ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 069I

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
23 febbraio 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio europeo

2016/C 069I/01

Una nuova intesa per il Regno Unito nell'Unione europea

1


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio europeo

23.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CI 69/1


UNA NUOVA INTESA PER IL REGNO UNITO NELL'UNIONE EUROPEA

Estratto delle conclusioni del Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016  (1)

(2016/C 69 I/01)

IL REGNO UNITO E L'UNIONE EUROPEA

1.

Nella riunione di dicembre i membri del Consiglio europeo hanno convenuto di collaborare strettamente per trovare soluzioni di reciproca soddisfazione in tutti e quattro gli ambiti menzionati nella lettera del primo ministro britannico del 10 novembre 2015.

2.

Il Consiglio europeo ha oggi convenuto che il seguente insieme di disposizioni, che sono pienamente compatibili con i trattati e prenderanno effetto alla data in cui il governo del Regno Unito informerà il segretario generale del Consiglio che il Regno Unito ha deciso di restare membro dell'Unione europea, costituisce una risposta appropriata alle preoccupazioni del Regno Unito:

a)

una decisione dei capi di Stato o di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo, concernente una nuova intesa per il Regno Unito nell'Unione europea (allegato 1);

b)

una dichiarazione contenente il progetto di decisione del Consiglio su disposizioni specifiche relative all'efficace gestione dell'unione bancaria e delle conseguenze di un'ulteriore integrazione della zona euro, che sarà adottata il giorno in cui prenderà effetto la decisione di cui alla lettera a) (allegato 2);

c)

una dichiarazione del Consiglio europeo sulla competitività (allegato 3);

d)

una dichiarazione della Commissione relativa a un meccanismo di attuazione della sussidiarietà e a un meccanismo di attuazione della riduzione degli oneri (allegato 4);

e)

una dichiarazione della Commissione europea concernente l'indicizzazione delle prestazioni per figli a carico esportate verso uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoratore soggiorna (allegato 5);

f)

una dichiarazione della Commissione sul meccanismo di salvaguardia di cui alla sezione D, paragrafo 2, lettera b), della decisione dei capi di Stato o di governo (allegato 6);

g)

una dichiarazione della Commissione relativa a questioni connesse all'abuso del diritto di libera circolazione delle persone (allegato 7).

3.

Riguardo alla decisione di cui all'allegato 1, i capi di Stato o di governo hanno dichiarato che:

i)

la decisione offre la garanzia giuridica che le questioni che preoccupano il Regno Unito, che figurano nella lettera del 10 novembre 2015, sono state affrontate;

ii)

il contenuto della decisione è pienamente compatibile con i trattati;

iii)

la decisione è giuridicamente vincolante, e può essere modificata o abrogata esclusivamente di comune accordo dai capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'Unione europea;

iv)

la decisione prenderà effetto alla data in cui il governo del Regno Unito informerà il segretario generale del Consiglio che il Regno Unito ha deciso di restare membro dell'Unione europea.

4.

Resta inteso che, qualora il risultato del referendum nel Regno Unito fosse favorevole all'uscita di quest'ultimo dall'Unione europea, l'insieme di disposizioni di cui al punto 2 cesserà di esistere.


(1)  Documento ST 1/16, pagine 1, 2, e da 8 a 36, disponibile al seguente indirizzo Internet: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2016-INIT/it/pdf


ALLEGATO I

DECISIONE DEI CAPI DI STATO O DI GOVERNO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO EUROPEO, CONCERNENTE UNA NUOVA INTESA PER IL REGNO UNITO NELL'UNIONE EUROPEA

I capi di Stato o di governo dei 28 Stati membri dell'Unione europea, i cui governi sono firmatari dei trattati sui quali si fonda l'Unione, riuniti in sede di Consiglio europeo,

DESIDERANDO risolvere, conformemente ai trattati, alcune questioni sollevate dal Regno Unito nella sua lettera del 10 novembre 2015,

INTENDENDO chiarire nella presente decisione alcune questioni di particolare importanza per gli Stati membri, di modo che tale chiarimento debba essere preso in considerazione quale strumento di interpretazione dei trattati; intendendo altresì concordare disposizioni per questioni che comprendono il ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione, nonché l'efficace gestione dell'unione bancaria e delle conseguenze di un'ulteriore integrazione della zona euro,

RAMMENTANDO l'obiettivo dell'Unione di istituire, conformemente ai trattati, un'Unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro e l'importanza per l'Unione europea nel suo insieme di un corretto funzionamento della zona euro. Mentre diciannove Stati membri hanno già adottato la moneta unica, altri Stati membri sono oggetto di una deroga che si applica fino a quando il Consiglio non deciderà che sono soddisfatte le condizioni per la sua abrogazione e, conformemente ai protocolli n. 15 e n. 16 allegati ai trattati, due Stati membri, rispettivamente, non avranno l'obbligo di adottare l'euro o usufruiranno di un'esenzione dal farlo. Di conseguenza, fino all'abrogazione di dette deroghe o alla cessazione dell'applicazione di detti protocolli in seguito a notifica o richiesta da parte dello Stato membro interessato, non tutti gli Stati membri hanno l'euro come moneta. Rammentando che il processo verso la realizzazione dell'unione bancaria e di una governance più integrata della zona euro è aperto agli Stati membri la cui moneta non è l'euro,

RAMMENTANDO che i trattati, insieme ai riferimenti al processo di integrazione europea e al processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, contengono altresì disposizioni specifiche secondo le quali alcuni Stati membri hanno il diritto di non partecipare o sono esentati dall'applicazione di talune disposizioni o capi dei trattati e del diritto dell'Unione per quanto concerne questioni quali l'adozione dell'euro, decisioni che hanno implicazioni in materia di difesa, l'esercizio di controlli sulle persone alle frontiere, nonché misure relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le disposizioni dei trattati consentono inoltre la non partecipazione di uno o più Stati membri ad azioni tese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, in particolare attraverso l'istituzione di cooperazioni rafforzate. Pertanto, tali processi rendono possibili percorsi di integrazione diversi per Stati membri diversi, consentendo a quelli che intendono approfondire l'integrazione di andare avanti e rispettando nel contempo i diritti di quelli che non intendono procedere in tal senso,

