ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 86

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
20 marzo 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2017/C 86/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2017/C 86/02

Causa C-27/16: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell’8 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Angel Marinkov/Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina (Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Direttive 2000/78/CE e 2006/54/CE — Ambito di applicazione — Irricevibilità manifesta — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Attuazione del diritto dell’Unione — Insussistenza — Incompetenza manifesta)

2

2017/C 86/03

Causa C-345/16: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 29 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège — Belgio) — Jean Jacob, Dominique Lennertz/État belge (Rinvio pregiudiziale — Contesto di fatto e di diritto del procedimento principale — Insussistenza di sufficienti precisazioni — Irricevibilità manifesta — Articolo 53, paragrafo 2 — Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte)

3

2017/C 86/04

Causa C-379/16 P: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 24 novembre 2016 — European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Appalti pubblici di servizi — Servizi di manutenzione e di sviluppo software — Erronea interpretazione degli argomenti e snaturamento degli elementi di prova forniti dal convenuto dinanzi al Tribunale)

3

2017/C 86/05

Causa C-484/16: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 13 dicembre 2016 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Taranto — Italia) — procedimento penale a carico di Antonio Semeraro [Rinvio pregiudiziale — Incompetenza manifesta — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Direttiva 2012/29/UE — Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) — Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 49, 51, 53 e 54 — Delitto d’ingiuria — Abrogazione da parte del legislatore nazionale del delitto di ingiuria — Assenza di collegamento con il diritto dell’Unione — Manifesta incompetenza della Corte]

4

2017/C 86/06

Causa C-522/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 7 ottobre 2016 — A/Staatssecretaris van Financiën

4

2017/C 86/07

Causa C-564/16 P: Impugnazione proposta il 7 novembre 2016 dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale avverso la sentenza del Tribunale (Sezione Settima) del 9 settembre 2016, causa T-159/15, Puma SE/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

5

2017/C 86/08

Causa C-631/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland (Paesi Bassi) il 7 dicembre 2016 — X BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, ufficio di Rotterdam Rijnmond

6

2017/C 86/09

Causa C-634/16 P: Impugnazione proposta il 7 dicembre 2016 dall’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 28 settembre 2016, causa T-476/15, European Food SA/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

7

2017/C 86/10

Causa C-637/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 9 dicembre 2016 — Florian Hanig/Société Air France SA

8

2017/C 86/11

Causa C-644/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 15 dicembre 2016 — Synthon BV/Astellas Pharma Inc.

9

2017/C 86/12

Causa C-648/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria (Italia) il 16 dicembre 2016 — Fortunata Silvia Fontana/Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Reggio Calabria

10

2017/C 86/13

Causa C-651/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 19 dicembre 2016 — DW

10

2017/C 86/14

Causa C-652/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 19 dicembre 2016 — Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Аhmedbekov/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

11

2017/C 86/15

Causa C-660/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 21 dicembre 2016 — Finanzamt Dachau/Achim Kollroß

12

2017/C 86/16

Causa C-661/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 21 dicembre 2016 — Finanzamt Göppingen/Erich Wirtl

13

2017/C 86/17

Causa C-672/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 29 dicembre 2016 — Imofloresmira — Investimentos Imobiliários S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

14

2017/C 86/18

Causa C-676/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 27 dicembre 2016 — CORPORATE COMPANIES s.r.o./Ministerstvo financí ČR

15

2017/C 86/19

Causa C-677/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social no33 de Madrid (Spagna) il 29 dicembre 2016 — Montero Mateos/Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

15

2017/C 86/20

Causa C-679/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 30 dicembre 2016 — A

16

2017/C 86/21

Causa C-9/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 9 gennaio 2017 — Maria Tirkkonen

17

2017/C 86/22

Causa C-15/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 13 gennaio 2017 — Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp./Rajavartiolaitos

17

2017/C 86/23

Causa C-25/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 19 gennaio 2017 — Garante per la protezione dei dati personali

19

2017/C 86/24

Causa C-33/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okrajno Sodišče Pliberk (Austria) il 23 gennaio 2017 — Čepelnik d.o.o./Michael Vavti

20

2017/C 86/25

Causa C-72/16: Ordinanza del presidente della Corte del 30 novembre 2016 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — The Queen, su ricorso di: Prospector Offshore Drilling SA e a./Her Majesty's Treasury, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

21

2017/C 86/26

Causa C-148/16: Ordinanza del presidente della Corte del 6 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) –Procuratore generale/Zenon Robert Akarsar

21

2017/C 86/27

Causa C-159/16: Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte del 6 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) — procedimento promosso dalla Starptautiskā lidosta Riga VAS, con l’intervento di: Konkurences padome

22

2017/C 86/28

Causa C-282/16: Ordinanza del presidente della Corte del 25 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien — Austria) — RMF Financial Holdings Sàrl/Heta Asset Resolution AG

22

2017/C 86/29

Causa C-394/16: Ordinanza del presidente della Corte del 21 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main — Germania) — FMS Wertmanagement AöR/Heta Asset Resolution AG

22

 

Tribunale

2017/C 86/30

Causa T-92/11 RENV: Sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2017 — Andersen/Commissione (Aiuti di Stato — Trasporto ferroviario — Aiuti concessi dalle autorità danesi a favore dell’impresa pubblica Danske Statsbaner — Contratti di servizio pubblico per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri tra Copenaghen e Ystad — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno a determinate condizioni — Applicazione nel tempo delle norme di diritto sostanziale — Servizio d’interesse economico generale — Errore manifesto di valutazione)

23

2017/C 86/31

Causa T-646/13: Sentenza del Tribunale del 3 febbraio 2017 — Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe/Commissione (Diritto istituzionale — Iniziativa dei cittadini europei — Tutela delle minoranze nazionali e linguistiche nell’Unione — Diniego di registrazione — Assenza manifesta di competenza legislativa della Commissione — Obbligo di motivazione — Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 211/2011)

24

2017/C 86/32

Causa T-509/15: Sentenza del Tribunale del 3 febbraio 2017 — Kessel medintim/EUIPO — Janssen-Cilag (Premeno) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Premeno — Marchio nazionale denominativo anteriore Pramino — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore — Diritto di essere ascoltato — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009]

24

2017/C 86/33

Causa T-696/15: Sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2017 — Bodegas Vega Sicilia/EUIPO (TEMPOS VEGA SICILIA) (Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo TEMPOS VEGA SICILIA — Impedimento assoluto alla registrazione — Marchio per vini contenente indicazioni geografiche — Articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 207/2009)

25

2017/C 86/34

Causa T-16/16: Sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2017 — Mast-Jägermeister/EUIPO (Bicchieri) [Disegno o modello comunitario — Domanda di disegni e modelli comunitari che raffigurano bicchieri — Nozione di raffigurazione atta ad essere riprodotta — Imprecisione della raffigurazione quanto alla portata della tutela richiesta — Rifiuto di porre rimedio alle irregolarità — Rifiuto di attribuire una data di deposito — Articoli 36 e 46 del regolamento (CE) n. 6/2002 — Articolo 4, paragrafo 1, lettera e) e articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2245/]

26

2017/C 86/35

Causa T-82/16: Sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2017 — International Gaming Projects/EUIPO — adp Gauselmann (TRIPLE EVOLUTION) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea TRIPLE EVOLUTION — Marchio denominativo anteriore dell’Unione europea Evolution — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

26

2017/C 86/36

Causa T-106/16: Sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2017 — zero/EUIPO — Hemming (ZIRO) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ZIRO — Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore zero — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

27

2017/C 86/37

Causa T-196/15 P: Impugnazione proposta il 24 novembre 2016 da Valéria Anna Gyarmathy avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 5 marzo 2015, causa F-97/13, Gyarmathy/FRA

28

2017/C 86/38

Causa T-870/16: Ricorso proposto il 7 dicembre 2016 — Miserini Johansson/BEI

28

2017/C 86/39

Causa T-24/17: Ricorso proposto il 17 gennaio 2017 — LA Superquimica/EUIPO — D-Tack (D-TACK)

30

2017/C 86/40

Causa T-40/17: Ricorso proposto il 19 gennaio 2017 — Habermaaß/EUIPO — Here Global (h)

30

2017/C 86/41

Causa T-51/17: Ricorso proposto il 27 gennaio 2017 — Polonia/Commissione

31

2017/C 86/42

Causa T-65/17: Ricorso proposto il 1o febbraio 2017 — Westbrae Natural/EUIPO — Kaufland Warenhandel (COCONUT DREAM)

32

2017/C 86/43

Causa T-476/16: Ordinanza del Tribunale del 2 febbraio 2017 — Adama Agriculture e Adama France/Commissione

33


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2017/C 086/01)

Ultima pubblicazione

GU C 78 del 13.3.2017

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 70 del 6.3.2017

GU C 63 del 27.2.2017

GU C 53 del 20.2.2017

GU C 46 del 13.2.2017

GU C 38 del 6.2.2017

GU C 30 del 30.1.2017

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/2


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell’8 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Angel Marinkov/Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina

(Causa C-27/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Direttive 2000/78/CE e 2006/54/CE - Ambito di applicazione - Irricevibilità manifesta - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Attuazione del diritto dell’Unione - Insussistenza - Incompetenza manifesta))

(2017/C 086/02)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: Angel Marinkov

Convenuto: Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (tribunale amministrativo della città di Sofia, Bulgaria), con decisione del 28 dicembre 2015, è manifestamente irricevibile in quanto si riferisce alle direttive 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni poste in quanto vertenti sugli articoli 30, 47 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


(1)  GU C 111 del 29.3.2016.


