ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.391.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 391

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
18 dicembre 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Comitato delle regioni

 

97a sessione plenaria dell'8, 9 e 10 ottobre 2012

2012/C 391/01

Parere del Comitato delle regioni Sviluppare una strategia marittima per la regione dell'oceano atlantico

1

2012/C 391/02

Parere del Comitato delle regioni Libro bianco — un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili

7

2012/C 391/03

Parere del Comitato delle regioni Strategia riveduta dell'UE per la regione del Baltico

11

2012/C 391/04

Parere del Comitato delle regioni Tabella di marcia per l'energia 2050

16

2012/C 391/05

Parere del Comitato delle regioni Adattamento ai cambiamenti climatici e risposte regionali: il caso delle regioni costiere

21

2012/C 391/06

Parere del Comitato delle regioni Approcci regionali specifici ai cambiamenti climatici nell'UE sulla base dell'esempio delle regioni montane

27

 

III   Atti preparatori

 

COMITATO DELLE REGIONI

 

97a sessione plenaria dell'8, 9 e 10 ottobre 2012

2012/C 391/07

Parere del Comitato delle regioni Il nuovo quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2013

31

2012/C 391/08

Parere del Comitato delle regioni Programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (2014-2020)

37

2012/C 391/09

Parere del Comitato delle regioni Pacchetto appalti pubblici

49

2012/C 391/10

Parere del Comitato delle regioni Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)

84

2012/C 391/11

Parere del Comitato delle regioni L'Europa nel mondo: una nuova strategia per il finanziamento dell'azione esterna dell'UE

110

2012/C 391/12

Parere del Comitato delle regioni Revisione della direttiva sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e dati aperti

120

2012/C 391/13

Parere del Comitato delle regioni Pacchetto sulla protezione dei dati

127

2012/C 391/14

Parere del Comitato delle regioni Pacchetto sulla protezione dell'economia lecita

134

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Comitato delle regioni

97a sessione plenaria dell'8, 9 e 10 ottobre 2012

18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 391/1


Parere del Comitato delle regioni «Sviluppare una strategia marittima per la regione dell'oceano atlantico»

2012/C 391/01

IL COMITATO DELLE REGIONI

accoglie con favore la proposta relativa allo sviluppo di una strategia marittima per la regione dell'Oceano Atlantico e all'elaborazione del relativo piano d'azione per il periodo 2014-2020;

sottolinea che il sostegno del Comitato alla strategia atlantica è subordinato all'adozione di un approccio più ampio, che integri appieno la dimensione territoriale, sviluppi chiari legami tra terra e mare e contribuisca al conseguimento di altri obiettivi chiave delle politiche UE, e invita pertanto la Commissione europea a modificare il titolo della strategia in "Sviluppare una strategia integrata per la regione dell'Oceano Atlantico";

riconosce che i progetti iscritti nel quadro del piano d'azione per la regione dell'Atlantico dovranno ricorrere alle fonti di finanziamento esistenti a livello UE (fondi interni ed esterni al quadro strategico comune), così come a livello nazionale, regionale, locale e nel settore privato;

non condivide la proposta di sciogliere il forum atlantico una volta adottato il piano d'azione e raccomanda che detto forum continui a sussistere fino al 2020, al fine di monitorare l'attuazione, esaminare i progressi e promuovere il conseguimento degli obiettivi della strategia;

suggerisce che la struttura della governance massimizzi il contributo delle numerose parti interessate e dei potenziali soggetti della strategia atlantica, e chiede che nelle fasi di elaborazione, attuazione, valutazione e revisione del piano d'azione vanga adottato un approccio di governance multilivello.

Relatore

Paul O'DONOGHUE (IE/ALDE), membro del consiglio della contea di Kerry e dell'Autorità regionale del sud-ovest dell'Irlanda

Testo di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Sviluppare una strategia marittima per la regione dell'Oceano Atlantico

COM(2011) 782 final

I.   OSSERVAZIONI GENERALI

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore la proposta relativa allo sviluppo di una strategia marittima per la regione dell'Oceano Atlantico e all'elaborazione del relativo piano d'azione per il periodo 2014-2020;

2.

ritiene che sino ad oggi l'area atlantica abbia risentito della mancanza di una visione strategica concordata per il suo sviluppo futuro e reputa che la proposta in esame offra un'opportunità concreta per delineare tale visione, che deve essere basata sulla coesione territoriale e sulla prosperità;

3.

sostiene la scelta di una strategia europea, poiché le sfide e le opportunità connesse all'area atlantica si estendono oltre i confini nazionali e richiedono l'adozione di un approccio maggiormente integrato e globale; ciò premesso, sottolinea che la strategia deve dimostrare anche un effettivo valore aggiunto quanto a realizzazione e attuazione;

4.

è consapevole del fatto che la proposta formulata dalla Commissione europea è da intendersi come una "strategia del bacino marittimo" nel quadro della politica marittima integrata (e non come una "strategia macroregionale"); sottolinea tuttavia che il sostegno del Comitato alla strategia atlantica è subordinato all'adozione di un approccio più ampio, che integri appieno la dimensione territoriale, sviluppi chiari legami tra terra e mare e contribuisca al conseguimento di altri obiettivi chiave delle politiche UE;

5.

invita pertanto la Commissione europea a modificare il titolo della strategia in "Sviluppare una strategia integrata per la regione dell'Oceano Atlantico"; ritiene inoltre che si dovrebbero elaborare strategie simili anche per altri bacini marittimi europei (ad esempio per la regione del Mar del Nord), sulla base delle esperienze acquisite nella regione dell'Oceano Atlantico;

6.

riconosce i requisiti specifici delle regioni ultraperiferiche atlantiche e ritiene che la strategia possa offrire opportunità per una maggiore efficacia e coerenza delle politiche UE nelle regioni;

7.

chiede che la strategia per l'Atlantico e il relativo piano d'azione siano fortemente incentrati sull'occupazione, sulla crescita e sugli investimenti, e contribuiscano al contempo a migliorare l'ambiente marino;

8.

ritiene che, per quanto riguarda il campo di applicazione geografico, la strategia dovrebbe adottare un approccio pragmatico nei confronti dei confini dell'area, che sia sufficientemente flessibile da consentire di affrontare i problemi senza imporre limiti artificiali; invita tuttavia a riconsiderare la copertura geografica settentrionale, al fine di includere l'Islanda nella strategia;

9.

teme che nell'ambito della strategia atlantica non vengano tenuti in considerazione gli importanti insegnamenti tratti dallo sviluppo delle strategie macroregionali e di altre strategie transazionali esistenti (1), in particolare per quanto riguarda aspetti come la governance, l'elaborazione delle politiche, la comunicazione e la titolarità, le finalità e la valutazione;

10.

sottolinea la grande responsabilità che ricade sul forum atlantico nel gestire le aspettative delle parti interessate, garantire una partecipazione inclusiva all'elaborazione del piano d'azione e stabilire dei quadri coerenti per la programmazione e l'attuazione di misure e progetti prioritari.

II.   SFIDE E OPPORTUNITÀ

11.

concorda con la Commissione in merito all'individuazione di sfide e opportunità, ma ritiene che il piano d'azione debba concentrarsi sul conseguimento di risultati tangibili e affrontare le sfide alle quali l'approccio di partenariato apporterà le risposte più efficaci;

12.

sottolinea che occorre allineare ulteriormente il contenuto del piano d'azione ai temi della strategia Europa 2020 e alle sue iniziative faro, garantendo al contempo la coerenza con i temi individuati nell'ambito del quadro strategico comune (QSC) e le proposte di riforma per i fondi del QSC;

13.

sostiene in termini generali le categorie tematiche individuate dalla commissione Arco Atlantico (CRPM) (2), vale a dire: (1) accessibilità e trasporti nello spazio atlantico; (2) economia e industrie marittime; (3) clima e ambiente; (4) ricerca e innovazione; e (5) attrattività dei territori;

14.

ribadisce l'importanza della pesca, della raccolta dei molluschi, dell'acquacoltura e della catena di trasformazione e commercializzazione dei prodotti del mare nella regione atlantica e il numero di posti di lavoro che ne dipendono; una strategia di crescita e di occupazione in questa regione deve necessariamente affrontare il consolidamento e il rafforzamento di questo comparto;

15.

ritiene che il piano d'azione debba rispondere alla necessità di un approccio orientato alla pianificazione per l'ambiente marino nell'area atlantica; fa osservare che a tal fine occorrerà coordinare in maniera concertata la pianificazione dello spazio marino e dei processi di gestione marina in tutta la regione, oltre a garantire un miglior coordinamento tra i quadri di pianificazione dello spazio marittimo e di quello terrestre;

16.

ritiene che il litorale Atlantico abbia un forte potenziale di attrazione di nuovi residenti permanenti e di attività stagionali legate alla nautica, allo svago, al turismo e allo sport; è importante che le regioni interessate si preparino a questi movimenti di popolazione, che possono comportare per il litorale pressioni immobiliari, economiche, ambientali e di altro tipo;

17.

sottolinea che la strategia deve capitalizzare i risultati dei progetti (conclusi e in corso) finanziati dall'UE nella regione atlantica, inclusa la valutazione di quanto finanziato sinora e di quanto possa essere consolidato nel piano di azione; sottolinea l'incidenza che ciò potrebbe avere su alcuni programmi, con la necessità di ampliare le dimensioni dei progetti al fine di ottenere un impatto maggiore e più concreto;

18.

raccomanda di conferire al piano d'azione una dimensione esterna, che consenta di portare avanti gli obiettivi strategici insieme alle parti interessate in tutta la regione dell'Oceano Atlantico.

III.   IL FINANZIAMENTO DELLA STRATEGIA ATLANTICA

19.

riconosce che i progetti iscritti nel quadro del piano d'azione per la regione dell'Atlantico dovranno ricorrere alle fonti di finanziamento esistenti a livello UE (fondi interni ed esterni al quadro strategico comune), così come a livello nazionale, regionale, locale e nel settore privato; sottolinea che tale approccio solleva una serie di questioni sul modo esatto in cui la strategia otterrà il sostegno finanziario per la sua attuazione, in particolare visto che l'elaborazione del piano d'azione si svolge parallelamente alla pianificazione dei vari programmi di finanziamento UE;

20.

sottolinea che il piano d'azione produrrà dei risultati soltanto se sarà allineato chiaramente alle risorse disponibili; in questo senso è ancora più importante che la strategia adotti un approccio territoriale maggiormente integrato e che il piano d'azione sia direttamente in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020 e compatibile con i requisiti normativi dei vari fondi UE.

Finanziamento nell'ambito del quadro strategico comune

21.

raccomanda che il forum atlantico cooperi con le autorità di gestione competenti nei cinque Stati membri per garantire che gli accordi nazionali di partenariato riflettano in maniera adeguata le priorità della strategia atlantica e che i programmi operativi e le misure previste dal piano d'azione si completino in maniera sufficiente; teme tuttavia che il fatto di iscrivere la strategia nel quadro della politica marittima integrata limiti il margine d'azione per l'allineamento con i programmi finanziati dal QSC - ad eccezione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

22.

segnala che l'elaborazione del piano d'azione dovrà pertanto osservare i principi e gli obiettivi dei fondi, in particolare quelli inclusi nell'ambito del quadro strategico comune;

23.

non è favorevole a uno stanziamento di risorse per il piano d'azione atlantico all'interno di ciascun programma operativo, dato che è già stata proposta una rigorosa concentrazione tematica, cui le autorità di gestione dovranno conformarsi;

24.

propone tuttavia che il forum atlantico cooperi con le autorità di gestione durante il processo di programmazione per determinare le modalità di finanziamento delle misure previste dal piano d'azione, con un chiaro adeguamento alle priorità tematiche selezionate nei programmi interessati e criteri di selezione specifici per ciascun progetto;

25.

sottolinea il potenziale che alcuni elementi dei regolamenti relativi al QSC hanno per il sostegno e l'attuazione degli obiettivi fondamentali della strategia atlantica, in particolare l'approccio multifondo; fa notare inoltre che il conseguimento della coerenza tra la strategia e alcuni degli approcci integrati del QSC (come la dimensione urbana, gli investimenti territoriali integrati, i piani d'azione congiunti), se applicato correttamente, potrebbe consentire di fare leva sull'esperienza e sulle competenze degli enti locali per contribuire a realizzare gli obiettivi fondamentali della strategia atlantica;

26.

propone inoltre che le relazioni annuali di esecuzione dei rispettivi programmi includano una valutazione del contributo apportato dai programmi del QSC agli obiettivi della strategia atlantica e all'attuazione del piano d'azione.

Programmi di cooperazione territoriale

27.

ritiene che i futuri programmi di cooperazione territoriale svolgeranno un ruolo essenziale per realizzare alcuni aspetti fondamentali della strategia per l'Atlantico e sottolinea che esistono oltre 10 programmi di cooperazione territoriale (transfrontalieri, transnazionali e interregionali) attualmente operativi nella regione proposta dalla strategia;

28.

sostiene la continuazione del programma (transnazionale) per la regione dell'Oceano Atlantico con una dotazione finanziaria più cospicua che consenta di rispondere ad alcune delle ambizioni della strategia atlantica; fa notare inoltre che il programma per la regione atlantica rappresenta uno strumento idoneo con cui elaborare raccomandazioni concrete per le "iniziative strategiche" della strategia atlantica (progetti faro) e finanziare le piattaforme di attuazione (cfr. punti 40 – 41);

29.

propone che il forum atlantico coinvolga il programma INTERACT per sostenere le misure di sensibilizzazione e associare le autorità di gestione dei programmi di cooperazione territoriale esistenti già nelle prime fasi dell'elaborazione del piano d'azione atlantico;

30.

sottolinea che tale coinvolgimento contribuirebbe:

(a)

durante lo sviluppo del piano d'azione, a trarre insegnamenti dalla gestione del programma Interreg a beneficio della strategia, a determinare quale sarà l'impatto della strategia sull'attuazione del programma (incluse le sinergie e la cooperazione tra i programmi) e a individuare il modo in cui gestire efficacemente, in tutti i programmi, i progetti della strategia atlantica;

(b)

durante la fase di programmazione, a far conoscere meglio la strategia tra i programmi di cooperazione territoriale, a individuare i progetti pertinenti per conseguire gli obiettivi della strategia e ad avvalersi dei programmi di cooperazione per affrontare le questioni tematiche e agevolare lo scambio tra i programmi.

Finanziamento da altri programmi UE

31.

teme che, a causa dell'insufficiente coerenza con gli altri programmi UE, gli obiettivi della strategia atlantica e i requisiti per il finanziamento del suo piano d'azione non saranno tenuti sufficientemente in considerazione per il periodo di programmazione 2014-2020;

32.

richiama l'attenzione, a titolo di esempio, sui nuovi "progetti integrati" nell'ambito del programma LIFE+ (2014-2020): si tratta di progetti con una durata maggiore e una copertura territoriale più ampia per consentire una migliore attuazione della politica ambientale e climatica; tuttavia, essi non prevedono alcun progetto per l'ambiente marino (3); il Comitato ritiene che in questo modo si sprechi l'opportunità di conseguire gli obiettivi essenziali della PMI e della strategia atlantica;

33.

si rammarica inoltre del fatto che, nella determinazione delle reti principali nel quadro delle reti transeuropee, l'area atlantica sia stata trascurata, e chiede che, per affrontare le questioni fondamentali dell'accessibilità e della perifericità (nei trasporti, nell'energia e nelle TIC) in detta area si faccia ricorso in via prioritaria al Meccanismo per collegare l'Europa;

34.

si chiede in che modo il forum atlantico proponga di utilizzare in maniera più mirata ed efficace gli altri fondi UE disponibili e di aumentare l'impiego di risorse per il conseguimento degli obiettivi della strategia; suggerisce ad esempio che il piano d'azione promuova i partenariati per la ricerca nella regione atlantica al fine di massimizzare il sostegno del programma Orizzonte 2020.

Altre fonti di finanziamento

35.

esprime preoccupazione per il fatto che sia stata dedicata scarsa attenzione alla possibilità di attirare finanziamenti dal settore privato e coinvolgere in generale tale settore nel conseguimento degli obiettivi della strategia; ritiene che questa sfida dovrebbe essere affrontata dal forum atlantico nell'ambito delle consultazioni e tramite campagne di comunicazione ad hoc;

36.

osserva che, con l'attuale crisi dei bilanci pubblici, la regione atlantica deve attirare investimenti internazionali per capitalizzare le opportunità esistenti (in settori quali le energie marine rinnovabili, i prodotti del mare e l'acquacoltura, le risorse marine, i trasporti marittimi e lo sviluppo portuale); propone che la promozione della regione atlantica come luogo in cui investire e fare affari costituisca un elemento chiave del piano d'azione;

37.

propone che il forum atlantico collabori anche con la Commissione europea e con la Banca europea per gli investimenti per valutare la possibilità di creare uno strumento finanziario specifico che agevoli la preparazione di "progetti finanziabili dalle banche" combinando sovvenzioni con prestiti, apporti di capitale e strumenti di garanzia del rischio e razionalizzando l'attuazione dei progetti.

IV.    GOVERNANCE E QUADRO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA

38.

sottolinea che la strategia atlantica avrà successo soltanto se sarà inquadrata solidamente in strutture politiche e amministrative; a tal fine occorrono:

(a)

impegno politico, coinvolgimento e titolarità;

(b)

un approccio di governance multilivello (UE, nazionale, regionale e locale);

(c)

risorse umane e di assistenza tecnica sufficienti.

Aspetti relativi alla governance

39.

suggerisce che la struttura della governance massimizzi il contributo delle numerose parti interessate e dei potenziali soggetti della strategia atlantica, e chiede che nelle fasi di elaborazione, attuazione, valutazione e revisione del piano d'azione vanga adottato un approccio di governance multilivello;

40.

detto questo, riconosce che senza un deciso impegno politico da parte degli Stati membri ai più alti livelli, accompagnato da processi nazionali di coordinamento nei settori politici interessati, la strategia atlantica non riuscirà a soddisfare le aspettative e a conseguire gli obiettivi prefissati; fa notare inoltre che il piano d'azione non avrà un buon esito senza il pieno coinvolgimento delle parti interessate locali e regionali e senza la loro titolarità della strategia;

41.

non condivide la proposta di sciogliere il forum atlantico una volta adottato il piano d'azione e raccomanda che detto forum continui a sussistere fino al 2020, al fine di monitorare l'attuazione (tramite la piattaforma di attuazione, cfr. punti 27 e 41), esaminare i progressi e promuovere il conseguimento degli obiettivi della strategia;

42.

propone di sviluppare il seguente modello di governance per la strategia atlantica: (a) il forum atlantico (che garantisce una supervisione politica a livello UE e comprende una piattaforma di attuazione) servirà da punto di contatto per la strategia, intraprenderà azioni per lo sviluppo delle capacità, fornirà gli orientamenti per l'elaborazione dei progetti e promuoverà e gestirà i risultati del piano di azione; (b) i punti di coordinamento regionali e nazionali promuoveranno la coerenza delle misure e incoraggeranno il coinvolgimento delle parti interessate e dei potenziali promotori dei progetti nell'avvio della strategia atlantica.

Aspetti relativi all'attuazione

43.

sottolinea che la regione atlantica è una zona geografica complessa, con caratteristiche, culture e prospettive molto diverse; ritiene che, al fine di garantire il buon esito della strategia, occorra fare di più per ampliare a approfondire il livello e la natura della cooperazione nella regione atlantica; si aspetta che la strategia: (a) rappresenti un riferimento comune per permettere che ciò avvenga; (b) includa delle misure di costruzione delle capacità per promuovere valori di cooperazione più solidi;

44.

ritiene che, una volta adottato, il piano d'azione per la regione dell'Oceano Atlantico debba includere un modulo di informazione e comunicazione volto a rafforzare la sua visibilità, facilitare la buona comprensione dei suoi obiettivi, aumentare la partecipazione (in particolare del settore privato) e, nel tempo, consolidare i risultati della strategia;

45.

pone in evidenza i potenziali benefici che il regolamento GECT può apportare come strumento per facilitare l'attuazione della strategia;

46.

propone di istituire in seno alla Commissione europea una task force interservizi per la strategia atlantica volta a garantire la coerenza con i relativi settori politici e la compatibilità tra gli obiettivi della strategia atlantica e i bandi UE per i programmi e i finanziamenti; propone inoltre che, data la natura orizzontale della strategia, tale task force sia presieduta dal Segretariato generale.

V.   PIANO D'AZIONE ATLANTICO - PROCESSO

47.

sottolinea la necessità di conferire maggiore urgenza al processo di adozione del piano d'azione e propone che il forum atlantico (comitato di direzione e di pilotaggio) si riunisca più frequentemente al fine di stabilire obiettivi intermedi e assicurare un'azione tempestiva;

48.

attende con impazienza il documento di consultazione che, nel corso del 2012, dovrà costituire la base di un processo più ampio e strutturato di mobilitazione e consultazione delle parti interessate, e invita la Commissione europea ad ampliare e approfondire rapidamente il coinvolgimento affinché le parti interessate, inclusi i livelli locali e regionali, avvertano una sufficiente titolarità del piano d'azione, e affinché il processo includa un reale approccio "dal basso verso l'alto" e aspetti incentrati sulla cittadinanza;

49.

esprime preoccupazione per il fatto che i seminari tematici proposti - uno per Stato membro - non saranno sufficienti per garantire il coinvolgimento delle parti interessate e conferire loro la titolarità della strategia; propone di includere nella strategia atlantica delle attività aggiuntive che consentano di concordare una visione strategica, discutere gli aspetti relativi alla governance e definire obiettivi e indicatori verificabili di successo; raccomanda alla Commissione europea di mobilitare le sue rappresentanze nazionali per ottenere una più ampia partecipazione nel processo del piano d'azione;

50.

sottolinea che occorre accelerare il calendario proposto per l'adozione del piano d'azione per adeguarlo alle priorità rilevanti del programma di finanziamento 2014-2020;

51.

raccomanda che, nel quadro del processo relativo alla strategia atlantica, si concordi innanzitutto una visione strategica per la regione dell'Oceano Atlantico, che servirà da riferimento per il piano d'azione per l'Atlantico 2014-2020; propone inoltre che tale piano d'azione:

stabilisca le priorità e le misure fondamentali, così come i progetti faro - incluse le azioni a breve, medio e lungo termine;

definisca chiaramente i ruoli e le responsabilità di tutte le parti interessate in una struttura di governance multilivello, con una catena di attuazione univoca per il conseguimento degli obiettivi della strategia;

includa delle misure di costruzione delle capacità per promuovere valori di cooperazione più solidi nella regione;

definisca gli obiettivi fondamentali e una serie di indicatori per misurare l'attuazione e adottare un approccio basato sui risultati;

concordi una procedura di valutazione e una revisione a metà percorso dei risultati;

includa un modulo di informazione e comunicazione volto a rafforzare la visibilità, facilitare la buona comprensione degli obiettivi e aumentare la partecipazione alla strategia;

identifichi le risorse, sia finanziarie che umane, necessarie per attuare il piano d'azione;

52.

chiede che la strategia atlantica e il processo di elaborazione del relativo piano d'azione formino parte integrante della valutazione del valore aggiunto apportato dall'approccio macroregionale, proposta dalla Commissione europea per il 2013, come richiesto dal Consiglio europeo;

53.

propone che il piano d'azione venga adottato dal forum atlantico e invita la futura presidenza irlandese a fare dell'adozione del piano d'azione da parte del Consiglio europeo una delle priorità del suo mandato, ponendo l'accento sui risultati, su una procedura affidabile per il monitoraggio e la valutazione continua e sulla pianificazione di una valutazione intermedia;

Bruxelles, 9 ottobre 2012

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  Cfr. in particolare la relazione sull'applicazione della strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico (EUSBSR), giugno 2011 (COM(2011) 381 final).

(2)  Parere e proposte della commissione Arco Atlantico in merito alla comunicazione della CE sullo sviluppo di una strategia per l'Atlantico, adottato dall'Ufficio politico il 22 marzo 2012.

(3)  Cfr. il progetto di parere sul tema Proposta di regolamento sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), CdR 86/2012.


18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 391/7


Parere del Comitato delle regioni «Libro bianco — un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili»

2012/C 391/02

IL COMITATO DELLE REGIONI

osserva che tutti gli attori chiave, inclusi gli enti locali e regionali, che gestiscono regimi pensionistici integrativi per gran parte dei dipendenti pubblici vanno coinvolti nel processo di consultazione che deve accompagnare tutte le riforme dei sistemi pensionistici nazionali;

sottolinea che alcuni aspetti delle politiche pensionistiche dell'UE e la strategia Europa 2020 si rafforzano a vicenda. La realizzazione dell'obiettivo di aumentare i tassi di occupazione fissato da tale strategia contribuirà a migliorare la sostenibilità complessiva dei regimi pensionistici e di protezione sociale. A loro volta, prestazioni pensionistiche adeguate rappresentano un presupposto fondamentale per raggiungere l'ambizioso obiettivo di ridurre la povertà perseguito dalla strategia Europa 2020, dato che i cittadini europei anziani rimangono una categoria socioeconomica vulnerabile. Oltre a una riforma dei sistemi pensionistici occorrono anche misure di accompagnamento riguardanti il mercato del lavoro, allo scopo di garantire anche in futuro livelli di reddito adeguati ai cittadini anziani;

considerate le preoccupazioni che suscitano la trasparenza e il livello di oneri e commissioni associati alle diverse forme di regimi pensionistici privati, accoglierebbe con favore la realizzazione di uno studio comparativo finalizzato all'applicazione delle migliori pratiche a livello UE.

Relatore

Paul LINDQUIST (SE/PPE), sindaco di Lidingö

Testo di riferimento

Libro bianco – Un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili

COM(2012) 55 final

I.   POSIZIONE DEL COMITATO DELLE REGIONI

IL COMITATO DELLE REGIONI

Introduzione

1.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di affrontare le notevoli sfide alle quali sono confrontati i sistemi pensionistici di molti Stati membri;

2.

sottolinea l'importanza di garantire pensioni adeguate e sostenibili, non soltanto per le prospettive di crescita ma anche per il benessere della collettività e dei singoli cittadini;

3.

osserva altresì che, per garantire pensioni sicure, è essenziale che i sistemi pensionistici siano economicamente sostenibili nel lungo periodo;

4.

rileva che le pensioni pubbliche continueranno a svolgere un ruolo importante anche nel futuro, garantendo che ogni pensionato possa contare su una pensione adeguata;

5.

reputa che un sistema pensionistico fondato sull'acquisizione di diritti sulla base di un'adeguata retribuzione complessiva percepita nell'arco della vita contribuisca ad assicurare pensioni sostenibili nel lungo periodo;

6.

sottolinea che i regimi pensionistici si sono sviluppati, per lungo tempo, in funzione delle specifiche situazioni dei diversi Stati membri. La forma che assumono i regimi pensionistici pubblici è quindi di competenza dei singoli Stati;

7.

osserva che tutti gli attori chiave, inclusi gli enti locali e regionali, che gestiscono regimi pensionistici integrativi per gran parte dei dipendenti pubblici vanno coinvolti nel processo di consultazione che deve accompagnare tutte le riforme dei sistemi pensionistici nazionali;

8.

fa rilevare che in molti Stati membri le parti sociali sono responsabili della configurazione dei regimi pensionistici professionali. In questi casi è ovvio che spetta alle parti sociali apportare le eventuali modifiche in quest'ambito;

9.

osserva che il Libro bianco si basa sull'articolo 153 TFUE. Gli Stati membri sono i primi responsabili dell'organizzazione dei loro regimi pensionistici. Tuttavia, l'UE può sostenere e completare le attività degli Stati membri nel campo della protezione sociale. Il Libro bianco non contiene alcuna proposta legislativa concreta e non dovrebbe pertanto sollevare alcun problema riguardo ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il CdR desidera tuttavia sottolineare che ogni eventuale proposta legislativa concernente le pensioni dovrà essere sottoposta a un'attenta analisi tesa a verificarne la conformità con il principio di sussidiarietà;

10.

sottolinea che alcuni aspetti delle politiche pensionistiche dell'UE e la strategia Europa 2020 si rafforzano a vicenda. La realizzazione dell'obiettivo di aumentare i tassi di occupazione fissato da tale strategia contribuirà a migliorare la sostenibilità complessiva dei regimi pensionistici e di protezione sociale. A loro volta, prestazioni pensionistiche adeguate rappresentano un presupposto fondamentale per raggiungere l'ambizioso obiettivo di ridurre la povertà perseguito dalla strategia Europa 2020, dato che i cittadini europei anziani rimangono una categoria socioeconomica vulnerabile (1). Oltre a una riforma dei sistemi pensionistici occorrono anche misure di accompagnamento riguardanti il mercato del lavoro, allo scopo di garantire anche in futuro livelli di reddito adeguati ai cittadini anziani.

Equilibrio fra vita lavorativa e pensione

11.

sostiene l'obiettivo della Commissione di allineare, laddove opportuno, l'età pensionabile all'aumento dell'aspettativa di vita, il che può contribuire a garantire la sostenibilità finanziaria dei regimi pensionistici. Ciò richiederà soluzioni pratiche diverse da uno Stato membro all'altro;

12.

ritiene che, con un'età pensionabile flessibile, alcune persone potrebbero decidere di abbandonare la vita attiva più tardi rispetto a quanto sarebbe stato possibile nel caso di un'età pensionabile fissa. Ciò permetterebbe di prolungare la vita lavorativa in funzione della situazione delle singole persone;

13.

sottolinea l'importanza di assicurare una maggiore partecipazione al mercato del lavoro da parte dei lavoratori anziani (dai 55 ai 64 anni). Riuscire ad aumentare in modo significativo il loro tasso di occupazione (2) porterebbe notevoli vantaggi, in termini sia di crescita economica che di miglioramento della sostenibilità dei regimi pensionistici;

14.

ravvisa un ampio margine di miglioramento del tasso di occupazione di donne, giovani e migranti, e sottolinea pertanto l'importanza di aumentare la quota di occupati in tutte le fasce d'età. Reputa inoltre importante migliorare le condizioni per un ingresso più precoce dei giovani e dei migranti nel mondo del lavoro;

15.

invita gli Stati membri e i datori di lavoro ad adottare delle misure intese a facilitare e a incoraggiare la permanenza degli anziani nel mondo del lavoro;

16.

accoglierebbe con favore, ove possibile, l'estensione del pensionamento progressivo, ossia il passaggio graduale da una condizione di lavoro a tempo pieno al pensionamento completo;

17.

osserva che la probabilità di limitazioni della capacità lavorativa dovute a problemi cronici di salute o disabilità aumenta notevolmente con l'età (3); è quindi essenziale adottare misure efficaci di riqualificazione e collocamento per facilitare i cambiamenti di carriera e di posto di lavoro per l'intera durata della vita lavorativa, ed è fondamentale che la società sostenga l'apprendimento permanente come pure l'invecchiamento attivo in buona salute;

18.

sottolinea che i poteri pubblici e le parti sociali dovrebbero mettere a punto e attuare ulteriori misure volte a promuovere e favorire la permanenza in servizio dei lavoratori anziani, in modo da restringere e colmare il divario tra l'età di uscita reale dal mercato del lavoro e l'età pensionabile prevista dalla legge.

Pensioni integrative

19.

ritiene che le pensioni professionali possano costituire un importante complemento delle pensioni pubbliche. Pertanto l'UE dovrebbe promuovere la diffusione delle buone pratiche con l'obiettivo di incoraggiare l'introduzione di regimi pensionistici professionali negli Stati membri, nonché rafforzare il proprio sostegno ai regimi pensionistici a pilastri multipli;

20.

esorta la Commissione e gli Stati membri a prestare maggiore attenzione ai dipendenti delle PMI come pure ai lavoratori poco qualificati o atipici o strutturalmente precari, che spesso non beneficiano delle pensioni professionali nella stessa misura degli altri lavoratori;

21.

osserva che i regimi pensionistici professionali sono diversi da quelli privati, e che vi è una notevole differenza tra i regimi pensionistici professionali e altri prodotti assicurativi. Ulteriori norme in materia di solvibilità possono comportare costi maggiori per i regimi professionali, senza che a questo si accompagni un miglioramento delle condizioni pensionistiche per i lavoratori;

22.

ritiene che le pensioni pubbliche, eventualmente combinate con quelle professionali, debbano essere atte a consentire ai cittadini di mantenere un livello di vita adeguato anche dopo essere andati in pensione, ma che si dovrebbero anche incentivare il risparmio per pensioni private e i regimi pensionistici del terzo pilastro;

23.

evidenzia la possibilità di promuovere il superamento degli ostacoli che si frappongono all'aumento del tasso di occupazione. I contributi pensionistici legati all'età, come quelli previsti dai regimi a prestazioni definite, rendono relativamente costoso assumere e mantenere in servizio i lavoratori anziani;

24.

fa rilevare che le pensioni professionali spesso richiedono una durata specifica del rapporto di lavoro per riconoscere i periodi di contribuzione. Tuttavia, molti giovani lavoratori cambiano spesso lavoro e a volte perfino paese. Il Comitato reputa importante che anche a questi lavoratori vengano riconosciuti i contributi versati;

25.

è in linea di principio favorevole alla trasferibilità dei diritti a pensione e attende con vivo interesse le proposte della Commissione in materia. Tuttavia, la questione è estremamente complessa. Occorre tenere conto della molteplicità dei sistemi pensionistici professionali esistenti nei singoli Stati membri. In particolare, non va compromessa la disponibilità dei datori di lavoro a finanziare le pensioni professionali. Occorre inoltre tenere conto delle implicazioni fiscali, della legislazione in materia di suddivisione dei beni e di altri aspetti;

26.

considerate le preoccupazioni che suscitano la trasparenza e il livello di oneri e commissioni associati alle diverse forme di regimi pensionistici privati, accoglierebbe con favore la realizzazione di uno studio comparativo finalizzato all'applicazione delle migliori pratiche a livello UE.

Parità tra i sessi

27.

elogia la Commissione per aver accolto la raccomandazione, da esso formulata (4), di prestare maggiore attenzione alla parità tra i sessi. Questo aspetto riveste particolare importanza per gli enti locali e regionali, poiché in numerosi settori di loro competenza le donne costituiscono la maggioranza dei lavoratori (5);

28.

sostiene la raccomandazione, rivolta dalla Commissione agli Stati membri, di equiparare l’età pensionabile delle donne a quella degli uomini, al fine di rimuovere le differenze legate al sesso e consentire alle donne di avere redditi pensionistici più elevati;

29.

è dell'avviso che le notevoli differenze nel tasso di occupazione di donne e uomini tra i 55 e i 64 anni di età impongano di prestare particolare attenzione agli aspetti di parità in relazione ad una vita lavorativa più lunga e all'invecchiamento attivo, ad esempio tramite misure che consentano di conciliare meglio la vita professionale e gli impegni familiari;

30.

rileva che la mancanza di possibilità di assistenza alternative comporta, per le donne di numerosi Stati membri, degli oneri supplementari che spesso hanno come conseguenza il pensionamento precoce;

31.

sottolinea che un più elevato tasso di occupazione femminile comporta maggiori esigenze in termini di accesso a servizi efficienti per la custodia dei bambini e l'assistenza agli anziani. È importante che gli enti locali e regionali dispongano di risorse sufficienti per poter svolgere questi compiti;

32.

osserva che in alcuni Stati membri le donne sono colpite in misura maggiore rispetto agli uomini da malattie o affezioni croniche di lunga durata, il che riduce la capacità lavorativa, mentre in altri Stati membri è più probabile che ne siano affetti gli uomini. Gli enti locali e regionali dovrebbero pertanto assumersi la responsabilità specifica di garantire buone condizioni di lavoro ai propri dipendenti;

33.

fa rilevare che la possibilità di lavorare a tempo parziale, ad esempio quando si hanno bambini piccoli, può costituire per molti lavoratori, non da ultimo per le donne, un importante presupposto per restare nel mercato del lavoro. Al tempo stesso, però, occorre garantire che nessuno sia costretto a continuare il lavoro a tempo parziale contro la propria volontà, poiché questo ha delle ripercussioni negative sulle pensioni future;

34.

osserva che, per evitare che i congedi parentali incidano negativamente sui diritti maturati, si dovrebbero invitare gli Stati membri a individuare delle modalità per tenere conto di questi periodi nel contesto dei diritti pensionistici. Lo stesso potrebbe valere anche per il servizio militare.

Informazione

35.

osserva che le riforme devono essere intese a creare un regime pensionistico che possa garantire la stabilità nel lungo periodo. Le riforme possono avere successo soltanto se vengono percepite come eque, per cui è necessario che i cittadini siano adeguatamente informati in merito ai problemi reali e alle possibili soluzioni;

36.

sottolinea l'importanza di fornire informazioni esaurienti sulle pensioni per rendere più facili ai cittadini le decisioni relative alla pianificazione delle pensioni. La libera circolazione all'interno dell'UE, inoltre, fa sì che un numero sempre maggiore di cittadini, nel corso della vita lavorativa, maturi diritti pensionistici in paesi diversi, il che aumenta ulteriormente la necessità di disporre di informazioni complete;

37.

invita pertanto la Commissione a prendere in considerazione la creazione di una piattaforma comune online che offra informazioni esaurienti sulle pensioni.

Altre osservazioni

38.

sottolinea che l'esistenza di regimi pensionistici adeguati è importante per il benessere dei cittadini e decisiva per evitare di sovraccaricare finanziariamente gli enti locali e regionali;

39.

chiede alla Commissione di garantire che le prossime misure da adottare in questo settore siano accompagnate da adeguate valutazioni di impatto, nelle quali siano esaminate in particolare le ripercussioni sugli enti regionali e locali;

40.

esorta la Commissione a valutare la necessità di rafforzare il coordinamento in questo settore, nel quadro del metodo aperto di coordinamento, al fine di favorire sia la libera circolazione delle persone che la sostenibilità dei regimi pensionistici.

Bruxelles, 10 ottobre 2012

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  CdR 319/2010 fin.

(2)  Secondo Eurostat, citata nel Libro bianco, questo tasso è inferiore al 40 % in molti paesi.

(3)  Applica, CESEP e Alphametrics (2007), Men and women with disabilities in the EU: Statistical analysis of the LFS ad hoc module and the EU-SILC ("Uomini e donne disabili nell'UE: analisi statistica del modulo ad hoc dell'IFL e dell'EU-SILC").

(4)  CdR 319/2010 fin.

(5)  Eurostat (2008): The Life of Men and Women in Europe – a statistical portrait ("Statistiche sulla vita di uomini e donne in Europa").


18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 391/11


Parere del Comitato delle regioni «Strategia riveduta dell'UE per la regione del Baltico»

2012/C 391/03

IL COMITATO DELLE REGIONI

sottolinea che la strategia dell'UE per la regione del Baltico offre una buona base per verificare in che misura una strategia specifica, riguardante un'area geografica più ampia, possa nella pratica rafforzare la competitività dell'UE e promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

si compiace degli sforzi tendenti ad allineare meglio gli obiettivi della strategia dell'UE per la regione del Baltico, e cioè salvaguardia del mare, collegamenti nella regione e aumento della prosperità, con quelli della strategia Europa 2020;

sottolinea che per rafforzare la coesione e la competitività economica occorrono legami più saldi tra i soggetti della ricerca, dell'innovazione e del modo produttivo. Le regioni e le università dovrebbero cooperare nell'intera regione del Baltico per fare di tale area un esempio di reti basate sulla specializzazione intelligente;

ritiene che si debba continuare a prestare attenzione alla promozione di misure volte a sostenere le iniziative per lo sviluppo sostenibile, ad accrescere l'occupazione e la qualificazione e rafforzare la prosperità e l'inclusione;

sottolinea che, sebbene la strategia dell'UE per la regione del Baltico sia una strategia interna, la cooperazione con paesi terzi, e in particolare con la Russia, è essenziale per la sua riuscita;

fa presente che le strutture della dimensione nordica dovrebbero essere utilizzate quanto più possibile nel contesto di una cooperazione più stretta tra l'UE e la Russia nella regione del Baltico;

esprime preoccupazione per la scarsa visibilità dei comuni e delle regioni nell'attuazione della strategia e propone che sia nella strategia, sia nel piano d'azione riveduto, si affermi esplicitamente che la loro attuazione si deve fondare sul principio della governance multilivello;

fa osservare che una partecipazione visibile e un ruolo guida dei soggetti di livello politico sono condizioni basilari affinché l'attuazione della strategia avanzi in tutti i paesi partecipanti;

fa osservare che il contributo dei programmi nazionali di finanziamento strutturale all'attuazione della strategia dell'UE per la regione del Baltico deve essere chiarito, tenendo conto delle differenze che sussistono tra le regioni degli Stati membri e delle relative esigenze di sviluppo.

Relatrice

Pauliina HAIJANEN (FI/PPE), consigliere comunale di Laitila

Testo di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa alla strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico

COM(2012) 128 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore la comunicazione presentata dalla Commissione il 23 marzo 2012 e ritiene che gli interventi proposti in materia di miglioramento della definizione degli obiettivi della strategia, di allineamento di politiche e finanziamenti, di chiarimenti circa le competenze dei vari soggetti interessati e di miglioramenti nella comunicazione, vadano nella direzione giusta;

2.

rammenta che la strategia è intesa a migliorare il coordinamento della politica e la coesione tra le diverse aree della regione del Mar Baltico, per risolvere i problemi comuni e consolidare il benessere della regione su una base sostenibile. Nella strategia vengono trattate le questioni per le quali le regioni e gli Stati membri, da soli, non trovano soluzioni. L'aspetto essenziale è dato dalla cooperazione e dall'azione coordinata tra Stati membri, regioni e comuni della macroregione, l'UE, organizzazioni panbaltiche, enti di finanziamento e organismi non governativi;

3.

ricorda di avere già sottolineato, nel parere sul tema Il ruolo degli enti regionali e locali nel raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 (CdR 72/2011 fin), le potenzialità della regione del Baltico in quanto apripista dell'Europa;

4.

sottolinea che la strategia dell'UE per la regione del Baltico, in quanto prima strategia macroregionale integrata, offre una buona base per verificare in che misura una strategia specifica, riguardante un'area geografica più ampia, possa nella pratica rafforzare la competitività dell'UE e promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Tali esperienze devono svolgere un ruolo attivo, in particolare nella discussione in corso sulla politica europea di coesione, tenendo in considerazione il prossimo periodo di programmazione.

5.

richiama l'attenzione sulla posizione della Commissione europea secondo cui l'attuazione di strategie macroregionali non dovrebbe comportare l'adozione di nuove regolamentazioni, la creazione di nuovi organi o l'approvazione di nuovi finanziamenti; ritiene tuttavia che dovrebbero essere tenuti presenti anche i seguenti "tre sì": attuazione e controllo, di comune accordo, delle regolamentazioni già esistenti per la macroregione; creazione di una piattaforma, una rete o un raggruppamento territoriale di enti regionali e locali e Stati membri con la partecipazione delle parti interessate, sotto la responsabilità delle istituzioni dell'UE; uso concordato delle risorse finanziarie attuali dell'Unione per lo sviluppo e l'attuazione delle strategie macroregionali.

Collegamento tra l'approccio basato sulla strategia macroregionale e gli obiettivi della strategia Europa 2020

6.

si compiace del fatto che gli obiettivi della strategia dell'UE per la regione del Baltico siano stati conciliati meglio con quelli della strategia Europa 2020. I tre obiettivi generali della strategia, indicati nella comunicazione, e cioè salvaguardia del mare, collegamenti nella regione e aumento della prosperità, si collegano bene agli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva della strategia Europa 2020. Inoltre, ai fini dell'attuazione della strategia Europa 2020, è essenziale dare maggiore rilievo al rafforzamento della cooperazione regionale nell'innovazione;

7.

osserva che la realizzazione delle iniziative faro della strategia Europa 2020 è importante per l'attuazione della strategia per la regione del Baltico. Tra tali iniziative faro andrebbero prese in considerazione in particolare quelle relative all'Agenda digitale e all'Unione dell'innovazione. La promozione dei loro obiettivi nella regione del Baltico dovrebbe acquisire maggiore importanza nel piano d'azione riveduto. La strategia dell'UE per la regione del Baltico e le reti di cooperazione attive nella regione fungono da eccellente piattaforma di sviluppo per le strategie regionali di ricerca e innovazione concernenti la specializzazione intelligente;

8.

invita gli Stati membri e i soggetti locali e regionali a riflettere su come trasformare in azioni concrete, in un quadro di cooperazione, l'obiettivo aggiornato dell'UE di accrescere il benessere. Nel piano di azione occorrerà evidenziare chiaramente le azioni concernenti l'aumento dell'occupazione e delle competenze e il rafforzamento del benessere e dell'inclusione. Al momento, esso presenta pochi collegamenti con le iniziative faro della strategia Europa 2020 che riguardano tali temi;

9.

ritiene che l'obiettivo prioritario stabilito dalla strategia Europa 2020 Crescita inclusiva – un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale dovrebbe essere preso in considerazione nell'attuare la strategia per la regione del Baltico, dato che tra le diverse aree della regione continuano a registrarsi notevoli disparità in termini di prosperità e di risultati economici. Si dovrebbe continuare a prestare attenzione alla promozione di misure volte a migliorare l'ambiente e sostenere le iniziative faro per lo sviluppo sostenibile;

10.

sottolinea che in futuro sarà più importante considerare le sinergie tra i diversi programmi di finanziamento al fine di realizzare gli obiettivi di Europa 2020. In relazione al prossimo programma Orizzonte 2020 per la ricerca e l'innovazione, dovrebbe esservi una cooperazione stretta e coordinata tra gli Stati membri della regione del Baltico nel cui ambito vengano dispiegati gli strumenti della politica di coesione, in modo da evidenziare il punto di vista regionale e incoraggiare le regioni ad intensificare le attività di ricerca e di innovazione;

11.

desidera sottolineare che la strategia dell'UE per la regione del Baltico ha offerto a livello locale e regionale nuove opportunità di rafforzare la competitività e il potenziale di innovazione regionali e di promuovere la specializzazione regionale intelligente. Nel quadro di una cooperazione estesa all'intera macroregione, anche le regioni e le università dovrebbero fare della regione del Baltico un esempio di reti basate sulla specializzazione intelligente, nel cui ambito l'attività sia concentrata sulle questioni basilari e sull'attività di ciascuna regione e, grazie alla creazione di reti, vengano realizzate eccellenza e massa critica. In tale contesto è essenziale sviluppare e rafforzare i sistemi di innovazione tripla elica e quadrupla elica, in collaborazione con il mondo scientifico, il settore pubblico, il settore privato e i cittadini della zona del Baltico;

12.

chiede che gli Stati membri della regione del Baltico incoraggino i centri nazionali di ricerca a concentrarsi su settori di ricerca che favoriscano specializzazioni intelligenti nella loro regione e a condividere le loro esperienze nel quadro di una rete baltica per la ricerca. Sarebbe importante incoraggiare i paesi terzi che costeggiano il Baltico a partecipare anch'essi a tale rete, tra l'altro nel quadro delle questioni ambientali ed energetiche riguardanti il medesimo bacino;

13.

desidera sottolineare che per rafforzare la coesione e la competitività economica occorrono legami più saldi tra i soggetti della ricerca, dell'innovazione e del modo produttivo. Occorre garantire alle categorie produttive, alle imprese e alle università la possibilità di partecipare più attivamente alle attività svolte nel quadro della strategia.

14.

invita a intensificare la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di innovazione e di raggruppamenti (cluster) di imprese, nonché a promuovere la cooperazione in materia di commercializzazione nella regione del Baltico al fine di accrescere gli investimenti provenienti dall'esterno e il turismo. Tali azioni, insieme alla forte dimensione ambientale della strategia daranno un forte impulso alla realizzazione degli obiettivi di Europa 2020 nella regione del Baltico;

15.

sottolinea che quanto esposto sin qui implica che gli Stati della regione del Baltico dovrebbero trattare tali questioni nel quadro dei rispettivi programmi nazionali di riforma, e che gli enti locali e regionali dovrebbero essere strettamente coinvolti in tale lavoro preparatorio;

16.

osserva che l'obiettivo centrale della strategia dell'Unione europea per la regione del Baltico è la riduzione dell'inquinamento nel mare più inquinato d'Europa e il suo risanamento. In tale contesto va garantito anche uno sviluppo sociale ed economico armonioso degli Stati membri e dei paesi terzi che si affacciano su tale mare.

Importanza della dimensione esterna della strategia e della cooperazione

17.

sottolinea che, sebbene la strategia in questione sia interna all'UE, ai fini del suo successo riveste particolare importanza la cooperazione con paesi terzi, e in particolare con la Russia;

18.

desidera sottolineare che nel 2011 la Russia ha adottato a livello federale una strategia per la sua regione Nord occidentale, che confina con la regione del Baltico (Strategia per lo sviluppo socioeconomico del distretto federale Nord Ovest fino al 2020). Nella strategia per il distretto russo del Nord Ovest vengono presentati obiettivi nei settori dell'economia regionale, delle infrastrutture e della logistica. Si spera che la strategia relativa alla Russia del Nord Ovest promuova una più stretta cooperazione strategica tra la regione baltica dell'UE e la Russia, in particolare nei settori dell'ambiente, dell'economia, dei trasporti, dell'energia, del turismo e della protezione civile;

19.

sottolinea che le strutture della dimensione nordica andrebbero sfruttate nel modo più completo possibile nel quadro di una stretta cooperazione tra UE e Russia nella regione del Baltico. La politica relativa alla dimensione nordica considera tale regione come un insieme integrato, con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento tra i vari meccanismi di cooperazione nella regione del Baltico e in quella del Mare di Barents;

20.

esprime compiacimento e approvazione per il fatto che a livello locale e regionale sono state adottate misure rivolte a promuovere una cooperazione concreta, in particolare con la città di San Pietroburgo e la regione di Leningrado. Un esempio adeguato di questa attività dal basso verso l'alto è il cosiddetto processo di Turku, che costituisce un'iniziativa comune della città finlandese di Turku, della regione della Finlandia sudoccidentale e delle città di Amburgo e di San Pietroburgo.

Governance multilivello e ruolo dei comuni e delle regioni nell'attuazione della strategia

21.

si compiace del fatto che la Commissione, quando specifica i ruoli e le mansioni dei principali soggetti interessati (punti di contatto nazionali, settori prioritari, responsabili delle azioni orizzontali e responsabili dei progetti faro), tiene conto delle vedute in materia di attuazione flessibile ma risoluta e di promozione della governance che il CdR ha espresso nel parere (CdR 255/2009 fin) sulla strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico;

22.

ritiene che le proposte della Commissione rivolte a semplificare e a rendere più efficace la struttura di gestione della strategia vadano nella giusta direzione, ma esprime preoccupazione per la scarsa visibilità dei comuni e delle regioni nell'attuazione della strategia. Propone pertanto che sia nella strategia, sia nel piano d'azione riveduto, si affermi esplicitamente che la loro attuazione si deve fondare sul principio della governance multilivello;

23.

sottolinea che il successo della partecipazione locale e regionale alle strategie macroregionali in varie zone d'Europa dipende in misura considerevole dall'impegno dei soggetti locali e regionali e dal loro contributo al raggiungimento degli obiettivi. Anche il coinvolgimento del settore privato è essenziale. Una partecipazione visibile e un ruolo guida dei soggetti di livello politico sono condizioni basilari affinché l'attuazione della strategia avanzi in tutti i paesi coinvolti;

24.

osserva che un'ampia partecipazione del livello locale e regionale alla strategia per la regione del Baltico rimane una necessità. Occorre tenerne conto, oltre che nell'aggiornamento del piano d'azione della strategia, anche nella definizione del ruolo dei responsabili. Attualmente una quota significativa di coordinatori, tra l'altro dei settori prioritari, rappresenta ministeri competenti per settore o altri organi statali. In particolare i punti di contatto degli Stati membri devono essere obbligati a tenere contatti regolari con gli enti locali e regionali o con le organizzazioni.

Finanziamento e sistema di sorveglianza e di valutazione

25.

osserva che, malgrado il fatto che la strategia dell'UE per la regione del Baltico sia stata adottata solo quando l'attuale periodo di programmazione dell'UE era già in corso, attraverso vari programmi di finanziamento strutturale è stato possibile attuare numerosi progetti a sostegno della strategia. Uno strumento di finanziamento essenziale per portare avanti le misure, in particolare a livello locale e regionale, sono stati i programmi europei di cooperazione regionale attuati nella regione del Baltico;

26.

desidera segnalare il modesto livello degli strumenti finanziari assegnati ai progetti sovranazionali condotti da vari operatori. Il fatto che le decisioni di finanziamento relative ai vari partner avvengano in tempi differenti comporta dei problemi quando si fa ricorso a fonti di finanziamento differenti, rallentando sensibilmente l'esecuzione. Non vi è necessariamente un coordinamento tra le decisioni di finanziamento, e alcuni partner rimangono senza sostegno, cosa che ostacola l'avvio del progetto;

27.

considera importante che le proposte di regolamento pubblicate dalla Commissione nell'ottobre 2011 impongano agli Stati membri di tenere conto delle possibili strategie macroregionali nell'elaborazione e nell'attuazione di nuovi programmi dei fondi strutturali. Sottolinea che in particolare il nuovo programma tra gli Stati della regione del Baltico deve corrispondere alle priorità della strategia dell'UE per la regione del Baltico. La programmazione per il prossimo periodo dovrebbe cominciare già all'inizio del 2014, in modo da evitare inutili ritardi per i progetti in corso;

28.

fa osservare che il contributo dei programmi nazionali di finanziamento strutturale all'attuazione della strategia dell'UE per la regione del Baltico deve essere chiarito, tenendo conto delle differenze che sussistono tra le regioni degli Stati membri e delle relative esigenze di sviluppo. In particolare promuovere la specializzazione regionale intelligente nel lavoro nazionale relativo al programma offre grandissime opportunità di realizzare gli obiettivi strategici. Allo stesso modo, anche i contratti di partenariato tra gli Stati membri e la Commissione europea dovrebbero contenere un riferimento alla Strategia dell'UE per la regione del Baltico;

29.

considera importante la garanzia del capitale di avviamento, menzionata della comunicazione, per garantire la promozione della cooperazione in merito ai progetti, perché servirebbe a coinvolgere maggiormente nei progetti sia i soggetti di livello locale e regionale che i rappresentanti delle organizzazioni e della società civile;

30.

sottolinea che è importante che in futuro i finanziamenti vengano orientati verso le misure finalizzate direttamente all'attuazione della strategia, e che sia consentito riunire insieme differenti forme di finanziamento. Oltre ai finanziamenti pubblici, occorre promuovere l'utilizzazione dei servizi offerti da differenti istituti finanziari e sottolineare il ruolo del finanziamento privato. Per quanto riguarda i progetti nazionali finanziati con risorse dei programmi dei fondi strutturali, occorre sviluppare delle tecniche in base alle quali siano inclusi nei progetti, in misura maggiore rispetto al passato, anche misure di cooperazione internazionale;

31.

valuta favorevolmente i parametri proposti nella comunicazione per verificare l'attuazione della strategia, ma sottolinea che i sistemi di controllo e di valutazione devono essere quanto più possibile semplici e basarsi su indicatori capaci di descrivere in maniera realistica i risultai realizzati attraverso la cooperazione basata sulla strategia. Il Comitato delle regioni è pronto a partecipare alle discussioni sulla creazione e sulla selezione di indicatori.

Sviluppare il flusso di informazioni e coinvolgere le parti in causa

32.

sottolinea che nell'attuazione delle strategie per le macroregioni occorrono un processo decisionale trasparente, uno scambio di informazioni a vasto raggio e lo sviluppo di procedure comuni a tutti i livelli. Occorre in particolare migliorare il flusso di informazioni sia tra gli Stati membri della regione del Baltico che al loro interno. Ciò favorirà un maggiore coinvolgimento nella realizzazione degli obiettivi della strategia;

33.

sottolinea che l'aumento del flusso di informazioni riguardanti la strategia servirà anche a rendere l'opinione pubblica maggiormente consapevole dell'attività dell'UE. Il sito internet creato per la strategia e l'audizione pubblica sugli aggiornamenti del piano d'azione della strategia costituiscono un buon inizio in questo campo;

34.

propone che la Commissione raccolga in maniera sistematica e pubblichi informazioni sul programma di finanziamento, in modo da poter offrire, a livello sia nazionale che locale, una consulenza centralizzata in materia di finanziamento. In questo momento la difficoltà consiste nel fatto che i partecipanti ai progetti non ricevono facilmente informazioni sufficienti. Le conoscenze sugli strumenti di finanziamento adeguati andrebbero trasmesse più efficacemente, in modo che questi soggetti non abbiano difficoltà a scegliere strumenti consoni alle loro esigenze.

