ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.105.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 105 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2013/C 105/01 |
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2013/C 105/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6714 — U-SHIN/Valeo Cam) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2013/C 105/03 |
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Corte dei conti |
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2013/C 105/04 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2013/C 105/05 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
11.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 105/1 |
Linee guida relative alla classificazione nella nomenclatura combinata delle merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto
2013/C 105/01
La Regola generale interpretativa (RGI) 3 b) disciplina anche la classificazione delle merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto.
Ai fini della detta regola, le merci che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni sono da considerare come «presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto»:
a) |
sono composte da almeno due oggetti diversi che sono, prima facie, classificabili in voci diverse; |
b) |
sono composte da prodotti o articoli presentati insieme per la soddisfazione di uno specifico bisogno o per lo svolgimento di una determinata attività: nonché |
c) |
sono condizionate in modo idoneo alla vendita diretta agli utenti senza ricondizionamento (per es. in astucci, scatole o panoplie). |
Cfr. anche le note esplicative del SA relative alle Regole generali interpretative 3 b) e 6)
Devono essere soddisfatte tutte le condizioni di cui sopra.
Le suddette regole non si applicano agli «assortimenti» classificabili ai sensi delle RGI 1 e 6 quando il termine «assortimento» è parte del testo di un codice NC, per esempio:
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6308 00 00 — Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, … in imballaggi per la vendita al minuto, |
— |
8206 00 00 — Utensili compresi in almeno due delle voci … condizionati in assortimenti per la vendita al minuto, |
— |
9503 00 70 — Altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie, |
o ai sensi di disposizioni specifiche, per esempio:
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nota 3 della sezione VI, |
— |
nota 1 della sezione VII, |
— |
nota 14 della sezione XI, |
— |
note 3 e 7 del capitolo 61, |
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note 3 e 6 del capitolo 62. |
PARTE A)
… «sono, prima facie, classificabili in voci diverse» …
1) |
Ai sensi delle note esplicative del SA relative alla RGI 3 b), la prima condizione affinché due o più articoli diversi siano da considerare «merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto» è che codesti siano classificabili in voci diverse. |
2) |
Tuttavia, ai sensi della RGI 6 e della relativa nota esplicativa del SA che stabilisce che «le precedenti Regole da 1 a 5 determinano, mutatis mutandis, la classificazione a livello di sottovoci all’interno di una stessa voce», due o più articoli diversi classificabili nella stessa voce ma in diverse sottovoci possono essere considerati un assortimento ai sensi della RGI 3 b) purché soddisfino le condizioni di cui sopra. Esempio: merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto e composti da un flacone di shampoo (3305 10 00) e da un flacone di lozione capillare (3305 90 00) destinate a essere utilizzate per la cura dei capelli sono considerate un assortimento della voce 3305. |
3) |
Tuttavia, due o più prodotti diversi classificabili nella stessa voce e anche nella stessa sottovoce non possono essere considerati un assortimento ai sensi della RGI 3 b) poiché non soddisfano le predette condizioni. Esempio: merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto composti da un detergente, un tonico e una crema idratante. In tal caso tutti i prodotti sono classificati alla sottovoce 3304 99 00, pertanto gli articoli non costituiscono un assortimento. |
PARTE B) I)
… «presentati insieme per la soddisfazione di uno specifico bisogno o per lo svolgimento di una determinata attività» …
1) |
Per classificare gli assortimenti, i singoli articoli dell'assortimento sono correlati l'uno all'altro e sono destinati a essere utilizzati insieme o congiuntamente per la soddisfazione di uno specifico bisogno o per lo svolgimento di una determinata attività. |
2) |
L'espressione «esigenza particolare» può essere interpretata in senso ampio, poiché, al fine di rispondere a un'esigenza particolare, gli articoli possono essere usati secondo un ordine preciso [per esempio, un assortimento destinato alla cura della pelle comprensivo di diversi prodotti) o in ordine casuale (per esempio, un assortimento composto da un trapano e tasselli di plastica, cfr. anche punto B condizione b) I) 5) d)]. |
3) |
L'espressione «svolgimento di una determinata attività» può essere descritta come un'azione eseguita in una precisa/specifica occasione, durante la quale sono generalmente utilizzati gli articoli dell'assortimento. |
4) |
Situazioni nelle quali le merci sono/non sono considerate presentate insieme per la soddisfazione di uno specifico bisogno o per lo svolgimento di una determinata attività:
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5) |
Esempi di prodotti o articoli classificabili come assortimento in riferimento alla RGI 3 b):
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6) |
Esempi di prodotti o articoli non classificabili come assortimento in riferimento alla RGI 3 b):
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PARTE B) II)
… «assortimenti mancati» …
1) |
Se uno o più articoli di un «assortimento» non rispondono alla stessa esigenza particolare o non sono progettati per svolgere la stessa attività specifica come gli altri articoli di un «assortimento» condizionato per la vendita al minuto, OGNUNO di essi deve essere classificato separatamente. Non è possibile comporre un assortimento a partire da un «assortimento mancato» per separarne solo alcuni articoli [cfr. anche note esplicative del SA alla RGI 3 b), X)]. |
