ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 224/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8515 — CPPIB/BPEA/Nord Anglia Education) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2017/C 224/02 |
Elenco delle nomine effettuate dal Consiglio — Gennaio – giugno 2017 (settore sociale) |
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Commissione europea |
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2017/C 224/03 |
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2017/C 224/04 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2017/C 224/05 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) |
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2017/C 224/06 |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte EFTA |
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2017/C 224/07 |
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2017/C 224/08 |
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2017/C 224/09 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2017/C 224/10 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8454 — KKR/Pelican Rouge) ( 1 ) |
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2017/C 224/11 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8563 — Intervias/Esso Italiana business) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2017/C 224/12 |
Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche della Georgia |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
13.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8515 — CPPIB/BPEA/Nord Anglia Education)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 224/01)
Il 30 giugno 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8515. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
13.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/2 |
Elenco delle nomine effettuate dal Consiglio
Gennaio – giugno 2017 (settore sociale)
(2017/C 224/02)
Comitato |
Scadenza del mandato |
Pubblicazione nella GU |
Persona sostituita |
Dimissioni/nomine |
Membro/Supplente |
Categoria |
Paese |
Persona nominata |
Appartenenza |
Data della decisione del Consiglio |
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro |
28.2.2019 |
sig.ra Christina SODE HASLUND |
Dimissioni |
Supplente |
Datori di lavoro |
Danimarca |
sig. Henrik BACH MORTENSEN |
Confederation of Danish Employers |
21.3.2017 |
|
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro |
28.2.2019 |
sig. Arnaud PUJAL |
Dimissioni |
Supplente |
Governo |
Francia |
sig.ra Katell DANIAULT |
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé |
27.3.2017 |
|
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro |
28.2.2019 |
sig. Michael KOLL |
Dimissioni |
Membro |
Governo |
Germania |
sig. Kai SCHÄFER |
Bundesministerium für Arbeit und Soziales |
3.4.2017 |
|
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro |
28.2.2019 |
sig. Kai SCHÄFER |
Dimissioni |
Supplente |
Governo |
Germania |
sig. Thomas VOIGTLÄNDER |
Bundesministerium für Arbeit und Soziales |
3.4.2017 |
|
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro |
28.2.2019 |
sig. Zdeněk ŠMERHOVSKÝ |
Dimissioni |
Supplente |
Governo |
Repubblica ceca |
sig. Pavel FOŠUM |
Ministry of Health |
11.5.2017 |
|
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro |
28.2.2019 |
sig.ra Raili PERIMÄKI |
Dimissioni |
Membro |
Organizzazione sindacale |
Finlandia |
sig.ra Anne MIRONEN |
SAK |
11.5.2017 |
|
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro |
28.2.2019 |
sig.ra Julia SCHITTER |
Dimissioni |
Membro |
Datori di lavoro |
Austria |
sig.ra Marta J. GLOWACKA |
Industriellenvereinigung |
18.5.2017 |
|
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro |
28.2.2019 |
sig.ra Maria BJERRE |
Dimissioni |
Membro |
Organizzazione sindacale |
Danimarca |
sig. Rasmus RAABJERG NIELSEN |
The Danish Confederation of Trade Unions (LO) |
15.6.2017 |
|
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori |
24.9.2018 |
sig. Jaroslav KOVÁČ |
Dimissioni |
Supplente |
Governo |
Slovacchia |
sig.ra Petra NÉTRYOVÁ |
Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic |
17.2.2017 |
|
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori |
24.9.2018 |
sig. Thomas SYBERG |
Dimissioni |
Membro |
Organizzazione sindacale |
Germania |
sig.ra Isabella SCHUPP |
dbb Bundesgeschäftsstelle |
3.3.2017 |
|
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori |
24.9.2018 |
sig.ra Madeleine ÖHBERG |
Dimissioni |
Membro |
Governo |
Svezia |
sig. Anton WEYLER |
Departementssekreterare Justitiedepartementet |
21.3.2017 |
|
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori |
24.9.2018 |
sig. Alexander WILHELM |
Dimissioni |
Membro |
Datori di lavoro |
Germania |
sig. Nicolas KELLER |
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände |
3.4.2017 |
|
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori |
24.9.2018 |
sig. Johannes RASCHKA |
Dimissioni |
Membro |
Governo |
Germania |
sig.ra Salome KARJI BANI |
Bundesministerium des Innern |
3.4.2017 |
|
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori |
24.9.2018 |
sig. George SPYROU |
Dimissioni |
Supplente |
Governo |
Cipro |
sig. Prodromos CHRYSANTHOU |
Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance |
3.4.2017 |
|
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori |
24.9.2018 |
sig.ra Ilja TYKESSON |
Dimissioni |
Supplente |
Governo |
Svezia |
sig.ra Sara SANDELIUS |
Kommerskollegium |
21.3.2017 |
|
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori |
24.9.2018 |
sig. Simopekka KOIVU |
Dimissioni |
Supplente |
Datori di lavoro |
Finlandia |
sig.ra Katja LEPPÄNEN |
Confederation of Finnish Industries EK |
11.5.2017 |
|
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori |
24.9.2018 |
sig.ra Jenni RUOKONEN |
Dimissioni |
Membro |
Datori di lavoro |
Finlandia |
sig.ra Riitta WÄRN |
Confederation of Finnish Industries EK |
11.5.2017 |
|
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori |
24.9.2018 |
sig. Onno BRINKMAN |
Dimissioni |
Membro |
Governo |
Paesi Bassi |
sig.ra Lydia LOUSBERG |
Ministry of Social Affairs and Employment |
11.5.2017 |
|
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori |
24.9.2018 |
sig. Henk BOSSCHER |
Dimissioni |
Supplente |
Organizzazione sindacale |
Paesi Bassi |
sig. B.H VAN DER WAL |
VCP |
15.6.2017 |
|
Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori |
24.9.2018 |
sig.ra Rita ANTÓNI |
Dimissioni |
Membro |
Governo |
Ungheria |
sig.ra Andrea SZARVAS |
Ministry for National Economy |
15.6.2017 |
|
Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale |
19.10.2020 |
sig. Jeremi MORDASEWICZ |
Dimissioni |
Membro |
Datori di lavoro |
Polonia |
sig.ra Joanna JASIEWICZ |
Polish Confederation Leviatan |
11.5.2017 |
|
Consiglio di amministrazione dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere |
31.5.2019 |
sig.ra Rosa URBÓN IZQUIERDO |
Dimissioni |
Membro |
Governo |
Spagna |
sig.ra Lucía CÉRON HERNÁNDEZ |
Director of the Institute of Women and for Equal Opportunities |
11.5.2017 |
|
Consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro |
7.11.2019 |
sig. Arnaud PUJAL |
Dimissioni |
Supplente |
Governo |
Francia |
sig.ra Katell DANIAULT |
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé |
27.3.2017 |
|
Consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro |
7.11.2019 |
sig. Yves STRUILLOU |
Dimissioni |
Membro |
Governo |
Francia |
sig. Régis BAC |
Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social |
17.2.2017 |
|
Consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro |
7.11.2019 |
sig. Zdeněk ŠMERHOVSKÝ |
Dimissioni |
Supplente |
Governo |
Repubblica ceca |
sig. Pavel FOŠUM |
Ministry of Health |
11.5.2017 |
|
Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro |
30.11.2019 |
sig.ra Minna ETU-SEPPÄLÄ |
Dimissioni |
Supplente |
Datori di lavoro |
Finlandia |
sig. Mika KÄRKKÄINEN |
Confederation of Finnish Industries |
17.2.2017 |
|
Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro |
30.11.2019 |
sig.ra Jenni RUOKONEN |
Dimissioni |
Membro |
Datori di lavoro |
Finlandia |
sig.ra Minna ETU-SEPPÄLÄ |
Confederation of Finnish Industries |
17.2.2017 |
|
Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro |
30.11.2019 |
sig. Paul CULLEN |
Dimissioni |
Membro |
Governo |
Irlanda |
sig.ra Fiona WARD |
Department of Jobs, Enterprise and Innovation |
3.3.2017 |
|
Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro |
30.11.2019 |
sig.ra Ágnes CSICSELY |
Dimissioni |
Supplente |
Governo |
Ungheria |
sig.ra Linda Niki VOLOSINOVSKY |
Ministry of Human Resources |
27.3.2017 |
|
Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro |
30.11.2019 |
sig. Hedvig FORSSELIUS |
Dimissioni |
Membro |
Governo |
Svezia |
sig.ra Susanna RIBRANT |
Ministry of Labour |
3.4.2017 |
|
Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro |
30.11.2019 |
sig. Andreas HORST |
Dimissioni |
Membro |
Governo |
Germania |
sig. Thomas VOIGTLÄNDER |
Bundesministerium für Arbeit und Soziales |
25.4.2017 |
Commissione europea
13.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/8 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
12 luglio 2017
(2017/C 224/03)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1449 |
JPY |
yen giapponesi |
130,02 |
DKK |
corone danesi |
7,4369 |
GBP |
sterline inglesi |
0,88925 |
SEK |
corone svedesi |
9,6350 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1027 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,4688 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
26,110 |
HUF |
fiorini ungheresi |
307,33 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2444 |
RON |
leu rumeni |
4,5675 |
TRY |
lire turche |
4,1182 |
AUD |
dollari australiani |
1,4966 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4808 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,9429 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5827 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5815 |
KRW |
won sudcoreani |
1 311,87 |
ZAR |
rand sudafricani |
15,3359 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,7716 |
HRK |
kuna croata |
7,4090 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 307,31 |
MYR |
ringgit malese |
4,9210 |
PHP |
peso filippino |
57,949 |
RUB |
rublo russo |
69,3499 |
THB |
baht thailandese |
38,967 |
BRL |
real brasiliano |
3,6997 |
MXN |
peso messicano |
20,4629 |
INR |
rupia indiana |
73,8865 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
13.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/9 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2017
relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo a una denominazione nel settore vitivinicolo [Skalický rubín (DOP)]
(2017/C 224/04)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3.
considerando quanto segue:
(1) |
La Slovacchia ha presentato una domanda di protezione della denominazione «Skalický rubín» in conformità alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(2) |
A norma dell’articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento. |
(3) |
Per consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento e il riferimento della pubblicazione del disciplinare di produzione effettuata nel corso della procedura nazionale preliminare per l’esame della domanda di protezione della denominazione «Skalický rubín» devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:
Articolo unico
Il documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il riferimento della pubblicazione del disciplinare di produzione per la denominazione «Skalický rubín» (DOP) figurano nell’allegato della presente decisione.
Conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla protezione della denominazione di cui al primo comma del presente articolo entro due mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2017
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
ALLEGATO
DOCUMENTO UNICO
«SKALICKÝ RUBÍN»
PDO-SK-01899
Data di presentazione: 17.12.2014
1. Denominazione (Denominazioni)
Skalický rubín
2. Tipo di indicazione geografica
DOP – Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
4. Descrizione del vino/dei vini
Skalický rubín
Skalický rubín è un vino rosso ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche delle varietà Frankovka modrá, Svätovavrinecké e Modrý Portugal. Questo vino deve essere prodotto esclusivamente con uve coltivate sul territorio precisamente delimitato della collina Vintoperk; il carattere del vino deriva dalla caratteristica composizione del suolo della collina. Il vino è caratterizzato da un gusto pieno, un elevato tenore di tannini e dal suo colore, che dà al vino il suo nome storico.
Caratteristiche organolettiche
Limpidezza– il vino deve essere limpido con una certa effervescenza, può includere fibre isolate del materiale filtrante, piccoli cristalli di tartaro, una leggera precipitazione di pigmento.
Colore– il vino deve avere un colore rosso rubino molto intenso; nelle annate più vecchie, il colore può essere meno intenso e presentare riflessi marroni.
Aroma– tipico, fruttato, sottile, con toni sottili in qualsiasi momento; raggiunta la maturità per l’imbottigliamento, sentori di prugna e di confettura di prugne.
