ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 371

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
10 ottobre 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2016/C 371/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2016/C 371/02

Causa C-369/16 P: Impugnazione proposta il 5 luglio 2016 dall’Irlanda avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 22 aprile 2016, cause riunite T-50/06 RENV II e T-69/06 RENV II, Aughinish Alumina Ltd/Commissione europea

2

2016/C 371/03

Causa C-383/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) l’11 luglio 2016 — Vion Livestock BV/Staatssecretaris van Economische Zaken

3

2016/C 371/04

Causa C-397/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Milano (Italia) il 18 luglio 2016 — Acacia Srl/Fallimento Pneusgarda Srl, Audi AG

4

2016/C 371/05

Causa C-398/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il del 18 luglio 2016 — X BV/Staatssecretaris van Financiën

4

2016/C 371/06

Causa C-399/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) l'8 luglio 2016 — X NV/Staatssecretaris van Financiën

5

2016/C 371/07

Causa C-427/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 1o agosto 2016 — Chez Elektro Balgaria AD/Yordan Kotsev

6

2016/C 371/08

Causa C-428/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Sofia (Bulgaria) il 1o giugno 2016 — FrontEx International EAD/Emil Yanakiev

6

2016/C 371/09

Causa C-430/16 P: Impugnazione proposta il 2 agosto 2016 dalla Bank Mellat avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 giugno 2016, causa T-160/13: Bank Mellat/Consiglio

7

 

Tribunale

2016/C 371/10

Causa T-360/16: Ricorso proposto il 27 giugno 2016 — Dimos Athinaion/Commissione

9

2016/C 371/11

Causa T-370/16: Ricorso proposto il 12 luglio 2016 — Anheuser-Busch Inbev e Ampar/Commissione

9

2016/C 371/12

Causa T-399/16: Ricorso proposto il 25 luglio 2016 — CK Telecoms UK Investments/Commissione

10

2016/C 371/13

Causa T-400/16: Ricorso proposto il 27 luglio 2016 — Maximum Play/EUIPO (MAXPLAY)

11

2016/C 371/14

Causa T-409/16: Ricorso proposto il 31 luglio 2016 — Makhlouf/Consiglio

12

2016/C 371/15

Causa T-410/16: Ricorso proposto il 31 luglio 2016 — Makhlouf/Consiglio

13

2016/C 371/16

Causa T-417/16: Ricorso proposto il 28 luglio 2016 — Achemos Grupė e Achema/Commissione

14

2016/C 371/17

Causa T-423/16: Ricorso proposto il 29 luglio 2016 — De Masi/Commissione

15

2016/C 371/18

Causa T-430/16: Ricorso proposto il 29 luglio 2016 — Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO (BRENT INDEX)

16

2016/C 371/19

Causa T-431/16: Ricorso proposto il 1o agosto 2016 — VIMC/Commissione

16

2016/C 371/20

Causa T-433/16: Ricorso proposto il 3 agosto 2016 — Pometon/Commissione

17

2016/C 371/21

Causa T-436/16: Ricorso proposto il 3 agosto 2016 — AEIM e Kazenas/Commissione

19

2016/C 371/22

Causa T-437/16: Ricorso proposto il 5 agosto 2016 — Italia/Commissione

20

2016/C 371/23

Causa T-443/16: Ricorso proposto il 9 agosto 2016 — Italia/Commissione

21

2016/C 371/24

Causa T-446/16 P: Impugnazione proposta il 10 agosto 2016 da CC avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 luglio 2016, causa F-9/12 RENV, CC/Parlamento

22

2016/C 371/25

Causa T-453/16: Ricorso proposto il 10 agosto 2016 — Ellinikos Syndemos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1/EUIPO — 520 Barcode Ellas (520 Barcode Hellas)

23

2016/C 371/26

Causa T-464/16 P: Impugnazione proposta il 22 agosto 2016 da HI avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica, causa F-133/15, HI/Commissione

24

2016/C 371/27

Causa T-465/16: Ricorso proposto il 23 agosto 2016 — Cotecnica/EUIPO — Visán Industrias Zootécnicas (cotecnica OPTIMA)

25

2016/C 371/28

Causa T-466/16: Ricorso proposto il 23 agosto 2016 — NRW. Bank/SRB

25

2016/C 371/29

Causa T-468/16: Ricorso proposto il 23 agosto 2016 — Verein Deutsche Sprache/Commissione

26

2016/C 371/30

Causa T-474/16: Ricorso proposto il 25 agosto 2016 — Société wallonne des aéroports/Commissione

28

 

Tribunale della funzione pubblica

2016/C 371/31

Causa F-39/16: Ricorso proposto il 4 agosto 2016 — ZZ/Commissione

29

2016/C 371/32

Causa F-41/16: Ricorso proposto l’11 agosto 2016 — ZZ/SEAE

29

2016/C 371/33

Causa F-42/16: Ricorso proposto il 12 agosto 2016 — ZZ/BEI

30

2016/C 371/34

Causa F-43/16: Ricorso proposto il 18 agosto 2016 — ZZ/Commissione

31

2016/C 371/35

Causa F-44/16: Ricorso proposto il 19 agosto 2016 — ZZ/Commissione

31

2016/C 371/36

Causa F-45/16: Ricorso proposto il 17 agosto 2016 — ZZ/BEI

32

2016/C 371/37

Causa F-46/16: Ricorso proposto il 26 agosto 2016 — ZZ/Commissione

32

2016/C 371/38

Causa F-47/16: Ricorso proposto il 26 agosto 2016 — ZZ/Commissione

33

2016/C 371/39

Causa F-48/16: Ricorso proposto il 26 agosto 2016 — ZZ/Commissione

33

2016/C 371/40

Causa F-85/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 29 agosto 2016 — Roest/Commissione

34

2016/C 371/41

Causa F-18/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 29 agosto 2016 — McMichael/Commissione

34

2016/C 371/42

Causa F-19/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 29 agosto 2016 — Boyd/Commissione

35

2016/C 371/43

Causa F-57/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 29 agosto 2016 — Hoeve/Commissione

35

2016/C 371/44

Causa F-70/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 29 agosto 2016 — Cobo Benito/Commissione

35

2016/C 371/45

Causa F-128/15: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 29 agosto 2016 — Marinozzi e Cat/Commissione

35


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

10.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2016/C 371/01)

Ultima pubblicazione

GU C 364 del 3.10.2016

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 350 del 26.9.2016

GU C 343 del 19.9.2016

GU C 335 del 12.9.2016

GU C 326 del 5.9.2016

GU C 314 del 29.8.2016

GU C 305 del 22.8.2016

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

10.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/2


Impugnazione proposta il 5 luglio 2016 dall’Irlanda avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 22 aprile 2016, cause riunite T-50/06 RENV II e T-69/06 RENV II, Aughinish Alumina Ltd/Commissione europea

(Causa C-369/16 P)

(2016/C 371/02)

Lingua processuale:l'inglese

Parti

Ricorrente: Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, T. Joyce, agenti, P. McGarry, Senior Counsel)

Altre parti nel procedimento: Aughinish Alumina Ltd, Commissione Europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza;

annullare la decisione (1);

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

L’Irlanda deduce quattro motivi di appello:

a)

La sentenza del Tribunale è viziata da un errore di diritto, nella parte in cui ha dichiarato che l’Irlanda e l’Aughinish Alumina Ltd non hanno applicato e/o non si sono avvalse del principio della certezza del diritto, nonostante il ritardo inescusabile da parte della Commissione nell’adottare la decisione impugnata.

b)

Il Tribunale è incorso un errore di diritto nel dichiarare che non ricorreva era alcuna violazione del principio del legittimo affidamento, sebbene abbia constatato che il ritardo della Commissione nell’indagine fosse ingiustificato e inescusabile.

c)

Il Tribunale ha commesso un errore nel considerare che l’aiuto in questione «costituisse un regime di aiuti» ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (2); inoltre, il Tribunale è incorso un errore nel considerare che il cd. «periodo limite» (termine di prescrizione) di cui all’articolo 15 del regolamento n. 659/1999 decorresse a partire dalla data di importazione degli oli minerali da parte dell’Aughinish Alumia Ltd.

d)

Il Tribunale ha commesso un errore nel rifiutare di accogliere la domanda sulla base del fatto che tale aiuto poteva essere definito come aiuto preesistente all’adesione.


(1)  2006/323/CE: Decisione della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente [notificata con il numero C(2005) 4436] (GU L 119, pag. 12).

(2)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


10.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) l’11 luglio 2016 — Vion Livestock BV/Staatssecretaris van Economische Zaken

(Causa C-383/16)

(2016/C 371/03)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: Vion Livestock BV

Resistente: Staatssecretaris van Economische Zaken

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 5, paragrafo 4, e 8, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1/2005 (1) del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate (…), in combinato disposto con le disposizioni sul giornale di viaggio, di cui all’allegato II di tale regolamento, debbano essere interpretati nel senso che essi, in caso di un trasporto di animali verso un paese terzo, impongono all’organizzatore del trasporto e/o al detentore degli animali l’obbligo di tenere il giornale di viaggio sino al luogo di destinazione in detto paese terzo.

