ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 342

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
12 ottobre 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Comitato delle regioni

 

124a sessione plenaria dell’11, 12 e 13 luglio 2017

2017/C 342/01

Parere del Comitato europeo delle regioni — La dimensione locale e regionale del programma Orizzonte 2020 e il nuovo programma quadro per la ricerca e l’innovazione

1

2017/C 342/02

Parere del Comitato europeo delle regioni — La PAC dopo il 2020

10

2017/C 342/03

Parere del Comitato europeo delle regioni — Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe — L'azione europea a favore della sostenibilità

20

2017/C 342/04

Parere del Comitato europeo delle regioni — La migrazione lungo la rotta del Mediterraneo centrale

27

2017/C 342/05

Parere del Comitato europeo delle regioni — Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani

32

2017/C 342/06

Parere del Comitato europeo delle regioni — Progetti people-to-people e su piccola scala nei programmi di cooperazione transfrontaliera

38

2017/C 342/07

Parere del Comitato europeo delle regioni — Stimolare le start-up e le scale-up in Europa: il punto di vista regionale e locale

43

2017/C 342/08

Parere del Comitato europeo delle regioni — Regolamentazione intelligente per le PMI

51

2017/C 342/09

Parere del Comitato europeo delle regioni — Strategia europea per una mobilità a basse emissioni

57


 

III   Atti preparatori

 

COMITATO DELLE REGIONI

 

124a sessione plenaria dell’11, 12 e 13 luglio 2017

2017/C 342/10

Parere del Comitato europeo delle regioni — Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

65

2017/C 342/11

Parere del Comitato europeo delle regioni — Classificazione territoriale e tipologie

74

2017/C 342/12

Parere del Comitato europeo delle regioni — Energia da fonti rinnovabili e mercato interno dell'energia elettrica

79

2017/C 342/13

Parere del Comitato europeo delle regioni — Governance dell'Unione dell'energia ed energia pulita

111

2017/C 342/14

Parere del Comitato europeo delle regioni — L'efficienza energetica nell'edilizia

119


IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Comitato delle regioni

124a sessione plenaria dell’11, 12 e 13 luglio 2017

12.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 342/1


Parere del Comitato europeo delle regioni — La dimensione locale e regionale del programma Orizzonte 2020 e il nuovo programma quadro per la ricerca e l’innovazione

(2017/C 342/01)

Relatore:

Christophe Clergeau (FR/PSE), membro del consiglio regionale dei Paesi della Loira

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

A)   RICERCA E INNOVAZIONE (R&I) EUROPEA: UN’AMBIZIONE DA RAFFORZARE AL DI LÀ DEL PROGRAMMA QUADRO

Riaffermare la posizione del programma quadro nella realizzazione dello spazio europeo della ricerca e degli obiettivi della strategia Europa 2020

1.

si rallegra del grande successo della politica europea di ricerca svolta tramite i programmi quadro successivi fino a Orizzonte 2020, il più importante programma integrato di ricerca al mondo, basato sull’eccellenza scientifica e l’accelerazione delle innovazioni;

2.

ricorda che Orizzonte 2020 è il principale strumento di sostegno allo sviluppo della ricerca e dell’innovazione in Europa nel contesto della più generale strategia Europa 2020 e al fine della realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (SER);

3.

riafferma l’importanza della strategia Europa 2020, che propone un approccio consolidato del «triangolo della conoscenza» (ricerca — formazione — innovazione), mentre la modifica dello spirito di apprendimento e gli obiettivi di innalzamento del livello della formazione per tutti, nonché la promozione della collaborazione tra università e imprese, restano essenziali; propone inoltre di puntare a una maggiore articolazione e complementarità con i programmi Erasmus+ e Interreg, compreso Interreg Europa, dedicato alla cooperazione interregionale; sottolinea che la realizzazione del SER deve essere perseguita attraverso il raggiungimento di obiettivi multipli tra i quali l’eccellenza scientifica è un elemento fondamentale e indispensabile ma non esclusivo;

4.

sottolinea l’attualità degli obiettivi del SER e l’interesse a perseguire la loro realizzazione, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo delle cooperazioni transnazionali, la mobilità delle conoscenze, un mercato del lavoro unico dei ricercatori e degli innovatori, la parità di genere o l’accesso all’informazione e alla scienza;

5.

al fine di garantire la continuità del progetto di costruzione di un’Europa della conoscenza, raccomanda di individuare i talenti europei e seguire la carriera dei ricercatori, di prevedere percorsi europei per i ricercatori che consentano loro di beneficiare di programmi di sostegno alla loro carriera di ricerca nelle fasi di transizione, nonché di rafforzare l’integrazione dei ricercatori nell’ambito delle imprese;

6.

è contrario a limitare il dibattito sul bilancio soltanto al programma quadro. In funzione delle modalità di valutazione, la quota della politica di coesione destinata alla ricerca e all’innovazione varia tra 43 e 110 miliardi di EUR, senza contare i notevoli contributi provenienti dalle altre politiche settoriali e dal piano Juncker;

Per un ritorno alla priorità politica e finanziaria attribuita all’innovazione e alla ricerca

7.

chiede che l’innovazione e la ricerca tornino a essere priorità assolute nel dibattito sul futuro dell’Europa e delle priorità enunciate nella Dichiarazione di Roma (1), che sia rafforzata la governance trasversale delle questioni della ricerca, dell’innovazione e della formazione all’interno dell’Unione, e che sia incrementata la quota di bilancio complessiva attribuita dall’Unione europea alla R&I attraverso l’insieme di queste politiche nell’ambito dell’attuale e del prossimo QFP. In questo contesto generale, e in linea con il progetto di relazione del Parlamento europeo (2) e con la relazione del gruppo indipendente ad alto livello che analizza come massimizzare l’impatto dei programmi di ricerca e innovazione dell’Unione (relazione Lamy) (3), il bilancio per il programma quadro dovrebbe aumentare considerevolmente almeno per mantenere lo slancio alla crescita dato dall’attuale programma quadro (4). In ogni caso, la necessaria promozione della ricerca e sviluppo non deve sminuire l’importanza della politica di coesione dell’UE, che resta il principale strumento di finanziamento per conseguire la coesione economica e sociale e la convergenza tra città e regioni; Per promuovere lo sviluppo regionale si dovranno sfruttare e combinare tutte le potenzialità degli strumenti di intervento delle politiche di coesione e di ricerca e sviluppo;

8.

chiede una nuova ambizione collettiva che riguardi non solo l’eccellenza scientifica in Europa ma l’eccellenza scientifica e la capacità di innovazione dell’Europa intera, mobilitando appieno il potenziale di tutti i suoi territori, contribuendo al rafforzamento delle loro capacità e promuovendo un’innovazione aperta e collaborativa;

9.

ritiene che tale obiettivo sia ancora più necessario nel contesto di una globalizzazione i cui effetti non sono ancora sotto controllo, in particolare a livello locale e regionale, e rispetto alla quale la ricerca e l’innovazione sono fattori di resilienza, elevato valore aggiunto e competitività sostenibile;

10.

intende promuovere un approccio olistico ai finanziamenti europei, nazionali e regionali, senza il quale questa ambizione e il dibattito sul bilancio europeo non avrebbero alcun significato; ricorda l’importanza dell’obiettivo di destinare il 3 % del PIL alla R&I pubblica e privata stabilito dalla strategia Europa 2020 per tutti gli Stati membri, che è rimasto bloccato al 2,03 % dal 2015 ed è messo a repentaglio, tra le altre cose, dalla riduzione degli stanziamenti in molti di essi. A tale proposito ritiene fondamentale proseguire il rafforzamento dei sistemi di R&I, tenendo conto della situazione di ciascun paese e di ciascuna regione, assicurando un migliore coordinamento delle politiche a livello europeo e promuovendo le riforme necessarie a livello nazionale e regionale, anche attraverso il semestre europeo e le strategie di specializzazione intelligente;

Chiarire il dibattito sulle sinergie con le altre politiche europee

11.

ritiene necessario chiarire il dibattito sulle sinergie e propone cinque principi operativi che potrebbero essere condivisi tra l’Unione, gli Stati membri, le regioni e le città:

principio di coerenza: condividere la governance, la scelta dei principali obiettivi, delle strategie e dei progetti faro;

principio di compatibilità: consentire di combinare e razionalizzare le risorse in modo semplice ed efficace, affrontando in particolare la questione degli aiuti di Stato;

principio di complementarità: garantire una chiara ripartizione dei ruoli e una corretta continuità d’azione nel finanziamento delle diverse componenti dei progetti, nonché il loro sostegno sia a monte (sviluppo delle capacità ecc.) sia a valle (valorizzazione dei risultati della ricerca, immissione sul mercato ecc.);

principio di costruzione congiunta: adottare un approccio coerente secondo il quale «finanziare insieme significa concepire insieme e gestire insieme»;

principio degli ecosistemi: riconoscere il ruolo delle iniziative collettive locali.

B)   RINNOVARE LE BASI DEL PROGRAMMA QUADRO PUR CONSERVANDONE L’ARCHITETTURA

Un programma aperto e collaborativo al servizio di tutti

12.

ricorda che il valore aggiunto europeo del programma quadro si fonda innanzitutto sulla sua dimensione collettiva e collaborativa e sul suo contributo alla messa in rete dei ricercatori e degli ecosistemi di innovazione. Questa dimensione deve continuare a prevalere sul sostegno ai singoli progetti;

13.

esprime preoccupazione per la diminuzione del tasso di successo medio degli inviti a presentare proposte, più basso rispetto al programma quadro precedente, che ostacola seriamente la sua diffusione nei territori. La necessaria competizione, connaturata a un approccio di eccellenza, non deve tradursi in un’esclusione e un’eccessiva concentrazione;

14.

afferma che mantenere l’apertura del programma quadro è indispensabile per garantirne la diffusione in tutta Europa, nei territori e presso i cittadini; incita a una maggiore innovazione negli strumenti del programma quadro per combinare eccellenza, inclusione e partecipazione;

15.

ricorda l’importanza di mantenere un equilibrio tra la ricerca fondamentale e la ricerca prossima all’immissione sul mercato, ma anche tra la ricerca libera e la ricerca che risponde alle domande poste dalla società e dagli attori economici, al fine di puntare sia sull’innovazione incrementale che sull’innovazione di punta, entrambe in grado di creare nuove attività e posti di lavoro;

16.

constata la priorità attribuita oggi ai progetti a elevato livello di maturità tecnologica che, incoraggiando i ricercatori a concentrarsi su idee mature, che possano essere portate sul mercato in tempi brevi, favorisce un’innovazione incrementale. Allo stesso tempo, sottolinea che anche il sostegno ai progetti che si trovano ai primi livelli di maturità tecnologica è importante per introdurre una maggiore innovazione sul mercato. Sottolinea l’importanza delle innovazioni di punta che si basano su livelli di maturità tecnologica più bassi e consentono di proporre rapidamente nuovi prodotti e servizi sul mercato. In ogni caso, l’avvicinamento delle PMI al mercato e la creazione di posti di lavoro sostenibili dovrebbero essere un obiettivo prioritario della politica dell’innovazione. Questo deve essere, tra l’altro, il ruolo di un Consiglio europeo per l’innovazione;

17.

chiede che si prendano in maggiore considerazione tutte le forme di eccellenza e di innovazione, e ricorda che l’innovazione non tecnologica e l’innovazione sociale creano un bisogno di nuove conoscenze che può strutturare i nuovi settori d’eccellenza;

18.

sostiene la necessità di riconoscere appieno l’innovazione sociale, che corrisponde a idee innovative (prodotti, servizi e modelli) le quali consentono di soddisfare delle esigenze della società in senso lato;

19.

sottolinea che la ricerca e l’innovazione non sono dirette esclusivamente alle imprese, ma riguardano anche le politiche pubbliche, la salute, la cultura e la vita della comunità, come pure l’economia sociale e nuovi modelli economici che contribuiscono alla creazione di nuovi partenariati, nuove attività e nuovi rapporti sociali. Pertanto, lo sfruttamento dei risultati dell’innovazione dovrebbe concentrarsi non solo sul concetto di un prodotto con un valore economico sul mercato, ma anche sul concetto di un servizio con un valore sociale per i cittadini;

Un nuovo approccio all’eccellenza

20.

sottolinea che il concetto di eccellenza è utilizzato per descrivere realtà molto diverse; propone di distinguere le seguenti sfide alle quali deve contribuire il programma quadro:

l’eccellenza della scienza, basata sul principio di collaborazione, seguito da quello di concorrenza;

l’eccellenza dei progetti scientifici e di innovazione, caratterizzata anche dal loro impatto e dal loro contributo al trasferimento di conoscenze;

l’eccellenza degli ecosistemi dell’innovazione e delle collaborazioni fra soggetti diversificati;

l’eccellenza di tutta l’Europa e la sua capacità complessiva di innovazione;

Un nuovo approccio all’impatto dei progetti

21.

propone che, nella valutazione dell’impatto dei progetti, si prendano in considerazione, sia nella fase ex ante nel caso delle proposte che nella fase ex post nel caso dei progetti finanziati:

l’impatto scientifico, misurato in via prioritaria mediante le citazioni;

l’impatto attraverso la diffusione e l’appropriazione dei risultati dei progetti;

l’impatto attraverso l’innovazione aperta e collaborativa e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi offerti in particolare dalle PMI;

l’impatto sugli ecosistemi territoriali di innovazione e sui loro tre pilastri, ricerca-formazione-innovazione, nonché sui territori e i loro abitanti, in particolare sull’occupazione e il benessere;

Un nuovo approccio al ruolo dei territori nel programma quadro

22.

propone, al fine di contribuire a promuovere l’eccellenza in tutte le sue forme, di attribuire ai territori un ruolo di maggior rilievo nel futuro programma quadro:

partner della governance globale della politica di R&I in Europa e del programma quadro;

al centro delle reti europee di eccellenza dei poli e degli ecosistemi di innovazione;

coinvolti nei progetti con una partecipazione agevolata;

protagonisti dell’innovazione, valorizzazione e diffusione dei risultati di Orizzonte 2020;

animatori del dialogo costante tra scienza e società;

Far evolvere le sfide della società per rafforzare la loro pertinenza e il loro impatto

23.

chiede l’introduzione di due nuove sfide della società per sviluppare la produzione di scienza eccellente riguardo a sfide fondamentali per il futuro delle società europee:

affrontare le sfide dell’agenda europea delle competenze: la formazione lungo tutto l’arco della vita quale componente essenziale del modello sociale e dei risultati dell’Europa;

la dinamica territoriale di creazione di valore, innovazione e occupazione, del contatto sociale e dello sviluppo sostenibile, anche in relazione alle sfide demografiche che interessano le regioni dell’Unione europea;

24.

raccomanda di rafforzare il ruolo dell’interdisciplinarità e delle scienze umane e sociali, nonché l’assunzione di rischi, nelle sfide della società per far emergere idee e soluzioni nuove, in particolare attraverso l’introduzione di inviti a presentare progetti «in bianco»;

25.

incoraggia l’avvio di un nuovo approccio complementare basato sulle missioni, per il successo delle esplorazioni e dei grandi progetti, e sui focus trasversali sul modello delle città intelligenti, dei problemi ambientali o delle questioni marittime; ribadisce a tale proposito la propria richiesta che, per il prossimo programma quadro, venga adottato un obiettivo del 10 % di progetti che hanno un impatto significativo sulla ricerca marina e marittima (5);

Per modalità di partecipazione favorevoli ad una maggiore varietà di progetti

26.

si meraviglia che numerose possibilità offerte dai regolamenti attuali non siano sufficientemente utilizzate e propone diversi ambiti di miglioramento:

inviti a presentare proposte più ampi e più aperti che consentano l’espressione di nuovi approcci;

maggiore interdisciplinarità nella formulazione degli inviti a presentare proposte affinché tutte le conoscenze, tecnologiche e non, siano mobilitate;

una migliore integrazione delle scienze umane e sociali, che oggi è insufficiente;

un migliore sostegno alle reti e alle iniziative dal basso verso l’alto;

una maggiore trasparenza e responsabilità in tutte le fasi della procedura di valutazione e di selezione dei progetti e di assegnazione dei finanziamenti, nonché nei riscontri, così da permettere che i progetti vengano modificati ai fini del successo di una nuova candidatura;

un incentivo a coinvolgere un maggior numero di nuovi soggetti negli inviti a presentare proposte rivolti a coloro che partecipano per la prima volta;

un ricorso più ampio e coerente ai finanziamenti a cascata, che rappresentano una modalità d’intervento in grado di raggiungere anche i destinatari poco sensibilizzati al programma quadro;

l’introduzione di procedure semplificate, tese a ridurre le formalità inutili per gli utenti finali;

27.

invita la Commissione a presentare elementi di valutazione che consentano di giustificare il livello elevato del finanziamento ottenuto dalle grandi imprese nell’ambito di Orizzonte 2020, a fronte di un aumento limitato delle loro spese di R&S, e a proporre di conseguenza dei cambiamenti per il prossimo programma quadro;

28.

sottolinea la necessità di finanziare le attività di ricerca mediante sovvenzioni; deplora la tendenza a sostituire le sovvenzioni con prestiti, ma riconosce che i progetti ad alto livello di maturità tecnologica, vicini alle attività del mercato, devono avere la facoltà di ricorrervi, tra gli altri strumenti.

29.

ritiene che lo sviluppo degli strumenti finanziari a sostegno degli obiettivi del programma quadro sia giustificato solo se essi consentono di coprire, in partenariato con gli istituti finanziari, rischi elevati per i quali il mercato presenta delle carenze, ad esempio sul modello dell’offerta InnovFin; deplora la scarsa mobilitazione attuale del piano Juncker per estendere la copertura di questa tipologia di rischio.

30.

richiama l’attenzione sulla necessità di migliorare il finanziamento di progetti innovativi per le PMI, ponendo l’accento sui programmi Industria 4.0, che costituisce un modo migliore di strutturare il tessuto industriale europeo, creando inoltre una domanda interna di tecnologia che favorisca lo sviluppo europeo;

C)   PER UN PROGRAMMA QUADRO CHE SOSTENGA UNA R&I RADICATA IN TUTTI I TERRITORI

Favorire un approccio all’eccellenza radicato nei territori

31.

rileva che l’eccellenza scientifica è presente nei poli e negli ecosistemi dell’innovazione. La maggior parte dei beneficiari di Orizzonte 2020 (università, istituti di ricerca, PMI, organizzazioni della società civile) ha un legame profondo con il suo territorio, e la qualità dei territori contribuisce alla qualità della scienza. Tale realtà deve essere pienamente riconosciuta nel programma quadro;

32.

ricorda la necessità di tenere sistematicamente conto della dimensione territoriale nella formulazione di tutte le politiche, dal momento che le strategie di specializzazione intelligente (RIS3) apportano risorse ai soggetti scientifici e alle imprese e creano valore aggiunto per i territori e i cittadini;

33.

sostiene che le RIS3 sono state adottate e sviluppate dalle regioni al fine di strutturare gli investimenti nella ricerca e l’innovazione al servizio dello sviluppo economico, in complementarità con le altre regioni, e che conciliare gli investimenti dei territori e gli investimenti europei su progetti strutturanti in settori di specializzazione intelligente aumenta l’impatto del programma quadro, evitando il finanziamento di progetti non connessi con le realtà locali;

34.

afferma che il programma quadro deve promuovere il rafforzamento delle capacità di R&I nei territori, al fine di accompagnarli nei loro progressi sulla via dell’eccellenza, in particolare nei settori di specializzazione intelligente, nonché di rafforzare la capacità di tutte le regioni di partecipare a Orizzonte 2020 contribuendo con progetti di qualità;

35.

sottolinea l’importanza delle città come poli (hubs) dell’innovazione che svolgono un ruolo centrale nella costruzione dell’eccellenza; sottolinea altresì che un’eccessiva concentrazione della scienza nei poli dell’innovazione costituisce un ostacolo alla ricerca di un effetto di ricaduta sull’intero tessuto economico e sociale, e che occorre mobilitare i settori di eccellenza lontani dai siti principali; rammenta il ruolo cruciale svolto in quest’ambito dalla politica regionale;

Per una nuova alleanza tra la politica europea di ricerca e i territori

36.

propone un nuovo partenariato per l’eccellenza della R&I in Europa tra UE, Stati membri, città e regioni, incentrato su una governance multilivello rafforzata, sul rispetto del principio di sussidiarietà, su una cultura comune dell’innovazione aperta e della valorizzazione delle iniziative dalla base nel quadro di un approccio dal basso verso l’alto;

37.

chiede un maggiore contributo del programma quadro al rafforzamento dei poli e degli ecosistemi territoriali di innovazione, un maggiore sostegno alle reti di trasferimento della tecnologia, nonché la creazione di una nuova azione «collegamenti territoriali» (territorial connections) per riconoscere e finanziare tramite il programma quadro le reti territoriali di eccellenza, sul modello dell’iniziativa Vanguard;

38.

invita le regioni pioniere a formare consorzi europei al fine di creare innovazioni di avanguardia in tutta Europa. L’individuazione di opportunità di collaborazione, la mappatura di segmenti della catena del valore e l’individuazione di importanti parti in causa e capacità attraverso la specializzazione intelligente sono altrettante, importanti tappe del processo di creazione di valore aggiunto dell’UE;

Colmare il divario in materia di innovazione tra le regioni e tra gli Stati membri

39.

deplora il fatto che, a metà periodo, Orizzonte 2020 soffra di un deficit di partecipazione dei paesi dell’UE-13  (6) , e sottolinea le disparità di partecipazione a livello regionale e locale; ricorda l’importanza della mobilitazione del programma quadro, e non soltanto della politica di coesione, in tutti i territori dell’UE per sostenere i migliori pionieri dell’eccellenza e consentire loro di partecipare alle collaborazioni europee;

40.

auspica che il programma Diffondere l’eccellenza e promuovere la partecipazione di Orizzonte 2020 sia portato avanti ed ampliato in questa prospettiva. Chiede un approccio specifico per le regioni in forte ritardo di sviluppo della R&I situate in paesi non ammissibili a questo programma, com’è il caso per la maggior parte delle regioni ultraperiferiche, senza perdere di vista il criterio fondamentale dell’eccellenza. Sottolinea l’esiguità della quota di Orizzonte 2020 destinata a questo programma (1 %), rileva l’assenza di un’evoluzione significativa nell’accesso al programma quadro e si stupisce del fatto che i paesi principali beneficiari di quest’ultimo lo siano anche per quanto riguarda il programma in questione. Ritiene che tale situazione indebolisca la legittimità del programma quadro e chiede che siano lanciate nuove iniziative;

41.

propone un approccio integrato al percorso verso l’eccellenza, da attuare sulla base di un piano di coordinamento specifico per ciascun paese e ciascuna regione per agire simultaneamente sul piano delle riforme necessarie, della costruzione di centri di eccellenza aperti a tutti, della lotta alla fuga dei cervelli e della partecipazione a pieno titolo alle reti europee della ricerca; detto piano dovrebbe essere cofinanziato con fondi regionali, nazionali ed europei, tra cui Orizzonte 2020 e i fondi strutturali e d’investimento europei;

42.

propone, a tal fine, di rafforzare l’accesso alle collaborazioni europee:

potenziando il sostegno alle infrastrutture di ricerca e sviluppo tecnologico e moltiplicando le cattedre SER (ERA chairs) per attrarre ricercatori promettenti e leader scientifici;

rafforzando gli incentivi ad accogliere nuovi partecipanti ai progetti presentati e l’apertura dei progetti selezionati a nuovi attori complementari.

aumentando il sostegno alle PMI ai fini della creazione di unità di R&S e innovazione, e l’assunzione da parte di queste di professionisti della tecnologia o ricercatori;

aumentando il sostegno per la creazione di strutture interne da parte delle PMI, che consentano loro di partecipare alle reti di ricerca e/o di innovazione;

D)   PROMUOVERE GLI STRUMENTI COLLETTIVI E CONDIVISI A SOSTEGNO DELL’ECCELLENZA SCIENTIFICA E DELL’INNOVAZIONE

Le reti degli attori europei crogioli dell’eccellenza e dell’innovazione

43.

riafferma con forza la preminenza della collaborazione in seno alle reti sulla concorrenza nell’ambito del programma quadro, conformemente ai valori dell’Unione, nonché l’importanza di queste reti come crogiolo dei progetti e dell’eccellenza;

44.

sottolinea, a tale proposito, la pertinenza del programma «Regioni della conoscenza» integrato nel 7o programma quadro, che consentiva delle interazioni comprovate con la politica regionale contribuendo ad avviare delle collaborazioni a lungo termine tra attori del triangolo della conoscenza nei territori, a coinvolgere il settore privato (in particolare le PMI) nei progetti del programma quadro, a sostenere la cooperazione transnazionale tra gli ecosistemi innovativi e ad inserire i soggetti locali e regionali nel SER;

45.

chiede l’istituzione di una politica ambiziosa di sviluppo di tali reti di collaborazione:

tra ricercatori, equipe o laboratori, e tra infrastrutture di ricerca per costruire questioni scientifiche e proporre inviti a presentare progetti e progetti;

tra cluster (raggruppamenti), progetti pilota e dimostratori;

tra soggetti diversificati, comprese le regioni e le città, i poli e gli ecosistemi territoriali per l’innovazione, in linea con le RIS3;

46.

ricorda che nell’ambito di Orizzonte 2020 esistono molte opportunità per sostenere queste iniziative, si interroga sulla loro scarsa dotazione e mobilitazione e chiede un ricorso più massiccio alle azioni di coordinamento e sostegno (CSA); incoraggia un migliore riconoscimento delle iniziative innovative guidate dai territori attraverso il programma quadro. Chiede altresì che sia rafforzato il sostegno alle cooperazioni interregionali relative alle RIS3, nel contesto sia di Orizzonte 2020 che della politica di coesione;

Sviluppare la costruzione congiunta di programmi di R&I con i territori

47.

osserva che la partecipazione dei territori all’attuazione di Orizzonte 2020 è aumentata da quando il programma è stato avviato, con un numero crescente di regioni partner di strumenti di programmazione congiunta quali le azioni ERA-NET, le azioni Marie Skłodowska-Curie COFUND e i partenariati pubblico-privati nel campo della ricerca e dell’innovazione come l’iniziativa Clean Sky;

48.

auspica un ulteriore sviluppo di queste azioni a costruzione congiunta, chiede di semplificare e armonizzare le norme di attuazione e, ad esempio, di agevolare — con l’accordo degli Stati membri — la partecipazione delle regioni alle iniziative di programmazione congiunta (articolo 185);

49.

chiede di continuare sulla strada della semplificazione amministrativa nella gestione degli aiuti, di proseguire e ampliare la centralizzazione delle sovvenzioni e del sostegno in un portale unico di accesso alle informazioni e di introdurre informazioni sui programmi in tutte le lingue ufficiali dell’UE, nonché in tutte le sue procedure e nella piattaforma di gestione degli aiuti del portale dei partecipanti, con l’obiettivo di agevolare l’accesso di questi ultimi;

50.

incoraggia i meccanismi di concessione di un aumento complementare («top-up») comunitario sul programma quadro per sostenere iniziative di eccellenza lanciate dai territori e in grado di mobilitare finanziamenti consistenti e diversificati;

51.

ritiene che l’esperienza delle strategie di specializzazione intelligente e della loro attuazione offra dei riscontri molto utili per la gestione di Orizzonte 2020 e del futuro programma quadro, come pure per la definizione dei programmi di lavoro che stabiliscono i temi ammissibili al finanziamento; invita le autorità coinvolte in tale programmazione ad associare maggiormente i territori al processo, per aumentarne la coerenza rispetto alle sfide concrete;

52.

ritiene fondamentale che le diverse sfide del programma Orizzonte 2020 tengano conto dell’impatto socioeconomico sulle regioni fin dalla progettazione, pianificazione e individuazione dei settori di finanziamento del programma, in modo che la decisione contribuisca in maniera concreta al miglioramento della qualità della vita in tutte le regioni europee;

53.

invita a riesaminare tutti i dispositivi del programma quadro alla luce dei principi di sussidiarietà e complementarità per rafforzare il collegamento tra i vari attori sotto il profilo non solo del finanziamento congiunto, ma anche di una nuova divisione dei ruoli, concentrando l’azione del programma quadro sulle questioni che presentano un valore aggiunto europeo;

54.

propone di far evolvere il «marchio di eccellenza», concesso alle migliori tra le candidature non ammesse a beneficiare del finanziamento nell’ambito dello strumento per le PMI, in modo che esso divenga un vero e proprio strumento di partenariato la cui gestione sia condivisa tra l’UE e le regioni per articolare al meglio le loro azioni a monte e a valle delle candidature presentate. Tali principi valgono per le altre misure contemplate dal marchio di eccellenza, come le azioni Marie Skłodowska-Curie e le borse del Consiglio europeo della ricerca, nonché per tutti gli altri progetti che favoriscono le sinergie;

Rafforzare in partenariato con i territori gli effetti di ricaduta, l’innovazione e la diffusione delle conoscenze

55.

sottolinea il ruolo dei territori come banchi di prova e «primi utilizzatori» attraverso l’acquisto pubblico; chiede un alleggerimento del quadro regolamentare di tali attività e una semplificazione del dispositivo di sostegno agli appalti pubblici innovativi, oggi troppo poco utilizzato e disciplinato da norme insufficientemente assimilate dagli enti aggiudicatori;

56.

ribadisce l’importanza di un approccio a 360 gradi all’innovazione, incrementale e di punta, tecnologica e non tecnologica, all’innovazione mediante il design e gli usi, all’innovazione sociale, all’innovazione aperta e collaborativa; ricorda che i poli e gli ecosistemi inseriti nei territori sono i soggetti principali delle azioni di innovazione, trasferimento e valorizzazione; chiede alla Commissione, nell’ambito della creazione del Consiglio europeo per l’innovazione (EIC), di tenere conto del ruolo che i territori svolgono a livello locale su tali questioni e di coinvolgerli nelle future missioni dell’EIC;

57.

propone di introdurre nel prossimo programma quadro una nuova struttura dello strumento per le PMI, le cui condizioni di programmazione e di attuazione coinvolgano a monte e a valle i territori, affinché esso si articoli maggiormente con le specializzazioni intelligenti e i finanziamenti locali e venga attenuato l’effetto disincentivante legato al suo tasso di successo molto basso;

58.

si oppone a qualsiasi ipotesi di trasferimento di una parte dei fondi dalla politica di coesione verso azioni del programma quadro per finanziare automaticamente un maggior numero di progetti o sostenere tali «respinti eccellenti»; intende difendere l’autonomia delle politiche regionali e promuovere l’approccio proposto di costruzione congiunta e di rafforzamento delle complementarità e delle cooperazioni;

59.

sottolinea la necessità di prendere in considerazione, fin dalla costruzione dei progetti, le sfide della ricaduta, della diffusione e dell’appropriazione dei risultati; rileva i limiti degli effetti attuali dei progetti in tali ambiti; sostiene pertanto lo sviluppo di programmi europei e locali specificamente dedicati a tali attività; invita a coinvolgere maggiormente i territori nello sfruttamento e nella diffusione dei risultati dei progetti nell’ambito del programma quadro;

60.

sostiene altresì lo sviluppo degli strumenti riguardanti il passaggio dalla dimostrazione di concetto al mercato come il progetto pilota «corsia preferenziale per l’innovazione», o la strutturazione di nuove filiere industriali attraverso l’iniziativa INNOSUP e l’azione «Progetti facilitati da cluster per nuove catene del valore industriali» (Cluster-facilitated projects for new industrial value chain) e auspica il loro ampliamento;

61.

ritiene che vada sviluppata una combinazione di strumenti di sostegno dei cluster, destinata a gruppi di imprese piuttosto che a imprese singole, per consentire approcci intersettoriali e partenariati collaborativi dell’UE. Le politiche dell’UE dovrebbero dare un riscontro al ruolo che i cluster possono svolgere come ponti tra i soggetti all’interno e all’esterno delle regioni e come canali di sostegno imprenditoriale alle PMI;

62.

chiede alla Commissione una valutazione dell’impatto delle riforme introdotte nel 2013 per favorire le sinergie tra Orizzonte 2020 e i fondi SIE;

63.

si rammarica del fatto che le industrie emergenti non siano sufficientemente al centro del secondo pilastro, deplora il sostegno insufficiente alle reti di eccellenza di poli ed ecosistemi di innovazione orientati all’industria del futuro come l’iniziativa Vanguard; esprime preoccupazione per le persistenti difficoltà incontrate nel finanziamento dei progetti pilota industriali e dei dimostratori su vasta scala; chiede alla Commissione di rafforzare sin d’ora le dotazioni e di prevedere ulteriori azioni al riguardo;

64.

propone la creazione di un programma di sostegno alle infrastrutture di dimostrazione per favorire la messa in rete dei siti di sperimentazione, dei dimostratori e dei progetti pilota, sul modello della rete delle infrastrutture di ricerca;

Sviluppare il rapporto tra scienza e società in connessione con i territori

65.

rileva che, in un’epoca in cui la nozione di progresso è contestata e discussa, la relazione tra scienza e società deve essere messa al centro della riflessione sul futuro della politica europea di R&I, per quanto riguarda sia gli orientamenti della ricerca e le condizioni di realizzazione dei progetti, sia le scelte di sviluppo dei nuovi usi sociali e tecnici della scienza;

66.

suggerisce pertanto di promuovere la fiducia nella scienza e nel progresso e nel contempo di sviluppare un approccio basato sullo sviluppo sostenibile; intende a questo proposito difendere il principio di precauzione, che è un principio di cautela secondo il quale si intraprende un’azione con piena conoscenza dei rischi;

67.

sottolinea la considerevole posta in gioco rappresentata oggi dalla scienza aperta (open science), attraverso il libero accesso ai risultati della ricerca e alle pubblicazioni, la disponibilità di informazioni per il grande pubblico al tempo stesso affidabili e pluraliste, come pure il dibattito con i cittadini e le parti interessate;

68.

ritiene che tra la scienza libera e la scienza finalizzata debba esservi uno spazio di dialogo tra soggetti scientifici ed economici, ma anche della società civile, per effettuare degli scambi e definire insieme le nuove grandi questioni scientifiche nel rispetto dell’indipendenza di ciascuno;

69.

sottolinea l’urgente necessità di promuovere la scienza, la tecnologia e l’insieme delle professioni che a esse fanno riferimento, tra cui quelle dell’industria, presso i giovani e le loro famiglie, provvedendo in particolare a promuovere la vocazione scientifico-tecnologica delle donne;

70.

deplora la scarsa dotazione del programma Scienza per e con la società, la sua frammentazione e quindi il suo limitato impatto; chiede una prioritarizzazione intorno ad azioni a valore aggiunto europeo, e nel quadro di una reale collaborazione con le parti interessate, gli Stati membri, le regioni e le città;

La dimensione internazionale del programma quadro

71.

difende il principio di una scienza aperta, ma intende preservare la specificità del programma quadro, anche nel contesto dell’uscita del Regno Unito dall’UE. Auspica che tale evento non si traduca in una riduzione delle risorse destinate al programma quadro, ma si attende che il tema venga affrontato in modo coerente nell’ambito dei negoziati globali con il Regno Unito;

72.

auspica il rafforzamento delle cooperazioni internazionali nell’ambito del programma quadro, con i partner associati e i paesi emergenti, ma anche nel quadro della politica di vicinato o dei bacini marittimi come il Mediterraneo.

Bruxelles, 12 luglio 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  Dichiarazione dei leader di 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea, adottata il 25 marzo 2017: http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2017/3/47244656633_it.pdf

(2)  Progetto di relazione del Parlamento europeo sulla valutazione dell’attuazione di Orizzonte 2020 in vista della valutazione intermedia e della proposta del 9 programma quadro [2016/2147(INI)]

(3)  Relazione del gruppo indipendente ad alto livello che analizza come massimizzare l’impatto dei programmi di ricerca e innovazione dell’Unione «Investire per creare il nostro futuro europeo https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf#view=fit&pagemode=none

(4)  «Il bilancio dovrebbe, come minimo, mantenere il tasso di crescita medio annuo di Orizzonte 2020, prendendo il bilancio previsto per l’ultimo anno del programma come punto di partenza». Questo porterebbe ad un bilancio di sette anni di almeno 120 miliardi di EUR a prezzi correnti». Relazione del gruppo indipendente ad alto livello che analizza come massimizzare l’impatto dei programmi di ricerca e innovazione dell’Unione.

(5)  Parere del Comitato europeo delle regioni Una nuova fase della politica europea per la crescita blu (CdR 6622/2016).

(6)  Stati membri principali beneficiari del programma «Diffondere l’eccellenza e promuovere la partecipazione»: Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia (link).


12.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 342/10


Parere del Comitato europeo delle regioni — La PAC dopo il 2020

(2017/C 342/02)

Relatore:

Guillaume CROS (FR/PSE), vicepresidente del consiglio regionale dell'Occitania

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

I.   OSSERVAZIONI GENERALI

1.

si rallegra dell'iniziativa della Commissione europea di associare il Comitato europeo delle regioni all'analisi di prospettiva riguardante la PAC dopo il 2020; osserva che l'agricoltura, l'alimentazione e i territori rurali si trovano di fronte a sfide importanti, che impongono di riformare la PAC;

2.

sottolinea che la PAC ha svolto, e deve continuare a svolgere, un ruolo fondamentale nella costruzione europea; gli obiettivi enunciati nell'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rimangono pienamente in vigore nel quadro del processo di revisione in corso;

3.

osserva che il settore agricolo è il secondo settore industriale più importante dell'UE in termini di occupazione; vi lavorano infatti 22 milioni di agricoltori e 44 milioni di persone nel resto della filiera agroalimentare, che offrono a oltre 500 milioni di europei dei prodotti alimentari della migliore qualità a prezzi accessibili; l'impatto dell'agricoltura sull'occupazione è ancora più importante, poiché riguarda la costruzione, la riparazione e la commercializzazione di macchine agricole, nonché la produzione e la commercializzazione di fattori di produzione agricola;

4.

esorta a fare della PAC una politica agricola equa, sostenibile e solidale e di qualità al servizio degli agricoltori, dei territori, dei consumatori e dei cittadini; ritiene che solo una politica agroalimentare europea forte e comune possa garantire la sicurezza alimentare europea e territori rurali dinamici;

5.

fa notare che gli agricoltori e gli allevatori sono i protagonisti e i destinatari principali della PAC. Senza la loro partecipazione non è possibile applicare le misure volte a conseguire gli obiettivi auspicati. La PAC deve tenere conto del loro ruolo e del loro coinvolgimento, e in particolare della necessità che le aziende agricole e zootecniche siano economicamente sostenibili e possano così garantire una sussistenza dignitosa, mantenendo la vitalità delle zone rurali grazie a un adeguato livello di occupazione;

6.

ritiene che, nell'elaborare la futura PAC, si dovranno tenere in considerazione i consumatori europei. La divulgazione dei benefici della PAC, la sicurezza alimentare e la protezione dell'ambiente sono sfide che i consumatori europei dovrebbero condividere;

7.

ritiene che, per rendere attraente il mestiere di agricoltore e garantire un'agricoltura europea sicura e di qualità, i mercati vadano regolati in modo da retribuire meglio i produttori agricoli mediante il ricorso a misure e strumenti di gestione pubblici e privati che stabilizzino i prezzi agricoli e scongiurino le pratiche commerciali sleali; è inoltre necessario rafforzare la posizione degli agricoltori rispetto agli altri soggetti della filiera;

8.

riconosce che la legittimità della PAC sul piano economico, sociale, ambientale, territoriale e internazionale ne condiziona la sopravvivenza. Il settore agricolo europeo possiede qualità importanti che costituiscono la base della sua competitività, ossia: la capacità di innovazione, una logistica e infrastrutture solide, una notevole diversità, zone rurali con caratteristiche naturali, culturali e storiche importanti, un elevato numero di imprese a conduzione familiare e uno spirito imprenditoriale particolarmente spiccato, nonché prodotti realizzati in conformità a severe norme ambientali e sanitarie. Tutte queste qualità offrono un potenziale che occorre mettere maggiormente a frutto attraverso una PAC mirata che consenta di rafforzare ulteriormente l'agricoltura e il mondo rurale;

9.

è convinto dell'urgente necessità di riformare la PAC per renderla più conforme alle aspettative dei cittadini e legittimare la sua dotazione finanziaria in un contesto in cui, dato che le risorse di bilancio sono costanti, tale dotazione è oggetto delle mire di molti;

10.

è convinto che il successo della PAC si fondi sull'unità e che per il futuro essa non debba evolversi nella rinazionalizzazione, auspicando un rafforzamento delle regioni conformemente al principio di sussidiarietà; pur mantenendo il suo carattere di politica comune, la PAC deve dar prova di flessibilità e tener conto delle diverse realtà agricole, in particolare quelle delle regioni mediterranee e ultraperiferiche;

11.

richiama l'attenzione della Commissione europea sulla crescente consapevolezza dei consumatori riguardo ad alimenti prodotti a livello locale, di qualità, a prezzi equi e rispettosi delle norme sul benessere degli animali, ad alto valore ambientale e sociale ma anche fonte di occupazione e di valore aggiunto; questa tendenza si manifesta anche nell'aumento della domanda;

12.

ritiene che la tracciabilità alimentare dei modi di produzione, garanzia di sicurezza per i consumatori e i produttori, vada rafforzata e sostenuta;

13.

constata la scarsa attrattiva economica del mestiere di agricoltore in numerosi ambiti produttivi e sottosettori, il che rende ancora più marcato lo squilibrio della struttura demografica del settore, già molto sfavorevole al rinnovo delle aziende (1); la carenza di giovani che si dedicano all'agricoltura rappresenta, a suo avviso, una minaccia per la salvaguardia dell'agricoltura familiare europea e per la vitalità delle zone rurali; giudica pertanto essenziale attuare misure di sostegno finalizzate all'ingresso dei giovani agricoltori nel settore;

14.

osserva che la PAC, malgrado le considerevoli risorse finanziarie ad essa destinate, si accompagna ad forte calo dell'occupazione agricola (il numero delle aziende agricole europee è crollato del 20 % tra il 2007 e il 2013); sottolinea inoltre che nel corso degli ultimi 30 anni il bilancio della PAC è diminuito in percentuale, passando dal 75 % al 40 % del bilancio dell'UE;

15.

ricorda che la produzione agricola deve essere promossa dalla PAC, come prevede il Trattato, dando ai produttori agricoli i mezzi per ottenere il loro reddito essenzialmente attraverso il mercato, ad un costo ragionevole e giustificato per i cittadini e i consumatori europei; sottolinea che numerosi studi hanno dimostrato che la PAC ha contribuito a concentrare la produzione agricola in alcune regioni a discapito delle altre, in contrasto con l'obiettivo europeo della coesione territoriale;

16.

ritiene che la PAC debba rispecchiare le diverse realtà agroclimatiche dell'Europa, in particolare quelle delle zone svantaggiate, ad esempio l'agricoltura di prateria/collina, l'agricoltura di montagna, quella del bacino mediterraneo, delle regioni boreali e delle regioni ultraperiferiche; la PAC deve tener conto delle funzioni da esse svolte nella tutela del territorio, nel presidio delle terre, nel sostegno al mantenimento delle comunità rurali e dei loro valori culturali e nel supporto al mantenimento di un sistema sociale attivo in queste zone;

17.

rammenta che, nonostante gli avvertimenti della Corte dei conti europea, la ripartizione del sostegno pubblico tra aziende agricole e Stati membri presenta ancora notevoli disparità; constata che l'assegnazione dei pagamenti diretti in base alla superficie ha portato a una forte concentrazione dei terreni agricoli e dei pagamenti diretti, mentre questi ultimi dovrebbero tenere conto maggiormente della diversità dei modelli agricoli, del livello del reddito, del valore aggiunto prodotto e dei posti occupati, e fare in modo di mantenere l'agricoltura in tutti i territori;

18.

osserva che un gran numero di agricoltori percepisce un reddito molto basso, al di sotto della soglia di povertà, e che ciò è in contrasto con l'obiettivo del Trattato di Roma di «assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola» (articolo 39), e rileva che è necessario garantire i redditi agricoli (prezzi, aiuti diretti);

19.

ritiene che la PAC dovrebbe sostenere solo gli agricoltori che esercitano effettivamente l'attività agricola, e non già aziende inattive il cui reddito agricolo è trascurabile per i proprietari;

20.

osserva che gli agricoltori sono troppo spesso costretti a vendere i loro prodotti a prezzi inferiori ai costi di produzione, precipitando così in una spirale di calo dei costi — calo dei prezzi;

21.

appoggia le conclusioni adottate dalla task force «Mercati agricoli» della Commissione nel novembre 2016 e invita la Commissione a presentare una proposta legislativa per lottare contro le pratiche commerciali sleali;

22.

rileva che l'esportazione di risorse genetiche dell'UE, in particolare razze animali, sta contribuendo all'erosione genetica di razze autoctone importanti, soprattutto nei paesi terzi, ed è in contrasto con l'obiettivo 15 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che è quello di preservare la biodiversità, in particolare le risorse genetiche con un impatto sulla sicurezza alimentare;

23.

ritiene che la regolamentazione dei mercati, come dimostrato dallo studio del CdR sul programma di responsabilizzazione dei mercati nel settore lattiero-caseario, sia per molti settori più efficace e meno costosa rispetto all'adozione di misure di crisi a posteriori e permetterebbe quindi di utilizzare meglio il bilancio della PAC;

24.

ritiene che i sistemi di assicurazione del reddito potrebbero recare maggiori benefici alle assicurazioni che agli agricoltori e costare cari al contribuente nel caso di un forte calo dei prezzi, senza intaccare la volatilità di questi ultimi; auspica che venga condotto uno studio ed effettuata una valutazione del sistema di assicurazione attuato negli Stati Uniti; chiede inoltre di esaminare il caso specifico delle regioni ultraperiferiche, che presentano condizioni di mercato particolari;

25.

sottolinea l'esigenza di un quadro normativo chiaro e stabile, che garantisca gli agricoltori e agli allevatori la certezza del diritto necessaria per prendere decisioni commerciali a medio e lungo termine;

26.

sottolinea che l'UE, che è diventata il primo importatore ed esportatore mondiale di alimenti, ha aumentato la propria dipendenza dai paesi terzi e ha sviluppato una politica commerciale in contraddizione con i propri obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

27.

osserva che una quota crescente di prodotti agricoli che prima venivano prodotti in Europa sono oggi importati da paesi a basso costo di manodopera, ragion per cui i prezzi dei prodotti agricoli dell'UE sono soggetti a un considerevole svantaggio concorrenziale;

28.

mette in rilievo, inoltre, gli effetti positivi delle esportazioni dell'UE per l'economia, quando si tratta di prodotti agricoli e alimentari ad alto valore aggiunto, che creano reddito e occupazione nel settore agricolo e agroalimentare europeo;

29.

osserva che le cooperative, le organizzazioni di produttori e talune forme d'integrazione dei produttori possono svolgere un ruolo chiave nei settori agroalimentari consentendo agli agricoltori di concentrare l'offerta, ridurre i costi, fornire tutta una serie di servizi e rafforzare la propria posizione nella filiera alimentare;

30.

constata che le esportazioni europee di eccedenze (polvere di latte, pollo, concentrato di pomodoro, ecc.) a prezzi inferiori ai costi di produzione europei e a quelli africani impediscono lo sviluppo delle capacità produttive dei paesi africani e favoriscono l'emigrazione delle popolazioni rurali, contrariamente all'impegno assunto dall'UE di tenere conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) adottati dalle Nazioni Unite nel 2015 nell'ambito della «politica di coerenza per lo sviluppo»; osserva altresì che l'Unione europea è il principale importatore di prodotti alimentari dai paesi in via di sviluppo il che crea posti di lavoro nel settore agroalimentare locale; constata tuttavia che alcune importazioni (prodotti ortofrutticoli, agnello, ecc.) a prezzi inferiori ai costi di produzione europei danneggiano le capacità produttive nell'UE e possono comportare dei rischi per la sicurezza alimentare;

31.

rileva che i prezzi agricoli in Europa sono sempre più legati al prezzo più basso sul mercato mondiale e che gli agricoltori europei sono pertanto soggetti ad una concorrenza più agguerrita, mentre, al tempo stesso, sono vincolati al rispetto di norme ambientali e sanitarie più rigorose;

32.

sottolinea che il valore aggiunto del lavoro di produzione agricola viene in larga misura intercettato dai settori a monte e a valle, in quanto molto spesso la posizione dei produttori agricoli è troppo debole rispetto a quella degli operatori dell'industria agroalimentare e della distribuzione; una maggiore concertazione nella filiera tra il comparto agricolo, quello agroalimentare e quello commerciale deve favorire una migliore ripartizione dei margini;

33.

rileva che le zone rurali hanno accumulato un notevole ritardo rispetto alle aree urbane e che questo divario è tanto più preoccupante poiché continua ad aumentare, soprattutto per effetto dello sviluppo sempre più rapido delle grandi città e/o delle capitali (2);

34.

deplora la rapida scomparsa della biodiversità agricola e selvatica, un fenomeno che mette a rischio la resilienza dei nostri sistemi agricoli e dei nostri spazi naturali;

35.

esprime preoccupazione per il fatto che l'erosione e il degrado dei suoli, dovuti a pratiche agricole troppo poco sostenibili, ne compromettono la fertilità, e che l'artificializzazione sempre più marcata dei suoli agricoli porta alla scomparsa degli spazi necessari alla sicurezza alimentare europea;

36.

constata l'inquinamento agricolo di alcune falde acquifere e di taluni fiumi, nonché la sollecitazione talvolta eccessiva di queste risorse dovuta all'irrigazione;

37.

sottolinea che il riscaldamento globale ha già prodotto effetti significativi sull'agricoltura, che rendono più urgente ridefinire i metodi di produzione;

38.

evidenzia la necessità di investire nelle innovazioni digitali che possono esercitare un impatto positivo su questioni come la sostenibilità, la sicurezza dei prodotti alimentari, l'efficienza nell'uso delle risorse, la riduzione dei rifiuti, i circuiti brevi, ecc.; sottolinea al tempo stesso che occorre esaminare con attenzione gli effetti economici e sociali di questi sviluppi rispetto all'agricoltura familiare ed esprime preoccupazione per l'uso potenziale dei megadati (big data) da parte di società private, che rischia di porre le aziende agricole sotto supervisione tecnica e finanziaria;

39.

segnala che la decisione del Regno Unito di lasciare l'UE rischia di determinare una riduzione delle risorse destinate alla PAC, nonché una perdita di mercati dell'UE nel Regno Unito; esorta il Regno Unito e l'UE a mantenere una stretta cooperazione commerciale in campo agricolo e alimentare;

40.

ricorda che la quota del bilancio UE destinata all'agricoltura, fissata appena allo 0,7 % del PIL europeo nel 2014, è appena in grado di sostenere una vera politica europea comune di importanza strategica per la sicurezza alimentare; tuttavia, per quanto riguarda lo sviluppo rurale e il secondo pilastro, in vari settori non sono ancora disponibili risorse sufficienti, ed è necessario che il futuro bilancio tenga conto anche dei nuovi obiettivi della PAC;

41.

respinge l'idea di un cofinanziamento del primo pilastro della PAC, che rimetterebbe in discussione il fatto che la PAC è l'unica politica integrata dell'UE, rinazionalizzerebbe di fatto tale politica e danneggerebbe gli agricoltori dei paesi più poveri dell'UE, il cui tasso di dipendenza dai finanziamenti europei è maggiore;

42.

rileva che il costo per la sanità pubblica di certi regimi alimentari che favoriscono l'obesità, il diabete, ecc. e di alcune pratiche agricole (consumo eccessivo di antibiotici in taluni allevamenti, cocktail di pesticidi, ecc.) è molto più elevato del bilancio della PAC; invita a un coordinamento più stretto delle politiche agricole e alimentari;

43.

raccomanda di informare in merito agli alimenti che fanno parte di una dieta sana come quella mediterranea e di promuoverne il consumo, attuando programmi specifici di sostegno per vino, frutta, verdura e prodotti dell'apicoltura e migliorando la qualità e il valore aggiunto delle produzioni;

44.

ricorda le caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche, e dato che è inconcepibile trasferire il modello europeo di agricoltura a tali regioni, l'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) consente in particolare al Consiglio di adottare disposizioni specifiche per adattare l'applicazione della legislazione dell'UE, compresa la PAC, alle regioni ultraperiferiche. In tale contesto, nel periodo successivo al 2020 la PAC deve mantenere un trattamento differenziato per le regioni ultraperiferiche, che consiste concretamente nell'apportare i necessari adeguamenti al FEASR, al POSEI, agli aiuti di Stato e agli altri strumenti che saranno eventualmente istituiti.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

45.

propone che la futura politica agricola europea dopo il 2020 sia strutturata attorno ai seguenti obiettivi, ampiamente condivisi:

a)

continuare ad essere considerata una politica chiave del progetto europeo;

b)

perseguire gli obiettivi definiti nel TFUE e disporre di un'adeguata dotazione finanziaria;

c)

sviluppare un'agricoltura sostenibile e prospera profondamente radicata nella diversità dei territori rurali;

d)

garantire la sicurezza alimentare, a prezzi ragionevoli, della popolazione che vive sul territorio europeo;

e)

fornire un'alimentazione sana, nutriente, varia, di qualità, promuovendo lo sviluppo e il consolidamento delle filiere locali e prestando un'attenzione particolare agli interventi di lotta allo spreco alimentare e alla solidarietà sociale;

f)

applicare i principi dell'economia circolare e della bioeconomia per consentire attività economicamente redditizie nelle zone rurali;

g)

stabilizzare i mercati e rafforzare la posizione degli agricoltori sui mercati;

h)

assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, in particolare grazie a un reddito equo e sufficientemente stabile;

i)

assicurare il rinnovo del maggior numero possibile di aziende agricole, garanzia di territori rurali dinamici, sostenendo in particolare i giovani agricoltori;

j)

garantire l'accesso ai finanziamenti, il trasferimento di conoscenze, la formazione professionale e la riduzione degli ostacoli amministrativi;

k)

non destabilizzare le economie agricole dei paesi terzi;

l)

orientare tutti i modi di produzione agricola verso pratiche che siano attente alla salute di agricoltori e consumatori, tutelando nel contempo le risorse genetiche in agricoltura, l'ambiente e le risorse idriche nonché rafforzando la biodiversità selvatica e agricola, e che rispettino il benessere degli animali e limitino il fenomeno del riscaldamento globale;

m)

mantenere e salvaguardare nel tempo i suoli agricoli in termini quantitativi, contrastando in modo deciso il consumo di suolo, e incrementarne la qualità, la fertilità e la biodiversità attraverso la diffusione di adeguate pratiche agricole;

n)

valorizzare i prodotti d'origine (DOP, IGP) o altri sistemi di qualità che creano un valore aggiunto per la filiera e il territorio, permettendo così di mantenere in vita i sistemi locali di produzione e contribuire alla valorizzazione dell'identità rurale e del patrimonio culturale e gastronomico;

o)

ripartire in modo più equo i finanziamenti pubblici della PAAC (politica agricola e alimentare comune) tra le aziende agricole e tra gli Stati membri secondo criteri oggettivi e non discriminatori, legati alla capacità di contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'UE (anche accelerando la convergenza dei pagamenti diretti tra Stati membri);

p)

applicare il principio di proporzionalità al sistema di controllo cui sono sottoposti gli agricoltori;

q)

rafforzare il secondo pilastro della PAC, inteso a migliorare le condizioni di vita nelle zone rurali e a rafforzarne la competitività in generale;

r)

promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale di tutti i territori rurali;

s)

affrontare la sfida dello spopolamento e dell'invecchiamento demografico di vaste aree rurali, dovuta alla mancanza di opportunità di vita e di lavoro, soprattutto per i giovani e le donne;

46.

sottolinea che la PAC è una materia complessa e che per i singoli imprenditori e agricoltori è difficile e perfino rischioso presentare domanda di contributi. Affinché questa politica continui a essere accettata e a rimanere attrattiva, sono assolutamente necessarie delle semplificazioni. È quindi auspicabile una semplificazione e un'accelerazione, in particolare per le operazioni di modesta entità, come pure una razionalizzazione degli oneri amministrativi;

47.

auspica che il bilancio della PAC sia mantenuto a un livello sufficientemente elevato, conformemente ai principi definiti nei Trattati europei e all'altezza del suo status di unica politica integrata dell'Unione europea, per le necessità dell'agricoltura europea, delle aree e comunità rurali, nonché per rispondere alle attese della società;

48.

segnala che l'agricoltura può far fronte a molte delle sfide summenzionate in materia di clima, energia, produzione alimentare e biodiversità. A tal fine è però necessario sostenere finanziariamente le iniziative tecniche e le iniziative innovative a carattere imprenditoriale o cooperativo, al fine di accelerare la transizione;

49.

fa osservare che nel caso dei pagamenti diretti e legati alla superficie le risorse devono essere dirette in primo luogo alle aziende piccole e a conduzione familiare, mentre nel caso delle grandi aziende, interessate dal massimale degli aiuti, occorre privilegiare le soluzioni finanziarie;

50.

chiede alla Commissione europea di effettuare una valutazione dettagliata dei risultati della PAC attuale rispetto all'applicazione degli obiettivi definiti per tale politica dai Trattati dell'UE in materia di reddito agricolo e di stabilizzazione dei mercati;

51.

raccomanda di combattere la volatilità dei prezzi agricoli, di fornire prospettive di reddito agli agricoltori tramite il mercato e di rendere più eque le filiere alimentari (3);

52.

chiede che venga mantenuto, sulla base dell'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il trattamento riservato all'agricoltura nelle regioni ultraperiferiche attraverso il regime POSEI, in linea con quanto sostenuto dalla stessa Commissione nella relazione del 15 dicembre 2016 al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016) 797);

53.

chiede di rafforzare il sostegno alla viticoltura, all'olivicoltura e all'allevamento in zone a forte pendenza, ovvero di montagna, come pure in zone sfavorite, caratterizzate da bassa resa, nonché nelle regioni ultraperiferiche, e il sostegno ai modi di gestione agricola che contribuiscono al miglioramento della biodiversità dei prati e dei pascoli montani;

54.

chiede all'UE di far valere tutto il proprio peso di primo importatore ed esportatore alimentare mondiale per modificare le regole del commercio internazionale agricolo (OMC, 1994) al fine di instaurare relazioni commerciali più eque e più solidali; constata che la volatilità dei prezzi costituisce una sfida per l'agricoltura europea ed esorta la Commissione a considerare eventuali misure volte a mitigare i rischi derivanti da una maggiore esposizione al mercato mondiale;

55.

ritiene che un approccio al reddito agricolo maggiormente basato sul mercato piuttosto che sulle sovvenzioni sia in grado di rafforzare il riconoscimento economico del mestiere di agricoltore e, pertanto, la sua attrattiva; a tal fine raccomanda all'UE di regolamentare i propri mercati agricoli per prevenire carenze o eccedenze nonché di stabilizzare i prezzi agricoli a livelli soddisfacenti;

56.

propone di introdurre un risparmio precauzionale annuale, prorogato ogni anno se non viene utilizzato nella sua totalità (4);

57.

chiede all'UE di garantire condizioni di parità negli accordi commerciali e nei partenariati bilaterali con i paesi terzi; a tal fine, associa il dovere di cessare le esportazioni di prodotti agricoli e alimentari a prezzi inferiori ai costi medi di produzione europei con il diritto di tutelare la produzione europea da importazioni a prezzi troppo bassi che compromettono le sue capacità di produzione o non rispondono alle norme di produzione europee;

58.

sostiene l'importanza delle filiere corte regionali e locali, sia per la loro maggiore sostenibilità ambientale in termini di minor inquinamento prodotto dai mezzi di trasporto, sia per la loro promozione di un'agricoltura che esalta la qualità tipica, la tradizione e il patrimonio economico e culturale.

