dal paragrafo:

«Se in applicazione della normativa relativa ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari il gruppo richiede una modifica temporanea delle condizioni di produzione per circostanze eccezionali, il tasso di carne non può essere stabilito al di sotto di 114, pari a una riduzione del 5 %, al fine di preservare la specificità dei mitili che beneficiano della denominazione d’origine».

Questo paragrafo è stato aggiornato per tenere conto dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dei relativi regolamenti di applicazione. Il gruppo intende mantenere un valore minimo per il tasso di carne: si tratta infatti di uno dei criteri sui quali si fonda la specificità della DOP «Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel» e che ha contribuito alla sua reputazione. Secondo il gruppo, i mitili che non raggiungono l’indice di 114 non dovrebbero essere venduti come DOP, nemmeno in circostanze eccezionali.

L’aggettivo «finale» è stato aggiunto nella frase «Il confezionamento finale e la commercializzazione dei mitili avvengono in contenitori di 15 kg di capienza massima» per precisare che la capienza massima di 15 kg non si riferisce ai contenitori utilizzati per il trasporto all’interno della zona dei mitili pronti per il confezionamento, ma solo al confezionamento finale.

La frase «Il confezionamento finale può essere realizzato in sacchi da 2 a 15 kg o in vaschette da 0,5 a 7 kg» è stata eliminata, perché non definisce un obbligo ma presenta solo i tipi di contenitori che possono essere utilizzati.

Inoltre per garantire una migliore leggibilità e comprensione sono state apportate alcune modifiche di carattere redazionale. Sono infine stati eliminati gli elementi descrittivi ininfluenti ai fini della descrizione del prodotto e le ridondanze rispetto alla normativa generale.

Sezione «Etichettatura»

La disposizione relativa alla dicitura del nome della denominazione è stata modificata per avere un tipo di carattere identico per tutta la denominazione e con dimensioni superiori agli altri elementi presenti in etichettatura. Il gruppo intende dare maggiore risalto al nome della denominazione in etichettatura.

La frase «prima della registrazione comunitaria il logo “DOC” deve essere apposto vicino al nome della denominazione senza diciture intermedie» è stata eliminata. Trattandosi di una disposizione transitoria, questa regola non ha più ragion d’essere, dal momento che le «Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel» sono state registrate come DOP nel giugno 2011.

Per quanto riguarda gli elementi da riportare su ogni confezione unitaria, sono stati aggiunti: «il peso del prodotto confezionato; il nome dell’operatore; i riferimenti del centro di confezionamento; la data di confezionamento; il numero d’ordine del confezionamento».

Questa modifica riprende gli obblighi della sezione «Prova dell’origine» e mira a esplicitare le informazioni che devono figurare in etichettatura.

In riferimento all’obbligo di riportare il nome della denominazione d’origine, quest’obbligo viene meno per i «documenti di accompagnamento».

Per quanto riguarda la modifica della sezione «Prova dell’origine» che autorizza l’utilizzo dell’acronimo «Moules BMSM AOP» nei documenti di accompagnamento dei mitili, viene eliminato l’obbligo di riportare il nome per esteso.

Per uniformare maggiormente la comunicazione relativa alla DOP «Moules de bouchot de la baie du Mont Saint-Michel» è stato aggiunto che «nel materiale di comunicazione il nome della denominazione deve essere accompagnato dalla dicitura “denominazione d’origine protetta” o “DOP” e dal simbolo DOP dell’Unione europea».

Sezione «Altro»

«Aggiornamento dei dati»: sono stati aggiornati sia i dati del servizio competente dello Stato sia quelli del gruppo. Il nome del gruppo, modificato a seguito della registrazione della DOP, è stato aggiornato.

«Tipo di operatori»: per evitare qualsiasi ambiguità e per utilizzare il lessico dei professionisti della mitilicoltura, è stato modificato il modo di denominare i tipi di soggetti definiti nella sezione «Elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica»: «produttore» è sostituito con «operatore» e «centro di spedizione» con «centro di confezionamento».

