ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.CE2013.353.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 353E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
3 dicembre 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo
SESSIONE 2012-2013
Sedute dall'11 al 13 settembre 2012
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 370 E del 30.11.2012.
TESTI APPROVATI

 

Martedì 11 settembre 2012

2013/C 353E/01

Presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA: seguito della relazione della commissione TDIP del Parlamento europeo (2012/2033(INI))

1

2013/C 353E/02

Rafforzamento della solidarietà all'interno dell'UE in materia di asilo
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sul rafforzamento della solidarietà all'interno dell'UE in materia di asilo (2012/2032(INI))

16

2013/C 353E/03

Preparazione del programma di lavoro 2013 della Commissione
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sul programma di lavoro della Commissione per il 2013 (2012/2688(RSP))

25

2013/C 353E/04

Donazione volontaria e gratuita di tessuti e cellule
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla donazione volontaria e gratuita di tessuti e cellule (2011/2193(INI))

31

2013/C 353E/05

Ruolo delle donne nell'economia verde
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sul ruolo delle donne nell'economia verde (2012/2035(INI))

38

2013/C 353E/06

Condizioni di lavoro delle donne nel settore dei servizi
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulle condizioni di lavoro delle donne nel settore dei servizi (2012/2046(INI))

47

2013/C 353E/07

Istruzione, formazione ed Europa 2020
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sull'istruzione, la formazione e la strategia Europa 2020 (2012/2045(INI))

56

2013/C 353E/08

Distribuzione online di opere audiovisive nell'UE
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla distribuzione online di opere audiovisive nell'Unione europea 2011/2313(INI).

64

 

Mercoledì 12 settembre 2012

2013/C 353E/09

Decisione di non opposizione a una misura di esecuzione: sistema anticollisione in volo
Decisione del Parlamento europeo di non opposizione al progetto di decisione della Commissione che autorizza la Repubblica francese a derogare alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commisione per quanto riguarda l’utilizzo di una nuova versione del software del sistema anticollisione in volo (ACAS II) su alcuni aeromobili di nuova costruzione (D020967/02 – 2012/2745 (RSP))

75

2013/C 353E/10

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: cooperazione transnazionale e negoziati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 28 giugno 2012 che completa il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la cooperazione transnazionale e i negoziati contrattuali delle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (12020-12 – C(2012)4297 – 2012/2780 (RSP))

76

2013/C 353E/11

Relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2012 sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune (12562/2011 – 2012/2050(INI))

77

2013/C 353E/12

Conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2012 sugli obblighi di comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2011/2291(INI))

99

2013/C 353E/13

Riforma della politica comune della pesca
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2012 sulla riforma della politica comune della pesca – comunicazione generale (2011/2290(INI))

104

 

Giovedì 13 settembre 2012

2013/C 353E/14

18a relazione su Legiferare meglio - Applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (2010)
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla 18a relazione riguardante l'anno 2010 – "Legiferare meglio" – applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (2011/2276(INI))

117

2013/C 353E/15

Strategia della politica di coesione dell'UE nella regione atlantica
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla strategia per la regione atlantica nel quadro della politica di coesione dell'Unione (2011/2310(INI))

122

2013/C 353E/16

Situazione in Siria
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla Siria (2012/2788(RSP))

129

2013/C 353E/17

Uso della giustizia a fini politici in Russia
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sull'uso politico della giustizia in Russia (2012/2789(RSP))

134

2013/C 353E/18

Proposte concernenti un'unione bancaria europea (UBE)
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 Verso un'Unione bancaria (2012/2729(RSP))

138

2013/C 353E/19

Sud Africa: strage dei minatori in sciopero
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sul massacro di minatori in sciopero in Sudafrica (2012/2783(RSP))

141

2013/C 353E/20

Persecuzione dei musulmani rohingya in Birmania
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla persecuzione dei musulmani rohingya in Birmania/Myanmar (2012/2784(RSP))

145

2013/C 353E/21

Azerbaigian: il caso di Ramil Safarov
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sull'Azerbaigian: il caso di Ramil Safarov (2012/2785(RSP))

148

2013/C 353E/22

Lotta contro la sclerosi multipla in Europa
Dichiarazione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla lotta contro la sclerosi multipla in Europa

151

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Martedì 11 settembre 2012

2013/C 353E/23

Revoca dell'immunità parlamentare di Jaroslaw Leszek Wałęsa
Decisione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jarosław Leszek Wałęsa (2012/2112(IMM))

152

2013/C 353E/24

Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Birgit Collin-Langen
Decisione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Birgit Collin-Langen (2012/2128(IMM))

153

 

Giovedì 13 settembre 2012

2013/C 353E/25

Trasmissione al Parlamento europeo e trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune
Decisione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo alla trasmissione al Parlamento europeo e al trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune (2012/2069(ACI))

156

ALLEGATO

159

 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Martedì 11 settembre 2012

2013/C 353E/26

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Danimarca
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, presentata dalla Danimarca) (COM(2012)0272 – C7-0131/2012 – 2012/2110(BUD))

168

ALLEGATO

172

2013/C 353E/27

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/017 ES/Aragón
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/017 ES/Aragón Construction, presentata dalla Spagna) (COM(2012)0290 – C7-0150/2012 – 2012/2121(BUD))

172

ALLEGATO

175

2013/C 353E/28

Efficienza energetica ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

176

P7_TC1-COD(2011)0172Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2012 in vista dell'adozione della direttiva 2012/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

177

Allegato alla risoluzione legislativa

177

2013/C 353E/29

Normalizzazione europea***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

178

P7_TC1-COD(2011)0150Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

179

2013/C 353E/30

Identificazione elettronica dei bovini ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'11 settembre 2012, sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD))

179

2013/C 353E/31

Farmacovigilanza (modifica della direttiva 2001/83/CE) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (COM(2012)0052 – C7-0033/2012 – 2012/0025(COD))

191

P7_TC1-COD(2012)0025Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2012 in vista dell'adozione della direttiva 2012/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza

192

2013/C 353E/32

Farmacovigilanza (modifica del regolamento (CE) n. 726/2004) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la farmacovigilanza (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

192

P7_TC1-COD(2012)0023Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la farmacovigilanza

193

2013/C 353E/33

Tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

193

P7_TC1-COD(2011)0190Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2012 in vista dell'adozione della direttiva 2012/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo

194

2013/C 353E/34

Regime di pagamento unico e sostegno ai viticoltori***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori (COM(2011)0631 – C7-0338/2011 – 2011/0285(COD))

194

P7_TC1-COD(2011)0285Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di pagamento unico e il sostegno a favore dei viticoltori

195

2013/C 353E/35

Cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

195

P7_TC1-COD(2011)0226Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI")

196

2013/C 353E/36

Regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (rifusione) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

196

 

Mercoledì 12 settembre 2012

2013/C 353E/37

Norme minime riguardanti i diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2012 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato (COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

201

P7_TC1-COD(2011)0129Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2012 in vista dell'adozione della direttiva 2012/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

202

2013/C 353E/38

Modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 settembre 2012, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

202

2013/C 353E/39

Importazioni di olio d’oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 settembre 2012, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 concernenti le importazioni di olio d'oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione (COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))

204

2013/C 353E/40

Modifica dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la CE e l'Australia ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2012 sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e l'Australia che modifica l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia (12124/2010 – C7-0057/2012 – 2010/0146(NLE))

210

2013/C 353E/41

Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e la Nuova Zelanda che modifica l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda (12126/2010 – C7-0058/2012 – 2010/0139(NLE))

210

2013/C 353E/42

Talune misure concernenti i paesi che autorizzano una pesca non sostenibile ai fini della conservazione degli stock ittici ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinate misure nei confronti di paesi che consentono la pesca non sostenibile ai fini della conservazione degli stock ittici (COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD))

211

P7_TC1-COD(2011)0434Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile

212

2013/C 353E/43

Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD))

212

P7_TC1-COD(2011)0194Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che modifica il regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

213

ALLEGATO I

241

ALLEGATO II

242

ALLEGATO III

245

 

Giovedì 13 settembre 2012

2013/C 353E/44

Rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile (10475/2012 – C7-0181/2012 – 2012/0059(NLE))

247

2013/C 353E/45

Accordo UE-Algeria sulla cooperazione scientifica e tecnologica ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica (08283/2012 – C7-0122/2012 – 2011/0175(NLE))

247

2013/C 353E/46

Esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle preferenze commerciali ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati (COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD))

248

P7_TC1-COD(2011)0260Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati

249

ALLEGATO

252

2013/C 353E/47

Accordi intergovernativi conclusi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi nel settore dell'energia (COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

252

P7_TC1-COD(2011)0238Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2012 in vista dell'adozione della decisione n. …./2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia

253

2013/C 353E/48

Regimi di qualità applicabili ai prodotti agricoli ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

254

P7_TC1-COD(2010)0353Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

255

Allegato alla risoluzione legislativa

255

2013/C 353E/49

Fondo europeo per l'imprenditoria sociale ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 settembre 2012, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

255

2013/C 353E/50

Fondi europei di venture capital ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 settembre 2012, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei di venture capital (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

280

2013/C 353E/51

Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo commerciale UE-Colombia e Perù ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 settembre 2012, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))

304

2013/C 353E/52

Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione UE-America centrale***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 settembre 2012, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))

312

2013/C 353E/53

Forme autorizzate di utilizzo delle opere orfane ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni usi consentiti di opere orfane (COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

322

P7_TC1-COD(2011)0136Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2012 in vista dell'adozione della direttiva 2012/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni utilizzi consentiti di opere orfane

323

2013/C 353E/54

Preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

323

P7_TC1-COD(2010)0289Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan

324

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐.

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo SESSIONE 2012-2013 Sedute dall'11 al 13 settembre 2012 Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 370 E del 30.11.2012. TESTI APPROVATI

Martedì 11 settembre 2012

3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/1


Martedì 11 settembre 2012
Presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA

P7_TA(2012)0309

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA: seguito della relazione della commissione TDIP del Parlamento europeo (2012/2033(INI))

2013/C 353 E/01

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 2, 3, 4, 6, 7 e 21,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 18 e 19,

vista la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e i relativi protocolli,

visti i pertinenti strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 10 dicembre 1984 e i relativi protocolli, e la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate del 20 dicembre 2006,

visto l'articolo 5 del trattato Nord-Atlantico del 1949,

visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (1);

visti il programma di Stoccolma "Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini" (2) e la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 20 aprile 2010 intitolata "Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei – Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma" (COM(2010)0171),

visti gli orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, e gli orientamenti dell'UE sulla pena di morte,

vista la dichiarazione di Bruxelles del 1o ottobre 2010, adottata alla 6a conferenza delle commissioni parlamentari di controllo dei servizi di intelligence e di sicurezza degli Stati membri dell'Unione europea,

visto lo studio comune delle Nazioni Unite sulle pratiche globali in relazione alla detenzione segreta nel contesto della lotta al terrorismo, realizzato da Martin Scheinin, relatore speciale sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali anche nella lotta al terrorismo, da Manfred Nowak, relatore speciale sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, dal gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria, rappresentato dal suo vicepresidente Shaheen Sardar Ali, e dal gruppo di lavoro sulle sparizioni forzate o involontarie, rappresentato dal suo presidente Jeremy Sarkin (3),

vista la relazione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, elaborata dal relatore speciale sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e incentrata sulle commissioni d'inchiesta in risposta a sistemi o prassi di tortura o di altre forme di maltrattamenti (4),

vista la relazione di Martin Scheinin, relatore speciale sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali anche nella lotta al terrorismo, dal titolo "Compilation of good practices on legal and institutional frameworks and measures that ensure respect for human rights by intelligence agencies while countering terrorism, including on their oversight" (Raccolta di buone pratiche relative ai quadri e alle misure giuridiche e istituzionali che assicurano il rispetto dei diritti umani da parte delle agenzie di intelligence nella lotta al terrorismo e relative al loro controllo) (5),

visti i contributi del Consiglio d'Europa, in particolare l'operato dell'ex commissario per i diritti umani Thomas Hammarberg e del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT), come pure le risoluzioni in materia dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, in particolare quelle intitolate "Presunte detenzioni segrete e trasporti transfrontalieri illegali di prigionieri tra Stati membri del Consiglio d'Europa" (6) e "Detenzioni segrete e trasferimenti illegali di prigionieri che coinvolgono Stati membri del Consiglio d'Europa: seconda relazione" (7), e la relazione della commissione dell'Assemblea parlamentare per gli affari giuridici e i diritti umani dal titolo "Abuso del segreto di Stato e della sicurezza nazionale: ostacoli al controllo parlamentare e giudiziario delle violazioni dei diritti umani" (8),

viste le cause presentate alla Corte europea dei diritti dell'uomo al-Nashiri/Polonia e Abu Zubaydah/Lituania, Abu Zubaydah/Polonia e el-Masri/ex Repubblica iugoslava di Macedonia – giudicate dalla Grande Camera il 16 maggio 2012,

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2009 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini – Programma di Stoccolma" (9),

viste le sue risoluzioni del 14 febbraio 2007 (10) e del 19 febbraio 2009 (11) sul presunto utilizzo dei paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di prigionieri,

viste le sue risoluzioni relative a Guantánamo, in particolare quelle del 9 giugno 2011 su Guantánamo: decisione imminente di pena capitale (12), del 4 febbraio 2009 sul ritorno e il reinsediamento dei detenuti del centro di Guantánamo (13), e del 13 giugno 2006 sulla situazione dei detenuti a Guantánamo (14), nonché la sua raccomandazione del 10 marzo 2004 destinata al Consiglio sul diritto dei prigionieri di Guantánamo a un equo processo (15),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2010 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2009) – Attuazione effettiva in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona (16),

vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sulla strategia antiterrorismo dell'UE: principali risultati e sfide future (17),

visto il discorso pronunciato da Jacques Barrot, Vicepresidente della Commissione europea, il 17 settembre 2008 a Strasburgo (18),

viste le dichiarazioni rese dalla Commissione sulla necessità di svolgere indagini negli Stati membri interessati sul loro presunto coinvolgimento nel programma di consegna e detenzione segreta della CIA e visti i documenti, di cui il relatore ha ricevuto comunicazione dalla Commissione, tra cui quattro lettere inviate alla Polonia, quattro inviate alla Romania e due inviate alla Lituania tra il 2007 e il 2010,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento, del 15 ottobre 2003, in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea – Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione (COM(2003)0606),

vista la lettera del 29 novembre 2005 della presidenza dell'Unione europea al Segretario di Stato statunitense Condoleezza Rice nella quale si richiedeva qualsiasi chiarimento che gli Stati Uniti potessero fornire su tali relazioni [presunta detenzione o trasporto di sospetti terroristi in alcuni Stati membri dell'UE o attraverso di essi], nella speranza di alleviare le preoccupazioni dei parlamenti e del pubblico,

vista la 2748a/2749a sessione del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne", del 15 settembre 2006, nella quale si è discusso l'argomento "Lotta al terrorismo – Strutture segrete di detenzione",

vista la dichiarazione dell'UE del 7 marzo 2011 in occasione della 16a sessione del Consiglio per i diritti umani concernente il precitato studio comune delle Nazioni Unite sulla detenzione segreta,

visto l'articolo "Counter-terrosim and human rights" (Lotta al terrorismo e diritti umani) di Villy Sovndal, Gilles de Kerchove e Ben Emmerson, pubblicato nell'edizione del 19 marzo 2012 del settimanale European Voice,

vista la risposta del Segretario di Stato statunitense Condoleezza Rice del 5 dicembre 2005 alla lettera della presidenza dell'Unione europea del 29 novembre 2005, la quale asserisce che la consegna costituisce uno strumento cruciale per la lotta al terrorismo e che gli Stati Uniti o l'amministrazione in carica non sono gli unici a farvi ricorso, negando il presunto coinvolgimento diretto degli Stati Uniti nelle torture e sottolineando che l'obiettivo della consegna non è sottoporre la persona consegnata a torture, e viste le dichiarazioni con le quali Condoleezza Rice ha confermato che gli Stati Uniti rispettano la sovranità dei loro partner (19),

vista la dichiarazione con cui l'ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush ha riconosciuto, nel suo discorso del 6 settembre 2006 dalla East Room della Casa bianca, l'esistenza di un programma di consegna e detenzione segreta, che comprendeva operazioni oltremare, sotto la guida della CIA,

viste le memorie di George W. Bush, pubblicate il 9 novembre 2010,

vista la versione non riservata, pubblicata ad agosto 2009, della relazione del 2004 di John Helgerson, ispettore generale della CIA, sulle procedure di interrogatorio della CIA durante l'amministrazione Bush,

vista la relazione del Comitato internazionale della Croce rossa del 2007 sul trattamento di 14 detenuti importanti sotto la custodia della CIA, pubblicamente accessibile dal 2009,

viste le varie iniziative a livello nazionale per dar conto del coinvolgimento degli Stati membri nel programma di consegna e detenzione segreta della CIA, comprese le inchieste attualmente in corso in Danimarca e le inchieste passate in Svezia, le indagini penali in corso in Polonia e nel Regno Unito, i procedimenti penali conclusi in Italia, Germania, Lituania, Portogallo e Spagna, l'inchiesta parlamentare del gruppo trasversale nel Regno Unito e le inchieste parlamentari concluse in Germania, Lituania, Polonia e Romania,

vista l'inchiesta giudiziaria portoghese, conclusa improvvisamente nel 2009, dopo due anni di indagini,

viste le conclusioni delle indagini nazionali già condotte in alcuni Stati membri,

viste le numerose informazioni pubblicate dai media e visti i casi di giornalismo investigativo, in particolare, tra gli altri, i reportage realizzati da ABC News nel 2005 (20) e 2009 (21), e dal Washington Post nel 2005 (22), senza i quali i casi di consegna e detenzione sarebbero rimasti realmente segreti,

viste le ricerche e le indagini realizzate e i rapporti pubblicati da ricercatori indipendenti, organizzazioni della società civile, organizzazioni non governative nazionali e internazionali dal 2005, in particolare Human Rights Watch (23), Amnesty International e Reprieve,

viste le audizioni organizzate dalla sua commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) il 27 marzo 2012 e dalla sua sottocommissione per i diritti umani il 12 aprile 2012, nonché la visita della delegazione della commissione LIBE in Lituania dal 25 al 27 aprile 2012, la visita del relatore in Polonia del 16 maggio 2012 e visti tutti i contributi scritti e orali ricevuti dal relatore,

viste la richiesta congiunta di accesso ai dati di volo presentata al direttore di Eurocontrol dal presidente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e dal relatore il 16 aprile 2012, e l'esauriente risposta ricevuta da Eurocontrol il 26 aprile 2012,

vista la nota della DG IPOL sui risultati delle indagini concernente i programmi di consegne straordinarie e i centri di detenzione segreti della CIA negli Stati europei alla luce del nuovo quadro giuridico successivo al trattato di Lisbona,

visti gli articoli 48 e 50 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0266/2012),

A.

considerando che il Parlamento ha condannato il programma di consegna e detenzione segreta della CIA guidato dagli Stati Uniti, che ha comportato molteplici violazioni dei diritti umani, tra cui casi di detenzione arbitraria e illegale, tortura e altri maltrattamenti, violazioni del principio di non respingimento e sparizioni forzate; che la sua commissione temporanea sul presunto utilizzo dei paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di prigionieri (di seguito la "commissione temporanea") ha documentato l'utilizzo dello spazio aereo e del territorio europei da parte della CIA e che da allora il Parlamento ha ribadito la sua richiesta di indagini a tutto campo sulla collaborazione dei governi e delle agenzie nazionali al programma della CIA;

B.

considerando che il Parlamento ha chiesto ripetutamente che la lotta al terrorismo avvenga nel pieno rispetto della dignità umana, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, anche nel quadro della cooperazione internazionale in questo settore, sulla base della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea come pure delle Costituzioni e delle normative nazionali sui diritti fondamentali, e che ha da ultimo ribadito tale richiesta nella sua relazione sulla politica antiterrorismo dell'UE, in cui si afferma peraltro che il rispetto dei diritti umani costituisce un requisito indispensabile per garantire l'efficacia di tale politica;

C.

considerando che il Parlamento ha ripetutamente e fermamente condannato pratiche illegali quali la "consegna straordinaria", il rapimento, la detenzione senza processo, la sparizione, le prigioni segrete e la tortura, e ha chiesto indagini approfondite riguardo al presunto grado di coinvolgimento di alcuni Stati membri in tali pratiche in collaborazione con le autorità statunitensi, segnatamente con la CIA, anche nel territorio dell'Unione europea;

D.

considerando che l'obiettivo della presente risoluzione è di "proseguire a livello politico i lavori della commissione temporanea e di controllare l'evolversi della situazione e, in particolare, qualora non venga presa nessuna iniziativa adeguata dal Consiglio e/o dalla Commissione, di determinare se esista un rischio evidente di grave violazione dei principi e dei valori su cui si fonda l'Unione europea e di sottoporre qualsiasi risoluzione, sulla base degli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea, che possa risultare necessaria nel presente contesto" (24);

E.

considerando che l'Unione europea si fonda sull'impegno a favore della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, del rispetto della dignità umana e del diritto internazionale, non solo nelle sue politiche interne, ma anche nella sua dimensione esterna; che l'impegno dell'UE a favore dei diritti umani, rafforzato dall'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dal processo di adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, deve trovare riscontro in tutti i settori strategici, al fine di rendere la politica dell'UE in materia di diritti umani efficace e credibile;

F.

considerando che un idoneo processo di assunzione della responsabilità è fondamentale al fine di salvaguardare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche dell'UE, di proteggere e promuovere efficacemente i diritti umani nelle politiche interne ed esterne dell'UE e di assicurare politiche di sicurezza legittime ed efficaci fondate sullo Stato di diritto;

G.

considerando che nessuno Stato membro ha finora pienamente rispettato gli obblighi che gli incombono di proteggere, salvaguardare e rispettare i diritti umani internazionali e di impedirne la violazione;

H.

considerando che gli strumenti che disciplinano la politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'UE comprendono la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) e i suoi due protocolli facoltativi, la Convenzione contro la tortura (CAT) e il suo protocollo facoltativo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti, che non solo vietano in modo assoluto la tortura, ma prevedono altresì l'obbligo positivo di condurre indagini sulle presunte torture e di assicurare rimedi e riparazioni; che gli orientamenti dell'Unione in materia di tortura costituiscono il quadro degli sforzi intrapresi dall'UE "per prevenire ed eliminare la tortura ed i maltrattamenti in tutte le parti del mondo";

I.

considerando che, al fine di garantire la promozione del diritto internazionale e il rispetto dei diritti umani, tutti gli accordi di associazione, commerciali e di cooperazione contengono clausole relative ai diritti umani; che l'UE intrattiene inoltre dialoghi politici con i paesi terzi sulla base degli orientamenti in materia di diritti umani, che includono la lotta alla pena di morte e alla tortura; che, nel quadro dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), l'UE appoggia le organizzazioni della società civile impegnate nella lotta contro la tortura e nel sostegno alla riabilitazione delle vittime della tortura;

J.

considerando che la detenzione segreta, che equivale a una forma di sparizione forzata, può essere considerata un crimine contro l'umanità se praticata in modo diffuso o sistematico; che le situazioni di emergenza e la lotta al terrorismo creano un ambiente favorevole alla detenzione segreta;

K.

considerando che l'UE ha dimostrato il proprio impegno a evitare collusioni in materia di tortura attraverso il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio (25), modificato da ultimo nel dicembre 2011 (26), il quale vieta l'esportazione o l'importazione di tutte le merci utilizzabili nella pratica solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti; che occorre tuttavia adoperarsi maggiormente per assicurare la sua piena applicazione;

L.

considerando che la pratica di basarsi sulle sole garanzie diplomatiche per autorizzare l'estradizione o la deportazione di un individuo in un paese in cui vi sono motivi reali per credere che questi rischi di essere sottoposto a torture o a maltrattamenti è incompatibile con l'assoluto divieto di tortura sancito nel diritto internazionale, nel diritto dell'Unione, nelle Costituzioni e nelle leggi nazionali degli Stati membri (27);

M.

considerando che il 15 settembre 2006 il Consiglio aveva ammesso che "l'esistenza di strutture di detenzione segrete, dove i prigionieri sono mantenuti in una situazione di vuoto giuridico, è in contrasto con il diritto internazionale umanitario e il diritto penale internazionale", ma non ha finora riconosciuto né condannato il coinvolgimento degli Stati membri nel programma della CIA, nonostante le autorità politiche e giudiziarie degli Stati membri abbiano preso atto dell'utilizzo da parte della CIA dello spazio aereo e del territorio europei;

N.

considerando che persistono violazioni dei diritti umani dovute al programma della CIA, come dimostrato in particolare dalla detenzione amministrativa in corso a Guantánamo di Abu Zubaydah e di Abd al-Rahim al-Nashiri, ai quali è stato riconosciuto lo status di vittime nell'indagine penale polacca sulle prigioni segrete della CIA;

O.

considerando che le ricerche effettuate dalle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa, dai media nazionali e internazionali, da giornalisti investigativi e dalla società civile hanno portato alla luce nuove informazioni concrete sull'ubicazione dei siti di detenzione segreta della CIA in Europa, sui voli di consegna nello spazio aereo europeo e sulle persone trasportate o detenute;

P.

considerando che possono essere stati commessi atti illeciti sul territorio dell'UE nel contesto di accordi multilaterali o bilaterali con la NATO;

Q.

considerando che le indagini nazionali e le ricerche internazionali dimostrano che membri dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) hanno accettato di impegnarsi in misure, nel quadro della campagna antiterrorismo, che hanno reso possibili la circolazione di voli segreti e l'utilizzo del territorio di Stati membri dell'UE nell'ambito del programma di consegne condotto dalla CIA, il che indica che gli Stati membri che appartengono anche alla NATO erano collettivamente al corrente del programma;

R.

considerando che lo studio comune delle Nazioni Unite sulle pratiche globali in relazione alla detenzione segreta nel contesto della lotta al terrorismo (A/HRC/13/42), elaborato dal relatore speciale per la promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali anche nella lotta al terrorismo, dal relatore speciale per la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, dal gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria e dal gruppo di lavoro sulle sparizioni forzate o involontarie, illustra dettagliatamente l'utilizzo di siti di detenzione segreta nel territorio degli Stati membri dell'UE nell'ambito del programma della CIA, e che allo studio è stato dato seguito mediante lettere inviate agli Stati membri per ottenere informazioni supplementari, come indicato nel dettaglio nelle relazioni sulle comunicazioni delle procedure speciali (Communications Reports of the Special Procedures), tra cui quella del 23 febbraio 2012 (28);

S.

considerando che, secondo la relazione del Consiglio d'Europa del 2011, i dati acquisiti dalle agenzie polacche nel 2009 e nel 2010 forniscono la prova irrefutabile dell'atterraggio in Polonia di sette velivoli collegati alla CIA; che i media polacchi hanno dato notizia del rinvio a giudizio di ex capi dell'intelligence polacca e hanno rivelato possibili contatti tra funzionari dell'intelligence e il governo polacco riguardo all'utilizzo di un centro di detenzione della CIA in territorio polacco; che nel 2011 alcuni giornalisti investigativi rumeni hanno cercato di dimostrare l'esistenza di un "sito nero" in Romania presso l'ufficio di registrazione nazionale rumeno delle informazioni classificate (29) sulla base di informazioni fornite da ex dipendenti della CIA; che l'esistenza di questo "sito nero"è stata negata dalle autorità rumene e non è stata dimostrata dall'inchiesta condotta dal parlamento rumeno; che ex dissidenti libici hanno intentato azioni legali contro il Regno Unito per il coinvolgimento diretto del MI6 nella consegna, nella detenzione segreta e nella tortura subite da loro stessi e da membri delle loro famiglie;

T.

considerando che le autorità lituane si sono adoperate per fare luce sul coinvolgimento della Lituania nel programma della CIA conducendo inchieste parlamentari e giudiziarie; che l'indagine parlamentare della commissione per la sicurezza nazionale e la difesa del parlamento lituano (Seimas), relativa al presunto trasporto e isolamento di persone detenute dalla CIA in territorio lituano, ha appurato che tra il 2003 e il 2005 cinque velivoli collegati alla CIA erano atterrati in territorio lituano e che, su richiesta della CIA, erano state approntate due apposite strutture atte a custodire detenuti in Lituania (progetti nn. 1 e 2); che la delegazione della commissione LIBE ringrazia le autorità lituane per aver accolto deputati del Parlamento europeo a Vilnius nell'aprile 2012 e per aver consentito l'accesso della delegazione LIBE al progetto n. 2; che la struttura degli edifici e le installazioni all'interno sembrano essere compatibili con la detenzione di prigionieri; che, malgrado l'indagine giudiziaria svolta nel 2010 e conclusa nel gennaio 2011, restano aperte molte questioni connesse alle operazioni della CIA in Lituania; che le autorità lituane hanno espresso la loro disponibilità a riavviare le indagini qualora emergessero altre nuove informazioni e che la procura si è offerta di fornire ulteriori informazioni sull'indagine penale in risposta a una richiesta scritta del Parlamento europeo;

U.

considerando che le autorità portoghesi non hanno ancora fornito chiarimenti su un numero significativo di elementi che suggeriscono che molti dei voli trasportavano prigionieri tra Bagram, Diego Garcia, centri di detenzione segreti e Guantánamo;

V.

considerando che le ricerche svolte e le conclusioni giudiziarie sull'apparato logistico coinvolto nella copertura delle suddette operazioni illegali connesse al programma della CIA, tra cui piani di volo fittizi, voli classificati come "voli di Stato" su velivoli civili e militari e l'utilizzo di compagnie aeree private per eseguire le consegne della CIA, hanno ulteriormente rivelato la natura sistematica e l'entità del coinvolgimento europeo nel programma della CIA; che un'analisi dei nuovi dati forniti da Eurocontrol conferma in particolare la tesi secondo cui, per dissimulare l'origine e la destinazione dei trasferimenti di prigionieri, i contraenti incaricati delle missioni di consegna passavano da un aereo all'altro a metà percorso;

W.

considerando che l'Unione europea ha elaborato politiche interne di sicurezza e di lotta al terrorismo basate sulla cooperazione di polizia e giudiziaria e sulla promozione della condivisione dell'intelligence; che tali politiche dovrebbero essere fondate sul rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto nonché su un'efficace vigilanza parlamentare sui servizi di intelligence;

X.

considerando che, secondo il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT), le tecniche impiegate negli interrogatori nei centri di detenzione d'oltremare gestiti dalla CIA hanno sicuramente comportato violazioni del divieto di tortura e di trattamento inumano e degradante (30);

Y.

considerando che le relazioni tra l'UE e gli Stati Uniti si basano su un solido partenariato e su una stretta cooperazione in molti settori, sulla scorta di valori comuni e condivisi quali la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; che, anche se successivamente agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 l'UE e gli Stati Uniti hanno rafforzato il proprio impegno a combattere il terrorismo, in particolare con la dichiarazione congiunta del 3 giugno 2010 sulla lotta al terrorismo, è necessario assicurare che gli impegni assunti siano rispettati nella pratica e superare le divergenze tra la politica dell'UE e quella degli Stati Uniti in materia di lotta al terrorismo;

Z.

considerando che, nel dicembre 2011, le autorità degli Stati Uniti hanno adottato il National Defence Authorisation Act (NDAA, legge di autorizzazione in materia di difesa nazionale), che codifica la detenzione a tempo indeterminato delle persone sospettate di attività terroristiche all'interno degli Stati Uniti, pregiudicando il diritto a un processo giusto ed equo; che l'ambito di applicazione di tale legge è oggetto di ricorso;

AA.

considerando che, il 22 gennaio 2009, il presidente Obama ha firmato tre provvedimenti esecutivi volti a vietare la tortura durante gli interrogatori, a istituire una task force interagenzia incaricata di effettuare una revisione sistematica delle politiche e delle procedure in materia di detenzione, nonché un riesame di tutti i casi individuali, e a ordinare la chiusura di Guantánamo;

AB.

considerando, tuttavia, che Guantánamo non è ancora stata chiusa a causa della forte opposizione del Congresso degli Stati Uniti; che, per accelerarne la chiusura, gli Stati Uniti hanno chiesto agli Stati membri dell'UE di ospitare i detenuti della struttura; che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso profondo disappunto riguardo alla mancata chiusura di Guantánamo e al consolidamento di un sistema di detenzione arbitraria;

AC.

considerando che i detenuti di Guantánamo sono tuttora sottoposti al giudizio dei tribunali militari, in particolare a seguito della decisione del presidente degli Stati Uniti, del 7 marzo 2011, di firmare un provvedimento esecutivo che annulla la sospensione relativa a nuovi processi militari in vigore da due anni e della legge del 7 gennaio 2012 che vieta di trasferire i detenuti di Guantánamo negli USA per lo svolgimento dei processi;

Aspetti generali

1.

ricorda che le strategie antiterrorismo possono essere efficaci solamente se condotte in assoluta conformità agli obblighi relativi ai diritti umani, in particolare il diritto al giusto processo;

2.

ribadisce che efficaci misure antiterrorismo non sono in contraddizione con il rispetto dei diritti umani, ma sono obiettivi complementari che si rafforzano reciprocamente; ricorda che il rispetto dei diritti fondamentali costituisce un elemento essenziale di efficaci politiche antiterrorismo;

3.

sottolinea la natura estremamente sensibile delle politiche antiterrorismo; è dell'opinione che solo autentiche ragioni di sicurezza nazionale possano giustificare la segretezza; ricorda, tuttavia, che, in nessuna circostanza, la segretezza di Stato ha la priorità sui diritti fondamentali inalienabili e che, pertanto, le argomentazioni basate sulla segretezza di Stato non possono mai essere invocate per limitare gli obblighi giuridici degli Stati in relazione allo svolgimento di indagini su gravi violazioni dei diritti umani; ritiene che le definizioni di informazioni classificate e di segretezza di Stato non debbano essere troppo ampie e che l'abuso del segreto di Stato e della sicurezza nazionale costituisca un grave ostacolo al controllo democratico;

4.

sottolinea che i cittadini sospettati di terrorismo non devono essere soggetti a procedure speciali; ricorda che tutti i cittadini devono poter beneficiare di tutte le garanzie previste dal principio che garantisce un giusto processo come definito all'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti umani;

5.

ribadisce la propria condanna in relazione a pratiche quali la consegna straordinaria, le prigioni segrete e la tortura, che sono proibite a norma del diritto nazionale e internazionale in materia di diritti umani e che violano, tra l'altro, i diritti alla libertà, alla sicurezza, al trattamento umano, a non subire torture, al non respingimento, alla presunzione di innocenza, al giusto processo, all'assistenza legale e all'uguale protezione da parte della legge;

6.

sottolinea la necessità di fornire garanzie al fine di evitare, in futuro, qualsiasi violazione dei diritti fondamentali nell'attuazione di politiche per la lotta al terrorismo;

7.

reputa che gli Stati membri abbiano manifestato l'intenzione di rispettare il diritto internazionale ma che finora non abbiano correttamente rispettato l'obbligo positivo che incombe a tutti gli Stati membri di indagare sulle gravi violazioni dei diritti umani correlate al programma della CIA e si rammarica dei ritardi nel chiarire pienamente questo caso al fine di fornire quanto prima alle vittime una piena riparazione, compresi scuse e indennizzi, ove opportuno;

8.

ritiene che le difficoltà incontrate dagli Stati membri nello svolgere inchieste facciano sì che essi non si conformino pienamente ai loro obblighi internazionali, il che mina la fiducia reciproca nella protezione dei diritti fondamentali e diventa pertanto responsabilità dell'UE nel suo complesso;

9.

ribadisce che l'impegno, da parte degli Stati membri e dell'UE, a indagare sul coinvolgimento europeo nel programma della CIA è in linea con il principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, del TUE;

Processo di assunzione di responsabilità negli Stati membri

10.

esprime preoccupazione in merito agli ostacoli posti alle indagini parlamentari e giudiziarie a livello nazionale sul coinvolgimento di alcuni Stati membri nel programma della CIA, come dettagliatamente documentato nella relazione del Consiglio d'Europa del 2011 sull'abuso del segreto di Stato e della sicurezza nazionale, compresi la mancanza di trasparenza, la classificazione dei documenti, la prevalenza degli interessi nazionali e politici, il ridotto ambito di competenza delle indagini, la limitazione del diritto delle vittime all'effettiva partecipazione e difesa e la mancanza di tecniche di indagine rigorose e di cooperazione tra gli organi investigativi dell'UE; invita gli Stati membri a non fondare i loro procedimenti penali nazionali su basi giuridiche che consentano e portino alla conclusione dei procedimenti penali facendo ricorso a clausole della legge sulla prescrizione che comportino l'impunità, e a rispettare il principio del diritto consuetudinario internazionale che riconosce che la legge sulla prescrizione non può e non deve essere applicata in casi di gravi violazioni dei diritti umani;

11.

esorta gli Stati membri che non hanno rispettato il proprio obbligo positivo di condurre indagini indipendenti ed efficaci ad investigare sulle violazioni dei diritti umani, tenendo conto di tutti i nuovi elementi emersi; invita, in particolare, gli Stati membri a indagare sull'eventuale presenza nel loro territorio di centri di detenzione segreti o se abbiano avuto luogo operazioni in cui sono state detenute persone nell'ambito del programma della CIA in strutture nel loro territorio;

12.

prende atto del fatto che l'indagine parlamentare svolta in Romania ha concluso che non è possibile portare prove a dimostrazione dell'esistenza di un centro di detenzione segreto della CIA sul territorio rumeno; invita le autorità giudiziarie ad avviare un'inchiesta indipendente sui presunti siti di detenzione segreta della CIA in Romania, in particolare alla luce delle nuove prove sui collegamenti aerei tra Romania e Lituania;

13.

incoraggia la Polonia a proseguire l'indagine penale in corso sulla detenzione segreta, ma deplora la mancanza di comunicazioni formali in merito all'ambito, alla conduzione e allo stato attuale dell'indagine; invita le autorità polacche alla conduzione di un'inchiesta rigorosa, con la debita trasparenza, che consenta l'effettiva partecipazione delle vittime e dei loro avvocati;

14.

osserva che le indagini parlamentari e giudiziarie condotte in Lituania tra il 2009 e il 2011 non sono riuscite a dimostrare che in Lituania sono state segretamente detenute persone; chiede alle autorità lituane di rispettare l'impegno di riaprire l'indagine penale sul coinvolgimento della Lituania nel programma della CIA qualora vengano alla luce nuove informazioni, in considerazione del fatto che nuove prove fornite dai dati di Eurocontrol dimostrano che il velivolo N787WH, che si ritiene trasportasse Abu Zubaydah, fece davvero scalo in Marocco il 18 febbraio 2005 durante il viaggio verso la Romania e la Lituania; prende atto del fatto che l'analisi dei dati di Eurocontrol rivela nuove informazioni a livello dei piani di volo relativi ai collegamenti dalla Romania alla Lituania, con un cambio aereo a Tirana, Albania, il 5 ottobre 2005, e dalla Lituania all'Afghanistan, via Cairo, Egitto, il 26 marzo 2006; considera fondamentale che l'ambito delle nuove indagini comprenda, oltre agli abusi di potere da parte di funzionari statali, eventuali detenzioni illegali e maltrattamenti di persone sul territorio lituano; incoraggia l'ufficio del procuratore generale a provare, in via documentale, la fondatezza delle affermazioni espresse durante la visita della delegazione della commissione LIBE in base alle quali l'inchiesta giudiziaria conclude "categoricamente" che "nelle strutture dei progetti n. 1 e n. 2 in Lituania non sono stati reclusi detenuti";

15.

prende atto dell'indagine penale avviata nel Regno Unito sulle consegne alla Libia e accoglie con favore la decisione di proseguire l'inchiesta più ampia sulla responsabilità del Regno Unito nel programma della CIA una volta conclusa la suddetta indagine; invita il Regno Unito a effettuare tale inchiesta con la debita trasparenza, consentendo l'effettiva partecipazione delle vittime e della società civile;

16.

riconosce che le indagini degli Stati membri devono essere basate su solide prove giudiziarie nonché sul rispetto dei sistemi giudiziari nazionali e del diritto dell'UE, e non solo sulle speculazioni dei mezzi d'informazione e dell'opinione pubblica;

17.

invita gli Stati membri, quali la Finlandia, la Danimarca, il Portogallo, l'Italia, il Regno Unito, la Germania, la Spagna, l'Irlanda, la Grecia, Cipro, la Romania e la Polonia, menzionati nella relazione della commissione temporanea, a rivelare tutte le informazioni necessarie su tutti i velivoli sospetti collegati alla CIA e al loro territorio; invita tutti gli Stati membri a rispettare il diritto alla libertà di informazione e a rispondere adeguatamente alle richieste di accesso all'informazione; esprime preoccupazione, alla luce di tutto ciò, per il fatto che la maggior parte degli Stati membri, ad eccezione di Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda e Lituania, non ha risposto adeguatamente alle richieste di accesso di Reprieve e di Access Info Europe alle informazioni relative alle loro indagini sui casi di consegne straordinarie;

18.

esorta gli Stati membri a riesaminare qualsiasi disposizione o interpretazione favorevole alla tortura, come il parere giuridico espresso da Michael Wood (menzionato nella succitata risoluzione del Parlamento del 14 febbraio 2007) che, in spregio della giurisprudenza internazionale, sostiene che è legittimo ricevere e utilizzare informazioni estorte sotto tortura, purché non vi sia diretta responsabilità (motivando e giustificando così la tortura affidata a terzi);

19.

invita tutti gli Stati membri dell'UE a sottoscrivere e ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate;

20.

chiede agli Stati membri, alla luce della maggiore cooperazione e dello scambio di informazioni tra le rispettive agenzie di intelligence e sicurezza, di assicurare il pieno controllo democratico di tali agenzie e delle loro attività tramite un'adeguata sorveglianza interna, esecutiva, giudiziale e parlamentare indipendente, preferibilmente mediante commissioni parlamentari specializzate con competenze e poteri ampi, compresa la richiesta di informazioni, e con risorse investigative e di ricerca sufficienti per esaminare non solo questioni quali politica, amministrazione e finanze, ma anche l'attività operativa delle agenzie;

La risposta delle istituzioni dell'UE

21.

considera essenziale che nella lotta al terrorismo l'UE condanni tutte le pratiche abusive, incluse quelle commesse sul suo territorio, in modo da dimostrarsi non solo all'altezza dei propri valori, ma anche capace di sostenerli in modo credibile nell'ambito dei suoi partenariati esterni;

22.

ricorda che il Consiglio non si è mai formalmente scusato per aver violato i principi sanciti dai trattati sulla cooperazione leale tra le istituzioni dell'Unione quando cercò scorrettamente di convincere il Parlamento a fornire versioni deliberatamente abbreviate dei verbali delle riunioni del COJUR (gruppo di lavoro del Consiglio sul diritto internazionale) e del COTRA (gruppo di lavoro del Consiglio sulle relazioni transatlantiche) con alti funzionari nordamericani; attende scuse da parte del Consiglio;

23.

si aspetta che il Consiglio rilasci infine una dichiarazione che riconosca il coinvolgimento di Stati membri nel programma della CIA e le difficoltà incontrate dagli Stati membri nel contesto delle indagini;

24.

invita il Consiglio a sostenere totalmente i processi di ricerca della verità e di assunzione di responsabilità negli Stati membri, trattando formalmente la questione nelle sessioni del Consiglio GAI, condividendo la totalità delle informazioni, offrendo assistenza alle indagini e, in particolare, acconsentendo alle richieste di accesso ai documenti;

25.

invita il Consiglio a tenere audizioni con le pertinenti agenzie dell'UE per la sicurezza, in particolare Europol, Eurojust e il coordinatore europeo per la lotta al terrorismo, per fare chiarezza su ciò che sanno in merito al coinvolgimento degli Stati membri nel programma della CIA e alla risposta dell'UE; invita altresì il Consiglio a proporre garanzie volte ad assicurare il rispetto dei diritti umani nella condivisione dell'intelligence e una rigorosa distinzione dei ruoli tra le attività di intelligence e di applicazione della legge, affinché non sia conferita alle agenzie di intelligence la facoltà di effettuare arresti e detenzioni, nonché a riferire entro un anno al Parlamento;

26.

invita il Consiglio a incoraggiare gli Stati membri a condividere le migliori pratiche nell'ambito della vigilanza parlamentare e giudiziaria dei servizi di intelligence, coinvolgendo in tale attività i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo;

27.

invita nuovamente il Consiglio e gli Stati membri a non autorizzare l'estradizione o la deportazione di persone ritenute una minaccia per la sicurezza nazionale sulla base di garanzie diplomatiche prive di effetto giuridico nel caso sussista un rischio reale di tortura o maltrattamento o qualora le prove ottenute mediante tali pratiche possano essere utilizzate per il processo;

28.

invita le autorità competenti a non invocare il segreto di Stato in relazione alla cooperazione internazionale nel settore dell'intelligence per impedire l'assunzione di responsabilità e i ricorsi, e insiste sul fatto che solo valide ragioni di sicurezza nazionale possono giustificare il segreto, sul quale prevalgono in ogni caso gli obblighi inderogabili in materia di diritti fondamentali, tra cui l'assoluto divieto di tortura;

29.

esorta le autorità competenti ad assicurare una rigida distinzione tra le attività dei servizi di intelligence e di sicurezza, da un lato, e quelle delle agenzie di contrasto, dall'altro, in modo da garantire l'osservanza del principio generale "nemo iudex in sua causa";

30.

sottolinea che la commissione temporanea incaricata dell'indagine alla base delle risoluzioni del Parlamento europeo del 14 febbraio 2007 e del 19 febbraio 2009 ha messo in evidenza gravi lacune nelle procedure di autorizzazione e controllo dei velivoli civili che sorvolano lo spazio aereo o atterrano nel territorio dell'UE, che ne hanno consentito non solo la violazione nell'ambito delle "consegne straordinarie" della CIA, ma anche la facile elusione da parte degli operatori della criminalità organizzata, comprese le reti terroristiche; ricorda altresì la competenza dell'Unione nel campo della sicurezza dei trasporti e la raccomandazione del Parlamento alla Commissione relativa alla regolamentazione e al monitoraggio della gestione dello spazio aereo, degli aeroporti e dell'aviazione non commerciale dell'Unione; invita pertanto l'UE e gli Stati membri a procedere senza ulteriore indugio a un completo riesame della loro attuazione della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago) per quanto concerne l'autorizzazione e l'ispezione dei velivoli civili che sorvolano il loro spazio aereo o atterrano nel loro territorio, al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza e l'esecuzione di controlli sistematici, chiedendo l'identificazione preliminare dei passeggeri e dell'equipaggio e assicurando che i voli classificati come "voli di Stato" (esclusi dall'ambito di applicazione della Convenzione) ricevano previa e opportuna autorizzazione; ricorda altresì la propria raccomandazione che gli Stati membri applichino efficacemente la Convenzione di Tokyo relativa alle infrazioni e determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili;

31.

prende atto dell'iniziativa della Commissione in risposta alle raccomandazioni del Parlamento; ritiene deplorevole che queste non siano inscritte in un'agenda e in una strategia più ampie finalizzate ad assicurare l'assunzione di responsabilità per le violazioni dei diritti umani commesse nel contesto del programma della CIA e per i necessari risarcimenti e indennizzi per le vittime;

32.

invita la Commissione a verificare se la collaborazione al programma della CIA abbia comportato o meno la violazione di norme dell'UE, in particolare in materia di asilo e di cooperazione giudiziaria;

33.

invita la Commissione a facilitare e a sostenere l'assistenza e la cooperazione giuridica reciproca nel rispetto dei diritti umani tra le autorità responsabili delle indagini nonché la cooperazione tra gli avvocati coinvolti nell'attività di identificazione delle responsabilità negli Stati membri e, in particolare, ad assicurare lo scambio di informazioni importanti e a promuovere l'uso efficace di tutti gli strumenti e risorse dell'UE disponibili;

34.

invita la Commissione ad adottare, entro un anno, un quadro comprendente obblighi di segnalazione per gli Stati membri al fine di controllare e sostenere i processi nazionali di assunzione di responsabilità, prevedendo anche orientamenti in merito allo svolgimento delle indagini nel rispetto dei diritti umani, tenendo come riferimento le norme elaborate dal Consiglio d'Europa e dalle Nazioni Unite;

35.

invita la Commissione, alla luce delle carenze istituzionali emerse nel contesto del programma della CIA, ad adottare misure intese al rafforzamento della capacità dell'UE di impedire le violazioni dei diritti umani e porvi rimedio a livello di UE e a prevedere il rafforzamento del ruolo del Parlamento;

36.

invita la Commissione a prendere in considerazione l'eventualità di proporre misure per la cooperazione e lo scambio di informazioni su base permanente tra il Parlamento europeo e le commissioni parlamentari di controllo dei servizi di intelligence e di sicurezza degli Stati membri nei casi che suggeriscono l'adozione, nel territorio dell'UE, di azioni comuni da parte dei servizi di intelligence e sicurezza degli Stati membri;

37.

invita la Commissione a presentare proposte per elaborare accordi per il controllo democratico delle attività transfrontaliere di intelligence nel contesto delle politiche di lotta al terrorismo dell'UE; intende fare pieno uso delle proprie competenze parlamentari per vigilare sulle politiche di lotta al terrorismo, in accordo con le raccomandazioni elaborate dall'unità tematica del Parlamento (PE 453.207);

38.

chiede al Mediatore europeo di esaminare il mancato rispetto, da parte della Commissione e del Consiglio, nonché delle agenzie di sicurezza dell'UE, segnatamente Europol ed Eurojust, dei diritti fondamentali e dei principi di buona amministrazione e leale cooperazione nella loro risposta alle raccomandazioni della TDIP;

39.

invita l'UE a garantire il completo rispetto dei propri obblighi internazionali e la piena attuazione delle politiche e degli strumenti di politica estera dell'Unione, tra cui gli orientamenti in materia di tortura e i dialoghi sui diritti umani, così da trovarsi in una posizione più forte per chiedere la rigorosa applicazione delle clausole relative ai diritti umani contenute in tutti gli accordi internazionali che sottoscrive e per esortare i suoi principali alleati, tra cui gli Stati Uniti, a rispettare sia il proprio diritto nazionale sia il diritto internazionale;

40.

ribadisce che la lotta internazionale al terrorismo e la cooperazione internazionale bilaterale o multilaterale in questo ambito, anche nel quadro della NATO o tra i servizi di intelligence e di sicurezza, devono essere svolte unicamente nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e con un adeguato controllo democratico e giudiziario; invita gli Stati membri dell'UE, la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e il Consiglio ad assicurare l'applicazione di tali principi nelle loro relazioni estere e insiste affinché provvedano a valutare in modo approfondito il comportamento delle controparti in relazione ai diritti umani prima di stipulare nuovi accordi, in particolare nell'ambito della cooperazione in materia di intelligence e della condivisione di informazioni, a sottoporre a riesame gli accordi esistenti qualora le controparti non rispettino i diritti umani e a informare il Parlamento in merito alle conclusioni di tali valutazioni e riesami;

41.

chiede che non si ripetano in futuro le interferenze dei servizi speciali esteri negli affari degli Stati sovrani membri dell'UE e che la lotta contro il terrorismo sia condotta nel pieno rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto;

42.

ricorda che il protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura prescrive la creazione di sistemi di monitoraggio per tutte le situazioni di privazione della libertà e insiste sul fatto che l'adesione a tale strumento internazionale conferisce un ulteriore livello di protezione; incoraggia con forza i paesi partner dell'UE a ratificare il protocollo facoltativo e a creare meccanismi di prevenzione indipendenti a livello nazionale conformi ai principi di Parigi, nonché a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate;

43.

invita nuovamente, in conformità del diritto internazionale e in particolare dell'articolo 12 della Convenzione contro la tortura, tutti gli Stati oggetto di accuse attendibili ad adoperarsi per fornire i necessari chiarimenti e, qualora persistano tali indicazioni, a condurre indagini e inchieste approfondite su tutte le presunte consegne straordinarie, prigioni segrete, torture e altre gravi violazioni dei diritti umani, al fine di appurare la verità e, se necessario, determinare le responsabilità, garantirne l'assunzione ed evitare l'impunità, tra l'altro assicurando alla giustizia le persone per cui sussistono prove di responsabilità penale; invita il vicepresidente/alto rappresentante e gli Stati membri dell'UE ad adottare a tale riguardo tutte le misure necessarie a garantire che sia dato un seguito opportuno allo studio comune delle Nazioni Unite sulle prassi globali in relazione alla detenzione segreta nel contesto della lotta al terrorismo, in particolare per quanto attiene alla lettera, facente seguito allo studio, che il 21 ottobre 2011 i detentori dei mandati speciali hanno inviato a 59 Stati chiedendo ai relativi governi di fornire un aggiornamento circa l'attuazione delle raccomandazioni contenute nello studio;

44.

invita l'UE a fare in modo che gli Stati membri, i paesi associati e i partner dell'Unione, in particolare nell'ambito dell'accordo di Cotonou, che hanno accettato di ospitare ex detenuti di Guantánamo forniscano loro pieno ed effettivo sostegno riguardo alle condizioni di vita e ne favoriscano l'integrazione nella società, offrano loro cure mediche, anche per il recupero psicologico, assicurino loro l'accesso ai documenti di identificazione e di viaggio e garantiscano che possano esercitare il diritto al ricongiungimento familiare e tutti gli altri diritti fondamentali riconosciuti ai beneficiari di asilo politico;

45.

esprime particolare preoccupazione riguardo alla procedura intentata da una commissione militare statunitense nei confronti di Abd al-Rahim al-Nashiri, che rischia la pena capitale in caso di condanna; invita le autorità statunitensi a impedire l'imposizione della pena di morte ad Abd al-Rahim al-Nashiri e ribadisce la propria opposizione di lunga data alla pena capitale, in ogni caso e in tutte le circostanze; osserva che il caso di Abd al-Rahim al-Nashiri è all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo dal 6 maggio 2011; invita le autorità di tutti i paesi in cui l'uomo è stato detenuto a utilizzare tutti i mezzi disponibili per assicurare che non gli sia comminata la pena capitale; esorta il vicepresidente/alto rappresentante a trattare in via prioritaria il caso di Abd al-Rahim al-Nashiri con gli Stati Uniti, in applicazione degli orientamenti dell'UE in materia di pena di morte;

46.

ribadisce che nelle relazioni tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e i paesi terzi è fondamentale garantire la piena applicazione delle clausole relative ai diritti umani contenute negli accordi e ritiene che vi sia una reale volontà di riconsiderare il modo in cui i governi europei hanno cooperato con l'apparato repressivo delle dittature in nome della lotta al terrorismo; reputa, a tale proposito, che la politica europea di vicinato recentemente sottoposta a revisione debba apportare un fermo sostegno alla riforma del settore della sicurezza, che deve garantire in particolare una chiara separazione tra le funzioni di intelligence e di applicazione della legge; invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), il Consiglio e la Commissione a rafforzare la cooperazione con il comitato per la prevenzione della tortura e altri meccanismi pertinenti del Consiglio d'Europa nel quadro della programmazione e dell'attuazione di progetti di assistenza ai paesi terzi nella lotta al terrorismo e in tutte le forme di dialogo con i paesi terzi in materia di antiterrorismo;

47.

invita il governo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ad accertare le responsabilità e a garantirne l'assunzione in merito al rapimento, apparentemente a causa di uno scambio di persona, di Khaled el-Masri, che è stato detenuto illegalmente e presumibilmente torturato; deplora che la procura di Skopje non abbia avviato un'indagine penale a seguito della denuncia di Khaled el-Masri; osserva che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha deciso di occuparsi della vicenda e che la grande sezione ha tenuto la sua prima udienza il 16 maggio 2012; ritiene che il presunto comportamento del governo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel caso in questione non sia in linea con i principi fondanti dell'UE in materia di diritti fondamentali e Stato di diritto e che la questione debba essere opportunamente sollevata dalla Commissione nel quadro del processo di adesione del paese all'UE;

48.

invita la NATO e le autorità degli Stati Uniti a condurre indagini proprie, a collaborare strettamente alle indagini parlamentari o giudiziarie avviate dall'UE e dagli Stati membri su tali questioni (31), in particolare rispondendo tempestivamente, se del caso, alle richieste di mutua assistenza giudiziaria, a divulgare informazioni in merito ai programmi di consegna straordinaria e ad altre pratiche che violano i diritti umani e le libertà fondamentali e a fornire ai rappresentanti legali dei sospetti tutte le informazioni necessarie per la difesa dei loro clienti; chiede che sia confermato che tutti gli accordi della NATO, tra la NATO e l'UE e gli altri accordi transatlantici rispettano i diritti fondamentali;

49.

plaude alle iniziative della società civile statunitense volte a costituire nel 2010 una task force indipendente e bipartisan incaricata di esaminare la politica e gli interventi del governo degli USA in relazione alla cattura, alla detenzione e ai procedimenti giudiziari contro "sospetti terroristi" e alla loro detenzione da parte degli Stati Uniti durante le amministrazioni Clinton, Bush e Obama;

50.

invita gli Stati Uniti, dato il ruolo fondamentale del partenariato transatlantico e della leadership statunitense in tale settore, a condurre indagini approfondite e ad assicurare l'assunzione di responsabilità in relazione a tutti gli abusi praticati, a garantire che il pertinente diritto nazionale e internazionale sia applicato appieno nell'ottica di porre fine ai vuoti giuridici, a sospendere i processi militari, ad applicare pienamente il diritto penale alle persone sospettate di attività terroristiche e a ristabilire il riesame della detenzione, "l'habeas corpus", il giusto processo, il diritto a non subire torture e la non discriminazione tra cittadini stranieri e statunitensi;

51.

invita il presidente Obama a onorare l'impegno di chiudere Guantánamo assunto nel gennaio 2009, a permettere a tutti i detenuti non accusati di reato di fare ritorno in patria o di recarsi in un altro paese sicuro il più presto possibile e a sottoporre tempestivamente i detenuti di Guantánamo contro i quali esistono sufficienti prove ammissibili a un processo equo e pubblico dinanzi a un tribunale indipendente e imparziale e, qualora siano condannati, a garantire che siano detenuti negli Stati Uniti conformemente alle norme e ai principi internazionali applicabili; chiede, parimenti, che sia condotta un'indagine sulle violazioni dei diritti umani a Guantánamo e che siano chiarite le responsabilità;

52.

invita a dare a tutti i detenuti non accusati di reato, ma impossibilitati a tornare nel paese di origine a causa di un rischio reale di tortura o persecuzione, la possibilità di reinsediarsi negli Stati Uniti sotto protezione umanitaria e di avviare procedure di ricorso (32), ed esorta gli Stati membri dell'UE, inoltre, a essere disponibili a ospitare tali ex detenuti di Guantánamo;

53.

invita le autorità statunitensi a revocare il potere di detenzione a tempo indeterminato senza accuse o processo previsto dall'NDDA;

54.

invita la Conferenza dei presidenti di delegazione a far sì che siano avviati dialoghi parlamentari in merito alla protezione dei diritti fondamentali nel contesto della lotta al terrorismo, sulla base delle conclusioni dello studio comune delle Nazioni Unite sulle prassi globali in relazione alla detenzione segreta nel contesto della lotta al terrorismo, nonché del seguito dato a tale studio, e sulla scorta della raccolta di buone prassi compilata dalle Nazioni Unite in relazione alle misure e ai quadri giuridici e istituzionali che assicurano il rispetto dei diritti umani da parte delle agenzie di intelligence nella lotta al terrorismo, incluso il relativo controllo;

55.

s'impegna a dedicare la prossima riunione parlamentare congiunta con i parlamenti nazionali alla revisione del ruolo dei parlamenti nell'assicurare l'assunzione di responsabilità in merito alle violazioni dei diritti umani nel contesto del programma della CIA e alla promozione di una cooperazione più solida e di uno scambio regolare tra gli organismi di controllo nazionali incaricati della vigilanza dei servizi di intelligence, alla presenza delle autorità nazionali, delle istituzioni e delle agenzie dell'UE competenti;

56.

è fermamente deciso a proseguire nell'adempimento del mandato conferitogli dalla commissione temporanea a norma degli articoli 2, 6 e 7 del TUE e incarica la sua commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, unitamente alla sottocommissione per i diritti umani, a intervenire in Aula sull'argomento, un anno dopo l'adozione della presente risoluzione; ritiene che sia ora essenziale valutare in che misura siano state seguite le raccomandazioni approvate dal Parlamento e, qualora non lo siano state, analizzarne i motivi;

57.

chiede al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, dei paesi candidati e dei paesi associati, al Consiglio d'Europa, alla NATO, alle Nazioni Unite nonché al governo e alle due Camere del Congresso degli Stati Uniti di tenere il Parlamento informato su tutte le eventuali evoluzioni negli ambiti trattati dalla presente relazione;

*

* *

58.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, dei paesi candidati e dei paesi associati, al Consiglio d'Europa, alla NATO e alle Nazioni Unite nonché al governo e alle due Camere del Congresso degli Stati Uniti.


(1)  GU L 200 del 30.7.2005, pag.1.

(2)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(3)  A/HRC/13/42 del 19.2.2010.

(4)  A/HRC/19/61 del 18.1.2012.

(5)  A/HRC/14/46 del 17.5.2010.

(6)  Risoluzione 1507 (2006).

(7)  Risoluzione 1562 (2007).

(8)  Doc. 12714 del 16.9.2011.

(9)  GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 12.

(10)  GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 309.

(11)  GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 51.

(12)  Testi approvati, P7_TA(2011)0271.

(13)  GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 91.

(14)  GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 136.

(15)  GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 640.

(16)  GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 49.

(17)  Testi approvati, P7_TA(2011)0577.

(18)  SPEECH/08/716, 'Une politique visant à assurer l'effectivité des droits fondamentaux sur le terrain'.

(19)  "Remarks en route to Germany", conferenza stampa con Condoleezza Rice a Berlino il 5 dicembre 2005 e "Press Availability at the Meeting of the North Atlantic Council" (conferenza stampa in occasione della riunione del Consiglio del Nord Atlantico) a Bruxelles l'8 dicembre 2005.

(20)  "Sources Tell ABC News Top Al Qaeda Figures Held in Secret CIA Prisons", ABC News, 5.12.2005.

(21)  "Lithuania Hosted Secret CIA Prison To Get Our Ear", ABC News, 20.8.2009.

(22)  "CIA Holds Terror Suspects in Secret Prisons", 2.11.2005 e "Europeans Probe Secret CIA Flights", Washington Post, 17.11.2005.

(23)  Tra gli altri, la dichiarazione di Human Rights Watch sulle strutture di detenzione segrete degli Stati Uniti in Europa, del 6.11.2005; il rapporto "Open secret: Mounting evidence of Europe's complicity in rendition and secret detention", Amnesty International Europe, 15.11.2010; il rapporto "Rendition on Record: Using the Right of Access to Information to Unveil the Paths of Illegal Prisoner Transfer Flights", Reprieve, 15.12.2011.

(24)  Paragrafo 232 della citata risoluzione del Parlamento del 14 febbraio 2007.

(25)  GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.

(26)  GU L 338 del 21.12.2011, pag. 31.

(27)  Articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e relativa giurisprudenza, articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(28)  A/HRC/19/44

(29)  "Inside Romania's secret CIA prison", The Independent, 9.12.2011.

(30)  Rapporto del CPT del 19 maggio 2011 sulla visita in Lituania dal 14 al 18 giugno 2010.

(31)  Cfr. anche la citata risoluzione del Parlamento del 9 giugno 2011.

(32)  Cfr. anche il paragrafo 3 della citata risoluzione del Parlamento del 4 febbraio 2009.


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/16


Martedì 11 settembre 2012
Rafforzamento della solidarietà all'interno dell'UE in materia di asilo

P7_TA(2012)0310

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sul rafforzamento della solidarietà all'interno dell'UE in materia di asilo (2012/2032(INI))

2013/C 353 E/02

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 67, paragrafo 2, e gli articoli 78 e 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la comunicazione del 2 dicembre 2011 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul rafforzamento della solidarietà all'interno dell'UE in materia di asilo - Un programma dell'UE per una migliore ripartizione delle responsabilità e maggiore fiducia reciproca (COM(2011)0835),

vista la risoluzione del 25 novembre 2009 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini" – programma di Stoccolma (1),

vista la comunicazione del 6 aprile 2005 della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo che istituisce un programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013 (COM(2005)0123),

viste le conclusioni del Consiglio giustizia e affari interni dell'8 marzo 2012 su un quadro comune per una reale e concreta solidarietà nei confronti degli Stati membri i cui sistemi di asilo subiscono particolari pressioni, anche a causa di flussi migratori misti, durante la 3151esima riunione del Consiglio giustizia e affari interni,

visti gli strumenti internazionali ed europei relativi ai diritti umani, tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ECHR) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta),

visto il Libro verde della Commissione del 6 giugno 2007 sul futuro regime comune europeo in materia di asilo (COM(2007)0301),

visto il piano strategico della Commissione sull'asilo del 17 giugno 2008: un approccio integrato in materia di protezione nell'Unione europea (COM(2008)0360),

vista la direttiva 2001/55/CE, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (2),

visto il programma di diciotto mesi del Consiglio del 17 giugno 2011, preparato dalle presidenze polacca, danese e cipriota,

vista la proposta di regolamento della Commissione del 15 novembre 2011 che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2011)0751),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0248/2012),

A.

considerando che l'Unione europea si è impegnata a ultimare l'introduzione di un sistema comune europeo di asilo (CEAS) nel 2012;

B.

considerando che la solidarietà è stata riconosciuta fin dall'inizio come una componente essenziale e un principio guida del sistema europeo comune di asilo (CEAS), nonché come un principio cardine del diritto dell'Unione europea a norma del quale gli Stati membri devono condividere vantaggi e oneri in modo paritario ed equo;

C.

considerando che la solidarietà deve andare di pari passo con la responsabilità, e che gli Stati membri devono garantire che i loro sistemi di asilo siano in grado di ottemperare alle norme del diritto internazionale ed europeo, in particolare della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati e del suo protocollo integrativo del 1967, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

D.

considerando che la prestazione di assistenza nello svolgimento delle procedure di asilo nell'ambito della solidarietà efficace e della responsabilità equamente condivisa deve essere percepita come un mezzo per assistere gli Stati membri nel rispettare il proprio obbligo di fornire protezione ai bisognosi di protezione internazionale nonché di assistere i paesi terzi che ospitano il numero maggiore di rifugiati, al fine di rafforzare lo spazio comune di protezione nel suo insieme;

E.

considerando che, fatto salvo l'obbligo di esaminare le singole domande di asilo caso per caso, se lo scopo del trattamento comune è di condurre a un processo decisionale comune, è necessario che sia accordato il dovuto rispetto ai concetti comuni UE di paese di origine sicuro e di paesi terzi sicuri, nel rispetto delle condizioni e delle garanzie incluse nella posizione in prima lettura del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, sulla proposta della Commissione di revisione della direttiva in materia di procedure di asilo;

Introduzione

1.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione sul rafforzamento della solidarietà all'interno dell'UE in materia di asilo, che invita a tradurre la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità in misure concrete e che chiede agli Stati membri di adempiere alle proprie responsabilità nell'assicurare che i rispettivi sistemi di asilo soddisfino le norme europee e internazionali;

2.

sottolinea il ruolo centrale e l'effetto orizzontale della solidarietà e della ripartizione delle responsabilità nell'istituzione del CEAS; ribadisce la necessità di assicurare l'applicazione efficiente e uniforme dell'acquis dell'Unione in materia di asilo e l'attuazione della normativa al fine di assicurare elevati livelli di protezione;

3.

ricorda che il diritto alla protezione internazionale è un diritto fondamentale sancito dalla legislazione internazionale e UE che è integrato da una serie di diritti e principi aggiuntivi, quali il principio del non respingimento, il diritto alla dignità, il divieto di infliggere torture e trattamenti inumani o degradanti, la protezione delle donne dalla violenza e da qualsiasi forma di discriminazione, il diritto a un ricorso effettivo e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare;

4.

sottolinea il fatto che il principio della solidarietà e della ripartizione delle responsabilità è sancito dai trattati e che un quadro di solidarietà efficace comprende, almeno, il dovere da parte delle istituzioni e delle agenzie dell'UE e degli Stati membri di cooperare al fine di individuare le modalità per dare attuazione a tale principio; afferma che la solidarietà non si limita alle relazioni reciproche tra Stati membri ma si rivolge anche ai richiedenti asilo e ai beneficiari di protezione internazionale;

5.

sottolinea il fatto che, nonostante l'incremento del numero dei richiedenti asilo nel 2011, l'ultimo decennio ha registrato nel complesso una notevole riduzione del numero di richieste di asilo nell'UE; evidenzia che, a motivo di vari fattori tra cui le loro caratteristiche geografiche, taluni Stati membri devono far fronte a un numero sproporzionato di richieste di asilo rispetto ad altri, e che le stesse richieste risultano iniquamente distribuite all'interno dell'UE; ricorda che, nel 2011, dieci Stati membri hanno ricevuto oltre il 90 % delle richieste di asilo, che fino all'estate del 2011 solo 227 beneficiari di protezione internazionale sono stati ricollocati nell'UE da Malta in altri sei Stati membri e che nel 2011, in tutta l'Unione europea, solo 4 125 rifugiati sono stati reinsediati in appena dieci Stati membri, pari a circa il 6,6 % di tutte le persone reinsediate nel corso di quell'anno; sottolinea che l'identificazione di tali disparità mediante, tra l'altro, il confronto tra i numeri assoluti e gli indicatori di capacità risulta essenziale, e che gli Stati maggiormente interessati dalle domande di asilo devono essere maggiormente assistiti dall'UE sia da un punto di vista amministrativo che finanziario;

6.

sottolinea che non è possibile raggiungere un livello elevato di protezione per i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale né adottare decisioni eque se non si pone rimedio alle discrepanze tra la percentuale di richieste di asilo e la capacità di assorbimento dei singoli Stati membri dal punto di vista tecnico e amministrativo, e se le misure di sostegno in vigore negli Stati membri sono poco adatte a rispondere a flussi variabili di richiedenti asilo;

7.

ribadisce che gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano attuati dei regimi di asilo equi ed efficaci al fine di far fronte a flussi variabili di richiedenti asilo; è del parere che, sebbene il numero di richieste di asilo non sia costante, è evidente che determinati punti di ingresso alle frontiere esterne dell'Unione costituiscono punti critici nei quali è ragionevole prevedere che venga presentato un elevato numero di richieste di asilo; chiede misure per stimolare la preparazione dei sistemi di asilo degli Stati membri ubicati presso i principali punti di ingresso dell'UE, come segno di solidarietà concreta;

8.

sottolinea che tutti gli Stati membri hanno l'obbligo di attuare e applicare pienamente il diritto dell'UE e gli obblighi internazionali in materia di asilo; nota che gli Stati membri in prossimità dei confini esterni dell'Unione fanno fronte a sfide diverse in base al CEAS rispetto a quelli senza frontiere esterne, e necessitano quindi di un sostegno diverso per il corretto espletamento dei rispettivi compiti; sottolinea che l'articolo 80 del TFUE richiede l'attivazione delle misure esistenti nonché lo sviluppo di nuove misure per assistere tali Stati membri qualora necessario;

9.

invita a ottimizzare l'impiego delle misure esistenti nonché a elaborare nuovi e mirati strumenti e misure al fine di rispondere alle mutevoli sfide in modo flessibile ed efficace; tale ottimizzazione è particolarmente necessaria ora, considerata la grave crisi finanziaria che colpisce l'UE e che sottopone a un'ulteriore pressione gli sforzi degli Stati membri per gestire in maniera efficiente le procedure di asilo, in particolare nel caso di quelli che accolgono un numero sproporzionato di richiedenti asilo;

10.

rileva che, alla luce delle crescenti esigenze correlate ai rifugiati a livello globale, la cooperazione con i paesi terzi nel contesto delle politiche ambientali e di sviluppo può svolgere un ruolo essenziale nella creazione di relazioni basate sulla solidarietà;

11.

sottolinea l'importanza di raccogliere, analizzare e valutare in prospettiva dati quantitativi e qualitativi affidabili, accurati, esaustivi, comparabili e aggiornati al fine di monitorare e valutare le misure nonché acquisire una buona comprensione delle questioni in materia di asilo; esorta, pertanto, gli Stati membri a trasmettere all'EASO e alla Commissione dati pertinenti sulle questioni in materia di asilo, oltre ai dati previsti dal regolamento relativo alle statistiche in materia di migrazione e dal regolamento che istituisce l'EASO; ove possibile tutti i dati statistici devono essere suddivisi per sesso;

12.

si rammarica dell'ascesa di xenofobia e razzismo nonché di supposizioni negative e disinformate sui richiedenti asilo e i rifugiati che accompagnano l'insicurezza socioeconomica nell'UE; raccomanda che gli Stati membri intraprendano campagne di sensibilizzazione sulla reale situazione dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale;

Cooperazione pratica e assistenza tecnica

13.

sottolinea che l'istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) dispone del potenziale per promuovere una collaborazione pratica più stretta tra gli Stati membri al fine di facilitare la riduzione di significative discrepanze nelle pratiche di asilo, con l'obiettivo di creare sistemi di asilo migliori e più equi nell'UE; ritiene che tale cooperazione attiva sul piano pratico debba andare di pari passo con un'armonizzazione a livello legislativo delle politiche europee in materia di asilo;

14.

ricorda la necessità che l'EASO fornisca supporto tecnico e competenze specifiche agli Stati membri nell'attuazione della legislazione in materia di asilo, in cooperazione con la società civile e l'UNHCR; sottolinea che è importante che la Commissione utilizzi le informazioni raccolte dall'EASO per identificare eventuali carenze nei sistemi di asilo degli Stati membri; tali informazioni raccolte dall'EASO ai sensi del regolamento (UE) n. 439/2010 sono pertinenti anche nel quadro di un meccanismo di allarme rapido, preparazione e gestione delle crisi che farà parte del regolamento Dublino modificato; sottolinea l'importanza di presentare relazioni periodiche e di elaborare piani d'azione al fine di promuovere soluzioni e raccomandazioni mirate al miglioramento del CEAS e di porre rimedio a potenziali carenze; rileva, in particolare, il ruolo dell'agenzia nel coordinamento e nel sostegno all'azione comune al fine di assistere gli Stati membri i cui sistemi di asilo e le cui strutture ricettive sono sottoposti a particolare pressione, attraverso misure che comprendano il distacco di funzionari negli Stati membri in questione e l'impiego di squadre di esperti in materia di asilo, assistenti sociali e interpreti da mobilitare tempestivamente in situazioni di crisi; ricorda che l'efficacia dell'EASO dipenderà dalla volontà degli Stati membri di utilizzare appieno le possibilità da esso offerte;

15.

invita l'EASO, tenendo conto sia dei suoi doveri che del bilancio, delle risorse e dell'esperienza limitate, a ottimizzare le risorse disponibili aprendo un dialogo e collaborando da vicino con le organizzazioni internazionali e la società civile al fine di scambiare informazioni e unire le conoscenze in materia di asilo, raccogliendo dati, condividendo le migliori prassi, elaborando linee guida su questioni legate al genere in materia di asilo, sviluppando le attività di formazione e creando gruppi di esperti, responsabili dei casi e interpreti che potrebbero essere mobilitati tempestivamente per fornire assistenza; raccomanda inoltre all'EASO di garantire una vasta rappresentazione delle organizzazioni partecipanti nel forum consultivo;

16.

sottolinea il fatto che le attività dell'EASO devono concentrarsi su obiettivi di prevenzione a lungo termine e su misure reattive a breve termine, al fine di rispondere adeguatamente a diverse situazioni; ritiene, pertanto, che, sebbene l'EASO debba sostenere misure di potenziamento delle capacità per i sistemi di asilo non adeguatamente sviluppati o funzionanti, esso debba dare la priorità a situazioni di emergenza e agli Stati membri che subiscono pressioni particolari o sproporzionate; evidenzia, a tale proposito, il ruolo cruciale delle squadre di esperti in materia di asilo per quanto concerne l'assistenza nel caso di elevati volumi di casi e di arretrati, l'offerta di formazione, la gestione dei progetti, la consulenza e le raccomandazioni su misure concrete nonché il monitoraggio e l'attuazione di misure di follow-up;

17.

prende atto del piano operativo in vigore per sostenere il sistema di asilo greco e per migliorare la situazione dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia; sottolinea che, nonostante alcuni progressi compiuti, sono necessari ulteriori sforzi da parte delle autorità dell'UE e della Grecia per migliorare il sistema di asilo e per assicurare il pieno rispetto dei diritti dei richiedenti asilo; ricorda che le misure per la riduzione del deficit di bilancio impediscono lo stanziamento di fondi nazionali per l'assunzione di un maggior numero di funzionari e raccomanda che tale problema sia affrontato in quanto si rivela necessaria un'efficace autorità competente in materia di asilo per consentire alla Grecia di rispettare i propri obblighi nell'ambito del diritto internazionale e dell'UE;

18.

prende atto della raccomandazione della Commissione e del Consiglio relativa alla cooperazione interagenzie tra EASO e Frontex e sottolinea che l'attuazione completa e rapida della strategia in materia di diritti fondamentali di Frontex è una condizione imprescindibile per qualunque forma di cooperazione nell'ambito della protezione internazionale, compresa la nomina di un funzionario per i diritti dell'uomo, l'istituzione di un forum consultivo con la società civile e l'invito alle organizzazioni internazionali affinché partecipino alle sue attività in qualità di osservatori per i diritti umani; sottolinea che qualsiasi forma di cooperazione deve essere concepita nell'ottica del mantenimento degli standard fissati dalle norme europee e internazionali, aumentando così in modo effettivo la qualità della protezione fornita ai richiedenti asilo; invita pertanto l'EASO a fornire sostegno a Frontex per quanto concerne i suoi obblighi legati all'accesso alla protezione internazionale, con particolare riferimento al principio del non respingimento; sottolinea che le misure frontaliere dovrebbero essere applicate in maniera attenta all'aspetto della protezione;

19.

riconosce la necessità di riesaminare periodicamente il mandato dell'EASO al fine di assicurare un'adeguata capacità di risposta alle diverse sfide cui fanno fronte i sistemi di asilo; suggerisce, tenendo presente che ogni azione intrapresa dall'EASO dipende dalla buona volontà degli Stati membri, di valutare la possibilità di introdurre garanzie strutturali nel mandato dell'EASO al fine di garantire, ove necessario, la fornitura di cooperazione pratica e assistenza tecnica;

Solidarietà finanziaria

20.

incoraggia gli Stati membri a sfruttare appieno le possibilità offerte dal Fondo europeo per i rifugiati (FER) per quanto concerne l'avvio di azioni mirate per il miglioramento dei sistemi di asilo; raccomanda agli Stati membri di intraprendere azioni volte ad affrontare questioni quali le complesse procedure burocratiche, i ritardi nell'assorbimento e i problemi di liquidità, al fine di assicurare una distribuzione rapida ed efficace dei fondi;

21.

ricorda che gli Stati membri devono garantire il pieno sfruttamento delle opportunità offerte dal Fondo europeo per i rifugiati e l'erogazione degli stanziamenti assegnati, affinché i responsabili dei progetti non incontrino difficoltà nell'esecuzione dei progetti finanziati;

22.

accoglie con favore la creazione, a partire dal 2014, di un Fondo asilo e migrazione (AMF) più semplice e flessibile, che sostituirà il Fondo europeo per i rifugiati, il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi e il Fondo europeo per i rimpatri e sottolinea la necessità di stanziare risorse sufficienti per sostenere la protezione dei beneficiari di protezione internazionale e dei richiedenti asilo; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di includere garanzie all'interno dell'AMF al fine di evitare l'eccessivo stanziamento di fondi a favore di un unico settore strategico a spese del CEAS nel suo insieme; ritiene necessario, nel quadro della riforma dello stanziamento di fondi nel settore degli affari interni per il QFP 2014-2020, stanziare risorse sufficienti anche a favore della protezione delle frontiere, al fine di ottenere maggiore solidarietà anche in questo settore; ricorda la necessità di disporre sempre di risorse sufficienti per finanziare le misure di solidarietà e protezione internazionale a favore degli Stati membri;

23.

pone l'accento sul fatto che il Fondo asilo e migrazione deve essere sufficientemente flessibile e facile da mobilitare, oltre che offrire un accesso rapido, per poter reagire in modo tempestivo e adeguato a pressioni impreviste e situazioni di emergenza che coinvolgono uno o più Stati membri; propone, a tale proposito, nel quadro della revisione intermedia, di riservare, ove necessario, una determinata percentuale dell'importo previsto per l'AMF a favore delle misure che aiutano gli Stati membri ad attuare e applicare appieno il vigente acquis dell'Unione in materia di asilo e a rispettare tutti gli obblighi internazionali in quest'ambito;

24.

accoglie con favore il dialogo politico in materia di affari interni con i singoli Stati membri sul loro utilizzo dei fondi precedenti alla programmazione pluriennale; sottolinea l'importanza di un'azione partecipativa per poter ottenere risultati ottimali e raccomanda il rafforzamento del principio di partenariato tramite l'inclusione della società civile, delle organizzazioni internazionali, delle autorità locali e regionali nonché delle parti interessate, poiché la loro esperienza sul campo è essenziale per fissare priorità realistiche ed elaborare programmi sostenibili; osserva pertanto che il loro contributo in termini di sviluppo, attuazione, controllo e valutazione degli obiettivi e dei programmi è importante e che gli Stati membri dovrebbero tenerne conto;

25.

sottolinea l'importanza della ripartizione delle responsabilità finanziarie in materia di asilo e raccomanda la creazione di un meccanismo che goda di risorse adeguate per accogliere un numero più elevato di richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale, in termini assoluti o relativi, come pure per aiutare gli Stati dotati di sistemi di asilo meno sviluppati; ritiene che siano necessarie ulteriori ricerche per individuare e quantificare i costi reali relativi all'accoglienza e al trattamento delle domande di asilo; invita pertanto la Commissione ad avviare uno studio volto a determinare i finanziamenti da stanziare in base alla responsabilità che ricade su ciascuno Stato membro, sulla base di indicatori quali: il numero di prime domande di asilo, il numero di decisioni favorevoli alla concessione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il numero di rifugiati reinsediati o ricollocati, il numero di decisioni e operazioni di rimpatrio e il numero di migranti irregolari fermati;

26.

raccomanda che gli Stati membri impieghino gli incentivi finanziari messi a disposizione dall'AMF per le attività di ricollocazione, riconoscendo l'importanza dell'assistenza finanziaria fornita dal fondo e dell'assistenza tecnica dell'EASO; suggerisce di introdurre settori di priorità per affrontare situazioni urgenti e fornire un'assistenza finanziaria più sostanziosa agli Stati membri che desiderano partecipare ad attività di ricollocazione, al fine di alleviare i relativi costi finanziari;

27.

ritiene che l'istituzione di un sistema di incentivi finanziari più chiaro ed efficiente per gli Stati membri che partecipano ad attività di ricollocazione e strategie proattive atte a migliorare le infrastrutture dei sistemi di asilo nazionali avrà un effetto positivo a lungo termine sulla convergenza delle norme nell'UE e sulla qualità del CEAS;

28.

accoglie con favore la possibilità di aumentare il contributo della Commissione fino al 90 % delle spese totali ammissibili per i progetti che altrimenti non avrebbero potuto essere attuati; ritiene che debba emergere un chiaro valore aggiunto dai progetti finanziati dalla Commissione; sottolinea che i finanziamenti dell'UE non devono in nessun caso sostituirsi ai bilanci nazionali destinati alle politiche di asilo;

29.

mette in risalto i problemi attualmente connessi con il finanziamento delle attività, in termini di ostacoli all'accesso a informazioni accurate e al finanziamento stesso, con la definizione di obiettivi realistici e mirati nonché con l'attuazione di misure di follow-up efficaci; suggerisce l'introduzione di garanzie per evitare la duplicazione, la chiara assegnazione dei fondi e un'analisi accurata del valore aggiunto delle attività e dei risultati conseguiti;

30.

sottolinea l'importanza di un rigoroso controllo per quanto concerne l'utilizzo e la gestione dei fondi, sulla base di indicatori quantitativi e qualitativi e criteri specifici, al fine di evitare un'errata allocazione delle risorse umane e finanziarie e di assicurare il rispetto degli obiettivi fissati; accoglie con favore, a tale proposito, l'istituzione di un sistema comune di valutazione e monitoraggio;

31.

invita gli Stati membri, con l'aiuto della Commissione, ad assicurare il pieno utilizzo delle complementarità esistenti tra gli altri strumenti finanziari disponibili, quali il Fondo sociale europeo e altri Fondi strutturali, al fine di conseguire un approccio olistico al finanziamento delle politiche legate all'asilo;

Ripartizione delle responsabilità

32.

accoglie con favore l'impegno della Commissione a eseguire nel 2014 una valutazione completa del sistema di Dublino, rivedendone gli effetti giuridici, economici, sociali e in materia di diritti umani e, in particolare, gli effetti sulla condizione delle donne richiedenti asilo; ritiene necessaria una maggiore riflessione sullo sviluppo di un meccanismo equo per la ripartizione delle responsabilità volto a determinare quale Stato membro debba essere responsabile del trattamento delle domande di asilo, cosa che consentirebbe di fornire un sostegno pratico rapido ed efficace agli Stati membri che si trovano in situazioni di emergenza e sui quali gravano oneri sproporzionati;

33.

è del parere che il regolamento Dublino, che regola l'attribuzione delle responsabilità per le domande di asilo, imponga oneri sproporzionati agli Stati membri che costituiscono i punti di ingresso all'UE e non consenta un'equa ripartizione della responsabilità di asilo tra gli Stati membri; osserva che il sistema di Dublino, nella forma in cui è stato applicato sinora, in un contesto caratterizzato da sistemi di asilo molto diversi e un grado insufficiente di attuazione dell'acquis in materia di asilo, ha portato a un trattamento iniquo dei richiedenti asilo e ha avuto ripercussioni negative sul ricongiungimento familiare e l'integrazione; sottolinea inoltre le sue carenze in termini di efficienza ed economicità, dal momento che più della metà dei trasferimenti concordati non sono stati eseguiti e vi è ancora un numero significativo di domande multiple; invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che i richiedenti asilo che sono rimpatriati in uno Stato membro sulla base del regolamento Dublino II non siano discriminati per la semplice ragione di essere persone trasferite nel quadro di Dublino II;

34.

sottolinea che la giurisprudenza pertinente sta già pregiudicando la logica su cui si fonda il sistema di Dublino; è del parere che pur fornendo una risposta ai singoli casi, la giurisprudenza non riesca a superare le lacune esistenti nell'attuazione dell'acquis in materia di asilo; riconosce che gli Stati membri devono garantire che i loro sistemi di asilo rispettino le norme dell'UE e internazionali; plaude tuttavia agli sforzi compiuti per introdurre criteri supplementari nel sistema Dublino II, al fine di attenuare gli effetti negativi indesiderati del sistema; ritiene che le discussioni per la determinazione dello Stato membro responsabile debbano tener conto del fatto che alcuni Stati membri sono già sottoposti a pressioni sproporzionate e che alcuni sistemi di asilo non sono per nulla funzionanti o non lo sono in modo adeguato;

Trattamento congiunto delle domande di asilo

35.

ritiene essenziale proseguire il dialogo concernente la ripartizione delle responsabilità nei confronti dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale, anche per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti quali il trattamento congiunto delle domande di asilo (di seguito "trattamento congiunto") e i sistemi di ricollocazione;

36.

reputa che il trattamento congiunto possa costituire un valido strumento per la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità in diversi casi, in particolare qualora gli Stati membri debbano far fronte a un afflusso significativo o improvviso di richiedenti asilo o vi siano numerose richieste in arretrato che ritardano e pregiudicano la procedura di asilo a scapito dei richiedenti; osserva che il trattamento congiunto può evitare o risolvere i problemi di capacità, ridurre gli oneri e i costi del trattamento delle domande di asilo, accelerarne i tempi e garantire una ripartizione più equa delle responsabilità in relazione al trattamento delle domande di asilo; sottolinea che, ai fini del trattamento congiunto, le responsabilità devono essere ripartite in modo chiaro tra gli Stati membri coinvolti, onde evitare uno slittamento delle stesse, e che il processo decisionale deve rimanere di competenza dei singoli Stati membri; rileva che a ciò dovrebbe aggiungersi un sistema volto ad assicurare una più equa ripartizione delle responsabilità dopo il trattamento delle domande;

37.

accoglie con favore lo studio di fattibilità avviato dalla Commissione per esaminare le implicazioni pratiche e giuridiche del trattamento congiunto nel territorio dell'Unione, essendo necessario un chiarimento in merito a una serie di questioni;

38.

osserva che il trattamento congiunto non implica necessariamente una decisione comune ma può riguardare il sostegno e il trattamento comune relativamente ad altri aspetti della procedura di asilo, quali l'identificazione, la preparazione delle procedure di primo grado, i colloqui o la valutazione della situazione politica del paese di origine;

39.

sottolinea che il trattamento congiunto dovrebbe offrire un valore aggiunto per quanto concerne la qualità del processo decisionale, assicurando e favorendo procedure eque, efficienti e rapide; pone l'accento sul fatto che il miglioramento delle procedure di asilo sin da loro avvio ("frontloading") può ridurre la durata e il costo delle stesse, con benefici sia per i richiedenti asilo sia per gli Stati membri;

40.

sottolinea che un sistema di trattamento congiunto deve rispettare pienamente i diritti dei richiedenti e offrire solide garanzie in tal senso; insiste sul fatto che tale sistema non deve in nessun caso essere utilizzato per accelerare la procedura di asilo a discapito della qualità; ritiene che il trattamento congiunto possa portare a procedure di asilo più efficienti anche a beneficio dei singoli richiedenti, in quanto l'aumento delle capacità amministrative può consentire un riconoscimento più rapido delle loro esigenze in materia di protezione;

41.

ritiene che l'EASO possa ricoprire un ruolo importante nel riunire, formare e coordinare squadre di sostegno per l'asilo incaricate di fornire assistenza, consulenza e raccomandazioni per le procedure di primo grado;

42.

raccomanda che i meccanismi previsti in materia di trattamento congiunto diano priorità alle opzioni che prevedono il coinvolgimento e la cooperazione delle autorità competenti, anziché il trasferimento dei richiedenti asilo;

43.

raccomanda che l'EASO promuova, agevoli e coordini gli scambi di informazioni e le altre attività legate al trattamento congiunto;

Ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale e dei richiedenti asilo

44.

sottolinea che i sistemi unionali di reinsediamento e di ricollocazione all'interno dell'UE sono misure complementari volte a rafforzare la protezione dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale, manifestando al contempo solidarietà all'interno e all'esterno dell'UE;

45.

sottolinea che, in determinate condizioni, la ricollocazione fisica dei beneficiari di protezione internazionale e dei richiedenti asilo rappresenta una delle forme più concrete di solidarietà e può contribuire in modo significativo a una maggiore equità del CEAS; sottolinea che, sebbene la ricollocazione sia altresì l'espressione di un forte impegno a favore della protezione internazionale e della promozione dei diritti umani, finora solo pochi Stati membri hanno intrapreso iniziative in tal senso;

46.

pone l'accento sull'importanza di progetti quali il progetto UE di ricollocazione da Malta (Eurema) e la sua proroga, grazie a cui i beneficiari di protezione internazionale vengono tuttora ricollocati da Malta in altri Stati membri, e raccomanda lo sviluppo di ulteriori iniziative di questo tipo; si rammarica del fatto che tale progetto non abbia avuto il successo atteso a causa della riluttanza degli Stati membri a parteciparvi; invita gli Stati membri a partecipare più attivamente al progetto Eurema in uno spirito di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità; accoglie con favore l'impegno della Commissione a condurre una valutazione approfondita del progetto Eurema e a presentare una proposta relativa a un meccanismo permanente di ricollocazione dell'UE;

47.

invita la Commissione a considerare, nella sua proposta legislativa relativa a un meccanismo permanente ed efficace di ricollocazione all'interno dell'UE, l'introduzione di un criterio di ripartizione unionale per la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale, basato su opportuni indicatori concernenti le capacità di accoglienza e integrazione degli Stati membri, tra cui il PIL, la popolazione e la superficie, nonché i migliori interessi dei beneficiari e le loro prospettive di integrazione; osserva che si potrebbe tenere conto di tale criterio di ripartizione in relazione agli Stati membri che devono far fronte a pressioni specifiche e sproporzionate sui rispettivi sistemi di asilo, oppure nelle situazioni di emergenza; sottolinea che la ricollocazione è sempre subordinata al consenso dei beneficiari di protezione internazionale e che l'introduzione di un criterio di ripartizione dell'UE non pregiudica gli obblighi di ciascuno Stato membro di attuare e applicare l'acquis vigente dell'UE in materia di asilo per quanto concerne l'ammissibilità alla protezione, le condizioni di accoglienza e le garanzie procedurali, nonché di ottemperare a tutti gli obblighi internazionali in questo ambito;

48.

invita la Commissione a inserire solide garanzie procedurali e criteri chiari nella sua proposta relativa a un sistema permanente di ricollocazione dell'UE, al fine di tutelare al meglio gli interessi dei potenziali beneficiari, nonché di alleviare la pressione migratoria che grava sugli Stati membri particolarmente esposti ai flussi migratori; raccomanda di coinvolgere sin dall'inizio la comunità ospitante, la società civile e le autorità locali nelle iniziative di ricollocazione;

49.

sottolinea che, nonostante la ricollocazione possa offrire soluzioni durature per i beneficiari di protezione internazionale e nel contempo alleviare la pressione che grava sui sistemi di asilo degli Stati membri, essa non deve tradursi in uno slittamento delle responsabilità; ribadisce che la ricollocazione deve fondarsi sul fermo impegno, da parte degli Stati membri che ne beneficiano, a colmare efficacemente le lacune dei loro sistemi di asilo in materia di protezione e a garantire elevati livelli di protezione per coloro che restano negli Stati membri emittenti in termini di condizioni di accoglienza, procedure di asilo e integrazione;

50.

accoglie con favore le possibilità di finanziamento fornite attraverso l'AMF per la ricollocazione dei richiedenti asilo e incoraggia gli Stati membri a intraprendere iniziative volontarie rispettando appieno i diritti dei richiedenti asilo e la necessità di ottenerne il consenso; invita la Commissione a esaminare la fattibilità di un sistema UE per la ricollocazione dei richiedenti asilo, valutando tra l'altro se sia possibile basare un siffatto sistema su un criterio di ripartizione dell'UE che tenga conto di parametri oggettivamente verificabili quali il PIL, la popolazione e la superficie degli Stati membri come pure i migliori interessi dei richiedenti asilo e le loro prospettive di integrazione; osserva che tale programma potrebbe essere applicato come misura di solidarietà nelle situazioni in cui il numero di richiedenti asilo è sproporzionato rispetto alla capacità del sistema di asilo dello Stato membro oppure in casi di emergenza;

51.

ricorda il mandato dell'EASO in materia di promozione della ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale tra gli Stati membri e invita l'Agenzia a rafforzare le sue capacità al fine di sostenere attivamente i programmi e le attività di ricollocazione in stretta cooperazione con l'UNHCR, mediante lo scambio di informazioni e di migliori pratiche e le attività di coordinamento e cooperazione;

52.

rileva che la Commissione ha affermato che potrà sempre avvalersi, se ricorrono le condizioni, del meccanismo della direttiva sulla protezione temporanea, in particolare in caso di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati che non sono in grado di ritornare nel loro paese d'origine in condizioni sicure e stabili; invita la Commissione a rendere possibile l'applicazione di tale direttiva anche nei casi in cui l'afflusso sia massiccio per almeno uno Stato membro e non solo quando lo è per l'Unione nel suo complesso;

La fiducia reciproca al centro di un rinnovato sistema di gestione

53.

insiste sul fatto che la fiducia reciproca si basa sulla comprensione condivisa delle responsabilità; sottolinea il fatto che il rispetto del diritto dell'UE è un elemento indispensabile per la fiducia tra Stati membri;

54.

sottolinea il fatto che il rispetto degli obblighi giuridici e in materia di diritti fondamentali da parte degli Stati membri rafforzerà sia la fiducia sia la solidarietà;

55.

sottolinea l'importanza di creare fondamenta stabili per la fiducia reciproca tra gli Stati membri, in quanto essa è indissolubilmente legata allo sviluppo del CEAS e ad una solidarietà reale e concreta;

56.

riconosce che anche se il rispetto degli obblighi di protezione internazionale aumenta la fiducia reciproca, questo non si traduce necessariamente in un'applicazione uniforme delle norme, visto che l'interpretazione e applicazione della normativa internazionale e UE in materia di asilo varia ancora notevolmente tra gli Stati membri, come emerge chiaramente dalla recente giurisprudenza CEDU e della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa al regolamento Dublino; sottolinea che è responsabilità della Commissione e dei tribunali controllare e valutare l'applicazione delle norme sull'asilo nel rispetto del diritto internazionale e dell'UE;

57.

ritiene che i meccanismi di allerta rapida introdotti per individuare e affrontare i problemi emergenti prima che sfocino nella crisi possano costituire uno strumento importante; ritiene, tuttavia, che sia necessario prevedere soluzioni integrative al fine di evitare la violazione dei diritti fondamentali e di assicurare il corretto funzionamento dei sistemi di asilo;

58.

sottolinea che, sebbene le procedure di infrazione dovrebbero essere impiegate più prontamente per richiamare l'attenzione sulle responsabilità degli Stati membri e sulle loro carenze nel rispetto dell'attuale acquis in materia di asilo, esse dovrebbero essere accompagnate da misure preventive, programmi operativi e meccanismi di vigilanza, al fine di produrre risultati; sottolinea l'importanza delle valutazioni regolari, del dialogo costruttivo e dello scambio di migliori pratiche come elementi essenziali in grado di produrre sviluppi positivi nei sistemi di asilo in cui sono individuate delle carenze; osserva che in tal modo possono essere offerte diverse forme di assistenza finanziaria e pratica per giungere a un'applicazione completa e corretta della legislazione europea in materia di asilo;

59.

rileva che il sistema di Dublino è fondato sulla fiducia reciproca e che la sua attuazione implica il riconoscimento reciproco delle decisioni di esclusione tra gli Stati membri, dato che una richiesta di asilo può essere presa in considerazione una sola volta nell'UE; invita la Commissione a presentare una comunicazione su un quadro per il trasferimento della protezione dei beneficiari di protezione internazionale e il riconoscimento reciproco delle decisioni di asilo entro il 2014, in linea con il piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma;

60.

sottolinea che la gestione della migrazione può aumentare la fiducia reciproca e le misure di solidarietà solo se unita ad un approccio che tenga conto della protezione in base al quale le misure frontaliere sono attuate senza pregiudicare i diritti dei rifugiati e delle persone che richiedono protezione internazionale;

61.

sottolinea che i regimi dei visti disciplinano un'elevata varietà di autorizzazioni di ingresso e uscita e che tali norme sugli ingressi e le uscite non pongono alcuna restrizione all'obbligo giuridico relativo alla concessione di accesso all'asilo;

62.

ricorda l'impegno della Commissione a favore di un arrivo ordinato delle persone bisognose di protezione nell'UE e la invita a valutare nuovi approcci relativi all'accesso alle procedure di asilo; a tale proposito, accoglie con favore l'impegno della Commissione ad adottare una "Comunicazione sui nuovi approcci concernenti l'accesso alle procedure di asilo per quanto riguarda i principali paesi di transito" entro il 2013;

*

* *

63.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri e al Consiglio d'Europa.


(1)  GU C 285 del 21.10.2010, pag. 12.

