ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 347

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
16 ottobre 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2017/C 347/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2017/C 347/02

Causa C-325/17 P: Impugnazione proposta il 31 maggio 2017 dalla Windrush Aka LLP avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 22 marzo 2017, causa T-336/15, Windrush Aka LLP/EUIPO

2

2017/C 347/03

Causa C-340/17 P: Impugnazione proposta il 7 giugno 2017 dalla Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 29 marzo 2017, causa T-638/15, Alcohol countermeasure Systems (International)/EUIPO

3

2017/C 347/04

Causa C-373/17 P: Impugnazione proposta il 20 giugno 2017 da Agria Polska sp. z o.o., Agria Chemicals Poland sp. z o.o., Star Agro Analyse und Handels GmbH, Agria Beteiligungsgesellschaft mbH avverso la sentenza del Tribunale del 16 maggio 2017, causa T-480/15, Agria Polska e a./Commissione

4

2017/C 347/05

Causa C-395/17: Ricorso proposto il 30 giugno 2017 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

5

2017/C 347/06

Causa C-396/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 3 luglio 2017 — Martin Leitner/Landespolizeidirektion Tirol

6

2017/C 347/07

Causa C-418/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Nürnberg (Germania) il 10 luglio 2017 — Andreas Fabri, Elisabeth Mathes/Sun Express Deutschland GmbH

7

2017/C 347/08

Causa C-425/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Germania) il 14 luglio 2017 — Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG/Stadt Kempten

8

2017/C 347/09

Causa C-430/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 17 luglio 2017 — Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV

9

2017/C 347/10

Causa C-438/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 20 luglio 2017 — Bundesrepublik Deutschland/Taus Magamadov

9

2017/C 347/11

Causa C-439/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Hamburg (Germania) il 20 luglio 2017 — British American Tobacco (Germany) GmbH/Freie und Hansestadt Hamburg

10

2017/C 347/12

Causa C-445/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Italia) il 24 luglio 2017 — Agenzia delle Dogane e dei Monopoli/Pilato SpA

11

2017/C 347/13

Causa C-452/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de commerce de Liège (Belgio) il 27 luglio 2017 — Zako SPRL/Sanidel SA

11

2017/C 347/14

Causa C-457/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 31 luglio 2017 — Heiko Jonny Maniero/Studienstiftung des deutschen Volkes eV

12

2017/C 347/15

Causa C-459/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 31 luglio 2017 — SGI/Ministère de l’Action et des Comptes Publics

12

2017/C 347/16

Causa C-460/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 31 luglio 2017 — Valériane SNC/Ministre de l’Action et des Comptes Publics

13

2017/C 347/17

Causa C-462/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) il 1o agosto 2017 — Tänzer & Trasper GmbH/Altenweddinger Geflügelhof Kommanditgesellschaft

14

2017/C 347/18

Causa C-466/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trento (Italia) il 3 agosto 2017 — Chiara Motter/Provincia autonoma di Trento

14

2017/C 347/19

Causa C-472/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di L’Aquila (Italia) il 7 agosto 2017 — Gabriele Di Girolamo/Ministero della Giustizia

15

2017/C 347/20

Causa C-475/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) l'8 agosto 2017 — AS Viking Motors, OÜ TKM Beauty Eesti, AS TKM King, Kaubamaja AS e Selver AS/Tallinna linn, Maksu- ja Tolliamet

16

2017/C 347/21

Causa C-476/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 4 agosto 2017 — Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas/Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben

16

2017/C 347/22

Causa C-478/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Cluj (Romania) il 9 agosto 2017 — IQ/JP

17

2017/C 347/23

Causa C-483/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Irlanda) il 9 agosto 2017 — Neculai Tarola/Minister for Social Protection

18

2017/C 347/24

Causa C-491/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) il 14 agosto 2017 — Hoteles Piñero Canarias, S.L./Keefe (by his litigation friend Eyton)

18

2017/C 347/25

Causa C-496/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 17 agosto 2017 — Deutsche Post AG/Hauptzollamt Köln

19

2017/C 347/26

Causa C-497/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Versailles (Francia) il 10 luglio 2017 — Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)/Ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Premier ministre, Bionoor, Ecocert France, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

20

2017/C 347/27

Causa C-502/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 18 agosto 2017 — C&D Foods Acquisition ApS/Skatteministeriet

20

2017/C 347/28

Causa C-503/17: Ricorso proposto il 21 agosto 2017 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

21

2017/C 347/29

Causa C-504/17: Ricorso proposto il 21 agosto 2017 — Commissione europea/Irlanda

22

2017/C 347/30

Causa C-507/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 21 agosto 2017 — Google Inc./Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

22

2017/C 347/31

Causa C-514/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Liège (Belgio) il 23 agosto 2017 — Ministère public/Marin-Simion Sut

23

2017/C 347/32

Causa C-526/17: Ricorso presentato il 4 settembre 2017 — Commissione europea/Repubblica italiana

24

 

Tribunale

2017/C 347/33

Causa T-347/14 INTP: Ordinanza del Tribunale del 19 luglio 2017 — Yanukovych/Consiglio (Procedura — Interpretazione di un’ordinanza)

25

2017/C 347/34

Causa T-440/17: Ricorso proposto il 4 luglio 2017 — Arca Capital Bohemia/Commissione

25

2017/C 347/35

Causa T-441/17: Ricorso proposto il 4 luglio 2017 — Arca Capital Bohemia/Commissione

26

2017/C 347/36

Causa T-447/17: Ricorso proposto il 18 luglio 2017 — Bowles/BCE

27

2017/C 347/37

Causa T-452/17: Ricorso proposto il 20 luglio 2017 — TL/GEPD

28

2017/C 347/38

Causa T-453/17: Ricorso proposto il 20 luglio 2017 — TV/Consiglio

29

2017/C 347/39

Causa T-458/17: Ricorso proposto il 21 luglio 2017 — Shindler e a./Consiglio

30

2017/C 347/40

Causa T-461/17: Ricorso proposto il 25 luglio 2017 — TN/ENISA

31

2017/C 347/41

Causa T-462/17: Ricorso proposto il 25 luglio 2017 — TO/AEA

32

2017/C 347/42

Causa T-467/17: Ricorso proposto il 26 luglio 2017 — Barata/Parlamento

33

2017/C 347/43

Causa T-477/17: Ricorso proposto il 31 luglio 2017 — Haswani/Consiglio

34

2017/C 347/44

Causa T-479/17: Ricorso proposto il 2 agosto 2017 — PO/SEAE

35

2017/C 347/45

Causa T-502/17: Ricorso proposto il 7 agosto 2017 — SFP Asset Management e a./SRB

36

2017/C 347/46

Causa T-503/17: Ricorso proposto il 4 agosto 2017 — Ruiz Sacristán e Arias Mosquera/Commissione e SRB

36

2017/C 347/47

Causa T-504/17: Ricorso proposto il 4 agosto 2017 — Estévez Puerto e a./Commissione e SRB

37

2017/C 347/48

Causa T-505/17: Ricorso proposto il 4 agosto 2017 — Inverni e a./Commissione e CRU

37

2017/C 347/49

Causa T-506/17: Ricorso proposto l’8 agosto 2017 — Makhlouf/Consiglio

38

2017/C 347/50

Causa T-507/17: Ricorso proposto il 4 agosto 2017 — Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa/Commissione e CRU

39

2017/C 347/51

Causa T-508/17: Ricorso proposto il 4 agosto 2017 — Financiere Tesalia e a./Commissione e SRB

39

2017/C 347/52

Causa T-509/17: Ricorso proposto il 7 agosto 2017 — Cartera de Inversiones Melca e a./Commissione e SRB

40

2017/C 347/53

Causa T-537/17: Ricorso proposto l’11 agosto 2017 — De Loecker/SEAE

40

2017/C 347/54

Causa T-548/17: Ricorso proposto il 16 agosto 2017 — VF International/EUIPO — Virmani (ANOKHI)

41

2017/C 347/55

Causa T-549/17: Ricorso proposto il 14 agosto 2017 — Duym/Consiglio

42

2017/C 347/56

Causa T-556/17: Ricorso proposto il 17 agosto 2017 — Staropilsen/EUIPO — Pivovary Staropramen (STAROPILSEN; STAROPLZEN)

43

2017/C 347/57

Causa T-559/17: Ricorso proposto il 9 agosto 2017 — Abdulkarim/Consiglio

43

2017/C 347/58

Causa T-561/17: Ricorso proposto il 15 agosto 2017 — L-Shop-Team/EUIPO (bags2GO)

44

2017/C 347/59

Causa T-565/17: Ricorso proposto il 18 agosto 2017 — CheapFlights International/EUIPO — Momondo Group (Cheapflights)

45

2017/C 347/60

Causa T-567/17: Ricorso proposto il 21 agosto 2017 — Disney Enterprises/EUIPO — Di Molfetta (DiSNEY FROZEN)

46

2017/C 347/61

Causa T-577/17: Ricorso proposto il 25 agosto 2017 — thyssenkrupp Electrical Steel e thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Commissione

46

2017/C 347/62

Causa T-579/17: Ricorso proposto il 28 agosto 2017 — Wall Street Systems UK/BCE

47

2017/C 347/63

Causa T-587/17: Ricorso proposto il 28 agosto 2017 — Unigroup/EUIPO — Pronova Laboratories (nailicin)

48


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

16.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2017/C 347/01)

Ultima pubblicazione

GU C 338 del 9.10.2017

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 330 del 2.10.2017

GU C 318 del 25.9.2017

GU C 309 del 18.9.2017

GU C 300 dell’11.9.2017

GU C 293 del 4.9.2017

GU C 283 del 28.8.2017

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

16.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/2


Impugnazione proposta il 31 maggio 2017 dalla Windrush Aka LLP avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 22 marzo 2017, causa T-336/15, Windrush Aka LLP/EUIPO

(Causa C-325/17 P)

(2017/C 347/02)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Windrush Aka LLP (rappresentanti: S. Britton, Solicitor, S. Malynicz QC, S. Tregear, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Jerry Dammers

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 22 marzo 2017 nella causa T-366/15;

condannare l’EUIPO e il sig. Jerry Dammers (titolare del marchio dell’Unione europea) a sopportare le loro spese nonché quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

1.

In primo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi probatori e non avrebbe correttamente valutato i fatti, e la sua decisione conterrebbe un’inesattezza materiale delle constatazioni che risulta dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti.

2.

In secondo luogo, il Tribunale, rifiutandosi di tenere un’udienza alla luce della rinuncia, da parte del titolare del marchio dell’Unione europea, a elementi sostanziali della presunta prova dell’uso del marchio dell’Unione europea contestato a seguito dell’udienza, avrebbe violato l’articolo 113 del regolamento di procedura del Tribunale del 4 marzo 2015 (GU 2015, L 105, pag. 1).

3.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente sostenuto che la ricorrente ha dedotto un nuovo motivo per la prima volta in udienza.

4.

In quarto luogo, il Tribunale non avrebbe valutato l’effetto giuridico di una cessione del diritto al nome, nel senso che la cessione priva il cedente (ossia il titolare del marchio dell’Unione europea) del diritto di ulteriormente accordare o rifiutare il consenso all’uso del nome (ossia il marchio dell’Unione europea contestato), cosicché non vi è più consenso, ai sensi del diritto dell’Unione europea, dopo la data della cessione.


16.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/3


Impugnazione proposta il 7 giugno 2017 dalla Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 29 marzo 2017, causa T-638/15, Alcohol countermeasure Systems (International)/EUIPO

(Causa C-340/17 P)

(2017/C 347/03)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. (rappresentanti: E. Baud e P. Marchiset, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

in via preliminare e in assenza di approvazione scritta, da parte dell’EUIPO, della sospensione dell’esecuzione della sentenza, sospendere l’applicazione della decisione;

annullare la sentenza per i motivi enunciati nel presente ricorso […];

annullare la decisione R 1323/2014-1, del 11 agosto 2011, della Prima commissione di ricorso dell’EUIPO;

in subordine, annullare la sentenza e ordinare la sospensione del procedimento fino alla fine del processo della Brexit, o almeno fino al 31 maggio 2019, in corrispondenza della scadenza fissata dall’articolo 50 del Trattato;

condannare la Lion Laboratories e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale a sopportare le proprie spese nonché quelle della ACS, relative sia al procedimento di primo grado nella causa T-638/15 sia al procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

1.

Il primo motivo verte sul travisamento delle affermazioni dell’ASC nel suo ricorso, laddove è stato dichiarato, al punto 86 della sentenza, che erano stati venduti 64 dispositivi «durante i periodi di riferimento», mentre tale cifra (incontestata) si riferiva solamente al primo periodo (dal 5 ottobre 2004 al 4 ottobre 2009).

2.

Il secondo motivo verte altresì sul travisamento di una lettera del 21 marzo 2013 inviata dal consulente della Lion Laboratories all’EUIPO, nonché su una violazione del regolamento n. 207/2009 (1), dell’articolo 57, paragrafo 2, e del regolamento n. 2868/95 (2) (articoli 22, paragrafo 2, e 40, paragrafo 5). Tale lettera non menzionava il numero di registrazione del marchio anteriore (marchio del Regno Unito n. 2040518), bensì due riferimenti al marchio del Regno Unito n. 2371210, il che implica che la Lion Laboratories 1) non avrebbe adempiuto l’obbligo di fornire la prova dell’uso al fine di attestare l’uso del marchio del Regno Unito n. 2040518 o del marchio oggetto dell’opposizione e/o 2) avrebbe sostituito il marchio oggetto del procedimento.

3.