59.

chiede all'UE di rivedere i capitoli agricoli degli accordi bilaterali di «libero» scambio o di «partenariato» economico, conclusi con paesi terzi, dotati di risorse adeguate e che diano la priorità alle agricolture familiari ad alta intensità di occupazione, orientate soprattutto ai mercati locali e regionali nonché ai circuiti brevi; invita l'UE a tenere adeguatamente conto degli interessi del proprio settore agricolo negli accordi commerciali al fine di ridurre al minimo i rischi per la produzione europea, identificando un elenco strategico di prodotti sensibili che potrebbero essere esposti a pressioni eccessiva; chiede che tali prodotti, che rischiano di risultare sensibili alla liberalizzazione, ricevano un adeguato trattamento speciale e differenziato negli accordi commerciali;

60.

suggerisce una revisione del diritto europeo della concorrenza che consenta a tutti gli operatori di una filiera, compresi i consumatori e le autorità pubbliche, di decidere di un'equa ripartizione del valore aggiunto e dei margini lungo tutta la catena del valore e permetta agli agricoltori di avanzare verso una posizione più equa nella filiera alimentare e di rafforzare la propria posizione sul mercato;

61.

sollecita una revisione del diritto europeo sull'aggiudicazione degli appalti pubblici nel settore della ristorazione collettiva, che includa una clausola di località per l'approvvigionamento di prodotti alimentari, e invita gli enti locali e regionali a intensificare lo scambio di buone pratiche allo scopo di favorire un'alimentazione locale e un mercato locale per una produzione agricola biologica e una trasformazione artigianale in grado di creare posti di lavoro rurali;

62.

chiede che l'attività di ricerca finanziata dai bilanci dell'UE e della BEI in materia agricola e rurale sia incentrata in particolare su:

a)

l'efficacia sostenibile dei processi produttivi e delle aziende agricole;

b)

i metodi di produzione di qualità e rispettosi dell'ambiente, l'agroecologia;

c)

il ripristino della fertilità dei terreni agricoli degradati e della biodiversità;

d)

l'innovazione sociale dei territori rurali: dai servizi pubblici locali ai modi di produzione agricola, trasformazione artigianale e distribuzione locale dei prodotti agricoli;

e)

l'innovazione tecnica volta a rafforzare l'autonomia e la resilienza delle aziende agricole;

f)

la gestione sostenibile delle foreste:

g)

le pratiche agricole tese a contrastare il riscaldamento climatico;

h)

il benessere animale e le soluzioni sostenibili per le malattie vegetali e animali;

i)

le applicazioni tecnologiche per i controlli in loco al fine di semplificare e rendere più efficienti le metodologie;

63.

raccomanda di passare dai pagamenti diretti per ettaro a pagamenti diretti per ettaro con un massimale definito e modulati per attività agricola — intesa come un agricoltore attivo — , al fine di:

a)

mantenere e sviluppare l'agricoltura nelle zone svantaggiate sul piano agroclimatico, in particolare le zone di montagna, dove i costi di produzione sono più elevati, o geograficamente svantaggiate, come le regioni ultraperiferiche;

b)

sostenere le piccole aziende a conduzione familiare con un volume di produzione spesso troppo basso per generare un reddito agricolo sufficiente, ma importanti per rivitalizzare i territori rurali, sottolineando che il maggior sostegno dei primi ettari è di massima importanza per le piccole aziende, in particolare nell'ambito dell'agricoltura di montagna;

c)

favorire l'insediamento di giovani agricoltori;

d)

sostenere in tutte le regioni il passaggio graduale a metodi di produzione più resilienti, più autonomi e più efficienti in termini di uso delle risorse, senza pesticidi chimici, capaci di proteggere la salute e di ridurre il riscaldamento climatico, di favorire la biodiversità e di migliorare la qualità delle risorse idriche, nonché rispettosi del benessere degli animali;

e)

rafforzare lo sviluppo dell'agricoltura biologica;

f)

rafforzare l'agricoltura nelle zone ad alto valore ambientale;

g)

promuovere l'impiego di razze e varietà autoctone a sostegno dei prodotti alimentari specializzati ed artigianali ad alto valore aggiunto;

h)

sostenere lo sviluppo di filiere locali di qualità ad alto valore aggiunto;

64.

raccomanda, nel quadro dell'inverdimento, un rafforzamento graduale delle pratiche benefiche per il clima e l'ambiente tramite:

a)

la rotazione delle colture, comprese le leguminose, al fine di rendere l'allevamento europeo meno dipendente dalle importazioni di proteine vegetali e di ridurre l'utilizzo di fertilizzanti azotati, ad alto consumo energetico e grandi produttori di gas a effetto serra;

b)

il mantenimento del divieto di aratura dei prati permanenti, per rafforzare il sequestro del carbonio nel suolo e la biodiversità;

c)

la salvaguardia di aree di interesse ecologico, senza coltivazioni né utilizzo di prodotti fitosanitari, per contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità, consentendovi tuttavia un pascolo estensivo limitato, che contribuisce all'arricchimento del suolo e reca quindi beneficio agli allevatori;

d)

la messa a disposizione di strumenti specifici che consentano di prevenire i rischi connessi ai cambiamenti climatici;

e)

l'introduzione di aiuti compensativi, facilmente accessibili e che servano da incentivo per gli impegni aggiuntivi assunti nelle zone Natura 2000 dove vigono impegni aggiuntivi in materia di biodiversità, nelle zone con un elevato valore ambientale e in quelle interessate dalla presenza di grandi predatori protetti;

f)

altre misure di inverdimento a livello regionale;

65.

raccomanda, al fine di rispettare i diritti dei lavoratori agricoli, di ridurre i pagamenti diretti futuri destinati ad un'azienda agricola che non abbia rispettato le norme sociali in vigore nel suo Stato membro;

66.

chiede un rafforzamento del secondo pilastro della PAC e un aumento delle dotazioni destinate allo sviluppo rurale; raccomanda altresì una maggiore sussidiarietà affinché gli Stati membri possano trasferire dei fondi dal primo al secondo pilastro;

67.

fa osservare che l'approccio dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) e l'approccio LEADER hanno contribuito in misura notevole al raggiungimento degli obiettivi della PAC a livello locale e regionale, e chiede pertanto che, nel quadro dei programmi nazionali e regionali di attuazione della PAC, venga destinato loro fino al 20 % delle risorse previste per l'attuazione del secondo pilastro;

68.

ribadisce che agli Stati membri e alle regioni andrebbero conferiti maggiori poteri di regolamentare i terreni agricoli e stabilire delle restrizioni a tal fine, in particolare per affrontare il fenomeno dell'accaparramento delle terre e della concentrazione in Europa, che sta limitando le possibilità dei giovani agricoltori di creare un'azienda agricola (5);

69.

chiede con insistenza di riservare allo sviluppo delle zone rurali una percentuale di risorse adeguate — potenziando il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) — per assicurare uno sviluppo armonioso e integrato di queste zone, ad esempio grazie alla realizzazione di infrastrutture locali, al sostegno alle PMI, al rinnovamento dei centri rurali e a una più ampia diversificazione economica.

70.

Raccomanda all'UE di prestare particolare attenzione alle regioni ultraperiferiche, nelle quali il settore agricolo è di fondamentale importanza per la creazione di posti di lavoro e di ricchezza, nonché per la promozione dello sviluppo dell'industria agroalimentare, della ricerca e dell'innovazione, della salvaguardia e della promozione di spazi ben organizzati e di qualità, e infine della lotta contro i cambiamenti climatici.

71.

propone di utilizzare i fondi del secondo pilastro in via prioritaria per:

a)

il ravvicinamento degli agricoltori e dei consumatori attraverso i circuiti brevi;

b)

il sostegno agli agricoltori i cui metodi di produzione vanno anche al di là delle norme ambientali, per un'agricoltura ad alto valore ecologico;

c)

il sostegno allo sviluppo di pratiche di coltivazione rispettose dell'ambiente, che preservino gli ecosistemi ad alto valore ambientale e incoraggino l'imboschimento dei terreni affinché fungano da pozzi di assorbimento del carbonio;

d)

il sostegno alla promozione dell'innovazione e della ricerca a favore di metodi di produzione e di trasformazione più sostenibili;

e)

l'adattamento degli agricoltori ai mercati (ad es. servizi di informazione e consulenza, servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole, formazioni, ecc.);

f)

il sostegno alla modernizzazione sostenibile delle filiere di trasformazione di prodotti agricoli organizzate in co-sviluppo con le filiere di produzione e rispettose dell'ambiente, della salute dei consumatori e di un'equa ripartizione del valore aggiunto;

g)

le iniziative intese a incoraggiare gli agricoltori a costituire cooperative od organizzazioni di produttori;

h)

le consulenze in materia di gestione dei rischi per combattere le minacce sul piano climatico e sanitario;

i)

gli investimenti sostenibili intesi ad adeguare l'offerta delle aziende agricole familiari alla domanda dei consumatori;

j)

il sostegno allo sviluppo di filiere recanti un marchio ufficiale di qualità;

k)

la trasformazione artigianale dei prodotti agricoli locali;

l)

la ristorazione collettiva che si rifornisce di prodotti biologici e locali;

72.

propone di passare da una logica a «sportello» ad una «a contratto» tra talune tipologie di imprese, filiere e territori; partendo da pochi obiettivi (qualità, produttività, sostenibilità), propone di sostenere progetti di innovazione costruiti in questo senso e capaci di avere un impatto positivo sull'occupazione.

Sinergie dei fondi dell'UE per lo sviluppo rurale

73.

propone di rafforzare il sostegno finanziario dell'UE allo sviluppo rurale, che si è ridotto significativamente rispetto al periodo di programmazione precedente, mantenendo, tuttavia, una quota sufficiente di fondi disponibili per il primo pilastro;

74.

propone un consistente e forte sostegno agli investimenti sostenibili per il mantenimento delle aziende agricole a conduzione familiare in particolare nell'ambito della produzione, distribuzione e diversificazione;

75.

raccomanda di adottare un programma rurale per garantire che tutte le politiche dell'UE contribuiscano maggiormente all'innovazione e alla cooperazione nello sviluppo delle zone rurali, conformemente agli obiettivi di coesione territoriale (6);

76.

propone di semplificare l'integrazione delle risorse dei vari fondi che finanziano lo sviluppo rurale non agricolo per sostenere:

a)

le iniziative locali volte a sviluppare l'occupazione rurale;

b)

la formazione professionale per i mestieri praticati nei territori rurali;

c)

l'innovazione tecnica e sociale al servizio di un'economia «post-carbonio», digitale, circolare e di facile utilizzo;

d)

la valorizzazione economica, ecologica e ricreativa delle zone forestali;

e)

la promozione del partenariato e delle alleanze tra il settore agricolo e i gestori delle aree protette;

f)

l'eliminazione del divario rurale in materia di connessione digitale;

g)

il mantenimento e lo sviluppo di servizi pubblici locali;

h)

il mantenimento e lo sviluppo di paesaggi e villaggi attraenti;

i)

il turismo rurale;

j)

lo sviluppo di fonti locali di energia rinnovabile su piccola scala;

k)

investimenti pubblici locali e su piccola scala, destinati a migliorare la qualità della vita nelle comunità rurali e a facilitare la sopravvivenza delle imprese, quanto meno nelle regioni in cui si riscontra un ritardo significativo rispetto alla media degli Stati membri;

77.

raccomanda inoltre di mettere a frutto il più ampio potenziale offerto dalle zone agricole e forestali, in particolare quelle periurbane, a fini economici, ecologici, climatici, energetici e ricreativi, quali la produzione locale di alimenti e di energia e il turismo rurale. Ciò rende necessario che la PAC sia orientata non soltanto verso gli agricoltori. Le iniziative Leader sono e devono rimanere un'opportunità di collaborazione e di innovazione per i soggetti rurali e periurbani;

78.

chiede una valutazione rigorosa dei fondi strutturali, al fine di sostenere lo sviluppo delle zone rurali e di promuovere strategie globali volte a rafforzarle migliorando la connettività nei settori dei trasporti e della banda larga digitale, in un contesto di equilibrio con la tutela dell'ambiente naturale, tramite l'attuazione del «rural proofing» (verifica rurale), come raccomandato nella dichiarazione di Cork 2.0 (7).

79.

sottolinea la necessità che uno sviluppo territoriale equilibrato preveda un livello adeguato di sostegno delle zone rurali e periurbane interne, e di quelle svantaggiate (per esempio le aree montane, di frontiera o altre aree caratterizzate da svantaggi naturali o demografici), al fine di realizzarvi investimenti necessari per la crescita, l'occupazione, l'inclusione sociale e la sostenibilità ambientale.

80.

invoca un miglioramento dei rapporti tra zone rurali e urbane, che coinvolga appieno le città più piccole e i comuni rurali, in quanto le politiche dell'UE non devono incoraggiare un rapporto di competizione tra le dimensioni urbana, rurale e costiera.

81.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione europea a favore di «piccoli comuni intelligenti», come pure il contributo del Parlamento europeo al successo di tale processo, e propone di estendere tale nozione a quella di «territori rurali intelligenti»; chiede inoltre che venga riconosciuto al Comitato delle regioni un ruolo quanto più possibile ampio nelle discussioni sull'elaborazione del quadro di azione locale e regionale connesso a tale iniziativa;

82.

sottolinea la necessità di portare avanti l'armonizzazione delle regole relative al funzionamento dei fondi strutturali attraverso il quadro strategico comune, al fine di facilitare la programmazione e la gestione dello sviluppo rurale e di promuovere approcci integrati e basati sul territorio (8);

83.

propone di rafforzare l'«approccio del fondo principale» al fine di uniformare la gestione dei progetti finanziati da più di un fondo.

84.

propone di avviare un dibattito sul ravvicinamento dei vari fondi attinenti allo sviluppo regionale non agricolo.

Bruxelles, 12 luglio 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  Parere del Comitato delle regioni Sostenere i giovani agricoltori europei (GU C 207 del 30.6.2017, pag. 57).

(2)  Investimenti per l'occupazione e la crescita — Promuovere lo sviluppo e la buona governance nelle città e regioni dell'UE — Sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, Commissione europea, 23 luglio 2014.

(3)  Parere del Comitato europeo delle regioni — Regolare la volatilità dei prezzi agricoli (GU C 185 del 9.6.2017, pag. 36).

(4)  Parere del CdR (GU C 185 del 9.6.2017, pag. 36).

(5)  Parere del Comitato europeo delle regioni — Sostenere i giovani agricoltori europei (GU C 207 del 30.6.2017, pag. 57).

(6)  Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema Innovazione e modernizzazione dell'economia rurale (GU C 120 del 5.4.2016, pag. 10).

(7)  Dichiarazione di Cork 2.0 «Una vita migliore nelle aree rurali», Commissione europea, settembre 2016.

(8)  GU C 120 del 5.4.2016, pag. 10.


12.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 342/20


Parere del Comitato europeo delle regioni — Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe — L'azione europea a favore della sostenibilità

(2017/C 342/03)

Relatore:

Franco Iacop (IT/PSE), presidente del consiglio regionale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Testo di riferimento:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe — L'azione europea a favore della sostenibilità

COM(2016) 739 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

Introduzione

1.

accoglie con favore l'impegno della Commissione europea a contribuire in modo attivo e costruttivo agli obiettivi strategici dell'Agenda 2030, gettando le basi per affrontare una serie di sfide fondamentali ed integrate di portata mondiale;

2.

osserva che il documento programmatico, adottato dalla Commissione il 22 novembre 2016 nella forma della Comunicazione, propone una strategia incentrata sullo sviluppo sostenibile molto ambiziosa e di grande respiro;

3.

dà atto alla Commissione dell'impegno di voler integrare l'Agenda alla strategia Europa 2020 e quindi ai Fondi strutturali e d'investimento europei; e sottolinea, data la complessità e la moltitudine dei diversi quadri di riferimento, la necessità di garantire coerenza nelle politiche, assicurare un'integrazione ottimale e sviluppare un quadro di governance coerente;

4.

sottolinea che per raggiungere i risultati è indispensabile coinvolgere nei processi decisionali tutti i livelli di governo, specie quelli regionali e locali (LRA).

Osservazioni generali

5.

osserva che, dovendo le politiche dell'Unione europea (UE) conformarsi al principio di sussidiarietà, gli obiettivi della sostenibilità interessano direttamente la responsabilità, le competenze e le funzioni dei livelli subnazionali di governo;

6.

ribadisce che le istituzioni territoriali — regioni, province, contee e distretti, città metropolitane, piccole città, comuni — sono veri e propri policy-makers, chiamati a definire livelli e metodi di governo più appropriati per collegare gli obiettivi dell'UE e delle Nazioni Unite a quelli delle comunità locali;

7.

ricorda che tra i 17 obiettivi ve ne sono due, per il cui perseguimento i governi locali esercitano funzioni fondamentali: gli OSS n. 10 e n. 11. Il primo è teso a ridurre le disparità tra territori, mentre il secondo esercita funzioni fondamentali sulla pianificazione urbanistica, sul trasporto, sul welfare sociale e sui comportamenti di vita ispirati al modello di sostenibilità;

8.

in tale contesto, evidenzia come la comunicazione non prenda in esame la necessità di misurare i progressi compiuti nella realizzazione degli OSS non solo a livello di Nazioni unite, europeo e nazionale, ma anche a livello subnazionale e chiede pertanto alla Commissione di tener presente questa dimensione nello sviluppare ulteriormente gli indicatori da usare per misurare tali progressi e di coinvolgere le competenze specifiche e le reti esistenti a livello locale;

9.

ribadisce che a ciò si aggiungono priorità che derivano dall'esercizio integrato delle competenze che toccano trasversalmente altri obiettivi strategici, quali l'Agenda urbana, l'inclusione sociale, le politiche dell'Unione per energia e clima, la riduzione delle emissioni, la riduzione del rischio di catastrofi, le politiche ambientali e l'economia circolare, la mobilità, la specializzazione intelligente, le smart cities (smart land) oggetto del vertice di Bratislava e il Patto dei Sindaci sul clima e l'energia;

10.

suggerisce di approfittare della revisione di medio termine del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per sovrapporre la strategia dell'Agenda 2030 a quella di Europa 2020, rivedendo gli orientamenti chiave per finalizzarli fin da subito ai nuovi OSS;

11.

apprezza lo sforzo compiuto dal documento di lavoro, che accompagna la Comunicazione, Key European action supporting the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals (SWD (2016) 390 final) con il quale si propone di integrare la Strategia «Europa 2020» con gli obiettivi dell'Agenda 2030, valorizzando le relazioni tra i tre pilastri, le 7 iniziative faro e i 5 obiettivi riconducibili alle priorità di Europa 2020 e quelle relative agli 11 obiettivi tematici proposti per i Fondi di coesione (FC);

12.

ricorda che in ogni caso tutti gli obiettivi proposti nella Comunicazione sul futuro sostenibile richiedono, per poter essere realizzati, di essere declinati a livello territoriale; in questo senso raccomanda la localizzazione degli obiettivi dell'Agenda 2030, che rappresenta il solo modo per produrre un impatto concreto e durevole sulla vita delle persone;

13.

concorda sul fatto che la complessità dei diversi livelli di governo necessita di un'azione di comando e controllo, che sappia arricchire il processo decisionale mediante la valutazione delle politiche e delle innovazioni degli assetti istituzionali (misurazione degli effetti);

14.

ritiene che alcuni dei legami tra priorità della Commissione Juncker e OSS si intrecciano su terreni significativi per il sistema delle LRA. Così è innanzitutto per la priorità occupazionale, nella misura in cui si toccano le competenze a cui si riferisce l'OSS 4 (formazione ed educazione), per le quali il sistema delle LRA esercita competenze importanti, soprattutto in relazione ai costi di transizione all'Europa sostenibile;

15.

esprime l'auspicio che il «Piano di investimenti» della Commissione tocchi anche le infrastrutture materiali e immateriali di prerogativa delle LRA (protezione sociale, reti informative, reti per la mobilità, reti energetiche e delle telecomunicazioni, smaltimento rifiuti, gestione integrate delle acque, ecc.) e che in molti casi convergono con diversi OSS (tra questi OSS 8, 9, 12, 13);

16.

ricorda che anche la priorità della Commissione n. 3 Un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici si interseca con diversi OSS su un terreno di interesse del sistema delle LRA. Così è per gli OSS 5, 7 e 13, ove le LRA sono sia destinatarie sia attrici delle politiche volte al contrasto dei cambiamenti climatici, nonché ad un approvvigionamento energetico sostenibile e aperto a tutti e una tutela dei diritti sociali per la cui garanzia sono essenziali i servizi erogati a livello locale;

17.

rileva che la priorità n. 7, avente l'obiettivo di creare un'area di giustizia e di tutela dei diritti fondamentali basata sulla mutua fiducia, include politiche di perseguimento dell'eguaglianza di genere, per le quali le LRA possono svolgere un ruolo significativo, in piena convergenza con l'OSS 5 e in linea con la necessità di recuperare la fiducia dei cittadini nei confronti delle Istituzioni europee;

18.

ribadisce che la resilienza alle catastrofi costituisce uno degli aspetti fondamentali dello sviluppo sostenibile, e invita le istituzioni dell'UE a fare di questo principio uno dei capisaldi delle future misure per lo sviluppo sostenibile in Europa (1);

19.

rileva che la priorità n. 8 ha l'obiettivo di far fronte al fenomeno di rilevanza epocale e globale delle migrazioni e si pone pienamente in linea con gli OSS 1 e 10, coinvolgendo trasversalmente le competenze del sistema delle LRA, spesso messe sotto forte pressione dalla necessità di gestire flussi di entità straordinaria;

Osservazioni particolari

20.

osserva che le azioni intraprese per perseguire gli OSS rischiano di non essere sempre collocabili in un quadro di politiche integrate, a differenza di quanto avviene per le politiche di coesione; pertanto è fondamentale fissare le priorità che tengano conto delle esigenze più urgenti in una prospettiva dinamica volta al raggiungimento di tutti gli OSS nel lungo termine: è pertanto indispensabile tener conto della proposta del CdR riguardo la necessità di approvare un «codice di condotta» per il coinvolgimento delle LRA;

21.

sottolinea che gli obiettivi richiedono un bilanciamento tra le esigenze attuali e quelle delle generazioni future, oltre ad un equilibrio tra le esigenze dei diversi livelli di governo, essenziale per ridurre gli onerosi «costi di transizione» in capo alle LRA. L'eventuale insostenibilità di tali costi rischierebbe di compromettere l'accettazione delle misure in questione da parte dei cittadini e la corretta attuazione delle stesse, in particolare mettendo a rischio la capacità delle aree più marginali (aree interne) di contribuire alla sostenibilità globale e più in generale alla durata degli OSS;

22.

osserva l'asimmetria temporale tra le azioni europee (2020), a cui la Comunicazione fa riferimento, e l'Agenda 2030 e auspica la predisposizione di strumenti, economici e finanziari di sostegno aggiuntivi oltre alla ridefinizione di obiettivi lungo tutto l'arco temporale di riferimento compatibili con quelli dell'Agenda;

23.

si rammarica che nella comunicazione della Commissione non trovi posto un'analisi dei possibili rischi nella fase di implementazione dei 17 OSS, la quale potrebbe essere di grande supporto per dotare le LRA degli strumenti adeguati a superare i problemi di attuazione delle politiche legate agli obiettivi. Uno strumento indispensabile è localizzare tutti gli indicatori allo scopo di consentire un costante monitoraggio dell'evoluzione delle disparità anche grazie a indicatori alternativi al PIL, quali quelli qualitativi in grado di misurare sia l'equità dello sviluppo che il progresso sociale dei territori;

24.

si sottolinea che il raggiungimento di un sotto-insieme di obiettivi da affidare al sistema delle autonomie regionali e locali deve essere accompagnato dalla dotazione di opportune risorse. Queste risorse possono essere disposte tramite specifici trasferimenti nazionali, ma anche attraverso una maggiore responsabilizzazione finanziaria a livello locale;

25.

ritiene vi sia la necessità di promuovere piattaforme e iniziative che consentano lo scambio di buone pratiche tra le LRA, nonché di utilizzare quelle già predisposte da organismi internazionali come l'UNDP Live — Sustainable Development Knowledge Platform, evitando di utilizzare l'Agenda come un'occasione per riaccentrare le politiche. Allo scopo si attende con interesse anche il varo della «Piattaforma multi-stakeholder» annunciata dalla Commissione per facilitare la declinazione a livello territoriale degli elementi universali contenuti nell'Agenda, ma soprattutto favorire lo scambio di buone pratiche e condividere i progressi fatti dai territori europei più dinamici; e si aspetta di essere associato in maniera adeguata a tale piattaforma, come esige il proprio ruolo istituzionale di assemblea rappresentativa delle LRA;

26.

riconosce che il miglioramento delle prospettive di vita all'interno dell'UE dipende, oltre che dalla capacità di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, anche dal benessere e dalla sicurezza nelle aree esterne all'UE. A questo proposito, in linea con i nuovi indirizzi previsti dalla Comunicazione sul tema «il nuovo Consenso sullo sviluppo», esorta a rafforzare le azioni di cooperazione decentrata e allo sviluppo nei Paesi terzi, favorendo l'uso delle piattaforme di informazione e discussione per lo sviluppo a disposizione delle LRA: ARLEM, Corleap, le Assise biennali della cooperazione decentrata e l'Atlante della cooperazione decentrata che consentono ai Paesi partner di incontrarsi, dialogare e scambiare buone pratiche;

27.

concorda con la posizione della Commissione a favore dell'Agenda urbana per l'UE adottata nel 2016 con il Patto di Amsterdam, che sarà implementata insieme alle LRA per coprire tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile nonché per contribuire all'attuazione della «nuova agenda urbana» globale;

28.

sostiene la necessità che le strategie per lo sviluppo urbano sostenibile e per la cooperazione orizzontale e verticale in un sistema di governance partecipata tengano conto della diversità delle città, dell'importanza dell'innovazione sociale e della pianificazione orientata al futuro, mediante un approccio integrato e coordinato, in particolare di fronte alle importanti sfide con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita nelle città;

29.

si raccomanda che l'analisi dell'Agenda 2030 e degli obiettivi in essa contenuti siano altresì coerenti con il modello di sviluppo europeo che si struttura attorno a sistemi produttivi locali (cluster) formati in via prevalente da PMI. In questa logica auspica che i modelli di sviluppo pongano particolare attenzione anche ai centri urbani di minori dimensioni, in quanto lo sviluppo territoriale troppo concentrato può essere causa della trappola del sottosviluppo che, a sua volta, può causare ulteriori processi di emarginazione e calo demografico;

30.

valuta positivamente il fatto che il documento indichi le dimensioni dello sviluppo sostenibile (sociale, ambientale ed economico) come i pilastri su cui gli indirizzi politici della Commissione dovranno convergere per dare soluzione agli OSS e alle 13 politiche settoriali adottate con il QF 2014-2020. Ritiene però che di fronte alle nuove sfide globali sia necessario rafforzare lo sviluppo locale aggiungendo la dimensione territoriale;

31.

rimarca la necessità di attribuire alle LRA il ruolo di attori delle policies vista la loro vicinanza ai cittadini e la capacità di contribuire a riaccendere il consenso nei confronti delle istituzioni europee e del progetto di integrazione. La governance multilivello rappresenta la soluzione ottimale per le politiche indirizzate a costruire un futuro sostenibile e focalizzate ad integrare le 10 priorità della Commissione, gli 11 obiettivi tematici dei Fondi di coesione e i 17 OSS dell'Agenda 2030.

Migliorare l'impatto delle politiche sul pilastro dimensione sociale

32.

ribadisce che, per far fronte alla complessità dello sviluppo sostenibile e per combattere «le povertà», le politiche e i programmi calati dall'alto, gestiti a livello centrale, non costituiscono il metodo migliore, ma serve conferire alle LRA la responsabilità e l'autonomia necessarie a dare le corrette risposte ai grandi temi sociali;

33.

ribadisce l'esigenza di rafforzare le politiche sancite dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE con una pianificazione della politica sociale sostenibile che coinvolga tutti i livelli di governo, perché solo in questo modo si potrà garantire l'accesso a tutti ai servizi di base e si potrà porre soluzione alle nuove esigenze poste dal cambiamento demografico con politiche locali finalizzate ad favorire l'invecchiamento attivo e in buona salute;

34.

richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di impegnarsi in politiche che mirino a promuovere la salute delle persone, quale priorità per l'inclusione sociale, migliorando le condizioni di vita nelle aree urbane e periferiche, oltre a garantire l'accesso ai servizi pubblici, alle attività ricreative e allo sport anche ai disabili e promuovendo la prevenzione sanitaria per tutta la popolazione, compresi gli anziani e i migranti e altri gruppi a rischio di povertà e di esclusione sociale nonché incoraggia gli Stati membri e le LRA a fare altrettanto;

35.

reputa che il potenziale dell'economia sociale sta nella creazione di posti di lavoro e nella lotta contro la disoccupazione dei giovani e delle donne e per questo ritiene imprescindibile che l'Agenda solleciti l'attenzione sulla responsabilità sociale delle imprese (CRS) e sulla necessità di creare empatia tra i giovani e l'imprenditorialità. Inoltre, la nuova strategia deve includere, affrontando con un approccio trasversale, le diverse dimensioni della sostenibilità e le nuove prospettive offerte dalla creatività;

36.

ritiene necessario integrare la cultura nell'Agenda 2030, indicando chiaramente il ruolo che essa riveste in una logica di sviluppo sostenibile e nella creazione di nuovi posti di lavoro perseguendo la costruzione di ideali comuni europei per diffondere nel mondo le aspirazioni e i principi della democrazia, della giustizia sociale e della solidarietà. La cultura contribuisce efficacemente alle strategie di sviluppo inclusivo, incidendo profondamente sugli OSS, migliorando i sistemi educativi, contrastando i fenomeni di esclusione sociale e povertà, rimuovendo le cause delle diseguaglianze, agevolando le pari opportunità, rimuovendo le disparità generazionali e demografiche.

Migliorare l'impatto delle politiche sul pilastro dimensione ambientale

37.

rileva come temi apparentemente globali quali i cambiamenti climatici, la riduzione di CO2, il risparmio energetico, la produzione di energia da fonti rinnovabili, la tutela della biodiversità, la riduzione dello sfruttamento delle risorse, il trasporto integrato e l'economia circolare siano in realtà condizionati da politiche ed azioni locali. Per questo raccomanda particolare attenzione alle produzioni eco-compatibili;

38.

ritiene necessario, vista la pluralità di settori coinvolti, adottare un approccio integrato e cooperativo tra multilevel governance e gli stakeholders ambientali interessati. A questo riguardo il concetto di coesione getta dei ponti fra efficienza economica, coesione sociale, sviluppo culturale ed equilibrio ambientale, ponendo lo sviluppo sostenibile al centro dell'elaborazione politica;

39.

condivide il giudizio che le attività umane e i cambiamenti climatici stanno sempre più ponendo una serie di pressioni sugli ecosistemi marini. Allo scopo va richiamata l'attenzione sulle azioni della Commissione per il conseguimento di oceani sicuri, puliti e gestiti in modo sostenibile e continuando a sostenere l'attuazione dell'agenda per la Crescita blu che punta a sfruttare il potenziale degli oceani e dei mari europei per creare lavoro, valore economico e sostenibilità. Inoltre, il Comitato ribadisce che l'innovazione nell'economia blu può contribuire a garantire un uso efficiente e sostenibile di preziose risorse marine (2);

40.

raccomanda un impegno da parte di tutte le istituzioni a minimizzare gli sprechi alimentari e a recuperare i rifiuti dando impulso agli investimenti e all'occupazione nel contesto più ampio della green economy. L'UE deve impegnarsi a sostenere in modo deciso la volontà di abbandonare il modello economico lineare per rafforzare quello dell'economia circolare, come già evidenziato dal Comitato delle regioni nei propri pareri Verso un'economia circolare: riesame della legislazione UE in materia di rifiuti, Proposte legislative che modificano le direttive sui rifiuti e Piano d'azione dell'UE per l'economia circolare.

Migliorare l'impatto delle politiche sul pilastro dimensione economica

41.

ritiene che i modelli di sviluppo, condizionati dai nuovi fattori competitivi, quali fra l'altro le reti che consentono di interconnettere una quantità infinita di dati con un numero illimitato di utenti, segnano una divaricazione netta tra il bisogno delle imprese di comprimere il «time to market» e i tempi di costruzione del consenso e delle procedure burocratiche. Le LRA rappresentano la dimensione adeguata per accelerare la velocità decisionale della politica con i tempi che i mercati impongono;

42.

auspica un reale sostegno ai modelli di sviluppo e, in particolare il supporto alle reti immateriali che condizionano, facilitando l'accesso ad una quantità infinita di dati, i nuovi fattori competitivi locali e il passaggio ai nuovi paradigmi produttivi;

43.

ritiene improrogabile una evoluzione delle strategie che attivano le politiche strutturali al fine di ricomprendere tra i pilastri dello sviluppo il cambio radicale del paradigma produttivo, favorendo anche attraverso l'uso di incentivi le produzioni sostenibili, ciò fino a quando le innovazioni non renderanno economicamente conveniente il passaggio all'economia circolare. Appare evidente che tali politiche, oltre a contribuire a vincere le nuove impegnative sfide determinate dai processi di globalizzazione, rappresentano una chiara risposta al trade off delle domande sociali che contrappongono l'ambiente con il lavoro;

44.

riconosce che la globalizzazione, indotta soprattutto da una miglior mobilità di persone, prodotti e dati, agisce intensificando la competizione internazionale non solo tra imprese, ma anche tra territori. Appare quindi necessario agire in modo incisivo sui fattori che stanno alla base della competitività territoriale, quali il capitale sociale e istituzionale, le infrastrutture, l'innovazione, al fine di ridare slancio alle economie europee;

45.

ribadisce che le LRA rivestono un ruolo cruciale nel rapporto tra i partenariati pubblico-privato, essendo in grado di riconoscere l'eterogeneità delle forme di sviluppo che possono promuovere investimenti mirati a valorizzare le risorse endogene che ogni territorio possiede.

Migliorare l'impatto delle politiche sul pilastro dimensione territoriale

46.

si rammarica che nella Comunicazione adottata dalla Commissione appaia del tutto assente il concetto di «capitale territoriale» così come elaborato dall'OCSE nel 2001 e ripreso dalla Commissione nel 2005. A tal proposito si ricorda che il concetto comprende un insieme di asset localizzati: naturale, umano, artificiale, organizzativo, relazionale e cognitivo che costituiscono il potenziale competitivo di un territorio;

47.

osserva che la crisi e gli effetti della globalizzazione hanno inciso profondamente sulle relazioni che garantivano la coesione all'interno dei territori, provocando fratture (città-campagna; centro-periferia) e modificando le dinamiche di costruzione sociale. In quest'ottica ci si deve assumere l'onere di traghettare i vecchi modelli di politica territoriale, caratterizzati da approcci funzionalisti che considerano il territorio come semplice spazio a quelli di matrice neo-istituzionalista che fanno invece assumere al territorio il ruolo di attore collettivo;

48.

riconosce che il «Patto di Amsterdam» pone al centro di interessi crescenti il ruolo delle politiche «urbane», tese a implementare azioni orientate a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico, nella convinzione che le città possano contribuire positivamente ai processi innovativi.

RACCOMANDAZIONI INDIRIZZATE ALLE AUTORITÀ REGIONALI E LOCALI

49.

pone l'accento sul fatto che le LRA giocano un ruolo fondamentale nella protezione e nello sviluppo del tessuto urbano, dei territori rurali e del patrimonio comune e possono contribuire a quello che nell'Agenda 2030 viene definito «transformed world» attraverso un atteggiamento proattivo e l'impegno a:

a.

migliorare la propria capacità gestionale strategica;

b.

favorire l'emergere di una società civile esigente e consapevole;

c.

sviluppare una pianificazione urbana e territoriale integrata;

d.

favorire le opportunità economiche a livello locale per la creazione di posti di lavoro dignitosi e la coesione sociale;

e.

promuovere «Piani/Strategie» regionali di sviluppo sostenibile, legando gli OSS agli obiettivi politici, ma anche rivedendo e modificando la programmazione, per rispondere alle sfide dello sviluppo sostenibile contribuendo con ciò alla definizione dei Programmi Nazionali di Riforma (PNR);

f.

guidare la transizione verso una economia a basse emissioni di carbonio e verso città e regioni resilienti;

g.

favorire la definizione di piani di mobilità urbana sostenibile;

h.

riconoscere e promuovere il ruolo della cultura nello sviluppo sostenibile e valorizzare il patrimonio locale, la creatività e la diversità;

i.

favorire la partecipazione dei soggetti economico-sociali-culturali, delle Università e dei Centri di Ricerca scientifica e dei singoli cittadini all'elaborazione di piani e iniziative orientate al raggiungimento degli OSS in collaborazione anche con il JRC nell'azione «Science meets Regions»;

j.

promuovere programmi di educazione allo sviluppo sostenibile nelle scuole e le attività culturali sensibili al problema della sostenibilità;

k.

promuovere l'inserimento di «indicatori di benessere equo e sostenibile» nel ciclo di predisposizione delle leggi e dei documenti di bilancio regionali;

l.

costituire partenariati nel contesto della cooperazione decentrata per lo sviluppo;

50.

ribadisce che le LRA sono istituzioni in grado di sviluppare forme di democrazia partecipata con l'inclusione in particolare delle donne, dei giovani, degli anziani e delle minoranze, come base per la progettazione e l'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo economico a livello locale.

RACCOMANDAZIONI INDIRIZZATE AI LIVELLI NAZIONALI

51.

raccomanda l'assunzione di un approccio di tipo «bottom-up» e la definizione di un adeguato quadro giuridico con lo stanziamento di sufficienti risorse. Un tale nuovo sistema può essere creato con successo soltanto realizzando un decentramento sempre più profondo nei differenti paesi dell'UE. I governi nazionali dovrebbero:

a.

promuovere una governance condivisa e un decentramento reale che consenta la partecipazione di tutti gli attori coinvolti, non solo nella fase ascendente ma anche in quella discendente;

b.

costruire politiche territoriali coerenti e integrate consultando i governi sub-nazionali in particolare nella costruzione dei PNR;

c.

ripensare i sistemi finanziari sub-nazionali per riconciliare il finanziamento con la sostenibilità;

d.

coinvolgere i livelli regionali e locali nel follow-up degli OSS, supportati da dati territoriali accurati;

52.

ribadisce l'esigenza che i livelli nazionali di governo debbano coinvolgere le LRA, sia pure con un approccio bottom-up, nella predisposizione di piani d'azione territoriali finalizzati al raggiungimento degli OSS, tenendo conto dei punti di forza e di debolezza, sulla base del principio del «no one left behind» e dell'efficienza della spesa.

RACCOMANDAZIONI INDIRIZZATE AI LIVELLI UE E INTERNAZIONALI

53.

è convinto che, affinché le politiche e gli accordi globali sfruttino appieno gli impegni e le esperienze a livello locale, il ruolo delle LRA deve essere una componente del dialogo strutturato e parte integrante della governance e non un semplice stakeholder. Gli sforzi delle LRA per organizzare e produrre input informativi devono essere riconosciuti come parte del processo decisionale, anche attraverso azioni quali:

a.

l'inclusione di reti organizzate di LRA negli organismi di governo delle istituzioni internazionali per lo sviluppo;

b.

il rafforzamento degli strumenti di finanziamento e la revisione delle politiche di sviluppo locale sostenibile;

c.

il supporto alla cooperazione decentrata, anche con Paesi extra UE e la condivisione dell'apprendimento e delle conoscenze per favorire l'innovazione;

54.

chiede che i livelli europeo e nazionale prevedano risorse per la valutazione ex ante ed ex post dell'impatto delle politiche inerenti lo sviluppo sostenibile. Ciò implica uno sforzo teso a migliorare il coordinamento di tutte le politiche attuate sia dall'UE che dagli Stati membri e dalle LRA;

55.

chiede alla Commissione di utilizzare in maniera ancora più strategica e funzionale il PNR, già formalmente inserito nella programmazione dei FC, utilizzando in modo funzionale gli strumenti già adottati nell'azione a supporto dello sviluppo sostenibile. Ciò consentirebbe di rilevare nell'ambito del semestre europeo non solo gli interventi di riforma programmati e rilevati a livello nazionale in favore degli OSS, ma anche quelli relativi alla dimensione regionale e locale;

56.

raccomanda che i livelli di governo europei e internazionali sappiano assumere una regia del complesso sistema delle relazioni mondiali, controllando i focolai regionali di tensione, accompagnando le trasformazioni e le ristrutturazioni degli assetti istituzionali e produttivi ereditati dal secolo scorso, dotando gli attori locali delle competenze necessarie a trasformare le fragilità degli equilibri geo-economici in opportunità di sviluppo che rilancino la competitività dei sistemi produttivi locali sul mercato globale.

Bruxelles, 12 luglio 2017.

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  CdR 5035/2016; COM(2016) 739 final.

(2)  CdR 2203/2012.


12.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 342/27


Parere del Comitato europeo delle regioni — La migrazione lungo la rotta del Mediterraneo centrale

(2017/C 342/04)

Relatore:

Hans JANSSEN (NL/PPE), sindaco di Oisterwijk

Documento di riferimento:

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio

La migrazione lungo la rotta del Mediterraneo centrale — Gestire i flussi e salvare vite umane

JOIN(2017) 4 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

Introduzione e contesto

1.

riconosce che la comunicazione in esame è un elemento importante di una più ampia riforma della politica dell'UE. Essa presenta un valore aggiunto in quanto propone misure concrete per completare gli orientamenti strategici fissati dal Consiglio nel 2014, nei quali i leader europei hanno convenuto di stabilire, per gli anni a venire, un percorso per il futuro sviluppo della politica in materia di giustizia e affari interni, anche per quanto riguarda l'asilo e l'immigrazione;

2.

considera che in un settore così sensibile e strategico gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea debbano continuare a definire una strategia per il Mediterraneo centrale nel quadro dei suoi rapporti con l'UE e, di conseguenza, ad elaborare una vera e propria politica in materia di migrazione, nonché ad assumersi la responsabilità politica di attuarla nell'interesse dei popoli europei pur tenendo conto delle specificità degli Stati membri e dei paesi d'origine, nonché dei diritti dei migranti in base alle convenzioni internazionali ed europee;

3.

prende atto che la politica in materia di migrazione e la politica di sviluppo sono strettamente interconnesse. La cooperazione, sia essa a livello internazionale, nazionale, regionale e locale, è un fattore chiave per realizzare concretamente una politica europea comune sulla migrazione e dare attuazione all'Agenda europea in materia;

4.

auspica l'adozione di un approccio globale alla gestione della migrazione, che consenta una gestione più decentrata ed efficiente dei movimenti migratori. Questa gestione decentrata garantirà la parità di trattamento e il rispetto dei diritti;

5.

sottolinea che è della massima importanza ridurre il numero di persone morte in mare nel tentativo di compiere la traversata verso l'Europa e insiste sulla necessità di prodigarsi con un impegno continuo e di più ampia portata per trarre in salvo le persone in situazione di emergenza; esprime profondo cordoglio per le centinaia di vite umane già perdute e ha parole di elogio per tutti i paesi e le organizzazioni che si adoperano per tentare di impedire questa tragedia umana (1); ribadisce che lo sviluppo di ulteriori canali legali sicuri e accessibili per la migrazione nell'UE — quali ad esempio i visti umanitari, i reinsediamenti e il ricongiungimento familiare allargato — deve essere parte dello sforzo di definire una politica globale e umanitaria in materia di migrazione;

6.

accoglie con favore le ulteriori misure proposte dalla comunicazione congiunta in esame al fine di rafforzare le iniziative lungo la rotta migratoria del Mediterraneo centrale, anche in Libia e nelle aree limitrofe a questo paese. In considerazione dell'elevato numero di vite umane perse in mare e lungo la rotta migratoria del Mediterraneo centrale, gestire i flussi migratori e salvare vite umane restano priorità assolute;

7.

ritiene che la governance multilivello rappresenti un presupposto indispensabile per conseguire risultati ottimali. In tale contesto, è essenziale che non solo l'UE ma anche le autorità nazionali e subnazionali operino in stretta cooperazione con gli enti locali e regionali dei paesi di transito e con la società civile, le associazioni di migranti e le comunità locali nei paesi di accoglienza, mostrandosi pronte ad accettare i loro contributi;

8.

sottolinea che il successo di tali azioni richiede una stretta collaborazione con i partner idonei nei paesi lungo la rotta del Mediterraneo centrale nonché sforzi congiunti da parte delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri, e richiede inoltre la cooperazione con organizzazioni internazionali come l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Mette in guardia quanto al fatto che alcune delle misure proposte potranno essere attuate con successo solo se la situazione sul campo lo consentirà. Tali azioni dovrebbero essere considerate complementari a numerose iniziative già in corso di attuazione da parte dell'UE e dei suoi Stati membri, in particolare nel quadro dell'Agenda europea sulla migrazione e del Programma di partenariato per la migrazione (2);

9.

desidera esprimere il suo apprezzamento per gli sforzi compiuti da Italia, Malta, Grecia, Cipro, Francia, Spagna e Portogallo, che hanno già collegato i loro centri nazionali di coordinamento Eurosur per la sorveglianza delle frontiere alla rete Seahorse per il Mediterraneo;

10.

prende atto che la rotta del Mediterraneo centrale è diventata il principale canale per i migranti e i profughi che tentano di raggiungere l'Europa. Nel 2016 sono state individuate su questa rotta del Mediterraneo centrale oltre 180 000 persone, la maggior parte delle quali ha raggiunto il continente europeo passando per l'Italia. Quasi il 90 % di queste persone parte dalla Libia, paese la cui situazione politica ed economica instabile offre ai trafficanti l'opportunità di espandere le proprie attività; sottolinea l'urgente necessità di ridurre il numero di traversate e di impedire la partenza illegale di gommoni e barche diretti verso il territorio dell'UE. Mette l'accento sull'importanza di azioni preventive a tutti i livelli di governo;

11.

osserva che sono gli stessi scafisti e trafficanti che, con le loro attività e le violazioni dei diritti umani che compiono, contribuiscono a creare una situazione instabile in Libia e accrescono la vulnerabilità dei migranti. La ricerca di una soluzione duratura ai problemi di sicurezza e di governance in Libia continua a essere una priorità assoluta per l'Unione europea, i suoi Stati membri e i suoi partner internazionali, poiché si tratta di un prerequisito fondamentale per gestire in maniera sostenibile la situazione attuale;

12.

fa osservare che i migranti presenti in Libia sono in larga parte cittadini di paesi terzi, moltissimi dei quali originari di paesi dell'Africa subsahariana. Un approccio efficace, pertanto, deve prevedere anche interventi nelle regioni a sud della Libia;

13.

sottolinea il valore aggiunto delle misure illustrate nella comunicazione in esame: estendere i programmi di formazione della guardia costiera libica, assicurare fonti sostenibili di finanziamento per rispondere alle esigenze future in termini di formazione, adottare azioni risolute per intensificare la lotta contro gli scafisti e i trafficanti di esseri umani e offrire incentivi alla partecipazione di Tunisia, Algeria ed Egitto alla rete Seahorse per il Mediterraneo per garantire l'adesione a livello subregionale; sottolinea che in tutte queste attività occorre considerare una priorità assoluta il ripristino del rispetto dei diritti umani fondamentali e dello Stato di diritto a beneficio dei migranti e delle popolazioni locali.

