ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.075.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 75

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
14 marzo 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 075/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2013/C 075/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6811 — Innovation Network Corporation of Japan/Renesas Electronics Corporation) ( 1 )

6

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 075/03

Tassi di cambio dell'euro

7

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2013/C 075/04

Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5; GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11; GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14; GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14; GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12; GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15; GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9; GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2; GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 15; GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20; GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5; GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26; GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8; GU C 108 del 7.4.2011, pag. 6; GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5; GU C 201 dell’8.7.2011, pag. 1; GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26; GU C 283 del 27.9.2011, pag. 7; GU C 199 del 7.7.2012, pag. 5; GU C 214 del 20.7.2012, pag. 7; GU C 298 del 4.10.2012, pag. 4; GU C 51 del 22.2.2013, pag. 6)

8

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2013/C 075/05

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro Persone 2013 del 7o programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione

11

 

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2013/C 075/06

Bando di concorso generale

12

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2013/C 075/07

Sentenza della Corte, del 22 novembre 2012, nella causa E-17/11 — Aresbank SA/Landsbankinn hf., Fjármálaeftirlitið (Autorità di vigilanza finanziaria) e Islanda (Direttiva 94/19/CE — Direttiva 2000/12/CE — Direttiva 2006/48/CE — Ammissibilità — Normativa nazionale relativa all'adozione di disposizioni di diritto SEE per disciplinare situazioni di diritto interno — Concetto di deposito — Prestiti interbancari — Riconoscimento reciproco di un'autorizzazione per l'accesso alle attività di enti creditizi e per il loro svolgimento — Applicabilità delle decisioni del Comitato misto SEE)

13

2013/C 075/08

Sentenza della Corte, del 30 novembre 2012, nella causa E-19/11 — Vín Tríó ehf./Islanda (Libera circolazione delle merci — Ammissibilità — Prodotti contemplati — Articoli 11 e 16 dell’accordo SEE — Monopoli di Stato di natura commerciale — Norme sull’esistenza e sul funzionamento di un monopolio — Norme per la selezione del prodotto — Rifiuto di vendere bevande alcoliche contenenti stimolanti come la caffeina — Discriminazione tra prodotti interni e importati — Assenza di produzione nazionale)

15

2013/C 075/09

Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dal Fürstliches Landgericht il 31 ottobre 2012 nella causa Beatrix Koch, Dipl. Kfm. Lothar Hummel e Stefan Müller contro Swiss Life (Liechtenstein) AG (Causa E-11/12)

16

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2013/C 075/10

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6870 — GE/Munich Re/Iberdrola Renovables France) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

17

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

14.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 75/01

Data di adozione della decisione

28.11.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33734 (12/N)

Stato membro

Spagna

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Restructuring of NovaCaixaGalicia — Spain

Base giuridica

Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. El art. 9.8 regula los procesos de desinversión del FROB.

Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo.

Decisión de la Comisión Europea SA.33096 (11/N) — Spain Recapitalisation NCG Banc. Aprueba temporalmente las medidas adoptadas en relación con NCG Banc.

Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero.

Tipo di misura

Singolo aiuto

NovaCaixaGalicia — NCG Banc SA

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Altro, Altre forme di apporto di capitale — capital injection in the form of preference shares (FROB I) converted into ordinary shares and capital injection in the form of ordinary shares and impaired asset measure

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 10 352 milioni di EUR

Intensità

Durata

31.12.2012-31.12.2017

Settore economico

Attività finanziarie e assicurative

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerio de Economía y Competitividad

FROB. Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria

Paseo de la Castellana, 162

28071 Madrid

ESPAÑA

José Ortega y Gasset, 22 5o

28006 Madrid

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

28.11.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33735 (12/N)

Stato membro

Spagna

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Restructuring of Catalunya Banc SA — Spain

Base giuridica

Royal Decree Law for the reinforcement of the financial system 02/2011

Tipo di misura

Aiuto ad hoc

Catalunya Banc, CatalunyaCaixa

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Altre forme di apporto di capitale — capital injection in the form of preference shares (FROB I) and ordinary shares (FROB II), conversion of the FROB I preference shares, capital injection in ordinary shares (new) and impaired assets measure

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 13 650 milioni di EUR

Intensità

Durata

fino al 31.12.2017

Settore economico

Attività finanziarie e assicurative

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Fondo de Reestructuration Ordenada Bancaria — FROB

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

28.11.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.34053 (12/N)

Stato membro

Spagna

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Recapitalisation and Restructuring of Banco de Valencia SA — Spain

Base giuridica

Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. El art. 7 regula los procesos de reestructuración ordenada de entidades de crédito con intervención del FROB.

Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo. Modifica las condiciones de intervención del FROB en los procesos de reestructuración ordenada.

Decisión de la Comisión Europea SA.33917 (11/N) — Spain Recapitalisation and Liquidity support for Banco de Valencia, SA. Aprueba temporalmente las medidas adoptadas en relación con el Banco de Valencia.

Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Recoge las funciones del FGD.

Real Decreto-ley 19/2011, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Modifica el mecanismo de colaboración del FGD en la reestructuración ordenada de entidades de crédito.

Tipo di misura

Aiuto ad hoc

Banco de Valencia, SA

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Altre forme di apporto di capitale, Altro — Capital injections, liquidity support measure, impaired assets measure and asset protection scheme

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 7 225 milioni di EUR

Intensità

Durata

Settore economico

Attività finanziarie e assicurative

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

FROB. Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria

FGD. Fondo de Garantía de Depósitos

Ministerio de Economía y Competitividad

José Ortega y Gasset, 22 5o

28006 Madrid

ESPAÑA

Paseo de la Castellana, 162

28071 Madrid

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

10.9.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.34642 (12/N)

Stato membro

Grecia

Regione

Dytiki Makedonia

Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης.

Base giuridica

Προεδρικό Διάταγμα 323/89,

Προεδρικό Διάταγμα 410/95,

Νόμος 1069/80 περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως, ο οποίος έχει τροποποιηθεί με τους νόμους 2218/94, 2839/00 και 3274/04,

Νόμος 3463/06 και νόμος 3852/10 «Σύσταση — Συγκρότηση Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης — Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», και οι τροποποιήσεις του.

Tipo di misura

Aiuto ad hoc

Municipal water drainage & district heating company of Kozani (Deyak)

Obiettivo

Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 8,05 milioni di EUR

Intensità

54,34 %

Durata

A partire dal 1.12.2012

Settore economico

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Διαχειριστική αρχή επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013»

Αεροπόρου Παπαναστασίου 34

Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

28.9.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.34829 (12/N)

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Nederland

Zone miste

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Subsidieregeling innovatieve scheepsnieuwbouw

Base giuridica

Kaderwet EZ-subsidies

Subsiedieregeling sterktes in innovaties

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 4 milioni di EUR

Intensità

30 %

Durata

fino al 31.12.2013

Settore economico

Costruzione di navi e imbarcazioni, Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

De Minister van EL&I

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


14.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/6


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6811 — Innovation Network Corporation of Japan/Renesas Electronics Corporation)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 75/02

In data 5 marzo 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6811. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

14.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/7


Tassi di cambio dell'euro (1)

