ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.392.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 392

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
19 dicembre 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 392/01

Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine ( 1 )

1

2012/C 392/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6786 — EPH/SPP) ( 1 )

8

2012/C 392/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6771 — Bridgepoint/CPPIB/Dorna) ( 1 )

8

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 392/04

Tassi di cambio dell'euro

9

 

Corte dei conti

2012/C 392/05

Relazione speciale n. 16/2012 L’efficacia del regime di pagamento unico per superficie quale sistema transitorio di sostegno agli agricoltori nei nuovi Stati membri

10

2012/C 392/06

Relazione speciale n. 18/2012 Assistenza dell'Unione europea al Kosovo in relazione allo Stato di diritto

10

2012/C 392/07

Relazione speciale n. 19/2012 Relazione 2011 sul seguito dato alle relazioni speciali della Corte dei conti europea

11

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2012/C 392/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso COMP/M.6731 — Vitronet/Infinity) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

12

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

19.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 392/1


Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 392/01

1.   INTRODUZIONE

1.

Le sovvenzioni all’esportazione possono incidere negativamente sulla concorrenza nel mercato tra potenziali fornitori concorrenti di beni e servizi. Per questo motivo la Commissione, in quanto custode dell’osservanza delle regole di concorrenza del trattato, ha sempre fortemente condannato tali sovvenzioni per gli scambi all'interno dell'Unione e per le esportazioni al di fuori dell’Unione. Per evitare che il sostegno concesso dagli Stati membri all’assicurazione del credito all’esportazione falsi la concorrenza, ne va chiarita la valutazione ai sensi delle norme sugli aiuti di dell'Unione europea.

2.

La Commissione si è avvalsa del suo potere di regolamentazione degli aiuti di Stato nel settore dell’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine per .far fronte alle distorsioni effettive o potenziali della concorrenza nel mercato interno, non solo fra esportatori in diversi Stati membri (nel commercio all’interno e all’esterno dell’Unione), ma anche tra assicuratori del credito all’esportazione che operano nell’Unione. Nel 1997 la Commissione ha fissato i principi dell’intervento statale nella sua comunicazione agli Stati membri, a norma dell’articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (1) («la comunicazione del 1997»). Tale comunicazione, con efficacia quinquennale a decorrere dal 1o gennaio 1998, è stata successivamente modificata e il suo periodo d’applicazione prorogato nel 2001 (2), 2004 (3), 2005 (4) e 2010 (5). La scadenza di tale periodo d’applicazione è ora prevista in data 31 dicembre 2012.

3.

Alla luce dell’esperienza acquisita con l’applicazione della comunicazione del 1997, in particolare durante la crisi finanziaria fra il 2009 e il 2011, risulta opportuno rivedere la politica della Commissione in tale settore.

4.

Le regole enunciate nella presente comunicazione contribuiranno a garantire che gli aiuti di Stato non falsino la concorrenza fra gli assicuratori del credito all’esportazione privati e pubblici o fruenti di sostegno pubblico, nonché a creare eque condizioni di concorrenza fra gli esportatori.

5.

La presente comunicazione mira a fornire agli Stati membri indicazioni più dettagliate sui principi su cui la Commissione intende basare l’interpretazione degli articoli 107 e 108 del trattato e la loro applicazione all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine. Essa si propone di rendere la politica della Commissione in questo settore quanto più trasparente possibile e di garantire prevedibilità e pari trattamento. A tal fine stabilisce un insieme di condizioni che devono ricorrere quando gli assicuratori statali intendono inserirsi sul mercato dell’assicurazione del credito all'esportazione a medio termine per i rischi assicurabili sul mercato.

6.

I rischi che in linea di principio non sono assicurabili sul mercato esulano dal campo d’applicazione della presente comunicazione.

7.