«Controllo»: i dati relativi all’organismo di controllo sono stati sostituiti con quelli dell’autorità competente in materia di controllo. Si intende in tal modo evitare la modifica del disciplinare in caso di cambiamento dell’organismo di controllo.

La tabella contenente i principali punti da controllare è stata aggiornata con le modifiche illustrate.

DOCUMENTO UNICO

«MOULES DE BOUCHOT DE LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL»

N. UE: PDO-FR-0547-AM01 — 5.4.2017

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Denominazione (denominazioni)

«Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel»

2.   Stato membro o Paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Le «Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel» sono mitili («moules de bouchots») vivi, principalmente della specie Mytilus edulis (meno del 5 % di Mytilus galloprovincialis o di mitili ibridi galloprovincialis-edulis). Sono caratterizzati da valve lisce e scure, hanno una forma regolare e una carne di colore che va dal giallo all’aranciato in cui non figurano granchi o grani di sabbia. La struttura della carne è morbida e fondente e il sapore ha un gusto dominante zuccherino.

I mitili hanno una lunghezza media pari o superiore a 4 cm, un tasso di glucidi della carne cotta superiore al 4 % e un tasso minimo di carne di 120 secondo l’indice di Lawrence e Scott.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La produzione e la preparazione delle «Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel» avvengono nella zona geografica.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il confezionamento dei mitili ha luogo nella zona geografica. Si tratta infatti di un’operazione importante che può compromettere la qualità, la genuinità e, di conseguenza, anche la notorietà della denominazione se non vengono rispettati i requisiti di cui sopra.

La deperibilità dei mitili impone infatti un loro trattamento immediato dopo la raccolta, oltre a circuiti rapidi di immissione in commercio. Quest’operazione deve essere effettuata entro massimo 18 ore dal lavaggio e dalla vagliatura dei mitili. Il confezionamento nella zona geografica delimitata permette quindi di preservare le qualità e le caratteristiche del prodotto.

I mitili sono spediti e venduti in confezioni di 15 kg di capienza massima.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Su ciascuna confezione unitaria devono figurare le seguenti informazioni:

il nome della denominazione d’origine protetta «Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel» scritto in caratteri identici di dimensioni superiori a quelle dei caratteri più grandi che figurano in etichettatura,

la dicitura «denominazione d’origine protetta»,

il simbolo DOP dell’Unione europea subito prima o dopo il nome della denominazione senza diciture intermedie,

il peso del prodotto confezionato,

il nome del produttore,

i riferimenti del centro di confezionamento,

la data di confezionamento,

il numero d’ordine del confezionamento.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica va dalla parte della zona intertidale della baia del Mont-Saint-Michel situata a sud della linea che collega il campanile di Carolles alla punta della Chaîne fino alla parte a occidente del confine interdipartimentale Ille-et-Vilaine/Manche e comprende i territori dei comuni di Cancale, Cherrueix, Le Vivier-sur-Mer, Mont-Dol, Hirel, Saint-Benoît-des-Ondes, Saint-Méloir-des-Ondes e Dol-de-Bretagne (esclusivamente sezioni catastali AM e ZC).

5.   Legame con la zona geografica

Specificità della zona geografica

I comuni interessati dalla denominazione d’origine «Moules de bouchots de la baie du Mont-Saint-Michel» sono situati sul litorale della baia del Mont-Saint-Michel, all’interno del golfo normanno-bretone.

La baia del Mont-Saint-Michel, che si distingue per la sua vasta zona intertidale con una leggerissima pendenza e le più importanti escursioni di marea delle coste francesi, presenta un gamma di ecosistemi (polder, acquitrini salmastri, distese fangose, estuari ecc.) caratterizzati dall’interazione di ambienti terrestri, marini e di transizione tra terra e mare.

Le masse d’acqua che coprono questo vasto bacino, non molto profondo, si riscaldano notevolmente fin dalla primavera e a causa della presenza di sabbie fini o da fini a medie presentano un’importante torbidità. Dopo essere entrate nella baia si muovono molto lentamente, anche indipendentemente dalle oscillazioni dovute alle escursioni di marea e al vento.

