ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.349.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 349

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
29 novembre 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 349/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 349/02

Tassi di cambio dell'euro

3

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2013/C 349/03

Fusione e trasferimento di portafoglio — Decisione n. 705 recante approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo dalla società Alico Asigurări România SA verso la società Metropolitan Life Asigurări SA, della fusione tramite acquisizione delle due società e del ritiro della licenza di esercizio alla società Alico Asigurări România SA (Pubblicazione realizzata conformemente alla direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'assicurazione sulla vita)

4

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2013/C 349/04

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia

5

2013/C 349/05

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese

14

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2013/C 349/06

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7122 — Apollo/Altamira) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

23

2013/C 349/07

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7096 — Eni ULX/Liverpool Bay JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

24

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 349/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 349/01

Data di adozione della decisione

2.10.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.36620 (13/N)

Stato membro

Francia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aide à la cessation d’activité des pêcheurs professionnels en eau douce impactés par les plans nationaux anguille et PCB

Base giuridica

Décision du directeur général de FranceAgriMer en date du 19 juin 2012 précisant les modalités de mise en œuvre de mesures à la cessation d’activité des pêcheurs professionnels en eau douce concernés par le plan national de gestion de l’anguille ou par les interdictions de commercialisation des poissons du fait de la pollution par les PolyChloroBiphényles (PCB).

Décision modificative en date du 8 novembre 2012 de la décision du directeur général de FranceAgriMer en date du 19 juin 2012.

Projet de décision modificative de la décision du directeur général de FranceAgriMer

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

PMI

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 7 400 000 EUR

 

Dotazione annuale: 7 380 000 EUR

Intensità

90 %

Durata

Fino al 31.12.2014

Settore economico

Pesca, pesca in acque dolci

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature

Direction de l'eau et de la biodiversité

La Grande Arche

92055 La Défense Cedex

FRANCE

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 349/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

28 novembre 2013

2013/C 349/02

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3592

JPY

yen giapponesi

139,06

DKK

corone danesi

7,4586

GBP

sterline inglesi

0,83215

SEK

corone svedesi

8,9301

CHF

franchi svizzeri

1,2323

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,2760

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,350

HUF

fiorini ungheresi

299,46

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7029

PLN

zloty polacchi

4,1942

RON

leu rumeni

4,4361

TRY

lire turche

2,7424

AUD

dollari australiani

1,4915

CAD

dollari canadesi

1,4376

HKD

dollari di Hong Kong

10,5375

NZD

dollari neozelandesi

1,6668

SGD

dollari di Singapore

1,7067

KRW

won sudcoreani

1 442,46

ZAR

rand sudafricani

13,8975

CNY

renminbi Yuan cinese

8,2809

HRK

kuna croata

7,6275

IDR

rupia indonesiana

16 025,14

MYR

ringgit malese

4,3936

PHP

peso filippino

59,437

RUB

rublo russo

45,0515

THB

baht thailandese

43,662

BRL

real brasiliano

3,1566

MXN

peso messicano

17,8184

INR

rupia indiana

84,8280


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 349/4


Fusione e trasferimento di portafoglio

Decisione n. 705 recante approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo dalla società Alico Asigurări România SA verso la società Metropolitan Life Asigurări SA, della fusione tramite acquisizione delle due società e del ritiro della licenza di esercizio alla società Alico Asigurări România SA

(Pubblicazione realizzata conformemente alla direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'assicurazione sulla vita)

2013/C 349/03

Società di assicurazioni

Alico Asigurări România SA con sede a Bucarest, Bdul Lascăr Catargiu nr. 47-53, et. 4, sector 1, România, J40/12746/15.12.1998, CUI 11304080

Metropolitan Life Asigurări SA con sede a Bucarest, Bdul Lascăr Catargiu nr. 47-53, et. 4, Unitatea 4Bprim, sector 1, România, J40/9186/18.10.1999, CUI 12295479

Data, entrata in vigore e natura della decisione

Decisione n. 705 dell'11 settembre 2013 recante approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo dalla società Alico Asigurări România SA verso la società Metropolitan Life Asigurări SA, della fusione tramite acquisizione delle due società e del ritiro della licenza di esercizio alla società Alico Asigurări România SA

Autorità competente

Autorità di vigilanza finanziaria (Autoritatea de Supraveghere Financiară), con sede presso il municipio di Bucarest Str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, România

Autorità di supervisione

Autorità di vigilanza finanziaria (Autoritatea de Supraveghere Financiară), con sede presso il municipio di Bucarest, Str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, România

Legislazione applicabile

Legge n. 32/2000 sulle attività assicurative e la supervisione delle assicurazioni, e relative modifiche ed integrazioni


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 349/5


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia

2013/C 349/04

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia sarebbero oggetto di dumping e arrecherebbero pertanto un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 16 ottobre 2013 da Ajinomoto Foods Europe SAS («il denunziante»), l'unico produttore di glutammato monosodico, che rappresenta quindi il 100 % della produzione totale di glutammato monosodico dell'Unione.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è il glutammato monosodico («il prodotto in esame»).