La sezione 2 riguarda l’ambito d’applicazione della presente comunicazione e contiene le pertinenti definizioni. La sezione 3 verte sull’applicabilità dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e sul generale divieto di concessione di aiuti di Stato per l’assicurazione del credito all’esportazione riguradante i rischi assicurabili sul mercato. Infine, la sezione 4 prevede alcune deroghe alla definizione di «rischi assicurabili sul mercato» e specifica le condizioni dell'intervento statale nell’assicurazione dei rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato.

2.   CAMPO D’APPLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE E DEFINIZIONI

2.1.   Campo d'applicazione

8.

La Commissione applicherà i principi enunciati nella presente comunicazione solo all’assicurazione del credito all’esportazione con durata del rischio inferiore ai due anni. Tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni sono esclusi dal campo d'applicazione della presente comunicazione.

2.2.   Definizioni

9.

Ai fini della presente comunicazione si applicano le seguenti definizioni:

«coassicurazione»: la percentuale di ciascun danno assicurato che non è risarcita dall’assicuratore bensì sopportata da un altro assicuratore;

«durata del credito»: il periodo di tempo concesso all'acquirente per pagare i beni forniti e i servizi prestati nell'ambito di un'operazione di credito all'esportazione;

«rischi commerciali»: rischi comprendenti, in particolare:

il rifiuto arbitrario dell'acquirente di adempiere il contratto, ossia la decisione presa arbitrariamente da un acquirente non pubblico di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione senza un motivo legittimo,

il rifiuto arbitrario dell'acquirente non pubblico di accettare i beni oggetto del contratto senza un motivo legittimo,

l’insolvenza dell'acquirente non pubblico e del suo garante,

l’inadempimento protratto, ossia l’inesecuzione da parte dell'acquirente non pubblico e del suo garante di un’obbligazione pecuniaria derivante dal contratto,

«assicurazione del credito all’esportazione»: il prodotto assicurativo col quale l’assicuratore fornisce un'assicurazione contro un rischio commerciale e politico legato a obblighi di pagamento nell'ambito di un'operazione di esportazione;

«periodo di fabbricazione»: il periodo che intercorre fra la data dell'ordinazione e la consegna dei beni o servizi;

«rischi assicurabili sul mercato»: rischi commerciali e politici con durata massima inferiore a due anni, inerenti ad acquirenti pubblici e non pubblici nei paesi elencati nell'allegato; ai fini della presente comunicazione tutti gli altri rischi sono considerati non assicurabili sul mercato;

«rischi politici»: rischi comprendenti, in particolare:

il rischio che un acquirente pubblico o un paese impediscano di portare a termine un’operazione o non paghino nei termini,

il rischio che esula dalla sfera del singolo acquirente o che ricade al di fuori della sua responsabilità,

il rischio che un paese ometta di trasferire, nel paese dell’assicurato, somme pagate da acquirenti residenti nel suo territorio,

il rischio che casi di forza maggiore, in particolare situazioni di guerra, sopravvengano al di fuori del paese dell'assicuratore, nella misura in cui i loro effetti non siano assicurati in altro modo,

«assicuratore privato del credito»: una società o un'organizzazione diversa da un assicuratore statale che eserciti attività di assicurazione del credito all'esportazione;

«riassicurazione parziale»: riassicurazione che obbliga l'assicuratore a trasferire, e al riassicuratore di assumere, una data percentuale di ciascun rischio nell'ambito di una determinata categoria di attività;

«riassicurazione»: assicurazione acquisita da un assicuratore presso un altro assicuratore per gestire, abbassandolo, il proprio rischio;

«durata del rischio»: il periodo di fabbricazione più la durata del credito;

«copertura singola»: copertura per tutte le vendite a un singolo acquirente o per un singolo contratto con un acquirente;

«assicuratore statale»: una società o altra organizzazione che eserciti un'attività di assicurazione del credito all'esportazione con il sostegno o per conto di uno Stato membro, o uno Stato membro che eserciti una tale attività;

«copertura complementare»: copertura addizionale del rischio eccedente il limite di credito stabilito da un altro assicuratore;

«polizza sul fatturato totale»: polizza di assicurazione del credito diversa dalla copertura singola, ossia la polizza di assicurazione del credito che copre la totalità o la maggior parte delle vendite a credito dell'assicurato nonché i crediti risultanti dalle vendite a più acquirenti.

