ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 203

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
7 giugno 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

2016/C 203/01

Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

1

2016/C 203/02

Avviso al lettore (vedi seconda pagina di copertina)

s2


IT

 


7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/1


VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

(2016/C 203/01)

SOMMARIO

Preambolo 5

TITOLO I

Compiti della Comunità 5

TITOLO II

Disposizioni intese a favorire il progresso nel campo dell'energia nucleare 7

CAPO 1

SVILUPPO DELLE RICERCHE 7

CAPO 2

DIFFUSIONE DELLE COGNIZIONI 9

Sezione 1

Cognizioni di cui la Comunità ha la disponibilità 9

Sezione 2

Altre cognizioni 10

Sezione 3

Disposizioni relative al segreto 15

Sezione 4

Disposizioni particolari 18

CAPO 3

PROTEZIONE SANITARIA 18

CAPO 4

INVESTIMENTI 21

CAPO 5

IMPRESE COMUNI 22

CAPO 6

APPROVVIGIONAMENTO 24

Sezione 1

L'Agenzia 24

Sezione 2

Minerali, materie grezze e materie fissili speciali provenienti dalla Comunità 25

Sezione 3

Minerali, materie grezze e materie fissili speciali non provenienti dalla Comunità 28

Sezione 4

Prezzi 29

Sezione 5

Disposizioni relative alla politica di approvvigionamento 29

Sezione 6

Disposizioni particolari 30

CAPO 7

CONTROLLO DI SICUREZZA 32

CAPO 8

REGIME DELLA PROPRIETÀ 35

CAPO 9

MERCATO COMUNE NUCLEARE 36

CAPO 10

RELAZIONI CON L'ESTERNO 38

TITOLO III

Disposizioni istituzionali e finanziarie 40

CAPO 1

APPLICAZIONE DI TALUNE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA 40

CAPO 2

LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ 40

Sezione 1

Il Parlamento europeo 40

Sezione 2

Il Consiglio 40

Sezione 3

La Commissione 40

Sezione 4

La Corte di giustizia dell'Unione europea 41

Sezione 5

La Corte dei conti 42

CAPO 3

DISPOSIZIONI COMUNI A PIÙ ISTITUZIONI 42

CAPO 4

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 43

TITOLO IV

Disposizioni finanziarie particolari 43

TITOLO V

Disposizioni generali 46

TITOLO VI

Disposizioni relative al periodo iniziale (Abrogato) 51
Disposizioni finali 51

ALLEGATI

ALLEGATO I

CAMPO DELLE RICERCHE CONCERNENTI L'ENERGIA NUCLEARE IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 4 DEL TRATTATO 54

ALLEGATO II

SETTORI INDUSTRIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 41 DEL TRATTATO 58

ALLEGATO III

VANTAGGI CHE POSSONO ESSERE ACCORDATI ALLE IMPRESE COMUNI A NORMA DELL'ARTICOLO 48 DEL TRATTATO 59

ALLEGATO IV

ELENCHI DEI BENI E PRODOTTI DI CUI ALLE DISPOSIZIONI DEL CAPO 9 RELATIVO AL MERCATO COMUNE NUCLEARE 60

ALLEGATO V

PROGRAMMA INIZIALE DI RICERCHE E D'INSEGNAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 215 DEL TRATTATO (ABROGATO) 66

PROTOCOLLI

Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea 69
Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea 72
Protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea 96
Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea 97
Protocollo sull'articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese 105
Protocollo sulle disposizioni transitorie 106

PREAMBOLO

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI (1),

COSCIENTI che l'energia nucleare costituisce la risorsa essenziale che assicurerà lo sviluppo e il rinnovo delle produzioni e permetterà il progresso delle opere di pace,

CONVINTI che soltanto da uno sforzo comune intrapreso senza indugio è possibile ripromettersi realizzazioni commisurate alla capacità creativa dei loro paesi,

RISOLUTI a creare le premesse per lo sviluppo di una potente industria nucleare, fonte di vaste disponibilità di energia e di un ammodernamento delle tecniche, e così pure di altre e molteplici applicazioni che contribuiscono al benessere dei loro popoli,

SOLLECITI d'instaurare condizioni di sicurezza che allontanino i pericoli per la vita e la salute delle popolazioni,

DESIDEROSI di associare altri paesi alla loro opera e di cooperare con le organizzazioni internazionali interessate allo sviluppo pacifico dell'energia atomica,

(elenco dei plenipotenziari non riprodotto)

TITOLO I

COMPITI DELLA COMUNITÀ

Articolo 1

Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra Loro una COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM).

La Comunità ha il compito di contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all'elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi.

Articolo 2

Per l'assolvimento dei suoi compiti, la Comunità deve, alle condizioni previste dal presente trattato:

a)

sviluppare le ricerche e assicurare la diffusione delle cognizioni tecniche,

b)

stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione,

c)

agevolare gli investimenti ed assicurare, particolarmente incoraggiando le iniziative delle imprese, la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità,

d)

curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunità in minerali e combustibili nucleari,

e)

garantire, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle finalità cui sono destinate,

f)

esercitare il diritto di proprietà che le è riconosciuto sulle materie fissili speciali,

g)

assicurare ampi sbocchi e l'accesso ai migliori mezzi tecnici, mediante la creazione di un mercato comune dei materiali e delle attrezzature speciali, la libera circolazione dei capitali per gli investimenti nucleari e la libertà d'impiego degli specialisti all'interno della Comunità,

h)

stabilire con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali tutti i collegamenti idonei a promuovere il progresso nell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare.

Articolo 3

(Abrogato)

TITOLO II

DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE

CAPO 1

Sviluppo delle ricerche

Articolo 4

1.   La Commissione è incaricata di promuovere e facilitare le ricerche nucleari negli Stati membri e di integrarle mediante l'esecuzione del programma di ricerche e di insegnamento della Comunità.

2.   In tale materia, l'azione della Commissione si svolge nel campo definito dall'elenco che costituisce l'allegato I del presente trattato.

L'elenco può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Quest'ultima consulta il comitato scientifico e tecnico previsto dall'articolo 134.

Articolo 5

Al fine di promuovere il coordinamento delle ricerche intraprese negli Stati membri e di poterle integrare, la Commissione invita, sia con una domanda speciale rivolta a un destinatario determinato e comunicata allo Stato membro cui questi appartiene, sia con una domanda generale resa di pubblico dominio, gli Stati membri, le persone o le imprese a comunicarle i loro programmi relativi alle ricerche da essa definite nella sua domanda.

Dopo aver dato agli interessati la più ampia facoltà di formulare le proprie osservazioni, la Commissione può esprimere un parere motivato in merito ai singoli programmi di cui riceve comunicazione. Qualora ne sia richiesta dallo Stato, dalla persona o dall'impresa che ha comunicato il programma, la Commissione è tenuta ad esprimere tale parere.

Mediante detti pareri, la Commissione sconsiglia i doppi impieghi inutili e orienta le ricerche verso i settori non sufficientemente studiati. La Commissione non può rendere pubblici i programmi senza il consenso degli Stati, delle persone o imprese che li hanno comunicati.

La Commissione pubblica periodicamente un elenco dei settori di ricerche nucleari che non ritiene sufficientemente studiati.

La Commissione, al fine di procedere a consultazioni reciproche e a scambi di informazioni, può riunire i rappresentanti dei centri pubblici e privati di ricerche e gli esperti che svolgono ricerche negli stessi campi o in altri a questi connessi.

Articolo 6

Per incoraggiare l'esecuzione dei programmi di ricerche che le vengono comunicati, la Commissione può:

a)

apportare nel quadro di contratti di ricerca un concorso finanziario, esclusa ogni sovvenzione,

b)

fornire, a titolo oneroso o gratuito, per l'esecuzione di detti programmi, le materie grezze o le materie fissili speciali di cui dispone,

c)

mettere a disposizione degli Stati membri, delle persone o delle imprese, a titolo oneroso o gratuito, impianti, attrezzature o l'assistenza di esperti,

d)

promuovere un finanziamento in comune da parte degli Stati membri, delle persone o delle imprese interessate.

Articolo 7

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, che consulta il comitato scientifico e tecnico, stabilisce i programmi di ricerche e d'insegnamento della Comunità.

Tali programmi sono definiti per un periodo non superiore a cinque anni.

I fondi necessari all'esecuzione dei programmi sono iscritti ogni anno nel bilancio di ricerche e investimenti della Comunità.

La Commissione assicura l'esecuzione dei programmi e sottopone ogni anno al Consiglio una relazione al riguardo.

La Commissione tiene informato il Comitato economico e sociale delle grandi linee dei programmi di ricerche e d'insegnamento della Comunità.

Articolo 8

1.   La Commissione, previa consultazione del comitato scientifico e tecnico, istituisce un Centro comune di ricerche nucleari.

Il Centro cura l'esecuzione dei programmi di ricerche e degli altri compiti ad esso affidati dalla Commissione.

Il Centro provvede inoltre a definire una terminologia nucleare uniforme e un sistema unico di misurazione.

Il Centro organizza un ufficio centrale di misure nucleari.

2.   Per motivi di ordine geografico o funzionale, le attività del Centro possono essere esercitate in sedi diverse.

Articolo 9

1.   Dopo aver chiesto il parere del Comitato economico e sociale, la Commissione può creare, nell'ambito del Centro comune di ricerche nucleari, scuole per la formazione di specialisti, particolarmente nei settori della ricerca mineraria, della produzione di materiali nucleari di grande purezza, del trattamento di combustibili irradiati, del genio atomico, della protezione sanitaria, della produzione e utilizzazione dei radioelementi.

La Commissione regola le modalità dell'insegnamento.

2.   Sarà creato un istituto di livello universitario le cui modalità di funzionamento saranno fissate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 10

La Commissione può affidare per contratto l'esecuzione di determinate parti del programma di ricerche della Comunità a Stati membri, persone o imprese e parimenti a Stati terzi, organizzazioni internazionali ovvero a cittadini di Stati terzi.

Articolo 11

La Commissione pubblica i programmi di ricerche contemplati dagli articoli 7, 8 e 10 nonché relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla loro esecuzione.

CAPO 2

Diffusione delle cognizioni

Sezione 1

Cognizioni di cui la Comunità ha la disponibilità

Articolo 12

Gli Stati membri, le persone e le imprese hanno il diritto, presentando una domanda alla Commissione, di beneficiare di licenze di uso non esclusivo sui brevetti, sui titoli di protezione temporanea, sui modelli di utilità o domande di brevetto, che sono proprietà della Comunità, sempreché essi siano in grado di sfruttare effettivamente le invenzioni che ne costituiscono l'oggetto.

Alle stesse condizioni, la Commissione deve rilasciare delle sublicenze d'uso su brevetti, titoli di protezione temporanea, modelli di utilità o domande di brevetto, quando la Comunità benefici di licenze contrattuali che contemplino tale facoltà.

La Commissione rilascia, a condizioni da fissare di comune accordo con i beneficiari, queste licenze o sublicenze e fornisce tutte le cognizioni necessarie per il loro sfruttamento. Tali condizioni riguardano in particolare un congruo indennizzo ed eventualmente la facoltà per il beneficiario di concedere a terzi delle sublicenze e l'obbligo di considerare come segreti di fabbricazione le cognizioni comunicate.

In caso di mancato accordo nello stabilire le condizioni contemplate dal terzo comma, i beneficiari possono adire la Corte di giustizia dell'Unione europea perché siano fissate condizioni idonee.

Articolo 13

La Commissione deve comunicare agli Stati membri, alle persone e alle imprese le cognizioni non contemplate dal disposto dell'articolo 12, acquisite dalla Comunità, che abbiano origine dall'esecuzione del suo programma di ricerche ovvero che le siano state comunicate con facoltà di disporne liberamente.

Tuttavia, la Commissione può subordinare la comunicazione di tali cognizioni alla condizione che restino riservate e non vengano trasmesse a terzi.

La Commissione non può comunicare le cognizioni acquisite con riserva di restrizioni relative al loro uso e diffusione, come nel caso delle cognizioni cosiddette classificate, se non assicurando l'osservanza delle restrizioni stesse.

Sezione 2

Altre cognizioni

a)   Diffusione mediante trattative private

Articolo 14

La Commissione cerca di ottenere o di fare ottenere a trattativa privata la comunicazione delle cognizioni utili al conseguimento degli obiettivi della Comunità e la concessione delle licenze di sfruttamento dei brevetti, dei titoli di protezione temporanea, dei modelli di utilità o domande di brevetto che proteggono tali cognizioni.

Articolo 15

La Commissione stabilisce una procedura che consenta agli Stati membri, alle persone e alle imprese di scambiarsi per il suo tramite i risultati provvisori o definitivi delle loro ricerche, sempreché non si tratti di risultati acquisiti dalla Comunità mediante ricerche svolte per incarico della Commissione.

Tale procedura deve garantire il carattere riservato dello scambio. Tuttavia, i risultati comunicati possono essere trasmessi dalla Commissione al Centro comune di ricerche nucleari a fini di documentazione, senza che tale trasmissione determini un diritto di utilizzazione al quale l'autore della comunicazione non abbia consentito.

b)   Comunicazione d'ufficio alla Commissione

Articolo 16

1.   Non appena una domanda di brevetto o di modello d'utilità, il cui oggetto sia specificatamente nucleare, è depositata presso uno Stato membro, questo richiede il consenso del richiedente per comunicare immediatamente alla Commissione il contenuto della domanda.

Quando vi sia consenso da parte del richiedente, la comunicazione avviene entro un termine di tre mesi dalla data del deposito della domanda. Ove manchi tale consenso, lo Stato membro notifica entro lo stesso termine alla Commissione l'esistenza della domanda.

La Commissione può richiedere allo Stato membro la comunicazione del contenuto di una domanda di cui le sia stata notificata l'esistenza.

La Commissione presenta la sua richiesta nel termine di due mesi dall'avvenuta notificazione. Ogni proroga di tale termine importa una proroga corrispondente del termine previsto dal sesto comma.

Lo Stato membro al quale è rivolta la richiesta della Commissione è tenuto a domandare nuovamente al richiedente il consenso per comunicare il contenuto della domanda. Ove il consenso sia accordato, la comunicazione avviene senza indugio.

In caso di mancato consenso del richiedente, lo Stato membro è nondimeno tenuto a effettuare la comunicazione alla Commissione allo scadere di un termine di diciotto mesi dalla data del deposito della domanda.

2.   Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione, nel termine di diciotto mesi dalla data dell'avvenuto deposito, l'esistenza di qualsiasi domanda di brevetto o di modello di utilità non ancora pubblicata e il cui oggetto, in base a sommario esame, senza essere specificatamente nucleare, sia, a loro giudizio, direttamente connesso ed essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità.

A richiesta della Commissione, il contenuto della domanda le è comunicato nel termine di due mesi.

3.   Gli Stati membri sono tenuti a ridurre per quanto possibile la durata della procedura relativa alle domande di brevetto o di modello d'utilità concernenti gli oggetti contemplati dai paragrafi 1 e 2 che hanno formato oggetto di una richiesta della Commissione, per consentire nel più breve termine la pubblicazione delle domande stesse.

4.   Le comunicazioni di cui sopra devono essere considerate dalla Commissione come aventi carattere riservato. Esse possono essere effettuate unicamente a fini di documentazione. Tuttavia, la Commissione può utilizzare le invenzioni comunicate, con il consenso del richiedente ovvero conformemente agli articoli da 17 a 23 inclusi.

5.   Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili quando la comunicazione sia incompatibile con un accordo concluso con uno Stato terzo o con una organizzazione internazionale.

c)   Concessione di licenze d'uso con procedimento arbitrale o d'ufficio

Articolo 17

1.   In mancanza di accordo per trattativa privata, possono essere concesse licenze d'uso non esclusivo, con procedimento arbitrale o d'ufficio, alle condizioni definite dagli articoli da 18 a 23 inclusi:

a)

alla Comunità o alle imprese comuni cui tale diritto è attribuito in virtù dell'articolo 48, sui brevetti, titoli di protezione temporanea o modelli di utilità che proteggano invenzioni direttamente connesse con ricerche nucleari, sempreché la concessione di tali licenze sia necessaria al proseguimento delle loro proprie ricerche o indispensabile al funzionamento dei loro impianti.

A richiesta della Commissione, le licenze d'uso comprendono la facoltà di autorizzare terzi a utilizzare l'invenzione, nella misura in cui questi ultimi eseguono lavori o commesse per conto della Comunità o delle imprese comuni;

b)

a persone o imprese che ne abbiano fatto richiesta alla Commissione, sui brevetti, titoli di protezione temporanea o modelli d'utilità che proteggono una invenzione direttamente connessa ed essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità, sempreché siano osservate tutte le seguenti condizioni:

i)

sia trascorso un termine di almeno quattro anni dal deposito della domanda di brevetto, salvo che non si tratti di una invenzione relativa ad oggetto specificatamente nucleare;

ii)

non siano coperti, per quanto riguarda tale invenzione, i bisogni determinati dallo sviluppo dell'energia nucleare su territori di uno Stato membro ove un'invenzione è protetta, in base al concetto che di tale sviluppo si fa la Commissione;

iii)

non sia stato ottemperato da parte del titolare all'invito di soddisfare, direttamente o per il tramite dei suoi concessionari, a tali bisogni;

iv)

sia possibile, da parte delle persone o imprese beneficiarie, soddisfare effettivamente a questi bisogni mediante lo sfruttamento dell'invenzione.

In mancanza di preventiva richiesta della Commissione, gli Stati membri non possono adottare, per questi stessi bisogni, alcuna misura coercitiva prevista dalla loro legislazione nazionale e che abbia per effetto di limitare la protezione accordata all'invenzione.

2.   La concessione di una licenza d'uso non esclusivo alle condizioni previste dal paragrafo precedente non può essere ottenuta quando il titolare faccia valere l'esistenza di un motivo legittimo e in particolare il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato.

3.   La concessione di una licenza in applicazione del paragrafo 1 dà diritto a un indennizzo completo, il cui ammontare deve essere convenuto fra il titolare del brevetto, del titolo di protezione temporanea o modello d'utilità e il beneficiario della licenza d'uso.

4.   Quanto stipulato dal presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale.

Articolo 18

Ai fini previsti dalla presente sezione, è istituito un Collegio arbitrale il cui regolamento è stabilito ed i cui membri vengono designati dal Consiglio, che delibera su proposta della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Nel termine di un mese dalla loro notificazione, le decisioni del Collegio arbitrale possono formare oggetto di ricorso sospensivo delle parti alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea può vertere unicamente sulla regolarità formale della decisione e sulla interpretazione data dal Collegio arbitrale alle disposizioni del presente trattato.

