ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.072.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 72

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
12 marzo 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 072/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6708 — BMS/Astrazeneca/Amylin Business) ( 1 )

1

2013/C 072/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6765 — Precision Castparts/Titanium Metals) ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2013/C 072/03

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/235/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2013/124/PESC del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 206/2013 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

2

 

Commissione europea

2013/C 072/04

Tassi di cambio dell'euro

3

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2013/C 072/05

Invito a presentare proposte — EACEA/10/13 — Programma Gioventù in azione — Azione 3.2 — Gioventù nel mondo: cooperazione con paesi diversi dai paesi limitrofi all’Unione europea

4

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2013/C 072/06

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di biossido di manganese originari del Sud Africa

8

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2013/C 072/07

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6782 — H.I.G. Europe Capital/Petrochem Carless Holdings) ( 1 )

15

2013/C 072/08

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6815 — ERDF/CDC/UEM/Efluid) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

16

2013/C 072/09

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6880 — Liberty Global/Virgin Media) ( 1 )

17

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

12.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6708 — BMS/Astrazeneca/Amylin Business)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 72/01

In data 1o marzo 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32013M6708. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


12.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6765 — Precision Castparts/Titanium Metals)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 72/02

In data 19 dicembre 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6765. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

12.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/2


Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/235/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2013/124/PESC del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 206/2013 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

2013/C 72/03

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2011/235/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2013/124/PESC del Consiglio (1), e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 206/2013 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell'elenco delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/235/PESC e dal regolamento (UE) n. 359/2011.

Si richiama l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 359/2011, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

DG C 1C — Unità questioni orizzontali

Segretariato generale

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all’articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 68 del 12.3.2013, pag. 57.

(2)  GU L 68 del 12.3.2013, pag. 9.


Commissione europea

12.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

11 marzo 2013

2013/C 72/04

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2994

JPY

yen giapponesi

124,91

DKK

corone danesi

7,4569

GBP

sterline inglesi

0,87335

SEK

corone svedesi

8,3260

CHF

franchi svizzeri

1,2360

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,4385

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,542

HUF

fiorini ungheresi

303,40

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7008

PLN

zloty polacchi

4,1472

RON

leu rumeni

4,3718

TRY

lire turche

2,3438

AUD

dollari australiani

1,2702

CAD

dollari canadesi

1,3357

HKD

dollari di Hong Kong

10,0797

NZD

dollari neozelandesi

1,5813

SGD

dollari di Singapore

1,6236

KRW

won sudcoreani

1 426,40

ZAR

rand sudafricani

11,8990

CNY

renminbi Yuan cinese

8,0803

HRK

kuna croata

7,5875

IDR

rupia indonesiana

12 597,20

MYR

ringgit malese

4,0414

PHP

peso filippino

52,938

RUB

rublo russo

40,0015

THB

baht thailandese

38,631

BRL

real brasiliano

2,5283

MXN

peso messicano

16,3724

INR

rupia indiana

70,7040


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

12.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/4


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/10/13

Programma «Gioventù in azione»

Azione 3.2 — Gioventù nel mondo: cooperazione con paesi diversi dai paesi limitrofi all’Unione europea

2013/C 72/05

1.   OBIETTIVI

Il presente invito a presentare proposte si prefigge di sostenere progetti che promuovano la cooperazione nel settore della gioventù tra i paesi aderenti al programma «Gioventù in azione» e i paesi partner diversi dai paesi limitrofi all’Unione europea (paesi che abbiano firmato con l’Unione europea un accordo nel campo della gioventù). I progetti dovrebbero garantire la loro compatibilità con le azioni intraprese nell’ambito del quadro di cooperazione per lo sviluppo. Il presente invito riguarda la concessione di sovvenzioni a progetti.

I destinatari sono le organizzazioni attive nel settore della gioventù interessate alla realizzazione di progetti che promuovano la cooperazione in questo settore e che coinvolgano operatori e animatori socioeducativi, i giovani stessi e altri attori impegnati in organizzazioni e strutture giovanili.

I suoi obiettivi sono i seguenti:

migliorare la mobilità dei giovani e degli operatori nel settore della gioventù, nonché l’occupabilità dei giovani,

promuovere la consapevolezza tra i giovani nonché il loro impegno attivo,

sostenere il potenziamento delle capacità delle organizzazioni e delle strutture giovanili al fine di contribuire allo sviluppo della società civile,

promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze e di buone prassi nel settore della gioventù e dell’istruzione informale,

contribuire allo sviluppo delle politiche giovanili, del lavoro nel settore della gioventù e del volontariato, infine

sviluppare partenariati e reti sostenibili fra organizzazioni giovanili.

