ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 273

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
27 luglio 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 273/01

Comunicazione della Commissione — Documento di orientamento della Commissione sulla razionalizzazione delle valutazioni ambientali effettuate a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva concernente la valutazione dell’impatto ambientale (direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva 2014/52/UE)

1

2016/C 273/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8106 — Jones Lang Lasalle/Integral UK Holding) ( 1 )

7

2016/C 273/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7986 — Sysco/Brakes) ( 1 )

7


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 273/04

Tassi di cambio dell'euro

8

2016/C 273/05

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

9

2016/C 273/06

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

9


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

27.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 273/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Documento di orientamento della Commissione sulla razionalizzazione delle valutazioni ambientali effettuate a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva concernente la valutazione dell’impatto ambientale (direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva 2014/52/UE)

(2016/C 273/01)

1.   Introduzione

La direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale (VIA) (1), quale modificata, è intesa a migliorare la protezione dell’ambiente integrando considerazioni di natura ambientale nel processo decisionale relativo all’approvazione di progetti pubblici e privati che richiedono la valutazione del possibile impatto sull’ambiente.

La procedura di valutazione dell’impatto ambientale (VIA) migliora altresì la sicurezza delle operazioni economiche a beneficio degli investimenti pubblici e privati, in linea con i principi di migliore regolamentazione. In alcuni casi il diritto dell’UE può richiedere la realizzazione di diverse valutazioni ambientali per un singolo progetto. Ciascuna valutazione è finalizzata a massimizzare una specifica forma di protezione ambientale. Tuttavia, la presenza di molteplici requisiti normativi e valutazioni parallele per un unico progetto può comportare ritardi, discrepanze e incertezza amministrativa a livello applicativo. I costi amministrativi e di attuazione possono lievitare e possono emergere discrepanze fra le valutazioni e le consultazioni connesse con un determinato progetto.

La presente comunicazione fornisce orientamenti sulla semplificazione della procedura VIA, rivolgendo una particolare attenzione ad alcune fasi di quest’ultima e individuando modalità per semplificare le diverse valutazioni ambientali nell’ambito di procedure comuni e/o coordinate (cfr. il capitolo 4). Essa non è vincolante e non incide sull’eventuale obbligo degli Stati membri di scegliere fra la procedura coordinata e la procedura comune o una loro combinazione. Infine, occorre osservare che la Corte di giustizia dell’Unione europea costituisce la sola fonte di interpretazione definitiva del diritto dell’UE.

2.   Procedure comuni e coordinate condotte ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva VIA, quale modificata

La direttiva VIA (2) prevede due procedure intese a semplificare le valutazioni ambientali di progetti subordinati alla direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e ad altre valutazioni ambientali ai sensi della normativa UE applicabile. Ovvero:

i)

la procedura comune; e

ii)

la procedura coordinata.

È possibile applicare una sola procedura o una combinazione di entrambe a un progetto o tipo di progetto. L’applicazione a un progetto di procedure di valutazioni ambientali coordinate o comuni, allo scopo di evitare sovrapposizioni e ridondanza, beneficiando inoltre appieno delle sinergie e riducendo al minimo il tempo necessario per l’autorizzazione, è nota come «razionalizzazione». Gli Stati membri possono introdurre procedure coordinate e/o comuni che soddisfino i requisiti delle direttive interessate, tenendo conto delle rispettive disposizioni specifiche.

Nell’ambito della procedura comune, gli Stati membri dispongono un’unica valutazione dell’impatto ambientale di un determinato progetto. Ciò non pregiudica le disposizioni di altre normative dell’UE che possono statuire diversamente (3). Un’unica valutazione, effettuata in conformità alla direttiva VIA, sostituisce diverse valutazioni di un determinato progetto. La valutazione unica garantisce la conformità del progetto all’acquis applicabile.