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/3


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 29 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège — Belgio) — Jean Jacob, Dominique Lennertz/État belge

(Causa C-345/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Contesto di fatto e di diritto del procedimento principale - Insussistenza di sufficienti precisazioni - Irricevibilità manifesta - Articolo 53, paragrafo 2 - Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte))

(2017/C 086/03)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Liège

Parti

Ricorrenti: Jean Jacob, Dominique Lennertz

Convenuto: État belge

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta dal tribunal de première instance de Liège (tribunale di primo grado di Liegi, Belgio), con decisione del 9 giugno 2016, è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 326 del 5.9.2016.


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/3


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 24 novembre 2016 — European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-379/16 P) (1)

((Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Appalti pubblici di servizi - Servizi di manutenzione e di sviluppo software - Erronea interpretazione degli argomenti e snaturamento degli elementi di prova forniti dal convenuto dinanzi al Tribunale))

(2017/C 086/04)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentanti: C.-N. Dede e D. Papadopoulou, dikigoroi)

Convenuto: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (rappresentante: N. Bambara, agente)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La European Dynamics Luxembourg SA, la European Dynamics Belgium SA, e la Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 305 del 22.8.2016.


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/4


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 13 dicembre 2016 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Taranto — Italia) — procedimento penale a carico di Antonio Semeraro

(Causa C-484/16) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Incompetenza manifesta - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2012/29/UE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) - Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 49, 51, 53 e 54 - Delitto d’ingiuria - Abrogazione da parte del legislatore nazionale del delitto di ingiuria - Assenza di collegamento con il diritto dell’Unione - Manifesta incompetenza della Corte])

(2017/C 086/05)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Taranto

Imputato nel procedimento principale

Antonio Semeraro

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Giudice di pace di Taranto (Italia) con ordinanza del 2 settembre 2016.


(1)  GU C 428 del 21.11.2016.


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 7 ottobre 2016 — A/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-522/16)

(2017/C 086/06)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: A

Resistente: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 62 del CDC (1) [codice doganale comunitario], in combinato disposto con gli articoli 205, 212, 216, 217 e 218 del regolamento d’applicazione (2), e il disposto dei regolamenti (CEE) nn. 2777/75 (3) e 1484/95 (4) debbano essere interpretati nel senso che rientrano tra i dati in base ai quali viene redatta la dichiarazione in dogana, di cui all’articolo 201, paragrafo 3, secondo comma, del CDC, anche i documenti da presentare alle autorità doganali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1484/95.

2)

Se l’articolo 201, paragrafo 3, secondo comma, del CDC debba essere interpretato nel senso che tra le persone responsabili deve essere compresa anche la persona fisica che non è concretamente l’autore dell’atto descritto in detto comma («fornire i dati necessari alla stesura della dichiarazione in dogana») né può essere considerata responsabile per detta azione come incaricato, ma che è strettamente e consapevolmente coinvolta nell’ideazione e nella costituzione di una struttura di società e flussi commerciali nel cui ambito successivamente (ad opera di altri) sono stati «forniti i dati necessari alla stesura della dichiarazione in dogana».

3)

Se la condizione «che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della erroneità dei dati necessari alla stesura della dichiarazione in dogana», posta all’articolo 201, paragrafo 3, secondo comma, CDC, debba essere interpretata nel senso che le persone giuridiche e fisiche che sono esperti operatori commerciali non sono considerate responsabili per i dazi addizionali dovuti a causa dell’abuso di diritto, ove abbiano concretamente messo a punto una struttura di transazioni al fine di eludere dazi addizionali solo dopo che rinomati specialisti nel settore del diritto doganale hanno confermato che siffatta struttura era accettabile sotto il profilo giuridico e fiscale.

4)

Se l’articolo 221, paragrafo 4, del CDC debba essere interpretato nel senso che il termine di tre anni non viene sospeso in una situazione in cui, dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 221, paragrafo 3, primo comma, CDC, si stabilisce che i dazi all’importazione esigibili ai sensi dell’articolo 201 CDC a seguito della presentazione di una dichiarazione in dogana per l’immissione delle merci in libera pratica non sono stati precedentemente imposti a causa della comunicazione nella dichiarazione di dati erronei o incompleti.

5)

Se i paragrafi 3 e 4 dell’articolo 221 del CDC debbano essere interpretati nel senso che, allorché per una dichiarazione di importazione a un debitore doganale è stata fatta una comunicazione dei dazi dovuti avverso la quale detto debitore ha presentato ricorso a termini dell’articolo 243 CDC, per la medesima dichiarazione doganale le autorità doganali possono procedere al recupero a posteriori dei dazi dovuti in dogana ad integrazione di tale comunicazione che ha formato l’oggetto di un ricorso giurisdizionale, senza riguardo al disposto dell’articolo 221, paragrafo 4, del CDC.


(1)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 1993, L 253, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU 1975, L 282, pag. 77).

(4)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU 1995, L 145, pag. 47).


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/5


Impugnazione proposta il 7 novembre 2016 dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale avverso la sentenza del Tribunale (Sezione Settima) del 9 settembre 2016, causa T-159/15, Puma SE/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-564/16 P)

(2017/C 086/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Hanf, D. Botis, agenti)

Altra parte nel procedimento: Puma SE

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia

annullare integralmente la sentenza impugnata;

condannare la Puma SE a sopportare le spese sostenute dall’EUIPO.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, il Tribunale ha ignorato la posizione processuale dell’EUIPO e gli obblighi nel procedimento in contradditorio dinanzi all’EUIPO, violando l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento 207/2009 (1) e il principio di buona amministrazione, in quanto ha rilevato che la Puma «aveva debitamente invocato» le tre decisioni precedenti dell’EUIPO allo scopo di adempiere al proprio obbligo di dimostrare la notorietà dei marchi della Puma (regola 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 2868/95 (2)). In tal modo, il Tribunale ha ammesso che tale dovere può essere assolto mediante riferimenti generici e imprecisati ai documenti presentati in precedenti procedimenti di opposizione che coinvolgono parti diverse e nei quali l’altra parte nel procedimento in esame non era parte.

Poiché l’EUIPO non può ignorare, ma deve piuttosto rispettare, il diritto dell’altra parte a essere sentita (articolo 75 del regolamento 207/2009), l’affermazione del Tribunale obbliga inevitabilmente l’EUIPO ad assumere un ruolo attivo nel procedimento in contraddittorio. Ciò pregiudica la natura contraddittoria di tali procedimenti, il corrispondente dovere di neutralità dell’EUIPO, così come la buona amministrazione di tali procedimenti.

In secondo luogo, qualificando le precedenti decisioni dell’EUIPO richiamate dalla Puma quali «prassi decisionale» dell’EUIPO, il Tribunale ha ignorato sia la natura contraddittoria dei procedimenti in contraddittorio sia la nozione di «notorietà» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 207/2009. Tale duplice negligenza ha determinato una corrispondente duplice violazione del principio di buona amministrazione.

Da un lato, il prerequisito per la corretta applicazione della giurisprudenza Technopol non è soddisfatto nel presente caso — un procedimento in contraddittorio — poiché la giurisprudenza relativa all’obbligo dell’EUIPO di indagare d’ufficio i fatti rilevanti del caso da decidere riguarda solo i procedimenti inaudita altera parte. Comunque, data l’evidente mancanza di qualunque «prassi decisionale» dell’EUIPO relativamente alla notorietà dei marchi della Puma, non è possibile che sussista l’obbligo di motivare la mancata applicazione, alla situazione nel caso in esame, delle risultanze relative alla notorietà dei marchi della Puma emerse nelle decisioni precedenti.

Dall’altro lato, il Tribunale non poteva, senza violare il principio del contradditorio che disciplina i procedimenti in contraddittorio di cui all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento 207/2009, dedurre dal principio di buona amministrazione un obbligo aggiuntivo in capo alla commissione di ricorso di invitare, d’ufficio, la Puma a presentare prove complementari relative alla presunta notorietà dei suoi marchi Puma.

