ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.312.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 312

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
26 ottobre 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 312/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6850 — Marine Harvest/Morpol) ( 1 )

1

2013/C 312/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6751 — BayWa/Wilhelm Bonhorst/Bohnhorst Agrarhandel JV) ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 312/03

Tassi di cambio dell'euro

2

2013/C 312/04

Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione, del 25 ottobre 2012, in relazione a un progetto di decisione concernente il caso COMP/M.6471 — Outokumpu/Inoxum — Relatore: Grecia

3

2013/C 312/05

Relazione finale del consigliere-auditore — Outokumpu/Inoxum (COMP/M.6471)

5

2013/C 312/06

Sintesi della decisione della Commissione, del 7 novembre 2012, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE (Caso COMP/M.6471 — Outokumpu/Inoxum) [notificata con il numero C(2012) 7969]  ( 1 )

11

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2013/C 312/07

Notifica dell'autorità nazionale di regolamentazione della Lituania (ossia la Commissione nazionale di controllo dei prezzi e dell'energia — in prosieguo NCC) a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, riguardante la designazione di LITGRID AB come gestore del sistema di trasmissione in Lituania

18

2013/C 312/08

Notifica del governo tedesco a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sul gas) relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale concernente la designazione di bayernets GmbH, GRTgaz Deutschland GmbH, terranets bw GmbH, Nowega GmbH, jordgasTransport GmbH, Fluxys TENP GmbH, Gastransport Nord GmbH, Gasunie Deutschland Transport Services GmbH, GASCADE Gastransport GmbH, ONTRAS-VNG Gastransport GmbH e Thyssengas GmbH come gestori di sistemi di trasporto in Germania

19

2013/C 312/09

Notifica del governo tedesco a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (direttiva sull’energia elettrica) riguardante la designazione di 50 Hertz Transmission GmbH, Amprion GmbH e TransnetBW GmbH come gestori del sistema di trasmissione in Germania

20

2013/C 312/10

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

21

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2013/C 312/11

Avviso agli operatori economici — Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

22

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2013/C 312/12

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7067 — 3i/Scandferries Holdings) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

23

2013/C 312/13

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7051 — Goldman Sachs/Hastings Insurance Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

24

2013/C 312/14

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7031 — EURENCO/MAXAMCHEM/MANUCO) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

25

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2013/C 312/15

Pubblicazione di una domanda ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

26

 

2013/C 312/16

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 312/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6850 — Marine Harvest/Morpol)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 312/01

In data 30 settembre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6850. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 312/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6751 — BayWa/Wilhelm Bonhorst/Bohnhorst Agrarhandel JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 312/02

In data 6 febbraio 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6751. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 312/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

25 ottobre 2013

2013/C 312/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3777

JPY

yen giapponesi

134,15

DKK

corone danesi

7,4590

GBP

sterline inglesi

0,85190

SEK

corone svedesi

8,7351

CHF

franchi svizzeri

1,2348

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,1370

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,750

HUF

fiorini ungheresi

292,82

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7026

PLN

zloty polacchi

4,1858

RON

leu rumeni

4,4511

TRY

lire turche

2,7367

AUD

dollari australiani

1,4369

CAD

dollari canadesi

1,4380

HKD

dollari di Hong Kong

10,6820

NZD

dollari neozelandesi

1,6601

SGD

dollari di Singapore

1,7035

KRW

won sudcoreani

1 464,88

ZAR

rand sudafricani

13,5502

CNY

renminbi Yuan cinese

8,3814

HRK

kuna croata

7,6265

IDR

rupia indonesiana

15 175,04

MYR

ringgit malese

4,3488

PHP

peso filippino

59,243

RUB

rublo russo

43,8000

THB

baht thailandese

42,842

BRL

real brasiliano

3,0121

MXN

peso messicano

17,8719

INR

rupia indiana

84,7680


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 312/3


Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 25 ottobre 2012 in relazione a un progetto di decisione concernente il caso COMP/M.6471 — Outokumpu/Inoxum

Relatore: Grecia

2013/C 312/04

1.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio («il regolamento sulle concentrazioni»).

2.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’operazione notificata costituisce una concentrazione di dimensione UE ai sensi del regolamento sulle concentrazioni.

3.

Il Comitato consultivo concorda con le definizioni dei mercati rilevanti del prodotto indicate dalla Commissione nel progetto di decisione.

In particolare, per quanto riguarda la definizione del mercato del prodotto, il Comitato consultivo concorda sul fatto che l’impatto della concentrazione notificata deve essere valutato sui seguenti mercati:

a)

per quanto riguarda la produzione e la fornitura di prodotti di acciaio inossidabile:

i)

produzione di lastre;

ii)

prodotti piatti laminati a caldo: anche se è possibile distinguere tra mercato relativo a prodotti Hot Black Band e mercato relativo a prodotti Hot White Band, nel caso di specie non è necessario stabilire la definizione esatta del mercato del prodotto;

iii)

prodotti piatti laminati a freddo (esclusi i nastri di precisione), senza distinzione tra prodotti di base e articoli specializzati o per grado/famiglia, finitura superficiale o applicazione finale;

iv)

nastri di precisione;

b)

ferrocromo; nel caso di specie non è necessario stabilire la definizione esatta del mercato del prodotto;

c)

per quanto riguarda la distribuzione di prodotti piatti di acciaio inossidabile: blocchisti e centri di servizi per l’acciaio inossidabile; nel caso di specie non è necessario stabilire la definizione esatta del mercato del prodotto.

4.

Il Comitato consultivo concorda con le definizioni dei mercati geografici rilevanti indicate dalla Commissione nel progetto di decisione.

In particolare, per quanto riguarda la definizione del mercato geografico del prodotto, il Comitato consultivo concorda sul fatto che l’impatto della concentrazione notificata deve essere valutato sui seguenti mercati:

a)

per la produzione e la fornitura di prodotti di acciaio inossidabile: territorio del SEE;

b)

ferrocromo: territorio del SEE; nel caso di specie non è necessario stabilire la definizione esatta del mercato geografico del prodotto;

c)

per la distribuzione di prodotti piatti di acciaio inossidabile: mercato nazionale o al massimo regionale (ovvero più esteso del mercato nazionale); nel caso di specie non è necessario stabilire la definizione esatta del mercato geografico del prodotto.

5.

Il Comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione secondo cui la concentrazione proposta non ostacola in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso per quanto riguarda:

a)

la produzione di lastre;

b)

la produzione di prodotti piatti laminati a caldo, Hot Black Band e Hot White Band;

c)

i nastri di precisione;

d)

il ferrocromo;

e)

la distribuzione di prodotti piatti di acciaio inossidabile.

6.

Il Comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione secondo cui la concentrazione proposta ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso per quanto riguarda:

a)

la produzione di prodotti piatti laminati a freddo nel mercato del SEE.

7.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni finali proposti dalla parte notificante il 19 ottobre 2012 («gli impegni finali») dissipino completamente i timori della Commissione relativi alla concorrenza nel mercato SEE della produzione di prodotti piatti laminati a freddo.

8.

Il Comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione secondo cui, a condizione che gli impegni finali siano rispettati integralmente, la concentrazione notificata non è suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

9.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione notificata debba essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.


26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 312/5


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Outokumpu/Inoxum

(COMP/M.6471)

2013/C 312/05

1.   CONTESTO

(1)

Il 10 aprile 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 («il regolamento sulle concentrazioni») (2), secondo la quale l'impresa Outokumpu Oyj («parte notificante») avrebbe acquisito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Inoxum GmbH e Nirosta GmbH (insieme, «Inoxum»), la divisione acciaio inossidabile di ThyssenKrupp AG («TK») mediante acquisto di azioni («l’operazione proposta») (3). La parte notificante e Inoxum sono designate in seguito come «le parti».

2.   PROCEDURA SCRITTA

(2)

In seguito ad un'indagine di mercato, la Commissione ha espresso seri dubbi sulla compatibilità dell'operazione con il mercato interno e il 21 maggio 2012 ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni (4). Il 4 giugno 2012, la parte notificante ha presentato per iscritto le proprie osservazioni su tale decisione. Durante l'indagine di seconda fase, tra la direzione generale della Concorrenza («DG Concorrenza») e le parti ha avuto luogo uno scambio informale ma sistematico di informazioni e vi sono state telefonate di aggiornamento a cadenza settimanale.

(3)

La DG Concorrenza ha altresì inviato alle parti numerose richieste formali di informazioni, conformemente all'articolo 11 del regolamento sulle concentrazioni. L’8 giugno 2012 si è svolta una riunione sullo stato di avanzamento del procedimento tra la DG Concorrenza e le parti. Una seconda riunione di questo tipo ha avuto luogo il 6 agosto 2012.

(4)

Il 9 agosto 2012 alle parti è stata inviata la comunicazione degli addebiti («CA»).

2.1.   Accesso al fascicolo: risposte espunte in alcuni questionari di mercato

(5)

Il 10 agosto 2012, la parte notificante ha avuto accesso al fascicolo su CD-ROM.

(6)

Il 13 agosto 2012 la parte notificante ha chiesto chiarimenti in ordine ad alcune risposte espunte presenti in alcuni questionari di mercato e richiesto un accesso più libero alle informazioni. Per rispettare le esigenze di riservatezza, la parte notificante ha proposto che venisse concesso un accesso limitato soltanto ai suoi consulenti esterni. Dopo uno scambio di e-mail e di telefonate, la DG Concorrenza ha deciso di concedere ai consulenti esterni della parte notificante un accesso più libero alle informazioni, subordinatamente alla conclusione di un accordo di non divulgazione. L'accesso è stato concesso il 21 agosto 2012. Il 28 agosto 2012, la parte notificante ha presentato reclamo presso il consigliere-auditore, sostenendo che l’accesso al fascicolo sarebbe stato ritardato senza motivi plausibili e che ciò avrebbe impedito di esercitare pienamente il diritto di difesa.