Il terzo motivo analizza il modo in cui il Tribunale 1) avrebbe violato la nozione di «uso effettivo», prevista nel regolamento n. 207/2009, come interpretata nella causa Ansul (C-40/01, 11 marzo 2003) e 2) avrebbe applicato una metodologia sbagliata. Il Tribunale non avrebbe analizzato il primo periodo singolarmente e non avrebbe preso in considerazione le cifre relative alle vendite progettate concordate in un contratto di licenza esclusiva. Inoltre, alla luce dell’uso quantitativamente ridotto e limitato nel tempo durante il primo periodo, l’uso effettivo non è stato dimostrato in riferimento a vari fattori non analizzati dal Tribunale [come 1) le cifre relative alle vendite progettate dalle parti nel contratto di licenza. 2) le caratteristiche del mercato (ivi compresi i 30 milioni di consumatori), 3) la natura dei beni (ivi inclusi gli etilometri) e 4) l’esistenza del marchio del Regno Unito n. 2371210 depositato nel 2004]. Il Tribunale avrebbe preso in considerazione in maniera sproporzionata alcuni documenti, ivi inclusi elementi attinenti ai servizi, mentre il marchio anteriore è stato contestato solamente per i beni di cui alla classe 9.

4.

Il quarto motivo analizza il modo in cui il Tribunale avrebbe altresì violato la nozione di «uso effettivo» applicando un criterio scorretto nel determinare se il marchio anteriore fosse stato utilizzato come marchio. Inoltre, la causa Céline della presente Corte (C-17/06, 11 settembre 2007) non può essere applicata quando 1) altri marchi sono apposti sui prodotti, 2) tali prodotti avevano altri nomi e 3) il marchio era anche percepito come denominazione comune da alcuni consumatori. Tali circostanze impedirebbero ulteriormente l’instaurazione di un nesso, da parte del consumatore, tra il marchio anteriore e il segno utilizzato come denominazione comune o come denominazione sociale.

5.

Il quinto motivo solleva un problema di ordine pubblico: un diritto anteriore del Regno Unito non deve permettere la cancellazione di un marchio dell’Unione europea alla luce del processo della Brexit e della notifica, ai sensi dell’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea, inviata dal Regno Unito. Autorizzare tale cancellazione comporterebbe un aumento dei costi e creerebbe ostacoli sproporzionati e inutili alla tutela unitaria del marchio, mentre tra 2 anni o meno il Regno Unito non farà più parte del sistema unitario di marchio dell’Unione europea. Pertanto, il Tribunale avrebbe violato il principio di territorialità riconosciuto dalla Convenzione di Parigi del 1883 e l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).


16.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/4


Impugnazione proposta il 20 giugno 2017 da Agria Polska sp. z o.o., Agria Chemicals Poland sp. z o.o., Star Agro Analyse und Handels GmbH, Agria Beteiligungsgesellschaft mbH avverso la sentenza del Tribunale del 16 maggio 2017, causa T-480/15, Agria Polska e a./Commissione

(Causa C-373/17 P)

(2017/C 347/04)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrenti: Agria Polska sp. z o.o., Agria Chemicals Poland sp. z o.o., Star Agro Analyse und Handels GmbH, Agria Beteiligungsgesellschaft mbH (rappresentanti: P. Graczyk e W. Rocławski)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 16 maggio 2017, causa T-480/15;

statuire definitivamente sulla controversia, ossia annullare la decisione della Commissione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 1, secondo periodo, TUE, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, in quanto il Tribunale non ha rilevato gli errori manifesti commessi dalla Commissione nel valutare la possibile violazione dell’articolo 101 o dell’articolo 102 TFUE, l’esistenza di un interesse dell’Unione all’avvio di un’indagine e la portata dei mezzi di prova necessari.

Nell’ambito del primo motivo, le ricorrenti sottolineano alcune specifiche carenze del Tribunale, vertenti sui seguenti fatti: (i) il carattere concomitante delle azioni dei concorrenti delle ricorrenti (presentazione di denunce alle autorità nazionali) è stato fondato unicamente sulle spiegazioni da essi fornite; (ii) non è stato preso in considerazione l’annullamento della maggior parte delle decisioni amministrative e delle risultanti sanzioni pronunciate nei confronti delle ricorrenti in seguito alle denunce presentate dai concorrenti; (iii) non è stata presa in considerazione la circostanza che le denunce erano dirette anche ad autorità incompetenti, e ci si è limitati a dichiarare che, alla luce dei rischi di subire danni alla reputazione o di alterare lo stato originario dei prodotti commercializzati, poteva essere legittimo informare le autorità competenti; (iv) la Commissione ha riconosciuto la mancanza di un interesse sufficiente dell’Unione ad avviare un’indagine, nonostante le azioni oggetto della domanda riguardassero il territorio di alcuni Stati membri e imprese che operano in numerosi mercati; la stessa ha erroneamente concluso che la presentazione da parte delle ricorrenti di una denuncia all’autorità nazionale della concorrenza comprometteva la sua competenza esclusiva; (v) non è stato considerato che la portata dei mezzi di prova necessari e la necessità di mobilitare importanti risorse depone a favore della competenza della Commissione; (vi) è stato riconosciuto il fatto che nella fattispecie non ricorrevano le condizioni dei c.d. «procedimenti vessatori».

Il secondo motivo verte sulla violazione della piena efficacia (effet utile) del diritto dell’Unione e sull’errata interpretazione di tale principio per quanto riguarda l’applicazione, nella pratica, degli articoli 101 e 102 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 105 TFUE e l’articolo 17, paragrafo 1, TUE, in quanto: (i) non è stato preso in considerazione il ruolo svolto dalla Commissione nel sistema di protezione della concorrenza dell’Unione ed è stata accolta la tesi secondo la quale la Commissione non ha l’obbligo di verificare se le autorità nazionali dispongono di mezzi sufficienti per svolgere il ruolo ad esse attribuito dal regolamento n. 1/2003; (ii) non sono stati presi in considerazione gli argomenti delle ricorrenti relativi alla mancanza di rimedi efficaci dinanzi ai giudici nazionali, a titolo di private enforcement delle regole della concorrenza, per la mancanza di procedure adeguate e la scadenza dei termini di prescrizione previsti dal diritto polacco; (iii) il Tribunale ha dichiarato che le ricorrenti non hanno dimostrato che l’autorità polacca della concorrenza (Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) (il Presidente dell’Autorità per la tutela della concorrenza e dei consumatori; «UOKiK») non intendeva perseguire e sanzionare le infrazioni in modo efficace, sebbene sia incontestabile che l’UOKiK abbia rifiutato di avviare il procedimento per decorrenza del termine annuale di prescrizione.

Il terzo motivo verte sulla violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva (articolo 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) del diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice (articolo 47, paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE; in prosieguo: la «Carta») e del diritto ad una buona amministrazione (articolo 47, paragrafo 1, della Carta), in quanto: (i) il Tribunale ha mantenuto in vigore la decisione della Commissione che respinge la domanda delle ricorrenti senza pronunciarsi sull’esistenza di un’infrazione, nonostante il precedente rifiuto da parte dell’autorità nazionale della concorrenza di perseguire l’infrazione sulla base di requisiti formali e la mancanza di una reale possibilità di richiedere il risarcimento dei danni nell’ambito del diritto civile; (ii) il Tribunale ha erroneamente statuito che non vi era stata alcuna violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, in quanto le ricorrenti avevano la possibilità di presentare ricorso avverso la decisione della Commissione recante rigetto della domanda; (iii) il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice ed il diritto ad una buona amministrazione comprendono anche il diritto all’esame della causa entro un termine ragionevole, il quale non è stato garantito nel caso di specie, avendo la Commissione adottato la decisione di diniego dell’avvio del procedimento 4,5 anni dopo la data di presentazione della domanda da parte delle ricorrenti.


16.10.2017   

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C 347/5


Ricorso proposto il 30 giugno 2017 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-395/17)

(2017/C 347/05)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e A. Caeiros, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli gli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 5 (successivamente articolo 10) del Trattato che istituisce la Comunità europea (successivamente divenuto articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea), non avendo rimborsato la perdita degli importi delle risorse proprie che avrebbero dovuto essere stabiliti e messi a disposizione del bilancio dell’Unione, ai sensi degli articoli 2, 6, 10, 11 e 17 del regolamento n. 1552/1989 (1) (attualmente gli articoli 2, 6, 10, 11 e 17 del regolamento n. 1150/2000 (2)), posto che non erano stati rilasciati certificati di circolazione delle merci EUR.1, in violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, della decisione 91/482 (3) del Consiglio e dell’articolo 12, paragrafo 6, dell’allegato II di tale decisione per l’importazione di latte in polvere e riso da Curaçao nel periodo 1997-2000, e, rispettivamente, dell’articolo 35, paragrafo 1, della decisione 2001/822 (4) del Consiglio e dell’articolo 15, paragrafo 4, dell’allegato III di tale decisione per l’importazione di semola e semolino da Aruba nel periodo 2002-2003;

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le autorità doganali di Curaçao e Aruba, due territori d’oltre mare del Regno dei Paesi Bassi, hanno indebitamente rilasciato certificati di origine delle merci EUR.1 per latte in polvere, riso, semola e semolino. È stato infatti accertato che non erano state rispettate le condizioni per riconoscere un’origine preferenziale ai sensi delle rilevanti decisioni sull’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità economica europea. Le irregolarità dei certificati hanno determinato una perdita di risorse proprie dell’Unione pari a EUR 18 192 641,95 per gli errori amministrativi a Curaçao e a EUR 298 080 per gli errori amministrativi ad Aruba.

La Commissione fa valere che il Regno dei Paesi Bassi è responsabile in quanto Stato membro ai sensi del diritto dell’Unione per questa perdita di risorse proprie causata dai suoi territori e che, in virtù del dovere di leale cooperazione, esso deve mettere a disposizione del bilancio dell’Unione l’importo totale di dazi doganali e imposte non stabiliti e non riscossi (oltre agli interessi).


(1)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU 1989, L 155, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000 recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU 2000, L 130, pag. 1).

(3)  Decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU 1991, L 263, pag. 1).

(4)  Decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea (in prosieguo: la «decisione sull'associazione d'oltremare») (GU 2001, L 314, pag. 1)


16.10.2017   

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C 347/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 3 luglio 2017 — Martin Leitner/Landespolizeidirektion Tirol

(Causa C-396/17)

(2017/C 347/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Martin Leitner

Resistente: Landespolizeidirektion Tirol

Questioni pregiudiziali

1.1.

Se il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 1, 2 e 6, della direttiva 2000/78/CE (1), in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale, la quale, per eliminare una discriminazione nei confronti di dipendenti pubblici già in servizio, preveda un regime di reinquadramento, in base al quale, per effetto di un «importo di reinquadramento» che, pur essendo commisurato in denaro, corrisponde tuttavia a uno specifico inquadramento, concretamente individuabile, avvenga il reinquadramento dal precedente regime biennale in un nuovo regime biennale (non discriminatorio, di per sé riservato a dipendenti pubblici neoassunti), persistendo in tal modo immutata la discriminazione in base all’età nei confronti dei dipendenti pubblici già in servizio.

1.2.

Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 17 della direttiva 2000/78/CE e l’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale, la quale impedisca che dipendenti pubblici già in servizio possano chiedere, conformemente all’interpretazione degli articoli 9 e 16 della direttiva 2000/78/CE, adottata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con [Or. 2] sentenza dell’11 novembre 2014, Schmitzer, C-530/13, la determinazione della loro posizione retributiva, sulla base dell’articolo 2 della direttiva 2000/78/CE, prima del reinquadramento nel nuovo regime retributivo, laddove il corrispondente fondamento normativo venga disapplicato, con efficacia retroattiva, a decorrere alla data di entrata in vigore della normativa storica originaria e, in particolare, venga escluso che possano essere computati periodi pregressi di servizio anteriori al compimento del diciottesimo anno di età.

1.3.

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1.2):

Se il primato diritto dell’Unione, affermato, ex multis, nella sentenza del 22 novembre 2005, Mangold, C-144/04, imponga che le disposizioni abrogate con efficacia retroattiva debbano continuare a trovare applicazione nei confronti dei dipendenti pubblici già in servizio prima del reinquadramento, cosicché tali dipendenti pubblici possano essere inquadrati retroattivamente senza discriminazioni nel previgente sistema, con conseguente reinquadramento, senza discriminazioni, nel nuovo regime retributivo.

1.4.

Se il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 1, 2 e 6, della direttiva 2000/78/CE in combinato disposto con gli articoli 21 e 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale, la quale elimini una discriminazione fondata sull’età (in relazione al computo di periodi pregressi di servizio anteriori al compimento del diciottesimo anno di età) in modo meramente formale, disponendo con efficacia retroattiva che i periodi effettivamente maturati in base al regime discriminatorio non debbano più essere considerati discriminatori, lasciando peraltro persistere, di fatto, immutata la discriminazione stessa.


(1)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).


16.10.2017   

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C 347/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Nürnberg (Germania) il 10 luglio 2017 — Andreas Fabri, Elisabeth Mathes/Sun Express Deutschland GmbH

(Causa C-418/17)

(2017/C 347/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Nürnberg

Parti

Ricorrenti: Andreas Fabri, Elisabeth Mathes

Resistente: Sun Express Deutschland GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se lo spostamento della prenotazione su un altro volo costituisca una fattispecie contemplata dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (1) (CE) n. 261/2004.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2)

Se tale disposizione si applichi parimenti allo spostamento della prenotazione su altro volo predisposto non dal vettore aereo, bensì unicamente dall’operatore turistico.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91; GU L 46, pag. 1.


16.10.2017   

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C 347/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Germania) il 14 luglio 2017 — Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG/Stadt Kempten

(Causa C-425/17)

(2017/C 347/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG

Resistente: Stadt Kempten

Interveniente: Landesanwaltschaft Bayern

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40/UE (1) debba essere interpretato nel senso che per «prodotti destinati a essere masticati» s’intendano soltanto i prodotti del tabacco da masticare in senso tradizionale.

