ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 388

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
3 novembre 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2014/C 388/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2014/C 388/02

Causa C-379/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Den Haag (Paesi Bassi) il 7 agosto 2014 — TOP Logistics BV & Van Caem International BV/Bacardi & Co. Ltd & Bacardi International Ltd

2

2014/C 388/03

Causa C-381/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n. 9 de Barcelona (Spagna) l’11 agosto 2014 — Jorge Sales Sinués/Caixabank S.A.

3

2014/C 388/04

Causa C-384/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 44 de Barcelona (Spagna) l’11 agosto 2014 — Alta Realitat S.L./Erlock Films e Ulrich Thomsen

3

2014/C 388/05

Causa C-385/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n. 9 de Barcelona (Spagna) il 12 agosto 2014 — Youssouf Drame Ba/Catalunya Caixa S.A.

4

2014/C 388/06

Causa C-396/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Klagenævnet for Udbud (Danimarca) il 20 agosto 2014 — MT Højgaard A/S e Züblin A/S/Banedanmark

5

2014/C 388/07

Causa C-415/14 P: Impugnazione proposta il 2 settembre 2014 dalla Quimitécnica.com — Comércio e Indústria Química, SA e dalla José de Mello — Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA, avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 26 giugno 2014, causa T-564/10, Quimitécnica.com e de Mello/Commissione

5

 

Tribunale

2014/C 388/08

Cause riunite T-196/11 e T-542/12: Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2014 — Mikhalchanka/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione europea — Inclusione e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco delle persone interessate — Giornalista — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Irricevibilità parziale — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Errore di valutazione)

8

2014/C 388/09

Causa T-646/11: Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2014 — Ipatau/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia — Congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Errore di valutazione)

9

2014/C 388/10

Causa T-168/12: Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2014 — Georgias e a./Consiglio e Commissione (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità rispetto alla situazione nello Zimbabwe — Congelamento di fondi — Responsabilità extracontrattuale — Nesso di causalità — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Errore manifesto di valutazione — Obbligo di motivazione)

10

2014/C 388/11

Causa T-195/12: Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2014 — Nuna International/UAMI — Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuna) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo nuna — Marchi comunitari denominativi anteriori NANA e NANU-NANA — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Assenza di somiglianza dei prodotti — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

10

2014/C 388/12

Causa T-262/12: Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2014 — Central Bank of Iran/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Litispendenza — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa)

11

2014/C 388/13

Causa T-317/12: Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2014 — Holcim (Romania)/Commissione (Responsabilità extracontrattuale — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Responsabilità per colpa — Rifiuto della Commissione di divulgare informazioni e di vietare qualsiasi transazione sulle quote di emissioni asseritamente sottratte — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Responsabilità oggettiva)

12

2014/C 388/14

Causa T-493/12: Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2014 — Sanofi/UAMI– GP Pharm (GEPRAL) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio denominativo GEPRAL — Marchio internazionale denominativo anteriore DELPRAL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

12

2014/C 388/15

Causa T-11/13: Sentenza del Tribunale 23 settembre 2014 — Tegometall International/UAMI [Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo MEGO — Impedimento relativo alla registrazione — Opposizione anteriore — Assenza di autorità di cosa giudicata]

13

2014/C 388/16

Causa T-90/13: Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2014 — Herdade de S. Tiago II/UAMI — Polo/Lauren (V) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo V — Marchi comunitari, nazionale e del Benelux figurativi anteriori raffiguranti un giocatore di polo — Impedimenti relativi alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009]

14

2014/C 388/17

Causa T-265/13: Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2014 — Polo/Lauren/UAMI — FreshSide (Raffigurazione di un ragazzo su una bicicletta che impugna una mazza) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo raffigurante un ragazzo su una bicicletta che impugna una mazza — Marchi comunitario e nazionale figurativi anteriori raffiguranti un giocatore di polo — Impedimenti relativi alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009]

14

2014/C 388/18

Causa T-267/13: Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2014 — El Corte Inglés/UAMI — Gaffashion (BAUSS) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo BAUSS — Marchio comunitario figurativo anteriore BASS3TRES — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Insussistenza di rischio di confusione]

15

2014/C 388/19

Causa T-341/13: Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2014 — Groupe Léa Nature/UAMI — Debonair Trading Internacional (SO’BiO ētic) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo SO’BiO ētic — Denominativi comunitario e nazionale anteriori SO…? — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1,lettera b), e paragrafo 5,del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di un serio utilizzo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009)

16

2014/C 388/20

Causa T-348/13: Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2014 — Kadhaf Al Dam/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive in considerazione della situazione in Libia — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Modulazione degli effetti di un annullamento nel tempo — Responsabilità extracontrattuale)

16

2014/C 388/21

Causa T-511/14: Ricorso proposto il 2 luglio 2014 — Novartis Europharm/Commissione

17

2014/C 388/22

Causa T-559/14: Ricorso proposto il 28 luglio 2014 — Ackermann Saatzucht e a./Parlamento e Consiglio

18

2014/C 388/23

Causa T-560/14: Ricorso proposto il 28 luglio 2014 — ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding e a./Parlamento e Consiglio

19

2014/C 388/24

Causa T-636/14: Ricorso proposto il 27 agosto 2014 — Italia/Commissione

20

2014/C 388/25

Causa T-644/14: Ricorso proposto il 30 agosto 2014 — ADR Center Srl/Commissione

21

2014/C 388/26

Causa T-654/14: Ricorso proposto l’8 settembre 2014 — Revolution/UAMI (REVOLUTION)

21

2014/C 388/27

Causa T-656/14: Ricorso proposto l’11 settembre 2014 — Peri/UAMI (forma di un chiavistello per cassaforma)

22

2014/C 388/28

Causa T-659/14: Ricorso proposto il 15 settembre 2014 — Instituto dos vinhos do Douro e do Porto/UAMI — Bruichladdich Distillery (PORT CARLOTTE)

23

2014/C 388/29

Causa T-674/14: Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — SEA/Commissione

23

2014/C 388/30

Causa T-675/14: Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Spagna/Commissione

24

2014/C 388/31

Causa T-676/14: Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Spagna/Commissione

25

2014/C 388/32

Causa T-688/14: Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — Airport Handling/Commissione

26

 

Tribunale della funzione pubblica

2014/C 388/33

Causa F-54/14: Ricorso proposto il 17 giugno 2014 — ZZ/Parlamento

28

2014/C 388/34

Causa F-70/14: Ricorso proposto il 22 luglio 2014 — ZZ e ZZ/Commissione

28

2014/C 388/35

Causa F-71/14: Ricorso proposto il 22 luglio 2014 — ZZ/Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

29

2014/C 388/36

Causa F-72/14: Ricorso proposto il 23 luglio 2014 — ZZ/Commissione

29

2014/C 388/37

Causa F-74/14: Ricorso proposto il 25 luglio 2014 — ZZ/Commissione

30

2014/C 388/38

Causa F-76/14: Ricorso proposto il 7 agosto 2014 — ZZ/Commissione

30

2014/C 388/39

Causa F-78/14: Ricorso proposto il 7 agosto 2014 — ZZ e a./Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

31

2014/C 388/40

Causa F-79/14: Ricorso proposto il 7 agosto 2014 — ZZ/Parlamento

31

2014/C 388/41

Causa F-81/14: Ricorso proposto il 14 agosto 2014 — ZZ/Comitato delle Regioni

32

2014/C 388/42

Causa F-82/14: Ricorso proposto il 15 agosto 2014 — ZZ/Commissione europea

32

2014/C 388/43

Causa F-86/14: Ricorso proposto il 1o Settembre 2014 — ZZ e a./Commissione europea

33

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

3.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 388/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

2014/C 388/01

Ultima pubblicazione

GU C 380 del 27.10.2014

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 372 del 20.10.2014

GU C 361 del 13.10.2014

GU C 351 del 6.10.2014

GU C 339 del 29.9.2014

GU C 329 del 22.9.2014

GU C 315 del 15.9.2014

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

3.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 388/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Den Haag (Paesi Bassi) il 7 agosto 2014 — TOP Logistics BV & Van Caem International BV/Bacardi & Co. Ltd & Bacardi International Ltd

(Causa C-379/14)

2014/C 388/02

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof Den Haag

Parti

Ricorrente: TOP Logistics BV, Van Caem International BV

Convenuta: Bacardi & Co. Ltd, Bacardi International Ltd

Questioni pregiudiziali

Tali questioni riguardano merci provenienti da paesi non SEE e che, dopo essere importate nel territorio del SEE (non dal titolare del marchio o con il suo consenso), sono assoggettate in uno Stato membro dell’Unione europea al regime di transito esterno o al regime di deposito doganale [ai sensi del codice doganale comunitario istituito dal regolamento (CEE) n. 2913/92 (1) (vecchio regolamento) e dal regolamento (CE) n. 450/2008 (2)] in uno Stato membro dell’Unione europea.