In terzo luogo, la conclusione del Tribunale riguardante l’obbligo dell’EUIPO di invitare, d’ufficio, la Puma a presentare prove complementari viola altresì l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento 207/2009 (applicabile in forza della regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95), che si applica esclusivamente alle deduzioni presentate dalle parti di loro iniziativa.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland (Paesi Bassi) il 7 dicembre 2016 — X BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, ufficio di Rotterdam Rijnmond

(Causa C-631/16)

(2017/C 086/08)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Noord-Holland

Parti

Ricorrente: X BV

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, ufficio di Rotterdam Rijnmond

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1647 (1), della Commissione, del 13 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e prodotte da [A SOCIETÀ] Ltd, e in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, sia valido.

2)

Se il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1731 (2) della Commissione, del 28 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da [I SOCIETÀ] Ltd (Cina), e in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’ Unione europea nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, sia valido.

3)

In caso di risposta negativa alla prima e/o alla seconda questione, se ciò implichi che i dazi assolti devono essere restituiti alla ricorrente, con rimborso degli interessi.

4)

In caso di risposta affermativa alla terza questione, come debbano essere calcolati gli interessi in parola.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 della Commissione, del 13 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e prodotte da Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd, Freetrend Industrial Ltd. e la sua società collegata Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd., Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co, Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd., Tripos Enterprise Inc., Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2016, L 245, pag. 16).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 della Commissione, del 28 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da General Footwear Ltd (Cina), Diamond Vietnam Co Ltd e Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2016, L 262, pag. 4).


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/7


Impugnazione proposta il 7 dicembre 2016 dall’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 28 settembre 2016, causa T-476/15, European Food SA/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-634/16 P)

(2017/C 086/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)

Altre parti nel procedimento: European Food SA, Société des produits Nestlé SA

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

condannare l’European Food SA alle spese sostenute dall’EUIPO.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che i regolamenti n. 207/2009 (1) e n. 2868/95 (2) prevedono due tipi di termini per presentare deduzioni nei procedimenti di opposizione dinanzi all’EUIPO: quelli specificati nella legislazione stessa e che pertanto non possono essere estesi dall’EUIPO, e quelli che spetta all’EUIPO fissare in ogni singolo caso, ai fini di un adeguato svolgimento del procedimento e che possono, ove opportuno a seconda delle circostanze specifiche del caso di specie, essere estesi su richiesta delle parti. È pertanto errata l’affermazione del Tribunale secondo cui al procedimento di dichiarazione di nullità per impedimenti assoluti alla registrazione non si applica alcun termine temporale.

In secondo luogo, il Tribunale ha applicato erroneamente il significato e la portata dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento 207/2009. Tale articolo trova applicazione in tutti i tipi di procedimento dinanzi all’EUIPO e a tutti i termini applicabili, ossia i) quelli definiti direttamente dai regolamenti n. 207/2009 e n. 2868/95 e ii) quelli definiti dall’EUIPO nell'esercizio della sua competenza di organizzazione dei procedimenti dinanzi a esso.

In terzo luogo, concentrandosi sul terzo comma della regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, il Tribunale ha ignorato il significato fondamentale di tale regola prevista al primo comma, ossia che la commissione di ricorso è soggetta alle stesse norme procedurali della divisione che ha adottato la decisione impugnata. Tale primo comma non è circoscritto ai procedimenti di opposizione, ma è applicabile a tutti i procedimenti, compresi quelli di dichiarazione di nullità.

In quarto luogo, la sentenza impugnata ha violato l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 nella parte in cui i) non ha applicato tale disposizione ai termini fissati dall’EUIPO e ii) ha privato la commissione di ricorso della facoltà attribuitale dall’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 di valutare se le prove presentate per la prima volta potessero essere qualificate come «nuove» e, in mancanza di ciò, di esercitare il suo potere discrezionale in relazione alla ricevibilità di tali prove.

Infine, la decisione impugnata turba l’equilibrio dei rispettivi diritti procedurali delle parti conferendo a ognuna di esse nel procedimento di dichiarazione di nullità un diritto incondizionato a presentare qualunque prova in ogni fase del procedimento dinanzi all’EUIPO, ivi compreso in appello. Ciò priva il convenuto di una fase dell’esame amministrativo laddove il richiedente la nullità scelga deliberatamente di non presentare alcun — o alcun rilevante — fatto o prova dinanzi alla divisione di annullamento. Inoltre, conferendo a ogni parte nel procedimento di dichiarazione di nullità un diritto incondizionato a presentare qualunque prova in ogni fase del procedimento, la decisone viola altresì i principi di economia processuale e di buona amministrazione.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 9 dicembre 2016 — Florian Hanig/Société Air France SA

(Causa C-637/16)

(2017/C 086/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Düsseldorf

Parti nel procedimento principale

Attore: Florian Hanig

Convenuta: Société Air France SA

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 7, paragrafo 1, primo periodo, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (1), debba essere interpretato nel senso che la nozione di «intracomunitario» ricomprende anche quei territori che, a norma dell’allegato II del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, costituiscono i cosiddetti «paesi e territori d’oltremare», ai quali si applica soltanto lo speciale regime di associazione disciplinato nella Parte Quarta del TFUE.


(1)  GU L 46, pag. 1.


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 15 dicembre 2016 — Synthon BV/Astellas Pharma Inc.

(Causa C-644/16)

(2017/C 086/11)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Appellante: Synthon BV

Appellata: Astellas Pharma Inc.

Questioni pregiudiziali

1)

a.

Se l’articolo 6 della direttiva (1) sul rispetto dei diritti della proprietà intellettuale debba essere interpretato nel senso che, nel criterio da applicare per l’accoglibilità di una domanda di produzione, occorre fare una distinzione a seconda che la parte a cui si richiede la produzione sia un (presunto) contraffattore o un terzo.

b.

In caso di risposta affermativa a detta questione, sotto quali aspetti differiscano siffatti criteri.

2)

a.

Qualora avverso una domanda di produzione venga formulata un’eccezione che afferma che il diritto di proprietà intellettuale in forza del quale viene richiesta la produzione è nullo (o non esiste più), se la fondatezza di tale difesa debba essere valutata sulla base del medesimo criterio vigente per la questione della plausibilità dell’asserita violazione (ammesso che il diritto di proprietà intellettuale invocato esista).

b.

In caso di risposta negativa a questa questione, sotto quali aspetti differiscano siffatti criteri.

c.

Se nella soluzione delle questioni 2a e 2b occorra fare una distinzione a seconda che il diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi sia stato conferito dopo l’esame della sua validità (come un brevetto europeo) oppure sia sorto ex lege (come un diritto d’autore).


(1)  Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45).


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria (Italia) il 16 dicembre 2016 — Fortunata Silvia Fontana/Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Reggio Calabria

(Causa C-648/16)

(2017/C 086/12)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria

Parti nella causa principale

Ricorrente: Fortunata Silvia Fontana

Convenuta: Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Reggio Calabria

Questione pregiudiziale

Se è o meno compatibile con gli artt. 113 e 114 TFUE nonché con la Direttiva 112/2006/CE (1) la normativa nazionale italiana costituita dagli artt. 62 sexies comma 3 e 62 bis del D.L. 331/1993, [convertito in legge] 29 ottobre 1993, N. 427, nella parte in cui consente l’applicazione dell’IVA ad un volume d’affari globale induttivamente accertato, sotto il profilo del rispetto della detrazione e dell’obbligo di rivalsa e, più in generale, in relazione al principio di neutralità e traslazione dell’imposta.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 19 dicembre 2016 — DW

(Causa C-651/16)

(2017/C 086/13)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: DW

Altra parte del procedimento: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 4, paragrafo 3, TFUE e l’articolo 45, paragrafi 1 e 2, TFUE, debbano essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro come quella oggetto del procedimento principale che, ai fini della determinazione dell’importo della prestazione di maternità, non esclude dal periodo di 12 mesi, da utilizzarsi per il calcolo della base contributiva media, i mesi in cui la persona ha lavorato presso un’istituzione dell’Unione europea ed era affiliata al regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee laddove, riconoscendo che durante detto periodo la persona non era assicurata in Lettonia, equipara le sue entrate alla base contributiva media determinata dallo Stato, il che può comportare la sostanziale riduzione dell’importo della prestazione di maternità erogata rispetto al possibile importo della prestazione che la persona avrebbe potuto percepire se, nel periodo considerato per il calcolo, non si fosse recata a lavorare presso un’istituzione dell’Unione europea, ma avesse lavorato a titolo subordinato in Lettonia.


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 19 dicembre 2016 — Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Аhmedbekov/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

(Causa C-652/16)

(2017/C 086/14)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrenti: Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Аhmedbekov

Convenuto: Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

Questioni pregiudiziali

1)

Se in base all’articolo 78, paragrafi 1 e 2, lettere a), d) e f), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché al considerando 12 e all’articolo 1 della direttiva 2013/32/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), la previsione relativa al motivo di inammissibilità delle domande di protezione internazionale di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera e), della direttiva in parola costituisca una disposizione con effetto diretto che gli Stati membri non possono disapplicare, ad esempio, applicando disposizioni più vantaggiose del diritto nazionale in base alle quali la prima domanda di protezione internazionale, necessaria ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva, deve essere esaminata al fine di determinare anzitutto se il richiedente soddisfi i requisiti per essere qualificato come rifugiato e, successivamente, se l’interessato abbia diritto alla protezione sussidiaria.

2)

Se dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2013/32 in combinato disposto con gli articoli 7, paragrafo 3, e 2, lettere a), c) e g), e con il considerando 60 della direttiva in parola, risulti che, nelle circostanze del procedimento principale, una domanda di protezione internazionale presentata da un genitore a nome di un minore accompagnato è inammissibile quando la domanda è motivata sulla base del fatto che il bambino è un familiare della persona che ha richiesto protezione internazionale adducendo il proprio status di rifugiato ai sensi dell’articolo 1A della convenzione di Ginevra [relativa allo status dei rifugiati; in prosieguo: la «convenzione di Ginevra»].

3)

Se dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2013/32 in combinato disposto con gli articoli 7, paragrafo 1, e 2, lettere a), c) e g) e con il considerando 60 della direttiva in parola risulti che, nelle circostanze del procedimento principale, una domanda di protezione internazionale presentata a nome di un maggiorenne è inammissibile se, nei procedimenti dinanzi alle autorità amministrative competenti, la domanda è motivata unicamente sulla base del fatto che il richiedente è un familiare della persona che ha richiesto protezione internazionale adducendo il proprio status di rifugiato ai sensi dell’articolo 1A della convenzione di Ginevra e il richiedente, all’atto della presentazione della domanda, non ha alcun diritto a svolgere un’attività economica.

4)

Se, in base all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2011/95/UE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), in combinato disposto con il considerando 36 della medesima direttiva, sia necessario che la valutazione della sussistenza di un timore fondato di subire persecuzioni o di un rischio effettivo di subire un danno grave avvenga sulla sola base dei fatti e delle circostanze riguardanti il richiedente.

5)

Se, a norma dell’articolo 4 della direttiva 2011/95 in combinato disposto con il suo considerando 36 e con l’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 sia ammissibile una giurisprudenza nazionale in uno Stato membro che:

a)

obbliga l’autorità competente a esaminare le domande di protezione internazionale presentate dagli appartenenti a una stessa famiglia nell’ambito di un unico procedimento quando le domande in parola sono motivate sulla base degli stessi fatti, nello specifico, sull’asserito status di rifugiato di uno solo dei familiari;

b)

obbliga l’autorità competente a sospendere i procedimenti vertenti sulle domande di protezione internazionale presentate dai familiari che non soddisfano personalmente le condizioni per una siffatta protezione sino alla conclusione del procedimento vertente sulla domanda del familiare presentata sulla base dell’asserito status di rifugiato dell’interessato ai sensi dell’articolo 1A della convenzione di Ginevra.

Se una siffatta giurisprudenza sia ammissibile anche alla luce di considerazioni attinenti all’interesse del minore, al mantenimento dell’unità del nucleo familiare e al rispetto del diritto alla vita privata e alla vita familiare, nonché del diritto a rimanere nello Stato membro sino all’esame della domanda, vale a dire, in ragione degli articoli 7, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dei considerando 12 e 60 e dell’articolo 9 della direttiva 2013/32, dei considerando 16, 18 e 36 e dell’articolo 23 della direttiva 2011/95 e dei considerando 9, 11 e 35 e degli articoli 6 e 12 della direttiva 2013/33/UE (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

6)

Se dai considerando 16, 18 e 36 e dall’articolo 3 della direttiva 2011/95 in combinato disposto con il considerando 24 e con gli articoli 2, lettere d) e j), 13 e 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva in parola emerga che è ammissibile una disposizione nazionale come quella di cui all’articolo 8, paragrafo 9, dello Zakon za ubezhishteto i bezhantsite (legge sull’asilo e i rifugiati) oggetto del procedimento principale, secondo cui anche i familiari di uno straniero cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato sono considerati come rifugiati se ciò è compatibile con il loro status personale e non sussistono, in base al diritto nazionale, motivi ostativi al riconoscimento dello status di rifugiato.

7)

Se dalla disciplina dei motivi di persecuzione di cui all’articolo 10 della direttiva 2011/95 consegua che la presentazione di un ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo contro lo Stato di origine dell’interessato comporta la sua appartenenza a uno dei particolari gruppi sociali di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva in parola, o se la proposizione del ricorso debba essere considerata un’opinione politica ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), della direttiva.

8)

Se dall’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 derivi che il giudice è tenuto a esaminare, nel merito, i nuovi motivi per il riconoscimento della protezione internazionale dedotti nel corso del procedimento giurisdizionale ma non indicati nel ricorso proposto avverso la decisione di diniego della protezione internazionale.

9)

Se dall’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, emerga che il giudice è tenuto a valutare l’ammissibilità della domanda di protezione internazionale sulla base dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera e), della stessa direttiva nell’ambito del procedimento giudiziario relativo all’impugnazione della decisione di diniego della protezione internazionale se, ai fini della decisione impugnata, la domanda, come necessario in base all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva, è stata valutata esaminando anzitutto se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato e, successivamente, se egli abbia diritto alla protezione sussidiaria.


(1)  GU 2013, L 180, pag. 60.

(2)  GU 2011, L 337, pag. 9.

(3)  GU 2013, L 180, pag. 96


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 21 dicembre 2016 — Finanzamt Dachau/Achim Kollroß

(Causa C-660/16)

(2017/C 086/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Dachau

Convenuto: Achim Kollroß

Questioni pregiudiziali

1)

Se i requisiti della certezza dell’erogazione di una prestazione quale condizione per la detrazione sulla base di un acconto ai sensi della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa «Firin», C-107/13 (1), debbano essere accertati in maniera puramente oggettiva o dal punto di vista del soggetto che ha versato l’acconto in base alle circostanze da lui riconoscibili.

2)

Se gli Stati membri, tenuto conto del fatto che — a norma dell’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2) — il diritto a detrazione insorge nello stesso momento in cui l’imposta diviene esigibile, e considerati i poteri di regolamentazione loro riconosciuti in base agli articoli 185, paragrafo 2, secondo comma, e 186 della direttiva succitata, possano subordinare al rimborso dell’acconto la rettifica tanto dell’imposta quanto della detrazione.

3)

Se l’agenzia tributaria competente per il soggetto che ha versato l’acconto debba rimborsare a quest’ultimo l’imposta sulla cifra d’affari qualora questi non possa ottenere il rimborso dell’acconto dal relativo destinatario. In caso affermativo, se ciò debba avvenire nell’ambito di un procedimento di determinazione dell’imposta o se sia a tal fine sufficiente un procedimento secondo equità.


(1)  ECLI:EU:C:2014:151.

(2)  GU L 147, pag. 1.


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 21 dicembre 2016 — Finanzamt Göppingen/Erich Wirtl

(Causa C-661/16)

(2017/C 086/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Göppingen

Convenuto: Erich Wirtl

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in base alla sentenza della Corte del 13 marzo 2014, nella causa FIRIN, C-107/13 (1), la detrazione sulla base di un acconto sia esclusa quando la realizzazione del fatto generatore dell’imposta è, al momento del versamento dell’acconto, incerta. Se tale incertezza debba essere valutata alla luce della situazione oggettiva o dal punto di vista del soggetto che ha versato l’acconto.

2)

Se la sentenza della Corte nella causa FIRIN debba essere interpretata nel senso che, in base al diritto dell’Unione, una rettifica della detrazione compiuta dal soggetto che ha versato l’acconto sulla base della sua fattura redatta ai fini del pagamento di un acconto concernente la cessione di beni, non presuppone — nei casi in cui la cessione di cui trattasi non è alla fine stata effettuata il rimborso dell’acconto versato.

3)

In caso di risposta affermativa alla questione che precede: se l’articolo 186 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (la «direttiva IVA») (2), che permette agli Stati membri di determinare le modalità di applicazione della rettifica a norma dell’articolo 185 della direttiva succitata, autorizzi lo Stato membro Repubblica federale di Germania a prevedere, nella sua normativa nazionale, che solo con la restituzione dell’acconto si verifica una riduzione della base imponibile dell’imposta e si rende quindi necessaria una rettifica, contestuale e alle medesime condizioni, dell’imposta sulla cifra d’affari dovuta e della detrazione.


(1)  ECLI:EU:C:2014:151.

(2)  GU L 347, pag. 1.


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 29 dicembre 2016 — Imofloresmira — Investimentos Imobiliários S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-672/16)

(2017/C 086/17)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti

Ricorrente: Imofloresmira — Investimentos Imobiliários S.A.

Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nel caso in cui un immobile, pur non essendo occupato per due o più anni, sia oggetto di commercializzazione, vale a dire sia disponibile sul mercato per la locazione o per la prestazione di servizi di tipo «office centre», e si provi che il rispettivo proprietario intende darlo in locazione con assoggettamento a IVA e che lo stesso ha compiuto gli sforzi necessari per concretizzare tale intenzione, sia conforme agli articoli 167, 168, 184, 185 e 187 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, l’inquadramento come «non utilizzo effettivo dell’immobile per le esigenze dell’impresa» e/o «non utilizzo effettivo dell’immobile nell’ambito di operazioni imponibili», ai sensi e ai fini dell’articolo 26, paragrafo 1, del Código do IVA e dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del Regime de Renúncia à Isenção do IVA nas Operações relativas a Bens Imóveis (regime di rinuncia all’esenzione dall’IVA nell’ambito delle operazioni relative a beni immobili), approvato dal DecretoLei n.o 21/2007 (decreto governativo n. 21/2007), del 29 gennaio, nella sua precedente versione, e, di conseguenza, se si debba ritenere che la detrazione inizialmente effettuata debba essere oggetto di rettifica in quanto superiore a quella cui il soggetto passivo aveva diritto.

2)

In caso di risposta affermativa, se possa, alla luce della corretta interpretazione degli articoli 137, 167, 168, 184, 185 e 187 della direttiva 2006/112/CE (…), essere imposta tale rettifica, in un’unica soluzione, per tutto il periodo non ancora decorso, come prevede la legislazione portoghese all’articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c), del Regime de Renúncia à Isenção do IVA nas Operações relativas a Bens Imóveis (regime di rinuncia all’esenzione dall’IVA nell’ambito delle operazioni relative a beni immobili), approvato dal DecretoLei n.o 21/2007 (decreto governativo n. 21/2007), del 29 gennaio, nella sua precedente versione, nel caso in cui un immobile non sia occupato da più di due anni, ma sia comunque oggetto di commercializzazione per la sua locazione (con possibilità di rinuncia) e/o per la prestazione di servizi (imponibili), e si intenda destinare detto immobile negli anni successivi ad attività imponibili che danno diritto a detrazione.

3)

Se il combinato disposto dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del Regime de Renúncia à Isenção do IVA nas Operações relativas a Bens Imóveis (regime di rinuncia all’esenzione dall’IVA nell’ambito delle operazioni relative a beni immobili), approvato dal DecretoLei n.o 21/2007 (decreto governativo n. 21/2007), del 29 gennaio, prevedendo l’impossibilità per un soggetto passivo IVA di poter rinunciare all’esenzione IVA nella conclusione di nuovi contratti di locazione in seguito a una rettifica IVA effettuata in un’unica soluzione e compromettendo il regime di detrazione successivo durante il periodo di rettifica, sia conforme agli articoli 137, 167, 168 e 184 della direttiva 2006/112/CE (…).


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 27 dicembre 2016 — CORPORATE COMPANIES s.r.o./Ministerstvo financí ČR

(Causa C-676/16)

(2017/C 086/18)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: CORPORATE COMPANIES s.r.o.

Resistente: Ministerstvo financí ČR

Questioni pregiudiziali

Se rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera c), della direttiva 2005/60/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in combinato disposto con l’articolo 3, punto 7, lettera a), della stessa direttiva, anche soggetti che, nell’ambito della loro attività professionale, vendono società commerciali già iscritte nel registro delle imprese, costituite ai fini della vendita (cosiddette società ready-made), la cui vendita è realizzata attraverso il trasferimento di una partecipazione nella società controllata che viene ceduta.


(1)  GU 2005 L 309, pag. 15.


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social no33 de Madrid (Spagna) il 29 dicembre 2016 — Montero Mateos/Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

(Causa C-677/16)

(2017/C 086/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social no 33 de Madrid

Parti

Ricorrente: Montero Mateos

Resistente: Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

Questione pregiudiziale

Se la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, recepito nell’ordinamento comunitario con la direttiva 1999/70/CE del Consiglio (1), debba essere interpretata nel senso che l’estinzione di un contratto a tempo determinato di «interinidad» finalizzato alla copertura di un posto vacante, dovuta alla scadenza del termine con riferimento al quale il contratto stesso è stato stipulato tra il datore di lavoro e la lavoratrice, costituisce una ragione oggettiva in base alla quale si giustifica il fatto che, in tale caso, il legislatore nazionale non abbia previsto il versamento di alcuna indennità di fine rapporto, mentre nel caso di un lavoratore a tempo indeterminato in una situazione comparabile, che sia stato licenziato per una causa oggettiva, si prevede il versamento di un’indennità corrispondente a 20 giorni retribuiti per ogni anno di servizio.


(1)  GU 1999, L 175, pag. 1.


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 30 dicembre 2016 — A

(Causa C-679/16)

(2017/C 086/20)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: A

Altra parte nel procedimento: Espoo kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto

Questioni pregiudiziali

1)

Se una prestazione, quale l’assistenza personale prevista dalla legge sulle prestazioni a favore dei disabili, costituisca una «prestazione di malattia» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 (1).

2)

In caso di risposta negativa alla questione sub 1): se sussista una restrizione del diritto dei cittadini dell’Unione ai sensi degli articoli 20 e 21 TFUE di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri qualora la concessione di una prestazione come quella relativa all’assistenza personale ai sensi della legge sulle prestazioni a favore dei disabili all’estero non sia specificamente disciplinata e i requisiti per la concessione della prestazione siano interpretati nel senso che l’assistenza personale venga negata in un altro Stato membro in cui il soggetto interessato abbia compiuto un iter di studi triennale finalizzato al conseguimento di un titolo.

Se, ai fini della soluzione della controversia, rilevi il fatto che una persona possa ricevere una prestazione come quella dell’assistenza personale in Finlandia in un comune diverso da quello di residenza qualora, ad esempio, compia i propri studi in un altro comune finlandese.

Se, ai fini della soluzione della controversia, rilevino i diritti risultanti dall’articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità alla luce del diritto dell’Unione.

3)

Qualora, nel rispondere alla seconda questione pregiudiziale, la Corte dovesse ritenere che l’interpretazione del diritto interno, come avvenuto nella specie, integri una restrizione alla libera circolazione: se una restrizione di tal genere possa tuttavia risultare giustificata da motivi imperativi di interesse generale derivanti dall’obbligo del comune di vigilare sulla fornitura di assistenza personale, dalla possibilità del comune di scegliere le misure idonee per l’erogazione di assistenza e dalla conservazione della coerenza e dell’efficacia del sistema di assistenza personale ai sensi della legge sulle prestazioni a favore dei disabili.


(1)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 9 gennaio 2017 — Maria Tirkkonen

(Causa C-9/17)

(2017/C 086/21)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Maria Tirkkonen

Controinteressata: Maaseutuvirasto

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva sugli appalti 2004/18/CE (1) debba essere interpretato nel senso che la definizione di «appalti pubblici» includa, nell’accezione della direttiva medesima, un sistema di convenzioni

per mezzo del quale un ente pubblico intenda acquisire servizi sul mercato per una durata limitata e prestabilita, stipulando, alle condizioni contenute in un modello di contratto quadro allegato al bando di gara, contratti con tutti gli operatori economici rispondenti ai requisiti stabiliti e individualmente definiti nei documenti di gara relativamente all’idoneità dell’offerente ed alle prestazioni offerte e che superino un esame specificato nel bando di gara medesimo, e

cui non sia più possibile l’accesso nel corso del periodo di validità dell’appalto.


(1)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114).


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 13 gennaio 2017 — Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp./Rajavartiolaitos

(Causa C-15/17)

(2017/C 086/22)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti

Ricorrente: Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp.

Resistente: Rajavartiolaitos

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’espressione «costa o (…) interessi connessi» di cui all’articolo 220, paragrafo 6, della Convenzione sul diritto del mare (1) e l’espressione «litorale o (…) interessi collegati» di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2005/35/CE debbano essere interpretate sulla base della definizione dell’espressione «costa o interessi connessi» di cui all’articolo II, n. 4, della convenzione internazionale sull’intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare l’inquinamento da idrocarburi.

2)

Secondo la definizione di cui all’articolo II, n. 4, lettera c), della convenzione del 1969, di cui alla questione pregiudiziale sub 1), «interessi connessi» indica, tra l’altro, il benessere della regione considerata, ivi compresa la conservazione delle risorse biologiche marine, della fauna e della flora. Se la norma medesima si applichi parimenti alla conservazione delle risorse biologiche nonché della fauna e della flora nella zona economica esclusiva o detta disposizione della convenzione riguardi esclusivamente la preservazione degli interessi della regione costiera.

3)

Nel caso di risposta negativa alla questione sub 1): che cosa debba intendersi con l’espressione «costa o (…) interessi connessi» di cui all’articolo 220, paragrafo 6, della Convenzione sul diritto del mare e con l’espressione «litorale o (…) interessi collegati» di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2005/35/CE.

