ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 47

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
6 febbraio 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 047/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7870 — Fondo Strategico Italiano/Eni/Saipem) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2016/C 047/02

Avviso all’attenzione delle persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

2

 

Commissione europea

2016/C 047/03

Tassi di cambio dell'euro

3

2016/C 047/04

Decisione della Commissione, del 5 febbraio 2016, relativa alla nomina di alcuni membri del consiglio scientifico del Consiglio europeo della ricerca

4


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2016/C 047/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7912 — Fluor/Stork) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

7

2016/C 047/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7915 — American Securities/Blount International) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

8

2016/C 047/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7916 — Macquarie/Ivanhoe/Logos Australia/Logos China) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

9

2016/C 047/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7909 — Lone Star Fund IX/N&W Global Vending) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

10

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2016/C 047/09

Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

11


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

6.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 47/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7870 — Fondo Strategico Italiano/Eni/Saipem)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 47/01)

L’11 gennaio 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua italiana e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M7870. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

6.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 47/2


Avviso all’attenzione delle persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

(2016/C 47/02)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione di Sergey Valeryevich AKSYONOV (n. 1), Vladimir Andreevich KONSTANTINOV (n. 2), Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (n. 3), Aleksei Mikhailovich CHALIY (n. 5), Sergey Pavlovych TSEKOV (n. 8), Aleksandr Borisovich TOTOONOV(n. 14), Oleg Evgenevich PENTELEEV (n. 15), Elena Borisovna MIZULINA (n. 33), Oleg Genrikhovich SAVELYEV (n. 36), Andriy Yevgenovych PURGIN (n. 45), Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (n. 46), Igor Vsevolodovich GIRKIN (n. 48), Oleg Grigorievich KOZYURA (n. 53), Viacheslav PONOMARIOV (n. 54), Oleg TSARIOV (n. 57), Aleksandr Yurevich BORODAI (n. 62), Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY (n. 64), Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (n. 65), Alexander Nikolayevich TKACHYOV (n. 81), Ekaterina Iurievna GUBAREVA (n. 83), Miroslav Vladimirovich RUDENKO (n. 98), Andrey Yurevich PINCHUK (n. 100), Andrei Nikolaevich RODKIN (n. 102), Serhiy KOZYAKOV (n. 120), Oleg Konstantinovich AKIMOV (n. 121), Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV (n. 126), Alexandr SHUBIN (n. 138), Ekaterina FILIPPOVA (n. 141), Evgeny Vladimirovich MANUILOV (n. 143), Olga BESEDINA (n. 145), Arkady Viktorovich BAKHIN (n. 148), Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (n. 149), PJSC State Unitary Enterprise della Repubblica di Crimea «Chernomorneftegaz» (n. 1), Società a responsabilità limitata «Port Feodosia» (n. 2), State Unitary Enterprise della città di Sebastopoli, «Sevastopol seaport» (n. 13), Società a responsabilità limitata «Kerch»/«Kamysh-Burun» (n. 14), State Unitary Enterprise della Repubblica di Crimea «Universal-Avia» (n. 15), Federal State Budgetary Enterprise «Sanatorium Nizhnyaya Oreanda» dell’amministrazione del Presidente della Federazione russa (n. 18), State Unitary Enterprise della Repubblica di Crimea «National Institute of Wine “Magarach”» (n. 19) e State Unitary Enterprise della Repubblica di Crimea «Factory of sparkling wine “Novy Svet”» (n. 20), persone ed entità che figurano nell’allegato della decisione 2014/415/PESC (1) del Consiglio e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 (2) del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Il Consiglio valuta di mantenere le misure restrittive nei confronti delle suddette persone ed entità presentando nuove motivazioni. Si informano tali persone ed entità che possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere la prevista motivazione della loro designazione, prima del 12 febbraio 2016, al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

(2)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.