Le decisioni definitive del Collegio arbitrale hanno forza di cosa giudicata tra le parti interessate e sono esecutive alle condizioni fissate dall'articolo 164.

Articolo 19

Qualora, in mancanza di accordo per trattativa privata, la Commissione si proponga di ottenere la concessione di licenze d'uso in uno dei casi previsti dall'articolo 17, ne dà comunicazione al titolare del brevetto, del titolo di protezione temporanea, del modello d'utilità o della domanda di brevetto e specifica nella sua comunicazione il beneficiario e l'estensione della licenza.

Articolo 20

Nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 19, il titolare può proporre alla Commissione, ed eventualmente al terzo beneficiario, di concludere un compromesso al fine di demandare la decisione al Collegio arbitrale.

Se la Commissione o il terzo beneficiario rifiuta di concludere un compromesso, la Commissione non può richiedere allo Stato membro o ai suoi organi competenti di concedere o far concedere la licenza d'uso.

Se il Collegio arbitrale, cui è demandata per compromesso la richiesta della Commissione, la riconosce conforme alle disposizioni dell'articolo 17, esso emette una decisione motivata che importa concessione di licenza a favore del beneficiario e fissa le condizioni e la rimunerazione della licenza stessa, sempreché le parti non si siano già accordate in merito.

Articolo 21

Quando il titolare non propone di rivolgersi al Collegio arbitrale, la Commissione può richiedere allo Stato membro interessato o ai suoi organi competenti di concedere o far concedere la licenza d'uso.

Qualora lo Stato membro o i suoi organi competenti non ravvisino, previa audizione del titolare, l'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 17, notificano alla Commissione il loro rifiuto di concedere o far concedere la licenza.

Ove essi rifiutino di concedere o far concedere la licenza, ovvero non forniscano alcuna spiegazione in merito alla concessione della licenza entro quattro mesi dalla richiesta, la Commissione dispone di un termine di due mesi per adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il titolare deve essere udito nella fase procedurale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Se la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea constata l'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 17, lo Stato membro interessato, o i suoi organi competenti, sono tenuti ad adottare le misure richieste dall'esecuzione della sentenza.

Articolo 22

1.   In caso di mancato accordo sull'ammontare dell'indennizzo fra il titolare del brevetto, del titolo di protezione temporanea o modello d'utilità e il beneficiario della licenza d'uso, gli interessati possono concludere un compromesso al fine di demandare la decisione al Collegio arbitrale.

Le parti rinunciano per ciò stesso a qualsiasi ricorso, fatto salvo il ricorso di cui all'articolo 18.

2.   Se il beneficiario rifiuta la conclusione di un compromesso, la licenza di cui ha beneficiato è considerata nulla.

Se il titolare rifiuta la conclusione di un compromesso, l'indennizzo previsto dal presente articolo è fissato dagli organi nazionali competenti.

Articolo 23

Trascorso il termine di un anno e sempreché nuove circostanze lo giustifichino, le decisioni del Collegio arbitrale o degli organi nazionali competenti possono essere soggette a revisione per quanto concerne le condizioni della licenza d'uso.

La revisione spetta all'organo da cui emana la decisione.

Sezione 3

Disposizioni relative al segreto

Articolo 24

Le cognizioni, acquisite dalla Comunità grazie all'esecuzione del suo programma di ricerche e la cui divulgazione è suscettibile di nuocere agli interessi della difesa di uno o di più Stati membri, sono sottoposte a un regime di segretezza alle condizioni seguenti.

1.

Un regolamento di sicurezza adottato dal Consiglio su proposta della Commissione stabilisce, avuto riguardo alle disposizioni del presente articolo, i differenti regimi di segretezza applicabili e le misure di sicurezza da attuare per ciascuno di essi.

2.

La Commissione deve provvisoriamente sottoporre al regime di segretezza, all'uopo previsto dal regolamento di sicurezza, le cognizioni la cui divulgazione sia da essa reputata suscettibile di nuocere agli interessi della difesa di uno o più Stati membri.

La Commissione comunica immediatamente tali cognizioni agli Stati membri, che sono tenuti ad assicurarne provvisoriamente la segretezza alle stesse condizioni.

Entro un termine di tre mesi gli Stati membri rendono edotta la Commissione del loro desiderio di mantenere il regime provvisoriamente applicato, oppure di sostituirvi un altro regime o di abolire il regime di segretezza.

Allo spirare del termine viene applicato il più rigoroso dei regimi così domandati. La Commissione provvede a darne notificazione agli Stati membri.

A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, il Consiglio, con deliberazione unanime, può in qualsiasi momento applicare un diverso regime o abolire il regime di segretezza. Il Consiglio domanda il parere della Commissione prima di pronunciarsi sulla richiesta di uno Stato membro.

3.

Le disposizioni degli articoli 12 e 13 non sono applicabili alle cognizioni soggette a un regime di segretezza.

Tuttavia, fatta salva l'osservanza delle misure di sicurezza applicabili,

a)

le cognizioni di cui agli articoli 12 e 13 possono essere comunicate dalla Commissione:

i)

a una impresa comune,

ii)

a una persona o a una impresa, che non sia una impresa comune, per il tramite dello Stato membro sui territori del quale essa svolge la sua attività;

b)

le cognizioni di cui all'articolo 13 possono essere comunicate da uno Stato membro a una persona o a una impresa, che non sia un'impresa comune, svolgenti la propria attività sui territori di tale Stato, a condizione di notificare la comunicazione alla Commissione;

c)

inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di esigere dalla Commissione, per i suoi propri bisogni o per quelli di una persona o impresa svolgenti la propria attività sui territori dello Stato stesso, la concessione di una licenza d'uso, conformemente all'articolo 12.

Articolo 25

1.   Lo Stato membro che comunica l'esistenza o il contenuto di una domanda di brevetto o di modello d'utilità relativi a un oggetto contemplato dall'articolo 16, paragrafo 1 o 2, notifica eventualmente la necessità di sottoporre tale domanda, per ragioni attinenti alla difesa, al regime di segretezza che indica, precisando la durata probabile del regime stesso.

La Commissione trasmette agli altri Stati membri l'insieme delle comunicazioni che riceve in esecuzione del comma precedente. La Commissione e gli Stati membri sono tenuti ad osservare le misure inerenti, a termini del regolamento di sicurezza, al regime di segretezza richiesto dallo Stato di origine.

2.   La Commissione può egualmente trasmettere tali comunicazioni sia alle imprese comuni sia, per il tramite di uno Stato membro, a una persona o a una impresa, che non sia un'impresa comune, svolgenti la propria attività sul territorio dello Stato stesso.

Le invenzioni, che costituiscono l'oggetto delle domande di cui al paragrafo 1, possono essere utilizzate soltanto con il consenso del richiedente, ovvero conformemente alle disposizioni degli articoli da 17 a 23 inclusi.

Le comunicazioni ed eventualmente l'utilizzazione di cui al presente paragrafo sono soggette alle misure inerenti, a termini del regolamento di sicurezza, al regime di segretezza richiesto dallo Stato di origine.

Esse sono, in tutti i casi, subordinate al consenso dello Stato d'origine. Tale consenso non può essere rifiutato che per ragioni attinenti alla difesa.

3.   A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, il Consiglio, con deliberazione unanime, può in qualsiasi momento applicare un diverso regime o abolire il regime di segretezza. Il Consiglio domanda il parere della Commissione prima di pronunciarsi sulla domanda di uno Stato membro.

Articolo 26

1.   Quando delle cognizioni oggetto di brevetti, domande di brevetto, titoli di protezione temporanea, modelli di utilità o domande di modello di utilità, sono sottoposte al vincolo di segretezza, conformemente alle disposizioni degli articoli 24 e 25, gli Stati che hanno chiesto l'applicazione di tale regime non possono rifiutare l'autorizzazione al deposito di domande corrispondenti negli altri Stati membri.

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire la segretezza di tali titoli e domande, secondo la procedura prevista dalle sue disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

2.   Le cognizioni sottoposte al vincolo di segretezza, conformemente all'articolo 24, possono formare l'oggetto di depositi all'esterno degli Stati membri soltanto con il loro consenso unanime. Il consenso, in mancanza di presa di posizione di questi Stati, si considera acquisito allo spirare di un termine di sei mesi dalla data dell'avvenuta comunicazione di tali cognizioni agli Stati membri da parte della Commissione.

Articolo 27

L'indennizzo del pregiudizio subito dal richiedente in conseguenza del vincolo di segretezza imposto per ragioni attinenti alla difesa è regolato dalle disposizioni legislative nazionali degli Stati membri e incombe allo Stato che ha richiesto il vincolo di segretezza ovvero che ha provocato sia l'inasprimento o il prolungamento del vincolo stesso, sia il divieto di deposito all'esterno della Comunità.

Qualora più Stati membri abbiano provocato, sia l'inasprimento o il prolungamento del vincolo di segretezza, sia il divieto di deposito all'esterno della Comunità, essi sono tenuti in solido a riparare il pregiudizio cagionato dalla loro richiesta.

La Comunità non può pretendere alcun indennizzo a mente del presente articolo.

Sezione 4

Disposizioni particolari

Articolo 28

Qualora, per effetto della loro comunicazione alla Commissione, domande di brevetti o di modelli d'utilità non ancora pubblicate, oppure brevetti o modelli d'utilità mantenuti segreti per ragioni attinenti alla difesa, siano utilizzati indebitamente o vengano a conoscenza di un terzo non autorizzato, la Comunità è tenuta a risarcire il danno subito dall'interessato.

La Comunità, senza pregiudizio dei propri diritti nei confronti dell'autore, è surrogata agli interessati nell'esercizio del loro diritto di ricorso contro terzi, nella misura in cui abbia sopportato il risarcimento del danno. Non vi è deroga al diritto della Comunità di agire conformemente alle disposizioni generali in vigore, contro l'autore del pregiudizio.

Articolo 29

Qualsiasi accordo o contratto avente per oggetto uno scambio di cognizioni scientifiche o industriali in materia nucleare, tra uno Stato membro, una persona o un'impresa e uno Stato terzo, un'organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, nei casi in cui richiederebbe da una parte o dall'altra la firma di uno Stato che agisce nell'esercizio della sua sovranità, deve essere concluso dalla Commissione.

Tuttavia, la Commissione può autorizzare uno Stato membro, una persona o un'impresa, a concludere accordi di tale natura, alle condizioni che essa giudica appropriate, fatta salva l'applicazione del disposto degli articoli 103 e 104.

CAPO 3

Protezione sanitaria

Articolo 30

Sono istituite nella Comunità norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Per norme fondamentali s'intendono:

a)

le dosi massime ammissibili con un sufficiente margine di sicurezza,

b)

le esposizioni e contaminazioni massime ammissibili,

c)

i principi fondamentali di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Articolo 31

Le norme fondamentali vengono elaborate dalla Commissione, previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri, particolarmente tra quelli versati in materia di sanità pubblica. La Commissione domanda il parere del Comitato economico e sociale sulle norme fondamentali così elaborate.

Dopo consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione che gli trasmette i pareri dei comitati da essa raccolti, stabilisce le norme fondamentali.

Articolo 32

A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, le norme fondamentali possono essere rivedute o completate secondo la procedura definita dall'articolo 31.

La Commissione è tenuta a istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro.

Articolo 33

Ciascuno Stato membro stabilisce le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative atte a garantire l'osservanza delle norme fondamentali fissate e adotta le misure necessarie per quanto riguarda l'insegnamento, l'educazione e la formazione professionale.

La Commissione formula tutte le raccomandazioni intese ad assicurare l'armonizzazione delle disposizioni applicabili in materia negli Stati membri.

A tal fine, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione sia le disposizioni applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, sia gli ulteriori progetti di disposizioni di ugual natura.

Le eventuali raccomandazioni della Commissione in merito ai progetti di disposizioni devono essere effettuate nel termine di tre mesi dall'avvenuta comunicazione dei progetti stessi.

Articolo 34

Ciascuno Stato membro, nei territori del quale devono effettuarsi degli esperimenti particolarmente pericolosi, è tenuto ad adottare disposizioni supplementari di protezione sanitaria, dopo aver preventivamente domandato in merito il parere della Commissione.

Il parere conforme della Commissione è obbligatorio quando gli effetti di tali esperimenti siano suscettibili di ripercuotersi sui territori degli altri Stati membri.

Articolo 35

Ciascuno Stato membro provvede agli impianti necessari per effettuare il controllo permanente del grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo, come anche al controllo sull'osservanza delle norme fondamentali.

La Commissione ha il diritto di accedere agli impianti di controllo e può verificarne il funzionamento e l'efficacia.

Articolo 36

Le informazioni relative ai controlli contemplati dall'articolo 35 sono regolarmente comunicate dalle autorità competenti alla Commissione, per renderla edotta del grado di radioattività di cui la popolazione possa eventualmente risentire.

Articolo 37

Ciascuno Stato membro è tenuto a fornire alla Commissione i dati generali di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma, per consentire di determinare se la realizzazione di tale progetto sia suscettibile di provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro.

La Commissione, previa consultazione del gruppo di esperti previsto dall'articolo 31, esprime il suo parere entro un termine di sei mesi.

Articolo 38

La Commissione invia agli Stati membri tutte le raccomandazioni concernenti il grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo.

In caso di urgenza, la Commissione emana una direttiva con cui intima allo Stato membro in causa di adottare, nel termine che la Commissione stessa provvede a fissare, tutte le misure necessarie ad evitare un'infrazione alle norme fondamentali e a garantire il rispetto delle disposizioni regolamentari.

Qualora lo Stato in causa non si conformi nel termine stabilito alla direttiva della Commissione, quest'ultima o qualsiasi Stato membro interessato può, in deroga agli articoli 258 e 259 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adire immediatamente la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 39

La Commissione crea nell'ambito del Centro comune di ricerche nucleari, e non appena questo sia stato istituito, una sezione di studio e documentazione per i problemi di protezione sanitaria.

Tale sezione ha in particolare l'incarico di raccogliere la documentazione e le informazioni di cui agli articoli 33, 36 e 37 e di assistere la Commissione nell'esecuzione dei compiti che le sono affidati a norma del presente capo.

CAPO 4

Investimenti

Articolo 40

Per incoraggiare l'iniziativa di persone e di imprese e agevolare uno sviluppo coordinato dei loro investimenti nel campo nucleare, la Commissione pubblica periodicamente dei programmi a carattere indicativo, riguardanti in particolare obiettivi di produzione di energia nucleare e gli investimenti di qualsiasi natura richiesti dalla loro realizzazione.

La Commissione domanda il parere del Comitato economico e sociale su tali programmi, prima della loro pubblicazione.

Articolo 41

Le persone e imprese appartenenti ai settori industriali enumerati nell'allegato II del presente trattato hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione i progetti d'investimento concernenti i nuovi impianti nonché le sostituzioni o trasformazioni rispondenti ai criteri relativi alla natura e all'entità definiti dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione.

L'elenco dei settori industriali summenzionati può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la quale domanda preventivamente il parere del Comitato economico e sociale.

Articolo 42

I progetti di cui all'articolo 41 devono essere comunicati alla Commissione, e per informazione allo Stato membro interessato, al più tardi tre mesi prima della conclusione dei primi contratti con i fornitori, ovvero tre mesi prima dell'inizio dei lavori, quando questi debbano essere compiuti dall'impresa con mezzi propri.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può modificare il termine suddetto.

Articolo 43

La Commissione discute con le persone o imprese tutti gli aspetti dei progetti d'investimenti connessi con gli obiettivi del presente trattato.

Essa comunica il suo punto di vista allo Stato membro interessato.

Articolo 44

Con l'accordo degli Stati membri, delle persone e delle imprese interessate, la Commissione può pubblicare i progetti d'investimenti che le sono comunicati.

CAPO 5

Imprese comuni

Articolo 45

Le imprese che rivestono fondamentale importanza per lo sviluppo dell'industria nucleare nella Comunità possono essere costituite in imprese comuni ai sensi del presente trattato, conformemente alle disposizioni degli articoli seguenti.

Articolo 46

1.   Qualsiasi progetto di impresa comune, emanante dalla Commissione, da uno Stato membro o dovuto a qualsiasi altra iniziativa, è oggetto di un'indagine da parte della Commissione.

A tal fine, la Commissione domanda il parere degli Stati membri come di qualsiasi organismo pubblico o privato che essa giudichi idoneo ad illuminarla in proposito.

2.   La Commissione trasmette al Consiglio, accompagnandolo con il suo parere motivato, ogni progetto di impresa comune.

Qualora la Commissione formuli parere favorevole circa la necessità dell'impresa comune in causa, sottopone al Consiglio delle proposte concernenti:

a)

la località d'impianto,

b)

lo statuto,

c)

il volume e il ritmo del finanziamento,

d)

la partecipazione eventuale della Comunità al finanziamento dell'impresa comune,

e)

la partecipazione eventuale di uno Stato terzo, di una organizzazione internazionale o di un cittadino di uno Stato terzo al finanziamento o alla gestione dell'impresa comune,

f)

l'attribuzione totale o parziale dei vantaggi enumerati nell'allegato III del presente trattato.

La Commissione allega una relazione particolareggiata sull'insieme del progetto.

Articolo 47

Il Consiglio, investito dalla Commissione, può richiederle i supplementi di informazioni e d'indagine che ritenga necessari.

Se il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, ritiene che un progetto trasmesso dalla Commissione con parere sfavorevole debba essere nondimeno realizzato, la Commissione è tenuta a sottoporre al Consiglio le proposte e la relazione particolareggiata di cui all'articolo 46.

In caso di parere favorevole della Commissione, ovvero nel caso contemplato dal comma precedente, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulle singole proposte della Commissione.

Tuttavia, il Consiglio delibera all'unanimità per quanto riguarda:

a)

la partecipazione della Comunità al finanziamento dell'impresa comune,

b)

la partecipazione di uno Stato terzo, di una organizzazione internazionale o di un cittadino di uno Stato terzo al finanziamento o alla gestione dell'impresa comune.

Articolo 48

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può ammettere interamente o parzialmente ogni impresa comune al beneficio dei vantaggi enumerati nell'allegato III del presente trattato del quale gli Stati membri sono tenuti a garantire l'applicazione, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Il Consiglio può, secondo la stessa procedura, fissare le condizioni alle quali è subordinata l'attribuzione di tali vantaggi.

Articolo 49

La costituzione di una impresa comune risulta dalla decisione del Consiglio.

Ogni impresa comune ha personalità giuridica.

In ciascuno degli Stati membri essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali rispettive; essa può in particolare acquistare ed alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

Salvo contrarie disposizioni del presente trattato o del proprio statuto, ogni impresa comune è soggetta alle norme applicabili alle imprese industriali o commerciali; gli statuti possono richiamarsi in via sussidiaria alle legislazioni nazionali degli Stati membri.

Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell'Unione europea in virtù del presente trattato, le controversie interessanti le imprese comuni sono decise dalle competenti giurisdizioni nazionali.

Articolo 50

Gli statuti delle imprese comuni sono, ove occorra, modificati conformemente alle disposizioni particolari da essi all'uopo previste.

Tuttavia, tali modificazioni non possono entrare in vigore che dopo approvazione del Consiglio, che delibera secondo le modalità di cui all'articolo 47 su proposta della Commissione.

Articolo 51

La Commissione provvede all'esecuzione di tutte le decisioni del Consiglio relative alla costituzione delle imprese comuni fino all'insediamento degli organi incaricati del loro funzionamento.

CAPO 6

Approvvigionamento

Articolo 52

1.   L'approvvigionamento in minerali, materie grezze e materie fissili speciali è assicurato, conformemente alle disposizioni del presente capo, secondo il principio dell'uguale accesso alle risorse e mediante una politica comune di approvvigionamento.

2.   A tal fine, alle condizioni previste dal presente capo:

a)

sono vietate tutte le pratiche aventi per oggetto di assicurare a determinati utilizzatori una posizione di privilegio;

b)

è costituita un'Agenzia che dispone di un diritto d'opzione sui minerali, materie grezze e materie fissili speciali prodotte sui territori degli Stati membri, come anche del diritto esclusivo di concludere contratti relativi alla fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'interno o dall'esterno della Comunità.

L'Agenzia non può operare tra gli utilizzatori alcuna discriminazione fondata sull'uso che questi si propongono di fare delle forniture richieste, salvo che tale uso sia illecito o si riveli contrario alle condizioni poste dai fornitori esterni alla Comunità per la consegna di cui trattasi.

Sezione 1

L'Agenzia

Articolo 53

L'Agenzia è posta sotto il controllo della Commissione, che le impartisce le sue direttive, dispone di un diritto di veto sulle sue decisioni e nomina il suo direttore generale e il suo direttore generale aggiunto.

Qualsiasi atto dell'Agenzia, implicito o esplicito, nell'esercizio del suo diritto di opzione o del suo diritto esclusivo di concludere contratti di forniture, può essere portato dagli interessati dinanzi alla Commissione che prende una decisione nel termine di un mese.

Articolo 54

L'Agenzia ha personalità giuridica e gode di autonomia finanziaria.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce lo statuto dell'Agenzia.

Lo statuto può essere sottoposto a revisione secondo la stessa procedura.

Lo statuto determina il capitale dell'Agenzia e le modalità di sottoscrizione. La maggioranza del capitale deve appartenere in tutti i casi alla Comunità e agli Stati membri. La ripartizione del capitale è decisa di comune accordo dagli Stati membri.

Lo statuto stabilisce le modalità della gestione commerciale dell'Agenzia. Esso può prevedere un canone sulle transazioni, destinato a coprire le spese di funzionamento dell'Agenzia.

Articolo 55

Gli Stati membri comunicano o fanno comunicare all'Agenzia tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo diritto di opzione e del suo diritto esclusivo di concludere contratti di fornitura.

Articolo 56

Gli Stati membri garantiscono il libero esercizio delle funzioni dell'Agenzia sui loro territori.

Essi possono costituire l'organismo o gli organismi competenti a rappresentare, nelle relazioni con l'Agenzia, i produttori e gli utilizzatori dei territori non europei sottoposti alla loro giurisdizione.

Sezione 2

Minerali, materie grezze e materie fissili speciali provenienti dalla Comunità

Articolo 57

1.   Il diritto d'opzione dell'Agenzia copre:

a)

l'acquisizione dei diritti di utilizzazione e di consumo delle materie la cui proprietà spetta alla Comunità in virtù delle disposizioni del capo 8,

b)

l'acquisizione del diritto di proprietà in tutti gli altri casi.

2.   L'Agenzia esercita il suo diritto di opzione mediante la conclusione di contratti con i produttori di minerali, materie grezze o materie fissili speciali.

Fatte salve le disposizioni degli articoli 58, 62 e 63, ogni produttore è tenuto a offrire all'Agenzia i minerali, materie grezze o materie fissili speciali che egli produce nei territori degli Stati membri, preventivamente all'utilizzazione, al trasferimento o alla costituzione in scorta di tali minerali o materie.

Articolo 58

Quando un produttore opera in più fasi della produzione, comprese tra l'estrazione di minerale e la produzione di metallo incluse, è tenuto ad offrire il prodotto all'Agenzia unicamente nella fase di produzione di sua scelta.

Lo stesso avviene nel caso di più imprese tra cui sussistono dei vincoli, comunicati tempestivamente alla Commissione e con questa discussi secondo la procedura prevista dagli articoli 43 e 44.

Articolo 59

Se l'Agenzia non esercita il suo diritto di opzione su tutta o su parte della produzione, il produttore:

a)

può, sia con mezzi propri, sia mediante contratti di lavoro su ordinazione, trasformare i minerali, le materie grezze o le materie fissili speciali, a condizione di offrire all'Agenzia il prodotto di tale trasformazione;

b)

è autorizzato, con decisione della Commissione, a esitare all'esterno della Comunità la produzione disponibile, con riserva di non praticare condizioni più favorevoli di quelle contemplate nell'offerta precedentemente fatta all'Agenzia. Tuttavia, l'esportazione delle materie fissili speciali non può avvenire che per mezzo dell'Agenzia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 62.

La Commissione non può accordare l'autorizzazione quando i beneficiari di tali forniture non offrano tutte le garanzie che gli interessi generali della Comunità saranno rispettati, ovvero quando le clausole e condizioni di tali contratti siano in contrasto con gli obiettivi del presente trattato.

Articolo 60

Gli eventuali utilizzatori comunicano periodicamente all'Agenzia il loro fabbisogno di forniture, specificando i quantitativi, le caratteristiche fisiche e chimiche, le località di provenienza, gli usi, il frazionamento delle forniture e le condizioni di prezzo, corrispondenti alle clausole e condizioni di un contratto di fornitura di cui desidererebbero la conclusione.

Così pure, i produttori comunicano all'Agenzia le offerte che sono in grado di presentare, specificandone tutti i dati necessari a permettere l'elaborazione dei loro programmi di produzione e in particolare la durata dei contratti. Tale durata non dovrà essere superiore a dieci anni, salvo accordo della Commissione.

L'Agenzia informa tutti gli eventuali utilizzatori delle offerte e del volume delle domande che ha ricevuto e li invita a effettuare le ordinazioni entro un dato termine.

Una volta in possesso dell'insieme di tali ordinazioni, l'Agenzia rende note le condizioni alle quali può soddisfarle.

Qualora l'Agenzia non sia in grado di soddisfare integralmente tutte le ordinazioni ricevute, essa ripartisce le forniture proporzionalmente alle ordinazioni corrispondenti a ogni offerta, fatte salve le disposizioni degli articoli 68 e 69.

Un regolamento dell'Agenzia, sottoposto all'approvazione della Commissione, determina le modalità di raffronto delle offerte e delle domande.

Articolo 61

L'Agenzia ha l'obbligo di soddisfare tutte le ordinazioni, sempreché alla loro esecuzione non si frappongano ostacoli giuridici o materiali.

L'Agenzia, rispettando le prescrizioni dell'articolo 52, può chiedere agli utilizzatori il versamento di adeguati acconti all'atto della conclusione di un contratto, sia a titolo di garanzia, sia al fine di facilitare l'assolvimento dei propri impegni a lungo termine con i produttori, necessari all'esecuzione dell'ordinazione.

Articolo 62

1.   L'Agenzia esercita il diritto di opzione sulle materie fissili speciali prodotte nei territori degli Stati membri,

a)

sia per rispondere alla domanda degli utilizzatori della Comunità alle condizioni definite dall'articolo 60,

b)

sia per costituire essa stessa delle scorte di tali materie,

c)

sia per esportare tali materie con l'autorizzazione della Commissione, che si conforma alle disposizioni dell'articolo 59 b), comma secondo.

2.   Tuttavia, pur continuando ad essere soggette all'applicazione delle disposizioni del capo 7, queste materie, come anche i residui fertili, sono lasciate al produttore,

a)

sia per essere costituite in scorte con l'autorizzazione dell'Agenzia,

b)

sia per essere utilizzate nei limiti dei bisogni propri dello stesso produttore,

c)

sia per essere messe a disposizione, nei limiti del loro fabbisogno, di imprese situate nella Comunità, legate al produttore, per l'esecuzione di un programma comunicato in tempo utile alla Commissione, da vincoli diretti non aventi per oggetto né per effetto di limitare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, ovvero di creare abusivamente delle disparità tra gli utilizzatori della Comunità.

3.   Le disposizioni dell'articolo 89, paragrafo 1 a), sono applicabili alle materie fissili speciali prodotte nei territori degli Stati membri e sulle quali l'Agenzia non ha esercitato il suo diritto d'opzione.

Articolo 63

I minerali, materie grezze o materie fissili speciali prodotte dalle imprese comuni sono assegnati agli utilizzatori secondo le norme statutarie o convenzionali in vigore per tali imprese.

Sezione 3

Minerali, materie grezze e materie fissili speciali non provenienti dalla Comunità

Articolo 64

L'Agenzia, operando eventualmente nell'ambito degli accordi sottoscritti tra la Comunità e uno Stato terzo oppure un'organizzazione internazionale, ha il diritto esclusivo, fatte salve le eccezioni previste nel presente trattato, di concludere accordi o convenzioni aventi per oggetto principale forniture di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'esterno della Comunità.

Articolo 65

L'articolo 60 è applicabile alle domande degli utilizzatori e ai contratti tra gli utilizzatori e l'Agenzia relativi alla fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'esterno della Comunità.

Tuttavia, l'origine geografica delle forniture può essere determinata dall'Agenzia, sempreché le condizioni assicurate all'utilizzatore siano almeno altrettanto favorevoli di quelle specificate nell'ordinazione.

Articolo 66

Qualora la Commissione accerti, a richiesta degli utilizzatori interessati, che l'Agenzia non è in grado di consegnare in un termine ragionevole l'intera fornitura ordinata o parte di essa, ovvero che possa farlo soltanto a prezzi abusivi, gli utilizzatori hanno il diritto di concludere direttamente dei contratti per forniture provenienti dall'esterno della Comunità, sempreché tali contratti corrispondano essenzialmente ai bisogni espressi nella loro ordinazione.

Tale diritto è accordato per un anno, con possibilità di rinnovazione qualora si protragga la situazione che ha determinato il riconoscimento del diritto.

Gli utilizzatori che si avvalgono del diritto previsto dal presente articolo sono tenuti a comunicare alla Commissione i contratti diretti in progetto. Questa può, nel termine di un mese, opporsi alla loro conclusione quando siano in contrasto con gli obiettivi del presente trattato.

Sezione 4

Prezzi

Articolo 67

Fatte salve le eccezioni previste dal presente trattato, i prezzi risultano dal raffronto delle offerte e delle domande secondo le modalità contemplate dall'articolo 60, alle quali non possono contravvenire le disposizioni nazionali degli Stati membri.

Articolo 68

Sono vietate le pratiche di prezzi che abbiano per oggetto di assicurare a determinati utilizzatori una posizione di privilegio in violazione del principio dell'eguale accesso, risultante dalle disposizioni del presente capo.

L'Agenzia, qualora dovesse constatare tali pratiche, provvede a segnalarle alla Commissione.

Quando giudichi fondato il rilievo, la Commissione può ristabilire, per le offerte contestate, i prezzi a un livello conforme al principio dell'uguale accesso.

Articolo 69

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può fissare dei prezzi.

Quando l'Agenzia, in applicazione dell'articolo 60, stabilisce le condizioni alle quali le ordinazioni possono essere soddisfatte, ha facoltà di proporre una perequazione di prezzi agli utilizzatori che hanno effettuato ordinazioni.

Sezione 5

Disposizioni relative alla politica di approvvigionamento

Articolo 70

La Commissione, nei limiti previsti dal bilancio della Comunità, può intervenire finanziariamente, alle condizioni da essa stabilite, nelle campagne di ricerche minerarie sui territori degli Stati membri.

La Commissione può rivolgere agli Stati membri raccomandazioni intese a sviluppare la ricerca e la coltivazione mineraria.

Gli Stati membri sono tenuti a inviare alla Commissione una relazione annuale riguardante lo sviluppo della ricerca e della produzione, le riserve probabili e gli investimenti minerari in atto o in progetto sui loro territori. Tali relazioni sono sottoposte al Consiglio unitamente al parere della Commissione specie per quanto concerne il seguito dato dagli Stati membri alle raccomandazioni ad essi rivolte in virtù del comma precedente.

Qualora il Consiglio, investito dalla Commissione, constati a maggioranza qualificata che, nonostante l'esistenza di possibilità di estrazione che appaiono economicamente giustificate a lungo termine, le misure adottate per le ricerche e l'incremento della coltivazione mineraria continuano ad essere sensibilmente insufficienti, si considera che lo Stato membro interessato, fino a quando non avrà posto rimedio a tale situazione, abbia rinunciato, per sé stesso e per i suoi cittadini, al diritto di uguale accesso alle altre risorse interne della Comunità.

Articolo 71

La Commissione rivolge agli Stati membri ogni utile raccomandazione sulle disposizioni tributarie o minerarie.

Articolo 72

L'Agenzia può costituire, in base alle disponibilità esistenti all'interno o all'esterno della Comunità, le scorte commerciali necessarie ad agevolare l'approvvigionamento o le normali forniture della Comunità.

La Commissione può decidere l'eventuale costituzione di scorte di sicurezza. Le modalità di finanziamento di tali scorte sono approvate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Sezione 6

Disposizioni particolari

Articolo 73

Qualora un accordo o una convenzione fra uno Stato membro, una persona o una impresa, da una parte, e uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, dall'altra, comporti in via accessoria forniture di prodotti di competenza dell'Agenzia, è necessario il preventivo consenso della Commissione per la conclusione o rinnovazione di tale accordo o convenzione per quanto concerne la fornitura di tali prodotti.

Articolo 74

La Commissione può dispensare dall'applicazione delle disposizioni del presente capo il trasferimento, l'importazione e l'esportazione di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze o materie fissili speciali, la cui entità corrisponda agli usi normali a fini di ricerca.

Qualsiasi trasferimento, importazione o esportazione effettuati in virtù di tale disposizione, devono essere notificati all'Agenzia.

Articolo 75

Le disposizioni del presente capo non si applicano agli impegni aventi per oggetto il trattamento, la trasformazione e la formattazione di minerali, materie grezze o materie fissili speciali

a)

conclusi tra più persone o imprese quando le materie trattate, trasformate o formate devono essere restituite alla persona o all'impresa di origine,

b)

conclusi tra una persona o un'impresa e una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, quando le materie sono trattate, trasformate o formate all'esterno della Comunità e sono restituite alla persona o all'impresa di origine,

c)

conclusi tra una persona o un'impresa e una organizzazione internazionale o un cittadino di un paese terzo, quando le materie sono trattate, trasformate o formate nella Comunità e sono restituite sia al cittadino o all'organizzazione di origine, sia a qualsiasi altro destinatario, designato da tale cittadino o organizzazione, situato anch'esso all'esterno della Comunità.

Tuttavia, le persone o imprese interessate devono notificare all'Agenzia l'esistenza di tali impegni e, subito dopo la firma dei contratti, i quantitativi di materie che formano oggetto di tali spostamenti. Per quanto concerne gli impegni di cui alla lettera b) la Commissione può farvi opposizione qualora essa ritenga che alla trasformazione e alla formattazione non possa provvedersi in modo efficace e sicuro e senza perdita di materie a detrimento della Comunità.

Le materie oggetto di tali impegni sono sottoposte sui territori degli Stati membri alle misure di controllo previste dal capo 7. Tuttavia le disposizioni del capo 8 non sono applicabili alle materie fissili speciali che costituiscono l'oggetto degli impegni di cui alla lettera c).

Articolo 76

Le disposizioni del presente capo, specie quando circostanze impreviste venissero a determinare uno stato di penuria generale, possono essere modificate su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. La Commissione è tenuta a istruire qualsiasi domanda presentata da uno Stato membro.

Allo scadere di un periodo di sette anni a decorrere dal 1o gennaio 1958, il Consiglio può confermare l'insieme di tali disposizioni. In caso di mancata conferma, nuove disposizioni relative all'oggetto del presente capo sono stabilite conformemente alla procedura definita dal comma precedente.

CAPO 7

Controllo di sicurezza

Articolo 77

Alle condizioni previste dal presente capo, la Commissione deve accertarsi che, nei territori degli Stati membri:

a)

i minerali, materie grezze e materie fissili speciali non siano distolti dagli usi ai quali i loro utilizzatori hanno dichiarato di destinarli,

b)

siano osservate le disposizioni relative all'approvvigionamento e qualsiasi impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità in virtù di un accordo concluso con uno Stato terzo o con una organizzazione internazionale.

Articolo 78

Chiunque crei o gestisca un impianto per la produzione, la separazione o qualsiasi utilizzazione di materie grezze o materie fissili speciali, ovvero per il trattamento di combustibili nucleari irradiati, è tenuto a dichiarare alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali dell'impianto, nella misura in cui la conoscenza di tali caratteristiche è necessaria al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 77.

La Commissione deve approvare i procedimenti da usare per il trattamento chimico delle materie irradiate, nella misura necessaria al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 77.

Articolo 79

La Commissione esige la tenuta e la presentazione di specifiche delle operazioni, al fine di permettere la contabilità relativa ai minerali, materie grezze e materie fissili speciali, utilizzati o prodotti. Gli stessi obblighi sussistono per le materie grezze e le materie fissili speciali trasportate.

Quanti siano soggetti a tali obblighi notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione a mente dell'articolo 78 e del primo comma del presente articolo.

La natura e la portata degli obblighi di cui al primo comma del presente articolo sono definite in un regolamento elaborato dalla Commissione e approvato dal Consiglio.

Articolo 80

La Commissione può esigere che sia depositata presso l'Agenzia, o in altri depositi controllati o controllabili dalla Commissione, qualsiasi eccedenza di materie fissili speciali ricuperate od ottenute come sottoprodotti, che non siano effettivamente usate o pronte per esserlo.

Le materie fissili speciali così depositate devono essere senza indugio restituite agli interessati, a richiesta di questi.

Articolo 81

La Commissione può inviare ispettori nei territori degli Stati membri. Essa procede presso ogni Stato membro interessato, preventivamente alla prima missione che affida a un ispettore nei territori dello Stato stesso, a una consultazione valida per tutte le successive missioni dell'ispettore.