2) |
Gli articoli possono essere classificati come assortimento solo se TUTTI sono correlati e usati congiuntamente. In tutti gli altri casi, ossia solo se alcuni articoli sono correlati e usati congiuntamente, CIASCUN articolo deve essere classificato separatamente. |
3) |
A titolo di esempio, nel caso dell'assortimento da bagno [cfr. punto B) I) 6) a)], composto da doccia schiuma, sapone, lozione per il corpo e pantofole, CIASCUN articolo deve essere classificato separatamente poiché le pantofole non rispondono alla stessa esigenza particolare. |
PARTE B) III)
… «assortimenti comprensivi di un articolo di valore modesto/trascurabile» …
1) |
Le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto possono essere combinate con un articolo di valore modesto/trascurabile (in alcuni casi anche più di uno) non correlato agli altri articoli dell'assortimento, (non destinato alla soddisfazione del medesimo specifico bisogno o allo svolgimento di una determinata attività), e che di norma sarebbe classificato separatamente. |
2) |
La presenza di un articolo di valore modesto/trascurabile può essere ignorata nel determinare se un gruppo di articoli costituisca un assortimento («regola de minimis») e tutti gli articoli siano da classificarsi congiuntamente, purché che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
Esempi:
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3) |
La regola di cui sopra può, caso per caso, essere applicata anche se un «articolo principale» è presentato insieme a un articolo di valore modesto/trascurabile. A titolo di esempio, una confezione di cereali contenente un piccolo articolo sorpresa di valore trascurabile come una figurina o un giocattolo di plastica oppure adesivi non dovrebbe essere classificata separatamente. Tuttavia, se la confezione di cereali contiene un CD di musica, programmi o giochi per PC, gli articoli devono essere classificati separatamente, poiché il CD non solo non costituisce un elemento senza importanza di valore trascurabile, ma possiede una funzione non correlata significativa. |
PARTE C)
… «sono condizionate in modo idoneo alla vendita diretta agli utenti senza ricondizionamento» …
1) |
Questa nota prevede che, per essere considerate come un assortimento, le merci devono obbligatoriamente soddisfare tutte le seguenti condizioni:
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2) |
Tuttavia, in deroga al punto 1) b), le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto possono essere presentate in confezioni separate se del caso, per esempio a causa della composizione degli articoli, quali dimensioni, peso, forma, composizione chimica, per motivi di trasporto o di sicurezza, a condizione che siano idonee alla vendita diretta all'utente senza ricondizionamento. Questa presentazione è ammessa solo se:
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11.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 105/7 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6714 — U-SHIN/Valeo Cam)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 105/02
In data 6 febbraio 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6714. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
11.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 105/8 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
10 aprile 2013
2013/C 105/03
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3086 |
JPY |
yen giapponesi |
129,69 |
DKK |
corone danesi |
7,4563 |
GBP |
sterline inglesi |
0,85480 |
SEK |
corone svedesi |
8,3353 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2183 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,5060 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,865 |
HUF |
fiorini ungheresi |
298,11 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7007 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1160 |
RON |
leu rumeni |
4,3890 |
TRY |
lire turche |
2,3370 |
AUD |
dollari australiani |
1,2429 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3290 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,1587 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5300 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6200 |
KRW |
won sudcoreani |
1 480,61 |
ZAR |
rand sudafricani |
11,6900 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,1053 |
HRK |
kuna croata |
7,6125 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 678,54 |
MYR |
ringgit malese |
3,9648 |
PHP |
peso filippino |
53,673 |
RUB |
rublo russo |
40,4050 |
THB |
baht thailandese |
37,976 |
BRL |
real brasiliano |
2,5968 |
MXN |
peso messicano |
15,8943 |
INR |
rupia indiana |
71,3510 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
Corte dei conti
11.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 105/9 |
Relazione speciale n. 1/2013 «Il sostegno finanziario dell’UE all’industria di trasformazione alimentare è stato efficace ed efficiente nell’aggiungere valore ai prodotti agricoli?»
2013/C 105/04
La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 1/2013 «Il sostegno finanziario dell’UE all’industria di trasformazione alimentare è stato efficace ed efficiente nell’aggiungere valore ai prodotti agricoli?».
La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu
La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:
European Court of Auditors |
Unit ‘Audit: Production of Reports’ |
12, rue Alcide de Gasperi |
1615 Luxembourg |
LUXEMBOURG |
Tel. +352 4398-1 |
E-mail: eca-info@eca.europa.eu |
oppure compilando un buono d'ordine elettronico su EU-Bookshop.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
11.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 105/10 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
2013/C 105/05
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
8.3.2013 |
Durata |
8.3.2013-31.12.2013 |
Stato membro |
Regno Unito |
Stock o gruppo di stock |
HER/1/2- |
Specie |
Aringa (Clupea harengus) |
Zona |
Acque UE e acque internazionali delle zone I e II |
Tipo(i) di pescherecci |
— |
Numero di riferimento |
FS01TQ40 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.