Conclusioni

35.

osserva che la strategia dell'UE per la regione del Baltico ha offerto agli Stati membri, alle regioni e ai comuni nuove possibilità di rafforzare la competitività regionale e l'innovazione, nonché la specializzazione regionale intelligente. La strategia ha anche accresciuto in generale l'interesse e il coinvolgimento dei soggetti regionali e locali nella cooperazione della regione del Baltico, e ha rafforzato e moltiplicato nuove forme di cooperazione;

36.

il CdR si offre di continuare a verificare attivamente l'attuazione della strategia dell'UE per la regione del Baltico, sulla base del piano di azione riveduto che sarà presentato alla fine del 2012, e di presentare i risultati e le conclusioni nel più ampio dibattito in merito alle strategie macroregionali, in particolare in vista della realizzazione del prossimo periodo di programmazione dell'UE 2014-2020.

Bruxelles, 10 ottobre 2012

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 391/16


Parere del Comitato delle regioni «Tabella di marcia per l'energia 2050»

2012/C 391/04

IL COMITATO DELLE REGIONI

chiede che il ruolo degli enti locali e regionali sia opportunamente riconosciuto e accompagnato da risorse e capacità adeguate nonché da strumenti di governance appropriati, dal momento che tali enti svolgono funzioni di primo piano, direttamente come partner di progetti energetici locali sostenibili oppure relativamente alla pianificazione delle nuove infrastrutture, alla concessione di autorizzazioni, agli investimenti, agli appalti pubblici, alla produzione, e al controllo dei consumi di energia;

ribadisce che occorre dare la priorità all'integrazione nella rete di distribuzione dell'energia rinnovabile prodotta a livello locale da risorse decentrate e diverse tra le quali energia eolica, idraulica, geotermica, solare e da biomassa, rendendo per questo le infrastrutture di trasporto energetico e di distribuzione più intelligenti (smart grid) e presupposto di una effettiva concorrenza che possa tradursi in benefici reali per i consumatori finali;

sottolinea che per rispondere al sempre crescente bisogno di flessibilità nel sistema energetico, occorrono tecnologie di stoccaggio adeguate a tutti i livelli di tensione, le quali – come ad esempio le centrali di pompaggio – consentano lo stoccaggio delle eccedenze e la loro successiva reimmissione in rete su vasta scala; a questo proposito è necessario sviluppare e applicare strumenti strategici per la ricerca e la promozione tecnologica;

raccomanda di esaltare il ruolo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) come facilitatori dell'assorbimento dell'innovazione, moltiplicatori dell'informazione, e soluzioni al consumo energetico per settori strategici quali le "smart cities" che comprendono politiche relative alla mobilità sostenibile, alle infrastrutture intelligenti di distribuzione (smart grid), e all'edilizia sostenibile;

sottolinea l'urgenza di giungere, entro il 2014, ad una completa attuazione del mercato interno dell'energia che contribuisca a garantire l'approvvigionamento energetico a prezzi accessibili, nonché di porre fine, entro il 2015, all'isolamento energetico di alcuni Stati membri, di introdurre un'equa ripartizione delle risorse tra le regioni e di stabilizzare e migliorare le condizioni quadro del settore energetico europeo, in modo da limitare i costi aggiuntivi della svolta energetica.

Relatore

Ugo CAPPELLACCI (IT/PPE), presidente della regione autonoma della Sardegna

Testo di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Tabella di marcia per l'energia 2050

COM(2011) 885 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

A.   Una strategia europea di trasformazione dei sistemi energetici

1.

concorda sulla necessità di definire con urgenza una strategia europea di lungo termine per il settore energetico che possa contribuire in modo tangibile all'obiettivo di decarbonizzazione del 2050 dell'Unione europea. La trasformazione del sistema energetico è una responsabilità nei confronti delle future generazioni, tuttavia rappresenta anche una reale opportunità di crescita, sviluppo, occupazione, competitività e maggiore indipendenza energetica per l'Europa;

2.

accoglie con favore la tabella di marcia per l'energia 2050 ma ritiene che essa non sia sufficientemente dettagliata e chiara per guidare sin da oggi, e oltre il 2020, le scelte degli Stati membri, delle autorità regionali e locali, e degli investitori verso un nuovo modello energetico e per creare sufficiente certezza di pianificazione, sottolineando al contempo che, sulla sua scia, vanno ora adottate delle misure concrete. Dovrebbe ad esempio essere possibile considerare l'opportunità di vietare gli aiuti di Stato a favore dei combustibili fossili;

3.

constata la mancanza, nella tabella di marcia, di una valutazione della situazione di partenza in merito agli obiettivi che la strategia energetica 2020 stabilisce per il decennio in corso; tale valutazione dovrebbe pertanto essere effettuata in anticipo, in vista della determinazione degli obiettivi e del quadro strategico per il 2030, cui si riferisce l'ultima delle conclusioni della tabella di marcia. Occorre inoltre che vengano definite le fasi intermedie del processo di trasformazione del sistema energetico al 2030 e al 2040, coerentemente con gli obiettivi di riduzione delle emissioni previsti nella Tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050  (1). Un percorso a tappe potrebbe implicare l'utilizzo di combustibili/fonti energetiche di transizione capaci di accompagnare gradualmente la trasformazione, assicurando al contempo l'indipendenza e la sicurezza energetica. Permetterebbe inoltre di facilitare il raggiungimento di risultati concreti, il monitoraggio e la valutazione dell'avanzamento delle misure;

4.

reputa che l'approccio technology-neutral adottato nel documento non sia appropriato e che debba essere riconsiderato per dare priorità nel lungo periodo a quegli approcci, tecnologie e combustibili i cui risultati siano certi e la cui applicabilità sia sostenibile e sicura, tenendo conto delle esperienze e delle conoscenze disponibili sulle fonti di energia rinnovabili e sulle tecnologie innovative. Inoltre, una trasformazione del sistema energetico in chiave sostenibile non può prescindere dalla considerazione della mutata disponibilità di risorse causata dall'attuale crisi economica, né dai possibili impatti ambientali e sociali che ne potrebbero derivare;

5.

è convinto del valore dell'interdipendenza tra le politiche ambientali e quelle sociali e della conseguente necessità di assicurare nel medio e lungo termine un equo accesso da parte di tutti ad un'energia sicura, sostenibile, con il minor impatto ambientale possibile e a prezzi ragionevoli, nonché di garantire a tutti l'accesso ai mezzi per il controllo dei consumi domestici e a quelli per la produzione locale, a costi ragionevoli, di energie rinnovabili;

6.

chiede il coinvolgimento delle autorità locali e regionali nel processo di definizione di politiche come quella di decarbonizzazione dell'energia, in termini di efficienza energetica, controllo del consumo, produzione e nuove tecnologie; la revisione della tabella di marcia in linea con il potenziale e le necessità degli enti territoriali; e l'associazione di adeguate risorse, capacità e strumenti di governance all'importante ruolo delle autorità territoriali.

B.   Valutazione dell'impatto sul territorio e implicazioni sociali

7.

segnala che la trasformazione dei sistemi energetici implicherà sforzi e conseguenze variabili per le diverse regioni, in base alla vocazione energetica e alla disponibilità di risorse di ciascuna, e che gli eventuali costi economici, finanziari e amministrativi di un'azione europea in materia di energia dovrebbero essere giustificati sulla base di una valutazione di impatto dettagliata che tenga adeguatamente conto delle realtà specifiche a livello locale e regionale, in particolare degli aspetti legati all'isolamento energetico;

8.

concorda che il cambiamento strutturale dei sistemi energetici comporti la realizzazione e/o la modernizzazione delle infrastrutture, ma fa presente la non uniformità dei costi di questa trasformazione nelle diverse regioni d'Europa, con conseguente minaccia della coesione sociale;

9.

raccomanda la messa a punto di strumenti capaci di valutare gli effetti della trasformazione dei sistemi energetici a livello territoriale, sia in termini economici, che sociali e ambientali. Ricorda quindi l'importanza di aumentare la qualità e la portata dei più comuni indicatori macroeconomici usati per valutare l'efficacia delle politiche, inserendovi da un lato la tematica dell'energia considerata nella prospettiva della sostenibilità, e dall'altro una dimensione sociale ed ambientale capace di riflettere le variazioni di coesione sociale, di accesso a costi ragionevoli a beni e servizi primari, dello stato di salute, della povertà, tra cui quella energetica, delle risorse naturali, e della qualità della vita in genere.

C.   Ruolo degli enti locali e regionali

10.

è convinto che il raggiungimento di obiettivi di portata globale nel settore energetico richieda iniziative attuate a livello locale. A questo proposito, sottolinea che l'esistenza di traguardi territoriali si è già rivelata efficace in diverse realtà locali e regionali, come espressione di una governance multilivello della trasformazione del sistema energetico;

11.

evidenzia l'importanza, nel nuovo sistema energetico, della cooperazione e della solidarietà transfrontaliera e quindi della necessità di coordinamento a livello europeo. Uno sforzo a tutti i livelli di governance è necessario, non può prescindere da una stretta cooperazione con le autorità regionali e locali, e richiede una chiara definizione dei ruoli e dei meccanismi di interazione;

12.

chiede che il ruolo degli enti locali e regionali sia opportunamente riconosciuto e accompagnato da risorse e capacità adeguate nonché da strumenti di governance appropriati, dal momento che tali enti svolgono funzioni di primo piano, direttamente come partner di progetti energetici locali sostenibili oppure relativamente alla pianificazione delle nuove infrastrutture, alla concessione di autorizzazioni, agli investimenti, agli appalti pubblici, alla produzione, e al controllo dei consumi di energia. Inoltre, il dialogo sociale e il coinvolgimento delle parti sociali auspicati nella tabella di marcia per gestire il cambiamento richiedono la capacità informativa capillare e d'intermediazione delle autorità locali e regionali, che dovranno quindi non solo essere chiaramente riconosciute ma anche efficacemente supportate;

13.

raccomanda la continuità nel sostenere azioni e comportamenti virtuosi già esistenti a livello locale, ampliandone il grado di adesione e l'inclusione in ogni forma di cooperazione, ad esempio nel quadro del Patto dei sindaci o di altre strutture interregionali, nazionali o internazionali, supportandone il ruolo propulsivo nel promuovere il cambiamento, stimolando lo sviluppo economico del territorio, e creando reti d'informazione e collaborazione.

D.   Efficienza energetica, risparmio energetico e energie rinnovabili

14.

condivide la priorità di promuovere il risparmio energetico per ridurre la domanda di energia attraverso la sensibilizzazione, l'educazione e i cambiamenti comportamentali dei cittadini, ma anche attraverso il sostegno allo sviluppo di nuove tecnologie in grado di garantire consumi più efficienti delle risorse e maggiore crescita economica, competitività e occupazione, nonché attraverso la promozione da parte degli Stati membri di sistemi di autoconsumo energetico intesi a promuovere la massima razionalizzazione dell'uso di energia, un sistema energetico diffuso e una più concreta partecipazione dei cittadini al processo decisionale concernente il tipo di energia e la sua utilizzazione. In un'ottica di svincolo della crescita economica dai consumi energetici, evidenzia come la riduzione dei consumi, nel caso in cui derivi da una maggiore efficienza dei processi e dal risparmio energetico, possa essere considerata come un indicatore di sviluppo e non di recessione, e possa apportare benefici all'economia;

15.

ribadisce la sua posizione a sostegno dell'efficienza energetica come una delle misure determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati per il 2050. Concorda sulla necessità di identificare misure di efficienza energetica più ambiziose e strategie che garantiscano un rapporto costi-efficienza ottimale, e in tale contesto ritiene utile l'esistenza di un quadro vincolante a livello europeo. Nel contempo evidenzia l'urgenza di agire sugli aspetti che potrebbero fin da subito contribuire in modo significativo al risparmio, come l'aumento dell'efficienza degli edifici e una mobilità più sostenibile;

16.

nella definizione e attuazione delle azioni urgenti e necessarie alla trasformazione energetica, occorre garantire in ogni caso la coerenza delle singole misure in una prospettiva di sostenibilità. In particolare, occorre valutare il rischio che i progressi conseguiti in un settore non comportino effetti negativi in altri;

17.

è favorevole alla creazione di valore per il risparmio energetico tramite meccanismi sostenibili di mercato, come esaminato nel Piano di efficienza energetica 2011  (2);

18.

apprezza l'evidenza che l'incremento della quota di energia da fonti rinnovabili sia una caratteristica comune a tutti gli scenari di decarbonizzazione, già al 2030, e che raggiunga un contributo preponderante rispetto alle altre tecnologie nel 2050. Tuttavia si rammarica che nessuno degli scenari della tabella di marcia prenda in considerazione soluzioni integrate di rinnovabili ed efficienza energetica, allo scopo di aumentare la sostenibilità della trasformazione verso uno scenario del sistema energetico senza combustibili fossili e di avanzare verso una decarbonizzazione del sistema. Inoltre, pur notando che nella tabella di marcia le rinnovabili sono riconosciute come essenziali al settore del riscaldamento e del raffreddamento, si rammarica della mancanza di un'analisi approfondita del ruolo prioritario che questo settore, con la sua significativa incidenza sul consumo energetico complessivo, dovrebbe avere (i) nel percorso di decarbonizzazione del sistema energetico europeo entro il 2050 e, di conseguenza, anche (ii) nell'elaborazione delle politiche energetiche attuali e future;

19.

ribadisce le osservazioni contenute nella risoluzione CdR 7/2011 del 1o luglio 2011 sulle Priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre, e le priorità relative alla promozione delle reti di trasporto energetico e all'integrazione nella rete di distribuzione dell'energia rinnovabile prodotta a livello locale da risorse decentrate e diverse tra le quali energia eolica, idraulica, geotermica, solare e da biomassa, rendendo per questo le infrastrutture di trasporto energetico e di distribuzione più intelligenti (smart grid) e presupposto di una effettiva concorrenza che possa tradursi in benefici reali per i consumatori finali. Per rispondere al sempre crescente bisogno di flessibilità nel sistema energetico, occorrono tecnologie di stoccaggio adeguate a tutti i livelli di tensione, le quali – come ad esempio le centrali di pompaggio – consentano lo stoccaggio delle eccedenze e la loro successiva reimmissione in rete su vasta scala; a questo proposito è necessario sviluppare e applicare strumenti strategici per la ricerca e la promozione tecnologica.

E.   Fonti energetiche convenzionali (gas, carbone, petrolio), non convenzionali, e nucleare

20.

concorda sulla necessità di assicurare la diversificazione degli approvvigionamenti per garantire la tutela della sicurezza energetica. Richiama l'attenzione sull'importanza di predisporre precisi orientamenti per una fase di transizione nella quale le fonti energetiche convenzionali (gas, carbone, petrolio), nelle loro forme più sostenibili ed efficienti dal punto di vista delle emissioni di CO2, grazie anche al ruolo fondamentale svolto dalle tecnologie di cattura e di stoccaggio, possano svolgere un ruolo che sia di accompagnamento al percorso di decarbonizzazione del sistema energetico, mentre si sviluppano le tecnologie, le infrastrutture ed i comportamenti necessari al cambiamento;

21.

esprime preoccupazione sull'importanza attribuita nella strategia a tecnologie non ancora disponibili su scala commerciale e raccomanda che il ricorso allo sfruttamento di fonti non convenzionali di gas, quali il gas di scisto, e all'uso di tecnologie per le quali sussistono fattori di rischio ancora non del tutto stimati o controllati, e che possono assumere carattere transfrontaliero, siano oggetto, a livello europeo, di studio e discussione delle possibili conseguenze ambientali e sociali a breve e lungo termine, nel rispetto della normativa vigente e, come nel caso del gas di scisto, nella considerazione di una eventuale necessità di regolamentazione. Accoglie quindi con favore l'intenzione della Commissione di promuovere la ricerca di tecnologie che possano contribuire alla decarbonizzazione dei processi di trasformazione dell'energia e propone di includere l'analisi del ciclo di vita tra gli elementi essenziali di valutazione nell'ambito del processo decisionale;

22.

esprime un giudizio critico sul rapporto di causalità illustrato nella tabella di marcia tra decarbonizzazione ed energia nucleare, e sulla supposizione che l'energia nucleare contribuisca a diminuire i costi del sistema e i prezzi dell'elettricità quando invece viene riconosciuto che "con ogni probabilità i costi per la sicurezza, lo smantellamento degli impianti esistenti e l'eliminazione delle scorie sono destinati ad aumentare". Raccomanda pertanto di prestare particolare attenzione agli scenari a lungo termine fondati sul ricorso a fonti non convenzionali di energia rinnovabile, e al fatto che la crescente preoccupazione dell'opinione pubblica in termini di sicurezza del nucleare può indurre minori investimenti privati nel settore e necessitare quindi di un maggiore contributo pubblico sotto forma di sovvenzioni o aumenti dei prezzi dell'elettricità, che colpirebbero maggiormente le fasce più povere della popolazione.

F.   Investimenti e accesso ai finanziamenti

23.

ritiene che la definizione di un quadro di riferimento per gli investimenti, almeno fino al 2030, possa aumentare l'efficacia della tabella di marcia e creare condizioni di maggior certezza sul mercato, sia per gli attori privati che per quelli istituzionali, soprattutto se riferita anche ad obiettivi nazionali di investimento che tengano conto dei piani di azione degli enti locali e regionali. Una maggior certezza in termini di investimenti potrebbe inoltre contribuire al raggiungimento degli obiettivi del 2020, in particolare di efficienza e risparmio energetici, per i quali occorre ancora intensificare gli sforzi. Il quadro di riferimento beneficerebbe altresì della realizzazione di una mappatura europea delle competenze delle filiere dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, attraverso la quale indirizzare gli investimenti, al fine di rafforzare le dinamiche di crescita e gli operatori di dette filiere;

24.

chiede in particolare che siano identificate chiaramente le risorse per la promozione di investimenti decentrati per l'energia sostenibile (controllo dei consumi e produzione da fonti rinnovabili) che contribuiscano all'uso efficiente delle risorse e allo sviluppo di un'economia verde e di posti di lavoro verdi a livello locale e regionale; l'identificazione di un ulteriore strumento finanziario gestito a livello decentrato per facilitare l'implementazione dei piani di azione per l'energia sostenibile (SEAP); e il sostegno (economico e legislativo) ai piccoli produttori decentrati di energie rinnovabili, compresi gli enti locali e regionali, in modo da facilitarne l'integrazione nella rete;

25.

raccomanda di prolungare e di ampliare la positiva esperienza del programma Energia intelligente – Europa e di identificare con chiarezza le modalità per usufruire di una quota significativa dei finanziamenti disponibili nell'ambito della politica di coesione. Tra le altre cose, reputa necessaria l'attribuzione, nei fondi strutturali, di risorse per facilitare lo stabilirsi di collaborazioni locali per lo sviluppo decentralizzato di tecnologie a bassa emissione di carbonio e alta efficienza energetica, e nello specifico del Fondo sociale per creare capitale umano capace di pianificare, gestire e fornire assistenza tecnica relativamente a tematiche energetiche, sia in termini di soluzioni che di tecnologie e partenariati di implementazione;

26.

ritiene che le autorità locali debbano continuare a beneficiare di un accesso semplificato ai finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) per l'energia sostenibile. Priorità dovrebbe essere data a quei progetti che integrano efficienza energetica ed energie rinnovabili per uno sviluppo sostenibile del territorio, semplificando le procedure e rendendo l'accesso più agevole agli enti di minori dimensioni;

27.

richiama l'attenzione sul fatto che le sole misure nazionali non sono sufficienti per finanziare in modo efficiente le infrastrutture energetiche. Propone quindi un sostegno finanziario maggiore per i progetti del settore energetico, in particolare per diffondere l'utilizzo di soluzioni alimentate da fonti di energia rinnovabile, anche relativamente al riscaldamento e raffreddamento degli edifici;

28.

propone la messa a punto di una strategia di supporto alla formazione di cluster e partenariati regionali e alla cooperazione tra quelli già esistenti, che hanno già dimostrato di essere, in alcune realtà territoriali, dei validi strumenti per lo sviluppo di mercati verdi dell'energia e dell'efficienza energetica per la mobilizzazione d'investimenti e la creazione di professionalità e posti di lavoro.

G.   Ricerca, innovazione e applicazione

29.

condivide la necessità di promuovere un forte impegno a livello europeo in termini d'innovazione e ricerca, nella convinzione che lo sviluppo di tecnologie innovative, più efficienti e meno care, possa contribuire a creare maggiori certezze nel settore e attrarre capitali, anche attraverso una ragionata allocazione di risorse all'interno del nuovo programma Orizzonte 2020;

30.

sottolinea con forza il bisogno di coerenza, in termini di obiettività e priorità, tra il nuovo programma di ricerca Orizzonte 2020 e la tabella di marcia per l'energia 2050;

31.

ritiene che si dovrebbero promuovere maggiormente l'innovazione e la ricerca relativamente alla microproduzione di energia, come ad esempio nel caso dell'energia idroelettrica fornita dai corsi d'acqua minori, dell'energia eolica per singoli nuclei familiari o per gruppi di famiglie, dell'energia solare localizzata o - dove disponibili - della produzione di calore da sorgenti di acque termali;

32.

invita il settore della ricerca e sviluppo a rivolgere maggiore attenzione all'energia oceanica (prodotta dal moto ondoso e dalle maree), che offre enormi potenzialità per un approvvigionamento energetico sicuro e sostenibile;

33.

propone di mettere a punto dei meccanismi replicabili, sulla base di migliori pratiche esistenti in diverse regioni, per supportare la creazione di cluster d'innovazione, di piattaforme territoriali d'innovazione per l'energia o di altre forme di partenariato pubblico/privato tra autorità territoriali, settore accademico e industria. Tali forme di partenariato potrebbero rappresentare importanti strumenti di sviluppo regionale e delle economie locali a garanzia di maggiore adattabilità, accessibilità ed economicità delle innovazioni e tecnologie a livello locale;

34.

ritiene che la tabella di marcia inciderà fortemente sulle politiche agricole e forestali, e che sarà quindi necessario sostenere attività di ricerca che consentano a queste filiere di adattarsi ed evolversi al fine di conseguire maggiore sostenibilità;

35.

raccomanda di esaltare il ruolo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) come facilitatori dell'assorbimento dell'innovazione, moltiplicatori dell'informazione, e soluzioni al consumo energetico per settori strategici quali le "smart cities" che comprendono politiche relative alla mobilità sostenibile, alle infrastrutture intelligenti di distribuzione (smart grid), e all'edilizia sostenibile;

36.

propone di enfatizzare l'importanza della ricerca e della preparazione di specialisti in materia di energia, in particolare da parte degli Stati membri, per potersi poi avvalere di risorse qualificate e programmi di studio idonei per mettere a punto tecnologie del futuro efficaci, introdurre innovazioni e realizzare piani strategici.

H.   Mercato interno e globale

37.

sottolinea l'urgenza di giungere, entro il 2014, ad una completa attuazione del mercato interno dell'energia che contribuisca a garantire l'approvvigionamento energetico a prezzi accessibili, nonché di porre fine, entro il 2015, all'isolamento energetico di alcuni Stati membri, di introdurre un'equa ripartizione delle risorse tra le regioni e di stabilizzare e migliorare le condizioni quadro del settore energetico europeo, in modo da limitare i costi aggiuntivi della svolta energetica;

38.

raccomanda di sviluppare ulteriormente il sistema di scambio delle quote di carbonio, con una modifica radicale della procedura di assegnazione gratuita delle quote che, nella sua forma attuale, vanifica l'obiettivo normativo del sistema, in quanto tiene troppo basso il prezzo dei certificati. In quest'ottica occorre tenere conto delle realtà industriali che operano sui mercati internazionali e la cui competitività potrebbe essere compromessa dal fenomeno di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (carbon leakage) verso paesi terzi.

Bruxelles, 10 ottobre 2012

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  COM(2011) 112 final.

(2)  COM(2011) 109 final.


18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 391/21


Parere del Comitato delle regioni «Adattamento ai cambiamenti climatici e risposte regionali: il caso delle regioni costiere»

2012/C 391/05

IL COMITATO DELLE REGIONI

è convinto dell'urgenza economica e sociale di promuovere l'adattamento nelle regioni costiere, anche in considerazione del maggior onere del 'non agire' e nonostante il persistere della crisi del debito sovrano in alcuni paesi dell'Eurozona; ritiene tuttavia che la futura strategia europea di adattamento debba avere un livello di dettaglio sufficiente per cogliere le diversità regionali;

riconosce come lo strumento di gestione integrata delle zone costiere (GIZC) sia fondamentale per facilitare l'integrazione delle politiche nelle aree costiere, soprattutto per questioni non ancora del tutto disciplinate quali l'erosione, l'adattamento ai cambiamenti climatici e le infrastrutture verdi; e per incoraggiare la cooperazione regionale tra attori locali, attraverso, per esempio, iniziative quali la Sardinia Charter nel bacino del Mediterraneo;

evidenzia come la messa a punto di strumenti capaci di valutare sia i costi che i benefici dell'adattamento possa dare un impulso efficace a quei processi politici locali e regionali che sono alla base della pianificazione e dell'intervento sul territorio e creare le condizioni per la definizione delle strategie economicamente più efficienti;

reitera l'opportunità di essere consultato con regolarità sui negoziati europei e internazionali in materia di clima e pertanto auspica: (i) il suo coinvolgimento in un gruppo di lavoro europeo sull'adattamento che si focalizzi sulle aree con handicap permanente, tra cui quello determinato dagli effetti dei cambiamenti climatici, e quindi relativo alle aree costiere, alle isole e alle regioni montane, oltre che alle regioni ultraperiferiche; e (ii) l'accreditamento come osservatore presso il comitato per l'Adattamento.

Relatore

Ugo CAPPELLACCI (IT/PPE), presidente della regione autonoma della Sardegna

Testo di riferimento

Consultazione da parte della presidenza cipriota

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

A.   Adattamento ai cambiamenti climatici e sue dimensioni locali

1.

Evidenzia come l'adattamento ai cambiamenti climatici e il processo di identificazione delle opzioni di adattamento (adaptation assessment) (1)  (2) debbano avvalersi della partecipazione proattiva delle autorità locali e regionali sia a livello di pianificazione che di intervento. Reitera (3) quindi il ruolo essenziale degli enti territoriali nell'affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici, apprezza il riconoscimento che questo ruolo ha conseguito a livello sia europeo (4) che globale (5) e chiede che tale riconoscimento sia esplicito anche nella futura strategia europea per l'adattamento;

2.

ricorda che i cambiamenti climatici e le loro conseguenze sono tra le principali sfide che gli enti locali e regionali dell'Unione europea dovranno affrontare nei prossimi anni. In questo contesto, occorre innanzitutto adottare i provvedimenti necessari per cercare di limitare quanto più possibile l'aumento della temperatura media globale (mitigazione), ma anche prepararsi, ai diversi livelli, ai cambiamenti inevitabili (adattamento);

3.

concorda con le conclusioni della Conferenza di Rio+20 che l'adattamento ai cambiamenti climatici rappresenta una priorità globale immediata e urgente, e che la strategia di riduzione del rischio da disastri naturali e quella di adattamento ai cambiamenti climatici debbano essere meglio integrate e coordinate (6). Evidenzia tuttavia come l'onere di questa priorità globale ricada a scala locale in termini di responsabilità delle autorità territoriali nella gestione e prevenzione di disastri, e di danni all'ambiente, all'economia, alla struttura sociale e all'identità culturale delle popolazioni colpite;

4.

ritiene che l'adattamento a livello locale sia da intendersi non come risposta temporanea ad un'unica sollecitazione ma piuttosto come assestamento graduale e sostenibile a più stimoli diversamente combinati. Concorda quindi con la proposta legislativa della Commissione per il periodo 2014–2020 che l'adattamento ai cambiamenti climatici debba essere parte essenziale degli accordi di partenariato e dei programmi operativi riferiti ai cinque fondi del quadro strategico comune, in linea con i principi di sviluppo sostenibile, al pari della protezione ambientale, dell'efficienza delle risorse, della mitigazione, della resilienza ai disastri, e della prevenzione e gestione del rischio (7);

5.

nota come l'impatto dei cambiamenti climatici sia variabile nello spazio e nel tempo, e come soluzioni comuni di adattamento siano raramente efficaci. Reputa quindi che strategie comuni e misure 'senza rimpianto' condivisibili da più Stati membri debbano essere integrate da strategie derivate da valutazioni condotte a livello regionale e locale, specifiche per tipo d'intervento, scala (proporzione) e costi-benefici;

6.

prende atto della gravità dei costi degli effetti dei cambiamenti climatici, notando altresì come le autorità regionali si siano fatte carico nel periodo 1998 – 2015 di circa un terzo della spesa per la protezione delle coste europee (8); e ribadisce (9) come il finanziamento dell'adattamento rimanga un fattore critico e cruciale per l'implementazione a livello locale.

B.   Rilevanza e specificità dell'adattamento nelle regioni costiere

7.

sottolinea la vulnerabilità ai cambiamenti climatici delle regioni costiere  (10), già soggette a forti pressioni per la concentrazione di attività economiche, infrastrutture e centri urbani. Il 12 % delle aree costiere europee, in un'area entro i 10 km dalla costa, si trova sotto i 5 m sul livello del mare ed è quindi molto vulnerabile alle inondazioni, mentre il 20 % delle coste è soggetto a gravi problemi di erosione con una perdita di suolo stimata intorno ai 15 km2 all'anno (11); l'erosione è considerata a sua volta la causa principale (65 % del totale) della scomparsa di ecosistemi costieri nel periodo 2000-2006 (12), mentre alcune stime indicano come il 35 % delle aree umide dell'Unione potrebbe andare perso entro il 2100 rispetto ai valori del 1995 (13);

8.

rileva come le differenze regionali siano sostanziali in relazione al tipo di impatto. Nel Mar Baltico è la fauna marina che potrebbe risentire del previsto aumento della temperatura dell'acqua; le regioni del Mare del Nord e le regioni costiere dell'Atlantico risultano maggiormente esposte al rischio di inondazione, a causa dell'aumento del livello medio del mare; nel Mediterraneo prevalgono i rischi di erosione e la scarsità di acqua dolce per la crescente intrusione salina nelle falde e i prolungati periodi di siccità; l'erosione è un problema anche nel Mar Nero, mentre le regioni periferiche sono in generale vulnerabili a tutti gli effetti, dalle inondazioni alla siccità, agli eventi estremi quali i cicloni (14). L'impatto varierà altresì in base non solo al livello di vulnerabilità e alla capacità di risposta dei sistemi naturali, ma anche in base alla struttura dei sistemi umani in termini, per esempio, di organizzazione dei sistemi sanitari o di meccanismi di riduzione del (o allerta al) rischio da disastri naturali, inclusi gli tsunami;

9.

sottolinea le dimensioni del problema a livello europeo, con 447 regioni costiere distribuite su 22 Stati membri e 6 bacini marittimi principali. Il 41 % della popolazione europea vive in queste regioni, una proporzione che corrisponde al 41 % della popolazione attiva dell'Unione (15). Il 35 % del prodotto interno lordo (PIL) dei 22 paesi con regioni costiere, equivalente a 3,5 trilioni di euro, è generato entro i 50 km dalla costa, ed il valore dei beni economici che si trovano entro i 500 m dalla linea costiera è stimato essere nell'ordine di 500 – 1 000 miliardi di euro (16). Tutto questo enfatizza l'importanza delle regioni costiere in termini produttivi e il loro valore economico e sociale per lo sviluppo e la coesione del territorio, valori che dovranno necessariamente essere preservati o ulteriormente consolidati nel processo di adattamento ai cambiamenti climatici;

10.

è quindi convinto dell'urgenza economica e sociale di promuovere l'adattamento nelle regioni costiere, anche in considerazione del maggior onere del ‧non agire‧ e nonostante il persistere della crisi del debito sovrano in alcuni paesi dell'Eurozona. Recenti studi (17) indicano come la mancanza di protezione aggiuntiva rispetto al 1995 comporterà un danno medio a livello di Unione di 11,7 miliardi di euro all'anno nel periodo 2041-2070 e di 17,4 miliardi di euro all'anno nel periodo 2071-2100; le persone annualmente esposte al rischio di inondazioni potrebbero aumentare di circa 40 000 e 80 000 unità negli stessi periodi di riferimento. Il costo annuale dell'adattamento è invece stimato in circa 1 miliardo di euro nel periodo 2041-2070 e 0,7 miliardi di euro nel periodo 2071-2100, evidenziando quindi come i benefici dell'adattamento superino di gran lunga l'onere del "non agire". Osserva inoltre come la stessa ricerca suggerisca la necessità dell'adattamento indipendentemente dall'occorrere di cambiamenti climatici e quale conseguenza dello sviluppo socio-economico delle regioni costiere e quindi della maggior consistenza dei beni e investimenti da proteggere;

11.

sottolinea altresì che i costi, sia dei danni che dell'adattamento, variano sensibilmente tra i diversi Stati membri in proporzione al loro PIL, e come le isole in particolare debbano affrontare maggiori costi per intervenire sul territorio a causa delle loro particolarità geografiche;

12.

evidenzia come le regioni costiere ospitino importanti habitat naturali e contribuiscano a preservare la biodiversità  (18) , il paesaggio, delicati ecosistemi come, per esempio, le zone umide, e la fruizione di servizi degli ecosistemi, dalla cui salvaguardia dipende l'attrattiva e la sostenibilità economica di queste regioni nonché la loro identità culturale; nota inoltre come la rete NATURA 2000 protegga una porzione significativa delle aree costiere (19) e marine;

13.

enfatizza la complessità e multidisciplinarietà dell'adattamento nelle regioni costiere. Tali regioni, infatti, sono all'interfaccia tra sistemi terrestri (centri urbani, industria, agricoltura, foreste, fiumi) e marini (pesca, acquacoltura, attività portuali, trasporto marittimo, turismo); inoltre, hanno competenze di gestione (riferite per esempio ai rischi da inondazione, alla fornitura di acqua potabile o all'uso del suolo) spesso distribuite su diversi livelli di governance  (20).

C.   Approccio europeo, sussidiarietà e proporzionalità

14.

plaude alla volontà della Commissione di definire una strategia integrata a livello europeo e strumenti comuni per l'adattamento, ed è convinto che un approccio europeo all'adattamento ai cambiamenti climatici già in atto e futuri possa aggiungere valore all'intervento degli Stati membri o delle autorità territoriali senza contravvenire al principio di sussidiarietà, anche in considerazione del fatto che gli effetti dei cambiamenti climatici hanno un carattere transfrontaliero;

15.

ritiene tuttavia che la futura strategia europea di adattamento debba avere un livello di dettaglio sufficiente per cogliere le diversità regionali in termini di: (i) tipo di impatto; (ii) livello di vulnerabilità e conseguenze nel lungo periodo; (iii) condizioni economiche (per esempio, beni e risorse a rischio); (iv) struttura sociale (per esempio, densità di popolazione e capacità dei sistemi umani); e (v) caratteristiche strutturali (per esempio, perifericità o presenza di handicap quali una elevata vulnerabilità ai cambiamenti climatici propria delle aree costiere e delle isole, oltre che delle regioni di montagna (21) e delle regioni ultraperiferiche);

16.

segnala inoltre l'opportunità per la futura strategia di identificare misure di adattamento che, al pari degli strumenti di finanziamento, siano sufficientemente flessibili per adattarsi alle diversità regionali da un lato ed al continuo divenire del processo di adattamento dall'altro; tali misure dovranno, inoltre, essere allineate agli interventi di mitigazione per non risultare in un mal-adattamento che possa comportare incremento di produzione di gas serra o aumento della vulnerabilità;

17.

ritiene che il ruolo europeo nello specifico dell'adattamento delle regioni costiere si debba focalizzare su iniziative di: (i) coordinamento e cooperazione tra i diversi livelli di governance laddove vi è una dimensione transfrontaliera dell'impatto o delle misure; (ii) formazione; (iii) creazione di conoscenza per colmare le lacune, che per le aree costiere implicano spesso dinamiche complesse e necessità di approcci multidisciplinari; (iv) disseminazione della conoscenza, di buone pratiche e di casi di successo; (v) supporto tecnico e finanziario per la messa a punto di strategie integrate regionali e locali di adattamento, e per la loro implementazione; (vi) ricerca e sviluppo di tecnologie innovative di adattamento; (vii) definizione e supporto tecnico-finanziario di programmi di cooperazione transnazionale per l'adattamento a livello di macro-regioni;

18.

ritiene altresì che la Commissione debba avere un ruolo determinante nel coordinare e valutare i numerosi progetti di ricerca e di investimento cofinanziati da fondi europei, evitando duplicazioni, potenziando i sinergismi, e favorendo la diffusione e l'applicazione su larga scala delle migliori soluzioni e strumenti. La Commissione europea deve garantire il coordinamento delle azioni comuni tra Stati o regioni costiere confinanti e la realizzazione di progetti comuni di ricerca e investimento;

19.

reitera (22) la necessità di perseguire una maggiore coerenza tra le politiche europee, in particolare con quella ambientale; nota, ad esempio, come l'implementazione delle direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (79/409/CEE) possa essere messa a rischio da interventi di adattamento, soprattutto se di natura infrastrutturale, e come sia importante, in questo contesto, la messa a punto di meccanismi di concertazione locale efficaci e trasparenti per la determinazione di interventi di ripristino e/o compensazione per quei siti d'interesse comunitario che subiranno impatti negativi o danni a seguito di interventi di adattamento;

20.

riconosce come lo strumento di gestione integrata delle zone costiere (GIZC) sia fondamentale per facilitare l'integrazione delle politiche nelle aree costiere, soprattutto per questioni non ancora del tutto disciplinate quali l'erosione, l'adattamento ai cambiamenti climatici e le infrastrutture verdi; e per incoraggiare la cooperazione regionale tra attori locali, attraverso, per esempio, iniziative quali la Sardinia Charter nel bacino del Mediterraneo (23). Accoglie quindi con favore il processo di revisione della raccomandazione del 2002 che tiene conto del più articolato quadro politico europeo definitosi negli ultimi anni per la gestione degli spazi marini e costieri (24). Al riguardo, auspica che tale revisione sia l'occasione per focalizzare maggiormente lo strumento GIZC sui processi di adattamento;

21.

accoglie con favore la prospettiva che il supporto finanziario europeo aumenti significativamente nel prossimo quadro finanziario pluriennale 2014 – 2020, con almeno il 20 % del totale della spesa dedicato all'azione sul clima, ma sottolinea la necessità di: assicurare un'equa e realistica proporzionalità delle competenze di finanziamento tra i diversi livelli di governance anche tenendo conto delle attuali difficoltà economiche delle amministrazioni territoriali, pur nel rispetto dei principi di complementarità e di addizionalità; facilitare l'identificazione di risorse alternative;

22.

ripropone (25) a questo proposito che una parte dei ricavi provenienti dal sistema europeo di scambio delle quote di emissioni debba essere messa a disposizione delle autorità locali e regionali per l'implementazione di misure di adattamento (e mitigazione); auspica inoltre che la Commissione elabori delle raccomandazioni per il coinvolgimento del settore privato, tra cui le compagnie di assicurazione, nella valutazione e condivisione dei rischi e nella sensibilizzazione.

D.   Condizioni per affrontare le sfide e proporre soluzioni di adattamento

23.

sottolinea l'importanza di non considerare il processo di adattamento solo in termini di costi ma anche e soprattutto di opportunità e benefici rispetto al 'non agire' e insiste (26) sul reputarlo uno dei potenziali strumenti di sviluppo di economie regionali competitive e verdi; enfatizza tuttavia che il presupposto è di avere una governance locale consapevole dei rischi e degli effetti dei cambiamenti climatici, competente sulle misure da adottare e capace di implementare localmente l'integrazione di politiche e interventi come pure di accedere alle opportunità di finanziamento disponibili;

24.

pur evidenziando il ruolo attivo di alcune regioni nell'affrontare i cambiamenti climatici, nota un generalizzato pericolo di insufficiente consapevolezza della portata del problema. Reputa quindi importante l'organizzazione di campagne d'informazione che illustrino il legame di causa-effetto tra i cambiamenti climatici e i problemi affrontati sul territorio, quali ad esempio mancanza di acqua, riduzione della battigia, ondate di calore, inondazioni e frane; e che al contempo possano offrire informazioni ed esempi concreti o di successo di applicazione degli strumenti a disposizione verso un processo di adattamento e mitigazione (27);

25.

ritiene fondamentale l'uso del Fondo sociale europeo per creare a livello territoriale la capacità e la flessibilità necessarie a gestire l'adattamento, sia nel settore pubblico che privato. Per esempio, è opportuno rafforzare la governance locale per integrare le strategie di adattamento nelle politiche settoriali di competenza o per favorire lo sviluppo di una legislazione territoriale appropriata. D'altro lato, le competenze progettuali e di costruzione del settore privato dovranno adeguarsi alle nuove necessità derivanti da politiche integrate e multidisciplinari (28);

26.

invita la Commissione a raffinare e sviluppare ulteriormente, anche sulla base delle esperienze dei singoli progetti: (i) strumenti di mappatura per disporre di dati e informazioni su base geografica e ad una scala utile al supporto dei processi decisionali a livello locale e regionale; (ii) un chiaro e comune quadro di riferimento per la valutazione della vulnerabilità, degli impatti e dei rischi; e (iii) linee guida per la definizione di strategie locali di adattamento nelle regioni costiere che tengano conto della necessaria multidisciplinarietà degli interventi e degli aspetti multilivello di governance di queste aree;

27.

in particolare, ritiene opportuno lo sviluppo di indicatori di vulnerabilità per le regioni costiere e di strumenti, su di essi basati, per l'analisi della vulnerabilità. Tali indicatori, in concomitanza con la previsione della tempistica degli eventi e l'indicazione della capacità di adattamento, possono inoltre facilitare l'individuazione e definizione di priorità di intervento sul territorio, in modo da permettere la concentrazione delle risorse laddove ve ne è maggiore bisogno;

28.

plaude allo sviluppo di piattaforme informative quali CLIMATE-ADAPT, ma sottolinea l'opportunità di migliorarne l'accessibilità del contenuto per gli utenti finali nel rispetto dei principi di un comune sistema informativo dell'ambiente (SEIS) (29), per esempio traducendo le informazioni in un numero sufficiente di lingue; inoltre, ritiene opportuno considerare lo sviluppo nella piattaforma di una sezione dedicata al finanziamento dell'adattamento a livello locale e regionale e di un database degli investimenti;

29.

segnala l'importanza di capitalizzare maggiormente sulla ricerca: rendendola più rispondente ai bisogni della politica territoriale, per esempio con la messa a punto di strategie di adattamento e di misure economicamente efficienti perché progettate su realtà locali e regionali specifiche; e facilitando la creazione o il potenziamento, laddove esistono già, di meccanismi di dialogo e/o partenariato tra scienza, politica e, per quanto possibile, società civile, per esempio attraverso la partecipazione congiunta a progetti europei;

30.

ribadisce (30) come per le regioni costiere sia fondamentale il coordinamento delle politiche adottate, come pure l'esistenza di ricerca mirata a valutarne gli effetti in zone limitrofe o transfrontaliere, affinché il problema non venga semplicemente trasferito da una unità territoriale all'altra. Un approccio partecipativo nell'identificazione di queste misure e il coinvolgimento di tutti gli attori di rilievo potrebbero facilitare l'implementazione di interventi territorialmente coerenti;

31.

ritiene che il costo dell'adattamento e l'incapacità di comprenderne le potenziali opportunità e benefici rappresentino un ostacolo importante alla preparazione di strategie locali e ancor più alla loro implementazione. Evidenzia quindi come la messa a punto di strumenti capaci di valutare sia i costi che i benefici dell'adattamento possa dare un impulso efficace a quei processi politici locali e regionali che sono alla base della pianificazione e dell'intervento sul territorio e creare le condizioni per la definizione delle strategie economicamente più efficienti;

32.

è convinto che, anche in presenza di capacità, consapevolezza e sufficiente supporto scientifico, la mancanza di risorse finanziarie a livello locale e regionale sia di ostacolo ad azioni efficaci; ritiene pertanto necessario stabilire modalità di finanziamento diretto degli interventi sul territorio tramite strumenti di partenariato, quali per esempio LIFE+ e il programma Orizzonte 2020; strumenti di mercato quali il pagamento per i servizi degli ecosistemi o i profitti ottenibili dal sistema di scambio delle quote di emissione; e strumenti fiscali quali gli incentivi;

33.

osserva come sia necessario ovviare alla scarsa flessibilità degli interventi di adattamento, per esempio preferendo strategie reversibili, con misure 'soft' rispetto a quelle 'hard' (per esempio un sistema di allerta più efficiente rispetto a grandi opere marginali), o promuovendo lo sviluppo di 'infrastrutture verdi', il cui fine di ripristino degli habitat naturali è alla base di un approccio di ecosistema all'adattamento;

34.

a tale proposito rileva come la GIZC sia diventata obbligatoria per gli Stati membri del bacino del Mediterraneo con l'entrata in vigore, nel marzo del 2011, del Protocollo sulla GIZC della Convenzione di Barcellona, e come il protocollo faccia specifico riferimento all'uso di un approccio di ecosistema per assicurare uno sviluppo sostenibile delle coste (31); nota altresì come la strategia UE per la biodiversità (32) consideri gli approcci di ecosistema come alternative economicamente efficaci a soluzioni tecnologiche di adattamento e mitigazione e guarda pertanto con aspettativa ai contributi che potrà fornire la futura strategia europea per le infrastrutture verdi al processo di adattamento a livello di regioni costiere.

E.   Contributo istituzionale degli enti locali e regionali, e cooperazione internazionale

35.

chiede che da parte della Commissione vi sia una consultazione preventiva dei rappresentanti delle autorità locali e regionali per avere la certezza che la proposta di una strategia europea di adattamento sia congrua con il principio di proporzionalità e che includa sufficiente enfasi e dettaglio sul livello locale, soprattutto riguardo alle aree più vulnerabili quali quelle costiere, le isole e le regioni montane;

36.

è convinto di poter avere un ruolo attivo nello sviluppo di piattaforme informative quali ad esempio CLIMATE-ADAPT e OURCOAST, in particolare per contribuire a focalizzare il contenuto di queste piattaforme sui bisogni e le specificità locali, ed aumentarne quindi i benefici divulgativi per le autorità locali e regionali;

37.

reitera (33) l'opportunità di essere consultato con regolarità sui negoziati europei e internazionali in materia di clima e pertanto auspica: (i) il suo coinvolgimento in un gruppo di lavoro europeo sull'adattamento che si focalizzi sulle aree con handicap permanente, tra cui quello determinato dagli effetti dei cambiamenti climatici, e quindi relativo alle aree costiere, alle isole e alle regioni montane, oltre che alle regioni ultraperiferiche; e (ii) l'accreditamento come osservatore presso il comitato per l'Adattamento (34);

38.

è convinto che vi sia bisogno di maggiore solidarietà e interazione tra le regioni, per avvalersi delle conoscenze e esperienze acquisite dalle autorità locali e regionali relativamente al processo di adattamento, sia a livello europeo che internazionale. Plaude quindi a quelle iniziative che stabiliscono impegni comuni per i governi locali, quali la Durban Adaptation Charter; che promuovono partenariati innovativi, quali l'Approccio territoriale ai cambiamenti climatici (35); o che mirano alla creazione di una rete di condivisione, cooperazione e scambio di tecnologie eco-compatibili, come il Centro e la rete delle tecnologie in materia di clima (36).

Bruxelles, 10 ottobre 2012

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  IPCC, 2012: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change.

(2)  : "The practice of identifying options to adapt to climate change and evaluating them in terms of criteria such as availability, benefits, costs, effectiveness, efficiency, and feasibility"; : "In human systems, the process of adjustment to actual or expected climate and its effects, in order to moderate harm or exploit beneficial opportunities. In natural systems, the process of adjustment to actual climate and its effects; human intervention may facilitate adjustment to expected climate" (definizioni da Glossario nella referenza a nota 1).

(3)  CdR 118/2007 fin, CdR 72/2009 fin.

(4)  COM(2007) 354 final; COM(2009) 147 final; Memorandum of Understanding tra il Comitato delle regioni e l'UNEP, 21 giugno 2012.

(5)  Accordi di Cancún, 2010: http://cancun.unfccc.int/.

(6)   documento adottato a Rio+20 il 19 giugno 2012.

(7)  COM(2011) 615 final/2 del 14 marzo 2012.

(8)  Policy Research Corporation (2009), The economics of climate change adaptation in EU coastal areas.

(9)  CdR 72/2009 fin.

(10)  Le "regioni costiere" sono definite come unità territoriali del terzo livello (NUTS3) con una linea costiera, o con almeno la metà della loro popolazione che vive a meno di cinquanta chilometri dal mare. Anche Amburgo è una regione costiera, pur non rispondendo a questi criteri, perché ritenuta profondamente influenzata dalla presenza del mare.

(11)  Dati EEA e progetto Eurosion in Policy Research Corporation (2009), The economics of climate change adaptation in EU coastal areas.

(12)  EEA (2010), 10 Messages for 2010 – Coastal ecosystems.

(13)  Brown S., Nicholls R.J., Vafeidis A., Hinkel J. e Watkiss P. (2011). La European Science Foundation stima la perdita di zone umide a seguito di effetti dei cambiamenti climatici nell’ordine del 17 % lungo le coste dell’Atlantico, del 31-100 % lungo le coste del Mediterraneo e del 84-98 % lungo le coste del Baltico (fonte: Commissione europea, DG ENV (2012), LIFE and coastal management).

(14)  Policy Research Corporation (2009), The economics of climate change adaptation in EU coastal areas.

(15)  , Chapter 13 – coastal regions.

(16)  Policy Research Corporation (2009), The economics of climate change adaptation in EU coastal areas.

(17)  ClimateCost (the Full Costs of Climate Change): http://www.climatecost.cc/home.html. In Brown S., Nicholls R.J., Vafeidis A., Hinkel J., and Watkiss P. (2011). I dati si riferiscono allo scenario ‘di stabilizzazione’ ENSEMBLES E1 (van der Linden and Mitchell, 2009: Lowe et al., 2009a), il quale assume un aumento del livello del mare di 18 cm nel 2050 e di 26 cm nel 2080 e presuppone che le temperature abbiano un aumento inferiore ai 2 °C rispetto ai livelli pre-industriali ovvero che le attuali politiche globali messe in atto per mitigare i cambiamenti climatici siano efficaci. Tale scenario permette di raggiungere i rapporti costi-benefici più favorevoli.

(18)  La direttiva Habitat elenca nei suoi allegati 50 tipi di habitat costieri e 150 specie (oltre agli uccelli) che preferiscono ecosistemi costieri (fonte: AEA (2010), 10 Messages for 2010 – Coastal ecosystems).

(19)  Agenzia europea dell'ambiente (2010), 10 Messages for 2010 – Coastal ecosystems.

(20)  Policy Research Corporation (2009), The economics of climate change adaptation in EU coastal areas.

(21)  CdR 89/2012 fin.

(22)  CdR 118/2007 fin.

(23)  Concordata ad Alghero, Sardegna, nel luglio del 2008, la Carta definisce i principi e gli obiettivi di una rete di dialogo e condivisione nel Mediterraneo delle iniziative di GIZC (ICZM Mediterranean Dialogue).

(24)  In particolare, la politica marittima integrata (COM(2007) 575) e la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino (2008/56/CE).

(25)  CdR 269/2011 fin; CdR 5/2011 fin; CdR 245/2010 fin; CdR 72/2009 fin.

(26)  CdR 118/2007 fin.

(27)  Un esempio di prodotto dedicato alla campagna globale "Making Cities Resilient – My City is Getting Ready" www.unisdr.org/campaign è la brochure "How To Make Cities More Resilient", specificatamente rivolta ai leader dei governi locali, che offre un’introduzione strutturata alla riduzione del rischio e alla capacità di reazione ma che riporta anche esempi di buona pratica e l’indicazione degli strumenti attualmente disponibili.

(28)  CdR 72/2009 fin.

(29)  Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Verso un Sistema comune di informazioni ambientali (SEIS), COM(2008) 46 final.

(30)  CdR 118/2007 fin.

(31)  Agenzia europea dell'ambiente (2010), 10 Messages for 2010 – Coastal ecosystems.

(32)  COM(2011) 244 final.

(33)  CdR 269/2011 fin.

(34)  Il comitato per l’Adattamento (Adaptation Committee) è stato creato nel quadro degli Accordi di Cancún per fornire alle parti della convenzione UNFCCC supporto tecnico, guida, condivisione di conoscenza e buone pratiche, e sinergie.

(35)  Territorial Approach to Climate Change – TACC.

(36)  Climate Technology Centre and Network: http://unfccc.int/ttclear/jsp/CTCN.jsp.


18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 391/27


Parere del Comitato delle regioni «Approcci regionali specifici ai cambiamenti climatici nell'UE sulla base dell'esempio delle regioni montane»

2012/C 391/06

IL COMITATO DELLE REGIONI

osserva che le regioni di montagna sono altamente sensibili ai cambiamenti climatici e sostiene la necessità, in tali regioni, di favorire l'integrazione dell'adattamento a questi cambiamenti in un più ampio progetto di aumento della resilienza individuale e collettiva che tenga conto di tutte le criticità ambientali, energetiche e sociali inevitabilmente interconnesse;

fa notare che l'Unione europea sta per dotarsi, nel 2013, di una strategia d'adattamento e ritiene cruciale che tale strategia generale abbia una dimensione regionale e locale, come sancito dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che preveda un capitolo espressamente dedicato alle regioni di montagna;

sottolinea che l'aumento di vulnerabilità delle zone montane atteso nei prossimi decenni richiede un incremento di ricerca scientifica e un buon sistema di scambio delle informazioni. È importante che i fondi dedicati all'adattamento ai cambiamenti climatici siano espressamente previsti nel budget dell'Unione europea per il periodo 2014-2020. Occorre prevedere politiche di miglioramento dell'accesso e della fornitura di servizi d'interesse generale nelle zone particolarmente vulnerabili;

sottolinea che molte regioni montane hanno già cominciato a sviluppare strategie di adattamento e che è urgente coordinare gli obiettivi ed esaminare i risultati. Occorre armonizzare le iniziative oggi disperse tra molte associazioni, enti di ricerca e amministrazioni di regioni montane.