Commissione europea

6.2.2016   

IT

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C 47/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

5 febbraio 2016

(2016/C 47/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1202

JPY

yen giapponesi

130,71

DKK

corone danesi

7,4629

GBP

sterline inglesi

0,76975

SEK

corone svedesi

9,4325

CHF

franchi svizzeri

1,1101

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,5665

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,037

HUF

fiorini ungheresi

309,95

PLN

zloty polacchi

4,4134

RON

leu rumeni

4,5028

TRY

lire turche

3,2498

AUD

dollari australiani

1,5583

CAD

dollari canadesi

1,5404

HKD

dollari di Hong Kong

8,7231

NZD

dollari neozelandesi

1,6655

SGD

dollari di Singapore

1,5636

KRW

won sudcoreani

1 333,89

ZAR

rand sudafricani

17,7584

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3624

HRK

kuna croata

7,6540

IDR

rupia indonesiana

15 177,38

MYR

ringgit malese

4,6528

PHP

peso filippino

53,271

RUB

rublo russo

86,0050

THB

baht thailandese

39,778

BRL

real brasiliano

4,3454

MXN

peso messicano

20,3988

INR

rupia indiana

75,7857


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


6.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 47/4


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2016

relativa alla nomina di alcuni membri del consiglio scientifico del Consiglio europeo della ricerca

(2016/C 47/04)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione C(2013) 8915 (2) [successivamente modificata dalla decisione C(2015) 788 (3)], la Commissione ha istituito un Consiglio europeo della ricerca («CER») per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, che costituisce lo strumento di attuazione delle azioni nell’ambito della parte I «Eccellenza scientifica» concernente l’obiettivo specifico «Consiglio europeo della ricerca (CER)», di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto a), della decisione 2013/743/UE.

(2)

Il CER è composto dal consiglio scientifico indipendente, di cui all’articolo 7 della decisione 2013/743/UE, e dalla struttura esecutiva specifica di cui all’articolo 8 della stessa decisione.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione C(2013) 8915, il consiglio scientifico è composto dal presidente del CER e da 21 membri.

(4)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2013/743/UE, i membri del consiglio scientifico sono nominati per un mandato limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. Essi devono essere nominati in modo da garantire la continuità del lavoro del consiglio scientifico.

(5)

La durata del mandato di alcuni membri del consiglio scientifico scade il 31 dicembre 2015 e pertanto occorre rinnovare la composizione del consiglio scientifico.

(6)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della decisione 2013/743/UE, i membri del consiglio scientifico sono nominati dalla Commissione, a seguito di una procedura di designazione indipendente e trasparente, concordata con il consiglio scientifico, che prevede tra l’altro la consultazione della comunità scientifica e la trasmissione di una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. A tal fine, è stato istituito un comitato permanente incaricato di identificare i futuri membri del consiglio scientifico. Il comitato di identificazione ha formulato raccomandazioni all’indirizzo della Commissione per la sostituzione e il rinnovo del mandato dei membri del consiglio scientifico che sono state accettate,

DECIDE:

Articolo 1

Il professor Sir Christopher CLARK è nominato membro del consiglio scientifico del CER per un primo mandato che scade il 31 dicembre 2019.

La professoressa Barbara ROMANOWICZ è nominata membro del consiglio scientifico del CER per un primo mandato che scade il 31 dicembre 2019.

Articolo 2

I membri del consiglio scientifico del CER sono elencati nell’allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per la Commissione

Carlos MOEDAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965.

(2)  Decisione C(2013) 8915 della Commissione, del 12 dicembre 2013, che istituisce il Consiglio europeo della ricerca (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 23).

(3)  Decisione C(2015) 788 della Commissione, del 17 febbraio 2015, che modifica la decisione C(2013) 8915 della Commissione che istituisce il Consiglio europeo della ricerca (GU C 58 del 18.2.2015, pag. 3).