3.   APPLICABILITÀ DELL’ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO

3.1.   Principi generali

10.

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

11.

Se l’assicurazione del credito all’esportazione è fornita da assicuratori statali, sono implicate risorse statali. Il coinvolgimento dello Stato può dare agli assicuratori e/o agli esportatori un vantaggio selettivo e potrebbe così falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra gli Stati membri. I principi esposti in appresso intendono fornire indicazioni su come valutare tali misure ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.

3.2.   Aiuti a favore degli assicuratori

12.

Può configurarsi un aiuto di Stato se gli assicuratori statali godono di certi vantaggi rispetto agli assicuratori del credito privati. Tali vantaggi possono rivestire varie forme e possono includere, ad esempio:

a)

garanzie dello Stato per i finanziamenti e le perdite;

b)

esenzione dall’obbligo di costituire riserve adeguate, e dagli altri obblighi derivanti dall’esclusione delle attività di assicurazione del credito all’esportazione effettuate per conto o con la garanzia dello Stato dal campo d'applicazione della direttiva 73/239/CEE, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (6);

c)

sgravi o esenzioni dalle imposte normalmente dovute (quali le imposte sulle società e le imposte gravanti sulle polizze assicurative);

d)

erogazione di aiuti o conferimento di capitali da parte dello Stato o altre forme di finanziamento non conformi al principio dell’investitore operante in un’economia di mercato;

e)

servizi in natura messi a disposizione dallo Stato, come l’accesso e il ricorso all’infrastruttura e ai servizi dello Stato o ad informazioni privilegiate, a condizioni che non ne riflettano il valore di mercato;

f)

riassicurazione diretta da parte dello Stato o garanzia di riassicurazione diretta dello Stato a condizioni più favorevoli di quelle offerte sul mercato riassicurativo privato, con la conseguenza di riassicurare a un prezzo eccessivamente basso o di creare artificialmente capacità che non sarebbero altrimenti disponibili sul mercato privato.

3.3.   Divieto di concessione di aiuti di Stato per i crediti all’esportazione

13.

I vantaggi elencati al punto 12 per gli assicuratori statali riguardo ai rischi assicurabili sul mercato incidono sugli scambi intra-unionali di servizi d'assicurazione del credito e si traducono in differenze fra le coperture assicurative offerte per i rischi assicurabili sul mercato nei diversi Stati membri. Tali effetti alterano le condizioni di concorrenza tra gli assicuratori dei vari Stati membri, con ripercussioni indirette sugli scambi all'interno dell'Unione, indipendentemente dal fatto che si tratti di esportazioni intra- o extra-unionali (7). È necessario definire le condizioni cui deve essere soggetta l’attività degli assicuratori statali qualora fruiscano di tali vantaggi rispetto agli assicuratori privati, al fine di garantire che tali assicuratori non beneficino di aiuti di Stato. Ciò implica che in linea di principio essi non devono essere ammessi ad assicurare rischi assicurabili sul mercato.

14.

Talvolta i vantaggi per gli assicuratori statali vengono trasferiti inoltre, almeno in parte, anche agli esportatori. Tali vantaggi possono falsare la concorrenza e gli scambi e configurare aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Tuttavia, se sono soddisfatte le condizioni per l’assicurazione del credito all’esportazione contro rischi assicurabili sul mercato conformemente alla sezione 4.3 della presente comunicazione, la Commissione riterrà che gli esportatori non ne traggono nessun vantaggio indebito.

4.   CONDIZIONI PER LA FORNITURA DI ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL’ESPORTAZIONE CONTRO RISCHI TEMPORANEAMENTE NON ASSICURABILI SUL MERCATO

4.1.   Principi generali

15.