4)

Che cosa debba intendersi con l’espressione «qualunque risorsa del suo mare territoriale o della sua zona economica esclusiva» nell’accezione dell’articolo 220, paragrafo 6, della Convenzione sul diritto del mare e dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2005/35/CE. Se tra le risorse biologiche siano annoverabili solo le specie sfruttabili o se vi rientrino anche specie associate o da esse dipendenti nell’accezione dell’articolo 61, paragrafo 4, della Convenzione sul diritto del mare, quali, ad esempio, le specie vegetali e animali utilizzate come fonte di cibo dalle specie sfruttabili.

5)

Come debba essere definita l’espressione «rischia di provocare» di cui all’articolo 220, paragrafo 6, della Convenzione sul diritto del mare e all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2005/35/CE. Se la causazione del pericolo debba essere definita in base alla nozione di pericolo astratto o pericolo concreto o in altro modo.

6)

Se, ai fini della valutazione dei presupposti della facoltà dello Stato costiero previsti all’articolo 220, paragrafo 6, della Convenzione sul diritto del mare e all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2005/35/CE si debba presupporre che i danni gravi provocati o di cui vi sia rischio siano una conseguenza più pesante dell’inquinamento grave, provocato odi cui vi sia rischio, nell’accezione dell’articolo 220, paragrafo 5. Come debba essere definito l’inquinamento grave dell’ambiente marino e come questo debba essere considerato nel valutare i rischi gravi, provocati o che si rischia di provocare.

7)

Quali circostanze debbano essere prese in considerazione nella valutazione della gravità dei danni provocati e di cui vi sia rischio. Se nella valutazione debbano essere prese in considerazione, ad esempio, la durata e l’estensione geografica degli effetti pregiudizievoli che si manifestano sotto forma di danni? In caso di risposta affermativa: come debbano essere valutate la durata e l’entità dei danni?

8)

Se la direttiva 2005/35/CE costituisca una direttiva minima e non precluda agli Stati membri la possibilità di adottare misure più rigorose contro l’inquinamento provocato dalle navi, conformemente al diritto internazionale (articolo 2). Se detta possibilità di applicare norme più rigorose valga per l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva in cui è disciplinata la facoltà dello Stato costiero di intervenire nei confronti di una nave in transito.

9)

Se, nell’interpretazione dei presupposti della facoltà dello Stato costiero stabiliti nell’articolo 220, paragrafo 6, della Convenzione sul diritto del mare e nell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva, possa essere attribuita importanza alle specificità geografiche ed ecologiche nonché alla sensibilità della zona del Mar Baltico.

10)

Se con «prove chiare e oggettive» nell’accezione dell’articolo 220, paragrafo 6, della Convenzione sul diritto del mare e con «elementi di prova chiari e obiettivi» di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2005/35/CE, debbano essere intese, oltre alle prove relative alle violazioni commesse da una nave di cui alle citate norme, anche le prove delle conseguenze dello scarico. Che tipo di prove debbano essere richieste con riguardo alla minaccia di gravi danni alla costa o agli interessi connessi o a qualunque risorsa delle acque territoriali o della zona economica esclusiva, ad esempio per la fauna ornitologica e il patrimonio ittico, nonché per l’ambiente marino nell’area. Se il requisito di prove chiare e oggettive implichi che, ad esempio, la valutazione degli effetti pregiudizievoli sull’ambiente marino degli idrocarburi scaricati debba essere sempre basata su ricerche e studi concreti in ordine agli effetti degli scarichi di idrocarburi verificatisi.


(1)  Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (GU 2005, L 255, pag. 1) nella versione modificata dalla direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (GU 2009, L 280, pag. 52).


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 19 gennaio 2017 — Garante per la protezione dei dati personali

(Causa C-25/17)

(2017/C 086/23)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Garante per la protezione dei dati personali

Altra parte nel procedimento: Comunità religiosa Testimoni di Geova

Questioni pregiudiziali

1)

Se le eccezioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva sulla protezione dei dati personali (1), riguardanti il suo campo di applicazione, debbano essere interpretate nel senso che la raccolta e qualsiasi altro trattamento dei dati personali eseguiti dai membri di una comunità religiosa in relazione all’attività di predicazione porta a porta da essi svolta non rientrino nel campo di applicazione della direttiva. Quale importanza rivesta ai fini dell’applicabilità della direttiva il fatto che, da un lato, l’attività di predicazione nel cui ambito sono raccolti i dati venga organizzata dalla comunità religiosa e dalle sue congregazioni e, dall’altro, che si tratti nel contempo dell’esercizio personale della libertà religiosa da parte dei membri della comunità religiosa.

2)

Se la definizione della nozione di «archivio» di cui all’articolo 2, lettera c), della direttiva sulla protezione dei dati personali, tenuto conto dei considerando 26 e 27 della medesima direttiva, debba essere interpretata nel senso che l’insieme dei dati personali che non vengano raccolti in modo automatizzato nell’ambito dell’attività di predicazione porta a porta sopra descritta (nome e indirizzo ed eventuali altri dati personali ed elementi caratteristici),

a.

non costituisca un archivio in tal senso, in quanto non si tratta di specifici schedari o elenchi o di analoghi sistemi di classificazione che facilitino la ricerca ai sensi della definizione di cui alla legge finlandese sulla protezione dei dati personali, oppure

b.

costituisca un archivio in tal senso, in quanto dai dati raccolti, tenuto conto della relativa finalità, possono essere effettivamente richiamate con facilità e senza costi sproporzionati le informazioni richieste per un successivo impiego, come previsto espressamente dalla legge finlandese sulla protezione dei dati personali.

3)

Se l’espressione di cui all’articolo 2, lettera d), della direttiva sulla protezione dei dati personali «che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali» debba essere interpretata nel senso che una comunità religiosa che organizzi un’attività con la quale vengono raccolti dati personali (tra l’altro con una ripartizione del raggio d’azione dei predicatori, con il monitoraggio dell’attività di predicazione e la tenuta di registri su persone che non gradiscono la visita dei predicatori) possa essere considerata responsabile del trattamento dei dati personali in riferimento a tale attività dei suoi membri, anche se la comunità religiosa fa valere che solo i singoli predicatori hanno accesso alle informazioni registrate.

4)

Se il summenzionato articolo 2, lettera d), debba essere interpretato nel senso che la comunità religiosa possa essere classificata come responsabile del trattamento solo se adotta altre misure specifiche, quali conferimenti di incarichi o istruzioni scritte con cui guidi la raccolta dei dati, o se sia sufficiente che la comunità religiosa svolga un ruolo effettivo nel dirigere l’attività dei suoi membri.

Occorre rispondere alla terza e quarta questione solo se dalle risposte alla prima e seconda questione emerga che si deve applicare la direttiva. Occorre rispondere alla quarta questione solo se dalla risposta alla terza questione emerga che non si può escludere l’applicabilità dell’articolo 2, lettera d), della direttiva a una comunità religiosa.


(1)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31).


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okrajno Sodišče Pliberk (Austria) il 23 gennaio 2017 — Čepelnik d.o.o./Michael Vavti

(Causa C-33/17)

(2017/C 086/24)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Okrajno Sodišče Pliberk

Parti

Ricorrente: Čepelnik d.o.o.

Convenuto: Michael Vavti

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'articolo 56 TFUE e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro imponga a un committente di quello stesso Stato una sospensione dei pagamenti e il versamento di una cauzione per una somma pari all'importo del corrispettivo ancora dovuto, qualora il divieto di esecuzione dei pagamenti e il versamento della cauzione fungano esclusivamente da garanzia per un'eventuale sanzione pecuniaria, da infliggersi solo all'esito di un separato procedimento a carico di un prestatore di servizi avente sede in un altro Stato membro.

In caso di soluzione negativa alla questione di cui sopra:

a.

Se l'articolo 56 TFUE e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro imponga a un committente di quello stesso Stato una sospensione dei pagamenti e il versamento di una cauzione per una somma pari all'importo del corrispettivo ancora dovuto, qualora al prestatore di servizi avente sede in un altro Stato membro dell'Unione europea, nei cui confronti dovrebbe essere comminata una sanzione pecuniaria, non sia dato alcun mezzo di ricorso avverso la decisione che impone il versamento della cauzione nell'ambito del procedimento relativo alla cauzione stessa, e non sia riconosciuto alcun effetto sospensivo all'impugnazione proposta dal committente nazionale avverso tale decisione.

b.

Se l'articolo 56 TFUE e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro imponga a un committente di quello stesso Stato una sospensione dei pagamenti e il versamento di una cauzione per una somma pari all'importo del corrispettivo ancora dovuto per la sola ragione che il prestatore di servizi ha la propria sede in un altro Stato membro.

c.

Se l'articolo 56 TFUE e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro imponga a un committente di quello stesso Stato una sospensione dei pagamenti e il versamento di una cauzione per una somma pari all'importo del corrispettivo ancora dovuto, benché il corrispettivo dovuto al prestatore non sia ancora esigibile e benché l'importo definitivo del corrispettivo non sia ancora definito stante la sussistenza di controcrediti e di diritti di trattenuta.


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/21


Ordinanza del presidente della Corte del 30 novembre 2016 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — The Queen, su ricorso di: Prospector Offshore Drilling SA e a./Her Majesty's Treasury, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-72/16) (1)

(2017/C 086/25)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 136 del 18.4.2016.


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/21


Ordinanza del presidente della Corte del 6 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) –Procuratore generale/Zenon Robert Akarsar

(Causa C-148/16) (1)

(2017/C 086/26)

Lingua processuale: lo svedese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 175 del 17.5.2016.


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/22


Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte del 6 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) — procedimento promosso dalla «Starptautiskā lidosta “Riga” VAS», con l’intervento di: Konkurences padome

(Causa C-159/16) (1)

(2017/C 086/27)

Lingua processuale: il lettone

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 191 del 30.5.2016.


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/22


Ordinanza del presidente della Corte del 25 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien — Austria) — RMF Financial Holdings Sàrl/Heta Asset Resolution AG

(Causa C-282/16) (1)

(2017/C 086/28)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 314 del 29.8.2016.


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/22


Ordinanza del presidente della Corte del 21 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main — Germania) — FMS Wertmanagement AöR/Heta Asset Resolution AG

(Causa C-394/16) (1)

(2017/C 086/29)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 419 del 14.11.2016.


Tribunale

20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/23


Sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2017 — Andersen/Commissione

(Causa T-92/11 RENV) (1)

((«Aiuti di Stato - Trasporto ferroviario - Aiuti concessi dalle autorità danesi a favore dell’impresa pubblica Danske Statsbaner - Contratti di servizio pubblico per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri tra Copenaghen e Ystad - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno a determinate condizioni - Applicazione nel tempo delle norme di diritto sostanziale - Servizio d’interesse economico generale - Errore manifesto di valutazione»))

(2017/C 086/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Jørgen Andersen (Ballerup, Danimarca) (rappresentanti: J. Rivas Andrés e M.-I. Rantou, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati e T. Maxian Rusche, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Thorning, agente, assistito da R. Holdgaard, avvocato) e Danske Statsbaner (DSB) (Copenaghen, Danimarca) (rappresentante: M. Honoré, avvocato)

Interveniente a sostegno della ricorrente nel procedimento d’impugnazione: Dansk Tog (Copenaghen, Danimarca) (rappresentanti: G. van de Walle de Ghelcke, J. Rivas Andrés e F. Nissen Morten, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione 2011/3/UE della Commissione, del 24 febbraio 2010, concernente i contratti di servizio di trasporto pubblico tra il ministero dei Trasporti danese e la Danske Statsbaner [Aiuto di Stato C 41/08 (ex NN 35/08)] (GU 2011, L 7, pag. 1).

Dispositivo

1)

L’articolo 1, secondo comma, della decisione 2011/3/UE della Commissione, del 24 febbraio 2010, concernente i contratti di servizio di trasporto pubblico tra il ministero dei Trasporti danese e la Danske Statsbaner [Aiuto di Stato C 41/08 (ex NN 35/08)], è annullato nella parte relativa al pagamento del 21 dicembre 2009.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

Il sig. Jørgen Andersen, la Commissione europea, la Dansk Tog, il Regno di Danimarca e la Danske Statsbaner (DSB) sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 103 del 2.4.2011.


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/24


Sentenza del Tribunale del 3 febbraio 2017 — Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe/Commissione

(Causa T-646/13) (1)

((«Diritto istituzionale - Iniziativa dei cittadini europei - Tutela delle minoranze nazionali e linguistiche nell’Unione - Diniego di registrazione - Assenza manifesta di competenza legislativa della Commissione - Obbligo di motivazione - Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 211/2011»))

(2017/C 086/31)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe (rappresentanti inizialmente E. Johansson, J. Lund e C. Lund, poi E. Johansson e T. Hieber, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: H. Krämer, agente)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M. Fehér, A. Pálfy e G. Szima, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente) e Romania (rappresentanti: R. Radu, R. Haţieganu, D. Bulancea e A. Wellman, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione C(2013) 5969 final della Commissione, del13 settembre 2013, recante rigetto della domanda di registrazione della proposta di iniziativa dei cittadini europei intitolata «Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe».

Dispositivo

1)

La decisione C(2013) 5969 final della Commission, del 13 settembre 2013, recante rigetto della domanda di registrazione della proposta di iniziativa dei cittadini europei intitolata «Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe», è annullata.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe.

3)

L’Ungheria, la Repubblica slovacca e la Romania sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 112 del 14.4.2014.


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/24


Sentenza del Tribunale del 3 febbraio 2017 — Kessel medintim/EUIPO — Janssen-Cilag (Premeno)

(Causa T-509/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Premeno - Marchio nazionale denominativo anteriore Pramino - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore - Diritto di essere ascoltato - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»])

(2017/C 086/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kessel medintim GmbH (Mörfelden-Walldorf, Germania) (rappresentanti: A. Jacob e U. Staudenmaier, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Janssen-Cilag GmbH (Neuss, Germania) (rappresentante: M. Wenz, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 luglio 2015 (causa R 349/2015-4), relativa a un procedimento di opposizione tra Janssen-Cilag e la Kessel medintim.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Kessel medintim GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 354 del 26.10.2015.


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/25


Sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2017 — Bodegas Vega Sicilia/EUIPO (TEMPOS VEGA SICILIA)

(Causa T-696/15) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo TEMPOS VEGA SICILIA - Impedimento assoluto alla registrazione - Marchio per vini contenente indicazioni geografiche - Articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2017/C 086/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Bodegas Vega Sicilia, SA (Valbuena de Duero, Spagna) (rappresentante: S. Alonso Maruri, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Muñiz Rodríguez e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 settembre 2015 (procedimento R 285/2015-4) riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo TEMPOS VEGA SICILIA come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Bodegas Vega Sicilia, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 38 dell’1.2.2016.


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/26


Sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2017 — Mast-Jägermeister/EUIPO (Bicchieri)

(Causa T-16/16) (1)

([«Disegno o modello comunitario - Domanda di disegni e modelli comunitari che raffigurano bicchieri - Nozione di “raffigurazione atta ad essere riprodotta” - Imprecisione della raffigurazione quanto alla portata della tutela richiesta - Rifiuto di porre rimedio alle irregolarità - Rifiuto di attribuire una data di deposito - Articoli 36 e 46 del regolamento (CE) n. 6/2002 - Articolo 4, paragrafo 1, lettera e) e articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2245/»])

(2017/C 086/34)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mast-Jägermeister SE (Wolfenbüttel, Germania) (rappresentanti: H.-P. Schrammek, C. Drzymalla, S. Risthaus e J. Engberding, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 novembre 2015 (procedimento R 1842/2015-3), relativa alle domande di registrazione di bicchieri come disegni o modelli comunitari.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Mast-Jägermeister SE è condannata alle spese.


(1)  GU C 90 del 7.3.2016.


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/26


Sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2017 — International Gaming Projects/EUIPO — adp Gauselmann (TRIPLE EVOLUTION)

(Causa T-82/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea TRIPLE EVOLUTION - Marchio denominativo anteriore dell’Unione europea Evolution - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2017/C 086/35)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: International Gaming Projects Ltd (Qormi, Malta) (rappresentanti: inizialmente M. Garayalde Niño e A. Alpera Plazas, successivamente M. Garayalde Niño, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Bonne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Germania) (rappresentante: P. Koch Moreno, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, del 2 dicembre 2015 (procedimento R 0725/2015-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la adp Gauselmann e l’International Gaming Projects.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’International Gaming Projects Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 136 del 18.4.2016.


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/27


Sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2017 — zero/EUIPO — Hemming (ZIRO)

(Causa T-106/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ZIRO - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore zero - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2017/C 086/36)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: zero Holding GmbH & Co. KG (Brema, Germania) (rappresentante: M. Nentwig, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Vuijst e H. O’Neill, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Oliver Hemming (Cadbury, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 12 gennaio 2016 (procedimento R 71/2015-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la zero Holding e il Sig. Hemming.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 gennaio 2016 (procedimento R 71/2015-5) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato alle spese.


(1)  GU C 175 del 17.5.2016.


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/28


Impugnazione proposta il 24 novembre 2016 da Valéria Anna Gyarmathy avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 5 marzo 2015, causa F-97/13, Gyarmathy/FRA

(Causa T-196/15 P)

(2017/C 086/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Valéria Anna Gyarmathy (Györ, Ungheria) (rappresentante: A. Cech, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare in toto la sentenza impugnata e accogliere integralmente le conclusioni presentate in primo grado;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente su uno snaturamento delle prove e su un’inesattezza di merito nella valutazione dei fatti svolta dal Tribunale della funzione pubblica sulla questione della violazione dei termini dell’avviso di posto vacante.