ALLEGATO

Membri del consiglio scientifico del CER

Nome e istituto

Fine del mandato

Klaus BOCK, Fondazione nazionale danese per la ricerca

31 dicembre 2016

Margaret BUCKINGHAM, Istituto Pasteur, Parigi

30 giugno 2019

Christopher CLARK, Università di Cambridge

31 dicembre 2019

Athene DONALD, Università di Cambridge

31 dicembre 2016

Barbara ENSOLI, Istituto Superiore di Sanità, Roma

31 dicembre 2016

Nuria Sebastian GALLES, Università Pompeu Fabra, Barcellona

31 dicembre 2016

Michael KRAMER, Istituto Max Planck di radioastronomia, Bonn

30 giugno 2019

Tomas JUNGWIRTH, Accademia delle scienze della Repubblica ceca

31 dicembre 2018

Matthias KLEINER, Università tecnica di Dortmund

31 dicembre 2016

Éva KONDOROSI, Accademia ungherese delle scienze

31 dicembre 2016

Barbara ROMANOWICZ, Laboratorio sismologico di Berkeley

31 dicembre 2019

Mart SAARMA, Università di Helsinki

31 dicembre 2016

Nils Christian STENSETH, Università di Oslo

31 dicembre 2017

Martin STOKHOF, Università di Amsterdam

31 dicembre 2017

Janet THORNTON, Istituto di bioinformatica europea — Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL-EBI)

31 dicembre 2018

Isabelle VERNOS, (Istituto catalano di ricerca e studi avanzati), Barcelona

30 giugno 2019

Reinhilde VEUGELERS, Università cattolica di Lovanio

31 dicembre 2016

Michel WIEVIORKA, Centro di analisi e d’intervento sociologico, Parigi

31 dicembre 2017

Fabio ZWIRNER, Università di Padova

31 dicembre 2018


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

6.2.2016   

IT

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C 47/7


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7912 — Fluor/Stork)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 47/05)

1.

In data 29 gennaio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Fluor Corporation («Fluor», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Stork Holding B.V. and Stork Technical Services Group B.V. («Stork», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Fluor: servizi di ingegneristica, appalto, costruzione, manutenzione e gestione di progetti,

—   Stork: servizi di manutenzione, modifica e asset integrity per impianti di produzione esistenti.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7912 — Fluor/Stork, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


6.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 47/8


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7915 — American Securities/Blount International)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 47/06)

1.

In data 1o febbraio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa American Securities LLC («American Securities», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Blount International INC («Blount International», Stati Uniti) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   American Securities: gestione di fondi di investimento in private equity in diversi settori economici,

—   Blount International: attrezzature di produzione utilizzate nei settori della silvicoltura, del giardinaggio, dell’agricoltura e dell’edilizia.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7915 — American Securities/Blount International, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


6.2.2016   

IT

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C 47/9


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7916 — Macquarie/Ivanhoe/Logos Australia/Logos China)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 47/07)

1.

In data 29 gennaio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Macquarie Corporate Holdings Pty Limited («Macquarie Capital», Australia), appartenente al gruppo Macquarie (Australia), e Ivanhoe Cambridge China Inc. («Ivanhoe», Canada), controllata del fondo pensione Caisse de dépôt et placement de Québec (Canada), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune delle imprese Logos New Holding Company Pty Ltd (Australia), Logos New Holding Trust (Australia), Logos New Investment Trust (Australia) (collettivamente «Logos Australia») e Logos China Investment Limited («Logos China», Isole Vergini britanniche) mediante sottoscrizione di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Macquarie Capital: intermediazione di investimento su scala mondiale per clienti istituzionali, aziendali e al dettaglio in un’ampia gamma di settori, tra cui risorse e materie prime, energia, enti finanziari, infrastrutture e beni immobili,

—   Ivanhoe: investimenti immobiliari su scala mondiale,

—   Logos Australia: sviluppo e gestione immobiliare in Australia,

—   Logos China: sviluppo e gestione immobiliare in Cina.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7916 — Macquarie/Ivanhoe/Logos Australia/Logos China, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


6.2.2016   

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C 47/10


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7909 — Lone Star Fund IX/N&W Global Vending)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 47/08)

1.