Relatore

Luciano CAVERI (IT/ALDE), consigliere della regione autonoma della Valle d'Aosta

Documento di riferimento

Parere d'iniziativa

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Considerazioni generali

1.

osserva che negli ultimi anni si è accumulata un'ampia letteratura scientifica, nonché numerosi documenti politici e progetti scientifici nell'Unione europea, che evidenziano come le regioni di montagna siano altamente sensibili ai cambiamenti climatici, in quanto riuniscono in una ristretta area ambienti differenti per quota, esposizione e influenza delle circolazioni atmosferiche. Anche l'IPCC inserisce le zone di montagna tra le regioni a maggior rischio climatico (hot spot). Inoltre il Capitolo 13 di Agenda 21 (Summit della Terra di Rio, 1992), specificatamente dedicato alle regioni di montagna, al punto 4 afferma che "sono le zone più sensibili ai cambiamenti climatici", questione sempre attuale anche nell'ambito della Conferenza Rio+20 del giugno 2012. In tutta Europa le zone di montagna sono quelle più ricche di aree forestali, e per questo producono un importante effetto di assorbimento della CO2, contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria attenuando così i fenomeni avversi dovuti all'inquinamento, e forniscono importanti risorse idriche e paesaggistiche, ma sono anche zone sensibili ai cambiamenti climatici. Per i loro aspetti climatici e di biodiversità, la ricchezza paesaggistica, le risorse idriche, gli aspetti culturali ed edilizi, le tradizioni e i costumi, le zone di montagna rappresentano, assieme a quelle costiere, le aree più importanti per il turismo;

2.

sottolinea che i cambiamenti climatici interessano tutte le regioni dell'Unione europea e del mondo, ma che i loro effetti concreti su un determinato territorio, e quindi i provvedimenti necessari e le risposte a tali effetti, dipendono da una molteplicità di fattori. Ogni misura adottata in risposta ai cambiamenti climatici deve quindi essere sensibile alla situazione specifica dei singoli territori. Perciò, gli enti locali e regionali rappresentati al CdR sono partner fondamentali nell'elaborazione e attuazione di soluzioni appropriate;

3.

ricorda che i cambiamenti climatici e le loro conseguenze sono tra le principali sfide che gli enti locali e regionali dell'Unione europea dovranno affrontare nei prossimi anni. In questo contesto, occorre innanzitutto adottare i provvedimenti necessari per cercare di limitare quanto più possibile l'aumento della temperatura media globale (mitigazione), ma anche prepararsi, ai diversi livelli, ai cambiamenti inevitabili (adattamento);

4.

sottolinea che le aree montane sono forzieri di biodiversità minacciati dal cambiamento rapido del clima: di tutti i siti Natura 2000 il 43 % si trova nelle zone di montagna e 118 delle 1 148 specie elencate negli allegati II e IV della direttiva Habitat sono legate ad ambienti montani (1);

5.

constata che variazioni climatiche poco percepibili nelle zone di pianura vengono amplificate nelle aree montane e assumono un valore di diagnosi precoce dell'evoluzione climatica a macroscala, costituendo un'eccezionale fonte di osservazione per la ricerca scientifica e un banco di prova per lo sviluppo e la valutazione delle politiche di adattamento;

6.

ribadisce che i cambiamenti climatici sono già in atto e causano: incremento del rischio idrogeologico (alluvioni, frane) e aumento della vulnerabilità delle persone e delle infrastrutture; riduzione della disponibilità di acqua soprattutto in estate (anche nei territori adiacenti non montani); cambiamento del regime delle portate dei fiumi (nella regione alpina è attesa una maggior frequenza di piene invernali e siccità estive); riduzione dei ghiacciai (dal 1850 i ghiacciai alpini hanno perso circa due terzi del loro volume con una netta accelerazione dopo il 1985); riduzione del permafrost; riduzione della durata del manto nevoso soprattutto a quote inferiori ai 1 500 m; cambiamento di frequenza delle valanghe, minaccia alla biodiversità e migrazioni vegetali e animali; cambiamenti nell'economia del turismo invernale ed estivo e della produzione di energia idroelettrica; incertezze nella produzione agricola e danni alla selvicoltura. La sensibilità dell'ambiente alpino a questa rapida evoluzione climatica ne fa una zona di "handicap permanente". L'aumento di temperatura rilevato negli ultimi 150 anni sulle Alpi (+ 1,5 °C) è doppio rispetto alla media mondiale di + 0,7 °C (2). La vulnerabilità delle risorse idriche alpine è stata esaminata dall'Agenzia europea dell'ambiente nel 2009 (3);

7.

sottolinea che le tradizioni e le culture di montagna si fondano sull'importante concetto della consapevolezza dei limiti e delle opportunità ambientali. Le relazioni con gli stretti vincoli fisici del territorio hanno permesso di elaborare nel tempo raffinati criteri di sostenibilità e di uso razionale delle risorse. Questi valori di fondo possono essere integrati in una visione moderna attraverso l'aiuto delle nuove tecnologie, producendo conoscenza e modelli di sviluppo che siano utili non solo alle stesse aree di montagna, ma anche alle zone periferiche, e in molti casi possono assumere valore universale (come il modello di Rural/Urban partnership, RURBAN –TCUM/Eu DG REGIO);

8.

rileva che il cambiamento climatico sfiderà le nostre capacità di adattamento più di ogni altro ostacolo che la nostra specie abbia mai affrontato, tuttavia è solo un indicatore parziale di una più complessa crisi ambientale e dell'umanità che interessa anche:

disponibilità di risorse naturali rinnovabili (acqua, foreste, risorse ittiche, prelievo di biomassa);

diminuzione della qualità e della quantità dei beni e dei servizi ecosistemici;

riduzione della biodiversità;

fragilità della produzione alimentare (elevato costo energetico fossile degli alimenti, riduzione del suolo coltivabile, squilibrio dei cicli di carbonio, azoto e fosforo);

riduzione della disponibilità di risorse minerarie;

riduzione della disponibilità di energia fossile a basso costo (picco del petrolio);

inquinamento dell'aria, dell'acqua, dei suoli e accumulo di rifiuti non biodegradabili;

aumento demografico e flussi migratori (anche dovuti ai cambiamenti climatici);

9.

sottolinea che questi problemi causeranno diverse reazioni economiche e sociali a seconda delle aree geografiche. Si rammarica quindi che, tra i pochi progetti che analizzano gli impatti dei cambiamenti climatici sull'economia europea, il progetto PESETA (2009) del Joint Research Centre dell'Unione europea (JRC) non consideri le regioni di montagna;

10.

fa notare che nel Libro bianco sull'adattamento (COM(2009) 147 final) la Commissione europea riconosce la variabilità regionale degli effetti climatici e il fatto che qualsiasi strategia di adattamento potrà funzionare solo se vedrà la cooperazione di tutti i livelli di governance. L'adattamento è un processo dinamico a lungo termine che richiede una stretta relazione tra decisori politici, ricercatori, tecnici, imprenditori e amministratori locali;

11.

accoglie con favore il fatto che nella primavera 2012 sia stata aperta la consultazione pubblica per la preparazione della strategia europea di adattamento prevista per il 2013 ed è stata lanciata la piattaforma CLIMATE-ADAPT, strumento utile per riunire gli esempi di buone pratiche e per la pianificazione a livello di regione e di area urbana, comprendente anche una sezione dedicata alle montagne.

Obiettivi

12.

sostiene la necessità di favorire l'integrazione dell'adattamento ai cambiamenti climatici in un più ampio progetto di aumento della resilienza individuale e collettiva che tenga conto di tutte le criticità ambientali, energetiche e sociali inevitabilmente interconnesse;

13.

fa notare che l'Unione europea sta per dotarsi, nel 2013, di una strategia d'adattamento e ritiene cruciale che tale strategia generale abbia una dimensione regionale e locale, come sancito dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È auspicabile che questa strategia europea sull'adattamento preveda un capitolo espressamente dedicato alle regioni di montagna;

14.

è inoltre importante che la strategia europea di adattamento contenga un capitolo appositamente dedicato alle regioni ultraperiferiche, i cui vincoli e le cui specificità sono riconosciuti all'articolo 349 del TFUE;

15.

sottolinea che l'aumento di vulnerabilità delle zone montane atteso nei prossimi decenni richiede un incremento di ricerca scientifica e un buon sistema di scambio delle informazioni. È importante che i fondi dedicati all'adattamento ai cambiamenti climatici siano espressamente previsti nel budget dell'Unione europea per il periodo 2014-2020;

16.

chiede che, in relazione alle nuove criticità indotte dai cambiamenti climatici, si prevedano politiche di miglioramento dell'accesso e della fornitura di servizi d'interesse generale nelle zone particolarmente vulnerabili;

17.

sottolinea che l'attenuazione dei cambiamenti climatici, e le risorse messe a disposizione per essa, dovrebbero essere considerate prioritarie rispetto all'adattamento. Se non riusciremo a realizzare le importanti riduzioni globali nelle emissioni di gas a effetto serra previste dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, sarà impossibile impedire il futuro aumento della temperatura globale, i cambiamenti climatici e i fenomeni meteorologici estremi che avranno un impatto sulle comunità locali;

18.

segnala la necessità di definire azioni fortemente interconnesse per la soluzione dei problemi esistenti e la gestione di quelli futuri in settori già oggetto di programmazione UE e sapendo quante di queste scelte debbano essere oggetto del sistema di democrazia locale europea secondo il principio di sussidiarietà, come:

a)

il raggiungimento della massima efficienza energetica di edifici nuovi e riqualificazione di quelli esistenti;

b)

la conservazione e il sostegno dei modelli edilizi delle aree di montagna e delle zone rurali, con l'elaborazione di piani regolatori territoriali estesi anche alle risorse naturali, tali da consentire uno sviluppo urbanistico incompatibile con la speculazione sul suolo. In tal modo si potrà evitare il degrado dei paesaggi, degli ecosistemi, degli habitat e degli spazi protetti attuali, prevenire la contaminazione delle risorse idriche e del suolo e contribuire allo sviluppo di un turismo responsabile, e quindi indurre le popolazioni a non abbandonare le zone di montagna;

c)

l'introduzione di energie rinnovabili a seconda delle caratteristiche del territorio (solare, termico e fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomassa), fino al raggiungimento, ove possibile, dell'autosufficienza energetica; la necessità di piani energetici regionali integrati, gestione degli invasi idroelettrici di pompaggio in funzione di stoccaggio della produzione fotovoltaica.

d)

la promozione di audit energetici a scala comunale e regionale;

e)

la riduzione dei flussi di energia e materia nelle comunità locali a parità di standard di vita (ad es., Società 2000 W, ETH Zürich);

f)

la riduzione della produzione di rifiuti e massima riciclabilità, incentivo alla produzione di compost domestico da rifiuti organici;

g)

la riattivazione delle filiere alimentari locali: agricoltura e allevamento di qualità per sostenere principalmente il consumo sul posto e il commercio per i turisti, appoggiando in particolare l'agricoltura di conservazione (senza coltivazione o con coltivazione minima) e l'agricoltura e l'allevamento ecologici;

h)

la gestione forestale regolamentata in relazione al prelievo di biomassa legnosa a fini energetici e da costruzione e attenta alle pressioni derivanti dai cambiamenti climatici; dimensionamento degli impianti di produzione di calore da biomassa non superiore alla producibilità forestale annuale; il mantenimento delle foreste di protezione; il sostegno a una silvicoltura sostenibile, per la produzione di legno e di biomassa, come risorsa economica di queste zone;

i)

la forte limitazione del consumo di suolo per edilizia e infrastrutture;

j)

la riduzione delle esigenze di mobilità attraverso il potenziamento delle reti informatiche e le ICT, i servizi informatizzati e il telelavoro (che permetterebbero anche il ripopolamento di zone di montagna abbandonate e una miglior fruizione turistica);

k)

la promozione di turismo ambientalmente responsabile e sostenibile; la creazione di un osservatorio europeo del turismo, sviluppo dell'agriturismo;

l)

la promozione di un'economia verde e di innovazione in ambiente montano: energia, elettronica, sistemi di controllo e monitoraggio, ricerca scientifica e poli di formazione universitaria;

m)

la formazione e la cultura: la sensibilizzazione del pubblico verso l'urgenza climatica è cruciale per l'applicazione delle buone politiche climatiche e per la strategia di adattamento, per questo si dovrà promuovere la diffusione dei temi ambientali nei programmi scolastici e tramite attività di informazione al pubblico, come la creazione di "sportelli per l'adattamento" regionali per elaborare strategie adeguate al contesto locale e informare i cittadini. Ad esempio: l'australiano Victorian Centre for Climate Change Adaptation Research (VCCCAR - www.vcccar.org.au) che integra localmente la più ampia politica nazionale disposta dal National Climate Change Adaptation Research Facility (NCCARF - www.nccarf.edu.au);

n)

i programmi di protezione civile e prevenzione del rischio climatico, attraverso infrastrutture, sistemi di previsione e di allerta meteoidrologici, scambio rapido di informazioni con il pubblico, esercitazioni per la prevenzione dei danni e il salvataggio delle persone;

19.

sottolinea che molte regioni montane hanno già cominciato a sviluppare strategie di adattamento e che è urgente coordinare gli obiettivi ed esaminare i risultati. Occorre armonizzare le iniziative ambientali oggi disperse tra molte associazioni, enti di ricerca e amministrazioni di regioni montane;

20.

chiede il monitoraggio dei risultati conseguiti, tramite l'elaborazione di indici di efficacia degli interventi, prestazioni raggiunte, banca dati unificata per la consultazione dei progetti e catasto energetico;

21.

sottolinea, in conclusione, che le cause e gli effetti dei cambiamenti climatici devono essere affrontati a tutti i livelli, in molte regioni geografiche diverse e su scala mondiale. In particolare, a subire per prime gli effetti nefasti dei cambiamenti climatici sono spesso le comunità più povere del pianeta, che necessitano quindi di un'assistenza speciale. Le risorse dell'Unione europea e degli Stati membri devono essere assegnate all'attenuazione e all'adattamento secondo le priorità individuate nell'ambito di strategie concordate e di trattati internazionali, e impiegate al livello in cui avranno il massimo impatto. Per questo motivo, gli enti locali e regionali devono partecipare alla messa a punto delle azioni di attenuazione e adattamento dei cambiamenti climatici, in modo da poter trarre il massimo vantaggio dalle competenze e dall'esperienza di cui dispongono, oltre che dalla loro prossimità ai cittadini.

Bruxelles, 10 ottobre 2012

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  Agenzia europea dell'ambiente (EEA), Europe's ecological backbone: Recognising the true value of our mountains, Rapporto 6/2010.

(2)  JRC/WHO, Impacts of Europe's changing climate, Rapporto 4/2008: http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2008_4.

(3)  EEA, Regional climate change and adaptation. The Alps facing the challenge of changing water resources, Rapporto 8/2009.


III Atti preparatori

COMITATO DELLE REGIONI

97a sessione plenaria dell'8, 9 e 10 ottobre 2012

18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 391/31


Parere del Comitato delle regioni «Il nuovo quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2013»

2012/C 391/07

IL COMITATO DELLE REGIONI

mette in guardia contro l'ipotesi di un rinvio a dopo l'inizio del 2013 dell'accordo sul quadro finanziario pluriennale (QFP);

insiste sul fatto che gli investimenti pubblici effettuati negli Stati membri sono condizionati in larghissima parte dai fondi strutturali, e rammenta gli impegni assunti nel quadro del patto per la crescita e l'occupazione concluso in occasione del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012;

appoggia, sulla base della proposta aggiornata della Commissione del 6 luglio 2012, la richiesta del Parlamento europeo secondo cui il prossimo bilancio deve rappresentare l'1,14 % dell'RNL dell'UE (inclusa l'adesione della Croazia);

deplora che la grande maggioranza degli ambiti inclusi nello schema di negoziato del Consiglio, inclusa qualsiasi forma di condizionalità macroeconomica, sia costituita da temi per i quali è prevista la procedura di codecisione e non la procedura di approvazione;

disapprova il fatto che il metodo di ripartizione delle dotazioni nazionali e i massimali in materia di politica di coesione e di sviluppo rurale siano inclusi nello schema di negoziato del Consiglio; ritiene che l'ambito in esame non sia soltanto soggetto alla codecisione, ma altresì un ambito per il quale la consultazione del CdR è obbligatoria, e si riserva la facoltà di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea qualora la Commissione europea non dovesse presentare una proposta legislativa su cui il CdR abbia la possibilità di pronunciarsi;

si compiace dell'attuale metodo di negoziazione in seno al Consiglio, che prevede di trattare congiuntamente, nell'ambito dello schema di negoziato, la parte relativa alle spese e quella riguardante le risorse, e riafferma il proprio appoggio alle due nuove risorse proprie proposte dalla Commissione, quella basata sull'IVA e la nuova imposta sulle transazioni finanziarie (TTF);

appoggia pienamente la proposta del Consiglio di trasformare la politica di coesione in una sottorubrica piuttosto che in un sottomassimale e ribadisce la sua richiesta di aumentare le dotazioni per tale politica (a un livello almeno uguale a quello previsto dalle prospettive finanziarie 2007-2013), nonché il suo sostegno alla proposta di costituire una nuova categoria di regioni dette "in transizione";

si compiace della proposta del Consiglio di integrare i programmi Galileo, ITER e GMES nella rubrica 1 del QFP e torna a chiedere che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione venga anch'esso integrato nel QFP.

Relatrice generale

Mercedes BRESSO (IT/PSE), consigliere regionale del Piemonte

Testi di riferimento

Proposta modificata di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

COM(2012) 388 final

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma di semplificazione per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020

COM(2012) 42 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

constata che la Commissione, il 6 luglio 2012, ha pubblicato la proposta modificata di regolamento del Consiglio relativa al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, proposta che tiene conto dell'adesione della Croazia e riporta calcoli basati sulle statistiche più recenti (2007-2009);

2.

si compiace dell'adozione, nella sessione plenaria del Parlamento europeo del 13 giugno 2012, di una risoluzione sul quadro finanziario pluriennale e le risorse proprie, e approva in particolare il risalto dato dalla risoluzione al fatto che il bilancio dell'UE, effettivamente, è al 94 % un bilancio di investimenti e che la spesa amministrativa prevista in detto bilancio è proporzionalmente assai ridotta; sottolinea gli effetti moltiplicatori e l'effetto leva legati a questi investimenti attraverso i cofinanziamenti privati e pubblici ai livelli locale, regionale e nazionale; mette in rilievo il ruolo imprescindibile del bilancio UE come risorsa pubblica pluriennale stabile a sostegno della crescita e dell'occupazione.

Negoziati interistituzionali in corso

3.

esprime la più viva inquietudine rispetto agli attuali sviluppi dei negoziati in sede di Consiglio circa l'importo totale del quadro finanziario pluriennale (QFP), il contenuto delle politiche e le risorse, sviluppi che possono in particolare compromettere il mantenimento dei fondi a favore delle tre categorie di regioni previste dalla politica di coesione. Auspica quindi che i negoziati si concludano con esito positivo entro la convocazione del vertice UE straordinario del 22 e 23 novembre 2012; tale risultato potrebbe consentire di superare l'impasse tra i due colegislatori, evitando così un ritardo che andrebbe a danno dell'Unione europea, e di attuare senza indugio la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

4.

sottolinea a questo proposito l'apparente incoerenza tra gli impegni assunti dagli Stati membri nel quadro del patto per la crescita e l'occupazione concluso in occasione del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012 e talune posizioni adottate nel corso dei negoziati;

5.

ricorda che la gravità della crisi economica e sociale che colpisce l'UE crea una particolare situazione di urgenza rispetto all'inizio della programmazione nel 2014, condizione necessaria per l'apporto dei fondi europei, che sono essenziali alla realizzazione degli investimenti negli Stati membri, nelle regioni e nelle città;

6.

mette l'accento sulla riduzione delle dimensioni del bilancio dell'UE rispetto ai bilanci nazionali, mentre, nel contempo, il Trattato di Lisbona ha conferito all'Unione più ampie competenze e compiti più estesi in particolare nei settori dell'azione esterna (articolo 27, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea), dei cambiamenti climatici (articolo 191 del TFUE), dell'energia (articolo 194 del TFUE), dello sport (articolo 165 del TFUE), dello spazio (articolo 189 del TFUE), del turismo (articolo 195 del TFUE) e della protezione civile (articolo 196 del TFUE);

7.

insiste sul fatto che gli investimenti pubblici effettuati negli Stati membri sono condizionati in larghissima parte dai fondi strutturali, che in 13 Stati membri rappresentano più del 30 % e in 6 Stati membri oltre il 60 % degli investimenti pubblici;

8.

riconosce che i trattati (articolo 312 del TFUE) prevedono disposizioni specifiche nel caso in cui il QFP non fosse adottato prima che scadano, alla fine del 2013, le basi giuridiche di tutti i programmi di spesa pluriennali dell'UE – a eccezione del primo pilastro della politica agricola comune (PAC). Sottolinea che, tra queste disposizioni specifiche del Trattato, figura l'obbligo giuridico, per i due rami dell'autorità di bilancio, di proseguire i negoziati. Insiste tuttavia sul fatto che adottare nuovi programmi settoriali in assenza di un regolamento sul QFP oppure prorogare il termine dei programmi in vigore sarebbero entrambe opzioni molto complicate;

9.

mette in guardia contro l'ipotesi di un rinvio a dopo l'inizio del 2013 dell'accordo sul QFP, in quanto ciò renderebbe impossibile la programmazione e l'assegnazione dei fondi del suddetto quadro dopo il 2014, con conseguenti ripercussioni negative sulla coesione economica, sociale e territoriale europea; ritiene che un rinvio dell'accordo sul QFP a dopo l'inizio del 2013 rimetterebbe inoltre in discussione il periodo di programmazione 2014-2020 previsto finora dalla Commissione, dal Parlamento europeo e dal Consiglio e obbligherebbe a riconsiderare in particolare l'opzione, caldeggiata inizialmente dal CdR, di un periodo di programmazione 5+5 dopo un periodo di transizione di uno o due anni;

10.

ribadisce la posizione formulata in precedenza, ossia che l'UE deve avere un bilancio credibile, pari almeno all'1 %, in modo che possa realizzare i principali obiettivi europei in linea con le finalità della strategia Europa 2020 e le necessità a livello locale e regionale; rammenta che nel 2000 il Consiglio ha fissato il massimale delle risorse proprie all'1,29 % dell'RNL in stanziamenti d'impegno e all'1,23 % dell'RNL in stanziamenti di pagamento; sottolinea che da allora il divario tra il massimale delle risorse proprie e i massimali del QFP si è costantemente allargato fino ad attestarsi in media sul 25 %; insiste inoltre sul fatto che il QFP fissa unicamente dei livelli massimi di spesa, mentre il bilancio dell'UE si è sempre mantenuto molto al di sotto di tali livelli in termini sia di stanziamenti d'impegno che di stanziamenti di pagamento; appoggia quindi, sulla base della proposta aggiornata della Commissione del 6 luglio 2012, la richiesta del Parlamento europeo secondo cui il prossimo bilancio deve rappresentare l'1,14 % dell'RNL dell'UE (inclusa l'adesione della Croazia);

11.

si rallegra che lo schema di negoziato del 18 settembre 2012 sopprima la proposta di mettere fine al programma di aiuti alimentari agli indigenti; si rammarica tuttavia che esso lasci nel vago la questione del bilancio da assegnargli e ribadisce di essere favorevole a mantenerlo nella rubrica 2 del QFP;

12.

accoglie con favore alcuni aspetti del documento di analisi della presidenza cipriota (30 agosto 2012), ma esprime particolare preoccupazione circa le proposte di discussione sulla politica di coesione, soprattutto sulle condizioni di ammissibilità, il campo di applicazione e la portata delle "reti di sicurezza" per le regioni e gli Stati membri; respinge inoltre gli adeguamenti sproporzionati per le regioni in transizione e per quelle più sviluppate.

Ambiti oggetto di codecisione

13.

deplora che la grande maggioranza degli ambiti inclusi nello schema di negoziato del Consiglio (versione del 19 giugno 2012), e in particolare nei punti da 21 a 47 e da 53 a 78, sia costituita da temi per i quali è prevista la procedura di codecisione e non la procedura di approvazione, e sottolinea che il PE deve essere pienamente coinvolto nel negoziato in corso;

14.

disapprova il fatto che il metodo di ripartizione delle dotazioni nazionali e i massimali in materia di politica di coesione e di sviluppo rurale, pur inclusi nello schema di negoziato del Consiglio (punti da 30 a 45), non compaiano nel progetto di regolamento recante disposizioni comuni ai cinque fondi che rientrano nel quadro strategico comune; si stupisce inoltre che il punto 35 dello schema di negoziato del 18 settembre 2012 faccia intervenire gli obiettivi della strategia Europa 2020 nella ripartizione dei fondi strutturali tra gli Stati membri. Ciò comporta la necessità di stabilire se questi obiettivi rappresentino realmente le esigenze di sviluppo delle regioni e solleva inoltre interrogativi sostanziali in termini di governance e di metodologia, tanto più in quanto tale funzione ridistributiva non era sicuramente prevista quando gli obiettivi della strategia sono stati fissati nel 2010;

15.

ritiene che, conformemente all'articolo 177 del TFUE, l'ambito in esame non sia soltanto soggetto alla codecisione, ma altresì un ambito per il quale la consultazione del CdR è obbligatoria: pertanto, in difesa delle prerogative attribuitegli dall'articolo 263, paragrafo 3, del TFUE, il Comitato esaminerà ulteriormente gli aspetti giuridici della questione e si riserva la facoltà di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea qualora la Commissione europea non dovesse presentare una proposta legislativa su cui il CdR abbia la possibilità di pronunciarsi;

16.

riferendosi ai pareri da esso adottati nel corso del 2012 in merito alle diverse proposte legislative della Commissione europea, ribadisce quanto segue:

a.

Per quanto riguarda la sottorubrica 1b e i fondi compresi nel quadro strategico comune (QSC), il CdR appoggia: la proposta di costituire una nuova categoria di regioni dette "in transizione", sottolineando la necessità di tenere conto della situazione specifica e unica delle regioni ultraperiferiche nell'accesso ai fondi, conformemente al dettato dell'articolo 349 del TFUE (punto 25 dello schema di negoziato); una soglia di 300 km per la cooperazione territoriale europea, con l'eccezione delle regioni ultraperiferiche, alle quali tale criterio di distanza non si deve applicare (punto 27 ibid.); la creazione di una "rete di sicurezza" per le regioni che non rientreranno più nell'obiettivo "convergenza", pari almeno ai due terzi della loro dotazione per il periodo 2007-2013 (punto 44 ibid.); le proposte della Commissione europea in materia di tasso di cofinanziamento, a eccezione dell'aumento all'85 % per i programmi facenti parte dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", e l'aumento del tasso di cofinanziamento applicato alla cooperazione interregionale nelle regioni ultraperiferiche dal 50 % all'85 % (punto 46 ibid.); l'opzione di mantenere il programma di aiuti alimentari agli indigenti nella rubrica 2 del QFP piuttosto che inserirlo nel campo d'azione del Fondo sociale europeo nell'ambito della rubrica 1 (punto 48 ibid.); l'introduzione di un tasso di cofinanziamento maggiorato di 10 punti percentuali per gli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio (punto 47, opzione a), ibid.); la creazione di un QSC per i tre fondi strutturali e di coesione, il FEASR e il FEAMP (punto 65 ibid.); l'applicazione di livelli di prefinanziamento del 2 % nel 2014, del 3 % nel 2015 e del 3 % nel 2016 (punto 75 ibid.); l'ammissibilità dell'IVA non recuperabile a un contributo proveniente dai fondi del QSC (punto 78, opzione c), ibid.);

b.

Per quanto riguarda la rubrica 2, il CdR appoggia: una convergenza più rapida e un calendario preciso per la convergenza tra gli Stati membri (punto 53 ibid.); un livellamento dei pagamenti diretti a 200 000 euro invece di 300 000 euro, ecosostenibilità inclusa, e una digressività che inizi a 100 000 euro e non a 200 000 euro (punto 54 ibid.); un tasso del 30 % per l'ecosostenibilità (punto 56 ibid.); l'opzione di trasferimenti di bilancio dal primo al secondo pilastro (punto 57 ibid.) – si oppone invece a qualsiasi trasferimento nella direzione opposta, vista la necessità di un riequilibrio finanziario tra i due pilastri della PAC (punto 58 ibid.). Infine, il CdR sostiene l'introduzione delle regioni in transizione nel regolamento sullo sviluppo rurale (punto 62 ibid.), ma si oppone alla creazione, nei termini in cui viene proposta, di una nuova riserva per le crisi nel settore agricolo (punto 64 ibid.);

17.

ribadisce, per quanto riguarda i fondi assegnati all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", la sua proposta di ripartirli per programma di cooperazione e non per Stato membro. Invita quindi a rivedere il punto 40 dello schema di negoziato del 18 settembre 2012, tanto più in quanto la negoziazione attuale, basata sulla ripartizione nei soli capitoli della cooperazione transfrontaliera e transnazionale, riduce la cooperazione interregionale a mero residuo degli altri due capitoli;

18.

sostiene la proposta di un più massiccio ricorso a prestiti invece di fare prevalentemente affidamento sulle sovvenzioni a fondo perduto, in modo da stimolare il coinvolgimento dei beneficiari. È inoltre dell'avviso che i prestiti rimborsati dovrebbero essere poi rimessi a disposizione tramite meccanismi di fondi di rotazione.

Nuove risorse proprie

19.

riafferma il proprio sostegno ad una riforma del sistema attuale delle risorse proprie intesa a ridurre i contributi diretti degli Stati membri al bilancio dell'UE e, al tempo stesso, ad aumentare le risorse proprie dell'UE disponibili per affrontare le sfide future (1) e per rispondere all'esigenza di eliminare le attuali correzioni finanziarie ed esenzioni; ritiene pertanto che, a fini di trasparenza, equilibrio e sostenibilità, il nuovo quadro finanziario pluriennale debba necessariamente fondarsi, come ha dichiarato il Parlamento europeo, su un accordo circa nuove risorse proprie;

20.

si compiace dell'attuale metodo di negoziazione in seno al Consiglio, che prevede di trattare congiuntamente, nell'ambito dello schema di negoziato, la parte relativa alle spese e quella riguardante le risorse, e riafferma il proprio appoggio alle due nuove risorse proprie proposte dalla Commissione, quella basata sull'IVA e la nuova imposta sulle transazioni finanziarie (TTF);

21.

a questo proposito, esorta taluni Stati membri a non penalizzare i loro cittadini, le loro imprese e gli enti locali e regionali rifiutando di impegnarsi circa la nuova imposta sulle transazioni finanziarie, perché tale atteggiamento comporterà il ricorso alla cooperazione rafforzata e la creazione di un'Europa a due velocità in ambito finanziario;

22.

ritiene che una TTF introdotta nell'ambito di una cooperazione rafforzata possa servire da base, sul piano giuridico, a una nuova risorsa propria dell'UE, e che i paesi partecipanti potrebbero trasferire al bilancio dell'UE una parte del relativo gettito. Questo trasferimento dovrà tuttavia essere accompagnato da una corrispondente riduzione del loro contributo al bilancio basato sull'RNL, senza che ciò debba comportare una modifica delle regole applicate al calcolo dei contributi nazionali dei paesi non partecipanti;

23.

riafferma il suo sostegno alla semplificazione del sistema, molto complesso, di sconti e rettifiche e alla sostituzione dell'attuale sistema di sconti con un meccanismo generale di correzione.

Condizionalità macroeconomica

24.

esprime sorpresa per il fatto che la modifica cosiddetta "tecnica" del regolamento del Consiglio da parte della Commissione europea includa un elemento fondamentale qual è l'estensione della condizionalità macroeconomica dal solo Fondo di coesione a tutti e cinque i fondi del quadro strategico comune (cfr. l'articolo 8 del progetto di regolamento modificato);

25.

riafferma la propria opposizione chiara e netta a qualsiasi forma di condizionalità macroeconomica, e non considera pertinente l'opzione di un'estensione a tutte le rubriche del bilancio richiesta da alcuni Stati membri;

26.

ricorda che l'ambito in questione prevede la codecisione poiché ricade nel campo d'applicazione del regolamento recante disposizioni comuni ai cinque fondi che rientrano nel QSC.

Durata, struttura e flessibilità del quadro finanziario pluriennale

27.

appoggia pienamente la proposta del Consiglio di trasformare la politica di coesione in una sottorubrica piuttosto che in un sottomassimale, ma insiste sull'opportunità di non includere in detta sottorubrica il meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility, CEF), data la natura distinta dello stesso, e deplora una volta di più che non si sia colta l'occasione per raggruppare in un'unica rubrica tutti i finanziamenti dell'UE a favore dello sviluppo territoriale (ossia i cinque fondi che rientrano nel QSC);

28.

ribadisce la propria richiesta di flessibilità nell'ambito di ciascuna rubrica e di creare una riserva di flessibilità che incameri gli stanziamenti o i margini inutilizzati a metà percorso, invece di restituirli agli Stati membri; ritiene che una tale riserva di flessibilità potrebbe servire, in particolare, come strumento per interventi macroeconomici e finanziari che consentano di anticipare shock asimmetrici all'interno dell'Unione europea;

29.

prende nuovamente atto della proposta di presentare nel 2016 una valutazione dell'attuazione del quadro finanziario pluriennale, e ribadisce che andrebbe invece realizzata una revisione intermedia completa (che comprenda la valutazione proposta) nel 2017.

Livellamento degli impegni e dei pagamenti

30.

circa gli importi delle principali sottorubriche del QFP, ribadisce:

a.

il suo sostegno alle proposte della Commissione europea per quanto riguarda il meccanismo per collegare l'Europa (50 miliardi di euro), il programma Orizzonte 2020 (80 miliardi), i primi due pilastri della PAC (372 miliardi di euro a prezzi costanti), il programma Europa creativa (1,6 miliardi) e gli strumenti di finanziamento dell'azione esterna dell'UE (70 miliardi);

b.

la sua richiesta di aumentare le dotazioni per la politica di coesione (a un livello almeno uguale, in termini costanti, a quello previsto dalle prospettive finanziarie 2007-2013), per il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e per il programma LIFE, nonché la sua richiesta di un riequilibrio finanziario tra i due pilastri della PAC a favore dello sviluppo rurale.

Programmi esclusi dal quadro finanziario pluriennale

31.

torna a chiedere che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione sia mantenuto e integrato nel QFP ma, al pari del Parlamento europeo, insiste perché, data la natura non programmabile di tale fondo, esso sia iscritto in bilancio oltre il limite del massimale fissato per la pertinente rubrica. Del pari, è contrario all'ampliamento del campo d'applicazione di detto fondo alla compensazione degli effetti degli accordi commerciali bilaterali o multilaterali sull'attività agricola (punto 95 dello schema di negoziato);

32.

si compiace della proposta del Consiglio di integrare i programmi Galileo, ITER e GMES nella rubrica 1 del quadro finanziario pluriennale (allegato I ibid.), come già richiesto nel parere sul nuovo QFP post 2013;

33.

insiste inoltre sull'opportunità di trasferire al QFP anche gli importi corrispondenti ai suddetti meccanismi di riserva.

Programma di semplificazione

34.

ritiene che la questione della migliore qualità della spesa, posta tanto dagli Stati membri quanto dal Parlamento europeo, non abbia finora avuto una risposta soddisfacente, in quanto detta risposta si traduce nell'aggiunta di nuove procedure di controllo e di verifica, in una maggiore complessità delle procedure, in un eccesso di enfasi sulla performance e sull'assorbimento quantitativo a scapito della qualità delle strategie, e infine porta a un crescente accentramento, penalizzando così i livelli di governo inferiori rispetto a quelli superiori;

35.

auspica che la comunicazione sulla qualità della spesa annunciata dalla Commissione renda possibile una differenziazione della contabilizzazione delle spese pubbliche per gli investimenti a titolo del patto di stabilità;

36.

si oppone al ricorso eccessivo agli atti delegati da parte della Commissione, come nel caso di quelli proposti per le azioni indicative del quadro strategico comune; ciò comporterà infatti l'esclusione del CdR dalla procedura consultiva e decisionale europea proprio nel momento in cui si affrontano ambiti potenzialmente essenziali per gli enti territoriali;

37.

concorda appieno con la Commissione, invece, sul fatto che la semplificazione al livello dell'UE non potrà essere pienamente efficace se non sarà accompagnata da sforzi paralleli al livello nazionale e infranazionale, pur sottolineando la preminenza di quello nazionale;

38.

accoglie con favore la razionalizzazione dei programmi proposta nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, e in particolare la riduzione del numero di programmi finanziari proposti e l'accorpamento di programmi e sottoprogrammi in numerosi ambiti;

39.

si pronuncia a favore di una partecipazione rafforzata della Banca europea per gli investimenti nell'attuazione di progetti finanziati dai fondi strutturali.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

COM(2012) 388 final

Considerando 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Sono necessari strumenti speciali, quali la riserva per aiuti d'urgenza, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, lo strumento di flessibilità, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, la riserva per le crisi nel settore agricolo e il margine per imprevisti per consentire all'Unione di rispondere a particolari circostanze impreviste o per consentire il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche a norma del quadro finanziario. Sono pertanto necessarie disposizioni specifiche che prevedano la possibilità di iscrivere in bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti dei massimali fissati dal quadro finanziario ove sia necessario ricorrere a strumenti speciali.

Sono necessari strumenti speciali, quali la riserva per aiuti d'urgenza, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, lo strumento di flessibilità e il margine per imprevisti per consentire all'Unione di rispondere a particolari circostanze impreviste o per consentire il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche a norma del quadro finanziario. Sono pertanto necessarie disposizioni specifiche che prevedano la possibilità di iscrivere in bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti dei massimali fissati dal quadro finanziario ove sia necessario ricorrere a strumenti speciali.

Motivazione

Dato che il Fondo di adeguamento alla globalizzazione deve essere integrato nel QFP, e che occorre introdurre una vera regolamentazione piuttosto che una riserva per le crisi nel settore agricolo, i due strumenti vanno soppressi dall'elenco.

Emendamento 2

COM(2012) 388 final

Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

In caso di ritiro della sospensione degli impegni di bilancio per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nel contesto delle condizionalità macroeconomiche connesse al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, il Consiglio, nel rispetto del trattato e in conformità del pertinente atto di base, decide un riporto degli impegni sospesi agli anni successivi. Gli impegni sospesi dell'anno n non possono essere reiscritti oltre l'anno n+2.

In caso di ritiro della sospensione degli impegni di bilancio per il Fondo di coesione nel contesto delle condizionalità macroeconomiche connesse al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, il Consiglio, nel rispetto del trattato e in conformità del pertinente atto di base, decide un riporto degli impegni sospesi agli anni successivi. Gli impegni sospesi dell'anno n non possono essere reiscritti oltre l'anno n+2.

Motivazione

Solo il Fondo di coesione deve continuare, com'è sempre stato fin dalle sue origini, a essere oggetto delle disposizioni in materia di condizionalità macroeconomiche.

Bruxelles, 9 ottobre 2012

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  Cfr. il punto 65 del parere del Comitato delle regioni Il nuovo quadro finanziario pluriennale post 2013, adottato nella 93a sessione plenaria del 14 e 15 dicembre 2011.


18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 391/37


Parere del Comitato delle regioni «Programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (2014-2020)»

2012/C 391/08

IL COMITATO DELLE REGIONI

accoglie con favore la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (2014-2020) in quanto impegno a riconoscere il ruolo fondamentale e di primo piano svolto dalla competitività nel garantire all'UE una crescita economica e occupazionale sostenuta;

richiama l'attenzione sulle numerose iniziative adottate dagli enti locali e regionali in tutti gli Stati membri, ad esempio i centri locali per le piccole imprese, la concessione di microcrediti e la consulenza professionale gratuita per l'avvio di piccole imprese, che spesso costituiscono il presupposto del successo per una microimpresa in fase di avviamento;

richiama l'attenzione sulle esigenze dei giovani imprenditori, per i quali spesso l'imprenditorialità rappresenta l'unica possibilità di sviluppo professionale. Essi sono disposti ad assumere i rischi che tale attività comporta, spesso su scala europea, e sono quindi predisposti ad affrontare la concorrenza sui mercati mondiali;

sottolinea che, affinché le imprese siano competitive a livello globale, è indispensabile ovviare alle lacune del mercato europeo, che diminuiscono la capacità delle PMI europee di concorrere con i soggetti analoghi di altre parti del mondo. Occorre inoltre aumentare la partecipazione delle PMI alla realizzazione dei progetti UE e migliorare la loro posizione rispetto alle grandi imprese, che spesso sono le principali esecutrici di tali progetti. A tale fine, sottolinea l'importanza per le PMI di unirsi in reti di imprese.

Relatore

Witold KROCHMAL (PL/AE), membro del consiglio comunale di Wołów

Testo di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (2014-2020)

COM(2011) 834 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (2014-2020) in quanto impegno a riconoscere il ruolo fondamentale e di primo piano svolto dalla competitività nel garantire all'UE una crescita economica e occupazionale sostenuta;

2.

ritiene che la proposta in esame costituisca un completamento delle iniziative già adottate dalla Commissione europea nel quadro della strategia Europa 2020. La proposta rappresenta infatti un riconoscimento del ruolo svolto dalle PMI nel sistema economico dell'UE e una constatazione delle lacune e delle turbolenze presenti nel contesto in cui esse operano, lacune che possono rallentarne, o persino limitarne lo sviluppo e l'aumento di competitività;

3.

sottolinea che la posizione del CdR è corroborata dai risultati dell'indagine Regioni e città che favoriscono le imprese  (1), svolta presso gli enti locali e regionali dalla piattaforma di monitoraggio Europa 2020 del CdR;

4.

si rende conto che le azioni per ovviare alle lacune del mercato sono principalmente di competenza degli Stati membri e delle regioni. Ritiene tuttavia che in alcuni settori l'UE potrebbe fornire un valido aiuto diffondendo le buone pratiche, garantendo il buon funzionamento del mercato unico e migliorando le condizioni di funzionamento dell'ambiente in cui operano le imprese per consentire a queste ultime, comprese le PMI, di competere in maniera sostenibile su scala globale, il che presuppone un impegno a favore di un'economia a basse emissioni di carbonio ed efficiente nell'impiego delle risorse;

5.

ritiene che il programma in esame consenta di accrescere in modo significativo la fiducia nel settore imprenditoriale europeo sia nei mercati europei che in quelli globali. L'effetto maggiore di questa ritrovata fiducia nei mercati sarà un maggiore interesse per l'imprenditorialità, una politica più espansiva da parte delle imprese esistenti, comprese le PMI, che rappresentano la maggiore fonte di crescita economica (58 % del giro d'affari nell'UE) e di occupazione (67 % dei posti di lavoro nel settore privato); a esse si deve l'85 % dei nuovi posti di lavoro creati in questo settore negli anni 2002-2010;

6.

ritiene giusto che il programma sottolinei l'importanza del turismo in quanto settore economico specifico, caratterizzato da un grande numero di PMI e da un enorme numero di addetti;

7.

sottolinea l'importanza per le imprese e le PMI di poter contare su un sostegno nelle diverse tappe del loro sviluppo, dalla fase di avvio fino a quello di impresa consolidata e nelle ristrutturazioni, purché l'effetto di tale sostegno sia quello di rendere le imprese più competitive nel mercato dell'UE e nei mercati mondiali;

8.

ritiene che la promozione e lo sviluppo di una cultura e di un'etica dell'imprenditorialità nella società dell'UE sia una delle condizioni principali per il successo del programma; per questo motivo è lieto di poter partecipare a livello nazionale, regionale o locale al concorso per il premio Impresa europea e ad altri progetti di questo tipo;

9.

ricorda che ogni anno tre regioni europee ottengono il marchio Regione imprenditoriale europea, in riconoscimento delle condizioni favorevoli da esse fornite alle PMI;

10.

è dell'avviso che la promozione dell'imprenditorialità dovrebbe iniziare sin dalla scuola, affinché con la formazione di atteggiamenti favorevoli all'imprenditorialità e la promozione del lavoro autonomo, gli studenti possano scegliere con cognizione di causa il tipo di attività da esercitare, quando dovranno entrare nel mondo del lavoro. In questo modo, per chi termina gli studi e inizia l'attività di imprenditore con le qualifiche acquisite, le probabilità che vi sia domanda dei servizi da lui prestati saranno molto elevate; occorrerà tuttavia fare attenzione a che l'istruzione non perda di vista le esigenze del mercato;

11.

raccomanda di integrare nella formazione professionale i temi relativi allo sviluppo e alle tendenze delle imprese, poiché la formazione continua per i nostri imprenditori è essenziale per mantenere i livelli di competitività;

12.

richiama l'attenzione sulle esigenze dei giovani imprenditori, per i quali spesso l'imprenditorialità rappresenta l'unica possibilità di sviluppo professionale. Essi sono disposti ad assumere i rischi che tale attività comporta, spesso su scala europea, e sono quindi predisposti ad affrontare la concorrenza sui mercati mondiali;

13.

evidenzia le numerose iniziative adottate dagli enti locali e regionali in tutti gli Stati membri, ad esempio i centri locali per le piccole imprese, la concessione di microcrediti e la consulenza professionale gratuita per l'avvio di piccole imprese, che spesso costituiscono il presupposto del successo per una microimpresa in fase di avviamento;

14.

richiama altresì l'attenzione sulla posizione delle donne imprenditrici e di determinati gruppi di destinatari specifici, compresi fra gli altri gli imprenditori immigrati ed espatriati, che per rendere competitive le loro imprese hanno bisogno di specifiche iniziative, considerate le politiche UE esistenti in questo settore;

15.

invita gli enti locali e regionali ad attuare il programma in esame; sottolinea in particolare la necessità di eliminare o ridurre gli oneri amministrativi e gli ostacoli al reperimento di finanziamenti esterni e di semplificare la documentazione richiesta per le gare d'appalto dispensando dall'obbligo di presentare garanzie bancarie per le opere di piccole dimensioni.

Migliorare la competitività delle imprese dell'UE

16.

sottolinea che, affinché le imprese siano competitive a livello globale, è indispensabile ovviare alle lacune del mercato europeo, che diminuiscono la capacità delle PMI europee di concorrere con soggetti analoghi di altre parti del mondo. Occorre inoltre aumentare la partecipazione delle PMI alla realizzazione dei progetti UE e migliorare la loro posizione rispetto alle grandi imprese, che spesso sono le principali esecutrici di tali progetti. A tale fine, sottolinea l'importanza per le PMI di unirsi in reti di imprese;

17.

ricorda che l'UE, insieme agli Stati membri, deve assicurare un mercato unico efficiente e migliorare le condizioni in cui operano le imprese, eliminare o ridurre le difficoltà incontrate dalle PMI nell'accedere ai finanziamenti, migliorare la loro capacità - attualmente limitata - di espandersi al di là del paese d'origine, sia all'interno che al di fuori del mercato unico, e alleggerire gli eccessivi oneri fiscali e adempimenti amministrativi. Tali condizioni devono essere garantite parallelamente all'accesso alla conoscenza, alle nuove tecnologie innovative e alla cooperazione con gli istituti professionali e di istruzione superiore locali, che nei loro programmi dovrebbero tenere conto delle PMI in quanto forza dinamica dell'economia europea;

18.

insiste affinché il programma attribuisca maggiore importanza al rafforzamento della partecipazione delle PMI ai lavori, progetti e programmi dell'UE in materia di ricerca e innovazione anche attraverso la costituzione di partenariati pubblico-privati. Una maggiore partecipazione ai progetti di ricerca consente infatti di rafforzare le competenze all'interno delle imprese e, di conseguenza, di accrescere la competitività di queste ultime sul piano internazionale.

Nel programma per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020 proposto dalla Commissione si sottolinea in particolare la necessità di rafforzare la partecipazione delle PMI ai progetti di ricerca. Tale stretta collaborazione permette di agevolare l'accesso delle PMI, che in alcuni casi sono leader mondiali, alle informazioni e alle conoscenze;

19.

ritiene che soltanto un approccio di questo tipo consentirà uno sviluppo delle imprese e delle PMI che sia compatibile con l'impegno a realizzare un'economia a basse emissioni basata sulle più moderne tecnologie ecologiche per conseguire gli obiettivi della politica climatica ed energetica;

20.

giudica positivamente il bilancio previsto per il programma in esame, che ammonta a 2 522 miliardi di euro. Allo stesso tempo, fa notare che la quota degli strumenti finanziari (1,4 miliardi di euro) destinata al sostegno diretto alle imprese e alle PMI rappresenta soltanto il 56 % del bilancio totale. Qualora la richiesta di strumenti finanziari sia più elevata di quanto si possa ragionevolmente prevedere, un'eventuale modifica nella ripartizione delle percentuali dovrebbe essere decisa dal comitato in cui sono rappresentati tutti i paesi beneficiari del programma per la competitività delle imprese e delle PMI (COSME), conformemente al disposto dell'articolo 16 del progetto di regolamento. È quindi la parte rimanente del bilancio, destinata ad azioni a sostegno del contesto in cui operano le PMI, che garantisce un utilizzo efficiente ed efficace delle risorse complessive assegnate al programma per il periodo 2014-2020;

21.

ritiene giusto destinare l'1,7 % del bilancio del programma all'assistenza amministrativa, in quanto risorse di questa entità dovrebbero garantire un'assistenza efficace senza comportare oneri eccessivi per il bilancio;

22.

è dell'avviso che le misure del programma non possano sostituire le iniziative su scala nazionale, regionale o locale, ma che debbano invece potenziarle e renderle più efficaci conferendo loro una dimensione europea tramite un coordinamento efficiente e l'eliminazione degli ostacoli transfrontalieri alla cooperazione tra soggetti privati o autorità pubbliche. Tale cooperazione dovrebbe essere stimolata tramite azioni comuni in rete di tipo orizzontale, e non in modo verticale e centralizzato;

23.

ritiene che l'aiuto concesso dovrebbe essere pienamente giustificato dagli obiettivi e generare ricadute positive in tutta Europa grazie a un effetto moltiplicatore e di accumulo nonché di capitalizzazione dei risultati conseguiti;

24.

sottolinea che la competitività dipende in larga misura dalla produttività, dall'innovazione e dall'efficienza, che sono una fonte di aumento costante delle entrate, dalla capacità delle imprese di sfruttare appieno le possibilità offerte dal mercato unico europeo e dalle scelte istituzionali, che determinano le condizioni per una crescita sostenibile delle imprese. Per questo motivo dovrebbero essere considerati prioritari i progetti atti a potenziare i fattori che più incidono sulla competitività delle imprese e delle PMI;

25.

richiama l'attenzione sul fatto che la partecipazione di paesi terzi al programma a seguito della firma di protocolli aggiuntivi agli accordi di associazione o ad altri tipi di accordi dovrebbe essere considerata un'opportunità per ampliare il raggio d'azione delle imprese operanti nell'area UE e una possibilità di acquisire esperienza nell'ambito del funzionamento delle imprese al di fuori del mercato UE; dovrebbe essere possibile partecipare al programma anche per altri paesi terzi. I finanziamenti dovrebbero essere forniti da altri programmi, destinati specificamente alla cooperazione tra Stati membri dell'UE e paesi terzi;

26.

richiama l'attenzione sull'importanza di sviluppare un'educazione all'imprenditorialità, anche attraverso una formazione continua, e sul fatto che questo processo dovrebbe tendere alla formazione di capacità o di atteggiamenti e all'integrazione della responsabilità sociale delle imprese, in modo che sia possibile raccogliere le sfide del mercato globale di oggi nel rispetto dei principi etici tradizionali dell'attività economica, tipici della cultura europea;

27.

ritiene che delle iniziative per la promozione dell'imprenditorialità e la formazione di atteggiamenti pro imprenditoriali dovrebbero beneficiare anche le persone che intraprendono la strada del lavoro autonomo all'inizio della loro vita professionale - comprese le donne che affrontano questa difficoltà e i rischi che comporta;

28.

è del parere che le azioni finalizzate a migliorare l'accesso delle PMI al finanziamento, compreso lo strumento di capitale proprio e lo strumento di garanzia sui prestiti, dovrebbero completare gli strumenti finanziari utilizzati finora nel quadro della politica di coesione. Dovrebbe inoltre essere possibile collegarli ad altri fondi specifici messi a disposizione dagli Stati membri;

29.

sottolinea che la possibilità di concedere crediti e prestiti transfrontalieri svolge un ruolo molto importante, in quanto consente alle PMI di sfruttare l'enorme potenziale del mercato unico. Essa dovrebbe rafforzare la concorrenza e la sostenibilità delle iniziative economiche anche nel settore turistico;

30.

richiama l'attenzione in modo particolare sul ruolo dello strumento di capitale proprio per la crescita (FEG), orientato ai fondi che forniscono capitale di rischio. Sottolinea che il gestore del programma dovrebbe, sulla base di un'adeguata valutazione del rischio, sostenere il numero più elevato possibile di PMI, comprese quelle che nelle normali procedure bancarie hanno poche probabilità di ottenere un sostegno, ma che possono contribuire a rafforzare il potenziale generale delle PMI e a diminuire in misura significativa la disoccupazione;

31.

resta scettico riguardo al livello di prestiti dello strumento di garanzia sui prestiti e sollecita la Commissione a specificare quali criteri sono stati utilizzati per fissare tale livello, visto che il programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) non prevedeva alcun limite. Sottolinea che i prestiti per l'avvio di un'attività economica, gli investimenti o i trasferimenti vengono spesso concessi per importi significativamente più elevati dei limiti stabiliti ed esprime la preoccupazione che ciò possa dar luogo a una situazione per cui i prestiti più elevati verrebbero garantiti dal programma Horizon, il cui utilizzo dovrebbe invece essere limitato ai progetti di innovazione;

32.

raccomanda quindi di ripristinare il precedente programma CIP, che non prevedeva alcun limite;

33.

ritiene giusto negoziare individualmente con le istituzioni che cercano finanziamenti tramite prestito per quanto riguarda sia l'entità del finanziamento, subordinata alla quota di rischio del portafoglio garantito, che la durata del prestito;

34.

chiede che sia gli strumenti finanziari orientati al capitale di rischio che i fondi destinati alla copertura del portafoglio di debiti delle PMI siano sottoposti a un monitoraggio costante che tenga conto dell'andamento del rischio.

Gestione del programma

35.

ritiene giusto demandare la gestione indiretta del programma al Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e alle agenzie esecutive, affidandone invece il monitoraggio constante alla Commissione europea. Questo sistema di gestione garantirà che sia fatto buon uso delle esperienze positive ottenute finora dal FEI in oltre 10 anni di attività come strumento a sostegno delle PMI;

36.

raccomanda di sfruttare le esperienze maturate in quest'ambito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dalla rete europea della imprese, quest'ultima in materia di internazionalizzazione delle PMI anche oltre i confini dell'UE;

37.

ritiene che ai fini di un'efficace attuazione del programma sia necessaria una stretta collaborazione con gli enti regionali e locali e con le istituzioni che gestiscono il programma per consentire la circolazione delle informazioni in ciascuna delle aree di realizzazione del programma;

38.

giudica importanti le esperienze di internazionalizzazione delle PMI oltre i confini dell'UE e la trasmissione delle informazioni in materia, che dovrebbe aiutare le PMI a ridurre i costi delle transazioni collegate all'attività transfrontaliera. Si tratta di un settore che deve essere studiato dagli esperti delle istituzioni dell'Unione in cooperazione con le autorità nazionali e regionali;

39.

segnala inoltre la possibilità di creare dei centri per la diffusione delle informazioni alle PMI. Il Comitato non intende tuttavia suggerire né la natura né le specifiche modalità di funzionamento di tali strutture. Tali aspetti dovrebbero essere definiti nel quadro di accordi di cooperazione multilaterali tra Stati e regioni;

40.

propone che la gestione diretta del programma avvenga principalmente a livello regionale con il sostegno delle autorità nazionali e sotto la loro supervisione. Anche il sistema di monitoraggio dei rischi collegati ai progetti realizzati dovrebbe essere costruito a tale livello;

41.

propone inoltre che, nel valutare la realizzazione di un progetto sulla base degli indicatori di realizzazione degli obiettivi a medio termine che figurano nell'allegato I, se ne consideri anche il monitoraggio. Questo dovrebbe inoltre comprendere informazioni relative alla realizzazione, nel quadro del programma, delle azioni collegate alla protezione del clima e di altri programmi relativi agli ambiti di intervento dell'Unione;

42.

sottolinea che le azioni di cui sopra devono essere conformi alle azioni di controllo adottate dalla Commissione europea, i cui rappresentanti, insieme ai funzionari della Corte dei conti e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), condurranno audit, controlli e ispezioni in loco;

43.

ritiene che le strategie di audit dovrebbero servire a una valutazione obiettiva dell'attuazione del programma e non costituire un onere per i suoi beneficiari. I sistemi di controllo dovrebbero tenere conto delle fasi di realizzazione dei progetti in modo da non incidere negativamente sui loro tempi di attuazione e da non generare costi aggiuntivi eccessivi.

Minacce che gravano attualmente sul programma

44.

richiama l'attenzione sul fatto che, nella difficile situazione di bilancio in cui versano molti Stati, i governi ricorrono al modo più semplice per aumentare le entrate di bilancio, che consiste nell'aumentare il livello dei vari oneri che gravano sul costo del lavoro: ciò in realtà provoca il crollo delle PMI o il loro passaggio all'economia sommersa. Per questo invitiamo a proteggere le PMI, in quanto la politica sopradescritta rallenta l'uscita dalla crisi economica e può in realtà azzerare il valore aggiunto del programma. Le PMI sono uno strumento efficace per ridurre la disoccupazione;

45.