2)

Se l’articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40/UE debba essere interpretato nel senso che l’espressione «prodotti destinati a essere masticati» assuma il medesimo significato della definizione di «tabacco da masticare» ai sensi del punto 6 dell’articolo medesimo.

3)

Se per stabilire se un prodotto del tabacco a norma dell’articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40/UE sia «destinato a essere masticato» occorra compiere una valutazione oggettiva riferita al prodotto e non alle indicazioni del produttore o all’effettivo utilizzo da parte dei consumatori.

4)

Se l’articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40/UE debba essere interpretato nel senso che la natura di prodotto destinato a essere masticato esiga che il prodotto del tabacco sia oggettivamente adatto, in ragione della sua consistenza e resistenza, a essere masticato e che, utilizzato in tal modo, rilasci gli ingredienti ivi contenuti.

5)

Se l’articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40/UE debba essere interpretato nel senso che ai fini dell’individuazione di un prodotto del tabacco destinato «a essere masticato» sia necessaria, e peraltro sufficiente, l’ulteriore condizione che una leggera, ripetuta pressione con i denti o con la lingua sul prodotto stesso consenta di rilasciare gli ingredienti in esso contenuti in misura maggiore rispetto a quanto accade tenendolo semplicemente in bocca.

6)

Oppure, se il riconoscimento della «natura di prodotto destinato a essere masticato» presupponga che il prodotto di cui trattasi, qualora tenuto semplicemente in bocca o succhiato, non rilasci alcun ingrediente.

7)

Se l’idoneità di un prodotto del tabacco «a essere masticato» ai sensi dell’articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40/UE possa essere riconosciuta anche in ragione della forma di assunzione, esterna al tabacco lavorato, quale, ad esempio, un sacchetto di cellulosa.


(1)  Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 , sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1).


16.10.2017   

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C 347/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 17 luglio 2017 — Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV

(Causa C-430/17)

(2017/C 347/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Resistente in 1. grado e ricorrente in cassazione: Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG

Ricorrente in 1. grado e resistente in cassazione: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83/UE (1), ai fini della questione se un mezzo di comunicazione a distanza (nella specie: opuscolo pubblicitario con cartolina per ordine) offra spazi o tempi di visualizzazione delle informazioni limitati, rilevi

a)

se il mezzo di comunicazione a distanza offra per sua natura (astrattamente) solamente spazi o tempi limitati,

oppure

b)

se esso offra, nella configurazione (concreta) scelta dall’impresa, solamente spazi o tempi limitati.

2)

Se sia compatibile con gli articoli 8, paragrafo 4, e 6, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2011/83/UE che, in caso di possibilità di visualizzazione limitata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83/UE, le informazioni sul diritto di recesso comprendano solo un richiamo alla sussistenza del diritto di recesso.

3)

Se gli articoli 8, paragrafo 4, e 6, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2011/83/UE, impongano sempre tassativamente, ai fini della conclusione di un contratto a distanza, anche nel caso di possibilità di visualizzazione limitata, di allegare al mezzo di comunicazione a distanza il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B, della direttiva 2011/83/UE.


(1)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 , sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304, pag. 64).


16.10.2017   

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C 347/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 20 luglio 2017 — Bundesrepublik Deutschland/Taus Magamadov

(Causa C-438/17)

(2017/C 347/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland

Convenuto: Taus Magamadov

Questioni pregiudiziali

1)

Se la disposizione transitoria di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE (1) osti all’applicazione di una disciplina nazionale ai sensi della quale, in attuazione della più ampia facoltà rispetto alla disciplina precedente di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE, una domanda di protezione internazionale è inammissibile qualora il richiedente benefici di protezione sussidiaria in un altro Stato membro, laddove, in assenza di una norma transitoria di diritto interno, la disciplina nazionale debba essere applicata anche alle domande presentate anteriormente al 20 luglio 2015. Se quanto sopra si applichi in ogni caso qualora, ai sensi dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. 604/2013, la domanda di asilo rientri ancora in toto nella sfera di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003.

2)

Se la disposizione transitoria di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE consenta agli Stati membri, in particolare, un’attuazione retroattiva della più ampia facoltà prevista dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE, con conseguente pari inammissibilità delle domande di asilo presentate anteriormente alla trasposizione di detta facoltà nell’ordinamento nazionale ma non ancora decise in via definitiva al momento della trasposizione stessa.


(1)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180, pag. 60).


16.10.2017   

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C 347/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Hamburg (Germania) il 20 luglio 2017 — British American Tobacco (Germany) GmbH/Freie und Hansestadt Hamburg

(Causa C-439/17)

(2017/C 347/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: British American Tobacco (Germany) GmbH

Resistente: Freie und Hansestadt Hamburg

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 7, paragrafo 7, primo periodo, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (1) (in prosieguo: la «direttiva»), debba essere interpretato nel senso che il divieto di immissione in commercio di prodotti del tabacco contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi non si estenda a quei prodotti del tabacco che possiedano, per effetto degli aromi contenuti negli elementi del tabacco stesso, un aroma caratterizzante ai sensi della definizione di cui all’articolo 2, n. 25, della direttiva.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se l’articolo 7, paragrafo 14, della direttiva debba essere interpretato nel senso che la disposizione transitoria abbia ad oggetto unicamente il divieto di immissione in commercio di prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, primo periodo, della direttiva oppure — anche — il divieto di quelli contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi, stabilito dall’articolo 7, paragrafo 7, primo periodo, della direttiva.

3)

In caso di risposta positiva alla prima questione ovvero in caso di risposta alla seconda questione nel senso che l’articolo 7, paragrafo 14, della direttiva abbia parimenti ad oggetto il divieto di immissione in commercio di prodotti del tabacco contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, primo periodo, della direttiva:

In qual modo debbano essere intese le locuzioni «prodotto del tabacco con aroma caratterizzante» e «particolare categoria di prodotto» di cui all’articolo 7, paragrafo 14.


(1)  GU L 127, pag. 1.


16.10.2017   

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C 347/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Italia) il 24 luglio 2017 — Agenzia delle Dogane e dei Monopoli/Pilato SpA

(Causa C-445/17)

(2017/C 347/12)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Convenuta: Pilato SpA

Questione pregiudiziale

Dica la Corte se la voce NC 8704 della Nomenclatura Combinata debba essere interpretata nel senso che vi debbano essere ricomprese le autofunebri. Qualora debba essere data risposta negativa alla prima questione pregiudiziale, dica se le autofunebri debbano essere classificate alla voce NC 8705 ovvero NC 8703.


16.10.2017   

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C 347/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de commerce de Liège (Belgio) il 27 luglio 2017 — Zako SPRL/Sanidel SA

(Causa C-452/17)

(2017/C 347/13)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de commerce de Liège

Parti

Ricorrente: Zako SPRL

Convenuta: Sanidel SA

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (1), debba essere interpretato nel senso che esso impone che l’agente commerciale ricerchi e visiti i clienti o i fornitori al di fuori dell’impresa del preponente.

2)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, della citata direttiva 86/653/CEE debba essere interpretato nel senso che esso impone che l’agente commerciale non possa svolgere compiti diversi da quelli connessi alla negoziazione della vendita o dell’acquisto di merci per il preponente e alla negoziazione e alla conclusione di dette operazioni in nome e per conto del preponente.

3)

In caso di risposta in senso negativo alla seconda questione: se l’articolo 1, paragrafo 2, della citata direttiva 86/653/CEE debba essere interpretato nel senso che esso impone che l’agente commerciale possa svolgere compiti diversi da quelli connessi alla negoziazione della vendita o dell’acquisto di merci per il preponente e alla negoziazione e alla conclusione di dette operazioni in nome e per conto del preponente solo in maniera accessoria.


(1)  GU L 382, pag. 17.


16.10.2017   

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C 347/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 31 luglio 2017 — Heiko Jonny Maniero/Studienstiftung des deutschen Volkes eV

(Causa C-457/17)

(2017/C 347/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Heiko Jonny Maniero

Convenuto: Studienstiftung des deutschen Volkes eV

Questioni pregiudiziali

1)

Se la concessione di borse di studio, destinate a finanziare progetti di ricerca o di studio all’estero, da parte di un’associazione registrata rientri nella nozione di «istruzione» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/43/CE (1).

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se, nella concessione delle borse di studio menzionate nella prima questione pregiudiziale, la condizione richiesta per la partecipazione consistente nel superamento in Germania dell’Erstes Juristisches Staatsexamen (primo esame di Stato in diritto) rappresenti una discriminazione indiretta di un candidato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43/CE, nel caso in cui il candidato, cittadino dell’Unione, sebbene abbia conseguito un titolo analogo in uno Stato non facente parte dell’Unione europea, in assenza di nesso tra la scelta del luogo di conseguimento di detto titolo e l’origine etnica del candidato, avesse tuttavia la possibilità, in ragione della sua residenza nel territorio nazionale e della completa padronanza della lingua tedesca, al pari di un cittadino tedesco, di sostenere l’Erstes Juristisches Staatsexamen alla conclusione di un corso universitario in giurisprudenza nel territorio nazionale.

Se sia a tal proposito rilevante il fatto che con il programma di borse di studio venga perseguito l’obiettivo, non correlato a caratteristiche discriminatorie, di consentire ai laureati in giurisprudenza in Germania, attraverso il sostegno finanziario ad un progetto di ricerca o di studio all’estero, la conoscenza di ordinamenti giuridici stranieri, un’esperienza internazionale e l’apprendimento di altre lingue.


(1)  Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180, pag. 22).


16.10.2017   

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C 347/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 31 luglio 2017 — SGI/Ministère de l’Action et des Comptes Publics

(Causa C-459/17)

(2017/C 347/15)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: SGI

Resistente: Ministère de l’Action et des Comptes Publics

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni dell’articolo 17 della sesta direttiva IVA del 17 maggio 1977 (1), che sono state sostanzialmente recepite dall’articolo 168 della direttiva del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), debbano essere interpretate nel senso che, per negare al soggetto passivo il diritto di detrarre, dall’imposta sul valore aggiunto di cui è debitore a causa di operazioni sue proprie, l’imposta riportata su fatture corrispondenti a beni o a prestazioni di servizi che l’amministrazione tributaria ha stabilito non essergli stati effettivamente forniti, occorre in ogni caso accertare se sia stato dimostrato che egli sapeva o avrebbe dovuto sapere che tale operazione si iscriveva in un’evasione all’imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal fatto che tale evasione sia stata commessa su iniziativa dell’emittente della fattura, del suo destinatario o di un terzo.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


16.10.2017   

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C 347/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 31 luglio 2017 — Valériane SNC/Ministre de l’Action et des Comptes Publics

(Causa C-460/17)

(2017/C 347/16)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Valériane SNC

Resistente: Ministre de l’Action et des Comptes Publics

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni dell’articolo 17 della sesta direttiva IVA del 17 maggio 1977 (1), che sono state sostanzialmente recepite dall’articolo 168 della direttiva del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), debbano essere interpretate nel senso che, per negare al soggetto passivo il diritto di detrarre, dall’imposta sul valore aggiunto di cui è debitore a causa di operazioni sue proprie, l’imposta riportata su fatture corrispondenti a beni o a prestazioni di servizi che l’amministrazione tributaria ha stabilito non essergli stati effettivamente forniti, occorre in ogni caso accertare se sia stato dimostrato che egli sapeva o avrebbe dovuto sapere che tale operazione si iscriveva in un’evasione all’imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal fatto che tale evasione sia stata commessa su iniziativa dell’emittente della fattura, del suo destinatario o di un terzo.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


16.10.2017   

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C 347/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) il 1o agosto 2017 — Tänzer & Trasper GmbH/Altenweddinger Geflügelhof Kommanditgesellschaft

(Causa C-462/17)

(2017/C 347/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Tänzer & Trasper GmbH

Resistente: Altenweddinger Geflügelhof Kommanditgesellschaft

Questioni pregiudiziali

Se gli elementi caratteristici indicati nel punto 41 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 (1) siano quegli elementi minimi che una bevanda spiritosa deve contenere per poter recare la denominazione di vendita di liquore a base di uova (requisito minimo) oppure se il punto 41 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 indichi in modo tassativo i soli elementi caratteristici ammessi di un prodotto che intenda recare la denominazione di vendita «liquore a base di uova».


(1)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU 2008, L 39, pag. 16).


16.10.2017   

IT

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C 347/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trento (Italia) il 3 agosto 2017 — Chiara Motter/Provincia autonoma di Trento

(Causa C-466/17)

(2017/C 347/18)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Trento

Parti nella causa principale

Ricorrente: Chiara Motter

Convenuta: Provincia autonoma di Trento

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai fini dell’applicazione del principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro, la circostanza riguardante l’iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo, costituisca un fattore riconducibile alle condizioni di formazione, di cui il giudice nazionale deve tener conto al fine di stabilire se sussista la comparabilità tra la situazione del lavoratore a tempo indeterminato e quella del lavoratore a tempo determinato, nonché al fine di accertare se ricorra una ragione oggettiva idonea a giustificare un diverso trattamento tra lavoratore a tempo indeterminato e lavoratore a tempo determinato;

2)

se il principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro osti a una norma interna, quale quella dettata dall’art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297, la quale dispone che, ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio al momento dell’immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici, in ragione della mancanza, ai fini dello svolgimento di lavoro a tempo determinato, di un’iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo;

3)

se il principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro osti a una norma interna, quale quella dettata dall’art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297, la quale dispone che, ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio al momento dell’immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici, in ragione dell’obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico.