L'attenzione rivolta alla Libia: un aspetto importante ma sensibile

14.

ribadisce la necessità di un impegno serio con le autorità libiche per garantire un miglioramento delle condizioni dei migranti nei centri di accoglienza, rivolgendo particolare attenzione alle persone vulnerabili e ai minori e assicurando una stretta cooperazione con l'OIM e l'UNHCR, nonché efficaci controlli del rispetto degli standard ad opera di questi due organismi;

15.

accoglie con favore l'idea di intensificare la collaborazione e il dialogo con i comuni libici per promuovere fonti alternative di sostentamento e sostenere la resilienza delle comunità locali di accoglienza dei migranti, oltre che per avviare una cooperazione tecnica affinché i comuni libici possano elaborare strategie di sviluppo per i rispettivi territori e migliorare i servizi di sostegno alla popolazione;

16.

sottolinea la necessità di una strategia di cooperazione a medio e lungo termine che sostenga le autorità locali e nazionali libiche e le aiuti a potenziare la loro capacità di gestione del territorio;

17.

incoraggia l'idea di promuovere la cooperazione frontaliera, il dialogo e lo scambio di informazioni tra la Libia e i suoi vicini meridionali, in particolare sfruttando pienamente le potenzialità della comunità di intelligence Africa-Frontex;

18.

osserva che nell'adottare azioni comuni con la Libia, è necessario minimizzare il rischio che possano emergere altre rotte di migrazione nei paesi vicini; accoglie pertanto con favore un approccio regionale globale che punti a rafforzare la cooperazione con l'Egitto, la Tunisia e l'Algeria e ad intensificare il dialogo e la cooperazione operativa sulla migrazione con questi paesi. Sarebbe inoltre necessario fornire ulteriore assistenza a tali paesi affinché mettano a punto un proprio sistema di asilo funzionante e diano sostegno a coloro che necessitano di protezione internazionale;

19.

sottolinea che, per motivi di efficacia, è assolutamente necessario coordinare i diversi progetti e programmi attuati dall'UE nella regione, prestando particolare attenzione alle tematiche correlate in tutte queste iniziative nel quadro della realizzazione degli obiettivi citati in precedenza;

20.

constata che finora l'UE ha dato una risposta comune al problema della migrazione irregolare adottando approcci in materia di sicurezza a livello nazionale e orientati principalmente alla lotta contro le attività degli scafisti mediante la collaborazione con le autorità centrali dei vari paesi;

21.

chiede di dedicare maggiore attenzione alle diverse realtà economiche e politiche locali coinvolte nel fenomeno della migrazione irregolare. Fra i soggetti interessati figurano le imprese di trasporto che agevolano i movimenti irregolari di migranti, le popolazioni locali che offrono vitto e alloggio per guadagnarsi da vivere, le forze di sicurezza locali che aumentano il loro reddito attraverso pratiche di corruzione e grazie alle tasse di circolazione, le élite politiche che utilizzano le risorse finanziarie ottenute agevolando la migrazione irregolare per comprare favori e incrementare la loro influenza a livello politico, i gruppi armati che alimentano il traffico e lo sfruttamento di esseri umani per rafforzare la loro posizione, ecc. Conoscere tutti questi diversi soggetti, capire quali rapporti intrattengono con la governance locale e con le dinamiche stabilità/conflitti, e infine garantire un loro coinvolgimento nel dibattito sulle strategie per la stabilizzazione e la costruzione di un futuro per il loro paese sono presupposti necessari per una gestione efficace della migrazione;

22.

accoglie pertanto con favore la proposta di rafforzare il sostegno socioeconomico esistente per i comuni situati lungo la rotta migratoria, coinvolgendoli nell'attuazione di strategie finalizzate a creare migliori condizioni di vita per le popolazioni locali e, di conseguenza, migliori prospettive future per il loro territorio;

23.

sottolinea che politiche ben concepite in materia di migrazione potrebbero contribuire nel lungo periodo all'offerta di mezzi di sussistenza alternativi e alla creazione di istituzioni di qualità più elevata, affrontando così dall'interno alcune delle cause profonde della migrazione. Al fine di elaborare strategie efficaci, le attuali politiche migratorie devono accettare il fatto che alla base del fenomeno della migrazione irregolare transahariana vi sono problemi di governance e di stabilità;

24.

ribadisce che le rotte migratorie irregolari attraversano numerosi paesi della regione in cui le autorità statali sono deboli o assenti. La Libia è un chiaro esempio di questo stato di cose. Numerose relazioni hanno dimostrato che i proventi dei traffici illegali e della tratta di esseri umani arricchiscono le forze armate irregolari che operano come «autorità di fatto» nei territori, consentendo loro di agire da elementi di disturbo nei più vasti processi di risoluzione dei conflitti. Anche laddove esistono ancora ufficialmente delle autorità statali, la collaborazione con tali soggetti nella lotta contro la migrazione irregolare è una impresa prettamente politica che può finire per rafforzare gli interessi dei trafficanti e delle forze armate irregolari allineate con le autorità di governo. Laddove la sovranità è frammentata, non esistono interlocutori neutrali.

25.

sottolinea che fattori quali i cambiamenti climatici e le catastrofi naturali possono essere fra le cause della migrazione e dello sfollamento di civili. Invita inoltre a investire nello sviluppo della resilienza al rischio di catastrofi come misura preventiva per contrastare le cause profonde della migrazione.

Migliorare la gestione della migrazione in Libia

26.

invita a proseguire gli sforzi verso un coinvolgimento sistematico con le autorità libiche, rivolgendo un'attenzione particolare alla gestione delle frontiere, alla lotta contro la migrazione irregolare, ai diritti umani e alle esigenze dei migranti in Libia, in particolare elaborando, in collaborazione con la società civile, delle alternative al trattenimento dei migranti, a cui bisognerebbe fare ricorso solo come extrema ratio e solo se vengono garantite condizioni di vita che soddisfino gli standard internazionali umanitari e dei diritti umani. La formazione e il sostegno logistico in materia dovrebbero essere elementi importanti dei programmi di sviluppo delle capacità finanziati dall'UE;

27.

suggerisce di valutare, in cooperazione con l'UNHCR, la fattibilità di interventi concreti per il reinsediamento dei migranti che necessitano di protezione internazionale dalla Libia verso Stati membri dell'UE e altri paesi partner internazionali;

28.

chiede di rafforzare l'iniziativa pilota finalizzata alla stabilizzazione delle comunità nelle zone interessate dagli spostamenti interni e dal transito di migranti, anche collaborando nella definizione di strategie territoriali volte a ridare dignità al paese come spazio vitale delle popolazioni, soprattutto mediante la creazione di opportunità lavorative per le persone bisognose di protezione con l'obiettivo, tra l'altro, di favorirne l'accettazione da parte delle comunità di accoglienza, nonché attraverso un miglioramento dei servizi e delle infrastrutture pubbliche di sostegno alla popolazione;

29.

raccomanda di incrementare i rimpatri volontari assistiti, attualmente in corso, di migranti dalla Libia verso i rispettivi paesi di origine, se la situazione sul campo lo consente e in coordinamento con i partner internazionali, in particolare l'OIM.

Gli enti locali sono parte integrante e fondamentale della soluzione

30.

accoglie con favore il riconoscimento degli enti locali e regionali in quanto attori importanti per trovare una soluzione alle questioni migratorie, gestire la migrazione, salvare vite umane e lottare contro la criminalità;

31.

ribadisce che le città sono protagoniste sulla scena della migrazione globale, oltre ad essere le più direttamente coinvolte dalle ripercussioni negative di questo fenomeno. I governi locali sono quelli sui quali ricade la responsabilità immediata delle condizioni di vita, dei successi e delle sfide dei migranti, e sono anche quelli che possono avere successo laddove molti governi nazionali incontrano difficoltà o addirittura falliscono (3);

32.

sottolinea il ruolo degli enti locali dei paesi di origine, transito e destinazione nella politica di migrazione, in particolare per quanto riguarda l'integrazione e la coesione sociale. Essi sono ovviamente in prima linea nell'affrontare le sfide legate alla migrazione, dato il loro mandato, la loro presenza «sul campo» e la loro esperienza nel gestire le realtà quotidiane di società sempre più diverse al loro interno. Tuttavia la migrazione è un ambito di competenza concorrente e una questione che deve essere affrontata a tutti i livelli: europeo, nazionale, regionale e locale. Allo stesso tempo è importante tenere conto dei contesti locali e regionali per assicurare un'accoglienza dei migranti quanto più possibile adeguata e sostenibile e, di conseguenza, una loro integrazione efficace;

33.

ritiene che l'UE dovrebbe avvalersi per quanto possibile del potenziale e dell'esperienza delle regioni che costituiscono la sua frontiera marittima meridionale — sia nel Mediterraneo che nell'Atlantico — come un ponte privilegiato per lo sviluppo di relazioni reciprocamente vantaggiose con i paesi terzi;

34.

sottolinea la necessità di rafforzare le comunità locali, in particolare in Libia, in linea con la dichiarazione di Malta dei membri del Consiglio europeo sugli aspetti esterni della migrazione (4) e pertanto approva progetti quali l'iniziativa di Nicosia; invita il Servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione europea ad esplorare, in collaborazione con il CdR e le associazioni degli enti regionali e locali, la possibilità di attuare progetti analoghi in altri paesi;

35.

riconosce il valore aggiunto dell'iniziativa di Nicosia in quanto progetto di sviluppo delle capacità a sostegno dei comuni libici, realizzato in partenariato con gli enti locali e regionali europei e con il contributo finanziario della Commissione europea. Fa presente la necessità di rafforzare tale iniziativa in modo che le sue azioni possano rivelarsi efficaci e garantire migliori risultati prestando tuttavia attenzione alla situazione complessa concernente la questione della legittimità in Libia e cercando di conservare una sensibilità rispetto ad eventuali implicazioni politiche;

36.

riconosce che gli enti locali situati lungo la rotta del Mediterraneo centrale non dispongono di capacità ben sviluppate. La sfida si fa più complessa quando si tenta di rispondere ad esigenze diverse, soprattutto in un clima economico fragile. Gli enti locali devono avere gli strumenti per valutare i bisogni più urgenti delle diverse categorie di migranti, in particolare i bambini e gli adolescenti non accompagnati e le donne;

37.

sottolinea la necessità di prestare maggiore attenzione alla protezione dei minori. Negli ultimi tre mesi si è registrato un numero senza precedenti di profughi e migranti morti nel Mediterraneo centrale, tra cui circa 190 bambini. Il CdR si unisce all'appello lanciato dall'UNICEF all'UE e ai suoi Stati membri affinché si impegnino a proteggere i minori rifugiati e migranti, in particolare quelli non accompagnati, dallo sfruttamento, dalla violenza e dal traffico di esseri umani, rafforzando inoltre i programmi di protezione dei minori in Libia;

38.

precisa che il sostegno dell'UE allo sviluppo delle capacità degli enti locali implica non solo un aumento delle capacità tecniche di questi ultimi, ma anche la garanzia di provvedere in modo efficace alle esigenze e ai servizi fondamentali. Dati empirici dimostrano che la gestione decentrata dei servizi sociali e dei beni pubblici contribuisce a pianificare e attuare lo sviluppo con un rapporto costi/benefici ottimale;

39.

è favorevole a promuovere i programmi per il decentramento e la governance locale, in linea con le strategie nazionali di riduzione della povertà;

40.

insiste sul fatto che la coerenza e l'interazione tra le politiche nazionali in materia di migrazione e le iniziative locali volte a fornire servizi e protezione ai richiedenti asilo e a promuoverne l'inclusione sociale, laddove ci fosse diritto di protezione internazionale, sono aspetti che meritano una maggiore attenzione. I governi locali dovrebbero come minimo disporre dell'autorità e delle risorse necessarie per rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei migranti nelle comunità che rientrano nella loro giurisdizione. Idealmente, dovrebbero essere in grado di operare in un contesto politico generale favorevole ad un approccio inclusivo, laddove ci fossero i presupposti;

41.

fa osservare che nel corso degli ultimi sei anni la Libia ha conosciuto disordini politici e sociali, successivamente ed a causa dei fenomeni delle «primavere arabe». La crisi globale che ha colpito la Libia dal 2014 ha provocato un vero e proprio caos e un forte deterioramento delle condizioni di vita in tutto il paese. La quasi totale assenza dello Stato e i limitatissimi mezzi a disposizione dei consigli comunali fanno della debolezza delle istituzioni un notevole ostacolo per la stabilità e lo sviluppo. Al tempo stesso, il paese ha optato per delle riforme volte a istituire un sistema di governance decentrata, approvando nel 2012 la Legge 59 (sulla governance locale), che, nonostante l'instabilità nel paese, resta un punto di riferimento per i partiti libici di qualsiasi appartenenza politica;

42.

sottolinea che molti giovani abitanti delle città libiche sono coinvolti nel «business» della migrazione, che è una fonte di reddito estremamente lucrativa. I giovani che hanno partecipato a conflitti armati e alle attività delle milizie sono particolarmente difficili da integrare. Le organizzazioni sociali tradizionali (le tribù, le famiglie, le scuole e le istituzioni) hanno difficoltà a trattare con i giovani. La droga e la criminalità sono fenomeni diffusi. L'assenza di politiche specifiche a favore della gioventù ha ulteriormente aggravato la situazione dei giovani;

43.

sottolinea che i comuni possono svolgere un ruolo importante non solo in Libia ma nei vari paesi situati lungo la rotta del Mediterraneo. In quanto attori istituzionali e legittimi responsabili delle questioni locali, essi sono chiamati a dare un importante contributo alla stabilizzazione. Lo sviluppo economico locale, il coordinamento con i soggetti responsabili in materia di sicurezza e politiche efficaci in materia di gioventù e di migrazione sono i pilastri su cui poggia tale ruolo degli enti locali. Tuttavia, questi ultimi hanno bisogno di un sostegno forte per essere in grado di assumersi tali responsabilità;

44.

chiede di elaborare programmi per contribuire a rafforzare, consolidare e rendere più efficace la governance locale in Libia e in altri paesi situati lungo la rotta del Mediterraneo centrale puntando sulle tre dimensioni di tale governance locale: gestione, fornitura di servizi e partecipazione. Andrebbero inoltre compiuti degli sforzi per migliorare le prospettive economiche locali, la vita sociale e l'integrazione politica dei giovani fortemente qualificati nelle zone rurali interne del paese, nelle città e nei piccoli centri, al fine di attenuare i fattori che favoriscono la radicalizzazione e spingono a migrare;

45.

sottolinea che è possibile creare una dinamica e uno slancio per una migliore governance a livello locale, sebbene i governi locali dispongano, di fatto, di capacità del tutto insufficienti in questa fase, e invoca la necessità vitale di dare sostegno alla governance locale, poiché questo inevitabilmente favorirà la stabilizzazione e creerà le condizioni per la futura ricostruzione, presupposto essenziale per una gestione efficace e sostenibile della migrazione in Libia;

46.

sottolinea l'importanza della partecipazione delle donne e dei giovani, un elemento che dovrebbe essere considerato sempre fondamentale nelle varie attività di sostegno, in particolare attraverso il coinvolgimento di organizzazioni della società civile (OSC) attive e di politici indipendenti;

47.

insiste sul valore aggiunto di obiettivi mirati per ridurre gli effetti negativi delle varie forme di migrazione, degli spostamenti e dei disordini, aumentando la capacità di attrazione economica delle zone e delle attività rurali e sostenendo i comuni nel nuovo compito che è stato loro affidato di attuare le misure per il decentramento;

48.

riconosce che la tragedia di questi fenomeni migratori ha inizio già nei paesi di origine e non in mare. Incoraggia pertanto l'Unione europea a contribuire allo sviluppo economico locale nei paesi situati lungo la rotta del Mediterraneo centrale, sostenendo i comuni nel loro ruolo di attori dello sviluppo locale e consentendo la partecipazione dei giovani e delle donne agli affari e alle attività socioeconomiche a livello locale;

49.

offre il proprio ulteriore sostegno all'elaborazione e all'attuazione della politica dell'UE in materia di migrazione, anche avvalendosi delle conoscenze e delle competenze dell'Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM).

Bruxelles, 12 luglio 2017.

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  CdR 5728/2014, Parere sul tema Gli sforzi per promuovere un'autentica solidarietà nel quadro di una vera politica europea in materia di migrazione, relatore: François DECOSTER (FR/ALDE).

(2)  COR-2016-04555-00-00-AC-TRA, Parere sul tema Quadro di partenariato con i paesi terzi in materia di migrazione, relatore: Peter BOSSMAN (SL/PSE).

(3)  CdR 9/2012 fin, Parere sul tema Migrazione e mobilità — un approccio globale, relatore: Nichi VENDOLA (IT/PSE).

(4)  http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/01/03-malta-declaration/.


12.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 342/32


Parere del Comitato europeo delle regioni — Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani

(2017/C 342/05)

Relatore:

Anthony Gerard Buchanan (UK/AE), membro del consiglio dell'East Renfrewshire (Scozia)

Testo di riferimento:

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani

JOIN(2016) 49 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

1.

accoglie con favore la comunicazione congiunta sulla governance degli oceani, adottata il 10 novembre 2016 dalla Commissione europea e dall'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza;

2.

sostiene le azioni proposte al fine di garantire che gli oceani siano sicuri, puliti e gestiti in modo sostenibile;

3.

condivide l'obiettivo di assicurare che l'UE sia un attore forte sulla scena mondiale, in grado di definire un'agenda per una migliore governance degli oceani, basata su un approccio internazionale coerente in tutti i settori e fondato su norme; l'obiettivo finale di un'eventuale iniziativa da parte dell'UE sarà di conseguire uno standard internazionale relativo alle condizioni sociali, economiche e ambientali applicabili alle attività marittime e di raggiungere condizioni di parità che garantiscano un'adeguata sostenibilità degli oceani e una maggiore competitività degli operatori europei attivi in questo settore;

4.

sostiene pienamente le recenti conclusioni del Consiglio (1) che esortano ad adottare un approccio più coerente tra gli aspetti interni ed esterni della governance degli oceani, anche creando delle sinergie tra le strategie dell'UE, degli Stati membri e delle regioni;

5.

ricorda, tra l'altro, i propri precedenti pareri sulla comunicazione della Commissione «Una politica marittima integrata per una migliore governance nel Mediterraneo» (2), sulla pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere (3), sullo sviluppo del potenziale dell'energia oceanica (4) e su una migliore protezione dell'ambiente marino (5);

6.

sottolinea il ruolo guida dell'Unione europea nella governance marittima, che mira ad offrire alle coste e ai mari europei il sistema di strategie e norme più completo al mondo, un sistema che riconosca il ruolo degli enti locali e regionali, delle comunità costiere e degli attori economici e sociali per garantire che gli aspetti economici, ambientali, climatici e sociali siano affrontati adeguatamente secondo un approccio globale e fondato sulla governance multilivello;

7.

ritiene, tuttavia, che la governance degli oceani sia colpita dalla cosiddetta «tragedia dei beni comuni». Se, da un lato, esistono diversi accordi marittimi globali di natura generale, quali UNCLOS, o specializzati, in particolare nel quadro dell'IMO, dall'altro vi è un elevato grado di frammentazione. In tale contesto il ruolo dell'UE consiste sia nel dare il buon esempio, sia nell'offrire incentivi affinché i partner non appartenenti all'Unione riproducano gli standard elevati che caratterizzano la politica marittima dell'UE. Questi incentivi, compreso lo sviluppo delle capacità, potrebbero essere integrati negli accordi internazionali sul commercio e nei programmi di sviluppo che l'UE negozia con i paesi terzi;

8.

osserva che l'UE e gli Stati membri hanno competenze concorrenti in materia di relazioni internazionali, anche nell'ambito delle questioni di carattere marittimo. Per questo è necessario assicurare un solido coordinamento tra i livelli di governo, garantendo che le posizioni dei diversi paesi e quella dell'UE nei consessi internazionali siano sottoposte ad una valutazione d'impatto territoriale, in modo che si tenga pienamente conto degli interessi degli enti locali e regionali competenti;

9.

sottolinea che molte questioni relative alla governance degli oceani rivestono inevitabilmente una rilevanza locale, a causa di fattori quali l'estrazione di risorse, i benefici economici per le zone costiere, le comunità di pescatori e i porti, o l'impatto ambientale sulle coste e i mari d'Europa. Le politiche ambientali e climatiche e le decisioni economiche riguardanti gli oceani in altre parti del mondo influiscono sugli enti locali e regionali dell'UE. Per questo sono necessari considerevoli investimenti nella pianificazione dello spazio marittimo e nel sostegno alla governance a livello locale e regionale;

10.

sottolinea che la politica marittima è direttamente legata alla politica economica, ambientale o in materia di assetto territoriale adottata per le zone costiere. Il modo in cui gli enti locali e regionali gestiscono le politiche costiere avrà un effetto diretto a livello offshore. Spesso, riguardo a questioni quali le centrali eoliche, le attività offshore sono state percepite come la soluzione facile per realizzare progetti che avevano incontrato resistenza sulle coste;

11.

sottolinea che gli enti locali e regionali hanno competenze e vantano esperienze positive nella gestione di tutta una serie di ambiti, che vanno dalla pesca, molluschicoltura e acquacoltura alle sovvenzioni (ad esempio, a favore delle flotte non efficienti), alle politiche economiche ed ambientali (ad esempio, i rifiuti marini) o alle ispezioni (ad esempio dei veicoli), e hanno un impatto positivo o negativo su altri territori al di fuori dell'UE. Tali enti, inoltre, fanno spesso parte delle autorità portuali;

12.

rammenta le recenti ricerche effettuate dal CdR (6) e dall'OCSE (7) in materia di oceani e di economia blu. Insiste, in linea con il programma Legiferare meglio, sulla necessità di condurre valutazioni d'impatto preliminari, anche in materia di impatto territoriale, per individuare le eventuali minacce da parte di tutti i settori, le possibili misure di mitigazione e le conseguenze socioeconomiche previste prima di introdurre nuove normative, autorizzare nuove tecnologie estrattive o definire nuove zone di protezione marina;

13.

fa riferimento ai nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite adottati da tutti gli Stati membri dell'UE e dell'ONU. La governance degli oceani riguarda l'obiettivo 14 relativo alla vita acquatica e l'obiettivo 13 sull'azione per il clima, come pure l'obiettivo 11 relativo alle città e alle comunità sostenibili. Il CdR accoglie con favore il piano della Commissione di integrare questi obiettivi in diverse politiche dell'UE (8), dato che ciò potrebbe costituire una buona base per costruire, a livello internazionale, un'intesa comune che vada al di là delle soluzioni settoriali per una governance sostenibile degli oceani;

14.

ritiene, per contro, che l'ingresso di merci e prodotti di origine marina provenienti da paesi terzi nel mercato unico dell'UE dovrebbe essere subordinato al fatto che tali paesi convergano gradualmente verso gli standard più elevati dell'UE, come per esempio il divieto dei rigetti in mare;

15.

ritiene che le tre aree prioritarie, a loro volta suddivise in 14 azioni, illustrate nella comunicazione congiunta costituiscano una base adeguata per intraprendere ulteriori azioni sulla governance degli oceani a livello sia europeo che internazionale. Mentre la comunicazione riguarda essenzialmente la componente internazionale della politica marittima, vi è anche una prospettiva locale e regionale, in termini sia di competenza e di impatto territoriale diretto, sia di grado di specializzazione e di dipendenza dagli oceani.

Area prioritaria 1: Migliorare il quadro internazionale di governance degli oceani

16.

osserva che, per quanto riguarda l'azione 1«colmare le lacune del quadro internazionale di governance degli oceani», intesa a migliorare il quadro giuridico e a creare condizioni di parità, esiste già un ampio quadro giuridico a livello internazionale che disciplina i limiti marini, la navigazione, lo status arcipelagico e i regimi di transito, le zone economiche esclusive, la giurisdizione delle piattaforme continentali, l'estrazione nei grandi fondali marini, il regime di sfruttamento, la protezione dell'ambiente marino, la ricerca scientifica e la composizione delle controversie; a questo proposito ricorda che, per elaborare una strategia di governance degli oceani, occorre tenere conto degli attuali confini amministrativi e delle specificità legate alla cultura e alle tradizioni delle comunità locali e regionali europee;

17.

ritiene che l'UE disponga già di politiche solide sulle questioni relative alla regolamentazione della pesca, alla pianificazione dello spazio marittimo e alle strategie macroregionali. In alcuni Stati membri la pianificazione dell'uso del territorio costituisce uno strumento politico importante per la pianificazione locale del suolo e delle risorse idriche. Gli enti locali sono già responsabili della pianificazione delle zone costiere e delle acque territoriali. La pianificazione dell'uso del territorio come strumento non deve essere compromessa dalle procedure amministrative o dal quadro normativo proposti dalla Commissione europea. La sfida principale a livello europeo e, in particolare, mondiale è costituita dalla mancanza di controllo e di un'attuazione rigorosa. Fungendo da esempio, l'UE è quindi in grado di introdurre requisiti di reciprocità e offrire incentivi in sede di negoziazione di nuove regole internazionali con terzi e altre organizzazioni. Questa iniziativa globale per l'applicazione di tali regole è necessaria al fine di garantire parità di condizioni a tutti i paesi, le regioni e gli operatori economici;

18.

per quanto riguarda l'azione 2, conviene sul fatto che promuovere la gestione della pesca a livello regionale e la cooperazione in aree strategiche degli oceani per colmare le lacune nella governance regionale migliorerà la posizione del settore della pesca dell'UE e consentirà ad altri di raggiungere gli elevati standard in vigore all'interno dell'Unione;

19.

teme che gli orientamenti della Commissione in materia di estrazione mineraria dai fondali marini costituiscano un deterrente a concentrarsi sui piani di efficienza delle risorse dell'UE, tanto più che la tecnologia per lo sfruttamento delle risorse naturali non è stata sperimentata ed è potenzialmente in grado di danneggiare l'ambiente naturale. Chiede un coordinamento con i negoziati condotti dagli Stati membri a livello dell'Autorità internazionale dei fondali marini;

20.

raccomanda, a tale riguardo, che l'UE organizzi campagne e offra incentivi ad altri paesi e organizzazioni affinché introducano il sistema europeo di cartellini gialli e rossi come modello di lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata su scala mondiale, ricorrendo anche alle liste nere e ai divieti di esportazione nel caso di inosservanza delle norme. Il CdR chiede di accelerare gli attuali piani relativi a uno strumento elettronico per la gestione dei certificati di cattura. Queste misure potenzierebbero il settore nelle regioni che garantiscono un'applicazione rigorosa delle disposizioni;

21.

ritiene che l'azione 3, che punta a migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le organizzazioni internazionali e ad avviare partenariati oceanici per la gestione degli oceani, andrà a beneficio dei poli marittimi regionali grazie a una migliore esposizione internazionale;

22.

ritiene che i cluster di competitività ed eccellenza a livello locale e regionale, in particolare nelle aree con una marcata dimensione marittima, tra cui le regioni ultraperiferiche, possano svolgere un ruolo cruciale e debbano essere sostenuti finanziariamente nella creazione di gruppi di ricerca internazionali e piattaforme per il trasferimento di tecnologia a sostegno delle attività condotte dell'UE nell'ambito della governance degli oceani;

23.

è contrario all'idea di creare ex novo norme ed organizzazioni internazionali nuove. Concorda con la Commissione sul fatto che sia più opportuno migliorare l'attuale sistema di governance e applicazione concentrandosi sulle inefficienze e potenziando il coordinamento a livello internazionale. A tale proposito, prima di adottare nuove misure all'interno di un quadro specifico (ad esempio, la prospezione petrolifera), è importante garantire che siano correttamente compresi gli effetti a catena di dette misure in altri ambiti e settori (ad esempio, la pesca);

24.

per quanto riguarda la gestione della diversità biologica nelle zone non sottoposte a giurisdizione nazionale, raccomanda all'UE di migliorare il coordinamento con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) (9) e l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), nonché di coinvolgere da vicino le regioni europee nelle azioni di coordinamento e consultazione con le regioni europee adiacenti;

25.

ritiene che la governance degli oceani costituisca parte integrante della governance multilivello dell'UE e, di conseguenza, richieda la messa in comune di risorse a livello nazionale e UE per lo sviluppo di capacità, le ispezioni, l'applicazione delle norme, la dissuasione e l'azione penale nei confronti di tutte le entità che violano i quadri giuridici esistenti. A tal fine è necessario coinvolgere gli enti locali e regionali competenti nell'azione 4 per lo sviluppo delle capacità, dato che ciò andrà direttamente a beneficio delle regioni costiere e marittime migliorando un gran numero di aspetti tecnici e amministrativi;

26.

sottolinea che l'azione 5, volta a garantire la sicurezza di mari e oceani, è fondamentale per i marittimi, le imprese e gli operatori portuali, oltre a costituire un elemento chiave della lotta contro il lavoro forzato e la tratta degli esseri umani. L'UE dovrebbe continuare a essere la giurisdizione guida in questo ambito, dotata del più ampio quadro normativo per la sicurezza in mare e nei porti, e dovrebbe continuare ad avvalersi del suo notevole peso a livello internazionale per incoraggiare la conclusione di accordi basati sulla reciprocità in altre parti del mondo.

27.

ritiene che la cooperazione tra le autorità nazionali e Frontex, l'EMSA e l'EFCA debba tradursi in una capacità di sorveglianza marittima comune, nel cui ambito l'UE fornirebbe, laddove necessario, le navi e le tecnologie più avanzate per svolgere in modo efficace tali attività di sorveglianza.

Area prioritaria 2: Ridurre la pressione su oceani e mari e creare le condizioni per un'economia blu sostenibile

28.

riguardo all'azione 6, ritiene indispensabile attuare l'accordo di Parigi della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21) al fine di attenuare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sugli oceani, i litorali e gli ecosistemi, nonché affrontare la questione dei futuri costi del riscaldamento globale e dell'innalzamento del livello dei mari. Gli obiettivi climatici globali richiedono misure di adattamento sul piano locale, dato che la maggior parte degli effetti dei cambiamenti climatici si fanno sentire proprio a questo livello. Pertanto, come affermato di recente dal CdR (10), gli enti locali e regionali hanno un ruolo fondamentale da svolgere nella preparazione e nell'attuazione dei quadri di adattamento nazionali, europei e internazionali per far fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici per gli oceani del nostro pianeta. A tal fine è necessario fornire a questi enti capacità specifiche e un sostegno finanziario adeguato a tutte le regioni, comprese le regioni ultraperiferiche in considerazione della loro posizione strategica nell'Atlantico, nell'Oceano indiano e nel Mar dei Caraibi. Inoltre, per rispettare l'accordo di Parigi è indispensabile non solo introdurre misure di adattamento ai cambiamenti climatici nella gestione dello spazio marittimo, ma anche lasciare sotto terra una quantità significativa dei combustibili fossili esistenti. A tale riguardo ritiene che, per motivi di coerenza, l'azione 6 dovrebbe essere rafforzata prevedendo una serie di attività volte a prevenire nuove prospezioni petrolifere nelle aree sensibili dei mari europei;

29.

sottolinea che l'azione 7, volta a contrastare la pesca illegale e a rafforzare la gestione sostenibile delle risorse alimentari degli oceani a livello globale, va a diretto vantaggio del settore della pesca dell'UE. Ciò implica la necessità di rafforzare le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e garantire che siano pienamente operative, nonché di dotare la Commissione europea di un mandato più forte per negoziare e sostenere dette organizzazioni;

30.

conviene, in linea con l'azione 8, sulla necessità di porre fine alle sovvenzioni che danneggiano l'ambiente sia all'interno dell'UE che nei paesi terzi. Occorre definire gli incentivi più adeguati e le opportune misure palliative in modo da garantire la sostenibilità delle comunità che dipendono fortemente dalla pesca sia nell'UE che in altre parti del mondo;

31.

ritiene che l'azione 9, volta a contrastare i rifiuti marini e il «mare di plastica», costituisca una delle iniziative più importanti della proposta in esame. Essa va a diretto beneficio del turismo e della pesca. Se l'umanità continua a disfarsi della plastica nell'ambiente naturale ai ritmi attuali, nel 2050 il mare finirà per contenere più plastica che pesci. Le attuali competenze degli enti locali e regionali in materia di gestione e prevenzione dei rifiuti possono fornire un contributo determinante. Agli enti locali spetta un ruolo importante alla luce della loro capacità di recupero energetico attraverso l'incenerimento delle materie plastiche raccolte. Attualmente il 28 % dei rifiuti viene ancora smaltito in discarica. Un solido quadro ambientale dell'UE a favore della prevenzione, che comprenda un eventuale divieto delle microplastiche nell'UE, richiede una corretta attuazione a livello locale e regionale, continui investimenti in tecnologie più pulite, nonché lo sviluppo di politiche su misura per la prevenzione dei rifiuti marini a livello locale e regionale. Si dovrebbero compiere ulteriori passi avanti verso l'adozione di un regime comune non solo per gli impianti portuali di raccolta ma anche per le tariffe applicate ai rifiuti prodotti dalle navi e ai residui del carico, in modo da scoraggiare le navi dallo scaricarli prima di fare scalo nei porti. Se, da un lato, gli enti regionali e locali europei sono tra i principali produttori di rifiuti marini e plastica, essi sono anche interessati dai rifiuti provenienti dai paesi terzi, per cui la cooperazione internazionale è essenziale;

32.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione europea volta a combattere l'inquinamento degli oceani e i rifiuti marini in particolare; osserva, tuttavia, che si tratta di un primo passo per rendere gli oceani più puliti e che l'UE e gli Stati membri possono assumere un ruolo guida introducendo un piano comune che punti alla rimozione delle sostanze nocive in mare, come le munizioni, le sostanze chimiche e i materiali nucleari. Sottolinea, pertanto, l'importanza di progetti pilota che siano in grado di sviluppare e valorizzare le capacità, la tecnologia e l'impegno a favore della pace dell'UE. Tali progetti possono promuovere sia l'esportazione di tecnologie sia l'acquisizione di conoscenze da utilizzare nei contatti con paesi terzi e altre organizzazioni come incentivo affinché politiche analoghe vengano attuate in altre parti del mondo;

33.

ritiene che questo piano congiunto sull'inquinamento marino possa anche produrre benefici concreti per le regioni e le comunità marittime non solo — direttamente — in termini di conoscenze, competenze e maggiori capacità di protezione civile nell'ambito della ricerca, del salvataggio e del recupero, ma anche — più in generale — grazie a un conseguente aumento degli introiti provenienti dal turismo e dalla pesca, uno sviluppo economico più ampio, un ambiente più pulito e benefici per la salute, che non riguarderanno solo le zone costiere dell'Europa ma anche le regioni limitrofe e l'intero ecosistema oceanico;

34.

osserva che l'azione 10, volta a promuovere la pianificazione dello spazio marittimo (PSM) a livello mondiale e l'elaborazione di eventuali orientamenti internazionali da parte della Commissione oceanografica intergovernativa (COI) dell'UNESCO in materia di PSM, è in linea con i precedenti pareri del CdR che pongono in rilievo le politiche avanzate dell'UE in materia di pianificazione dello spazio marittimo e il contributo degli enti locali e regionali. Questo rappresenta anche un'opportunità per le imprese dell'UE di fornire i relativi servizi e prodotti a livello mondiale;

35.

a tale proposito concorda con l'azione 11, che mira a conseguire l'obiettivo globale di conservare il 10 % delle zone marine e costiere, e promuovere una gestione e un'attuazione efficaci delle zone marine protette, al fine di creare «parchi oceanici». Gli studi, attualmente in corso, di progetti simili in Australia dimostrano i benefici per il turismo e la pesca nelle regioni confinanti, benefici che possono essere riprodotti altrove, anche in alcune zone costiere europee. Sottolinea, a tale proposito, l'importanza di coinvolgere le parti interessate a livello locale nell'individuazione e nella gestione delle aree marine protette, e di responsabilizzarle. Infatti, un'assegnazione di risorse insufficienti alle zone marine protette o una disponibilità limitata di dati scientifici possono rappresentare un ostacolo significativo allo sviluppo economico sostenibile (ad esempio, nel caso delle energie marine e dei porti).

Area prioritaria 3: Rafforzare la ricerca e i dati sugli oceani a livello internazionale

36.

riguardo all'azione 12, ritiene che una strategia unionale coerente sull'osservazione degli oceani, sui dati relativi alla pesca a livello nazionale e sulla registrazione di dati dell'ambiente marino stimolerà i servizi relativi ai dati e l'osservazione degli stessi. A tale proposito, occorre integrare e rendere interoperabili le piattaforme già esistenti a livello internazionale e UE per la mappatura degli oceani e dei fondali marini, quali la rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino EMODNET e il programma europeo di osservazione degli oceani Copernicus. Occorre incoraggiare iniziative come l'IPBES (una piattaforma globale e un organismo intergovernativo aperto a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, volto a rafforzare il legame tra scienza, politica e conoscenze locali nel processo decisionale concernente la biodiversità e i servizi ecosistemici), nonché lo sviluppo di nuovi strumenti, quali un IPBES nordico, il MAES dell'UE (mappatura e valutazione degli ecosistemi e dei relativi servizi) ed Esmeralda (potenziamento della mappatura dei servizi ecosistemici per il processo politico e decisionale);

37.

ritiene che la combinazione di diverse banche dati, sia esistenti che future, possa creare un insieme interdisciplinare di conoscenze e dati oceanografici che investe diversi settori, quali la tutela dell'ambiente, la pesca e l'acquacoltura, i soccorsi in caso di calamità, i servizi di primo intervento e di soccorso, il controllo alle frontiere e il monitoraggio della migrazione, e i trasporti. Il CdR non vede la necessità di creare ulteriori banche dati, bensì ritiene che quelle già esistenti potrebbero essere coordinate in modo da essere utili agli Stati membri;

38.

sottolinea che il fatto di disporre di banche dati compatibili, ridondanti e che si sovrappongono, nonché di una raccolta di conoscenze oceanografiche e di mappature degli oceani richiede maggiori sinergie non solo tra le diverse istituzioni europee e nazionali competenti ma anche con altri Stati membri e organizzazioni internazionali, visto che i dati comuni devono costituire il punto di partenza per lo sviluppo di risposte transoceaniche comuni;

39.

insiste sul fatto che l'approfondimento delle conoscenze oceanografiche non deve costituire un obiettivo unicamente del settore pubblico; il settore privato, le imprese di pesca e le compagnie di trasporto marittimo di merci, l'ingegneria navale, le telecomunicazioni, le imprese del settore della biotecnologia e della ricerca in mare di petrolio e di gas possono svolgere un ruolo fondamentale nella raccolta e nello scambio di dati relativi all'ambiente ottenuti durante lo svolgimento delle loro attività in mare. L'UE e altri organismi internazionali devono fornire gli incentivi necessari e agevolare il processo facendo sì che non crei oneri inutili;

40.

ribadisce l'invito alla Commissione europea a promuovere le migliori pratiche per il ricorso a partenariati pubblico-privati nell'economia blu (11). Tale attività di promozione dovrebbe tener conto del potenziale offerto dalle piccole e medie imprese e della capacità amministrativa limitata di alcune delle autorità nazionali competenti;

41.

sottolinea l'impatto territoriale asimmetrico di molte delle sfide che attendono i nostri oceani, il che significa che gli enti locali e regionali devono poter disporre di dati marini relativi a diverse politiche che siano facilmente accessibili ed utilizzabili;

42.

in linea con i propri precedenti pareri sulla crescita blu (12), chiede maggiori investimenti nella scienza e nell'innovazione «blu» (azione 13) e sottolinea, a tale proposito, l'importanza della formazione professionale e delle competenze della gente di mare, che vanno sviluppate in stretta cooperazione con le industrie marittime;

43.

approva lo sviluppo di partenariati internazionali per la ricerca, l'innovazione e la scienza oceaniche che dovrebbero essere destinati a sostenere le regioni che investono nel campo della ricerca e dell'innovazione marine (azione 14). A tale proposito, per sviluppare la ricerca oceanica e i partenariati per l'innovazione anche con i paesi terzi, si possono mettere a frutto le strategie e i programmi europei quali Orizzonte 2020, il FEAMP, il programma LIFE, il CEF e il FESR.

44.

riconosce l'importante ruolo che può svolgere la strategia per la crescita blu in questo settore e chiede di promuovere iniziative strategiche a livello locale e regionale al fine di diffondere le buone pratiche e i progetti di successo, e di attuarli anche in altre regioni, in particolare per quanto concerne la ricerca e l'innovazione applicate al settore delle attività marittime e costiere.

Raccomandazioni conclusive

45.

ritiene che la governance degli oceani riguardi gli enti locali e regionali in maniera estremamente asimmetrica, dal momento che presenta delle sfide che molto spesso essi non sono in grado di affrontare. Al tempo stesso, i nuovi quadri normativi e i cambiamenti nello sfruttamento delle risorse naturali o della pesca in altre parti del mondo possono avere ripercussioni economiche o sociali dirette sulle comunità costiere dell'Europa e sulle aree che dipendono in misura significativa dalle attività connesse agli oceani;

46.

reputa, tuttavia, che gli enti locali e regionali europei debbano svolgere un ruolo proattivo nell'introduzione di politiche sostenibili intese a prevenire lo sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche e l'inquinamento marino, nel contribuire alla governance multilivello dell'UE e nell'incoraggiare l'Unione e gli Stati membri, nella cui giurisdizione rientra oltre il 10 % degli oceani a livello mondiale, a dare il buon esempio nei negoziati internazionali sugli oceani;

47.

chiede, in linea con l'attuale accordo interistituzionale e il pacchetto «Legiferare meglio», che la Commissione, il Consiglio, il Parlamento europeo e il CdR organizzino regolarmente un dialogo strutturato sulla governance degli oceani per sviluppare congiuntamente nuove iniziative strategiche legate al mare, con il contributo attivo di rappresentanti delle regioni e comunità costiere e marine dell'UE interessate, in particolare delle isole e delle regioni isolate e ultraperiferiche, o dei loro rappresentanti direttamente incaricati; tale dialogo potrebbe includere gli attuali forum delle parti interessate alle diverse strategie macroregionali marittime dell'UE nonché i rappresentanti delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

Bruxelles, 12 luglio 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  Conclusioni del Consiglio del 3 aprile 2017.

(2)  Relatore: Michael Cohen, CdR 126/2010.

(3)  Relatore: Paul O'Donoghue, CdR 3766/2013.

(4)  Relatore: Rhodri Glyn Thomas, CdR 01693/2015.

(5)  Relatore: Hermann Kuhn, CdR 07256/2014.

(6)  Alexander Charalambous et al., Developing the blue economy through better methodology for its assessment on local and regional level («Sviluppo dell'economia blu grazie a una migliore metodologia per la sua valutazione a livello locale e regionale»), Comitato delle regioni, 2016. http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/order%206203_Blue%20Economy_form_WEB.pdf.

(7)  OCSE, «The Ocean Economy in 2030», 2016. http://www.oecd.org/futures/oceaneconomy.htm.

(8)  COM(2016) 740 final.

(9)  EMSA: Agenzia europea per la sicurezza marittima (http://www.emsa.europa.eu/).

(10)  Relatrice: Sirpa Hertell, CdR 2430/2016.

(11)  Relatore: Adam Banaszak, CdR 4835/2014.

(12)  Relatori: Adam Banaszak, CdR 2203/2012 e CdR 4835/2014, e Christophe Clergeau, CdR 6622/2016.


12.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 342/38


Parere del Comitato europeo delle regioni — Progetti people-to-people e su piccola scala nei programmi di cooperazione transfrontaliera

(2017/C 342/06)

Relatore:

Pavel Branda (CZ/ECR), vicesindaco di Rádlo

I.   OSSERVAZIONI GENERALI

1.

Più di un terzo dei cittadini dell’UE vive e lavora nelle regioni frontaliere d'Europa, e le frontiere hanno un impatto diretto e indiretto sulla loro vita. La cooperazione transfrontaliera si è dimostrata lo strumento più efficace per superare l'effetto di barriera e il ruolo di demarcazione delle frontiere, integrando le zone di frontiera e aumentando la qualità della vita dei cittadini delle regioni frontaliere.

2.

La cooperazione territoriale europea svolge un ruolo importante nell'abbattere gli ostacoli alle frontiere e nel promuovere la cooperazione transfrontaliera. Nel periodo 2014-2020, più di 10 miliardi di euro saranno investiti nella cooperazione tra regioni, e di questi circa 6,6 miliardi saranno destinati alle regioni transfrontaliere.

3.

I progetti Interreg A hanno conseguito numerosi risultati tangibili per molti cittadini europei in territori fortemente diversi di tutta l'UE. Un importante e valido strumento dei programmi di cooperazione transfrontaliera (1) sono i progetti interpersonali (people-to-people) e su piccola scala, finalizzati a promuovere la convergenza tra le regioni di confine e ad avviare contatti tra le persone al livello di base.

4.

I progetti interpersonali e su piccola scala possono essere definiti in funzione delle loro dimensioni, durata e contenuto. In genere i progetti su piccola scala sono più piccoli dei normali progetti di grandi dimensioni (importo massimo, per esempio, 100 000 EUR (2)). Essi possono inoltre essere di durata limitata e il loro principale obiettivo è finanziare iniziative in molti differenti settori di cooperazione transfrontaliera con un impatto locale, al fine di sostenere i principali obiettivi tematici dei programmi dell'UE (come instaurare un clima di fiducia, creare condizioni quadro favorevoli e un approccio dal basso verso l'alto, o avviare nuovi partenariati). I progetti interpersonali sono progetti su piccola scala che mirano anzitutto a promuovere i contatti e l'interazione tra persone situate ai due lati della frontiera. Essi hanno in genere un bilancio più modesto e una durata limitata. Le attività del progetto si svolgono in aree geografiche minori (spesso a livello di euroregione) e gli approcci sono in genere locali.

5.

I progetti interpersonali e su piccola scala vengono realizzati in un'ampia gamma di settori, tra cui la cultura (ad esempio l'apprendimento della lingua del paese vicino), lo sport, il turismo, l'istruzione e la formazione professionale, l'economia, la scienza, la tutela ambientale e l'ecologia, l'assistenza sanitaria, i trasporti e le infrastrutture di piccole dimensioni (lacune transfrontaliere), la cooperazione amministrativa, le attività promozionali ecc.

6.

I suddetti progetti sono accessibili, tra l'altro, a molti differenti beneficiari: comuni, organizzazioni non governative (numerosi tipi di associazioni, piattaforme, reti, fondazioni, chiese ecc.) istituti di istruzione (scuole, centri di formazione professionale e università), istituti di ricerca e di sostegno alle imprese.

7.

Questi progetti sono stati sostenuti da varie generazioni di programmi di cooperazione transfrontaliera. Nel periodo attuale i progetti interpersonali e su piccola scala nel quadro di 19 programmi di cooperazione transfrontaliera (circa in un terzo di essi) sono finanziati per lo più attraverso un fondo per piccoli progetti o uno strumento simile (talvolta denominato Fondo microprogetti, fondo di disponibilità, o progetto quadro per il sostegno di progetti o iniziative di piccole dimensioni). Tale fondo per piccoli progetti assume in genere la forma di un progetto quadro, nel cui ambito sono attuati progetti di minore entità.

8.

In generale, il finanziamento è stato piuttosto modesto, dall'1,5 al 20 % della dotazione dei programmi (minore nella vecchia UE, mentre nei nuovi Stati membri e lungo le vecchie frontiere esterne la domanda è stata ben più elevata).

9.

Studi indipendenti sulla cooperazione transfrontaliera, come pure tutte le valutazioni di Interreg eseguite finora (3), confermano che nei programmi Interreg A i migliori risultati qualitativi non sono conseguiti in primo luogo tramite progetti faro, e che invece il successo dipende dalla varietà di differenti progetti autenticamente transfrontalieri, mirati alle specifiche esigenze regionali, ed attuati con il coinvolgimento diretto di cittadini, enti locali e organizzazioni della società civile. Spesso la gestione di questi programmi Interreg A (sottoprogrammi) avviene a livello decentrato. Sin dall'avvio dell'iniziativa Interreg (1990), i programmi i cui risultati hanno avuto le migliori valutazioni sono stati spesso quelli gestiti in maniera decentrata, molti dei quali comprendevano progetti interpersonali e su piccola scala.

10.

Nonostante i loro effetti positivi, tali progetti devono affrontare alcune grandi difficoltà. Essi non sono parte integrante della regolamentazione e i progetti di maggiori dimensioni sono spesso preferiti dalle autorità di gestione perché più efficaci sotto il profilo dei costi (i progetti interpersonali hanno costi amministrativi più elevati) e caratterizzati da un impatto misurabile. È inoltre difficile collegare gli effetti immateriali di tali progetti agli indicatori relativi alla strategia Europa 2020, incentrati sulla crescita e sull'occupazione (mancanza di metodi e di indicatori di valutazione adeguati).

11.

Gli obiettivi principali del presente parere sono: offrire un elenco, basato su prove concrete, dei vantaggi e del valore aggiunto di tali progetti e della loro attuazione decentrata nelle euroregioni e in strutture simili, quali i GECT; formulare raccomandazioni per un’ulteriore semplificazione e, infine, presentare proposte specifiche per futuri programmi di cooperazione transfrontaliera, contribuendo così al dibattito sulla futura politica di coesione post 2020.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

Valore aggiunto e benefici dei progetti interpersonali e dei progetti su piccola scala

12.

ritiene che i progetti interpersonali e su piccola scala in generale abbiano un grande valore aggiunto europeo e contribuiscano fortemente alla realizzazione dell'obiettivo globale dei programmi di cooperazione transfrontaliera, mediante il superamento degli ostacoli alle frontiere e l'integrazione delle zone di frontiera e dei loro cittadini. I seguenti vantaggi specifici di tali progetti dovrebbero essere sottolineati:

contributo allo sviluppo di progetti più ampi e sostegno concreto di un'efficace cooperazione nell'ambito dell'intero programma di cooperazione transfrontaliera grazie a:

il miglioramento delle competenze professionali e interculturali dei beneficiari e il potenziamento delle capacità a livello locale e regionale;

la copertura delle aree di cooperazione giuridica e amministrativa;

la fornitura di spazio per la sperimentazione — i progetti su piccola scala sono eccellenti strumenti per testare le idee e gli strumenti innovativi nel quadro della cooperazione transfrontaliera;

la funzione di «incubatori di progetti più grandi», contribuendo ad accrescere la qualità dei grandi progetti mediante prove preliminari nei piccoli progetti;

lo studio della cultura delle zone limitrofe. La promozione delle competenze interculturali fra i cittadini delle regioni frontaliere;

la promozione delle possibilità di studiare, lavorare e svolgere attività economiche attraverso le frontiere;

la facilitazione della comunicazione tra le persone. Spesso questi progetti contribuiscono a superare gli ostacoli linguistici grazie alla promozione dell'apprendimento delle lingue;

lo sviluppo dei contatti interpersonali e la creazione di partenariati. Molti partenariati transfrontalieri (anche di organizzazioni più piccole) sono avviati e quindi sviluppati in cooperazione a lungo termine mediante progetti interpersonali e su piccola scala;

la mobilitazione della società civile in generale e anche la promozione di una società civile transfrontaliera come importante contributo alla coesione territoriale;

lo scambio di esperienze. Questi progetti creano una grande piattaforma per lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra tutti i soggetti della cooperazione transfrontaliera provenienti dalla società civile e dagli enti locali e regionali;

la risoluzione di problemi locali. Il reperimento di soluzioni a livello locale. I progetti interpersonali e su piccola scala contribuiscono ad attuare visioni comuni. Molti problemi possono essere risolti solo attraverso la cooperazione a livello locale;

gestione di questioni di rilevanza quotidiana (ad esempio miglioramento dei servizi pubblici) e approccio apolitico a alle azioni riguardanti il presente e il futuro delle persone;

instaurazione di un clima di fiducia L'Europa di oggi risente di una mancanza di fiducia. Questi concreti progetti interpersonali sono uno strumento utile per ripristinare la fiducia attraverso le frontiere e in Europa, e costituiscono un investimento per il futuro;

eliminazione di stereotipi e pregiudizi causati dalla storia talvolta difficile delle zone di frontiera o anche dagli sviluppi attuali. La cooperazione transfrontaliera e in particolare i progetti interpersonali contribuiscono a sanare le ferite prodotte dai confini. Essi promuovono il principio della tolleranza e del rispetto. Possono svolgere un ruolo importante nella riconciliazione lungo i confini problematici nei Balcani occidentali e nei paesi del partenariato orientale;

promozione dell'ideale europeo. I vantaggi dell'integrazione europea si fanno sentire nelle interazioni transfrontaliere tra le persone e nella collaborazione con i vicini. I progetti sostenuti dall'UE possono contribuire a rilanciare l'entusiasmo nell'Europa.

Vantaggi della gestione decentrata

13.

nondimeno, ritiene che le maggiori dimensioni del territorio ammissibile offrano dei vantaggi sotto il profilo dell'incremento dei partenariati, pur essendo cosciente del possibile impatto negativo: è più difficile che i programmi riflettano le specifiche esigenze delle differenti parti di un ampio territorio. Vi è una tendenza a sostenere progetti di più ampia portata e tale sostegno risulta meno accessibile per i soggetti locali e regionali;

14.

osserva che la gestione decentrata di tali programmi, per esempio promuovendo sottoprogrammi e consentendo il finanziamento di progetti su piccola scala e interpersonali, costituisce la migliore soluzione a questa tendenza, e manterrebbe i programmi più vicino ai cittadini;

15.

sottolinea i vantaggi di una gestione decentrata dei fondi per piccoli progetti (o di simili strumenti per il finanziamento di progetti interpersonali e su piccola scala):

sviluppo di progetti, piuttosto che la mera gestione di progetti. La gestione decentrata conduce a lavorare sul campo con i potenziali richiedenti e contribuire al successo dei progetti, collegando i partner attraverso le frontiere, elaborando idee di progetti, contribuendo a trasformare queste idee in applicazioni concrete di progetti, monitorando i progetti, concentrandosi sulla prevenzione, contribuendo alla correzione di errori ecc.;

vicinanza ai richiedenti. Questo aspetto è particolarmente importante per i piccoli comuni, la società civile, le organizzazioni senza finalità di lucro ecc.;

accessibilità dei finanziamenti. È più facile ottenere il cofinanziamento e il prefinanziamento di tali piccoli progetti. Le procedure di candidatura sono spesso più semplici che per i grandi progetti;

flessibilità. Tale strumento è adeguato per affrontare specifiche questioni locali che potrebbero cambiare;

16.

è consapevole del fatto che questo approccio può comportare costi amministrativi più elevati. Va sottolineato che, oltre alla consueta amministrazione del progetto, si svolgono molte altre attività (ad esempio sensibilizzazione, consulenza per la preparazione, esecuzione e contabilizzazione). Senza questo di cura decentrata e dal basso verso l'alto, tali progetti sono difficili da realizzare.

Ruolo delle euroregioni e di analoghe strutture transfrontaliere

17.

rileva che i vantaggi dell'attuazione decentrata dei progetti interpersonali e su piccola scala possono essere ottenuti nel modo migliore coinvolgendo le euroregioni e analoghe strutture transfrontaliere (4). Dette strutture potrebbero avere la forma giuridica del GECT, particolarmente idonea per tale ruolo;

18.

sottolinea che, al fine di garantire un'attuazione efficace, queste strutture dovrebbero disporre di una notevole esperienza in materia di cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale. Esse dovrebbero:

essere permanenti;

essere transfrontaliere (5);

avere carattere pubblico (6); essere composte prevalentemente da enti locali e regionali;

concentrarsi sulla cooperazione transfrontaliera come obiettivo principale;

avere esperienza di programmi e progetti dell'UE.