Priorità

Verrà data la precedenza a quei progetti che meglio rispecchiano le seguenti priorità.

i)

Priorità permanenti del programma «Gioventù in azione»:

partecipazione dei giovani,

diversità culturale,

cittadinanza europea,

coinvolgimento di giovani con minori opportunità.

ii)

Priorità annuali del programma «Gioventù in azione»:

sensibilizzazione sui diritti relativi alla cittadinanza dell’UE,

crescita inclusiva,

creatività, spirito imprenditoriale e occupabilità,

comportamenti sani.

2.   ORGANISMI AMMESSI

Le proposte devono essere presentate da organizzazioni senza scopo di lucro. Tali organizzazioni possono essere:

organizzazioni non governative (ONG),

enti pubblici a livello regionale o locale,

consigli giovanili nazionali.

Lo stesso vale per le organizzazioni partner.

Al momento della scadenza per la presentazione delle proposte, i candidati devono essere legalmente residenti da almeno due (2) anni in uno dei paesi aderenti al Programma.

I paesi del Programma sono i seguenti:

gli Stati membri dell'Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito e Ungheria (1),

gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA): Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera,

i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione conformemente ai principi generali nonché alle condizioni e modalità generali stabiliti negli accordi quadro conclusi con questi paesi, in vista della loro partecipazione ai programmi UE: Croazia e Turchia.

Gli organismi stabiliti nei seguenti paesi possono partecipare in qualità di partner, ma non possono presentare proposte nell’ambito del presente invito. Sono considerati paesi partner quei paesi che sono parti di accordi con l’Unione europea nel settore della gioventù, vale a dire:

America latina: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela,

Africa Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Ciad, Comore, Congo (Brazzaville), Costa d’Avorio, Djibouti, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Repubblica di Guinea, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sud Africa, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe,

Caraibi: Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Haiti, Repubblica dominicana, Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago,

Pacifico: Figi, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Salomone, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papua Nuova Guinea, Samoa, Timor Est, Tonga, Tuvalu, Vanuatu,

Asia Afghanistan, Bangladesh, Cambogia, Filippine, India, Indonesia, Kazakstan, Kirghizistan, Laos, Malaysia, Nepal, Repubblica popolare cinese (compresi Hong Kong e Macau), Singapore, Thailandia, Uzbekistan, Vietnam, Yemen,

paesi industrializzati (2): Australia, Brunei, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Stati Uniti d’America.

I progetti devono coinvolgere partecipanti di almeno quattro paesi diversi (compresa l’organizzazione richiedente), inclusi almeno due aderenti al Programma, di cui almeno uno Stato membro dell’Unione europea e due paesi partner.

3.   ATTIVITA’ AMMESSE

Il progetto deve prevedere attività senza scopo di lucro correlate al campo della gioventù e dell’istruzione non formale.

Elenco indicativo delle attività che saranno attuate dalle proposte

Le attività sostenute nell’ambito del presente invito possono includere, a titolo meramente esemplificativo:

manifestazioni su vasta scala, seminari, conferenze per i giovani,

attività dirette a incoraggiare lo sviluppo di partenariati e reti,

attività intese a favorire il dialogo politico nel settore della gioventù,

campagne di informazione e sensibilizzazione organizzate da e per i giovani,

formazione e sviluppo di capacità degli operatori socioeducativi, delle organizzazioni giovanili e dei moltiplicatori,

formazione tramite osservazione diretta in situazione di lavoro e mobilità a lungo termine per gli operatori socioeducativi.

I progetti devono iniziare tra il 1o ottobre 2013 e il 31 dicembre 2013, e avere una durata minima di 6 mesi e una massima di 12 mesi.

4.   CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Le candidature ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri:

pertinenza del progetto in relazione agli obiettivi e alle priorità dell’invito (30 %),

qualità del progetto e delle metodologie di lavoro impiegate (50 %),

profilo e numero di partecipanti e di promotori coinvolti nel progetto (20 %).

Benché nei progetti selezionati si punti a una rappresentanza geografica equilibrata, il principale fattore determinante relativo al numero di progetti finanziati per ciascun paese sarà costituito dalla qualità.

5.   BILANCIO

L’importo totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito è stimato in 3 000 000 EUR.

Il contributo dell’Agenzia non supererà l’80 % del totale delle spese ammissibili di un progetto. La sovvenzione massima sarà pari a 100 000 EUR.

L’Agenzia si riserva il diritto di non distribuire tutti i fondi disponibili.

6.   PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Conformemente all’attuale invito a presentare proposte si ricorda che non può essere avanzata più di una proposta di progetto da parte della stessa organizzazione richiedente.

Le candidature per la richiesta di sovvenzione devono essere compilate in una delle lingue ufficiali dell’UE, avvalendosi del modulo elettronico previsto a tale effetto.

I moduli sono disponibili al seguente indirizzo Internet:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/call_action_3_2_en.php

Il modulo elettronico debitamente completato deve pervenire entro le ore 12.00 (mezzogiorno, orario di Bruxelles) del giorno 14 maggio 2013.