16.10.2017   

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C 347/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di L’Aquila (Italia) il 7 agosto 2017 — Gabriele Di Girolamo/Ministero della Giustizia

(Causa C-472/17)

(2017/C 347/19)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di L’Aquila

Parti nella causa principale

Ricorrente: Gabriele Di Girolamo

Convenuto: Ministero della Giustizia

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’attività di servizio del Giudice di Pace ricorrente rientra nella nozione di «lavoratore a tempo determinato», di cui, in combinato disposto, agli articoli 1, paragrafo 3, e 7 della direttiva 2003/88 (1), alla clausola 2 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 (2) e all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

2)

nel caso di risposta affermativa al quesito sub 1), se il Magistrato [Ordinario] o «togato» possa essere considerato lavoratore a tempo indeterminato equiparabile al lavoratore a tempo determinato «Giudice di Pace» ai fini dell’applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70;

3)

nel caso di risposta affermativa al quesito sub 2), se la diversità nella procedura di reclutamento stabile dei magistrati ordinari, rispetto alle procedure selettive ex lege adottate per il reclutamento a termine dei giudici di pace, costituisce ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1 e/o punto 4, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE per giustificare la mancata applicazione — da parte del «diritto vivente» della Cassazione a Sezioni unite nella sentenza n. 13721/2017 e del Consiglio di Stato nel parere dell’8 aprile 2017 n. 464/2017 — ai Giudici di Pace, come nel caso del ricorrente lavoratore a tempo determinato, delle stesse condizioni di lavoro applicate ai magistrati ordinari a tempo indeterminato comparabili; nonché per giustificare la mancata applicazione delle misure preventive e sanzionatorie contro l’abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato, di cui alla clausola 5 del predetto accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, e della norma interna di trasposizione di cui all’art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368/2001. Ciò in assenza di principio fondamentale dell’ordinamento interno o di norma costituzionale che possano legittimare sia la discriminazione sulle condizioni di lavoro, sia il divieto assoluto di conversione a tempo indeterminato dei giudici di pace, anche alla luce di precedente norma interna (art. 1 della legge n. 217/1974) che aveva già previsto l’equiparazione delle condizioni di lavoro e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato successivi di giudici onorari;

4)

in ogni caso, se, in una situazione come quella di causa, è in contrasto con l’art. 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con la nozione del diritto dell’Unione europea di giudice indipendente e imparziale l’attività di un Giudice di Pace che, interessato ad una determinata soluzione della controversia in favore della parte ricorrente che svolge come attività di lavoro esclusiva le identiche funzioni giudiziarie, possa sostituirsi al giudice precostituito per legge a causa del rifiuto del massimo organo di giustizia interna — la Cassazione a Sezioni unite — di assicurare la tutela effettiva dei diritti richiesti, imponendo così al giudice precostituito per legge di declinare, ove richiesto, la propria competenza nel riconoscimento del diritto richiesto, nonostante il diritto in questione — come le ferie retribuite nel giudizio principale — trovi fondamento nel diritto primario e derivato dell’Unione europea in una situazione di applicazione diretta verticale della normativa «comunitaria» nei confronti dello Stato. Nel caso in cui la Corte rilevi la violazione dell’art. 47 della Carta, si chiede, inoltre, che vengano indicati i rimedi interni per evitare che la violazione della norma primaria del diritto dell’Unione comporti anche il diniego assoluto nell’ordinamento interno della tutela dei diritti fondamentali assicurati dal diritto dell’Unione nella fattispecie di causa.


(1)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

(2)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).


16.10.2017   

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C 347/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) l'8 agosto 2017 — AS Viking Motors, OÜ TKM Beauty Eesti, AS TKM King, Kaubamaja AS e Selver AS/Tallinna linn, Maksu- ja Tolliamet

(Causa C-475/17)

(2017/C 347/20)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti

Ricorrenti in cassazione: AS Viking Motors, OÜ TKM Beauty Eesti, AS TKM King, Kaubamaja AS e Selver AS

Resistenti in cassazione: Tallinna linn, Maksu- ja Tolliamet

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 401 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio debba essere interpretato nel senso che esso osti a un’imposta nazionale, applicata in modo generale e proporzionale al prezzo di vendita, ma necessariamente riscossa, secondo la disciplina pertinente, soltanto nella fase della vendita di un bene o di un servizio ad un consumatore, cosicché, in definitiva, il peso dell’imposta medesima grava sul consumatore finale, pregiudicando il funzionamento del sistema comune dell’IVA e falsando in tal modo la concorrenza.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


16.10.2017   

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C 347/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 4 agosto 2017 — Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas/Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben

(Causa C-476/17)

(2017/C 347/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas

Resistenti: Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben

Questioni pregiudiziali

1)

Se sussista una lesione del diritto esclusivo di riproduzione di cui all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29/CE (1), riconosciuto al produttore di fonogrammi per quanto riguarda le sue riproduzioni fonografiche, nel caso in cui frammenti del fonogramma siano presi dalla sua riproduzione e inseriti in un’altra.

2)

Se, nel caso di un fonogramma che contenga frammenti presi da un altro fonogramma, si tratti, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115/CE (2), di una copia dell’altro fonogramma.

3)

Se gli Stati membri possano prevedere una disposizione che — come la norma di cui all’articolo 24, paragrafo 1, dell’UrhG — specifichi che l’ambito di protezione del diritto esclusivo riconosciuto al produttore di fonogrammi di riproduzione [articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29/CE] e di distribuzione [articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115/CE] con riferimento ai suoi fonogrammi è intrinsecamente soggetto a una restrizione, nel senso che può essere sfruttata senza il consenso del produttore di fonogrammi un’opera creata autonomamente con un libero utilizzo del fonogramma dello stesso.

4)

Se si consideri che un’opera o altro materiale protetto sono utilizzati a fini di citazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29/CE, qualora non sia riconoscibile che vengono utilizzati un’opera o altro materiale protetto di terzi.

5)

Se le disposizioni di diritto dell’Unione riguardanti il diritto di riproduzione e il diritto di distribuzione riconosciuti al produttore di fonogrammi [articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29/CE e articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115/CE] e le disposizioni in materia di eccezioni o limitazioni di tali diritti (articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29/CE e articolo 10, paragrafo 2, primo periodo, della direttiva 2006/115/CE) lascino un margine di discrezionalità in sede di recepimento nel diritto nazionale.

6)

In che modo si debba tener conto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel determinare la portata della protezione del diritto esclusivo riconosciuto al produttore di fonogrammi di riproduzione [articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29/CE] e di distribuzione [articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115/CE)] della riproduzione fonografica e la portata delle eccezioni o limitazioni di tali diritti (articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29/CE e articolo 10, paragrafo 2, primo periodo, della direttiva 2006/115/CE).


(1)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

(2)  Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 2006, L 376, pag. 28).


16.10.2017   

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C 347/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Cluj (Romania) il 9 agosto 2017 — IQ/JP

(Causa C-478/17)

(2017/C 347/22)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Cluj

Parti

Ricorrente: IQ

Convenuto: JP

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'espressione «autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito», di cui all'articolo 15, si riferisca sia alle autorità giurisdizionali di primo grado, sia a quelle che decidono sulle impugnazioni. È rilevante stabilire se la causa possa essere trasferita ad un'autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 (1), qualora l'autorità giurisdizionale competente cui viene chiesto il trasferimento della causa ad un'autorità giurisdizionale più adatta sia un giudice d'appello, mentre l'autorità più adatta sia un giudice di primo grado.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, quale sia la sorte che dovrebbe riservare alla sentenza pronunciata in primo grado l'autorità giurisdizionale competente che trasferisce la causa all'autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso.


(1)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003 L 338, pag. 1).


16.10.2017   

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C 347/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Irlanda) il 9 agosto 2017 — Neculai Tarola/Minister for Social Protection

(Causa C-483/17)

(2017/C 347/23)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Appellante: Neculai Tarola

Resistente: Minister for Social Protection

Questione pregiudiziale

Qualora un cittadino di un altro Stato membro entri nello Stato membro ospitante dopo aver esercitato i primi dodici mesi del suo diritto di libera circolazione e lavori (con un contratto diverso da un contratto di durata determinata) per un periodo di due settimane, per il quale è retribuito, e venga successivamente a trovarsi in stato di disoccupazione involontaria, se detto cittadino conservi la qualità di lavoratore subordinato per non meno di altri sei mesi, ai sensi degli articoli 7, paragrafo 3, lettera c) e 7, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2004/38/CE (1), che gli consentirebbe di percepire prestazioni di assistenza sociale o, a seconda dei casi, indennità di sicurezza sociale sulla stessa base di un cittadino residente dello Stato ospitante.


(1)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).


16.10.2017   

IT

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C 347/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) il 14 agosto 2017 — Hoteles Piñero Canarias, S.L./Keefe (by his litigation friend Eyton)

(Causa C-491/17)

(2017/C 347/24)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrente: Hoteles Piñero Canarias, S.L.

Resistente: Keefe (by his litigation friend Eyton)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 11, paragrafo 3 (1), imponga che l’azione della persona lesa nei confronti del contraente dell’assicurazione/dell’assicurato debba riguardare una questione in materia di assicurazioni nel senso che essa debba sollevare una questione di validità o efficacia della polizza.

2)

Se l’articolo 11, paragrafo 3, imponga la sussistenza del rischio di pronunce giurisdizionali contraddittorie qualora non venga consentita la chiamata in causa del terzo.

3)

Se il giudice goda di discrezionalità nel consentire o meno la chiamata in causa del terzo in un’azione cui è applicabile l’articolo 11, paragrafo 3.


(1)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001 L 12, pag. 1).


16.10.2017   

IT

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C 347/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 17 agosto 2017 — Deutsche Post AG/Hauptzollamt Köln

(Causa C-496/17)

(2017/C 347/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Deutsche Post AG

Resistente: Hauptzollamt Köln

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (1) della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, debba essere interpretato nel senso che consente all’autorità doganale di esigere che il richiedente comunichi i numeri di identificazione fiscale attribuiti dal Bundeszentralamt für Steuern tedesco ai fini della riscossione dell’imposta sul reddito e di indicare le amministrazioni tributarie competenti per la liquidazione dell’imposta sul reddito con riferimento ai membri del consiglio di sorveglianza del richiedente e ai direttori generali, ai capi di dipartimento, agli amministratori dei servizi di contabilità e ai responsabili degli affari doganali impiegati presso di esso nonché ai responsabili della gestione delle questioni doganali e alle persone con competenze specifiche nel settore doganale.


(1)  GU 2015, L 343, pag. 558.


16.10.2017   

IT

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C 347/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Versailles (Francia) il 10 luglio 2017 — Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)/Ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Premier ministre, Bionoor, Ecocert France, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

(Causa C-497/17)

(2017/C 347/26)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative d'appel de Versailles

Parti

Ricorrente: Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)

Convenuti: Ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Premier ministre, Bionoor, Ecocert France, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Questione pregiudiziale

Se le norme applicabili del diritto dell’Unione europea risultanti, in particolare:

dall’articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 (1), le cui modalità di applicazione sono fissate dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008 (2),

e dal regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009 (3),

debbano essere interpretate nel senso che autorizzano, oppure vietano, il rilascio dell’etichetta europea «agricoltura biologica» per i prodotti ottenuti da animali sottoposti a macellazione rituale senza stordimento preliminare, praticata nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1099/2009.


(1)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento (GU L 303, pag. 1).


16.10.2017   

IT

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C 347/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 18 agosto 2017 — C&D Foods Acquisition ApS/Skatteministeriet

(Causa C-502/17)

(2017/C 347/27)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrente: C&D Foods Acquisition ApS

Resistente: Skatteministeriet

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE (1) debba essere interpretato nel senso che una società holding, in circostanze come quelle del caso di specie, ha diritto alla detrazione integrale dell’IVA assolta a monte per servizi connessi a indagini di due diligence ai fini di una vendita, prevista ma non portata a termine, di azioni di una società controllata alla quale la società holding presta servizi di gestione e informatici assoggettati ad IVA.

2)

Se ai fini della risposta alla questione precedente rilevi il fatto che il prezzo per i servizi di gestione e informatici soggetti a IVA, che la società holding presta ai fini della sua attività economica, sia costituito da un importo fisso corrispondente alla spesa di tale società a titolo di retribuzioni del personale, aumentato di una maggiorazione del 10 %.

3)

A prescindere dalla risposta alle questioni che precedono, se si configuri un diritto alla detrazione se le spese di consulenza di cui trattasi nel procedimento principale sono considerate come costi generali, e, in tal caso, a quali condizioni.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


16.10.2017   

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C 347/21


Ricorso proposto il 21 agosto 2017 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-503/17)

(2017/C 347/28)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Tomat, J. Tomkin, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, consentendo l’uso di carburante marcato al fine di rifornire imbarcazioni private da diporto, il Regno Unito ha violato gli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 95/60/CE (1);

condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che consentire la vendita di carburante marcato per la propulsione di imbarcazioni private da diporto sia fondamentalmente incompatibile con la direttiva 95/60/EC (in prosieguo: la «direttiva sulla marcatura fiscale»). L’obbligo di marcare il carburante che è stato assoggettato ad un’aliquota di accisa ridotta è diretto specificatamente ad assicurare che tali carburanti siano facilmente distinguibili dal carburante rispetto al quale è stata pagata l’accisa in misura integrale. Tuttavia, la misura nazionale comporta che qualora il carburante marcato si trovi in un serbatoio di un’imbarcazione privata da diporto che è stata rifornita nel Regno Unito, non è possibile determinare tramite il riferimento alla marcatura, se il carburante utilizzato sia stato assoggettato a un’aliquota di accisa in misura integrale o ridotta.


(1)  Direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante (GU 1995, L 291, pag. 46).


16.10.2017   

IT

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C 347/22


Ricorso proposto il 21 agosto 2017 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-504/17)

(2017/C 347/29)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Tomat, J. Tomkin, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, non assicurando l’applicazione dei livelli minimi di tassazione per i carburanti per motori prescritti dalla direttiva 2003/96/CE (1) del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 4 e 7 di tale direttiva;

dichiarare che, consentendo l’uso di carburante marcato per la propulsione di imbarcazioni private da diporto, anche qualora tale carburante non sia stato soggetto ad esenzione o riduzione dell’accisa, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 95/60/CE (2) del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante;

condannare l’Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che il sistema tramite il quale l’Irlanda applica e riscuote l’accisa sul carburante usato per la propulsione di imbarcazioni private da diporto sia incompatibile con gli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (in prosieguo: la «direttiva sulla tassazione dell’energia») e della direttiva 95/60/CE (in prosieguo: la «direttiva sulla marcatura fiscale»).