3.   Denuncia di dumping

Il prodotto che sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame originario dell'Indonesia («il paese interessato»), attualmente classificato con il codice NC ex 2922 42 00. Il codice NC è fornito a titolo puramente indicativo.

In assenza di dati affidabili sui prezzi applicati sul mercato nazionale dell'Indonesia, la denuncia di dumping si basa su un confronto tra un valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato nell'Unione.

I margini di dumping così calcolati sono rilevanti per il paese interessato.

4.   Denuncia di pregiudizio e nesso di causalità

Il denunziante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono aumentate complessivamente sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova prima facie presentati dal denunziante evidenziano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto tra l'altro ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

L'inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione. Se tali fatti saranno accertati, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure sia contraria o meno all'interesse dell'Unione.

5.1.    Procedura di determinazione del dumping

I produttori esportatori (2) del prodotto in esame originario del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

5.1.1.1.   Procedura di selezione dei produttori esportatori oggetto dell'inchiesta nel paese interessato

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori nel paese interessato coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese interessato e potrà contattare eventuali associazioni note di produttori esportatori.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni riportate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Qualora sia necessario un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di esportazioni nell'Unione, che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti i produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per l'inserimento nel campione.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta relativa ai produttori esportatori la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori selezionati per essere inseriti nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori nonché alle autorità del paese interessato.

Salvo diversa indicazione, tutti i produttori esportatori selezionati per essere inseriti nel campione sono tenuti a presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione.

Nel questionario saranno richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria del produttore esportatore, le attività societarie relative al prodotto in esame, il costo di produzione, le vendite del prodotto in esame sul mercato nazionale del paese interessato e nell'Unione.

Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione ma non sono state selezionate saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatta salva la lettera b) sotto riportata, il dazio antidumping che può essere applicato alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non supererà la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (3).

b)   Margine di dumping individuale per le società non incluse nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi un margine di dumping individuale («margine di dumping individuale»). Salvo diversa indicazione, i produttori esportatori che desiderino chiedere l'applicazione di un margine di dumping individuale devono richiedere un questionario e restituirlo, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione.

Si informano i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare tale margine per loro qualora, ad esempio, il numero di produttori esportatori fosse così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

5.1.2.   Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta  (4)  (5)

Si invitano a partecipare alla presente inchiesta gli importatori indipendenti del prodotto in esame dal paese interessato verso l'Unione.

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti la Commissione potrà inoltre contattare eventuali associazioni note di importatori.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni riportate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Qualora sia necessario un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto in esame, che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà tutti gli importatori indipendenti noti e le associazioni di importatori in merito alle società selezionate per l'inserimento nel campione.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Salvo diversa indicazione, le parti interessate sono tenute a presentare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione.

Nel questionario saranno richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.

5.2.    Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

L'accertamento del pregiudizio si basa su prove positive ed implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi sul mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell'Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta per quanto riguarda i produttori dell'Unione, la Commissione invierà questionari al produttore noto dell'Unione.

Salvo diversa indicazione, il suddetto produttore noto dell'Unione è tenuto a presentare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Nel questionario saranno richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria e la situazione finanziaria ed economica della società.

I produttori dell'Unione e le associazioni di produttori dell'Unione non elencati sopra sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, immediatamente e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, per manifestarsi e chiedere un questionario.

5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venisse accertata l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare entro lo stesso termine che esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni sull'esistenza di un interesse dell'Unione. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diversa indicazione tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, va presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga richiesto un trattamento riservato, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (6).

Le parti interessate che comunichino informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle informazioni, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve risultare sufficientemente dettagliato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate per le quali la parte interessata che le ha prodotte non fornisca un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta potranno non essere prese in considerazione.

