ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 111

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
12 aprile 2014


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2014/C 111/01

Informazioni della Commissione sulle notifiche degli Stati membri di casi di non-reciprocità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio quale modificato dal regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

1

2014/C 111/02

Comunicazione della Commissione relativa al quantitativo disponibile per il secondo semestre del 2014 per taluni prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell’ambito di taluni contingenti aperti dall’Unione

4


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2014/C 111/03

Avviso all’attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/235/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2014/205/PESC e dal regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 371/2014, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

5

 

Commissione europea

2014/C 111/04

Tassi di cambio dell'euro

6

2014/C 111/05

Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le parti contraenti della presente convenzione

7

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2014/C 111/06

Specimen dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri (articolo 34, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen)

12

2014/C 111/07

Procedure di liquidazione — Decisione di apertura della procedura di liquidazione nei confronti di AIM Általános Biztosító Zrt. f.a.(Avviso pubblicato ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

13

2014/C 111/08

Procedure di liquidazione — Decisione relativa all'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di Island Capital (Europe) Limited (Avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

14


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2014/C 111/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso COMP/M.7227 — Temasek/Olam International) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

15

2014/C 111/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso COMP/M.7199 – Nestlé/Galderma) ( 1 )

16

2014/C 111/11

Notifica preventiva di concentrazione (Caso COMP/M.7182 - Visteon Corporation/Automotive Electronics Business of Johnson Controls) ( 1 )

17

2014/C 111/12

Notifica preventiva di concentrazione (Caso COMP/M.7180 — Agrifirm/BayWa/Agrimec JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

18

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2014/C 111/13

Paesi i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi dell’Articolo 15 del Regolamento (UE) N. 543/2011 della Commissione

19


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

12.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 111/1


Informazioni della Commissione sulle notifiche degli Stati membri di casi di non-reciprocità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio quale modificato dal regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2014/C 111/01)

I.   Base giuridica

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), quale modificato dal regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), entro trenta giorni dall’istituzione dell’obbligo del visto da parte di un paese terzo figurante nell’allegato II, o, nei casi in cui l’obbligo di visto vigente al 9 gennaio 2014 sia mantenuto, entro trenta giorni da tale data, gli Stati membri interessati ne danno notifica per iscritto al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Le informazioni in merito a tale notifica sono pubblicate senza indugio dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e comprendono la data di istituzione dell’obbligo del visto e i tipi di documenti di viaggio e di visti interessati.

Le presenti informazioni sono basate sulle notifiche ricevute dagli Stati membri ai sensi del sopra menzionato articolo 1, paragrafo 4, lettera a).

Disclaimer: La pubblicazione, da parte della Commissione europea, delle informazioni sulle notifiche degli Stati membri relative alla reciprocità in materia di visti non comporta un riconoscimento automatico, da parte della Commissione europea, di una situazione di non reciprocità in materia di visti ai sensi delle disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 539/2001 quale modificato dal regolamento (UE) n. 1289/2013.

II.   Informazioni sulle notifiche degli Stati membri interessati, inclusi la data di istituzione dell’obbligo del visto e i tipi di documenti di viaggio e di visti in questione

La Commissione ha ricevuto notifiche da 5 Stati membri:

—   Bulgaria— notifica inviata il 7 febbraio 2014;

—   Croazia— notifica inviata il 7 febbraio 2014;

—   Cipro— notifica inviata il 7 febbraio 2014;

—   Polonia— notifica inviata il 4 febbraio 2014;

—   Romania— notifica inviata il 5 febbraio 2014.

BULGARIA

Paesi terzi elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che applicano l’obbligo del visto

Data di istituzione dell’obbligo del visto

Tipi di documenti di viaggio e di visti interessati

Stati Uniti d’America

Dall’adesione della Bulgaria all’Unione europea, 1o gennaio 2007

Cittadini bulgari titolari di passaporti bulgari

Australia

Dall’adesione della Bulgaria all’Unione europea, 1o gennaio 2007

Cittadini bulgari titolari di passaporti bulgari

Canada

Dall’adesione della Bulgaria all’Unione europea, 1o gennaio 2007

Cittadini bulgari titolari di passaporti bulgari

CROAZIA

Paesi terzi elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che applicano l’obbligo del visto

