ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2014.072.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
57.° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2014/C 072/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7160 — Predica/AVIVA France/Ensemble immobilier Saint-Denis) ( 1 ) |
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2014/C 072/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7156 — WEX/Radius/European Fuel Card Business of Esso) ( 1 ) |
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2014/C 072/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7192 — Brookfield/Mol/ITI) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2014/C 072/04 |
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2014/C 072/05 |
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Corte dei conti |
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2014/C 072/06 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2014/C 072/07 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2014/C 072/08 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7054 — Cemex/Holcim Assets) ( 1 ) |
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2014/C 072/09 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7170 — Discovery Communications/Eurosport) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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Rettifiche |
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2014/C 072/10 |
Rettifica delle nuove facce nazionali delle monete in euro in circolazione (GU C 379 del 28.12.2013) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
11.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.7160 — Predica/AVIVA France/Ensemble immobilier Saint-Denis)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 72/01
In data 4 marzo 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32014M7160. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
11.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.7156 — WEX/Radius/European Fuel Card Business of Esso)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 72/02
In data 5 marzo 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32014M7156. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
11.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.7192 — Brookfield/Mol/ITI)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 72/03
In data 5 marzo 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32014M7192. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
11.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/3 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
10 marzo 2014
2014/C 72/04
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3881 |
JPY |
yen giapponesi |
143,39 |
DKK |
corone danesi |
7,4627 |
GBP |
sterline inglesi |
0,83380 |
SEK |
corone svedesi |
8,8735 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2192 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,2820 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,348 |
HUF |
fiorini ungheresi |
312,34 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2012 |
RON |
leu rumeni |
4,4984 |
TRY |
lire turche |
3,0742 |
AUD |
dollari australiani |
1,5359 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5419 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,7733 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6407 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,7594 |
KRW |
won sudcoreani |
1 480,55 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,9187 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,5232 |
HRK |
kuna croata |
7,6555 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 856,59 |
MYR |
ringgit malese |
4,5575 |
PHP |
peso filippino |
61,769 |
RUB |
rublo russo |
50,5218 |
THB |
baht thailandese |
44,945 |
BRL |
real brasiliano |
3,2354 |
MXN |
peso messicano |
18,3035 |
INR |
rupia indiana |
84,4555 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
11.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/4 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2014
relativa al finanziamento del programma di lavoro per il 2014 concernente gli strumenti informatici nei settori della sicurezza alimentare, della salute degli animali, del benessere degli animali e della salute delle piante
2014/C 72/05
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1) (in seguito «il regolamento finanziario»), in particolare l'articolo 84,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l'articolo 66, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (3), in particolare l'articolo 35, paragrafo 2, e l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (in seguito il «regolamento finanziario») e dell'articolo 94, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE, Euratom) n. 1268/2012 della Commissione (4) (in seguito le «modalità di applicazione»), l'impegno della spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate che determini gli elementi essenziali di un'azione comportante una spesa. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione definisce il grado di precisione considerato sufficiente per descrivere il quadro di una decisione di finanziamento. |
(3) |
L'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) istituisce, sotto forma di rete di comunicazioni, un sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi e stabilisce che la Commissione è responsabile della gestione della rete. |
(4) |
L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) dispone che la Commissione istituisca e tenga un Registro degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati accessibile al pubblico. |
(5) |
L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), dispone che la Commissione istituisca e tenga aggiornato un registro delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. |
(6) |
L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), dispone l'istituzione di un elenco di sostanze aromatizzanti dell'Unione. |
(7) |
L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 450/2009 (9) prevede l'istituzione di un registro contenente tutti i materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari per i quali sono state presentate domande valide. |
(8) |
L'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), dispone che la Commissione istituisca uno o più registri delle informazioni sulle modifiche genetiche degli OGM, che possono essere utilizzati per l'individuazione e l'identificazione di particolari prodotti contenenti OGM, al fine di agevolare il monitoraggio e il controllo successivi all'immissione in commercio. |
(9) |
Gli articoli da 4 a 8 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) prevedono la creazione e il mantenimento di una rete di comunicazioni tra gli Stati membri dell'UE e la Commissione europea per uno scambio rapido di dati che consenta un trattamento sicuro delle informazioni riservate. |
(10) |
