ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 124

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
21 aprile 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 124/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8428 — CVC/Żabka Polska) ( 1 )

1

2017/C 124/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8442 — Ardian/Groupe Prosol) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 124/03

Tassi di cambio dell'euro

2

 

Comitato europeo per il rischio sistemico

2017/C 124/04 CERS/2017/2

Decisione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 31 marzo 2017, che modifica la decisione CERS/2011/1 che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS/2017/2)

3


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2017/C 124/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8408 — Cinven/CPPIB/Travel Holdings Parent Corporation) ( 1 )

6

2017/C 124/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8379 — SGID/Hellenic Republic/IPTO) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

7

2017/C 124/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8462 — KKR/CDPQ/USI Insurance Services) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

8


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

21.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 124/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8428 — CVC/Żabka Polska)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 124/01)

Il 7 aprile 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8428. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


21.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 124/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8442 — Ardian/Groupe Prosol)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 124/02)

Il 10 aprile 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8442. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

21.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 124/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

20 aprile 2017

(2017/C 124/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0745

JPY

yen giapponesi

117,16

DKK

corone danesi

7,4381

GBP

sterline inglesi

0,83920

SEK

corone svedesi

9,6203

CHF

franchi svizzeri

1,0701

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,2120

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,907

HUF

fiorini ungheresi

313,50

PLN

zloty polacchi

4,2588

RON

leu rumeni

4,5405

TRY

lire turche

3,9067

AUD

dollari australiani

1,4278

CAD

dollari canadesi

1,4494

HKD

dollari di Hong Kong

8,3550

NZD

dollari neozelandesi

1,5301

SGD

dollari di Singapore

1,5009

KRW

won sudcoreani

1 220,93

ZAR

rand sudafricani

14,1282

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3965

HRK

kuna croata

7,4550

IDR

rupia indonesiana

14 316,10

MYR

ringgit malese

4,7257

PHP

peso filippino

53,422

RUB

rublo russo

60,4465

THB

baht thailandese

36,931

BRL

real brasiliano

3,3770

MXN

peso messicano

20,1980

INR

rupia indiana

69,4375


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Comitato europeo per il rischio sistemico

21.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 124/3


DECISIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 31 marzo 2017

che modifica la decisione CERS/2011/1 che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico

(CERS/2017/2)

(2017/C 124/04)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), in particolare gli articoli 6, paragrafo 4, e 9, paragrafo 5,

visto il regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (2),

considerando quanto segue:

(1)

In data 12 luglio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2016/1171 (3), relativa alla posizione da adottare, per conto dell’Unione, in sede di Comitato misto per lo Spazio economico europeo (SEE), in merito a una modifica all’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE. In data 30 settembre 2016 il Comitato misto SEE ha adottato la decisione del Comitato misto SEE n. 198/2016 (4) che modifica lo stato e il coinvolgimento nell’attività del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) delle autorità interessate degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che partecipano al SEE. I rappresentanti delle autorità interessate di Norvegia, Islanda e Lichtenstein parteciperanno ai lavori del Consiglio generale del CERS senza diritto di voto e a quelli del Comitato tecnico consultivo. I governatori delle banche centrali nazionali di tali Stati membri dell’EFTA e, per quanto riguarda il Lichtenstein, un rappresentante di alto livello del ministero delle finanze nonché un rappresentante di alto livello dell’autorità di vigilanza nazionale competente di ciascuno di tali Stati membri dell’EFTA, e un membro del Collegio dell’Autorità di vigilanza EFTA, ove pertinente per le sue funzioni, faranno parte del Consiglio generale senza diritto di voto. I rappresentanti delle banche centrali nazionali di tali Stati membri dell’EFTA e, per quanto attiene al Lichtenstein, un rappresentante del ministero delle finanze, e un rappresentante dell’autorità di vigilanza nazionale competente per ciascuno di tali Stati membri dell’EFTA parteciperanno alle riunioni del Comitato tecnico consultivo. Tali rappresentanti delle autorità interessate di tali Stati membri dell’EFTA non parteciperanno ai lavori del CERS ove possa essere oggetto di discussione la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri dell’Unione.

(2)

Tutti gli strumenti giuridici del CERS saranno adottati dal Consiglio generale e firmati dal capo del segretariato del CERS per certificarne la conformità alla decisione del Consiglio generale.