2.

Secondo motivo, vertente su una carenza di motivazione da parte del Tribunale della funzione pubblica, contraria al diritto della ricorrente ad un equo processo ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, in merito alla sua decisione sulle questioni che sorgono dal procedimento di selezione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla mancata adozione da parte del Tribunale della funzione pubblica di ulteriori misure processuali che avrebbero permesso alla ricorrente di corroborare la sua pretesa relativa alla mancanza di imparzialità, oggettività o indipendenza nel procedimento di selezione.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto nel dichiarare irricevibile il motivo sollevato in primo grado dalla ricorrente in relazione all’assegnazione del posto in questione sulla base del rilievo che non è stato dedotto nella fase precontenziosa del procedimento.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto nel dichiarare irricevibile il motivo sollevato in primo grado dalla ricorrente in relazione alla composizione irregolare della commissione giudicatrice e alla violazione del principio di non discriminazione fondata sul genere, sulla base del rilievo che non è stato dedotto nella fase precontenziosa del procedimento e non era strettamente correlato ai motivi nella denuncia (regola della concordanza).


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/28


Ricorso proposto il 7 dicembre 2016 — Miserini Johansson/BEI

(Causa T-870/16)

(2017/C 086/38)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Virna Miserini Johansson (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentata da: A. Senes, lawyer)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia,

in via principale:

annullare la decisione della BEI del 25 gennaio 2016;

condannare la BEI a ripristinare pienamente i diritti retributivi della ricorrente e gli emolumenti accessori, compresi i pieni diritti pensionistici e i contributi di cui all’Optional Supplementary Provident Scheme (OSPS, Fondo previdenziale facoltativo);

condannare la BEI a rimborsare alla ricorrente un importo pari alla perdita di retribuzione (provvisoriamente stimato in EUR 24 000 al 31 dicembre 2016);

disporre che la BEI proceda ad un calcolo retroattivo dei pieni diritti pensionistici e contributi a titolo dell’OSPS, con effetto a decorrere dal 1o febbraio 2016;

condannare la BEI a risarcire il danno morale subito dalla ricorrente, provvisoriamente stimato a EUR 5 000;

condannare la BEI alle spese del presente procedimento, incluse le spese legali e di consulenza, laddove applicabili.

In subordine:

condannare la BEI a risarcire il danno subito dalla ricorrente per la perdita dei pieni diritti retributivi, versando a quest’ultima un importo provvisoriamente stimato a EUR 24 000 al 31 dicembre 2016;

designare un esperto al fine di determinare l’importo definitivo esatto, risultante dal precedente punto, dei diritti pensionistici e dei contributi a titolo dell’OSPS della ricorrente, con effetto a decorrere dal 1o febbraio 2016;

condannare la BEI a rimborsare le spese di assistenza medica e psicologica sostenute dalla ricorrente, connesse con i problemi di salute causati dal grave stress cui sarebbe stata sottoposta, e che non sono rimborsati dal regime di assicurazione della BEI;

condannare la BEI a risarcire la ricorrente per il danno morale, stimato a EUR 5 000, il cui importo esatto, se richiesto dalla Corte, sarà valutato da un esperto designato all’uopo;

condannare la BEI alle spese del presente procedimento, incluse le spese legali e di consulenza, laddove applicabili.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione da parte della BEI dei suoi diritti fondamentali, come tutelati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nella giurisprudenza della Corte di giustizia in merito alla tutela dei diritti fondamentali (tra l’altro, v. sentenza del 13 dicembre 1979, Hauer/Rheinland-Pfalz, C-44/79, EU:C:1979:290).

La ricorrente sostiene che la BEI abbia agito in contrasto con il dovere di diligenza ad essa incombente nei confronti della ricorrente, in considerazione dello stato di salute di quest’ultima e ai rischi cui tale stato la esponeva. Inoltre, la ricorrente non è stata correttamente informata in merito alle procedure da seguire per provare la sussistenza di una malattia professionale. La ricorrente fa valere, comunque, che la malattia da cui è affetta è stata riconosciuta come malattia professionale mediante parere medico da essa sottoposto alla BEI, unitamente a tutti i documenti pertinenti atti a condurre a siffatto riconoscimento. A parere della ricorrente, non vi sono altri passi procedurali a suo carico necessari e la BEI dovrebbe senza indugio ottemperare alla sua richiesta.


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/30


Ricorso proposto il 17 gennaio 2017 — LA Superquimica/EUIPO — D-Tack (D-TACK)

(Causa T-24/17)

(2017/C 086/39)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: LA Superquimica, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: A. Canela Giménez, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: D-Tack GmbH (Hüttlingen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «D-TACK» — Domanda di registrazione n. 9 650 847

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15/11/2016 nel procedimento R 1983/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’EUIPO del 15/11/2016;

condannare alle spese l’EUIPO e quanti si oppongano al presente ricorso.

Motivi invocati

La commissione di ricorso non ha preso in considerazione gli estratti Sidex relativi alle registrazioni spagnole nn. 2515958, 2516679, 2542249, 2591412 e 2668711 del marchio forniti dalla ricorrente;

La commissione di ricorso non ha preso in considerazione la prova dell’uso fornita dalla ricorrente.


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/30


Ricorso proposto il 19 gennaio 2017 — Habermaaß/EUIPO — Here Global (h)

(Causa T-40/17)

(2017/C 086/40)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Habermaaß GmbH AG (Bad Rodach, Germania) (rappresentanti: U. Blumenröder, H. Gauß e E. Bertram, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Here Global BV (Eindhoven, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «h» — Domanda di registrazione n. 12 833 141

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 24/10/2016 nel procedimento R 53/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

violazione dei principi di diritto da osservare nell’applicazione e nell’interpretazione del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 135, paragrafo 4, del regolamento di procedura.


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/31


Ricorso proposto il 27 gennaio 2017 — Polonia/Commissione

(Causa T-51/17)

(2017/C 086/41)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2016/2018 della Commissione, del 15 novembre 2016 [notificata con il numero C (2016) 7232], recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2016 L 312, pag. 26), nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione europea gli importi di EUR 38 984 850,50 nonché di EUR 76 816 098,12 sostenuti come spese dall’organismo pagatore accreditato dalla Repubblica di Polonia

condannare la Commissione europea alle spese

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (1) in ragione dell’applicazione di una rettifica finanziaria sulla base di un’erronea valutazione dei fatti e di un’erronea interpretazione del diritto, nonostante il fatto che le spese siano state effettuate dalle autorità polacche conformemente alle disposizioni di diritto dell’Unione.

Gli importi esclusi dal finanziamento dell’Unione in forza della decisione impugnata sono stati spesi conformemente al regolamento (CE) n. 1234/2007 (2) e al regolamento di esecuzione n. 543/2011 (3) della Commissione, e pertanto non vi erano motivi per escludere tali importi dal finanziamento.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, in ragione dell’applicazione di una rettifica forfettaria di importo sproporzionato rispetto al rischio di eventuale perdita finanziaria per il bilancio dell’Unione.

La rettifica forfettaria del 25 % applicata dalla Commissione è troppo elevata e supera l’eventuale perdita massima che il Fondo potrebbe subire. Inoltre, la ricorrente fa riferimento alle linee guida n. VI/5330/97 per il calcolo delle conseguenze finanziarie e precisa di soddisfare tutte le condizioni descritte nelle suddette linee guida per l’applicazione, da parte della Commissione, di un’aliquota più bassa o per la non applicazione della rettifica.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013, in ragione dell’applicazione di una rettifica forfettaria in relazione alle spese effettuate anteriormente ai 24 mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle proprie ispezioni.

Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 4, lettera a), del citato regolamento, il rifiuto del finanziamento non può riguardare le spese eseguite più di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle proprie ispezioni.


(1)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013 L 347, pag. 549).

(2)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (GU 2007 L 299, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU 2011 L 157, pag. 1).


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/32


Ricorso proposto il 1o febbraio 2017 — Westbrae Natural/EUIPO — Kaufland Warenhandel (COCONUT DREAM)

(Causa T-65/17)

(2017/C 086/42)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Westbrae Natural Inc. (Delaware, Stati Uniti) (rappresentante: D. McFarland, barrister)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG (Neckarsuln, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «COCONUT DREAM» — Domanda di registrazione n. 13 599 501

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 novembre 2016 nel procedimento R 182/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

statuire sulle spese in favore della ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/33


Ordinanza del Tribunale del 2 febbraio 2017 — Adama Agriculture e Adama France/Commissione

(Causa T-476/16) (1)

(2017/C 086/43)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 402 del 31.10.2016.