1)

Se, nelle circostanze come quelle in esame nella fattispecie, merci di tale tipo vengono successivamente assoggettate ad un regime di sospensione dell’accisa, esse debbano essere considerate importate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 89/104/CEE (3) (attualmente divenuta direttiva 2008/95/CE) (4), in modo che si configuri un «uso (del segno) nel commercio» che può essere vietato dal titolare del marchio in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della citata direttiva.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se si possa affermare che, nelle circostanze come quelle in esame, la mera presenza in uno Stato membro di siffatte merci (sottoposte ad un regime di sospensione dell’accisa nello Stato membro in parola) non viola o non può violare le funzioni del marchio, cosicché il titolare del marchio, che invoca i diritti nazionali sul marchio in detto Stato membro, non può opporsi a detta presenza.


(1)  Regolamento del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

(2)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008 , che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145, pag. 1).

(3)  Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa(GU 1989, L 40, pag. 1).

(4)  Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 , sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (Versione codificata) (GU L 299, pag. 25).


3.11.2014   

IT

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C 388/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n. 9 de Barcelona (Spagna) l’11 agosto 2014 — Jorge Sales Sinués/Caixabank S.A.

(Causa C-381/14)

2014/C 388/03

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil n. 9 de Barcelona

Parti

Ricorrente: Jorge Sales Sinués

Convenuta: Caixabank S.A.

Questioni pregiudiziali

Poiché il sistema spagnolo stabilisce all’articolo 43 della LEC (1) l’effetto sospensivo o pregiudiziale dell’azione individuale proposta in parallelo dal consumatore in pendenza della sentenza definitiva nel procedimento collettivo, restando tale consumatore vincolato a quanto dichiarato in tale sentenza, senza che abbia avuto l’opportunità di presentare allegazioni a tutela dei propri diritti né di proporre mezzi di prova con piena disponibilità delle armi:

1)

se si possa ritenere [che l’ordinamento spagnolo stabilisca] un mezzo o meccanismo efficace conforme all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE (2);

2)

fino a che punto tale effetto sospensivo rappresenti un ostacolo per il consumatore e, pertanto, una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della citata direttiva al momento di far valere la nullità delle clausole abusive inserite nel suo contratto;

3)

se il fatto che il consumatore non possa dissociarsi dall’azione collettiva costituisca una violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 93/13/CE[E];

4)

oppure se, al contrario, l’effetto sospensivo di cui all’articolo 43 della LEC sia conforme all’articolo 7 della direttiva 93/13/CE[E], in quanto i diritti del consumatore sono pienamente tutelati da tale azione collettiva, poiché l’ordinamento giuridico spagnolo prevede altri meccanismi processuali parimenti efficaci per la tutela dei suoi diritti, e dal principio di certezza del diritto.


(1)  Legge sulla procedura civile.

(2)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).


3.11.2014   

IT

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C 388/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 44 de Barcelona (Spagna) l’11 agosto 2014 — Alta Realitat S.L./Erlock Films e Ulrich Thomsen

(Causa C-384/14)

2014/C 388/04

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n. 44 de Barcelona

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Alta Realitat S.L.

Convenuti: Erlock Films e Ulrich Thomsen

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 (1) debba interpretarsi nel senso che il giudice nazionale investito della controversia può determinare, in base a tutti gli atti a sua disposizione, se un destinatario conosca una determinata lingua.

Nel caso in cui alla prima questione sia data risposta affermativa:

2)

Se l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 debba interpretarsi nel senso che, qualora il giudice nazionale investito della controversia abbia stabilito, in base a tutti gli atti a sua disposizione, che il destinatario comprende una determinata lingua, chi effettua la notifica non deve in tal caso dare al destinatario la possibilità di respingere il documento.

3)

Se l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 debba essere interpretato nel senso di ritenere che, se il destinatario di una notifica rifiuta un documento redatto in una determinata lingua, ove vi sia una dichiarazione del giudice investito della controversia attestante che il livello di conoscenza di tale lingua da parte di detta persona è sufficiente, il rifiuto del documento non sia giustificato e il giudice investito della controversia possa applicare le conseguenze previste nella legislazione dello Stato mittente per tale tipo di rifiuto ingiustificato di documenti, e addirittura ritenere che il documento sia stato notificato al destinatario, qualora ciò sia previsto dalla normativa processuale dello Stato mittente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio.


3.11.2014   

IT

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C 388/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n. 9 de Barcelona (Spagna) il 12 agosto 2014 — Youssouf Drame Ba/Catalunya Caixa S.A.

(Causa C-385/14)

2014/C 388/05

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil n. 9 de Barcelona

Parti

Ricorrente: Youssouf Drame Ba

Convenuta: Catalunya Caixa S.A.

Questioni pregiudiziali

Poiché il sistema spagnolo stabilisce all’articolo 43 della LEC (1) l’effetto sospensivo o pregiudiziale dell’azione individuale proposta in parallelo dal consumatore in pendenza della sentenza definitiva nel procedimento collettivo, restando tale consumatore vincolato a quanto dichiarato in tale sentenza, senza che abbia avuto l’opportunità di presentare allegazioni a tutela dei propri diritti né di proporre mezzi di prova con piena disponibilità delle armi:

1)

se si possa ritenere [che l’ordinamento spagnolo stabilisca] un mezzo o meccanismo efficace conforme all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CE[E] (2);

2)

fino a che punto tale effetto sospensivo rappresenti un ostacolo per il consumatore e, pertanto, una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della citata direttiva al momento di far valere la nullità delle clausole abusive inserite nel suo contratto;

3)

se il fatto che il consumatore non possa dissociarsi dall’azione collettiva costituisca una violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 93/13/CE[E];

4)

oppure se, al contrario, l’effetto sospensivo di cui all’articolo 43 della LEC sia conforme all’articolo 7 della direttiva 93/13/CE[E], in quanto i diritti del consumatore sono pienamente tutelati da tale azione collettiva, poiché l’ordinamento giuridico spagnolo prevede altri meccanismi processuali parimenti efficaci per la tutela dei suoi diritti, e dal principio di certezza del diritto.


(1)  Legge sulla procedura civile.

(2)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).


3.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 388/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Klagenævnet for Udbud (Danimarca) il 20 agosto 2014 — MT Højgaard A/S e Züblin A/S/Banedanmark

(Causa C-396/14)

2014/C 388/06

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Klagenævnet for Udbud

Parti

Ricorrenti: MT Højgaard A/S e Züblin A/S

Convenuta: Banedanmark

Questione pregiudiziale

Se il principio della parità di trattamento di cui all’articolo 10, in combinato disposto con l’articolo 51 della direttiva 2004/17/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che osta, in una situazione come quella in esame, a che un’amministrazione aggiudicatrice attribuisca l’appalto a un offerente che non ha presentato la domanda di partecipazione alla preselezione e quindi non è stato preselezionato.


(1)  Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1).


3.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 388/5


Impugnazione proposta il 2 settembre 2014 dalla Quimitécnica.com — Comércio e Indústria Química, SA e dalla José de Mello — Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA, avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 26 giugno 2014, causa T-564/10, Quimitécnica.com e de Mello/Commissione

(Causa C-415/14 P)

2014/C 388/07

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrenti: Quimitécnica.com — Comércio e Indústria Química, SA e José de Mello — Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA (rappresentante: J. Calheiros, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

annullare, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, del TFUE, la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 giugno 2014 (T-564/10), la quale ha respinto il ricorso proposto dalle ricorrenti contro la Commissione europea, volto all’annullamento della decisione della Commissione adottata dal suo contabile con nota dell’8 ottobre 2010, nella parte in cui impone che la garanzia finanziaria, conformemente all’articolo 85 del regolamento (CE, EURATOM) n. 2342/2002 (1), sia fornita da una banca con un rating «AA» di lungo termine e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle sue spese e di quelle sostenute dalla Commissione;

condannare la Commissione alle spese;

accogliere, dopo aver annullato la sentenza impugnata, le richieste presentate dalle ricorrenti in primo grado e, di conseguenza, annullare in parte la decisione della Commissione adottata dal suo contabile con nota dell’8 ottobre 2010, nella parte in cui impone che la garanzia finanziaria, conformemente all’articolo 85 del regolamento (CE, EURATOM) n. 2342/2002, sia fornita da una banca con un rating «AA» di lungo termine;

condannare la Commissione alle spese del procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, le ricorrenti deducono due motivi:

1.