I fatti

(7)

Nel corso delle indagini, la DG Concorrenza ha inviato una serie di questionari a concorrenti, clienti e altri operatori del mercato. Tali questionari sono stati inviati in due formati, ovverosia sotto forma di «questionari online» e di «questionari Word» (in formato MS Word). La controversia procedurale in questione riguarda soltanto i questionari online.

(8)

I questionari online contenevano essenzialmente due tipi di domande; il primo tipo richiedeva una risposta scritta per esteso e il secondo una risposta in forma di tabella. I questionari online erano accompagnati da una nota esplicativa su come rispondere alle domande e in particolare su come garantire la riservatezza delle risposte. In entrambi i tipi di domanda, il questionario invitava i partecipanti ad indicare se le risposte fossero da considerare riservate o meno e, in caso affermativo, a fornire una versione non riservata della risposta. Tuttavia, dopo aver ricevuto i questionari online compilati, la DG Concorrenza ha constatato che molti partecipanti non li avevano compilati correttamente ed ha deciso di procedere ad alcune espunzioni per ottemperare all’obbligo di non divulgare informazioni che le parti consideravano riservate. Le risposte che la DG Concorrenza ha ricevuto possono essere grosso modo classificate in tre categorie:

la prima categoria comprende i partecipanti al questionario che hanno risposto correttamente ai questionari online e, ove richiesto dal formulario, hanno fornito versioni non riservate corrette (informazioni di categoria I),

la seconda categoria comprende i partecipanti che hanno indicato che alcune risposte erano riservate, ma la cui risposta riservata corrispondeva esattamente alla risposta non riservata (in altri termini, pur indicando che la risposta era riservata, le informazioni riservate ivi contenute non sono state espunte) (informazioni di categoria II) (5),

la terza categoria comprende i partecipanti che hanno indicato che alcune risposte non erano riservate, mentre la DG Concorrenza ritiene che esse contengano informazioni riservate, che non dovrebbero essere rivelate alle parti (informazioni di categoria III).

(9)

La DG Concorrenza ha quindi eseguito alcuni ulteriori interventi ex officio sulle informazioni di categoria II e III.

(10)

Al momento dell'accesso al fascicolo, il 10 agosto 2012, le parti non erano state informate in merito a tali espunzioni unilaterali effettuate dalla DG Concorrenza ed è stato soltanto nel corso degli scambi di e-mail e delle conversazioni telefoniche che hanno avuto luogo dopo l'accesso al fascicolo, che le parti hanno compreso chiaramente che la DG Concorrenza aveva espunto alcune informazioni che i partecipanti non avevano espressamente segnalato come riservate. La DG Concorrenza ha accolto il suggerimento della parte notificante, che aveva chiesto di concedere ai consulenti esterni l’accesso alle versioni non modificate delle risposte del questionario online, vale a dire alle versioni inserite dai partecipanti prima degli interventi redazionali della DG Concorrenza, a condizione che tali consulenti firmassero un accordo di non divulgazione. Tale accesso è stato concesso il 21 agosto 2012.

Reclamo

(11)

Il reclamo della parte notificante si riferiva specificamente alle informazioni di categoria III. La parte notificante ha contestato la decisione unilaterale della Commissione di espungere un gran numero di risposte che gli stessi partecipanti al questionario non ritenevano riservate, sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto affrontare la questione con la parte notificante prima di concedere l’accesso al fascicolo istruttorio.

(12)

Per quanto riguarda il primo punto, la parte notificante ha affermato che la Commissione può espungere informazioni designate come non riservate soltanto nei casi in cui non sia possibile ottenere il consenso del fornitore dei dati in merito alle espunzioni proposte. Inoltre, essa ha sostenuto che, in caso di espunzioni unilaterali, la Commissione è tenuta a fornire motivazioni specifiche.

Valutazione

(13)

Dopo avere esaminato la questione, il consigliere-auditore è convinto che nel caso di specie vi fossero giustificati sospetti che i fornitori delle informazioni di categoria II non avessero capito correttamente come preparare le versioni non riservate delle risposte che essi avevano designato come riservate. Anche per quanto riguarda le informazioni di categoria III vi erano validi motivi per ritenere che i fornitori di informazioni non fossero riusciti ad individuare le informazioni riservate.

(14)

Alla luce dell'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che obbliga la Commissione a non divulgare le informazioni protette da segreto professionale o altre informazioni riservate, e visti i limiti di tempo che non avrebbero permesso di contattare tutti i fornitori di informazioni e di chiarire la questione con loro (6), il consigliere-auditore ritiene che la decisione della DG Concorrenza di procedere alle espunzioni ex officio sia stata opportuna.

(15)

Tuttavia, la DG Concorrenza avrebbe dovuto evidenziare, nel fascicolo accessibile, le espunzioni inserite e i motivi di tale scelta ed avrebbe dovuto informare esaurientemente le parti in merito. In effetti, mentre l’esigenza di celerità che caratterizza il procedimento relativo alle concentrazioni può giustificare espunzioni ex officio, la stessa non può giustificare la mancata comunicazione di tali espunzioni e dei relativi motivi alle parti in causa (7). Se le parti fossero state informate in merito a suddetta questione prima dell'accesso al fascicolo, la soluzione di concedere l’accesso completo soltanto ai consulenti esterni della parte notificante, e subordinatamente alla conclusione di un accordo di non divulgazione, avrebbe potuto essere raggiunta già a quella data.

(16)

Se da una parte si può affermare che vi è stata un’irregolarità procedurale nella gestione del caso di specie, il consigliere-auditore ritiene che tale irregolarità procedurale non abbia in realtà violato i diritti alla difesa delle parti, dal momento che 1) le parti hanno accettato la procedura di accesso limitato che ha permesso ai rispettivi consulenti esterni di analizzare e commentare le risposte del questionario online nella forma originale e non riservata in cui sono state trasmesse alla Commissione, 2) le parti non hanno chiesto una proroga dei tempi di accesso supplementare e 3) non vi sono elementi che indichino che le parti non siano riuscite a esprimersi liberamente in merito alle informazioni supplementari.

2.2.   Lettera di esposizione dei fatti

(17)

Il 23 agosto 2012 alle ore 17.39 — quindi a meno di 24 ore dalla scadenza del termine per la risposta alla CA — la DG Concorrenza ha inviato alla parte notificante un documento intitolato «Lettera di esposizione dei fatti», la cui finalità esplicita era quella di informare la parte notificante in merito a preesistenti elementi fattuali di cui non si era espressamente tenuto conto nella comunicazione degli addebiti, ma rispetto ai quali, ad un’ulteriore analisi del fascicolo, la Commissione aveva concluso che potessero avallare la sua decisione finale. Inoltre, nella lettera di accompagnamento si indicava che tale lettera di esposizione dei fatti conteneva altresì una serie di correzioni di errori individuati nella comunicazione degli addebiti e un chiarimento sulle informazioni contenute nella stessa comunicazione. I nuovi elementi non modificavano tuttavia le conclusioni ivi contenute.

(18)

La lettera di esposizione dei fatti era costituita da due parti: la prima parte, intitolata «Nuove informazioni e prove che confermano gli addebiti già riportati nella CA», conteneva una serie di citazioni tratte da documenti compresi nel fascicolo della Commissione, raggruppate in categorie quali «paragrafi da 318 a 328 (BA)» o «paragrafi da 383 a 403 (riservato)» e precedute soltanto dalla seguente dichiarazione: «la Commissione richiama l'attenzione di (parte notificante) sui seguenti ulteriori elementi di prova relativi ai paragrafi della CA».

(19)

La seconda parte della lettera, intitolata «chiarimento in merito alle informazioni contenute nella CA, che non ne modifica le conclusioni», era essenzialmente composta da sostituzioni di testo in determinati paragrafi della CA che, secondo quanto dichiarato, contenevano errori.

(20)

Per esaminare gli ulteriori elementi fattuali e dare il proprio parere sui fatti e sulle conclusioni del gruppo incaricato del caso, la parte notificante ha avuto tempo fino al 28 agosto 2012 a mezzogiorno (ovverosia un giorno lavorativo e mezzo oltre il termine per la risposta alla CA).

Reclamo

(21)

La parte notificante ha risposto alla lettera di esposizione dei fatti il 28 agosto 2012. Nella risposta, essa ha sostenuto che l’approccio adottato dal gruppo incaricato del caso era caratterizzato da «gravi irregolarità procedurali». In un’altra lettera del 28 agosto 2012, la parte notificante ha presentato al consigliere-auditore un reclamo relativo a «gravi irregolarità procedurali», in quanto 1) la lettera di esposizione dei fatti non conteneva elementi di prova «nuovi», ma elementi di prova di cui la Commissione era in possesso prima di redigere la CA, 2) la lettera di esposizione dei fatti non spiegava quali conclusioni la Commissione avesse tratto dagli elementi di prova «nuovi», 3) i chiarimenti di cui alla seconda parte della lettera di esposizione dei fatti alteravano le conclusioni tratte nella CA e 4) anche i nuovi paragrafi sostituiti nella CA contenevano errori (che la parte notificante ha provveduto a correggere).

Valutazione

(22)

Per quanto riguarda la seconda parte della lettera di esposizione dei fatti (8), il consigliere-auditore ritiene che, qualora la Commissione individui errori materiali o di calcolo in una CA che ha inviato, è normale che ne informi i destinatari e che proceda al più presto a correggere tali errori. In base alle circostanze del caso, può insorgere la necessità di prorogare i tempi di risposta alla CA. Nella fattispecie, la parte notificante non ha chiesto una proroga né del termine di scadenza per rispondere alla CA, né del termine di scadenza per rispondere alla lettera di esposizione dei fatti. Come risulta dalla risposta alla lettera di esposizione dei fatti, la parte notificante è stata infatti pienamente in grado di rispondere alle rettifiche.