Sapore– pulito, pieno e armonico.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
15 |
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9,5 |
Acidità totale minima |
3,5 meq/l |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
20 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
150 |
5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
Skalický rubín
Pratica enologica specifica - Disposizioni comuni:
il 100 % delle uve utilizzate per la produzione di questo vino deve provenire dalla zona geografica delimitata descritta al punto 5 del documento unico. La trasformazione deve avvenire nella zona geografica delimitata, in modo che le materie prime utilizzate e le tecniche di trasformazione possano essere monitorate. L’imbottigliamento può essere effettuato al di fuori della zona delimitata, ma solo nel caso del vino finito, che non può essere ulteriormente trattato dopo aver lasciato lo stabilimento nella zona interessata.
Metodo per produrre il vino:
il vino è una miscela delle varietà autorizzate e sono possibili due metodi di produzione diversi:
a) |
il vino è prodotto mediante miscelazione delle pertinenti tipologie di vino consentite, prodotte separatamente e miscelate in seguito alla trasformazione tecnologica nelle proporzioni previste; |
b) |
il vino è prodotto dalla fermentazione alcolica di uve fresche delle pertinenti varietà ammesse. |
Per la produzione del vino le uve devono avere un tenore di zucchero di almeno 16 °NM al momento della raccolta. Le uve o il mosto possono essere arricchiti fino a un massimo di 24 °NM. L’arricchimento del mosto deve essere consentito in base a norme speciali (regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio).
b. Rese massime:
Skalický rubín
18 000 kg di uve per ettaro
Per la menzione tradizionale Akostné víno (vino di qualità)
17 500 kg di uve per ettaro
Per la menzione tradizionale Akostné víno s prívlastkom (vino di qualità con predicato)
12 000 kg di uve per ettaro
6. Zona delimitata
L’unità geografica per la produzione di Skalický rubín è delimitata dai confini della superficie catastale della città di Skalica e da quelli della superficie catastale dei comuni di Mokrý Háj, Popudinské Močidľany, Prietržka, Radošovce e Vrádište. L’unità geografica occupa una superficie di circa 50 km2.
7. Uve da vino principali
|
Svätovavrinecké |
|
Frankovka modrá |
|
Modrý Portugal |
8. Descrizione del legame/dei legami
Skalický rubín
La zona è situata ai piedi dei Carpazi Bianchi, dove la crosta terrestre è geologicamente deformata dal bacino idrografico del fiume Morava. Il suolo è in gran parte composto da terre nere (chernozem) che contengono sabbia e argilla, con un substrato minerale che garantisce umidità. La zona è caratterizzata da abbondanti precipitazioni durante il periodo primaverile, da forti precipitazioni nei mesi estivi e da autunni tiepidi e asciutti. Negli ultimi anni il tasso medio delle precipitazioni è stato di 565 mm/anno. L’insolazione media annua (1 857 ore/anno) consente alle uve nere di raggiungere un sufficiente grado di maturazione.
Gli abitanti della zona hanno sfruttato tali condizioni per coltivare le viti fin dal IX secolo, come confermato dagli attrezzi per la coltivazione della vite rinvenuti negli scavi archeologici di Kopečnica.
I lunghi e soleggiati autunni, che rendono possibile la raccolta fino alla fine di ottobre, consentono un elevato grado di maturazione delle uve nere, che sono poi trasformate nelle cantine situate presso i vigneti o in luoghi molto vicini, riducendo così al minimo il tempo che intercorre tra la raccolta e la trasformazione delle uve e rendendo possibile la loro delicatissima trasformazione in mosto. Le uve fermentano nelle loro vinacce, per un tempo medio di fermentazione determinato dalle condizioni climatiche nelle cantine o da tecniche di fermentazione controllata. La successiva fermentazione malolattica riduce il tenore di acidità e l’invecchiamento dei vini per 12-18 mesi conferisce un delicato aroma fruttato e un sapore vellutato al prodotto che ne risulta.
Nelle annate favorevoli, le uve raccolte hanno un tenore elevato di zucchero che consente di produrre vini con predicato «výber z hrozna», che sono in genere altamente estrattivi con un ampio bouquet. Non è consentito modificare il vino mediante invecchiamento in botti o aggiungendo pezzi di legno e neppure produrre ľadové vino (vino di ghiaccio) o slamové víno (vino di paglia).