Per quanto riguarda il pagamento dell’accisa, è evidente che solo una minoranza molto esigua di proprietari di imbarcazioni private da diporto presenti una dichiarazione per il pagamento dell’imposta in misura integrale. La Commissione ritiene, inoltre, che consentire la vendita di carburante marcato per usi soggetti ad aliquota dell’accisa in misura integrale sia fondamentalmente incompatibile con la direttiva sulla marcatura fiscale. L’obbligo di marcare il carburante che è stato assoggettato ad un’aliquota di accisa ridotta è volto specificatamente ad assicurare che tali carburanti siano facilmente distinguibili dal carburante rispetto al quale è stata pagata l’accisa in misura integrale. Tuttavia, la misura nazionale comporta che qualora il carburante marcato si trovi in un serbatoio di un’imbarcazione privata da diporto che è stata rifornita in Irlanda, non è possibile determinare tramite il riferimento alla marcatura, se il carburante utilizzato sia stato assoggettato a un’aliquota di accisa in misura integrale o ridotta.


(1)  GU 2003, L 283, pag. 51.

(2)  GU 1995, L 291, pag. 46.


16.10.2017   

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C 347/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 21 agosto 2017 — Google Inc./Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

(Causa C-507/17)

(2017/C 347/30)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Google Inc.

Resistente: Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Altre parti: Wikimedia Foundation Inc., Fondation pour la liberté de la presse, Microsoft Corp., Reporters Committee for Freedom of the Press e.a., Article 19 e.a., Internet Freedom Foundation e.a., Défenseur des droits

Questioni pregiudiziali

1)

Se il «diritto alla cancellazione», come sancito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 13 maggio 2014 (1) sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 12, lettera b), e 14, lettera a), della direttiva del 24 ottobre 1995 (2), debba essere interpretato nel senso che il gestore di un motore di ricerca, nel dare seguito a una domanda di cancellazione, è tenuto ad eseguire tale operazione su tutti i nomi di dominio del suo motore, talché i link controversi non appaiano più, indipendentemente dal luogo dal quale viene effettuata la ricerca avviata sul nome del richiedente, e anche al di fuori dell’ambito di applicazione territoriale della direttiva del 24 ottobre 1995.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se il «diritto alla cancellazione», come sancito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella summenzionata sentenza, debba essere interpretato nel senso che il gestore di un motore di ricerca, nel dare seguito a una richiesta di cancellazione, sia tenuto solamente a sopprimere i link controversi che appaiono in esito a una ricerca effettuata a partire dal nome del richiedente sul nome di dominio corrispondente allo Stato in cui si ritiene sia stata effettuata la domanda di cancellazione o, più in generale, sui nomi di dominio del motore di ricerca corrispondenti alle estensioni nazionali di tale motore per tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

3)

Inoltre se, a complemento degli obblighi richiamati nel precedente punto, il «diritto alla cancellazione», come sancito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella summenzionata sentenza, debba essere interpretato nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una richiesta di cancellazione, è tenuto a sopprimere, con la tecnica del «blocco geografico», da un indirizzo IP che si ritiene localizzato nello Stato di residenza del beneficiario del «diritto alla cancellazione», i risultati controversi delle ricerche effettuate a partire dal nome di quest’ultimo, o persino, più in generale, da un indirizzo IP che si ritiene localizzato in uno degli Stati membri assoggettato alla direttiva del 24 ottobre 1995, e ciò indipendentemente dal nome di dominio utilizzato dall’utente di Internet che effettua la ricerca.


(1)  Sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google, C-131/12, EU:C:2014:317.

(2)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).


16.10.2017   

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C 347/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Liège (Belgio) il 23 agosto 2017 — Ministère public/Marin-Simion Sut

(Causa C-514/17)

(2017/C 347/31)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Liège

Parti

Parte requirente: Ministère public

Imputato: Marin-Simion Sut

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 (1) debba essere interpretato nel senso che non può essere applicato a fatti per i quali è stata inflitta una pena privativa della libertà personale dal giudice di uno Stato emittente, qualora questi stessi fatti siano punibili sul territorio dello Stato di esecuzione con una mera sanzione pecuniaria, il che comporta, conformemente al diritto interno dello Stato di esecuzione, l’impossibilità di eseguire la pena privativa della libertà personale nello Stato membro di esecuzione a discapito del reinserimento sociale della persona condannata e dei suoi legami familiari, sociali o economici e di altro tipo.


(1)  Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU L 190, pag. 1).


16.10.2017   

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C 347/24


Ricorso presentato il 4 settembre 2017 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-526/17)

(2017/C 347/32)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, P. Ondrůšek, A. Tokár, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che la Corte voglia:

constatare che, nel prorogare al 31 dicembre 2046 la scadenza della concessione di lavori relativa all’autostrada A 12 Civitavecchia-Livorno senza pubblicazione di alcun bando di gara, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 2 e 58 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), come in seguito modificata;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione considera che la proroga al 31 dicembre 2046 della concessione di lavori relativa all’autostrada A 12 Civitavecchia-Livorno costituisce la modifica di un termine essenziale di tale concessione; trattandosi di una modifica sostanziale di questa concessione, detta proroga equivale alla conclusione di una nuova concessione di lavori e, come tale, essa doveva essere oggetto di pubblicità mediante pubblicazione di un bando di gara. Poiché, invece, nessuna pubblicazione ha avuto luogo, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui agli artt. 2 e 58 della direttiva 2004/18/CE.


Tribunale

16.10.2017   

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C 347/25


Ordinanza del Tribunale del 19 luglio 2017 — Yanukovych/Consiglio

(Causa T-347/14 INTP) (1)

((«Procedura - Interpretazione di un’ordinanza»))

(2017/C 347/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Olga Stanislavivna Yanukovych, in qualità di erede del sig. Viktor Viktorovych Yanukovych (Kiev, Ucraina) (rappresentante: T. Beazley, QC)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e P. Mahnič Bruni, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Bartelt e D. Gauci, successivamente E. Paasivirta e J. Norris-Usher, agenti)

Oggetto

Domanda di interpretazione dell’ordinanza del 12 luglio 2016, Yanukovych/Consiglio (T-347/14, EU:T:2016:433).

Dispositivo

1)

Il punto 3 del dispositivo dell’ordinanza del 12 luglio 2016, Yanukovych/Consiglio (T-347/14), deve essere interpretato nel senso che, in relazione alla domanda di annullamento formulata nel ricorso, esso riguarda sia le spese sostenute dal sig. Viktor Viktorovych Yanukovych sia quelle sostenute dalla sig.ra Olga Stanislavivna Yanukovych, in qualità di erede del sig. Viktorovych Yanukovych.

2)

La sig.ra Stanislavivna Yanukovyc in qualità di erede del sig. Viktorovych Yanukovych, da una parte, e il Consiglio dell’Unione europea, dall’altra, sosterranno ciascuno le proprie spese relative alla procedura di interpretazione.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

4)

L’originale della presente ordinanza è allegato all’originale dell’ordinanza oggetto di interpretazione, a margine della quale è fatta annotazione della presente ordinanza.


(1)  GU C 253 del 4.8.2014.


16.10.2017   

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C 347/25


Ricorso proposto il 4 luglio 2017 — Arca Capital Bohemia/Commissione

(Causa T-440/17)

(2017/C 347/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Arca Capital Bohemia a.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: M. Nedelka, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione COMP/D3/PB/2017/026659 del 15 marzo 2017 che rifiuta l’accesso ai documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativamente al caso COMP/SA.17006 — C 27/04 (ex CZ 49/03) — Agrobanka Praha a.s. e GE Capital Bank a.s;

annullare la decisione della Commissione C(2017) 3130 final del 4 maggio 2017 che conferma la decisione della Commissione COMP/D3/PB/2017/026659 del 15 marzo 2017;

condannare la Commissione a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un’errata applicazione delle eccezioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

La ricorrente sostiene, a tal riguardo, che la convenuta abbia erroneamente applicato la giurisprudenza pertinente che, a suo avviso, non si applica nei casi in cui il fascicolo amministrativo è stato chiuso. Inoltre, nei casi di aiuti di Stato, sussiste un interesse pubblico particolarmente rilevante all’ottenimento di quante più informazioni possibile al fine di controllare gli organi statali e considerazioni diverse dovrebbero anche applicarsi agli argomenti basati su interessi commerciali rispetto a quelle che attengono a casi di concentrazioni o di cartelli.

2.

Secondo motivo, vertente sulla sussistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

A tal riguardo, la ricorrente deduce argomenti relativi ai motivi che stanno alla base della privatizzazione della banca in questione e alla stabilità del settore bancario ceco.


16.10.2017   

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C 347/26


Ricorso proposto il 4 luglio 2017 — Arca Capital Bohemia/Commissione

(Causa T-441/17)

(2017/C 347/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Arca Capital Bohemia a.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: M. Nedelka, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione COMP/F3/NB/tt*D-2017/025322 del 13 marzo 2017 che rifiuta parzialmente l’accesso ai documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativamente al caso COMP/SA. 25076 (2011/NN) — Privatizzazione di alloggi in locazione — Karbon Invest;

annullare la decisione della Commissione C(2017) 3129 final del 4 maggio 2017 che conferma la decisione della Commissione COMP/F3/NB/tt*D-2017/025322 del 13 marzo 2017;

condannare la Commissione a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un’errata applicazione delle eccezioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

La ricorrente sostiene, a tal riguardo, che la convenuta abbia erroneamente applicato la giurisprudenza pertinente che, a suo avviso, non si applica nei casi in cui il fascicolo amministrativo è stato chiuso. Inoltre, nei casi di aiuti di Stato, sussiste un interesse pubblico particolarmente rilevante all’ottenimento di quante più informazioni possibile al fine di controllare gli organi statali e considerazioni diverse dovrebbero anche applicarsi agli argomenti basati su interessi commerciali rispetto a quelle che attengono a casi di concentrazioni o di cartelli.

2.

Secondo motivo, vertente sulla sussistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

La ricorrente deduce a tal riguardo argomenti in base ai quali la privatizzazione di cui trattasi ha avuto un impatto sociale particolarmente negativo e rinvia ai diffusi sospetti che la procedura abbia comportato illeciti da parte di organi dello Stato.


16.10.2017   

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C 347/27


Ricorso proposto il 18 luglio 2017 — Bowles/BCE

(Causa T-447/17)

(2017/C 347/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Carlos Bowles (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza:

annullare la decisione del 31 gennaio 2017, comunicata al personale il 1o febbraio 2017, di nomina del sig. [X] al posto di consigliere del Presidente e coordinatore del Consiglio presso il Comitato esecutivo; annullare la decisione di non nominare il ricorrente a tale posto e annullare la decisione di non consentire al ricorrente di candidarsi a tale posizione;

annullare la decisione di rigetto del ricorso speciale datata 16 maggio 2017, ricevuta il 23 maggio 2017;

disporre il risarcimento del danno materiale subìto dal ricorrente, consistente nella perdita dell’opportunità di essere nominato al posto di consigliere del Presidente e di coordinatore del Consiglio presso il Comitato esecutivo;

disporre il risarcimento del danno morale subìto dal ricorrente valutato ex aequo et bono a 1 euro simbolico;

ordinare la condanna della convenuta all’integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei principi di pubblicità, di trasparenza, di parità di trattamento e del divieto di discriminazione, nonché degli articoli 20.2 del regolamento interno, 8 (a) delle condizioni di impiego e 1a.1.1 delle norme relative al personale e degli articoli 2 e 3 TUE, nonché 20 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Al riguardo, la parte ricorrente ritiene di non aver avuto la possibilità di presentare la propria candidatura al posto di consigliere del Presidente e coordinatore del Consiglio presso il Comitato esecutivo, mentre il sig. [X] sarebbe visto offrire tale possibilità.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1a.7 delle norme relative al personale, in quanto su tale base giuridica sarebbe consentita esclusivamente la nomina di un candidato al posto di consigliere di un membro del Comitato esecutivo e non quella del candidato al posto di consigliere del Presidente e di coordinatore del Consiglio presso il Comitato esecutivo, la quale attribuisce anche responsabilità corrispondenti a un livello superiore a quelle di consigliere.

3.

Terzo motivo, vertente sulla mancata consultazione del Comitato del Personale sulla creazione di un nuovo posto e sulla modifica del livello del posto di coordinatore, in violazione degli articoli 48 e 49 delle condizioni di impiego e del protocollo d’intesa.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, per la mancata descrizione delle competenze per il posto di consigliere del Presidente e di coordinatore del Consiglio presso il Comitato esecutivo.