è del parere che in molti Stati membri gli oneri amministrativi legati all'avvio di un'attività economica e gli oneri fiscali che gravano sulle attività di un'impresa possono frenare le PMI e le imprese nella loro ricerca di competitività; raccomanda pertanto di ridurre gli oneri amministrativi netti legati all'insieme della legislazione UE pertinente del 25 % entro il 2020; osserva inoltre che sarebbe opportuno considerare anche l'eliminazione di altre barriere che intralciano l'attività degli operatori del settore delle PMI;

46.

ritiene che nel programma si dovrebbero proporre premi aggiuntivi per gli Stati e le regioni che adottano i sistemi più favorevoli alle PMI, consentendone lo sviluppo, il miglioramento della competitività e l'espansione sul mercato esterno, in modo da sostenere tali iniziative. La promozione di atteggiamenti positivi è volta a incoraggiare tendenze appropriate nei diversi Stati e regioni;

47.

propone che la Commissione europea si adoperi per migliorare l'accesso all'informazione sullo sviluppo dei mercati nei paesi in rapido sviluppo, i principi da seguire nell'investire in tali paesi, i sistemi giuridici in vigore e i costumi locali dominano prevalenti nell'attività economica;

48.

è dell'avviso che le informazioni riguardanti i mercati esterni debbano essere facilmente accessibili alle PMI, vale a dire abbordabili economicamente, precise e tempestive. In quest'ambito, oltre ai centri di diffusione delle informazioni alle PMI potrebbero svolgere un ruolo di rilievo le rappresentanze diplomatiche dell'UE in tali regioni del mondo;

49.

sottolinea che per rafforzare l'imprenditorialità dei cittadini dell'UE è necessario modificare il sistema di istruzione e formazione: si tratta di un compito a lungo termine e, in questo senso, si corre il rischio di non riuscire a realizzare gli obiettivi fissati per il medio e il lungo termine;

50.

richiama l'attenzione sulla possibilità di una regolamentazione eccessiva a livello dell'Unione, nazionale o locale, della sfera d'attività delle PMI, che potrebbe rendere ingiustificatamente complicati i processi collegati allo svolgimento dell'attività stessa e all'ottenimento di un sostegno nel quadro di diversi programmi - aspetto, questo, che incide negativamente sulla competitività delle PMI. La riduzione degli oneri amministrativi e la rimozione delle barriere collegate all'avvio e all'esercizio di un'attività economica devono essere considerati prioritari.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

COM(2011) 834 final

Considerando 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Nel marzo 2010 la Commissione ha adottato la comunicazione Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva  (2) (di seguito "la strategia Europa 2020"). La comunicazione è stata approvata dal Consiglio europeo nel giugno 2010. La strategia Europa 2020 risponde alla crisi economica ed è volta a preparare l'Europa per il prossimo decennio. Stabilisce cinque obiettivi ambiziosi in materia di clima ed energia, di occupazione, di innovazione, di istruzione e di inclusione sociale da raggiungere entro il 2020 e identifica i fattori determinanti della crescita per rendere l'Europa più dinamica e competitiva. Sottolinea inoltre l'importanza di aumentare la crescita dell'economia europea e al contempo di offrire livelli elevati di occupazione, un'economia a ridotte emissioni di carbonio e a basso uso di energia e di risorse e la coesione sociale.

Nel marzo 2010 la Commissione ha adottato la comunicazione Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva  (2) (di seguito "la strategia Europa 2020"). La comunicazione è stata approvata dal Consiglio europeo nel giugno 2010. La strategia Europa 2020 risponde alla crisi economica ed è volta a preparare l'Europa per il prossimo decennio. Stabilisce cinque obiettivi ambiziosi in materia di clima ed energia, di occupazione, di innovazione, di istruzione e di inclusione sociale da raggiungere entro il 2020 e identifica i fattori determinanti della crescita per rendere l'Europa più dinamica e competitiva. Sottolinea inoltre l'importanza di aumentare la crescita dell'economia europea e al contempo di offrire livelli elevati di occupazione, un'economia a ridotte emissioni di carbonio e a basso uso di energia e di risorse e la coesione sociale.

Emendamento 2

COM(2011) 834 final

Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Per contribuire all'aumento della competitività e della sostenibilità delle imprese dell'Unione, in particolare delle PMI, al progresso della società della conoscenza e a uno sviluppo basato su una crescita economica equilibrata, è opportuno stabilire un programma per la competitività delle imprese e le PMI (di seguito "il programma").

Per contribuire all'aumento della competitività delle imprese dell'Unione, in particolare delle PMI, è opportuno stabilire un programma per la competitività delle imprese e le PMI (di seguito "il programma").

Motivazione

Competitività e sostenibilità non dovrebbero essere intese come obiettivi distinti. Al contrario, la competitività va vista in funzione della sostenibilità. Secondo la Relazione 2010 sulla competitività europea, la competitività sostenibile è la capacità di raggiungere e di mantenere la competitività dell'industria rispettando gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Emendamento 3

COM(2011) 834 final

Considerando 18

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Come descritto nella comunicazione della Commissione, del 30 giugno 2010, intitolata L'Europa, prima destinazione turistica mondiale - un nuovo quadro politico per il turismo europeo  (3), approvata dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni dell'ottobre 2010, il turismo è un settore importante dell'economia dell'Unione. Le imprese di questo settore contribuiscono in modo significativo al prodotto interno lordo dell'Unione (PIL) e alla creazione di posti di lavoro e hanno un grande potenziale di sviluppo dell'attività imprenditoriale, trattandosi soprattutto di PMI. Il Trattato di Lisbona riconosce l'importanza del turismo definendo le competenze specifiche dell'Unione in questo campo che integrano le azioni degli Stati membri. L'iniziativa in materia di turismo a livello dell'Unione ha un chiaro valore aggiunto, soprattutto per quanto concerne la fornitura di dati e analisi, lo sviluppo di strategie promozionali transnazionali e lo scambio delle migliori pratiche.

Come descritto nella comunicazione della Commissione, del 30 giugno 2010, intitolata L'Europa, prima destinazione turistica mondiale - un nuovo quadro politico per il turismo europeo  (3), approvata dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni dell'ottobre 2010, il turismo è un settore importante dell'economia dell'Unione. Le imprese di questo settore contribuiscono in modo significativo al prodotto interno lordo dell'Unione (PIL) e alla creazione di posti di lavoro e hanno un grande potenziale di sviluppo dell'attività imprenditoriale, trattandosi soprattutto di PMI. Il Trattato di Lisbona riconosce l'importanza del turismo definendo le competenze specifiche dell'Unione in questo campo che integrano le azioni degli Stati membri., soprattutto per quanto concerne la fornitura di dati e analisi, , lo sviluppo di e lo scambio delle migliori pratiche.

Emendamento 4

COM(2011) 834 final

Considerando 20

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Il programma deve integrare altri programmi dell'Unione, riconoscendo al contempo che ciascuno strumento deve funzionare secondo le proprie procedure specifiche. Pertanto, gli stessi costi ammissibili non vanno finanziati due volte. Al fine di ottenere valore aggiunto e un impatto incisivo dei finanziamenti dell'Unione, è opportuno stabilire strette sinergie tra il programma, altri programmi dell'Unione e i fondi strutturali.

Il programma deve integrare altri programmi dell'Unione, riconoscendo al contempo che ciascuno strumento deve funzionare secondo le proprie procedure specifiche. Pertanto, gli stessi costi ammissibili non vanno finanziati due volte. Al fine di ottenere valore aggiunto e un impatto incisivo dei finanziamenti dell'Unione, è opportuno stabilire strette sinergie tra il programma, altri programmi dell'Unione e i fondi strutturali.

Emendamento 5

COM(2011) 834 final

Considerando 24

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

L'accordo sullo Spazio economico europeo e i protocolli degli accordi di associazione prevedono la partecipazione dei paesi interessati ai programmi dell'Unione. La partecipazione di altri paesi terzi deve essere possibile ogniqualvolta gli accordi e le procedure lo consentono.

L'accordo sullo Spazio economico europeo e i protocolli degli accordi di associazione prevedono la partecipazione dei paesi interessati ai programmi dell'Unione. La partecipazione di altri paesi terzi deve essere possibile ogniqualvolta gli accordi e le procedure lo consentono.

Emendamento 6

COM(2011) 834 final

Articolo 2, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 2

Obiettivi generali

Articolo 2

Obiettivi generali

Il programma deve contribuire ai seguenti obiettivi generali, con particolare attenzione per le esigenze specifiche delle PMI a livello europeo e mondiale:

Il programma deve contribuire ai seguenti obiettivi generali, con particolare attenzione per le esigenze specifiche delle PMI a livello europeo e mondiale:

(a)

rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione, anche nel settore del turismo;

(a)

rafforzare la competitività delle imprese dell'Unione,

(b)

promuovere una cultura imprenditoriale nonché la creazione e la crescita delle PMI.

(b)

promuovere una cultura imprenditoriale la creazione e la crescita delle PMI.

Motivazione

Competitività e sostenibilità non dovrebbero essere intese come obiettivi distinti, in quanto la competitività nel lungo periodo dipende dalla sostenibilità e le politiche dovrebbero essere basate su una strategia di lungo termine.

Nell'iniziativa politica chiamata Uno Small Business Act per l'Europa si sottolinea la necessità di creare una cultura a sostegno della figura dell'imprenditore, nonché di promuovere e incoraggiare tale figura professionale, in modo da evidenziarne e valorizzarne gli sforzi e la capacità di superare le difficoltà.

Emendamento 7

COM(2011) 834 final

Articolo 2, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 2

Obiettivi generali

Articolo 2

Obiettivi generali

La realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sarà misurata in base ai seguenti indicatori:

La realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sarà misurata in base ai seguenti indicatori:

(a)

percentuale di crescita del settore industriale dell'Unione in relazione alla crescita totale del prodotto interno lordo (PIL),

(a)

percentuale di crescita del settore industriale dell'Unione in relazione alla crescita totale del prodotto interno lordo (PIL),

(b)

crescita della produzione manifatturiera nel settore delle ecoindustrie dell'Unione,

(b)

crescita della produzione manifatturiera nel settore delle ecoindustrie dell'Unione,

(c)

modifiche degli oneri amministrativi delle PMI,

(c)

modifiche degli oneri amministrativi delle PMI,

(d)

crescita delle PMI in termini di valore aggiunto e numero di dipendenti,

,

(e)

tasso di turnover delle PMI.

()

crescita delle PMI in termini di valore aggiunto e numero di dipendenti,

 

()

tasso di turnover delle PMI.

Emendamento 8

COM(2011) 834 final

Articolo 3, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 3

Obiettivi specifici

Articolo 3

Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

(a)

migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione, incluse quelle del settore del turismo;

(a)

migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione;

(b)

promuovere l'imprenditorialità, anche tra gruppi di destinatari specifici;

(b)

promuovere l'imprenditorialità, anche tra gruppi di destinatari specifici;

(c)

migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito;

(c)

migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito;

(d)

migliorare l'accesso ai mercati nell'Unione e su scala mondiale.

(d)

migliorare l'accesso ai mercati nell'Unione e su scala mondiale.

Emendamento 9

COM(2011) 834 final

Articolo 6, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 6

Azioni per migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione

Articolo 6

Azioni per migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione

1.   La Commissione sostiene le azioni volte a migliorare e rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione, in particolare delle PMI, in modo da rendere più efficaci e coerenti le politiche nazionali a favore della competitività, della sostenibilità e della crescita delle imprese in Europa.

1.   La Commissione sostiene le azioni volte a migliorare la competitività delle imprese dell'Unione, in particolare delle PMI, in modo da rendere più efficaci e coerenti le politiche nazionali a favore della competitività, della sostenibilità e della crescita delle imprese in Europa.

Emendamento 10

COM(2011) 834 final

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Azioni per migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione

Azioni per migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione

[…]

[…]

2.   La Commissione può sostenere le azioni volte a sviluppare nuove strategie di competitività, tra cui:

2.   La Commissione può sostenere le azioni volte a sviluppare nuove strategie di competitività, tra cui:

(a)

le misure per migliorare l'elaborazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche a favore della competitività e della sostenibilità delle imprese, inclusa la resilienza alle catastrofi, e per garantire lo sviluppo di infrastrutture appropriate, cluster a livello mondiale e reti di imprese, condizioni quadro e prodotti sostenibili, servizi e processi;

(a)

le misure per migliorare l'elaborazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche a favore della competitività e della sostenibilità delle imprese, inclusa la resilienza alle catastrofi, e per garantire lo sviluppo di infrastrutture appropriate, cluster a livello mondiale e reti di imprese, condizioni quadro e prodotti sostenibili, servizi e processi;

Motivazione

Quando occorre sostenere gli sforzi delle PMI, uno dei primi passi dovrebbe consistere nel convincerle dei benefici che potrebbero trarre dalla realizzazione congiunta di azioni concrete, che altrimenti risulterebbero inattuabili o meno proficue se realizzate a livello di singola impresa. La cooperazione tra imprese ha dimostrato di essere una delle azioni più efficaci e dall'effetto più immediato.

Emendamento 11

COM(2011) 834 final

Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 6

Azioni per migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione

Articolo 6

Azioni per migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione

[…]

[…]

(c)

il sostegno allo sviluppo delle politiche a favore delle PMI e alla cooperazione tra decisori, in particolare al fine di agevolare l'accesso delle PMI ai programmi e alle misure.

(c)

il sostegno allo sviluppo delle politiche a favore delle PMI e alla cooperazione tra decisori, in particolare al fine di agevolare l'accesso delle PMI ai programmi e alle misure.

Emendamento 12

COM(2011) 834 final

Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Articolo 6

Azioni per migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione

Articolo 6

Azioni per migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione

[…]

[…]

 

Motivazione

Visto l'importante ruolo negli obiettivi strategici riguardanti il settore del turismo, si propone di includere questo tipo di misure, in linea con la strategia Europa 2020 che pone tra i suoi obiettivi la crescita intelligente, cosa che implica lo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione.

Emendamento 13

COM(2011) 834 final

Articolo 8, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 8

Azioni per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti

Articolo 8

Azioni per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti

La Commissione sostiene le azioni volte a migliorare l'accesso ai finanziamenti delle PMI nella loro fase di avvio e di crescita, integrando l'uso da parte degli Stati membri degli strumenti finanziari per le PMI a livello nazionale e regionale. Per garantirne la complementarietà, le azioni devono essere coordinate con quelle prese nel quadro della politica di coesione e a livello nazionale. Tali azioni mirano a stimolare l'offerta di finanziamenti sia di capitale che di debito.

La Commissione sostiene le azioni volte a migliorare l'accesso ai finanziamenti delle PMI nella loro fase di avvio e di crescita, integrando l'uso da parte degli Stati membri degli strumenti finanziari per le PMI a livello nazionale e regionale. Per garantirne la complementarietà, le azioni devono essere coordinate con quelle prese nel quadro della politica di coesione e a livello nazionale. Tali azioni mirano a stimolare l'offerta di finanziamenti sia di capitale che di debito.

Emendamento 14

COM(2011) 834 final

Articolo 8, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 8

Azioni per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti

Articolo 8

Azioni per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti

2.   Nell'ambito delle azioni di cui al paragrafo 1 la Commissione, in base alla domanda del mercato, svilupperà misure per migliorare il finanziamento transfrontaliero e multinazionale, in modo da aiutare le PMI ad internazionalizzare le loro attività conformemente alla normativa dell'Unione.

2.   Nell'ambito delle azioni di cui al paragrafo 1 la Commissione, in base alla domanda del mercato, svilupperà misure per migliorare il finanziamento transfrontaliero e multinazionale, in modo da aiutare le PMI ad internazionalizzare le loro attività conformemente alla normativa dell'Unione.

Emendamento 15

COM(2011) 834 final

Allegato II - Titolo Strumento di garanzia dei prestiti (LGF)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Strumento di garanzia dei prestiti (LGF)

Strumento di garanzia dei prestiti (LGF)

Emendamento 16

COM(2011) 834 final

Allegato II - Titolo Strumento di garanzia dei prestiti (LGF), paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Strumento di garanzia dei prestiti (LGF)

Strumento di garanzia dei prestiti (LGF)

[…]

[…]

Ad eccezione dei prestiti del portafoglio cartolarizzato, l'LGF copre i prestiti fino a 150 000 EUR e con una scadenza minima di 12 mesi. L'LGF è strutturato in modo che sia possibile presentare un rendiconto sulle PMI innovative sostenute, indicando sia il numero che il volume dei prestiti.

L'LGF L'LGF è strutturato in modo che sia possibile presentare un rendiconto sulle PMI innovative sostenute, indicando sia il numero che il volume dei prestiti.

Motivazione

Il nuovo massimale non ha molto senso, in quanto al massimo pochi progetti riusciranno a rientrare in questa linea di bilancio. Bisognerebbe mantenere il vecchio sistema, che non prevedeva alcun massimale.

Bruxelles, 9 ottobre 2012

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/InvitationtoparticipateintheSurveyonSME-friendlyRegionsandCities.aspx.

(2)  COM(2010) 2020 final.

(3)  COM(2010) 352 final.


18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 391/49


Parere del Comitato delle regioni «Pacchetto appalti pubblici»

2012/C 391/09

IL COMITATO DELLE REGIONI

ritiene che il quadro normativo in materia di appalti dovrebbe porre maggiormente l'accento sul rapporto qualità/prezzo. Visto che il principale obiettivo di un'amministrazione che aggiudica un appalto è l'acquisto di una determinata fornitura, servizio od opera, il quadro normativo dovrebbe far sì che l'appalto si concluda in maniera soddisfacente sia per i cittadini che per gli acquirenti e i venditori. Regole semplici e comprensibili, più di ogni altra cosa, agevolano indubbiamente anche gli scambi transfrontalieri;

si rammarica del fatto che alcune delle nuove proposte siano opache ed estremamente dettagliate. Inoltre è stata aggiunta una serie di nuove disposizioni, alcune delle quali sono state introdotte per agevolare le procedure di appalto, mentre altre novità comportano ulteriori oneri amministrativi per le autorità aggiudicatrici; per una corretta aggiudicazione degli appalti pubblici servirebbe invece una certa stabilità giuridica;

ritiene assolutamente possibile elaborare norme più semplici e ancor più efficaci in materia di appalti, come dimostra, ad esempio, l'accordo sugli appalti pubblici (AAP) concluso nel quadro dell'OMC, che risulta più semplice delle norme UE in materia. La Commissione è invitata ad aumentare in modo sostanziale le soglie nel campo degli appalti pubblici. Alla luce del numero estremamente limitato degli appalti pubblici transfrontalieri e degli oneri amministrativi che la normativa impone alle autorità aggiudicatrici e ai fornitori, è inutile mantenere le soglie a un livello così basso;

osserva che la proposta è in conflitto con il diritto di ciascuno Stato membro di organizzare la propria amministrazione e viola il principio di sussidiarietà. In questo contesto è essenziale rispettare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Un intervento proposto a livello UE deve essere, al tempo stesso, indispensabile per raggiungere gli obiettivi stabiliti e più efficace di un'azione analoga realizzata sul piano nazionale.

Relatrice

Catarina SEGERSTEN-LARSSON (SE/PPE), membro del consiglio provinciale della provincia di Värmland

Testo di riferimento

Il pacchetto Appalti pubblici comprende i seguenti documenti:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

COM(2011) 895 final

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici

COM(2011) 896 final

I.   CONTESTO

1.

Il Libro verde della Commissione europea sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti (COM(2011) 15 final) ha affrontato un gran numero di questioni relative agli appalti pubblici.

2.

Il Comitato delle regioni (CdR) ha formulato un proprio parere in merito al Libro verde nel maggio 2011, sottolineando tra l'altro l'importanza della partecipazione delle PMI agli appalti pubblici, la natura eccessivamente dettagliata delle disposizioni in vigore e la necessità di poter tenere conto delle questioni ambientali, prevedere requisiti sociali e promuovere politiche d'acquisto innovative. Il CdR si è inoltre pronunciato a favore del mantenimento della distinzione tra servizi A e B, dell'introduzione di un passaporto europeo per gli appalti pubblici, dell'ampliamento del campo di applicazione della procedura negoziata e del miglioramento delle disposizioni degli accordi quadro.

II.   PROPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA INTESA A MODIFICARE LA DIRETTIVA SUGLI APPALTI PUBBLICI E LA DIRETTIVA SULLE PROCEDURE D'APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI NEI SETTORI DELL'ACQUA, DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI

3.

La proposta in merito a una nuova direttiva sugli appalti pubblici comprende una serie di disposizioni nuove e dettagliate rispetto alla direttiva attualmente in vigore. Alcune proposte si prefiggono di creare agevolazioni per le PMI, prevedendo una deroga per alcune forme di collaborazione tra autorità pubbliche. L'accento viene posto maggiormente su tematiche quali l'ambiente, gli aspetti sociali, le innovazioni e gli appalti elettronici. Tra le novità ricordiamo la proposta di sopprimere la distinzione tra servizi A e B e l'introduzione di un nuovo regime per gli appalti relativi ai servizi sociali. Vengono inoltre proposte disposizioni in materia di vigilanza e di consulenza.

4.

Già quando erano in corso di elaborazione le direttive sugli appalti pubblici attualmente in vigore, il CdR aveva sottolineato la necessità di semplificare considerevolmente il quadro normativo. Il sistema attuale crea infatti un gran numero di problemi e controversie giudiziarie in ragione della complessità e della scarsa chiarezza della normativa. Ciò può anche essere interpretato nel senso che non ci si fida delle amministrazioni aggiudicatrici. È inoltre da deplorare il fatto che venga attribuita più importanza agli aspetti formali procedurali che al risultato degli appalti in termini di interesse generale.

5.

A giudizio del CdR, il quadro normativo in materia di appalti dovrebbe porre maggiormente l'accento sul rapporto qualità/prezzo in questo contesto. Visto che il principale obiettivo di un'amministrazione che aggiudica un appalto è l'acquisto di una determinata fornitura, servizio od opera, il quadro normativo dovrebbe far sì che l'appalto si concluda in maniera soddisfacente sia per i cittadini che per gli acquirenti e i venditori. Regole semplici e comprensibili, più di ogni altra cosa, agevolano indubbiamente anche gli scambi transfrontalieri.

6.

Purtroppo anche alcune delle nuove proposte sono opache ed estremamente dettagliate. Inoltre è stata aggiunta una serie di nuove disposizioni, alcune delle quali sono state introdotte per agevolare le procedure di appalto, mentre altre novità comportano ulteriori oneri amministrativi per le autorità aggiudicatrici; per una corretta aggiudicazione degli appalti pubblici servirebbe invece una certa stabilità giuridica.

7.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del Trattato sull'Unione europea, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Il livello di dettaglio delle misure proposte è contrario al proposito di semplificare le norme in materia di appalti e comporterà oneri amministrativi inaccettabili per le amministrazioni aggiudicatrici e in particolare per quelle più piccole a livello locale e regionale.

8.

Si sarebbe potuto ottenere un quadro normativo più maneggevole optando per un minor numero di norme più semplici e completandole, qualora opportuno, con una serie di orientamenti fondati sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE. Tali orientamenti potrebbero essere periodicamente aggiornati senza bisogno di apportare modifiche alle direttive.

9.

La prova che è possibile elaborare norme più semplici e ancor più efficaci in materia di appalti è costituita dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) concluso nel quadro dell'OMC (Organizzazione mondiale del commercio), che risulta più semplice delle norme UE in materia. La Commissione è invitata ad aumentare in modo sostanziale le soglie nel campo degli appalti pubblici. Alla luce del numero estremamente limitato degli appalti pubblici transfrontalieri e degli oneri amministrativi che la normativa impone alle autorità aggiudicatrici e ai fornitori, è inutile mantenere le soglie a un livello così basso. Il recente accordo sugli appalti pubblici sostituisce quello del 1994. Il Comitato invita sin d'ora la Commissione a rinegoziare l'accordo concluso nel dicembre 2011 per aumentare le soglie in modo sostanziale.

10.

È estremamente importante disporre di norme che consentano alle PMI di partecipare agli appalti pubblici, evidenziando le possibilità di subappalto. Anche in questo caso un quadro normativo più semplice risulta più vantaggioso, dal momento che le PMI non dispongono di esperti giuridici in materia di appalti, né di altri esperti. Le imprese dispongono di specialisti competenti per i loro prodotti e servizi, ma non in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti. È positivo che la proposta comprenda una serie di norme intese ad agevolare le imprese, ad esempio in relazione alla presentazione di certificati e all'introduzione di un passaporto europeo per gli appalti pubblici. Per contro, il CdR non è d'accordo sull'opportunità di suddividere i contratti da appaltare in lotti né sull'obbligo di motivare la scelta contraria.

11.

Secondo la proposta, gli appalti aggiudicati a enti controllati o la cooperazione per la realizzazione in comune di compiti di servizio pubblico delle amministrazioni aggiudicatrici partecipanti dovrebbero essere esentati dall'applicazione delle norme pertinenti se le condizioni stabilite nella direttiva sono soddisfatte. Le disposizioni proposte in merito alle esenzioni relative alla cooperazione all'interno di un gruppo nonché alla cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici sono tuttavia formulate in maniera eccessivamente restrittiva, saranno di fatto molto difficili da mettere in pratica e, di conseguenza, consentono alla direttiva di interferire nelle disposizioni amministrative interne degli Stati membri.

12.

Nel suo parere in merito al Libro verde il CdR ha proposto di applicare alla procedura negoziata le medesime condizioni previste per i settori speciali, e mantiene la propria posizione in merito. Non vi è motivo di pensare che le autorità del settore "classico" siano meno idonee a negoziare rispetto alle entità dei settori speciali. Le amministrazioni aggiudicatrici gestiscono appalti relativi non solo a prodotti standard, bensì anche a molti prodotti complessi, come ad esempio i sistemi informatici e i dispositivi medici. In questo caso la procedura negoziata appare più appropriata, come anche nel caso degli appalti relativi a diversi tipi di servizi complessi.

13.

Una più ampia applicazione della procedura negoziata andrebbe a vantaggio delle piccole e medie imprese, dal momento che il processo risulterebbe più flessibile. Un problema frequente per queste imprese è inoltre costituito dalla difficoltà di completare o modificare le offerte; sarebbe pertanto opportuno rendere le norme in quest'ambito un po' meno rigide.

14.

L'indizione di gare d'appalto per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (sistemi TIC) è fonte di particolari problemi, poiché gli appalti aggiuntivi, come licenze supplementari o nuovi moduli in grado di integrare quelli esistenti, non possono essere sempre soggetti a una procedura pubblica di gara senza dar luogo a notevoli difficoltà, sia dal punto di vista tecnico che in termini di costi.

15.

Per le amministrazioni aggiudicatrici a livello locale e regionale si propone un sistema semplificato che prevede un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di gara, in linea con le disposizioni dell'OMC. Se le amministrazioni si avvalgono di tale facoltà, esse non devono pubblicare un bando di gara separato prima dell'avvio della procedura di appalto. A giudizio del CdR, si tratta di una proposta valida che può andare a beneficio sia delle amministrazioni stesse che delle imprese.

16.

Nel parere in merito al Libro verde il CdR sostiene che, per rendere le norme più flessibili, le disposizioni dell'accordo quadro vanno disciplinate in maniera analoga a quella dettata dalla direttiva "settori speciali". Purtroppo la Commissione ha preferito invece proporre una modifica della formulazione di detta direttiva, di modo che la disciplina dovrà essere regolata con il medesimo livello di dettaglio previsto per il settore classico. È inoltre necessario che risulti chiaramente che, quando si tratta di merci o servizi intesi a soddisfare necessità individuali (ad esempio materiale per disabili), l'accordo possa essere definito in modo da permettere al cittadino interessato di scegliere il fornitore tra quelli che figurano nell'accordo quadro.

17.

Il CdR si pronuncia a favore degli appalti elettronici e accoglie con soddisfazione l'iniziativa della Commissione in quest'ambito. Gli appalti elettronici presentano vantaggi sia per gli acquirenti che per i venditori. Tuttavia, il periodo di transizione di due anni proposto dalla Commissione prima che diventi obbligatorio presentare e ricevere offerte per via elettronica è eccessivamente breve, soprattutto per le piccole imprese. Spetta alle amministrazioni aggiudicatrici prendere una decisione in merito, dal momento che il grado di maturità in questo ambito varia sensibilmente sia da un settore all'altro che da uno Stato membro all'altro, e che sono proprio tali amministrazioni ad avere la migliore visione d'insieme della situazione. Appare poco logico stabilire norme specifiche e un calendario serrato per l'applicazione di questa disposizione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici centrali, in particolare nel caso di quelle a livello locale e regionale.

18.

Il CdR sottolinea inoltre l'assoluta necessità che la Commissione riveda il codice CPV (Vocabolario comune per gli appalti pubblici) dal momento che, oltre ad essere ambiguo e, in alcune parti, poco logico, esso non permette di trovare agevolmente le informazioni necessarie. Un codice CPV che funzioni correttamente favorisce gli appalti elettronici.

19.

Secondo il CdR, l'attuale distinzione tra servizi A e servizi B va assolutamente mantenuta mentre gli articoli 74-76 proposti relativi ai servizi sociali e altri servizi vanno soppressi. Tali servizi presentano un interesse transfrontaliero estremamente limitato. Il modello proposto per i servizi sociali non arriva a compensare gli svantaggi dovuti alla soppressione delle soluzioni particolari per i servizi B. L'esclusione non dovrebbe riguardare solo i servizi sociali e quelli sanitari, bensì anche altri servizi, come quelli giuridici nel cui contesto la fiducia sul piano personale svolge un ruolo importante, per cui risulta difficile aprirli alla concorrenza nelle forme consuete. Anche i servizi di ristorazione e di formazione professionale presentano spesso uno stretto legame con i servizi sociali, così come i servizi di pulizia e altri servizi analoghi forniti agli anziani e ai disabili.

20.

Il CdR ritiene che gli enti pubblici possano fornire un contributo importante alla realizzazione degli obiettivi strategici previsti dalla strategia Europa 2020, utilizzando il loro potere di acquisto, in particolare nel quadro delle iniziative faro L'Unione dell'innovazione e Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse.

21.

Il CdR approva il fatto che la proposta di direttiva dia maggior peso alla possibilità di prendere in considerazione i requisiti ambientali e sociali, anche se probabilmente non sarà facile applicare tali norme (si veda ad esempio l'articolo 67 sui costi del ciclo di vita). È essenziale che incomba alle amministrazioni aggiudicatrici decidere se sia il caso di far rispettare dei requisiti, e in caso affermativo quali, visto che sia i tipi di forniture che i tipi di servizi variano significativamente, e data inoltre la necessità di consentire che gli obiettivi strategici vengano definiti in base alle scelte politiche a livello locale e regionale. Infatti vi è una differenza enorme tra una gara d'appalto per l'acquisto di cemento o una gara per l'acquisto di apparecchiature per la risonanza magnetica (IRM). Il CdR fa notare, tuttavia, che deve ad ogni modo sussistere un nesso concreto con l'oggetto dell'appalto, al fine di evitare decisioni di aggiudicazione non trasparenti e arbitrarie e garantire una concorrenza leale tra le imprese.

22.

A giudizio del CdR, nel quadro dell'acquisto deve essere possibile applicare, a discrezione dell'amministrazione aggiudicatrice, o il criterio del costo più basso o quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Per un gran numero di prodotti di base, come ad esempio la benzina, il prezzo costituisce l'unico criterio pertinente. Ciò vale anche per una parte dei prodotti complessi, tra cui determinati medicinali i cui requisiti di qualità vengono testati dalle autorità competenti in vista della vendita. L'acquisto al prezzo più basso non significa necessariamente rinunciare a dei requisiti di qualità. In questi casi i requisiti di qualità sono obbligatori e si sceglie l'offerta che li soddisfa al prezzo più basso. L'acquisto al prezzo più basso va anche a vantaggio delle piccole imprese, dal momento che queste hanno costi amministrativi relativamente bassi e possono offrire prezzi competitivi. Per contro, la concorrenza sulle specifiche sociali e ambientali può escludere dal mercato molte piccole imprese. Il fatto che nella proposta si utilizzi l'espressione "costo più basso" piuttosto che "prezzo più basso" dà adito a confusione. L'espressione "costo più basso" è più legata al concetto di offerta economicamente più vantaggiosa e indica che, oltre al prezzo, si terrà conto anche di altri fattori. Per ragioni di chiarezza, bisognerebbe mantenere la formulazione utilizzata nella direttiva attuale.

23.

La Commissione propone inoltre una serie di nuove disposizioni relative ai rapporti con i subappaltatori nonché alla modifica dei contratti durante il periodo della loro validità. Secondo il CdR, tali aspetti non vanno regolamentati dalla direttiva nemmeno in futuro. Si tratta infatti di questioni che rientrano nel diritto contrattuale dei singoli Stati membri e che andrebbero affrontate in un documento interpretativo.

24.

La Commissione propone una serie di disposizioni di portata molto ampia relative agli organi nazionali di vigilanza e all'assistenza in materia di appalti che, è giocoforza constatare, non vengono discusse nel Libro verde. In base all'articolo 2 del Protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, "prima di proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampie consultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni." La creazione di organi nazionali di vigilanza riveste indubbiamente una grande importanza per gli enti locali e regionali, in particolare in quegli Stati membri in cui le amministrazioni subnazionali sono dotate di poteri legislativi.

25.

La proposta è in conflitto con il diritto di ciascuno Stato membro di organizzare la propria amministrazione e viola il principio di sussidiarietà. In questo contesto è essenziale rispettare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Un intervento proposto a livello UE deve essere, al tempo stesso, indispensabile per raggiungere gli obiettivi stabiliti e più efficace di un'azione analoga realizzata sul piano nazionale. In questo caso non ci sono segnali che facciano pensare che il sistema proposto sia più efficace di un intervento dei singoli Stati membri nel quadro dei rispettivi sistemi nazionali. Le strutture governative e giudiziarie esistenti dovrebbero essere in grado di farsi carico del nuovo compito di assicurare l'applicazione della direttiva, senza che sia necessario istituire nuovi e distinti organi di vigilanza in ciascuno Stato membro. Inoltre, il modo in cui il modello proposto combina tra loro diverse funzioni appare in contrasto con la tradizionale distinzione tra autorità pubbliche e organi giurisdizionali.

III.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

COM(2011) 896 final

Considerando 14

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Vi è una notevole incertezza giuridica circa il modo in cui la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche dovrebbe essere disciplinata dalle norme relative agli appalti pubblici. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a tale riguardo viene interpretata in modo divergente dai diversi Stati membri e anche dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici. È pertanto necessario precisare in quali casi i contratti conclusi tra le amministrazioni aggiudicatrici non sono soggetti all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici. Tale chiarimento della normativa dovrebbe essere guidato dai principi di cui alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. Il solo fatto che entrambe le parti di un accordo sono esse stesse amministrazioni aggiudicatrici non esclude l'applicazione delle norme sugli appalti. Tuttavia, l'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici non deve interferire con la libertà delle autorità pubbliche di decidere come organizzare il modo di svolgere i propri compiti di servizio pubblico. Gli appalti aggiudicati ad enti controllati o di cooperazione per la realizzazione in comune di compiti di servizio pubblico delle amministrazioni aggiudicatrici partecipanti dovrebbero pertanto essere esentati dall'applicazione delle norme se le condizioni stabilite nella direttiva sono soddisfatte. Le norme della direttiva sono volte a garantire che una qualsiasi cooperazione pubblico-pubblico esentata non provochi una distorsione della concorrenza nei confronti di operatori economici privati. E neppure la partecipazione di un'amministrazione aggiudicatrice come offerente a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico provochi una distorsione della concorrenza.

Vi è una notevole incertezza giuridica circa il modo in cui la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche dovrebbe essere disciplinata dalle norme relative agli appalti pubblici. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a tale riguardo viene interpretata in modo divergente dai diversi Stati membri e anche dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici. È pertanto necessario precisare in quali casi i contratti conclusi tra le amministrazioni aggiudicatrici non sono soggetti all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici. Tale chiarimento della normativa dovrebbe essere guidato dai principi di cui alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. Il solo fatto che entrambe le parti di un accordo sono esse stesse amministrazioni aggiudicatrici non esclude l'applicazione delle norme sugli appalti. Tuttavia, l'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici non deve interferire con la libertà delle autorità pubbliche di decidere come organizzare il modo di svolgere i propri compiti di servizio pubblico. Gli appalti aggiudicati ad enti controllati o di cooperazione per la realizzazione in comune di compiti di servizio pubblico delle amministrazioni aggiudicatrici partecipanti dovrebbero pertanto essere esentati dall'applicazione delle norme se le condizioni stabilite nella direttiva sono soddisfatte. Le norme della direttiva sono volte a garantire che una qualsiasi cooperazione pubblico-pubblico esentata non provochi una distorsione della concorrenza nei confronti di operatori economici privati. E neppure la partecipazione di un'amministrazione aggiudicatrice come offerente a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico provochi una distorsione della concorrenza.

Motivazione

Occorre chiarire che le diverse modalità di cooperazione tra le autorità pubbliche non rientrano nel campo d'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici.

Emendamento 2

COM(2011) 896 final

Considerando 46

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(46)

Le amministrazioni aggiudicatrici si trovano a volte ad affrontare circostanze esterne che non era possibile prevedere quando hanno aggiudicato l'appalto. In questo caso è necessaria una certa flessibilità per adattare il contratto a queste situazioni, senza ricorrere a una nuova procedura di appalto. Il concetto di circostanze imprevedibili si riferisce a circostanze che non si potevano prevedere nonostante una ragionevole e diligente preparazione dell'aggiudicazione iniziale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, tenendo conto dei mezzi a sua disposizione, della natura e delle caratteristiche del progetto specifico, delle buone prassi nel settore in questione e della necessità di garantire un rapporto adeguato tra le risorse investite nel preparare l'aggiudicazione e il suo valore prevedibile. Tuttavia, ciò non si applica qualora una modifica comporti una variazione della natura generale dell'appalto, ad esempio sostituendo i lavori, le forniture e i servizi oggetto dell'appalto con qualcosa di diverso, oppure comporti un cambiamento sostanziale del tipo di appalto poiché, in una situazione di questo genere, è possibile ipotizzare un'influenza ipotetica sul risultato.

(46)

Le amministrazioni aggiudicatrici si trovano a volte ad affrontare circostanze esterne che non era possibile prevedere quando hanno aggiudicato l'appalto. In questo caso è necessaria una certa flessibilità per adattare il contratto a queste situazioni, senza ricorrere a una nuova procedura di appalto. Il concetto di circostanze imprevedibili si riferisce a circostanze che non si potevano prevedere nonostante una ragionevole e diligente preparazione dell'aggiudicazione iniziale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. Tuttavia, ciò non si applica qualora una modifica comporti una variazione della natura generale dell'appalto, ad esempio sostituendo i lavori, le forniture e i servizi oggetto dell'appalto con qualcosa di diverso, oppure comporti un cambiamento sostanziale del tipo di appalto poiché, in una situazione di questo genere, è possibile ipotizzare un'influenza ipotetica sul risultato.

Motivazione

La valutazione delle condizioni impossibili da prevedere, menzionata nel considerando, non può riguardare le risorse a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice e il loro rapporto con il valore prevedibile dell'aggiudicazione. Le risorse a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice e la relativa valutazione non rientrano tra le questioni di competenza della Commissione, e la valutazione dei risultati finali della procedura di aggiudicazione non dovrebbe tenere conto delle questioni connesse all'organizzazione o al personale dell'amministrazione aggiudicatrice. Le amministrazioni aggiudicatrici di livello locale possono decidere da sole in merito alle proprie risorse umane e ai propri metodi di lavoro, indipendentemente da come devono organizzare le gare. Il meccanismo di valutazione in questione, essendo contrario al diritto dell'Unione, va rimosso dai considerando.

Emendamento 3

COM(2011) 895 final

Articolo 1

COM(2011) 896 final

Articolo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 1

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Oggetto e campo di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce norme sulle procedure per gli appalti indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici, per quanto riguarda appalti pubblici e concorsi pubblici di progettazione, il cui valore viene valutato come non inferiore alle soglie stabilite all'articolo 4.

1.   La presente direttiva stabilisce norme sulle procedure per gli appalti indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici, per quanto riguarda appalti pubblici e concorsi pubblici di progettazione, il cui valore viene valutato come non inferiore alle soglie stabilite all'articolo 4.

2.   L'appalto nel significato della presente direttiva consiste nell'acquisto o in altre forme di acquisizione di lavori, forniture o servizi da parte di una o più amministrazioni aggiudicatrici dagli operatori economici scelti dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici indipendentemente dal fatto che i lavori, le forniture o i servizi siano considerati per una finalità pubblica o meno.

2.   L'appalto nel significato della presente direttiva consiste nell'acquisto o in altre forme di acquisizione di lavori, forniture o servizi da parte di una o più amministrazioni aggiudicatrici dagli operatori economici scelti dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici.

Un insieme completo di lavori, forniture e/o servizi, anche se acquistati attraverso diversi contratti, costituisce un appalto unico ai sensi della presente direttiva, qualora tali contratti siano parte di un progetto unico.

 

   :

 

(a)

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

   

Motivazione

L'acquisto di forniture, servizi e lavori che non sono considerati per una finalità pubblica non rientra nell’ambito di applicazione delle direttive sugli appalti.

Un contratto o progetto unico non può costituire la base di un appalto dal momento che un progetto può anche contenere elementi che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

Le disposizioni in materia di relazioni tra amministrazioni pubbliche vanno spostate dall'articolo 11 (COM(2011) 896 final) e dall'articolo 21 (COM(2011) 895 final) all'articolo 1, dal momento che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

Nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE (sentenza Teckal C-107/98) si fa riferimento alla "parte più importante della propria attività" e non al 90 % delle attività. Occorre evitare una formulazione più restrittiva rispetto alla giurisprudenza della Corte.

A seguito delle modifiche proposte vanno soppressi anche l'articolo 11 (COM(2011) 896 final) e l'articolo 21 (COM(2011) 895 final).

Emendamento 4

COM(2011) 896 final

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 4

Articolo 4

Importi delle soglie

Importi delle soglie

La presente direttiva si applica agli appalti con un importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alle soglie seguenti:

La presente direttiva si applica agli appalti con un importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alle soglie seguenti:

(a)

5 000 000 EUR per gli appalti di lavori:

(a)

5 000 000 EUR per gli appalti di lavori;

(b)

130 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III;

(b)

130 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III;

(c)

200 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici locali e concorsi di progettazione organizzati da tali autorità;

(c)

EUR per gli appalti di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici locali e concorsi di progettazione organizzati da tali autorità.

(d)

500 000 EUR per i contratti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato XVI.

Motivazione

Con l'attuale soglia di 1,5 milioni di corone danesi per forniture e servizi, il commercio transfrontaliero è praticamente inesistente. Nel 2009 soltanto l'1,4 % degli appalti è stato assegnato oltreconfine. Si raccomanda quindi di innalzare la soglia per forniture e servizi e di sopprimere la lettera d) dell'articolo 4 – vedi sotto. Come minimo la Commissione, nel quadro della prossima rinegoziazione dell’accordo OMC, dovrebbe dare la priorità all'aumento sostanziale delle soglie nel campo degli appalti pubblici. Alla luce del numero estremamente limitato degli appalti pubblici transfrontalieri e degli oneri amministrativi che la normativa impone alle autorità aggiudicatrici e ai fornitori, è inutile mantenere le soglie a un livello così basso.

Emendamento 5

COM(2011) 895 final

Articolo 19

COM(2011) 896 final

Articolo 10

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

(…)

(…)

(c)

concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

(c)

concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

 

 

 

 

 

 

(d)

concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e operazioni concluse con il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF);

(d)

concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e operazioni concluse con il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF);

(e)

concernenti i contratti di lavoro;

(e)

concernenti i contratti di lavoro;

 

[…]

 

(

Motivazione

Punto (c), lettera a):

I servizi di rappresentanza legale dinanzi ad un giudice e gli altri servizi giuridici hanno un forte collegamento con i corrispondenti ordinamenti giuridici nazionali, il che di regola esclude una dimensione transfrontaliera. Inoltre, nell'ambito di detti servizi è richiesto soprattutto un particolare rapporto di fiducia impossibile da definire e quantificare nel quadro di una procedura d'appalto.

Punto (c), lettera b):

Quando si tratta della sicurezza nazionale, che comprende anche i servizi di assistenza, i criteri di sostenibilità economica non dovrebbero essere determinanti.

Punto (d):

Occorre mantenere l'esenzione riguardante il diritto esclusivo previsto dall'articolo 18 dell'attuale direttiva 2004/18/CE e dagli articoli 24 e 25 della direttiva 2004/17/CE, come pure le disposizioni in merito all'esenzione relativa alle operazioni di approvvigionamento in denaro o in capitale delle amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 16, lettera d). Tali disposizioni risultano necessarie negli Stati membri.

Punto (g):

I trattati europei danno espressamente agli Stati membri la facoltà di trasferire diritti esclusivi. Le disposizioni in materia di appalto dovrebbero tener conto di questo aspetto.

Emendamento 6

COM(2011) 896 final

Articolo 15

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Motivazione

Il nuovo testo proposto intende chiarire la possibilità di effettuare trasferimenti di funzioni e competenze che non siano soggetti alla disciplina sugli appalti pubblici.

Emendamento 7

COM(2011) 895 final

Articolo 21

COM(2011) 896 final

Articolo 11

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Relazioni tra amministrazioni pubbliche

1.   Un appalto aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra persona giuridica non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

   

(a)

l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;

(b)

almeno il 90 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate per l'amministrazione aggiudicatrice controllante o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;

(c)

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata.

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del primo comma della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.

2.   Il paragrafo 1 si applica anche quando un ente controllato che è un'amministrazione aggiudicatrice assegna un contratto al proprio ente controllante o ad un'altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia partecipazione privata.

   

3.   Un'amministrazione aggiudicatrice che non esercita su una persona giuridica un controllo ai sensi del paragrafo 1, tuttavia può aggiudicare un appalto pubblico senza applicare la presente direttiva a una persona giuridica da essa controllata congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici, alle seguenti condizioni:

   

(a)

le amministrazioni aggiudicatrici esercitano congiuntamente sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;

(b)

almeno il 90 % delle attività della persona giuridica in oggetto viene svolto per le amministrazioni aggiudicatrici controllanti o per altre persone giuridiche controllate dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici;

(c)

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata.

Ai fini della lettera a), si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici esercitino su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a)

gli organi decisionali delle persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;

(b)

tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

(c)

la persona giuridica controllata non persegue interessi distinti da quelli delle amministrazioni ad essa associate;

(d)

la persona giuridica controllata non tragga dagli appalti pubblici con le amministrazioni aggiudicatrici alcun vantaggio diverso dal rimborso dei costi reali.

4.   Un accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non si considera un appalto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

   

(a)

l'accordo stabilisce un'autentica cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, che mira a far sì che esse svolgano congiuntamente i loro compiti di servizio pubblico e che implica diritti e obblighi reciproci delle parti;

(b)

l'accordo è retto esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

(c)

le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti non svolgono sul mercato aperto più del 10 % - in termini di fatturato - delle attività pertinenti all'accordo;

(d)

l'accordo non comporta trasferimenti finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti diversi da quelli corrispondenti al rimborso dei costi effettivi dei lavori, dei servizi o delle forniture;

(e)

nelle amministrazioni aggiudicatrici non vi è alcuna partecipazione privata.

5.   L'assenza di partecipazione privata di cui ai paragrafi da 1 a 4 è verificata al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della conclusione dell'accordo.

   

Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non sono più applicabili dal momento in cui interviene una qualsiasi partecipazione privata, con la conseguenza che i contratti in corso devono essere aperti alla concorrenza mediante regolari procedure di aggiudicazione degli appalti.

Motivazione

Come conseguenza dell'emendamento 3, dalle due proposte vanno soppressi, rispettivamente, l'articolo 11 e l'articolo 21.

Emendamento 8

COM(2011) 895 final

Articolo 31

COM(2011) 896 final

Articolo 17

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Appalti riservati

Appalti riservati

Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale dei lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando oltre il 30 % dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da persone con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale dei lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando oltre il 30 % dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da persone con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

L'avviso d'indizione di gara fa riferimento al presente articolo.

L'avviso d'indizione di gara fa riferimento al presente articolo.

Motivazione

Trattandosi di una disposizione nuova, occorre definire i gruppi direttamente interessati, soprattutto perché la disposizione ha una portata più ampia di quella dell'attuale articolo 19.

Emendamento 9

COM(2011) 895 final

Articolo 34

COM(2011) 896 final

Articolo 19, paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli Stati membri provvedono affinché, entro due anni dalla data di cui all'articolo 92, paragrafo 1, tutte le procedure di aggiudicazione degli appalti di cui alla presente direttiva siano svolte utilizzando mezzi elettronici di comunicazione, in particolare presentazione per via elettronica, in conformità con le disposizioni del presente articolo.

Gli Stati membri affinché tutte le procedure di aggiudicazione degli appalti di cui alla presente direttiva siano svolte utilizzando mezzi elettronici di comunicazione, in particolare presentazione per via elettronica, in conformità con le disposizioni del presente articolo.

Motivazione

Considerato che le condizioni in cui operano sia le amministrazioni aggiudicatrici, in particolare a livello locale, sia i prestatori di servizi in diversi settori variano significativamente, sarebbe più ragionevole che gli Stati membri preparino attivamente la transizione agli appalti elettronici invece di stabilire dei requisiti a breve termine in merito.

Emendamento 10

COM(2011) 896 final

Articolo 24

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Scelta delle procedure

Scelta delle procedure

1.   Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure nazionali adattate in modo da essere conformi alla presente direttiva, a patto che, fatto salvo il disposto dell'articolo 30, sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara conformemente alla presente direttiva.

1.   Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure nazionali adattate in modo da essere conformi alla presente direttiva, a patto che, fatto salvo il disposto dell'articolo 30, sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara conformemente alla presente direttiva.

Gli Stati membri prevedono la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette come disposto dalla presente direttiva.

Gli Stati membri prevedono la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedur apert ristrett come disposto dalla presente direttiva.

Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare partenariati per l'innovazione come disposto dalla presente direttiva.

Gli Stati membri la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare partenariati per l'innovazione come disposto dalla presente direttiva.

Gli Stati membri possono disporre che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare una procedura competitiva con negoziato o un dialogo competitivo in uno dei seguenti casi:

(a)

quando si tratta di lavori, se l'appalto di lavori ha come oggetto sia il progetto che l'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8 o se i negoziati sono necessari per stabilire l'impostazione giuridica o finanziaria del progetto;

(b)

nel caso di appalti pubblici di lavori, per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, innovazione, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo;

(c)

nel caso di servizi o forniture se le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione con riferimento ad alcuna norma, approvazioni tecniche europee, specifiche tecniche comuni o riferimenti tecnici ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato VIII;

(d)

nel caso di offerte irregolari o inaccettabili ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a) in risposta a una procedura aperta o ristretta;

(e)

nel caso in cui sussistano circostanze particolari in relazione alla natura o alla complessità dei lavori, delle forniture o dei servizi o dei rischi connessi, l'appalto non possa essere aggiudicato senza preventive negoziazioni.

Gli Stati membri hanno facoltà di decidere di non recepire la procedura competitiva con negoziato, il dialogo competitivo e le procedure di partenariato per l'innovazione nell'ordinamento nazionale.

Motivazione

Secondo il Comitato delle regioni, alla procedura con negoziato vanno applicate le medesime condizioni tanto nel settore classico quanto nei settori speciali, e ciò vale anche per il dialogo competitivo. Non vi è motivo di pensare che le autorità del settore "classico" siano meno idonee a negoziare rispetto alle entità dei settori speciali. Spetta alle amministrazioni aggiudicatrici decidere la procedura da applicare nel quadro dei singoli appalti.

È anche importante precisare che spetta all'amministrazione aggiudicatrice, e non alle autorità nazionali o dell'UE, decidere caso per caso quale sia la procedura d'appalto appropriata. Le autorità europee e quelle nazionali devono mettere a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici l'intero ventaglio delle procedure di appalto; in caso contrario, nei vari Stati membri si applicherebbero regole e procedure diverse, il che comporterebbe distorsioni della concorrenza e una disparità di condizioni tra concorrenti.

Emendamento 11

COM(2011) 896 final

Articolo 30, paragrafo 2, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

quando in risposta a una procedura aperta o ristretta, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna domanda di partecipazione, purché le condizioni iniziali del contratto non siano sostanzialmente modificate e che venga inviata una relazione alla Commissione o all'organo nazionale di vigilanza di cui all'articolo 84, nel caso in cui essi lo richiedano.

quando in risposta a una procedura aperta o ristretta, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna domanda di partecipazione, purché le condizioni iniziali del contratto non siano sostanzialmente modificate .

Motivazione

Analogamente all'articolo 84 (creazione di un nuovo organo nazionale di vigilanza), l'obbligo di presentare una relazione comporta oneri burocratici inutili. A fini di semplificazione e di una maggiore flessibilità della normativa UE sugli appalti pubblici, occorre assolutamente evitare nuovi oneri amministrativi. Per questo motivo si propone di sopprimere questa parte di testo senza sostituirlo.

Emendamento 12

COM(2011) 895 final

Articolo 44, lettere (d), punto i), ed e)

COM(2011) 896 final

Articolo 30, paragrafo 2, lettere (c), punto i), e d)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(c)

quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

(c)

quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

i)

assenza di concorrenza per motivi tecnici;

i)

assenza di concorrenza per motivi tecnici ;

[…]

[…]

(d)

nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da cause di forza maggiore, i termini per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziato non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

(d)

nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da , i termini per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziato non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

Motivazione

L'articolo va completato con l'aggiunta del riferimento ai "motivi legali" in modo da coprire situazioni come, ad esempio, quella in cui un'amministrazione aggiudicatrice deve costruire un edificio (ad esempio una scuola) in un determinato luogo, e il proprietario del terreno acconsente alla vendita solo a patto di vedersi affidare la costruzione dell'edificio.

L'utilizzo dell'espressione "cause di forza maggiore" presuppone una riformulazione più rigorosa dell'articolo 31, lettera (c) dell'attuale direttiva 2004/18/CE. È preferibile utilizzare la formulazione attuale. Dovrebbe essere possibile ricorrere alle procedure competitive senza negoziato mentre è in corso un'azione giudiziaria relativa a un ricorso contro un appalto per l'acquisto di beni e servizi la cui fornitura deve essere garantita da un'amministrazione aggiudicatrice in virtù di un'altra normativa, ad esempio le forniture alimentari destinate alle case di riposo o le valvole cardiache per gli ospedali.

Emendamento 13

COM(2011) 895 final

Articolo 45

COM(2011) 896 final

Articolo 31

Accordi quadro

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici possono concludere accordi quadro, a condizione che applichino le procedure di cui alla presente direttiva.

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici possono concludere accordi quadro, a condizione che applichino le procedure di cui alla presente direttiva.

Per "accordo quadro" s'intende un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

Per "accordo quadro" s'intende un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'accordo quadro.

2.   Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste al presente paragrafo e ai paragrafi 3 e 4.

2.   Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste al presente paragrafo e ai paragrafi 3 e 4.

Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici chiaramente individuate a tal fine nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro.

Gli appalti basati su un accordo quadro non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3.

Gli appalti basati su un accordo quadro non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Motivazione

Secondo il CdR, in linea di principio gli accordi quadro vanno regolamentati in base a quanto disposto dalla direttiva 2004/17/CE; non vi è motivo di regolamentare, ad esempio, la durata di questo tipo di accordo quadro quando non si fa altrettanto per altri tipi di contratti. Analogamente a quanto avviene nel quadro dei sistemi dinamici di acquisizione, dev'essere possibile incorporare nuovi operatori economici nel corso del periodo di validità del contratto poiché ciò va a vantaggio tanto degli acquirenti che dei venditori. L'ultimo capoverso viene considerato inutile visto che costituisce una conseguenza ovvia dei principi generali.

Emendamento 14

COM(2011) 895 final

Articolo 45, paragrafo 4

COM(2011) 896 final

Articolo 31, paragrafo 4

Accordi quadro

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

4.   Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, esso può essere eseguito in una delle due modalità seguenti:

4.   Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, esso può essere eseguito :

(a)

secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà tale prestazione; tali condizioni sono indicate nei documenti di gara;

(a)

se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione ;

(b)

riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.