Come indicato al punto 13 gli assicuratori statali, se godono dei vantaggi di cui al punto 12 rispetto agli assicuratori del credito privati, non devono in linea di principio coprire rischi assicurabili sul mercato. Nei casi in cui gli assicuratori statali o le loro controllate intendano coprire tali rischi deve essere garantito che essi non beneficino, direttamente o indirettamente, di aiuti di Stato. Devono quindi detenere fondi propri pari ad un determinato importo (margine di solvibilità, compreso il fondo di garanzia) e prevedere accantonamenti tecnici (una riserva di perequazione), e devono aver previamente ricevuto la necessaria autorizzazione di cui alla direttiva 73/239/CEE. Devono inoltre, come minimo, avere un’amministrazione e una contabilità separate per la copertura, per conto o con la garanzia dello Stato, dei rischi assicurabili sul mercato e di quelli non assicurabili sul mercato, al fine di dimostrare che non ricevono aiuti di Stato per l’assicurazione dei rischi assicurabili sul mercato. La contabilità relativa alle polizze stipulate dall’assicuratore per conto proprio dovrà essere conforme alle disposizioni della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, sui conti annuali e i conti consolidati delle imprese di assicurazione (8).

16.

Gli Stati membri che offrano copertura riassicurativa ad un assicuratore del credito all’esportazione mediante partecipazione a convenzioni di riassicurazione del settore privato relative a rischi sia assicurabili che non assicurabili sul mercato devono poter dimostrare che tale regime non comporta aiuti di Stato quali indicati al punto 12, lettera f).

17.

Gli assicuratori statali possono fornire assicurazioni del credito all'esportazione per rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato alle condizioni previste dalla presente comunicazione.

4.2.   Deroghe alla definizione di rischio assicurabile sul mercato: rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato

18.

In deroga alla definizione di rischio «assicurabile sul mercato», certi rischi commerciali e politici inerenti ad acquirenti residenti nei paesi elencati nell’allegato sono considerati temporaneamente non assicurabili sul mercato nei seguenti casi:

a)

se la Commissione, avvalendosi del meccanismo di cui alla sezione 5.2, decide di escludere temporaneamente uno o più paesi dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato contenuto nell’allegato poiché la capacità del mercato dell’assicurazione privata non è sufficiente per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili nel paese o nei paesi interessati;

b)

se la Commissione, dopo aver ricevuto una notifica da uno Stato membro, decide che i rischi sostenuti dalle piccole e medie imprese quali definite dalla raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (9), e con fatturato totale annuo all’esportazione non superiore a 2 milioni di EUR, sono temporaneamente non assicurabili sul mercato per gli esportatori nello Stato membro notificante;

c)

se la Commissione, dopo aver ricevuto una notifica da uno Stato membro, decide che la copertura assicurativa singola a fronte di una durata del rischio pari ad almeno 181 giorni e inferiore a due anni è temporaneamente non assicurabile sul mercato per gli esportatori nello Stato membro notificante;

d)

se la Commissione, dopo aver ricevuto una notifica da uno Stato membro, decide che, a causa della carenza di assicurazioni del credito all’esportazione, certi rischi sono temporaneamente non assicurabili sul mercato per gli esportatori nello Stato membro notificante.

19.

Per ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza nel mercato interno, i rischi considerati temporaneamente non assicurabili sul mercato conformemente al punto 18 possono essere coperti da assicuratori statali, purché soddisfino le condizioni di cui alla sezione 4.3.

4.3.   Condizioni per la copertura di rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato

4.3.1.   Qualità della copertura

20.

La qualità della copertura offerta dagli assicuratori statali deve essere conforme alle norme di mercato. In particolare, possono essere coperti solo i rischi economicamente giustificati, cioè i rischi accettabili in base a principi di assicurazione sani. La percentuale massima di copertura deve essere pari al 95 % per i rischi commerciali e i rischi politici e il termine costitutivo di sinistro non deve essere inferiore a 90 giorni.

4.3.2.   Principi di assicurazione

21.