(23)

Per quanto riguarda la prima parte della lettera di esposizione dei fatti, vi sono due aspetti da prendere in considerazione: 1) il fatto che la lettera di esposizione dei fatti sia stata inviata prima che le parti avessero risposto alla CA e che contenesse informazioni già presenti nel fascicolo della Commissione all’epoca della redazione della CA e 2) la mancanza di precisazioni quanto alle conclusioni che la Commissione intendeva trarre dagli elementi di prova.

(24)

In primo luogo, i giudici dell'UE hanno riconosciuto che non vi è alcuna disposizione che impedisca alla Commissione di inviare alle parti, dopo la CA, nuovi documenti che essa ritiene avallino la sua argomentazione, a condizione che le imprese dispongano del tempo necessario per presentare il proprio parere in materia (9).

(25)

Il consigliere-auditore ritiene tuttavia che vi sia una differenza tra una situazione in cui la Commissione individua e comunica nuovi elementi di prova sulla base delle risposte alla CA comunicate dalle parti e la situazione in cui la Commissione invia tali informazioni prima che le parti abbiano risposto alla CA. Vi è anche una notevole differenza tra il caso in cui i nuovi elementi di prova emergono dopo l’invio della CA, per ragioni che esulano dal controllo della Commissione, ad esempio a causa della risposta tardiva di un ulteriore fornitore di informazioni, e il caso in cui le informazioni erano già disponibili all'epoca della redazione della CA.

(26)

Inviare prima della risposta alla CA una lettera di esposizione dei fatti contenente informazioni già presenti nel fascicolo all’epoca della redazione della CA, senza prevedere un nuovo termine per rispondere alla CA di lunghezza uguale al termine iniziale, corrisponde, a parere del consigliere-auditore, ad una violazione dei normali termini relativi all'invio della CA e alla risposta. Il consigliere-auditore ritiene pertanto che ciò vada evitato.

(27)

In secondo luogo, è evidente che la Commissione non può servirsi, nella sua decisione finale, di elementi di prova in merito ai quali le parti non hanno potuto esprimere un parere. In base alla giurisprudenza pertinente, «ciò che importa non sono i documenti in quanto tali, bensì le conclusioni che ne ha tratte la Commissione» (10).

(28)

Secondo il parere del consigliere-auditore, il semplice riferimento, nella prima parte della lettera di esposizione dei fatti, ai numeri dei paragrafi della CA (cfr. punto 18) non rappresenta una spiegazione sufficiente delle conclusioni che la Commissione intendeva trarre dagli elementi di prova citati.

(29)

Tuttavia, la Commissione ha comunque concluso che gli elementi di prova contenuti nella prima parte della lettera di esposizione dei fatti non erano necessari a sostanziare il progetto di decisione. Poiché nel suo progetto di decisione la Commissione non ha tenuto conto di tali elementi di prova, i diritti procedurali delle parti, in particolare il loro diritto ad essere sentite, non ne sono risultati lesi.

3.   PROCEDURA ORALE

(30)

All'audizione ufficiale che si è svolta il 30 agosto 2012 erano presenti le parti e i loro consulenti giuridici ed economici, i servizi competenti della Commissione e i rappresentanti delle autorità competenti di sei Stati membri, ossia Germania, Francia, Ungheria, Polonia, Finlandia e Svezia.

4.   PROCEDURA DOPO L'AUDIZIONE UFFICIALE

4.1.   Misure correttive

(31)

La Commissione e le parti hanno avviato una discussione in merito alle possibili misure correttive poco dopo l’invio della CA. Il 19 settembre 2012, la parte notificante ha presentato un pacchetto di impegni formali che prevedeva la cessione di un insieme di attività in Svezia, Italia, Germania, Regno Unito e Francia. Il 20 settembre 2012, la Commissione ha avviato un'indagine di mercato in merito a tale proposta di misura correttiva. Su suggerimento della Commissione, le parti hanno inoltre incaricato alcuni esperti di procedere all’analisi indipendente delle misure correttive. Sulla base della valutazione, la Commissione ha concluso che le misure correttive presentate il 19 settembre 2012 non avrebbero risolto i problemi di concorrenza rilevati dalla Commissione, in quanto permanevano seri dubbi quanto al fatto che le attività da cedere sarebbero risultate competitive e redditizie nella forma proposta dalle parti, quanto alle probabilità di trovare un acquirente idoneo e quanto al fatto che tale acquirente disponesse delle capacità e delle motivazioni per competere in maniera efficace e duratura nel mercato SEE dei prodotti laminati a freddo.

(32)

In data 1 e 9 ottobre 2012, le parti hanno quindi proposto alla Commissione nuove misure correttive. Nemmeno le nuove offerte hanno tuttavia indotto la Commissione a modificare la sua valutazione iniziale.

(33)

Il 19 ottobre 2012, la parte notificante ha presentato nuove misure modificate, che comprendevano una più ampia offerta di attività da cedere, in particolare relative ad alcune linee di produzione dello stabilimento Inoxum di Terni, in Italia. La Commissione ha concluso che tali misure correttive modificate del 19 ottobre 2012 fossero sufficienti a dissipare i timori che la Commissione aveva sollevato a proposito della compatibilità dell'operazione proposta con il mercato interno.

5.   IL PROGETTO DI DECISIONE

(34)

A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, la relazione finale valuta se il progetto di decisione riguarda esclusivamente gli addebiti o le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi.

(35)

Avendo analizzato il progetto di decisione, il consigliere-auditore conclude che esso non riguarda eventuali addebiti o obiezioni su cui le parti non hanno avuto la possibilità di pronunciarsi.

6.   CONCLUSIONE

(36)

Il consigliere-auditore conclude che nel caso di specie l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti è stato rispettato.

Bruxelles, 30 ottobre 2012

Wouter WILS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

(2)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(3)  GU C 116 del 20.4.2012, pag. 4.

(4)  GU C 154 del 31.5.2012, pag. 2.

(5)  Nei questionari online, quando il partecipante indica che la risposta è riservata, tale risposta riservata viene automaticamente copiata nello spazio della risposta non riservata e spetta al partecipante intervenire sulle informazioni che ritiene confidenziali. Se il partecipante non reagisce al suggerimento del questionario, la versione non riservata della risposta sarà identica alla versione riservata.

(6)  Come hanno riconosciuto gli organi giurisdizionali dell'UE, le procedure relative ai casi di concentrazione, e tra queste l'esercizio del diritto ad essere sentiti, devono tenere conto dell’esigenza di procedere speditamente che caratterizza l’impostazione generale del regolamento sulle concentrazioni e che impone alla Commissione di rispettare termini rigorosi per l’adozione della decisione definitiva: sentenze del Tribunale del 27 novembre 1997 nella causa T-290/94, Kaysersberg contro Commissione, Raccolta 1997, pag. II-2186, punto 113; del 28 aprile 1999 nella causa T-221/95, Endemol intrattenimento contro Commissione, Raccolta 1999, pag. II-1330, punto 84; del 22 ottobre 2002 nella causa T-310/01 Schneider Electric contro Commissione, Raccolta 2002, pag. II-4071, punto 100; del 4 febbraio 2009 nella causa T-145/06 Omya contro Commissione, Raccolta 2009, pag. II-145, punto 33 e della Corte di giustizia del 10 luglio 2008 nella causa C-413/06 P, Bertelsmann e Sony Corporation of America contro Commissione, Raccolta 2008, pag. I-4951, punti 49 e 90-91.

(7)  Si veda la sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2002 nella causa T-5/02, Tetra Laval contro Commissione, Raccolta 2002, pag. II-4389, punto 105.

(8)  L’espressione «Lettera di esposizione dei fatti» risulterebbe comunque fuorviante per un documento contenente una serie di correzioni da apportare alla CA.

(9)  Causa T-334/94 Sarrió contro Commissione, Raccolta 1998, pag. II-1439, punti 40 e 41 e causa T-23/99, LR AF 1998 contro Commissione, Raccolta 2002, pag. II-1705, punto 190.

(10)  Causa 107/82, AEG Telefunken contro Commissione, Raccolta 1983, pag. 3151, punto 27.


26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 312/11


Sintesi della decisione della Commissione

del 7 novembre 2012

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE

(Caso COMP/M.6471 — Outokumpu/Inoxum)

[notificata con il numero C(2012) 7969]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 312/06

Il 7 novembre 2012 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un caso di concentrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese  (1), in particolare dell’articolo 8, paragrafo 2. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto e nelle lingue di lavoro della Commissione è disponibile sul sito web della direzione generale della Concorrenza, al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   LE PARTI

(1)

Outokumpu Oyj («Outokumpu», Finlandia) è una società di capitali finlandese quotata alla Borsa di Helsinki. Outokumpu opera nella produzione, vendita e distribuzione di prodotti di acciaio inossidabile e nella produzione di ferrocromo. Possiede stabilimenti per la produzione di acciaio inossidabile ubicati a Tornio (Finlandia), Avesta, Nyby, Degerfors e Kloster (Svezia), Sheffield (Regno Unito), New Castle e Richburg (Stati Uniti d’America, «USA») e una miniera di ferrocromo a Kemi (Finlandia).