13 marzo 2013

2013/C 75/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2981

JPY

yen giapponesi

124,59

DKK

corone danesi

7,4570

GBP

sterline inglesi

0,86780

SEK

corone svedesi

8,2931

CHF

franchi svizzeri

1,2319

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,4430

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,632

HUF

fiorini ungheresi

305,65

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7012

PLN

zloty polacchi

4,1385

RON

leu rumeni

4,3890

TRY

lire turche

2,3510

AUD

dollari australiani

1,2573

CAD

dollari canadesi

1,3304

HKD

dollari di Hong Kong

10,0695

NZD

dollari neozelandesi

1,5730

SGD

dollari di Singapore

1,6202

KRW

won sudcoreani

1 433,78

ZAR

rand sudafricani

11,9595

CNY

renminbi Yuan cinese

8,0667

HRK

kuna croata

7,5865

IDR

rupia indonesiana

12 580,03

MYR

ringgit malese

4,0345

PHP

peso filippino

52,627

RUB

rublo russo

39,9200

THB

baht thailandese

38,424

BRL

real brasiliano

2,5440

MXN

peso messicano

16,0835

INR

rupia indiana

70,4950


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

14.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/8


Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5; GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11; GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14; GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14; GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12; GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15; GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9; GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2; GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 15; GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20; GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5; GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26; GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8; GU C 108 del 7.4.2011, pag. 6; GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5; GU C 201 dell’8.7.2011, pag. 1; GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26; GU C 283 del 27.9.2011, pag. 7; GU C 199 del 7.7.2012, pag. 5; GU C 214 del 20.7.2012, pag. 7; GU C 298 del 4.10.2012, pag. 4; GU C 51 del 22.2.2013, pag. 6)

2013/C 75/04

La pubblicazione dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alla pubblicazione nella GU, è possibile consultare l'aggiornamento mensile sul sito web della Direzione generale Affari interni.

FRANCIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 201 dell’8.7.2011

1.   Permessi di soggiorno rilasciati secondo il modello uniforme

Permessi di soggiorno francesi

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (Permesso di soggiorno temporaneo recante una menzione specifica che varia secondo il motivo del soggiorno autorizzato)

Carte de séjour portant la mention «compétences et talents» (Permesso di soggiorno recante la menzione «competenze e talenti»)

Carte de séjour portant la mention «retraité» (Permesso di soggiorno recante la menzione «pensionato»)

Carte de résident (Carta di soggiorno)

Carte de résident portant la mention «résident de longue durée-CE» (Carta di soggiorno recante la menzione «soggiornante di lungo periodo CE»)

Carte de résident délivrée aux ressortissants andorrans (Carta di soggiorno rilasciata ai cittadini di Andorra)

Certificat de résidence d'Algérien (Certificato di residenza per cittadini algerini)

Carte de séjour délivrée aux membres de famille (les membres de famille peuvent être des ressortissants de pays tiers) des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des États parties à l'Espace économique européen et des ressortissants suisses [Permesso di soggiorno rilasciato a familiari (che possono essere anche cittadini di paesi terzi) di cittadini dell'UE e di cittadini SEE/svizzeri]

Autorisation provisoire de séjour portant la mention «volontariat associatif» (Autorizzazione temporanea di soggiorno recante la menzione «volontariato associativo»)

Autorisation provisoire de séjour portant la mention «étudiant en recherche d’emploi» (Autorizzazione temporanea di soggiorno recante la menzione «studente in cerca di lavoro»)

Autorisation provisoire de séjour portant la mention «parent accompagnant d’un mineur étranger malade» (Autorizzazione temporanea di soggiorno recante la menzione «genitore che accompagna un minore straniero malato»)

Autorisation provisoire de séjour ne portant pas de mention spécifique (Autorizzazione temporanea di soggiorno priva di menzione specifica)

Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne (Elenco dei partecipanti ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea)

NB:

dal 13 maggio 2002, i permessi di soggiorno e le carte di soggiorno o i certificati di residenza sono rilasciati sotto forma di carta plastificata secondo il modello uniforme europeo. Sono tuttora in circolazione formati precedenti, validi fino al 12 maggio 2012.

Titoli di soggiorno monegaschi {compresi conformemente alla decisione del Comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante i titoli di soggiorno monegaschi [SCH/Com-ex(98) 19]}:

Carte de séjour de résident temporaire de Monaco (Permesso di soggiorno per residente temporaneo di Monaco)

Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco (Permesso di soggiorno per residente ordinario di Monaco)

Carte de séjour de résident privilégié de Monaco (Permesso di soggiorno per residente privilegiato di Monaco)

Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque (Permesso di soggiorno per il coniuge di un cittadino monegasco)

2.   Tutti gli altri documenti rilasciati a cittadini di paesi terzi che autorizzano il soggiorno o il reingresso nel territorio

Récépissés de renouvellement de demande de titre de séjour, accompagnés du titre de séjour périmé (Ricevute del rinnovo della domanda di titolo di soggiorno, corredate del titolo di soggiorno scaduto)

