ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 483

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
23 dicembre 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2016/C 483/01

Codice di condotta dei membri ed ex membri della Corte di giustizia dell'Unione europea

1


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 483/1


Codice di condotta dei membri ed ex membri della Corte di giustizia dell'Unione europea

(2016/C 483/01)

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 253, 254, 257 e 339;

visti gli articoli 2, 4, 6, 8, 18 e 47 dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, gli articoli da 4 a 6 del regolamento di procedura della Corte di giustizia nonché gli articoli da 5 a 7 del regolamento di procedura del Tribunale;

considerando che è opportuno precisare in un codice di condotta gli obblighi derivanti dalle disposizioni statutarie e regolamentari applicabili ai membri e agli ex membri della Corte di giustizia dell'Unione europea;

adotta il presente codice di condotta:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il codice di condotta si applica ai membri e agli ex membri degli organi giurisdizionali che compongono o hanno composto la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 2

Principi

1.   I membri si dedicano pienamente all'adempimento del loro mandato.

2.   I membri esercitano il loro mandato in piena indipendenza, integrità, dignità e imparzialità e con lealtà e discrezione, nel rispetto delle norme enunciate in prosieguo.

Articolo 3

Indipendenza, integrità e dignità

1.   I membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza e integrità, senza tenere in considerazione un qualsivoglia interesse personale o nazionale. Essi non chiedono né seguono nessuna istruzione proveniente dalle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da organismi pubblici o privati.

2.   I membri non accettano doni, di qualsiasi natura, che possano far dubitare della loro indipendenza.

3.   I membri rispettano la dignità delle loro funzioni.

4.   I membri vigilano a non comportarsi e a non esprimersi, con qualsivoglia mezzo, in un modo che possa intaccare la percezione del pubblico in merito alla loro indipendenza, alla loro integrità e alla dignità delle loro funzioni.

Articolo 4

Imparzialità

1.   I membri evitano qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto di interessi personali, o che possa essere ragionevolmente percepita come tale. Essi non partecipano al trattamento di una causa in cui abbiano un interesse personale.

2.   I membri vigilano a non comportarsi o a non esprimersi, con qualsivoglia mezzo, in un modo che possa intaccare la percezione del pubblico in merito alla loro imparzialità.

Articolo 5

Informazione e dichiarazione sugli interessi personali

1.   I membri informano il presidente dell'organo giurisdizionale di cui fanno parte quando sono chiamati a conoscere di una causa in cui hanno un interesse tale da poter dar luogo a un conflitto di interessi.

2.   All'atto della loro entrata in funzione, i membri trasmettono al presidente dell'organo giurisdizionale di cui fanno parte una dichiarazione relativa ai loro interessi finanziari ai sensi del paragrafo 3.

3.   La dichiarazione deve consentire di individuare ogni ente in cui il membro detenga un interesse finanziario diretto il quale, a causa della sua ampiezza, possa ragionevolmente essere percepito come tale da poter dar luogo a un conflitto di interessi qualora il membro fosse chiamato a conoscere di una causa che coinvolga un ente siffatto. Il membro indica nella sua dichiarazione ogni ente in cui detenga un interesse finanziario del genere, il quale può consistere in una partecipazione finanziaria individuale nel capitale, in particolare in azioni, o in qualsiasi altra forma di partecipazione, per esempio in obbligazioni o in certificati di investimento. Ai fini della dichiarazione non rilevano gli enti in cui il membro detenga partecipazioni che costituiscono oggetto di una gestione discrezionale da parte di terzi.

4.   Qualora intervenga una modifica relativa all'indicazione degli enti oggetto della dichiarazione di cui al paragrafo 3, una nuova dichiarazione dev'essere presentata tempestivamente e, al più tardi, entro due mesi dalla modifica in questione.

5.   La dichiarazione di cui al paragrafo 3 è trasmessa mediante il formulario che compare in allegato al presente codice di condotta.

6.   Le informazioni e dichiarazioni ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 mirano a consentire al presidente dell'organo giurisdizionale interessato di verificare se un membro abbia un interesse personale alla soluzione di una controversia in una specifica causa.

Articolo 6

Lealtà

1.   I membri rispettano l'obbligo di lealtà verso l'istituzione.

2.   I membri fanno ricorso in modo rispettoso ai servizi dei funzionari e degli altri agenti dell'istituzione, in particolare di quelli assegnati al loro gabinetto.

3.   I membri gestiscono, in modo responsabile, le risorse materiali dell'istituzione.

4.   I membri si astengono, all'esterno dell'istituzione, da qualsiasi commento che possa nuocere alla sua reputazione.

Articolo 7

Discrezione

1.   I membri rispettano il segreto delle deliberazioni.

2.   I membri rispettano il dovere di discrezione nel trattamento dei procedimenti giudiziari e amministrativi.

3.   I membri osservano, nel loro comportamento e nelle loro dichiarazioni, il riserbo richiesto dalle loro funzioni.

Articolo 8

Attività esterne

1.   I membri si impegnano a rispettare in qualsiasi circostanza il loro obbligo di disponibilità al fine di dedicarsi pienamente all'adempimento del loro mandato.

2.   I membri possono svolgere attività esterne solo qualora queste ultime siano compatibili con i loro doveri derivanti dagli articoli da 2 a 4, 6 e 7 del presente codice di condotta. È incompatibile con questi doveri lo svolgimento di qualsiasi attività professionale diversa da quella derivante dall'esercizio del loro mandato, fatta eccezione per la deroga prevista dall'articolo 4, secondo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

3.   I membri possono essere autorizzati a svolgere attività che presentino uno stretto collegamento con l'esercizio del loro mandato. In quest'ambito:

possono essere autorizzati a rappresentare l'istituzione o l'organo giurisdizionale di cui fanno parte in occasione di eventi o manifestazioni protocollari o ufficiali;

possono essere autorizzati a partecipare ad attività di interesse europeo nel campo, segnatamente, della diffusione del diritto dell'Unione e del dialogo con gli organi giurisdizionali nazionali e internazionali. I membri, a tale titolo, possono essere autorizzati ad intervenire nell'ambito di un insegnamento, di una conferenza, di un seminario o di un convegno.

Solo gli interventi nell'ambito di un insegnamento possono dar luogo a una remunerazione conformemente alla regolamentazione dell'istituto di insegnamento interessato.

Le attività dei membri, che siano state autorizzate dall'organo giurisdizionale di cui essi fanno parte, sono pubblicate sul sito Internet dell'istituzione dopo il loro svolgimento.

4.   Peraltro, i membri possono essere autorizzati a svolgere funzioni non remunerate in fondazioni od organismi analoghi in ambito giuridico, culturale, artistico, sociale, sportivo o caritativo e presso istituti di insegnamento o di ricerca. A tal fine, essi si impegnano a non svolgere attività di gestione tali da compromettere la loro indipendenza o la loro disponibilità o che possano dare adito a conflitto di interessi. Per fondazioni o organismi analoghi vanno intesi istituti o associazioni senza fini di lucro, che svolgono attività di pubblica utilità nei settori menzionati.

5.   Quando desiderano partecipare a un'attività disciplinata dai paragrafi 3 e 4, i membri chiedono, mediante uno specifico formulario, una previa autorizzazione da parte dell'organo giurisdizionale di cui fanno parte.

6.   Le pubblicazioni nonché i profitti a titolo di diritti d'autore che ne derivano sono consentiti senza bisogno di previa autorizzazione.

Articolo 9

Obblighi dei membri dopo la cessazione dalle loro funzioni

1.   Dopo la cessazione dalle loro funzioni i membri continuano ad essere vincolati dai doveri di integrità, dignità, lealtà e discrezione.

2.   I membri si impegnano a non partecipare, dopo la cessazione dalle loro funzioni

in qualunque maniera a cause pendenti dinanzi al loro organo giurisdizionale di appartenenza al momento della cessazione dalle funzioni;

in qualunque maniera a cause connesse, in forma diretta ed evidente, a cause, anche già definite, da essi trattate in qualità di giudici o avvocati generali;

e, per un periodo di tre anni a partire da tale data, in quanto rappresentanti delle parti, vuoi con atti scritti, vuoi con difese orali, a cause che si svolgano dinanzi agli organi giurisdizionali che compongono la Corte di giustizia dell'Unione europea.

3.   Nelle cause diverse da quelle previste nei tre trattini del paragrafo 2, gli ex membri possono intervenire in qualità di agenti, consulenti o esperti, fornire un parere giuridico o svolgere la funzione di arbitro, a condizione tuttavia di rispettare gli obblighi derivanti dal paragrafo 1.

4.   In caso di dubbi sull'applicazione del presente articolo, l'ex membro può rivolgersi al presidente della Corte di giustizia, il quale decide dopo aver sentito il parere del comitato previsto dall'articolo 10.

Articolo 10

Applicazione del codice

1.   Il presidente della Corte di giustizia, assistito da un comitato consultivo, cura la buona applicazione del presente codice di condotta.

Il comitato è composto dai tre membri della Corte di giustizia aventi la maggiore anzianità nelle funzioni nonché dal vicepresidente della Corte di giustizia quando quest'ultimo non compare tra detti membri.

Qualora sia in discussione la posizione di un membro o di un ex membro del Tribunale, il presidente, il vicepresidente e un altro membro del Tribunale partecipano alle deliberazioni del comitato.

Il comitato è assistito dal cancelliere della Corte di giustizia.

2.   Il comitato, in un caso specifico, fatte salve le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, può comunicare il proprio parere al membro o all'ex membro interessato dopo averlo ascoltato.

Articolo 11

Entrata in vigore

1.   Il presente codice di condotta abroga e sostituisce il precedente codice di condotta (GU 2007 C 223, pag. 1). Esso entra in vigore il 1o gennaio 2017.

2.   La dichiarazione degli interessi finanziari dei membri che svolgono le loro funzioni alla data di entrata in vigore del presente codice di condotta dev'essere trasmessa al presidente dell'organo giurisdizionale di cui i membri fanno parte entro un mese a partire da tale data.


ALLEGATO

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