Primo motivo: errore di diritto nella motivazione della sentenza impugnata, la quale ha respinto l’argomento addotto dalle ricorrenti nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale, relativo al difetto di motivazione della decisione della Commissione dell’8 ottobre 2010, nella parte in cui ha imposto la prestazione di una garanzia finanziaria da parte di una banca con un rating «AA» di lungo termine.

Nella sentenza impugnata si riconosce che la decisione adottata l’8 ottobre 2010 non contiene una motivazione espressa circa il requisito del rating della banca emittente della garanzia. Tuttavia, si sostiene che la base del ragionamento della Commissione verte proprio su tale requisito.

Ai sensi dell’articolo 296 del TFUE tutti gli atti, incluse le decisioni, devono essere obbligatoriamente motivati.

La «base del ragionamento della Commissione» deve emergere dalla motivazione della decisione e non dall’atto impugnato.

Tanto più che la «tutela degli interessi finanziari dell’Unione», che è alla «base del ragionamento della Commissione», potrebbe essere adeguatamente garantita, in particolare mediante la garanzia bancaria proposta dalle ricorrenti nella nota inviata alla Commissione il 3 settembre 2010.

D’altro canto, già nel 2010, quando la Commissione ha imposto tale requisito, appariva del tutto inadeguata la scelta del rating come unico criterio per la concessione di una garanzia bancaria, pertanto detto criterio, essendo oggettivamente discutibile, dovrebbe essere retto da una motivazione più forte, chiara ed espressa.

Inoltre, poiché la concessione di dilazioni di pagamento avviene nell’ambito dell’esercizio di un potere discrezionale, il requisito della motivazione dovrà avere un livello sempre più alto di quello richiesto nel caso di esercizio di poteri vincolati.

La decisione peraltro non fa riferimento a nessuna norma dell’Unione sulla quale possa basarsi tale requisito.

Giacché, come ammesso nella sentenza impugnata, la decisione della Commissione dell’8 ottobre 2010 non contiene una motivazione espressa riguardo al requisito del rating della banca emittente della garanzia, la sentenza impugnata erra nel ritenere che l’atto impugnato non sia viziato dal difetto di motivazione invocato dalle ricorrenti nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale.

2.

Secondo motivo: errore di diritto nella motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha respinto l’argomento dedotto dalle ricorrenti nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale, relativo ad una violazione del Trattato — principio di proporzionalità.

Dall’articolo 85 del regolamento n. 2342/2002 risulta che, ove i requisiti e presupposti previsti da tale articolo siano soddisfatti, chi adotta la decisione (nel presente caso, il contabile) è tenuto a valutare la richiesta di dilazione di un pagamento, avanzata dall’impresa interessata, e a concedere detta richiesta laddove ricorrano tali requisiti e siano soddisfatti i presupposti di legge previsti per tale concessione.

L’«ampio potere discrezionale» di cui dispone il contabile della Commissione ai sensi dell’articolo 85 del regolamento citato consiste nella valutazione della richiesta di una dilazione del pagamento, avanzata dall’impresa interessata, e nella sua concessione, e non nel tipo di garanzia bancaria che il contabile della Commissione ritenga accettabile; pertanto, ai fini del controllo dell’atto impugnato, non è sufficiente verificare se esso sia manifestamente inadeguato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, come erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata.

Una garanzia su semplice richiesta, emessa da un istituto di credito, secondo il modello indicato dalla Commissione, costituisce una forma concordata e adeguata di garanzia degli importi dovuti. Infatti, il sistema giudiziario portoghese nel suo complesso (e, in generale, anche quello degli altri paesi dell’Unione europea) accetta, per i più svariati effetti, la prestazione di una garanzia bancaria, anche per la sospensione dell’esecuzione delle decisioni giudiziarie e, in particolare, di un’eventuale esecuzione sollecitata dalla Commissione dinanzi ai giudici nazionali per il mancato pagamento di un’ammenda.

Nel caso di specie, la garanzia proposta dalle ricorrenti (e non accettata dalla Commissione) sarebbe stata emessa dal Banco Comercial Português, S.A., istituto di credito con sede nell’Unione europea soggetto alle norme di vigilanza e consolidamento definite dalle stesse istituzioni comunitarie. Niente sembra pertanto giustificare, per la difesa dei diritti delle Comunità, il fatto di negare che la garanzia possa essere emessa da detta banca e di richiedere l’emissione da parte di una banca con un rating «AA» di lungo termine.

Si aggiungano poi le circostanze congiunturali, che sono di pubblico dominio, per le quali i rating delle banche portoghesi sono stati influenzati dalla modifica del rating della Repubblica portoghese. Cosicché non c’è nessuna banca, con sede in Portogallo, che soddisfi i criteri di rating («AA» lungo termine) richiesti nella decisione della Commissione. Tali circostanze sono state individuate nella decisione impugnata, sotto il titolo «fatti all’origine della controversia», sebbene non siano state tenute in considerazione nella motivazione di detta decisione.

La decisione della Commissione non risponde, quindi, a un criterio di necessità (che costituisce un importante elemento del principio di proporzionalità), dato che, tra i vari provvedimenti possibili, la Commissione ha optato per quello che, nella congiuntura di allora, ledeva maggiormente gli interessi delle ricorrenti.

Così, vi è una chiara sproporzione tra il requisito imposto dalla Commissione (garanzia emessa da una banca europea con rating «AA» di lungo termine) e lo scopo che si intendeva perseguire (tutela del diritto della Commissione al pagamento delle somme), sicché la decisione impugnata è errata nella parte in cui si afferma che l’atto impugnato non viola il principio di proporzionalità.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).


Tribunale

3.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 388/8


Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2014 — Mikhalchanka/Consiglio

(Cause riunite T-196/11 e T-542/12) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia - Congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione europea - Inclusione e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco delle persone interessate - Giornalista - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Irricevibilità parziale - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione»))

2014/C 388/08

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Aliaksei Mikhalchanka (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: M. Michalauskas, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: nella causa T-196/11, F. Naert e M.-M. Joséphidès e, nella causa T-542/12, F. Naert e J.-P. Hix, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/69/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica la decisione 2010/639/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 28, pag. 40), del regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 28, pag. 17), della decisione di esecuzione 2011/174/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 76, pag. 72), del regolamento di esecuzione (UE) n. 271/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, che attua l’articolo 8 [bis], paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 76, pag. 13); e, dall’altro, della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285, pag. 1), del regolamento UE) n. 1014/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 307, pag. 1) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 307, pag. 7), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

Sono annullati, nei limiti in cui riguardano il sig. A. Mikhalchanka:

la decisione 2011/69/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica la decisione 2010/639/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia;

la decisione di esecuzione 2011/174/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 271/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, che attua l’articolo 8 [bis], paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia;

la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

2)

Non vi è luogo ad accogliere la domanda del Consiglio di mantenere gli effetti degli atti impugnati nel tempo.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Mikhalchanka.


(1)  GU C 165 del 9.6.2012.


3.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 388/9


Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2014 — Ipatau/Consiglio

(Causa T-646/11) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia - Congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Ricevibilità - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Errore di valutazione»))

2014/C 388/09

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vadzim Ipatau (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: M. Michalauskas, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Naert e B. Driessen, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/666/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2011, recante modifica della decisione 2010/639/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 265, pag. 17), nella parte riguardante il ricorrente, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1000/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 265, pag. 8), nella parte concernente il ricorrente, della decisione del Consiglio del 14 novembre 2011, recante rigetto della domanda del ricorrente diretta ad ottenere che il suo nome sia cancellato dalla decisione 2011/69/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica la decisione 2010/639/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 28, pag. 40), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 28, pag. 17), e annullamento della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285, pag. 1), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012, del 6 novembre 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 307, pag. 7), nella parte riguardante il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Vadzim Ipatau sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 258 del 25.8.2012.