RAMMENTANDO in particolare che, conformemente ai trattati, il Regno Unito ha il diritto di:

non adottare l'euro e, pertanto, mantenere la lira sterlina come moneta (protocollo n. 15),

non partecipare all'acquis di Schengen (protocollo n. 19),

esercitare controlli sulle persone alle frontiere e, pertanto, non partecipare allo spazio Schengen per quanto concerne le frontiere interne ed esterne (protocollo n. 20),

scegliere se partecipare o meno a misure relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (protocollo n. 21),

cessare l'applicazione, a partire dal 1o dicembre 2014, della grande maggioranza di atti e disposizioni dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, pur scegliendo di continuare a partecipare a 35 di essi (articolo 10, paragrafi 4 e 5, del protocollo n. 36),

RAMMENTANDO inoltre che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non ha esteso la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o di qualunque altro organo giurisdizionale del Regno Unito a pronunciarsi sulla conformità dei diritti e delle pratiche del Regno Unito ai diritti fondamentali che essa riafferma (protocollo n. 30),

DETERMINATI a sfruttare appieno il potenziale del mercato interno in tutte le sue dimensioni, a rafforzare l'attrattiva globale dell'Unione in quanto luogo di produzione e investimenti e a promuovere gli scambi internazionali e l'accesso ai mercati mediante, tra l'altro, la negoziazione e la conclusione di accordi commerciali in uno spirito di reciproco vantaggio e trasparenza,

DETERMINATI altresì a facilitare e sostenere il corretto funzionamento della zona euro e il suo futuro a lungo termine, a beneficio di tutti gli Stati membri,

RISPETTANDO i poteri delle istituzioni dell'Unione, anche nel corso di tutte le procedure legislative e di bilancio e non pregiudicando i rapporti delle istituzioni e degli organi dell'Unione con le autorità nazionali competenti,

RISPETTANDO i poteri delle banche centrali di svolgere i propri compiti, compresa la fornitura di liquidità della banca centrale nell'ambito delle rispettive competenze,

VISTA la dichiarazione contenente il progetto di decisione del Consiglio su disposizioni specifiche relative all'efficace gestione dell'unione bancaria e delle conseguenze di un'ulteriore integrazione della zona euro,

VISTE le conclusioni del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014 e del 18 e 19 febbraio 2016,

PRENDENDO ATTO della dichiarazione del Consiglio europeo sulla competitività,

PRENDENDO ATTO della dichiarazione della Commissione relativa a un meccanismo di attuazione della sussidiarietà e a un meccanismo di attuazione della riduzione degli oneri,

PRENDENDO ATTO della dichiarazione della Commissione sul meccanismo di salvaguardia di cui alla sezione D, paragrafo 2, lettera b), della presente decisione,

PRENDENDO ATTO della dichiarazione della Commissione relativa a questioni connesse all'abuso del diritto di libera circolazione delle persone,

TENENDO in considerazione le opinioni espresse dal presidente e dai membri del Parlamento europeo,

HANNO CONVENUTO LA SEGUENTE DECISIONE:

SEZIONE A

GOVERNANCE ECONOMICA

Al fine di conseguire l'obiettivo dei trattati di istituire un'Unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro, è necessario un ulteriore approfondimento. Le misure che hanno come scopo l'ulteriore approfondimento dell'Unione economica e monetaria avranno carattere facoltativo per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e saranno aperte alla loro partecipazione laddove ciò risulti possibile. Ciò non pregiudica il fatto che i trattati prevedono l'impegno da parte degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, diversi da quelli che non hanno l'obbligo di adottare l'euro o usufruiscono di un'esenzione, a compiere progressi tesi a soddisfare le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

È riconosciuto che gli Stati membri che non partecipano all'ulteriore approfondimento dell'Unione economica e monetaria non ostacoleranno, bensì agevoleranno, tale ulteriore approfondimento, mentre detto processo, viceversa, rispetterà i diritti e le competenze degli Stati membri non partecipanti. Le istituzioni dell'Unione, insieme agli Stati membri, faciliteranno la coesistenza di prospettive diverse all'interno del quadro istituzionale unico, assicurando coerenza, l'efficace funzionamento dei meccanismi dell'Unione e l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati, nonché la parità di condizioni e l'integrità del mercato interno.

Il rispetto reciproco e la leale cooperazione tra gli Stati membri che partecipano o non partecipano al funzionamento della zona euro sarà garantito dai principi ricordati nella presente sezione, che sono salvaguardati in particolare dalla decisione del Consiglio (1) che vi fa riferimento.

1.

È proibita la discriminazione tra persone fisiche o giuridiche sulla base della moneta ufficiale dello Stato membro o, se del caso, della moneta che ha corso legale nello Stato membro in cui tali persone sono stabilite. Qualsiasi diversità di trattamento deve basarsi su motivi oggettivi.

Gli atti giuridici, compresi gli accordi intergovernativi tra Stati membri, direttamente collegati al funzionamento della zona euro rispettano il mercato interno, nonché la coesione economica, sociale e territoriale, e non costituiscono un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra Stati membri. Tali atti rispettano le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri la cui moneta non è l'euro.

Gli Stati membri la cui moneta non è l'euro non ostacolano l'attuazione di atti giuridici direttamente collegati al funzionamento della zona euro e si astengono da misure che rischiano di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione economica e monetaria.

2.