Anche negli autunni secchi, il sottosuolo pesante e argilloso dei vigneti garantisce alle viti un grado di umidità sufficiente affinché gli acini non avvizziscano. In questa zona le viti vengono coltivate nelle posizioni più idonee, nei luoghi migliori, in piccoli vigneti con caratteristiche del suolo, pendenze ed esposizioni diverse che, dopo la miscelazione, in ultima analisi conferiscono stabilità al prodotto. I vini vengono conservati nelle cantine sotterranee originali che mantengono il proprio clima naturale e l’atmosfera caratteristica.
Le cantine sono costituite da locali interrati costruiti sui versanti della collina e accessibili dal locale di pressatura dell’uva. La maggior parte ha soffitti a volta ed è situata a una profondità di 1,5-5 m, a seconda della pendenza della collina in cui è costruita. Ciò garantisce che la temperatura rimanga stabile tra gli 8 e i 15 °C, con un livello di umidità consono e stabile. Vi sono circa 2 000 cantine di questo tipo in tutta l’unità geografica; alcune hanno più di 300 anni, ma la maggior parte risale al XX secolo. Hanno una superficie variabile tra i 15 m2 e diverse centinaia di metri quadrati.
La situazione geografica e la prossimità della frontiera nazionale nonché le condizioni materiali e sociali dei proprietari dei vigneti e delle cantine negli Anni 20 hanno offerto le condizioni ottimali per lo sviluppo del vino denominato Skalický rubín (značkové víno).
Le uve maturano, in media, a 19 °NM, quando hanno un tenore di acidità superiore a 6 g/l, che rende possibile la produzione di vini di qualità.
L’aspetto tradizionale del nome è dimostrato dai seguenti fatti:
Il vino denominato Skalický rubín esiste dal 1924, come dimostra la pubblicità del 1965 in Slovácko VII, dove vi si fa riferimento nella sezione dedicata alla coltivazione della vite in Skalica.
La denominazione Skalický rubín è stata inserita nel registro OMPI delle denominazioni con sede a Ginevra fin dal 22 novembre 1967; compare nel registro dell’ufficio federale delle invenzioni a partire dal 1974 e, dopo la dissoluzione dell’ex Cecoslovacchia, è stata inserita nel registro tenuto dall’ufficio slovacco per la proprietà industriale.
L’indicazione ha anche goduto di protezione in virtù di accordi bilaterali: il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica d’Austria in materia di tutela delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine e di altre denominazioni attinenti alla provenienza di prodotti agricoli e industriali (1981); l’accordo tra il governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo della Repubblica portoghese sulla protezione delle indicazioni di origine, delle denominazioni d’origine e di altre denominazioni geografiche e simili (1987).
La dicitura dell’indicazione è stata inserita anche in numerosi marchi registrati (ai sensi della normativa nazionale vigente all’epoca).
L’aspetto tradizionale del nome è messo in evidenza anche dall’etichetta storica utilizzata dal 1974.
Tutti i suddetti diritti sono stati acquisiti in relazione al vino e alla denominazione del vino dalla zona geografica delimitata.
Il nome Skalický rubín è un nome composto costituito dal nome geografico Skalický e da un aggettivo, rubín (rosso), che si riferisce al colore del vino. Il nome geografico deriva dal nome della città di Skalica e anche dal nome della sottoregione viticola Skalický (kalický vinohradnícky rajón), che fa parte della regione viticola Malokarpatská (Malokarpatská vinohradnícká oblast). La suddivisione delle regioni viticole in subregioni risale a motivi storici ed è sancita dalla legislazione nazionale pertinente.
Il vino è ottenuto da uve con un tenore di zucchero di almeno 16 °NM. Il tenore di zucchero può essere adattato in conformità alla legislazione in vigore. Il carico di gemme della vite è lasciato a un livello tale che consente di produrre rese non superiori a 18 t/ha. La maggior parte del vino prodotto – quasi il 100 % del totale della produzione – è secco, con un contenuto residuo di zucchero fino a 2 g/l. Dato che può essere arricchito con zucchero, il suo titolo alcolemico può raggiungere un massimo di 15 % vol.
I terreni da limosi a limoso-argillosi conferiscono maggiore mineralità ai vini; i valori medi per l’estratto privo di zucchero arrivano quindi a 19,0 g/l.