16.10.2017   

IT

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C 347/28


Ricorso proposto il 20 luglio 2017 — TL/GEPD

(Causa T-452/17)

(2017/C 347/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: TL (rappresentanti: T. Léonard e M. Cock, avvocati)

Convenuto: Garante europeo della protezione dei dati

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

constatare che, respingendo il reclamo con la motivazione che quest’ultimo consisterebbe in una domanda di revisione e non rispondendo agli argomenti del ricorrente, la decisione del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) del 16 maggio 2017 che rifiuta la domanda di anonimizzazione della sentenza [riservato] (1) e delle pagine web che contengono dati personali, viola:

l’articolo 46, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1) e gli articoli 33 e 34, paragrafo 1, della decisione 2013/504/UE del Garante europeo della protezione dei dati del 17 dicembre 2012 sull’adozione del regolamento interno (GU 2013, L 273, pag. 41), adottati in esecuzione di tale articolo 46, lettera a), il quale attribuisce al GEPD la funzione di esaminare i reclami e di informare la persona interessata dei risultati del suo esame;

l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che impone un obbligo generale di motivazione alle istituzioni e agli organi dell’Unione;

constatare che, nel considerare il GEPD incompetente a conoscere del reclamo del ricorrente, la decisione impugnata viola l’articolo 46, lettera c), del regolamento (CE) n. 45/2001, letto alla luce dell’articolo 8, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

di conseguenza:

dichiarare nulla la decisione impugnata;

condannare il GEPD alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla mancata risposta del GEPD al reclamo proposto dinanzi ad esso dal ricorrente. Respingendo il reclamo con la motivazione che quest’ultimo consisteva in una domanda di revisione e non rispondendo agli argomenti addotti dal ricorrente a sostegno della sua domanda di anonimizzazione, la decisione impugnata violerebbe l’articolo 46, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001, il quale attribuisce al GEPD la funzione di esaminare i reclami e informare la persona interessata dei risultati del suo esame, nonché gli articoli 33 e 34, paragrafo 1, della decisione 2013/504/UE del Garante europeo della protezione dei dati del 17 dicembre 2012 sull’adozione del regolamento interno, adottati in esecuzione del citato articolo 46, lettera a), in forza dei quali il GEPD esamina i reclami e informa il reclamante dell’esito di un reclamo e del provvedimento adottato. Secondo il ricorrente, il GEPD non ha esaminato il reclamo poiché l’ha erroneamente qualificato come domanda di revisione. Inoltre, la decisione impugnata violerebbe l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che impone un obbligo generale di motivazione alle istituzioni e agli organi dell’Unione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 46, lettera c), del regolamento (CE) n. 45/2001, letto alla luce dell’articolo 8, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella parte in cui il GEPD avrebbe erroneamente ritenuto di essere incompetente a conoscere del reclamo del ricorrente.


(1)  Dati riservati occultati.


16.10.2017   

IT

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C 347/29


Ricorso proposto il 20 luglio 2017 — TV/Consiglio

(Causa T-453/17)

(2017/C 347/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: TV (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza,

annullare la decisione del 19 agosto 2016 con cui è stato licenziato il ricorrente al termine del periodo di prova, ossia al 1o settembre 2016;

annullare la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina dell’11 aprile 2017 che ha respinto il reclamo del ricorrente del 4 novembre 2016;

riconoscere al ricorrente l’importo di EUR 20 000 per il danno morale subito;

condannare il convenuto alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione.

2.

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione impugnata, in quanto conferma la conclusione del parere del comitato dei rapporti (CORAP), il quale ha sostituito la propria valutazione a quella dei valutatori.

3.

Terzo motivo, vertente su errori manifesti in fatto e in diritto che viziano la motivazione sulla quale si basa il rapporto sul periodo di prova.

4.

Quarto motivo, vertente sulla mancanza di condizioni normali del periodo di prova.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione.

La parte ricorrente ritiene, inoltre, che le illegittimità esposte nei motivi di annullamento costituiscano tutte inadempienze imputabili al convenuto. Essa chiede, pertanto, altresì il risarcimento del danno morale asseritamente derivante dalle decisioni contestate.


16.10.2017   

IT

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C 347/30


Ricorso proposto il 21 luglio 2017 — Shindler e a./Consiglio

(Causa T-458/17)

(2017/C 347/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Harry Shindler (Porto d’Ascoli, Italia) e altri 12 ricorrenti (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (UE, Euratom), XT 21016/17, unitamente all’allegato a tale decisione XT 21016/17, ADD 1 REV 2, adottati il 22 maggio 2017, dal Consiglio dell’Unione europea, che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall’Unione europea;

di conseguenza,

condannare il Consiglio dell’Unione europea a tutte le spese del procedimento, ivi compresi gli onorari di avvocato pari a euro 5 000;

con ogni più ampia riserva e in particolare per la SCP CORNILLE-POUYANNE, Avvocati del foro di Bordeaux, di presentare qualunque osservazione utile all’udienza fissata dal Tribunale dell’Unione europea.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità esterna della decisione (UE, Euratom), XT 21016/17, unitamente all’allegato a tale decisione XT 21016/17, ADD 1 REV 2, adottati il 22 maggio 2017, dal Consiglio dell’Unione europea, che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall’Unione europea (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Tale motivo si divide in due parti:

Prima parte, vertente sulla violazione del trattato Euratom in quanto la decisione impugnata e il suo allegato prevedrebbero il recesso automatico del Regno Unito dalla Comunità europea dell’energia atomica unitamente al recesso dall’Unione senza che sia oggetto di un procedimento di recesso e di negoziato distinto.

Seconda parte, vertente sulla violazione della ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri in quanto la decisione impugnata e il suo allegato conferirebbero all’Unione una competenza orizzontale eccezionale per affrontare i negoziati dell’accordo di recesso del Regno Unito e escluderebbero la possibilità che tale accordo sia misto, di modo che non è prevista alcuna ratifica dell’accordo finale da parte degli Stati membri.

2.

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità interna della decisione impugnata, il quale si compone di tre parti:

Prima parte, vertente sulla violazione del principio di uguaglianza nei limiti in cui, adottando la decisione impugnata e il suo allegato, il convenuto avrebbe ammesso una procedura di recesso avviata senza che i cittadini europei espatriati abbiano potuto esprimersi riguardo a un’eventuale perdita della cittadinanza europea. Il diritto di essere ascoltati e di esprimere la propria opinione con un voto in occasione di un’elezione di portata europea sarebbe stato in tal modo violato. La decisione impugnata avallerebbe pertanto l’esistenza di una categoria di cittadini di seconda classe, privati del loro diritto di voto per aver esercitato la loro libertà di circolazione e non avrebbe di conseguenza rispettato il principio di parità di trattamento dei cittadini. I ricorrenti ritengono che sia stata commessa una discriminazione tra cittadini europei a motivo della loro residenza.

Seconda parte, vertente sulla violazione dell’articolo 203 TFUE in quanto la decisione impugnata prevede il recesso dei paesi e dei territori d’oltremare (PTOM) britannici, senza che gli abitanti dei PTOM abbiano potuto votare per il recesso dal regime di associazione previsto dal trattato europeo, senza rispettare il procedimento specifico che li riguarda di cui all’articolo 203 TFUE, di modo che la libertà di stabilimento di cui all’articolo 199 TFUE sarebbe violata dalla decisione impugnata.

Terza parte, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento nei limiti in cui i ricorrenti ritengono che l’avvio dei negoziati all’esito incerto dell’accordo di recesso avrà un impatto rilevante sulle norme che disciplinano i diritti che questi ultimi traggono dalla cittadinanza europea, nonostante essi abbiano costruito una vita privata e familiare in un altro Stato membro grazie al godimento della loro libertà di circolazione. La decisione impugnata e il suo allegato non rispetterebbero quindi i requisiti di prevedibilità della norma giuridica imposti dai principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, e violerebbe parimenti il rispetto della vita privata e familiare.


16.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/31


Ricorso proposto il 25 luglio 2017 — TN/ENISA

(Causa T-461/17)

(2017/C 347/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: TN (rappresentanti: L. Levi and A. Blot, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’ENISA del 25 novembre 2016, che revoca la sua offerta di lavoro, in base alle quale al ricorrente doveva essere attribuita la funzione di capo dell’unità servizi alle imprese e rapporti con le parti interessate;

annullare la decisione dell’ENISA del 20 aprile 2017, che respinge il reclamo del ricorrente;

concedere al ricorrente un risarcimento per i danni materiali e morali subiti;

condannare l’ENISA a sopportare tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato i suoi obblighi contrattuali nei confronti del ricorrente

Il ricorrente sostiene che l’offerta non avrebbe potuto essere ritirata in quanto il contratto era già stato concluso e contesta gli argomenti della convenuta a sostegno del contrario.

2.

Secondo motivo, vertente su un indebito trattamento dei dati personali del ricorrente e su una violazione dell’articolo 12 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, dell’obbligo di diligenza e del diritto a una buona amministrazione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto a essere sentiti

Il ricorrente non è stato sentito prima dell’adozione della decisione impugnata di revocare l’offerta di lavoro.


16.10.2017   

IT

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C 347/32


Ricorso proposto il 25 luglio 2017 — TO/AEA

(Causa T-462/17)

(2017/C 347/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: TO (rappresentante: N. Lhoëst, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea dell’ambiente

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) del 22 settembre 2016 con cui si pone fine al rapporto di lavoro della parte ricorrente come agente contrattuale;

annullare la decisione dell’AEA del 20 aprile 2017, con cui si respinge il reclamo presentato dalla parte ricorrente il 21 dicembre 2016;

condannare l’AEA a pagare alla parte ricorrente un indennizzo calcolato in base alla perdita di 4 anni di stipendio, deducendo le indennità di disoccupazione da essa percepite durante tale periodo;

condannare l’AEA a pagare alla parte ricorrente una somma di EUR 3 500,00 a titolo di risarcimento per le spese legate alla risoluzione anticipata del suo contratto di locazione a Copenaghen, con riserva di aumento se necessario;

annullare la busta paga della parte ricorrente per il mese di settembre 2016, in quanto, in particolare, non include lo stipendio per il giorno 22 settembre 2016;

condannare l’AEA a pagare alla parte ricorrente un indennizzo di EUR 50 000,00 a titolo di risarcimento per il danno morale derivante dalla decisione di licenziamento del 22 settembre 2016;

condannare l’AEA a pagare alla parte ricorrente un indennizzo di EUR 5 000,00 a titolo di risarcimento per il danno morale derivante dalla violazione da parte dell’AEA dell’articolo 26 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea;

condannare l’AEA a pagare alla parte ricorrente un indennizzo di EUR 10 000,00 a titolo di risarcimento per il danno morale derivante dalla pressione psicologica su di essa esercitata da parte dall’AEA durante il periodo in cui era inabile al lavoro;

in estremo subordine, condannare l’AEA a pagare alla parte ricorrente un mese di preavviso e un’indennità pari a un terzo del suo stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto, conformemente alle disposizioni previste all’articolo 84 del RAA;

condannare l’AEA alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’inapplicabilità dell’articolo 48, lettera b), del RAA.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 48, lettera b), e 16, paragrafo 2, del RAA.

3.

Terzo motivo, vertente su un’eccezione di illegittimità a motivo di discriminazione per quanto riguarda l’articolo 48, lettera b), del RAA.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 26 dello Statuto e sulla violazione dei diritti della difesa.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1) e dell’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 84 del RAA, dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del dovere di sollecitudine.

7.

Settimo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.

8.

Ottavo motivo, vertente su uno sviamento di potere.


16.10.2017   

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C 347/33


Ricorso proposto il 26 luglio 2017 — Barata/Parlamento

(Causa T-467/17)

(2017/C 347/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Carlos Manuel Henriques Barata (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: G. Pandey, D. Rovetta e V. Villante, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare i seguenti atti e decisioni, se del caso dichiarando previamente illegittimo e non applicabile al ricorrente il bando di concorso EP/CAST/S/16/2016 (1) ai sensi dell’articolo 277 del TFUE:

la decisione del 26/10/2016 del Direttore dello Sviluppo delle risorse umane di non includere il sig. Barata nel progetto di elenco dei candidati per un posto di agente contrattuale nel gruppo di funzioni I come autista, ai sensi della cosiddetta procedura di gara CAST 2016/2017;

la decisione di cui alla e-mail del 28/11/2016 dell’INLO DG del Parlamento di confermare la suddetta decisione di non includere il sig. Barata nel progetto di elenco dei candidati per un posto di agente contrattuale nel gruppo di funzioni I come autista, ai sensi della cosiddetta procedura di gara CAST 2016/2017;

la decisione del 25/04/2017 del Segretariato generale del Parlamento europeo, firmata dal sig. Klaus Welle, notificata al sig. Barata tramite lettera raccomandata, recante rigetto del reclamo del ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea presentato il 9/01/2017;

condannare il Parlamento europeo alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi invocando una violazione dell’articolo 25 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e dell’articolo 296 TFUE derivante da un errore manifesto nella valutazione delle competenze teoriche del ricorrente e da un errore manifesto nella valutazione dei fatti, in considerazione della non autenticità del questionario che si asserisce corrispondente al documento presentato dal ricorrente in sede di concorso. L’errore manifesto è avvenuto in conseguenza della mancata sorveglianza da parte del Parlamento del rispetto del dovere di diligenza di un subappaltatore incaricato della valutazione delle domande nella procedura di selezione CAST 2016, che si ripercuote negativamente sull’obbligo di fornire al ricorrente una motivazione sufficiente.

Il ricorrente deduce inoltre la violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva in quanto gli sarebbero stati negati il diritto di difesa e il diritto di essere sentito, configurandosi così una violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e solleva un’eccezione di illegittimità e d’inapplicabilità del bando di concorso EP/CAST/S/16/2016.

Il ricorrente sostiene inoltre che il Parlamento ha agito ultra vires delegando la procedura di selezione all’Ecole de Maîtrise Automobile (in prosieguo: il «subappaltatore»), che non era vincolata dallo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e dal Codice interno di condotta delle istituzioni dell’Unione europea. Secondo il ricorrente, ciò comporta una violazione del bando di selezione e dell’articolo 30 dello Statuto dei funzionari in combinato disposto con l’allegato III allo Statuto dei funzionari, rafforzando la summenzionata violazione del dovere di buona amministrazione.

Il ricorrente deduce inoltre la violazione dell’articolo 1 dello Statuto dei funzionari, del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità relativamente alla conduzione della selezione da parte del Parlamento e/o del subappaltatore e in relazione alla limitazione della scelta della seconda lingua per i candidati che partecipano a tale invito a manifestazione d’interesse.