Documeni rilasciati agli stranieri minorenni:

Document de circulation pour étrangers mineurs (DCEM) (Documento di circolazione per stranieri minori)

Titre d'identité républicain (TIR) (Documento d'identità della Repubblica francese)

Permessi di soggiorno speciali

Ogni permesso di soggiorno speciale reca una menzione in funzione della qualifica del titolare:

«CMD/A»: délivré au chef d'une mission diplomatique («CMD/A»: rilasciato al responsabile di una rappresentanza diplomatica)

«CMD/M»: délivré au chef de mission d'une organisation internationale («CMD/M»: rilasciato al responsabile della rappresentanza di un'organizzazione internazionale)

«CMD/D»: délivré au chef d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale («CMD/D»: rilasciato al responsabile di una delegazione permanente presso un'organizzazione internazionale)

«CD/A»: délivré aux agents du corps diplomatique («CD/A»: rilasciato agli agenti del corpo diplomatico)

«CD/M»: délivré aux hauts fonctionnaires d'une organisation internationale («CD/M»: rilasciato agli alti funzionari delle organizzazioni internazionali)

«CD/D»: délivré aux assimilés membres d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale («CD/D»: rilasciato alle persone assimilate ai diplomatici membri delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali)

«CC/C»: délivré aux fonctionnaires consulaires («CC/C»: rilasciato ai funzionari consolari)

«AT/A»: délivré au personnel administratif ou technique d'une ambassade («AT/A»: rilasciato al personale amministrativo o tecnico delle ambasciate)

«AT/C»: délivré au personnel administratif ou technique d'un consulat («AT/C»: rilasciato al personale amministrativo o tecnico dei consolati)

«AT/M»: délivré au personnel administratif ou technique d'une organisation internationale («AT/M»: rilasciato al personale amministrativo o tecnico delle organizzazioni internazionali)

«AT/D»: délivré au personnel administratif ou technique d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale («AT/D»: rilasciato al personale amministrativo o tecnico delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali)

«SE/A»: délivré au personnel de service d'une ambassade («SE/A»: rilasciato al personale di servizio delle ambasciate)

«SE/C»: délivré au personnel de service d'un consulat («SE/C»: rilasciato al personale di servizio dei consolati)

«SE/M»: délivré au personnel de service d'une organisation internationale («SE/M»: rilasciato al personale di servizio delle organizzazioni internazionali)

«SE/D»: délivré au personnel de service d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale («SE/D»: rilasciato al personale di servizio delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali)

«PP/A»: délivré au personnel privé d'un diplomate («PP/A»: rilasciato al personale privato dei diplomatici)

«PP/C»: délivré au personnel privé d'un fonctionnaire consulaire («PP/C»: rilasciato al personale privato dei funzionari consolari)

«PP/M»: délivré au personnel privé d'un membre d'une organisation internationale («PP/M»: rilasciato al personale privato dei membri delle organizzazioni internazionali)

«PP/D»: délivré au personnel privé d'un membre d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale («PP/D»: rilasciato al personale privato dei membri delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali)

«EM/A»: délivré aux envoyés en mission temporaire, enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'une ambassade («EM/A»: rilasciato agli inviati in missione temporanea, agli insegnanti o ai militari aventi statuto speciale addetti presso le ambasciate)

«EM/C»: délivré aux envoyés en mission temporaire, enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'un consulat («EM/C»: rilasciato agli inviati in missione temporanea, agli insegnanti o ai militari aventi statuto speciale addetti presso i consolati)

«EM/M»: délivré aux envoyés en mission temporaire auprès d'une organisation internationale («EM/M»: rilasciato agli inviati in missione temporanea presso le organizzazioni internazionali)

«EM/D»: délivré aux envoyés en mission temporaire dans une délégation permanente auprès d'une organisation internationale («EM/D»: rilasciato agli inviati in missione temporanea in una delegazione permanente presso un'organizzazione internazionale)

«FI/M»: délivré aux fonctionnaires internationaux des organisations internationales («FI/M»: rilasciato ai funzionari internazionali di organizzazioni internazionali)

N.B. 1:

Agli aventi diritto (coniuge, figli di meno di 21 anni e ascendenti a carico) vengono rilasciati permessi di soggiorno speciali della stessa categoria dei titolari cui sono collegati.