La semplificazione come requisito indispensabile per un'efficace attuazione dei piccoli progetti

19.

sottolinea che, al fine di mantenere il valore aggiunto e la gestione decentrata dei progetti interpersonali e su piccola scala, tali progetti e le relative procedure devono essere molto semplici;

20.

fa osservare che la posizione del CdR è stata espressa nel parere sul tema Semplificazione dei fondi SIE dal punto di vista degli enti locali e regionali  (7). Le raccomandazioni in materia di cooperazione transfrontaliera, tra cui la rimozione della cooperazione territoriale europea (CTE) dal campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, o un approccio più flessibile nell'applicazione degli obiettivi tematici della strategia Europa 2020, sono ancora più pertinenti per i progetti interpersonali e su piccola scala;

21.

constata che le procedure semplificate devono essere proporzionate alle somme in questione, sia per la gestione di questi progetti (amministrazione, gestione finanziaria, meccanismi di controllo ecc.), che per i gruppi destinatari (riduzione degli oneri amministrativi, informazioni preliminari mirate agli obiettivi, applicazione del principio una tantum  (8)). Tali procedure semplificate devono essere applicate in tutte le fasi del ciclo del progetto;

22.

fa presente che nel corso del controllo, del monitoraggio e dell'audit è necessario concentrarsi maggiormente sul contenuto e sui risultati, piuttosto che solo sui processi;

23.

fa appello a tutti i livelli di gestione concorrente affinché abilitino e utilizzino adeguate opzioni semplificate in materia di costi come approccio prevalente in materia di progetti interpersonali e su piccola scala. Nonostante il necessario controllo del finanziamento pubblico, il CdR chiede che per quanto riguarda la contabilità relativa a tali progetti vengano promossi il principio una tantum, il ricorso a tassi forfettari o importi forfettari e le dichiarazioni dei costi semplificate (ad esempio, costi unitari standard).

Comunicazione dei risultati — valutazione dei fondi per piccoli progetti

24.

ritiene che, alla luce dell'attuale situazione nell'UE (crescente nazionalismo, uscita del Regno Unito dall'Unione, crisi migratoria, difficoltà economiche e monetarie) risulti sempre più necessario comunicare i vantaggi specifici e il valore aggiunto dell'azione dell'UE. La cooperazione transfrontaliera e in particolare i progetti interpersonali e su piccola scala rappresentano esempi tra i più concreti di tali specifici vantaggi e di tale valore aggiunto nella vita quotidiana dei cittadini. In tale contesto i fondi dell'UE hanno chiari effetti positivi nella vita reale, nelle prospettive e nelle percezioni dei cittadini dell'UE;

25.

ritiene che tutti i soggetti coinvolti dovrebbero impegnarsi per rendere più visibili i risultati e i vantaggi di tali progetti, non tanto nelle regioni di frontiera, dove essi sono evidenti, ma a livello nazionale (Stati membri) ed europeo (istituzioni dell'UE), dove vengono adottate le decisioni sulla politica di coesione. Il presente parere, unitamente a un opuscolo contenente esempi di progetti specifici, mira a contribuire a questi sforzi. Anche la Giornata europea della cooperazione può contribuire alla divulgazione di questi risultati;

26.

riconosce la necessità di applicare una metodologia specifica per valutare i fondi per i piccoli progetti (e strumenti simili) a sostegno dei progetti interpersonali e su piccola scala. Data la natura immateriale dei progetti interpersonali, è chiaro che gli indicatori di risultato generici non sono idonei per tale valutazione (ad esempio per misurare il livello di fiducia o di superamento dei pregiudizi). Si fa osservare che l'esistenza di una cooperazione transfrontaliera fra i cittadini e le istituzioni delle regioni di confine costituisce già un risultato positivo in sé (simile al crescente numero di studenti che studiano all'estero grazie al programma Erasmus). Il numero di cittadini partecipanti e dei partner cooperanti dovrebbe essere sufficiente. I progetti piccoli contribuiscono agli indicatori della priorità data agli investimenti ma anche nel caso di questi progetti non puramente interpersonali occorrerebbe considerare l'aspetto dei partner cooperanti e il numero di persone coinvolte attivamente nella cooperazione transfrontaliera, poiché ne dipende la capacità che i suddetti partner hanno di sviluppare ulteriormente tale cooperazione in futuro. Essa estende la portata delle operazioni guidate dall'UE, con un approccio basato sul territorio e concentrato sui cittadini, che diventano gli attori impegnati a costruire più Europa sul campo. Molto spesso le competenze professionali e interculturali acquisite dai membri dei gruppi impegnati in un progetto transfrontaliero sono più importanti dei risultati del progetto (investimento su piccola scala).

Raccomandazioni per i futuri programmi di cooperazione transfrontaliera per il periodo successivo al 2020

27.

raccomanda che i progetti interpersonali e su piccola scala siano integrati nei regolamenti che disciplinano il sostegno dell'UE alla cooperazione transfrontaliera, come strumento legittimo nei programmi di cooperazione transfrontaliera, e invita la Commissione ad inserire le disposizioni del caso nella proposta sulla prossima generazione di regolamenti;

28.

invita inoltre la Commissione a incoraggiare l'integrazione dei progetti interpersonali e su piccola scala nei programmi di cooperazione transfrontaliera, specie quando tali progetti sono richiesti a livello locale e regionale. Bisogna garantire stanziamenti adeguati per soddisfare tale domanda dal basso verso l'alto. Occorrerà dedicare speciale attenzione alle frontiere che saranno interessate dal recesso del Regno Unito dall'UE (9), dove si dovrebbero trovare soluzioni per il prosieguo della cooperazione con gli enti locali e regionali e altri partner;

29.

sottolinea che i benefici di tali progetti possono essere conseguiti mediante una gestione decentrata, tramite fondi per piccoli progetti o uno strumento simile, o direttamente da comitati direttivi sul campo. È essenziale che ogni regione frontaliera sia libera di utilizzare gli strumenti esistenti e le procedure che si sono dimostrate efficaci per molti anni, garantendo la continuità di tali finanziamenti con l'obiettivo generale di mantenere i programmi più vicini ai cittadini;

30.

raccomanda che le euroregioni o strutture analoghe e i GECT costituiscano il quadro per garantire l'attuazione decentrata dei progetti interpersonali e su piccola scala, garantendo la loro continuità e tenendo conto dei ruoli già svolti da queste strutture (ad esempio beneficiari di «progetti quadro») che si sono rivelati utili. Nelle aree di confine in cui tali strutture non sono presenti, occorrerebbe incoraggiarne la costituzione o reperire altre soluzioni adeguate, rispettando per quanto possibile i principi di cui sopra;

31.

sottolinea che, al fine di mantenere il valore aggiunto e i vantaggi dei progetti interpersonali e su piccola scala, tali progetti, e la relativa gestione, devono essere quanto più semplici possibile. Occorre mettere maggiormente l'accento sul contenuto e sulle procedure, e privilegiare le opzioni semplificate in materia di costi;

32.

sottolinea che spesso i progetti interpersonali riuniscono partner nei servizi pubblici o semipubblici, e permettono di attenuare l'effetto delle differenze nella regolamentazione e nel finanziamento tra le organizzazioni di diversi Stati membri. Tuttavia, i progetti interpersonali di successo dovrebbero poter proseguire, anche al di là dell'orizzonte del finanziamento temporaneo, grazie al finanziamento strutturale. Nel prossimo periodo di programmazione occorrerà fare sforzi maggiori per riferire ai legislatori nazionali le esperienze realizzate nelle zone di frontiera. Gli Stati membri dovrebbero contrarre un patto di frontiera per a ridurre gli effetti di frontiera derivanti dalla regolamentazione e dal finanziamento;

33.

invita gli Stati membri, la Commissione e il Parlamento europeo a tenere conto di tali raccomandazioni specifiche e a includere tutte le norme necessarie per la loro attuazione nell'elaborazione delle proposte legislative per la prossima generazione di programmi di cooperazione transfrontaliera, nell'istituzione di tali programmi e nella loro efficace attuazione. Ciò garantirà che i benefici dell'integrazione europea siano percepiti chiaramente dai cittadini delle regioni frontaliere.

Bruxelles, 12 luglio 2017.

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  È da notare che anche al di fuori dei programmi di cooperazione transfrontaliera esistono simili iniziative transfrontaliere (ad esempio alla frontiera francese tra il dipartimento dei Pirenei orientali e la Generalitat de Catalunya ecc.), che possono anch'esse fornire un prezioso contributo.

(2)  Dimensioni dei progetti per i quali il regolamento omnibus suggerisce procedure semplificate in materia di costi.

(3)  Ad esempio: Direzione generale delle Politiche interne: Territorial governance and Cohesion Policy («Governance territoriale e politica di coesione»), Parlamento europeo, Bruxelles 2015; Panteia and partners, Ex-Post Evaluation of Interreg III 2000 — 2006 («Valutazione ex-post di Interreg III 2000 — 2006»), Commissione europea, 2010.

(4)  L'importanza delle euroregioni nell'attuazione della cooperazione transfrontaliera è stata sottolineata nella risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo delle «Euroregioni» nello sviluppo della politica regionale (2004/2257(INI)).

(5)  De facto, non sempre de jure.

(6)  In base alla direttiva sugli appalti pubblici, non devono necessariamente essere costituite a norma del diritto pubblico.

(7)  COR-2016-00008-00-00-AC-TRA.

(8)  Coinvolgere altri sistemi giuridici genererebbe confusione, a causa dell'applicazione simultanea della normativa europea, nazionale e regionale.

(9)  In particolare tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, ma anche tra la Francia e l'Inghilterra.


12.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 342/43


Parere del Comitato europeo delle regioni — Stimolare le start-up e le scale-up in Europa: il punto di vista regionale e locale

(2017/C 342/07)

Relatore:

Tadeusz Truskolaski (PL/AE), sindaco di Białystok

Riferimenti:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE

COM(2016) 723 final

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Le nuove imprese leader dell'Europa: l'iniziativa Start-up e scale-up.

COM(2016) 733 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

L'obiettivo della presente direttiva è eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento , derivanti dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza e seconda opportunità. La presente direttiva mira a rimuovere tali ostacoli garantendo alle imprese economicamente sostenibili in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti sovraindebitati una seconda opportunità dopo la liberazione integrale dai debiti e dopo un periodo di tempo ragionevole, e una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, in particolare una minore durata.

L'obiettivo della presente direttiva è eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà correlate al mercato interno derivanti dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza e seconda opportunità. La presente direttiva mira a rimuovere tali ostacoli garantendo alle imprese economicamente sostenibili in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti sovraindebitati una seconda opportunità dopo la liberazione integrale dai debiti e dopo un periodo di tempo ragionevole, e una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, in particolare per garantire il rispetto dei requisiti in materia di consultazione dei lavoratori (articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali) e abbreviare la durata di dette procedure. Le soluzioni preventive, note anche come «pre-pack», rientrano in una tendenza crescente, nella normativa moderna in materia di insolvenza, a privilegiare metodi che, a differenza di quello classico che prevede la liquidazione dell'impresa in stato di crisi, hanno come obiettivo il risanamento di tale impresa o, almeno, il salvataggio delle sue unità ancora economicamente valide.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 2

Articolo 1.1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(a)

procedure di ristrutturazione preventiva per il debitore che versa in difficoltà finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza;

(a)

procedure di ristrutturazione preventiva per il debitore che versa in difficoltà finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza , al fine di risolvere una difficoltà specifica, ridurre le passività dovute all'insieme o a una parte dei creditori, o trasferire ad un'altra impresa la totalità o una parte delle attività economicamente sostenibili, in base a condizioni che attribuiscono ai creditori una quota almeno pari a quella che avrebbero ricevuto in caso di liquidazione ;

Motivazione

Evidente.

Emendamento 3

Articolo 3.1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gli Stati membri provvedono affinché i debitori e gli imprenditori abbiano accesso a strumenti di allerta in grado di individuare un andamento degenerativo dell'impresa e segnalare al debitore o all'imprenditore la necessità di agire con urgenza.

Gli Stati membri provvedono affinché i debitori e gli imprenditori , nonché i lavoratori e i loro rappresentanti, abbiano accesso a strumenti di allerta in grado di individuare un andamento degenerativo dell'impresa e segnalare al debitore o all'imprenditore la necessità di agire con urgenza.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 4

Articolo 3.2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gli Stati membri provvedono affinché i debitori e gli imprenditori abbiano accesso a informazioni pertinenti, aggiornate, chiare, concise e di facile consultazione sulla disponibilità di strumenti di allerta e di qualsiasi mezzo per ristrutturarsi in una fase precoce o ottenere la liberazione dai debiti personali.

Gli Stati membri provvedono affinché i debitori e gli imprenditori , nonché i lavoratori e i loro rappresentanti, abbiano accesso a informazioni pertinenti, aggiornate, chiare, concise e di facile consultazione sulla disponibilità di strumenti di allerta e di qualsiasi mezzo per ristrutturarsi in una fase precoce o ottenere la liberazione dai debiti personali.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 5

Articolo 3.3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gli Stati membri possono limitare l'accesso di cui ai paragrafi 1 e 2 alle piccole e medie imprese o agli imprenditori.

 

Motivazione

Non è chiaro per quale motivo e in base a quali criteri (numero di dipendenti, fatturato ecc.) alcune imprese dovrebbero essere escluse dai meccanismi di allerta.

Emendamento 6

Articolo 4, inserire un nuovo punto dopo l'articolo 4, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

Gli Stati membri adottano disposizioni specifiche che consentono ai lavoratori di considerare, a monte delle ristrutturazioni, la possibilità di rilevamento di imprese sotto forma di cooperative. Tali disposizioni prevedono in particolare l'avvio di discussioni con creditori, amministratori, esperti, organismi finanziari, sindacati e pubbliche autorità, volte ad offrire ogni opportunità ad uno schema di rilevamento che sia economicamente valido e sostenibile e che non verrebbe preso in considerazione come soluzione di ultima istanza.

Motivazione

Una perdita di risorse in caso di ristrutturazione sostanziale o liquidazione di un'impresa costituisce una perdita per l'intera economia dell'UE. Per preservare l'impresa, quindi, deve essere possibile ricorrere a quante più opzioni possibili, compresa la trasformazione dell'impresa in una cooperativa.

Emendamento 7

Articolo 8.1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

f)

i termini del piano, tra cui, non esaustivamente:

i)

la durata proposta,

ii)

qualsiasi proposta di rinuncia dei crediti o rinegoziazione dei debiti o loro conversione in altre forme di obblighi;

iii)

qualsiasi nuovo finanziamento anticipato nell'ambito del piano di ristrutturazione;

f)

i termini del piano, tra cui, non esaustivamente:

i)

la durata proposta,

ii)

qualsiasi proposta di rinuncia dei crediti o rinegoziazione dei debiti o loro conversione in altre forme di obblighi;

iii)

qualsiasi nuovo finanziamento anticipato nell'ambito del piano di ristrutturazione;

iv)

le ripercussioni per i lavoratori e i subappaltatori incaricati dei piani di ristrutturazione;

v)

gli impatti sulle pensioni dei lavoratori collocati a riposo;

Motivazione

Evidente.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

1.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione europea intitolata Le nuove imprese leader dell'Europa: l'iniziativa Start-up e scale-up, trattandosi di un ulteriore sviluppo e ampliamento dello Small Business Act; e nel contempo invita la Commissione ad aggiornare lo Small Business Act e a mantenerne l'omogeneità;

2.

condivide le preoccupazioni espresse nella comunicazione riguardo agli effetti negativi che un mercato unico — anche digitale — ancora troppo frammentato comporta per le potenzialità di crescita delle imprese in fase di avviamento (start-up) e di espansione (scale-up);

3.

ribadisce il suo pieno sostegno alle azioni volte a promuovere l'imprenditorialità innovativa e ad eliminare gli ostacoli che ne limitano le possibilità di sviluppo;

4.

richiama l'attenzione sul fatto che le start-up e le scale-up agevolano spesso forme di occupazione elastiche, quali il lavoro a distanza (telelavoro), l'orario flessibile, la somministrazione di manodopera a tempo determinato o indeterminato (staff leasing), l'appalto di manodopera e il work/job sharing. Se presentate quali autentiche opzioni a disposizione dei lavoratori, queste forme di occupazione possono consentire di conciliare meglio gli obblighi professionali con quelli della vita familiare e di ridurre gli effetti negativi della disoccupazione di lungo periodo;

5.

sottolinea che la cooperazione in partenariato tra gli organismi pubblici europei, nazionali, regionali e locali è di enorme importanza per la creazione di condizioni favorevoli all'espansione delle attività delle start-up;

6.

invita la Commissione ad attivarsi per incitare gli Stati membri a far sì che, nei corsi di studio economici e non economici di ogni livello, siano trattate più ampiamente le questioni attinenti alla creatività, all'imprenditorialità, all'economia e alla finanza;

7.

sottolinea l'importanza dei risultati raggiunti dalle regioni e dalle città per lo sviluppo — indotto dall'innovazione — del sistema economico mondiale, grazie alla loro capacità di adattarsi in modo flessibile al mutare delle condizioni del mercato e all'evoluzione tecnologica e culturale;

8.

fa notare che, sostenendo gli operatori innovativi la cui dinamica di crescita è particolarmente elevata, si sostengono anche gli altri operatori del mercato. Insieme con gli interventi oggi orientati verso l'economia circolare, l'economia sociale e quella collaborativa (1), gli strumenti giuridici di sostegno e agevolazione contribuiranno, grazie a un'azione sinergica, allo sviluppo della società nel suo insieme;

9.

sottolinea il rilievo cruciale che assumeranno le misure tese a integrare maggiormente tra loro le strategie settoriali, collegando il mondo della ricerca, le imprese e le autorità pubbliche a tutti i livelli in modo che gli obiettivi perseguiti abbiano un denominatore comune.

Rimuovere gli ostacoli regolamentari, informativi e giuridici

10.

sottolinea che la mancanza di uniformità e stabilità delle legislazioni dei singoli Stati membri si è rivelata uno dei problemi fondamentali che limitano l'espansione delle start-up europee (2);

11.

esorta la Commissione a cercare di elaborare una definizione inequivoca di «start-up» e «scale-up» e a semplificare ulteriormente le soluzioni normative riguardanti le PMI;

12.

approva l'attuale metodo di analisi, sviluppato nell'ambito del programma Orizzonte 2020 (riguardo alla possibilità di avvalersi delle raccomandazioni di esperti) e delle attività dell'Osservatorio europeo dei cluster e delle trasformazioni industriali;

13.

propone di rivedere l'insieme degli strumenti e delle misure dopo tre cicli di misurazione, in modo da poter non soltanto raccogliere dati sulle start-up e le scale-up ma anche elaborare studi su aspetti qualitativi che facilitino l'individuazione dei problemi;

14.

si compiace del fatto che, in linea con le priorità politiche della Commissione europea nel quadro della strategia per il mercato unico, le azioni del programma COSME siano in larga misura orientate a sostenere le start-up e le scale-up;

15.

esprime preoccupazione per la lentezza con cui procedono gli sforzi volti a superare la frammentazione dei sistemi fiscali, e specialmente dei regimi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), vigenti nei 28 Stati membri dell'UE. Tale frammentazione, infatti, ostacola lo sviluppo e il commercio transfrontaliero delle PMI e in particolare di quelle in fase di avviamento;

16.

propone alla Commissione di rendere disponibili risorse supplementari per sostenere le start-up nella definizione e nella successiva attuazione di una strategia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Consentire la ripresa di un'attività economica, offrendo una seconda opportunità

17.

è consapevole del problema dell'inefficacia e dell'eccessiva lunghezza delle procedure di insolvenza vigenti negli Stati membri dell'UE, che privano molti imprenditori onesti, ma eccessivamente indebitati, di una seconda possibilità;

18.

accoglie con favore l'azione della Commissione volta a ridurre i principali ostacoli derivanti dalle divergenze tra le normative degli Stati membri in materia di ristrutturazione e insolvenza nonché le barriere alla libera circolazione dei capitali — ossia la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata il 22 novembre 2016, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE (COM(2016) 723); tuttavia, esprime la preoccupazione che la proposta si limiti agli aspetti finanziari, con i dipendenti delle imprese considerati creditori allo stesso titolo di una banca o di qualsiasi altro detentore di capitale, e che il risanamento di un'impresa sia presentato unicamente come una riorganizzazione finanziaria delle parti interessate;

19.

reputa convincente l'argomentazione della Commissione riguardo al valore aggiunto che apporterebbero le soluzioni normative da essa proposte a livello UE; ritiene pertanto che la proposta di direttiva sia conforme al principio di sussidiarietà, e, per lo stesso motivo, reputa che essa rispetti il principio di proporzionalità;

20.

nel contempo, però, teme che, stante l'attuale impossibilità di armonizzare i sistemi giuridici degli Stati membri riguardanti le procedure di insolvenza, tale strumento normativo non contribuisca in modo tangibile ad aumentare il numero delle start-up che restano sul mercato per più di due o tre anni;

21.

richiama il regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza nei diversi Stati membri, adottato il 20 maggio 2015 dal Parlamento europeo e dal Consiglio, e sostiene l'approccio secondo cui le procedure di insolvenza non devono più essere considerate semplicemente in termini di liquidazione, bensì come uno strumento per garantire la salvaguardia delle risorse dell'impresa, compreso il diritto al lavoro dei suoi dipendenti, e assicurare, nella misura del possibile, la sopravvivenza dell'impresa stessa. Accoglie inoltre con favore la creazione, entro il giugno 2019, di un sistema di interconnessione elettronico dei c.d. «registri fallimentari», che dovranno essere istituiti presso ciascuno Stato membro ed essere consultabili gratuitamente attraverso il portale europeo della giustizia elettronica. Richiama tuttavia l'attenzione sulla necessità di offrire un'assistenza supplementare nella specializzazione dei giudici fallimentari e nella professionalizzazione degli amministratori, curatori, liquidatori ecc. nominati nell'ambito di tali procedure;

22.

accoglie con favore la risoluzione legislativa del Parlamento europeo, del 5 aprile 2017, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui fondi comuni monetari (COM(2013) 0615) e la proposta di una nuova categoria di fondo comune monetario (FCM): l'FCM con valore patrimoniale netto a bassa volatilità, concepito specificamente per essere utilizzato con le piccole imprese nell'economia reale;

23.

invita le autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale a dare inizio — o partecipare attivamente — a:

campagne intese a sensibilizzare il pubblico riguardo alle implicazioni di un fallimento sul cammino di un'impresa verso il successo;

campagne per promuovere una cultura orientata al salvataggio delle imprese piuttosto che alla loro liquidazione;

campagne volte a promuovere un meccanismo di allarme rapido (preventivo);

iniziative in materia di educazione economica e finanziaria degli imprenditori, rivolte in particolare ai futuri imprenditori o alle start-up, per migliorare il loro livello di conoscenza e modificare il loro approccio alle diverse fonti di capitale;

programmi specifici di sviluppo delle competenze per gli imprenditori interessati a una seconda opportunità e misure di sostegno finanziario a condizioni vantaggiose per il salvataggio delle imprese in difficoltà che dimostrino di avere prospettive di ripresa.

Creare nuove opportunità

24.

ritiene necessario agevolare le attività delle piccole e medie start-up nel mercato unico europeo, in particolare stabilendo soglie adeguate per esonerarle, a livello di Stati membri, dagli obblighi di riorganizzazione o reiscrizione;

25.

invita la Commissione ad adoperarsi per gettare le basi di un «visto» per le start-up e di un elenco di requisiti che consentano di accedere in modo sicuro e vantaggioso alle risorse umane qualificate e al capitale finanziario provenienti da paesi terzi e di contribuire così allo sviluppo dell'economia dell'Unione europea;

26.

accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Commissione per migliorare le possibilità di accesso agli appalti pubblici per le start-up e le scale-up, e sottolinea la necessità di monitorare attentamente il recepimento e l'applicazione della direttiva 2014/24 sugli appalti pubblici a livello degli Stati membri, al fine di garantire che questi ultimi utilizzino pienamente le disposizioni esistenti per migliorare le possibilità di accesso delle PMI agli appalti pubblici;

27.

accoglie con favore l'idea di istituire degli «intermediari di innovazione» incaricati di creare reti di acquirenti interessati ad appalti pubblici innovativi, mettere questi soggetti in contatto con le imprese innovative e aiutare queste imprese ad accedere al capitale di rischio (venture capital);

28.

plaude alle modifiche proposte al programma Orizzonte 2020, volte a sostenere un approccio «dal basso» e intersettoriale nonché rigorosamente innovativo, di fondamentale importanza sociale e caratterizzato da un elevato potenziale di crescita;

29.

accoglie con favore l'ulteriore potenziamento dell'Enterprise Europe Network (EEN) grazie all'ampliamento della gamma dei servizi di consulenza specialistica offerti da tale rete alle imprese che desiderano espandere la loro attività e ottenere informazioni sulle norme nazionali ed europee, le opportunità di finanziamento, la creazione di partenariati e i modi per accedere agli appalti pubblici transfrontalieri;

30.

sottolinea l'importanza di creare forti legami di cooperazione tra gli uffici regionali dell'EEN e gli incubatori, gli acceleratori di imprese e i parchi scientifico-tecnologici locali, poiché tali strutture, essendo quotidianamente a contatto con le start-up, conoscono bene i problemi e le esigenze reali delle imprese di questo tipo;

31.

sottolinea che l'intensificazione — annunciata dalla Commissione — degli sforzi volti a stabilire collegamenti tra i cluster e gli ecosistemi imprenditoriali locali e regionali, in particolare per quanto attiene alla mediazione tra investitori e grandi imprese nonché alla creazione di reti tra i decisori locali, dovrebbe estendersi anche al collegamento delle start up con i centri di ricerca in quanto potenziali fornitori di soluzioni innovative non soltanto tecnologiche;

32.

esorta la Commissione a introdurre misure di sostegno alla creazione di acceleratori di imprese innovative che aiutino e accompagnino gli imprenditori nelle fasi iniziali dell'impresa rafforzando le loro capacità di gestione aziendale e favorendo l'accesso a linee di finanziamento alternativo, l'acquisizione di contratti con imprese propulsive («elevator pitch»), il sostegno all'internazionalizzazione dell'attività ecc.;

33.

richiama l'attenzione sull'aumento del divario tecnologico tra le regioni metropolitane e quelle meno sviluppate e periferiche, e chiede pertanto alla Commissione di attivarsi per favorire la creazione di reti tra le regioni leader e quelle la cui economia si basa ancora sull'agricoltura;

34.

anche se resta ancora molto da fare, si felicita per i progressi compiuti in materia di imprenditorialità nelle regioni meno sviluppate, e suggerisce alla Commissione di continuare a sostenere le iniziative in corso volte a stimolare lo spirito imprenditoriale in quelle regioni e a prendere in considerazione la possibilità di attuarne di nuove, come ad esempio uno strumento specifico per collegare in reti tra loro i progetti;

35.

sottolinea che sarebbero altamente auspicabili misure supplementari volte a rafforzare — e a collegare fra loro — gli attori che promuovono l'imprenditorialità in settori economici tradizionali, compresi l'artigianato e le industrie culturali e creative, in regioni rurali e periferiche e in zone periurbane;

36.

accoglie con favore l'idea della Commissione di creare una piattaforma europea che, aggiungendosi alle piattaforme pubbliche e private esistenti, serva a collegare le start-up con potenziali partner. Uno strumento siffatto rafforzerebbe il processo di sviluppo delle reti di ecosistemi imprenditoriali e di cluster in Europa;

37.

valuta positivamente la linea di azione che la Commissione prevede di adottare in questo campo (articolata in tre iniziative: una «coalizione per le competenze e le occupazioni digitali», un «piano per la cooperazione settoriale sulle competenze» e uno «strumento per i big data»);

38.

appoggia l'iniziativa di estendere il programma Erasmus per i giovani imprenditori, in modo da includervi anche gli incubatori e gli imprenditori nei mercati internazionali;

39.

deplora che la comunicazione, che affronta una problematica particolarmente ampia, faccia riferimento in modo eccessivamente sommario alle iniziative in programma e menzioni solo una selezione delle azioni future — trascurando ad esempio di fornire informazioni sul programma dei poli di innovazione digitale (digital innovation hubs) e facendo solo un accenno alla proposta di istituire un consiglio europeo per l'innovazione, senza precisare i principi di funzionamento di tale organo;

40.

invita pertanto la Commissione a fornire informazioni più dettagliate sulle competenze che prevede di attribuire a tale consiglio e sul relativo mandato;

41.

rileva che un fattore cruciale per la qualità dei lavori del consiglio europeo per l'innovazione consisterà nel garantire che in esso siano adeguatamente rappresentati le imprese e i contesti in cui esse operano, i centri di ricerca e le autorità pubbliche;

42.

esorta la Commissione a elaborare uno studio sulla possibilità di aiutare gli enti locali e regionali a istituire dei team, composti da rappresentanti di provata esperienza delle imprese, incaricati di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità e delle start-up e scale-up nel territorio di un determinato ente subnazionale;

43.

sottolinea l'importanza del ruolo che gli enti locali e regionali, il mondo accademico e le stesse imprese (ossia la cosiddetta «tripla elica») hanno svolto e continueranno a svolgere nella diffusione dello spirito imprenditoriale, nello sviluppo di una cultura della scienza e dell'innovazione nelle regioni europee e nella costruzione di solidi ecosistemi imprenditoriali regionali;

44.

esorta la Commissione a coinvolgere gli enti locali e regionali nella prevista analisi della valutazione reciproca delle norme e prassi degli Stati membri relative alle start-up e alle scale-up. Gli enti locali e regionali sono i livelli di governo più vicini agli imprenditori locali, ed è quindi opportuno avvalersi della loro profonda conoscenza degli ambienti imprenditoriali del loro territorio;

45.

ritiene che, con il mercato unico digitale, la concorrenza assumerà una nuova dimensione e che ogni regione si dovrà confrontare con altre realtà europee che beneficeranno delle stesse basi normative. Si tratta dunque di un'opportunità per le start-up che non hanno avuto grandi occasioni fino ad oggi per internazionalizzarsi e accedere a nuovi mercati transfrontalieri.

Garantire l'accesso ai finanziamenti

46.

sottolinea che le start-up e le scale-up impiegano soluzioni innovative e non standardizzate, per cui gli effetti dell'introduzione di tali soluzioni possono essere previsti solo in misura limitata, rendendo più difficile per tali imprese ottenere fondi erogati da programmi periodici;

47.

raccomanda alla Commissione di rendere meno rigido il sistema di finanziamento, in modo da consentire maggiore flessibilità nei confronti delle idee innovative, e di esortare i soggetti incaricati di distribuire i finanziamenti alimentati da fondi europei a prestare maggiore attenzione nella selezione degli esperti;

48.

valuta positivamente l'idea della Commissione di creare un fondo di fondi europeo di venture capital, che potrebbe ridurre la frammentazione del mercato del capitale di rischio nell'UE;

49.

propone di iniziare ad analizzare le possibilità di mobilitare venture capital locale a livello di enti locali e regionali;

50.

invita la Commissione a stimolare la differenziazione tra le varie fonti di finanziamento, dato che fondi di venture capital, private equity e business angels in Europa risultano ancora poco sviluppati;

51.

accoglie con favore la proposta di aumentare la dotazione di bilancio del programma COSME e — a condizione che non si distolgano fondi dal Meccanismo per collegare l'Europa o dal programma Orizzonte 2020 — in linea di principio anche quella del FEIS. Ciò, infatti, consentirà di mobilitare ulteriori finanziamenti per le PMI in fase di avviamento e di espansione. In particolare si ritiene utile favorire l'integrazione e il partenariato tra PMI e start-up;

52.

valuta positivamente la linea di azione della Commissione volta a creare ulteriori incentivi per i finanziamenti mediante venture capital, ad esempio rendendo possibile la prestazione di garanzie pubbliche per i finanziamenti con capitale di debito mediante fondi privati o di enti locali e regionali, in quanto ciò può contribuire a far aumentare gli investimenti azionari e di debito nelle start-up e nelle scale-up;

53.

esorta a elaborare, a livello UE, un programma di sostegno non finanziario alle start-up e alle scale-up per facilitare l'esplorazione di nuovi mercati, contribuendo così all'aumento dei posti di lavoro e all'ulteriore sviluppo dell'innovazione all'interno dell'UE;

54.

reputa necessario potenziare un ecosistema europeo di investitori strutturato con misure di sostegno economico e fiscale che attraggano e stimolino gli investimenti privati in imprese innovative, affinché queste possano svilupparsi e crescere nelle migliori condizioni economiche e finanziarie e raggiungere un livello elevato di competitività. A tal fine, è particolarmente importante rafforzare gli strumenti di finanziamento alternativi (capitale di rischio, prestiti partecipativi, garanzie ecc.). In quest'ottica, si impone una reale semplificazione dei meccanismi di messa in opera degli strumenti finanziari cofinanziati con i fondi strutturali;

55.

richiama l'attenzione sullo sviluppo intensivo delle piattaforme di finanziamento collettivo (crowdfunding) in quanto fonte alternativa di finanziamento per le soluzioni innovative create dalle start-up;

56.

invita la Commissione ad analizzare le opportunità e i rischi del crowdfunding per la società europea, e in particolare quelli che riguardano direttamente gli investitori, i quali possono avere un accesso diseguale alle informazioni ed essere meno preparati alle operazioni di questo tipo rispetto agli investitori professionali;

57.

fa notare che un quadro normativo ben congegnato che disciplini l'attività delle piattaforme di crowdfunding in tutta l'UE consentirebbe di sfruttare pienamente il potenziale di queste risorse. Norme che garantiscano la tutela degli interessi degli investitori dovrebbero formare parte integrante di tale quadro;

58.

sostiene il rafforzamento di Startup Europe e l'ampliamento della sua portata al di là del settore delle TIC e delle start-up sul web. In questo ambito si raccomanda inoltre un'ulteriore semplificazione al fine di orientare in maniera sempre più agevole ed efficace le start up che vogliono accedere alle numerose possibilità offerte dalla programmazione europea.

L'attività delle start-up in settori di particolare rilievo sociale

59.

esorta la Commissione ad adottare una strategia — imperniata su settori oggi di particolare interesse quali l'«economia d'argento», l'imprenditoria sociale o il modello a tripla elica — a favore delle iniziative imprenditoriali innovative di carattere sociale che migliorano la qualità della vita, in modo da sostenere con un sistema di incentivi le attività «dal basso» e la creatività in campo sociale;

60.

richiama l'attenzione sul potenziale racchiuso nella collaborazione delle start-up e delle scale-up con le grandi imprese. Bisognerebbe fare tesoro delle buone pratiche, seguite in alcune regioni dell'UE, in cui la cooperazione tra imprese di dimensioni diverse e attive in settori diversi dà luogo a sinergie;

61.

accoglie con favore l'assicurazione, da parte della Commissione, che sarà lanciata una piattaforma specifica per superare le sfide sociali;

62.

richiama l'attenzione sul valore aggiunto — in termini di crescita delle imprese sociali — che potrebbe scaturire dal collegamento di tale piattaforma con il sistema degli appalti pubblici, ma osserva altresì che tale sistema dovrebbe essere reso più flessibile, così che i problemi possano essere risolti in modo creativo — ossia ottimale dal punto di vista dei beneficiari finali — anziché in maniera prevedibile, in termini di indicatori strutturali.

Bruxelles, 12 luglio 2017.

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  La dimensione locale e regionale dell'economia della condivisione, relatrice: Benedetta Brighenti, CdR 2698/2015; Economia collaborativa e piattaforme online: una visione condivisa di città e regioni, relatrice: Benedetta Brighenti, CdR 4163/2016; Il ruolo dell'economia sociale nella ripresa della crescita economica e nella lotta alla disoccupazione, relatore: Luís Gomes, CdR 1691/2015.

(2)  Regolamentazione intelligente per le PMI, relatore: Christian Buchmann, CdR 5387/2016.


12.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 342/51


Parere del Comitato europeo delle regioni — Regolamentazione intelligente per le PMI

(2017/C 342/08)

Relatore:

Christian Buchmann (AT/PPE), membro del Parlamento regionale della Stiria

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

Un contesto normativo favorevole alle PMI

1.

sottolinea che le PMI, in quanto principale motore di crescita e occupazione, hanno bisogno di un contesto normativo semplice, chiaro, coerente e giuridicamente stabile, come anche di un contesto economico basato su un livello sufficiente di capacità di investimento pubbliche e private;

2.

mette in evidenza l'impatto sproporzionato che gli oneri burocratici hanno sulle PMI, per le quali la conformità alle normative vigenti in materia di fiscalità o di obblighi di notifica comporta costi, in proporzione, più elevati di quelli che gravano sulle imprese di più grandi dimensioni;

3.

insiste quindi sulla necessità di rendere il contesto normativo europeo più favorevole alle PMI affrontando i fattori che ostacolano la creazione e la crescita delle imprese a tutti i livelli;

4.

riconosce i progressi compiuti grazie allo Small Business Act per l'Europa del 2008 (1), alla revisione di quest'ultimo nel 2011 (2), e al piano d'azione Imprenditorialità 2020 del 2013 (3);

5.

conferma il suo sostegno all'obiettivo della Commissione di ridurre gli obblighi di registrazione e di notifica in materia di IVA nel quadro della strategia per il mercato unico, espresso nel parere sul tema Migliorare il mercato unico  (4); si rammarica, tuttavia, che i rappresentanti locali e regionali non siano stati formalmente consultati al fine di garantire piena considerazione delle loro preoccupazioni riguardanti, ad esempio, le esigenze delle PMI nelle regioni transfrontaliere;

6.

sottolinea la persistente necessità di una politica europea coerente, visibile e aggiornata in materia di PMI, che sia orientata verso i risultati e l'attuazione e, partendo dalle iniziative già intraprese, le rafforzi e integri il principio «pensare anzitutto in piccolo» a tutti i livelli di governo e in tutte le politiche;

7.

rinnova pertanto la sua richiesta di rivedere e potenziare lo Small Business Act, nonché di rafforzare il ruolo delle regioni e delle città nell'applicazione dei principi in esso contenuti; riafferma il suo impegno a promuovere l'attuazione dello Small Business Act attraverso l'iniziativa Regione imprenditoriale europea;

8.

prende atto del fatto che la rete degli SME Envoys (rappresentanti nazionali delle PMI) funge da interfaccia tra la Commissione europea e i responsabili delle politiche nazionali; invita la Commissione a includere in maniera formale e sistematica nella rete degli SME Envoys anche i rappresentanti delle PMI a livello regionale e locale;

9.

riconosce che l'UE dispone di un contesto normativo fondamentalmente favorevole alle imprese; tuttavia, fa presente che permangono differenze in relazione ai tempi, ai costi e al numero di procedure da espletare per la costituzione di un'impresa; invita gli Stati membri ad adoperarsi per allineare le rispettive norme a quelle dei paesi che presentano i risultati migliori, nel rispetto della sussidiarietà e dopo averne valutato l'opportunità; sottolinea che le buone pratiche quali, tra gli altri, la Iniciativa Lisboa, che consente di avviare un'impresa in 36 minuti, possono servire da esempio a questo riguardo;

10.

mette in evidenza il ruolo che svolgono i cluster nell'aiutare le piccole imprese a crescere grazie alle verifiche e alle analisi di mercato, alla generazione di innovazione e alla qualificazione, e raccomanda di sostenere in maniera mirata queste attività attraverso programmi quali COSME;

11.

sottolinea le conclusioni del seminario sul tema Regolamentazione intelligente, crescita intelligente, organizzato dalla commissione ECON a Seggauberg (Stiria), e del successivo dialogo con i cittadini, da cui emerge la necessità di raggiungere risultati concreti attraverso approcci nuovi e innovativi.

Integrare il principio «pensare anzitutto in piccolo»

12.

richiama l'attenzione sull'importanza di integrare il principio «pensare anzitutto in piccolo» in tutte le politiche dell'UE e lungo l'intero arco del processo decisionale; chiede che i criteri di valutazione dell'impatto vengano fatti pesare maggiormente a favore delle PMI e che l'impatto territoriale delle norme sia considerato in modo più sistematico;

13.

sottolinea che l'esistenza di disposizioni sovrapposte e contraddittorie afferenti alle diverse politiche dell'UE (in materia di politica regionale, di aiuti di Stato, di appalti pubblici, di tutela dell'ambiente, di tensione tra sostegno ai cluster e concorrenza, e di conformità) ha un impatto sproporzionato sulle PMI;

14.

esprime preoccupazione per le strozzature dovute a requisiti incoerenti e a definizioni contraddittorie nelle diverse politiche settoriali dell'UE, quali regolamentazioni distinte per gli appalti, la politica regionale e quella sulla concorrenza (5), o a definizioni divergenti riguardo all'innovazione nella politica regionale e in quella sulla concorrenza (6);

15.

è convinto che l'onere derivante dagli obblighi di notifica a carico delle PMI non possa essere affrontato semplificando un unico atto legislativo; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri ad adottare un approccio globale, basato su una valutazione complessiva di tutti i requisiti di notifica imposti alle PMI;

16.

propone di esplorare opzioni che consentano di ridurre il carico sulle PMI mediante misure consistenti, ad esempio, nell'istituire una soglia al di sotto della quale l'impresa è tenuta a fornire una quantità minore di informazioni, nel limitare il numero di questionari obbligatori e nell'evitare di creare nuovi questionari includendo, ad esempio, le informazioni statistiche in quelli già esistenti;

17.

si rallegra del fatto che nella nuova generazione di accordi di libero scambio dell'UE siano ormai dedicati alle PMI dei capitoli specifici per facilitare, in particolare alle PMI stesse, l'accesso al mercato della controparte, segnatamente grazie a una maggiore certezza giuridica, a una riduzione o eliminazione delle barriere non tariffarie, all'estensione dell'aggiudicazione al miglior offerente e al rafforzamento della tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale; rimanda al riguardo al suo parere in merito al TTIP del 12 febbraio 2015.

Focalizzare maggiormente l'attenzione dell'agenda «Legiferare meglio» e del programma REFIT sulle esigenze delle PMI

18.

si compiace degli sforzi compiuti per ridurre l'onere gravante sulle PMI nel quadro dell'agenda «Legiferare meglio», del programma REFIT e dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»;

19.

ribadisce la sua preoccupazione, già espressa nel parere sul programma REFIT (7), riguardo al fatto che i rappresentanti eletti degli enti locali e regionali, come anche il CdR in quanto organo che ne garantisce la rappresentanza istituzionale, non sono coinvolti nel summenzionato accordo, malgrado il peso e il mandato conferito loro dal Trattato di Lisbona;

20.

accoglie con favore l'integrazione dei principi di una migliore regolamentazione in tutto il ciclo di definizione delle politiche e l'estensione delle valutazioni d'impatto al Parlamento e al Consiglio; si rammarica che l'accordo interistituzionale non comprenda un impegno da parte del Consiglio e del Parlamento a eseguire sistematicamente le valutazioni d'impatto;

21.

sottolinea che l'introduzione di modifiche o di disposizioni supplementari nelle fasi successive del processo legislativo o in fase di recepimento delle direttive dell'UE da parte degli Stati membri dovrebbe andare di pari passo con l'impegno a effettuare le valutazioni d'impatto, al fine di evitare la sovraregolamentazione e garantire che la componente REFIT di una determinata disposizione non risulti indebolita;

22.

riconosce l'importanza delle consultazioni delle parti interessate nell'elaborazione delle proposte legislative; rileva, tuttavia, che i partecipanti, una volta consultati, possono essere lasciati nel dubbio circa la misura in cui le loro preoccupazioni sono state prese in considerazione; raccomanda di coinvolgere i rappresentanti locali e regionali nelle commissioni responsabili delle valutazioni d'impatto, in modo da consentire loro di fornire una disamina aggiuntiva delle proposte della Commissione;

23.

pone in risalto il fatto che il ruolo istituzionale del CdR nel quadro della piattaforma REFIT non dovrebbe essere confuso con quello di altre parti interessate; ritiene pertanto che i rappresentanti delle commissioni del CdR dovrebbero essere in grado di sostenere il rappresentante del CdR presso tale piattaforma partecipando alle riunioni di quest'ultima riguardanti i dossier collegati alle loro competenze;

24.

si impegna a integrare i principi di una migliore regolamentazione in tutti i suoi lavori avvalendosi delle competenze delle pertinenti commissioni tematiche nell'elaborazione di pareri in merito a dossier riguardanti le PMI;

25.

rileva che i lavori della piattaforma REFIT si concentrano principalmente su aspetti specifici della legislazione dell'UE che possono essere migliorati senza modificare sostanzialmente un intero atto legislativo; ritiene che questo ristretto ambito di attenzione dovrebbe essere integrato da un approccio più ambizioso, nell'ottica di apportare miglioramenti strutturali al quadro normativo dell'UE nel medio termine;

26.

ritiene che le priorità specifiche di regolamentazione intelligente per le PMI possano essere individuate nell'accesso di queste ultime agli appalti pubblici e nelle disposizioni in materia di IVA e fiscalità; ritiene altresì che vi sia una chiara necessità di intervento per favorire l'accesso delle PMI al mercato unico e ai finanziamenti, per sostenere le PMI attraverso i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) e per trovare un migliore equilibrio tra le esigenze delle PMI e la tutela del lavoro, dei consumatori e dell'ambiente.

Partecipazione delle PMI agli appalti pubblici

27.

accoglie con favore la semplificazione della normativa europea sugli appalti introdotta con le nuove direttive in materia e il documento di gara unico europeo (8); invita gli Stati membri a garantire la piena attuazione e la corretta applicazione di questo sistema europeo semplificato in materia di appalti pubblici;

28.

sottolinea l'importante ruolo svolto dagli enti regionali e locali nell'accesso delle PMI agli appalti pubblici, e ritiene che sia quindi essenziale per le regioni e le città ridurre i fattori che ostacolano la partecipazione delle PMI agli appalti;

29.

esprime preoccupazione per il fatto che spesso le norme esistenti in materia di appalti favorevoli alle PMI non siano pienamente utilizzate; fa presente che tali norme devono essere integrate da una corretta attuazione;

30.

esorta le autorità pubbliche a tutti i livelli a garantire che le loro gare d'appalto siano favorevoli alle PMI e alle start-up in relazione ai requisiti di ammissibilità e alle modalità di pagamento, adattando le garanzie richieste alle caratteristiche delle PMI, riducendo i ritardi di pagamento e facendo rispettare i termini di pagamento; invita le autorità pubbliche a tutti i livelli a impegnarsi ad applicare standard comuni in materia di appalti favorevoli alle PMI;

31.

mette in risalto che le buone pratiche, quali, ad esempio, il servizio per gli appalti pubblici della città di Parigi, che ha aumentato in maniera significativa l'accesso delle PMI agli appalti pubblici e ha ridotto i ritardi di pagamento, possono servire da riferimento per le autorità pubbliche a tutti i livelli;

32.

invita tutte le autorità pubbliche a promuovere la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici nel settore dell'innovazione evitando le specifiche eccessive, privilegiando la specificazione basata sui risultati, mettendo liberamente a disposizione le informazioni e utilizzando opzioni, quali il dialogo competitivo e la procedura competitiva con negoziazione, prima di precisare le condizioni definitive;

33.

rileva la maggior semplicità per le PMI ad accedere agli strumenti finanziari previsti nei programmi europei, in particolare a quelli del COSME. Questi ultimi risultano per le PMI molto meno complessi rispetto alle fonti di finanziamento più tradizionali. A tal riguardo sottolinea l'importanza della finestra dedicata alle PMI all'interno del Fondo europeo per gli investimenti strategici, che potrebbe promuovere all'interno anche delle linee di finanziamento a favore di start-up e microimprese bisognose di accesso al credito.

Disposizioni in materia di IVA e fiscalità favorevoli alle PMI

34.

chiede un'ulteriore semplificazione e armonizzazione delle disposizioni fiscali, ambito questo ritenuto il più gravoso dalla maggior parte delle PMI europee;

35.

rinnova il suo sostegno, espresso nel parere sul piano d'azione sull'IVA, alla proposta di abolire l'esenzione dell'IVA per l'importazione di piccole spedizioni provenienti da paesi terzi e di consentire che i controlli siano effettuati attraverso un audit unico delle imprese transfrontaliere, in modo da eliminare gli svantaggi a livello di concorrenza che tale esenzione determina per le PMI dell'UE rispetto a quelle di paesi terzi (9);

36.

sottolinea che la frammentazione e la complessità del sistema dell'IVA comportano notevoli costi di conformità per le PMI operanti a livello transfrontaliero e colpiscono in modo particolare le regioni di confine; chiede pertanto di semplificare ulteriormente le norme e le procedure legate ai diversi regimi dell'IVA nel commercio transfrontaliero, di estendere il principio del mini sportello unico, attualmente limitato ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e ai servizi forniti per via elettronica, ad altri tipi di vendite a distanza di beni e servizi, e di introdurre una soglia transfrontaliera comune a livello UE al di sotto della quale l'IVA non sia applicabile;

37.

chiede una riduzione degli oneri amministrativi collegati all'IVA, riguardo ad esempio agli obblighi di notifica, alle scadenze e ai periodi di conservazione della documentazione, e sollecita ad accelerare le pratiche amministrative per il trattamento delle dichiarazioni IVA.

Accesso delle PMI al mercato unico

38.

osserva che il mercato unico dei servizi è tuttora penalizzato da numerose restrizioni che colpiscono le PMI, in particolare licenze di esercizio, norme di stabilimento, prezzi fissi o tariffe minime, requisiti relativi alla forma giuridica e norme settoriali specifiche; chiede ambizione nella semplificazione e nell'armonizzazione del settore dei servizi, al fine di promuovere la crescita grazie alle economie di scala, di favorire l'innovazione attraverso il rafforzamento della concorrenza a livello di importazioni e di attirare gli investimenti stranieri riducendo la frammentazione del mercato;

39.

rileva che le differenze tra le regolamentazioni dei mercati nazionali rappresentano un ostacolo importante per le PMI, in quanto comportano la necessità di gestire diverse linee di prodotti in diversi Stati membri e impediscono lo sviluppo di catene di approvvigionamento paneuropee; invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per una maggiore armonizzazione di questo settore.

Accesso delle PMI ai finanziamenti

40.

sottolinea l'importanza di modalità di finanziamento alternative per le nuove imprese; esprime preoccupazione per il fatto che le start-up non possono ancora avere pieno accesso al crowdfunding a causa di regimi nazionali divergenti che rendono loro difficile raccogliere fondi a livello transfrontaliero, e delle limitazioni all'offerta di capitale per un numero potenzialmente elevato di investitori dovute ai regimi societari «economici» che vengono di norma scelti dalle start-up;

41.

chiede un quadro normativo armonizzato per l'istituzione di un passaporto europeo per le piattaforme di crowdfunding, che richieda un'unica autorizzazione, rilasciata da un'autorità competente all'interno dell'UE, a offrire servizi transfrontalieri, consentendo così la nascita di un vero mercato europeo del crowdfunding.

Sostegno delle PMI attraverso i fondi SIE

42.

ribadisce la sua preoccupazione, espressa nel parere sulla semplificazione dei fondi SIE (10), per il fatto che le procedure per l'impiego dei fondi SIE diventano sempre più complesse e onerose; chiede pertanto di semplificare con urgenza le norme che disciplinano la struttura, gli obblighi di notifica e le regole di audit degli strumenti finanziari nell'ambito di tali fondi;

43.

fa presente che le PMI si trovano ad affrontare particolari difficoltà nell'impiego delle risorse dei fondi SIE, come risulta da un'indagine sulle regioni imprenditoriali europee effettuata nel 2016, dalla quale emerge che la partecipazione delle PMI ai progetti finanziati dai fondi SIE rappresenta la massima priorità per facilitare la vita alle PMI;

44.

ricorda l'importanza di ridurre la complessità normativa, l'eccessiva pressione derivante dalla revisione contabile e gli elevati costi di esecuzione che ostacolano il sostegno delle PMI attraverso i fondi SIE, e di semplificare non soltanto disposizioni specifiche, ma l'insieme degli atti delegati e di esecuzione, come anche le norme non vincolanti (soft law), quali le note orientative sia per le autorità pubbliche che per le PMI;

45.

sottolinea che, al fine di realizzare gli obiettivi dei fondi SIE e della politica dell'UE per le PMI, le norme sui suddetti fondi dovrebbero essere considerate sotto il profilo della proporzionalità, creando una sinergia a favore della semplificazione che tenga conto degli interessi di tutte le parti; chiede una relazione improntata alla fiducia e non invece la sfiducia di fondo manifestata spesso dalle istituzioni dell'UE nei confronti delle autorità nazionali, regionali e locali.

Trovare un equilibrio tra le esigenze delle PMI e la tutela del lavoro, dei consumatori e dell'ambiente

46.

sottolinea la necessità di un equilibrio tra i diritti dei lavoratori, le esigenze di salute e sicurezza, la tutela dei consumatori e dell'ambiente, da un lato, e gli oneri normativi a carico delle PMI, dall'altro;

47.

rileva che l'assunzione di un primo dipendente può costituire una sfida particolare per la crescita e l'espansione di un'impresa, e che il rispetto della legislazione sul lavoro ha un impatto maggiore sulle PMI rispetto alle aziende di grandi dimensioni, e ciò crea esitazione nelle PMI riguardo all'assunzione di dipendenti; sottolinea che i nuovi approcci in questo settore possono fornire un valido contributo nel ridurre, in particolare, la disoccupazione giovanile;

48.

propone pertanto di creare un sistema europeo «Take One» che incoraggi l'assunzione di un primo dipendente da parte di un'impresa individuale o di una microimpresa mediante incentivi finanziari e norme flessibili; ritiene che un tale sistema potrebbe essere finanziato attraverso il programma COSME;

49.

esorta la Commissione a promuovere azioni di semplificazione normativa a favore delle imprese artigiane e delle microimprese in quanto attualmente l'eccessiva complessità del sistema mette a rischio la loro operatività e il ruolo importante che esercitano nella creazione di posti di lavoro e nello sviluppo economico delle regioni e degli enti locali, oltre che a tutelare a volte il patrimonio culturale e locale;

50.

reputa che l'ambito di applicazione della definizione di «contratti negoziati fuori dei locali commerciali», di cui alla direttiva sui diritti dei consumatori, sia troppo esteso e rischi di recare danno agli artigiani che effettuano interventi presso il domicilio del cliente; chiede pertanto una definizione più mirata, che tenga conto delle esigenze delle PMI e delle microimprese.