La normativa dell'Unione sull'unione bancaria che conferisce autorità sugli enti creditizi alla Banca centrale europea, al Comitato di risoluzione unico e agli organi dell'Unione che esercitano funzioni simili, è applicabile soltanto agli enti creditizi situati in Stati membri la cui moneta è l'euro o in Stati membri che hanno concluso con la Banca centrale europea un accordo di cooperazione stretta in materia di vigilanza prudenziale, conformemente alle norme pertinenti dell'UE e fatti salvi i requisiti in materia di vigilanza di gruppo e su base consolidata e di risoluzione.

Il codice unico deve essere applicato da tutti gli enti creditizi e dagli altri istituti finanziari, al fine di assicurare parità di trattamento nel mercato interno. Può essere necessario che il diritto sostanziale dell'Unione che deve essere applicato dalla Banca centrale europea nell'esercizio delle sue funzioni di autorità di vigilanza unica o dal comitato di risoluzione unico o dagli organi dell'Unione che esercitano funzioni simili, compreso il codice unico europeo per quanto riguarda i requisiti prudenziali per gli enti creditizi o altre misure legislative che devono essere adottate allo scopo di salvaguardare la stabilità finanziaria, sia concepito in maniera più uniforme rispetto alle norme corrispondenti che devono essere applicate dalle autorità nazionali degli Stati membri che non partecipano all'unione bancaria. A tal fine potranno rendersi necessarie disposizioni specifiche all'interno del codice unico europeo e di altri strumenti pertinenti, preservando la parità di condizioni e contribuendo alla stabilità finanziaria.

3.

Le misure di emergenza e di crisi destinate a salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro non comporteranno responsabilità di bilancio per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro o, se del caso, per quelli che non partecipano all'unione bancaria.

Saranno istituiti meccanismi adeguati per garantire il rimborso integrale laddove il bilancio generale dell'Unione copra costi non amministrativi derivanti dalle misure di emergenza e di crisi di cui al primo comma.

4.

L'attuazione delle misure, comprese la vigilanza o la risoluzione di istituti e mercati finanziari e le responsabilità macroprudenziali, che devono essere adottate al fine di preservare la stabilità finanziaria degli Stati membri la cui moneta non è l'euro spetta, fatti salvi i requisiti in materia di vigilanza di gruppo e su base consolidata e di risoluzione, alle loro proprie autorità e rientra nella propria responsabilità di bilancio, a meno che tali Stati membri non desiderino aderire a meccanismi comuni aperti alla loro partecipazione.

Ciò non pregiudica l'elaborazione del codice unico e di meccanismi di vigilanza macroprudenziale dell'Unione per la prevenzione e l'attenuazione dei rischi finanziari sistemici nell'Unione né gli attuali poteri dell'Unione per adottare le misure necessarie per rispondere alle minacce che gravano sulla stabilità finanziaria.

5.

Le riunioni informali dei ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro, di cui al protocollo n. 14 sull'Eurogruppo, rispettano i poteri del Consiglio quale istituzione cui i trattati attribuiscono funzioni legislative e in seno alla quale gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche.

Conformemente ai trattati, tutti i membri del Consiglio partecipano alle sue deliberazioni, anche nei casi in cui non tutti i membri hanno diritto di voto. Le discussioni informali di un gruppo di Stati membri rispettano i poteri del Consiglio e le prerogative delle altre istituzioni dell'UE.

6.

Qualora si debba discutere una questione relativa all'applicazione della presente sezione in sede di Consiglio europeo, conformemente alla sezione E, paragrafo 1, si terrà debito conto dell'eventuale urgenza della questione.

7.

Gli aspetti di merito della presente sezione saranno integrati nei trattati in occasione della loro prossima revisione conformemente alle pertinenti disposizioni dei trattati e alle rispettive norme costituzionali degli Stati membri.

SEZIONE B

COMPETITIVITÀ

L'instaurazione di un mercato interno nel quale sia assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali è un obiettivo fondamentale dell'Unione. Al fine di garantire tale obiettivo e creare crescita e posti di lavoro, l'UE deve accrescere la competitività, in linea con quanto indicato nella dichiarazione del Consiglio europeo sulla competitività.

A tal fine, le competenti istituzioni dell'UE e gli Stati membri faranno tutto il possibile per attuare pienamente e rafforzare il mercato interno, nonché adattarlo per stare al passo con il contesto in evoluzione. Allo stesso tempo, le competenti istituzioni dell'UE e gli Stati membri adotteranno misure concrete per legiferare meglio, un fattore essenziale per realizzare i summenzionati obiettivi. Ciò significa ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità per gli operatori economici, soprattutto le piccole e medie imprese, e abrogare la legislazione superflua, come previsto dalla dichiarazione della Commissione relativa a un meccanismo di attuazione della sussidiarietà e a un meccanismo di attuazione della riduzione degli oneri, continuando nel contempo a garantire elevati standard in materia di tutela dei consumatori, dei lavoratori, della salute e dell'ambiente. L'Unione europea perseguirà inoltre una politica commerciale attiva e ambiziosa.

I progressi relativi a tutti questi elementi di una politica di competitività coerente saranno seguiti da vicino e, se del caso, sottoposti a esame.

SEZIONE C

SOVRANITÀ

1.

Si riconosce che il Regno Unito, alla luce della sua particolare situazione conformemente ai trattati, non è vincolato a prendere parte a un'ulteriore integrazione politica nell'Unione europea. Gli aspetti di merito di quanto precede saranno integrati nei trattati in occasione della loro prossima revisione conformemente alle pertinenti disposizioni dei trattati e alle rispettive norme costituzionali degli Stati membri, in modo da rendere chiaro che i riferimenti a una unione sempre più stretta non si applicano al Regno Unito.