9. Ulteriori condizioni essenziali
Skalický rubín
Quadro normativo
Legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
Legge n. 313/2009 sulla viticoltura e la produzione di vino, come modificata.
La denominazione di origine protetta di cui al presente disciplinare può essere utilizzata solo in una delle due seguenti varianti:
Skalický rubín
SKALICKÝ RUBÍN
Il presente disciplinare non stabilisce le dimensioni o il tipo di carattere da utilizzare.
Link al disciplinare del prodotto
http://www.upv.sk/swift_data/source/pdf/specifikacie_op_oz/Skalicky%20rubin.pdf
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
13.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/14 |
Bilancio dell’alcole etilico nell’UE-28 relativo all’anno 2016
(Stilato il 29 giugno 2017 a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2336/2003)
(2017/C 224/05)
|
Bilancio dell’alcole etilico nell’UE-28 relativo all’anno 2016 Stilato il 29 giugno 2017 a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2336/2003 (1) |
In ettolitri di alcole puro (HAP) |
|||
1. |
Scorta iniziale |
— |
|||
|
18 450 267 |
||||
|
— |
||||
2. |
Produzione |
— |
|||
|
61 453 374 |
||||
|
— |
||||
3. |
4 403 567 |
||||
|
4 019 305 |
||||
|
— |
||||
|
384 262 |
||||
4. |
Disponibilità totali |
84 307 208 |
|||
5. |
Esportazioni |
1 527 788 |
|||
6. |
Uso interno |
64 781 024 |
|||
|
Alcole di origine agricola |
Alcole di origine non agricola |
Totale |
||
Alimentare |
10 062 772 |
|
|
||
Industriale |
8 251 420 |
|
|
||
Combustibile (3) |
43 411 979 |
|
|
||
Altro |
3 054 853 |
|
|
||
|
Totale |
64 781 024 |
|
|
|
7. |
Scorta finale |
— |
|||
|
17 998 396 |
||||
|
— |
||||
(1) Regolamento (CE) n. 2336/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell’alcole etilico di origine agricola (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 19).
(2) Comprende unicamente i prodotti NC 2207 10, NC 2207 20, NC 2208 90 91 e NC 2208 90 99.
(3) Sono esclusi 0,3 mio HAP di ETBE nel codice NC 2909 19 10, utilizzati per la produzione di combustibile.
Fonti: comunicazioni degli Stati membri/Eurostat COMEXT.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)
13.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/15 |
BANDO DI CONCORSI GENERALI
(2017/C 224/06)
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza i seguenti concorsi generali:
|
EPSO/AD/343/17 — TRADUTTORI (AD 5) DI LINGUA TEDESCA (DE) |
|
EPSO/AD/344/17 — TRADUTTORI (AD 5) DI LINGUA FRANCESE (FR) |
|
EPSO/AD/345/17 — TRADUTTORI (AD 5) DI LINGUA ITALIANA (IT) |
|
EPSO/AD/346/17 — TRADUTTORI (AD 5) DI LINGUA NEERLANDESE (NL) |
Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 224 A del 13 luglio 2017.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte EFTA
13.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/16 |
SENTENZA DELLA CORTE
del 31 marzo 2017
nella causa E-13/16
Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda
(Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato EFTA – Mancata conformità – Direttiva 2000/30/CE – Controlli tecnici su strada)
(2017/C 224/07)
Nella causa E-13/16, Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d’Islanda – ISTANZA di dichiarazione secondo cui l’Islanda è venuta meno agli obblighi previsti dall’atto di cui al punto 17 h dell’allegato XIII dell’accordo SEE (direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità) non introducendo i controlli tecnici su strada di cui all’articolo 3, paragrafo 1 della legge, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson, giudici, ha emesso, il 31 marzo 2017, la sua sentenza, il cui dispositivo è il seguente:
La Corte
1. |
dichiara che l’Islanda è venuta meno agli obblighi derivanti dall’atto di cui al punto 17 h del capitolo II dell’allegato XIII dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità), adattato all’accordo dal relativo protocollo 1, non introducendo, entro i termini prescritti, i controlli tecnici su strada di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto; |
2. |
condanna l’Islanda al pagamento delle spese processuali. |
13.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/17 |
SENTENZA DELLA CORTE
del 31 marzo 2017
nella causa E-14/16
Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda
(Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato EFTA – Mancata conformità – Direttiva 95/50/CE sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose)
(2017/C 224/08)
Nella causa E-14/16, Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d’Islanda – ISTANZA di dichiarazione secondo cui l’Islanda è venuta meno agli obblighi previsti dall’atto di cui al punto 17d dell’allegato XIII dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose), adattato all’accordo dal relativo protocollo 1, non conformandosi alle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafi 1-5, articolo 5, articolo 6, paragrafo 1, e articolo 9, paragrafo 1, della legge, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson, giudici, ha emesso, il 31 marzo 2017, la sua sentenza, il cui dispositivo è il seguente:
La Corte
1. |
dichiara che l’Islanda è venuta meno agli obblighi derivanti dall’atto di cui al punto 17d dell’allegato XIII dell’accordo SEE (direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose), adattato all’accordo dal relativo protocollo 1, non conformandosi alle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafi 1-5, articolo 5 e articolo 9, paragrafo 1, della legge; |
2. |
respinge l’istanza per quanto riguarda la mancata osservanza dell’articolo 6, paragrafo 1, della legge; |
3. |
condanna l’Islanda al pagamento delle spese processuali. |
13.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/18 |
SENTENZA DELLA CORTE
del 6 aprile 2017
nella causa E-5/16
Comune di Oslo
(Direttiva 2008/95/CE – Marchi d’impresa – Diritto d’autore – Ordine pubblico – Dominio pubblico – Carattere distintivo – Carattere descrittivo – Segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto)
(2017/C 224/09)
Nella causa E-5/16, Comune di Oslo – ISTANZA alla Corte, ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo tra gli Stati EFTA relativo all’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, da parte del Klagenemnda for industrielle rettigheter (Commissione di ricorso della Norvegia per i diritti di proprietà industriale) riguardo all’interpretazione della direttiva 2008/95/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, e in particolare dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b-f), la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson, giudici, ha emesso, il 6 aprile 2017, la sua sentenza, il cui dispositivo è il seguente.
1. |
La registrazione come marchio d’impresa di un segno costituito da opere per le quali il periodo di tutela del diritto d’autore è scaduto non è di per sé contraria all’ordine pubblico o al buon costume ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/95/CE. |
2. |
Il fatto che la registrazione di segni costituiti da opere d’arte come marchi d’impresa sia o meno rifiutata sulla base di principi di buon costume ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/95/CE dipende segnatamente dallo statuto o dalla percezione dell’opera d’arte nello Stato SEE interessato. Il rischio di appropriazione indebita o dissacrazione di un’opera può svolgere un ruolo importante all’atto di una tale valutazione. |
3. |
La registrazione di un segno può essere rifiutata solo sulla base dell’eccezione di ordine pubblico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/95/CE, se il segno consiste esclusivamente in un’opera di dominio pubblico e la registrazione di tale segno costituirebbe una minaccia autentica e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società. |
4. |
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera e) iii), della direttiva 2008/95/CE può applicarsi a rappresentazioni bidimensionali di forme tridimensionali, comprese le sculture. |
5. |
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95/CE deve essere interpretato come applicabile alle rappresentazioni bidimensionali e tridimensionali della forma di un prodotto. |
6. |
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE deve essere interpretato nel senso che, se un segno è descrittivo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), esso manca necessariamente del carattere distintivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b). Qualora l’organo di rinvio dovesse ritenere che il segno di cui trattasi non sia descrittivo, può valutarne il carattere distintivo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), in relazione ai beni e servizi designati dal marchio e alle presunte aspettative di un consumatore medio «normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto» della categoria di beni e servizi in questione. |
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
13.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/19 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8454 — KKR/Pelican Rouge)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 224/10)
1. |
In data 5 luglio 2017 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Selecta AG («Selecta», Svizzera), indirettamente sotto il controllo esclusivo di KKR Co. L.P. («KKR», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Pelican Rouge B.V. («Pelican Rouge», Paesi Bassi), mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — KKR: impresa d’investimento che opera a livello mondiale offrendo una gamma di servizi di gestione alternativa degli attivi a investitori pubblici e privati del mercato e soluzioni per i mercati dei capitali all’impresa, alle società in portafoglio e ad altri clienti, — Selecta: gestione di distributori automatici di prodotti alimentari e bevande in Europa presso strutture pubbliche e private (vendita o noleggio di distributori, vendita di beni di consumo utilizzati per rifornire i distributori automatici e di altre forniture collegate, nonché rifornimento e manutenzione di distributori automatici), — Pelican Rouge: fornitura, installazione e gestione di distributori automatici di prodotti alimentari e bevande e vendita di prodotti per il loro rifornimento in Europa. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8454 — KKR/Pelican Rouge, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