Data di istituzione dell’obbligo del visto

Tipi di documenti di viaggio e di visti interessati

Stati Uniti d’America

Dal riconoscimento della Repubblica di Croazia da parte degli USA, 7 aprile 1992

Passaporti diplomatici,

passaporti ufficiali,

passaporti ordinari

Brunei Darussalam

Dal riconoscimento della Repubblica di Croazia da parte del Brunei Darussalam, 21 maggio 1992

Passaporti diplomatici,

passaporti ufficiali,

passaporti ordinari

CIPRO

Paesi terzi elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che applicano l’obbligo del visto

Data di istituzione dell’obbligo del visto

Tipi di documenti di viaggio e di visti interessati

Stati Uniti d’America

Dall’adesione di Cipro all’UE, 1o maggio 2004

Cittadini della Repubblica di Cipro, titolari di passaporti ciprioti

Australia

Dall’adesione di Cipro all’UE, 1o maggio 2004

Cittadini della Repubblica di Cipro, titolari di passaporti ciprioti

POLONIA

Paesi terzi elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che applicano l’obbligo del visto

Data di istituzione dell’obbligo del visto

Tipi di documenti di viaggio e di visti interessati

Stati Uniti d’America

Dall’adesione della Polonia all’UE, 1o maggio 2004

Tutti i cittadini polacchi; tutti i tipi di documenti di viaggio

ROMANIA

Paesi terzi elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che applicano l’obbligo del visto

Data di istituzione dell’obbligo del visto

Tipi di documenti di viaggio e di visti interessati

Australia

Dall’adesione della Romania all’Unione europea, 1o gennaio 2007

Tutti i cittadini rumeni, indipendentemente dal tipo di documento o dalla finalità del soggiorno di breve durata

Canada

Dall’adesione della Romania all’Unione europea, 1o gennaio 2007

Tutti i cittadini rumeni, indipendentemente dal tipo di documento o dalla finalità del soggiorno di breve durata

Giappone

Dall’adesione della Romania all’Unione europea, 1o gennaio 2007

Passaporti temporanei ordinari;

I titolari di passaporti ordinari elettronici godono di un’esenzione temporanea dal visto solo (fino al 31 dicembre 2015).

Stati Uniti d’America

Dall’adesione della Romania all’Unione europea, 1o gennaio 2007

Tutti i cittadini rumeni, indipendentemente dal tipo di documento o dalla finalità del soggiorno di breve durata


(1)  GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 74.


12.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 111/4


Comunicazione della Commissione

relativa al quantitativo disponibile per il secondo semestre del 2014 per taluni prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell’ambito di taluni contingenti aperti dall’Unione

(2014/C 111/02)

I titoli di importazione emessi per il primo semestre del 2014 per taluni contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (1) non hanno esaurito l’intero quantitativo disponibile nell’ambito di tali contingenti. I quantitativi residui sono riportati nell’allegato. Tali quantitativi saranno disponibili dal 1o luglio al 31 dicembre 2014.


(1)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.


ALLEGATO

Prodotti originari della Repubblica di Moldova

Numero del contingente

Quantitativo (kg)

09.4210

1 500 000


Prodotti originari della Nuova Zelanda

Numero del contingente

Quantitativo (kg)

09.4182

29 947 000

09.4195

23 776 000

09.4514

3 210 000

09.4515

1 641 000


Prodotti originari della Norvegia

Numero del contingente

Quantativo (kg)

09.4179

5 901 500


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

12.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 111/5


Avviso all’attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/235/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2014/205/PESC e dal regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 371/2014, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

(2014/C 111/03)

CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano nell’allegato della decisione 2011/235/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2014/205/PESC del Consiglio (1), e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2014 del Consiglio (2), concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran.

Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che le persone che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell’elenco delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/235/PESC e dal regolamento (UE) n. 359/2011.

Si richiama l’attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 359/2011, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Le persone interessate possono presentare al Consiglio prima del 14 febbraio 2015, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 109 del 12.4.2014, pag. 26

(2)  GU L 109 del 12.4.2014, pag. 10


Commissione europea

12.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 111/6


Tassi di cambio dell'euro (1)