L'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), e l'articolo 21, paragrafo 6, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (12) prevedono l'istituzione di una rete di comunicazioni per la notifica dei nuovi casi di presenza di organismi nocivi, la formulazione di raccomandazioni per l'elaborazione di note a scopo di orientamento degli ispettori nazionali nello svolgimento delle ispezioni fitosanitarie sulle importazioni nonché l'adozione di programmi destinati ad ampliare le conoscenze degli ispettori nazionali. |
(11) |
L'articolo 10 della direttiva 69/464/CEE del Consiglio (13), l'articolo 1, lettera a), e l'articolo 2 della direttiva 93/85/CEE del Consiglio (14), l'articolo 2 della direttiva 98/57/CE del Consiglio (15), nonché gli articoli 1, 4 e 8 della direttiva 2007/33/CE del Consiglio (16) fissano prescrizioni per combattere rispettivamente la rogna nera, il marciume anulare, il marciume bruno, i nematodi a cisti, che sono tutte importanti malattie della patata. Tali articoli fissano prescrizioni rigorose per l'esecuzione di indagini regolari intese a monitorare la presenza degli organismi nocivi sopraindicati, nonché l'obbligo di comunicare alla Commissione i risultati di tali indagini. |
(12) |
L'articolo 76, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) prevede il finanziamento della costituzione di una banca dati che raccolga e conservi tutte le informazioni relative ai prodotti fitosanitari. |
(13) |
L'articolo 5 sexies della direttiva 68/193/CEE del Consiglio (18) relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite dispone che la Commissione pubblichi un catalogo comune delle varietà che rientrano nel campo di applicazione della direttiva. |
(14) |
L'articolo 7, paragrafo 6, della direttiva 2008/90/CE del Consiglio (19) stabilisce che si può decidere di redigere e pubblicare un elenco comune delle varietà. |
(15) |
L'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 99/105/CE del Consiglio (20) dispone che la Commissione possa pubblicare un «Elenco comunitario dei materiali di base ammessi per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione». |
(16) |
L'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (21) e l'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio (22) dispongono rispettivamente che la Commissione pubblichi un catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi. |
(17) |
L'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) dispone l'istituzione di una banca dati consolidata contenente la legislazione dell'Unione sui livelli massimi di residui di antiparassitari che sia di pubblico accesso. |
(18) |
L'articolo 8 della direttiva 96/23/CE (24) prevede una banca dati per i piani di sorveglianza. |
(19) |
L'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) prevede una banca dati relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi bovine. |
(20) |
L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) prevede la gestione e la manutenzione di banche dati sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi alimentari. |
(21) |
Gli articoli 35 e 36 della decisione 2009/470/CE consentono la concessione di un contributo finanziario dell'Unione per la creazione di sistemi d'identificazione degli animali e di notifica delle malattie. Un contributo finanziario dell'Unione va concesso altresì per la gestione e il miglioramento del sistema di notifica delle malattie degli animali (ADNS) di cui alla decisione 2005/176/CE della Commissione (27), del 1o marzo 2005. |
(22) |
L'articolo 36 della decisione 2009/470/CE del Consiglio prevede un contributo finanziario dell'Unione per alcuni sistemi informatici utilizzati per gli scambi commerciali all'interno dell'Unione e per le importazioni. |
(23) |
Occorre continuare a fornire contributi finanziari per l'hosting, la gestione e la manutenzione del sistema informatico veterinario integrato TRACES (Trade Control and Expert System), istituito con decisione 2003/24/CE (28) della Commissione. |
(24) |
Conformemente all'articolo 27 della decisione 2009/470/CE del Consiglio, gli Stati membri devono presentare domande per i programmi di eradicazione/sorveglianza, relazioni e richieste di rimborso delle spese relative ai programmi approvati. Lo sviluppo di un sistema on line per la presentazione delle domande, delle relazioni e delle richieste di rimborso faciliterebbe il trattamento delle informazioni. |
(25) |
Con la presente decisione unica vanno approvati il piano di lavoro per il 2014 per tali azioni e i necessari finanziamenti, al fine di garantire il coordinamento e l'attuazione efficiente del piano informatico della direzione generale per la Salute e i consumatori. |
(26) |
Nella presente decisione di finanziamento può essere considerato anche il pagamento degli interessi di mora dovuti a norma dell'articolo 92 del regolamento finanziario e dell'articolo 111 delle modalità di applicazione. |
(27) |
Ai fini dell'applicazione della presente decisione è opportuno definire l'espressione «modifica sostanziale» in conformità dell'articolo 94, paragrafo 4, delle modalità di applicazione. |
(28) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
DECIDE:
Articolo 1
È adottato il programma di lavoro per il 2014 concernente le azioni connesse alla creazione e alla manutenzione di strumenti informatici nei settori della sicurezza alimentare, della salute degli animali, del benessere degli animali e della salute delle piante (in seguito «il programma di lavoro»), quale definito nell'allegato. La sua adozione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento finanziario.
Articolo 2
Il contributo massimo autorizzato dalla presente decisione per l'attuazione del programma di lavoro è fissato a 11 191 000 EUR, finanziato a titolo della linea di bilancio 17.0403 del bilancio generale dell'Unione europea per il 2014.
Gli stanziamenti possono altresì comprendere il pagamento di interessi di mora.
Articolo 3
Le modifiche cumulate degli stanziamenti per le azioni specifiche previste dal programma di lavoro che non superano il 10 % del contributo massimo autorizzato dall'articolo 2 della presente decisione, non sono considerate sostanziali ai sensi dell'articolo 94 delle modalità di applicazione, a condizione che non incidano in modo significativo sulla natura e sull'obiettivo del programma di lavoro.
L'ordinatore competente può adottare tali modifiche in conformità dei principi della sana gestione finanziaria e della proporzionalità.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(2) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.
(4) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).
(7) Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9).
(8) Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).
(9) Regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009, concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 135 del 30.5.2009, pag. 3).
(10) Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).