Nell’ambito della procedura coordinata, gli Stati membri designano un’autorità che coordina le varie valutazioni dell’impatto ambientale di un progetto. Ciò non pregiudica le disposizioni di altre normative dell’UE che possono statuire diversamente. La presenza di un unico punto di contatto responsabile di tutte le valutazioni ambientali può favorire la chiarezza e l’efficienza per committenti e amministrazione, oltre a fornire orientamenti nel corso dell’intera procedura. L’organo amministrativo designato svolge un ruolo centrale nel coordinamento e garantisce l’agevole espletamento delle valutazioni ambientali.

Gli Stati membri possono scegliere approcci differenti ai fini dell’applicazione di ciascuna procedura. Alcuni hanno già introdotto procedure coordinate e/o comuni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva VIA (4). Spetta agli Stati membri garantire il recepimento e l’attuazione dell’articolo 2, paragrafo 3, anche introducendo determinate modifiche nella propria legislazione nazionale.

A tal fine, se uno Stato membro opta per la procedura comune, è opportuno disporre che sia effettuata un’unica valutazione dell’impatto ambientale di un determinato progetto. Se uno Stato membro opta per una procedura coordinata, è opportuno designare un’autorità per il coordinamento delle singole valutazioni.

La misura in cui la legislazione nazionale che recepisce la direttiva deve essere modificata dipende anche dal fatto che gli Stati membri abbiano integrato o no le valutazioni dell’impatto ambientale nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti, in altre procedure o nelle procedure stabilite per rispettare gli obiettivi della direttiva VIA (articolo 2, paragrafo 2, della direttiva in questione).

La Commissione è stata incaricata di fornire orientamenti per l’istituzione di eventuali procedure coordinate e/o comuni per progetti che richiedono contemporaneamente valutazioni ai sensi della direttiva VIA e delle direttive 92/43/CEE («direttiva Habitat») (5), 2000/60/CE («direttiva quadro sulle acque»), 2009/147/CE («direttiva Uccelli») (6) o 2010/75/UE («direttiva sulle emissioni industriali»). A suo avviso inoltre tali orientamenti sono coerenti con gli obiettivi del considerando 37 della direttiva 2014/52/UE (7), di cui gli Stati membri dovrebbero tenere conto nell’ambito di attuazione della direttiva VIA modificata.

Mentre la semplificazione è obbligatoria – «ove opportuno» – per quanto riguarda la VIA e l’«opportuna valutazione» dell’incidenza di cui alla direttiva Habitat (8), e/o alla direttiva Uccelli, spetta ai singoli Stati membri decidere se applicarla alla direttiva VIA e alla direttiva quadro sulle acque o alla direttiva sulle emissioni industriali.

3.   Pianificazione delle procedure semplificate

La razionalizzazione ha l’obiettivo di stabilire un approccio flessibile e globale alla valutazione che possa essere adattato a ciascun progetto senza compromettere gli obiettivi o le implicazioni ambientali delle singole valutazioni. L’approccio della razionalizzazione aiuta il committente a considerare le valutazioni applicabili, le autorità da coinvolgere e il processo di consultazione. Ciò contribuisce a evitare duplicazioni di valutazioni e ritardi nel loro espletamento.

Indipendentemente dal fatto che venga seguito l’approccio comune o coordinato o sia scelta una loro combinazione, l’ambito delle valutazioni ambientali da effettuare deve essere stabilito in una fase iniziale. Ciò consente di individuare fattori ambientali sui quali il progetto potrebbe avere un impatto significativo. Per quanto riguarda l’efficienza, la pianificazione di procedure coordinate e/o comuni semplificate crea certezza e stabilità normativa. Un tale approccio facilita l’elaborazione dei rapporti ambientali e delle informazioni richieste dalle diverse direttive.