(2)  GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/25


Martedì 11 settembre 2012
Preparazione del programma di lavoro 2013 della Commissione

P7_TA(2012)0319

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sul programma di lavoro della Commissione per il 2013 (2012/2688(RSP))

2013/C 353 E/03

Il Parlamento europeo,

vista l'imminente comunicazione della Commissione sul suo programma di lavoro per il 2013,

visto l'accordo quadro vigente sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, in particolare l'allegato 4,

vista la sua risoluzione del 4 luglio 2012 sul Consiglio europeo del giugno 2012 (1),

visto l'articolo 35, paragrafo 3, del suo regolamento,

A.

considerando che l'entità e la natura del debito sovrano e la crisi finanziaria ed economica stanno mettendo più che mai alla prova la governance dell'Unione europea;

B.

considerando che l'UE si trova a un punto critico e che non è possibile superare la crisi senza un significativo potenziamento dell'integrazione europea, in particolare nell'area dell'euro, con un corrispondente rafforzamento del controllo democratico e dell'assunzione di responsabilità;

C.

considerando che il ruolo della Commissione consiste nel promuovere l'interesse generale dell'Unione, adottare apposite iniziative a tal fine, garantire l'applicazione dei trattati, vigilare sull'attuazione del diritto dell'Unione, svolgere funzioni di coordinamento, esecuzione e gestione nonché avviare l'iter legislativo;

PARTE 1

1.

sollecita la Commissione ad avvalersi pienamente di tutti i suoi poteri e a dare prova della leadership politica necessaria per far fronte alle numerose sfide imposte dal perdurare della crisi, mirando nel contempo a conseguire la stabilità finanziaria e la ripresa economica sulla base di una maggiore competitività e di un'agenda anticrisi sostenibile, efficace e socialmente equa;

2.

ricorda di aver richiesto, il 4 luglio 2012, alla Commissione di presentare entro il mese di settembre un pacchetto di proposte legislative, nel rispetto del metodo comunitario, sulla base dei quattro elementi costitutivi individuati nella relazione dal titolo "Verso un'autentica unione economica monetaria";

3.

insiste sulla necessità che la Commissione partecipi a tutti gli effetti all'elaborazione delle relazioni alle riunioni del Consiglio europeo dell'ottobre e del dicembre 2012, che devono stabilire una chiara tabella di marcia e un calendario per il consolidamento dell'unione economica e monetaria, compreso un quadro strategico finanziario, fiscale ed economico integrato, e devono altresì condurre a tempo debito a un'unione politica più coesa e, in particolare, a una maggiore legittimità e assunzione di responsabilità democratiche sulla base di modifiche al trattato;

4.

ricorda la propria posizione in merito al pacchetto legislativo "two-pack", che è destinato a rafforzare la sorveglianza di bilancio e a potenziare la politica di bilancio nell'area dell'euro, e che prevede disposizioni volte a consentire un percorso differenziato di risanamento finanziario in caso di congiunture economiche gravi;

5.

sollecita la Commissione a presentare proposte relative all'attuazione degli impegni previsti dal patto per la crescita e l'occupazione, soprattutto al fine di stimolare investimenti sostenibili orientati alla crescita, migliorare la competitività dell'economia europea finalizzata al conseguimento degli obiettivi di Europa 2020, in particolare quelli in materia di efficienza e sostenibilità delle risorse, e rafforzare il mercato unico; invita la Commissione a utilizzare il suo programma di lavoro per il 2013 per stabilire un'agenda dettagliata in materia di crescita che si prefigga, in primo luogo, di incentivare le imprese e gli imprenditori a sviluppare i settori industriali e i servizi che garantiranno un'occupazione di lunga durata e la prosperità; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di aumentare significativamente i "project bond" europei mediante la cooperazione tra il bilancio dell'UE e la Banca europea per gli investimenti;

6.

segnala inoltre la necessità di una riduzione duratura e simmetrica degli squilibri macroeconomici eccessivi e chiede che vengano apportate modifiche concrete alla legislazione fiscale dell'UE in modo da affrontare tutti gli aspetti legati ai paradisi fiscali e all'evasione fiscale;

7.

invita la Commissione a compiere ogni sforzo possibile per agevolare una rapida approvazione del quadro finanziario pluriennale (QFP) e dei relativi programmi legislativi pluriennali, con la piena partecipazione del Parlamento e nel debito rispetto dei suoi diritti codecisionali; sostiene fermamente l'impegno a trasformare il bilancio dell'UE in un catalizzatore della crescita e dell'occupazione in tutta Europa; invita, a tale proposito, la Commissione a difendere la proposta del Parlamento di garantire che il bilancio dell'Unione tenga maggiormente conto delle sue esigenze e dei suoi obiettivi politici;

8.

insiste nondimeno sul fatto che la riforma del sistema delle risorse proprie, compresa la creazione di nuove risorse proprie, costituisce un elemento essenziale, senza il quale esistono scarse prospettive di accordo sul nuovo QFP; chiede alla Commissione di sostenere la richiesta, presentata da diversi Stati membri, di una cooperazione rafforzata in quest'ambito; sottolinea tuttavia che è auspicabile raggiungere un accordo di massima entro la fine dell'anno in corso;

9.

esorta la Commissione a migliorare la coerenza del proprio programma legislativo, a innalzare la qualità redazionale degli atti legislativi, a potenziare le proprie valutazioni d'impatto sulle proposte legislative, a proporre, ove opportuno, l'utilizzo di tavole di concordanza ai fini di un migliore recepimento del diritto dell'UE e a sostenere il Parlamento nei negoziati con il Consiglio sull'utilizzo degli atti delegati e degli atti di esecuzione; ribadisce la richiesta, espressa a più riprese, che sia rinegoziato l'accordo interistituzionale del 2003 "Legiferare meglio";

10.

chiede alla Commissione di tenere in debito conto le posizioni settoriali specifiche del Parlamento di seguito esposte nella parte 2 in appresso;

PARTE 2

Esecuzione

11.

pone l'accento sulla fondamentale importanza di un adeguato e tempestivo recepimento del diritto dell'UE nella legislazione nazionale degli Stati membri ed esorta la Commissione a esercitare il suo potere esecutivo avviando, se necessario, procedure di infrazione atte ad assicurare un corretto recepimento e un'applicazione efficace;

12.

incoraggia la Commissione a proporre l'introduzione di dichiarazioni nazionali di gestione obbligatorie, firmate al livello politico appropriato e riguardanti tutti i fondi dell'UE soggetti a gestione concorrente; sollecita un'azione continua di semplificazione dei programmi dell'UE, specialmente nel settore della ricerca e dell'innovazione; chiede alla Commissione di monitorare strettamente l'utilizzo degli strumenti di ingegneria finanziaria (FEI); chiede la realizzazione di valutazioni sistematiche, periodiche e indipendenti, per garantire che tutte le spese conseguano i risultati auspicati in modo efficiente sotto il profilo dei costi;

13.

auspica che la Commissione presenti per tempo i progetti di bilancio rettificativi necessari al fine di provvedere a che i livelli di pagamento siano in linea con le misure convenute dal Consiglio europeo di giugno 2012 per stimolare la crescita e siano sufficienti per far fronte agli impegni da liquidare;

Mercato unico

14.

invita la Commissione a proseguire la concentrazione sul miglioramento della governance del mercato unico, a rinnovare l'impegno per conseguire la semplificazione amministrativa, a riservare adeguata considerazione alle proposte di regolamento, se del caso, rispetto alle direttive onde assicurare la proporzionalità delle misure proposte e a monitorare i progressi verso la piena attuazione dell'acquis del mercato unico, specialmente nel settore dei servizi, compresa la possibilità di procedure di "infrazione rapida"; sottolinea che occorre riservare debita considerazione per le dimensioni economica, sociale e ambientale del mercato unico;

15.

attende con impazienza le proposte della Commissione per l'Atto per il mercato unico II in riferimento alle azioni prioritarie volte a incentivare la crescita, l'occupazione e la fiducia nel mercato unico; sollecita l'attivazione della cooperazione rafforzata ove opportuna e necessaria;

16.

invita la Commissione a valutare in modo più sistematico l'impatto delle proprie proposte sulle PMI, su cui l'Europa conta ai fini di creare numerosi posti di lavoro; sollecita la Commissione, in detto contesto, a scoraggiare attivamente la pratica di andare oltre la legislazione UE a livello nazionale, che altera le condizioni di concorrenza leale nel mercato interno; chiede l'ulteriore riduzione degli oneri burocratici;

17.

conferma il suo sostegno alla priorità attribuita dalla Commissione all'agenda digitale; sollecita proposte intese a fornire maggiori servizi transfrontalieri ai consumatori nell'UE;

18.

ricorda la necessità di procedere a una robusta revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) (2) che garantisca la salute e la sicurezza dei consumatori agevolando altresì gli scambi di merci, in particolare per le PMI; chiede alla Commissione di proporre un regolamento trasversale sulla vigilanza del mercato, applicabile a tutti prodotti; chiede inoltre che siano predisposti efficaci mezzi di ricorso in relazione ai servizi finanziari al dettaglio e un approccio orizzontale comune coordinato al fine di tutelare i consumatori;

19.

sollecita la Commissione a migliorare il suo comportamento normativo per le PMI e le microimprese, calibrando la legislazione alle esigenze delle PMI e promuovendo l'introduzione di deroghe appropriate;

20.

sollecita la Commissione a proseguire la riforma dei diritti di proprietà intellettuale, da adattare all'ambiente internet e da basare sulla legittimità sociale, con dovuto rispetto per i diritti fondamentali, compreso il completamento della riforma dei diritti di proprietà industriale per stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro in Europa; invita la Commissione a tenere in considerazione i problemi giuridici emersi nel contenzioso riguardante l'Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA) nell'ambito della proposta sulla revisione della legislazione sul marchio dell'UE;

Clima, ambiente, energia e trasporti

21.

insiste sulla necessità di attuare una tabella di marcia sull'uso efficiente delle risorse in Europa al fine di istituire incentivi per lo sviluppo dell'economia verde, promuovere la biodiversità e la lotta contro i cambiamenti climatici, compresa l'integrazione di misure di uso efficiente delle risorse nei termini previsti nella strategia Europa 2020;

22.

ritiene che il Semestre europeo debba essere l'occasione per ogni Stato membro di dar conto dei propri impegni riguardo alla Strategia EU 2020, il Patto Euro Plus, l'Atto per il mercato unico e altri importanti obiettivi UE;

23.

chiede alla Commissione di presentare senza indugio proposte per colmare le lacune dell'attuale sistema di scambio di quote di emissione, al fine di evitare il tracollo del sistema;

24.

invita la Commissione a presentare un piano d'azione dettagliato in cui figurino le misure finalizzate al raggiungimento di un mercato unico dell'energia pienamente integrato e interconnesso, e sottolinea l'importanza di fornire all'Unione una moderna infrastruttura di rete;

25.

invita la Commissione ad attuare la tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050, incluse le sue tappe intermedie;

26.

chiede che la Commissione elabori una strategia volta a fronteggiare l'impatto prodotto dall'aumento dei prezzi dell'energia sui membri della società;

27.

ritiene che la crisi debba essere utilizzata come un'opportunità per trasformare il nostro modello di sviluppo della società con l'obiettivo di creare un'economia altamente efficiente, basata sulle energie rinnovabili e capace di adattarsi ai cambiamenti climatici; pone l'accento sulla necessità che la Commissione presenti proposte relative a un pacchetto "energia e clima" per il 2030 basato sugli attuali tre pilastri, ossia riduzione dei gas a effetto serra, fonti di energia rinnovabili ed efficienza energetica;

28.

condivide l'accento posto dalla Commissione sulla necessità di modernizzare la rete europea di trasporto multimodale, che è determinante per il successo del mercato interno; invita la Commissione a tenere fede al proprio impegno a favore del settore ferroviario e a estendere le competenze dell'Agenzia ferroviaria europea nell'ambito della certificazione di sicurezza e dell'armonizzazione del materiale rotabile;

29.

deplora che non sia stato possibile dare piena attuazione all'iniziativa "cielo unico europeo" e invita la Commissione a rinnovare i propri sforzi a tal fine;

Società coese e inclusive – Europa dei cittadini

30.

valuta molto positivamente la particolare attenzione dedicata dalla Commissione all'occupazione giovanile e le sue proposte intese a rafforzare la capacità dell'UE di promuovere l'istruzione e la formazione; si attende che la comunicazione quadro sul pacchetto "occupazione" includa obiettivi e tempistiche chiari come pure proposte concrete per quanto concerne la mobilità giovanile, la garanzia per i giovani, il quadro per la qualità dei tirocini, le competenze linguistiche e l'imprenditorialità giovanile, nell'ottica di contrastare l'elevato tasso di disoccupazione fra i giovani; si aspetta altresì misure concrete finalizzate alla riduzione della povertà, alla riforma del mercato del lavoro e all'introduzione di standard sociali, in modo che gli Stati membri che lo desiderano possano attuare un approccio equilibrato improntato alla "flessicurezza"; chiede che sia posto un accento maggiore sull'occupazione delle persone disabili nel contesto di una società in via di invecchiamento;

31.

sottolinea l'importanza degli investimenti nel capitale umano e nella ricerca e sviluppo, nonché di un'istruzione e di una formazione adeguate per agevolare la mobilità professionale; invita inoltre a proseguire i lavori sulle questioni concernenti la violenza contro le donne e la tratta di esseri umani;

32.

invita nuovamente a varare una solida politica di coesione a livello di UE per il periodo successivo al 2013, che dovrà ottimizzare i fondi e i programmi esistenti, assicurare risorse finanziarie adeguate, basarsi su una governance multilivello e garantire la conformità agli obiettivi della strategia Europa 2020; insiste sulla necessità di migliorare l'efficienza e la capacità di risposta del Fondo di solidarietà e si attende delle proposte a tal fine; è persuaso della possibilità di trovare, con i mezzi opportuni, un terreno comune per le politiche di coesione e di R&S dell'UE, che devono essere orientate verso la crescita e la competitività rispettando nel contempo i principi di coesione economica, sociale e territoriale nonché il principio dell'eccellenza;

33.

sostiene le iniziative condotte a livello di Unione europea per integrare gli sforzi nazionali intesi ad aumentare il microcredito e a promuovere l'imprenditorialità sociale, che assicura servizi forniti in misura non sufficiente dal settore pubblico o privato;

34.

plaude all'approccio più deciso adottato dalla Commissione nella tutela dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in tutta l'UE; chiede che l'Agenzia per i diritti fondamentali sia sottoposta a revisione al fine di garantire un monitoraggio e un'applicazione efficaci della Carta dei diritti dell'uomo e il suo allineamento al trattato di Lisbona; sostiene i negoziati condotti dalla Commissione in merito all'accesso dell'UE alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

35.

invita la Commissione a esaminare l'attuazione della direttiva che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (direttiva 2000/43/CE del Consiglio) (3) e il recepimento della decisione quadro sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio) (4), e deplora che il quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom non sia giuridicamente vincolante;

36.

invita la Commissione ad assicurare la libertà di circolazione delle persone e il pieno rispetto dell'acquis di Schengen; pone l'accento sulla necessità di sostituire l'inadeguato sistema di revisione tra pari attuato dagli Stati membri e chiede che la Commissione assuma la piena responsabilità della supervisione delle norme Schengen; valuta positivamente il fatto che la Commissione appoggi la sua posizione in merito alla base giuridica delle norme Schengen;

37.

si rammarica dell'assenza di una proposta legislativa sul rafforzamento della solidarietà in materia di asilo all'interno dell'UE; chiede che sia presentata una proposta legislativa per istituire un sistema europeo comune di asilo che coniughi responsabilità e solidarietà;

38.

sottolinea l'importanza di adottare il regolamento che istituisce un quadro generale sulla protezione dei dati e la direttiva sulla protezione dei dati in materia di prevenzione, accertamento dei reati, indagini o azione penale, al fine di garantire che le eventuali ulteriori misure antiterrorismo mantengano livelli elevati di riservatezza e protezione dei dati; invita la Commissione a presentare la propria revisione della direttiva riguardante la conservazione di dati (direttiva 2006/24/EC del Parlamento europeo e del Consiglio) (5);

39.

sostiene fermamente la priorità attribuita dalla Commissione all'attuazione di iniziative orientate al cittadino nel contesto della proposta di decisione relativa all'anno europeo dei cittadini (2013) (COM(2011)0489) al fine di rafforzare ulteriormente la consapevolezza dei cittadini in merito ai diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione;

Agricoltura e pesca

40.

prende atto della riforma in corso della politica agricola comune; valuta positivamente l'impegno della Commissione di promuovere un approccio equilibrato e integrato che salvaguardi sia la produzione sostenibile ed efficiente di prodotti alimentari di qualità elevata e a prezzi accessibili, sia il rispetto del valore ambientale e patrimoniale delle zone rurali; sollecita ad assicurare che la PAC sia conforme alla strategia Europa 2020 al fine di incoraggiare l'innovazione nell'agricoltura e promuovere la sostenibilità, l'equità e la competitività dell'agricoltura europea a livello locale e regionale;

41.

sottolinea che la riforma della politica comune della pesca deve essere ambiziosa al fine di creare stock ittici sostenibili e sani a lungo termine; esorta la Commissione a garantire che l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sia la base giuridica delle sue proposte e a limitare il ricorso all'articolo 43, paragrafo 3, alle proposte strettamente correlate alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca; ribadisce la sua opposizione alla pratica dei rigetti e alle misure inopportune e costose finalizzate a ridurre la capacità delle flotte;

Politica estera e di sviluppo

42.

invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a collaborare per proporre iniziative ben coordinate al Consiglio nel settore della politica estera e di sicurezza comune; sollecita la Commissione a riunire tutte le sue attività e i suoi servizi pertinenti, tra cui la politica di sviluppo, allo scopo di conseguire gli obiettivi internazionali del trattato di Lisbona e, in particolare, quelli sanciti all'articolo 208 del TFUE, riguardanti la coerenza delle politiche per lo sviluppo, restando nel contempo fedele ai valori sui quali è fondata l'Unione stessa;

43.

auspica iniziative legislative relative alla revisione della base giuridica per la prossima generazione di strumenti di assistenza finanziaria esterna, al fine di sfruttare pienamente il sistema degli atti delegati; chiede maggiore flessibilità nell'erogare assistenza finanziaria in situazioni di crisi;

44.

si attende che la Commissione sostenga l'allargamento dell'Unione affinché includa qualsiasi paese europeo che rispetti i valori dell'Unione e si impegni a promuoverli, tenendo conto nel contempo dell'obbligo dei paesi candidati all'adesione di rispettare i criteri di Copenaghen e della capacità di integrazione dell'Unione; ritiene che l'Unione perderebbe autorità morale e credibilità politica a livello mondiale se dovesse chiudere le porte ai suoi vicini; si aspetta che la Commissione prosegua il suo lavoro nell'ambito dei negoziati di adesione in corso;

45.

invita la Commissione ad applicare una politica di sviluppo più orientata ai risultati garantendo una maggiore efficacia degli aiuti, una coerenza più rigorosa delle politiche e un migliore coordinamento dei donatori a livello nazionale, unionale e globale, operando sempre più spesso con interlocutori globali emergenti; ribadisce la necessità di istituire uno speciale fondo fiduciario per contrastare il problema della malnutrizione nei paesi in via di sviluppo e di avviare un processo di consultazione sul fenomeno dell'appropriazione dei terreni; esorta la Commissione a garantire una maggiore efficacia degli aiuti dell'Unione europea, tenendo conto dei possibili obiettivi di sviluppo del millennio post 2015;

Commercio

46.

ritiene che l'apertura reciproca ed equilibrata dei mercati sia uno strumento politico strategico per l'occupazione e la crescita interna dell'UE; sottolinea l'importanza di coinvolgere il Parlamento in tutte le fasi dei negoziati e conferma il suo impegno a favore di un approccio multilaterale nell'ambito degli scambi internazionali; sottolinea l'importanza della lotta contro il protezionismo a livello multilaterale e tramite tutti gli accordi commerciali;

47.

sostiene gli sforzi esplicati dalla Commissione in tutti i negoziati commerciali bilaterali e regionali in corso; riconosce la necessità di progressi continui nella conclusione di accordi di libero scambio bilaterali con importanti partner;

48.

sottolinea l'importanza che conferisce all'integrazione di diritti umani, norme sociali e ambientali e responsabilità sociale delle imprese in tutte le politiche internazionali, unitamente a norme chiare per quanto riguarda il comportamento responsabile delle imprese europee;

*

* *

49.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2012)0292.

(2)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(3)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(4)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.

(5)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54.


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/31


Martedì 11 settembre 2012
Donazione volontaria e gratuita di tessuti e cellule

P7_TA(2012)0320

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla donazione volontaria e gratuita di tessuti e cellule (2011/2193(INI))

2013/C 353 E/04

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 184 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 1 sulla dignità umana e l'articolo 3 sul diritto all'integrità della persona che sancisce il "divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro",

vista la seconda relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla donazione volontaria e gratuita di tessuti e cellule (COM(2011)0352),

vista la direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (1),

vista la sua risoluzione del 19 maggio 2010 sulla comunicazione della Commissione intitolata: "Piano di azione per la donazione e il trapianto di organi (2009-2015): rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri" (2),

visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004,

vista la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (4),

vista la direttiva 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006 (5), che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani,

visti i principi orientativi dell'Organizzazione mondiale della sanità sul trapianto di cellule, tessuti e organi umani,

visti la convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina e il suo protocollo addizionale relativo al trapianto di organi e tessuti di origine umana,

visti la convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e la biomedicina e il suo protocollo addizionale relativo al trapianto di organi e tessuti di origine umana,

visti i dati europei sulle attività di donazione e trapianto di tessuti e cellule ematopoietiche e riproduttive contenuti nella relazione 2010 del Registro europeo per organi, cellule e tessuti,

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2005 sul commercio di ovociti umani (6),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione giuridica (A7-0223/2012),

A.

considerando che il ricorso a tessuti e cellule donati quali, ad esempio, pelle, ossa, tendini, cornee e cellule staminali ematopoietiche nell'ambito delle terapie mediche e come materia prima per la preparazione di medicinali per terapie avanzate (ATMP) è sempre più frequente; che la direttiva 2004/23/CE prevede che gli Stati membri si adoperino per assicurare donazioni volontarie e gratuite e garantire che l'approvvigionamento di tessuti e cellule in quanto tali avvenga su base non lucrativa; che ciò costituisce un chiaro obbligo giuridico che, se non rispettato da uno Stato membro, può dar luogo a una procedura d'infrazione;

B.

considerando che l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2004/23/CE prescrive agli Stati membri di presentare alla Commissione ogni tre anni relazioni sulla prassi delle donazioni volontarie e gratuite;

C.

considerando che in 27 dei 29 paesi rispondenti esistono disposizioni (vincolanti o non vincolanti) che disciplinano il principio della donazione volontaria e gratuita di tessuti e cellule;

D.

considerando che in 13 paesi esistono principi orientativi riguardo alla possibilità di concedere forme di risarcimento o incentivi ai donatori di tessuti e cellule;

E.

considerando che 19 paesi dichiarano di prevedere forme di risarcimento o incentivi per i donatori viventi di tessuti e cellule (ad eccezione dei donatori di cellule riproduttive);

F.

considerando che 14 paesi prevedono forme di risarcimento o incentivi per la donazione di cellule riproduttive;

G.

considerando che quattro paesi prevedono forme di risarcimento o incentivi ai familiari di donatori deceduti;

H.

considerando che la sensibilizzazione mirata del pubblico e la divulgazione di informazioni mediche chiare, fedeli, scientificamente fondate e probanti a livello nazionale ed europeo, soprattutto fra le persone prossime al paziente, svolgono un ruolo molto importante ai fini del sostegno dell'opinione pubblica e dell'incremento del tasso di donazioni di tessuti e cellule;

I.

considerando che pubblicizzare la necessità o la disponibilità di tessuti e cellule umani al fine di offrire od ottenere un profitto economico o un vantaggio analogo deve essere vietato;

J.

considerando che, se 11 paesi dispongono ufficialmente di politiche volte a promuovere l'autosufficienza di tessuti e cellule, altri 17 hanno accordi bilaterali aventi lo stesso obiettivo di garantire l'approvvigionamento di tessuti e cellule umani a livello nazionale;

K.

considerando che è altresì della massima importanza etica garantire, per quanto possibile, un adeguato approvvigionamento dei tessuti e delle cellule necessari per scopi medici; che l'approvvigionamento deve essere gestito nell'interesse dei cittadini e dovrebbe quindi essere controllato da enti pubblici;

L.

considerando che nella maggioranza dei paesi rispondenti il sistema di raccolta e approvvigionamento dei tessuti e delle cellule è pubblico o è un sistema misto di raccolta e approvvigionamento pubblico e privato;

M.

considerando che la raccolta di tessuti e cellule umani è effettuato da persone che hanno completato con successo un programma di formazione predisposto da un'équipe clinica specializzata nella raccolta dei tessuti e delle cellule o da un istituto dei tessuti autorizzato alla raccolta;

N.

considerando che il prelievo di tessuti e cellule a favore dei riceventi può avvenire soltanto a due condizioni: deve perseguire un fine medico o scientifico e terapeutico e tutti gli elementi prelevati devono essere oggetto di una donazione gratuita;

O.

considerando che il prelievo di tessuti e cellule deve essere regolato dai seguenti principi: anonimato (eccetto nel caso di prelievo su persona vivente a favore di un familiare), gratuità, consenso, obbligo di ripartire equamente gli impianti tra i malati e protezione della salute di donatori e riceventi;

P.

considerando che un prelievo di tessuti e cellule può essere effettuato solo se il donatore ha espresso il proprio previo consenso scritto, libero e informato, e che tale consenso è revocabile in qualsiasi forma e in ogni momento;

Q.

considerando che l'uso di tessuti e cellule destinati ad essere applicati al corpo umano comporta il rischio di trasmissione di malattie ai riceventi, e che tale rischio può essere ridotto mediante un'attenta selezione e valutazione dei potenziali donatori prima del prelievo, sulla base di un'analisi dei rischi e benefici, il controllo e il monitoraggio di ciascuna donazione, nonché l'applicazione di procedure per la raccolta di tessuti e cellule in conformità delle norme e delle procedure stabilite e aggiornate in base ai migliori pareri scientifici disponibili;

R.

considerando che la donazione di alcuni tessuti e cellule comporta un grave rischio per il donatore, e che tale rischio è particolarmente elevato nel caso della donazione di ovociti, a causa della terapia ormonale necessaria per preparare la donazione;

S.

considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che rappresenta il principio guida dell'Unione e ha assunto valore giuridico vincolante a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, vieta di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;

T.

considerando che sarebbe auspicabile che tutti gli Stati membri avessero regole vincolanti per far rispettare tale principio etico, anche mediante il diritto penale;

U.

considerando che, tuttavia, rimangono dubbi sulla compatibilità con questo principio etico di alcuni tipi di risarcimento corrisposto in relazione alle donazioni, in particolare quando tale risarcimento è corrisposto ai familiari di donatori deceduti;

V.

considerando che la donazione gratuita non solo rappresenta un principio etico ma è necessaria per tutelare la salute del donatore e del ricevente, poiché la presenza di ingenti somme di denaro nel processo di donazione potrebbe indurre il donatore a correre dei rischi e potrebbe ostacolare la comunicazione di rischi nei suoi antecedenti medici;

W.

considerando che l'efficacia del trapianto allogenico di sangue cordonale è già ampiamente dimostrata per molti pazienti e che, in alcuni casi, la terapia autologa con questo tipo di cellule può essere efficace, secondo quanto affermato da fonti autorevoli;

X.

considerando che, come riferito da fonti di comunicazione autorevoli, nel settore dei tessuti e delle cellule il principio della donazione gratuita è sistematicamente violato;

Y.

considerando che la tracciabilità delle cellule e dei tessuti dal donatore ai riceventi e viceversa, nonché il monitoraggio a lungo termine dei donatori viventi e dei riceventi di cellule e tessuti sono fattori essenziali per la gestione della sicurezza e della qualità;

1.

accoglie con favore la presentazione della seconda relazione sulla donazione volontaria e gratuita di tessuti e cellule, che mostra le numerose azioni intraprese dagli Stati membri per applicare il principio della donazione gratuita, sottolineando tuttavia che resta ancora molto da fare;

2.

constata con preoccupazione che la metà degli Stati membri lamenta sistematicamente una carenza di tessuti e cellule umani, in particolare di midollo spinale, di gameti e di tessuti quali la cornea e la pelle; ritiene pertanto necessario rivedere le politiche e le normative in vigore, che si rivelano insufficienti per far fronte alla sfida dell'autosufficienza nell'Unione europea;

Gratuità, consenso e protezione della salute

3.

sottolinea che la donazione dovrebbe essere volontaria, gratuita e anonima (eccetto nel caso di prelievo su persona vivente a favore di un familiare), disciplinata da norme giuridiche ed etiche di tutela che rispettino l'integrità della persona;

4.

invita gli Stati membri ad adottare misure protettive per i donatori viventi e a garantire che la donazione sia effettuata in modo anonimo (eccetto nel caso di prelievo su persona vivente a favore di un familiare), volontario, sulla base di un consenso libero, informato e non remunerato;

5.

chiede alla Commissione di seguire attentamente gli sviluppi negli Stati membri, di esaminare in modo accurato le segnalazioni provenienti dalla società civile o dai media relative alla violazione del principio della donazione gratuita e di adottare le misure appropriate, avviando, se del caso, procedure d'infrazione;

6.

ritiene essenziale che tutti gli Stati membri definiscano chiaramente le condizioni per la concessione di un risarcimento economico equo e proporzionato, tenendo presente che questo è rigorosamente limitato alla compensazione delle spese sostenute nella donazione di tessuti e cellule, quali le spese di viaggio, la perdita di guadagno o le spese mediche legate alla procedura medica e a possibili effetti collaterali, vietando in tal modo qualsiasi incentivo economico ed evitando gli svantaggi per il potenziale donatore; sottolinea che tali risarcimenti devono essere trasparenti e periodicamente riveduti;

7.

invita la Commissione a presentare una relazione in merito alle attuali pratiche e criteri nazionali per l'indennizzo dei donatori viventi, soprattutto per quanto concerne la donazione di ovociti;

8.

chiede agli Stati membri di garantire che qualsiasi risarcimento corrisposto ai donatori sia compatibile con i principi etici; suggerisce che occorre prestare particolare attenzione a tale questione nei casi in cui il risarcimento non è corrisposto al donatore bensì alla famiglia del donatore dopo la sua morte;

9.

invita gli Stati membri a garantire che i donatori viventi siano selezionati da professionisti qualificati e formati, sulla base di una valutazione dei loro antecedenti sanitari e medici, compreso un esame psicologico, se ritenuto necessario, basato su un'analisi dei rischi e benefici;

10.

invita gli Stati membri ad adottare misure per tutelare i minori e le persone di maggiore età poste sotto tutela in materia di prelievo di tessuti e di cellule;

Anonimato, tracciabilità, trasparenza e informazione

11.

sottolinea che i principi della trasparenza e della sicurezza sono essenziali per conseguire un elevato livello di sostegno pubblico a favore della donazione; incoraggia gli Stati membri ad adoperarsi al fine di creare un sistema delle donazioni trasparente e sicuro per il donatore e il ricevente;

12.

invita tutti gli Stati membri a definire delle norme per garantire la tracciabilità dei tessuti e delle cellule di origine umana dal donatore al paziente e viceversa, e a istituire un sistema di regolamentazione delle importazioni di tessuti e cellule umani da paesi terzi, garantendo che vengano rispettate norme equivalenti in materia di qualità e sicurezza;

13.

invita gli Stati membri a intensificare le loro campagne d'informazione e di sensibilizzazione del pubblico a favore della donazione di tessuti e cellule e a garantire che vengano fornite informazioni mediche chiare, fedeli, scientificamente fondate e probanti, e dati adeguati al fine di consentire al pubblico di effettuare scelte informate; osserva che i donatori devono essere del tutto informati sulle procedure impiegate in tale processo e sulle conseguenze morali, psicologiche, mediche e sociali di tali procedure;

14.

invita gli Stati membri ad agire in maniera coordinata per impedire lo sviluppo di un mercato nero di gameti su Internet, poiché questo rischia di compromettere la qualità e la sicurezza dei tessuti e delle cellule e pone problemi di natura giuridica, etica e sanitaria;

Scambio delle migliori pratiche e rafforzamento della cooperazione europea e internazionale

15.

invita gli Stati membri a intensificare gli scambi di buone pratiche, soprattutto in materia di approvvigionamento di tessuti e cellule, preservazione della qualità dei tessuti e delle cellule durante il trasporto, sensibilizzazione sulla donazione e formazione del personale sanitario;

16.

si attende che tutti gli Stati membri istituiscano banche pubbliche di tessuti e cellule;

17.

chiede norme e prescrizioni europee per le banche private di tessuti e cellule;

18.

ritiene che, al fine di perseguire l'imperativo etico di garantire un approvvigionamento adeguato, la Commissione e gli Stati membri debbano considerare la possibilità di istituire una banca dati dei donatori e dei potenziali beneficiari a livello europeo, in modo da gestire l'approvvigionamento nell'interesse generale ed evitare carenze, ove possibile;

19.

ritiene che il ruolo degli accordi bilaterali sia estremamente importante al fine di sostenere i paesi con carenze di tessuti e cellule o che non presentano corrispondenze tra donatore e ricevente in ambito nazionale, nonché di garantire che le informazioni sui tessuti e sulle cellule si diffondano con maggiore facilità tra gli Stati;

20.

plaude in particolare, in ambito europeo, al ruolo fondamentale svolto nel settore da Eurocet in quanto banca dati centrale europea per la raccolta di dati sulle attività di donazione e di trapianto di tessuti e cellule; invita le autorità degli Stati membri a intensificare la collaborazione con Eurocet al fine di concordare nuove norme comuni in materia di donazione di cellule e tessuti, consentendo in tal modo agli operatori sanitari di migliorare le possibilità di corrispondenza offerte ai cittadini europei;

21.

invita gli Stati membri a valutare tutte le possibili opportunità per ampliare la cooperazione internazionale nel settore, in particolare per quanto concerne i potenziali impieghi delle cellule staminali ematopoietiche;

Sangue cordonale e cellule staminali

22.

riconosce i significativi progressi scientifici realizzati nel settore del sangue cordonale, che rappresenta un'alternativa terapeutica molto promettente nel trattamento di numerose malattie, incluse quelle infantili;

23.

sottolinea che la sperimentazione clinica basata sull'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale per trattamenti legati a malattie non ematologiche si svolge attualmente per la maggior parte al di fuori dell'UE; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure appropriate per creare un quadro normativo in grado di promuovere la disponibilità di cellule staminali da sangue cordonale;

24.

deplora che attualmente le cellule staminali provenienti da sangue cordonale vengano conservate soltanto nell'1 % delle nascite nell'UE; sottolinea, di conseguenza, l'importanza della donazione, a banche che aderiscono a norme operative ed etiche comuni, del sangue e del tessuto cordonale da parte delle madri al momento del parto, al fine di contribuire a curare le malattie e promuovere la ricerca nel settore; sottolinea inoltre che la tracciabilità deve essere una delle condizioni richieste per l'autorizzazione di queste banche a livello nazionale o europeo; sottolinea che il processo di assegnazione tramite tali banche deve essere giusto, equo, non discriminatorio e trasparente;

25.

sottolinea che le banche pubbliche di cellule devono adottare le necessarie misure per tutelare la riservatezza dei dati al fine di coniugare il requisito della tracciabilità e la necessità di proteggere i diritti dei donatori, tra cui la confidenzialità delle informazioni mediche e la riservatezza;

26.

ritiene che occorra sviluppare ulteriormente la donazione di sangue cordonale di natura allogenica non familiare, indipendentemente dal tipo di banca, pubblica o privata, affinché le unità di sangue cordonale immagazzinate siano registrate nella banca dati mondiale dei donatori di midollo osseo (BMDW) e siano messe a disposizione di qualunque paziente compatibile che ne abbia la necessità;

27.

rammenta che tale donazione deve essere oggetto di un consenso della madre libero, informato ed espresso per iscritto, e che tale consenso è revocabile in qualsiasi forma e in ogni momento prima della donazione;

28.

invita gli Stati membri a sensibilizzare i cittadini in merito alla conservazione del sangue cordonale in banche pubbliche mediante campagne informative da condurre, ad esempio, durante i corsi prenatali, conformemente alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

29.

ritiene che uomini e donne debbano essere informati di tutte le opzioni esistenti relative alla donazione del sangue cordonale alla nascita, ad esempio la conservazione pubblica o privata, la donazione a scopo autologo o eterologo o per la ricerca; ritiene che sia necessario fornire informazioni complete, oggettive e precise sui vantaggi e gli svantaggi delle banche di sangue cordonale;

30.

invita gli Stati membri a migliorare nel contempo la tutela dei diritti dei genitori al consenso informato e alla libertà di scelta per quanto concerne le pratiche di conservazione delle cellule da sangue cordonale;

31.

propone che gli Stati membri considerino l'adozione e l'applicazione di norme etiche ed operative per le banche di sangue cordonale pubbliche e private che, ad esempio, rispettino il principio di non commercializzazione del corpo umano e delle sue parti e garantiscano la tracciabilità;

32.

si attende che gli Stati membri istituiscano almeno una banca pubblica di cellule staminali;

33.

chiede di aggiornare il parere emesso nel 2004 (parere n. 19) dal gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie sugli aspetti etici delle banche di sangue cordonale ("Ethical Aspects of Umbilical Cord Blood Banking") alla luce dei progressi compiuti nella conservazione delle cellule staminali da sangue cordonale e della continua sperimentazione clinica sull'uso di tali cellule;

34.

invita gli Stati membri a garantire l'esistenza di una rete territoriale di reparti maternità abilitati a effettuare tali prelievi per assicurare l'approvvigionamento di sangue cordonale in tutti i bacini d'utenza;

35.

chiede che le autorità nazionali consultino tutte le banche che rispettano le norme operative dell'UE in materia di raccolta e conservazione del sangue cordonale in sede di definizione e attuazione delle campagne d'informazione nazionali rivolte ai genitori;

36.

richiede norme e prescrizioni europee per le banche private di cellule staminali;

37.

osserva che in alcuni Stati membri esistono già modelli e opportunità di collaborazione tra il settore pubblico e quello privato ed esorta le banche di sangue cordonale pubbliche e private a collaborare strettamente, al fine di incrementare la disponibilità e lo scambio di campioni cordonali e tissutali su scala nazionale, europea e internazionale; invita gli Stati membri a regolamentare opportunamente le banche pubbliche e private al fine di garantire la massima trasparenza e sicurezza del sangue cordonale, e sottolinea che le banche devono assicurare metodologie di lavoro aperte e affidabili nella condivisione delle informazioni, in modo da garantire il massimo beneficio al paziente;

38.

rileva lo sviluppo di procedure non invasive per la raccolta di cellule staminali mediante il prelievo di cellule staminali da sangue periferico (PBSC);

39.

ritiene che gli Stati membri debbano considerare la possibilità di aumentare il numero di donatori di midollo osseo e di cellule staminali da sangue periferico ampliando i loro registri di donatori di midollo osseo, in collaborazione con i registri nazionali degli altri paesi, affinché, mediante il BMDW, qualsiasi paziente che necessiti di un trapianto di progenitori abbia il numero più elevato di possibilità di trovare un donatore compatibile;

40.

invita gli Stati membri a sviluppare programmi che incoraggino i gruppi di minoranza etnica a donare tessuti e cellule alle banche pubbliche per far fronte alle carenze di donatori compatibili all'interno di tali gruppi;

41.

sottolinea che compete agli Stati membri la decisione di autorizzare, vietare o regolamentare la ricerca sulle cellule staminali embrionali umane e sulla fecondazione in vitro, ma che a tal proposito gli Stati membri devono rispettare le norme di cui alla direttiva 2004/23/CE, incluse quelle in materia di qualità e sicurezza e quelle relative al principio della donazione gratuita; osserva che l'Unione europea ha una competenza limitata in tale ambito, nell'esercizio della quale deve rispettare i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e i principi applicati nelle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

42.

invita la Commissione a proporre al più presto una revisione della direttiva 2004/23/CE, al fine di allinearla ai principi in materia di donazione di organi stabiliti dalla direttiva 2010/45/UE, e a tenere conto della nuova situazione giuridica determinatasi a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, nonché degli sviluppi scientifici, dell'esperienza pratica degli attori del settore e delle raccomandazioni formulate nella presente relazione;

43.

invita altresì la Commissione a proporre una revisione del regolamento (CE) n. 1394/2007 al fine di includervi una disposizione che garantisca l'applicazione del principio della donazione gratuita, analogamente a quella prevista dalla direttiva 2010/45/UE, e a tenere conto dei problemi intervenuti nell'attuazione del regolamento, soprattutto per le PMI;

*

* *

44.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 207 del 6.8.2010, pag. 14.

(2)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 65.

(3)  GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121.

(4)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48.

(5)  GU L 38 del 9.2.2006, pag. 40.

(6)  GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 251.


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/38


Martedì 11 settembre 2012
Ruolo delle donne nell'economia verde

P7_TA(2012)0321

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sul ruolo delle donne nell'economia verde (2012/2035(INI))

2013/C 353 E/05

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la comunicazione della Commissione del 20 giugno 2011 dal titolo "Rio+20: verso un'economia verde e una migliore governance" (COM(2011)0363),

vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2011 dal titolo "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050" (COM(2011)0112),

vista la comunicazione della Commissione dell'11 febbraio 2011 dal titolo "Progressi nella parità tra donne e uomini – Relazione annuale 2010" (SEC(2011)0193),

vista la comunicazione della Commissione del 21 settembre 2010 dal titolo "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015" (COM(2010)0491),

visti la quarta conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino nel settembre 1995, la dichiarazione e la piattaforma d'azione approvate a Pechino e i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite Pechino +5, Pechino +10 e Pechino +15 sulle ulteriori azioni e iniziative per attuare la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottati rispettivamente il 9 giugno 2000, l'11 marzo 2005 e il 2 marzo 2010,

vista la convenzione delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW),

vista la relazione 2012 dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere intitolata "Review of the Implementation in the EU of area K of the Beijing Platform for Action: Women and the Environment Gender Equality and Climate Change" (Valutazione dell'attuazione nell'UE della sezione K della piattaforma d'azione di Pechino: le donne e l'ambiente, l'uguaglianza di genere e i cambiamenti climatici),

vista la pubblicazione congiunta del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e dell'ufficio dell'Alto rappresentante per i paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo delle Nazioni Unite (UN-OHRLLS), della relazione "Why a Green Economy Matters for the Least Developed Countries" (1) (L'importanza di un'economia verde per i paesi meno sviluppati), preparata per la quarta conferenza dell'ONU sui paesi meno sviluppati (LDC-IV) del maggio 2011,

vista la relazione dell'UNEP del settembre 2008 dal titolo "Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World" (2) (Lavori verdi: verso un lavoro dignitoso in un mondo sostenibile, a basse emissioni di carbonio),

vista la relazione delle Nazioni Unite sulle donne del 1o novembre 2011 dal titolo "The Centrality of Gender Equality and the Empowerment of Women for Sustainable Development" (3) (La centralità dell'uguaglianza di genere e la responsabilizzazione delle donne per lo sviluppo sostenibile), preparato in vista del documento finale della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (Rio+20) che si terrà nel 2012,

visto il documento di sintesi del Women's Major Group su Rio+20 del 1o novembre 2011 (4),

visto il documento di sintesi del Women's Major Group del marzo 2011 in preparazione alla Conferenza 2012 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile dal titolo "A Gender Perspective on the 'Green Economy' (5) (Una prospettiva di genere sull'economia verde),

vista la pubblicazione della relazione ufficiale del governo (Stoccolma, Svezia) del 2005 dal titolo "Bilen, Biffen, Bostaden: Hållbara laster – smartare konsumtion" (6),

vista la sua risoluzione del 20 aprile 2012 su donne e cambiamenti climatici (7),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2012 sulla partecipazione delle donne al processo decisionale politico – qualità e parità (8),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2012 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2011 (9),

vista la sua risoluzione del 29 settembre 2011 sull'elaborazione di una posizione comune dell'Unione europea in vista della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (Rio+20) (10),

vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sullo sviluppo del potenziale occupazionale di una nuova economia sostenibile (11),

vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sugli aspetti di genere della recessione economica e della crisi finanziaria (12),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0235/2012),

A.

considerando che un'economia verde è un'economia sostenibile che implica una sostenibilità sociale ed ecologica; che la sostenibilità sociale include una struttura sociale basata sulla parità di genere e la giustizia sociale, senza distinzioni di sesso, origine etnica, colore della pelle, credo religioso, orientamento sessuale, disabilità o convinzioni politiche;

B.

considerando che i cambiamenti climatici e la riduzione della biodiversità minacciano le condizioni di vita e il benessere delle donne e degli uomini; considerando che la conservazione del nostro ecosistema rappresenta pertanto un pilastro fondamentale per un'economia verde; considerando che la nostra generazione non può lasciare alle generazioni future la responsabilità di risolvere i problemi ambientali attuali; considerando che la sostenibilità ecologica comporta il fatto di utilizzare, conservare e favorire le risorse della comunità, in modo che i processi ecologici dai quali dipende la vita siano mantenuti e si possa aumentare, ora e in futuro, la qualità totale della vita;

C.

considerando che, a causa della suddivisione dei ruoli, le donne non esercitano sull'ambiente lo stesso impatto degli uomini e che, in molti paesi, le norme strutturali e la discriminazione costituiscono un ostacolo per l'accesso delle donne alle risorse e alle possibilità di gestire le situazioni e di adeguarsi;

D.

considerando che le politiche ambientali impattano direttamente sulla salute e sullo status socio-economico degli individui, e considerando che la disparità di genere combinata alla mancanza di sensibilità nei confronti del diverso status sociale ed economico e dei bisogni delle donne significa che spesso le donne tendono a soffrire in maniera sproporzionata per il degrado dell'ambiente e le politiche inadeguate in questo ambito;

E.

considerando che in alcuni Stati membri il ruolo della donna nell'economia verde resta sottovalutato e non riconosciuto, creando numerose discriminazioni in termini di mancati benefici quali la protezione sociale, l'assicurazione sanitaria, adeguati salari e diritti pensionistici;

F.

considerando che i più colpiti dai cambiamenti climatici e dalla distruzione dell'ecosistema saranno le persone più povere, di cui il 70 % sono donne;

G.

considerando che il passaggio a un'economia verde è essenziale per ridurre l'impatto ambientale, promuovere la giustizia sociale e creare una società in cui le donne e gli uomini godano degli stessi diritti e abbiano le stesse opportunità;

H.

considerando che spesso la transizione all'economia verde crea particolari difficoltà di reinserimento professionale per le donne a causa della mancanza di un'adeguata formazione tecnologica necessaria per ricoprire posizioni specializzate nell'economia verde;

I.

considerando che le donne sono palesemente sottorappresentate nei negoziati sull'ambiente, nelle discussioni in materia di bilancio, come pure nel processo decisionale riguardante la realizzazione di un'economia verde;

J.

considerando che i modelli di consumo e gli stili di vita influenzano significativamente l'ambiente e il clima; che i modelli di consumo dei paesi ricchi, ad esempio in materia di alimentazione e trasporti, non sono sostenibili nel lungo periodo, in particolare se si considera che tutte le donne e tutti gli uomini del pianeta hanno il diritto di vivere una vita dignitosa, con un alto livello di benessere;

K.

considerando che le donne e gli uomini hanno in generale abitudini di consumo diverse; che le donne consumano di meno rispetto agli uomini, a prescindere dalla loro condizione socioeconomica, ma dimostrano solitamente una maggiore volontà di agire per difendere l'ambiente, adottando modelli di consumo specifici, in particolare riducendo il consumo di carne, utilizzando di meno l'automobile e provvedendo a un utilizzo più efficiente dell'energia;

L.

considerando che le donne, a motivo dell'attuale struttura del potere basata sul genere, non hanno lo stesso potere, né le medesime possibilità di accesso ai trasporti degli uomini; considerando che, per migliorare le possibilità di trasporto delle donne, occorre garantire un migliore funzionamento dei trasporti pubblici, creare un maggior numero di zone pedonali e piste ciclabili e ridurre le distanze da percorrere per raggiungere i servizi di trasporto, nonché sviluppare e favorire la conoscenza e l'innovazione di mezzi di trasporto ecologici;

M.

considerando che le donne sono particolarmente vulnerabili agli effetti dei rischi ambientali e al cambiamento climatico a causa del loro status socio-economico inferiore rispetto agli uomini, alle loro tradizionali responsabilità domestiche che esse svolgono in modo sproporzionato, e al pericolo di violenza cui esse sono esposte in situazioni conflittuali, che si creano o vengono esacerbate dalla scarsità di risorse naturali;

N.

considerando che le donne devono partecipare pienamente alla formulazione delle politiche, al processo decisionale e all'implementazione di un'economia verde; considerando che la partecipazione delle donne ha comportato una migliore risposta all'emergenza, una maggiore biodiversità, un aumento della sicurezza alimentare, una minore desertificazione e una maggiore protezione delle foreste;

O.

considerando che vi è una mancanza di dati comprensivi comparabili sull'impatto dell'economia verde sul mercato del lavoro;

Considerazioni generali

1.

sottolinea la necessità di cambiare la società attuando un modello di economia verde, nella quale le esigenze ambientali procedano di pari passo con la sostenibilità sociale, ovvero maggiore parità tra donne e uomini e maggiore giustizia sociale;

2.

constata che fra gli aspetti più importanti dell'economia verde vi sono l'ecosistema, il consumo, l'alimentazione, la crescita, i trasporti, l'energia e il settore sociale;

3.

deplora il fatto che la comunicazione della Commissione alle istituzioni dell'Unione europea e ai comitati dal titolo "Rio+20: verso un'economia verde e una migliore governance" non preveda una prospettiva di genere;

4.

esorta la Commissione e gli Stati membri a raccogliere dati suddivisi per età e per genere in sede di pianificazione, attuazione e valutazione delle strategie, dei programmi e dei progetti di bilancio nel settore dell'ambiente e del clima; fa notare che la mancanza di statistiche impedisce di adottare misure adeguate volte ad accrescere le pari opportunità;

5.

deplora il fatto che le questioni e le prospettive di genere non siano ben integrate nella politica e nei programmi dello sviluppo sostenibile; rammenta che l'assenza di prospettive nelle politiche ambientali aumenta la disparità di genere, e invita la Commissione e gli Stati membri a stabilire dei meccanismi per l'integrazione del genere a livelli internazionali, nazionali e regionali per valutare le politiche ambientali;

6.

invita la Commissione a iniziare una ricerca sul genere e sull'economia verde, nonché sul contributo delle donne allo sviluppo di innovazioni, servizi e prodotti verdi.

7.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere e promuovere una specifica ricerca e degli studi sul modo in cui la conversione verso l'economia verde condizionerà le donne e gli uomini nei diversi settori e sul ruolo essenziale delle donne nel favorire la transizione; invita la Commissione e gli Stati membri a integrare una prospettiva di genere nella protezione ambientale e negli studi di valutazione dell'impatto ambientale;

8.

riconosce l'urgente necessità di un accordo internazionale in merito a una definizione comune dell'economia verde, sulla base dei pilastri sia sociali che di sostenibilità ecologica; sottolinea il ruolo significativo della società civile, specialmente i movimenti sociali, le organizzazioni ambientali e le organizzazioni per i diritti delle donne, allorché si definiscono le finalità e gli obiettivi dell'economia verde;

9.

invita la Commissione a includere sistematicamente la prospettiva di uguaglianza di genere nella definizione, esecuzione e sorveglianza delle politiche ambientali a tutti i livelli, incluso lo sviluppo locale e regionale e le attività di ricerca; invita la Commissione a utilizzare e sostenere la promozione dell'integrazione del genere come strumento per una corretta governance;

10.

esorta la Commissione a promuovere l'uguaglianza di genere come problematica fondamentale quando si progettano e si negoziano i futuri regolamenti e programmi per i fondi strutturali della UE (Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)) e la politica agricola comune, specialmente nel quadro delle misure relative alla trasformazione verso l'economia verde;

11.

constata che l'energia rinnovabile può essere sfruttata in aree remote e isolate in cui vi è assenza di corrente elettrica e contribuisce a produrre energia non inquinante; incoraggia dunque gli Stati membri a sviluppare strutture volte a sfruttare l'energia rinnovabile mediante l'utilizzo del FESR e del FSE; incoraggia, inoltre, una maggior innovazione e partecipazione sia per gli uomini che per le donne allo sviluppo, ad esempio, di energia e architettura rinnovabili e ecologiche;

12.

invita la Commissione a realizzare campagne d'informazione per sensibilizzare in merito all'importanza del passaggio a un'economia verde e in merito agli effetti positivi delle politiche ambientali sensibili al genere;

Un consumo sostenibile

13.

invita la Commissione e gli Stati membri a integrare gli obiettivi in materia di uguaglianza di genere in tutte le politiche connesse all'ambiente e a tutti i livelli del processo decisionale economico; precisa che i suddetti obiettivi devono essere stabiliti di concerto con la società civile;

14.

esorta la Commissione e gli Stati membri a iniziare ad applicare un nuovo indicatore di crescita sociale e senza effetti sul clima, che includa aspetti non economici di benessere e si focalizzi principalmente sulle problematiche relative allo sviluppo sostenibile quali: uguaglianza di genere, riduzione della povertà e riduzione delle emissioni di gas serra;

15.

constata che le misure volte a rispondere alle richieste legittime della popolazione in materia di alloggio, cibo, prodotti alimentari, energia e occupazione devono essere sempre adottate nel rispetto dell'ecosistema e in modo da limitare i cambiamenti climatici, nonché utilizzando le risorse nel rispetto dei diritti umani, rafforzando le pari opportunità e attraverso una suddivisione delle risorse basata sui principi della giustizia ambientale;

16.

sottolinea l'importanza di garantire ai nostri figli e ai nostri nipoti buone condizioni di vita e di fare in modo che lo sviluppo economico risponda alle esigenze odierne, senza compromettere i bisogni delle generazioni future;

17.

sottolinea che il PIL è un criterio di misura della produzione e non della sostenibilità ambientale, dell'efficace sfruttamento delle risorse, dell'inclusione sociale o dello sviluppo della società in generale; chiede l'elaborazione di nuovi indicatori chiari e misurabili che tengano conto dei cambiamenti climatici, della biodiversità, dell'efficace sfruttamento delle risorse e della giustizia sociale;

18.

invita gli Stati membri a adottare politiche fiscali che favoriscano la realizzazione di un'economia verde, quantificando in primo luogo l'impatto ambientale e investendo quindi per stimolare le innovazioni ecologiche e le infrastrutture sostenibili;

19.

ritiene che i fondi pubblici dell'UE debbano essere maggiormente utilizzati per finanziare beni pubblici sostenibili;

20.

chiede che siano imposte condizioni tali per cui le sovvenzioni dell'UE siano limitate alle attività che favoriscano l'ambiente e la sostenibilità sociale;

Trasporti sostenibili

21.

invita la Commissione e gli Stati membri a creare dei sistemi di trasporto sostenibili che tengano debito conto dei bisogni di mobilità specifici legati al genere e che abbiano allo stesso tempo un impatto ridotto sull'ambiente;

22.

chiede alla Commissione di concentrare i finanziamenti alla ricerca, che costituiscono una leva di importanza fondamentale, su progetti per lo sviluppo di soluzioni di trasporto innovative e sostenibili;

23.

invita gli Stati membri a ridurre l'impatto ambientale ed energetico del settore dei trasporti e a rafforzare le pari opportunità migliorando l'accesso alle tecnologie dell'informazione e impegnandosi a una pianificazione territoriale volta alla riduzione del traffico;

24.

invita la Commissione e gli Stati membri a istituire una gerarchia dei trasporti che stabilisca in modo chiaro quali modi di trasporto debbano avere la priorità ai fini del raggiungimento di tutti gli obiettivi in materia di ambiente e di circolazione;

25.

chiede che prima dell'elaborazione di qualsiasi gerarchia dei trasporti, poiché ciascuna situazione locale è diversa, vengano elaborate delle statistiche allo scopo di misurare l'impatto ambientale delle modalità di trasporto pubblico e privato, e chiede all'amministrazione pubblica interessata di essere esemplare a tale proposito;

26.

chiede agli Stati membri di integrare nei controlli dei conti pubblici eseguiti dalle Corti dei Conti l'impatto dell'utilizzo dei trasporti da parte delle amministrazioni pubbliche;

27.

chiede che gli Stati sviluppino il telelavoro attraverso degli incentivi sociali e fiscali, e fornendo un quadro giuridico di tutela per il lavoratore;

28.

esorta gli Stati membri a rafforzare in modo significativo i trasporti pubblici locali migliorando la sicurezza, la comodità e l'accessibilità fisica delle modalità e strutture di trasporto e fornendo sistemi di trasporto integrati e aggiuntivi, nella fattispecie verso le piccole città e le aree rurali, in modo da aumentare la capacità di viaggiare delle donne, dei disabili e degli anziani, garantendo loro una maggiore inclusione sociale e un miglioramento delle condizioni di vita;

29.

sottolinea che le iniziative a favore di un sistema dei trasporti sostenibile devono tenere conto del fatto che le donne e gli uomini hanno una concezione diversa degli spazi pubblici, basata su una diversa valutazione dei rischi, e che pertanto occorre dare priorità ad ambienti sicuri nel sistema dei trasporti, sia per gli uomini che per le donne;

Settore sociale e lavori verdi

30.

constata che i lavori verdi in settori quali l'agricoltura, l'energia, i trasporti, i servizi, la ricerca, la tecnologia, l'informatica, l'edilizia e lo smaltimento dei rifiuti rivestono un'enorme importanza in un'economia verde;

31.

esorta gli Stati membri a favorire l'imprenditorialità femminile nell'economia verde, facilitandone l'accesso delle donne attraverso la diffusione di dati e seminari di formazione nonché adottando misure intese a sostenere le donne nel raggiungere un equilibrio tra lavoro e vita privata; esorta gli Stati membri a incoraggiare l'imprenditorialità femminile nello sviluppo della protezione dell'ambiente e delle tecnologie ecocompatibili, ad esempio in settori quali le energie rinnovabili, l'agricoltura e il turismo, e nello sviluppo di innovazioni verdi, in particolare nel settore dei servizi; osserva che il settore delle energie rinnovabili può creare nuove opportunità di lavoro per le donne imprenditrici in aree in cui la disoccupazione femminile è molto elevata;

32.

invita gli Stati membri a garantire che le donne abbiano adeguate condizioni lavorative, abbiano accesso a uno standard dignitoso di assistenza sanitaria, istruzione ed abitazione e partecipino a un solido dialogo sociale per favorire la transizione verso nuovi lavori verdi;

33.

rileva che "economia sostenibile" significa "verde per tutti" - ovvero creare lavoro dignitoso e comunità sostenibili permettendo una più equa distribuzione della ricchezza;

34.

osserva che in un'economia verde non sono importanti soltanto i lavori verdi ma tutte le attività a basso impatto ambientale; rileva che tale constatazione si applica sia ai servizi privati, sia al settore sociale, come le scuole e i servizi sociali;

35.

chiede agli Stati membri di garantire la pari rappresentanza delle donne negli organismi politici decisionali nonché presso gli organi nominati dal governo e nelle istituzioni che si occupano della definizione, pianificazione e implementazione di politiche ambientali, energetiche e nel settore dei lavori verdi, in modo da includere la prospettiva di genere; chiede agli Stati membri di nominare un maggior numero di donne in ruoli direzionali e nei consigli di amministrazione aziendali nel settore dei lavori verdi; osserva che, qualora tale obiettivo non possa essere raggiunto su base volontaria, dovranno essere adottate misure specifiche, quali l'istituzione di quote o altri metodi, al fine di rafforzare l'uguaglianza di genere e la democrazia;

36.

sottolinea che la conversione ecologica dell'economia e la transizione a un'economia a basse emissioni di carbonio creeranno un'enorme domanda di lavoratori qualificati; fa riferimento al fatto che le donne lavoratrici sono fortemente sottorappresentate nel settore delle energie rinnovabili e in particolare nei lavori ad alto contenuto scientifico e tecnologico; sottolinea che è particolarmente importante che gli Stati membri sviluppino piani di azione per incoraggiare le donne a scegliere corsi di studio e carriere in ambiti quali l’ingegneria, le scienze naturali, l’informatica e altre materie relative a tecnologie avanzate, dove si concentreranno in futuro molti lavori verdi;

37.

invita gli Stati membri a sviluppare e utilizzare metodi volti a incoraggiare le donne a scegliere corsi di studio e carriere nel settore dell'ambiente, dei trasporti e dell'energia, lottando in maniera determinata contro gli stereotipi che favoriscono le carriere degli uomini nelle scienze naturali e applicate;

38.

rileva la necessità di sostenere e incoraggiare l'accesso delle donne a forme di microcredito per le piccole imprese;

39.

invita gli Stati membri a sviluppare e utilizzare metodi volti a incoraggiare le donne a scegliere corsi di studio e carriere nel settore del benessere a basso impatto ambientale;

40.

invita gli Stati membri a sviluppare corsi di formazione, mediante programmi dell'Unione europea quali il FESR e il FSE, volti a facilitare l'accesso delle donne a nuovi lavori verdi e a nuove tecnologie a basso impatto ambientale sia nei settori privati che in quelli pubblici; esorta gli Stati membri a garantire che le lavoratrici partecipino maggiormente ai progetti e ai programmi di formazione sulla trasformazione ecologica, ossia nei posti di lavoro del settore delle energie rinnovabili e nei posti di lavoro ad alto contenuto scientifico e tecnologico, e a focalizzarsi sull'istruzione e formazione delle donne affinché esse ottengano le necessarie competenze e qualifiche per competere su una base equa con gli uomini per lo sviluppo dell'occupazione e della carriera individuale; constata che gli uomini hanno più facilmente accesso a tecnologie avanzate per la produzione agricola e a tecnologie imprenditoriali necessarie per l'accesso a posizioni altamente qualificate nell'economia verde;

41.

constata che, affinché le donne possano partecipare all'economia verde alle stesse condizioni degli uomini, è necessario sviluppare infrastrutture di custodia dei bambini e case di riposo per gli anziani ed è indispensabile che sia le donne che gli uomini possano conciliare vita familiare e vita lavorativa e che siano garantiti i diritti sessuali e riproduttivi delle donne; rileva che le politiche e i regolamenti dovrebbero sforzarsi di fornire supporto per l'assistenza sociale, la pianificazione familiare e l'assistenza ai minori, dal momento che le donne saranno in grado di portare la loro esperienza e di contribuire su base paritarie a far prosperare le economie verdi solo in una società soddisfa che risponde a queste esigenze;

42.

sottolinea che un'economia più verde viene vista sempre più come un mezzo per stimolare lo sviluppo economico, specialmente nel contesto della Crisi economica e della Strategia UE 2020; invita gli Stati membri a promuovere un'economia "più verde" incoraggiando gli investimenti e i programmi che promuovono le innovazioni verdi e i lavori verdi e sono destinati a coloro che ne hanno più bisogno; ribadisce che una prospettiva basata sul genere è fondamentale per evitare di esacerbare le disuguaglianze;

43.

invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere e analizzare i dati disaggregati per genere in merito alla distribuzione delle risorse finanziarie in correlazione con i settori divisi per genere e le innovazioni verdi, e a sviluppare degli indicatori per poter misurare gli effetti disaggregati potenziali dell'economia verde sulla coesione territoriale e sociale; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare delle linee guida strategiche assieme a un gruppo di strumenti adeguati per rispondere efficacemente ai possibili cambiamenti a livello di occupazione e di struttura del mercato del lavoro;

Una politica sostenibile nelle relazioni internazionali

44.

Si aspetta che la transizione verso degli indicatori economici più ampi e sostenibili anche nella politica di sviluppo permetterà di porre l'accento sugli obiettivi sociali e ambientali per i paesi in via di sviluppo e che specifiche politiche e regolamenti garantiscano i diritti alla proprietà delle donne e il controllo sulle risorse naturali; sottolinea che vi è un bisogno di promozione dell'accesso delle donne a tali servizi e che sono necessarie nuove tecnologie per la gestione e il funzionamento dei sistemi energetici e idrici, delle imprese commerciali e della produzione agricola; rileva la necessità di un maggior coinvolgimento delle donne nelle attività economiche e nella leadership organizzativa;

45.

invita la Commissione a riconoscere e affrontare appieno i molteplici effetti del degrado ambientale sulle ineguaglianze, in particolare tra donne e uomini, e a garantire la promozione dei pari diritti delle donne allorché si elaborano nuove proposte di politica in materia di cambiamento climatico e sostenibilità ambientale;

46.

invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare indicatori per valutare l'impatto di progetti e programmi sotto il profilo di genere, e ad agevolare una prospettiva di genere e di pari opportunità nelle strategie ambientali volte alla realizzazione di un'economia verde;

47.

esorta la Commissione a prestare particolare attenzione al fatto che l'accesso ad acque pulite è della massima importanza per le ragazze e le donne in diverse parti del mondo, in quanto è spesso loro responsabilità andare a prendere l'acqua e portarla a casa; sottolinea altresì che è importante preservare le conoscenze delle comunità indigene femminili in relazione agli ecosistemi locali;

48.

chiede alla Commissione di prestare particolare attenzione al fatto che in numerosi paesi in via di sviluppo, la possibilità per le donne di accedere a posizioni di lavoro nell'economia verde è ancora fortemente limitata a motivo di schemi patriarcali e condizionamenti sociali e che le donne non ottengono accesso all'informazione, alla formazione e alle tecnologie necessarie per accedere a tale settore;

49.

invita la Commissione a rendersi conto in particolare che milioni di persone sono totalmente dipendenti dalla biomassa per la produzione di energia e che bambini e donne presentano problemi di salute a motivo del fatto che raccolgono, trasformano e utilizzano la biomassa; riconosce pertanto che è necessario investire in fonti energetiche rinnovabili utilizzate in maniera più efficace;

50.

invoca un'analisi approfondita dell'impatto, dal punto di vista del clima, del genere e della sostenibilità, del risultato di accordi commerciali multilaterali e bilaterali tra l'UE e i paesi terzi, ed esorta la Commissione a fare in modo che, nell'ambito di tutte le strategie di sostegno al commercio (aid-for-trade) nonché degli altri aiuti allo sviluppo, vengano previsti appositi aiuti per far fronte ai cambiamenti climatici;

51.

invita la Commissione a prevedere programmi attraverso i quali il trasferimento di tecnologie moderne e know-how possa contribuire all’adattamento ai cambiamenti climatici di paesi e regioni in via di sviluppo;

52.

sottolinea che le disuguaglianze di genere nell’accesso alle risorse, come il microcredito, il credito, l’informazione e la tecnologia, devono essere prese in considerazione nella definizione delle strategie di lotta ai cambiamenti climatici;

*

* *

53.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi degli Stati membri.


(1)  http://unctad.org/en/Docs/unep_unctad_un-ohrlls_en.pdf

(2)  http://www.unep.org/labour_environment/features/greenjobs-report.asp.

(3)  http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2011/11/Rio+20-UN-Women-Contribution-to-the-Outcome-Document.pdf.

(4)  http://www.womenrio20.org/Women’s_MG_Rio+20_Summary.pdf.

(5)  http://www.wecf.eu/download/2011/March/greeneconomyMARCH6docx.pdf.

(6)  http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/59/80/4edc363a.pdf.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2012)0145.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2012)0070.

(9)  Testi approvati, P7_TA(2012)0069.

(10)  Testi approvati, P7_TA(2011)0430

(11)  GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 6.

(12)  GU C 236 E del 12.08.2011, pag. 79.


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/47


Martedì 11 settembre 2012
Condizioni di lavoro delle donne nel settore dei servizi

P7_TA(2012)0322

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulle condizioni di lavoro delle donne nel settore dei servizi (2012/2046(INI))

2013/C 353 E/06

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2 e 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8, 153, paragrafo 1, lettera i), e 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti la comunicazione della Commissione del 18 aprile 2012 dal titolo "Verso una ripresa fonte di occupazione" (COM(2012)0173) e il suo documento accompagnatorio sullo sfruttamento del potenziale di occupazione per il settore dei servizi alla persona e alla famiglia (SWD(2012)0095),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2011 relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale formulata dalla Commissione (COM(2011)0609),

visto il patto europeo per la parità di genere (2011-2020), adottato dal Consiglio europeo nel marzo 2011 (1),

vista la relazione della Commissione del 2011 sui progressi nella parità tra donne e uomini nel 2010, SEC(2011)0193,

vista la comunicazione della Commissione del 21 settembre 2010 dal titolo "Strategia per la parità tra donne e uomini – 2010-2015" (COM(2010)0491),

vista la proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione – Parte II degli orientamenti integrati di Europa 2020 (COM(2010)0193),

viste le conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2009 sulla flessicurezza nei momenti di crisi,

vista la direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (2),

vista la direttiva 2006/54/CE del 5 luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (3),

vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (4),

vista la relazione del 2008 della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dal titolo "Working in Europe: Gender differences" (Lavorare in Europa: le differenze di genere),

vista la relazione del 2007 della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro su "condizioni di lavoro nell'Unione europea: la prospettiva di genere",

vista la convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) del 18 dicembre 1979,

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2012 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2011 (5),

vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sugli aspetti della povertà femminile nell'Unione europea (6),

vista la sua risoluzione del 19 ottobre 2010 sulle lavoratrici precarie (7),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0246/2012),

A.

considerando che parecchi paesi hanno vissuto un processo di terziarizzazione dell'economia, vale a dire che il settore dei servizi assorbe la maggior parte dell'occupazione ed è il maggiore contributore al PIL di questi paesi, rappresentando più del 70 % dell'attività economica nell'Unione europea e una percentuale simile e crescente dell'occupazione totale, e considerando che nell'Unione europea nel 2010 al settore dei servizi era imputabile in media quasi il 70 % dell'occupazione totale, mentre la percentuale raggiunta nell'industria era del 25,4 % e nell'agricoltura del 5,2 %;

B.

considerando che attualmente nove posti di lavoro su dieci sono creati nel settore dei servizi e che da studi emerge che un ulteriore sviluppo del mercato unico dei servizi potrebbe contribuire a far emergere un considerevole potenziale di crescita dell'occupazione, di cui l'Europa ha urgente bisogno in questo periodo di crisi;

C.

considerando che il tasso di occupazione femminile è del 62,1 % rispetto al 75,1 % di quello maschile, il che significa che l'obiettivo principale della strategia Europa 2020 di raggiungere un tasso di occupazione del 75 % entro il 2020 può essere conseguito soltanto se un maggior numero di donne ha accesso al mercato del lavoro;

D.

considerando che la maggior parte della forza lavoro femminile è occupata nel settore dei servizi e che nell'UE nel 2010 tale quota ha registrato una media dell'83,1 % contro il 58,1 % della forza lavoro maschile;

E.

considerando che nel mercato dell'occupazione flessibile e a tempo parziale la presenza femminile tende a essere sproporzionata a causa degli stereotipi di genere vigenti nella nostra società, che presentano quale principale responsabilità delle donne quella di badare alla famiglia, reputandole di conseguenza più idonee degli uomini a svolgere lavori temporanei, intermittenti o con orari ridotti o da casa; considerando che le modalità lavorative flessibili, tra cui il telelavoro e il lavoro a tempo parziale o da casa, sono ancora considerate soluzioni "femminili" di organizzazione del tempo lavorativo;

F.

considerando che il settore dei servizi offre numerose opportunità di contratti di lavoro flessibili – ossia con orario flessibile, a tempo parziale e a breve temine – che possono aiutare sia gli uomini che le donne che prestano di assistenza, qualora in grado di scegliere, a conciliare il lavoro e l'assistenza; che vi è maggiore probabilità che siano le donne a ricorrere a impieghi flessibili o a tempo parziale al fine di conciliare i propri obblighi professionali e familiari, anche laddove esiste un divario retributivo in termini di tariffa oraria tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno; che le donne contano maggiori interruzioni di carriera e accumulano meno ore di lavoro rispetto agli uomini, cosa che può alterare il loro avanzamento di carriera e le loro prospettive di promozione sociale, traducendosi altresì in un percorso professionale meno remunerativo;

G.

considerando che il lavoro precario è una caratteristica persistente del mercato del lavoro dell'Unione europea e che le donne sono più colpite dalla precarietà, sono maggiormente discriminate in termini di salario e sono maggiormente impiegate a tempo parziale, e che quindi vengono retribuite meno degli uomini, beneficiano di una minore tutela sociale, sono soggette a maggiori restrizioni in termini di avanzamento di carriera e hanno meno possibilità di indipendenza economica, il che incoraggia il loro rientro nella sfera privata con conseguente arretramento nella condivisione di responsabilità; che le donne sono altamente rappresentate nell'ambito dell'occupazione non dichiarata, che le impegna principalmente in lavori domestici e di assistenza;

H.

considerando che, a tutti i livelli di formazione, la percentuale di uomini occupati è maggiore rispetto a quella delle donne, anche se queste ultime possono essere altrettanto o più qualificate dei primi, ma le loro competenze sono spesso meno considerate e la loro carriera avanza più lentamente;

I.

considerando che le donne rappresentano quasi il 60 % dei laureati e che, ciò malgrado, la loro rappresentanza nella fascia dirigenziale o in ruoli decisionali nel settore dei servizi è sproporzionatamente bassa;

J.

considerando che le donne sono sovrarappresentate nei lavori meno qualificati e nelle posizioni più basse nel settore dei servizi in quanto a livello, salario, remunerazione e prestigio e che pertanto affrontano un'insicurezza occupazionale superiore a quella degli uomini e sono meno retribuite rispetto a questi ultimi;

K.

considerando che il contributo delle donne alla forza lavoro è spesso sottostimato dai datori di lavoro, poiché è più probabile che esse interrompano le loro carriere per far nascere e crescere i figli;

L.

considerando che migliori opportunità di vita professionale per le donne vanno viste come un vantaggio e un investimento per la società in generale, specialmente nel contesto delle attuali mutazioni e sfide demografiche in Europa;

M.

considerando che le donne incontrano maggiori difficoltà a conciliare lavoro e vita familiare, in quanto le responsabilità associate con la vita familiare non sono sempre equamente condivise e la cura dei familiari a carico ricade principalmente sulle donne, e che pertanto la creazione di un equilibrio tra vita lavorativa e familiare contribuirà a sbloccare un notevole potenziale occupazionale per le donne e a facilitare una migliore corrispondenza tra lavoratrici e impieghi disponibili nel settore dei servizi e in tutti gli altri settori professionali, stimolando in tal modo la crescita economica, l'occupazione e l'innovazione; che in tale contesto le politiche governative che forniscono servizi di assistenza all'infanzia e a familiari a carico sono un fattore importante per la capacità di uomini e donne di gestire le diverse esigenze derivanti dalle attività lavorative e di assistenza e cura;

N.

considerando che i ruoli e gli stereotipi di genere tradizionali continuano a esercitare una forte influenza sulla divisione dei ruoli tra uomini e donne a casa, nel posto di lavoro e nella società in generale e tendono a perpetuare lo status quo degli ostacoli ereditati al raggiungimento della parità di genere e a limitare la gamma di scelte occupazionali e lo sviluppo personale delle donne nel settore dei servizi, impedendo loro di realizzare il loro pieno potenziale come individui e attori economici;

O.

considerando che la violenza domestica, coniugale, economica e sessuale contro le donne costituisce una violazione dei diritti umani che colpisce tutte le fasce sociali, culturali ed economiche;

P.

considerando che l'indipendenza economica delle donne è una conditio sine qua non affinché esse possano prendere in mano il proprio percorso personale e professionale e dispongano di scelte reali;

Q.

considerando che persistono disparità tra uomini e donne nell'accesso e ricorso alle nuove tecnologie e a internet, il che spesso conduce a un divario nelle abilità e persino all'analfabetismo digitale, un fenomeno ampiamente noto come "divario digitale di genere";

R.

considerando che la differenza retributiva tra uomini e donne per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore si assesta tra i livelli più alti nel settore dei servizi;

1.

pone in luce l'esistenza di una forte segregazione orizzontale o ripartizione del lavoro in base al genere nel settore dei servizi: rileva che all'incirca metà delle donne con un'occupazione si concentra in 10 delle 130 professioni della classificazione internazionale tipo delle professioni elaborata dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL): addette alle vendite e dimostratrici, collaboratrici domestiche, addette alle pulizie, lavandaie e stiratrici, professioni dell'assistenza alla persona e assimilate, impiegate d'ufficio, professioni intermedie di servizi d'amministrazione, personale alberghiero o di ristorazione, personale di segreteria e operatrici su macchine d'ufficio, dirigenti di piccola impresa, professioni intermedie in campo finanziario e commerciale e infermiere e ostetriche di livello intermedio;

2.

invita la Commissione a lottare contro questo divario di genere attraverso campagne che promuovano suddette occupazioni;

3.

sottolinea l'importanza di ridurre la segregazione occupazionale per colmare il divario di genere in ambito retributivo, che risulta spesso peggiore per le donne impiegate in lavori di dominio femminile che per le donne di pari qualifica impiegate in altri settori;

4.

rileva che si riscontra una concentrazione dell'occupazione femminile anche nel settore pubblico, in cui lavora il 25 % della forza lavoro femminile a fronte del solo 17 % della popolazione attiva maschile; evidenzia che in questo settore le donne sono più vulnerabili a causa della perdita del lavoro dovuta a tagli di bilancio; segnala, che per raggiungere l'obiettivo occupazionale del 75 % per donne e uomini stabilito da Europa 2020 (la strategia di crescita della UE), sono necessari degli sforzi per garantire alle donne maggiore accesso al mercato del lavoro sia nel settore pubblico che privato; rileva che in un ampio numero di Stati membri il numero di donne medico è di gran lunga maggiore rispetto a quello dei colleghi maschi;

5.

chiede agli Stati membri che il settore pubblico, caratterizzato da criteri di assunzione e di promozione trasparenti e chiari, assuma un atteggiamento esemplare in materia di pari accesso all'occupazione e in particolare ai gradi dirigenziali; sottolinea a tale proposito il bisogno di introdurre regole trasparenti per la selezione e l'assunzione dei dipendenti nel settore privato;

6.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure concrete per un ulteriore approfondimento del mercato dei servizi al fine di svilupparne il significativo potenziale occupazionale;

7.

sottolinea l'importanza di combattere gli stereotipi e le discriminazioni di genere nel settore dei servizi, adottando politiche attive che possano ridurre gli svantaggi reali cui sono soggette le donne nel settore dei servizi, ove si presuppone che vi siano lavori maschili e femminili e che questi ultimi siano associati alle mansioni svolte dalle donne in ambito domestico e ritenuti un prolungamento delle stesse (settore dell'abbigliamento e tessile, insegnamento, assistenza infermieristica, servizi di pulizia, ecc.); chiede che la consulenza scolastica e professionale rivesta un ruolo più importante a scuola, in modo che tra i giovani sia promossa la parità tra uomini e donne e si combattano gli stereotipi affinché le giovani donne vengano orientate verso qualifiche e professioni in cui sono sottorappresentate; rileva che la proporzione di uomini che accedono alla professione di insegnante è considerevolmente inferiore a quella delle donne ed evidenzia il bisogno di maggiori uomini nella professione;

8.

sottolinea che tra le donne impiegate nel settore dei servizi vi sono più donne che trovano occupazione negli ambiti sociale, assistenziale e delle telecomunicazioni, ambiti che tendono a richiedere qualifiche inferiori, godono di minor prestigio sociale e corrispondono ai ruoli tradizionali della donna nella società, mentre gli uomini predominano nei settori più prestigiosi e lucrativi: finanza e settore bancario;

9.

sottolinea che le politiche e i servizi destinati agli anziani, alle persone a carico e all'infanzia, incluse le disposizioni in materia di maternità, paternità e congedo parentale, sono elementi assolutamente fondamentali per raggiungere l'uguaglianza di genere; rileva perciò che le donne e gli uomini dovrebbero avere la scelta di impegnarsi in un'occupazione retribuita e di avere dei figli e una famiglia, senza essere privati della loro libertà di fare pieno uso del loro diritto all'occupazione e alle pari opportunità;

10.

richiama l'attenzione sul fatto che il lavoro a tempo parziale (modalità che nel 2010 rappresentava il 19,2 % dell'occupazione totale nell'UE) è tuttora un tipo di occupazione essenzialmente femminile: rileva che nel 2010 nell'UE il 31,9 % della forza lavoro femminile era occupato a tempo parziale, a fronte del solo 8,7 % della popolazione maschile, il che significa che il 78 % del lavoro a tempo parziale è svolto da donne; segnala che complessivamente nell'UE il 19 % delle donne e il 7 % degli uomini lavorano a tempo parziale ridotto (meno di 20 ore a settimana), modalità lavorativa che per la fascia d'età compresa tra i 35 e i 49 anni vede solo il 3 % degli uomini rispetto al 18 % delle donne; sottolinea altresì che gli impieghi a tempo parziale si registrano soprattutto in settori specifici, con più del 38 % di lavoratori a tempo parziale, sia ridotto che sostanziale (ossia tra le 20 e le 34 ore a settimana), occupati nei settori dell'istruzione, della sanità, dei servizi sociali e di altri servizi, nonché nel settore della vendita al dettaglio e all'ingrosso;

11.

richiama l'attenzione sulla diffusione del concetto di orari lavorativi flessibili – lavoro durante il fine settimana, orari lavorativi irregolari e imprevedibili nonché estensione dei medesimi – e sul fatto che, siccome l'esigenza di flessibilità interessa in misura maggiore i lavoratori a tempo parziale, per la maggior parte donne, ciò implica che a subire variazioni d'orario da una settimana all'altra siano in prevalenza le donne rispetto agli uomini, il che rende loro ancora più difficoltosa la conciliazione tra vita familiare e lavorativa, in particolare se si tratta di madri sole e di donne che si prendono cura di familiari a carico; evidenzia che i contratti di lavoro dovrebbero essere stabili e le ore lavorative ben definite, ma che le ore lavorative dovrebbero poter essere negoziate su richiesta del dipendente per una migliore conciliazione tra vita professionale, familiare e privata; sottolinea che la decisione di adottare orari lavorativi flessibili dovrebbe spettare al lavoratore e non essere imposta e messa in atto dal datore di lavoro; respinge le situazioni di flessibilità e incertezza contrattuale che non consentono stabilità e la possibilità di formarsi una famiglia;

12.

ricorda che formule di lavoro flessibili sono proprie a numerosi impieghi in questo settore; sottolinea che, da un lato, una maggiore flessibilità nell'organizzazione del lavoro – a condizione che sia volontaria e orientata alle reali esigenze dei lavoratori e che questi ultimi abbiano controllo su di essa e viga chiarezza circa le disposizioni riguardanti l'orario di lavoro e il tempo parziale – aumenta le opportunità per le donne di partecipare attivamente nel settore dei servizi e contribuisce a conciliare lavoro, famiglia e vita privata, ma che, d'altro lato, la flessibilità può avere un impatto negativo sulle retribuzioni e le pensioni femminili e conseguenze negative per le donne nel mondo del lavoro, come ad esempio l'assenza di contratti formali, di sicurezza sociale e di sicurezza del lavoro; rileva che ciò può anche risultare nella mancata fornitura da parte dei datori di lavoro di garanzie in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

13.

ribadisce l'importanza del "lavoro da casa" che sta prendendo sempre più piede; sottolinea che più del 90 % delle aziende in Germania e in Svezia divide la propria settimana lavorativa secondo modalità innovative, giudicando il personale in base all'orario annuale piuttosto che settimanale e permettendo a mariti e mogli di condividere l'impiego;

14.

sottolinea l'importanza di garantire condizioni di lavoro dignitose unitamente a diritti riguardanti, tra l'altro, retribuzione, salute e norme di sicurezza, accessibilità, prospettive di carriera, corsi di perfezionamento, sicurezza sociale sostenibile e apprendimento permanente;

15.

osserva che nell'UE, nel 2010, la quota di forza lavoro femminile con contratti a tempo determinato era del 14,5 %, ossia leggermente superiore alla quota maschile pari al 13 %;

16.

rammenta nuovamente che nell'Unione europea le donne guadagnano in media circa il 16,4 % in meno rispetto agli uomini; dichiara che vi è disparità salariale tra uomini e donne per lavori uguali o di pari valore; rileva che in altri casi le donne non detengono le stesse posizioni lavorative, a causa della continua segregazione occupazionale verticale e orizzontale e della maggior incidenza di lavori a tempo parziale; invita perciò gli Stati membri, i datori di lavoro e i movimenti sindacali a elaborare e porre in essere strumenti di valutazione occupazionale specifici e pratici per aiutare a determinare il lavoro di pari valore e quindi assicurare parità di salario tra donne e uomini, e incoraggia le aziende a effettuare verifiche annue della parità salariale e a pubblicarne i dati ai fini della massima trasparenza, nonché a ridurre al contempo il divario salariale di genere; sottolinea che il divario salariale di genere conduce a un divario pensionistico che per le donne può significare trovarsi al di sotto della soglia di povertà;

17.

sottolinea pertanto l'importanza dell'applicazione del principio della parità retributiva tra donne e uomini nello stesso posto di lavoro, come sancito dall'articolo 157 del trattato di Lisbona; ricorda la sua risoluzione del 24 maggio 2012 sulla parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore (8) e ribadisce la richiesta ivi formulata di revisione della direttiva 2006/54/CE entro e non oltre il 15 febbraio 2013;

18.

osserva con preoccupazione che la stragrande maggioranza dei salari bassi e praticamente la totalità dei salari molto bassi corrispondono a lavori a tempo parziale e circa l'80 % di tali lavoratori poveri sono donne; sottolinea che sono necessarie misure concrete per combattere il precariato nel settore dei servizi, una situazione che colpisce in particolare le donne, e invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a sviluppare strategie per combattere il lavoro precario;

19.

denuncia quale prassi discriminatoria piuttosto diffusa l'inquadramento di donne e uomini in categorie occupazionali diverse per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore: nei servizi di pulizia, ad esempio, gli uomini sono inquadrati come tecnici della manutenzione mentre le donne come addette ai servizi di pulizia, il che è utilizzato come giustificazione per una remunerazione più bassa del lavoro femminile;

20.

rileva che l'innalzamento del livello di istruzione delle donne raramente coincide con la loro ascesa nella gerarchia lavorativa o con il miglioramento delle loro condizioni di lavoro, tanto che si potrebbe parlare dell'esistenza di una sovraqualificazione in seno alla popolazione femminile,

21.

rileva che, in relazione alla crescente tendenza di impiegare le donne a tempo parziale e alla preferenza dei datori di lavoro di investire in dipendenti legati da contratti di lavoro permanenti, le donne hanno chiaramente un accesso limitato a un'ampia gamma di corsi di formazione e di riqualificazione, il che riduce le loro opportunità di sviluppo professionale;

22.

sottolinea la necessità che tutti i lavoratori nel settore dei servizi, in particolare quelli appartenenti ai gruppi più vulnerabili, abbiano accesso a programmi di continua riqualificazione professionale e all'apprendimento permanente, al fine di migliorare le loro opportunità future nel mercato del lavoro e ridurre lo squilibrio tra competenze e mansioni lavorative in continua evoluzione;

23.

sottolinea il basso livello di partecipazione femminile alla formazione professionale nel settore dei servizi nel contesto dell'apprendimento permanente ed esorta gli Stati membri a intraprendere azioni in materia;

24.

sottolinea la necessità di riqualificazione nel caso dei lavoratori anziani e dei genitori che rientrano nel mercato del lavoro dopo il tempo dedicato alla cura di figli o familiari a carico;

25.

rileva che nel 2010 soltanto un membro su sette dei consigli di amministrazione delle più importanti imprese europee era una donna (13,7 %) e che solo il 3,4 % all'incirca dei consigli d'amministrazione delle imprese più grandi era presieduto da una donna;

26.

ribadisce l'importanza di misure atte a far entrare più donne nel settore della ricerca e sottolinea che le donne possono svolgere un ruolo decisivo nello sviluppo di sistemi nuovi e innovativi e di prodotti e servizi nuovi nel settore dei servizi, in particolare alla luce del fatto che, sebbene alle donne sia imputabile l'80 % delle decisioni d'acquisto, i prodotti sono per la maggior parte progettati da uomini, tra cui il 90 % dei prodotti di natura tecnica; ritiene che una maggior partecipazione da parte delle donne ai processi di innovazione aprirebbe nuovi mercati e aumenterebbe la competitività; ritiene inoltre che l'innovazione nei servizi sia essenziale per rispondere alle sfide future, in particolare alla domande crescente di servizi di assistenza da parte di una popolazione in via d'invecchiamento, e possa creare migliori opportunità per le persone che vivono e lavorano in città, paesi e aree rurali in tutta l'Unione attraverso la fornitura di buoni servizi di comunicazione e commerciali;

27.

sottolinea che, siccome molte donne continuano a optare per una formazione nel settore dei servizi e ad acquisire in detto settore la propria esperienza lavorativa e le proprie competenze professionali, vi è ampio spazio e notevole potenziale per l'imprenditoria femminile; ritiene che affinché gli sforzi per aumentare l'imprenditorialità e l'impresa tra le donne siano efficaci, sono necessarie condizioni equivalenti a quelle nel settore dei servizi anche nel settore della produzione; si compiace a tale riguardo della proposta di estendere il microfinanziamento quale asse a sé stante nel quadro del programma per il cambiamento e l'innovazione sociale e sottolinea l'importanza del microfinanziamento quale strumento finalizzato a sostenere l'imprenditoria femminile e le persone che si trovano in una posizione vulnerabile sul mercato del lavoro nel settore dei servizi; accoglie con favore la comunicazione della Commissione dal titolo "Iniziativa per l'imprenditoria sociale" (COM(2011)0682), perché sono soprattutto le donne a lavorare nel settore delle imprese sociali;

28.

osserva che le donne con posizioni direttive nel settore dei servizi tendono a concentrarsi in settori come la distribuzione al dettaglio o l'industria alberghiera, quantunque progrediscano anche in settori meno tradizionali quali le assicurazioni o le banche, e che nella maggior parte dei casi le donne gestiscono piccole imprese o imprese senza dipendenti; nota altresì che nelle organizzazioni di grandi dimensioni, di norma, le donne raggiungono ruoli di alta direzione soltanto nelle aree di minor rilievo dell'impresa, quali le risorse umane e l'amministrazione; incoraggia le aziende a rendere la formazione regolare disponibile ai giovani e a porre in essere regimi efficaci di supporto alla maternità e alla paternità e di supporto parentale;

29.

chiede che si ponga fine al soffitto di cristallo esistente nell'amministrazione pubblica che impedisce alle donne di raggiungere posizioni di alta responsabilità; ritiene che il settore pubblico debba assumere un ruolo d'esempio in questo ambito;

30.

sottolinea che nel settore dei servizi la presenza femminile nell'economia sommersa è maggiore rispetto a quella maschile, in parte poiché i settori in cui sono tradizionalmente inserite le donne, come i servizi domestici o i servizi alla persona, sono caratterizzati da una maggiore deregolamentazione; rileva d'altro canto che si è registrato un incremento dell'economia sommersa come conseguenza della crisi, quantunque si riveli assai difficile definirne i contorni specifici, stante la mancanza di dati attendibili sull'incidenza e sul peso della stessa;

31.

accoglie con favore il documento di lavoro sulla valutazione annuale della crescita dal titolo "Sfruttare il potenziale di occupazione offerto dai servizi per la persona e la famiglia" ed esorta gli Stati membri, le parti sociali e le altre parti interessate ad accettare attivamente l'invito della Commissione a condurre una discussione sul tema;

32.

invita gli Stati membri a sviluppare politiche per la conversione dei lavori precari nell'economia informale in impieghi regolari, ad esempio introducendo dei benefici fiscali e buoni-servizio; chiede che venga sviluppato un programma che miri a educare i lavoratori nel settore dei servizi in merito ai propri diritti e a promuovere la loro organizzazione; sollecita iniziative indirizzate ai datori di lavoro e al pubblico più ampio volte a sensibilizzare circa gli effetti e gli impatti negativi del lavoro irregolare precario, anche in termini di salute e sicurezza sul lavoro;

33.

sollecita la Commissione a far eseguire uno studio indipendente sugli effetti della liberalizzazione del settore dei servizi di assistenza domestica sulla posizione e condizione dei lavoratori;

34.

esprime preoccupazione per la situazione delle lavoratrici immigrate e non dichiarate nel settore dei servizi, in particolare quelle impiegate nei servizi domestici privati, in gran parte occupate senza contratto nei servizi domestici in condizioni di lavoro inadeguate, caratterizzate da precarietà e da salari sostanzialmente inferiori rispetto a quelli delle lavoratrici dichiarate e senza diritti sociali di alcun tipo; ribadisce perciò il bisogno di adeguate politiche per assicurare che i lavoratori migranti godano dei diritti umani di base, incluso il diritto a cure sanitarie, a condizioni lavorative eque, all'educazione e alla formazione, all'integrità fisica e morale, all'uguaglianza di fronte alla legge; invita gli Stati membri a rivedere le politiche e le prassi nazionali in modo da porre maggiore attenzione sulle pratiche di assunzione, sull'accesso all'informazione e sulla tutela dei diritti umani e da incoraggiare i lavoratori a segnalare condizioni di lavoro abusive senza il rischio che ciò incida sul loro status di residenza;

35.

esorta gli Stati membri a ratificare senza indugio la convenzione n. 189 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui lavoratori domestici, adottata nel 2011 da detta organizzazione tripartita con l'intento di garantire condizioni di lavoro dignitose per i lavoratori domestici e gli stessi diritti lavorativi fondamentali di cui godono gli altri lavoratori e di sostenere lo sviluppo di un settore formale e nell'ambito dei servizi domestici e di assistenza;

36.

invita gli Stati membri a prendere in considerazione l'introduzione di un regime speciale per il settore dei servizi alla persona e alla famiglia al fine di regolarizzare il lavoro sommerso, fenomeno diffuso che colpisce in particolare le donne, e quindi garantire condizioni di lavoro dignitose; invita gli Stati membri a riferire in merito agli sforzi messi in atto per combattere il lavoro sommerso nei programmi nazionali di riforma presentati nel quadro della strategia Europa 2020;

37.

esorta gli Stati membri ad adottare politiche volte all'integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori più vulnerabili, in particolare quelli meno qualificati, i disoccupati, i giovani, gli anziani, i disabili, le persone con disturbi mentali o gli appartenenti a minoranze, quali immigrati e rom, attraverso programmi di orientamento professionale, di formazione e di tirocinio su misura e mirati;

38.

rileva che la crisi economica e le cosiddette misure di austerità hanno condotto a una riduzione delle misure a favore della parità di genere e costituiscono un ostacolo supplementare all'applicazione del principio di parità tra donne e uomini, particolarmente per quanto concerne la perdita del lavoro, l'accesso a nuovi impieghi e l'aggravamento della situazione di precarietà delle donne, il che, unitamente alla tendenza a una ripresa più rapida dell'occupazione maschile rispetto a quella femminile, ha un impatto molto negativo sull'occupazione delle donne nel settore dei servizi e sulle loro carriere e pensioni; invita la Commissione a raccogliere dati sull'impatto delle misure di austerità sulle donne nel mercato del lavoro, con particolare riferimento al settore dei servizi; evidenzia la necessità di un maggior riconoscimento dell'interdipendenza tra questioni sociali ed economiche, poiché una maggior attenzione alle problematiche sociali è un prerequisito per affrontare efficacemente le disparità basate sul genere;

39.

sottolinea che, secondo la quinta indagine europea sulle condizioni di lavoro, pubblicata nel mese di aprile 2012, il 18 % dei lavoratori riferisce di godere di uno scarso equilibrio tra l'attività professionale e la vita familiare; ribadisce la necessità di politiche rafforzate per conciliare vita lavorativa e vita familiare e in particolare sollecita un aumento dei servizi e delle infrastrutture sociali gratuiti e di qualità per la fornitura di assistenza all'infanzia e cure per le altre persone a carico compatibili con la conciliazione tra vita professionale, familiare e privata sia nelle aree rurali che urbane; sottolinea che la fornitura di servizi di assistenza contribuirà altresì a ridurre la povertà tra le donne consentendo loro di lavorare;

40.

sottolinea che la partecipazione e il coinvolgimento attivi degli uomini nelle misure di conciliazione, quali il lavoro a tempo parziale, sono cruciali per raggiungere l'equilibrio tra vita lavorativa e privata, poiché sia le donne che gli uomini potrebbero trarre beneficio da politiche occupazionali favorevoli alla famiglia e dall'equa condivisione del lavoro non retribuito e delle responsabilità domestiche; sollecita la Commissione e gli Stati membri a intraprendere un'azione politica decisiva per combattere gli stereotipi di genere e a incoraggiare gli uomini a condividere equamente le responsabilità domestiche e di cura, in particolare attraverso incentivi per gli uomini a prendere un congedo parentale e di paternità, il che rafforzerà i loro diritti di genitori, garantirà un maggior grado di uguaglianza tra donne e uomini e una condivisione più appropriata delle responsabilità di conduzione familiare e domestica, e migliorerà le opportunità delle donne di partecipare pienamente al mercato del lavoro; suggerisce che gli Stati membri applichino correttamente la direttiva del Consiglio 2010/18/UE (9) sul congedo parentale, attraverso misure legislative ed educative sull'uguaglianza di genere;

41.

sollecita la commissione e il Consiglio ad adottare un piano d'azione per il conseguimento degli obiettivi di Barcellona in relazione alla fornitura di assistenza all'infanzia, nonché a stabilire una tabella di marcia per aumentare progressivamente i livelli obiettivo;

42.

sottolinea le opportunità limitate che hanno le donne di adattarsi ai requisiti dei mercati del lavoro in un mondo moderno e altamente globalizzato, in cui un attributo chiave del lavoratore è la mobilità e la facilità di movimento per assumere impieghi al di fuori del proprio luogo di residenza, che nel caso delle donne, maggiormente impegnate nella cura dei figli e della casa, è spesso impossibile e non permette loro di approfittare appieno delle opportunità offerte dal mercato del lavoro:

43.

esorta il Consiglio a sbloccare l'adozione della modifica della direttiva sulle lavoratrici gestanti accettando la flessibilità proposta dal Parlamento europeo affinché l'Europa possa registrare progressi nella protezione dei diritti e nel miglioramento delle condizioni di lavoro delle lavoratrici gestanti o puerpere; sottolinea a tale proposito l'importanza dei proteggere efficacemente la maternità e la paternità combattendo i) il licenziamento durante e dopo la maternità, ii) le riduzioni di salario durante il congedo per maternità e iii) l'abbassamento del livello lavorativo e remunerativo al momento del ritorno al posto di lavoro; sottolinea la necessità di garantire che i lavoratori atipici nelle aziende quali sostituti, lavoratori freelance e altri dipendenti temporanei, possano far valere i propri diritti in una misura che rifletta il contributo al lavoro del singolo dipendente nel periodo precedente la gravidanza e la nascita e che assicuri la maggior uguaglianza possibile di trattamento rispetto ai colleghi assunti con contratto permanente nel settore in questione;

44.

invita la Commissione e gli Stati membri, nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà e in consultazione con le parti sociali, a sviluppare strategie per la fissazione di norme minime nel settore dei servizi, ivi compresi contratti regolari e contrattazione collettiva, e a cercare di affrontare le conseguenze negative della segregazione orizzontale e verticale;

45.

insiste sulla necessità di combattere tutte le forme di violenza contro le donne nel settore dei servizi, in particolare la violenza economica, le molestie psicologiche e sessuali sul luogo di lavoro, gli abusi sessuali come pure la tratta di esseri umani;

46.

insiste sulla necessità che la Commissione e gli Stati membri verifichino che le condizioni di lavoro femminili (la durezza e i rischi del lavoro effettuato, nonché l'ambiente di lavoro) nel settore dei servizi siano conformi a quanto contenuto nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro relativa ai principi e diritti fondamentali sul lavoro, adottata nel giugno 1998, e alle sue specifiche convenzioni fondamentali;

47.

sollecita gli Stati membri a prendere misure contro l'abuso dei servizi di cura personale, quali massaggi e saune, come copertura di servizi di natura sessuale qualora questi ultimi siano prestati sotto costrizione e controllati da reti di tratta di esseri umani;

48.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la tutela dei diritti sociali e occupazionali per il gran numero di lavoratori mobili nel settore dei servizi e a combattere tutte le forme di sfruttamento e il rischio di esclusione sociale, garantendo nel contempo che le informazioni sui diritti dei lavoratori siano facilmente accessibili; sottolinea che la mobilità dovrebbe essere volontaria;

49.

rileva la necessità di promuovere percorsi di formazione iniziale e continua per le donne mirati e coerenti con l'obiettivo di sviluppare le competenze scientifiche e tecniche necessarie all'inserimento nel mondo del lavoro e al perseguimento di una carriera;

50.

osserva che, a dispetto dell'aumento del numero di donne che utilizzano i computer e navigano su internet a livelli elementari, rimane elevato il divario digitale in relazione alle competenze, il che restringe l'accesso e il ricorso delle donne alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), ostacolando così le loro possibilità di cercare e trovare impieghi qualificati e, di conseguenza, intensificando le diseguaglianze all'interno di famiglie, comunità, mercati del lavoro e dell'economia in generale; chiede pertanto che siano esplicati sforzi per promuovere l'accesso delle donne all'uso delle nuove tecnologie, dando loro accesso prioritario a corsi di formazione gratuiti; invita gli Stati membri e le regioni a istituire corsi di formazione gratuiti in informatica attraverso i progetti finanziati dal Fondo sociale europeo (FSE), fornendo così alle donne la possibilità di acquisire nuove competenze tecniche nei campi che riguardano le nuove tecnologie e l'informatica, il che si traduce in migliori opportunità di impiego femminile nel settore dei servizi; sollecita i governi ad attivare politiche (quali campagne di promozione e borse di studio specifiche) che mirino ad aumentare i livelli di iscrizione di studentesse ai corsi di tecnologia delle informazioni e delle comunicazioni;

51.

auspica un forte dialogo sociale e il coinvolgimento dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori nella definizione delle priorità dell'UE nel settore dei servizi per quanto concerne la tutela dei diritti sociali e occupazionali, le indennità di disoccupazione e i diritti di rappresentanza;

52.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi degli Stati membri.


(1)  Allegato alle conclusioni del Consiglio del 7 marzo 2011.

(2)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

(3)  GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

(4)  GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2012)0069.

(6)  OJ C 199 E del 7.7.2012, pag. 77.

(7)  GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 1.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2012)0225.

(9)  GU L 68 del 18.3.2010, pag. 13.


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/56


Martedì 11 settembre 2012
Istruzione, formazione ed Europa 2020

P7_TA(2012)0323

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sull'istruzione, la formazione e la strategia Europa 2020 (2012/2045(INI))

2013/C 353 E/07

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, il suo articolo 14,

vista la comunicazione della Commissione del 23 novembre 2011, dal titolo "Analisi annuale della crescita per il 2012" (COM(2011)0815),

vista la comunicazione della Commissione del 20 dicembre 2011, dal titolo "Istruzione e formazione in un'Europa intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2011)0902),

vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010, dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" COM(2010)2020),

viste le conclusioni del Consiglio dell'11 maggio 2010 sulla dimensione sociale dell'istruzione e della formazione (1),

viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione ("ET 2020") (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011, dal titolo "Youth on the Move – Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento" (3),

vista la sua risoluzione del 1o dicembre 2011 sulla lotta contro l'abbandono scolastico (4),

vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sull'apprendimento durante la prima infanzia nell'Unione europea (5),

vista la sua risoluzione del 18 maggio 2010 sulle competenze chiave per un mondo in trasformazione: attuazione del programma di lavoro "Istruzione e formazione 2010" (6),

vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sull'apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e l'innovazione – Attuazione del programma di lavoro "Istruzione e formazione 2010" (7),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0247/2012),

A.

considerando che, nonostante un certo miglioramento nell'istruzione e nella formazione, per la maggior parte della popolazione dell'UE l'apprendimento permanente non è ancora una realtà e che alcuni indicatori sono addirittura allarmanti; che, parallelamente all'istruzione generale e alla formazione professionale, è necessario sottolineare anche l'importanza dell'istruzione degli adulti formale e non formale;

B.

considerando che l'attuazione delle strategie in materia di apprendimento permanente è ben lungi dall'essere una realtà in numerosi Stati membri mentre esse rappresentano una sfida fondamentale della strategia UE 2020;

C.

considerando che le politiche di istruzione e formazione devono fornire opportunità di apprendimento permanente per tutti, indipendentemente dall'età, dalla disabilità, dal genere, dalla razza o dall'origine etnica, dalla religione o dal credo, dall'orientamento sessuale, dal contesto linguistico e socioeconomico di provenienza;

D.

considerando che per diverse categorie di persone le opportunità di apprendimento continuano a essere limitate e inadeguate; che, inoltre, sia le popolazioni indigene sia i gruppi linguistici e culturali minoritari devono poter seguire l'insegnamento nella loro lingua materna;

E.

considerando che una crescita economica deve basarsi in via prioritaria sull'istruzione, sulla conoscenza, sull'innovazione, nonché su politiche sociali adeguate per far uscire l'UE dall'attuale crisi e che, per superare questo periodo critico, è importante attuare realmente e totalmente le politiche nel settore nel quadro della strategia UE 2020;

F.

considerando che l'elaborazione di politiche in materia di istruzione e di formazione è una responsabilità pubblica degli Stati membri e che tali settori necessitano di dotazioni pubbliche adeguate al fine di garantire la parità di accesso all'istruzione senza discriminazione sociale, economica, culturale, razziale o politica;

G.

considerando che le misure di austerità e i conseguenti tagli di bilancio nei sistemi di istruzione e di formazione dell'intera Unione mettono in pericolo uno dei principali motori di coesione e di crescita e compromettono l'obiettivo di creare un'economia europea basata sulla conoscenza;

H.

considerando che gli Stati membri devono continuare a collaborare e a scambiarsi le migliori prassi per far evolvere i propri sistemi nazionali di istruzione e formazione;

I.

considerando che le conoscenze linguistiche insufficienti continuano a rappresentare un enorme ostacolo alla mobilità ai fini dell'istruzione e della formazione;

J.

considerando che una strategia efficace nel settore dell'istruzione e della formazione deve altresì essere finalizzata a fornire ai discenti le qualifiche e le competenze necessarie per il loro sviluppo personale e per la loro cittadinanza attiva;

K.

considerando che, nel contesto demografico reale, occorre che l'apprendimento permanente abbracci realmente tutto l'arco della vita e che occorre continuare a tenere maggiormente in considerazione il potenziale delle conoscenze accumulate dalle persone anziane;

L.

considerando che le competenze nelle nuove tecnologie agevolano notevolmente la realizzazione degli obiettivi del programma per l'apprendimento permanente;

M.

considerando che l'apprendimento permanente costituisce un processo di apprendimento continuo che dovrebbe accompagnare l'intero arco della vita di una persona, da un'istruzione primaria di qualità fino all'età della pensione;

N.

considerando che dare a tutti i bambini un'istruzione e strutture di qualità per la prima infanzia è un investimento per il futuro e rappresenta un grande vantaggio, sia per l'individuo che per la società;

O.

considerando che l'abbandono scolastico produce gravi conseguenze per l'individuo e per lo sviluppo economico e sociale dell'UE;

P.

considerando che è opportuno valutare un'ulteriore innovazione nell'ambito delle borse di studio a livello preuniversitario;

Q.

considerando che l'accessibilità dell'istruzione e della formazione rappresenta altresì una questione cruciale per contribuire maggiormente all'inclusione sociale, alla coesione e alla lotta contro la povertà;

R.

considerando che le autorità europee, nazionali, regionali e locali devono cooperare per vincere le sfide che l'Europa sta attualmente affrontando;

1.

prende atto della succitata comunicazione della Commissione dal titolo "Istruzione e formazione in un'Europa intelligente, sostenibile e inclusiva";

2.

ricorda che, prima dell'attuale crisi, i risultati degli Stati membri in termini di partecipazione di tutte le fasce d'età all'istruzione, alla formazione e all'apprendimento permanente variava ampiamente e che la media complessiva dell'UE era al di sotto delle medie internazionali;

3.

sottolinea che alcuni Stati membri hanno operato tagli di bilancio alle voci dell'istruzione e della formazione alla luce dell'attuale situazione economica, ma che è opportuno mantenere e persino aumentare tali investimenti che presentano il valore strategico più elevato; sottolinea che il quadro finanziario pluriennale dell'Unione prevede che l'istruzione e i settori a essa correlati beneficino dell'incremento percentuale più elevato nel quadro del bilancio a lungo termine dell'UE;

4.

sottolinea la necessità di approvare l'aumento della dotazione destinata all'istruzione e ai settori a essa correlati nell'ambito del quadro finanziario pluriennale; invita gli Stati membri ad adottare la loro strategia nazionale in materia di apprendimento permanente, stanziando a tal fine risorse finanziarie adeguate, quale migliore strumento possibile per conseguire gli obiettivi della strategia "Istruzione e formazione 2020";

5.

sottolinea che i costi economici delle conseguenze di un rendimento scadente del sistema educativo, tra cui l'abbandono scolastico e le disparità sociali all'interno dei sistemi di istruzione e di formazione, e la loro incidenza sulla crescita degli Stati membri sono significativamente più elevati rispetto ai costi della crisi finanziaria e che gli Stati membri, anno dopo anno, ne stanno già pagando il prezzo;

6.

chiede agli Stati membri di dare la priorità alla spesa per l'istruzione, la formazione, la gioventù, l'apprendimento permanente, la ricerca, l'innovazione nonché la diversità linguistica e culturale quale investimento per la crescita futura e un equilibrio economico, garantendo, nel contempo, il valore aggiunto di tale investimento; rinnova, al riguardo, la sua richiesta di puntare a un investimento totale pari ad almeno il 2 % del PIL nell'istruzione terziaria, come raccomanda la Commissione nella sua analisi annuale della crescita e dell'occupazione, come minimo necessario per un'economia basata sulla conoscenza;

7.

ricorda che per poter competere in futuro con le nuove potenze globali gli Stati membri sono chiamati a raggiungere gli obiettivi fondamentali di Europa 2020; nel campo dell'istruzione ciò corrisponde al raggiungimento del 3 % di investimenti per la ricerca, all'aumento al 40 % dei giovani con un'istruzione universitaria e alla riduzione sotto il 10 % dell'abbandono scolastico;

8.

ribadisce l'importanza della ricerca nel quadro di una strategia ambiziosa per l'istruzione e la formazione; chiede, pertanto, alla Commissione e agli Stati membri di rafforzare le loro azioni volte ad aumentare il numero dei giovani che intraprendono questo cammino;

9.

ricorda che occorre prestare una speciale attenzione ai giovani, tenendo presente che il tasso di disoccupazione dell'UE è aumentato fino a superare il 20 %, con picchi oltre il 50 % in alcuni Stati membri o in alcune regioni, e che sono i giovani, e in particolare i giovani con meno titoli di studio, a essere colpiti con particolare durezza dall'attuale crisi; sottolinea, in particolare, gli effetti nefasti dei programmi di austerità in materia di disoccupazione giovanile in alcuni Stati dell'Unione e, in particolare, negli Stati meridionali, che hanno soprattutto come conseguenza un'importante fuga di cervelli verso altri paesi, inclusi i paesi terzi; ricorda inoltre che oggi un alunno su sette (14,4 %) abbandona il sistema scolastico con soltanto un diploma di istruzione secondaria inferiore e non partecipa ad alcuna istruzione o formazione ulteriore;

10.

richiama l'attenzione sui duplici sistemi di formazione professionale esistenti in alcuni Stati membri, che garantiscono un legame tra la teoria e la pratica e consentono un migliore accesso al mondo del lavoro rispetto ai sistemi di formazione meramente scolastici;

11.

propone che gli Stati membri deducano gli investimenti nell'istruzione e nella formazione dal calcolo del deficit nazionale del patto di bilancio, in quanto sono considerati un motore essenziale per un rilancio sano, conformemente agli obiettivi UE 2020;

12.

invita le istituzioni dell'UE a compiere ulteriori sforzi per elaborare a livello europeo politiche giovanili più chiare, più mirate e adeguate ad affrontare le nuove sfide della società; segnala che l'attuale generazione di giovani si sente incapace di raggiungere lo stesso livello di prosperità della generazione precedente;

13.

chiede, in particolare, agli Stati membri di attuare misure destinate ai giovani soggetti all'abbandono scolastico o che non partecipano ad alcuna forma di istruzione, formazione o che non hanno occupazione, al fine di offrire loro un apprendimento di qualità nonché formazioni e programmi di garanzia per i giovani, affinché possano acquisire le competenze e l'esperienza necessarie al loro inserimento professionale, agevolando anche per alcuni di essi il reinserimento nel sistema scolastico; chiede altresì di prestare una speciale attenzione all'istruzione e alla formazione professionale nell'istruzione terziaria, tenendo conto della diversità dei sistemi scolastici nazionali; invita gli Stati membri a intensificare i loro sforzi volti a garantire che i giovani possano acquisire una vera esperienza professionale ed entrare rapidamente nel mercato del lavoro; sottolinea che il tirocinio deve essere pertinente agli studi e far parte del programma;

14.

sottolinea che, in periodo di crisi, l'occupabilità dei giovani è ancora più minacciata; sottolinea l'importanza di monitorare quanto rapidamente i giovani diplomati alla fine degli studi riescono ad ottenere un posto di lavoro inerente alla loro formazione e alle loro conoscenze e, sulla base di questi dati, valutare la qualità dei sistemi di istruzione e formazione, nonché la necessità e la possibilità di un adeguamento;

15.

esorta la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi risolutamente per introdurre, attuare e sviluppare ulteriormente il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET), Europass e il quadro europeo delle certificazioni;

16.

sottolinea che i giovani hanno un ruolo chiave da svolgere nel raggiungimento degli obiettivi principali dell'UE per il 2020 in materia di occupazione, ricerca e innovazione, clima ed energia, istruzione e lotta contro la povertà;

17.

sottolinea l'importanza dell'istruzione informale e non formale per lo sviluppo dei valori, delle attitudini e delle competenze, soprattutto per i giovani, nonché per le conoscenze nell'ambito della cittadinanza e per la partecipazione democratica; chiede alla Commissione di garantire un sostegno anche finanziario all'istruzione informale e non formale nel quadro dei nuovi programmi in materia di istruzione e di gioventù, nonché in materia di cittadinanza;

18.

invita le università ad ampliare l'accesso all'apprendimento e a modernizzare i programmi per affrontare le nuove sfide, nell'ottica di migliorare le competenze della popolazione europea, senza mettere in discussione le loro missioni accademiche in materia di trasmissione delle conoscenze, e tenendo presente che il cambiamento demografico è un dato inconfutabile in Europa; sottolinea, al riguardo, l'importanza di promuovere e di riconoscere l'istruzione non formale e l'apprendimento informale;

19.

incoraggia il dialogo tra gli attori privati, segnatamente le PMI, gli enti locali e regionali, nonché gli attori della società civile e le università e gli istituti di istruzione superiore al fine di agevolare l'acquisizione, da parte degli studenti, di conoscenze e competenze che favoriscano il loro inserimento professionale; ricorda ai datori di lavoro l'importanza dell'iniziazione al lavoro, poiché quest'ultima favorisce l'adattamento dei giovani alla vita lavorativa;

20.

ricorda che la creatività è un elemento essenziale della nuova economia basata sulle conoscenze; sottolinea che il settore creativo apporta un forte e crescente contributo all'economia, che corrisponde al 4,5 % del PIL dell'Unione Europa e a 8,5 milioni di posti di lavoro;

21.

ricorda che la sinergia tra la forza lavoro proposta e la capacità di assorbimento del mercato del lavoro è indispensabile;

22.

sottolinea il ruolo fondamentale svolto dai servizi pubblici per l'impiego nelle politiche per l'accompagnamento e la consulenza delle persone in cerca di lavoro, segnatamente in termini di assistenza nella ricerca di occupazione o di formazione; ribadisce che un numero crescente di persone in cerca di impiego deve poter beneficiare di una formazione adeguata che ne faciliti il reinserimento professionale ed esorta, pertanto, gli Stati membri a mettere a disposizione le risorse necessarie;

23.

sottolinea l'importanza determinante di agevolare l'accesso delle persone con disabilità all'apprendimento permanente, non solo mediante l'elaborazione e l'attuazione di programmi mirati, ma anche tramite l'integrazione della dimensione della disabilità in tutti i programmi rivolti alla popolazione in generale; ritiene che questa attenzione particolare accordata al legame tra la disabilità e l'apprendimento permanente sia indispensabile per combattere i fenomeni di esclusione sociale e rafforzare realmente la posizione delle persone con disabilità sul mercato del lavoro, alla luce del fatto che, sulla base di tutti gli studi pertinenti, il livello di istruzione delle persone con disabilità è inferiore alla media e la loro partecipazione ai programmi in questione è estremamente ridotta;

24.

ricorda che i datori di lavoro hanno una responsabilità essenziale nel far sì che l'apprendimento permanente diventi una realtà per tutti, tenendo in debita considerazione la parità di genere; incoraggia i datori di lavoro ad agevolare la formazione continua nel corso dell'intera carriera dei lavoratori dando una maggiore visibilità ai diritti alla formazione, garantendone l'accessibilità per tutti i lavoratori e assicurando agli stessi l'opportuno riconoscimento della formazione continua, in modo da consentire un'ulteriore specializzazione e creare opportunità di avanzamento professionale;

25.

invita a intensificare gli sforzi volti a istituire e mettere in atto un sistema europeo per la certificazione e il riconoscimento delle qualifiche e dell'apprendimento formale e informale, incluso il volontariato, nell'ottica di rafforzare il nesso fondamentale esistente tra l'apprendimento non formale e l'istruzione formale nonché di migliorare la mobilità nazionale e transfrontaliera nel campo dell'istruzione e sul mercato del lavoro;

26.

rileva la grande eterogeneità dei sistemi di istruzione e di formazione nazionali e propone di pubblicare, in contemporanea con la relazione sui progressi compiuti, nel rispetto del principio di sussidiarietà, una guida utile per ogni Stato membro, che conterrà raccomandazioni volte a migliorare le politiche esistenti e lo sviluppo dei sistemi nazionali di istruzione;

27.

invita a rafforzare la dimensione esterna delle politiche dell'UE intensificando il dialogo politico e mediante la cooperazione in materia d'istruzione e formazione tra l'Unione e i suoi partner internazionali e paesi vicini, al fine di: a) tenere conto delle crescenti interdipendenze economiche, sociali e politiche, b) contribuire all'attuazione della dimensione esterna di Europa 2020 e c) favorire la stabilità, la prosperità e migliori opportunità di lavoro per i cittadini dei paesi partner dell'UE, creando nel contempo strumenti più efficaci per gestire e facilitare la migrazione qualificata verso l'Europa nell'ottica di colmare i deficit e i divari di competenze risultanti dagli sviluppi demografici in Europa;

28.

ricorda che, in quanto attori del mercato globale dell'istruzione, i sistemi nazionali di istruzione e formazione professionale devono essere connessi al mondo esterno per rimanere aggiornati e competitivi e devono attirare discenti da altri paesi europei e terzi con maggiore efficacia, offrendo loro istruzione e formazione e facilitando il riconoscimento delle loro abilità; sottolinea che i cambiamenti demografici e la migrazione internazionale rendono tali questioni ancora più rilevanti;

29.

sottolinea che, sebbene lo spazio di istruzione e formazione europeo stia emergendo, l'obiettivo di rimozione degli ostacoli alla mobilità non è stato ancora raggiunto e la mobilità degli studenti nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale rimane scarsa; sottolinea che l'aumento sostanziale della mobilità transnazionale degli studenti e degli insegnanti nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale e il riconoscimento di conoscenze, abilità e competenze acquisite all'estero costituiranno sfide importanti per il futuro e che occorrono altresì linee guida e informazioni migliori e mirate per attirare un maggior numero di studenti stranieri nei nostri sistemi di istruzione e formazione professionale;

30.

si rammarica che la comunicazione della Commissione dal titolo "Istruzione e formazione in un'Europa intelligente, sostenibile e inclusiva" non tratti adeguatamente il tema dello sviluppo della scuola della prima infanzia, segnatamente per quanto concerne la sua dimensione linguistica, pur trattandosi di un obiettivo fondamentale della strategia UE 2020; ritiene che questa fase del processo educativo debba considerarsi la più decisiva per il livello d'istruzione e lo sviluppo personale e sociale che gli individui raggiungeranno in futuro; è del parere che i bambini trarranno vantaggio da un'istruzione prescolastica finalizzata a rafforzare le loro capacità motorie e sociali, a promuovere uno sviluppo emotivo equilibrato e a stimolare nel contempo la loro curiosità intellettuale;

31.

chiede alla Commissione di incoraggiare e aiutare gli Stati membri ad attuare misure di accompagnamento dei bambini attraverso veri e propri percorsi educativi, sin dalla primissima infanzia;

32.