(3)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione CERS/2011/1 è modificata come segue:

1)

l’articolo 4 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Il presidente del CERS, in conformità all’articolo 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1092/2010, può invitare altre persone ad hoc per specifiche voci dell’ordine del giorno, su proposta propria o di altri membri del Consiglio generale, ove opportuno e fatto salvo il rispetto degli obblighi di riservatezza.»;

b)

è aggiunto il paragrafo 7 seguente:

«7.   In conformità alla decisione del Comitato misto SEE n. 198/2016 (*1), i governatori delle banche centrali nazionali di Islanda e Norvegia e, per quanto riguarda il Lichtenstein, un rappresentante di alto livello del ministero delle finanze, nonché un rappresentante di alto livello dell’autorità di vigilanza nazionale competente di ciascuno di tali Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) partecipano alle riunioni del Consiglio generale senza diritto di voto. Un membro del Collegio dell’Autorità di vigilanza EFTA, ove pertinente per le sue funzioni, può partecipare alle riunioni del Consiglio generale senza diritto di voto.

(*1)  Decisione del Comitato misto SEE n. 198/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2012/275] (GU L 46 del 23.2.2017, pag. 1).»;"

2)

l’articolo 5 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In vista di ogni riunione ordinaria del consiglio generale, il presidente del CERS redige un ordine del giorno preliminare per ogni riunione del Consiglio Generale e lo sottopone in consultazione al Comitato direttivo almeno otto giorni prima della riunione del Comitato direttivo, insieme alla relativa documentazione. Successivamente, il presidente presenta l’ordine del giorno provvisorio ai membri del Consiglio generale, insieme alla relativa documentazione, almeno dieci giorni di calendario prima della riunione del Consiglio generale. Nella programmazione dei lavori e nella preparazione degli ordini del giorno delle riunioni del Consiglio generale si tiene conto del fatto che può richiedersi ai membri che partecipano ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, di non partecipare alle riunioni del Consiglio generale ove sia discussa la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri dell’Unione.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis   Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine del giorno provvisorio, ciascun membro può presentare al segretariato del CERS la richiesta di discutere una voce dell’ordine del giorno senza la partecipazione di quei membri che partecipano ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, ove sia discussa la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri. È mantenuto l’anonimato sull’identità del rappresentante che presenta la richiesta.»;

3)

nell’articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il Comitato direttivo esamina in anticipo le questioni all’ordine del giorno provvisorio per ogni riunione del Consiglio generale, assieme alla relativa documentazione. Il Comitato direttivo garantisce la preparazione dei dossier per il Consiglio generale e, ove opportuno, propone opzioni o soluzioni. Nella programmazione dei lavori e nella preparazione degli ordini del giorno delle riunioni del Consiglio generale si tiene conto del fatto che può richiedersi ai membri che partecipano ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, di non partecipare al Consiglio generale ove sia discussa la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri dell’Unione. Il Comitato direttivo informa il Consiglio generale degli sviluppi delle attività del CERS in maniera continuativa.»;

4)

l’articolo 13 è modificato come segue:

a)

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis   Un rappresentante delle banche centrali nazionali di Islanda e Norvegia e, per quanto attiene al Lichtenstein, un rappresentante del ministero delle finanze, nonché un rappresentante dell’autorità di vigilanza nazionale competente per ciascuno di tali Stati membri dell’EFTA partecipano al Comitato tecnico consultivo.»;

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Il presidente del Comitato tecnico consultivo propone, almeno dieci giorni di calendario prima della riunione, un ordine del giorno preparato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1092/2010, che è presentato al Comitato tecnico consultivo per l’approvazione. La documentazione relativa alle voci dell’ordine del giorno è resa disponibile a tutti i membri del Comitato tecnico consultivo dal segretariato del CERS. Nella programmazione dei lavori e nella preparazione degli ordini del giorno delle riunioni del Comitato tecnico consultivo si tiene conto del fatto che può richiedersi ai membri che partecipano ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2 bis, di non partecipare ai lavori del Comitato tecnico consultivo ove sia discussa la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri dell’Unione. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine del giorno, ciascun rappresentante può presentare al segretariato del CERS la richiesta di discutere una voce dell’ordine del giorno senza la partecipazione di quei rappresentanti che partecipano ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2 bis, ove sia discussa la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri. È mantenuto l’anonimato sull’identità del rappresentante che presenta la richiesta.»;

5)

l’articolo 27 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli strumenti giuridici del CERS sono adottati dal Consiglio generale e firmati dal capo del segretariato del CERS per certificarne la conformità alla decisione del Consiglio generale.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis   Tutti gli strumenti giuridici del CERS sono numerati in sequenza per facilitarne l’individuazione.»;

c)

è inserito il seguente paragrafo 1 ter:

«1 ter   Il segretariato del CERS si adopera per assicurare:

a)

la custodia in sicurezza degli strumenti giuridici del CERS;

b)

la notifica ai destinatari;

c)

se del caso, la pubblicazione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea degli strumenti giuridici del CERS dei quali il Consiglio generale abbia deciso espressamente la pubblicazione.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1o aprile 2017.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 marzo 2017.