Le parti interessate devono presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numeri di telefono e di fax. Eventuali deleghe, certificazioni firmate e relativi aggiornamenti, che accompagnano le risposte al questionario, devono tuttavia essere presentati in formato cartaceo (vale a dire inviati per posta o consegnati a mano) all'indirizzo sottoindicato. Se una parte interessata non è in grado di trasmettere le proprie comunicazioni e richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione, in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet nel sito web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

E-mail concernente il dumping e l'allegato I: TRADE-MSG-ART5-DUMPING@ec.europa.eu

E-mail concernente tutte le altre questioni e l'allegato II: TRADE-MSG-ART5-INJURY@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate, in base ai dati disponibili, conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente tratte se essa avesse collaborato.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza del dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. L'audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto si invitano le parti interessate a visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società nel paese interessato che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.

(3)  A norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si terrà conto di margini nulli o minimi, né di margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18 del regolamento di base.

(4)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone si considerano legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(5)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(6)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 349/14


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese

2013/C 349/05

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping applicabili alle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese, la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 2 settembre 2013 da Ajinomoto Foods Europe SAS («il richiedente»), l’unico produttore di glutammato monosodico nell’Unione, che rappresenta quindi il 100 % della produzione dell’Unione.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del presente riesame è il glutammato monosodico («il prodotto oggetto del riesame») originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato al codice NC ex 2922 42 00.

3.   Misure in vigore

La misura attualmente in vigore consiste in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1187/2008 del Consiglio (3).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

4.1.1.   Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

Dato che a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese («il paese interessato») è considerato come un paese non retto da un'economia di mercato, il richiedente ha determinato il valore normale delle importazioni da tale paese in base al prezzo in un paese terzo ad economia di mercato, ovvero la Thailandia. L'asserzione del rischio di persistenza/reiterazione del dumping si basa sul confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all'esportazione (a livello franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame esportato nell'Unione.

Il margine di dumping calcolato su questa base è rilevante per il paese interessato.

4.1.2.   Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Il richiedente ha fornito prove sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato verso l’Unione sono rimaste significative, sia in termini assoluti che di quote di mercato.

Secondo gli elementi di prova prima facie presentati dal richiedente, i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame avrebbero, tra l'altro, avuto ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione, compromettendo gravemente l'andamento generale di quest'ultima.

Il richiedente sostiene inoltre che esiste il rischio di un ulteriore pregiudizio. A tale proposito ha fornito elementi di prova del fatto che l'eventuale scadenza delle misure renderebbe probabile l'aumento dell'attuale livello delle importazioni del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato verso l'Unione, dato che gli impianti di produzione dei produttori esportatori del paese interessato dispongono di potenzialità e capacità inutilizzate.

Il richiedente sostiene inoltre che, lasciando scadere le misure, qualsiasi ulteriore aumento significativo delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Con il riesame si stabilirà se lo scadere delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

5.1.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

I produttori esportatori (4) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

5.1.1.1.   Procedura di selezione dei produttori esportatori oggetto dell'inchiesta nel paese interessato

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori nel paese interessato coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta da cui hanno avuto origine le misure oggetto del presente riesame, a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese interessato e potrà contattare eventuali associazioni note di produttori esportatori.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni riportate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Qualora sia necessario un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di esportazioni nell'Unione, che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti i produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per l'inserimento nel campione.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta relativa ai produttori esportatori la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori selezionati per essere inclusi nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori nonché alle autorità del paese interessato.

Salvo diversa indicazione, tutti i produttori esportatori selezionati per essere inseriti nel campione e le eventuali associazioni note di produttori esportatori sono tenuti a presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione.

Nel questionario saranno richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria del produttore esportatore, le attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame, il costo di produzione, le vendite del prodotto oggetto del riesame sul mercato nazionale del paese interessato e nell'Unione.

Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione ma non sono state selezionate saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.1.2.   Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

5.1.2.1.   Selezione di un paese terzo a economia di mercato

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dal paese interessato, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l’esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa l'Unione, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto. Un paese terzo ad economia di mercato viene opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Si deve inoltre tener conto dei termini e, se lo si ritiene opportuno, viene utilizzato un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta.

Nell'inchiesta precedente la Thailandia è stata utilizzata come paese terzo ad economia di mercato per stabilire il valore normale in relazione al paese interessato. Va inoltre osservato che, in data 29 novembre 2013, la Commissione ha avviato un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di glutammato monosodico originario dell’Indonesia (5).

