ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 268 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 268/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8443 — TPG/Oaktree/Iona Energy) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 268/02 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2017/C 268/03 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2017/C 268/04 |
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2017/C 268/05 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2017/C 268/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8570 — CTDI EU/Regenersis EMEA) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
12.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 268/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8443 — TPG/Oaktree/Iona Energy)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 268/01)
Il 17 maggio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8443. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
12.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 268/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
11 agosto 2017
(2017/C 268/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1765 |
JPY |
yen giapponesi |
128,41 |
DKK |
corone danesi |
7,4370 |
GBP |
sterline inglesi |
0,90645 |
SEK |
corone svedesi |
9,6083 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1320 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,3975 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
26,155 |
HUF |
fiorini ungheresi |
305,41 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2888 |
RON |
leu rumeni |
4,5778 |
TRY |
lire turche |
4,1765 |
AUD |
dollari australiani |
1,4962 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4956 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,1992 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6149 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6052 |
KRW |
won sudcoreani |
1 346,47 |
ZAR |
rand sudafricani |
15,8741 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8414 |
HRK |
kuna croata |
7,3982 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 722,96 |
MYR |
ringgit malese |
5,0531 |
PHP |
peso filippino |
60,033 |
RUB |
rublo russo |
70,6275 |
THB |
baht thailandese |
39,107 |
BRL |
real brasiliano |
3,7378 |
MXN |
peso messicano |
21,1711 |
INR |
rupia indiana |
75,4960 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
12.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 268/3 |
Provvedimenti di risanamento — Decisione relativa a provvedimenti di risanamento nei confronti di «ARISCOM Compagnia di Assicurazioni SpA»
[Pubblicazione ai sensi dell’articolo 271 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]
(2017/C 268/03)
Impresa di assicurazione |
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma n. 09549901008 Identificativo della persona giuridica (LEI) 8156002DC13E8B674053 |
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Data, entrata in vigore e natura della decisione |
Decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2017 – Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di ARISCOM Compagnia di Assicurazioni SpA ed amministrazione straordinaria dell’impresa per una durata massima di un anno dalla data di emanazione del decreto ai sensi dell’articolo 231 del decreto legislativo n. 209/2005. Provvedimento IVASS prot. n. 0146014/17 del 27 luglio 2017 – Nomina degli organi della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 233 del decreto legislativo n. 209/2005. |
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Autorità competenti |
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Autorità di vigilanza |
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Commissario straordinario nominato |
Dott. Massimo Michaud |
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Comitato di sorveglianza nominato |
Prof. Antonio Blandini Dott. Piero Cesarei Dott. Vincenzo Maurizio Dispinzeri |
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Diritto applicabile |
Diritto italiano Articoli 231 e 233 del D. Lgs. n. 209/2005 |
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
12.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 268/4 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2017/C 268/04)
1. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2. Procedura
I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.
3. Termine
In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
Prodotto |
Paesi di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza (3) |
Accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile |
Repubblica popolare cinese Thailandia |
Dazio antidumping |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell’Indonesia (GU L 129 del 14.5.2013, pag. 1). |
15.5.2018 |
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
(3) La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.
12.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 268/5 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2017/C 268/05)
1. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2. Procedura
I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppar o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.
3. Termine
In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
Prodotto |
Paesi di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza (3) |
Oggetti per il servizio da tavola e da cucina |
Repubblica popolare cinese |
Dazio antidumping |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1). |
16.5.2018 |
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu.
(3) La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
12.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 268/6 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8570 — CTDI EU/Regenersis EMEA)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 268/06)
1. |
In data 7 agosto 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa CTDI GmbH («CTDI EU», Germania), controllata congiuntamente da Communication Test Design, Inc. (Stati Uniti) e da Deutsche Telekom AG (Germania), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo delle attività EMEA di Regenersis (Depot) Services Ltd. (Regno Unito, «Regenersis EMEA»), mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — CTDI EU: fornitura di servizi di riparazione e manutenzione relativi a apparecchiature per infrastrutture di reti di telecomunicazioni e altri prodotti elettronici, — Regenersis EMEA: fornitura di servizi di riparazione e manutenzione relativi a prodotti elettronici, compresi telefoni cellulari, smartphone, set-top-box e altri dispositivi multimediali e per l’intrattenimento, dispositivi per ufficio come laptop, sistemi di pagamento elettronico, applicazioni industriali e dispositivi medici. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8570 — CTDI EU/Regenersis EMEA, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.