ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 463

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
23 dicembre 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2014/C 463/01

Conclusioni del Consiglio sulla governance partecipativa del patrimonio culturale

1

2014/C 463/02

Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un piano di lavoro per la cultura (2015-2018)

4

 

Commissione europea

2014/C 463/03

Tassi di cambio dell'euro

15

 

Servizio europeo per l'azione esterna

2014/C 463/04

Avviso di entrata in vigore

16

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2014/C 463/05

Giorni festivi nel 2015

17

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2014/C 463/06

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 [Decisione C(2014) 2069 della Commissione modificata da C(2014) 9588]

18

2014/C 463/07

Invito a presentare candidature Capitali europee della cultura — EAC/A03/2014

19

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2014/C 463/08

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

20

 

Rettifiche

2014/C 463/09

Rettifica della raccomandazione 2014/70/UE della Commissione, del 22 gennaio 2014, sui principi minimi applicabili alla ricerca e la produzione di idrocarburi (come il gas di scisto) mediante la fratturazione idraulica ad elevato volume ( GU L 39 del 8.2.2014 )

28

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

23.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 463/1


Conclusioni del Consiglio sulla governance partecipativa del patrimonio culturale

(2014/C 463/01)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

RICORDANDO:

1.

le conclusioni del Consiglio, del 26 novembre 2012, sulla governance culturale (1) che sottolineavano l’importanza di rendere la governance culturale più aperta, più partecipativa, più efficace e più coerente e invitavano gli Stati membri a promuovere un approccio di partecipazione alla definizione delle politiche culturali;

2.

le conclusioni del Consiglio del 21 maggio 2014 relative al patrimonio culturale come risorsa strategica per un’Europa sostenibile (2) in cui si riconosceva che il patrimonio culturale è caratterizzato da una pertinenza politica intersettoriale e svolge un ruolo specifico nel conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e si invitavano gli Stati membri a promuovere modelli di politica in materia di patrimonio culturale a lungo termine che fossero basati su dati concreti e ispirati dalla società e dai cittadini;

ACCOGLIENDO CON FAVORE:

3.

la comunicazione della Commissione «Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l’Europa», la quale ha riconosciuto che il patrimonio culturale è una risorsa condivisa e un bene comune e che pertanto la protezione di tale patrimonio è una responsabilità comune (3).

VISTI:

4.

il maggiore riconoscimento a livello internazionale di un approccio incentrato sulle persone e improntato alla cultura al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e l’importanza di sistemi di governance trasparenti, partecipativi e informati per la cultura per rispondere alle esigenze di tutti i membri della società (4);

5.

il maggiore riconoscimento a livello europeo, nazionale, regionale e locale della dimensione sociale del patrimonio culturale e l’importanza di attivare sinergie tra i diversi soggetti interessati al fine di salvaguardare, sviluppare e trasmettere il patrimonio culturale alle generazioni future (5);

6.

l’adozione di un approccio radicato a livello locale e incentrato sulle persone al patrimonio culturale in numerosi programmi UE, compresi il programma di ricerca Orizzonte 2020 e l’approccio a uno sviluppo locale di tipo partecipativo sostenuto dai fondi strutturali e d’investimento europei. Tale approccio è anche riconosciuto dall’iniziativa di programmazione congiunta «Patrimonio culturale e cambiamenti globali: una nuova sfida per l’Europa»;

7.

l’adozione di approcci partecipativi nell’ambito delle azioni dell’UE relative alle Capitali europee della cultura e al marchio del patrimonio europeo (6);

RICONOSCENDO che la governance partecipativa del patrimonio culturale (7):

8.

offre opportunità per promuovere la partecipazione democratica, la sostenibilità e la coesione sociale e per affrontare le sfide sociali, politiche e demografiche odierne;

9.

nel quadro degli interventi pubblici, cerca la partecipazione attiva dei soggetti interessati - cioè autorità ed enti pubblici, attori privati, organizzazioni della società civile, ONG, settore del volontariato e persone interessate - alla definizione, pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche e dei programmi in materia di patrimonio culturale al fine di aumentare la responsabilità e la trasparenza degli investimenti di risorse pubbliche e di accrescere la fiducia del pubblico nelle decisioni politiche;

10.

contribuisce a incrementare la consapevolezza sui valori del patrimonio culturale quale risorsa condivisa, riducendo in tal modo il rischio di abusi e accrescendo i benefici sociali ed economici;

11.

sostiene le opere culturali, artistiche e creative contemporanee che sono strettamente collegate a identità e valori e spesso basate sul know-how tradizionale e sul patrimonio immateriale delle persone, e che potrebbero pertanto rappresentare il patrimonio culturale delle future generazioni;

12.

contribuisce a creare nuove opportunità offerte dalla globalizzazione, dalla digitalizzazione e dalle nuove tecnologie che stanno modificando le modalità secondo cui si crea e si impiega il patrimonio culturale, nonché il modo in cui si accede a esso;

INVITA GLI STATI MEMBRI A:

13.

sviluppare quadri di governance multilivello fra diversi soggetti interessati che riconoscano il patrimonio culturale quale risorsa condivisa rafforzando i legami tra il piano locale, regionale, nazionale ed europeo della governance del patrimonio culturale, nel debito rispetto del principio di sussidiarietà, affinché siano previsti benefici per le persone a tutti i livelli;

14.

promuovere il coinvolgimento dei soggetti interessati garantendo che la loro partecipazione sia possibile in tutte le fasi del processo decisionale;

15.

incoraggiare quadri di governance che riconoscano l’importanza dell’interazione tra il patrimonio culturale materiale, immateriale e digitale e che considerino, rispettino e promuovano i suoi valori di tipo sociale, culturale, simbolico, economico e ambientale;

16.

promuovere quadri di governance atti ad agevolare l’attuazione di politiche trasversali, in modo che il patrimonio culturale contribuisca agli obiettivi di diversi settori strategici, tra cui una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

17.

sviluppare sinergie tra le strategie di turismo sostenibile e i settori culturali e creativi a livello locale, anche tramite la promozione di quadri di governance che coinvolgano attivamente le comunità locali al fine di incoraggiare l’offerta di un turismo culturale sostenibile di qualità e contribuire al rilancio delle zone urbane e rurali, salvaguardando al contempo l’integrità e mantenendo il valore culturale del patrimonio, nonché raggiungendo un equilibrio tra opportunità economiche e benessere dei cittadini;

18.

fare un uso appropriato dei finanziamenti UE e nazionali per gli obiettivi indicati;

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL’AMBITO DEI RISPETTIVI SETTORI DI COMPETENZA E NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:

19.

collaborare sulle questioni riguardanti la governance partecipativa del patrimonio culturale, anche nell’ambito del piano di lavoro per la cultura (2015-2018) (8), al fine di individuare e diffondere le migliori prassi e aumentare la capacità del settore del patrimonio culturale di impegnarsi efficacemente su tali questioni;

20.

promuovere la trasmissione di competenze e conoscenze tradizionali tra le generazioni, nonché il loro impiego innovativo e il reciproco arricchimento tramite gli sviluppi scientifici e tecnologici;

21.

fare uso dei mezzi digitali al fine di potenziare l’accesso e la partecipazione alla governance del patrimonio culturale di tutti i gruppi sociali;

22.

esaminare il ruolo delle comunità virtuali nello sviluppo e nell’attuazione delle politiche in materia di patrimonio culturale, nel sostegno alla gestione del patrimonio culturale, nello sviluppo di conoscenze e nel finanziamento (ad esempio tramite il crowdsourcing e il crowdfunding);

23.

compiere progressi concreti sulla gestione di Europeana (9) al fine di garantire la sua sostenibilità a lungo termine e il suo sviluppo come progetto orientato al patrimonio culturale, nonché di favorire i suoi legami con l’istruzione, il turismo culturale e altri settori; promuovere, ove del caso, il riutilizzo di contenuti digitali relativi al patrimonio culturale al fine di promuovere la diversità culturale e incoraggiare l’impiego delle conoscenze su tale patrimonio nelle espressioni artistiche contemporanee e da parte dei settori culturali e creativi;

24.

favorire la partecipazione civica nel quadro di un modello di sviluppo intelligente per le città europee che integri attivamente il patrimonio culturale al fine di contribuire all’innovazione e al rilancio delle città europee collegandole con i siti e i territori interessati, promuovendo la loro attrattiva e attirando investimenti, nuove attività economiche e imprese;

25.

dare seguito alla comunicazione «Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l’Europa» al fine di collaborare allo sviluppo di una strategia europea globale per il patrimonio culturale;

26.

migliorare la cooperazione con le organizzazioni internazionali quali il Consiglio d’Europa e l’Unesco al fine di promuovere un approccio partecipativo alla governance del patrimonio culturale;

INVITA LA COMMISSIONE A:

27.

promuovere una ricerca basata su dati concreti relativa all’impatto degli approcci partecipativi alle politiche e alla governance del patrimonio culturale, al fine di contribuire allo sviluppo di approcci strategici al patrimonio culturale;

28.

portare avanti il dialogo con le organizzazioni e le piattaforme della società civile nei settori delle politiche collegate al patrimonio culturale e prendere in esame la presentazione di una proposta relativa a un «Anno europeo del patrimonio culturale».


(1)  GU C 393 del 19.12.2012, pag. 8.

(2)  GU C 183 del 14.6.2014, pag. 36.

(3)  Doc. 12150/14.

(4)  Conferenza delle Nazioni Unite «Il futuro che vogliamo» (Rio de Janeiro, giugno 2012); congresso dell’Unesco «Mettere la cultura al centro delle politiche di sviluppo sostenibile» (Hangzhou, maggio 2013); forum dell’Unesco «Cultura, creatività e sviluppo sostenibile. Ricerca, innovazione, opportunità» (Firenze, ottobre 2014).

(5)  Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (convenzione di Faro, 2005).

(6)  GU L 132 del 3.5.2014, pag. 1 e GU L 303 del 22.11.2011, pag. 1.

(7)  Il patrimonio culturale è materiale, immateriale e digitale, come definito nelle conclusioni del Consiglio del 21 maggio 2014.

(8)  GU C 463 del 23.12.2014, pag. 4.

(9)  Come affermato nelle conclusioni del Consiglio, del 10 maggio 2012, sulla digitalizzazione e l’accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale (GU C 169 del 15.6.2012, pag. 5).


23.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 463/4


Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un piano di lavoro per la cultura (2015-2018)

(2014/C 463/02)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

I.   INTRODUZIONE

RICORDANDO gli obiettivi assegnati all’Unione europea nel campo della cultura ai sensi dell’articolo 167 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);

RICORDANDO la risoluzione del Consiglio, del 16 novembre 2007, su un’agenda europea per la cultura (1) e i suoi obiettivi strategici, ovvero la promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale, la promozione della cultura quale catalizzatore della creatività e la promozione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell’Unione;

RICORDANDO il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) (2) e in particolare i suoi obiettivi generali che sono accrescere la diversità culturale e linguistica europea, promuovere il patrimonio culturale dell’Europa e rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi europei al fine di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

RICORDANDO il contributo sostanziale dei settori culturali e creativi allo sviluppo economico, sociale e regionale, l’importanza di tali settori per la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e il fatto che la discussione dei ministri della cultura nella sessione del Consiglio del 25 novembre 2014 contribuirà alla risposta del Consiglio nel quadro della revisione intermedia della strategia prevista per il 2015;

PRENDENDO NOTA dei risultati dei lavori svolti nel quadro del piano di lavoro del Consiglio per la cultura 2011-2014 (3) e dei risultati della valutazione finale eseguita dagli Stati membri in sede di Consiglio (4) che costituiscono la base della relazione finale della Commissione sull’attuazione e la pertinenza del piano di lavoro per la cultura 2011-14 (5);

TENENDO CONTO delle Conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2012 sulla governance culturale (6), e in particolare della disposizione relativa alla comunicazione periodica e tempestiva delle informazioni relative alle politiche e azioni dell’UE in altri settori politici che hanno un impatto diretto o indiretto sulle questioni e politiche culturali;

CONVENGONO DI:

stabilire, nel rispetto del principio di sussidiarietà, un piano di lavoro quadriennale per la cultura per il periodo 2015-2018, che preveda una revisione intermedia;

concentrare le attività nel settore culturale sui temi prioritari, sugli argomenti chiave, sui risultati e sui metodi di lavoro elencati nel piano di lavoro;

adottare le priorità per il piano di lavoro di cui all’allegato I;

istituire gruppi di lavoro costituiti da esperti nominati dagli Stati membri in base alle priorità, ai principi e ai mandati definiti negli allegati I e II e seguire i loro lavori.