Deve essere inviata anche la versione cartacea della domanda entro il 14 maggio 2013 all‘indirizzo seguente:

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura

Programma «Gioventù in azione» — EACEA/10/13

BOUR 4/029

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

per posta, farà fede il timbro postale,

per mezzo di una società di corriere espresso e in tal caso farà fede la data della ricezione da parte della stessa società di corriere (si prega di allegare al modulo una copia della ricevuta originale con la data del deposito).

Non saranno accettate le candidature inviate via fax o per posta elettronica.

In presenza di incongruenze o discrepanze tra la versione elettronica e quella cartacea, sarà presa in conto quella elettronica.

7.   INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Le candidature devono essere conformi alle disposizioni previste nelle Linee guida per le candidature — Invito a presentare proposte EACEA/10/13, essere presentate utilizzando l’apposito modulo (elettronico) e devono contenere gli allegati pertinenti.

I suddetti documenti sono reperibili al seguente indirizzo Internet:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/call_action_3_2_en.php


(1)  Le persone provenienti da paesi o territori d’oltremare e, se del caso, le istituzioni pubbliche o private con sede in questi paesi sono ammissibili al programma «Gioventù in azione», in base alle regole del programma e alle norme in vigore nello Stato membro al quale sono legati. L’elenco di questi paesi e territori d’oltremare si trova nell’allegato 1A della decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («decisione d’associazione oltremare»), (GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:20011202:IT:PDF

(2)  Nel caso in cui i progetti riguardino paesi industrializzati, la sovvenzione dell’UE non può coprire le spese sostenute dai partner o dai partecipanti di tali paesi.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

12.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/8


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di biossido di manganese originari del Sud Africa

2013/C 72/06

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di biossido di manganese originari del Sud Africa, la Commissione europea (in appresso «Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata l'11 dicembre 2012 dalle società Cegasa Internacional SA e Tosoh Hellas A.I.C. («i richiedenti»), unici produttori dell'Unione di alcuni tipi di biossido di manganese.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da biossidi di manganese elettrolitici (cioè biossidi di manganese prodotti mediante un processo elettrolitico) non trattati a caldo dopo il processo elettrolitico («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati al codice NC ex 2820 10 00.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 221/2008 del Consiglio (3).

4.   Motivi del riesame

4.1.    Motivi del riesame in previsione della scadenza

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la reiterazione del dumping e del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

4.1.1.   Asserzione del rischio di reiterazione del dumping

In assenza di dati attendibili sui prezzi applicati sul mercato interno del Sud Africa («il paese interessato»), l'asserzione del rischio di reiterazione del dumping si basa su un confronto tra il valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] in Sud Africa e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto all'esportazione in altri paesi terzi, dato che attualmente i volumi delle importazioni dal Sud Africa verso l'Unione non sono significativi.

Sulla base del confronto suddetto, che dimostra il dumping, i richiedenti sostengono che esiste il rischio di reiterazione del dumping da parte del paese interessato.

4.1.2.   Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio

I richiedenti sostengono che esiste il rischio di reiterazione del pregiudizio. Essi hanno presentato elementi di prova del fatto che l'eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l'aumento dell'attuale livello delle importazioni del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato nell'Unione, dato che gli impianti di produzione dei produttori esportatori del Sud Africa dispongono di capacità inutilizzate.

I richiedenti affermano che l'eliminazione del pregiudizio è stata ottenuta principalmente grazie alle misure e che in caso di scadenza di tali misure l'eventuale ripresa di consistenti importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato potrebbe comportare una reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame determinerà se la scadenza delle misure possa provocare la persistenza o la reiterazione del dumping sul prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

5.1.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

I produttori esportatori (4) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

Tutti i produttori esportatori e le associazioni di produttori esportatori del Sud Africa sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, immediatamente e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse, per manifestarsi e chiedere un questionario.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta relativa ai produttori esportatori, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori noti del Sud Africa, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità di tale paese.

I produttori esportatori dovranno trasmettere il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse.

Il questionario chiederà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame, sul costo di produzione, sulle vendite del prodotto oggetto del riesame nell'Unione e sul mercato nazionale del paese interessato.

5.1.2.   Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta  (5)  (6)

Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame dal Sud Africa nell'Unione sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

Visto il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato del presente avviso.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà anche contattare le associazioni note di importatori.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni richieste sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo indicazioni diverse.

Se è necessario un campionamento, gli importatori possono essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società selezionate per essere incluse nel campione a tutti gli importatori indipendenti noti e alle associazioni note di importatori.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti dovranno inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

Il questionario chiederà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria, sulle attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame e sulle vendite di tale prodotto.