11 aprile 2014

(2014/C 111/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3872

JPY

yen giapponesi

140,69

DKK

corone danesi

7,4662

GBP

sterline inglesi

0,82910

SEK

corone svedesi

9,0754

CHF

franchi svizzeri

1,2161

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,2605

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,452

HUF

fiorini ungheresi

306,96

LTL

litas lituani

3,4528

PLN

zloty polacchi

4,1837

RON

leu rumeni

4,4658

TRY

lire turche

2,9490

AUD

dollari australiani

1,4772

CAD

dollari canadesi

1,5216

HKD

dollari di Hong Kong

10,7575

NZD

dollari neozelandesi

1,6003

SGD

dollari di Singapore

1,7342

KRW

won sudcoreani

1 443,75

ZAR

rand sudafricani

14,5728

CNY

renminbi Yuan cinese

8,6151

HRK

kuna croata

7,6188

IDR

rupia indonesiana

15 868,51

MYR

ringgit malese

4,4904

PHP

peso filippino

61,640

RUB

rublo russo

49,5665

THB

baht thailandese

44,815

BRL

real brasiliano

3,0667

MXN

peso messicano

18,1640

INR

rupia indiana

83,4766


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


12.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 111/7


Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le parti contraenti della presente convenzione

(2014/C 111/05)

Ai fini dell’applicazione del cumulo diagonale dell’origine tra le parti contraenti (1) della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) (in appresso «la convenzione»), le parti interessate si notificano reciprocamente, per il tramite della Commissione europea, le norme di origine in vigore con le altre parti.

In base a tali comunicazioni, le tabelle allegate indicano la data di entrata in vigore del cumulo diagonale.

Le date indicate nella tabella 1 si riferiscono a:

la data di applicazione del cumulo diagonale conformemente all’appendice I, articolo 3, della convenzione, nel caso in cui l’accordo di libero scambio in questione si riferisce alla convenzione. In tal caso, la data è preceduta da «(C)»;

la data di applicazione dei protocolli sulle norme d’origine, che istituiscono un cumulo diagonale, allegati all’accordo di libero scambio in questione, in altri casi.

Occorre ricordare che il cumulo diagonale può essere applicato soltanto se le parti/i paesi di fabbricazione e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme di origine identiche, con tutte le parti che partecipano all’acquisizione del carattere originario, ossia con tutti i paesi di cui sono originari i materiali utilizzati. I materiali originari in una parte che non ha concluso accordi con le parti/i paesi di fabbricazione e di destinazione finale sono considerati non originari. Per esempi specifici si consultino le «Note esplicative riguardanti i protocolli paneuromediterranei sulle norme di origine» (3).

Le date indicate nella tabella 2 si riferiscono alla data di applicazione dei protocolli sulle norme d’origine che istituiscono un cumulo diagonale, allegati agli accordi di libero scambio tra l’Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione dell’UE. Ogni volta che ci si riferisce alla convenzione in un accordo di libero scambio tra parti di questa tabella, per le quali la convenzione è entrata in vigore (4), alla tabella 1 si è aggiunta una data preceduta da «C».

Si rammmenta inoltre che i materiali originari della Turchia contemplati dall’unione doganale UE/Turchia possono essere inclusi come materiali originari ai fini del cumulo diagonale fra Unione europea e paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione con i quali è in vigore un protocollo d’origine.

I codici per le parti contraenti elencate nella tabella sono i seguenti:

Unione europea

EU

Paesi EFTA:

Islanda

IS

Svizzera (compreso il Liechtenstein) (5)

CH (+ LI)

Norvegia

NO

le Isole Færøer

FO

Partecipanti al processo di Barcellona:

Algeria

DZ

Egitto

EG

Israele

IL

Giordania

JO

Libano

LB

Marocco

MA

Cisgiordania e Striscia di Gaza

PS

Siria

SY

Tunisia

TN

Turchia

TR

Partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’UE:

Albania

AL

Bosnia-Erzegovina

BA

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

MK (6)

Montenegro

ME

Serbia

RS

Kosovo (7)

KO

Il presente avviso sostituisce l’avviso 2013/C 205/03 (GU C 205 del 19.7.2013, pag. 3) e l’avviso 2013/C 205/04 (GU C 205 del 19.7.2013, pag. 7).