Alla valutazione dei rischi devono sempre essere applicati sani principi di assicurazione. Di conseguenza, il rischio di operazioni finanziariamente non solide non deve essere ammissibile alla copertura assicurativa nell'ambito di regimi fruenti di sostegno pubblico. Per quanto riguarda tali principi, i criteri di accettazione dei rischi devono essere espliciti. Se esiste già una relazione d'affari, gli esportatori devono avere un’esperienza positiva in termini di attività commerciali e/o di pagamenti. Gli acquirenti devono avere un registro dei sinistri vergine, il grado di probabilità del loro inadempimento deve essere accettabile, così come devono essere accettabili i loro rating finanziari interni e/o esterni.

4.3.3.   Tariffazione adeguata

22.

L’assunzione del rischio nei contratti di assicurazione del credito all’esportazione deve essere remunerata con un premio adeguato. Per ridurre al minimo l’esclusione degli assicuratori del credito privati, i premi medi nell’ambito di regimi sostenuti dallo Stato devono essere più elevati rispetto ai premi medi richiesti dagli assicuratori del credito privati per rischi simili. Questa condizione garantisce l’eliminazione graduale dell’intervento statale, poiché i premi più elevati assicureranno il ritorno degli esportatori verso gli assicuratori del credito privati non appena le condizioni di mercato lo consentiranno e non appena il rischio sarà di nuovo assicurabile sul mercato.

23.

La tariffazione è considerata adeguata se viene applicato il premio minimo (10) (premio «safe-harbour») per la pertinente categoria (11) di acquirenti determinata in base al rischio, quale figura nella tabella in appresso. Il premio «safe-harbour» si applica a meno che gli Stati membri dimostrino che tali tassi siano inadeguati per il rischio in questione. Per le polizze sul fatturato totale, la categoria deve corrispondere al rischio medio inerente agli acquirenti cui si riferisce la polizza.

Categoria in base al rischio

Premio di rischio annuale (12) (% del volume assicurato)

Eccellente (13)

0,2-0,4

Buono (14)

0,41-0,9

Soddisfacente (15)

0,91-2,3

Debole (16)

2,31-4,5

24.

Per quanto riguarda la coassicurazione, la riassicurazione parziale e la copertura complementare, la tariffazione è considerata adeguata solo se il premio applicato è superiore almeno del 30 % al premio per la copertura originaria fornita da un assicuratore del credito privato.

25.

Perché la tariffazione sia considerata adeguata, al premio di rischio devono essere aggiunti i diritti amministrativi indipendentemente dalla durata del contratto.

4.3.4.   Trasparenza e relazioni

26.

Gli Stati membri devono pubblicare sui siti web degli assicuratori statali i regimi predisposti per i rischi considerati temporaneamente non assicurabili sul mercato conformemente al punto 18, specificando tutte le condizioni applicabili.

27.

Entro il 31 luglio dell’anno che segue l’intervento, devono presentare alla Commissione relazioni sui rischi considerati temporaneamente non assicurabili sul mercato conformemente al punto 18 e coperti da assicuratori statali.

28.

La relazione deve contenere informazioni sull’applicazione di ciascun regime, e in particolare sul volume totale dei limiti di credito accordati, sul volume delle operazioni assicurato, sui premi applicati, sui sinistri registrati e risarciti, sugli importi recuperati e sui costi amministrativi del regime stesso. La Commissione pubblicherà le relazioni sul suo sito web.

5.   ASPETTI PROCEDURALI

5.1.   Principi generali

29.

I rischi di cui al punto 18, lettera a), possono essere coperti da assicuratori statali, alle condizioni di cui alla sezione 4.3. In tali casi non è necessaria la notifica alla Commissione.

30.

I rischi di cui al punto 18, lettere b), c) e d), possono essere coperti da assicuratori statali, alle condizioni di cui alla sezione 4.3 e previa notifica alla Commissione e sua autorizzazione.

31.