(b)

se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture

 

Motivazione

La proposta non apporta maggiore chiarezza per quanto concerne l'applicazione degli accordi quadro. Questo riguarda soprattutto il ricorso all'aggiudicazione diretta e la riapertura del confronto competitivo. Per garantire una certa flessibilità deve essere possibile scegliere una combinazione delle modalità illustrate alle lettere a) e b). In questo modo gli appalti di minore entità potranno essere assegnati direttamente alle condizioni stabilite, mentre l'aggiudicazione degli appalti più consistenti nell'ambito di uno stesso accordo quadro potrà avvenire riaprendo il confronto competitivo.

Emendamento 15

COM(2011) 896 final

Articolo 37

Appalti comuni occasionali

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 37

Articolo 37

Appalti comuni occasionali

Appalti comuni occasionali

1.   Una o più amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di eseguire congiuntamente alcuni appalti specifici.

1.   Una o più amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di eseguire congiuntamente alcuni appalti specifici.

2.   Se un'amministrazione aggiudicatrice svolge da sola la procedura di aggiudicazione degli appalti in questione in tutte le sue fasi, dalla pubblicazione dell'avviso di indizione di gara fino alla fine dell'esecuzione del contratto o dei contratti, tale amministrazione aggiudicatrice ha la responsabilità esclusiva di rispettare gli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

2.   Se un'amministrazione aggiudicatrice svolge da sola la procedura di aggiudicazione degli appalti in questione in tutte le sue fasi, dalla pubblicazione dell'avviso di indizione di gara fino alla fine dell'esecuzione del contratto o dei contratti, tale amministrazione aggiudicatrice ha la responsabilità esclusiva di rispettare gli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Tuttavia, se la procedura di aggiudicazione dell'appalto e l'esecuzione dei contratti che ne derivano sono effettuate da più di una delle amministrazioni aggiudicatrici coinvolte, ciascuna di esse continua a essere responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva nei confronti delle fasi da essa svolte.

Tuttavia, se la procedura di aggiudicazione dell'appalto e l'esecuzione dei contratti che ne derivano sono effettuate da più di una delle amministrazioni aggiudicatrici coinvolte, ciascuna di esse continua a essere responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva nei confronti delle fasi da essa svolte.

 

   

Motivazione

Il testo aggiunto intende garantire che l'esecuzione di un appalto comune non sia ostacolata inutilmente. Le disposizioni previste per le centrali di committenza all'articolo 35, paragrafo 5 dovrebbero applicarsi anche agli appalti comuni occasionali.

Emendamento 16

COM(2011) 895 final

Articolo 54

COM(2011) 896 final

Articolo 40

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII figurano nei documenti di gara. Esse definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture.

1.   Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII figurano nei documenti di gara. Esse definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture.

Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo di produzione o fornitura dei lavori, forniture o servizi previsti o di qualsiasi altra fase del relativo ciclo di vita di cui al punto 22 dell'articolo 2.

Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo di produzione o fornitura dei lavori, forniture o servizi previsti o di qualsiasi altra fase del relativo ciclo di vita di cui al punto 22 dell'articolo 2.

Le specifiche tecniche specificano inoltre se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Le specifiche tecniche specificano inoltre se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Per tutti gli appalti il cui oggetto è destinato all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, è necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

Qualora norme di accessibilità obbligatorie siano adottate con un atto legislativo dell'Unione, per quanto riguarda i criteri di accessibilità, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento ad esse.

Qualora norme di accessibilità obbligatorie siano adottate con un atto legislativo dell'Unione, per quanto riguarda i criteri di accessibilità, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento ad esse.

Motivazione

Il testo proposto ha una portata eccessivamente ampia a causa della grande varietà di appalti esistenti. Inoltre, questo tipo di disposizioni è già previsto dalle normative edilizie dei diversi Stati membri. Va mantenuto il testo dell'articolo 23, paragrafo 1 della vigente direttiva 2004/18/CE nonché il testo dell'articolo 34, paragrafo 1 della direttiva 2004/17/CE.

Emendamento 17

COM(2011) 896 final

Articolo 44

Suddivisione degli appalti in lotti

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli appalti possono essere suddivisi in lotti omogenei o eterogenei. Per gli appalti di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 4 ma non inferiori a 500 000 EUR, determinati conformemente all'articolo 5, se l'amministrazione aggiudicatrice non ritiene appropriato suddividerli in lotti, essa fornisce nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse un chiarimento specifico delle sue ragioni.

Gli appalti possono essere suddivisi in lotti omogenei o eterogenei.

Le amministrazioni aggiudicatrici precisano, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, se le offerte devono essere limitate a uno o più lotti.

Motivazione

Dal momento che la proposta comporta un onere amministrativo eccessivo a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, essa va soppressa.

Emendamento 18

COM(2011) 896 final

Articolo 54, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 54

Articolo 54

L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se ha accertato che l'offerta non soddisfa, perlomeno in forma equivalente, gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o di previdenza sociale o di diritto ambientale oppure le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale elencate nell'allegato XI.

L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se ha accertato che l'offerta non soddisfa, perlomeno in forma equivalente, gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o di previdenza sociale o di diritto ambientale oppure le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale elencate nell'allegato XI.

Motivazione

Oltre alla legislazione dell'UE, gli offerenti devono rispettare anche le legislazioni nazionali.

Emendamento 19

COM(2011) 896 final

Articolo 55, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 55

Articolo 55

(…)

(…)

Per applicare il motivo di esclusione di cui al punto d) del primo comma, le amministrazioni aggiudicatrici forniscono un metodo di valutazione delle prestazioni contrattuali eseguite che si basa su criteri oggettivi e misurabili ed è applicato in modo sistematico, coerente e trasparente. La valutazione delle prestazioni è trasmessa al contraente in questione, al quale deve essere data la possibilità di opporsi alle conclusioni e di ottenere tutela giurisdizionale.

Motivazione

La precisazione all'articolo 5, paragrafo 3, ultimo comma, è poco comprensibile e pregiudica quindi la certezza giuridica, rischiando di provocare un maggior numero di ricorsi. Inoltre, il testo prevede per le amministrazioni aggiudicatrici dei nuovi obblighi che vanno soppressi per evitare ulteriori oneri burocratici.

Emendamento 20

COM(2011) 895 final

Articolo 76

COM(2011) 896 final

Articolo 66

Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, il criterio sul quale si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici è uno dei seguenti:

1.   Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, il criterio sul quale si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici è uno dei seguenti:

(a)

offerta economicamente più vantaggiosa;

(a)

offerta economicamente più vantaggiosa

(b)

costo più basso.

(b)

più basso

I costi possono essere valutati, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, sulla sola base del prezzo o con un approccio costo/efficacia, come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita conformemente alle condizioni di cui all'articolo 67.

2.   L'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera a), dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base di criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Essi comprendono, oltre al prezzo o ai costi ai sensi del paragrafo 1, lettera b), diversi criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali:

2.   L'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera a), dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base di criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Essi comprendono, oltre al prezzo , , diversi criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali:

(a)

qualità, incluso pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e carattere innovativo;

(a)

qualità, incluso pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e carattere innovativo ;

(b)

per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, può essere considerata l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione, con la conseguenza che, in seguito all'aggiudicazione del contratto, tale personale può essere sostituito soltanto con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, che deve verificare che le relative sostituzioni garantiscano un'organizzazione e una qualità equivalenti;

(b)

per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, può essere considerata l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione, con la conseguenza che, in seguito all'aggiudicazione del contratto, tale personale può essere sostituito soltanto con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, che deve verificare che le relative sostituzioni garantiscano un'organizzazione e una qualità equivalenti;

(c)

servizi post-vendita e assistenza tecnica, data della fornitura e termine di consegna o di esecuzione;

(c)

servizi post-vendita e assistenza tecnica, data della fornitura e termine di consegna o di esecuzione;

(d)

il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del suo ciclo di vita di cui all'articolo 2, punto 22 nella misura in cui i criteri sono specificati in conformità con il paragrafo 4 ed essi riguardano fattori direttamente coinvolti in questi processi e caratterizzano il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti.

(d)

il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del suo ciclo di vita di cui all'articolo 2, punto 22 nella misura in cui i criteri sono specificati in conformità con il paragrafo 4 ed essi riguardano fattori direttamente coinvolti in questi processi e caratterizzano il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti

 

Motivazione

È positivo che le amministrazioni aggiudicatrici possano scegliere tra il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quello del costo più basso. Va invece mantenuta la formulazione della direttiva attuale, ovvero il "prezzo più basso", dal momento che l'espressione "costo più basso" presuppone la necessità di tenere conto di altri fattori oltre al prezzo, visto che il "costo" è un concetto più ampio. Per tenere conto di altri parametri come il costo del ciclo di vita, bisogna avvalersi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In alcuni casi l'amministrazione aggiudicatrice indica già il prezzo nel fascicolo di gara e deve risultare chiaro che è possibile procedere in questo modo.

L'obiettivo della considerazione del criterio dei circuiti corti è quello di offrire alle stazioni appaltanti un plusvalore per certi prodotti e servizi. Questo plusvalore consiste nel fatto che, mediante i circuiti corti, prodotto e servizi di regola possono giungere più velocemente agli enti committenti e si può reagire più rapidamente e in modo più flessibile alle loro esigenze. Inoltre, tramite questo criterio, anche gli standard ambientali possono essere migliorati in modo consistente (più brevi vie di trasporto e tempi d'immagazzinamento, meno emissioni), il che alla fine giova sia agli enti committenti sia ai cittadini. Pertanto gli enti committenti avrebbero la possibilità di prevedere, nei loro criteri d'aggiudicazione, dei parametri che, in ambito di certe categorie, raggiungono enunciazioni più ampie sull'offerta di un certo operatore economico, il che può soddisfare ancora meglio le esigenze dell'appalto pubblico.

Deve essere inoltre esplicitamente possibile tenere conto di criteri sociali, in modo, ad esempio, da concedere più punti per una politica aziendale di pari opportunità per i lavoratori e in funzione del numero dei disoccupati di lungo periodo assunti.

Emendamento 21

COM(2011) 896 final

Articolo 66, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 66

Articolo 66

Gli Stati membri possono disporre che l'aggiudicazione di determinati tipi di contratti si basi sull'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2.

Motivazione

L'obiettivo di questa proposta di modernizzazione è dotare le amministrazioni aggiudicatrici e gli offerenti della massima flessibilità possibile. Le amministrazioni aggiudicatrici devono pertanto poter decidere da sole se aggiudicare gli appalti in base all'offerta economicamente più vantaggiosa oppure al prezzo più basso. In questo caso gli Stati membri non dovrebbero predeterminare i bisogni delle amministrazioni locali. Inoltre, se non fosse più possibile procedere all'aggiudicazione di un contratto in base al prezzo più conveniente, le opportunità competitive per le piccole imprese si ridurrebbero significativamente. Pertanto l'articolo 66, paragrafo 3 dovrebbe essere soppresso senza essere sostituito.

Emendamento 22

COM(2011) 895 final

Articolo 76, paragrafo 4

COM(2011) 896 final

Articolo 66, paragrafo 4

Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

I criteri di aggiudicazione non conferiscono all'amministrazione aggiudicatrice una libertà di scelta illimitata. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano efficacemente, sulla base delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti, se le offerte soddisfano i criteri di aggiudicazione.

Motivazione

Questa disposizione è inutile e non apporta alcun elemento nuovo, pertanto va soppressa. Il suo contenuto è già coperto dai principi generali.

Emendamento 23

COM(2011) 896 final

Articolo 73, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(a)

le deroghe di cui all'articolo 11 non si applicano a seguito di una partecipazione privata alla persona giuridica cui è stato aggiudicato il contratto ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4;

Motivazione

Il presente emendamento al testo della Commissione è la conseguenza della soppressione dell'articolo 11, paragrafo 5 del COM(2011) 896 final e dell'articolo 21, paragrafo 5 del COM(2011) 895 final (emendamento 7). Questa situazione non può più verificarsi a seguito dell'aggiudicazione del contratto.

Emendamento 24

COM(2011) 895 final

Articolo 77, paragrafo 3

COM(2011) 896 final

Articolo 67, paragrafo 3

Costi del ciclo di vita

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Ogniqualvolta una metodologia comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è adottata all'interno di un atto legislativo dell'Unione, anche mediante gli atti delegati ai sensi della legislazione specifica di un settore, essa deve essere applicata se il calcolo dei costi del ciclo di vita rientra tra i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 66, paragrafo 1.

Un elenco di tali atti legislativi e delegati è contenuto nell'allegato XV. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 riguardo all'aggiornamento di tale elenco quando tali modifiche si dimostrano necessarie sulla base dell'adozione di nuova legislazione, dell'abrogazione o della modifica di tale legislazione.

Motivazione

Il Comitato delle regioni sostiene gli obiettivi della strategia Europa 2020 e riconosce il valore di procedure di appalto sostenibili, socialmente responsabili e di supporto all’innovazione. Inoltre, è positivo che la Commissione incoraggi le amministrazioni aggiudicatrici a tenere conto dei costi del ciclo di vita. Nonostante i progressi realizzati in questo campo, vi è ancora molto da fare. Secondo il CdR, date le attuali circostanze, l'obbligo di ricorrere alla metodologia stabilita dall'UE in questo caso si spinge troppo oltre.

Emendamento 25

COM(2011) 895 final

Articolo 79

COM(2011) 896 final

Articolo 69

Offerte anormalmente basse

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi applicati, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a)

il prezzo o il costo applicato è di oltre il 50 % inferiore al prezzo medio o ai costi medi delle offerte restanti

(b)

il prezzo o il costo applicato è di oltre il 20 % inferiore al prezzo o ai costi della seconda offerta più bassa;

(c)

sono state presentate almeno cinque offerte.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

2.   

 

   

2.   Quando le offerte appaiono anormalmente basse per altri motivi, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere spiegazioni di questi altri motivi.

.   Quando le offerte appaiono anormalmente basse per altri motivi, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere spiegazioni di questi altri motivi.

3.   Le spiegazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono, in particolare, riferirsi a:

   

(a)

l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione dei servizi;

(b)

le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi;

(c)

l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

(d)

la conformità, perlomeno in forma equivalente, con gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o delle disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI o, altrimenti, con altre disposizioni atte a garantire un livello di protezione equivalente;

(e)

l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.

4.   L'amministrazione aggiudicatrice verifica le informazioni fornite consultando l'offerente. Essa può respingere l'offerta solo se la prova non giustifica il basso livello di prezzi o di costi applicati, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 3.

   

L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI.

5.   L'amministrazione aggiudicatrice che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se consulta l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato. Quando l'amministrazione aggiudicatrice respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.

   

6.   Su richiesta, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri conformemente all'articolo 88 tutte le informazioni relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui al paragrafo 3.

   

Motivazione

Nel caso delle offerte anormalmente basse, il CdR preferisce mantenere la formulazione dell'articolo 55 della vigente direttiva 2004/18/CE, poiché il testo proposto comporta una serie di oneri amministrativi sia per le amministrazioni aggiudicatrici che per i fornitori. Purtroppo esso riduce anche il margine di manovra delle amministrazioni aggiudicatrici in questo campo.

Emendamento 26

COM(2011) 895 final

Articolo 81

COM(2011) 896 final

Articolo 71

Subappalto

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

   

2.   Gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l'autorità aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti al contraente principale. In tal caso, gli Stati membri mettono in atto idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi su questa modalità di pagamento sono indicati nei documenti di gara.

   

3.   I paragrafi da 1 a 2 lasciano impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.

   

Motivazione

I rapporti tra appaltatori e subappaltatori sono disciplinati dalle norme sulla concorrenza e dal diritto contrattuale degli Stati membri e non vanno modificati da questa direttiva.

Inoltre, le disposizioni in esame provocano incertezza giuridica dal momento che un subappaltatore, che dietro compenso realizza un incarico per un'amministrazione aggiudicatrice da subappaltatore, diventa appaltatore. Inoltre, tali disposizioni possono pregiudicare la possibilità delle amministrazioni aggiudicatrici di rifiutare il pagamento finché l'incarico non sia stato realizzato a norma del contratto.

Emendamento 27

COM(2011) 895 final

Articolo 82

COM(2011) 896 final

Articolo 72

Modifica di contratti durante il periodo della loro validità

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Una sostanziale modifica delle disposizioni di un contratto durante il periodo della sua validità viene considerata, ai fini della presente direttiva, come una nuova aggiudicazione e richiede una nuova procedura di appalto in conformità con la direttiva stessa.

   

2.   Una modifica di un contratto durante il periodo della sua validità viene considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1 quando rende il contratto sostanzialmente diverso da quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 3 e 4, una modifica è considerata sostanziale se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

   

(a)

la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nel primo appalto, avrebbero consentito la selezione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o avrebbero consentito l'aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente;

(b)

la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore del contraente;

(c)

la modifica estende notevolmente il campo di applicazione del contratto comprendendo forniture, servizi o lavori non inizialmente previsti nel contratto.

3.   La sostituzione della controparte contrattuale è considerata una modifica sostanziale ai sensi del paragrafo 1

   

Tuttavia, il primo comma non si applica nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale succeda, in via universale o parziale, a seguito di operazioni di ristrutturazioni societarie o di insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva.

4.   Se il valore della modifica può essere espresso in termini monetari, la modifica non è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1 quando il suo valore non supera le soglie stabilite nell'articolo 4 ed è inferiore al 5 % del prezzo del contratto iniziale, sempre che la modifica non alteri la natura globale del contratto. In caso di numerose modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo delle successive modifiche.

   

5.   Le modifiche contrattuali non sono considerate sostanziali ai sensi del paragrafo 1 se sono state previste nella documentazione di gara in clausole o opzioni di revisione chiare, precise e inequivocabili. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto.

   

6.   In deroga al paragrafo 1, una modifica sostanziale non richiede una nuova procedura di appalto nel caso in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

   

(a)

la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere;

(b)

la modifica non altera la natura generale del contratto;

(c)

l'eventuale aumento di prezzo non è superiore al 50 % del valore del contratto iniziale.

L'amministrazione aggiudicatrice pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso di tali modifiche. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato VI, parte G ed è pubblicato conformemente alle disposizioni dell'articolo 49.

7.   Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere a modifiche del contratto nei seguenti casi:

   

(a)

se la modifica avrebbe il fine di porre rimedio a inadempienze nell'esecuzione da parte del contraente o a conseguenze che possono essere sanate mediante l'esecuzione degli obblighi contrattuali;

(b)

se la modifica avrebbe il fine di compensare il rischio dell'aumento dei prezzi che è stato sopportato dal contraente.

Motivazione

Le direttive attuali prevedono norme procedurali sulle modalità di esecuzione degli appalti, mentre non contengono alcuna disposizione in merito alle modifiche dei contratti durante il periodo della loro validità. Tali disposizioni non vanno inserite nemmeno nelle nuove direttive, poiché comporterebbero nuovi oneri amministrativi superflui per le amministrazioni aggiudicatrici nonché una minore flessibilità. Se la Commissione desidera fornire informazioni in merito alla giurisprudenza in questo ambito, dovrebbe piuttosto ricorrere a comunicazioni interpretative.

Emendamento 28

COM(2011) 896 final

Articolo 83

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 83

Articolo 83

Conformemente alla direttiva 89/665/CEE, del Consiglio, gli Stati membri assicurano la corretta applicazione della presente direttiva mediante meccanismi efficaci, accessibili e trasparenti che completano il sistema vigente relativo alla revisione delle decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici.

Motivazione

In una direttiva è superfluo indicare che essa va applicata correttamente. I sistemi vigenti relativi alla revisione delle decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici sono sufficienti. A fini di semplificazione e di una maggiore flessibilità è necessario evitare di creare delle nuove strutture superflue.

Emendamento 29

COM(2011) 895 final

Articolo 93

COM(2011) 896 final

Articolo 84

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Vigilanza pubblica

1.   Gli Stati membri designano un organo unico indipendente responsabile della vigilanza e del coordinamento delle attività di attuazione (di seguito "l'organo di vigilanza") e ne informano la Commissione.

Tutte le amministrazioni giudicatrici sono soggette a tale vigilanza.

   

2.   Le autorità competenti coinvolte nelle attività di attuazione sono organizzate in modo tale da evitare conflitti di interessi. Il sistema di vigilanza pubblica è trasparente. A tal fine, vengono pubblicati tutti i documenti di orientamento ed i pareri, nonché una relazione annuale che illustra l'attuazione e l'applicazione delle norme previste dalla presente direttiva.

   

La relazione annuale contiene:

(a)

l'indicazione del tasso di successo delle piccole e medie imprese negli appalti pubblici; se tale percentuale è inferiore al 50 % in termini di valore degli appalti aggiudicati alle PMI, la relazione fornisce un'analisi dei motivi;

(b)

una panoramica globale sull'attuazione delle politiche in materia di appalti pubblici sostenibili, tra cui sulle procedure che tengono conto di considerazioni relative alla protezione dell'ambiente e all'inclusione sociale, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, o che favoriscono l'innovazione;

(c)

informazioni sul monitoraggio e sul seguito di violazioni delle norme in materia di aggiudicazioni degli appalti che incidono sul bilancio dell'Unione conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo;

(d)

dati centralizzati sui casi segnalati di frode, corruzione, conflitto di interessi e di altre gravi irregolarità nel settore degli appalti pubblici, comprese quelle riguardanti progetti cofinanziati dal bilancio dell'Unione.

3.   L'organo di vigilanza è responsabile di quanto segue:

   

(a)

controllare l'applicazione delle norme sugli appalti pubblici e delle relative pratiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, in particolare delle centrali di committenza;

(b)

fornire consulenze legali alle amministrazioni aggiudicatrici in merito all'interpretazione delle norme e dei principi sugli appalti pubblici nonché all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici in casi specifici;

(c)

emettere pareri di propria iniziativa e orientamenti su questioni di interesse generale relative all'interpretazione e all'applicazione delle normative sugli appalti pubblici, sulle questioni e su problemi sistemici ricorrenti relativi all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, alla luce delle disposizioni della presente direttiva e della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

(d)

istituire e applicare sistemi di segnalazione del rischio ("red flag") globali e che possono dare luogo ad azioni giudiziarie – intesi a prevenire, individuare e segnalare adeguatamente episodi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti;

(e)

richiamare l'attenzione delle istituzioni nazionali competenti, comprese le autorità competenti in materia di audit, sulle particolari violazioni constatate e sui problemi di tipo sistemico;

(f)

esaminare reclami provenienti da cittadini e imprese sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici in casi specifici e trasmetterne l'analisi alle competenti amministrazioni aggiudicatrici che hanno l'obbligo di tenerne conto nelle loro decisioni o, qualora ciò non avvenisse, di motivarne le ragioni;

(g)

controllare le decisioni adottate dai giudici e dalle autorità nazionali a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla base dell'articolo 267 del Trattato o delle conclusioni della Corte dei conti europea che accertano violazioni delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici relative ai progetti cofinanziati dall'Unione, l'organo di vigilanza riferisce all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ogni violazione della procedure dell'Unione in materia di appalti se dette violazioni sono relative a contratti direttamente o indirettamente finanziati dall'Unione.

Le funzioni di cui al punto e) lasciano impregiudicati i mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale o dal regime istituito sulla base della direttiva 89/665/CEE.

Gli Stati membri abilitano l'organo di vigilanza ad adire la giurisdizione competente, ai sensi della legislazione nazionale, per il riesame delle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici su una violazione constatata durante la sua attività di monitoraggio e di consulenza giuridica.

4.   Fatte salve le procedure generali e i metodi di lavoro fissati dalla Commissione per le sue comunicazioni e per i suoi contatti con gli Stati membri, l'organo di vigilanza funge da punto di contatto specifico per la Commissione quando controlla l'applicazione del diritto dell'Unione e l'esecuzione del bilancio dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 317 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso riferisce alla Commissione ogni violazione della presente direttiva in materia di procedure di appalto per l'aggiudicazione dei contratti direttamente o indirettamente finanziati dall'Unione.

   

La Commissione può, in particolare, deferire all'organo di vigilanza il trattamento dei singoli casi in cui il contratto non è ancora concluso o in cui può ancora essere esperita una procedura di ricorso. Essa può altresì affidare all'organo di vigilanza l'incarico di svolgere le attività di monitoraggio necessarie per garantire l'applicazione delle misure che gli Stati membri sono tenuti ad applicare per porre rimedio ad una violazione delle norme e dei principi dell'Unione in materia di appalti pubblici accertata dalla Commissione.

La Commissione può chiedere all'organo di vigilanza di analizzare presunte violazioni delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici che riguardino progetti cofinanziati con il bilancio dell'Unione. La Commissione può incaricare l'organo di vigilanza di seguire determinati casi e di garantire che siano adottati dalle competenti autorità nazionali idonei provvedimenti in caso di violazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici relative a progetti cofinanziati; dette autorità nazionali saranno obbligate a seguire le istruzioni dell'organo di vigilanza.

5.   Le attività di indagine e di esecuzione svolte dall'organo di vigilanza per garantire che le decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici rispettino la presente direttiva e i principi generali del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea non sostituisce né pregiudica il ruolo istituzionale della Commissione in quanto custode del Trattato. Quando la Commissione decide di deferire l'esame di un caso individuale ai sensi del paragrafo 4, essa mantiene la facoltà di intervenire conformemente ai poteri ad essa conferiti dal Trattato.

   

6.   Le amministrazioni aggiudicatrici trasmettono all'organo nazionale di vigilanza il testo completo di tutti i contratti conclusi aventi un valore pari o superiore a:

   

(a)

1 000 000 EUR in caso di appalti pubblici di forniture o di servizi;

(b)

10 000 000 EUR in caso di appalti pubblici di lavori.

7.   Fatta salva la legislazione nazionale in materia di accesso alle informazioni e ai sensi della normativa nazionale e dell'UE in materia di protezione dei dati, l'organo di vigilanza, su presentazione di richiesta scritta, dà accesso gratuito, illimitato e diretto ai contratti conclusi di cui al paragrafo 6. L'accesso a talune parti dei contratti può venire negato qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

   

L'accesso alle parti che possono essere divulgate viene dato entro un termine ragionevole e non oltre 45 giorni dalla data della richiesta.

I richiedenti che presentino una richiesta di accesso a un contratto non sono tenuti a dimostrare alcun interesse diretto o indiretto in relazione a quel contratto particolare. Il destinatario delle informazioni può renderle pubbliche.

8.   Una sintesi di tutte le attività svolte dall'organo di vigilanza in conformità con i paragrafi da 1 a 7 è incluso nella relazione annuale di cui al paragrafo 2.

   

Motivazione

L'obbligo di designare degli organi nazionali responsabili della vigilanza e di trasmettere loro i contratti è in evidente contraddizione con il principio di sussidiarietà. È compito degli Stati membri organizzare la propria amministrazione pubblica. La supervisione a livello nazionale del rispetto delle norme sull'aggiudicazione degli appalti spetta ai tribunali, alle autorità di vigilanza e di revisione dei conti degli Stati membri. Inoltre, queste disposizioni creano nuovi oneri amministrativi per le amministrazioni aggiudicatrici.

Emendamento 30

COM(2011) 896 final

Articolo 85, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 85

Articolo 85

Per ogni appalto o ogni accordo quadro e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:

(a)

il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;

(b)

i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;

(c)

i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;

(d)

i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;

(e)

il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;

(f)

per quanto riguarda le procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, le circostanze di cui all'articolo 30 che giustificano il ricorso a tali procedure;

(g)

se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare un appalto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.

(h)

eventualmente, i conflitti di interessi individuati e le misure successivamente adottate.

Motivazione

Gli obblighi in materia di documentazione previsti dall'articolo in questione comportano degli oneri sproporzionati per le amministrazioni comunali e, per di più, non rispondono allo scopo. Questa riforma si prefigge infatti di ridurre gli obblighi superflui in materia di documentazione, e non di creare nuovi oneri amministrativi.

Emendamento 31

COM(2011) 896 final

Articolo 85, due ultimi capoversi

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 85

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 85

Le amministrazioni aggiudicatrici documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, documentano tutte le fasi della procedura di appalto, comprese tutte le comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione delle offerte, il dialogo o la trattativa se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto.

La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Commissione o all'organo di vigilanza nazionale quando essi ne fanno richiesta.

Motivazione

A giudizio del CdR, il sistema delle relazioni previsto all'articolo 43 dell'attuale direttiva 2004/18/CE è preferibile rispetto a quello proposto e semplifica i compiti amministrativi delle amministrazioni aggiudicatrici.

Emendamento 32

COM(2011) 895 final

Articolo 95

COM(2011) 896 final

Articolo 86

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Presentazione di relazioni nazionali ed elenco delle amministrazioni aggiudicatrici

1.   Gli organi istituiti o designati a norma dell'articolo 84 trasmettono annualmente alla Commissione, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione di attuazione e statistica sulla base di un modello uniforme.

   

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni:

   

(a)

un elenco completo e aggiornato delle autorità governative centrali, delle amministrazioni aggiudicatrici locali e degli organismi di diritto pubblico, comprese le amministrazioni locali e le associazioni di amministrazioni aggiudicatrici che aggiudicano appalti pubblici o accordi quadro, con indicazione, per ciascuna autorità, del numero di identificazione unico se tale numero è previsto dalla legislazione nazionale; tale elenco è suddiviso per tipo di amministrazione;

(b)

un elenco completo e aggiornato di tutte le centrali di committenza;

(c)

per tutti i contratti al di sopra delle soglie fissate all'articolo 4 della presente direttiva:

(a)

il numero e il valore degli appalti aggiudicati ripartito per tipo di amministrazione, procedura e lavori, forniture e servizi individuati dalla suddivisione della nomenclatura CPV;

(b)

nel caso di appalti aggiudicati mediante procedura negoziata senza pubblicazione preventiva, i dati di cui alla lettera i) sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui all'articolo 30 e precisano il numero e il valore degli appalti aggiudicati per Stato membro o paese terzo di appartenenza degli aggiudicatari;

(d)

per tutti gli appalti che si situano al di sotto delle soglie fissate all'articolo 4 della presente direttiva, ma che rientrerebbero nel campo di applicazione della presente direttiva se il loro valore superasse la soglia, il numero e il valore degli appalti aggiudicati suddiviso per ciascun tipo di amministrazione.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 per modificare l'allegato I al fine di aggiornare l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici in funzione delle comunicazioni degli Stati membri, quando dette modifiche siano necessarie per identificare correttamente le amministrazioni aggiudicatrici.

   

La Commissione può pubblicare periodicamente sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco degli organismi di diritto pubblico trasmessi per informazione in conformità al paragrafo 2, lettera a).

4.   Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione informazioni sulla loro organizzazione istituzionale relativa all'attuazione, al monitoraggio e all'applicazione della presente direttiva, nonché sulle iniziative nazionali adottate per fornire orientamenti o per intervenire nell'attuazione della normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici, o per rispondere alle sfide cui si trova confrontata l'attuazione di detta normativa.

   

5.   La Commissione stabilisce il modello uniforme da utilizzare per la redazione della relazione annuale di attuazione e statistica di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 91.

   

Motivazione

Le disposizioni proposte vanno soppresse, dal momento che comportano un carico amministrativo sproporzionato sia per gli organi incaricati di raccogliere tutte le informazioni che per le amministrazioni aggiudicatrici che devono elaborarle.

Emendamento 33

COM(2011) 895 final

Articolo 96

COM(2011) 896 final

Articolo 87

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici e alle imprese

1.   Gli Stati membri mettono a disposizione strutture di sostegno tecnico per prestare consulenza legale ed economica, orientamenti ed assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici nel preparare e condurre le procedure di aggiudicazione degli appalti. Gli Stati membri assicurano inoltre che ogni amministrazione aggiudicatrice possa ottenere assistenza e consigli competenti sui singoli problemi.

   

2.   Per migliorare l'accesso agli appalti pubblici da parte degli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese, e per facilitare una corretta comprensione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono un'assistenza adeguata, anche per via elettronica o tramite reti esistenti dedicate all'assistenza alle imprese.

   

3.   Gli operatori economici che intendono partecipare a una procedura d'appalto in un altro Stato membro possono disporre dell'assistenza amministrativa necessaria. Tale assistenza riguarda almeno i requisiti amministrativi vigenti nello Stato membro interessato, nonché eventuali obblighi relativi al settore degli appalti elettronici.

   

Gli Stati membri assicurano che gli operatori economici interessati possano accedere facilmente alle informazioni pertinenti relative agli obblighi in materia di fiscalità, di tutela dell'ambiente, di diritto del lavoro e di previdenza sociale in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui verranno eseguiti i lavori o in cui saranno forniti i servizi e che si applicheranno ai lavori eseguiti in loco o ai servizi forniti durante l'esecuzione del contratto.

4.   Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono designare un unico organo o più organi o strutture amministrative. Gli Stati membri garantiscono il necessario coordinamento tra tali organi e strutture.

   

Motivazione

L'organizzazione a livello nazionale delle attività di assistenza nel settore degli appalti è di competenza degli Stati membri, e quindi l'articolo va soppresso. Se il quadro normativo fosse più semplice, vi sarebbe meno bisogno di assistenza per comprendere le norme di aggiudicazione degli appalti.

Emendamento 34

COM(2011) 896 final

Articolo 88, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 88

Articolo 88

Ai fini del presente articolo, gli Stati membri designano uno o più punti di contatto e ne comunicano i dati agli altri Stati membri, agli organi di vigilanza e alla Commissione. Gli Stati membri pubblicano e aggiornano regolarmente l'elenco dei punti di contatto. L'organo di vigilanza è incaricato del coordinamento di tali punti di contatto.

Ai fini del presente articolo, gli Stati membri designano uno o più punti di contatto e ne comunicano i dati agli altri Stati membri e alla Commissione. Gli Stati membri pubblicano e aggiornano regolarmente l'elenco dei punti di contatto.

Motivazione

L'articolo 88 va mantenuto, ma va soppresso il riferimento ai nuovi organi di vigilanza. Questa riforma si prefigge infatti di ridurre gli obblighi superflui in materia di documentazione, e non di creare nuovi oneri amministrativi.

Bruxelles, 9 ottobre 2012

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 391/84


Parere del Comitato delle regioni «Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)»

2012/C 391/10

IL COMITATO DELLE REGIONI

approva la creazione del nuovo fondo FEAMP come strumento per l'attuazione della politica comune della pesca (PCP) e considera importante conservare il bilancio indispensabile per permettere i cambiamenti imposti dalla politica stessa;

si compiace della semplificazione apportata dalla fusione, nel nuovo FEAMP, della maggior parte degli strumenti finanziari della PCP e della politica marittima integrata (PMI), precedentemente suddivisi tra diversi fondi;

chiede che gli obiettivi del FEAMP siano concentrati sulla pesca e non siano diretti prioritariamente, com'è stato già affermato a più riprese, alla sua sostituzione con altre attività, e ritiene importante rafforzare l’attrattiva del mestiere di pescatore;

esprime preoccupazione per la riduzione del bilancio assegnato alla raccolta di dati a fronte di un maggiore fabbisogno di risorse; avere a disposizione dati completi e trattati a fini di gestione dovrebbe costituire un presupposto indispensabile della PCP e una priorità di bilancio del FEAMP;

deplora la soppressione di ogni misura di adeguamento della flotta, dal momento che il rispetto dei nuovi obiettivi della PCP, in particolare il conseguimento progressivo dell'MSY, comporterà necessariamente dei disarmi o il finanziamento di fermi temporanei:

è dell'avviso che l'applicazione della riduzione progressiva dei rigetti imponga l'adeguamento e l'ammodernamento dei pescherecci e adeguati investimenti portuali;

esprime stupore per l'assenza di finanziamenti per l'elaborazione dei piani pluriennali previsti;

chiede di promuovere vigorosamente l'innovazione tecnologica e investimenti che rafforzino la selettività degli attrezzi da pesca;

è dell'avviso che la degressività degli aiuti allo stoccaggio non sia pertinente.

Relatore

Pierre MAILLE (FR/PSE), presidente del consiglio generale del dipartimento di Finistère

Testo di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata]

COM(2011) 804 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

data l'importanza che riveste la pesca per numerose regioni dell'Unione europea, esprime soddisfazione per la volontà della Commissione di mantenere una politica comune per questo settore;

2.

approva la creazione del nuovo fondo FEAMP come strumento per l'attuazione della politica comune della pesca (PCP) e considera importante conservare il bilancio indispensabile per permettere i cambiamenti imposti dalla politica stessa;

3.

ritiene che la PCP debba avere come obiettivo prioritario quello di ricreare condizioni economiche sostenibili per la pesca realizzando il rendimento massimo sostenibile (MSY) all'interno di un approccio ecosistemico, nonché di assicurare l'approvvigionamento dei consumatori europei tendendo all'autosufficienza alimentare;

4.

si compiace della semplificazione apportata dalla fusione, nel nuovo FEAMP, della maggior parte degli strumenti finanziari della PCP e della politica marittima integrata (PMI), precedentemente suddivisi tra diversi fondi;

5.

approva l'integrazione della PMI in seno al FEAMP, perché le attività economiche, il rispetto per l'ambiente, l'acquisizione delle conoscenze e la raccolta di dati, la sorveglianza e il controllo sono tutti aspetti interdipendenti;

6.

auspica tuttavia che le condizioni della gestione diretta della PMI siano definite meglio per precisare la destinazione dei crediti e gli organismi beneficiari degli aiuti;

7.

riconosce l'interesse del quadro strategico comune proposto per i fondi di coesione (FESR, FSE, Fondo di coesione, FEASR, FEAMP), che dovrebbe consentire una semplificazione, una maggiore coerenza e la condivisione delle modalità di gestione di questi fondi;

8.

chiede che l'Unione europea possa disporre di un bilancio con un volume tale da garantire l'efficacia della politica di coesione e rispondere alle ambizioni della strategia Europa 2020;

9.

prende atto con soddisfazione della possibilità data agli Stati membri e alle regioni di avvalersi del FESR, del Fondo di coesione, dell'FSE o del FEAMP per intervenire nel settore della pesca e dello sviluppo dei territori dipendenti dalla pesca;

10.

chiede che, conformemente al principio della governance multilivello e nel rispetto della ripartizione nazionale delle competenze, gli enti territoriali siano pienamente coinvolti in ogni Stato membro nell'elaborazione, negoziazione e attuazione dei diversi documenti strategici, compresi quelli riguardanti la politica marittima integrata;

11.

respinge le proposte miranti a collegare la politica di coesione al rispetto del Patto di stabilità e di crescita: la condizionalità macroeconomica risponde infatti a obiettivi diversi rispetto a quelli della politica di coesione;

12.

accoglie con favore il principio della condizionalità ex ante, inteso a garantire che siano soddisfatte le condizioni necessarie per il rispetto degli obiettivi della PCP sulla base delle esperienze passate;

13.

auspica che siano valutate le conseguenze dei cambiamenti apportati ai criteri di ripartizione delle risorse tra Stati membri, poiché detti criteri sono diversi da quelli utilizzati precedentemente per il FEP;

14.

ricorda che nel parere sulla riforma della PCP il CdR si è opposto all'obbligo di imporre a ciascuno Stato membro l'istituzione di concessioni di pesca trasferibili e ha auspicato un'introduzione graduale della riduzione dei rigetti;

15.

approva l'importanza attribuita al miglioramento delle conoscenze e alla raccolta di dati e sottolinea l'interesse di una collaborazione tra pescatori e scienziati. Poter disporre di dati completi e trattati a fini di gestione dovrebbe costituire un presupposto necessario della PCP e la priorità finanziaria del FEAMP;

16.

deplora la soppressione di ogni misura di adeguamento della flotta, dal momento che il rispetto dei nuovi obiettivi della PCP, in particolare il conseguimento progressivo dell'MSY, comporterà necessariamente dei disarmi o il finanziamento di fermi temporanei. Auspica che sia possibile mantenere tali misure, almeno per certe zone di pesca, prevedendo un inquadramento rigoroso, in particolare per quanto riguarda i diritti di pesca, ed eventualmente una riduzione progressiva degli aiuti in funzione dell'andamento degli stock;

17.

considera importante rafforzare l'attrattiva del mestiere di pescatore, migliorando le condizioni di lavoro, l'igiene e la sicurezza a bordo e finanziando gli investimenti necessari, senza limitarsi a una sola operazione per peschereccio;

18.

prende atto del carattere facoltativo delle concessioni di pesca trasferibili ed è dell'avviso che il FEAMP debba accompagnarne l'istituzione finanziando servizi di consulenza, scambi di esperienze e misure transitorie;

19.

esprime stupore per l'assenza di finanziamenti per l'elaborazione dei piani pluriennali previsti dal regolamento di base della PCP, che costituiscono uno strumento di primaria importanza per la buona gestione delle risorse e dell'ambiente marino;

20.

approva la riduzione dei rigetti e delle catture accidentali e chiede di promuovere vigorosamente l'innovazione tecnologica e investimenti che rafforzino la selettività degli attrezzi da pesca;

21.

ritiene che lo sviluppo tecnologico possa portare ad intervenire più volte a favore di uno stesso peschereccio, onde migliorarne la selettività, ridurne l'impatto sull'ambiente marino e offrire un più elevato livello di sicurezza ai marinai, purché tuttavia le attrezzature interessate non siano ridondanti, costituiscano un progresso e non comportino un aumento dello sforzo di pesca;

22.

approva il sostegno offerto ai pescatori che partecipano alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini. Detto sostegno deve poter accompagnare le misure di gestione della pesca, in particolare nei siti Natura 2000 e nelle zone marine protette, come i fermi temporanei, l'introduzione di licenze, ecc. Poiché la tutela dell'ambiente marino non spetta ai soli pescatori, il FEAMP non deve servire a finanziare direttamente la gestione di queste zone o il loro monitoraggio a fini ambientali;

23.

ritiene che anche la pesca debba contribuire alla lotta al surriscaldamento climatico e all'inquinamento. Il FEAMP deve poter aiutare la ricerca e l'innovazione per una maggiore efficienza energetica e una riduzione delle emissioni di CO2, in particolare dal momento che il prezzo dei carburanti limita la competitività dell'attività di pesca. È quindi necessario poter sostenere la rimotorizzazione dei pescherecci e consentire alla pesca di beneficiare del progresso tecnologico in quest'ambito;

24.

è dell'avviso che l'applicazione della riduzione progressiva dei rigetti imponga l'adeguamento e l'ammodernamento dei pescherecci e adeguati investimenti portuali;

25.

chiede sforzi innovativi che puntino a una corretta identificazione dei diversi tipi di rigetti, in modo da agire per ridurli e utilizzarli opportunamente;

26.

accoglie con favore l'impegno della Commissione a favore dello sviluppo locale delle zone dipendenti dalla pesca. Chiede che gli obiettivi del FEAMP siano concentrati sulla pesca e non siano diretti prioritariamente, com'è stato già affermato a più riprese, alla sua sostituzione con altre attività. Il FEAMP dovrebbe sostenere un approccio più equilibrato, senza dissociare la diversificazione dal mantenimento dei posti di lavoro diretti e indiretti e senza dimenticare il necessario ricambio generazionale nell'occupazione. In particolare, il regolamento deve consentire gli aiuti per l'accesso alla professione della pesca da parte dei giovani, com'è previsto per l'acquacoltura, dal momento che la volontà di introdurre concessioni di pesca trasferibili rischia di rendere ancor più difficile l'accesso alla professione;

27.

ritiene che per lo sviluppo locale siano indispensabili una mobilitazione e un solido partenariato tra gli attori locali, gli eletti e gli enti locali, le associazioni professionali, le organizzazioni dei pescatori, ecc. Una diffusione generale dei gruppi di azione locale della pesca o l'estensione dei gruppi di azione locale creati nel quadro dei dispositivi introdotti dal FEASR alle questioni della pesca potrà rispondere a questa esigenza di partenariato. La governance dei gruppi di azione locale della pesca deve basarsi sugli enti locali e territoriali che, insieme alle regioni, devono svolgere un ruolo importante nella definizione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale, nella loro attuazione e nella gestione dei fondi;

28.

chiede un più vigoroso sostegno alle imprese di vendita all'ingrosso e di trasformazione al fine di incentivare la valorizzazione dei prodotti e rafforzare la struttura della filiera a valle: le innovazioni tecnologiche e l'aumento della produttività possono essere incoraggiate e favorite, senza limitarsi a un unico intervento per impresa;

29.

suggerisce di essere più ambiziosi quanto all'introduzione di una certificazione europea dei prodotti del mare: il consumatore deve poter identificare i prodotti della pesca europea ed essere consapevole degli sforzi compiuti per rispettare la biodiversità e le esigenze di qualità sanitaria introdotte dalla PCP;

30.

ritiene che le misure di mercato dell'OCM debbano contribuire alla realizzazione degli obiettivi della PCP. Per questo motivo, chiede che siano introdotti strumenti di mercato tali da consentire di limitare l'impatto della transizione all'MSY e di mantenere sbocchi economici locali per i prodotti della pesca europea;

31.

è dell'avviso che la degressività degli aiuti allo stoccaggio non sia pertinente in quanto le incertezze legate alla produzione e alla commercializzazione sono notevoli nel settore della pesca professionale;

32.

si compiace del notevole incoraggiamento offerto all'acquacoltura e delle numerose misure a suo favore: accesso alla professione da parte di giovani, investimenti, servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza, assicurazione, ecc.;

33.

chiede che siano introdotti requisiti severi in materia di condizioni ambientali, conoscenza dei fattori di produzione negli allevamenti e misurazione dell'impatto sull'ambiente;

34.

ritiene che l'acquacoltura debba restare produttrice netta di proteine di pesce e non portare a uno sfruttamento eccessivo degli stock delle specie utili all'alimentazione del pesce di allevamento, a scapito dell'equilibrio della catena alimentare e con il rischio di danneggiare la biodiversità;

35.

appoggia la possibilità di incoraggiare la produzione di alghe, a fini sia alimentari che non;

36.

ritiene che le regioni ultraperiferiche (RUP) si trovino tutte in situazioni riconosciute per essere più difficili del resto d'Europa. Per coprire i maggiori costi sostenuti dal settore della pesca e dell'acquacoltura di questi territori occorre andare al di là di un aiuto all'immissione dei prodotti sul mercato;

37.

chiede altresì che il FEAMP tenga effettivamente conto dell'esigenza di sviluppare la pesca nelle RUP, permettendo gli aiuti al rinnovamento della flotta;

38.

ritiene che l'introduzione di misure di sostegno all'installazione di dispositivi di concentrazione dei pesci sia importante per consentire lo sviluppo di una pesca costiera sostenibile nelle RUP;

39.

propone di creare un consiglio consultivo regionale (CCR) specifico per le RUP sul modello di quelli già istituiti nell'Europa continentale;

40.

richiama l'attenzione sulla necessità di un controllo più efficace al fine di assicurare il rispetto della regolamentazione della PCP da parte di tutti. Affinché i controlli siano credibili, bisogna che i fondi ad essi assegnati siano congrui e occorre individuare metodi di controllo più efficaci;

41.

esprime preoccupazione per la riduzione del bilancio assegnato alla raccolta di dati a fronte di un maggiore fabbisogno di risorse: il conseguimento dell'MSY per tutti gli stock comporta infatti la raccolta di dati supplementari, poiché esistono ancora molti stock di cui si sa poco. Suggerisce di aumentare il contributo del FEAMP in questo campo all'80 % delle spese ammissibili;

42.

considera necessario il sostegno esplicito e permanente dei CCR, in particolare nel loro ruolo di promotori di studi scientifici o di misure di gestione adeguate alle sfide delle zone di pesca, affinché siano pienamente conseguiti gli obiettivi di regionalizzazione;

43.

attribuisce grande importanza all'informazione dei cittadini e dei consumatori europei in merito alle politiche dell'Unione europea e all'utilizzazione dei suoi finanziamenti. Condivide il desiderio di pervenire alla massima trasparenza attraverso la pubblicazione su un sito web delle informazioni circa i risultati, le operazioni realizzate e i beneficiari del FEAMP;

44.

considera importante diffondere la conoscenza dei nuovi meccanismi del FEAMP tra i beneficiari potenziali, al fine di assicurare il corretto utilizzo del Fondo;

45.

giudica eccessivo il ricorso ad atti delegati da parte della Commissione e raccomanda di prevedere un regolamento di applicazione che stabilisca a priori la maggior parte delle regole di esecuzione, se non tutte;

46.

richiama l'attenzione sulle difficoltà connesse al calendario di adozione di diverse decisioni destinate a incidere sul FEAMP:

a)

le discussioni sulla proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 non si sono ancora concluse. È importante mantenere il livello di bilancio assegnato al FEAMP;

b)

gli orientamenti della PCP non sono ancora noti in via definitiva, e molti temi sono oggetto di dibattito (conseguimento dell'MSY, divieto di rigetto, obbligo di introdurre le concessioni di pesca trasferibili, divieto di aiuti ai piani di disarmo o ai fermi temporanei, ecc.)

47.

ritiene di conseguenza che l'attuale progetto di regolamento FEAMP dovrà essere ancora notevolmente modificato prima di poter essere adottato.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(9)

È di fondamentale importanza provvedere a una migliore integrazione delle tematiche ambientali nella PCP, che deve fornire risultati con riguardo agli obiettivi generali e specifici della politica ambientale dell’Unione e della strategia Europa 2020. La PCP punta a uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga gli stock ittici a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. La PCP applica l’approccio precauzionale ed ecosistemico alla gestione della pesca. Il FEAMP deve dunque contribuire alla protezione dell’ambiente marino secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino).

(9)

È di fondamentale importanza provvedere a una migliore integrazione delle tematiche ambientali nella PCP, che deve fornire risultati con riguardo agli obiettivi generali e specifici della politica ambientale dell’Unione e della strategia Europa 2020. La PCP punta a uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga gli stock ittici a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. La PCP applica l’approccio precauzionale ed ecosistemico alla gestione della pesca. Il FEAMP deve dunque contribuire alla protezione dell’ambiente marino secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino).

Motivazione

Il regolamento di base della PCP prevede che il conseguimento dell'MSY avvenga entro il 2015 "se possibile". È pertanto opportuno ricordare questa sfumatura nel considerando.

Emendamento 2

Considerando 37

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(37)

A seguito della creazione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili di cui all’articolo 27 del [regolamento sulla PCP] e per assistere gli Stati membri nell’attuazione di questi nuovi sistemi, il FEAMP deve concedere un sostegno volto al rafforzamento delle capacità e allo scambio di buone pratiche.

(37)

A seguito della creazione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili di cui all’articolo 27 del [regolamento sulla PCP] e per assistere gli Stati membri nell’attuazione di questi nuovi sistemi, il FEAMP deve concedere un sostegno volto delle capacità e allo scambio di buone pratiche.

Motivazione

Le concessioni di pesca trasferibili devono essere facoltative e lasciate alla libera valutazione degli Stati membri.

Emendamento 3

Considerando 38

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(38)

L’introduzione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili è intesa a rendere il settore maggiormente competitivo. Potrebbe dunque sorgere la necessità di creare nuove opportunità professionali al di fuori delle attività di pesca. Il FEAMP deve pertanto incoraggiare la diversificazione e la creazione di posti di lavoro nelle comunità di pescatori, sostenendo in particolare l’avviamento di imprese e la riassegnazione delle navi della flotta costiera artigianale ad attività marittime diverse dalla pesca. Quest’ultimo intervento sembra adeguato dal momento che le navi adibite alla pesca costiera artigianale non rientrano nei sistemi di concessioni di pesca trasferibili.

(38)

L’introduzione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili è intesa a rendere il settore maggiormente competitivo. Potrebbe dunque sorgere la necessità di creare nuove opportunità professionali al di fuori delle attività di pesca. Il FEAMP deve pertanto incoraggiare la diversificazione e la creazione di posti di lavoro nelle comunità di pescatori, sostenendo in particolare l’avviamento di imprese e la riassegnazione delle navi della flotta costiera artigianale ad attività marittime diverse dalla pesca.

Motivazione

Le concessioni di pesca trasferibili devono essere facoltative e lasciate alla libera valutazione degli Stati membri.

Gli aiuti per l'avviamento alla professione di giovani pescatori sono necessari per garantire il ricambio generazionale e incoraggiare l'arrivo di nuovi marittimi, in possesso di una formazione migliore e sensibili alle sfide di una gestione più corretta della risorsa.

Emendamento 4

Considerando 39

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(39)

L’obiettivo della politica comune della pesca è di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici. L’eccesso di capacità è stato identificato come uno dei fattori principali del sovrasfruttamento. È dunque di fondamentale importanza adattare la flotta peschereccia dell’Unione alle risorse disponibili. L’eliminazione dell’eccesso di capacità tramite la concessione di aiuti pubblici, ad esempio nell’ambito di regimi di cessazione temporanea o permanente e di demolizione, si è rivelata inefficace. Il FEAMP sosterrà dunque la creazione e la gestione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili, volti alla riduzione dell’eccesso di capacità e al miglioramento delle prestazioni economiche e della redditività degli operatori interessati.

(39)

L’obiettivo della politica comune della pesca è di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici. L’eccesso di capacità è stato identificato come uno dei fattori principali del sovrasfruttamento. È dunque di fondamentale importanza adattare la flotta peschereccia dell’Unione alle risorse disponibili. la concessione di aiuti pubblici, ad esempio nell’ambito di regimi di cessazione temporanea o permanente e di demolizione. Il FEAMP sosterrà dunque la creazione e la gestione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili, volti alla riduzione dell’eccesso di capacità e al miglioramento delle prestazioni economiche e della redditività degli operatori interessati.

Motivazione

Non devono essere esclusi i piani di adeguamento dello sforzo di pesca che comportano aiuti al disarmo. Le demolizioni assistite consentono di ridurre la capacità di pesca in situazioni di difficoltà (rarefazione della risorsa, ecc.), evitando che l'attività si sposti verso zone di pesca sane. È opportuno mantenere questi aiuti tenendo conto delle condizioni effettive di riduzione dello sforzo di pesca e subordinando gli aiuti stessi alla revoca dei diritti di pesca.

Emendamento 5

Considerando 41

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(41)

È di fondamentale importanza integrare le questioni ambientali nel FEAMP e sostenere l’attuazione di misure di conservazione nell’ambito della PCP, tenendo conto nel contempo delle varie condizioni esistenti nelle acque dell’Unione. A tal fine è essenziale sviluppare un approccio regionalizzato alle misure di conservazione.

(41)

È di fondamentale importanza integrare le questioni ambientali nel FEAMP e sostenere l’attuazione di misure di conservazione nell’ambito della PCP, tenendo conto nel contempo delle varie condizioni esistenti nelle acque dell’Unione. A tal fine è essenziale sviluppare un approccio regionalizzato alle misure di conservazione.

 

(

Motivazione

È importante potenziare il ruolo di corridoi ecologici svolto da fiumi e laghi, anche tramite la rimozione delle impercorribilità fluviali, al fine di assicurare il completamento del ciclo vitale delle specie ittiche migratrici.

Emendamento 6

Considerando 62

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(62)

È necessario che il sostegno sia concesso in priorità alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori. La compensazione per l’aiuto al magazzinaggio e l’aiuto ai piani di produzione e di commercializzazione deve essere gradualmente eliminata poiché l’importanza di questo tipo particolare di sostegno è venuta meno alla luce dell’evolversi della struttura del mercato dell’Unione per questo tipo di prodotti e della crescente importanza assunta dalle organizzazioni di produttori più influenti.

(62)

È necessario che il sostegno sia concesso in priorità alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori.

Motivazione

La degressività degli aiuti al magazzinaggio non sembra pertinente in quanto, conformemente ai requisiti dell'articolo 15 del regolamento di base della PCP, i pescherecci dovranno portare progressivamente a terra tutte le loro catture, rigetti compresi. Sembra utile prevedere un aiuto al magazzinaggio per consentire alle organizzazioni di gestire questi volumi sbarcati prima di utilizzarli.

Emendamento 7

Articolo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Definizioni

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento e fatto salvo il paragrafo 2, si applicano le definizioni di cui all'articolo 5 del [regolamento sulla politica comune della pesca], all'articolo 5 del [regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura], all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e all'articolo 2 del [regolamento recante disposizioni comuni] [2].