Tabella 1: Data di applicazione delle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea

 

 

Stati EFTA

 

Partecipanti al processo di Barcellona

 

Partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione dell’UE

 

EU

CH(+ LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

EU

 

1.1.2006

1.1.2006

1.1.2006

1.12.2005

1.11.2007

1.3.2006

1.1.2006

1.7.2006

 

1.12.2005

1.7.2009

 

1.8.2006

 (8)

 

 

 

 

 

 

CH

(+ LI)

1.1.2006

 

1.8.2005

(C)

1.7.2013

1.8.2005

(C)

1.7.2013

1.1.2006

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

 

 

1.6.2005

1.9.2007

 

 

 

(C)

1.9.2012

 

 

IS

1.1.2006

1.8.2005

(C)

1.7.2013

 

1.8.2005

(C)

1.7.2013

1.11.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

 

 

1.3.2006

1.9.2007

 

 

 

(C)

1.10.2012

 

 

NO

1.1.2006

1.8.2005

(C)

1.7.2013

1.8.2005

(C)

1.7.2013

 

1.12.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

 

 

1.8.2005

1.9.2007

 

 

 

(C)

1.11.2012

 

 

FO

1.12.2005

1.1.2006

1.11.2005

1.12.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

1.3.2006

1.8.2007

1.8.2007

1.8.2007

 

 

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

1.3.2007

 

 

 

 

 

 

IL

1.1.2006

1.7.2005

1.7.2005

1.7.2005

 

 

 

 

9.2.2006

 

 

 

 

 

1.3.2006

 

 

 

 

 

 

JO

1.7.2006

17.7.2007

17.7.2007

17.7.2007

 

 

6.7.2006

9.2.2006

 

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

1.3.2011

 

 

 

 

 

 

LB

 

1.1.2007

1.1.2007

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

1.12.2005

1.3.2005

1.3.2005

1.3.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

 

6.7.2006

1.1.2006

 

 

 

 

 

 

PS

1.7.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006

1.6.2005

1.3.2006

1.8.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

1.7.2005

 

 

 

 

 

 

TR

 (8)

1.9.2007

1.9.2007

1.9.2007

 

 

1.3.2007

1.3.2006

1.3.2011

 

1.1.2006

 

1.1.2007

1.7.2005

 

 

 

 

 

 

 

AL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

BA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME

 

(C)

1.9.2012

(C)

1.10.2012

(C)

1.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.4.2014

 

 

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

MK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.4.2014

 

 

(C)

1.4.2014

 

(C)

1.4.2014

RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.4.2014

 

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

 


Tabella 2: Data di applicazione dei protocolli sulle norme d’origine che istituiscono un cumulo diagonale tra Unione europea, Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia

 

EU

AL

BA

MK

ME

RS

TR

EU

 

1.1.2007

1.7.2008

1.1.2007

1.1.2008

8.12.2009

 (9)

AL

1.1.2007

 

22.11.2007

26.7.2007

26.7.2007

24.10.2007

1.8.2011

BA

1.7.2008

22.11.2007

 

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

14.12.2011

MK

1.1.2007

26.7.2007

22.11.2007

 

26.7.2007

24.10.2007

1.7.2009

ME

1.1.2008

26.7.2007

22.11.2007

26.7.2007

 

24.10.2007

1.3.2010

RS

8.12.2009

24.10.2007

22.11.2007

24.10.2007

24.10.2007

 

1.9.2010

TR

 (9)

1.8.2011

14.12.2011

1.7.2009

1.3.2010

1.9.2010

 


(1)  Le parti contraenti sono Unione europea, Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Isole Færøer, Islanda, Israele, Giordania, Kosovo [ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite], Libano, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Marocco, Norvegia, Serbia, Svizzera (compreso il Liechtenstein), Siria, Tunisia, Turchia, Cisgiordania e Striscia di Gaza.

(2)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

(3)  GU C 83 del 17.4.2007, pag. 1.

(4)  Si tratta dei casi seguenti: l’UE, la Turchia, l’Albania, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia.

(5)  La Svizzera e il Principato del Liechtenstein costituiscono un’unione doganale.

(6)  Codice ISO 3166. Codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la nomenclatura definitiva per tale paese, che verrà concordata secondo le conclusioni dei negoziati attualmente in corso sotto gli auspici delle Nazioni Unite.

(7)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardanti lo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(8)  Per le merci contemplate dall’unione doganale UE/Turchia la data di applicazione è il 27 luglio 2006.

Per i prodotti agricoli la data di applicazione è il 1o gennaio 2007.

Per i prodotti del carbone e dell’acciaio la data di applicazione è il 1o marzo 2009.