(2)

Inoxum GmbH e Nirosta GmbH (insieme «Inoxum», Germania) costituiscono la divisione acciaio inossidabile di ThyssenKrupp AG («TK», Germania). Inoxum opera nella produzione, vendita e distribuzione di prodotti di acciaio inossidabile, leghe ad alte prestazioni e forgiati. I principali stabilimenti per la produzione di acciaio inossidabile di Inoxum si trovano a Krefeld, Bochum e Dillenburg (Germania), Terni (Italia) e, fuori dall’Europa, a San Luis Potosí («Mexinox») (Messico), Calvert (USA) e Shanghai (Shanghai Krupp Stainless, «SKS») (Cina). Attualmente Inoxum è controllata esclusivamente da TK.

II.   L’OPERAZIONE

(3)

In data 10 aprile 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni, con la quale la Outokumpu acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Inoxum mediante acquisto di quote (2). Outokumpu e Inoxum sono in appresso denominate «le parti».

III.   DIMENSIONE UE

(4)

Il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate nel 2010 è superiore a 5 miliardi di EUR (3) (Outokumpu: 4 229 milioni di EUR; Inoxum: 6 739 milioni di EUR). Il fatturato totale realizzato individualmente nell’Unione da ciascuna delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di EUR (Outokumpu: […] milioni di EUR; Inoxum: […] milioni di EUR). Infine, nessuna delle imprese interessate realizza oltre i due terzi del suo fatturato totale nell’Unione all’interno di un solo e medesimo Stato membro. L’operazione proposta è pertanto di dimensione UE ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

IV.   PROCEDIMENTO

(5)

Il 21 maggio 2012 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), in cui sollevava seri dubbi sulla compatibilità dell’operazione con il mercato interno. Il 4 giugno 2012 la Outokumpu ha presentato per iscritto le proprie osservazioni sulla decisione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

(6)

Il 9 agosto 2012 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti ai sensi dell’articolo 18 del regolamento sulle concentrazioni. Outokumpu ha risposto a tale comunicazione il 24 agosto 2012.

(7)

Il 30 agosto 2012 si è tenuta un’audizione.

(8)

Il 19 settembre 2012 Outokumpu ha presentato una serie di impegni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni («gli impegni proposti»). A seguito della presentazione degli impegni proposti, la Commissione ha avviato un’indagine di mercato per raccogliere i pareri di concorrenti, clienti e altri operatori del mercato in merito a tali impegni.

(9)

Il 1o ottobre 2012 Outokumpu ha presentato una serie di impegni modificati («gli impegni modificati»), in merito ai quali la Commissione ha avviato lo stesso giorno un’indagine di mercato.

(10)

Il 9 ottobre 2012 Outokumpu ha presentato una versione lievemente modificata degli impegni modificati.

(11)

Il 19 ottobre 2012 Outokumpu ha presentato un pacchetto finale di impegni («gli impegni finali»).

(12)

Il 25 ottobre 2012 si è tenuta la riunione del comitato consultivo, che ha discusso il progetto di decisione e ha emesso un parere favorevole.

V.   I MERCATI RILEVANTI DEL PRODOTTO

(13)

L’operazione dà origine a una serie di sovrapposizioni nel mercato dell’acciaio inossidabile. In particolare, le parti si sovrappongono orizzontalmente nella produzione di i) lastre ii) prodotti laminati a caldo, iii) prodotti laminati a freddo, iv) nastri di precisione e v) nel mercato della distribuzione di prodotti di acciaio inossidabile. Inoltre, l’operazione determina pochi rapporti verticali tra le parti.

(14)

Nella presente decisione, la Commissione esprime riserve sotto il profilo della concorrenza in ordine alla compatibilità dell’operazione con il mercato interno per quanto concerne il mercato SEE dei prodotti laminati a freddo. Di conseguenza, la presente nota sintetica tratta esclusivamente di questo mercato.

Prodotti piatti laminati a freddo

(15)

L’acciaio inossidabile è definito come una lega di acciaio con un tenore minimo di cromo del 10,5 % e un tenore massimo di carbonio dell’1,2 %.

(16)

Per determinate applicazioni, l’acciaio inossidabile compete con una varietà di materiali quali alluminio, rame, plastica, ceramica, materiali compositi o acciaio al carbonio. Tuttavia, le sue proprietà lo rendono particolarmente adatto per talune applicazioni nell’ingegneria di processo, nell’industria automobilistica, negli elettrodomestici, ecc. Una delle principali proprietà dell’acciaio inossidabile è la resistenza alla corrosione.

(17)

In precedenti decisioni, la Commissione ha stabilito che esiste un unico mercato generale per i prodotti laminati a freddo (4) e non ha ritenuto opportuno dividere il mercato in base a ulteriori segmentazioni, ad esempio per tipo di finitura superficiale, gradi, spessori o applicazioni finali.

(18)

Durante le fasi I e II, la Commissione ha approfondito l’indagine sulla possibilità di segmentare ulteriormente il mercato dei prodotti laminati a freddo. In particolare, l’indagine sul mercato si è concentrata sulla possibilità di prendere in considerazione segmentazioni del mercato per gradi, famiglie di grado, prodotti di base e specializzati, finitura superficiale e applicazioni finali. Ognuna di queste potenziali divisioni del mercato è trattata in appresso.

Famiglie e gradi di acciaio inossidabile

(19)

In base alla composizione chimica e alla struttura cristallina, si possono distinguere quattro principali famiglie di acciaio inossidabile: gli acciai i) austenitici, ii) ferritici, iii) martensitici e iv) duplex. Ciascuna famiglia presenta una diversa composizione chimica e proprietà fisiche differenti.

(20)

Tuttavia, dato l’elevato grado di sostituibilità tra i diversi gradi e famiglie di grado sul versante dell’offerta, ai fini della presente decisione si considera un unico mercato generale di tutti i prodotti laminati a freddo.

Prodotti di base e specializzati

(21)

I gradi per prodotti di base di solito coprono una gamma molto ampia di applicazioni (circa [70-80] % del mercato), mentre i gradi per prodotti specializzati rappresentano il [30-40] % del mercato. Non esiste una definizione precisa a livello settoriale di quali gradi si possano qualificare come specializzati.

(22)

Sulla base delle informazioni raccolte durante l’indagine di mercato, la Commissione ha confermato l’esistenza di un elevato livello di sostituibilità sul versante dell’offerta tra i diversi gradi, a prescindere dal fatto che si tratti di gradi per prodotti di base o specializzati. La Commissione ritiene pertanto, in linea con le affermazioni delle parti, che nel caso di specie non si debbano considerare mercati separati per tipo di grado.

Distinzione per finitura superficiale

(23)

Esistono numerose finiture superficiali per prodotti laminati a freddo, ma le più comuni sono le finiture 2D, 2B e BA. Inoltre, esistono altre finiture superficiali che sembrano utilizzate di frequente nell’industria. L’indagine di mercato ha confermato che la maggior parte dei produttori e distributori dispone delle attrezzature necessarie per realizzare diverse finiture superficiali. L’unica eccezione è la finitura BA, che richiede un’attrezzatura speciale e dedicata, oltre a un investimento di 220 milioni di EUR per acquistare una linea BA.

(24)

Ai fini della presente decisione, sarà preso in considerazione il mercato generale per la produzione e la fornitura di prodotti laminati a freddo, a prescindere dalla finitura superficiale, nonché gli effetti dell’operazione su possibili segmenti BA e non BA.

Distinzione per applicazione finale

(25)

A seconda dell’utilizzo o applicazione finale è richiesto un grado con determinate caratteristiche meccaniche. In termini generali, la selezione del grado per una specifica applicazione finale dipende da requisiti relativi, tra l’altro, a resistenza alla corrosione, resistenza al calore, forza, estetica e lavorabilità.

(26)

L’indagine della Commissione ha confermato che nella stessa applicazione finale sono utilizzati vari gradi e famiglie di gradi. Inoltre, molti gradi sono utilizzati in una varietà di applicazioni finali. Di conseguenza, la Commissione ritiene, in linea con le affermazioni delle parti, che nel caso di specie non si debba considerare una segmentazione del mercato in base all’applicazione finale.

VI.   I MERCATI GEOGRAFICI RILEVANTI

Mercato dei prodotti laminati a freddo

(27)

In precedenti decisioni, la Commissione ha considerato la possibile portata del mercato per i prodotti laminati a freddo come limitata all’Europa occidentale o almeno corrispondente al territorio dell’UE (5). Tuttavia, in ultima analisi la definizione del mercato geografico rilevante è stata lasciata aperta.

(28)

Le parti ritengono che il mercato geografico per tutti i prodotti di acciaio inossidabile, compresi i prodotti laminati a freddo, corrisponda almeno al territorio del SEE.

(29)

Nell’indagine della fase I, la Commissione ha rilevato prove a conferma del fatto che il mercato dei prodotti laminati a freddo non è più esteso del SEE: i) restano differenze significative nel prezzo dei prodotti laminati a freddo in diverse aree del mondo, anche per i gradi dei prodotti di base più comuni, che non si possono giustificare solo con i costi di trasporto; ii) oltre la metà dei clienti che hanno risposto alle richieste di informazioni della Commissione durante l’indagine della fase I hanno indicato di non aver mai acquistato prodotti laminati a freddo da un produttore non europeo, a prescindere dalla famiglia di gradi o dai diversi gradi; iii) le parti hanno fornito prove econometriche e un’analisi dell’elasticità critica che non sostengono una portata geografica del mercato più estesa del territorio del SEE.

(30)

Inoltre, in base alle risposte fornite all’indagine di mercato della Commissione della fase II, i clienti non considerano i prodotti laminati a freddo importati dall’Asia come un pieno sostituto dei prodotti SEE a causa di i) tempi di esecuzione più lunghi, ii) aspetti relativi alla qualità, iii) condizioni di pagamento diverse e iv) gamma di prodotti disponibili (taluni prodotti sono realizzati solo nel SEE).