RITENGONO che un piano di lavoro quadriennale debba essere improntato ai seguenti principi guida:

a)

basarsi sui risultati conseguiti dal precedente piano di lavoro per la cultura (2011-2014) integrandolo con una dimensione maggiormente strategica per rafforzare il legame tra il piano di lavoro e i lavori del Consiglio e delle presidenze di turno;

b)

concentrarsi su temi con un chiaro valore aggiunto per l’UE;

c)

tenere conto del valore intrinseco della cultura e dell’arte per accrescere la diversità culturale;

d)

garantire l’eccellenza, l’innovazione e la competitività dei settori culturali e creativi promuovendo il lavoro di artisti, creatori e professionisti della cultura e riconoscendo il contributo dei settori agli obiettivi della strategia Europa 2020 per la crescita e l’occupazione, con particolare attenzione alle sfide del passaggio al digitale;

e)

integrare la cultura in altri settori politici, se del caso, conformemente all’articolo 167, paragrafo 4, del TFUE;

f)

incoraggiare la cooperazione intersettoriale;

g)

garantire le sinergie con il programma Europa creativa;

h)

orientarsi verso politiche basate su dati concreti.

II.   PRIORITÀ e METODI DI LAVORO

CONVENGONO di perseguire le priorità di cui all’allegato I:

A.

cultura accessibile e inclusiva;

B.

patrimonio culturale;

C.

settori culturali e creativi: economia creativa e innovazione;

D.

promozione della diversità culturale, presenza della cultura nelle relazioni esterne dell’UE e mobilità.

CONVENGONO che disporre di statistiche culturali affidabili, comparabili e aggiornate è la base per la definizione di solide politiche culturali, e che dunque le statistiche costituiscono una priorità intersettoriale nel piano di lavoro; pertanto ATTENDONO CON INTERESSE i risultati del lavoro che sarà svolto sotto l’egida di Eurostat al fine di assicurare la produzione e diffusione periodica di statistiche in materia di cultura, tenendo conto al contempo delle raccomandazioni contenute nella relazione dell’ESSnet-cultura.

CONVENGONO di tracciare un bilancio del lavoro svolto nel settore della cultura nelle relazioni esterne dell’UE e sulla necessità di continuare a lavorare in tale ambito, in cooperazione con il servizio europeo per l’azione esterna e con la Commissione.

CONVENGONO di utilizzare metodi di lavoro diversi a seconda dello scopo e del tema:

i.

il metodo di coordinamento aperto (MCA), che dovrebbe rimanere il principale metodo di lavoro della cooperazione tra Stati membri;

ii.

riunioni informali di funzionari dei ministeri della cultura, anche con funzionari di altri ministeri;

iii.

gruppi di esperti ad hoc o seminari tematici organizzati dalla Commissione per esaminare ulteriormente questioni connesse agli argomenti del piano di lavoro e interagire con altri strumenti del piano di lavoro;

iv.

riunioni di valutazione organizzate dalla Commissione nei settori politici ampiamente affrontati dai precedenti piani di lavoro per la cultura;

v.

cfr. conferenze, studi e iniziative di apprendimento tra pari.

III.   AZIONI

INVITANO GLI STATI MEMBRI A:

prendere in considerazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, i risultati conseguiti dal piano di lavoro nell’elaborazione di politiche a livello nazionale;

diffondere informazioni sui risultati del piano di lavoro tra i soggetti interessati a tutti i livelli.

INVITANO LE PRESIDENZE DEL CONSIGLIO A:

tener conto, nel contesto del trio di presidenza, delle priorità del piano di lavoro nell’elaborazione del loro programma di 18 mesi;

informare l’organo preparatorio del Consiglio competente in materia di cultura in merito al lavoro svolto da altri organi preparatori del Consiglio che abbia un impatto diretto o indiretto sulle questioni e politiche culturali (7);

convocare, se del caso, riunioni informali (anche congiunte e intersettoriali) per discutere e riprendere i risultati ottenuti attraverso il piano di lavoro e dare loro ampia diffusione;

considerare, in base a una relazione finale elaborata dalla Commissione sulla scorta dei contributi volontari degli Stati membri, se proporre un nuovo piano di lavoro.

INVITANO LA COMMISSIONE A:

sostenere gli Stati membri e gli altri soggetti interessati nella cooperazione nell’ambito del quadro definito nelle presenti conclusioni, in particolare:

a)

sostenendo la partecipazione più ampia possibile degli Stati membri, nonché di esperti e altri soggetti interessati, alle strutture di lavoro di cui all’allegato I;

b)

integrando il lavoro dei gruppi dell’MCA con studi ed esercizi di apprendimento tra pari;

diffondere informazioni sui risultati del piano di lavoro nel numero di lingue ritenuto più opportuno, anche attraverso mezzi digitali, per esempio il suo sito web;

riferire il prima possibile all’organo preparatorio del Consiglio competente in materia di cultura in merito alle pertinenti iniziative da essa adottate, in particolare le proposte per le quali la valutazione d’impatto ha evidenziato un impatto diretto o indiretto sulle questioni culturali (8);

assicurare lo scambio reciproco di informazioni tra i gruppi dell’MCA nel settore della cultura, nonché tra loro e i pertinenti gruppi dell’MCA che operano in settori connessi;

informare periodicamente l’organo preparatorio del Consiglio competente in materia di cultura in merito all’avanzamento dei lavori nel settore delle statistiche culturali;

consultare e informare periodicamente i soggetti interessati a livello europeo, compresa la società civile, sui progressi del piano di lavoro così da garantire la pertinenza e la visibilità delle iniziative, anche attraverso il Forum europeo della cultura;

adottare, entro la fine del primo semestre 2018, una relazione finale sull’attuazione e la pertinenza del piano di lavoro sulla scorta dei contributi volontari degli Stati membri.

INVITANO GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL’AMBITO DEI RISPETTIVI SETTORI DI COMPETENZA E NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:

lavorare insieme, in modo collaborativo e concertato, utilizzando le strutture e i metodi di lavoro indicati nelle presenti conclusioni al fine di fornire valore aggiunto nel campo della cultura a livello dell’UE;

tenere conto della cultura nella formulazione, attuazione e valutazione delle politiche e degli interventi in altri settori strategici, adoperandosi in modo particolare per garantire che sia inclusa in modo tempestivo ed efficace nel processo di elaborazione delle politiche;

promuovere un maggiore contributo della cultura agli obiettivi globali della strategia Europa 2020, considerato il potenziale del settore ai fini di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e tenuto conto dei suoi effetti positivi in settori quali l’occupazione, l’inclusione sociale, l’istruzione e la formazione, il turismo, la ricerca e l’innovazione, e lo sviluppo regionale;

promuovere la lettura come strumento per diffondere il sapere, incoraggiare la creatività, sostenere l’accesso alla cultura e la diversità culturale e sviluppare la consapevolezza dell’identità europea, affrontando il tema delle diverse condizioni applicate ai libri elettronici e ai libri a stampa;

condividere periodicamente e tempestivamente le informazioni relative alle politiche e azioni dell’UE che hanno un impatto diretto o indiretto sulle questioni e politiche culturali e, a tale riguardo, li incoraggia a scambiare informazioni attraverso mezzi digitali, comprese le piattaforme virtuali;

promuovere la cooperazione con i paesi terzi, in particolare i paesi candidati, i paesi candidati potenziali e i paesi della politica europea di vicinato, e con le organizzazioni internazionali competenti nel settore della cultura, compreso il Consiglio d’Europa, anche mediante riunioni regolari con i paesi terzi interessati;

procedere a una revisione intermedia dell’attuazione del piano di lavoro in vista di eventuali adattamenti o riorientamenti alla luce dei risultati raccolti e degli sviluppi politici intervenuti all’interno dell’Unione.


(1)  GU C 287 del 29.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221.

(3)  GU C 325 del 2.12.2010, pag. 1.

(4)  Doc. 9591/14.

(5)  Doc. 12646/14.

(6)  GU C 393 del 19.12.2012, pag. 8.

(7)  In linea con le conclusioni del Consiglio del 2012 sulla governance culturale.

(8)  Cfr. nota n. 7.


ALLEGATO I

Priorità del piano di lavoro per la cultura 2015-2018

Priorità A: cultura accessibile e inclusiva

Agenda europea per la cultura: diversità culturale e dialogo interculturale (3.1)

Strategia Europa 2020: crescita inclusiva (priorità 3)

Attori

Tematiche

Strumenti e metodi di lavoro (anche se intersettoriali)

Risultati attesi e calendario indicativo

Stati membri

A1) Sviluppo della competenza chiave «consapevolezza ed espressione culturale»

MCA (1), intersettoriale

Gli esperti individueranno le buone prassi da attuare per sviluppare questa competenza chiave e integrarla nelle politiche dell’istruzione, sulla base delle conoscenze e delle attitudini individuate nella raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente (2).

Fine 2015

Manuale di buone prassi destinato alle autorità nazionali ed europee in ambito culturale ed educativo

Stati membri

A2) Promozione dell’acceso alla cultura con mezzi digitali: politiche e strategie per l’ampliamento del pubblico

MCA

2015-2016

Le tecnologie digitali hanno modificato il modo in cui le persone accedono a contenuti culturali, li producono e li utilizzano. Qual è l’impatto del passaggio al digitale sulle politiche di ampliamento del pubblico e le prassi degli enti culturali?

Gli esperti procederanno a una mappatura delle strategie e dei programmi esistenti e all’identificazione di buone prassi.

Manuale di buone prassi destinato agli enti culturali e ai professionisti della cultura.

Promozione della lettura nell’ambiente digitale al fine di incoraggiare l’accesso e l’ampliamento del pubblico. Mappatura del quadro regolamentare con particolare riferimento alle prassi in materia di concessione di licenze, ai servizi transfrontalieri e al prestito elettronico da parte delle biblioteche pubbliche.

Sotto gruppo MCA (3)

Gli esperti procederanno alla mappatura delle migliori prassi.

2015

Relazione contenente studi di casi concreti.

Stati membri

A3) Promozione del contributo della cultura all’inclusione sociale

MCA

2017-2018

In che modo le politiche pubbliche possono incoraggiare e sostenere gli enti culturali riguardo al lavoro in partenariato con altri settori (assistenza sanitaria, assistenza sociale, amministrazione penitenziaria ecc.)?

Gli esperti procederanno a una mappatura delle politiche pubbliche esistenti in materia di inclusione sociale tramite la cultura e all’identificazione di buone prassi.

Orientamenti per i responsabili politici e gli enti culturali.


Priorità B: patrimonio culturale

Agenda europea per la cultura: diversità culturale e dialogo interculturale (3.1)

Strategia Europa 2020: crescita intelligente e sostenibile (priorità 1 e 2)

Attori

Tematiche

Strumenti e metodi di lavoro (anche se intersettoriali)

Risultati attesi e calendario indicativo

Stati membri

B1) Governance partecipativa del patrimonio culturale

MCA

2015-2016

Individuazione di approcci innovativi alla governance multilivello del patrimonio materiale, immateriale e digitale, che coinvolgono il settore pubblico, soggetti privati e la società civile.

Sarà affrontata la cooperazione tra diversi livelli di governance e settori politici.

Gli esperti procederanno a una mappatura e a un confronto fra le politiche pubbliche a livello nazionale e regionale per individuare buone prassi anche in cooperazione con le reti esistenti nel campo del patrimonio culturale.

Manuale di buone prassi destinato ai responsabili politici e agli enti attivi nel campo del patrimonio culturale.

Stati membri

B2) Abilità, formazione e trasferimento di conoscenze: professioni tradizionali ed emergenti nel campo del patrimonio culturale

MCA, intersettoriale

2017-2018

Sviluppo di capacità per i professionisti nel campo del patrimonio culturale. Particolare attenzione alla trasmissione di abilità e know-know tradizionali, nonché alle professioni emergenti, anche nel contesto del passaggio al digitale.