Approcci innovativi in materia di regolamentazione

51.

fa presente che regolamentazione intelligente non significa necessariamente meno regolamentazione, il che può comportare un rischio di incertezza e di frammentazione normativa, bensì regole più chiare e più semplici che facilitano la vita alle PMI, consentendo nel contempo di realizzare gli obiettivi strategici in un determinato settore;

52.

sottolinea l'importanza di norme favorevoli all'innovazione che creino, ove del caso, spazio per la sperimentazione, anche con l'istituzione di «aree a regole ridotte» per progetti pilota e l'introduzione di clausole di temporaneità in settori innovativi e in rapida evoluzione, sull'esempio, tra l'altro, dell'iniziativa in materia messa in atto nelle Fiandre;

53.

mette in risalto che gli approcci quali l'autoregolamentazione volontaria (consistente in accordi o impegni su base volontaria o codici di condotta) possono promuovere una cultura della cooperazione tra imprese e pubblica amministrazione; ritiene che i lavori del gruppo scozzese per l'esame della regolamentazione possano fungere da buon esempio per le autorità pubbliche ai diversi livelli;

54.

richiama l'attenzione sul progetto danese Burden Hunter («caccia agli oneri») quale esempio di buona pratica a livello nazionale che consente di individuare gli ostacoli attraverso un dialogo diretto e di trovare insieme delle soluzioni; invita la Commissione a tenere pienamente conto degli esempi di questo tipo e a promuoverne, ove possibile, la messa in pratica e la diffusione;

55.

sottolinea la necessità di incoraggiare la cultura imprenditoriale a tutti i livelli di governo e di consentire soluzioni dal basso mediante la creazione di un meccanismo basato sul «diritto di contestazione» che consenta agli enti locali e regionali di sospendere temporaneamente le norme esistenti per testare soluzioni alternative, ove vi siano elementi indicanti che il ricorso a un approccio innovativo può consentire loro di realizzare gli obiettivi in modo più efficace.

Bruxelles, 13 luglio 2017.

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  Comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 dal titolo Pensare anzitutto in piccolo (Think Small First) — Uno «Small Business Act» per l'Europa (COM(2008) 394 final/2).

(2)  Comunicazione della Commissione del 23 febbraio 2011 dal titolo Riesame dello «Small Business Act» per l'Europa (COM(2011) 78 final).

(3)  Comunicazione della Commissione del 9 gennaio 2013 dal titolo Piano d'azione imprenditorialità 2020 — Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa (COM(2012) 795 final).

(4)  Cfr. il parere del CdR sul tema Migliorare il mercato unico, CdR 6628/2015, punto 12.

(5)  Cfr. Europa Decentraal (2016). Bridge! — Better EU regulation for local and regional authorities.

(6)  Cfr. House of the Dutch Provinces (2015). Dutch Provinces for Better Regulation.

(7)  Cfr. il parere del CdR sul tema Il programma REFIT: la prospettiva locale e regionale, CdR 983/2016, punto 5.

(8)  Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e regolamento di esecuzione (UE) 2016/7.

(9)  Parere del CdR sul tema Piano d'azione sull'IVA — Verso uno spazio unico europeo dell'IVA, CdR 2419/2016, punto 34.

(10)  Cfr. il parere del CdR sul tema Semplificazione dei fondi SIE dal punto di vista degli enti locali e regionali, rif. COR-2016-00008-00-00-AC-TRA.


12.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 342/57


Parere del Comitato europeo delle regioni — Strategia europea per una mobilità a basse emissioni

(2017/C 342/09)

Relatore:

József Ribányi (HU/PPE) vicepresidente del Consiglio provinciale di Tolna

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

1.

accoglie con favore il fatto che la strategia attuale consista in un approccio globale e multidisciplinare che comprende aspetti sociologici ed economici, innovazioni nei settori dell'energia, delle infrastrutture e del digitale, competitività industriale e sviluppo delle competenze;

2.

approva gli obiettivi della strategia, che erano già stati definiti nel Libro bianco del 2011 (1), in particolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti di almeno il 60 % rispetto al 1990;

3.

propone tuttavia che la strategia, conformemente a quanto enunciato nel Libro bianco, tenga conto dei progressi compiuti dal 2011 in poi in termini di miglioramento dell'efficienza del sistema dei trasporti, nonché dell'attuale quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 e degli impegni assunti dall'UE nell'ambito dell'accordo di Parigi del 2015.

OTTIMIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SISTEMA DEI TRASPORTI

Soluzioni digitali per la mobilità

4.

sottolinea che, sfruttando il potenziale delle tecnologie digitali, sarà possibile ottimizzare i trasporti e creare una rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) multimodale. A tal fine si rendono necessari infrastrutture e sistemi di trasporto intelligenti (STI). È inoltre importante tenere conto degli ecosistemi che rispecchiano le condizioni ambientali locali e garantire il coinvolgimento degli enti locali e regionali nella fase di attuazione;

5.

fa presente che le regioni e le città europee, svolgendo un ruolo attivo nell'introduzione di infrastrutture di telecomunicazione e di trasporto intelligenti, possono garantire un uso efficace dei veicoli connessi e automatizzati lungo i corridoi della TEN-T, che attraversa i confini e i territori degli Stati membri, all'interno delle zone urbane, nel quadro dell'attuazione dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) e dei piani generali di trasporto sostenibile delle regioni;

6.

riconosce che le soluzioni IT condizionano i modelli aziendali nel settore dei trasporti e le forme di mobilità. Gli enti locali e regionali dovrebbero adottare soluzioni IT inclusive e di facile uso, al fine di impiegare gli STI nei loro progetti di «città e contesti di mobilità intelligenti»;

7.

richiama l'attenzione sulla necessità di disporre di banche dati semplificate e tra loro interconnesse, proponendo lo sviluppo di norme europee in grado di agevolare l'interoperabilità dei dati, dei servizi e delle soluzioni tecniche a tutti i livelli. Tali dati saranno a loro volta forniti e garantiti dalle rispettive autorità regionali dei trasporti in uno stesso sistema di compressione dei dati;

Prezzi equi ed efficienti del trasporto

8.

ritiene che gli enti locali e regionali dispongano, a pieno titolo, di notevoli competenze sul piano giuridico e finanziario (ad esempio, l'uso delle aree di parcheggio, le corsie riservate agli autobus, la modulazione delle priorità nell'attribuzione di appalti, le targhe di immatricolazione «verdi» o le riduzioni tariffarie sui pedaggi) per poter influire sulle preferenze e sulle scelte dei consumatori, incoraggiando l'uso di veicoli a carburante alternativo; richiama inoltre l'attenzione della Commissione europea sul fatto che questi strumenti risultano limitati dalle condizioni imposte per l'impiego dei fondi SIE, che non permettono di concedere sovvenzioni per il rinnovo dei veicoli o delle flotte private di trasporto; ciò comporta ritardi nel rinnovo stesso e la perdita di opportunità, in termini di efficienza e di competitività dei trasporti e di miglioramento della qualità dell'aria nelle città, create dai progressi in campo energetico e ambientale, ad esempio nei servizi di taxi o nelle consegne dell'ultimo chilometro;

9.

sottolinea che, ai fini della determinazione delle tariffe, occorre armonizzare le informazioni sui trasporti provenienti dalle diverse fonti correlate alla mobilità. Un ricorso più ampio alla biglietteria integrata incontra ancora degli ostacoli, in quanto i modi di trasporto pubblico hanno una redditività diversa. Il costo dell'introduzione di una tariffazione integrata può diminuire gli utili finanziari complessivi di un determinato modo di trasporto o addirittura trasformarli in perdite finanziarie;

10.

fa rilevare che, nonostante i considerevoli sforzi e la grande quantità di risorse impiegate a sostegno dei trasporti collettivi e multimodali, le informazioni per i viaggiatori che utilizzano i trasporti multimodali sono assolutamente insufficienti. La situazione è persino peggiore per quanto riguarda i servizi di biglietteria. Ciò non è dovuto ad un'impossibilità tecnica di fornire agli utenti informazioni dettagliate e facilmente accessibili in materia di trasporto intermodale e servizi, oppure informazioni relative alla biglietteria, bensì alla mancanza di volontà da parte degli operatori dei trasporti pubblici di offrire tali informazioni e servizi. Pertanto, l'UE dovrebbe adottare delle norme per rendere obbligatoria la pubblicazione di orari e altre informazioni relative ai viaggi, nonché per la loro ampia accessibilità a tutti i cittadini dell'UE, in una forma tale da consentire a chiunque di utilizzarle nel modo più semplice ed efficace. A questo proposito il CdR rimanda al proprio parere sul tema Servizi d'informazione, pianificazione e biglietteria di viaggi multimodali, CdR 4895/2014;

11.

tutti i modi di trasporto dovrebbero contribuire ai costi esterni da essi generati in proporzione al rispettivo contributo all'inquinamento, secondo il principio «chi inquina paga»;

12.

ricorda che le reti elettriche, lo stoccaggio di energia elettrica, il commercio e la gestione delle infrastrutture pubbliche dovranno essere tutti modernizzati, al pari delle norme in materia di trasporto e della tassazione dei veicoli, affinché siano adeguatamente attrezzati per i modi di trasporto nuovi e innovativi, compresi i veicoli a batteria o a celle a combustibile alimentati a idrogeno. A tale riguardo si raccomandano anche soluzioni interoperabili e sistemi di pagamento semplici per la ricarica di questo tipo di veicoli elettrici;

13.

richiama l'attenzione sul fatto che il regime di esenzione fiscale applicato al carburante aereo e ai biglietti aerei per le tratte internazionali rappresenta una chiara distorsione di mercato nel settore dei trasporti. Invita gli Stati membri dell'UE a discutere, insieme all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), il sistema esistente a livello internazionale per la tassazione del carburante, in modo da assicurare la coerenza con gli impegni assunti a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici, fatto salvo il riconoscimento delle specificità delle regioni ultraperiferiche;

Promozione della multimodalità

14.

incoraggia, nel quadro dei PUMS, la multimodalità e l'uso coordinato della logistica e dei trasporti urbani/regionali e del trasporto ferroviario, marittimo e fluviale a basse o a zero emissioni. In particolare, il passaggio dal trasporto su strada ad altri modi con emissioni minori avrebbe un potenziale significativo in termini di riduzione delle emissioni. In ogni caso, si dovrebbe attribuire un'elevata priorità alle soluzioni di trasferimento modale che comportano il ricorso a modi di trasporto a basse emissioni, ad esempio riconsiderando le sovvenzioni occulte o palesi al trasporto su strada;

15.

chiede l'introduzione di un nuovo approccio al trasporto marittimo a corto raggio, sviluppando il ricorso a sistemi di bonus ecologici e considerando le autostrade del mare come infrastrutture da sottoporre a un trattamento adattato per quanto riguarda i controlli sugli aiuti di Stato. Questo approccio è particolarmente cruciale per le zone che si trovano in una posizione periferica rispetto ai corridoi di trasporto europei;

16.

in tale contesto, bisogna considerare con particolare attenzione i nodi urbani e le piattaforme logistiche, stabiliti come tali dalla TEN-T (rete centrale e globale) e corrispondenti alla definizione contenuta nel regolamento CEF (meccanismo per collegare l'Europa) del 2013, per il loro ruolo strutturante della mobilità intermodale sostenibile a livello degli Stati membri, delle loro regioni e di tutta l'UE. Si propone pertanto che nei vari forum europei sui corridoi multimodali, che trattano in modo specifico la questione dei nodi, figuri una riflessione su questa problematica;

17.

sostiene il ruolo attivo dell'UE in seno all'ICAO e all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per ridurre le emissioni prodotte nei settori del trasporto marittimo e dell'aviazione. Si dovrebbero promuovere lo sviluppo e l'impiego di nuove tecnologie a più basse emissioni.

MAGGIORE IMPIEGO DELLE ENERGIE ALTERNATIVE A BASSE EMISSIONI NEI TRASPORTI

Quadro normativo efficace per le energie alternative a basse emissioni

18.

incoraggia, sostenendo lo sviluppo del settore energetico, l'introduzione di fonti di energia alternative nei trasporti, preparando così la strada a modalità di trasporto a «emissioni zero»;

19.

sottolinea che gli Stati membri, le regioni e i comuni sono incoraggiati a investire nelle energie alternative per i trasporti mediante sovvenzioni a fondo perduto concesse nel quadro della politica di coesione, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica sancito dalla direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;

20.

chiede una più ampia diffusione dei biocarburanti rinnovabili avanzati, che sono prodotti secondo modalità compatibili con l'ambiente e generano meno emissioni di carbonio rispetto ai carburanti fossili tradizionali, al fine di decarbonizzare il settore dei trasporti. In tale contesto si dovrebbe dare priorità ai biocarburanti non alimentari (sintetici) o da colture per mangimi. Gli effetti positivi attesi sono rappresentati da opportunità di lavoro e da creazione di occupazione nelle zone rurali e meno sviluppate, nonché da un aumento del valore aggiunto economico. Dal momento che i biocarburanti avanzati non sono attualmente considerati fonti di energia competitive senza un sostegno, la loro produzione dovrebbe essere sovvenzionata per poter competere con i combustibili fossili o i biocarburanti prodotti da colture alimentari;

21.

sottolinea che la direttiva sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (2) ha già fissato requisiti obbligatori riguardanti l'uso di elettricità, gas naturale e idrogeno per alimentare i veicoli;

22.

sottolinea che le fonti di energia alternativa, il biometano e i biocarburanti attualmente disponibili permetteranno di sostituire in parte i veicoli convenzionali a diesel o benzina. Ciò determinerà un aumento della sicurezza energetica, grazie alla riduzione della domanda di combustibili convenzionali;

23.

invoca una definizione ampiamente condivisa dei biocarburanti. Chiede inoltre dei criteri per la sostenibilità e la riduzione dell'anidride carbonica che favoriscano la certezza giuridica, l'applicazione della normativa e le decisioni di investimento nella produzione e nell'uso di biocarburanti;

24.

segnala che è importante prendere in considerazione le specificità nazionali, regionali e locali e le diverse materie prime disponibili localmente e in ambito regionale. Occorre tener conto del bilancio energetico complessivo (compresa la produzione di carburante) all'atto di regolamentare l'impiego di combustibili alternativi da fonti rinnovabili;

25.

sottolinea che, da un punto di vista regionale e locale, l'energia alternativa a basse emissioni ideale dev'essere non solo prodotta, ma anche accumulata e utilizzata/consumata localmente. La produzione di energia a basse emissioni di carbonio e il suo stoccaggio per il consumo locale sono ancora più importanti nel caso delle regioni isolate, come le regioni ultraperiferiche e insulari, al fine di ridurre la loro dipendenza dall'esterno;

Realizzazione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi

26.

sottolinea che la mobilità a zero o a basse emissioni è destinata a rivoluzionare i trasporti in termini di reti, veicoli e carburanti; Ne sono prerequisiti energia e carburanti a basso costo e accessibili. A parte l'alimentazione elettrica o a idrogeno, come possibili soluzioni a emissioni zero, anche i biocarburanti avanzati, che non sono in concorrenza con la produzione alimentare e sono fabbricati secondo modalità ecocompatibili hanno un ruolo importante nella realizzazione dell'obiettivo di ridurre le emissioni. L'attenzione dovrebbe quindi concentrarsi principalmente, ma non esclusivamente, sull'introduzione di infrastrutture, di costo contenuto, per la ricarica dei veicoli elettrici e il rifornimento di quelli a celle a combustibile alimentati a idrogeno, in considerazione del ruolo di quest'ultimo come carburante e della sua capacità di stoccaggio di energia. Al tempo stesso occorre promuovere, attraverso incentivi finanziari, le tecnologie a basse emissioni, quali i biocarburanti avanzati;

27.

raccomanda di introdurre date vincolanti per tutti i livelli dell'amministrazione pubblica, al fine di garantire che le gare d'appalto per l'acquisto di nuovi veicoli per le loro flotte e per le concessioni dei servizi di trasporto pubblico riguardino esclusivamente i veicoli mossi da energie alternative;

28.

sostiene la necessità di una strategia che promuova l'impiego del GNL nel trasporto e nel commercio marittimi tramite un rafforzamento del sostegno per l'adattamento delle infrastrutture portuali e mediante lo sviluppo di un approccio generale all'innovazione e al finanziamento di impianti per le navi che consentano l'uso del GNL e del metanolo prodotto dalla combustione di rifiuti;

29.

sostiene la necessità di infrastrutturazione elettrica delle banchine portuali così da ridurre le emissioni di CO2 delle navi che, tenendo i motori accesi, stazionano nei porti e che determinano gran parte dell'inquinamento delle città portuali;

30.

osserva che i trasporti elettrici e le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici a batteria o il rifornimento di quelli a celle a combustibile alimentati a idrogeno potrebbero essere realizzati in tempi molto rapidi nelle zone e negli agglomerati urbani in cui gli enti locali lo ritengano opportuno. Le infrastrutture per i trasporti elettrici vanno costruite lungo le rotte strategiche che collegano le regioni d'Europa, in quanto l'elettromobilità transfrontaliera può superare la frammentazione del mercato interno; La maggior parte delle isole europee, ad esempio, per via delle loro dimensioni, costituiscono territori idonei alla mobilità elettrica. Un'adeguata diffusione delle infrastrutture di ricarica potrebbe contribuire rapidamente a un forte sviluppo della mobilità elettrica in tali regioni;

31.

sottolinea che l'energia elettrica prodotta e stoccata localmente potrebbe offrire una fonte energetica stabile ed economica per accelerare la transizione verso un'elettromobilità a basse emissioni. La graduale introduzione di questa forma di mobilità può compensarne lo svantaggio competitivo rispetto ai combustibili convenzionali. Lo stoccaggio decentrato di elettricità integrato nella rete può offrire servizi addizionali al sistema elettrico, ad esempio far superare lo squilibrio tra la fornitura di energia da fonti rinnovabili e la domanda di energia in periodi di domanda elevata o, viceversa, scarsa, oppure contribuire alla regolazione della frequenza. A tal fine è necessario inoltre agevolare la partecipazione attiva dei consumatori alla gestione del sistema elettrico, ad esempio tramite gli aggregatori della domanda, eliminando gli ostacoli normativi esistenti;

Interoperabilità e standardizzazione per l'elettromobilità

32.

condivide la posizione della Commissione riguardo alla necessità di introdurre standard comuni a livello tecnico e tecnologico, tenendo conto delle esigenze dei diversi Stati membri e regioni. La standardizzazione servirà ad incentivare l'interoperabilità dei sistemi di trasporto locali all'interno della stessa regione e tra regioni diverse;

33.

teme che i piani nazionali di attuazione per l'introduzione di infrastrutture per i combustibili alternativi vengano sviluppati, nella maggior parte degli Stati membri, senza il contributo attivo degli enti locali e regionali competenti, sebbene tali piani siano un chiaro esempio della necessità di una governance multilivello; ritiene inoltre che i piani di promozione della mobilità elettrica abbiano un livello insufficiente di sostegno politico e di bilancio;

34.

sottolinea la necessità di standardizzare le stazioni di ricarica dei veicoli elettrici e invita la Commissione a sostenerne la realizzazione elaborando delle norme che consentano l'integrazione delle stazioni di rifornimento nei fabbricati/strutture esistenti, conformemente alle disposizioni legislative adottate nei rispettivi paesi.

TRANSIZIONE VERSO I VEICOLI A EMISSIONI ZERO

Miglioramento delle prove sui veicoli per riconquistare la fiducia dei consumatori

35.

accoglie con favore le recenti disposizioni in materia di misurazione e verifica delle emissioni di sostanze nocive da parte dei veicoli, volte a garantire che le prestazioni ambientali dei veicoli siano trasparenti e affidabili. Si contribuirà così al rispetto dei limiti relativi alle emissioni di inquinanti atmosferici e ad un aumento della fiducia da parte dei consumatori. I valori soglia per le emissioni prodotte da autovetture e veicoli commerciali leggeri devono essere atti a garantire il conseguimento degli obiettivi/accordi in materia di emissioni inquinanti e di salute umana;

36.

appoggia l'elaborazione di nuovi orientamenti in materia di etichettatura dei veicoli, dato che in tal modo si contribuisce a non trarre in inganno i consumatori. È necessario chiarire e indicare le regole relative alle modalità con cui i valori sono misurati con la nuova procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure — WLTP) e con la procedura precedente, ossia il nuovo ciclo di guida europeo (New European Driving Cycle — NEDC). Si dovrebbe considerare l'opportunità di modificare non soltanto gli orientamenti, ma anche la direttiva sull'etichettatura (3). Analogamente, va riveduta la direttiva relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (4) per adeguarla agli ultimi sviluppi tecnici;

Strategia post 2020 per autovetture e furgoni

37.

sottolinea che le misure volte a promuovere l'introduzione dell'elettromobilità dovrebbero essere accompagnate da parametri quantitativi ed essere limitate nel tempo, in modo da garantire che si compia il processo di transizione;

Strategia post 2020 per autocarri e autobus

38.

ritiene che il trasporto pubblico debba continuare a guadagnare terreno sulle autovetture private e propone pertanto che la transizione verso l'elettromobilità e l'impiego degli altri combustibili che l'UE considera alternativi ai prodotti del petrolio sia accelerata, dando la priorità alla produzione e all'uso di autobus elettrici e tram, compresi quelli a celle a combustibile alimentati a idrogeno, nonché all'uso del gas naturale negli autobus e nei pullman, in modo da ridurne le emissioni di anidride carbonica; per quanto riguarda il trasporto di merci su lunghe distanze, propone di accelerare la transizione delle flotte di autocarri dal gasolio al gas naturale, l'unico carburante in grado di sostituire il gasolio, con emissioni inquinanti pari quasi a zero e con un contenuto di carbonio inferiore a quello del gasolio;

39.

accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Commissione per promuovere l'iniziativa degli «autobus puliti» (Clean Bus Deployment Initiative) all'interno dell'UE, con l'intento di favorire un migliore scambio di informazioni e le economie di scala, fornendo una piattaforma a città, regioni, operatori e costruttori. Essa rafforza la fiducia dei costruttori europei nella futura domanda di autobus alimentati con carburanti alternativi e puliti, fa un uso migliore delle prossime gare d'appalto pubbliche e si dimostra maggiormente efficace nell'individuare soluzioni di finanziamento per gli appalti di maggiori entità, ricorrendo, ad esempio, alla Banca europea per gli investimenti (BEI);

40.

ritiene necessario accrescere l'intensità degli aiuti dell'UE, aumentare le sinergie tra le risorse finanziarie del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) e dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), e ricorrere a sovvenzioni a fondo perduto. Ciò favorirebbe una rapida sostituzione degli attuali parchi veicoli inquinanti adibiti al trasporto pubblico e garantirà un uso ottimale dei fondi UE disponibili;

I trasporti per via aerea e su rotaia

41.

sottolinea i vantaggi dei modi di trasporto su rotaia alimentati con elettricità prodotta da fonti rinnovabili o da combustibili alternativi che siano sostenibili sotto il profilo economico;

42.

segnala la necessità di realizzare le infrastrutture necessarie, a livello sia locale che regionale, nelle regioni meno sviluppate sotto il profilo dei trasporti su rotaia, per consentire l'uso del trasporto ferroviario su un piano di parità con gli altri Stati membri, al fine di realizzare lo spazio ferroviario europeo unico.

CONTESTO PROPIZIO A UNA MOBILITÀ A BASSE EMISSIONI

L'Unione dell'energia: collegare i sistemi energetici e di trasporto

43.

è lieto di rilevare che la strategia è considerata un buon passo avanti nel quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, adottato dal Consiglio dell'UE il 23 e 24 ottobre 2014 (5), e rispetto all'accordo di Parigi, adottato il 12 dicembre 2015 in occasione della 21a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (6), in quanto collega tra loro due importanti attori all'interno dell'UE: il trasporto dal lato della domanda e alcuni agenti fondamentali nel campo della produzione e della trasmissione di energia dal lato dell'offerta;

44.

ritiene che il pacchetto Energia pulita per tutti gli europei  (7) si inserisca nel quadro degli sforzi compiuti dall'UE per assumere un ruolo guida verso un'energia più intelligente e pulita per tutti, sostenere la crescita economica, gli investimenti e la leadership in materia tecnologica, creare nuova occupazione e migliorare il benessere dei cittadini nelle regioni e nelle città dell'UE;

Ricerca, innovazione e competitività

45.

ritiene che l'elettromobilità sia una delle forze trainanti per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, con benefici immediati e un ruolo fondamentale da svolgere nella riduzione dell'impatto sull'ambiente;

46.

ritiene che la transizione verso modi di trasporto a basse emissioni di carbonio possa essere conseguita principalmente attraverso la politica regionale e di coesione. Investendo nella ricerca e nell'innovazione, le regioni e i comuni possono sostenere le energie rinnovabili a basse emissioni, le reti intelligenti e il trasporto urbano sostenibile;

47.

è favorevole allo sfruttamento dei risultati del programma quadro per la ricerca e l'innovazione Orizzonte 2020, al fine di ottenere soluzioni di mobilità a basse emissioni di carbonio più innovative basate su servizi/investimenti;

48.

incoraggia lo sviluppo di tecnologie innovative per i serbatoi di GNL sulle navi e sui pullman per il trasporto di passeggeri, allo scopo di raggiungere un'efficienza ottimale nello stoccaggio di questo carburante di sostituzione, e a questo fine chiede il finanziamento di impianti dimostrativi sulle navi da carico e su quelle per passeggeri, nonché sui pullman per il trasporto di passeggeri sulle lunghe distanze;

49.

Incoraggia altresì lo sviluppo delle tecnologie innovative che consentono l'utilizzo di biocarburanti, quali il metanolo, prodotto dalla combustione di rifiuti, anche per i motori delle navi di trasporto merci e passeggeri e chiede pertanto finanziamenti a questo scopo;

50.

Chiede inoltre finanziamenti per la infrastrutturazione elettrica delle banchine dei porti e soprattutto un quadro normativo cogente che valga in tutti i porti dell’Unione europea;

Tecnologie digitali: sistemi di trasporto intelligenti, veicoli connessi e a guida autonoma

51.

osserva che le soluzioni IT promuovono la mobilità basata sull'uso combinato di tutti i modi di trasporto passeggeri e merci (ad esempio la biglietteria integrata e i sistemi di pedaggio, i documenti di trasporto intermodale delle merci, la pianificazione elettronica degli itinerari, le informazioni ai passeggeri in tempo reale, ecc.);

52.

osserva che il diffondersi di veicoli connessi e automatizzati (a guida autonoma) che usano la tecnologia digitale può offrire numerose opportunità per contrastare gli effetti negativi dei trasporti e fornire servizi di trasporto pubblico nelle regioni meno densamente popolate; sollecita con forza l'attuazione di misure in materia di guida connessa e automatizzata, in conformità della dichiarazione di Amsterdam (8); a questo proposito, accoglie con favore l'adozione — il 30 novembre 2016 — della strategia dell'UE per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (9); al riguardo, il CdR sollecita una visione più coerente degli sviluppi nei trasporti innovativi e sostenibili, nonché una migliore articolazione tra i diversi pacchetti di misure, strettamente legati tra loro, proposti dalla Commissione e la comunicazione in materia;

53.

sottolinea che le regioni europee vogliono essere coinvolte nell'introduzione di infrastrutture di telecomunicazione e di trasporto intelligenti. In tal modo i veicoli connessi e automatizzati possono essere utilizzati in modo efficiente e senza ostacoli lungo i corridoi della TEN-T, come pure nelle zone urbane e rurali;

54.

sottolinea che i principi di proporzionalità e sussidiarietà dovrebbero conferire agli enti locali e regionali gli strumenti per decidere se e in che modo introdurre gli STI e i veicoli puliti, come riconosciuto dal piano d'azione dell'UE per la mobilità urbana, al fine di ridurre i problemi legati alle emissioni prodotte dai trasporti e alla congestione del traffico, nonché promuovere l'integrazione sociale;

Competenze

55.

riconosce che la transizione verso una mobilità a basse emissioni pone delle sfide per il mercato del lavoro, ed è pertanto prioritario garantire che la forza lavoro sia riqualificata per le nuove mansioni. Nonostante gli elevati tassi di disoccupazione, in numerosi ambiti importanti del settore dei trasporti manca personale dotato di competenze digitali;

56.

Si rammarica che quanto previsto dalla precedente comunicazione del 2009 sulla mobilità urbana, cioè lo sviluppo da parte delle autorità locali di Piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS), non sia incluso nell'attuale comunicazione. Evidenzia quindi la necessità di esplicitare sia nell'ambito di questa strategia che nelle iniziative e negli atti che vi daranno attuazione, che la pianificazione integrata delle città costituisce un fattore chiave per lo sviluppo della mobilità sostenibile anche attraverso l'elaborazione ed attuazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile

57.

sottolinea l'importanza dei sistemi di formazione duale, propone un intenso scambio di esperienze tra le regioni dell'UE riguardo alle buone pratiche in materia di mobilità a basse emissioni, con la partecipazione degli istituti di formazione professionale e delle imprese;

Investimenti

58.

plaude al fatto che l'innovazione e lo sviluppo di infrastrutture siano al centro degli obiettivi del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), volti ad incentivare gli investimenti combinati (pubblico-privato) nei trasporti e nelle infrastrutture. Il FEIS, combinato con sovvenzioni a fondo perduto provenienti dai fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), potrebbe permettere una partecipazione più intensa dei livelli locale e regionale a tali progetti, siano essi su piccola o grande scala;

59.

propone di aumentare l'importo e la quota dei fondi destinati al trasporto a basse emissioni nell'ambito di Orizzonte 2020 e del CEF al momento di pianificare il prossimo quadro finanziario pluriennale. Il CEF merita di essere promosso ulteriormente, in quanto produce un notevole effetto leva: ogni euro di sovvenzione CEF utilizzato genera infatti da 3 a 3,5 euro di investimenti nei trasporti a basse emissioni;

60.

sottolinea che gli sviluppi, nelle città e regioni, sia promossi dalle amministrazioni che basati su partenariati pubblico-privati potrebbero fornire gli incentivi necessari per l'efficace finanziamento e funzionamento di soluzioni di mobilità a basse emissioni; propone inoltre di privilegiare il ricorso al FEIS e ai fondi SIE per le soluzioni di trasporto locali, innovative e a basse emissioni. Delle sovvenzioni a fondo perduto dovrebbero essere rese a tal fine disponibili nel quadro strategico di riferimento post 2020;

61.

sottolinea che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo chiave nel promuovere la produzione locale di energia, nonché nelle reti energetiche intelligenti e integrate. I fondi SIE dovrebbero favorire gli investimenti necessari tramite sovvenzioni a fondo perduto da erogare in primo luogo nelle regioni dell'UE più in ritardo di sviluppo;

62.

osserva che il piano di investimenti per l'Europa prevedeva anche il finanziamento pubblico dei progetti di trasporto a basse emissioni e delle reti intelligenti tra l'inizio del 2015 e la fine del 2017;

Azione delle città

63.

propone che le pratiche di pianificazione urbanistica e interurbana delle città europee di piccole e grandi dimensioni individuino, nel quadro dei PUMS, le zone idonee per il trasporto e la mobilità a basse emissioni. Nella pianificazione urbanistica si dovrebbe dare la precedenza agli spostamenti attivi (in bicicletta e a piedi), alle soluzioni di trasporto pubblico e ai sistemi di mobilità condivisa (car sharing e car pooling); chiede pertanto una politica europea di investimenti nei trasporti lungimirante che consenta di migliorare la salute pubblica e che investa nella ciclabilità almeno il 10 % dei fondi UE destinati ai trasporti, nelle regioni in cui esistano condizioni orografiche adatte, tenendo pienamente conto dell'accordo raggiunto alla COP 21 di Parigi;

64.

propone lo studio preliminare della mobilità determinata dalla pianificazione urbanistica e territoriale nelle aree metropolitane. È necessario aumentare la densità delle città e delle aree metropolitane corrispondenti al fine, da un lato, di ridurre il bisogno di spostamenti motorizzati avvicinando i servizi ai cittadini e, dall'altro, di permettere il miglioramento delle reti di trasporto pubblico accrescendone l'efficienza sotto il profilo sociale ed economico e incrementandone l'uso;

65.

sottolinea l'importanza della pianificazione territoriale per la mobilità a basse emissioni. La struttura degli insediamenti e la concezione dell'ambiente urbano sono fattori che creano le condizioni topografiche necessarie per lo sviluppo di una mobilità a basse emissioni sul lungo periodo. Nei casi in cui le regioni dispongano di competenze in materia di pianificazione territoriale in virtù dell'ordinamento giuridico o costituzionale dello Stato membro di appartenenza, il CdR raccomanda di inserire questo tipo di azione nei loro piani operativi a livello territoriale, sovracomunale o metropolitano;

66.

riconosce che l'uso della bicicletta quale modo di trasporto dovrebbe essere incentivato, in linea con quanto espresso nel suo parere Una tabella di marcia dell'UE per la mobilità ciclistica  (10), potenziando il ruolo dei finanziamenti pubblici dell'UE per i progetti di mobilità ciclistica, e rinnova la propria richiesta affinché il programma di lavoro della Commissione europea per il 2018 comprenda una tabella di marcia dell'UE per la mobilità ciclistica. In quanto promotori attivi della bicicletta e, a questo proposito, anche degli appalti verdi, i comuni possono rafforzare il proprio ruolo nella lotta ai cambiamenti climatici partecipando a iniziative quali la Capitale verde europea o Science meets Regions (La scienza incontra le regioni). Si potrebbe proporre di integrare nella TEN-T tratti importanti delle piste ciclabili;

67.

sottolinea che, in conformità con la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (11), i nuovi edifici costruiti nell'UE dovrebbero prevedere punti di ricarica dei veicoli elettrici (dotati, di preferenza, di un impianto di stoccaggio). Analogamente, la ristrutturazione dei condomini dovrebbe prevedere anche questi interventi edilizi (12);

68.

osserva che l'installazione di sistemi di ricarica intelligenti negli edifici potrebbe contribuire a mantenere la flessibilità delle reti elettriche: l'energia accumulata nelle batterie dei veicoli elettrici potrebbe cioè essere immessa nella rete elettrica generale. È necessario un approccio a trecentosessanta gradi che, ad esempio, consideri i veicoli elettrici come parte integrante del patrimonio edilizio;

69.

sottolinea che le città di piccole e grandi dimensioni sono le principali parti interessate ai trasporti in termini di concentrazione di popolazione e rileva che i problemi di mobilità urbana non possono essere risolti soltanto con un approccio settoriale. Ricorda pertanto che il reale valore aggiunto per gli enti locali e regionali, al momento di elaborare i loro PUMS (13) contemporaneamente ai loro piani d'azione per l'energia sostenibile, che comprendono un inventario del mix energetico locale reale e di quello ideale, consiste nel tener conto del legame tra la dimensione urbana della politica dei trasporti e il concetto più ampio di pianificazione territoriale. Questi sforzi condotti localmente potrebbero fruire dell'assistenza e consulenza professionale del Patto dei sindaci, al fine di creare un trasporto locale più inclusivo che produca un minor inquinamento atmosferico e acustico;

70.

Allo stesso modo, nei casi in cui le regioni dispongano di competenze in materia di pianificazione territoriale in virtù del loro ordinamento giuridico o costituzionale, si raccomanda di inserire nei loro piani di mobilità urbana e interurbana sostenibile anche questo tipo di azioni;

71.

propone di istituire reti tematiche di città europee per promuovere la mobilità a basse emissioni. Tali reti consentirebbero alle imprese locali, ma anche al grande pubblico, di partecipare maggiormente alla realizzazione della mobilità a basse emissioni, per esempio fornendo servizi di trasporto condivisi. Avvalendosi delle soluzioni informatiche più moderne, queste reti di città possono altresì mobilitare gruppi specifici di destinatari a favore di una più ampia diffusione della mobilità a basse emissioni.

Bruxelles, 13 luglio 2017.

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  Libro bianco Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile, Bruxelles, 28 marzo 2011, COM(2011) 144 final.

(2)  Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi.

(3)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Revisione della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, Bruxelles, 15 luglio 2015, COM(2015) 345 final.

(4)  Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. Direttiva 2009/33/CE.

(5)  Conclusioni del Consiglio europeo (23 e 24 ottobre 2014), Bruxelles, 24 ottobre 2014, EUCO 169/14.

(6)  Accordo COP21 di Parigi, 30 novembre-11 dicembre 2015.

(7)  Energia pulita per tutti gli europei: liberare il potenziale di crescita dell'Europa, Banca dati dei comunicati stampa della Commissione europea. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_it.htm.

(8)  Dichiarazione di Amsterdam Cooperazione nel campo della guida connessa e automatizzata, 14 e 15 aprile 2016.

(9)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Una strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, prima tappa verso una mobilità cooperativa, connessa e automatizzata, Bruxelles, 30 novembre 2016, COM(2016) 766 final.

(10)  Parere del CdR Una tabella di marcia dell'UE per la mobilità ciclistica, adottato il 12 ottobre 2016.

(11)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

(12)  Parere ENVE-VI-019, in corso di elaborazione, sul tema L'efficienza energetica nell'edilizia (relatore: Rijsberman — ALDE/NL).

(13)  Parere del CdR sui piani di mobilità urbana sostenibile (COTER-V-048 sul tema Pacchetto per la mobilità urbana).


III Atti preparatori

COMITATO DELLE REGIONI

124a sessione plenaria dell’11, 12 e 13 luglio 2017

12.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 342/65


Parere del Comitato europeo delle regioni — Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(2017/C 342/10)

Relatrice:

Ulrike Hiller (DE/PSE), membro del Senato di Brema

Testo di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

COM(2016) 815 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo finora non sono state incluse esplicitamente nel campo di applicazione ratione materiae del regolamento (CE) n. 883/2004, ma coordinate come prestazioni di malattia ; questo ha determinato incertezza giuridica sia per le istituzioni che per le persone che chiedono prestazioni per l'assistenza di lungo periodo . È necessario mettere a punto un quadro giuridico stabile e adeguato alle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo nell'ambito del regolamento , per inserire una definizione chiara di tali prestazioni .

Le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo finora non sono state incluse esplicitamente nel campo di applicazione ratione materiae del regolamento (CE) n. 883/2004, ma coordinate come prestazioni di malattia. È necessario mettere a punto un quadro giuridico stabile e adeguato alle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo nell'ambito del regolamento.

Motivazione

Un maggiore coordinamento delle prestazioni di assistenza è da accogliere con favore. Inoltre, le differenze tra le legislazioni nazionali possono rendere impossibile, in questo momento, operare una distinzione chiara e uniforme tra prestazioni di assistenza e prestazioni di malattia.

Un coordinamento più ampio è possibile solo se le prestazioni di assistenza sono riconosciute e sviluppate in tutti gli Stati membri come categoria di prestazione complementare alle prestazioni di malattia. In questa fase è quindi preferibile modificare l'articolo 34 piuttosto che introdurre un capitolo a sé stante sulle prestazioni di assistenza.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Articolo 1, paragrafo 3, primo comma

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

dopo il considerando 5 è inserito il testo seguente:

dopo il considerando 5 è inserito il testo seguente:

«(5 bis)

La Corte di giustizia ha statuito che gli Stati membri sono legittimati a subordinare l'accesso dei cittadini economicamente inattivi alle prestazioni di sicurezza sociale nello Stato membro ospitante, che non costituiscono assistenza sociale ai sensi della direttiva 2004/38/CE, al diritto di soggiorno legale ai sensi di tale direttiva. La verifica del diritto di soggiorno legale dovrebbe essere effettuata a norma della direttiva 2004/38/CE. A tal fine i cittadini economicamente inattivi dovrebbero essere chiaramente distinti dai cittadini mobili in cerca di lavoro, il cui diritto di soggiorno deriva direttamente dall'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per migliorare la certezza del diritto per i cittadini e le istituzioni, è necessario codificare la giurisprudenza in tale ambito.

«(5 bis)

La Corte di giustizia ha statuito che gli Stati membri sono legittimati a subordinare l'accesso dei cittadini economicamente inattivi alle prestazioni di sicurezza sociale nello Stato membro ospitante, che costituiscono allo stesso tempo assistenza sociale ai sensi della direttiva 2004/38/CE, al diritto di soggiorno legale ai sensi di tale direttiva. La verifica del diritto di soggiorno legale dovrebbe essere effettuata a norma della direttiva 2004/38/CE. A tal fine i cittadini economicamente inattivi dovrebbero essere chiaramente distinti dai cittadini mobili in cerca di lavoro, il cui diritto di soggiorno deriva direttamente dall'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per migliorare la certezza del diritto per i cittadini e le istituzioni, è necessario codificare la giurisprudenza in tale ambito.

Motivazione

Nella sua giurisprudenza, la Corte di giustizia ha stabilito che le prestazioni di sicurezza sociale le quali, a norma dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 883/2004, sono da classificare come prestazioni in denaro di carattere non contributivo, ricadono anche nella nozione di «prestazioni d'assistenza sociale» ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE. Il fatto che tali prestazioni siano allo stesso tempo prestazioni d'assistenza sociale giustificherebbe la competenza prevista per gli Stati membri. L'emendamento proposto è volto a chiarire questo concetto.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 1, paragrafo 3, terzo comma

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(5 quater)

In deroga alle limitazioni del diritto alla parità di trattamento per le persone economicamente inattive, che derivano dalla direttiva 2004/38/CE, o altrimenti in virtù del diritto dell'Unione, nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe limitare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla dignità umana (articolo 1), il diritto alla vita (articolo 2) e il diritto all'assistenza sanitaria (articolo 35).»;

(5 quater)

In deroga alle limitazioni del diritto alla parità di trattamento per le persone economicamente inattive, che derivano dalla direttiva 2004/38/CE, o altrimenti in virtù del diritto dell'Unione, nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe limitare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla dignità umana (articolo 1), il diritto alla vita (articolo 2) , il diritto alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale (articolo 34) e il diritto all'assistenza sanitaria (articolo 35).»;

Motivazione

Evidente.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 1, paragrafo 13, punto 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Norme particolari

1.   La persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è distaccata ai sensi della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (1) o inviata dal suddetto datore di lavoro in un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto del detto datore di lavoro continua ad essere soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i 24 mesi e che la persona non sia distaccata o inviata in sostituzione di un altro lavoratore subordinato o autonomo precedentemente distaccato o inviato ai sensi del presente articolo.

2.   La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attività analoga in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attività non superi i 24 mesi e che la persona non sostituisca un altro lavoratore subordinato o lavoratore autonomo distaccato.»;

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Norme particolari

1.   La persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è distaccata ai sensi della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (1) o inviata dal suddetto datore di lavoro in un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto del detto datore di lavoro continua ad essere soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i 12 mesi e che la persona non sia distaccata o inviata in sostituzione di un altro lavoratore subordinato o autonomo precedentemente distaccato o inviato ai sensi del presente articolo.

2.   La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attività analoga in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attività non superi i 12 mesi e che la persona non sostituisca un altro lavoratore subordinato o lavoratore autonomo distaccato.»;

Motivazione

La proposta di ridurre il termine a partire dal quale la legislazione dello Stato ospitante si applica pienamente ad un lavoratore distaccato è in linea con la posizione adottata dal CdR in merito alla direttiva sul distacco dei lavoratori (COR-2016-02881).

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1, paragrafo 16

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

l'a rticolo 34 è abrogato;

A rticolo 34

Cumulo di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo

1.     Se il beneficiario di prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo che devono essere trattate come prestazioni di malattia e sono pertanto erogate dallo Stato membro competente per le prestazioni in denaro ai sensi dell'articolo 21 o dell'articolo 29 ha diritto, al tempo stesso e ai sensi del presente capitolo, a prestazioni in natura erogate allo stesso scopo dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora in un altro Stato membro, che devono essere rimborsate da un'istituzione del primo Stato membro ai sensi dell'articolo 35, la disposizione generale sul divieto di cumulo delle prestazioni di cui all'articolo 10 si applica con l'unica restrizione seguente: se l'interessato beneficia delle prestazioni in natura e le riceve, l'ammontare delle prestazioni in denaro è ridotto dell'importo delle prestazioni in natura imputato o imputabile all'istituzione del primo Stato membro per il rimborso dei costi.

2.     La commissione amministrativa elabora un elenco dettagliato delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1 (lettera v ter) del presente regolamento, indicando quali sono le prestazioni in natura e quali sono le prestazioni in denaro.

3.     Due o più Stati membri o le loro autorità competenti possono convenire altre misure o misure complementari che non siano meno favorevoli per gli interessati rispetto a quelle del paragrafo 1.

Motivazione

Se si rinuncia a introdurre un capitolo 1 bis (emendamento 5), allora occorre riformulare il paragrafo 2 dell'articolo 34 al fine di indicare chiaramente il modo in cui la commissione amministrativa deve elaborare l'elenco. Riguardo alla motivazione di merito, si rimanda alla motivazione dell'emendamento 1 (considerando 6).

Informazione della segreteria: il testo originale del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale recita, all'articolo 34, paragrafo 2: «2. La commissione amministrativa redige l'elenco delle prestazioni in denaro e in natura di cui al paragrafo 1».

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1, paragrafo 17

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

dopo l'articolo 35 è inserito il seguente capitolo:

«CAPITOLO 1 bis

Prestazioni per l'assistenza di lungo periodo

Articolo 35 bis

Disposizioni generali

1.     Fatte salve le disposizioni specifiche del presente capitolo, gli articoli da 17 a 32 si applicano mutatis mutandis alle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo.

2.     La commissione amministrativa elabora un elenco dettagliato delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1 (lettera v ter) del presente regolamento, indicando quali sono le prestazioni in natura e quali sono le prestazioni in denaro.

3.     In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono erogare prestazioni per l'assistenza di lungo periodo in denaro, in conformità con gli altri capitoli del titolo III, se la prestazione e le condizioni specifiche alle quali è subordinata sono elencate nell'allegato XII, e a condizione che i risultati di tale coordinamento siano per i beneficiari almeno altrettanto favorevoli che se la prestazione fosse coordinata a norma del presente capitolo.

Articolo 35 ter

Cumulo di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo

1.     Se un beneficiario di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo in denaro, concesse in virtù della legislazione dello Stato membro competente, riceve contemporaneamente e ai sensi del presente capitolo prestazioni per l'assistenza di lungo periodo in natura dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora in un altro Stato membro, e l'istituzione del primo Stato membro è inoltre tenuta a rimborsare i costi di tali prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 35 quater, si applica la disposizione generale sul divieto di cumulo delle prestazioni di cui all'articolo 10, con la seguente restrizione: l'importo delle prestazioni in denaro è ridotto dell'importo delle prestazioni in natura imputabile ai sensi dell'articolo 35 quater all'istituzione del primo Stato membro per il rimborso dei costi.

2.     Due o più Stati membri o le loro autorità competenti possono convenire altre misure o misure complementari che non siano meno favorevoli per gli interessati rispetto a quelle del paragrafo 1.

Articolo 35 quater

Rimborso tra istituzioni

1.     L'articolo 35 si applica mutatis mutandis alle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo.

2.     Se la legislazione di uno Stato membro in cui è situata l'istituzione competente a norma del presente capitolo non prevede prestazioni per l'assistenza di lungo periodo in natura, l'istituzione che è o sarebbe competente in detto Stato membro a norma del capitolo 1 per il rimborso delle prestazioni di malattia in natura erogate in un altro Stato membro è considerata competente anche a norma del capitolo 1 bis.»;

 

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 1 (considerando 6).

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1, paragrafo 22, punto 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

2.   In deroga al paragrafo 1 una persona in stato di disoccupazione completa che, durante l'ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, e che non aveva maturato almeno 12 mesi di assicurazione contro la disoccupazione esclusivamente in virtù della legislazione dello Stato membro competente, si mette a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro di residenza. La persona in questione beneficia delle prestazioni in conformità della legislazione dello Stato membro di residenza, come se avesse maturato tutti i periodi di assicurazione in virtù della legislazione di detto Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro di residenza. In alternativa, la persona in stato di disoccupazione completa di cui al presente paragrafo, che ha diritto a una prestazione di disoccupazione unicamente in virtù della legislazione nazionale dello Stato membro competente se vi ha risieduto, può invece scegliere di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro in detto Stato membro e di fruire di prestazioni a norma della legislazione di tale Stato membro come se vi risiedesse.

2.   In deroga al paragrafo 1 una persona in stato di disoccupazione completa che, durante l'ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, e che non aveva maturato almeno 12 mesi di assicurazione contro la disoccupazione esclusivamente in virtù della legislazione dello Stato membro competente, si mette a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro di residenza. La persona in questione beneficia delle prestazioni in conformità della legislazione dello Stato membro di residenza, come se avesse maturato tutti i periodi di assicurazione in virtù della legislazione di detto Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro di residenza.

Motivazione

L'eccezione rimane priva di conseguenze quando la breve durata del periodo di occupazione — inferiore a 12 mesi — non fa sorgere alcun diritto. In tal caso, pertanto, tale eccezione sarebbe superflua. Per contro, qualora ne derivasse un diritto, in particolare in relazione a periodi di occupazione in altri Stati membri computabili a norma dell'articolo 6, tale diritto dovrebbe essere giustificato, per cui lo Stato membro di residenza dovrebbe erogare queste prestazioni, sebbene i contributi siano stati percepiti da altri Stati membri. L'eccezione, inoltre, non è in linea con le disposizioni di cui all'articolo 64, che garantiscono l'esportazione delle prestazioni in casi di questo tipo.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 2, paragrafo 11, punto 11

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

dopo l'articolo 19, paragrafo 2, sono inseriti i paragrafi seguenti:

3.   Ogniqualvolta sia chiesto ad un'istituzione di rilasciare l'attestato di cui sopra, essa procede ad una valutazione adeguata dei fatti pertinenti e garantisce che le informazioni sulla base delle quali viene fornito l'attestato sono corrette .

dopo l'articolo 19, paragrafo 2, sono inseriti i paragrafi seguenti:

3.   Ogniqualvolta sia chiesto ad un'istituzione di rilasciare l'attestato di cui sopra, essa procede ad una valutazione adeguata dei fatti pertinenti.

Motivazione

L'istituzione che rilascia l'attestato non può garantire la correttezza di queste informazioni e deve invece fare affidamento sulla regolarità dei dati forniti dal datore di lavoro. In particolare, le autorità che rilasciano l'attestato non sono responsabili di informazioni inesatte se i dati che esse hanno ricevuto non sono corretti.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

Osservazioni generali

1.

sostiene la libera ed equa mobilità dei lavoratori, e accoglie pertanto con favore la revisione delle normative vigenti in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nel contesto della crescente mobilità dei cittadini all'interno dell'UE;

2.

osserva che la libertà di circolazione dei lavoratori, quale integrazione negativa del mercato unico, deve perciò essere completata con il coordinamento della sicurezza sociale quale integrazione positiva, in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

3.

ritiene che le proposte presentate dalla Commissione che modificano il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 siano in larghissima parte appropriate e opportune, e pertanto le sottoscrive;

4.

rammenta alla Commissione la sua iniziativa Legiferare meglio, facendo presente che le complesse disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 devono rimanere comprensibili sia per le autorità che per i cittadini al fine di consentire di determinare la situazione giuridica;

5.

sottolinea l'importanza delle reti regionali di consulenza e di sostegno per i cittadini mobili all'interno dell'UE. Si tratta di punti di riferimento essenziali per prevenire lo sfruttamento dei lavoratori mobili e la frode organizzata. Il CdR esorta a rafforzare tali reti;

6.

sottolinea che la proposta della Commissione è necessaria per garantire la libera circolazione dei lavoratori, e rileva che, in virtù della chiara base giuridica costituita dall'articolo 48 del TFUE, essa non solleva problemi dal punto di vista del principio di sussidiarietà. In effetti, gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata e/o degli effetti di questa azione, essere realizzati meglio a livello UE, in quanto l'azione proposta coinvolge aspetti transnazionali che gli Stati membri e/o gli enti regionali e locali, da soli, non possono regolamentare correttamente;

7.

sottolinea il suo forte interesse a proseguire il dialogo tecnico con la Commissione su tale questione e, a questo proposito, pone in evidenza l'importanza della relazione sulla valutazione d'impatto che la Commissione presenterà a tempo debito sulla base dell'accordo di cooperazione con il CdR.

Distacco dei lavoratori

8.

prende atto dei progressi compiuti in merito al regime sul distacco dei lavoratori e al miglioramento del certificato di distacco. Accoglie con favore l'inserimento dell'articolo 76 bis per conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del TFUE per stabilire una procedura standard per il rilascio, la contestazione e il ritiro del documento portatile A1 («certificato DP A1»), al fine di ostacolarne l'impiego fraudolento. Tale procedura può, in particolare, consentire di evitare lunghe controversie che potrebbero sfociare in procedimenti di infrazione, e può quindi contribuire in tal modo alla stabilità all'interno dell'Europa;

9.

ricorda che la proposta di regolamento in esame, che modifica il regolamento n. 883/2004 aggiornando le procedure per il rilascio dei DP A1, contiene un elemento fondamentale per migliorare la protezione contro l'abuso dei trattamenti sociali dei lavoratori distaccati nel quadro della parallela revisione della direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori. In considerazione dell'importanza di questo aspetto, qualsiasi passo sulla strada volta a conferire un carattere vincolante, chiaro e immediato al futuro rilascio del DP A1 è riveste particolare importanza e merita quindi particolare apprezzamento;

10.

sottolinea, in relazione al distacco dei lavoratori, che la sicurezza sociale dipende in notevole misura dalla chiarezza delle regole e delle definizioni, per cui un'interpretazione univoca di termini importanti come quelli di «lavoratore autonomo» o di «domicilio» consentirebbe di affrontare in modo efficace i problemi del lavoro autonomo fittizio o delle società di comodo;

11.

ribadisce, a tale proposito, la posizione del Comitato secondo cui il termine a partire dal quale la legge dello Stato ospitante è pienamente applicabile al rapporto di lavoro in una situazione di distacco dovrebbe essere fissato a dodici mesi (1);

12.

si rammarica per il ritardo nell'introduzione dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI), ritenendo indispensabile la trasmissione elettronica dei dati su scala europea.