5.2.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio di reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione, i produttori dell'Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta riguardo ai produttori dell'Unione, la Commissione invierà questionari ai produttori noti dell'Unione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione, che sono le società:

Cegasa Internacional SA e

Tosoh Hellas A.I.C.

I produttori dell'Unione e le associazioni di produttori dell'Unione sopra menzionati devono presentare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse.

Il questionario chiederà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria e sulla situazione finanziaria ed economica delle società.

I produttori dell'Unione e le associazioni di produttori dell'Unione non elencati sopra sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, immediatamente e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse, per manifestarsi e chiedere un questionario.

5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se il mantenimento delle misure antidumping sia contrario o meno all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le parti che si manifestano entro il termine sopraindicato possono fornire alla Commissione informazioni relative all'interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero o compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a fornire informazioni e a presentare i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo disposizioni diverse.

5.5.    Audizioni da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, va presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza inviati dalle parti interessate, per cui venga richiesto un trattamento riservato, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (7).

Le parti interessate che trasmettono informazioni con tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Tali riassunti devono essere sufficientemente dettagliati, affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate devono presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, e-mail, numeri di telefono e di fax. Tutte le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all'indirizzo sottoindicato. Se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione, in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la pagina pertinente sul sito Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22993704

E-mail: TRADE-AD-EMD@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere raggiunte conclusioni favorevoli o sfavorevoli, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se risulta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, tali informazioni non saranno prese in considerazione e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, le domande devono essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l'altro, il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine del sito Internet della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Calendario dell'inchiesta

In conformità all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta si conclude entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Domande di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è aperto a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le conclusioni raggiunte non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualora una parte interessata ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificarlo (aumentarlo o diminuirlo), può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che desiderano chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

10.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).


(1)  GU C 180 del 21.6.2012, pag. 15.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(3)  GU L 69 del 13.3.2008, pag. 1.

(4)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate che partecipano alla produzione, alla vendita sul mercato nazionale o all'esportazione del prodotto oggetto del riesame.

(5)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario destinato a questi ultimi. Ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate collegate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e unilineari), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(6)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(7)  Un documento «a diffusione limitata» («Limited») è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO

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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

12.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/15


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6782 — H.I.G. Europe Capital/Petrochem Carless Holdings)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 72/07

1.

In data 19 febbraio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione H.I.G. Europe Capital Partners LP («H.I.G.», Regno Unito), attraverso la sua società in portafoglio Haltermann Holding GmbH («Haltermann», Germania), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Petrochem Carless Holdings Ltd («PCHL», Regno Unito) mediante acquisto di quote (2).

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

H.I.G.: società di investimento in private equity,

Haltermann: produzione e fornitura di prodotti chimici a base di idrocarburi,

PCHL: holding di Petrochem Carless Limited, che opera nella produzione e nella fornitura di combustibili raffinati, prodotti petrolchimici, fluidi per autoveicoli e specialità chimiche.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6782 — H.I.G. Europe Capital/Petrochem Carless Holdings, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  La concentrazione è stata notificata per la prima volta il 28 novembre 2012. La notifica è stata ritirata il 19 dicembre 2012 (GU C 400 del 28.12.2012, pag. 2).


12.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/16


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6815 — ERDF/CDC/UEM/Efluid)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 72/08

1.

In data 5 marzo 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese ERDF, controllata del gruppo EDF (Francia), Caisse des Dépôts et Consignations («CDC», Francia) e UEM (Francia) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa Efluid (Francia) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

ERDF: gestione della rete pubblica di erogazione dell'energia elettrica in Francia,

CDC: missioni di interesse generale che consistono nella gestione di fondi privati a cui le autorità pubbliche intendono garantire una protezione particolare e nella concessione di prestiti o investimenti in attività in nome dell’interesse generale,

UEM: società per azioni di economia mista locale che opera in Francia nei settori dell'energia elettrica, del teleriscaldamento della televisione via cavo e dell'illuminazione pubblica,

Efluid: sviluppo e editoria di software destinato alle imprese del settore dei fluidi (energia elettrica, gas, acqua e teleriscaldamento).

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6815 — ERDF/CDC/UEM/Efluid, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


12.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/17


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6880 — Liberty Global/Virgin Media)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 72/09

1.

In data 6 marzo 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Liberty Global Inc. («LGI», USA), attraverso la sua controllata al 100 % Liberty Global Corporation Limited, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Virgin Media Inc. («Virgin Media», USA) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

LGI: operatore via cavo a banda larga che offre servizi video, vocali e di accesso ad Internet su scala internazionale,

Virgin Media: operatore nel campo dei media e delle comunicazioni digitali che fornisce servizi di banda larga, pay-TV e telefonia mobile e fissa a imprese e utenze residenziali nel Regno Unito.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6880 — Liberty Global/Virgin Media, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).