N.B. 2:

Non sono considerate permessi di soggiorno speciali le attestations de fonctions («attestati di funzione»: «CMR», «CR», «AR», «SR» e «FR») rilasciate dai Ministeri degli Affari esteri stranieri ed europei al personale delle missioni e degli organismi sopracitati avente la cittadinanza francese o la residenza permanente in Francia, così come ai funzionari internazionali domiciliati all'estero («EF/M»).


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

14.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/11


Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro «Persone» 2013 del 7o programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione

2013/C 75/05

Si avvertono gli interessati della pubblicazione di inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro «Persone» 2013 del 7o programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

Si sollecitano proposte per i seguenti inviti. I termini ultimi e gli stanziamenti di bilancio sono riportati negli inviti stessi che sono pubblicati nell’apposito sito web della Commissione europea.

Programma specifico «Persone»:

Titolo dell'invito

Codice identificativo dell'invito

Borse di studio intraeuropee

FP7-PEOPLE-2013-IEF

Borse di studio internazionali per ricercatori provenienti dall'estero

FP7-PEOPLE-2013-IIF

Borse di studio internazionali per ricercatori che si recano all'estero

FP7-PEOPLE-2013-IOF

Questi inviti a presentare proposte riguardano il programma di lavoro 2013 adottato con decisione C(2012) 4561 della Commissione del 9 luglio 2012.

Per le informazioni sugli inviti, i programmi di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle proposte, consultare l’apposito sito web della Commissione europea.


Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

14.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/12


BANDO DI CONCORSO GENERALE

2013/C 75/06

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concorso generale:

EPSO/AD/249/13 — Amministratori (AD 7) nei seguenti settori:

1)

Macroeconomia

2)

Economia finanziaria

Il bando di concorso è pubblicato in 23 lingue nella Gazzetta ufficiale C 75 A del 14 marzo 2013.

Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’EPSO http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/


PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

14.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/13


SENTENZA DELLA CORTE

del 22 novembre 2012

nella causa E-17/11

Aresbank SA/Landsbankinn hf., Fjármálaeftirlitið (Autorità di vigilanza finanziaria) e Islanda

(Direttiva 94/19/CE — Direttiva 2000/12/CE — Direttiva 2006/48/CE — Ammissibilità — Normativa nazionale relativa all'adozione di disposizioni di diritto SEE per disciplinare situazioni di diritto interno — Concetto di deposito — Prestiti interbancari — Riconoscimento reciproco di un'autorizzazione per l'accesso alle attività di enti creditizi e per il loro svolgimento — Applicabilità delle decisioni del Comitato misto SEE)

2013/C 75/07

Nella causa E-17/11 Aresbank SA/Landsbankinn hf., Fjármálaeftirlitið (Autorità di vigilanza finanziaria) e Islanda, ISTANZA alla Corte, ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, presentata dal Hæstiréttur Íslands (Corte suprema d'Islanda) concernente l'interpretazione del termine «deposito» di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson, giudici, ha emesso il 22 novembre 2012 la sua sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

1)

L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi va interpretato nel senso che i fondi consegnati dall'ente creditizio che concede il prestito all'ente creditizio che lo richiede, e che devono essere restituiti a una data predeterminata insieme agli interessi appositamente negoziati, sono considerati un deposito ai sensi di detta disposizione. Lo stesso vale anche se i fondi non si trovano su un conto apposito a nome dell'ente creditizio che ha concesso il prestito, se l'ente creditizio che riceve il prestito non ha rilasciato alcun documento particolare per accusare il ricevimento dei fondi, non ha versato le commissioni su di essi al Fondo di garanzia per depositanti e investitori e se i fondi non sono stati iscritti come deposito nei libri contabili dell'ente creditizio che riceve il prestito.