è fermamente convinto che l'investimento nell'insegnamento e nelle strutture di accoglienza per la prima infanzia, concepito in modo da corrispondere allo stadio di sensibilità e al livello di maturità di ciascun gruppo interessato, porti maggiori risultati rispetto agli investimenti in qualsiasi altra fase dell'istruzione; sottolinea che è dimostrato che gli investimenti a favore dei primi anni d'istruzione riducono i costi successivi; ritiene, inoltre, che il successo dell'istruzione a tutti i livelli dipenda dalla qualità della preparazione degli insegnanti e dalla loro formazione professionale continua, e che siano pertanto necessari adeguati investimenti nella formazione degli insegnanti;

33.

sottolinea la necessità di un'assistenza professionale all'infanzia che tenga conto dello sviluppo sociale del bambino, in particolare per quanto concerne i bambini che hanno famiglie con difficoltà di carattere sociale;

34.

sottolinea la necessità che tutti acquisiscano competenze linguistiche eccellenti sin dalla primissima infanzia, non solo le lingue ufficiali dell'UE ma anche le lingue regionali e minoritarie parlate nell'Unione, poiché ciò favorisce la mobilità e quindi l'accesso al mercato del lavoro e le possibilità di studio, promuovendo nel contempo gli scambi interculturali e la coesione europea;

35.

insiste sulla necessità di promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento delle lingue per raggiungere l'obiettivo secondo cui tutti i cittadini dell'Unione europea dovrebbero conoscere almeno altre due lingue oltre alla propria lingua materna;

36.

sottolinea la necessità di cominciare ad acquisire la conoscenza delle lingue già prima della scuola e accoglie con favore le iniziative che consentono agli alunni di imparare la loro lingua d'origine, scritta e orale, come materia scolastica facoltativa acquisendo in tal modo competenze supplementari;

37.

considera di fondamentale importanza la promozione della mobilità attraverso programmi europei ambiziosi in materia di istruzione e di cultura, in particolare attraverso scambi tra insegnanti, studenti e alunni e soprattutto in ambito linguistico, al fine di promuovere la cittadinanza attiva, i valori europei e le competenze linguistiche nonché altre abilità e competenze utili;

38.

incoraggia la Commissione a promuovere la messa a punto di soluzioni innovative nel settore dell'istruzione e della formazione, che possano essere facilmente adattate sul piano delle lingue e sul piano tecnico, e che creino mobilità nei settori meno interessati dal fenomeno del multilinguismo;

39.

riconosce l'importante contributo dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni 2012 e ricorda l'importanza, per l'UE, di dare ai suoi cittadini l'opportunità di impegnarsi nell'apprendimento – in tutte le sue forme – in tarda età e di coinvolgere i discenti più anziani nel dialogo con i professionisti impegnati nei servizi che forniscono e sostengono l'apprendimento;

40.

ricorda che il programma Grundtvig si propone di contribuire allo sviluppo del settore dell'istruzione degli adulti e di consentire a un maggior numero di persone di partecipare a esperienze di apprendimento; sottolinea che tale programma è incentrato sulle esigenze didattiche e di studio dei discenti adulti e sui corsi di istruzione "alternativi", come pure sulle organizzazioni che forniscono tali servizi; chiede agli Stati membri di migliorare la qualità dell'istruzione offerta dalle organizzazioni per l'istruzione degli adulti e favorire la cooperazione tra di esse;

41.

sottolinea la necessità di promuovere gli strumenti europei esistenti, in particolare i fondi strutturali destinati alla formazione;

42.

sottolinea che l'apprendimento degli adulti si estende oltre le attività connesse al lavoro, per includere l'avanzamento delle competenze personali, civiche e sociali nell'istruzione formale e nei sistemi di formazione durante tutto l'arco della vita, come ricordato dal programma per l'apprendimento permanente;

43.

riconosce la situazione positiva per la società in generale derivante dalle attività svolte dalle persone anziane, favorita dalla loro partecipazione alle attività di istruzione e formazione finalizzate alla soddisfazione personale o ai contatti sociali;

44.

sottolinea la necessità di statistiche sull'apprendimento permanente che coprano la fascia di età oltre i 65 anni; segnala che, a seguito dell'aumento dell'età pensionabile in numerosi paesi dell'UE e con lo spostamento in avanti dell'età lavorativa, è necessario tener conto dell'evoluzione della popolazione che non rientra in tale limite di età;

45.

riconosce il ruolo educativo e formativo dello sport ed invita pertanto gli Stati membri ad investire maggiormente nello sport e a promuovere l'attività sportiva nelle scuole per favorire l'integrazione e contribuire allo sviluppo di valori positivi tra i giovani europei;

46.

sottolinea che la formazione degli sportivi a livello locale è fondamentale per lo sviluppo sostenibile dello sport e per la sua funzione sociale; esprime sostegno nei confronti dei consigli direttivi degli enti sportivi che incoraggiano i club a investire nell'istruzione e nella formazione dei giovani sportivi a livello locale attraverso misure che stabiliscono un numero minimo di sportivi formati a livello locale all'interno di una squadra professionistica, e li incoraggia ad andare oltre;

47.

incoraggia gli Stati membri a considerare la possibilità di introdurre un sistema più ampio di piccole borse di studio, oggetto di minori oneri amministrativi, per studenti preuniversitari con difficoltà finanziarie per incoraggiarli a proseguire gli studi, contribuendo in tal modo ad eliminare le disparità sociali e garantendo maggiori opportunità di apprendimento per tutti;

48.

ritiene che occorra fare di più per affrontare la disparità tra uomini e donne laureati in materie scientifiche (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), come testimonia il fatto che soltanto il 20 % dei laureati in ingegneria è di sesso femminile;

49.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 135 del 26.5.2010, pag. 2.

(2)  GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2.

(3)  GU C 199 del 7.7.2011, pag. 1.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2011)0531.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2011)0231.

(6)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 8.

(7)  GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 33.


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/64


Martedì 11 settembre 2012
Distribuzione online di opere audiovisive nell'UE

P7_TA(2012)0324

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla distribuzione online di opere audiovisive nell'Unione europea 2011/2313(INI).

2013/C 353 E/08

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco), il 20 ottobre 2005,

visto l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai sensi del quale i settori culturali e creativi apportano un contributo importante alla lotta contro ogni forma di discriminazione, compresi il razzismo e la xenofobia,

vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (1),

visto l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui è necessario garantire la protezione dei dati personali,

vista la decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (2),

vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa al patrimonio cinematografico e alla competitività delle attività industriali correlate (3),

vista la raccomandazione della Commissione, del 24 agosto 2006, sulla digitalizzazione e l'accessibilità online del materiale culturale e sulla conservazione digitale (4),

vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, intitolata "Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

vista la comunicazione della Commissione, del 26 agosto 2010, intitolata "Un'agenda digitale europea" (COM(2010)0245),

vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 su "Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare" (5),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione giuridica (A7-0262/2012),

A.

considerando che l'era digitale, per sua natura, offre grandi possibilità per la creazione e la diffusione di opere, ma comporta immense sfide;

B.

considerando che il progresso del mercato in molti ambiti ha generato la crescita necessaria e il contenuto culturale in linea con gli obiettivi del mercato interno;

C.

considerando che oggi sono disponibili molti più contenuti per il consumatore rispetto al passato;

D.

considerando che è essenziale rendere più competitivo il settore audiovisivo europeo, sostenendo i servizi online e promuovendo nel contempo la civiltà europea, la diversità linguistica e culturale e il pluralismo mediatico;

E.

considerando che il diritto d'autore è uno strumento giuridico fondamentale che garantisce agli aventi diritto determinati diritti esclusivi e li protegge, permettendo alle industrie culturali e creative di crescere e prosperare finanziariamente e contribuendo, al contempo, anche a preservare posti di lavoro;

F.

considerando che un'evoluzione del quadro giuridico volta ad agevolare l'acquisizione di diritti favorirebbe la libera circolazione delle opere nell'Unione e contribuirebbe a rafforzare l'industria audiovisiva europea;

G.

considerando che le emittenti televisive europee svolgono un ruolo fondamentale per la promozione dell'industria creativa europea e ai fini della tutela della diversità culturale; che le emittenti televisive finanziano oltre l'80 % dei contenuti audiovisivi originali europei;

H.

considerando che la distribuzione cinematografica nelle sale continua a rappresentare una parte importante dei proventi di un'opera cinematografica e ha impulso considerevole sul successo di un film sulle piattaforme di video su richiesta (video-on-demand);

I.

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva sui servizi mediali audiovisivi getta le basi per l'introduzione di obblighi in materia di finanziamento e promozione dei servizi mediali audiovisivi su richiesta, poiché anch'essi svolgono un ruolo fondamentale nella promozione e nella protezione della diversità culturale;

J.

considerando che, in un ambiente multipiattaforma digitale, convergente e multimediale, le emittenti televisive europee necessitano di sistemi flessibili e a lungo termine per l'acquisizione dei diritti, che permettano un'acquisizione efficace di tali diritti anche mediante uno sportello unico; che nei paesi nordici esistono già da decenni simili sistemi flessibili per l'acquisizione dei diritti;

K.

considerando che è indispensabile assicurare lo sviluppo di una gamma di contenuti online legali, allettanti e diversificati, nonché agevolare ulteriormente e garantire una distribuzione semplice di tali contenuti, mantenendo a un livello minimo assoluto gli ostacoli alla concessione di licenze, tra cui quelle transfrontaliere; sottolineando altresì l'importanza di semplificare l'utilizzo dei contenuti per i consumatori, segnatamente in materia di pagamento;

L.

considerando che i consumatori reclamano l'accesso a una gamma sempre più ampia di film online, senza tenere conto della localizzazione geografica delle piattaforme;

M.

considerando che le opere audiovisive conoscono già una diffusione transfrontaliera in Europa grazie alle licenze paneuropee acquisite su base volontaria, il cui ulteriore sviluppo può essere una pista da esplorare purché sussista la relativa domanda economica; considerando la necessità di riconoscere che le imprese devono tenere conto altresì delle differenti preferenze linguistiche e culturali dei consumatori europei, le quali sono espressione della diverse scelte dei cittadini dell'Unione in termini di fruizione delle opere audiovisive nel mercato interno;

N.

considerando che la distribuzione online di prodotti audiovisivi costituisce un'eccellente occasione per migliorare la conoscenza delle lingue europee e che tale obiettivo può essere raggiunto attraverso le versioni originali e la possibilità di far tradurre i prodotti audiovisivi in un'ampia varietà di lingue;

O.

considerando che è essenziale garantire certezza del diritto, sia per i titolari dei diritti sia per i consumatori, per quanto riguarda l'applicazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi nello spazio digitale europeo, mediante un maggiore coordinamento della pertinente normativa tra gli Stati membri;

P.

considerando che il consolidamento del quadro giuridico per il settore audiovisivo in Europa contribuisce all'ulteriore tutela della libertà di espressione e di pensiero, rafforzando i valori e i principi democratici dell'Unione europea;

Q.

considerando la necessità di interventi specifici per salvaguardare il patrimonio cinematografico e audiovisivo europeo, in particolare promuovendo la digitalizzazione dei contenuti e semplificando l'accesso a tale patrimonio per i cittadini e per gli utenti;

R.

considerando che la creazione di un sistema di identificazione ed etichettatura delle opere contribuirebbe a tutelare i titolari dei diritti e a limitarne l'uso non autorizzato;

S.

considerando che è fondamentale tutelare la neutralità della rete nell'ambito delle reti d'informazione e comunicazione e di assicurare la neutralità tecnologica delle piattaforme mediali e degli operatori, al fine di garantire la disponibilità dei servizi audiovisivi e promuovere la libertà di espressione e il pluralismo mediatico nell'Unione europea, tenendo conto della convergenza tecnologica;

T.

considerando che non si può parlare né di creazione sostenibile né di diversità culturale in assenza di un diritto d'autore che tuteli e remuneri i creatori o in assenza di un accesso legalmente inoppugnabile al patrimonio culturale da parte degli utenti; che nuovi i modelli imprenditoriali dovrebbero incorporare efficaci sistemi di licenze, investimenti costanti nella digitalizzazione dei contenuti creativi e un accesso agevole per i consumatori;

U.

considerando che un elevato numero di violazioni dei diritti d'autore o dei diritti di proprietà intellettuale ivi connessi è riconducibile all'eventuale e comprensibile necessità dell'utenza di disporre di nuovi contenuti audiovisivi a condizioni semplici e a un prezzo equo e che tale domanda resta a tutt'oggi insufficientemente soddisfatta;

V.

considerando la necessità di incoraggiare adeguamenti alle realtà dell'era digitale, in particolare a quelle volte a evitare le delocalizzazioni motivate dalla ricerca della legislazione che offra il livello più basso di protezione;

W.

considerando che è giusto che tutti i contratti prevedano un'adeguata remunerazione per gli autori, tenendo conto di tutte le modalità sfruttamento delle loro opere, anche quelle online;

X.

considerando l'urgente necessità che la Commissione presenti una proposta di direttiva sulla gestione collettiva dei diritti e sulle società di gestione collettiva, al fine di rafforzare la fiducia nei confronti di tali società, mediante il varo di misure volte a migliorare l'efficacia, accrescere significativamente la trasparenza e promuovere una governance corretta ed efficienti modalità di composizione delle controversie;

Y.

considerando che la gestione collettiva dei diritti è uno strumento essenziale per le emittenti televisive, dato l'elevato numero di diritti che devono acquisire quotidianamente e che dovrebbe pertanto prevedere efficaci modalità di concessione delle licenze per l'utilizzo online di contenuti audiovisivi su richiesta;

Z.

considerando la necessità di adattare la fiscalità dei beni e dei servizi culturali all'era digitale;

AA.

considerando che il principio della cronologia mediale consente un equilibrio generale del settore audiovisivo, garantendo in tal modo un efficace sistema di prefinanziamento delle opere audiovisive;

AB.

considerando che il principio della cronologia mediale trova una crescente concorrenza in ragione della crescente disponibilità di opere digitali e delle possibilità di diffusione istantanea grazie alla nostra società dell'informazione avanzata;

AC.

considerando la necessità che l'Unione adotti un approccio coerente alle questioni tecnologiche, promuovendo l'interoperabilità dei sistemi utilizzati nell'era digitale;

AD.

considerando che il quadro legislativo e di bilancio dovrebbe agevolare le imprese che promuovono la distribuzione online di prodotti audiovisivi con valore economico;

AE.

considerando la particolare rilevanza che riveste l'accesso ai media per i disabili, accesso che andrebbe agevolato tramite programmi specialmente adattati alle persone con disabilità;

AF.

considerando che è indispensabile intensificare le attività di ricerca e sviluppo onde sviluppare tecniche di gestione automatizzata dei servizi per le persone con disabilità, in particolare grazie alla radiodiffusione ibrida;

1.

riconosce la frammentazione del mercato online, caratterizzata ad esempio dalle barriere tecnologiche, dalla complessità delle procedure di rilascio delle licenze, dalle differenze nelle modalità di pagamento, dalla mancanza di interoperabilità per elementi essenziali come la firma elettronica e dalle differenze di determinate imposte su beni e servizi, tra cui l'IVA; ritiene pertanto che sia attualmente necessario un approccio trasparente, flessibile e armonizzato a livello europeo, che consenta di procedere verso un mercato unico digitale; rileva che eventuali misure proposte dovrebbero puntare alla riduzione degli oneri amministrativi e dei costi delle operazioni per il rilascio delle licenze di contenuti;

Contenuti legali, accessibilità e gestione collettiva dei diritti

2.

sottolinea la necessità di rendere i contenuti legali più allettanti e più aggiornati, sia a livello quantitativo che qualitativo, e di migliorare la disponibilità delle opere audiovisive, tra cui sia quelle in versione originale sottotitolata, che quelle in tutte le lingue ufficiali dell'Unione;

3.

sottolinea l'importanza dell'offerta di contenuti sottotitolati in più lingue possibili, specialmente riguardo ai servizi video su richiesta (video-on-demand);

4.

rileva la crescente necessità di promuovere l'emergere di un'offerta online allettante e legale di contenuti audiovisivi e di incoraggiare l'innovazione, ragion per cui è essenziale che i nuovi metodi di distribuzione siano flessibili per consentire l'emergere di nuovi modelli commerciali e per rendere i prodotti digitali accessibili a tutti i cittadini dell'Unione, indipendentemente dallo Stato membro di residenza, tenendo debitamente conto del principio della neutralità della rete;

5.

sottolinea che i servizi digitali, come quelli di streaming video, andrebbero resi disponibili per tutti i cittadini dell'Unione, indipendentemente dallo Stato membro in cui risiedono; invita la Commissione a esigere che le imprese digitali europee eliminino i controlli geografici (per esempio, il blocco degli indirizzi IP) nell'intera Unione europea e consentano l'acquisto di servizi digitali al di fuori dello Stato membro di origine; chiede alla Commissione di svolgere un'analisi dell'applicazione alla distribuzione digitale della direttiva sulla radiodiffusione via satellite e la ritrasmissione via cavo (6);

6.

ritiene che occorra prestare maggiore attenzione al miglioramento della sicurezza delle piattaforme di distribuzione online, tra cui i pagamenti online;

7.

sottolinea la necessità di realizzare sistemi di micropagamento alternativi e innovativi, quali il pagamento tramite SMS o applicazioni per le piattaforme legali di servizi online, al fine di facilitarne l'utilizzo da parte dei consumatori;

8.

sottolinea che i problemi legati ai sistemi di pagamento online, quali la mancanza di interoperabilità e gli elevati costi del micropagamento per i consumatori, devono essere affrontati nell'ottica di sviluppare soluzioni semplici, innovative ed economiche a vantaggio dei consumatori e delle piattaforme digitali;

9.

chiede lo sviluppo di nuove soluzioni nel settore dei sistemi di pagamento di agevole impiego, quali micropagamenti, e dei sistemi che facilitino il pagamento diretto dei creatori, a beneficio sia dei consumatori che degli autori;

10.

sottolinea che l'uso online può fornire una reale occasione per migliorare la diffusione e la distribuzione delle opere europee, in particolare quelle audiovisive, a condizione l'offerta legale possa svilupparsi in un contesto di sana concorrenza, che contrasti efficacemente l'offerta illecita di opere protette;

11.

incoraggia lo sviluppo di un'offerta legale ricca e diversificata di contenuti audiovisivi, in particolare mediante modalità di introduzione più flessibili; rileva che i titolari dei diritti dovrebbero essere in grado di decidere liberamente il momento in cui intendono lanciare i loro prodotti su diverse piattaforme;

12.

sottolinea la necessità di garantire che l'attuale sistema di modalità di introduzione non sia impiegato come mezzo per bloccare lo sfruttamento online a danno dei piccoli produttori e distributori;

13.

si compiace della decisione della Commissione di porre in atto l'azione preparatoria approvata dal Parlamento per la sperimentazione di nuove modalità di distribuzione basate sulla complementarità tra piattaforme riguardo alla flessibilità delle possibilità di introduzione;

14.

chiede di sostenere strategie che consentano alle piccole e medie imprese audiovisive europee di gestire i loro diritti digitali con maggior efficacia e, in tal modo, raggiungere un pubblico più ampio;

15.

invita gli Stati membri ad attuare urgentemente l'articolo 13 della direttiva sui servizi mediali audiovisivi in modo prescrittivo e a introdurre obblighi di finanziamento e promozione dei servizi mediali audiovisivi su richiesta; chiede alla Commissione di presentargli senza indugio una relazione dettagliata, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, sull'attuale stato di attuazione;

16.

rammenta che per creare un unico spazio digitale europeo è necessario stabilire delle norme uniformi a livello europeo relative alla gestione collettiva dei diritti d'autore e relativi diritti di proprietà intellettuale, al fine di ridurre le crescenti difformità legislative negli Stati membri, le quali rendono sempre più difficile una gestione dei diritti a livello transfrontaliero;

17.

sostiene la creazione di un quadro giuridico atto a facilitare la digitalizzazione e la diffusione transfrontaliera delle opere orfane sul mercato unico digitale, trattandosi di una delle azioni principali figuranti nell'Agenda digitale europea, che fa parte della strategia Europa 2020;

18.

osserva che lo sviluppo dei servizi transfrontalieri è del tutto possibile, purché le piattaforme commerciali siano disposte ad acquisire per via contrattuale i diritti per lo sfruttamento di uno o più territori, poiché non va dimenticato che i sistemi territoriali rappresentano mercati naturali nel settore audiovisivo;

19.

insiste sulla necessità di creare la certezza del diritto relativamente al sistema giuridico che si applica all'acquisizione dei diritti in caso di distribuzione transfrontaliera, proponendo che il diritto applicabile possa essere quello del paese in cui un'impresa svolge la sua attività principale e da cui proviene il grosso dei suoi introiti;

20.

ribadisce l'obiettivo di garantire una distribuzione transfrontaliera più intensa ed efficiente di opere audiovisive online tra gli Stati membri;

21.

propone l'adozione di un approccio globale a livello di Unione europea che dovrebbe comportare una maggiore cooperazione tra i titolari dei diritti, le piattaforme di distribuzione online e i fornitori di servizi Internet, onde consentire un accesso agevole e competitivo ai contenuti audiovisivi;

22.

sottolinea la necessità di garantire la flessibilità e l'interoperabilità nella distribuzione delle opere audiovisive da parte delle piattaforme digitali, al fine di potenziare l'offerta legale online di opere audiovisive in risposta alla domanda del mercato e promuovere l'accesso transfrontaliero a contenuti provenienti da altri Stati membri, assicurando nel contempo il rispetto dei diritti d'autore;

23.

accoglie con favore il nuovo programma "Europa creativa" proposto dalla Commissione, che evidenzia come la distribuzione online abbia un impatto rilevante e positivo anche sulla distribuzione delle opere audiovisive, soprattutto perché consente di raggiungere nuovi tipi di pubblico in Europa e al di là di essa e di rafforzare la coesione sociale;

24.

sottolinea l'importanza della neutralità della rete ai fini della parità di accesso alle reti ad alta velocità, un aspetto fondamentale per la qualità dei servizi audiovisivi online leciti;

25.

rileva che il divario digitale tra gli Stati membri o regioni dell'Unione rappresenta un grave ostacolo allo sviluppo del mercato unico digitale; chiede pertanto di ampliare l'accesso a Internet a banda larga nell'Unione, al fine di stimolare l'accesso ai servizi online e alle nuove tecnologie;

26.

ricorda che, ai fini dello sfruttamento commerciale, i diritti sono trasferiti al produttore audiovisivo, che si affida alla centralizzazione dei diritti esclusivi garantiti dalla normativa sul diritto d'autore per l'organizzazione del finanziamento, della produzione e della distribuzione delle opere audiovisive;

27.

ricorda che lo sfruttamento commerciale dei diritti esclusivi di "comunicazione al pubblico" e "messa a disposizione del pubblico" è inteso a generare risorse finanziarie – in caso di successo commerciale – destinate a sostenere la futura produzione e distribuzione di progetti, promuovendo in tal modo la disponibilità di un'offerta diversificata e continua di nuovi film;

28.

invita la Commissione a presentare un'iniziativa legislativa per la gestione collettiva dei diritti d'autore, finalizzata a garantire una maggiore responsabilità, trasparenza e governance da parte delle società di gestione collettiva dei diritti e meccanismi efficienti di composizione delle controversie, nonché a chiarire e a semplificare i sistemi di rilascio delle licenze nel settore musicale; sottolinea, al riguardo, che è necessario operare una chiara distinzione tra le prassi seguite in materia di licenze per i diversi tipi di contenuto, segnatamente tra le opere audiovisive/cinematografiche e quelle musicali; ricorda che il rilascio di licenze per le opere audiovisive avviene sulla base di accordi contrattuali individuali unitamente, in alcuni casi, alla gestione collettiva dei diritti di remunerazione;

29.

sottolinea che la relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva 2001/29/CE (7) ha constatato differenze in termini di attuazione negli Stati membri delle disposizioni degli articoli 5, 6 e 8, con conseguenti differenze nell'interpretazione e nelle decisioni da parte dei tribunali nazionali; rileva che tali decisioni sono ormai parte della specifica giurisprudenza inerente al settore audiovisivo;

30.

chiede alla Commissione di proseguire il controllo rigoroso dell'applicazione della direttiva 2001/29/CE e di riferire regolarmente le conclusioni al Parlamento e al Consiglio;

31.

invita la Commissione a procedere alla revisione della direttiva 2001/29/CE, previa consultazione di tutte le parti interessate, in modo tale che le disposizioni degli articoli 5, 6 e 8 siano formulate in modo più preciso, al fine di garantire l'armonizzazione a livello europeo del quadro giuridico a tutela del diritto d'autore nella società dell'informazione.

32.

sostiene l'istituzione di norme europee coerenti sulla buona governance e sulla trasparenza delle società di gestione collettiva, nonché di efficaci meccanismi di composizione delle controversie;

33.

sottolinea che una semplificazione dell'acquisizione e dell'aggregazione, in particolare dei diritti musicali nelle opere audiovisive ai fini della distribuzione online, promuoverebbe il mercato interno ed esorta la Commissione europea a tenerne opportunamente conto nell'ambito dell'annunciato atto normativo sulla gestione collettiva dei diritti;

34.

rileva che la progressiva convergenza dei media richiede nuove soluzioni non solo in riferimento al diritto d'autore, ma anche al diritto dei media; esorta la Commissione europea a valutare, sulla base delle più recenti innovazioni tecnologiche, fino a che punto le diverse disposizioni relative ai servizi lineari e non lineari contenute nella direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi siano ancora conformi ai tempi;

35.

ritiene che le limitazioni in materia di pubblicità nelle offerte lineari per bambini, nei programmi di attualità e nei giornali di informazione siano opportune, malgrado la differenziazione sempre più obsoleta tra offerte lineari e non lineari; suggerisce tuttavia di pensare a nuove forme di sistemi trasversali e multipiattaforma di regolamento del tempo dedicato alla pubblicità, con l'aiuto dei quali si stimoli la creazione di contenuti di elevata qualità che accrescano contestualmente la qualità lineare dei programmi e la diversità online, senza imporre oneri sui ricavi delle emittenti radiofoniche private;

36.

sottolinea che l'opzione relativa ai sistemi di produzione e distribuzione territoriale dovrebbe continuare ad applicarsi al contesto digitale, in quanto questa forma di organizzazione del mercato audiovisivo sembra fungere da base di finanziamento delle opere audiovisive e cinematografiche europee;

37.

invita la Commissione a presentare un'analisi dell'eventuale applicabilità ai beni digitali del principio del riconoscimento reciproco allo stesso modo in cui viene applicato ai beni fisici;

Identificazione

38.

è del parere che le nuove tecnologie possano essere usate per agevolare l'acquisizione dei diritti; plaude, a tale proposito, all'iniziativa inerente all'ISAN (International Standard Audiovisual Number) che semplifica l'identificazione delle opere audiovisive e dei titolari dei loro diritti; invita la Commissione a considerare la possibilità di attuare misure che facilitino un più ampio ricorso al sistema ISAN.

Uso non autorizzato

39.

chiede alla Commissione di garantire agli internauti certezza del diritto al momento dell'utilizzo di servizi in streaming e a prendere in considerazione, in particolare, la possibilità di impedire l'utilizzo di sistemi di pagamento e il finanziamento di tali servizi, tramite pubblicità anche sulle piattaforme a pagamento che offrono servizi di download e di streaming di contenuti non autorizzati;

40.

esorta gli Stati membri a promuovere il rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi e a contrastare l'offerta e la distribuzione di contenuti non autorizzati, anche via streaming;

41.

richiama l'attenzione sull'impennata del numero di piattaforme per la socializzazione in rete che offrono agli internauti la possibilità di contribuire finanziariamente alla realizzazione di un film o di un documentario, generando un sentimento di appartenenza concreta al processo creativo, rilevando tuttavia l'improbabilità, nel breve periodo, che tale forma di finanziamento congiunto possa sostituirsi alle fonti di finanziamento tradizionali;

42.

riconosce che, anche dove esistano effettivamente alternative legali, le violazioni online del diritto d’autore restano un problema, ragion per cui la disponibilità online lecita di materiale culturale protetto dal diritto d'autore deve essere integrata da un'applicazione online più intelligente di tale diritto, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, segnatamente la libertà di informazione e di parola, la protezione dei dati personali e il diritto alla riservatezza, oltre al principio del semplice trasporto ("mere conduit");

43.

invita la Commissione a promuovere un quadro di certezza del diritto nell'ambito della revisione della direttiva 2004/48/CE, concepita per il mercato analogico, onde apportare delle modifiche necessarie per lo sviluppo di soluzioni efficaci per il mercato digitale;

Remunerazione

44.

ricorda la necessità di assicurare un equo compenso ai titolari dei diritti per la distribuzione online di contenuti audiovisivi; rileva che, nonostante tale diritto sia riconosciuto a livello europeo dal 2001, non è a tutt'oggi garantito un compenso adeguato per le opere rese disponibili online;

45.

ritiene che tale compenso dovrebbe avere l'obiettivo di facilitare la creazione artistica, accrescere la competitività europea e tenere conto delle caratteristiche del settore, degli interessi dei diversi soggetti interessati e della necessità di semplificare notevolmente le procedure di rilascio delle licenze; invita la Commissione a stimolare soluzioni che partano dalla base (bottom-up), in collaborazione con tutti i soggetti interessati, al fine di elaborare ulteriormente una legislazione UE specifica in materia;

46.

sostiene che è essenziale garantire agli autori e agli artisti un compenso equo e proporzionale all'insieme delle forme di sfruttamento, in particolare online, delle loro opere; esorta pertanto gli Stati membri a vietare i contratti di acquisizione forfettaria di tutti i diritti (buyout), che contravvengono a tale principio;

47.

chiede alla Commissione di presentare con urgenza uno studio sulle disparità tra i diversi meccanismi di remunerazione per autori e artisti applicati a livello nazionale, ai fini della compilazione di un elenco di prassi eccellenti;

48.

chiede di riequilibrare la posizione negoziale di autori e artisti nei confronti dei produttori, garantendo ai primi un irrinunciabile diritto alla remunerazione per tutte le forme di sfruttamento delle loro opere, compresa una remunerazione continua che ha luogo qualora abbiano trasferito ad un produttore il loro diritto di messa a disposizione;

49.

invita ad attuare misure volte a garantire un'equa remunerazione per i titolari dei diritti in sede di distribuzione, ritrasmissione o ridiffusione di opere audiovisive;

50.

sostiene che il miglior modo di garantire una remunerazione adeguata ai titolari dei diritti sia attraverso la possibilità di scegliere, in base alle preferenze, tra contratti collettivi di lavoro (tra cui quelli standard concordati), licenze collettive estese e organi di gestione collettiva;

Rilascio di licenze

51.

osserva che l'acquis comunitario in materia di diritto d'autore europeo non osta di per sé a meccanismi di concessione, su base volontaria, di licenze multiterritoriali o paneuropee, ma che le differenze culturali e linguistiche tra gli Stati membri e le divergenze che presentano le norme nazionali, anche non attinenti alla proprietà intellettuale, richiedono un approccio flessibile e complementare a livello europeo, che consenta di procedere verso il mercato unico digitale;

52.

sottolinea che i meccanismi di licenze multiterritoriali o paneuropei dovrebbero restare volontari e che le differenze linguistiche e culturali tra Stati membri, unitamente alle variazioni delle norme nazionali non relative al diritto d'autore, comportano le proprie sfide specifiche; ritiene pertanto che debba essere adottato un approccio flessibile in materia di licenze paneuropee, proteggendo al contempo i titolari dei diritti e progredendo verso il mercato unico digitale;

53.

ritiene che la possibilità di incentivare e promuovere la concessione di licenze multiterritoriali su base sostenibile nel mercato unico digitale delle opere audiovisive dovrebbe favorire iniziative di mercato; rileva che le tecnologie digitali offrono modalità nuove e innovative per personalizzare e arricchire l'offerta di tali opere per ciascun mercato e per soddisfare la domanda dei consumatori, anche per quanto riguarda i servizi transfrontalieri personalizzati; chiede a un migliore sfruttamento delle tecnologie digitali, che dovrebbero costituire il trampolino di lancio sia per la differenziazione sia per la moltiplicazione delle offerte lecite di opere audiovisive;

54.

ritiene che sia necessario disporre di informazioni aggiornate sulle condizioni di concessione delle licenze, sui titolari delle licenze e sui repertori, e che occorra svolgere studi esaustivi a livello europeo onde favorire la trasparenza, accertare dove risiedano i problemi e individuare meccanismi chiari, efficienti e adeguati per risolverli;

55.

osserva che l'amministrazione dei diritti audiovisivi ai fini dello sfruttamento commerciale delle opere nell'era digitale potrebbe essere agevolata se gli Stati membri promuovessero, laddove mancano, procedure efficaci e trasparenti per la concessione di licenze, tra cui le licenze collettive estese su base volontaria;

56.

osserva che sarebbe utile che gli operatori culturali e gli Stati membri negoziassero l'attuazione di misure che consentano agli archivi pubblici di trarre pieno beneficio dalle tecnologie digitali per le opere del patrimonio, in particolare per quanto concerne l'accesso a distanza, a titolo non commerciale, alle opere digitali;

57.

accoglie con favore la consultazione della Commissione che ha fatto seguito alla pubblicazione del Libro verde e al suo riconoscimento delle specificità del settore audiovisivo per quanto concerne i meccanismi di concessione delle licenze, che sono di fondamentale importanza per lo sviluppo costante del settore nel contesto di una promozione della diversità culturale e di una solida industria audiovisiva europea all'interno del mercato unico digitale;

Interoperabilità

58.

invita gli Stati membri a garantire che la gestione collettiva dei diritti sia basata su sistemi efficaci, funzionali e interoperabili;

IVA

59.

sottolinea l'importanza di avviare una discussione sulla questione della divergenza tra le aliquote IVA applicabili negli Stati membri e invita questi ultimi e la Commissione a coordinare le loro azioni nel settore in questione;

60.

sottolinea la necessità di considerare l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta per la distribuzione digitale dei beni e dei servizi culturali, al fine di risolvere le discrepanze tra i servizi online e offline;

61.

sottolinea la necessità di applicare la medesima aliquota IVA alle opere culturali audiovisive vendute online e offline; ritiene che l'applicazione di aliquote IVA ridotte per i contenuti culturali online venduti da un fornitore stabilito nell'Unione europea a un consumatore residente anch'esso nell'Unione accrescerebbe in misura significativa l'attrattiva delle piattaforme digitali; ricorda, a tale proposito, le proprie risoluzioni del 17 novembre 2011 sulla modernizzazione della legislazione in materia di IVA al fine di rafforzare il mercato unico del digitale (8), e del 13 ottobre 2011 sul futuro dell'IVA (9);

62.

chiede alla Commissione di predisporre un quadro normativo per i servizi audiovisivi online extra UE ove questi siano indirizzati direttamente o indirettamente al pubblico dell'Unione, onde garantire che tali servizi siano soggetti agli stessi requisiti dei servizi dell'Unione;

Protezione e promozione delle opere audiovisive

63.

richiama l'attenzione sulle condizioni in cui vengono effettuati i lavori di restauro e conservazione delle opere audiovisive e la loro messa a disposizione a fini culturali e pedagogici nell'era digitale e sottolinea che esse meritano una particolare attenzione;

64.

incoraggia gli Stati membri a recepire quanto prima la direttiva sui servizi mediali audiovisivi e raccomanda loro di vigilare sul modo in cui le opere europee, in particolare film e documentari, vengono di fatto presentate e valorizzate sui diversi servizi mediali audiovisivi accessibili al pubblico; sottolinea inoltre la necessità che le autorità di regolamentazione collaborino più strettamente con gli enti finanziatori dei film;

65.

chiede alla Commissione di individuare meccanismi volti a promuovere l'accesso al materiale audiovisivo conservato negli istituti per il patrimonio cinematografico europeo; rileva che, per ragioni spesso legate alla perdita di attrattiva per i consumatori e a una durata di inutilizzo limitata, una quota importante del materiale audiovisivo europeo non è disponibile in commercio;

66.

chiede agli Stati membri e alla Commissione di promuovere soluzioni volte a sostenere la digitalizzazione, la conservazione e la disponibilità didattica di tali opere, anche a livello transfrontaliero;

67.

rileva l'importanza della biblioteca online "Europeana" e ritiene che gli Stati membri e le istituzioni culturali dovrebbero adoperarsi per garantirne l'accessibilità e la visibilità;

68.

ritiene che la digitalizzazione e la conservazione delle risorse culturali, oltre a un migliore accesso a tali risorse, offrano grandi opportunità economiche e sociali e rappresentino una condizione essenziale per il futuro sviluppo delle capacità culturali e creative dell'Europa e per la sua presenza industriale in questo settore; sostiene pertanto la raccomandazione della Commissione, del 27 ottobre 2011, sulla digitalizzazione e l'accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale (10), e la proposta di creare un pacchetto di misure aggiornate a tal fine;

Formazione

69.

sottolinea l'importanza di promuovere la padronanza degli strumenti digitali e l'alfabetizzazione mediatica per tutti i cittadini dell'Unione, tra cui gli anziani e le persone con disabilità, come ad esempio gli audiolesi, e di colmare il divario digitale nella società, dal momento che tali aspetti rivestono un ruolo essenziale per la partecipazione alla vita sociale e la cittadinanza democratica; ricorda l'importante ruolo svolto dai servizi mediali pubblici in tale contesto nell'ambito della loro funzione di servizio pubblico;

70.

ribadisce l'importanza cruciale di incorporare le nuove tecnologie nei programmi nazionali di istruzione e la particolare importanza di provvedere all'alfabetizzazione informatica e digitale di tutti i cittadini dell'Unione, di tutte le fasce di età, al fine di sviluppare le loro competenze in tali settori e di beneficiarne;

71.

sottolinea la necessità di campagne educative a livello europeo e nazionale volte a sensibilizzare il pubblico all'importanza dei diritti di proprietà intellettuale e agli esistenti canali legali di distribuzione online delle opere audiovisive; rileva che i consumatori devono essere adeguatamente informati in merito a eventuali questioni inerenti ai diritti di proprietà intellettuale che potrebbero emergere dall'utilizzo della condivisione di file nell'ambito di servizi di cloud computing;

72.

richiama l'attenzione sulla necessità di comunicare al pubblico con maggiore insistenza l'importanza della tutela del diritto d'autore e della relativa questione del giusto compenso;

73.

sottolinea la necessità di tenere conto del riconoscimento di uno status speciale alle istituzioni con finalità educative per quanto riguarda l'accesso online alle opere audiovisive;

MEDIA 2014–2020

74.

rammenta che il programma MEDIA si è affermato come marchio distinto e che è fondamentale portare avanti un programma MEDIA ambizioso per il periodo 2014-2020 nello spirito del programma attuale;

75.

insiste sulla fondamentale importanza che MEDIA continui a esistere in quanto programma specifico interamente dedicato al settore degli audiovisivi;

*

* *

76.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

(2)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.

(3)  GU L 323 del 09.12.2005, pag. 57.

(4)  GU L 236 del 31.08.2006, pag. 28.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2011)0240.

(6)  Direttiva 93/83/CEE, GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15.

(7)  GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2011)0513.

(9)  Testi approvati, P7_TA(2011)0436.

(10)  GU L 283 del 29.10.2011, pag. 39.


Mercoledì 12 settembre 2012

3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/75


Mercoledì 12 settembre 2012
Decisione di non opposizione a una misura di esecuzione: sistema anticollisione in volo

P7_TA(2012)0325

Decisione del Parlamento europeo di non opposizione al progetto di decisione della Commissione che autorizza la Repubblica francese a derogare alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commisione per quanto riguarda l’utilizzo di una nuova versione del software del sistema anticollisione in volo (ACAS II) su alcuni aeromobili di nuova costruzione (D020967/02 – 2012/2745 (RSP))

2013/C 353 E/09

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione della Commissione (D020967/02),

visto il parere reso il 4 giugno 2012 dal comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, di cui al considerando 9 del progetto di decisione della Commissione,

vista la lettera della Commissione del 5 luglio 2012, nella quale si chiede al Parlamento di dichiarare che non si opporrà al progetto di decisione,

vista la lettera del 27 luglio 2012 della commissione per i trasporti e il turismo al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (1), in particolare l'articolo 14, paragrafi 6 e 7,

visto l'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2),

visti l'articolo 88, paragrafo 4, lettera d), e l'articolo 87 bis, paragrafo 6, del suo regolamento,

visto che non é stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 87 bis, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza l'11 settembre 2012,

A.

considerando che il progetto di decisione della Commissione prevede che la decisione in questione cessi di essere applicabile il 31 gennaio 2013 e considerando che è pertanto opportuno non ritardarne l'adozione;

1.

dichiara di non opporsi al progetto di decisione della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio.


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/76


Mercoledì 12 settembre 2012
Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: cooperazione transnazionale e negoziati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

P7_TA(2012)0326

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 28 giugno 2012 che completa il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la cooperazione transnazionale e i negoziati contrattuali delle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (12020-12 – C(2012)4297 – 2012/2780 (RSP))

2013/C 353 E/10

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2012) 4297),

vista la lettera della Commissione del 27 luglio 2012, nella quale si chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 126 sexies, paragrafo 1, e l'articolo 196 bis, paragrafo 5,

visto l'articolo 87 bis, paragrafo 6, del proprio regolamento,

visto che non é stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 87 bis, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza l'11 settembre 2012,

A.

considerando che la Commissione ha sottolineato che sarebbe essenziale che il Parlamento adottasse la sua decisione entro il 3 ottobre 2012 dal momento che le disposizioni dell'atto legislativo di base concernenti i negoziati contrattuali delle organizzazioni dei produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari saranno applicabili a partire da tale data;

B.

considerando che il 16 luglio 2012 il Consiglio ha deciso di chiedere la proroga di due mesi del termine entro cui sollevare obiezioni al regolamento delegato, vale a dire fino al 28 ottobre 2012, nonché di prendere atto dell'importanza di decidere entro il 3 ottobre 2012 se sollevare o meno obiezioni a detto regolamento, e che ne ha informato il Parlamento con lettera del 17 luglio 2012;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/77


Mercoledì 12 settembre 2012
Relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune

P7_TA(2012)0334

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2012 sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune (12562/2011 – 2012/2050(INI))

2013/C 353 E/11

Il Parlamento europeo,

vista la relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune (12562/2011),

visto l'articolo 36 del trattato sull'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, parte II, sezione G, punto 43, (1)

visto il succitato accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria,

viste le sue risoluzioni dell'11 maggio 2011 (2) e del 10 marzo 2010 (3) relative rispettivamente alle relazioni annuali 2009 e 2008 sulla PESC,

vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2010 (4) sul servizio europeo per l'azione esterna,

vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/HR) sulla responsabilità politica (5),

vista la dichiarazione resa dall'alto rappresentante in Aula, l'8 luglio 2010, sull'organizzazione di fondo dell'amministrazione centrale del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) (6),

vista la sua risoluzione del 18 aprile 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la politica strategica dell'UE in materia di diritti umani (7),

vista la comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio, del 12 dicembre 2011, dal titolo "Diritti umani e democrazia al centro dell'azione esterna dell'Unione europea – Verso un approccio più efficace" (COM(2011)0886),

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 (2000) e 1820 (2008) sulle donne, la pace e la sicurezza, 1888 (2009) sulla violenza sessuale contro le donne e i bambini in situazioni di conflitto armato, 1889 (2009) volta a rafforzare l'attuazione e il monitoraggio della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nonché 1960 (2010), che introduce un meccanismo per la compilazione dei dati e di un elenco relativi agli autori di violenza sessuale nei conflitti armati,

visto l'articolo 119, paragrafo 1, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per i bilanci (A7-0252/2012),

A.

considerando che l'UE dovrebbe sviluppare ulteriormente i suoi obiettivi di politica estera e promuovere i suoi valori e interessi su scala mondiale con il fine generale di contribuire alla pace, alla sicurezza delle persone, alla solidarietà, alla prevenzione dei conflitti, allo Stato di diritto e alla promozione della democrazia, alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, alla parità di genere, al rispetto del diritto internazionale, al sostegno alle istituzioni internazionali, ad un efficace multilateralismo e al rispetto reciproco tra le nazioni, allo sviluppo sostenibile, a una governance trasparente e responsabile, al commercio libero ed equo e allo sradicamento della povertà;

B.

considerando che, per conseguire tali obiettivi, l'UE deve essere in grado di instaurare sinergie e di sviluppare partenariati strategici con i paesi che condividono gli stessi valori e che sono disposti ad adottare politiche comuni e a impegnarsi in azioni concertate;

C.

considerando che l'attuazione del trattato di Lisbona conferisce una nuova dimensione all'azione esterna europea e contribuirà a incrementare la coerenza, la sistematicità e l'efficacia della politica estera dell'UE e, in senso più lato, delle sue azioni esterne; che l'Unione europea e gli Stati membri devono trarre insegnamento dai fallimenti passati nel dare nuova forma alla azione esterna, integrando nel contempo i diritti umani e la democrazia al centro delle sue politiche, e promuovendo la transizione nei paesi a regime autoritario, in particolare dove le considerazioni relative alla stabilità e alla sicurezza hanno compromesso una politica basata su principi di promozione della democrazia e dei diritti umani;

D.

considerando che il trattato di Lisbona sta imprimendo nuovo slancio alla politica estera dell'UE, in particolare in quanto offre gli strumenti istituzionali e operativi che potrebbero consentire all'Unione di assumere un ruolo internazionale compatibile con il suo importante status economico e con le sue ambizioni, nonché di organizzarsi in modo tale da essere un efficace attore globale, in grado di condividere la responsabilità della sicurezza globale e di svolgere un ruolo guida nella definizione di risposte comuni a sfide comuni;

E.

considerando che l'attuale crisi finanziaria e del debito sovrano nuoce profondamente alla credibilità dell'Unione europea nell'arena internazionale e indebolisce l'efficacia e la sostenibilità a lungo termine della politica estera e di sicurezza comune (PESC);

F.

considerando che il nuovo slancio all'azione esterna europea necessita altresì di un'azione più strategica da parte dell'UE che le consenta di far sentire il suo peso a livello internazionale; che la capacità dell'UE di influenzare l'ordine internazionale non dipende soltanto dalla coerenza delle sue politiche, dai suoi attori e dalle sue istituzioni, ma anche da una concezione realmente strategica della politica estera europea, che deve unire e coordinare tutti gli Stati membri in base alla stessa serie di priorità e di obiettivi, in modo che parlino con un'unica voce forte e mostrino solidarietà nell'arena internazionale; che la politica estera dell'UE deve essere dotata dei necessari mezzi e strumenti per consentire all'Unione di agire in modo efficace e coerente sulla scena mondiale;

G.

considerando che il controllo della politica estera dell'UE esercitato dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali ai rispettivi livelli è fondamentale se si vuole che l'azione esterna europea sia compresa e sostenuta dai cittadini europei; che il controllo parlamentare rafforza la legittimità di tale azione;

VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE 2010 DEL CONSIGLIO SULLA PESC

1.

plaude ai passi compiuti dal Consiglio nella relazione annuale 2010, con il sostegno del vicepresidente della Commissione europea/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), in direzione di una mappatura della politica estera dell'Unione in un documento politico strategico e lungimirante;

2.

ritiene tuttavia che la relazione annuale del Consiglio non sia all'altezza delle ambizioni del trattato di Lisbona per vari importanti aspetti, in particolare: non fornisce un senso chiaro delle priorità o degli orientamenti strategici di medio e lungo periodo per la PESC; non chiarisce i meccanismi politici volti ad assicurare la coerenza e la corrispondenza fra le diverse componenti della politica estera, comprese quelle di responsabilità della Commissione; non affronta importanti questioni relative al ruolo del SEAE e delle delegazioni nel garantire che le risorse dell'Unione (di personale, finanziarie e diplomatiche) siano conformi alle priorità in materia di affari esteri ed elude una discussione, di cui è implicito lo svolgimento nelle nuove strategie per il Corno d'Africa e il Sahel, su come inserire le missioni e operazioni ad hoc a titolo della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) (la loro motivazione e il loro stato finale) nel quadro politico-strategico delle priorità della politica estera dell'UE con riferimento a un paese o a una regione;

3.

ribadisce che il trattato dispone che il Parlamento europeo venga consultato in materia di PESC e di PSDC, che i suoi punti di vista vengano presi in debita considerazione e che possa formulare raccomandazioni; riconosce a tale proposito la disponibilità del vicepresidente/alto rappresentante nei confronti del Parlamento europeo; osserva nondimeno che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, si potrebbero apportare miglioramenti per quanto concerne l'informazione della commissione competente sull'esito delle sessioni del Consiglio Affari esteri e la consultazione del Parlamento onde assicurare che si tenga dovutamente conto dei suoi pareri prima dell'adozione di mandati e strategie nel settore della PESC; attende con interesse la revisione degli strumenti di assistenza esterna e un esito che riconosca i diritti del Parlamento con riferimento ai documenti strategici e ai programmi d'azione pluriennali, quali sanciti all'articolo 290 del TFUE; chiede inoltre una migliore informazione e consultazione del Parlamento in tutte le fasi della procedura per le decisioni PESC del Consiglio relative ad accordi con paesi terzi, in particolare prima di decidere di conferire alla Commissione europea o al vicepresidente/alto rappresentante il mandato di negoziare e firmare accordi a nome dell'Unione e per quanto attiene ai quadri per la partecipazione di paesi terzi alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'UE;

4.

invita il Consiglio, al momento della stesura delle future relazioni annuali sulla PESC, ad avviare al più presto un dialogo con la commissione per gli affari esteri al fine di discutere il quadro politico generale per l'anno successivo e gli obiettivi strategici a più lungo termine e di fissare un parametro di riferimento per fornire ai cittadini europei una dichiarazione chiara sull'evoluzione, le priorità e i progressi della politica estera dell'Unione europea;

UN NUOVO APPROCCIO GLOBALE ALLA POLITICA ESTERA DELL'UE

5.

sottolinea che nel secondo decennio del ventunesimo secolo vi è una crescente consapevolezza fra i cittadini dell'Europa e di altre regioni del mondo che, per fronteggiare le minacce e le sfide globali sono adeguati soltanto approcci globali comprendenti strumenti diplomatici, economici, di sviluppo e - in ultima istanza e in piena conformità con le disposizioni della Carta dell'ONU - militari;

6.

reputa che, grazie al trattato di Lisbona, l'UE disponga di tutti i mezzi necessari per adottare un approccio globale di questo tipo, che utilizzi tutte le risorse diplomatiche e finanziarie dell'Unione a sostegno di orientamenti strategici comuni, con la finalità di esercitare la maggior influenza possibile nel promuovere la sicurezza e la prosperità economica dei cittadini europei e dei loro vicini, nonché i diritti fondamentali; chiede che sia portato avanti lo sviluppo di un idoneo meccanismo in seno al SEAE, con la partecipazione dei pertinenti servizi della Commissione, nel quale le competenze geografiche e tematiche si integrino e guidino un approccio globale alla programmazione, alla formulazione e all'attuazione della politica;

7.

sottolinea che una concezione comprensiva della PESC abbraccia tutti i settori della politica estera, inclusa la definizione progressiva di una politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) che potrebbe condurre a una difesa comune, ponendo l'accento sul perseguimento, pur nel rispetto della specificità di ciascuna componente dell'azione esterna, della coerenza e della corrispondenza; ribadisce che un simile approccio allo sviluppo della politica estera dell'UE deve basarsi sui principi e sugli obiettivi sanciti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, nel senso che l'azione esterna dell'UE deve essere ispirata dalla promozione e dalla tutela dei valori dell'Unione, come il rispetto dei diritti umani, la libertà, la democrazia e lo Stato di diritto; sottolinea, al tempo stesso, l'importanza di un più stretto coordinamento tra le dimensioni interna ed esterna delle politiche di sicurezza dell'UE, che dovrebbe riflettersi nell'azione esterna dell'Unione;

8.

osserva che nel 2013 ricorrerà il decennale dell'adozione della strategia di sicurezza europea e sottolinea pertanto la necessità di aggiornare e consolidare tale documento quadro, adeguandolo all'attuale contesto internazionale;

L'ARCHITETTURA DELLA POLITICA ESTERA

9.

sottolinea il ruolo di leadership politica che ci si attende dal vicepresidente/alto rappresentante per garantire l'unità, il coordinamento, la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'UE; invita il vicepresidente/alto rappresentante ad avvalersi pienamente e tempestivamente dei suoi poteri per avviare, attuare e garantire la conformità con la PESC, associando pienamente i competenti organi del Parlamento a tale sforzo; plaude all'importante ruolo di guida che, a nome della comunità internazionale, il vicepresidente/alto rappresentante ha svolto in circostanze difficili nei negoziati con l'Iran;tiene conto degli importanti legami storici tra il popolo europeo e quello iraniano; chiede un esercizio di leadership per potenziare il ruolo dell'Unione europea nel sostegno al vicinato europeo, alla luce della primavera araba e in particolare dei processi di transizione democratica nel Mediterraneo del Sud, anche attraverso il nuovo Fondo europeo per la democrazia, nonché rispetto allo stagnante processo di pace in Medio Oriente;

10.

riconosce la funzione cruciale svolta dal SEAE (compresi le delegazioni e i rappresentanti speciali dell'UE) assistendo il vicepresidente/alto rappresentante nel perseguimento di un approccio politico maggiormente strategico, coerente e uniforme all'azione esterna dell'UE; afferma la propria intenzione di continuare a monitorare l'equilibrio geografico e di genere del personale del SEAE, anche ad alto livello, e di valutare se la nomina di diplomatici degli Stati membri a capi delegazione e in altre posizioni chiave avvenga nell'interesse dell'Unione e non solamente dei rispettivi Stati membri; sottolinea l'importanza di disporre di un SEAE pienamente funzionale ed efficiente e di rafforzare le relazioni tra SEAE, Commissione e Stati membri, al fine di conseguire sinergie nell'attuazione efficace dell'azione esterna e di comunicare un messaggio univoco dell'Unione sulle grandi questioni politiche;

11.

sottolinea che il ruolo dei rappresentanti speciali dell'UE dovrebbe essere complementare e coerente rispetto al lavoro, specifico per ogni paese, dei capi delle delegazioni dell'UE, e dovrebbe rappresentare e coordinare la politica dell'Unione stessa nei confronti di regioni con strategie o interessi di sicurezza specifici, che necessitano di una presenza e di una visibilità permanenti dell'UE; si compiace della reazione positiva del vicepresidente/alto rappresentante al fatto che il Parlamento inviti i rappresentanti speciali dell'UE e i capi di delegazione di nuova nomina per uno scambio di opinioni prima che assumano le funzioni; chiede una migliore comunicazione e un migliore accesso ai rapporti politici delle delegazioni e dei rappresentanti speciali dell'UE, affinché il Parlamento sia informato con completezza e tempestività sugli sviluppi in loco, in particolare nelle zone ritenute di importanza strategica od oggetto di inquietudini politiche;

12.

ribadisce la sua posizione secondo cui le politiche tematiche importanti gestite in precedenza da rappresentanti personali dovrebbero essere sostenute appieno dal SEAE e disporre di un'adeguata rappresentanza politica esterna; chiede conseguentemente che siano presentate proposte analoghe a quella relativa ai diritti umani;

13.

accoglie con favore la decisione di nominare un rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani cui dovrebbe essere conferito un mandato forte per integrare i diritti umani in tutti gli aspetti della PESC, della PSDC e di altre politiche dell'Unione e assicurare visibilità e coerenza all'azione dell'UE in tale ambito;

14.

ritiene che orientamenti strategici chiaramente definiti contribuiranno ad adeguare le risorse finanziarie dell'Unione, notevoli ma non illimitate, alle ambizioni e alle priorità della sua azione esterna; sottolinea che un approccio strategico di questo tipo dovrebbe essere soggetto al controllo democratico, che non dovrebbe tuttavia impedire o rallentare la flessibilità di risposta al mutare delle circostanze politiche in loco;

15.

plaude all'impegno assunto dagli Stati membri nel trattato di Lisbona di svolgere appieno il loro ruolo nell'elaborazione, nell'attuazione e nel coordinamento della politica estera dell'UE e di assicurare la coerenza di tale politica con le altre politiche dell'Unione; sottolinea l'importanza della solidarietà tra gli Stati membri, in un periodo di ristrettezze economiche, allorché si tratta di migliorare l'efficacia dell'Unione quale attore globale e coeso; rileva in particolare l'importanza della messa a disposizione di capacità militari e civili da parte degli Stati membri ai fini dell'attuazione efficace della PSDC; deplora nondimeno che le relazioni bilaterali di alcuni Stati membri con paesi terzi ancora offuschino o indeboliscano la coerenza dell'azione dell'Unione, e chiede che gli Stati membri compiano maggiori sforzi per allineare le loro politiche esterne sulla PESC;

16.

invita il vicepresidente/alto rappresentante a potenziare la cooperazione sistematica tra tutti gli Stati membri nel quadro della PESC e, in parallelo, a sondare appieno le possibilità di cooperazione rafforzata offerte dal trattato di Lisbona, compresa l'elaborazione di orientamenti per il conferimento di specifici incarichi e missioni a una coalizione dei volenterosi, una sorta di "nucleo centrale" di Stati membri, nonché ad avviare il processo che porterà all'adozione di conclusioni da parte del Consiglio europeo sulla cooperazione strutturata permanente nei settori della sicurezza e della difesa e sull'applicazione della clausola di difesa reciproca;

POLITICA ESTERA: ARCHITETTURA FINANZIARIA E DI BILANCIO

17.

rammenta che la revisione dell'accordo interistituzionale del 2006 relativo alla disciplina di bilancio e alla sana gestione finanziaria deve segnare un ulteriore passo verso una maggiore trasparenza nel settore della PESC e verso la trasmissione di informazioni pertinenti all'autorità di bilancio conformemente alla dichiarazione del vicepresidente/alto rappresentante sulla responsabilità politica; reputa a tale proposito che la trasparenza totale e il controllo democratico necessitino di linee di bilancio separate per ogni singola operazione e missione in ambito PESD e per ciascun rappresentante speciale dell'UE, unitamente a procedure razionalizzate ma trasparenti per il trasferimento di fondi da una voce all'altra, se le circostanze lo esigono; è al contempo persuaso che la flessibilità e la reattività richieste per la PESC non debbano essere disattese;

18.

ribadisce che le risorse dell'UE disponibili per l'attuazione della PESC vanno utilizzate nel modo più efficiente possibile e che pertanto la sinergia tra le azioni esterne dell'UE e degli Stati membri deve essere conseguita in termini sia politici che di bilancio;

19.

ritiene che il meccanismo ATHENA per il finanziamento dei costi comuni delle operazioni militari e di difesa condotte dall'Unione europea non fornisca un quadro adeguato di tutte le incidenze finanziarie delle missioni effettuate in ambito PESC e chiede pertanto un chiaro elenco di tutte le spese:

20.

si compiace della maggiore importanza accordata alla sistematicità e alla coerenza in tutti gli strumenti finanziari dell'UE, ad esempio sotto forma di disposizioni trasversali sul SEAE nelle proposte di regolamento concernenti i nuovi strumenti finanziari per le relazioni esterne per il periodo 2014-2020; ritiene che un siffatto approccio dimostrerà il valore aggiunto dell'UE nella ricerca della sicurezza e della prosperità per i cittadini europei; sottolinea, a tale proposito, che gli strumenti finanziari dovrebbero essere utilizzati in modo complementare in tutta la sfera della politica estera dell'Unione, senza duplicazioni;

21.

sottolinea l'importanza di garantire che i nuovi strumenti finanziari per le relazioni esterne all'esame del Parlamento e del Consiglio siano tarati e finanziati in modo adeguato per rispondere agli interessi strategici dell'UE, e che siano adattabili a circostanze politiche mutevoli; chiede pertanto che il bilancio dell'Unione (il quadro finanziario pluriennale 2014-2020) sia dotato di idonee risorse, in linea con le ambizioni e le priorità dell'UE in quanto attore globale, così da poter offrire un futuro di sicurezza e prosperità ai cittadini e assicurare la flessibilità necessaria per fronteggiare sviluppi imprevisti;

22.

ritiene che un approccio più coeso e globale all'applicazione degli strumenti dell'UE per le relazioni esterne a sostegno degli obiettivi politici e strategici comuni offrirà risposte più efficienti ed efficaci in termini di costi alle sfide della politica estera e di sicurezza e, conseguentemente, una sicurezza e una prosperità maggiori ai cittadini europei; sottolinea che, affinché il Parlamento possa rassicurare i cittadini quanto alla coerenza e all'efficacia sotto il profilo dei costi degli strumenti finanziari e delle politiche esterne, i poteri che i trattati conferiscono al Parlamento stesso (segnatamente l'articolo 290 del TFUE) debbono trovare idoneo riscontro nella revisione degli strumenti finanziari e, in particolar modo, nell'utilizzo di atti delegati per i documenti di programmazione strategica;

23.

reputa che, per coerenza con i valori propri dell'Unione, andrebbero rafforzati gli strumenti finanziari che promuovono, tra l’altro, il consolidamento della pace, la sicurezza, la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e le società eque in quanto si tratta di strumenti strategici dell’azione esterna e della politica estera dell’UE per affrontare le sfide a livello globale;

24.

sottolinea l'importanza di assicurare la coerenza fra programmazione, formulazione e attuazione delle politiche grazie a un'idonea combinazione di strumenti finanziari esterni nel settore degli affari esteri; chiede, fra l'altro, una continuità della complementarità fra la PESC e lo strumento di stabilità nei settori della mediazione, della prevenzione dei conflitti, della gestione delle crisi e della pacificazione postbellica, come pure un ulteriore lavoro in direzione della complementarità con gli strumenti geografici destinati all'impegno a lungo termine con un paese o una regione; plaude all'istituzione di un nuovo strumento di partenariato, come richiesto dal Parlamento europeo, che conferisce un significativo valore aggiunto alla PESC in quanto offre un quadro finanziario per la cooperazione tra l'Unione e i paesi terzi in relazione a obiettivi che derivano dai rapporti bilaterali, regionali o multilaterali dell'UE ma che esulano dall'ambito di applicazione dello strumento di cooperazione allo sviluppo;

25.

reputa che sia possibile contribuire a un siffatto approccio stabilendo chiari parametri di riferimento che il Parlamento europeo dovrebbe monitorare e valutare nel breve, nel medio e nel lungo periodo; chiede che siano definiti dei criteri per la politica estera dell'UE, attingendo ai documenti di programmazione strategica o ai quadri politici strategici esistenti (come per il Corno d'Africa o il Sahel), che comprendano una definizione più sistematica e quantificabile delle priorità e degli obiettivi nonché delle risorse da utilizzare secondo calendari precisi per il breve, il medio e il lungo periodo;

26.

reputa che un approccio globale all'azione esterna dell'Unione imponga, tra l'altro, un maggiore allineamento e un rafforzamento reciproco tra la PESC e la politica europea di vicinato (PEV); accoglie con favore, a tale riguardo, la risposta politica comune della Commissione e del SEAE agli eventi che hanno interessato il vicinato meridionale, quale emerge dalla "comunicazione congiunta" del 25 maggio 2011; ritiene, inoltre, che le strutture multilaterali della PEV debbano essere consolidate e sviluppate in maniera più strategica, in modo da promuovere con efficacia le priorità di politica estera dell'Unione; sostiene che il SEAE e la Commissione, considerata la centralità del "multilateralismo efficace" nell'azione esterna dell'Unione, debbano valutare se la componente multilaterale della PEV possa fungere da quadro per organizzare le relazioni politiche nella grande Europa;

PRIORITÀ STRATEGICHE: I CERCHI CONCENTRICI DELLA PACE, DELLA SICUREZZA E DELLO SVILUPPO SOCIOECONOMICO

27.

ritiene che gli interessi, gli obiettivi e gli orientamenti strategici da perseguire attraverso la PESC debbano essere fondati sul conseguimento della pace, della sicurezza e della prosperità per i cittadini europei e dei paesi esterni all'Europa, in primo luogo nel vicinato dell'UE ma anche oltre, e debbano essere guidati dai principi che hanno ispirato la creazione dell'UE stessa, in particolare la democrazia, lo Stato di diritto, l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il rispetto della dignità umana, l'uguaglianza e la solidarietà, e il rispetto del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite, compreso l'esercizio della "responsabilità di proteggere";

28.

continua a sostenere l'allargamento potenziale dell'Unione europea a qualsiasi Stato europeo che rispetti i valori dell'UE, che sia impegnato a promuoverli e che sia disposto e idoneo a soddisfare i criteri di adesione;

29.

osserva che, nel tempo, l'UE ha sviluppato relazioni con paesi e organizzazioni regionali che hanno basi giuridiche e contrattuali differenti, di cui alcune sono state qualificate come "strategiche"; osserva che non esiste una formula chiara per determinare la scelta di un partner strategico da parte dell'UE e che, quando le scelte vengono compiute, il Parlamento europeo non è né informato né consultato; rileva che l'effetto leva determinato da relazioni bilaterali autentiche e responsabili può costituire un importante fattore moltiplicatore di forza per la politica estera dell'UE tanto a livello regionale quanto in seno ai forum multilaterali e che, conseguentemente, la scelta dei partner strategici merita un'accurata riflessione alla luce dei valori e degli obiettivi strategici che l'UE intende proiettare;

30.

ritiene pertanto che le future decisioni in materia di partner strategici debbano essere attentamente inquadrate in funzione delle priorità della politica estera dell'Unione nei confronti di un paese o di una regione determinati, oppure nei forum internazionali, e che occorra tenere in debita considerazione la possibilità di porre fine a partenariati che divengano obsoleti o risultino controproducenti; chiede pertanto un dibattito di aggiornamento con il Parlamento europeo per dare seguito alla discussione del Consiglio europeo del settembre 2010 sui partenariati strategici e chiede altresì che il Parlamento sia informato regolarmente prima delle decisioni sui futuri partenariati, in particolare nel caso in cui tali partenariati ricevano un sostegno finanziario dal bilancio dell'UE o implichino un più stretto rapporto contrattuale con la stessa;

31.

è del parere che, affinché l'Unione risulti efficace nel portare ai cittadini pace, sicurezza e sviluppo socioeconomico in un contesto politico internazionale altamente competitivo, mutevole e imprevedibile, sia importante concentrare le sue limitate risorse sulle priorità strategiche, partendo dalle sfide "più vicine", in particolar modo nei paesi dell'allargamento e nel vicinato, per poi muovere verso l'esterno in cerchi concentrici, considerando, all'occorrenza, il ruolo e l'influenza relativa delle organizzazioni regionali;

32.

ritiene che rispettando gli impegni assunti nel quadro dell'allargamento e dimostrando responsabilità nei confronti dei paesi vicini l'Unione rafforzerà la credibilità della propria portata mondiale; riconferma l'impegno dell'UE a favore di un multilateralismo efficace incentrato sul sistema delle Nazioni Unite e sottolinea l'importanza della cooperazione con altri partner internazionali nel rispondere alle crisi, alle minacce e alle sfide globali;

Balcani occidentali

33.

sostiene le strategie dell'UE nei confronti dei Balcani occidentali, compresa la prospettiva di un allargamento, intese a promuovere la democratizzazione, la stabilizzazione, la risoluzione pacifica dei conflitti e la modernizzazione socioeconomica tanto dei singoli paesi quanto della regione nella sua interezza; rileva con inquietudine che l'instabilità politica, le debolezze istituzionali, la corruzione diffusa, la criminalità organizzata e le problematiche regionali e bilaterali e le problematiche bilaterali irrisolte sono d'intralcio a un ulteriore progresso verso l'integrazione nell'UE di taluni paesi; invita pertanto l'UE a affrontare con maggiore incisività tali questioni nell'ambito del processo d'integrazione, in linea con la Carta delle Nazioni unite, e a rafforzare il suo ruolo centrale nella regione;

34.

ribadisce il suo sostegno a un miglioramento del processo di adesione dei Balcani occidentali adottando un approccio maggiormente fondato su parametri di riferimento, rendendolo più trasparente e reciprocamente responsabile e introducendo indicatori chiari; invita l'UE a compiere sforzi nuovi, convincenti e autentici per rilanciare il processo di ampliamento e a continuare ad accordare la priorità alle seguenti condizioni: un dialogo politico costruttivo, relazioni di buon vicinato, lo sviluppo economico, il consolidamento dello Stato di diritto, ivi compresi la garanzia della libertà d'espressione e il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, la lotta efficace alla corruzione e alla criminalità organizzata, il potenziamento dell'efficacia e dell'indipendenza della magistratura, il miglioramento delle capacità amministrative nell'applicazione della normativa inerente all'acquis, il contrasto alle tensioni interetniche e interreligiose e il miglioramento della situazione dei rifugiati e dei profughi, come pure la risoluzione delle questioni bilaterali e regionali aperte;

35.

reputa inoltre cruciale che la politica estera dell'UE nei confronti di una regione con una recente storia di conflitti armati interetnici promuova un clima di tolleranza, il rispetto dei diritti delle persone appartenenti alle minoranze, politiche e normative antidiscriminazione, relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale, anche attraverso sistemi di istruzione maggiormente integrati (scambi intraregionali di studenti) e la collaborazione scientifica, quali requisiti preliminari per la stabilità europea e quale strumento per agevolare la conciliazione;

36.

accoglie con favore la riconfigurazione della missione EULEX e il suo riorientamento verso lo Stato di diritto e il mandato esecutivo; si attende che la missione sia pienamente operativa su tutto il territorio del Kosovo, Nord compreso, e che intensifichi la lotta contro la corruzione a tutti i livelli, anche contro la criminalità organizzata;

Turchia

37.

accoglie favorevolmente l'agenda positiva della Commissione per le relazioni UE-Turchia; esprime preoccupazione per la situazione in un certo numero di settori, segnatamente per quanto concerne la libertà di espressione, lo stato di diritto, i diritti delle donne in Turchia, i lenti progressi verso una nuova costituzione civile e, inoltre, la polarizzazione della società turca; incoraggia la Turchia ad accelerare il processo di riforma; sottolinea che la Turchia è non solo un paese candidato ma anche un importante partner strategico e un alleato in ambito NATO; chiede pertanto che sia rafforzato il dialogo politico in corso con il paese sulle scelte e gli obiettivi di mutuo interesse in materia di politica estera; sottolinea l'importanza di incoraggiare la Turchia a perseguire la propria politica estera in un quadro di buone relazioni di vicinato, di stretto dialogo e di coordinamento con l'Unione europea al fine di instaurare valide sinergie e rafforzare le possibilità di un impatto positivo, in particolare per quanto concerne il sostegno al processo di riforma nel mondo arabo; auspica un miglioramento delle condizioni per l'apertura di nuovi capitoli dei negoziati di adesione (ad esempio la ratifica e l'attuazione al protocollo di Ankara);

Vicinato meridionale e Medio Oriente

38.

chiede la piena operatività dei principi a fondamento dell'approccio della nuova politica europea di vicinato (PEV) quali delineati nella comunicazione congiunta del vicepresidente/alto rappresentante e della Commissione del 25 maggio 2011, in particolare il principio "more for more" (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno), i principi di differenziazione e di responsabilità reciproca e il "partenariato con la società"; chiede che l'assistenza dell'UE sia pienamente allineata su tale nuovo approccio; rammenta che la comunicazione congiunta "Realizzare una nuova politica europea di vicinato" del 15 maggio 2012 elenca per i paesi della regione le seguenti sfide: democrazia sostenibile, sviluppo economico e crescita inclusivi, mobilità, cooperazione regionale e Stato di diritto;

39.

rammenta che il vicinato meridionale riveste un'importanza fondamentale per l'Unione europea; sottolinea la necessità di un rafforzamento del partenariato tra l'UE e i paesi e le società del vicinato per sostenere la transizione verso democrazie consolidate, e insiste affinché, nella risposta dell'UE alla primavera araba, si pervenga a un miglior equilibrio fra il perseguimento di approcci orientati al mercato, da un lato, e di approcci umani e sociali dall'altro; chiede pertanto una maggiore attenzione ai diritti umani, allo Stato di diritto, all'occupazione (in particolare dei giovani), all'istruzione, alla formazione e allo sviluppo regionale, onde contribuire a mitigare l'attuale crisi sociale ed economica in tali paesi e fornire l'assistenza necessaria per sostenere il rafforzamento del buon governo e delle riforme politiche democratiche nonché lo sviluppo sociale ed economico; sottolinea inoltre l'importanza di sostenere il rafforzamento delle capacità istituzionali e l'efficacia della pubblica amministrazione, anche per i parlamenti di questi paesi, un sistema giudiziario indipendente, il potenziamento delle organizzazioni della società civile e dei media indipendenti e la formazione di partiti politici pluralistici in seno a un sistema quanto più possibile laico, in cui i diritti delle donne siano pienamente rispettati e in cui vi siano chiari miglioramenti nel rispetto dei principali diritti fondamentali, quale ad esempio il diritto alla libertà di religione nei suoi aspetti individuali, collettivi, pubblici, privati e istituzionali;

40.

ribadisce che le relazioni economiche, politiche, sociali, culturali o di qualsiasi altro tipo tra l'UE e i paesi PEV devono basarsi sulla parità di trattamento, sulla solidarietà, sul dialogo e sul rispetto delle asimmetrie e delle caratteristiche specifiche di ciascun paese;

41.

ritiene che la valutazione dei progressi generali compiuti dai paesi partner debba essere fondata sulla reciproca trasparenza e basarsi sul livello d'impegno a realizzare le riforme e su parametri di riferimento, definiti in modo chiaro e concordati insieme, che definiscano calendari per l'attuazione delle riforme previste nei piani d'azione; è del parere che tali parametri di riferimento dovrebbero costituire la base di un monitoraggio e di una valutazione regolari e, laddove possibile, congiunti, che includano un ruolo a tutto tondo per la società civile, onde assicurare un'attuazione efficace e trasparente delle politiche;

42.

sottolinea l'importanza dell'Unione per il Mediterraneo quale strumento per l'istituzionalizzazione delle relazioni con il vicinato meridionale; pone in evidenza la necessità di superare lo stato di paralisi in cui l'organizzazione è piombata; plaude ai cambiamenti messi in atto per quanto riguarda la copresidenza europea e auspica che il dinamismo del nuovo segretario generale contribuisca a far progredire i progetti individuati;

43.

rammenta l'impegno dell'UE nei confronti del processo di pace in Medio Oriente e il suo appoggio alla soluzione basata sulla coesistenza di due Stati, che prevede che lo Stato di Israele e uno Stato della Palestina indipendente, democratico, territorialmente contiguo e vitale vivano fianco a fianco in pace e sicurezza;

44.

ricorda che la soluzione del conflitto nel Medio Oriente riveste interesse fondamentale per l'Unione europea, oltre che per le parti stesse e per tutta la regione; sottolinea pertanto che la necessità di far avanzare il processo di pace risulta ancora più pressante a causa dei mutamenti in corso nel mondo arabo;

Iran

45.

sostiene l'approccio a doppio binario del Consiglio volto a trovare una soluzione diplomatica, essendo questo l'unico approccio possibile alla questione nucleare iraniana; ricorda che le sanzioni non sono fini a se stesse; esorta il gruppo di paesi EU3+3 e l'Iran a restare al tavolo dei negoziati e invita i negoziatori ad adoperarsi per trovare un accordo; sottolinea che, in linea con un principio fondamentale del TNP, l'Iran ha il diritto di arricchire l'uranio a scopi pacifici e di ricevere assistenza tecnica per gli stessi obiettivi; esprime preoccupazione per la possibilità di un'azione militare, invita tutte le parti a impegnarsi per una risoluzione pacifica ed esorta l'Iran a rispettare il trattato di non proliferazione e le risoluzioni delle Nazioni Unite e a cooperare pienamente con l'AIEA;

46.

inoltre, invita il vicepresidente/alto rappresentante e il Consiglio a prendere in considerazione misure positive qualora l'Iran si impegni a limitare l'arricchimento dell'uranio al di sotto del 5 %, a esportare tutte le scorte di uranio al di sopra di tale soglia ai fini della loro conversione in barre di combustibile da utilizzare a fini civili, e a rendere pienamente accessibili tutti gli aspetti del suo programma nucleare all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), in modo che l'AIEA possa verificare che il programma nucleare dell'Iran mira a scopi interamente civili; invita il vicepresidente/l'alto rappresentante e il Consiglio a riattivare il percorso diplomatico su altre questioni di reciproco interesse per l'UE e l'Iran, quali la sicurezza regionale, i diritti umani e la situazione in Siria, Afghanistan, Iraq e nel Golfo Persico; invita l'Iran a svolgere un ruolo costruttivo nella sicurezza regionale;

47.

esorta pertanto il vicepresidente/alto rappresentante e il Consiglio a chiedere con forza che l'Iran rispetti i diritti umani; sottolinea la necessità che la politica dell'UE nei confronti dell'Iran esprima solidarietà con tutti coloro che resistono alla repressione e che lottano per le libertà fondamentali e la democrazia; ribadisce che una presenza UE sul terreno potrebbe garantire che gli Stati membri, così come l'UE, valutino correttamente l'evoluzione in tutti i settori e comunichino con le autorità iraniane; ritiene che l'apertura di una delegazione UE a Teheran potrebbe aver luogo in un momento opportuno dello sviluppo delle relazioni UE-Iran;

Libia

48.

invita il vicepresidente/alto rappresentante a garantire un rapido invio in Libia di personale e specialisti istituzionali in numero adeguato per aiutare il paese a soddisfare le proprie esigenze e per rispondere alle richieste della Libia in materia di consolidamento delle capacità, governance, società civile e sviluppo; esorta l'Unione europea a sostenere la transizione democratica in Libia in tutti i campi e invita il vicepresidente/alto rappresentante a far sì che, nel rispondere alle esigenze e alle richieste della Libia, gli Stati membri dell'UE agiscano in modo coordinato, coerentemente con i principi e i valori dell'Unione e con gli interessi strategici;

Siria

49.

esorta il vicepresidente/alto rappresentante, il Consiglio e gli Stati membri a impegnarsi a fondo nella ricerca di una soluzione alla crisi in Siria; invita il vicepresidente/alto rappresentante a garantire che gli Stati membri dell'UE agiscano in modo unito e coordinato in seno al Consiglio di sicurezza dell'ONU, che rappresenta il forum appropriato per discutere di un potenziale intervento internazionale in Siria appoggiato dalle Nazioni Unite; esorta altresì il vicepresidente/alto rappresentante a intensificare gli sforzi per esercitare pressioni diplomatiche su Russia e Cina allo scopo di sbloccare la situazione di stallo relativa alla Siria in seno al Consiglio di sicurezza; invita il vicepresidente/alto rappresentante e la Commissione a studiare tutte le possibilità per fornire e potenziare l'assistenza umanitaria in risposta alle esigenze dei paesi vicini che, in particolare a causa dell'afflusso di rifugiati, sono più colpiti dalla crisi siriana;

Vicinato orientale

50.

ricorda che il vicinato orientale riveste importanza strategica; chiede maggiori sforzi e un maggiore impegno politico per raggiungere gli obiettivi del partenariato orientale quali enunciati nella dichiarazione di Praga e nelle conclusioni del vertice di Varsavia, e richiamati nella comunicazione congiunta "Partenariato orientale: una roadmap fino al vertice dell'autunno 2013" del 15 maggio 2012, tra cui in particolare l'accelerazione dell'associazione politica e dell'integrazione economica e una maggiore mobilità dei cittadini in un ambiente sicuro e ben gestito; è del parere che l'Unione debba in particolar modo portare avanti i negoziati sugli accordi di associazione con i partner orientali e concludere tali accordi per promuovere la mobilità mediante i partenariati per la mobilità e i dialoghi in materia di visti, e garantire progressi continui nell'adozione e nell'attuazione delle riforme, in stretta associazione con l'Assemblea parlamentare EURONEST; sottolinea che tutte le decisioni devono essere accompagnate dallo stanziamento di risorse finanziarie adeguate e chiede un miglioramento dell'azione relativa ai temi citati nell'ambito del partenariato per la modernizzazione;

51.

si rammarica tuttavia del fatto che nei paesi del partenariato orientale la situazione generale in fatto di norme democratiche e rispetto dei diritti umani abbia compiuto progressi pressoché nulli; sottolinea, inoltre, che non potrà esservi pieno sviluppo del partenariato orientale sino a quando tutti i conflitti congelati non saranno risolti; chiede, a tale riguardo, un coinvolgimento più attivo dell'UE nei pertinenti processi di pace per dare corso a iniziative credibili tese a superare le attuali situazioni di stallo, agevolare la ripresa del dialogo tra le parti e creare le condizioni necessarie al raggiungimento di soluzioni complete e durature;

52.

chiede un impegno più forte da parte dell'UE, in cooperazione con i partner regionali, nella soluzione dei "conflitti congelati" in atto nei territori dei paesi del vicinato orientale, in particolare lo sblocco della situazione nell'Ossezia meridionale e nell'Abkhazia, come pure nel superamento dello stallo nel conflitto del Nagorno-Karabakh, svolgendo pienamente il suo ruolo a sostegno di qualunque accordo di pace ne derivi; ritiene che la questione transnistriana potrebbe rappresentare un buon banco di prova per la buona volontà dei partner regionali;

Moldova

53.

plaude agli sforzi multidimensionali compiuti dalla Repubblica moldova per avvicinarsi all'UE, in particolare portando avanti le riforme politiche interne e compiendo passi sostanziali e positivi nell'ambito dei negoziati "5+2" concernenti il conflitto transnistriano;

Ucraina

54.

sottolinea che, sebbene l'accordo tra l'UE e l'Ucraina sia stato siglato, la firma e la ratifica dello stesso possono avere corso unicamente se l'Ucraina adempie ai requisiti necessari, ovvero se assicura il rispetto dei diritti delle minoranze e se attua lo Stato di diritto rafforzando la stabilità, l'indipendenza e l'efficacia delle istituzioni che lo garantiscono e dimostrando rispetto per i diritti dell'opposizione e cessando la persecuzione di quest'ultima, così da instaurare una democrazia autenticamente pluralista; invita il vicepresidente/alto rappresentante e la Commissione a garantire sufficienti mezzi finanziari a sostegno delle missioni supplementari di osservazione elettorale previste per le prossime elezioni parlamentari in Ucraina; invita il parlamento ucraino a modificare il codice penale, che risale all'epoca sovietica, abrogando le sanzioni penali previste per atti di chiaro indirizzo politico compiuti da funzionari statali nell'esercizio delle proprie funzioni ufficiali;

Bielorussia

55.

invita le autorità bielorusse a liberare tutti i prigionieri politici; chiede che lo sviluppo delle relazioni con le autorità bielorusse sia subordinato ai progressi in direzione del rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti umani; ricorda che non vi potrà essere alcun progresso nel dialogo tra UE e Bielorussia finché tutti i prigionieri politici non saranno stati liberati e riabilitati; plaude nel contempo agli sforzi compiuti dall'UE e dalla sua delegazione a Minsk per avvicinarsi maggiormente alla società civile bielorussa, anche attraverso un "dialogo europeo per la modernizzazione", procedure semplificate di rilascio dei visti e una maggiore partecipazione dei cittadini bielorussi ai programmi dell'UE;

Caucaso meridionale

56.

rileva i notevoli progressi compiuti nel quadro del partenariato orientale per rafforzare le relazioni dell'Unione europea con l'Armenia, l'Azerbaigian e la Georgia; chiede ulteriori azioni volte ad approfondire le relazioni tra l'UE e i tre paesi del Caucaso meridionale;

Strategia per il Mar Nero

57.

sottolinea l'importanza strategica che la regione del Mar Nero riveste per l'Unione e invita nuovamente la Commissione e il SEAE a predisporre una strategia per tale regione che definisca un approccio integrato e completo dell'UE per rispondere alle sfide e cogliere le opportunità che la regione presenta;

Russia

58.

sostiene la politica di impegno critico dell'Unione nei confronti della Russia; ritiene che la Russia sia un importante partner e vicino strategico, ma continua a nutrire preoccupazioni relativamente al suo impegno in materia di Stato di diritto, democrazia pluralista e diritti umani; deplora, in particolare, le continue intimidazioni, molestie e arresti di cui sono oggetto i rappresentanti delle forze dell'opposizione e delle organizzazioni non governative, la recente adozione di una legge sul finanziamento delle ONG e la crescente pressione esercitata sui media liberi e indipendenti; a tale proposito, invita l'Unione a continuare a esigere che la Russia assuma le proprie responsabilità in quanto membro del Consiglio d'Europa e dell'OSCE; sottolinea che il rafforzamento dello Stato di diritto in tutti i settori della vita pubblica russa, economia compresa, non solo rappresenterebbe una risposta costruttiva al crescente malcontento espresso da numerosi cittadini russi, ma anche è necessario per sviluppare un autentico partenariato costruttivo tra UE e Russia; sottolinea la disponibilità dell'UE a contribuire al partenariato per la modernizzazione come pure a qualsiasi progetto che succeda all'attuale accordo di partenariato e cooperazione e che sia vincolato ai progressi della Russia nel settore dei diritti dell'uomo, dello Stato di diritto e della democrazia pluralista;

59.

ritiene che la recente condanna di tre componenti del collettivo femminista punk Pussy Riot a due anni di colonia penale per teppismo motivato da odio religioso sia un elemento delle restrizioni al dissenso politico e alle forze dell'opposizione, comprima lo spazio democratico in Russia e pregiudichi profondamente la credibilità del sistema giudiziario russo; condanna fermamente tale sentenza dettata da ragioni politiche e auspica che la condanna sia riformata in appello, con la liberazione delle tre giovani di Pussy Riot;

60.

reputa che la base migliore per un partenariato più stretto debba essere un nuovo accordo di partenariato e di cooperazione ambizioso e completo che includa capitoli sul dialogo politico, il commercio e gli investimenti, la cooperazione energetica, il dialogo sui temi dei diritti umani, della giustizia, della libertà e della sicurezza; sottolinea la necessità di costruire un vero partenariato tra la società europea e quella russa e, a tale proposito, plaude ai progressi realizzati nell'attuazione delle "misure comuni in vista dell'abolizione dell'obbligo di visto" concordate tra UE e Russia;

61.

invita il vicepresidente/l'alto rappresentante e il Consiglio a collaborare con la Russia e la Cina per superare le divergenze, (anche in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite), rispetto alla valutazione della situazione in Siria, con l'obiettivo comune di spezzare il ciclo di violenza, evitare una guerra civile e trovare una soluzione pacifica e duratura in Siria; accoglie con favore la cooperazione con la Russia nei negoziati UE3+3 con l'Iran per evitare che quest'ultima si doti di armi nucleari;

62.

invita la Russia a migliorare la stabilità, la cooperazione politica e lo sviluppo economico, fermo restando il diritto sovrano di ciascuna parte di organizzare i propri dispositivi di sicurezza; esorta la Russia a rispettare l'integrità territoriale e costituzionale dei paesi vicini della regione e ad aderire al consenso internazionale nell'ambito delle Nazioni Unite in materia di democrazia emergente;

63.

sottolinea che, mentre gli Stati membri si accingono a procedere al collegamento e all'integrazione dei mercati nazionali attraverso investimenti nelle infrastrutture e l'approvazione di normative comuni, occorre anche continuare a impegnarsi per collaborare con la Russia all'individuazione di misure creative e reciprocamente accettabili volte a ridurre le disparità tra i due mercati energetici;

64.

esprime preoccupazione per la recente ipermilitarizzazione dell'area di Kaliningrad, che causa una crescente insicurezza nell'area confinante dell'UE;

Asia centrale

65.

sostiene la promozione, da parte dell'UE, di un approccio regionale nell'Asia centrale, cruciale per fronteggiare la dimensione regionale di problematiche che comprendono la criminalità organizzata, il traffico di stupefacenti, di materiali radioattivi e di esseri umani, il terrorismo, le catastrofi ambientali e di origine umana e la gestione delle risorse idriche ed energetiche; deplora tuttavia la mancanza di progressi sostanziali, solo parzialmente imputabile alle limitate risorse finanziarie disponibili; chiede pertanto che l'impegno sia solido e condizionato ("more for more") in funzione dei progressi a livello di democratizzazione, diritti umani, buon governo, sviluppo socioeconomico sostenibile, Stato di diritto e lotta alla corruzione; sottolinea che l'approccio regionale non dovrebbe indebolire gli sforzi individuali per gli Stati più avanzati; osserva che la strategia di cooperazione dell'UE per l'Asia centrale individua sette priorità ma prevede risorse troppo limitate per avere un impatto in tutti i settori; chiede una miglior definizione delle priorità da parte dell'UE in base alle risorse disponibili; ricorda l'importanza della regione in termini di cooperazione economica, energia e sicurezza, ma sottolinea che è essenziale assicurare che la cooperazione allo sviluppo non sia subordinata a interessi economici, in campo energetico o di sicurezza; sottolinea nondimeno l'importanza del dialogo tra l'UE e i paesi dell'Asia centrale in materia di sicurezza regionale, in particolare nel contesto della situazione in Afghanistan e di un possibile inasprimento delle relazioni tra Uzbekistan e Tagikistan; suggerisce che l'UE esamini le possibilità di mettere in comune le risorse con gli Stati membri attivi nella regione;

66.

rileva che la situazione generale per quanto riguarda i diritti umani, i diritti in campo lavorativo, l'assenza di sostegno alla società civile e la condizione dello Stato di diritto resta preoccupante; chiede che i dialoghi sui diritti umani siano rafforzati e resi più efficaci e orientati verso i risultati, con la stretta cooperazione e associazione delle organizzazioni della società civile nella preparazione, nel controllo e nella messa in atto di tali dialoghi; invita l'UE e il vicepresidente/l'alto rappresentante a sollevare pubblicamente il caso dei prigionieri politici e dei difensori dei diritti umani e dei giornalisti detenuti, e a chiedere la liberazione immediata di tutti i prigionieri politici e procedure legali eque e trasparenti per le altre persone detenute; chiede che l'iniziativa relativa allo Stato di diritto migliori la trasparenza nei confronti delle organizzazioni della società civile e comprenda obiettivi chiari al fine di rendere possibile una valutazione trasparente dell'attuazione e dei risultati dell'iniziativa stessa;

67.

osserva che i paesi dell'Asia centrale, ricchi di risorse e di energia, costituiscono una fonte potenzialmente significativa per la diversificazione delle fonti energetiche e delle vie di approvvigionamento dell'UE; osserva che l'UE è un consumatore affidabile e che i paesi produttori devono dimostrare ai paesi consumatori e agli investitori stranieri la loro affidabilità come fornitori stabilendo, tra l'altro, parità di condizioni per le imprese nazionali e internazionali nel rispetto dello Stato di diritto; invita il SEAE e la Commissione a mantenere il sostegno ai progetti energetici e a promuovere la comunicazione in merito a obiettivi importanti quali il corridoio meridionale e il gasdotto transcaspico, senza trascurare i principi di buona governance e trasparenza quali elementi di reciproco vantaggio nella cooperazione energetica tra l'UE e i paesi partner;

68.

sottolinea che lo sfruttamento e la gestione delle risorse naturali, in particolare delle risorse idriche, sono ancora oggetto di controversia nella regione e fonte di instabilità, tensione e potenziale conflitto; a tal proposito, accoglie con favore l'iniziativa per l'acqua lanciata dall'UE in Asia centrale, ma invita a un dialogo più efficace e costruttivo tra i paesi a monte e i paesi a valle, finalizzato a delineare modalità affidabili e sostenibili per affrontare i problemi idrici e ad adottare accordi completi e duraturi per la condivisione delle risorse idriche;

Afghanistan

69.

