ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2013.008.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 8 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
56o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2013/C 008/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6775 — TCP Cable/International Cable Holdings/Kutxabank/Euskaltel) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2013/C 008/02 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2013/C 008/03 |
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2013/C 008/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2013/C 008/05 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6746 — Mitsui/Severstal/Severstal-SSC-Vsevolozhsk JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2013/C 008/06 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6751 — BayWa/Wilhelm Bohnhorst/Bohnhorst Agrarhandel JV) ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 8/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6775 — TCP Cable/International Cable Holdings/Kutxabank/Euskaltel)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 8/01
Il 4 dicembre 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6775. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 8/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
11 gennaio 2013
2013/C 8/02
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3274 |
JPY |
yen giapponesi |
118,18 |
DKK |
corone danesi |
7,4611 |
GBP |
sterline inglesi |
0,82320 |
SEK |
corone svedesi |
8,6248 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2157 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,3490 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,613 |
HUF |
fiorini ungheresi |
296,56 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6975 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1000 |
RON |
leu rumeni |
4,3792 |
TRY |
lire turche |
2,3489 |
AUD |
dollari australiani |
1,2561 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3060 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,2900 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5801 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6270 |
KRW |
won sudcoreani |
1 401,12 |
ZAR |
rand sudafricani |
11,5471 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,2523 |
HRK |
kuna croata |
7,5735 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 789,62 |
MYR |
ringgit malese |
4,0101 |
PHP |
peso filippino |
53,950 |
RUB |
rublo russo |
40,2307 |
THB |
baht thailandese |
40,180 |
BRL |
real brasiliano |
2,7013 |
MXN |
peso messicano |
16,7598 |
INR |
rupia indiana |
72,6880 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 8/3 |
INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI
2013/C 8/03
Elenco delle autorità designate dagli Stati membri a ricevere e a rilasciare le domande di informazioni tariffarie vincolanti adottato in applicazione dell’articole 6, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (1) della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (2).
Stato membro |
Autorità doganale |
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AUSTRIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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BELGIO |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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BULGARIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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CIPRO |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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DANIMARCA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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(richiedenti aventi sede nelle regioni Nordjylland, Midtjylland e Syddanmark) |
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(altri richiedenti) |
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ESTONIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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FINLANDIA |
Autorità designate a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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Autorità designate a ricevere le domande di informazioni tariffarie vincolanti |
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Amministrazione centrale delle dogane e tutti gli uffici doganali |
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FRANCIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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GERMANIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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GRECIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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IRLANDA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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ITALIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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LETTONIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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LITUANIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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LUSSEMBURGO |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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MALTA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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PAESI BASSI |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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POLONIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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PORTOGALLO |
Autorità designate a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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Autorità designate a ricevere le domande di informazioni tariffarie vincolanti |
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Tutti gli uffici doganali periferici |
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REGNO UNITO |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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REPUBBLICA CECA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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ROMANIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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SLOVACCHIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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SLOVENIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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SPAGNA |
Autorità doganali designate a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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Autorità doganali designate a ricevere le richieste di informazioni tariffarie vincolanti |
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Tutte le amministrazioni pubbliche |
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SVEZIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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UNGHERIA |
Autorità designate a ricevere le domande e a rilasciare le informazioni tariffarie vincolanti |
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(1) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(2) GU L 62 del 1.3.2007, pag. 6.
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 8/8 |
Comunicazione del ministero dell’Ambiente della Repubblica slovacca riguardante la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e produzione di idrocarburi
2013/C 8/04
Il ministero dell’Ambiente della Repubblica slovacca comunica di aver ricevuto, in data 29 aprile 2010, una proposta per determinare una zona di esplorazione per la realizzazione di ricerche geologiche ai fini della prospezione e della verifica di un giacimento di petrolio e di gas naturale infiammabile (idrocarburi) nella regione «Burda» per un periodo di quattro anni.