Sarà incoraggiata la partecipazione di esperti nel campo dell’istruzione.

Gli esperti procederanno a una mappatura dei programmi di formazione esistenti e individueranno le competenze e le esigenze di formazione emergenti nel campo del patrimonio materiale, immateriale e digitale.

Manuale di buone prassi destinato agli enti culturali e di istruzione.

Commissione

B3) Valutazione e prevenzione dei rischi per la salvaguardia del patrimonio culturale dagli effetti di catastrofi naturali e le minacce causate dall’azione dell’uomo

Mappatura delle strategie e prassi esistenti a livello nazionale. Lo sfruttamento eccessivo, l’inquinamento, lo sviluppo insostenibile, le zone di conflitto e le catastrofi naturali (incendi, inondazioni, terremoti) sono tra i fattori da prendere in considerazione.

Studio

2016


Priorità C: settori culturali e creativi: economia creativa e innovazione

Agenda europea per la cultura: la cultura quale catalizzatore della creatività (3.2)

Strategia Europa 2020: crescita intelligente e sostenibile (priorità 1 e 2)

Attori

Tematiche

Strumenti e metodi di lavoro (anche se intersettoriali)

Risultati attesi e calendario indicativo

Stati membri

C1) Accesso ai finanziamenti

MCA (4), intersettoriale

2015

Particolare attenzione per l’ecosistema finanziario dei settori culturali e creativi. Esame degli strumenti finanziari, come prestiti e azioni. Rassegna e analisi di finanziamenti alternativi, come fondi pubblico-privato, investitori informali, capitale di rischio, crowdfunding, sponsorizzazione, donazioni e filantropia.

Sarà incoraggiata la partecipazione di esperti in campo finanziario ed economico.

Gli esperti individueranno programmi di finanziamento e pratiche di investimento innovativi nei settori culturale e creativo.

Raccomandazioni destinate alle autorità pubbliche.

 

C2) Ruolo delle politiche pubbliche nello sviluppo del potenziale in termini di imprenditorialità e di innovazione dei settori culturali e creativi

 

 

Stati membri

a.

Scambi culturali e creativi per stimolare l’innovazione, la sostenibilità economica e l’inclusione sociale.

Esaminare e promuovere sinergie fra i settori culturali e creativi, da un lato, e altri settori rilevanti, dall’altro.

Possibili conclusioni del Consiglio

2015

Stati membri

b.

Individuare misure innovative per promuovere l’imprenditorialità e nuovi modelli d’impresa nei settori culturali e creativi.

MCA, intersettoriale

2016-2017

 

Sarà incoraggiata la partecipazione di esperti in campo economico ed imprenditoriale.

Gli esperti individueranno buone prassi per misure di sostegno a imprenditori culturali e creativi.

Manuale di buone prassi e raccomandazioni destinati alle autorità pubbliche.

Stati membri

C3) Turismo culturale sostenibile

MCA, intersettoriale

2017-2018

Individuare modi per creare un’offerta di turismo europea basata sul patrimonio culturale materiale e immateriale come fattore competitivo al fine di attrarre nuove forme di turismo sostenibile. Esplorare i modi in cui la digitalizzazione dei contenuti culturali e i servizi digitali possono promuovere l’espansione delle reti turistiche transeuropee e lo sviluppo di itinerari, comprese piccole destinazioni emergenti, tenendo conto anche di attività, festival ed eventi culturali legati all’arte contemporanea.

Sarà incoraggiata la partecipazione di esperti nel campo del turismo.

Gli esperti procederanno alla mappatura di metodi e strumenti per rendere il patrimonio culturale europeo accessibile al sistema di promozione e commercializzazione turistica e interoperabile con esso.

Orientamenti destinati ai responsabili politici


Priorità D: promozione della diversità culturale, presenza della cultura nelle relazioni esterne dell’UE e mobilità

Agenda europea per la cultura: diversità culturale e dialogo interculturale (3.1), la cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali (3.3)

Strategia Europa 2020: crescita sostenibile e inclusiva (priorità 2, 3), utilizzare i nostri strumenti di politica estera

Attori

Tematiche

Strumenti e metodi di lavoro (anche se intersettoriali)

Risultati attesi e calendario indicativo

Stati membri/Commissione

D1) Convenzione dell’Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali

Valutare l’attuazione della convenzione del 2005 dell’Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali sulla base della relazione elaborata per conto dell’UE nel 2012 (5). Valutarne l’impatto sugli accordi e i protocolli in materia di cooperazione culturale negli accordi di libero scambio. Esaminarne l’applicazione in particolare nel contesto digitale.

Attività di valutazione

2015

 

D2) La cultura nelle relazioni esterne dell’UE

a.

La cultura nelle politiche di cooperazione allo sviluppo dell’UE

 

 

Stati membri

Sostegno all’integrazione della cultura nel programma di cooperazione allo sviluppo dell’UE, strumenti e programmi con i paesi terzi e valutazione del ruolo della cultura nello sviluppo sostenibile.

Possibili conclusioni del Consiglio

2015

Commissione/Stati membri

Programmi esistenti in materia di cultura nei paesi della politica europea di vicinato

Studio

Discussione e seguito in seno all’organo preparatorio del Consiglio competente in materia di cultura, con la partecipazione del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)

2015

Stati membri

b.

Rafforzamento di un approccio strategico alla cultura nelle relazioni esterne dell’UE

Riunioni informali congiunte di alti funzionari dei ministeri della cultura e alti funzionari responsabili della cultura presso i ministeri degli affari esteri, con eventuale partecipazione del SEAE (6)

2015-2018

Commissione/Stati membri

c.

Azione preparatoria sulla cultura nelle relazioni esterne dell’UE (7): discussione, analisi e seguito con la partecipazione dell’organo preparatorio del Consiglio nel settore della cultura e il SEAE.

Attività di analisi e di seguito

2015-2018

Commissione

D3) Dialogo interculturale e mobilità

 

2016, relazioni per ciascun tema

a.

Dialogo interculturale

Riunione di valutazione

 

b.

Mobilità dei professionisti della cultura, compresi gli ostacoli fiscali alla mobilità degli artisti in situazioni transfrontaliere. Sarà incoraggiata la partecipazione di esperti in campo fiscale.

Riunione di valutazione

 

c.

Mobilità delle collezioni

Riunione di valutazione

 

d.

Traffico illecito di beni culturali, comprese le norme di importazione dell’UE per i beni culturali esportati illegalmente da paesi terzi.

Studio

2016

Stati membri

D4) Cinema: incrementare la circolazione dei film europei

MCA

2017-2018

 

Individuare complementarità fra politiche cinematografiche e strumenti di sostegno a livello regionale, nazionale e dell’UE, al fine di incrementare la circolazione dei film europei, in particolare nell’ambiente digitale.

Sarà incoraggiata la partecipazione di esperti provenienti dai ministeri responsabili della politica cinematografica e da fondi ed enti cinematografici nazionali.

Gli esperti individueranno le buone prassi, tenendo conto dei risultati del forum del cinema europeo (8).

Manuale di buone prassi.


(1)  Gruppo di lavoro istituito nel 2014 nel quadro del piano di lavoro per la cultura 2011-2014, il cui mandato è stato prorogato. Comprende esperti dei ministeri sia della cultura che dell’istruzione.

(2)  GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.

(3)  Si tratta di un sottogruppo del gruppo di lavoro MCA sulla promozione dell’acceso alla cultura attraverso mezzi digitali.

(4)  Gruppo di lavoro istituito nel 2014 nel quadro del piano di lavoro per la cultura 2011-2014.

(5)  Relazione periodica quadriennale per conto dell’Unione europea su misure per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali nel quadro della convenzione dell’Unesco del 2008 - documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2012) 129 final).

(6)  Riunioni organizzate dalle presidenze di turno del Consiglio su base volontaria.

(7)  http://cultureinexternalrelations.eu/wp-content/uploads/2013/05/Executive-Summary-ENG_13.06.2014.pdf

(8)  Il forum del cinema europeo è una piattaforma di dialogo strutturato istituito dalla Commissione nella sua comunicazione sul cinema europeo nell’era digitale (doc. 10024/14). Il primo esito di tale dialogo strutturato è atteso per il 2016.


ALLEGATO II

Principi relativi alla composizione e al funzionamento dei gruppi di lavoro istituiti dagli Stati membri nel quadro del piano di lavoro per la cultura 2015-2018

Composizione

La partecipazione degli Stati membri al lavoro dei gruppi è volontaria e gli Stati membri possono unirsi ai lavori ad ogni momento.

Ogni Stato membro interessato a partecipare ai lavori dei gruppi nomina esperti quali membri di un gruppo di lavoro. Lo Stato membro garantisce che gli esperti nominati abbiano un’esperienza pratica nell’ambito di cui trattasi a livello nazionale e assicurino una comunicazione efficace con le autorità nazionali competenti. La Commissione coordina le procedure di nomina degli esperti. Per individuare il profilo di esperto più adatto per ogni tema, gli Stati membri possono nominare, se necessario, un esperto diverso per ogni settore tematico.

Ciascun gruppo di lavoro può decidere di invitare esperti indipendenti a contribuire ai lavori del gruppo, rappresentanti della società civile nonché rappresentanti di paesi terzi europei.

Procedure di lavoro

I gruppi affrontano gli argomenti definiti nel piano di lavoro, rispettando il calendario indicato nell’allegato I.

La definizione e il calendario di realizzazione degli obiettivi possono essere riveduti nel contesto della revisione intermedia alla luce dei risultati conseguiti e degli sviluppi delle politiche a livello dell’UE.

Un gruppo ha in media una durata di 18 mesi, durante i quali possono avere luogo in media sei riunioni.

Ogni gruppo di lavoro è responsabile della nomina del suo presidente o dei suoi copresidenti per ogni settore tematico che rientri fra le rispettive priorità.

Relazione e informazione

I presidenti dei gruppi di lavoro riferiscono al Comitato per gli affari culturali sullo stato dei lavori nei rispettivi gruppi. Il Comitato per gli affari culturali ha la possibilità di fornire orientamenti ai gruppi di lavoro al fine di garantire i risultati auspicati e il coordinamento dei lavori dei gruppi.

Per ogni obiettivo menzionato nell’allegato I i gruppi presentano una relazione sul lavoro svolto, contenente risultati concreti e utilizzabili.

Gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni di tutti i gruppi sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri, a prescindere dal grado di partecipazione in un determinato settore. I risultati dei gruppi sono pubblicati.

La Commissione fornisce ai lavori dei gruppi sostegno logistico e di segretariato. Nella misura del possibile, fornisce ai gruppi assistenza con altri mezzi appropriati (compresi studi relativi ai rispettivi campi d’azione).

Le relazioni summenzionate servono di base per la relazione finale della Commissione sull’attuazione del piano di lavoro.