Il presidente del CERS

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

(2)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162.

(3)  Decisione (UE) 2016/1171 del Consiglio, del 12 luglio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a modifiche dell’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 38).

(4)  Decisione del Comitato misto SEE n. 198/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (GU L 46 del 23.2.2017, pag. 1).

(5)  Decisione BCE/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4).


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

21.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 124/6


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8408 — Cinven/CPPIB/Travel Holdings Parent Corporation)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 124/05)

1.

In data 10 aprile 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Fifth Cinven Fund, gestito da Cinven Capital Management (V) General Partner Limited («Cinven», Regno Unito), e Canada Pension Plan Investment Board («CPPIB», Canada) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Travel Holdings Parent Corporation e relative controllate («Target» o «Tourico»). Il Target sarà successivamente fuso con Hotelbeds Travel Company, Inc., controllata al 100 % di Hotelbeds US Holdco, Inc., che a sua volta è controllata congiuntamente da Cinven e CPPIB.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Cinven: impresa di private equity che fornisce servizi per la gestione degli investimenti e servizi di consulenza in materia di investimenti a diversi fondi d’investimento,

—   CPPIB: organizzazione specializzata nella gestione di investimenti creata con una legge del parlamento per investire i fondi di Canada Pension Plan,

—   Target: società di intermediazione del settore viaggi con sede a Orlando (Florida).

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8408 — Cinven/CPPIB/Travel Holdings Parent Corporation, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


21.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 124/7


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8379 — SGID/Hellenic Republic/IPTO)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 124/06)

1.

In data 10 aprile 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione State Grid International Development Limited («SGID», Cina), controllata dalla commissione che sorveglia e amministra i beni pubblici del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese («Central SASAC»), e lo Stato ellenico acquisiranno, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Independent Power Transmission Operator SA («IPTO», Grecia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

SGID si occupa di investimenti e di gestione in relazione ad attività regolamentate di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica al di fuori della Repubblica popolare cinese, con attivi e investimenti in Australia, in Brasile, nelle Filippine, in Portogallo, nella regione amministrativa speciale di Hong Kong e in Italia;

la Repubblica ellenica controlla IPTO attraverso la controllata DES ADMIE;

in quanto gestore del sistema ellenico di trasmissione dell’energia elettrica, IPTO ne assicura la gestione, l’utilizzazione, la manutenzione e lo sviluppo per garantire l’approvvigionamento di energia elettrica della Grecia.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8379 — SGID/Hellenic Republic/IPTO, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


21.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 124/8


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8462 — KKR/CDPQ/USI Insurance Services)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 124/07)

1.

In data 11 aprile 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese KKR & Co. L.P. («KKR», Stati Uniti) e Caisse de dépôt et placement du Quebec («CDPQ», Canada) acquisiranno, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune indiretto di USI Insurance Services («USI» o «Target», Stati Uniti).

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

KKR è un’impresa d’investimento con sede negli Stati Uniti che opera a livello mondiale offrendo una gamma di servizi di gestione alternativa degli attivi a investitori pubblici e privati del mercato e fornendo soluzioni per i mercati dei capitali all’impresa, ai rispettivi clienti e alle società in portafoglio;

CDPQ è un investitore istituzionale che opera a livello mondiale nella gestione di fondi, principalmente per piani pensionistici e assicurativi per i dipendenti dei settori pubblico e parastatale. CDPQ investe nei principali mercati finanziari, nel private equity, nelle infrastrutture e nei beni immobili;

il Target è una società di intermediazione assicurativa e consulenza che opera nel ramo proprietà e danni e offre prestazioni per i dipendenti, servizi relativi al rischio personale, soluzioni per le pensioni, programmi e soluzioni speciali negli Stati Uniti.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8462 — KKR/CDPQ/USI Insurance Services, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.