1.   Ai fini del presente regolamento e fatto salvo il paragrafo 2, si applicano le definizioni di cui all'articolo 5 del [regolamento sulla politica comune della pesca], all'articolo 5 del [regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura], all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e all'articolo 2 del [regolamento recante disposizioni comuni] [2].

2.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

2.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)   ‧sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE)‧: una rete di sistemi a struttura decentrata destinati allo scambio di informazioni fra utenti di diversi settori per migliorare la conoscenza della situazione delle attività in mare;

(1)   ‧sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE)‧: una rete di sistemi a struttura decentrata destinati allo scambio di informazioni fra utenti di diversi settori per migliorare la conoscenza della situazione delle attività in mare;

(2)   ‧interventi intersettoriali‧: iniziative che presentano vantaggi reciproci per diversi settori e/o politiche settoriali, secondo quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che non possono essere realizzate interamente tramite misure circoscritte alle rispettive politiche;

(2)   ‧interventi intersettoriali‧: iniziative che presentano vantaggi reciproci per diversi settori e/o politiche settoriali, secondo quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che non possono essere realizzate interamente tramite misure circoscritte alle rispettive politiche;

(3)   ‧sistema di registrazione e comunicazione elettronica‧ (ERS): un sistema per la registrazione e la comunicazione dei dati secondo quanto previsto agli articoli 15, 24 e 63 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

(3)   ‧sistema di registrazione e comunicazione elettronica‧ (ERS): un sistema per la registrazione e la comunicazione dei dati secondo quanto previsto agli articoli 15, 24 e 63 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

(4)   ‧rete europea di dati e osservazioni marine‧: una rete che integra l'osservazione marina nazionale e i programmi di dati in una risorsa europea comune e accessibile;

(4)   ‧rete europea di dati e osservazioni marine‧: una rete che integra l'osservazione marina nazionale e i programmi di dati in una risorsa europea comune e accessibile;

(5)   ‧zona di pesca‧: una zona in cui è presente una costa marina o la sponda di un lago o comprendente stagni o l'estuario di un fiume, con un livello significativo di occupazione in attività di pesca o acquacoltura e designata come tale dallo Stato membro;

(5)   ‧zona di pesca‧: una zona in cui è presente una costa marina o la sponda di un lago o comprendente stagni o l'estuario di un fiume, con un livello significativo di occupazione in attività di pesca o acquacoltura e designata come tale dallo Stato membro;

(6)   ‧pescatore‧: qualsiasi persona che esercita la pesca professionale, quale riconosciuta dallo Stato membro, a bordo di un peschereccio in attività o impegnata nella raccolta professionale di organismi marini, quale riconosciuta dallo Stato membro, senza una nave;

(6)   ‧pescatore‧: qualsiasi persona che esercita la pesca professionale, quale riconosciuta dallo Stato membro, a bordo di un peschereccio in attività o impegnata nella raccolta professionale di organismi marini, quale riconosciuta dallo Stato membro, senza una nave;

(7)   ‧politica marittima integrata‧ (PMI): una politica dell'Unione il cui scopo è di promuovere un processo decisionale coordinato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale degli Stati membri, in particolare rispetto alle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche nell'Unione nonché ai settori marittimi, mediante politiche marittime coerenti e coordinate e la relativa cooperazione internazionale;

(7)   ‧politica marittima integrata‧ (PMI): una politica dell'Unione il cui scopo è di promuovere un processo decisionale coordinato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale degli Stati membri, in particolare rispetto alle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche nell'Unione nonché ai settori marittimi, mediante politiche marittime coerenti e coordinate e la relativa cooperazione internazionale;

(8)   ‧sorveglianza marittima integrata‧: un'iniziativa dell'Unione volta a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività di sorveglianza dei mari europei tramite lo scambio di informazioni e la collaborazione intersettoriale e internazionale;

(8)   ‧sorveglianza marittima integrata‧: un'iniziativa dell'Unione volta a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività di sorveglianza dei mari europei tramite lo scambio di informazioni e la collaborazione intersettoriale e internazionale;

(9)   ‧irregolarità‧: un‧irregolarità quale definita all‧articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio;

(9)   ‧irregolarità‧: un‧irregolarità quale definita all‧articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio;

(10)   ‧pesca nelle acque interne‧: le attività di pesca praticate a fini commerciali da pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne o mediante l'utilizzo di altri strumenti per la pesca sul ghiaccio;

(10)   ‧pesca nelle acque interne‧: le attività di pesca praticate a fini commerciali da pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne o mediante l'utilizzo di altri strumenti per la pesca sul ghiaccio;

(11)   ‧gestione integrata delle zone costiere‧: le strategie e le misure definite nella raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio (2002/413/CE), del 30 maggio 2002, relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa;

(11)   ‧gestione integrata delle zone costiere‧: le strategie e le misure definite nella raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio (2002/413/CE), del 30 maggio 2002, relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa;

(12)   ‧governance marittima integrata‧: la gestione coordinata di tutte le politiche settoriali dell'Unione europea che hanno un'incidenza sugli oceani, sui mari e sulle regioni costiere

(12)   ‧governance marittima integrata‧: la gestione coordinata di tutte le politiche settoriali dell'Unione europea che hanno un'incidenza sugli oceani, sui mari e sulle regioni costiere

(13)   ‧regioni marine‧: le zone geografiche indicate nell'allegato I della decisione 2004/585/CE del Consiglio e le zone definite dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca;

(13)   ‧regioni marine‧: le zone geografiche indicate nell'allegato I della decisione 2004/585/CE del Consiglio e le zone definite dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca;

(14)   ‧pianificazione dello spazio marittimo‧: un processo nel quale le autorità pubbliche analizzano e stabiliscono la distribuzione spazio-temporale delle attività umane nelle zone marine per conseguire obiettivi ambientali, economici e sociali;

(14)   ‧pianificazione dello spazio marittimo‧: un processo nel quale le autorità pubbliche analizzano e stabiliscono la distribuzione spazio-temporale delle attività umane nelle zone marine per conseguire obiettivi ambientali, economici e sociali;

(15)   ‧misura‧: una serie di interventi;

(15)   ‧misura‧: una serie di interventi;

(16)   ‧spesa pubblica‧: ogni contributo al finanziamento di interventi proveniente dal bilancio degli Stati membri o dal bilancio di enti regionali o locali o dal bilancio dell'Unione ed ogni spesa analoga. È assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di interventi proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti locali o regionali od organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

(16)   ‧spesa pubblica‧: ogni contributo al finanziamento di interventi proveniente dal bilancio degli Stati membri o dal bilancio di enti regionali o locali o dal bilancio dell'Unione ed ogni spesa analoga. È assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di interventi proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti locali o regionali od organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

(17)   ‧strategia del bacino marittimo‧: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni europee, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; la strategia tiene conto delle peculiarità geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo;

(17)   ‧strategia del bacino marittimo‧: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni europee, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; la strategia tiene conto delle peculiarità geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo;

(18)   ‧pesca costiera artigianale‧: la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;

(18)   ‧pesca costiera artigianale‧: la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;

(19)   ‧navi che operano esclusivamente nelle acque interne‧: navi dedite alla pesca commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

(19)   ‧navi che operano esclusivamente nelle acque interne‧: navi dedite alla pesca commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell'Unione

 

   :

 

   :

 

   :

Emendamento 8

Articolo 64, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(4)   promuovere una pesca sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

(4)   promuovere una pesca sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

(a)

riduzione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino;

(a)

riduzione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino;

(b)

tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei servizi che essi offrono;

(b)

tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei servizi che essi offrono;

 

(c)

Motivazione

Si ritiene che in alcune situazioni di eccessivo depauperamento delle risorse ittiche sia necessario il ricorso alle attività ittiogeniche.

Emendamento 9

Articolo 13

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP gli interventi seguenti:

Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP gli interventi seguenti:

a)

interventi che aumentano la capacità di pesca della nave;

a)

interventi che aumentano la capacità di pesca della nave;

b)

la costruzione di nuovi pescherecci, il disarmo o l’importazione di pescherecci;

c)

l’arresto temporaneo delle attività di pesca;

d)

la pesca sperimentale;

)

e)

il trasferimento di proprietà di un’impresa;

f)

il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.

)

il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.

Motivazione

Occorre sostenere la costruzione di pescherecci nelle RUP: queste ultime devono infatti adeguare i loro strumenti di lavoro affinché i pescherecci siano più conformi alle esigenze di gestione delle risorse ma anche ai requisiti di qualità sanitaria dei prodotti.

Le demolizioni assistite consentono di ridurre la capacità di pesca in situazioni di difficoltà (rarefazione della risorsa, ecc.) e quindi di evitare che l'attività si sposti verso zone di pesca sane. È opportuno mantenere questi aiuti prestando al tempo stesso attenzione alle condizioni effettive di riduzione dello sforzo di pesca attraverso una migliore gestione dei diritti di pesca.

Il finanziamento dei fermi temporanei permette di compensare i fermi forzati delle navi in caso di inquinamento eccessivo o per accompagnare un riposo biologico deciso per determinate specie (come era stato fatto nel caso dell'acciuga). In mancanza di finanziamenti, è probabile che i pescherecci interessati sposteranno la loro attività ad altre specie ittiche andando a incidere sui relativi stock.

Emendamento 10

Articolo 15

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Le risorse disponibili da impegnare a titolo del FEAMP per il periodo dal 2014 al 2020 nell’ambito della gestione concorrente, espresse ai prezzi attuali, ammontano a 5 520 000 000 EUR, conformemente alla ripartizione annuale di cui all’allegato II.

1.   Le risorse disponibili da impegnare a titolo del FEAMP per il periodo dal 2014 al 2020 nell’ambito della gestione concorrente, espresse ai prezzi attuali, ammontano a 5 520 000 000 EUR, conformemente alla ripartizione annuale di cui all’allegato II.

2.   4 535 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti allo sviluppo sostenibile della pesca, dell’acquacoltura e delle zone di pesca a norma dei capi I, II e III del titolo V.

2.   4 535 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti allo sviluppo sostenibile della pesca, dell’acquacoltura e delle zone di pesca a norma dei capi I, II e del titolo V.

3.   477 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure di controllo ed esecuzione di cui all’articolo 78.

3.   477 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure di controllo ed esecuzione di cui all’articolo 78.

4.   358 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure relative alla raccolta dei dati di cui all’articolo 79.

4.   358 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure relative alla raccolta dei dati di cui all’articolo 79.

5.   Le risorse attribuite a titolo di compensazione alle regioni ultraperiferiche a norma del titolo V, capo V, non superano annualmente:

5.   Le risorse attribuite a titolo di compensazione alle regioni ultraperiferiche a norma del titolo V, capo V, non superano annualmente:

4 300 000 EUR per le Azzorre e Madera;

4 300 000 EUR per le Azzorre e Madera;

5 800 000 EUR per le Isole Canarie;

5 800 000 EUR per le Isole Canarie;

4 900 000 EUR per la Guiana francese e la Riunione.

4 900 000 EUR per la Guiana francese e la Riunione.

 

6.   45 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti agli aiuti al magazzinaggio di cui all’articolo 72 nel periodo dal 2014 al 2018 compreso.

6.   45 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti agli aiuti al magazzinaggio di cui all’articolo 72 nel periodo dal 2014 al 2018 compreso.

Motivazione

L'articolo non include - probabilmente si tratta di un'omissione - il finanziamento delle misure destinate alla commercializzazione e alla trasformazione, che pure sono previste al titolo V del regolamento. Conformemente al regolamento di base della PCP, è opportuno tenere conto di tutte le RUP per quanto riguarda il sostegno a titolo di compensazione e quindi definire un importo specifico per la Guadalupa, la Martinica e Mayotte.

Emendamento 11

Articolo 26

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento delle priorità dell’Unione identificate all’articolo 6, paragrafi 2 e 4.

Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento delle priorità dell’Unione identificate all’articolo 6, paragrafi 2 e 4.

Motivazione

Il punto 1 dell'articolo 6 del regolamento parla di miglioramento dell'occupazione e di rafforzamento della coesione territoriale. Sembra indispensabile tenere conto di questo obiettivo nel capitolo dedicato allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca.

Emendamento 12

Articolo 31

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Al fine di promuovere il capitale umano e il dialogo sociale, il FEAMP può sostenere:

1.   Al fine di promuovere il capitale umano e il dialogo sociale, il FEAMP può sostenere:

a)

l’apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle pratiche innovative, nonché l’acquisizione di nuove competenze professionali connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, delle attività nel settore marittimo, dell’innovazione e dell’imprenditoria;

a)

l’apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle pratiche innovative, nonché l’acquisizione di nuove competenze professionali connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, delle attività nel settore marittimo, dell’innovazione e dell’imprenditoria;

b)

i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne;

b)

i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne;

c)

la promozione del dialogo sociale a livello nazionale, regionale o locale che coinvolga i pescatori e altre parti interessate.

c)

la promozione del dialogo sociale a livello nazionale, regionale o locale che coinvolga i pescatori e altre parti interessate.

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è altresì concesso ai coniugi di pescatori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai conviventi di pescatori autonomi non salariati né soci, che partecipino abitualmente, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, all’attività del pescatore autonomo o svolgano compiti complementari.

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è altresì concesso ai coniugi di pescatori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai conviventi di pescatori autonomi non salariati né soci, che partecipi abitualmente, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, all’attività del pescatore autonomo o svolga compiti complementari.

Emendamento 13

Articolo 32

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Per favorire la diversificazione e la creazione di posti di lavoro al di fuori del settore della pesca, il FEAMP può sostenere:

1.   Per favorire la diversificazione e la creazione di posti di lavoro, il FEAMP può sostenere:

a)

l’avviamento di imprese in settori diversi dalla pesca;

b)

il riadattamento delle navi adibite alla pesca costiera artigianale per destinarle ad attività diverse dalla pesca.

 

l’avviamento di imprese in settori diversi dalla pesca;

 

il riadattamento delle navi adibite alla pesca costiera artigianale per destinarle ad attività diverse dalla pesca.

 

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è concesso ai pescatori:

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera , è concesso ai pescatori:

a)

che presentano un piano aziendale per lo sviluppo delle loro nuove attività;

a)

che presentano un piano aziendale per lo sviluppo delle loro nuove attività;

b)

che possiedono competenze professionali adeguate acquisibili tramite gli interventi finanziati a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera a).

b)

che possiedono competenze professionali adeguate acquisibili tramite gli interventi finanziati a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera a).

3.   Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso ai pescatori dediti alla pesca costiera artigianale che possiedono un peschereccio dell’Unione registrato come attivo e che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda. La licenza di pesca associata al peschereccio è revocata a titolo definitivo.

3.   Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera , è concesso ai pescatori dediti alla pesca costiera artigianale che possiedono un peschereccio dell’Unione registrato come attivo e che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda. La licenza di pesca associata al peschereccio è revocata a titolo definitivo.

4.   I beneficiari del sostegno di cui al paragrafo 1 si astengono dal praticare la pesca professionale nei cinque anni successivi al ricevimento dell’ultima quota di pagamento del sostegno.

4.    beneficiari del sostegno di cui al paragrafo 1 si astengono dal praticare la pesca professionale nei cinque anni successivi al ricevimento dell’ultima quota di pagamento del sostegno.

5.   I costi ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera b), si limitano alle spese inerenti alle modifiche di un’imbarcazione intraprese ai fini della sua riassegnazione.

5.   I costi ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera , si limitano alle spese inerenti alle modifiche di un’imbarcazione intraprese ai fini della sua riassegnazione.

6.   L’importo dell’assistenza finanziaria concessa a norma del paragrafo 1, lettera a), non supera il 50 % del bilancio previsto nel piano aziendale per ciascun intervento né l’importo massimo di 50 000 EUR per ciascun intervento.

   

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

   L’importo dell’assistenza finanziaria concessa a norma del paragrafo 1, lettera , non supera il 50 % del bilancio previsto nel piano aziendale per ciascun intervento né l’importo massimo di 50 000 EUR per ciascun intervento.

Motivazione

Il finanziamento delle riconversioni deve essere completato da aiuti alla demolizione, come previsto nell'ambito del fondo precedente (FEP). Questa misura consente di ridurre le capacità di pesca complessive nel caso in cui i diritti di pesca associati siano effettivamente soppressi.

Appare altresì indispensabile prevedere aiuti specifici per l'avvio all'attività di giovani pescatori, al fine di garantire il ricambio generazionale e incoraggiare l'arrivo di nuovi marittimi, in possesso di una migliore formazione e sensibili alle sfide di una gestione più corretta della risorsa.

Emendamento 14

Articolo 33

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Al fine di migliorare le condizioni di lavoro a bordo dei pescatori il FEAMP può sostenere investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature, a condizione che tali investimenti vadano al di là delle norme imposte dal diritto nazionale o dell’Unione.

1.   Al fine di migliorare le condizioni di lavoro a bordo dei pescatori il FEAMP può sostenere investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature, a condizione che tali investimenti vadano al di là delle norme imposte dal diritto dell’Unione.

2.   Il sostegno è concesso ai pescatori o ai proprietari di pescherecci.

2.   Il sostegno è concesso ai pescatori o ai proprietari di pescherecci.

3.   Quando l’intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso peschereccio nel corso del periodo di programmazione. Quando l’intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso beneficiario nel corso del periodo di programmazione.

   

4.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 150 per identificare i tipi di interventi sovvenzionabili ai sensi del paragrafo 1.

   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 150 per identificare i tipi di interventi sovvenzionabili ai sensi del paragrafo 1.

Motivazione

I pescatori provenienti da paesi che hanno già requisiti regolamentari elevati in materia di salute e sicurezza non devono essere privati del sostegno. Per garantire loro un trattamento paritario, bisogna prendere come parametro di riferimento la norma europea.

Inoltre, non è ragionevole prevedere che il FEAMP possa intervenire una sola volta in sette anni, se si vuole che migliorino le condizioni di sicurezza dei marinai.

Emendamento 15

Articolo 33 bis

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

   

   

Motivazione

Il finanziamento dei fermi temporanei permette di compensare i fermi forzati dei pescherecci imposti in caso di inquinamento eccesivo o per accompagnare un riposo biologico per determinate specie (come era stato fatto nel caso dell'acciuga). In mancanza di finanziamenti, è probabile che i pescherecci interessati sposteranno l'attività di pesca su altre specie. Nel fondo precedente (FEP) questa misura era stata utilizzata efficacemente a più riprese.

Emendamento 16

Articolo 35

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Per garantire l’efficace applicazione delle misure di conservazione di cui agli articoli 17 e 21 del [regolamento sulla politica comune della pesca], il FEAMP può sostenere:

1.   Per garantire l’efficace applicazione delle misure di conservazione di cui agli articoli 17 e 21 del [regolamento sulla politica comune della pesca], il FEAMP può sostenere:

a)

l’ideazione e lo sviluppo dei mezzi tecnici e amministrativi necessari per l’attuazione di misure di conservazione ai sensi degli articoli 17 e 21 del [regolamento sulla politica comune della pesca];

a)

l’ideazione e lo sviluppo dei mezzi tecnici e amministrativi necessari per l’attuazione di misure di conservazione ai sensi degli articoli 17 e 21 del [regolamento sulla politica comune della pesca];

b)

la partecipazione delle parti interessate all’ideazione e all’attuazione di misure di conservazione ai sensi degli articoli 17 e 21 del [regolamento relativo alla politica comune della pesca].

b)

la partecipazione delle parti interessate all’ideazione e all’attuazione di misure di conservazione ai sensi degli articoli 17 e 21 del [regolamento relativo alla politica comune della pesca].

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente agli enti pubblici.

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente agli enti pubblici.

Motivazione

I piani pluriennali e altre misure di conservazione di cui agli articoli 17 e 21 del regolamento di base devono essere sostenuti anche nella loro fase di elaborazione con un'efficace aiuto ai consigli consultivi come elementi chiave della regionalizzazione.

Emendamento 17

Articolo 36

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Al fine di ridurre l’impatto della pesca sull’ambiente marino, favorire l’eliminazione dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre l’MSY, il FEAMP può sostenere investimenti destinati ad attrezzature:

1.   Al fine di ridurre l’impatto della pesca sull’ambiente marino, favorire l’eliminazione dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre l’MSY, il FEAMP può sostenere investimenti destinati ad attrezzature:

a)

che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie;

a)

che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie;

b)

che riducono le catture indesiderate di stock commerciali o altre catture accessorie;

b)

che riducono le catture indesiderate di stock commerciali o altre catture accessorie;

c)

che limitano gli impatti fisici e biologici della pesca sull’ecosistema o sul fondo marino.

c)

che limitano gli impatti fisici e biologici della pesca sull’ecosistema o sul fondo marino.

 

2   Il sostegno può essere concesso una sola volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio dell’Unione e per lo stesso tipo di attrezzatura.

   

3.   Il sostegno può essere concesso esclusivamente quando possa essere dimostrato che gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature di cui al paragrafo 1 presentano una migliore selettività con riguardo alla taglia o un impatto minore sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature autorizzate a norma del diritto dell’Unione o di un’altra normativa nazionale degli Stati membri adottata nel contesto di regionalizzazione di cui al [regolamento sulla PCP].

   Il sostegno può essere concesso esclusivamente quando possa essere dimostrato che gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature di cui al paragrafo 1 presentano una migliore selettività con riguardo alla taglia o un impatto minore sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature autorizzate a norma del diritto dell’Unione o di un’altra normativa nazionale degli Stati membri adottata nel contesto di regionalizzazione di cui al [regolamento sulla PCP].

4.   L’aiuto è concesso ai seguenti soggetti:

   L’aiuto è concesso ai seguenti soggetti:

a)

proprietari di pescherecci dell’Unione le cui navi sono registrate come in attività e che hanno svolto un’attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda;

a)

proprietari di pescherecci dell’Unione le cui navi sono registrate come in attività e che hanno svolto un’attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda;

b)

pescatori che possiedono le attrezzature da sostituire e che hanno lavorato a bordo di un peschereccio dell’Unione per almeno 60 giorni nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda;

b)

pescatori che possiedono le attrezzature da sostituire e che hanno lavorato a bordo di un peschereccio dell’Unione per almeno 60 giorni nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda;

c)

organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro.

c)

organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro.

Motivazione

Per incoraggiare l'evoluzione delle tecniche di pesca al fine di pervenire quanto prima all'MSY, occorre promuovere l'ammodernamento degli attrezzi e dei pescherecci e l'attuazione delle misure tecniche previste dal regolamento di base della PCP. Inoltre, non è ragionevole prevedere che il FEAMP possa intervenire una sola volta in sette anni, se si vuole veramente che le tecniche di pesca siano più sostenibili.

Emendamento 18

Articolo 38

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

2.   Gli interventi a norma del presente articolo sono attuati da organismi di diritto pubblico e prevedono la partecipazione di pescatori o organizzazioni di pescatori, riconosciute dallo Stato membro, o organismi non governativi in partenariato con organizzazioni di pescatori o FLAG quali definiti all’articolo 62.

2.   Gli interventi a norma del presente articolo sono attuati da organismi di diritto pubblico e prevedono la partecipazione di pescatori o organizzazioni di pescatori, riconosciute dallo Stato membro, o organismi non governativi in partenariato con organizzazioni di pescatori o FLAG quali definiti all’articolo 62.

Motivazione

Gli articoli 52 e seguenti del regolamento di base della PCP prevedono un più ampio coinvolgimento dei consigli consultivi regionali nelle misure di gestione e attribuiscono loro anche un più significativo ruolo propositivo. Bisogna quindi permettere a questi consigli di beneficiare del sostegno offerto dal FEAMP per assisterli nelle loro azioni.

Emendamento 19

Articolo 39

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

2.   Il sostegno non può essere concesso per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari. Il sostegno è concesso esclusivamente ai proprietari di pescherecci e non più di una volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio.

   

Motivazione

Deve essere possibile finanziare la sostituzione dei motori. Appare sorprendente, addirittura paradossale, voler escludere dagli aiuti del FEAMP l'ammodernamento dei motori, che costituiscono il materiale principale sul quale intervenire per ridurre le emissioni inquinanti o il consumo di carburante.

Emendamento 20

Articolo 40

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

3.   Il sostegno a norma del presente articolo può essere concesso una sola volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio o lo stesso beneficiario.

   

Motivazione

Per incoraggiare l'innovazione e un effettivo miglioramento nella qualità dei prodotti, occorre promuovere le modifiche dei pescherecci volti a garantire un miglior rispetto della risorsa e dell'ambiente marino. Non è ragionevole, quindi, prevedere che il FEAMP possa intervenire una sola volta in sette anni, se si vuole veramente che le tecniche di pesca siano più sostenibili.

Emendamento 21

Articolo 41

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

4.   Il sostegno non può essere concesso per la costruzione di nuovi porti, nuovi siti di sbarco o nuove sale per la vendita all’asta.

   

Motivazione

Deve essere possibile finanziare le strutture di determinati siti non ancora attrezzati per tenere conto degli evidenti e inevitabili progressi dei luoghi ove operano i pescherecci.

Emendamento 22

Articolo 42

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Pesca nelle acque interne

Pesca nelle acque interne

1.   Al fine di ridurre l’impatto della pesca nelle acque interne sull’ambiente, accrescere l’efficienza energetica, migliorare la qualità del pesce sbarcato o la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP può sostenere i seguenti investimenti:

1.   Al fine di ridurre l’impatto della pesca nelle acque interne sull’ambiente, accrescere l’efficienza energetica, migliorare la qualità del pesce sbarcato o la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP può sostenere i seguenti investimenti:

(a)

investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature di cui all’articolo 33 e alle condizioni previste in tale articolo;

(a)

investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature di cui all’articolo 33 e alle condizioni previste in tale articolo;

(b)

investimenti destinati a singole attrezzature di cui all’articolo 36 e alle condizioni previste in tale articolo;

(b)

investimenti destinati a singole attrezzature di cui all’articolo 36 e alle condizioni previste in tale articolo;

(c)

investimenti a bordo e destinati ad audit e regimi di efficienza energetica di cui all’articolo 39 e alle condizioni previste in tale articolo;

(c)

investimenti a bordo e destinati ad audit e regimi di efficienza energetica di cui all’articolo 39 e alle condizioni previste in tale articolo;

(d)

investimenti nei porti e nei siti di sbarco esistenti di cui all’articolo 41 e alle condizioni previste in tale articolo.

(d)

investimenti nei porti e nei siti di sbarco esistenti di cui all’articolo 41 e alle condizioni previste in tale articolo.

2.   Ai fini del paragrafo 1:

2.   Ai fini del paragrafo 1:

(a)

i riferimenti a pescherecci fatti negli articoli 33, 36 e 39 devono essere intesi come riferimenti a pescherecci operanti esclusivamente nelle acque interne;

(a)

i riferimenti a pescherecci fatti negli articoli 33, 36 e 39 devono essere intesi come riferimenti a pescherecci operanti esclusivamente nelle acque interne;

(b)

i riferimenti all’ambiente marino fatti nell’articolo 36 devono essere intesi come riferimenti all’ambiente in cui opera il peschereccio dedito alla pesca nelle acque interne.

(b)

i riferimenti all’ambiente marino fatti nell’articolo 36 devono essere intesi come riferimenti all’ambiente in cui opera il peschereccio dedito alla pesca nelle acque interne.

3.   Al fine di sostenere la diversificazione delle attività dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne, il FEAMP può sostenere la destinazione ad altre attività delle navi operanti nelle acque interne alle condizioni previste all’articolo 32 del presente regolamento.

3.   Al fine di sostenere la diversificazione delle attività dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne, il FEAMP può sostenere la destinazione ad altre attività delle navi operanti nelle acque interne alle condizioni previste all’articolo 32 del presente regolamento.

4.   Ai fini del paragrafo 3, i riferimenti a pescherecci fatti nell’articolo 32 devono essere intesi come riferimenti a pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne.

4.   Ai fini del paragrafo 3, i riferimenti a pescherecci fatti nell’articolo 32 devono essere intesi come riferimenti a pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne.

5.   Al fine di proteggere e di sviluppare la fauna e la flora acquatiche, il FEAMP può sostenere la partecipazione dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne alla gestione, al ripristino e alla sorveglianza dei siti NATURA 2000 quando queste zone sono direttamente interessate da attività di pesca, nonché al recupero delle acque interne, comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie, fermo restando l’articolo 38, paragrafo 1, lettera d).

5.   Al fine di proteggere e di sviluppare la fauna e la flora acquatiche, il FEAMP può sostenere la partecipazione dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne alla gestione, al ripristino e alla sorveglianza dei siti NATURA 2000 quando queste zone sono direttamente interessate da attività di pesca, nonché al recupero delle acque interne, comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie, fermo restando l’articolo 38, paragrafo 1, lettera d).

6.   Gli Stati membri provvedono affinché le navi che ricevono un sostegno a norma del presente articolo continuino ad operare esclusivamente nelle acque interne.

6.   

 

   

 

   Gli Stati membri provvedono affinché le navi che ricevono un sostegno a norma del presente articolo continuino ad operare esclusivamente nelle acque interne.

Motivazione

Si ritiene utile alienare i diritti privati di pesca, antichi diritti reali, che ostacolano la gestione delle acque da parte della pubblica amministrazione e riducono il reddito dei pescatori. È importante potenziare il ruolo di corridoi ecologici svolto da fiumi e laghi, anche tramite la rimozione delle impercorribilità fluviali, al fine di assicurare il completamento del ciclo vitale delle specie ittiche migratrici.

Emendamento 23

Articolo 45

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Innovazione

Innovazione

1.   Al fine di promuovere l’innovazione nel settore dell’acquacoltura, il FEAMP può sostenere interventi:

1.   Al fine di promuovere l’innovazione nel settore dell’acquacoltura, il FEAMP può sostenere interventi:

a)

che introducono nuove conoscenze di tipo tecnico o organizzativo nelle imprese acquicole, che riducono il loro impatto sull’ambiente o che favoriscono un uso più sostenibile delle risorse in acquacoltura;

a)

che introducono nuove conoscenze di tipo tecnico o organizzativo nelle imprese acquicole,, che riducono il loro impatto sull’ambiente o che favoriscono un uso più sostenibile delle risorse in acquacoltura;

b)

che sviluppano o introducono sul mercato prodotti, processi e sistemi organizzativi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli attualmente disponibili.

b)

che sviluppano o introducono sul mercato prodotti, processi e sistemi organizzativi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli attualmente disponibili.

2.   Gli interventi a norma del presente articolo devono essere svolti in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dal diritto nazionale dello Stato membro che ne convalidi i risultati.

2.   Gli interventi a norma del presente articolo devono essere svolti in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dal diritto nazionale dello Stato membro che ne convalidi i risultati.

3.   I risultati degli interventi sovvenzionati devono essere oggetto di un’adeguata pubblicità da parte dello Stato membro secondo quanto disposto all’articolo 143.

3.   I risultati degli interventi sovvenzionati devono essere oggetto di un’adeguata pubblicità da parte dello Stato membro secondo quanto disposto all’articolo 143.

 

   

Motivazione

Esistono impianti in cui non è possibile utilizzare nuove conoscenze o nuovi strumenti a causa della loro configurazione fisica oppure per ostacoli di natura legale. Per tale motivo è necessario introdurre la possibilità di creare un nuovo impianto in cui possano essere utilizzati questi strumenti più avanzati e innovativi.

I centri ufficiali di acquicoltura rappresentano un punto di riferimento per il settore acquicolo e ciò non deve essere sottovalutato in rapporto ai possibili beneficiari di questi interventi.

Emendamento 24

Articolo 46

Progetto di parere

Emendamento

Investimenti destinati all’acquacoltura offshore e a quella di tipo non alimentare

Investimenti destinati all’acquacoltura offshore a quella di tipo non alimentare

1.   Al fine di favorire forme di acquacoltura con un elevato potenziale di crescita, il FEAMP può sostenere investimenti destinati allo sviluppo dell’acquacoltura offshore e di quella di tipo non alimentare.

1.   Al fine di favorire forme di acquacoltura con un elevato potenziale di crescita, il FEAMP può sostenere investimenti destinati allo sviluppo dell’acquacoltura offshore di quella di tipo non alimentare.

2.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 150 per identificare i tipi di interventi sovvenzionabili e i costi ammissibili.

2.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 150 per identificare i tipi di interventi sovvenzionabili e i costi ammissibili.

Motivazione

Sostituendo la congiunzione "e" con la congiunzione "o", si apre il ventaglio di possibilità a forme di acquicoltura con elevato potenziale di crescita che non sono offshore.

Emendamento 25

Articolo 48

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

4.   Il sostegno alle imprese acquicole per servizi di consulenza è concesso una sola volta nel corso del periodo di programmazione per ciascuna categoria di servizi di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad e).

   

Motivazione

Non è ragionevole prevedere che il sostegno del FEAMP per servizi di consulenza possa essere concesso una sola volta in sette anni, se si vuole che l'acquacoltura diventi più sostenibile.

Emendamento 26

Articolo 62

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gruppi di azione locale per la pesca

Gruppi di azione locale per la pesca

1.   Ai fini del FEAMP, i gruppi di azione locale di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni] sono designati "gruppi di azione locale per la pesca" (di seguito: "FLAG").

1.   Ai fini del FEAMP, i gruppi di azione locale di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni] sono designati "gruppi di azione locale per la pesca" (di seguito: "FLAG").

2.   I FLAG propongono una strategia integrata di sviluppo locale basata almeno sugli elementi elencati all’articolo 61 e sono responsabili della sua attuazione.

2.   I FLAG propongono una strategia integrata di sviluppo locale basata almeno sugli elementi elencati all’articolo 61 e sono responsabili della sua attuazione.

3.   I FLAG:

3.   I FLAG:

(a)

rispecchiano l’asse principale della loro strategia e la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione equilibrata delle parti interessate principali, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile;

(a)

rispecchiano l’asse principale della loro strategia e la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione equilibrata delle parti interessate principali, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile;

(b)

garantiscono una rappresentazione significativa dei settori della pesca e dell’acquacoltura.

(b)

garantiscono una rappresentazione significativa dei settori della pesca e dell’acquacoltura.

4.   Qualora la strategia di sviluppo locale riceva il sostegno di altri fondi oltre al FEAMP, è istituito un organismo di selezione specifico per i progetti sostenuti dal FEAMP in base ai criteri definiti al paragrafo 3.

4.   Qualora la strategia di sviluppo locale riceva il sostegno di altri fondi oltre al FEAMP, è istituito un organismo di selezione specifico per i progetti sostenuti dal FEAMP in base ai criteri definiti al paragrafo 3.

5.   Le mansioni minime dei FLAG sono definite all’articolo 30, paragrafo 3, del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni].

5.   Le mansioni minime dei FLAG sono definite all’articolo 30, paragrafo 3, del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni].

6.   I FLAG possono inoltre svolgere compiti aggiuntivi ad essi delegati dall’autorità di gestione e/o dall’organismo pagatore.

6.   I FLAG possono inoltre svolgere compiti aggiuntivi ad essi delegati dall’autorità di gestione e/o dall’organismo pagatore.

7.   I ruoli rispettivi del FLAG e dell’autorità di gestione/dell’organismo pagatore con riguardo a tutti i compiti di esecuzione relativi alla strategia sono chiaramente descritti nel programma operativo.

7.   I ruoli rispettivi del FLAG e dell’autorità di gestione/dell’organismo pagatore con riguardo a tutti i compiti di esecuzione relativi alla strategia sono chiaramente descritti nel programma operativo.

 

   

Motivazione

In alcuni casi, i FLAG potrebbero essere un'estensione di altri gruppi di sviluppo rurale, che potranno ampliare il loro ambito geografico di azione e consentire la realizzazione di progetti più integrati con un costo di gestione inferiore e costi di controllo e monitoraggio più ridotti.

Emendamento 27

Articolo 69

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Il FEAMP può sostenere la preparazione e l’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all’articolo 32 del [regolamento (UE) n. […] relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura].

1.   Il FEAMP la preparazione e l’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all’articolo 32 del [regolamento (UE) n. […] relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura].

Motivazione

Ciascuna organizzazione di produttori elabora e trasmette alle autorità competenti dello Stato membro un programma operativo della campagna di pesca. L'emendamento è inteso a esprimere più chiaramente il sostegno a questi strumenti, che consentono una migliore gestione delle risorse e quindi un adeguamento dello sforzo di pesca per soddisfare le esigenze dei consumatori.

Emendamento 28

Articolo 70

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Il FEAMP può sostenere il versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca di cui all’allegato II del [regolamento (UE) n. […] relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura] a condizione che i prodotti vengano immagazzinati conformemente agli articolo 35 e 36 del [regolamento (UE) n. […] relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura]:

1.   Il FEAMP può sostenere il versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca di cui all’allegato II del [regolamento (UE) n. […] relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura] a condizione che i prodotti vengano immagazzinati conformemente agli articolo 35 e 36 del [regolamento (UE) n. […] relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura]:

a)

l’importo dell’aiuto al magazzinaggio non supera l’importo dei costi tecnici e finanziari dell’azione richiesti per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in questione;

a)

l’importo dell’aiuto al magazzinaggio non supera l’importo dei costi tecnici e finanziari dell’azione richiesti per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in questione;

b)

i quantitativi ammissibili all’aiuto al magazzinaggio non superano il 15 % dei quantitativi annuali dei prodotti interessati posti in vendita dall’organizzazione di produttori;

b)

i quantitativi ammissibili all’aiuto al magazzinaggio non superano il 15 % dei quantitativi annuali dei prodotti interessati posti in vendita dall’organizzazione di produttori;

c)

l’aiuto finanziario concesso per anno non supera le percentuali di seguito indicate del valore medio annuo della produzione commercializzata alla prima vendita dei membri dell’organizzazione di produttori nel periodo 2009-2011. Nel caso in cui i membri dell’organizzazione di produttori non abbiano commercializzato alcuna produzione nel periodo 2009-2011, viene preso in considerazione il valore medio annuo della produzione commercializzata nei primi tre anni di produzione dal membro in questione:

c)

l’aiuto finanziario concesso per anno non supera le percentuali di seguito indicate del valore medio annuo della produzione commercializzata alla prima vendita dei membri dell’organizzazione di produttori nel periodo 2009-2011. Nel caso in cui i membri dell’organizzazione di produttori non abbiano commercializzato alcuna produzione nel periodo 2009-2011, viene preso in considerazione il valore medio annuo della produzione commercializzata nei primi tre anni di produzione dal membro in questione:

1 % nel 2014

0,8 % nel 2015

0,6 % nel 2016

0,4 % nel 2017

0,2 % nel 2018

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è progressivamente eliminato entro il 2019.

   .

Motivazione

La degressività degli aiuti al magazzinaggio non sembra pertinente in quanto, conformemente ai requisiti dell'articolo 15 del regolamento di base della PCP, i pescherecci dovranno portare progressivamente a terra tutte le catture, rigetti compresi. Sembra utile prevedere un aiuto al magazzinaggio per consentire alle organizzazioni di gestire questi volumi sbarcati prima di utilizzarli.

Emendamento 29

Articolo 71

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Misure a favore della commercializzazione

Misure a favore della commercializzazione

1.   Il FEAMP può sostenere misure a favore della commercializzazione per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura al fine di:

1.   Il FEAMP può sostenere misure a favore della commercializzazione per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura al fine di:

(a)

migliorare le condizioni per l’immissione sul mercato di:

(a)

migliorare le condizioni per l’immissione sul mercato di:

i)

specie eccedentarie o sottosfruttate;

i)

specie eccedentarie o sottosfruttate;

ii)

catture indesiderate sbarcate in conformità all’articolo 15 del [regolamento (UE) n. […] relativo alla politica comune della pesca] e all’articolo 8, lettera b), secondo trattino, del [regolamento (UE) n. […] relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura];

iii)

prodotti ottenuti utilizzando metodi che presentano un impatto limitato sull’ambiente o prodotti dell’acquacoltura biologica quali definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica;

prodotti ottenuti utilizzando metodi che presentano un impatto limitato sull’ambiente o prodotti dell’acquacoltura biologica quali definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica;

(b)

promuovere la qualità facilitando:

(b)

promuovere la qualità facilitando:

i)

la domanda di registrazione di un determinato prodotto a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1);

i)

la domanda di registrazione di un determinato prodotto a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1);

ii)

la certificazione e la promozione, anche della pesca e dell’acquacoltura sostenibili;

ii)

la certificazione e la promozione, anche della pesca e dell’acquacoltura sostenibili;

iii)

la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca da parte dei pescatori dediti alla pesca costiera artigianale;

iii)

la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca da parte dei pescatori dediti alla pesca costiera artigianale;

(c)

contribuire alla trasparenza della produzione e dei mercati e svolgere indagini di mercato;

(c)

contribuire alla trasparenza della produzione e dei mercati e svolgere indagini di mercato;

(d)

redigere contratti-tipo compatibili con la normativa dell’Unione;

(d)

redigere contratti-tipo compatibili con la normativa dell’Unione;

(e)

creare organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni intersettoriali riconosciute a norma del capo II, sezione III, del [regolamento (UE) n. […] relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura];

(e)

creare organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni intersettoriali riconosciute a norma del capo II, sezione III, del [regolamento (UE) n. […] relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura];

(f)

realizzare campagne di promozione regionali, nazionali o transnazionali dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

(f)

realizzare campagne di promozione regionali, nazionali o transnazionali dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

2.   Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettera b), possono includere l’integrazione di attività di produzione, trasformazione e commercializzazione.

2.   Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettera b), possono includere l’integrazione di attività di produzione, trasformazione e commercializzazione.

Motivazione

Poiché lo sbarco di tutte le catture non risolve realmente il problema dei rigetti, non pare opportuno menzionarlo in questo articolo. L'unica alternativa allo sbarco di tutte le catture consiste nell'incoraggiare lo sviluppo e l'impiego di attrezzi da pesca più selettivi. L'emendamento viene inoltre proposto a fini di coerenza con il parere del Comitato delle regioni sul regolamento della PCP, che contiene un emendato all'articolo 15 relativo all'obbligo di sbarcare tutte le catture.

Emendamento 30

Titolo del Capo V

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Emendamento 31

Articolo 73

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Il FEAMP può sostenere il regime di compensazione istituito dal regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio per i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie, della Guiana francese e della Riunione.

1.   Il FEAMP per i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle.

Motivazione

Il regolamento CE 79/2007 verrà abrogato alla fine del 2013, con l'entrata in vigore del regolamento FEAMP oggetto del presente parere. È opportuno tenere conto delle specificità di tutte le RUP senza distinzioni, come avviene nel regolamento di base della PCP, in quanto presentano situazioni analoghe.

Emendamento 32

Articolo 75 bis

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Motivazione

Le regioni ultraperiferiche sono altamente dipendenti dalla pesca, che è spesso praticata da pescherecci di dimensioni estremamente ridotte. È importante sostenere le attrezzature e le costruzioni affinché i pescherecci siano più conformi alle esigenze di gestione della risorsa ma anche ai requisiti di qualità sanitaria dei prodotti.

Al fine di ridurre lo sforzo di pesca in prossimità delle coste, deve essere possibile finanziare attrezzature installate al largo, purché la loro costruzione e installazione siano realizzate in collaborazione con un organismo scientifico.

Emendamento 33

Articolo 85

Progetto di parere

Emendamento

Consulenza e conoscenze scientifiche

Consulenza e conoscenze scientifiche

1.   Il FEAMP può sostenere la prestazione di servizi scientifici, in particolare progetti di ricerca applicata direttamente connessi alla formulazione di consulenze e pareri scientifici, a supporto di un processo decisionale corretto ed efficiente nell’ambito della PCP.

1.   Il FEAMP può sostenere la prestazione di servizi scientifici, in particolare progetti di ricerca applicata direttamente connessi alla formulazione di consulenze e pareri scientifici, a supporto di un processo decisionale corretto ed efficiente nell’ambito della PCP.

2.   In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:

2.   In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:

a)

studi e progetti pilota necessari per l’attuazione e lo sviluppo della PCP, in particolare su tipi alternativi di tecniche sostenibili di gestione della pesca;

a)

studi e progetti pilota necessari per l’attuazione e lo sviluppo della PCP, in particolare su tipi alternativi di tecniche sostenibili di gestione della pesca;

b)

elaborazione e prestazione di consulenze e pareri scientifici da parte di organismi scientifici, compresi gli organismi consultivi internazionali incaricati della valutazione degli stock, e da parte di esperti e istituti di ricerca indipendenti;

b)

elaborazione e prestazione di consulenze e pareri scientifici da parte di organismi scientifici, compresi gli organismi consultivi internazionali incaricati della valutazione degli stock, e da parte di esperti e istituti di ricerca indipendenti;

c)

partecipazione di esperti alle riunioni dedicate a questioni tecniche e scientifiche e ai gruppi di lavoro, nonché agli organi consultivi internazionali e alle riunioni in cui è chiesto il contributo di esperti di pesca;

c)

partecipazione di esperti alle riunioni dedicate a questioni tecniche e scientifiche e ai gruppi di lavoro, nonché agli organi consultivi internazionali e alle riunioni in cui è chiesto il contributo di esperti di pesca;

d)

spese sostenute dalla Commissione per servizi connessi alla raccolta, alla gestione e all’utilizzo dei dati, all’organizzazione e alla gestione di riunioni di esperti di pesca e alla gestione dei programmi di lavoro annuali con riguardo alle competenze tecnico-scientifiche in materia di pesca, al trattamento delle chiamate di dati e delle serie di dati nonché ai lavori preparatori per l’elaborazione di consulenze e pareri scientifici;

d)

spese sostenute dalla Commissione per servizi connessi alla raccolta, alla gestione e all’utilizzo dei dati, all’organizzazione e alla gestione di riunioni di esperti di pesca e alla gestione dei programmi di lavoro annuali con riguardo alle competenze tecnico-scientifiche in materia di pesca, al trattamento delle chiamate di dati e delle serie di dati nonché ai lavori preparatori per l’elaborazione di consulenze e pareri scientifici;

e)

attività di cooperazione tra gli Stati membri nel settore della raccolta dei dati, compresa la creazione e la gestione di banche dati regionalizzate per la conservazione, la gestione e l’utilizzo di dati destinati ad agevolare la cooperazione regionale e a migliorare le attività di raccolta e gestione dei dati nonché la consulenza scientifica a supporto della gestione della pesca.

e)

attività di cooperazione tra gli Stati membri nel settore della raccolta dei dati, compresa la creazione e la gestione di banche dati regionalizzate per la conservazione, la gestione e l’utilizzo di dati destinati ad agevolare la cooperazione regionale e a migliorare le attività di raccolta e gestione dei dati nonché la consulenza scientifica a supporto della gestione della pesca.

Motivazione

Nel quadro della PCP vengono esaminate in profondità le difficoltà che la pesca marittima deve affrontare a causa dell'impoverimento delle zone di pesca, del prezzo dei combustibili e degli ostacoli amministrativi. Di conseguenza, gli studi e i progetti pilota necessari per l'applicazione e lo sviluppo della PCP devono considerare non solo la pesca, ma anche l'acquacoltura, come una fonte di produzione alimentare con un notevole potenziale di sviluppo nell'Unione europea.

Emendamento 34

Articolo 88

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Il FEAMP può sostenere le spese di funzionamento dei consigli consultivi istituiti dall’articolo 52 del [regolamento sulla politica comune della pesca].

1.   Il FEAMP le spese funzionamento dei consigli consultivi istituiti dall’articolo 52 del [regolamento sulla politica comune della pesca].

Motivazione

Le regole generali e i principi direttivi della politica comune della pesca sono oggetto di codecisione tra il Parlamento europeo e il Consiglio (obiettivi ambientali, meccanismi di aiuto al settore, organizzazione comune del mercato, ecc.). I regolamenti specifici devono invece essere definiti al livello delle zone di pesca (misure tecniche specifiche e piani di gestione pluriennali). Per questo motivo il regolamento di base prevede un più ampio coinvolgimento dei consigli consultivi nei processi decisionali.

Un'organizzazione istituzionale di questo tipo comporta numerosi vantaggi rispetto alla situazione attuale, in quanto, strutturata secondo gli ecosistemi, agevola la gestione adattiva, stabilisce un ordine gerarchico delle priorità, consente una ripartizione più trasparente dell'autorità e favorisce la partecipazione delle parti interessate.

Un CCR rafforzato in questo senso rimarrebbe comunque una struttura leggera con 4-5 posti permanenti.

Emendamento 35

Articolo 100

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Disimpegno

Disimpegno

La Commissione procede al disimpegno della parte di un impegno di bilancio relativo a un programma operativo che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all’articolo 98, paragrafo 3, in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’anno dell’impegno di bilancio.

   La Commissione procede al disimpegno della parte di un impegno di bilancio relativo a un programma operativo che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all’articolo 98, paragrafo 3, in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre del anno successivo all’anno dell’impegno di bilancio.

 

   

Motivazione

Si prevede che i tempi per l'avvio del FEAMP saranno piuttosto lunghi, tenendo conto in particolare della lentezza d'esecuzione dell'attuale FEP e della possibilità di continuare a realizzare impegni e pagamenti attraverso il suddetto fondo fino alla fine del 2015. In secondo luogo, e dopo il già citato periodo di sovrapposizione, la congiuntura economica e finanziaria delle amministrazioni pubbliche, assieme alle limitazioni di credito imposte dalle banche ai promotori privati, non genereranno un ritmo di sviluppo economico adeguato alla regola "N+2". Di conseguenza occorre apportare a detta regola una certa flessibilità, passando a "N+3" almeno per i primi tre anni (2014-2016), fino a quando il programma non avrà raggiunto una "velocità di crociera" adeguata.

Bruxelles, 9 ottobre 2012

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. GU L 335 del 13.12.2008, pag. 213 (MT).


18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 391/110


Parere del Comitato delle regioni «L'Europa nel mondo: una nuova strategia per il finanziamento dell'azione esterna dell'UE»

2012/C 391/11

IL COMITATO DELLE REGIONI

accoglie con favore il pacchetto di misure Europa nel mondo, presentato congiuntamente, poiché ritiene che esso possa contribuire a realizzare un approccio unitario e una politica di sviluppo coerente in misura maggiore di quanto avvenuto sinora. Concorda nel ritenere che gli stanziamenti destinati all'"azione esterna", nel cui quadro l'intervento dell'UE fornisce un chiaro valore aggiunto, debbano essere incrementati;

osserva che l'introduzione di un quadro attualizzato per il sostegno da parte dell'UE, e la semplificazione delle misure legislative destinate alla pianificazione e all'applicazione degli strumenti viene accolta con favore dagli enti locali e regionali, e in particolare da quelli che, malgrado i limitati mezzi amministrativi a disposizione, intendono contribuire alla cooperazione allo sviluppo;

è deciso ad attribuire il giusto risalto agli enti locali e regionali in quanto attori della cooperazione allo sviluppo dell'UE, ma anche a richiamare l'attenzione sul loro ruolo nell'ambito delle misure nazionali di promozione del decentramento e della democratizzazione nonché sulla loro importanza ai fini della cooperazione transfrontaliera internazionale diretta tra soggetti di livello subnazionale;

reputa che la proposta di finanziamento del pacchetto Europa nel mondo presentata dalla Commissione debba garantire condizioni adeguate per rafforzare la partecipazione e la cooperazione degli enti locali e regionali, ad esempio mediante la limitazione del requisito di cofinanziamento o addirittura la sua soppressione. Il decentramento è un'evoluzione auspicabile che permette di rafforzare il ruolo degli enti locali e regionali in tutto il mondo;

fa notare che l'assunzione di responsabilità da parte degli attori locali e la promozione della democrazia locale presuppongono la fiducia nel sistema politico e nei suoi esponenti. La struttura decentrata permette la nascita di istituzioni dotate di maggiore legittimazione e maggiore efficacia, e costituisce il mezzo principale per rafforzare il collegamento tra i livelli di governo e i cittadini. Processi decisionali aperti, condotti nel rispetto del principio di sussidiarietà, contribuiscono a far sì che i cittadini facciano propri i principi democratici, creando così le premesse per una società pluralistica e tollerante.