Commissione europea

23.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 463/15


Tassi di cambio dell'euro (1)

22 dicembre 2014

(2014/C 463/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2259

JPY

yen giapponesi

147,06

DKK

corone danesi

7,4401

GBP

sterline inglesi

0,78490

SEK

corone svedesi

9,5536

CHF

franchi svizzeri

1,2035

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,0565

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,618

HUF

fiorini ungheresi

315,33

LTL

litas lituani

3,45280

PLN

zloty polacchi

4,2665

RON

leu rumeni

4,4666

TRY

lire turche

2,8423

AUD

dollari australiani

1,5057

CAD

dollari canadesi

1,4257

HKD

dollari di Hong Kong

9,5098

NZD

dollari neozelandesi

1,5803

SGD

dollari di Singapore

1,6171

KRW

won sudcoreani

1 343,82

ZAR

rand sudafricani

14,2082

CNY

renminbi Yuan cinese

7,6271

HRK

kuna croata

7,6650

IDR

rupia indonesiana

15 255,54

MYR

ringgit malese

4,2839

PHP

peso filippino

54,723

RUB

rublo russo

67,1555

THB

baht thailandese

40,282

BRL

real brasiliano

3,2455

MXN

peso messicano

17,8608

INR

rupia indiana

77,4769


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Servizio europeo per l'azione esterna

23.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 463/16


Avviso di entrata in vigore

(2014/C 463/04)

La decisione n. 1/2014 del Comitato misto UE-Svizzera, istituito ai sensi dell’articolo 14 dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999, che ne modifica l’allegato II (coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale), entra in vigore il 1o gennaio 2015, in seguito all’adozione da parte del Comitato misto, con procedura scritta, il 28 novembre 2014.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

23.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 463/17


Giorni festivi nel 2015

(2014/C 463/05)

Belgique/België

1.1, 6.4, 1.5, 14.5, 25.5, 21.7, 15.8, 1.11, 2.11, 11.11, 15.11, 25.12

България

1.1, 3.3, 10.4, 11.4, 12.4, 13.4, 1.5, 6.5, 24.5, 6.9, 22.9, 1.11, 24.12, 25.12, 26.12

Česká republika

1.1, 6.4, 1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12

Danmark

1.1, 2.4, 3.4, 5.4, 6.4, 1.5, 14.5, 24.5, 25.5, 5.6, 24.12, 25.12, 26.12, 31.12

Deutschland

1.1, 3.4, 6.4, 1.5, 14.5, 25.5, 21.7, 15.8, 3.10, 1.11, 24.12, 25.12, 26.12, 31.12

Eesti

1.1, 24.2, 3.4, 5.4, 1.5, 24.5, 23.6, 24.6, 20.8, 24.12, 25.12, 26.12

Éire/Ireland

1.1, 17.3, 3.4 6.4, 4.5, 1.6, 3.8, 26.10, 25.12, 28.12

Ελλάδα

1.1, 6.1, 23.2, 25.3, 10.4, 13.4, 1.5, 1.6, 28.10, 25.12

España

1.1, 6.1, 3.4, 1.5, 15.8, 12.10, 8.12, 25.12

France

1.1, 6.4, 1.5, 14.5, 25.5, 14.7, 21.7, 15.8, 1.11, 11.11, 25.12

Hrvatska

1.1, 6.1, 5.4, 6.4, 1.5, 4.6, 22.6, 25.6, 5.8, 15.8, 8.10, 1.11, 25.12, 26.12

Italia

1.1, 6.1, 6.4, 25.4, 1.5, 2.6, 15.8, 1.11, 8.12, 25.12, 26.12

Κύπρος/Kıbrıs

1.1, 6.1, 23.2, 25.3, 1.4, 10.4, 12.4, 13.4, 1.5, 31.5, 1.6, 15.8, 1.10, 28.10, 24.12, 25.12, 26.12

Latvija

1.1, 3.4, 5.4, 6.4, 1.5, 4.5, 10.5, 24.5, 23.6, 24.6, 18.11, 24.12, 25.12, 26.12, 31.12

Lietuva

1.1, 16.2, 11.3, 5.4, 1.5, 3.5, 7.6, 24.6, 6.7, 15.8, 1.11, 24.12, 25.12

Luxembourg

1.1, 6.4, 1.5, 14.5, 25.5, 23.6, 15.8, 1.11, 25.12, 26.12

Magyarország

1.1, 2.1, 15.3, 5.4, 6.4, 1.5, 24.5, 25.5, 20.8, 21.8, 23.10, 1.11, 24.12, 25.12, 26.12

Malta

1.1, 10.2, 19.3, 31.3, 3.4, 7.6, 29.6, 15.8, 8.9, 21.9, 8.12, 13.12, 25.12

Nederland

1.1, 5.4, 6.4, 27.4, 5.5, 14.5, 24.5, 25.5, 25.12, 26.12

Österreich

1.1, 6.1, 6.4, 1.5, 14.5, 25.5, 4.6, 15.8, 26.10, 1.11, 8.12, 25.12, 26.12

Polska

1.1, 6.1, 5.4, 6.4, 1.5, 3.5, 4.6, 15.8, 1.11, 11.11, 25.12, 26.12

Portugal

1.1, 3.4, 5.4, 25.4, 1.5, 10.6, 15.8, 8.12, 25.12

România

1.1, 2.1, 24.1, 12.4, 13.4, 1.5, 31.5, 1.6, 15.8, 30.11, 1.12, 25.12, 26.12

Slovenija

1.1, 6.4, 1.5, 14.5, 15.5, 25.6, 24.12, 25.12, 28.12, 29.12, 30.12, 31.12

Slovensko

1.1, 6.1, 3.4, 6.4, 1.5, 8.5, 5.7, 1.9, 15.9, 1.11, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12

Suomi/Finland

1.1, 6.1, 25.3, 27.3, 28.3, 1.5, 5.5, 15.5, 25.6, 5.11, 6.12, 25.12, 26.12

Sverige

1.1, 6.1, 3.4, 5.4, 6.4, 1.5, 14.5, 24.5, 6.6, 20.6, 31.10, 25.12, 26.12

United Kingdom

Wales and England: 1.1, 3.4, 6.4, 4.5 25.5, 31.8, 25.12, 28.12

Northern Ireland: 1.1, 17.3, 3.4, 6.4, 4.5, 25.5, 13.7, 31.8, 25.12, 28.12

Scotland: 1.1, 2.1, 3.4, 4.5, 25.5, 3.8, 30.11, 25.12, 28.12


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

23.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 463/18


Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020

[Decisione C(2014) 2069 della Commissione modificata da C(2014) 9588]

(2014/C 463/06)

La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica un invito a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2014 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020.

Si sollecitano proposte per il seguente invito:

CEF-TC-2014-3, «Electronic Identification and authentication - eIdentification and eSignature - Generic Services» (Identificazione e autenticazione elettroniche — identificazione e firma digitali — servizi generici)

La documentazione relativa all’invito, in cui si precisano il contenuto, le scadenze e la dotazione finanziaria, è disponibile sul sito web del CEF per le telecomunicazioni:

http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_telecom/apply_for_funding/cef_telecom_call_for_proposals_2014.htm


23.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 463/19


INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE«CAPITALI EUROPEE DELLA CULTURA» — EAC/A03/2014

(2014/C 463/07)

1.

Conformemente alla decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE (1), la direzione generale Istruzione e cultura bandisce un invito a presentare candidature per l’azione dell’Unione «Capitali europee della cultura» per l’anno 2021 rivolto alla città dei paesi candidati e potenziali candidati all’adesione all’UE che partecipano al programma Europa creativa.

2.

L’invito ha come obiettivo la scelta di una di queste città come capitale europea della cultura per il 2021.

3.

Gli obiettivi dell’azione «Capitali europee della cultura» sono tutelare e promuovere la diversità delle culture in Europa; valorizzare le loro caratteristiche comuni; accrescere il senso di appartenenza dei cittadini europei a un’area culturale comune e promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città. Le attività sviluppate dalla città designata capitale europea della cultura saranno orientate a migliorare l’ampiezza, la diversità e la dimensione europea dell’offerta culturale; ampliare l’accesso e la partecipazione alla cultura; rafforzare le capacità del settore culturale e i suoi collegamenti con altri settori e aumentare la visibilità delle città a livello internazionale mediante la cultura.

4.

Informazioni dettagliate, condizioni di finanziamento e modulo di candidatura sono disponibili nel testo integrale dell’invito: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/general/2014-eac-a03_en.htm

Il testo integrale fornisce una panoramica dei criteri di ammissibilità, di esclusione e di aggiudicazione che saranno applicati per la valutazione delle domande, nonché informazioni sulla procedura di selezione. Le candidature devono soddisfare tutte le condizioni figuranti nel testo integrale dell’invito.

5.

Le candidature devono essere inviate all’indirizzo indicato nel testo integrale dell’invito entro il 23 ottobre 2015.


(1)  GU L 132 del 3.5.2014, pag. 1.


ALTRI ATTI

Commissione europea

23.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 463/20


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2014/C 463/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (2)

DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 9

«PONT-L’EVEQUE»

N. CE: FR-PDO-0117-01044 – 12.10.2012

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica

    Denominazione del prodotto

    Descrizione del prodotto

    Zona geografica

    Prova dell’origine

    Metodo di ottenimento

    Legame

    Etichettatura

    Requisiti nazionali

    Altro: controlli

2.   Tipo di modifica

    Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa.

    Modifica del disciplinare della DOP o dell’IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati.

    Modifica del disciplinare che non comporta alcuna modifica del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006].

    Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell’imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006].

3.   Modifica (Modifiche)

3.1.   Descrizione del prodotto

Dalla descrizione del prodotto emergono alcuni dati tecnici ed organolettici per descrivere il «Pont-l’Evêque».

Allo scopo di descrivere ciascun formato, si specifica il peso di materia secca, in precedenza indicato soltanto per il «Pont-l’Évêque» e il «Pont-l’Évêque» piccolo, anche per i formati «Pont-l’Evêque» grande e «Pont l’Évêque» metà. Il peso netto indicato sulla confezione è anch’esso precisato per ognuno dei formati sulla base delle pratiche esistenti, onde descrivere con maggiore esattezza il prodotto:

il grand«Pont-l’Evêque» presenta un peso netto indicato sulla confezione compreso fra 1 200 e 1 600 g, e il peso di materia secca è compreso fra 650 e 850 g;

il «Pont-l’Evêque» presenta un peso netto indicato sulla confezione compreso fra 300 e 400 g;

il demi«Pont-l’Evêque» presenta un peso netto indicato sulla confezione compreso fra 150 e 200 g;

il petit«Pont-l’Evêque» presenta un peso netto indicato sulla confezione compreso fra 180 e 250 g.

La soppressione del colore arancio dalla crosta e la sostituzione delle sfumature dal giallo oro all’arancio con un colore che va dal biancastro al rossastro corrisponde alla scelta fatta dall’associazione di vietare l’utilizzo dell’oriana.

Per quanto riguarda la crosta, si elimina la caratteristica della levigatezza; si tratta infatti di un errore palese che figura nel disciplinare registrato conformemente al regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (3) in quanto la crosta del «Pont-l’Evêque» non è mai stata liscia.

È stata apportata anche una precisazione per descrivere con maggiore esattezza le pratiche usuali. La crosta in effetti può essere spazzolata (azione fisica di una spazzola asciutta o umida sulla crosta) o lavata (aspersione di una soluzione acquosa a pressione). Il metodo di spazzolatura è sempre stato adoperato e assimilato ad un lavaggio sebbene non sia menzionato nel disciplinare registrato conformemente al regolamento (CE) n. 1107/96 in quanto tale. Si puntualizza quindi che la spazzolatura può essere considerata un metodo di lavaggio; il carattere facoltativo dell’uno o dell’altro metodo è tuttavia precisato mediante la frase «può essere».

Infine, gli elementi relativi alla descrizione del metodo di ottenimento (sgocciolamento e salatura) sono stati inseriti nel capitolo adeguato.

3.2.   Zona geografica

La zona geografica modificata del «Pont-l’Evêque» racchiude ormai 1 365 comuni, ossia il 38 % della superficie della zona che figura nel disciplinare registrato conformemente al regolamento (CE) n. 1107/96 (2 129 comuni sono stati esclusi). La riduzione della zona geografica è il risultato di un lavoro di rafforzamento del legame tra la denominazione «Pont-l’Evêque» e i sistemi normanni di produzione del latte basati sull’erba, di definizione dell’essenza della denominazione e delle sue caratteristiche (ambiente naturale/usanze). Così, ogni comune della zona geografica riesaminata appartiene ad una zona favorevole alla crescita dell’erba, caratterizzata da un clima fresco e umido e/o dalla presenza di paludi e fondivalle, nonché dalla presenza di un ambiente boscoso, che sta a testimoniare il mantenimento di una tradizione zootecnica a base di erba, infine dalla presenza di allevamenti lattieri che utilizzano sempre in modo prevalente l’erba.

Questa riduzione della zona è inoltre legata al riesame del disciplinare volto a rafforzare il legame con il territorio con l’obbligo di avvalersi parzialmente della razza normanna e di un’alimentazione dominata dal pascolo ai fini della produzione lattiera.

3.3.   Prova dell’origine

Le modifiche del paragrafo 4.1 sono correlate ad un’evoluzione della normativa nazionale.

Si prevede in particolare l’inclusione di disposizioni di autorizzazione per gli operatori allo scopo di riconoscere che essi sono effettivamente in grado di soddisfare le condizioni del disciplinare di cui desiderano beneficiare. È prevista una dichiarazione specifica al paragrafo 4.2 per attestare l’impegno degli operatori in un processo di evoluzione delle mandrie verso la razza normanna.