(9)  Per le merci contemplate dall’unione doganale UE/Turchia la data di applicazione è il 27 luglio 2006.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

12.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 111/12


Specimen dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri (articolo 34, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen)

(2014/C 111/06)

Il facsimile dei permessi di soggiorno o delle tessere comunicati ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen sono pubblicati sul sito web della direzione generale Affari interni, al link seguente:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/categories/notifications/index_en.htm


12.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 111/13


Procedure di liquidazione

Decisione di apertura della procedura di liquidazione nei confronti di AIM Általános Biztosító Zrt. «f.a.»

(Avviso pubblicato ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

(2014/C 111/07)

Impresa di assicurazione

AIM Általános Biztosító Zrt. «f.a.»

Budapest

Könyves Kálmán krt. 11.

1097

UNGHERIA

Data, entrata in vigore e natura della decisione

15 gennaio 2014

Entrata in vigore: 20 febbraio 2014

Liquidazione coatta con nomina di liquidatore

Autorità competenti

Tribunale metropolitano

Budapest

Varsányi Irén u. 40-44.

1027

UNGHERIA

Autorità di vigilanza

Banca centrale dell’Ungheria

Budapest

Krisztina krt. 39.

1013

UNGHERIA

Liquidatore nominato

Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft.

Budapest

Damjanich u. 11-15.

1071

UNGHERIA

Tel. +36 13210116

E-mail: kht@enternet.hu./

Diritto applicabile

Ungheria

Parte nove della legge LX del 2003 sulle imprese di assicurazione e sull’attività assicurativa

Legge XLIX del 1991 sulle procedure di fallimento e di liquidazione


12.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 111/14


Procedure di liquidazione

Decisione relativa all'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di

Island Capital (Europe) Limited

(Avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

(2014/C 111/08)

Impresa di assicurazione

Island Capital (Europe) Limited

Castlegate House

36 Castle Street

Hertford

SG14 1HH

REGNO UNITO

in precedenza:

The Isis Building

193 Marsh Wall

Londra

E14 9SG

REGNO UNITO

Data, entrata in vigore e natura della decisione

La società è stata messa in liquidazione volontaria dei soci il 23 gennaio 2014.

NOTA: TUTTI GLI IMPORTI DOVUTI AI CREDITORI NOTI SONO STATI O SARANNO VERSATI INTEGRALMENTE.

Autorità competenti

The Prudential Regulation Authority

20 Moorgate

Londra

EC2R 8AH

REGNO UNITO

e

Financial Conduct Authority

25 The North Colonnade

Canary Wharf

Londra

E14 5HS

REGNO UNITO

Autorità di controllo

The Prudential Regulation Authority

20 Moorgate

Londra

EC2R 8AH

REGNO UNITO

Liquidatore nominato

Richard Long

Richard Long & Co

Castlegate House

36 Castle Street

Hertford

SG14 1HH

REGNO UNITO

Tel. + 44 (0) 1992-503372

Diritto applicabile

Inghilterra

Insolvency Act (Legge sull'insolvenza) 1986

Insolvency Rules (Regole in materia di insolvenza) 1986


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

12.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 111/15


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso COMP/M.7227 — Temasek/Olam International)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 111/09)

1.

In data 3 aprile 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Temasek Holdings (Private) Limited («Temasek», Singapore), attraverso la controllata indiretta al 100 % Breedens Investments Pte. Ltd, acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme dell’impresa Olam International Limited («Olam», Singapore) mediante offerta pubblica annunciata il 14 marzo 2014.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

—   Temasek: società di investimento il cui portafoglio comprende un’ampia gamma di settori tra cui servizi finanziari, telecomunicazioni, media e tecnologia, trasporti e industria, beni di consumo e beni immobili, energia e risorse, scienze della vita,

—   Olam: gestione integrata della catena di approvvigionamento e trasformazione di prodotti agricoli e di ingredienti alimentari.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione europea invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione europea entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7227 — Temasek/Olam International, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


12.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 111/16


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso COMP/M.7199 – Nestlé/Galderma)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 111/10)

1.