è preoccupato per la ripresa delle violenze a seguito del fallimento dei negoziati di pace; pone in luce l'importanza di un approccio subregionale a livello di Asia centrale per contrastare il traffico transfrontaliero di persone e merci e combattere la produzione illegale e il traffico di droghe, che costituiscono una fonte essenziale di finanziamento per la criminalità organizzata e il terrorismo; chiede una migliore cooperazione tra gli Stati membri dell'UE che partecipano alla missione ISAF della Nato, onde garantire l'efficacia dell'intervento; chiede sforzi più intensi per sostenere il rafforzamento della capacità del governo della repubblica islamica di Afghanistan e delle sue forze di sicurezza nazionali, come pure per aiutare la popolazione in generale nello sviluppo agricolo e socioeconomico, affinché il paese assuma la responsabilità totale della sicurezza una volta completato il trasferimento della sicurezza interna alle forze afghane entro la fine del 2014;

70.

prende atto, con grande preoccupazione per la popolazione interessata, che l'intervento militare in Afghanistan non è riuscito a creare uno Stato sostenibile con strutture democratiche, a migliorare le condizioni di vita della maggioranza della popolazione, in particolare di donne e ragazze, nè a rimpiazzare la produzione di stupefacenti con altre forme di coltura, ma ha portato il paese a un livello di corruzione senza precedenti; invita l'UE e gli Stati membri, in vista del ritiro accelerato delle truppe europee, ad approntare prioritariamente un piano di sicurezza per i cittadini afghani, in particolare i difensori dei diritti delle donne, che hanno fornito pieno sostegno agli sforzi europei di costruzione dello Stato e la cui vita potrebbe essere minacciata dalla partenza delle forze europee; invita il SEAE a procedere a una valutazione onesta della politica dell'UE e degli Stati membri in Afghanistan dal 2001 a oggi e a presentare un piano realistico per le future attività dell'UE nella regione entro la fine dell'anno;

71.

sottolinea l'esigenza di una cooperazione rafforzata con paesi quali la Russia, il Pakistan, l'India e l'Iran per affrontare le sfide presentate dall'Afghanistan, soprattutto quelle legate al traffico di stupefacenti, al terrorismo e al rischio di ricadute negative nei paesi vicini e nella regione;

Le Americhe

Stati Uniti

72.

ritiene fermamente che gli Stati Uniti siano il partner strategico più importante dell'UE; esorta pertanto l'UE a dare una chiara priorità politica all'approfondimento delle relazioni transatlantiche a tutti i livelli;

73.

sottolinea la fondamentale importanza delle relazioni transatlantiche; è del parere che vertici regolari tra l'UE e gli Stati Uniti permetterebbero di individuare obiettivi comuni e di coordinare le strategie a fronte di minacce e sfide di interesse globale, tra cui in particolare la governance economica e l'elaborazione di un approccio comune nei confronti delle potenze emergenti; accoglie con favore la relazione del gruppo di lavoro di alto livello sui posti di lavoro e sulla crescita; ritiene che il Consiglio economico transatlantico (CET) e il Dialogo legislativo transatlantico (DLT) dovrebbero comprendere una riflessione sull'impegno strategico da parte dell'UE e degli Stati Uniti con i paesi BRICS e con altri paesi emergenti, come pure con l'ASEAN, l'Unione africana, il Mercosur, la Comunità andina e la CELAC, nonché su come promuovere una convergenza normativa con tali paesi; sottolinea l'importanza del CET, in quanto organismo responsabile del potenziamento dell'integrazione economica e della cooperazione in materia di regolamentazione, e del DLT, in quanto forum per il dialogo parlamentare e il coordinamento del lavoro parlamentare di entrambe le parti su questioni di interesse comune, in particolare la legislazione pertinente per il mercato transatlantico; ricorda la necessità di istituire senza ulteriore indugio un Consiglio politico transatlantico quale organo ad hoc di consultazione e di coordinamento sistematici ad alto livello fra l'UE e gli Stati Uniti per le questioni di politica estera e di sicurezza in parallelo con la NATO;

74.

osserva che gli Stati Uniti stanno trasferendo gradualmente il centro della loro attenzione, così come i loro investimenti politici ed economici e le loro risorse militari verso il Pacifico, il che riflette la crescente importanza globale e regionale della Cina, dell'India e di altri paesi emergenti dell'Asia; rileva inoltre che l'Asia dovrebbe occupare una posizione di maggiore importanza nel programma di politica estera dell'UE e degli Stati membri; chiede pertanto un maggior coordinamento delle politiche dell'UE e degli Stati Uniti nei confronti della Cina, dell'India e di altri paesi emergenti dell'Asia, onde di scongiurare una divaricazione dei loro rispettivi approcci alle politiche chiave;

75.

ritiene che gli Stati Uniti continueranno a dare un contributo essenziale alla sicurezza collettiva dell'area euro-atlantica e ribadisce l'immutabile rilevanza critica del collegamento di sicurezza transatlantico; sottolinea che, nella mutevole situazione geostrategica ed economica, la costruzione di più solide capacità difensive e di sicurezza europee rappresenta un modo importante per rafforzare il collegamento transatlantico;

America latina

76.

chiede l'estensione del dialogo politico UE-America latina a tutti i livelli, compresi i vertici dei capi di Stato e l'assemblea parlamentare euro-latinoamericana EUROLAT, quale importante strumento per lo sviluppo del consenso politico: chiede che gli impegni politici assunti in occasione dei vertici UE-America latina si accompagnino allo stanziamento di risorse finanziarie adeguate; esprime profonda preoccupazione per la recente nazionalizzazione, da parte dell'Argentina, di una grande compagnia petrolifera di proprietà spagnola (YPF) come pure per le iniziative particolarmente inopportune prese dal paese nei confronti delle isole Falkland del Regno Unito;

77.

propone di sondare la possibilità di una più stretta collaborazione, in particolare economica, tra le Americhe e l'Unione europea allo scopo di concludere un accordo di libero scambio comune;

78.

chiede un potenziamento dei dialoghi in corso sui diritti umani, con una maggior partecipazione del Parlamento europeo, e l'avvio di un dialogo per approfondire la cooperazione rispetto a importanti sfide legate alla sicurezza, non ultimo il devastante impatto della criminalità organizzata e del narcotraffico sulle istituzioni dello Stato e sulla sicurezza delle persone; rileva che il settimo vertice dei capi di Stato e di governo UE-AL, che si terrà in Cile nel gennaio 2013, potrebbe rappresentare una buona opportunità per varare concezioni nuove della cooperazione biregionale in tutta una serie di settori politici e socioeconomici;

79.

evidenzia il fatto che la coesione sociale dovrebbe rimanere un principio chiave nella strategia di cooperazione allo sviluppo nei confronti dell'America latina, considerando non solo le sue implicazioni socioeconomiche, ma anche la sua importanza in termini di consolidamento delle istituzioni democratiche nella regione e dello Stato di diritto; sottolinea inoltre che occorre definire una nuova cooperazione allo sviluppo tra l'UE e i paesi a reddito medio dell'America latina, in modo da poter far fronte alle vaste diseguaglianze esistenti ancora nella regione; chiede il rafforzamento della cooperazione triangolare e della cooperazione Sud-Sud con i paesi dell'America del sud;

80.

chiede l'ulteriore sviluppo della cooperazione triangolare con le Americhe sulle questioni di mutuo interesse, nell'ottica di procedere verso un'area euro-atlantica che comprenda l'Unione europea, gli Stati Uniti, il Canada e l'America latina;

81.

constata il notevole impatto che l'emergere del Brasile esercita nella regione e a livello globale, combinando programmi economici e sociali con democrazia, Stato di diritto e libertà fondamentali; chiede un rafforzamento del partenariato strategico e del dialogo politico tra l'UE e il Brasile al fine di sostenere gli sforzi del paese a livello di consolidamento istituzionale nel Mercosur e nell'Unasur;

82.

si compiace del fatto che l'accordo di associazione con l'America centrale sarà firmato a breve e sarà soggetto alla procedura di approvazione in seno al Parlamento europeo; sottolinea che, in quanto primo trattato interregionale globale dell'UE, tale accordo migliora la qualità delle relazioni e promuove sia un approccio regionale che l'integrazione regionale dell'America latina; esprime l'intenzione di effettuare uno stretto controllo dell'attuazione dell'accordo e, in particolare, dell'impatto dello stesso sulla situazione dei diritti umani e dello Stato di diritto in America centrale;

83.

si compiace del fatto che l'accordo commerciale tra l' Unione europea e la Colombia e il Perù sarà firmato a breve e sarà soggetto alla procedura d'approvazione in seno al Parlamento europeo; rammenta che questo accordo non può essere visto come un quadro definitivo per le relazioni tra l'UE e tali paesi bensì come un ulteriore passo verso un accordo di associazione globale, che lascia la porta aperta agli altri paesi della Comunità andina che vorranno aderirvi;

84.

rammenta pertanto che l'obiettivo dell'UE è la firma dell'accordo di associazione con tutti i membri della Comunità andina; ritiene che l'accordo di associazione con il Mercosur rappresenterebbe un passo avanti decisivo nella relazione strategica con l'America latina, purché si fondi sui principi di commercio libero ed equo e di sicurezza giuridica degli investimenti, sul rispetto delle norme internazionali, ambientali e del lavoro e sul comportamento affidabile dei partner;

85.

deplora che le proposte della Commissione sul regolamento relativo al sistema di preferenze tariffarie generalizzate e sullo strumento di cooperazione allo sviluppo ignorino la natura strategica delle relazioni con l'America latina, in quanto escludono un numero rilevante di paesi vulnerabili della regione; ricorda che taluni paesi dell'America latina registrano le maggiori disparità al mondo in termini di reddito pro capite e che il persistere delle diseguaglianze si colloca in un contesto di scarsa mobilità socioeconomica; ritiene che il messaggio trasmesso dall'UE alla regione sia molto preoccupante dal momento che, nella pratica, equivale a dichiarare che l'UE non le attribuisce l'importanza che merita, a dispetto dei molteplici impegni politici e commerciali e degli interessi globali comuni;

Africa

86.

rileva che la strategia comune Africa-UE e i suoi otto settori sono stati incentrati all'inizio sull'Unione africana (UA) e sul sostegno tecnico al rafforzamento delle capacità istituzionali e a politiche nell'ambito della pace e della sicurezza, dei diritti umani, della promozione della democrazia, dello Stato di diritto e del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM); rammenta che, pur restando tale approccio globale valido, la sua coerenza e la sua efficacia sono state ridotte dall'esistenza di accordi con molteplici partner che si sovrappongono tra loro e dalla mancanza di un bilancio specifico per la sua attuazione; inoltre, è urgentemente necessario superare il rafforzamento delle capacità a livello continentale per sviluppare un partenariato politico per la pace, la sicurezza e lo sviluppo socioeconomico a livello regionale e subregionale; chiede un'estensione di tali partenariati politici alle Comunità economiche regionali, non soltanto come strategia di rafforzamento dell'Unione africana, bensì anche come strumento per approfondire il partenariato UE-Africa a livello regionale e subregionale e tenere conseguentemente conto degli interessi politici, di sicurezza ed economici dei cittadini africani ed europei; deplora le ripercussioni negative che colpi di Stato quali quelli verificatisi in Mali e in Guinea Bissau hanno comportato per il perseguimento degli obiettivi e dei principi democratici promossi dall'UA, dall'UE e dall'ONU; sollecita l'urgente ripristino dell'ordine costituzionale in tali paesi;

87.

prende atto delle strategie dell'UE per il Corno d'Africa e la regione del Sahel; ritiene che sia necessario affrontare le cause strutturali del conflitto in queste regioni per poter creare i presupposti per una soluzione pacifica ed efficace dei problemi e offrire migliori prospettive alla popolazione, il che implica assicurare un equo accesso alle risorse, uno sviluppo sostenibile delle regioni e una ridistribuzione della ricchezza; chiede un'analisi delle politiche dell'Unione che vedono l'impiego di notevoli risorse diplomatiche e di ingenti aiuti allo sviluppo per valutarne l'impatto sulla popolazione; chiede inoltre una più stretta associazione fra il Parlamento europeo, il Parlamento panafricano e i sistemi parlamentari regionali al fine di garantire una maggiore responsabilità nei confronti dei cittadini di entrambi i continenti per quanto concerne le decisioni politiche e in materia di bilancio, e come base per misurare e valutare i progressi nell'attuazione delle politiche; si compiace in particolare della decisione del Consiglio di ampliare il mandato dell'operazione Atalanta condotta dall'EUNAVFOR (includendovi il contrasto alla minaccia della pirateria a terra) quale mezzo per rafforzare il suo approccio in materia di contrasto alla specifica minaccia della pirateria come pure per fornire sostegno allo sviluppo a più lungo termine della regione;

88.

esprime profonda preoccupazione per le tensioni tra Sudan e Sud Sudan; invita entrambe le parti a dimostrare la volontà politica di risolvere i loro problemi post-secessione ancora irrisolti sulla base della tabella di marcia approvata nella risoluzione 2046 (2012) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 2 maggio 2012; sottolinea che la stabilità a lungo termine della regione richiede una nuova strategia internazionale unitaria e di vasto respiro nella quale l'Unione europea svolga un ruolo a fianco degli altri soggetti globali e regionali e che sia incentrata non solo sulle problematiche Nord-Sud e sulla situazione nel Kordofan meridionale e nel Nilo Azzurro, ma anche sul processo di riforma da tempo necessario nel Sudan e sull'approfondimento delle riforme democratiche nel Sud Sudan;

89.

ricorda la propria risoluzione del 25 novembre 2010 sulla situazione nel Sahara occidentale; esorta il Marocco e il Fronte Polisario a continuare i negoziati per una soluzione pacifica e duratura del conflitto nel Sahara occidentale e riafferma i diritti del popolo saharawi all'autodeterminazione e il suo diritto di decidere sullo status del Sahara occidentale attraverso un referendum democratico, conformemente alle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite;

Asia

90.

chiede all'Unione di aumentare e rendere più incisiva la sua presenza nella regione Asia-Pacifico, in particolare dando maggior rilievo ai successi della transizione democratica in Indonesia, la più grande delle nazioni di fede musulmana, e contribuendo con la sua esperienza e le sue competenze alle iniziative multilaterali in seno all'ASEAN e attorno ad essa nonché alla nascita progressiva di nuove iniziative transpacifiche; è del parere che il SEAE dovrebbe ora sfruttare appieno le possibilità di rafforzare la cooperazione tra UE e Asia; ritiene che il piano d'azione di Bandar Seri Begawan per dare ulteriore solidità al partenariato rafforzato ASEAN-UE rappresenti, a tal riguardo, un primo importante passo; plaude inoltre alla recente approvazione del trattato di amicizia in quanto occasione di approfondimento della cooperazione, per puntare a un obiettivo che vada oltre la prospettiva di accordi commerciali tra l'UE e i paesi asiatici; sottolinea che occorre accordare maggior priorità al reciproco arricchimento economico e culturale, in particolare promuovendo le opportunità di investimenti diretti e rendendo più agevole e di maggiore attrattiva l'accesso per gli studenti e per i ricercatori; rileva che ciò implica un coordinamento strategico degli sforzi degli Stati membri e dell'UE, in opposizione a politiche nazionali parallele e concorrenti; osserva che, nel contesto di sicurezza della regione Asia-Pacifico, con le controversie territoriali riguardanti il Mar cinese meridionale e le preoccupazioni legate alla Corea del Nord, l'UE dovrebbe essere, quale partner neutrale, un soggetto che propone attivamente una soluzione stabile e pacifica fondata sulle istituzioni multilaterali;

91.

chiede un rapido avvio dei negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione UE-Giappone;

Cina

92.

accoglie con favore i progressi compiuti nello sviluppo di un partenariato strategico UE-Cina, compreso lo sviluppo di un terzo pilastro di "dialogo tra i popoli", oltre ai dialoghi sull'economia e sulla sicurezza; sottolinea la crescente interdipendenza tra le economie di UE e Cina e ricorda l'importanza della rapida crescita dell'economia cinese e la sua influenza sul sistema internazionale;

93.

rileva che il cambio della leadership in Cina costituirà un test importante per l'evoluzione del paese; ribadisce il suo obiettivo di sviluppare un partenariato strategico globale con la Cina; invita l'UE e gli Stati membri ad adottare un approccio coerente e più strategico nei rispettivi messaggi e nelle rispettive politiche e a contribuire così a sostenere un'evoluzione in senso positivo; sottolinea che ciò implica l'eliminazione delle discordanze tra le priorità degli Stati membri e dell'UE riguardo ai diritti umani in Cina, al dialogo sui diritti umani e al sostegno alle organizzazioni della società civile;

Giappone

94.

sottolinea l'esigenza di consolidare le relazioni dell'Unione con il Giappone in quanto attore internazionale di prima grandezza che condivide i valori democratici dell'UE ed è un partner naturale per la cooperazione nei forum multilaterali e su questioni di comune interesse; attende con interesse la realizzazione dell'accordo quadro generale e dell'accordo di libero scambio;

Asia meridionale e orientale

95.

chiede che l'UE sia maggiormente attiva nell'Asia meridionale e sudorientale a sostegno degli sviluppi democratici e delle riforme nei settori della governance e dello Stato di diritto; plaude pertanto all'impegno per un Pakistan democratico, laico, stabile e socialmente inclusivo; accoglie con favore il primo dialogo strategico UE-Pakistan svoltosi nel giugno 2012 e l'impegno a discutere in modo costruttivo del potenziamento della cooperazione bilaterale e della condivisione di prospettive sui problemi regionali e internazionali di comune interesse, compreso un impegno più attivo nella lotta al terrorismo; invita l'UE e gli Stati membri a rafforzare le relazioni con l'India, sulla base della promozione della democrazia, dell'inclusione sociale, dello Stato di diritto e dei diritti umani, e chiede all'UE e all'India di concludere rapidamente i negoziati in corso su un accordo generale di libero scambio UE-India, che stimolerebbe gli scambi e la crescita economica europei e indiani; invita l'UE e gli Stati membri a dare sostegno alla riconciliazione, alla ricostruzione post-bellica e allo sviluppo economico dello Sri Lanka e, a tale proposito, esorta il Consiglio a fornire assistenza allo Sri Lanka nell'applicazione della relazione stilata dalla commissione per la riconciliazione e l'esame degli insegnamenti tratti dal passato (LLRC); si compiace del sostegno attivo dell'UE a favore della promozione della democrazia nel Myanmar;

96.

accoglie con favore l'esito positivo delle elezioni presidenziali e politiche tenutesi a Taiwan il 14 gennaio 2012; plaude agli incessanti sforzi esplicati da Taiwan per mantenere pace e stabilità nella regione Asia-Pacifico; riconosce il progresso nelle relazioni tra le due sponde dello stretto, segnatamente il miglioramento dei rapporti economici, osservando che legami economici più saldi con Taiwan potrebbero migliorare l'accesso dell'UE al mercato cinese; sollecita la Commissione e il Consiglio, in conformità della risoluzione del Parlamento sulla PESC del maggio 2011, a intraprendere azioni concrete per approfondire ulteriormente le relazioni economiche UE-Taiwan e ad agevolare la negoziazione di un accordo di cooperazione economica UE-Taiwan; ribadisce il proprio deciso sostegno a una significativa partecipazione di Taiwan a organizzazioni e attività internazionali, tra cui l'Organizzazione mondiale della sanità; riconosce che il programma di esenzione dall'obbligo del visto UE per i cittadini taiwanesi, entrato in vigore nel gennaio del 2011, si è rivelato reciprocamente vantaggioso; incoraggia una più stretta cooperazione bilaterale tra l'UE e Taiwan in settori quali il commercio, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la protezione dell'ambiente;

97.

invita l'UE ad assicurare una sensibilizzazione riguardo alle gravi violazioni dei diritti umani, le uccisioni di massa e il trattamento inumano nei campi di prigionia politici e di lavori forzati in Corea del Nord, e a sostenere le vittime di tali violazioni;

Partner multilaterali

G-7, G-8 e G-20

98.

ritiene che, alla luce della crescente importanza dei paesi BRICS e di altre potenze emergenti, e del sistema multipolare di governance globale che va prendendo forma, il G20 potrebbe rappresentare un forum utile e particolarmente adatto ad elaborare un consenso, essendo inclusivo, basato sul partenariato e in grado di promuovere la convergenza, compresa quella normativa; ritiene, tuttavia che il G20 debba ancora dimostrare la sua capacità di convertire le conclusioni dei vertici in politiche sostenibili che affrontino le sfide critiche, in particolare il controllo dei paradisi fiscali e le altre sfide e minacce espresse dalla crisi economica e finanziaria globale; osserva a tale proposito le potenzialità del G8 di svolgere un ruolo nella costruzione del consenso prima delle riunioni del G20; ritiene che il G8 debba essere utilizzato anche per tentare di conciliare le posizioni con la Russia in modo che le sfide comuni possano essere affrontate in maniera coordinata ed efficace;

ONU

99.

chiede che l'UE, a conferma del fatto che il multilateralismo efficace costituisce un elemento centrale della sua politica estera dell'UE, assuma un ruolo di guida nella cooperazione internazionale e promuova l'azione globale della comunità internazionale; incoraggia l'UE a promuovere ulteriori sinergie, ad agire come "costruttore di ponti" in seno al sistema dell'ONU e a impegnarsi su scala globale con le organizzazioni regionali e i partner strategici; esprime il suo sostegno al proseguimento della riforma dell'ONU; chiede che l'UE contribuisca alla sana gestione finanziaria e alla disciplina di bilancio per quanto concerne le risorse dell'ONU;

100.

invita pertanto l'UE a insistere su una riforma completa del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite al fine di rafforzarne legittimità, rappresentanza regionale ed efficacia; sottolinea che tale processo di riforma può essere irreversibilmente avviato dagli Stati membri dell'Unione se questi, coerentemente con gli obiettivi del trattato di Lisbona di rafforzare la politica estera dell'UE e con il ruolo di quest'ultima nella salvaguardia della pace e della sicurezza a livello mondiale, chiedono un seggio permanente per l'UE in un Consiglio di sicurezza dell'ONU ampliato e riformato; invita il vicepresidente/alto rappresentante a prendere urgentemente l'iniziativa per indurre gli Stati membri a mettere a punto una posizione comune al riguardo; esorta gli Stati membri, finché non sarà adottata una posizione comune, a concordare e applicare senza indugio un sistema di rotazione all'interno del Consiglio di sicurezza dell'ONU, in modo da garantire all'UE un seggio permanente a livello di Consiglio di sicurezza;

101.

reputa importante che la risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU sulla partecipazione dell'UE ai suoi lavori sia pienamente attuata e che l'UE agisca e ottenga i risultati previsti sulle questioni cruciali in modo tempestivo e coordinato; invita l'UE a migliorare ulteriormente il coordinamento tra le posizioni e gli interessi dei suoi Stati membri in seno al Consiglio di sicurezza dell'ONU; accoglie con favore l'introduzione di priorità dell'UE per il medio periodo all'ONU e chiede una consultazione regolare della commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo in merito alla revisione annuale e all'attuazione; sottolinea la necessità di una diplomazia pubblica più forte per gli affari legati all'ONU e l'esigenza di comunicare il ruolo globale dell'UE al pubblico europeo in maniera più efficace;

102.

è fortemente convinto della necessità di realizzare partenariati nel settore della prevenzione dei conflitti, della gestione delle crisi civili e militari e della pacificazione e, di conseguenza, di rendere maggiormente operativo il comitato direttivo UE-ONU nel contesto della gestione delle crisi; invita l'UE e gli Stati membri a far progredire ulteriormente l'attuazione del principio della responsabilità di proteggere e a lavorare insieme ai partner ONU per garantire che tale concetto divenga parte della prevenzione e della ricostruzione post bellica; chiede l'elaborazione di un "consenso interistituzionale sulla responsabilità di fornire protezione e una politica comune per la prevenzione dei conflitti" in parallelo con il "consenso sugli aiuti umanitari" e il "consenso sullo sviluppo", già esistenti, che potrebbe assicurare una maggiore coerenza dell'UE su tali questioni nelle sedi ONU;

103.

ricorda che l'approccio globale all'attuazione da parte dell'UE delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 e 1820 sulle donne, la pace e la sicurezza, adottato dal Consiglio dell'Unione europea il 1o dicembre 2008, riconosce gli stretti legami tra la pace, la sicurezza, lo sviluppo e la parità di genere e dovrebbe essere la pietra miliare della PESC; sottolinea che l'Unione europea ha sempre chiesto la piena attuazione dell'agenda riguardante le donne, la pace e la sicurezza stabilita nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 (2000) e 1820 (2008), e successivamente rafforzata con l'adozione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1888 e 1889 (2009) e 1960 (2010), in particolare la necessità di combattere la violenza contro le donne nelle situazioni di conflitto e la promozione della partecipazione delle donne al consolidamento della pace; invita gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto ad adottare i piani d'azione nazionali concernenti le donne, la pace e la sicurezza e sottolinea che tali piani dovrebbero essere basati su standard europei minimi e uniformi per quanto riguarda gli obiettivi, l'attuazione e il monitoraggio in tutta l'UE;

104.

sottolinea la necessità di sviluppare orientamenti e capacità di mediazione più efficaci attraverso una collaborazione tra l'Unione europea e le Nazioni Unite in materia di capacità di mediazione, onde prevedere risorse adeguate per la mediazione in modo tempestivo e coordinato, assicurando anche la partecipazione delle donne a tali processi; reputa essenziali, ai fini dell'attuazione della politica dell'UE in materia di diritti umani, lo sviluppo della capacità del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani di reagire a situazioni gravi e urgenti di violazione di tali diritti, il potenziamento del processo di verifica dell'attuazione delle raccomandazioni delle procedure speciali e il rafforzamento del processo di revisione periodica universale; insiste sulla necessità che l'UE continui a sostenere il Tribunale penale internazionale, con l'obiettivo di contribuire all'effettiva tutela dei diritti umani e alla lotta all'impunità;

105.

invita il vicepresidente/alto rappresentante e il Consiglio dell'UE, per quanto concerne i negoziati ONU sul trattato sul commercio delle armi (ATT), ad adoperarsi per ottenere gli standard più elevati possibile di protezione nel diritto umanitario internazionale e nel diritto internazionale in materia di diritti umani, fissando standard che vadano oltre quelli concordati a livello UE e sanciti nella posizione comune UE sulle esportazioni di armi; sottolinea che le posizioni degli Stati contraenti che sono membri dell'UE non devono pertanto accogliere standard inferiori, che sarebbero indubbiamente dannosi al successo e all'efficacia dell'ATT;

UE-NATO

106.

accoglie con favore gli impegni assunti da UE e NATO di rafforzare il loro partenariato strategico, riaffermati dall'Alleanza nel nuovo concetto strategico e in occasione del vertice di Chicago, e sottolinea i progressi compiuti per quanto concerne la cooperazione pratica nelle operazioni; osserva che l'attuale crisi economica a livello globale ed europeo ha stimolato, tanto nell'UE quanto nella NATO, gli sforzi di ricerca di capacità operative più efficaci in termini di costi, di cui vi è urgente necessità; chiede pertanto al vicepresidente/alto rappresentante di essere maggiormente proattivo nella promozione di ulteriori proposte concrete di cooperazione interorganizzazione, anche tramite l'Agenzia europea per la difesa (con i principi guida della difesa intelligente, della messa in comune e della condivisione e di un approccio globale, sulla base della complementarità delle iniziative); chiede una soluzione politica urgente al blocco della cooperazione nel quadro degli accordi "Berlino Plus", che frena le prospettive di una cooperazione più efficace tra le due organizzazioni;

Consiglio d'Europa

107.

esorta gli Stati membri a ottemperare all'obbligo di concludere rapidamente i negoziati sull'adesione dell'UE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU); sottolinea l'importanza degli standard, delle procedure di monitoraggio e delle conclusioni del Consiglio d'Europa quale importante contributo alla valutazione dei progressi compiuti dai paesi vicini nella realizzazione delle riforme democratiche;

108.

sottolinea che l'adesione dell'UE alla CEDU è un'opportunità storica per affermare i diritti umani sia come valore fondamentale dell'UE sia come terreno comune per le sue relazioni con i paesi terzi e auspica che tale adesione possa procedere senza inutili ritardi; ribadisce che l'adesione dell'UE alla CEDU rappresenta un progresso significativo per un ulteriore rafforzamento della protezione dei diritti umani in Europa;

OSCE

109.

sostiene il dialogo sulla riforma dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione internazionale (OSCE), a condizione che questa non si realizzi a costo di indebolire le istituzioni e i meccanismi esistenti o di inficiarne l'indipendenza; sottolinea la necessità di mantenere un equilibrio fra le tre dimensioni dell'OSCE, sviluppandole con coerenza e in modo globale e muovendo dai risultati già raggiunti; evidenzia inoltre che occorre affrontare le minacce e le sfide per la sicurezza per il tramite di tutte e tre le dimensioni se si vuole che l'azione sia veramente efficace; invita l'OSCE a rafforzare ulteriormente la sua capacità di garantire il rispetto e l'attuazione dei principi e degli impegni assunti dagli Stati che vi aderiscono in tutte e tre le dimensioni, potenziando fra l'altro i meccanismi di verifica;

CCG

110.

si attende che l'UE sviluppi un autentico partenariato strategico con il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG), che comprenda un dialogo aperto, sistematico e costruttivo nonché una cooperazione strutturata sui diritti umani e la democrazia come pure sul processo di transizione e sulla gestione delle crisi nel vicinato meridionale; ribadisce, a sostegno di quest'obiettivo, che il SEAE dovrebbe destinare maggiori risorse umane alla regione e aprire delegazioni nei principali paesi del CCG; sottolinea che le politiche UE nei confronti dei paesi del CCG, dal Bahrein all'Arabia Saudita, non possono continuare a non tenere conto dei diritti umani, dei diritti delle donne, dello Stato di diritto e delle aspirazioni democratiche dei cittadini di tali paesi;

Lega araba

111.

riconosce il ruolo di importanza crescente delle organizzazioni regionali, in particolare della Lega araba, ma anche dell'Organizzazione della conferenza islamica e dell'Organizzazione per la cooperazione economica, e invita l'UE a potenziare la cooperazione, in particolare sulle problematiche connesse ai processi di transizione e alla gestione delle crisi nel vicinato meridionale; si compiace degli sforzi compiuti dall'UE per assistere la Lega araba nel suo processo di integrazione;

Priorità tematiche della PESC

Politica di sicurezza e di difesa comune

112.

sottolinea che le azioni condotte nell'ambito PSDC dovrebbero essere inquadrate all'interno di una politica globale avente come obiettivo i paesi e le regioni in crisi dove sono in gioco i valori e gli interessi strategici dell'UE e dove le operazioni nell'ambito della PSDC potrebbero apportare un reale valore aggiunto in termini di promozione della pace, della stabilità e dello Stato di diritto; sottolinea inoltre la necessità di un processo basato sugli insegnamenti appresi che valuti più accuratamente l'efficace attuazione di ciascuna operazione e il suo impatto duraturo in loco;

113.

ribadisce la sua richiesta al vicepresidente/alto rappresentante, al Consiglio e agli Stati membri di affrontare i numerosi problemi che affliggono la cooperazione tra civili e militari, dalla carenza di personale qualificato alla carenza e allo squilibrio nelle attrezzature; chiede in particolare personale nel settore della giustizia, dell'amministrazione civile, delle dogane, del dialogo, della riconciliazione e della mediazione, in modo da garantire che per le missioni in ambito PSDC siano messe a disposizione competenze sufficienti e adeguate; chiede al vicepresidente/alto rappresentante di avanzare proposte specifiche per ovviare a tali carenze di personale, in particolar modo nel settore della gestione civile delle crisi, della prevenzione dei conflitti, della ricostruzione dopo le crisi e nei settori sopra descritti;

114.

accoglie con favore gli inviti a rafforzare la condivisione e l'utilizzo in comune delle principali capacità militari, a migliorare le capacità di pianificare e svolgere missioni e operazioni e a integrare le missioni e operazioni civili e militari; sottolinea la necessità di migliorare costantemente i risultati delle missioni e operazioni in ambito PSDC anche attraverso la valutazione dei risultati, le analisi comparative e le valutazioni d'impatto, identificando e mettendo in atto gli insegnamenti tratti e sviluppando prassi eccellenti per un'azione PSDC efficace ed efficiente; deplora tuttavia i condizionamenti politici che pesano sulla cooperazione, che talvolta impediscono alle prassi eccellenti di creare sinergie;

Commercio di armi

115.

ricorda che gli Stati membri sono responsabili di più di un terzo delle esportazioni globali di armi; esorta gli Stati membri a conformarsi non solo agli otto criteri della posizione comune 2008/944/PESC (il codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi) ma anche ai principi della politica di sviluppo dell'UE chiede che la competenza relativa alle norme che disciplinano le esportazioni di armi venga trasferita all'Unione; ricorda agli Stati membri che i paesi in via di sviluppo devono investire le loro risorse finanziarie innanzitutto, e prioritariamente, a favore di uno sviluppo sociale ed economico sostenibile, della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto; esorta il vicepresidente/alto rappresentante e gli Stati membri a utilizzare la revisione in corso della posizione comune 2008/944/PESC per rafforzare l'attuazione e il monitoraggio dei criteri UE per le esportazioni di armi; critica fermamente il fallimento dei negoziati dell'ONU su un trattato globale sul commercio di armi (ATT) nel luglio 2012; invita il vicepresidente/alto rappresentante e gli Stati membri a esercitare quanto prima pressioni sui paesi che si sono opposti a un ATT solido; chiede un ATT solido e incisivo che richieda che gli Stati contraenti rifiutino l'esportazione di armi e munizioni nei casi in cui esista un rischio concreto di un loro impiego per commettere, o facilitare, gravi violazioni del diritto internazionale in materia di diritti umani e del diritto umanitario internazionale, tra cui il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra;

Prevenzione dei conflitti e consolidamento della pace

116.

invita il vicepresidente/alto rappresentante a presentare proposte volte ad accrescere le capacità del SEAE in fatto di prevenzione dei conflitti e di pacificazione, con particolare riferimento al programma di Göteborg, e a rafforzare ulteriormente la capacità dell'UE in materia di prevenzione dei conflitti e di mediazione, dialogo e riconciliazione, oltre alle sue capacità di gestione delle crisi, che beneficiano di migliori risorse; chiede in via prioritaria che venga fatto il punto delle politiche dell'UE nel settore della prevenzione dei conflitti e della pacificazione, in vista di una relazione del vicepresidente/alto rappresentante al Parlamento sulle proposte per il rafforzamento della capacità esterna dell'UE e della reattività della stessa in tale settore; accoglie con favore la proposta della Commissione e del SEAE di introdurre, nel bilancio SEAE per il 2013, una linea dotata di un importo di a 500 000 EUR per servizi di sostegno alla mediazione e alla prevenzione dei conflitti, dopo il positivo completamento alla fine di quest'anno di un'azione preparatoria proposta dal Parlamento europeo; invita il vicepresidente/alto rappresentante a potenziare la partecipazione delle donne ai meccanismi di prevenzione dei conflitti, mediazione, dialogo e riconciliazione e pacificazione;

117.

considera un'idea molto promettente la proposta di un istituto europeo per la pace autonomo o parzialmente autonomo strettamente legato all'UE, che potrebbe contribuire a rafforzare le capacità di mediazione e di prevenzione dei conflitti in Europa; chiede che tale istituto sia basato su un mandato definito in modo chiaro, che eviti la duplicazione di organizzazioni governative e non governative esistenti e che ponga l'accento su una diplomazia di mediazione informale e un trasferimento delle conoscenze tra l'UE e gli attori della mediazione indipendenti; attende con interesse i risultati del progetto pilota relativo a un istituto europeo per la pace avviato quest'anno; si aspetta di essere pienamente associato alle discussioni in vista della possibile creazione di un siffatto istituto;

Sanzioni e misure restrittive

118.

ritiene che l'UE debba sviluppare, nel suo comportamento verso i regimi autoritari, una politica più coerente per quanto concerne l'imposizione e la revoca di sanzioni e misure restrittive;

Non proliferazione e disarmo

119.

chiede al vicepresidente/alto rappresentante di analizzare l'efficacia dell'Unione europea nell'affrontare la minaccia rappresentata dalle armi chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, un decennio dopo l'adozione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa del 2003 e allo scadere della proroga per l'attuazione delle nuove linee di azione del 2008 in vista di una relazione dell'alto rappresentante/ vicepresidente al Parlamento sulle proposte per il rafforzamento della capacità dell'UE in tale settore;

120.

invita il vicepresidente/alto rappresentante ad analizzare l'efficacia dell'Unione europea nell'affrontare la minaccia rappresentata dalla proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro e di altre armi convenzionali, e nel risolvere i più ampi problemi correlati al disarmo successivamente all'adozione della strategia per le armi leggere e di piccolo calibro del 2005 e di altri quadri politici pertinenti, compresa la posizione comune del 2003 dell'UE sull'intermediazione di armi e sull'embargo sulle armi imposte dall'UE, in vista di una relazione del vicepresidente/alto rappresentante al Parlamento sulle proposte per il rafforzamento della capacità dell'UE nel settore;

Agenzia europea per la difesa

121.

reitera l'invito agli Stati membri a incrementare la cooperazione europea in materia di difesa, unico modo praticabile per assicurare che le forze militari europee continuino ad essere credibili ed operative a fronte di bilanci per la difesa in calo; rileva i progressi compiuti nel quadro della condivisione e della messa in comune dell'UE e della difesa intelligente della NATO e reputa essenziale che le due organizzazioni realizzino ulteriori sinergie; sottolinea la necessità di compiere ulteriori progressi nella messa in comune e nella condivisione delle risorse come pure per quanto concerne le potenziali sinergie nell'ambito della ricerca, dello sviluppo e della cooperazione industriale nel settore della difesa a livello dell'UE; plaude alle iniziative di cooperazione rafforzata in tale ambito, tra cui l'iniziativa Weimar plus;

122.

ricorda in tal contesto il ruolo cruciale dell'Agenzia europea per la difesa (AED) nell'elaborazione e nell'attuazione di una politica delle capacità e degli armamenti dell'Unione; invita pertanto il Consiglio a rafforzare il carattere istituzionale dell'AED e a liberarne totalmente il potenziale, come previsto dall'articolo 42, paragrafo 3, e dall'articolo 45 del TUE;

123.

esorta il Consiglio e gli Stati membri a dotare l'AED di finanziamenti adeguati per l'intero complesso delle sue missioni e dei suoi compiti; è del parere che il modo migliore di procedere consista nel finanziare i costi del personale e i costi operativi dell'Agenzia con il bilancio dell'UE, iniziando dal prossimo quadro finanziario pluriennale; invita a tal fine il vicepresidente/alto rappresentante a presentare le necessarie proposte;

Sicurezza energetica

124.

rileva che l'articolo 194 del trattato di Lisbona specifica che l'UE è autorizzata ad adottare misure a livello europeo per garantire la sicurezza delle forniture energetiche; sottolinea a tale proposito che, per rafforzare la sicurezza energetica e, al tempo stesso, la credibilità e l'efficacia della PESC, è di fondamentale importanza ridurre la dipendenza energetica da quei paesi terzi che non condividono od osteggiano i valori dell'UE; ritiene che la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e delle vie di transito e l'aumento del ricorso a fonti di energia rinnovabili e pulite rivestano carattere urgente ed essenziale per l'UE, la quale è fortemente dipendente dalle fonti energetiche esterne; osserva che le principali direzioni della diversificazione sono l'Artico, il bacino del Mediterraneo e il corridoio meridionale che va dall'Iraq all'Asia centrale e al Medio Oriente, e invita la Commissione a dare la priorità a questi progetti; esprime preoccupazione per i ritardi registrati nel completamento del corridoio meridionale; sottolinea l'esigenza di raggiungere la sicurezza energetica grazie alla diversificazione energetica e sottolinea il potenziale di un corridoio GNL complementare nel Mediterraneo orientale quale fonte flessibile di energia e incentivo per una maggiore concorrenza nel mercato interno UE; reputa che l'Unione debba assicurare che una delle principali fonti delle importazioni del momento, la Russia, rispetti le regole del mercato interno, le normative nel quadro del terzo pacchetto energetico e il trattato sulla Carta dell'energia; rileva il grande potenziale di sviluppo e interdipendenza che potrebbe derivare da reti intelligenti transcontinentali per l'energia rinnovabile che colleghino Europa e Africa;

125.

rileva che, nel 2011, la Commissione ha proposto l'istituzione di un meccanismo di scambio di informazioni sugli accordi intergovernativi nel settore energetico fra Stati membri e paesi terzi; reputa che gli scambi di migliori prassi e il sostegno politico della Commissione rafforzerebbero anche il potere negoziale degli Stati membri; invita il vicepresidente/alto rappresentante e la Commissione a riferire al Parlamento su base regolare in merito all'introduzione e alla messa in atto del meccanismo; invita la Commissione a inserire una "clausola di sicurezza energetica" negli accordi commerciali, di associazione, di partenariato e di cooperazione con i paesi produttori e di transito, vale a dire un codice di comportamento in caso di interruzione della fornitura o di modifiche unilaterali delle condizioni di fornitura;

Nuove minacce e sfide

126.

sottolinea che, nella PESC, le azioni contro la nuova generazione di sfide alla stabilità e alla sicurezza internazionali, quali il cambiamento climatico, la criminalità e il terrorismo internazionali, gli attacchi cibernetici, la proliferazione delle armi nucleari e di distruzione di massa, la dissoluzione degli apparati statali, la pirateria e le pandemie, devono occupare un posto di primo piano;

La dimensione esterna dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

127.

rammenta che la dimensione esterna dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia deve rivestire un ruolo importante nella PESC; sottolinea l'esigenza di una gestione organizzata dei flussi migratori che garantisca la cooperazione con i paesi d'origine e di transito;

Dialogo culturale e religioso

128.

ritiene che favorire il dialogo e la comprensione tra le varie religioni e culture dovrebbe costituire parte integrante dell'impegno esterno con le società e i paesi terzi e, in particolare, del sostegno alla soluzione dei conflitti e alla promozione di società tolleranti, inclusive e democratiche;

*

* *

129.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale della NATO, al Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, al Presidente in carica dell'OSCE, al Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, al Presidente del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa e al Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0227.

(3)  GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 51.

(4)  GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 454.

(5)  GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 470.

(6)  GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 472.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2012)0126.


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/99


Mercoledì 12 settembre 2012
Conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca

P7_TA(2012)0335

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2012 sugli obblighi di comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2011/2291(INI))

2013/C 353 E/12

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente gli obblighi di comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della politica comune della pesca (COM(2011)0418),

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca,

visto il Libro verde della Commissione, del 22 aprile 2009, sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2009)0163),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, presentata dalla Commissione il 13 luglio 2011 (COM(2011)0425),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 5 febbraio 2007, relativa al miglioramento degli indicatori della capacità e dello sforzo di pesca nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2007)0039),

vista la comunicazione della Commissione, del 25 maggio 2011, relativa a una consultazione sulle opportunità di pesca (COM(2011)0298),

vista la relazione speciale della Corte dei conti europea n. 12/2011 dal titolo "Le misure dell'UE hanno contribuito ad adeguare la capacità delle flotte pescherecce alle possibilità di pesca?",

vista la sua risoluzione, del 14 febbraio 2006, sulla revisione di determinate restrizioni in materia di accesso nell'ambito della politica comune della pesca (Shetland Box e Plaice Box) (1),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0225/2012),

A.

considerando che la succitata relazione della Commissione conferma ancora una volta che l'attuale politica comune della pesca (PCP) non ha conseguito i suoi obiettivi relativi alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca dell'UE e ad adeguare la capacità di pesca alle risorse ittiche disponibili;

B.

considerando che oltre 60 % degli stock ittici in acque europee sono sfruttati in misura superiore al rendimento massimo sostenibile e che, per numerose specie, mancano dati scientifici;

C.

considerando che il sistema dei TAC (totali ammissibili di catture) e delle quote si è dimostrato di per sé inefficiente nella gestione della sostenibilità di taluni stock ittici e considerando che i piani di gestione a lungo termine sono fondamentali per la gestione sostenibile di tali stock;

D.

considerando che talora l'insufficienza o l'inaffidabilità dei dati scientifici nonché l'incertezza dei modelli impiegati per stabilire tali dati rimangono un grave problema nel momento in cui si desidera ottenere una gestione sostenibile di numerosi di stock ittici;

E.

considerando che la rapida crescita delle popolazioni di uccelli marini e di foche sta esercitando un'ulteriore pressione sulle ridotte risorse di pesca in alcune regioni dell'UE;

F.

considerando che la conservazione sostenibile delle risorse ittiche risente inoltre dei cambiamenti ambientali, tra cui il riscaldamento globale, nonché dell'impatto antropogenico come l'inquinamento;

G.

considerando che nell'ultimo decennio il settore della pesca europeo ha registrato la perdita di un numero elevato di posti di lavoro a causa dello stato di depauperamento degli stock ittici, dell'aumento dei costi di produzione, del calo dei prezzi dovuto a importazioni più economiche e dei progressi tecnologici; considerando che, al contempo, detti progressi tecnologici hanno talvolta determinato un considerevole aumento della capacità di pesca delle flotte;

H.

considerando che i dati disponibili sull'effettiva capacità della flotta da pesca europea non presentano sufficiente affidabilità perché non si è tenuto conto degli sviluppi tecnologici e gli Stati membri non sempre riescono a comunicare con precisione i dati sulle capacità di pesca delle flotte;

I.

considerando che la prevista revisione dei quadri delle misure tecniche costituirà uno strumento normativo importante con l'obiettivo di affrontare e raggruppare le misure di conservazione;

1.

constata che la Commissione ha ora mantenuto i suoi impegni a norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, che impone alla Commissione di riferire, entro la fine del 2012, al Parlamento e al Consiglio in merito al funzionamento della PCP con riguardo ai capitoli II (Conservazione e sostenibilità) e III (Adeguamento della capacità di pesca) del regolamento stesso;

2.

osserva che la Commissione ha altresì adempiuto l'obbligo che le incombe in virtù del medesimo regolamento di trasmettere, entro il 31 dicembre 2011, una relazione sulle modalità stabilite all'articolo 17, paragrafo 2, concernente le restrizioni delle attività di pesca applicabili nelle acque situate entro le 12 miglia nautiche;

Conservazione e sostenibilità (capitolo II)

3.

invita la Commissione a prevedere l'istituzione di piani di gestione a lungo termine per tutte le attività di pesca commerciale dell'UE nel quadro di un sistema di gestione altamente decentrato che coinvolga pienamente tutte le parti interessate pertinenti; sottolinea la possibilità di raggruppare, mediante la regionalizzazione della PCP, le attività di pesca in base alle aree geografiche di pesca, prendendo in considerazione sia le specificità dei diversi mari europei sia la situazione delle attività di pesca artigianale nelle varie zone, al fine di ottenere la migliore approssimazione possibile tra le misure di gestione e le situazioni effettive delle diverse flotte;

4.

invita la Commissione, al fine di preservare le risorse vive e assicurare una sostenibilità ambientale sul lungo periodo, a valutare la possibilità di istituire una rete di zone chiuse in cui siano vietate tutte le attività di pesca per un determinato periodo, al fine di aumentare la produttività ittica e di conservare le risorse acquatiche vive e l'ecosistema marino;

5.

ritiene che, nel quadro dell'obiettivo di garantire la sostenibilità, si debbano prendere in considerazione politiche che puntino sul futuro del settore alieutico e quindi agevolino l'ingresso di nuove generazioni di pescatori;

6.

invita la Commissione, gli Stati membri e i consigli consultivi regionali (CCR) a utilizzare in futuro l'approccio ecosistemico quale base per tutti i piani di gestione a lungo termine; ritiene che la futura politica comune della pesca debba essere imperniata sui piani di gestione, i quali debbono essere corredati da obiettivi chiaramente definiti che stabiliscano norme volte a determinare lo sforzo di pesca annuale tenendo conto della differenza tra, da un lato, l'attuale dimensione degli stock e la struttura dell'attività di pesca e, dall'altro, l'obiettivo di stock che si intende raggiungere, i criteri relativi ai rigetti e il controllo delle catture; esorta il Consiglio a seguire a tale proposito gli obiettivi dei piani di gestione a lungo termine senza eccezioni;

7.

esprime il proprio disappunto per l'attuale stallo interistituzionale relativamente a taluni piani pluriennali proposti, che comporta implicazioni più ampie per tutti gli altri piani di gestione a lungo termine;

8.

rileva l'esigenza di un equilibrio tra la situazione ecologica e quella economica e sociale in ciascuna attività di pesca riconoscendo che, in assenza di stock ittici abbondanti, il settore della pesca non sarà redditizio; sottolinea l'importanza del fatto che i pescatori europei accettino le norme per il controllo delle catture, e invita pertanto ad aumentare la partecipazione dei rappresentanti dei CCR e delle altre parti interessate pertinenti al momento di stabilire i piani di gestione; ritiene che in futuro le suddette parti debbano svolgere un ruolo maggiore in tale processo; sollecita di conseguenza un'autentica regionalizzazione; propone che i CCR trasmettano alla Commissione un parere obbligatorio relativo a tutti i piani di gestione prima che siano proposti;

9.

sottolinea il collegamento diretto tra rigetti, catture accessorie accidentali e pesca eccessiva, e l'esigenza di sviluppare un'efficace politica di non-rigetto a livello dell'UE in virtù della quale l'Agenzia europea di controllo della pesca disponga di maggiori poteri al fine di assicurare un sistema equo di norme e sanzioni, ossia il principio della parità di trattamento; ritiene che un divieto dei rigetti debba essere applicato gradualmente in funzione di ciascuna attività di pesca, debba iscriversi nei diversi piani di gestione e non debba essere stabilito in base ai diversi stock ittici; sottolinea che occorre promuovere attrezzature da pesca selettive e altri dispositivi che riducano o eliminino le catture accessorie di specie non bersaglio nonché di novellame di specie bersaglio, unitamente ad altri metodi di pesca sostenibile; rileva che, al momento di istituire un qualunque sistema di gestione nell'Unione europea, occorre tassativamente tenere conto dell'importanza della pesca mista nelle acque comunitarie, il che richiederà adeguamenti e trattamenti specifici a seconda delle zone in questione;

10.

ritiene che, nel quadro della PCP riformata, gli Stati membri che cooperano a livello regionale debbano essere incoraggiati a collaborare con il settore e con le altre parti interessate al fine di conseguire metodi innovativi di eliminazione dei rigetti con le procedure più appropriate rispetto alle singole regioni e attività di pesca;

11.

esorta la Commissione ad affrontare immediatamente la questione dell'assenza di dati affidabili disponibili in misura sufficiente, necessari per una consulenza scientifica valida; invita la Commissione a stabilire un sistema che sanzioni gli Stati membri che non adempiono i rispettivi obblighi di raccolta e trasmissione di dati previsti dal programma europeo in materia di dati sulla pesca; sottolinea la contraddizione fra le lagnanze della Commissione in merito all'assenza di dati e le scarse risorse di bilancio destinate all'acquisizione dei medesimi, e ribadisce pertanto che finanziamenti adeguati debbono essere stanziati per la raccolta di dati e la pertinente ricerca scientifica negli Stati membri; esorta la Commissione a istituire nel contempo un quadro per l'adozione delle decisioni nelle situazioni caratterizzate da una scarsa disponibilità di dati, per quanto attiene alle decisioni sui piani di gestione e sui TAC così come a quelle sulle quote, basato su un'impostazione precauzionale;

12.

ribadisce che la ricerca scientifica sulla pesca costituisce uno strumento essenziale per la gestione delle attività alieutiche, indispensabile per l'individuazione dei fattori che condizionano l'evoluzione delle risorse della pesca, per la valutazione quantitativa delle stesse e per l'ottenimento di modelli che permettano di prevederne l'evoluzione, nonché per il perfezionamento delle attrezzature da pesca e delle imbarcazioni e per il conseguimento di migliori condizioni di lavoro e di sicurezza per i pescatori, avvalendosi delle conoscenze e dell'esperienza di questi ultimi; ritiene, in tal senso, che sia necessario investire nella formazione delle risorse umane, rendere disponibili mezzi finanziari adeguati e promuovere la cooperazione fra i diversi enti pubblici degli Stati membri;

13.

esorta la Commissione ad adottare misure volte a ridurre gli effetti negativi di foche e di taluni uccelli marini sugli stock ittici, in particolare ove si tratti di specie invasive in una particolare area geografica;

Adeguamento della capacità di pesca (capitolo III)

14.

evidenzia la mancanza di una definizione rigorosa e quantificata di sovraccapacità; invita la Commissione a stabilire una definizione di sovraccapacità a livello dell'UE che soddisfi le definizioni regionali, tenendo conto delle specificità locali; invita inoltre la Commissione a ridefinire la capacità di pesca in modo tale da assumere come base sia la capacità di pesca del peschereccio che il suo sforzo di pesca reale; sottolinea del pari la necessità di definire la pesca artigianale, dato che non esiste alcuna definizione universalmente applicabile, e di adeguarla agli obiettivi della nuova PCP;

15.

invita la Commissione a quantificare, in conformità delle raccomandazioni della consultazione tecnica della FAO del 1999, entro la fine del 2013, la capacità delle flotte europee per individuare le situazioni di sovraccapacità rispetto alle risorse disponibili e stabilire le riduzioni o le riconversioni necessarie; insiste affinché le misurazioni della capacità non siano limitate alla stazza e alla potenza dei motori, bensì comprendano le tipologie e le quantità delle attrezzature da pesca utilizzate e ogni altro parametro che concorra a determinare la capacità di pesca;

16.

invita la Commissione a monitorare e adeguare i massimali di capacità della flotta di ciascuno Stato membro in modo che siano conformi a dati affidabili e che siano presi in considerazione i progressi tecnici;

17.

esorta gli Stati membri a operare, ove necessario, le correzioni opportune, basate su misurazioni precise della capacità della flotta esistente, ivi comprese la cilindrata e la capacità di cattura, al fine di conseguire gli obiettivi fissati per un livello sostenibile di capacità prestabilita per ciascuna attività di pesca, in modo da far fronte alla restante e notevole sovraccapacità di talune flotte pescherecce con sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi, ossia il congelamento dei fondi del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

18.

prende atto della proposta della Commissione di introdurre un sistema di concessioni di pesca trasferibili a livello individuale, che sia soggetto a rigorose misure di protezione ed escluda le attività di pesca artigianale, e invoca l'istituzione di un regime speciale per le attività di pesca artigianali e costiere nonché un trattamento preferenziale per i pescherecci ecocompatibili, che tenga conto della condizionalità e affronti la questione della concentrazione dei diritti e la possibilità di revocare le concessioni di pesca; ritiene che un sistema volontario di concessioni di pesca trasferibili sia solo uno di numerosi possibili modelli che gli Stati membri possono applicare al fine di ridurre la sovraccapacità;

19.

rileva che il sistema di concessioni di pesca trasferibili non può essere considerato l'unica misura per affrontare la pesca eccessiva e la sovraccapacità, ove quest'ultima sia dimostrata, bensì dovrebbe costituire una delle varie misure di gestione complementari disponibili agli Stati membri in virtù delle quali la Commissione, insieme ai due organi colegislatori, stabilisce un quadro più ampio, controlla e monitora l'applicazione nazionale (nella misura in cui sia dettata da una scelta dello Stato membro) e riferisce periodicamente ai legislatori i risultati di tale sistema; sottolinea, a tale proposito, che si dovrebbero ulteriormente promuovere come misure complementari l'elaborazione di un'idonea gamma di misure tecniche volte a incoraggiare le attrezzature da pesca selettive, la chiusura di zone specifiche, o la restrizione dell'accesso alle aree marittime identificate come biogeograficamente sensibili alle sole flotte regionali che utilizzano tecniche di pesca ecocompatibili;

20.

rileva che il futuro FEAMP deve tenere conto delle ripercussioni socioeconomiche delle misure intese a ridurre la sovraccapacità, ove quest'ultima sia dimostrata, e ad adeguare le dimensioni e lo sforzo delle flotte pescherecce conformemente alle possibilità di pesca e alla sostenibilità a lungo termine, e deve pertanto prevedere idonee dotazioni finanziarie al fine di attenuare l'impatto di suddette ripercussioni; ritiene che il livello di comprensione, di accettazione e di attuazione delle varie misure di gestione delle risorse della pesca migliorerà con l'aumentare del grado di partecipazione, di chiarezza degli obiettivi e di estensione del supporto economico e sociale alle parti interessate;

21.

pone l'accento sull'esigenza di stabilire scadenze chiare e di progredire quanto prima verso l'adeguamento della flotta, ove necessario; rileva che occorre privilegiare i sistemi che favoriscono un adeguamento autonomo delle flotte alla realtà delle attività di pesca, ed esorta la Commissione a fornire un sistema di misure atte a sanzionare gli Stati membri che non adempiono i loro rispettivi obblighi entro i tempi stabiliti, assecondando tale processo mediante lo stanziamento di mezzi adeguati, e a sviluppare ulteriormente il concetto di condizionalità ecologica e sociale nel contesto dell'accesso alle risorse ittiche e della retribuzione che premia la pesca sostenibile;

22.

prende atto della proposta della Commissione di mantenere l'autorizzazione per specifiche restrizioni delle attività di pesca fino al 31 dicembre 2022; concorda con la Commissione sul fatto che modificare le disposizioni concernenti il regime di accesso alle acque situate entro le 12 miglia potrebbe sconvolgere l'attuale equilibrio sviluppatosi dall'introduzione del predetto regime speciale; rammenta d'altro canto che gli obiettivi del regime di accesso alle acque situate entro le 12 miglia differiscono totalmente da quelli perseguiti con l'istituzione delle altre restrizioni;

23.

invita la Commissione a istituire un sistema di gestione basata sui risultati per concedere i diritti d'accesso, in cui l'onere della prova della pesca sostenibile sia a carico del settore;

24.

ritiene che, per il momento, il regime di accesso speciale per la pesca artigianale nelle acque situate entro le 12 miglia nautiche debba essere mantenuto, e che occorra altresì mantenere restrizioni specifiche per le navi immatricolate nei porti delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie, nelle acque intorno a tali arcipelaghi, in particolare nelle zone biogeograficamente sensibili attualmente disciplinate dal regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio (2);

25.

osserva che la relazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) sullo Shetland Box sostiene che l'eliminazione del medesimo potrebbe determinare un aumento dello sforzo di pesca in tale zona e che il CSTEP, di conseguenza, ne ha raccomandato il mantenimento;

26.

è convinto che in futuro la classificazione delle aree con restrizioni delle attività di pesca, come ad esempio lo Shetland Box, dovrà essere ampiamente suffragata da criteri scientifici che comprovino l'esattezza della classificazione di tali aree come aree biogeograficamente sensibili, tanto più se si desidera che suddette restrizioni rientrino nel quadro normativo della politica comune della pesca mediante il regolamento di base della stessa;

27.

ritiene che dovrà essere riconosciuto e sostenuto il ruolo dei fermi biologici in quanto importante mezzo per preservare le risorse ittiche, di comprovata efficacia, e strumento essenziale per una gestione sostenibile delle attività di pesca; è convinto che l'introduzione di periodi di fermo biologico, in determinate fasi critiche del ciclo di vita delle specie, consenta un'evoluzione degli stock compatibile con il mantenimento delle attività di pesca al di fuori del periodo di fermo;

*

* *

28.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni nonché ai governi degli Stati membri.


(1)  GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 113.

(2)  GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/104


Mercoledì 12 settembre 2012
Riforma della politica comune della pesca

P7_TA(2012)0336

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2012 sulla riforma della politica comune della pesca – comunicazione generale (2011/2290(INI))

2013/C 353 E/13

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo del 1995 ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori ("accordo di New York", approvato il 4 agosto 1995),

visto il Codice di condotta della FAO per una pesca responsabile, adottato il 31 ottobre 1995,

vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2002 sul Libro verde della Commissione sul futuro della politica comune della pesca (1),

vista la dichiarazione finale del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltosi dal 26 agosto al 4 settembre 2002 a Johannesburg,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2),

viste la comunicazione della Commissione dal titolo "Conseguire la sostenibilità della pesca nell'UE tramite l'applicazione del rendimento massimo sostenibile" (COM(2006)0360) e la risoluzione del Parlamento del 6 settembre 2007 sul conseguimento della sostenibilità della pesca nell'UE tramite l'applicazione del rendimento massimo sostenibile (3),

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2007 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (4),

viste la comunicazione della Commissione dal titolo "Una politica per ridurre le catture accessorie ed eliminare i rigetti nella pesca europea" (COM(2007)0136) e la risoluzione del Parlamento del 31 gennaio 2008 su una politica per ridurre le catture accessorie ed eliminare i rigetti nella pesca europea (5),

vista la relazione speciale della Corte dei conti europea n. 12/2011 dal titolo "Le misure dell'UE hanno contribuito ad adeguare la capacità delle flotte pescherecce alle possibilità di pesca?",

vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (6),

viste la comunicazione della Commissione dal titolo "Il ruolo della PCP nell'attuazione di un approccio ecosistemico alla gestione dell'ambiente marino" (COM(2008)0187) e la risoluzione del Parlamento del 13 gennaio 2009 sulla PCP e l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca (7),

viste la comunicazione della Commissione del 3 settembre 2008 dal titolo "Una strategia europea per la ricerca marina e marittima – Uno Spazio europeo della ricerca coerente per promuovere l'uso sostenibile degli oceani e dei mari" (COM(2008)0534) e la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sulla ricerca applicata nel campo della politica comune della pesca (8),

vista la sua risoluzione del 24 aprile 2009 sulla governance nell'ambito della PCP: il Parlamento europeo, i consigli consultivi regionali e gli altri attori (9),

visti il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona (10),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Costruire un futuro sostenibile per l'acquacoltura – Un nuovo impulso alla strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea" (COM(2009)0162),

visto il Libro verde della Commissione del 22 aprile 2009 sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2009)0163),

vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2010 sul Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca (11),

visto l'obiettivo 6 degli obiettivi di Aichi del protocollo di Nagoya pubblicato al termine del vertice di Nagoya sulla biodiversità, tenutosi tra il 18 e il 29 ottobre 2010,

visti la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (COM(2011)0425), presentata dalla Commissione il 13 luglio 2011, e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta (SEC(2011)0891),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Riforma della politica comune della pesca" (COM(2011)0417),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (COM(2011)0804),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (COM(2011)0416),

vista la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (COM(2011)0424),

vista la relazione della Commissione concernente gli obblighi di comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della politica comune della pesca (COM(2011)0418),

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2012 sul contributo della politica comune della pesca alla produzione di beni pubblici (12),

vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulla crisi del settore europeo della pesca dovuta all'aumento del prezzo del petrolio (13),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020" (COM(2010)2020),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0253/2012),

A.

considerando che, per la prima volta nella storia della politica comune della pesca (PCP), il Parlamento assume il ruolo di colegislatore nella riforma della PCP;

B.

considerando l'importanza strategica del settore della pesca per l'approvvigionamento pubblico di prodotti della pesca e per l'equilibrio della bilancia alimentare di diversi Stati membri e della stessa Unione europea, nonché il suo importante contributo per il benessere socioeconomico delle comunità costiere, lo sviluppo locale, l'occupazione, la preservazione e la creazione di attività economiche a monte e a valle e la preservazione delle tradizioni culturali locali;

C.

considerando che, nonostante taluni progressi compiuti a seguito della revisione della PCP effettuata nel 2002, la presente comunicazione ricorda che la PCP precedente non ha saputo realizzare alcuni dei suoi principali obiettivi: numerosi stock ittici sono sovrasfruttati, la situazione economica di alcuni segmenti della flotta dell'UE è instabile malgrado i sussidi erogati, l'occupazione nel settore della pesca sta diminuendo e non presenta grosse attrattive, soprattutto agli occhi dei giovani che fanno il loro ingresso nel settore, e la situazione di molte comunità costiere che dipendono dalla pesca e dall'acquacoltura è precaria;

D.

considerando che la PCP precedente ha avuto nondimeno ricadute positive, consentendo la ricostituzione di taluni stock e la creazione dei consigli consultivi regionali (CCR);

E.

considerando che è fondamentale che la PCP mantenga un approccio al settore produttivo della pesca che tenga conto delle dimensioni ecologica ed economica e sociale (i tre pilastri della riforma della PCP), in modo che si pervenga sempre a un compromesso tra la situazione delle risorse esistenti nelle diverse zone marittime e la tutela del tessuto socioeconomico delle comunità costiere che dipendono dalla pesca di prossimità per garantire l'occupazione e la prosperità;

F.

considerando che l'UE rappresenta circa il 4,6 % della produzione mondiale del settore della pesca e dell'acquacoltura ed è, pertanto, il quarto produttore al mondo; considerando che, ciononostante, l'UE importa più del 60 % dei prodotti ittici che consuma;

G.

considerando che, nonostante la mancanza riconosciuta di dati scientifici, secondo le stime della Commissione il 75 % degli stock ittici dell'UE sono sovrasfruttati, che per oltre il 60 % degli stock presenti nelle acque europee le catture superano il rendimento massimo sostenibile e che ogni anno l'UE perde un reddito potenziale pari a circa 1,8 miliardi di euro a causa della sua incapacità di gestire la pesca in modo sostenibile;

H.

considerando che, ciononostante, alcune attività di pesca dell'UE sono riconosciute come sostenibili, il che dimostra che la cooperazione tra autorità di governo, settore ittico e altre parti interessate può dare risultati soddisfacenti;

I.

considerando che, secondo la Commissione, dal 2003 le decisioni prese dal Consiglio hanno superato le raccomandazioni scientifiche in media del 47 % e che, attualmente, sono sovrasfruttati il 63 % degli stock stimati nell'Atlantico, l'82 % di quelli nel Mediterraneo e quattro su sei di quelli nel Baltico;

J.

considerando che, sebbene tra il 2002 e il 2007 abbia registrato un calo del 30 % dell'occupazione a causa del cattivo stato degli stock ittici, della caduta dei prezzi provocata dal costo inferiore delle importazioni e dei progressi tecnologici, secondo le stime il settore della pesca nell'UE (compresa l'acquacoltura) in detto periodo ha continuato a generare utili per 34,2 miliardi di euro l'anno e a creare oltre 350 000 posti di lavoro nei settori sia a monte sia a valle, vale a dire nella pesca, nella trasformazione e nella commercializzazione, soprattutto nelle regioni costiere e periferiche e nelle isole, dove produce "beni pubblici" di cui non si è tenuto debitamente conto; considerando che, malgrado il calo dell'occupazione, la capacità di pesca delle flotte è considerevolmente aumentata grazie ai progressi tecnologici;

K.

considerando che i dati disponibili sull'effettiva capacità della flotta peschereccia europea non sono attendibili in quanto non tengono conto degli sviluppi tecnologici e gli Stati membri non provvedono a fornire informazioni precise in merito;

L.

considerando l'insicurezza dei redditi e dei salari degli operatori della pesca, derivante dalle modalità di commercializzazione nel settore, dalle modalità di formazione dei prezzi di prima vendita e dalle caratteristiche discontinue delle attività, il che comporta la necessità di mantenere un finanziamento pubblico, a livello nazionale e dell'UE, adeguato al settore;

M.

considerando che le flotte artigianali e su piccola scala, comprendenti gli operatori impegnati nella raccolta dei molluschi e in altre attività dell'acquacoltura tradizionale ed estensiva, da un lato, e, dall'altro, le più grandi flotte industriali costituiscono realtà profondamente diverse, come lo sono in effetti le flotte delle varie regioni dell'UE, a prescindere dalle dimensioni delle imbarcazioni; considerando che pertanto non è possibile far rientrare i rispettivi problemi e gli appropriati strumenti di gestione in un approccio uniforme, e che le diverse flotte esigono quindi trattamenti differenziati;

N.

considerando che la riforma della PCP deve assicurare la sopravvivenza e la prosperità future delle flotte pescherecce artigianali e su piccola scala e delle regioni costiere, comprese le regioni ultraperiferiche, che dipendono fortemente dalla pesca e che ciò può rendere necessario un sostegno socioeconomico temporaneo nel quadro della nuova PCP, ma non deve comportare un aumento della capacità totale delle flotte;

O.

considerando la necessità di coinvolgere i rappresentanti delle flotte industriali e su piccola scala e del settore dell'acquacoltura nella definizione e nello sviluppo della nuova PCP;

P.

considerando che le donne svolgono un ruolo fondamentale nei settori della trasformazione e dell'acquacoltura, nell'espletamento delle relative mansioni di gestione e amministrazione nonché nella raccolta dei molluschi; considerando che esse sono altresì attive, benché in misura minore, nel settore delle catture; considerando che, tuttavia, il loro importante contributo molto spesso non è debitamente riconosciuto e ricompensato;

Q.

considerando l'obbligo, sancito dal trattato di Lisbona, di assicurare la coerenza delle politiche dell'Unione, anche nell'ambito della riforma della politica comune della pesca;

R.

considerando che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, essendo alimenti sani e ricchi di proteine, svolgono un ruolo importante nella dieta delle persone, in Europa come nel mondo;

S.

considerando che, sin dalle prime fasi dell'apprendimento, è importante insegnare ai bambini in età scolare a conoscere la grande varietà di specie ittiche disponibili e la stagionalità delle stesse;

T.

considerando che i consumatori devono essere continuamente informati della grande varietà di specie disponibili, al fine di ridurre la pressione esercitata su determinati stock;

U.

considerando che la PCP dovrà farsi carico del finanziamento dei propri costi, in particolare per le decisioni e le misure adottate nel suo ambito;

OBIETTIVI DELLA RIFORMA

Sostenibilità ambientale

Misure per la conservazione delle risorse biologiche marine

1.

considera obiettivi primari di qualsiasi politica della pesca garantire l'approvvigionamento pubblico di prodotti della pesca per le popolazioni e assicurare lo sviluppo delle comunità costiere, promuovendo l'occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita degli operatori della pesca, in un quadro di garanzia della sostenibilità e della buona conservazione delle risorse;

2.

ritiene che la PCP debba essere riformata in modo radicale e ambizioso (per quanto riguarda sia la pesca estrattiva sia l'acquacoltura) se l'UE vuole garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, che costituisce uno dei presupposti per assicurarne anche la sostenibilità economica e sociale; sostiene la necessità di un più stretto coordinamento di tale politica riformata con le altre politiche dell'UE, quali la politica di coesione, la politica ambientale, la politica agricola e la politica esterna, e afferma che i futuri accordi internazionali di pesca sostenibile dovranno essere coerenti con essa; rileva a tale proposito l'importanza di strumenti come la politica marittima integrata e l'approccio macroregionale, che sono in grado di offrire un'integrazione più stretta;

3.

sottolinea che qualsiasi politica della pesca dovrà considerare molteplici dimensioni – sociale, ambientale, economica – le quali esigono un approccio integrato ed equilibrato, incompatibile con una concezione che le collochi in una gerarchia basata su una definizione aprioristica delle priorità;

4.

rileva che il settore della pesca estrattiva e dell'acquacoltura nell'UE, se gestito all'insegna di una sostenibilità globale, potrebbe dare un maggiore contributo alla soddisfazione delle esigenze della società europea in termini di sicurezza e qualità alimentare, di occupazione, di protezione dell'ambiente nonché di mantenimento di comunità di pesca e costiere dinamiche e varie;

5.

riconosce che da molte generazioni la pesca dà lavoro a numerose comunità, spesso economicamente fragili, situate lungo le coste europee; reputa che tutte queste comunità, a prescindere dalle loro dimensioni, meritino di essere tutelate nell'ambito della politica europea della pesca e che occorra mantenere il legame storico tra esse e le acque in cui hanno tradizionalmente pescato;

6.

ritiene che, adottando il concetto di condizionalità, occorra offrire incentivi ai pescatori che pescano, o raccolgono molluschi, in modo sostenibile avvalendosi di attrezzi e metodi ecocompatibili, selettivi e a basso impatto, al fine di assicurare un ampio ricorso a tali pratiche alieutiche e lo sviluppo sostenibile delle comunità costiere; ritiene che il settore della pesca stesso debba svolgere un ruolo chiave nello sviluppo di metodi di pesca sostenibili e che tutti i relativi incentivi debbano essere offerti a un livello vicino alle parti interessate e con la collaborazione dei pescatori e di altri organismi interessati; osserva che ciò significa anche sostenere il ricorso volontario a un marchio di qualità ecologica dell'UE, il cui rilascio potrebbe essere delegato agli enti di certificazione esistenti, al fine di garantire condizioni di equità a pescatori e produttori sia all'esterno che all'interno dell'UE;

7.

è persuaso che la riforma della PCP debba definire strumenti adeguati ed efficaci per promuovere una gestione della pesca basata sugli ecosistemi; ritiene, pertanto, che i piani di gestione pluriennali debbano tener conto di un tale approccio ecosistemico; è del parere che sia indispensabile porre fine alla situazione di stallo istituzionale in cui versano detti piani di gestione pluriennali e che si debba applicare la procedura legislativa ordinaria; ritiene inoltre che sia necessario delegare reali poteri di microgestione agli Stati membri che cooperano a livello regionale;

8.

ribadisce che lo sviluppo nelle aree marine e costiere deve sempre rispettare le normative ambientali, come la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e le direttive sulla tutela della biodiversità, dal momento che un buono stato ecologico dovrebbe rappresentare un presupposto per ogni attività svolta nelle regioni marine e costiere;

9.

sottolinea che la PCP deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle risorse ittiche e deve far sì che lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni di tutti gli stock delle specie pescate a livelli prossimi a quelli in grado di offrire il rendimento massimo sostenibile; rileva che occorre stabilire nel regolamento di base un calendario preciso, comprendente una scadenza definitiva; sottolinea che è necessario prevedere mezzi economici adeguati per l'attuazione della PCP se si vuole eliminare progressivamente lo sfruttamento eccessivo degli stock ovunque esso si verifichi e assicurare una conservazione sostenibile di questi ultimi, per la quale sono necessari dati scientifici affidabili;

10.

ritiene che debba essere attuato immediatamente l'obiettivo di assicurare un rendimento massimo sostenibile sulla base del tasso di mortalità alieutico, dal momento che tale approccio contribuirà significativamente a fare un passo nella giusta direzione verso la sostenibilità degli stock; invita la Commissione e gli Stati membri a realizzare tale obiettivo in modo operativo, basandosi su dati scientifici affidabili e tenendo conto delle conseguenze socioeconomiche;

11.

evidenzia, tuttavia, le difficoltà legate all'attuazione del principio del rendimento massimo sostenibile, soprattutto nel caso della pesca mista o nei casi in cui i dati scientifici sugli stock ittici non siano disponibili o comunque non siano affidabili; chiede, pertanto, che importi adeguati siano destinati alla ricerca scientifica e alla raccolta di dati in vista dell'attuazione di una politica della pesca sostenibile;

12.

invita la Commissione a prevedere l'istituzione di piani di gestione a lungo termine per tutta la pesca nell'UE basando tutti questi piani su un approccio ecosistemico, con obiettivi chiaramente definiti e norme per il controllo delle catture che svolgano un ruolo fondamentale nell'ambito di ciascun piano, consistente nello stabilire disposizioni volte a determinare lo sforzo di pesca annuale, tenendo conto della differenza tra le attuali dimensioni dello stock e struttura dell'attività di pesca e l'obiettivo fissato in termini di stock; esorta a tale proposito il Consiglio a perseguire senza eccezioni gli obiettivi previsti dai piani di gestione a lungo termine;

13.

sottolinea il legame diretto tra rigetti, catture accessorie e sovrasfruttamento indesiderati e comprende le ragioni e le necessità che hanno portato la Commissione a elaborare un'efficiente politica di divieto dei rigetti a livello dell'UE in base alla quale l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP) deve disporre di maggiori poteri al fine di assicurare un sistema equo di norme e sanzioni conformemente al principio della parità di trattamento;

14.

propone, pertanto, di rendere obbligatoria una documentazione esaustiva dei quantitativi delle specie pescati oltre un certo volume e non sbarcati, al fine di rispondere alle esigenze della ricerca scientifica e consentire di sviluppare attrezzature selettive per i pescherecci con piena cognizione di causa;

15.

è convinto che l'eliminazione graduale dei rigetti dovrebbe basarsi sulle attività di pesca e dipendere dalle caratteristiche e dalle realtà delle diverse modalità e attività di pesca, tenendo presente che è più facile conseguirla in talune attività di pesca di specie singole e che presenta alcune sfide per la pesca mista che devono essere superate; rileva che si dovrebbero prendere in considerazione le organizzazioni di produttori e di pescatori, che dovrebbero essere attivamente coinvolte; rileva che l'eliminazione dei rigetti dovrebbe essere accompagnata da misure tecniche volte a ridurre o eliminare le catture accessorie e da incentivi intesi a incoraggiare le pratiche di pesca selettiva; ritiene che l'obiettivo prioritario debba essere in primo luogo evitare le catture accessorie, piuttosto che gestirle; è preoccupato, a tale proposito, dell'eventuale nascita di un mercato parallelo del pesce di rigetto, il quale rappresenterebbe un pericolo per l'ecosistema e per il settore della pesca europeo; evidenzia che occorrerebbe quindi introdurre salvaguardie adeguate; sottolinea inoltre la necessità di coinvolgere le parti interessate e di definire con attenzione i contorni dell'obbligo di sbarco e del successivo trattamento onde evitare che il problema delle catture accessorie sia semplicemente spostato dal mare a terra;

16.

sottolinea la necessità di potenziare la ricerca scientifica e di destinare a quest'ultima mezzi finanziari adeguati, nonché di sviluppare attrezzi e tecniche di pesca in grado di evitare le catture accessorie; chiede alla Commissione di proporre misure sufficienti e appropriate e di fornire agli Stati membri un sostegno finanziario a tale scopo; sottolinea a tal fine l'importanza di affrontare la gestione della pesca mista; osserva che l'efficacia della tecnologia impiegata attualmente per ridurre o eliminare i rigetti varia a seconda del tipo di pesca; invita, a tale proposito, la Commissione a promuovere i partenariati tra esperti scientifici e pescatori, a tenere conto dei loro pareri nell'elaborazione delle sue politiche e ad assistere gli Stati membri nello sviluppo di nuove tecniche di pesca;

17.

invita la Commissione e gli Stati membri a condurre immediatamente "progetti pilota" volti a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca;

18.

osserva che la presenza di specifiche pratiche di pesca e di particolari condizioni climatiche e geologiche rendono difficoltosa l'applicazione di una misura volta a eliminare i rigetti nel caso di attività di pesca mista, anche, ma non solo, nel Mediterraneo; ritiene necessario condurre ulteriori consultazioni al fine di risolvere le difficoltà legate alla realizzazione delle necessarie infrastrutture per la raccolta e la trasformazione delle catture accessorie, così come proposto dalla Commissione; chiede che siano introdotte misure supplementari volte a ridurre le catture di novellame e a scoraggiarne la commercializzazione;

19.

invita la Commissione, al fine di preservare le risorse vive e assicurare una sostenibilità ambientale sul lungo periodo, a valutare la possibilità di istituire una rete di zone chiuse in cui siano vietate tutte le attività di pesca per un determinato periodo, al fine di aumentare la produttività ittica e di conservare le risorse acquatiche vive e l'ecosistema marino

20.

sottolinea la specificità delle regioni ultraperiferiche, fortemente dipendenti dalla pesca sul piano economico, sociale e anche demografico, caratterizzate da una prevalenza della pesca su piccola scala e circondate da un mare profondo; ritiene necessario limitare l'accesso alle proprie zone marittime biogeograficamente sensibili alle flotte regionali che utilizzino attrezzature di pesca rispettose dell'ambiente;

21.

esprime i propri dubbi in merito alle proposte relative al mercato delle catture accessorie e sottolinea che, qualora fossero attuate, occorrerebbe introdurre salvaguardie adeguate onde evitare la nascita di un mercato parallelo che finirebbe per incentivare i pescatori ad accrescere le loro catture;

22.

ritiene che il divieto di rigetto debba essere introdotto gradualmente affinché il settore della pesca possa adeguarvisi più facilmente; sottolinea che occorre coinvolgere attivamente le organizzazioni di produttori nell'attuare gradualmente tale divieto;

23.

chiede alla Commissione di aiutare gli Stati membri a far fronte alle varie ripercussioni che l'introduzione di un divieto di rigetti avrebbe a livello socioeconomico;

24.

sottolinea che l'introduzione di misure volte a ridurre gradualmente i rigetti richiederebbe una riforma radicale del sistema di controllo e di esecuzione; chiede alla Commissione di assistere gli Stati membri in tal senso, al fine di assicurare un'esecuzione uniforme in tutto il territorio; è convinto che l'ACCP debba essere adeguatamente sostenuta e dotata di poteri e risorse sufficienti ad adempiere i propri compiti e quindi ad assistere gli Stati membri nell'applicazione dei loro sistemi normativi e sanzionatori;

25.

chiede alla Commissione di studiare la riduzione degli stock ittici dovuta a predatori naturali quali foche, pinnipedi e cormorani e di elaborare e attuare tempestivamente, in collaborazione con gli Stati membri interessati, piani di gestione per il controllo di queste popolazioni;

26.

invita la Commissione ad attuare programmi volti a istruire i bambini in età scolare e i consumatori in merito alla varietà di specie disponibili e all'importanza del consumo di pesce che sia prodotto in modo sostenibile;

27.

ricorda l'obbligo, sancito dal trattato di Lisbona, di assicurare la coerenza delle politiche dell'Unione, anche nella riforma della PCP;

Monitoraggio e raccolta di dati di qualità

28.

ritiene che la disponibilità e l'affidabilità dei dati scientifici e delle valutazioni dell'impatto socioeconomico relativi ai diversi stock nei diversi bacini marittimi e ai loro rispettivi ecosistemi, nonché il miglioramento e l'uniformazione dei modelli applicati, debbano rappresentare una delle massime priorità della riforma; è preoccupato perché non sono disponibili dati scientifici affidabili, necessari per formulare un parere scientifico solido;

29.

sottolinea che la ricerca scientifica in materia di pesca è uno strumento essenziale per la gestione della pesca, indispensabile per individuare i fattori che condizionano l'evoluzione delle risorse alieutiche, procedere alla valutazione quantitativa delle medesime e sviluppare modelli che consentano di prevederne l'evoluzione nonché per migliorare le attrezzature di pesca, le imbarcazioni e le condizioni di lavoro e di sicurezza dei pescatori, alla luce delle loro conoscenze e della loro esperienza;

30.

invita la Commissione ad avanzare proposte per raccogliere in modo efficace e armonizzato a livello dell'UE dati di qualità per gli esperti scientifici; esorta, al contempo, la Commissione a definire un quadro che consenta di prendere le decisioni necessarie in quei casi in cui i dati sono insufficienti e a proporre modelli scientifici su cui fondare una gestione della pesca multispecifica; sottolinea la necessità di coinvolgere, oltre agli esperti scientifici, anche i pescatori e le parti interessate affinché contribuiscano alla raccolta e all'analisi delle informazioni e alla promozione attiva di partenariati di ricerca;

31.

osserva che i motivi principali della scarsità di dati scientifici fondamentali per la maggior parte degli stock sono la comunicazione inadeguata da parte degli Stati membri, la mancanza di finanziamenti adeguati e la limitatezza di risorse umane e tecniche negli Stati membri; invita la Commissione a istituire, a tale proposito, un sistema inteso a sanzionare gli Stati membri che non adempiono i loro obblighi di raccolta e trasmissione di dati; ritiene che il nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) debba aiutare gli Stati membri a livello tecnico e finanziario, se necessario, nel raccogliere e nell'analizzare dati affidabili, e che debbano essere stanziate risorse finanziarie adeguate a favore delle relative attività di ricerca scientifica svolte negli Stati membri;

32.

osserva che attualmente il contributo dell'Unione al finanziamento per la raccolta, il trattamento e la divulgazione dei dati biologici, al fine di favorire una gestione basata sulla conoscenza, non supera il 50 %; sollecita, pertanto, maggiori sforzi dell'Unione in questo settore;

33.

chiede alla Commissione di stabilire una definizione di sovraccapacità a livello dell'UE che concili le definizioni regionali, tenendo conto delle peculiarità locali; invita inoltre la Commissione a ridefinire la capacità di pesca in modo tale da assumere come base sia la capacità di pesca del peschereccio sia il suo sforzo di pesca reale; rileva inoltre la necessità di definire la pesca artigianale al fine di distinguerla dalla pesca industriale;

Sostenibilità socioeconomica

34.

sottolinea che le risorse marine vive sono un bene pubblico comune, che non può essere privatizzato; si oppone alla creazione di diritti di proprietà privata per l'accesso allo sfruttamento di tale bene pubblico;

35.

osserva che la proposta avanzata nel regolamento di base e tesa a introdurre "concessioni di pesca trasferibili" quale unico strumento per risolvere il problema della sovraccapacità potrebbe dar vita a pratiche anticoncorrenziali, speculative e di concentrazione, ed è pertanto convinto che debba essere di natura volontaria e facoltativa per gli Stati membri, come lo è attualmente; rileva che l'esperienza diretta di alcuni Stati membri che hanno già introdotto sistemi di concessioni di pesca trasferibili senza restrizioni e salvaguardie efficaci dimostra una correlazione diretta fra l'introduzione di detti sistemi e un aumento della concentrazione dei diritti di pesca nelle mani pochi operatori, con un conseguente incremento dei prezzi dei prodotti della pesca; constata che, sebbene in alcuni paesi l'introduzione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili abbia dato luogo a una riduzione della capacità delle flotte, ciò è avvenuto principalmente a discapito della pesca costiera artigianale e su piccola scala, che non rappresenta i segmenti di flotta più distruttivi dal punto di vista ambientale, bensì il tipo di pesca maggiormente vulnerabile da un punto di vista economico e, al contempo, la fonte principale di posti di lavoro e la principale attività economica nelle regioni costiere; ricorda inoltre che una riduzione della capacità di pesca può non significare necessariamente una riduzione dello sforzo di pesca, ma solamente la concentrazione dello sfruttamento delle risorse alieutiche nelle mani degli operatori più competitivi dal punto di vista economico; mette in rilievo, tuttavia, che qualora fossero introdotti sistemi di concessioni di pesca trasferibili, occorrerebbe istituire salvaguardie adeguate per tutelare la pesca artigianale e costiera;

36.

ritiene che debba essere previsto un accesso prioritario ai fondali di pesca per quei pescatori che operano in modo responsabile da un punto di vista sociale e ambientale; rileva che una riduzione della capacità di alcune tipologie di pesca si possa conseguire senza far ricorso a sistemi di concessioni di pesca trasferibili; invita gli Stati membri ad attuare le misure più appropriate alla loro realtà per ridurre la capacità ove necessario;

37.

ritiene che la sostenibilità economica del settore della pesca sia minacciata, tra l'altro, dalla volatilità dei prezzi del petrolio; invita la Commissione a proporre misure adeguate volte a promuovere un uso efficiente dei carburanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura senza incrementare la capacità di pesca, a migliorare la difficile situazione economica in cui versano i pescatori e gli acquacoltori europei nonché a proporre un piano d'azione per le regioni costiere e per le isole, in particolare le regioni ultraperiferiche, in tale ambito;

38.

ricorda che gli oceani, grazie alla pesca, non sono soltanto fonte di nutrimento, sicurezza alimentare e sostentamento per 500 milioni di persone in tutto il mondo, fornendo almeno il 50 % delle proteine animali consumate da 400 milioni di persone nei paesi più poveri, ma sono anche fondamentali per la mitigazione del cambiamento climatico, in quanto i serbatoi di carbonio blu costituiscono i maggiori serbatoi di carbonio a lungo termine, rendono possibili i trasporti e costituiscono il 90 % dell'habitat degli organismi viventi sulla Terra;

39.

ribadisce la necessità di garantire un controllo e una certificazione rigorosi dei prodotti della pesca immessi nel mercato dell'Unione, ivi compresi quelli importati, che ne garantiscano la provenienza da attività di pesca sostenibili e che, nel caso di prodotti importati, il rispetto dei medesimi requisiti osservati dai produttori dell'Unione, ad esempio riguardo all'etichettatura, alla tracciabilità, alle norme fitosanitarie e alle dimensioni minime;

Un futuro per l'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura

40.

crede fermamente che la riforma della PCP non debba essere avulsa dal contesto socioeconomico e ambientale in cui si iscrive; ritiene che i settori della pesca e dell'acquacoltura estensiva debbano essere considerati importanti risorse per la creazione di posti di lavoro diretti e indiretti per le nostre regioni marittime, di cui dinamizzano e strutturano l'intera economia, concorrendo anche alla sicurezza alimentare dell'Unione europea; osserva che, a tal fine, la PCP deve contribuire a migliorare il tenore di vita delle comunità dipendenti dalla pesca, garantendo migliori condizioni di lavoro ai pescatori, in particolare grazie al rispetto della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza e delle norme stabilite dai contratti di lavoro collettivi;

41.

è preoccupato per il fatto che il settore delle catture nell'ultimo decennio ha registrato un calo dell'occupazione superiore al 30 %; ritiene che la riduzione degli stock ittici, la mancanza di un salario minimo garantito, il basso valore di prima vendita e le difficili condizioni di lavoro ostacolino il necessario avvicendamento dei lavoratori del settore;

42.

osserva con soddisfazione che, secondo alcuni studi, un incremento degli stock ittici a livelli superiori alle quantità capaci di offrire il rendimento massimo sostenibile comporterebbe benefici socioeconomici considerevoli, tra cui un aumento dell'occupazione e delle catture, oltre a una maggiore redditività;

43.

ritiene che il settore della pesca potrà continuare a essere sostenibile solo se si troverà un equilibrio tra gli aspetti socioeconomici e quelli ambientali e se si potrà contare su un numero sufficiente di lavoratori adeguatamente formati e qualificati; ritiene che, per conseguire tale obiettivo, l'occupazione nel settore della pesca debba presentare attrattive e le qualifiche e la formazione richieste debbano rispettare i requisiti internazionali ed europei; invita la Commissione a promuovere programmi di formazione e di istruzione adeguati concernenti le migliori prassi e la biologia marina nei diversi ambiti del settore, in modo da attirare così i giovani e contribuire allo sviluppo di un settore della pesca e dell'acquacoltura competitivo ed ecocompatibile; ritiene altresì che occorra prevedere la possibilità di pacchetti per l'avvio di nuove imprese per far sì che fra le nuove generazioni vi siano giovani che decidono di dedicarsi alla pesca artigianale;

44.

accoglie con favore la proposta della Commissione di lanciare l'iniziativa "Crescita blu: crescita sostenibile a partire dagli oceani, dai mari e dalle coste"; ritiene che una maggiore mobilità dei professionisti del settore della pesca, la diversificazione dei posti di lavoro e l'identificazione di strumenti che consentano di allineare le competenze, le qualifiche e i programmi di istruzione alle necessità del settore siano importanti per la crescita dei settori marittimo, della pesca e dell'acquacoltura;

45.

reputa opportuno accordare al ruolo delle donne nel settore della pesca un maggiore riconoscimento dal punto di vista giuridico e sociale e compensi più elevati; ribadisce che le donne operanti in questo settore devono godere degli stessi diritti degli uomini sotto ogni aspetto, per esempio per quanto concerne l'appartenenza a organizzazioni di rappresentanza e l'eleggibilità all'interno degli organi che le governano; reputa altresì opportuno riconoscere de facto alle consorti e alle compagne dei pescatori impegnate in aziende familiari uno status giuridico e prestazioni sociali equivalenti a quelli di cui godono i lavoratori autonomi, secondo il disposto della direttiva 2010/41/UE; è inoltre persuaso che sia necessario destinare parte dei finanziamenti del FEP e del futuro FEAMP a progetti di formazione specificamente mirati alle donne che lavorano nel settore della pesca;

46.

teme che la riforma della PCP possa comportare, in assenza di misure di accompagnamento adeguate, la perdita di posti di lavoro nel breve termine, soprattutto nei settori delle catture e della trasformazione a terra, compromettendo così definitivamente la fragile crescita delle comunità costiere e delle isole, in particolare delle regioni ultraperiferiche; sottolinea, a tale proposito, che è necessario introdurre misure socioeconomiche di accompagnamento che includano la cooperazione professionale e un piano occupazionale, per far fronte agli effetti temporanei del raggiungimento del rendimento massimo sostenibile, per rendere il settore più attraente agli occhi dei giovani e per incentivare l'ingresso nel settore; invita la Commissione a esplorare e a promuovere la collaborazione con la Banca europea degli investimenti per incentivare gli investimenti nel settore;

47.

ritiene necessario promuovere lo sviluppo di innovazioni e attività connesse al settore della pesca che possano fungere da contrappeso alla perdita di posti di lavoro causata dagli adeguamenti derivanti dalla riforma della PCP; esorta la Commissione a sviluppare programmi specifici dedicati allo sviluppo del turismo alieutico e ad altri ambiti di sviluppo economico legati al mare e all'attività di pesca;

Regionalizzazione

48.

conviene con la Commissione che è necessario, come sostenuto nella proposta, introdurre misure specifiche e di adattamento che riflettano le diverse realtà di cui si compone il settore della pesca e dell'acquacoltura in Europa, in particolare nel caso delle regioni costiere e ultraperiferiche dell'Unione; appoggia l'idea di fare della regionalizzazione uno dei principali strumenti di questa nuova forma di governance intesa a rispondere in modo adeguato alle esigenze di ciascun bacino marittimo e a incentivare il rispetto delle norme adottate a livello europeo;

49.

è convinto che la riforma debba rappresentare un'opportunità ai fini di una significativa transizione verso una nuova forma di cooperazione tra la comunità scientifica, il settore industriale e le parti sociali, volta a realizzare il processo di regionalizzazione;

50.

sottolinea l'importanza del settore della pesca per la situazione socioeconomica, l'occupazione e la promozione della coesione economica e sociale nelle regioni ultraperiferiche, caratterizzate da economie soggette a vincoli strutturali permanenti e dotate di possibilità di diversificazione limitate;

51.

è convinto che, per quanto riguarda la regionalizzazione, occorra definire norme chiare e semplici al livello appropriato, in modo da favorirne il rispetto; è inoltre fermamente convinto che i CCR, con una più ampia rappresentanza e maggiori responsabilità, debbano promuovere ulteriormente il dialogo e la collaborazione tra le parti interessate dando un contributo attivo alla definizione dei piani di gestione pluriennali; ricorda il ruolo dei colegislatori nell'adozione di tali piani;

52.

ritiene, più in generale, che occorra rafforzare il ruolo dei CCR in termini di rappresentatività e di poteri; esorta la Commissione, a tale proposito, a presentare una nuova proposta volta a rafforzare la partecipazione delle parti interessate e degli operatori della pesca artigianale e su piccola scala, per assicurare una vera e propria regionalizzazione della PCP; accoglie con favore, a tale proposito, la proposta della Commissione di istituire un Consiglio consultivo per il Mar Nero; sottolinea al tempo stesso che la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) non è il quadro adeguato per la gestione del Mar Nero e che è necessaria una nuova organizzazione regionale di gestione della pesca; esorta la Commissione a intensificare il dialogo con gli Stati litoranei del Mar Nero, segnatamente per quanto concerne lo sfruttamento e la conservazione delle risorse della pesca; chiede l'istituzione di un Consiglio consultivo per le regioni ultraperiferiche, è convinto che, conformemente agli orientamenti della Commissione relativi ai principi di regionalizzazione e di sussidiarietà, debba essere presa in considerazione l'istituzione di un Consiglio consultivo regionale per le regioni ultraperiferiche, tenendo conto della natura sensibile delle peculiarità di queste ultime; rileva inoltre che i CCR devono fornire consulenza al Parlamento europeo e al Consiglio nell'adozione dei piani pluriennali, contando sulla partecipazione di scienziati all'adozione delle loro decisioni;

53.

è del parere che la regionalizzazione della PCP debba riflettere la dimensione geografica delle attività di pesca gestiste, in base a obiettivi e principi adottati dai colegislatori dell'UE e a misure di gestione dettagliate decise quanto più possibile a livello locale, il che significa che per alcuni tipi di pesca ciò avverrebbe tra diversi Stati membri, mentre per altri potrebbe avvenire all'interno di un solo Stato membro; riconosce che potrebbe essere necessario creare nuove strutture per consentire il funzionamento di un tale sistema;

54.

reputa importante valorizzare maggiormente taluni segmenti del settore europeo della pesca, come ad esempio la pesca costiera artigianale, che in determinate realtà geografiche quali il Mar Mediterraneo contribuisce alla prosperità e all'occupazione;

55.

è convinto che occorra una visione più olistica e integrata dell'ambiente marino e che una pianificazione dello spazio marino a livello locale e regionale, che coinvolga tutte le parti interessate, sia uno strumento necessario al fine di applicare un autentico approccio ecosistemico alla gestione;

56.

rileva che una pianificazione efficace a livello regionale o locale agevolerà l'uso più appropriato delle risorse marine, tenendo conto delle condizioni locali, delle esigenze del mercato, di impieghi delle risorse tra loro confliggenti, della necessità di aree protette e dell'identificazione di aree specifiche in cui sia consentito soltanto l'utilizzo di attrezzature di pesca compatibili con le migliori prassi ecc.;

57.

sottolinea che una riforma ambiziosa e concreta della PCP potrà essere agevolata se per il prossimo decennio saranno messe a disposizione risorse finanziarie sufficienti per sostenere tutte le misure di riforma e affrontare i problemi di natura socioeconomica e ambientale che possono sorgere; respinge ogni iniziativa degli Stati membri volta a tentare di ridurre il livello dei finanziamenti dell'UE a favore della pesca e dell'acquacoltura;

58.

evidenzia in particolare l'importanza delle sinergie tra il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), lo Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) e il Fondo europeo per la pesca (FEP) per la pianificazione territoriale delle zone costiere; ritiene che le strategie macroregionali, i programmi di cooperazione territoriale europea e i programmi relativi ai bacini marittimi siano strumenti pertinenti per attuare strategie integrate di sviluppo dei territori costieri dell'UE;

59.

insiste sulla necessità che il futuro FEAMP conceda aiuti alla modernizzazione delle flotte di pesca – per ragioni di sicurezza, tutela ambientale o riduzione dei consumi di carburante;

60.

sottolinea che alle nuove politiche, agli obiettivi o alle priorità aventi ripercussioni sull'ambiente marino dovranno corrispondere nuove risorse finanziarie; respinge l'idea che il finanziamento di tali nuovi obiettivi, priorità o politiche (come la politica marittima integrata) possa andare a discapito dei fondi necessari per la politica della pesca;

61.

ricorda l'obbligo di cui all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in base al quale l'Unione europea deve tenere conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo, tra cui in particolare la PCP;

62.

sottolinea che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura d'importazione dovrebbero essere soggetti alle stesse norme ambientali, igieniche e sociali della produzione interna europea, compresa l'intera tracciabilità "dalla cattura alla tavola" e ritiene che i paesi in via di sviluppo avranno bisogno di assistenza tecnica e finanziaria tanto per potersi conformare alle stesse norme quanto per lottare più efficacemente contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

63.

sottolinea che qualsiasi accesso alle risorse della pesca nei paesi in via di sviluppo deve non solo rispettare l'articolo 62 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) riguardante le eccedenze, ma anche gli articoli 69 e 70 sui diritti degli Stati senza sbocco al mare e geograficamente svantaggiati nella regione, soprattutto per quanto riguarda le esigenze nutrizionali e socioeconomiche delle popolazioni locali;

64.

riafferma la condizione basilare dell'eccedenza, quale figura nell'UNCLOS, in caso di accesso agli stock ittici nelle acque di paesi terzi; sottolinea l'importanza di stabilire l'eccedenza in modo corretto e scientifico; sottolinea che la PCP deve provvedere alla trasparenza e allo scambio di tutte le informazioni pertinenti tra l'UE e i paesi terzi partner in merito allo sforzo di pesca totale per gli stock interessati dalle navi nazionali e, se del caso, da quelle straniere;

65.

ribadisce che la futura PCP deve essere orientata ai principi di buon governo, che comprendono la trasparenza e l'accesso alle informazioni, in conformità della Convenzione di Aarhus, e la valutazione degli accordi di pesca sostenibile (APS);

66.

sottolinea che l'UE dovrebbe promuovere una gestione sostenibile delle risorse nei paesi terzi, e invita pertanto l'UE a rafforzare le misure per combattere le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; sottolinea che gli accordi di pesca sostenibile dovrebbero concentrarsi di più su ricerca scientifica e raccolta dei dati, monitoraggio, controllo e sorveglianza; ritiene opportuno, a tal fine, che l'UE destini idonee risorse finanziarie, tecniche e umane ai paesi terzi partner;

67.

ribadisce che la PCP deve essere in linea con le politiche ambientali e di sviluppo, compresa la tutela degli ecosistemi marini; chiede pertanto interventi finalizzati a migliorare e ad ampliare le conoscenze scientifiche, come pure una più solida cooperazione internazionale al fine di garantire risultati migliori;

68.

ribadisce che tutti i cittadini dell'Unione europea, ovunque operino, sono tenuti a osservare le norme e i regolamenti della PCP, compresi i regolamenti in materia ambientale e sociale;

*

* *

69.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 271 E del 7.11.2002, pag. 401.

(2)  GU L 358 del 31.12.02, pag. 59.

(3)  GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 228.

(4)  GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 271.

(5)  GU C 68 E del 21.3.2009, pag. 26.

(6)  GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

(7)  GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 31.

(8)  GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 38.

(9)  GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 75.

(10)  GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 37.

(11)  GU C 348 E del 21.12.2010, pag. 15.

(12)  Testi approvati, P7_TA(2012)0052.

(13)  Testi approvati, P7_TA(2011)0234.


Giovedì 13 settembre 2012

3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/117


Giovedì 13 settembre 2012
18a relazione su “Legiferare meglio” - Applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (2010)

P7_TA(2012)0340

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla 18a relazione riguardante l'anno 2010 – "Legiferare meglio" – applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (2011/2276(INI))

2013/C 353 E/14

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" (1),

vista la dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (2),

vista la dichiarazione politica comune, del 27 ottobre 2011, del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui documenti esplicativi (3),

viste le modalità pratiche, convenute il 22 luglio 2011, fra i servizi competenti del Parlamento europeo e il Consiglio per l'attuazione dell'articolo 294, paragrafo 4, del TFUE in caso di accordi alla prima lettura,

vista la sua risoluzione del 14 settembre 2011 "Legiferare meglio, sussidiarietà e proporzionalità e legiferare con intelligenza" (4),

vista la sua risoluzione del 14 settembre 2011 sulla 27a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (5),

vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 sull'importanza di garantire valutazioni d'impatto indipendenti (6),

vista la relazione della Commissione in materia di sussidiarietà e proporzionalità ("Legiferare meglio"-18a relazione riguardante l'anno 2010) (COM(2011)0344),

vista la relazione della Commissione intitolata "Ridurre al minimo indispensabile gli oneri normativi che gravano sulle PMI - Adeguare la normativa dell'UE alle esigenze delle microimprese" (COM(2011)0803),

vista la relazione della Commissione sulla "28a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea" (COM(2011)0588),

vista la comunicazione della Commissione intitolata "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea"(COM(2010)0543),

viste le conclusioni del Consiglio "Competitività" del 5 dicembre 2011 sulla valutazione d'impatto,

viste le conclusioni del Consiglio "Competitività" del 30 maggio 2011 sulla normativa intelligente,

vista la relazione del gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi dal titolo "L'Europa può fare meglio. Relazione sulle buone pratiche degli Stati membri per l'attuazione della normativa UE con il minor onere amministrativo", presentata il 15 novembre 2011,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A7-0251/2012),

A.

considerando che il Parlamento europeo, nel 2010, ha ricevuto contributi in numero oltre sette volte superiore ai pareri motivati dai parlamenti nazionali;

B.

considerando che il programma per una normativa intelligente costituisce un tentativo di consolidare gli sforzi per quanto concerne la migliore legiferazione, la semplificazione del diritto dell'UE e la riduzione degli oneri amministrativi, e di intraprendere un percorso verso il buon governo basato sull'elaborazione di politiche fondate su elementi concreti, nella quale assumono un ruolo cruciale le valutazioni d'impatto e i controlli ex post;

C.

considerando che l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 2003 è divenuto non adatto all'ambiente legislativo attuale quale generato dal trattato di Lisbona, innanzitutto alla luce dell'approccio frammentario seguito dalle istituzioni dell'UE in termini di adozione di dichiarazioni politiche comuni sui documenti esplicativi e di modalità pratiche a livello di segreteria per l'attuazione dell'articolo 294 del TFUE;

D.

considerando che una scelta erronea fra l'uso di atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE o di atti esecutivi a norma dell'articolo 291 del TFUE in un atto legislativo sottopone lo stesso al rischio di annullamento da parte della Corte di giustizia;

Osservazioni generali

1.

sottolinea la necessità generale che il diritto ha di essere chiaro, semplice, di facile comprensione e accessibile a tutti;

2.

evidenzia che i principi di sussidiarietà e proporzionalità debbono essere rispettati dalle istituzioni europee nel momento in cui legiferano;

3.

esprime la sua profonda inquietudine in merito all'opinione del comitato per la valutazione d'impatto, secondo cui la Commissione, nelle sue valutazioni d'impatto, prende in considerazione tali principi in un modo dalla natura sovente insoddisfacente; reputa della massima importanza il fatto che la Commissione colmi le eventuali lacune in tale settore, al fine di garantire il rispetto dei predetti principi;

4.

ribadisce le sue ripetute richieste di rinegoziazione dell'accordo interistituzionale del 2003 "Legiferare meglio", con lo scopo di tener conto del nuovo ambiente legislativo che il trattato di Lisbona ha generato, di consolidare le migliori prassi attuali e di aggiornare l'accordo conformemente al programma per una normativa intelligente; suggerisce che, in tale contesto, si pattuiscano accordi inerenti alla delimitazione fra atti delegati e atti esecutivi; chiede al Presidente di adottare le misure necessarie per avviare negoziati con le altre istituzioni;

Controllo della sussidiarietà ad opera dei parlamenti nazionali

5.

si compiace del più stretto coinvolgimento dei parlamenti nazionali nel processo legislativo europeo, in particolare per quanto riguarda il vaglio delle proposte legislative alla luce dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

6.

constata che nel 2010 sono pervenuti dai parlamenti nazionali 211 pareri, di cui tuttavia solo una piccola parte – 34 in totale – sollevavano questioni di sussidiarietà; osserva che le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, prima frase, del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono ricorse per la prima volta nel maggio 2012, in relazione alla proposta di regolamento del Consiglio sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (COM(2012)0130); invita in tale contesto la Commissione a procedere al dovuto riesame del progetto nel massimo rispetto della volontà espressa dai parlamenti nazionali, dal momento che la nuova procedura di controllo mira a garantire che le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini;

7.

chiede che sia svolta per conto della Commissione un'analisi indipendente che esamini il ruolo dei parlamenti regionali o locali nel quadro dei controlli sulla sussidiarietà; ricorda, a tal proposito, la piattaforma Internet IPEX, finanziata dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali, che si rivela particolarmente utile per lo scambio di informazioni nel quadro delle procedure di controllo;

8.

suggerisce che alle istituzioni partecipanti all'attività legislativa sia ricordata la necessità di assicurare che i principi di sussidiarietà e di proporzionalità siano debitamente applicati conformemente al protocollo n. 2 allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

9.

rileva che la critica espressa dal comitato per la valutazione d'impatto in merito a tenere in considerazione la sussidiarietà è stata altresì espressa da svariati parlamenti nazionali nei testi da essi presentati ai sensi del meccanismo di controllo della sussidiarietà istituito dal trattato di Lisbona; osserva inoltre, nondimeno, che nel 2010 non è stata raggiunta in alcuna occasione la soglia di attivazione delle procedure formali di cui al protocollo n. 2 quale allegato ai trattati;

10.

osserva nondimeno che il 22 maggio 2012, per la prima volta dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, i parlamenti nazionali hanno fatto scattare la procedura del "cartellino giallo" adottando pareri motivati contro la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (COM(2012)0130);

11.

osserva con preoccupazione che alcuni pareri dei parlamenti nazionali mettono in rilievo il fatto che, in diverse proposte della Commissione, la giustificazione in ordine alla sussidiarietà è insufficiente o assente;

12.

sottolinea la necessità che le istituzioni europee mettano i parlamenti nazionali in condizione di effettuare il controllo delle proposte legislative garantendo che la Commissione motivi in modo dettagliato ed esaustivo le sue decisioni in materia di sussidiarietà e proporzionalità, conformemente all'articolo 5 del protocollo n. 2 allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

13.

propone che si valuti l'opportunità di definire, a livello di UE, criteri concreti per valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

14.

reputa che le attuali tempistiche, stabilite nei trattati, per l'esecuzione dei controlli della sussidiarietà da parte dei parlamenti nazionali dovrebbero essere riesaminate per determinare se siano adeguate; suggerisce che il Parlamento europeo, la Commissione e i rappresentanti dei parlamenti nazionali indaghino su come potrebbero essere attenuati eventuali intralci alla partecipazione dei parlamenti nazionali al meccanismo di controllo della sussidiarietà;

15.

ricorda che, conformemente al principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'UE interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi di un'azione programmata possono essere conseguiti meglio a livello di Unione che a livello nazionale, regionale o locale; la sussidiarietà può pertanto comportare sia un ampliamento dell'azione dell'Unione nel quadro delle sue competenze, ove le circostanze lo richiedano, sia, al contrario, una limitazione o cessazione dell'azione in questione quando questa non sia più giustificata; sottolinea che la sussidiarietà, in questo contesto, non si applica solo alle relazioni tra l'UE e i suoi Stati membri, ma abbraccia anche il livello regionale e locale;

16.

esorta la Commissione a migliorare e ad adottare con maggiore regolarità le dichiarazioni in cui legittima le proprie iniziative legislative sulla base della sussidiarietà; ricorda che il diritto amministrativo dell'UE dovrebbe essere adeguato e semplificato per ridurre i costi amministrativi e regolatori; afferma che, in tale contesto, i principi di sussidiarietà e di proporzionalità dovrebbero essere applicati di conseguenza;

17.

si rammarica che la Commissione non abbia riferito in modo adeguato in merito all'applicazione del principio di proporzionalità, specialmente per quanto riguarda il ricorso agli articoli 290 e 291 del TFUE sugli atti delegati e di esecuzione; mette in guardia il Consiglio dall'offuscare la netta distinzione tra atti delegati e atti di esecuzione; sollecita la Commissione ad assicurare una corretta applicazione di questi due articoli;

18.

constata che, nel periodo cui si riferisce la relazione, la Corte di giustizia europea ha pronunciato una sola sentenza in materia di sussidiarietà e proporzionalità (sul "roaming" nella telefonia mobile) e ha negato la violazione di questi due principi, essendo necessario limitare i prezzi per il consumatore finale, così da tutelarne gli interessi, ed essendo tale obiettivo realizzato nel modo migliore a livello dell'Unione;

19.

accoglie con favore a tal proposito la presentazione del succitato sito Web IPEX rivisto, il quale può fungere da catalizzatore per ulteriori migliorie e impegni nel funzionamento del meccanismo di controllo della sussidiarietà ed evidenzia la necessità di promuovere ulteriormente il sito;

20.

sottolinea che è essenziale estendere il controllo del principio di sussidiarietà a livello regionale e locale negli Stati membri; accoglie pertanto con favore la relazione annuale sulla sussidiarietà, pubblicata dal Comitato delle regioni, e il sito web REGPEX creato dal Comitato, che contribuiranno entrambi allo scambio di informazione e apporteranno ulteriori miglioramenti nel controllo della sussidiarietà;

21.

invita i parlamenti regionali, in conformità del protocollo sulla sussidiarietà, a consultare i parlamenti nazionali con poteri legislativi; invita la Commissione, nel contesto del controllo della sussidiarietà e in particolare nelle sue relazioni annuali in materia di sussidiarietà e di proporzionalità, a prestare attenzione al ruolo dei parlamenti regionali con poteri legislativi;

Elaborazione di politiche fondate su elementi concreti

22.

sottolinea l'importanza del programma per una normativa intelligente e dell'elaborazione di nuovi approcci normativi al fine di garantire che il diritto dell'UE sia idoneo al suo scopo e possa contribuire con efficacia a fronteggiare le future sfide della competitività e della crescita;

23.

mette in rilievo l'importanza fondamentale delle valutazioni d'impatto quale ausilio al processo decisionale nell'ambito delle procedure legislative e sottolinea la necessità, in tale contesto, di tenere in debita considerazione le questioni relative alla sussidiarietà e alla proporzionalità;

24.

pone l'accento sull'impegno del Parlamento in merito ai suoi obblighi ai sensi del programma per una normativa intelligente e incoraggia l'impiego abituale della direzione del Parlamento per la valutazione d'impatto da parte delle commissioni che partecipano ai lavori legislativi; rammenta l'impegno assunto dal Parlamento e dal Consiglio nell'approccio interistituzionale comune del 2005 per le valutazioni d'impatto, a condurre tali valutazioni precedentemente all'adozione di modifiche sostanziali, e invita le commissioni ad avvalersi della nuova direzione per la valutazione d'impatto nell'attuazione del predetto impegno;

25.

suggerisce che, quale componente di un approccio più sistematico all'esame delle valutazioni d'impatto in seno al Parlamento, le commissioni richiedano alla direzione per la valutazione d'impatto di preparare una breve sintesi di ciascuna valutazione d'impatto ai fini dell'esame allorché si tiene uno scambio di opinioni iniziale; suggerisce la possibilità di far rientrare in tale sintesi una succinta conclusione relativa alla qualità della valutazione d'impatto, unitamente a una breve nota sulle risultanze chiave e a eventuali settori di analisi tralasciati dalla Commissione; è dell'opinione che il controllo del Parlamento sui progetti legislativi risulterebbe assai potenziato da quanto sopra;

26.

ritiene essenziale che le metodologie applicate dalla direzione per la valutazione d'impatto siano compatibili e confrontabili con l'approccio adottato dalla Commissione e invita il Parlamento e la Commissione stessa a cooperare appieno in tal senso;

27.

rammenta l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 2003 e incoraggia il Consiglio a completare i lavori relativi all'istituzione di un suo meccanismo per la conduzione di valutazioni d'impatto senza ritardi indebiti, nel rispetto dei suoi obblighi ai sensi dell'accordo del 2003;

28.

incoraggia la Commissione a proseguire nel miglioramento del suo approccio alle valutazioni d'impatto e la invita a potenziare il ruolo del comitato per la valutazione d'impatto nonché, in special modo, a ultimare e presentare proposte legislative soltanto laddove siano state approvate con un parere favorevole del comitato stesso;

Riduzione degli oneri normativi al minimo indispensabile

29.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione riguardante la riduzione degli oneri normativi che gravano sulle PMI al minimo indispensabile; reputa essenziale che la Commissione rispetti il principio del "pensare anzitutto in piccolo" (Think small first) al momento della preparazione delle normative ed è incoraggiato dall'impegno che la Commissione ha dimostrato e dal desiderio della stessa di andare al di là degli attuali approcci e di istituire regimi agevolati ed esenzioni per le piccole imprese;

30.

ricorda la posizione del Parlamento relativa alla questione delle esenzioni normative ed esorta la Commissione all'estensione delle esenzioni alle PMI, laddove le disposizioni normative le colpissero in modo sproporzionato e non esistesse alcun motivo valido per includere le predette disposizioni nel campo di applicazione del diritto; accoglie con favore la rinnovata attenzione nei confronti di un'applicazione rigorosa del test PMI e ritiene che la microdimensione sia parte integrante del test in cui tutte le opzioni disponibili sono sistematicamente valutate; a tale riguardo, si compiace della posizione della Commissione concernente l'inclusione di microentità che dovrebbero essere pienamente inserite nel campo di applicazione della normativa proposta solo se soddisfano i requisiti del test PMI rafforzato;

31.

rammenta tuttavia alla Commissione che l'inversione dell'onere della prova non deve portare in automatico a un diritto maggiormente complesso, elaborato senza tenere presenti le PMI; invita la Commissione ad adoperarsi ai fini della semplificazione del diritto, ove possibile, e a continuare a preparare e presentare proposte che abbiano come principi guida l'accessibilità e la facilità di attuazione per le PMI nella stesura del diritto, anche nel caso in cui si possa applicare un'esenzione;

32.

sottolinea che la Commissione dovrebbe assicurare un'applicazione coerente del test PMI rafforzato nelle proprie direzioni e invita gli Stati membri a inserire considerazioni analoghe nei rispettivi processi decisionali a livello nazionale;

33.

plaude all'approccio "su misura" al diritto che la Commissione ha proposto; richiede di tenere in considerazione un'eventuale applicazione futura di approcci "su misura" allorché il diritto esistente è sottoposto a revisione;

Verifiche, controlli ex post e feedback al ciclo di elaborazione delle politiche

34.

plaude all'adozione, da parte della Commissione, della raccomandazione del Parlamento relativa alla pubblicazione di informazioni sull'attuazione, intervenendo così sul problema della sovraregolamentazione; rammenta alla Commissione e al Consiglio la necessità, al fine di assicurare il successo dei programmi in essere e futuri volti alla riduzione degli oneri, di una cooperazione attiva fra gli Stati membri e la Commissione in modo da scongiurare discordanze nell'interpretazione e nell'attuazione del diritto; esorta gli Stati membri a ridurre di un ulteriore 25 % gli oneri amministrativi entro il 2015;

35.

reputa buone le intenzioni delle proposte di "identificare per nome e biasimare" le istituzioni europee che fanno marcia indietro nella semplificazione; ritiene nondimeno che un impegno maggiormente costruttivo, nel processo prelegislativo, con i soggetti interessati del caso e le istituzioni, abbinato all'aderenza agli impegni generali riguardo alla semplificazione e al programma per una normativa intelligente renderebbe inutile tale divulgazione; propone ciononostante che gli Stati membri attivi in misura maggiore nella "sovraregolamentazione" delle direttive siano identificati per nome, unitamente a quelli che costituiscono i maggiori trasgressori relativamente al recepimento tardivo, impreciso o incompleto del diritto dell'Unione europea;

36.

rammenta le sue precedenti dichiarazioni sull'esigenza di una revisione globale del processo di consultazione condotto dalla Commissione e attende con urgenza l'adozione, da parte della Commissione stessa, delle raccomandazioni del Parlamento in suddetto settore prima della fine del 2012;

Garanzia di continuità e di vigilanza

37.

sottolinea l'importanza dei suddetti provvedimenti quale elemento chiave per un rilancio della crescita economica nell'UE; ricorda a tal proposito la sua risoluzione "Legiferare con intelligenza" e invita la Commissione a presentare proposte che attuino la compensazione normativa, le quali esigerebbero un'individuazione delle compensazioni dei costi equivalenti precedente alla nuova legislazione, che introdurrebbe costi imposti; rammenta oltre a ciò la sua posizione a favore dell'estensione e dell'ampliamento del campo di applicazione del programma di riduzione degli oneri amministrativi ed esorta la Commissione a inserire, nel suo programma di lavoro per il 2013, un programma che affronti la necessità di ridurre gli oneri normativi generali;

*

* *

38.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(2)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(3)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 15.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2011)0381.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2011)0377.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2011)0259.