Dietro presentazione di un documento comprovante la loro qualità, gli ispettori hanno accesso, in qualsiasi momento, a tutte le località, a tutti gli elementi di informazione e presso tutte le persone che, per loro professione, si occupano di materie, attrezzature o impianti soggetti al controllo in virtù del presente capo, nella misura necessaria a controllare i minerali, le materie grezze e materie fissili speciali, e ad assicurarsi dell'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 77. Quando sia richiesto dallo Stato interessato, gli ispettori designati dalla Commissione sono accompagnati da rappresentanti delle autorità di questo Stato, a condizione che ciò non provochi, per gli ispettori, ritardi o intralci nell'esercizio delle loro funzioni.

In caso di opposizione all'effettuazione di un controllo, la Commissione è tenuta a domandare al presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea un mandato, al fine di assicurare l'esecuzione forzata del controllo stesso. Il presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea decide entro un termine di tre giorni.

Ove l'indugiare sia pregiudizievole, la Commissione può rilasciare essa stessa, sotto forma di una decisione, un ordine scritto di procedere al controllo. Tale ordine deve essere immediatamente presentato, per la successiva approvazione, al presidente della Corte di giustizia.

Dopo il rilascio del mandato o della decisione, le autorità nazionali dello Stato interessato provvedono ad assicurare l'accesso degli ispettori ai luoghi indicati nel mandato o nella decisione.

Articolo 82

Gli ispettori sono assunti dalla Commissione.

Essi sono incaricati di farsi presentare e di verificare la contabilità di cui all'articolo 79. Essi riferiscono alla Commissione in merito a qualsiasi violazione.

La Commissione può emanare una direttiva con cui essa intima allo Stato membro in questione di prendere, nei termini da essa fissati, tutte le misure necessarie per porre termine alla violazione constatata; essa ne rende edotto il Consiglio.

Se lo Stato membro non si conforma, nel termine assegnato, alla direttiva della Commissione, questa o qualsiasi Stato membro interessato può, in deroga agli articoli 258 e 259 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adire immediatamente la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 83

1.   In caso di infrazione da parte delle persone o delle imprese agli obblighi loro imposti dal presente capo, la Commissione può pronunciare sanzioni nei loro confronti.

Tali sanzioni sono, in ordine di gravità:

a)

il richiamo,

b)

la revoca di vantaggi particolari, quali l'assistenza finanziaria o l'aiuto tecnico,

c)

un provvedimento che ponga l'impresa, per un periodo massimo di quattro mesi, sotto l'amministrazione di una persona o di un collegio designati di comune accordo dalla Commissione e dallo Stato cui appartiene l'impresa,

d)

il ritiro totale o parziale delle materie grezze o materie fissili speciali.

2.   Le decisioni adottate dalla Commissione in esecuzione del precedente paragrafo e che importino obbligo di consegna formano titolo esecutivo. Esse possono essere eseguite nei territori degli Stati membri secondo le modalità previste dall'articolo 164.

In deroga al disposto dell'articolo 157, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea contro le decisioni della Commissione che comminino delle sanzioni previste dal paragrafo precedente hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte di giustizia dell'Unione europea può, a richiesta della Commissione o di qualsiasi Stato membro interessato, ordinare l'esecuzione immediata della decisione.

La tutela degli interessi lesi deve essere garantita da una procedura legale appropriata.

3.   La Commissione può rivolgere agli Stati membri tutte le raccomandazioni relative alle disposizioni legislative o regolamentari intese ad assicurare l'osservanza nei loro territori degli obblighi risultanti dal presente capo.

4.   Gli Stati membri sono tenuti ad assicurare l'esecuzione delle sanzioni e, ove occorra, la riparazione delle infrazioni da parte degli autori di queste.

Articolo 84

Nell'esercizio del controllo non si fanno discriminazioni in base alla destinazione data ai minerali, alle materie grezze e alle materie fissili speciali.

Il settore di competenza, le modalità del controllo e i poteri degli organi incaricati del controllo sono limitati all'attuazione degli scopi definiti nel presente capo.

Il controllo non può estendersi alle materie destinate alle necessità della difesa che sono in corso di speciale elaborazione per tali necessità ovvero che dopo tale elaborazione sono, conformemente a un piano operativo, collocate o costituite in scorta in uno stabilimento militare.

Articolo 85

Qualora nuove circostanze lo richiedano, le modalità di applicazione del controllo previste dal presente capo possono subire degli adattamenti su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, ad opera del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. La Commissione è tenuta ad istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro.

CAPO 8

Regime della proprietà

Articolo 86

Le materie fissili speciali sono proprietà della Comunità.

Il diritto di proprietà della Comunità si estende a tutte le materie fissili speciali prodotte o importate da uno Stato membro, da una persona o da un'impresa, e sottoposte al controllo di sicurezza previsto dal capo 7.

Articolo 87

Gli Stati membri, persone o imprese hanno, sulle materie fissili speciali di cui siano venuti regolarmente in possesso, il più ampio diritto di utilizzazione e di consumo, fatti salvi gli obblighi loro derivanti dalle disposizioni del presente trattato, specie per quanto riguarda il controllo di sicurezza, il diritto di opzione riconosciuto all'Agenzia e la protezione sanitaria.

Articolo 88

Un conto speciale, detto conto finanziario delle materie fissili speciali, è tenuto a cura dell'Agenzia, a nome della Comunità.

Articolo 89

1.   Nel conto finanziario delle materie fissili speciali

a)

è portato a credito della Comunità e a debito dello Stato membro, della persona o dell'impresa beneficiari, il controvalore delle materie fissili speciali lasciate o messe a disposizione di tale Stato, persona o impresa;

b)

è portato a debito della Comunità e a credito dello Stato membro, della persona o dell'impresa fornitrice, il controvalore delle materie fissili speciali prodotte o importate da tale Stato, persona o impresa, e che diventano proprietà della Comunità. Si effettua una scritturazione analoga quando uno Stato membro, una persona o una impresa restituisce materialmente alla Comunità delle materie fissili speciali in precedenza lasciate o messe a disposizione di tale Stato, persona o impresa.

2.   Le oscillazioni di valore dei quantitativi di materie fissili speciali sono tradotte in termini contabili in modo che non possano determinare per la Comunità né perdite né benefici. I rischi sono a carico o a vantaggio dei detentori.

3.   I saldi risultanti dalle operazioni suddette sono immediatamente esigibili a richiesta del creditore.

4.   Ai fini dell'applicazione del presente capo, l'Agenzia è considerata alla stregua di un'impresa in ordine alle operazioni fatte per suo proprio conto.

Articolo 90

Qualora nuove circostanze lo richiedessero, le disposizioni del presente capo relative al diritto di proprietà della Comunità possono subire degli adattamenti, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, ad opera del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. La Commissione è tenuta a istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro.

Articolo 91

Il regime di proprietà applicabile a tutti gli oggetti, materie e beni nei confronti dei quali non sussista un diritto di proprietà della Comunità, a mente del presente capo, è determinato dalla legislazione dei singoli Stati membri.

CAPO 9

Mercato comune nucleare

Articolo 92

Le disposizioni del presente capo sono applicabili ai beni e prodotti contemplati negli elenchi che costituiscono l'allegato IV del presente trattato.

Tali elenchi possono essere modificati su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione.

Articolo 93

Gli Stati membri vietano tra loro ogni dazio all'importazione o all'esportazione, o tassa di effetto equivalente, come pure ogni restrizione quantitativa, sia all'importazione che all'esportazione, riguardanti:

a)

i prodotti contemplati negli elenchi A1 e A2,

b)

i prodotti contemplati nell'elenco B, sempreché una tariffa doganale comune si applichi a detti prodotti e che questi siano accompagnati da un certificato, rilasciato dalla Commissione, che attesti la loro destinazione a fini di carattere nucleare.

Tuttavia, i territori non europei sottoposti alla giurisdizione di uno Stato membro possono continuare a riscuotere dazi di entrata e di uscita o tasse di effetto equivalente a carattere esclusivamente fiscale. I tassi e i regimi di questi dazi e di queste tasse non possono introdurre una discriminazione tra questo Stato e gli altri Stati membri.

Articoli 94 e95

(Abrogati)

Articolo 96

Gli Stati membri aboliscono qualsiasi restrizione, fondata sulla cittadinanza, all'accesso agli impieghi qualificati nel settore nucleare, nei confronti dei cittadini di uno degli Stati membri, fatte salve le limitazioni dettate da necessità fondamentali di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

Previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, che domanda preventivamente il parere del Comitato economico e sociale, può stabilire le direttive concernenti le modalità d'applicazione del presente articolo.

Articolo 97

Nessuna restrizione fondata sulla nazionalità può essere opposta alle persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, sottoposte alla giurisdizione di uno Stato membro, che siano desiderose di partecipare alla costruzione nella Comunità di impianti nucleari a carattere scientifico o industriale.

Articolo 98

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie allo scopo di facilitare la conclusione di contratti di assicurazione relativi alla copertura del rischio atomico.

Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, su proposta della Commissione che domanda preventivamente il parere del Comitato economico e sociale, emana a maggioranza qualificata le direttive concernenti le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 99

La Commissione può formulare tutte le raccomandazioni intese a facilitare il movimento di capitali destinati a finanziare le produzioni contemplate nell'elenco che costituisce l'allegato II del presente trattato.

Articolo 100

(Abrogato)

CAPO 10

Relazioni con l'esterno

Articolo 101

Nell'ambito della sua competenza, la Comunità può impegnarsi mediante la conclusione di accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo.

Tali accordi o convenzioni sono negoziati dalla Commissione secondo le direttive del Consiglio e sono conclusi dalla Commissione con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Tuttavia, gli accordi o convenzioni, cui possa darsi esecuzione senza intervento del Consiglio e nei limiti del bilancio in causa, sono negoziati e conclusi dalla Commissione, a condizione di renderne edotto il Consiglio.

Articolo 102

Gli accordi o convenzioni conclusi con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, nei quali siano parti, oltre la Comunità, uno o più Stati membri, possono entrare in vigore soltanto dopo l'avvenuta notificazione alla Commissione da parte di tutti gli Stati membri interessati che tali accordi o convenzioni sono divenuti applicabili conformemente alle disposizioni del loro diritto interno rispettivo.

Articolo 103

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i loro progetti di accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, in quanto tali accordi o convenzioni investano il campo di applicazione del presente trattato.

Qualora un progetto d'accordo o di convenzione comprenda delle clausole che ostino all'applicazione del presente trattato, la Commissione rivolge le sue osservazioni allo Stato interessato nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione che le è stata inviata.

Tale Stato non può concludere l'accordo o la convenzione in progetto che dopo aver soddisfatto alle obiezioni della Commissione, ovvero essersi conformato alla deliberazione con cui la Corte di giustizia dell'Unione europea, con procedura d'urgenza a istanza dello Stato stesso, si pronunzia sulla compatibilità delle clausole in progetto con le disposizioni del presente trattato. L'istanza può essere presentata alla Corte di giustizia dell'Unione europea in qualsiasi momento, non appena lo Stato abbia ricevuto le osservazioni della Commissione.

Articolo 104

Qualsiasi persona o impresa che concluda o rinnovi, successivamente al 1o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione, accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo non può invocare tali accordi o convenzioni per sottrarsi agli obblighi che le incombono a norma del presente trattato.

Ciascuno Stato membro adotta tutte le misure che ritiene necessarie per comunicare alla Commissione, a richiesta di questa, tutte le informazioni relative agli accordi o convenzioni conclusi successivamente alle date indicate nel comma precedente, nel campo di applicazione del presente trattato, da qualsiasi persona o impresa con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo. La Commissione può esigere tale comunicazione unicamente al fine di verificare che tali accordi o convenzioni non comprendano clausole che ostino all'applicazione del presente trattato.

Su istanza della Commissione, la Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia in merito alla compatibilità di tali accordi o convenzioni con le disposizioni del presente trattato.

Articolo 105

Le disposizioni del presente trattato non sono opponibili all'esecuzione degli accordi o convenzioni conclusi prima del 1o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, prima della data della loro adesione, da uno Stato membro, da una persona o impresa con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, qualora tali accordi o convenzioni siano stati comunicati alla Commissione entro trenta giorni al massimo dalle suddette date.

Tuttavia, gli accordi o convenzioni conclusi tra il 25 marzo 1957 e il 1o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, tra la firma dell'atto di adesione e la data della loro adesione da una persona o impresa con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo non sono opponibili al presente trattato quando l'intenzione di sottrarsi alle disposizioni di quest'ultimo sia stata, secondo il parere della Corte di giustizia dell'Unione europea, che delibera su istanza della Commissione, uno dei motivi determinanti dell'accordo o della convenzione per l'una o l'altra parte.

Articolo 106

Gli Stati membri che, anteriormente al 1o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, abbiano concluso accordi con Stati terzi per una cooperazione nel campo dell'energia nucleare sono tenuti ad avviare, congiuntamente alla Commissione, le trattative necessarie con questi Stati terzi al fine di ottenere, per quanto possibile, la cessione alla Comunità dei diritti e obblighi derivanti da tali accordi.

Ogni nuovo accordo risultante da tali trattative richiede il consenso dello Stato o degli Stati membri, firmatari degli accordi summenzionati, e l'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.

TITOLO III

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE

CAPO 1

Applicazione di talune disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 106 bis

1.   L'articolo 7, gli articoli da 13 a 19, l'articolo 48, paragrafi da 2 a 5, e gli articoli 49 e 50 del trattato sull'Unione europea, l'articolo 15, gli articoli da 223 a 236, gli articoli da 237 a 244, l'articolo 245, gli articoli da 246 a 270, gli articoli 272, 273 e 274, gli articoli da 277 a 281, gli articoli da 285 a 304, gli articoli da 310 a 320, gli articoli da 322 a 325 e gli articoli 336, 342 e 344 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché il protocollo sulle disposizioni transitorie si applicano al presente trattato.

2.   Nel quadro del presente trattato, i riferimenti all'Unione, al «trattato sull'Unione europea», al «trattato sul funzionamento dell'Unione europea» o ai «trattati» fatti nelle disposizioni di cui al paragrafo 1 e in quelle dei protocolli allegati sia ai suddetti trattati sia al presente trattato si intendono, rispettivamente, come riferimenti alla Comunità europea dell'energia atomica e al presente trattato.

3.   Le disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non derogano a quanto stipulato dal presente trattato.

CAPO 2

Le istituzioni della Comunità

Sezione 1

Il Parlamento europeo

Articoli da 107 a 114

(Abrogati)

Sezione 2

Il Consiglio

Articoli da 115 a 123

(Abrogati)

Sezione 3

La Commissione

Articoli da 124 a 133

(Abrogati)

Articolo 134

1.   Presso la Commissione è istituito un comitato scientifico e tecnico, a carattere consultivo.

Il comitato è obbligatoriamente consultato nei casi previsti dal presente trattato. Esso può essere consultato in tutti i casi nei quali la Commissione lo reputi opportuno.

2.   Il comitato è composto di quarantadue membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione.

I membri del comitato sono nominati a titolo personale per una durata di cinque anni. Il loro incarico è rinnovabile. Essi non possono essere vincolati da alcun mandato imperativo.

Il comitato scientifico e tecnico designa tra i suoi membri ogni anno il presidente e l'ufficio di presidenza.

Articolo 135

La Commissione può procedere a tutte le consultazioni e istituire tutti i comitati di studi necessari all'adempimento della sua missione.

Sezione 4

La Corte di giustizia dell'Unione europea

Articoli da 136 a 143

(Abrogati)

Articolo 144

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito,

a)

sui ricorsi proposti, in applicazione dell'articolo 12, perché siano fissate le appropriate condizioni per la concessione da parte della Commissione di licenze o sublicenze;

b)

sui ricorsi proposti da persone o imprese contro le sanzioni eventualmente comminate dalla Commissione in applicazione dell'articolo 83.

Articolo 145

La Commissione, quando reputi che una persona o impresa ha commesso una violazione del presente trattato alla quale non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 83, invita lo Stato membro cui appartiene la persona o impresa in causa a prendere nei riguardi della violazione le sanzioni previste dalla sua legislazione nazionale.

Qualora lo Stato interessato non eserciti, nel termine fissato dalla Commissione, l'azione che tale invito importa, la Commissione può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea per far constatare la violazione contestata alla persona o all'impresa in causa.

Articoli da 146 a 156

(Abrogati)

Articolo 157

Salvo contrarie disposizioni del presente trattato, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Articoli da 158 a 160

(Abrogati)

Sezione 5

La Corte dei conti

Articoli da 160 A a 160 C

(Abrogati)

CAPO 3

Disposizioni comuni a più istituzioni

Articoli da 161 a 163

(Abrogati)

Articolo 164

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone la Commissione, la Corte di giustizia dell'Unione europea e il Collegio arbitrale istituito in virtù dell'articolo 18.

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

CAPO 4

Il Comitato economico e sociale

Articoli da 165 a 170

(Abrogati)

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE PARTICOLARI

Articolo 171

1.   Tutte le entrate e le spese della Comunità, ad eccezione di quelle dell'Agenzia e delle imprese comuni, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio di funzionamento o in quello delle ricerche e degli investimenti.

In ciascun bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio.

2.   Le entrate e le spese dell'Agenzia, che funziona secondo criteri commerciali, sono contemplate in uno stato di previsione speciale.

Le condizioni di previsione, di esecuzione e di controllo di queste entrate e di queste spese sono stabilite, avuto riguardo allo statuto dell'Agenzia, da un regolamento finanziario stabilito in esecuzione dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.   Le previsioni di entrate e di spese, come pure i conti di gestione e i bilanci delle imprese comuni relativi ai singoli esercizi, sono comunicati alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo secondo le modalità definite dagli statuti di dette imprese.

Articolo 172

1.   (abrogato)

2.   (abrogato)

3.   (abrogato)

4.   I prestiti destinati a finanziare le ricerche o gli investimenti sono contratti alle condizioni stabilite dal Consiglio, che delibera secondo le modalità di cui all'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Comunità può emettere prestiti sul mercato dei capitali di uno Stato membro, nel quadro delle disposizioni legislative che si applicano alle emissioni interne, ovvero, in assenza di tali disposizioni in uno Stato membro, quando tale Stato membro e la Commissione si siano concertati e intesi circa il prestito da quest'ultima progettato.

Il consenso degli organi competenti dello Stato membro può essere negato soltanto quando vi sia motivo di temere gravi turbamenti nel mercato dei capitali di tale Stato.

Articoli 173 e 173 A

(Abrogati)

Articolo 174

1.   Le spese iscritte nel bilancio di funzionamento comprendono in particolare:

a)

le spese amministrative,

b)

le spese relative al controllo di sicurezza ed alla protezione sanitaria.