In caso di applicazione della procedura comune, la Commissione esorta gli Stati membri a scegliere un unico rapporto ambientale e integrato che copra le informazioni acquisite nell’ambito di tutte le valutazioni effettuate. Per garantire una procedura di valutazione sistematica e il rispetto di tutte le direttive in questione, è consigliabile valutare tutti gli aspetti pertinenti di un progetto sin dall’inizio. Nel caso di una procedura coordinata, un’autorità designata gestisce le diverse valutazioni da effettuare. Una valutazione comune, d’altro canto, si traduce in un’unica valutazione dell’impatto ambientale.

3.1.   Valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e opportuna valutazione dell’incidenza (OVI)

La direttiva VIA stabilisce che, nel caso di progetti per i quali l’obbligo di effettuare valutazioni dell’impatto ambientale risulta sia dalla direttiva VIA, sia dalla direttiva Habitat, in particolare dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat (opportuna valutazione dell’incidenza (OVI)] e/o a dalla direttiva Uccelli, gli Stati membri provvedono ove opportuno, affinché siano previste procedure coordinate e/o comuni che soddisfano le disposizioni delle due direttive citate.

Il termine «provvedono» di cui all’articolo 2, paragrafo 3, primo comma, della direttiva VIA modificata indica la sussistenza dell’obbligo di applicare le procedure; nel secondo comma del medesimo paragrafo viene usato invece il verbo «possono» che indica la possibilità di operare una scelta. I termini «ove opportuno» si riferiscono alla questione se le due procedure siano effettivamente pertinenti nel caso in questione. In altre parole, se il progetto interessato richiede valutazioni a norma della direttiva VIA e della direttiva Habitat, deve essere seguita una procedura coordinata o comune a meno che ciò non sia pertinente per il progetto in questione. Spetta agli Stati membri interessati stabilire se la procedura sia pertinente o meno.

3.2.   VIA e altre normative dell’UE

Vi sono progetti per i quali l’obbligo di effettuare valutazioni dell’impatto ambientale deriva sia dalla direttiva VIA, sia da altre normative dell’UE diverse dalla direttiva Habitat (ad esempio la direttiva quadro sulle acque o la direttiva sulle emissioni industriali). In tali casi, gli Stati membri possono applicare la procedura coordinata, la procedura comune o entrambe e non sono tenuti a semplificare le valutazioni dell’impatto ambientale.

Ad esempio, alcuni progetti elencati nella direttiva VIA possono incidere su specie protette e su habitat protetti nei siti Natura 2000 o comportare cambiamenti nei corpi idrici. I progetti che prevedono gli impianti indicati sia nella direttiva VIA, sia nella direttiva sulle emissioni industriali sono soggetti alle prescrizioni di entrambe. Ove possibile, le procedure di valutazione devono essere condotte ricorrendo alla procedura comune, rendendo così più efficaci la raccolta di dati, la consultazione del pubblico e il processo stesso di valutazione.

4.   Razionalizzazione delle valutazioni ambientali: migliori prassi

4.1.   Stesura del rapporto di valutazione dell’impatto ambientale

Il contenuto del rapporto di valutazione dell’impatto ambientale (VIA) potrebbe differire da un caso all’altro, a seconda delle caratteristiche specifiche del progetto e dei fattori ambientali interessati. I dati e le informazioni che il committente fornisce nel rapporto VIA dovrebbero essere conformi all’allegato IV dell’omonima direttiva (9). Ove opportuno, si può tenere conto delle informazioni e delle conclusioni di altre valutazioni richieste nell’ambito della legislazione unionale o nazionale al fine di evitare una duplicazione delle valutazioni. La normativa pertinente include l’«opportuna valutazione dell’incidenza» ai sensi della direttiva Habitat, della direttiva sulle emissioni industriali e della direttiva quadro sulle acque.

Tuttavia, date le differenze nell’ambito di applicazione della VIA e della OVI, le informazioni relative alla OVI e le conclusioni pertinenti al riguardo devono essere prontamente identificabili nel rapporto di valutazione dell’impatto ambientale. Le informazioni raccolte nel corso della procedura VIA non possono sostituire le informazioni della OVI, dato che nessuna procedura prevale sull’altra.

La definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni ambientali da riportare in un rapporto di valutazione dell’impatto ambientale [vale a dire la definizione dell’ambito di applicazione (scoping)] è facoltativa. Tuttavia, su richiesta del committente, l’autorità competente deve esprimere un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni che il committente è tenuto a indicare nel rapporto VIA. In particolare si tiene conto delle caratteristiche specifiche del progetto, fra cui l’ubicazione, le caratteristiche tecniche e il probabile impatto sull’ambiente (10).

La definizione dell’ambito di applicazione può essere utile nei casi in cui le procedure comuni e coordinate richieste dalle direttive pertinenti possono essere svolte in combinazioni diverse. Ad esempio, la VIA e l’opportuna valutazione dell’incidenza (OVI) potrebbero essere realizzate come procedura comune o come procedura coordinata. È possibile aggiungere, ove opportuno, le valutazioni di cui alla direttiva quadro sulle acque e alla direttiva sulle emissioni industriali. La valutazione di cui alla direttiva quadro sulle acque e alla direttiva sulle emissioni industriali potrebbe essere realizzata in comune con la VIA e la OVI o coordinata con queste.

Per garantire informazioni ambientali di elevata qualità è consigliabile rendere la definizione dell’ambito di applicazione una fase obbligatoria delle valutazioni razionalizzate. L’introduzione di termini ragionevoli per tale definizione può contribuire a razionalizzare le valutazioni. Ciò è utile anche per il committente del progetto in quanto garantisce trasparenza e certezza del diritto. Una fase iniziale di coordinamento che coinvolga le autorità competenti, il pubblico e il committente prima di avviare la valutazione dell’impatto può quindi facilitare l’intero processo e favorire fin da subito l’individuazione di problemi.

Qualora si applichi la procedura coordinata, la semplificazione consente al committente di coordinare la raccolta di dati e la gestione di procedure richieste dalle varie valutazioni ambientali. Idealmente, ciò dovrebbe avvenire ad opera di un coordinatore ad hoc o di un organo competente designato. Sarebbe allora possibile coordinare la stesura dei singoli rapporti.

È consigliabile che le autorità nazionali creino una banca dati nazionale o regionale contenente le informazioni che definiscono la condizione ambientale prima della realizzazione del progetto. Un sistema di presentazione elettronica o una piattaforma di condivisione online, ad esempio, potrebbero garantire una semplificazione e contribuire ad accentrare le risorse disponibili ai fini della raccolta e della divulgazione dei dati.

Se la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e la procedura relativa all’opportuna valutazione dell’incidenza (OVI) sono realizzate attraverso la procedura comune, integrata da una procedura coordinata per le altre valutazioni applicabili, le procedure comuni e coordinate possono essere combinate. In base agli esiti della definizione dell’ambito di applicazione e alla natura del progetto, la migliore soluzione potrebbe consistere nella stesura di un unico rapporto ambientale generale.

ORIENTAMENTI SULLA STESURA DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE

I committenti dovrebbero iniziare la raccolta dei dati il prima possibile, mentre il progetto è in fase di preparazione, sulla base dei consigli ricevuti dalle autorità competenti.

Lo definizione dell’ambito di applicazione è una buona prassi in ogni procedura, sia essa comune, coordinata o combinata. Rende più facile stabilire la portata e il contenuto del rapporto di valutazione ambientale generale e garantisce la coerenza delle informazioni da fornire alla luce delle varie valutazioni ambientali.

Se uno Stato membro sceglie la procedura comune, il rapporto di valutazione ambientale deve essere redatto preferibilmente come unico documento comprendente tutte le informazioni e le conclusioni necessarie e riguardare le caratteristiche specifiche di ciascuna valutazione ambientale da effettuare in relazione al progetto.

Se uno Stato membro sceglie la procedura coordinata, il committente può redigere più rapporti ambientali che, successivamente, può fondere in un unico documento. In alternativa possono essere coordinati i contenuti.

4.2.   Consultazione e partecipazione del pubblico

La partecipazione del pubblico è una fase fondamentale della procedura VIA ed è in linea con gli impegni internazionali dell’UE derivanti dalla convenzione di Aarhus (11). La direttiva VIA fissa requisiti vincolanti per la partecipazione del pubblico (12). I tempi di consultazione dell’opinione pubblica interessata in relazione al rapporto VIA devono avere una durata di almeno 30 giorni (13). La garanzia della partecipazione del pubblico per quanto riguarda le valutazioni ambientali consente l’effettivo espletamento delle varie fasi delle consultazioni, a seconda delle specificità della valutazione di cui trattasi. È buona prassi informare e coinvolgere il pubblico fin dall’inizio della procedura di valutazione ambientale, ad esempio nella fase di definizione dell’ambito di applicazione. Ciò si applica anche alle procedure di valutazione nell’ambito della direttiva Habitat.

Nel caso della procedura comune, l’unico rapporto di valutazione ambientale deve essere reso pubblico entro un periodo di tempo ragionevole. Il pubblico deve avere l’opportunità di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale (14).

Nel caso di una procedura ambientale coordinata, l’autorità designata responsabile del coordinamento può garantire che il pubblico abbia accesso alle informazioni e che possa partecipare, come previsto dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva VIA e da altre normative dell’UE che disciplinano la consultazione e la partecipazione del pubblico, in parallelo con le informazioni predisposte a norma della direttiva VIA.

ORIENTAMENTI SULLA CONSULTAZIONE E SULLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

La pianificazione della partecipazione e della consultazione del pubblico deve essere prevista nelle diverse fasi delle procedure ambientali semplificate. È consigliabile coinvolgere il pubblico dall’inizio, nella fase di definizione dell’ambito di applicazione.

Se le valutazioni da effettuare richiedono diverse consultazioni pubbliche, esse devono essere realizzate o nell’ambito di un’unica procedura di consultazione integrata o mediante procedure coordinate.

La fissazione di termini ragionevoli massimi per informare il pubblico e condurre le consultazioni facilita la procedura rendendola altresì più efficace sia per le autorità competenti, sia per i committenti.

4.3.   Processo decisionale

Diversamente dalla direttiva VIA, l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat stabilisce che le conclusioni dell’«opportuna valutazione dell’incidenza» sono vincolanti per l’autorizzazione di un progetto. Ciò significa che le autorità competenti non possono autorizzare il progetto a meno che l’«opportuna valutazione» dell’incidenza (OVI) non concluda che il progetto non ha un’incidenza negativa sull’integrità del sito Natura 2000 interessato.

Se un progetto richiede l’applicazione simultanea della VIA e della OVI, si applica la procedura comune o coordinata. L’esperienza dimostra che la procedura comune, che riunisce VIA e OVI, garantisce una migliore qualità della valutazione ed è raccomandata per l’esecuzione di entrambe le valutazioni. Di conseguenza, quando si decide di concedere o di rifiutare l’autorizzazione di un progetto valutato a norma della direttiva VIA e dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, la decisione deve di preferenza essere corredata delle informazioni sulla OVI ed essere conforme alle conclusioni della OVI (o alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat che si applica in circostanze specifiche (15)).

Se la decisione VIA prevede misure destinate ad evitare, impedire o ridurre e, se possibile, compensare importanti effetti negativi sull’ambiente e stabilisce procedure per monitorare tali effetti, si raccomanda, nel contesto delle valutazioni ambientali razionalizzate, di includere informazioni sulle soluzioni alternative, le misure di mitigazione e, se del caso, le misure di compensazione individuate in relazione ai siti Natura 2000.

ORIENTAMENTI SUL PROCESSO DECISIONALE

La procedura comune VIA e OVI garantisce una migliore qualità, essendo soggetta anche alla consultazione del pubblico. Quando viene adottata una decisione per concedere o rifiutare l’autorizzazione di un progetto, si raccomanda quindi di corredare la decisione delle informazioni sull’«opportuna valutazione dell’incidenza» e di redigerla in linea con le conclusioni delle valutazioni.

La decisione adottata in base alle valutazioni ambientali razionalizzate potrebbe includere altresì informazioni sulle soluzioni alternative, le misure di mitigazione e, se del caso, le misure di compensazione individuate in relazione ai siti Natura 2000 nel contesto della OVI o nel rapporto ambientale generale sulla VIA.


(1)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1) modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1). La direttiva 2011/92/UE è una codificazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalle direttive 1997/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE.

(2)  L’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva VIA modificata dispone quanto segue:

«3.

Nel caso dei progetti per i quali l’obbligo di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio e/o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri provvedono ove opportuno, affinché siano previste procedure coordinate e/o comuni che soddisfano le prescrizioni di tale normativa dell’Unione.

Nel caso dei progetti per i quali l’obbligo di effettuare una valutazione degli effetti sull’impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da atti normativi dell’Unione diversi dalle direttive di cui al primo comma, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate e/o comuni.

Ai sensi della procedura coordinata di cui al primo e secondo comma, gli Stati membri si adoperano per coordinare le varie valutazioni individuali dell’impatto ambientale di un determinato progetto richieste dalla pertinente normativa dell’Unione designando a tale fine un’autorità, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell’Unione.

Secondo la procedura comune di cui al primo e secondo comma, gli Stati membri si adoperano per prevedere in un’unica valutazione dell’impatto ambientale di un determinato progetto, richiesta dalla pertinente normativa dell’Unione, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell’Unione.

La Commissione fornisce orientamenti in merito all’istituzione di procedure coordinate o comuni per i progetti che sono contemporaneamente soggetti alle valutazioni ai sensi della presente direttiva e delle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2009/147/CE o 2010/75/UE.»

(3)  L’articolo 2, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva VIA modificata dispone che la procedura comune di cui sopra si applica «fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell’Unione».

(4)  La direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE del Consiglio (direttiva VIA), ha introdotto ad esempio le seguenti opzioni: «Gli Stati membri possono prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della presente direttiva e quelli della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e il controllo integrati dell’inquinamento». (Articolo 2 bis).

(5)  Il presente documento di orientamento presta particolare attenzione all’«opportuna valutazione» dell’incidenza sui siti Natura 2000, vale a dire i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone speciali di conservazione (ZSC) di cui alla direttiva Habitat, e le zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva Uccelli, come disposto nell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat. Oltre all’opportuna valutazione dell’incidenza è possibile altre procedure di valutazione possono derivare dall’applicazione degli articoli 12 e 16 della direttiva Habitat e degli articoli 5 e 9 della direttiva Uccelli.

(6)  In conformità all’articolo 7 della direttiva Habitat, le ZPS classificate in base alla direttiva Uccelli sono soggette anche alle disposizioni sull’opportuna valutazione dell’incidenza a norma dell’articolo 6 della direttiva Habitat.

(7)  

«(37)

Al fine di migliorare l’efficacia della valutazione dell’impatto ambientale, ridurre la complessità amministrativa e aumentare l’efficienza economica, qualora l’obbligo di effettuare una valutazione in relazione a questioni ambientali risulti contemporaneamente dalla presente direttiva, dalla direttiva 92/43/CEE e/o dalla direttiva 2009/147/CE, gli Stati membri dovrebbero garantire che, ove opportuno, e tenuto conto delle loro specificità organizzative, siano previste procedure coordinate e/o comuni per soddisfare le prescrizioni di queste direttive. Qualora l’obbligo di effettuare una valutazione in relazione a questioni ambientali risulti contemporaneamente dalla presente direttiva e da altri atti normativi dell’Unione, quali la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/42/CE, la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e la direttiva 2012/18/UE, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa dell’Unione. Qualora siano istituite procedure coordinate o comuni, è opportuno che gli Stati membri nominino un’autorità responsabile per l’assolvimento dei relativi doveri. Tenuto conto delle strutture istituzionali, gli Stati membri che lo ritengono necessario dovrebbero poter designare più autorità.»

(8)  articolo 2, paragrafo 3, primo comma, della direttiva VIA.

(9)  articolo 5 della direttiva VIA modificata.

(10)  articolo 5, paragrafo 2, della direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale (VIA) modificata.

(11)  È richiesta dalla convenzione UNECE sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus) di cui l’UE e gli Stati membri sono parti.

(12)  Anche la direttiva quadro sulle acque e la direttiva sulle emissioni industriali contengono disposizioni in materia di partecipazione del pubblico. Gli Stati membri devono garantire il rispetto di queste disposizioni nei casi pertinenti.

(13)  articolo 6, paragrafo 7, della direttiva VIA, quale modificata.

(14)  articolo 6 della direttiva VIA, quale modificata.

(15)  A norma dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat, se l’«opportuna valutazione» dell’incidenza conclude che non possono essere esclusi effetti negativi, l’autorizzazione può essere comunque concessa purché si applichino condizioni specifiche e rigorose (mancanza di soluzioni alternative, esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, adozione di misure compensative del danno che garantiscono il mantenimento della coerenza della rete Natura 2000). In tal caso la Commissione deve essere informata e, in circostanze specifiche, è tenuta ad esprimere un parere.


27.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 273/7


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8106 — Jones Lang Lasalle/Integral UK Holding)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 273/02)

Il 19 luglio 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M8106. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


27.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 273/7


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7986 — Sysco/Brakes)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 273/03)

Il 9 giugno 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M7986. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

27.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 273/8


Tassi di cambio dell'euro (1)

26 luglio 2016

(2016/C 273/04)

1 euro =


 

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1,0997

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114,67

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7,4393

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ISK

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CZK

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27,021

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KRW

won sudcoreani

1 249,22

ZAR

rand sudafricani

15,8672

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3357

HRK

kuna croata

7,4855

IDR

rupia indonesiana

14 488,80

MYR

ringgit malese

4,4693

PHP

peso filippino

51,855

RUB

rublo russo

72,8920

THB

baht thailandese

38,494

BRL

real brasiliano

3,6080

MXN

peso messicano

20,6734

INR

rupia indiana

74,0420


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


27.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 273/9


Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

(2016/C 273/05)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2658/87 (1) del Consiglio, le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:

A pagina 381

9503 00

Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

Al secondo comma, è aggiunta la seguente lettera:

«d)

Combinazioni costituite da un giocattolo e un anello portachiavi che risultano tra loro uniti in maniera tale da agevolare la gestione delle chiavi (per esempio, una catena o un moschettone girevole), e che, per le loro dimensioni, natura e caratteristiche, sono destinati principalmente a fungere da portachiavi e sono generalmente tenuti in tasca o all’interno di una borsetta (generalmente classificati secondo il materiale costitutivo dell’anello portachiavi).»


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.


27.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 273/9


Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

(2016/C 273/06)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 (1) del Consiglio, le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:

A pagina 367

È inserito il seguente testo:

«8714 99 90

altri; parti

Rientrano nella presente sottovoce i seggiolini per bambini destinati al trasporto degli stessi sulle “biciclette per adulti”. Essi possono essere montati sul portapacchi o sul telaio o essere fissati sul manubrio o allo stesso. Detti seggiolini sono destinati ad essere utilizzati principalmente con le biciclette e sono pertanto considerati accessori delle stesse.»


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.