(11) Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).
(12) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).
(13) Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata (GU L 323 del 24.12.1969, pag. 1).
(14) Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata (GU L 259 del 18.10.1993, pag. 1).
(15) Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (GU L 235 del 21.8.1998, pag. 1).
(16) Direttiva 2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE (GU L 156 del 16.6.2007, pag. 12).
(17) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(18) Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15).
(19) Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8).
(20) Direttiva 99/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17).
(21) Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).
(22) Direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).
(23) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
(24) Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
(25) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
(26) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
(27) Decisione 2005/176/CE della Commissione, del 1o marzo 2005, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Coniglio (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 40).
(28) Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44).
ALLEGATO
Programma di lavoro per il 2014 riguardante gli strumenti informatici nel settore della sicurezza alimentare, della salute degli animali, del benessere degli animali e della salute delle piante
1. INTRODUZIONE
Il presente programma di lavoro contiene misure di attuazione per il 2014. In base agli obiettivi fissati, il bilancio per gli appalti attuati in gestione diretta per un importo totale di 11 191 000 EUR è ripartito come segue.
2. APPALTI PUBBLICI
2.1. Progetti informatici a sostegno del funzionamento del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), del registro dei materiali a contatto con gli alimenti, degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati (OGM), dei nuovi prodotti alimentari, degli aromi e delle indicazioni nutrizionali, sugli enzimi e sulla salute
L'azione da finanziare a titolo del bilancio anzidetto ha lo scopo di portare a termine l'implementazione e la manutenzione dell'applicazione informatica del sistema generico di allarme rapido (GRAS — Generic Rapid Alert System) introdotta nel 2011 e dall'ultima versione del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF — Rapid Alert System for Food and Feed), anch'essa introdotta nel 2011. L'utilizzo della stessa piattaforma informatica da parte dei vari sistemi di allarme gestiti dalla Commissione facilita lo scambio di informazioni tra questi sistemi e ne migliora la gestione dal punto di vista informatico.
L'applicazione informatica per il RASFF va maggiormente sviluppata sotto due aspetti: i) a livello regionale nei vari paesi per favorire gli Stati membri più vasti o quelli a modello federale o confederale e ii) stabilendo collegamenti esterni con altri sistemi informatici in settori quali il controllo degli alimenti [per es. il sistema informatico veterinario integrato (TRACES)] e della salute pubblica [per es. il sistema di allarme rapido e di reazione (sistema ARR)].
Per disporre di un parere informato sulle sostanze non autorizzate e sostenere il sistema RASFF è necessario tenere registri delle sostanze autorizzate (materiali a contatto con gli alimenti, nuovi prodotti alimentari, alimenti e mangimi geneticamente modificati, OGM, aromi e indicazioni nutrizionali, sugli enzimi e sulla salute).
Nel corso di indagini multinazionali in occasione di focolai di tossinfezione alimentare vanno fornite sia la capacità di gestire la tracciabilità dei prodotti alimentari sia uno strumento supplementare per eseguire la tracciabilità a monte e a valle.
Azioni previste:
— |
contributo alla manutenzione e allo sviluppo del sistema RASFF: 330 000 EUR; |
— |
sviluppo del livello regionale del paese e miglioramenti del sistema RASFF: 415 000 EUR; |
— |
ulteriore sviluppo per migliorare le prestazioni dell'applicazione settoriale del sistema RASFF, comprese le specifiche per i link esterni del sistema: 315 000 EUR; |
— |
registro relativo a materiali a contatto con gli alimenti, nuovi prodotti alimentari, alimenti e mangimi geneticamente modificati, OGM, aromi e enzimi autorizzati: 359 000 EUR; |
— |
sviluppo di una nuova versione del registro relativo ai nuovi prodotti alimentari (in base al software esistente): 362 000 EUR; |
— |
manutenzione di un registro dell'Unione per le indicazioni nutrizionali e sulla salute: 137 000 EUR; |
— |
strumento e applicazione a supporto della tracciabilità a monte e a valle dei prodotti alimentari ai fini di indagini in occasione di focolai: 150 000 EUR; |
Base giuridica
|
Articoli da 4 a 8 del regolamento (CE) n. 258/97 |
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Articolo 31 della direttiva 2001/18/CE |
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Articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 |
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Articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003 |
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Articolo 20 del regolamento (CE) n. 1924/2006 |
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Articolo 16 del regolamento (CE) n. 1332/2008 |
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Articolo 25 del regolamento (CE) n. 1334/2008 |
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Articolo 8 del regolamento (CE) n. 450/2009 |
Linea di bilancio
17.0403 — Importo: 2 068 000 EUR;
Numero indicativo e tipo di contratti previsti
Contratti specifici di tipo «Time & Means», intra muros, sulla base di contratti quadro esistenti forniti dalla DIGIT nell'ambito delle gare d'appalto ESP-DESIS II/III e/o SANCO/2010/A4/001.
Numero indicativo di contratti specifici: quindici.
Oggetto dei contratti previsti (se possibile)
Sviluppo e manutenzione dei sistemi informatici, compresi gestione del progetto, controllo di qualità, analisi aziendale, programmazione e documentazione.