Una disposizione relativa alle dichiarazioni necessarie alla conoscenza e al monitoraggio dei volumi consente all’associazione di raccogliere i dati necessari alla buona conoscenza e al follow-up della denominazione d’origine «Pont-l’Evêque».

Sono stati integrati i paragrafi relativi alla tenuta dei registri e ai controlli del prodotto.

3.4.   Metodo di ottenimento

Il disciplinare specifica numerosi punti del metodo di ottenimento al fine di descrivere con maggiore esattezza le condizioni di produzione lattiera e di trasformazione del formaggio che contribuiscono alle caratteristiche e alla reputazione del «Pont-l’Evêque».

—   Condizioni di produzione del latte

Il «Pont-l’Evêque» è parzialmente elaborato con il latte di vacche di razza normanna che costituiscono almeno il 50 % delle mandrie di vacche da latte di ciascuna azienda. Per consentire l’impegno e l’adattamento di tutti gli allevatori e produttori del «Pont-l’Evêque» a questa nuova condizione, nel disciplinare si prevede un periodo transitorio sino alla fine di aprile 2017. Questa modifica permette un rafforzamento del legame con il territorio mediante l’obbligo del ricorso alle vacche di razza normanna nelle mandrie da latte.

Per semplificare l’applicazione del disciplinare, si introduce la definizione di mandria: si tratta dell’insieme della mandria bovina da latte di un’azienda composta dalle vacche in lattazione, dalle vacche in asciutta e dalle giovenche da rimonta.

Le vacche da latte pascolano almeno per sei mesi all’anno. Ogni azienda zootecnica comporta un minimo di 0,33 ha di superficie di foraggio per vacca da latte di cui almeno 0,25 ha di superficie di pascolo accessibile a partire dai locali di mungitura nonché 2 ettari di prato per ettaro di insilato di mais destinato all’alimentazione degli animali della mandria. Ciò consente di garantire un’alimentazione dominata dal consumo di erba (pascolo, fieno, …), in stretta correlazione con la tradizione dell’allevamento della zona geografica, basato sull’alimentazione a base di erba.

Al fine di rafforzare il legame con la zona geografica, almeno l’80 % della materia secca della razione di base della mandria (foraggi), proviene da parcelle dell’azienda site all’interno della zona geografica.

Al di fuori dei periodi di pascolo, le vacche da latte dispongono quotidianamente di fieno. L’apporto in alimenti complementari è limitato a 1 800 kg per vacca della mandria e per anno solare. I foraggi e gli alimenti complementari autorizzati sono elencati nel disciplinare. Il legame con il territorio è così affermato mediante l’autonomia in foraggi delle aziende e la limitazione dell’apporto in alimenti complementari.

—   Latte impiegato

Per evitare al massimo problemi di alterazione della materia prima, si specificano i tempi di magazzinaggio del latte impiegato nella lavorazione del «Pont-l’Evêque». Il magazzinaggio non può essere superiore a 48 ore nella fattoria e a 96 ore a decorrere dall’ora della prima mungitura fino all’inizio della maturazione, durata ridotta a 72 ore per i formaggi a base di latte crudo.

Inoltre, onde evitare qualsiasi pratica non conforme alle conoscenze tradizionali, si aggiunge che la concentrazione del latte per eliminazione parziale della parte acquosa prima della coagulazione è vietata e che, oltre alle materie prime lattiere, gli unici ingredienti o ausiliari di fabbricazione o additivi autorizzati nel latte, e nel corso della lavorazione, sono il caglio, le colture innocue di batteri, di lieviti, di muffe, il sale e il cloruro di calcio.

Quest’ultima disposizione comporta il divieto di aggiungere l’oriana: l’oriana, colorante della crosta, veniva infatti adoperata per correggere i difetti di colorazione della crosta, causati dalle condizioni igieniche del latte. Il miglioramento della qualità sanitaria del latte rende ormai da molti anni inutile l’utilizzo dell’oriana. I produttori del «Pont-l’Evêque» non se ne servono ormai più da oltre 15 anni.

—   Condizioni di produzione del formaggio

Rispetto al disciplinare registrato nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/96, si specificano le condizioni di elaborazione del «Pont-l’Evêque», dall’aggiunta di caglio alla stagionatura. Si tratta della descrizione, segnatamente mediante valori bersaglio, delle varie fasi del processo di lavorazione del «Pont-l’Evêque» e che corrispondono agli usi locali, leali e costanti.

Sono così precisati:

il contenitore del latte, un bacino dalla capacità massima di 600 litri, che garantisce un’unità di messa in forma in una sola volta e permette di garantire la stessa durata di cagliatura del latte per tutti i formaggi messi in forma;

le condizioni di maturazione: meno di 26 ore ad una temperatura inferiore a 40 °C, in modo da regolamentare i parametri legati a questa fase;

le condizioni di cagliatura: conformemente alla tradizione, unicamente mediante caglio di origine animale e ad una temperatura di cagliatura compresa fra 32 e 40 C;

il metodo di ottenimento della cagliata: taglio sotto forma di granuli di medie dimensioni, inferiori a 25 mm, e rimescolamento al fine di assicurare uno sgocciolamento notevole negli appositi bacini;

l’eliminazione parziale del siero di latte prima della messa in forma, conseguenza della pasta mescolata e dello sgocciolamento forzato;

l’intervallo cagliatura/messa in forma: la messa in forma viene realizzata meno di due ore dopo la cagliatura allo scopo di limitare l’acidificazione del caglio;

le condizioni di sgocciolamento nelle forme: 10 ore come minimo a temperatura compresa fra 17 e 31 °C, condizioni di temperatura più precise rispetto al concetto di temperatura ambiente e di locale riscaldato figuranti nel disciplinare registrato a norma del regolamento (CE) n. 1107/96; i formaggi vengono rigirati più volte;

la salatura: è effettuata da 1 a 4 giorni dopo la cagliatura; questo è infatti il tempo minimo necessario allo sviluppo della flora di superficie;

la fase e le condizioni di asciugatura: l’asciugatura corrisponde alla fase che si colloca fra la salatura e l’inizio della stagionatura le cui condizioni di temperatura (fra 10 e 22 °C) sono precisate in modo da regolamentare questo parametro;

il divieto della conservazione mediante mantenimento ad una temperatura negativa delle materie prime lattiere, dei prodotti in corso di lavorazione, del caglio o del formaggio fresco allo scopo di evitare qualsiasi pratica che si discosti dalle competenze tradizionali.

—   Stagionatura del formaggio

Allo scopo di ottimizzare le qualità organolettiche dei formaggi, le condizioni in cui avviene la stagionatura sono modificate. La durata minima di stagionatura, in precedenza di 14 giorni per tutti i formati, è portata a 18 giorni a decorrere dalla cagliatura tranne nel caso del «Pont-l’Evêque» in cui è fissata a 21 giorni. La stagionatura si svolge durante un periodo minimo di 8 - 9 giorni a seconda dei formati, ad una temperatura compresa fra 11 e 19 °C. Affinché i formaggi al termine della fase di asciugatura post salagione (la cui temperatura, ricordiamo, può essere compresa fra 10 e 22 °C) possano subire un abbassamento lento della loro temperatura, la temperatura massima di stagionatura viene portata da 14 a 19 °C. Il «Pont-l’Evêque» può essere oggetto di ulteriore stagionatura ad una temperatura compresa fra 4 e 15 °C dopo un eventuale confezionamento. Il riferimento ai fermenti rossi (Brevibacterium linens) è stato rimosso dal disciplinare in quanto il loro sviluppo non è sistematico né obbligatoriamente ricercato. Poiché il raffreddamento necessario al trasporto blocca il processo di maturazione, si precisa inoltre che la durata minima di stagionatura non include i tempi di trasferimento fra i locali di elaborazione e stagionatura, essendo già stato stabilito che detti trasferimenti non possano essere superiori a 72 ore.

3.5.   Legame

Questa parte del disciplinare è stata riformulata conformemente alle disposizioni che costituiscono la base del disciplinare DOP. La specificità della zona geografica, quella del prodotto e il legame causale tra i fattori fisici e umani della zona geografica e le caratteristiche del prodotto vi sono ora descritti. Le precisazioni apportate sulle competenze relative alla produzione del latte, al metodo di ottenimento e di trasformazione del formaggio, che contribuiscono al carattere e alle peculiarità del «Pont-l’Evêque», sono quindi delucidate con maggiore precisione. Inoltre, viene affermata la presenza della razza normanna, alla quale fanno concorrenza altre razze da latte più produttive.

3.6.   Etichettatura

Al fine di adeguare il disciplinare alla normativa nazionale, è stata soppressa la disposizione relativa all’obbligo di apporre il logo «INAO». È stato inoltre precisato che la menzione «Denominazione di Origine Protetta» o «DOP» è obbligatoria come pure il simbolo DOP dell’Unione europea.

3.7.   Altro

Gli organismi incaricati del controllo del disciplinare sono stati precisati e la tabella dei principali punti da controllare nonché il loro metodo di valutazione sono stati aggiunti al disciplinare.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (4)

«PONT-L’EVEQUE»

N. CE: FR-PDO-0117-01044 – 12.10.2012

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione

«Pont-l’Evêque»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.3. Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica al denominazione di cui al punto 1

La denominazione «Pont-l’Evêque» è riservata ai formaggi di latte vaccino, a pasta molle, a crosta cosiddetta «fiorita», che può essere spazzolata o lavata, di forma quadrata o rettangolare e contenente almeno 45 grammi di materia grassa per 100 grammi di formaggio dopo completa essiccazione. Il colore della crosta va dal biancastro al rossastro, la pasta è elastica, non è appiccicosa e non cola, di colore dall’ avorio al giallo pallido, omogenea con poche occhiature, il sapore è dolce, accompagnato da aromi vari (vegetali, lattici, cremosi o leggermente affumicati).

Il «Pont-l’Evêque» assume le seguenti forme:

Il grand«Pont-l’Evêque» che presenta una superficie quadrata la cui lunghezza è compresa fra 190 e 210 mm, un peso netto indicato sulla confezione compreso fra 1 200 e 1 600 g, e un peso di materia secca compreso fra 650 e 850 grammi,

il «Pont-l’Evêque» che presenta una superficie quadrata la cui lunghezza è compresa fra 105 e 115 mm, un peso netto indicato sulla confezione compreso fra 300 e 400 g, e un peso di materia secca minimo di 140 grammi,

il demi«Pont-l’Evêque» che presenta una superficie rettangolare la cui lunghezza è compresa fra 105 e 115 mm e la larghezza compresa fra 52 e 57 mm, un peso netto indicato sulla confezione compreso fra 150 e 200 g, e un peso di materia secca minimo di 70 grammi,

il petit«Pont-l’Evêque» che presenta una superficie quadrata la cui lunghezza è compresa fra 85 e 95 mm, un peso netto indicato sulla confezione compreso fra 180 e 250 g, e un peso di materia secca minimo di 85 grammi.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

A partire dal 1o maggio 2017, le mandrie delle aziende comportano almeno il 50 % di vacche da latte di razza normanna.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

Per garantire uno stretto legame fra il territorio e il prodotto mediante un’alimentazione specifica della zona geografica, le vacche da latte pascolano almeno sei mesi all’anno, la fattoria comporta almeno 0,33 ha di superficie di foraggio per ciascuna vacca da latte munta, di cui almeno 0,25 ettari di superficie di pascolo accessibili dagli ambienti di mungitura, nonché 2 ettari di prato per ettaro di insilato di mais destinato all’alimentazione degli animali della mandria.

La razione di base della mandria, costituita da foraggi, è prodotta almeno nella misura dell’80 % su appezzamenti dell’azienda siti all’interno della zona geografica (calcolata in materia secca). L’apporto di alimenti complementari è limitato a 1 800 kg par vacca della mandria e per anno solare.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La produzione del latte, la lavorazione, la stagionatura dei formaggi sono effettuati nella zona geografica delimitata di cui al punto 4.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

Ogni forma di formaggio DOP «Pont-l’Evêque» commercializzato è munita di un’etichetta individuale recante il nome della denominazione d’origine iscritto a caratteri di dimensioni almeno pari ai due terzi dei caratteri più grandi figuranti sull’etichetta, la dicitura «Denominazione d’Origine Protetta» o «DOP» e il simbolo DOP dell’Unione europea.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Elenco dei cantoni e dei comuni della zona geografica di produzione della DOP «Pont-l’Evêque».