3.11.2014   

IT

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C 388/10


Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2014 — Georgias e a./Consiglio e Commissione

(Causa T-168/12) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità rispetto alla situazione nello Zimbabwe - Congelamento di fondi - Responsabilità extracontrattuale - Nesso di causalità - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Errore manifesto di valutazione - Obbligo di motivazione»))

2014/C 388/10

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Aguy Clement Georgias (Harare, Zimbabwe), Trinity Engineering (Private) Ltd (Harare) e Georgiadis Trucking (Private) Ltd (Harare) (rappresentanti: inizialmente M. Robson, E. Goulder, solicitors e H. Mercer, QC, successivamente M. Robson, H. Mercer e I. Quick, barrister)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e G. Étienne, agenti) e Commissione europea (rappresentanti: M. Kostantinidis e S. Bartelt, agenti)

Oggetto

Domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 412/2007 della Commissione, del 16 aprile 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 101, pag. 6).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Aguy Clement Georgias, la Trinity Engineering (Private) Ltd e la Georgiadis Trucking (Private) Ltd sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea.


(1)  GU C 165 del 9.6.2012.


3.11.2014   

IT

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C 388/10


Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2014 — Nuna International/UAMI — Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuna)

(Causa T-195/12) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo nuna - Marchi comunitari denominativi anteriori NANA e NANU-NANA - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza dei prodotti - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

2014/C 388/11

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Nuna International BV (Erp, Paesi Bassi) (rappresentante: A. Alpera Plazas, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Brema, Germania) (rappresentante: A. Nordemann, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 15 febbraio 2012 (procedimento R 476/2011-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG e la Nuna International BV.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 15 febbraio 2012 (procedimento R 476/2011-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG e la Nuna International BV, è annullata per quanto riguarda i «passeggini; passeggini pieghevoli; seggiolini di sicurezza per bambini, da installare in auto» della classe 12 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, nonché i «girelli per bambini» e i «sacchi a pelo per neonati e bambini» della classe 20.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 209 del 14.7.2012.


3.11.2014   

IT

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C 388/11


Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2014 — Central Bank of Iran/Consiglio

(Causa T-262/12) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Litispendenza - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa»))

2014/C 388/12

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Central Bank of Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: M. Lester, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

In sostanza, domanda di annullare, in primo luogo, la decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 19, pag. 22), e la decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 58), nella misura in cui queste hanno inserito o mantenuto, dopo il riesame, la ricorrente nell'elenco figurante all'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39) e, in secondo luogo, il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), e il regolamento d’esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento n. 267/2012 (GU L 282, pag. 16), nella parte in cui essi hanno inserito o mantenuto, dopo il riesame, il nome della ricorrente nell'elenco figurante all’allegato IX del regolamento n. 267/2012.

Dispositivo

1)

Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui ha inserito il nome della Central Bank of Iran nell'elenco figurante al suo allegato IX, è annullato.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà la metà delle proprie spese e di quelle della Central Bank of Iran.

4)

La Central Bank of Iran sopporterà la metà delle proprie spese e di quelle del Consiglio.


(1)  GU C 243 dell'11.8.2012.


3.11.2014   

IT

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C 388/12


Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2014 — Holcim (Romania)/Commissione

(Causa T-317/12) (1)

((«Responsabilità extracontrattuale - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Responsabilità per colpa - Rifiuto della Commissione di divulgare informazioni e di vietare qualsiasi transazione sulle quote di emissioni asseritamente sottratte - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Responsabilità oggettiva»))

2014/C 388/13

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Holcim (Romania) SA (Bucarest, Romania) (rappresentante: L. Arnauts, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici e E. White, agenti)

Oggetto

Da un lato, una domanda, presentata a titolo di responsabilità per colpa, diretta al risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa del rifiuto della Commissione di divulgarle informazioni relative a quote di emissioni dei gas a effetto serra che le sarebbero state asseritamente sottratte e di vietare qualsiasi transazione su tali quote e, dall’altro, una domanda di risarcimento del danno, presentata a titolo di responsabilità oggettiva.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Holcim (Romania) è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 287 del 22.9.2012.


3.11.2014   

IT

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C 388/12


Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2014 — Sanofi/UAMI– GP Pharm (GEPRAL)

(Causa T-493/12) (1)

((«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio denominativo GEPRAL - Marchio internazionale denominativo anteriore DELPRAL - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

2014/C 388/14

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sanofi (Parigi, Francia) (rappresentante: C. Hertz-Eichenrode, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: GP Pharm, SA (Sant Quinti de Mediona, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 5 settembre 2012 (procedimento R 201/2012-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Sanofi SA e la GP Pharm SA.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) UAMI) del 5 settembre 2012 (procedimento R 201/2012-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Sanofi SA la GP Pharm SA, è annullata.

2)

L’UAMI è condannato alle spese.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013.


3.11.2014   

IT

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C 388/13


Sentenza del Tribunale 23 settembre 2014 — Tegometall International/UAMI

(Causa T-11/13) (1)

([«Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario denominativo MEGO - Impedimento relativo alla registrazione - Opposizione anteriore - Assenza di autorità di cosa giudicata»])

2014/C 388/15

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Tegometall International AG (Lengwil, Svizzera) (rappresentanti: H. Timmann e E. Schaper, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Irega AG (Zuchwil, Svizzera)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 25 ottobre 2012 (procedimento R 1522/2011-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Tegometall International AG e la Irega AG.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 25 ottobre 2012 (procedimento R 1522/2011-1) è annullata.

2)

L’UAMI sosterrà le proprie spese e quelle sostenute dalla Tegometall International AG dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso.


(1)  GU C 55 del 23.2.2013.


3.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 388/14


Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2014 — Herdade de S. Tiago II/UAMI — Polo/Lauren (V)

(Causa T-90/13) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo V - Marchi comunitari, nazionale e del Benelux figurativi anteriori raffiguranti un giocatore di polo - Impedimenti relativi alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009»])

2014/C 388/16

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Herdade de S. Tiago II — Sociedade Agrícola, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: I. de Carvalho Simões e J. Pimenta, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock e N. Bambara, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: The Polo/Lauren Company, LP (New York, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Black e S. Davies, solicitors)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 28 novembre 2012 (procedimento R 2240/2011-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la The Polo/Lauren Company, LP e la Herdade de S. Tiago II — Sociedade Agrícola, SA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Herdade de S. Tiago II — Sociedade Agrícola, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 123 del 27.4.2013.


3.11.2014   

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C 388/14


Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2014 — Polo/Lauren/UAMI — FreshSide (Raffigurazione di un ragazzo su una bicicletta che impugna una mazza)

(Causa T-265/13) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo raffigurante un ragazzo su una bicicletta che impugna una mazza - Marchi comunitario e nazionale figurativi anteriori raffiguranti un giocatore di polo - Impedimenti relativi alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009»])

2014/C 388/17

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: The Polo/Lauren Company, LP (New York, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Davies, solicitor, J. Hill, barrister e R. Black, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock e N. Bambara, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: FreshSide Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: N. Lockett, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno del 1o marzo 2013 (procedimento R 15/2012-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra The Polo/Lauren Company, LP e FreshSide Ltd.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 1o marzo 2013 (causa R 15/2012-2) è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute da The Polo/Lauren Company, LP.

3)

FreshSide Ltd sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013.


3.11.2014   

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C 388/15


Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2014 — El Corte Inglés/UAMI — Gaffashion (BAUSS)

(Causa T-267/13) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo BAUSS - Marchio comunitario figurativo anteriore BASS3TRES - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Insussistenza di rischio di confusione»])

2014/C 388/18

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Seijo Veiguela e J. L. Rivas Zurdo)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: J. García Murillo e J. Crespo Carrillo, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Gaffashion — Comércio de Acessórios de Moda, Lda (Viana do Castelo, Portogallo)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, del 21 febbraio 2013 (procedimento R 2295/2011-2), relativa ad un’opposizione tra la El Corte Inglés, SA e la Gaffashion — Comércio de Acessórios de Moda, Lda.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La El Corte Inglés, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 215 del 27.07.2013.