Calendario indicativo per l'inizio dei contratti
I contratti devono essere firmati entro la fine del primo semestre del 2014.
Attuazione
Gestione diretta
Contratto specifico
Contratti specifici sulla base di contratti quadro esistenti forniti dalla DIGIT nell'ambito della gara d'appalto ESP-DESIS II e/o del contratto quadro SANCO/2010/A4/001.
2.2. Progetti informatici a sostegno dell'applicazione delle misure fitosanitarie, EUROPHYT
Europhyt è un'applicazione web che consente agli Stati membri di notificare le intercettazioni di partite non conformi ai requisiti fitosanitari. Nel corso di una riunione con tutti i rappresentanti degli Stati membri responsabili di Europhyt è stato adottato un piano di rinnovo dell'interfaccia. Il sistema Europhyt utilizza risorse centrali e risorse dell'applicazione GRAS che vanno messe a disposizione e mantenute. La banca dati sui requisiti fitosanitari per l'importazione è in fase di elaborazione e sarà completata entro la fine dell'anno.
Azioni da finanziare a titolo di questo bilancio:
— |
sviluppo e hosting di una banca dati sui requisiti fitosanitari per l'importazione: 120 000 EUR; |
— |
registrazione delle domande relative ai prodotti fitosanitari: 340 000 EUR; |
— |
registrazione di tutte le spedizioni di vegetali: 150 000 EUR; |
— |
raccolta di dati per il monitoraggio dei materiali di base ammessi dell'elenco dell'Unione: 70 000 EUR; |
— |
manutenzione evolutiva dell'applicazione EUROPHYT esistente: 200 000 EUR; |
— |
miglioramento dell'interfaccia utente dell'applicazione Europhyt: 75 000 EUR; |
— |
sviluppo di una banca dati relativa a focolai di organismi nocivi: 150 000 EUR; |
— |
hosting dell'applicazione Europhyt: 70 000 EUR. |
Base giuridica
|
Articolo 2, paragrafo 1, lettera i) e articolo 21, paragrafo 6, della direttiva 2000/29/CE |
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Articolo 10 della direttiva 69/464/CEE |
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Articolo 1, lettera a) e articolo 2 della direttiva 93/85/CEE |
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Articolo 1, lettera a) e articolo 2 della direttiva 98/57/CE |
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Articoli 1, 4 e 8 della direttiva 2007/33/CE |
|
Articolo 66, paragrafo 1, lettera c), e articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004 |
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Articolo 76, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 |
Linea di bilancio
17.0403 — Importo: 1 175 000 EUR;
Numero indicativo e tipo di contratti previsti
Contratti specifici di tipo «Time & Means», intra muros, sulla base di contratti quadro esistenti forniti dalla DIGIT nell'ambito della gara d'appalto ESP-DESIS II.
Numero indicativo di contratti specifici: dieci.
Oggetto dei contratti previsti (se possibile)
Sviluppo e manutenzione dei sistemi informatici, compresi la gestione del progetto, il controllo della qualità, l'analisi aziendale, la programmazione e la documentazione.
Calendario indicativo per l'inizio dei contratti
I contratti devono essere firmati entro la fine del primo semestre del 2014.
Attuazione
Direttamente da parte della DG SANCO.
Contratto specifico
Contratti specifici sulla base di contratti quadro esistenti forniti dalla DIGIT nell'ambito delle gare d'appalto ESP-DESIS II/III e/o SANCO/2010/A4/001.
2.3. Progetto informatico a sostegno del funzionamento dei cataloghi comuni delle varietà delle specie di piante agricole, di ortaggi, viti e piante da frutto e dell'elenco comunitario dei materiali di base ammessi per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione
L'applicazione «Catalogo comune» gestisce i cataloghi delle varietà delle specie di piante agricole (direttiva 2002/53/CE) e di ortaggi (direttiva 2002/55/CE) le cui sementi non sono sottoposte a restrizioni della commercializzazione all'interno dell'Unione europea e in Norvegia, Islanda e Svizzera.
Può essere introdotto anche un catalogo delle varietà di viti (direttiva 68/193/CEE) e un elenco comune delle varietà delle piante da frutto (direttiva 1999/105/CE) e dei materiali forestali di moltiplicazione (direttiva 1999/105/CE).
Una banca dati consente la gestione di questi cataloghi da parte della Commissione, l'accesso degli Stati membri e lo scambio elettronico di dati tra gli Stati membri, la Commissione e l'Ufficio delle pubblicazioni.
Nel 2014 saranno effettuati la manutenzione del sistema e l'aggiornamento delle funzionalità tecnologiche per adattare il sistema agli ultimi sviluppi in materia di pubblicazione elettronica: 85 000 EUR.