Nel dipartimento di Calvados

I cantoni, nella loro integralità, di Aunay-sur-Odon, Balleroy, Bayeux, Le Bény-Bocage, Blangy-le-Château, Cambremer, Caumont-l’Eventé, Condé-sur-Noireau, Dozulé, Honfleur, Isigny-sur-Mer, Lisieux, Livarot, Mézidon-Canon, Orbec, Pont-l’Evêque, Saint-Pierre-sur-Dives, Saint-Sever-Calvados, Thury-Harcourt, Trévières, Trouville-sur-Mer, Vassy, Vire.

Il cantone di Cabourg eccetto i comuni di Colombelles, Escoville, Hérouvillette, Ranville. Il cantone di Falaise-Nord, eccetto i comuni di Aubigny, Bons-Tassilly, Falaise, Potigny, Saint-Pierre-Canivet, Soulangy, Soumont-Saint-Quentin, Ussy, Villers-Canivet. Il cantone di Villers-Bocage eccetto i comuni di Le Locheur, Missy, Noyers-Bocage.

I comuni di Airan, Argences, Barou-en-Auge, Bazenville, la Caine, Canteloup, Cléville, Courcy, Commes, Curcy-sur-Orne, Goupillières, Grimbosq, Hamars, La Hoguette, Janville, Jort, Longues-sur-Mer, Louvagny, Magny-en-Bessin, Le Manoir, Manvieux, Montigny, Moult, Les Moutiers-en-Auge, Les Moutiers-en-Cinglais, Norrey-en-Auge, Ouffières, Préaux-Bocage, Port-en-Bessin-Huppain, Ryes, Saint-Vaast-sur-Seulles, Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger, Saint-Pair, Saint-Pierre-du-Jonquet, Sainte-Honorine-du-Fay, Saint-Martin-de-sallen, Sommervieu, Tracy-sur-Mer, Troarn, Trois-Monts, Vaux-sur-Aure, Vendeuvre, Vienne-en-Bessin.

Nel dipartimento dell’Eure

I cantoni, nella loro integralità, di Bernay-est, Beuzeville, Cormeilles, Thiberville.

Il cantone di Bernay-Ouest, eccetto i comuni di Plasnes, Valailles. Il cantone di Broglie, eccetto il comune di Mesnil-Rousset. Il cantone di Pont-Audemer, eccetto i comuni di Colletot, Corneville-sur-Risle. Il cantone di Quillebeuf-sur-Seine, eccetto i comuni di Aizier, Bourneville, Sainte-Croix-sur-Aizier, Tocqueville, Vieux-Port. Il cantone di Saint-Georges-du-Vièvre, eccetto i comuni di Saint-Benoît-des-Ombres, Saint-Christophe-sur-Condé, Saint-Grégoire-du-Vièvre, Saint-Pierre-des-Ifs.

I comuni di Morsan, Notre-Dame-d’Epine, Saint-Victor-d’Epine.

Nel dipartimento di La Manche

I cantoni, nella loro integralità, di Barenton, Barneville-Carteret, Brécey, Bréhal, Canisy, Carentan, Cerisy-la-Salle, Coutances, Gavray, La Haye-du-Puits, La Haye-Pesnel, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, Lessay, Marigny, Montebourg, Montmartin-sur-Mer, Mortain, Percy, Périers, Sourdeval, Saint-Clair-sur-l’Elle, Sainte-Mère-Eglise, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-Jean-de-Daye, Saint-Lô, Saint-Lô-Est, Saint-Lô-Ouest, Saint-Malo-de-la-Lande, Saint-Ovin, Saint-Pois, Saint-Sauveur-Lendelin, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Le Teilleul, Tessy-sur-Vire, Torigni-sur-Vire, Valognes, Vesly, Villedieu-les-Poêles.

Il cantone di Avranches, eccetto i comuni di Avranches, Marcey-les-Grèves, Saint-Martin-des-Champs, Vains, Le Val-Saint-Père. Il cantone di Quettehou, eccetto il comune di Octeville-l’Avenel.

I comuni di Les Chéris, Marcilly, Le Mesnil-Ozenne.

Nel dipartimento dell’Orne

In cantoni, nella loro integralità, di Athis-de-l’Orne, Briouze, Domfront, La Ferté-Macé, Flers, Flers-Nord, Flers-Sud, Gacé, Juvigny-sous-Andaine, Le Merlerault, Messei, Passais, Putanges-Pont-Ecrepin, Sées, Tinchebray, Vimoutiers.

Il cantone di Carrouges, eccetto il comune di Ciral. Il cantone di Courtomer, eccetto i comuni di Bures, Sainte-Scolasse-sur-Sarthe. Il cantone di Ecouché, eccetto i comuni di Goulet, Sentilly. Il cantone di Exmes, eccetto il comune di Silly-en-Gouffern. Il cantone di Ferté-Frênel, eccetto i comuni di Couvains, Gauville, Glos-la-Ferrière, Marnefer, Saint-Nicolas-de-Sommaire. Il cantone di Mortrée, tranne i comuni di Boissei-la-Lande, Marcei, Médavy, Saint-Christophe-le-Jajolet, Saint-Loyer-des-Champs.

I comuni di Boitron, Bursard, Chambois, Coudehard, Ecorches, Essay, Louvières-en-Auge, Mont-Ormel, Montreuil-la-Cambe, Neauphe-sur-Dive, Nécy, Saint-Gervais-des-Sablons, Saint-Lambert-sur-Dives, Trun.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La zona di denominazione del «Pont-l’Evêque» si estende su una parte del territorio dei tre dipartimenti della Bassa Normandia (Calvados, Manche e Orne) nonché sulla frangia occidentale del dipartimento dell’Eure. Questa zona gode di un clima di tipo oceanico temperato con precipitazioni abbondanti (> a 700 mm) e ben ripartite nell’arco dell’anno. I paesaggi erbosi dal rilevo dolce sono dominati da un ambiente boscoso e dalla presenza di una densa rete idrografica e di numerose paludi afferenti. La superficie prativa che ha storicamente occupato una proporzione schiacciante della superficie agricola della zona geografica ne costituisce sempre oltre la metà.

Questa regione di tradizione di allevamento bovino è la culla della razza normanna la quale, sebbene sia in concorrenza con la razza Prim’Holstein, più produttiva, è sempre stata presente nella zona geografica con una volontà manifesta di mantenere e anzi sviluppare le sue mandrie. Al giorno d’oggi le condizioni di alimentazione delle vacche da latte sono sempre contraddistinte dal predominare dell’erba nella razione del bestiame e dal suo consumo di erba sui pascoli durante un periodo minimo di sei mesi all’anno. Pertanto viene definita una superficie erbosa minima per vacca da latte per le aziende agricole. Inoltre, al fine di affermare la priorità dell’erba, soprattutto rispetto al granturco, le aziende dispongono del doppio di superfici erbose rispetto a quelle coltivate a granturco, adoperate ai fini dell’alimentazione della mandria.

Questa antichissima tradizione di produzione lattiera legata ai pascoli, che perdura ancora oggi, è sfociata in competenze ormai riconosciute in materia di elaborazione di formaggi a pasta molle. La lavorazione del formaggio, che ricorre a bacini di cagliatura di dimensioni limitate, destinate esclusivamente alla lavorazione del caglio animale e ad un taglio della cagliata da molto sottile a medio, perpetua queste antiche competenze.

La notorietà di questo formaggio che può essere consumato dopo una durata di stagionatura relativamente breve risale al 1622: Hélie le Cordier, scrittore normanno, pubblica un poema in 16 canti in onore del «Pont-l’Évêque» da cui proviene la celebre frase: «Tutti lo amano in quanto è fabbricato con tanta arte che, sia esso giovane sia esso stagionato, è pura crema». È così che il «Pont l’Evêque», fin dagli albori del XVIII secolo, per distinguerlo dagli altri formaggi, viene fabbricato a forma quadrata ricorrendo a stampi in legno.

5.2.   Specificità del prodotto

Il «Pont-l’Evêque» è un formaggio di latte vaccino a pasta molle che presenta, a partire dall’utilizzo di forme lignee nel XVIII secolo, forma quadrata o rettangolare con spigoli e angoli vivi. La crosta, di colore fra il biancastro e il rossastro, racchiude una pasta soffice, non appiccicosa, di colore fra l’avorio e il giallo paglierino. Il sapore è dolce con aromi spesso lattici, vegetali e talvolta leggermente affumicati.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP), o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Le condizioni climatiche piovose e miti della zona geografica consentono una produzione di erba significativa durante tutto l’anno. Quest’ultima permette una produzione di latte a partire da animali che si nutrono principalmente di erba. Questo latte, proveniente da vacche che pascolano a lungo, presenta una grande potenzialità casearia. La presenza di animali di razza normanna non fa altro che rafforzare questa specificità.

Accanto a queste competenze in materia di produzione di erba e di latte, si è andata sviluppando una maestria nel settore che ha permesso l’emergere, già in tempi remoti, della notorietà del «Pont L’Evêque». Queste competenze casearie rientrano nelle cosiddette tecniche «paste molli» che richiedono tempi di stagionatura relativamente brevi. Esse sono ben adattate alla mancanza di vincoli climatici e topografici che non comportano la necessità di conservare molto a lungo il latte sotto forma di formaggio. Il risultato è un formaggio dolce e aromatico, la cui alta qualità è riconosciuta da secoli.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (5)]

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCPontl-Eveque.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(3)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(4)  Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(5)  Cfr. nota 4.


Rettifiche

23.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 463/28


Rettifica della raccomandazione 2014/70/UE della Commissione, del 22 gennaio 2014, sui principi minimi applicabili alla ricerca e la produzione di idrocarburi (come il gas di scisto) mediante la fratturazione idraulica ad elevato volume

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 39 dell’8 febbraio 2014 )

(2014/C 463/09)

Alla pagina 72, titolo,

anziché:

«sui principi minimi applicabili alla ricerca e la produzione di idrocarburi (come il gas di scisto) mediante la fratturazione idraulica ad elevato volume»,

leggi:

«sui principi minimi applicabili all’esplorazione e alla produzione di idrocarburi (come il gas di scisto) mediante la fratturazione idraulica ad elevato volume»;

alla pagina 72, considerando 2,

anziché:

«Allo stato attuale dello sviluppo tecnologico, la ricerca e la produzione di idrocarburi, tra cui il gas di scisto, richiedono il ricorso combinato alla fratturazione idraulica ad elevato volume e alla perforazione direzionale (soprattutto orizzontale) su una scala e ad un’intensità per le quali esiste un’esperienza molto limitata nell’Unione. La tecnica di fratturazione idraulica solleva problemi specifici, in particolare per la salute umana e l’ambiente.»,

leggi:

«Allo stato attuale dello sviluppo tecnologico, l’esplorazione e la produzione di idrocarburi, tra cui il gas di scisto, richiedono il ricorso combinato alla fratturazione idraulica ad elevato volume e alla perforazione direzionale (soprattutto orizzontale) su una scala e ad un’intensità per le quali esiste un’esperienza molto limitata nell’Unione. Questa tecnica di fratturazione idraulica solleva problemi specifici, in particolare per la salute umana e l’ambiente.»;

alla pagina 72, considerando 3,

anziché:

«Nelle sua risoluzione del 21 novembre 2012 il Parlamento europeo ha preso atto dei significativi benefici potenziali della produzione di gas e olio di scisto, e ha invitato la Commissione a istituire un quadro a livello dell’Unione per la ricerca e l’estrazione di combustibili fossili non convenzionali, al fine di garantire l’applicazione di disposizioni armonizzate per la tutela della salute umana e dell’ambiente in tutti gli Stati membri.»,

leggi:

«Nella sua risoluzione del 21 novembre 2012 il Parlamento europeo ha preso atto dei significativi benefici potenziali della produzione di gas e olio di scisto, e ha invitato la Commissione a istituire un quadro a livello dell’Unione per l’esplorazione e l’estrazione di combustibili fossili non convenzionali, al fine di garantire l’applicazione di disposizioni armonizzate per la tutela della salute umana e dell’ambiente in tutti gli Stati membri.»;

alla pagina 72, considerando 5,

anziché:

«Nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’esplorazione e la produzione di idrocarburi (come il gas di scisto) mediante la fratturazione idraulica ad elevato volume nella UE (1), la Commissione ha evidenziato le potenziali nuove opportunità e sfide legate all’estrazione di idrocarburi non convenzionali nell’Unione, nonché i principali elementi ritenuti indispensabili per garantire la sicurezza di questa tecnica. Nella comunicazione si giunge alla conclusione che occorre una raccomandazione che stabilisca principi minimi che sostengano gli Stati membri nella ricerca e produzione di gas naturale dalle formazioni di scisto e garantiscano la tutela del clima e dell’ambiente, l’uso efficiente delle risorse e l’informazione del pubblico.

leggi:

«Nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’esplorazione e sulla produzione di idrocarburi (come il gas di scisto) mediante la fratturazione idraulica ad elevato volume nell’UE (2), la Commissione ha evidenziato le potenziali nuove opportunità e sfide legate all’estrazione di idrocarburi non convenzionali nell’Unione, nonché i principali elementi ritenuti indispensabili per garantire la sicurezza di questa tecnica. Nella comunicazione si giunge alla conclusione che occorre una raccomandazione che stabilisca principi minimi che sostengano gli Stati membri nell’esplorazione e nella produzione di gas naturale dalle formazioni di scisto e che garantiscano la tutela del clima e dell’ambiente, l’uso efficiente delle risorse e l’informazione del pubblico.

alla pagina 72, considerando 7, prima frase,

anziché:

«Alle attività di ricerca e produzione degli idrocarburi che prevedono la fratturazione idraulica ad elevato volume si applicano sia la legislazione generale che quella ambientale.»,

leggi:

«Alle attività di esplorazione e produzione degli idrocarburi che prevedono la fratturazione idraulica ad elevato volume si applicano sia la legislazione generale che quella ambientale.»;

alla pagina 72, considerando 7, seconda frase,

anziché:

«la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, stabilisce che occorre rilasciare le autorizzazioni in maniera non discriminatoria;

leggi:

«la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, esplorazione e produzione di idrocarburi, stabilisce che occorre rilasciare le autorizzazioni in maniera non discriminatoria;

alla pagina 73, considerando 7, seconda frase,

anziché:

«la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), recante disposizioni sulla responsabilità ambientale, si applica alle attività professionali che comprendono la gestione dei rifiuti e dei prelievi di acqua; la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), che stabilisce disposizioni in materia di rifiuti di estrazione, disciplina la gestione dei rifiuti superficiali e sotterranei derivanti dalla ricerca e produzione di idrocarburi mediante la fratturazione idraulica ad alto volume;

leggi:

«la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), recante disposizioni sulla responsabilità ambientale, si applica alle attività professionali che comprendono attività come la gestione dei rifiuti e del prelievo di acqua; la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), che stabilisce disposizioni in materia di rifiuti di estrazione, disciplina la gestione dei rifiuti superficiali e sotterranei derivanti dall’esplorazione e dalla produzione di idrocarburi mediante la fratturazione idraulica ad alto volume;

alla pagina 74, considerando 8, seconda frase,

anziché:

«Pertanto, alcuni aspetti ambientali connessi con la ricerca e la produzione di idrocarburi mediante questa tecnica non sono trattati in modo adeguato nella legislazione vigente dell’Unione,[…]»,

leggi:

«Pertanto alcuni aspetti ambientali connessi con l’esplorazione e la produzione di idrocarburi mediante questa tecnica non sono trattati in modo adeguato nella legislazione vigente dell’Unione,[…]»;

alla pagina 74, considerando 9, ultima frase,

anziché:

«Questo insieme di regole non implica che gli Stati membri siano tenuti a svolgere attività di ricerca o sfruttamento ricorrendo alla fratturazione idraulica ad elevato volume se non lo desiderano né che sia loro impedito di mantenere o adottare misure più specifiche adatte alle circostanze nazionali, regionali o locali.»,

leggi:

«Questo insieme di regole non implica che gli Stati membri siano tenuti a svolgere attività di esplorazione o sfruttamento ricorrendo alla fratturazione idraulica ad elevato volume se non lo desiderano né che sia loro impedito di mantenere o adottare misure più specifiche adatte alle circostanze nazionali, regionali o locali.»;

alla pagina 74, considerando 10,

anziché:

«Nell’Unione non abbiamo esperienza in materia di autorizzazioni per la produzione di idrocarburi con fratturazione idraulica ad elevato volume e possiamo vantare solo un’esperienza limitata in materia di autorizzazioni per la ricerca. Pertanto, è necessario monitorare l’applicazione della legislazione dell’Unione e della presente raccomandazione negli Stati membri. Potrebbe essere necessario aggiornare la presente raccomandazione o elaborare disposizioni giuridicamente vincolanti, in funzione dei progressi tecnici o dell’esigenza di far fronte a rischi e impatti legati alla ricerca e alla produzione di idrocarburi utilizzando tecniche diverse dalla fratturazione idraulica ad elevato volume, a problemi imprevisti nell’applicazione della normativa dell’Unione o nella ricerca e produzione di idrocarburi mediante fratturazione idraulica ad elevato volume in operazioni offshore.»,

leggi:

«Nell’Unione manca l’esperienza in materia di autorizzazioni per la produzione di idrocarburi con fratturazione idraulica ad elevato volume ed esiste solo un’esperienza limitata in materia di autorizzazioni per l’esplorazione. Pertanto è necessario monitorare l’applicazione della legislazione dell’Unione e della presente raccomandazione negli Stati membri. Può essere necessario aggiornare la presente raccomandazione o elaborare disposizioni giuridicamente vincolanti, in funzione dei progressi tecnici o dell’esigenza di far fronte a rischi e impatti legati all’esplorazione e alla produzione di idrocarburi che usano tecniche diverse dalla fratturazione idraulica ad elevato volume, a problemi imprevisti nell’applicazione della normativa dell’Unione o nell’esplorazione e produzione di idrocarburi mediante fratturazione idraulica ad elevato volume in operazioni offshore.»;

alla pagina 74, considerando 11, prima frase,

anziché:

«Da qui nasce l’esigenza, in questa fase, della presente raccomandazione che stabilisce principi minimi applicabili, come base comune, alla ricerca o alla produzione di idrocarburi mediante fratturazione idraulica ad elevato volume.»,

leggi:

«Da qui nasce l’esigenza, in questa fase, della presente raccomandazione che stabilisce principi minimi comuni di base applicabili all’esplorazione o alla produzione di idrocarburi mediante fratturazione idraulica ad elevato volume.»;

alla pagina 74, considerando 12, prima frase,

anziché:

«La presente raccomandazione rispetta i diritti e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto alla vita e il diritto all’integrità della persona, la libertà di espressione e di informazione, la libertà d’impresa, il diritto di proprietà, e l’elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.»,

leggi:

«La presente raccomandazione rispetta i diritti e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto alla vita e il diritto all’integrità della persona, la libertà di espressione e di informazione, la libertà d’impresa, il diritto di proprietà, e l’elevato livello di salute e protezione dell’ambiente.»;

alla pagina 74, punto 1.1,

anziché:

«La presente raccomandazione stabilisce i principi minimi necessari per aiutare gli Stati membri che intendono effettuare attività di ricerca e produzione di idrocarburi mediante la fratturazione idraulica ad alto volume, garantendo nel contempo la tutela del clima e dell’ambiente, l’utilizzo efficiente delle risorse e l’informazione del pubblico.»,

leggi:

«La presente raccomandazione stabilisce i principi minimi necessari per aiutare gli Stati membri che intendono effettuare attività di esplorazione e produzione di idrocarburi mediante la fratturazione idraulica ad alto volume, garantendo nel contempo la tutela della salute pubblica, del clima e dell’ambiente, l’utilizzo efficiente delle risorse e l’informazione del pubblico.»;

alla pagina 74, punto 1.2,

anziché:

«Nell’applicare o adattare le loro disposizioni di attuazione della legislazione dell’Unione alle esigenze e alle peculiarità della ricerca e produzione di idrocarburi mediante la fratturazione idraulica ad alto volume, gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare questi principi che riguardano la pianificazione, la valutazione degli impianti, le autorizzazioni, le prestazioni operative e ambientali, la chiusura degli impianti, la partecipazione del pubblico e la diffusione delle informazioni.»,

leggi:

«Nell’applicare o adattare le loro disposizioni di attuazione della legislazione dell’Unione alle esigenze e alle peculiarità dell’esplorazione e della produzione di idrocarburi mediante la fratturazione idraulica ad alto volume, gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare questi principi che riguardano la pianificazione, la valutazione degli impianti, le autorizzazioni, le prestazioni operative e ambientali, la chiusura degli impianti, la partecipazione del pubblico e la diffusione delle informazioni.»;

alla pagina 74, punto 2, lettera b),

anziché:

«“impianto”, qualsiasi struttura, anche sotterranea, destinata alla ricerca o produzione di idrocarburi mediante fratturazione idraulica ad elevato volume.»,

leggi:

«“impianto”, qualsiasi struttura, anche sotterranea, destinata all’esplorazione o alla produzione di idrocarburi mediante fratturazione idraulica ad elevato volume.»;

alla pagina 75, punto 3.1, prima frase,

anziché:

«Prima di concedere autorizzazioni di ricerca e/o produzione di idrocarburi che possono comportare il ricorso alla fratturazione idraulica ad elevato volume, gli Stati membri dovrebbero effettuare una valutazione ambientale strategica per prevenire, gestire e ridurre gli impatti e i relativi rischi per la salute umana e l’ambiente.»,

leggi:

«Prima di concedere autorizzazioni di esplorazione e/o produzione di idrocarburi che possono comportare il ricorso alla fratturazione idraulica ad elevato volume, gli Stati membri dovrebbero effettuare una valutazione ambientale strategica per prevenire, gestire e ridurre gli impatti e i relativi rischi per la salute umana e l’ambiente.»;

alla pagina 75, punto 3.2, prima frase,

anziché:

«Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole chiare sulle eventuali restrizioni delle attività, ad esempio in aree protette, sismiche o soggette ad inondazioni e sulle distanze minime da rispettare tra le operazioni autorizzate e le aree residenziali e di protezione delle acque.»,

leggi:

«Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole chiare sulle eventuali restrizioni delle attività, ad esempio in aree protette, sismiche o soggette a inondazioni e sulle distanze minime da rispettare tra le operazioni autorizzate e le aree residenziali e le aree di protezione delle acque.»;

alla pagina 75, punto 4, titolo,

anziché:

«autorizzazioni di ricerca e produzione»,

leggi:

«autorizzazioni di esplorazione e produzione»;

alla pagina 75, punto 4, frase introduttiva,

anziché:

«Gli Stati membri dovrebbero garantire che le condizioni e le procedure per l’ottenimento di autorizzazioni conformemente alla legislazione applicabile dell’Unione siano pienamente coordinate qualora:»,

leggi:

«Gli Stati membri dovrebbero garantire che le condizioni e le procedure per ottenere le autorizzazioni conformemente alla legislazione applicabile dell’Unione siano pienamente coordinate qualora:»;

alla pagina 75, punto 5, titolo,

anziché:

«selezione del sito di ricerca e di produzione»,

leggi:

«selezione del sito di esplorazione e di produzione»;

alla pagina 75, punto 5.1, prima frase,

anziché:

«Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che la formazione geologica di un sito sia adatta alla ricerca o alla produzione di idrocarburi mediante fratturazione idraulica ad elevato volume.»,

leggi:

«Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che la formazione geologica di un sito sia adatta all’esplorazione o alla produzione di idrocarburi mediante fratturazione idraulica ad elevato volume.»;

alla pagina 75, punto 5.2,

anziché:

«La valutazione dei rischi dovrebbe basarsi su una quantità di dati sufficiente per consentire la caratterizzazione dell’area di ricerca e di produzione potenziale e l’individuazione di tutte le potenziali vie di esposizione. Ciò permetterebbe di valutare il rischio di fuoriuscite o di migrazione dei fluidi di perforazione, dei fluidi di fratturazione idraulica, di materiali allo stato naturale, di idrocarburi e di gas provenienti dal pozzo o dalla formazione contenente idrocarburi nonché il rischio di sismicità indotta.»,

leggi:

«La valutazione dei rischi dovrebbe basarsi su una quantità di dati sufficiente per consentire la caratterizzazione dell’area di esplorazione e di produzione potenziale e l’individuazione di tutte le potenziali vie di esposizione. Ciò permetterebbe di valutare il rischio di fuoriuscite o di migrazione dei fluidi di perforazione, dei fluidi di fratturazione idraulica, di materiali allo stato naturale, di idrocarburi e di gas provenienti dal pozzo o dalla formazione bersaglio nonché il rischio di sismicità indotta.»;

alla pagina 75, punto 5.3, lettera b),

anziché:

«anticipare l’evoluzione del comportamento della formazione di roccia, degli strati geologici che separano il serbatoio dalle acque sotterranee e dai pozzi esistenti o di altre strutture antropiche esposti alle elevate pressioni da iniezione utilizzate nella fratturazione idraulica ad elevato volume e i volumi di fluidi iniettati»,

leggi:

«anticipare l’evoluzione del comportamento della formazione bersaglio, degli strati geologici che separano il serbatoio dalle acque sotterranee e dai pozzi esistenti o di altre strutture antropiche esposti alle elevate pressioni da iniezione utilizzate nella fratturazione idraulica ad elevato volume e i volumi di fluidi iniettati»;

alla pagina 75, punto 6.1, frase introduttiva,

anziché:

«Prima dell’inizio delle operazioni di fratturazione idraulica ad alto volume, gli Stati membri provvedono affinché:»,

leggi:

«Prima dell’inizio delle operazioni di fratturazione idraulica ad alto volume, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché:»;

alla pagina 76, punto 6.2, frase introduttiva,

anziché:

«Occorre stabilire valori di riferimento per:»,

leggi:

«Si dovrebbero stabilire valori di riferimento per:»;

alla pagina 76, punto 6.2, lettera a),

anziché:

«la qualità e le caratteristiche delle acque di superficie e sotterranee;»,

leggi:

«la qualità e le caratteristiche dei flussi delle acque di superficie e sotterranee;»;

alla pagina 76, punto 6.2, lettera d),

anziché:

«le caratteristiche del suolo;»,

leggi:

«lo stato del suolo;»;

alla pagina 76, punto 6.2, lettera e),

anziché:

«la presenza di metano e di altri composti organici volatili;»,

leggi:

«la presenza di metano e di altri composti organici volatili nell’acqua;»;

alla pagina 76, punto 7,

anziché:

«Gli Stati membri provvedono affinché l’impianto sia costruito in modo da evitare perdite in superficie e versamenti nel suolo, nell’acqua o nell’aria.»,

leggi:

«Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l’impianto sia costruito in modo da evitare perdite in superficie e versamenti nel suolo, nell’acqua o nell’aria.»;

alla pagina 76, punto 8, frase introduttiva:

anziché:

«Gli Stati membri provvedono affinché:»,

leggi:

«Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché:»;

alla pagina 76, punto 8, lettera b),

anziché:

«prima dell’avvio della produzione siano stabilite prescrizioni adeguate per quanto riguarda l’impianto. Se la finalità primaria di un impianto è la produzione di petrolio avvalendosi della fratturazione idraulica ad elevato volume sarà necessario installare un’infrastruttura specifica che catturi e trasporti il gas naturale associato.»,

leggi:

«prima dell’avvio della produzione siano stabilite prescrizioni adeguate per quanto riguarda le infrastrutture relative all’impianto. Se la finalità primaria di un impianto è la produzione di petrolio avvalendosi della fratturazione idraulica ad elevato volume sarebbe necessario installare un’infrastruttura specifica che catturi e trasporti il gas naturale associato.»;

alla pagina 76, punto 9.1,

anziché:

«Gli Stati membri provvedono affinché i gestori utilizzino le migliori tecniche disponibili, tenendo conto dei risultati dello scambio di informazioni (organizzato dalla Commissione) tra gli Stati membri, le industrie interessate e le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente nonché le buone pratiche in uso nell’industria per prevenire, gestire e ridurre gli impatti e i rischi associati ai progetti di ricerca e produzione di idrocarburi.»,

leggi:

«Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i gestori utilizzino le migliori tecniche disponibili, tenendo conto dei risultati dello scambio di informazioni (organizzato dalla Commissione) tra gli Stati membri, le industrie interessate e le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente nonché le buone pratiche in uso nell’industria per prevenire, gestire e ridurre gli impatti e i rischi associati ai progetti di esplorazione e produzione di idrocarburi.»;

alla pagina 76, punto 9.2, frase introduttiva:

anziché:

«Gli Stati membri provvedono affinché i gestori:»,

leggi:

«Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i gestori:»;

alla pagina 76, punto 9.2, lettera c), seconda frase,

anziché:

«In particolare, i gestori dovrebbero predisporre misure volte a garantire che le emissioni atmosferiche nella fase di ricerca e produzione siano attenuate dalla cattura dei gas e dal loro successivo utilizzo.»,

leggi:

«In particolare i gestori dovrebbero predisporre misure volte a garantire che le emissioni atmosferiche nella fase di esplorazione e produzione siano attenuate dalla cattura dei gas e dal loro successivo utilizzo.»;

alla pagina 76, punto 9.2, lettera e),

anziché:

«garantiscano l’integrità dei pozzi nella progettazione e costruzione e mediante prove di integrità. I risultati delle prove di integrità dovrebbero essere esaminati da terzi indipendenti e qualificati per garantire l’efficienza operativa dei pozzi e la loro sicurezza sotto il profilo ambientale e sanitario in tutte le fasi di sviluppo del progetto e dopo la chiusura dei pozzi;»,

leggi:

«garantiscano l’integrità del pozzo nella progettazione e costruzione e mediante prove di integrità. I risultati delle prove di integrità dovrebbero essere esaminati da terzi indipendenti e qualificati per garantire l’efficienza operativa del pozzo e la sua sicurezza sotto il profilo ambientale e sanitario in tutte le fasi di sviluppo del progetto e dopo la chiusura del pozzo;»;

alla pagina 77, punto 10.1, frase introduttiva:

anziché:

«Gli Stati membri provvedono affinché:»,

leggi:

«Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché:»;

alla pagina 77, punto 11.1,

anziché:

«Gli Stati membri provvedono affinché il gestore controlli periodicamente l’impianto e le aree in superficie e sotterranee circostanti potenzialmente interessate dalle operazioni durante la fase di ricerca e produzione e, in particolare, prima, durante e dopo la fratturazione idraulica a elevato volume.»,

leggi:

«Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il gestore controlli periodicamente l’impianto e le aree in superficie e sotterranee circostanti potenzialmente interessate dalle operazioni durante la fase di esplorazione e produzione e, in particolare, prima, durante e dopo la fratturazione idraulica a elevato volume.»;

alla pagina 77, punto 11.4,

anziché:

«Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i gestori controllino gli impatti della fratturazione idraulica ad alto volume sull’integrità dei pozzi e delle altre strutture antropiche nelle aree in superficie e sotterranee circostanti potenzialmente interessate dalle operazioni.»,

leggi:

«Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i gestori controllino gli impatti della fratturazione idraulica ad alto volume sull’integrità del pozzo e delle altre strutture antropiche nelle aree in superficie e sotterranee circostanti potenzialmente interessate dalle operazioni.»;

alla pagina 77, punto 12.2,

anziché:

«Gli Stati membri devono provvedere affinché il gestore fornisca una garanzia finanziaria o di altro tipo che copra le disposizioni relative all’autorizzazione e i potenziali rischi in termini di danni ambientali prima dell’avvio delle operazioni di fratturazione idraulica ad elevato volume.»,

leggi:

«Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il gestore fornisca una garanzia finanziaria o di altro tipo che copra le disposizioni relative all’autorizzazione e le potenziali responsabilità in termini di danno ambientale prima dell’avvio delle operazioni di fratturazione idraulica ad elevato volume.»;

alla pagina 77, punto 13.1,

anziché:

«Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali dispongano delle risorse umane e finanziarie adeguate per l’esercizio delle loro funzioni.»,

leggi:

«Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità nazionali dispongano delle risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate per l’esercizio delle loro funzioni.»;

alla pagina 77, punto 13.2,

anziché:

«Gli Stati membri provvedono affinché si evitino conflitti di interessi tra le funzioni normative delle autorità competenti e le loro funzioni attinenti allo sviluppo economico delle risorse.»,

leggi:

«Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché si evitino conflitti di interessi tra le funzioni normative delle autorità competenti e le loro funzioni attinenti allo sviluppo economico delle risorse.»;

alla pagina 77, punto 14,

anziché:

«Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata un’indagine dopo ogni chiusura di impianto per confrontare lo stato ecologico del sito in cui si trova l’impianto, la sua superficie circostante e l’area sotterranea potenzialmente interessate dalle attività rispetto alla situazione precedente all’avvio delle operazioni come indicato nello studio di riferimento.»,

leggi:

«Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché sia effettuata un’indagine dopo la chiusura di ogni impianto per confrontare lo stato ecologico del sito in cui si trova l’impianto, la sua superficie circostante e l’area sotterranea potenzialmente interessate dalle attività rispetto alla situazione precedente all’avvio delle operazioni come indicato nello studio di riferimento.»;

alla pagina 78, punto 15, frase introduttiva,

anziché:

«Gli Stati membri provvedono affinché:»,

leggi:

«Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché:»;

alla pagina 78, punto 15, lettera a), prima frase,

anziché:

«il gestore diffonda informazioni sulle sostanze chimiche e i volumi d’acqua che intendeva utilizzare e che sono stati poi effettivamente utilizzati per la fratturazione idraulica ad alto volume di ciascun pozzo.»,

leggi:

«il gestore diffonda al pubblico le informazioni sulle sostanze chimiche e i volumi d’acqua che intendeva utilizzare e che sono stati poi effettivamente utilizzati per la fratturazione idraulica ad alto volume di ciascun pozzo.»;

alla pagina 78, punto 16.1, prima frase,

anziché:

«Gli Stati membri che hanno scelto di cercare o sfruttare idrocarburi ricorrendo alla fratturazione idraulica ad elevato volume sono invitati a conformarsi ai principi minimi enunciati nella presente raccomandazione entro il 28 luglio 2014 e a informare ogni anno la Commissione circa le misure messe in atto in risposta alla presente raccomandazione;»,

leggi:

«Gli Stati membri che hanno scelto di esplorare o sfruttare idrocarburi ricorrendo alla fratturazione idraulica ad elevato volume sono invitati a conformarsi ai principi minimi enunciati nella presente raccomandazione entro il 28 luglio 2014 e a informare ogni anno la Commissione circa le misure messe in atto in risposta alla presente raccomandazione;»;

alla pagina 78, punto 16.2,

anziché:

«La Commissione monitorerà da vicino l’applicazione della raccomandazione, confrontando la situazione negli Stati membri nell’ambito di un quadro comparativo pubblico.»,

leggi:

«La Commissione monitorerà da vicino l’applicazione della raccomandazione, confrontando la situazione negli Stati membri nell’ambito di un quadro comparativo disponibile al pubblico.»;

alla pagina 78, punto 16.4,

anziché:

«Il riesame comprenderà una valutazione dell’applicazione della raccomandazione, il monitoraggio dello scambio di informazioni sulle BAT e dell’applicazione dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti, nonché l’eventuale necessità di aggiornare le disposizioni della raccomandazione. La Commissione deciderà sull’eventuale necessità di presentare proposte legislative contenenti disposizioni giuridicamente vincolanti per quanto concerne la ricerca e la produzione di idrocarburi mediante la fratturazione idraulica ad alto volume.»,

leggi:

«Il riesame comprenderà una valutazione dell’applicazione della raccomandazione, lo sviluppo dello scambio di informazioni sulle BAT e dell’applicazione dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti, nonché l’eventuale necessità di aggiornare le disposizioni della raccomandazione. La Commissione deciderà sull’eventuale necessità di presentare proposte legislative contenenti disposizioni giuridicamente vincolanti per quanto concerne l’esplorazione e la produzione di idrocarburi mediante la fratturazione idraulica ad alto volume.»


(1)  COM(2014) 23.»,

(2)  COM(2014) 23.»;

(3)  Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3).»,

(4)  Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3).»;

(5)  Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

(6)  Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 15).»,

(7)  Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

(8)  Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 15).»;