In data 1o febbraio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Lone Star Fund IX (U.S), L.P. («Lone Star», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di N&W Global Vending SpA («N&W», Italia), mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Lone Star: fondo di private equity che investe in beni immobili, equity, credito e altri attivi finanziari,

—   N&W: produzione, commercializzazione e vendita di distributori automatici per cibi e bevande, sia nell’Unione europea che su scala mondiale.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7909 — Lone Star Fund IX/N&W Global Vending, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

6.2.2016   

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C 47/11


Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2016/C 47/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOCUMENTO UNICO

«SOUMAINTRAIN»

N. UE: FR-PGI-0005-01298 — 29.12.2014

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione

«Soumaintrain»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.3. Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Soumaintrain» è un formaggio a pasta molle e crosta lavata, a predominanza lattica, elaborato esclusivamente con latte vaccino intero. Dopo 21 giorni di stagionatura, il «Soumaintrain» è caratterizzato da:

una crosta di colore che varia dal giallo-avorio all’ocra, leggermente umida, che può essere rugosa e con segni di rigatura derivati dalle griglie di stagionatura. È tollerato un rivestimento leggermente feltrato in superficie,

una pasta soffice, liscia, leggermente granulosa e di colore bianco-avorio. In questa fase, essa deve obbligatoriamente presentare una proteolisi sotto la crosta. Il suo tenore di materia secca è pari almeno al 40 % e contiene almeno il 48 % di materie grasse nell’estratto secco,

un odore animale o vegetale,

un gusto lattico che conferisce al formaggio una punta di acidità, unito ad una percezione di amaro «nobile» derivato dai composti dalla proteolisi senza retrogusto sgradevole. Durante la stagionatura si sviluppano aromi «animali» e, a seconda della stagione, aromi «vegetali» che ricordano il fungo, l’humus, il fieno o la paglia. Gli aromi sono persistenti in bocca.

Il «Soumaintrain» ha la forma di un cilindro piatto il cui diametro può variare da 90 a 130 mm ed il peso è compreso fra 180 e 600 g.

L’altezza dei formaggi è proporzionale al loro diametro ed è compresa fra il 25 % e il 35 % del medesimo.

3.3.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

La parte della razione foraggera dell’alimentazione delle vacche da latte in produzione o delle vacche in asciutta, proveniente dalla zona geografica, calcolata sulla materia secca della razione foraggera, è fissata al 75 % come minimo.

La parte di erba nell’alimentazione delle vacche da latte in produzione è fissata ad un minimo del 30 % della materia secca dei foraggi grossolani nell’arco dell’anno.

Le superfici erbose sulle quali pascolano le vacche da latte in produzione sono di 12 are per vacca. Le vacche da latte in produzione pascolano per almeno cinque mesi dal momento della messa al pascolo effettiva. È autorizzato il complemento con foraggi.

La parte media annua di complementi nell’alimentazione delle vacche da latte, in produzione o in asciutta, è inferiore al 30 % della materia secca della razione totale.

Tali disposizioni mirano a garantire l’utilizzo di erba nell’alimentazione che contribuisce allo sviluppo di aromi specifici del «Soumaintrain» durante la stagionatura.

Il latte destinato alla fabbricazione del «Soumaintrain» è latte vaccino intero, raccolto al più tardi entro 48 ore a decorrere dalla prima mungitura, che non sia stato sottoposto né ad aggiunta né a sottrazione di materie grasse o di proteine. La concentrazione del latte mediante eliminazione parziale della parte acquosa prima della coagulazione è vietata.

Il latte destinato alla lavorazione del «Soumaintrain» è prodotto nella zona geografica. Quest’ultima è solcata da una rete idrologica molto densa ed è quindi costituita soprattutto da valli umide caratterizzate da terreni facilmente inondabili, creando un ambiente propizio alla crescita dell’erba, favorito anche da un clima piovoso e dai suoli argillosi. Quest’erba, brucata dalle vacche da latte per almeno cinque mesi all’anno, contribuisce a conferire al «Soumaintrain» le sue caratteristiche precipue e, in particolare, i suoi aromi «vegetali» specifici che, a seconda delle stagioni, si sviluppano durante l’intero processo di stagionatura.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

La produzione del latte, la lavorazione e la stagionatura dei formaggi sono effettuati nella zona geografica.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Oltre alle diciture obbligatorie previste dalla normativa, l’etichettatura delle singole forme di formaggio comporta:

la denominazione «Soumaintrain»,

l’identificazione del caseificio.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica del «Soumaintrain» corrisponde al territorio che include le seguenti suddivisioni amministrative (dipartimenti, comuni e cantoni):

Dipartimento dell’Aube:

Comuni: Clérey, Fresnoy-le-Château, Montreuil-sur-Barse.