Prestazioni di malattia e di assistenza

13.

osserva che il coordinamento delle prestazioni di assistenza estende l'ambito di applicazione del diritto di coordinamento, il che è necessario al fine di raggiungere gli obiettivi dell'azione proposta; il divieto di cumulo delle prestazioni di malattia e di quelle di assistenza appare tuttavia di difficile applicazione;

14.

osserva che la tutela di un cittadino malato che risiede in uno Stato membro deve essere garantita anche se tale cittadino non ha il diritto di soggiornare su quel territorio. Tuttavia, fa presente che in molti casi il riconoscimento di una copertura sanitaria acquisita all'estero ai sensi del diritto dell'UE è difficile da garantire senza restrizioni, e che spesso in alcuni paesi dell'UE viene negato completamente e ingiustamente l'accesso alla copertura sanitaria ai cittadini che hanno un lavoro precario;

15.

accoglie pertanto fondamentalmente con favore il fatto che l'attribuzione della copertura sanitaria ai cittadini UE inattivi e indigenti presupponga soltanto che la persona risieda di fatto in uno Stato membro, anche se non possiede un regolare permesso di soggiorno. Ritiene al riguardo che debba essere stabilito il diritto dello Stato ospitante al rimborso da parte dello Stato membro competente.

Prestazioni di disoccupazione

16.

reputa adeguate le nuove disposizioni in materia di coordinamento delle prestazioni di disoccupazione. Ritiene che la deroga, prevista al paragrafo 2 dell'articolo 65 del regolamento n. 883/2004, per i rapporti di lavoro di durata inferiore a 12 mesi, pur potendo apparire in senso stretto non necessaria, serva a chiarire il testo;

17.

accoglie con favore la proposta di estendere la durata dell'esportabilità delle prestazioni di disoccupazione da tre a sei mesi. sottolinea, tuttavia, che tale estensione dovrebbe essere accompagnata da adeguate politiche attive del mercato del lavoro, che costituiscono un elemento essenziale delle cosiddette «strategie di attivazione», in modo da favorire l'interazione tra i regimi di assistenza e di assicurazione contro la disoccupazione, le politiche attive del mercato del lavoro e le condizioni di erogazione delle prestazioni. Il CdR ritiene che occorra chiarire le modalità in cui gli Stati membri dovrebbero poter estendere la durata dell'esportabilità oltre il diritto europeo vigente. Il Comitato nutre però perplessità circa il regime speciale applicabile ai periodi di occupazione inferiori ai 12 mesi.

Prestazioni familiari

18.

sottolinea che tutti i cittadini dell'UE hanno diritto alle prestazioni sociali e familiari del paese in cui sono ufficialmente residenti, impiegati o soggetti al pagamento delle imposte, benché possano esistere divergenze considerevoli tra uno Stato membro e l'altro in merito ai diritti sociali e familiari.

Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo

19.

prende atto della competenza derivante dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in merito ai poteri degli Stati membri nel configurare l'assistenza sociale per le persone non attive, e si compiace dell'idea che tali disposizioni debbano essere considerate un elemento nuovo e importante nel contesto dei diritti fondamentali e dei diritti umani. È da accogliere con favore il principio secondo cui in futuro questa categoria di cittadini non debba essere esclusa dalla copertura sanitaria anche in caso di residenza di fatto, e osserva che questi cittadini possono avere la possibilità di contribuire, in misura proporzionata, a un regime di assicurazione malattia sulla base della loro residenza abituale. Resta però la questione di quando debba essere giustificata una limitazione — o addirittura un'esclusione — dell'assistenza sociale. Al tempo stesso, l'estensione di tale principio ai cittadini UE residenti di fatto in uno Stato diverso dal proprio richiede che ne sia regolamentata l'applicazione, anche al fine di stabilire parità di comportamento e di carico tra gli Stati membri.

Lavoratori frontalieri

20.

deplora la mancanza di dati e informazioni affidabili, in particolare riguardo al numero dei lavoratori frontalieri ai sensi della definizione normativa contenuta nel regolamento (CE) n. 883/2004;

21.

richiama l'attenzione sulla notevole esperienza di cui dispongono le regioni frontaliere in relazione ai lavoratori mobili, e invita la Commissione e gli Stati membri ad avvalersene. A tale riguardo invita la Commissione a rafforzare i servizi di sostegno alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori offerti da EURES — in particolare attraverso i partenariati transfrontalieri EURES già esistenti, incoraggiandone al tempo stesso la creazione di nuovi — e a mettere tali servizi in condizione di raccogliere informazioni affidabili sul numero e sul profilo dei lavoratori transfrontalieri e sui loro datori di lavoro.

Bruxelles, 12 luglio 2017.

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  Parere sul tema Revisione della direttiva relativa al distacco dei lavoratori (CoR 2016-02881).


12.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 342/74


Parere del Comitato europeo delle regioni — Classificazione territoriale e tipologie

(2017/C 342/11)

Relatore:

Mieczysław Struk (PL/PPE) presidente della regione Pomerania

Testo di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet)

COM(2016) 788 — final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

COM(2016) 788 final

Articolo 1

Modificare il paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 1

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1059/2003 è così modificato:

Il regolamento (CE) n. 1059/2003 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

«Articolo 1

Oggetto

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce una classificazione statistica comune delle unità territoriali (NUTS), al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche armonizzate a diversi livelli territoriali dell'Unione europea.

1.   Il presente regolamento istituisce una classificazione statistica comune delle unità territoriali (NUTS), al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche armonizzate a diversi livelli territoriali dell'Unione europea.

2.   La classificazione NUTS è riportata nell'allegato I.

2.   La classificazione NUTS è riportata nell'allegato I.

3.   Le unità amministrative locali (LAU), di cui all'articolo 4, completano la classificazione NUTS.

3.   Le unità amministrative locali (LAU), di cui all'articolo 4, completano la classificazione NUTS.

4.   Le griglie statistiche, di cui all'articolo 4 bis, completano la classificazione NUTS. Esse sono utilizzate per calcolare le tipologie territoriali basate sulla popolazione.

4.   Le griglie statistiche, di cui all'articolo 4 bis, completano la classificazione NUTS. Esse sono utilizzate per calcolare le tipologie territoriali basate sulla ripartizione e sulla densità della popolazione.

5.   Le tipologie territoriali dell'Unione, di cui all'articolo 4 ter, completano la classificazione NUTS attribuendo i tipi alle unità territoriali.»;

5.   Le tipologie territoriali dell'Unione, di cui all'articolo 4 ter, completano la classificazione NUTS attribuendo i tipi alle unità territoriali.»;

Motivazione

Formulazione più precisa.

Emendamento 2

COM(2016) 788 final

Articolo 1

Modificare il paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

5)   sono aggiunti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter:

5)   sono aggiunti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter:

[…]

(…)

Articolo 4 ter

Articolo 4 ter

Tipologie territoriali dell'Unione

Tipologie territoriali dell'Unione

(…)

(…)

3.   Le tipologie seguenti sono stabilite a livello LAU:

3.   Le tipologie seguenti sono stabilite a livello LAU:

a)

grado di urbanizzazione (DEGURBA):

a)

grado di urbanizzazione (DEGURBA):

 

«Zone urbane»:

 

«Zone urbane»:

 

«Grandi città» o «Zone densamente popolate»,

 

«Zone densamente popolate»,

 

«Città e periferie» o «Zone mediamente popolate»,

 

«Zone mediamente popolate»,

 

«Zone rurali» o «Zone scarsamente popolate»;

 

«Zone scarsamente popolate»;

b)

zone urbane funzionali:

b)

zone urbane funzionali:

 

«Grandi città» più le loro «Zone di pendolarismo»;

 

«Zone urbane» più le loro «Zone di pendolarismo»;

c)

zone costiere:

c)

zone costiere:

 

«Zone costiere»,

 

«Zone costiere»,

 

«Zone non costiere».

 

«Zone non costiere».

Se in uno Stato membro esistono diversi livelli amministrativi delle LAU, la Commissione (Eurostat) consulta lo Stato membro per determinare il livello amministrativo delle LAU che sarà utilizzato per l'attribuzione di tipologie.

Se in uno Stato membro esistono diversi livelli amministrativi delle LAU, la Commissione (Eurostat) consulta lo Stato membro per determinare il livello amministrativo delle LAU che sarà utilizzato per l'attribuzione di tipologie.

4.   Le tipologie e denominazioni seguenti sono stabilite a livello NUTS 3:

4.   Le tipologie e denominazioni seguenti sono stabilite a livello NUTS 3:

a)

tipologia urbana-rurale:

a)

tipologia urbana-rurale:

 

«Regioni prevalentemente urbane»,

 

«Regioni prevalentemente urbane»,

 

«Regioni intermedie»,

 

«Regioni intermedie»,

 

«Regioni prevalentemente rurali»;

 

«Regioni prevalentemente rurali»;

b)

tipologia metropolitana:

b)

tipologia metropolitana:

 

«Regioni metropolitane»,

 

«Regioni metropolitane»,

 

«Regioni non metropolitane»;

 

«Regioni non metropolitane»;

c)

tipologia costiera:

c)

tipologia costiera:

 

«Regioni costiere»,

 

«Regioni costiere»,

 

«Regioni non costiere».

 

«Regioni non costiere»;

 

d)

tipologia insulare:

«Regioni insulari»,

«Regioni non insulari»;

e)

tipologia montuosa:

«Regioni montuose»,

«Regioni non montuose»;

f)

tipologia frontaliera:

«Regioni frontaliere»,

«Regioni non frontaliere»;

g)

tipologia demografica:

«Regioni scarsamente popolate»,

«Regioni non scarsamente popolate»,

«Regioni che invecchiano»,

«Regioni che non invecchiano»,

«Regioni che si spopolano»,

«Regioni che non si spopolano»;

h)

tipologia periferica:

«Regioni periferiche»,

«Regioni non periferiche».

Motivazione

I territori con caratteristiche (geografiche, economiche, sociali e demografiche) specifiche potranno utilizzare gli indicatori pertinenti per sostenere l'attuazione delle politiche pubbliche destinate ad affrontare le sfide cui sono confrontati.

Emendamento 3

COM(2016) 788 final

Articolo 1

Modificare il paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

5)   sono aggiunti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter:

5)   sono aggiunti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter:

(…)

(…)

Articolo 4 ter

Articolo 4 ter

Tipologie territoriali dell'Unione

Tipologie territoriali dell'Unione

(…)

(…)

5.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione , condizioni uniformi per l'applicazione armonizzata delle tipologie negli Stati membri e a livello dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura di esame di cui all'articolo 7.

5.   La Commissione stabilisce, in consultazione con gli Stati membri e le regioni , condizioni uniformi per l'applicazione armonizzata delle tipologie negli Stati membri e a livello dell'Unione.

 

6.     In caso di necessità motivata, individuata dagli Stati membri o dal Comitato delle regioni e confermata dalla Commissione, le tipologie di cui ai suddetti paragrafi 3 e 4 possono essere integrate da tipologie nuove.

Motivazione

I territori con caratteristiche (geografiche, economiche, sociali e demografiche) specifiche potranno utilizzare gli indicatori pertinenti per sostenere l'attuazione delle politiche pubbliche destinate ad affrontare le sfide cui sono confrontati.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

1.

sottolinea l'importanza delle statistiche regionali europee in quanto costituiscono uno strumento importante per l'elaborazione di politiche mirate e uno strumento utile per comprendere e quantificare l'impatto delle decisioni politiche in specifici territori. Tali statistiche sono utilizzate per molteplici scopi da numerosi utenti pubblici e privati, compresi gli enti regionali e locali, e offrono una base obiettiva per sostenere i processi decisionali in molti settori d'intervento pubblico, quali il sostegno alle PMI, la politica in materia di innovazione, l'istruzione, il mercato del lavoro, i trasporti, il turismo e le industrie marittime;

2.

conferma che le tipologie territoriali derivanti dalle statistiche europee svolgono un ruolo importante nella politica regionale, dato che sono in grado di contribuire agli interventi strategici basati su dati concreti e ad approcci territoriali più integrati che riflettono la diversità delle regioni dell'UE;

3.

prende atto dell'iniziativa della Commissione europea di modificare il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet). La codificazione di tali tipologie in un unico testo normativo potrebbe consentire di aggregare i dati per diversi tipi di territori, garantendo un'applicazione trasparente e armonizzata delle metodologie esistenti a livello sia dell'UE che degli Stati membri. Ciò, tuttavia, non deve condurre a fare della nuova classificazione Tercet la base delle norme di ammissibilità per tutte le politiche dell'UE, compresa la politica di coesione;

4.

conclude che la proposta legislativa volta a modificare il regolamento (CE) n. 1059/2003 è conforme al principio di sussidiarietà, dal momento che l'obiettivo di istituire, coordinare e mantenere, a livello UE e a fini statistici, classificazioni statistiche armonizzate non può essere conseguito in misura sufficiente dall'azione dei soli Stati membri. D'altro canto, tuttavia, il rispetto del principio di sussidiarietà può essere garantito soltanto se le tipologie territoriali sono state concordate nel corso di un confronto approfondito con gli Stati membri e le regioni. Inoltre, la proposta legislativa, in linea di principio, non va al di là di quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi e potrebbe pertanto essere considerata conforme al principio di proporzionalità;

5.

sottolinea la necessità di intensificare il dialogo tra gli istituti nazionali di statistica e gli enti locali e regionali al fine di garantire che la nuova classificazione Tercet tenga debitamente conto delle specificità socioeconomiche, territoriali e amministrative dei diversi territori;

6.

sottolinea l'importanza di affrontare la situazione specifica dei territori con particolari caratteristiche geografiche, economiche, sociali e demografiche, che dovrebbe essere trattata adeguatamente nel quadro delle statistiche regionali europee al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale conformemente all'articolo 174 del TFUE;

7.

a tale proposito, richiama l'attenzione sui seguenti elementi:

a)

l'articolo 174 del TFUE, in base al quale un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;

b)

il Libro verde sulla coesione territoriale (COM(2008) 616 final) e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2008) 2550), che menzionano alcune tipologie territoriali tra cui le regioni frontaliere, le regioni montuose, le regioni insulari e le regioni scarsamente popolate — tipologie, queste, già utilizzate nel contesto della Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale (pubblicata nel novembre 2010);

c)

il parere del CdR in merito al suddetto Libro verde (COTER-IV-020), nel quale si chiede alla Commissione di approfondire le ricerche in vista della definizione di indicatori pertinenti per gli specifici problemi socioeconomici dei diversi tipi di regioni, in particolare quelle montuose e insulari, a bassa densità demografica e frontaliere, e di migliorare in modo sostanziale le informazioni statistiche e la loro rappresentazione cartografica, in modo da rispecchiare la situazione reale;

d)

il parere del CdR Sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale (COTER-V-052), in cui si esorta a rispettare meglio le disposizioni dell'articolo 174 del TFUE;

e)

il parere del CdR Indicatori dello sviluppo territoriale — non solo PIL (COTER-VI-009), in cui si rileva l'insufficienza delle informazioni quantitative sui vari territori con caratteristiche (geografiche, ambientali, economiche e sociali) specifiche che ne condizionano lo sviluppo, e si propone che la Commissione (e più precisamente Eurostat) adotti le categorie territoriali individuate dal Trattato al fine di contribuire alla corretta attuazione delle politiche dell'UE dotate di una dimensione territoriale;

f)

il progetto di parere del CdR L'imprenditorialità nelle isole: il contributo alla coesione territoriale (COTER-VI/022), in cui si propone di integrare le isole come categoria supplementare nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento Tercet;

8.

si rammarica che la proposta della Commissione preveda un numero limitato di tipologie territoriali e non tenga conto di altre tipologie legate ai territori con caratteristiche geografiche, economiche, sociali e demografiche specifiche che sono già state sviluppate e utilizzate, e in particolare delle tipologie relative alle regioni insulari, montuose, frontaliere, scarsamente popolate e ultraperiferiche. Per rispecchiare meglio le caratteristiche di questi territori è estremamente importante che siano adottate tipologie territoriali atte a evidenziare, sul piano statistico, la diversità e complessità di queste regioni; raccomanda pertanto di inserire dei riferimenti alle suddette tipologie territoriali in sede di modifica del regolamento Tercet con la partecipazione degli Stati membri e delle regioni.

Bruxelles, 13 luglio 2017.

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


12.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 342/79


Parere del Comitato europeo delle regioni — Energia da fonti rinnovabili e mercato interno dell'energia elettrica

(2017/C 342/12)

Relatrice:

Daiva Matonienė (LT/ECR), membro del consiglio comunale di Šiauliai

Testi di riferimento:

Proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione)

COM(2016) 767 final

Proposta di regolamento sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)

COM(2016) 861 final

Proposta di direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)

COM(2016) 864 final

Proposta di regolamento che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione)

COM(2016) 863 final/2

Proposta di regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE

COM(2016) 862 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 7

Proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), COM(2016) 767 final — 2016/0382 (COD)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Appare pertanto opportuno stabilire un obiettivo vincolante dell'UE in relazione alla quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 27 %. Gli Stati membri dovrebbero definire il loro contributo al conseguimento di questo obiettivo nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in applicazione del processo di governance definito nel regolamento [sulla governance].

Appare pertanto opportuno stabilire un obiettivo vincolante dell'UE in relazione alla quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 27 %. Gli Stati membri dovrebbero definire il loro contributo al conseguimento di questo obiettivo nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in applicazione del processo di governance definito nel regolamento [sulla governance].

 

Ai fini della coerenza con l'accordo di Parigi, sarà necessario che gli Stati membri stabiliscano propri obiettivi vincolanti, che prevedano una quota maggiore di energia da fonti rinnovabili.

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di fissare obiettivi nazionali vincolanti più ambiziosi per la loro quota di energia da fonti rinnovabili. In questo processo, potrebbero mirare a conseguire una quota più elevata di energie rinnovabili rispetto all'obiettivo vincolante del 27 % dell'UE. Tuttavia, la definizione degli obiettivi nazionali dovrebbe avvenire sulla base di una decisione dello Stato membro stesso, e in funzione di una valutazione delle possibilità, delle premesse e del contesto, senza imporre, a livello dell'UE, requisiti vincolanti più ambiziosi.

Emendamento 2

Considerando 13

Proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), COM(2016) 767 final — 2016/0382 (COD)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La Commissione dovrebbe facilitare lo scambio delle migliori pratiche tra le competenti autorità o organismi nazionali o regionali, ad esempio tramite periodiche riunioni intese a trovare un'impostazione comune nel promuovere una maggiore diffusione di progetti efficienti in termini di costi nel campo delle energie rinnovabili, stimolare gli investimenti in nuove tecnologie pulite e flessibili e definire una strategia adeguata per gestire la graduale eliminazione delle tecnologie che non contribuiscono alla riduzione di emissioni o che non presentano una sufficiente flessibilità, sulla base di criteri trasparenti e affidabili segnali di prezzo.

La Commissione dovrebbe facilitare lo scambio delle migliori pratiche tra le competenti autorità o organismi nazionali o regionali e locali , ad esempio tramite periodiche riunioni intese a trovare un'impostazione comune nel promuovere una maggiore diffusione di progetti efficienti in termini di costi nel campo delle energie rinnovabili, stimolare gli investimenti in nuove tecnologie pulite e flessibili e definire una strategia adeguata per gestire la graduale eliminazione delle tecnologie che non contribuiscono alla riduzione di emissioni o che non presentano una sufficiente flessibilità, sulla base di criteri trasparenti e affidabili segnali di prezzo.

Motivazione

Si propone di completare il testo della proposta della Commissione aggiungendo il riferimento agli enti locali. Si tratta di un aspetto importante, dal momento che, nel settore dell'energia, gli enti locali contribuiscono direttamente allo sviluppo delle energie rinnovabili nei loro territori e all'attuazione degli obiettivi energetici nazionali.

Emendamento 3

Considerando 15

Proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), COM(2016) 767 final — 2016/0382 (COD)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

I regimi di sostegno all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili si sono dimostrati efficaci nel favorirne la diffusione. Qualora gli Stati membri decidessero di attuare regimi di sostegno, detto sostegno dovrebbe essere fornito con modalità che garantiscano la minore distorsione possibile del funzionamento dei mercati dell'energia elettrica. A tal fine, sempre più Stati membri concedono sostegno in forma supplementare rispetto ai proventi del mercato.

I regimi di sostegno all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili si sono dimostrati efficaci nel favorirne la diffusione. Qualora gli Stati membri decidessero di attuare regimi di sostegno, detto sostegno dovrebbe essere fornito con modalità che garantiscano la minore distorsione possibile del funzionamento dei mercati dell'energia elettrica. A tal fine, sempre più Stati membri concedono sostegno in forma supplementare rispetto ai proventi del mercato , ed è pertanto necessario incentivare i produttori di energia da fonti rinnovabili a reagire ai segnali del mercato .

Motivazione

Nella direttiva UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili si sottolinea che il regime di sostegno alle energie rinnovabili non deve causare distorsioni del mercato, ed è quindi necessario incentivare i produttori di energia da fonti rinnovabili a reagire ai segnali del mercato.

Emendamento 4

Considerando 33

Proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), COM(2016) 767 final — 2016/0382 (COD)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

A livello nazionale e regionale, le norme e gli obblighi in materia di requisiti minimi per l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili negli edifici nuovi e ristrutturati hanno portato ad un notevole aumento dell'utilizzo di questo tipo di energia. Tali misure dovrebbero essere incoraggiate a un più ampio livello dell'Unione, promuovendo allo stesso tempo l'utilizzo di più efficienti applicazioni di energia da fonti rinnovabili tramite le regolamentazioni e i codici in materia urbanistica.

A livello nazionale, regionale e locale , le norme e gli obblighi in materia di requisiti minimi per l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili negli edifici nuovi e ristrutturati hanno portato ad un notevole aumento dell'utilizzo di questo tipo di energia. Tali misure dovrebbero essere incoraggiate a un più ampio livello dell'Unione, promuovendo allo stesso tempo l'utilizzo di più efficienti applicazioni di energia da fonti rinnovabili tramite le regolamentazioni e i codici in materia urbanistica.

Motivazione

Si propone di includere gli enti locali. I comuni, nel preparare i piani di sviluppo per l'impiego di energia sostenibile o di fonti energetiche rinnovabili, stabiliscono i requisiti minimi per l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili.

Emendamento 5

Considerando 54

Proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), COM(2016) 767 final — 2016/0382 (COD)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La partecipazione locale dei cittadini a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili attraverso le comunità che producono energia rinnovabile ha comportato un notevole valore aggiunto in termini di accettazione delle energie rinnovabili a livello locale e l'accesso a capitali privati aggiuntivi. Questo coinvolgimento a livello locale sarà tanto più importante in un contesto caratterizzato dall'aumento della capacità di energia rinnovabile in futuro.

La partecipazione locale dei cittadini a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili attraverso le comunità che producono energia rinnovabile ha comportato un notevole valore aggiunto in termini di accettazione delle energie rinnovabili a livello locale e l'accesso a capitali privati aggiuntivi. Questo coinvolgimento a livello locale sarà tanto più importante in un contesto caratterizzato dall'aumento della capacità di energia rinnovabile in futuro.

 

A livello nazionale, regionale e locale, occorre incoraggiare la creazione di tali comunità.

Motivazione

Le proposte della Commissione mettono l'accento sul fatto che i consumatori devono diventare soggetti attivi del nuovo mercato dell'energia elettrica. Le comunità energetiche locali possono rappresentare un modo efficiente per gestire l'energia a livello locale, usando l'energia elettrica da loro prodotta o direttamente per l'approvvigionamento di energia oppure per il riscaldamento e il raffreddamento; per questo, a tutti i livelli di governo, va incoraggiata la creazione di tali comunità.

Emendamento 6

Considerando 55

Proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), COM(2016) 767 final — 2016/0382 (COD)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Le caratteristiche specifiche delle comunità locali che producono energia rinnovabile, in termini di dimensioni, assetto proprietario e numero di progetti, possono ostacolarne la competitività paritaria con gli operatori di grande taglia, segnatamente i concorrenti che dispongono di progetti o portafogli più ampi. Le misure atte ad ovviare a tali svantaggi includono anche consentire alle comunità produttrici/consumatrici di energia di operare nel sistema energetico e agevolarne l'integrazione nel mercato.

Le caratteristiche specifiche delle comunità locali che producono energia rinnovabile, in termini di dimensioni, assetto proprietario e numero di progetti, possono ostacolarne la competitività paritaria con gli operatori di grande taglia, segnatamente i concorrenti che dispongono di progetti o portafogli più ampi. Le misure atte ad ovviare a tali svantaggi includono anche consentire alle comunità produttrici/consumatrici di energia di operare nel sistema energetico e agevolarne l'integrazione nel mercato. Si invitano gli Stati membri a elaborare, in cooperazione con la Commissione europea e i rispettivi enti locali e regionali, raccomandazioni in cui siano esposti i principi fondamentali dell'istituzione e dell'attività delle comunità.

Motivazione

Nelle sue proposte, la Commissione sottolinea che i cittadini devono avere un interesse nella transizione energetica, avvalersi delle nuove tecnologie per ridurre il costo delle bollette, partecipare attivamente al mercato dell'energia, e le comunità locali dell'energia possono rappresentare un modo efficace di gestione dell'energia a questo livello. Al fine di conseguire tali obiettivi, è essenziale informare in modo esauriente la popolazione sull'istituzione delle comunità, sulla loro attività, sulle loro possibilità e sui vantaggi che offrono.

Emendamento 7

Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 4

Proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), COM(2016) 767 final — 2016/0382 (COD)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   Gli Stati membri provvedono, collettivamente, a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 27 %.

1.   Gli Stati membri provvedono, collettivamente, a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 27 %. In base a una valutazione delle premesse e delle condizioni locali, gli Stati membri possono stabilire obiettivi vincolanti propri, che prevedono una quota più elevata.

2.    I rispettivi contributi degli Stati membri al presente obiettivo complessivo per il 2030 sono stabiliti e notificati alla Commissione come parte dei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità degli articoli da 3 a 5 e da 9 a 11 del regolamento [sulla governance].

2.    Le modalità con cui gli Stati membri conseguono il presente obiettivo complessivo per il 2030 sono stabilite e notificate alla Commissione come parte dei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità degli articoli da 3 a 5 e da 9 a 11 del regolamento [sulla governance].

4.   La Commissione sostiene gli obiettivi ambiziosi degli Stati membri introducendo un quadro favorevole che comprende un maggior utilizzo dei fondi dell'Unione, in particolare gli strumenti finanziari, soprattutto al fine di ridurre il costo del capitale per progetti di energia rinnovabile.

4.   La Commissione sostiene gli obiettivi ambiziosi degli Stati membri introducendo un quadro favorevole che comprende un maggior utilizzo dei fondi dell'Unione, in particolare gli strumenti finanziari, soprattutto al fine di ridurre i costi economici variabili per progetti di energia rinnovabile , oltre che per migliorare la capacità tecnologica e la competitività dei fabbricanti e installatori europei o per accrescere l'interesse dei consumatori ad acquistare energia prodotta a partire da fonti rinnovabili . Analogamente, la Commissione può istituire, nel quadro dell'uso dei fondi dell'UE, meccanismi che, tenuto conto di diversi fattori e circostanze, incoraggino le regioni o gli Stati membri i cui progressi nel campo delle energie rinnovabili possono essere considerati superiori alla media.

 

6.     Ogni Stato membro fa in modo che la sua quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia nel 2030, calcolata in conformità con le disposizioni della presente direttiva, sia almeno pari al suo obiettivo nazionale complessivo (ripartito in consumo di energia elettrica, consumo di energia termica e consumo legato ai trasporti) per la quota di energia da fonti rinnovabili per quell'anno, indicato nell'allegato I.

Motivazione

Riguardo all'articolo 3, paragrafo 1:

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di fissare obiettivi nazionali vincolanti più ambiziosi per la loro quota di energia da fonti rinnovabili. In questo processo, potrebbero mirare a conseguire una quota più elevata di energie rinnovabili rispetto all'obiettivo vincolante del 27 % dell'UE. Tuttavia, la definizione degli obiettivi nazionali dovrebbe avvenire sulla base di una decisione dello Stato membro stesso, e in funzione di una valutazione delle possibilità, delle premesse e del contesto, senza imporre, a livello dell'UE, requisiti vincolanti più ambiziosi.

Riguardo all'articolo 3, paragrafo 4:

L'emendamento introduce l'idea che un volume maggiore di fondi europei possa essere allocato ai paesi (e, eventualmente, alle regioni) che hanno conseguito i migliori risultati nella promozione delle fonti di energia rinnovabili. Tale meccanismo dovrebbe tener conto delle diverse circostanze presenti nei singoli paesi e servire ad essi da incentivo. Inoltre, se si vuol garantire uno sviluppo equilibrato e competitivo, i finanziamenti pubblici non dovrebbero essere utilizzati per un unico obiettivo soltanto.

Riguardo all'articolo 3, paragrafo 6:

L'emendamento recupera il testo della precedente direttiva, che obbligava ogni Stato membro a stabilire i suoi obiettivi nazionali e a impegnarsi a raggiungerli. Inoltre, in esso si suggerisce che tali obiettivi vengano definiti in dettaglio in relazione alle diverse componenti del consumo (energia elettrica, energia termica e trasporti).

Emendamento 8

Articolo 4

Proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), COM(2016) 767 final — 2016/0382 (COD)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   Fatte salve le norme sugli aiuti di Stato, gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno al fine di conseguire l'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1. I regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili sono concepiti in modo da evitare inutili distorsioni dei mercati dell'energia elettrica e da garantire che i produttori tengano conto della domanda e dell'offerta di energia, nonché di eventuali vincoli di rete.

1.   Fatte salve le norme sugli aiuti di Stato, gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno al fine di conseguire l'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1. I regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili (e tutte le normative riguardanti i relativi mercati) sono concepiti in modo da evitare distorsioni dei mercati dell'energia elettrica (tenendo conto dell'internalizzazione di tutti i costi e includendo i rischi ambientali), nell'affidabilità e nella qualità dell'offerta, nella competitività e nell'accessibilità, e garantire che i produttori tengano conto della domanda e dell'offerta di energia, nonché di eventuali vincoli di rete.

2.   Il sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili va concepito in modo da integrare l'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica e garantire che i produttori di energia rinnovabile reagiscano ai segnali dei prezzi di mercato e massimizzino le loro entrate sul mercato.

2.   Il sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili va concepito in modo da integrare l'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica e garantire che i produttori di energia rinnovabile reagiscano ai segnali dei prezzi di mercato e massimizzino le loro entrate sul mercato.

3.   Gli Stati membri assicurano che il sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili sia concesso in esito a una procedura di gara aperta, trasparente, competitiva, non discriminatoria ed efficace sotto il profilo dei costi.

3.   Gli Stati membri assicurano che il sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili sia concesso in esito a una procedura di gara aperta, trasparente, competitiva, non discriminatoria ed efficace sotto il profilo dei costi.

4.   Gli Stati membri valutano l'efficacia del loro sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili almeno ogni quattro anni. Le decisioni relative alla prosecuzione o alla proroga del sostegno e all'elaborazione di nuovi aiuti sono basate sui risultati delle valutazioni.

4.    Gli Stati membri possono modulare i regimi di sostegno finanziario nelle regioni ultraperiferiche in base ai costi effettivi di produzione dovuti alle specifiche condizioni di isolamento e di dipendenza dall'esterno di tali regioni, al fine di raggiungere più elevati obiettivi di produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili o da altre fonti di energia pulita prodotta a livello nazionale.

 

5.   Gli Stati membri valutano l'efficacia del loro sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili almeno ogni quattro anni. Le decisioni relative alla prosecuzione o alla proroga del sostegno e all'elaborazione di nuovi aiuti sono basate sui risultati delle valutazioni.

Motivazione

Riguardo all'articolo 4, paragrafo 1:

Considerate le distorsioni del mercato dovute alle normative nazionali o alle imprese di combustibili fossili che operano nel quadro di tali normative, sarebbe opportuno situare in tale contesto le distorsioni di mercato menzionate nella direttiva.

L'energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe essere integrata nel mercato dell'energia elettrica tenendo conto delle caratteristiche di ciascuna tecnologia. Fare del prezzo l'unico principio guida potrebbe fornire un'immagine non veritiera della situazione.

Riguardo all'articolo 4, paragrafo 2:

L'energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe essere integrata nel mercato dell'energia elettrica tenendo conto delle caratteristiche di ciascuna tecnologia. Fare del prezzo l'unico principio guida potrebbe fornire un'immagine non veritiera della situazione.

Riguardo all'articolo 4, paragrafi 3 e 5:

Questo approccio centralistico non è in linea con l'obiettivo perseguito dalla Commissione, consistente nel lasciare ampio potere discrezionale agli Stati membri nell'assicurare il sostegno con modalità aperte, trasparenti, competitive, non discriminatorie ed efficaci rispetto ai costi. Dato che gli Stati membri possono definire i loro criteri per il raggiungimento degli obiettivi, il riferimento a parametri obbligatori a livello europeo non si concilia con l'approccio della Commissione.

Emendamento 9

Articolo 5, paragrafo 2

Proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), COM(2016) 767 final — 2016/0382 (COD)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

2.   Gli Stati membri assicurano che il sostegno di almeno il 10 % della capacità che beneficia di nuovo sostegno in ciascun anno tra il 2021 e il 2025 e almeno il 15 % della capacità che beneficia di nuovo sostegno in ciascun anno tra il 2026 e il 2030 sia aperto agli impianti ubicati in altri Stati membri.

2.   Gli Stati membri assicurano che il sostegno di almeno il 10 % della capacità che beneficia di nuovo sostegno in ciascun anno tra il 2021 e il 2025 e almeno il 15 % della capacità che beneficia di nuovo sostegno in ciascun anno tra il 2026 e il 2030 sia aperto agli impianti ubicati in altri Stati membri. Vanno anche promossi gli investimenti di cooperazione transfrontaliera che prevedono un adeguato livello di interconnessioni.

Motivazione

L'attenuazione del requisito delle gare transfrontaliere toglie pressione competitiva al sistema, non sfruttando il potenziale di riduzione dei costi. Occorre pertanto garantire che siano create adeguate capacità di interconnessione tra gli Stati membri.

Emendamento 10

Articolo 6

Proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), COM(2016) 767 final — 2016/0382 (COD)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Fatti salvi gli adattamenti necessari per conformarsi alle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti che ne discendono e sull'economia dei progetti sostenuti.

Fatti salvi gli adattamenti necessari per conformarsi alle norme in materia di aiuti di Stato o altre speciali circostanze di forza maggiore stabilite, caso per caso, dagli Stati membri e dalla Commissione europea , gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti che ne discendono e sull'economia dei progetti sostenuti.

Motivazione

È opportuno accordare una certa flessibilità agli Stati membri nei casi di forza maggiore o nei casi in cui i fondi pubblici destinati, per esempio, all'istruzione e alla salute siano a rischio di tagli di bilancio, mentre i fondi destinati a promuovere le fonti energetiche rinnovabili restano immutati.

Emendamento 11

Articolo 7, paragrafo 1

Proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), COM(2016) 767 final — 2016/0382 (COD)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Ai fini del calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili di uno Stato membro, il contributo dei biocarburanti e dei bioliquidi, nonché dei combustibili da biomassa consumati nel settore dei trasporti, se prodotti a partire da colture alimentari o foraggere, non è superiore al 7 % del consumo finale di energia nei trasporti stradali e ferroviari in tale Stato membro. Tale limite è ridotto al 3,8  % nel 2030 conformemente alla traiettoria di cui all'allegato X, parte A. Gli Stati membri possono fissare un limite inferiore e possono distinguere tra diversi tipi di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari o foraggere, ad esempio fissando un limite inferiore per il contributo dei biocarburanti ottenuti da colture oleaginose per alimenti o mangimi, tenendo conto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.

Ai fini del calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili di uno Stato membro, il contributo dei biocarburanti e dei bioliquidi, nonché dei combustibili da biomassa consumati nel settore dei trasporti, se prodotti a partire da colture alimentari o foraggere , fatta eccezione per i biocarburanti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni definiti all'articolo 2 , lettera u) , non è superiore al 7 % del consumo finale di energia nei trasporti stradali e ferroviari in tale Stato membro. Tale limite è ridotto al 3,8  % nel 2030 conformemente alla traiettoria di cui all'allegato X, parte A. Gli Stati membri possono fissare un limite inferiore e possono distinguere tra diversi tipi di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari o foraggere, ad esempio fissando un limite inferiore per il contributo dei biocarburanti ottenuti da colture oleaginose per alimenti o mangimi, tenendo conto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.

Motivazione

I biocarburanti convenzionali con buone prestazioni in termini di clima e di sostenibilità, ivi compresi i biocarburanti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni, non dovrebbero essere gradualmente eliminati. La FAO raccomanda la produzione sostenibile sia di alimenti che di combustibili. Nell'UE vaste superfici di terreni agricoli sono lasciate a riposo, e la graduale eliminazione dei biocarburanti pregiudicherebbe l'uso flessibile delle risorse e lo sviluppo tecnologico.

Emendamento 12

Articolo 9, paragrafo 1

Proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), COM(2016) 767 final — 2016/0382 (COD)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   Due o più Stati membri possono cooperare su tutti i tipi di progetti comuni per la produzione di energia elettrica, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili. Tale cooperazione può comprendere operatori privati.

1.   Due o più Stati membri possono cooperare su tutti i tipi di progetti comuni per la produzione di energia elettrica, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili. Tale cooperazione può comprendere operatori privati. Si sottolineano in particolare i vantaggi della cooperazione regionale.

Motivazione

È importante sottolineare il significato della cooperazione regionale nel mercato delle energie da fonti rinnovabili. La cooperazione a livello regionale può essere di grande utilità, in termini economici, nonché creare reali opportunità per espandere il mercato interno dell'energia elettrica.

Emendamento 13

Articolo 11, paragrafo 1

Proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), COM(2016) 767 final — 2016/0382 (COD)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Uno o più Stati membri possono cooperare con uno o più paesi terzi su tutti i tipi di progetti comuni per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tale cooperazione può comprendere operatori privati.

Uno o più Stati membri possono cooperare con uno o più paesi terzi su tutti i tipi di progetti comuni per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tale cooperazione può comprendere operatori privati.

Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ubicati in paesi terzi che sono inclusi nei progetti comuni devono rispettare, durante il loro ciclo di vita, le norme in materia di ambiente, protezione sociale, lavoro e sicurezza di applicazione generale nell'Unione europea e nello Stato membro che intende avvalersi di tale produzione di energia nella propria contabilità nazionale.

Motivazione

Questa salvaguardia mira a evitare situazioni di dumping nei trasferimenti di energia con paesi terzi.

Emendamento 14

Articolo 16, paragrafo 1

Proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), COM(2016) 767 final — 2016/0382 (COD)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Entro il 1o gennaio 2021 gli Stati membri istituiscono uno o più sportelli amministrativi unici, incaricati di coordinare l'intero processo autorizzativo delle domande di autorizzazione a costruire e gestire impianti e le connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Entro il 1o gennaio 2021 gli Stati membri istituiscono uno o più sportelli amministrativi unici, incaricati di coordinare l'intero processo autorizzativo delle domande di autorizzazione a costruire e gestire impianti e le connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Questi sportelli amministrativi unici possono essere gestiti dalle regioni o dagli enti locali, nell'ambito della rispettiva sfera di competenze.

Motivazione

Si intende dare maggiore rilievo agli enti regionali e locali nella gestione dei progetti nel campo delle energie rinnovabili. Tali soggetti hanno competenze di gestione anche per determinati tipi di impianti.

Emendamento 15

Articolo 19, paragrafi 2 e 7

Proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), COM(2016) 767 final — 2016/0382 (COD)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

2.   […]

2.   […]

Gli Stati membri provvedono a che nessuna garanzia di origine sia rilasciata a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri rilasciano tali garanzie di origine e le trasferiscono al mercato mediante vendita all'asta. Il ricavato delle aste è utilizzato per compensare le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili.

Gli Stati membri provvedono a che nessuna garanzia di origine sia rilasciata a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili.

7.   La garanzia di origine indica almeno:

7.   La garanzia di origine indica almeno:

a)

la fonte energetica utilizzata per produrre l'energia e le date di inizio e di fine della produzione;

a)

la fonte energetica utilizzata per produrre l'energia e le date di inizio e di fine della produzione;

b)

se la garanzia di origine riguarda:

i)

l'energia elettrica; ovvero

ii)

il gas, ovvero

iii)

il riscaldamento e/o il raffrescamento;

b)

se la garanzia di origine riguarda:

i)

l'energia elettrica; ovvero

ii)

il gas, ovvero

iii)

il riscaldamento e/o il raffrescamento;

c)

la denominazione, l'ubicazione, il tipo e la capacità dell'impianto nel quale l'energia è stata prodotta;

c)

la denominazione, l'ubicazione, il tipo e la capacità dell'impianto nel quale l'energia è stata prodotta;

d)

se l'impianto ha beneficiato di sostegni all'investimento e se l'unità energetica ha beneficiato in qualsiasi altro modo di un regime nazionale di sostegno e il tipo di regime di sostegno;

d)

se l'impianto ha beneficiato di sostegni all'investimento e se l'unità energetica ha beneficiato in qualsiasi altro modo di un regime pubblico di sostegno e il tipo di questo regime di sostegno;

e)

la data di messa in servizio dell'impianto; e

e)

la data di messa in servizio dell'impianto; e

f)

la data e il paese di rilascio e il numero identificativo unico.

f)

la data e il paese di rilascio e il numero identificativo unico.

Nelle garanzie d'origine provenienti da impianti su scala ridotta possono essere indicate informazioni semplificate.

Nelle garanzie d'origine provenienti da impianti su scala ridotta possono essere indicate informazioni semplificate.

Motivazione

Riguardo all'articolo 19, paragrafo 2:

È estremamente importante che i produttori di energie rinnovabili non vengano sovvenzionati due volte: mediante i regimi di sostegno tramite aiuti di Stato e le aste di vendita delle garanzie di origine.

Riguardo all'articolo 19, paragrafo 7:

Gli aiuti pubblici non devono necessariamente provenire solo dagli Stati.

Emendamento 16

Articolo 20

Proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), COM(2016) 767 final — 2016/0382 (COD)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1 .   Se del caso, gli Stati membri valutano la necessità di estendere l'infrastruttura di rete del gas esistente per agevolare l'integrazione del gas prodotto a partire da fonti energetiche rinnovabili.

1.     Fatte salve le disposizioni relative al mantenimento dell'affidabilità e della sicurezza della rete, basate su criteri trasparenti e non discriminatori definiti dalle autorità nazionali competenti:

a)

gli Stati membri assicurano che i gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione presenti sul loro territorio assicurino la trasmissione e la distribuzione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, ivi compresa l’installazione di sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica e di gestione della potenza mediante batterie, onde eliminare le perturbazioni connesse alle fonti energetiche rinnovabili intermittenti e garantire la stabilità della rete elettrica;

b)

gli Stati membri provvedono altresì affinché l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili abbia un accesso prioritario o un accesso garantito al sistema di rete;

c)

gli Stati membri assicurano che, nel dispacciamento degli impianti di produzione dell'elettricità, i gestori del sistema di trasmissione diano la priorità agli impianti di produzione che utilizzano le fonti energetiche rinnovabili nella misura consentita dal funzionamento sicuro del sistema elettrico nazionale e sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Gli Stati membri assicurano che siano adottate appropriate misure operative relative al mercato e alla rete, affinché vi siano meno limitazioni possibili dell'elettricità prodotta dalle fonti rinnovabili. Qualora siano adottate misure significative per limitare le fonti rinnovabili al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale e la sicurezza degli approvvigionamenti di energia, gli Stati membri assicurano che i gestori del sistema responsabili riferiscano in merito a tali misure alle competenti autorità di regolamentazione e indichino le misure correttive che intendono adottare per evitare limitazioni inopportune;

d)

Gli Stati membri assicurano che la remunerazione delle energie rinnovabili segua criteri trasparenti, tenendo conto dei costi di produzione dell'energia elettrica generata a partire da combustibili fossili nella rete elettrica in cui l'energia rinnovabile è immessa, in particolare in sistemi isolati di dimensioni ridotte, eliminando le distorsioni introdotte a causa di possibili aiuti o vantaggi concessi ai sistemi di produzione convenzionali e ai sistemi di approvvigionamento di combustibili fossili, al fine di evitare distorsioni che favoriscano le fonti di energia di origine fossile a danno delle energie rinnovabili.

e)

Agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili essenzialmente destinata all'autoconsumo, in particolare nel settore residenziale, devono essere garantiti l'immissione dell'energia eccedente nella rete pubblica, con limiti di potenza e energia basati sui consumi effettivi, procedure di autorizzazione facilitate e prezzi di remunerazione equi basati sui prezzi dell'energia elettrica fornita al consumatore.

 

2 .   Se del caso, gli Stati membri valutano la necessità di estendere l'infrastruttura di rete del gas esistente per agevolare l'integrazione del gas prodotto a partire da fonti energetiche rinnovabili.

3 .   In base alla loro valutazione inclusa nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima conformemente all'allegato I del regolamento [sulla governance], circa la necessità di costruire una nuova infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento da fonti rinnovabili al fine di raggiungere l'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva gli Stati membri adottano, se necessario, misure intese a sviluppare l' infrastruttura per il teleriscaldamento in modo da far fronte allo sviluppo della produzione di riscaldamento e di raffrescamento in grandi impianti a biomassa, solari e geotermici.

3.     Se del caso, gli Stati membri valutano la necessità di sviluppare l'infrastruttura di rete di trasporto dei carburanti esistente per agevolare l'integrazione dei carburanti prodotti a partire da fonti energetiche rinnovabili.

 

4 .   In base alla loro valutazione inclusa nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima conformemente all'allegato I del regolamento [sulla governance], circa la possibilità e l'interesse di costruire una nuova infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento da fonti rinnovabili al fine di raggiungere l'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva gli Stati membri adottano, se necessario, misure intese a sviluppare un' infrastruttura per l'uso di energia termica (per esempio mediante sistemi di teleriscaldamento) in modo da far fronte allo sviluppo della produzione di riscaldamento e di raffrescamento in grandi impianti a biomassa, solari e geotermici.

Motivazione

Riguardo all'articolo 20, paragrafo 2, del testo della Commissione:

Si propone di mantenere il testo della precedente direttiva, che privilegia l'accesso, il dispacciamento e la connessione all'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Riguardo all'articolo 20, paragrafo 3, proposto dal CdR:

Come si sta già facendo con il biogas, è necessario favorire l'immissione di qualsiasi carburante ottenuto da fonti energetiche rinnovabili nelle infrastrutture di distribuzione dei carburanti.

Riguardo all'articolo 20, paragrafo 4, proposto dal CdR:

Il termine «necessità» è da evitare in quanto sembra indicare che il teleriscaldamento e il teleraffrescamento siano l'unico modo per conseguire gli obiettivi dell'UE.

Emendamento 17

Nuovo articolo dopo l'articolo 20

Proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), COM(2016) 767 final — 2016/0382 (COD)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

Sviluppo imprenditoriale e tecnologico

1.     Attualmente, l'Unione europea ha una leadership tecnologica e commerciale mondiale nel campo delle fonti energetiche rinnovabili, basata sulla competitività dei nostri prodotti e delle nostre imprese di servizi, dai fabbricanti di apparecchiature ai consulenti fino agli installatori, ai manutentori o agli istituti finanziari.

L'obiettivo prioritario della Commissione è quello di consolidare ed espandere questa leadership entro il 2030.

2.     Sia la Commissione che gli Stati membri assegnano almeno il 15 % di tutti i loro fondi al sostegno delle energie rinnovabili, di azioni volte a migliorare la capacità, la competitività delle imprese e specialmente il loro sviluppo tecnologico.

Analogamente, nel caso dei fondi SIE la Commissione europea dovrebbe stabilire meccanismi che, tenendo conto di diversi fattori e circostanze, mettano le regioni o gli Stati membri i cui progressi in questo settore specifico sono considerati superiori alla media nella condizione di incentivare le fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.

3.     Per conservare la suddetta leadership, gli Stati membri e la Commissione europea dovrebbero stabilire le seguenti linee prioritarie, senza pregiudizio di altre:

a)

per quanto riguarda le tecnologie:

i)

costante riduzione dei costi di investimento e di esercizio, compresi quelli relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC),

ii)

aumento dei rendimenti energetici e adattabilità delle strutture alle esigenze dei diversi consumatori,

iii)

senza pregiudizio di altre tecnologie, attribuzione di un rilievo specifico agli impianti fotovoltaici, allo stoccaggio di energia, alle pompe di calore, ai biocarburanti di terza generazione e all'energia marina,

iv)

gestibilità della produzione di energia dalle fonti energetiche rinnovabili e del suo trasporto,

v)

attuazione di grandi o piccoli miglioramenti tecnologici in tutti i processi e le catene di valore dei settori delle energie rinnovabili;

b)

per quanto riguarda le imprese:

i)

sviluppo e diffusione di una varietà di strumenti finanziari,

ii)

miglioramento dei processi aziendali interni, orientandoli in base agli interessi e alle aspettative dei clienti attuali o potenziali, miglioramento degli studi di marketing e di mercato,

iii)

agevolazione dello scambio di metodologie e modalità operative tra imprese di diversi Stati membri, favorendo la conclusione di accordi commerciali a lungo termine e l'aumento delle dimensioni e delle capacità delle imprese,

iv)

agevolazione della trasmissione di informazioni tra imprese, università e centri tecnologici.

4.     Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione elaborerà, insieme agli Stati membri, una strategia specifica in questo campo, definendo le linee prioritarie e, in funzione dell'evoluzione dei vari settori delle fonti rinnovabili e delle diverse aree geografiche, le strozzature, le opportunità e le iniziative pubbliche che possono aver luogo nel prossimo decennio.

5.     Se del caso, gli Stati membri valutano la necessità di sviluppare infrastrutture di stoccaggio dell'energia elettrica in modo da accrescere l'integrazione dell'energia proveniente da fonti rinnovabili.

Motivazione

Riguardo al nuovo articolo 20, paragrafi da 1 a 4:

Si considera fuori luogo in una direttiva europea la totale assenza di un diretto ed esplicito riferimento a questi temi di estrema importanza (lo sviluppo imprenditoriale e tecnologico), mentre altri temi sono trattati in maniera approfondita.

Riguardo al nuovo articolo 20, paragrafo 5:

La promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili non può prescindere dalla necessità di infrastrutture di stoccaggio. Tale necessità è particolarmente urgente in regioni, quali quelle insulari e ultraperiferiche, che presentano caratteristiche di microsistemi isolati.

Emendamento 18

Articolo 22, paragrafo 1

Proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), COM(2016) 767 final — 2016/0382 (COD)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gli Stati membri assicurano che le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile abbiano il diritto di produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi per l'acquisto di energia elettrica, senza essere soggette a procedure sproporzionate e oneri che non tengono conto dei costi.

Gli Stati membri assicurano che le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile abbiano il diritto di produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi per l'acquisto di energia elettrica, senza essere soggette a procedure sproporzionate e oneri che non tengono conto dei costi.

Ai fini della presente direttiva, una comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile è una PMI o un'organizzazione senza fini di lucro, i cui azionisti o membri collaborano per la generazione, la distribuzione, lo stoccaggio o la fornitura di energia rinnovabile, che soddisfi almeno quattro dei seguenti criteri:

Ai fini della presente direttiva, una comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile è una PMI o un'organizzazione senza fini di lucro, i cui azionisti o membri collaborano per la generazione, la distribuzione, lo stoccaggio o la fornitura di energia rinnovabile, che soddisfi almeno quattro dei seguenti criteri:

a)

gli azionisti o i membri sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o PMI operanti nei settori dell'energia rinnovabile;

a)

gli azionisti o i membri sono persone fisiche, autorità regionali o locali, comprese le amministrazioni comunali, o PMI operanti nei settori dell'energia rinnovabile;

b)

almeno il 51 % degli azionisti o dei membri con diritto di voto dell'entità sono persone fisiche;

b)

almeno il 51 % degli azionisti o dei membri con diritto di voto dell'entità sono persone fisiche;

c)

almeno il 51 % delle azioni o dei diritti di partecipazione dell'entità sono di proprietà di membri locali, ossia rappresentanti di interessi socio-economici locali, pubblici o privati, o cittadini con un interesse diretto nelle attività della comunità e nel relativo impatto;

c)

almeno il 51 % delle azioni o dei diritti di partecipazione dell'entità sono di proprietà di membri locali, ossia rappresentanti di interessi socio-economici locali, pubblici o privati, o cittadini con un interesse diretto nelle attività della comunità e nel relativo impatto;

d)

almeno il 51 % dei posti nel consiglio di amministrazione o negli organi direttivi dell'entità sono riservati a membri locali, ossia rappresentanti di interessi socio-economici locali, pubblici o privati, o cittadini con un interesse diretto nelle attività della comunità e nel relativo impatto;

d)

almeno il 51 % dei posti nel consiglio di amministrazione o negli organi direttivi dell'entità sono riservati a membri locali, ossia rappresentanti di interessi socio-economici locali, pubblici o privati, o cittadini con un interesse diretto nelle attività della comunità e nel relativo impatto;

e)

la comunità non ha installato più di 18  MW di capacità di energia rinnovabile destinata all'energia elettrica, al riscaldamento e raffrescamento e ai trasporti, in media ogni anno nell'ultimo quinquennio.

e)

la comunità non ha installato più di 30  MW di capacità di energia rinnovabile destinata all'energia elettrica, al riscaldamento e raffrescamento e ai trasporti, in media ogni anno nell'ultimo quinquennio.

Motivazione

Le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile possono costituire uno strumento essenziale per rafforzare la produzione energetica sostenibile locale. Anche gli enti regionali possono svolgere un ruolo in questo ambito, e il limite di capacità per la produzione di energia da parte di tali comunità non dovrebbe essere troppo restrittivo.

Emendamento 19

Articolo 23

Proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), COM(2016) 767 final — 2016/0382 (COD)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   Al fine di facilitare l'inclusione dell'energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, ciascuno Stato membro procura di aumentare la quota di energia rinnovabile destinata al riscaldamento e al raffrescamento di almeno 1 punto percentuale ogni anno, espresso in termini di quota nazionale del consumo di energia finale e calcolato secondo la metodologia indicata all'articolo 7.