2)

Se gli articoli 5 e 7 del regolamento (UE) n. 817/2010 (2) della Commissione, del 16 settembre 2010, recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione (…), in combinato disposto con l’articolo 4 di tale regolamento, debbano essere interpretati nel senso che le restituzioni all’esportazione devono essere recuperate se il giornale di viaggio non è stato tenuto sino al luogo di destinazione nel paese terzo, in quanto il trasportatore ha soddisfatto l’obbligo, imposto all’allegato II, punto 7, del regolamento n. 1/2005, di consegnare il giornale di viaggio al veterinario ufficiale del punto di uscita.

3)

Se gli articoli 5 e 7 del regolamento n. 817/2010, in combinato disposto con l’articolo 4 di tale regolamento, debbano essere interpretati nel senso che le restituzioni all’esportazione devono essere recuperate se l’esportatore non è in grado di provare di aver soddisfatto le condizioni di cui al regolamento n. 1/2005, nella situazione in cui il veterinario, nell’ambito dei controlli che è chiamato ad effettuare nel paese terzo a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 817/2010, non possa verificare se le informazioni sullo schema di viaggio (il giornale di viaggio) siano soddisfacenti, vale a dire conformi al regolamento n. 1/2005 (e pertanto non possa neppure dichiarare che il risultato dei controlli è soddisfacente), in quanto il trasportatore ha consegnato il giornale di viaggio al veterinario ufficiale del punto di uscita.


(1)  GU 2005, L 3, pag. 1.

(2)  GU 2010, L 245, pag. 16.


10.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Milano (Italia) il 18 luglio 2016 — Acacia Srl/Fallimento Pneusgarda Srl, Audi AG

(Causa C-397/16)

(2016/C 371/04)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte d’appello di Milano

Parti nella causa principale

Appellante: Acacia Srl

Appellate: Fallimento Pneusgarda Srl, Audi AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se (a) i principi in materia di libera circolazione delle merci e di libertà di prestazione dei servizi nel mercato interno; (b) il principio di effettività delle regole di concorrenza europee e della liberalizzazione del mercato interno; (c) i principi dell’effetto utile e dell’applicazione uniforme del diritto europeo all’interno dell’Unione europea; (d) le disposizioni di diritto secondario dell’Unione europea quali la Direttiva n. 98/71 (1) e in particolare il suo art. 14, l’art. 1 del Reg. n. 461/2010 (2), il Reg. UN/ECE n. 124, ostino ad un’interpretazione dell’art. 110 del Reg. n. 6/2002 (3), contenente la clausola di riparazione, che escluda il cerchione replica, esteticamente identico al cerchione originale di primo impianto, omologato sulla base del citato Reg. UN/ECE n. 124, dalla nozione di componente di un prodotto complesso (automobile) allo scopo di consentirne la riparazione e di ripristinarne l’aspetto originario;

2)

in caso di risposta negativa al primo quesito, se le norme sulle privative industriali riguardanti i modelli registrati, previo bilanciamento degli interessi di cui al primo quesito, ostino all’applicazione della clausola di riparazione in riferimento a prodotti complementari replica che possono essere diversamente scelti dal cliente, sul presupposto che la clausola di riparazione debba essere interpretata in senso restrittivo e invocabile limitatamente a parti di ricambio a forma vincolata, vale a dire a componenti la cui forma è stata stabilita in modo sostanzialmente immutabile rispetto all’aspetto esteriore del prodotto complesso, con esclusione di altre componenti da ritenersi fungibili e liberamente applicabili a gusto del cliente.

3)

In caso di risposta positiva al quesito n. II, quali misure deve adottare il produttore di cerchioni replica al fine di assicurare la legittima circolazione dei prodotti rivolti a finalità di riparazione e ripristino dell’aspetto esteriore originale del prodotto complesso.


(1)  Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289, pag. 28).

(2)  Regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione, del 27 maggio 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 129, pag. 52).

(3)  Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).


10.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il del 18 luglio 2016 — X BV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-398/16)

(2016/C 371/05)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente in cassazione: X BV

Resistente: Staatssecretaris van Financiën

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 43 e 48 CE (attualmente divenuti articoli 49 e 54 TFUE), debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un regime nazionale in forza del quale ad una società controllante stabilita in uno Stato membro non è consentita la deduzione degli interessi relativi ad un prestito connesso ad un conferimento di capitale in una società controllata stabilita in un altro Stato membro, mentre essa potrebbe godere di siffatta deduzione se la società controllata fosse inclusa in un’entità fiscale unica — con caratteristiche come quelle dell’entità fiscale unica olandese — con la medesima società controllante, in quanto in tal caso, grazie al consolidamento, non sarebbe percepibile alcun nesso con il conferimento di capitale in parola


10.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) l'8 luglio 2016 — X NV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-399/16)

(2016/C 371/06)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente in cassazione: X NV

Resistente: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 43 e 48 CE (attualmente divenuti articoli 49 e 54 TFUE) debbano essere interpretati nel senso essi ostano ad una normativa nazionale sulla base della quale una società controllante stabilita in uno Stato membro non può prendere in considerazione alcuna perdita di cambio relativa all’importo da essa investito in una società controllata stabilita in un altro Stato membro, mentre potrebbe farlo se tale società controllata fosse inclusa in un’entità fiscale unica — con le caratteristiche analoghe a quelle dell’entità fiscale unica olandese — con detta società controllante stabilita nel primo Stato membro, e ciò in conseguenza del consolidamento all’interno dell’entità fiscale unica.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, ai fini della fissazione della perdita di cambio da prendere in considerazione, si possa o si debba partire dal presupposto che anche (una o più de) le società direttamente o indirettamente controllate dalla società controllante in parola, detenute per il tramite di tale società controllata e stabilite nell’Unione europea, siano incluse nell’entità fiscale unica.

3)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se occorra tenere conto soltanto di perdite finanziarie che, in caso di inclusione nell’entità fiscale unica della società controllante, sarebbero state realizzate negli anni a cui si riferisce la controversia, oppure se debbano essere presi in considerazione anche i risultati valutari che sarebbero stati realizzati in anni precedenti.


10.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 1o agosto 2016 — «Chez Elektro Balgaria» AD/Yordan Kotsev

(Causa C-427/16)

(2016/C 371/07)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti

Ricorrente:«Chez Elektro Balgaria» AD

Resistente: Yordan Kotsev

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (divieto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza) osti all’articolo 36, paragrafo 2, della legge sull’ordine forense, per effetto del quale un’associazione di soggetti esercenti libere professioni (Consiglio superiore dell’ordine forense) disponga del potere discrezionale, sulla base di prerogative attribuite dallo Stato, di predeterminare l’importo minimo dei corrispettivi delle prestazioni erogate dai soggetti medesimi (onorari di avvocato).

2)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1): Se l’articolo 78, paragrafo 5, del codice di procedura civile, in fine, (nella parte in cui detta disciplina non consente di ridurre l’onorario d’avvocato al di sotto di un importo minimo stabilito) sia in contrasto con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

3)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1): se l’articolo132, punto 5, della legge sull’ordine forense (in relazione all’applicazione dell’articolo 136, paragrafo 1, di detta legge) sia in contrasto con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

4)

Se l’articolo 56, primo comma, TFUE (divieto di restrizioni alla libera prestazione dei servizi) sia in contrasto con l’articolo 36, paragrafo 2, della legge sull’ordine forense.

5)

Se l’articolo 78, paragrafo 8, del codice di procedura civile sia in contrasto con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

6)

Se l’articolo 78, paragrafo 8, del codice di procedura civile sia in contrasto con la direttiva 77/249/CEE (1) (relativamente al diritto dei soggetti rappresentati da consulenti giuridici interni di pretendere onorari d’avvocato).

7)

Se l’articolo 2a delle disposizioni integrative al regolamento n. 1, che consente di considerare l’IVA come parte integrante del corrispettivo della prestazione erogata nell’esercizio di una libera professione (in relazione all’inclusione dell’IVA come componente dell’onorario dovuto all’avvocato), sia in contrasto con la direttiva 2006/112/CE (2).


(1)  Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78, pag. 17).

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


10.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Sofia (Bulgaria) il 1o giugno 2016 — «FrontEx International» EAD/Emil Yanakiev

(Causa C-428/16)

(2016/C 371/08)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Rayonen sad Sofia

Parti

Ricorrente:«FrontEx International» EAD

Resistente: Emil Yanakiev

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (divieto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza) osti all’articolo 36, paragrafo 2, della legge sull’ordine forense, per effetto del quale un’associazione di soggetti esercenti libere professioni (Consiglio superiore dell’ordine forense) disponga del potere discrezionale, sulla base di prerogative attribuite dallo Stato, di predeterminare l’importo minimo dei corrispettivi delle prestazioni erogate dai soggetti medesimi (onorari di avvocato).

2)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1): Se l’articolo 78, paragrafo 5, del codice di procedura civile, in fine, (nella parte in cui detta disciplina non consente di ridurre l’onorario d’avvocato al di sotto di un importo minimo stabilito) sia in contrasto con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

3)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1): se l’articolo132, punto 5, della legge sull’ordine forense (in relazione all’applicazione dell’articolo 136, paragrafo 1, di detta legge) sia in contrasto con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

4)

Se l’articolo 56, primo comma, TFUE (divieto di restrizioni alla libera prestazione dei servizi) sia in contrasto con l’articolo 36, paragrafo 2, della legge sull’ordine forense.

5)

Se l’articolo 78, paragrafo 8, del codice di procedura civile sia in contrasto con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

6)

Se l’articolo 78, paragrafo 8, del codice di procedura civile sia in contrasto con la direttiva 77/249/CEE (1) (relativamente al diritto dei soggetti rappresentati da consulenti giuridici interni di pretendere onorari d’avvocato).

7)

Se l’articolo 2a delle disposizioni integrative al regolamento n. 1, che consente di considerare l’IVA come parte integrante del corrispettivo della prestazione erogata nell’esercizio di una libera professione (in relazione all’inclusione dell’IVA come componente dell’onorario dovuto all’avvocato), sia in contrasto con la direttiva 2006/112/CE (2).


(1)  Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78, pag. 17)

(2)  direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


10.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/7


Impugnazione proposta il 2 agosto 2016 dalla Bank Mellat avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 giugno 2016, causa T-160/13: Bank Mellat/Consiglio

(Causa C-430/16 P)

(2016/C 371/09)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bank Mellat (representante: S. Zaiwalla P. Reddy, Z. Burbeza, Solicitors, M. Brindle QC, R. Blakeley, J. MacLeod, Barristers)

Altre parti nel procedimento:

Consiglio dell’Unione europea,

Commissione europea,

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza;

annullare l’articolo 1, punto 15, del regolamento 1263 (1) nella sua interezza oppure nella parte in cui riguarda la ricorrente;

dichiarare che l’articolo 1, punto 6, della decisione 635 (2) è inapplicabile alla ricorrente, e

condannare il Consiglio a sopportare le spese del giudizio d’impugnazione e quelle del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

1.

La ricorrente, Bank Mellat (la «Bank»), propone appello contro la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 giugno 2016 nella causa T-160/13, Bank Mellat/Consiglio, EU:T:2016:331 (la «sentenza»). In sintesi, la Bank sostiene che il Tribunale ha errato perché non ha accolto la sua richiesta di annullare o dichiarare inapplicabili alla Bank diverse misure costitutive di un «Embargo finanziario» nei confronti della Bank, vale a dire:

(1)

l’articolo 1, punto 15, del Regolamento del Consiglio (UE) n. 1263/2012;

(2)

l’articolo 1, punto 6, della decisione 2012/635/PESC.

2.

In particolare, la Bank ha identificato tre motivi d’impugnazione relativi a errori di diritto nella valutazione del merito del ricorso della Bank da parte del Tribunale:

(1)

Il Tribunale ha errato in diritto nell’interpretazione ed applicazione del requisito della «necessità» di cui all’articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») (primo motivo).

(2)

Il Tribunale ha errato nel dichiarare che il Financial Embargo era proporzionato, con conseguenti ulteriori specifici errori di diritto (secondo motivo).

(3)

Il Tribunale ha errato nel ritenere che il Financial Embargo fosse rispettoso di altri principi generali del diritto dell’UE (terzo motivo).

3.

La Bank ha inoltre identificato due motivi generali d’impugnazione riguardo ad errori di diritto nella valutazione da parte del Tribunale dell’ammissibilità di talune parti del ricorso della Bank:

(1)

Il Tribunale ha erroneamente separato taluni elementi del Financial Embargo e ha ritenuto che il ricorso della Bank nei loro riguardi fosse inammissibile (quarto motivo).

(2)

Il Tribunale ha errato nel ritenere in particolare di non avere giurisdizione, ai sensi dell’articolo 275 TFUE, per statuire sull’impugnazione dell’articolo 1, punto 6, della decisione 2012/635/PESC da parte della Bank (quinto motivo).

4.

La Bank chiede rispettosamente alla Corte di annullare la sentenza e di pronunciare una decisione che accolga le sue richieste.


(1)  Regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2012, L 356, pag. 34).

(2)  Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 , che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2012, L 282, pag. 58).


Tribunale

10.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/9


Ricorso proposto il 27 giugno 2016 — Dimos Athinaion/Commissione

(Causa T-360/16)

(2016/C 371/10)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Dimos Athinaion (Comune di Atene) (Atene, Grecia) (rappresentante: G. Georgakarakos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6) (1) e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Il primo motivo si fonda sulla violazione dell’articolo 191 TFUE, che definisce gli obiettivi della politica dell’Unione in materia ambientale.

2.

Il secondo motivo si fonda sulla violazione dell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che sancisce il diritto a un livello elevato di tutela dell'ambiente.

3.

Il terzo motivo si fonda sulla violazione dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (2).


(1)  GU L 109, 2016, pag. 1.

(2)  GU L 171, 2007, pag. 1.


10.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/9


Ricorso proposto il 12 luglio 2016 — Anheuser-Busch Inbev e Ampar/Commissione

(Causa T-370/16)

(2016/C 371/11)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Anheuser-Busch Inbev (Bruxelles, Belgio) e Ampar (Lovanio, Belgio) (rappresentanti: A. von Bonin, O. Brouwer e A. Haelterman, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea dell’11 gennaio 2016 relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN);

condannare la Commissione alle spese, conformemente all’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese quelle sostenute da qualsiasi parte interveniente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione nell’identificazione del presunto aiuto di Stato e nella sua qualificazione come regime di aiuti ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 2015/1589, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 107 TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto e sull’errata applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione ha ritenuto che il sistema di adeguamento degli utili in eccesso costituisca un aiuto di Stato.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione nell’identificazione dei gruppi come beneficiari del presunto aiuto e sulla violazione del principio di legalità e dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di buona amministrazione.


10.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/10


Ricorso proposto il 25 luglio 2016 — CK Telecoms UK Investments/Commissione

(Causa T-399/16)

(2016/C 371/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CK Telecoms UK Investments Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: T. Wessely e O. Brouwer, avvocati, e A. Woods, J. Aitken e M. Davis, solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione della Commissione europea dell’11 maggio 2016, C (2016) 2796 nel procedimento COMP/M.7612 — Hutchison 3G UK Investments Limited/Telefónica (Europe plc), notificata alla Hutchison il 13 maggio 2016, che dichiara l’incompatibilità con il mercato interno e con l’accordo SEE ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 del Consiglio, della prevista operazione di acquisizione della Telefónica Europe plc da parte della Hutchison; e

ordinare alla Commissione di pagare le spese dei procedimenti, ivi comprese quelle relative ad eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto, errori manifesti di valutazione e avrebbe violato forme sostanziali nell’interpretazione ed applicazione del criterio giuridico per la valutazione degli effetti orizzontali non coordinati nel mercato dei servizi di telecomunicazione mobile al dettaglio nel Regno Unito. In particolare, la Commissione sarebbe incorsa in errore nel qualificare la ricorrente come una «importante forza concorrenziale» e nel valutare l’intensità della concorrenza. La Commissione inoltre avrebbe commesso errori manifesti di valutazione nell’analisi dei previsti effetti sui prezzi e dei possibili incentivi dell’entità risultante dalla concentrazione.

2.

Secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione e snaturamento degli elementi di prova in relazione all’analisi dello scenario controfattuale. In particolare, la Commissione ha omesso di valutare la capacità di rete della Hutchison rispetto ai suoi concorrenti e fa indebitamente riferimento all’asserita capacità della Hutchison di adottare iniziative di «gestione della domanda», quali l’aumento dei prezzi, per respingere le prove offerte dalla Hutchison per quanto concerne la futura capacità di rete.

3.

Terzo motivo, vertente su errori di fatto, errori di diritto, errori manifesti di valutazione e violazione di forme sostanziali in relazione ad effetti orizzontali non coordinati derivanti dalla condivisione di rete. In particolare, la Commissione sarebbe incorsa in errore rispetto alle proprie recenti proposte relative alla necessità e all’ampiezza di un «allineamento» tra concorrenti negli accordi di condivisione di rete, ed è incorsa in un errore di diritto e in errori manifesti di valutazione nel basare le proprie conclusioni sul potenziale danno ai concorrenti dell’entità risultante dalla concentrazione piuttosto che alla concorrenza. La Commissione è incorsa in ulteriori errori nel respingere gli impegni proposti dalla Hutchinson, che avrebbero pienamente risolto tutte le questioni sollevate dalla Commissione in relazione alla condivisione di rete.

4.

Quarto motivo, vertente su errori manifesti di valutazione, errori di diritto e violazione di forme sostanziali in relazione agli effetti orizzontali non coordinati nel mercato all’ingrosso dell’accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti mobili pubbliche del Regno Unito. In particolare, la Commissione sarebbe incorsa in errore nel concludere che la Hutchinson è una «importante forza concorrenziale» nel mercato all’ingrosso nonostante essa detenga una porzione molto piccola del mercato (meno del 3 %), e nel basare le proprie conclusioni sui pareri di terze parti invece che condurre le proprie analisi.

5.

Quinto motivo, vertente su errori di diritto, errori manifesti di valutazione, assenza di motivazione e violazione di forme sostanziali in relazione alla valutazione degli impegni proposti dalla Hutchinson rispetto questioni relative ai mercati al dettaglio e all’ingrosso delle telecomunicazioni mobili nel Regno Unito. In particolare, la Commissione avrebbe erroneamente obiettato agli impegni proposti sulla base di un’asserita incertezza nell’attuazione degli stessi: sarebbe incorsa in un errore manifesto nella valutazione della capacità di nuovi e rafforzati concorrenti di competere efficacemente sulla base degli impegni proposti; e sarebbe incorsa in errore nella propria valutazione della generale idoneità degli impegni proposti a compensare l’asserita perdita di concorrenza di cui alla decisione.


10.10.2016   

IT

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C 371/11


Ricorso proposto il 27 luglio 2016 — Maximum Play/EUIPO (MAXPLAY)

(Causa T-400/16)

(2016/C 371/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Maximum Play, Inc. (San Francisco, California, Stati Uniti) (rappresentante: M. Graf, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea denominativo «MAXPLAY» — Domanda di registrazione n. 14 047 963

Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 maggio 2016 nel procedimento R 2273/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), e 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;

mancata considerazione, in modo adeguato, di un marchio dell’Unione europea anteriore e di registrazioni nazionali, nonché di una domanda di registrazione nazionale.


10.10.2016   

IT

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C 371/12


Ricorso proposto il 31 luglio 2016 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-409/16)

(2016/C 371/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ehab Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso del ricorrente ricevibile e fondato;

di conseguenza, annullare la decisione (PESC) 2016/850 del 27 maggio 2016, nonché i conseguenti atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano il ricorrente;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi che sono in sostanza identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-410/16, Makhlouf/Consiglio.


10.10.2016   

IT

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C 371/13


Ricorso proposto il 31 luglio 2016 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-410/16)

(2016/C 371/15)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Rami Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso del ricorrente ricevibile e fondato;

di conseguenza, annullare la decisione (PESC) 2016/850 del 27 maggio 2016 e i suoi conseguenti atti di esecuzione, nei limiti in cui riguardano il ricorrente;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, di cui agli articoli 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), dall’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: il «TFUE») nonché dagli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto la motivazione fornita dal Consiglio non soddisfarebbe l’obbligo che incombe alle istituzioni dell’Unione europea previsto dall’articolo 6 della CEDU, dall’articolo 296 TFUE nonché dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione che il Consiglio avrebbe commesso in merito al coinvolgimento del ricorrente nel finanziamento del regime siriano.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che le misure impugnate limiterebbero in maniera ingiustificata e sproporzionata i diritti fondamentali del ricorrente, e in particolare i suoi diritti di proprietà previsti dagli articoli 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il suo diritto al rispetto della reputazione, previsto dagli articoli 8 e 10, paragrafo 2, della CEDU, il principio della presunzione di innocenza, previsto dagli articoli 6 della CEDU e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la sua libertà di espressione, prevista dall’articolo 10 della CEDU, nonché il suo diritto di libera circolazione, previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, del protocollo n. 4 alla CEDU.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione degli orientamenti del Consiglio, del 2 dicembre 2005, relativi all’attuazione e alla valutazione di misure restrittive (sanzioni) nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea (documento 15114/05 del Consiglio del 2 dicembre 2005).


10.10.2016   

IT

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C 371/14


Ricorso proposto il 28 luglio 2016 — Achemos Grupė e Achema/Commissione

(Causa T-417/16)

(2016/C 371/16)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Achemos Grupė UAB (Vilnius, Lituania) e Achema AB (Jonava, Lituania) (rappresentanti: R. Martens e C. Maczkovics, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C(2013) 7884 final della Commissione, del 20 novembre 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.36740 (2013/NN) della Lituania a favore di Klaipėdos Nafta «terminale GNL», Bruxelles, (GU 2016, C 161, pag. 1); e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione delle norme procedurali previste dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dall’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 2015/1589 (1) nonché del principio di buona amministrazione, poiché, nonostante le serie difficoltà che implica la valutazione della compatibilità delle misure di aiuto di Stato in questione con il mercato interno, la Commissione si è basata unicamente su un esame preliminare di tali misure, mentre, considerate tali serie difficoltà, essa era tenuta ad avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 6 del regolamento n. 2015/1589.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, in quanto la Commissione non avrebbe correttamente applicato i criteri di valutazione previsti al considerando 135 della decisione impugnata, posto che:

in primo luogo, per quanto riguarda l’adeguatezza e la necessità delle misure, la Commissione avrebbe dovuto valutare dette misure in concreto e accertare se esistessero altri strumenti più mirati;

in secondo luogo, la Commissione avrebbe dovuto concludere per la mancanza di effetto incentivante, poiché la KN è per legge tenuta a sviluppare il terminale GNL;

in terzo luogo, la Commissione avrebbe dovuto verificare se la dimensione del terminale GNL sovvenzionato fosse proporzionata alla realizzazione dell’obiettivo perseguito e non creasse sovraccapacità.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, della disciplina SIEG (2) e di principi generali quali la parità di trattamento e la tutela del legittimo affidamento, nonché delle norme in materia di appalti pubblici di cui alla direttiva 2004/18 (3) e dell’articolo 14 di quest’ultima direttiva, poiché la Commissione, accettando di affidare un incarico alla KN per un periodo di 55 anni con beneficio corrispondente al tasso di rendimento interno del progetto, avrebbe applicato in maniera errata la disciplina SIEG, posto che:

in primo luogo, il periodo dell’incarico avrebbe dovuto essere giustificato in base a criteri oggettivi, senza eccedere il periodo previsto per l’ammortamento (finanziario) dei principali attivi necessari alla prestazione del SIEG;

in secondo luogo, l’aggiudicazione della KN non avrebbe potuto prescindere dalle norme in materia di appalti pubblici a motivo della tutela in interessi essenziali (di sicurezza) ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2004/18, poiché nella fattispecie esistono mezzi alternativi, meno restrittivi di un’aggiudicazione diretta;

in terzo luogo, considerato il grado di rischio sopportato dalla KN, il beneficio di quest’ultima avrebbe dovuto essere limitato al tasso di swap pertinente (eventualmente rivalutato per tener conto della scadenza) maggiorato di un premio di 100 punti base.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 248, 2015, pag. 9).

(2)  Comunicazione della Commissione — Disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (GU 2012, C 8, pag. 15) (in prosieguo: la «disciplina SIEG»).

(3)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, 2004, pag. 114).


10.10.2016   

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C 371/15


Ricorso proposto il 29 luglio 2016 — De Masi/Commissione

(Causa T-423/16)

(2016/C 371/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fabio De Masi (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: Professor A. Fischer-Lescano)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 20 maggio 2016 avente ad oggetto la domanda di accesso ai documenti del Gruppo «Code of Conduct»;

annullare la decisione della convenuta del 13 luglio 2016 avente ad oggetto la domanda di accesso ai documenti del Gruppo «Code of Conduct»;

condannare la convenuta, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, alle spese del presente giudizio e a quelle sostenute dagli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1)

Il ricorrente sostiene che le decisioni della convenuta del 20 maggio 2016 e del 13 luglio 2016 violano il diritto a una decisione appropriata della domanda confermativa, previsto dalla disposizione sopra citata.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001

Il ricorrente fa valere, inoltre, che il rifiuto di accesso integrale ai documenti relativi al gruppo «Codice di condotta» (Tassazione delle imprese) istituito dal Consiglio viola altresì il suo diritto alla consultazione di tali documenti, garantito dalle disposizioni sopra citate.

In tale contesto, il ricorrente fa valere che le eccezioni all’obbligo di trasparenza previste dall’articolo 4, paragrafo 3, e 1, lettera a), quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 non sono applicabili nel presente caso.

Inoltre, sussisterebbero un difetto di ponderazione e di motivazione e un interesse pubblico prevalente alla diffusione dei documenti.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


10.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/16


Ricorso proposto il 29 luglio 2016 — Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO (BRENT INDEX)

(Causa T-430/16)

(2016/C 371/18)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Intercontinental Exchange Holdings, Inc. (Atlanta, Georgia, Stati Uniti) (rappresentante: P. Heusler, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea denominativo «BRENT INDEX» — Domanda di registrazione n. 14 284 947

Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 giugno 2016 nel procedimento R 8/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), e 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.


10.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/16


Ricorso proposto il 1o agosto 2016 — VIMC/Commissione

(Causa T-431/16)

(2016/C 371/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: VIMC — Vienna International Medical Clinic GmbH (Kulmbach, Germania) (rappresentante: R. Bramerdorfer, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, del 27 maggio 2016 (caso AT.40231 — VIMC/WK&FGB), e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l’annullamento della decisione C (2016) 3351 final della Commissione, del 27 maggio 2016, che ha respinto la denuncia della ricorrente sul fondamento dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1).

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sullo sviamento di potere.

In tale contesto la ricorrente sostiene che l’applicazione o la mancata applicazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1/2003 non rientra nel potere discrezionale della Commissione. La Commissione dovrebbe, anzi, tener conto delle particolari circostanze del caso di specie e non potrebbe, sulla base di tale disposizione, respingere senza una minima motivazione una richiesta di cui si è già occupata un’altra autorità statale.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).


10.10.2016   

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C 371/17


Ricorso proposto il 3 agosto 2016 — Pometon/Commissione

(Causa T-433/16)

(2016/C 371/20)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Pometon SpA (Martellago, Italia) (rappresentanti: E. Fabrizi, V. Veneziano e A. Molinaro, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale, annullare la decisione impugnata;

in via subordinata, annullare o ridurre la sanzione inflitta a Pometon;

condannare la convenuta alla restituzione degli importi eventualmente corrisposti dalla ricorrente nelle more del giudizio in esecuzione della decisione impugnata, nonché al rimborso di ogni altro costo sostenuto dalla ricorrente in esecuzione della medesima decisione impugnata;

in ogni caso, condannare la convenuta a sopportare le spese legali e ogni altra spesa e onere della ricorrente connessa al presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione C(2016) 3121 definitiva della Commissione, del 25 maggio 2016 (caso AT.39792 — Steel Abrasives), relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») e dell’articolo 53 dell’accordo SEE («decisione impugnata»).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio d’imparzialità del giudizio, del principio della presunzione d’innocenza e del diritto di difesa, per avere la convenuta attribuito a Pometon comportamenti specifici nel contesto della decisione C(2014) 2074 definitiva, del 2 aprile 2014 («decisione di transazione»), adottata nei confronti di Ervin Industries Inc. e Ervin Amasteel, Winoa SA e WHA Holding SAS, Metalltechnik Schmidt GmbH & Co. KG e Eisenwerk Würth GmbH (di seguito, «parti»), e per avere, quindi, assunto la decisione impugnata senza aver potuto valutare serenamente e in assenza di condizionamenti la posizione di Pometon e gli argomenti difensivi da essa svolti.

Nella decisione di transazione — quindi, prima che a Pometon fosse data la possibilità di difendersi — la Commissione ha espressamente attribuito alla ricorrente la medesima condotta imputata alle altre parti, alle quali, sempre nella decisione di transazione, è stata poi ascritta, proprio in ragione di quella condotta, una specifica violazione dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE. Ciò avrebbe inevitabilmente e insanabilmente minato la capacità della Commissione di esprimere un giudizio davvero imparziale nei confronti della ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE, sull’insufficienza e contraddittorietà della motivazione, sulla violazione dei diritti della difesa e del principio dell'onere della prova, per avere la convenuta imputato alla ricorrente, in assenza di prove, il coinvolgimento in un’asserita intesa a cui essa non ha, in realtà, partecipato.

La Commissione avrebbe addotto a supporto delle proprie tesi elementi imprecisi, contraddittori e di dubbia interpretazione, insufficienti a dimostrare la partecipazione di Pometon all’asserita infrazione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 101 del TFUE e dell’art. 53 dell’Accordo SEE, su errori di valutazione, su difetto di istruttoria e illogicità manifesta, per avere la convenuta ritenuto che la condotta addebitata alla Pometon avesse ad oggetto una restrizione della concorrenza.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 101 del TFUE e dell’art. 53 dell’accordo SEE, su difetto di motivazione e d’istruttoria, sulla violazione dell’onere della prova con riferimento alla durata della presunta partecipazione della ricorrente all’asserita infrazione e, per l’effetto, sulla violazione degli artt. 23(2), 25(1) e 25(5) del regolamento n. 1/2003 (1), sulla violazione del principio della certezza del diritto, per avere la Commissione irrogato una sanzione pecuniaria alla ricorrente nonostante l’intervenuta prescrizione.

La data di cessazione dell’asserita partecipazione di Pometon alla presunta infrazione addebitatale nella decisione impugnata non può, secondo la ricorrente, certamente coincidere con la data individuata dalla Commissione, ma, al più, con una data di gran lunga anteriore, sicché il potere della Commissione di infliggere ammende dovrebbe ritenersi prescritto.

5.

Quinto motivo, vertente sul difetto assoluto di motivazione, sulla violazione dei principi di proporzionalità e parità di trattamento nella fissazione dell’importo dell’ammenda in sede di modifica dell’importo di base ai sensi del punto 37 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003.

La Commissione avrebbe utilizzato l’art. 37 degli Orientamenti sul calcolo delle ammende in maniera palesemente discriminatoria, applicando, nel caso di Pometon, una percentuale di riduzione della sanzione nettamente inferiore a quella applicata alle altre parti.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (testo rilevante ai fini del SEE [GU 2003 L 1, pag. 1].


10.10.2016   

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C 371/19


Ricorso proposto il 3 agosto 2016 — AEIM e Kazenas/Commissione

(Causa T-436/16)

(2016/C 371/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: L’application électronique industrielle moderne (AEIM) (Algrange, Francia) e Philippe Kazenas (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: B. Wizel, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

condannare la convenuta a pagare alla ricorrente l’importo di EUR 536 912 pari alle perdite finanziarie sofferte a causa delle somme investite a fondo perduto nelle visite previste ai fini dell’assegnazione di appalti pubblici, assegnazioni che sono state fatte in modo fraudolento;

condannare la convenuta a pagare alla ricorrente l’importo di EUR 2 092 650 a titolo di lucro cessante per gli appalti pubblici che la ricorrente avrebbe potuto ottenere qualora essi fossero stati assegnati equamente e in assenza di corruzione;

condannare la convenuta a rimborsare alla ricorrente l’importo di EUR 85 000 pari ai diritti e onorari di avvocato che essa ha dovuto pagare per organizzare la propria difesa a causa della corruzione del funzionario europeo;

condannare la convenuta a pagare al ricorrente l’importo di EUR 150 000 a titolo di danno morale;

condannare la convenuta a pagare al ricorrente interessi compensativi su tutti i citati importi a far data dal dicembre del 2005, fine del periodo dell’infrazione;

condannare la convenuta al rimborso delle spese e onorari di avvocato relativi alla presente istanza pari ad EUR 75 000;

condannare la convenuta al pagamento degli interessi moratori da calcolarsi a partire dalla data della pronuncia dell’emananda sentenza;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti intendono far valere una condotta illecita di un funzionario della Commissione europea nell’ambito dell’assegnazione di appalti pubblici, che avrebbe causato loro gravi danni direttamente connessi a detta condotta, e per i quali essi chiedono di essere risarciti.

I ricorrenti ritengono quindi che siano soddisfatte le tre condizioni per invocare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea, ossia una condotta illecita di un’istituzione o di uno dei suoi agenti, un danno effettivo e un nesso di causalità tra la condotta di tale agente e il danno invocato.

Nel caso di specie, i ricorrenti fanno valere che i fatti di corruzione di un funzionario europeo nell’ambito dell’assegnazione di appalti pubblici costituisce una violazione sufficientemente qualificata dei principi di parità di trattamento e di trasparenza che l’amministrazione aggiudicatrice deve rispettare nelle procedure di gara d’appalto con riguardo a tutti gli offerenti.

I ricorrenti ritengono che l’assegnazione fraudolenta degli appalti pubblici di cui trattasi abbia causato danni reali alla società AEIM, che ha ottenuto solamente contratti relativi a paesi ritenuti pericolosi non graditi agli altri due offerenti corruttori, quando invece, se tutti gli appalti fossero stati assegnati in assenza di corruzione, la citata società, essendo l’unica ad aver presentato offerte con probità, avrebbe potuto ottenerli.

Essi intendono richiamarsi al principio di buona amministrazione della Commissione, la quale avrebbe dato prova di gravi carenze nel caso di specie, nonché al principio di tutela del legittimo affidamento che trova applicazione per qualunque operatore economico nei confronti del quale un’istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative.

I ricorrenti ritengono parimenti di aver subito, oltre al danno finanziario, danni morali, causati in particolare dall’offesa alla loro reputazione e dalla necessità di difendersi contro accuse che si sono rivelate false e infondate.


10.10.2016   

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C 371/20


Ricorso proposto il 5 agosto 2016 — Italia/Commissione

(Causa T-437/16)

(2016/C 371/22)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il bando di concorso generale EPSO/AD/322/16 per la formazione di un elenco di riserva di 86 posti per la copertura di posti vacanti di Amministratore (AD 5 e 7) nel settore dell’audit, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 12 maggio 2016, numero C 171 A;

condannare la Commissione alle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 263, 264, 266 TFUE.

La Commissione ha violato l’autorità della sentenza della Corte nella causa C-566/10 P, che dichiara illegittimi i bandi che limitino al solo inglese, francese, tedesco, le lingue che i concorrenti ai concorsi generali dell’Unione possono indicare come lingua 2.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 342 TFUE; 1 e 6 del regolamento 1/58, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (DO 1958, 17, p. 385).

Si fa valere a questo riguardo che, limitando a tre lingue quelle eleggibili come lingua 2 dai concorrenti ai concorsi generali dell’Unione la Commissione ha in pratica dettato un nuovo regolamento linguistico delle istituzioni, invadendo la competenza esclusiva del Consiglio in questa materia.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 12 CE, ora 18 TFUE; 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione; 6 n. 3 EU; 1 par. 2, e 3 Allegato III allo Statuo dei funzionari; 1 e 6 del Regolamento 1/58; 1 quinquies nn. 1 e 6, 27 n. 2, 28 lett. f) Statuto dei funzionari.

Si fa valere a questo riguardo che la restrizione linguistica apportata dalla Commissione è discriminatoria perché le norme citate vietano di imporre ai cittadini europei e agli stessi funzionari delle istituzioni restrizioni linguistiche non previste in via generale e obiettiva dai regolamenti interni delle istituzioni contemplati dall’art. 6 del reg. 1/58, e finora non adottati, e vietano di introdurre siffatte limitazioni in assenza di uno specifico, e motivato interesse del servizio.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 6 n. 3 UE nella parte in cui statuisce il principio della tutela del legittimo affidamento quale diritto fondamentale risultante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

Si fa valere a questo riguardo che la Commissione ha violato l’affidamento dei cittadini nella possibilità di scegliere come lingua 2 una qualsiasi delle lingue dell’Unione, come costantemente avvenuto fino al 2007 e come autorevolmente ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-566/10 P.

5.

Quinto motivo, vertente sullo sviamento di potere e sulla violazione delle norme sostanziali inerenti alla natura e finalità dei bandi di concorso.

Si fa valere a questo riguardo che, restringendo preventivamente e in modo generalizzato a tre le lingue eleggibili come lingua 2, la Commissione ha di fatto anticipato alla fase del bando e dei requisiti di ammissione la verifica delle competenze linguistiche dei candidati, che dovrebbe effettuarsi invece nell’ambito del concorso. In tal modo, le conoscenze linguistiche divengono determinanti rispetto alle conoscenze professionali.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione degli artt. 18 e 24 n. 4 TFUE; 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; 2 regolamento 1/58; e 1 quinquies nn. 1 e 6 Statuto dei funzionari.

Si fa valere a questo riguardo che, prevedendo che le domande di partecipazione debbano obbligatoriamente essere inviate in inglese, francese o tedesco, e che nella medesima lingua l’Epso invii ai candidati le comunicazioni inerenti allo svolgimento del concorso, si è violato il diritto dei cittadini europei ad interloquire nella propria lingua con le istituzioni, e si è introdotta una ulteriore discriminazione a danno di chi non ha una conoscenza approfondita di quelle tre lingue.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 1 e 6 regolamento 1/58; 1 quinquies nn. 1 e 6, e 28 lett. f) dello Statuto dei funzionari, 1 n. 1 lett. f) dell’allegato III dello Statuto dei funzionari; e 296 n. 2 TFUE (difetto di motivazione), nonché violazione del principio di proporzionalità. Travisamento dei fatti.

Si fa valere a questo riguardo che la Commissione ha motivato la restrizione alle tre lingue con l’esigenza che i nuovi assunti siano subito in grado di comunicare all’interno delle istituzioni. Questa motivazione travisa i fatti perché non risulta che le tre lingue in questione siano le più usate per la comunicazione tra gruppi linguistici diversi all’interno delle istituzioni; ed è sproporzionata rispetto alla restrizione di un diritto fondamentale come quello a non subire discriminazioni linguistiche.


10.10.2016   

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C 371/21


Ricorso proposto il 9 agosto 2016 — Italia/Commissione

(Causa T-443/16)

(2016/C 371/23)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: G. Palmieri, agente, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare i bandi di concorsi generali EPSO/AD/323/16 e EPSO/AD/324/16.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna dinanzi al Tribunale i bandi di concorsi generali EPSO/AD/323/16 e EPSO/AD/324/16 per la formazione di elenchi di riserva, rispettivamente, di 40 posti per la copertura di posti vacanti di Amministratore (AD 7) nel profilo investigatori: spese dell’UE, lotta alla corruzione, dogane e commercio, tabacco e merci contraffatte; e di 10 posti di amministratori (AD 9) nel profilo investigatori: capi gruppo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 26 maggio 2016, numero C 187 A.

Gli stessi bandi di concorso sono l’oggetto della causa T-401/16, Spagna/Commissione.

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati in questa causa.

Si fa valere in particolare la violazione degli articoli 18, 24 e 342 TFUE, dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la violazione dello Statuto dei funzionari, del principio della tutela del legittimo affidamento, del principio di proporzionalità e delle norme sostanziali inerenti alla natura e finalità dei bandi di concorso, l’esistenza di sviamento di potere, nonché l’infrazione degli articoli 1 e 6 del Regolamento 1/58.


10.10.2016   

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C 371/22


Impugnazione proposta il 10 agosto 2016 da CC avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 luglio 2016, causa F-9/12 RENV, CC/Parlamento

(Causa T-446/16 P)

(2016/C 371/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CC (Bridel, Lussemburgo) (rappresentante: G. Maximini, avvocato)

Controinteressato nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare l’impugnazione ricevibile e fondata;

annullare di conseguenza la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 luglio 2016, causa F-9/12 RENV (CC/Parlamento europeo), fatto salvo il punto 3 del dispositivo relativo alle spese;

per l’effetto, riconoscere la responsabilità extracontrattuale del Parlamento europeo per gli errori in cui è incorso nel gestire l’elenco dei candidati idonei in cui è inserita la ricorrente e l’obbligo di risarcire il conseguente danno;

statuire dunque conformemente alla conclusioni presentate dalla ricorrente nel suo ricorso in primo grado,

di conseguenza, dichiarare quanto segue:

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 luglio 2016 nella causa F-9/12 RENV (CC/Parlamento europeo) è annullata, fatto salvo il punto 3 del dispositivo relativo alle spese.

Il Parlamento europeo è condannato a corrispondere alla ricorrente l’importo di EUR 749 449,30 a titolo di risarcimento del danno materiale, valutato per il periodo dicembre 2003–dicembre 2011, oltre ai contributi pensionistici, e per il periodo successivo sino all’età legale della pensione di vecchiaia, il pagamento mensile degli importi netti corrispondenti alle retribuzioni mensili stabilite per i funzionari di grado AD a partire dal grado AD 9, scatto 2, secondo anno, tenendo conto di una carriera normale di un funzionario dello stesso grado, oltre ai corrispondenti contributi pensionistici e ai contributi per la cassa malattia, il tutto maggiorato degli interessi di mora al tasso della Banca centrale europea aumentato di 2 punti.

Inoltre, il Parlamento europeo è condannato a pagare alla ricorrente l’importo di EUR 70 000 a titolo di risarcimento del danno morale.

Il Parlamento europeo sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare tutte le spese sostenute dalla ricorrente per il presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto relativamente all’eccezione di irricevibilità dei nuovi elementi di prova;

snaturamento dei fatti, assenza di motivazione, violazione del principio di imparzialità e del diritto a un equo processo (articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium e snaturamento dei fatti riguardo alla presunta tardività della presentazione dei nuovi elementi di prova;

omesso riconoscimento della violazione del dovere di trasparenza e di leale cooperazione del Parlamento nei confronti del Tribunale;

errore manifesto di valutazione riguardo alla modifica apportata alla numerazione dell’elenco dei candidati idonei da EUR/A/151/98 in EUR/A/151.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto relativamente all’assenza di qualificazione giuridica e di motivazione della decisione del segretario generale del 19 maggio 2005 e sulla violazione della sentenza di annullamento del Tribunale dell’Unione europea;

assenza di qualificazione giuridica della decisione del segretario generale del 19 maggio 2005;

violazione della sentenza di annullamento T-457/13 P.

3.

Terzo motivo, vertente sullo snaturamento dei fatti circa la corrispondenza dell’EPSO.

4.

Quarto motivo, vertente sullo snaturamento della lettera del 15 ottobre 2007 del Parlamento riguardo all’affermazione che la ricorrente sarebbe stata informata della distruzione del fascicolo di concorso ad essa relativo.

5.

Quinto motivo, vertente sull’errore di diritto riguardante la qualificazione giuridica della decisione del presidente del Parlamento europeo del 25 febbraio 2003.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione della sentenza di annullamento relativamente al calcolo del danno.


10.10.2016   

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C 371/23


Ricorso proposto il 10 agosto 2016 — Ellinikos Syndemos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1/EUIPO — 520 Barcode Ellas (520 Barcode Hellas)

(Causa T-453/16)

(2016/C 371/25)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ellinikos Syndemos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1 (Argiroupoli Attikis, Grecia) (rappresentante: A. Mouzaki, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: 520 Barcode Ellas — AE Diacheirisis Diethnon Protypon kai Parochis Symvouleutikon Ypiresion (Kifisia Attikis, Grecia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «5 201000 603856 520Barcode Hellas» — Domanda di registrazione n. 10 881 861

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 giugno 2016 nel procedimento R 238/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009;

Violazione degli articoli 75 e 76, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009.


10.10.2016   

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C 371/24


Impugnazione proposta il 22 agosto 2016 da HI avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica, causa F-133/15, HI/Commissione

(Causa T-464/16 P)

(2016/C 371/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HI (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del 10 giugno 2016 resa nella causa F-133/15 e statuire esso stesso sulla causa;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica;

condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto dell’Unione europea concernente l’obbligo di motivazione e i diritti della difesa, nei limiti in cui l’autorità che ha il potere di nomina della Commissione europea non avrebbe precisato in modo circostanziato i motivi a fondamento della sua decisione di infliggere alla parte ricorrente, a titolo di sanzione disciplinare, una retrocessione di due gradi nello stesso gruppo di funzioni.

2.

Secondo motivo, vertente su violazioni del diritto dell’Unione europea che il Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo «TFP») avrebbe commesso concernenti il rispetto del termine ragionevole, dei diritti della difesa, nonché dell’obbligo di motivazione. Il TFP avrebbe inoltre snaturato i fatti e i mezzi di prova.

3.

Terzo motivo, vertente sullo snaturamento dei fatti e dei mezzi di prova nonché su violazioni del diritto dell’Unione europea e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che il TFP avrebbe commesso.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione, commessa dal TFP, del principio di proporzionalità.


10.10.2016   

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C 371/25


Ricorso proposto il 23 agosto 2016 — Cotecnica/EUIPO — Visán Industrias Zootécnicas (cotecnica OPTIMA)

(Causa T-465/16)

(2016/C 371/27)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Cotecnica, SCCL (Bellpuig, Spagna) (rappresentanti: J. Devaureix, J. C. Erdozain López, e J. Galán López, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Visán Industrias Zootécnicas, SL (Arganda, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «cotecnica OPTIMA» — Domanda di registrazione n. 13 292 479

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 giugno 2016 nel procedimento R 229/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ammettere le prove proposte;

annullare e privare di efficacia la decisione impugnata;

condannare il convenuto alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e della giurisprudenza del Tribunale, in particolare, della sentenza del 20 gennaio 2009, causa T-424/07, Pioneer Hi-Bred International/UAMI (OPTIMUM).


10.10.2016   

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C 371/25


Ricorso proposto il 23 agosto 2016 — NRW. Bank/SRB

(Causa T-466/16)

(2016/C 371/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: NRW. Bank (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: A. Behrens, J. Kraayvanger e J. Seitz, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione del convenuto sul contributo annuale dovuto dalla ricorrente per il Fondo di risoluzione unico per il periodo contributivo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016;

Condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 103, paragrafi 2 e 7, della direttiva 2014/59/UE (1) e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 806/2014 (2).

La ricorrente ritiene che la decisione del convenuto circa il suo contributo annuale sia illegittima, in quanto, ai fini della riduzione del contributo, considera solo la sua attività di promozione ma non la sua attività di promozione ausiliaria. Per tale ragione il contributo annuale della ricorrente al Fondo di risoluzione unico per il periodo contributivo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 sarebbe stato fissato in un importo troppo elevato.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle decisioni di esecuzione della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) 806/2014 che, in accordo a tali atti giuridici, vanno interpretati nel senso che privilegiano anch’essi l’attività di promozione ausiliaria.

3.

Terzo motivo, in via subordinata, vertente sull’illegittimità delle decisioni di esecuzione della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) 806/2014.

A tal proposito, la ricorrente sostiene che, ove non fosse possibile un’interpretazione delle decisioni di esecuzione in accordo alla direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 806/2014, le decisioni di esecuzione sarebbero illegittime. Per tale ragione sarebbe illegittima anche la decisione del convenuto basata sulle citate decisioni di esecuzione.


(1)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU. 2014, L 173, pag. 190).

(2)  Regolamento (Ue) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU. 2014, L 225, pag. 1).


10.10.2016   

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C 371/26


Ricorso proposto il 23 agosto 2016 — Verein Deutsche Sprache/Commissione

(Causa T-468/16)

(2016/C 371/29)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Verein Deutsche Sprache eV (Dortmund, Germania) (rappresentante: W. Ehrhardt, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione adottata dal segretario generale a nome della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4 delle disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 1049/2001, del 10 giugno 2016;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 3, TUE, dell’articolo 11, paragrafo 2, TUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») — Mancanza di dialogo aperto e trasparente

La ricorrente deduce che la decisione non tiene conto dell’intenzione della ricorrente, che traspare chiaramente dalla domanda di accesso ai documenti, di ottenere una visione globale del procedimento che ha condotto alla decisione di modificare la sala stampa dell’edificio della Commissione Berlaymont e di ridurre le lingue all’inglese e al francese. Sono stati prodotti solo alcuni documenti che riguardano prevalentemente aspetti formali, ma non forniscono informazioni sull’autore e sui motivi della decisione.

La Commissione non si sofferma, nella decisione impugnata, sulle singole fonti documentali nominate dalla ricorrente, non dà conto delle motivazioni del diniego di accesso e viola in tal modo l’obbligo, derivante dall’articolo 10, paragrafo 3, TUE e da altre disposizioni di diritto dell’Unione, di adottare decisioni in maniera aperta e vicina ai cittadini e di indicarne i motivi.

Inoltre, la ricorrente fa valere che la Commissione viola il proprio obbligo, derivante dall’articolo 11, paragrafo 2, TUE, di condurre un dialogo aperto e trasparente con le associazioni rappresentative, in quanto ignora la richiesta dell’associazione, non mette a disposizione documenti e fornisce informazioni insufficienti sulle ragioni della mancata comunicazione di documenti.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 15, paragrafo 3, comma 1, TFUE, dell’articolo 42 della Carta nonché dell’articolo 2, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) — Diniego parziale di accesso ai documenti

Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente lamenta che la mancata considerazione di parti sostanziali della domanda viola l’obbligo di trasparenza dell’Unione europea.

La ricorrente fa inoltre valere che la Commissione, nella propria decisione, ha erroneamente deciso che sarebbe possibile negare la divulgazione di un determinato documento per ragioni di protezione dei dati, senza fornire maggiori dettagli su tale documento e descriverne il contenuto e senza motivare adeguatamente tale decisione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


10.10.2016   

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C 371/28


Ricorso proposto il 25 agosto 2016 — Société wallonne des aéroports/Commissione

(Causa T-474/16)

(2016/C 371/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société wallonne des aéroports SA (SOWEAR) (Namur, Belgio) (rappresentanti: A. Lepièce e H. Baeyens, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile e fondata l’istanza della ricorrente riguardante la riunione della presente causa con la causa T-818/14;

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato,

di conseguenza,

annullare gli articoli 3, 4, 5 e 6 della decisione della Commissione del 1o ottobre 2014 n. SA.14093, concernente il regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore di Brussels South Charleroi Airport e Ryanair;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore di diritto nel quale la Commissione sarebbe incorsa in quanto avrebbe esaminato i diritti versati da Brussels South Charleroi Airport (BSCA) alla ricorrente alla luce dell’articolo 107 TFUE, mentre le decisioni di investire, procedere alla costruzione delle infrastrutture aeroportuali e metterle a disposizione di BSCA sarebbero state adottate prima della pronuncia della sentenza del 12 dicembre 2000, Aéroports de Paris/Commissione (T-128/98, EU:T:2000:290), confermata dalla Corte di giustizia nella sua sentenza del 24 ottobre 2002, Aéroports de Paris/Commissione (C-82/01 P, EU:C:2002:617).

2.

Secondo motivo, vertente sull’errore di diritto nel quale la Commissione sarebbe incorsa nel qualificare l’Instrument Landing System (ILS) e il servizio di segnaletica delle piste, come apparecchiature e servizi di natura economica.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il ragionamento della Commissione per determinare i diritti su base annua dovuti per il mercato da parte di BSCA sarebbe basato su un metodo e su fattori di calcolo erronei aventi un’incidenza rilevante sull’importo degli aiuti e sarebbe inoltre inficiato da un manifesto difetto di motivazione.

4.

Quarto motivo, vertente sull’errore di diritto nel quale la Commissione sarebbe incorsa, da un lato, per aver inserito nell’importo dei diritti che deve essere recuperato presso BSCA gli aiuti concessi per la missione di sicurezza (ossia la sovvenzione «servizi antincendio e di manutenzione») e, dall’altro, per non aver preso in considerazione la riduzione della «sovvenzione per il servizio antincendio-manutenzione» nel 2014 e nel 2015.


Tribunale della funzione pubblica

10.10.2016   

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C 371/29


Ricorso proposto il 4 agosto 2016 — ZZ/Commissione

(Causa F-39/16)

(2016/C 371/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di non ammettere la ricorrente alle prove di selezione del concorso EPSO/AD/309/15 (AD11) — Medici per i siti di Lussemburgo e Ispra, e la condanna della convenuta al risarcimento del danno morale asseritamente subito, pari ad EUR 10 000.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/309/15 (AD11) — Medici per i siti di Lussemburgo e Ispra (Ambito: medici Lussemburgo), trasmessa il 28 settembre 2015, di non ammettere la ricorrente alle prove di selezione organizzate al centro di valutazione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO);

condannare la convenuta al pagamento di un importo pari ad EUR 10 000 a titolo del danno morale subito dalla ricorrente;

condannare la convenuta alle spese.


10.10.2016   

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C 371/29


Ricorso proposto l’11 agosto 2016 — ZZ/SEAE

(Causa F-41/16)

(2016/C 371/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Meyer, avvocato)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna

Oggetto e descrizione della controversia

La dichiarazione di nullità, segnatamente l’annullamento, delle decisioni dell’autorità che ha il potere di nomina (AIPN) di imporre al ricorrente la restituzione delle indennità scolastiche asseritamente percepite in modo indebito e di negare al ricorrente ulteriori indennità scolastiche, nonché la condanna del convenuto al rimborso delle somme prelevate.

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità della decisione del convenuto, del 12 maggio 2016, relativa ai reclami del ricorrente R/18/16 e R/19/16 e alle disposizioni in merito all’anno scolastico 2014/15 con essi impugnate;

in subordine, annullare la decisione del convenuto, del 12 maggio 2016, relativa ai reclami del ricorrente R/18/16 e R/19/16 e alle disposizioni in merito all’anno scolastico 2014/15 con essi impugnate;

condannare il convenuto a rimborsare al ricorrente le somme prelevate indebitamente sulla base di tale decisione;

condannare il SEAE alle spese.


10.10.2016   

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C 371/30


Ricorso proposto il 12 agosto 2016 — ZZ/BEI

(Causa F-42/16)

(2016/C 371/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: N. Lhoëst, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI)

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della domanda di risarcimento presentata dal ricorrente per i danni che egli ritiene di aver subito dal novembre 2013.

Conclusioni del ricorrente

(1)

Condannare la BEI a pagare al ricorrente una somma pari a otto volte la sua retribuzione annua sulla base dell’articolo 33bis del Regolamento del personale e dell’articolo 9.1.1 delle Disposizioni amministrative applicabili al personale;

(2)

Annullare la decisione della BEI del 4 giugno 2015 che dispone la chiusura del conto RCVP del ricorrente con effetto dal 28/02/2015 e ottenere la condanna della BEI a pagare al ricorrente:

Un importo corrispondente ai versamenti che la BEI avrebbe continuato a versare sul conto RCVP del ricorrente (3 % della retribuzione annua del ricorrente) se la BEI non avesse chiuso il suo conto, a decorrere dal 28/02/2015 fino alla data della riapertura effettiva del conto RCVP del ricorrente;

Gli interessi che il capitale sul conto RCVP del ricorrente avrebbe continuato a produrre se il suo conto RCVP non fosse stato chiuso il 28/02/2015 e se il ricorrente e la BEI avessero potuto continuare i loro rispettivi versamenti a concorrenza del 3 % della retribuzione annua del ricorrente, fino alla data della riapertura effettiva del conto RCVP del ricorrente,

(3)

Condannare la BEI a risarcire i danni valutati ex aequo et bono in EUR 15 000 a titolo di risarcimento per il danno morale subito;

(4)

Condannare la BEI alle spese.


10.10.2016   

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C 371/31


Ricorso proposto il 18 agosto 2016 — ZZ/Commissione

(Causa F-43/16)

(2016/C 371/34)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Cornacchia, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di esclusione del ricorrente dal concorso EPSO/AST-SC/03/15 a motivo del fatto che egli non ha informato l’EPSO del suo legame familiare con un membro della commissione giudicatrice del suddetto concorso.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del 19 maggio 2016, adottata in risposta alla richiesta di riesame presentata dal ricorrente il 5 novembre 2015, con la quale il presidente della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AST-SC/03/15 ha confermato la decisione di escludere il ricorrente dal suddetto concorso nonché, se del caso, la decisione di rigetto del reclamo e la decisione iniziale;

condannare la Commissione alle spese.


10.10.2016   

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C 371/31


Ricorso proposto il 19 agosto 2016 — ZZ/Commissione

(Causa F-44/16)

(2016/C 371/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti N. de Montigny e J.-N. Louis)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AST-SC/01/14 di non iscrivere la ricorrente nell'elenco di riserva di detto concorso in quanto essa non possiede i requisiti relativi al diploma e all’esperienza professionale richiesti per parteciparvi.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del 18 febbraio 2015 del capo dell’unità del comitato di selezione dell’EPSO, con la quale si informava la ricorrente che la sua candidatura al posto di segretaria (n. EPSO/ASTSC/01/14) era respinta in quanto essa non avrebbe posseduto il diploma e l’esperienza professionale per l’accesso al concorso in parola;

annullare la decisione del 17 settembre 2015 del capo dell’unità del comitato di selezione dell’EPSO recante rigetto della domanda di riesame della ricorrente e conferma della decisione del 18 febbraio 2015;

annullare, per quanto necessario, la risposta esplicita di rigetto del reclamo del 12 maggio 2016;

condannare la Commissione alle spese.


10.10.2016   

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C 371/32


Ricorso proposto il 17 agosto 2016 — ZZ/BEI

(Causa F-45/16)

(2016/C 371/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. B. Maréchal)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI)

Oggetto e descrizione della controversia

Ricorso diretto al risarcimento del danno materiale e morale asseritamente subito dal ricorrente a seguito del riconoscimento della sua invalidità totale e permanente, che egli ritiene di origine professionale.

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede il risarcimento del danno o di parte del danno qualora parte del danno sia risarcito dall’assicurazione della BEI, la AXA Belgio.

Risarcire il danno morale causato al ricorrente per un importo di EUR 150 000;

rimborsare le spese future di assistenza medica e psicologica connesse con i problemi di salute causati al ricorrente dal grave stress, e che non sono rimborsati dal regime di assicurazione della BEI;

rimborsare le spese di assistenza medica e psicologica fino ad ora sostenute, connesse con i problemi di salute causati dal grave stress e che non sono rimborsati dal regime di assicurazione della BEI;

condannare la convenuta alle spese del presente procedimento per un importo provvisorio di EUR 30 000.


10.10.2016   

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C 371/32


Ricorso proposto il 26 agosto 2016 — ZZ/Commissione

(Causa F-46/16)

(2016/C 371/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione della Commissione recante esecuzione di una sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella parte in cui rifiuta di assumere la ricorrente come funzionaria al posto per la copertura del quale essa aveva già rifiutato di assumerla e che è stata oggetto della decisione che è stata annullata da detta sentenza.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del 27 ottobre 2015 con cui la DG Risorse umane della Commissione europea ha adottato provvedimenti di esecuzione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 6 ottobre 2015, F-119/14 FE/Commissione;

annullare la decisione dell’APN del 19 maggio 2016 con la quale l’APN ha respinto il reclamo proposto dalla ricorrente avverso la suddetta decisione;

condannare la convenuta al pagamento di EUR 25 000 a titolo di risarcimento del danno morale, importo fissato in via provvisionale;

condannare la convenuta all’integralità delle spese.


10.10.2016   

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C 371/33


Ricorso proposto il 26 agosto 2016 — ZZ/Commissione

(Causa F-47/16)

(2016/C 371/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi e T. Martin)

Convenuta: Commissione

Oggetto e descrizione della controversia

Domanda volta all’annullamento della decisione di non includere il ricorrente nell’elenco dei funzionari promossi nell’ambito dell’esercizio annuo di promozione 2015.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell’APN di non promuovere il ricorrente a titolo dell’esercizio di promozione 2015,

condannare la Commissione europea alle spese.


10.10.2016   

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C 371/33


Ricorso proposto il 26 agosto 2016 — ZZ/Commissione

(Causa F-48/16)

(2016/C 371/39)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: J. Abiks, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione che fissa il numero di annualità riconosciute nell’ambito del regime pensionistico dell’UE a seguito di una richiesta di trasferimento dei diritti pensionistici, e risarcimento del danno cagionato alla parte ricorrente a causa dell’inosservanza di un termine ragionevole nel trattare tale richiesta.

Conclusioni della parte ricorrente

Annullare la decisione del 6 novembre 2015, con cui l’autorità che ha il potere di nomina ha adottato la decisione definitiva di fissare l’importo trasferito al regime pensionistico dell’UE a EUR 135 955,38 anziché EUR 155 237,25;

condannare la convenuta a risarcire la perdita di EUR 10 739,28 subita dalla parte ricorrente in conseguenza della violazione del principio di buona amministrazione da parte dei servizi della Commissione;

condannare la convenuta a risarcire la parte ricorrente del danno morale subito in conseguenza della decisione definitiva impugnata, con importo lasciato alla discrezione del Tribunale ma non inferiore a EUR 1 000;

condannare la convenuta alle spese.


10.10.2016   

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C 371/34


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 29 agosto 2016 — Roest/Commissione

(Causa F-85/12) (1)

(2016/C 371/40)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 295 del 29.9.2012. pag. 35.


10.10.2016   

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C 371/34


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 29 agosto 2016 — McMichael/Commissione

(Causa F-18/13) (1)

(2016/C 371/41)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 114 del 20.4.2013, pag. 47.


10.10.2016   

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C 371/35


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 29 agosto 2016 — Boyd/Commissione

(Causa F-19/13) (1)

(2016/C 371/42)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 123 del 27.4.2013, pag. 30.


10.10.2016   

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C 371/35


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 29 agosto 2016 — Hoeve/Commissione

(Causa F-57/13) (1)

(2016/C 371/43)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 226 del 3.8.2013, pag. 27.


10.10.2016   

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C 371/35


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 29 agosto 2016 — Cobo Benito/Commissione

(Causa F-70/14) (1)

(2016/C 371/44)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 388 del 3.11.2014, pag. 28.


10.10.2016   

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C 371/35


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 29 agosto 2016 — Marinozzi e Cat/Commissione

(Causa F-128/15) (1)

(2016/C 371/45)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 414 del 14.12.2015, pag. 43.