Per l'«Elenco comunitario dei materiali di base ammessi per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione» sarà elaborato un modello semantico per accedere al contenuto ed effettuare le ricerche tramite la tecnologia semantica: 275 000 EUR;
Base giuridica
|
Articolo 5 sesto, della direttiva 68/193/CEE. |
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Articolo 7, paragrafo 6, della direttiva 2008/90/CE. |
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Articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE. |
|
Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE. |
|
Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE. |
Linea di bilancio
17.0403 — Importo: 360 000 EUR;
Numero indicativo e tipo di contratti previsti
Contratti specifici di tipo «Time & Means», intra muros, sulla base di contratti quadro esistenti forniti dalla DIGIT nell'ambito della gara d'appalto ESP-DESIS II/III e/o del contratto quadro SANCO/2010/A4/001.
Numero indicativo di contratti specifici: tre.
Oggetto dei contratti previsti (se possibile)
Sviluppo e manutenzione dei sistemi informatici, compresi gestione del progetto, controllo di qualità, analisi aziendale, programmazione e documentazione.
Calendario indicativo per l'inizio dei contratti
I contratti devono essere firmati entro la fine del primo semestre del 2014.
Attuazione
Direttamente da parte della DG SANCO.
Contratto specifico
Contratti specifici sulla base di contratti quadro esistenti forniti dalla DIGIT nell'ambito della gara d'appalto ESP-DESIS II.
2.4. Banca dati sui residui di antiparassitari
Il regolamento (CE) n. 396/2005 prevede la creazione e la manutenzione di una banca dati consolidata contenente la legislazione dell'Unione sui livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari. L'azione in questione mira ad attuare le disposizioni sopraindicate tramite la manutenzione e il miglioramento di una banca dati che consentirà l'inserimento dei dati degli Stati membri e la pubblicazione elettronica automatica con la definizione di un formato di esportazione per l'Ufficio delle pubblicazioni.
Base giuridica
Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Linea di bilancio
17.0403 — Importo: 343 000 EUR
Numero indicativo e tipo di contratti previsti
Contratti specifici di tipo «Time & Means», intra muros, sulla base di contratti quadro esistenti forniti dalla DIGIT nell'ambito della gara d'appalto ESP-DESIS II/III e/o del contratto quadro SANCO/2010/A4/001.
Numero indicativo di contratti specifici: tre.
Oggetto dei contratti previsti (se possibile)
Sviluppo e manutenzione dei sistemi informatici, compresi gestione del progetto, controllo di qualità, analisi aziendale, programmazione e documentazione.
Calendario indicativo per l'inizio dei contratti
I contratti devono essere firmati entro la fine del primo semestre del 2014.
Attuazione
Direttamente da parte della DG SANCO.
Contratto specifico
Contratti specifici sulla base di contratti quadro esistenti forniti dalla DIGIT nell'ambito delle gare d'appalto ESP-DESIS II/III e/o SANCO/2010/A4/001.
2.5. Progetti informatici a sostegno dell'attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del regolamento (CE) n. 999/2001 e del regolamento (CE) n. 1333/2008
Le azioni da finanziare a titolo di questo bilancio comprendono la creazione e la manutenzione degli strumenti informatici destinati a garantire la corretta applicazione di una serie di nuove prescrizioni per l'esecuzione, da parte della Commissione e degli Stati membri, di controlli ufficiali nel quadro della normativa sui mangimi e sugli alimenti e/o a soddisfare le esigenze o gli obblighi specifici in materia di controlli sugli alimenti e sui mangimi conformemente alla base giuridica.
Queste azioni riguardano l'ulteriore miglioramento e l'incremento della capacità delle banche dati che raccolgono i dati sui piani di controllo nazionali e sui risultati dei controlli ufficiali, affinché la Commissione possa verificarne la conformità e seguirne l'evoluzione nel tempo, nonché lo sviluppo di sistemi online per il rilevamento di dati sui piani di controllo nazionali e sui risultati dei controlli ufficiali forniti dagli Stati membri e/o dalla Commissione.
Le azioni consistono in:
— |
attuazione, funzionamento e manutenzione e, ove necessario, costante sviluppo di banche dati per la sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi bovine [articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 999/2001], la procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi alimentari [articolo 10 del regolamento (CE) n. 1333/2008], i piani di sorveglianza dei residui (articolo 8 della direttiva 96/23/CE) e i risultati quantitativi, cioè le relazioni su tale sorveglianza: 387 000 EUR; |
— |
sviluppo continuo di un sistema informatico nonché manutenzione e aggiornamento di un'infrastruttura specifica che consenta di condividere, convalidare e controllare i dati raccolti dalla Commissione sull'applicazione della normativa sui mangimi e sugli alimenti negli Stati membri e nei paesi terzi, comprese le informazioni raccolte dall'Ufficio alimentare e veterinario. Lo strumento informatico consentirà la creazione di profili dei paesi e delle aziende visitate e faciliterà la valutazione dei piani di controllo presentati dalle autorità competenti: 550 000 EUR; |
— |
messa in opera e manutenzione di un sistema completo e sicuro per la gestione e la pianificazione degli audit dell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 882/2004, per la gestione e l'archiviazione delle relazioni di audit e dei relativi documenti e per il seguito delle raccomandazioni formulate in base agli audit, comprese le spese delle licenze: 570 000 EUR; |
— |
contributo al miglioramento della sicurezza dei sistemi informatici, al gruppo di sostegno centrale e alle apparecchiature informatiche centrali necessarie per la messa in opera di tutti i sistemi connessi alle azioni sopraindicate: 334 000 EUR; |
— |
analisi e messa in opera di un sistema ad uso della rete «frodi alimentari», composta dalla Commissione e dai punti di contatto negli Stati membri, volto a uno scambio di informazioni rapido ed efficace su possibili casi di frode alimentare: 504 000 EUR. |
Base giuridica
|
Articolo 8 della direttiva 96/23/CE |
|
Articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 |
|
Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1333/2008 |
|
Articoli 36, 37, 38, 40, articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004 |
Linea di bilancio
17.0403 — Importo: 2 345 000 EUR.