Cantoni: Bar-sur-Seine, Chaource, Ervy-le-Châtel; ad eccezione dei seguenti comuni: Balnot-la-Grange, Bar-sur-Seine, Bourguignons, Buxeuil, Chaserey, Coussegrey, Eaux-Puiseaux, Étourvy, Jully-sur-Sarce, Maisons-lès-Chaource, Merrey-sur-Arce, Pargues, Villemorien, Ville-sur-Arce, Villiers-le-Bois, Villiers-sous-Praslin, Vosnon, Vougrey.

Dipartimento della Côte-d’Or:

Comuni: Bard-lès-Époisses, Blancey, Brochon, Chailly-sur-Armançon, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Corrombles, Curley, Éguilly, Époisses, Genay, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Jeux-lès-Bard, Lantilly, Martrois, Massingy-lès-Semur, Millery, Mont-Saint-Jean, Morey-Saint-Denis, Nuits-Saint-Georges, Quemigny-Poisot, Saint-Philibert, Semezanges, Semur-en-Auxois, Torcy-et-Pouligny, Trouhaut, Turcey, Vic-de-Chassenay, Villars-et-Villenotte, Villotte-Saint-Seine.

Cantoni: Sombernon, Montbard, Venarey-les-Laumes, Vitteaux; ad eccezione dei seguenti comuni: Ancey, Arcey, Baulme-la-Roche, Blaisy-Haut, Bussy-le-Grand, Charny, Corpoyer-la-Chapelle, Fain-lès-Moutiers, Frôlois, Lucenay-le-Duc, Mâlain, Montoillot, Moutiers-Saint-Jean, Prâlon, Sainte-Marie-sur-Ouche, Saint-Jean-de-Boeuf, Saint-Thibault, Saint-Victor-sur-Ouche, Savigny-sous-Mâlain, Source-Seine, Touillon.

Dipartimento dell’Yonne:

Comuni: Auxerre, Bleigny-le-Carreau, Brienon-sur-Armançon, Chevannes, Esnon, Mercy, Monéteau, Venoy.

Cantoni: Ligny-le-Châtel, Saint-Florentin, Seignelay, Auxerre-Sud-Ouest, Migennes, Auxerre-Nord, Ancy-le-Franc, Cruzy-le-Châtel, Flogny-la-Chapelle, Tonnerre; ad eccezione dei seguenti comuni: Béru, La Chapelle-Vaupelteigne, Collan, Épineuil, Fleys, Maligny, Molosmes, Villy, Viviers.

5.   Legame con la zona geografica

La zona geografica è una pianura erbosa in valli umide (Armance e Armançon, Yonne e Serein, Seine nella sua parte che attraversa la Champagne Humide, Brenne, Oze e Ozerain). Essa è caratterizzata da fattori naturali propizi al mantenimento di caseifici su territori dediti all’allevamento, inadatti allo svolgimento di altre attività agricole.

Dal punto di vista geologico, i suoli, di natura diversa ma prevalentemente argillosi, sono mobili ed impermeabili e spesso occupati da prati naturali non meccanizzabili.

Dal punto di vista idrologico e idrografico, la zona geografica è attraversata da una rete molto densa, insediata su rocce non molto dure e impermeabili, all’origine della topografia poco ondulata e dei rilievi bassi nonché del carattere facilmente inondabile delle terre dall’autunno alla primavera.

Dal punto di vista climatico, il clima oceanico, caratterizzato da influssi leggermente continentali, presenta temperature piuttosto fresche con una media annua che supera soltanto lievemente i 10 °C, un regime regolare di precipitazioni compreso fra 700 e 800 mm senza siccità estiva rilevante.