Infine, il ricorrente sostiene che vi è stata una violazione del principio di pari opportunità, nonché una violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, del TFUE e dell’articolo 25 dello Statuto dei funzionari, in relazione al difetto di motivazione delle decisioni del Parlamento europeo e del subappaltatore, aggravato dal mancato esercizio di sorveglianza su quest’ultimo. Il ricorrente sostiene che tali elementi integrino una violazione del bando di selezione EP/CAST/S/16/2016, una violazione del principio di ragionevole e buona amministrazione e una violazione del legittimo affidamento del ricorrente e del principio di parità di trattamento.


(1)  Invito a manifestazione d’interesse — Agenti contrattuali — Gruppo di funzioni I — Autisti (U/D) EP/CAST/S/16/2016

(GU 2016, C 131 A/01)


16.10.2017   

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C 347/34


Ricorso proposto il 31 luglio 2017 — Haswani/Consiglio

(Causa T-477/17)

(2017/C 347/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: George Haswani (Yabroud, Siria) (rappresentante: G. Karouni, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;

annullare la decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/907 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;

annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2017/1245 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1241 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;

di conseguenza,

disporre la cancellazione del nome del sig. George Haswani dagli allegati agli atti summenzionati;

condannare il Consiglio al pagamento della somma di EUR 100 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito dal ricorrente;

condannare il Consiglio a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dal ricorrente, che si riserva di giustificare nel corso del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 296, secondo comma, TFUE. Il ricorrente addebita al Consiglio dell’Unione europea di essersi accontentato di considerazioni vaghe e generiche senza menzionare, in modo specifico e concreto, i motivi per i quali esso considera, nell’esercizio del suo potere discrezionale, che il ricorrente deve essere oggetto delle misure restrittive in parola. Non sarebbe pertanto stato menzionato alcun elemento concreto e obiettivo che sia contestato al ricorrente e che possa giustificare le misure di cui trattasi.

2.

Secondo motivo, vertente sul requisito di proporzionalità nella compressione dei diritti fondamentali. Il ricorrente ritiene che le misure controverse dovrebbero essere invalide nei limiti in cui esse sarebbero sproporzionate rispetto all’obiettivo dichiarato, e costituirebbero un’ingerenza smisurata nella libertà di impresa e nel diritto di proprietà, sanciti rispettivamente agli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La sproporzione deriverebbe dal fatto che le misure riguardano qualsiasi attività economica di spicco senza considerare altri criteri.

3.

Terzo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione e sulla mancanza di prova, in quanto il Consiglio si sarebbe fondato, nelle rispettive motivazioni addotte a sostegno delle misure restrittive di volta in volta adottate, su elementi che sarebbero manifestamente privi di base fattuale, essendo i fatti dedotti privi di qualsiasi serio fondamento.

4.

Quarto motivo, relativo alla domanda di risarcimento, in quanto l’imputazione di taluni fatti gravi, non provati, metterebbe in pericolo il ricorrente e la sua famiglia, il che dimostrerebbe l’entità del danno subito, che giustifica la sua domanda di risarcimento.


16.10.2017   

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C 347/35


Ricorso proposto il 2 agosto 2017 — PO/SEAE

(Causa T-479/17)

(2017/C 347/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PO (rappresentanti: N. de Montigny e J.-N. Louis, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare:

la scheda di calcolo del 10 novembre 2016 trasmessagli dalle risorse umane del SEAE e, se del caso, il messaggio di posta elettronica del 24 ottobre 2016 con il quale il medesimo servizio gli ha comunicato che egli non ha diritto al rimborso delle spese scolastiche dei suoi due figli oltre il massimale previsto all’articolo 15 dell’allegato X dello Statuto dei funzionari, essendo egli impegnato in attività di riqualificazione professionale;

se del caso, la comunicazione recante rigetto esplicito del suo reclamo del 16 maggio 2017;

condannare il convenuto alla totalità delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un’eccezione di illegittimità, in quanto la scheda di calcolo del 10 novembre 2016 (in prosieguo: la «decisione individuale impugnata»), la nota del 15 aprile 2016 e la nota del 22 settembre 2016 sulle quali essa si fonda, nonché le Guidelines, violerebbero lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») ed il suo allegato X.

2.

Secondo motivo, vertente su un’eccezione di illegittimità, in quanto dette note sulle quali si fonda la decisione individuale impugnata violerebbero le Guidelines.

3.

Terzo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione individuale impugnata in ragione delle seguenti censure:

violazione dei principi di prevenzione, del legittimo affidamento e di certezza del diritto, nonché la violazione del principio di buona amministrazione e dei diritti in base ad essi acquisiti;

violazione del diritto alla famiglia e del diritto all’educazione;

violazione dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione;

mancato bilanciamento degli interessi e mancato rispetto del principio di proporzionalità della misura adottata.


16.10.2017   

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C 347/36


Ricorso proposto il 7 agosto 2017 — SFP Asset Management e a./SRB

(Causa T-502/17)

(2017/C 347/45)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: SFP Asset Management, S.A. (Ginevra, Svizzera), Twenty First Trade Inc. (Panama, Panama), Merlos Infor, S.L. (Badalona, Spagna) (rappresentante: J. Gálvez Pascual, avvocato)

Convenuto: Comitato unico di risoluzione

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare la violazione del diritto europeo da parte del Comitato unico di risoluzione (SRB) nell’emettere la decisione SRB/EES/2017/08 adottata in sede di sessione esecutiva del 7 giugno 2017, recante adozione del programma di risoluzione in relazione all’ente creditizio Banco Popular Español, S.A.;

di conseguenza, annullare ex tunc detto atto nonché i successivi atti di esecuzione adottati dal Comitato unico di risoluzione (SRB).

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía y Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato unico di risoluzione, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno y SFL/Comitato unico di risoluzione, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato unico di risoluzione, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato unico di risoluzione, T-484/17, Fidesban e a./Comitato unico di risoluzione, T-497/17, Sáchez del Valle y Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato unico di risoluzione, e T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato unico di risoluzione.


16.10.2017   

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C 347/36


Ricorso proposto il 4 agosto 2017 — Ruiz Sacristán e Arias Mosquera/Commissione e SRB

(Causa T-503/17)

(2017/C 347/46)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Jaime Ruiz Sacristán (Cuauhtémoc, Messico), José María Arias Mosquera (Madrid, Spagna) (rappresentanti: B. Gutiérrez de la Roza Pérez, P. Rubio Escobar, R. Ruiz de la Torre Esporrín e B. Fernández García, avvocati)

Convenuti: Commissione europea e Comitato unico di risoluzione

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (SRB/EES/2017/08) del Comitato unico di risoluzione adottata in sede di sessione esecutiva del 7 giugno 2017, recante adozione del programma di risoluzione dell’ente Banco Popular Español, S.A;

annullare la decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, recante approvazione del sistema di risoluzione del banco Popular Español.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía y Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato unico di risoluzione, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno y SFL/Comitato unico di risoluzione, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato unico di risoluzione, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato unico di risoluzione, T-484/17, Fidesban e a./Comitato unico di risoluzione, T-497/17, Sáchez del Valle y Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato unico di risoluzione, e T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato unico di risoluzione.


16.10.2017   

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C 347/37


Ricorso proposto il 4 agosto 2017 — Estévez Puerto e a./Commissione e SRB

(Causa T-504/17)

(2017/C 347/47)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: José Ramón Estévez Puerto (Jerez de la Frontera, Spagna) e 14 altri ricorrenti (rappresentanti: B. Gutiérrez de la Roza Pérez, P. Rubio Escobar, R. Ruíz de la Torre Esporrín e B. Fernández García, avvocati)

Convenuti: Commissione europea e Comitato unico di risoluzione

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (SRB/EES/2017/08) del Comitato unico di risoluzione adottata in sede di sessione esecutiva del 7 giugno 2017, recante adozione del programma di risoluzione dell’ente Banco Popular Español, S.A;

annullare la decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, recante approvazione del sistema di risoluzione del banco Popular Español.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía y Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato unico di risoluzione, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno y SFL/Comitato unico di risoluzione, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato unico di risoluzione, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato unico di risoluzione, T-484/17, Fidesban e a./Comitato unico di risoluzione, T-497/17, Sáchez del Valle y Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato unico di risoluzione, e T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato unico di risoluzione.


16.10.2017   

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C 347/37


Ricorso proposto il 4 agosto 2017 — Inverni e a./Commissione e CRU

(Causa T-505/17)

(2017/C 347/48)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Inverni, SL (Madrid, Spagna), Inverindesa, SL (Madrid) e Isaac Ignacio Fernández Fernández (Oviedo, Spagna) (rappresentanti: B. Gutiérrez de la Roza Pérez, P. Rubio Escobar, R. Ruiz de la Torre Esporrín e B. Fernández García, avvocati)

Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia annullare:

la decisione (SRB/EES/2017/08) del Comitato di risoluzione unico presa nella sessione esecutiva del 7 giugno 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell’ente creditizio Banco Popular Español, A.S.;

la decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.


16.10.2017   

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C 347/38


Ricorso proposto l’8 agosto 2017 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-506/17)

(2017/C 347/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Rami Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza, annullare la decisione (PESC) 2017/917, del 29 maggio 2017, nonché i conseguenti atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano il ricorrente;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati violerebbero i diritti di difesa del ricorrente, segnatamente il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, sancito agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), all’articolo 215 TFUE e agli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il convenuto avrebbe violato l’obbligo di motivazione, in quanto la motivazione fornita non sarebbe conforme all’obbligo che incombe alle istituzioni dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 6 della CEDU, nonché degli articoli 296 TFUE e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3.

Terzo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione commesso dal Consiglio quanto al coinvolgimento del ricorrente nel finanziamento del regime siriano.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati limiterebbero in maniera ingiustificata e sproporzionata i diritti fondamentali del ricorrente, e in particolare i suoi diritti di proprietà, sanciti all’articolo 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU e all’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il diritto al rispetto della sua reputazione, di cui agli articoli 8 e 10, paragrafo 2, della CEDU, il diritto alla presunzione di innocenza, sancito agli articoli 6 della CEDU e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché la sua libertà di circolazione, garantita all’articolo 2, paragrafo 2, del Protocollo 4 della CEDU.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione degli orientamenti sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell'UE (documento 15114/05 del Consiglio del 2 dicembre 2005).


16.10.2017   

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C 347/39


Ricorso proposto il 4 agosto 2017 — Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa/Commissione e CRU

(Causa T-507/17)

(2017/C 347/50)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa (La Coruña, Spagna) (rappresentanti: B. Gutiérrez de la Roza Pérez, P. Rubio Escobar, R. Ruiz de la Torre Esporrín e B. Fernández García, avvocati)

Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare:

la decisione (SRB/EES/2017/08) del Comitato di risoluzione unico presa nella sessione esecutiva del 7 giugno 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell’ente creditizio Banco Popular Español, A.S.;

la decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.


16.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/39


Ricorso proposto il 4 agosto 2017 — Financiere Tesalia e a./Commissione e SRB

(Causa T-508/17)

(2017/C 347/51)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Financiere Tesalia, SA (Lussemburgo, Lussemburgo), Cartera Zurbano, SA (Madrid, Spagna), Finexperta, SA (Madrid), Eurosigma, SA (Madrid) (rappresentanti: B. Gutiérrez de la Roza Pérez, P. Rubio Escobar, R. Ruiz de la Torre Esporrín e B. Fernández García, avvocati)

Convenuti: Commissione europea e Comitato unico di risoluzione

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (SRB/EES/2017/08) del Comitato unico di risoluzione adottata in sede di sessione esecutiva del 7 giugno 2017, recante adozione del programma di risoluzione dell’ente Banco Popular Español, S.A;

annullare la decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, recante approvazione del sistema di risoluzione del banco Popular Español.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía y Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato unico di risoluzione, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno y SFL/Comitato unico di risoluzione, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato unico di risoluzione, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato unico di risoluzione, T-484/17, Fidesban e a./Comitato unico di risoluzione, T-497/17, Sáchez del Valle y Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato unico di risoluzione, e T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato unico di risoluzione.


16.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/40


Ricorso proposto il 7 agosto 2017 — Cartera de Inversiones Melca e a./Commissione e SRB

(Causa T-509/17)

(2017/C 347/52)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Cartera de Inversiones Melca, SL (Avilés, Spagna), Servicios Inmobiliarios Avilés, SL (Avilés), Hotel Avilés, SA (Avilés), Arside Construcciones Mecánicas, SA (Carreño, Spagna) (rappresentanti: B. Gutiérrez de la Roza Pérez, P. Rubio Escobar, R. Ruiz de la Torre Esporrín e B. Fernández García, avvocati)

Convenuti: Commissione europea e Comitato unico di risoluzione

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (SRB/EES/2017/08) del Comitato unico di risoluzione adottata in sede di sessione esecutiva del 7 giugno 2017, recante adozione del programma di risoluzione dell’ente Banco Popular Español, S.A;

annullare la decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, recante approvazione del sistema di risoluzione del banco Popular Español.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía y Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato unico di risoluzione, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno y SFL/Comitato unico di risoluzione, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato unico di risoluzione, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato unico di risoluzione, T-484/17, Fidesban e a./Comitato unico di risoluzione, T-497/17, Sáchez del Valle y Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato unico di risoluzione, e T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato unico di risoluzione.