(31)

Ai fini della presente decisione, la Commissione conclude che la portata geografica del mercato per la produzione e la fornitura di prodotti piatti laminati a freddo non è più estesa del territorio del SEE.

VII.   VALUTAZIONE

Mercato SEE dei prodotti laminati a freddo

i)   Valutazione degli effetti dell’operazione proposta sulle quote di mercato e sui livelli di concentrazione

(32)

L’operazione proposta riduce il numero di operatori integrati europei da 4 a 3, con la fusione dei numeri 1 e 2 sul mercato. Attualmente Inoxum è il maggior produttore e fornitore di prodotti laminati a freddo attivo nel SEE, con una quota di mercato del [30-40] %. Outokumpu è il secondo maggior produttore nello stesso mercato, con una quota del [10-20] %. L’operazione darà pertanto origine a una quota di mercato combinata del [50-60] % nel mercato generale della produzione e fornitura di prodotti laminati a freddo e quote combinate ancora maggiori in relazione a importanti segmenti quali i gradi austenitici 304 ([50-60] %) e 316 ([60-70] %). Anche le quote di capacità combinata supereranno il 50%.

(33)

Inoltre, l’entità derivante dalla concentrazione sarà tre volte più grande del concorrente più prossimo nel SEE, ossia Aperam con il [10-20] %, e cinque volte più grande del terzo concorrente, Acerinox con il [10-20] %. Tutti gli altri concorrenti, compresi i produttori asiatici che esportano in Europa, sono di piccole dimensioni, con quote generalmente ben al di sotto dello [0-5] %.

(34)

Secondo una giurisprudenza consolidata, quote di mercato molto grandi — del 50 % o superiori — possono costituire di per sé la prova dell’esistenza di una posizione di mercato dominante (6). Nel caso di specie, le quote di mercato, gli incrementi e la differenza tra l’entità risultante dalla concentrazione e il concorrente più prossimo sono comunque particolarmente grandi. Inoltre, quello dell’acciaio inossidabile è un settore maturo, dove quote di mercato e livelli di concentrazione offrono una prima indicazione importante e forte del potere di mercato. La Commissione conclude pertanto che nella fattispecie le quote di mercato elevate costituiscono una prima forte indicazione del fatto che l’operazione proposta provocherà effetti non coordinati nel mercato SEE dei prodotti laminati a freddo, con la creazione di una posizione dominante.

ii)   Ingresso improbabile nel mercato dei prodotti laminati a freddo

(35)

Benché non sussistano ostacoli giuridici all’ingresso nel mercato SEE dei prodotti laminati a freddo, gli investimenti richiesti per entrare nel mercato sono molto elevati, dato che si tratta di un’industria ad alto impiego di capitale. Un futuro ingresso è pertanto improbabile.

iii)   Teoria del danno

(36)

Nel contesto del quadro di valutazione definito dal paragrafo 24 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, la Commissione ha analizzato tutti i fattori pertinenti per valutare l’impatto dell’operazione proposta sul mercato SEE dei prodotti laminati a freddo e ha concluso che l’operazione proposta può ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva sul mercato SEE dei prodotti laminati a freddo, in particolare a causa di effetti non coordinati dovuti alla creazione di una posizione dominante.

(37)

Le parti affermano tuttavia che la teoria del danno sostenuta dalla Commissione è viziata, poiché la sovraccapacità implica che i rivali dell’entità nata dalla concentrazione reagiranno ad un aumento di prezzo promosso dalla stessa, compensando pertanto l’eventuale effetto anticoncorrenziale dell’operazione proposta.

(38)

La Commissione rileva che anche in mercati caratterizzati da sovraccapacità a livello industriale, una concentrazione che porta ad un sostanziale consolidamento delle capacità di produzione potrebbe comportare effetti non coordinati come descritto al paragrafo 24 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali. Questo perché combinando le capacità delle parti della concentrazione, l’operazione elimina la pressione concorrenziale esistente tra di esse prima della concentrazione, riducendo pertanto la pressione concorrenziale sull’entità risultante dalla concentrazione rispetto alla pressione concorrenziale su ciascuna delle entità prima della concentrazione.

(39)

Le parti sostengono inoltre che la teoria del danno promossa dalla Commissione si basa sull’assunto che il mercato presenti degli elementi di coordinamento prima della concentrazione. Secondo le parti, la conclusione della Commissione che i vincoli concorrenziali derivanti dai rivali non sarebbero sufficienti a vanificare un aumento di prezzo dopo la concentrazione si basa sull’esistenza di effetti coordinati.

(40)

La Commissione rileva che la sua teoria del danno si basa interamente su effetti non coordinati prima e dopo la concentrazione, ivi compresa la valutazione del vincolo concorrenziale sull’entità risultante dalla concentrazione posto dai suoi rivali nel SEE. Nella sua valutazione, tuttavia, la Commissione osserva che la concorrenza nel mercato SEE dei prodotti laminati a freddo non è così agguerrita come suggeriscono le argomentazioni delle parti. Questo può essere dovuto a una serie di fattori, quali i modesti costi sostenuti dai clienti per cercare o cambiare fornitori, i costi limitati affrontati dai fornitori per cambiare la gamma di produzione, le strategie di approvvigionamento multiplo dei clienti, e un grado limitato ma apprezzabile di differenziazione geografica tra fornitori.

(41)

Secondo il parere della Commissione, la situazione prima della concentrazione rispecchia una concorrenza non coordinata tra produttori del SEE. La sua teoria del danno non si basa sull’esistenza di effetti coordinati prima o dopo la concentrazione.

iv)   Riduzione della concorrenza tra le parti a causa dell’operazione

(42)

L’operazione dà origine a una sovrapposizione significativa dei clienti effettivi delle parti. Le sovrapposizioni tra le parti per famiglie di grado, finiture e anche in importanti segmenti di clientela sarebbero molto significative.

(43)

L’entità nata dalla concentrazione vedrà aumentare il proprio potere di negoziazione con i clienti che si sovrappongono. Inoltre, le strategie di approvvigionamento multiplo dei clienti implicano che l’operazione probabilmente produrrà un maggior danno concorrenziale rispetto a una concentrazione da 4 a 3 in un settore privo di tale approvvigionamento multiplo.

(44)

Esiste anche un numero limitato di clienti che possono acquistare solo dalle parti. Per questi clienti, l’operazione proposta avrà probabilmente effetti ancora più dannosi.

(45)

L’operazione prevista determinerà pertanto una importante riduzione della concorrenza tra le parti.

v)   Probabile reazione delle importazioni a un aumento dei prezzi dei prodotti laminati a freddo nel SEE dovuto all’operazione proposta

(46)

Le importazioni rappresentano circa il [10-20] % del mercato SEE. Nel 2011, le importazioni sono state leggermente inferiori alle esportazioni dal SEE al resto del mondo. Il SEE è pertanto un esportatore netto di prodotti laminati a freddo.

(47)

I concorrenti non europei esportano nel SEE per lo più tramite distributori indipendenti (all’incirca il [90-100] % delle importazioni raggiunge il mercato SEE tramite distributori). Inoltre, le importazioni rappresentano un gruppo marginale di operatori, con vendite limitate e una scarsa presenza nel SEE.

(48)

Secondo le risposte all’indagine di mercato della Commissione, i clienti non considerano i prodotti laminati a freddo importati dall’Asia come un pieno sostituto dei prodotti laminati a freddo del SEE, considerando i tempi di esecuzione, aspetti relativi alla qualità, le condizioni di pagamento e la gamma di prodotti disponibili.

(49)

La Commissione ha inoltre riscontrato che la competitività dei prezzi delle importazioni dipende da una serie di fattori variabili, comprese le oscillazioni nel prezzo del nichel, i tassi di cambio e la relativa efficienza economica della ghisa di prima fusione a base di nichel.

(50)

Dall’indagine di mercato è emerso inoltre che è improbabile che le importazioni dall’Asia nel prossimo futuro possano esercitare una pressione notevolmente più forte sui produttori europei. In primo luogo, POSCO, un forte concorrente coreano, sta costruendo un nuovo stabilimento per la produzione di laminati a freddo in Turchia che servirà principalmente il mercato turco e non dovrebbe influire in misura significativa sul mercato del SEE. In secondo luogo, la competitività degli operatori asiatici in termini di costi dovrebbe ridursi in futuro. Tra l’altro, è probabile che il divieto alle esportazioni di minerale di nichel dall’Indonesia avrà un impatto negativo sulla competitività degli operatori cinesi. In terzo luogo, sembra probabile che in futuro la capacità inutilizzata degli operatori asiatici e cinesi diminuirà.

(51)

Le prove quantitative evidenziano inoltre che il vincolo derivante dalle importazioni dall’Asia non dovrebbe essere sufficiente a impedire un aumento dei prezzi. La Commissione riconosce che le importazioni dall’Asia rappresentano certamente un vincolo concorrenziale sui produttori del SEE. Tuttavia, le prove quantitative hanno dimostrato che le reazioni delle importazioni a un aumento dei prezzi dovrebbero essere sostanzialmente più forti per eliminare il rischio di un aumento di prezzo. È pertanto improbabile che le importazioni costituiscano un vincolo sufficiente ad impedire aumenti di prezzo dopo la concentrazione.

vi)   Valutazione del vincolo concorrenziale esercitato sull’entità nata dalla concentrazione dai suoi concorrenti europei (Aperam e Acerinox)

(52)

I concorrenti SEE delle parti dispongono di livelli sostanziali di capacità inutilizzata che, secondo le parti, conferirebbero loro la possibilità e l’incentivo per applicare dopo la concentrazione un aumento di prezzo non redditizio per l’entità risultante dalla concentrazione.