Numero indicativo e tipo di contratti previsti
Contratti specifici di tipo «Time & Means», intra muros, sulla base di contratti quadro esistenti forniti dalla DIGIT nell'ambito della gara d'appalto ESP-DESIS II/III e/o del contratto quadro SANCO/2010/A4/001.
Numero indicativo di contratti specifici: diciannove.
Oggetto dei contratti previsti (se possibile)
Sviluppo e manutenzione dei sistemi informatici, compresi gestione del progetto, controllo di qualità, analisi aziendale, programmazione e documentazione.
Calendario indicativo per l'inizio dei contratti
I contratti devono essere firmati entro la fine del primo semestre del 2014.
Attuazione
Direttamente da parte della DG SANCO.
Contratto specifico
Contratti specifici sulla base di contratti quadro esistenti forniti dalla DIGIT nell'ambito delle gare d'appalto ESP-DESIS II/III e/o SANCO/2010/A4/001.
2.6. Sistema di notifica delle malattie degli animali (ADNS)
L'azione da finanziare a titolo di questo bilancio ha lo scopo di completare la messa in opera e la manutenzione del sistema di notifica delle malattie degli animali (ADNS).
Azioni previste:
— |
contributo allo sviluppo e al mantenimento del sistema ADNS: 110 000 EUR; |
— |
ulteriore sviluppo per migliorare le prestazioni e la qualità dei dati delle mappe di focolai, delle mappe navigabili e delle mappe disegnate online: 80 000 EUR; |
— |
servizi di hosting per garantire la disponibilità dell'applicazione: 93 000 EUR; |
— |
contributo per il miglioramento della sicurezza dei sistemi informatici, il gruppo di sostegno centrale, l'hosting centrale e le apparecchiature informatiche centrali necessarie al funzionamento e alla gestione delle applicazioni accessibili al pubblico: 288 000 EUR; |
Base giuridica
Articoli 35 e 36 della decisione 2009/470/CE.
Linea di bilancio
17.0403 — Importo: 571 000 EUR.
Numero indicativo e tipo di contratti previsti
Contratti specifici di tipo «Time & Means», intra muros, sulla base di contratti quadro esistenti forniti dalla DIGIT nell'ambito della gara d'appalto ESP-DESIS II/III e/o del contratto quadro SANCO/2010/A4/001.
Numero indicativo di contratti specifici: cinque.
Oggetto dei contratti previsti (se possibile)
Sviluppo e manutenzione dei sistemi informatici, compresi gestione del progetto, controllo di qualità, analisi aziendale, programmazione e documentazione.
Calendario indicativo per l'inizio dei contratti
I contratti devono essere firmati entro la fine del primo semestre del 2014.
Attuazione
Direttamente da parte della DG SANCO.
Contratto specifico
Contratti specifici sulla base di contratti quadro esistenti forniti dalla DIGIT nell'ambito delle gare d'appalto ESP-DESIS II/III e/o SANCO/2010/A4/001.
2.7. Sistema d’informazione sulle malattie degli animali (ADIS)
L'azione da finanziare a titolo di questo bilancio riguarda lo sviluppo dell'interfaccia e l'attuazione del sistema d'informazione sulle malattie degli animali (ADIS).
Azione prevista:
— |
contributo per il sostegno della sicurezza dei sistemi informatici, del gruppo di sostegno centrale, dell'hosting centrale e delle apparecchiature informatiche centrali necessarie al funzionamento e alla gestione delle applicazioni accessibili al pubblico: 310 000 EUR. |
Base giuridica
Articoli 35 e 36 della decisione 2009/470/CE.
Linea di bilancio
17.0403 — Importo: 310 000 EUR.
Numero indicativo e tipo di contratti previsti
Contratti specifici di tipo «Time & Means», intra muros, sulla base di contratti quadro esistenti forniti dalla DIGIT nell'ambito della gara d'appalto ESP-DESIS II/III e/o del contratto quadro SANCO/2010/A4/001.
Numero indicativo di contratti specifici: tre.
Oggetto dei contratti previsti (se possibile)
Sviluppo e manutenzione dei sistemi informatici, compresi gestione del progetto, controllo di qualità, analisi aziendale, programmazione e documentazione.
Calendario indicativo per l'inizio dei contratti
I contratti devono essere firmati entro la fine del primo semestre del 2014.
Attuazione
Direttamente da parte della DG SANCO.