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/122


Giovedì 13 settembre 2012
Strategia della politica di coesione dell'UE nella regione atlantica

P7_TA(2012)0341

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla strategia per la regione atlantica nel quadro della politica di coesione dell'Unione (2011/2310(INI))

2013/C 353 E/15

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni dal titolo "Sviluppare una strategia marittima per la regione dell'Oceano Atlantico" (COM(2011)0782),

viste le conclusioni del Consiglio sulla strategia dell'Unione europea per lo spazio atlantico adottate il 14 giugno 2010,

viste le strategie dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico e per la regione del Danubio,

vista la propria risoluzione del 9 marzo 2011 sulla strategia europea per la regione atlantica (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione dal titolo "Sviluppare una strategia marittima per la regione dell'Oceano Atlantico" (ECO/306),

visto il parere del Comitato delle regioni sulla comunicazione della Commissione dal titolo "Sviluppare una strategia marittima per la regione dell'Oceano Atlantico",

vista la sua risoluzione del 23 giugno 2011 sull'obiettivo 3: una sfida per la cooperazione territoriale – il futuro programma per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (2),

visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7–0222/2012),

A.

considerando che lo spazio atlantico è contraddistinto da varie caratteristiche che impongono risposte politiche su scala europea:

è uno spazio marittimo dinamico,

è uno spazio il cui ambiente marino è fragile,

è uno spazio che costituisce la porta di accesso occidentale dell'Unione,

è uno spazio periferico dell'Unione;

B.

considerando che la crisi europea ha aggravato la situazione e che gran parte dei territori dello spazio atlantico ha visto scendere il proprio livello di sviluppo;

C.

considerando che lo spazio atlantico è composto da un insieme relativamente eterogeneo di territori e che buona parte di essi non ha ancora raggiunto il livello del reddito medio comunitario e permane pertanto nell'obiettivo di convergenza della politica di coesione europea;

D.

considerando che per dinamizzare lo spazio atlantico serve una strategia macroregionale in modo da offrire un approccio comune con l'obiettivo di:

affrontare le sfide comuni e i problemi che incontrano i paesi e le regioni atlantiche;

favorire le sinergie fra i vari strumenti e i vari livelli di azione che intervengono nelle politiche di pianificazione spaziale;

associare gli interlocutori in loco (settore privato, autorità pubbliche regionali e locali, organizzazioni della società civile) alla concezione e alla realizzazione delle politiche di pianificazione spaziale;

E.

considerando che la strategia dovrà applicarsi a tutte le regioni atlantiche europee, comprese le regioni costiere della Manica e del Mare d'Irlanda, le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori d'oltremare, e dovrebbe tener conto delle interazioni fra le regioni atlantiche e le regioni del Mare del Nord;

F.

considerando che dobbiamo assicurare ai territori indicati uno sviluppo sostenibile in termini ambientali, sociali ed economici;

Una politica di pianificazione spaziale per l'Atlantico

1.

auspica che la strategia adotti un approccio più ampio, elaborando una visione strategica concordata per il futuro sviluppo della regione atlantica, integrando la dimensione territoriale, sviluppando i collegamenti fra terra e mare e definendo un quadro che consenta di meglio gestire la politica di assetto degli spazi marittimi e terrestri nelle regioni atlantiche;

2.

chiede che i preziosi insegnamenti tratti dallo sviluppo delle strategie macroregionali e di altre strategie transnazionali esistenti siano pienamente integrati nel processo relativo alla strategia per l'Atlantico, in particolare per questioni come la governance, lo sviluppo di politiche, la comunicazione e la proprietà, gli obiettivi e la valutazione;

3.

ritiene che la politica di coesione sia uno strumento essenziale per raccogliere le sfide della politica territoriale dell'Unione e contribuire a incoraggiare lo sviluppo endogeno delle regioni della macroregione;

4.

chiede che la strategia e il suo piano d'azione mettano risolutamente l'accento sull'occupazione, sulla crescita e sugli investimenti nelle regioni, sia marittime che interne;

5.

chiede la creazione di una struttura permanente di pianificazione marittima dello spazio atlantico, costituita dalle regioni, dagli Stati membri interessati e dalla Commissione europea, con l'obiettivo di coordinare la strategia definita e di monitorare l'esecuzione del piano d'azione secondo una logica intersettoriale e transnazionale;

6.

ritiene che la gestione integrata dei dati marini e marittimi a livello dell'Unione sia essenziale per sfruttare le opportunità marittime; chiede alla Commissione di adoperarsi ulteriormente per migliorare la gestione e l'accessibilità dei dati;

7.

ritiene che sia necessaria un'azione forte per salvaguardare l'equilibrio ecologico e la biodiversità e ridurre il volume di anidride carbonica nell'Atlantico;

8.

ritiene che la pesca, in particolare la pesca artigianale e costiera, e l'acquacoltura debbano svolgere un ruolo centrale nelle politiche di assetto degli spazi marittimi in quanto potrebbero contribuire in maniera decisiva ad una maggiore crescita economica, alla produzione di ricchezza e alla creazione di posti di lavoro; auspica che la regionalizzazione della politica comune della pesca consenta di introdurre una gestione ecosistemica idonea alle necessità dello spazio atlantico e chiede al riguardo che i consigli consultivi regionali (CCR) vengano consultati obbligatoriamente e preventivamente dalla Commissione nel quadro dell'attuazione della politica comune della pesca e dei piani di gestione;

9.

chiede la creazione di partenariati locali, regionali e transfrontalieri con l'obiettivo di migliorare le capacità di prevenzione e di gestione dei rischi nell'Atlantico nel caso di incidenti marittimi e terrestri, di catastrofi naturali e di attività criminali (pirateria, contrabbando, pesca illecita, ecc.), e che siano messi a punto meccanismi sufficienti e flessibili per coprire la sostituzione e l'indennizzo del danno subito; chiede la creazione di un corpo di guardie costiere europeo;

10.

chiede il miglioramento degli attuali sistemi di monitoraggio delle navi, l'immediata applicazione dei poteri rafforzati dell'EMSA (l'Agenzia europea per la sicurezza marittima) e la conclusione di accordi di condivisione dei dati tra le autorità competenti, al fine di consentire l'identificazione e il tracciamento delle navi e combattere minacce quali la criminalità transfrontaliera, il contrabbando, la pesca illegale e i traffici illeciti; sottolinea l'importanza di promuovere l'installazione e l'applicazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) per includervi sistemi di supporto alla ricerca e al salvataggio nell'Atlantico; ricorda la necessità di garantire il finanziamento permanente da parte dell'Unione del programma di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES), che contribuisce in particolare alla prevenzione e alla gestione dei rischi marittimi;

11.

ritiene che la dimensione territoriale della strategia sia essenziale nella prospettiva di rendere le regioni atlantiche più accessibili, e che dovrà concentrarsi sull'instaurazione di legami fra lo spazio atlantico e il continente europeo, sull'interconnessione delle reti di trasporto, dell'energia e dell'informazione, sullo sviluppo delle zone rurali e urbane dell'hinterland e sul miglioramento dei collegamenti terra-mare, incluse le regioni ultraperiferiche e insulari;

12.

è del parere che le autostrade del mare contribuiscano a rendere accessibili le regioni atlantiche, a rafforzare gli scambi commerciali, a stimolare l'attività economica dei porti, a dinamizzare il turismo e a ridurre le emissioni di CO2; ritiene importante che le misure di riduzione delle emissioni di CO2 tengano conto del commercio marittimo nell'Atlantico e delle particolarità delle regioni ultraperiferiche, in cui il trasporto marittimo di merci e di persone è essenziale per garantire un'effettiva coesione territoriale, sociale ed economica; chiede che le autostrade del mare siano ammissibili al sostegno del "meccanismo per collegare l'Europa";

13.

esorta, ai fini della sostenibilità delle autostrade del mare e in linea con la strategia Europa 2020, ad adottare specifiche raccomandazioni concernenti le navi, così da promuovere l'installazione di sistemi di propulsione a basse emissioni di carbonio e l'applicazione di criteri di costruzione severi in materia di efficienza, comodità, capacità, sicurezza, localizzazione e telecomunicazioni; sottolinea che tali raccomandazioni dovranno mirare soprattutto a incrementare l'efficienza di questo modo di trasporto, a preservare l'ambiente e a facilitare l'integrazione di questo modo con le altre reti e gli altri modi di trasporto;

14.

ritiene indispensabile migliorare i collegamenti delle regioni atlantiche con il resto d'Europa attraverso investimenti nelle infrastrutture di trasporto multimodale;

15.

sottolinea la necessità di un coordinamento e una cooperazione efficaci a livello transfrontaliero per la costruzione e l'uso di infrastrutture stradali e ferroviarie, comprese linee ferroviarie ad alta velocità, di aeroporti, di porti marittimi, di porti di navigazione interna, di terminali dell'entroterra e di strutture logistiche, per sviluppare un sistema di trasporti più sostenibile e multimodale;

16.

ribadisce l'importanza economica e territoriale dei porti ed è del parere che l'esistenza di collegamenti ferroviari e fluviali con il rispettivo hinterland sia un requisito fondamentale della loro competitività;

17.

deplora l'assenza di un corridoio che inglobi l'insieme dello spazio atlantico nelle proposte della Commissione relative alla rete centrale delle reti di trasporto transeuropee e si rammarica che troppo pochi porti atlantici siano proposti in tale rete centrale; ritiene necessario includere altri porti atlantici come porti nodali e intende presentare proposte in tal senso;

18.

ricorda i benefici della creazione di un "cielo unico europeo" per il rafforzamento della coesione territoriale attraverso l'incremento del traffico tra gli aeroporti regionali all'interno dell'Unione, e invita pertanto la Commissione ad assicurare che per conseguire tale obiettivo i blocchi funzionali di spazio aereo siano approntati nei tempi previsti;

Una politica industriale per l'Atlantico

19.

auspica che la strategia sostenga la competitività dei settori economici dinamici nelle regioni dell'Atlantico attraverso un'idonea politica industriale; ritiene in proposito che gli investimenti del settore privato debbano essere sostenuti dalle autorità pubbliche nei campi della ricerca e dello sviluppo, dell'innovazione, dello sviluppo di cluster e di sostegno alle PMI;

20.

reclama un'attenzione particolare per le regioni le cui imprese e settori sono in fase di ristrutturazione e in cui si assiste alla chiusura o alla delocalizzazione di imprese con l'obiettivo di promuoverne la reindustrializzazione attraverso la creazione di sinergie fra l'attività portuale, la logistica e lo sviluppo di industrie dell'indotto con un maggiore valore aggiunto; chiede inoltre la creazione di un meccanismo di scambio delle migliori pratiche industriali fra le regioni dell'arco atlantico;

21.

ritiene che la strategia dovrà incoraggiare la ricerca marina e marittima e agevolare l'accesso delle imprese ai dati ottenuti al fine di migliorare la conoscenza scientifica dell'ambiente marino, stimolare l'innovazione nelle industrie marittime e consentire uno sfruttamento sostenibile delle risorse marine;

22.

ritiene che la strategia dovrà comportare un capitolo sociale ambizioso per favorire la formazione e l'accesso dei giovani ai mestieri marittimi, consolidando le strutture professionali attualmente legate al mare, la loro capacità di radicamento della popolazione nelle aree costiere, nonché creando nuove specializzazioni, capaci di contribuire allo sviluppo durevole delle regioni a vocazione ittica e al miglioramento della qualità di vita in tali zone;

23.

sottolinea che le energie marine rinnovabili costituiscono un settore industriale del futuro capace di combattere il cambiamento climatico e la dipendenza energetica dell'UE, conseguire una maggiore sostenibilità energetica nell'ambito delle regioni atlantiche e realizzare gli obiettivi di Europa 2020; osserva che lo spazio atlantico è particolarmente idoneo alla promozione di tali energie e ritiene che serva il sostegno pubblico per accompagnare gli investimenti privati nelle relative tecnologie, con particolare riferimento all'energia eolica in mare aperto e all'energia del moto ondoso e maremotrice;

24.

sottolinea l'importanza strategica del trasporto marittimo sulla costa atlantica e dei collegamenti fra le regioni ultraperiferiche e gli altri territori continentali; chiede alla Commissione di proporre misure di semplificazione delle formalità amministrative nei porti, senza perdere la capacità di controllo e verifica della correttezza delle operazioni e dei carichi;

25.

ricorda il peso economico delle industrie marittime nelle regioni atlantiche, in particolare dell'industria navale, che attraversa una congiuntura molto difficile in alcune regioni atlantiche e per la quale la Commissione deve contribuire a trovare delle soluzioni; chiede alla Commissione di rilanciare l'iniziativa LeaderSHIP 2015 al fine di rafforzare la competitività del settore nel contesto della concorrenza internazionale;

26.

ribadisce l'importanza delle attività di pesca in mare e dell'acquacoltura nelle regioni atlantiche ed è favorevole al sostegno pubblico per il rinnovo e la modernizzazione dei pescherecci nonché a una differenziazione specifica fra le caratteristiche e il potenziale della pesca costiera artigianale e della molluschicoltura;

27.

insiste sull'importanza di promuovere forme sostenibili di turismo in termini ambientali, sociali ed economici, che possono rappresentare una fonte considerevole di valore aggiunto per le regioni atlantiche rispettandone nel contempo l'ecosistema e la biodiversità; pone l'accento sul turismo nautico come modo per sviluppare le attività sportive e potenziare il turismo da crociera;

28.

sottolinea la ricchezza dei fondali marini dell'Atlantico e ritiene che la strategia dovrà facilitarne la prospezione e lo sfruttamento sostenibili;

Un piano d'azione per il 2014-2020

29.

chiede che la strategia presenti una dimensione esterna che consenta di far avanzare determinati obiettivi e di attirare gli investimenti internazionali, così da avvalersi delle opportunità che esistono, e suggerisce che la promozione della regione atlantica come luogo in cui investire, fare turismo o fare affari rappresenti un elemento centrale del piano d'azione;

30.

chiede alla Commissione di creare la macroregione dell'Atlantico e di proporre un piano d'azione per attuare la strategia nel periodo 2014-2020;

31.

chiede l'applicazione di un approccio di governance a vari livelli per l'elaborazione, l'attuazione, la valutazione e la revisione del piano d'azione, con la stretta partecipazione delle autorità pubbliche regionali e locali, degli Stati membri sull'Atlantico, degli esponenti del settore privato e delle organizzazioni della società civile;

32.

sottolinea che il piano d'azione deve utilizzare i finanziamenti europei esistenti, senza creare nuovi strumenti di bilancio;

33.

invita a collegare il piano d'azione alla politica regionale, alla politica marittima integrata dell'Unione, alla politica di ricerca e innovazione (Orizzonte 2020) e al "meccanismo per collegare l'Europa"; è del parere che sia fondamentale instaurare sinergie con altre politiche europee in materia di ricerca e innovazione, trasporti, ambiente, energia, tecnologia, turismo, pesca e cooperazione internazionale;

34.

sottolinea il grande potenziale della Banca europea per gli investimenti, dei prestiti obbligazionari destinati al finanziamento di progetti ("project bonds") e dei partenariati pubblico/privato per finanziare gli investimenti della strategia;

35.

insiste affinché la futura strategia atlantica sia basata sui pilastri tematici della strategia Europa 2020 consentendo di collegare in maniera integrata i contenuti tematici con le politiche settoriali; a tale riguardo, ritiene che gli obiettivi e la concentrazione tematica proposti per i cinque fondi inclusi nel quadro strategico comune della politica di coesione europea per il prossimo periodo di programmazione debbano costituire l'ossatura del piano d'azione; sottolinea gli obiettivi di "rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione", "potenziare la competitività delle PMI", "sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di CO2" e "promuovere il trasporto sostenibile ed eliminare le strozzature nelle infrastrutture di rete essenziali";

36.

chiede che i contratti di partenariato e i programmi operativi siano improntati obbligatoriamente alle priorità corrispondenti delle strategie macroregionali alle quali partecipano, affinché le misure previste dai programmi operativi e le priorità delle strategie macroregionali siano perfettamente in linea, consentendo ai Fondi strutturali di essere usati in maniera molto più efficiente e creando un valore aggiunto a livello regionale; fa presente che questo orientamento vincolante deve riguardare non solo i programmi operativi che rientrano nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale della politica di coesione (INTERREG) ma anche i programmi operativi per ciascuna regione dell'area atlantica;

37.

appoggia il riconoscimento e l'integrazione delle strategie, dei progetti e delle esperienze di cooperazione territoriale preesistenti, che possono fornire al piano d'azione linee d'intervento e priorità politiche e operative; chiede che si tenga debitamente conto del piano d'azione durante la concezione e l'attuazione dei futuri programmi di cooperazione territoriale previsti dalla strategia; ritiene inoltre che l'aspetto transnazionale dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea dovrà costituire un supporto tecnico nell'attuazione del piano d'azione, segnatamente facilitando gli scambi di buone pratiche e i collegamenti in rete;

38.

ritiene che i programmi operativi pluriregionali e multifondo nonché gli investimenti territoriali integrati (ITI) siano strumenti particolarmente pertinenti per agevolare l'attuazione del piano d'azione;

39.

propone che le relazioni annuali di esecuzione elaborate a titolo dei pertinenti programmi comportino una valutazione della maniera in cui i programmi contribuiscono agli obiettivi della strategia per l'Atlantico e all'attuazione del piano d'azione;

40.

mette in evidenza il potenziale delle regioni ultraperiferiche come laboratori naturali per la realizzazione di attività di ricerca e di sviluppo nel settore delle energie rinnovabili e dell'economia del mare; sottolinea l'importanza che riveste il settore del turismo in queste regioni e le possibilità che esistono di creare piattaforme logistiche che facilitino il trasporto delle merci fra l'Europa e le altre economie mondiali;

41.

invita le autorità nazionali, regionali e locali a ricercare sinergie tra le loro politiche e le priorità del piano d'azione;

42.

ricorda che la partecipazione alla strategia di fondi europei gestiti in maniera diretta e condivisa sottintende la necessità di definire un sistema di gestione e di controllo adeguati, per cui chiede l'istituzione di una piattaforma di gestione del piano d'azione che offra ai beneficiari un modulo di informazione e di comunicazione e favorisca il coordinamento tra le diverse autorità responsabili della gestione dei fondi;

43.

raccomanda che la strategia per l'Atlantico convenga dapprima una visione strategica per la regione atlantica che servirà da riferimento per il piano d'azione 2014-2020; propone inoltre che questo piano d'azione debba:

fissare le priorità e le misure essenziali e identificare i progetti faro;

definire chiaramente i ruoli e le responsabilità di tutte le parti interessate alla politica e all'attuazione;

determinare gli obiettivi fondamentali e una serie di indicatori per misurarne l'attuazione;

concordare una procedura di valutazione e un esame intermedio delle realizzazioni;

identificare le risorse necessarie per l'attuazione del piano d'azione.

44.

ricorda che per il 2012 e il 2013 è stato istituito un Forum atlantico, sotto forma di un'azione preparatoria proposta dal Parlamento, al fine di coinvolgere tutti gli attori interessati all'elaborazione del piano d'azione; sottolinea che il Parlamento, come promotore di questo Forum, vi detiene un ruolo trainante;

45.

propone che il piano d'azione venga adottato dal Forum atlantico e invita la prossima Presidenza irlandese a dare priorità all'adozione del piano d'azione da parte del Consiglio europeo durante il suo mandato, mettendo l'accento sull'attuazione, su una procedura credibile di monitoraggio e di valutazione continua e prevedendo una revisione intermedia;

46.

invita la Commissione a studiare la possibilità di mettere in atto strategie macroregionali analoghe in altre regioni in cui ciò consentirebbe di conseguire una crescita economica duratura e sostenibile;

*

* *

47.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché al Comitato delle Regioni e al Comitato economico e sociale europeo.


(1)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 95.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0285.


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/129


Giovedì 13 settembre 2012
Situazione in Siria

P7_TA(2012)0351

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla Siria (2012/2788(RSP))

2013/C 353 E/16

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Siria,

viste le conclusioni sulla Siria del Consiglio "Affari esteri" del 23 luglio, del 25 giugno, del 14 maggio, del 23 aprile e del 23 marzo 2012, nonché le conclusioni sulla Siria del Consiglio europeo del 29 giugno 2012,

viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 15 marzo, del 14 e 27 aprile, del 27 maggio, del 3 e 18 giugno, del 6, 8 e 20 luglio, del 3, 4, 8 e 18 agosto e del 5 settembre 2012 sulla Siria,

viste le dichiarazioni del Commissario europeo per la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi del 17 e del 31 luglio e del 29 agosto 2012 sulla Siria,

vista la visita di tre giorni in Siria, dal 4 al 6 settembre 2012, del presidente del Comitato internazionale della Croce rossa,

vista la decisione del 17 agosto 2012 del Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon e del Segretario generale della Lega degli Stati arabi Nabil El Araby di nominare Lakhdar Brahimi nuovo rappresentante speciale congiunto per la Siria,

visti il regolamento (UE) n. 509/2012 del Consiglio, del 15 giugno 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e le successive decisioni del Consiglio che applicano dette misure,

vista la risoluzione 66/253 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 3 agosto 2012 sulla situazione nella Repubblica araba siriana,

viste le risoluzioni del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite 19/1 del 1o marzo 2012, S-19/1 del 1o giugno 2012 e 20/L.22 del 6 luglio 2012 sulla situazione dei diritti umani in Siria,

vista la relazione del 15 agosto 2012 della commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sulla Siria,

vista la decisione adottata dall'Organizzazione per la cooperazione islamica (OIC) il 13 agosto 2012 in merito alla sospensione della Siria dall'organizzazione stessa,

visti il patto nazionale e la visione politica comune per la transizione in Siria, diffusi dopo la conferenza dell'opposizione siriana organizzata sotto l'egida della Lega degli Stati arabi a Il Cairo, il 2 e il 3 luglio 2012,

visto l'esito della riunione del gruppo d'azione, svoltasi a Ginevra il 30 giugno 2012,

visti il piano Annan e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2042, 2043, 2059,

viste le conclusioni e le raccomandazioni contenute nel documento sul tema "Progetto per il domani: sostenere una transizione democratica in Siria", pubblicate nell'agosto 2012,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visti il Patto internazionale sui diritti civili e politici, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, la Convenzione sui diritti del fanciullo e il protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, nonché la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, di cui la Siria è firmataria,

visto l’articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che secondo le Nazioni Unite sono quasi 20 000 le persone uccise, di cui la maggior parte civili, dall'inizio in Siria nel marzo 2011 della violenta repressione ai danni di manifestanti pacifici; che le gravi violenze, come l'uso di artiglieria pesante e il bombardamento ai danni di zone popolate, le spaventose uccisioni da parte dell'esercito siriano, delle forze di sicurezza, della milizia Shabiha, e da parte di varie forze di opposizione si sono continuamente inasprite; che uomini, donne e bambini sono stati vittime di vari massacri e uccisioni di massa mirate (a bruciapelo); che negli ultimi mesi è drasticamente cresciuto il ricorso alle torture, agli arresti di massa e alla distruzione su vasta scala di zone popolate; che città e villaggi di tutta la Siria sono tenuti sotto assedio e bombardati, anche da elicotteri e aerei da combattimento, dalle forze governative; che attraverso la crescente militarizzazione del conflitto la situazione sta degenerando in una guerra civile;

B.

considerando che ogni ulteriore militarizzazione della situazione in Siria avrebbe un grave impatto sulla sua popolazione civile, che è già esposta a una situazione umanitaria in rapido deterioramento, e continuerebbe a influenzare la regione nel suo complesso, in particolare la Giordania e il Libano, in termini di sicurezza e di stabilità, con conseguenze e implicazioni imprevedibili;

C.

considerando che secondo le stime delle Nazioni Unite in agosto sono state uccise circa 5 000 persone a causa del conflitto in corso, il che significa che dal suo inizio sono morte oltre 20 000 persone; che, a causa dell'intensificazione della violenza e delle precarie condizioni di sicurezza e umanitarie in cui versa il paese, i paesi limitrofi, in particolare la Turchia, la Giordania e il Libano, stanno assistendo, soprattutto nelle ultime settimane, a un crescente afflusso di cittadini siriani che cercano rifugio sul loro territorio; che 235 000 rifugiati provenienti dalla Siria sono stati registrati, o sono in attesa di esserlo, da parte dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati; che oltre il 75 % dei rifugiati in questione sono donne e bambini; che decine di migliaia di rifugiati non si registrano; che più di 100 000 rifugiati sarebbero fuggiti dalla Siria attraverso il confine con la Giordania, il Libano, l'Iraq e la Turchia, con una media di 500-2 000 persone al giorno nel mese di agosto; che, secondo l'ONU, gli sfollati interni in Siria sono più di 1,2 milioni e le persone che necessitano con urgenza di assistenza umanitaria sono circa 3 milioni; che il regime siriano ha deliberatamente interrotto l'accesso ai viveri, all'acqua, all'elettricità e al materiale sanitario per intere comunità, ad esempio quelle di Homs e, più di recente, di Aleppo; che la Turchia ha chiesto al Consiglio di sicurezza dell'ONU di valutare la possibilità di istituire una zona di sicurezza per i civili sotto la sorveglianza dei paesi limitrofi;

D.

considerando che il 2 agosto 2012 Kofi Annan ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica di inviato speciale congiunto delle Nazioni Unite e della Lega araba in ragione dell'intransigenza del regime siriano, della crescente violenza armata e dell'incapacità di un Consiglio di sicurezza diviso di portare avanti i propri sforzi per l'attuazione del piano di pace in sei punti in maniera unitaria e decisa; che recentemente l'ex ministro degli Esteri algerino Lakhdar Brahimi è stato nominato quale nuovo rappresentante speciale congiunto per la Siria delle Nazioni Unite e della Lega degli Stati arabi;

E.

considerando che il regime siriano ha perso ogni credibilità e legittimità in quanto rappresentante del popolo siriano;

F.

considerando che il veto di Russia e Cina ha impedito al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di adottare una risoluzione finalizzata ad approvare i risultati degli sforzi del gruppo d'azione per la Siria, bloccando altresì l'introduzione delle misure proposte per imporre il rispetto del piano in sei punti di Kofi Annan a norma dell'articolo 41 della Carta delle Nazioni Unite; che la comunità internazionale si è finora dimostrata incapace di dare una risposta adeguata e unitaria alla crisi in Siria;

G.

considerando che il presidente Bashar al-Assad e il suo regime autoritario non possono far parte del futuro della Siria; che il presidente deve dimettersi al fine di evitare un'ulteriore esacerbazione della crisi e consentire una transizione pacifica e democratica nel paese; che numerosi ex leader politici e militari del regime e ambasciatori si sono rifugiati nei paesi limitrofi e non solo;

H.

considerando che occorre un'alternativa credibile al regime attuale; che tale alternativa dovrebbe essere inclusiva e rappresentare la diversità della società siriana nonché rispettare pienamente i valori universali della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento ai diritti delle minoranze etniche, culturali e religiose e a quelli delle donne; che l'istituzione di un governo provvisorio, inclusivo e rappresentativo, da parte delle forze di opposizione può contribuire all'alternativa in questione;

I.

considerando che l'UE ha imposto alla Siria sanzioni mirate a più riprese e che ha rafforzato ulteriormente l'embargo sulle armi nei confronti del paese; che, nonostante siano in vigore un embargo dell'UE su armi, munizioni e altre attrezzature militari e un divieto di esportazione delle tecnologie di controllo, i diversi incidenti denunciati riguardanti spedizioni di armi nelle acque dell'UE, così come i dettagli trapelati riguardo a operazioni commerciali tra società dell'UE e cittadini, enti e gruppi siriani soggetti all'applicazione delle sanzioni dell'UE, hanno evidenziato l'incompetenza dell'UE nel dare attuazione, a livello interno, alle decisioni e alle norme adottate;

J.

considerando che diversi attori e Stati esterni, direttamente o per il tramite di canali regionali e paesi limitrofi, continuano a sostenere attivamente le varie parti del conflitto da un punto di vista finanziario, operativo, logistico e tattico nonché a fornire loro aiuti anche sottoforma di forniture di armi, munizioni e altri tipi di attrezzature militari, di appoggio logistico, di strumenti di comunicazione e di assistenza di altra nature utile a fini militari, mettendo così in luce il carattere panregionale del conflitto; che un'ulteriore militarizzazione del conflitto non può che arrecare ulteriori sofferenze alla popolazione siriana e alla regione nel suo complesso;

K.

considerando che il 7 settembre 2012 la Commissione ha annunciato la mobilitazione di altri 50 milioni di EUR per l'assistenza umanitaria alle persone bisognose che si trovano all'interno della Siria o che attraversano le frontiere; che, secondo la direzione generale per gli Aiuti umanitari e la protezione civile (ECHO), l'UE ha già messo a disposizione 142 milioni di EUR e che nel complesso l'assistenza dell'UE, comprensiva degli aiuti degli Stati membri, ammonta a circa 224 milioni;

L.

considerando che i rappresentanti dell'opposizione siriana si sono riuniti in varie occasioni nel corso degli ultimi mesi allo scopo di superare le divergenze interne e creare un fronte unito giungendo alla presentazione di un "patto nazionale" e di una "visione politica comune per la transizione in Siria" nonché delle conclusioni e raccomandazioni contenute nel "Progetto per il domani: sostenere una transizione democratica in Siria"; che, nonostante gli sforzi profusi, l'opposizione continua a essere divisa e a registrare tensioni al suo interno;

M.

considerando che il gruppo d'azione per la Siria, riunitosi a Ginevra il 1o luglio 2012, ha concordato i principi e gli orientamenti per una transizione guidata dalla Siria comprendente l'istituzione di un organismo governativo di transizione che abbia pieni poteri esecutivi;

1.

ribadisce con la massima fermezza la sua condanna del crescente ricorso alla violenza indiscriminata contro la popolazione civile siriana da parte del regime del Presidente Assad, con particolare riferimento all'uccisione mirata di bambini e donne e alle esecuzioni di massa nei villaggi; esprime profonda preoccupazione per la gravità delle violazioni dei diritti umani e i possibili crimini contro l'umanità autorizzati e/o perpetrati dalle autorità siriane, dall'esercito siriano, dalle forze di sicurezza e dalle milizie affiliate; condanna le sommarie esecuzioni extragiudiziali e ogni altra forma di violazione dei diritti umani commessa da gruppi e forze di opposizione al regime di Assad;

2.

plaude agli sforzi profusi dai paesi limitrofi per accogliere i rifugiati siriani e fornire loro soccorso umanitario; in tale contesto chiede un aumento del sostegno e dell'assistenza da parte della comunità internazionale; sottolinea l'importanza fondamentale di trovare una risposta sostenibile alla crisi umanitaria sia all'interno della Siria che tra i rifugiati siriani nei paesi limitrofi; sollecita i paesi limitrofi a continuare a garantire protezione ai rifugiati siriani e agli sfollati astenendosi, in linea con gli obblighi internazionali assunti, dall'espellerli e dal rimpatriarli in Siria; invita l'UE ad adottare apposite misure responsabili per far fronte a un eventuale afflusso di profughi nei suoi Stati membri; sottolinea la necessità di cooperare con la Croce Rossa; accoglie con favore la disponibilità dell'Unione europea a fornire ulteriore sostegno, anche finanziario, per aiutare i paesi limitrofi, compresi la Turchia, il Libano e la Giordania, ad accogliere i sempre più numerosi profughi siriani; esorta l'UE e i suoi Stati membri a intensificare il loro impegno volto a trovare soluzioni alternative per fornire assistenza umanitaria al popolo siriano nonostante tutti gli ostacoli e le difficoltà;

3.

invita il regime siriano a consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni di assistenza umanitaria, a garantire pieno accesso nel paese alle organizzazioni umanitarie e ai media internazionali nonché ad agevolare l'attuazione di pause umanitarie per consentire la fornitura degli aiuti umanitari in condizioni di sicurezza; sottolinea nuovamente che il diritto umanitario internazionale deve essere pienamente rispettato da tutti i soggetti coinvolti nella crisi; sottolinea la necessità di assicurare l'assistenza medica sempre e comunque alle persone ferite e bisognose; invita inoltre tutte le parti coinvolte a proteggere i civili, a garantire un accesso pieno e incondizionato ai viveri, all'acqua e all'elettricità nonché ad astenersi da qualsiasi forma di intimidazione e violenza nei confronti di pazienti, dottori, personale sanitario e operatori umanitari;

4.

esprime il suo cordoglio alle famiglie delle vittime; rinnova la propria solidarietà al popolo siriano che lotta per la libertà, la dignità e la democrazia, elogiandone il coraggio e la determinazione, soprattutto per quanto concerne le donne;

5.

invita tutti i soggetti armati a porre immediatamente fine alle violenze in Siria; invita il governo siriano a ritirare senza indugio il proprio esercito dai villaggi e dalle città sotto assedio e a liberare immediatamente tutti i manifestanti, i prigionieri politici, i difensori dei diritti umani, i blogger e i giornalisti detenuti;

6.

deplora l'incapacità di agire del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e il mancato raggiungimento di un accordo da parte dello stesso in merito a una risoluzione volta a intensificare e rendere più efficaci le pressioni atte a porre fine alla violenza in Siria, ribadisce il suo appello ai membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare Russia e Cina, affinché si assumano le proprie responsabilità e contribuiscano ad arrestare le violenze e la repressione nei confronti del popolo siriano, anche sostenendo l'obbligo di rispettare le risoluzioni 2042 e 2043 del Consiglio di sicurezza dell'ONU; continua a sostenere gli sforzi compiuti dall'UE e dai suoi Stati membri in tale ottica; invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante a compiere il massimo sforzo per garantire l'adozione di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite esercitando un'efficace pressione diplomatica su Russia e Cina;

7.

sottolinea che l'Unione europea deve tenersi pronta ad adottare ulteriori misure e a continuare a vagliare, in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, tutte le opzioni possibili nell'ambito del principio della "Responsabilità di proteggere", in stretta collaborazione con gli Stati Uniti, la Turchia e la Lega degli Stati arabi, allo scopo di aiutare il popolo siriano e porre fine al massacro;

8.

sostiene gli appelli di diversi gruppi dell'opposizione e del governo turco affinché siano istituiti rifugi sicuri lungo il confine turco-siriano, ed eventualmente all'interno della Siria, nonché la creazione di corridoi umanitari da parte della comunità internazionale; invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante a intensificare le discussioni con la Turchia, la Lega araba e l'opposizione siriana in merito alla creazione di questi rifugi sicuri, in modo da accogliere i rifugiati siriani e consentire a quanti sono perseguitati dal regime di trovare rifugio e protezione;

9.

rinnova il suo invito al Presidente Assad e al suo regime a lasciare immediatamente il potere per consentire quanto prima una transizione pacifica, inclusiva e democratica, guidata dalla Siria;

10.

invita tutte le parti a concordare quanto prima dei cessate il fuoco (locali) al fine di consentire una sospensione significativa delle ostilità più ampia e negoziata;

11.

esprime la propria preoccupazione per l'ulteriore militarizzazione del conflitto e per la violenza settaria; prende atto del ruolo dei diversi attori regionali, anche nella fornitura di armi, e si inquieta per le ripercussioni del conflitto siriano sui paesi limitrofi; invita il Consiglio a prendere in considerazione l'adozione di ulteriori misure restrittive nei confronti degli attori e dei gruppi esterni coinvolti sul campo in operazioni di sostegno attivo al regime di Bashar al-Assad;

12.

condanna l'intenzione dichiarata del regime siriano di utilizzare armi chimiche contro le "minacce terroristiche esterne"; ricorda al Presidente Assad gli obblighi del suo governo nel quadro del protocollo di Ginevra sul divieto di ricorso alle armi chimiche e invita le autorità siriane ad attenersi rigorosamente ai propri obblighi internazionali;

13.

sostiene i continui sforzi dell'Unione europea volti ad accrescere la pressione sul regime del Presidente Assad mediante misure restrittive; invita l'UE a considerare un'estensione del campo di applicazione delle misure restrittive della stessa imposte alle entità e ai gruppi esterni che apportano o favoriscono in maniera inequivocabile un sostegno finanziario e operativo essenziale alle autorità siriane;

14.

accoglie con favore la decisione del vertice dell'Organizzazione della Conferenza islamica, del 14 e 15 agosto 2012, di sospendere la partecipazione della Repubblica araba siriana all'Organizzazione per la cooperazione islamica nonché a tutti gli organismi associati e alle istituzioni specializzate e affiliate;

15.

plaude agli sforzi compiuti dai rappresentanti dell'opposizione siriana per creare un fronte unito tra le forze di opposizione nonché alla recente pubblicazione del "patto nazionale", della "visione politica comune per la transizione in Siria" e delle conclusioni e raccomandazioni contenute nel "Progetto per il domani: sostenere una transizione democratica in Siria"; incoraggia l'opposizione siriana a continuare su questa strada allo scopo di creare un'alterativa credibile al regime ed esorta il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante e gli Stati membri dell'UE a compiere ogni sforzo per unificare l'opposizione siriana; plaude al forte sostegno dimostrato dalla Turchia, dal Libano e dalla Giordania alla popolazione siriana; esorta il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante ad adoperarsi nella maggior misura possibile per avviare il dibattito con le autorità della Turchia, del Libano e della Giordania, con la Lega Araba e con l'opposizione siriana per preparare la transizione pacifica della Siria del dopo Assad;

16.

ribadisce il proprio deciso sostegno all'appello lanciato dal Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani a favore di un deferimento della situazione in Siria alla Corte penale internazionale da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in vista di un'inchiesta formale; si impegna fermamente a garantire che tutti i responsabili di violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale siano identificati e rispondano dei loro atti; sostiene con decisione il lavoro della commissione d'inchiesta internazionale indipendente sulla Siria, incaricata di indagare su tutte le violazioni delle norme internazionali sui diritti umani e del diritto umanitario internazionale commesse nel paese, onde assicurare alla giustizia i responsabili, e invita gli Stati membri dell'Unione europea ad adoperarsi nel corso della 21a sessione dell'UNHRC affinché tale commissione possa continuare a svolgere il proprio lavoro, assicurandole eventualmente ulteriori risorse;

17.

chiede una transizione pacifica ed effettiva verso la democrazia guidata dalla Siria, in grado di rispondere alle legittime richieste del popolo siriano nonché basata su un dialogo inclusivo che coinvolga tutte le forze democratiche e le componenti della società siriana, al fine di avviare un processo di profonde riforme democratiche, che tenga conto anche della necessità di assicurare la riconciliazione nazionale e si impegni a garantire il rispetto dei diritti e delle libertà delle minoranze, incluse quelle etniche, religiose, culturali e di altro tipo;

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento della Federazione russa, al governo e al parlamento della Repubblica popolare cinese, al governo e al parlamento della Repubblica di Turchia, al governo e all'Assemblea consultiva dello Stato del Qatar, al governo e alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America, al governo del Regno dell'Arabia Saudita, al governo e al parlamento del Regno hascemita di Giordania, al governo e al parlamento della Repubblica libanese, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale della Lega degli Stati arabi nonché al governo e al parlamento della Repubblica araba siriana.


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/134


Giovedì 13 settembre 2012
Uso della giustizia a fini politici in Russia

P7_TA(2012)0352

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sull'uso politico della giustizia in Russia (2012/2789(RSP))

2013/C 353 E/17

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti relazioni e risoluzioni sulla Russia, in particolare le sue risoluzioni del 15 marzo 2012 (1) sull'esito delle elezioni presidenziali in Russia, del 16 febbraio 2012 (2) sulle prossime elezioni presidenziali in Russia, del 14 dicembre 2011 (3) sui risultati delle elezioni alla Duma, nonché del 7 luglio 2011 (4) sui preparativi per le elezioni alla Duma di Stato russa del dicembre 2011,

visti i negoziati in corso in merito a un nuovo accordo per la creazione di un rinnovato quadro globale per le relazioni tra l'Unione europea e la Russia, come pure il "partenariato per la modernizzazione" avviato nel 2010,

visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, secondo cui ogni individuo ha diritto a un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge,

vista la Costituzione russa, in particolare l'articolo 118, che attribuisce ai soli tribunali il potere di amministrare la giustizia nella Federazione russa, e l'articolo 120, che sancisce l'indipendenza dei giudici e l'assoggettamento degli stessi unicamente alla Costituzione russa e alle leggi federali,

vista la dichiarazione, del 17 agosto 2012, dell'alto rappresentante dell'Unione Catherine Ashton in merito alla condanna delle componenti del gruppo punk "Pussy Riot" in Russia,

vista la richiesta del procuratore generale russo di sottoporre a votazione, il 12 settembre 2012, la revoca anticipata del mandato di Gennadij Gudkov, deputato alla Duma per il partito "Russia giusta",

visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la Federazione russa, in quanto membro a pieno titolo del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, si è impegnata a ottemperare ai principi della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani; che, a seguito di numerose violazioni di grave entità dello Stato di diritto e dell'approvazione di leggi restrittive negli ultimi mesi, sorgono crescenti preoccupazioni in merito al rispetto degli obblighi internazionali e nazionali da parte della Russia;

B.

considerando che l'Unione europea conferma il proprio impegno ad approfondire e sviluppare ulteriormente le relazioni con la Russia, come dimostrato dalla propria determinazione a impegnarsi seriamente nei negoziati in vista di un nuovo accordo quadro sull'ulteriore sviluppo delle relazioni UE-Russia; che l'Unione europea e la Russia hanno instaurato relazioni approfondite e ad ampio raggio, soprattutto in ambito energetico, economico e commerciale, diventando in tal modo interdipendenti nell'economia mondiale;

C.

considerando che la situazione dei diritti umani in Russia si è drasticamente deteriorata negli ultimi mesi e che le autorità russe hanno adottato di recente una serie di leggi contenenti disposizioni ambigue, che potrebbero essere utilizzate per imporre ulteriori limitazioni all'opposizione e agli attori della società civile e per ostacolare la libertà di espressione e di riunione; che occorre affrontare tali questioni in modo tempestivo e prioritario, in particolare nel quadro degli incontri e dei negoziati bilaterali UE-Russia;

D.

considerando che i responsabili della morte di Anna Politkovskaja, Natal'ja Estemirova, Anastasija Baburova, Stanislav Markelov e Sergej Magnitskij sono tuttora impuniti;

E.

considerando che il 30 dicembre 2010 Michail Chodorkovskij e il suo socio in affari Platon Lebedev sono stati condannati per appropriazione indebita dal tribunale distrettuale di Chamovniki di Mosca (Chamovničeskij rajonnyj sud goroda Moskvy); che, secondo l'opinione pubblica internazionale, l'intero procedimento e la sentenza sarebbero dettati da motivazioni di natura politica;

F.

considerando che quello di Sergej Magnitskij è soltanto uno dei numerosi casi di abuso di potere da parte delle autorità di contrasto russe, le quali si sono rese responsabili di una grave violazione dello Stato di diritto lasciando impuniti i colpevoli della sua morte; che esiste una miriade di altri casi giudiziari in cui sono state utilizzate motivazioni di matrice politica per eliminare la concorrenza politica e minacciare la società civile;

G.

considerando la natura sproporzionata della sentenza a carico delle componenti del gruppo punk russo "Pussy Riot", condannate a due anni di carcere per un'esibizione di protesta contro il presidente Vladimir Putin in una cattedrale ortodossa di Mosca;

H.

considerando che il 12 settembre 2012 è prevista in seno alla Duma la votazione per la revoca dell'incarico parlamentare di Gennadij Gudkov, accusato di aver condotto attività d'affari durante il suo mandato, senza che siano state seguite le necessarie procedure democratiche; che, per rispetto dello Stato di diritto, le norme parlamentari dovrebbero applicarsi in modo equo e imparziale a tutti i membri della Duma; che accuse analoghe sono state formulate a carico di altri rappresentanti del partito "Russia giusta", come Dmitrij Gudkov e Il'ja Ponomarëv;

I.

considerando che la nuova legislazione sulle ONG e la legislazione sul diritto alla libertà di riunione potrebbero essere utilizzate per reprimere la società civile, mettere a tacere le opinioni politiche contrastanti e vessare le ONG, l'opposizione democratica e i mezzi di comunicazione; che, nel luglio 2012, il parlamento russo ha adottato un progetto di legge che attribuisce lo status di "agente straniero" alle organizzazioni russe senza fini di lucro impegnate in attività politiche e beneficiarie di finanziamenti esteri;

J.

considerando che, contrariamente a quanto dichiarato dal presidente Putin e dal primo ministro Medvedev, e in violazione degli impegni da loro assunti, le libertà politiche dei cittadini russi sono soggette a una pressione crescente; che il presidente Putin ha proclamato l'urgente necessità di porre rimedio alla dilagante corruzione in Russia, impegnandosi pubblicamente a rafforzare lo Stato di diritto, e ha espresso preoccupazione in merito all'indipendenza della magistratura e del sistema giudiziario del paese;

1.

osserva che lo sviluppo di relazioni sostanziali e costruttive tra l'UE e la Russia dipenderà dagli sforzi profusi per rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali; sottolinea il fatto che la stabilità e lo sviluppo a medio e lungo termine sul piano politico ed economico in Russia sono subordinati all'ampia diffusione dello Stato di diritto e all'emergere di una reale scelta democratica;

2.

è del parere che la Russia, in qualità di membro del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, debba rispettare gli obblighi che ha assunto; sottolinea che i recenti sviluppi hanno imboccato la direzione opposta rispetto alle riforme necessarie per migliorare le norme democratiche, lo Stato di diritto e l'indipendenza della magistratura in Russia;

3.

accoglie favorevolmente la decisione della Corte suprema, del 25 luglio 2012, di riesaminare sia il caso Chodorkovskij che il caso Lebedev, seguendo la raccomandazione del Consiglio presidenziale per i diritti umani del dicembre 2011; prende atto della riduzione di tre anni della pena comminata a Lebedev; chiede che l'approfondito riesame di questi casi prosegua, sulla base degli impegni assunti dalla Russia a livello internazionale a favore di processi equi e trasparenti, e che le conclusioni e le raccomandazioni del Consiglio presidenziale per i diritti umani per quanto riguarda il caso Chodorkovskij siano pienamente rispettate ed attuate;

4.

invita le autorità russe a perseguire i responsabili degli omicidi di Anna Politkovskaja e Natal'ja Estemirova e le esorta a condurre un'indagine credibile e indipendente sul caso Magnitskij e altri casi nonché a porre fine all'impunità onnipresente e alla corruzione dilagante nel paese;

5.

esprime profonda preoccupazione per altri processi dettati da ragioni politiche, in particolare l'azione penale contro scienziati accusati di spionaggio per la cooperazione con istituti scientifici esteri, la condanna a 8 anni di colonia penale contro la militante dell'opposizione Taisija Osipova a seguito di un processo che si ritiene sia stato dettato da ragioni politiche, con prove incongruenti e probabilmente precostruite e difforme dalle norme di un processo equo, la detenzione e le imputazioni penali per motivi politici a carico di oltre una decina di partecipanti alla manifestazione di protesta tenutasi a Mosca il 6 maggio 2012, ingiustamente accusati di implicazione in "tumulti di massa", e le indagini penali contro attivisti dell'opposizione, quali Aleksej Naval'nyj, Boris Niemcov, Sergej Udal'cov;

6.

esprime profonda delusione per il verdetto e la sproporzionata sentenza emessa dal tribunale distrettuale di Chamovniki (Chamovničeskij rajonnyj sud goroda Moskvy), in Russia, nella causa relativa a Nadežda Tolokonnikova, Marija Alëchina ed Ekaterina Samucevič, componenti del gruppo punk "Pussy Riot"; rileva con preoccupazione che questo caso si aggiunge al recente aumento di intimidazioni di matrice politica e al perseguimento di attivisti dell'opposizione nella Federazione russa, una tendenza che è fonte di crescente preoccupazione per l'Unione europea; ribadisce la sua convinzione che questa sentenza verrà riesaminata e modificata, in linea con gli impegni internazionali della Russia;

7.

prende atto della richiesta del procuratore generale di votare sulla revoca anticipata della carica del deputato alla Duma Gennadij Gudkov per aver svolto attività d'affari durante il mandato parlamentare, in violazione dell'articolo 289 del codice penale russo; sottolinea che l'avvio della procedura parlamentare politica per rimuovere Gennadij Gudkov, membro del partito di opposizione "Russia giusta", dal suo incarico parlamentare è ampiamente percepita come un'intimidazione rivolta alla legittima attività politica di un partito di opposizione che ha sostenuto le richieste del movimento di protesta; chiede alle autorità russe di astenersi da un uso arbitrario delle leggi al fine di reprimere membri dell'opposizione;

8.

esprime tuttavia preoccupazione per il peggioramento delle condizioni necessarie allo sviluppo della società civile in Russia, con particolare riferimento alla recente adozione di una serie di leggi concernenti le manifestazioni, le ONG, la diffamazione e Internet, le quali contengono disposizioni ambigue e potrebbero condurre ad applicazione arbitraria; ricorda alle autorità russe che una società moderna e prospera deve riconoscere e proteggere i diritti individuali e collettivi di tutti i suoi cittadini; chiede, a tale proposito, agli organi competenti russi di modificare le nuove leggi relative alle ONG in modo da salvaguardare dall'incriminazione a sfondo politico le associazioni di cittadini che beneficiano del sostegno finanziario di fondi esteri dalla solida reputazione;

9.

esprime inoltre preoccupazione per la legge sull'estremismo con riferimento all'ampia discrezionalità nell'interpretazione delle sue nozioni basilari di "azioni estremiste" e "organizzazioni estremiste", che secondo la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa potrebbe condurre all'arbitrarietà e alla restrizione della libertà di associazione, di espressione e di credo; invita le autorità russe a rispondere a tali preoccupazioni modificando la legge;

10.

ricorda che l'ex presidente Medvedev ha istituito un gruppo di lavoro per la riforma del sistema elettorale, il miglioramento dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali in Russia; ricorda che il Parlamento europeo ha sollecitato le autorità russe a perseguire le riforme in questione e ha costantemente offerto il sostegno dell'UE, anche nel quadro del partenariato per la modernizzazione;

11.

condanna le leggi adottate recentemente al fine di criminalizzare l'informazione pubblica sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere in varie regioni russe, come pure i progetti analoghi a livello federale; ricorda alle autorità russe il loro obbligo di rispettare la libertà di espressione e i diritti delle persone LGBT;

12.

invita il vicepresidente/alto rappresentante e la Commissione a fornire un sostegno costante e fermo agli attivisti della società civile e ai rappresentanti dei nuovi movimenti sociali di base; invita l'UE a esercitare costante pressione sulle autorità russe affinché ottemperino alle norme OSCE in materia di diritti umani, democrazia, Stato di diritto e indipendenza della magistratura;

13.

sottolinea l'importanza di uno scambio di opinioni costante con la Russia sui diritti dell'uomo nel quadro delle consultazioni UE-Russia in materia di diritti umani, come strumento per consolidare la nostra interoperabilità in tutti i settori della cooperazione, e chiede un miglioramento della formula di tali riunioni per aumentarne l'efficacia, prestando una particolare attenzione alle azioni congiunte contro il razzismo e la xenofobia e allargando tale processo in modo da consentire un contributo effettivo del Parlamento europeo, della Duma di Stato e delle ONG impegnate a favore dei diritti umani, e auspica che il dialogo si svolga a turno in Russia e in uno degli Stati membri dell'UE;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al Parlamento della Federazione russa, al Consiglio d'Europa e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2012)0088.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2012)0054.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2011)0575.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2011)0335.


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/138


Giovedì 13 settembre 2012
Proposte concernenti un'unione bancaria europea (UBE)

P7_TA(2012)0353

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 Verso un'Unione bancaria (2012/2729(RSP))

2013/C 353 E/18

Il Parlamento europeo,

vista la relazione del Presidente del Consiglio europeo del 26 giugno 2012 dal titolo "Verso un'autentica Unione economica e monetaria",

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012,

vista la dichiarazione del vertice dell'area dell'euro del 29 giugno 2012,

vista la Comunicazione della Commissione del 20 ottobre 2009 dal titolo "Un quadro europeo per la gestione transfrontaliera delle crisi nel settore bancario" (COM(2009)0561),

vista la sua risoluzione del 7 luglio 2010 recante raccomandazioni alla Commissione sulla gestione delle crisi transfrontaliere nel settore bancario (1),

vista la dichiarazione dei leader del G20 emessa al vertice di Pittsburgh del 24-25 settembre 2009 in merito ai fallimenti transfrontalieri e agli istituti finanziari di importanza sistemica,

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2011 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (2),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento, presentata dalla Commissione il 6 giugno 2012, e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CEE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2012)0280),

vista la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (3),

vista la raccomandazione 13 della relazione del Gruppo ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'UE presieduto da Jacques de Larosière, consegnata al Presidente Barroso il 25 febbraio 2009, in cui il Gruppo chiede l'istituzione di un quadro normativo coerente e funzionale di gestione delle crisi nell'UE,

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 recante raccomandazioni alla Commissione sul miglioramento della governance economica e del quadro di stabilità dell'Unione, in particolare nell'area dell'euro (4), e in particolare la sua raccomandazione 6,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (5),

visto il regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (6),

visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (7),

vista la relazione della sua commissione per i problemi economici e monetari sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea (A7-0166/2010),

viste le lettere inviate dalla sua commissione per i problemi economici e monetari alla Commissione e alle Autorità europee di vigilanza (ESA) in merito all'indipendenza delle ESA,

visto il memorandum d'intesa del 1o giugno 2008 sulla cooperazione tra le autorità di vigilanza finanziarie, la banche centrali e i ministeri delle finanze dell'Unione europea in materia di stabilità finanziaria transfrontaliera (8),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, presentata dalla Commissione il 20 luglio 2011 (COM(2011)0452),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, presentata dalla Commissione il 20 luglio 2011, e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (COM(2011)0453),

viste, la seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (9), la terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, relativa alle fusioni delle società per azioni (10), e la sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, relativa alle scissioni delle società per azioni (11),

vista la sua posizione, del 16 febbraio 2012, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (12),

vista la sua posizione, del 5 luglio 2011, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (13),

visto il parere della sua commissione per i problemi economici e monetari del 31 agosto 2011 destinato alla commissione per i bilanci sulla "Posizione del Parlamento relativa al progetto di bilancio 2012 quale modificato dal Consiglio – Tutte le sezioni" (2011/2020(BUD)),

vista l'interrogazione orale alla Commissione sulle proposte per un'Unione bancaria europea (O-000151/2012 – B7-0360/2012),

visto l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2 del suo regolamento,

A.

considerando che la dichiarazione emessa dai leader del G20 al vertice di Pittsburgh del 24-25 settembre 2009 sollecitava il raggiungimento di un accordo sulla questione dei fallimenti transfrontalieri e degli istituti finanziari di importanza sistemica entro la fine del 2010;

B.

considerando l'importanza cruciale di adoperarsi con ogni mezzo per stabilizzare il mercato finanziario europeo e rompere il legame fra banche e Stati sovrani, al fine di iniziare il cammino verso un'autentica unione economica e monetaria;

C.

considerando che nel luglio 2010 il Parlamento, con la risoluzione sulla gestione delle crisi transfrontaliere nel settore bancario e la relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea, ha individuato soluzioni per le questioni attinenti alla gestione delle crisi transfrontaliere, e segnatamente un dispositivo di vigilanza integrato, la riforma del meccanismo di garanzia dei depositi e la creazione di un fondo di stabilità finanziaria;

D.

considerando che il Meccanismo europeo di stabilità (ESM) potrebbe, previa decisione formale, avere la possibilità di ricapitalizzare direttamente le banche della zona euro;

E.

considerando che il Consiglio europeo e il Consiglio stanno infine raggiungendo le stesse conclusioni del Parlamento riguardo all'esigenza di una maggiore integrazione del sistema di vigilanza, e invocano ora la creazione di un'Unione bancaria attraverso l'istituzione di un dispositivo di vigilanza unito a sistemi di garanzia dei depositi e a un piano di gestione dei fallimenti;

F.

considerando che il pieno coinvolgimento parlamentare è essenziale per la legittimità democratica del processo di creazione dell'Unione bancaria, come chiaramente indicato nella summenzionata relazione di Herman Van Rompuy che vede nel rafforzamento della legittimità e responsabilità democratica il quarto "elemento fondamentale" dell'integrazione;

G.

considerando che il Parlamento è stato pienamente associato all'istituzione del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS) - che comprende la creazione dell'Autorità bancaria europea - mediante la procedura di codecisione;

H.

considerando che, in evidente contraddizione con questi stessi principi, ma anche con il diritto di iniziativa della Commissione europea, il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta per un dispositivo unico di vigilanza avente come sola base giuridica l'articolo 127, paragrafo 6 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il che priverebbe il Parlamento dei poteri legislativi che gli spettano per le questioni attinenti al mercato unico, che sono altrimenti trattate con la procedura di codecisione;

I.

considerando che coinvolgere in tale processo i soli Stati membri, lungi dal renderlo più rapido ed efficiente, invierebbe al pubblico un segnale negativo nel momento in cui è ampiamente riconosciuta la necessità di maggiore trasparenza e sostegno democratico;

1.

ribadisce la necessità che in momenti di crisi prevalga sempre il metodo comunitario essendo questa l'unica via per garantire che l'Unione possa uscire dalla crisi più forte di prima;

2.

sollecita i leader politici a promuovere la legittimità democratica negli affari europei;

3.

sottolinea la necessità di rafforzare la legittimità democratica riguardo alla proposta Unione bancaria e al dispositivo di vigilanza unico, associando pienamente il Parlamento come colegislatore;

4.

sottolinea l'opportunità di considerare debitamente i potenziali effetti diffusivi di un'Unione bancaria nella zona euro sui membri non appartenenti all'Eurozona;

5.

fa presente che considererà le proposte sull'Unione bancaria come un pacchetto unico nel caso in cui modificassero disposizioni legislative adottate con la procedura di codecisione;

6.

sottolinea che ogni importante novità in materia di vigilanza, compreso il trasferimento di competenze ad altre istituzioni, deve essere accompagnato da un aumento della trasparenza e responsabilità di tali istituzioni dinanzi al Parlamento, che dovrà godere di pieni diritti di interrogazione e di pieni poteri in relazione alle procedure di nomina e di bilancio;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Consiglio europeo nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.


(1)  GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 61.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0331.

(3)  GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15.

(4)  GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 41.

(5)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

(6)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162.

(7)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(8)  ECFIN/CEFCPE(2008)REP/53106 REV REV.

(9)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.

(10)  GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36.

(11)  GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47.

(12)  Testi approvati, P7_TA(2012)0049.

(13)  Testi approvati, P7_TA(2011)0313.


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/141


Giovedì 13 settembre 2012
Sud Africa: strage dei minatori in sciopero

P7_TA(2012)0354

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sul massacro di minatori in sciopero in Sudafrica (2012/2783(RSP))

2013/C 353 E/19

Il Parlamento europeo,

visto il piano d'azione comune per un partenariato strategico tra il Sudafrica e l'Unione europea, che è l'unico partenariato di questo tipo concluso fino ad oggi tra l'Unione e un paese africano,

visto l'accordo di partenariato ACP-UE ("Accordo di Cotonou"),

visti la Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) relativa ai principi e ai diritti fondamentali del lavoro e il seguito datole,

visti l'iniziativa "Global Compact" delle Nazioni Unite e i principi guida dell'OCSE per le imprese multinazionali,

visto il quadro di sviluppo sostenibile del Consiglio internazionale per l'estrazione di minerali e metalli,

visto l'accordo di scambio, di sviluppo e di cooperazione firmato tra l'Unione europea e il Sudafrica nel 1999, integrato nel 2009 da disposizioni in materia di cooperazione politica ed economica,

visto il comunicato stampa del Presidente Jacob Zuma del 17 agosto 2012,

viste le osservazioni formulate il 23 e 24 agosto 2012 dall'alto rappresentante dell'Unione europea, Catherine Ashton, in seguito all'undicesimo dialogo politico a livello ministeriale tra il Sudafrica e l'Unione europea, svoltosi con il ministro degli Affari esteri Nkoana-Mashabane,

vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE del 30 maggio 2012 sulle conseguenze sociali ed ambientali dell'industria mineraria nei paesi ACP,

visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 16 agosto 2012 sono state uccise 34 persone e ne sono state ferite almeno 78 durante gli scontri tra la polizia e i minatori in sciopero presso la miniera di platino di Marikana, di proprietà della Lonmin, nella Provincia del Nordovest, in Sudafrica; che i fatti in questione erano stati preceduti da diversi giorni di violenti scioperi, nel corso dei quali hanno perso la vita dieci persone, tra cui due guardie di sicurezza e due agenti di polizia;

B.

considerando che durante gli scioperi 270 minatori sono stati arrestati e accusati della morte dei loro compagni in virtù di una legge basata sulla dottrina del common purpose risalente al periodo dell'apartheid;

C.

considerando che, in seguito all'indignazione pubblica suscitata, i pubblici ministeri hanno ritirato le accuse di omicidio nei confronti dei minatori arrestati il 16 agosto 2012, rinviando il procedimento per violenza pubblica intentato nei loro confronti fino al termine delle indagini;

D.

considerando che la sparatoria in questione costituisce l'incidente più sanguinoso tra polizia e dimostranti dopo la fine dell'apartheid nel 1994;

E.

considerando che l'incidente deve essere collocato nel più ampio contesto degli enormi squilibri socioeconomici che affliggono il paese; che il Sudafrica, pur essendo riuscito a costruire uno Stato democratico dalla fine del regime dell'apartheid, è a tutt'oggi confrontato da gravi problemi economici e sociali, tra cui il persistere di forti disuguaglianze e di elevati tassi di povertà e disoccupazione;

F.

considerando che, in seguito ai sanguinosi eventi, il Presidente Zuma ha deplorato pubblicamente questa tragica situazione;

G.

considerando che il Presidente Zuma ha istituito una commissione giudiziaria d'inchiesta per indagare sulla strage e che la Direzione investigativa indipendente della polizia (IPID) ha avviato anch'essa un'indagine sulla vicenda; che è stata altresì istituita una commissione interministeriale incaricata di trovare una soluzione duratura ai problemi che hanno provocato la strage;

H.

considerando che la mancata riforma dei meccanismi di composizione delle vertenze lavorative ha comportato un'impennata dei costi economici in Sudafrica, scoraggiando altresì gli investimenti stranieri;

I.

considerando che era in corso una vertenza salariale tra i minatori in sciopero e il proprietario della miniera, la Lonmin, terzo produttore mondiale di platino, con sede a Londra;

J.

considerando che alla controversia ha contribuito anche le profonde rivalità politiche e sindacali, in particolare le tensioni tra le sigle sindacali National Union of Mineworkers (NUM) e Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU);

K.

considerando che l'ex presidente dell'African National Congress Youth League (ANCYL), Julius Malema, si è schierato da tempo a favore dello sciopero dei minatori e dell'AMCU;

L.

considerando che i minerali e i prodotti minerari sudafricani sono esportati anche negli Stati membri dell'Unione europea e che l'industria mineraria è colpita dalla contrazione della domanda e da crescenti costi di esercizio;

M.

considerando che alcuni lavoratori della miniera di platino della Lonmin, a Marikana, sono ancora in sciopero per ottenere migliori condizioni salariali;

N.

considerando che il 5 settembre 2012 erano state mobilitate ingenti forze di polizia, allorché oltre 3 000 minatori in sciopero hanno sfilato per le strade adiacenti alla miniera di Marikana, dando vita alla più grande manifestazione non violenta dopo la sparatoria del 16 agosto 2012;

O.

considerando che le agitazioni si sono propagate ad altre miniere e che il 5 settembre 2012 quattro persone sono rimaste ferite negli scontri verificatisi presso la miniera di Modder East, della società Gold One, quando le guardie di sicurezza hanno aperto il fuoco, con proiettili di gomma, sui minatori in sciopero;

1.

condanna fermamente la brutale uccisione dei minatori in sciopero il 16 agosto 2012, come pure i precedenti episodi di violenza che sono costati la vita a dieci persone, tra cui due guardie di sicurezza e due agenti di polizia;

2.

esprime il proprio cordoglio alle famiglie di tutti coloro che hanno perso la vita dallo scoppio della crisi della miniera di Marikana;

3.

plaude alla decisione del Presidente Zuma di istituire una commissione d'inchiesta e all'iniziativa dell'IPID di indagare sulla strage;

4.

invita la commissione d'inchiesta a garantire la trasparenza, ad agire in piena autonomia e imparzialità e ad assicurare che le sue indagini integrino quelle svolte dall'IPID;

5.

esorta tutte le parti in causa a collaborare con la commissione d'inchiesta ai fini dell'accertamento dei fatti presso la miniera di Marikana;

6.

chiede alla commissione d'inchiesta di indagare sulle cause alla base dell'uso eccessivo della violenza da parte delle forze di polizia ed esprime profonda preoccupazione per il fatto che le autorità siano ricorse a una legge risalente all'epoca dell'apartheid e fondata sulla dottrina del "common purpose";

7.

teme che in Sudafrica le parti sociali tradizionali stiano perdendo legittimità tra i cittadini a causa dei continui episodi di corruzione a tutti i livelli;

8.

invita le autorità sudafricane e la Lonmin a garantire il diritto delle vittime e delle loro famiglie alla giustizia, al risarcimento e all'assistenza;

9.

chiede che tutte le persone arrestate siano trattate con equità e nel rispetto delle procedure giudiziarie, anche in termini di imparzialità e trasparenza delle indagini di polizia;

10.

deplora l'incapacità della Lonmin di affrontare la vertenza sindacale con la sensibilità richiesta e di assumersi le proprie responsabilità, pur accogliendo con soddisfazione l'intenzione della società di non licenziare gli scioperanti che non ritornano al lavoro, contrariamente alle sue precedenti richieste;

11.

esprime profonda preoccupazione per le minacce di ricorso alla violenza proferite dagli scioperanti, in particolare viste le intimidazioni subite da alcuni minatori che sono stati minacciati di morte se continueranno a lavorare; invita tutte le parti in causa ad adoperarsi affinché le proteste restino pacifiche;

12.

teme che gli scontri presso la miniera di Modder East, della società Gold One, siano un segno della possibilità che i disordini lavorativi possano propagarsi al settore aurifero, il che potrebbe condurre a una diffusione della violenza;

13.

rammenta a tutte le parti l'obbligo di osservare il diritto internazionale, ivi inclusi i principi e le priorità dell'OIL, e la Costituzione sudafricana, che garantisce il diritto di associazione e di riunione nonché la libertà di espressione;

14.

chiede alle autorità del Sudafrica, ai sindacati del paese e alla Lonmin di continuare ad adoperarsi al massimo per individuare una soluzione celere, globale ed equa al conflitto in corso e alla vertenza salariale, nell'intento di ripristinare la pace e la stabilità della regione;

15.

chiede una soluzione urgente alle continue controversie e conflitti tra i sindacati NUM e l'AMCU;

16.

insiste sulla necessità di affrontare la questione di una retribuzione adeguata per i minatori in Sudafrica e dell'iniquità delle griglie salariali;

17.

riconoscere che il governo sudafricano ha adottato una serie di provvedimenti volti a migliorare le condizioni di lavoro nell'industria estrattiva ed esorta le autorità a proseguire gli sforzi in tal senso;

18.

invita il governo sudafricano ad occuparsi del necessario sviluppo di competenze in seno alle forze di polizia del Sudafrica, con particolare riferimento al contenimento di manifestazioni violente e all'impiego di proiettili veri; chiede una maggiore cooperazione tra l'Unione europea e il Sudafrica in materia di addestramento delle forze di polizia;

19.

chiede alla Commissione di mettere a punto un meccanismo di controllo inteso a impedire l'importazione nell'Unione dei prodotti minerari estratti senza le debite garanzie sociali, lavorative, ambientali e di sicurezza; incoraggia inoltre la Commissione a introdurre un'etichetta di qualità per i prodotti minerali estratti nel rispetto di norme minime in ambito sociale, lavorativo, ambientale e di sicurezza;

20.

esorta il governo sudafricano ad affrontare le cause alla base della violenza, tra cui il preoccupante divario tra ricchi e poveri, la crescita della disoccupazione giovanile, le condizioni di lavoro dei lavoratori, nonché le loro condizioni di vita, per porre fine in tal modo alle estreme sperequazioni economiche;

21.

è disposto a continuare a dare il proprio sostegno al Sudafrica, rilevando la necessità di un partenariato duraturo e più mirato per aiutare il paese a fronteggiare le sfide socioeconomiche cui è confrontato;

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al parlamento e al governo del Sudafrica, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, al Parlamento panafricano e all'Unione africana.


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/145


Giovedì 13 settembre 2012
Persecuzione dei musulmani rohingya in Birmania

P7_TA(2012)0355

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla persecuzione dei musulmani rohingya in Birmania/Myanmar (2012/2784(RSP))

2013/C 353 E/20

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Birmania/Myanmar, e in particolare quella del 20 aprile 2012 (1),

vista la relazione di valutazione della situazione dei diritti umani in Myanmar presentata dal relatore speciale delle Nazioni Unite il 7 marzo 2012,

viste le conclusioni del Consiglio del 23 aprile 2012 sulla Birmania/Myanmar,

vista la dichiarazione sulla crisi nello Stato settentrionale di Rakhine in Birmania/Myanmar resa il 13 giugno 2012 dal portavoce dell'alto rappresentante Catherine Ashton,

visto lo scambio di opinioni sulla questione dei rohingya svoltosi in seno alla sua sottocommissione per i diritti dell'uomo l'11 luglio 2012,

vista la dichiarazione sull'accesso umanitario alla comunità rohingya e ad altre comunità colpite resa il 9 agosto 2012 dal commissario Georgieva,

vista la dichiarazione sui recenti sviluppi nello stato di Rakhine resa il 17 agosto 2012 dai ministri degli esteri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN),

vista la convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati del 1951 e il relativo protocollo del 1967,

visti gli articoli da 18 a 21 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visto l'articolo 25 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) del 1966,

viste le decisioni in virtù delle quali la Birmania/Myanmar potrà ospitare i Giochi del Sud-Est asiatico nel 2013 e presiedere l'ASEAN nel 2014,

visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che da quando, nel marzo 2011, si è insediato il nuovo governo del presidente Thein Sein sono state adottate numerose misure per ampliare le libertà civili nel paese, la maggior parte dei prigionieri politici è stata rilasciata e alcuni di essi sono stati eletti al Parlamento in elezioni suppletive, sono entrati in vigore cessate il fuoco preliminari con la maggior parte dei gruppi etnici armati e molti dissidenti politici sono rientrati dall'esilio nella speranza di una riconciliazione;

B.

considerando tuttavia che la discriminazione ai danni della minoranza rohingya si è intensificata;

C.

considerando che il 28 maggio 2012 lo stupro e l'omicidio di una donna buddista hanno innescato una catena di scontri mortali tra la maggioranza buddista della popolazione rakhine e la minoranza musulmana rohingya nello Stato di Rakhine;

D.

considerando che nei giorni successivi la violenza tra le due comunità si è estesa, coinvolgendo in misura spropositata folti gruppi di etnia rakhine e forze di sicurezza, che hanno attaccato la comunità rohingya causando decine di morti, la distruzione di migliaia di case e lo sfollamento di oltre 70 000 persone; considerando che il 10 giugno 2012 in sei agglomerati urbani dello Stato di Rakhine è stato dichiarato lo stato d'emergenza;

E.

considerando che, secondo il parere inizialmente espresso dal presidente Thein Sein, l'unica soluzione alla questione dei rohingya sarebbe stata il trasferimento degli stessi in campi profughi, con il supporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), o in altri paesi;

F.

considerando che i rohingya, molti dei quali vevono stabilmente nello Stato di Rakhine da secoli, non sono stati riconosciuti come uno dei 135 gruppi nazionali della Birmania/Myanmar e si vedono pertanto privati dei diritti di cittadinanza ai sensi della legge sulla cittadinanza del 1982, sono percepiti da molti birmani come immigrati clandestini provenienti dal Bangladesh e sono soggetti a discriminazioni gravi e sistematiche che includono restrizioni in ambiti quali la libera circolazione, il matrimonio, l'istruzione, la sanità e l'occupazione nonché la confisca delle terre, il lavoro forzato, arresti arbitrari e vessazioni da parte delle autorità;

G.

considerando che, a causa della persistente persecuzione, circa 1 milione di rohingya sono fuggiti nei paesi limitrofi nel corso degli anni e che 300 000 di essi si sono rifugiati nel solo Bangladesh, paese in cui la loro situazione a lungo termine rimane irrisolta e le cui autorità hanno recentemente ordinato alle ONG umanitarie internazionali che forniscono servizi sanitari e un'alimentazione di base ai rifugiati non registrati, nonché alla popolazione locale nel distretto di Cox's Bazar, di sospendere le loro attività e, secondo quanto attualmente riferito, stanno respingendo i richiedenti asilo rohingya;

H.

considerando che nel 2012 la Direzione generale per gli aiuti umanitari e la protezione civile della Commissione europea (ECHO) ha stanziato 10 milioni di EUR a sostegno dei rifugiati rohingya e della popolazione locale ospitante in Bangladesh;

I.

considerando che il 17 agosto 2012 il governo birmano ha nominato una commissione d'inchiesta indipendente, composta da 27 rappresentanti della società civile e di organizzazioni politiche e religiose, incaricata di indagare sulle cause dello scoppio della violenza settaria e di formulare proposte;

1.

è allarmato per il persistere della violenza etnica nella Birmania occidentale e per l'elevato numero di morti e feriti, le distruzioni di proprietà e lo sfollamento delle popolazioni locali che ha causato; esprime inoltre preoccupazione per la possibilità che simili scontri intercomunitari mettano a rischio la transizione verso la democrazia in Birmania/Myanmar;

2.

invita tutte le parti a dare prova di moderazione e sollecita le autorità birmane a porre fine agli arresti arbitrari di rohingya, a fornire informazioni sulla sorte delle centinaia di persone detenute da quando, nel giugno 2012, sono cominciate le operazioni di sicurezza nello Stato di Rakhine, e a rilasciare immediatamente quanti sono stati arrestati arbitrariamente;

3.

invita con urgenza il governo della Birmania/Myanmar ad autorizzare il libero accesso delle agenzie delle Nazioni Unite e delle ONG umanitarie nonché di giornalisti e diplomatici a tutto il territorio dello Stato di Rakhine, a garantire a tutte le popolazioni colpite un accesso senza restrizioni agli aiuti umanitari e ad assicurare ai rohingya sfollati la libertà di circolazione e il permesso di tornare nel luogo di residenza non appena le condizioni di sicurezza lo consentano;

4.

accoglie con favore la creazione della commissione d'inchiesta indipendente, ma deplora l'assenza di un rappresentante rohingya;

5.

invita il governo della Birmania/Myanmar ad assicurare alla giustizia i responsabili dei violenti scontri e degli abusi correlati avvenuti nello Stato di Rakhine e a tenere a freno i gruppi estremisti che istigano l'odio comunitario diffondendo minacce contro le agenzie umanitarie e internazionali nonché difendendo l'espulsione o una segregazione permanente delle due comunità;

6.

invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a sostenere il governo birmano con tutti i mezzi possibili nei suoi sforzi per stabilizzare la situazione, attuare programmi di promozione della riconciliazione, progettare un più ampio piano di sviluppo socio-economico per lo Stato di Rakhine e portare avanti la transizione democratica in Birmania/Myanmar;

7.

esprime apprezzamento per i cittadini birmani che hanno fatto sentire la propria voce in difesa della minoranza musulmana e di una società pluralista e invita le forze politiche a prendere una posizione chiara in tal senso; ritiene che un dialogo inclusivo con le comunità locali potrebbe costituire un elemento importante in termini di attenuazione dei numerosi problemi etnici in Birmania/Myanmar;

8.

insiste sul fatto che la minoranza rohingya non può essere esclusa dal processo di apertura multiculturale attualmente in corso in Birmania/Myanmar e invita il governo a modificare la legge sulla cittadinanza del 1982 in modo da renderla conforme alle norme internazionali in materia di diritti umani e agli obblighi assunti in virtù dell'articolo 7 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ai fini della concessione dei diritti di cittadinanza ai rohingya e ad altre minoranze apolidi nonché della parità di trattamento per tutti i cittadini birmani e quindi dell'abolizione delle pratiche discriminatorie;

9.

è preoccupato per l'arresto di 14 operatori umanitari internazionali durante i disordini e chiede il rilascio immediato dei cinque che sono ancora in carcere;

10.

sollecita il governo birmano a consentire al relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo nel paese di condurre un'indagine indipendente sugli abusi nello Stato di Rakhine; invita l'Alto commissariato per i diritti dell'uomo (OHCHR) a istituire un ufficio in Birmania/Myanmar, dotato di un mandato integrale di protezione, promozione e assistenza tecnica, nonché sezioni distaccate negli Stati dell'intero paese, incluso lo Stato di Rakhine;

11.

incoraggia il governo birmano a proseguire nell'attuazione delle sue riforme democratiche, a istituire uno Stato di diritto e a garantire il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di riunione (anche su Internet);

12.

esorta tutti i paesi della regione a venire in aiuto dei profughi dalla Birmania/Myanmar e a sostenere il governo birmano nella ricerca di soluzioni eque per le cause alla base del problema;

13.

esorta il Bangladesh, in particolare, a continuare ad accettare l'attuale sostegno dei donatori e le eventuali misure di supporto aggiuntive nonché a consentire alle organizzazioni umanitarie di proseguire il loro lavoro nel paese, soprattutto alla luce di quanto accaduto nello Stato di Rakhine e dei conseguenti nuovi flussi di rifugiati in disperato bisogno di assistenza di base;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai governi e ai parlamenti di Birmania/Myanmar e Bangladesh, all'alto rappresentante dell'UE, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale dell'ASEAN, alla commissione intergovernativa dell'ASEAN per i diritti dell'uomo, al rappresentante speciale delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo in Myanmar, all'Alto commissario dell'ONU per i rifugiati e al Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2012)0142.


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/148


Giovedì 13 settembre 2012
Azerbaigian: il caso di Ramil Safarov

P7_TA(2012)0356

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sull'Azerbaigian: il caso di Ramil Safarov (2012/2785(RSP))

2013/C 353 E/21

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Azerbaigian, in particolare quelle riguardanti i diritti dell'uomo,

vista la prassi consolidata del diritto internazionale in materia di trasferimento, vale a dire la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, in base alla quale si è deciso di sviluppare la cooperazione per favorire i fini della giustizia e la riabilitazione sociale delle persone condannate, dando loro l'opportunità di scontare le sentenze all'interno della società cui appartengono,

vista la dichiarazione rilasciata il 5 settembre 2012 dal Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, sulla grazia concessa a Ramil Safarov in Azerbaigian,

vista la dichiarazione comune rilasciata il 3 settembre 2012 da Catherine Ashton, alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e dal Commissario Štefan Füle, sul rilascio di Ramil Safarov,

vista la dichiarazione rilasciata il 4 settembre 2012 dal Segretario generale del Consiglio d'Europa, Thorbjørn Jagland,

vista la lettera ufficiale inviata il 15 agosto 2012 al Ministero ungherese della pubblica amministrazione e della giustizia dal Viceministro della giustizia della Repubblica di Azerbaigian, Vilayat Zahirov,

vista la sua risoluzione del 18 aprile 2012 sui negoziati per l'accordo di associazione tra l'UE e l'Azerbaigian (1),

vista la dichiarazione rilasciata il 3 settembre 2012 dal Primo ministro ungherese Viktor Orbán, in cui si dà assicurazione che l'Ungheria ha agito in conformità con i propri obblighi internazionali,

visti l'accordo di partenariato e cooperazione tra l'UE e l'Azerbaigian, entrato in vigore nel 1999, e i negoziati in corso tra le due parti su un nuovo accordo di associazione che sostituirà il precedente,

visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che Ramil Safarov era detenuto in un carcere ungherese dal 2004 dopo aver brutalmente ucciso un collega armeno durante un corso sponsorizzato dal programma NATO di partenariato per la pace a Budapest; che Safarov si è dichiarato colpevole e non ha espresso alcun rimorso a difesa della propria azione per il motivo che la vittima era armeno;

B.

considerando che il 31 agosto 2012 Safarov, tenente delle forze armate azere, incriminato per omicidio e condannato all'ergastolo in Ungheria, è stato trasferito in Azerbaigian su richiesta da tempo espressa da parte delle autorità azere;

C.

considerando che, immediatamente dopo il trasferimento di Safarov in Azerbaigian, il presidente azero Ilham Aliyev gli ha concesso la grazia, conformemente alla Costituzione della Repubblica di Azerbaigian e all'articolo 12 della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate; che le autorità ungheresi non potevano ignorare il fatto che Safarov è considerato un eroe in Azerbaigian, dato che l'assassinio che ha commesso è legato al conflitto tra Armenia e Azerbaigian; che le autorità ungheresi non potevano ignorare il fatto che Safarov è considerato un eroe in Azerbaigian, dato che l'assassinio che ha commesso è legato al conflitto tra Armenia e Azerbaigian;

D.

considerando che l'articolo 2 della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate cui hanno aderito sia l'Ungheria che l'Azerbaigian, sancisce che una persona condannata sul territorio di una Parte può, conformemente alle disposizioni della Convenzione, essere trasferita nel territorio di un'altra Parte per subirvi la condanna inflittale;

E.

considerando che in data 15 agosto 2012 il Viceministro della giustizia della Repubblica di Azerbaigian, Vilayat Zahirov, ha inviato una lettera ufficiale al Ministero ungherese della pubblica amministrazione e della giustizia, in cui afferma che l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di Stati esteri in materia di trasferimento delle persone condannate al fine di scontare la parte rimanente della pena detentiva nella Repubblica di Azerbaigian avviene in conformità con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della Convenzione, senza alcuna conversione delle loro sentenze; che inoltre egli ha assicurato che, in base al Codice penale della Repubblica di Azerbaigian, la pena di un condannato all'ergastolo può essere sostituita solo da un tribunale con la detenzione per un periodo definito e che il condannato può ottenere la libertà condizionale, solo dopo aver trascorso almeno 25 anni in carcere; che le autorità azere hanno negato poi di aver fornito assicurazioni diplomatiche alle autorità ungheresi;

F.

considerando che il tenente Safarov ha ricevuto un benvenuto da eroe in Azerbaigian e, alcune ore dopo il rientro, ha ottenuto la grazia presidenziale, è stato messo in libertà e promosso al grado di maggiore nel corso di una cerimonia pubblica;

G.

considerando che la decisione di liberare Safarov ha scatenato diffuse reazioni internazionali di disapprovazione e condanna;

H.

considerando che il 31 agosto 2012 il Presidente armeno Serzh Sargsyan ha annunciato che l'Armenia sospenderà le proprie relazioni diplomatiche con l'Ungheria;

I.

considerando che l'Azerbaigian partecipa attivamente alla politica europea di vicinato e al partenariato orientale, è membro fondatore di Euronest ed è impegnato a rispettare la democrazia, i diritti dell'uomo e lo Stato di diritto, valori che sono alla base di tali iniziative;

J.

considerando che l'Azerbaigian occupa un seggio non permanente in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il periodo 2012-2013 e si è impegnato a difendere i valori sanciti dalla Carta ONU e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

K.

considerando che l'Azerbaigian è membro del Consiglio d'Europa e parte alla Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU) nonché di una serie di altri trattati internazionali in materia di diritti dell'uomo, fra cui la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici;

1.

sottolinea l'importanza dello Stato di diritto e del rispetto degli impegni assunti;

2.

deplora la decisione del Presidente dell'Azerbaigian di graziare Ramil Safarov, omicida condannato dalla giustizia di uno Stato membro dell'Unione europea; ritiene che tale decisione sia un gesto che potrebbe contribuire ad un'ulteriore escalation delle tensioni tra due paesi e che sta acuendo il senso di ingiustizia e approfondendo il divario tra questi due paesi; esprime inoltre preoccupazione per il fatto che tale atto sta pregiudicando tutti i processi pacifici di riconciliazione all'interno delle società in questione e potrebbe minare le future possibilità di sviluppo di un pacifico contatto tra popoli all'interno della regione;

3.

ritiene che, pur essendo in linea con la lettera della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, la grazia presidenziale concessa a Safarov sia contraria allo spirito di tale accordo internazionale, che è stato negoziato per consentire il trasferimento di una persone condannata sul territorio di uno Stato al fine di scontare il resto della pena sul territorio di un altro Stato;

4.

ritiene che la grazia presidenziale concessa a Safarov sia una violazione delle garanzie diplomatiche fornite alle autorità ungheresi nella richiesta azera di trasferimento basata sulla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate;

5.

deplora il benvenuto da eroe che è stato riservato a Safarov in Azerbaigian e la decisione di promuoverlo al grado di maggiore e di versargli all'arrivo otto anni di stipendio arretrato ed esprime preoccupazione per l'esempio che ciò costituirà per le future generazioni nonché per la promozione e il riconoscimento ottenuti dallo Stato dell'Azerbaigian;

6.

ritiene che la frustrazione dell'Azerbaigian e dell'Armenia per la mancanza di qualsiasi progresso sostanziale per quanto riguarda il processo di pace nel Nagorno-Karabakh non giustifichi atti di vendetta né futili provocazioni che aggiungono ulteriore tensione ad una situazione già tesa e fragile;

7.

esprime il proprio sostegno agli attuali sforzi compiuti dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), dal Rappresentante speciale UE per il Caucaso meridionale e dagli Stati membri al fine di allentare le tensioni e garantire che vi siano progressi verso la pace nella regione;

8.

sostiene gli sforzi dei co-presidenti del Gruppo Minsk dell'OSCE per garantire sostanziali progressi al processo di pace nel Nagorno-Kabarakh al fine di trovare una soluzione globale duratura nel quadro del diritto internazionale;

9.

ribadisce che l'UE dovrebbe ricoprire un ruolo più incisivo nella soluzione del conflitto del Nagorno-Karabakh, sostenendo l'attuazione di misure atte a consolidare la fiducia che avvicineranno le comunità armena e azera e diffonderanno le idee di pace, di riconciliazione e di fiducia in entrambe le parti;

10.

ribadisce la sua posizione secondo la quale l'accordo di associazione tra l'UE e l'Azerbaigian, attualmente in fase di negoziato, dovrebbe includere clausole e parametri in materia di tutela e promozione dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto;

11.

condanna qualsiasi forma di terrorismo e il ricorso a minacce terroristiche;

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al SEAE, al Consiglio europeo, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti rispettivi della Repubblica dell'Azerbaigian e della Repubblica armena, al Consiglio d'Europa, all'OSCE nonché al relatore ONU per i diritti dell'uomo e la lotta contro il terrorismo.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2012)0127.


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/151


Giovedì 13 settembre 2012
Lotta contro la sclerosi multipla in Europa

P7_TA(2012)0357

Dichiarazione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla lotta contro la sclerosi multipla in Europa

2013/C 353 E/22

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 123 del suo regolamento,

A.

considerando che circa 600 000 europei soffrono di sclerosi multipla (SM), che è la patologia neurovegetativa più diffusa nonché una delle principali cause di disabilità di origine non traumatica nei giovani adulti;

B.

considerando che la SM viene diagnosticata alla maggior parte dei pazienti quando sono all'apice della vita lavorativa e che quasi la metà di essi lascia il lavoro entro tre anni da tale diagnosi;

C.

considerando che in Europa vi sono enormi discrepanze, che si sono acuite negli ultimi mesi, riguardo all'accesso ai trattamenti modificatori della malattia e alla qualità delle cure;

1.

invita la Commissione e il Consiglio a:

incoraggiare, nel quadro dell'iniziativa "Horizon 2020", una più stretta collaborazione scientifica e lo svolgimento di ricerche comparative sulla SM;

promuovere, nel loro processo di riflessione sulle malattie croniche, la parità di accesso ai trattamenti nonché politiche occupazionali flessibili per le persone affette da patologie neurologiche croniche come la SM;

2.

invita gli Stati membri a:

rafforzare la parità di accesso a cure di qualità, avvalendosi ad esempio di strumenti certificati di formazione professionale (come quello per infermieri professionali specializzati in SM) al fine di sviluppare, uniformare e comparare la formazione rivolta al personale infermieristico specializzato;

sostenere il registro europeo della SM, incoraggiando la raccolta di dati relativi ai pazienti a livello nazionale;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari (1), al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 1 del processo verbale del 13 settembre 2012 (P7_PV(2012)09-13(ANN1)).


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Martedì 11 settembre 2012

3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/152


Martedì 11 settembre 2012
Revoca dell'immunità parlamentare di Jaroslaw Leszek Wałęsa

P7_TA(2012)0307

Decisione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jarosław Leszek Wałęsa (2012/2112(IMM))

2013/C 353 E/23

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Jarosław Leszek Wałęsa, trasmessa il 20 aprile 2012, dal Procuratore generale della Repubblica polacca, nel quadro di un procedimento per presunta infrazione, e comunicata in Aula il 23 maggio 2012,

avendo offerto a Jarosław Leszek Wałęsa l'opportunità di essere ascoltato a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e del 21 ottobre 2008, del 19 marzo 2010 e del 6 settembre 2011 (1),

visti l'articolo 105 della Costituzione della Repubblica polacca e gli articoli 7b, paragrafo 1, e 7c, in combinato disposto con l'articolo 10b, della legge polacca del 9 maggio 1996 sull'esercizio del mandato di deputato e di senatore,

visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A7-0230/2012),

A.

considerando che il Procuratore generale della Repubblica polacca ha richiesto la revoca dell'immunità parlamentare del deputato al Parlamento europeo Jarosław Leszek Wałęsa nel quadro di un procedimento per presunta infrazione;

B.

considerando che la richiesta del Procuratore generale fa riferimento a un procedimento per presunta infrazione ai sensi della legge polacca del 20 maggio 1971 che istituisce un codice delle infrazioni e della legge sulla circolazione stradale del 20 giugno 1997, in riferimento a un incidente stradale avvenuto il 2 settembre 2011 in cui Jarosław Leszek Wałęsa è rimasto coinvolto e ha riportato gravi lesioni personali;

C.

considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro Stato;

D.

considerando che Jarosław Leszek Wałęsa ha rifiutato di essere ascoltato dalla commissione giuridica, ha indicato di preferire che la questione sia risolta rapidamente e ritiene che la sua immunità dovrebbe essere revocata;

E.

considerando che spetta unicamente al Parlamento di decidere in merito alla revoca o meno dell'immunità; che il Parlamento può ragionevolmente prendere in considerazione la posizione del deputato in fase di adozione di una decisione sulla revoca della sua immunità (2);

F.

considerando che i fatti inerenti al caso in esame, quali presentati nei documenti inviati alla commissione giuridica, indicano che le presunte attività non hanno un legame diretto e inequivocabile con l'esercizio da parte di Jarosław Leszek Wałęsa delle funzioni di deputato al Parlamento europeo;

G.

considerando che pertanto Jarosław Leszek Wałęsa non operava nell'esercizio delle sue funzioni in qualità di deputato al Parlamento europeo;

1.

decide di revocare l'immunità di Jarosław Leszek Wałęsa;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente polacca e a Jarosław Leszek Wałęsa.


(1)  Causa 101/63 Wagner/Fohrmann e Krier [1964] ECR 195, Causa 149/85 Wybot/Faure e altri [1986] ECR 2391, Causa T-345/05 Mote/Parlamento [2008] ECR II-2849, Cause riunite C-200/07 e C-201/07 Marra/De Gregorio e Clemente [2008] ECR I-7929, Causa T-42/06 Gollnisch/Parlamento (non ancora pubblicata nella raccolta della giurisprudenza) e Causa C-163/10 Patriciello (non ancora pubblicata nella raccolta della giurisprudenza).

(2)  Causa T-345/05 Mote contro Parlamento [2008] ECR II-2849, paragrafo 28.


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/153


Martedì 11 settembre 2012
Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Birgit Collin-Langen

P7_TA(2012)0308

Decisione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Birgit Collin-Langen (2012/2128(IMM))

2013/C 353 E/24

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Birgit Collin-Langen, trasmessa il 27 aprile 2012 dal procuratore capo di Coblenza (Germania), nel quadro di un procedimento per un presunto reato, e comunicata in Aula il 14 giugno 2012,

avendo ascoltato Birgit Collin-Langen a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e 21 ottobre 2008, del 19 marzo 2010 e del 6 settembre 2011 (1),

visto l'articolo 46 della Legge fondamentale tedesca (Grundgesetz),

visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A7-0229/2012),

A.

considerando che il procuratore capo ha richiesto la revoca dell'immunità parlamentare del deputato al Parlamento europeo Birgit Collin-Langen, nel quadro di un procedimento per un presunto reato;

B.

considerando che la richiesta del procuratore capo fa riferimento a un procedimento per un presunto reato ai sensi dell'articolo 331 del Codice penale tedesco, che stabilisce:" Un funzionario pubblico o una persona incaricata in particolare di un pubblico servizio che chieda, si faccia promettere o accetti un beneficio per sé o per terzi per l'esercizio della propria funzione è punibile con la reclusione fino a tre anni o con una sanzione pecuniaria.";

C.

considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro Stato;

D.

considerando che, in virtù dell'articolo 46, paragrafo 2, della Legge fondamentale tedesca (Grundgesetz), un deputato non può essere chiamato a rispondere di un'azione per la quale è prevista una sanzione senza che il Parlamento lo autorizzi, salvo che sia colto nell'atto di commettere il fatto o durante il giorno successivo;

E.

considerando che, pertanto, il Parlamento deve revocare l'immunità parlamentare di Birgit Collin-Langen perché il procedimento a suo carico possa aver luogo;

F.

considerando che Birgit Collin-Langen è stata ascoltata dalla commissione per gli affari giuridici e che in tale occasione ha chiesto una rapida conclusione della questione e ha dichiarato che la sua immunità dovrebbe essere revocata;

G.

considerando che spetta unicamente al Parlamento decidere in merito alla revoca o meno dell'immunità; che il Parlamento può ragionevolmente prendere in considerazione la posizione del deputato in fase di adozione di una decisione sulla revoca della sua immunità (2);

H.

considerando che Birgit Collin-Langen è deputato al Parlamento europeo dal 17 marzo 2012;

I.

considerando che i fatti inerenti al caso risalgono al 2006-2008 e, quali presentati nei documenti inviati alla commissione giuridica, indicano che le presunte attività non hanno un legame diretto e inequivocabile con l'esercizio da parte di Birgit Collin-Langen delle funzioni di deputato al Parlamento europeo;

J.

considerando che pertanto Birgit Collin-Langen non agiva nell'esercizio delle sue funzioni in qualità di deputato al Parlamento europeo;

K.

considerando che i fatti esposti nella motivazione non costituiscono un caso di fumus persecutionis;

1.

decide di revocare l'immunità di Birgit Collin-Langen;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica federale di Germania e a Birgit Collin-Langen.


(1)  Causa 101/63 Wagner/Fohrmann e Krier [1964] Racc. 195, causa 149/85 Wybot/Faure e altri [1986] Racc. 2391, causa T-345/05 Mote/Parlamento [2008] Racc. II-2849, cause riunite C-200/07 e C-201/07 Marra/De Gregorio e Clemente [2008] Racc. I-7929, causa T-42/06 Gollnisch/Parlamento (non ancora pubblicata in Racc.) e causa C-163/10 Patriciello (non ancora pubblicata in Racc.).

(2)  Causa T-345/05 Mote/Parlamento [2008] Racc. II-2849, par. 28.


