ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 124 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 124/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8428 — CVC/Żabka Polska) ( 1 ) |
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2017/C 124/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8442 — Ardian/Groupe Prosol) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 124/03 |
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Comitato europeo per il rischio sistemico |
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2017/C 124/04 CERS/2017/2 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2017/C 124/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8408 — Cinven/CPPIB/Travel Holdings Parent Corporation) ( 1 ) |
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2017/C 124/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8379 — SGID/Hellenic Republic/IPTO) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2017/C 124/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8462 — KKR/CDPQ/USI Insurance Services) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
21.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 124/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8428 — CVC/Żabka Polska)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 124/01)
Il 7 aprile 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8428. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
21.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 124/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8442 — Ardian/Groupe Prosol)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 124/02)
Il 10 aprile 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8442. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
21.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 124/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
20 aprile 2017
(2017/C 124/03)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0745 |
JPY |
yen giapponesi |
117,16 |
DKK |
corone danesi |
7,4381 |
GBP |
sterline inglesi |
0,83920 |
SEK |
corone svedesi |
9,6203 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0701 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,2120 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
26,907 |
HUF |
fiorini ungheresi |
313,50 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2588 |
RON |
leu rumeni |
4,5405 |
TRY |
lire turche |
3,9067 |
AUD |
dollari australiani |
1,4278 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4494 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,3550 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5301 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5009 |
KRW |
won sudcoreani |
1 220,93 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,1282 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,3965 |
HRK |
kuna croata |
7,4550 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 316,10 |
MYR |
ringgit malese |
4,7257 |
PHP |
peso filippino |
53,422 |
RUB |
rublo russo |
60,4465 |
THB |
baht thailandese |
36,931 |
BRL |
real brasiliano |
3,3770 |
MXN |
peso messicano |
20,1980 |
INR |
rupia indiana |
69,4375 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
Comitato europeo per il rischio sistemico
21.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 124/3 |
DECISIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO
del 31 marzo 2017
che modifica la decisione CERS/2011/1 che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico
(CERS/2017/2)
(2017/C 124/04)
IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), in particolare gli articoli 6, paragrafo 4, e 9, paragrafo 5,
visto il regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (2),
considerando quanto segue:
(1) |
In data 12 luglio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2016/1171 (3), relativa alla posizione da adottare, per conto dell’Unione, in sede di Comitato misto per lo Spazio economico europeo (SEE), in merito a una modifica all’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE. In data 30 settembre 2016 il Comitato misto SEE ha adottato la decisione del Comitato misto SEE n. 198/2016 (4) che modifica lo stato e il coinvolgimento nell’attività del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) delle autorità interessate degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che partecipano al SEE. I rappresentanti delle autorità interessate di Norvegia, Islanda e Lichtenstein parteciperanno ai lavori del Consiglio generale del CERS senza diritto di voto e a quelli del Comitato tecnico consultivo. I governatori delle banche centrali nazionali di tali Stati membri dell’EFTA e, per quanto riguarda il Lichtenstein, un rappresentante di alto livello del ministero delle finanze nonché un rappresentante di alto livello dell’autorità di vigilanza nazionale competente di ciascuno di tali Stati membri dell’EFTA, e un membro del Collegio dell’Autorità di vigilanza EFTA, ove pertinente per le sue funzioni, faranno parte del Consiglio generale senza diritto di voto. I rappresentanti delle banche centrali nazionali di tali Stati membri dell’EFTA e, per quanto attiene al Lichtenstein, un rappresentante del ministero delle finanze, e un rappresentante dell’autorità di vigilanza nazionale competente per ciascuno di tali Stati membri dell’EFTA parteciperanno alle riunioni del Comitato tecnico consultivo. Tali rappresentanti delle autorità interessate di tali Stati membri dell’EFTA non parteciperanno ai lavori del CERS ove possa essere oggetto di discussione la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri dell’Unione. |
(2) |
Tutti gli strumenti giuridici del CERS saranno adottati dal Consiglio generale e firmati dal capo del segretariato del CERS per certificarne la conformità alla decisione del Consiglio generale. |
(3) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico (5), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La decisione CERS/2011/1 è modificata come segue:
1) |
l’articolo 4 è modificato come segue:
|
2) |
l’articolo 5 è modificato come segue:
|
3) |
nell’articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Comitato direttivo esamina in anticipo le questioni all’ordine del giorno provvisorio per ogni riunione del Consiglio generale, assieme alla relativa documentazione. Il Comitato direttivo garantisce la preparazione dei dossier per il Consiglio generale e, ove opportuno, propone opzioni o soluzioni. Nella programmazione dei lavori e nella preparazione degli ordini del giorno delle riunioni del Consiglio generale si tiene conto del fatto che può richiedersi ai membri che partecipano ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, di non partecipare al Consiglio generale ove sia discussa la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri dell’Unione. Il Comitato direttivo informa il Consiglio generale degli sviluppi delle attività del CERS in maniera continuativa.»; |
4) |
l’articolo 13 è modificato come segue:
|
5) |
l’articolo 27 è modificato come segue:
|
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 1o aprile 2017.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 marzo 2017.
Il presidente del CERS
Mario DRAGHI
(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.
(2) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162.
(3) Decisione (UE) 2016/1171 del Consiglio, del 12 luglio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a modifiche dell’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 38).
(4) Decisione del Comitato misto SEE n. 198/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (GU L 46 del 23.2.2017, pag. 1).
(5) Decisione BCE/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4).
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
21.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 124/6 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8408 — Cinven/CPPIB/Travel Holdings Parent Corporation)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 124/05)
1. |
In data 10 aprile 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Fifth Cinven Fund, gestito da Cinven Capital Management (V) General Partner Limited («Cinven», Regno Unito), e Canada Pension Plan Investment Board («CPPIB», Canada) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Travel Holdings Parent Corporation e relative controllate («Target» o «Tourico»). Il Target sarà successivamente fuso con Hotelbeds Travel Company, Inc., controllata al 100 % di Hotelbeds US Holdco, Inc., che a sua volta è controllata congiuntamente da Cinven e CPPIB. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Cinven: impresa di private equity che fornisce servizi per la gestione degli investimenti e servizi di consulenza in materia di investimenti a diversi fondi d’investimento, — CPPIB: organizzazione specializzata nella gestione di investimenti creata con una legge del parlamento per investire i fondi di Canada Pension Plan, — Target: società di intermediazione del settore viaggi con sede a Orlando (Florida). |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8408 — Cinven/CPPIB/Travel Holdings Parent Corporation, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
21.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 124/7 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8379 — SGID/Hellenic Republic/IPTO)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 124/06)
1. |
In data 10 aprile 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione State Grid International Development Limited («SGID», Cina), controllata dalla commissione che sorveglia e amministra i beni pubblici del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese («Central SASAC»), e lo Stato ellenico acquisiranno, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Independent Power Transmission Operator SA («IPTO», Grecia) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8379 — SGID/Hellenic Republic/IPTO, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
21.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 124/8 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8462 — KKR/CDPQ/USI Insurance Services)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 124/07)
1. |
In data 11 aprile 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese KKR & Co. L.P. («KKR», Stati Uniti) e Caisse de dépôt et placement du Quebec («CDPQ», Canada) acquisiranno, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune indiretto di USI Insurance Services («USI» o «Target», Stati Uniti). |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8462 — KKR/CDPQ/USI Insurance Services, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.