L’inosservanza di una delle condizioni di cui alla sezione 4.3 non implica che l’assicurazione o il regime d’assicurazione del credito all’esportazione siano automaticamente vietati. Se uno Stato membro intende derogare ad una delle condizioni, o se ha dubbi sul fatto che un determinato regime d’assicurazione del credito all’esportazione previsto soddisfi le condizioni di cui alla presente comunicazione, deve notificare il regime di cui trattasi alla Commissione.

32.

L’analisi alla luce delle norme sugli aiuti di Stato non pregiudica la questione relativa alla compatibilità di una data misura con altre disposizioni del trattato.

5.2.   Modifica dell’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato

33.

Nel determinare se la mancanza di sufficiente capacità assicurativa privata giustifichi l’esclusione temporanea di un paese dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, come indicato al punto 18, lettera a), la Commissione prenderà in considerazione i seguenti fattori, in ordine di priorità:

a)

contrazione della capacità privata di assicurazione del credito: in particolare, la decisione di un importante assicuratore del credito di non coprire i rischi relativi agli acquirenti nel paese interessato, una diminuzione sensibile degli importi totali assicurati o un calo significativo della percentuale d’accettazione riguardante il paese interessato su un periodo di sei mesi;

b)

deterioramento dei rating di credito sovrani: in particolare, cambiamenti repentini dei rating del credito su un periodo di sei mesi, ad esempio ripetuti declassamenti da parte delle agenzie di rating indipendenti, o un forte aumento degli spread dei credit default swap;

c)

deterioramento dei risultati delle imprese del settore: in particolare, un forte aumento dei fallimenti nel paese interessato su un periodo di sei mesi.

34.

Quando la capacità del mercato diventa insufficiente per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili, la Commissione può rivedere l’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato su richiesta scritta di almeno tre Stati membri o d’ufficio.

35.

Se la Commissione intende modificare l’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato contenuto nell'allegato, consulterà gli Stati membri, gli assicuratori del credito privati nonché i soggetti interessati e chiederà loro informazioni. La consultazione e il tipo di informazioni richieste saranno annunciati sul sito web della Commissione. Il periodo di consultazione non supererà solitamente i 20 giorni lavorativi. Quando, sulla base delle informazioni raccolte, la Commissione deciderà di modificare l’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, informerà per iscritto gli Stati membri e annuncerà la decisione sul suo sito web.

36.

L’esclusione temporanea di un paese dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato sarà valida per non meno di 12 mesi. Le polizze d’assicurazione relative al paese temporaneamente escluso dall'elenco e sottoscritte durante tale periodo, possono restare valide al massimo fino alla scadenza di 180 giorni dalla data in cui cessa tale esclusione temporanea. Dopo tale data non possono essere sottoscritte nuove polizze di assicurazione. Tre mesi prima che cessi l'esclusione temporanea, la Commissione esaminerà l'opportunità di prorogare o meno l'esclusione del paese interessato dall'elenco. Se la Commissione determina che la capacità di mercato permane insufficiente a coprire tutti i rischi economicamente giustificabili, tenendo conto dei fattori di cui al punto 33, può prorogare l'esclusione temporanea del paese dall'elenco conformemente al punto 35.

5.3.   Obbligo di notifica delle eccezioni di cui al punto 18, lettere b) e c)

37.

Gli elementi di cui dispone attualmente la Commissione indicano che vi è una carenza del mercato per quanto riguarda i rischi di cui al punto 18, lettere b) e c), e che tali rischi siano quindi non assicurabili sul mercato. Va tenuto presente, tuttavia, che l’assenza di copertura non esiste in tutti gli Stati membri e che la situazione potrebbe cambiare col tempo, dal momento che il settore privato può mostrare interesse verso tale segmento del mercato. In linea di principio l’intervento dello Stato deve essere consentito solo per i rischi che il mercato non può coprire in altro modo.

38.