Giovedì 13 settembre 2012

3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/156


Giovedì 13 settembre 2012
Trasmissione al Parlamento europeo e trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune

P7_TA(2012)0339

Decisione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo alla trasmissione al Parlamento europeo e al trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune (2012/2069(ACI))

2013/C 353 E/25

Il Parlamento europeo,

vista la lettera del suo Presidente del 10 aprile 2012,

visto il progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo alla trasmissione al Parlamento europeo e al trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune,

visti l'articolo 1, secondo comma, gli articoli 2, 6, 10 e 11 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 15 e 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'acceso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, e l'articolo 9,

vista la sua risoluzione del 14 settembre 2011 sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 104, paragrafo 7) per il 2009-2010 (2) e in particolare il suo paragrafo 12,

visti, l'articolo 23, paragrafo 12, e l’articolo 127, paragrafo 1, nonché l'allegato VIII del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0245/2012),

A.

considerando che la trasparenza e l'accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni rilevanti costituiscono la base e il presupposto della democrazia e, in particolare, consentono al Parlamento europeo di svolgere il suo lavoro per i cittadini come previsto dai trattati;

B.

considerando che il trattato di Lisbona rafforza i requisiti di trasparenza e i diritti dei cittadini di partecipare al processo decisionale dell'Unione; che le limitazioni al diritto del Parlamento e dei suoi deputati di condividere informazioni rilevanti con il pubblico devono costituire eccezioni chiaramente definite e giustificate;

C.

considerando che i trattati, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, TUE, riconoscono il principio della leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione;

D.

considerando che l'articolo 14, paragrafo 1, TUE prevede che il Parlamento europeo eserciti, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio e che eserciti funzioni di consultazione politica alle condizioni stabilite dai trattati e che, per esercitare efficacemente le funzioni assegnategli dal trattato, il Parlamento deve avere accesso a documenti rilevanti del Consiglio;

E.

considerando che i trattati prevedono che il Consiglio consulti il Parlamento e ottenga la sua approvazione prima di adottare determinati atti giuridici;

F

considerando che l'articolo 218, paragrafo 10, TFUE prevede che il Parlamento sia immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura concernenti accordi internazionali;

G.

considerando che le norme sulla classificazione e declassificazione dei documenti dell'Unione andrebbero definite attraverso regolamenti adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 15, paragrafo 3, TFUE (3);

H.

considerando che l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (4) fissa già le norme concernenti la trasmissione di informazioni riservate dalla Commissione al Parlamento;

I.

considerando che la decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 6 giugno 2011 (5) fissa le norme che disciplinano il trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo;

J.

considerando che la Conferenza dei presidenti ha nominato un gruppo negoziale per portare avanti colloqui con il Consiglio dei ministri su tre questioni specifiche: inclusione di una tavola di concordanza nelle direttive dell'Unione, norme sulla partecipazione del Parlamento a conferenze internazionali e accesso ai documenti classificati detenuti dal Consiglio; che le questioni delle tavole di concordanza e della partecipazione del Parlamento a conferenze internazionali nel frattempo sono state risolte (6);

1.

ritiene che l'accordo concernente la trasmissione e il trattamento da parte del Parlamento di informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune ("l'accordo") costituisca uno strumento indispensabile che consente al Parlamento di esercitare pienamente i suoi poteri e le sue funzioni; segnala che l'accordo non pregiudica i regolamenti sull'accesso ai documenti adottati conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, TFUE;

2.

rileva che, anche se l'ambito di applicazione dell'accordo riguarda le informazioni classificate su questioni che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune, gli accordi internazionali ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE che non riguardano esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune (accordi misti) sono disciplinati dall'accordo stesso, compresa ogni loro parte che rientra nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune; sottolinea inoltre che l'accesso del Parlamento a informazioni classificate relative esclusivamente alla politica estera e di sicurezza comune continuerà ad essere disciplinato da accordi in base ad una decisione ad hoc del Consiglio o ai sensi dell'accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 concernente l'accesso del Parlamento europeo a informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa (7) ("l'accordo interistituzionale del 2002") fino a che non saranno stati conclusi altri accordi;

3.

richiama l'attenzione, in tale contesto, sulla dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio, allegata all'accordo, in cui si afferma che una revisione dell'accordo interistituzionale del 2002 dovrebbe iniziare nel corso del 2012 e dovrebbe tener conto dell'esperienza acquisita nella realizzazione sia dell'accordo del 2002 che dell'accordo interistituzionale;

4.

si rammarica del fatto che l'accordo interistituzionale del 2002 non abbia stabilito criteri più precisi che l'adozione di decisioni "ad hoc" in materia di accesso alle informazioni classificate relative alla politica estera e di sicurezza comune; reputa, quindi, della massima importanza che il Parlamento europeo e il Consiglio diano avvio ai negoziati per la modifica dell'accordo interistituzionale del 2002, allo scopo di adeguarlo alle riforme successivamente realizzate nonché alle circostanze attuali;

5.

si compiace della dichiarazione allegata all'accordo concernente la classificazione dei documenti; si rammarica, tuttavia, del fatto che, a differenza dell'accordo quadro tra la Commissione e il Parlamento, l'accordo non preveda una procedura dettagliata da seguire in caso di dubbio circa la natura riservata di un'informazione o il suo adeguato livello di classificazione;

6.

si compiace, in particolare, dei seguenti aspetti dell'accordo:

una differenziazione nel trattamento e nella conservazione dei documenti a seconda del livello di classificazione;

una differenziazione nelle procedure per quanto riguarda il nulla osta di sicurezza per i deputati e il personale a seconda del livello di classificazione, in base a cui non sarà necessario alcun nulla osta di sicurezza per i deputati in relazione a documenti classificati al di sotto del livello "CONFIDENTIAL UE/EU CONFIDENTIAL o livello equivalente", analogamente a quanto previsto nel suddetto accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione;

l'inclusione di documenti classificati al livello "TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET o livello equivalente" nell'ambito di applicazione dell'accordo, analogamente a quanto previsto nel suddetto accordo quadro tra il Parlamento e la Commissione;

il fatto che l'accesso a documenti, se del caso, può essere concesso anche ai relatori e ai relatori ombra o a tutti o alcuni membri della/e commissione/i interessata/e;

disposizioni sulla stretta cooperazione tra il Parlamento e il Consiglio per garantire equivalenti livelli di protezione dei documenti classificati;

7.

invita l'Ufficio di presidenza, conformemente all'articolo 23, paragrafo 12, del regolamento, ad adattare la sua decisione sopra menzionata del 6 giugno 2011 per tener conto dell'accordo;

8.

approva la conclusione dell'accordo nella forma allegata in appresso e decide di allegarlo al proprio regolamento;

9.

incarica il suo Presidente di sottoscrivere l'accordo con il Presidente del Consiglio;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione, a fini informativi.


(1)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0378.

(3)  Si vedano anche, in questo contesto, la posizione del Parlamento del 15 dicembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (rifusione) (P7_TA(2011)0580) e la risoluzione sopra menzionata del 14 settembre 2011 sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 104, paragrafo 7) per il 2009-2010.

(4)  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

(5)  GU C 190 del 30.6.2011, pag. 2.

(6)  Per la tavole di concordanza si veda la dichiarazione politica congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui documenti esplicativi allegata alla risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 ottobre 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale nonché norme minime sul contenuto della protezione accordata (rifusione) (P7_TA(2011)0469); per quanto concerne la partecipazione del Parlamento, la questione è stata chiusa mediante uno scambio di lettere.

(7)  GU C 298 del 30.11.2002, pag. 1.


Giovedì 13 settembre 2012
ALLEGATO

ACCORDO INTERISTITUZIONALE

tra il Parlamento Europeo e il Consiglio relativo alla trasmissione al Parlamento Europeo e al trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 14, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio e che esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati.

(2)

L'articolo 13, paragrafo 2, TUE stabilisce che ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Tale disposizione stabilisce altresì che le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione. L'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, tra l'altro, definiscano le modalità della cooperazione e che, a tale scopo, nel rispetto dei trattati, possano concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante.

(3)

I trattati e, se del caso, altre pertinenti disposizioni stabiliscono che sia nell'ambito di una procedura legislativa speciale, sia secondo altre procedure decisionali, il Consiglio consulta o ottiene l'approvazione del Parlamento europeo prima di adottare un atto giuridico dell'Unione. I trattati stabiliscono altresì che, in taluni casi, il Parlamento europeo è informato dell'andamento o dell'esito di una determinata procedura o è coinvolto nella valutazione o nel controllo di talune agenzie dell'Unione.

(4)

In particolare l'articolo 218, paragrafo 6, TFUE stabilisce che, tranne quando un accordo internazionale riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell'accordo in questione previa approvazione o consultazione del Parlamento europeo; tutti gli accordi internazionali di questo tipo, che non riguardano esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, rientrano quindi nell’ambito del presente accordo interistituzionale.

(5)

A norma dell'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura; tale disposizione si applica anche agli accordi relativi alla politica estera e di sicurezza comune.

(6)

Nei casi in cui l'attuazione dei trattati e, ove opportuno, di altre disposizioni pertinenti richieda l'accesso del Parlamento europeo a informazioni classificate detenute dal Consiglio, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero concordare modalità adeguate per disciplinare tale accesso.

(7)

Ove il Consiglio decida di accordare al Parlamento europeo l'accesso a informazioni classificate detenute dal Consiglio nel settore della politica estera e di sicurezza comune, esso adotta decisioni ad hoc a tal fine oppure ricorre all'accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa (1) ("accordo interistituzionale del 20 novembre 2002"), a seconda dei casi.

(8)

La dichiarazione dell'alto rappresentante sulla responsabilità politica (2), formulata all'atto dell'adozione della decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (3), stabilisce che l'alto rappresentante procederà alla revisione e, qualora necessario, proporrà l'adeguamento delle disposizioni vigenti sull'accesso dei deputati al Parlamento europeo a documenti classificati e informazioni nell'area della sicurezza e della difesa (ossia l'accordo interistituzionale del 20 novembre 2002).

(9)

È importante associare il Parlamento europeo a principi, regole e norme per la protezione delle informazioni classificate che sono necessari per salvaguardare gli interessi dell'Unione europea e degli Stati membri. Inoltre, il Parlamento europeo sarà in grado di fornire informazioni classificate al Consiglio.

(10)

Il 31 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/292/UE sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (4) ("norme di sicurezza del Consiglio").

(11)

Il 6 giugno 2011 l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha adottato una decisione sulla regolamentazione relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo (5) ("norme di sicurezza del Parlamento europeo").

(12)

Le norme di sicurezza delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione dovrebbero costituire nel loro insieme un quadro generale globale e coerente nell'ambito dell'Unione europea per la protezione delle informazioni classificate e dovrebbero garantire l'equivalenza dei principi fondamentali e delle norme minime. I principi fondamentali e le norme minime stabiliti dalle norme di sicurezza del Parlamento europeo e dalle norme di sicurezza del Consiglio dovrebbero di conseguenza essere equivalenti.

(13)

Il livello di protezione attribuito alle informazioni classificate in base alle norme di sicurezza del Parlamento europeo dovrebbe essere equivalente a quello attribuito alle informazioni classificate in base alle norme di sicurezza del Consiglio.

(14)

I servizi competenti del segretariato del Parlamento europeo e del segretariato generale del Consiglio collaboreranno strettamente per garantire che si applichino livelli di protezione equivalenti alle informazioni classificate ad entrambe le istituzioni.

(15)

Il presente accordo lascia impregiudicate le norme vigenti e future sull'accesso ai documenti adottate conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, TFUE, le norme sulla protezione dei dati di carattere personale adottate conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, TFUE, le norme sul diritto d'inchiesta del Parlamento europeo adottate conformemente all'articolo 226, terzo comma, TFUE, e le disposizioni pertinenti relative all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente accordo stabilisce le modalità per la trasmissione al Parlamento europeo e il trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune, che sono pertinenti per l'esercizio da parte del Parlamento europeo delle sue attribuzioni e funzioni. Esse riguardano tutte queste questioni, segnatamente:

a)

proposte soggette a procedura legislativa speciale o altra procedura decisionale in base alla quale il Parlamento europeo deve essere consultato o è tenuto a dare la sua approvazione;

b)

accordi internazionali su cui il Parlamento europeo deve essere consultato o è tenuto a dare la sua approvazione a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE;

c)

direttive di negoziato per accordi internazionali di cui alla lettera b);

d)

attività, relazioni di valutazione o altri documenti di cui il Parlamento europeo deve essere informato; e

e)

documenti sull'attività delle agenzie dell'Unione alla cui valutazione o controllo il Parlamento europeo deve essere associato.

Articolo 2

Definizione di "informazioni classificate"

Ai fini del presente accordo, per "informazioni classificate" si intende una o la totalità delle seguenti informazioni:

a)

"informazioni classificate UE" (ICUE), quali definite dalle norme di sicurezza del Parlamento europeo e dalle norme di sicurezza del Consiglio e recante uno dei seguenti contrassegni di classifica di sicurezza:

RESTREINT UE/EU RESTRICTED:

EU CONFIDENTIAL

SECRET UE/EU SECRET:

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

b)

informazioni classificate fornite al Consiglio dagli Stati membri e recanti un contrassegno di classifica di sicurezza nazionale equivalente a uno dei contrassegni di classifica di sicurezza utilizzati per le ICUE elencati alla lettera a);

c)

informazioni classificate fornite all'Unione europea da Stati terzi o organizzazioni internazionali recanti un contrassegno di classifica di sicurezza equivalente a uno dei contrassegni di classifica di sicurezza utilizzati per le ICUE elencati alla lettera a), come previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni o nelle intese amministrative.

Articolo 3

Protezione delle informazioni classificate

1.   Il Parlamento europeo protegge, conformemente alle proprie norme di sicurezza e al presente accordo, tutte le informazioni classificate fornitagli dal Consiglio.

2.   Poiché occorre mantenere l'equivalenza tra i principi fondamentali e le norme minime per la protezione delle informazioni classificate stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio nelle rispettive norme di sicurezza, il Parlamento europeo garantisce che le misure di sicurezza poste in essere nei suoi locali offrono alle informazioni classificate un livello di protezione equivalente a quello attribuito a tali informazioni nei locali del Consiglio. I servizi competenti del Parlamento europeo e del Consiglio collaborano strettamente a tal fine.

3.   Il Parlamento europeo adotta misure adeguate per garantire che le informazioni classificate fornitegli dal Consiglio:

a)

non siano utilizzate a fini diversi da quelli per cui è stato accordato l'accesso;

b)

non siano comunicate a persone diverse da quelle a cui è stato accordato l'accesso conformemente agli articoli 4 e 5 o rese pubbliche;

c)

non siano diffuse ad altre istituzioni, organi o organismi dell'Unione né agli Stati membri, a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali senza previo consenso scritto del Consiglio.

4.   Il Consiglio può concedere al Parlamento europeo l'accesso alle informazioni classificate provenienti da altre istituzioni, organi o organismi dell'Unione o dagli Stati membri, da paesi terzi o da organizzazioni internazionali solo previo consenso scritto dell'originatore.

Articolo 4

Sicurezza del personale

1.   L'accesso alle informazioni classificate è accordato ai membri del Parlamento europeo in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4.

2.   Qualora le informazioni in questione siano classificate al livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET o TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET o a un livello equivalente, l'accesso può essere accordato unicamente ai deputati al Parlamento europeo autorizzati dal presidente del Parlamento europeo:

a)

che hanno ottenuto il nulla osta di sicurezza conformemente alle norme di sicurezza del Parlamento europeo; o

b)

per i quali è stata presentata la notifica da parte di una autorità nazionale competente secondo cui sono debitamente autorizzati, in virtù delle loro funzioni, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

In deroga al primo comma, ove l'informazione in questione sia classificata al livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o a un livello equivalente, l'accesso può essere altresì accordato ai deputati al Parlamento europeo determinati conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, che hanno sottoscritto un impegno solenne di non divulgazione conformemente alle norme di sicurezza del Parlamento europeo. Il Consiglio è informato dei nominativi dei deputati al Parlamento europeo a cui è stato accordato l'accesso a norma del presente comma.

3.   Prima che sia loro accordato l'accesso ad informazioni classificate, i deputati al Parlamento europeo sono informati e riconoscono le proprie responsabilità in materia di protezione di tali informazioni conformemente alle norme di sicurezza del Parlamento europeo, nonché sono informati sui mezzi per garantire tale protezione.

4.   L'accesso alle informazioni classificate è concesso soltanto ai funzionari del Parlamento europeo e agli altri agenti del Parlamento impiegati presso i gruppi politici che:

a)

sono stati previamente designati come persone con necessità di conoscere dall'organo parlamentare o dal titolare del mandato stabilito conformemente all'articolo 5, paragrafo 4;

b)

hanno ottenuto il nulla osta di sicurezza a livello adeguato conformemente alle norme di sicurezza del Parlamento europeo, quando l'informazione è classificata al livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET o TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET o a un livello equivalente; e

c)

sono stati informati e hanno ricevuto istruzioni scritte sulle loro responsabilità in materia di protezione di tali informazioni, nonché sui mezzi per garantire tale protezione e hanno sottoscritto una dichiarazione in cui attestano di aver ricevuto tali istruzioni e si impegnano a rispettarle conformemente alle norme di sicurezza del Parlamento europeo.

Articolo 5

Procedura di accesso alle informazioni classificate

1.   Il Consiglio fornisce al Parlamento europeo le informazioni classificate di cui all'articolo 1, se è giuridicamente obbligato a farlo a norma dei trattati o di atti giuridici adottati sulla base dei trattati. Gli organi parlamentari o i titolari di mandato di cui al paragrafo 3 possono parimenti presentare una richiesta scritta per ottenere tali informazioni.

2.   In altri casi, il Consiglio può fornire al Parlamento europeo le informazioni classificate di cui all'articolo 1 di propria iniziativa o su richiesta scritta di uno degli organi parlamentari o dei titolari di mandato di cui al paragrafo 3.

3.   I seguenti organi parlamentari o titolari di mandato possono presentare richieste scritte al Consiglio:

a)

il presidente;

b)

la conferenza dei presidenti;

c)

l'Ufficio di presidenza;

d)

il presidente della commissione o delle commissioni interessate;

e)

il relatore o i relatori interessati.

Le richieste di altri deputati al Parlamento europeo sono effettuate tramite uno degli organi parlamentari o titolari di mandato di cui al primo comma.

Il Consiglio risponde senza indugio a tali richieste.

4.   Ove il Consiglio sia giuridicamente obbligato o abbia deciso di concedere al Parlamento europeo l'accesso ad informazioni classificate, esso stabilisce per iscritto quanto segue, prima di trasmettere tali informazioni, d'intesa con l'organo interessato o con il titolare di mandato di cui al paragrafo 3:

a)

che l'accesso può essere concesso a uno o più dei seguenti titolari:

i)

il presidente;

ii)

la conferenza dei presidenti;

iii)

l'Ufficio di presidenza;

iv)

il presidente della commissione o delle commissioni interessate;

v)

il relatore o i relatori interessati;

vi)

tutti o taluni membri della commissione o delle commissioni interessate; e

b)

eventuali modalità specifiche di trattamento per la protezione di tali informazioni.

Articolo 6

Registrazione, conservazione, consultazione e discussione di informazioni classificate presso il Parlamento europeo

1.   Le informazioni classificate fornite al Parlamento europeo dal Consiglio, se classificate al livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET o TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET o a un livello equivalente:

a)

sono registrate a fini di sicurezza per attestarne il ciclo di vita e garantirne la tracciabilità in qualsiasi momento;

b)

sono conservate in una zona protetta conforme alle norme minime di sicurezza materiale stabilite dalle norme di sicurezza del Consiglio e dalle norme di sicurezza del Parlamento europeo, che sono equivalenti; e

c)

possono essere consultate dai pertinenti deputati al Parlamento europeo, funzionari del Parlamento europeo e dagli altri agenti del Parlamento europeo impiegati presso gruppi politici, di cui all'articolo 4, paragrafo 4 e all'articolo 5, paragrafo 4, soltanto in una sala di lettura protetta all'interno del Parlamento europeo. In tal caso, si applicano le seguenti condizioni:

i)

le informazioni non sono copiate in alcun modo, neanche mediante fotocopia o fotografia;

ii)

non sono prese annotazioni; e

iii)

non sono consentiti dispositivi di comunicazione elettronica nella sala.

2.   Le informazioni classificate fornite al Parlamento europeo dal Consiglio, se classificate al livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED o a un livello equivalente, sono trattate e conservate conformemente alle norme di sicurezza del Parlamento europeo che offrono a tali informazioni classificate un livello di protezione equivalente a quello del Consiglio.

In deroga al primo comma, per un periodo di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, le informazioni classificate al livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED o a un livello equivalente sono trattate e conservate conformemente al paragrafo 1. L'accesso a tali informazioni classificate è disciplinato dall'articolo 4, paragrafo 4, lettere a) e c), e dall'articolo 5, paragrafo 4.

3.   Le informazioni classificate possono essere trattate soltanto nei sistemi di comunicazione e informazione che sono stati debitamente accreditati o approvati in conformità di criteri equivalenti a quelli previsti dalle norme di sicurezza del Consiglio.

4.   Le informazioni classificate trasmesse oralmente a destinatari in seno al Parlamento europeo sono soggette a un livello di protezione equivalente a quello attribuito alle informazioni classificate trasmesse per iscritto.

5.   In deroga al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, le informazioni classificate fino al livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o a un livello equivalente, fornite al Parlamento europeo dal Consiglio, possono essere oggetto di discussione durante riunioni a porte chiuse a cui prendano parte soltanto i deputati al Parlamento europeo, nonché i funzionari del Parlamento europeo e altri agenti del Parlamento impiegati presso gruppi politici a cui è stato accordato l'accesso alle informazioni conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 4. Si applicano le seguenti condizioni:

i documenti sono distribuiti all'inizio della riunione e raccolti al termine della stessa;

i documenti non sono copiati in alcun modo, neanche mediante fotocopia o fotografia;

non sono prese annotazioni;

non sono consentiti dispositivi di comunicazione elettronica nella sala; e

i verbali della riunione non menzionano la discussione del punto contenente informazioni classificate.

6.   Se sono necessarie riunioni per discutere informazioni classificate al livello SECRET UE/EU SECRET o TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET o a un livello equivalente, il Parlamento europeo e il Consiglio concordano caso per caso disposizioni specifiche.

Articolo 7

Violazione della sicurezza, perdita o compromissione di informazioni classificate

1.   In caso di perdita o compromissione accertata o presunta di informazioni classificate fornite dal Consiglio, il segretario generale del Parlamento europeo ne informa immediatamente il segretario generale del Consiglio. Il segretario generale del Parlamento europeo svolge un'indagine e informa il segretario generale del Consiglio dei risultati dell'indagine e dei provvedimenti adottati per impedire che i fatti si ripetano. Qualora sia coinvolto un deputato al Parlamento europeo, il presidente del Parlamento europeo agisce d'intesa con il segretario generale del Parlamento europeo.

2.   Qualsiasi deputato al Parlamento europeo che sia responsabile di una violazione delle disposizioni stabilite dalle norme di sicurezza del Parlamento europeo o dal presente accordo è passibile delle misure e delle sanzioni conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, e agli articoli da 152 a 154 del regolamento del Parlamento europeo.

3.   Qualunque funzionario del Parlamento europeo o altro agente del Parlamento impiegato presso un gruppo politico che sia responsabile di una violazione delle disposizioni stabilite dalle norme di sicurezza del Parlamento europeo o dal presente accordo è passibile delle sanzioni di cui allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea stabilito dal regolamento del Consiglio (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (6).

4.   Le persone responsabili della perdita o della compromissione di informazioni classificate sono passibili di sanzioni disciplinari e/o azioni legali conformemente alle disposizioni legislative, normative e regolamentari applicabili.

Articolo 8

Disposizioni finali

1.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, per quanto di propria competenza, adottano tutte le misure necessarie per garantire l'attuazione del presente accordo. Esse collaborano a tal fine, in particolare organizzando visite allo scopo di controllare l'attuazione degli aspetti tecnici di sicurezza del presente accordo.

2.   I servizi competenti del segretariato del Parlamento europeo e del segretariato generale del Consiglio si consultano prima che una delle due istituzioni modifichi le rispettive norme di sicurezza al fine di garantire che l'equivalenza dei principi fondamentali e delle norme minime in materia di protezione delle informazioni classificate sia mantenuta.

3.   Le informazioni classificate sono trasmesse al Parlamento europeo a norma del presente accordo allorché il Consiglio, d'intesa con il Parlamento europeo, ha accertato che è stata realizzata un'equivalenza tra i principi fondamentali e le norme minime in materia di protezione delle informazioni classificate delle norme di sicurezza del Parlamento europeo e del Consiglio, da un lato, e tra il livello di protezione attribuito alle informazioni classificate nei locali del Parlamento europeo e del Consiglio, dall'altro.

4.   Il presente accordo può essere rivisto su richiesta di una delle due istituzioni sulla base dell'esperienza maturata nella sua attuazione.

5.   Il presente accordo entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

DICHIARAZIONI

a)   Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'articolo 8, paragrafo 3

Il Parlamento europeo e il Consiglio collaboreranno in modo che l'accertamento di cui all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo interistituzionale del … (7) tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo alla trasmissione al Parlamento europeo e al trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune possa essere effettuato entro la data di entrata in vigore di detto accordo.

b)   Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla classificazione dei documenti

Il Parlamento europeo e il Consiglio ricordano che la classificazione dei documenti a un livello inferiore o superiore nuoce alla credibilità delle norme di sicurezza.

Il Consiglio continuerà a garantire che il livello corretto di classificazione sia applicato alle informazioni provenienti dal Consiglio conformemente alle sue norme di sicurezza. Il Consiglio riesaminerà il livello di classificazione di qualunque documento prima di trasmetterlo al Parlamento europeo, in particolare per verificare se tale livello di classificazione sia ancora adeguato.

Il Parlamento europeo provvederà alla protezione delle informazioni classificate fornitegli in modo commisurato al livello di classificazione. Qualora il Parlamento europeo richieda se un documento classificato fornito dal Consiglio possa essere declassato o declassificato, tale declassamento o declassificazione può aver luogo solo previo consenso scritto del Consiglio.

c)   Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alle informazioni classificate nel settore della politica estera e di sicurezza comune

Ricordando la dichiarazione dell'alto rappresentante sulla responsabilità politica (8), il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono opportuno intraprendere nel corso del 2012 un riesame dell'accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa (9).

Tale riesame sarà effettuato nel rispetto del ruolo specifico del Parlamento europeo nel settore della politica estera e di sicurezza comune e tenendo conto dell'esperienza maturata nell'attuazione sia dell'accordo interistituzionale del … (10) tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo alla trasmissione al Parlamento europeo e al trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune, sia del summenzionato accordo interistituzionale del 20 novembre 2002.

In attesa del completamento di tale riesame il Consiglio, qualora decida di concedere al Parlamento europeo l'accesso a informazioni classificate detenute dal Consiglio nel settore della politica estera e di sicurezza comune, procede come indicato nel considerando 7 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e il Consiglio, del … (10), relativo alla trasmissione al Parlamento europeo e al trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune e conformemente al punto 2 della summenzionata dichiarazione dell'alto rappresentante.

Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono che l'attuazione della presente dichiarazione terrà debitamente conto della natura specifica e del contenuto particolarmente sensibile delle informazioni nel settore della politica estera e di sicurezza comune.

d)   Dichiarazione del Consiglio sui documenti non classificati del Consiglio

Il Consiglio conferma che l'accordo interistituzionale del … (10) tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo alla trasmissione al Parlamento europeo e al trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune non si applica ai documenti interni non classificati del Consiglio (ossia quelli contrassegnati "LIMITÉ").

e)   Dichiarazione del Parlamento europeo sulle informazioni classificate detenute dalla Commissione

Il Parlamento europeo sottolinea che le informazioni classificate di cui la Commissione europea è originatore e/o che sono trasmesse al Parlamento europeo dalla Commissione europea sono trasmesse e trattate conformemente alle disposizioni previste dall'accordo quadro del 20 ottobre 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (11).


(1)  GU C 298 del 30.11.2002, pag. 1.

(2)  GU C 210 del 3.8.2010, pag. 1.

(3)  GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.

(4)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

(5)  GU C 190 del 30.6.2011, pag. 2.

(6)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(7)  Data della firma dell'accordo interistituzionale.

(8)  GU C 210 del 3.8.2010, pag. 1.

(9)  GU C 298 del 30.11.2002, pag. 1.

(10)  Data della firma dell'accordo interistituzionale.

(11)  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 11 settembre 2012

3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/168


Martedì 11 settembre 2012
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Danimarca

P7_TA(2012)0304

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, presentata dalla Danimarca) (COM(2012)0272 – C7-0131/2012 – 2012/2110(BUD))

2013/C 353 E/26

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0272 – C7-0131/2012),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0232/2012),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato per includervi le domande presentate dal 1o maggio 2009, al fine di fornire un sostegno ai lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale;

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008 e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;

D.

considerando che la Danimarca ha richiesto assistenza in relazione a 981 esuberi, di cui 550 ammessi all'assistenza, presso la Odense Steel Shipyard, impresa principale, e presso quattro fornitori e produttori a valle in Danimarca in un periodo di riferimento di quattro mesi;

E.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;

1.

conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Danimarca ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;

2.

rileva che le autorità danesi hanno presentato la domanda relativa al contributo finanziario del FEG il 28 ottobre 2011 e che la valutazione della Commissione è stata resa disponibile il 6 giugno 2012; sollecita la Commissione ad accelerare il processo di valutazione, in particolare per le domande riferite a settori in cui il FEG è già stato attivato in diverse occasioni;

3.

rileva che le perdite dirette della Odense Steel Shipyard coperte dalle due domande di assistenza FEG (la presente e la EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard (3)) corrispondono a circa il 2 % della forza lavoro locale e che, oltre alla perdita indiretta di posti di lavoro, la chiusura del cantiere navale è considerata un importante fattore di crisi nell'economia regionale;

4.

osserva che, secondo quanto indicato dalle autorità danesi nella loro valutazione, soltanto 550 dei 981 lavoratori licenziati vorrebbero beneficiare delle misure sostenute dal FEG, mentre gli altri lavoratori preferirebbero andare in pensione o cercare autonomamente un nuovo posto di lavoro; invita le autorità danesi a fare uso dell'assistenza del FEG sfruttandone il pieno potenziale;

5.

constata che, stando alla relazione annuale 2010-2011 dell'Associazione dei costruttori navali europei (CESA) (4), la manodopera nei cantieri navali in Europa è diminuita del 23 % negli ultimi tre anni, da 148 792 lavoratori nel 2007 a 114 491 nel 2010; che l'assistenza FEG è stata già mobilitata in altri tre casi nel settore della cantieristica navale nel corso degli ultimi tre anni (EGF/2010/001 DK/Nordjylland (5), EGF/2010/006 PL/H. Cegielski-Poznan (6) ed EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard);

6.

si compiace del fatto che i comuni di Odense e Kerteminde, che hanno risentito pesantemente dei licenziamenti della Odense Steel Shipyard, siano stati attivamente coinvolti nella preparazione della domanda, il che rientra in una strategia elaborata da un consorzio di parti interessate locali, regionali e nazionali per creare nuove opportunità di crescita nella regione a seguito dell'annuncio della chiusura del cantiere navale nel 2009;

7.

valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità danesi hanno deciso di avviare l'attuazione delle misure prima della decisione definitiva in merito alla concessione dell'assistenza del FEG per il pacchetto coordinato proposto;

8.

rileva che le autorità danesi propongono un pacchetto coordinato di servizi personalizzati dal costo relativamente elevato (11 737 EUR di sostegno finanziario del FEG per ciascun lavoratore); si compiace, tuttavia, del fatto che il pacchetto preveda misure supplementari e innovative rispetto a quelle abitualmente offerte dalle agenzie di collocamento e adatte a fornire assistenza a lavoratori altamente qualificati in un mercato occupazionale difficile;

9.

ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione ad hoc e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato venga adeguata non soltanto alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche al reale contesto imprenditoriale;

10.

constata che i lavoratori destinatari sono già altamente qualificati, ma in un settore in cui le prospettive di occupazione futura non sono incoraggianti; che, pertanto, le misure proposte per loro saranno più costose di quanto non lo sarebbero per altri lavoratori colpiti da licenziamenti di massa, che spesso sono persone con qualifiche di livello relativamente basso;

11.

apprezza il fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati offra anche incentivi e corsi per l'avviamento di una nuova impresa, dei quali potrà beneficiare una decina di lavoratori (tra cui un prestito di 26 000 EUR per l'avvio di una nuova attività);

12.

accoglie positivamente il fatto che un consorzio di parti interessate locali, regionali e nazionali ha discusso e formulato una strategia per creare nuove opportunità di crescita nella regione Odense, e che tale strategia sta orientando la scelta delle misure di riqualificazione descritte nella domanda;

13.

rileva tuttavia l'indennità di soggiorno proposta, del valore di 103 EUR per lavoratore per ogni giorno di partecipazione attiva alle misure, e osserva che l'importo previsto per tali indennità rappresenta oltre un terzo del costo totale del pacchetto; ricorda che il sostegno del FEG dovrebbe essere stanziato principalmente per favorire la ricerca di un lavoro e programmi di formazione, anziché contribuire direttamente a indennità finanziarie che competono alla responsabilità degli Stati membri a norma della legislazione nazionale;

14.

si compiace per l'importanza attribuita ai nuovi settori che presentano un potenziale di crescita e di sviluppo nell'economia regionale, quali la tecnologia energetica, la robotica e la tecnologia dei servizi sociali, che sono in linea con gli obiettivi di Lisbona per una forte competitività europea e con gli obiettivi di Europa 2020 per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile;

15.

si compiace del fatto che il sostegno del FEG sia coordinato, in questo caso, da un segretariato recentemente istituito all'uopo presso il comune di Odense, che sia stato aperto un sito web dedicato e che siano previste due conferenze finalizzate a promuovere l'esito delle due domande di mobilitazione del FEG;

16.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni, allo scopo di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del FEG; auspica l'integrazione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e il raggiungimento di una maggiore efficacia, trasparenza e visibilità del FEG;

17.

ricorda l'impegno delle istituzioni a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati;

18.

deplora il fatto che, nonostante il FEG sia stato mobilitato con successo in svariate occasioni, sia in base a criteri commerciali che in relazione alla crisi, la Danimarca figura tra i paesi che pongono a rischio il futuro del FEG dopo il 2013, bloccando la proroga della deroga in relazione agli esuberi causati dalla crisi e riducendo lo stanziamento finanziario alla Commissione destinato all'assistenza tecnica relativa al FEG per il 2012;

19.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di aziende o settori; deplora il fatto che il FEG possa fornire un incentivo alle aziende a sostituire la forza lavoro a contratto con una più flessibile e precaria;

20.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

21.

si compiace del fatto che, in seguito alle richieste del Parlamento, il bilancio 2012 presenta stanziamenti di pagamento pari a 50 000 000 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato come strumento specifico distinto, con obiettivi e scadenze propri, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di dover procedere a storni da altre linee di bilancio, come già avvenuto in passato, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi strategici del FEG;

22.

deplora la decisione del Consiglio di bloccare la proroga della "deroga per la crisi", che consente di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori licenziati a causa dell'attuale crisi finanziaria ed economica, oltre a quelli che perdono il lavoro a seguito di cambiamenti strutturali del commercio mondiale, e consente di aumentare la quota di cofinanziamento dell'Unione al 65 % dei costi del programma per le domande presentate oltre il termine del 31 dicembre 2011; invita il Consiglio a reintrodurre senza indugio il provvedimento in questione;

23.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

24.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

25.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 195 del 27.7.2011, pag. 52.

(4)  http://www.cesa.eu/presentation/publication/CESA_AR_2010_2011/pdf/CESA%20AR%202010-2011.pdf

(5)  GU L 286 del 4.11.2010, pag. 18.

(6)  GU L 342 del 28.12.2010, pag. 19.


Martedì 11 settembre 2012
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, presentata dalla Danimarca)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2012/537/UE.)


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/172


Martedì 11 settembre 2012
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/017 ES/Aragón

P7_TA(2012)0305

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/017 ES/Aragón Construction, presentata dalla Spagna) (COM(2012)0290 – C7-0150/2012 – 2012/2121(BUD))

2013/C 353 E/27

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0290 – C7-0150/2012),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII del 17 maggio 2006) (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0233/2012),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale;

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;

D.

considerando che la Spagna ha richiesto assistenza in relazione a 836 esuberi, 320 dei quali ammessi all'assistenza, in 377 imprese operanti nella divisione 41 NACE Rev. 2 ("Costruzione di edifici") (3) nella regione NUTS II dell'Aragona (ES24), in Spagna;

E.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;

1.

conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera b), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Spagna ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;

2.

rileva che le autorità spagnole hanno presentato la domanda relativa al contributo finanziario del FEG il 28 dicembre 2011 e che la valutazione della Commissione è stata comunicata il 18 giugno 2012; plaude al fatto che il processo di valutazione e la presentazione di informazioni complementari da parte della Spagna si siano svolti in modo rapido e accurato;

3.

rileva che nella regione dell'Aragona la disoccupazione è aumentata vertiginosamente e che alla fine del 2011 i lavoratori registrati presso i centri per l'impiego erano quasi 100 000, di cui il 15 % licenziati nel settore della costruzione;

4.

prende atto che in passato la regione dell'Aragona è stata colpita da licenziamenti collettivi e plaude al fatto che abbia deciso di ricorrere all'assistenza del FEG per farvi fronte: in passato, la Spagna ha presentato due domande per ricevere l'assistenza del FEG per la regione dell'Aragona: EGF/2008/004 ES Castilla y León & Aragón (1 082 esuberi nell'industria automobilistica, 594 dei quali nella regione dell'Aragona) (4) e EGF/2010/016 ES Commercio al dettaglio in Aragona (1 154 esuberi nel settore del commercio al dettaglio) (5); valuta positivamente la capacità della regione di mettere a frutto la sua esperienza relativa al FEG e di fornire tempestiva assistenza ai lavoratori in diversi settori; è fermamente convinto che l'assistenza anticipata del FEG possa contribuire ulteriormente a prevenire il rischio di spopolamento della regione dell'Aragona (compreso attualmente fra i 3 e i 54 abitanti per km2), incoraggiando in modo efficace la popolazione a restare in questo territorio;

5.

prende atto della comunicazione delle autorità spagnole secondo cui, nella loro valutazione svolta sulla base dell'esperienza relativa alle domande precedenti di ricorso al FEG, soltanto 320 lavoratori ammessi all'assistenza del FEG sceglieranno di aderire al pacchetto di misure; invita le autorità spagnole a fare uso dell'assistenza del FEG sfruttandone il pieno potenziale;

6.

valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità spagnole hanno deciso di avviare l'attuazione delle misure prima della decisione definitiva in merito alla concessione dell'assistenza del FEG per il pacchetto coordinato proposto;

7.

ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti i lavoratori attraverso una congrua formazione e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato venga adeguata non solo alle esigenze dei lavoratori in esubero ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

8.

plaude al fatto che le pertinenti parti sociali sono state consultate in merito alla domanda di assistenza del FEG e ai contenuti del pacchetto di servizi personalizzati destinato ai lavoratori per migliorare la corrispondenza tra la domanda e l'offerta del mercato del lavoro;

9.

plaude in particolare al corso di formazione pensato per soddisfare le esigenze specifiche delle imprese locali, che a loro volta si impegneranno ad assumere alcuni lavoratori che aderiranno a questa misura;

10.

attira l'attenzione sulla necessità di trarre insegnamenti dalla preparazione e dall'attuazione della domanda in esame e di altre domande concernenti licenziamenti collettivi che interessano un elevato numero di piccole e medie imprese (PMI) in un singolo settore, in particolare per quanto concerne l'ammissibilità dei lavoratori autonomi e dei titolari di PMI all'assistenza del FEG nel futuro regolamento e i dispositivi utilizzati dalle regioni e dagli Stati membri per presentare tempestivamente domande settoriali riguardanti un ampio numero di imprese;

11.

osserva che le misure a sostegno dell'imprenditorialità sono destinate solo a 20 lavoratori; auspica che le autorità spagnole promuovano l'imprenditorialità e siano in grado di adeguare il pacchetto coordinato di servizi qualora vi sia un maggiore interesse per questo genere di misure;

12.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni, allo scopo di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del FEG; auspica l'integrazione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e il raggiungimento di efficacia, trasparenza e visibilità maggiori del FEG;

13.

osserva che il pacchetto coordinato prevede numerosi incentivi per favorire la partecipazione alle misure: indennità per la ricerca di un impiego pari a 300 EUR (somma forfettaria), incentivi al reinserimento pari a 200 EUR e 400 EUR mensili per i lavoratori autonomi per un massimo di tre mesi; ricorda che l'assistenza del FEG deve essere destinata principalmente alla formazione, alla ricerca di un impiego e ai programmi di formazione, anziché contribuire direttamente alle indennità di disoccupazione che competono alle istituzioni nazionali;

14.

ricorda l'impegno delle istituzioni che intende garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo, ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati;

15.

osserva che il caso in questione riflette il panorama sociale ed economico della specifica regione che in futuro potrebbe essere affrontato estendendo l'ambito di applicazione del FEG ai lavoratori autonomi (come indicato nella proposta della Commissione relativa al FEG per il periodo 2014-2020);

16.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori; deplora il fatto che il FEG possa incentivare le imprese a sostituire la forza lavoro a contratto con una più flessibile e precaria;

17.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché venga presentata una valutazione comparativa di tali dati nelle relazioni annuali, al fine di assicurare il pieno rispetto dei regolamenti in vigore e di evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

18.

si compiace del fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, il bilancio 2012 presenta stanziamenti di pagamento pari a 50 000 000 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il Fondo è stato creato come strumento specifico distinto, con obiettivi e scadenze propri, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di dover procedere a storni da altre linee di bilancio, come già avvenuto in passato, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi strategici del FEG;

19.

deplora la decisione del Consiglio di bloccare la proroga della "deroga per la crisi", che consente di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori licenziati a causa dell'attuale crisi finanziaria ed economica, oltre a quelli che perdono il lavoro a seguito di cambiamenti strutturali del commercio mondiale, e di consentire l'aumento della quota di cofinanziamento dell'Unione al 65 % dei costi del programma, per le domande presentate oltre il termine del 31 dicembre 2011; invita il Consiglio a reintrodurre senza indugio il provvedimento in questione;

20.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

21.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)  GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 165.

(5)  GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 157.


Martedì 11 settembre 2012
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/017 ES/Aragón Construction, presentata dalla Spagna)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2012/536/UE.)


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/176


Martedì 11 settembre 2012
Efficienza energetica ***I

P7_TA(2012)0306

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

2013/C 353 E/28

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0370),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0168/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 ottobre 2011 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 14 dicembre 2011 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 giugno 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere(A7-0265/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 24 del 28.1.2012, pag. 134.

(2)  GU C 54 del 23.2.2012, pag. 49.


Martedì 11 settembre 2012
P7_TC1-COD(2011)0172

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2012 in vista dell'adozione della direttiva 2012/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2012/27/UE)


Martedì 11 settembre 2012
Allegato alla risoluzione legislativa

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul ruolo esemplare dei rispettivi edifici nel contesto della direttiva sull'efficienza energetica

Data la notevole visibilità dei propri edifici ed il ruolo guida che essi dovrebbero svolgere per quanto riguarda la prestazione energetica dei loro edifici, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano il loro impegno, fatte salve le norme applicabili in materia di bilancio e di appalti, ad applicare agli edifici di loro proprietà e da loro occupati i medesimi requisiti applicabili agli immobili delle amministrazioni centrali degli Stati membri ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 2012/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Dichiarazione della Commissione relativa agli audit energetici

Come precisato nella sua comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE (COM(2012)0209 dell'8 maggio2012), la Commissione ha individuato la disciplina dell'UE degli aiuti di Stato per la tutela ambientale come uno degli strumenti che possono contribuire alla strategia di crescita e agli obiettivi di Europa 2020 e che possono essere riveduti entro la fine del 2013. In tale contesto, la Commissione può verificare se le norme future sugli aiuti di Stato per la tutela ambientale continuano a promuovere in modo ottimale la crescita sostenibile, tra l'altro mediante la promozione dell'efficienza energetica in linea con gli obiettivi della presente direttiva.

Dichiarazione della Commissione relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE

Alla luce della necessità di mantenere gli incentivi nel quadro del sistema per lo scambio delle quote di emissioni dell'UE, la Commissione si impegna a:

presentare con urgenza la prima relazione in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 5 della direttiva 2003/87/CE sul mercato del carbonio accompagnata da un esame del calendario delle gare d'appalto della fase 3;

esaminare in tale relazione le varie opzioni, compreso tra l'altro il ritiro permanente del quantitativo necessario di quote, nell'obiettivo di adottare al più presto ulteriori misure strutturali appropriate volte a rafforzare il sistema per lo scambio delle quote di emissioni dell'UE nel corso della fase 3 e a renderlo più efficace.


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/178


Martedì 11 settembre 2012
Normalizzazione europea***I

P7_TA(2012)0311

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

2013/C 353 E/29

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0315),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0150/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 settembre 2011 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 giugno 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0069/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 376 del 22.12.2011, pag. 69.


Martedì 11 settembre 2012
P7_TC1-COD(2011)0150

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1025/2012)


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/179


Martedì 11 settembre 2012
Identificazione elettronica dei bovini ***I

P7_TA(2012)0312

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'11 settembre 2012, sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD)) (1)

2013/C 353 E/30

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Titolo

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 4

(4)

La tracciabilità delle carni bovine fino all'origine attraverso l'identificazione e la registrazione costituisce un presupposto essenziale per l'etichettatura sull'origine lungo tutta la catena alimentare ed è una garanzia di protezione dei consumatori e per la salute pubblica.

(4)

La tracciabilità delle carni bovine fino all'origine attraverso l'identificazione e la registrazione costituisce un presupposto essenziale per l'etichettatura sull'origine lungo tutta la catena alimentare . Le misure in oggetto costituiscono una garanzia di protezione dei consumatori e per la salute pubblica e promuovono la fiducia dei consumatori .

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 6

(6)

L'uso di sistemi di identificazione elettronica dovrebbe permettere di snellire i processi di tracciabilità grazie all'automazione e alla maggiore precisione della lettura e dell'iscrizione nel registro dell'azienda. Ciò consentirebbe inoltre la segnalazione automatica dei movimenti degli animali alla base di dati informatizzata, migliorando in questo modo la rapidità, l'affidabilità e la precisione del sistema.

(6)

L'uso di sistemi di identificazione elettronica dovrebbe permettere di snellire i processi di tracciabilità grazie all'automazione e alla maggiore precisione della lettura e dell'iscrizione nel registro dell'azienda. Ciò consentirebbe inoltre la segnalazione automatica dei movimenti degli animali alla base di dati informatizzata, migliorando in questo modo la rapidità, l'affidabilità e la precisione del sistema. Ciò migliorerebbe la gestione dei pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori per capo di bestiame grazie a migliori controlli e alla riduzione del rischio di errori di pagamento.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 7

(7)

I sistemi di identificazione elettronica basati sull'identificazione a radiofrequenza sono notevolmente migliorati negli ultimi dieci anni. Questa tecnologia permette una lettura più rapida e precisa dei codici di identificazione dei singoli animali e la loro introduzione diretta nei sistemi di elaborazione dati, il che consente una diminuzione dei tempi necessari per rintracciare gli animali o gli alimenti potenzialmente infetti, riducendo i costi della manodopera, ma aumentando nel contempo i costi per le apparecchiature.

(7)

I sistemi di identificazione elettronica basati sull'identificazione a radiofrequenza sono notevolmente migliorati negli ultimi dieci anni , benché sia tuttora necessario applicare le norme ISO (International Organisation for Standardisation) e questi sistemi debbano essere testati per i bovini . Questa tecnologia permette una lettura più rapida e precisa dei codici di identificazione dei singoli animali e la loro introduzione diretta nei sistemi di elaborazione dati, il che consente una diminuzione dei tempi necessari per rintracciare gli animali o gli alimenti potenzialmente infetti, migliorando le basi di dati e rafforzando la capacità di reagire rapidamente in caso di epidemie, riducendo i costi della manodopera, ma aumentando nel contempo i costi per le apparecchiature. Se l'identificazione elettronica è errata, il malfunzionamento tecnico non deve comportare l'imposizione di sanzioni pecuniarie agli agricoltori.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 9

(9)

Alla luce dei progressi tecnologici in materia di identificazione elettronica, vari Stati membri hanno deciso di avviare, su base volontaria, l'applicazione dell'identificazione elettronica dei bovini. Tali iniziative rischiano di far sì che sistemi diversi vengano messi a punto nei singoli Stati membri o dalle parti interessate. Un'evoluzione del genere impedirebbe una successiva armonizzazione delle norme tecniche all'interno dell'Unione.

(9)

Alla luce dei progressi tecnologici in materia di identificazione elettronica, vari Stati membri hanno deciso di avviare, su base volontaria, l'applicazione dell'identificazione elettronica dei bovini. Tali iniziative rischiano di far sì che sistemi diversi vengano messi a punto nei singoli Stati membri o dalle parti interessate. Un'evoluzione del genere impedirebbe una successiva armonizzazione delle norme tecniche all'interno dell'Unione. Occorre garantire che i sistemi introdotti negli Stati membri siano interoperabili e coerenti con le norme ISO.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 16

(16)

Rendere l'identificazione elettronica obbligatoria in tutta l'Unione potrebbe avere ripercussioni negative sul piano economico per alcuni operatori. È quindi opportuno stabilire un regime facoltativo per l'introduzione dell'EID. Nel quadro di tale regime opterebbero per l'identificazione elettronica i detentori che possono trarne vantaggi economici immediati .

(16)

Rendere l'identificazione elettronica obbligatoria in tutta l'Unione potrebbe avere ripercussioni negative sul piano economico per alcuni operatori. Inoltre, esistono problemi di ordine pratico che continuano a ostacolare il corretto funzionamento dell'identificazione elettronica, specialmente per quanto riguarda la precisione della tecnologia. L'esperienza quanto all'attuazione dell'identificazione elettronica obbligatoria dei piccoli ruminanti dimostra che, a causa della tecnologia carente e delle difficoltà di ordine pratico, è spesso impossibile raggiungere il 100 % di accuratezza. È quindi opportuno stabilire un regime facoltativo che permetta solo ai detentori che possono trarne vantaggi economici rapidi di optare per l'identificazione elettronica .

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 17

(17)

Gli Stati membri hanno sistemi di allevamento, pratiche agricole e organizzazioni di settore assai differenti. È opportuno quindi consentire agli Stati membri di rendere l'identificazione elettronica obbligatoria nei loro rispettivi territori solo qualora, dopo aver preso in considerazione tutti questi fattori, lo ritengano appropriato.

(17)

Gli Stati membri hanno sistemi di allevamento, pratiche agricole e organizzazioni di settore assai differenti. È opportuno quindi consentire agli Stati membri di rendere l'identificazione elettronica obbligatoria nei loro rispettivi territori solo qualora, dopo aver preso in considerazione tutti questi fattori, compreso un eventuale impatto negativo sui piccoli produttori, e previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del settore delle carni bovine, lo ritengano opportuno.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 18

(18)

Gli animali che entrano nell'Unione da paesi terzi dovrebbero essere soggetti agli stessi requisiti in materia di identificazione che si applicano agli animali nati nell'Unione.

(18)

Gli animali e la carne che entrano nell'Unione da paesi terzi dovrebbero essere soggetti agli stessi requisiti in materia di identificazione e tracciabilità che si applicano agli animali nati nell'Unione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 19

(19)

A norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 l'autorità competente è tenuta a rilasciare un passaporto per ciascun animale che deve essere identificato conformemente a detto regolamento. Ciò comporta un notevole onere amministrativo per gli Stati membri. Le basi di dati informatizzate istituite dagli Stati membri garantiscono in misura sufficiente la tracciabilità dei movimenti dei bovini all'interno dei loro rispettivi territori. È opportuno pertanto che vengano rilasciati passaporti solo per gli animali destinati agli scambi intra-Unione. Quando lo scambio di dati tra le basi di dati informatizzate nazionali sarà operativo, occorre che l'obbligo di rilasciare tali passaporti cessi di applicarsi agli animali destinati agli scambi intra-Unione.

(19)

A norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 l'autorità competente è tenuta a rilasciare un passaporto per ciascun animale che deve essere identificato conformemente a detto regolamento. Ciò comporta un notevole onere amministrativo per gli Stati membri. Le basi di dati informatizzate istituite dagli Stati membri dovrebbero garantire in misura sufficiente la tracciabilità dei movimenti dei bovini all'interno dei loro rispettivi territori. È opportuno pertanto che vengano rilasciati passaporti solo per gli animali destinati agli scambi intra-Unione. Quando lo scambio di dati tra le basi di dati informatizzate nazionali sarà operativo, occorre che l'obbligo di rilasciare tali passaporti cessi di applicarsi agli animali destinati agli scambi intra-Unione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

 

(19 bis)

Attualmente, non esiste alcuna legislazione specifica sulla clonazione. Tuttavia, alcuni sondaggi di opinione indicano che si tratta di una questione di grande interesse per i cittadini europei. È pertanto opportuno garantire che la carne bovina proveniente da animali clonati o dalla relativa progenie sia etichettata come tale.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 20

(20)

Il titolo II, sezione II, del regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine che prevede l'approvazione di disciplinari di etichettatura da parte dell'autorità competente dello Stato membro. L'onere amministrativo e i costi sostenuti dagli Stati membri e dagli operatori economici per applicare tale sistema non sono proporzionati ai benefici offerti dal sistema stesso . È quindi opportuno sopprimere tale sezione .

(20)

Il titolo II, sezione II, del regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine che prevede l'approvazione di disciplinari di etichettatura da parte dell'autorità competente dello Stato membro. In vista dell'evoluzione del settore delle carni bovine verificatasi dopo l'adozione di detto regolamento, è necessaria una revisione del sistema di etichettatura delle carni bovine . Poiché il sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine non è né efficace né utile, dovrebbe essere soppresso senza pregiudicare il diritto degli operatori di informare i consumatori attraverso l'etichettatura facoltativa . Di conseguenza, come per tutti gli altri tipi di carne, le informazioni che vanno aldilà dell'etichettatura obbligatoria, vale a dire, nel caso specifico, quanto stabilito dagli articoli 13 e 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000, e sono estremamente importanti per i consumatori e gli agricoltori, ad esempio le informazioni relative alla razza, all'alimentazione e all'allevamento, dovranno rispettare l'attuale legislazione orizzontale, compreso il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (2). Inoltre, la soppressione è compensata dalla definizione, nel presente regolamento, di norme generali che garantiscano la protezione dei consumatori.

Emendamenti 14 e 45

Proposta di regolamento

Considerando 22

(22)

Per garantire l'applicazione delle norme necessarie al corretto funzionamento dell'identificazione, della registrazione e della tracciabilità dei bovini e delle carni bovine, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda i requisiti relativi ai mezzi alternativi di identificazione dei bovini, le circostanze speciali in cui gli Stati membri possono prorogare i termini massimi per l'applicazione dei mezzi di identificazione, i dati che devono essere scambiati fra le basi di dati informatizzate degli Stati membri, il termine massimo per determinati obblighi di informazione, i requisiti relativi ai mezzi di identificazione, le informazioni da inserire nei passaporti e nei singoli registri tenuti da ciascuna azienda, il livello minimo dei controlli ufficiali, l'identificazione e la registrazione dei movimenti dei bovini destinati a pascolare durante l'estate in diverse zone di montagna, le norme per l'etichettatura di determinati prodotti che devono essere equivalenti alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1760/2000, le definizioni di carni bovine macinate, rifilature di carni bovine o carni bovine sezionate, le indicazioni specifiche che possono figurare sulle etichette, le disposizioni di etichettatura connesse alla semplificazione dell'indicazione dell'origine, le dimensioni massime e la composizione di certi gruppi di animali, le procedure di approvazione relative alle condizioni di etichettatura per gli imballaggi di carni sezionate e le sanzioni amministrative che devono essere applicate dagli Stati membri nei casi di mancata osservanza del regolamento (CE) n. 1760/2000. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(22)

Per garantire l'applicazione delle norme necessarie al corretto funzionamento dell'identificazione, della registrazione e della tracciabilità dei bovini e delle carni bovine, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda i requisiti relativi ai mezzi alternativi di identificazione dei bovini, le circostanze speciali in cui gli Stati membri possono prorogare i termini massimi per l'applicazione dei mezzi di identificazione, i dati che devono essere scambiati fra le basi di dati informatizzate degli Stati membri, il termine massimo per determinati obblighi di informazione, i requisiti relativi ai mezzi di identificazione, le informazioni da inserire nei passaporti e nei singoli registri tenuti da ciascuna azienda, il livello minimo dei controlli ufficiali, l'identificazione e la registrazione dei movimenti dei bovini nei diversi tipi di transumanza stagionale , le norme per l'etichettatura di determinati prodotti che devono essere equivalenti alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1760/2000, le definizioni di carni bovine macinate, rifilature di carni bovine o carni bovine sezionate, le dimensioni massime e la composizione di certi gruppi di animali, le procedure di approvazione relative alle condizioni di etichettatura per gli imballaggi di carni sezionate e le sanzioni amministrative che devono essere applicate dagli Stati membri nei casi di mancata osservanza del regolamento (CE) n. 1760/2000. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 23

(23)

Onde garantire condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 relativamente alla registrazione delle aziende che utilizzano mezzi alternativi di identificazione, alle caratteristiche tecniche e alle modalità dello scambio di dati fra le basi di dati informatizzate degli Stati membri, al formato e alla concezione dei mezzi di identificazione, alle procedure e alle norme tecniche per l'applicazione dell'EID, al formato dei passaporti e del registro che ogni azienda deve tenere, alle norme riguardanti le procedure di applicazione delle sanzioni imposte dagli Stati membri ai detentori a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000, agli interventi correttivi che devono essere realizzati dagli Stati membri per garantire una corretta osservanza del regolamento (CE) n. 1760/2000 qualora ciò sia giustificato da ispezioni in loco, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

(23)

Onde garantire condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 relativamente alla registrazione delle aziende che utilizzano mezzi alternativi di identificazione, alle caratteristiche tecniche e alle modalità dello scambio di dati fra le basi di dati informatizzate degli Stati membri, alla dichiarazione che il sistema di scambio di dati tra Stati membri è pienamente operativo, al formato e alla concezione dei mezzi di identificazione, alle procedure e alle norme tecniche per l'applicazione dell'EID, al formato dei passaporti e del registro che ogni azienda deve tenere, alle norme riguardanti le procedure di applicazione delle sanzioni imposte dagli Stati membri ai detentori a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000, agli interventi correttivi che devono essere realizzati dagli Stati membri per garantire una corretta osservanza del regolamento (CE) n. 1760/2000 qualora ciò sia giustificato da ispezioni in loco, nonché alle regole necessarie ai fini di una corretta osservanza delle disposizioni riguardanti in particolare i controlli, le sanzioni amministrative e i termini massimi differenziati previsti dal presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

 

(23 bis)

È opportuno monitorare l'attuazione del presente regolamento. Di conseguenza, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito all'attuazione del presente regolamento e alla fattibilità tecnica ed economica dell'introduzione dell'identificazione elettronica obbligatoria in tutta l'Unione. Se detta relazione conclude che l'identificazione elettronica deve diventare obbligatoria, dovrà essere accompagnata, se del caso, da un'opportuna proposta legislativa che elimini i rischi di distorsione della concorrenza nel mercato unico.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 2

 

1 bis)

all'articolo 2 è aggiunta la definizione seguente:

" "animale clonato":

un animale generato attraverso un metodo di riproduzione asessuata e artificiale finalizzato all'ottenimento di una copia geneticamente identica, o quasi identica, di un determinato animale,";

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 2

 

1 ter)

all'articolo 2 è aggiunta la definizione seguente:

" "progenie di animali clonati":

animali generati mediante riproduzione sessuata e aventi almeno un animale clonato tra gli ascendenti diretti,";

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

1.   Tutti gli animali di un'azienda sono identificati mediante almeno due mezzi di identificazione individuali autorizzati conformemente all'articolo 10 e all'articolo 10 bis e approvati dall'autorità competente.

1.   Tutti gli animali di un'azienda sono identificati mediante almeno due mezzi di identificazione individuali autorizzati conformemente all'articolo 10 e all'articolo 10 bis e approvati dall'autorità competente. La Commissione garantisce che i mezzi di identificazione utilizzati nell'Unione siano interoperabili e coerenti con le norme ISO.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

I mezzi di identificazione sono assegnati all'azienda, distribuiti ed applicati agli animali secondo modalità definite dall'autorità competente.

I mezzi di identificazione sono assegnati all'azienda, distribuiti ed applicati agli animali secondo modalità definite dall'autorità competente. La presente disposizione non si applica agli animali nati anteriormente al 1o gennaio 1998 e non destinati al commercio nell'ambito dell'Unione europea.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3

Tutti i mezzi di identificazione applicati a un singolo animale recano lo stesso e unico codice di identificazione che consente di identificare l'animale individualmente, nonché l'azienda in cui è nato.

Tutti i mezzi di identificazione applicati a un singolo animale recano lo stesso e unico codice di identificazione che consente di identificare l'animale individualmente, nonché l'azienda in cui è nato. A titolo di deroga, nei casi in cui non è possibile che i due mezzi di identificazione individuali rechino lo stesso e unico codice di identificazione, l'autorità competente può, sotto la sua supervisione, consentire che il secondo mezzo di identificazione rechi un codice diverso, purché sia assicurata la piena tracciabilità e sia possibile l'identificazione individuale dell'animale, compresa l'azienda in cui è nato.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni nazionali.

Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni nazionali. La Commissione comunica a sua volta agli altri Stati membri, in una lingua da essi facilmente comprensibile, un sunto delle disposizioni nazionali applicabili in caso di trasferimento di animali in Stati membri che hanno optato per l'identificazione elettronica obbligatoria e le rende pubbliche.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

b)

60 giorni per il secondo mezzo di identificazione.

b)

60 giorni per il secondo mezzo di identificazione , per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali .

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 bis – paragrafo 1 – comma 2

Nessun animale può lasciare l'azienda in cui è nato prima che siano stati applicati i due mezzi di identificazione.

Nessun animale può lasciare l'azienda in cui è nato prima che siano stati applicati i due mezzi di identificazione , salvo casi di forza maggiore .

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 bis – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 

Il primo comma non si applica agli animali nati anteriormente al 1o gennaio 1998 e non destinati al commercio all'interno dell'Unione europea.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 ter – paragrafo 2 – comma 2

Tale termine non supera i 20 giorni a decorrere dai controlli veterinari di cui al paragrafo 1. I mezzi di identificazione sono comunque applicati agli animali prima che questi lascino l'azienda di destinazione.

Tale termine non supera i 20 giorni a decorrere dai controlli veterinari di cui al paragrafo 1. A titolo di deroga, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, tale termine può essere prolungato fino a 60 giorni per il secondo mezzo di identificazione. I mezzi di identificazione sono comunque applicati agli animali prima che questi lascino l'azienda di destinazione.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 quater – paragrafo 2 – comma 2

Il termine massimo di cui alla lettera b) non supera i 20 giorni dalla data di arrivo degli animali nell'azienda di destinazione. I mezzi di identificazione sono comunque applicati agli animali prima che questi lascino l'azienda di destinazione.

Il termine massimo di cui alla lettera b) non supera i 20 giorni dalla data di arrivo degli animali nell'azienda di destinazione. A titolo di deroga, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, tale termine può essere prolungato fino a 60 giorni per il secondo mezzo di identificazione. I mezzi di identificazione sono comunque applicati agli animali prima che questi lascino l'azienda di destinazione.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 quater – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

 

Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, nei casi in cui non è possibile applicare all'animale un identificatore elettronico con lo stesso e unico codice di identificazione, l'autorità competente può, sotto la sua supervisione, consentire che il secondo mezzo di identificazione rechi un codice diverso, purché sia assicurata la piena tracciabilità e sia possibile l'identificazione individuale dell'animale, compresa l'azienda in cui è nato.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 quinquies

Nessun mezzo di identificazione può essere rimosso o sostituito senza l'autorizzazione e il controllo dell'autorità competente. Tale autorizzazione può essere concessa solo qualora la rimozione o la sostituzione non comprometta la tracciabilità dell'animale."

Nessun mezzo di identificazione è modificato, rimosso o sostituito senza l'autorizzazione e il controllo dell'autorità competente. Tale autorizzazione può essere concessa solo qualora la modifica, la rimozione o la sostituzione non comprometta la tracciabilità dell'animale."

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

"Gli Stati membri possono scambiare dati elettronici tra le loro rispettive basi di dati informatizzate a decorrere dalla data in cui la Commissione riconosca la piena operatività del sistema di scambio di dati.

"Gli Stati membri possono scambiare dati elettronici tra le loro rispettive basi di dati informatizzate a decorrere dalla data in cui la Commissione riconosca la piena operatività del sistema di scambio di dati. A tutela degli interessi dell'azienda, lo scambio avviene in maniera tale da garantire la protezione dei dati e prevenire qualunque tipo di abuso.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 6 – lettera c bis (nuova)

 

c bis)

nel caso di animali esportati in paesi terzi, l'ultimo detentore rinvia il passaporto all'autorità competente nel luogo di esportazione.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b

b)

inserisca informazioni aggiornate direttamente nella base di dati informatizzata entro ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento."

b)

inserisca informazioni aggiornate direttamente nella base di dati informatizzata entro settantadue ore dal verificarsi dell'evento."

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 9 bis

Gli Stati membri garantiscono che i responsabili dell'identificazione e della registrazione degli animali ricevano istruzioni e orientamenti in merito alle disposizioni pertinenti del presente regolamento e di tutti gli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in base agli articoli 10 e 10 bis e che siano organizzati adeguati corsi di formazione.”

Gli Stati membri garantiscono che i responsabili dell'identificazione e della registrazione degli animali ricevano istruzioni e orientamenti in merito alle disposizioni pertinenti del presente regolamento e di tutti gli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in base agli articoli 10 e 10 bis e che siano organizzati adeguati corsi di formazione. Le informazioni sono comunicate senza costi per il destinatario a ogni modifica delle disposizioni pertinenti e quando risulti necessario. Gli Stati membri si scambiano le migliori pratiche al fine di garantire la qualità della formazione e la condivisione delle informazioni a livello di Unione.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 10 – comma 1 – lettera e

e)

l'identificazione e la registrazione dei movimenti dei bovini destinati a pascolare durante l'estate in diverse zone di montagna ."

e)

l'identificazione e la registrazione dei movimenti dei bovini durante i diversi tipi di transumanza stagionale .

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

b bis)

é aggiunto il paragrafo seguente:

"5 bis.     A decorrere dal … (3), gli operatori e le organizzazioni indicano inoltre sulle rispettive etichette l'eventuale provenienza delle carni bovine da animali clonati o dalla relativa progenie.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Titolo II – Sezione II

14)

Gli articoli 16, 17 e 18 sono soppressi .

14)

A decorrere dal 1o gennaio 2014 il titolo del Titolo II, Sezione II è sostituito da "Etichettatura facoltativa", gli articoli 16, 17 e 18 sono soppressi e l'articolo 15 bis in appresso è inserito nel Titolo II, Sezione II:

"Articolo 15 bis

Disposizioni generali

Le indicazioni diverse da quelle previste alla sezione I del presente titolo aggiunte sulle etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano la carne bovina devono essere oggettive, verificabili da parte delle autorità competenti e comprensibili per i consumatori.

Inoltre, l'etichettatura facoltativa delle carni bovine deve rispettare l'attuale legislazione orizzontale in materia, compreso il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

L'autorità competente verifica la veridicità delle diciture facoltative. In caso di mancato rispetto di tali obblighi da parte degli operatori e delle organizzazioni che commercializzano carni bovine, si applicano le sanzioni stabilite a norma dell'articolo 22, paragrafo 4 bis."

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 19 – lettera b

(b)

le indicazioni specifiche che possono figurare sulle etichette;

(b)

la definizione delle indicazioni specifiche che possono figurare sulle etichette e i requisiti applicabili alle stesse ;

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 17 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 3

" La Commissione fissa , mediante atti di esecuzione, le norme necessarie, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione, riguardanti le procedure per l'applicazione delle sanzioni di cui al secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2. "

" Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati , conformemente all'articolo 22 ter, che fissano le norme necessarie, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione, riguardanti le procedure per l'applicazione delle sanzioni di cui al secondo comma."

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 22 ter

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.    La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, agli articoli 5, 7, 10, 14 e 19 e all'articolo 22, paragrafo 4 bis è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal (4)

2.    Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, agli articoli 5, 7, 10, 14 e 19 , all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 22, paragrafo 4 bis, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal … (5)

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, agli articoli 5, 7, 10, 14 e 19 e all'articolo 22, paragrafo 4 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, agli articoli 5, 7, 10, 14 e 19 , all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 22, paragrafo 4 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, degli articoli 5, 7, 10, 14 e 19 e all' articolo 22, paragrafo 4 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, degli articoli 5, 7, 10, 14 e 19 , dell' articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, o dell'articolo 22, paragrafo 4 bis , entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 23 bis (nuovo)

 

19 bis)

é inserito l'articolo seguente:

"Articolo 23 bis

Relazione e sviluppi legislativi

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito all'attuazione del presente regolamento e alla fattibilità tecnica ed economica dell'introduzione dell'identificazione elettronica obbligatoria in tutta l'Unione. Se la relazione conclude che l'identificazione elettronica deve diventare obbligatoria, è accompagnata, se del caso, da un'opportuna proposta legislativa.".


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0199/2012).

(2)   GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

(3)   Sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.";

(4)  [ data di entrata in vigore del presente regolamento o qualsiasi altra data fissata dal legislatore] .

(5)   Data di entrata in vigore del presente regolamento.


3.12.2013   

IT

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CE 353/191


Martedì 11 settembre 2012
Farmacovigilanza (modifica della direttiva 2001/83/CE) ***I

P7_TA(2012)0313

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (COM(2012)0052 – C7-0033/2012 – 2012/0025(COD))

2013/C 353 E/31

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0052),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0033/2012),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 giugno 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0165/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 201.


Martedì 11 settembre 2012
P7_TC1-COD(2012)0025

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2012 in vista dell'adozione della direttiva 2012/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2012/26/UE)


3.12.2013   

IT

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CE 353/192


Martedì 11 settembre 2012
Farmacovigilanza (modifica del regolamento (CE) n. 726/2004) ***I

P7_TA(2012)0314

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la farmacovigilanza (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

2013/C 353 E/32

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0051),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0034/2012),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 giugno 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0164/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 202.


Martedì 11 settembre 2012
P7_TC1-COD(2012)0023

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la farmacovigilanza

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1027/2012)


3.12.2013   

IT

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CE 353/193


Martedì 11 settembre 2012
Tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo ***I

P7TA(2012)0315

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

2013/C 353 E/33

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0439),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0199/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 gennaio 2012 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 31 maggio 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0038/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 68 del 6.3.2012, pag. 70.


Martedì 11 settembre 2012
P7_TC1-COD(2011)0190

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2012 in vista dell'adozione della direttiva 2012/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2012/33/UE)


3.12.2013   

IT

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CE 353/194


Martedì 11 settembre 2012
Regime di pagamento unico e sostegno ai viticoltori***I

P7_TA(2012)0316

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori (COM(2011)0631 – C7-0338/2011 – 2011/0285(COD))

2013/C 353 E/34

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0631),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0338/2011),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visto l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 42, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 aprile 2012 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 4 maggio 2012 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 9 luglio 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0203/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 116.

(2)  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 174.


Martedì 11 settembre 2012
P7_TC1-COD(2011)0285

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di pagamento unico e il sostegno a favore dei viticoltori

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1028/2012)


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/195


Martedì 11 settembre 2012
Cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ***I

P7_TA(2012)0317

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

2013/C 353 E/35

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0522),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0225/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 dicembre 2011 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 23 maggio 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0068/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 43 del 15.2.2012, pag. 14.


Martedì 11 settembre 2012
P7_TC1-COD(2011)0226

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI")

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1024/2012)


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/196


Martedì 11 settembre 2012
Regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni *

P7_TA(2012)0318

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (rifusione) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

2013/C 353 E/36

(Procedura legislativa speciale - consultazione - rifusione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0714),

visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0516/2011),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

vista la lettera in data 6 marzo 2012 della commissione giuridica alla commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0227/2012),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modifiche sostanziali;

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale modificata in appresso;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 1

(1)

La direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi ha subito diverse modificazioni. Essa deve essere ora nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(1)

La direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi ha subito diverse modificazioni. Essa deve essere ora nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione. Il 19 aprile 2012, il Parlamento europeo ha chiesto misure concrete di lotta contro la frode e l'evasione fiscale, attirando l'attenzione sull'evasione fiscale attraverso strumenti finanziari ibridi e chiedendo agli Stati membri di garantire una buona cooperazione e un buon coordinamento tra i loro sistemi fiscali per evitare la non imposizione involontaria e l'evasione fiscale.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

 

(1 bis)

Disavanzi pubblici persistenti e rilevanti sono strettamente collegati all'attuale crisi sociale, economica e finanziaria.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 4

(4)

L'abolizione delle imposte, siano esse riscosse tramite ritenuta alla fonte o previo accertamento, sui pagamenti di interessi e di canoni nello Stato membro da cui essi provengono costituisce la soluzione più idonea per eliminare le formalità e i problemi sopraindicati e per garantire la parità di trattamento fiscale tra operazioni nazionali e operazioni transfrontaliere. È particolarmente necessario abolire tali imposte per quanto riguarda i pagamenti del predetto tipo effettuati tra società consociate di Stati membri diversi nonché tra stabili organizzazioni di tali società.

(4)

L'abolizione delle imposte, siano esse riscosse tramite ritenuta alla fonte o previo accertamento, sui pagamenti di interessi e di canoni nello Stato membro da cui essi provengono costituisce la soluzione più idonea per eliminare le formalità e i problemi sopraindicati e per garantire la parità di trattamento fiscale tra operazioni nazionali e operazioni transfrontaliere. È particolarmente necessario abolire tali imposte per quanto riguarda i pagamenti del predetto tipo effettuati tra società consociate di Stati membri diversi nonché tra stabili organizzazioni di tali società , al fine di assicurare un sistema fiscale semplificato e più trasparente .

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 5

(5)

È necessario vigilare affinché i pagamenti di interessi e di canoni siano assoggettati ad imposizione fiscale una sola volta in uno Stato membro e che i benefici della direttiva siano applicabili solo se i redditi derivati dai pagamenti siano effettivamente assoggettati ad imposizione fiscale nello Stato membro della società beneficiaria o nello Stato membro nel quale è situata la stabile organizzazione.

(5)

È necessario vigilare affinché i pagamenti di interessi e di canoni siano assoggettati ad imposizione fiscale una sola volta in uno Stato membro e che i benefici della direttiva siano applicabili solo se i redditi derivati dai pagamenti siano effettivamente assoggettati ad imposizione fiscale nello Stato membro della società beneficiaria o nello Stato membro nel quale è situata la stabile organizzazione , senza che vi sia la possibilità di esenzione o di sostituzione o la sostituzione mediante il pagamento di un'altra imposta .

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 12

(12)

Occorre inoltre evitare di precludere agli Stati membri la possibilità di adottare le misure appropriate per combattere le frodi o gli abusi.

(12)

Occorre inoltre adottare le misure appropriate per non precludere agli Stati membri la possibilità di combattere le frodi fiscali, l'evasione e gli abusi fiscali .

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 20 bis (nuovo)

 

(20 bis)

Per garantire che le disposizioni della direttiva in esame siano recepite senza impedimenti e in maniera efficiente sotto il profilo dei costi, è necessario che le società utilizzino il linguaggio XBRL (eXtensible Business Reporting Language) per elaborare i bilanci di fine anno e tutti i dati fiscali pertinenti.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1

1.   I pagamenti di interessi o di canoni provenienti da uno Stato membro sono esentati da ogni imposta applicata in tale Stato membro su detti pagamenti, sia tramite ritenuta alla fonte sia previo accertamento fiscale, a condizione che il beneficiario effettivo degli interessi o dei canoni sia una società di un altro Stato membro o una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società di uno Stato membro e sia effettivamente assoggettato all'imposizione sui redditi derivati da tali pagamenti nell'altro Stato membro.

1.   I pagamenti di interessi o di canoni provenienti da uno Stato membro sono esentati da ogni imposta applicata in tale Stato membro su detti pagamenti, sia tramite ritenuta alla fonte sia previo accertamento fiscale, a condizione che il beneficiario effettivo degli interessi o dei canoni sia una società di un altro Stato membro o una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società di uno Stato membro e sia effettivamente assoggettato all'imposizione sui redditi derivati da tali pagamenti nell'altro Stato membro , mediante un'aliquota non inferiore al 70 % dell'aliquota media obbligatoria dell'imposta sulle società applicabile nello Stato membro, senza che vi sia la possibilità di esenzione o di una sostituzione o la sostituzione mediante il pagamento di un'altra imposta . I pagamenti di interessi o canoni non sono esentati nello Stato membro in cui sorgono se, in base al diritto tributario nazionale cui è soggetto il beneficiario effettivo, il pagamento non è tassabile a seguito di una diversa qualificazione del pagamento (strumenti ibridi) o di una diversa qualificazione del pagatore e del beneficiario (entità ibride).

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 3

3.   Una stabile organizzazione è considerata pagatore di interessi o canoni soltanto nella misura in cui i pagamenti in questione rappresentano per la stabile organizzazione spese sostenute ai fini delle sue attività.

3.   Una stabile organizzazione è considerata pagatore di interessi o canoni soltanto nella misura in cui i pagamenti in questione rappresentano per la stabile organizzazione spese sostenute ai fini delle sue attività. Solo una stabile organizzazione che abbia ottemperato ai suoi obblighi fiscali può beneficiare di un'esenzione fiscale o di un vantaggio fiscale.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – lettera d – punto ii

ii)

la seconda detiene una partecipazione minima del 10 % nel capitale della prima, oppure

ii)

la seconda detiene una partecipazione minima del 25 % nel capitale della prima, oppure

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – lettera d – punto iii

iii)

una terza società detiene una partecipazione minima del 10 % nel capitale sia della prima sia della seconda.

iii)

una terza società detiene una partecipazione minima del 25 % nel capitale sia della prima sia della seconda.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 4 – titolo

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2

2.   Gli Stati membri, nel caso di transazioni aventi come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali l'evasione o l'elusione fiscali, o gli abusi , possono revocare i benefici della presente direttiva o rifiutarne l'applicazione.

2.   Gli Stati membri, nel caso di transazioni aventi come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali la frode fiscale, l'evasione fiscale , l'abuso fiscale o l'elusione fiscale , possono revocare i benefici della presente direttiva o rifiutarne l'applicazione.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafi 1 e 3, all'articolo 2, lettere c) e d) e all'allegato I, parte A al più tardi entro il 1o gennaio 2012 . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafi 1 e 3, all'articolo 2, lettere c) e d) e all'allegato I, parte A, al più tardi entro il 31 dicembre 2013 . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Le società elaborano i bilanci di fine anno e tutti i dati fiscali pertinenti con il linguaggio XBRL (eXtensible Business Reporting Language)().

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 7

Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione riferisce al Consiglio in merito all'incidenza economica della presente direttiva.

Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'incidenza economica della presente direttiva.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 8

La presente direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali che vanno oltre le disposizioni della presente direttiva e sono volte ad eliminare o attenuare la doppia imposizione su interessi e canoni.

La presente direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali che vanno oltre le disposizioni della presente direttiva e sono volte ad eliminare o attenuare la doppia imposizione e la doppia non imposizione su interessi e canoni.


(1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Mercoledì 12 settembre 2012

3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/201


Mercoledì 12 settembre 2012
Norme minime riguardanti i diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato***I

P7_TA(2012)0327

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2012 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato (COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

2013/C 353 E/37

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0275),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0127/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 dicembre 2011 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 16 febbraio 2012 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera del 21o giugno 2012 di approvare la posizione del Parlamento europeo in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 51 del regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione giuridica (A7-0244/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 43 del 15.2.2012, pag. 39.

(2)  GU C 113 del 18.4.2012, pag. 56.


Mercoledì 12 settembre 2012
P7_TC1-COD(2011)0129

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2012 in vista dell'adozione della direttiva 2012/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2012/29/UE)


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/202


Mercoledì 12 settembre 2012
Modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui ***I

P7_TA(2012)0328

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 settembre 2012, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD)) (1)

2013/C 353 E/38

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 3

(3)

Al fine di completare o modificare taluni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 774/94, la competenza di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato deve essere delegata alla Commissione per quanto riguarda l'adozione di adeguamenti del suddetto regolamento nel caso in cui i volumi e le altre condizioni del regime contingentale vengano adeguati, in particolare da una decisione recante approvazione di un accordo con uno o più paesi terzi. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca la trasmissione simultanea, corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(3)

Al fine di completare o modificare taluni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 774/94, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo all'adozione di adeguamenti del suddetto regolamento nel caso in cui i volumi e le altre condizioni del regime contingentale vengano adeguati, in particolare da una decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo con uno o più paesi terzi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe fornire informazioni esaustive e una documentazione completa sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori pratiche provenienti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 774/94

Articolo 7 – comma 2

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo [323 , paragrafo 2 ,] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento unico OCM allineato]* .

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 7 bis , paragrafo 2.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 774/94

Articolo 7 bis (nuovo)

 

Articolo 7 bis

Procedura di comitato

1.     La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, istituito dall'articolo [xx] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio, del … 2012, … [regolamento unico OCM allineato] (2). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 (3).

2.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.     Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 774/94

Articolo 8 bis – paragrafo 2

2.   La delega di poteri di cui all'articolo 8 è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] .

2.   La delega di potere di cui all'articolo 8 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da … (4) . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 774/94

Articolo 8 bis – paragrafo 5

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0212/2012).

(2)   GU L … del …, pag. …

(3)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(4)   Data di entrata in vigore del presente regolamento.


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/204


Mercoledì 12 settembre 2012
Importazioni di olio d’oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione ***I

P7_TA(2012)0329

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 settembre 2012, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 concernenti le importazioni di olio d'oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione (COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD)) (1)

2013/C 353 E/39

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 5

(5).

Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2008/97, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato per l'adozione degli adeguamenti da apportare a detto regolamento in caso di modifica delle attuali condizioni del regime speciale previsto dall'accordo di associazione, in particolare per quanto riguarda gli importi, o qualora venga concluso un nuovo accordo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. In fase di elaborazione e di redazione degli atti delegati la Commissione deve garantire la trasmissione simultanea, tempestiva e opportuna dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(5).

Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2008/97, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo all'adozione degli adeguamenti da apportare a detto regolamento in caso di modifica delle attuali condizioni del regime speciale previsto dall'accordo di associazione, in particolare per quanto riguarda gli importi, o qualora venga concluso un nuovo accordo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'adozione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe fornire informazioni esaustive e una documentazione completa sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori per la preparazione e attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori pratiche provenienti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al finedi creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2008/97

Considerando 5 bis (nuovo)

 

-1.

È inserito il seguente considerando:

"Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di determinate misure di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2).

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2008/97

Considerando 6

 

-1 bis.

Il considerando (6) è sostituito dal seguente:

"Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo l'adozione degli adeguamenti da apportare a detto regolamento in caso di modifica delle attuali condizioni del regime speciale previsto dall'accordo di associazione, in particolare per quanto riguarda gli importi, o qualora venga concluso un nuovo accordo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe fornire informazioni esaustive e una documentazione completa sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori per la preparazione e attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente coinvolto, attingendo alle migliori pratiche provenienti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo."

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 2008/97

Articolo 7

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie al fine di attuare le norme per l'applicazione del regime speciale all'importazione di cui al presente regolamento. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo [323 , paragrafo 2 ,] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento OCM unica allineato]*.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie al fine di attuare le norme per l'applicazione del regime speciale all'importazione di cui al presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 bis , paragrafo 2.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 2008/97

Articolo 7 bis (nuovo)

 

Articolo 7 bis

Procedura di comitato

1.     La Commissione è assistita dal comitato … istituito dall'articolo [xx] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio del … [regolamento unico OCM allineato] (3). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 (4).

2.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.     Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per l'emissione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o lo richieda la maggioranza dei membri del comitato.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 2008/97

Articolo 8 bis – paragrafo 2

2.   La delega di poteri di cui all'articolo 8 è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento recante modifica] .

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal .  (5). La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 2008/97

Articolo 8 bis – paragrafo 5

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 779/98

Considerando 4 bis (nuovo)

 

-1.

È inserito il seguente considerando:

"Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di determinate misure di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (6).

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 779/98

Articolo 1

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per l'applicazione del regime d'importazione per i prodotti di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che sono originari della Turchia e sono importati nell'Unione alle condizioni stabilite dalla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo [323 , paragrafo 2 ,] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento OCM unica allineato]*.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per l'applicazione del regime d'importazione per i prodotti di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che sono originari della Turchia e sono importati nell'Unione alle condizioni stabilite dalla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 2 bis , paragrafo 2 .

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 779/98

Articolo 2 bis (nuovo)

 

1 bis.

E' inserito l'articolo seguente:

"Articolo 2 bis

Procedura di comitato

1.     La Commissione è assistita dal comitato … istituito dall'articolo [xx] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio del … [regolamento unico OCM allineato] (7). Esso é un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 (8).

2.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.     Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per l'emissione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o lo richieda la maggioranza dei membri del comitato.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1506/98

Considerando 6 bis (nuovo)

 

-1.

È inserito il seguente considerando:

"Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di determinate misure di esecuzione delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (9).

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1506/98

Articolo 3

La Commissione conferma, mediante un atto di esecuzione, la fine della sospensione di cui all'articolo 2 non appena saranno eliminati gli ostacoli alle esportazioni preferenziali dell'Unione verso la Turchia. Detto atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo [323 , paragrafo 2 ,] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento OCM unica allineato]*.

La Commissione conferma, mediante un atto di esecuzione, la fine della sospensione di cui all'articolo 2 non appena saranno eliminati gli ostacoli alle esportazioni preferenziali dell'Unione verso la Turchia. Detto atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 3 bis , paragrafo 2 .

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1506/98

Articolo 3 bis (nuovo)

 

1 bis.

E' inserito l'articolo seguente:

"Articolo 3 bis

Procedura di comitato

1.     La Commissione è assistita dal comitato … istituito dall'articolo [xx] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio del … [regolamento unico OCM allineato] (10). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 (11).

2.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.     Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per l'emissione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o lo richieda la maggioranza dei membri del comitato.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0209/2012).

(2)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."

(3)   GU L … del …, pag…

(4)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(5)   Data di entrata in vigore del presente regolamento.

(6)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."

(7)   GU L … del …, pag. …

(8)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."

(9)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."

(10)   GU L … del …, pag. …

(11)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/210


Mercoledì 12 settembre 2012
Modifica dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la CE e l'Australia ***

P7_TA(2012)0330

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2012 sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e l'Australia che modifica l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia (12124/2010 – C7-0057/2012 – 2010/0146(NLE))

2013/C 353 E/40

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (12124/2010),

visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e l'Australia fra l'Unione europea e l'Australia che modifica l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia (12150/2010),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0057/2012),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0211/2012),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Australia.


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/210


Mercoledì 12 settembre 2012
Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda ***

P7_TA(2012)0331

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e la Nuova Zelanda che modifica l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda (12126/2010 – C7-0058/2012 – 2010/0139(NLE))

2013/C 353 E/41

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (12126/2010),

visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda che modifica l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda (12151/2010),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0058/2012),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0210/2012),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Nuova Zelanda.


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/211


Mercoledì 12 settembre 2012
Talune misure concernenti i paesi che autorizzano una pesca non sostenibile ai fini della conservazione degli stock ittici ***I

P7_TA(2012)0332

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinate misure nei confronti di paesi che consentono la pesca non sostenibile ai fini della conservazione degli stock ittici (COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD))

2013/C 353 E/42

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0888),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 207, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0508/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato sociale ed economico europeo del 23 maggio 2012 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 giugno 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0146/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 229 del 31.7.2012, pag. 112.


Mercoledì 12 settembre 2012
P7_TC1-COD(2011)0434

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1026/2012)


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/212


Mercoledì 12 settembre 2012
Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ***I

P7_TA(2012)0333

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD))

2013/C 353 E/43

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0416),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0197/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 4 maggio 2012 (2),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0217/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183.

(2)  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 20.


Mercoledì 12 settembre 2012
P7_TC1-COD(2011)0194

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che modifica il regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'ambito di applicazione della politica comune della pesca (PCP) si estende alle misure di mercato per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione. L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (OCM) è parte integrante della PCP e dovrebbe contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi. Poiché la PCP è attualmente in fase di revisione, l'OCM dovrebbe essere adattata di conseguenza.

(2)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (4), dovrebbe essere rivisto per tener conto delle carenze rilevate nell'attuazione delle disposizioni attualmente in vigore, dei recenti sviluppi sui mercati dell'Unione e del mondo, nonché dell'evoluzione delle attività della pesca e dell'acquacoltura.

(2 bis)

La pesca svolge un ruolo particolarmente importante nelle economie delle regioni costiere dell'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche; poiché tale attività è la fonte di reddito dei pescatori in queste regioni, é opportuno favorire la stabilità del mercato e una migliore corrispondenza tra offerta e domanda. [Em. 1]

(3)

Le disposizioni dell'OCM dovrebbero essere attuate nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Pesci e molluschi costituiscono un bene comune. Pertanto, poiché la pesca non è un'attività come le altre, essa dovrebbe, in particolare, essere disciplinata da misure rispondenti a criteri ambientali ed ecosistemici, a prescindere dalle esigenze del mercato. [Em. 2]

(3 bis)

Poiché le disposizioni commerciali dell'OMC attualmente in vigore funzionano in modo soddisfacente, ogni nuova proposta dovrebbe, per quanto possibile, cercare di mantenere lo status quo. La Commissione dovrebbe tuttavia assicurare che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati da paesi terzi rispettino pienamente le pratiche di pesca sostenibili e le disposizioni del diritto dell'Unione, al fine di garantire che i prodotti dell'Unione e i prodotti importati competano in condizioni di parità. [Em. 3]

(4)

L'OCM dovrebbee contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP.

(5 bis)

Considerando i cospicui volumi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dall'Unione e la notevole quota di consumo complessivo dell'Unione rappresentata dai prodotti importati, è indispensabile che l'OCM si iscriva nel quadro di una politica commerciale e doganale volta a regolare le importazioni e a controllarne gli effetti sui prezzi che i produttori dell'Unione ottengono alla prima vendita e sulla redditività delle loro attività. [Em. 4]

(5 ter)

Occorre assicurare la massima coerenza possibile fra la PCP e la politica commerciale comune, mettendo sistematicamente quest'ultima al servizio degli obiettivi della prima, sia nel quadro dei negoziati multilaterali dell'OMC che in quello degli accordi commerciali bilaterali o regionali. [Em. 5]

(5 quater)

È opportuno garantire che tutte le amministrazioni nazionali incaricate del controllo doganale e sanitario dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati nell'Unione siano dotate degli strumenti e delle risorse umane e finanziarie di cui necessitano per adempiere efficacemente i loro compiti. [Em. 6]

(6)

È importante che la gestione dell'OCM sia guidata dai principi di buona governance della PCP.

(6 bis)

Affinché l'OCM abbia successo, è essenziale che i consumatori siano informati, tramite campagne di commercializzazione ed educative, in merito al valore alimentare del pesce e alla grande varietà di specie disponibili, nonché in merito all'importanza di essere in grado di capire le informazioni contenute nelle etichette. [Em. 7]

(7)

Le organizzazioni di produttori svolgono un ruolo chiave per l'adeguata applicazione della PCP e dell'OCM. Occorre pertanto rafforzarne gli obiettivi al fine diobiettivie fornire il necessario sostegno finanziario per consentire loro di svolgere un ruolo più adeguato nella gestione quotidiana della pesca, in un quadro definito dagli obiettivi della PCP. Occorre inoltre garantire che i loro aderenti svolgano le attività di pesca e di acquacoltura in modo sostenibile, migliorino la commercializzazione dei prodotti , vedano migliorare il proprio reddito e raccolgano informazioni di natura economica sull'acquacoltura. Nel realizzare tali obiettivi, le organizzazioni di produttori dovrebbero tener conto delle diverse condizioni di esercizio della pesca e dell'acquacoltura che prevalgono nell'Unione, soprattutto per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche, in particolare le delle caratteristiche specifiche della pesca artigianale e dell'acquacoltura estensiva . Gli Stati membri e le amministrazioni regionali dovrebbero poter essere incaricate dell'applicazione di tali obiettivi, lavorando in stretta collaborazione con le organizzazioni di produttori sulle questioni di gestione, in particolare, se del caso, l'assegnazione delle quote e la gestione dello sforzo di pesca, in funzione delle esigenze di ciascun tipo di pesca . [Em. 8]

(7 bis)

Per rafforzare la competitività e la sostenibilità delle organizzazioni di produttori, è opportuno fissare criteri adeguati per la loro istituzione, in particolare per quanto riguarda il numero minimo degli aderenti e il loro riconoscimento ufficiale. [Em. 9]

(8)

Le organizzazioni interprofessionali, che riuniscono varie categorie di operatori, possono contribuire a migliorare il coordinamento delle attività di commercializzazione nell'ambito della catena di valore e ad elaborare misure rilevanti per l'intero settore.

(9)

È opportuno stabilire condizioni comuni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali da parte degli Stati membri, per l'estensione delle norme adottate dalle organizzazioni di produttori e dalle organizzazioni interprofessionali e per la ripartizione dei costi derivanti da tale estensione. La procedura per l'estensione delle norme dovrebbe essere soggetta ad autorizzazione da parte della Commissione.

(10)

Per poter orientare i propri aderenti verso attività di pesca e di acquacoltura sostenibili, le organizzazioni di produttori dovrebbero definire e sottoporre alle autorità competenti degli Stati membri un piano di produzione e di commercializzazione contenente le misure necessarie per conseguire i loro obiettivi.

(10 bis)

Lo sbarco della totalità delle catture accidentali e accessorie e la riduzione dei rigetti rappresentano due degli obiettivi della riforma della PCP attualmente in corso. Per conseguire tali obiettivi, occorre intensificare l'impiego di tecniche e attrezzature di pesca selettive onde evitare la cattura di esemplari non conformi ai criteri relativi alle taglie minime. [Em. 165]

(11)

La natura imprevedibile delle attività di pesca rende opportuno predisporre un meccanismo di ammasso dei prodotti della pesca destinati al consumo umano per favorire una maggiore stabilità dei mercati e accrescere le entrate derivanti dai prodotti, in particolare grazie alla creazione di valore aggiunto. Questo meccanismo dovrebbe contribuire alla stabilizzazione e alla convergenza dei mercati locali dell'Unione ai fini della realizzazione del mercato unico.

(11 bis)

In considerazione della lontananza e dell'isolamento geografico delle regioni ultra-periferiche, può essere previsto un programma d'azione specifico che tenga conto delle caratteristiche specifiche di tali regioni, in conformità dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). [Em. 11]

(11 ter)

La Commissione dovrebbe stabilire misure di sostegno per favorire la partecipazione delle donne alle organizzazioni di produttori dell'acquacoltura. [Em. 12]

(12)

È opportuno accordare alle Le organizzazioni di produttori un'assistenza finanziaria dell'Unione, a titolo del possono creare un Fondo collettivo europeo per gli affari marittimi e la pesca, al fine di destinato a finanziare i piani di produzione e di commercializzazione e il meccanismo di ammasso. [Em. 13]

(13)

Per tener conto della disparità dei prezzi sul territorio dell'Unione, ciascuna organizzazione di produttori dovrebbe avere la facoltà di proporre un prezzo che determini l'attivazione del meccanismo di ammasso. Tale prezzo limite di attivazione non dovrebbe dar luogo alla fissazione di prezzi minimi che potrebbero ostacolare la concorrenza.

(14)

Dato che gli stock ittici sono una risorsa condivisa, il loro sfruttamento può in alcuni casi essere realizzato in modo più sostenibile ed efficiente da organizzazioni i cui aderenti provengono da diversi Stati membri e da diverse regioni . Occorre pertanto prevedere incoraggiare anche la possibilità di creare organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori transnazionali a livello transregionale basate, ove opportuno, sulle regioni biogeografiche, e a livello transnazionale . Tali organizzazioni dovrebbero essere intese come partenariati che mirano a elaborare norme comuni e vincolanti e ad assicurare condizioni di parità per tutti gli attori del settore della pesca. Nella costituzione di tali organizzazioni, è necessario garantire che esse restino soggette alle norme di concorrenza previste dal presente regolamento e rispettino la necessità di mantenere il collegamento tra le singole comunità costiere e i tipi di pesca e le acque da esse storicamente sfruttati . [Em. 14]

(15)

L'applicazione di norme comuni di commercializzazione dovrebbe permettere di approvvigionare il mercato con prodotti sostenibili, di realizzare pienamente il potenziale del mercato interno dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e di facilitare il commercio basato su una concorrenza equa, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.

(16)

La crescente varietà di prodotti della pesca e dell'acquacoltura rende indispensabile È necessario fornire ai consumatori un minimo di informazioni obbligatorie sulle principali caratteristiche dei prodotti. Per promuovere la differenziazione informazioni chiare e complete, in particolare sull'origine, il metodo e la data di produzione dei prodotti , al fine di permettere loro di compiere scelte informate è inoltre necessario tener conto delle informazioni aggiuntive che potrebbero essere fornite su base volontaria. [Em. 15]

(16 bis)

L'utilizzo di un marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca, provenienti sia dall'Unione che da paesi terzi, offre la possibilità di fornire informazioni chiare sulla sostenibilità ecologica dei prodotti della pesca. È pertanto necessario che la Commissione esamini la possibilità di elaborare e stabilire criteri minimi per la creazione di un marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca a livello di Unione. [Em. 16]

(16 ter)

Al fine di tutelare i consumatori europei, le autorità degli Stati membri competenti a controllare e assicurare il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento dovrebbero utilizzare appieno le tecnologie disponibili, incluso l'esame del DNA, per impedire che gli operatori etichettino in maniera ingannevole le catture. [Em. 17]

(16 quater)

Data l'importanza che i consumatori attribuiscono ai criteri di origine e di provenienza, nel senso ampio dei termini, nella scelta dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disponibili sul mercato, occorre adoperarsi particolarmente affinché dispongano di informazioni al riguardo che siano il più possibile affidabili, chiare e complete. [Em. 18]

(16 quinquies)

Per assicurare la coerenza fra la PCP, in particolare negli aspetti concernenti l'OCM e l'informazione dei consumatori, e la politica commerciale comune, occorre evitare ogni definizione eccessivamente ampia dell'origine doganale preferenziale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché ogni deroga alle definizioni comunemente applicabili, che nuoce alla tracciabilità dei prodotti e determina confusione riguardo al luogo e alle condizioni reali del loro approvvigionamento. [Em. 19]

(17)

Le norme di concorrenza relative agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all’articolo 101 TFUE dovrebbero essere applicate alla produzione e al commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nei limiti in cui la loro applicazione non ostacoli il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE.

(17 bis)

È necessario garantire che i prodotti importati che sono immessi nel mercato dell'Unione rispettino gli stessi requisiti e le stesse norme di commercializzazione cui sono tenuti a conformarsi i produttori dell'Unione. [Em. 20]

(18)

È opportuno stabilire norme in materia di concorrenza applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore, tra cui la sua frammentazione, del fatto che il pesce è una risorsa condivisa e del volume elevato di importazioni , alle quali dovrebbero applicarsi le stesse norme che si applicano ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione . A fini di semplificazione, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (5), devono essere integrate nel presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1184/2006 non deve pertanto più applicarsi ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura. [Em. 21]

(19)

Occorre migliorare le informazioni economiche relative ai mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione.

(20)

Al fine di integrare o modificare le condizioni e i requisiti per il riconoscimento stabilire norme concernenti il corretto funzionamento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali , integrare o modificare il contenuto del piano di produzione e di commercializzazione, definire e modificare le norme comuni di commercializzazione, integrare o modificare le informazioni obbligatorie nonché fissare criteri minimi per le informazioni fornite volontariamente dagli operatori ai consumatori, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo al loro sostegno finanziario, alle loro regole interne, al contenuto del piano di produzione e del piano di commercializzazione nonché alla definizione e alle modifiche delle norme comuni di commercializzazione agli articoli 24, 33, 41 e 46. [Em. 22] È di particolare importanza che, nel corso dei lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni anche a livello di esperti. Nella preparazione ed elaborazione degli atti delegati la Commissione deve assicurare una trasmissione simultanea, tempestiva ed opportuna dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(22)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, relativo ai termini e alle procedure applicabili dagli Stati membri per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, al formato, ai termini e alla procedura di notifica alla Commissione delle decisioni di concessione o revoca del riconoscimento, alle norme relative alla frequenza, al contenuto e alle modalità pratiche dei controlli da parte degli Stati membri, al formato e alla procedura di notifica da parte degli Stati membri in caso di estensione delle norme; alla procedura e ai termini per la presentazione, da parte delle organizzazioni di produttori, e dell'approvazione, da parte degli Stati membri, del piano di produzione e del piano di commercializzazione, e al formato della pubblicazione da parte dello Stato membro dei prezzi limite, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (6).

(22 bis)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire istituire l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura comune del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti e della necessità di ulteriori iniziative comuni, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull'Unione europea. ll presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 dovrebbe essere abrogato ma, ai fini della certezza giuridica, alcune disposizioni dovrebbero continuare ad applicarsi fino all'entrata in vigore del regolamento sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

(23 bis)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1184/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1.   È istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ("l'organizzazione comune dei mercati").

2.   L'organizzazione comune dei mercati ("OMC") comprende i seguenti strumenti:

a)

organizzazioni professionali;

b)

norme di commercializzazione;

c)

informazione del consumatore;

d)

norme di concorrenza;

e)

informazioni sul mercato;

e bis)

dimensione esterna. [Em. 23]

Articolo 2

Ambito di applicazione

L'OCM si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I che sono prodotti o commercializzati nell'Unione. [Em. 24]

Articolo 3

Obiettivi

L'OCM contribuisce al conseguimento degli obiettivi stabiliti agli articoli 2 e 3 del dal regolamento (UE) n. …/20XX del … del Parlamento europeo e del Consiglio sulla politica comune della pesca (7) e, in particolare, fornisce incentivi di mercato a sostegno di pratiche di produzione più sostenibili, migliora la posizione di mercato dei prodotti dell'Unione, elabora strategie di produzione che consentono di adeguare la politica comune della pesca ("PCP") ai cambiamenti strutturali e alle fluttuazioni a breve termine dei mercati e rafforza il potenziale di mercato dei prodotti dell'Unione . [Em. 25]

Articolo 4

Principi

L'OCM è guidata dai principi di buona governance stabiliti all'articolo 4 del regolamento sulla politica comune della pesca , che dovrà conseguire mediante una chiara definizione delle responsabilità a livello di Unione nonché a livello nazionale, regionale e locale, una prospettiva a lungo termine, un ampio coinvolgimento degli operatori, la responsabilità dello Stato di bandiera e la coerenza con la politica marittima integrata, la politica commerciale e le altre politiche dell'Unione . [Em. 26]

Articolo 5

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. …/20XX (8) e quelle di cui al regolamento (CE) n . 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca  (9) e al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio  (10) [Em. 27].

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)   'prodotti della pesca': gli organismi acquatici ottenuti da qualunque attività di pesca o i prodotti da essi derivati quali elencati nell'allegato I;

b)   'prodotti dell'acquacoltura': gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, ottenuti da qualunque attività di acquacoltura o i prodotti da essi derivati elencati nell'allegato I;

c)   'produttore': le persone fisiche o giuridiche che attivano i mezzi di produzione atti a consentire l'ottenimento di prodotti della pesca o dell'acquacoltura ai fini della loro immissione sul mercato;

d)   'settore della pesca o dell'acquacoltura': il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura;

d bis)    'catture accidentali':

le catture così definite nel regolamento (UE) n. …/20XX  (11) ; [Em. 28]

e)   'messa a disposizione sul mercato': la fornitura di un prodotto della pesca o dell'acquacoltura per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o meno;

f)   'immissione sul mercato': la prima messa a disposizione di un prodotto della pesca o dell'acquacoltura sul mercato dell'Unione.

Capo II

Organizzazioni professionali

Sezione I

Costituzione, obiettivi e misure

Articolo 6

Costituzione di organizzazioni di produttori del settore della pesca

Le organizzazioni di produttori del settore della pesca possono essere costituite in quanto gruppo creato su iniziativa dei produttori di prodotti della pesca in uno o più Stati membri e riconosciute conformemente alle disposizioni della sezione II.

Nella costituzione delle organizzazioni di produttori della pesca occorre tener conto della situazione specifica dei produttori della pesca costiera su piccola scala e della pesca artigianale in modo che, in particolare, detti produttori beneficino di discriminazione positiva per quanto riguarda l'accesso al sostegno per la costituzione di organizzazioni di produttori. [Em. 29]

Articolo 7

Obiettivi delle organizzazioni di produttori del settore della pesca

Le organizzazioni di produttori del settore della pesca perseguono i seguenti obiettivi:

a)

promuovere l'esercizio di attività di pesca redditizie e sostenibili da parte dei propri aderenti in piena conformità con la politica di conservazione , gestione e sfruttamento prevista dal regolamento (UE) n. …/20XX (11) e negli atti giuridici in materia ambientale; [Em. 30]

a bis)

pianificare la produzione dei loro aderenti e assistere gli Stati membri e le autorità regionali per quanto riguarda le questioni legate alla gestione della pesca nonché condividere le migliori pratiche messe a punto dai pescherecci dell'Unione; [Em. 31]

a ter)

contribuire all'approvvigionamento alimentare nonché salvaguardare e creare occupazione nelle zone costiere e rurali, compresi i programmi di formazione professionale e di cooperazione, al fine di incoraggiare i giovani ad entrare nel settore e garantire un equo tenore di vita a chi svolge attività di pesca; [Em. 32]

b)

gestire evitare, ridurre al minimo e sfruttare al meglio le catture indesiderate di stock commerciali senza creare un mercato significativo per tali catture ; [Em. 33]

b bis)

contribuire all'eliminazione delle attività di pesca illegali non segnalate e non regolamentate, effettuando sugli aderenti i controlli interni che si rendano necessari; [Em. 34]

b ter)

ridurre l'impatto ambientale della pesca, anche mediante l'adozione di misure di attuazione volte a migliorare la selettività degli attrezzi di pesca, a controllare lo sforzo e ad evitare catture indesiderate e non autorizzate; [Em. 35]

b quater)

gestire i diritti di accesso alle risorse assegnati ai loro aderenti conformemente alle disposizioni del capo IV del regolamento (UE) n. …/20XX  (12); [Em. 36]

c)

migliorare le condizioni di immissione sul mercato dei prodotti della pesca dei propri aderenti;

d)

stabilizzare i mercati;

e)

migliorare la redditività dei produttori e incrementare il reddito degli operatori della pesca; [Em. 37]

e bis)

garantire la tracciabilità dei prodotti della pesca e migliorare l'accesso dei consumatori ad un'informazione chiara e completa, al fine di rafforzare la comprensione dello stato di conservazione degli ecosistemi marini e delle risorse alieutiche nonché educare i consumatori in merito alla grande varietà di specie disponibili per il consumo; [Em. 38]

e ter)

promuovere l'uso della tecnologia dell'informazione e della comunicazione ("TIC") al fine di garantire una migliore commercializzazione e prezzi più elevati dei prodotti della pesca; [Em. 39]

Articolo 8

Misure applicabili dalle organizzazioni di produttori del settore della pesca

Le organizzazioni di produttori del settore della pesca possono avvalersi si avvalgono, tra l'altro, delle seguenti misure per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 7: [Em. 41]

a)

pianificare la gestione delle le attività di pesca dei loro aderenti , compreso lo sviluppo e l'attuazione di misure volte a migliorare la selettività delle attività di pesca e assistere gli Stati membri e le autorità regionali in merito ai predetti piani di gestione ; [Em. 42]

b)

fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate di stock commerciali e assistere i propri aderenti al fine di evitare e ridurre al minimo queste ultime secondo una delle seguenti modalità;

destinare i prodotti sbarcati non conformi alle taglie minime di commercializzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), ad usi diversi dal consumo umano;

immettere sul mercato i prodotti sbarcati conformi alle taglie minime di commercializzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a);

provvedere alla distribuzione gratuita dei prodotti sbarcati per scopi benefici o caritativi; [Em. 43 e 44]

c)

adeguare la produzione alle esigenze di mercato;

d)

canalizzare l'offerta e la commercializzazione dei prodotti dei loro aderenti;

e)

gestire l'ammasso temporaneo dei prodotti della pesca conformemente agli articoli 35 e 36;

f)

verificare che le attività degli aderenti siano conformi alle norme stabilite dall'organizzazione di produttori e adottare misure per garantire tale conformità;

f bis)

migliorare la qualità, la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; eseguire studi al fine di migliorare le attività di pianificazione e gestione e sostenere i programmi professionali per promuovere i prodotti della pesca sostenibile; [Em. 46]

f ter)

trasmettere su base volontaria alle autorità competenti degli Stati membri le informazioni relative allo stato di conservazione degli ecosistemi marini e delle risorse alieutiche, con scadenze e mezzi ritenuti congrui; [Em. 47]

f quater)

gestire le possibilità di pesca dei loro aderenti a livello collettivo; [Em. 48]

f quinquies)

promuovere l'accesso dei consumatori ad un'informazione chiara e completa sui prodotti della pesca. [Em. 49]

Articolo 9

Costituzione di organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura

Le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura possono essere costituite in quanto gruppo creato su iniziativa dei produttori di prodotti dell'acquacoltura in uno o più Stati membri e riconosciute conformemente alle disposizioni della sezione II.