Storicamente, la culla del «Soumaintrain», sita all’estremo nord della Borgogna ai confini con il dipartimento dell’Aube, è caratterizzata da competenze in materia di produzione dei formaggi a pasta molle a dominanza lattica e crosta lavata, che risalgono al Medio Evo.

Le prime tracce di elaborazione del formaggio stagionato risalgono al XII secolo, secondo un testo di Henri Auclerc (1887-1968), parroco di Vergigny, che istituisce un nesso fra la produzione casearia e la storia dell’abbazia di Pontigny, fondata nel 1117; egli scrive: «i monaci Cistercensi facevano pagare l’affitto dei terreni con formaggi stagionati».

Il «Soumaintrain» e le modalità ancestrali della sua lavorazione sono descritte a più riprese nella letteratura del XIX secolo. Louis-Eugène Bérillon, ad esempio, nell’opera La Bonne Ménagère Agricole (Auxerre, decima edizione del 1889), cita la descrizione dei processi di elaborazione dell’insegnante in pensione Couturot: «al latte appena munto […] si aggiunge il caglio […] e, quando il latte cui è stato aggiunto il presame è ben cagliato, lo si dispone in appositi recipienti (cilindri privi di fondo e di coperchio) su piccoli graticci di vimini […], quando il formaggio è ben sgocciolato lo si rivolta due volte al giorno per due giorni […], quando si è solidificato lo si estrae dalla forma, lo si cosparge di sale su entrambi i lati, quindi lo si lava con acqua pulita e fresca tutti i giorni fino a che esso assume esternamente un bel colore giallo».

Il miglioramento delle vie di comunicazione nel XIX secolo, favorendo la specializzazione agricola e lo sviluppo dell’allevamento, ha consentito altresì l’incremento della commercializzazione dei formaggi. A partire dalla prima metà del XX secolo, la zona storica di produzione del «Soumaintrain» viene inclusa in una più ampia zona di produzione dei formaggi a pasta molle come testimonia La France Fromagère di Claire Delfosse, pubblicata nel 1993.

Anche la natura lattica di questi formaggi a pasta molle della zona nonché la loro stagionatura specifica mediante lavaggio della crosta sono comprovati nell’inventario del patrimonio culinario di Francia (L’inventaire du patrimoine culinaire de France), nel volume sulla Borgogna (edizione 1993).

La produzione del Soumaintrain ha valicato i confini della culla storica, sviluppandosi fra produttori artigianali e caseifici. Il «Soumaintrain» trae così beneficio dal carattere tecnico di questi ultimi, che padroneggiano perfettamente la lavorazione del formaggio a pasta molle e a crosta lavata, ottenuto dalla cagliata lattica, nonché dallo sviluppo commerciale che permettono di assicurare.

Oltre alla qualità dei suoi aromi, le peculiarità del «Soumaintrain» risiedono nella sua pasta morbida, di color bianco-avorio, liscia e leggermente granulosa, nonché nella sua crosta lavata di colore tra l’avorio-giallo e l’ocra, leggermente umida.

La lavorazione a partire dalla cagliata lattica conferisce a questo formaggio la particolarità di conservare, anche dopo la stagionatura, un odore e un gusto lattici caratteristici e distintamente percettibili.

Il legame con la zona geografica del «Soumaintrain» si basa sulla sua qualità determinata e sulla sua reputazione.

Le pianure erbose delle valli umide godono di un clima umido e di suoli argillosi favorevoli alla crescita dell’erba. Altre zone sono più adatte alla coltivazione dei cereali che costituiscono anch’essi una delle componenti dell’alimentazione foraggera. Le condizioni naturali della zona geografica consentono quindi la produzione di un’alimentazione diversificata e adattata alle esigenze di una vacca da latte.

L’utilizzo di erba nell’alimentazione, brucata per almeno cinque mesi all’anno, contribuisce allo sviluppo degli aromi specifici del «Soumaintrain» durante la stagionatura. Il «Soumaintrain» emana così un aroma intenso e persistente di natura «animale» e, a seconda della stagione, aromi vegetali che ricordano il fungo, l’humus, il fieno o la paglia, che attenuano questa percezione.

