ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 340

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
11 ottobre 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Commissione europea

2017/C 340/01

Parere della Commissione, del 3 ottobre 2017, sulla raccomandazione della Banca centrale europea di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l’articolo 22 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 340/02

Tassi di cambio dell'euro

5

 

Garante europeo della protezione dei dati

2017/C 340/03

Sintesi del parere sulla proposta di regolamento che istituisce uno sportello digitale unico e il principio una tantum

6

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2017/C 340/04

Comunicazione del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi — Avviso relativo alla domanda di estensione della concessione mineraria per idrocarburi liquidi o gassosi detta Concession de Nonville ( 1 )

10

2017/C 340/05

Comunicato del governo della Repubblica di Polonia ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nell’area Lelików

12

2017/C 340/06

Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea ( 1 )

14

2017/C 340/07

Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea ( 1 )

15


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2017/C 340/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8627 — GETEC/Briva/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

16


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Commissione europea

11.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 340/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2017

sulla raccomandazione della Banca centrale europea di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l’articolo 22 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

(2017/C 340/01)

1.   INTRODUZIONE

1.

Il 22 giugno 2017 la Banca centrale europea (BCE) ha presentato la raccomandazione di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l’articolo 22 sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (BCE/2017/18) (1). Il 12 luglio 2017 il Consiglio ha consultato la Commissione in merito a tale raccomandazione.

2.

La Commissione è competente a formulare un parere in applicazione dell’articolo 129, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dell’articolo 40.1 dello statuto del SEBC e della BCE.

3.

La Commissione si rallegra vivamente del fatto che la BCE abbia preso l’iniziativa di raccomandare al legislatore una modifica dell’articolo 22 dello statuto del SEBC e della BCE che consenta a questa di disciplinare i «sistemi di compensazione per strumenti finanziari» a fini di politica monetaria, in quanto tale iniziativa viene a integrare la proposta legislativa della Commissione del 13 giugno 2017 intesa a modificare il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (2) adeguando il quadro giuridico applicabile alla BCE. In questo modo la BCE sarebbe messa in condizione di esercitare pienamente, riguardo ai sistemi di compensazione per gli strumenti finanziari denominati in euro, le competenze che detta proposta della Commissione attribuisce alle banche centrali di emissione.

2.   OSSERVAZIONI GENERALI

4.

La Commissione concorda con la BCE che le controparti centrali (CCP) hanno un’importanza vitale per l’Unione e che la compensazione centrale ha assunto sempre più natura transfrontaliera e importanza sistemica. Dall’adozione del regolamento (UE) n. 648/2012 il volume dell’attività delle CCP nell’Unione e a livello mondiale è cresciuto rapidamente in termini di dimensioni e di portata sotto la spinta sia dei mercati sia della regolamentazione. La compensazione centrale concorre a ridurre il rischio sistemico grazie a una solida gestione del rischio di controparte, una maggiore trasparenza e un impiego più efficiente delle garanzie reali. Già nel 2009 i leader del G20 si erano impegnati ad imporre l’obbligo di compensazione centrale dei derivati OTC standardizzati, che è stato quindi attuato nell’Unione europea e nel mondo. La percentuale dei derivati OTC compensati a livello centrale è aumentata da allora, segnando un’espansione che nei prossimi anni è destinata a proseguire con l’introduzione di ulteriori obblighi di compensazione per altri tipi di strumenti e con l’aumento della compensazione volontaria effettuata da controparti non ancora soggette all’obbligo di compensazione. La proposta legislativa della Commissione del 4 maggio 2017, volta a modificare il regolamento (UE) n. 648/2012 in modo mirato per migliorarne l’efficacia e la proporzionalità, incentiverà ulteriormente le CCP ad offrire alle controparti la compensazione centralizzata dei derivati e ad agevolare l’accesso alla compensazione per le piccole controparti finanziarie e non finanziarie. Inoltre, i mercati della compensazione sono ben integrati in tutta l’Unione, ma altamente concentrati su determinate classi di attività e strettamente interconnessi. Inevitabilmente, tuttavia, la percentuale maggiore di compensazione centrale comporta una maggiore concentrazione del rischio nelle CCP. La Commissione concorda sulla necessità di affrontare adeguatamente il problema e ha già proposto misure di regolamentazione in tal senso.

5.

La Commissione condivide pertanto la posizione della BCE secondo cui la sempre maggiore rilevanza sistemica delle CCP potrebbe comportare rischi per i sistemi di compensazione, con possibili effetti negativi sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e sull’attuazione della politica monetaria unica, influendo, in ultima analisi, sull’obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi.

6.

La Commissione concorda inoltre con la BCE che il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea, notificato il 29 marzo 2017, espone l’Unione ad un’ulteriore sfida di rilievo, perché le CCP stabilite in tale paese non saranno più sottoposte agli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 648/2012 e perché si assisterà ad un sensibile aumento dell’importo rappresentato dagli strumenti finanziari denominati in valute degli Stati membri che vengono compensati in paesi terzi.

3.   OSSERVAZIONI SPECIFICHE

7.

Si ricorda che, a norma dell’articolo 127, paragrafo 1, TFUE, l’obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. L’articolo 127, paragrafo 2, TFUE annovera fra i compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC la definizione e l’attuazione della politica monetaria e la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, peraltro ribaditi all’articolo 3.1 dello statuto del SEBC e della BCE. In quanto funzionali all’obiettivo principale del SEBC di mantenere la stabilità dei prezzi, questi compiti fondamentali devono essere assolti in un modo che concorra al conseguimento di tale obiettivo.

8.

A norma dell’articolo 22 dello statuto del SEBC e della BCE, intitolato «Sistemi di pagamento e di compensazione», la BCE e le banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la BCE può stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all’interno dell’Unione e nei rapporti con i paesi terzi. L’articolo 22 rientra nel capo IV dello statuto del SEBC e della BCE vertente sulle «Funzioni monetarie e operazioni del SEBC», in cui sono ricomprese anche altre disposizioni volte a consentire alla BCE di assolvere i compiti fondamentali del SEBC.

9.

La Commissione legge la modifica dell’articolo 22 dello statuto del SEBC e della BCE raccomandata dalla BCE alla luce della sentenza nella causa T-496/11, Regno Unito/BCE, del 4 marzo 2015 (3), in cui il Tribunale ha affermato che il potere di adottare regolamenti ai sensi dell’articolo 22 dello statuto del SEBC e della BCE è uno dei mezzi a disposizione della BCE per assolvere il compito, assegnato all’Eurosistema dall’articolo 127, paragrafo 2, TFUE, di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Questo stesso compito è funzionale all’obiettivo principale enunciato all’articolo 127, paragrafo 1, TFUE. Nella stessa sentenza il Tribunale ha altresì statuito che l’espressione «sistemi di pagamento e di compensazione» usata all’articolo 22 dello statuto del SEBC e della BCE va interpretata alla luce del compito di promuovere il «regolare funzionamento dei sistemi di pagamento»; ne discende che la possibilità offerta alla BCE da detto articolo 22 di adottare regolamenti «al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili» non può essere intesa come un riconoscimento a favore della BCE medesima di un potere siffatto nei confronti dell’insieme dei sistemi di compensazione, compresi quelli relativi a transazioni su titoli, ma deve piuttosto essere considerata limitata ai soli sistemi di compensazione di pagamenti.

10.

Con la raccomandazione la BCE chiede una modifica dell’ambito di applicazione dell’articolo 22 dello statuto del SEBC e della BCE per includere nella propria competenza regolamentare i sistemi di compensazione per gli strumenti finanziari. La modifica raccomandata comporterebbe quindi un ampliamento dei poteri regolamentari della BCE, cui consentirebbe di adottare regolamenti in materia di sistemi di compensazione per strumenti finanziari. Si rilevi tuttavia che, conformemente all’articolo 34.1 dello statuto del SEBC e della BCE, la BCE può stabilire regolamenti solo nella misura necessaria per attuare l’articolo 22 del medesimo statuto.

11.

Con la proposta legislativa di modifica del regolamento (UE) n. 648/2012, presentata il 13 giugno 2017, la Commissione intende potenziare le competenze delle banche centrali di emissione con riguardo alle CCP autorizzate o riconosciute che possono operare nell’Unione. La proposta di potenziare le competenze delle banche centrali di emissione è motivata dal rischio che il malfunzionamento di una CCP potrebbe comportare per il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e per l’attuazione della politica monetaria unica - entrambi compiti fondamentali del SEBC - influendo, in ultima analisi, sull’obiettivo principale del mantenimento della stabilità dei prezzi. Il potenziamento del ruolo delle banche centrali del SEBC previsto dalla proposta legislativa della Commissione è pertanto coerente con l’obiettivo principale del SEBC e col fatto che la BCE sia in grado di assolvere i compiti fondamentali del SEBC.

12.

In mancanza di un riferimento esplicito ai sistemi di compensazione per gli strumenti finanziari o alle controparti centrali nel trattato o nello statuto del SEBC e della BCE, è di fondamentale importanza, per garantire la certezza del diritto, che alla BCE sia conferito chiaramente il potere ai sensi dell’articolo 22 dello statuto del SEBC e della BCE di adottare in materia di sistemi di compensazione per gli strumenti finanziari le disposizioni necessarie per conseguire gli obiettivi del SEBC e assolverne i compiti fondamentali. Occorre conferire alla BCE tale potere per permetterle, in particolare, di svolgere appieno il ruolo che la proposta legislativa della Commissione del 13 giugno 2017 volta a modificare il regolamento (UE) n. 648/2012 assegna alle banche centrali di emissione.

13.

La Commissione rileva che la BCE ritiene di dover essere dotata di poteri di regolamentazione (considerando 7 della raccomandazione BCE/2017/18). Al riguardo la Commissione ricorda che la proposta legislativa volta a modificare il regolamento (UE) n. 648/2012 impone alle banche centrali di emissione di partecipare all’adozione delle decisioni (vincolanti) su una serie di materie nel processo di autorizzazione delle CCP dell’Unione o di riconoscimento delle CCP dei paesi terzi, così come alla vigilanza su base continuativa sulle CCP. Inoltre, anche la proposta legislativa della Commissione del 13 giugno 2017 muove dal presupposto che le banche centrali di emissione possano essere abilitate a imporre alle CCP dell’Unione e alle CCP di paesi terzi che hanno rilevanza sistemica (CCP di classe 2) obblighi aggiuntivi in relazione all’esecuzione dei compiti di politica monetaria (cfr. in particolare articolo 21 bis, paragrafo 2, per le CCP dell’Unione e articolo 25, paragrafo 2 ter, lettera b), e articolo 25 ter, paragrafi 1 e 2, per le CCP dei paesi terzi). In quest’ultimo caso l’interpretazione può andare oltre la mera vigilanza delle banche centrali di emissione sulle infrastrutture dei sistemi di compensazione di titoli e configurarsi sotto il profilo giuridico come regolamentazione della loro attività. Nel quadro tracciato dalla proposta legislativa la Commissione reputa quindi opportuno che alla BCE sia conferito il potere di prendere decisioni e stabilire regolamenti nella misura necessaria per quanto riguarda i sistemi di compensazione per gli strumenti finanziari.

14.

I nuovi poteri conferiti alla BCE in materia di CCP ai sensi dell’articolo 22 dello statuto del SEBC e della BCE interagirebbero con le competenze di altri istituzioni, organi e organismi dell’Unione in base alle disposizioni relative all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno riportate nella parte terza del TFUE, compresi gli atti che la Commissione o il Consiglio adottano in applicazione dei poteri loro conferiti. A parere della Commissione è essenziale stabilire e distinguere nettamente l’ambito di applicazione dei poteri (di regolamentazione) delle diverse istituzioni dell’Unione onde evitare una situazione in cui si applicano alle CCP norme parallele o confliggenti.

15.

Gli atti giuridici del Parlamento europeo e del Consiglio adottati in base alle disposizioni relative all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno previste nella parte terza del TFUE, compresi gli atti adottati dalla Commissione o dal Consiglio in applicazione dei poteri loro conferiti, dovrebbero costituire nel diritto dell’Unione il quadro giuridico generale applicabile ai sistemi di compensazione per gli strumenti finanziari, in particolare all’autorizzazione e al riconoscimento delle CCP e alla vigilanza su di esse. Sebbene, in conformità dell’articolo 130 TFUE, la partecipazione della BCE al processo decisionale relativamente alle CCP dell’Unione e dei paesi terzi e l’esercizio dei poteri di regolamentazione che le permettono d’imporre alle CCP obblighi in collegamento con i suoi compiti fondamentali debbano essere improntati all’indipendenza nella misura necessaria per conseguire l’obiettivo principale del SEBC, le competenze che verrebbero ora conferite alla BCE dovrebbero essere esercitate coerentemente con il citato quadro generale per il mercato interno, stabilito dal Parlamento europeo e dal Consiglio ovvero dalla Commissione o dal Consiglio che deliberano in base a siffatto conferimento di competenze, e ove applicabile dovrebbero rispettare le competenze istituzionali e le procedure ivi previste.

16.

Date le considerazioni esposte, la Commissione è del parere che giovi precisare meglio la modifica dell’articolo 22 dello statuto del SEBC e della BCE raccomandata dalla BCE, che andrebbe riformulata per sottolineare che i poteri regolamentari e decisionali della BCE mirano a conseguire gli obiettivi del SEBC e ad assolverne i compiti fondamentali. La modifica dovrebbe altresì sottolineare che tali poteri vanno esercitati coerentemente con gli atti adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio in applicazione delle disposizioni relative all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno previste nella parte terza del TFUE e con gli atti delegati adottati dalla Commissione e gli atti di esecuzione adottati dal Consiglio o dalla Commissione in applicazione dei poteri loro conferiti.

4.   CONCLUSIONI

La Commissione esprime parere favorevole sulla raccomandazione con cui la BCE chiede una modifica dell’articolo 22 dello statuto del SEBC e della BCE, fermi restando gli adattamenti indicati ai punti 10-16 del presente parere.

Nell’allegato del presente parere le modifiche proposte dalla Commissione sono presentate sotto forma di tabella, da leggere congiuntamente al testo del presente parere.

Il presente parere è trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio.

Fatto a Strasburgo, il 3 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU C 212 dell’1.7.2017, pag. 14.

(2)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(3)  ECLI: EU:T:2015:133.


ALLEGATO

PROPOSTA DI REDAZIONE

Testo raccomandato dalla BCE

Modifica proposta dalla Commissione

Modifica

Articolo 22

«Articolo 22

Sistemi di compensazione e sistemi di pagamento

La BCE e le banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la BCE può stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento e sistemi di compensazione per strumenti finanziari efficienti e affidabili all’interno dell’Unione e nei rapporti con i paesi terzi.»

«Articolo 22

Sistemi di pagamento e sistemi di compensazione

22.1.   La BCE e le banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la BCE può stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all’interno dell’Unione e nei rapporti con i paesi terzi.

22.2.   Per conseguire gli obiettivi del SEBC e assolverne i compiti, la BCE può stabilire regolamenti sui sistemi di compensazione per gli strumenti finanziari all’interno dell’Unione e nei rapporti con i paesi terzi, coerentemente con gli atti adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio e con le disposizioni adottate ai loro sensi.»


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

11.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 340/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

10 ottobre 2017

(2017/C 340/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1797

JPY

yen giapponesi

132,55

DKK

corone danesi

7,4428

GBP

sterline inglesi

0,89410

SEK

corone svedesi

9,5265

CHF

franchi svizzeri

1,1522

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,3745

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,900

HUF

fiorini ungheresi

310,65

PLN

zloty polacchi

4,2931

RON

leu rumeni

4,5753

TRY

lire turche

4,3385

AUD

dollari australiani

1,5155

CAD

dollari canadesi

1,4745

HKD

dollari di Hong Kong

9,2067

NZD

dollari neozelandesi

1,6688

SGD

dollari di Singapore

1,6001

KRW

won sudcoreani

1 336,25

ZAR

rand sudafricani

16,1484

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7609

HRK

kuna croata

7,5035

IDR

rupia indonesiana

15 912,97

MYR

ringgit malese

4,9783

PHP

peso filippino

60,728

RUB

rublo russo

68,2832

THB

baht thailandese

39,237

BRL

real brasiliano

3,7378

MXN

peso messicano

21,9090

INR

rupia indiana

76,9720


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Garante europeo della protezione dei dati

11.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 340/6


Sintesi del parere sulla proposta di regolamento che istituisce uno sportello digitale unico e il principio «una tantum»

(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)

(2017/C 340/03)

La proposta è fra i primi strumenti dell’UE a fare esplicita menzione e dare attuazione al principio «una tantum», volto a garantire che ai cittadini e alle imprese sia richiesto di fornire una sola volta le stesse informazioni a una pubblica amministrazione, la quale può quindi riutilizzare le informazioni già in suo possesso. La proposta prevede che lo scambio di prove in procedure transfrontaliere specifiche (come, ad esempio, la richiesta di riconoscimento di un diploma) sia avviato su richiesta esplicita di un utente e abbia luogo nell’ambito di un sistema tecnico istituito dalla Commissione e dagli Stati membri, con un meccanismo di esame integrato che garantisca la trasparenza nei confronti dell’utente.

Il GEPD accoglie con favore la proposta della Commissione di modernizzare i servizi amministrativi e condivide le sue preoccupazioni circa l’impatto che questa proposta potrebbe avere sulla protezione dei dati personali. Il parere è formulato su specifica richiesta della Commissione e del Parlamento. Esso si ispira altresì alle priorità della presidenza del Consiglio estone, che comprendono espressamente «l’Europa digitale e la libera circolazione dei dati».

Oltre a fornire raccomandazioni specifiche per migliorare ulteriormente la qualità della legislazione, il GEPD desidera altresì cogliere questa occasione per fornire una panoramica introduttiva sulle problematiche chiave relative al principio «una tantum» in generale, anche se molte delle preoccupazioni espresse non sono necessariamente confermate dalla proposta nella sua forma attuale. Esse riguardano, in particolare, la base giuridica del trattamento, la limitazione delle finalità e i diritti degli interessati. Il GEPD sottolinea che, al fine di garantire un’attuazione efficace del principio «una tantum» a livello dell’UE e consentire il legittimo scambio transfrontaliero dei dati, esso deve essere attuato in linea con i pertinenti principi di protezione dei dati.

Per quanto concerne la proposta stessa, il GEPD appoggia gli sforzi posti in atto per garantire che le persone conservino il controllo dei propri dati personali, prevedendo anche «una richiesta esplicita dell’utente» prima del trasferimento di prove tra autorità competenti e offrendo all’utente la possibilità di «esaminare» le prove che devono essere scambiate. Il GEPD accoglie inoltre con favore le modifiche al regolamento IMI, che confermano e aggiornano le disposizioni sul meccanismo di controllo coordinato previsto per l’IMI e consentirebbero altresì al comitato europeo per la protezione dei dati di beneficiare delle possibilità tecniche offerte dall’IMI per lo scambio di informazioni nel contesto del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD).

Il parere fornisce raccomandazioni su una serie di questioni, ponendo l’attenzione sulla base giuridica per lo scambio transfrontaliero di prove, la limitazione delle finalità e l’ambito del «principio una tantum», nonché sulle preoccupazioni pratiche riguardanti il controllo degli utenti. Le raccomandazioni chiave comprendono la precisazione che la proposta non fornisce una base giuridica per utilizzare il sistema tecnico che consente lo scambio di informazioni per finalità diverse da quelle previste nelle quattro direttive elencate o altrimenti previste a norma del diritto dell’UE o del diritto nazionale applicabili e che la proposta non è volta a prevedere una restrizione del principio della limitazione delle finalità ai sensi del RGPD; nonché la precisazione di una serie di questioni relative all’attuazione pratica del controllo degli utenti. Per quanto riguarda le modifiche al regolamento IMI, il GEPD raccomanda di aggiungere il RGPD all’allegato del regolamento IMI, per consentire l’uso potenziale dell’IMI ai fini della protezione dei dati.

1.   INTRODUZIONE E CONTESTO

Il 2 maggio 2017, la Commissione europea («Commissione») ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno sportello digitale unico di accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (1) («proposta»).

La proposta è volta a facilitare le attività transfrontaliere delle imprese e dei cittadini offrendo loro un facile accesso, attraverso uno sportello digitale unico, alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza e di risoluzione di problemi necessari per l’esercizio dei loro diritti nel mercato interno. Al riguardo, questa proposta rappresenta un’iniziativa importante nel percorso della Commissione verso lo sviluppo di un mercato interno più profondo ed equo, e di un mercato unico digitale (2).

Gli articoli da 4 a 6 della proposta delineano i «servizi dello sportello» offerti dallo sportello digitale unico. Essi rispecchiano fedelmente il titolo della proposta stessa e comprendono:

l’accesso alle informazioni

l’accesso alle procedure e

l’accesso ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi.

Va altresì rilevato che, all’articolo 36, la proposta mira a modificare diverse disposizioni del regolamento (UE) n. 1024/2012 (il «regolamento IMI») (3), che definisce la base giuridica per il funzionamento del sistema di informazione del mercato interno («IMI») (4).

La proposta è fra i primi strumenti dell’UE a fare esplicita menzione e dare attuazione al principio «una tantum» (5). La proposta fa riferimento alla nozione di «una tantum» e ai suoi vantaggi, spiegando che «i cittadini e le imprese non dovrebbero essere costretti a fornire le stesse informazioni alle pubbliche amministrazioni più di una volta in caso di scambio transfrontaliero di prove» (6). La proposta prevede che lo scambio di prove per le procedure specificate sia avviato su richiesta di un utente e che si svolga nell’ambito del sistema tecnico istituito dalla Commissione e dagli Stati membri (7) (per maggiori dettagli, si consulti la successiva sezione 3).

Il presente parere risponde a una richiesta della Commissione e a una successiva richiesta separata del Parlamento europeo («Parlamento») al Garante europeo della protezione dei dati («GEPD»), quale autorità di vigilanza indipendente, di fornire un parere in merito alla proposta. Il GEPD accoglie con favore il fatto di essere stato consultato dalle due istituzioni. Il parere segue una consultazione informale del GEPD da parte della Commissione, prima dell’adozione della proposta.

Il GEPD prende atto e accoglie con favore la proposta della Commissione di modernizzare i servizi amministrativi migliorando la disponibilità, la qualità e l’accessibilità delle informazioni in tutta l’Unione europea. Il GEPD sottolinea inoltre, in particolare, che il principio «una tantum» potrebbe contribuire al raggiungimento di tali obiettivi, nel rispetto della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali delle persone.

Il GEPD condivide le preoccupazioni espresse dalla Commissione e dal Parlamento circa l’impatto che questa proposta potrebbe avere sulla protezione dei dati personali. Il GEPD si compiace del fatto che molte delle sue osservazioni informali sono state prese in considerazione. In particolare, appoggia:

gli sforzi posti in atto per garantire che le persone conservino il controllo dei propri dati personali, prevedendo, tra l’altro, «una richiesta esplicita dell’utente» prima del trasferimento di prove tra autorità competenti (articolo 12, paragrafi 4), e offrendo all’utente la possibilità di «esaminare» le prove che devono essere scambiate [articolo 12, paragrafo 2, lettera e)];

gli sforzi posti in atto per definire l’ambito di applicazione materiale del principio «una tantum» (articolo 12, paragrafo 1); e

il requisito specifico di utilizzare i dati in modo anonimo e/o aggregato per la raccolta di statistiche e del relativo feedback degli utenti (articoli da 21 a 23);

inoltre, il GEPD accoglie con favore la proposta di modifica del regolamento IMI, che conferma e aggiorna le disposizioni sul meccanismo di controllo coordinato previsto per l’IMI al fine di garantire un approccio consistente e coerente [articolo 36, paragrafo 6, lettera b)];

infine, sono accolte con favore anche le disposizioni più generali che mostrano impegno nel garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone, compreso il diritto alla protezione dei dati personali, come nei considerando 43 e 44 e all’articolo 29.

Lo scopo del presente parere è fornire raccomandazioni specifiche per affrontare le restanti problematiche in materia di protezione dei dati e, di conseguenza, migliorare ulteriormente la qualità della legislazione (cfr. la successiva sezione 3). Con riferimento ai tre servizi dello sportello sopra elencati, questo parere sarà incentrato sull’«accesso alle procedure» (articolo 5) e, in particolare, sulle disposizioni relative allo «scambio transfrontaliero di prove tra autorità competenti» ai sensi dell’articolo 12, dal momento che sono le più rilevanti per la protezione dei dati personali. Il resto della proposta (incluse le disposizioni sull’accesso alle informazioni e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi) solleva meno problematiche pertinenti. Inoltre, il GEPD formula brevemente osservazioni su modifiche specifiche del regolamento IMI.

In aggiunta, il GEPD desidera cogliere questa occasione per fornire una panoramica introduttiva sulle questioni chiave relative al principio «una tantum» in generale, anche se molte delle preoccupazioni espresse non sono necessariamente confermate dalla proposta nella sua forma attuale (cfr. la successiva sezione 2).

4.   CONCLUSIONI

Il GEPD accoglie con favore la proposta della Commissione di modernizzare i servizi amministrativi migliorando la disponibilità, la qualità e l’accessibilità delle informazioni in tutta l’Unione europea, accoglie con favore la consultazione della Commissione e del Parlamento e ne condivide le preoccupazioni circa l’impatto che questa proposta potrebbe avere sulla protezione dei dati personali.

Oltre a fornire raccomandazioni specifiche per migliorare ulteriormente la qualità della legislazione, il GEPD desidera altresì cogliere questa occasione per fornire una panoramica introduttiva sulle problematiche chiave relative al principio «una tantum» in generale, anche se molte delle preoccupazioni espresse non sono necessariamente confermate dalla proposta nella sua forma attuale. Esse riguardano, in particolare:

la base giuridica del trattamento

la limitazione della finalità

e i diritti degli interessati.

Il GEPD sottolinea che, al fine di garantire un’attuazione efficace del principio «una tantum» a livello dell’UE e consentire il legittimo scambio transfrontaliero dei dati, esso deve essere attuato in linea con i pertinenti principi di protezione dati.

Per quanto riguarda la proposta stessa, il GEPD appoggia:

gli sforzi posti in atto per garantire che le persone conservino il controllo dei propri dati personali, prevedendo anche «una richiesta esplicita dell’utente» prima del trasferimento di prove tra autorità competenti (articolo 12, paragrafi 4), e offrendo all’utente la possibilità di «esaminare» le prove che devono essere scambiate [articolo 12, paragrafo 2, lettera e)]; e

gli sforzi posti in atto per definire l’ambito di applicazione materiale del principio «una tantum» (articolo 12, paragrafo 1);

inoltre, il GEPD accoglie con favore la proposta di modifica del regolamento IMI, che conferma e aggiorna le disposizioni sul meccanismo di controllo coordinato previsto per l’IMI al fine di garantire un approccio consistente e coerente (articolo 36, paragrafo 6, lettera b)];

Il GEPD accoglie inoltre favorevolmente l’inclusione degli organismi dell’UE nella definizione dei partecipanti all’IMI contenuta nella proposta, in quanto essa può contribuire a consentire al comitato europeo per la protezione dei dati di beneficiare delle possibilità tecniche offerte dall’IMI per lo scambio di informazioni.

Per quanto riguarda la base giuridica del trattamento, il GEPD raccomanda l’aggiunta di uno o più considerando, per chiarire che:

la proposta in sé non fornisce una base giuridica per lo scambio di prove e che qualsiasi scambio di prove ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, deve trovare una base giuridica adeguata altrove, come nelle quattro direttive di cui all’articolo 12, paragrafo 1, o ai sensi del diritto dell’UE o del diritto nazionale applicabili;

la base giuridica per l’utilizzo del sistema tecnico previsto dall’articolo 12 ai fini dello scambio di prove è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del RGPD e

gli utenti hanno il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali nel sistema tecnico, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1 del RGPD.

Per quanto concerne la limitazione delle finalità, il GEPD raccomanda l’aggiunta di uno o più considerando, per chiarire che:

la proposta non fornisce una base giuridica per utilizzare il sistema tecnico che consente lo scambio di informazioni per finalità diverse da quelle previste nelle quattro direttive elencate o altrimenti previste a norma del diritto dell’UE o del diritto nazionale applicabili;

e che la proposta non è volta in alcun modo a prevedere una restrizione del principio della limitazione delle finalità ai sensi degli articoli 6, paragrafo 4 e 23, paragrafo 1, del RGPD.

Per quanto riguarda la nozione di «richiesta esplicita», il GEPD raccomanda che la proposta chiarisca (di preferenza in una norma sostanziale):

cosa rende «esplicita» la richiesta e quanto quest’ultima debba essere specifica;

se la richiesta possa essere presentata tramite il sistema tecnico di cui all’articolo 12, paragrafo 1;

quali sono le conseguenze se l’utente sceglie di non presentare una «richiesta esplicita», e

se tale richiesta possa essere ritirata (per raccomandazioni specifiche, cfr. la sezione 3.3 supra).

Con riferimento alla questione dell’«esame», il GEPD raccomanda che:

la proposta chiarisca quali sono le scelte per l’utente che si avvale della possibilità di «esaminare» i dati da scambiare;

in particolare, l’articolo 12, paragrafo 2, lettera e), dovrebbe chiarire che all’utente viene offerta la possibilità di procedere tempestivamente ad un esame, prima che la prova sia resa accessibile al destinatario, e che l’utente può ritirare la richiesta per lo scambio delle prove (cfr. anche le nostre raccomandazioni in merito alle «richieste esplicite»);

ciò può essere fatto, ad esempio, inserendo le seguenti parole alla fine della frase nell’articolo 12, paragrafo 2, lettera e): «prima che siano rese accessibili all’autorità richiedente e possa ritirare la richiesta in qualsiasi momento»).

Per quanto riguarda la definizione di prova e la serie di procedure online previste, il GEPD raccomanda:

di sostituire il riferimento all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), nell’articolo 3, paragrafo 4, con un riferimento all’articolo 12, paragrafo 1 o di fornire un’altra soluzione legislativa che abbia come risultato un effetto simile;

il GEPD sottolinea altresì che accoglie con favore gli sforzi compiuti nella proposta, di limitare lo scambio di informazioni alle procedure online elencate nell’allegato II e alle quattro direttive specificamente elencate;

di conseguenza, il GEPD raccomanda che l’ambito della proposta rimanga definito chiaramente e continui ad includere l’allegato II e i riferimenti alle quattro direttive specificamente elencate.

Infine, il GEPD raccomanda:

di aggiungere il RGPD all’allegato del regolamento IMI, per consentire l’uso potenziale dell’IMI ai fini della protezione dei dati, e

di aggiungere le autorità di controllo in materia di protezione dei dati all’elenco dei servizi di assistenza e risoluzione dei problemi elencati nell’allegato III.

Fatto a Bruxelles, 1o agosto 2017

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno sportello digitale unico di accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, COM(2017) 256 final, 2017/0086 (COD) (in prosieguo, la proposta).

(2)  Relazione della proposta, pag. 2.

(3)  Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

(4)  Si veda anche il parere sulla proposta della Commissione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

(«IMI») disponibile all’indirizzo https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/11-11-22_imi_opinion_it.pdf

(5)  Cfr. anche l’articolo 14 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al quadro giuridico e operativo della carta elettronica europea dei servizi introdotta dal regolamento … [regolamento ESC], COM(2016) 823 final, 2016/0402(COD).

(6)  Considerando 28 della proposta.

(7)  Articolo 12, paragrafi 1 e 4, della proposta.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

11.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 340/10


Comunicazione del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1)

Avviso relativo alla domanda di estensione della concessione mineraria per idrocarburi liquidi o gassosi detta «Concession de Nonville»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 340/04)

Con domanda del 16 dicembre 2016, completata il 13 marzo 2017, la società Bridgeoil SAS (49 rue Arsène et Louis Lambert, F-86100 Châtellerault), ha chiesto l’estensione della concessione mineraria per idrocarburi convenzionali liquidi o gassosi, detta «Concession de Nonville», situata sul territorio dei comuni di Darvault, Nemours, Nonville e Treuzy-Levelay nel dipartimento Seine-et-Marne.

Il perimetro dell’estensione, di circa 12,71 km2, è delimitato dai segmenti di retta che collegano i vertici definiti qui di seguito:

Vertice

NTF meridiano di riferimento: Parigi

RGF93 meridiano di riferimento: Greenwich

Longitudine est

Latitudine nord

Longitudine est

Latitudine nord

A

0,450 gr

53,670 gr

2°44′30″

48°18′10″

B

0,470 gr

53,670 gr

2°45′34″

48°18′10″

C

0,470 gr

53,680 gr

2°45′34″

48°18′43″

D

0,510 gr

53,680 gr

2°47′44″

48°18′43″

E

0,510 gr

53,650 gr

2°47′44″

48°17′06″

F

0,500 gr

53,650 gr

2°47′12″

48°17′06″

G

0,500 gr

53,627 gr

2°47′12″

48°15′51″

H

0,485 gr

53,627 gr

2°46′23″

48°15′51″

I

0,485 gr

53,622 gr

2°46′23″

48°15′35″

J

0,470 gr

53,622 gr

2°45′34″

48°15′35″

K

0,470 gr

53,624 gr

2°45′34″

48°15′42″

L

0,466 gr

53,624 gr

2°45′21″

48°15′42″

M

0,466 gr

53,627 gr

2°45′21″

48°15′51″

N

0,429 gr

53,627 gr

2°43′22″

48°15′51″

O

0,429 gr

53,634 gr

2°43′22″

48°16′14″

P

0,421 gr

53,634 gr

2°42′56″

48°16′14″

Q

0,421 gr

53,646 gr

2°42′56″

48°16′53″

R

0,428 gr

53,646 gr

2°43′18″

48°16′53″

S

0,428 gr

53,649 gr

2°43′18″

48°17′03″

T

0,432 gr

53,649 gr

2°43′31″

48°17′03″

U

0,432 gr

53,653 gr

2°43′31″

48°17′16″

V

0,435 gr

53,653 gr

2°43′41″

48°17′16″

W

0,435 gr

53,655 gr

2°43′41″

48°17′22″

X

0,450 gr

53,655 gr

2°44′30″

48°17′22″

Presentazione delle domande e criteri di assegnazione del titolo

I primi richiedenti e i richiedenti in concorrenza devono dimostrare di soddisfare le condizioni necessarie per la concessione del titolo, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto n. 2006-648 del 2 giugno 2006 relativo ai titoli minerari e ai titoli per stoccaggio sotterraneo (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).

Le imprese interessate possono presentare domande in concorrenza entro un termine di novanta giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, seguendo la procedura indicata nell’«Avviso relativo al rilascio di titoli minerari per idrocarburi in Francia» pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 374 del 30 dicembre 1994, pag. 11, e sancita dal summenzionato decreto francese.

Le domande in concorrenza devono essere indirizzate al ministero della Transizione ecologica e solidale all’indirizzo sotto indicato. Le decisioni sulla domanda iniziale e sulle domande in concorrenza saranno adottate entro il 27 gennaio 2020.

Condizioni e requisiti concernenti l’esercizio e la cessazione dell’attività

I richiedenti sono invitati a fare riferimento agli articoli L161-1 e L161-2 del codice minerario e al decreto n. 2006-649 del 2 giugno 2006 relativo alle attività minerarie, alle attività di stoccaggio sotterraneo e alla polizia delle miniere e degli stoccaggi sotterranei (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: Ministère de la transition écologique et solidaire, Bureau des ressources énergétiques du sous-sol, Tour Séquoia, 1 place Carpeaux, 92800 Puteaux, Francia, telefono: +33 140819527.

Le disposizioni regolamentari summenzionate sono reperibili sul sito Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  GUCE L 164 del 30.6.1994, pag. 3.


11.10.2017   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 340/12


Comunicato del governo della Repubblica di Polonia ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nell’area «Lelików»

(2017/C 340/05)

Oggetto del procedimento è l’attribuzione di una concessione per la prospezione e/o la ricerca di giacimenti di gas naturale nell’area «Lelików», ubicata nel territorio dei comuni di Cieszków e Milicz nella regione della Bassa Slesia.

Nome

Sistema PL-1992

X

Y

Lelików

413 340,09

387 890,42

414 099,85

390 405,72

412 230,65

391 534,72

411 773,93

390 022,65

411 841,09

388 795,82

Le domande devono riguardare tale area.

Le domande per l’attribuzione della concessione devono pervenire alla sede del ministero dell’Ambiente non oltre le ore 12 (CET/CEST) ed entro 91 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le domande saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

a)

la tecnologia proposta per la conduzione dei lavori (40 %);

b)

le capacità tecniche e finanziarie dell’offerente (50 %);

c)

l’importo della retribuzione proposta per la concessione dello sfruttamento delle miniere (10 %).

L’importo minimo richiesto per la concessione dello sfruttamento minerario per l’area «Lelików» è il seguente:

1.

in caso di prospezione di giacimenti di gas naturale;

nel periodo triennale di riferimento: 10 000,00 PLN annui;

nel quarto e quinto anno di applicazione dell’accordo per lo sfruttamento minerario: 10 000,00 PLN annui;

nel sesto anno di applicazione e successivi dell’accordo per lo sfruttamento minerario: 10 000,00 PLN annui;

2.

in caso di ricerca di giacimenti di gas naturale;

nel periodo triennale di riferimento: 20 000,00 PLN annui;

nel quarto e quinto anno di applicazione dell’accordo per lo sfruttamento minerario: 20 000,00 PLN annui;

nel sesto anno di applicazione e successivi dell’accordo per lo sfruttamento minerario: 20 000,00 PLN annui;

3.

in caso di prospezione e ricerca di giacimenti di gas naturale:

nel periodo quinquennale di riferimento: 30 000,00 PLN annui;

nel sesto, settimo e ottavo anno di applicazione dell’accordo per lo sfruttamento minerario: 30 000,00 PLN annui;

nel nono anno di applicazione e successivi dell’accordo per lo sfruttamento minerario: 30 000,00 PLN annui.

La procedura di comparazione delle offerte terminerà entro 6 mesi a decorrere dal termine per la presentazione delle offerte. I partecipanti alla procedura saranno informati per iscritto sull’esito della stessa.

Le offerte devono essere presentate in lingua polacca.

Al termine della procedura per la comparazione delle offerte, l’autorità competente, tenuto conto del parere degli organi responsabili, attribuisce la concessione per la prospezione o la ricerca di giacimenti di gas naturale al vincitore e conclude con questi un accordo per la concessione dello sfruttamento minerario.

Per poter effettuare le attività di prospezione e/o la ricerca dei giacimenti di idrocarburi sul territorio della Polonia, l’impresa che si aggiudica l’appalto deve essere in possesso dei diritti di sfruttamento minerario e di una concessione.

Le offerte devono essere inviate a:

Ministerstwo Środowiska (Ministero dell’Ambiente)

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche»)

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Per ulteriori informazioni consultare

il sito Internet del ministero dell’Ambiente: www.mos.gov.pl

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche»)

Ministerstwo Środowiska (Ministero dell’Ambiente)

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tel. +48 223692449

Fax +48 223692460

e-mail: dgikg@mos.gov.pl


11.10.2017   

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C 340/14


Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 340/06)

Stato membro

Spagna

Rotte interessate

Gran Canaria – Tenerife Sur

Gran Canaria – El Hierro

Tenerife Norte – La Gomera

Gran Canaria – La Gomera

Data di riapertura ai vettori aerei comunitari della rotta soggetta agli oneri di servizio pubblico (OSP)

1o agosto 2018

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi altra informazione e/o documentazione correlata agli oneri di servizio pubblico

Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

MADRID

ESPAÑA

Tel. +34 915977505

Fax: +34 915978643

E-mail: osp.dgac@fomento.es

Le rotte soggette agli oneri di servizio pubblico possono essere servite in regime di libera concorrenza a decorrere dal 1o agosto 2018. Se nessun vettore aereo avrà presentato un programma di servizi conforme agli oneri di servizio pubblico imposti, l’accesso sarà limitato a un solo vettore aereo mediante la corrispondente procedura di gara d’appalto, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1008/2008.


11.10.2017   

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C 340/15


Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 340/07)

Stato membro

Spagna

Rotta interessata

Almeria-Siviglia

Data di riapertura ai vettori aerei comunitari della rotta soggetta agli oneri di servizio pubblico (OSP)

1o agosto 2018

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi altra informazione e/o documentazione correlata agli oneri di servizio pubblico

Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

MADRID

ESPAÑA

Tel. +34 915977505

Fax: +34 915978643

E-mail: osp.dgac@fomento.es

La rotta soggetta agli oneri di servizio pubblico può essere servita in regime di libera concorrenza a decorrere dal 1o agosto 2018. Se nessun vettore aereo avrà presentato un programma di servizi conforme agli oneri di servizio pubblico imposti, l’accesso sarà limitato a un solo vettore aereo mediante la corrispondente procedura di gara d’appalto, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1008/2008.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

11.10.2017   

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C 340/16


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8627 — GETEC/Briva/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 340/08)

1.

In data 3 ottobre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 (1) del Consiglio.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

GETEC Wärme und Effizienz AG («GETEC», Germania), controllata da EQT Fund Management S.à.r.l. (Lussemburgo) e GETEC Energy Holding GmbH (Germania),

Briva Group B.V. («Briva», Paesi Bassi), controllata da Ten Brinke Group B.V. (Paesi Bassi),

impresa comune («JV», Germania).

GETEC e Briva acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di JV.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni e mediante un contratto di gestione o altri mezzi in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   GETEC: fornitura di servizi di energia in Germania,

—   Briva: sviluppo di progetti, costruzione, vendita o locazione di immobili residenziali, commerciali e industriali principalmente a investitori strategici in Germania e nei Paesi Bassi.

L’impresa comune (JV) si occuperà di progettazione, sviluppo, gestione e manutenzione di sistemi di generazione e distribuzione dell’energia e di fornitura di servizi di energia agli edifici personalizzati in base alle esigenze dei clienti, nonché di misure per l’aumento dell’efficienza energetica e dello sviluppo di nuovi modelli aziendali.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione con indicazione del seguente riferimento:

M.8627 — GETEC/Briva/JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 229 64301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.