I riferimenti nei trattati e nei loro preamboli al processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei non offrono una base giuridica per ampliare l'ambito di applicazione delle disposizioni dei trattati o del diritto derivato dell'UE. Non dovrebbero essere utilizzati a sostegno di un'interpretazione estensiva delle competenze dell'Unione o dei poteri delle sue istituzioni previsti dai trattati.

Tali riferimenti non modificano i limiti della competenza dell'Unione governati dal principio di attribuzione, né l'uso delle competenze dell'Unione governato dai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Non implicano che si debbano attribuire ulteriori competenze all'Unione europea, né che l'Unione europea sia tenuta a esercitare le sue attuali competenze, né che le competenze attribuite all'Unione non possano essere ridotte e così restituite agli Stati membri.

Le competenze attribuite dagli Stati membri all'Unione possono essere modificate, che sia per aumentarle o per ridurle, solo attraverso una revisione dei trattati con l'accordo di tutti gli Stati membri. I trattati contengono già disposizioni specifiche secondo le quali alcuni Stati membri hanno il diritto di non partecipare o sono esentati dall'applicazione di talune disposizioni del diritto dell'Unione. I riferimenti a un'unione sempre più stretta fra i popoli sono pertanto compatibili con i diversi percorsi di integrazione a disposizione dei diversi Stati membri e non obbligano tutti gli Stati membri a puntare a una destinazione comune.

I trattati consentono un'evoluzione verso un più profondo livello di integrazione tra gli Stati membri che condividono una tale visione del loro futuro comune, senza che ciò valga per altri Stati membri.

2.

L'obiettivo del principio di sussidiarietà è garantire che le decisioni siano adottate il più possibile vicino ai cittadini. La scelta del giusto livello di azione dipende pertanto, tra l'altro, dalla possibilità che il problema in esame presenti aspetti transnazionali che non possono essere disciplinati in maniera soddisfacente mediante l'azione degli Stati membri e dalla possibilità che l'azione a livello dell'Unione produca evidenti vantaggi per la sua dimensione o i suoi effetti rispetto all'azione a livello di Stati membri.

Pareri motivati emessi dai parlamenti nazionali a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità devono essere tenuti in debita considerazione da tutte le istituzioni coinvolte nel processo decisionale dell'Unione. Saranno adottate adeguate disposizioni per garantirlo.

3.

Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo dell'Unione, inviati entro 12 settimane dalla trasmissione del progetto, rappresentino più del 55 % dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, la presidenza del Consiglio iscriverà il punto all'ordine del giorno del Consiglio affinché si svolga una discussione esauriente su tali pareri e sulle conseguenze da trarne.

A seguito di tale discussione, e nel rispetto delle disposizioni procedurali dei trattati, i rappresentanti degli Stati membri che agiscono in qualità di membri del Consiglio interromperanno l'esame del progetto di atto legislativo in questione, a meno che il progetto non sia modificato per rispondere alle preoccupazioni espresse nei pareri motivati.

Ai fini del presente paragrafo, i voti attribuiti ai parlamenti nazionali sono calcolati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del protocollo n. 2. I voti dei parlamenti nazionali degli Stati membri che non partecipano all'adozione dell'atto legislativo in questione non sono tenuti in conto.

4.

I diritti e gli obblighi degli Stati membri di cui ai protocolli allegati ai trattati devono essere pienamente riconosciuti e non deve essere attribuito loro un rango inferiore a quello delle altre disposizioni dei trattati di cui tali protocolli sono parte integrante.

In particolare, una misura adottata ai sensi della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, non è vincolante per gli Stati membri cui si applicano i protocolli n. 21 e n. 22, a meno che lo Stato membro interessato non abbia notificato di voler essere vincolato dalla misura, qualora il pertinente protocollo lo consenta.

I rappresentanti degli Stati membri che agiscono in qualità di membri del Consiglio garantiranno che, qualora, alla luce del suo obiettivo e del suo contenuto, una misura dell'Unione rientri nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, TFUE, i protocolli n. 21 e n. 22 si applicheranno a essa, anche laddove ciò comporti la suddivisione della misura in due atti.

5.

L'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea conferma che la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro. Ciò non rappresenta una deroga al diritto dell'Unione e non dovrebbe pertanto essere interpretato in modo restrittivo. Nell'esercizio dei loro poteri, le istituzioni dell'Unione rispetteranno pienamente la competenza degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale.

Si riconoscono i benefici di un'azione collettiva nelle questioni riguardanti la sicurezza degli Stati membri.

SEZIONE D

PRESTAZIONI DI SICUREZZA SOCIALE E LIBERA CIRCOLAZIONE

La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è una parte integrante del mercato interno che comporta, tra l'altro, il diritto dei lavoratori degli Stati membri di accettare offerte di lavoro ovunque nell'Unione. I livelli diversi di retribuzione esistenti negli Stati membri rendono alcune offerte di lavoro più attraenti di altre, con conseguenti spostamenti quale effetto diretto della libertà del mercato. Tuttavia, i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, che la normativa dell'Unione coordina ma non armonizza, sono strutturati in maniera diversa e questo può di per sé attrarre lavoratori verso taluni Stati membri. È legittimo tenerne conto e prevedere, a livello sia di Unione che nazionale e senza creare direttamente o indirettamente discriminazioni ingiustificate, misure volte a limitare flussi di lavoratori di ampiezza tale da produrre effetti negativi sia per gli Stati membri di origine che per quelli di destinazione.

Si è preso debitamente atto delle preoccupazioni espresse dal Regno Unito al riguardo, in vista di ulteriori sviluppi della legislazione dell'Unione e del pertinente diritto nazionale.

Interpretazione della normativa dell'UE vigente

1.

Le misure di cui al paragrafo introduttivo dovrebbero tener conto del fatto che gli Stati membri hanno facoltà di definire i principi fondamentali dei loro sistemi di sicurezza sociale e dispongono di un ampio potere discrezionale per definire e attuare la loro politica sociale e occupazionale, inclusa la definizione delle condizioni di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale.

a)

Sebbene la libera circolazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 45 TFUE implichi l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, tale diritto può essere soggetto a limitazioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica. Inoltre, se motivi imperativi d'interesse generale lo rendono necessario, la libera circolazione dei lavoratori può essere limitata da misure proporzionate allo scopo legittimo perseguito. Promuovere le assunzioni, ridurre la disoccupazione, tutelare i lavoratori vulnerabili e scongiurare il rischio di un grave pregiudizio per la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale sono motivi d'interesse generale riconosciuti nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a tale fine, sulla base di un'analisi caso per caso.

Sulla base di considerazioni obiettive, indipendenti dalla cittadinanza degli interessati e proporzionate allo scopo legittimamente perseguito, possono essere imposte condizioni in relazione a talune prestazioni per assicurare che esista un grado reale ed effettivo di collegamento tra la persona interessata e il mercato del lavoro dello Stato membro ospitante.

b)

Il diritto di libera circolazione dei cittadini dell'UE ai sensi dell'articolo 21 TFUE deve essere esercitato fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e le misure adottate in applicazione degli stessi.

Il diritto delle persone economicamente non attive di soggiornare nello Stato membro ospitante dipende, ai sensi del diritto dell'UE, dal fatto che tali persone dispongano, per se stesse e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divengano un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante, e di dette persone che godono di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi.

Gli Stati membri hanno la possibilità di negare la concessione di prestazioni di sicurezza sociale a persone che esercitino la libertà di circolazione con l'unico fine di ottenere il beneficio dell'aiuto sociale di uno Stato membro pur non disponendo delle risorse sufficienti per poter rivendicare il beneficio del diritto di soggiorno.

Gli Stati membri possono respingere le richieste di prestazioni di assistenza sociale da parte dei cittadini dell'UE provenienti da altri Stati membri che non godono del diritto di soggiorno o hanno diritto a soggiornare nel loro territorio unicamente per la ricerca di un lavoro. Ciò vale, tra l'altro, per le richieste, da parte di cittadini dell'UE provenienti da altri Stati membri, di prestazioni la cui funzione predominante è quella di garantire i mezzi minimi di sussistenza, sebbene tali prestazioni siano destinate anche a facilitare l'accesso al mercato del lavoro dello Stato membro ospitante.

c)

Le persone che godono del diritto di libera circolazione devono rispettare le leggi dello Stato membro ospitante.

Conformemente al diritto dell'Unione, gli Stati membri possono adottare misure per prevenire abusi di diritto o frodi, quali la presentazione di documenti falsificati, e affrontare i casi di contrazione o mantenimento di matrimoni fittizi con cittadini di paesi terzi allo scopo di avvalersi della libera circolazione quale mezzo per regolarizzare un soggiorno illegale in uno Stato membro o affrontare i casi di uso della libera circolazione quale mezzo per eludere le norme nazionali in materia di immigrazione che si applicano ai cittadini di paesi terzi.

Gli Stati membri ospitanti possono inoltre adottare le misure restrittive necessarie per tutelarsi da persone il cui comportamento personale potrebbe rappresentare una minaccia reale e grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. Nel determinare se il comportamento di una persona rappresenti una minaccia attuale per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza, gli Stati membri possono tener conto del comportamento passato della persona in questione e può non essere sempre necessario che la minaccia sia imminente. Anche in assenza di precedenti condanne penali, gli Stati membri possono agire per motivi di prevenzione, purché siano specificamente connessi alla persona interessata.

Saranno sviluppati insieme alla Commissione ulteriori forme di scambio di informazioni e di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per lottare più efficacemente contro tali abusi di diritto e frodi.

Modifiche del diritto derivato dell'UE

2.

Si rileva che, dopo che la presente decisione avrà preso effetto, la Commissione sottoporrà le seguenti proposte di modifica del diritto derivato dell'UE vigente:

a)

una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, al fine di offrire agli Stati membri, riguardo all'esportazione delle prestazioni per figli a carico verso uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoratore soggiorna, la possibilità di indicizzare tali prestazioni alle condizioni dello Stato membro in cui risiedono i figli. Ciò dovrebbe applicarsi soltanto alle nuove richieste fatte dai lavoratori dell'UE nello Stato membro ospitante. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2020, tutti gli Stati membri possono estendere l'indicizzazione alle richieste esistenti di prestazioni per figli a carico già esportate dai lavoratori dell'UE. La Commissione non intende proporre l'estensione del futuro sistema di indicizzazione facoltativa delle prestazioni per figli a carico ad altri tipi di prestazioni esportabili, come le pensioni di vecchiaia;

b)

per tener conto del fattore di attrazione costituito dal regime di uno Stato membro in materia di prestazioni collegate all'esercizio di un'attività lavorativa, una proposta di modifica del regolamento (EU) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, che preveda un meccanismo di allerta e salvaguardia per rispondere a situazioni di afflusso di lavoratori provenienti da altri Stati membri di portata eccezionale e per un periodo di tempo prolungato, anche a seguito delle politiche passate in ragione dei precedenti allargamenti dell'UE. Uno Stato membro che desideri avvalersi di tale meccanismo notificherebbe alla Commissione e al Consiglio l'esistenza di una siffatta situazione eccezionale di entità tale da ledere aspetti essenziali del suo sistema di sicurezza sociale, incluso lo scopo primario del suo regime di prestazioni collegate all'esercizio di un'attività lavorativa, o da determinare difficoltà che sono gravi e rischiano di protrarsi nel suo mercato del lavoro o da mettere un'eccessiva pressione sul corretto funzionamento dei servizi pubblici. Su proposta della Commissione previo esame della notifica e delle motivazioni ivi contenute, il Consiglio potrebbe autorizzare lo Stato membro interessato a limitare nella misura necessaria l'accesso alle prestazioni a carattere non contributivo collegate all'esercizio di un'attività lavorativa. Il Consiglio autorizzerebbe detto Stato membro a limitare l'accesso dei lavoratori nuovi arrivati nell'Unione alle prestazioni a carattere non contributivo collegate all'esercizio di un'attività lavorativa per un periodo totale di massimo quattro anni dall'inizio del rapporto di lavoro. La limitazione dovrebbe essere regressiva, evolvendo da una completa esclusione iniziale a un accesso gradualmente crescente a tali prestazioni per tener conto del crescente collegamento del lavoratore con il mercato del lavoro dello Stato membro ospitante. L'autorizzazione avrebbe durata limitata e si applicherebbe ai lavoratori nuovi arrivati nell'UE per un periodo di 7 anni.

I rappresentanti degli Stati membri che agiscono in veste di membri del Consiglio porteranno avanti i lavori su tali proposte legislative in via prioritaria e faranno tutto il possibile per assicurarne la rapida adozione.

Le future misure di cui al presente comma non dovrebbero avere come conseguenza che vi siano lavoratori dell'UE che godano di un trattamento meno favorevole rispetto a cittadini di paesi terzi in una situazione analoga.

Modifiche del diritto primario dell'UE

3.

Riguardo ai futuri allargamenti dell'Unione europea, si rileva che nei pertinenti atti di adesione saranno previste appropriate misure transitorie concernenti la libera circolazione delle persone che dovranno essere convenute da tutti gli Stati membri, conformemente ai trattati. In tale contesto si prende atto della posizione espressa dal Regno Unito a favore di tali misure transitorie.

SEZIONE E

APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

1.

Ogni Stato membro può chiedere al presidente del Consiglio europeo che una questione relativa all'applicazione della presente decisione sia discussa in sede di Consiglio europeo.

2.

La presente decisione prende effetto alla stessa data in cui il governo del Regno Unito informa il segretario generale del Consiglio che il Regno Unito ha deciso di restare membro dell'Unione europea.


(1)  Decisione del Consiglio sulle disposizioni specifiche relative alla gestione efficace dell'unione bancaria e delle conseguenze di una maggiore integrazione della zona euro.

(2)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).


ALLEGATO II

DICHIARAZIONE SULLA SEZIONE A DELLA DECISIONE DEI CAPI DI STATO O DI GOVERNO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO EUROPEO, CONCERNENTE UNA NUOVA INTESA PER IL REGNO UNITO NELL'UNIONE EUROPEA

I capi di Stato o di governo dichiarano che la decisione del Consiglio su disposizioni specifiche relative all'efficace gestione dell'unione bancaria e delle conseguenze di un'ulteriore integrazione della zona euro sarà adottata dal Consiglio alla data in cui comincerà a produrre effetti la decisione dei capi di Stato o di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo, concernente una nuova intesa per il Regno Unito nell'Unione europea, ed entrerà in vigore lo stesso giorno.

Il progetto di decisione figura qui di seguito.

PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

su disposizioni specifiche relative all'efficace gestione dell'unione bancaria e delle conseguenze di un'ulteriore integrazione della zona euro

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

(1)

A integrazione della decisione 2009/857/CE del 13 dicembre 2007 (1), è opportuno adottare disposizioni volte a consentire l'efficace gestione dell'unione bancaria e delle conseguenze di un'ulteriore integrazione della zona euro.

(2)

Il meccanismo previsto dalla presente decisione contribuisce al rispetto dei principi di cui alla sezione A della decisione dei capi di Stato o di governo per quanto riguarda gli atti legislativi concernenti l'efficace gestione dell'unione bancaria e delle conseguenze di un'ulteriore integrazione della zona euro, la cui adozione è soggetta al voto di tutti i membri del Consiglio.

(3)

A norma della sezione E, paragrafo 1, della decisione dei capi di Stato o di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo, concernente una nuova intesa per il Regno Unito nell'Unione europea (2), ogni Stato membro può chiedere al presidente del Consiglio europeo che una questione relativa all'applicazione di tale decisione sia discussa in sede di Consiglio europeo.

(4)

La presente decisione non pregiudica gli specifici meccanismi di voto convenuti dai rappresentanti dei 28 Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 18 dicembre 2013 (3), in merito all'adozione di decisioni da parte del Consiglio sulla base dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

Nell'applicazione della presente decisione e, in particolare, per quanto riguarda il tempo ragionevole per la discussione della questione in esame da parte del Consiglio, si dovrebbe tenere debito conto dell'eventuale situazione d'urgenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Se, in relazione agli atti legislativi a cui si applica la sezione A della decisione dei capi di Stato o di governo la cui adozione è soggetta al voto di tutti i membri del Consiglio, almeno un membro del Consiglio che non partecipa all'unione bancaria manifesta l'intenzione motivata di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione. Lo Stato membro interessato motiva la propria opposizione specificando in che modo il progetto di atto non rispetti i principi formulati nella sezione A di detta decisione.

2.   Durante le discussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione, una soluzione soddisfacente che tenga conto delle preoccupazioni manifestate dal membro o dai membri del Consiglio di cui al paragrafo 1.

3.   A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l'assistenza della Commissione e nel rispetto del regolamento interno del Consiglio (5), qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di una più ampia base di accordo nel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.

Tenendo in debita considerazione l'eventuale urgenza della questione e sulla base dei motivi che giustifichino un'opposizione come indicato al paragrafo 1, una tale iniziativa può essere costituita da una richiesta di discussione della questione in sede di Consiglio europeo, prima del suo ritorno al Consiglio per la decisione. Qualsiasi rinvio di tale tipo non pregiudica il normale funzionamento della procedura legislativa dell'Unione e non può dar luogo a una situazione che consenta a uno Stato membro di porre un veto.

Articolo 2

La presente decisione, che integra la decisione 2009/857/CE, entra in vigore il giorno in cui comincia a produrre effetti la decisione dei capi di Stato o di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo, concernente una nuova intesa per il Regno Unito nell'Unione europea. Cessa di applicarsi se quest'ultima cessa di applicarsi.

Fatto a …, [data]

Per il Consiglio

Il presidente

[nome]


(1)  Decisione 2009/857/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2007, relativa all'attuazione degli articoli 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e 238, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da un lato, e a decorrere dal 1o aprile 2017, dall'altro (GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 73).

(2)  Decisione dei capi di Stato e di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo, concernente una nuova intesa per il Regno Unito nell'Unione europea (GU C 69 I., del 23.2.2016, pag. 1).

(3)  Dichiarazione del 18 dicembre 2013 dei rappresentanti dei 28 Stati membri riuniti in sede di Consiglio, doc. n. 18137/13.

(4)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(5)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).


ALLEGATO III

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO SULLA COMPETITIVITÀ

L'Europa deve diventare più competitiva, se vogliamo generare crescita e posti di lavoro. Sebbene tale obiettivo sia stato al centro delle attività dell'UE negli ultimi anni, il Consiglio europeo è convinto che si possa fare di più per sfruttare appieno il potenziale di tutte le componenti del mercato interno, promuovere un clima favorevole all'imprenditorialità e alla creazione di posti di lavoro, investire e preparare le nostre economie per il futuro, agevolare il commercio internazionale, e far sì che l'Unione diventi un partner più interessante.

Il Consiglio europeo evidenzia l'enorme valore del mercato interno come spazio senza frontiere ove le merci, le persone, i servizi e i capitali circolano liberamente. Si tratta di uno dei maggiori successi ottenuti dall'Unione. In questi tempi di sfide economiche e sociali è necessario dare nuovo slancio al mercato interno e adeguarlo affinché possa stare al passo con il nostro contesto in costante evoluzione. L'Europa deve dare impulso alla sua competitività internazionale ad ampio raggio in materia di servizi e prodotti e in settori chiave come l'energia e il mercato unico digitale.

Il Consiglio europeo esorta tutte le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad adoperarsi per una migliore regolamentazione e a abrogare la normativa superflua al fine di accrescere la competitività dell'UE, tenendo nel contempo in debito conto la necessità di mantenere elevati livelli di tutela dei consumatori, dei lavoratori, della salute e dell'ambiente. Si tratta di un elemento fondamentale per garantire la crescita economica e promuovere la competitività nonché la creazione di posti di lavoro.

Per contribuire a tale obiettivo il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio». È necessaria una cooperazione efficace in questo contesto per semplificare la legislazione dell'Unione ed evitare l'inflazione normativa e gli oneri amministrativi per i cittadini, le amministrazioni e le imprese, incluse le piccole e medie imprese, garantendo nel contempo il raggiungimento degli obiettivi della legislazione.

Occorre concentrare l'attenzione su:

un forte impegno nella riduzione degli oneri e nella semplificazione normativa, anche attraverso il ritiro o l'abrogazione di atti legislativi, se del caso, e un migliore utilizzo della valutazione d'impatto e della valutazione ex post nell'intero ciclo legislativo, a livello sia dell'UE che nazionale. Tale lavoro dovrebbe basarsi sui progressi già compiuti con il programma sull'adeguatezza della regolamentazione (REFIT),

il potenziamento dell'azione volta a ridurre l'onere complessivo della regolamentazione dell'UE, soprattutto per le PMI e le microimprese,

la fissazione, ove fattibile, di obiettivi di riduzione degli oneri nei settori chiave, con impegni da parte delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri.

Il Consiglio europeo si compiace dell'impegno della Commissione di riesaminare ogni anno i risultati degli sforzi dell'Unione miranti a semplificare la legislazione, evitare l'inflazione normativa e ridurre gli oneri gravanti sulle imprese. Tale panoramica annuale condotta a sostegno del programma REFIT della Commissione comprenderà un'indagine annuale sugli oneri ed esaminerà altresì il corpus del diritto dell'UE vigente.

Il Consiglio europeo chiede inoltre al Consiglio di esaminare le revisioni annuali condotte dalla Commissione ai sensi della sua dichiarazione sulla sussidiarietà al fine di garantire che sia dato loro un seguito adeguato nei vari settori di attività dell'Unione. Invita la Commissione a proporre l'abrogazione delle misure che sono in contraddizione con il principio di sussidiarietà o che impongono un onere regolamentare sproporzionato.

Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di un sistema commerciale multilaterale forte e regolamentato e la necessità di concludere ambiziosi accordi bilaterali commerciali e di investimento con i paesi terzi in uno spirito di reciprocità e di vantaggio reciproco. In tale contesto, si compiace del recente accordo raggiunto dall'OMC a Nairobi. È necessario portare avanti i lavori nei negoziati con gli Stati Uniti d'America, il Giappone e i principali partner dell'America latina, segnatamente il Mercosur, e della regione Asia-Pacifico. Il commercio deve andare a vantaggio di tutti, consumatori, lavoratori e operatori economici. La nuova strategia commerciale («Commercio per tutti: verso una politica commerciale e di investimento più responsabile») è un elemento essenziale in tale contesto.

Il Consiglio europeo seguirà da vicino gli sviluppi al riguardo e chiede al Consiglio «Affari generali» e al Consiglio «Competitività» di valutare periodicamente i progressi compiuti riguardo ai vari elementi menzionati nella presente dichiarazione.


ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

relativa a un meccanismo di attuazione della sussidiarietà e a un meccanismo di attuazione della riduzione degli oneri

La Commissione istituirà un meccanismo teso a esaminare la conformità dell'attuale corpus legislativo dell'UE al principio di sussidiarietà e di proporzionalità, basandosi sui processi esistenti e al fine di garantire la piena attuazione di tale principio.

La Commissione definirà delle priorità per tale esame, tenendo conto dell'opinione del Parlamento europeo, del Consiglio e dei parlamenti nazionali.

La Commissione proporrà un programma di lavoro entro la fine del 2016, per presentare in seguito, su base annuale, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione si impegna fermamente a semplificare il diritto dell'UE e a ridurre gli oneri normativi per gli operatori commerciali dell'UE senza compromettere gli obiettivi politici, e proseguirà gli sforzi in tale senso, dando attuazione all'agenda «Legiferare meglio» del 2015 e in particolare al programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) della Commissione. La riduzione della burocrazia per l'imprenditoria, in particolare per le piccole e medie imprese, resta un obiettivo generale per tutti noi nella creazione di crescita e occupazione.

La Commissione, nell'ambito della piattaforma REFIT, lavorerà con gli Stati membri e con le parti interessate al fine di definire obiettivi specifici a livello dell'UE e nazionale per ridurre gli oneri per le imprese, segnatamente nei settori più gravosi in particolare per le piccole e medie imprese. Una volta definiti gli obiettivi, la Commissione monitorerà i progressi in merito e presenterà ogni anno una relazione al Consiglio europeo.


ALLEGATO V

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

concernente l'indicizzazione delle prestazioni per figli a carico esportate verso uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoratore soggiorna

La Commissione presenterà una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, al fine di offrire agli Stati membri, riguardo all'esportazione delle prestazioni per figli a carico verso uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoratore soggiorna, la possibilità di indicizzare tali prestazioni sulla base delle condizioni nello Stato membro in cui risiedono i figli.

La Commissione ritiene che tali condizioni includano il tenore di vita e il livello di prestazioni per figli a carico d'applicazione in detto Stato membro.


(1)  Regolamento (CE) n 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).


ALLEGATO VI

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

sul meccanismo di salvaguardia di cui alla sezione D, paragrafo 2, lettera b), della decisione dei capi di Stato o di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo, concernente una nuova intesa per il Regno Unito nell'Unione europea

Con riferimento alla sezione D, paragrafo 2, lettera b), della decisione dei capi di Stato o di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo, concernente una nuova intesa per il Regno Unito nell'Unione europea, la Commissione presenterà una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, al fine di prevedere un meccanismo di salvaguardia restando inteso che possa essere usato, e che lo sarà, e che dia quindi soluzione alle preoccupazioni del Regno Unito riguardo all'afflusso eccezionale di lavoratori provenienti da altre parti dell'Unione europea, registrato negli ultimi anni.

La Commissione europea ritiene che dalle informazioni fornitele dal Regno Unito, in particolare per il fatto che quest'ultimo non si è pienamente avvalso dei periodi transitori relativi alla libera circolazione dei lavoratori previsti nei recenti atti di adesione, emerga che attualmente nel Regno Unito si registra il tipo di situazione eccezionale che il meccanismo di salvaguardia proposto dovrebbe coprire. Di conseguenza, il Regno Unito sarebbe giustificato ad avviare il meccanismo nella piena aspettativa di ottenere l'approvazione.


ALLEGATO VII

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

relativa a questioni connesse all'abuso del diritto di libera circolazione delle persone

La Commissione prende atto della decisione dei capi di Stato o di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo, concernente una nuova intesa per il Regno Unito nell'Unione europea, segnatamente della sezione D.

La Commissione intende adottare una proposta a integrazione della direttiva 2004/38 sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione al fine di escludere dal campo di applicazione dei diritti di libera circolazione i cittadini di paesi terzi che non godevano di previo soggiorno legale in uno Stato membro prima di sposare un cittadino dell'Unione o che sposano un cittadino dell'Unione solo dopo che quest'ultimo ha stabilito la residenza nello Stato membro ospitante. Di conseguenza, in tali casi si applica al cittadino del paese terzo il diritto dell'immigrazione dello Stato membro ospitante. La proposta sarà presentata dopo che abbia preso effetto la suddetta decisione.

Per quanto concerne situazioni di abuso nel contesto dell'ingresso e del soggiorno di familiari non UE di cittadini mobili dell'Unione, la Commissione intende chiarire quanto segue:

gli Stati membri possono trattare casi specifici di abuso dei diritti di libera circolazione da parte di cittadini dell'Unione che rientrano nel proprio Stato membro di cittadinanza con un familiare non UE qualora il soggiorno nello Stato membro ospitante non sia stato sufficientemente autentico da creare o consolidare la vita familiare e avesse lo scopo di eludere l'applicazione delle norme nazionali in materia di immigrazione,

il concetto di matrimonio fittizio — che non è tutelato dal diritto dell'Unione — copre anche un matrimonio che viene mantenuto al fine di garantire a un familiare che non è cittadino di uno Stato membro il godimento di un diritto di soggiorno.

La Commissione intende inoltre chiarire che, al fine di stabilire se il comportamento di un cittadino dell'Unione rappresenti una minaccia «attuale» per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza, gli Stati membri possono tenere conto del comportamento passato di un individuo. Possono agire per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza anche in assenza di precedenti condanne penali per motivi di prevenzione ma specificamente connessi alla persona interessata. La Commissione intende chiarire anche i concetti di «gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza» e «motivi imperativi di pubblica sicurezza». In occasione di una futura revisione della direttiva 2004/38 sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione, la Commissione esaminerà inoltre i livelli a cui tali concetti sono legati.

Tali chiarimenti saranno elaborati in una comunicazione contenente orientamenti sull'applicazione del diritto dell'Unione in materia di libera circolazione dei cittadini dell'Unione.