1.   Al fine di facilitare l'inclusione dell'energia da fonti rinnovabili e/o del calore o del freddo di scarto nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, ciascuno Stato membro procura di aumentare la quota di energia rinnovabile destinata al riscaldamento e al raffrescamento e/o di calore o di freddo di scarto di almeno 1 punto percentuale ogni anno, espresso in termini di quota nazionale del consumo di energia finale e calcolato secondo la metodologia indicata all'articolo 7.

2.   Gli Stati membri possono designare e rendere pubblici, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, un elenco di misure e le entità incaricate dell'attuazione , quali i fornitori di combustibile , che contribuiscono all' aumento di cui al paragrafo 1.

2.   Gli Stati membri possono designare e rendere pubblici, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, un elenco di misure e le entità collaborative , quali i fornitori di energia , che contribuiscono a realizzare e valutare l' aumento di cui al paragrafo 1.

3.   L'aumento di cui al paragrafo 1 può essere realizzato mediante una o più delle seguenti opzioni :

3.   L'aumento di cui al paragrafo 1 è realizzato mediante:

a)

l'integrazione fisica dell' energia rinnovabile nell'energia e nel relativo combustibile destinati al riscaldamento e al raffrescamento;

a)

l'integrazione fisica della nuova energia rinnovabile proveniente dai sistemi di riscaldamento e raffrescamento;

b)

misure dirette di mitigazione, quali l'installazione negli edifici di sistemi ad alto rendimento di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili o l'utilizzo di energia rinnovabile per i processi industriali di riscaldamento e raffrescamento ;

b)

processi direttamente attinenti agli edifici e all'industria o alcuni processi del settore primario ;

c)

misure indirette di mitigazione, corredate di certificati negoziabili attestanti il rispetto dell'obbligo mediante sostegno alle misure indirette di mitigazione, realizzate da un altro operatore economico quale un installatore indipendente di tecnologia per le fonti rinnovabili o una società di servizi energetici (ESCO) che fornisce servizi di installazione in materia di rinnovabili.

c)

altre misure politiche, con effetti equivalenti a quelli di cui al paragrafo 1, quali misure fiscali nazionali o altri incentivi economici .

4 .    Gli Stati membri possono utilizzare le strutture già istituite nell'ambito dei regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE al fine di attuare e monitorare le misure di cui al paragrafo 2.

4.     Le diverse misure da attuare tengono conto che:

a)

il mercato del riscaldamento e del raffrescamento è un mercato molto frammentato, che dipende dal tipo di consumatore, dal grado di centralizzazione, dal combustibile utilizzato in precedenza ecc.,

b)

per rimuovere gli ostacoli e rendere il riscaldamento e il raffreddamento più efficienti e sostenibili, è necessario agire a livello locale, regionale e nazionale, nell'ambito di un quadro europeo di sostegno.

In questo modo gli Stati membri possono utilizzare o sviluppare:

a)

iniziative volte a migliorare il finanziamento e la redditività:

i)

emettendo certificati negoziabili attestanti il rispetto dell'obbligo mediante sostegno alle misure indirette di mitigazione, realizzate da un altro operatore economico quale un installatore indipendente di tecnologia per le fonti rinnovabili o una società di servizi energetici (ESCO) che fornisce servizi di installazione in materia di rinnovabili,

ii)

riesaminando le rispettive leggi in materia di proprietà per trovare il modo di ripartire i benefici derivanti dai miglioramenti in materia di energie rinnovabili tra proprietari e inquilini o tra condòmini,

iii)

sostenendo i soggetti attivi a livello locale e regionale in grado di migliorare l'attrattiva finanziaria degli investimenti nei sistemi di riscaldamento e raffrescamento alimentati da rinnovabili, raggruppando singoli progetti all'interno di pacchetti di investimento più grandi (aggregati),

iv)

istituendo uno sportello unico di consulenza per gli investimenti (che offra servizi di consulenza, assistenza allo sviluppo di progetti e finanziamento di progetti),

v)

incoraggiando le banche al dettaglio a offrire prodotti adatti per la ristrutturazione di edifici privati in affitto (ad esempio dilazioni sui mutui ipotecari e prestiti a termine), eventualmente con l'ausilio di un sostegno pubblico,

vi)

evitando sovvenzioni dirette agli investimenti, a meno che l'impianto abbia un qualche valore aggiunto in termini di innovazione, elevata efficienza, riproducibilità ecc.;

b)

iniziative per migliorare la conoscenza e la fiducia del pubblico riguardo alle tecnologie e ai fornitori:

i)

utilizzando le revisioni delle caldaie per fornire informazioni sui benefici dei sistemi che adoperano fonti rinnovabili in sostituzione dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento esistenti,

ii)

creando e pubblicizzando siti web dove sia possibile confrontare i prezzi (nonché gli aspetti ambientali, la disponibilità e l'affidabilità della tecnologia usata ecc.) su base permanente al fine di aiutare i consumatori attuali o potenziali a scegliere le apparecchiature, gli impianti, il fornitore di combustibile ecc. per loro più interessanti,

iii)

istituendo e pubblicizzando meccanismi trasparenti per la risoluzione delle controversie tra gli utenti e i fornitori che incoraggino questi ultimi a offrire servizi migliori e accrescano la fiducia dei potenziali clienti,

iv)

sviluppando campagne pubblicitarie e di comunicazione a lungo termine definite in funzione del tipo di consumatore potenziale, della tecnologia per rinnovabili prescelta o di un dato operatore del settore;

c)

iniziative volte a rafforzare le imprese addette all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione:

i)

fatte salve le altre iniziative di sviluppo tecnologico, realizzando tavole rotonde settoriali tra rappresentanti di centri tecnologici, imprese produttrici di apparecchiature, studi di engineering e installatori per aiutare questi ultimi a migliorare i servizi e i prodotti da loro offerti,

ii)

lavorando insieme con le parti direttamente interessate (e in particolare con organismi quali associazioni di consumatori, organizzazioni di installatori od ordini degli architetti) al fine di articolarle in segmenti e di rafforzarne l'interesse, la consapevolezza e le priorità riguardo alle energie rinnovabili, traendone ispirazione per le ampie campagne di comunicazione necessarie;

d)

iniziative volte a stimolare il miglioramento del settore:

i)

utilizzando le strutture già istituite nell'ambito dei regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE al fine di attuare e monitorare le misure di cui al paragrafo 2,

ii)

aiutando gli enti locali e regionali nella preparazione delle strategie di promozione del riscaldamento e del raffrescamento basati su energie rinnovabili .

5.   Le entità designate di cui al paragrafo 2 assicurano che il loro contributo sia misurabile e verificabile e riferiscono ogni anno, a partire dal 30 giugno 2021, all'autorità designata dallo Stato membro, in merito:

a)

all'importo totale dell'energia fornita per il riscaldamento e il raffrescamento;

b)

all'importo totale dell'energia da fonti rinnovabili fornita per il riscaldamento e il raffrescamento;

c)

alla quota dell'energia rinnovabile nell'importo totale di energia fornita per il riscaldamento e il raffrescamento; e

d)

al tipo di fonte di energia rinnovabile.

5.   Le entità designate di cui al paragrafo 2 assicurano che il loro contributo sia misurabile e verificabile e riferiscono ogni anno, a partire dal 30 giugno 2021, all'autorità designata dallo Stato membro, in merito:

a)

all'importo totale dell'energia fornita per il riscaldamento e il raffrescamento;

b)

all'importo totale dell'energia da fonti rinnovabili e/o da calore o da freddo di scarto fornita per il riscaldamento e il raffrescamento;

c)

alla quota dell'energia rinnovabile e/o del calore o del freddo di scarto nell'importo totale di energia fornita per il riscaldamento e il raffrescamento; e

d)

al tipo di fonte di energia rinnovabile e alle caratteristiche di base delle apparecchiature di riscaldamento e raffrescamento esistenti nei vari punti di consumo .

Motivazione

Riguardo all'articolo 23, paragrafi 1, 3 e 5:

È importante prevedere che non solo le fonti rinnovabili ma anche il calore in eccesso e i rifiuti entrino nel settore del riscaldamento e del raffreddamento, allo scopo di sostituire i combustibili fossili e ridurre il consumo di energia primaria. Per conseguire gli obiettivi perseguiti è altresì importante prevedere la possibilità di scegliere incentivi economici e misure di politica fiscale.

Riguardo all'articolo 23, paragrafo 2:

La correzione è intesa semplicemente a chiarire la natura delle «entità» in questione. La fornitura di energia è un concetto che non copre soltanto la fornitura di combustibile: l'energia, infatti, può essere fornita in forma di combustibile ma anche di energia elettrica o energia solare.

Riguardo all'articolo 23, paragrafo 4:

Nell'UE il riscaldamento e il raffrescamento rivestono un'importanza fondamentale, tanto che l'anno scorso la Commissione europea ha pubblicato una strategia specifica in materia. Molte delle idee esposte in tale strategia non sono rispecchiate nella direttiva e qui sono state recuperate; per il resto, si sono introdotte alcune nuove proposte, come quella di evitare le sovvenzioni dirette o di sviluppare la fiducia dei consumatori.

Riguardo all'articolo 23, paragrafo 5:

Al fine di ottenere una migliore conoscenza del settore e aprire opportunità di sviluppo futuro, è essenziale conoscere la situazione e le caratteristiche delle strutture esistenti. Queste informazioni possono essere raccolte dal fornitore del combustibile, permettendo così la verifica dei dati in possesso dell'amministrazione.

Emendamento 20

Articolo 24, paragrafo 4

Proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), COM(2016) 767 final — 2016/0382 (COD)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare un accesso non discriminatorio ai sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento per il calore o il freddo prodotti da fonti energetiche rinnovabili e per il calore o il freddo di scarto. Tale accesso non discriminatorio consente la fornitura diretta di riscaldamento o raffrescamento provenienti da tali fonti ai clienti connessi al sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento da parte di fornitori diversi dal gestore del sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare un accesso regolamentato ai sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento per il calore o il freddo prodotti da fonti energetiche rinnovabili e per il calore o il freddo di scarto. Tale accesso consente la fornitura di riscaldamento o raffrescamento provenienti da tali fonti al sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento da parte di fornitori diversi dal gestore del sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Motivazione

Conferire a terzi un diritto generale a vendere riscaldamento o raffrescamento direttamente agli utilizzatori finali sarebbe controproducente oltre che non efficiente sotto il profilo dei costi. Si creerebbe un clima di incertezza per gli investimenti nonché riguardo alla responsabilità a lungo termine. La disconnessione dalla rete di distribuzione e dalle forniture fa aumentare i costi per gli utilizzatori finali.

Emendamento 21

Considerando 6

Proposta di regolamento sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), COM(2016) 861 final

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La maggiore integrazione del mercato e il passaggio a una produzione di energia elettrica più volatile richiedono ulteriori sforzi per coordinare le politiche energetiche nazionali con i paesi vicini e avvalersi delle opportunità degli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

La maggiore integrazione del mercato e il passaggio a una produzione di energia elettrica più volatile richiedono ulteriori sforzi per coordinare le politiche energetiche nazionali con i paesi vicini e avvalersi delle opportunità degli scambi transfrontalieri di energia elettrica , assicurando condizioni di concorrenza uniformi e il principio di reciprocità .

Motivazione

Per alcuni Stati membri la partecipazione di paesi terzi al mercato interno dell'elettricità dell'UE può essere rilevante. È quindi essenziale assicurare il principio della parità di condizioni di concorrenza negli scambi con i paesi terzi e garantire condizioni equivalenti di accesso al mercato (principio di reciprocità).

Emendamento 22

Considerando 8

Proposta di regolamento sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), COM(2016) 861 final

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Nei principi di base del mercato si dovrebbe stabilire che i prezzi dell'energia elettrica sono fissati secondo la domanda e l'offerta; i prezzi dovrebbero segnalare quando l'energia elettrica è necessaria, fornendo incentivi di mercato per gli investimenti in fonti di flessibilità come generazione flessibile, interconnessioni, gestione della domanda e stoccaggio.

Nei principi di base del mercato si dovrebbe stabilire che i prezzi dell'energia elettrica sono fissati secondo la domanda e l'offerta; i prezzi dovrebbero segnalare quando l'energia elettrica è necessaria, fornendo incentivi di mercato per gli investimenti in fonti di flessibilità come generazione flessibile, interconnessioni, gestione della domanda e stoccaggio. Al fine di raggiungere tali obiettivi, gli Stati membri dovrebbero rinunciare gradualmente alla regolamentazione dei prezzi.

Motivazione

In molti Stati membri i prezzi dell'energia elettrica non seguono l'andamento della domanda e dell'offerta, ma sono regolati dai poteri pubblici. La regolamentazione dei prezzi può frenare lo sviluppo di una concorrenza effettiva, scoraggiare gli investimenti e la comparsa di nuovi attori nel mercato. Con il riassetto del mercato si mira a garantire che gli Stati non intervengano nella fissazione del prezzo delle forniture. Si appoggia in linea di principio la proposta della Commissione di eliminare la regolamentazione dei prezzi, ma ciò dovrebbe avvenire gradualmente.

Emendamento 23

Considerando 25

Proposta di direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), COM(2016) 864 final

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Tutti i consumatori dovrebbero poter trarre vantaggio dalla partecipazione diretta al mercato, in particolare adeguando i consumi in base ai segnali del mercato e, in cambio, beneficiare di prezzi più bassi dell'energia elettrica o di altri incentivi. È probabile che i benefici della partecipazione attiva aumentino nel tempo, quando i veicoli elettrici, le pompe di calore e altri carichi flessibili diverranno più competitivi. I consumatori dovrebbero essere posti in condizione di partecipare a tutte le forme di gestione della domanda e dovrebbero pertanto poter scegliere di dotarsi di un sistema di misurazione intelligente e di sottoscrivere un contratto con prezzi dinamici dell'energia elettrica. In tal modo potrebbero regolare i consumi in base ai segnali del prezzo in tempo reale, che riflettono il valore e il costo dell'energia elettrica o della trasmissione in periodi diversi, mentre gli Stati membri dovrebbero assicurare un'esposizione ragionevole dei consumatori al rischio dei prezzi all'ingrosso. Gli Stati membri dovrebbero inoltre far sì che i consumatori che scelgono di non prendere parte attiva al mercato non siano penalizzati, ma anzi siano facilitati, nel modo più adatto alle condizioni del mercato nazionale, a prendere decisioni informate sulle opzioni disponibili.

Tutti i consumatori dovrebbero poter trarre vantaggio dalla partecipazione diretta al mercato, in particolare adeguando i consumi in base ai segnali del mercato e, in cambio, beneficiare di prezzi più bassi dell'energia elettrica o di altri incentivi. È probabile che i benefici della partecipazione attiva aumentino nel tempo, quando i veicoli elettrici, le pompe di calore e altri carichi flessibili diverranno più competitivi. I consumatori dovrebbero essere posti in condizione di partecipare a tutte le forme di gestione della domanda e dovrebbero pertanto poter scegliere di dotarsi di un sistema di misurazione intelligente e di sottoscrivere un contratto con prezzi dinamici dell'energia elettrica. In tal modo potrebbero regolare i consumi in base ai segnali del prezzo in tempo reale, che riflettono il valore e il costo dell'energia elettrica o della trasmissione in periodi diversi, mentre gli Stati membri dovrebbero assicurare un'esposizione ragionevole dei consumatori al rischio dei prezzi all'ingrosso. Gli Stati membri dovrebbero inoltre far sì che i consumatori che scelgono di non prendere parte attiva al mercato non siano penalizzati, ma anzi siano facilitati, nel modo più adatto alle condizioni del mercato nazionale, a prendere decisioni informate sulle opzioni disponibili. Le autorità nazionali, regionali e locali devono creare le condizioni quadro necessarie affinché i consumatori abbiano accesso a informazioni esaurienti sulle condizioni e sulle opportunità di partecipazione al mercato. Gli Stati membri dovrebbero inoltre adottare misure specifiche destinate ai consumatori più esposti al rischio di povertà energetica, al fine di garantire la loro partecipazione attiva al mercato, tutelare il loro diritto di accesso all'energia e consentire loro di beneficiare di tecnologie innovative in grado di ridurre il loro consumo di energia.

Motivazione

L'emendamento aggiunge una disposizione in base alla quale le varie autorità devono incoraggiare i consumatori a partecipare al mercato e fornire loro informazioni esaurienti sui requisiti e sulle possibilità inerenti a tale partecipazione.

Emendamento 24

Considerando 30

Proposta di direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), COM(2016) 864 final

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Grazie alle tecnologie dell'energia distribuita e alla responsabilizzazione dei consumatori, le iniziative collettive e le cooperative sono divenute un modo efficace ed economicamente efficiente di rispondere ai bisogni e alle aspettative dei cittadini riguardo alle fonti energetiche, ai servizi e alla partecipazione locale. L'energia in collettività è una soluzione alla portata di tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione all'interno di una rete collettiva geograficamente circoscritta che può funzionare in isola o essere allacciata alla rete pubblica di distribuzione. Questo tipo di iniziative verte principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti specifiche, come le rinnovabili, per i membri o gli azionisti, a differenza delle imprese energetiche tradizionali che hanno invece fini di lucro. Grazie alla partecipazione diretta dei consumatori, le iniziative di energia in collettività stanno dimostrando di possedere il potenziale di favorire la diffusione delle nuove tecnologie e di nuovi modi di consumo, tra cui le reti di distribuzione intelligenti e la gestione della domanda, in maniera integrata. Esse possono inoltre aumentare l'efficienza energetica dei consumatori civili e contribuire a combattere la povertà energetica riducendo i consumi e le tariffe di fornitura. L'energia in collettività consente inoltre ad alcuni gruppi di consumatori civili di prendere parte al mercato dell'energia a cui altrimenti potrebbero non essere in grado di accedere. Nei casi di buona gestione, queste iniziative hanno apportato alla comunità un valore economico, sociale e ambientale che va oltre i meri benefici derivanti dall'erogazione dei servizi energetici. Le collettività locali dell'energia dovrebbero poter operare sul mercato a condizioni paritarie, senza recare distorsioni alla concorrenza. È auspicabile che i consumatori civili possano partecipare su base volontaria a un'iniziativa di energia in collettività, nonché ritirarsi senza perdere l'accesso alla rete gestita dalla collettività in questione né i diritti in quanto consumatori. L'accesso alla rete di una collettività dell'energia locale dovrebbe essere concesso a condizioni eque e corrispondenti ai costi.

Grazie alle tecnologie dell'energia distribuita e alla responsabilizzazione dei consumatori, le iniziative collettive e le cooperative sono divenute un modo efficace ed economicamente efficiente di rispondere ai bisogni e alle aspettative dei cittadini riguardo alle fonti energetiche, ai servizi e alla partecipazione locale. L'energia in collettività è una soluzione alla portata di tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione all'interno di una rete collettiva geograficamente circoscritta che può funzionare in isola o essere allacciata alla rete pubblica di distribuzione. Questo tipo di iniziative verte principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti specifiche, come le rinnovabili, per i membri o gli azionisti, a differenza delle imprese energetiche tradizionali che hanno invece fini di lucro. Grazie alla partecipazione diretta dei consumatori, le iniziative di energia in collettività stanno dimostrando di possedere il potenziale di favorire la diffusione delle nuove tecnologie e di nuovi modi di consumo, tra cui le reti di distribuzione intelligenti e la gestione della domanda, in maniera integrata. Esse possono inoltre aumentare l'efficienza energetica dei consumatori civili e contribuire a combattere la povertà energetica riducendo i consumi e le tariffe di fornitura. L'energia in collettività consente inoltre ad alcuni gruppi di consumatori civili di prendere parte al mercato dell'energia a cui altrimenti potrebbero non essere in grado di accedere. Nei casi di buona gestione, queste iniziative hanno apportato alla comunità un valore economico, sociale e ambientale che va oltre i meri benefici derivanti dall'erogazione dei servizi energetici. Le collettività locali dell'energia dovrebbero , in base a regole chiaramente definite, poter operare sul mercato a condizioni paritarie, senza recare distorsioni alla concorrenza. È auspicabile che i consumatori civili possano partecipare su base volontaria a un'iniziativa di energia in collettività, nonché ritirarsi senza perdere l'accesso alla rete gestita dalla collettività in questione né i diritti in quanto consumatori. L'accesso alla rete di una collettività dell'energia locale dovrebbe essere concesso a condizioni eque e corrispondenti ai costi.

Motivazione

Le comunità locali dell'energia possono costituire un modo efficace di gestione dell'energia a livello locale. Al fine di promuovere la creazione di comunità e la loro partecipazione al mercato dell'energia elettrica, è molto importante disporre di un quadro giuridico adeguato che stabilisca regole chiare per l'attività delle comunità nel mercato dell'energia.

Emendamento 25

Considerando 38

Proposta di direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), COM(2016) 864 final

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Negli Stati membri già esistono o si stanno elaborando diversi modelli di gestione dei dati sulla scorta dell'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti. È importante che gli Stati membri, a prescindere dal modello di gestione dei dati, introducano regole trasparenti che stabiliscano condizioni non discriminatorie di fruizione e assicurino il massimo livello di cibersicurezza e protezione dei dati, nonché l'imparzialità degli enti che li utilizzano.

Negli Stati membri già esistono o si stanno elaborando diversi modelli di gestione dei dati sulla scorta dell'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti. È importante che gli Stati membri, a prescindere dal modello di gestione dei dati, introducano regole trasparenti che stabiliscano condizioni non discriminatorie di fruizione e assicurino il massimo livello di cibersicurezza e protezione dei dati, nonché l'imparzialità degli enti che li utilizzano. Per partecipare alla gestione attiva dei consumi e beneficiare dell'offerta di un sistema di prezzi dinamici, i consumatori devono avere libero accesso alle informazioni sul loro consumo elettrico orario possedute dai distributori. Si raccomanda di rendere disponibili tali informazioni per tutti i contatori elettrici intelligenti a prescindere dal livello di potenza impegnata.

Motivazione

L'accesso alle informazioni per tutti i contatori elettrici intelligenti deve essere raccomandato e non obbligatorio, ma deve essere previsto per ogni livello di potenza impegnata.

Emendamento 26

Considerando 3

Proposta di regolamento che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione), COM(2016) 863 final/2 — 2016/0378 (COD)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Si prevede che nei prossimi anni sarà necessario un maggiore coordinamento delle azioni nazionali di regolamentazione. Il sistema energetico europeo è nel pieno di una trasformazione, la più profonda da decenni. Di fronte alla maggiore integrazione dei mercati e a una produzione sempre più variabile dell'energia elettrica occorre intensificare gli sforzi per coordinare le politiche energetiche nazionali con i paesi vicini e sfruttare le opportunità di scambi transfrontalieri di energia.

Si prevede che nei prossimi anni sarà necessario un maggiore coordinamento delle azioni nazionali di regolamentazione. Il sistema energetico europeo è nel pieno di una trasformazione, la più profonda da decenni. Di fronte alla maggiore integrazione dei mercati e a una produzione sempre più variabile dell'energia elettrica occorre intensificare gli sforzi per coordinare le politiche energetiche nazionali con i paesi vicini e sfruttare le opportunità di scambi transfrontalieri di energia. È altresì importante rafforzare le autorità nazionali di regolamentazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'indipendenza delle loro autorità nazionali di regolamentazione e adoperarsi perché esse non incontrino limitazioni nello svolgimento dei loro compiti. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero disporre delle risorse necessarie per svolgere i loro compiti, e dovrebbe essere loro consentito di partecipare a pieno titolo alle attività di cooperazione a livello dell'UE.

Motivazione

Va accolto con favore il rafforzamento del coordinamento tra gli Stati membri dell'UE nel settore dell'energia. Ma è altrettanto importante, in ogni Stato membro dell'UE, il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione. Va osservato che gli Stati membri dovrebbero garantire l'indipendenza delle loro autorità nazionali di regolamentazione e adoperarsi perché esse non incontrino limitazioni nello svolgimento dei loro compiti. Occorre inoltre stanziare risorse sufficienti perché esse svolgano un lavoro di qualità.

Emendamento 27

Articolo 14

Proposta di regolamento che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione), COM(2016) 863 final/2 — 2016/0378 (COD)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

All'Agenzia possono, in condizioni chiaramente definite dalla Commissione negli orientamenti adottati ai sensi dell'articolo 57 del [regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] o dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 715/2009 e su questioni relative all'obiettivo per il quale è stata istituita, essere affidati compiti supplementari nel rispetto dei limiti previsti per il trasferimento dei poteri esecutivi alle agenzie dell'Unione.

All'Agenzia possono, in condizioni chiaramente definite dalla Commissione negli orientamenti adottati ai sensi dell'articolo 57 del [regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] o dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 715/2009 e su questioni relative all'obiettivo per il quale è stata istituita, essere affidati compiti supplementari nel rispetto dei limiti previsti per il trasferimento dei poteri esecutivi alle agenzie dell'Unione.

 

La Commissione dovrebbe garantire che all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) siano conferiti i poteri necessari per poter chiedere alle istituzioni chiave degli Stati membri di fornirle le informazioni di cui ha bisogno per assolvere i compiti che le sono affidati.

Motivazione

Al fine di garantire la buona organizzazione del processo, è necessario garantire che all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) siano conferiti diritti e poteri sufficienti per ottenere rapidamente dalle istituzioni chiave degli Stati membri le informazioni necessarie all'esecuzione dei compiti che le sono affidati.

Emendamento 28

Articolo 16, paragrafo 2

Proposta di regolamento che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione), COM(2016) 863 final/2 — 2016/0378 (COD)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

L'Agenzia pubblica una relazione annuale sui risultati della sua attività di monitoraggio di cui al paragrafo 1. In tale relazione, individua gli eventuali ostacoli alla realizzazione di tali mercati interni dell'elettricità e del gas naturale.

L'Agenzia pubblica una relazione annuale sui risultati della sua attività di monitoraggio di cui al paragrafo 1. In tale relazione, individua gli eventuali ostacoli alla realizzazione di tali mercati interni dell'elettricità e del gas naturale, e formula raccomandazioni .

Motivazione

All'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) saranno conferite maggiore responsabilità e risorse ed essa riceverà maggiori poteri per regolare le questioni transfrontaliere, che richiedono un approccio coordinato. Pertanto, sarebbe utile per gli Stati membri che l'Agenzia, nel presentare la relazione sui risultati della sua attività di monitoraggio, formulasse anche delle raccomandazioni generali.

Emendamento 29

Considerando 13

Proposta di regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE, COM(2016) 862 final — 2016/0377 (COD)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Sulla base di tale metodologia comune, l'ENTSO-E dovrebbe redigere e aggiornare periodicamente gli scenari di crisi regionali e individuare i rischi più rilevanti per ciascuna regione, quali condizioni meteorologiche estreme, calamità naturali, penuria di combustibile o attacchi dolosi. Nel valutare gli scenari di rischio di penuria di gas, il rischio di perturbazione delle forniture di gas dovrebbe essere valutato sulla base degli scenari di approvvigionamento di gas e perturbazione delle infrastrutture elaborati dalla Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento del gas [proposta di regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas]. Gli Stati membri dovrebbero stabilire e aggiornare i loro scenari di crisi su questa base, in linea di principio ogni tre anni. Tali scenari dovrebbero essere la base per i piani di preparazione ai rischi. Nell'individuare i rischi a livello nazionale gli Stati membri dovrebbero anche descrivere possibili rischi relativi alla proprietà di infrastrutture importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento ed eventuali misure adottate, se del caso, per affrontarli (quali norme legali generiche o settoriali di controllo degli investimenti, diritti speciali per specifici azionisti, ecc.), con l'indicazione dei motivi per cui, a loro avviso, tali misure sono giustificate.

Sulla base di tale metodologia comune, l'ENTSO-E dovrebbe redigere e aggiornare periodicamente gli scenari di crisi regionali e individuare i rischi più rilevanti per ciascuna regione, quali condizioni meteorologiche estreme, calamità naturali, penuria di combustibile o attacchi dolosi. Nel valutare gli scenari di rischio di penuria di gas, il rischio di perturbazione delle forniture di gas dovrebbe essere valutato sulla base degli scenari di approvvigionamento di gas e perturbazione delle infrastrutture elaborati dalla Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento del gas [proposta di regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas]. Si raccomanda che nelle diverse forme di cooperazione regionali si presenti e si esamini la situazione energetica della regione, definendo le opportunità e le minacce. Gli Stati membri dovrebbero stabilire e aggiornare i loro scenari di crisi sulla base di queste informazioni , in linea di principio ogni tre anni. Tali scenari dovrebbero essere la base per i piani di preparazione ai rischi. Nell'individuare i rischi a livello nazionale gli Stati membri dovrebbero anche descrivere possibili rischi relativi alla proprietà di infrastrutture importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento ed eventuali misure adottate, se del caso, per affrontarli (quali norme legali generiche o settoriali di controllo degli investimenti, diritti speciali per specifici azionisti, ecc.), con l'indicazione dei motivi per cui, a loro avviso, tali misure sono giustificate.

Motivazione

È opportuno e utile prevedere che l'ENTSO-E rediga e aggiorni periodicamente gli scenari di crisi regionali e individui i rischi attuali per ciascuna regione, quali condizioni meteorologiche estreme, calamità naturali, penuria di combustibile o attacchi dolosi. Tuttavia, è importante rafforzare la cooperazione a livello regionale tra gli Stati membri. È utile per gli Stati membri, prima di elaborare gli scenari di crisi a livello nazionale, che questi siano presentati e discussi a livello regionale. Ciò consentirebbe agli Stati membri di individuare e comprendere meglio le misure nazionali e regionali volte a gestire in modo più efficiente e più agile le crisi.

Emendamento 30

Considerando 18

Proposta di regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE, COM(2016) 862 final — 2016/0377 (COD)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Per garantire un approccio comune alla prevenzione e alla gestione delle crisi, l'autorità competente di ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare un piano di preparazione ai rischi, previa consultazione dei portatori di interessi. Tali piani dovrebbero precisare misure effettive, proporzionate e non discriminatorie per affrontare tutti gli scenari di crisi individuati. Dovrebbero assicurare la trasparenza, soprattutto per quanto riguarda le condizioni in cui possono essere adottate misure non di mercato per attenuare le situazioni di crisi. Tutte le misure non di mercato previste dovrebbero essere conformi alle norme stabilite nel presente regolamento.

Per garantire un approccio comune alla prevenzione e alla gestione delle crisi, l'autorità competente di ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare un piano di preparazione ai rischi, previa consultazione dei portatori di interessi inclusi, laddove possibile, anche gli enti locali e regionali . Tali piani dovrebbero precisare misure effettive, proporzionate e non discriminatorie per affrontare tutti gli scenari di crisi individuati. Dovrebbero assicurare la trasparenza, soprattutto per quanto riguarda le condizioni in cui possono essere adottate misure non di mercato per attenuare le situazioni di crisi. Tutte le misure non di mercato previste dovrebbero essere conformi alle norme stabilite nel presente regolamento.

Motivazione

È importante avere un approccio comune alla prevenzione e alla gestione delle crisi in ogni Stato membro.

In tale contesto pertanto è necessaria una stretta cooperazione con tutte le parti interessate e va sottolineata l'importanza di strette relazioni anche, laddove possibile, con gli enti locali e regionali.

Emendamento 31

Articolo 16, paragrafo 1

Proposta di regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE, COM(2016) 862 final — 2016/0377 (COD)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Quanto prima e comunque non oltre sei settimane dopo una dichiarazione di situazione di crisi dell'energia elettrica, le autorità competenti interessate, in consultazione con l'autorità nazionale di regolamentazione (se diversa dall'autorità competente), trasmettono al gruppo di coordinamento per l'energia elettrica e alla Commissione una relazione di valutazione.

Quanto prima e comunque non oltre quattro settimane dopo una dichiarazione di situazione di crisi dell'energia elettrica, le autorità competenti interessate, in consultazione con l'autorità nazionale di regolamentazione (se diversa dall'autorità competente), trasmettono al gruppo di coordinamento per l'energia elettrica e alla Commissione una relazione di valutazione.

Motivazione

La dichiarazione di una situazione di crisi nel settore dell'energia elettrica costituisce una grande sfida sia per lo Stato membro che per l'UE nel suo complesso. È quindi importante, in una tale eventualità, reagire ed agire con rapidità. Un termine di quattro settimane per la presentazione della relazione di valutazione sarebbe sufficiente e garantirebbe, al tempo stesso, una più rapida diffusione delle informazioni.

Emendamento 32

Articolo 18

Proposta di regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE, COM(2016) 862 final — 2016/0377 (COD)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gli Stati membri e le parti contraenti della Comunità dell'energia sono invitati a cooperare fattivamente nell'individuazione degli scenari di crisi dell'energia elettrica e nell'istituzione di piani di preparazione ai rischi per evitare che vengano adottate misure tali da pregiudicare la sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri, delle parti contraenti o dell'Unione.

A tale riguardo, le parti contraenti della Comunità dell'energia possono partecipare al gruppo di coordinamento per l'energia elettrica su invito della Commissione relativamente a tutte le questioni che le riguardano.

Gli Stati membri e le parti contraenti della Comunità dell'energia sono invitati a cooperare fattivamente nell'individuazione degli scenari di crisi dell'energia elettrica e nell'istituzione di piani di preparazione ai rischi per evitare che vengano adottate misure tali da pregiudicare la sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri, delle parti contraenti o dell'Unione. Si sottolinea e si raccomanda in particolare la cooperazione regionale al fine di garantire una gestione più efficiente possibile del settore dell'energia.  A tale riguardo, le parti contraenti della Comunità dell'energia possono partecipare al gruppo di coordinamento per l'energia elettrica su invito della Commissione relativamente a tutte le questioni che le riguardano.

Motivazione

Ai fini di una gestione più efficace ed efficiente delle crisi nel settore dell'energia elettrica, occorre sottolineare l'importanza della cooperazione tra gli Stati membri a livello regionale. La cooperazione a livello regionale consente di realizzare soluzioni operative a costi inferiori.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

Osservazioni generali

1.

si congratula con la Commissione europea per il pacchetto sull'energia pulita e osserva che l'attenzione riservata all'efficienza e alla sostenibilità energetica degli edifici, dell'industria e dei trasporti, allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili come anche alle condizioni e alla loro strutturazione che consentono ai consumatori di partecipare alla gestione della domanda di energia, nonché il completamento del mercato unico dell'energia e l'introduzione di nuove responsabilità per le reti di distribuzione di energia elettrica, per i gestori dei sistemi di trasporto e per le autorità di regolamentazione nazionali contribuiranno a garantire l'indipendenza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, il conseguimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e, soprattutto, prezzi dell'energia accessibili per i consumatori;

2.

sottolinea, tuttavia, che vi sono chiari segnali che fanno ritenere che gli attuali obiettivi dell'UE nel quadro del pacchetto energia e clima per il 2030 non saranno sufficienti a rispettare gli impegni assunti da tutti gli Stati membri e dall'UE stessa con la firma dell'accordo di Parigi; in particolare, è convinto che l'obiettivo del 27 % di energie rinnovabili a livello dell'UE non sia sufficientemente ambizioso, e invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a puntare più in alto;

3.

accoglie con favore le proposte per una stretta cooperazione a livello transfrontaliero e regionale e, allo stesso tempo, invita la Commissione a presentare opzioni volte a promuovere questa cooperazione allo scopo di estendere i diritti di partecipazione a livello micro, permettendo la stretta cooperazione degli enti locali e regionali ed offrendo reali opportunità alle regioni limitrofe di sviluppare una comune infrastruttura energetica transnazionale;

4.

si rammarica che nelle proposte della Commissione sia dato scarso peso al ruolo degli enti locali e regionali, e sottolinea il significativo contributo degli enti locali e regionali al conseguimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Molte città, grandi e piccole, dell'UE hanno predisposto da anni piani d'azione per il clima e per l'energia sostenibile, in cui si prevedono produzione di calore ed energia a basso tenore di CO2, utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili, realizzazione di misure di aumento dell'efficienza energetica e sviluppo di trasporti sostenibili;

5.

sostiene gli sforzi della Commissione volti a creare un regime flessibile fondato sul mercato, che sostenga lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili, evitando al tempo stesso distorsioni del mercato e, in particolare, apprezza le proposte intese a fornire maggiori incentivi ai consumatori perché diventino soggetti attivi nel mercato dell'energia elettrica; sottolinea che gli enti locali e regionali potrebbero contribuire alla creazione delle comunità dell'energia;

6.

ritiene che la cooperazione regionale nel contesto della preparazione dei piani nazionali debba essere rafforzata in quei settori in cui sono evidenti gli effetti transfrontalieri; richiama l'attenzione sul fatto che prima di preparare i piani nazionali è importante coordinare in anticipo le azioni con i paesi dell'UE limitrofi e coinvolgere nel processo gli enti locali e regionali;

7.

reputa che gli Stati membri debbano intensificare i loro sforzi volti a rimuovere le barriere amministrative, ridurre i costi delle tecnologie a basse emissioni meno mature e porre maggiormente l'accento sul coordinamento efficace a livello nazionale, regionale e locale dei processi di programmazione, attuazione e rendicontazione.

Lo sviluppo delle energie rinnovabili e la loro integrazione nel mercato

8.

concorda sul fatto che l'UE debba prestare una maggiore attenzione allo sviluppo delle tecnologie relative all'energia rinnovabile e al loro impiego, e rileva che le nuove tecnologie permetteranno a tutti i consumatori (dalle imprese industriali alle famiglie) di risparmiare energia e di usarla in modo più razionale e di scegliere metodi di produzione puliti ed efficaci;

9.

reputa che la mancanza di una quota-obiettivo per l'energia da fonti rinnovabili destinata ai trasporti per gli Stati membri è una carenza molto grave, in particolare se si considera che il raggiungimento dell'obiettivo del 10 % per il 2020 fissato nella direttiva vigente è stato il principale incentivo allo sviluppo dei biocarburanti. Si propone pertanto di includere un obiettivo per i biocarburanti (compresi quelli tradizionali prodotti in maniera sostenibile), che potrebbe essere pari al 14 %;

10.

ritiene che le energie rinnovabili possano essere competitive e osserva che alcune fonti energetiche rinnovabili, come i parchi eolici terrestri, possono competere con le fonti energetiche da combustibili fossili in quanto il prezzo di questo tipo di energia scenderà ulteriormente mano a mano che la capacità installata di energia eolica crescerà e che la tecnologia verrà perfezionata;

11.

concorda sul fatto che per l'introduzione di innovazioni nel campo dell'energia pulita sono necessari un mercato interno funzionante e una concorrenza robusta tali da permettere a nuovi attori del mercato di presentare progetti innovativi in materia di energie rinnovabili; sottolinea tuttavia che tali progetti dovrebbero essere realizzati in condizioni di parità con gli attori già presenti nel mercato;

12.

osserva che gli Stati membri, nel mettere a punto i loro regimi di sostegno per la diffusione delle fonti di energia rinnovabili, dovrebbero tener conto delle particolarità specifiche delle varie tecnologie per le fonti rinnovabili (ad esempio il livello di prezzo, il grado di rischio, la capacità di offrire servizi di sistema). Ciò garantirebbe la massima efficacia in termini di costi e il conseguimento dell'obiettivo di lungo termine di riduzione del CO2;

13.

ritiene che la Commissione dovrebbe incoraggiare gli Stati membri ad adottare appropriate misure per sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili. È opportuno concedere una maggiore flessibilità agli Stati membri per consentire lo sviluppo di tecnologie delle energie rinnovabili di nuova generazione e la protezione dei progetti su piccola scala, compresi gli impianti di cogenerazione, collegati alle reti locali di teleriscaldamento e teleraffreddamento;

14.

richiama l'attenzione sul fatto che lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e la loro integrazione nel mercato richiedono notevoli risorse finanziarie ed è quindi di fondamentale importanza che essi costituiscano una priorità e che le autorità a livello dell'Unione europea, nazionale, regionale e locale adottino un approccio comune al fine di riunire un'ampia gamma di fonti finanziarie e di creare un effetto moltiplicatore;

15.

invita la Commissione a definire chiaramente nella direttiva sulle energie rinnovabili l'approccio da seguire in relazione ai regimi di sostegno ammissibili, tenendo conto delle norme nazionali vigenti in materia di sostegno, per garantire l'armonizzazione giuridica e attirare investimenti in questo settore;

16.

fa osservare che per conseguire obiettivi ambiziosi non è meno importante disporre di informazioni chiare e precise sulle possibilità di utilizzare dopo il 2020 gli strumenti finanziari dell'UE; sottolinea anche che è necessario applicare soluzioni innovative di ingegneria finanziaria per far affluire investimenti chiave dal settore privato; in questo senso, fa notare che il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) ha finanziato il 25 % dei suoi progetti in campo energetico contribuendo in larga misura al rilancio del settore;

17.

concorda sul fatto che i regimi di sostegno per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili rappresentano un modo efficace di promuovere l'impiego di questo tipo di energia, ma sottolinea che, conformemente alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, applicabile dal 1o luglio 2014, la produzione di energia da fonti rinnovabili mature deve essere integrata nel mercato interno dell'elettricità in maniera graduale, che gli aiuti di Stato devono rispecchiare il calo dei costi di produzione e che devono essere evitate distorsioni del mercato; fa inoltre presente che bisogna garantire una maggiore trasparenza dei costi connessi con le fonti di energia fossili;

18.

è sostanzialmente d'accordo sull'apertura dei regimi di sostegno ai progetti attuati in altri Stati membri, ma ritiene che gli Stati membri dovrebbero valutare accuratamente le possibilità legate all'apertura del mercato, onde evitare che un siffatto obbligo faccia diminuire la produzione locale, a causa della capacità finanziaria maggiore degli altri Stati membri partecipanti alla distribuzione del sostegno. Ritiene, pertanto, che le disposizioni in materia di sovvenzioni basate sulla cooperazione transfrontaliera dovrebbero avere la precedenza, e che si dovrebbe riconoscere particolare importanza all'interconnessione.

Il mercato interno dell'energia elettrica e la gestione del rischio

19.

concorda sul fatto che un mercato integrato dell'energia sia lo strumento migliore per garantire prezzi dell'energia accessibili, assicurare l'approvvigionamento energetico e creare le condizioni per permettere l'integrazione economicamente efficiente di maggiori quote di energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili. Apprezza pertanto le proposte della Commissione europea di creare un assetto del mercato dell'energia elettrica che favorirà l'introduzione delle energie rinnovabili, accrescerà il controllo della domanda, creerà mercati integrati dell'energia a livello regionale e darà più potere ai consumatori;

20.

osserva che in molti Stati membri i prezzi dell'energia elettrica non seguono l'andamento della domanda e dell'offerta, ma sono regolati dai poteri pubblici. Questa situazione può limitare la concorrenza, frenare gli investimenti e l'entrata nel mercato di nuovi attori e deve essere sempre opportunamente giustificata in relazione a specifici obiettivi strategici quale la tutela dei consumatori più vulnerabili. Il CdR sottoscrive pertanto la proposta di liberalizzare i mercati e di ridurre l'ingerenza da parte dello Stato al fine di abbassare i prezzi per i consumatori, ma osserva che gli Stati membri devono procedere alla deregolamentazione delle tariffe dell'energia elettrica in modo graduale e tenendo in debita considerazione la natura particolare dell'energia quale servizio di interesse generale;

21.

è d'accordo sul fatto che le comunità dell'energia locali possano rappresentare un modo efficace di gestire l'energia a livello locale; invita la Commissione a prevedere strumenti tecnici e finanziari che consentano agli enti locali e regionali di offrire un'assistenza esaustiva a tali comunità;

22.

concorda sul fatto che, per evitare situazioni di crisi, gli Stati membri debbano elaborare piani di preparazione ai rischi e sottolinea l'importanza della cooperazione regionale per garantire un'efficace gestione del settore energetico; ritiene inoltre che nella preparazione di detti piani si debbano consultare le regioni e gli enti locali;

23.

sottolinea che la lotta contro la povertà energetica richiede una definizione comune del problema a livello dell'UE, la raccolta e lo scambio di dati pertinenti attraverso la cooperazione tra i diversi livelli di governance e un insieme di politiche e misure mirate, capaci di aiutare i consumatori di energia più vulnerabili a partecipare al mercato e di alleviare il peso di tariffe energetiche elevate.

Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)

24.

accoglie con favore il fatto che il riesame della normativa avvenga in modo integrato, cioè coinvolgendo non soltanto singoli aspetti del mercato dell'energia, ma valutando anche la loro interconnessione, l'interazione dei soggetti coinvolti nel conseguimento di questi obiettivi, e la condivisione delle competenze. Considera opportuno un ruolo più forte dell'ACER nel processo di progettazione e attuazione dei codici di rete. Osserva, tuttavia, che la Commissione europea deve garantire che l'ACER abbia i poteri adeguati che le consentano di richiedere informazioni alle istituzioni chiave degli Stati membri e di svolgere altre azioni di coordinamento;

25.

sottolinea che, in conformità con il principio di proporzionalità, le misure di regolamentazione dell'ACER non sostituiscono le decisioni nazionali. Raccomanda altresì di rafforzare le autorità nazionali di regolamentazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'indipendenza delle loro autorità nazionali di regolamentazione e adoperarsi perché esse non incontrino limitazioni nello svolgimento dei loro compiti. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero disporre delle risorse necessarie per svolgere i loro compiti, e dovrebbe essere loro consentito di partecipare a pieno titolo alle attività di cooperazione a livello dell'UE.

I consumatori e l'importanza dell'informazione

26.

accoglie con favore la proposta della Commissione europea di riformare il mercato dell'energia, al fine di fornire ai consumatori maggiori poteri e renderli soggetti che partecipano al mercato su un piano di parità, e appoggia la proposta della Commissione di promuovere l'introduzione, su base volontaria e nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati, dei contatori intelligenti, affinché i consumatori ricevano fatture chiare e possano cambiare più facilmente fornitore di energia;

27.

richiama l'attenzione sulla necessità di intensificare la ricerca e la cooperazione con gli enti locali al fine di comprendere meglio le ragioni della partecipazione dei consumatori al mercato dell'energia elettrica. Una migliore comprensione dei fattori che inducono cambiamenti nel comportamento dei consumatori può fornire importanti informazioni sul modo di incoraggiare i consumatori ad essere attori forti e responsabili del nuovo del mercato dell'energia elettrica;

28.

rileva che gli studi condotti mostrano che i consumatori lamentano una mancanza di trasparenza nel settore dell'energia elettrica, fatto che riduce la loro capacità di godere dei vantaggi offerti dalla concorrenza e di partecipare attivamente ai mercati. I consumatori non si ritengono sufficientemente informati in merito ai fornitori alternativi e alle possibili soluzioni alternative. Sottolinea, pertanto, la necessità di affrontare i problemi di riservatezza e sicurezza dei dati dei clienti e invita la Commissione a presentare proposte tecniche volte a garantire elevati standard di sicurezza;

29.

evidenzia l'importanza degli enti locali e regionali nel promuovere l'istituzione di comunità dell'energia. Osserva che i settori in cui i rappresentanti degli enti locali possono dare un contributo sono i seguenti: rafforzamento delle capacità, sostegno per l'ottenimento di finanziamenti, formazione, scambio di buone pratiche, messa a disposizione di assistenza tecnica e promozione di partenariati;

30.

sottolinea l'importanza dell'informazione nel motivare i consumatori a essere partecipanti attivi nel settore dell'energia. A questo proposito, è utile e da sostenere il ruolo attivo del CdR, in quanto potrebbe contribuire in maniera significativa all'informazione, alla diffusione di idee tra le comunità locali e alla condivisione di esempi di buone pratiche.

Il ruolo degli enti locali e regionali

31.

fa notare che agli enti locali e regionali spetta un ruolo importante nel settore energetico: con le loro azioni gli enti locali e regionali possono influire sull'espansione dell'infrastruttura energetica e sul funzionamento del mercato, organizzano l'erogazione dei servizi, sono responsabili della pianificazione territoriale, dell'uso dei terreni, dell'illuminazione pubblica, della fornitura dei servizi di trasporto, dell'amministrazione dell'edilizia residenziale, decidono in merito al rilascio di autorizzazioni e organizzano l'informazione dei cittadini. Essi inoltre controllano un bilancio consistente destinato ad acquisire prodotti e servizi che utilizzano energia attraverso l'organizzazione di appalti pubblici. In molti casi tali enti sono essi stessi produttori di energia;

32.

richiama l'attenzione sul fatto che le proposte della Commissione non menzionano gli enti regionali e locali come attori chiave nel settore dell'energia, ed esorta la Commissione, nel realizzare ulteriori azioni in questo campo, a considerare i suddetti enti partner allo stesso livello dei governi centrali;

33.

osserva che gli enti locali e regionali possono contribuire a promuovere l'uso delle energie rinnovabili e ad aumentare l'efficienza energetica a livello locale e regionale, ad esempio stabilendo obiettivi e piani d'azione ambiziosi, semplificando le procedure e le regole amministrative oppure concedendo assistenza finanziaria e svolgendo azioni educative. Sottolinea, a tale proposito, che oltre 6 600 enti locali e regionali hanno sottoscritto il Patto dei sindaci, e che altri dovrebbero essere incoraggiati ad aderire volontariamente a tale patto e ad altre iniziative internazionali analoghe;

34.

ritiene che gli enti regionali e locali dovrebbero essere consultati sulle misure concrete da adottare, in quanto tra i loro compiti rientrano la pianificazione dell'infrastruttura, le iniziative per attirare gli investitori, l'informazione e la consultazione dei consumatori;

35.

offre il suo aiuto agli enti locali e regionali per stabilire legami con i pertinenti gruppi di esperti al fine di rafforzare le capacità degli enti stessi e di migliorare il coordinamento degli approcci comuni.

Sussidiarietà e proporzionalità

36.

rileva che alcuni parlamenti nazionali hanno espresso preoccupazioni in merito alla conformità delle proposta della Commissione europea con il principio di sussidiarietà. Al fine di garantire l'efficiente attuazione delle disposizioni dell'UE, una grande responsabilità incomberà agli enti locali e regionali. Ritiene pertanto che si possa dover procedere ad un'analisi più approfondita riguardo al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Bruxelles, 13 luglio 2017.

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


12.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 342/111


Parere del Comitato europeo delle regioni — Governance dell'Unione dell'energia ed energia pulita

(2017/C 342/13)

Relatore:

Bruno Hranić (HR/PPE), sindaco di Vidovec

Testi di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia,

COM(2016) 759 final

Comunicazione — Energia pulita per tutti gli europei,

COM(2016) 860 final

Comunicazione — Nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita,

COM(2016) 763 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Proposta della Commissione

Emendamento del CdR

 

(1)

Il presente regolamento mira a stabilire i necessari partenariati tra l'Unione, gli Stati membri a livello individuale e macroregionale, nonché i livelli subnazionali di governo, al fine di progredire congiuntamente nell'ambito della transizione energetica. I diversi livelli amministrativi devono collaborare in uno spirito di solidarietà e fiducia nell'interesse reciproco.

Motivazione

Il regolamento deve sottolineare sin dall'inizio la necessità di una cooperazione tra tutti i diversi livelli di governance. La proposta si fonda su un'idea simile presentata nel progetto di relazione del Parlamento europeo PE 604 777 (Em. 2).

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Articolo 9, paragrafo 2

Proposta della Commissione

Emendamento del CdR

 

Progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima

2.   La Commissione può rivolgere agli Stati membri raccomandazioni sui progetti di piani a norma dell'articolo 28 . le raccomandazioni definiscono in particolare :

2.   La Commissione valuta i progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima e rivolge agli Stati membri raccomandazioni specifiche per paese sui progetti di piani a norma dell'articolo 28 al fine di:

(a)

il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia , in particolare i traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica ;

(a)

contribuire a conseguire gli obiettivi, traguardi e contributi dell'Unione dell'energia;

(b)

le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stati membri e dell'Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera;

(b)

garantire che le politiche e misure in relazione ai piani d'azione degli Stati membri e le altre politiche e misure siano adatte agli scopi previsti, in particolare anche le misure di potenziale rilevanza transfrontaliera;

(c)

le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti (adottate e attuate) e previste incluse nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima nell'ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell'Unione dell'energia.

(c)

promuovere le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti (adottate e attuate) e previste incluse nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima nell'ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell'Unione dell'energia;

 

(d)

insistere affinché gli Stati membri tengano conto esplicitamente delle responsabilità locali e regionali esistenti e dei risultati raggiunti nell'ambito di iniziative quali il Patto dei sindaci, e sviluppino dei meccanismi intesi a integrare il contributo di tutti i livelli pertinenti di governo nei loro piani nazionali integrati in materia di energia e clima.

Motivazione

È estremamente importante garantire coerenza e complementarità tra i piani d'azione dei vari Stati membri e le politiche a livello dell'UE, nonché promuovere il coinvolgimento degli enti locali e regionali e i loro contributi. La modifica si fonda su una proposta simile presentata nel progetto di relazione del Parlamento europeo PE 604 777 (Emendamenti 97-100).

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 10

Proposta della Commissione

Emendamento del CdR

 

Consultazione pubblica

Fatte salve le altre disposizioni del diritto dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare all'elaborazione dei progetti dei piani di cui all'articolo 9 del regolamento e allegano ai suddetti piani, che trasmettono alla Commissione, una sintesi dei pareri del pubblico. Nella misura in cui sono di applicazione le disposizioni della direttiva 2001/42/CE, si considera che le consultazioni svolte in conformità a detta direttiva soddisfino anche gli obblighi di consultazione pubblica a norma del presente regolamento.

Fatte salve le altre disposizioni del diritto dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare all'elaborazione dei progetti dei piani di cui all'articolo 9 del regolamento e allegano ai suddetti piani, che trasmettono alla Commissione, una sintesi dei pareri del pubblico. Nella misura in cui sono di applicazione le disposizioni della direttiva 2001/42/CE, si considera che le consultazioni svolte in conformità a detta direttiva soddisfino anche gli obblighi di consultazione pubblica a norma del presente regolamento.

In considerazione del ruolo politicamente riconosciuto degli enti regionali e locali nell'attuazione di politiche nel campo dell'energia sostenibile e tenendo conto dell'obiettivo della Commissione di migliorare la legislazione, le autorità nazionali sono invitate a coinvolgere gli enti regionali e locali nel processo di pianificazione e monitoraggio conformemente all'ordinamento politico e costituzionale di ciascuno Stato membro.