La zona di esplorazione proposta, che copre una superficie di 180 km2, si estende nei distretti di Nové Zámky e Levice ed è delimitata da linee di congiunzione di vertici di triangolazione (che formano una figura geometrica chiusa con lati diritti) con le seguenti coordinate:
indicazione e coordinate dei vertici di triangolazione della zona di esplorazione:
Punti |
Y |
X |
1. |
463 010,98 |
1 333 087,13 |
2. |
454 610,44 |
1 324 951,17 |
3. |
453 750,54 |
1 316 418,34 |
4. |
452 493,77 |
1 313 044,90 |
5. |
453 684,40 |
1 311 523,54 |
6. |
452 956,79 |
1 309 340,73 |
7. |
448 988,03 |
1 308 745,41 |
8. |
448 260,43 |
1 303 850,61 |
9. |
445 614,59 |
1 301 932,38 |
10. |
448 194,28 |
1 299 551,12 |
11. |
455 933,36 |
1 309 274,58 |
12. |
465 855,25 |
1 330 110,56 |
I vertici di cui sopra sono determinati sulla base del sistema di coordinate della «rete trigonometrica catastale unica» della Repubblica slovacca.
Le imprese interessate a determinare una zona di esplorazione per il petrolio e il gas naturale infiammabile (idrocarburi) possono concorrere presentando domanda entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le domande presentate dopo la scadenza del termine suddetto non saranno prese in considerazione.
Il ministero dell’Ambiente della Repubblica slovacca deciderà in merito alle domande ricevute entro e non oltre sei mesi dal termine di cui sopra e comunicherà tale decisione a tutti coloro che hanno fatto domanda.
Le proposte devono contenere i requisiti essenziali di cui all’articolo 23, paragrafo 5, della legge n. 569/2007 relativa alle attività geologiche, pubblicata sulla Zbierka zákonov Slovenskej republiky (Raccolta delle leggi della Repubblica slovacca) il 25 ottobre 2007 e le informazioni circa la capacità tecnica e finanziaria del committente. Le domande che non contengono gli elementi di cui sopra non saranno esaminate.
Le proposte ai fini della determinazione della zona di esplorazione devono essere presentate per iscritto, in lingua slovacca, in una busta sigillata recante l’indicazione «Konkurenčný návrh PÚ Burda» al seguente indirizzo:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
Námestie Ľudovíta Štúra 1 |
812 35 Bratislava |
SLOVENSKO/SLOVAKIA |
Per informazioni più dettagliate si contatti il ministero dell’Ambiente della Repubblica slovacca, Dipartimento «Servizio geologico di Stato», (tel. +421 257783111 / 108).
E-mail: viera.matova@enviro.gov.sk
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 8/10 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6746 — Mitsui/Severstal/Severstal-SSC-Vsevolozhsk JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 8/05
1. |
In data 3 gennaio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Mitsui&Co. Ltd («Mitsui», Giappone) e OAO Severstal («Severstal», Russia), appartenente al gruppo MAA (Russia), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Severstal-SSC-Vsevolozhsk mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6746 — Mitsui/Severstal/Severstal-SSC-Vsevolozhsk JV, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 8/11 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6751 — BayWa/Wilhelm Bohnhorst/Bohnhorst Agrarhandel JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2013/C 8/06
1. |
In data 21 dicembre 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese BayWa Agri GmbH, controllata al 100 % da BayWa AG («BayWa», Germania) e Wilhelm Bohnhorst GmbH und Co. KG («Wilhelm Bohnhorst», Germania) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa Bohnhorst Agrarhandel GmbH («Bohnhorst Agrarhandel», Germania) mediante acquisto e vendita di quote. Prima dell’operazione proposta, Bohnhorst Agrarhandel era già una controllata al 100 % di Wilhelm Bohnhorst. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6751 — BayWa/Wilhelm Bohnhorst/Bohnhorst Agrarhandel JV, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).