Tuttavia, ai fondi trasferiti da un ente creditizio ad un altro, in esecuzione di un contratto di credito, non sono applicabili i sistemi di garanzia dei depositi previsti nella direttiva 94/19/CE. Tali fondi, quindi, non danno diritto a un rimborso in virtù della direttiva. Pertanto, occorre distinguere tra una definizione funzionale di depositi ammissibili ai sensi della direttiva 94/19/CE, basata sull'articolo 1, paragrafo 1, letto alla luce dell'articolo 2, e una definizione tecnica, che comprende anche i depositi non coperti dai sistemi di garanzia di cui alla direttiva 94/19/CE, che quindi non danno diritto al rimborso. Spetta al giudice nazionale stabilire se, nella fattispecie, occorra applicare una definizione funzionale o tecnica del «deposito» nel quadro della normativa nazionale.

2)

Per determinare se un prestito tra due enti creditizi stabiliti nel SEE sia un deposito ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 94/19/CE, non è rilevante che lo Stato membro in cui è situata la banca che riceve il prestito si sia avvalso della competenza stabilita all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 94/19/CE per escludere dalla garanzia i depositi effettuati da enti creditizi.

3)

Se un ente creditizio che presta fondi sul mercato interbancario è autorizzato a accettare depositi dal pubblico generico, il fatto che non li accetti ma finanzi le sue operazioni attraverso contributi del suo proprietario o l'emissione di strumenti finanziari, ridando successivamente in prestito quel denaro nel cosiddetto mercato interbancario, non ha alcuna rilevanza per la definizione di deposito ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 94/19/CE di un prestito interbancario concesso da tale ente ad un altro ente creditizio, a meno che l'autorizzazione dell'ente all'accesso e allo svolgimento dell'attività di ente creditizio non sia stata ritirata dall'autorità competente.


14.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/15


SENTENZA DELLA CORTE

del 30 novembre 2012

nella causa E-19/11

Vín Tríó ehf./Islanda

(Libera circolazione delle merci — Ammissibilità — Prodotti contemplati — Articoli 11 e 16 dell’accordo SEE — Monopoli di Stato di natura commerciale — Norme sull’esistenza e sul funzionamento di un monopolio — Norme per la selezione del prodotto — Rifiuto di vendere bevande alcoliche contenenti stimolanti come la caffeina — Discriminazione tra prodotti interni e importati — Assenza di produzione nazionale)

2013/C 75/08

Nella causa E-19/11 Vín Tríó ehf./Islanda — ISTANZA alla Corte, ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, da parte del Héraðsdómur Reykjavíkur (tribunale distrettuale di Reykjavík), per stabilire se gli articoli 11 e 16 dell’accordo SEE impediscano ad un organismo titolare di un monopolio di Stato sulla vendita di bevande alcoliche al dettaglio di rifiutare di vendere bevande alcoliche contenenti stimolanti come la caffeina nei propri punti vendita, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson, giudici, ha pronunciato il 30 novembre 2012 la sua sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

 

lo Stato SEE che disponga, nella propria legislazione o mediante atti amministrativi, che un organismo titolare di un monopolio di Stato per la vendita al dettaglio di prodotti alcolici può rifiutarsi di vendere nei propri punti vendita bevande alcoliche che contengono stimolanti come la caffeina, non viola l’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

 

Tuttavia, questa norma di selezione deve essere applicata nello stesso modo sia alle bevande alcoliche contenenti stimolanti di produzione nazionale che a quelle importate. Se, come nella fattispecie, non esiste una produzione nazionale, e la norma di selezione non mira a proteggere la produzione interna di prodotti analoghi, tale norma non può essere considerata penalizzante nei confronti degli operatori o dei prodotti di altri Stati SEE.


14.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/16


Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dal Fürstliches Landgericht il 31 ottobre 2012 nella causa Beatrix Koch, Dipl. Kfm. Lothar Hummel e Stefan Müller contro Swiss Life (Liechtenstein) AG

(Causa E-11/12)

2013/C 75/09

Con lettera del 31 ottobre 2012, il Fürstliches Landgericht (Corte di giustizia del Principato del Liechtenstein) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo, pervenuta alla Cancelleria della Corte l'8 novembre 2012, in relazione alla causa Beatrix Koch, Dipl. Kfm. Lothar Hummel e Stefan Müller contro Swiss Life (Liechtenstein) AG., in merito ai seguenti quesiti:

1.