Contratto specifico
Contratti specifici sulla base di contratti quadro esistenti forniti dalla DIGIT nell'ambito delle gare d'appalto ESP-DESIS II/III e/o SANCO/2010/A4/001.
2.8. Sistema TRACES (TRAde Control and Expert System)
L'azione da finanziare a titolo di questo bilancio ha lo scopo di migliorare, mantenere, sostenere e rendere disponibile il sistema TRACES.
Azioni previste:
— |
un importo di 3 272 000 EUR per l'hosting, lo sviluppo, la gestione e la manutenzione del sistema informatico veterinario integrato TRACES, per il supporto logistico all'assistenza agli utenti di TRACES, per il contributo ai servizi centrali, alla comunicazione, al sito web, alla sicurezza e all'acquisto (manutenzione e assistenza) di licenze per il software, la firma elettronica, l'hosting dell'applicazione; |
— |
un importo di 40 000 EUR a sostegno del sistema di scambio per l'identificazione dei bovini. |
Base giuridica
Articolo 36 della decisione 2009/470/CE del Consiglio.
Linea di bilancio
17.0403 — Importo: 3 312 000 EUR;
Numero indicativo e tipo di contratti previsti
Contratti specifici di tipo «Time & Means», intra muros, sulla base di contratti quadro esistenti forniti dalla DIGIT nell'ambito della gara d'appalto ESP-DESIS II/III e/o del contratto quadro SANCO/2010/A4/001.
Numero indicativo di contratti specifici: ventidue.
Un memorandum di intesa con la DIGIT per l'hosting.
Oggetto dei contratti previsti (se possibile)
Sviluppo e manutenzione dei sistemi informatici, compresi gestione del progetto, controllo di qualità, analisi aziendale, programmazione e documentazione.
Calendario indicativo per l'inizio dei contratti
I contratti devono essere firmati entro la fine del primo semestre del 2014.
Attuazione
Direttamente da parte della DG SANCO.
Contratto specifico
Contratti specifici sulla base di contratti quadro esistenti forniti dalla DIGIT nell'ambito delle gare d'appalto ESP-DESIS II/III e/o SANCO/2010/A4/001.
2.9. Raccolta dei dati nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi
Azione prevista:
707 000 EUR per la raccolta e il trattamento dei dati relativi alle domande presentate nell'ambito dei programmi di eradicazione/sorveglianza norma dell'articolo 27 della decisione 2009/470/CE.
Base giuridica
Articolo 27 della decisione 2009/470/CE del Consiglio.
Linea di bilancio
17.0403 — Importo: 707 000 EUR;
Numero indicativo e tipo di contratti previsti
Contratti specifici di tipo «Time & Means», intra muros, sulla base di contratti quadro esistenti forniti dalla DIGIT nell'ambito della gara d'appalto ESP-DESIS II/III e/o del contratto quadro SANCO/2010/A4/001.
Numero indicativo di contratti specifici: sei.
Oggetto dei contratti previsti (se possibile)
Sviluppo e manutenzione dei sistemi informatici, compresi gestione del progetto, controllo di qualità, analisi aziendale, programmazione e documentazione.
Calendario indicativo per l'inizio dei contratti
I contratti devono essere firmati entro la fine del primo semestre del 2014.
Attuazione
Direttamente da parte della DG SANCO.
Contratto specifico
Contratti specifici sulla base di contratti quadro esistenti forniti dalla DIGIT nell'ambito delle gare d'appalto ESP-DESIS II/III e/o SANCO/2010/A4/001.
3. SINTESI
N. |
Nome |
Linea di bilancio |
Numero stimato di contratti |
Base giuridica |
Importo in EUR |
1. |
Progetti informatici a sostegno del funzionamento del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF — Rapid Alert System for Food and Feed), del registro degli additivi alimentari, degli aromi, dei materiali a contatto con gli alimenti, degli OGM, delle indicazioni nutrizionali e sulla salute, dei nuovi prodotti alimentari |
17.0403 |
15 |
Regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1924/2006, (CE) n. 1829/2003 E (CE) n. 1334/2008, Direttiva 2001/18/CE, Regolamento (CE) n. 258/97 |
2 068 000 |
2. |
Progetti informatici a sostegno dell'applicazione di misure fitosanitarie EUROPHYT |
17.0403 |
10 |
Direttive 2000/29/CE, 69/464/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE e 2007/33/CE, Regolamenti (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 1107/2009 |
1 175 000 |
3. |
Progetto informatico a sostegno del funzionamento dei cataloghi comuni delle varietà delle specie di piante agricole, di ortaggi, viti e piante da frutto e dell'elenco comunitario dei materiali di base ammessi per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione |
17.0403 |
3 |
Directive 68/193/CEE, 2008/90/CE, 1999/105/CE, 2002/53/CE e 2002/55/CE |
360 000 |
4. |
Banca dati sui residui di antiparassitari |
17.0403 |
3 |
Regolamento (CE) n. 396/2005 |
343 000 |
5. |
Progetti informatici a sostegno dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 882/2004, della direttiva 96/23/CE del consiglio, del regolamento (CE) n. 999/2001 e del regolamento (CE) n. 1333/2008 |
17.0403 |
19 |
Regolamento (CE) n. 882/2004, direttiva 96/23/CE, regolamenti (CE) n. 999/2001 e (CE) n. 1333/2008 |
2 345 000 |
6. |
Sistema di notifica delle malattie degli animali (ADNS) |
17.0403 |
5 |
Articoli 35 e 36 della decisione 2009/470/CE del Consiglio. |
571 000 |
7. |
Sistema d’informazione sulle malattie degli animali (ADIS) |
17.0403 |
3 |
Articoli 35 e 36 della decisione 2009/470/CE del Consiglio. |
310 000 |
8. |
Sistema TRACES (TRAde Control and Expert System) |
17.0403 |
22 |
Articolo 36 della decisione 2009/470/CE del Consiglio. |
3 312 000 |
9. |
Raccolta dei dati nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi |
17.0403 |
6 |
Articolo 27 della decisione 2009/470/CE del Consiglio. |
707 000 |
TOTALE |
|
86 |
|
11 191 000 |
Corte dei conti
11.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/15 |
Relazione speciale n. 18/2013 «L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola»
2014/C 72/06
La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 18/2013 «L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola».