3.11.2014   

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C 388/16


Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2014 — Groupe Léa Nature/UAMI — Debonair Trading Internacional (SO’BiO ētic)

(Causa T-341/13) (1)

((«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo SO’BiO ētic - Denominativi comunitario e nazionale anteriori SO…? - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1,lettera b), e paragrafo 5,del regolamento (CE) n. 207/2009 - Assenza di un serio utilizzo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009»))

2014/C 388/19

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Groupe Léa Nature (Périgny, Francia) (rappresentante: S. Arnaud, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Geroulakos e V. Melgar, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Debonair Trading Internacional Lda (Funchal, Portogallo) (rappresentante: T. Alkin, barrister)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 26 marzo 2013 (procedimento R 203/2011-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Debonair Trading Internacional Lda e la Groupe Léa Nature SA.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 26 marzo 2013 (procedimento R 203/2011-1) è annullata.

2)

L’UAMI e la Debonair Trading Internacional Lda sopporteranno ciascuno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Groupe Léa Nature SA.


(1)  GU C 260 del 7.9.2013.


3.11.2014   

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C 388/16


Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2014 — Kadhaf Al Dam/Consiglio

(Causa T-348/13) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive in considerazione della situazione in Libia - Congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Modulazione degli effetti di un annullamento nel tempo - Responsabilità extracontrattuale»))

2014/C 388/20

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ahmed Mohammed Kadhaf Al Dam (Il Cairo, Egitto) (rappresentante: H. de Charette, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58, pag. 53), del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58, pag. 1), della decisione 2013/182/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che modifica la decisione 2011/137 (GU L 111, pag. 50), del regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 (GU L 183, pag. 1) e della decisione 2014/380/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, che modifica la decisione 2011/137 (GU L 183, pag. 52), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente e, dall’altro, domanda di risarcimento del danno causato da tali atti.

Dispositivo

1)

Le decisioni 2013/182/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, e 2014/380/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, sono annullate nella parte in cui mantengono il nome del sig. Ahmed Mohammed Kadhaf Al Dam negli elenchi di cui agli allegati II e IV della decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 è annullato nella parte in cui mantiene il nome del sig. Ahmed Mohammed Kadhaf Al Dam nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

3)

Gli effetti della decisione 2013/182, della decisione 2014/380 e del regolamento di esecuzione n. 689/2014 sono mantenuti nei confronti del sig. Kadhaf Al Dam sino alla scadenza del termine per l’impugnazione della presente sentenza o, nel caso di impugnazione tempestivamente proposta, sino alla pronuncia della sentenza della Corte.

4)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

5)

Il sig. Kadhaf Al Dam è condannato a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nonché le proprie spese relative alla sua domanda di risarcimento.

6)

Il Consiglio è condannato a sopportare le spese sostenute dal sig. Kadhaf Al Dam nonché le proprie spese relative alla domanda di annullamento.


(1)  GU C 298 del 12.10.2013.


3.11.2014   

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C 388/17


Ricorso proposto il 2 luglio 2014 — Novartis Europharm/Commissione

(Causa T-511/14)

2014/C 388/21

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Novartis Europharm Ltd (Horsham, Regno Unito) (rappresentante: C. Schoonderbeek, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata; e

condannare la Commissione europea alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l’annullamento della decisione C(2014) 2155 final della Commissione del 27 marzo 2014, con la quale viene concessa alla Teva Generics un’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zoledronic acid Teva Generics — Zoledronic Acid».

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, sostanzialmente identico o simile a quello dedotto nelle cause T-472/12 Novartis Europharm/Commissione (1) e T-67/13 Novartis Europharm/Commissione (2).


(1)  GU C 389, pag. 8.

(2)  GU C 101, pag. 24.


3.11.2014   

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C 388/18


Ricorso proposto il 28 luglio 2014 — Ackermann Saatzucht e a./Parlamento e Consiglio

(Causa T-559/14)

2014/C 388/22

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG (Irlbach, Germania); Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHG (Hohenmocker, Germania); Deutsche Saatveredelung AG (Lippstadt, Germania); Ernst Benary, Samenzucht GmbH, (Hann. Münden, Germania); Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH (Osterhofen, Germania); Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG (Kleptow, Germania); Klemm + Sohn GmbH & Co. KG (Stoccarda, Germania); KWS Saat AG (Einbeck, Germania); Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG (Hohenlieth, Germania); Nordsaat Saatzuchts GmbH (Halberstadt, Germania); Peter Franck-Oberaspach (Schwäbisch Hall, Germania); P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH (Grundhof, Germania); Saatzucht Streng — Engelen GmbH & Co. KG (Uffenheim, Germania); Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania); Strube Research GmbH & Co. KG (Söllingen, Germania); Gartenbau und Spezialkulturen Westhoff GbR (Südlohn-Oeding, Germania); e W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG (Leopoldshöhe, Germania) (rappresentati da: P. de Jong, P. Vlaemminck e B. Van Vooren, avvocati)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea e Parlamento europeo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento;

annullare il regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione Testo (GU L 150, pag. 59); e

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla circostanza che l’Unione è parte contraente della convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, attuata nell’Unione con il regolamento concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (1). L’articolo 15, lettera c), di detto regolamento riconosce la cd. esenzione a favore dei costitutori, vale a dire che l’ambito di applicazione della privativa per ritrovati vegetali non comprende «atti effettuati per costituire, scoprire o sviluppare nuove varietà». La misura contestata costituisce un’importante limitazione dell’esenzione a favore dei costitutori, in violazione quindi di un obbligo internazionale dell’Unione vincolante ed immediatamente efficace. L’esenzione a favore dei costitutori è inoltre riconosciuta dall’articolo 27 dell’accordo sul tribunale unificato dei brevetti (in prosieguo: «accordo TUB»). Benché l’Unione non sia parte di detto accordo, la misura contesta richiede essenzialmente che gli Stati membri violino i loro obblighi internazionali derivanti dall’accordo TUB.

2.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che, in quanto parte contraente della convenzione sulla diversità biologica e, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, TUE, l’Unione europea è tenuta a sostenere la preservazione della diversità biologica sulla Terra. Il regolamento contestato avrà un notevole effetto frenante riguardo a tutti gli sforzi di tutela della biodiversità vegetale, interferendo così con tale obbligo internazionale.

3.

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la misura contestata è basata unicamente sull’articolo 192, paragrafo 1, TFUE. Secondo una costante giurisprudenza il fondamento normativo di una misura deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale. Dato che la misura tenta di organizzare misure di conformità per gli utilizzatori sul mercato interno dell’Unione, il regolamento avrebbe dovuto essere fondato sull’articolo 114 TFUE. La scelta del fondamento normativo ha conseguenze sul contenuto dell’atto, poiché gli obiettivi per cui i fondamenti normativi possono essere utilizzati sono del tutto diversi, incidendo sostanzialmente sul processo legislativo.

4.

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che il regolamento viola manifestamente il principio di proporzionalità stabilito all’articolo 5, paragrafo 4, TUE in quanto: in primo luogo, la valutazione d’impatto non conteneva collegamenti tra dati quantitativi e le conclusioni, basate solo su argomenti «qualitativi»; in secondo luogo, esso ha manifestamente omesso di tenere conto del settore della selezione vegetale come settore che subisce ripercussioni gravi e distinte dovute al fatto che le risorse genetiche costituiscono l’essenza fondamentale del settore, e non solo una parte accessoria delle sue attività; in terzo luogo, il regolamento impone manifestamente restrizioni sproporzionate all’articolo 16 della Carta dell’Unione europea; in quarto luogo, esso impone un obbligo perpetuo de facto del settore della produzione vegetale di registrare e conservare informazioni sulle loro attività; infine, sono disponibili misure meno onerose, come illustrato nel «trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura».

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il regolamento contestato crea una situazione manifesta di incertezza giuridica per costitutori di varietà in quanto: in primo luogo, il suo ambito di applicazione dipende dalla circostanza se gli Stati scelgano di esercitare la sovranità sulle risorse genetiche oppure no; in secondo luogo esso dipende da definizioni imprecise che non consentono di stabilire se si debba ritenere che una risorsa genetica sia stata «utilizzata»; in terzo luogo, la sua interpretazione indefinita porta ad una possibile applicazione retroattiva de facto; infine, lo sviluppo di buone pratiche semplicemente «potrebbe» ridurre il rischio di non conformità degli utilizzatori assoggettati alla misura contestata.


(1)  Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1).


3.11.2014   

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C 388/19


Ricorso proposto il 28 luglio 2014 — ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding e a./Parlamento e Consiglio

(Causa T-560/14)

2014/C 388/23

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV (Hoorn NH, Paesi Bassi); Agriom BV (Aalsmeer, Paesi Bassi); Agrisemen BV (Ellewoutsdijk, Paesi Bassi); Anthura BV (Bleiswijk, Paesi Bassi); Barenbrug Holding BV (Oosterhout, Paesi Bassi); De Bolster BV (Epe, Paesi Bassi); Evanthia BV (Hoek van Holland, Paesi Bassi); Gebr. Vletter & Den Haan VOF (Rijnsburg, Paesi Bassi); Hilverda Kooij BV (Aalsmeer, Paesi Bassi); Holland-Select BV (Andijk, Paesi Bassi); Könst Breeding BV (Nieuwveen, Paesi Bassi); Koninklijke Van Zanten BV (Hillegom, Paesi Bassi); Kweek- en Researchbedrijf Agirco BV (Emmeloord, Paesi Bassi); Kwekerij de Wester-Bouwing BV (Rossum, Paesi Bassi); Limgroup BV (Horst aan de Maas, Paesi Bassi); e Ontwikkelingsmaatschappij Het Idee BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentati da: P. de Jong, P. Vlaemminck e B. Van Vooren, avvocati)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea e Parlamento europeo

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento;

annullare il regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione Testo (GU L 150, pag. 59); e

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nella causa T-599/14 nella causa Ackermann Saatzucht e a./Parlamento e Consiglio.


3.11.2014   

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C 388/20


Ricorso proposto il 27 agosto 2014 — Italia/Commissione

(Causa T-636/14)

2014/C 388/24

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: P. Gentili, avvocato dello Stato, G. Palmieri, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare l’Avviso di posto vacante per un posto di Direttore del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (Lussemburgo) Gruppo di funzioni AD, grado 14, (COM/2014/10356), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 17 giugno 2014 C 185 A;

Condannare la Commissione alle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si propone contro l’avviso sopracitato, nella misura in cui le candidature dovranno presentarsi necessariamente in inglese, francese o tedesco.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 18 e 24 n. 4 TFUE; 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; 1 e 2 del regolamento 1/58; 1 quinquies nn. 1 e 6 dello Statuto dei funzionari (applicabile per analogia agli agenti temporanei e richiamato dall’avviso impugnato)

Si fa valere a questo riguardo che, attraverso il rinvio al sito internet della Commissione che conteneva tale previsione vincolante, l’avviso ha imposto ai candidati di presentare il curriculum e la lettera di motivazione obbligatoriamente in inglese, francese o tedesco, anziché in una qualsiasi delle lingue dell’Unione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi del legittimo affidamento e di leale cooperazione (art. 4, par. 3, TUE)

Si fa valer a questo riguardo che durante la procedura di adozione dell’avviso in questione, la Commissione avrebbe assicurato formalmente il governo italiano che la suddetta discriminazione linguistica sarebbe stata rimossa, avendo tenuto, invece, un comportamento opposto nel redigere l’avviso e nel predisporre le regole di funzionamento del sito internet cui l’avviso rinvia per la presentazione delle candidature.


3.11.2014   

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C 388/21


Ricorso proposto il 30 agosto 2014 — ADR Center Srl/Commissione

(Causa T-644/14)

2014/C 388/25

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ADR Center Srl (Roma, Italia) (rappresentante: L. Tantalo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, contenuta nella lettera del 27 giugno 2014, che dispone un’azione di recupero nei confronti dell’ADR Center;

ordinare il pagamento immediato del saldo dovuto all’ADR Center, pari ad EUR 79  700,40, come da fattura pro forma e note di credito emesse in data 13 novembre 2013;

ordinare il risarcimento immediato dei danni sofferti dall’ADR Center relativamente alla sua reputazione internazionale, e per il tempo impiegato dai suoi dirigenti per difendersi da una richiesta infondata;

condannare la convenuta e gli eventuali intervenienti al pagamento delle spese legali della ricorrente e delle spese di procedura, che il Tribunale determinerà secondo equità.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’annullamento della decisione impugnata, in quanto le azioni di controllo contabile ed i successivi provvedimenti della Commissione si basano su un insieme di regole che non sono mai state concordate.

2.

Secondo motivo, vertente sull’annullamento della decisione impugnata, in quanto la Commissione ha ritardato senza motivo la pubblicazione delle relazioni finali di revisione contabile e l’emissione dei relativi ordini di recupero.

3.

Terzo motivo, vertente sul mancato adempimento dell’onere probatorio da parte della Commissione. Secondo la ricorrente, la Commissione ha basato la propria revisione contabile finale ed i successivi ordini di recupero su constatazioni non dimostrate.

4.

Quarto motivo, vertente sull’erroneità dei risultati della revisione contabile della Commissione. A parere della ricorrente, le constatazioni della Commissione sono controverse in base a numerosi errori manifesti, sia sotto il profilo sostanziale che procedurale. La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione non solo non ha riesaminato gli ordini emessi, ma ha anche palesemente ignorato e mancato di considerare qualsiasi delle questioni sollevate dall’ADR Center.


3.11.2014   

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C 388/21


Ricorso proposto l’8 settembre 2014 — Revolution/UAMI (REVOLUTION)

(Causa T-654/14)

2014/C 388/26

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Revolution LLC (Washington, Stati Uniti) (rappresentanti: P. Roncaglia, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’11 giugno 2014, procedimento R 2143/2013-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «REVOLUTION» per servizi della classe 36 — domanda di marchio comunitario n. 1 1 8 15  297

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettera b), e 2, del regolamento n. 207/2009.


3.11.2014   

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C 388/22


Ricorso proposto l’11 settembre 2014 — Peri/UAMI (forma di un chiavistello per cassaforma)

(Causa T-656/14)

2014/C 388/27

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peri GmbH (Weißenhorn, Germania) (rappresentanti: A. Bognár e M. Eck)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 26 giugno 2014, procedimento R 1178/2013-1;

condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio tridimensionale dalla forma di un chiavistello per cassaforma per prodotti delle classi 6 e 19 — domanda di marchio comunitario n. 1 0 8 26  766

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


3.11.2014   

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C 388/23


Ricorso proposto il 15 settembre 2014 — Instituto dos vinhos do Douro e do Porto/UAMI — Bruichladdich Distillery (PORT CARLOTTE)

(Causa T-659/14)

2014/C 388/28

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Instituto dos vinhos do Douro e do Porto, IP (Peso da Régua, Portogallo) (rappresentante: P. Sousa e Silvia, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bruichladdich Distillery Co. Ltd (Argyll, Regno Unito)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’8 luglio 2014, procedimento R 946/2013-4;

condannare il convenuto alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi all’UAMI.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «PORT CARLOTTE» per prodotti della classe 33 — marchio comunitario n. 5 4 21  474

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: il ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: motivi di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), e all’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, e all’articolo 53, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di annullamento

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettere c) e g), e 53, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 207/2009.


3.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 388/23


Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — SEA/Commissione

(Causa T-674/14)

2014/C 388/29

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA) (Segrate, Italia) (rappresentanti: F. Gatti, J.-F. Bellis, F. Di Gianni e A. Scalini, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione C (2014) 4537 final del 9 luglio 2014, con la quale la Commissione europea ha avviato un procedimento di indagine formale avente ad oggetto la costituzione di Airport Handling;

Condannare la Commissione europea al pagamento delle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un difetto di motivazione della decisione impugnata.

La ricorrente fa valere a questo riguardo che la decisione impugnata ignorerebbe elementi (e.g. la costituzione di un Trust al fine di assicurare piena discontinuità economica tra Airport Handling e SEA Handling, società presunta beneficiaria dell’aiuto SA.21420) aventi un ruolo essenziale nell’adozione della decisione e di cui la Commissione era stata ampiamente informata.

2.

Secondo motivo, vertente su un’erronea applicazione dell’articolo 107(1) TFUE, derivante da un’errata valutazione di importanti elementi ed informazioni obiettive portate a conoscenza della Commissione dalla ricorrente.

La ricorrente fa valere a questo riguardo che, nella decisione impugnata, la Commissione ha erroneamente ritenuto che Airport Handling possa essere considerato il successore economico di SEA Handling e che il conferimento effettuato dalla ricorrente in favore di Airport Handling costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107(1) TFUE.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei fondamentali principi di legittimo affidamento, buona amministrazione, proporzionalità e non discriminazione.

La ricorrente fa valere a questo riguardo che il comportamento tenuto dai servizi della Commissione e la decisione impugnata sarebbero palesemente contrari ai summenzionati principi dell’ordinamento dell’Unione europea. In particolare, in relazione al principio di proporzionalità, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto fugare i propri dubbi mediante un’analisi diligente delle informazioni già fornite dalla ricorrente in una fase precedente all’indagine, anziché adottare la decisione di avvio del procedimento d’indagine formale oggetto d’impugnazione.


3.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 388/24


Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Spagna/Commissione

(Causa T-675/14)

2014/C 388/30

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. García-Valdecasas Dorrego, Abogado del Estado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione del 9 luglio 2014 recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nei limiti in cui riguarda il Regno di Spagna; e

condannare l’istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la rettifica finanziaria su base forfettaria di importo netto pari a EUR 2 7 31  208,07 e il metodo di calcolo impiegato sono in contrasto con l’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1), con gli orientamenti contenuti nel documento della Commissione VI/5330/97 del 23 dicembre 1997 (Orientamenti per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell’ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG) e con il documento AGRI/2005/64043 (Communication from the Commission, on how the Commission intends in the context of the EAGGF-Guaranteev clearance procedure to handle shortcomings in the context of croos-compliance control system implemented by the Member State), in quanto non vi è alcun fondamento nel procedere ad una stima forfettaria, avendo il ricorrente fornito una valutazione puntuale del rischio effettivo per il Fondo. Le misure di attuazione adottate dalla Commissione oltre ad essere incorrette sono anche sproporzionate e ingiustificate.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’addizione al calcolo forfettario generale del 2 % della rettifica puntuale di importo pari a EUR 1 91  873,55, e il metodo di calcolo, sono in contrasto con l’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento summenzionato, nonché ai documenti della Commissione sugli orientamenti per il calcolo delle rettifiche finanziarie, in quanto non possono essere utilizzati e cumulati due metodi di calcolo simultaneamente per una stessa infrazione. Tale modo di procedere non solo è giuridicamente incoerente, ma è anche del tutto sproporzionato e ingiustificato.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la rettifica imposta per l’anno di domanda 2010, esercizio finanziario 2011, viola l’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento citato, comporta una violazione del principio di leale cooperazione e dei diritti della difesa, poiché la convenuta ha indebitamente esteso la rettifica finanziaria ad un periodo successivo ai 24 mesi che hanno preceduto la comunicazione, quando si era ormai già rimediato alle carenze.


3.11.2014   

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C 388/25


Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Spagna/Commissione

(Causa T-676/14)

2014/C 388/31

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, Abogado del Estado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C(2014) 4856 final dell’11 luglio 2014, relativa all’avvio di un’indagine sulla manipolazione delle statistiche in Spagna, conformemente al regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro; e

condannare l’istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di irretroattività delle norme

A tale riguardo si afferma che i principi di legalità e di irretroattività delle norme, applicati al regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (GU L 306, pag. 1) e alla decisione 2012/678/UE, implicano che non si possono giudicare fatti anteriori al 13 dicembre 2011, in quanto prima di tale data i fatti di cui al procedimento principale non erano sanzionabili. Gli unici dati sanzionabili sono quelli notificati nel mese di aprile 2012. Il periodo oggetto di indagine infatti dovrebbe limitarsi ai dati compresi nelle notifiche effettuate a partire dal 2012.

Il periodo oggetto di indagine dovrebbe limitarsi ai dati compresi nelle notifiche effettuate a partire dal 2012, quando esse riguardano fatti avvenuti dal mese di dicembre 2011, data di entrata in vigore del regolamento summenzionato. Pertanto, non vi è base giuridica per l’avvio di un procedimento di indagine su fatti verificatisi prima del 13 dicembre 2011.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento summenzionato

A tale riguardo si afferma che non esistono serie indicazioni sull’esistenza di fatti che configurano un’errata rappresentazione dei dati relativi al disavanzo e al debito pubblico spagnoli. Le autorità spagnole hanno fornito una spiegazione chiara e adeguata in merito a detti dati.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del Regno di Spagna

A tale riguardo si afferma che è stata effettuata un’operazione sotto copertura, al di fuori del procedimento previsto, in violazione dei diritti della difesa della Spagna.


3.11.2014   

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C 388/26


Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — Airport Handling/Commissione

(Causa T-688/14)

2014/C 388/32

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Airport Handling SpA (Somma Lombardo, Italia) (rappresentanti: R. Cafari Panico e F. Scarpellini, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione C (2014) 4537 final del 9 luglio 2014, con la quale la Commissione europea ha avviato un procedimento di indagine formale nel caso SA.21420 (2014/NN) in relazione alla costituzione della società Airport Handling S.p.A.;

in via subordinata, e nella denegata ipotesi in cui ritenga di dover accogliere soltanto alcune delle censure formulate con il presente ricorso, annullare la decisione sopra richiamata in parte qua;

in ogni caso, condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 107(1) e 108(2) TFUE.

La ricorrente denuncia il vizio della decisione consistente nell’aver la Commissione erroneamente ritenuto che Airport Handling S.p.A. sia il successore di SEA Handling, sulla base di un presunto rapporto di continuità economica tra le due società, ed aver in forza di tale erroneo presupposto adottato la decisione di avvio del procedimento di indagine formale.

2.

Secondo motivo, vertente anch’esso sulla violazione e falsa applicazione degli art. 107(1) e 108(2) TFUE.

La ricorrente fa valere a questo riguardo l’erroneità della decisione nella misura in cui la Commissione ha ritenuto che la capitalizzazione di Airport Handling S.p.A. possa rappresentare un aiuto di Stato incompatibile con il mercato, ed ha in base a tale erroneo presupposto dato avvio al procedimento di indagine formale.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione.

La ricorrente fa valere a questo riguardo che la Commissione, nell’adottare la decisione impugnata, sarebbe venuta meno al suo dovere di esame imparziale e diligente delle informazioni in suo possesso, e avrebbe trascurato l’esigenza di procedere alla ponderazione degli interessi in gioco.


Tribunale della funzione pubblica

3.11.2014   

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C 388/28


Ricorso proposto il 17 giugno 2014 — ZZ/Parlamento

(Causa F-54/14)

2014/C 388/33

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: André Bernard, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di non nominare il ricorrente al posto di giureconsulto del Parlamento europeo.

Conclusioni della parte ricorrente

Annullare la decisione di nomina di un’altra persona al posto di giureconsulto;

fissare eventualmente ex bono et aequo un indennizzo per risarcire il ricorrente dei diversi illeciti di servizio constatati;

condannare il Parlamento europeo alle spese.


3.11.2014   

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C 388/28


Ricorso proposto il 22 luglio 2014 — ZZ e ZZ/Commissione

(Causa F-70/14)

2014/C 388/34

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e ZZ (rappresentanti: avv.ti D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas e J.-N. Louis)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento delle decisioni relative al trasferimento dei diritti pensionistici dei ricorrenti nel regime pensionistico dell’Unione, con le quali sono applicate le nuove disposizioni generali di esecuzione (DGE) dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011 e, in subordine, la condanna della Commissione a risarcire al ricorrente i danni risultanti da un tempo di trattazione eccessivamente lungo della loro domanda di trasferimento.

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare le decisioni recanti il calcolo dell’abbuono dei diritti a pensione rispettivamente acquisiti prima della loro entrata in servizio presso la Commissione;

in subordine, condannare la Commissione a risarcire ai ricorrenti il danno subito a causa degli illeciti commessi che hanno determinato un tempo di trattazione eccessivamente lungo della loro domanda di trasferimento dei diritti pensionistici;

condannare la Commissione alle spese.


3.11.2014   

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C 388/29


Ricorso proposto il 22 luglio 2014 — ZZ/Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

(Causa F-71/14)

2014/C 388/35

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L.F. de Castro e J.-L. Gillain, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di interrompere il versamento dell’indennità di condizioni di vita (ICV), dell’indennità complementare (IC), alla luce delle condizioni di vita del luogo di assegnazione della ricorrente e di un'indennità giornaliera (IG), nonché pagamento di 49 giorni di congedo per il 2012 non fruito e domanda di risarcimento del danno derivante da mancata assistenza e abbandono, in seguito all'incidente sul lavoro di cui la ricorrente è stata vittima.