Per tali ragioni, se uno Stato membro intende coprire i rischi specificati al punto 18, lettere b) o c), deve darne notifica alla Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, e deve dimostrare nella notifica di aver contattato i principali assicuratori del credito e intermediari sul suo territorio (17) e di aver offerto loro la possibilità di dimostrare che la copertura necessaria per i rischi interessati è ivi disponibile. Se gli assicuratori del credito interessati non forniscono allo Stato membro o alla Commissione informazioni sulle condizioni della copertura e sui volumi assicurati per il tipo di rischi che lo Stato membro vuole coprire entro 30 giorni dal ricevimento di una tale richiesta da parte dello Stato membro stesso, o se dalle informazioni fornite non emerge la disponibilità, in tale Stato membro, della copertura per i rischi interessati, la Commissione considererà i rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato.

5.4.   Obbligo di notifica negli altri casi

39.

Per quanto riguarda i rischi indicati al punto 18, lettera d), lo Stato membro interessato, nella sua notifica alla Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, deve dimostrare che la copertura non è disponibile per i suoi esportatori a causa di una crisi dell’offerta sul mercato dell’assicurazione privata (in particolare per l’uscita dal mercato nazionale di un importante assicuratore del credito), di una riduzione delle capacità o di una limitata gamma di prodotti rispetto ad altri Stati membri.

6.   DATA D’APPLICAZIONE E DURATA

40.

La Commissione applicherà i principi enunciati nella presente comunicazione dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2018, tranne per quanto riguarda il punto 18, lettera a), e la sezione 5.2, che si applicheranno a decorrere dalla data di adozione della comunicazione stessa.


(1)  GU C 281 del 17.9.1997, pag. 4.

(2)  GU C 217 del 2.8.2001, pag. 2.

(3)  GU C 307 dell'11.12.2004, pag. 12.

(4)  GU C 325 del 22.12.2005, pag. 22.

(5)  GU C 329 del 7.12.2010, pag. 6.

(6)  GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

(7)  Nella sentenza pronunciata nella causa C-142/87, Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee, la Corte ha dichiarato che non soltanto gli aiuti alle esportazioni all'interno dell'Unione, ma anche gli aiuti alle esportazioni al di fuori dell'Unione possono incidere sulla concorrenza e sugli scambi intra-UE. In effetti, in entrambi i tipi di operazioni la copertura è garantita da assicuratori del credito all’esportazione cosicché in entrambi i casi gli aiuti possono avere effetti sulla concorrenza e sugli scambi intra-UE.

(8)  GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7.

(9)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(10)  Per ogni categoria di rischio interessata, il range di premi di rischio «safe-harbour» è stato fissato secondo gli spread dei credit default swap a un anno (CDS), basati su un rating composito che include i rating di tutte e tre le principali agenzie (Standard & Poor, Moody’s e Fitch) per gli ultimi cinque anni (2007-2011), presupponendo un rapporto medio sinistri-premi per l’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine del 40 %. I range sono stati in seguito resi continui per tenere conto meglio del fatto che i premi di rischio non restano costanti nel tempo.

(11)  Le categorie di rischio degli acquirenti sono basate sui rating del credito. I rating non devono essere necessariamente ottenuti da agenzie specifiche: sono altrettanto validi i sistemi di rating nazionali o quelli usati dalle banche. Per quanto riguarda le imprese senza un rating pubblico, potrebbe essere applicato un rating basato su informazioni verificabili.

(12)  Il premio «safe harbour» per un contratto d’assicurazione a 30 giorni può essere calcolato dividendo per 12 il premio di rischio annuale.

(13)  La categoria «Eccellente» include i rischi equivalenti a AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A- nei rating del credito di Standard & Poor.

(14)  La categoria «Buono» include i rischi equivalenti a BBB+, BBB or BBB- nei rating del credito di Standard & Poor.

(15)  La categoria «Soddisfacente» include i rischi equivalenti a BB+, BB or BB- nei rating del credito di Standard & Poor.

(16)  La categoria «Debole» include i rischi equivalenti a B+, B or B- nei rating del credito di Standard & Poor.

(17)  Gli assicuratori del credito e i intermediari contattati devono essere rappresentativi in termini di prodotti offerti (ad esempio, fornitori specializzati per rischio unico) e quota di mercato (rappresentano ad esempio, congiuntamente, una percentuale minima del 50 % del mercato).