Relatrice

Lotta HÅKANSSON HARJU (SE/PSE)

Documenti di riferimento

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio - Ruolo mondiale dell'Europa: un nuovo approccio al finanziamento dell'azione esterna dell'UE

COM(2011) 865 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione

COM(2011) 842 final

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Preparazione del quadro finanziario pluriennale relativo al finanziamento della cooperazione dell'UE a favore degli ACP e dei PTOM per il periodo 2014-2020 (11o Fondo europeo di sviluppo)

COM(2011) 837 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II)

COM(2011) 838 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato

COM(2011) 839 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

COM(2011) 840 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi

COM(2011) 843 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo

COM(2011) 844 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

accoglie con favore la nuova generazione di strumenti di finanziamento della politica di sviluppo, intesi ad agevolare il dialogo politico e l'attuazione di misure in sintonia con la più ampia strategia Un programma di cambiamento  (1), nel quadro della pianificazione finanziaria pluriennale proposta. Si compiace della proposta della Commissione di accrescere gli stanziamenti, i quali, con 70 miliardi di euro, ammontano a quasi il 7 % del bilancio complessivo dell'UE;

2.

accoglie con soddisfazione il pacchetto di misure Europa nel mondo  (2), presentato congiuntamente, poiché ritiene che esso possa contribuire a realizzare un approccio unitario e una politica di sviluppo coerente in misura maggiore di quanto sia avvenuto sinora. Concorda nel ritenere che gli stanziamenti destinati all'azione esterna, nel cui quadro l'intervento dell'UE nel suo insieme fornisce un chiaro valore aggiunto, debbano essere accresciuti, e si rammarica pertanto del fatto che il Fondo europeo di sviluppo (FES) non faccia parte del quadro finanziario pluriennale dell'UE. Il FES gestisce risorse pari a 34 miliardi di euro, che però non rientrano nel bilancio. Esso dovrebbe essere assoggettato agli stessi requisiti di trasparenza, efficacia e rendicontazione che valgono per gli altri strumenti finanziari del pacchetto Europa nel mondo;

3.

osserva che gli enti locali e regionali, in particolare quelli che, malgrado i limitati mezzi amministrativi a disposizione, intendono contribuire alla cooperazione allo sviluppo, accolgono con favore l'introduzione di un quadro attualizzato per il sostegno da parte dell'UE e la semplificazione delle misure legislative destinate alla pianificazione e all'applicazione degli strumenti. Nel periodo di programmazione in corso è stato ripetutamente chiesto di semplificare e rendere più comprensibili gli strumenti, e il CdR si compiace del fatto che le consultazioni eseguite dalla Commissione abbiano avuto un seguito;

4.

constata che la semplificazione del quadro normativo, la riduzione dei costi di partecipazione e l'accelerazione delle procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi costituiscono miglioramenti attesi da tempo. Grazie a una maggiore flessibilità e a un'accelerazione dell'adeguamento e della revisione, quando le condizioni generali le richiedono, dovrebbero crearsi anche le condizioni per prestazioni più efficaci;

5.

con il presente parere intende presentare il ruolo degli enti locali e regionali in quanto soggetti della cooperazione allo sviluppo dell'UE, ma anche richiamare l'attenzione sulla loro funzione nelle misure nazionali di promozione del decentramento e della democratizzazione e sulla loro importanza ai fini della cooperazione transfrontaliera internazionale diretta tra soggetti di livello subnazionale. Ricorda inoltre che bisogna considerare il caso particolare delle regioni ultraperiferiche - la cui situazione geostrategica le rende frontiere attive e teste di ponte dell'UE nel mondo - che possono favorire una maggiore efficacia della politica europea di sviluppo, come indicato nei pareri CdR 408/2010 e CdR 364/2011;

6.

osserva che l'urbanizzazione pone gli enti locali e regionali dinanzi a grandi sfide in termini di miglioramento della loro capacità e della loro efficacia, nonché di attuazione di sistemi di governance solidi e trasparenti per soddisfare le aspettative della popolazione. A tal fine essi hanno bisogno delle conoscenze e delle esperienze maturate da altri comuni. Spesso una vasta gamma di soggetti partecipa alle varie forme di partenariato comunale o regionale. È stato dimostrato che la collaborazione, soprattutto nella forma più intensa di partenariati pubblico-pubblico ma anche pubblico-privato, pur avendo costi limitati, produce risultati concreti e duraturi, in particolare perché è tesa a consolidare le strutture esistenti, con compiti e responsabilità ben definiti dalla legge, e perché induce un rafforzamento delle capacità dei quadri che operano già nelle amministrazioni locali o regionali. Per questo motivo la proposta di finanziamento del pacchetto Europa nel mondo presentata dalla Commissione deve garantire condizioni adeguate per rafforzare la partecipazione e la cooperazione degli enti locali e regionali, ad esempio mediante la limitazione del requisito di cofinanziamento o addirittura la sua soppressione. Il decentramento è un'evoluzione auspicabile che permette di rafforzare il ruolo degli enti locali e regionali in tutto il mondo;

7.

nota che la società civile e gli enti locali sono giustamente riconosciuti in modo esplicito attraverso il sostegno che viene loro accordato per gli interventi nel campo della cooperazione allo sviluppo. Chiede espressamente che i livelli amministrativi locali e regionali e i loro servizi pubblici possano ottenere un sostegno anche nel quadro di altri strumenti tematici e geografici. Sostenere gli enti locali e regionali e la loro partecipazione allo sviluppo della società costituisce un compito trasversale, che non dev'essere limitato esclusivamente a una piccola parte di un singolo strumento;

8.

ritiene che gli enti locali e regionali debbano essere incoraggiati più energicamente a cooperare, e quindi ad avvalersi dei fondi disponibili, anche nel quadro del programma tematico Migrazione ed asilo. Occorre accrescere e sviluppare sensibilmente la cooperazione internazionale transfrontaliera tra comuni che ospitano migranti o richiedenti asilo e i relativi comuni di provenienza. Il livello locale svolge un ruolo importante nella concezione e nell'esecuzione dei programmi di accoglienza e di rimpatrio;

9.

esprime soddisfazione per il fatto che la cooperazione allo sviluppo decentrata a livello internazionale viene riconosciuta espressamente e acquisisce visibilità, non solo nelle comunicazioni della Commissione, ma anche, negli ultimi anni, in altri contesti internazionali (3). Non si sottolinerà mai abbastanza il ruolo degli enti locali e regionali nella promozione di uno sviluppo sociale sano, e la loro importanza ai fini della creazione di un collegamento tra i cittadini e i vari livelli amministrativi;

10.

ritiene che, nel quadro del sostegno di bilancio o settoriale, sia necessario stabilire dei requisiti per i paesi partner, affinché le risorse destinate allo sviluppo pervengano effettivamente, in misura sufficiente, ai livelli amministrativi competenti, affinché questi possano fornire ai cittadini i servizi che sono necessari e fortemente richiesti. I finanziamenti e il personale qualificato non devono essere una prerogativa esclusiva dei livelli centrali, bensì venire distribuiti ai competenti enti territoriali subnazionali;

11.

ricorda che i comuni e le regioni sono i portavoce e i principali rappresentanti dei cittadini. Gli enti locali e regionali rendono pertanto possibile una partecipazione dei cittadini forte e concretamente basata sulla vita di tutti i giorni. Inoltre, comuni e regioni forniscono numerosi servizi pubblici. Spesso essi coordinano la collaborazione – o promuovono la cooperazione – tra soggetti sociali fondamentali, come le organizzazioni senza scopo di lucro, il settore privato, le comunità di fede e il mondo accademico;

12.

osserva che gli obiettivi di sviluppo globale delle Nazioni Unite, noti come obiettivi del millennio, sono importanti non solo per le Nazioni Unite e i loro Stati membri, ma evidentemente anche per i comuni e le regioni. Gli enti locali e regionali contribuiscono attivamente allo sviluppo sostenibile della società, e l'attuazione di misure a livello locale e regionale costituisce una premessa per la realizzazione degli obiettivi del millennio. Occorre tenere in maggiore considerazione il ruolo degli attori subnazionali nello sviluppo locale e internazionale. Nei Paesi Bassi e in Svezia, per esempio, vengono attualmente realizzati progetti che evidenziano il contributo dei comuni ad uno sviluppo sociale sano e sostenibile e la loro responsabilità in tale contesto, nonché il nesso con gli obiettivi del millennio;

13.

appoggia la proposta del Parlamento europeo, formulata nella sua relazione sul futuro della politica di sviluppo dell'UE, di proclamare il 2015 "Anno europeo per lo sviluppo", onde poter mettere a punto iniziative adeguate per dare seguito agli obiettivi di sviluppo del millennio;

14.

accoglie con favore la proposta della Commissione di elaborare una programmazione comune per un periodo di sette anni, e ritiene che essa consentirà di migliorare le condizioni preliminari per realizzare delle riforme sociali ad ampio raggio. Si compiace del maggior orientamento ai risultati e delle premesse più rigorose proposti nel quadro di tale strumento. La Commissione e i rappresentanti degli Stati membri dovranno aver cura di consentire agli enti locali e regionali di partecipare a un dialogo proattivo, fornendo un importante contributo alla programmazione dei vari strumenti;

15.

sottolinea che le riforme legate al decentramento e alla costruzione della democrazia sono processi complessi, ampi e radicali, che richiedono tenacia, prevedibilità e una prospettiva a lungo termine da parte dei finanziatori e dei partner della cooperazione;

16.

fa notare che l'assunzione di responsabilità da parte degli attori locali e la promozione della democrazia di prossimità presuppongono la fiducia nel sistema politico e nei suoi esponenti. Una struttura decentrata permette la nascita di istituzioni più legittime ed efficaci e costituisce il mezzo principale per rafforzare il collegamento tra i livelli di governo e i cittadini. Processi decisionali aperti e condotti nel rispetto del principio di sussidiarietà contribuiscono a fare in modo che i cittadini adottino principi democratici, creando così le premesse per una società pluralistica e tollerante;

17.

sottolinea che gli enti locali e regionali nell'Unione europea e nei paesi partner possono, e devono, svolgere un ruolo importante nella definizione della politica e delle strategie ai loro rispettivi livelli; inoltre essi possono e devono essere messi in condizione di contribuire agli sviluppi a livello nazionale e internazionale. Anche in qualità di fornitori di servizi, essi hanno il compito di gestire, coordinare e applicare le priorità stabilite, ad esempio attraverso misure nei settori della sanità, dell'istruzione e della cultura;

18.

osserva che le organizzazioni nazionali che rappresentano i comuni e le regioni possono, grazie alle loro risorse intellettuali, svolgere un ruolo decisivo e di sostegno in un contesto di ampie riforme sociali, in particolare nel quadro del decentramento e della costruzione della democrazia. Le associazioni di comuni e di regioni, o altri organismi analoghi, possono sostenere i membri di dette organizzazioni attraverso lo sviluppo di metodi e strumenti, e grazie al fatto che si attivano per i propri membri, che rappresentano interessi comuni e che coordinano nei rispettivi settori misure di sostegno di differenti finanziatori. È opportuno avvalersi dell'esperienza di queste associazioni per rafforzare la democrazia locale e regionale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. Il CdR invita pertanto l'UE, gli Stati membri e i livelli subnazionali di governo ad assistere le associazioni nazionali di enti locali e regionali nel ruolo che esse svolgono nei paesi partner;

19.

fa notare che, nella maggior parte dei settori, gli enti locali e regionali dispongono di conoscenze specifiche essenziali ai fini di uno sviluppo economico, sociale ed ecologico sostenibile. Va segnalata la loro esperienza in materia sia di lavoro pratico che di conduzione politica in settori quali la sanità pubblica, l'istruzione, la gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, l'imprenditoria locale, la creazione di un ambiente adatto alle piccole e medie imprese, i trasporti, le infrastrutture, l'ambiente, le risorse naturali, l'agricoltura, nonché in settori che comportano una responsabilità a più vasto raggio e nella tutela di un'autentica democrazia e dei diritti umani. È possibile avere accesso senza difficoltà a tali competenze, e metterle a frutto, direttamente presso gli enti locali e regionali o presso le loro associazioni nazionali, europee e mondiali, ma anche per il tramite del CdR;

20.

osserva che nel 2008 la Commissione europea ha invitato a sostenere la definizione di un approccio olistico riguardo agli enti locali come attori di sviluppo a livello globale, europeo e nazionale, proponendo di avvalersi di tre strumenti sotto l'egida del CdR, dato il suo ruolo di portavoce degli enti locali nell'UE. Oggi questi tre strumenti – ovvero l'Atlante della cooperazione decentrata per una mappatura delle attività e delle migliori pratiche, la piattaforma web di scambio di informazioni per mettere le competenze e le capacità in corrispondenza con le esigenze, e le Assise della cooperazione decentrata per il dialogo politico – sono stati attuati con la collaborazione della Commissione e delle principali reti di enti locali e regionali dell'UE e dei paesi partner, come ad esempio il gruppo di lavoro Platforma nel quadro del Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (CCRE). Il CdR invita sia gli enti locali e regionali sia le loro associazioni di rappresentanza nell'UE e nei paesi partner a ricorrere in misura maggiore a tali strumenti per assicurare una migliore coerenza e un'accresciuta efficacia degli aiuti;

21.

fa notare che, sulla base del dialogo strutturato sulla collaborazione allo sviluppo che è stato condotto dal marzo 2010 al maggio 2011 dalle istituzioni dell'UE insieme a rappresentanti della società civile e agli enti locali e regionali, la Commissione propone di istituire un forum permanente di alto livello per le questioni di sviluppo. Il CdR accoglie con particolare favore quest'iniziativa, nel cui ambito auspica di poter mantenere il proprio ruolo istituzionale, perché ritiene che un forum formale contribuirà all'istituzionalizzazione del dialogo e a un miglioramento della qualità dei contenuti, e consentirà un dibattito sistematico sulle questioni di sviluppo, con aggiornamenti regolari, pareri specialistici e scambi di esperienze. Il CdR accoglie inoltre positivamente le annunciate comunicazioni sul ruolo delle ONG e degli enti locali nella cooperazione allo sviluppo, volte a dare anche un inquadramento formale al proseguimento e al rafforzamento della cooperazione con la Commissione, la cui importanza è apparsa evidente nelle Assise della cooperazione decentrata, organizzate con cadenza biennale, e nel dialogo strutturato.

Osservazioni sullo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani

22.

osserva che le risorse destinate allo strumento tematico per la democrazia e i diritti umani sono aumentate del 35 % rispetto al programma attualmente in corso, ma continuano a costituire una quota esigua, circa il 2 %, dell'intervento dell'UE per l'aiuto allo sviluppo. Il CdR si rammarica del fatto che questo strumento orizzontale non sia stato dotato di finanziamenti maggiori, dato che può essere impiegato in tutte le aree geografiche e in fasi differenti di sviluppo, e che i suoi obiettivi principali sono questioni elementari quali la salvaguardia dei diritti umani fondamentali o il sostegno e consolidamento delle riforme democratiche;

23.

sottolinea che la democrazia e i diritti umani sono valori fondamentali dell'UE e della comunità mondiale. Tali valori rappresentano un beneficio e un punto di forza, che in numerose società viene tutelato dagli enti locali e regionali, da un sistema giudiziario efficiente, dalla società civile, dai mezzi di informazione e da altri soggetti;

24.

reputa che i diritti umani debbano essere promossi e acquistare maggior peso a tutti i livelli sociali. Ritiene pertanto giustificato che in tale strumento i livelli amministrativi locali vengano messi maggiormente in luce in riferimento alla creazione di istituzioni;

25.

considera che il livello amministrativo più vicino ai cittadini può anche applicare a livello locale le decisioni nazionali, adattandole alle circostanze o alle esigenze locali, o tenere conto di queste ultime per evitare eventuali ripercussioni negative sui diritti dei cittadini, per esempio per quanto riguarda i requisiti nel campo della lingua o dell'identità etnica. Gli enti locali e regionali sono anche i soggetti più adatti per organizzare e coordinare le misure di sensibilizzazione destinate a gruppi locali, come ad esempio i giovani o le donne, e intese a rendere tali gruppi consapevoli dei loro diritti umani e di come farli valere.

Osservazioni in merito allo strumento di finanziamento per la cooperazione allo sviluppo con sostegno per le organizzazioni della società civile e gli enti locali e regionali (nel quadro dello strumento di cooperazione allo sviluppo)

26.

desidera ovviamente, assieme agli enti locali e regionali che esso rappresenta, contribuire attivamente a far sì che venga messa in pratica la proposta della Commissione intesa a sviluppare ulteriormente il suo dialogo e la sua cooperazione con la società civile e con gli enti locali e regionali, grazie agli strumenti che lo stesso Comitato ha messo a punto con la collaborazione della Commissione europea e delle principali reti di enti locali e regionali dell'UE e dei paesi partner, e tramite il nuovo forum permanente di alto livello per le questioni di sviluppo;

27.

accoglie con favore il fatto che gli enti locali e regionali potranno percepire anche in futuro un finanziamento per la cooperazione allo sviluppo, ma sottolinea che sarebbe opportuno distinguere chiaramente tra la società civile e gli enti locali e regionali per quanto riguarda sia le misure politiche che gli strumenti e il finanziamento stesso

28.

chiede espressamente che nel quadro dello strumento di finanziamento per la cooperazione allo sviluppo destinato alla società civile e agli enti locali (attori non statali e autorità locali) vengano predisposti fondi maggiori per gli enti locali e regionali. Nell'attuale periodo di programmazione, i fondi sono stati ripartiti in maniera non proporzionale tra le organizzazioni della società civile e gli enti locali e regionali. Se agli enti locali e regionali fosse destinato almeno il 25 % dei fondi, in luogo dell'attuale 15 %, il loro ruolo consultivo e la loro competenza specifica potrebbero essere messi a frutto meglio;

29.

ritiene che gli enti locali e regionali possano garantire uno sviluppo democratico nel lungo periodo. Essi devono essere dotati di finanziamenti sufficienti per stare alla pari con organizzazioni senza fini di lucro, nazionali o internazionali, dotate di ampie risorse finanziarie. Gli enti locali e regionali nei paesi partner sono indispensabili per coordinare le iniziative e le misure di soggetti differenti e per garantire che esse corrispondano alla politica di sviluppo concepita e consolidata politicamente a livello regionale e locale, almeno nella misura in cui tali iniziative e misure mirano alla fornitura di servizi pubblici;

30.

fa notare che nel settore dell'attività di sviluppo gli enti locali e regionali dispongono di competenze ed esperienze specifiche di valore inestimabile in materia di gestione e di amministrazione locale e regionale, di costruzione di sistemi e di piattaforme per il dialogo politico, di lavoro politico approfondito e ampliato e di garanzia delle condizioni per una partecipazione cittadina e un dialogo civile più forti; insomma, per la costruzione di una democrazia solida e duratura;

31.

osserva che numerosi enti locali e regionali dell'Unione europea hanno tradizioni politiche consolidate, ma in vari Stati membri la democrazia è ancora nuova e fragile. Occorrerebbe pertanto integrare le varie esperienze e prospettive degli enti locali e regionali dell'Unione europea nelle iniziative di sviluppo comuni dell'UE insieme ai paesi partner, e utilizzarle per le riforme e/o lo sviluppo delle istituzioni pubbliche nei paesi partner, prestando particolare attenzione all'autonomia locale, in quanto livello di governo più vicino al cittadino e sostenendo e rafforzando la società civile che è il fondamento di tutte le democrazie;

32.

sottolinea che nei paesi partner il rafforzamento dei politici locali e regionali direttamente eletti e dei funzionari pubblici è essenziale ai fini di un'efficace attuazione delle riforme volte a realizzare il decentramento e la creazione di una conduzione politica responsabile. Una gestione governativa adeguata dovrebbe essere sia il mezzo che l'obiettivo dell'azione unionale nel settore dello sviluppo;

33.

ritiene che il riconoscimento della necessità e la volontà di perseguire cambiamenti simultanei del sistema a tutti i livelli costituiscano le premesse indispensabili di una democrazia approfondita e di servizi migliori a livello locale. L'impegno politico, la disponibilità di risorse, la ripartizione delle competenze e il decentramento richiedono un consenso a livello nazionale, regionale e locale. Un sistema giuridico e finanziario nazionale che permetta di applicare l'assunzione di responsabilità a livello locale e regionale crea le premesse per dei miglioramenti e per la necessaria accettazione delle responsabilità dei soggetti locali ai fini della strutturazione del contesto locale.

Osservazioni in merito allo strumento europeo di vicinato

34.

accoglie con favore lo strumento europeo di vicinato proposto e ritiene che tenga conto in maniera sostanziale delle necessarie riforme dell'attuale strumento. Desidera inoltre proporre una modifica intesa ad accrescere ulteriormente l'effetto e l'efficacia dell'aiuto di vicinato;

35.

ai fini della realizzazione della democrazia approfondita e sostenibile che l'UE persegue, propone di inserire alcune specifiche formulazioni intese a mettere l'accento sul decentramento e sulla democrazia locale, nonché sullo sviluppo delle capacità ai fini della creazione di servizi pubblici locali e regionali;

36.

invita la Commissione a predisporre, attraverso questo strumento, dei finanziamenti destinati ai programmi di sostegno della democrazia a livello locale e regionale. Occorre mettere in chiaro che i possibili percettori dei finanziamenti e partner della cooperazione devono essere enti locali e regionali;

37.

sollecita la Commissione a chiarire che la cooperazione transfrontaliera, compresa quella tra vari paesi, non si limita ai paesi direttamente limitrofi tra loro, bensì a tutti gli Stati membri, le regioni e i comuni dell'UE, indipendentemente dalla loro posizione geografica. È importante che le esperienze, le conoscenze e gli esempi di buone pratiche vengano trasmessi al di là delle frontiere, indipendentemente dalla distanza geografica. È inoltre necessario, per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche, abolire il criterio dei 150 km di distanza per l'ammissibilità allo strumento europeo di vicinato;

38.

osserva che il requisito di cofinanziamento nell'applicazione di progetti di politica di vicinato costituisce in molti casi un fattore di ostacolo alla partecipazione degli enti locali e regionali. In alcuni paesi il cofinanziamento è in contraddizione con il diritto nazionale, qualora questo non preveda la partecipazione degli enti subnazionali alla cooperazione allo sviluppo;

39.

invita la Commissione a concentrarsi ancora di più, nel regolamento, sulla cooperazione nel quadro di un partenariato istituzionale e sullo strumento TAIEX (4), e a verificare accuratamente come tali meccanismi possano essere ulteriormente promossi. È innegabile che pochi ministeri competenti in materia di amministrazione locale e regionale abbiano l'interesse o la capacità di proporre tale genere di cooperazione o il ricorso al TAIEX;

40.

ritiene che il ruolo, altamente considerato e sempre più apprezzato, degli enti locali e regionali della società civile e della loro reciproca cooperazione nel passaggio da sistemi monopartitici e dittatoriali a sistemi democratici, è importante e rappresenta un valore aggiunto che dovrebbe essere riconosciuto in misura crescente nel quadro della politica europea di vicinato e nell'amministrazione delle risorse finanziarie;

41.

osserva che nel quadro dei suoi lavori si svolgono attività intensive e concrete di scambio e di cooperazione, tra l'altro con i paesi del partenariato orientale (Corleap) e con quelli dell'area mediterranea (ARLEM). In tale contesto si richiama l'attenzione tra l'altro sugli obiettivi e sulle finalità, anche al di fuori del territorio unionale, delle strategie dell'UE Europa nel mondo e Programma di cambiamento.

Osservazioni sullo strumento di assistenza preadesione

42.

nel quadro di pareri, seminari, gruppi di lavoro e dello strumento per l'amministrazione locale, si è occupato dello sviluppo dell'applicazione dell'assistenza preadesione. Si compiace pienamente dell'approccio che consiste nel fare dello strumento un elemento di sostegno fortemente orientato ai risultati, flessibile e tagliato su misura;

43.

osserva che, grazie a un approccio multilivello e basato sul partenariato, l'UE vuole fare in modo che venga messa a punto un'assistenza preadesione più concreta ed efficace. Il CdR promuove questo sforzo sul piano concreto attraverso conferenze parlamentari (assise) e mediante l'elaborazione di un Atlante della cooperazione decentrata per lo sviluppo. Insieme alla Commissione, il CdR è responsabile del programma Amministrazione comunale, nel cui quadro vengono organizzate visite di studio di politici e funzionari dei paesi candidati e dei potenziali paesi candidati;

44.

auspica che la Commissione renda possibile e promuova un più esteso scambio di esperienze tra enti locali e regionali, evitando che tale scambio venga dominato dal livello centrale degli Stati membri e dei paesi interessati dall'allargamento;

45.

osserva che la cooperazione a lungo termine con gli enti locali e regionali dei paesi interessati dall'allargamento e dei paesi vicini è divenuta sempre più professionale, e fa notare quanto sia importante che gli strumenti finanziari promuovano anche in futuro tale sviluppo e rendano possibile un'ulteriore intensificazione;

46.

invita a ricercare, in particolare nei paesi interessati dall'allargamento e nei paesi vicini, una più stretta correlazione tra la concessione di aiuti e i risultati effettivi nella loro applicazione attraverso l'utilizzo di appositi strumenti e indicatori, tenendo conto in particolare del decentramento, della governance multilivello e quindi della partecipazione degli enti locali e regionali ai pertinenti livelli decisionali;

47.

invita la Commissione a fare in modo che vengano predisposti finanziamenti specifici per l'approfondimento e l'estensione delle capacità degli enti locali e regionali dei paesi interessati dall'allargamento e vengano rafforzate le conoscenze e le competenze. Invece di considerare e di trattare i comuni e le regioni come recettori passivi, occorre assegnare loro un ruolo proattivo, in considerazione della loro conoscenza delle esigenze e delle premesse e della loro capacità di individuare gli obiettivi realistici;

48.

ritiene che, sforzandosi di rispondere alle esigenze in materia di sviluppo delle capacità, cosa che comporta tra l'altro un maggiore coinvolgimento nell'applicazione dello strumento di assistenza preadesione, gli enti locali e regionali acquisiscono la possibilità di apprendere il lavoro pratico prima ancora dell'adesione all'UE. Ad esempio, le risorse possono essere utilizzate per coinvolgere questi soggetti nella concezione dei progetti e sostenerli in tale contesto. L'amministrazione decentrata dei fondi dello strumento di assistenza preadesione ha fatto registrare esperienze positive in vari paesi;

49.

fa notare che un problema che caratterizza l'uso delle risorse dello strumento di assistenza preadesione è la corruzione, e in tale contesto tutti i livelli, locale, regionale e nazionale, devono ricevere sostegno. Ai fini della necessaria chiarificazione e di un'eventuale responsabilizzazione sono essenziali attività continue e rigorose di sorveglianza e di sostegno di "organi di controllo", quali le organizzazioni della società civile, ma anche gli enti locali e regionali;

50.

ritiene che, grazie a una migliore integrazione dei fondi dello strumento di assistenza preadesione nel costante lavoro di sviluppo eseguito a livello locale e regionale, la governance multilivello venga collocata su una base solida e il decentramento risulti rafforzato. Il coinvolgimento degli enti locali e regionali nella definizione dei programmi e dei progetti, nel processo decisionale e nell'attività di sorveglianza e di gestione fa sì che vengano poste le basi di un continuo lavoro di sviluppo, anche senza sostegno esterno;

51.

osserva che in vari paesi dei Balcani occidentali sono in corso profonde riforme sociali, che potrebbero essere sensibilmente consolidate e accelerate grazie a un maggior coinvolgimento dei livelli politici locali e regionali. In numerosi casi, il livello regionale non dispone di risorse amministrative e finanziarie e di personale sufficiente per la gestione dello strumento di assistenza preadesione. Le risorse e le capacità rimangono a livello centrale, cosa che rende il sistema ancora più centralistico e ritarda l'ulteriore coinvolgimento delle minoranze e dei soggetti politici locali e regionali;

52.

fa notare che le riforme miranti al decentramento si bloccano troppo spesso a causa di capacità insufficienti a livello locale e regionale, nei casi in cui viene imposto un decentramento delle sole competenze senza accompagnarlo con un decentramento delle risorse finanziarie. Grazie alla gestione dello strumento di assistenza preadesione, l'UE può accelerare i necessari processi paralleli, in modo che le competenze e le risorse siano adeguate tra loro.

Osservazioni in merito allo strumento di partenariato

53.

sottolinea che lo strumento di partenariato comprende paesi come la Cina, il Brasile, il Sud Africa e la Russia. Tale strumento dovrebbe servire in primo luogo a sviluppare e promuovere il commercio e i contatti tra tali paesi e l'UE. In questo contesto sono fondamentali aspetti come il clima, l'ambiente e gli scambi commerciali;

54.

fa presente che le zone caratterizzate da povertà non sono rilevabili nelle statistiche nazionali sul reddito pro capite. Le regioni svantaggiate di paesi che presentano un buono sviluppo economico non possono chiedere altro sostegno che quello fornito nel quadro dello strumento di partenariato. Pertanto il CdR propone di tenere conto delle differenze regionali, come ad esempio la ripartizione del reddito e il livello di povertà nelle singole aree. La Commissione deve condurre con i paesi in questione un dialogo sull'importanza di uno sviluppo diffuso e generalizzato, e chiedere pertanto prestazioni rivolte a sostenere la coesione regionale come requisito per la concessione al paese in questione del sostegno dell'UE;

55.

desidera ricordare che lo strumento in questione dev'essere applicato anche per lo sviluppo di sistemi di sicurezza sociali, per la riforma generale del settore della previdenza e per la preparazione di fondi intesi a rafforzare le autorità a livello locale e regionale e a fare in modo che lo strumento serva a favorire il partenariato e lo sviluppo democratico di tali paesi.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

COM(2011) 838 final

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 2

Articolo 2

1.   L'assistenza nell'ambito del presente regolamento persegue gli obiettivi specifici di seguito elencati, secondo le esigenze di ciascun paese beneficiario e il rispettivo programma di allargamento.

1.   L'assistenza nell'ambito del presente regolamento persegue gli obiettivi specifici di seguito elencati, secondo le esigenze, , di ciascun paese beneficiario e il rispettivo programma di allargamento.

(a)

Sostegno alle riforme politiche, tra cui:

(a)

Sostegno alle riforme politiche, tra cui:

(i).

rafforzamento delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto, compresa la sua attuazione;

(i).

rafforzamento delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto, compresa la sua attuazione;

(ii).

promozione e tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, maggior rispetto dei diritti delle minoranze, promozione della parità di genere, della non discriminazione e della libertà di stampa nonché promozione delle buone relazioni di vicinato;

(ii).

promozione e tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, maggior rispetto dei diritti delle minoranze, promozione della parità di genere, della non discriminazione e della libertà di stampa nonché promozione delle buone relazioni di vicinato;

(iii).

lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata;

(iii).

lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata;

(iv).

riforma della pubblica amministrazione e buon governo;

(iv).

riforma della pubblica amministrazione e buon governo;

(v).

sviluppo della società civile e dialogo sociale;

(v).

sviluppo della società civile e dialogo sociale;

(vi).

riconciliazione, misure per la costruzione della pace e il rafforzamento della fiducia.

(vi)

riconciliazione, misure per la costruzione della pace e il rafforzamento della fiducia.

[…]

[…]

Motivazione

La questione dello sviluppo di capacità in materia di democrazia assume particolare rilievo a livello locale e regionale, e va quindi considerata con grande attenzione. L'emendamento si riferisce al punto 45 del parere.

Emendamento 2

COM(2011) 838 final

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 4

Articolo 4

3.   Il sostegno fornito dall'Unione nell'ambito del presente regolamento è cofinanziato, di regola, dai paesi partner tramite fondi pubblici, contributi provenienti dai beneficiari o altre fonti. Lo stesso principio si applica alla cooperazione con la Federazione russa, segnatamente per i programmi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c). Si può derogare al requisito relativo al cofinanziamento in casi debitamente giustificati e ove ciò sia necessario a sostenere lo sviluppo della società civile e dei soggetti non statali, fatte salve le altre condizioni fissate nel regolamento finanziario.

3.   Il sostegno fornito dall'Unione nell'ambito del presente regolamento è cofinanziato, di regola, dai paesi partner tramite fondi pubblici, contributi provenienti dai beneficiari o altre fonti. Lo stesso principio si applica alla cooperazione con la Federazione russa, segnatamente per i programmi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c). Si può derogare al requisito relativo al cofinanziamento in casi debitamente giustificati e ove ciò sia necessario a sostenere lo sviluppo della società civile e dei soggetti non statali fatte salve le altre condizioni fissate nel regolamento finanziario.

Motivazione

In alcuni casi, il requisito relativo al cofinanziamento può essere di ostacolo alla realizzazione di progetti validi e utili da parte degli enti locali e regionali dei paesi partner, che dovrebbero essere i principali beneficiari di questi programmi. Dal momento che lo sviluppo della democrazia a livello locale è uno degli obiettivi prioritari del programma, esso dovrebbe costituire anche uno dei motivi che giustificano eventuali deroghe, a determinate condizioni, al suddetto requisito relativo al cofinanziamento.

Emendamento 3

COM(2011) 838 final

Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 8

Articolo 8

1.   Obiettivo del programma sulle organizzazioni della società civile e le autorità locali nello sviluppo è finanziare le iniziative di sviluppo elaborate da organizzazioni della società civile e autorità locali originarie dei paesi partner, dell'Unione, dei paesi candidati e candidati potenziali, o le iniziative ad esse rivolte.

1.   Obiettivo del programma sulle organizzazioni della società civile e le autorità locali nello sviluppo è finanziare le iniziative di sviluppo elaborate da organizzazioni della società civile e autorità locali originarie dei paesi partner, dell'Unione, dei paesi candidati e candidati potenziali, o le iniziative ad esse rivolte.

2.   L'allegato V riporta i settori di attività dettagliati dell'assistenza dell'Unione di cui al presente articolo e elenca a titolo indicativo le categorie di organizzazioni della società civile e di autorità locali.

2.   L'allegato V riporta i settori di attività dettagliati dell'assistenza dell'Unione di cui al presente articolo e elenca a titolo indicativo le categorie di organizzazioni della società civile e di autorità locali .

Motivazione

È importante sottolineare che il programma dovrebbe consentire la cooperazione anche con gli "enti regionali" dei paesi partner, nonché con quelli dei paesi candidati e candidati potenziali. Nel contempo, occorre mettere in evidenza che spesso le organizzazioni della società civile e gli enti locali e regionali possono avere ciascuno un ruolo distinto da svolgere nello specifico contesto di un determinato paese o progetto. L'emendamento si riferisce al punto 25 del parere del CdR (sezione Osservazioni generali).

Emendamento 4

COM(2011) 838 final

Articolo 14

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 14

Articolo 14

1.   L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2014-2020 ammonta a 14 110 100 000 EUR (prezzi correnti). Fino al 3 % dell'importo finanziario di riferimento è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera tra i paesi beneficiari e gli Stati membri dell'Unione europea.

1.   L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2014-2020 ammonta a 14 110 100 000 EUR (prezzi correnti). Fino al 3 % dell'importo finanziario di riferimento è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera tra i paesi beneficiari e gli Stati membri dell'Unione europea .

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale dell'Unione.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale dell'Unione.

3.   Come specificato all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento "Erasmus per tutti", nell'intento di promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo di 1 812 100 000 EUR proveniente dai diversi strumenti di azione esterna (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione, strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo) sarà assegnato ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi terzi nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità/istituzioni/organizzazioni di questi paesi. Le disposizioni del regolamento "Erasmus per tutti" si applicheranno all'uso di questi fondi.

3.   Come specificato all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento "Erasmus per tutti", nell'intento di promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo di 1 812 100 000 EUR proveniente dai diversi strumenti di azione esterna (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione, strumentodi partenariato e Fondo europeo di sviluppo) sarà assegnato ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi terzi nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità/istituzioni/organizzazioni di questi paesi. Le disposizioni del regolamento "Erasmus per tutti" si applicheranno all'uso di questi fondi.

I finanziamenti saranno messi a disposizione attraverso due assegnazioni pluriennali limitate, rispettivamente, ai primi 4 anni e ai 3 anni rimanenti. Questi finanziamenti figureranno nella programmazione indicativa pluriennale degli strumenti in questione, in linea con le esigenze e priorità individuate dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere rivedute in caso di circostanze significative e impreviste o di importanti cambiamenti politici, in linea con le priorità esterne dell'UE.

I finanziamenti saranno messi a disposizione attraverso due assegnazioni pluriennali limitate, rispettivamente, ai primi 4 anni e ai 3 anni rimanenti. Questi finanziamenti figureranno nella programmazione indicativa pluriennale degli strumenti in questione, in linea con le esigenze e priorità individuate dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere rivedute in caso di circostanze significative e impreviste o di importanti cambiamenti politici, in linea con le priorità esterne dell'UE.

Motivazione

L'emendamento segue logicamente il precedente: lo sviluppo di capacità a livello locale e regionale dovrebbe costituire una delle priorità di cui tener conto nell'assegnazione dei finanziamenti (cfr. il punto 45 della sezione Osservazioni generali del parere).

Emendamento 5

COM(2011) 838 final

Articolo 18

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 18

Articolo 18

1.   La dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2014-2020 ammonta a 18 182 300 000 euro (prezzi correnti). Fino al 5 % della dotazione finanziaria è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

1.   La dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2014-2020 ammonta a 18 182 300 000 euro (prezzi correnti). Fino al 5 % della dotazione finanziaria è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) .

Motivazione

Lo sviluppo della democrazia a livello locale e regionale è un presupposto fondamentale per la realizzazione di altre componenti previste nelle finalità pubbliche dello strumento. Si dovrebbe quindi stanziare una determinata dotazione finanziaria per progetti in questo settore. L'emendamento si riferisce al punto 34 del parere.

Bruxelles, 9 ottobre 2012

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento COM(2011) 637 final.

(2)  L'Europa nel mondo, o Europa globale, comprende i documenti COM(2011) 865, COM(2011) 842, COM(2011) 837, COM(2011) 838, COM(2011) 839, COM(2011) 840, COM(2011) 843 e COM(2011) 844.

(3)  Agenda 21 (varata nel 1992 a Rio de Janeiro), vertice del Millennio delle Nazioni Unite, Dichiarazione di Parigi del 2005, Busan 2011, risoluzione 251 (2008) del Consiglio d'Europa La diplomazia delle città e Forum sulla cooperazione allo sviluppo delle Nazioni Unite che si svolgerà il 6 luglio 2012.

(4)  TAIEX (assistenza tecnica e scambio di informazioni), uno strumento per il sostegno dei paesi partner nell'adeguamento alle disposizioni giuridiche dell'UE.


18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 391/120


Parere del Comitato delle regioni «Revisione della direttiva sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e dati aperti»

2012/C 391/12

IL COMITATO DELLE REGIONI

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione europea di riesaminare la direttiva sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico ("direttiva ISP") e la comunicazione, ad essa collegata, in materia di dati aperti, poiché possono risolversi in strumenti preziosi per i cittadini, le imprese e le autorità e contribuire a creare posti di lavoro e a migliorare la qualità dei servizi pubblici;

ha sottolineato l'importanza di poter contare su regole e pratiche comuni in materia di riutilizzo e sfruttamento dell'ISP che garantiscano l'applicazione delle stesse condizioni di base a tutti coloro che operano sul mercato europeo dell'informazione, una maggiore trasparenza riguardo alle condizioni di riutilizzo di detta informazione e l'eliminazione delle distorsioni del mercato interno;

ricorda che gli enti regionali e locali sono tra i principali destinatari delle misure dell'agenda digitale - tra le quali figurano anche la revisione della direttiva ISP e la comunicazione Dati aperti - e costituiscono i principali motori della sua attuazione;

reputa importante che il riutilizzo dei dati del settore pubblico avvenga nel pieno rispetto delle normative nazionali ed europea sulla tutela della vita privata. Inoltre, nell'uso dei dati aperti occorre rispettare i diritti di proprietà intellettuale di terzi e al tempo stesso garantire che, nell'interconnessione di dati aperti in vista di un riutilizzo a fini commerciali, la protezione dei dati e la tutela della vita privata mantengano standard qualitativi comparabili a quelli che il settore pubblico deve adottare per i propri dati.

Relatrice

Anne KARJALAINEN (FI/PSE), consigliere comunale di Kerava

Testi di riferimento

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico,

COM(2011) 877 final

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Dati aperti. Un motore per l'innovazione, la crescita e una governance trasparente,

COM(2011) 882 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Introduzione

1.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione europea di riesaminare la direttiva sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico ("direttiva ISP") e la comunicazione, ad essa collegata, in materia di dati aperti, poiché possono risolversi in strumenti preziosi per i cittadini, le imprese e le autorità e contribuire a creare posti di lavoro e a migliorare la qualità dei servizi pubblici (1);

2.

sottolinea che la direttiva oggi in vigore, adottata nel 2003, aveva l'obiettivo di semplificare, armonizzandone i requisiti di base, il riutilizzo commerciale dell'informazione del settore pubblico (ISP) in tutta l'UE. Inoltre la direttiva ISP detta disposizioni in materia di non discriminazione, tariffazione, accordi di esclusiva, trasparenza, licenze e strumenti pratici per agevolare il reperimento e il riutilizzo di documenti pubblici. In relazione a tali documenti, i comuni e le regioni sono al tempo stesso autori e fornitori di servizi;

3.

fa notare che, nella comunicazione in esame, la Commissione osserva che, malgrado i progressi compiuti, permane una serie di ostacoli all'uso dell'informazione del settore pubblico, quali la scarsa consapevolezza delle potenzialità economiche dei dati aperti, la carenza di informazioni sull'ISP disponibile e le difficoltà di tipo tecnico e pratico che ostacolano il riutilizzo;

4.

osserva che la revisione della direttiva avviene nel contesto dell'agenda europea del digitale, a sua volta parte della strategia Europa 2020, rivolta a fare dell'Europa un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva, con un alto livello di occupazione, di produttività e di coesione sociale (2);

5.

sottolinea che, nel prossimo futuro, per l'UE la sfida principale consisterà nel generare una crescita economica promuovendo al tempo stesso lo sviluppo sostenibile. Tali due obiettivi sono in opposizione tra loro, e la strategia Europa 2020 affronta tale opposizione facendo dello sviluppo sostenibile una priorità assoluta. Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che risponde alle esigenze della società moderna senza sottostare a compromessi che sarebbero a carico delle future generazioni. L'economia digitale racchiude il massimo potenziale in termini di generazione di crescita sostenibile (3);

6.

ha sottolineato l'importanza di riutilizzare l'ISP a fini commerciali e non, e di investire nella ricerca a sostegno di attività specifiche e dello sviluppo di applicazioni future intese a valorizzare il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (4);

7.

ha sottolineato l'importanza di poter contare su regole e pratiche comuni in materia di riutilizzo e sfruttamento dell'ISP che garantiscano l'applicazione delle stesse condizioni di base a tutti coloro che operano sul mercato europeo dell'informazione, una maggiore trasparenza riguardo alle condizioni di riutilizzo di detta informazione e l'eliminazione delle distorsioni del mercato interno (5);

8.

ricorda che gli enti regionali e locali sono tra i principali destinatari delle misure dell'agenda digitale - tra le quali figurano anche la revisione della direttiva ISP e la comunicazione Dati aperti - e costituiscono i principali motori della sua attuazione (6);

9.

osserva che gli organismi pubblici producono, raccolgono e conservano una grandissima quantità di dati e di contenuti. L'ISP rappresenta un'importante materia prima per i prodotti e i servizi basati sui contenuti digitali, e il suo enorme potenziale non è stato sinora sfruttato pienamente nell'UE;

10.

fa osservare che, per sviluppare un mercato del riutilizzo dell'ISP, è necessario adeguare gli accordi di esclusiva conclusi da organismi pubblici e società private ed attuare politiche di concessione delle licenze e di tariffazione che favoriscano e ottimizzino il riutilizzo di tale informazione, nonché garantire comunque i finanziamenti per la conservazione e l'aggiornamento dei documenti. È inoltre importante esaminare e precisare i modi in cui i meccanismi che sono già spesso utilizzati per la gestione dei dati pubblici possano essere organizzati in modo da presentare la massima compatibilità possibile e consentire così un elevato grado di sinergie (7);

11.

ritiene particolarmente importante stabilire un metodo oggettivo per misurare il valore economico dell'informazione, considerato il suo carattere pubblico e il suo rapporto con le autorità pubbliche (8);

12.

sottolinea che si potrebbe sfruttare appieno il potenziale del riutilizzo dell'ISP coinvolgendo maggiormente gli enti locali e regionali, i quali potrebbero contribuire in maniera significativa a promuovere il riutilizzo di queste informazioni per migliorare le condizioni di attività delle imprese e creare occupazione (9);

13.

invita i decisori locali e regionali a valutare in che misura gli enti locali e regionali possano promuovere l'apertura e il riutilizzo dei dati pubblici;

14.

reputa importante che il riutilizzo dei dati del settore pubblico avvenga nel pieno rispetto delle normative nazionali ed europea sulla tutela della vita privata. Inoltre, nell'uso dei dati aperti occorre rispettare i diritti di proprietà intellettuale di terzi e al tempo stesso garantire che, nell'interconnessione di dati aperti in vista di un riutilizzo a fini commerciali, la protezione dei dati e la tutela della vita privata mantengano standard qualitativi comparabili a quelli che il settore pubblico deve adottare per i propri dati;

15.

ha sottolineato l'esigenza di garantire il coinvolgimento degli enti locali e regionali in una cooperazione ad ampio raggio volta a migliorare l'interoperabilità delle pubbliche amministrazioni e l'efficienza nell'erogazione dei servizi pubblici (10).

Principi della direttiva sul riutilizzo dei dati del settore pubblico

16.

osserva che la strategia riveduta della Commissione in materia di apertura dei dati pubblici segue tre direttrici tra loro complementari:

adeguare il quadro normativo per il riutilizzo dei dati;

mobilitare gli strumenti finanziari a sostegno dei "dati aperti" e intraprendere la creazione di portali di dati europei;

facilitare il coordinamento e la condivisione di esperienze tra gli Stati membri;

17.

sottolinea che la revisione della direttiva ISP introduce il principio secondo cui tutte le informazioni pubbliche che non rientrino espressamente in una delle esenzioni previste sono riutilizzabili per scopi commerciali e non;

18.

fa osservare che la proposta in esame, che estende l'ambito d'applicazione della direttiva alle biblioteche (comprese quelle universitarie), agli archivi e ai musei, dovrebbe tenere conto della particolare funzione assolta da tali organismi, le cui raccolte sono accessibili al pubblico; osserva che l'estensione di detto campo di applicazione dovrebbe ridurre al minimo il possibile impatto finanziario e non comportare costi amministrativi di rilievo e ingenti spese aggiuntive per tali organismi; e fa notare che, se da un lato gli enti culturali non dovrebbero essere obbligati a procedere alla digitalizzazione, dall'altro il metodo proposto, che consiste nel definire tariffe superiori ai costi marginali, non dovrebbe compromettere l'opera di digitalizzazione e archiviazione a lungo termine condotta dagli organismi stessi a causa dell'aumento dei costi di digitalizzazione e memorizzazione dei dati e la limitazione delle opportunità di generare introiti;

19.

osserva che la direttiva proposta limita anche l'importo totale del corrispettivo in denaro che può essere chiesto per l'ISP, stabilendo che esso non debba eccedere i costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvi i casi eccezionali in cui l'ente pubblico genera una parte sostanziale delle entrate destinate a coprire i costi di funzionamento inerenti allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico dallo sfruttamento dei suoi diritti di proprietà intellettuale. Al riguardo propone che si possa tener conto, in linea generale, dei costi di conformità ai requisiti introdotti dalla direttiva ISP anche al momento di stabilire il predetto importo;

20.

constata che, secondo la direttiva proposta, il compito di organizzare la sorveglianza, da parte di autorità indipendenti, in materia di riutilizzo dell'ISP spetterà agli Stati membri; reputa tuttavia che un'autorità siffatta non sia necessaria, dato che negli Stati membri esistono già dispositivi adeguati per garantire la sorveglianza del settore pubblico. Gli Stati membri dovranno riferire ogni anno alla Commissione in merito alla situazione del riutilizzo dei dati pubblici e alle procedure e misure adottate per garantirlo;

21.

nota che la Commissione intende collaborare con gli Stati membri, con gli organismi del settore pubblico e con gli aggregatori regionali per creare un portale di dati paneuropeo che consenta un accesso diretto a diverse serie di dati provenienti da tutta l'UE, inclusi quelli disponibili tramite il portale della Commissione;

22.

invita la Commissione a sostenere, attraverso i suoi programmi di finanziamento, le attività rivolte a rendere disponibili i dati pubblici, tenendo conto anche delle amministrazioni locali e regionali;

23.

esorta gli organismi del settore pubblico a diffondere i dati in un formato accessibile mediante lettura ottica, ma fa presente che la direttiva non prevederà l'obbligo di predisporre tutti i dati in un tale formato, una circostanza che andrebbe indicata espressamente anche nel preambolo della direttiva.

Opportunità

24.

ritiene che il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico costituisca un vantaggio per la società nel suo insieme. Lo sviluppo di nuove pratiche che utilizzano dati aperti collegati (linked open data) costituisce un passo avanti verso i processi dei servizi incentrati sugli utenti. Ulteriori vantaggi possono presentarsi sotto forma di servizi innovativi, di nuovi modelli di attività economica e di aumento dell'efficienza del settore pubblico (11);

25.

fa osservare che, in base agli studi eseguiti dalla Commissione, il libero accesso ai dati del settore pubblico rafforzerà la crescita economica e creerà nuove opportunità economiche anche per le PMI di dimensioni minori, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento. In tale contesto, occorrerebbe promuovere la partecipazione soprattutto delle PMI al riutilizzo di tali dati, e garantire il rifinanziamento necessario per la produzione, la conservazione e l'aggiornamento dei documenti del settore pubblico;

26.

osserva che il riutilizzo dei dati del settore pubblico e l'importanza dei dati aperti per le imprese possono avere ripercussioni positive su un'intera regione;

27.

sottolinea che gli studi eseguiti dalla Commissione e altre ricerche internazionali confermano il giudizio secondo cui i vantaggi sociali ed economici derivanti dalla possibilità di riutilizzare l'ISP sono, anche secondo una stima prudente, considerevolmente superiori ai mancati proventi futuri della vendita di dati. Tuttavia, l'Unione europea potrebbe dover attuare misure mirate (di sostegno) che, nonostante la diminuzione delle entrate, consentano di affrontare i compiti aggiuntivi imposti dalle nuove norme in materia di ISP in un contesto caratterizzato, oggi come nel prevedibile futuro, da rigorosi vincoli di bilancio;

28.

fa notare che il valore economico dei dati varia in funzione del loro contenuto. Benefici economici e innovazioni scaturiscono in particolare dalla combinazione di dati eterogenei, ad esempio di dati geografici e dati sui servizi;

29.

ricorda che l'apertura dell'ISP a fini di riutilizzo avrà inoltre conseguenze positive a livello di trasparenza, efficienza e responsabilizzazione delle amministrazioni pubbliche, faciliterà la partecipazione attiva dei cittadini e accrescerà la democrazia. I dati saranno così verificabili e trasparenti;

30.

fa notare che l'apertura dei dati del settore pubblico migliora la qualità del processo decisionale e la base di conoscenze su cui esso si fonda: è il caso, ad esempio, delle decisioni basate su dati nei settori dei trasporti, dell'assetto territoriale e della lotta ai cambiamenti climatici;

31.

osserva che l'apertura e il crowdsourcing di dati pubblici offrono ai mezzi di informazione locali una grande opportunità di presentare in maniera comprensibile e interessante il processo decisionale a livello locale;

32.

fa presente che l'apertura dei dati pubblici consente anche di fornire servizi pubblici elettronici (e-service) a condizioni di maggiore efficacia rispetto ai costi e fa sì che vengano mantenuti meno dati duplicati;

33.

sottolinea che un'apertura su vasta scala dei dati del settore pubblico finalizzata al loro riutilizzo non soltanto creerà nuova attività economica, ma offrirà anche agli stessi organismi pubblici la possibilità di sviluppare programmi e processi propri e di costruire delle interfacce tra i programmi del settore pubblico;

34.

fa notare che molti prodotti e servizi basati sulle informazioni del settore pubblico sono per loro natura transfrontalieri. Bisognerebbe rendere più semplice per le imprese la fornitura di servizi sull'intero territorio dell'UE;

35.

sottolinea che l'apertura dei dati pubblici può migliorare le condizioni operative di un efficiente mercato unico digitale, in cui si potrà offrire ai consumatori un accesso semplice, sicuro e flessibile ai mercati dei contenuti e dei servizi digitali (12);

36.

fa osservare che lo sviluppo del mercato unico digitale e i servizi e prodotti di dati che l'apertura dei dati pubblici rende possibile offriranno opportunità ai cittadini europei non solo in quanto consumatori e imprenditori, ma anche in qualità di lavoratori nelle industrie creative e della conoscenza (13);

37.

richiama l'attenzione sul fatto che i soggetti locali del settore pubblico spesso non dispongono di risorse, conoscenze o finanziamenti sufficienti per realizzare innovazioni dei servizi orientate agli utenti. Occorrerebbe pertanto sostenere gli operatori locali e regionali, e incoraggiarli a ottimizzare i dati del settore pubblico messi a disposizione per il riutilizzo da parte di sviluppatori e di imprese, in particolare piccole e medie, poiché in tal modo si offriranno nuove opportunità economiche e si creeranno nuovi posti di lavoro, al tempo stesso rendendo possibile la nascita di nuovi servizi digitali, con probabile beneficio per lo stesso settore pubblico locale e regionale;

38.

osserva che l'azione volta a garantire risorse naturali sufficienti e la riduzione dell'impronta di carbonio è essenziale in termini di sviluppo sostenibile, ma limita la crescita basata sulla produzione. La crescita economica europea dovrebbe quindi basarsi su fattori differenti dall'aumento della produzione di beni di consumo. I prodotti e i servizi realizzabili e disponibili per via digitale sono in grado di generare una crescita il cui impatto sulle risorse naturali è ridotto; tuttavia, va anche sottolineato che l'aumento delle operazioni digitali – anche per effetto della domanda di prodotti e servizi prima non richiesti – determina un incremento del consumo energetico e di quello di alcune risorse necessarie per produrre supporti digitali;

39.

fa presente che l'apertura dei dati pubblici crea nuove opportunità di sviluppare attività economiche digitali innovative. Quando i dati delle amministrazioni pubbliche saranno forniti in misura ancora maggiore in un formato compatibile con la lettura ottica per essere riutilizzati, le imprese potranno sviluppare, su tale base, nuovi servizi. Le interfaccia dei servizi digitali e la revisione automatica dei dati ridurranno il lavoro manuale di accumulazione e di correzione dei dati;

40.

sottolinea che i dati pubblici aperti possono generare innovazione non solo nell'attività economica, ma anche nell'amministrazione pubblica, nei centri di ricerca, nel terzo settore e presso i singoli cittadini;

41.

fa presente che una più ampia utilizzazione futura dei dati comporterà effetti moltiplicatori economici e sociali e sinergie, a causa tra l'altro dell'aumento delle fonti di dati disponibili per l'attività di ricerca e l'istruzione;

42.

ricorda che la possibilità di riutilizzare i dati pubblici reca vantaggi al turismo, rendendo più semplice offrire informazioni e servizi specifici riguardanti le destinazioni turistiche nella lingua dei diretti interessati;

43.

sottolinea che il riutilizzo delle informazioni disponibili migliora a sua volta le possibilità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di accrescere l'efficienza energetica e di conseguenza la competitività dell'UE e le possibilità economiche a livello locale e regionale (14);

44.

sottolinea che le possibilità di innovazione offerte dall'apertura dei dati pubblici andrebbero tenute in considerazione anche nell'attuazione del programma quadro dell'UE Orizzonte 2020;

45.

si compiace del fatto che nel periodo 2014-2020 i finanziamenti a favore dell'infrastruttura di servizi elettronici per i dati pubblici saranno erogati tramite il meccanismo per collegare l'Europa. Nell'assegnazione delle risorse occorre tener conto anche delle esigenze degli enti regionali e locali e delle sfide cui essi devono far fronte a causa della possibilità di riutilizzo dei dati.

Sfide

46.

ritiene importante che, quando gli organismi pubblici coprono una parte significativa dei costi derivanti dalla fornitura dei servizi pubblici grazie ai proventi derivanti dallo sfruttamento dei loro diritti di proprietà intellettuale, essi siano autorizzati a chiedere, per il riutilizzo dei documenti, importi superiori ai costi marginali;

47.

fa presente che gli enti locali e regionali potrebbero continuare ad avere difficoltà a reperire, raccogliere, trattare o riutilizzare i dati forniti dalle autorità nazionali. Le autorità locali, regionali e nazionali devono intensificare la collaborazione per fare in modo che le risorse di dati aperti delle pubbliche amministrazioni possano essere utilizzate in modo più efficace;

48.

ritiene che occorra dedicare particolare attenzione agli ostacoli e ai problemi incontrati dagli enti locali e regionali e dagli sviluppatori nell'utilizzare i dati del settore pubblico, e ai modi in cui tali problemi possano essere eliminati. È inoltre importante stabilire che i documenti dovranno essere messi a disposizione in formati leggibili meccanicamente e insieme ai rispettivi metadati soltanto nei casi in cui ciò è possibile e opportuno;

49.

rammenta che, se la tecnologia necessaria per divulgare i dati pubblici aperti ha già raggiunto un livello elevato, a livello regionale e locale essa può non essere gestita con sufficiente perizia e possono non essere disponibili i meccanismi necessari per reperire i dati disponibili per il riutilizzo. Anche per quanto riguarda i servizi offerti ai cittadini non basta poter disporre di dati pubblici aperti, ma occorre la competenza necessaria per utilizzarli in modo efficace;

50.

osserva che i soggetti regionali e locali, e in particolare i comuni più piccoli, non sempre dispongono delle risorse e delle capacità necessarie per attuare misure di apertura dei dati su larga scala, e per far ciò hanno quindi bisogno di un sostegno (istruzioni e raccomandazioni, supporti tecnici riproducibili, cataloghi unici di dati, finanziamenti, ecc.);

51.

osserva che, quando i dati pubblici aperti sono completamente decentrati e mancano di qualsiasi gestione centralizzata, gli sviluppatori e le imprese hanno difficoltà maggiori ad avviare la creazione di applicazioni sulla base di tali dati;

52.

osserva che, data la diversità degli operatori di livello locale e regionale nell'Unione europea, gli sviluppatori possono avere difficoltà a sviluppare piattaforme tecniche e applicazioni riproducibili. Sarebbe opportuno organizzare progetti su scala paneuropea nel cui ambito vengano sviluppate e sperimentate congiuntamente delle applicazioni. Un esempio al riguardo è dato dal progetto CitySDK, nel cui quadro alcune città europee sviluppano soluzioni attraverso la cooperazione e condividono esperienze;

53.

ricorda che, quando sono state gettate e assimilate le fondamenta dei dati pubblici aperti, il mantenimento futuro non richiede risorse altrettanto ingenti quanto la fase di studio. Occorrerebbe organizzare formazioni in materia di apertura dei dati per i dipendenti locali e regionali, intese a far loro comprendere meglio l'importanza dell'apertura dei dati nella rispettiva organizzazione di appartenenza;

54.

ricorda che non è sufficiente aprire i dati ai decisori e ai cittadini, e che l'utilizzo dei dati richiede competenze specifiche. Le misure di istruzione e di formazione professionale continua dovrebbero fornire delle competenze in materia di gestione ed analisi dei dati;

55.

richiama l'attenzione in particolare sul fatto che la direttiva proposta non dovrà ostacolare lo svolgimento dei compiti principali delle biblioteche, degli archivi e dei musei nell'ambiente digitale. La direttiva, cioè, non deve ridurre la capacità degli organismi pubblici di svolgere i loro compiti primari limitandone sensibilmente la possibilità di sviluppare attività economicamente sostenibili di utilizzo delle loro raccolte in cooperazione con altri organismi pubblici e operatori privati. Specie nell'ambito di accordi contrattuali, ad esempio per progetti di digitalizzazione su larga scala, bisognerebbe considerare la possibilità di attribuire diritti di esclusiva per un periodo transitorio, ove ciò risulti necessario per la fornitura di un servizio di interesse pubblico;

56.

ritiene che si dovrebbe dedicare particolare attenzione alla logistica richiesta per la gestione delle grandi quantità di dati utilizzati dalle applicazioni sviluppate ed utilizzate dalla pubblica amministrazione;

57.

osserva che vi sono vari livelli di disponibilità dei dati, e che l'accesso a taluni dati (come ad esempio quelli fiscali dei privati), se da un lato accresce la trasparenza sociale allorché è possibile su richiesta, dall'altro può costituire un problema di tutela della vita privata quando i dati stessi vengono pubblicati a titolo di riutilizzo di dati aperti;

58.

sottolinea che è assolutamente necessario garantire standard di sicurezza a ogni livello, onde assicurare un grado ottimale protezione della vita privata e dei dati personali nonché impedire il monitoraggio non autorizzato di qualsiasi tipo di informazione di carattere personale e la creazione di profili personali, ad esempio riguardo alle preferenze di acquisto, allo stato di salute, le cartelle cliniche ecc. Occorre tenere conto della tutela della vita privata anche in relazione ai modi in cui i dati raccolti in vari registri possono essere combinati insieme automaticamente creando così profili personali particolarmente dettagliati;

59.

ricorda che l'apertura di dati contenenti informazioni personali, anche a fini di ricerca e sviluppo (per esempio per studi in campo medico), presuppone sia la rimozione dei dati che consentano di identificare direttamente gli interessati che la messa a punto di misure che impediscano di incrociare i dati in modo tale da consentire l'identificazione. Le autorità competenti per la custodia degli archivi di dati di base dovrebbero essere incoraggiate a rendere anonimo il loro materiale. I dati resi anonimi devono poter essere utilizzati anche nello sviluppo di servizi sia nel settore pubblico che in quello privato, a patto di escludere che, tramite l'interconnessione di questi dati resi anonimi con altri dati, sia sostanzialmente possibile risalire ad un'identità personale, che va protetta. I costi del processo di anonimizzazione possono essere presi in considerazione nella determinazione della tariffa;

60.

costata che i metadati sono una parte importante della riutilizzabilità dei dati, e che la loro pubblicazione in formato normalizzato promuoverebbe in particolare lo scambio transfrontaliero di dati. La Commissione dovrebbe presentare una raccomandazione in materia di modelli normalizzati di metadati e tenere conto degli standard esistenti, tra cui le disposizioni sui metadati contenute nella direttiva Inspire;

61.

fa osservare che la proposta di direttiva non dovrebbe compromettere in alcun modo lo svolgimento dei compiti istituzionali degli enti locali, regionali e statali;

62.

giudica necessario che a tutti i livelli vengano tutelati gli interessi pubblici fondamentali. Qualsiasi utilizzo dei dati che rischi di compromettere tali interessi deve essere evitato.