Il termine «contratti a capitale variabile», ai sensi dell'allegato III punto A, a.11 e a.12, della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita, si riferisce esclusivamente ai contratti («fondi comuni di investimento») ai sensi della direttiva 85/611/CEE, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), o tale allegato III punto A, a.11 e a.12, si applica ad esempio anche qualora le prestazioni previste in un contratto di assicurazione sulla vita siano collegate a un indice azionario o ad un altro valore di riferimento?

2.

Se la Corte risponde alla domanda n. 1 nel senso che l'allegato III punto A, a.11 e a.12, della direttiva 2002/83/CE non limita i «contratti a capitale variabile» alle società di investimento («fondi comuni di investimento») ai sensi della direttiva 85/611/CEE:

2.1.

La direttiva 2002/83/CE obbliga le imprese di assicurazione a fornire consulenza ai contraenti o semplicemente a comunicare loro le informazioni contenute nel suo allegato III?

2.2.

L'obbligo di comunicare informazioni ai sensi dell'allegato III punto A, a.11, della direttiva 2002/83/CE è adeguatamente rispettato se le imprese di assicurazione forniscono il numero di identificazione dei titoli (WKN), oppure, come va intesa l'espressione «elenco dei valori di riferimento utilizzati (unità di conto)» affinché sia rispettato in maniera soddisfacente l'obbligo di comunicare informazioni? Occorre considerare che lo Stato membro dell'impegno non prescrive alle imprese di assicurazione di trasmettere informazioni supplementari ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2002/83/CE.

2.3.

L'obbligo di comunicare informazioni ai sensi dell'allegato III punto A, a.12, della direttiva 2002/83/CE è adeguatamente rispettato se le imprese di assicurazione forniscono il numero di identificazione dei titoli (WKN) o queste dovrebbero fornire informazioni più dettagliate? Occorre considerare che lo Stato membro dell'impegno non prescrive alle imprese di assicurazione di trasmettere informazioni supplementari ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2002/83/CE.

3.

L'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE obbliga l'impresa di assicurazione a fornire le informazioni indicate nell'allegato III A, o è sufficiente che tali informazioni siano comunicate al contraente da una terza parte, ad esempio un intermediario assicurativo ai sensi della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull'intermediazione assicurativa?

4.

La direttiva 2002/83/EC obbliga gli Stati membri a recepire nel proprio ordinamento nazionale il suo articolo 36 in modo da conferire ai contraenti il diritto alla comunicazione delle informazioni di cui all'allegato III da parte dell'impresa di assicurazione, o è sufficiente, per quanto riguarda il recepimento nella normativa nazionale, che la violazione degli obblighi di informazione di cui all'allegato III della suddetta direttiva sia sanzionata solo da un organismo di regolamentazione, per esempio sotto forma di ammenda, ritiro della licenza o altra misura di questo tipo?


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

14.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/17


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6870 — GE/Munich Re/Iberdrola Renovables France)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 75/10

1.

In data 7 marzo 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione General Electric Company («GE», USA) e Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München («Munich Re», Germania) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune indiretto di Iberdrola Renovables France S.A.S. («Iberdrola Renovables France», Francia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

GE: impresa diversificata che opera a livello mondiale nei settori manifatturiero, tecnologico e terziario. GE Capital, l'unità aziendale di GE interessata dalla concentrazione proposta, investe su scala mondiale in attività energetiche,

Munich Re: multinazionale del settore (ri)assicurativo. MR RENT-Investment GmbH, la controllata di Munich Re interessata dalla concentrazione proposta, detiene investimenti nei settori delle energie rinnovabili e delle nuove tecnologie ambientali,

Iberdrola Renovables France: gestisce progetti di parchi eolici terrestri e detiene quote di partecipazione in imprese operanti nel settore delle energie rinnovabili in Francia.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6870 — GE/Munich Re/Iberdrola Renovables France, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).