Motivazione

Un coordinamento efficace tra il livello nazionale e gli enti locali e regionali nel corso del processo di pianificazione, attuazione e comunicazione in materia di politiche energetiche e climatiche può contribuire a evitare inutili oneri amministrativi e soddisfare i requisiti di una migliore regolamentazione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Nuovo articolo 10 bis dopo l'articolo 10

Proposta della Commissione

Emendamento

 

Una piattaforma multilivello di dialogo sull'energia

1.     In uno spirito di partenariato, gli Stati membri istituiscono un dialogo permanente sull'energia per sostenere l'impegno attivo degli enti locali e regionali, delle organizzazioni della società civile, delle imprese, degli investitori, delle altre parti interessate e del grande pubblico nella gestione della transizione energetica, tenendo conto anche della povertà energetica.

2.     Gli Stati membri presentano, nell'ambito di tale dialogo sull'energia, diversi scenari e opzioni previsti per le rispettive politiche a breve, medio e lungo termine in materia di energia e clima, insieme a un'analisi costi-benefici per ciascuna opzione.

3.     Gli Stati membri provvedono affinché il dialogo sull'energia disponga delle risorse umane e finanziarie adeguate e sostenga, in collaborazione con la Commissione europea, gli scambi tra i diversi dialoghi in materia di energia.

Motivazione

Riguardo a un tema importante come la transizione energetica è necessario creare strutture che assicurino un dialogo permanente con tutte le parti interessate al fine di esaminare opzioni e scenari diversi ed elaborare soluzioni comuni. La proposta si fonda su un'idea simile presentata nel progetto di relazione del Parlamento europeo PE 604 777.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 18, lettera b)

Proposta della Commissione

Emendamento del CdR

Gli Stati membri includono nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima le informazioni seguenti:

Gli Stati membri includono nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima le informazioni seguenti:

(b)

l'attuazione delle politiche e misure seguenti:

(b)

l'attuazione delle politiche e misure seguenti:

 

(1)

politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire il contributo nazionale all'obiettivo vincolante 2030 a livello unionale per l'energia rinnovabile di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2i), comprese misure specifiche per settore e per tecnologia, con un riesame specifico dell'attuazione delle misure di cui agli articoli 23, 24 e 25 della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767];

 

(1)

politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire il contributo nazionale all'obiettivo vincolante 2030 a livello unionale per l'energia rinnovabile di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2i), comprese misure specifiche per settore e per tecnologia, con un riesame specifico dell'attuazione delle misure di cui agli articoli 23, 24 e 25 della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767];

 

(2)

misure specifiche a favore della cooperazione regionale;

 

(2)

misure specifiche a favore della cooperazione regionale;

 

(3)

fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, misure specifiche relative al sostegno finanziario, compreso il sostegno unionale e il ricorso ai fondi dell'Unione, per promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti;

 

(3)

fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, misure specifiche relative al sostegno finanziario, compreso il sostegno unionale e il ricorso ai fondi dell'Unione, per promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti;

 

(4)

misure specifiche destinate a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 21 e 22 della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767];

 

(4)

misure specifiche destinate a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 21 e 22 della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767];

 

(5)

misure per promuovere l'uso di energia proveniente dalla biomassa, con particolare riguardo a nuove mobilitazioni di biomassa tenendo conto della disponibilità (potenziale nazionale e importazioni da paesi terzi) e di altri usi della biomassa (agricoltura e silvicoltura), nonché misure per la sostenibilità della biomassa prodotta e sfruttata;

 

(5)

misure per promuovere l'uso di energia proveniente dalla biomassa, con particolare riguardo a nuove mobilitazioni di biomassa tenendo conto della disponibilità (potenziale nazionale e importazioni da paesi terzi) e di altri usi della biomassa (agricoltura e silvicoltura), nonché misure per la sostenibilità della biomassa prodotta e sfruttata;

 

 

(6)

progressi nell'aumento della quota di energie rinnovabili nella prestazione di servizi di riscaldamento e raffreddamento senza, tuttavia, imporre oneri amministrativi eccessivi agli enti locali e regionali o agli utenti finali;

(c)

informazioni specificate nell'allegato VII, parte 1.

(c)

informazioni specificate nell'allegato VII, parte 1.

Motivazione

Il settore del riscaldamento e del raffreddamento racchiude un considerevole potenziale ancora inutilizzato per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento dell'utilizzo e della produzione di energia da fonti rinnovabili (cfr. il parere del Comitato delle regioni sul tema Strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento). Per quanto riguarda la direttiva sulle energie rinnovabili, in stretta cooperazione tra il livello di governo nazionale e gli enti locali e regionali si dovrebbe puntare a conseguire l'obiettivo vincolante di aumentare del 1 % l'anno la quota di energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffreddamento. Ciò rappresenterebbe un contributo concreto ed efficace al raggiungimento dell'obiettivo generale dell'UE in materia di energie rinnovabili, ossia il 27 % entro il 2030.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 37

Proposta della Commissione

Emendamento del CdR

 

Comitato dell'Unione dell'energia

1.   La Commissione è assistita da un comitato dell'Unione dell'energia. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, che si riunisce nelle formazioni settoriali di volta in volta pertinenti per il presente regolamento.

1.   La Commissione è assistita da un comitato dell'Unione dell'energia. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, che si riunisce nelle formazioni settoriali di volta in volta pertinenti per il presente regolamento.

2.   Il comitato sostituisce il comitato di cui all'articolo 8 della decisione 93/389/CEE, all'articolo 9 della decisione 280/2004/CE e all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013. I riferimenti al comitato istituito a norma di tali atti giuridici sono da intendersi come riferimenti al comitato istituito dal presente regolamento.

2.   Il comitato sostituisce il comitato di cui all'articolo 8 della decisione 93/389/CEE, all'articolo 9 della decisione 280/2004/CE e all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013. I riferimenti al comitato istituito a norma di tali atti giuridici sono da intendersi come riferimenti al comitato istituito dal presente regolamento.

3.   Nei casi in cui si fa riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui si fa riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

4.     Il comitato comprende un rappresentante designato dal Comitato delle regioni affinché rappresenti a livello istituzionale gli enti locali e regionali di tutta l'UE.

Motivazione

Esponenti politici di alto livello dell'Unione europea e del Parlamento europeo hanno più volte riconosciuto il ruolo chiave degli enti locali e regionali nelle politiche relative all'Unione dell'energia.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

Obiettivi principali e gruppi destinatari

1.

ribadisce la richiesta di fissare obiettivi più ambiziosi a livello UE in materia di efficienza energetica e di quota di energie rinnovabili, ossia il 40 % entro il 2030 per entrambe;

2.

accoglie con favore i tre obiettivi principali del pacchetto per l'energia pulita per tutti gli europei: 1) porre l'efficienza energetica al primo posto; 2) conseguire la leadership mondiale nel campo delle energie rinnovabili e 3) garantire un trattamento equo per i consumatori; tuttavia si rammarica del fatto che questi obiettivi non siano pienamente realizzabili nel quadro di una legislazione complementare e di iniziative non legislative e che non si sia posto sufficientemente l'accento sulla riduzione del fattore della dipendenza dalle importazioni, che riflette la quota di tutte le fonti interne di energie pulite (rinnovabili e convenzionali) nel mix energetico;

3.

in tale contesto, invita la Commissione europea a mettere l'efficienza energetica al primo posto, designandola come priorità infrastrutturale, e a garantire che le sovvenzioni pubbliche e i meccanismi di sostegno finanziario a favore dell'efficienza energetica siano considerati come costo capitale, il che permetterebbe di migliorare la sicurezza e l'affidabilità del sistema di efficienza energetica. Ciò consentirebbe di definire una politica chiara di protezione del bilancio e di rafforzamento della competitività dell'Europa;

4.

accoglie con favore le proposte di creare un quadro normativo per la governance dell'Unione dell'energia che semplifichi e integri gli attuali obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio in materia di energia e clima, e invita gli Stati membri e la Commissione a coinvolgere strettamente gli enti locali e regionali in questo processo politico di governance.

L'efficienza energetica e le fonti di energia rinnovabili dipendono in larga misura dalla cooperazione decentrata

5.

evidenzia e richiama l'attenzione sull'importante ruolo degli enti locali e regionali nel fornire una leadership strategica al livello più vicino ai consumatori, nel gestire la produzione decentrata di energia, nel promuovere condizioni favorevoli agli investimenti, nonché nel collegare le politiche in materia di energia e di clima con le politiche in materia di alloggi, povertà energetica, trasporti, sviluppo economico, destinazione dei suoli e assetto territoriale;

6.

mette in risalto il ruolo guida degli enti locali e regionali nell'attuazione delle politiche energetiche, nella ricerca di strumenti per finanziare i progetti nel settore dell'energia, in particolare di quelli che investono nelle fonti rinnovabili e nella promozione di modelli di consumo energetico sostenibile, come gli esempi di buone pratiche tra i consumatori;

7.

segnala che il mancato riconoscimento ufficiale del ruolo guida degli enti locali e regionali nell'attuazione delle politiche energetiche dell'Unione dell'energia mette a rischio il conseguimento degli obiettivi fissati a livello nazionale ed europeo in materia di energia e clima;

8.

sottolinea che il processo di elaborazione dei piani nazionali per l'energia e il clima dovrebbe essere improntato alla trasparenza e alla responsabilità affinché gli attori locali, le imprese e le altre parti interessate sappiano che cosa possono aspettarsi dai governi nazionali e, in particolare, in che modo sarà garantito il rispetto degli impegni e quali azioni saranno intraprese se i piani nazionali non saranno sufficienti a conseguire gli obiettivi a livello dell'UE;

9.

accoglie con favore il riconoscimento, da parte della Commissione europea, del fatto che la transizione verso l'energia pulita non potrà realizzarsi senza l'intervento di più parti interessate della società civile e degli enti locali e regionali, e invita pertanto gli Stati membri a coinvolgere adeguatamente le città e le regioni nel dibattito sulla transizione energetica, in particolare nel quadro dei piani nazionali integrati in materia di energia e di clima, al fine di consentire loro di rispondere adeguatamente alle esigenze dei diversi settori;

10.

osserva, tuttavia, che — a prescindere dai vari ordinamenti costituzionali di ciascuno Stato membro dell'Unione europea — le proposte di governance non contengono alcun riferimento specifico al ruolo istituzionale dei livelli regionali e locali, né tantomeno di altre parti interessate, a parte le condizioni generali di cui all'articolo 10 sulla consultazione pubblica, secondo cui «gli Stati membri provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare all'elaborazione dei progetti dei piani»;

11.

propone di riflettere su un'ulteriore riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato nel settore dell'energia al fine di sostenere l'azione a livello di città, in particolare fissando orientamenti specifici al riguardo al fine di semplificare il quadro esistente, nonché concedendo esenzioni specifiche per progetti energetici di ristrutturazione degli alloggi comunali e sociali in modo da affrontare il problema della povertà energetica. È pertanto necessario garantire che la resilienza delle città e la transizione energetica figurino tra le priorità del prossimo quadro che entrerà in vigore nel 2020;

12.

invita la Commissione e i governi nazionali a rafforzare la cooperazione con gli enti locali e regionali, in particolare con le relative agenzie locali e regionali per l'energia, nella definizione dei futuri piani energetici e climatici a livello nazionale, passando da un politica di azione di pochi ad una politica di azione di tutti;

13.

sottolinea che molti progetti di successo in materia di uso dell'energia rinnovabile sono stati avviati e sviluppati anche a livello di comunità locali, in cooperazione con le PMI, le ONG e le organizzazioni sociali attraverso investimenti da parte di singoli individui nelle fonti rinnovabili di energia elettrica e termica;

14.

sottolinea che un gran numero di altri attori chiave nel settore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili sono attivi a livello locale, tra cui piccole e medie imprese, ONG e organizzazioni della società civile;

15.

sottolinea la necessità di coinvolgere i soggetti locali nel sostenere il governo nazionale per quanto riguarda la creazione di una serie di progetti rivolti al futuro nel quadro del FEIS, con i quali contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici europei. Il polo europeo di consulenza sugli investimenti, recentemente creato, dovrebbe garantire una procedura accelerata per offrire sostegno alle città che si sono impegnate a sviluppare progetti a basso tenore di carbonio;

16.

chiede che vengano creati ulteriori programmi mirati di assistenza tecnica, come Jaspers ed ELENA della Banca europea per gli investimenti, necessari per sostenere le città e le regioni nel garantire investimenti per realizzare progetti ambiziosi — attraverso il sostegno allo sviluppo di una vasta riserva di progetti d'investimento e l'aggregazione di progetti a basso tenore di carbonio di piccole dimensioni e con un'ampia diffusione.

La semplificazione e l'integrazione della pianificazione e della comunicazione devono basarsi sui piani locali e regionali esistenti

17.

sottolinea che la governance dell'Unione dell'energia dell'UE dovrebbe mirare a «semplificare e integrare» la pianificazione nella pratica, e che, in tale contesto, il monitoraggio e la comunicazione comportano la creazione di collegamenti efficaci con le iniziative esistenti;

18.

evidenzia la necessità di creare un coordinamento efficace tra il livello nazionale e i livelli locali e regionali attraverso la pianificazione e un processo di attuazione e comunicazione relativo alle politiche climatiche ed energetiche. Ciò potrebbe contribuire ad evitare oneri amministrativi inutili e rispondere all'esigenza di legiferare meglio;

19.

sottolinea che gli enti locali e regionali sono già in prima fila nelle azioni intese alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, e che molti di essi hanno già elaborato strategie, piani d'azione e procedure di monitoraggio, ad esempio (ma non esclusivamente) nel quadro dell'iniziativa del Patto dei sindaci, nel cui ambito rientrano oltre 5 679 piani d'azione per lo sviluppo energetico sostenibile delle città;

20.

evidenzia la necessità di un collegamento efficace dei piani e degli obiettivi nazionali con gli obiettivi a livello locale e regionale, che devono essere basati su contributi reali e concordati da vari settori e regioni;

21.

sottolinea che la partecipazione non comporta solo la consultazione, ma anche un ruolo attivo nell'avvio e nello sviluppo di azioni concrete.

Per essere efficace, la governance dell'Unione dell'energia deve essere multilivello

22.

si rammarica che le attuali raccomandazioni per la governance dell'Unione dell'energia non presentino un concetto di governance multilivello sufficientemente chiaro, e raccomanda pertanto che i governi degli Stati membri istituiscano delle piattaforme di dialogo sull'energia per coinvolgere tutti i livelli amministrativi e di governo nonché tutte le parti interessate nello sviluppo dei piani nazionali di azione per il clima, nelle attività relative al loro monitoraggio e comunicazione e nell'organizzazione di scambi tra i diversi dialoghi nazionali sull'energia con l'assistenza della Commissione europea, al fine di garantire la coerenza e far fronte ai problemi transfrontalieri;

23.

sottolinea che un'efficace governance multilivello presenta molteplici vantaggi — l'impegno dei cittadini e dell'industria nella condivisione della responsabilità per le azioni relative ai cambiamenti climatici aumenta la loro titolarità del processo e crea maggiori possibilità di successo poiché più la governance è visibile, più si rafforza il senso di responsabilità dei cittadini;

24.

osserva che l'articolo 11 della proposta (cooperazione regionale) si riferisce soltanto alla cooperazione tra Stati membri e non alla cooperazione tra livelli subnazionali di governo all'interno di diversi Stati membri o tra di essi; invita gli Stati membri e la Commissione europea a garantire un sostegno adeguato anche alla cooperazione tra enti subnazionali, in particolare quella transfrontaliera, al fine di coordinare le attività volte ad attuare i piani nazionali integrati per l'energia e il clima;

25.

invita la Commissione europea a fare in modo che i documenti destinati ai governi nazionali contenenti gli orientamenti per la comunicazione sulle politiche energetiche nazionali e sulla loro pianificazione includano anche dei capitoli riguardanti la cooperazione multilivello.

L'azione dei consumatori richiede anche veri attuatori/promotori delle direttive e un sostegno efficace

26.

ribadisce l'invito, rivolto all'UE e agli Stati membri, di istituire quadri normativi che siano redditizi anche per i consumatori e i prosumatori di energia (prosumers), nonché per gli altri fornitori di energia che partecipano attivamente al mercato al dettaglio dell'energia; sottolinea inoltre che la produzione decentrata e l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili apportano numerosi vantaggi al sistema energetico (minore necessità di infrastrutture di trasmissione e relativa manutenzione, maggiore resilienza e flessibilità) e che tali vantaggi dovrebbero tradursi in un prezzo equo per le eventuali eccedenze energetiche prodotte da tali sistemi e immesse nella rete; incoraggia quindi gli Stati membri a sviluppare o portare avanti sistemi di fissazione dei prezzi innovativi per far fronte al problema;

27.

sottolinea che i servizi di consulenza devono essere competenti, dovrebbero essere comunicati in modo adeguato e messi a disposizione in una forma e con mezzi appropriati nei luoghi in cui si trovano i gruppi di destinatari; tali servizi devono coprire gli aspetti tecnici, finanziari e pratici dell'adozione di tecnologie a basso tenore di carbonio;

28.

sottolinea che le politiche di governance dell'energia devono permettere ai consumatori di controllare il proprio consumo di energia, in modo che possano partecipare attivamente al mercato nonché usufruire di meccanismi efficaci e adeguati di protezione dei consumatori; questo aspetto riveste un'importanza particolare per la lotta alla povertà energetica; pertanto il CdR chiede che si elabori una definizione comune di povertà energetica a livello di UE e si presenti una serie di proposte politiche concrete destinate ai consumatori più vulnerabili al fine di proteggerli dalle disconnessioni ingiustificate, dare la priorità alle misure di efficienza energetica a loro favorevoli ed elaborare informazioni mirate specifiche.

Il sostegno alle innovazioni energetiche nella transizione verso un'economia a basso tenore di carbonio

29.

accoglie con favore l'accento che la comunicazione della Commissione (COM(2016) 763) intitolata Nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita pone su due priorità politiche fondamentali: la costruzione di un'Unione dell'energia resiliente corredata da politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici e il rilancio dell'occupazione, della crescita e degli investimenti;

30.

invita a creare un contesto e delle procedure favorevoli alle imprese, all'innovazione e agli investimenti, mediante segnali, politiche, norme e regolamenti mirati sostenuti da strumenti finanziari che utilizzino fondi pubblici per agevolare gli investimenti privati (con, se del caso, un'assistenza per ridurre i rischi);

31.

ribadisce l'importanza di creare una politica energetica in stretta sinergia con le politiche di ricerca e innovazione dell'Unione europea; sottolinea che occorre promuovere ulteriormente a livello locale le innovazioni nel settore delle energie rinnovabili, la mobilità sostenibile, la modernizzazione delle infrastrutture energetiche esistenti, la costruzione di centrali elettriche intelligenti, la cattura del carbonio e lo stoccaggio di energia; invita pertanto la Commissione a garantire in particolare un migliore sostegno ai progetti innovativi che potrebbero trasformare le regioni ultraperiferiche in veri e propri laboratori della transizione energetica;

32.

ritiene che, alla luce delle innovazioni nel settore dell'energia pulita, la creazione di partenariati tra governi locali nel quadro delle iniziative per le città intelligenti svolga un ruolo chiave nell'integrazione di settori quali il risparmio energetico nei trasporti urbani, le strategie di comunicazione interregionali, la cooperazione nel settore delle nuove tecnologie di stoccaggio e gli edifici pubblici intelligenti. Una migliore sinergia tra i fondi strutturali e di investimento europei e il Fondo europeo per gli investimenti strategici è di fondamentale importanza per l'attuazione di progetti transfrontalieri in materia di energia sostenibile;

33.

accoglie con favore l'accento posto sull'innovazione aperta e sulla scienza aperta per offrire alle piccole e medie imprese e alla società civile l'opportunità di progredire sulla base di nuove conoscenze;

34.

sottolinea la necessità di abbandonare quanto prima gli aiuti diretti o indiretti all'utilizzo dei combustibili fossili (compresi gli aiuti erogati da alcuni Stati membri), perché essi nascondono l'effettivo costo sociale e ambientale di tali combustibili e dei loro prezzi artificialmente più bassi, creando così un ostacolo alle innovazioni nel settore dell'energia pulita;

35.

sostiene la proposta di ricorrere ad uno strumento legislativo per accelerare lo sviluppo e la diffusione efficace di tecnologie innovative a basso tenore di carbonio. La transizione verso un'economia a basso tenore di carbonio richiede investimenti in sistemi intelligenti di riscaldamento e raffreddamento, nell'aumento dell'efficienza energetica nell'industria, nell'edilizia e nei trasporti nonché il cofinanziamento di progetti di investimento nelle energie rinnovabili;

36.

sottolinea che la governance dell'Unione dell'energia deve creare un quadro favorevole al raggiungimento degli obiettivi, ad esempio tramite un accesso più agevole ai partenariati pubblico-privati al fine di accelerare l'attuazione dei progetti, la riduzione della burocrazia e l'individuazione di eventuali barriere per gli enti locali e regionali nonché la garanzia di sicurezza e prevedibilità per gli investitori;

37.

sostiene la proposta di utilizzare gli appalti pubblici come uno strumento importante per contribuire alla creazione di un mercato per le tecnologie a basso tenore di carbonio.

Sussidiarietà e proporzionalità

38.

ritiene che la proposta di regolamento non desti preoccupazioni sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà, mentre suscita perplessità in fatto di rispetto del principio di proporzionalità, dato che il sistema di governance proposto appare eccessivamente complesso e dettagliato e impone una presentazione delle relazioni eccessivamente frequente. Il CdR avrebbe preferito che il sistema di governance fosse introdotto da una direttiva piuttosto che da un regolamento, poiché la direttiva consentirebbe agli enti regionali degli Stati a struttura federale di essere adeguatamente coinvolti.

Bruxelles, 13 luglio 2017.

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


12.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 342/119


Parere del Comitato europeo delle regioni — L'efficienza energetica nell'edilizia

(2017/C 342/14)

Relatore:

Michiel Scheffer (NL/ALDE), assessore provinciale del Flevoland

Testi di riferimento:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

(COM(2016) 761 final)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia

(COM(2016) 765 final)

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 4 del COM(2016) 761

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(..) Occorre esplicitare sotto forma di obiettivo vincolante del 30 % la necessità che l'Unione consegua gli obiettivi di efficienza energetica, espressi in consumo di energia primaria e finale, nel 2020 e nel 2030.

(..) Occorre esplicitare sotto forma di obiettivo vincolante del 40 % la necessità che l'Unione consegua gli obiettivi di efficienza energetica, espressi in consumo di energia primaria e finale, nel 2020 e nel 2030.

Motivazione

Fissare un obiettivo del 40 %, rispetto al 30 %, rafforzerà la crescita economica, creerà nuovi posti di lavoro e farà diminuire le importazioni di combustibili fossili. Questo valore è in linea con la posizione scelta dal Parlamento europeo. Il presente emendamento è collegato all'emendamento 2 e al punto 5 delle raccomandazioni politiche.

Emendamento 2

Considerando 7 del COM(2016) 761

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gli Stati membri sono tenuti a realizzare cumulativamente «nuovi» risparmi energetici nell'uso finale, per l'intero periodo obbligatorio, pari all'1,5  % delle vendite annue di energia. Quest'obbligo potrebbe essere soddisfatto tramite nuove misure politiche adottate durante il nuovo periodo obbligatorio, tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030, oppure grazie a nuove azioni individuali risultanti da misure politiche adottate prima o durante il periodo precedente ma i cui risultati in risparmi energetici si concretano nel nuovo periodo.

Gli Stati membri sono tenuti a realizzare cumulativamente «nuovi» risparmi energetici nell'uso finale, per l'intero periodo obbligatorio, pari all'2 % delle vendite annue di energia. Quest'obbligo potrebbe essere soddisfatto tramite nuove misure politiche adottate durante il nuovo periodo obbligatorio, tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030, oppure grazie a nuove azioni individuali risultanti da misure politiche adottate prima o durante il periodo precedente ma i cui risultati in risparmi energetici si concretano nel nuovo periodo.

Motivazione

Il presente emendamento deriva dall'emendamento 3 e si collega ai punti 5 e 7 delle raccomandazioni politiche. Per poter raggiungere il livello di ambizione del 40 % è necessario realizzare un risparmio annuo di almeno il 2 %.

Emendamento 3

Articolo 1, paragrafo 1, del COM(2016) 761

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi principali di efficienza energetica dell'Unione, del 20 % per il 2020 e del 30 % vincolante per il 2030 (…).

La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi principali di efficienza energetica dell'Unione, del 20 % per il 2020 e del 40 % vincolante per il 2030 (…).

Motivazione

Il presente emendamento scaturisce dall'emendamento 1 e si collega al punto 5 delle raccomandazioni politiche.

Emendamento 4

Articolo 7, paragrafo 1, del COM(2016) 761

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

nuovi risparmi annui dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari all'1,5  % , in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1o gennaio 2019;

nuovi risparmi annui dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari al 2 % , in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1o gennaio 2019;

Gli Stati membri continuano a realizzare nuovi risparmi annui dell'1,5  % per periodi decennali dopo il 2030, a meno che la Commissione, sulla scorta dei riesami effettuati entro il 2027 e successivamente ogni 10 anni, concluda che non è necessario per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di energia e di clima per il 2050.

Gli Stati membri continuano a realizzare nuovi risparmi annui del 2 % per periodi decennali dopo il 2030, a meno che la Commissione, sulla scorta dei riesami effettuati entro il 2027 e successivamente ogni 10 anni, concluda che non è necessario per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di energia e di clima per il 2050.

Motivazione

Il presente emendamento deriva dall'emendamento 3 e si collega ai punti 5, 7 e 8 delle raccomandazioni politiche.

Emendamento 5

Articolo 7 del COM(2016) 761

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Obbligo di risparmio energetico

Obbligo di risparmio energetico

1.   Gli Stati membri realizzano cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale almeno equivalenti a:

1.   Gli Stati membri realizzano cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale almeno equivalenti a:

a)

nuovi risparmi annui dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 pari all'1,5  % , in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1o gennaio 2013;

a)

nuovi risparmi annui dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 pari al 2,0  % , in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1o gennaio 2013;

(…)

(…)

Ai fini della lettera b), e fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono contabilizzare soltanto i risparmi energetici derivanti dalle nuove misure politiche introdotte dopo il 31 dicembre 2020 o dalle misure politiche adottate durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 purché sia possibile dimostrare che danno luogo ad azioni individuali intraprese dopo il 31 dicembre 2020 e generano risparmi.

Ai fini della lettera b), e fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono contabilizzare soltanto i risparmi energetici derivanti dalle nuove misure politiche introdotte dopo il 31 dicembre 2020 o dalle misure politiche adottate durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 purché sia possibile dimostrare che danno luogo ad azioni individuali intraprese dopo il 31 dicembre 2020 e generano risparmi.

Le vendite, in volume, dell'energia utilizzata nei trasporti possono essere escluse in toto o in parte da questo calcolo .

 

Gli Stati membri determinano la ripartizione della quantità calcolata di nuovi risparmi nel corso di ciascun periodo di cui alle lettere a) e b) purché alla fine di ciascun periodo sia realizzato il volume totale di risparmio cumulativo prescritto.

Gli Stati membri determinano la ripartizione della quantità calcolata di nuovi risparmi nel corso di ciascun periodo di cui alle lettere a) e b) purché alla fine di ciascun periodo sia realizzato il volume totale di risparmio cumulativo prescritto.

2.     Fatto salvo il paragrafo 3, ciascuno Stato membro può:

effettuare il calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), usando valori dell'1 % nel 2014 e nel 2015, dell'1,25  % nel 2016 e 2017, e dell'1,5  % nel 2018, 2019 e 2020;

escludere dal calcolo la totalità o una parte delle vendite, in volume, dell'energia utilizzata per le attività industriali elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

consentire che nel volume di risparmi energetici prescritto a norma del paragrafo 1 siano contabilizzati i risparmi energetici realizzati nei settori della trasformazione, distribuzione e trasmissione di energia, comprese le infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, per effetto dell'attuazione dei requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), all'articolo 14, paragrafo 5, e all'articolo 15, paragrafi da 1 a 6 e 9;

contabilizzare nel volume di risparmi energetici di cui al paragrafo 1 i risparmi energetici risultanti da azioni individuali la cui attuazione è iniziata a partire dal 31 dicembre 2008, che continuano ad avere un impatto nel 2020 e oltre e che possono essere misurate e verificate. e

escludere dal calcolo del risparmio energetico di cui al paragrafo 1 la quantità verificabile di energia generata sugli o negli edifici per uso proprio a seguito di misure politiche che promuovono nuove installazioni di tecnologie delle energie rinnovabili.

 

Motivazione

La finalità degli obblighi di risparmio energetico è quella di realizzare una quota sostanziale dell'aumento di efficienza energetica. È quindi importante — e serve inoltre a rendere più chiara la normativa — evitare di introdurre un numero eccessivo di deroghe.

Emendamento 6

Articolo 9 bis del COM(2016) 761

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

2.   Nei condomini e negli edifici polifunzionali alimentati da una fonte centrale di riscaldamento o di raffreddamento oppure da sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento sono installati contatori individuali per misurare il consumo di calore, raffreddamento o acqua calda per ciascuna unità immobiliare.

2.   Nei condomini e negli edifici polifunzionali alimentati da una fonte centrale di riscaldamento o di raffreddamento oppure da sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento sono installati contatori individuali per misurare il consumo di calore, raffreddamento o acqua calda per ciascuna unità immobiliare , qualora ciò risulti tecnicamente fattibile ed efficiente in termini di costi, oltre che proporzionato rispetto al miglioramento complessivo delle prestazioni energetiche dell'edificio secondo la definizione della direttiva 2010/31/UE .

Se per misurare il riscaldamento o il raffreddamento in ciascuna unità immobiliare l'uso di contatori individuali non è tecnicamente fattibile o non è efficiente in termini di costi, si utilizzano contabilizzatori individuali di calore che misurano il consumo di energia termica in corrispondenza di ciascun radiatore, salvo se lo Stato membro dimostra che la loro installazione non è efficiente in termini di costi. In tal caso possono essere presi in considerazione metodi alternativi di misurazione del consumo di energia termica che presentino un buon rapporto costi/efficacia. Ogni Stato membro definisce in modo chiaro e pubblica le condizioni di non fattibilità tecnica e inefficienza dei costi.

Se per misurare il riscaldamento o il raffreddamento in ciascuna unità immobiliare l'uso di contatori individuali non è tecnicamente fattibile, non è efficiente in termini di costi o non è una misura proporzionata , si utilizzano contabilizzatori individuali di calore che misurano il consumo di energia termica in corrispondenza di ciascun radiatore, salvo se lo Stato membro dimostra che la loro installazione non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata . In tal caso possono essere presi in considerazione metodi alternativi di misurazione del consumo di energia termica che presentino un buon rapporto costi/efficacia. Ogni Stato membro definisce in modo chiaro e pubblica le condizioni di fattibilità tecnica , efficienza in termini di costi e proporzionalità .

Nei nuovi edifici del tipo indicato al primo comma o quando detti edifici sono sottoposti a ristrutturazioni importanti ai sensi della direttiva 2010/31/UE, si forniscono sempre contatori individuali.

 

(…)

(…)

4.   Ai fini del presente articolo, dal 1o gennaio 2020 i contatori e i contabilizzatori che si installano sono leggibili a distanza.

4.   Ai fini del presente articolo, dal 1o gennaio 2020 i contatori e i contabilizzatori di nuova installazione sono leggibili a distanza.

Entro il 1o gennaio 2027 si dotano della capacità di lettura a distanza i contatori e i contabilizzatori già installati e sprovvisti di tale capacità o si sostituiscono con dispositivi leggibili a distanza, salvo se lo Stato membro dimostra che ciò non è efficiente in termini di costi.

 

Motivazione

In base al disposto dell'articolo 9 bis, paragrafo 2, l'installazione incondizionata di contatori individuali negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti ad una ristrutturazione importante avrebbe un forte impatto negativo sulla politica sociale e su quella in materia di efficienza energetica di determinati Stati membri.

In alcuni paesi dell'UE, ad esempio Svezia e Finlandia, è in vigore un regime di «canone d'affitto lordo» in base al quale il proprietario del bene immobile ha l'obbligo giuridico di farsi interamente carico dei costi energetici dell'affittuario. Questa particolare legislazione sugli affitti si propone di proteggere i cittadini dalla precarietà energetica e ha inoltre ricadute molto positive sul livello di efficienza energetica: infatti, dato che con questo regime di canone d'affitto lordo l'affittuario non è incentivato al risparmio energetico, l'unico strumento a disposizione del proprietario per ridurre i consumi dell'affittuario è quello di ristrutturare il proprio bene immobile per migliorarne l'efficienza energetica. Il testo attuale della direttiva costringerebbe Stati membri come Svezia e Finlandia a:

ordinare l'installazione di contatori individuali pur mantenendo il regime del «canone d'affitto lordo», il che significa che l'installazione dei contatori comporterebbe costi elevati ma non perseguirebbe nessuna vera finalità;

oppure ordinare l'installazione di contatori individuali e tornare ad un regime di «canone d'affitto netto», in forza del quale l'affittuario pagherebbe i propri consumi energetici.

Porre fine al regime del «canone d'affitto lordo» avrebbe come conseguenza una notevole riduzione della protezione sociale contro la precarietà energetica, in quanto tale regime garantisce un riscaldamento senza interruzioni e ad un livello ottimale per chi è a rischio di precarietà energetica.

Gli Stati membri in cui non vige un regime di «canone d'affitto lordo» ma che hanno urgente bisogno di ristrutturare larga parte del loro parco immobiliare dovrebbero essere liberi di considerare una priorità tale ristrutturazione rispetto all'installazione di contatori individuali, soprattutto qualora un obbligo incondizionato alla loro installazione creasse un incentivo a realizzare ristrutturazioni al di sotto della soglia della «ristrutturazione importante» proprio per aggirare l'obbligo di installare i dispositivi di misurazione. La fatturazione sulla base di contatori individuali (IMB — Individual meter billing) non dev'essere separata dalle decisioni degli Stati membri in merito alla questione complessiva di come migliorare le prestazioni energetiche degli edifici.

Quanto disposto dall'articolo 9 bis, paragrafo 4, secondo comma, significa in sostanza che entro il 1o gennaio 2027 dovranno essere sostituiti o modificati tutti i contatori e i contabilizzatori individuali, già installati o che lo saranno entro il 2020, che non sono leggibili a distanza. L'obbligo riguarda la maggioranza dei contatori per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda. Considerata l'enorme mole di lavoro e di investimenti finanziari già realizzati, o che si stanno realizzando, per l'installazione di contatori individuali nei condomini e/o negli edifici per uso commerciale, non appare affatto dimostrata la proporzionalità di una simile misura rispetto al limitato vantaggio aggiuntivo che ne dovrebbe derivare, ossia quello che presenta un contatore leggibile a distanza rispetto a un contatore non leggibile a distanza. Pertanto, il principio di proporzionalità impone di rendere obbligatoria l'installazione di dispositivi leggibili a distanza solo in caso di sostituzione di un contatore o di un contabilizzatore individuale di calore, come già prevede l'articolo 9 bis, paragrafo 4, primo comma, a partire dal 2020.

Emendamento 7

Considerando 9 del COM(2016) 765

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Per adeguare la presente direttiva al progresso tecnico, alla Commissione dovrebbe essere il conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in modo da integrarvi la definizione dell'indicatore d'intelligenza e da consentirne l'attuazione. L'indicatore d'intelligenza dovrebbe misurare la capacità degli edifici di usare le TIC e i sistemi elettronici per ottimizzare il funzionamento e interagire con la rete. L'indicatore d'intelligenza sensibilizzerà i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia e rassicurerà l'occupante circa i risparmi reali di queste nuove funzionalità.

 

Motivazione

Questa disposizione è superflua e dovrebbe essere soppressa, poiché la discussione su che cosa sia l'«intelligenza» di un edificio o di un'abitazione è ancora in una fase iniziale. L'introduzione di un tale strumento richiede un'ampia consultazione dei diversi soggetti interessati. La disposizione accresce inutilmente gli oneri amministrativi sia per le imprese che per le famiglie. Se ne dovrebbe quindi dimostrare il valore aggiunto e l'efficienza in termini di costi, e lo strumento dovrebbe anche essere sottoposto a una valutazione. Dal punto di vista del rispetto della sussidiarietà, la valutazione dell'«indicatore d'intelligenza» è negativa. Il presente emendamento è collegato all'emendamento 6 e al punto 17 delle raccomandazioni politiche.

Emendamento 8

Articolo 1, paragrafo 2, del COM(2016) 765

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Dopo l'articolo 2, è inserito l'articolo 2 bis «Strategia di ristrutturazione a lungo termine», presentata conformemente ai piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui al regolamento (UE) XX/20XX [governance dell'Unione dell'energia] come segue:

Dopo l'articolo 2, è inserito l'articolo 2 bis «Strategia di ristrutturazione a lungo termine in stretto coordinamento con gli enti regionali e locali », presentata conformemente ai piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui al regolamento (UE) XX/20XX [governance dell'Unione dell'energia] come segue:

a)

il paragrafo 1 è formato dall'articolo 4 della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, escluso l'ultimo comma;

a)

il paragrafo 1 è formato dall'articolo 4 della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, escluso l'ultimo comma;

b)

sono inseriti i seguenti paragrafi 2 e 3:

b)

sono inseriti i seguenti paragrafi 2 e 4:

 

«2.   Nella strategia di ristrutturazione a lungo termine di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono una tabella di marcia con tappe e misure chiare per riuscire a decarbonizzare il parco immobiliare nazionale secondo l'obiettivo di lungo termine per il 2050, con tappe precise fissate al 2030.

 

«2.   Nella strategia di ristrutturazione a lungo termine di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono una tabella di marcia con tappe e misure chiare per riuscire a decarbonizzare il parco immobiliare nazionale secondo l'obiettivo di lungo termine per il 2050, con tappe precise fissate al 2030.

 

La strategia di ristrutturazione a lungo termine contribuisce inoltre ad alleviare la povertà energetica.

 

La strategia di ristrutturazione a lungo termine contribuisce inoltre ad alleviare la povertà energetica.

 

 

Dette strategie nazionali dovrebbero prevedere, sia nel processo della loro elaborazione che nel relativo monitoraggio, i meccanismi necessari per articolare un sistema di governance multilivello, diretto a garantire l'impatto territoriale delle misure di ristrutturazione.

 

3.   Per orientare le decisioni di investimento di cui al paragrafo 1, lettera d), gli Stati membri istituiscono meccanismi per:

 

3.   Per orientare le decisioni di investimento di cui al paragrafo 1, lettera d), gli Stati membri istituiscono meccanismi per:

 

a)

aggregare i progetti, in modo da agevolare gli investitori nel finanziamento delle ristrutturazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c);

 

a)

aggregare i progetti, in modo da agevolare gli investitori nel finanziamento delle ristrutturazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c);

 

b)

ridurre i rischi delle operazioni di efficienza energetica per gli investitori e il settore privato; e

 

b)

ridurre i rischi delle operazioni di efficienza energetica per gli investitori e il settore privato; e

 

c)

usare i fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a specifici fallimenti del mercato»;

 

c)

usare i fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a specifici fallimenti del mercato»;

 

 

4.     Per orientare l'ulteriore sviluppo della ristrutturazione efficiente sotto il profilo energetico, gli Stati membri istituiscono meccanismi per:

a)

promuovere la cooperazione tra le PMI in gruppi o consorzi, in modo che esse siano in grado di offrire pacchetti aggregati ai potenziali clienti;

b)

sostenere nuove forme di formazione e qualificazione, come anche il miglioramento strutturale dei percorsi formativi esistenti;

c)

rafforzare i percorsi di apprendimento informale;

d)

destinare risorse del Fondo sociale europeo alla formazione dei lavoratori del settore delle costruzioni in relazione all'efficienza energetica.

e)

sensibilizzare e informare gli amministratori e gli utenti degli edifici in merito alla necessità di provvedere alla ristrutturazione degli edifici stessi.

Motivazione

La strategia di ristrutturazione a lungo termine deve essere elaborata in stretto coordinamento con gli enti regionali e locali, in quanto sono gli enti più interessati da tale strategia. Inoltre, le conoscenze e le competenze dei lavoratori del settore dell'edilizia rivestono un'importanza cruciale per migliorare la prestazione energetica degli edifici. La cooperazione tra le imprese consente di offrire ai potenziali clienti un pacchetto più completo di interventi. Infine, gli amministratori e gli utenti sono due categorie cui dovrebbero essere rivolte principalmente iniziative di informazione allo scopo di sensibilizzarle in merito all'utilità di provvedere alla ristrutturazione degli edifici.

Emendamento 9

Articolo 1, paragrafo 5, lettera c), punto 6, del COM(2016) 765

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare nella presente direttiva la definizione di «indicatore d'intelligenza» e le condizioni alle quali l'«indicatore d'intelligenza» sarà fornito come informazione supplementare ai potenziali nuovi locatari o acquirenti.

L'indicatore d'intelligenza rileva le caratteristiche di flessibilità, le funzionalità migliorate e le capacità risultanti dai dispositivi intelligenti, interconnessi e incorporati, integrati nei sistemi tecnici per l'edilizia tradizionali. Le caratteristiche aumentano la capacità degli occupanti e dell'edificio stesso di rispondere al fabbisogno di comfort o ai requisiti operativi, di partecipare alla gestione della domanda e contribuire al funzionamento sicuro, continuo e ottimale dei vari sistemi energetici e infrastrutture cui l'edificio è allacciato.

 

Motivazione

Questa disposizione è superflua e deve essere soppressa. Il presente emendamento deriva dall'emendamento 7 e si collega al punto 17 delle raccomandazioni politiche in merito alla sussidiarietà.

Emendamento 10

Articolo 1, paragrafo 6, lettera a), del COM(2016) 765

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

l'articolo 10 è così modificato:

l'articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

a)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

 

«6.   Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.»;

 

«6.   Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.»;

b)

sono inseriti i seguenti paragrafi 6 bis e 6 ter:

b)

sono inseriti i seguenti paragrafi 6 bis, 6 ter e 7:

 

«6 bis.   Quando gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici frequentemente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m2.

 

«6 bis.   Quando gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici frequentemente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m2.

 

6 ter   . I dati aggregati e resi anonimi conformemente ai requisiti dell'Unione sulla protezione dei dati sono messi a disposizione, su richiesta, almeno delle pubbliche autorità, per finalità statistiche e di ricerca»;

 

6 ter.   I dati aggregati e resi anonimi conformemente ai requisiti dell'Unione sulla protezione dei dati sono messi a disposizione, su richiesta, almeno delle pubbliche autorità, per finalità statistiche e di ricerca;

 

 

7.     La Commissione provvede alla diffusione delle conoscenze sulle buone pratiche in materia di meccanismi di finanziamento pubblici e privati e di aggregazione di piccoli progetti d i ristrutturazione nel settore dell'energia. La Commissione provvede inoltre alla diffusione di informazioni in merito agli incentivi finanziari in materia di ristrutturazione.»

Motivazione

Vi è la necessità di condividere le conoscenze sulle buone pratiche. Negli ultimi anni, nelle regioni e negli Stati membri sono stati sviluppati diversi esempi interessanti al riguardo.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

Raccomandazioni generali

1.

apprezza l'idea del ruolo delle regioni e delle città che la Commissione europea esprime nella comunicazione che introduce il pacchetto Energia pulita per tutti gli europei. Le città e le regioni sono il livello in cui di fatto si realizza la transizione energetica. Il CdR raccomanda alla Commissione europea di elaborare meglio tale visione, specificando il modo in cui intende sostenere le regioni in questa transizione;

2.

appoggia e valuta positivamente le proposte legislative presentate dalla Commissione europea per realizzare gli obiettivi di un'energia più intelligente e più pulita per tutti, per dare attuazione all'accordo di Parigi, per sostenere la crescita economica, per promuovere gli investimenti e la leadership tecnologica, per creare nuove opportunità di lavoro e per migliorare il benessere dei cittadini. Tali proposte toccano le politiche delle regioni, e il CdR ritiene che queste ultime svolgano un ruolo di rilievo nella relativa attuazione. Il CdR esorta gli Stati membri a coinvolgere gli enti locali e regionali nella definizione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima;

3.

appoggia e condivide i motivi addotti dalla Commissione per dare la priorità all'efficienza energetica: l'energia più economica è quella che non consumiamo; l'efficienza energetica può essere considerata una fonte di energia a sé stante, inesauribile e disponibile ovunque; essa è di fondamentale importanza per conseguire gli obiettivi in materia di clima e di energia ed è il modo più efficace sotto profilo dei costi per realizzare le finalità dell'Unione dell'energia;

4.

ricorda che la lotta contro la povertà energetica è, per la politica energetica europea, una sfida cruciale che richiede una risposta a più livelli; chiede, pertanto, l'elaborazione di una definizione comune della politica energetica, nonché una serie di provvedimenti mirati per raccogliere tale sfida; propone, in tale contesto, che una quota fissa (almeno il 10 %) degli obblighi di risparmio energetico sia ottenuta da misure o politiche destinate ai consumatori più vulnerabili e che siano messi a punto strumenti finanziari speciali per consentire ai consumatori più vulnerabili di partecipare alle misure di efficienza energetica e di trarne vantaggio;

5.

osserva che la libertà di scelta nell'impiego del mix energetico comporta il rischio di non riuscire a conseguire gli obiettivi in materia di energia per il periodo fino al 2030 e oltre. Pertanto le direttive dovrebbero essere rese vincolanti a livello dell'UE ed essere sostenute da misure a livello nazionale;

Raccomandazioni in merito alla direttiva sull'efficienza energetica

6.

osserva che gli obiettivi di Parigi rappresentano una grande sfida per l'Europa. Per poter raggiungere gli obiettivi perseguiti, l'Unione dovrà stabilire livelli più ambiziosi in materia di efficienza energetica (40 % entro il 2030), e proseguire sulla strada di un risparmio energetico dell'1,5 % all'anno non è sufficiente. Innalzare al 2 % annuo il livello di ambizione per il risparmio energetico produce un incremento supplementare della crescita economica, crea un maggior numero di posti di lavoro e riduce le importazioni di energia; in tale contesto, sarà inoltre necessario adattare l'allegato V della direttiva riveduta per garantire che possano essere conteggiate ai fini dell'osservanza degli obblighi di risparmio energetico soltanto le misure di risparmio energetico che non compromettono altri obiettivi dell'UE in materia di politica per il clima (ad es. la riduzione di CO2) e per fare in modo di incentivare soluzioni sostenibili a lungo termine;

7.

riconosce che per alcune regioni e alcuni Stati membri questo compito è più gravoso rispetto ad altri, ma il risparmio energetico e l'efficienza energetica favoriscono ovunque l'occupazione e la crescita economica;

8.

comprendere la complessa realtà in cui si muove la Commissione europea, ma concorda con l'obiettivo del 40 % per il 2030 formulato dal Parlamento europeo;

Obblighi

9.

rileva che l'obbligo di efficienza energetica è uno strumento fondamentale per conseguire risparmi di energia. Un numero crescente di Stati membri sta adottando questo sistema: in cinque anni, infatti, essi sono passati da 5 a 15. Le regioni degli Stati membri che applicano questo strumento ne sono soddisfatte, e il CdR raccomanda anche agli altri Stati membri di cominciare a utilizzarlo;

10.

raccomanda che, nella revisione dell'articolo 8, si esaminino con spirito critico le dimensioni delle imprese che rientrano in tale regime perché anche nelle imprese più piccole esiste un notevole potenziale di risparmio energetico;

Audit

11.

osserva che l'articolo 8 stabilisce che determinate imprese debbano sottoporsi a un audit energetico. La Commissione europea non modifica tale articolo, ma il CdR propone di rivederlo in maniera tale che la direttiva si applichi alle medesime imprese in tutti gli Stati membri. In questo modo si creeranno condizioni di parità tra gli Stati membri e sarà garantita l'applicazione uniforme della regolamentazione. L'obbligo dell'audit energetico per le imprese più grandi dovrebbe prevedere un criterio di selezione basato sulla quantità di energia consumata. Questo sarebbe più proporzionato rispetto a limitarsi al fatturato e al numero di dipendenti. Al fine di evitare una doppia regolamentazione, l'articolo 8 dovrebbe consentire di escludere dall'audit il consumo di energia già considerato negli attestati di prestazione energetica di cui alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia;

12.

raccomanda di collegare gli audit energetici all'obbligo di adottare tutte le misure di risparmio energetico ammortizzabili in cinque anni. Nei Paesi Bassi, ad esempio, esiste un obbligo in questo senso, sotto forma di pacchetti di misure settoriali specifiche, il che favorisce l'applicabilità;

Misurazione

13.

si compiace del fatto che la Commissione europea proponga di rinsaldare il ruolo attivo dei consumatori nel mercato dell'energia, migliorando l'informazione sui loro consumi per il riscaldamento e il raffrescamento e consolidando i loro diritti in materia di misurazione e fatturazione dell'energia termica, in particolare per quanto riguarda gli abitanti di condomini. I requisiti di misurazione e fatturazione del consumo individuale di calore devono, tuttavia, essere subordinati al rapporto costi-benefici e alla fattibilità tecnica. Inoltre, considerata l'enorme mole di lavoro e di investimenti finanziari già realizzati per l'installazione di contatori individuali, si può mettere in dubbio la proporzionalità di una misura che imponga dispositivi dotati di leggibilità a distanza rispetto al limitato vantaggio aggiuntivo che ne dovrebbe derivare. Al fine di migliorare la frequenza dell'informazione viene introdotto l'obbligo di leggibilità a distanza dei contatori di calore. Tale obbligo può essere percepito come un'intrusione nella vita privata. Il CdR raccomanda che gli Stati membri adottino misure volte a garantire la tutela della vita privata, un livello adeguato di sicurezza dei dati e che l'installazione di detti contatori non sia obbligatoria bensì volontaria;

14.

accoglie con favore l'impiego di queste misure a condizione che siano esaminate sotto il profilo del rapporto costi-benefici e della fattibilità tecnica. Si tratta di una garanzia importante per i diversi sistemi di determinazione dei canoni di locazione applicati dagli Stati membri;

Fondi

15.

invita la Commissione europea a continuare, anche dopo il 2020, a destinare risorse all'energia pulita per tutti gli europei, non solo attraverso i fondi strutturali, ma anche con i fondi a gestione diretta e con gli strumenti di ingegneria finanziaria. Il CdR sostiene l'impegno della Commissione europea a ridurre la povertà energetica e raccomanda di utilizzare i fondi strutturali dopo il 2020 (Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione) per mettere a disposizione degli enti locali e regionali risorse che consentano loro di combattere la povertà energetica;

16.

invita la Commissione europea a sviluppare strumenti e iniziative adeguati per mobilitare fondi pubblici e per attirare investimenti privati, a livello europeo, nazionale, regionale e locale, a favore dell'efficienza energetica;

Raccomandazioni in merito alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia

17.

si compiace della proposta della Commissione europea volta a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici; circa il 75 % del parco immobiliare europeo è inefficiente sotto il profilo dell'energia e ogni anno appena lo 0,4-1,2 % degli edifici esistenti viene sottoposto a ristrutturazione. Il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici offre un enorme potenziale di risparmio energetico, specialmente nell'Europa centro-orientale;

18.

raccomanda alle autorità e agli operatori del mercato di informare meglio i proprietari di abitazioni circa le possibilità di riqualificazione energetica delle abitazioni (cosa, come e dove). Ad esempio, attraverso un sito Internet facilmente accessibile e soluzioni interessanti. In relazione alle PMI del settore dell'edilizia e ai loro dipendenti, raccomanda altresì di rendere obbligatoria, nel quadro della formazione dei lavoratori del settore, l'acquisizione di conoscenze in materia di riqualificazione energetica delle abitazioni e degli edifici;

Punti di ricarica in edifici non residenziali

19.

condivide la visione della Commissione europea riguardo al passaggio a sistemi di trasporto sostenibili (automobili elettriche). Il CdR appoggia la proposta di installare infrastrutture per il trasporto elettrico in tutti gli edifici non residenziali di nuova costruzione, negli edifici non residenziali esistenti (sottoposti a lavori ingenti di ristrutturazione) e nei nuovi edifici residenziali di grandi dimensioni. Il CdR raccomanda alla Commissione europea di definire uno standard europeo unico per le colonnine di ricarica per veicoli elettrici, in modo da accelerare il passaggio a sistemi di trasporto sostenibili (automobili elettriche);

20.

si attende che l'iniziativa Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti concorrerà a mobilitare e ad attrarre investimenti privati su più larga scala, e la accoglie con favore in quanto contribuirà a sostenere le nuove disposizioni. A tal fine è fondamentale garantire che gli oneri finanziari non siano fatti ricadere sulle regioni e sui comuni. Gli enti locali e regionali possono svolgere un ruolo attivo nel raggruppamento delle domande di finanziamento;

Edilizia pubblica

21.

concorda con la proposta di sopprimere l'articolo 4 della direttiva sull'efficienza energetica e di inserirlo invece nella direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia; si rammarica tuttavia che non sia stato considerato in tale revisione anche l'articolo 5 della direttiva sull'efficienza energetica relativo al ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici. Il CdR ritiene che anche gli enti locali e regionali rivestano un ruolo esemplare in materia di efficienza energetica degli edifici pubblici. Il CdR invita pertanto gli enti locali e regionali a svolgere tale ruolo esemplare;

Competenza, sussidiarietà e proporzionalità

22.

concorda con la base giuridica sulla quale la Commissione europea fonda la competenza dell'UE. Ai sensi dell'articolo 194 del TFUE, l'Unione ha competenza per adottare misure volte a promuovere, tra l'altro, l'efficienza energetica. Le misure in materia di povertà energetica dovrebbero essere basate sull'articolo 151 del TFUE. Il giudizio in relazione al rispetto del principio di sussidiarietà è in parte positivo e in parte negativo. Il CdR ritiene legittimo definire un obiettivo di efficienza energetica e perseguirlo a livello europeo. Il Comitato, tuttavia, si oppone all'introduzione dell'«indicatore di intelligenza» tramite un atto delegato, in quanto il dibattito in materia è ancora agli inizi. Dal punto di vista della proporzionalità, il giudizio è positivo.

Bruxelles, 13 luglio 2017.

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA