ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 250

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
1 agosto 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 250/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7134 — Volvo Construction Equipment/Terex Equipment) ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 250/02

Tassi di cambio dell'euro

2

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2014/C 250/03

Avviso del Ministero dello Sviluppo economico della Repubblica italiana a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

3

2014/C 250/04

Avviso del Ministero dello Sviluppo economico della Repubblica italiana a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

5

2014/C 250/05

Avviso del Ministero dello Sviluppo economico della Repubblica italiana a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

7

2014/C 250/06

Avviso del Ministero dello Sviluppo economico della Repubblica italiana a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

9

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2014/C 250/07

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India

11

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2014/C 250/08

Aiuti di Stato — Germania — Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovratassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia — Invito a presentare osservazioni a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ( 1 )

15

2014/C 250/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7317 — Mercuria/JP Morgan Chase & Co. Commodities Trading Business) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

1.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 250/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7134 — Volvo Construction Equipment/Terex Equipment)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 250/01

Il 24 aprile 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32014M7134. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

1.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 250/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

31 luglio 2014

2014/C 250/02

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3379

JPY

yen giapponesi

137,66

DKK

corone danesi

7,4564

GBP

sterline inglesi

0,79280

SEK

corone svedesi

9,2261

CHF

franchi svizzeri

1,2169

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,4050

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,570

HUF

fiorini ungheresi

312,96

LTL

litas lituani

3,4528

PLN

zloty polacchi

4,1691

RON

leu rumeni

4,4281

TRY

lire turche

2,8551

AUD

dollari australiani

1,4396

CAD

dollari canadesi

1,4610

HKD

dollari di Hong Kong

10,3689

NZD

dollari neozelandesi

1,5761

SGD

dollari di Singapore

1,6681

KRW

won sudcoreani

1 378,50

ZAR

rand sudafricani

14,2861

CNY

renminbi Yuan cinese

8,2621

HRK

kuna croata

7,6360

IDR

rupia indonesiana

15 490,58

MYR

ringgit malese

4,2769

PHP

peso filippino

58,211

RUB

rublo russo

47,5220

THB

baht thailandese

42,959

BRL

real brasiliano

3,0156

MXN

peso messicano

17,6355

INR

rupia indiana

81,0170


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

1.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 250/3


Avviso del Ministero dello Sviluppo economico della Repubblica italiana a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

2014/C 250/03

Il Ministero dello Sviluppo economico, rende noto che è pervenuta una istanza di permesso di ricerca di idrocarburi della società Enel Longanesi Developments S.r.l., convenzionalmente denominata «d 506 B.R-.EN», per un’area ubicata nella Zona marina B (Mare Adriatico), delimitata da archi di meridiano e parallelo, i cui vertici sono indicati dalle seguenti coordinate geografiche:

Vertici

Coordinate geografiche

Longitudine E Greenwich

Latitudine

a

14°14′

43°32′

b

14°22′

43°32′

c

14°22′

43°31′

d

14°25′

43°31′

e

14°25′

43°14′

f

14°14′

43°14′

g

14°14′

43°15′

h

14°13′

43°15′

i

14°13′

43°19′

l

14°06′

43°19′

m

14°06′

43°30′

n

14°14′

43°30′

Le coordinate suindicate sono determinate secondo la carta nautica delle coste d’Italia a cura dell’Istituto Idrografico della Marina Militare alla scala 1:250 000 — Foglio n. 923.

Sulla base di questa delimitazione, la superficie risulta pari a 716,40 km2.

Conformemente alla direttiva summenzionata; all’art. 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625; al decreto ministeriale 4 marzo 2011 ed al decreto direttoriale 22 marzo 2011, il Ministero dello Sviluppo economico pubblica un avviso per permettere agli enti interessati di presentare istanze di permesso di ricerca di idrocarburi in concorrenza sulla stessa area, delimitata dai punti e dalle coordinate di cui sopra.

L’autorità competente per il rilascio del relativo permesso di ricerca, è il Ministero dello Sviluppo economico — Dipartimento per l’Energia — Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche — Divisione VI.

La disciplina per il rilascio del titolo minerario è meglio specificata nella seguente normativa:

legge 21 luglio 1967, n. 613; legge 9 gennaio 1991, n. 9; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625; decreto ministeriale 4 marzo 2011 e decreto direttoriale 22 marzo 2011.

Il termine per la presentazione delle candidature è di 3 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le candidature presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:

Ministero dello Sviluppo economico

Dipartimento per l’Energia

Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche

Divisione VI

Via Molise 2

00187 Roma

ITALIA

L’istanza può essere presentata anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata (PEC)«ene.rme.div6@pec.sviluppoeconomico.gov.it» presso la quale recapitare, con il solo impiego della firma digitale da parte di un legale rappresentante della società richiedente, la documentazione in formato elettronico.

Ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, n. 22, allegato A, punto 2, il procedimento unico per il conferimento del permesso di ricerca ha la durata complessiva massima di 180 giorni.


1.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 250/5


Avviso del Ministero dello Sviluppo economico della Repubblica italiana a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

2014/C 250/04

Il Ministero dello Sviluppo economico rende noto che è pervenuta una istanza di permesso di ricerca di idrocarburi della società Enel Longanesi Developments S.r.l., convenzionalmente denominata «d 507 B.R-.EN», per un’area ubicata nella Zona marina B (Mare Adriatico), delimitata da archi di meridiano e parallelo, i cui vertici sono indicati dalle seguenti coordinate geografiche:

Vertici

Coordinate geografiche

Longitudine E Greenwich

Latitudine

a

14°18′

43°14′

b

14°35′

43°14′

c

14°35′

42°59′

d

14°14′

42°59′

e

14°14′

43°06′

f

14°16′

43°06′

g

14°16′

43°13′

h

14°18′

43°13′

Le coordinate suindicate sono determinate secondo la carta nautica delle coste d’Italia a cura dell’Istituto Idrografico della Marina Militare alla scala 1:250 000 — Foglio n. 923.

Sulla base di questa delimitazione, la superficie risulta pari a 744,60 km2.

Conformemente alla direttiva summenzionata; all’articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625; al decreto ministeriale 4 marzo 2011 ed al decreto direttoriale 22 marzo 2011, il Ministero dello Sviluppo economico pubblica un avviso per permettere agli enti interessati di presentare istanze di permesso di ricerca di idrocarburi in concorrenza sulla stessa area, delimitata dai punti e dalle coordinate di cui sopra.

L’autorità competente per il rilascio del relativo permesso di ricerca, è il Ministero dello Sviluppo economico — Dipartimento per l’Energia — Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche — Divisione VI.

La disciplina per il rilascio del titolo minerario è meglio specificata nella seguente normativa:

legge 21 luglio 1967, n. 613; legge 9 gennaio 1991, n. 9; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625; decreto ministeriale 4 marzo 2011 e decreto direttoriale 22 marzo 2011.

Il termine per la presentazione delle candidature è di 3 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le candidature presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:

Ministero dello Sviluppo economico

Dipartimento per l’Energia

Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche

Divisione VI

Via Molise 2

00187 Roma

ITALIA

L’istanza può essere presentata anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata (PEC)«ene.rme.div6@pec.sviluppoeconomico.gov.it» presso la quale recapitare, con il solo impiego della firma digitale da parte di un legale rappresentante della società richiedente, la documentazione in formato elettronico.

Ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, n. 22, allegato A, punto 2, il procedimento unico per il conferimento del permesso di ricerca ha la durata complessiva massima di 180 giorni.


1.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 250/7


Avviso del Ministero dello Sviluppo economico della Repubblica italiana a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

2014/C 250/05

Il Ministero dello Sviluppo economico rende noto che è pervenuta una istanza di permesso di ricerca di idrocarburi della società Enel Longanesi Developments S.r.l., convenzionalmente denominata «d 508 B.R-.EN», per un’area ubicata nella Zona marina B (Mare Adriatico), delimitata da archi di meridiano e parallelo, i cui vertici sono indicati dalle seguenti coordinate geografiche:

Vertici

Coordinate geografiche

Longitudine E Greenwich

Latitudine

a

14°15′

42°59′

b

14°46′

42°59′

c

14°46′

42°45′

d

14°31′

42°45′

e

14°31′

42°48′

f

14°30′

42°48′

g

14°30′

42°50′

h

14°29′

42°50′

i

14°29′

42°52′

l

14°28′

42°52′

m

14°28′

42°53′

n

14°27′

42°53′

o

14°27′

42°54′

p

14°25′

42°54′

q

14°25′

42°55′

r

14°23′

42°55′

s

14°23′

42°56′

t

14°22′

42°56′

u

14°22′

42°57′

v

14°17′

42°57′

z

14°17′

42°58′

a′

14°15′

42°58′

Le coordinate suindicate sono determinate secondo la carta nautica delle coste d’Italia a cura dell’Istituto Idrografico della Marina Militare alla scala 1:250 000 — Foglio n. 922.

Sulla base di questa delimitazione, la superficie risulta pari a 695,30 km2.