Conclusioni della parte ricorrente

Il versamento dell’IV e dell’IVC dal 1o maggio 2012 al 31 ottobre 2013, o almeno il versamento per lo stesso periodo delle IG;

il pagamento dei 49 giorni di congedo non fruito nel corso del 2012;

il ripristino del contratto o la conclusione di un nuovo contratto a tempo indeterminato o destinato ad essere confermato, a termine, come contratto a tempo indeterminato, oppure risarcimento del danno collegato al fatto che, qualora non si fosse verificato l'incidente, sarebbe stato concluso un nuovo contratto tra la ricorrente e la parte convenuta;

il risarcimento del danno che essa ha subito in seguito all'incidente. i) per l'importo di EUR 10  000 per quanto riguarda la mancata assistenza in Giordania e a Bruxelles a livello medico, amministrativo e pecuniario; ii) per una somma, pari a tutte le retribuzioni, indennizzi e vantaggi non percepiti e perduti, nonché spese sostenute, di genere medico e altre, da parte della ricorrente a causa dell'incidente, stimata provvisionalmente ad EUR 50  000, per l'incidente, la cui responsabilità incombe alle Nazioni Unite e alla SEAE; quest'ultima dovrà patrocinare e finanziare tale controversia sotto la responsabilità delle Nazioni Unite e di tutti gli intervenienti nell'organizzazione di tale tirocinio. iii) per una somma provvisionale di EUR 50  000 per l'uso abusivo dei contratti determinati, contenenti clausole di prova volta per volta e, in particolare, quest'ultimo e il suo mancato rinnovo.


3.11.2014   

IT

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C 388/29


Ricorso proposto il 23 luglio 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-72/14)

2014/C 388/36

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Ortiz Blanco e A. Givaja Sanz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della commissione di concorso di non ammettere la ricorrente al concorso interno COM/3/AD9/13 per il fatto che essa non era «agente temporaneo della Commissione», il che costituisce condizione di eleggibilità.

Conclusioni della parte ricorrente

Annullare la decisione del 18 settembre 2013, confermata il 22 ottobre 2013, di non ammettere la ricorrente al concorso COM/3/AD9/13;

annullare, nei limiti del necessario, la decisione di rigetto, datata 11 aprile 2014 e comunicata al ricorrente il 14 aprile 2014, del reclamo del 17 dicembre 2013;

condannare la Commissione alle spese.


3.11.2014   

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C 388/30


Ricorso proposto il 25 luglio 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-74/14)

2014/C 388/37

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: Sébastien Orlandi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Dichiarazione dell’illegittimità dell’articolo 7 dell’allegato V e dell’articolo 8 dell’allegato VII del nuovo statuto dei funzionari e annullamento della decisione che revoca alla ricorrente il beneficio dei giorni di viaggio annuali e del rimborso delle spese di viaggio tra il suo luogo d’assegnazione e il suo luogo d’origine, ai quali essa aveva diritto anteriormente all’entrata in vigore di detta nuova disposizione dello statuto.

Conclusioni della parte ricorrente

Dichiarare l’illegittimità degli articoli 7 dell’allegato V dello statuto e 8 dell’allegato VII dello statuto;

annullare la decisione di non concedere più alla ricorrente giorni di viaggio annuali, né il rimborso delle spese di viaggio annuali a decorrere dal 2014;

condannare la Commissione alle spese.


3.11.2014   

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C 388/30


Ricorso proposto il 7 agosto 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-76/14)

2014/C 388/38

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti G. Suárez de Castro e M. Orman)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di non includere il ricorrente nell’elenco di riserva del concorso generale EPSO/AD/248/13

Conclusioni del ricorrente

Includere il ricorrente nell’elenco di riserva di detto concorso, dato che esiste un posto libero non occupato di cui al bando di concorso EPSO/AD248/13 per l’assunzione di amministratori in ambito edile, nel settore 1, relativo alla sicurezza degli edifici, e che il ricorrente ha ottenuto un punteggio pari a 53,38 superiore al punteggio minimo stabilito dall’EPSO pari a 51,01.

In subordine, date le diverse irregolarità riscontrate nella valutazione della prova d), annullare la valutazione di tale prova e riordinare i candidati del concorso con riferimento ai restanti punteggi attribuiti, laddove non siano riscontrabili irregolarità.

In caso di accoglimento della domanda, condannare la convenuta alle spese.


3.11.2014   

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C 388/31


Ricorso proposto il 7 agosto 2014 — ZZ e a./Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

(Causa F-78/14)

2014/C 388/39

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ e a. (rappresentanti: Dario de Abreu Caldas, Micael de Abreu Caldas e Jean-Noël Louis, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di non promuovere i ricorrenti al grado superiore nell’esercizio di promozione 2013 del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare le decisioni del 9 e del 14 ottobre 2013 contenenti l’elenco dei funzionari promossi a titolo dell’esercizio di promozione 2013;

condannare il SEAE alle spese.


3.11.2014   

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C 388/31


Ricorso proposto il 7 agosto 2014 — ZZ/Parlamento

(Causa F-79/14)

2014/C 388/40

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: A. Lamamra e K. Evora, avvocati)

Convenuto: Parlamento

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di revocare il beneficio degli assegni familiari, con effetto retroattivo, successivamente al trasferimento del ricorrente ad un’altra istituzione e di limitare l’importo dell’indennità di prima sistemazione ad un mese in luogo di due.

Conclusioni della parte ricorrente

Annullare la decisione del Parlamento europeo del 5 dicembre 2013;

annullare la decisione del Parlamento europeo dell’8 maggio 2014, che respinge il suo reclamo;

condannare il Parlamento alle spese.


3.11.2014   

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C 388/32


Ricorso proposto il 14 agosto 2014 — ZZ/Comitato delle Regioni

(Causa F-81/14)

2014/C 388/41

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: J.-N. Louis, D. de Abreu Caldas e R. Metz, avvocati)

Convenuto: Comitato delle Regioni

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di non promuovere la ricorrente al grado superiore (AD 13) nell’esercizio di promozione 2013 del Comitato delle Regioni.

Conclusioni della parte ricorrente

Annullare la decisione del Comitato delle Regioni di non promuovere la ricorrente al grado AD 13 per l’esercizio di promozione 2013;

condannare il Comitato delle Regioni alle spese.


3.11.2014   

IT

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C 388/32


Ricorso proposto il 15 agosto 2014 — ZZ/Commissione europea

(Causa F-82/14)

2014/C 388/42

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Cornacchia, avvocatto)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di esclusione del ricorrente dal concorso EPSO/AST/126/2012 in ragione del fatto che non ha informato il comitato di selezione di avere un legame di parentela con uno dei membri della commissione.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del 15.05.14 con la quale la Commissione Giudicatrice del Concorso Generale EPSO/AST/126/12, tramite lettera di EPSO ed in sede di risposta alla domanda di riesame del 31.01.14 avanzata dal ricorrente, confermava l’esclusione del ricorrente dal concorso EPSO/AST/126/2012;

condannare la Commissione Europea al risarcimento del danno morale subito dal ricorrente dalla decisione di cui al punto A) e valutato ex aequo et bono in 3  000 euro;

condannare la convenuta alle spese.


3.11.2014   

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C 388/33


Ricorso proposto il 1o Settembre 2014 — ZZ e a./Commissione europea

(Causa F-86/14)

2014/C 388/43

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentante: O. Mader, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione che riduce il numero totale dei giorni di congedo annuale e dichiarazione di inapplicabilità dell'articolo 6 dell'allegato X dello statuto del personale, come modificato dall'articolo 1, punto 70 del regolamento n. 1023/2013, applicabile dal 1ogennaio 2014.

Conclusioni delle parti ricorrenti

Annullare le decisioni indirizzate ai ricorrenti attraverso Sysper2 riguardanti i loro nuovi diritti di base annuali al congedo per ferie;

dichiarare inapplicabile l'articolo 1, punto 70, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013, che modifica l'articolo 6 dell'allegato X dello statuto del personale («Disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo») e la decisione della Commissione C(2013) 9051 def., del 16 dicembre 2013, in quanto riducono il numero di giorni cui i ricorrenti hanno diritto a titolo di congedo per ferie annuali;

annullare la decisione della Commissione del 23 maggio 2014 (R/123/14), che respinge il reclamo dei ricorrenti in quanto si riferisce al congedo annuale;

condannare la convenuta alle spese.