In data 4 aprile 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Nestlé SA («Nestlé», Svizzera) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Galderma Pharma SA (Svizzera) e Galderma International SAS (Francia), denominate congiuntamente «Galderma», che attualmente sono sotto il controllo comune di Nestlé e L’Oréal SA, mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

:

per Nestlé

:

produzione, commercializzazione e vendita di una vasta gamma di prodotti alimentari e bevande, tra cui prodotti lattiero-caseari, cibi pronti, salsicce, paste secche, gelati, cioccolato e tè. Attraverso le sue controllate, Nestlé opera anche nella vendita di prodotti cosmetici e per l’igiene personale per neonati, bambini e donne incinte;

:

per Galderma

:

vendita di prodotti dermatologici comprendenti un numero limitato di prodotti per l’igiene personale.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento del Consiglio (CE) n. 139/2004 (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione europea invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione europea entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea, indicando il riferimento COMP/M.7199 – Nestlé/Galderma, per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


12.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 111/17


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso COMP/M.7182 - Visteon Corporation/Automotive Electronics Business of Johnson Controls)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 111/11)

1.

In data 4 aprile 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Visteon Corporation («Visteon», USA) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme della divisione Automotive Electronics Business, attualmente detenuta da Johnson Controls, Inc. («JCI», USA), mediante acquisto di attivi e quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

—   per Visteon: fornitura di impianti, moduli e componenti climatici, elettronici e per interni a costruttori OEM di automobili;

—   per JCI: tecnologia e attività industriali nel settore dell'efficienza energetica degli edifici; forniture per l'industria automobilistica e soluzioni in campo energetico;

—   per Automotive Electronics Business di Johnson Controls, Inc.: fornitura di sistemi di informazione per il conducente ed elettronica di carrozzeria a costruttori OEM di automobili.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

5.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (fax n. +32 22964301), per e-mail all'indirizzo: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento: COMP/M.7182 ‐ Visteon Corporation/Automotive Electronics Business of Johnson Controls, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


12.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 111/18


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso COMP/M.7180 — Agrifirm/BayWa/Agrimec JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 111/12)

1.

In data 4 aprile 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese BayWa AG («BayWa», Germania) e Agrifirm Group B.V. («Agrifirm», Paesi Bassi) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme dell’impresa Agrimec Group B.V. («Agrimec JV», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote. Attualmente Agrimec è una controllata al 100 % di Agrifirm.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

—   BayWa: commercio e servizi nei settori dei prodotti agricoli, dei materiali da costruzione e dei prodotti energetici,

—   Agrifirm: cooperativa di agricoltori e orticoltori olandesi che fornisce prodotti e servizi nei seguenti settori: coltivazione dei seminativi, orticoltura, allevamento, carni bovine, suine e di pollame, agricoltura biologica e macchine agricole,

—   Agrimec JV: importazione e distribuzione di macchine agricole, compresi i relativi servizi post-vendita, nei Paesi Bassi.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione europea invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione europea entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7180 — Agrifirm/BayWa/Agrimec JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

12.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 111/19


Paesi i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 543/2011 della Commissione

(2014/C 111/13)

La presente comunicazione sostituisce la comunicazione 2009/C 154/13 della Commissione relativa ai paesi i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione Le future modifiche alla presente comunicazione saranno pubblicate sul sito web: http://ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-vegetables/marketing-standards/index_en.htm

PARTE A: ELENCO DEI PAESI E DEI PRODOTTI INTERESSATI

Paese

Prodotti

Svizzera

Ortofrutticoli freschi, eccetto gli agrumi

Marocco

Ortofrutticoli freschi

Sud Africa

Ortofrutticoli freschi

Israele

Ortofrutticoli freschi

India

Ortofrutticoli freschi

Nuova Zelanda

Mele, pere e kiwi

Senegal

Ortofrutticoli freschi

Kenya

Ortofrutticoli freschi

Turchia

Ortofrutticoli freschi

PARTE B: ESTREMI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI E DEGLIORGANISMI DI CONTROLLO

Paese

Autorità competenti

Organismi di controllo

Svizzera

Office fédéral de l’agriculture

Département fédéral de l’économie Mattenhofstrasse 5

CH-3003 Berne

tel. (41-31) 324 84 21

fax (41-31) 322 26 34

Qualiservice Sàrl

Kapellenstrasse 5 Case postale 7960

CH -3001 Berne

tel. (41-31) 385 36 90

fax (41-31) 385 36 99

Marocco

Ministro per l’Agricoltura e la Pesca marittima.