Articolo 10

Obiettivi delle organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura

Le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura perseguono i seguenti obiettivi:

a)

promuovere l'esercizio di attività di acquacoltura produttive ed economicamente, socialmente ed ecologicamente sostenibili da parte dei propri aderenti , nonché i benefici dell'acquacoltura biologica, offrendo loro opportunità di sviluppo , in stretta collaborazione con gli Stati membri e le autorità regionali e in conformità con la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino  (13) e con la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche  (14), nel quadro giuridico stabilito all'interno di ogni Stato membro o di una sua parte;[Em. 151]

a bis)

garantire che i mangimi per l'acquacoltura di origine ittica provengano da attività di pesca che siano gestite in modo sostenibile; [Em. 52]

b)

contribuire all'approvvigionamento alimentare , nel rispetto di elevati parametri di qualità e sicurezza alimentare, favorendo nel contempo l'occupazione nelle zone costiere e rurali; [Em. 53]

c)

accertare che le attività dei propri aderenti siano conformi ai piani strategici nazionali di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. …/20XX (15);

d)

migliorare le condizioni di immissione sul mercato dei prodotti dell'acquacoltura dei propri aderenti;

d bis)

stabilizzare i mercati; [Em. 54]

e)

migliorare la redditività dei produttori e il reddito dei lavoratori del settore, migliorando nel contempo le loro condizioni di lavoro; [Em. 55].

e bis)

avviare programmi volti a promuovere il miglioramento costante dei prodotti e delle attività dell'acquacoltura ecologica e sostenibile, nonché la formazione e il perfezionamento professionali e azioni volte a garantire un equo tenore di vita a coloro che svolgono attività di acquacoltura, riducendo al minimo l'impatto negativo lungo l'intera filiera produttiva; [Em. 56]

e ter)

promuovere ogni altra attività che sia nell'interesse degli aderenti all'organizzazione di produttori e sviluppare o migliorare il funzionamento del settore per consentire alle organizzazioni di produttori di perseguire obiettivi non specificati nel presente articolo; [Em. 57]

e quater)

agevolare l'accesso dei consumatori all'informazione sui prodotti dell'acquacoltura; [Em. 58]

e quinquies)

utilizzare, ove possibile, la TIC per riuscire ad ottenere il miglior prezzo possibile per i prodotti; [Em. 59]

Articolo 11

Misure applicabili dalle organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura

Le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura possono avvalersi , inter alia, delle seguenti misure per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 10: [Em. 60]

a)

promuovere un'acquacoltura responsabile , estensiva e sostenibile, soprattutto in termini di protezione dell'ambiente e di salute e benessere degli animali; [Em. 61]

a bis)

pianificare la gestione delle attività acquicole dei loro aderenti; [Em. 62]

b)

adeguare la produzione alle esigenze di mercato;

c)

canalizzare l'offerta , la stabilizzazione dei prezzi e la commercializzazione dei prodotti dei loro; [Em. 63]

c bis)

gestire l'ammasso temporaneo dei prodotti dell'acquacoltura conformemente agli articoli 35 e 36; [Em. 64]

d)

verificare che le attività degli aderenti siano conformi alle norme stabilite dall'organizzazione di produttori e adottare misure per garantire tale conformità;

e)

raccogliere informazioni sull'ambiente e sui prodotti commercializzati, incluse informazioni economiche sulle prime vendite, nonché sulle previsioni di produzione; [Em. 65]

e bis)

migliorare la qualità, la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; effettuare studi volti a migliorare le attività di pianificazione e gestione e sostenere i programmi professionali volti a promuovere i prodotti dell'acquacoltura sostenibile; [Em. 66]

e ter)

agevolare l'accesso dei consumatori ad un'informazione chiara e completa sui prodotti dell'acquacoltura; [Em. 67]

e quater)

promuovere i prodotti dell'acquacoltura sfruttando le potenzialità della certificazione, in particolare quelle relative alle denominazioni di origine protetta e ai benefici in termini di sostenibilità. [Em. 68]

Articolo 12

Costituzione di associazioni di organizzazioni di produttori

1.   Un'associazione di organizzazioni di produttori del settore della pesca o dell'acquacoltura può essere costituita in quanto gruppo creato su iniziativa delle organizzazioni di produttori riconosciute in uno o più Stati membri.

2.   Salvo indicazione contraria, le disposizioni del presente regolamento applicabili alle organizzazioni di produttori si applicano alle associazioni di organizzazioni di produttori.

Articolo 13

Obiettivi delle associazioni di organizzazioni di produttori

Le associazioni di organizzazioni di produttori del settore della pesca o dell'acquacoltura perseguono i seguenti obiettivi:

a)

realizzare in modo più sostenibile ed efficace gli obiettivi delle organizzazioni di produttori aderenti elencati agli articoli 7 e 10; [Em. 69]

b)

coordinare e sviluppare attività di interesse comune per le organizzazioni di produttori aderenti , compreso il miglioramento della commercializzazione dei prodotti per i consumatori; [Em. 70]

b bis)

rispettare tutte le misure volte a garantire, per ciascuno Stato membro, la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock ittico o tipo di pesca. [Em. 71]

Articolo 13 bis

Finanziamento delle associazioni di organizzazioni di produttori

1.     Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca può contribuire finanziariamente all'istituzione e/o allo sviluppo di associazioni di organizzazioni di produttori.

2.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 50 che stabiliscano norme dettagliate relative a tale contributo finanziario. [Em. 72]

Articolo 14

Costituzione di organizzazioni interprofessionali

Le organizzazioni interprofessionali possono essere costituite in quanto gruppo creato su iniziativa dei produttori di prodotti della pesca e dell'acquacoltura in uno o più Stati membri e riconosciute conformemente alle disposizioni della sezione II.

Articolo 15

Obiettivi delle organizzazioni interprofessionali

Le organizzazioni interprofessionali perseguono i seguenti obiettivi:

a)

migliorare le condizioni di messa a disposizione sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione;

b)

contribuire a un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato e della messa a disposizione sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione.

Articolo 16

Misure applicabili dalle organizzazioni interprofessionali

Le organizzazioni interprofessionali possono avvalersi delle seguenti misure per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 15:

a)

redigere contratti-tipo compatibili con la normativa dell'Unione;

b)

promuovere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione in modo non discriminatorio servendosi delle possibilità di certificazione, in particolare per quanto concerne le denominazioni di origine, i marchi di qualità, le denominazioni geografiche e i meriti dei prodotti in termini di sostenibilità , e predisporre una chiara identificazione dei prodotti dell'Unione rispetto ai prodotti importati ; [Em. 73]

c)

definire, con riguardo alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, norme più restrittive rispetto a quelle previste da atti giuridici dell'Unione o dal diritto nazionale;

d)

migliorare la qualità, la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato oltre a fornire programmi di formazione e di perfezionamento professionali per incoraggiare e promuovere la qualità dei prodotti, la tracciabilità, la sicurezza alimentare e le iniziative di ricerca e sviluppo ; [Em. 74]

e)

realizzare ricerche e studi di mercato e sviluppare tecniche volte a ottimizzare il funzionamento del mercato, anche nel settore delle TIC;

f)

fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per garantire un'offerta sostenibile la cui quantità, la cui qualità e il cui prezzo rispondano alle esigenze di mercato e alle aspettative dei consumatori;

f bis)

promuovere presso i consumatori le specie provenienti da stock ittici in buono stato con apprezzabile valore nutritivo, non attualmente in commercio; [Em. 75]

g)

verificare che le attività degli aderenti siano conformi alle norme stabilite dall'organizzazione interprofessionale e,ove necessario, adottare misure adeguate per garantire tale conformità.

Sezione II

Riconoscimento

Articolo 17

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

1.    Gli Stati membri possono riconoscere come organizzazioni di produttori del settore della pesca o dell'acquacoltura tutti i gruppi di produttori dei suddetti settori che richiedono tale riconoscimento, a condizione che:

a)

svolgano un'attività economica sufficiente sul proprio territorio o su parte di esso, in particolare per quanto riguarda il numero di aderenti e il volume di produzione commercializzabile di cui dispongono;

b)

siano dotati di personalità giuridica a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e abbiano la propria sede statutaria e siano stabiliti nel territorio di tale Stato;

c)

siano in grado di perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 7 e 10;

d)

osservino le norme di concorrenza di cui al capo VI capo V ; [Em. 76] e

e)

non detengano una posizione dominante su un determinato mercato a meno che ciò non sia necessario per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 39 del trattato. [Em. 77]

e bis)

diano prova di trasparenza per quanto concerne informazioni relative ai propri aderenti, alla governance e alle fonti di finanziamento; [Em. 78]

1 bis.     Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori. [Em. 79]

1 ter.     Le organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 104/2000 si considerano riconosciute ai sensi del presente regolamento. [Em. 80]

1 quater.     Occorre adottare misure per garantire che la partecipazione del settore della piccola pesca alle organizzazioni di produttori avvenga in maniera adeguata e rappresentativa. [Em. 81]

Articolo 18

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

1.    Gli Stati membri possono riconoscere come organizzazioni interprofessionali tutti i gruppi stabiliti sul proprio territorio che ne facciano debitamente domanda, tenendo conto delle norme dell'Unione in particolare per quanto riguarda la concorrenza, a condizione che:

a)

rappresentino una parte significativa di almeno due delle seguenti attività in una determinata o più settori zona determinati , una parte significativa della produzione, della trasformazione o della commercializzazione e trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura o prodotti trasformati provenienti da prodotti della pesca e dell'acquacoltura che siano pescati da pescherecci dell'Unione o allevati negli Stati membri ;[Em. 82]

b)

non svolgano direttamente attività di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura o di prodotti trasformati a base di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

c)

siano dotati di personalità giuridica a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e abbiano la propria sede statutaria e siano stabiliti nel territorio di tale Stato membro;

d)

siano in grado di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 15;

e)

tengano conto degli interessi dei consumatori; e

f)

non ostacolino il buon funzionamento della OCM.

1 bis.     Possono inoltre considerarsi riconosciute le organizzazioni interprofessionali esistenti che soddisfino tutte le condizioni di cui al presente articolo, anche se stabilite con atto esecutivo o per effetto di legge. [Em. 83]

Articolo 19

Controlli e revoca del riconoscimento da parte degli Stati membri

Gli Stati membri effettuano controlli a intervalli regolari per accertare che le organizzazioni di produttori , le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste agli articoli 17 e 18 e dispongono, ove del caso, la revoca del relativo atto di riconoscimento. [Em. 84]

Articolo 20

Organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali transnazionali

Gli Stati membri i cui cittadini aderiscono a un'organizzazione di produttori , a un'associazione di organizzazioni di produttori o a un'organizzazione interprofessionale stabilita sul territorio di un altro Stato membro e gli Stati membri che ospitano la sede statutaria di un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta in Stati membri diversi instaurano con gli Stati membri interessati i rapporti di collaborazione amministrativa necessari a permettere l'esercizio di controlli sulle attività dell'organizzazione o dell'associazione in questione. [Em. 85]

Articolo 21

Attribuzione di possibilità di pesca

Un'organizzazione di produttori i cui aderenti sono cittadini di Stati membri diversi o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciute in Stati membri diversi svolgono i loro compiti ferme restando le disposizioni che regolano l'attribuzione di possibilità di pesca fra gli Stati membri conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. …/20XX (16).

Articolo 22

Comunicazione alla Commissione e pubblicazione dell'elenco delle organizzazioni di produttori [Em. 87]

Gli Stati membri comunicano alla All'inizio di ogni anno la Commissione, per via elettronica, ogni decisione relativa alla concessione o alla revoca di un pubblica l'elenco delle organizzazioni di produttori riconosciute durante l'anno precedente e di quelle il cui riconoscimento è stato revocato nel corso dello stesso anno . [Em. 88]

Articolo 23

Controlli da parte della Commissione

Per accertare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste agli articoli 17 e 18, la Commissione può svolgere controlli e chiede chiedere , se del caso, che gli Stati membri dispongano la revoca del riconoscimento delle suddette organizzazioni. [Em. 89]

Articolo 24

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' articolo 50 al fine di che stabiliscano regole concernenti il funzionamento interno delle organizzazioni di produttori o delle organizzazioni interprofessionali, il loro statuto, le disposizioni finanziarie e di bilancio ad esse applicabili, gli obblighi dei loro aderenti e le misure previste per garantire il rispetto di tali regole, incluse le sanzioni applicabili. [Em. 90]

a)

modificare o integrare le condizioni per il riconoscimento di cui agli articoli 17 e 18. Tali condizioni possono riguardare il funzionamento interno delle organizzazioni di produttori o delle organizzazioni interprofessionali, il loro statuto, le disposizioni finanziarie e di bilancio, gli obblighi per gli aderenti e le misure previste per garantire il rispetto delle norme, inclusa l'applicazione di sanzioni; [Em. 91]

b)

stabilire le norme relative alla frequenza, al contenuto e alle modalità pratiche dei controlli che gli Stati membri devono svolgere a norma degli articoli 20 e 21. [Em. 92]

Articolo 25

Atti di esecuzione

1.   La Commissione adotta atti di esecuzione relativi:

a)

ai termini e alle procedure applicabili dagli Stati membri per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali a norma degli articoli 17 e 18 o per la revoca di tale riconoscimento a norma dell'articolo 19;

b)

al formato, ai termini e alle procedure applicabili dagli Stati membri per la comunicazione alla Commissione di ogni decisione relativa alla concessione o alla revoca di un riconoscimento a norma dell'articolo 22;

b bis)

alle norme relative alla frequenza, al contenuto e alle modalità pratiche dei controlli che gli Stati membri devono svolgere a norma dell'articolo 20. [Em. 93]

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 51.

Sezione III

Estensione delle norme

Articolo 26

Estensione delle norme delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori [Em. 94]

1.   Gli Stati membri possono decidere che le norme approvate nell'ambito di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori siano vincolanti per i produttori non aderenti all'organizzazione o all'associazione che commercializzano i prodotti nella zona in cui l'organizzazione o l'associazione di organizzazioni di produttori è rappresentativa, a condizione che: [Em. 95]

a)

l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori sia considerata rappresentativa della produzione e della commercializzazione in uno Stato membro , compreso, se del caso, il settore della piccola pesca e della pesca artigianale, e presenti una domanda alle autorità nazionali competenti; [Em. 96]

b)

le norme da estendere riguardino le misure relative alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 8, lettere da a) a e); e

b bis)

siano salvaguardate le regole della libera concorrenza tra le imprese. [Em. 97]

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'organizzazione di produttori del settore della pesca è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il 65 % 30 % dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme. [Em. 98]

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'organizzazione di produttori del settore dell'acquacoltura è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il 40 % dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme. [Em. 99]

4.   Le norme da estendere ai non aderenti si applicano per un periodo compreso fra 90 giorni trenta giorni e dodici mesi. [Em. 100]

Articolo 27

Estensione delle norme delle organizzazioni interprofessionali

1.   Gli Stati membri possono decidere che alcuni degli accordi, delle decisioni o delle pratiche approvati nell'ambito di un'organizzazione interprofessionale siano vincolanti in una o più zone specifiche per altri operatori che non appartengono all'organizzazione, a condizione che:

a)

l'organizzazione interprofessionale sia responsabile di almeno il 65 % delle attività svolte in due o più dei seguenti settori: produzione, commercializzazione o trasformazione del prodotto in questione nel corso dell'anno precedente nella zona o nelle zone interessate di uno Stato membro, e ne faccia apposita domanda alle autorità nazionali competenti; e

b)

le norme da estendere ad altri operatori riguardino le misure relative alle organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 16, lettere da a) a f) e non arrechino danni ad altri operatori nello Stato membro interessato o nell'Unione.

2.   L'estensione delle norme si applica per un massimo di tre anni.

Articolo 28

Responsabilità finanziaria

Quando le norme sono estese a operatori non aderenti a norma degli articoli 26 e 27, lo Stato membro interessato può stabilire che essi paghino all'organizzazione di produttori o all'organizzazione interprofessionale dell'equivalente di una parte o della totalità dei costi sostenuti dagli aderenti e derivanti dall'estensione delle norme.

Articolo 29

Autorizzazione da parte della Commissione

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme che intendono decidono di rendere obbligatorie per tutti i produttori o gli operatori di una o più zone determinate ai sensi degli articoli 26 e 27. [Em. 101]

2.   La Commissione adotta una decisione che autorizza l'estensione delle norme notificate da parte di uno Stato membro a condizione che:

a)

siano rispettate le disposizioni degli articoli 26 e 27;

b)

siano rispettate le norme di cui al capo VI in materia di concorrenza;

c)

l'estensione non costituisca una minaccia per il libero scambio; e

d)

non siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

3.   Entro due mesi quindici giorni dal ricevimento della notifica, la Commissione adotta una decisione che autorizza o rifiuta di autorizzare l'estensione delle norme e ne informa gli Stati membri. Se non ha preso una decisione entro il termine di due mesi quindici giorni , si presume che la Commissione abbia autorizzato l'estensione delle norme. [Em. 102]

Articolo 30

Revoca dell'autorizzazione

La Commissione può effettuare verifiche e revocare l'autorizzazione di estensione delle norme nei casi in cui accerti il mancato rispetto di uno o più requisiti previsti per l'autorizzazione. In tal caso, essa ne informa gli Stati membri.

Articolo 31

Atti di esecuzione

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative al formato e alla procedura di notifica di cui all'articolo 29, paragrafo 1.Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 51.

Sezione IV

Pianificazione della produzione e della commercializzazione

Articolo 32

Piano di produzione e di commercializzazione

1.    Conformemente agli orientamenti ricevuti dalla Commissione, ciascuna organizzazione di produttori trasmette alle proprie autorità nazionali competenti un piano di produzione e commercializzazione che illustra le modalità di conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 3, 7 e 10 .all'articolo 3 [Em. 103]

2.   Lo Stato membro procede all'approvazione del piano. Una volta approvato, esso viene immediatamente applicato dall'organizzazione di produttori.

3.   Le organizzazioni di produttori possono rivedere il piano di produzione e di commercializzazione. Tale revisione viene comunicata per approvazione alle autorità competenti dello Stato membro.

4.   L'organizzazione di produttori redige una relazione annuale delle proprie attività nell'ambito del piano di produzione e di commercializzazione di cui al paragrafo 1 e la trasmette alle autorità competenti dello Stato membro.

5.   Gli Stati membri effettuano verifiche per garantire che ciascuna organizzazione di produttori soddisfi gli obblighi previsti dal presente articolo; qualora uno Stato membro accerti la mancata conformità ai suddetti obblighi, può decidere di revocare il riconoscimento. [Em. 104]

Articolo 33

Atti delegati

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 50 per definire norme relative al contenuto del piano di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

Articolo 34

Atti di esecuzione

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla procedura e ai termini per la presentazione, da parte delle organizzazioni di produttori, e dell'approvazione, da parte degli Stati membri, del piano di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 32. tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 51.

Sezione V

Stabilizzazione dei mercati

Articolo 35

Meccanismo di ammasso

Le organizzazioni di produttori possono finanziare cofinanziare l'ammasso dei prodotti della pesca che figurano all'allegato II, a condizione che: [Em. 105]

a)

i prodotti siano stati messi in vendita da organizzazioni di produttori ma non sia stato possibile trovare un acquirente al prezzo limite di cui all'articolo 36;

b)

i prodotti soddisfino le norme di commercializzazione adottate in virtù dell'articolo 39 e siano di qualità adeguata per il consumo umano;

c)

i prodotti siano stati stabilizzati o trasformati e immagazzinati mediante congelamento (a bordo dei pescherecci o in apposite strutture sulla terraferma), salatura, essiccatura, marinatura e, ove del caso, bollitura e pastorizzazione; la filettatura o il taglio e, se del caso, l'asportazione della testa, possono accompagnare uno dei processi sopra elencati;

d)

i prodotti conferiti all'ammasso siano reintrodotti sul mercato per il consumo umano in una fase successiva; e

d bis)

. siano fissati in maniera chiara il periodo minimo e massimo di finanziamento dell'ammasso dei prodotti della pesca elencati all'allegato II. [Em. 106]

Articolo 36

Prezzi di attivazione del meccanismo di ammasso

1.   Prima dell'inizio di ogni anno, ciascuna organizzazione di produttori può proporre individualmente un prezzo limite di attivazione del meccanismo di ammasso di cui all'articolo 35 per i prodotti della pesca di cui all'allegato II e per i prodotti dell'acquacoltura . [Em. 107]

2.   Il prezzo limite non può superare l'80 % del prezzo medio ponderato registrato per il prodotto in questione nella zona di attività dell'organizzazione di produttori interessata nel corso dei tre anni immediatamente precedenti all'anno per il quale il prezzo limite è fissato.

3.   Per la determinazione del prezzo limite occorre tener conto dei seguenti elementi:

a)

l'andamento della produzione e della domanda;

b)

la stabilizzazione dei prezzi di mercato;

c)

la convergenza dei mercati;

d)

i redditi dei produttori; e

e)

gli interessi dei consumatori.

4.   Gli Stati membri, dopo aver esaminato le proposte delle organizzazioni di produttori riconosciute nel loro territorio, determinano i prezzi limite che devono essere applicati dalle organizzazioni di produttori. Tali prezzi sono fissati in conformità ai criteri di cui ai paragrafi 2 e 3. Essi sono resi pubblici.

Articolo 37

Atti di esecuzione

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative al formato della pubblicazione da parte degli Stati membri dei prezzi limite a norma dell'articolo 36, paragrafo 4. tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 51.

Sezione VI

Fondo collettivo

Articolo 38

Fondo collettivo

-1.

La creazione, la ristrutturazione e l'attuazione di piani volti a migliorare la qualità delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni sono finanziate mediante il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. [Em. 108]

1.

Ciascuna organizzazione di produttori può creare un fondo collettivo, da destinare unicamente al Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca può essere utilizzato per il finanziamento delle misure seguenti: [Em. 109]

a)

piani di produzione e di commercializzazione approvati dagli Stati membri a norma dell'articolo 32;

b)

meccanismo di ammasso istituito conformemente agli articoli 35 e 36.

1 bis.

Il finanziamento degli strumenti contemplati nell'OCM, incluso il Fondo collettivo, è fissato nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, fatti salvi i tassi di cofinanziamento stabiliti. [Em. 110]

Capo III

Norme di commercializzazione

Articolo 39

Fissazione di norme di commercializzazione

1.   Per i prodotti di cui all'allegato I destinati al consumo umano , indipendentemente dalla loro origine (unionale o di importazione), possono essere fissate norme comuni di commercializzazione. [Em. 111]

2.   Le norme di cui al paragrafo 1 possono riguardare, in particolare:

a)

le taglie minime di commercializzazione, stabilite sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e in conformità alle taglie di riferimento per la conservazione dei prodotti della pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 3 all'articolo 15 , paragrafo 2 , del regolamento (UE) n. …/20XX (17); [Em. 112]

a bis)

la classificazione per categoria di qualità, taglia, peso e presentazione; [Em. 113]

b)

le specifiche relative ai prodotti in conserva conformemente ai requisiti di conservazione e agli obblighi internazionali.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo quanto disposto:

a)

dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (18);

b)

dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (19); e

c)

dal regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 40

Rispetto delle norme di commercializzazione

1.   I prodotti per i quali sono state definite norme di commercializzazione possono essere commercializzati ai fini del consumo umano nell'Unione solo in conformità di tali norme. La presente disposizione si applica altresì a tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati. [Em. 114]

2.   Gli Stati membri verificano che i prodotti oggetto di norme comuni di commercializzazione siano conformi a tali norme. Le verifiche possono aver luogo in tutte le fasi di commercializzazione e durante il trasporto.

3.   Sotto la responsabilità degli Stati membri, tutti i prodotti della pesca sbarcati, compresi quelli non conformi alle norme di commercializzazione, possono essere distribuiti gratuitamente ad opere di beneficenza o istituzioni caritative con sede nell'Unione, nonché a persone riconosciute dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato come aventi diritto alla pubblica assistenza.

Articolo 40 bis

Norme sanitarie e di igiene

Al fine di evitare la concorrenza sleale del mercato dell'Unione, i prodotti importati devono soddisfare esattamente le stesse norme in materia di salute e igiene applicate ai prodotti dell'Unione ed essere soggetti agli stessi controlli, compresa la totale tracciabilità. La rigorosità dei controlli effettuati sia alle frontiere sia nei punti di origine deve essere tale da garantire la totale conformità a detti requisiti. [Em. 116]

Articolo 41

Atti delegati

Alla Commissione é conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 che definiscano le norme comuni di commercializzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, con riguardo alla qualità, alle dimensioni o al peso, all'imballaggio, alla presentazione e all'etichettatura e, se così richiesto in base all'esperienza acquisita nell'applicazione delle predette norme, apportino le necessarie modifiche, garantendo al tempo stesso che le norme siano definite in modo equo e trasparente.

Capo IV

Informazione dei consumatori

Articolo 42

Informazioni obbligatorie

1.   I prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'allegato I commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine geografica , possono essere offerti per la vendita al dettaglio al consumatore finale solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino riportino le informazioni obbligatorie sugli alimenti indicate al capo IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (20).

1 bis.     Il contrassegno o l'etichettatura indicano altresì quanto segue: [Em. 117]

a)

la denominazione commerciale della specie;

b)

il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "… catturato …" o "… catturato in acque dolci …" o "… allevato …", ivi compreso, per la pesca di cattura, il tipo di attrezzo utilizzato quale definito all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione; [Em. 167]

c)

lo stock ittico specifico e la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato;[Em. 118]

d)

per i prodotti destinati ad essere venduti freschi, la data dello sbarco della cattura dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti di acquacoltura; [Em. 119]

e)

se il prodotto è fresco o se è stato scongelato i termini "prodotto scongelato" per i prodotti congelati immessi direttamente sul mercato per la vendita come prodotti freschi, come attestato da una classificazione del controllo di qualità, fatti salvi gli allegati V e VI del regolamento (UE) n. 1169/2011 e l'articolo 68, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. [Em. 120]

2.   I prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle parti h) e i) dell'allegato I commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine, possono essere offerti per la vendita al dettaglio al consumatore finale solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino:

a)

la denominazione commerciale della specie,

b)

il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "… catturato …" o "… catturato in acque dolci …" o "… allevato …",

c)

la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato. [Em. 121]

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 bis devono essere riportate in modo chiaro e visibile.

4.   I paragrafi 1 bis e 3 si applicano fatto salvo quanto disposto:

a)

dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (21);

b)

dal regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine (22);

c)

dal regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita (23);

c bis)

dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (24). [Em. 122]

Articolo 42 bis

Informazioni sulla certificazione ecologica

Previa consultazione dei soggetti interessati, entro il 1o gennaio 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata di una proposta, concernente la creazione di un sistema unionale di certificazione ecologica per i prodotti della pesca. La relazione esamina i requisiti minimi potenziali per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo di tale certificazione ecologica. [Em. 123]

Articolo 43

Denominazione commerciale

Ai fini dell'articolo 42, paragrafo 1 bis, lettera a), gli Stati membri redigono e pubblicano un elenco delle designazioni commerciali ammesse nel proprio territorio. Tale elenco reca:

a)

il nome scientifico di ciascuna speciequale riportato nel sistema d'informazione FishBase; [Em. 124]

b)

il nome nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro;

c)

se del caso, in aggiunta a quelli indicati alle lettere a) e b), ogni altro nome accettato o autorizzato a livello locale o regionale. [Em. 125]

Articolo 44

Indicazione della zona di cattura , di allevamento o di produzione coltura [Em. 126]

1.   L'indicazione della zona di cattura o di produzione provenienza dei prodotti, ovvero del luogo in cui sono stati catturati o allevati, di cui all'articolo 42, paragrafo 1 bis, lettera c), reca: [Em. 127]

a)

nel caso di prodotti della pesca catturati in mare:

i)

la denominazione di una delle zone, sottozone o divisioni comprese nelle zone di pesca della FAO , inclusa la sua denominazione costiera e geografica, espressa in termini comprensibili per il consumatore ; [Em. 128]

ii)

informazioni in merito alla cattura dei prodotti all'interno o all'esterno delle acque dell'Unione; [Em. 129]

iii)

informazioni sullo Stato di bandiera del peschereccio che ha catturato i prodotti; [Em. 130]

b)

nel caso di prodotti della pesca catturati in acque dolci, la menzione del corpo idrico di origine dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto; [Em. 131]

c)

nel caso di prodotti dell'acquacoltura, la menzione dello Stato membro o del paese terzo in cui il prodotto è sottoposto alla fase finale del processo di allevamento per almeno tre mesi.

2.    Fatto salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 510/2006, in aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli operatori possono indicare una zona di cattura o di produzione più precisa. [Em. 132]

Articolo 45

Informazioni supplementari facoltative

1.   In aggiunta alle informazioni obbligatorie richieste a norme dell'articolo 42, le informazioni seguenti possono essere fornite su base volontaria , a condizione che siano chiare e inequivocabili : [Em. 133]

-a)

la data di cattura dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti dell’acquacoltura; [Em. 134]

a)

informazioni di tipo ambientale;

b)

informazioni di tipo etico o sociale;

c)

informazioni in merito alle tecniche di produzione;

d)

informazioni in merito alle pratiche di produzione;

e)

informazioni in merito al contenuto nutrizionale del prodotto.

e bis)

informazioni riguardanti il porto di sbarco del prodotto; [Em. 135]

e ter)

la data di cattura dei prodotti della pesca o di raccolta dei prodotti dell'acquacoltura per i quali tali informazioni non devono essere obbligatoriamente riportate ai sensi dell'articolo 42. [Em. 136]

2.   L'indicazione delle informazioni facoltative non deve occupare le parti del marchio o dell'etichettatura riservate alle informazioni obbligatorie.

2 bis     Non devono essere riportate informazioni volontarie che non sia possibile verificare. [Em. 137]

3.   Il paragrafo 1 si applica fatto salvo quanto disposto:

a)

dalla direttiva 2000/13/CE;

b)

dal regolamento (UE) n. 1169/2011;

c)

dal regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (25);

d)

dal regolamento (CE) n. 510/2006;

e)

dal regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (26); e

f)

dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici (27).

Articolo 46

Atti delegati

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 50 al fine di:

a)

integrare o modificare le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 2, all'articolo 43 e all'articolo 44, garantendo al tempo stesso che tali informazioni siano fornite in modo preciso e trasparente;

b)

fissare criteri minimi relativi alle informazioni fornite volontariamente dagli operatori di cui all'articolo 45, paragrafo 1, garantendo al tempo stesso che le condizioni che disciplinano l'indicazione di tali informazioni siano precise, trasparenti e non discriminatorie. [Em. 138]

Capo V

Norme di concorrenza

Articolo 47

Applicazione delle norme di concorrenza

Gli articoli da 101 a 106 TFUE e gli specifici regolamenti o direttive adottati ai fini della relativa attuazione si applicano a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 TFUE che riguardano la produzione o alla commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 48

Eccezioni all'applicazione delle norme di concorrenza

1.   In deroga all'articolo 47 del presente regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche delle organizzazioni di produttori, relativi alla produzione, alla commercializzazione, all'uso di strutture comuni per il magazzinaggio, il trattamento o la trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura che:

a)

risultano necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;

b)

non prevedono l'obbligo di praticare un prezzo identico;

c)

non determinano alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;

d)

non escludono la concorrenza; e

e)

non compromettono il conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE.

2.   In deroga all'articolo 47 del presente regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1 TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche delle organizzazioni interprofessionali che:

a)

risultano necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;

b)

non prevedono l'obbligo di praticare un prezzo determinato;

c)

non determinano alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;

d)

non applicano agli altri partner commerciali condizioni diverse per prestazioni equivalenti, ponendoli in tal modo in una situazione di svantaggio competitivo;

e)

non eliminano la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione; e

f)

non introducono limiti alla concorrenza, se non quelli indispensabili al conseguimento degli obiettivi della PCP.

Capo VI

Informazioni sul mercato

Articolo 49

Informazioni sul mercato

1.   La Commissione:

a)

raccoglie, analizza e diffonde lungo l'intera catena di approvvigionamento le conoscenze e la comprensione degli aspetti economici del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, tenendo conto del contesto internazionale fornisce sostegno finanziario e pratico alle organizzazioni di produttori al fine di agevolare la creazione a livello nazionale di banche dati e mercati elettronici al fine di migliorare il coordinamento delle informazioni tra gli operatori di mercato e i trasformatori; [Em. 139]

b)

vigila regolarmente sui prezzi lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e svolge analisi sulle tendenze di mercato e rende pubblici i risultati della vigilanza e delle analisi ; [Em. 140]

c)

fornisce studi di mercato ad hoc e un metodo per la realizzazione di indagini sulla formazione dei prezzi;

c bis)

si impegna a condurre una campagna a livello di Unione in modo da assicurare che i consumatori siano consapevoli dell’enorme varietà di specie ittiche sbarcate nei porti dell'Unione e per informare i cittadini dell'Unione sui diversi periodi in cui alcune specie sono di stagione, insieme a campagne promozionali sulle nuove misure di etichettatura introdotte; [Em. 141]

c ter)

si impegna a garantire che nelle scuole elementari e secondarie di tutta l'Unione si svolgano campagne di informazione affinché i cittadini più giovani e i loro insegnanti siano consapevoli dei benefici del consumo di pesce e dell'enorme varietà di specie di pesce disponibili per il consumo; [Em. 142]

2.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, la Commissione si avvale delle seguenti misure:

a)

facilitare l'accesso ai dati disponibili sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura raccolti conformemente agli atti giuridici dell'Unione;

b)

mettere a disposizione delle di tutte le parti interessate le informazioni di mercato al livello adeguato adeguate. Le informazioni devono essere messe a disposizione dei consumatori in modo accessibile e comprensibile. [Em. 143]

3.   Gli Stati membri contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

Capo VII

Disposizioni procedurali

Articolo 50

Esercizio della delega

1.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite al presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 13 bis, 24, 33 e 41 è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal … (28).

3.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare in qualsiasi momento la delega di potere di cui agli articoli 13 bis, 24, 33 e 41. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Quando adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 13 bis, 24, 33 e 41 entra in vigore solo se non ha sollevato l'obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio entro due mesi dalla sua notificazione a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 51

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Capo VIII

Disposizioni finali

Articolo 52

Modifica del regolamento (CE) n. 1184/2006

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1184/2006 è aggiunto il testo seguente:

"e del regolamento (UE) n. … del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (29)  (30)

Articolo 52 bis

Misure transitorie

Fatto salvo quanto previsto al capo IV, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i loro imballaggi, etichettati o contrassegnati prima del … (31), possono essere commercializzati e venduti fino ad esaurimento delle scorte. [Em. 144]

Articolo 53

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 104/2000 è abrogato. Tuttavia, gli articoli 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 si applicano fino al 31 dicembre 2013.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell’allegato III.

Articolo 54

Clausola di revisione

La Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione sui risultati dell'applicazione del presente regolamento entro la fine del 2022 2019 . [Em. 145]

Articolo 55

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013, ad eccezione degli articoli 32, 35 e 36, che si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014 1o gennaio 2014. Le disposizioni concernenti le informazioni ai consumatori di cui all'articolo 42 si applicano in conformità con la data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1169/2011. [Em. 146]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo

Il presidente […]

Per il Consiglio

Il presidente […]


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183.

(2)  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 20.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 12 settembre 2012.

(4)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(5)  GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7.

(6)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(7)  Numero, data e estremi di pubblicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla politica comune della pesca (2011/0195(COD)).

(8)  Numero, data e estremi di pubblicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla politica comune della pesca (2011/0195(COD)).

(9)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(10)  GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.

(11)  Numero, data e estremi di pubblicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla politica comune della pesca (2011/0195(COD)).

(12)  Numero, data e estremi di pubblicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla politica comune della pesca (2011/0195(COD)).

(13)  GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

(14)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(15)  Numero, data e estremi di pubblicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla politica comune della pesca (2011/0195(COD)).

(16)  Numero, data e estremi di pubblicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla politica comune della pesca (2011/0195(COD)).

(17)  Numero, data e estremi di pubblicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla politica comune della pesca (2011/0195(COD)).

(18)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(19)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(20)   GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

(21)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(22)  GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79.

(23)  GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1.

(24)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(25)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(26)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

(27)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(28)  Data di entrata in vigore del presente regolamento.

(29)  GU …"

(30)  

+

Numero e data del presente regolamento.

(31)   Data di entrata in vigore del presente regolamento.

Mercoledì 12 settembre 2012
ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

a)

0301

Pesci vivi

0302

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304

0303

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304

0304

Filetti di pesce ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

b)

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce, atti all'alimentazione umana

c)

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana

0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana

d)

 

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:

 

altri

 

Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:

0511 91 10

Cascami di pesci

0511 91 90

altri

e)

1212 20 00

Alghe

f)

 

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

1504 10

Oli di fegato di pesci e loro frazioni

1504 20

Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato

g)

1603 00

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

h)

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

i)

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

j)

 

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate);

1902 20 10

contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

k)

 

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:

2301 20 00

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

l)

 

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

2309 90

altre:

ex 2309 90 10

Solubili di pesce

Farine di pesce,

Tonno destinato alla trasformazione

Specie acquicole di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie Sprattus sprattus e Coryphaena hippurus [Em. 147]

Mercoledì 12 settembre 2012
ALLEGATO II

Codice NC

Designazione delle merci

0302 22 00

Passere di mare (Pleuronectes platessa)

ex 0302 29 90

Limande (Limanda limanda)

0302 29 10

Rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

ex 0302 29 90

Passere artiche (Platichthys flesus)

0302 31 10

e

0302 31 90

Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

ex 0302 40

Aringhe della specie Clupea harengus

0302 50 10

Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua

0302 61 10

Sardine della specie Sardina pilchardus

0302 62 00

Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

0302 63 00

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

ex 0302 64

Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus

0302 65 20

e

0302 65 50

Spinaroli e gattucci (Squalus acanthias e Scyliorhinus spp.)

0302 69 31

e

0302 69 33

Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

0302 69 41

Merlani (Merlangius merlangus)

0302 69 45

Molve (Molva spp.)

0302 69 55

Acciughe (Engraulis spp.)

ex 0302 69 68

Naselli della specie Merluccius merluccius

0302 69 81

Rane pescatrici (Lophius spp.)

0302 69 99

Razza (Raja spp, Amblyraja spp e Leucoraja spp)

0302 84 10

Spigola (Dicentrarchus labrax [Em. 148]

ex 0307 41 10

Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma)

ex 0306 23 10

ex 0306 23 31

ex 0306 23 39

Gamberetti della specie Crangon crangon e gamberelli boreali (Pandalus borealis)

0302 23 00

Sogliole (Solea spp.)

0306 24 30

Granchi porri (Cancer pagurus)

0306 29 30

Scampi (Nephrops norvegicus)

0303 31 10

Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

0303 78 11

0303 78 12

0303 78 13

0303 78 19

e

0303 29 55

0304 29 56

0304 29 58

Naselli del genere Merluccius

0303 79 71

Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.

0303 61 00

0304 21 00

0304 91 00

Pesci spada (Xiphias gladius)

0306 13 40

0306 13 50

ex 0306 13 80

Gamberetti della famiglia Penaeidae

0307 49 18

0307 49 01

Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola rondeletti)

0307 49 31

0307 49 33

0307 49 35

e

0307 49 38

Calamari (Loligo spp.)

0307 49 51

Calamari (Ommastrephes sagittatus)

0307 59 10

Polpi o piovre (Octopus spp.)

0307 99 11

Totani (Illex spp.)

0303 41 10

Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

0302 32 10

0303 42 12

0303 42 18

0303 42 42

0303 42 48

Tonni albacora (Thunnus albacares)

0302 33 10

0303 43 10

Tonnetti striati (Katsuwomus pelamis)

0303 45 10

Tonni rossi (Thunnus Thynnus)

0302 39 10

0302 69 21

0303 49 30

0303 79 20

Altre specie dei generi Thunnus e Euthynnus

ex 0302 29 90

Sogliola limanda (Microstomus kitt)

0302 35 10

e

0302 35 90

Tonno rosso (Thunnus thynnus)

ex 0302 69 51

Merluzzo giallo (Pollachius pollachius)

0302 69 75

Pesce castagna (Brama spp.)

ex 0302 69 82

Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

ex 0302 69 99

Gado barbato (Trisopterus luscus) e merluzzo capellano (Trisopterus minutus)

ex 0302 69 99

Boga (Boops boops)

ex 0302 69 99

Menola (Maena smaris)

ex 0302 69 99

Grongo (Conger conger)

ex 0302 69 99

Cappone (Trigla spp.)

ex 0302 69 91

ex 0302 69 99

Suro (Trachurus spp.)

ex 0302 69 99

Cefalo (Mugil spp.)

ex 0302 69 99

e

ex 0304 19 99

Razza (Raja spp.)

ex 0302 69 99

Pesce sciabola (Lepidopus caudatus e Aphanopus carbo)

ex 0307 21 00

Conchiglia dei pellegrini (Pecten maximus)

ex 0307 91 00

Buccino (Buccinum undatum)

ex 0302 69 99

Triglia di scoglio o triglia di fango (Mullus surmuletus, Mullus barbatus)

ex 0302 69 99

Tanuta (Spondyliosoma cantharus)

Pesce tamburo (Caproidae)

Spratto (Sprattus sprattus)

Rombo (Psetta maxima)

Spigola (Dicentrarchus labrax)

Argentina (Argentina silus)

Grancevola (Maja Brachydactela)

Astice (Homarus gammarus)[Em. 149]

Mercoledì 12 settembre 2012
ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 104/2000

Presente regolamento

Articolo 1

Articoli 1, 2, 3, 4 e 5

Articoli 2 e 3

Articoli 39, 40 e 41

Articolo 4

Articoli 42, 43, 44, 45

Articolo 5, paragrafo 1

Articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13

Articolo 5, paragrafo 2, articolo 5, paragrafo 3, articolo 5, paragrafo 4, e articolo 6

Articoli 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25

Articolo 7

Articoli 26, 28, 29, 30 e 31

Articolo 8

Articoli 9, 10, 11 e 12

Articoli 32, 33, 34 e 38

Articolo 13

Articoli 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24 e 25

Articolo 14

Articolo 48, paragrafo 2

Articolo 15

Articolo 27

Articolo 16

Articoli 28, 29, 30 e 31

Articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27

Articoli 35, 36, 37 e 38

Articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33

Articolo 34

Articoli 22, 25 e 37

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 37

Articoli 50 e 51

Articoli 38 e 39

Articolo 51

Articolo 40

Articolo 41

Articolo 54

Articolo 42

Articoli 52 e 53

Articolo 43

Articolo 55

Articolo 47

Articolo 48, paragrafo 1

Articolo 49


Giovedì 13 settembre 2012

3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/247


Giovedì 13 settembre 2012
Rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile ***

P7_TA(2012)0337

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile (10475/2012 – C7-0181/2012 – 2012/0059(NLE))

2013/C 353 E/44

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (10475/2012),

vista la decisione del Consiglio 2005/781/CE, del 6 giugno 2005, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile (1),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 186 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0181/2012),

visti l'articolo 81, l'articolo 90, paragrafo 7, e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0268/2012),

1.

dà la sua approvazione al rinnovo dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica federativa del Brasile.


(1)  GU L 295 dell'11.11.2005, pag. 37.


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/247


Giovedì 13 settembre 2012
Accordo UE-Algeria sulla cooperazione scientifica e tecnologica ***

P7_TA(2012)0338

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica (08283/2012 – C7-0122/2012 – 2011/0175(NLE))

2013/C 353 E/45

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (08283/2012),

visto il progetto di accordo firmato il 19 marzo 2012 (17318/2011),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 186, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0122/2012),

visti l'articolo 81, l'articolo 90, paragrafo 7, e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0267/2012),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica algerina democratica e popolare.


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/248


Giovedì 13 settembre 2012
Esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle preferenze commerciali ***I

P7_TA(2012)0342

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati (COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD))

2013/C 353 E/46

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0598),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0305/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0207/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Giovedì 13 settembre 2012
P7_TC1-COD(2011)0260

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

I negoziati sugli accordi di partenariato economico ("gli accordi") tra:

 

gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, si sono conclusi il 16 dicembre 2007;

 

la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la parte Africa centrale (la Repubblica del Camerun), dall'altro, si sono conclusi il 17 dicembre 2007;

 

il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, si sono conclusi il 13 dicembre 2007;

 

la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, si sono conclusi il 7 dicembre 2007;

 

gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, si sono conclusi il 28 novembre 2007 (la Repubblica delle Seychelles e la Repubblica dello Zimbabwe), il 4 dicembre 2007 (la Repubblica di Mauritius), l'11 dicembre 2007 (l'Unione delle Comore e la Repubblica del Madagascar) e il 30 settembre 2008 (la Repubblica dello Zambia);

 

gli Stati della SADC aderenti all'APE, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, si sono conclusi il 23 novembre 2007 (la Repubblica del Botswana, il Regno di Lesotho, il Regno dello Swaziland e la Repubblica del Mozambico) e il 3 dicembre 2007 (la Repubblica di Namibia);

 

gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, si sono conclusi il 27 novembre 2007;

 

gli Stati del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea, dall'altra, si sono conclusi il 23 novembre 2007.

(2)

La conclusione dei negoziati sugli accordi da parte di: Antigua e Barbuda, Commonwealth delle Bahamas, Barbados, Belize, Repubblica del Botswana, Repubblica del Burundi, Repubblica del Camerun, Unione delle Comore, Repubblica della Costa d'Avorio, Commonwealth di Dominica, Repubblica dominicana, Repubblica di Figi, Repubblica del Ghana, Grenada, Repubblica cooperativistica della Guyana, Repubblica di Haiti, Giamaica, Repubblica del Kenya, Regno di Lesotho, Repubblica del Madagascar, Repubblica di Mauritius, Repubblica del Mozambico, Repubblica di Namibia, Stato indipendente di Papua Nuova Guinea, Repubblica del Ruanda, Federazione di Saint Christopher e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Repubblica delle Seychelles, Repubblica di Suriname, Regno dello Swaziland, Repubblica unita di Tanzania, Repubblica di Trinidad e Tobago, Repubblica dell'Uganda, Repubblica dello Zambia (2) e Repubblica dello Zimbabwe ha consentito la loro iscrizione nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (3).

(3)

La Repubblica del Botswana, la Repubblica del Burundi, la Repubblica del Camerun, l'Unione delle Comore, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Repubblica di Figi, la Repubblica del Ghana, la Repubblica di Haiti, la Repubblica del Kenya, il Regno di Lesotho, la Repubblica del Mozambico, la Repubblica di Namibia, la Repubblica del Ruanda, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia, la Repubblica dello Zimbabwe non hanno adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi.

(4)

Di conseguenza, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, e in particolare della lettera b), del regolamento (CE) n. 1528/2007, occorre modificarne l'allegato I per escludere tali paesi.

(5)

Al fine di garantire che tali partner possano essere prontamente reinseriti nell'allegato I di tale regolamento non appena abbiano adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi, e in attesa della loro entrata in vigore, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per consentire il reinserimento dei paesi esclusi dall'allegato I mediante il presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe fornire informazioni esaustive e una documentazione completa sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori per la preparazione e attuazione degli atti delegati, nonché invitare gli esperti del Parlamento a partecipare a tali riunioni, [Em. 1]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1528/2007 è così modificato:

1)

Sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 2 bis

Alla Commissione é conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 2 ter al fine di modificare l'allegato I mediante il reinserimento delle regioni o degli Stati del gruppo ACP esclusi da tale allegato in virtù del [regolamento (UE) n. …/… (4) del Parlamento europeo e del Consiglio (5)] che abbiano nel frattempo adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi in seguito all'esclusione dall'allegato I.

Articolo 2 ter

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento da … (6) . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo . [Em. 2]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 2 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne da contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso é stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine é prorogato di due mesi quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 3]

2)

L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014 1o gennaio 2016 . [Em. 4]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012.

(2)  GU L 330 del 9.12.2008, pag. 1.

(3)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(4)  

+

Numero del presente regolamento.

(5)  GU L […] del […], pag. […]."

(6)  

+

Data di entrata in vigore del presente regolamento.

Giovedì 13 settembre 2012
ALLEGATO

"ALLEGATO I

Elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2:

 

ANTIGUA E BARBUDA

 

COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS

 

BARBADOS

 

BELIZE

 

COMMONWEALTH DI DOMINICA

 

REPUBBLICA DOMINICANA

 

GRENADA

 

REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA

 

GIAMAICA

 

REPUBBLICA DEL MADAGASCAR

 

REPUBBLICA DI MAURITIUS

 

STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA

 

FEDERAZIONE DI SAINT CHRISTOPHER E NEVIS

 

SANTA LUCIA

 

SAINT VINCENT E GRENADINE

 

REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES

 

REPUBBLICA DI SURINAME

 

REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO"


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/252


Giovedì 13 settembre 2012
Accordi intergovernativi conclusi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia ***I

P7_TA(2012)0343

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi nel settore dell'energia (COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

2013/C 353 E/47

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0540),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0235/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato inviato dalla Camera dei deputati lussemburghese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 gennaio 2012 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 giugno 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per il commercio internazionale (A7-0264/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 68 del 6.3.2012, pag. 65.


Giovedì 13 settembre 2012
P7_TC1-COD(2011)0238

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2012 in vista dell'adozione della decisione n. …./2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 994/2012/UE).


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/254


Giovedì 13 settembre 2012
Regimi di qualità applicabili ai prodotti agricoli ***I

P7_TA(2012)0344

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

2013/C 353 E/48

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0733),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 118, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0423/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale del 5 maggio 2011 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 12 maggio 2011 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 giugno 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0266/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

prende atto della dichiarazione del Consiglio allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 218 del 23.7.2011, pag. 114.

(2)  GU C 192 del 1.7.2011 pag. 28.


Giovedì 13 settembre 2012
P7_TC1-COD(2010)0353

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1151/2012).


Giovedì 13 settembre 2012
Allegato alla risoluzione legislativa

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio ha constatato l'importanza che il Parlamento europeo annette all'estensione del sistema di gestione della produzione di formaggi DOP e IGP ad altri prodotti DOP e IGP.

Il Consiglio si impegna a discutere la questione della gestione dell'offerta di prodotti DOP e IGP nel contesto dei negoziati con il Parlamento europeo in merito alla proposta della Commissione sulla riforma della PAC riguardo all'OCM unica, che comprende una disposizione relativa a strumenti intesi a regolamentare l'offerta sui mercati agricoli."


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/255


Giovedì 13 settembre 2012
Fondo europeo per l'imprenditoria sociale ***I

P7_TA(2012)0345

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 settembre 2012, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD)) (1)

2013/C 353 E/49

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[Emendamento n. 2]

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (2)

alla proposta della Commissione


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0194/2012).

(2)  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▐.


Giovedì 13 settembre 2012
REGOLAMENTO (UE) N. …/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Poiché gli investitori perseguono anche fini sociali e non solo un ritorno in termini finanziari, sta emergendo nell'ambito dell'UE un mercato dell'investimento sociale in parte rappresentato da fondi di investimento destinati alle imprese sociali. Tali fondi di investimento assicurano finanziamenti alle imprese che inducono cambiamenti sociali proponendo soluzioni innovative ai problemi sociali , ad esempio favorendo la lotta alle conseguenze sociali della crisi finanziaria e apportando un contributo prezioso al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020.

(1 bis)

Il presente regolamento rientra nell'ambito dell'iniziativa per l'imprenditoria sociale descritta dalla Commissione nella sua comunicazione del 25 ottobre 2011 dal titolo "Iniziativa per l'imprenditoria sociale – Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale".

(2)

È necessario stabilire un quadro comune di norme riguardo all'utilizzo della denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale (FEIS) ", con particolare riferimento alla composizione del portafoglio dei fondi che operano sotto tale denominazione, agli obiettivi di investimento ammissibili, agli strumenti di investimento che essi possono impiegare e alle categorie di investitori che possono investire in tali fondi in virtù di norme uniformi nell'Unione. In assenza di tale quadro comune, c'è il rischio che gli Stati membri adottino misure divergenti a livello nazionale, che si ripercuotono direttamente, ostacolandolo, sul buon funzionamento del mercato interno, poiché i fondi che desiderano operare in tutta l'Unione sarebbero soggetti a norme diverse nei diversi Stati membri. Inoltre, la presenza di requisiti qualitativi divergenti sulla composizione del portafoglio, sugli obiettivi di investimento ammissibili e sugli investitori idonei potrebbe determinare diversi livelli di protezione degli investitori e generare confusione riguardo alla proposta di investimento associata ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (FEIS). Ancora, è opportuno che gli investitori siano in grado di confrontare le proposte di investimento di FEIS diversi. È necessario eliminare gli ostacoli significativi alla raccolta di capitali transfrontaliera da parte dei FEIS ed evitare distorsioni competitive tra tali fondi; occorre inoltre impedire la comparsa, in futuro, di ulteriori possibili ostacoli agli scambi e di distorsioni competitive rilevanti. Di conseguenza, la base giuridica appropriata è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, interpretato ai sensi della relativa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(3)

È necessario adottare un regolamento che stabilisca norme uniformi applicabili ai FEIS che desiderano raccogliere capitale in tutta l'Unione sotto la denominazione di " FEIS ", e che imponga obblighi corrispondenti ai loro gestori in tutti gli Stati membri. È necessario che tali disposizioni assicurino la fiducia degli investitori che desiderano investire in tali fondi.

(3 bis)

Il presente regolamento non si applica ai dispositivi nazionali esistenti che consentono di investire nell'imprenditoria sociale e che non si avvalgono della denominazione "FEIS".

(4)

La definizione di requisiti qualitativi per l'utilizzo della denominazione di " FEIS " sotto forma di regolamento assicurerebbe l'applicazione diretta di tali requisiti ai gestori di organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali utilizzando tale denominazione. Ciò garantirebbe condizioni uniformi per l'utilizzo di tale denominazione, atte a impedire l'insorgere di requisiti nazionali contrastanti a seguito del recepimento di una direttiva. Il regolamento dovrebbe prevedere che i gestori di organismi di investimento collettivo che utilizzano tale denominazione debbano rispettare le stesse regole in tutta l'Unione, incrementando così anche la fiducia degli investitori che desiderano investire in fondi destinati alle imprese sociali. Un regolamento ridurrebbe anche la complessità normativa e il costo, a carico del gestore, connesso alla conformità alle spesso contrastanti normative nazionali che disciplinano tali fondi, soprattutto con riferimento a quei gestori che desiderano raccogliere capitali su base transfrontaliera. Un regolamento contribuirebbe anche all'eliminazione di distorsioni competitive.

(4 bis)

Dovrebbe essere possibile gestire un FEIS sia esternamente che internamente. Nel caso di una gestione interna, il FEIS è anche gestore e dovrebbe pertanto adempiere a tutti gli obblighi che incombono ai gestori di FEIS ai sensi del presente regolamento ed essere registrato in quanto tale. Un FEIS gestito internamente non dovrebbero tuttavia essere autorizzato a fungere da gestore esterno di altri organismi d'investimento collettivo o OICVM.

(5)

Per chiarire la relazione tra il presente regolamento e le altre norme dell'Unione sugli organismi di investimento collettivo e sui loro gestori, è necessario stabilire che il presente regolamento sia applicato solo ai gestori di organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (4), che sono stabiliti nell'Unione e sono registrati presso l'autorità competente nel proprio Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi (5), purché i gestori in questione gestiscano portafogli di FEIS . Tuttavia, è opportuno che i gestori di FEIS registrati a norma del presente regolamento e che sono gestori esterni siano autorizzati a gestire anche OICVM previa autorizzazione a norma della direttiva 2009/65/CE.

(5 bis)

Inoltre, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo ai gestori ▐ di organismi di investimento collettivo le cui attività gestite non superino complessivamente la soglia fissata all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE. Ciò significa che il calcolo della soglia ai fini del presente regolamento si allinea sul calcolo della soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE. Tuttavia, i gestori di FEIS registrati a norma del presente regolamento e le cui attività complessive crescano successivamente fino a superare la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE e che pertanto sono soggetti all'autorizzazione delle autorità competenti del proprio Stato membro, ai sensi dell'articolo 6 della predetta direttiva, possono continuare ad avvalersi della denominazione "FEIS" per la commercializzazione di FEIS nell'Unione, purché soddisfino i requisiti sanciti dalla suddetta direttiva e continuino a soddisfare, in qualsiasi momento, determinati requisiti per potersi avvalere della denominazione "FEIS" precisati nel presente regolamento per quanto riguarda i FEIS. Ciò si applica sia ai FEIS esistenti che ai FEIS istituiti dopo il superamento della soglia.

(6)

Il presente regolamento non si applica qualora i gestori di organismi di investimento collettivo non desiderino utilizzare la denominazione di "FEIS". In tali casi, è opportuno continuare ad applicare le norme nazionali e le norme generali dell'Unione esistenti.

(7)

È necessario che il presente regolamento stabilisca norme uniformi sulla natura dei FEIS, in particolare sulle imprese di portafoglio in cui possono investire e sugli strumenti di investimento da utilizzare. Ciò è necessario affinché sia possibile tracciare una linea di demarcazione netta tra un FEIS e altri fondi di investimento alternativi che perseguono altre strategie di investimento meno specialistiche, come per esempio i rilevamenti di società, che il presente regolamento non intende promuovere.

(7 bis)

In conformità dell'obiettivo di circoscrivere con precisione gli organismi di investimento collettivo soggetti al presente regolamento e al fine di garantire che venga posto l'accento sulla fornitura di capitali alle imprese sociali, è opportuno considerare FEIS quei fondi che intendono investire in tali imprese almeno il 70 % dell'aggregato dei propri conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato. Ai FEIS non dovrebbe essere consentito di investire oltre il 30 % dell'aggregato dei propri conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato in attività che non siano investimenti ammissibili. Ciò implica che, poiché il tetto massimo dovrebbe corrispondere al 30 % in qualsiasi momento, per gli investimenti non ammissibili, è opportuno che il 70 % sia riservato agli investimenti ammissibili per l'intera durata del FEIS. Occorre calcolare le suddette soglie sulla base di importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti e delle attività di cassa e di altre disponibilità liquide. Il presente regolamento dovrebbe stabilire i dettagli necessari per il calcolo delle suddette soglie d'investimento.

(7 ter)

Per garantire la chiarezza e la certezza necessarie, occorre anche che il presente regolamento stabilisca criteri uniformi per identificare le imprese sociali come imprese di portafoglio ammissibili. In effetti, un'impresa sociale è un attore dell'economia sociale il cui principale obiettivo non è generare utili per i suoi proprietari o azionisti, ma esercitare un impatto sociale. Agisce erogando beni e servizi per il mercato e utilizza gli utili principalmente a fini sociali. È gestita in modo responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo dipendenti, clienti, consumatori e altri soggetti interessati dalle sue attività commerciali.

(7 quater)

Poiché il principale obiettivo delle imprese sociali è la realizzazione di un impatto sociale positivo piuttosto che la massimizzazione dei profitti ▐, è necessario che il presente regolamento promuova unicamente il sostegno di imprese di portafoglio ammissibili che abbiano come obiettivo ▐ la realizzazione di un impatto sociale misurabile e positivo. Tra gli impatti sociali misurabili e positivi potrebbero rientrare la fornitura di servizi agli immigrati che sono altrimenti esclusi, o il reinserimento di gruppi emarginati nel mondo del lavoro, garantendo occupazione, sostegno o formazione. Si tratta di imprese che utilizzano i profitti per realizzare il proprio obiettivo primario e che sono gestite in modo responsabile e trasparente. Nei casi in genere eccezionali in cui un'impresa di portafoglio ammissibile desideri distribuire i profitti agli azionisti o ai soci, è necessario che essa disponga di procedure e regole predefinite circa le modalità di tale distribuzione. È opportuno che tali regole specifichino che la distribuzione dei profitti non deve pregiudicare l'obiettivo sociale principale.

(8)

Le imprese sociali comprendono un'ampia gamma di imprese, costituite in forme giuridiche diverse, che forniscono servizi o merci sociali a persone vulnerabili , emarginate , svantaggiate o escluse . Tali servizi potrebbero riguardare l'accesso ad alloggi abitativi, l'assistenza sanitaria, l'assistenza per persone anziane o disabili, l'assistenza ai bambini, l'accesso al lavoro e alla formazione nonché la gestione delle dipendenze. Sono considerate imprese sociali anche le imprese che impiegano un metodo di produzione di merci o servizi che incorpora il loro obiettivo sociale ma le cui attività possono esulare dall'ambito della fornitura di merci o servizi sociali. Tali attività includono l'integrazione sociale e professionale per mezzo dell'accesso al mondo del lavoro per le persone svantaggiate, in particolare a causa di qualifiche insufficienti o di problemi sociali o professionali che determinano l'esclusione o l'emarginazione. Si tratta di attività che possono riguardare altresì la tutela dell'ambiente corredata di un impatto sociale, come ad esempio la lotta all'inquinamento, il riciclaggio e le energie rinnovabili.

(8 bis)

Il presente regolamento è finalizzato a sostenere la crescita delle imprese sociali nell'Unione. Gli investimenti nelle imprese di portafoglio ammissibili stabilite in paesi terzi possono garantire maggiori capitali per i FEIS, avvantaggiando di conseguenza le imprese sociali dell'Unione. In nessun caso, tuttavia, si dovrebbe investire in imprese di portafoglio di paesi terzi che si trovano in paradisi fiscali o in giurisdizioni non disposte a collaborare.

(8 ter)

Un FEIS non dovrebbe essere stabilito in paradisi fiscali o in giurisdizioni che non sono disposte a collaborare, come ad esempio paesi terzi caratterizzati in particolare dall'assenza di imposizione fiscale o da imposte irrisorie, dalla mancanza di adeguati accordi di cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine del gestore di FEIS e le autorità di vigilanza di il paese terzo in cui è stabilito il fondo per l'imprenditorialità sociale, o dalla mancanza di un effettivo scambio di informazioni in materia fiscale. Un FEIS non dovrebbe neppure investire in paesi o territori che presentano una qualsiasi delle suddette caratteristiche.

(8 quater)

I gestori di FEIS dovrebbero essere in grado di attrarre impegni di capitale supplementari nel corso della durata di un fondo. È opportuno tenere conto di tali impegni di capitale aggiuntivi nel corso della durata del FEIS all'atto di prevedere il prossimo investimento in attività diverse da quelle ammissibili. Gli impegni di capitale supplementari dovrebbero essere autorizzati conformemente ai criteri e subordinatamente alle condizioni stabilite nel regolamento o nei documenti costitutivi del FEIS.

(9)

In considerazione delle esigenze di finanziamento specifiche delle imprese sociali, è necessario fare chiarezza sui tipi di strumenti che un FEIS deve utilizzare per tali finanziamenti. Pertanto, il presente regolamento stabilisce norme uniformi sugli strumenti d'investimento ammissibili per un FEIS, tra cui strumenti rappresentativi di equity e quasi-equity , strumenti di debito (ad esempio pagherò e certificati di deposito) , investimenti in altri FEIS , prestiti garantiti e non garantiti, nonché sovvenzioni . Tuttavia, onde evitare una diluizione degli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili, è opportuno che i FEIS siano autorizzati unicamente a investire in altri FEIS, ove questi altri FEIS non abbiano essi stessi investito oltre il 10 % dell'aggregato dei propri conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato in altri FEIS.

(9 bis)

Le attività di base dei FEIS consistono nel garantire finanziamenti alle imprese sociali mediante investimenti primari. I FEIS non dovrebbero partecipare ad attività bancarie d'importanza sistemica esterne al comune quadro normativo prudenziale (il cosiddetto "sistema bancario ombra"), né dovrebbero basarsi sulle tipiche strategie di private equity, quali ad esempio i rilevamenti con capitale di debito.

(10)

Per assicurare la necessaria flessibilità nel portafoglio d'investimenti, i FEIS possono ▐ investire in attività diverse dagli investimenti ammissibili, sempre che tali investimenti non superino la soglia del 30 % per gli investimenti non ammissibili. È opportuno che le attività di cassa e le altre disponibilità liquide non siano prese in considerazione ai fini del calcolo di tale soglia, dal momento che le attività di cassa e le altre disponibilità liquide non vanno considerate investimenti . I FEIS dovrebbero effettuare investimenti nel loro intero portafoglio che siano coerenti con la loro strategia d'investimento etico; ad esempio, non è opportuno che investano nell'industria degli armamenti, che rischia di comportare violazioni dei diritti umani o lo scarico abusivo di rifiuti elettronici.

(11)

Per garantire che la denominazione di " FEIS " sia affidabile e facilmente riconoscibile per gli investitori dell'Unione, è necessario che il presente regolamento stabilisca che solo i gestori di FEIS che rispettino i criteri qualitativi uniformi in esso sanciti saranno autorizzati a utilizzare questa denominazione quando commercializzano i FEIS nell'Unione.

(12)

Per garantire che i FEIS abbiano un profilo distinto e identificabile idoneo al loro scopo, occorre che vi siano norme uniformi sulla composizione del portafoglio e sulle tecniche d'investimento consentite per tali fondi.

(13)

Per garantire che i FEIS non contribuiscano allo sviluppo di rischi sistemici, e ▐ che tali fondi si concentrino, nelle loro attività di investimento, sul sostegno finanziario a società di portafoglio ammissibili, è necessario che non sia consentito il ricorso alla leva finanziaria. Al gestore di FEIS ▐ dovrebbe essere soltanto consentito di contrarre prestiti, emettere strumenti rappresentativi di debito o fornire garanzie, a livello del FEIS, purché tali prestiti, strumenti rappresentativi di debito o garanzie siano coperti da impegni non richiamati e pertanto non accrescano l'esposizione del fondo oltre il livello del proprio capitale sottoscritto. In virtù di tale approccio, gli anticipi di tesoreria da parte degli investitori del FEIS che sono interamente coperti dagli impegni di capitale degli investitori in oggetto non accrescono l'esposizione del FEIS e dovrebbero pertanto essere ammessi. Inoltre, per permettere al fondo di coprire le esigenze di liquidità straordinarie che potrebbero insorgere tra i richiami di capitale impegnato dagli investitori e l'effettivo versamento del capitale sui conti del fondo, è necessario consentire l'assunzione di prestiti a breve termine, purché non superi l'entità del capitale impegnato non richiamato.

(14)

Per garantire che i FEIS siano commercializzati soltanto presso investitori che abbiano ▐ l'esperienza , le conoscenze e la competenza per adottare decisioni di investimento autonome e valutare in maniera adeguata i rischi inerenti a tali fondi, e per conservare la fiducia degli investitori nei FEIS, occorre che siano stabilite misure specifiche di salvaguardia. Pertanto, è necessario che i FEIS siano ▐ commercializzati solo presso investitori professionali o che possano essere trattati come clienti professionali ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (6) ▐. Tuttavia, per poter disporre di una base di investitori sufficientemente ampia per gli investimenti nei FEIS, è auspicabile che anche altri investitori possano avere accesso a tali fondi, inclusi gli investitori privati facoltosi con ampie disponibilità patrimoniali. Per tali investitori, occorre che siano sancite misure di salvaguardia specifiche volte a garantire che i FEIS siano commercializzati solo presso gli investitori che presentano un profilo appropriato per effettuare tali investimenti. È necessario che tali misure di salvaguardia escludano la commercializzazione attraverso l'utilizzo di piani di risparmio periodici. Inoltre, dovrebbe essere possibile per dirigenti, direttori o lavoratori addetti alla gestione di un FEIS investire nel FEIS che gestiscono, in quanto tali individui dispongono delle necessarie conoscenze per aderire a siffatti investimenti.

(15)

Per garantire che solo i gestori di FEIS che soddisfano criteri qualitativi uniformi riguardo al proprio comportamento nel mercato possano utilizzare la denominazione di " FEIS ", è necessario che il presente regolamento stabilisca norme relative alla conduzione degli affari e ai rapporti del gestore del FEIS con i suoi investitori. Per lo stesso motivo, occorre che il presente regolamento sancisca, inoltre, condizioni uniformi riguardanti la gestione di conflitti di interesse da parte di tali gestori. È necessario che tali norme richiedano anche che il gestore disponga di adeguate strutture organizzative e amministrative volte ad assicurare una corretta gestione dei conflitti di interesse.

(15 bis)

Allorché un gestore di FEIS intende delegare alcune funzioni a terzi, la sua responsabilità nei confronti di questi ultimi e dei suoi investitori non dovrebbe essere alterata da tale delega di funzioni. Inoltre, non è opportuno che il gestore di FEIS deleghi funzioni a un livello tale da non poter più essere considerato, sostanzialmente, il gestore di FEIS, diventando così una società fantasma. Occorre che il gestore di FEIS mantenga, in ogni momento, la responsabilità della corretta esecuzione delle funzioni delegate e della conformità al presente regolamento. La delega delle funzioni non dovrebbe pregiudicare l'efficacia della vigilanza del gestore di FEIS e, in particolare, non dovrebbe impedire al gestore di FEIS di agire, né ai FEIS di essere gestiti, nell'interesse ottimale degli investitori.

(16)

La creazione di impatti sociali positivi in aggiunta alla generazione di rendimenti finanziari per gli investitori è una caratteristica fondamentale dei fondi di investimento destinati alle imprese sociali, che li distingue da altre tipologie analoghe di fondi di investimento. È necessario, pertanto, che il presente regolamento disponga che i gestori di FEIS attivino procedure per ▐ la misurazione degli effetti sociali positivi che devono essere conseguiti attraverso investimenti in imprese di portafoglio ammissibili.

(16 bis)

Attualmente, i fondi che perseguono risultati o impatti sociali di norma valutano e raffrontano informazioni sulla misura in cui le imprese sociali riescono a conseguire i risultati sperati. Vi è un'ampia gamma di tipi diversi di risultati o impatti sociali che un'impresa sociale può perseguire, ragion per cui sono state sviluppate diverse modalità di identificarli e quantificarli. Ad esempio, un'impresa che si prefigge lo scopo di aiutare le persone svantaggiate può indicare il numero delle persone aiutate, a cui magari è stato offerto un lavoro che altrimenti non avrebbero mai trovato. Oppure, un'impresa che persegue l'obiettivo di migliorare la reintegrazione nella società di ex carcerati può valutare i propri risultati in termini di tasso di recidività. I fondi aiutano le imprese a preparare e a fornire informazioni sui loro obiettivi e risultati, nonché a raccoglierle per gli investitori. Sebbene le informazioni sugli impatti sociali siano alquanto importanti per gli investitori, è difficile operare un raffronto tra diverse imprese sociali e diversi fondi, sia in ragione delle differenze in termini di risultati sociali perseguiti, sia in ragione della varietà degli attuali approcci. Onde promuovere il massimo grado possibile di coerenza e comparabilità a lungo termine di tali informazioni e il massimo livello di efficienza delle procedure per ottenere tali informazioni, è auspicabile elaborare atti delegati in tale ambito. È opportuno che simili atti delegati garantiscano altresì una maggiore chiarezza per le autorità di vigilanza, i FEIS e le imprese sociali.

(17)

Per garantire l'integrità della denominazione di " FEIS ", è necessario che il presente regolamento contenga anche criteri qualitativi riguardo all'organizzazione del gestore di FEIS. Pertanto, è necessario che il presente regolamento sancisca requisiti uniformi e proporzionati all'esigenza di assicurare adeguate risorse tecniche e umane ▐.

(17 bis)

Onde garantire la gestione adeguata del FEIS e la capacità del gestore di coprire i rischi potenziali inerenti alle sue attività, è opportuno che il presente regolamento stabilisca requisiti uniformi e proporzionati affinché i gestori di FEIS mantengano un livello sufficiente di fondi propri. Il livello dei fondi propri dovrebbe essere sufficiente a garantire la continuità e la corretta gestione del FEIS

(18)

Per tutelare gli investitori, è necessario assicurare una corretta valutazione delle attività gestite dai FEIS. Pertanto, occorre che il regolamento o i documenti costitutivi dei FEIS contengano norme sulla valutazione delle attività. Questo dovrebbe garantire l'integrità e la trasparenza della valutazione.

(19)

Per garantire che i gestori di FEIS che utilizzano la denominazione di " FEIS " forniscano resoconti sufficienti in merito alle proprie attività, occorre che siano stabilite norme uniformi sulle relazioni annuali.

(20)

Per assicurare l'integrità della denominazione di " FEIS " agli occhi degli investitori, è necessario che questa denominazione sia utilizzata solo da gestori di fondi che agiscono nella totale trasparenza in termini di politica d'investimento e di obiettivi d'investimento. Occorre, pertanto, che il presente regolamento sancisca norme uniformi sui requisiti informativi nei confronti degli investitori cui è tenuto il gestore di un FEIS. Questi requisiti includono elementi che sono specifici degli investimenti in imprese sociali, in maniera tale da ottenere una maggiore coerenza e comparabilità di tali informazioni. Sono incluse informazioni sui criteri e sulle procedure utilizzati per selezionare particolari imprese di portafoglio ammissibili come obiettivi d'investimento. Sono inoltre incluse informazioni sull'impatto sociale positivo che la politica d'investimento intende conseguire e le modalità di monitoraggio e valutazione. Per assicurare la necessaria fiducia degli investitori in questo tipo di investimenti, sono inoltre incluse informazioni sulle attività del FEIS non investite in imprese di portafoglio ammissibili e sul modo in cui queste sono selezionate.

(21)

Per assicurare una vigilanza efficace sul rispetto dei requisiti uniformi contenuti nel presente regolamento, è necessario che l'autorità competente dello Stato membro d'origine vigili sulla conformità del gestore di FEIS ai requisiti uniformi sanciti nel presente regolamento. A tale scopo, è necessario che il gestore di FEIS che intenda commercializzare i propri fondi con la denominazione di " FEIS " informi delle proprie intenzioni l'autorità competente del proprio Stato membro d'origine. Occorre che l'autorità competente registri il gestore di fondi se sono state fornite tutte le informazioni necessarie e se ▐ sussistono mezzi e strutture adeguate che consentano di ottemperare ai requisiti del presente regolamento, e occorre che l'autorizzazione sia valida in tutta l'Unione.

(21 bis)

Onde agevolare un'efficiente commercializzazione di FEIS a livello transfrontaliero, è opportuno che la registrazione dei gestori avvenga con la massima sollecitudine.

(21 ter)

Se è vero che il presente regolamento include garanzie per l'uso corretto dei fondi, occorre che le autorità di vigilanza controllino che le garanzie in questione siano rispettate.

(22)

Per assicurare una vigilanza efficace sulla conformità ai criteri uniformi sanciti, è necessario che il presente regolamento contenga regole in merito alle circostanze in cui è necessario aggiornare le informazioni fornite all'autorità competente nello Stato membro d'origine.

(23)

Per una vigilanza efficace sui requisiti sanciti, occorre che il presente regolamento stabilisca anche un processo per le notifiche transfrontaliere tra le autorità di vigilanza competenti, che debba essere attivato al momento della registrazione del gestore di FEIS nel suo Stato membro d'origine.

(24)

Per assicurare condizioni di trasparenza nella commercializzazione dei FEIS in tutta l'Unione, occorre che l'Autorità europea di vigilanza ( Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ) (AESFEM) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) sia incaricata di gestire una base di dati centrale con tutti i gestori di FEIS e dei FEIS che gestiscono, che sono registrati in conformità al presente regolamento.

(24 bis)

Ove abbia motivi chiari e dimostrabili per ritenere che il gestore di FEIS violi il presente regolamento nel proprio territorio, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe informarne prontamente l'autorità competente dello Stato membro d'origine, la quale dovrebbe adottare opportune misure.

(24 ter)

Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o in ragione del mancato intervento di quest'ultima entro un ragionevole lasso di tempo, oppure poiché il gestore di FEIS persiste nell'agire in un modo che confligge chiaramente con il presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può, previa notifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine, adottare le misure adeguate che si impongono per tutelare gli investitori, tra cui la possibilità di impedire al gestore interessato di commercializzare ulteriormente i propri FEIS sul territorio dello Stato membro ospitante.

(25)

Per garantire una vigilanza efficace sul rispetto dei criteri uniformi sanciti, è necessario che il regolamento contenga un elenco dei poteri di vigilanza a disposizione delle autorità competenti.

(26)

Per assicurare che il presente regolamento sia correttamente applicato, occorre che esso preveda sanzioni e misure amministrative in caso di violazione delle sue disposizioni fondamentali, vale a dire le norme sulla composizione del portafoglio, sulle misure di salvaguardia relative all'identità degli investitori idonei e sull'utilizzo della denominazione di " FEIS " esclusivamente da parte dei gestori di FEIS registrati. Occorre che si stabilisca che la violazione di tali disposizioni fondamentali implica il divieto dell'uso della denominazione e la radiazione del gestore del fondo.

(27)

È opportuno che vi sia uno scambio di informazioni a fini di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri d'origine e ospitanti e l'AESFEM.

(28)

Un'efficace cooperazione normativa tra le entità incaricate di vigilare sulla conformità ai criteri uniformi sanciti nel presente regolamento impone che un alto grado di segreto professionale sia richiesto a tutte le autorità nazionali pertinenti e all'AESFEM.

(28 bis)

Il contributo dei FEIS alla crescita di un mercato europeo degli investimenti in ambito sociale dipenderà dall'adozione della denominazione da parte dei gestori di fondi, dal riconoscimento di tale designazione da parte degli investitori e dallo sviluppo di un solido ecosistema per le imprese sociali nell'intera Unione, che aiuti tali imprese ad avvalersi delle possibilità di finanziamento messe a disposizione. A tal fine, è opportuno che tutti i soggetti interessati, tra cui gli operatori di mercato, le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e altri organismi interessati all'interno dell'Unione, si adoperino per garantire una vasta opera di sensibilizzazione alle possibilità offerte dal presente regolamento.

(29)

È necessario che le norme tecniche nei servizi finanziari garantiscano un'armonizzazione coerente e un alto livello di vigilanza in tutta l'Unione. Sarebbe efficiente e opportuno affidare all'AESFEM, in quanto organismo con competenze altamente specialistiche, l'elaborazione dei progetti di norme tecniche di attuazione da presentare alla Commissione, qualora queste non implichino scelte politiche.

(30)

Occorre che alla Commissione sia conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione attraverso atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 ▐. È opportuno che l'AESFEM sia incaricata di elaborare i progetti delle norme tecniche di attuazione per il formato ▐ della procedura di notifica di cui al presente regolamento .

(31)

Per specificare i requisiti sanciti nel presente regolamento, occorre che sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in merito alla definizione delle tipologie di merci o servizi e dei metodi di produzione di merci o servizi che rappresentano un obiettivo sociale e delle circostanze in cui i profitti possono essere distribuiti a soci e investitori , dei tipi di conflitti di interesse che i gestori di FEIS devono evitare e delle misure da adottare al riguardo, dei dettagli delle procedure di misurazione degli impatti sociali che le imprese di portafoglio ammissibili devono realizzare e del contenuto e della forma delle informazioni agli investitori . È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti , tenendo conto di iniziative di autoregolamentazione e codici di condotta . Alle consultazioni condotte dalla Commissione durante i lavori preparatori per gli atti delegati sui dettagli delle procedure volte a misurare gli impatti sociali da conseguire dalle imprese di portafoglio ammissibili dovrebbero prendere parte i soggetti interessati del caso e l'AESFEM. In sede di preparazione ed elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(33)

Al massimo entro quattro anni dalla data in cui esso diviene applicabile, occorre sottoporre il presente regolamento a riesame, al fine di tenere conto dell'evoluzione del mercato dei FEIS. Il riesame dovrebbe prevedere altresì uno studio generale sul funzionamento delle norme del presente regolamento e sull'esperienza acquisita nell'applicarle. Sulla base di tale riesame, è necessario che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di proposte legislative.

(33 bis)

Inoltre, entro il 22 luglio 2017, occorre che la Commissione proceda a un riesame dell'interazione tra il presente regolamento e altre disposizioni a disciplina degli organismi di investimento collettivo e dei loro gestori, segnatamente quelle della direttiva 2011/61/UE. In particolare, è opportuno che il riesame in questione riguardi l'ambito di applicazione del presente regolamento, al fine di determinare l'eventuale necessità di estenderlo, onde permettere ai gestori di fondi di investimento alternativi di maggiori dimensioni di avvalersi della denominazione "FEIS". Sulla base di tale riesame, è necessario che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di proposte legislative.

(33 ter)

Nell'ambito del riesame in parola, è opportuno che la Commissione valuti eventuali ostacoli che potrebbero aver impedito l'adesione ai fondi da parte degli investitori, inclusa l'incidenza sugli investitori istituzionali di altre disposizioni normative di natura prudenziale eventualmente applicabili. Inoltre, la Commissione dovrebbe raccogliere dati in vista della valutazione del contributo del FEIS ad altri programmi dell'Unione, quali ad esempio Orizzonte 2020, anch'essi finalizzati a promuovere l'innovazione nell'Unione.

(33 quater)

Per quanto riguarda l'esame, da parte della Commissione, degli ostacoli fiscali agli investimenti transfrontalieri di venture capital, previsti nella comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2011 dal titolo "Un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti" nel contesto del riesame del presente regolamento, è opportuno che la Commissione prenda in considerazione la possibilità di procedere ad un esame equivalente di eventuali ostacoli fiscali ai fondi per l'imprenditoria sociale e valutare eventuali incentivi fiscali per promuovere questo tipo di imprenditoria nell'Unione.

(33 quinquies)

È opportuno che l'AESFEM valuti il proprio fabbisogno di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei propri poteri e obblighi ai sensi del presente regolamento e che presenti una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

(34)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, incluso il diritto di rispetto per la vita privata e familiare e la libertà d'impresa.

(35)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (8) disciplina il trattamento dei dati personali svolto negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali (9) da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati disciplina il trattamento dei dati personali svolto dall'AESFEM nell'ambito del presente regolamento e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati.

(36)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, che consiste nello sviluppare un mercato interno per i FEIS istituendo un quadro per la registrazione dei gestori di FEIS che agevoli la commercializzazione dei FEIS in tutta l'Unione, non può essere conseguito in misura adeguata dagli Stati membri e può, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere pertanto realizzato meglio a livello di Unione , quest'ultima può adottare misure conformi al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per realizzare tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento sancisce requisiti e condizioni uniformi per i gestori di organismi di investimento collettivo che intendono utilizzare la denominazione di "FEIS" in relazione alla commercializzazione di FEIS nell'Unione, contribuendo così al buon funzionamento del mercato interno.

Il presente regolamento, inoltre, stabilisce norme uniformi per la commercializzazione dei FEIS, da parte dei loro gestori, a investitori idonei in tutta l'Unione, per la composizione del portafoglio dei FEIS, per gli strumenti e le tecniche d'investimento ammissibili nonché norme su organizzazione, trasparenza e condotta dei gestori di FEIS che commercializzano i FEIS in tutta l'Unione.

Articolo 2

1.   Il presente regolamento si applica ai gestori di organismi di investimento collettivo secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), le cui attività gestite non superino complessivamente la soglia fissata all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, che sono stabiliti nell'Unione e che sono tenuti alla registrazione presso le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, purché tali gestori gestiscano portafogli di FEIS ▐.

1 bis.     I gestori di FEIS registrati ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento e le cui attività complessive crescano successivamente fino a superare la soglia fissata all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE e che pertanto sono soggetti ad autorizzazione presso le autorità competenti del proprio Stato membro di origine ai sensi dell'articolo 6 di tale direttiva, possono continuare ad avvalersi della denominazione "FEIS" per la commercializzazione di FEIS nell'Unione, purché soddisfino i requisiti sanciti dalla direttiva 2011/61/UE e continuino a rispettare, in qualsiasi momento, gli articoli 3, 5, 9, l'articolo 12, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) del presente regolamento per quanto riguarda i FEIS.

3 bis.     I gestori di FEIS registrati a norma del presente regolamento sono inoltre autorizzati a gestire OICVM soggetti ad autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/CE, a condizione che siano gestori esterni.

Articolo 3

1.   Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a)   "fondo europeo per l'imprenditoria sociale" (FEIS): un organismo di investimento collettivo che :

non preveda misure fiscali che comportino una pressione fiscale nulla o irrisoria o in cui si concedono vantaggi anche in assenza di un'effettiva attività economica e una presenza economica sostanziale nel paese terzo che offre siffatte agevolazioni fiscali;

abbia stabilito opportuni accordi di cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro d'origine del gestore del FEIS, grazie cui è possibile garantire un efficiente scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento, che consente alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni ai sensi del presente regolamento;

non figuri nell'elenco dei paesi e territori non cooperativi stilato dal Gruppo di azione finanziaria internazionale;

abbia firmato un accordo con lo Stato membro d'origine del gestore del FEIS e con qualsiasi altro Stato membro in cui si intendono commercializzare le quote o azioni del FEIS, in virtù del quale si garantisce che il paese terzo in questione rispetta pienamente le norme di cui all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali.

Le soglie di cui ai punti i) e ii) sono calcolate sulla base di importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti e delle attività di cassa e di altre disponibilità liquide;

a bis)     "costi pertinenti" :

tutti i diritti, gli oneri e le spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori e concordati fra il gestore dei FEIS e coloro che vi investono;

b)   "organismo di investimento collettivo": un FIA ai sensi della definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE ;

c)   "investimenti ammissibili": gli strumenti indicati di seguito:

emessi da un'impresa di portafoglio ammissibile e acquisiti dal FEIS direttamente dall'impresa di portafoglio ammissibile, ▐

emessi da un'impresa di portafoglio ammissibile in cambio di un titolo di equity emesso dall'impresa di portafoglio ammissibile, o

emessi da un'impresa di cui l'impresa di portafoglio ammissibile sia una società controllata con una partecipazione di maggioranza e che siano acquisiti dal FEIS in cambio di uno strumento rappresentativo di equity emesso dall'impresa di portafoglio ammissibile;

d)   "impresa di portafoglio ammissibile": un'impresa che, al momento dell'investimento da parte del FEIS, non è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione secondo quanto definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14 della direttiva 2004/39/CE ▐ e che:

non preveda misure fiscali che comportino una pressione fiscale nulla o irrisoria o in cui si concedono vantaggi anche in assenza di un'effettiva attività economica e una presenza economica sostanziale nel paese terzo che offre siffatte agevolazioni fiscali;

non figuri nell'elenco dei paesi e territori non cooperativi stilato dal Gruppo di azione finanziaria internazionale;

abbia firmato un accordo con lo Stato membro d'origine del gestore del FEIS e con ogni altro Stato membro in cui si intendono commercializzare le quote o azioni del FEIS, in virtù del quale si garantisce che il paese terzo in questione rispetta pienamente le norme di cui all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali;

▐ fornisca servizi o merci a persone vulnerabili, emarginate , svantaggiate o escluse ; ▐

▐ impieghi un metodo di produzione di merci o servizi che incorpora il proprio obiettivo sociale; oppure

fornisca sostegno finanziario esclusivamente alle imprese sociali definite nei primi due trattini;

e)   "equity": l'interessenza partecipativa in un'impresa, rappresentata da azioni o da altre forme di partecipazione al capitale dell'impresa di portafoglio ammissibile emessa per i propri investitori;

e bis)     "quasi-equity" :

qualsiasi tipo di strumento finanziario che rappresenti una combinazione di capitale e debito, in cui il rendimento dell'investimento è legato agli utili o alle perdite dell'impresa di portafoglio ammissibile e in cui il rimborso dello strumento in caso di default non è pienamente garantito;

f)   "commercializzazione": un'offerta o un collocamento diretto o indiretto a/presso investitori domiciliati o con sede legale nell'Unione su iniziativa del gestore di FEIS, o per suo conto, di quote o azioni di un FEIS che egli gestisce;

g)   "capitale impegnato": qualsiasi impegno in base al quale un investitore è obbligato, entro il termine stabilito nel regolamento o nei documenti costitutivi del FEIS, ad acquisire un'interessenza nel FEIS o a conferire capitali nel FEIS;

h)   "gestore di FEIS": una persona giuridica la cui regolare attività è la gestione di almeno un FEIS;

i)   "Stato membro d'origine": lo Stato membro dove il gestore di FEIS è stabilito ed è tenuto alla registrazione presso le autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE ;

j)   "Stato membro ospitante": lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, dove il gestore di FEIS commercializza i FEIS in conformità al presente regolamento;

k)   "autorità competente": l'autorità nazionale che lo Stato membro d'origine incarica, per legge o regolamento, di effettuare la registrazione dei gestori di organismi di investimento collettivo secondo quanto indicato all'articolo 2, paragrafo 1 ;

k bis)     "OICVM" :

un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2009/65/CE.

In relazione al primo comma, lettera h), qualora la forma giuridica del FEIS consenta la gestione interna e il consiglio di amministrazione del fondo scelga di non designare un gestore esterno, il FEIS stesso è registrato in qualità di gestore del FEIS. Un FEIS registrato in qualità di gestore interno di FEIS non può essere registrato quale gestore esterno di FEIS per altri organismi di investimento collettivo.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 24, che specifichino le tipologie di servizi o merci e i metodi di produzione di servizi o merci che incorporano un obiettivo sociale secondo quanto indicato al paragrafo 1, lettera d), punto i) del presente articolo, considerando le varie tipologie di imprese di portafoglio ammissibili e le circostanze in cui i profitti possono essere distribuiti a soci e investitori.

CAPO II

CONDIZIONI PER L'USO DELLA DENOMINAZIONE DI "FEIS"

Articolo 4

I gestori di FEIS che ottemperano ai requisiti sanciti nel presente capo sono autorizzati a utilizzare la denominazione di " FEIS " in relazione alla commercializzazione di FEIS in tutta l'Unione.

Articolo 5

1.   Il gestore di FEIS ha facoltà di utilizzare non oltre il 30 % dell'aggregato dei conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato del FEIS per l'acquisizione di attività che non sono investimenti ammissibili; la soglia del 30 % è calcolata sulla base di importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti; la detenzione ▐ di cassa e di altre disponibilità liquide non è considerata ai fini del calcolo di tale soglia, dal momento che la detenzione di cassa e di altre disponibilità liquide non va considerata alla stregua di un investimento .

2.   Il gestore di FEIS non può applicare, a livello del FEIS, metodi in grado di aumentarne l'esposizione oltre il livello del proprio capitale impegnato , sia attraverso l'assunzione di prestiti di contante o titoli, sia assumendo posizioni in strumenti derivati o attraverso altri mezzi.

2 bis.     Il gestore di FEIS può contrarre prestiti, emettere strumenti rappresentativi di debito o fornire garanzie, a livello del FEIS, soltanto se tali prestiti, strumenti rappresentativi di debito o garanzie sono coperti da impegni non richiamati.

Articolo 6

1.    I gestori di FEIS commercializzano le quote e le azioni dei FEIS gestiti esclusivamente presso gli investitori che sono considerati investitori professionali in conformità alla sezione I dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE o che possono, su richiesta, essere trattati come investitori professionali in conformità alla sezione II dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE, oppure presso altri investitori qualora:

a)

i suddetti altri investitori si impegnino a investire almeno 100 000 EUR; e

b)

i suddetti altri investitori dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno previsto .

1 bis.     Il paragrafo 1 non si applica agli investimenti effettuati da dirigenti, direttori o lavoratori che concorrono alla gestione di un gestore di FEIS allorché investono nel FEIS che gestiscono.

Articolo 7

In relazione ai FEIS da loro gestiti, i gestori:

a)

agiscono onestamente, con la ▐ competenza, la cura, la diligenza e la correttezza dovute nell'esercizio delle proprie attività;

b)

applicano politiche e procedure idonee per prevenire pratiche irregolari, per le quali sia ragionevole supporre che potrebbero incidere sugli interessi degli investitori e delle imprese di portafoglio ammissibili;

c)

conducono gli affari in modo da favorire l'impatto sociale positivo delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investono, i migliori interessi dei FEIS che gestiscono e degli investitori in detti FEIS, nonché l'integrità del mercato;

d)

applicano un livello elevato di diligenza nella selezione e nel controllo continuo degli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili e dell'impatto sociale positivo di tali imprese ;

e)

possiedono una conoscenza e una comprensione adeguate delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investono ;

e bis)

trattano gli investitori con correttezza;

e ter)

garantiscono che nessun investitore abbia un trattamento di favore, a meno che non sia previsto nel regolamento o nei documenti costitutivi del FEIS.

Articolo 7 bis

1.     Ove un gestore di FEIS intenda delegare delle funzioni a terzi, la sua responsabilità nei confronti del FEIS e dei suoi investitori non deve essere alterata da tale delega di funzioni a terzi; inoltre, il gestore in questione non deve delegare funzioni a un livello tale da non poter più essere considerato, a tutti gli effetti, il gestore del FEIS, diventando in tal modo una società fantasma.

2.     La delega delle funzioni non deve pregiudicare l'efficacia della vigilanza del gestore del FEIS e, in particolare, non deve impedirgli di agire – né impedire al FEIS di essere gestito – nell'interesse ottimale degli investitori.

Articolo 8

1.   I gestori di FEIS identificano ed evitano i conflitti di interesse e, qualora non fosse possibile evitarli, li gestiscono, li controllano e, conformemente al paragrafo 4, ne danno immediata notifica , per impedire che essi incidano negativamente sugli interessi dei FEIS e dei loro investitori e per assicurare che i FEIS che essi gestiscono siano trattati equamente.

2.   I gestori di FEIS identificano, in particolare, i conflitti di interesse che possono insorgere tra

a)

i gestori di FEIS, le persone che svolgono effettivamente l'attività di gestore di FEIS, i dipendenti o altre persone che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate dal gestore di FEIS, da un lato, e i FEIS gestiti dal gestore di FEIS o gli investitori in tali FEIS, dall'altro;

b)

il FEIS o gli investitori in tale FEIS, da un lato, e un altro FEIS gestito dallo stesso gestore di FEIS o gli investitori in tale altro FEIS, dall'altro ;

b bis)

il FEIS o i soggetti che vi investono, da un lato, e un organismo di investimento collettivo o OICVM gestito dal medesimo gestore di FEIS o chi investe in tale organismo di investimento collettivo o OICVM, dall'altro.

3.   I gestori di FEIS dispongono e gestiscono strutture organizzative e amministrative efficaci per ottemperare ai requisiti sanciti nei paragrafi 1 e 2.

4.   Sono fornite informazioni sui conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 qualora le strutture organizzative adottate dal gestore di FEIS per identificare, prevenire, gestire e controllare i conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole sicurezza, la prevenzione di rischi lesivi degli interessi degli investitori. I gestori di FEIS indicano chiaramente agli investitori la natura generale o le fonti dei conflitti di interesse prima di intraprendere attività per loro conto.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 24, che specifichino:

a)

i tipi di conflitti di interessi di cui al paragrafo 2;

b)

le misure adottate dai gestori di FEIS, in termini di strutture e procedure organizzative e amministrative, per identificare, prevenire, gestire, controllare e indicare i conflitti di interesse.

Articolo 9

1.   Per ogni FEIS che gestiscono, i gestori di FEIS impiegano procedure per misurare ▐ in quale misura le imprese di portafoglio ammissibili in cui investe il FEIS raggiungono l'impatto sociale positivo prefisso. I gestori garantiscono che tali procedure siano chiare e trasparenti e che siano corredate di indicatori che, in funzione dell'obiettivo sociale e della natura dell'impresa di portafoglio ammissibile, possono coprire uno o più dei seguenti ambiti:

a)

occupazione e mercati del lavoro;

b)

standard e diritti relativi alla qualità del lavoro;

c)

inclusione sociale e protezione di gruppi particolari; parità di trattamento e opportunità, non discriminazione;

d)

sanità pubblica e sicurezza;

e)

accesso alla protezione sociale, alla sanità e ai sistemi educativi ed effetti sugli stessi;

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 24 che specificano i dettagli delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione alle diverse imprese di portafoglio ammissibili.

Articolo 10

I gestori di FEIS dispongono in ogni momento di fondi propri sufficienti e utilizzano risorse umane e tecniche adeguate e appropriate per la corretta gestione dei FEIS.

Spetta ai gestori di FEIS garantire in qualsiasi momento di essere in grado di giustificare la sufficienza dei loro fondi propri ai fini della continuità operativa, comunicando le ragioni per cui ritengono che tali fondi siano sufficienti ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 11

1.    Le regole per la valutazione delle attività sono indicate nel regolamento o nei documenti costitutivi del FEIS e garantiscono un processo di valutazione valido e trasparente .

1 bis.     Le procedure di valutazione utilizzate assicurano che siano valutate correttamente le attività e ne sia calcolato il valore almeno una volta all'anno.

1 ter.     Onde garantire una valutazione coerente delle imprese di portafoglio ammissibili, l'AESFEM elabora linee guida che definiscono principi comuni per il trattamento degli investimenti in tali imprese, tenuto conto del loro obiettivo principale, vale a dire esercitare impatti sociali positivi quantificabili e del fatto che utilizzano i loro utili prioritariamente per produrre tali impatti.

Articolo 12

1.   Il gestore di FEIS presenta una relazione annuale all'autorità competente dello Stato membro d'origine per ciascun FEIS gestito entro 6 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. La relazione descrive la composizione del portafoglio del FEIS e le attività condotte nell'esercizio concluso e contiene altresì informazioni sugli utili del FEIS al termine della sua durata e, se del caso, sugli utili distribuiti durante tale durata. Tale relazione riporta i conti finanziari sottoposti a revisione del FEIS. Tale revisione, che va effettuata almeno una volta all'anno, conferma che il denaro e le attività sono detenute a nome del fondo e che il gestore di FEIS ha creato e tenuto registri ed effettuato controlli adeguati in merito all'esercizio di qualsiasi mandato o controllo sul denaro e sulle attività del FEIS e dei suoi investitori. La relazione annuale è prodotta in conformità ai principi di presentazione del bilancio esistenti e alle condizioni concordate tra il gestore di FEIS e gli investitori. Il gestore di FEIS presenta la relazione agli investitori su richiesta. Il gestore di FEIS e gli investitori possono concordare insieme la pubblicazione di informazioni integrative.

2.   La relazione annuale include almeno i seguenti elementi:

a)

tutti i dettagli utili sui risultati sociali complessivi realizzati dalla politica di investimento e sul metodo impiegato per misurare tali risultati;

b)

un prospetto di tutti i disinvestimenti verificatisi in relazione alle imprese di portafoglio ammissibili;

c)

una descrizione del fatto che disinvestimenti relativi alle altre attività del FEIS non investite in imprese di portafoglio ammissibili siano avvenuti o meno sulla base dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e);

d)

un riepilogo delle attività che il gestore di FEIS ha intrapreso in relazione alle imprese di portafoglio ammissibili di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera k) ;

d bis)

informazioni sulla natura e la finalità degli investimenti diversi dagli investimenti di portafoglio ammissibili di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

3.   Qualora il gestore di FEIS sia tenuto a pubblicare una relazione finanziaria annuale ai sensi della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (10) in relazione al FEIS, le informazioni indicate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere fornite separatamente o in forma di supplemento alla relazione finanziaria annuale.

Articolo 13

1.   I gestori di FEIS trasmettono informazioni chiare e comprensibili ai propri investitori, per quanto riguarda i FEIS che gestiscono , almeno sui seguenti elementi prima della loro decisione di investimento :

a)

l'identità del gestore di FEIS e degli altri fornitori di servizi ai quali ricorre il gestore di FEIS ai fini della gestione del FEIS, nonché una descrizione dei loro compiti;

a bis)

l'entità di fondi propri a disposizione del gestore del FEIS, unitamente a una dichiarazione dettagliata di quest'ultimo sulle ragioni per considera tali fondi propri sufficienti a mantenere le risorse umane e tecniche adeguate, necessarie alla corretta gestione del proprio FEIS;

b)

una descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FEIS, tra cui:

i)

i tipi di imprese di portafoglio ammissibili in cui intende investire;

ii)

qualsiasi altro FEIS in cui intende investire;

iii)

i tipi di imprese di portafoglio ammissibili nei quali intende investire qualsiasi altro FEIS di cui al punto ii);

iv)

gli investimenti non ammissibili che intende effettuare;

v)

le tecniche ▐ che intende impiegare ; e

vi)

le restrizioni applicabili agli investimenti;

c)

l'impatto sociale positivo previsto dalla politica di investimento del FEIS, incluse, se pertinenti, proiezioni ragionevoli in merito a tali risultati e informazioni sui precedenti risultati nel settore;

d)

le metodologie da utilizzare per misurare gli effetti sociali;

e)

una descrizione delle attività diverse dalle imprese di portafoglio ammissibili nonché dei processi e dei criteri adottati per selezionare tali attività, a meno che non si tratti di cassa o altre disponibilità liquide;

f)

una descrizione del profilo di rischio del FEIS e di tutti i rischi associati alle attività in cui il fondo può investire o delle tecniche di investimento che possono essere impiegate;

g)

una descrizione della procedura di valutazione del FEIS e della metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività, inclusi i metodi impiegati per la valutazione delle imprese di portafoglio ammissibili;

h)

una descrizione di tutti ▐ costi pertinenti e dei loro importi massimi ▐;

i)

una descrizione del modo in cui viene calcolata la retribuzione del gestore del FEIS;

j)

laddove disponibili, i rendimenti storici del FEIS;

k)

i servizi di sostegno alle imprese e le altre attività di sostegno fornite o disposte dal gestore di FEIS tramite terzi per facilitare lo sviluppo, la crescita o, sotto altri aspetti, le operazioni in corso delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investe il FEIS, oppure, qualora tali servizi o attività non siano previsti, una spiegazione di tale fatto;

l)

una descrizione delle procedure con cui il FEIS può modificare la propria strategia o politica di investimento, o entrambe.

2.   Tutte le informazioni indicate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Sono aggiornate e , se del caso, sottoposte regolarmente a riesame.

3.   Qualora il gestore di un FEIS sia tenuto a pubblicare un prospetto relativo al FEIS secondo quanto sancito dalla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (11), o dalla legislazione nazionale in materia di FEIS, le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere fornite separatamente o nell'ambito del prospetto.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 24, che specifichino:

a)

il contenuto delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da b), a e), e k);

b)

come presentare in modo uniforme le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da b), a e), e k), per assicurare il massimo livello di comparabilità possibile.

CAPO III

VIGILANZA E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 14

1.   I gestori di FEIS che, per la commercializzazione del proprio FEIS, intendono utilizzare la denominazione di " FEIS ", informano di tale intenzione le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine, fornendo le seguenti informazioni:

a)

l'identità delle persone che effettivamente svolgono l'attività di gestione dei FEIS;

b)

l'identità dei FEIS le cui quote o azioni sono commercializzate e le rispettive strategie di investimento;

c)

informazioni sui dispositivi adottati per ottemperare ai requisiti di cui al capo II;

d)

un elenco degli Stati membri in cui il gestore di FEIS intende commercializzare ciascun FEIS ;

d bis)

un elenco degli Stati membri e dei paesi terzi in cui il gestore del FEIS ha stabilito o intende stabilire il FEIS.

2.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine registra il gestore di FEIS solo se ha accertato che sono soddisfatte le seguenti condizioni:

-a)

le persone che si occupano di fatto della gestione del FEIS hanno i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti, anche in rapporto alle strategie di investimento perseguite dal gestore del FEIS;

a)

le informazioni di cui al paragrafo 1 sono complete;

b)

i dispositivi notificati secondo quanto stabilito al paragrafo 1, lettera c), sono idonei ad adempiere ai requisiti del capo II ;

b bis)

dall'elenco notificato in conformità del paragrafo 1, lettera d bis), si evince che tutti i FEIS sono istituiti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente regolamento.

3.   La registrazione è valida per l'intero territorio dell'Unione e consente ai gestori di FEIS di commercializzare in tutta l'Unione i FEIS utilizzando l'omonima denominazione ▐.

Articolo 15

Il gestore di FEIS aggiorna le informazioni fornite all'autorità competente dello Stato membro d'origine qualora esso intenda commercializzare:

a)

un nuovo FEIS;

b)

un FEIS esistente in uno Stato membro non indicato nell'elenco di cui all'articolo14, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 16

1.   Subito dopo la registrazione di un gestore di FEIS, l'aggiunta di un nuovo FEIS, l'aggiunta di un nuovo domicilio per lo stabilimento di un FEIS o l'aggiunta di un nuovo Stato membro in cui il gestore del FEIS intende commercializzare il FEIS, l'autorità competente dello Stato membro d'origine ne dà notifica agli Stati membri indicati in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, ▐ e all'AESFEM.

2.   Gli Stati membri ospitanti indicati in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), non impongono al gestore di FEIS registrato in conformità all'articolo 14 requisiti o procedure amministrative relativi alla commercializzazione dei suoi FEIS, né prescrivono un obbligo di approvazione prima dell'inizio di detta commercializzazione.

3.   Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato della notifica.