Alla luce di quanto sopra, ai fini della presente inchiesta, la Commissione intende utilizzare la Thailandia o l'Indonesia come paese terzo ad economia di mercato.

Le parti interessate sono invitate a comunicare se ritengano o meno opportune le suddette proposte entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.1.3.   Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta  (6)  (7)

Si invitano a partecipare alla presente inchiesta gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato verso l'Unione.

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente riesame e al fine di completare l'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta da cui hanno avuto origine le misure oggetto del presente riesame, a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti la Commissione potrà inoltre contattare eventuali associazioni note di importatori.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni riportate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Qualora sia necessario un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame, che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà tutti gli importatori indipendenti noti e le associazioni di importatori in merito alle società selezionate per l'inserimento nel campione.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Salvo diversa indicazione le parti interessate sono tenute a presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione.

Nel questionario saranno richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame e le vendite del prodotto oggetto del riesame.

5.2.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione, si invitano i produttori dell'Unione del prodotto oggetto del riesame a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta per quanto riguarda i produttori dell'Unione, la Commissione invierà questionari al produttore noto dell'Unione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

Salvo diversa indicazione, il produttore dell'Unione e le associazioni di produttori dell'Unione sono tenuti a presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Nel questionario saranno richieste informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria e la situazione finanziaria ed economica della/e società.

I produttori dell'Unione e le associazioni di produttori dell'Unione non elencati sopra sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, immediatamente e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, per manifestarsi e chiedere un questionario.

5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, in applicazione dell'articolo 21 del regolamento di base, si deciderà se il mantenimento delle misure antidumping sia contrario o meno all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare entro lo stesso termine che esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni sull'esistenza di un interesse dell'Unione. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diversa indicazione, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, va presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga richiesto un trattamento riservato, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (8).

Le parti interessate che comunichino informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle informazioni stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve risultare sufficientemente dettagliato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate per le quali la parte interessata che le ha prodotte non fornisca un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta potranno non essere prese in considerazione.

Le parti interessate devono presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numeri di telefono e di fax. Eventuali deleghe, certificazioni firmate e relativi aggiornamenti, che accompagnano i moduli di richiesta TEM o le risposte al questionario, devono essere tuttavia presentati in formato cartaceo (vale a dire inviati per posta o consegnati a mano) all'indirizzo sottoindicato. Se una parte interessata non è in grado di trasmettere le proprie comunicazioni e richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione, in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet nel sito web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax 32 22956505

E-mail concernente il dumping e l'allegato I: TRADE-MSG-DUMPING@ec.europa.eu

E-mail concernente tutte le altre questioni e l'allegato II: TRADE-MSG-INJURY@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni positive o negative in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, il rischio della persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio e l'interesse dell'Unione.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto si invitano le parti interessate a visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9).


(1)  GU C 60 dell'1.3.2013, pag. 10.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(3)  GU L 322 del 2.12.2008, pag. 1.

(4)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società nel paese interessato che produca ed esporti il prodotto oggetto dell'inchiesta sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.

(5)  Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone si considerano legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(7)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(8)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(9)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 349/23


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.7122 — Apollo/Altamira)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 349/06

1.

In data 22 novembre 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Apollo EPF Partnership, gestita da Apollo EPF Advisors II, LP, a sua volta affiliata di Apollo Management, LP («Apollo», USA), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Altamira Santander Real Estate Distribucion, SA («Altamira», Spagna) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Apollo: investimenti di portafoglio,

Altamira: prestazione di servizi di gestione dell’indebitamento.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7122 — Apollo/Altamira, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


29.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 349/24


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.7096 — Eni ULX/Liverpool Bay JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 349/07

1.

In data 22 novembre 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Eni ULX Ltd, controllata al 100 % di Eni SpA («ENI», Italia), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Liverpool Bay Ltd («LBL», Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

ENI: gruppo energetico integrato italiano che opera su scala mondiale nella prospezione, produzione, trasporto, trasformazione e commercializzazione di petrolio e di gas, nella generazione di energia elettrica, nel settore petrolchimico, nei servizi petroliferi e nei settori delle costruzioni e dell’ingegneria,

LBL: opera nella produzione di petrolio e di gas offshore dai giacimenti di Liverpool Bay, nel Regno Unito.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7096 — Eni ULX/Liverpool Bay JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

MADO 1

1210 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).