Conclusioni

63.

ritiene che, nella loro forma attuale, le azioni proposte nella proposta di direttiva in esame non pongano alcun problema di conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Onde evitare comunque qualsiasi rischio di violazione di tali principi, sottolinea che gli enti regionali e locali dovrebbero partecipare sistematicamente alla concezione, all'attuazione e alla gestione delle misure finalizzate ad ampliare il riutilizzo dell'ISP al fine di promuovere la crescita economica e la creazione di posti di lavoro;

64.

ritiene particolarmente importante che si applichi il principio di sussidiarietà nell'azione coordinata dell'UE, degli Stati membri e degli enti locali e regionali: ciò, infatti, conduce a una condivisione di responsabilità tra i differenti livelli di governo interessati, e trova il suo fondamento in tutte le fonti di legittimità democratica e nella natura rappresentativa dei vari soggetti coinvolti, come affermato nel Libro bianco del CdR sulla governance multilivello (15);

65.

osserva che l'obiettivo della proposta di modifica della direttiva non è decidere quali documenti debbano essere pubblici negli Stati membri. La normativa in materia di pubblicazione rimarrebbe infatti di pertinenza esclusiva di questi ultimi. Le disposizioni proposte si applicherebbero invece al riutilizzo dei documenti generalmente accessibili, anche nell'ambito di norme nazionali che ne regolano l'accesso. In tale contesto, si aspetta che venga definito il concetto di "documenti pubblici generalmente accessibili" e che in tale concetto vengano compresi solo quei documenti per i quali la normativa di uno Stato membro prevede un diritto di accesso;

66.

ritiene importante che i cittadini e le imprese dispongano di procedure chiare per i reclami e ricorsi riguardanti irregolarità commesse nel riutilizzo dei dati;

67.

osserva che, per rendere possibile e migliorare il riutilizzo dell'ISP, occorre una pianificazione accurata sulla base dei dati forniti dalla ricerca, delle esperienze acquisite e delle migliori pratiche;

68.

ricorda che i servizi pubblici online sono finora stati basati in misura eccessiva sul mero trasferimento degli adempimenti burocratici dal supporto cartaceo a quello digitale. L'UE e gli Stati membri dovrebbero fare da battistrada, guidando gli sforzi compiuti a livello europeo e nazionale, in stretta collaborazione con gli enti locali e regionali, per introdurre cambiamenti più importanti nelle procedure e nelle strutture del servizio pubblico. A tal fine occorrerà utilizzare le TIC e i dati aperti per migliorare l'utilità, la qualità e la produttività del lavoro, rendere più efficienti gli organismi pubblici e ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese;

69.

ritiene che la Commissione dovrebbe promuovere l'apertura dei dati pubblici attraverso orientamenti e raccomandazioni tecniche, pubblicando un catalogo comune di dati e introducendo una licenza comune per i dati aperti.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 1, paragrafo 6, n. 1)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

2.

In casi eccezionali, in particolare quando gli enti pubblici generano una parte sostanziale delle entrate destinate a coprire i costi di funzionamento inerenti allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico dallo sfruttamento dei loro diritti di proprietà intellettuale, gli enti pubblici possono essere autorizzati a chiedere, per il riutilizzo dei documenti, un corrispettivo in denaro di importo superiore ai costi marginali, secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, purché sia nell'interesse pubblico e previa approvazione dell'autorità indipendente di cui all'articolo 4, paragrafo 4, fermi restando i paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

2.

In casi eccezionali, in particolare quando gli enti pubblici i costi di funzionamento inerenti allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico , gli enti pubblici possono chiedere, per il riutilizzo dei documenti, un corrispettivo in denaro di importo superiore ai costi marginali, secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, purché sia nell'interesse pubblico, fermi restando i paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

Motivazione

La formulazione impiegata nel paragrafo in questione è poco chiara e potrebbe facilmente condurre a errori di interpretazione in una questione essenziale per l'attuazione della direttiva. L'emendamento è inteso a descrivere la natura dei casi eccezionali in maniera più precisa e a prevenire così i fraintendimenti che potrebbero derivare da un'interpretazione erronea del testo.

Emendamento 2

Articolo 1, paragrafo 4, n. 2)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

I mezzi di ricorso comprendono la possibilità di revisione da parte di un'autorità indipendente alla quale sono conferite competenze regolamentari specifiche riguardanti il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e le cui decisioni sono vincolanti per l'ente pubblico interessato.

I mezzi di ricorso comprendono la possibilità di revisione da parte di un'autorità indipendente le cui decisioni sono vincolanti per l'ente pubblico interessato.

Motivazione

Non è chiaro cosa si intenda per "autorità indipendente alla quale sono conferite competenze regolamentari specifiche riguardanti il riutilizzo dell'informazione settore pubblico". Poiché non si vede l'utilità, per ciascuno Stato membro, di disporre di un'autorità indipendente in questo campo e/o non vi è alcun rapporto tra le suddette competenze e i compiti assegnati al livello degli Stati membri, l'istituzione di un'autorità siffatta suscita quantomeno forti perplessità.

Bruxelles, 10 ottobre 2012

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  CdR 247/2009.

(2)  CdR 104/2010.

(3)  CdR 104/2010.

(4)  CdR 247/2009.

(5)  CdR 247/2009.

(6)  CdR 104/2010.

(7)  CdR 247/2009.

(8)  CdR 247/2009.

(9)  CdR 247/2009.

(10)  CdR 10/2009.

(11)  CdR 104/2010.

(12)  CdR 104/2010.

(13)  CdR 104/2010.

(14)  CdR 65/2011.

(15)  CdR 89/2009.


18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 391/127


Parere del Comitato delle regioni «Pacchetto sulla protezione dei dati»

2012/C 391/13

IL COMITATO DELLE REGIONI

accoglie con favore le proposte di riforma del quadro giuridico dell'UE in materia di protezione dei dati, in cui ravvisa un contributo dell'Unione europea al dibattito globale sul modo adeguato di tutelare la sfera privata nel mondo digitale;

ritiene imperativo che le questioni fondamentali della protezione dei dati personali vengano risolte nel quadro della procedura legislativa ordinaria, l'unica in grado di garantire trasparenza e legittimità democratica attraverso la piena partecipazione del Consiglio e del Parlamento europeo nonché il coinvolgimento dei rappresentanti degli enti regionali e locali dell'UE;

fa osservare che, al di là dei dubbi sulla compatibilità dell'impianto generale del regolamento coi principi di sussidiarietà e proporzionalità, anche nelle disposizioni specifiche si riscontrano delle inadeguatezze, in particolare quanto ai limiti fissati alla normativa dei singoli Stati membri in materia di trattamento dei dati da parte della pubblica amministrazione;

considera opportuno che la normativa proposta conceda un margine decisionale più ampio agli Stati membri e, se del caso, alle regioni, così da permettere loro di stabilire, in conformità alle norme di diritto interno, le condizioni generali applicabili ai membri dell'autorità di controllo al fine di garantirne l'indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Relatrice

Ursula MÄNNLE (DE/PPE), membro del parlamento del Land Baviera

Testi di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Salvaguardare la privacy in un mondo interconnesso - Un quadro europeo della protezione dei dati per il XXI secolo

COM(2012) 9 final

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati

COM(2012) 10 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)

COM(2012) 11 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

Data l'onnipresenza dell'elaborazione dei dati nella moderna società dell'informazione, la normativa in materia di protezione dei dati riveste un'importanza centrale per lo sviluppo economico, la funzionalità e l'efficienza dell'azione statale e per i diritti di libertà personale dei cittadini europei. L'adeguamento della protezione dei dati alle mutate esigenze di un mondo ormai digitalizzato e, grazie ad Internet, sempre più interconnesso in tante sfere della vita, è diventato pertanto uno degli ambiti di riforma fondamentali non solo per l'Unione europea, ma anche per altre organizzazioni internazionali come il Consiglio d'Europa o paesi extraeuropei come gli Stati Uniti d'America. La protezione dei dati personali solleva problemi in tutti i settori politici d'intervento. Si tratta di una questione trasversale, che riguarda i settori della sicurezza e della giustizia così come quelli dell'economia, delle comunicazioni, dell'istruzione, della salute, dell'amministrazione e della tutela dei consumatori. Anche per le regioni e città d'Europa, quindi, lo sviluppo della protezione dei dati europea è di fondamentale importanza per mantenere e potenziare ulteriormente la loro capacità di entrare nel futuro, in quest'epoca di mutamenti tecnologici radicali e di concorrenza globale.

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore le proposte di riforma del quadro giuridico dell'UE in materia di protezione dei dati, in cui ravvisa un contributo dell'Unione europea al dibattito globale sul modo adeguato di tutelare la sfera privata nel mondo digitale;

2.

sottolinea il ruolo decisivo degli enti locali e regionali nell'attuazione delle raccomandazioni contenute nell'agenda digitale per l'Europa: tali enti sono il motore della crescita economica a livello locale e regionale, e creano, utilizzano e gestiscono numerosi prodotti e servizi informatici basati su banche dati contenenti informazioni del settore pubblico. Per questo, tali enti devono recare un contributo sostanziale ed effettivo alle normative destinate a incidere sulle loro competenze in materia di protezione dei dati. Il regolamento proposto comporterà nuovi costi e adempimenti amministrativi aggiuntivi per i comuni e le regioni, costi e adempimenti che, secondo il Comitato, non sono assolutamente proporzionati ai benefici che ne deriveranno per i cittadini;

3.

condivide le finalità generali del pacchetto di riforma, consistenti nel garantire l'armonizzazione a livello europeo della tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 16, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

fa osservare che l'armonizzazione delle norme in materia di protezione dei dati, con l'obiettivo di addivenire a disposizioni generali vincolanti, farà sì che le procedure di trattamento dati di imprese, organismi pubblici e singoli cittadini siano soggette agli stessi requisiti malgrado la fondamentale diversità dei rispettivi livelli di rischio ed ambienti operativi. Secondo il Comitato il regolamento proposto avrà ripercussioni ingiustamente negative per gli organismi pubblici, oltre a contenere alcune ambiguità riguardo alle loro competenze nonché in relazione al diritto del lavoro. Inoltre, il regolamento stabilisce una serie di obblighi per gli organismi pubblici di livello locale e regionale (ad esempio di fornire una documentazione più ampia e di garantire la portabilità dei dati), a fronte dei quali non apporta miglioramenti significativi quanto ai diritti degli interessati. Il Comitato fa osservare che la scelta di proporre un atto normativo di notevole astrattezza come quello in esame nella forma del regolamento può portare a utilizzare indebitamente l'articolo 290 del TFUE - che dà alla Commissione la facoltà di emanare norme ulteriori - come base giuridica per disciplinare elementi essenziali, ed è quindi incompatibile con i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il Comitato chiede quindi che il trattamento di dati personali da parte degli organismi pubblici e nel campo del diritto del lavoro sia escluso dall'ambito di applicazione del regolamento proposto e continui ad essere disciplinato da una direttiva;

5.

sottolinea la responsabilità cruciale che incombe alle autorità di controllo indipendenti per quanto riguarda la protezione dei dati personali; ma avverte che, per garantire un elevato livello di protezione dei dati in un mondo interconnesso e caratterizzato dalla quasi onnipresenza delle attività di trattamento dati, non saranno sufficienti i tentativi di rafforzare gli obblighi formali, ma saranno necessari anche incentivi supplementari che premino gli sforzi compiuti dai responsabili del trattamento per rafforzare la protezione dei dati trattati: per esempio si potrebbe semplificare l'onere della prova per i responsabili del trattamento che si sottopongono a norme severe di autoregolamentazione o a rigorosi codici di condotta oppure effettuano volontariamente valutazioni dell'impatto di tale protezione;

6.

ritiene imperativo che le questioni fondamentali della protezione dei dati personali vengano risolte nel quadro della procedura legislativa ordinaria, l'unica in grado di garantire trasparenza e legittimità democratica attraverso la piena partecipazione del Consiglio e del Parlamento europeo nonché il coinvolgimento dei rappresentanti degli enti regionali e locali dell'UE;

7.

riconosce la necessità di principio di adottare norme vincolanti per la protezione dei dati personali che formano oggetto di scambi transfrontalieri nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia;

8.

mette in guardia contro il rischio che lo sforzo di accrescere la protezione dei dati personali si risolva in un'eccessiva restrizione dell'esercizio, da parte dei cittadini, del diritto a disporne liberamente, privando i cittadini stessi della facoltà di prestare il consenso al trattamento, in particolare da parte di organismi pubblici, sia nel quadro del regolamento generale sulla protezione dei dati che in quello della direttiva sulla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali;

9.

alla luce di queste considerazioni, reputa necessario che, nel prosieguo dell'iter legislativo, si affrontino le questioni in appresso sollevate.

Sussidiarietà e proporzionalità

10.

è dell'avviso che, per quanto riguarda il settore privato, il tentativo di allineare completamente talune parti del quadro normativo europeo in materia di protezione dei dati, passando a una disciplina mediante regolamento, debba essere giustificato da validi motivi;

11.

fa peraltro osservare che il pacchetto di misure proposto, che è costituito dal regolamento generale sulla protezione dei dati e dalla direttiva per il settore giudiziario e di polizia e lascia in vigore numerose normative europee e nazionali sulla protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni, incontra continue obiezioni di fondo nel corso del processo di consultazione per quanto riguarda la sua compatibilità coi principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Le obiezioni formulate riguardano:

la portata delle competenze legislative conferite all'Unione europea dall'articolo 16, paragrafo 2 del TFUE, che fissa dei limiti a una piena armonizzazione nel settore del trattamento dati da parte di organismi pubblici e, per quanto riguarda la proposta di direttiva per il settore giudiziario e di polizia, solleva interrogativi sulla sua estensione a questioni esclusivamente interne ai singoli Stati;

l'astrattezza delle disposizioni del regolamento, paragonabile a quella delle norme di una direttiva senza però che siano richiesti atti di recepimento negli ordinamenti interni, col risultato che la certezza del diritto risulta insufficiente, nonché il potere della Commissione europea (ex articolo 86 del regolamento proposto) di adottare atti delegati su questioni non di dettaglio, che appare problematico;

la mancanza di chiarezza in merito all'ambito di applicazione delle norme nazionali (capo IX del regolamento proposto) nelle fattispecie che riguardano più di uno Stato membro;

l'assenza di coordinamento tra le norme del regolamento proposto e ampie parti delle direttive vigenti in materia di telecomunicazioni (come quella 2002/58/CE), che rivestono un'importanza fondamentale per l'utilizzo di Internet;

l'incapacità di garantire un'effettiva tutela giuridica in caso di violazione dei diritti fondamentali, dal momento che non è prevista una procedura di ricorso diretto alla Corte di giustizia europea che consenta la tutela giurisdizionale dei diritti individuali;

l'assenza di una soluzione soddisfacente del problema dei conflitti fra l'interesse alla protezione dei dati e altri interessi sanciti dai testi fondamentali, come la libertà d'espressione e il principio del pubblico accesso;

la mancanza di una delimitazione chiara fra l'ambito d'applicazione della proposta di regolamento e quello della proposta di direttiva;

12.

sottolinea che queste osservazioni rispecchiano le riserve di numerosi enti regionali e locali europei nei confronti delle norme proposte, che ad esempio rendono impossibile mantenere le specificità nazionali in materia di protezione dei dati nel settore dei servizi sociali, oppure appesantiscono il lavoro delle amministrazioni pubbliche obbligandole a soddisfare requisiti, come quello di assicurare il diritto alla portabilità, che sembrano necessari solo per il trattamento dati effettuato da soggetti privati, oppure ancora prevedono sanzioni amministrative assai onerose rispetto alle risorse finanziarie degli enti locali;

13.

ritiene che la proposta di regolamento sulla protezione dei dati debba chiarire che le restrizioni previste dal suo articolo 83 in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e scientifiche non devono limitare le possibilità degli organismi pubblici di conservare documenti in virtù della normativa nazionale in materia di archivi e di accesso ai documenti dell'amministrazione pubblica;

14.

ritiene pertanto necessario, nel prosieguo dell'iter legislativo, riflettere nuovamente e in modo più approfondito sulla forma giuridica da adottare per le misure del pacchetto in esame e sulla delimitazione da tracciare tra gli ambiti d'applicazione del regolamento e della direttiva proposti, per stabilire se siano percorribili soluzioni che risultino più conformi di quelle attuali ai principi di sussidiarietà e proporzionalità; tra le eventuali opzioni alternative figura la possibilità che il trattamento dei dati personali da parte degli enti pubblici e nei rapporti di lavoro continui ad essere disciplinato da una direttiva, in modo da escludere tale trattamento dal campo di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Coerenza a livello internazionale anziché principio del mercato locale

15.

sostiene l'obiettivo di applicare gli standard europei in materia di protezione dei dati anche ai servizi forniti da operatori internazionali;

16.

è dell'avviso che l'iniziativa presentata dal governo degli Stati Uniti d'America relativa a un quadro giuridico per la protezione della sfera privata nel settore mondiale delle tecnologie dell'informazione rappresenti l'occasione per canalizzare gli sforzi di riforma verso standard di tutela comuni in settori fondamentali del trasferimento internazionale di dati. Ciò al fine di applicare normative efficaci in materia di protezione dei dati, ma anche di evitare l'insorgere di condizioni di concorrenza difformi in modo più efficace del principio del mercato locale, la cui applicabilità pratica appare limitata.

Applicabilità futura dell'impianto della riforma

17.

fa osservare che la proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati si basa essenzialmente sui principi della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela dei dati, che vengono sviluppati solo in determinati casi, come il principio di "protezione dei dati fin dalla progettazione" (privacy by design), e per il resto vengono semmai modificati. Diversamente da quanto accadeva al momento in cui fu concepita la direttiva sulla protezione dei dati, nella società dell'informazione i rischi per il trattamento dei dati personali, sia da parte di privati che di organismi pubblici, non sono più caratterizzati da rapporti uno a uno: la digitalizzazione e la messa in rete creano piuttosto dei sistemi in cui diversi enti partecipano al trattamento dei dati: si pensi ad esempio al confronto dei dati o allo scambio di informazioni tra organismi pubblici;

18.

sottolinea che i problemi di protezione dei dati personali che ne derivano possono difficilmente essere risolti in modo adeguato con strumenti giuridici concepiti per il tradizionale rapporto bipolare, come la figura del "responsabile del trattamento", l'istituto del "diritto all'oblio" o il principio del divieto per quanto riguarda il rapporto fra Stato e cittadino (articoli 6 e 9 del regolamento proposto). Talune modifiche rispetto alle norme della direttiva, poi, come ad esempio le nuove definizioni di "dati di carattere personale" o di "consenso", più che fugare le incertezze giuridiche già esistenti finiscono per accrescerle;

19.

ritiene pertanto che, se la Commissione conferma la sua preferenza per un regolamento, questo dovrà precisare che un datore di lavoro può procedere al trattamento dei dati previo consenso del lavoratore, e che ciò vale altresì per gli organismi pubblici, sia nel quadro del regolamento generale sulla protezione dei dati che in quello della direttiva sulla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter adottare, nel rispetto di tale regolamento, norme specifiche volte a disciplinare il trattamento dei dati personali dei lavoratori nell'ambito dei rapporti di lavoro;

20.

ritiene pertanto che, dato che in questa fase del processo legislativo non è più possibile migliorare in modo radicale la concezione delle norme proposte, occorra ripensare i meccanismi della loro attuazione, che finora si basano troppo su strumenti obbligatori, anch'essi pensati per i rapporti bipolari, come precetti e sanzioni. Secondo gli enti locali e regionali, che sono quelli più vicini ai diretti interessati dal trattamento dei dati, potrebbe essere particolarmente opportuno realizzare le seguenti misure:

iniziative per sensibilizzare tutte le generazioni e tutti gli strati della popolazione alle questioni riguardanti la protezione dei dati;

meccanismi di condivisione dei metodi consolidati e tecnologicamente avanzati per la tutela dei dati, come ad esempio i marchi di qualità;

informazioni e spiegazioni standardizzate e facilmente comprensibili, strutturate secondo il "principio del semaforo";

sistemi di certificazione regolamentati e vincolanti;

oppure sistemi di autoregolamentazione degli operatori;

21.

al riguardo sottolinea che la proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati attribuisce a questi compiti, che essenzialmente spettano alle autorità di controllo, un'importanza secondaria, ad esempio nel quadro degli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 52, paragrafo 2, o delle norme di comportamento di cui all'articolo 38.

Mantenere i margini di autonomia della normativa nazionale

22.

fa osservare che, al di là dei dubbi sulla compatibilità dell'impianto generale del regolamento coi principi di sussidiarietà e proporzionalità, anche nelle disposizioni specifiche si riscontrano delle inadeguatezze, in particolare quanto ai limiti fissati alla normativa dei singoli Stati membri in materia di trattamento dei dati da parte della pubblica amministrazione;

23.

ritiene pertanto che il trattamento dei dati personali da parte degli organismi pubblici e le questioni inerenti al diritto del lavoro dovrebbero continuare ad essere disciplinati da una direttiva;

24.

reputa quindi che, se la Commissione dovesse mantenere la sua preferenza per un regolamento, applicabile anche agli organismi pubblici e ai rapporti di lavoro,

la base di diritto nazionale su cui fondare il trattamento dati obbligatorio di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento proposto non vada complicata ulteriormente invocando le limitazioni di cui all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE per estenderle oltre l'ambito di applicazione previsto;

lo stesso valga per le norme che autorizzano la Commissione di definire più in dettaglio, mediante atti delegati, i limiti degli ambiti di regolamentazione lasciati agli Stati membri, come il trattamento dei dati riguardanti la salute o l'occupazione oppure per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica;

la facoltà di prestare il consenso debba essere espressamente prevista in entrambi i suddetti campi, e che, per quanto concerne il trattamento effettuato da organismi pubblici, ciò debba valere anche nel quadro della direttiva sulla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali;

la Commissione dovrebbe essere tenuta, per la totalità degli atti delegati (ex articolo 86 del regolamento proposto), a effettuare una valutazione d'impatto esaustiva e a consultare il Consiglio, i parlamenti degli Stati membri e gli ambienti interessati del pubblico, nonché i comitati, che, ai sensi del TFUE, partecipano al processo legislativo, e il comitato europeo per la protezione dei dati, al fine di garantire il rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà; del pari, per adottare gli atti di esecuzione occorrerebbe scegliere procedure che assicurino una partecipazione tempestiva e completa di tutti gli ambienti interessati;

al di là delle competenze in materia di esenzione di cui all'articolo 21, il regolamento dovrebbe almeno lasciare un margine di manovra alle normative nazionali che, nel rispetto dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, assoggettino il trattamento dati per l'esercizio di funzioni pubbliche a disposizioni di tutela più articolate di quelle previste dalla versione attuale del regolamento proposto;

occorra inoltre chiarire, nel definire il campo d'intervento del regolamento proposto, che le sue norme riguardano solo le attività rientranti "nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione" in cui l'UE è autorizzata ad emettere regole vincolanti, ma non i settori che rimangono di esclusiva competenza nazionale o in cui i Trattati escludono espressamente la possibilità di armonizzare disposizioni legislative e regolamentari, com'è il caso del settore dell'istruzione (articolo 165, paragrafo 4, del TFUE);

l'articolo 82 del regolamento proposto dovrebbe precisare che, in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito dei rapporti di lavoro, esiste la possibilità di adottare norme specifiche anche mediante contratti collettivi;

nel regolamento proposto occorra garantire che il diritto di impartire istruzioni non venga limitato, ad esempio nell'ambito dell'assunzione o del licenziamento di un responsabile del trattamento dati;

occorra assicurarsi che, per quanto attiene alle competenze sanzionatorie per le violazioni della sicurezza dei dati, venga operata una distinzione chiara tra i soggetti privati che perseguono uno scopo di lucro da un lato e gli altri soggetti, in particolare gli organismi pubblici, dall'altro, poiché nel caso di questi ultimi le sanzioni che colpiscono i profitti non sono appropriate e risultano invece più efficaci meccanismi di controllo politico.

Rafforzare la responsabilità democratica

25.

è molto preoccupato che, con l'entrata in vigore del regolamento proposto, la concretizzazione e lo sviluppo dei requisiti riguardanti la protezione dei dati si traducano in procedure che, diversamente dalle normative degli Stati membri e dell'Unione europea o dall'applicazione di esse da parte di amministrazioni nazionali controllate dal potere legislativo, non offrano garanzie di trasparenza o di sufficiente legittimità democratica;

26.

motiva questa preoccupazione col fatto che il regolamento proposto impone, con norme decisamente astratte, obblighi vincolanti, nonché uniformi e corredati di sanzioni, in un settore di capitale importanza per l'attuazione di vari diritti fondamentali, settore contraddistinto già oggi da una congerie quasi ingestibile di casi applicativi diversi, che vanno dagli indirizzari privati alle anagrafi pubbliche fino agli archivi di dati delle reti sociali e dei motori di ricerca. In questo contesto, le lacune praticamente inevitabili in aspetti come la determinatezza delle norme, la certezza del diritto e l'applicabilità devono essere compensate da un gran numero di autorizzazioni a emanare atti delegati che in molti casi riguardano elementi essenziali dell'impianto normativo, com'è il caso, ad esempio, dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento proposto. D'altra parte, le autorità di controllo indipendenti si vedono conferire competenze che eccedono di gran lunga i tradizionali compiti di esecuzione, e consentono loro di adottare disposizioni che, a conti fatti, risultano altrettanto generali e astratte degli orientamenti generali d'interpretazione del regolamento sulla protezione dei dati. Tali autorità, inoltre, sono assoggettate, nel quadro del cosiddetto meccanismo di coerenza, a indebiti poteri d'intervento da parte della Commissione, che mettono in forse l'indipendenza loro conferita dall'articolo 16, paragrafo 2, seconda frase, del TFUE;

27.

giudica quindi appropriato modificare radicalmente i meccanismi di partecipazione della Commissione nel quadro del meccanismo di coerenza, onde salvaguardare l'indipendenza delle autorità di controllo della protezione dei dati e in particolare le competenze loro conferite dagli articoli 60 e 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento proposto, nonché definire, ai fini degli stessi articoli, i "seri dubbi" alla cui sussistenza è condizionato l'intervento della Commissione;

28.

considera opportuno che la normativa proposta conceda un margine decisionale più ampio agli Stati membri e, se del caso, alle regioni, così da permettere loro di stabilire, in conformità alle norme di diritto interno, le condizioni generali applicabili ai membri dell'autorità di controllo al fine di garantirne l'indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni;

29.

ritiene inoltre che gli strumenti di gestione delle autorità di controllo indipendenti dovrebbero, come riconosciuto anche dalla Corte di giustizia europea, essere sviluppati maggiormente, ad esempio nel quadro di relazioni e altre procedure di consultazione regolare con gli organi legislativi, onde offrire periodicamente al Parlamento e al Consiglio, nonché al Comitato delle regioni nel quadro dei suoi diritti di partecipazione, una visione d'insieme quanto all'esecuzione della normativa europea in materia di protezione dei dati, e dar loro la possibilità di avviare iniziative volte al suo sviluppo. Inoltre, in attuazione del diritto fondamentale ad essere uditi, norme di procedura supplementari dovrebbero obbligare le autorità di controllo e il comitato europeo per la protezione dei dati a coinvolgere associazioni e altri rappresentanti dei soggetti interessati dalle decisioni fondamentali - come ad esempio quelle di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento - in un processo trasparente di concretizzazione e sviluppo della normativa sulla protezione dei dati, ad esempio mediante procedure di audizione o consultazione.

Limiti all'armonizzazione della protezione dei dati nel settore della polizia e della giustizia

30.

nutre dubbi quanto al fatto che disciplinare anche il trattamento dati esclusivamente nazionale nel quadro della direttiva proposta in materia di polizia e giustizia sia compatibile con le competenze legislative dell'Unione europea nonché conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Al di fuori dei compiti di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica, esistono importanti banche dati della polizia, e delle autorità di contrasto in genere, che trattano dati a livello esclusivamente nazionale e quindi non necessitano di una normativa europea in materia di protezione dei dati. Va peraltro considerato che le norme sulla protezione dei dati incidono direttamente sul diritto processuale penale e di polizia e obbligano indirettamente a un'armonizzazione anche di questi settori, nonostante l'Unione europea non disponga di competenze sufficienti in materia;

31.

manifesta sorpresa per il fatto che dal campo di applicazione della direttiva proposta siano esclusi le istituzioni e gli altri organi dell'Unione, a cominciare da Eurojust ed Europol;

32.

chiede, al di là di queste riserve di principio, che nel prosieguo dell'iter legislativo siano esaminate le seguenti questioni:

in che misura obblighi estesi di rendicontazione e informazione possano rallentare le attività d'inchiesta e repressione svolte dai servizi di polizia;

se le disposizioni dell'articolo 7, lettere b), c) e d), della direttiva proposta siano compatibili con il suo articolo 1, paragrafo 1, che definisce l'oggetto e le finalità della direttiva stessa;

come evitare, da un lato, che modalità sperimentate di scambio di dati con paesi terzi vengano inopportunamente limitate o rese più difficoltose, e prevedere, dall'altro, adeguate garanzie per le deroghe relative ai trasferimenti internazionali in singoli casi (articolo 36 della direttiva proposta);

quali autorizzazioni alla Commissione per l'adozione di atti delegati e di esecuzione possano essere circoscritte mediante norme più precise contenute già nell'atto normativo oppure dagli Stati membri attraverso un'apposita clausola di apertura;

33.

si riserva di presentare un altro parere in materia, contenente in particolare delle proposte concrete di modifica, non appena saranno state chiaramente definite le posizioni del Consiglio e del Parlamento europeo in merito alle questioni sollevate nel prosieguo dell'iter legislativo.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 36 della direttiva proposta

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

In deroga agli articoli 34 e 35, gli Stati membri dispongono che sia ammesso il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto a condizione che:

In deroga agli articoli 34 e 35, gli Stati membri dispongono che sia ammesso il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto a condizione che:

a)

il trasferimento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo, oppure

a)

il trasferimento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo, oppure

b)

il trasferimento sia necessario per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato qualora lo preveda la legislazione dello Stato membro che trasferisce i dati personali, oppure

b)

il trasferimento sia necessario per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato qualora lo preveda la legislazione dello Stato membro che trasferisce i dati personali, oppure

c)

il trasferimento dei dati sia essenziale per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo, oppure

c)

il trasferimento dei dati sia essenziale per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo, oppure

d)

il trasferimento sia necessario, in singoli casi, per prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali, oppure

d)

il trasferimento sia necessario, in singoli casi, per prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali, oppure

e)

il trasferimento sia necessario, in singoli casi, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alla prevenzione, all'indagine, all'accertamento o al perseguimento di uno specifico reato o all'esecuzione di una specifica sanzione penale.

e)

il trasferimento sia necessario, in singoli casi, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alla prevenzione, all'indagine, all'accertamento o al perseguimento di uno specifico reato o all'esecuzione di una specifica sanzione penale.

 

Motivazione

L'espressione "sia necessario" è troppo vaga e lascia aperta la possibilità di utilizzare in maniera non restrittiva le deroghe, in contrasto con lo spirito dell'articolo in questione.

Emendamento 2

Articolo 86, paragrafo 6, del regolamento proposto

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

Articolo 86

Esercizio della delega

 

[…]

 

   

Motivazione

L'obbligo della Commissione europea di consultare il comitato europeo per la protezione dei dati in merito a tutti gli atti delegati e di esecuzione costituisce una garanzia essenziale.

Bruxelles, 10 ottobre 2012

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 391/134


Parere del Comitato delle regioni «Pacchetto sulla protezione dell'economia lecita»

2012/C 391/14

IL COMITATO DELLE REGIONI

accoglie favorevolmente le proposte in esame, che riuniscono in modo coerente le misure normative e strategiche da attuare per garantire in maniera efficace e rapida la protezione dell'economia lecita;

approva le iniziative della Commissione intese a prevenire pratiche di malcostume come i conflitti d'interesse, i favoritismi e la corruzione attraverso la sanzione penale di comportamenti che in alcuni Stati membri non sono ancora sanzionati e che ostacolano il libero accesso agli appalti pubblici;

appoggia l'instaurazione di un nuovo meccanismo di valutazione nella "relazione anticorruzione dell'Unione europea" da presentare ogni due anni e a partire dal 2013;

giudica positivamente la proposta di direttiva in materia di congelamento e confisca dei proventi di reato nell'UE, due strumenti indispensabili per la protezione dell'economia generale, volti ad assicurarsi che "il crimine non paghi" e non si tragga mai vantaggio da beni acquisiti illegalmente;

approva la logica del programma di Stoccolma, secondo cui è meglio stabilire norme minime obbligatorie ai sensi dell'articolo 83 TFUE (in materia di confisca estesa e per equivalente, confisca di beni di terzi e confisca in assenza di condanna) anziché cercare di migliorare il dispositivo unionale vigente, privo di vera efficacia vincolante;

chiede agli Stati membri di far sì che agli enti locali e/o regionali sia devoluta (una volta soddisfatte le eventuali istanze legali di restituzione) una parte dei proventi del crimine organizzato confiscati, dato che tali enti sono le prime vittime delle organizzazioni criminali che destabilizzano l'ordine sociale dei loro territori. Questi enti, inoltre, si trovano nella posizione più idonea per condurre azioni sul territorio intese a eradicare le cause profonde della criminalità. Si tratta di dare visibilità all'azione positiva dei pubblici poteri e di innescare un circolo virtuoso che leghi rappresentanti politici, società civile e famiglie;

incoraggia gli amministratori regionali e locali a firmare, all'inizio del mandato, una carta di impegni deontologici intitolata Obliti privatorum, publica curate ("dimenticate gli interessi privati e curate quelli pubblici"), che contribuirebbe a stabilire e mantenere un rapporto di fiducia tra i cittadini e i loro governanti;

incoraggia i rappresentanti politici a depositare presso un'autorità pubblica indipendente una dichiarazione patrimoniale in merito alle loro proprietà e ai loro interessi imprenditoriali o professionali.

Relatore generale

Christophe ROUILLON (FR/PSE), sindaco di Coulaines

Testi di riferimento

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione europea

COM(2012) 85 final

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni La tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea attraverso il diritto penale e le indagini amministrative - Una politica integrata per salvaguardare il denaro dei contribuenti

COM(2011) 293 final

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo La lotta contro la corruzione nell'UE

COM(2011) 308 final

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale

COM(2012) 363 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

constata che la corruzione, il crimine organizzato e la frode costituiscono un flagello per l'Unione europea. Secondo Transparency International, queste pratiche generano una perdita di 120 miliardi di euro all'anno, pari all'1 % del PIL dell'Unione. L'economia illecita aggrava i disavanzi pubblici degli Stati membri, rallenta l'azione dei pubblici poteri contro la crisi, riduce il livello degli investimenti, favorisce la fuga dei capitali e mina la fiducia dei cittadini nei confronti dei loro rappresentanti e delle istituzioni;

2.

rammenta che il Trattato di Lisbona ha dotato l'UE di più efficaci strumenti di lotta contro la criminalità transfrontaliera, definendo i compiti di Eurojust e dando la possibilità di istituire una Procura europea (articoli 85 e 86 del TFUE). Esso ha inoltre dettato disposizioni in materia di lotta contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (articoli 310, paragrafo 6, e 325 del TFUE);

3.

rileva che, secondo l'Eurobarometro, il 75 % degli europei considera la corruzione un problema grave per gli Stati membri;

4.

constata che la confisca e il congelamento dei proventi di reato sono stati riconosciuti come strumenti efficaci di lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata e sono assurte al rango di priorità strategica a livello dell'UE;

5.

reputa che la tutela degli interessi dell'Unione imponga di migliorare i controlli sull'utilizzo delle sovvenzioni accordate, ad esempio, mediante i fondi sociali europei o in virtù della politica di coesione territoriale o della politica agricola europea. Le frodi potrebbero rimettere in discussione la legittimità di queste politiche europee integrate concepite a beneficio dei territori;

6.

sottolinea che, a livello territoriale, la criminalità organizzata prende di mira gli amministratori regionali e locali che decidono sull'aggiudicazione degli appalti, le concessioni di servizi pubblici e il rilascio dei permessi di costruire e delle licenze commerciali;

7.

constata che le attività del crimine organizzato come il traffico di stupefacenti e la tratta di esseri umani mettono costantemente a repentaglio l'ordine pubblico, la salute pubblica e la coesione sociale;

8.

rammenta che, utilizzando in maniera apparentemente lecita il regime fiscale europeo – talvolta il più innovativo, come nel caso della tassa sulle emissioni di CO2 –, il crimine organizzato saccheggia e impoverisce gli Stati membri dell'Unione, ma anche gli enti regionali e locali;

9.

sottolinea che la corruzione nello sport (scommesse truccate, tangenti per la scelta delle sedi dei grandi eventi sportivi, commissioni occulte per il trasferimento di giocatori…) suscita una preoccupazione particolare in quanto minaccia i valori sportivi di cui sono portatori milioni di atleti dilettanti e di volontari associati;

10.

ritiene che gli enti regionali e locali, i quali, in applicazione del principio di sussidiarietà, promulgano le politiche di libertà, sicurezza e giustizia, siano attori fondamentali della protezione dell'economia lecita.

IL COMITATO DELLE REGIONI

11.

richiama l'attenzione sulle carenze del diritto unionale vigente per quanto concerne la lotta contro la frode, la corruzione e la confisca dei proventi di reato;

In materia di lotta contro la frode

12.

osserva che, nella seconda relazione sull'applicazione della convenzione del 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (COM(2008) 77 final), la Commissione constata che solo cinque Stati membri hanno adottato "tutte" le misure necessarie a un'applicazione "soddisfacente" della convenzione;

In materia di lotta contro la corruzione

13.

si rammarica che la decisione quadro 2003/568/GAI, che impone di configurare come reato la corruzione attiva e passiva nel settore privato e detta norme sulla responsabilità delle persone giuridiche, non sia ancora stata recepita;

14.

deplora che taluni Stati membri non abbiano ancora ratificato le convenzioni penali internazionali del Consiglio d'Europa, dell'ONU e dell'OCSE;

In materia di congelamento e confisca dei proventi di reato

15.

constata tutta una serie di carenze nel recepimento delle cinque decisioni quadro già adottate in questo campo:

la decisione quadro 2005/212/GAI, che rende possibile la confisca "per equivalente" ed "estesa", è stata recepita in maniera solo frammentaria dalla maggior parte degli Stati membri;

la decisione quadro 2003/577/GAI sancisce il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni di congelamento, ma la Commissione ha lamentato il fatto di disporre di pochissime informazioni quanto alla sua applicazione;

la decisione quadro 2006/783/GAI, che prevede il riconoscimento reciproco delle decisioni di confisca, da un lato non ha tenuto conto delle norme facoltative in materia di confisca estesa previste dalla decisione quadro 2005/212/GAI, e dall'altro si applica solo alle decisioni di confisca adottate nell'ambito di procedimenti penali e non anche a quelle, peraltro sempre più frequenti, adottate nel quadro di procedimenti civili;

la decisione 2007/845/GAI del Consiglio concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei proventi di reato, che impone agli Stati membri di istituire tali uffici per rendere possibile tale cooperazione e agevolare il reperimento e l'identificazione di detti proventi, non è stata attuata in tutti gli Stati membri.

IL COMITATO DELLE REGIONI

16.

accoglie con favore le proposte della Commissione europea, che riuniscono in modo coerente le misure normative e strategiche da attuare per garantire in maniera efficace e rapida la protezione dell'economia lecita;

17.

rammenta che le basi giuridiche di un intervento normativo in questo campo sono previste dal TFUE agli articoli 82, 83, 310, paragrafo 6, e 325;

18.

attribuisce grande importanza alla tutela dell'Unione contro la frode ai suoi interessi finanziari e la distrazione dei suoi fondi pubblici; nel contempo, però, segnala che, per motivi di sussidiarietà e di efficacia, gli interventi normativi dell'UE in materia penale sono pertinenti solo allorché siano in grado di ovviare a carenze concretamente constatate nelle prassi di contrasto penale adottate dagli Stati membri;

19.

approva la definizione a livello di Unione europea di reati di base come la frode e la distrazione di fondi pubblici;

20.

approva le iniziative della Commissione intese a prevenire pratiche di malcostume come i conflitti d'interesse, i favoritismi e la corruzione attraverso la sanzione penale di comportamenti che in alcuni Stati membri non sono ancora sanzionati e che ostacolano il libero accesso agli appalti pubblici (1);

21.

approva gli orientamenti della riforma dell'OLAF per proteggere il denaro dei contribuenti:

l'introduzione di una regola "de minimis" che imponga all'OLAF di accordare la priorità alle indagini riguardanti le frodi gravi,

l'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri, finora non tenuti a dar seguito alle indagini amministrative dell'OLAF, quantomeno di informare l'Ufficio riguardo al seguito dato ai dossier;

22.

è pienamente soddisfatto dell'impulso politico dato alla lotta contro la corruzione in seno all'Unione europea e dell'approccio globale adottato dalla Commissione in materia;

23.

appoggia l'instaurazione di un nuovo meccanismo di valutazione nella "relazione anticorruzione dell'Unione europea" da presentare ogni due anni e a partire dal 2013;

24.

sostiene la proposta della Commissione di adeguare il nuovo meccanismo a quelli già esistenti, segnatamente a livello dell'OCSE o del Consiglio d'Europa;

25.

richiama tuttavia l'attenzione della Commissione sulla necessità di trarre rapidamente i dovuti insegnamenti da questo dispositivo globale fondato sulla fiducia reciproca degli Stati, e rammenta la necessità di legiferare per imporre pratiche virtuose ai sensi dell'articolo 83 TFUE;

26.

è pienamente soddisfatto dell'approccio olistico adottato dalla Commissione, che fa sì che essa si preoccupi anche delle norme contabili e del controllo dei conti delle imprese dell'UE.

IL COMITATO DELLE REGIONI

27.

giudica positivamente la proposta di direttiva in materia di congelamento e confisca dei proventi di reato nell'UE, due strumenti indispensabili per la protezione dell'economia generale, volti ad assicurarsi che "il crimine non paghi" e non si tragga mai vantaggio da beni acquisiti illegalmente;

28.

approva la logica del programma di Stoccolma, secondo cui è meglio stabilire norme minime obbligatorie ai sensi dell'articolo 83 TFUE (in materia di confisca estesa e per equivalente, confisca di beni di terzi e confisca in assenza di condanna) anziché cercare di migliorare il dispositivo unionale vigente, privo di vera efficacia vincolante;

29.

sostiene la direttiva proposta in quanto riprende norme e concetti giuridici già definiti nelle precedenti decisioni quadro in materia sia di confisca di proventi e strumenti di reato che di confisca di beni per un valore corrispondente ai proventi di reato;

30.

giudica positivo il fatto che le norme della direttiva proposta consentono di ampliare in misura notevolissima la nozione di "proventi di reato" (estendendola ai beni o diritti in cui i proventi diretti vengono reimpiegati) e di sottoporre a sequestro conservativo dei beni durante il tempo necessario per il giudizio;

31.

riguardo alla confisca estesa , se da un lato apprezza che vengano soppresse le opzioni offerte agli Stati membri dalla decisione quadro del 2005, migliorando così le norme esistenti in materia, dall'altro ritiene opportuno migliorare il paragrafo 1 dell'articolo 4, la cui formulazione è imprecisa. Il motivo per cui, nell'ipotesi della confisca estesa, la legge mira a consentire la confisca al di là dei proventi diretti del reato, è che può presumere un rapporto tra le attività criminali e i beni o diritti che si intende confiscare. Il CdR suggerisce che i "fatti specifici" in base ai quali l'autorità giudiziaria adotta la sua decisione siano illustrati, a titolo di esempio, dalla sproporzione tra il valore dei beni e i redditi dichiarati. Questo esempio di "fatti specifici" – di frequente occorrenza nella pratica - avrebbe anche il merito di sottolineare che, in tale ipotesi, incombe alla persona interessata l'onere di provare che i beni o diritti che non sono proventi diretti di reato, ma di cui è prevista la confisca, provengano da fonti lecite di reddito;

32.

si compiace della possibilità di confiscare i beni di terzi . Al riguardo rammenta che, poiché i criminali non intestano mai i beni o diritti a loro nome, i terzi che hanno la funzione di dissimulare o riciclare i beni sono assai spesso persone giuridiche, e in particolare la criminalità organizzata utilizza da tempo tecniche giuridiche molto sofisticate per cercare di sottrarre i beni alla confisca; ragion per cui raccomanda vivamente di aggiungere disposizioni in materia di responsabilità penale delle persone giuridiche e di introdurre una nozione di "beneficiario effettivo";

33.

suggerisce altresì di inserire nella proposta in esame una norma che permetta di considerare come il vero proprietario e/o solo beneficiario economico il terzo che si comporti come tale. La relativa prova può essere fornita dalla constatazione di una serie di fatti quali: atti di gestione, di diritto o di fatto, di una persona giuridica a fini personali, finanziamento del bene, messa a disposizione del bene senza corrispettivo pecuniario, ecc. Una nozione siffatta, ben nota ad esempio in Lussemburgo, consente infatti di colpire l'effettivo titolare di una società e di integrare così il principio di responsabilità delle persone giuridiche;

34.

esprime perplessità quanto alla confisca non basata sulla condanna, dato che, nella maggior parte degli Stati membri, la confisca è una sanzione legata a una condanna penale. Inoltre, la confisca non basata sulla condanna penale è una confisca basata su procedimenti civili e non rientra perciò nella base giuridica della direttiva proposta: questa, infatti, basandosi espressamente sull'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE, riguarda soltanto sanzioni penali. Così facendo, infine, si contravviene alle tradizioni giuridiche di alcuni Stati membri, ad esempio la Francia, in cui il diritto di proprietà assume rilievo costituzionale;

35.

fa notare che la norma sulla confisca non basata sulla condanna non può fondarsi neppure sull'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, secondo il quale il Parlamento e il Consiglio "possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale";

36.

propone soluzioni penali per giungere a un livello equivalente di efficacia del diritto in materia di congelamento e confisca basandosi su disposizioni penali già sperimentate e di provata efficacia;

37.

in proposito rammenta che la confisca civile si basa su una delle raccomandazioni del GAFI (la n. 3), che incoraggia gli Stati ad adottare misure di confisca "senza previa condanna penale". La stessa raccomandazione aggiunge che gli Stati possono adottare anche "misure che obblighino il presunto autore dell'illecito a fornire la prova dell'origine lecita dei beni che si presumono confiscabili". La ratio qui sembra essere l'inversione dell'onere della prova, che è lo scopo essenziale della confisca non basata sulla condanna. Orbene, la creazione di una nuova fattispecie penale – detenzione di proventi "ingiustificati" od omessa giustificazione di risorse - consente di giungere allo stesso risultato (si veda ad esempio il nuovo articolo 321-6 del codice penale francese, secondo la cui ampia formula costituisce reato il fatto di non poter giustificare la disponibilità di risorse corrispondenti al proprio tenore di vita, o di non poter indicare la provenienza di un bene a propria disposizione, allorché si intrattengano rapporti abituali con l'autore di reati puniti con almeno cinque anni di reclusione), realizzando appunto tale inversione dell'onere probatorio;

38.

conformemente al principio di sussidiarietà, la direttiva proposta deve dunque lasciare agli Stati membri la scelta di non introdurre la confisca non basata sulla condanna, qualora siano in grado di dimostrare che la loro legislazione è altrettanto efficace e non si oppongano al principio del reciproco riconoscimento.

IL COMITATO DELLE REGIONI

39.

esprime riserve, sia pure di minore rilievo, riguardo alla concessione di garanzie troppo minuziose nelle diverse fasi della procedura di congelamento e confisca dei proventi di reato, dato che tali garanzie rischiano di paralizzare questo nuovo meccanismo giuridico europeo in materia di sequestro e confisca;

40.

insiste tuttavia sulla necessità di istituire una Procura europea, e sottolinea fin d'ora l'esigenza di rafforzare le strutture politiche e giudiziarie per la lotta alla criminalità organizzata in seno agli Stati membri.

IL COMITATO DELLE REGIONI

41.

ritiene che l'istituzione di una Procura europea possa contribuire a rendere più efficace la prevista riforma dell'OLAF;

42.

reputa che le indagini finanziarie sulla corruzione e sul coinvolgimento di soggetti economici e politici influenti o quelle riguardanti reti criminali transfrontaliere sarebbero condotte in modo più efficace e sicuro da una Procura europea;

43.

è dell'avviso che lo sviluppo di Eurojust come base di una Procura europea, con la capacità di avviare indagini penali, quantomeno in caso di grave minaccia agli interessi dell'Unione, e la possibilità di aprire inchieste giudiziarie, sia un mezzo efficace per evitare situazioni come quelle indicate nella comunicazione della Commissione sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE (COM(2011) 293 final) che forma oggetto di questo parere. Il CdR desidera ricordare che gli articoli 85 e 86 del TFUE prevedono tale necessario sviluppo, a fronte della duplice sfida posta dalla crisi finanziaria e dalla grande criminalità;

44.

reputa che un tale orientamento non escluda affatto un programma europeo comune di formazione per le persone che svolgono indagini finanziarie, che dovrebbe essere elaborato ed attuato in modo prioritario dalla Commissione;

45.

ritiene che l'effettiva tutela di chi denuncia dei reati contro le possibili rappresaglie sia un aspetto fondamentale delle politiche anticorruzione, esattamente come nell'ambito della lotta contro la criminalità organizzata, ma che nell'UE la normativa in materia sia disomogenea. Il CdR, dunque, è nettamente favorevole anche alle iniziative della Commissione che mirino a proteggere coloro che denunciano reati.

Per rafforzare il ruolo degli enti regionali e locali nella lotta contro la corruzione e il crimine organizzato

46.

chiede agli Stati membri di far sì che agli enti locali e/o regionali sia devoluta (una volta soddisfatte le eventuali istanze legali di restituzione) una parte dei proventi del crimine organizzato confiscati, dato che tali enti sono le prime vittime delle organizzazioni criminali che destabilizzano l'ordine sociale dei loro territori. Questi enti, inoltre, si trovano nella posizione più idonea per condurre azioni sul territorio intese a eradicare le cause profonde della criminalità. Tale pratica esiste già in Italia, dove un terzo dei 12 000 immobili confiscati è stato assegnato ad enti regionali e locali, o rivenduto a loro beneficio, affinché vi svolgessero azioni di utilità sociale. In concreto si tratta di dare visibilità all'azione positiva dei pubblici poteri e di innescare un circolo virtuoso che leghi rappresentanti politici, società civile e famiglie;

47.

incoraggia gli amministratori regionali e locali a firmare, all'inizio del mandato, una carta di impegni deontologici intitolata Obliti privatorum, publica curate ("dimenticate gli interessi privati e curate quelli pubblici"), che contribuirebbe a stabilire e mantenere un rapporto di fiducia tra i cittadini e i loro governanti. Tale carta dovrebbe fissare le regole d'imparzialità (divieto di situazioni di conflitto d'interessi, rifiuto di inviti per ospitalità privata rivolti da persone fisiche o giuridiche che svolgano attività in rapporto con l'ente amministrato, devoluzione al patrimonio pubblico dei doni di valore superiore a 150 euro, assenza di interventi a favore di membri della propria famiglia, ecc.) e d'integrità (astensione dall'uso di risorse pubbliche a fini personali o di campagna elettorale, rispetto delle regole delle commesse pubbliche, ecc.);

48.

incoraggia i rappresentanti politici a depositare presso un'autorità pubblica indipendente una dichiarazione patrimoniale in merito alle loro proprietà e ai loro interessi imprenditoriali o professionali;

49.

incoraggia gli Stati a mettere a punto un sistema di finanziamento pubblico delle campagne elettorali che vieti le donazioni da parte di persone giuridiche, e ad instaurare uno statuto degli amministratori regionali e locali che ne garantisca l'indipendenza e l'autonomia finanziaria;

50.

esorta a lottare efficacemente contro il riciclaggio, nei paradisi fiscali, dei proventi della corruzione e del crimine organizzato;

51.

incoraggi gli Stati a dotarsi di autentici strumenti di prevenzione e individuazione degli illeciti come servizi di valutazione dei dispositivi anticorruzione e di controllo degli appalti pubblici e delle concessioni di servizi pubblici;

52.

chiede l'istituzione di una piattaforma europea di scambio di buone pratiche regionali e locali in materia di lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata e per la restituzione dei proventi di reato confiscati, nonché di Assise europee di lotta contro la corruzione e il crimine organizzato;

53.

incoraggia gli enti regionali e locali a condizionare le sovvenzioni a grandi sportivi e società sportive professionistiche al rispetto di obblighi etici e di rigorosa trasparenza finanziaria;

54.

propone di nominare un suo osservatore in seno alla commissione speciale del Parlamento europeo sulla corruzione e al Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa;

55.

allargherà la sua riflessione sulle buone pratiche di governance e di gestione amministrative in materia di protezione dell'economia lecita ai paesi partner della politica europea di vicinato membri dell'Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM) e della Conferenza dei poteri regionali e locali del partenariato orientale (Corleap).

Bruxelles, 10 ottobre 2012

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  COM(2007) 328 final e COM(2011) 309 final. La relazione rileva che soltanto 9 Stati membri (Belgio, Bulgaria, Cipro, Finlandia, Francia, Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Repubblica ceca) hanno recepito correttamente tutti gli elementi costitutivi del reato di corruzione definito dalla decisione quadro del 2003.