La zona geografica, tradizionalmente favorevole all’insediamento e al mantenimento di aziende orientate verso l’allevamento di animali da latte o dedite alla policoltura e all’allevamento, ha permesso di fare del «Soumaintrain» un formaggio di tradizione locale.

L’acquisizione della tecnica specifica di stagionatura mediante lavaggio della crosta è perfettamente adeguata alle condizioni climatiche della zona climatica. Nel corso della stagionatura, storicamente effettuata all’aria aperta, l’umidità dell’aria poteva dare origine allo sviluppo di una flora di superficie indesiderata. Il lavaggio dei formaggi ha permesso di sopprimere questa flora. Questa tecnica, che perdura e costituisce la principale specificità del «Soumaintrain», spiega il carattere umido della sua crosta ed il suo colore fra l’avorio e il giallo più chiaro rispetto ai formaggi prodotti nelle zone vicine, a causa della regolare soppressione della flora di superficie, attenuando in tal modo il colore del formaggio. Questo lavaggio della crosta, oggi effettuato perlomeno quattro volte durante la fase di stagionatura, permette anche di limitare l’azione proteolitica della flora di superficie.

La produzione di acidità dovuta alla cagliatura lattica e l’intervallo temporale fra questi lavaggi consentono tuttavia una certa proteolisi della pasta sotto la crosta che non arriva alla parte centrale del formaggio nonché una stagionatura centripeta sotto l’azione della flora di superficie, il che conferisce al «Soumaintrain» i suoi aromi intensi e la sua caratteristica punta di amaro «nobile» in bocca. Lo sgocciolamento spontaneo, l’asciugatura e la salagione a secco sono elementi di inquadramento di questa tecnologia.

Il «Soumaintrain» presenta inoltre una pasta sottile, frutto di una manipolazione che rispetta il prodotto durante l’intero processo di lavorazione. Così, P. Larue (ingegnere agronomo, autore nel 1911 di Le fromage Soumaintrain et la vallée de l’Armance) definiva il «Soumaintrain» un «formaggio non molto democratico», per via delle particolari attenzioni e delle numerose manipolazioni che richiede.

Il «Soumaintrain» gode di una reputazione di lunga data come testimonia l’opera La bonne Ménagère Agricole di Louis-Eugéne Bérillon (Auxerre, seconda edizione; 1889) in cui i formaggi «Soumaintrain» sono descritti come «i migliori formaggi del paese».

Questa reputazione si è mantenuta localmente e si è sviluppata grazie alla continuità dell’impiego di questa denominazione a partire dal XIX secolo da parte dei produttori artigianali e degli stagionatori i quali commercializzavano il prodotto nei centri di consumo siti nelle vicinanze, ed alla promozione della denominazione accanto ad altre denominazioni riconosciute di altri formaggi dello stesso settore di produzione. Nella Guide du fromage di Androuet, mastro formaggiaio e stagionatore parigino fin dal 1909, (edizione Stock/1971) versione francese ed inglese, il «Soumaintrain» è descritto come «un eccellente formaggio di piccole dimensioni, di consumo locale o limitato». A partire dal 1984 si organizza ogni anno, nel mese di ottobre, una ronda del «Soumaintrain» e del foie gras nella culla storica di produzione del «Soumaintrain».

Il «Soumaintrain» è descritto nell’edizione dedicata alla Borgogna de L’inventaire du patrimoine culinaire français (edizione Albin Michel/CNAC, 1993).

Numerosi sono i ristoranti che propongono il «Soumaintrain» tra i loro formaggi regionali o che lo inseriscono in ricette culinarie al formaggio, come stanno a dimostrare le ricette elaborate dall’«Amicale des cuisiniers de Côte d’Or» nel 2012. Le specificità ben consolidate del «Soumaintrain» sono anch’esse promosse nelle riviste professionali nazionali, come testimoniano gli articoli pubblicati fra il 2013 e il 2015 nel Profession fromager e nel Courrier du Fromager. La reputazione del «Soumaintrain» è comprovata anche dai premi ottenuti nel Concours Général Agricole.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCSoumaintrain.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.