(53)

Per quanto concerne la capacità, dalla valutazione della Commissione emerge che basandosi sulla capacità nominale si tende a sovradimensionare il grado di capacità inutilizzata dei concorrenti, dato che: i) un’utilizzazione al 100 % della capacità nominale non è realizzabile né sostenibile nel lungo periodo; ii) le effettive possibilità di espansione dei rivali sono ulteriormente ridotte da chiusure temporanee e sospensioni della capacità; e iii) la capacità in eccesso dovrebbe ridursi naturalmente nei prossimi anni in conseguenza della crescita della domanda. In ogni caso, la Commissione conclude che Aperam e Acerinox dispongono di un certo grado di capacità inutilizzata che potrebbe essere sufficiente a dare a queste imprese la possibilità di espandere la produzione in misura sufficiente per applicare dopo la concentrazione un aumento di prezzo non redditizio per l’entità risultante dalla concentrazione.

(54)

Tuttavia, la Commissione ritiene che né Aperam né Acerinox saranno incentivate a competere in modo aggressivo con l’entità risultante dalla concentrazione dopo l’operazione.

(55)

Secondo gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali (paragrafo 9) e la teoria economica relativa alla valutazione degli effetti non coordinati, la situazione esistente prima della concentrazione fornisce il termine di paragone pertinente per la valutazione delle concentrazioni.

(56)

Nel caso in esame, la concorrenza sui prezzi tra produttori europei prima della concentrazione non è molto intensa, come risulta dalla coesistenza di margini positivi ed eccessi di capacità. Questo implica un certo grado di potere di mercato preesistente. Le dichiarazioni di operatori del mercato confermano il parere secondo cui la concorrenza prima della concentrazione non è intensa. In particolare, i concorrenti delle parti non competono in modo aggressivo per colmare la propria capacità inutilizzata.

(57)

Inoltre, non vi sono indicazioni del fatto che Aperam e Acerinox cominceranno a competere con maggiore aggressività dopo la concentrazione. Aperam e Acerinox si sono dichiarate pubblicamente favorevoli all’operazione, il che si pone in linea con il parere secondo cui queste imprese si attendono aumenti di prezzo dopo la concentrazione.

(58)

Al contrario, potrebbe anche accadere che Aperam e Acerinox esercitino una concorrenza meno agguerrita dopo la concentrazione. Primo, un aumento dei prezzi praticato dall’entità risultante dalla concentrazione ridurrà la pressione concorrenziale sui rivali. Secondo, la riduzione del numero di fornitori indebolirà la posizione contrattuale dei clienti nei negoziati. Terzo, le strategie di approvvigionamento multiplo dei clienti implicano che Aperam e Acerinox acquisiranno alcuni clienti con una conseguente crescita. Quarto, l’attesa crescita della domanda farà probabilmente diminuire la capacità inutilizzata dei rivali riducendo gli incentivi a competere in modo aggressivo.

(59)

Una valutazione dettagliata degli incentivi dei concorrenti delle parti conferma che per Aperam e Acerinox non sarà redditizio compensare un aumento di prezzo praticato dall’entità risultante dalla concentrazione. Questo perché i concorrenti delle parti non si pongono quali concorrenti agguerriti prima della concentrazione ed è improbabile che lo diventino dopo la concentrazione.

(60)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che i concorrenti europei non sono incentivati a espandere la produzione in misura sufficiente per rendere poco redditizio per l’entità risultante dalla concentrazione un aumento di prezzo dopo la concentrazione. Di conseguenza, tali imprese non esercitano un vincolo concorrenziale sufficientemente forte suscettibile di impedire aumenti di prezzo dopo la concentrazione.

vii)   Valutazione delle reazioni di clienti e distributori indipendenti e potere degli acquirenti

(61)

Per quanto concerne la valutazione della probabile reazione dei distributori indipendenti ad un prezzo applicato ai prodotti laminati a freddo nel SEE, la Commissione ritiene che i distributori indipendenti, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti, non esercitino un vincolo concorrenziale forte sull’entità risultante dalla concentrazione.

(62)

Per quanto concerne il potere degli acquirenti, dall’indagine di mercato della Commissione è emerso che la domanda di acciaio inossidabile è largamente atomizzata. Di conseguenza, i clienti di solito non acquistano grandi quantità di acciaio inossidabile, o quelli che lo fanno non rappresentano una percentuale significativa delle vendite dei produttori.

viii)   Sinergie

(63)

In aggiunta agli argomenti sopra citati, la Commissione ha analizzato altresì l’impatto delle potenziali sinergie generate dall’operazione e ha concluso che, seppure presenti, le sinergie sarebbero insufficienti in quanto i loro effetti sui costi marginali dell’entità risultante dalla concentrazione sono relativamente limitati.

ix)   Valutazione congiunta degli argomenti delle parti

(64)

Una valutazione congiunta prima facie di tutti gli argomenti difensivi delle parti sembrerebbe confermare che questi non sono sufficienti affinché l’operazione non risulti in un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva.

(65)

Inoltre, la Commissione ha prodotto un quadro coerente di valutazione economica che prende in esame i principali argomenti delle parti contro l’inesistenza di effetti non coordinati.

(66)

Il modello si attiene ai principali argomenti delle parti e alle prove nell’interpretazione più concorrenziale e comprende anche un bilanciamento completo delle sinergie dei costi marginali. Il modello non fornisce indicazioni in merito al fatto che gli argomenti delle parti sarebbero sufficienti per smentire le conclusioni della valutazione che precede.

x)   Conclusione

(67)

Sulla base dell’analisi di cui sopra, la Commissione conclude che l’eliminazione della concorrenza tra le parti partecipanti alla concentrazione aumenterà il potere di mercato dell’entità risultante dalla concentrazione. I fattori compensativi (pressioni delle importazioni, reazioni dei concorrenti a un potenziale aumento di prezzo dopo la concentrazione, reazioni dei distributori indipendenti, sinergie dei costi marginali potenzialmente derivanti dall’operazione, potere di acquisto e accesso) non sono sufficienti a impedire che, dopo la concentrazione, l’entità da essa risultante attui degli aumenti di prezzo.

(68)

La Commissione conclude pertanto che l’operazione proposta ostacola in modo significativo la concorrenza in quanto dà vita a una posizione dominante nel mercato SEE dei prodotti laminati a freddo.

VIII.   IMPEGNI

(69)

Il 19 ottobre 2012 Outokumpu ha presentato gli impegni finali, costituiti da quanto segue:

a)

cessione delle unità di produzione di Inoxum (comprensive di tutte le relative attività di vendita e marketing e del personale) presso il sito di produzione di acciaio inossidabile di Terni;

b)

cessione del centro di servizio dell’acciaio inossidabile (SSC) Terninox di Inoxum a Ceriano Laghetto (Italia);

c)

cessione di (SSC) di Outokumpu a Willich (Germania);

d)

a scelta dell’Acquirente, uno o più SSC ubicati in Francia (di Inoxum a Tours) e/o nel Regno Unito (di Outokumpu a Birmingham) e i magazzini di Terninox a Padova, Ancona, Firenze e Bologna (Italia);

e)

a scelta dell’Acquirente, il pacchetto di cessioni comprenderà lo stabilimento di forgiatura di Terni (Società delle Fucine); e

f)

a discrezione dell’Acquirente, Outokumpu si impegna ad escludere dall’investimento la linea di ricottura brillante di Terni LBA2.

(70)

Inoltre, a discrezione di Outokumpu, Outokumpu e l’Acquirente stipuleranno un accordo di fornitura transitorio a condizioni di mercato per la fornitura da parte dell’Acquirente di Black Hot Band da Terni a Outokumpu Calvert/Mexinox.

(71)

Il pacchetto di cessioni non comprende l’attività di produzione di tubi presso il Tubificio di Terni.

(72)

La Commissione ritiene che gli impegni presentati in data 19 ottobre 2012 siano sufficienti per garantire il mantenimento della redditività economica dell’attività ceduta, dissipando le preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza sollevate dall’operazione proposta.

IX.   CONCLUSIONE

(73)

La Commissione conclude che, fatto salvo il pieno rispetto degli impegni assunti dalle parti, la concentrazione proposta non determina la creazione di una posizione dominante che ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso. La Commissione dichiara pertanto la concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, nonché dell’articolo 57 dell’accordo SEE.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 116 del 20.4.2012, pag. 4.

(3)  Fatturato calcolato a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni e della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1).

(4)  Caso IV/M.239, Avesta/British Steel/NCC/AGA/Axel Johnson, 4 settembre 1992; Caso IV/M.484, Krupp/Thyssen/Riva/Falck/Tadfin/AST, 21 dicembre 1994.

(5)  Casi COMP/M.5211 — Outokumpu/SoGePar del 25 giugno 2008; COMP/ECSC.1351 — Usinor/Arbed/Aceralia del 21 novembre 2011 (concernente prodotti di acciaio al carbonio).

(6)  Cfr. Orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, paragrafo 17. La nota 20 chiarisce tuttavia che se per effetto della concentrazione si crei o si rafforzi una posizione dominante è una questione distinta.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 312/18


Notifica dell'autorità nazionale di regolamentazione della Lituania (ossia la Commissione nazionale di controllo dei prezzi e dell'energia — in prosieguo NCC) a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, riguardante la designazione di LITGRID AB come gestore del sistema di trasmissione in Lituania

2013/C 312/07

A seguito della decisione definitiva dell'autorità di regolamentazione della Lituania, relativa alla certificazione di LITGRID AB come gestore del sistema di trasmissione con separazione proprietaria (articolo 9 della direttiva sull'energia elettrica), datata 27 agosto 2013 (risoluzione dell'NCC del 27 agosto 2013 n. O3-325 sulla designazione del gestore del sistema di trasmissione e sul rilascio della licenza di trasmissione di energia elettrica), la Lituania ha notificato alla Commissione europea la designazione ufficiale di tale società come gestore del sistema di trasmissione che opera in Lituania ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per ulteriori informazioni:

Rimgailė Baliūnaitė, giurista principale presso il servizio giuridico dell'NCC, tel. +370 52397821, (e-mail: rimgaile.baliunaite@regula.lt),

Aistija Zubavičiūtė, consigliere presso il dipartimento del gas e dell'energia elettrica dell'NCC, divisione per l'energia elettrica, tel. +370 52135342, (e-mail: aistija.zubaviciute@regula.lt).