ALLEGATO

Elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato

 

Tutti gli Stati membri

 

Australia

 

Canada

 

Islanda

 

Giappone

 

Nuova Zelanda

 

Norvegia

 

Svizzera

 

Stati Uniti d’America


19.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 392/8


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6786 — EPH/SPP)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 392/02

In data 13 dicembre 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6786. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


19.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 392/8


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6771 — Bridgepoint/CPPIB/Dorna)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 392/03

In data 13 dicembre 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6771. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

19.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 392/9


Tassi di cambio dell'euro (1)

18 dicembre 2012

2012/C 392/04

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3178

JPY

yen giapponesi

110,53

DKK

corone danesi

7,4603

GBP

sterline inglesi

0,81280

SEK

corone svedesi

8,7378

CHF

franchi svizzeri

1,2080

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,3850

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,200

HUF

fiorini ungheresi

288,40

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6961

PLN

zloty polacchi

4,0928

RON

leu rumeni

4,4700

TRY

lire turche

2,3476

AUD

dollari australiani

1,2512

CAD

dollari canadesi

1,2972

HKD

dollari di Hong Kong

10,2131

NZD

dollari neozelandesi

1,5660

SGD

dollari di Singapore

1,6053

KRW

won sudcoreani

1 413,30

ZAR

rand sudafricani

11,2733

CNY

renminbi Yuan cinese

8,2079

HRK

kuna croata

7,5380

IDR

rupia indonesiana

12 707,71

MYR

ringgit malese

4,0236

PHP

peso filippino

54,068

RUB

rublo russo

40,6850

THB

baht thailandese

40,285

BRL

real brasiliano

2,7595

MXN

peso messicano

16,7795

INR

rupia indiana

72,2880


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Corte dei conti

19.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 392/10


Relazione speciale n. 16/2012 «L’efficacia del regime di pagamento unico per superficie quale sistema transitorio di sostegno agli agricoltori nei nuovi Stati membri»

2012/C 392/05

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 16/2012 «L’efficacia del regime di pagamento unico per superficie quale sistema transitorio di sostegno agli agricoltori nei nuovi Stati membri».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu

La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:

European Court of Auditors

Unit ‘Audit: Production of Reports’

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: eca-info@eca.europa.eu

oppure compilando un buono d'ordine elettronico su EU-Bookshop.


19.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 392/10


Relazione speciale n. 18/2012 «Assistenza dell'Unione europea al Kosovo in relazione allo Stato di diritto»

2012/C 392/06

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 18/2012 «Assistenza dell'Unione europea al Kosovo in relazione allo Stato di diritto».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu

La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:

European Court of Auditors

Unit ‘Audit: Production of Reports’

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: eca-info@eca.europa.eu

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19.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 392/11


Relazione speciale n. 19/2012 «Relazione 2011 sul seguito dato alle relazioni speciali della Corte dei conti europea»

2012/C 392/07

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 19/2012 «Relazione 2011 sul seguito dato alle relazioni speciali della Corte dei conti europea».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu

La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:

European Court of Auditors

Unit ‘Audit: Production of Reports’

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: eca-info@eca.europa.eu

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V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

19.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 392/12


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso COMP/M.6731 — Vitronet/Infinity)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 392/08

1.

In data 12 dicembre 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Vitronet Holding GmbH (Germania), controllata congiuntamente da RWE Deutschland AG (Germania) e Aesop Sàrl (Lussemburgo), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Infinity GmbH (Germania) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

Vitronet Holding GmbH: pianificazione e costruzione di cavi e reti in fibra ottica e fornitura di prodotti bitstream,

RWE Deutschland AG: produzione e distribuzione di elettricità e di gas,

Aesop Sàrl: gestione di investimenti, prevalentemente nel settore delle telecomunicazioni,

Infinity GmbH: servizi informatici e software (comprese la gestione e la compressione dei dati) e reti di comunicazione.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6731 — Vitronet/Infinity, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).