La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu
La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:
Cour des comptes européenne |
Unité «Audit: Production des rapports» |
12, rue Alcide de Gasperi |
1615 Luxembourg |
LUXEMBOURG |
Tel. +352 4398-1 |
E-mail: eca-info@eca.europa.eu |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
11.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/16 |
Elenco delle autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali, pubblicato conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio (1)
2014/C 72/07
Stato membro |
Autorità competente per il rilascio |
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BELGIO |
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BULGARIA |
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REPUBBLICA CECA |
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DANIMARCA |
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GERMANIA |
Autorità del Land competente per il rilascio
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ESTONIA |
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IRLANDA |
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GRECIA |
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SPAGNA |
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FRANCIA |
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CROAZIA |
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ITALIA |
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CIPRO |
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LETTONIA |
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LITUANIA |
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LUSSEMBURGO |
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UNGHERIA |
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MALTA |
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PAESI BASSI |
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AUSTRIA |
Per gli archivi
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POLONIA |
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PORTOGALLO |
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ROMANIA |
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SLOVENIA |
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REPUBBLICA SLOVACCA |
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FINLANDIA |
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SVEZIA |
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REGNO UNITO |
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(1) GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
11.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/34 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.7054 — Cemex/Holcim Assets)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 72/08
1. |
In data 28 febbraio 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1) e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 22 del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Con tale operazione l'impresa Cemex España, SA («Cemex España», Spagna), appartenente a Cemex, S.A.B. de C.V. («Cemex», Messico), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo delle attività di produzione e distribuzione di Holcim España, SA («Holcim Assets») mediante acquisto di elementi dell'attivo. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7054 — Cemex/Holcim Assets, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
11.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/35 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.7170 — Discovery Communications/Eurosport)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2014/C 72/09
1. |
In data 4 marzo 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Discovery France Holdings SAS (Francia), controllata da Discovery Communications, Inc. (Stati Uniti d'America), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Eurosport SAS (Francia) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7170 — Discovery Communications/Eurosport, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
Rettifiche
11.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/36 |
Rettifica delle nuove facce nazionali delle monete in euro in circolazione
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 379 del 28 dicembre 2013 )
2014/C 72/10
Il testo dell’informazione 2013/C 379/11 «Nuove facce nazionali delle monete in euro in circolazione» è sostituito dal seguente:
«Nuove facce nazionali delle monete in euro in circolazione
Le monete in euro in circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti, nell’esercizio della loro professione, si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1).
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1 CENT |
2 CENT |
5 CENT |
10 CENT |
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20 CENT |
50 CENT |
1 EURO |
2 EURO |
Stato di emissione: Stato della Città del Vaticano
Data di emissione: gennaio 2014
Descrizione dei disegni Le monete da 1, 2 e 5 cent riportano il profilo sinistro del nuovo capo di Stato, papa Francesco. In alto, ad arco, la dicitura “CITTÀ DEL VATICANO”. A destra figurano l’anno di emissione “2014” e il marchio della zecca “R”.
Le monete da 10, 20 e 50 cent raffigurano in primo piano il nuovo capo di Stato, papa Francesco. In alto, ad arco, la dicitura “CITTÀ DEL VATICANO”. A destra figurano l’anno di emissione “2014” e il marchio della zecca “R”.
Le monete da 1 e 2 euro ritraggono il nuovo capo di Stato, papa Francesco, con la testa leggermente rivolta a sinistra. In alto, ad arco, la dicitura “CITTÀ DEL VATICANO”. A destra figurano l’anno di emissione “2014” e il marchio della zecca “R”.
Sull’anello esterno della moneta figurano le dodici stelle della bandiera europea.
L’incisione sul taglio della moneta da 2 euro è: 2 *, ripetuti sei volte, a orientazione alternata dal basso in alto e dall’alto in basso.»
(1) Per la descrizione delle altre monete, cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, GU C 254 del 20.10.2006, pag. 6, e GU C 248 del 23.10.2007, pag. 8.