13.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/20 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8563 — Intervias/Esso Italiana business)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 224/11)
1. |
In data 3 luglio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Intervias Group Ltd (UK) («Intervias»), una holding controllata congiuntamente da TDR Equity LLP e da due persone fisiche, acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di un’attività aziendale di Esso Italiana S.r.l. che comprende stazioni di rifornimento sul territorio italiano («attività aziendale delle stazioni di rifornimento di Esso Italiana»), mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8563 — Intervias/Esso Italiana business, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
ALTRI ATTI
Commissione europea
13.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/21 |
AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
Indicazioni geografiche della Georgia
(2017/C 224/12)
Nel contesto dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia (1), dall’altra, viene esaminata la possibilità di tutelare nell’Unione europea, quali indicazioni geografiche, le denominazioni indicate in appresso.
La Commissione invita gli Stati membri o i paesi terzi, ovvero le persone fisiche o giuridiche che abbiano un legittimo interesse, residenti o stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo, a presentare eventuali opposizioni alla registrazione di tale protezione mediante una dichiarazione debitamente motivata.
Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data della presente pubblicazione, al seguente indirizzo di posta elettronica:
AGRI-A5-GI@ec.europa.eu
Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione, pervenute entro il termine di cui sopra, le quali dimostrino che la denominazione di cui si propone la protezione:
a) |
è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto; |
b) |
è omonima o parzialmente omonima di una denominazione già protetta nell’Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (2), oppure di una denominazione prevista negli accordi conclusi dall’Unione con i seguenti paesi:
|
c) |
tenuto conto della reputazione, della notorietà e della durata dell’uso di un marchio, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto; |
d) |
mette a repentaglio l’esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso; |
e) |
oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono particolari da cui si possa desumere che la denominazione di cui si propone la protezione è generica. |
I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio dell’Unione europea che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. La pubblicazione del presente avviso non implica automaticamente che alle denominazioni in questione sarà infine concessa la protezione nell’Unione europea in quanto indicazioni geografiche. L’eventuale tutela delle denominazioni in questione nell’Unione europea è subordinata all’esito positivo delle fasi successive del procedimento nell’ambito dell’accordo di associazione e dei conseguenti atti giuridici.
Indicazione geografica
|
Denominazione di cui è chiesta la protezione |
Traslitterazione in caratteri latini/ Traduzione in inglese |
Tipo di prodotto |
1 |
|
Akhalkalakis kartopili/ Akhalkalaki Potato |
Patata |
2 |
|
Machakhelas tapli/ Machakhela Honey |
Miele |
3 |
|
Tqibulis mtischai/ Tkibuli Mountain Tea |
Tè |
4 |
|
Kutaisis mtsvanili/ Kutaisi Greens |
Ortaggio a foglia |
(1) GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.
(2) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(3) Decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1).
(4) Accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (GU L 346 del 15.12.2012, pag. 3).
(5) Accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3) e protocollo di adesione dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, per tener conto dell’adesione dell’Ecuador (GU L 356 del 24.12.2016, pag. 3).
(6) Decisione 2007/855/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1).
(7) Decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra - Protocollo 6 (GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10).
(8) Decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 14).
(9) Decisione 2013/7/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2012, concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 10 del 15.1.2013, pag. 1).
(10) Accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra (GU L 250 del 16.9.2016, pag. 3).
(11) Accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).
(12) Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera, in particolare l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).