Sito web dell'NCC relativo alla certificazione del LITGRID AB:

http://www.regula.lt/lt/naujienos/index.php?full=yes&id=25278


26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 312/19


Notifica del governo tedesco a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sul gas») relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale concernente la designazione di bayernets GmbH, GRTgaz Deutschland GmbH, terranets bw GmbH, Nowega GmbH, jordgasTransport GmbH, Fluxys TENP GmbH, Gastransport Nord GmbH, Gasunie Deutschland Transport Services GmbH, GASCADE Gastransport GmbH, ONTRAS-VNG Gastransport GmbH e Thyssengas GmbH come gestori di sistemi di trasporto in Germania

2013/C 312/08

A seguito delle decisioni definitive dell’autorità di regolamentazione tedesca del 9 novembre 2012, del 5 febbraio 2013 e del 12 marzo 2013 relative alla certificazione di bayernets GmbH, GRTgaz Deutschland GmbH, terranets bw GmbH, Nowega GmbH, jordgasTransport GmbH, Gastransport Nord GmbH, GASCADE Gastransport GmbH, ONTRAS-VNG Gastransport GmbH e Thyssengas GmbH come gestori di trasporto indipendenti (capo IV della direttiva sul gas) e relative alla certificazione di Fluxys TENP GmbH e Gasunie Deutschland Transport Services GmbH come gestori del sistema di trasporto con separazione proprietaria (articolo 9 della direttiva sul gas), la Germania ha notificato alla Commissione l’approvazione ufficiale e la designazione di queste società come gestori dei sistemi di trasporto che operano in Germania a norma dell’articolo 10 della direttiva sul gas.

Per ulteriori informazioni:

Bundesnetzagentur

Referat 313 — International Coordination Energy

Tulpenfeld 4

53113 Bonn

DEUTSCHLAND

E-mail: 313-Postfach@bnetza.de

http://www.bundesnetzagentur.de


26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 312/20


Notifica del governo tedesco a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica («direttiva sull’energia elettrica») riguardante la designazione di 50 Hertz Transmission GmbH, Amprion GmbH e TransnetBW GmbH come gestori del sistema di trasmissione in Germania

2013/C 312/09

A seguito delle decisioni definitive dell’autorità di regolamentazione tedesca del 9 novembre 2012 e dell’11 aprile 2013 relative alla certificazione di Amprion GmbH e TransnetBW GmbH come gestori di trasmissione indipendenti (capo V della direttiva sull’energia elettrica) e la certificazione di 50 Hertz Transmission GmbH come gestore del sistema di trasmissione con separazione proprietaria (articolo 9 della direttiva sull’energia elettrica), la Germania ha notificato alla Commissione l’approvazione ufficiale e la designazione di queste società come gestori dei sistemi di trasmissione che operano in Germania a norma dell’articolo 10 della direttiva sull’energia elettrica del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per ulteriori informazioni:

Bundesnetzagentur

Referat 313 — International Coordination Energy

Tulpenfeld 4

53113 Bonn

DEUTSCHLAND

E-mail: 313-Postfach@bnetza.de

http://www.bundesnetzagentur.de


26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 312/21


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2013/C 312/10

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

29.9.2013

Durata

29.9.2013-31.12.2013

Stato membro

Francia

Stock o gruppo di stock

LIN/05EI.

Specie

Molva (Molva molva)

Zona

Acque UE e acque internazionali della zona V

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

58/TQ40


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 312/22


Avviso agli operatori economici — Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

2013/C 312/11

Si informano gli operatori economici che la Commissione ha ricevuto richieste in conformità agli accordi amministrativi previsti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (2011/C 363/02) (1) per il ciclo di luglio 2014.

L'elenco dei prodotti per i quali è richiesta la sospensione dei dazi è ora disponibile sul sito tematico della Commissione (Europa) in materia di Unione doganale (2).

Si informano altresì gli operatori economici che il termine entro il quale, tramite le amministrazioni nazionali, devono pervenire alla Commissione le obiezioni nei confronti delle nuove richieste è il 9 dicembre 2013, che è la data prevista per la seconda riunione del gruppo «Economia tariffaria».

Gli operatori interessati sono invitati a consultare regolarmente l'elenco per essere informati della situazione delle richieste.

Maggiori informazioni sulla procedura di sospensione tariffaria autonoma sono disponibili sul sito web Europa:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/suspensions/index_en.htm


(1)  GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.

(2)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=en


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 312/23


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.7067 — 3i/Scandferries Holdings)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 312/12

1.

In data 18 ottobre 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa 3i Group plc («3i Group», Regno Unito) e gli organismi di investimento gestiti da 3i Investments plc (collettivamente «3i») acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Scandferries Holding GmBH («Scandferries», Germania) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

3i detiene investimenti in diversi settori dell'industria e dei servizi, tra cui servizi alle imprese, servizi finanziari, consumatori, sanità, infrastrutture e TMT. 3i Group è un importante investitore internazionale che opera principalmente nei settori del private equity, delle infrastrutture e della gestione del debito. 3i Group investe, fornisce consulenze gestionali ai fondi di investimento e gestisce investimenti per loro conto,

Scandferries, principale holding del gruppo Scandlines, offre servizi di traghetto lungo tre rotte tra Germania, Danimarca e Svezia.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7067 — 3i/Scandferries Holdings, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 312/24


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.7051 — Goldman Sachs/Hastings Insurance Group)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 312/13

1.

In data 21 ottobre 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Goldman Sachs Group, Inc. («Goldman Sachs», USA) acquisisce indirettamente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Hastings Insurance Group Limited («HIG», Jersey) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Goldman Sachs svolge attività di «investment banking» e di gestione titoli e investimenti a livello mondiale,

HIG presta servizi di assicurazione non vita nel Regno Unito.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7051 — Goldman Sachs/Hastings Insurance Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 312/25


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.7031 — EURENCO/MAXAMCHEM/MANUCO)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 312/14

1.

In data 21 ottobre 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione EURENCO SA («EURENCO», Francia), appartenente al gruppo SNPE, e MAXAMCHEM S.L. («MAXAMCHEM», Spagna), appartenente al gruppo Maxam, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune tramite contratto di MANUCO SA («MANUCO», Francia), un'impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di un'entità economica autonoma.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

EURENCO: produzione e vendita di materiali energetici per la produzione di testate, munizioni e dispositivi pirotecnici per uso civile e militare,

MAXAMCHEM: produzione, acquisto e vendita di prodotti chimici. Appartiene al gruppo Maxam, che opera principalmente negli esplosivi per uso civile, nelle cartucce per la caccia e lo sport e nei sistemi di difesa,

MANUCO: produzione e vendita di nitrocellulosa energetica.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7031 — EURENCO/MAXAMCHEM/MANUCO, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 312/26


Pubblicazione di una domanda ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

2013/C 312/15

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari  (2)

«REQUEIJÃO DA BEIRA BAIXA»

N. CE: PT-PDO-0005-0847-10.01.2011

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione

«Requeijão da Beira Baixa».

2.   Stato membro o paese terzo

Portogallo.

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.4 —

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.).

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Per «Requeijão da Beira Baixa» si intende il prodotto derivante dalla precipitazione o coagulazione mediante il calore della latto-albumina e della latto-globulina contenute nel siero proveniente dalla fabbricazione dei «Queijos da Beira Baixa» («Queijo de Castelo Branco DOP», «Queijo Amarelo da Beira Baixa DOP», «Queijo Picante da Beira Baixa DOP») e ottenuto nella zona geografica delimitata. Si presenta come un prodotto fresco che non è stato sottoposto a fermentazione.

3.2.1.   Caratteristiche chimiche

Si tratta di un prodotto dalla composizione eterogenea in quanto è fabbricato a partire dal latte di due specie di ruminanti, ovini e caprini, e da tipi diversi di formaggi ottenuti mediante procedimenti diversi di fabbricazione.

Umidità — dal 60 al 70 %.

Tenore totale in grassi — da 14 a 19 g/100 g di prodotto.

Tenore totale in proteine — da 10 a 13 g/100 g di prodotto.

Ceneri — da 1,4 a 1,8 g/100 g di prodotto.

3.2.2.   Caratteristiche fisiche

Forma: il «Requeijão da Beira Baixa» ha una forma tronco-conica e presenta sulla superficie un rilievo caratteristico dovuto ai cestini tradizionali di vimini («açafates») o di plastica in cui viene messa la pasta nelle fasi di sgocciolatura ed eliminazione del siero («rescaldão») in eccesso. Il peso di ciascuna unità può variare tra 150 e 400 grammi.

Consistenza: il prodotto è privo di crosta. La pasta ha una consistenza morbida e una struttura compatta e granulosa, affettabile o spalmabile, liscia al taglio e di colore bianco.

Sapore e aroma: il prodotto ha sapore di latte leggermente dolce e aroma gradevole; si scioglie facilmente in bocca.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Per la preparazione del «Requeijão da Beira Baixa» viene utilizzato il siero ottenuto a partire dalla lavorazione dei «Queijos da Beira Baixa», cui vengono aggiunti acqua potabile e latte di pecora o capra crudo, provenienti dalla zona geografica delimitata.