Conformemente alla direttiva summenzionata; all’articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625; al decreto ministeriale 4 marzo 2011 ed al decreto direttoriale 22 marzo 2011, il ministero dello sviluppo economico pubblica un avviso per permettere agli enti interessati di presentare istanze di permesso di ricerca di idrocarburi in concorrenza sulla stessa area, delimitata dai punti e dalle coordinate di cui sopra.

L’autorità competente per il rilascio del relativo permesso di ricerca, è il Ministero dello Sviluppo economico — Dipartimento per l’Energia — Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche — Divisione VI.

La disciplina per il rilascio del titolo minerario è meglio specificata nella seguente normativa:

legge 21 luglio 1967, n. 613; legge 9 gennaio 1991, n. 9; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625; decreto ministeriale 4 marzo 2011 e decreto direttoriale 22 marzo 2011.

Il termine per la presentazione delle candidature è di 3 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le candidature presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:

Ministero dello Sviluppo economico

Dipartimento per l’Energia

Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche

Divisione VI

Via Molise 2

00187 Roma

ITALIA

L’istanza può essere presentata anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata (PEC)«ene.rme.div6@pec.sviluppoeconomico.gov.it» presso la quale recapitare, con il solo impiego della firma digitale da parte di un legale rappresentante della società richiedente, la documentazione in formato elettronico.

Ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, n. 22, allegato A, punto 2, il procedimento unico per il conferimento del permesso di ricerca ha la durata complessiva massima di 180 giorni.


1.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 250/9


Avviso del Ministero dello Sviluppo economico della Repubblica italiana a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

2014/C 250/06

Il Ministero dello Sviluppo economico rende noto che è pervenuta una istanza di permesso di ricerca di idrocarburi della società Enel Longanesi Developments S.r.l., convenzionalmente denominata «d 509 B.R-.EN», per un’area ubicata nella Zona marina B (Mare Adriatico), delimitata da archi di meridiano e parallelo, i cui vertici sono indicati dalle seguenti coordinate geografiche:

Vertici

Coordinate geografiche

Longitudine E Greenwich

Latitudine

a

14°46′

42°48′

b

14°57′

42°48′

c

14°57′

42°35′

d

14°31′

42°35′

e

14°31′

42°45′

f

14°46′

42°45′

Le coordinate suindicate sono determinate secondo la carta nautica delle coste d’Italia a cura dell’Istituto Idrografico della Marina Militare alla scala 1:250 000 — Foglio n. 922.

Sulla base di questa delimitazione, la superficie risulta pari a 739,50 km2.

Conformemente alla direttiva summenzionata; all’articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625; al decreto ministeriale 4 marzo 2011 ed al decreto direttoriale 22 marzo 2011, il Ministero dello Sviluppo economico pubblica un avviso per permettere agli enti interessati di presentare istanze di permesso di ricerca di idrocarburi in concorrenza sulla stessa area, delimitata dai punti e dalle coordinate di cui sopra.

L’autorità competente per il rilascio del relativo permesso di ricerca, è il Ministero dello Sviluppo economico — Dipartimento per l’Energia — Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche — Divisione VI.

La disciplina per il rilascio del titolo minerario è meglio specificata nella seguente normativa:

legge 21 luglio 1967, n. 613; legge 9 gennaio 1991, n. 9; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625; decreto ministeriale 4 marzo 2011 e decreto direttoriale 22 marzo 2011.

Il termine per la presentazione delle candidature è di 3 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le candidature presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:

Ministero dello sviluppo economico

Dipartimento per l’Energia

Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche

Divisione VI

Via Molise 2

00187 Roma

ITALIA

L’istanza può essere presentata anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata (PEC)«ene.rme.div6@pec.sviluppoeconomico.gov.it» presso la quale recapitare, con il solo impiego della firma digitale da parte di un legale rappresentante della società richiedente, la documentazione in formato elettronico.

Ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, n. 22, allegato A, punto 2, il procedimento unico per il conferimento del permesso di ricerca ha la durata complessiva massima di 180 giorni.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

1.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 250/11


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India

2014/C 250/07

La Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata da Reliance Industries Limited («il richiedente»), un produttore esportatore dell’India.

Il riesame si limita alla verifica delle sovvenzioni per quanto concerne il richiedente.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito dal polietilentereftalato (PET), avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g conformemente alla norma ISO 1628-5 («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificato con il codice NC 3907 60 20.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio compensativo definitivo, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio (2).

4.   Motivazione del riesame

Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie da cui risulta che, per quanto lo riguarda, le circostanze relative alle sovvenzioni in funzione delle quali sono state imposte le misure in vigore sono cambiate in modo significativo e che tali cambiamenti hanno carattere duraturo.

Il richiedente afferma che per eliminare le sovvenzioni compensabili non è più necessario mantenere al livello attuale le misure sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame. Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che l’importo della propria sovvenzione è diminuito, scendendo ben al di sotto dell’aliquota del dazio a essa attualmente applicabile. Tale riduzione del livello complessivo di sovvenzione è dovuta alla cessazione dell’applicabilità del regime di credito di dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPBS) e del regime di incentivi per detentori di status (Status Holder Incentive Scrip — SHIS) nonché alla riduzione degli importi di cui si è avvalso il richiedente in relazione ad altri regimi, come il regime mercato mirato (Focus Market Scheme — FMS), il regime prodotto mirato (Focus Product Scheme — FPS), il regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorisation Scheme — AAS) e il regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS).

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che sussistano elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le circostanze relative alle sovvenzioni a favore di Reliance Industries Limited sono cambiate in modo significativo e che tali cambiamenti hanno carattere duraturo e pertanto le misure dovrebbero essere riesaminate.

5.   Procedura

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale limitato alla verifica delle sovvenzioni per quanto concerne il richiedente, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 19 del regolamento di base. L’obiettivo del riesame è stabilire la quota di sovvenzione applicabile al richiedente in funzione delle pratiche o dei regimi di sovvenzionamento di cui esso beneficia.

Alla luce di tale riesame potrà rivelarsi necessario modificare l’aliquota del dazio applicato da «tutte le altre società» in India alle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India.

5.1.   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari al richiedente e alle autorità del paese esportatore interessato.

Il richiedente e le autorità di tale paese devono presentare i questionari, debitamente compilati, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

5.2.   Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, si invitano le parti interessate a comunicare le proprie osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.3.   Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.4.   Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (3).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato in modo da consentire una comprensione adeguata delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le scansioni di deleghe e certificazioni, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» (Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale), pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo e-mail valido e assicurarsi che l’indirizzo e-mail fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro che è controllato quotidianamente. Una volta forniti i recapiti, la Commissione comunica con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 08/020

1049 Bruxelles

BELGIO

E-mail: TRADE-PET-R604-SUBSIDY@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 28 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 28 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata una mancanza di collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere auditore

Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni rilevanti ai fini dell’inchiesta di riesame.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio, del 21 maggio 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 (GU L 137 del 23.5.2013, pag. 1).

(3)  Un documento «a diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e dell’articolo 12 dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

1.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 250/15


AIUTI DI STATO — GERMANIA

Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovratassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia

Invito a presentare osservazioni a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 250/08

Il 9 aprile 2014 la Commissione ha adottato la disciplina dell’UE in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (1). Tale disciplina è entrata in vigore il 1o luglio 2014. Secondo il punto 248 della disciplina, la Commissione valuterà la compatibilità di presunti aiuti illegali sotto forma di riduzione del sostegno finanziario alla produzione di energia da fonti rinnovabili in conformità alle disposizioni di cui alle sezioni 3.7.2 e 3.7.3 della medesima disciplina.

Alla luce dell’entrata in vigore della disciplina dell’UE in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia, gli Stati membri e le parti interessate possono presentare osservazioni in merito alle misure riguardo alle quali la Commissione ha avviato la summenzionata indagine formale ancora in corso, entro 20 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della presente comunicazione al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Aiuti di Stato

Ufficio: Madou 12/59

1049 Bruxelles

BELGIO

E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Le osservazioni delle parti interessate saranno comunicate allo Stato membro in questione. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata. In tal caso insieme alla comunicazione in versione riservata va presentata anche una versione non riservata.


(1)  GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1.


1.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 250/16


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7317 — Mercuria/JP Morgan Chase & Co. Commodities Trading Business)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 250/09

1.

In data 24 luglio 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Mercuria Energy Group Limited («Mercuria», Cipro) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’attività di JP Morgan Chase & Co. («JP Morgan Commodities», USA) relativa al commercio di prodotti di base mediante acquisto di quote e di elementi dell’attivo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

Mercuria opera nel commercio di prodotti energetici, tra cui petrolio greggio e prodotti petroliferi raffinati, gas naturale (compreso il GNL), elettricità, carbone, biodiesel, oli vegetali e emissioni di carbonio. Mercuria fornisce altresì impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi,

JP Morgan Commodities comprende le attività di JP Morgan Chase & Co. relative alla negoziazione materiale di petrolio greggio e prodotti petroliferi, gas naturale, carbone termico, energia, diritti di emissione e vari metalli comuni. Fornisce altresì servizi di magazzinaggio per i metalli comuni negoziati.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7317 — Mercuria/JP Morgan Chase & Co. Commodities Trading Business, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.