La baia del Mont-Saint-Michel presenta inoltre la particolarità di non disporre di significative popolazioni endemiche di mitili. Il Mytilus galloprovincialis è presente nell’ambiente soltanto in quantitativi assai limitati e il Mytilus edulis non riesce a riprodursi.

Alla fine degli Anni 50 queste particolari condizioni naturali hanno indotto alcuni professionisti del dipartimento della Charente a introdurre la mitilicoltura su pali di legno («bouchots»). Questi produttori, consapevoli dei rischi che la sovrapproduzione comporta per l’ambiente e il prodotto, hanno favorito l’istituzione di una normativa rigorosa per l’impianto dei pali di legno. Infine i mitilicoltori hanno previsto, alla luce di esami analitici e organolettici, una procedura per l’inizio e la conclusione della raccolta al fine di evitare raccolte troppo precoci quando i mitili non hanno ancora raggiunto dimensioni sufficienti.

Specificità del prodotto

La «Moule de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel» è un mitilo appartenente alla specie Mytilus edulis, allevata su pali di legno, che si distingue nettamente dai mitili ottenuti dalla stessa specie e con lo stesso metodo di allevamento provenienti da altri bacini, soprattutto a causa del notevole tasso di riempimento delle valve, dell’elevato tenore di glucidi e della carne con un colore che va dal giallo all’arancione, della sua consistenza morbida e burrosa e del suo sapore prevalentemente zuccherino.

A causa di queste caratteristiche le «Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel» costituiscono un riferimento sul mercato, in particolare per il prezzo di vendita superiore a quello dei prodotti di altri centri di allevamento.

Legame causale

Negli Anni 50 i mitilicoltori originari della baia di L’Aiguillon, alla ricerca di nuovi siti adatti all’allevamento di mitili su pali di legno hanno trovato nella baia del Mont-Saint-Michel condizioni particolarmente favorevoli, a causa della pendenza assai leggera e regolare della zona intertidale e delle vie d’accesso tradizionali per la navigazione o il traffico su strada.

Le condizioni batimetriche permettono ai mitili di beneficiare dei vantaggi del metodo di allevamento su pali e inducono inoltre caratteristiche termiche e di torbidità delle masse idriche che favoriscono l’abbondanza delle sostanze nutrienti, per cui ai mitili non è apportato alcun tipo di integratore alimentare. Inoltre il tempo di residenza assai importante delle masse d’acqua in fondo alla baia permette alle successive generazioni di fitoplancton di restare in contatto per un lungo periodo con i mitili e quindi anche di nutrirli abbondantemente.

Altre abbondanti risorse alimentari provengono dai vari ecosistemi della baia e contribuiscono ai notevoli tassi di riempimento, come pure alle caratteristiche organolettiche specifiche delle «Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel». Fra queste diverse risorse un ruolo importante è svolto dalle microalghe presenti in superficie nelle distese fangose della zona intertidale, poiché si è potuto osservare che il 96 % degli scheletri silicei trovati all’interno dello stomaco delle «Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel» appartiene a 4 specie di diatomee che colonizzano questi sedimenti.

Peraltro le caratteristiche delle masse d’acqua, che non consentono la presenza del Mytilus galloprovincialis e la riproduzione del Mytilus edulis, mettono i mitili impiantati nella baia al riparo da forme di concorrenza spaziale e nutrizionale e permettono il loro rapido sviluppo.

Infine è grazie alle diverse misure di controllo della risorsa e di tutela dell’ambiente, messe in atto dai professionisti, che questa risorsa può essere valorizzata con le «Moules de bouchots de la baie du Mont-Saint-Michel».

L’ambiente geografico della baia del Mont-Saint-Michel consente pertanto, grazie al giudizioso sfruttamento delle sue componenti naturali attuato dai professionisti fin dall’inizio di questa produzione, di conferire caratteristiche specifiche ai mitili della specie Mytilus edulis allevati su pali di legno.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

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(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.