4.   L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro … (12).

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3 in conformità alla procedura specificata nell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 17

L'AESFEM gestisce una base di dati centrale, accessibile pubblicamente da Internet, di tutti i gestori di FEIS registrati nell'Unione conformemente al presente regolamento , nonché dei FEIS che commercializzano e dei paesi in cui sono commercializzati

Articolo 18

1.    L'autorità competente dello Stato membro d'origine vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

1 bis.     Ove l'autorità competente dello Stato membro ospitante abbia motivi chiari e dimostrabili per ritenere che il gestore del FEIS violi il presente regolamento sul proprio territorio, essa ne informa prontamente l'autorità competente dello Stato membro d'origine, la quale adotta le misure del caso.

1 ter.     Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o perché l'autorità competente dello Stato membro di origine omette di agire entro un termine ragionevole, oppure il gestore del FEIS persiste nell'agire in un modo che confligge chiaramente con il presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può, di conseguenza e dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adottare tutte le misure appropriate necessarie a tutelare gli investitori, tra cui la possibilità di impedire al gestore interessato di continuare a commercializzare il proprio FEIS sul territorio dello Stato membro ospitante.

Articolo 19

Le autorità competenti, in conformità alle leggi nazionali, detengono tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. In particolare, hanno il potere di:

a)

chiedere l'accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma, e di ricevere o acquisire copia degli stessi;

b)

imporre al gestore di FEIS di fornire informazioni immediatamente;

c)

esigere da qualsiasi persona informazioni relative alle attività del gestore del FEIS o del FEIS;

d)

eseguire ispezioni in loco con o senza preavviso;

e)

adottare misure atte ad assicurare che il gestore di FEIS continui ad adempiere alle disposizioni di cui al presente regolamento;

f)

emettere un'ordinanza per assicurare che il gestore di FEIS adempia alle disposizioni di cui al presente regolamento e desista dal reiterare qualsiasi comportamento che possa consistere in una violazione dello stesso.

Articolo 20

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni e sulle misure amministrative ▐ applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che queste vengano attuate. Le sanzioni e misure amministrative previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Entro … (13) gli Stati membri notificano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e all'AESFEM. Essi informano immediatamente la Commissione e l'AESFEM di tutte le successive modifiche.

Articolo 21

1.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine , nel rispetto del principio di proporzionalità, adotta le opportune misure di cui al paragrafo 2 qualora un gestore di FEIS:

a)

non adempia alle disposizioni che si applicano alla composizione del portafoglio in violazione dell'articolo 5;

b)

commercializzi, in violazione dell'articolo 6, le quote e le azioni di un FEIS a investitori non ammissibili ;

c)

utilizzi la denominazione di " FEIS " senza essere registrato presso l'autorità competente del proprio Stato membro d'origine, violando le disposizioni dell'articolo 14 ;

c bis)

utilizzi la denominazione "FEIS" per la commercializzazione di fondi che non sono istituiti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente regolamento;

c ter)

abbia ottenuto una registrazione mediante false dichiarazioni o tramite altre irregolarità in violazione dell'articolo 14;

c quater)

non agisca onestamente, con la competenza, la cura, la diligenza e la correttezza dovute nell'esercizio delle proprie attività, in violazione dell'articolo 7, lettera a);

c quinquies)

ometta di applicare politiche e procedure appropriate atte a prevenire pratiche irregolari in violazione dell'articolo 7, lettera b);

c sexies)

non adempia ripetutamente agli obblighi di cui all'articolo 12 relativi alla relazione annuale;

c septies)

non adempia ripetutamente all'obbligo di informare gli investitori ai sensi dell'articolo 13;

2.   Nei casi indicati al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro d'origine adotta le seguenti misure, come opportuno:

-a)

adotta misure per garantire che il gestore di FEIS si conformi all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), agli articoli 5 e 6, all'articolo 7, lettere a) e b), e agli articoli 12, 13 e 14 del presente regolamento;

a)

proibisce l'utilizzo della denominazione di " FEIS " e radia il gestore di FEIS dal registro.

3.    L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa senza indugio le autorità competenti degli Stati membri ospitanti indicati in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e l'AESFEM della radiazione del gestore di FEIS dal registro di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.

4.   Il diritto di commercializzare uno o più FEIS con la denominazione di " FEIS " nell'Unione decade con effetto immediato dalla data della decisione dell'autorità competente di cui al paragrafo 2, lettera a) ▐.

Articolo 22

1.   Le autorità competenti e l'AESFEM collaborano quando necessario per espletare i propri compiti a norma del presente regolamento , conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010 .

2.    Le autorità competenti e l'AESFEM si scambiano tutte le informazioni e la documentazione necessarie per espletare i rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010, in particolare per identificare e sanare violazioni del presente regolamento.

Articolo 22 bis

In caso di disaccordo tra le autorità competenti degli Stati membri in merito a una valutazione, un'azione o un'omissione di un'autorità competente in ambiti in cui il presente regolamento prevede la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti di più di uno Stato membro, le autorità competenti possono deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire in virtù dei poteri che le sono conferiti a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, nella misura in cui il disaccordo non riguarda l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), o l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), punto -i), del presente regolamento.

Articolo 23

1.   Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti o l'AESFEM, nonché i revisori ed esperti incaricati dalle autorità competenti o dall'AESFEM, sono tenuti all'obbligo del segreto professionale. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni è divulgata in alcun modo ad altre persone o autorità, se non in forma riepilogativa o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli gestori di FEIS e i singoli FEIS, salvo che nei casi rilevanti per il diritto penale e nei procedimenti previsti dal presente regolamento.

2.   Alle autorità competenti degli Stati membri o all'AESFEM non è impedito di scambiarsi informazioni in conformità al presente regolamento o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione applicabili ai gestori di FEIS e ai FEIS.

3.   Qualora le autorità competenti e l'AESFEM ricevano informazioni riservate in conformità al paragrafo 1, possono servirsene soltanto nell'esercizio delle proprie funzioni e ai fini di procedimenti amministrativi e giudiziari.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite al presente articolo.

2.   La delega di poteri di cui ▐ all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 4, è conferita alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere … (14). La Commissione redige una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima del termine dei quattro anni. La delega di poteri è prorogata tacitamente per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano al più tardi tre mesi prima della fine di ciascun periodo.

3.   La delega di poteri di cui ▐ all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 2 e all'articolo 13, paragrafo 4 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Un atto delegato adottato entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni entro tre mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 25

1.   Al massimo entro 4 anni dalla data di applicazione, la Commissione riesamina il presente regolamento. Tale riesame prevede uno studio generale sul funzionamento delle norme del presente regolamento e sull'esperienza acquisita nell'applicarle, in particolare:

a)

sulla misura in cui la denominazione di " FEIS " è stata utilizzata dai gestori di FEIS in diversi Stati membri, internamente o su base transfrontaliera;

a bis)

sulla localizzazione geografica dei FEIS e sulla necessità o meno di misure supplementari per garantire che i FEIS siano istituiti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto -iii);

a ter)

sulla distribuzione geografica e settoriale degli investimenti effettuati dai FEIS;

b)

sull'uso dei diversi investimenti ammissibili da parte dei FEIS e il modo in cui questo ha inciso sullo sviluppo delle imprese sociali nell'Unione;

b bis)

sull'opportunità di istituire un marchio europeo per le "imprese sociali";

b ter)

sulla possibilità di estendere la commercializzazione dei FEIS presso gli investitori al dettaglio ;

c)

sull'applicazione pratica dei criteri per l'identificazione delle imprese di portafoglio ammissibili , il relativo impatto sullo sviluppo delle imprese sociali nell'Unione e il loro impatto sociale positivo ;

c bis)

un'analisi delle procedure attuate dai gestori di FEIS al fine di misurare l'impatto sociale positivo prodotto dalle imprese di portafoglio ammissibili, di cui all'articolo 9, e una valutazione della fattibilità di introdurre norme armonizzate atte a misurare l'impatto sociale a livello di Unione in maniera coerente con la politica sociale dell'Unione;

c ter)

sull'opportunità di integrare il presente regolamento con un regime del depositario;

c quater)

sull'opportunità di includere i FEIS tra le attività ammissibili di cui alla direttiva 2009/65/CE;

c quinquies)

sull'adeguatezza dei requisiti in materia di informazione a norma dell'articolo 13, in particolare in merito al fatto che siano sufficienti a consentire agli investitori di prendere decisioni di investimento informate;

c sexies)

sull'esame di eventuali ostacoli fiscali ai fondi per l'imprenditoria sociale e sulla valutazione di eventuali incentivi fiscali intesi a incoraggiare questo tipo di imprenditoria nell'Unione;

c septies)

sulla valutazione di eventuali ostacoli che potrebbero aver impedito agli investitori di ricorrere ai fondi, inclusa l'incidenza sugli investitori istituzionali di altre disposizioni normative dell'Unione di natura prudenziale.

2.    In seguito al riesame di cui al paragrafo 1 e dopo aver consultato l'AESFEM, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se opportuno, di una proposta legislativa.

Articolo 25 bis

1.     Entro il 22 luglio 2017 la Commissione procede a un riesame dell'interazione tra il presente regolamento e altre disposizioni a disciplina degli organismi di investimento collettivo e dei loro gestori, segnatamente quelle della direttiva 2011/61/UE. Il riesame verte sull'ambito di applicazione del presente regolamento ed è inteso a raccogliere dati al fine di determinare l'eventuale necessità di ampliarlo affinché vi rientrino anche i gestori di FEIS le cui attività totali oltrepassano la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per divenire gestori di FEIS.

2.     Previo riesame di cui al paragrafo 1 e dopo aver consultato l'AESFEM, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se opportuno, di una proposta legislativa.

Articolo 26

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica dal 22 luglio 2013, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 9, paragrafo 2 e dell'articolo 13, paragrafo 4, che si applicano dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 175 del 19.6.2012, pag. 11.

(2)  GU C 229 del 31.7.2012, pag. 55.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del …

(4)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

(5)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.

(6)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(7)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(8)  GU L 281 del 23.11.1995 pag. 31.

(9)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(10)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(11)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(12)   Nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(13)  24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(14)  Entrata in vigore del presente regolamento.


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/280


Giovedì 13 settembre 2012
Fondi europei di venture capital ***I

P7_TA(2012)0346

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 settembre 2012, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei di venture capital (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD)) (1)

2013/C 353 E/50

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[Emendamento n. 2]

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (2)

alla proposta della Commissione


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0193/2012).

(2)  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▐.


Giovedì 13 settembre 2012
REGOLAMENTO (UE) No …/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai fondi europei di venture capital

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il venture capital finanzia imprese che sono generalmente molto piccole, nelle fasi iniziali della propria esistenza societaria e che mostrano forti potenzialità di crescita ed espansione. Inoltre, i fondi di venture capital forniscono alle imprese competenze e conoscenze preziose, contatti d'affari e consulenza strategica e sul patrimonio di marca. Fornendo finanziamenti e consulenza a queste imprese, i fondi di venture capital stimolano la crescita economica, contribuiscono alla creazione di posti di lavoro e alla mobilitazione di capitali, favoriscono la creazione e lo sviluppo di imprese innovative, incrementano i loro investimenti in ricerca e sviluppo e favoriscono imprenditorialità, innovazione e competitività , iscrivendosi nel quadro degli obiettivi della Strategia UE 2020 e delle sfide di lungo periodo degli Stati membri, come quelle individuate nella relazione (Global Trends 2030) del Sistema europeo di analisi politica e strategica (ESPAS) .

(2)

È necessario stabilire un quadro comune di norme riguardo all'utilizzo della denominazione di "Fondo europeo di venture capital" ("FEVC") , con particolare riferimento alla composizione del portafoglio dei fondi che operano sotto tale denominazione, agli obiettivi di investimento ammissibili, agli strumenti di investimento che essi possono impiegare e alle categorie di investitori che possono investire in tali fondi in virtù di norme uniformi nell'Unione. In assenza di tale quadro comune, c'è il rischio che gli Stati membri adottino misure divergenti a livello nazionale, che si ripercuotono direttamente, ostacolandolo, sul buon funzionamento del mercato interno, poiché i fondi di venture capital che desiderano operare in tutta l'Unione sarebbero soggetti a norme diverse nei diversi Stati membri. Inoltre, la presenza di requisiti qualitativi divergenti sulla composizione del portafoglio, sugli obiettivi di investimento ammissibili e sugli investitori idonei potrebbe determinare diversi livelli di protezione degli investitori e generare confusione riguardo alla proposta di investimento associata a un "FEVC" . Ancora, è opportuno che gli investitori siano in grado di confrontare le proposte di investimento di fondi di venture capital diversi. È necessario eliminare gli ostacoli significativi alla raccolta di capitale transfrontaliera da parte dei fondi di venture capital ed evitare distorsioni competitive tra tali fondi; occorre inoltre impedire la comparsa, in futuro, di ulteriori possibili ostacoli agli scambi e di distorsioni competitive rilevanti. Di conseguenza, la base giuridica appropriata è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, interpretato ai sensi della relativa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(3)

È necessario adottare un regolamento che stabilisca norme uniformi applicabili ai fondi europei di venture capital che desiderano raccogliere capitale in tutta l'Unione con la denominazione di " FEVC ", e che imponga obblighi corrispondenti ai loro gestori in tutti gli Stati membri. È necessario che tali disposizioni assicurino la fiducia degli investitori che desiderano investire in tali fondi.

(4)

La definizione di requisiti qualitativi per l'utilizzo della denominazione di " FEVC " sotto forma di regolamento assicurerebbe l'applicazione diretta di tali requisiti ai gestori di organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali utilizzando tale denominazione. Ciò garantirebbe condizioni uniformi per l'utilizzo di tale denominazione atte a impedire l'insorgere di requisiti nazionali contrastanti a seguito del recepimento di una direttiva. Il regolamento dovrebbe prevedere che i gestori di organismi di investimento collettivo che utilizzano tale denominazione debbano rispettare le stesse regole in tutta l'Unione, incrementando così anche la fiducia degli investitori che desiderano investire in fondi di venture capital. Un regolamento ridurrebbe anche la complessità normativa e il costo, a carico del gestore, connesso alla conformità alle spesso contrastanti normative nazionali che disciplinano tali fondi, soprattutto con riferimento a quei gestori che desiderano raccogliere capitali su base transfrontaliera. Un regolamento contribuirebbe anche all'eliminazione di distorsioni competitive.

(4 bis)

Come dichiarato nella comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2011 dal titolo "Un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti", nel 2012 la Commissione completerà la disamina degli ostacoli di natura fiscale agli investimenti transfrontalieri di venture capital e si propone di presentare, nel 2013, soluzioni volte a eliminare gli ostacoli e a prevenire, al contempo, elusione ed evasione fiscale.

(4 ter)

Occorre prevedere la possibilità che un fondo di venture capital qualificato sia gestito internamente o esternamente. Qualora sia gestito internamente, il fondo di venture capital qualificato è anche il gestore ed è pertanto tenuto a rispettare tutti i requisiti per i gestori di fondi di venture capital qualificati di cui al presente regolamento e ad essere registrato come tale. È tuttavia necessario non consentire che un fondo di venture capital qualificato gestito internamente sia il gestore esterno di altri organismi di investimento collettivo o OICVM.

(5)

Per chiarire la relazione tra il presente regolamento e altre norme dell'Unione sugli organismi di investimento collettivo e sui loro gestori, è necessario stabilire che il presente regolamento sia applicato solo ai gestori di organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (4), che sono stabiliti nell'Unione e sono registrati presso l'autorità competente nel proprio Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi (5), purché tali gestori gestiscano portafogli di fondi di venture capital qualificati . Tuttavia, occorre autorizzare i gestori di fondi di venture capital che sono registrati a norma del presente regolamento e che sono gestori esterni a gestire anche OICVM soggetti ad autorizzazione a norma della direttiva 2009/65/CE.

(5 bis)

Inoltre, ▐ il presente regolamento si applica solo ai gestori degli organismi di investimento collettivo le cui attività gestite non superino complessivamente la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) , della direttiva 2011/61/UE. Ciò significa che il calcolo della soglia ai fini del presente regolamento segue il calcolo della soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE.

(5 ter)

Tuttavia, i gestori di fondi di venture capital registrati a norma del presente regolamento le cui attività superino complessivamente la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, e che pertanto, in base all'articolo 6 di tale direttiva, divengono soggetti ad autorizzazione da parte delle autorità competenti del loro Stato membro d'origine, possono continuare a servirsi della denominazione di "FEVC" in relazione alla commercializzazione di fondi di venture capital qualificati nell'Unione, a condizione che, in relazione a questi fondi, continuino costantemente a rispettare i requisiti di cui alla direttiva citata nonché a determinati requisiti per l'utilizzo della denominazione di "FEVC" specificati nel presente regolamento. Ciò si applica sia ai fondi di venture capital qualificati esistenti che a quelli stabiliti dopo il superamento della soglia.

(6)

Il presente regolamento non si applica qualora i gestori di organismi di investimento collettivo non desiderino utilizzare la denominazione di " FEVC ". In tali casi, è opportuno continuare ad applicare le norme nazionali e le norme generali dell'Unione esistenti.

(7)

È necessario che il presente regolamento stabilisca norme uniformi sulla natura dei fondi di venture capital, in particolare sulle imprese di portafoglio in cui possono investire e sugli strumenti di investimento da utilizzare. Ciò è necessario affinché sia possibile tracciare una linea di demarcazione netta tra un fondo di venture capital qualificato e altri fondi di investimento alternativi che assumono altre strategie di investimento meno specialistiche, come per esempio le acquisizioni o gli investimenti immobiliari speculativi, che il presente regolamento non intende promuovere .

(8)

In linea con l'obiettivo di circoscrivere con precisione gli organismi di investimento collettivo contemplati dal presente regolamento e al fine di assicurare che essi si concentrino sull'erogazione di capitali alle piccole imprese nelle fasi iniziali della loro esistenza societaria, i fondi di venture capital qualificati dovrebbero essere i fondi che intendono investire almeno il 70 % dell'aggregato dei propri conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato ▐ in tali imprese ▐. Occorre non consentire al fondo di venture capital qualificato di investire oltre il 30 % dell'aggregato dei propri conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato in attività diverse dagli investimenti ammissibili. Ciò significa che mentre è opportuno che il 30 % corrisponda al limite massimo per gli investimenti non ammissibili, è necessario che il 70 % degli investimenti sia ammissibile durante il ciclo di vita del fondo di venture capital qualificato. Tali limiti vanno calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutti i pertinenti costi e della detenzione di cassa e altre disponibilità liquide. Occorre stabilire nel presente regolamento i dettagli necessari per il calcolo dei limiti di investimento citati.

(8 bis)

L'obiettivo del presente regolamento è di sostenere la crescita e l'innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI) dell'Unione. Gli investimenti nelle imprese di portafoglio ammissibili stabilite nei paesi terzi possono apportare più capitale ai fondi di venture capital qualificati e quindi favorire le PMI nell'Unione. Tuttavia, in nessun caso vanno operati investimenti in imprese di portafoglio di paesi terzi che si trovano in paradisi fiscali o giurisdizioni non cooperative.

(8 ter)

È opportuno che un fondo di venture capital qualificato non sia stabilito in paradisi fiscali o giurisdizioni non cooperative, quali paesi terzi caratterizzati in particolare da una tassazione nulla o nominale, dall'assenza di adeguati accordi di cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine del gestore del fondo di venture capital e le autorità di vigilanza del paese terzo in cui il fondo di venture capital qualificato è stabilito, o dalla mancanza di uno scambio di informazioni efficace in materia fiscale. È inoltre necessario che un fondo di venture capital qualificato non investa in giurisdizioni che presentano una o più delle caratteristiche di cui sopra.

(8 quater)

I gestori di un fondo di venture capital qualificato devono essere in grado di attrarre impegni di capitale aggiuntivi durante il ciclo di vita del fondo. Tali impegni di capitale aggiuntivi durante il ciclo di vita del fondo di venture capital qualificato vanno tenuti in considerazione al momento di decidere l'investimento successivo in attività che non siano qualificate. Gli impegni di capitale aggiuntivi vanno consentiti conformemente ai criteri e alle condizioni di cui al regolamento o agli atti costitutivi del fondo.

(8 quinquies)

È opportuno che gli investimenti ammissibili siano sotto forma di strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity. Gli strumenti di quasi-equity comprendono gli strumenti finanziari, che rappresentano una combinazione di equity e debito, in cui il rendimento dell'investimento è legato ai profitti o alle perdite dell'impresa di portafoglio ammissibile e in cui il rimborso dello strumento in caso di default non è pienamente garantito. Appartengono a tale categoria una varietà di strumenti finanziari come i prestiti subordinati, le partecipazioni senza diritto di voto, i prestiti partecipativi, i diritti di partecipazione agli utili, le obbligazioni convertibili e le obbligazioni cum warrant. A integrazione degli strumenti di equity o quasi-equity, ma non in sostituzione ad essi, è opportuno consentire prestiti garantiti e non garantiti, ad esempio finanziamenti ponte, concessi dal fondo di venture capital qualificato a un'impresa di portafoglio ammissibile nella quale il fondo di venture capital qualificato detiene già investimenti ammissibili, a condizione che non oltre il 30 per cento dell'aggregato dei conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato del fondo sia utilizzato per tali prestiti. Inoltre, al fine di rispecchiare le prassi commerciali esistenti del mercato del venture capital, è necessario consentire ai fondi di venture capital qualificati di acquistare i titoli azionari esistenti di un'impresa di portafoglio ammissibile da attuali azionisti di tale impresa. Ai fini di garantire le massime opportunità di raccolta di capitale, occorre altresì permettere gli investimenti in altri fondi di venture capital qualificati. Per evitare di diluire gli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili, occorre permettere ai fondi di venture capital qualificati di investire in altri fondi di venture capital qualificati, a condizione che questi ultimi non abbiano investito a loro volta oltre il 10 per cento dell'aggregato dei conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato in altri fondi di venture capital qualificati.

(8 sexies)

L'attività primaria dei fondi di venture capital è fornire finanziamenti alle PMI mediante investimenti primari. È opportuno che i fondi di venture capital non partecipino ad attività bancarie di importanza sistemica esterne al comune quadro normativo prudenziale (il cosiddetto "sistema bancario ombra"), né si basino sulle tipiche strategie di private equity, come la rilevazione con capitale di prestito.

(8 septies)

In linea con la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, il presente regolamento mira a promuovere gli investimenti in venture capital nelle PMI innovative ancorate all'economia reale. Occorre pertanto escludere della definizione di imprese di portafoglio ammissibili di cui al presente regolamento gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione mista.

(9)

Per attuare misure di salvaguardia essenziali che distinguano i fondi di venture capital qualificati ai sensi del presente regolamento dalla più ampia categoria di fondi di investimento alternativi che negoziano titoli emessi sui mercati secondari, è necessario stabilire norme affinché i fondi di venture capital qualificati effettuino investimenti principalmente in strumenti finanziari emessi direttamente.

(10)

Per permettere ai gestori di fondi di venture capital una certa flessibilità nella gestione degli investimenti e della liquidità dei loro fondi di venture capital qualificati, occorre consentire la negoziazione , ad esempio di azioni o partecipazioni in imprese di portafoglio non ammissibili o acquisizioni di investimenti non ammissibili, fino alla soglia massima del 30 % dell'aggregato dei conferimenti di capitale e degli investimenti di capitale non richiamato. ▐

(11)

Per garantire che la denominazione di " FEVC " sia affidabile e facilmente riconoscibile per gli investitori nell'Unione, è necessario che il presente regolamento stabilisca che solo i gestori di fondi di venture capital che rispettino i criteri qualitativi uniformi in esso sanciti saranno autorizzati a utilizzare la denominazione di " FEVC " quando commercializzano fondi di venture capital qualificati nell'Unione.

(12)

Per garantire che i fondi di venture capital qualificati abbiano un profilo distinto e identificabile idoneo al loro scopo, occorre che vi siano norme uniformi sulla composizione del portafoglio e sulle tecniche d'investimento consentite per tali fondi qualificati.

(13)

Per garantire che i fondi di venture capital qualificati non contribuiscano allo sviluppo di rischi sistemici, e ▐ che tali fondi si concentrino, nelle loro attività di investimento, sul sostegno finanziario a imprese di portafoglio ammissibili, è necessario che non sia consentito l'uso di prestiti ▐ con leva finanziaria. Occorre consentire al gestore di fondi di venture capital di contrarre prestiti, emettere strumenti rappresentativi di debito o fornire garanzie, a livello del fondo di venture capital qualificato, solo se tali prestiti, strumenti rappresentativi di debito o garanzie sono coperti da impegni non richiamati e non accrescono pertanto l'esposizione del fondo oltre il livello del suo capitale impegnato. Seguendo tale approccio, gli anticipi di cassa da parte degli investitori del fondo di venture capital qualificato che sono pienamente coperti da impegni di capitale da parte di tali investitori non accrescono l'esposizione del fondo di venture capital qualificato e vanno pertanto consentiti. Inoltre , per permettere al fondo di coprire le esigenze di liquidità straordinarie che potrebbero verificarsi tra i richiami di capitale impegnato dagli investitori e l'effettivo versamento del capitale sui conti del fondo, è necessario consentire l'assunzione di prestiti a breve termine , a condizione che non superino il capitale impegnato non richiamato .

(14)

Per garantire che i fondi di venture capital qualificati siano commercializzati soltanto presso investitori che abbiano ▐ l'esperienza, la competenza, e la capacità di assumere decisioni autonome di investimento e valutare adeguatamente i rischi inerenti a tali fondi, e per conservare la fiducia degli investitori nei fondi di venture capital qualificati, occorre che siano stabilite misure specifiche di salvaguardia. Pertanto, è necessario che i fondi di venture capital qualificati siano ▐ commercializzati solo presso investitori professionali o che possano essere trattati come clienti professionali ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (6) ▐. Tuttavia, per poter disporre di una base di investitori sufficientemente ampia per gli investimenti nei fondi di venture capital qualificati , è auspicabile che anche altri investitori possano avere accesso a tali fondi, inclusi gli investitori privati facoltosi con ampie disponibilità patrimoniali. Per tali investitori, occorre che siano sancite misure di salvaguardia specifiche volte a garantire che i fondi di venture capital qualificati siano commercializzati solo presso gli investitori che presentano un profilo appropriato per effettuare tali investimenti. È necessario che tali misure di salvaguardia escludano la commercializzazione attraverso l'utilizzo di piani di risparmio periodici. Deve inoltre essere prevista la possibilità di investimenti effettuati da alti dirigenti, direttori o dipendenti coinvolti nella gestione di fondi di venture capital quando si tratta di investimenti nel fondo di venture capital qualificato da essi gestito, essendo tali persone sufficientemente ben informate per partecipare a investimenti in venture capital.

(15)

Per garantire che solo i gestori di fondi di venture capital che soddisfano criteri qualitativi uniformi riguardo al proprio comportamento nel mercato possano utilizzare la denominazione di " FEVC ", è necessario che il presente regolamento stabilisca norme relative alla conduzione degli affari e ai rapporti del gestore del fondo di venture capital con i suoi investitori. Per lo stesso motivo, occorre che il presente regolamento sancisca, inoltre, condizioni uniformi riguardanti la gestione di conflitti di interesse da parte di tali gestori. È necessario che tali norme richiedano anche che il gestore disponga di adeguate strutture organizzative e amministrative volte ad assicurare una corretta gestione dei conflitti di interesse.

(15 bis)

Qualora un gestore di fondi di venture capital intenda delegare a terzi alcune funzioni, occorre che la sua responsabilità nei confronti di suddetti fondi e dei suoi investitori non sia alterata dalla delega di funzioni a terzi da parte del gestore di fondi di venture capital. Inoltre è opportuno che il gestore non deleghi funzioni in misura tale da non poter più essere considerato, sostanzialmente, come gestore del fondo di venture capital qualificato e da divenire una società fantasma. È necessario che il gestore del fondo di venture capital mantenga, in ogni momento, la responsabilità della corretta esecuzione delle funzioni delegate e della conformità al presente regolamento. La delega di funzioni non deve pregiudicare l'efficacia della vigilanza del gestore di fondi di venture capital e, in particolare, non deve impedire al gestore di agire, né ai fondi di venture capital qualificati di essere gestiti, nei migliori interessi degli investitori.

(16)

Per garantire l'integrità della denominazione di " FEVC ", è necessario che il presente regolamento contenga anche criteri qualitativi riguardo all'organizzazione del gestore di fondi di venture capital. Pertanto, è necessario che il presente regolamento sancisca requisiti uniformi e proporzionati all'esigenza di assicurare adeguate risorse tecniche e umane ▐.

(16 bis)

Al fine di garantire la corretta gestione del fondo di venture capital qualificato e la capacità del gestore di coprire i potenziali rischi derivanti dalle sue attività, è necessario che il presente regolamento sancisca requisiti uniformi e proporzionati affinché i gestori di fondi di venture capital mantengano fondi propri sufficienti. L'importo di tali fondi propri deve essere tale da assicurare la continuità e la corretta gestione del fondo di venture capital qualificato.

(17)

Per tutelare gli investitori, è necessario assicurare una corretta valutazione delle attività gestite dai fondi di venture capital qualificati. Pertanto, occorre che il regolamento o gli atti costitutivi dei fondi di venture capital qualificati contengano norme sulla valutazione delle attività. Questo dovrebbe garantire l'integrità e la trasparenza della valutazione.

(18)

Per garantire che i gestori di fondi di venture capital che utilizzano la denominazione di " FEVC " forniscano resoconti sufficienti in merito alle proprie attività, occorre che siano stabilite norme uniformi sulle relazioni annuali.

(19)

Per assicurare l'integrità della denominazione " FEVC " agli occhi degli investitori, è necessario che questa denominazione sia utilizzata solo da gestori di fondi che agiscono nella totale trasparenza in termini di politica d'investimento e di obiettivi d'investimento. Occorre, pertanto, che il presente regolamento sancisca norme uniformi sui requisiti informativi nei confronti degli investitori cui è tenuto il gestore di fondi di venture capital. In particolare, è necessario che vi siano obblighi informativi pre-contrattuali relativi alla strategia e agli obiettivi dei fondi di venture capital qualificati, agli strumenti di investimento utilizzati, alle informazioni sui costi e sugli oneri associati nonché al profilo di rischio/rendimento dell'investimento proposto da un fondo qualificato. In vista del conseguimento di un elevato livello di trasparenza, è opportuno che tali requisiti informativi comprendano informazioni sulle modalità di calcolo della retribuzione del gestore di fondi di venture capital.

(20)

Per assicurare una vigilanza efficace sul rispetto dei requisiti uniformi contenuti nel presente regolamento, è necessario che l'autorità competente dello Stato membro d'origine vigili sulla conformità del gestore di fondi di venture capital ai requisiti uniformi sanciti nel presente regolamento. A tale scopo, è necessario che il gestore di fondi di venture capital qualificati che intenda commercializzare i propri fondi con la denominazione " FEVC " informi delle proprie intenzioni l'autorità competente del proprio Stato membro d'origine. Occorre che l'autorità competente registri il gestore del fondo se sono state fornite tutte le informazioni necessarie e se sussistono mezzi e strutture adeguate che consentano di ottemperare ai requisiti del presente regolamento, e occorre che la registrazione sia valida in tutta l'Unione.

(20 bis)

Al fine di facilitare l'efficiente commercializzazione transfrontaliera di fondi di venture capital qualificati, occorre che la registrazione del gestore avvenga quanto prima.

(20 ter)

Anche se nel presente regolamento sono previste garanzie per verificare l'uso corretto dei fondi, occorre al riguardo un'azione di vigilanza da parte delle autorità competenti per garantire che tali garanzie siano rispettate.

(21)

Per assicurare una vigilanza efficace sulla conformità ai criteri uniformi sanciti, è necessario che il presente regolamento contenga regole in merito alle circostanze in cui è necessario aggiornare le informazioni fornite all'autorità competente nello Stato membro d'origine.

(22)

Per garantire una vigilanza efficace sul rispetto dei requisiti sanciti, occorre che il presente regolamento stabilisca anche un processo per le notifiche transfrontaliere tra le autorità di vigilanza competenti, che debba essere attivato al momento della registrazione del gestore di fondi di venture capital nel suo Stato membro d'origine.

(23)

Per assicurare condizioni di trasparenza nella commercializzazione di fondi di venture capital qualificati in tutta l'Unione, occorre che l'Autorità europea di vigilanza ( Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ) ("AESFEM"), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio  (7) , sia incaricata di gestire una base di dati centrale con tutti i gestori di fondi di venture capital qualificati e i fondi di venture capital qualificati che essi gestiscono registrati in conformità al presente regolamento.

(23 bis)

Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha chiari e dimostrabili motivi per ritenere che il gestore di fondi di venture capital violi il presente regolamento nel proprio territorio, è necessario che informi prontamente l'autorità competente dello Stato membro d'origine, e che quest'ultima adotti idonei provvedimenti.

(23 ter)

Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o per via del mancato intervento da parte di predetta autorità entro un termine ragionevole, il gestore del fondo di venture capital persiste nell'agire in un modo che viola chiaramente il presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può conseguentemente, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adottare tutti i provvedimenti necessari per tutelare gli investitori, tra cui la possibilità di impedire al gestore interessato di commercializzare ulteriormente i suoi fondi di venture capital nel territorio dello Stato membro ospitante.

(24)

Per garantire una vigilanza efficace sul rispetto dei criteri uniformi sanciti, è necessario che il regolamento contenga un elenco dei poteri di vigilanza a disposizione delle autorità competenti.

(25)

Per assicurare che il presente regolamento sia correttamente applicato, occorre che esso preveda misure e sanzioni amministrative in caso di violazione delle sue disposizioni fondamentali, vale a dire le norme sulla composizione del portafoglio, sulle misure di salvaguardia relative all'identità degli investitori idonei e sull'utilizzo della denominazione di " FEVC " esclusivamente da parte dei gestori di fondi di venture capital registrati. Occorre che si stabilisca che la violazione di tali disposizioni fondamentali implica il divieto dell'uso della denominazione e la radiazione del gestore di fondi di venture capital.

(26)

È opportuno che vi sia uno scambio di informazioni a fini di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri d'origine e ospitanti e l'AESFEM.

(27)

Un'efficace cooperazione normativa tra le entità incaricate di vigilare sulla conformità ai criteri uniformi sanciti nel presente regolamento impone che un alto grado di segreto professionale sia richiesto a tutte le autorità nazionali pertinenti e all'AESFEM.

(28)

È necessario che le norme tecniche nei servizi finanziari garantiscano un'armonizzazione coerente e un alto livello di vigilanza in tutta l'Unione. Sarebbe efficiente e opportuno affidare all'AESFEM, in quanto organismo con competenze altamente specialistiche, l'elaborazione dei progetti di norme tecniche di attuazione da presentare alla Commissione, qualora queste non implichino scelte politiche.

(29)

Occorre che alla Commissione sia conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione attraverso atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (8) ▐. È opportuno che l'AESFEM sia incaricata di elaborare i progetti delle norme tecniche di attuazione per il formato ▐ della procedura di notifica di cui al presente regolamento .

(30)

Per specificare i requisiti sanciti nel presente regolamento, occorre che sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in merito ▐ ai tipi di conflitti di interesse che i gestori di fondi di venture capital devono evitare e delle misure da adottare al riguardo. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti. Occorre che la Commissione, al momento della preparazione e della redazione degli atti delegati, garantisca una trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(32)

Al massimo entro quattro anni dalla data in cui esso diviene applicabile, occorre sottoporre il presente regolamento a riesame, al fine di tenere conto dell'evoluzione del mercato del venture capital. Occorre che tale riesame preveda uno studio generale sul funzionamento delle norme del presente regolamento e sull'esperienza acquisita nell'applicarle. Sulla base di tale riesame, la Commissione è tenuta a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di proposte ▐ legislative.

(32 bis)

È inoltre necessario che, entro il 22 luglio 2017, la Commissione avvii un riesame dell'interazione tra il presente regolamento e altre norme sugli organismi di investimento collettivo e sui loro gestori, in particolare quelle di cui alla direttiva 2011/61/UE. Occorre che tale riesame riguardi in particolare l'ambito di applicazione del presente regolamento e valuti l'eventuale necessità di estenderlo per consentire a più gestori di fondi di investimento alternativi di utilizzare la denominazione "FEVC". Sulla base di tale riesame, la Commissione è tenuta a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di proposte legislative.

(32 ter)

Nel contesto di tale riesame, occorre che la Commissione valuti eventuali ostacoli che potrebbero avere impedito l'assorbimento dei fondi da parte degli investitori, compreso l'impatto sugli investitori istituzionali di altre disposizioni di natura prudenziale che potrebbero applicarsi ad essi. È inoltre necessario che la Commissione raccolga dati per valutare il contributo di FEVC ad altri programmi dell'Unione, ad esempio Orizzonte 2020, che intendono sostenere l'innovazione nell'Unione.

(32 quater)

Alla luce della comunicazione della Commissione dal titolo "Un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti" e della comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2010 dal titolo "Iniziativa faro europea 2020 - L'Unione dell'innovazione", è importante garantire l'efficacia dei sistemi pubblici adottati nell'Unione per sostenere il mercato del venture capital nonché il coordinamento e la coerenza reciproca delle diverse politiche dell'Unione finalizzate a promuovere l'innovazione, tra cui le politiche in materia di concorrenza e di ricerca. Un fattore chiave delle politiche dell'Unione sull'innovazione e la crescita è la tecnologia verde, tenuto conto dell'obiettivo di fare dell'Unione il leader mondiale in materia di crescita intelligente e sostenibile ed efficienza energetica e delle risorse, anche per quanto concerne il finanziamento delle PMI. In sede di riesame del presente regolamento sarà importante valutare il suo impatto sui progressi compiuti per conseguire questo obiettivo.

(32 quinquies)

È necessario che l'AESFEM valuti il proprio fabbisogno di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei suoi poteri e obblighi in conformità del presente regolamento e presenti una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

(32 sexies)

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) investe, tra l'altro, in fondi di venture capital in tutta l'Unione. Le misure del presente regolamento finalizzate a consentire di identificare facilmente i fondi di venture capital con caratteristiche comuni definite dovrebbero aiutare il FEI ad identificare i fondi oggetto del presente regolamento come possibili obiettivi d'investimento. Occorre pertanto incoraggiare il FEI a investire in fondi europei di venture capital.

(33)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, incluso il diritto di rispetto per la vita privata e familiare (articolo 7) e la libertà d'impresa (articolo 16).

(34)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (9) disciplina il trattamento dei dati personali svolto negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali (10) dati disciplina il trattamento dei dati personali svolto dall'AESFEM nell'ambito del presente regolamento e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati.

(35)

È necessario che il presente regolamento non pregiudichi l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato ai fondi di venture capital qualificati.

(36)

Dato che gli obiettivi del presente regolamento, che consistono nell'assicurare l'applicazione di requisiti uniformi alla commercializzazione dei fondi di venture capital qualificati e nel definire un sistema di registrazione semplice per i gestori del fondo di venture capital, tenendo pienamente conto della necessità di bilanciare la sicurezza e l'affidabilità legate all'utilizzo della denominazione "FEVC" con il funzionamento efficiente del mercato del venture capital e dei costi per i diversi soggetti coinvolti , non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della loro portata e delle loro conseguenze, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure conformi al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento ▐ non va al di là di quanto è necessario per realizzare tali obiettivi ,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento sancisce requisiti e condizioni uniformi per i gestori di organismi di investimento collettivo che desiderano utilizzare la denominazione di " FEVC " in relazione alla commercializzazione ▐ di fondi di venture capital qualificati nell'Unione, contribuendo così al buon funzionamento del mercato interno. Esso stabilisce norme uniformi per la commercializzazione dei fondi di venture capital qualificati a investitori idonei in tutta l'Unione, per la composizione del portafoglio dei fondi di venture capital qualificati, per gli strumenti e le tecniche d'investimento che i fondi di venture capital qualificati possono utilizzare, nonché norme su organizzazione, condotta e trasparenza dei gestori di fondi di venture capital che commercializzano i fondi di venture capital qualificati in tutta l'Unione.

Articolo 2

1.   Il presente regolamento si applica ai gestori di organismi di investimento collettivo secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera b), le cui attività gestite non superino complessivamente la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, che sono stabiliti nell'Unione e che sono tenuti alla registrazione presso le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, purché tali gestori gestiscano portafogli di fondi di venture capital qualificati ▐.

1 bis.     I gestori di fondi di venture capital registrati a norma del presente regolamento conformemente all'articolo 13, le cui attività superino complessivamente la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, e che pertanto, in base all'articolo 6 di tale direttiva, divengono soggetti ad autorizzazione da parte delle autorità competenti del loro Stato membro d'origine, possono continuare a servirsi della denominazione di "FEVC" in relazione alla commercializzazione di fondi di venture capital qualificati nell'Unione, a condizione che, in relazione a questi fondi, continuino costantemente a rispettare i requisiti di cui alla direttiva citata nonché l'articolo 3, l'articolo 5 e l'articolo 12, lettere b) e g bis) del presente regolamento.

1 ter.     I gestori di fondi di venture capital registrati a norma del presente regolamento sono autorizzati a gestire anche OICVM soggetti ad autorizzazione a norma della direttiva 2009/65/CE, a condizione di essere gestori esterni.

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a)   "fondo di venture capital qualificato": un organismo di investimento collettivo che :

non preveda misure fiscali che implichino una tassazione nulla o nominale o conceda agevolazioni anche in mancanza di qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale all'interno del paese terzo che offre queste agevolazioni fiscali;

disponga di adeguati accordi di cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro d'origine del gestore del fondo di venture capital che garantiscano uno scambio efficiente di informazioni, ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento, che consenta alle autorità competenti di svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento;

non sia catalogato come paese o territorio non cooperativo dal FATF;

abbia firmato un accordo con lo Stato membro d'origine del gestore del fondo di venture capital e con ogni altro Stato membro in cui si intendono commercializzare le quote o azioni del fondo di venture capital qualificato, in modo da garantire che il paese terzo rispetti pienamente le norme di cui all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicuri un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali.

I limiti di cui ai punti i) e ii) vanno calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutti i pertinenti costi e della detenzione di cassa e altre disponibilità liquide ;

a bis)     "costi pertinenti" :

tutti i diritti, gli oneri e i costi sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori e concordati fra il manager del fondo di venture capital qualificato e gli investitori;

b)   "organismo di investimento collettivo": FIA secondo la definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE ;

c)   "investimenti ammissibili": gli strumenti indicati di seguito :

emessi da un'impresa di portafoglio ammissibile e acquisiti dal fondo di venture capital qualificato direttamente dall'impresa di portafoglio ammissibile, ▐

emessi da un'impresa di portafoglio ammissibile in cambio di un titolo di equity emesso dall'impresa di portafoglio ammissibile, o

emessi da un'impresa di cui l'impresa di portafoglio ammissibile sia una società controllata con una partecipazione di maggioranza e che siano acquisiti dal fondo di venture capital qualificato in cambio di uno strumento rappresentativo di equity emesso dall'impresa di portafoglio ammissibile;

d)   "impresa di portafoglio ammissibile": un'impresa che :

non è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o con un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) secondo quanto definito all'articolo 4, paragrafo 1 , punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE,

impiega meno di 250 dipendenti,

ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EUR o un bilancio annuale totale non superiore a 43 milioni di EUR ;

un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE;

un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE;

un'impresa di assicurazione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE;

un'impresa di partecipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 19, della direttiva 2006/48/CE;

una società di partecipazione mista ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 20, della direttiva 2006/48/CE;

non preveda misure fiscali che implichino una tassazione nulla o nominale o conceda agevolazioni anche in mancanza di qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale all'interno del paese terzo che offre queste agevolazioni fiscali;

non sia catalogato come paese o territorio non cooperativo dal FATF;

abbia firmato un accordo con lo Stato membro d'origine del gestore del fondo di venture capital e con ogni altro Stato membro in cui si intendono commercializzare le quote o azioni del fondo di venture capital qualificato, in modo da garantire che il paese terzo rispetti pienamente le norme di cui all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicuri un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali;

e)   "equity": l'interessenza partecipativa in un'impresa, rappresentata da azioni o da altre forme di partecipazione al capitale dell'impresa di portafoglio ammissibile emessa per i suoi investitori;

f)   "quasi-equity": qualsiasi strumento finanziario che rappresenta una combinazione di equity e debito, in cui il rendimento dell'investimento è legato ai profitti o alle perdite dell'impresa di portafoglio ammissibile e in cui il rimborso dello strumento in caso di default non è pienamente garantito ;

g)   "commercializzazione": un'offerta o un collocamento diretto o indiretto a/presso investitori domiciliati o con sede legale nell'Unione su iniziativa di un gestore di fondi di venture capital, o per suo conto, di quote o azioni di un fondo di venture capital che egli gestisce;

h)   "capitale impegnato": qualsiasi impegno in base al quale un investitore, entro un periodo di tempo indicato nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo di venture capital qualificato, è obbligato ad acquisire un'interessenza nel fondo di venture capital o a conferire capitali nel fondo di venture capital;

i)   "gestore di fondi di venture capital": una persona giuridica la cui regolare attività è la gestione di almeno un fondo di venture capital qualificato;

j)   "Stato membro d'origine": lo Stato membro dove il gestore di fondi di venture capital è stabilito ed è tenuto alla registrazione presso le autorità competenti in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE ;

k)   "Stato membro ospitante": lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, dove il gestore di fondi di venture capital commercializza i fondi di venture capital in conformità al presente regolamento;

l)   "autorità competente": l'autorità nazionale che lo Stato membro d'origine incarica, per legge o regolamento, di effettuare la registrazione dei gestori di organismi di investimento collettivo secondo quanto indicato all'articolo 2, paragrafo 1 ;

l bis)     "OICVM" :

l'impresa d'investimento collettivo in valori mobiliari autorizzata ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2009/65/CE.

Relativamente al punto i) del primo comma, laddove la forma giuridica del fondo di venture capital qualificato consenta la gestione interna e il consiglio di amministrazione del fondo scelga di non nominare un gestore esterno, lo stesso fondo di venture capital qualificato è registrato in qualità di "gestore di fondi di venture capital". Un fondo di venture capital qualificato che è registrato in qualità di gestore di fondi di venture capital interno non può essere registrato in qualità di gestore esterno di altri organismi di investimento collettivo.

CAPO II

CONDIZIONI PER L'USO DELLA DENOMINAZIONE DI ' FEVC '

Articolo 4

I gestori di fondi di venture capital che ottemperano ai requisiti sanciti nel presente capo sono autorizzati a utilizzare la denominazione di " FEVC " in relazione alla commercializzazione di fondi di venture capital qualificati nell'Unione.

Articolo 5

1.   Il gestore di fondi di venture capital ha facoltà di utilizzare non oltre il 30 per cento dell'aggregato dei conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato del fondo per l'acquisizione di attività che non sono investimenti ammissibili; la percentuale del 30 % è calcolata sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutti i pertinenti costi; la detenzione a breve termine di cassa e altre disponibilità liquide non è considerata ai fini del calcolo di tale limite poiché gli attivi di cassa a breve termine e le altre disponibilità liquide non sono considerati investimenti .

2.   Il gestore di fondi di venture capital non può applicare , a livello del fondo di venture capital qualificato, ▐ metodi che possono aumentare l'esposizione di tale fondo al di là del livello di capitale impegnato , sia attraverso l'assunzione di prestiti di contante o titoli, sia assumendo posizioni in strumenti derivati o attraverso altri mezzi.

2 bis.     Il gestore di fondi di venture capital può contrarre prestiti, emettere strumenti rappresentativi di debito o fornire garanzie, al livello del fondo di venture capital qualificato, soltanto se tali prestiti, strumenti rappresentativi di debito o garanzie sono coperti da impegni non richiamati.

Articolo 6

1.    I gestori di fondi di venture capital commercializzano le quote e le azioni dei fondi di venture capital esclusivamente presso gli investitori che sono considerati investitori professionali in conformità alla sezione I dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE o che possono, su richiesta, essere trattati come investitori professionali in conformità alla sezione II dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE, oppure presso altri investitori qualora:

a)

i suddetti altri investitori si impegnino a investire almeno 100 000 EUR;

b)

i suddetti altri investitori dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto .

2.     Il paragrafo 1 non si applica agli investimenti effettuati dagli alti dirigenti, direttori o dipendenti coinvolti nella gestione di un gestore di fondi di venture capital quando investono nei fondi di venture capital qualificati da loro gestiti.

Articolo 7

In relazione ai fondi di venture capital qualificati da loro gestiti, i gestori:

a)

agiscano onestamente, con la ▐ competenza, la cura , la diligenza e la correttezza dovute nell'esercizio delle loro attività;

b)

applicano politiche e procedure idonee per prevenire pratiche irregolari, per le quali sia ragionevole supporre che potrebbero incidere sugli interessi degli investitori e delle imprese di portafoglio ammissibili;

c)

conducono gli affari in modo da favorire i migliori interessi dei fondi di venture capital qualificati che gestiscono e degli investitori in detti fondi, nonché l'integrità del mercato;

d)

applicano un livello elevato di diligenza nella selezione e nel controllo continuo degli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili;

e)

possiedono una conoscenza e una comprensione adeguate delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investono ;

e bis)

trattano gli investitori in modo corretto;

e ter)

garantiscono che nessun investitore ottenga un trattamento preferenziale, a meno che il trattamento in parola non sia indicato nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo di venture capital qualificato .

Articolo 7 bis

1.     Qualora un gestore di fondi di venture capital intenda delegare a terzi alcune funzioni, la sua responsabilità nei confronti di suddetti fondi e dei suoi investitori non è alterata dalla delega di funzioni a terzi da parte del gestore di fondi di venture capital. Inoltre il gestore non delega funzioni in misura tale da non poter più essere considerato, sostanzialmente, come gestore del fondo di venture capital qualificato e da divenire una società fantasma.

2.     La delega non pregiudica l'efficacia della vigilanza del gestore di fondi di venture capital e, in particolare, non impedisce al gestore di agire, né ai fondi di venture capital qualificati di essere gestiti, nei migliori interessi degli investitori.

Articolo 8

1.   I gestori di fondi di venture capital identificano ed evitano i conflitti di interesse e, qualora non fosse possibile evitarli, li gestiscono, li controllano e, in conformità al paragrafo 4, li indicano prontamente , per impedire che essi incidano negativamente sugli interessi dei fondi di venture capital qualificati e dei loro investitori e per assicurare che i fondi di venture capital qualificati che essi gestiscono siano trattati equamente.

2.   I gestori di fondi di venture capital identificano, in particolare, i conflitti di interesse che possono insorgere tra:

a)

i gestori di fondi di venture capital, le persone che svolgono effettivamente l'attività di gestore di fondi di venture capital, i dipendenti o altre persone che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate dal gestore di fondi di venture capital, da un lato, e i fondi di venture capital qualificati gestiti dal gestore di fondi di venture capital o gli investitori in tali fondi, dall'altro;

b)

il fondo di venture capital qualificato o gli investitori in tale fondo, da un lato, e un altro fondo di venture capital qualificato gestito dallo stesso gestore di fondi di venture capital o gli investitori in tale altro fondo, dall'altro ;

b bis)

il fondo di venture capital qualificato o gli investitori in predetto fondo, da un lato, e un organismo di investimento collettivo o un OICVM gestito dallo stesso gestore di fondi di venture capital o gli investitori in predetto organismo di investimento collettivo o OICVM, dall'altro .

3.   I gestori di fondi di venture capital dispongono e gestiscono strutture organizzative e amministrative efficaci per ottemperare ai requisiti sanciti nei paragrafi 1 e 2.

4.   Sono fornite informazioni sui conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 qualora le strutture organizzative adottate dal gestore di fondi di venture capital per identificare, prevenire, gestire e controllare i conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole sicurezza, la prevenzione di rischi lesivi degli interessi degli investitori. I gestori di fondi di venture capital indicano chiaramente agli investitori la natura generale o le fonti dei conflitti di interesse prima di intraprendere attività per loro conto.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 23 che specificano:

a)

i tipi di conflitti di interessi di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

b)

le misure che i gestori di fondi di venture capital adottano , in termini di strutture e procedure organizzative e amministrative, per identificare, prevenire, gestire, controllare e indicare i conflitti di interesse.

Articolo 9

I gestori di fondi di venture capital dispongono in ogni momento di fondi propri sufficienti e utilizzano risorse umane e tecniche adeguate e appropriate per la corretta gestione dei fondi di venture capital qualificati.

I gestori di fondi di venture capital sono tenuti, in ogni momento, ad assicurare di essere in grado di dimostrare che i fondi propri sono sufficienti a mantenere la continuità operativa e a comunicare le ragioni per cui ritengono che detti fondi siano sufficienti, come indicato all'articolo 12.

Articolo 10

Le regole per la valutazione delle attività sono indicate nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo di venture capital qualificato e garantiscono un processo di valutazione valido e trasparente .

Le procedure di valutazione utilizzate assicurano che le attività siano debitamente valutate e che ne sia calcolato il valore almeno una volta l'anno.

Articolo 11

1.   Il gestore di fondi di venture capital presenta una relazione annuale all'autorità competente dello Stato membro d'origine per ciascun fondo di venture capital qualificato gestito entro 6 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. La relazione descrive la composizione del portafoglio del fondo di venture capital qualificato e le attività condotte nell'esercizio concluso. Comprende anche informazioni sui profitti del fondo di venture capital qualificato alla fine del suo ciclo di vita e, se del caso, informazioni sugli utili distribuiti nel corso del ciclo di vita. Tale relazione riporta i conti finanziari sottoposti a revisione del fondo di venture capital qualificato. La revisione conferma che il denaro e le altre attività sono detenuti a nome del fondo e che il gestore del fondo di venture capital ha introdotto e tenuto registri e verifiche adeguati in merito all'uso di ogni mandato o controllo sul denaro e le attività del fondo di venture capital qualificato e dei suoi investitori. La relazione annuale è prodotta in conformità ai principi di presentazione del bilancio esistenti e alle condizioni concordate tra il gestore di fondi di venture capital e gli investitori. Il gestore di fondi di venture capital presenta la relazione agli investitori su richiesta. Il gestore di fondi di venture capital e gli investitori possono concordare ▐ la pubblicazione reciproca di informazioni integrative.

2.   Qualora il gestore di fondi di venture capital sia tenuto a pubblicare una relazione finanziaria annuale ai sensi della direttiva 2004/109/CE, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (11) in relazione al fondo di venture capital qualificato, le informazioni indicate al paragrafo 1 possono essere fornite separatamente o in forma di supplemento alla relazione finanziaria annuale.

Articolo 12

1.   I gestori di fondi di venture capital comunicano in modo chiaro e comprensibile ai propri investitori, prima della loro decisione di investimento, i seguenti elementi relativi ai fondi di venture capital qualificati da loro gestiti :

a)

l'identità del gestore del fondo di venture capital e degli altri fornitori di servizi ai quali ricorre il gestore ai fini della gestione del fondo qualificato, nonché una descrizione dei loro compiti;

a bis)

l'importo dei fondi propri a disposizione del gestore di un fondo di venture capital, nonché una dichiarazione dettagliata che illustri la ragione per cui il gestore di fondi di venture capital ritiene che tali fondi propri siano sufficienti per mantenere risorse umane e tecniche adeguate alla corretta gestione dei fondi di venture capital qualificati;

b)

una descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del fondo di venture capital qualificato, comprendente:

i)

i tipi di imprese di portafoglio ammissibili in cui il gestore intende investire;

ii)

ogni altro fondo di venture capital qualificato in cui intende investire;

iii)

i tipi di imprese di portafoglio ammissibili in cui gli altri fondi di venture capital qualificati di cui al punto ii) intendono investire;

iv)

gli investimenti non ammissibili che il gestore intende effettuare;

v)

le tecniche che intende impiegare ; nonché

vi)

le restrizioni applicabili agli investimenti;

c)

una descrizione del profilo di rischio del fondo di venture capital qualificato e di tutti i rischi associati alle attività in cui il fondo può investire o delle tecniche di investimento che possono essere impiegate;

d)

una descrizione della procedura di valutazione del fondo di venture capital qualificato e della metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività, inclusi i metodi impiegati per la valutazione delle imprese di portafoglio ammissibili;

e)

una descrizione del modo in cui viene calcolata la retribuzione del gestore del fondo di venture capital;

f)

una descrizione di tutti i pertinenti costi e dei loro importi massimi ▐;

g)

laddove disponibili, i rendimenti storici del fondo di venture capital qualificato;

g bis)

i servizi di sostegno alle imprese e le altre attività di sostegno fornite o disposte dal gestore di fondi di venture capital qualificati tramite terzi per facilitare lo sviluppo, la crescita o, sotto altri aspetti, le operazioni in corso delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investe il fondo di venture capital qualificato, oppure, qualora tali servizi o attività non siano previsti, una spiegazione di tale fatto;

h)

una descrizione delle procedure con cui il fondo di venture capital qualificato può modificare la propria strategia o politica di investimento, o entrambe.

1 bis.     Tutte le informazioni indicate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Sono aggiornate e, ove opportuno, sottoposte regolarmente a riesame.

2.   Qualora il gestore di un fondo di venture capital qualificato sia tenuto a pubblicare un prospetto relativo a tale fondo secondo quanto sancito dalla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (12) , o dalla legislazione nazionale in materia di fondi di venture capital qualificati, le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere fornite separatamente o nell'ambito del prospetto.

CAPO III

VIGILANZA E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 13

1.   I gestori di fondi di venture capital che, per la commercializzazione dei propri fondi di venture capital qualificati, intendono utilizzare la denominazione di " FEVC ", informano di tale intenzione le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine, fornendo le seguenti informazioni:

a)

l'identità delle persone che effettivamente svolgono l'attività di gestione dei fondi di venture capital qualificati;

b)

l'identità dei fondi di venture capital qualificati le cui quote o azioni sono commercializzate e le rispettive strategie di investimento;

c)

informazioni sui dispositivi adottati per ottemperare ai requisiti di cui al capo II;

d)

un elenco degli Stati membri in cui il gestore di fondi di venture capital intende commercializzare ciascun fondo di venture capital qualificato ;

d bis)

un elenco degli Stati membri e dei paesi terzi in cui il gestore di fondi di venture capital ha stabilito o intende stabilire i fondi di venture capital qualificati .

2.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine registra il gestore di fondi di venture capital solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

-a)

le persone che svolgono effettivamente l'attività di gestione del fondo di venture capital qualificato possiedono l'onorabilità e l'esperienza sufficienti anche per quanto riguarda la strategie di investimento perseguite dal gestore del fondo di venture capital qualificato;

a)

le informazioni di cui al paragrafo 1 sono complete ;

b)

i dispositivi notificati secondo quanto stabilito al paragrafo 1, lettera c), sono idonei ad adempiere ai requisiti del capo II ;

b bis)

l'elenco notificato di cui al paragrafo 1, lettera e) dimostra che tutti i fondi di venture capital qualificati sono stabiliti a norma dell'articolo 3, lettera a), punto iii) del presente regolamento.

3.   La registrazione è valida per l'intero territorio dell'Unione e consente ai gestori di fondi di venture capital di commercializzare in tutta l'Unione i fondi di venture capital qualificati utilizzando la denominazione di " FEVC ".

Articolo 14

Il gestore di fondi di venture capital informa le autorità competenti dello Stato membro di origine qualora intenda commercializzare:

a)

un nuovo fondo di venture capital qualificato;

b)

un fondo di venture capital qualificato esistente in uno Stato membro non indicato nell'elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 15

1.   Subito dopo la registrazione di un gestore di fondi di venture capital, l'aggiunta di un nuovo fondo di venture capital qualificato, l'aggiunta di un nuovo domicilio per lo stabilimento di un fondo di venture capital qualificato oppure l'aggiunta di un nuovo Stato membro in cui il gestore del fondo di venture capital intende commercializzare i fondi di venture capital qualificati , l'autorità competente dello Stato membro di origine inoltra rispettiva notifica agli Stati membri indicati in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e all'AESFEM.

2.   Gli Stati membri ospitanti indicati in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), non impongono al gestore di fondi di venture capital registrato in conformità all'articolo 13 requisiti o procedure amministrative relativi alla commercializzazione dei suoi fondi di venture capital qualificati, né prescrivono un obbligo di approvazione prima dell'inizio di detta commercializzazione.

3.   Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato della notifica.

4.   L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro … (13).

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3 in conformità alla procedura illustrata nell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 16

L'AESFEM gestisce una base di dati centrale, accessibile pubblicamente da Internet, di tutti i gestori di fondi di venture capital registrati nell'Unione conformemente al presente regolamento , di tutti i fondi di venture capital qualificati che essi commercializzano e dei paesi in cui i fondi sono commercializzati .

Articolo 17

1.    L'autorità competente dello Stato membro d'origine vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

1 bis.     Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha chiari e dimostrabili motivi per ritenere che il gestore di fondi di venture capital violi il presente regolamento nel proprio territorio, ne informa prontamente l'autorità competente dello Stato membro d'origine che adotta idonei provvedimenti.

1 ter.     Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o per via del mancato intervento da parte di predetta autorità entro un termine ragionevole, il gestore del fondo di venture capital persiste nell'agire in un modo che viola chiaramente il presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può conseguentemente, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adottare tutti i provvedimenti necessari per tutelare gli investitori, tra cui la possibilità di impedire al gestore interessato di commercializzare ulteriormente i suoi fondi di venture capital nel territorio dello Stato membro ospitante.

Articolo 18

Le autorità competenti, in conformità alle leggi nazionali, detengono tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. In particolare, hanno il potere di:

a)

chiedere l'accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma, e di ricevere o acquisire copia degli stessi;

b)

imporre al gestore di fondi di venture capital di fornire informazioni immediatamente;

c)

esigere da qualsiasi persona informazioni relative alle attività del gestore di fondi di venture capital o del fondo di venture capital qualificato;

d)

eseguire ispezioni in loco con o senza preavviso;

d bis)

adottare misure atte ad assicurare che il gestore del fondo di venture capital continui ad adempiere alle disposizioni di cui al presente regolamento;

e)

emettere un'ordinanza per assicurare che il gestore di un fondo di venture capital adempia alle disposizioni di cui al presente regolamento e desista dal reiterare qualsiasi comportamento che possa consistere in una violazione dello stesso.

Articolo 19

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni e le misure amministrative ▐ applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che queste vengano attuate. Le sanzioni e le misure amministrative previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Entro … (14) gli Stati membri comunicano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e all'AESFEM. Essi informano immediatamente la Commissione e l'AESFEM di tutte le successive modifiche.

Articolo 20

1.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine adotta , nel rispetto del principio di proporzionalità, le opportune misure di cui al paragrafo 2 qualora il gestore di un fondo di venture capital:

a)

non adempia alle disposizioni che si applicano alla composizione del portafoglio in violazione dell'articolo 5;

b)

▐ commercializzi , in violazione dell'articolo 6, le quote e le azioni di un fondo di venture capital qualificato a investitori non idonei ▐;

c)

si serva della denominazione di "FEVC" senza previa registrazione presso l'autorità competente del proprio Stato membro d'origine in conformità dell'articolo 13;

c bis)

si serva della denominazione di "FEVC" per la commercializzazione di fondi che non sono stabiliti ai sensi dell'articolo 3, lettera a), punto iii), del presente regolamento;

c ter)

abbia ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare in violazione dell'articolo 13;

c quater)

non agisca onestamente, con la competenza, la cura, la diligenza e la correttezza dovute nell'esercizio delle sue attività in violazione dell'articolo 7, lettera a);

c quinquies)

non applichi politiche e procedure idonee per prevenire pratiche irregolari in violazione dell'articolo 7, lettera b);

c sexies)

non adempia ripetutamente alle disposizioni di cui all'articolo 11 relative alla relazione annuale;

c septies)

non adempia ripetutamente all'obbligo di informare gli investitori a norma dell'articolo 12 .

2.   Nei casi indicati al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro d'origine adotta le seguenti misure, come opportuno:

-a)

garantisce che il gestore del fondo di venture capital ottemperi all'articolo 3, lettera a), punto iii), agli articoli 5 e 6, all'articolo 7, lettere a) e b) nonché agli articoli 12 e 13 del presente regolamento;

a)

proibisce l'utilizzo della denominazione di " FEVC " e radia il gestore di fondi di venture capital dal registro.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano senza indugio le autorità competenti degli Stati membri ospitanti indicati in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e l'AESFEM della radiazione del gestore di fondi di venture capital dal registro di cui al paragrafo 2, lettera a) , del presente articolo.

4.   Il diritto di commercializzare uno o più fondi di venture capital qualificati con la denominazione di " FEVC " nell'Unione decade con effetto immediato dalla data della decisione dell'autorità competente di cui al paragrafo 2, lettera a) ▐.

Articolo 21

1.   Le autorità competenti e l'AESFEM collaborano ▐ per espletare i propri compiti a norma del presente regolamento , conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010 .

2.    Le autorità competenti e l'AESFEM si scambiano tutte le informazioni e la documentazione necessarie per espletare i propri compiti a norma del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010, in particolare identificare e sanare violazioni del presente regolamento.

Articolo 22

1.   Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti o l'AESFEM, nonché i revisori ed esperti incaricati dalle autorità competenti o dall'AESFEM, sono tenuti all'obbligo del segreto professionale. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni è divulgata in alcun modo ad altre persone o autorità, se non in forma riepilogativa o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli gestori di fondi di venture capital e i singoli fondi di venture capital qualificati, salvo che nei casi rilevanti per il diritto penale e nei procedimenti previsti dal presente regolamento.

2.   Alle autorità competenti degli Stati membri o all'AESFEM non è impedito di scambiarsi informazioni in conformità al presente regolamento o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione applicabili ai gestori di fondi di venture capital e ai fondi di venture capital qualificati.

3.   Qualora le autorità competenti e l'AESFEM ricevano informazioni riservate in conformità al paragrafo 2, possono servirsene soltanto nell'esercizio delle proprie funzioni e ai fini di procedimenti amministrativi e giudiziari.

Articolo 22 bis

Composizione delle controversie

In caso di disaccordo tra le autorità competenti degli Stati membri sulla valutazione, l'azione o l'omissione da parte di un'autorità competente nei settori in cui il presente regolamento prevede la cooperazione o il coordinamento tra le autorità competenti di più di uno Stato membro, le autorità competenti possono riferire il caso all'AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, se il disaccordo non riguarda l'articolo 3, lettera a), punto iii) o l'articolo 3, lettera d), punto iv), del presente regolamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite al presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui ▐ all'articolo 8, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere da … (15). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui ▐ all'articolo 8, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Un atto delegato adottato ai sensi ▐ dell'articolo 8, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 24

1.   Al massimo entro 4 anni dalla data di applicazione, la Commissione riesamina il presente regolamento. Tale riesame prevede uno studio generale sul funzionamento delle norme del presente regolamento e sull'esperienza acquisita nell'applicarle, in particolare:

a)

sulla misura in cui la denominazione di " FEVC " è stata utilizzata dai gestori di fondi di venture capital in diversi Stati membri, internamente o su base transfrontaliera;

a bis)

sull'ubicazione geografica dei fondi di venture capital qualificati e sull'eventuale necessità di misure aggiuntive per garantire che predetti fondi siano stabiliti in conformità dell'articolo 3, lettera a), punto iii);

a ter)

sulla distribuzione geografica e settoriale degli investimenti realizzati dai fondi europei di venture capital;

a quater)

sull'utilizzo di investimenti ammissibili diversi da parte dei gestori di fondi di venture capital e in particolare sull'eventuale necessità di adeguare gli investimenti ammissibili nel presente regolamento;

b)

sulla possibilità di estendere la commercializzazione dei fondi di venture capital europei agli investitori al dettaglio ;

b bis)

sull'adeguatezza di integrare il presente regolamento con un regime depositario;

b ter)

sull'adeguatezza dei requisiti in materia di informazioni a norma dell'articolo 12 e in particolare sulla loro eventuale sufficienza per consentire agli investitori di prendere decisioni di investimento informate;

b quater)

sull'efficacia, la proporzionalità e l'applicazione delle sanzioni e delle misure amministrative previste dagli Stati membri conformemente al presente regolamento;

b quinquies)

sull'impatto del presente regolamento sul mercato del venture capital;

b sexies)

su una valutazione di eventuali ostacoli che potrebbero avere impedito l'assorbimento dei fondi da parte degli investitori, compreso l'impatto sugli investitori istituzionali di altre normative dell'Unione di natura prudenziale.

2.    In seguito al riesame di cui al paragrafo 1 e dopo aver consultato l'AESFEM, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se opportuno, di una proposta legislativa.

Articolo 24 bis

1.     Entro il 22 luglio 2017, la Commissione avvia un riesame dell'interazione tra il presente regolamento e le altre norme sugli organismi di investimento collettivo e sui loro gestori, in particolare quelle di cui alla direttiva 2011/61/UE. Il riesame tratta il campo di applicazione del presente regolamento e raccoglie i dati per valutare l'eventuale necessità di estenderlo onde consentire ai gestori di fondi di venture capital le cui attività totali superino la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di divenire gestori di fondi di venture capital ai sensi del presente regolamento.

2.     In seguito al riesame di cui al paragrafo 1 e dopo aver consultato l'AESFEM, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se opportuno, di una proposta legislativa.

Articolo 25

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica dal 22 luglio 2013, ad eccezione ▐ dell'articolo 8, paragrafo 5, che si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 175 del 19.6.2012, pag. 11.

(2)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 72.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del …

(4)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

(5)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.

(6)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(7)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(8)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(9)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(10)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(11)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(12)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(13)   Nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(14)  24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(15)  Data di entrata in vigore del presente regolamento.


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/304


Giovedì 13 settembre 2012
Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo commerciale UE-Colombia e Perù ***I

P7_TA(2012)0347

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 settembre 2012, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD)) (1)

2013/C 353 E/51

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

 

(3 bis)

È necessario creare idonei meccanismi di salvaguardia per evitare gravi danni alla produzione di banane dell'Unione, un settore che incide fortemente sulla produzione agricola finale di numerose regioni ultraperiferiche. La limitata capacità di diversificazione di tali regioni, come conseguenza delle loro caratteristiche naturali, rende quello della banana un settore particolarmente sensibile. È quindi essenziale prevedere meccanismi efficaci nei confronti delle importazioni preferenziali provenienti dai paesi terzi, onde assicurare il mantenimento in condizioni ottimali della produzione di banane nell'Unione, che rappresenta un settore cruciale per l'occupazione, specie nelle regioni ultraperiferiche.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

 

(4 bis)

Un monitoraggio rigoroso delle importazioni di banane agevolerà la tempestiva assunzione di decisioni in merito all'attivazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane, all'avvio di un'indagine o all'imposizione di misure di salvaguardia. La Commissione dovrebbe pertanto intensificare il monitoraggio regolare delle importazioni nel settore bananiero a decorrere dalla data di applicazione dell'accordo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 5

(5)

Le misure di salvaguardia devono essere prese in considerazione solo se il prodotto in questione è importato nell''Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o rispetto alla produzione dell'Unione, e in condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio ai fabbricanti dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, come stabilito dall'articolo 48 dell'accordo.

(5)

Le misure di salvaguardia dovrebberoessere prese in considerazione solo se il prodotto in questione è importato nell''Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o rispetto alla produzione dell'Unione, e in condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio ai fabbricanti dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, come stabilito dall'articolo 48 dell'accordo. Per i prodotti e i settori economici delle regioni ultraperiferiche è opportuno istituire misure di salvaguardia non appena il prodotto in questione, importato nell'Unione, arreca o minaccia di arrecare un pregiudizio ai produttori delle regioni ultraperiferiche dell'Unione che fabbricano prodotti simili o direttamente concorrenti, in virtù dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

 

(5 bis)

Un grave pregiudizio, o una minaccia di grave pregiudizio, ai produttori dell'Unione può anche essere imputabile al mancato rispetto degli obblighi specifici di cui al Titolo IX "Commercio e sviluppo sostenibile" dell'accordo, in particolare per quanto riguarda le norme sociali e ambientali ivi enunciate.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 6

(6)

È opportuno che le misure di salvaguardia assumano una delle forme di cui all'articolo 50 dell'accordo.

(6)

È opportuno che le misure di salvaguardia assumano una delle forme di cui all'articolo 50 dell'accordo. Devono essere previste misure specifiche di salvaguardia quando i prodotti e i settori economici delle regioni ultraperiferiche si trovano ad essere minacciati, in virtù dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

 

(7 bis)

La Commissione dovrebbe presentare una relazione annuale sull'applicazione dell'accordo, delle misure di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane, che dovrebbe comprendere statistiche recenti e affidabili sulle importazioni provenienti dalla Colombia e dal Perù e una valutazione del loro impatto sui prezzi di mercato, sull'occupazione, sulle condizioni di lavoro nell'Unione e sull'andamento della produzione nell'Unione, dedicando particolare attenzione ai piccoli produttori e alle cooperative. La Commissione dovrebbe fare del suo meglio per includere un'analisi dell'impatto dell'accordo e del presente regolamento sulla produzione e il consumo di prodotti biologici nell'Unione nonché sui flussi di commercio equo e solidale fra tutte le parti contraenti dell'accordo.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 7 ter (nuovo)

 

(7 ter)

Le eccezionali sfide da affrontare in Colombia e Perù per quanto riguarda i diritti umani, sociali, dei lavoratori e ambientali in relazione ai prodotti esportati da questi due paesi esigono uno stretto dialogo fra la Commissione e le organizzazioni della società civile dell'UE.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 8

(8)

È opportuno definire nei dettagli le modalità di apertura dei procedimenti. La Commissione deve ottenere dagli Stati membri le informazioni e le prove disponibili sulle tendenze delle importazioni che possano rendere necessarie misure di salvaguardia.

(8)

È opportuno definire nei dettagli le modalità di apertura dei procedimenti. La Commissione dovrebbe ottenere dagli Stati membri e dalle parti interessate le informazioni e le prove disponibili sulle tendenze delle importazioni che possano rendere necessarie misure di salvaguardia , e richiedere informazioni in materia ai settori coinvolti .

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

 

(8 bis)

Qualora il Parlamento europeo adotti una raccomandazione volta ad aprire un'inchiesta di salvaguardia, la Commissione esaminerà attentamente il rispetto delle condizioni ai sensi del regolamento per l'apertura di un'inchiesta d'ufficio. Qualora la Commissione ritenga che le condizioni non siano soddisfatte, presenterà una relazione alla commissione competente del Parlamento europeo in cui illustrerà tutti i fattori rilevanti per l'apertura di tale inchiesta.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

 

(10 bis)

I compiti connessi al seguito da dare e alla revisione dell'accordo nonché, qualora necessario, all'imposizione di misure di salvaguardia dovrebbero essere assolti con la massima trasparenza possibile e con il coinvolgimento della società civile. A tal fine, occorre che i comitati dell'Unione per il lavoro e l'ambiente o per lo sviluppo sostenibile siano coinvolti in ogni fase del processo.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 10 ter (nuovo)

 

(10 ter)

In alcuni casi, un incremento delle importazioni concentrato in una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione può essere tale da provocare o minacciare di provocare un grave peggioramento della loro situazione economica. Qualora si verifichi un incremento delle importazioni concentrato in una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione, la Commissione può introdurre misure di vigilanza preventiva.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 14

(14)

È opportuno applicare le misure di salvaguardia solo nei limiti e per il tempo necessari a prevenire un grave pregiudizio e a facilitare l'adeguamento. Occorre definire la durata massima delle misure di salvaguardia e fissare disposizioni specifiche per la proroga e il riesame di tali misure, secondo quanto stabilito dall'articolo 52 dell'accordo.

(14)

È opportuno applicare le misure di salvaguardia solo nei limiti e per il tempo necessari a prevenire un grave pregiudizio e a facilitare l'adeguamento. Occorre definire la durata massima delle misure di salvaguardia e fissare disposizioni specifiche per la proroga e il riesame di tali misure, secondo quanto stabilito dall'articolo 52 dell'accordo. Quando si tratta di misure di salvaguardia poste in atto per preservare le produzioni e i settori economici delle regioni ultraperiferiche, dovrebbero applicarsi disposizioni specifiche, conformemente all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

 

(14 bis)

Occorre un attento monitoraggio che faciliti la tempestiva assunzione di decisioni circa l'eventuale apertura di un'inchiesta o l'imposizione di misure. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare regolarmente le importazioni e le esportazioni in settori sensibili, come quello delle banane, a decorrere dalla data di applicazione dell'accordo.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 14 ter (nuovo)

 

(14 ter)

Occorre insistere sull'importanza del rispetto delle norme internazionali del lavoro elaborate e supervisionate dall'Organizzazione internazionale del lavoro. La difesa di un lavoro dignitoso dovrebbe essere una priorità assoluta e le banane importate dalla Colombia o dal Perù dovrebbero essere prodotte in condizioni salariali, sociali e ambientali corrette, affinché i produttori dell'Unione non subiscano pratiche di dumping, uno svantaggio che non sarebbero in grado di compensare e che comprometterebbe definitivamente la loro competitività sul mercato globale della banana.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

 

(16 bis)

La Commissione dovrebbe utilizzare in modo attento ed efficace il meccanismo di stabilizzazione per le banane al fine di evitare qualsiasi grave deterioramento o minaccia di deterioramento per i produttori delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e, dopo il gennaio 2020, a utilizzare strumenti esistenti come la clausola di salvaguardia oppure, se del caso, pensare all'elaborazione di nuovi strumenti che consentano, in caso di gravi turbative del mercato, di preservare la competitività dei settori produttivi dell'Unione, in particolare nelle regioni ultraperiferiche.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera e bis (nuova)

 

e bis)

"grave deterioramento" indica perturbazioni significative in un settore o un'industria; "minaccia di grave deterioramento" indica l'evidente imminenza di perturbazioni importanti.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 2 bis (nuovo)

 

Articolo 2 bis

Controllo

1.     La Commissione controlla l'evoluzione delle statistiche relative alle importazioni e alle esportazioni di prodotti colombiani e peruviani, in particolare nei settori sensibili, compreso quello delle banane. A tal fine la Commissione coopera e procede a regolari scambi di dati con gli Stati membri e l'industria dell'Unione europea nonché con tutte le parti interessate.

2.     Su richiesta debitamente motivata da parte delle industrie interessate, la Commissione può prendere in considerazione l'estensione dell'ambito di applicazione del monitoraggio ad altri settori.

3.     La Commissione presenta una relazione annuale di monitoraggio al Parlamento europeo e al Consiglio sulla base di statistiche aggiornate sulle importazioni dalla Colombia e dal Perù di prodotti dei settori sensibili e dei settori ai quali è stato esteso il monitoraggio, incluse le banane.

4.     Nella sua relazione di controllo la Commissione si adopera per includere i tassi di occupazione e le condizioni di lavoro dei produttori di banane in Colombia e Perù al fine di evitare qualsiasi forma di dumping.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 2 ter (nuovo)

 

Articolo 2 ter

Dialogo sull'attuazione e l'impatto dell'accordo

La Commissione instaura un dialogo sistematico con le organizzazioni della società civile riguardo all'attuazione e all'impatto dell'accordo.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

1.   L'inchiesta si apre su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di una associazione priva di personalità giuridica che rappresenti l'industria dell'Unione o su iniziativa della Commissione se quest'ultima ritiene che esistano sufficienti elementi di prova prima facie, accertati in base ai fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5, che ne giustifichino l'apertura.

1.   L'inchiesta si apre su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità giuridica che rappresenti l'industria dell'Unione , del Parlamento europeo o su iniziativa della Commissione se quest'ultima ritiene che esistano sufficienti elementi di prova prima facie, accertati in base ai fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5, che ne giustifichino l'apertura.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

3.   Si può aprire un'inchiesta anche quando emerga un picco di importazioni concentrato in uno o più Stati membri, purché siano soddisfatte le condizioni previste per l'apertura, avvalorate da sufficienti elementi di prova prima facie accertati in base ai fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

3.   Si può aprire un'inchiesta anche quando emerga un picco di importazioni concentrato in uno o più Stati membri o regioni ultraperiferiche , purché siano soddisfatte le condizioni previste per l'apertura, avvalorate da sufficienti elementi di prova prima facie accertati in base ai fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5

5.   Nel corso dell'inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, esaminando in particolare il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nelle vendite, nella produzione, nella produttività, nell'utilizzazione degli impianti, nei conti perdite e profitti, nell'occupazione. Questo non è un elenco completo; la Commissione, per stabilire l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio, può considerare anche altri fattori pertinenti come scorte, prezzi, rendimenti dei capitali investiti, flussi di liquidità e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.

5.   Nel corso dell'inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, esaminando in particolare il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nelle vendite, nella produzione, nella produttività, nell'utilizzazione degli impianti, nei conti perdite e profitti, nell'occupazione e nelle condizioni di lavoro . Questo non è un elenco completo; la Commissione, per stabilire l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio, può considerare anche altri fattori pertinenti come scorte, prezzi, rendimenti dei capitali investiti, flussi di liquidità , effetti sull'occupazione e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato o minacciano di arrecare , un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

5 bis.     Con l'inchiesta la Commissione valuta inoltre il rispetto, da parte della Colombia e del Perù, delle norme sociali e ambientali di cui al Titolo IX dell'accordo ed eventuali conseguenze sui prezzi o vantaggi concorrenziali sleali che potrebbero determinare l'insorgere di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio per i produttori o per specifici settori economici dell'Unione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

4.   Ogni proroga ai sensi del paragrafo 3 va preceduta da un'inchiesta, avviata su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di una associazione priva di personalità giuridica che rappresenti l'industria dell'Unione o su iniziativa della Commissione se esistono sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che, in base ai fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5, sussistono le condizioni di cui al paragrafo 3.

4.   Ogni proroga ai sensi del paragrafo 3 va preceduta da un'inchiesta, avviata su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità giuridica che rappresenti l'industria dell'Unione , del Parlamento europeo o su iniziativa della Commissione se esistono sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che, in base ai fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5, sussistono le condizioni di cui al paragrafo 3.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo)

 

Articolo 11 bis

Relazione

1.     La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione dell'accordo e del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, delle misure di vigilanza preventiva, delle misure di vigilanza e di salvaguardia regionale, sulla chiusura delle inchieste senza adozione di misure e sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'implementazione dell'accordo e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, fra cui le informazioni ricevute dalle parti interessate.

2.     La relazione riporta statistiche aggiornate riguardanti le importazioni di banane provenienti dalla Colombia e dal Perù e ne illustra l'impatto diretto e indiretto sull'evoluzione dell'occupazione e delle condizioni di lavoro nel settore di produzione dell'Unione.

3.     La relazione valuta anche, in apposite sezioni speciali, l'assolvimento degli obblighi di cui al Titolo IX dell'accordo e gli interventi al riguardo adottati da Colombia e Perù in base ai rispettivi meccanismi interni nonché i risultati del dialogo con le organizzazioni della società civile ex articolo 282 dell'accordo.

4.     La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione degli scambi commerciali con la Colombia e il Perù.

5.     Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare qualsiasi questione connessa all'applicazione del presente regolamento.

6.     La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi tre mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis.     Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per l'emissione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o lo richieda la maggioranza dei membri del comitato.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 12 bis (nuovo)

 

CAPITOLO I BIS

Articolo 12 bis

Ai fini dell'adozione delle disposizioni attuative necessarie per l'applicazione delle norme di cui all'appendice 2 A dell'allegato II dell'accordo commerciale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Colombia e il Perù, dall'altro (definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa) e all'appendice 2 dell'allegato I (soppressione dei dazi doganali) dell'accordo, si applica l'articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     L'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane non impedisce, in nessuna circostanza, l'attivazione delle misure riportate nella clausola bilaterale di salvaguardia.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

2.   Per importazioni di prodotti di cui al paragrafo 1, è fissato un volume limite annuale delle importazioni, indicato nella 3a e 4a colonna della tabella allegata al presente regolamento. Una volta raggiunto il volume limite delle importazioni per la Colombia o per il Perù durante il corrispondente anno civile, la Commissione, seguendo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 3, può sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato durante quell'anno ai prodotti d'origine corrispondente, per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi e che non oltrepassi la fine dell'anno civile.

2.   Per importazioni di prodotti di cui al paragrafo 1, è fissato un volume limite annuale delle importazioni, indicato nella 3a e 4a colonna della tabella allegata al presente regolamento. Una volta raggiunto il volume limite delle importazioni per la Colombia o per il Perù durante il corrispondente anno civile, la Commissione, seguendo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 3, sospende temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato durante quell'anno ai prodotti d'origine corrispondente, per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi e che non oltrepassi la fine dell'anno civile. La sospensione può non essere attivata solo per cause di forza maggiore.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

5 bis.     La Commissione monitora attentamente l'andamento delle statistiche relative alle importazioni di banane dalla Colombia e dal Perù. A tal fine la Commissione coopera e procede a regolari scambi di informazioni con gli Stati membri e le parti interessate.

Su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, dell'industria dell'Unione europea, del Parlamento europeo o di qualunque altra parte interessata, la Commissione presta particolare attenzione a ogni apprezzabile incremento delle importazioni di banane originarie della Colombia e del Perù e, se giustificato dal disposto dell'articolo 5, adotta misure di vigilanza preventiva.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5 ter (nuovo)

 

5 ter.     La Commissione adotta misure di vigilanza preventiva conformemente alla procedura di consultazione ex articolo 12, paragrafo 2, se nel corrispondente anno civile è stato raggiunto il volume limite previsto dal meccanismo.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5 quater (nuovo)

 

5 quater.     Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla pubblicazione della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare qualsiasi questione connessa all'applicazione dell'accordo inerente al settore delle banane.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0249/2012).


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/312


Giovedì 13 settembre 2012
Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione UE-America centrale***I

P7_TA(2012)0348

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 settembre 2012, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD)) (1)

2013/C 353 E/52

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 3

(3)

È necessario fissare le procedure di applicazione di determinate disposizioni dell’accordo riguardanti la clausola bilaterale di salvaguardia e l’applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane che è stato convenuto con l’America centrale.

(3)

È necessario fissare le procedure più appropriate per garantire l' applicazione efficace di determinate disposizioni dell’accordo riguardanti la clausola bilaterale di salvaguardia e l’applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane che è stato convenuto con l’America centrale.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

 

(3 bis)

È necessario adottare idonei strumenti di salvaguardia onde evitare gravi pregiudizi alle colture di banane dell'Unione, un settore che incide in modo assai consistente sulla produzione agricola complessiva di numerose regioni ultraperiferiche. La scarsa capacità di diversificazione di cui dispongono tali regioni come conseguenza delle loro caratteristiche naturali rende quello della banana un settore produttivo sensibile. È quindi indispensabile prevedere meccanismi efficaci nei confronti delle importazioni preferenziali provenienti dai paesi terzi, onde assicurare il mantenimento dell'attività di produzione delle banane dell'Unione in condizioni ottimali, in quanto costituisce un settore d'occupazione fondamentale in talune zone, soprattutto nelle regioni ultraperiferiche.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

 

(4 bis)

Un grave pregiudizio, o una minaccia di grave pregiudizio, ai produttori dell'Unione può anche essere causato dal mancato rispetto degli obblighi specifici di cui al titolo VIII "Commercio e sviluppo sostenibile" della parte IV dell'accordo, in particolare per quanto riguarda le norme occupazionali e ambientali ivi enunciate, con la conseguente necessità di imporre misure di salvaguardia.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 5

(5)

Le misure di salvaguardia devono essere prese in considerazione solo se il prodotto in questione è importato nell’Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o rispetto alla produzione dell’Unione, e in condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio ai fabbricanti dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, come stabilito dall’articolo 104 dell’accordo.

(5)

Le misure di salvaguardia dovrebbero essere prese in considerazione solo se il prodotto in questione è importato nell’Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o rispetto alla produzione dell’Unione, e in condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio ai fabbricanti dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, come stabilito dall’articolo 104 dell’accordo. Per i prodotti e i settori economici delle regioni ultraperiferiche è opportuno istituire misure di salvaguardia non appena il prodotto in questione, importato nell'Unione, arreca o minaccia di arrecare un pregiudizio ai produttori delle regioni ultraperiferiche dell'Unione che fabbricano prodotti simili o direttamente concorrenti, in virtù dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 6

(6)

È opportuno che le misure di salvaguardia assumano una delle forme di cui all’articolo 104, paragrafo 2, dell’accordo.

(6)

È opportuno che le misure di salvaguardia assumano una delle forme di cui all’articolo 104, paragrafo 2, dell’accordo. Dovrebbero essere previste misure specifiche di salvaguardia quando i prodotti o i settori economici delle regioni ultraperiferiche si trovano ad essere minacciati, in virtù dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 7

(7)

Il compito di effettuare inchieste e , se necessario, di imporre misure di salvaguardia deve essere svolto nel modo più trasparente possibile.

(7)

Il compito di dare seguito all’accordo e di rivederlo nonché di effettuare inchieste , e se necessario, di imporre misure di salvaguardia, dovrebbe essere svolto nel modo più trasparente possibile.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 8

(8)

È opportuno definire nei dettagli le modalità di apertura dei procedimenti. La Commissione deve ottenere dagli Stati membri le informazioni e le prove disponibili sulle tendenze delle importazioni che possano rendere necessarie misure di salvaguardia.

(8)

È opportuno definire nei dettagli le modalità di apertura dei procedimenti. La Commissione dovrebbe ottenere dagli Stati membri e dalle parti interessate le informazioni e le prove disponibili sulle tendenze delle importazioni che possano rendere necessarie misure di salvaguardia.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

 

(8 bis)

Nel caso in cui il Parlamento europeo adotti una raccomandazione al fine dell’apertura di un’inchiesta in materia di salvaguardia, la Commissione esaminerà attentamente il rispetto delle condizioni ai sensi del regolamento per l’apertura dell’inchiesta d’ufficio. Nel caso in cui la Commissione ritenga che le condizioni non siano soddisfatte, essa presenta una relazione alla commissione competente del Parlamento europeo in cui illustra tutti i fattori rilevanti per l’apertura di una tale inchiesta.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

 

(10 bis)

In alcuni casi, un incremento delle importazioni concentrato in una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione o in uno o più Stati membri può provocare o minacciare di provocare un grave pregiudizio o deterioramento alla loro situazione economica. Nel caso in cui si registri un aumento delle importazioni, concentrato in una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione o in uno o più Stati membri, la Commissione può introdurre misure di vigilanza preventiva.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 12

(12)

È anche necessario fissare, ai sensi dell’articolo 112 dell’accordo, precise scadenze per l’apertura delle inchieste e per decidere sull’opportunità o meno di adottare misure, in modo che tali decisioni siano prese rapidamente e che aumenti così la certezza del diritto per gli operatori economici interessati.

(12)

È anche necessario fissare, ai sensi dell’articolo 112 dell’accordo, precise scadenze per l’apertura delle inchieste e per decidere sull’opportunità o meno di adottare misure, in modo che tali decisioni siano prese rapidamente e che aumenti così la certezza del diritto per gli operatori economici interessati e sia garantita l'efficacia delle misure .

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 14

(14)

È opportuno applicare le misure di salvaguardia solo nei limiti e per il tempo necessari a prevenire un grave pregiudizio e a facilitare l’adeguamento. Occorre definire la durata massima delle misure di salvaguardia e fissare disposizioni specifiche per la proroga e il riesame di tali misure, secondo quanto stabilito dall’articolo 105 dell’accordo.

(14)

È opportuno applicare le misure di salvaguardia solo nei limiti e per il tempo necessari a prevenire un grave pregiudizio e a facilitare l’adeguamento. Occorre definire la durata massima delle misure di salvaguardia e fissare disposizioni specifiche per la proroga e il riesame di tali misure, secondo quanto stabilito dall’articolo 105 dell’accordo. Quando si tratta di misure di salvaguardia poste in atto per preservare le produzioni e i settori economici delle regioni ultraperiferiche, dovrebbero applicarsi disposizioni specifiche, conformemente all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

 

(14 bis)

Un attento monitoraggio faciliterà ogni decisione tempestiva riguardante l’eventuale apertura di un’inchiesta o l’imposizione di misure. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare regolarmente le importazioni e le esportazioni in settori sensibili, compreso quello delle banane, a decorrere dalla data di applicazione dell'accordo.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 14 ter (nuovo)

 

(14 ter)

Occorre insistere sull'importanza del rispetto delle norme internazionali del lavoro elaborate e controllate dall'Organizzazione internazionale del lavoro. La difesa di un lavoro dignitoso per tutti dovrebbe essere una priorità assoluta e le banane importate dall'America centrale dovrebbero essere prodotte in condizioni salariali, sociali e ambientali corrette, affinché i produttori dell'Unione non subiscano pratiche di dumping, uno svantaggio che non sarebbero in grado di compensare e che comprometterebbe definitivamente la loro competitività sul mercato mondiale della banana.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

 

(16 bis)

La Commissione dovrebbe presentare una relazione con cadenza annuale sull'attuazione dell'accordo e sull'applicazione delle misure di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane, che comprenda statistiche aggiornate e affidabili sulle importazioni provenienti dall'America centrale e una valutazione del loro impatto sui prezzi di mercato, sull'occupazione e sull'evoluzione del settore produttivo dell'Unione, con particolare attenzione ai piccoli produttori e alle cooperative. La Commissione dovrebbefare tutto il possibile per includere un'analisi d'impatto dell'accordo e del presente regolamento sulla produzione e i consumi di prodotti biologici nell'Unione e sui flussi di commercio equo tra tutte le parti contraenti dell'accordo.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 16 ter (nuovo)

 

(16 ter)

La Commissione dovrebbe impegnarsi ad utilizzare in modo attento ed efficace il meccanismo di stabilizzazione per le banane al fine di evitare qualsiasi minaccia di grave deterioramento o un grave deterioramento per i produttori delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e, a partire da gennaio 2020, a utilizzare gli strumenti esistenti quali la clausola di salvaguardia o, ove necessario, riflettere sull'elaborazione di nuovi meccanismi che consentano di salvaguardare, in caso di gravi perturbazioni del mercato, la competitività dei settori produttivi nell'Unione e, in particolare nelle regioni ultraperiferiche.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera b

(b)

"parti interessate"indica parti danneggiate dalle importazioni del prodotto in questione;

b)

"parti interessate"indica parti danneggiate dalle importazioni del prodotto in questione , comprese le organizzazioni della società civile, le ONG e le organizzazioni dei lavoratori ;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

 

e bis)

"grave deterioramento" indica gravi perturbazioni in un settore o in un'industria; "minaccia di grave deterioramento" indica gravi perturbazioni che sono chiaramente imminenti.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 2 bis (nuovo)

 

Articolo 2 bis

Monitoraggio

1.     La Commissione controlla l'evoluzione delle statistiche riguardanti le importazioni e le esportazioni dei prodotti dell'America centrale, in particolare nei settori sensibili, compreso quello delle banane. A tal fine essa coopera e procede a regolari scambi di informazioni con gli Stati membri e l'industria dell'Unione e tutte le parti interessate.

2.     Su richiesta debitamente motivata da parte delle industrie interessate, la Commissione può prendere in considerazione di estendere l’ambito di applicazione del monitoraggio ad altri settori.

3.     La Commissione presenta una relazione annuale di monitoraggio al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alle statistiche aggiornate sulle importazioni dall'America centrale per quanto concerne i prodotti nei settori sensibili e in quei settori cui è stato esteso il monitoraggio, incluse le banane.

4.     Nella sua relazione di monitoraggio, la Commissione fa tutto il possibile per includere i tassi di occupazione e le condizioni di lavoro dei produttori di banane in America Centrale onde evitare qualsiasi forma di dumping.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

1.   L’inchiesta si apre su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di una associazione priva di personalità giuridica che rappresenti l’industria dell’Unione o su iniziativa della Commissione se quest’ultima ritiene che esistano sufficienti elementi di prova prima facie, accertati in base ai fattori di cui all’articolo 4, paragrafo 5, che ne giustifichino l’apertura.

1.   L'inchiesta si apre su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di una associazione priva di personalità giuridica che rappresenti l'industria dell'Unione, del Parlamento europeo o su iniziativa della Commissione se quest'ultima ritiene che esistano sufficienti elementi di prova prima facie, accertati in base ai fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5, che ne giustifichino l’apertura.

 

Ove appropriato, il Parlamento europeo può consultare o ottenere l'analisi da organismi indipendenti, come i sindacati, l'OIL, università o organizzazioni nell'ambito dei diritti umani.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

2.   La domanda di apertura di un’inchiesta deve contenere elementi di prova indicanti che le condizioni per applicare la misura di salvaguardia, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, sono soddisfatte. In generale, la domanda conterrà inoltre le seguenti informazioni: il tasso e l’entità dell’incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nelle vendite, nella produzione, nella produttività, nell’utilizzazione degli impianti, nei conti perdite e profitti, nell’occupazione.

2.   La domanda di apertura di un’inchiesta contiene elementi di prova indicanti che le condizioni per applicare la misura di salvaguardia, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, sono soddisfatte. In generale, la domanda contiene inoltre le seguenti informazioni: il tasso e l’entità dell’incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nelle vendite, nella produzione, nella produttività, nell’utilizzazione degli impianti, nei conti perdite e profitti, nell’occupazione e nelle condizioni di lavoro .

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

3.   Si può aprire un’inchiesta anche quando emerga un picco di importazioni concentrato in uno o più Stati membri, purché siano soddisfatte le condizioni previste per l’apertura, avvalorate da sufficienti elementi di prova prima facie accertati in base ai fattori di cui all’articolo 4, paragrafo 5.

3.   Si può aprire un’inchiesta anche quando emerga un picco di importazioni concentrato in uno o più Stati membri o in una o più regioni ultraperiferiche , purché siano soddisfatte le condizioni previste per l’apertura, avvalorate da sufficienti elementi di prova prima facie accertati in base ai fattori di cui all’articolo 4, paragrafo 5.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

4.   La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per stabilire se sussistono le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e , se lo ritiene opportuno, procede alla loro verifica.

4.   La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per stabilire se sussistono le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e procede alla loro verifica.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5

5.   Nel corso dell’inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell’industria dell’Unione, esaminando in particolare il tasso e l’entità dell’incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nelle vendite, nella produzione, nella produttività, nell’utilizzazione degli impianti, nei conti perdite e profitti, nell’occupazione. Questo non è un elenco completo; la Commissione, per stabilire l’esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio, può considerare anche altri fattori pertinenti come scorte, prezzi, rendimenti dei capitali investiti, flussi di liquidità e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato o minacciano di arrecare, un grave pregiudizio all’industria dell’Unione.

5.   Nel corso dell’inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell’industria dell’Unione, esaminando in particolare il tasso e l’entità dell’incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nelle vendite, nella produzione, nella produttività, nell’utilizzazione degli impianti, nei conti perdite e profitti, nell’occupazione. Questo non è un elenco completo; la Commissione, per stabilire l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio, può considerare anche altri fattori pertinenti come scorte, prezzi, rendimenti dei capitali investiti, flussi di liquidità e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato o minacciano di arrecare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione, come il raggiungimento dei volumi massimi previsti nel quadro del meccanismo di stabilizzazione per le banane di cui al capitolo II del presente regolamento .

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 7

7.   La Commissione fa sì che tutti i dati e le statistiche utilizzati ai fini dell’inchiesta siano disponibili, comprensibili, trasparenti e verificabili.

7.   La Commissione fa sì che tutti i dati e le statistiche utilizzati ai fini dell’inchiesta siano disponibili, comprensibili, trasparenti , aggiornati, affidabili e verificabili.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     Nel caso in cui si registri un picco delle importazioni di prodotti appartenenti a settori sensibili, concentrato in uno o più Stati membri o in una o più regioni ultraperiferiche, la Commissione può introdurre misure di vigilanza preventiva.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

4.   Ogni proroga ai sensi del paragrafo 3 va preceduta da un’inchiesta, avviata su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di una associazione priva di personalità giuridica che rappresenti l’industria dell’Unione o su iniziativa della Commissione se esistono sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che, in base ai fattori di cui all’articolo 4, paragrafo 5, sussistono le condizioni di cui al paragrafo 3.

4.   Ogni proroga ai sensi del paragrafo 3 va preceduta da un’inchiesta, avviata su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di una associazione priva di personalità giuridica che rappresenti l’industria dell’Unione , di parti interessate, del Parlamento europeo, o su iniziativa della Commissione se esistono sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che, in base ai fattori di cui all’articolo 4, paragrafo 5, sussistono le condizioni di cui al paragrafo 3.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo)

 

Articolo 11 bis

Relazione

1.     La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione dell'accordo e del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, delle misure di vigilanza preventiva, delle misure di vigilanza e di salvaguardia regionale, sulla chiusura delle inchieste senza adozione di misure e sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione dell'accordo e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, comprese le informazioni ricevute dalle parti interessate.

2.     La relazione valuta anche, in apposite sezioni speciali, l'assolvimento degli obblighi di cui al titolo VIII "Commercio e sviluppo sostenibile" della Parte IV dell'accordo e gli interventi al riguardo adottati dall'America centrale in base ai propri meccanismi interni nonché dal Forum per il dialogo con la società civile.

3.     La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione del commercio con l'America centrale.

4.     La relazione comprende statistiche aggiornate e affidabili riguardanti le importazioni di banane provenienti dall'America centrale e il loro impatto diretto e indiretto sull'evoluzione dell'occupazione e delle condizioni di lavoro nel settore produttivo dell'Unione.

5.     Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per illustrare e spiegare le questioni connesse all'attuazione dell'accordo e del presente regolamento.

6.     La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi tre mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis.     Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Capitolo I bis – articolo 12 bis (nuovo)

 

Capitolo I bis

Articolo 12 bis

12 bis.     Ai fini dell'adozione delle disposizioni attuative necessarie per l'applicazione delle norme di cui all'appendice 2A dell'allegato II "Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa" e all'appendice 2 dell'allegato I "Soppressione dei dazi doganali" dell'accordo, si applica l'articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     L'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane non impedisce, in nessuna circostanza, l'attivazione delle disposizioni comprese nella clausola bilaterale di salvaguardia.

Emendamenti 31 e 32

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

2.   Per importazioni da paesi dell’America centrale di prodotti di cui al paragrafo 1 è fissato un volume limite annuale delle importazioni, indicato nella tabella allegata al presente regolamento. L’importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 all’aliquota del dazio doganale preferenziale è subordinata oltre che all’esibizione del certificato di origine di cui all’allegato III dell’accordo con l’America centrale (definizione della nozione di "prodotti originari"e dei metodi della cooperazione amministrativa), anche alla presentazione di un titolo d’esportazione emesso dalle autorità competenti della paese dell’America centrale da cui i prodotti sono esportati. Una volta raggiunto il volume limite delle importazioni durante il corrispondente anno civile, la Commissione , seguendo la procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 3, può sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale, applicato durante quell’anno, per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi e che non oltrepassi la fine dell’anno civile.

2.   Per importazioni da paesi dell’America centrale di prodotti di cui al paragrafo 1 è fissato un volume limite annuale delle importazioni, indicato nella tabella allegata al presente regolamento. L’importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 all’aliquota del dazio doganale preferenziale è subordinata oltre che all’esibizione del certificato di origine di cui all’allegato III dell’accordo con l’America centrale (definizione della nozione di "prodotti originari"e dei metodi della cooperazione amministrativa), anche alla presentazione di un titolo d’esportazione emesso dalle autorità competenti della paese dell’America centrale da cui i prodotti sono esportati. L'obbligo di presentare un certificato d'esportazione, tuttavia, non dovrebbe comportare per l'esportatore un maggiore onere amministrativo, né costi aggiuntivi, né altre limitazioni commerciali. Una volta raggiunto il volume limite delle importazioni durante il corrispondente anno civile, la Commissione sospende temporaneamente il dazio doganale preferenziale, applicato durante quell’anno, per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi e che non oltrepassi la fine dell’anno civile. La sospensione può non essere attivata solo per cause di forza maggiore.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

5 bis.     La Commissione monitora attentamente l'andamento delle statistiche relative alle importazioni di banane provenienti dall'America centrale. I tassi d'occupazione e le condizioni di lavoro, come pure la produzione e i consumi di prodotti biologici e i flussi del commercio equo e solidale rientrano nel processo di monitoraggio. A tal fine, la Commissione coopera e procede a regolari scambi di informazioni con gli Stati membri, le industrie dell'Unione e le parti interessate.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5 ter (nuovo)

 

5 ter.     Su richiesta ragionevolmente motivata del Parlamento europeo, di uno Stato membro, dell'industria dell'Unione, di qualunque parte interessata o su propria iniziativa, la Commissione presta particolare attenzione a qualsiasi incremento apprezzabile delle importazioni di banane provenienti dall'America centrale e, se del caso, adotta misure di vigilanza preventiva in conformità dell'articolo 5.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5 quater (nuovo)

 

5 quater.     La Commissione adotta misure di vigilanza preventiva conformemente alla procedura di consultazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, se nel corrispondente anno civile é stato raggiunto il valore limite previsto dal meccanismo.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5 quinquies (nuovo)

 

5 quinquies.     Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla pubblicazione della relazione redatta dalla Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare qualsiasi questione connessa all'applicazione dell'accordo inerente al settore delle banane.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0237/2012).


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/322


Giovedì 13 settembre 2012
Forme autorizzate di utilizzo delle opere orfane ***I

P7_TA(2012)0349

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni usi consentiti di opere orfane (COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

2013/C 353 E/53

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0289),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0138/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 settembre 2011 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 giugno 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0055/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 376 del 22.12.2011, pag. 66.


Giovedì 13 settembre 2012
P7_TC1-COD(2011)0136

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2012 in vista dell'adozione della direttiva 2012/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni utilizzi consentiti di opere orfane

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2012/28/UE).


3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/323


Giovedì 13 settembre 2012
Preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan ***I

P7_TA(2012)0350

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

2013/C 353 E/54

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0552),

visti l'articolo 249, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0322/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 luglio 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0069/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (1);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 10 maggio 2011 (Testi approvati, P7_TA(2011)0205).


Giovedì 13 settembre 2012
P7_TC1-COD(2010)0289

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1029/2012).