16.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/40


Ricorso proposto l’11 agosto 2017 — De Loecker/SEAE

(Causa T-537/17)

(2017/C 347/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Stéphane De Loecker (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare e statuire quanto segue:

la decisione del 10 ottobre 2016, con la quale il Servizio europeo per l’azione esterna ha respinto la domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 12 bis e 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, presentata dal sig. De Loecker, è annullata;

il Servizio europeo per l’azione esterna è condannato a pagare al ricorrente l’importo di EUR 250 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;

il Servizio europeo per l’azione esterna sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE, in quanto il convenuto, adottando la decisione del 10 ottobre 2016 con la quale ha respinto la domanda di assistenza presentata dal ricorrente, non avrebbe tenuto conto della motivazione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 16 dicembre 2015, De Loecker/SEAE (F-34/15, EU:F:2015:153). Il ricorrente ritiene altresì che il convenuto non abbia rispettato la procedura seguita dall’Ufficio investigativo e disciplinare della Commissione (IDOC) a seguito della sentenza del 14 febbraio 2017, Kerstens/Commissione (T-270/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:74).

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e, in particolare, sulla violazione del diritto ad essere ascoltato e del diritto di accesso al fascicolo sanciti dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


16.10.2017   

IT

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C 347/41


Ricorso proposto il 16 agosto 2017 — VF International/EUIPO — Virmani (ANOKHI)

(Causa T-548/17)

(2017/C 347/54)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: VF International Sagl (Stabio, Svizzera) (rappresentante: T. van Innis, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Ken Virmani (Monaco, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «ANOKHI» — Domanda di registrazione n. 13 025 382

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 maggio 2017 nel procedimento R 2307/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5 del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 85 del regolamento n. 207/2009 e dell’articolo 94 del regolamento n. 2868/95.


16.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/42


Ricorso proposto il 14 agosto 2017 — Duym/Consiglio

(Causa T-549/17)

(2017/C 347/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Frederik Duym (Ostende, Belgio) (rappresentante: avv. M. Velardo)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare che:

la decisione sottesa alla lettera del 7 ottobre 2016 recante la sua esclusione definitiva dalla procedura volta alla nomina di un capo unità presso la DG 3B Unit NL e la conseguente decisione di nomina della sig.ra [X] sul posto di capo dell’Unità di Traduzione neerlandese (in prosieguo: la «decisione impugnata») è annullata;

il Consiglio è condannato alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’assenza di motivazione, in quanto il Consiglio si sarebbe rifiutato di fornire al ricorrente una motivazione scritta e numerica riguardante la sua esclusione dalla procedura di nomina di capo dell’unità di traduzione neerlandese.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e di un errore manifesto di valutazione in quanto non solo la commissione giudicatrice avrebbe omesso di svolgere una valutazione comparativa dei candidati in base ad una valutazione numerica, ma addirittura non esisterebbe nel fascicolo nessun documento come un verbale sintetico, atto a dimostrare l’esistenza di un consenso tra i membri della commissione giudicatrice per la nomina della sig.ra [X] invece che per la nomina del ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’avviso di posto vacante interno in quanto, da un lato, la valutazione del ricorrente sarebbe stata anche incentrata sul ruolo politico del capo di un’unità della traduzione, mentre detto avviso non indicava affatto tale elemento, e, dall’altro, non emerge neanche dallo Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») che il capo di un’unità della traduzione rivesta un ruolo politico.

4.

Quarto motivo, vertente sulla mancata presa in considerazione dell’interesse del servizio e su un errore manifesto di valutazione, nei limiti in cui la conoscenza del neerlandese non sarebbe stata esaminata mentre l’unità è neerlandofona. A tale proposito, il ricorrente solleva un’eccezione d’illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE, avente ad oggetto l’avviso di posto vacante interno, nei confronti dell’articolo 7 dello Statuto. Poiché tale avviso non richiedeva la perfetta padronanza del neerlandese, esso sarebbe in contrasto con l’articolo 7 dello Statuto. Di conseguenza, il ricorrente chiede che l’illegittimità di tale avviso sia dichiarata in via incidentale nel presente procedimento. Infine, egli solleva che, mentre gli altri servizi di traduzione delle istituzioni possono vantare capi unità che padroneggiano perfettamente la lingua di traduzione, lo stesso non varrebbe per la lingua neerlandese. Per quest’ultima varrebbero dunque regole diverse rispetto alle altre lingue, in violazione dell’articolo 1 del regolamento 1/1958, il quale attribuisce pari dignità a tutte le lingue.

5.

Quinto motivo, attinente alla violazione del principio della parità di trattamento e, in particolare, alla violazione dell’articolo 1 quinquies dello Statuto, a causa di una discriminazione basata sul sesso e sulla lingua, nonché alla violazione del principio di proporzionalità. Il ricorrente considera che il limite posto, secondo il quale il colloquio poteva essere svolto solo in lingua inglese, costituisce una violazione manifesta dell’articolo 1 quinquies dello Statuto, in quanto la sig.ra [X] aveva indicato l’inglese come seconda lingua, mentre il ricorrente solo come terza lingua. Inoltre, l’esperienza del ricorrente in funzione dirigenziale sarebbe stata nettamente superiore a quella della sig.ra [X], di modo che non si potrebbe escludere una discriminazione fondata sul genere, poiché altri elementi del fascicolo lascerebbero emergere che, nella selezione interna, il Consiglio tenderebbe a favorire le donne per compensare la nomina degli uomini nella procedura esterna. Infine, il ricorrente ritiene che sia stata operata in tal modo una scelta irrazionale, la quale conferisce un vantaggio ed una posizione privilegiata ad un’unica lingua, il che violerebbe il principio di proporzionalità.


16.10.2017   

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C 347/43


Ricorso proposto il 17 agosto 2017 — Staropilsen/EUIPO — Pivovary Staropramen (STAROPILSEN; STAROPLZEN)

(Causa T-556/17)

(2017/C 347/56)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Staropilsen s. r. o. (Pilsen, Repubblica ceca) (rappresentante: A. Kodrasová, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pivovary Staropramen s. r. o. (Praga, Repubblica ceca)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «STAROPILSEN; STAROPLZEN» — Marchio dell’Unione europea n. 9 034 893

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 giugno 2017 nel procedimento R 236/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione degli articoli 53, paragrafo 1, lettera a), e 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.


16.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/43


Ricorso proposto il 9 agosto 2017 — Abdulkarim/Consiglio

(Causa T-559/17)

(2017/C 347/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mouhamad Wael Abdulkarim (Dubai, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: J.-P. Buyle et L. Cloquet, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 917/2017 del Consiglio del 29 maggio 2017 che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, per quanto riguarda il ricorrente;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/907 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, per quanto riguarda il ricorrente;

condannare il Consiglio a tutte le spese del procedimento, incluse quelle sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti che sarebbe stato commesso dall’istituzione convenuta per aver ritenuto che il ricorrente abbia contribuito a sostenere il regime siriano. Sono pertanto addotti i seguenti argomenti contro quanto sarebbe stato sostenuto negli atti impugnati:

Il sig. Abdulkarim non potrebbe essere qualificato come «imprenditore di spicco»;

Non sarebbe collegato al regime, non avrebbe alcuna influenza su quest’ultimo e non comporterebbe un rischio reale di elusione delle misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria;

L’implicazione, nel passato, di quest’ultimo all’interno della Alkarim For Trade e della Industry L.L.C. o in altre società attive nel settore del petrolio, degli oli industriali, dei lubrificanti e dei grassi in Medio Oriente non potrebbe neanch’essa comportare che sia qualificato come «imprenditore di spicco»;

Non risiederebbe e, di conseguenza, non eserciterebbe alcuna attività in Siria.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio generale di proporzionalità, in quanto le misure adottate con gli atti impugnati avrebbero effetti tali che queste ultime dovrebbero essere considerate di per sé sproporzionate.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione sproporzionata del diritto di proprietà e di svolgere un’attività professionale, in quanto le misure controverse avrebbero la conseguenza di impedire al ricorrente di godere pacificamente dei suoi beni e della sua libertà economica.

4.

Quarto motivo, vertente su uno sviamento di potere, in quanto gli atti impugnati sarebbero stati adottati allo scopo di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati, vale a dire escludere dal mercato il ricorrente per favorire altri operatori su tale mercato e sarebbero dunque viziati da sviamento di potere.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, secondo comma, TFUE, in quanto la motivazione degli atti impugnati sarebbe in realtà solamente formale e non sarebbe stata verosimilmente oggetto di alcuna riflessione da parte dell’istituzione convenuta.


16.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/44


Ricorso proposto il 15 agosto 2017 — L-Shop-Team/EUIPO (bags2GO)

(Causa T-561/17)

(2017/C 347/58)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: L-Shop-Team GmbH (Dortmund, Germania) (rappresentante: A. Sautter, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «bags2GO» — Registrazione n. 15 356 901

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14/06/2017 nel procedimento R 1650/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.


16.10.2017   

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C 347/45


Ricorso proposto il 18 agosto 2017 — CheapFlights International/EUIPO — Momondo Group (Cheapflights)

(Causa T-565/17)

(2017/C 347/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CheapFlights International Ltd (Speenoge, Irlanda) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Momondo Group Ltd (Londra, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «Cheapflights» — Domanda di registrazione n. 3 485 349

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della commissione di ricorso allargata dell’EUIPO del 1o giugno 2017 nel procedimento R 1893/2011-G

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la Momondo Group Limited, qualora quest’ultima dovesse intervenire nel presente procedimento, alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 64, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione;

La decisione impugnata presenta numerose dichiarazioni che mettono in discussione o negano direttamente la validità dei marchi della ricorrente. Essa lede gli interessi della ricorrente quale titolare di marchi validamente registrati che non rientrano neppure nella competenza del convenuto.


16.10.2017   

IT

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C 347/46


Ricorso proposto il 21 agosto 2017 — Disney Enterprises/EUIPO — Di Molfetta (DiSNEY FROZEN)

(Causa T-567/17)

(2017/C 347/60)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Disney Enterprises, Inc. (Burbank, California, Stati Uniti) (rappresentante: M. Graf, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Fabio Di Molfetta (Bisceglie, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «DiSNEY FROZEN» — Domanda di registrazione n. 11 830 965

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 maggio 2017 nel procedimento R 2342/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.


16.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/46


Ricorso proposto il 25 agosto 2017 — thyssenkrupp Electrical Steel e thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Commissione

(Causa T-577/17)

(2017/C 347/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: thyssenkrupp Electrical Steel GmbH (Gelsenkirchen, Germania) e thyssenkrupp Electrical Steel Ugo (Isbergues, Francia) (rappresentante: M. Günes, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente/le ricorrenti chiede/chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la conclusione della Commissione, contenuta nel documento Ares (2017) 3010674 del 15 giugno 2017, secondo cui gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione non verrebbero pregiudicati da un’autorizzazione per il perfezionamento attivo di taluni prodotti di acciaio magnetico a grani orientati (GOES);

condannare la convenuta alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

La conclusione della Commissione secondo cui erano soddisfatte le condizioni economiche relativamente all’autorizzazione in parola per il perfezionamento attivo è priva di qualsiasi motivazione.

2.

Secondo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione dei fatti

La conclusione della Commissione secondo cui l’autorizzazione di cui trattasi per il perfezionamento attivo non pregiudicherebbe gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione si basa su un manifesto errore di valutazione dei fatti.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 211, paragrafo 4, lettera b), del codice doganale dell’Unione (1) e del regolamento di base (2)

Concludendo che le condizioni economiche erano soddisfatte in relazione all’autorizzazione in parola per il perfezionamento attivo, la Commissione, anziché limitare la sua valutazione ai fattori elencati all’articolo 211, paragrafo 4, lettera b), del codice doganale dell’Unione, ha basato la sua valutazione su fattori che possono unicamente essere esaminati nell’ambito del procedimento enunciato nel regolamento di base.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 259, paragrafo 4, dell’atto di esecuzione del codice doganale dell’Unione e delle norme orizzontali sul funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione

Nei limiti in cui la Commissione ha delegato la conclusione sulle condizioni economiche al gruppo di esperti in materia doganale, ha violato l’articolo 259, paragrafo 4, dell’atto di esecuzione del codice doganale dell’Unione (3) e le norme orizzontali della Commissione sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa

Omettendo di comunicare talune informazioni rilevanti fornite nella domanda di autorizzazione del perfezionamento attivo o sintesi non riservate delle informazioni sufficientemente dettagliate da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato, la Commissione ha violato i diritti della difesa della ricorrente.


(1)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 5).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2015, L 343, pag. 558).


16.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/47


Ricorso proposto il 28 agosto 2017 — Wall Street Systems UK/BCE

(Causa T-579/17)

(2017/C 347/62)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Wall Street Systems UK Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: A. Csaki, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare nulla la decisione della Banca centrale europea (BCE) relativa all’aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente in forma di decisione sull’impugnazione del 17 agosto 2017, nonché tutte le future decisioni ad essa connesse;

condannare la convenuta a sopportare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

La ricorrente contesta la decisione della convenuta riguardante l’aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente, in forma di decisione sull’impugnazione del 17 agosto 2017, con richiesta di annullare tale decisione e le decisioni future ad essa connesse (in particolare qualsiasi decisione di aggiudicazione dell’appalto). La suddetta decisione è stata emessa in violazione della decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea (1) e del diritto europeo applicabile, in particolare in violazione dei principi della trasparenza, della non discriminazione e dell’efficienza dei costi.


(1)  Decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea, del 9 febbraio 2016, recante la disciplina sugli appalti (GU L 45 del 20.2.2016, pag. 15).


16.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/48


Ricorso proposto il 28 agosto 2017 — Unigroup/EUIPO — Pronova Laboratories (nailicin)

(Causa T-587/17)

(2017/C 347/63)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Unigroup ApS (Lyngby, Danimarca) (rappresentante: M. Rijsdijk, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pronova Laboratories BV (Amsterdam, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «nailicin» — Domanda di registrazione n. 14 096 499

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 giugno 2017 nel procedimento R 2359/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

dichiarare la registrazione nei paesi del Benelux n. 894 557 non dimostrata e rinviare il caso alla divisione di opposizione o alla commissione di ricorso dell’EUIPO;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione della regola 19 del regolamento n. 2868/95 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario.