ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 300

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
11 settembre 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2017/C 300/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2017/C 300/02

Causa C-213/15 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 luglio 2017 — Commissione europea/Patrick Breyer, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia [Impugnazione — Accesso ai documenti delle istituzioni — Articolo 15, paragrafo 3, TFUE — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Ambito di applicazione — Domanda di accesso alle memorie depositate dalla Repubblica d’Austria nell’ambito della causa oggetto della sentenza del 29 luglio 2010, Commissione/Austria (C 189/09, non pubblicata, EU:C:2010:455) — Documenti detenuti dalla Commissione europea — Tutela delle procedure giurisdizionali]

2

2017/C 300/03

Causa C-566/15: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin — Germania) — Konrad Erzberger/TUI AG (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei lavoratori — Divieto di discriminazione — Elezioni dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza di una società — Normativa nazionale che limita il diritto di voto attivo e passivo ai soli lavoratori degli stabilimenti situati nel territorio nazionale)

3

2017/C 300/04

Causa C-93/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Alicante — Spagna) — Ornua Co-operative Limited, già The Irish Dairy Board Co-operative Limited/Tindale & Stanton Ltd España, SL [Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale — Marchio dell’Unione europea — Carattere unitario — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c) — Protezione uniforme del diritto conferito dal marchio dell’Unione europea contro il rischio di confusione e il pregiudizio alla notorietà — Coesistenza pacifica di tale marchio con un marchio nazionale utilizzato da un terzo in una parte dell’Unione europea — Assenza di coesistenza pacifica in altre parti dell’Unione — Percezione del consumatore medio — Differenze nella percezione che possono sussistere in diverse parti dell’Unione]

3

2017/C 300/05

Causa C-143/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Abercrombie & Fitch Italia Srl/Antonino Bordonaro (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articolo 2, paragrafo 1 — Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) — Articolo 6, paragrafo 1 — Discriminazione fondata sull’età — Contratto di lavoro intermittente che può essere concluso con soggetti con meno di 25 anni di età — Cessazione automatica del contratto di lavoro quando il lavoratore compie 25 anni)

4

2017/C 300/06

Causa C-206/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Marco Tronchetti Provera SpA e a./Commissione Nazionale per le società e la Borsa (Consob) (Rinvio pregiudiziale — Diritto delle società — Direttiva 2004/25/CE — Offerte pubbliche di acquisto — Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma — Possibilità di rettificare il prezzo dell’offerta in circostanze e secondo criteri chiaramente determinati — Normativa nazionale che prevede la possibilità per l’autorità di vigilanza di aumentare il prezzo di un’offerta pubblica di acquisto in caso di collusione tra l’offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori)

5

2017/C 300/07

Causa C-340/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft — KABEG/Mutuelles du Mans assurances — MMA IARD SA [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 9, paragrafo 1 — Articolo 11, paragrafo 2 — Competenza giurisdizionale in materia di assicurazioni — Azione diretta della persona lesa nei confronti dell’assicuratore — Azione del datore di lavoro della persona lesa, un ente di diritto pubblico, cessionario ex lege dei diritti del suo dipendente contro l’assicuratore del veicolo implicato — Surrogazione]

6

2017/C 300/08

Causa C-357/16: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — Gelvora UAB/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (Rinvio pregiudiziale — Pratiche commerciali sleali — Direttiva 2005/29/CE — Ambito di applicazione — Società di recupero crediti — Credito al consumo — Cessione di crediti — Natura del rapporto giuridico tra la società e il debitore — Articolo 2, lettera c) — Nozione di prodotto — Misure di recupero attuate parallelamente all’intervento di un ufficiale giudiziario)

6

2017/C 300/09

Causa C-416/16: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Faro — Portogallo) — Luís Manuel Piscarreta Ricardo/Portimão Urbis, E.M., S.A. — in liquidazione, Município de Portimão, Emarp — Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, EM, SA [Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2001/23 — Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) — Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) — Trasferimenti di imprese — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Ambito di applicazione — Nozioni di lavoratore e di trasferimento di stabilimento]

7

2017/C 300/10

Causa C-505/16 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 6 luglio 2017 — Olga Stanislavivna Yanukovych, in qualità di erede di Viktor Viktorovych Yanukovych/Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Inserimento del nome del ricorrente — Adattamento delle conclusioni — Memoria depositata in nome e per conto del ricorrente deceduto)

8

2017/C 300/11

Causa C-663/16 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 luglio 2017 — Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Ecolab Deutschland GmbH/Agenzia europea per le sostanze chimiche (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Regolamento (UE) n. 528/2012 — Messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi — Articolo 95 — Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) — Pubblicazione di un elenco di principi attivi — Inserimento di una società in quanto fornitore di un principio attivo)

9

2017/C 300/12

Causa C-666/16 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 luglio 2017 — Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Ecolab Deutschland GmbH/Agenzia europea per le sostanze chimiche [Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Regolamento (UE) n. 528/2012 — Messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi — Articolo 95 — Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) — Pubblicazione di un elenco di principi attivi — Inserimento di una società in quanto fornitore di un principio attivo]

9

2017/C 300/13

Causa C-176/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Polonia) il 6 aprile 2017 — Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej/Mariusz Wawrzosek

10

2017/C 300/14

Causa C-194/17 P: Impugnazione proposta il 14 aprile 2017 da Georgios Pandalis avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 febbraio 2017, causa T-15/16, Georgios Pandalis/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

10

2017/C 300/15

Causa C-217/17 P: Impugnazione proposta il 25 aprile 2017 dalla Mast-Jägermeister SE avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 febbraio 2017, causa T-16/16, Mast-Jägermeister SE/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

12

2017/C 300/16

Causa C-253/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 15 maggio 2017 – Ramazan Dündar e a./Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG

13

2017/C 300/17

Causa C-337/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Szczecinie (Polonia) il 7 giugno 2017 — Feniks Sp. z o.o./Azteca Products & Services SL

14

2017/C 300/18

Causa C-343/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgio) l’8 giugno 2017 — Fremoluc NV/Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest ABP) e a., interveniente: Vlaams Gewest

14

2017/C 300/19

Causa C-346/17 P: Impugnazione proposta il 9 giugno 2017 da Christoph Klein avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 28 settembre 2016, causa T-309/10 RENV, Christoph Klein/Commissione europea

15

2017/C 300/20

Causa C-347/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Rotterdam (Paesi Bassi) il 12 giugno 2017 — A, B, C, D, E, F, G/Staatssecretaris van Economische Zaken

17

2017/C 300/21

Causa C-372/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland (Paesi Bassi) il 19 giugno 2017 — Vision Research Europe BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

17

2017/C 300/22

Causa C-380/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 26 giugno 2017 — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K, B/H.Y., Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

18

2017/C 300/23

Causa C-393/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) il 30 giugno 2017 — Openbaar Ministerie/Freddy Lucien Magdalena Kirschstein, Thierry Frans Adeline Kirschstein

19

2017/C 300/24

Causa C-397/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 3 luglio 2017 — Profit Europe NV/Belgische Staat

19

2017/C 300/25

Causa C-398/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 3 luglio 2017 — Profit Europe NV/Belgische Staat

20

2017/C 300/26

Causa C-410/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 7 luglio 2017 — A

21

2017/C 300/27

Causa C-411/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 7 luglio 2017 — Inter-Environnement Wallonie ASBL, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL/Conseil des ministres

22

2017/C 300/28

Causa C-414/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 10 luglio 2017 — AREX CZ a.s./Odvolací finanční ředitelství

24

2017/C 300/29

Causa C-420/17: Ricorso proposto il 12 luglio 2017 — Commissione europea/Repubblica francese

25

2017/C 300/30

Causa C-426/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n.o 2 de Terrassa (Spagna) il 14 luglio 2017 — Elena Barba Giménez/Francisca Carrión Lozano

26

2017/C 300/31

Causa C-606/15: Ordinanza del presidente della Nona Sezione della Corte del 19 giugno 2017 — Commissione europea/Repubblica ceca

27

2017/C 300/32

Causa C-683/15: Ordinanza del presidente della Corte del 27 giugno 2017 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

27

2017/C 300/33

Causa C-539/16: Ordinanza del presidente della Corte del 30 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main — Germania) — Richard Rodriguez Serin/HOP!-Regional

27

2017/C 300/34

Causa C-548/16: Ordinanza del presidente della Corte del 5 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons — Belgio) — État belge/Biologie Dr Antoine SPRL

28

 

Tribunale

2017/C 300/35

Causa T-348/16: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2017 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (Clausola compromissoria — Opposizione — Sospensione dell’esecuzione della sentenza contumaciale — Sentenza interlocutoria)

29

2017/C 300/36

Causa T-519/15: Ordinanza del Tribunale del 13 luglio 2017 — myToys.de/EUIPO — Laboratorios Indas (myBaby) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo myBaby — Marchi dell’Unione europea denominativo, figurativo e nazionale denominativo anteriori MAYBABY, May BaBy e MAY BABY — Ricorso accessorio — Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/96 — Decisione puramente confermativa — Irricevibilità]

29

2017/C 300/37

Causa T-348/16 OP-R: Ordinanza del Presidente del Tribunale del 13 luglio 2017 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (Procedimento sommario — Clausola compromissoria — Sentenza in contumacia — Domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza — Incompetenza)

30

2017/C 300/38

Causa T-464/16 P: Ordinanza del Tribunale del 19 luglio 2017 – HI/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Progetto finanziato dall’Unione — Conflitto di interessi — Procedimento disciplinare — Sanzione di retrogradazione — Rigetto del ricorso in primo grado — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

31

2017/C 300/39

Causa T-423/17: Ricorso proposto l’11 luglio 2017 — Nexans France e Nexans/Commissione

31

2017/C 300/40

Causa T-433/17: Ricorso proposto il 12 luglio 2017 — Dehousse/Corte di giustizia dell'Unione europea

32

2017/C 300/41

Causa T-436/17: Ricorso proposto il 12 luglio 2017 — ClientEarth e altri/Commissione

33

2017/C 300/42

Causa T-437/17: Ricorso proposto il 14 luglio 2017 — Oy Karl Fazer/EUIPO — Kraft Foods Belgium Intellectual Property (MIGNON)

34

2017/C 300/43

Causa T-448/17: Ricorso proposto il 18 luglio 2017 — Sevenfriday/EUIPO — Seven (SEVENFRIDAY)

35

2017/C 300/44

Causa T-449/17: Ricorso proposto il 18 luglio 2017 — Sevenfriday/EUIPO — Seven (SEVENFRIDAY)

35

2017/C 300/45

Causa T-455/17: Ricorso proposto il 14 luglio 2017 — Bateni/Consiglio

36

2017/C 300/46

Causa T-457/17: Ricorso proposto il 19 luglio 2017 — Medisana/EUIPO (happy life)

37

2017/C 300/47

Causa T-460/17: Ricorso proposto il 20 luglio 2017 — Bopp/EUIPO (Rappresentazione di un ottagono equilatero)

38

2017/C 300/48

Causa T-748/15: Ordinanza del Tribunale del 18 luglio 2017 — Gauff/EUIPO — H.P. Gauff Ingenieure (Gauff)

38

2017/C 300/49

Causa T-278/17: Ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2017 — Bank of New York Mellon/EUIPO — Nixen Partners (NEXEN)

39


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

11.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 300/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2017/C 300/01)

Ultima pubblicazione

GU C 293 del 4.9.2017

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 283 del 28.8.2017

GU C 277 del 21.8.2017

GU C 269 del 14.8.2017

GU C 256 del 7.8.2017

GU C 249 del 31.7.2017

GU C 239 del 24.7.2017

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

11.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 300/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 luglio 2017 — Commissione europea/Patrick Breyer, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia

(Causa C-213/15 P) (1)

([Impugnazione - Accesso ai documenti delle istituzioni - Articolo 15, paragrafo 3, TFUE - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Ambito di applicazione - Domanda di accesso alle memorie depositate dalla Repubblica d’Austria nell’ambito della causa oggetto della sentenza del 29 luglio 2010, Commissione/Austria (C 189/09, non pubblicata, EU:C:2010:455) - Documenti detenuti dalla Commissione europea - Tutela delle procedure giurisdizionali])

(2017/C 300/02)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Van Nuffel e H. Krämer, agenti)

Altre parti nel procedimento: Patrick Breyer (rappresentante: M. Starostik, Rechtsanwalt), Repubblica di Finlandia (rappresentante: H. Leppo, agente), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, C. Meyer-Seitz, E. Karlsson e L. Swedenborg, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: M. J. García-Valdecasas Dorrego e S. Centeno Huerta, agenti) Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas, R. Coesme e F. Fize, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dal sig. Patrick Breyer.

3)

Il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 245 del 27.7.2015.


11.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 300/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin — Germania) — Konrad Erzberger/TUI AG

(Causa C-566/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei lavoratori - Divieto di discriminazione - Elezioni dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza di una società - Normativa nazionale che limita il diritto di voto attivo e passivo ai soli lavoratori degli stabilimenti situati nel territorio nazionale))

(2017/C 300/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Kammergericht Berlin

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Konrad Erzberger

Convenuta: TUI AG

con l’intervento di: Vereinigung Cockpit eV, Betriebsrat der TUI AG/TUI Group Services GmbH, Frank Jakobi, Andreas Barczewski, Peter Bremme, Dierk Hirschel, Michael Pönipp, Wilfried H. Rau, Carola Schwirn, Anette Stempel, Ortwin Strubelt, Marcell Witt, Wolfgang Flintermann, Stefan Weinhofer, ver.di — Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Dispositivo

L’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, in virtù della quale i lavoratori occupati presso gli stabilimenti di un gruppo situati nel territorio di detto Stato membro sono privi del diritto di voto attivo e passivo alle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza della società capogruppo, stabilita nel citato Stato membro, nonché, se del caso, del diritto di esercitare o di continuare ad esercitare le funzioni di rappresentante in seno a detto consiglio, allorché tali lavoratori lasciano il proprio posto di lavoro in uno dei citati stabilimenti per essere occupati presso una società partecipata appartenente al medesimo gruppo e stabilita in un altro Stato membro.


(1)  GU C 90 del 7.3.2016.


11.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 300/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Alicante — Spagna) — Ornua Co-operative Limited, già The Irish Dairy Board Co-operative Limited/Tindale & Stanton Ltd España, SL

(Causa C-93/16) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Marchio dell’Unione europea - Carattere unitario - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c) - Protezione uniforme del diritto conferito dal marchio dell’Unione europea contro il rischio di confusione e il pregiudizio alla notorietà - Coesistenza pacifica di tale marchio con un marchio nazionale utilizzato da un terzo in una parte dell’Unione europea - Assenza di coesistenza pacifica in altre parti dell’Unione - Percezione del consumatore medio - Differenze nella percezione che possono sussistere in diverse parti dell’Unione])

(2017/C 300/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Alicante

Parti

Ricorrente: Ornua Co-operative Limited, già The Irish Dairy Board Co-operative Limited

Convenuta: Tindale & Stanton Ltd España, SL

Dispositivo

1)

L’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea], deve essere interpretato nel senso che il fatto che, in una parte dell’Unione europea, un marchio dell’Unione europea e un marchio nazionale coesistano pacificamente non consente di concludere che in un’altra parte dell’Unione, in cui tale coesistenza pacifica tra il marchio dell’Unione europea e il segno nazionale identico ad esso manca, non sussiste rischio di confusione tra detto marchio dell’Unione europea e detto segno.

2)

L’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che gli elementi che, secondo il Tribunale dei marchi dell’Unione europea investito di un’azione per contraffazione, sarebbero rilevanti per valutare se il titolare di un marchio dell’Unione europea possa vietare l’uso di un segno in una parte dell’Unione europea non compresa in tale azione possono essere presi in considerazione dal medesimo tribunale per valutare se tale titolare possa vietare l’uso del segno nella parte dell’Unione alla quale si riferisce l’azione suddetta, purché le condizioni del mercato e le circostanze socioculturali non siano significativamente diverse nell’una di dette parti dell’Unione rispetto all’altra.

3)

L’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che il fatto che, in una parte dell’Unione europea, un marchio dell’Unione europea che gode di notorietà e un segno coesistano pacificamente non consente di concludere che in un’altra parte dell’Unione, in cui tale coesistenza pacifica manca, sussiste un giusto motivo che legittima l’uso di tale segno.


(1)  GU C 156 del 2.5.2016.


11.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 300/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Abercrombie & Fitch Italia Srl/Antonino Bordonaro

(Causa C-143/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articolo 2, paragrafo 1 - Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) - Articolo 6, paragrafo 1 - Discriminazione fondata sull’età - Contratto di lavoro intermittente che può essere concluso con soggetti con meno di 25 anni di età - Cessazione automatica del contratto di lavoro quando il lavoratore compie 25 anni))

(2017/C 300/05)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrente: Abercrombie & Fitch Italia Srl

Convenuto: Antonino Bordonaro

Dispositivo

L’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché l’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una disposizione, quale quella di cui al procedimento principale, che autorizza un datore di lavoro a concludere un contratto di lavoro intermittente con un lavoratore che abbia meno di 25 anni, qualunque sia la natura delle prestazioni da eseguire, e a licenziare detto lavoratore al compimento del venticinquesimo anno, giacché tale disposizione persegue una finalità legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro e i mezzi per conseguire tale finalità sono appropriati e necessari.


(1)  GU C 200 del 6.6.2016.


11.9.2017   

IT

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C 300/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Marco Tronchetti Provera SpA e a./Commissione Nazionale per le società e la Borsa (Consob)

(Causa C-206/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Diritto delle società - Direttiva 2004/25/CE - Offerte pubbliche di acquisto - Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma - Possibilità di rettificare il prezzo dell’offerta in circostanze e secondo criteri chiaramente determinati - Normativa nazionale che prevede la possibilità per l’autorità di vigilanza di aumentare il prezzo di un’offerta pubblica di acquisto in caso di collusione tra l’offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori))

(2017/C 300/06)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrenti: Marco Tronchetti Provera SpA, Antares European Fund Limited, Antares European Fund II Limited, Antares European Fund LP, Luca Orsini Baroni, UniCredit SpA, Camfin SpA

Convenuta: Commissione Nazionale per le società e la Borsa (Consob)

nei confronti di: Camfin SpA, Generali Assicurazioni Generali SpA, Antares European Fund Limited, Antares European Fund II Limited, Antares European Fund LP, Luca Orsini Baroni, Marco Tronchetti Provera & C. SpA, UniCredit SpA

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente all’autorità nazionale di vigilanza di aumentare il prezzo di un’offerta pubblica di acquisto in caso di «collusione» senza precisare le condotte specifiche che caratterizzano tale nozione, a condizione che l’interpretazione della suddetta nozione possa essere desunta da tale normativa in modo sufficientemente chiaro, preciso e prevedibile, mediante metodi interpretativi riconosciuti dal diritto interno.


(1)  GU C 251 dell’11.7.2016.


11.9.2017   

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C 300/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft — KABEG/Mutuelles du Mans assurances — MMA IARD SA

(Causa C-340/16) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 9, paragrafo 1 - Articolo 11, paragrafo 2 - Competenza giurisdizionale in materia di assicurazioni - Azione diretta della persona lesa nei confronti dell’assicuratore - Azione del datore di lavoro della persona lesa, un ente di diritto pubblico, cessionario ex lege dei diritti del suo dipendente contro l’assicuratore del veicolo implicato - Surrogazione])

(2017/C 300/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft — KABEG

Convenuta: Mutuelles du Mans assurances — MMA IARD SA

Dispositivo

L’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che un datore di lavoro, stabilito in un primo Stato membro, che abbia continuato a corrispondere la retribuzione al proprio dipendente, assente in conseguenza di un incidente stradale, e che sia surrogato nei diritti di quest’ultimo nei confronti della società che assicura la responsabilità civile del veicolo implicato in detto incidente, avente sede in un secondo Stato membro, può, in qualità di «persona lesa» ai sensi di quest’ultima disposizione, citare in giudizio tale società di assicurazioni dinanzi ai giudici del primo Stato membro, sempre che un’azione diretta sia possibile.


(1)  GU C 305 del 22.8.2016.


11.9.2017   

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C 300/6


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — «Gelvora» UAB/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

(Causa C-357/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Pratiche commerciali sleali - Direttiva 2005/29/CE - Ambito di applicazione - Società di recupero crediti - Credito al consumo - Cessione di crediti - Natura del rapporto giuridico tra la società e il debitore - Articolo 2, lettera c) - Nozione di «prodotto» - Misure di recupero attuate parallelamente all’intervento di un ufficiale giudiziario))

(2017/C 300/08)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente:«Gelvora» UAB

Convenuta: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Dispositivo

La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), deve essere interpretata nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione ratione materiae il rapporto giuridico tra una società di recupero crediti e il debitore inadempiente di un contratto di credito al consumo il cui debito è stato ceduto a tale società. Rientrano nella nozione di «prodotto», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di tale direttiva, le pratiche poste in essere da una tale società per procedere al recupero del suo credito. A tal proposito, non rileva la circostanza che il debito sia stato confermato da una decisione giudiziaria e che tale decisione sia stata comunicata a un ufficiale giudiziario per darvi esecuzione forzata.


(1)  GU C 335 del 12.9.2016.


11.9.2017   

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C 300/7


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Faro — Portogallo) — Luís Manuel Piscarreta Ricardo/Portimão Urbis, E.M., S.A. — in liquidazione, Município de Portimão, Emarp — Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, EM, SA

(Causa C-416/16) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2001/23 - Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) - Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) - Trasferimenti di imprese - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Ambito di applicazione - Nozioni di «lavoratore» e di «trasferimento di stabilimento»])

(2017/C 300/09)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial da Comarca de Faro

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Luís Manuel Piscarreta Ricardo

Convenuti: Portimão Urbis, E.M., S.A. — in liquidazione, Município de Portimão, Emarp — Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, EM, SA

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, dev’essere interpretato nel senso che una situazione nella quale un’impresa comunale, il cui unico azionista è un comune, è sciolta mediante delibera dell’organo esecutivo di tale comune, e le cui attività sono trasferite in parte a detto comune, per essere esercitate direttamente da quest’ultimo, e in parte a un’altra impresa comunale ricostituita a tal fine, di cui questo stesso comune è parimenti unico azionista, rientra nel campo di applicazione della suddetta direttiva, a condizione che l’identità dell’impresa di cui trattasi sia conservata dopo il trasferimento, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.

2)

Una persona, quale il ricorrente nel procedimento principale, che, per via della sospensione del suo contratto di lavoro, non si trova nell’esercizio effettivo delle sue funzioni, rientra nella nozione di «lavoratore», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2001/23, allorché risulta essere tutelata come lavoratore dalla legislazione nazionale in questione, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare. Fatta salva tale verifica, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, i diritti e gli obblighi derivanti dal suo contratto di lavoro devono essere considerati trasferiti al cessionario, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.

3)

La terza questione sollevata dal Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Tribunale distrettuale di Faro, Portogallo) è irricevibile.


(1)  GU C 383 del 17.10.2016.


11.9.2017   

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C 300/8


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 6 luglio 2017 — Olga Stanislavivna Yanukovych, in qualità di erede di Viktor Viktorovych Yanukovych/Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

(Causa C-505/16 P) (1)

((Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Inserimento del nome del ricorrente - Adattamento delle conclusioni - Memoria depositata in nome e per conto del ricorrente deceduto))

(2017/C 300/10)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Olga Stanislavivna Yanukovych, in qualità di erede di Viktor Viktorovych Yanukovych (rappresentante: T. Beazley QC)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: P. Mahnič Bruni e M. J.-P. Hix, agenti), Commissione europea (rappresentanti: inizialmente da S. Bartelt e J. Norris-Usher, successivamente da E. Paasivirta e J. Norris-Usher, agenti)

Dispositivo

1.

L’impugnazione è respinta.

2.

La sig.ra Olga Stanislavivna Yanukovych è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3.

La Commissione europea sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 441 del 28.11.2016.


11.9.2017   

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C 300/9


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 luglio 2017 — Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Ecolab Deutschland GmbH/Agenzia europea per le sostanze chimiche

(Causa C-663/16 P) (1)

((Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Regolamento (UE) n. 528/2012 - Messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi - Articolo 95 - Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) - Pubblicazione di un elenco di principi attivi - Inserimento di una società in quanto fornitore di un principio attivo))

(2017/C 300/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Ecolab Deutschland GmbH (rappresentanti: M. Grunchard e K. Van Maldegem, avvocati, P. Sellar, Advocate)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä e C. Buchanan, agenti, P. Oliver, Barrister)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH e l’Ecolab Deutschland GmbH sono condannate alle spese.

3)

La Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, l’Ecolab Deutschland GmbH, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), la BASF SE e l’Oxea GmbH sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alla domanda di intervento.


(1)  GU C 53 del 20.2.2017.


11.9.2017   

IT

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C 300/9


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 luglio 2017 — Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Ecolab Deutschland GmbH/Agenzia europea per le sostanze chimiche

(Causa C-666/16 P) (1)

([Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Regolamento (UE) n. 528/2012 - Messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi - Articolo 95 - Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) - Pubblicazione di un elenco di principi attivi - Inserimento di una società in quanto fornitore di un principio attivo])

(2017/C 300/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Ecolab Deutschland GmbH (rappresentanti: M. Grunchard e K. Van Maldegem, avvocati, P. Sellar, Advocate)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä e C. Buchanan, agenti, assistiti da P. Oliver, barrister)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH e l’Ecolab Deutschland GmbH sono condannate alle spese.

3)

La Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, l’Ecolab Deutschland GmbH, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), la BASF SE e l’Oxea GmbH sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alla domanda di intervento.


(1)  GU C 53 del 20.2.2017.


11.9.2017   

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C 300/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Polonia) il 6 aprile 2017 — Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej/Mariusz Wawrzosek

(Causa C-176/17)

(2017/C 300/13)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Parti

Ricorrente: Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej

Convenuto: Mariusz Wawrzosek

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 (1), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in particolare gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, nonché le disposizioni della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (2), in particolare gli articoli 17, paragrafo 1, e 22, paragrafo 1, debbano essere interpretate nel senso che ostano a che un professionista (mutuante) proceda, nei confronti di un consumatore (mutuatario), al recupero del credito accertato in una cambiale [OR.2] debitamente compilata, nell’ambito di un procedimento di ingiunzione di cui alle disposizioni degli articoli 485, paragrafi 2 e segg., del k.p.c. (codice di procedura civile polacco), in combinato disposto con l’articolo 41 della legge del 12 maggio 2011, relativa al credito ai consumatori, le quali limitano il giudice nazionale ad effettuare il solo esame della validità dell’obbligazione cambiaria dal punto di vista del rispetto dei requisiti formali della cambiale, tralasciando il rapporto principale.


(1)  GU L 95, pag. 29;

(2)  GU L 133, pag. 66.


11.9.2017   

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C 300/10


Impugnazione proposta il 14 aprile 2017 da Georgios Pandalis avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 febbraio 2017, causa T-15/16, Georgios Pandalis/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-194/17 P)

(2017/C 300/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Georgios Pandalis (rappresentante: A. Franke, Rechtsanwältin)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, LR Health & Beauty Systems GmbH

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

I.

annullare la sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2017 nella causa T-15/16 relativa al procedimento di decadenza nei confronti del marchio dell’Unione n. 001273119 «Cystus»;

II.

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO n. R 2839/2014-1 del 30 ottobre 2015 relativa al procedimento di decadenza nei confronti del marchio dell’Unione n. 001273119 «Cystus»;

III.

annullare la decisione della divisione di annullamento nel procedimento di cancellazione n. 8374 C del 12 settembre 2014, nella parte in cui ha dichiarato decaduto il marchio dell’Unione n. 001273119 «Cystus» per «integratori alimentari non medicinali» rientranti nella classe 30;

IV.

rigettare la richiesta di annullamento di LR Health & Beauty Systems GmbH nel procedimento dinanzi alla divisione di annullamento e alla prima commissione di ricorso dell’EUIPO nei confronti del marchio dell’Unione n. 001273119 «Cystus», nella parte in cui si riferisce ai prodotti «integratori alimentari non medicinali» rientranti nella classe 30;

V.

condannare l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente invoca i seguenti errori di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2) del regolamento sul marchio dell’Unione europea (RMU) (1):

1.

Omessa articolazione nella motivazione della sentenza di quali requisiti della disposizione siano specificamente esaminati (uso come marchio, uso effettivo del marchio e se il marchio fosse utilizzato per i prodotti o i servizi tutelati dallo stesso).

2.

Mancata valutazione della riconducibilità dei prodotti a marchio «Cystus» alla definizione di prodotti alimentari ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva sugli integratori alimentari.

3.

Omessa classificazione dei prodotti «Cystus» per i quali è utilizzato il marchio in esame.

4.

Distorsione dei fatti in sede di valutazione della possibile natura di integratori alimentari non medicinali dei prodotti a marchio «Cystus» e conseguente erronea conclusione che il marchio non è utilizzato per integratori alimentari medicinali.

5.

Omessa valutazione differenziata della possibile natura di integratori alimentari relativamente alle «pastiglie gommose» (non medicinali) commercializzate con il marchio in oggetto.

Inoltre, il ricorrente fa valere l’insufficiente motivazione della dichiarazione, secondo la quale il marchio «Cystus» non è stato oggetto di uso effettivo per integratori alimentari non medicinali ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2) RMU:

1.

La motivazione della sentenza non consentirebbe di comprendere la ragione per cui le circostanze di fatto e gli elementi di prova addotti dal ricorrente non hanno condotto il Tribunale a ritenere che il marchio fosse usato per integratori alimentari non medicinali.

2.

Sarebbe insufficiente fondare la dichiarazione, secondo cui il marchio non è usato per gli integratori alimentari non medicinali tutelati dal medesimo, sulla circostanza che determinati indizi non si oppongono a tale classificazione, senza accertare per quali prodotti il marchio è altrimenti usato.

3.

Non sarebbe presente una valutazione differenziata della possibile natura di integratori alimentari con riferimento alle «pastiglie gommose» (non medicinali) commercializzate con il marchio in oggetto, senza che sia indicata la ragione per cui tale opportuna differenziazione sia stata omessa.

Il ricorrente invoca, altresì, errori di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, RMU:

1.

Errore di valutazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2), RMU; non sarebbe stato valutato se il marchio, nella forma registrata o in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio [Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), RMU] sia stato utilizzato per integratori alimentari non medicinali.

2.

Classificazione del marchio quale indicazione descrittiva ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMU, poiché il ricorrente non avrebbe di fatto alcuna possibilità di utilizzare il marchio come marchio non descrittivo per i prodotti «Cystus» che si basano sulla pianta Cistus Incanus, sebbene il Tribunale nella valutazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, RMU avrebbe dovuto riconoscere che il marchio ha quantomeno un carattere distintivo medio.

Ancora, il ricorrente deduce la motivazione contraddittoria e insufficiente della dichiarazione secondo cui il marchio dell’Unione n. 001273119 «Cystus» non è stato oggetto di uso effettivo per integratori alimentari non medicinali ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2), RMU:

1.

Da un lato, sussisterebbe una contraddizione tra la dichiarazione secondo cui l’ortografia del marchio con «y» anziché con «i» non è sufficiente a provare il suo utilizzo quale marchio dell’Unione e la contestuale decisione che non esistevano dunque impedimenti assoluti alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMU.

2.

Dall’altro lato, la motivazione sarebbe insufficiente nella parte in cui non è indicata la ragione per cui l’uso concreto del marchio non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2), RMU.

Da ultimo, il ricorrente invoca un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 75, seconda frase, RMU: il Tribunale sarebbe incorso in errore laddove ha indebitamente considerato che la commissione di ricorso non ha svolto argomentazioni sulla sussistenza di un presunto impedimento alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMU.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario; GU L 78, pag. 1.


11.9.2017   

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C 300/12


Impugnazione proposta il 25 aprile 2017 dalla Mast-Jägermeister SE avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 febbraio 2017, causa T-16/16, Mast-Jägermeister SE/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

(Causa C-217/17 P)

(2017/C 300/15)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mast-Jägermeister SE (rappresentante: C. Drzymalla, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente la sentenza T-16/16 del Tribunale del 9 febbraio 2017, che respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese;

per l’ipotesi in cui l’impugnazione sia dichiarata fondata, accogliere il primo e il terzo capo delle conclusioni di primo grado.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione della ricorrente è diretta avverso la sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2017 nella causa T-16/16, vertente sui requisiti della rappresentazione di un disegno o modello ai fini dell’attribuzione di una data di deposito, segnatamente per quanto riguarda la domanda di registrazione del disegno o modello n. 002683615-0001 e n. 002683615-002 (bicchieri).

La sentenza del Tribunale impugnata violerebbe la disciplina di cui all’articolo 46, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002 in combinato disposto con gli articoli 36 e 38 del medesimo regolamento, nei limiti in cui il Tribunale considera che dalla finalità di tale regolamento discende che le domande di registrazione non devono essere trattate come domande di registrazione di disegni o modelli comunitari se, secondo l’ufficio, sussiste incertezza o poca chiarezza relativamente all’oggetto della protezione del disegno o modello per cui si chiede la registrazione. Dall’importanza della data di deposito per il richiedente del disegno o modello si dovrebbe invece desumere che non occorre imporre requisiti stringenti alla rappresentazione del disegno o modello e che, ai fini del riconoscimento della data di deposito ai sensi dell’articolo 38 del regolamento n. 6/2002, l’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), esige soltanto una riproducibilità fisica del disegno o modello.

Al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, non emergerebbe nulla di diverso dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 2245/2002, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, del regolamento n. 2245/2002. Nei limiti in cui è ivi indicato che la riproduzione del disegno o modello dev’essere di qualità tale che sia possibile distinguere tutti i dettagli dell’oggetto per il quale si richiede la protezione, tale disposizione si riferisce soltanto alla riproducibilità fisica della rappresentazione,. Ciò varrebbe in particolare in considerazione del fatto che solo il depositante determina l’oggetto della domanda di registrazione, ossia, per cosa egli chiede protezione. In ultima analisi, la determinazione definitiva dell’ambito di tutela di un disegno o modello avverrebbe comunque unicamente ed esclusivamente ad opera del giudice della contraffazione in un procedimento di contraffazione.

Nei limiti in cui la registrazione del disegno o modello, in considerazione della sua rappresentazione, potrebbe comportare incertezze giuridiche, può essere rifiutata la sua registrazione ma non l’attribuzione di una data di deposito, la quale è di grande importanza per il richiedente a causa delle regole sull’efficacia di una prima domanda in quanto idonea a fondare la priorità ai sensi dell’articolo 4, lettera A), della convenzione di Parigi.

In tale contesto il Tribunale non avrebbe tenuto conto del tenore inequivocabile della disciplina differenziata di cui all’articolo 46, paragrafo 2, e all’articolo 46, paragrafo 3. Invero, una domanda non configurerebbe una domanda di disegno o modello comunitario ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 solo qualora le irregolarità della domanda riguardino i requisiti di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Tuttavia, quanto alla rappresentazione del disegno o modello l’articolo 36, paragrafo 1, richiederebbe soltanto che essa sia riproducibile. Tutte le altre irregolarità, in particolare quelle derivanti dall’applicazione del regolamento n. 2245/2002, potrebbero solo condurre a un rigetto della domanda — dopo l’attribuzione di una data di deposito — ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002. Ciò discenderebbe dal rinvio operato dall’articolo 46, paragrafo 3, all’articolo 45, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002.


11.9.2017   

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C 300/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 15 maggio 2017 – Ramazan Dündar e a./Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG

(Causa C-253/17)

(2017/C 300/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg (Tribunale circoscrizionale di Amburgo, Germania)

Parti

Ricorrenti: Ramazan Dündar, Carolin Wenzel, Antonia Genovese, Jan-Maximilian Mügge

Convenuta: Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG

Con ordinanza del 20 giugno 2017, il presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo della Corte.


11.9.2017   

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C 300/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Szczecinie (Polonia) il 7 giugno 2017 — Feniks Sp. z o.o./Azteca Products & Services SL

(Causa C-337/17)

(2017/C 300/17)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Parti

Ricorrente: Feniks Sp. z o.o.

Convenuta: Azteca Products & Services SL

Questioni pregiudiziali

a)

Se una controversia risultante da un’azione promossa contro un acquirente stabilito in uno Stato membro, diretta a far dichiarare l’inefficacia di un contratto di compravendita di un bene immobile situato nel territorio di un altro Stato membro, fondata sul pregiudizio arrecato ai creditori del venditore, contratto che è stato concluso ed eseguito integralmente nel territorio di tale altro Stato membro, costituisca una controversia in «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1).

b)

Se tale questione debba essere risolta applicando il principio dell’acte éclairé, mediante il richiamo alla sentenza della Corte, del 17 giugno 1992, nella causa C 26/91 (Jakob Handte & Co. GmbH/Traitements mécano-chimiques des surfaces SA), anche se quest’ultima riguardava la responsabilità per vizi della merce di un produttore il quale non poteva prevedere a chi la merce sarebbe stata successivamente rivenduta e, quindi, chi avrebbe acquisito il diritto di agire nei suoi confronti, mentre l’azione contro l’acquirente «diretta a far dichiarare l’inefficacia del contratto di compravendita di un bene immobile», in ragione del pregiudizio arrecato ai creditori del venditore, richiede, perché possa spiegare i suoi effetti, la conoscenza da parte dell’acquirente del fatto che il negozio giuridico (contratto di compravendita) sia stato compiuto in pregiudizio dei creditori, cosicché l’acquirente deve prendere in considerazione l’eventualità che un creditore personale del venditore possa proporre una tale domanda.


(1)  GU L 351, pag. 1.


11.9.2017   

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C 300/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgio) l’8 giugno 2017 — Fremoluc NV/Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest ABP) e a., interveniente: Vlaams Gewest

(Causa C-343/17)

(2017/C 300/18)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Parti

Ricorrente: Fremoluc NV

Resistenti: Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest ABP), Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen NV (VMSW), Christof De Knop, Valérie De Knop, Melissa De Knop, Joanna De Keersmaecker, Marie-Jeanne Thielemans

Interveniente: Vlaams Gewest

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 21, 45, 49 e 63 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e gli articoli 22 e 24 della direttiva 2004/38/CE (1), del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un regime in forza del quale un ente pubblico può promuovere progetti immobiliari al fine di offrire sul mercato delle vendite e delle locazioni lotti e alloggi a condizioni vantaggiose, con precedenza a persone che hanno un forte legame sociale, economico o socio-culturale con il suo ambito territoriale, e mediante l’imposizione di requisiti di reddito che possono essere soddisfatti dalla grande maggioranza di tali soggetti, come il regime che deriva dal combinato disposto di:

il decreto della giunta provinciale del Brabante Fiammingo, del 25 febbraio 2014, recante il regolamento provinciale relativo al funzionamento e alla gestione dell’Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant — Vlabinvest APB (Agenzia per la politica immobiliare e abitativa per il Brabante Fiammingo — Vlabinvest APB);

l’articolo 2/2 del decreto del governo fiammingo, del 29 settembre 2006, relativo alle condizioni per la cessione di beni immobili ad opera della Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (Società fiamminga per l’edilizia popolare) e delle società di edilizia popolare in attuazione del Vlaamse Wooncode (codice edilizio fiammingo) (e l’articolo 17, paragrafi da 2 a 6, del decreto del governo fiammingo, del 12 ottobre 2007, che disciplina il sistema delle locazioni sociali in attuazione del titolo VIl del codice edilizio fiammingo).


(1)  GU 2004, L 158, pag. 77.


11.9.2017   

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C 300/15


Impugnazione proposta il 9 giugno 2017 da Christoph Klein avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 28 settembre 2016, causa T-309/10 RENV, Christoph Klein/Commissione europea

(Causa C-346/17 P)

(2017/C 300/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Christoph Klein (rappresentante: H.-J. Ahlt, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 28.09.2016 nella causa T-309/10 RENV;

condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente EUR 1 526 662,30 oltre a interessi a decorrere dalla pronuncia della sentenza, maggiorati di 8 punti percentuali rispetto al tasso base che sarà allora vigente;

dichiarare che in linea di principio la Commissione deve risarcire al ricorrente il danno fatto valere e ancora da quantificare, che esso ha subito successivamente al 15.09.2006;

condannare la Commissione alle spese del procedimento;

in subordine, annullare la sentenza del Tribunale del 28.09.2016 nella causa T-309/10 RENV e rinviare la causa al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione il ricorrente fa valere i seguenti motivi.

1.

Il Tribunale violerebbe l’articolo 61, paragrafo 2, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, poiché disconoscerebbe la portata del giudicato della sentenza della Corte e riterrebbe a torto che il ricorrente, in ragione dell’irricevibilità del quarto motivo d’impugnazione nel procedimento C-120/14 P, non possa esigere un risarcimento del danno in relazione al suo prodotto «effecto».

2.

Il Tribunale violerebbe nuovamente l’articolo 61, paragrafo 2, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, poiché non si sarebbe attenuto alla valutazione giuridica della Corte. Al punto 95 della sua sentenza la Corte dichiara che la sentenza di primo grado impugnata deve essere annullata, nella parte in cui il Tribunale ha ivi respinto il ricorso con riferimento alla richiesta di condannare la Commissione al risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente (…). Contrariamente a tale valutazione giuridica il Tribunale giungerebbe erroneamente alla conclusione che, in considerazione dell’insussistenza di requisiti, già in linea di principio non esisterebbe un diritto al risarcimento del danno.

3.

Il Tribunale, in violazione dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale respingerebbe, con la motivazione che si tratterebbe di un nuovo motivo irricevibile, la conclusione secondo cui la Commissione, con la sua inerzia nel procedimento relativo alla clausola di salvaguardia di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 93/42, avrebbe altresì violato l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ciò sarebbe erroneo, poiché il ricorrente avrebbe in realtà richiamato già nel ricorso i principi della buona governance, i quali corrispondono sul piano contenutistico ai principi di buona amministrazione di cui all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Pertanto non esisterebbe alcun motivo nuovo irricevibile.

4.

Il Tribunale riterrebbe che la direttiva non conferisca diritti né al ricorrente personalmente né alla società atmed AG. L’impugnazione fa valere che tale circostanza viola il diritto dell’Unione, poiché entrambi i destinatari sono coinvolti in un procedimento relativo alla clausola di salvaguardia e possono in quanto interessati economici centrali richiamarsi ai principi di libera circolazione delle merci.

5.

Il Tribunale negherebbe a torto il nesso di causalità fra il comportamento illecito della Commissione e il danno asserito. In tal modo esso snaturerebbe i fatti e incorrerebbe in un errore di diritto nella qualificazione della fattispecie. Inoltre violerebbe nuovamente l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 93/42, non procederebbe ad alcuna analisi giuridica e non motiverebbe in modo sufficiente la sua decisione.

6.

Il Tribunale, non avendo rispettato gli allegati COM RENV 1 e 2, avrebbe violato i principi dell’equo processo e del diritto di essere ascoltati, l’articolo 6 della CEDU, l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e avrebbe snaturato i fatti e gli elementi di prova.

7.

Il Tribunale, non avendo accolto la richiesta del ricorrente di ordinare alla Commissione la produzione degli atti relativi alla clausola di salvaguardia, sarebbe incorso in una violazione dei principi dell’equo processo, dell’articolo 6 CEDU, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dell’articolo 64, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale e dell’articolo 24 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.


11.9.2017   

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C 300/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Rotterdam (Paesi Bassi) il 12 giugno 2017 — A, B, C, D, E, F, G/Staatssecretaris van Economische Zaken

(Causa C-347/17)

(2017/C 300/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Rotterdam

Parti

Ricorrenti: A, B, C, D, E, F, G

Convenuto: Staatssecretaris van Economische Zaken

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni dell’allegato III, sezione II, capitolo IV, punti 5 e 8, al regolamento (CE) n. 853/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (…), debbano essere interpretate nel senso che, dopo l’eviscerazione e la pulitura, una carcassa di pollame deve essere esente da contaminazioni visibili.

2)

Se le disposizioni di cui all’allegato III, sezione II, capitolo IV, punti 5 e 8, al regolamento (CE) n. 853/2004 (…), si riferiscano alla contaminazione causata sia da feci e bile che da contenuto del gozzo.

3)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la disposizione di cui all’allegato III, sezione II, capo IV, punti 5 e 8, al regolamento (CE) n. 853/2004 (…), debba essere interpretata nel senso che la pulitura deve avere luogo subito dopo l’eviscerazione o se sulla base di questa disposizione l’eliminazione di contaminazioni visibili possa avvenire anche durante la refrigerazione o il sezionamento o il confezionamento.

4)

Se l’allegato I, sezione I, capo II, paragrafo D, punto 1, al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (2), che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, consenta alle autorità competenti nel corso del controllo di estrarre carcasse dalla linea di macellazione e accertare la presenza di contaminazioni visibili sia all’esterno che all’interno e sotto lo strato di grasso.

5)

In caso di risposta negativa alla prima questione, e qualora dunque su una carcassa possano restare contaminazioni visibili, come debbano essere interpretate le disposizioni di cui ai punti 5 e 8 dell’allegato III, sezione II, capo IV, al regolamento (CE) n. 853/2004 (…). In che modo venga in tal caso conseguito l’obiettivo di questo regolamento, ossia garantire un elevato livello di tutela della sanità pubblica.


(1)  GU 2004, L 139, pag. 55.

(2)  GU 2004, L 139, pag. 206.


11.9.2017   

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C 300/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland (Paesi Bassi) il 19 giugno 2017 — Vision Research Europe BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

(Causa C-372/17)

(2017/C 300/21)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Noord-Holland

Parti

Ricorrente: Vision Research Europe BV.

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

Questione pregiudiziale

Se sia valido il regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2014 (1) della Commissione europea, del 4 febbraio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, se è corretto il giudizio provvisorio del rechtbank (tribunale) secondo il quale la sottovoce 8525 80 30 deve essere interpretata nel senso che può esservi classificato l’apparecchio [Phantom V7.3] descritto ai precedenti punti 2 e 12, dotato di una memoria volatile per cui le immagini da esso catturate vengono cancellate da una successiva cattura di immagini o se l’apparecchio viene spento.


(1)  GU 2014, L 38, pag. 20.


11.9.2017   

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C 300/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 26 giugno 2017 — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K, B/H.Y., Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Causa C-380/17)

(2017/C 300/22)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K, B

Resistente: H.Y., Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in considerazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio dell’Unione europea, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, con rettifica in GU 2012, L 71) e della sentenza Nolan (ECLI:EU:C:2012:638), la Corte sia competente a rispondere a questioni pregiudiziali presentate dal giudice dei Paesi Bassi sull’interpretazione delle disposizioni di questa direttiva in un procedimento vertente sul diritto di soggiorno di un familiare di un avente diritto alla protezione sussidiaria, posto che detta direttiva nel diritto dei Paesi Bassi è stata dichiarata direttamente e incondizionatamente applicabile agli aventi diritti alla protezione sussidiaria.

2)

Se il sistema della direttiva 2003/86/CE (…) osti ad una norma nazionale come quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale una domanda volta ad ottenere il ricongiungimento familiare sulla base delle disposizioni più favorevoli del capo V può essere respinta per l’unico motivo che essa non è stata presentata entro il termine indicato all’articolo 12, paragrafo 1, comma 3.

Se, ai fini della risposta a questa domanda, sia rilevante che, in caso di scadenza del predetto termine, è possibile presentare una domanda di ricongiungimento familiare, eventualmente a seguito di un rigetto, nella quale si valuta se siano soddisfatte le condizioni poste dall’articolo 7 della direttiva 2003/86/CE e si tiene conto degli interessi e delle circostanze menzionati agli articoli 5, paragrafo 5, e 17.


11.9.2017   

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C 300/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) il 30 giugno 2017 — Openbaar Ministerie/Freddy Lucien Magdalena Kirschstein, Thierry Frans Adeline Kirschstein

(Causa C-393/17)

(2017/C 300/23)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Antwerpen

Parti

Ricorrente in appello: Openbaar Ministerie

Appellati: Freddy Lucien Magdalena Kirschstein, Thierry Frans Adeline Kirschstein

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 2005/29/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, debba essere interpretata nel senso che essa osta al disposto dell’articolo II.75 paragrafo 6 del Codice sull’istruzione superiore [Codex Hoger Onderwijs] dell’11 ottobre 2013, che impone un divieto in via generale a istituti non riconosciuti di utilizzare il titolo di «master» sui diplomi da essi rilasciati, quando tale disposizione sia volta a vigilare su un motivo di interesse generale, ossia la necessità di garantire un elevato livello d’istruzione al cui rispetto si deve poter controllare se sono concretamente rispettati i prestabiliti requisiti di qualità.

2)

Se la direttiva 2006/123/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi sul mercato interno, debba essere interpretata nel senso che essa osta al disposto dell’articolo II.75 paragrafo 6 del Codice sull’istruzione superiore dell’11 ottobre 2013, che impone un divieto in via generale a istituti non riconosciuti di utilizzare il titolo di «master» sui diplomi da essi rilasciati, quando tale disposizione sia volta a vigilare su un motivo di interesse generale, ossia la tutela dei destinatari dei servizi.

3)

Se la disposizione penale prevista dalle autorità fiamminghe per istituti non riconosciuti che rilasciano diplomi di «master» superi la verifica di proporzionalità ai sensi degli articoli 9, paragrafo 1, lettera c), e 10, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 2006/123/CE (…).


(1)  GU 2005, L 149, pag. 22.

(2)  GU 2006, L 376, pag. 36.


11.9.2017   

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C 300/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 3 luglio 2017 — Profit Europe NV/Belgische Staat

(Causa C-397/17)

(2017/C 300/24)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Profit Europe NV

Convenuto: Belgische Staat

Questioni pregiudiziali

1)

Se la sottovoce 7307 19 10 debba essere interpretata nel senso che essa comprende gli accessori di ghisa duttile con le caratteristiche degli accessori oggetto del procedimento principale, posto che dalle loro caratteristiche oggettive emerge che detta ghisa è fondamentalmente diversa dalla ghisa malleabile, in quanto la malleabilità della ghisa duttile non deriva da un trattamento termico adeguato e la ghisa duttile ha una forma di grafite diversa dalla ghisa malleabile, ossia grafite nodulare invece di grafite a fiocchi.

2)

Se la sottovoce 7307 11 00 (1) debba essere interpretata nel senso che essa comprende accessori di ghisa duttile con le caratteristiche degli accessori oggetto del procedimento principale, posto che dalle caratteristiche oggettive della ghisa duttile emerge che queste coincidono sostanzialmente con quelle della ghisa non malleabile.

3)

Se la nota esplicativa NC della sottovoce 7307 19 10, che stabilisce che la ghisa malleabile comprende la ghisa duttile, debba essere disattesa, nella misura in cui essa prevede che la ghisa malleabile comprende la ghisa duttile, posto che è accertato che la ghisa duttile non è ghisa malleabile.


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1).


11.9.2017   

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C 300/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 3 luglio 2017 — Profit Europe NV/Belgische Staat

(Causa C-398/17)

(2017/C 300/25)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Profit Europe NV

Convenuto: Belgische Staat

Questioni pregiudiziali

1)

Se la sottovoce 7307 19 10 1 debba essere interpretata nel senso che essa comprende gli accessori di ghisa duttile con le caratteristiche degli accessori oggetto del procedimento principale, posto che dalle loro caratteristiche oggettive emerge che detta ghisa è fondamentalmente diversa dalla ghisa malleabile, in quanto la malleabilità della ghisa duttile non deriva da un trattamento termico adeguato e la ghisa duttile ha una forma di grafite diversa dalla ghisa malleabile, ossia grafite nodulare invece di grafite a fiocchi.

2)

Se la sottovoce 7307 11 00 (1) debba essere interpretata nel senso che essa comprende accessori di ghisa duttile con le caratteristiche degli accessori oggetto del procedimento principale, posto che dalle caratteristiche oggettive della ghisa duttile emerge che queste coincidono sostanzialmente con quelle della ghisa non malleabile.

3)

Se la nota esplicativa NC della sottovoce 7307 19 10, che stabilisce che la ghisa malleabile comprende la ghisa duttile, debba essere disattesa, nella misura in cui essa prevede che la ghisa malleabile comprende la ghisa duttile, posto che è accertato che la ghisa duttile non è ghisa malleabile.


(1)  V. regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1).


11.9.2017   

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C 300/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 7 luglio 2017 — A

(Causa C-410/17)

(2017/C 300/26)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: A

Altri parti nel procedimento: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che lavori di demolizione, effettuati da un’impresa la cui attività ricomprenda l’esecuzione di lavori di demolizione, includano un’operazione imponibile soltanto qualora l’impresa di demolizione, in base alle condizioni del contratto concluso con il committente, sia tenuta a trasportare i rifiuti di demolizione e sia in grado di rivendere i rottami metallici a imprese che acquistano rottami.

Se, per contro, un contratto di tal genere relativo a lavori di demolizione debba essere interpretato, alla luce dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva IVA, nel senso che comprenda due operazioni imponibili, vale a dire, da un lato, la prestazione di servizi dell’impresa di demolizione a favore del committente e, dall’altro lato, l’acquisto, dal committente dei lavori di demolizione, dei rottami metallici destinati alla rivendita da parte dell’impresa di demolizioni.

Se in tale fattispecie rilevi la circostanza che l’impresa di demolizioni, nella determinazione del prezzo per i lavori di demolizione, consideri quale fattore di riduzione del prezzo il fatto di poter parimenti conseguire introiti dallo smaltimento dei rifiuti di demolizione. [Or. 11]

Se sia rilevante che la quantità e il valore dei rifiuti di demolizione smaltiti non siano pattuiti nel contratto relativo ai lavori di demolizione e che non sia nemmeno concordato che essi vengano comunicati successivamente al committente dei lavori di demolizione, e che la quantità e il valore dei rifiuti di demolizione risultino soltanto al momento della rivendita da parte dell’impresa di demolizioni.

2)

Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva IVA 2006/112/CE, in una fattispecie nella quale un’impresa, la cui attività ricomprenda parimenti l’esecuzione di lavori di demolizione, concordi in un contratto con il proprietario di un oggetto da demolire, che l’impresa di demolizioni acquisti l’oggetto da demolire e si impegni, a fronte di una penale, a demolire l’oggetto e ad asportare i rifiuti di demolizione entro un periodo di tempo contrattualmente stabilito, debba essere interpretato nel senso che si tratti di un’unica operazione imponibile comprendente la vendita di beni da parte del proprietario dell’oggetto da demolire all’impresa di demolizioni.

Se, per contro, un contratto di tal genere, in considerazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva IVA 2006/112/CE, debba essere interpretato nel senso che comprenda due operazioni imponibili, vale a dire, da un lato, la vendita di beni da parte del proprietario dell’oggetto da demolire all’impresa di demolizioni e, dall’altro lato, la prestazione di servizi di demolizione effettuata dall’impresa di demolizioni al venditore dei beni.

Se in tale fattispecie rilevi la circostanza che l’impresa di demolizioni, nella determinazione del prezzo nella propria offerta di acquisto per i beni, consideri quale fattore di riduzione del prezzo i costi derivantile dallo smantellamento e dal trasporto dei beni.

Se rilevi la circostanza che il venditore dei beni sia consapevole del fatto che i costi derivanti all’impresa di demolizione dallo smantellamento e dal trasporto dei beni, vengano considerati quale fattore di riduzione del prezzo, tenendo conto del fatto che inter partes nulla viene pattuito in merito a tali costi e che non è previsto che l’importo stimato o effettivamente sostenuto dei costi medesimi giunga mai a conoscenza del venditore dei beni.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


11.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 300/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 7 luglio 2017 — Inter-Environnement Wallonie ASBL, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL/Conseil des ministres

(Causa C-411/17)

(2017/C 300/27)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parti

Ricorrenti: Inter-Environnement Wallonie ASBL, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL

Resistente: Conseil des ministres

Interveniente: Electrabel SA

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2, paragrafi da 1 a 3, 6 e 7, l’articolo 3, paragrafo 8, l’articolo 5 e l’articolo 6, paragrafo 1, e il punto 2 dell’Appendice I della Convenzione di Espoo «sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero» debbano essere interpretati conformemente alle precisazioni apportate dal Documento informativo sull’applicazione della Convenzione ad attività connesse con l’energia nucleare e dalle Raccomandazioni sulle buone pratiche relative all’applicazione della Convenzione alle attività connesse all’energia nucleare.

2)

Se l’articolo 1, ix), della Convenzione di Espoo, che definisce l’«Autorità competente», possa essere interpretato nel senso che esclude dal campo di applicazione della citata Convenzione gli atti legislativi come la legge del 28 giugno 2015«recante modifica della legge del 31 gennaio 2003 sull’eliminazione progressiva dell’energia nucleare per la produzione industriale di energia elettrica al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento sul piano energetico», tenuto conto segnatamente dei diversi studi e audizioni effettuati nell’ambito dell’adozione di tale legge.

3)

a)

Se gli articoli da 2 a 6 della Convenzione di Espoo debbano essere interpretati nel senso che si applicano prima dell’adozione di un atto legislativo come la legge del 28 giugno 2015«recante modifica della legge del 31 gennaio 2003 sull’eliminazione progressiva dell’energia nucleare per la produzione industriale di energia elettrica al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento sul piano energetico», il cui articolo 2 rinvia la data della disattivazione e della fine della produzione industriale di energia elettrica delle centrali nucleari di Doel 1 e di Doel 2.

b)

Se la risposta alla questione sub a) sia diversa a seconda che si tratti della centrale di Doel 1 o di quella di Doel 2, tenuto conto della necessità, per la prima centrale, di adottare atti amministrativi di attuazione della citata legge del 28 giugno 2015.

c)

Se la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica del paese possa configurare un motivo imperativo d’interesse generale che consenta di derogare all’applicazione degli articoli da 2 a 6 della Convenzione di Espoo e/o di sospenderne l’applicazione.

4)

Se l’articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus, «sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale», debba essere interpretato nel senso che esclude dal campo di applicazione di tale Convenzione atti legislativi come la legge del 28 giugno 2015«recante modifica della legge del 31 gennaio 2003 sull’eliminazione progressiva dell’energia nucleare per la produzione industriale di energia elettrica al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento sul piano energetico», tenuto conto o meno dei diversi studi e audizioni effettuati nell’ambito dell’adozione di tale legge.

5)

a)

In considerazione, segnatamente, delle «Raccomandazioni di Maastricht per la partecipazione del pubblico al decision making ambientale», riguardo ad un processo decisionale a fasi multiple, se gli articoli 2 e 6, in combinato disposto con l’allegato I.1 della Convenzione di Aarhus, debbano essere interpretati nel senso che si applicano prima dell’adozione di un atto legislativo come la legge del 28 giugno 2015«recante modifica della legge del 31 gennaio 2003 sull’eliminazione progressiva dell’energia nucleare per la produzione industriale di energia elettrica al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento sul piano energetico», il cui articolo 2 rinvia la data della disattivazione e della fine della produzione industriale di energia elettrica delle centrali nucleari di Doel 1 e di Doel 2.

b)

Se la risposta alla questione sub a) sia diversa a seconda che si tratti della centrale di Doel 1 o di quella di Doel 2, tenuto conto della necessità, per la prima centrale, di adottare atti amministrativi di attuazione della citata legge del 28 giugno 2015.

c)

Se la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica per il paese possa configurare un motivo imperativo d’interesse generale che consenta di derogare all’applicazione degli articoli 2 e 6 della Convenzione di Aarhus e/o di sospenderne l’applicazione.

6)

a)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 13, lettera a), dell’allegato II della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1), eventualmente alla luce delle Convenzioni di Espoo e di Aarhus, debba essere interpretato nel senso che si applica al rinvio della data della disattivazione e della fine della produzione industriale di energia elettrica di una centrale nucleare che implica, come nel caso di specie, investimenti rilevanti e miglioramenti connessi alla sicurezza per le centrali nucleari Doel 1 e di Doel 2.

b)

In caso di risposta affermativa alla questione sub a), se gli articoli da 2 a 8 e 11 e gli allegati I, II e III della direttiva 2011/92/UE, debbano essere interpretati nel senso che si applicano prima dell’adozione di un atto legislativo come la legge del 28 giugno 2015«recante modifica della legge del 31 gennaio 2003 sull’eliminazione progressiva dell’energia nucleare per la produzione industriale di energia elettrica al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento sul piano energetico», il cui articolo 2 rinvia la data della disattivazione e della fine della produzione industriale di energia elettrica delle centrali nucleari di Doel 1 e di Doel 2.

c)

Se la risposta alle questioni sub a) e sub b) sia diversa a seconda che si tratti della centrale di Doel 1 o di quella di Doel 2, tenuto conto della necessità, per la prima centrale, di adottare atti amministrativi di attuazione della citata legge del 28 giugno 2015.

d)

In caso di risposta affermativa alla questione sub a), se l’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2011/92, debba essere interpretato nel senso che consente di esentare il rinvio della disattivazione di una centrale nucleare dall’applicazione degli articoli da 2 a 8 e 11 della direttiva 2011/92/UE per motivi imperativi d’interesse generale, legati alla sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica per il paese.

7)

Se la nozione di «atto legislativo (…) specifico», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2011/92/UE, debba essere interpretata nel senso che esclude dal campo di applicazione di tale direttiva un atto legislativo come la legge del 28 giugno 2015«recante modifica della legge del 31 gennaio 2003 sull’eliminazione progressiva dell’energia nucleare per la produzione industriale di energia elettrica al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento sul piano energetico», in considerazione, segnatamente, dei diversi studi e audizioni effettuati nell’ambito dell’adozione di detta legge e che potrebbero conseguire gli obiettivi della citata direttiva.

8)

a)

Se l’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2), in combinato disposto con gli articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (3), eventualmente alla luce della direttiva 2011/92/UE e delle Convenzioni di Espoo e di Aarhus, debba essere interpretato nel senso che si applica al rinvio della data della disattivazione e della fine della produzione industriale di energia elettrica di una centrale nucleare che implica, come nel caso di specie, investimenti rilevanti e miglioramenti connessi alla sicurezza per le centrali nucleari di Doel 1 e di Doel 2.

b)

In caso di risposta affermativa alla questione sub a), se l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE debba essere interpretato nel senso che si applica prima dell’adozione di un atto legislativo come la legge del 28 giugno 2015«recante modifica della legge del 31 gennaio 2003 sull’eliminazione progressiva dell’energia nucleare per la produzione industriale di energia elettrica al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento sul piano energetico», il cui articolo 2 rinvia la data della disattivazione e della fine della produzione industriale di energia elettrica delle centrali nucleari di Doel 1 e di Doel 2.

c)

Se la risposta alle questioni sub a) e sub b) sia diversa a seconda che si tratti della centrale di Doel 1 o di quella di Doel 2, tenuto conto della necessità, per la prima centrale, di adottare atti amministrativi di attuazione della citata legge del 28 giugno 2015.

d)

In caso di risposta affermativa alla questione sub a), se l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE debba essere interpretato nel senso che consente di considerare un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico un motivo legato alla sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica per il paese, in considerazione, segnatamente, dei diversi studi e audizioni effettuati nel quadro dell’adozione della citata legge del 28 giugno 2015 e che potrebbero conseguire gli obiettivi della suddetta direttiva.

9)

Qualora, in base alle risposte fornite alle suesposte questioni pregiudiziali, il giudice nazionale dovesse concludere che la legge impugnata viola uno degli obblighi derivanti dalle Convenzioni o dalle direttive sopra menzionate, senza che la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica per il paese possa configurare un motivo imperativo d’interesse generale che consenta di derogare a detti obblighi, se detto giudice possa mantenere gli effetti della legge del 28 giugno 2015 al fine di evitare il prodursi di incertezze di natura giuridica e di consentire che siano soddisfatti gli obblighi relativi alla valutazione dell’impatto ambientale e alla partecipazione del pubblico imposti dalle Convenzioni o dalle direttive sopra menzionate.


(1)  GU L 26, pag. 1.

(2)  GU L 206, pag. 7.

(3)  GU L 20, pag. 7.


11.9.2017   

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C 300/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 10 luglio 2017 — AREX CZ a.s./Odvolací finanční ředitelství

(Causa C-414/17)

(2017/C 300/28)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente in appello (attrice in primo grado): AREX CZ a.s.

Altra parte nel procedimento (convenuto in primo grado): Odvolací finanční ředitelství

Questioni pregiudiziali

1)

Se qualsiasi soggetto passivo debba essere considerato come soggetto passivo ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA»). In caso di risposta negativa, a quali soggetti passivi si applichi detta disposizione.

2)

Qualora la Corte dichiari che l’articolo 138, paragrafo 2, lettera b), della direttiva IVA si applica in una situazione come quella in esame nel procedimento principale (ossia in cui l’acquirente dei prodotti è un soggetto passivo registrato ai fini dell’imposta), se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che, ove la spedizione o il trasporto di detti prodotti avvengano ai sensi delle disposizioni rilevanti della direttiva del Consiglio 2008/118/CE (2), relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (3) (in prosieguo: la «direttiva sulle accise»), una cessione connessa ad una procedura ai sensi della direttiva sulle accise deve essere considerata come una cessione che gode di diritto all’esenzione ai sensi di tale disposizione, sebbene per il resto non siano soddisfatte le condizioni per l’esenzione previste dall’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA, in considerazione dell’attribuzione del trasporto dei beni ad un’altra operazione.

3)

Qualora la Corte dichiari che l’articolo 138, paragrafo 2, lettera b), della direttiva IVA non si applica ad una situazione come quella in esame nel procedimento principale, se il fatto che i beni sono trasportati in un regime di sospensione dall’accisa sia decisivo per stabilire a quale di diverse cessioni successive debba essere imputato il trasporto ai fini del diritto all’esenzione dall’IVA, di cui all’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.

(2)  GU 2009, L 9, pag. 12.

(3)  GU 1992, L 76, pag. 1.


11.9.2017   

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C 300/25


Ricorso proposto il 12 luglio 2017 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-420/17)

(2017/C 300/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e C. Hermes, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

constatare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione dell’ortolano nel dipartimento delle Landes, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi a essa incombenti ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione europea ritiene che la Francia non abbia mai adottato le misure coerenti e coordinate di protezione necessarie per instaurare un regime di protezione dell’ortolano, ed è pertanto venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 2009/147/CE (1).


(1)  GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.


11.9.2017   

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C 300/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n.o 2 de Terrassa (Spagna) il 14 luglio 2017 — Elena Barba Giménez/Francisca Carrión Lozano

(Causa C-426/17)

(2017/C 300/30)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social n.o 2 de Terrassa

Parti

Ricorrente: Elena Barba Giménez

Convenuta: Francisca Carrión Lozano

Questioni pregiudiziali

1.

Se la direttiva 93/13/CEE, letta in combinato disposto con la direttiva 2005/29/CE e con l’articolo 47 della Carta, debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale come quella di cui all’articolo 35 della Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil [legge del 7 gennaio 2000, n. 1, recante il codice di procedura civile], in base alla quale gli organi incaricati della conduzione del procedimento d’ingiunzione di pagamento degli onorari non possono esaminare d’ufficio, prima di emettere il titolo esecutivo, se in un contratto tra un avvocato e un consumatore vi siano clausole abusive o sussistano pratiche commerciali sleali.

2.

Se gli avvocati d’ufficio siano «professionisti» ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13 (1) e dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 2005/29 (2). Se gli articoli 6, paragrafo 1, lettera d), e 7, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE siano applicabili ai casi in cui le tariffe di un professionista sono disciplinate da una norma giuridica.

3.

In caso di risposta in senso affermativo alla precedente questione, se la direttiva 2005/29/CE debba essere interpretata nel senso che osta a una disciplina come quella di cui all’articolo 36 della legge n. 1/1996, sul patrocinio a spese dello Stato, che stabilisce l’obbligo di applicare il regime tariffario previsto ex lege, malgrado il professionista attui condotte omissive o ingannevoli relativamente alla fissazione del prezzo dei propri servizi.

4.

Se l’articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta [a] una disciplina come quella di cui all’articolo 36 della legge n. 1/1996 la quale, in caso di accoglimento della domanda, subordina la retribuzione degli avvocati che forniscono consulenza nell’ambito del sistema del patrocinio a spese dello Stato a una tariffa degli onorari precedentemente approvata dagli stessi avvocati, senza che le autorità dello Stato membro interessato possano discostarsene.

5.

Se tale disciplina soddisfi i requisiti di necessità e proporzionalità di cui all’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/123.

6.

Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che osta a una disciplina come quella di cui all’articolo 36 della legge n. 1/1996 che, in caso di accoglimento della domanda presentata e in assenza di condanna alle spese, prevede, in capo al [beneficiario] del diritto al patrocinio a spese dello Stato, l’obbligo di corrispondere all’avvocato il suo compenso secondo alcune tariffe approvate da un ordine professionale che oltrepassino il 50 % dell’importo annuo di una prestazione previdenziale.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

(2)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).


11.9.2017   

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C 300/27


Ordinanza del presidente della Nona Sezione della Corte del 19 giugno 2017 — Commissione europea/Repubblica ceca

(Causa C-606/15) (1)

(2017/C 300/31)

Lingua processuale: il ceco

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 27 del 25.1.2016.


11.9.2017   

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C 300/27


Ordinanza del presidente della Corte del 27 giugno 2017 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-683/15) (1)

(2017/C 300/32)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 78 del 29.2.2016.


11.9.2017   

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C 300/27


Ordinanza del presidente della Corte del 30 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main — Germania) — Richard Rodriguez Serin/HOP!-Regional

(Causa C-539/16) (1)

(2017/C 300/33)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 30 del 30.01.2017.


11.9.2017   

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C 300/28


Ordinanza del presidente della Corte del 5 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons — Belgio) — État belge/Biologie Dr Antoine SPRL

(Causa C-548/16) (1)

(2017/C 300/34)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 30 del 30.1.2017.


Tribunale

11.9.2017   

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C 300/29


Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2017 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA

(Causa T-348/16) (1)

((«Clausola compromissoria - Opposizione - Sospensione dell’esecuzione della sentenza contumaciale - Sentenza interlocutoria»))

(2017/C 300/35)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Salonicco, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta: Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) (rappresentanti: M. Pesquera Alonso e F. Sgritta, agenti, assistiti da E. Kourakis, avvocato)

Oggetto

Opposizione alla sentenza del 6 aprile 2017, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (T-348/16, non pubblicata, EU:T:2017:268).

Dispositivo

L’esecuzione della sentenza del 6 aprile 2017, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (T-348/16), è sospesa in pendenza della decisione sull’opposizione proposta dall’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca — ERCEA).


(1)  GU C 296 del 16.8.2016.


11.9.2017   

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C 300/29


Ordinanza del Tribunale del 13 luglio 2017 — myToys.de/EUIPO — Laboratorios Indas (myBaby)

(Causa T-519/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo myBaby - Marchi dell’Unione europea denominativo, figurativo e nazionale denominativo anteriori MAYBABY, May BaBy e MAY BABY - Ricorso accessorio - Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/96 - Decisione puramente confermativa - Irricevibilità»])

(2017/C 300/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: myToys.de GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: C. Hauss Löhde e M. Mette, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. Kunz, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Laboratorios Indas, SA (Pozuelo de Alarcon, Spagna) (rappresentante: M. de Justo Bailey, avvocato)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 giugno 2015 (procedimento R 1002/2014-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Laboratorios Indas e la myToys.de.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La myToys.de GmbH è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Laboratorios Indas, SA.

3)

L’ Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 363 del 3.11.2015.


11.9.2017   

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C 300/30


Ordinanza del Presidente del Tribunale del 13 luglio 2017 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA

(Causa T-348/16 OP-R)

((«Procedimento sommario - Clausola compromissoria - Sentenza in contumacia - Domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza - Incompetenza»))

(2017/C 300/37)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente nel procedimento principale: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Salonicco, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta nel procedimento principale: Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) (rappresentanti: M. Pesquera Alonso e F. Sgritta, agenti, assistiti da E. Kourakis, avvocato)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 123, paragrafo 4, e sull’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale e diretta a ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza del 6 aprile 2017, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (T-348/16, non pubblicata, EU:T:2017:268).

Dispositivo

1)

La domanda è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


11.9.2017   

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C 300/31


Ordinanza del Tribunale del 19 luglio 2017 – HI/Commissione

(Causa T-464/16 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Progetto finanziato dall’Unione - Conflitto di interessi - Procedimento disciplinare - Sanzione di retrogradazione - Rigetto del ricorso in primo grado - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»))

(2017/C 300/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HI (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Ehrbar e F. Simonetti, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 10 giugno 2016, HI/Commissione (F-133/15, EU:F:2016:127), e diretta all’annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

HI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio.


(1)  GU C 371 del 10.10.2016


11.9.2017   

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C 300/31


Ricorso proposto l’11 luglio 2017 — Nexans France e Nexans/Commissione

(Causa T-423/17)

(2017/C 300/39)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Nexans France (Courbevoie, Francia) e Nexans (Courbevoie) (rappresentanti: M. Powell e A. Rogers, Solicitors e G. Forwood, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2017) 3051 final del 2 maggio 2017 sulla richiesta di trattamento riservato presentata dalla Nexans France e dalla Nexans ai sensi dell’articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (caso AT.39610 — Cavi elettrici) nella parte in cui respinge le richieste di riservatezza delle ricorrenti in relazione al materiale che queste ultime, nella causa T-449/14, sostengono esser stato ottenuto illegittimamente (cosiddette «richieste di riservatezza relative a informazioni di categoria I», «Category I Claims»), e

condannare la Commissione a sopportare le spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un’insufficiente motivazione da parte della Commissione, contraria all’articolo 296 TFUE, all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei Diritti Fondamentali, nonché all’articolo 8, paragrafo 2 della decisione 2011/695/UE.

2.

Secondo motivo, vertente sull’erronea valutazione da parte della Commissione della richiesta delle ricorrenti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2 della decisione 2011/695: in primo luogo, nel sostenere che parte del materiale contestato era già conosciuto da più di un numero limitato di persone; in secondo luogo, nel non aver tenuto debitamente conto del principio della tutela giurisdizionale effettiva; e, in terzo luogo, nel ritenere che gli interessi delle ricorrenti non siano meritevoli di tutela.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del principio della presunzione di innocenza, in ragione del fatto che la legittimità del metodo con il quale il materiale contestato è stato ottenuto è contestata nella causa pendente T-449/14. La pubblicazione del materiale contestato priverebbe qualsiasi annullamento in tale causa della sua piena efficacia.


11.9.2017   

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C 300/32


Ricorso proposto il 12 luglio 2017 — Dehousse/Corte di giustizia dell'Unione europea

(Causa T-433/17)

(2017/C 300/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Franklin Dehousse (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e S. Rodrigues, avvocati)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

conseguentemente,

annullare la decisione del 18 maggio 2017, con la quale la convenuta ha respinto la domanda confermativa di accesso ai documenti introdotta dal ricorrente in data 12 aprile 2017, nonché la decisione del 22 maggio 2017, con la quale la convenuta ha respinto in parte la domanda confermativa di accesso ai documenti presentata dal ricorrente in data 16 marzo 2017;

riconoscere la responsabilità della convenuta ai sensi dell’articolo 340 TFUE;

condannare la convenuta al risarcimento del danno morale subito dal ricorrente valutato, in via equitativa, pari a EUR diecimila (10 000) e, in subordine, ad un euro simbolico;

condannare la convenuta all’integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi in relazione alla sua domanda di annullamento e al motivo attinente alla domanda di indennizzo.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 ottobre 2016, relativa all’accesso del pubblico ai documenti detenuti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nell’esercizio delle sua funzioni amministrative (2016/C 445/03), dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE e dell’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in relazione all’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni e al dovere di trasparenza. In particolare, il ricorrente sostiene che le decisioni impugnate devono essere annullate nella parte in cui non forniscono alcuni documenti, ne forniscono altri in modo incompleto o con numerose omissioni.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 296 TFUE e 41 della Carta, in quanto le decisioni impugnate sono erronee o non sufficientemente motivate.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

Per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, il ricorrente sostiene che l’istituzione convenuta ha adottato condotte illecite che farebbero sorgere una responsabilità. Tali condotte avrebbero comportato, nei confronti del ricorrente, un grave danno morale, di cui quest’ultimo chiede il risarcimento.


11.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 300/33


Ricorso proposto il 12 luglio 2017 — ClientEarth e altri/Commissione

(Causa T-436/17)

(2017/C 300/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: ClientEarth (Londra, Regno Unito), Ufficio europeo per l’ambiente (UEA) (Bruxelles, Belgio), The International Chemical Secretariat (Göteborg, Svezia), International POPs Elimination Network (IPEN) (Göteborg) (rappresentante: A. Jones, Barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;

annullare la decisione COM(2017) 2914 final della Commissione, del 2 maggio 2017, che rifiuta di riesaminare la decisione COM (2016) 5644 della Commissione che concede l’autorizzazione per taluni usi del giallo di piombo solfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU 2006, L 396, pag. 1);

annullare la decisione COM(2016) 5644 della Commissione;

condannare la Commissione alle spese sostenute dai ricorrenti, e

adottare ogni altra misura ritenuta necessaria.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sui manifesti errori di diritto e di valutazione che viziano la decisione COM(2017) 2914 final quanto alla conformità della domanda di autorizzazione della DCC Mastricht BV ai sensi degli articoli 62 e 60, paragrafo 7, del regolamento REACH.

2.

Secondo motivo, vertente sui manifesti errori di diritto e valutazione che viziano la decisione COM(2017) 2917 final quanto all’analisi socio-economica ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH.

3.

Terzo motivo, vertente sui manifesti errori di valutazione che viziano la decisione COM(2017) 2914 final quanto all’esame delle alternative ai sensi dell’articolo 60, paragrafi 4 e 5, del regolamento REACH.

4.

Quarto motivo, vertente sui manifesti errori di diritto e di valutazione che viziano la decisione COM(2017) 2914 quanto all’applicazione dei principi generali del diritto dell’Unione europea, ivi compresi l’obbligo di motivazione e il principio di precauzione, nell’ambito della procedura di autorizzazione ai sensi del regolamento REACH.


11.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 300/34


Ricorso proposto il 14 luglio 2017 — Oy Karl Fazer/EUIPO — Kraft Foods Belgium Intellectual Property (MIGNON)

(Causa T-437/17)

(2017/C 300/42)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Oy Karl Fazer Ab (Vantaa, Finlandia) (rappresentante: L. Laaksonen, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kraft Foods Belgium Intellectual Property (Halle, Belgio)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «MIGNON» — Domanda di registrazione n. 10 995 892

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 aprile 2017 nel procedimento R 1859/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

permettere la registrazione del marchio per tutte le merci oggetto della domanda.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


11.9.2017   

IT

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C 300/35


Ricorso proposto il 18 luglio 2017 — Sevenfriday/EUIPO — Seven (SEVENFRIDAY)

(Causa T-448/17)

(2017/C 300/43)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sevenfriday AG (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: M. Mostardini, F. Mellucci, S. Pallavicini e G. Bellomo, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Seven SpA (Leinì, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «SEVENFRIDAY» — Domanda di registrazione n. 12 915 021

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 maggio 2017 nel procedimento R 2291/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto da Sevenfriday AG avverso la decisione B2400482 del 7 ottobre 2016 e, conseguentemente, accogliere la domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea n. 1105144.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


11.9.2017   

IT

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C 300/35


Ricorso proposto il 18 luglio 2017 — Sevenfriday/EUIPO — Seven (SEVENFRIDAY)

(Causa T-449/17)

(2017/C 300/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sevenfriday AG (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: M. Mostardini, F. Mellucci, S. Pallavicini e G. Bellomo, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Seven SpA (Leinì, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «SEVENFRIDAY» — Domanda di registrazione n. 13 500 533

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 maggio 2017 nel procedimento R 2292/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto da Sevenfriday AB avverso la decisione B252649 del 10 ottobre 2016 e, conseguentemente, accogliere la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea n. 16500533;

in via subordinata, annullare la decisione invocata e revocarla, perlomeno nella parte in cui concerne i beni di cui alla classe 9.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;


11.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 300/36


Ricorso proposto il 14 luglio 2017 — Bateni/Consiglio

(Causa T-455/17)

(2017/C 300/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Naser Bateni (Amburgo, Germania) (rappresentanti: M. Schlingmann e M. Bever, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

condannare l’Unione europea, rappresentata dal Consiglio, a versare al ricorrente un risarcimento pari a EUR 250 000,00 per i danni non patrimoniali subiti dal ricorrente a causa:

dell’inserimento nella tabella III dell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio ad opera della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2011, L 319, pag. 71) e dell’inserimento nella tabella III dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio del 1o dicembre 2011 che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2011, L 319, pag. 11);

dell’inserimento nella tabella III dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1);

dell’inserimento nella tabella III dell’allegato della decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 306, pag. 18) e nella tabella III dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 306, pag. 3);

2.

condannare l’Unione europea, rappresentata dal Consiglio, a corrispondere interessi di mora in misura pari al tasso di interesse fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali, a decorrere dal 24 marzo 2017 fino al pagamento integrale dell’importo indicato sub 1;

3.

condannare l’Unione europea, rappresentata dal Consiglio, a sopportare le spese del procedimento e, in particolare, quelle sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo.

1.

Con il primo motivo il ricorrente fa valere che, nell’adottare le misure restrittive nei suoi confronti, il Consiglio avrebbe commesso una violazione qualificata della normativa a tutela del ricorrente. Ne sarebbe derivato per il ricorrente un rilevante danno non patrimoniale, che andrebbe risarcito.

Il ricorrente avrebbe proposto con successo ricorsi di annullamento avverso il suo inserimento negli elenchi di sanzioni. Il Tribunale avrebbe dichiarato la nullità dei predetti atti giuridici, nella parte in cui interessavano il ricorrente, con sentenze passate in giudicato del 6 settembre 2013, nelle cause T-42/12 e T-181/12, nonché del 16 settembre 2015, nella causa T-45/14. Il Tribunale avrebbe in tal modo constatato che il Consiglio non avrebbe dimostrato alcun motivo che avrebbe potuto giustificare l’inserimento del ricorrente negli elenchi di sanzioni e, pertanto, sarebbe incorso in errori manifesti di valutazione e avrebbe agito con negligenza.

Ai sensi della giurisprudenza del Tribunale (sentenza del 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan Co./Consiglio, T-384/11), nel frattempo confermata dalla Corte (sentenza del 30 maggio 2017, C-45/15), sussisterebbe una violazione qualificata tanto delle disposizioni materiali a tutela del singolo di ciascuna norma di delega, quanto dei diritti fondamentali dell’interessato, segnatamente del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva.

La dichiarazione di nullità degli atti controversi non rappresenterebbe di per sé un risarcimento sufficiente. Le ampie conseguenze sociali, professionali e private dell’erroneo inserimento del ricorrente negli elenchi per anni potrebbero essere compensate soltanto con il pagamento di un indennizzo.


11.9.2017   

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C 300/37


Ricorso proposto il 19 luglio 2017 — Medisana/EUIPO (happy life)

(Causa T-457/17)

(2017/C 300/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Medisana AG (Neuss, Germania) (rappresentanti: J. Bühling e D. Graetsch, Rechtsanwälte)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «happy life» — Domanda di registrazione n. 15 164 023

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 maggio 2017 nel procedimento R 1965/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettera b), e 2, del regolamento n. 207/2009.


11.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 300/38


Ricorso proposto il 20 luglio 2017 — Bopp/EUIPO (Rappresentazione di un ottagono equilatero)

(Causa T-460/17)

(2017/C 300/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Carsten Bopp (Glashütten, Germania) (rappresentante: F. Pröckl, Rechtsanwalt)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Disegno controverso interessato: Disegno (Rappresentazione di un ottagono equilatero) — Domanda di registrazione n. 11 005 196

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 maggio 2017 nel procedimento R 1954/2016-4

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, leggera b), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009.


11.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 300/38


Ordinanza del Tribunale del 18 luglio 2017 — Gauff/EUIPO — H.P. Gauff Ingenieure (Gauff)

(Causa T-748/15) (1)

(2017/C 300/48)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C @@ del @@.


11.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 300/39


Ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2017 — Bank of New York Mellon/EUIPO — Nixen Partners (NEXEN)

(Causa T-278/17) (1)

(2017/C 300/49)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C @@ del @@.