Quartier Administratif Place Abdallah Chefchaouni BP 607 Rabat Morocco

tel. (212-37) 76 01 01/76 09 93

fax (212-37) 77 64 11

E-mail: webmaster@madprm.gov.ma

and

info@madrpm.gov.ma

Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations (EACCE) 725, Angle Boulevard Mohamed Smiha et Rue Moulay Mohamed El Baâmrani

Casablanca Morocco

tel. (212-22) 30 51 04/30 51 73/30 50 91/30 51 95

fax (212-22) 30 51 68

Indirizzo e-mail: eacce@eacce.org.ma

Sud Africa

Department of Agriculture, Forestry and Fisheries

Directorate Food Safety and Quality Assurance

Private Bag X343

Pretoria 0001

Sud Africa

Tel. + 27-123197000/6023

Fax: + 27-123196764 e + 27-123196055

E-mail: BoitshokoN@daff.qov.za

o

BilloyM@daff.gov.za

PPECB (Perishable Products Export Control Board)

P.O. Box 15289

Panorama 7506

Sud Africa

Tel. (27-21 930 1134)

Fax. (27-21 939 6868)

E-mail: ho@ppecb.com

Israele

Ministry of Agriculture and Rural Development PPIS (Plant Protection and Inspection Service)

PO Box 78 Bet-Dagan 50250 Israel

tel. (972-3) 968 15 00

fax (972-3) 368 15 07

Ministry of Agriculture and Rural Development PPIS (Plant Protection and Inspection Service)

Fresh produce quality control service

PO Box 78 Bet-Dagan 50250 Israel

tel. (972-3) 968 15 20

fax (972-3) 368 15 07

India

Agricultural Marketing Adviser

Ministry of Agriculture

Room No.299 C

Krishi Bhawan

Dr. Rajendra Prasad Road

New Delhi-110001

Tel. +91.11.23388756

Fax +91.11.23381757

E-mail: narendra.bhooshan@gov.in

Directorate of Marketing & Inspection

Department of Agriculture and Cooperation

Government of India

C.G.O. Building,

N.H. –IV

Faridabad - 121 001

Tel. +91.129. 2414905, 2434348

Fax +91.129.2416568

E-mail: dmifbd@nic.in

Nuova Zelanda

Ministry for Primary Industries

Pastoral House

25 the Terrace, PO Box 2526 Wellington 6140, New Zealand

Tel. + 64-4 894 0100

Fax + 64-4 894 0720

E-mail: www.mpi.govt.nz

Ministry for Primary Industries

Pastoral House

25 the Terrace, PO Box 2526 Wellington 6140, New Zealand

Tel. + 64-4 894 0100

Fax + 64-4 894 0720

E-mail: www.mpi.govt.nz

Senegal

Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique

Direction de la protection des végétaux

BP 20054 Thiaroye Dakar, Senegal

Tel. (221) 834 03 97

fax (221) 834 28 54/834 42 90

E-mail: almhanne@hotmail.com

Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique

Direction de la protection des végétaux Bureau qualité de la Division Législation et Contrôle phytosanitaire

Tel. (221) 834 03 97

fax (221) 834 28 54

E-mail: dpv1@sentoo.sn

almhanne@yahoo.fr

Kenya

Kenya Plant Health Inspectorate Service Kephis Managing Director

PO Box 49592-00100 Nairobi

Tel. (254-20) 88 25 84

Fax (254-20) 88 22 65

E-mail: kephis@nbnet.co.ke

Kenya Plant Health Inspectorate Service, Kephis

PO Box 49592-00100 Nairobi

Tel. (254-20) 88 45 45/88 23 08/88 29 33

fax (254-20) 88 22 45

E-mail: kephis@nbnet.co.ke

Turchia

Ministry of Economy

DG of Product Safety and Inspection

Director General: Mr. H. Mehmet SÖNMEZ

Deputy Director General: Mrs. H. Sibel KAPLAN

Address: İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek/Ankara

Tel. (+ 90-312) 212 87 67

Fax (+ 90-312) 212 68 64,

(+ 90-312) 212 87 68

E-mail: kaplans@ekonomi.gov.tr

Ministry of Economy

DG of Product Safety and Inspection

Director General: Mr. H. Mehmet SÖNMEZ

Deputy Director General: Mrs. H. Sibel KAPLAN

Address: İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek/Ankara

Tel. (+ 90-312) 212 87 67

Fax (+ 90-312)212 68 64,

(+ 90-312) 212 87 68

E-mail: kaplans@ekonomi.gov.tr

PARTE C: MODELLI DI CERTIFICATI

Image Image Image Image Image Image Image Image