2.   Le spese iscritte nel bilancio delle ricerche e degli investimenti comprendono in particolare:

a)

le spese relative all'esecuzione del programma di ricerche della Comunità,

b)

l'eventuale partecipazione al capitale dell'Agenzia e alle spese d'investimenti di quest'ultima,

c)

le spese relative all'attrezzatura degli istituti d'insegnamento,

d)

l'eventuale partecipazione alle imprese comuni e a determinate operazioni comuni.

Articolo 175

(Abrogato)

Articolo 176

1.   Gli stanziamenti per le spese di ricerche e d'investimenti comprendono, fatti salvi i limiti risultanti dai programmi o dalle decisioni di spesa che, in virtù del presente trattato, richiedono l'unanimità del Consiglio:

a)

crediti d'impegno, che coprono una serie di spese formanti una unità ben definita ed un complesso organico;

b)

crediti di pagamento, che costituiscono il limite superiore delle spese liquidabili ogni anno per la copertura degli impegni assunti a titolo del punto a).

2.   Lo scadenzario degli impegni e dei pagamenti figura in allegato al corrispondente progetto di bilancio proposto dalla Commissione.

3.   I crediti aperti a titolo di spese di ricerche e d'investimenti sono specificati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della natura o della destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4.   I crediti di pagamento disponibili sono riportati all'esercizio successivo con decisione della Commissione, salvo contraria decisione del Consiglio.

Articoli da 177 a 181

(Abrogati)

Articolo 182

1.   La Commissione, con riserva d'informarne le autorità competenti degli Stati membri interessati, può trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati dal presente trattato. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.

2.   La Commissione comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie, essa ricorre alla banca d'emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati.

3.   Per quanto si riferisce alle spese che la Commissione deve effettuare nelle monete dei paesi terzi, la Commissione, prima che i bilanci siano definitivamente approvati, presenta al Consiglio il programma indicativo delle entrate e delle spese da liquidare nelle differenti monete.

Il programma è approvato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e può essere modificato in corso di esercizio secondo la stessa procedura.

4.   La cessione alla Commissione delle valute dei paesi terzi necessarie all'esecuzione delle spese contemplate nel programma di cui al paragrafo 3 incombe agli Stati membri secondo i criteri di ripartizione fissati dall'articolo 172. La cessione agli Stati membri delle valute dei paesi terzi introitate dalla Commissione avviene secondo gli stessi criteri di ripartizione.

5.   La Commissione può disporre liberamente delle valute dei paesi terzi che provengono dai prestiti che essa ha emesso in questi paesi.

6.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può rendere applicabile in tutto o in parte all'Agenzia ed alle imprese comuni il regime dei cambi previsto dai paragrafi precedenti ed eventualmente adattarlo alle necessità del loro funzionamento.

Articoli 183 e 183 A

(Abrogati)

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 184

La Comunità ha personalità giuridica.

Articolo 185

In ciascuno degli Stati membri, la Comunità ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tal fine, essa è rappresentata dalla Commissione.

Articolo 186

(Abrogato)

Articolo 187

Per l'esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente alle disposizioni del presente trattato.

Articolo 188

La responsabilità contrattuale della Comunità è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

In materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La responsabilità personale degli agenti nei confronti della Comunità è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.

Articolo 189

La sede delle istituzioni della Comunità è fissata di intesa comune dai governi degli Stati membri.

Articolo 190

(Abrogato)

Articolo 191

La Comunità gode, sul territorio degli Stati membri' dei privilegi e delle immunità necessari all'assolvimento dei suoi compiti' alle condizioni definite dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Articolo 192

Gli Stati membri adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, atte ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente trattato o risultanti dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi agevolano quest'ultima nell'esecuzione della sua missione.

Gli Stati membri si astengono da qualsiasi misura che possa risultare pregiudizievole al raggiungimento degli scopi del presente trattato.

Articolo 193

Gli Stati membri s'impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente trattato a un modo di regolamento diverso da quelli previsti dal trattato stesso.

Articolo 194

1.   I membri delle istituzioni della Comunità, i membri dei comitati, i funzionari ed agenti della Comunità, come pure qualsiasi altra persona destinata, per le sue funzioni o per i suoi rapporti pubblici o privati con le istituzioni o impianti della Comunità ovvero con le imprese comuni, ad avere direttamente o indirettamente comunicazione di fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti protetti dal segreto in virtù delle disposizioni stabilite da uno Stato membro o da una istituzione della Comunità, sono tenuti, anche dopo la cessazione da tali funzioni o l'estinzione di tali rapporti, a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e del pubblico.

Ogni Stato membro considera tutte le violazioni di tale obbligo come un attentato ai suoi segreti protetti che, sia per il merito che per la competenza, sono soggetti alle disposizioni della sua legislazione applicabile in materia di attentato alla sicurezza dello Stato ovvero di divulgazione del segreto professionale. Esso procede contro ogni autore di una violazione del genere sottoposto alla sua giurisdizione, su istanza di qualsiasi Stato membro interessato o della Commissione.

2.   Ogni Stato membro comunica alla Commissione tutte le disposizioni che disciplinano sui suoi territori la classificazione e il segreto di informazioni, cognizioni, documenti od oggetti riferentisi al campo d'applicazione del presente trattato.

La Commissione provvede a comunicare tali disposizioni agli altri Stati membri.

Ciascuno Stato membro adotta ogni provvedimento atto ad agevolare la graduale instaurazione di una protezione quanto più possibile uniforme ed ampia dei segreti protetti. La Commissione può, previa consultazione degli Stati membri interessati, formulare tutte le raccomandazioni del caso.

3.   Le istituzioni della Comunità e i loro impianti, e parimenti le imprese comuni, sono tenuti ad applicare le disposizioni relative alla protezione dei segreti in vigore sui territori ove ciascuno di essi è situato.

4.   Qualsiasi autorizzazione ad avere comunicazione dei fatti, informazioni, documenti od oggetti riferentisi al campo d'applicazione del presente trattato e protetti dal segreto, concessa da una istituzione della Comunità o da uno Stato membro a una persona che esercita la sua attività nel campo d'applicazione del presente trattato, è riconosciuta da ogni altra istituzione e da ogni altro Stato membro.

5.   Le disposizioni del presente articolo non ostano all'applicazione di disposizioni particolari risultanti da accordi conclusi tra uno Stato membro e uno Stato terzo o una organizzazione internazionale.

Articolo 195

Le istituzioni della Comunità e così anche l'Agenzia e le imprese comuni devono osservare, nell'applicazione del presente trattato, le condizioni poste, per l'accesso ai minerali, materie grezze e materie fissili speciali, dai regolamenti nazionali emanati per motivi di ordine pubblico o di sanità pubblica.

Articolo 196

Ai fini dell'applicazione del presente trattato e salvo contrarie disposizioni di questo,

a)

il termine «persona» sta a designare ogni persona fisica che svolga sui territori degli Stati membri interamente o in parte le sue attività nel campo definito dal corrispondente capo del presente trattato,

b)

il termine «impresa» sta a designare ogni impresa o istituzione che svolga interamente o in parte le sue attività alle stesse condizioni, quale che sia il suo statuto giuridico, pubblico o privato.

Articolo 197

Ai fini dell'applicazione del presente trattato:

1.

Il termine «materie fissili speciali» sta a designare il plutonio 239, l'uranio 233, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233 e parimenti qualsiasi prodotto contenente uno o più degli isotopi suddetti e le altre materie fissili che saranno definite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione; tuttavia, il termine «materie fissili speciali» non si applica alle materie grezze.

2.

Il termine «uranio arricchito in uranio 235 o 233» sta a designare l'uranio contenente sia l'uranio 235, sia l'uranio 233, sia questi due isotopi in quantità tale che il rapporto tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto tra l'isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio naturale.

3.

Il termine «materie grezze» sta a designare l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura, l'uranio il cui tenore in uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie summenzionate sotto forma di metallo, di leghe, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altra materia contenente una o più delle materie summenzionate con tassi di concentrazione definiti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

4.

Il termine «minerali» sta a designare qualsiasi minerale contenente, con tassi di concentrazione media definiti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, delle sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati le materie grezze definite come sopra.

Articolo 198

Salvo contrarie disposizioni, le stipulazioni del presente trattato sono applicabili ai territori europei degli Stati membri e ai territori non europei sottoposti alla loro giurisdizione.

Esse si applicano ugualmente ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nelle relazioni con l'estero.

Le disposizioni del presente trattato si applicano alle isole Åland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesioni della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

In deroga ai commi precedenti:

a)

Il presente trattato non si applica alle Faeröer.

Il presente trattato non si applica alla Groenlandia.

b)

Il presente trattato non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro.

c)

Il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco riportato nell'allegato II del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

d)

Le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle Isole Normanne ed all'Isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972.

(Lettera e) soppressa)

Articolo 199

La Commissione assicura ogni utile collegamento con gli organi delle Nazioni Unite, degli istituti specializzati delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione mondiale del commercio.

La Commissione assicura inoltre i collegamenti opportuni con qualsiasi organizzazione internazionale.

Articolo 200

La Comunità attua ogni utile forma di cooperazione col Consiglio dell'Europa.

Articolo 201

La Comunità attua con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici una stretta collaborazione le cui modalità saranno fissate d'intesa comune.

Articolo 202

Le disposizioni del presente trattato non ostano alla esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del presente trattato.

Articolo 203

Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per il raggiungimento di uno degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso.

Articoli 204 e 205

(Abrogati)

Articolo 206

La Comunità può concludere con uno o più Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscano un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.

Tali accordi sono conclusi dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.

Qualora tali accordi comportino emendamenti del presente trattato, questi ultimi devono essere precedentemente adottati secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafi da 2 a 5, del trattato sull'Unione europea.

Articolo 207

I protocolli che, di comune accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente trattato ne costituiscono parte integrante.

Articolo 208

Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERIODO INIZIALE

(Abrogato)

Articoli da 209 a 223

(Abrogati)

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 224

Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.

Il presente trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici giorni prima dell'inizio del mese seguente, l'entrata in vigore del trattato sarà rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito stesso.

Articolo 225

Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

(elenco dei firmatari non riprodotto)


(1)  Successivamente sono divenuti membri della Comunità europea dell'energia atomica la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord.


ALLEGATI

ALLEGATO I

CAMPO DELLE RICERCHE CONCERNENTI L'ENERGIA NUCLEARE IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 4 DEL TRATTATO

I.   Materie prime

1.

Metodi di prospezione mineraria e di sfruttamento delle miniere con particolare riguardo alle miniere di materie di base (uranio, torio e altri prodotti di interesse speciale per l'energia nucleare).

2.

Metodi di concentrazione di queste materie di trasformazione in composti tecnicamente puri.

3.

Metodi di trasformazione di questi composti tecnicamente puri in composti e metalli di qualità nucleare.

4.

Metodi di trasformazione e di trattamento di questi composti e metalli — nonché del plutonio, dell'uranio 235 o 233 puri o associati a questi composti o metalli — da parte dell'industria chimica, ceramica o metallurgica, in elementi di combustibile.

5.

Metodi di protezione di questi elementi di combustibile dagli agenti esterni di corrosione o di erosione.

6.

Metodi di produzione, di purificazione, di trattamento e conservazione degli altri materiali speciali del campo dell'energia nucleare, in particolare:

a)

moderatori quali acqua pesante, grafite nucleare, berillio e il suo ossido,

b)

elementi per strutture quali zirconio (esente da afnio), niobio, lantanio, titanio, berillio e loro ossidi, carburi ed altri composti utilizzabili nel campo dell'energia nucleare,

c)

fluidi refrigeranti, quali elio, termo-fluidi organici, sodio, leghe sodio-potassio, bismuto, leghe piombo-bismuto.

7.

Metodi di separazione isotopica:

a)

dell'uranio,

b)

di materiali in quantità ponderali tali da poter essere utili per la produzione di energia nucleare come litio 6 e 7, azoto 15, boro 10,

c)

di isotopi utilizzati in piccola quantità per lavori di ricerca.

II.   Fisica applicata all'energia nucleare

1.

Fisica teorica applicata:

a)

reazioni nucleari a bassa energia, in particolare reazioni provocate da neutroni,

b)

fissione,

c)

interazione delle radiazioni ionizzanti e fotoni con la materia,

d)

teoria dello stato solido,

e)

studio della fusione con particolare riguardo al comportamento di un plasma ionizzato sotto l'azione di forze elettromagnetiche ed alla termodinamica delle temperature estremamente elevate.

2.

Fisica sperimentale applicata:

a)

le stesse voci menzionate al paragrafo 1 precedente,

b)

studio delle proprietà degli elementi transuranici di interesse per l'energia nucleare.

3.

Calcolo dei reattori:

a)

neutronica teorica macroscopica,

b)

determinazioni neutroniche sperimentali: esperienze esponenziali e critiche,

c)

calcoli termodinamici e di resistenza dei materiali,

d)

determinazioni sperimentali corrispondenti,

e)

cinetica dei reattori, problema del controllo del funzionamento di questi e sperimentazioni corrispondenti,

f)

calcoli di protezione contro le radiazioni e sperimentazioni corrispondenti.

III.   Fisico-chimica dei reattori

1.

Studio delle modificazioni della struttura fisica e chimica e della alterazione delle qualità tecniche dei diversi materiali nei reattori sotto l'effetto:

a)

del calore,

b)

della natura degli agenti a contatto,

c)

delle cause meccaniche.

2.

Studio delle degradazioni e degli altri fenomeni provocati dalle radiazioni:

a)

negli elementi di combustibile,

b)

negli elementi strutturali e nei fluidi refrigeranti,

c)

nei moderatori.

3.

Chimica e fisico-chimica analitiche applicate alle componenti dei reattori.

4.

Fisico-chimica dei reattori omogenei: radio-chimica, corrosione.

IV.   Trattamento dei materiali radioattivi

1.

Metodi di estrazione del plutonio e dell'uranio 233 dai combustibili irradiati, eventuale recupero di uranio o di torio.

2.

Chimica e metallurgia del plutonio.

3.

Metodi di estrazione e chimica degli altri elementi transuranici.

4.

Metodi di estrazione e chimica dei radioisotopi utili:

a)

prodotti di fissione,

b)

ottenuti per irradiazione.

5.

Concentrazione e conservazione degli scarichi radioattivi inutili.

V.   Applicazione dei radio-elementi

Applicazione dei radio-elementi sia come elementi agenti sia come elementi traccianti, nei settori:

a)

industriali e scientifici,

b)

terapeutici e biologici,

c)

agricoli.

VI.   Studio degli effetti nocivi delle radiazioni sugli esseri viventi

1.

Studio della rivelazione e della misura delle radiazioni nocive.

2.

Studio delle prevenzioni e protezioni adeguate e delle norme di sicurezza corrispondenti.

3.

Studio della terapeutica contro gli effetti delle radiazioni.

VII.   Attrezzature

Studi per la realizzazione ed il miglioramento delle attrezzature destinate specialmente non solo ai reattori, ma anche all'insieme delle installazioni di ricerca e industriali necessarie alle ricerche sopraelencate. Possono essere citate a titolo indicativo:

1.

Le attrezzature meccaniche seguenti:

a)

pompe per fluidi speciali,

b)

scambiatori di calore,

c)

apparecchi di ricerca di fisica nucleare (quali selettori di velocità dei neutroni),

d)

dispositivi di manipolazione a distanza.

2.

Le attrezzature elettriche seguenti:

a)

dispositivi di rivelazione e di misura delle radiazioni specialmente per:

prospezioni minerarie,

ricerche scientifiche e tecniche,

controllo dei reattori,

protezione sanitaria,

b)

dispositivi di comando dei reattori,

c)

acceleratori di particelle di bassa energia fino a 10 MeV.

VIII.   Aspetti economici della produzione di energia

1.

Studio comparato, teorico e sperimentale, dei diversi tipi di reattori.

2.

Studio tecnico-economico dei cicli di combustibile.

ALLEGATO II

SETTORI INDUSTRIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 41 DEL TRATTATO

1.

Estrazione dei minerali d'uranio e di torio.

2.

Concentrazione di questi minerali.

3.

Trattamento chimico e raffinamento dei concentrati di uranio e di torio.

4.

Preparazione dei combustibili nucleari, sotto qualsiasi forma.

5.

Produzione di elementi di combustibili nucleari.

6.

Produzione di esafluoruro di uranio.

7.

Produzione di uranio arricchito.

8.

Trattamento di combustibili irradiati ai fini della separazione totale o parziale degli elementi da essi contenuti.

9.

Produzione di moderatori di reattori.

10.

Produzione di zirconio esente da afnio ovvero di composti di zirconio esente da afnio.

11.

Reattori nucleari di tutti i tipi e per tutti gli usi.

12.

Impianti di trattamento industriale dei residui radioattivi, stabiliti in collegamento con uno o più impianti definiti nel presente elenco.

13.

Impianti semi-industriali destinati a preparare la costruzione di stabilimenti che rientrino in uno dei settori da 3 a 10 inclusi.

ALLEGATO III

VANTAGGI CHE POSSONO ESSERE ACCORDATI ALLE IMPRESE COMUNI A NORMA DELL'ARTICOLO 48 DEL TRATTATO

1.

a)

Riconoscimento del carattere di pubblica utilità, conformemente alle legislazioni nazionali, per gli acquisti immobiliari necessari all'impianto delle imprese comuni.

b)

Applicazione, conformemente alle legislazioni nazionali, della procedura di esproprio per motivi di pubblica utilità, al fine di operare tali acquisti quando non sia stato raggiunto un accordo per trattativa privata.

2.

Beneficio di concessione di licenze d'uso, con procedimento arbitrale o d'ufficio, a norma degli articoli da 17 a 23 inclusi.

3.

Esonero da qualsiasi diritto e tassa al momento della costituzione di imprese comuni e da ogni imposizione sui conferimenti.

4.

Esonero dai diritti e tasse di trasmissione riscossi per l'acquisto di beni immobili e dai diritti di trascrizione e di registro.

5.

Esonero da qualsiasi imposta diretta che possa comunque applicarsi alle imprese comuni, ai loro beni, averi e redditi.

6.

Esonero da qualsiasi dazio doganale e tassa di effetto equivalente e da ogni divieto e restrizione d'importazione o esportazione, di carattere economico e fiscale, per quanto riguarda:

a)

il materiale scientifico e tecnico, esclusi i materiali da costruzione e il materiale per usi amministrativi;

b)

le sostanze che devono essere o siano state oggetto di trattamento nell'impresa comune.

7.

Agevolazioni di cambio, contemplate dall'articolo 182, paragrafo 6.

8.

Esenzione dalle restrizioni all'entrata e al soggiorno a favore delle persone aventi la cittadinanza degli Stati membri, impiegate al servizio delle imprese comuni, e a favore dei coniugi di queste e dei familiari che siano a loro carico.

ALLEGATO IV

ELENCHI DEI BENI E PRODOTTI DI CUI ALLE DISPOSIZIONI DEL CAPO 9 RELATIVO AL MERCATO COMUNE NUCLEARE

Elenco A1

Minerali di uranio la cui concentrazione di uranio naturale è superiore al 5 % in peso.

Pechblenda la cui concentrazione di uranio naturale è superiore al 5 % in peso.

Ossido di uranio.

Composti inorganici di uranio naturale diversi dall'ossido e dall'esafluoruro.

Composti organici dell'uranio naturale.

Uranio naturale grezzo o lavorato.

Leghe contenenti plutonio.

Composti organici od inorganici dell'uranio arricchiti con composti organici o inorganici dell'uranio 235.

Composti organici o inorganici dell'uranio 233.

Torio arricchito con uranio 233.

Composti organici od inorganici del plutonio.

Uranio arricchito con plutonio.

Uranio arricchito con uranio 235.

Leghe contenenti uranio arricchito in uranio 235 o uranio 233.

Plutonio.

Uranio 233.

Esafluoruro d'uranio.

Monazite.

Minerali di torio la cui concentrazione di torio è superiore al 20 % in peso.

Uranio-torianite contenente più del 20 % di torio.

Torio grezzo o lavorato.

Ossido di torio.

Composti inorganici del torio diversi dall'ossido.

Composti organici del torio.

Elenco A2

Deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante) nei quali il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno è superiore a 1/5 000.

Paraffina pesante in cui il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno è superiore a 1/5 000.

Miscele e soluzioni nelle quali il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno è superiore a 1/5 000.

Reattori nucleari.

Apparecchi per la separazione degli isotopi dell'uranio mediante diffusione gassosa od altre tecniche.

Apparecchi per la produzione di deuterio, dei suoi composti (compresa l'acqua pesante), derivati, miscugli o soluzioni, contenenti deuterio e in cui il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno è superiore a 1/5 000:

apparecchi funzionanti mediante elettrolisi dell'acqua;

apparecchi funzionanti mediante distillazione dell'acqua, dell'idrogeno liquido, ecc.;

apparecchi funzionanti mediante scambio isotopico fra l'idrogeno solforato e l'acqua, in funzione di un cambiamento di temperatura;

apparecchi funzionanti mediante altre tecniche.

Apparecchi concepiti specialmente per il trattamento chimico delle sostanze radioattive:

apparecchi per la separazione dei combustibili irradiati:

per via chimica (per solventi, per precipitazione, per scambi ionici, ecc.),

per via fisica (per distillazione frazionata, ecc.);

apparecchi per il trattamento degli scarichi;

apparecchi per rimettere in ciclo il combustibile.

Veicoli concepiti specialmente per il trasporto dei prodotti a forte radioattività:

vagoni e vagoncini per strade ferrate a qualsiasi scartamento;

autocarri;

carri di manutenzione;

rimorchi e semirimorchi ed altri veicoli non automobili.

Imballaggi forniti di schermi di piombo di protezione dalle radiazioni per il trasporto o l'approvvigionamento di materiali radioattivi.

Isotopi radioattivi artificiali e loro composti organici od inorganici.

Manipolatori meccanici a distanza, concepiti specialmente per la manipolazione delle sostanze altamente radioattive:

apparecchi manipolatori meccanici, fissi o mobili, ma non maneggiabili a «mano libera».

Elenco B

(Voce soppressa)

Minerali di litio e concentrati.

Metalli aventi qualità nucleari:

berillio (glucinio) grezzo;

bismuto grezzo;

niobio (columbio) grezzo;

zirconio (esente da afnio) grezzo;

litio grezzo;

alluminio grezzo;

calcio grezzo;

magnesio grezzo.

Trifluoruro di boro.

Acido fluoridrico anidro.

Trifluoruro di cloro.

Trifluoruro di bromo.

Idrossido di litio.

Fluoruro di litio.

Cloruro di litio.

Idruro di litio.

Carbonato di litio.

Ossido di berillio (glucina) avente qualità nucleare.

Mattoni refrattari di glucina aventi qualità nucleare.

Altri prodotti refrattari di glucina aventi qualità nucleare.

Grafite artificiale sotto forma di blocchi o di sbarre avente un tenore in boro inferiore od uguale ad uno per un milione ed una sezione d'urto microscopica totale d'assorbimento di neutroni termici inferiore od uguale a 5 millibarns/atomo.

Isotopi stabili separati artificialmente.

Separatori elettromagnetici di ioni compresi gli spettrografi e spettrometri di massa.

Simulatori di pile (calcolatori analogici di tipo speciale).

Manipolatori meccanici a distanza:

utilizzabili a mano (cioè maneggiabili a «mano libera» come un attrezzo).

Pompe per metalli allo stato liquido.

Pompe a vuoto spinto.

Scambiatori di calore concepiti specialmente per una centrale nucleare.

Strumenti per la rivelazione delle radiazioni (e pezzi di ricambio corrispondenti) di uno dei tipi seguenti studiati specialmente o adattabili per la rivelazione o misura di radiazioni nucleari come le particelle alfa e beta, raggi gamma, neutroni e protoni:

tubi contatori di Geiger e contatori proporzionali;

strumenti di rivelazione o misura con tubi Geiger-Müller o con contatori proporzionali;

camere di ionizzazione;

strumenti con camere di ionizzazione;

apparecchi di rivelazione o misura di radiazione per la prospezione mineraria, il controllo dei reattori, dell'aria, dell'acqua e dei terreni;

rivelatori di neutroni usanti il boro, il trifluoruro di boro, l'idrogeno o un elemento fissile;

strumenti di rivelazione o misura con rivelatori di neutroni usanti il boro, il trifluoruro di boro, l'idrogeno o un elemento fissile;

cristalli di scintillazione montati o sotto involucro metallico (scintillatori solidi);

strumenti di rivelazione o di misura incorporanti scintillatori liquidi, solidi o gassosi;

amplificatori studiati specialmente per le misure nucleari compresi gli amplificatori lineari, i preamplificatori, gli amplificatori distribuiti a catena e gli analizzatori (analizzatori di altezza d'impulsi);

attrezzature in coincidenza da utilizzarsi con rivelatori di radiazione;

elettroscopi ed elettrometri compresi i dosimetri (ma esclusi gli apparecchi destinati all'insegnamento, gli elettroscopi semplici a foglie metalliche, i dosimetri concepiti per essere utilizzati con apparecchi medici a raggi X e apparecchi di misure elettrostatiche);

apparecchi che permettono di misurare una corrente d'intensità inferiore ad un micro-micro-ampère;

tubi fotomoltiplicatori aventi un fotocatodo sensibile ad una corrente almeno eguale a 10 micro-ampère per lumen e la cui amplificazione media è superiore a 105 ed ogni altro sistema di moltiplicatore elettrico attivato da ioni positivi;

scale ed integratori elettronici per la rivelazione di radiazioni.

Ciclotroni, generatori elettrostatici di tipo «van de Graaf» o «Cockroft e Walton», acceleratori lineari ed altre macchine elettronucleari capaci di comunicare a particelle nucleari un'energia superiore a 1 000 000 eV.

Magneti specialmente progettati per le macchine e apparecchi precedenti (ciclotroni, ecc.).

Tubi acceleratori e di focalizzazione dei tipi utilizzati negli spettrometri e spettrografi di massa.

Sorgenti elettroniche intense di ioni positivi destinate ad essere utilizzate con acceleratori di particelle, spettrometri di massa ed altri apparecchi analoghi.

Lastre di vetro contro le radiazioni:

vetro colato o laminato (specchi) (anche armato o placcato in corso di fabbricazione) semplicemente pulito o levigato, su una o due facce, in lamine o fogli di forma quadrata o rettangolare;

vetro colato o laminato (specchi) (pulito o levigato o no) tagliato in modo diverso dalla forma quadrata o rettangolare oppure curvato o differentemente lavorato (smussato, inciso, ecc.);

specchi o vetri di sicurezza, anche lavorati, consistenti in vetri temprati o formati da due o più fogli incollati l'uno all'altro.

Scafandri di protezione dalle radiazioni o contaminazioni radioattive:

in materie plastiche artificiali;

in gomma;

in tessuti cerati:

per uomini,

per donne.

Difenile (se si tratta dell'idrocarburo aromatico C6H5C6H5).

Trifenile.

ALLEGATO V

PROGRAMMA INIZIALE DI RICERCHE E D'INSEGNAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 215 DEL TRATTATO

(Abrogato)


PROTOCOLLI

PROTOCOLLO SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICORDANDO che il modo in cui i parlamenti nazionali effettuano il controllo sui rispettivi governi relativamente alle attività dell'Unione europea è una questione disciplinata dall'ordinamento e dalla prassi costituzionali propri di ciascuno Stato membro;

DESIDEROSE di incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività dell'Unione europea e di potenziarne la capacità di esprimere i loro pareri su progetti di atti legislativi dell'Unione europea e su altri problemi che rivestano per loro un particolare interesse,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

TITOLO I

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AI PARLAMENTI NAZIONALI

Articolo 1

I documenti di consultazione redatti dalla Commissione (libri verdi, libri bianchi e comunicazioni) sono inviati direttamente dalla Commissione ai parlamenti nazionali all'atto della pubblicazione. La Commissione trasmette inoltre ai parlamenti nazionali il programma legislativo annuale e gli altri strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica nello stesso momento in cui li trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 2

I progetti di atti legislativi indirizzati al Parlamento europeo e al Consiglio sono trasmessi ai parlamenti nazionali.

Ai fini del presente protocollo, per «progetto di atto legislativo» si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo.

I progetti di atti legislativi presentati dalla Commissione sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dalla Commissione, nello stesso momento in cui sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio.

I progetti di atti legislativi presentati dal Parlamento europeo sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dal Parlamento europeo.

I progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti sono trasmessi ai parlamenti nazionali dal Consiglio.

Articolo 3

I parlamenti nazionali possono inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato in merito alla conformità di un progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati ai governi di tali Stati membri.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati all'istituzione o organo interessato.

Articolo 4

Un periodo di otto settimane intercorre tra la data in cui si mette a disposizione dei parlamenti nazionali, nelle lingue ufficiali dell'Unione, un progetto di atto legislativo e la data in cui questo è iscritto all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa. In caso di urgenza sono ammesse eccezioni le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione del Consiglio. Salvo in casi urgenti debitamente motivati, nel corso di queste otto settimane non può essere constatato alcun accordo riguardante il progetto di atto legislativo. Salvo nei casi urgenti debitamente motivati, tra l'iscrizione di un progetto di atto legislativo all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio e l'adozione di una posizione devono trascorrere dieci giorni.

Articolo 5

Gli ordini del giorno e i risultati delle sessioni del Consiglio, compresi i processi verbali delle sessioni nelle quali il Consiglio delibera su progetti di atti legislativi, sono trasmessi direttamente ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui sono comunicati ai governi degli Stati membri.

Articolo 6

Qualora il Consiglio europeo intenda ricorrere all'articolo 48, paragrafo 7, primo o secondo comma, del trattato sull'Unione europea, i parlamenti nazionali sono informati dell'iniziativa del Consiglio europeo almeno sei mesi prima che sia adottata una decisione.

Articolo 7

La Corte dei conti trasmette a titolo informativo la relazione annuale ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 8

Quando il sistema parlamentare nazionale non è monocamerale, gli articoli da 1 a 7 si applicano alle camere che lo compongono.

TITOLO II

COOPERAZIONE INTERPARLAMENTARE

Articolo 9

Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione.

Articolo 10

Una conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'Unione può sottoporre all'attenzione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione i contributi che ritiene utili. La conferenza promuove inoltre lo scambio di informazioni e buone prassi tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, e tra le loro commissioni specializzate. Può altresì organizzare conferenze interparlamentari su temi specifici, in particolare per discutere su argomenti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune. I contributi della conferenza non vincolano i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.

PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO definire lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea previsto all'articolo 281 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

Articolo 1

La Corte di giustizia dell'Unione europea è costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente alle disposizioni dei trattati, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato CEEA) e del presente statuto.

TITOLO I

STATUTO DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI GENERALI

Articolo 2

Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni, deve, davanti alla Corte di giustizia riunita in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Articolo 3

I giudici godono dell'immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a godere dell'immunità dopo la cessazione dalle funzioni.

La Corte di giustizia, riunita in seduta plenaria, può togliere l'immunità. Quando la decisione riguarda un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi.

Qualora, tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi può essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.

Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'immunità di giurisdizione dei giudici che figurano nei commi precedenti.

Articolo 4

I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa.

Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, esercitare alcuna attività professionale rimunerata o meno.

Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione da queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di discrezione per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

In caso di dubbio, la Corte di giustizia decide. Quando la decisione riguarda un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi.

Articolo 5

A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni.

In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della Corte di giustizia per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio.

Salvo i casi in cui si applica l'articolo 6, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.

Articolo 6

I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte di giustizia, non siano più in possesso dei requisiti previsti ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica. L'interessato non prende parte a tali deliberazioni. Quando l'interessato è un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi.

Il cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti del Parlamento europeo e della Commissione e la notifica al presidente del Consiglio.

Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.

Articolo 7

I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato sono sostituiti per la restante durata del mandato stesso.

Articolo 8

Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 sono applicabili agli avvocati generali.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Articolo 9

Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda la metà del numero dei giudici. Se il numero di giudici è dispari, il numero di giudici da sostituire è il numero immediatamente superiore alla metà e alternativamente il numero immediatamente inferiore alla metà del numero di giudici.

Il primo comma si applica anche al rinnovo parziale degli avvocati generali, che ha luogo ogni tre anni.

Articolo 9 bis

I giudici eleggono nel loro ambito il presidente e il vicepresidente della Corte di giustizia, per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile.

Il vicepresidente assiste il presidente in conformità delle condizioni determinate dal regolamento di procedura. Egli sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo o di vacanza della presidenza.

Articolo 10

Il cancelliere presta giuramento davanti alla Corte di giustizia di esercitare le proprie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Articolo 11

La Corte di giustizia predispone la sostituzione del cancelliere in caso di impedimento di questi.

Articolo 12

Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte di giustizia allo scopo di assicurarne il funzionamento. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente.

Articolo 13

Su richiesta della Corte di giustizia, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo statuto. I relatori aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura, a partecipare all'istruzione delle cause sottoposte all'esame della Corte e a collaborare con il giudice relatore.

I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le qualificazioni giuridiche necessarie, sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice. Essi prestano giuramento davanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Articolo 14

I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la Corte di giustizia ha la propria sede.

Articolo 15

La Corte di giustizia funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie è fissata dalla Corte, tenuto conto delle necessità del servizio.

Articolo 16

La Corte di giustizia istituisce nel proprio ambito sezioni composte di tre e di cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.

La grande sezione comprende quindici giudici. Essa è presieduta dal presidente della Corte. Fanno parte della grande sezione anche il vicepresidente della Corte e, in conformità delle condizioni determinate dal regolamento di procedura, tre presidenti delle sezioni di cinque giudici nonché altri giudici.

La Corte si riunisce in grande sezione quando lo richieda uno Stato membro o un'istituzione dell'Unione che è parte in causa.

La Corte si riunisce in seduta plenaria quando è adita ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, dell'articolo 245, paragrafo 2, dell'articolo 247 o dell'articolo 286, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Inoltre, ove reputi che un giudizio pendente dinanzi ad essa rivesta un'importanza eccezionale, la Corte può decidere, sentito l'avvocato generale, di rinviare la causa alla seduta plenaria.

Articolo 17

La Corte di giustizia può deliberare validamente soltanto in numero dispari.

Le deliberazioni delle sezioni composte di tre o cinque giudici sono valide soltanto se prese da tre giudici.

Le deliberazioni della grande sezione sono valide soltanto se sono presenti undici giudici.

Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide soltanto se sono presenti diciassette giudici.

In caso di impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura.

Articolo 18

I giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla trattazione di alcuna causa nella quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, o sulla quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo.

Qualora, per un motivo particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di una causa determinata, ne informa il presidente. Qualora il presidente reputi che un giudice o un avvocato generale non debba, per un motivo particolare, giudicare o concludere in una causa determinata, ne avverte l'interessato.

In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, la Corte di giustizia decide.

Una parte non può invocare la nazionalità di un giudice, né l'assenza in seno alla Corte o ad una sua sezione di un giudice della propria nazionalità, per richiedere la modificazione della composizione della Corte o di una delle sue sezioni.

TITOLO III

PROCEDURA DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

Articolo 19

Tanto gli Stati membri quanto le istituzioni dell'Unione sono rappresentati davanti alla Corte di giustizia da un agente nominato per ciascuna causa; l'agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato.

Allo stesso modo sono rappresentati gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo.

Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato.

Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte.

Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano davanti alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

La Corte gode, nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano davanti ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dallo stesso regolamento.

I professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare godono davanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente articolo.

Articolo 20

La procedura davanti alla Corte di giustizia comprende due fasi: l'una scritta, l'altra orale.

La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti, nonché alle istituzioni dell'Unione le cui decisioni sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e, eventualmente, delle repliche, nonché di ogni atto e documento a sostegno, ovvero delle loro copie certificate conformi.

Le comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere secondo l'ordine e nei termini fissati dal regolamento di procedura.

La procedura orale comprende l'audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell'avvocato generale e, ove occorra, l'audizione dei testimoni e dei periti.

Ove ritenga che la causa non sollevi nuove questioni di diritto, la Corte può decidere, sentito l'avvocato generale, che la causa sia giudicata senza conclusioni dell'avvocato generale.

Articolo 21

La Corte di giustizia è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L'istanza deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio dell'istante e della qualità del firmatario, l'indicazione della parte o delle parti avverso le quali è proposta, l'oggetto della controversia, le conclusioni ed un'esposizione sommaria dei motivi invocati.

All'istanza deve essere allegato, ove occorra, l'atto di cui è richiesto l'annullamento ovvero, nell'ipotesi contemplata dall'articolo 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un documento che certifichi la data della richiesta prevista da tale articolo. Se questi documenti non sono stati allegati all'istanza, il cancelliere invita l'interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere.

Articolo 22

Nei casi contemplati dall'articolo 18 del trattato CEEA, la Corte di giustizia è adita mediante ricorso trasmesso al cancelliere. Il ricorso deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio del ricorrente e della qualità del firmatario, l'indicazione della decisione avverso la quale è proposto ricorso, l'indicazione delle parti avverse, l'oggetto della causa, le conclusioni e un'esposizione sommaria dei motivi invocati.

Al ricorso deve essere allegata una copia conforme della decisione del collegio arbitrale che viene impugnata.

Se la Corte rigetta il ricorso, la decisione del collegio arbitrale diventa definitiva.

Se la Corte annulla la decisione del collegio arbitrale la procedura può essere ripresa, eventualmente, a cura di una delle parti in causa, dinanzi al collegio arbitrale. Quest'ultimo deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte.

Articolo 23

Nei casi contemplati dall'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea la decisione del giudice nazionale che sospende la procedura e si rivolge alla Corte di giustizia è notificata a quest'ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonché all'istituzione, all'organo o all'organismo dell'Unione che ha adottato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione.

Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione che ha adottato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione ha il diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

Nei casi contemplati dall'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la decisione del giudice nazionale è inoltre notificata, a cura del cancelliere della Corte, agli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo, i quali, entro due mesi dalla notifica, laddove si tratti di uno dei settori di applicazione dell'accordo, possono presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

Quando un accordo relativo ad un determinato settore, concluso dal Consiglio e da uno o più Stati terzi, prevede che questi ultimi hanno la facoltà di presentare memorie od osservazioni scritte nel caso in cui la Corte sia stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale su una questione rientrante nell'ambito di applicazione dell'accordo, anche la decisione del giudice nazionale contenente tale questione è notificata agli Stati terzi interessati che, entro due mesi dalla notifica, possono depositare dinanzi alla Corte memorie od osservazioni scritte.

Articolo 23 bis (1)

Nel regolamento di procedura possono essere previsti un procedimento accelerato e, per i rinvii pregiudiziali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, un procedimento d'urgenza.

Tali procedimenti possono prevedere, per il deposito delle memorie o delle osservazioni scritte, un termine più breve di quello previsto all'articolo 23 e, in deroga all'articolo 20, quarto comma, la mancanza di conclusioni dell'avvocato generale.

Il procedimento d'urgenza può prevedere, inoltre, la limitazione delle parti e degli altri interessati di cui all'articolo 23 autorizzati a depositare memorie ovvero osservazioni scritte e, in casi di estrema urgenza, l'omissione della fase scritta del procedimento.

Articolo 24

La Corte di giustizia può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto.

La Corte può parimenti richiedere agli Stati membri e alle istituzioni, agli organi o agli organismi che non siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.

Articolo 25

In ogni momento, la Corte di giustizia può affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio, commissione od organo di sua scelta.

Articolo 26

Alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura si può procedere all'audizione di testimoni.

Articolo 27

La Corte di giustizia gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali e può infliggere sanzioni pecuniarie, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

Articolo 28

I testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento, secondo la formula stabilita dal regolamento di procedura ovvero secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale del testimone o del perito.

Articolo 29

La Corte di giustizia può ordinare che un testimone o un perito sia udito dall'autorità giudiziaria del suo domicilio.

Tale ordinanza è diretta, per la sua esecuzione, all'autorità giudiziaria competente, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione della rogatoria sono rimessi alla Corte alle stesse condizioni.

La Corte sostiene le spese, con riserva di porle, quando ne sia il caso, a carico delle parti.

Articolo 30

Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente reato commesso davanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte di giustizia esso procede contro gli autori di tale reato davanti al giudice nazionale competente.

Articolo 31

L'udienza è pubblica, salvo decisione contraria presa dalla Corte di giustizia, d'ufficio o su richiesta delle parti, per motivi gravi.

Articolo 32

Nel corso del dibattimento la Corte di giustizia può interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse. Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio rappresentante.

Articolo 33

Di ogni udienza è redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere.

Articolo 34

Il ruolo delle udienze è fissato dal presidente.

Articolo 35

Le deliberazioni della Corte di giustizia sono e restano segrete.

Articolo 36

Le sentenze sono motivate. Esse menzionano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.

Articolo 37

Le sentenze sono firmate dal presidente e dal cancelliere. Esse sono lette in pubblica udienza.

Articolo 38

La Corte di giustizia delibera sulle spese.

Articolo 39

Il presidente della Corte di giustizia può decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente statuto e che sarà fissata dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista dall'articolo 278 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 157 del trattato CEEA, sia all'applicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 279 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sia alla sospensione dell'esecuzione forzata conformemente all'articolo 299, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o all'articolo 164, terzo comma, del trattato CEEA.

I poteri di cui al primo comma possono, alle condizioni determinate dal regolamento di procedura, essere esercitati dal vicepresidente della Corte di giustizia.

Il presidente e il vicepresidente, in caso di impedimento, sono sostituiti da un altro giudice alle condizioni determinate dal regolamento di procedura.

L'ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.

Articolo 40

Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte di giustizia.

Uguale diritto spetta agli organi e agli organismi dell'Unione e ad ogni altra persona se possono dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta alla Corte. Le persone fisiche o giuridiche non possono intervenire nelle cause fra Stati membri, fra istituzioni dell'Unione, o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell'Unione dall'altra.

Salvo quanto dispone il secondo comma, gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte quando queste riguardano uno dei settori di applicazione dello stesso accordo.

Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.

Articolo 41

Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte, la sentenza viene pronunziata in sua contumacia. La sentenza può essere impugnata entro il termine di un mese a decorrere dalla sua notificazione. Salvo decisione contraria della Corte di giustizia, l'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza pronunziata in contumacia.

Articolo 42

Gli Stati membri, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione e ogni altra persona fisica o giuridica possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinati dal regolamento di procedura, proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunziate senza che essi siano stati chiamati in causa, qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti.

Articolo 43

In caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla Corte di giustizia d'interpretarla, a richiesta di una parte o di un'istituzione dell'Unione che dimostri di avere a ciò interesse.

Articolo 44

La revocazione delle sentenze può essere richiesta alla Corte di giustizia solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione.

La procedura di revocazione si apre con una sentenza della Corte che constata espressamente l'esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l'adito alla revocazione e dichiara per questo motivo ricevibile l'istanza.

Nessuna istanza di revocazione può essere proposta dopo la scadenza di un termine di dieci anni dalla data della sentenza.

Articolo 45

Il regolamento di procedura stabilirà termini in ragione della distanza.

Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l'interessato provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

Articolo 46

Le azioni contro l'Unione in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall'istanza presentata alla Corte di giustizia, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all'istituzione competente dell'Unione. In quest'ultimo caso l'istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; sono applicabili, quando ne sia il caso, le disposizioni di cui all'articolo 265, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il presente articolo si applica anche alle azioni contro la Banca centrale europea in materia di responsabilità extracontrattuale.

TITOLO IV

IL TRIBUNALE

Articolo 47

L'articolo 9, primo comma, gli articoli 9 bis, 14 e 15, l'articolo 17, primo, secondo, quarto e quinto comma, e l'articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi membri.

L'articolo 3, quarto comma, e gli articoli 10, 11 e 14 si applicano, coi necessari adattamenti, al cancelliere del Tribunale.

Articolo 48

Il Tribunale è composto di:

a)

40 giudici a decorrere dal 25 dicembre 2015;

b)

47 giudici a decorrere dal 1o settembre 2016;

c)

due giudici per Stato membro a decorrere dal 1o settembre 2019.

Articolo 49

I membri del Tribunale possono essere chiamati ad esercitare le funzioni di avvocato generale.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e piena indipendenza, conclusioni motivate su determinate cause sottoposte al Tribunale, per assistere quest'ultimo nell'adempimento della sua missione.

I criteri per la determinazione di dette cause, nonché le modalità di designazione degli avvocati generali sono stabiliti dal regolamento di procedura del Tribunale.

Un membro del Tribunale chiamato ad esercitare le funzioni di avvocato generale in una causa non può prendere parte alla decisione di detta causa.

Articolo 50

Il Tribunale si riunisce in sezioni, composte di tre o cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.

La composizione delle sezioni e l'assegnazione ad esse delle cause sono disciplinate dal regolamento di procedura. In determinati casi disciplinati dal regolamento di procedura il Tribunale può riunirsi in seduta plenaria o statuire nella persona di un giudice unico.

Il regolamento di procedura può inoltre prevedere che il Tribunale si riunisca in grande sezione nei casi e alle condizioni da esso definite.

Articolo 51

In deroga alla norma di cui all'articolo 256, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono di competenza della Corte di giustizia i ricorsi previsti agli articoli 263 e 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, proposti da uno Stato membro:

a)

contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo o del Consiglio o di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, salvo che si tratti:

di decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

di atti del Consiglio in forza di un suo regolamento concernente misure di difesa commerciale ai sensi dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

di atti del Consiglio con cui quest'ultimo esercita competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 291, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b)

contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Commissione ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sono altresì di competenza della Corte i ricorsi, previsti nei medesimi articoli, proposti da un'istituzione dell'Unione contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo, del Consiglio, di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, o della Commissione, e da un'istituzione dell'Unione contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Banca centrale europea.

Articolo 52

Il presidente della Corte di giustizia e il presidente del Tribunale stabiliscono di comune accordo le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte possono prestare servizio presso il Tribunale onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari o altri agenti dipendono dal cancelliere del Tribunale sotto l'autorità del presidente del Tribunale.

Articolo 53

La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal titolo III.

La procedura dinanzi al Tribunale è precisata e completata, per quanto necessario, dal suo regolamento di procedura. Il regolamento di procedura può derogare all'articolo 40, quarto comma e all'articolo 41 per tener conto delle peculiarità del contenzioso nel settore della proprietà intellettuale.

In deroga all'articolo 20, quarto comma, l'avvocato generale può presentare per iscritto le sue conclusioni motivate.

Articolo 54

Se un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale sono depositati per errore presso il cancelliere della Corte di giustizia, questo li trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale; allo stesso modo, se un'istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte sono depositati per errore presso il cancelliere del Tribunale, questo li trasmette immediatamente al cancelliere della Corte.

Quando il Tribunale constata d'essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza della Corte, rinvia la causa alla Corte; allo stesso modo, la Corte, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest'ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.

Quando la Corte e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza della Corte o, laddove si tratti di ricorsi presentati a norma dell'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, declinare la propria competenza affinché la Corte possa statuire sui ricorsi medesimi. In presenza degli stessi presupposti, la Corte può parimenti decidere di sospendere il procedimento dinanzi ad essa proposto; in tal caso prosegue il procedimento dinanzi al Tribunale.

Quando uno Stato membro e un'istituzione dell'Unione impugnano lo stesso atto, il Tribunale declina la propria competenza affinché la Corte possa statuire su tali ricorsi.

Articolo 55

Le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento, le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità vengono notificate dal cancelliere del Tribunale a tutte le parti come pure a tutti gli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione anche qualora non siano parti intervenienti nella controversia dinanzi al Tribunale.

Articolo 56

Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità.

L'impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale le concerna direttamente.

Ad eccezione delle cause relative a controversie tra l'Unione e i loro agenti, l'impugnazione può essere proposta anche dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'Unione che non siano intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale. In tal caso, gli Stati membri e le istituzioni si trovano in una posizione identica a quella di Stati membri o istituzioni che siano intervenuti in primo grado.

Articolo 57

Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia contro le decisioni del Tribunale che respingono un'istanza d'intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.

Contro le decisioni adottate dal Tribunale ai sensi dell'articolo 278 o 279 o dell'articolo 299, quarto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, oppure ai sensi dell'articolo 157 o dell'articolo 164, terzo comma, del trattato CEEA, può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni.

La Corte provvede conformemente alla procedura di cui all'articolo 39 sull'impugnazione proposta ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo.

Articolo 58

L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte di giustizia deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto dell'Unione da parte del Tribunale.

L'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.

Articolo 59

In caso d'impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale, il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia consta di una fase scritta e di una fase orale. La Corte può, sentiti l'avvocato generale e le parti, statuire senza trattazione orale, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura.

Articolo 60

L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvi gli articoli 278 e 279 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o l'articolo 157 del trattato CEEA.

In deroga all'articolo 280 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le decisioni del Tribunale che annullano un regolamento hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine contemplato nell'articolo 56, primo comma, del presente statuto, oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto, salva la facoltà delle parti di presentare alla Corte di giustizia, in forza degli articoli 278 e 279 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dell'articolo 157 del trattato CEEA, un'istanza volta alla sospensione dell'efficacia del regolamento annullato o all'adozione di un qualsiasi altro provvedimento provvisorio.

Articolo 61

Quando l'impugnazione è accolta, la Corte di giustizia annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

In caso di rinvio, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto.

Quando un'impugnazione proposta da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione che non sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale è accolta, la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti della decisione annullata del Tribunale che debbono essere considerati definitivi nei confronti delle parti della controversia.

Articolo 62

Nei casi di cui all'articolo 256, paragrafi 2 e 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il primo avvocato generale, allorché ritiene che esista un grave rischio per l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, può proporre alla Corte di giustizia di riesaminare la decisione del Tribunale.

La proposta deve essere presentata entro un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione del Tribunale. La Corte decide, entro un mese a decorrere dalla proposta presentatale dal primo avvocato generale, sull'opportunità o meno di riesaminare la decisione.

Articolo 62 bis

La Corte di giustizia decide sulle questioni oggetto di riesame secondo una procedura di urgenza in base al fascicolo trasmessole dal Tribunale.

Gli interessati di cui all'articolo 23 del presente statuto e, nei casi previsti dall'articolo 256, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le parti nel procedimento dinanzi al Tribunale hanno il diritto di depositare dinanzi alla Corte memorie od osservazioni scritte sulle questioni oggetto di riesame entro un termine stabilito a tal fine.

La Corte può decidere di aprire la fase orale prima di statuire.

Articolo 62 ter

Nei casi previsti dall'articolo 256, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fatti salvi gli articoli 278 e 279 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la proposta di riesame e la decisione di apertura del procedimento di riesame non hanno effetto sospensivo. Qualora la Corte di giustizia constati che la decisione del Tribunale pregiudichi l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, essa rinvia la causa dinanzi al Tribunale che è vincolato ai punti di diritto decisi dalla Corte; la Corte può indicare gli effetti della decisione del Tribunale che devono essere considerati definitivi nei riguardi delle parti in causa. Tuttavia, se la soluzione della controversia emerge, in considerazione dell'esito del riesame, dagli accertamenti in fatto sui quali è basata la decisione del Tribunale, la Corte statuisce in via definitiva.

Nei casi previsti dall'articolo 256, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in mancanza di proposta di riesame o di decisione di apertura del procedimento di riesame, la o le soluzioni formulate dal Tribunale alle questioni sottopostegli hanno effetto alla scadenza dei termini previsti a tal fine nell'articolo 62, secondo comma. In caso di apertura di un procedimento di riesame, la o le soluzioni oggetto di riesame hanno effetto al termine di tale procedimento, a meno che la Corte decida diversamente. Se la Corte constata che la decisione del Tribunale pregiudica l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, la soluzione formulata dalla Corte in merito alle questioni oggetto di riesame si sostituisce a quella del Tribunale.

TITOLO IV bis

I TRIBUNALI SPECIALIZZATI

Articolo 62 quater

Le disposizioni relative alle competenze, alla composizione, all'organizzazione e alla procedura dei tribunali specializzati istituiti sulla base dell'articolo 257 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono riportate in allegato al presente statuto.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando conformemente all'articolo 257 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono assegnare ai tribunali specializzati giudici ad interim per supplire all'assenza di giudici che, pur non colpiti da invalidità considerata totale, non siano in condizione di partecipare alla definizione delle cause per un periodo di tempo prolungato. In tal caso, il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono le condizioni alle quali i giudici ad interim sono nominati, i loro diritti e doveri, le modalità secondo le quali essi esercitano le proprie funzioni e le circostanze che pongono fine alle medesime.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 63

I regolamenti di procedura della Corte di giustizia e del Tribunale contengono tutte le disposizioni necessarie per applicare e, per quanto necessario, completare il presente statuto.

Articolo 64

Le norme relative al regime linguistico applicabile alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono fissate da un regolamento del Consiglio che delibera all'unanimità. Tale regolamento è adottato su richiesta della Corte di giustizia previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo o su proposta della Commissione previa consultazione della Corte di giustizia e del Parlamento europeo.

Fino all'adozione di tali norme, le disposizioni del regolamento di procedura della Corte e del regolamento di procedura del Tribunale relative al regime linguistico restano applicabili. In deroga agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ogni modifica o abrogazione di tali disposizioni richiede l'approvazione unanime del Consiglio.

ALLEGATO I

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 1

Il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, in seguito denominato «Tribunale della funzione pubblica», è competente in primo grado a pronunciarsi in merito alle controversie tra l'Unione e i suoi agenti, ai sensi dell'articolo 270 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le controversie tra gli organi o tra gli organismi e il loro personale, per le quali la competenza è attribuita alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 2

1.   Il Tribunale della funzione pubblica è composto di sette giudici. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può aumentare il numero dei giudici.

I giudici sono nominati per un periodo di sei anni. I giudici uscenti possono essere nuovamente nominati.

Qualsiasi vacanza sarà coperta con la nomina di un nuovo giudice per un periodo di sei anni.

2.   In aggiunta ai giudici di cui al paragrafo 1, primo comma, sono nominati giudici ad interim per sostituire i giudici che, pur non colpiti da invalidità considerata totale, non siano in condizione di partecipare alla definizione delle cause per un periodo di tempo prolungato.

Articolo 3

1.   I giudici sono nominati dal Consiglio, che decide a norma dell'articolo 257, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa consultazione del comitato previsto dal presente articolo. Nella nomina dei giudici, il Consiglio assicura una composizione equilibrata del Tribunale della funzione pubblica secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e per quanto concerne gli ordinamenti giuridici nazionali rappresentati.

2.   Chiunque abbia la cittadinanza dell'Unione e possieda i requisiti di cui all'articolo 257, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, può presentare la propria candidatura. Il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Corte di giustizia, fissa i requisiti e le modalità per la presentazione e l'esame delle candidature.

3.   È istituito un comitato composto di sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale e tra giuristi di notoria competenza. La designazione dei membri del comitato e le sue norme di funzionamento sono decise dal Consiglio, che delibera su raccomandazione del presidente della Corte di giustizia.

4.   Il comitato fornisce un parere sull'idoneità dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale della funzione pubblica. Il comitato integra il parere con un elenco di candidati che possiedono un'esperienza di alto livello adeguata alla funzione. Tale elenco dovrà comprendere un numero di candidati corrispondente almeno al doppio del numero dei giudici che dovranno essere nominati dal Consiglio.

Articolo 4

1.   I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale della funzione pubblica. Il suo mandato è rinnovabile.

2.   Il Tribunale della funzione pubblica si riunisce in sezioni composte di tre giudici. In determinati casi disciplinati dal regolamento di procedura, esso può riunirsi in seduta plenaria, in sezioni di cinque giudici o statuire nella persona di un giudice unico.

3.   Il presidente del Tribunale della funzione pubblica presiede la seduta plenaria e la sezione composta di cinque giudici. I presidenti delle sezioni di tre giudici sono designati in base alle disposizioni previste dal paragrafo 1. Se il presidente del Tribunale della funzione pubblica è assegnato ad una sezione composta di tre giudici, egli la presiede.

4.   Il regolamento di procedura disciplina le competenze e il quorum della seduta plenaria, nonché la composizione delle sezioni e l'assegnazione ad esse delle cause.

Articolo 5

Gli articoli da 2 a 6, gli articoli 14, 15, l'articolo 17, primo, secondo e quinto comma, e l'articolo 18 dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea si applicano al Tribunale della funzione pubblica e ai suoi membri.

Il giuramento di cui all'articolo 2 dello statuto è prestato dinanzi alla Corte di giustizia e le decisioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono adottate da quest'ultima, previa consultazione del Tribunale della funzione pubblica.

Articolo 6

1.   Il Tribunale della funzione pubblica si avvale dei servizi della Corte di giustizia e del Tribunale. Il presidente della Corte di giustizia o, se del caso, il presidente del Tribunale, stabilisce di comune accordo con il presidente del Tribunale della funzione pubblica le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte o al Tribunale possono prestare servizio presso il Tribunale della funzione pubblica onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari od altri agenti dipendono dal cancelliere del Tribunale della funzione pubblica sotto l'autorità del presidente di detto Tribunale.

2.   Il Tribunale della funzione pubblica nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto. L'articolo 3, quarto comma, e gli articoli 10, 11 e 14 dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea sono applicabili al cancelliere di questo Tribunale.

Articolo 7

1.   La procedura dinanzi al Tribunale della funzione pubblica è disciplinata dal titolo III dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, ad eccezione degli articoli 22 e 23. Essa è precisata e completata, per quel che necessita, dal suo regolamento di procedura.

2.   Le disposizioni relative al regime linguistico del Tribunale si applicano al Tribunale della funzione pubblica.

3.   La fase scritta della procedura comprende la presentazione del ricorso e del controricorso, a meno che il Tribunale della funzione pubblica non ritenga necessario un secondo scambio di memorie scritte. In quest'ultimo caso, il Tribunale della funzione pubblica, con il consenso delle parti, può decidere di statuire senza trattazione orale.

4.   In ogni fase del procedimento, compreso il deposito del ricorso, il Tribunale della funzione pubblica può esaminare le possibilità di una composizione amichevole della controversia e può adoperarsi per agevolare tale soluzione.

5.   Il Tribunale della funzione pubblica statuisce sulle spese. Fatte salve disposizioni particolari del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, qualora sia stata fatta una domanda in tal senso.

Articolo 8

1.   Se un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale della funzione pubblica sono depositati per errore presso il cancelliere della Corte di giustizia o del Tribunale, questo li trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale della funzione pubblica. Allo stesso modo, se un'istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte o al Tribunale sono depositati per errore presso il cancelliere del Tribunale della funzione pubblica, questo li trasmette immediatamente al cancelliere della Corte o del Tribunale.

2.   Quando il Tribunale della funzione pubblica constata d'essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza della Corte o del Tribunale, rinvia la causa alla Corte o al Tribunale. Allo stesso modo, la Corte o il Tribunale, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale della funzione pubblica, l'organo giurisdizionale adito rinvia la causa a quest'ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.

3.   Quando il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale sono investiti di cause che sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale della funzione pubblica, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza del Tribunale.

Quando il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano il medesimo oggetto, il Tribunale della funzione pubblica declina la propria competenza affinché il Tribunale statuisca su tali cause.

Articolo 9

Può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che concludono il procedimento, nonché avverso le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità.

L'impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale della funzione pubblica le concerna direttamente.

Articolo 10

1.   Può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che respingono un'istanza d'intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.

2.   Avverso le decisioni adottate dal Tribunale della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 278 o 279 o dell'articolo 299, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea oppure ai sensi dell'articolo 157 o dell'articolo 164, terzo comma, del trattato CEEA, può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni.

3.   Il presidente del Tribunale può decidere sulle impugnazioni previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente allegato e che sarà fissata dal regolamento di procedura del Tribunale.

Articolo 11

1.   L'impugnazione proposta dinanzi al Tribunale deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale della funzione pubblica, a vizi della procedura dinanzi a detto Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto dell'Unione da parte del Tribunale della funzione pubblica.

2.   L'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.

Articolo 12

1.   L'impugnazione dinanzi al Tribunale non ha effetto sospensivo, salvi gli articoli 278 e 279 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 157 del trattato CEEA.

2.   In caso di impugnazione proposta avverso una decisione del Tribunale della funzione pubblica, il procedimento dinanzi al Tribunale consta di una fase scritta e di una fase orale. Alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura, il Tribunale può, sentite le parti, statuire senza trattazione orale.

Articolo 13

1.   Quando l'impugnazione è accolta, il Tribunale annulla la decisione del Tribunale della funzione pubblica e statuisce sulla controversia. Rinvia la causa al Tribunale della funzione pubblica affinché sia decisa da quest'ultimo, quando la causa non è ancora matura per la decisione.

2.   In caso di rinvio, il Tribunale della funzione pubblica è vincolato dalla decisione emessa dal Tribunale sui punti di diritto.

PROTOCOLLO SULLE SEDI DELLE ISTITUZIONI E DI DETERMINATI ORGANI, ORGANISMI E SERVIZI DELL'UNIONE EUROPEA

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,

VISTO l'articolo 341 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

RICORDANDO E CONFERMANDO la decisione dell'8 aprile 1965 e fatte salve le decisioni concernenti la sede di future istituzioni, organi, organismi e servizi,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

Articolo unico

a)

Il Parlamento europeo ha sede a Strasburgo, ove si tengono 12 tornate plenarie mensili, compresa la tornata del bilancio. Le tornate plenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles. Le commissioni del Parlamento europeo si riuniscono a Bruxelles. Il segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi servizi restano a Lussemburgo.

b)

Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre il Consiglio tiene le sessioni a Lussemburgo.

c)

La Commissione ha sede a Bruxelles. I servizi elencati negli articoli 7, 8 e 9 della decisione dell'8 aprile 1965 sono stabiliti a Lussemburgo.

d)

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha sede a Lussemburgo.

e)

La Corte dei conti ha sede a Lussemburgo.

f)

Il Comitato economico e sociale ha sede a Bruxelles.

g)

Il Comitato delle regioni ha sede a Bruxelles.

h)

La Banca europea per gli investimenti ha sede a Lussemburgo.

i)

La Banca centrale europea ha sede a Francoforte.

j)

L'Ufficio europeo di polizia (Europol) ha sede all'Aia.

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, ai termini dell'articolo 343 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA), l'Unione europea e la CEEA godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento della loro missione,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

CAPO I

Beni, fondi, averi e operazioni dell'Unione europea

Articolo 1

I locali e gli edifici dell'Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell'Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Articolo 2

Gli archivi dell'Unione sono inviolabili.

Articolo 3

L'Unione, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l'Unione effettui, per proprio uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno dell'Unione.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

L'Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al proprio uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle proprie pubblicazioni.

CAPO II

Comunicazioni e lasciapassare

Articolo 5

(ex articolo 6)

Le istituzioni dell'Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni dell'Unione non possono essere censurate.

Articolo 6

(ex articolo 7)

I presidenti delle istituzioni dell'Unione possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli altri agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

CAPO III

Membri del Parlamento europeo

Articolo 7

(ex articolo 8)

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:

a)

dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea,

b)

dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 8

(ex articolo 9)

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 9

(ex articolo 10)

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

a)

sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,

b)

sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

Rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell'Unione europea

Articolo 10

(ex articolo 11)

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell'Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell'Unione.

CAPO V

Funzionari e agenti dell'Unione europea

Articolo 11

(ex articolo 12)

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell'Unione:

a)

godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell'Unione e, dall'altro, alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l'Unione ed i propri funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

b)

né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

c)

godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

d)

godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;

e)

godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Articolo 12

(ex articolo 13)

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione saranno soggetti, a profitto di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione.

Articolo 13

(ex articolo 14)

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell'Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt'ora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro dell'Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Articolo 14

(ex articolo 15)

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione.

Articolo 15

(ex articolo 16)

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determinano le categorie di funzionari ed altri agenti dell'Unione cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12, secondo comma, e 13.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

CAPO VI

Privilegi e immunità delle missioni di Stati terzi accreditate presso l'Unione europea

Articolo 16

(ex articolo 17)

Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede dell'Unione, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso l'Unione le immunità e i privilegi diplomatici d'uso.

CAPO VII

Disposizioni generali

Articolo 17

(ex articolo 18)

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione esclusivamente nell'interesse di quest'ultima.

Ciascuna istituzione dell'Unione ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Unione.

Articolo 18

(ex articolo 19)

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell'Unione agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Articolo 19

(ex articolo 20)

Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l'articolo 17 sono applicabili al presidente del Consiglio europeo.

Essi sono altresì applicabili ai membri della Commissione.

Articolo 20

(ex articolo 21)

Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Articolo 21

(ex articolo 22)

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari.

Articolo 22

(ex articolo 23)

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.

PROTOCOLLO SULL'ARTICOLO 40.3.3 DELLA COSTITUZIONE IRLANDESE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

Nessuna disposizione dei trattati, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati o degli atti che li modificano o li integrano pregiudica l'applicazione in Irlanda dell'articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese.

PROTOCOLLO SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, per organizzare la transizione dalle disposizioni istituzionali dei trattati applicabili prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona a quelle previste da detto trattato, è necessario prevedere disposizioni transitorie,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

Articolo 1

Nel presente protocollo i termini «trattati» designano il trattato sull'Unione europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

TITOLO I

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 2

1.   Per il periodo della legislatura 2009-2014 restante alla data di entrata in vigore del presente articolo, e in deroga all'articolo 189, secondo comma, e all'articolo 190, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 107, secondo comma, e all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, che erano in vigore al momento delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009, e in deroga al numero di seggi previsti all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull'Unione europea, ai 736 seggi esistenti sono aggiunti i diciotto seggi seguenti, con conseguente aumento provvisorio del numero totale dei membri del Parlamento europeo a 754 fino alla scadenza della legislatura 2009-2014:

Bulgaria

1

Paesi Bassi

1

Spagna

4

Austria

2

Francia

2

Polonia

1

Italia

1

Slovenia

1

Lettonia

1

Svezia

2

Malta

1

Regno Unito

1

2.   In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri interessati designano le persone che occuperanno i seggi supplementari previsti al paragrafo 1 secondo le rispettive legislazioni nazionali a condizione che tali persone siano state elette a suffragio universale diretto:

a)

con elezione a suffragio universale diretto ad hoc nello Stato membro interessato, secondo le disposizioni applicabili per le elezioni del Parlamento europeo;

b)

con riferimento ai risultati delle elezioni del Parlamento europeo del 4-7 giugno 2009, oppure

c)

attraverso la nomina del numero richiesto di membri da parte del parlamento nazionale dello Stato membro interessato, al proprio interno, secondo la procedura fissata da ciascuno degli Stati membri interessati.

3.   In tempo utile prima delle elezioni del Parlamento europeo del 2014, il Consiglio europeo adotta, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sull'Unione europea, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo.

TITOLO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA MAGGIORANZA QUALIFICATA

Articolo 3

1.   Conformemente all'articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, le disposizioni di tale paragrafo e le disposizioni dell'articolo 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relative alla definizione della maggioranza qualificata in seno al Consiglio europeo e al Consiglio, prendono effetto il 1o novembre 2014.

2.   Nel periodo dal 1o novembre 2014 al 31 marzo 2017, quando una deliberazione deve essere adottata a maggioranza qualificata, un membro del Consiglio può chiedere che la deliberazione sia adottata in base alla maggioranza qualificata ai sensi del paragrafo 3. In tal caso si applicano i paragrafi 3 e 4.

3.   Fino al 31 ottobre 2014 sono in vigore le disposizioni seguenti, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per le deliberazioni del Consiglio europeo e del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio

12

Lituania

7

Bulgaria

10

Lussemburgo

4

Repubblica ceca

12

Ungheria

12

Danimarca

7

Malta

3

Germania

29

Paesi Bassi

13

Estonia

4

Austria

10

Irlanda

7

Polonia

27

Grecia

12

Portogallo

12

Spagna

27

Romania

14

Francia

29

Slovenia

4

Croazia

7

Slovacchia

7

Italia

29

Finlandia

7

Cipro

4

Svezia

10

Lettonia

4

Regno Unito

29

Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 260 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù dei trattati, debbono essere adottate su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 260 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

Un membro del Consiglio europeo o del Consiglio può chiedere che, allorché il Consiglio europeo o il Consiglio adottano un atto a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, l'atto non è adottato.

4.   Fino al 31 ottobre 2014, qualora, a norma dei trattati, non tutti i membri del Consiglio prendano parte alle votazioni, ossia nei casi in cui si fa riferimento alla maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per maggioranza qualificata si intende una proporzione dei voti ponderati, una proporzione del numero dei membri del Consiglio ed eventualmente una percentuale della popolazione degli Stati membri interessati pari a quelle previste al paragrafo 3 del presente articolo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORMAZIONI DEL CONSIGLIO

Articolo 4

Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 16, paragrafo 6, primo comma del trattato sull'Unione europea, il Consiglio può riunirsi nelle formazioni previste al secondo e terzo comma di detto paragrafo, nonché nelle altre formazioni il cui elenco è stabilito con decisione del Consiglio «Affari generali» deliberante a maggioranza semplice.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMMISSIONE, INCLUSO L'ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA

Articolo 5

I membri della Commissione in carica alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato. Tuttavia, il giorno della nomina dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, giunge a termine il mandato del membro avente la stessa nazionalità dell'alto rappresentante.

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO, ALTO RAPPRESENTANTE PER LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE, E AL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO DEL CONSIGLIO

Articolo 6

Il mandato del segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, e del segretario generale aggiunto del Consiglio giunge a termine alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona. Il Consiglio nomina il segretario generale in conformità dell'articolo 240, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI CONSULTIVI

Articolo 7

Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 301 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato economico e sociale è la seguente:

Belgio

12

Lituania

9

Bulgaria

12

Lussemburgo

6

Repubblica ceca

12

Ungheria

12

Danimarca

9

Malta

5

Germania

24

Paesi Bassi

12

Estonia

7

Austria

12

Irlanda

9

Polonia

21

Grecia

12

Portogallo

12

Spagna

21

Romania

15

Francia

24

Slovenia

7

Croazia

9

Slovacchia

9

Italia

24

Finlandia

9

Cipro

6

Svezia

12

Lettonia

7

Regno Unito

24

Articolo 8

Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 305 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato delle regioni è la seguente:

Belgio

12

Lituania

9

Bulgaria

12

Lussemburgo

6

Repubblica ceca

12

Ungheria

12

Danimarca

9

Malta

5

Germania

24

Paesi Bassi

12

Estonia

7

Austria

12

Irlanda

9

Polonia

21

Grecia

12

Portogallo

12

Spagna

21

Romania

15

Francia

24

Slovenia

7

Croazia

9

Slovacchia

9

Italia

24

Finlandia

9

Cipro

6

Svezia

12

Lettonia

7

Regno Unito

24

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AGLI ATTI ADOTTATI IN BASE AI TITOLI V E VI DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO DI LISBONA

Articolo 9

Gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati in base al trattato sull'Unione europea prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. Ciò vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri in base al trattato sull'Unione europea.

Articolo 10

1.   A titolo di misura transitoria e in ordine agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le attribuzioni delle istituzioni alla data di entrata in vigore di detto trattato sono le seguenti: le attribuzioni della Commissione ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non sono applicabili e le attribuzioni della Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, restano invariate, anche nel caso in cui siano state accettate in forza dell'articolo 35, paragrafo 2 di detto trattato sull'Unione europea.

2.   La modifica di un atto di cui al paragrafo 1 comporta che, con riguardo all'atto modificato e nei confronti degli Stati membri ai quali esso si applica, le attribuzioni delle istituzioni menzionate in detto paragrafo si applichino quali previste dai trattati.

3.   In ogni caso la misura transitoria di cui al paragrafo 1 cessa di avere effetto cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

4.   Al più tardi sei mesi prima della fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3 il Regno Unito può notificare al Consiglio che, riguardo agli atti di cui al paragrafo 1, non accetta le attribuzioni delle istituzioni menzionate al paragrafo 1 quali previste dai trattati. Se il Regno Unito ha effettuato la notifica, cessano di applicarsi a detto Stato tutti gli atti di cui al paragrafo 1 dalla data di fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3. Il presente comma non si applica nel caso degli atti modificati applicabili al Regno Unito secondo quanto indicato al paragrafo 2.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina gli adattamenti necessari che ne conseguono e il necessario regime transitorio. Il Regno Unito non partecipa all'adozione della decisione. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì adottare una decisione che stabilisce che il Regno Unito si fa carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione agli atti suddetti.

5.   Successivamente il Regno Unito può in qualsiasi momento notificare al Consiglio che desidera partecipare ad atti che, in forza del paragrafo 4, primo comma, hanno cessato di applicarsi a detto Stato. In tale occorrenza si applicano, secondo i casi, le disposizioni pertinenti del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea o del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le attribuzioni delle istituzioni riguardo a tali atti sono quelle previste dai trattati. Quando agiscono nell'ambito dei protocolli in questione, le istituzioni dell'Unione e il Regno Unito si adoperano per ristabilire la più ampia partecipazione possibile del Regno Unito all'acquis dell'Unione riguardo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza incidere profondamente sul funzionamento pratico delle varie parti dell'acquis e rispettandone la coerenza.


(1)  Articolo inserito con decisione 2008/79/CE, Euratom (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 42).


7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/s2


AVVISO AL LETTORE

La presente pubblicazione contiene la versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, nonché i suoi protocolli e allegati, in cui sono state integrate le modifiche apportate dal trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1o dicembre 2009.

Inoltre, la presente pubblicazione contiene la modifica apportata dal protocollo che modifica il protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, la modifica apportata dal regolamento (UE, Euratom) n. 741/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 agosto 2012, che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e il relativo allegato I, le modifiche apportate dall'atto di adesione della Repubblica di Croazia e le modifiche apportate dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

La presente pubblicazione costituisce uno strumento di documentazione e non impegna la responsabilità delle istituzioni dell'Unione europea.