La percentuale autorizzata di acqua e latte di pecora e capra è pari a un massimo del 10 % del volume totale di siero da trasformare.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

L'unico sistema di produzione consentito è quello estensivo tradizionale, a bassa densità di bestiame; per tutto l'anno, le greggi trascorrono gran parte del giorno al pascolo per ritornare la sera nelle stalle, luogo in cui vengono munte e permangono durante il periodo notturno, almeno nei mesi invernali. La loro alimentazione è costituita esclusivamente da una produzione foraggera naturale o migliorata mediante l'aggiunta di varietà di erbe da pascolo adattate alle caratteristiche edafo-climatiche della regione. Si tratta dunque di un metodo di allevamento estensivo nell'ambito del quale, nei periodi di maggiore scarsità di pascolo, l'alimentazione degli animali viene integrata con la somministrazione di alimenti conservati (fieno e paglia) provenienti esclusivamente dalla zona geografica di produzione delimitata definita al punto 4.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Il «Requeijão da Beira Baixa» è un prodotto complementare, ottenuto a partire dalla produzione dei «Queijos da Beira Baixa DOP» provenienti dalla stessa zona geografica.

Benché il «Requeijão da Beira Baixa» sia prodotto ad alte temperature, i suoi elevati tenori di proteine, lattosio ed acqua favoriscono lo sviluppo di microrganismi durante le manipolazioni successive alla produzione. Tali alterazioni qualitative e quantitative della microflora si traducono in cambiamenti delle proprietà fisico-chimiche che determinano in ampia misura l'accettazione del prodotto da parte del consumatore finale.

Ciò presuppone che l'intero processo di ottenimento del «Requeijão da Beira Baixa» sia effettuato negli stessi impianti di produzione dei «Queijos da Beira Baixa DOP» e, di conseguenza, nella stessa zona geografica. Solo se si rispettano queste condizioni è possibile impedire un calo della qualità e della genuinità che deriverebbe da operazioni o manipolazioni successive e/o spaziate nel tempo, lesivo degli interessi sia dei produttori che dei consumatori.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.

Benché il «Requeijão da Beira Baixa» sia prodotto ad alte temperature, i suoi elevati tenori di proteine, lattosio ed acqua favoriscono lo sviluppo di microrganismi durante le manipolazioni successive alla produzione. Tali alterazioni qualitative e quantitative della microflora si traducono in cambiamenti delle proprietà fisico-chimiche che determinano in ampia misura l'accettazione del prodotto da parte del consumatore finale.

Pertanto i materiali adoperati per il confezionamento del «Requeijão da Beira Baixa» o che sono in contatto con il prodotto devono essere innocui ed inerti quanto al contenuto; è consentito il confezionamento sotto vuoto o in qualsiasi altra forma capace di garantire le indispensabili condizioni di conservazione del prodotto e la sua qualità complessiva.

Analogamente, e sempre al fine di evitare che il prodotto subisca manipolazioni successive che potrebbero comprometterne le caratteristiche qualitative, tutte le operazioni di condizionamento devono essere effettuate nella zona geografica definita al punto 4.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

L'etichetta deve rispettare tutti i requisiti previsti per legge e recare il logotipo specifico del prodotto che figura di seguito:

Image

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica di produzione delle materie prime, di trasformazione e di confezionamento coincide con la zona geografica di produzione dei «Queijos da Beira Baixa», segnatamente i comuni di Belmonte, Castelo Branco, Fundão, Idanha-a-Nova, Mação, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova, Sertã, Vila de Rei, Vila Velha de Ródão e le frazioni («freguesias») di Aldeia de São Francisco, Aldeia do Souto, Barco, Boidobra, Casegas, Conceição, Covilhã, Dominguiso, Ferro, Orjais, Ourondo, Peraboa, Peso, Santa Maria, São Jorge da Beira, São Martinho, São Pedro, Sobral de São Miguel, Teixoso, Tortosendo, Vale Formoso e Vales do Rio, del comune di Covilhã.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

I sistemi di produzione estensivi, tradizionali, caratteristici della regione, sono strettamente connessi al clima ed ai terreni che predominano nella regione, in quanto sia l'uno che gli altri incidono notevolmente sullo sviluppo delle specie foraggere. Il clima della regione è caratterizzato da elevate temperature medie annue, estati lunghe, calde e asciutte, inverni miti, con precipitazioni medie complessive relativamente basse e sporadiche gelate. L'aridità è una caratteristica dominante, che si accentua man mano che si procede da nord verso sud o da ovest verso est.

I pascoli naturali prodotti dai terreni sabbiosi sono costituiti da graminacee più alte e che presentano una maggiore capacità di accestimento (Agrostis, Poa, ecc.) e da leguminose annuali che rivestono un interesse maggiore per il pascolo (Ornitopus, T. Cherleri, T. Arvense, ecc.). I pascoli ubicati in terreni poco consolidati di origine granitica, composti da graminacee annuali a scarso sviluppo (Vulpia, Periballia) e da alcune leguminose di scarso valore alimentare (Trifolium angustifolium e T. Stellatum), sono di bassa qualità e poco produttivi. Sui terreni di origine scistosa, sebbene in questo caso si prendano in considerazione unicamente quelli con una buona capacità di ritenzione idrica, si trovano pascoli di qualità accettabile, in cui predominano le graminacee annuali, ma spesso anche quelle perenni (Lolium spp.). Le leguminose sono generalmente di buon valore pastorale (Tifolium spp. e Ornithopus).

Data questa grande diversità, si comprende facilmente come la fama del «Requeijão da Beira Baixa» sia in parte dovuta a un approccio empirico legato alle conoscenze tecniche tramandate dagli abitanti della zona che, a partire da materie prime alquanto eterogenee a causa di vari fattori tra cui il periodo dell'anno, le specie da cui proviene il latte, la tecnologia utilizzata e il tipo di formaggio da cui si ottiene il siero, riescono a mantenere un livello qualitativo e gustativo uniforme.

5.2.   Specificità del prodotto

La specificità del prodotto e delle sue caratteristiche è legata all'origine delle materie prime e al rispettivo metodo di ottenimento, nonché, come precedentemente indicato, alle conoscenze tradizionali degli abitanti della zona che, avvalendosi di tecniche e conoscenze empiriche ereditate dagli antenati, sono state in grado di perpetuare il prodotto.

Il «Requeijão da Beira Baixa» proviene dal siero ottenuto a partire dalla lavorazione dei «Queijos da Beira Baixa» prodotti nella stessa zona. Il siero è ottenuto in modo da eliminare i sottoprodotti del caglio («repiso») o i resti della cagliata, con l'aggiunta di acqua nel caso in cui si sia effettuata una salatura del latte. Successivamente il siero viene riscaldato a temperature che oscillano fra gli 80 °C e i 90 °C ed è mantenuto costantemente in lento movimento fino a quando si osserva l'inizio della coagulazione, riconoscibile dalla comparsa di fiocchi che, a causa della bassa densità, si addensano in superficie. Si abbassa quindi la temperatura e si sospende la fase di rimescolamento fino al momento immediatamente anteriore all'ebollizione; quest'operazione dura dai 15 ai 30 minuti. Onde ottenere un miglior rendimento ed un impasto più consistente, è consuetudine aggiungere un piccolo quantitativo di latte di pecora o di capra nel momento che precede l'ebollizione. In seguito si procede, mediante un'apposita schiumarola, all'estrazione dell'impasto dal recipiente in cui ha avuto luogo la coagulazione e lo si dispone in cestini di vimini o di plastica al fine di conferire al prodotto la forma, le dimensioni e la consistenza desiderate. Tutte queste operazioni sono frutto di anni di fabbricazione ininterrotta del prodotto nella regione, che hanno permesso a quest'ultimo di acquisire caratteristiche di consistenza, forma e dimensioni proprie della regione.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

I tipi di latte di pecora e di capra destinati alla produzione dei «Queijos da Beira Baixa», dai quali si ottengono le materie prime destinate alla produzione del «Requeijão da Beira Baixa», possono provenire soltanto da aziende zootecniche ubicate nella zona geografica di produzione. Il sistema di produzione consentito è quello estensivo tradizionale, a bassa densità di bestiame; le greggi trascorrono gran parte del giorno al pascolo per ritornare la sera nelle stalle, luogo in cui vengono munte e permangono durante il periodo notturno, almeno nei mesi invernali.

La base dell'alimentazione è la produzione foraggera naturale o migliorata con specie vegetali adattate alle caratteristiche edafo-climatiche della regione. La coltivazione delle piante da foraggio destinate alla produzione di fieno e all'utilizzo delle stoppie era, e continua ad essere, prassi corrente in tutta la regione. Il latte prodotto dalle pecore e dalle capre che pascolano nella regione possiede pertanto caratteristiche particolari legate all'ambiente locale e al metodo di allevamento praticato per le specie ovine e caprine.

Tutti questi fattori geografici e umani hanno dunque permesso a questo prodotto di acquisire caratteristiche particolari che, unitamente alle tecniche ancestrali e alle competenze precipue trasmesse da una generazione all'altra, hanno dato luogo al consolidarsi di operazioni di fabbricazione e condizionamento che consentono ancora oggi di ottenere prodotti differenziati e riconosciuti dai consumatori che li designano con il nome della regione di origine.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (3)].

http://www.dgadr.pt/images/docs/val/dop_igp_etg/Valor/CE_Requeijao_BB.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(3)  Cfr. nota 2.


26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 312/s3


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Il 26 ottobre 2013 sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 312 A il «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Trentaduesima edizione integrale».

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