ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.369.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 369

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
29 novembre 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 369/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2012/C 369/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

4

2012/C 369/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6699 — MEP/Walach Bros/Walmark) ( 1 )

5

2012/C 369/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6713 — Tech Data/Specialist Distribution Group/ETC Metrologie/Best'Ware France/SDG BV) ( 1 )

5

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 369/05

Tassi di cambio dell'euro

6

2012/C 369/06

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

7

 

Mediatore europeo

2012/C 369/07

Relazione speciale al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 7 dello Statuto del Mediatore europeo

8

2012/C 369/08

Relazione annuale del 2011

9

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2012/C 369/09

Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato concessi ai sensi della legge di cui al punto 1, lettera j) dell’allegato XV all’accordo SEE [regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)]

10

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2012/C 369/10

Sentenza della Corte, del 25 aprile 2012, nella causa E-13/11 — Granville Establishment/Volker Anhalt, Melanie Anhalt e Jasmin Barbaro, nata Anhalt (Clausole attributive di competenza — Libertà di prestare e di ricevere servizi — Discriminazione fondata sulla nazionalità — Giustificazione — Mezzi di ricorso per mancata conformità alla normativa SEE)

12

2012/C 369/11

Sentenza della Corte, del 16 luglio 2012, nella causa E-9/11 — Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia (Mancata ottemperanza degli obblighi da parte di uno Stato SEE, Diritto di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Restrizioni al diritto di proprietà e di voto nelle istituzioni di infrastruttura per i servizi finanziari — Proporzionalità — Certezza giuridica)

13

2012/C 369/12

Ricorso presentato il 4 settembre 2012 dal governo dell'Islanda contro l’Autorità di vigilanza EFTA (Causa E-9/12)

14

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2012/C 369/13

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6793 — AEA/OTPP/Dematic) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

15

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2012/C 369/14

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

29.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 369/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 369/01

Data di adozione della decisione

19.10.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.31709 (N 440/10)

Stato membro

Estonia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetus

Base giuridica

Põllumajandusministri 12. aprilli 2006. a määrus nr 43 „Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord”

„Kalandusturu korraldamise seadus”

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Sviluppo settoriale (promozione di organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

Forma dell'aiuto

Aiuti diretti

Dotazione di bilancio

 

Bilancio complessivo: 28 760 EUR (450 000 EEK)

 

Bilancio annuale: 9 587 EUR (150 000 EEK)

Intensità

2011/2012: 60 %

2012/2013: 40 %

2013/2014: 20 %

Durata

Fino al 31.12.2014

Settore economico

Settore della pesca e dell'acquacoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3

51009 Tartu

EESTI/ESTONIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

1.10.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.32606 (11/N)

Stato membro

Italia

Regione

Sud-ovest della Sardegna

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aiuto regionale alle imprese colpite dagli eventi meteorologici registrati nella prima decade di gennaio e in particolare nella giornata del 1o gennaio 2010 — area sud-ovest della Sardegna

Base giuridica

Legge regionale n. 3/2006 del 14 aprile 2006.

Decreto dell'Assessore dell'Agricoltora e Riforma Agro-Pastorale n. 2070 DecA/85 dell’11 agosto 2009.

Articolo 11 del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltora e Riforma Agro-Pastorale n. 140/DecA/6 del 3 febbraio 2011

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Concedere un sostegno finanziario agli operatori nel settore della pesca e dell’acquacoltura, in seguito a un'avversità atmosferica che ha avuto luogo nella prima decade di gennaio 2010, e in particolare il 1o gennaio 2010 nel sud-ovest della Sardegna

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

2 000 000 EUR

Intensità

80 %

Durata

2011

Settore economico

Pesca e piscicoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regione Autonoma della Sardegna

Via Pessagno 4

09126 Cagliari CA

ITALIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

26.9.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.35104 (12/N)

Stato membro

Francia

Regione

Tutto il territorio

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aide à la cessation d'activité des pêcheurs professionnels en eau douce impactés par le plan national de l'anguille et des PCB

Base giuridica

Circulaire relative à la mise en place de l'aide à la cessation d'activité pour les pêcheurs professionnels en eau douce concernés par les interdictions de commercialisation des poissons du fait de la pollution par les PCB et/ou par les mesures relatives à la pêche mises en œuvre dans le cadre du plan de la gestion de l'anguille, pris en application du règlement européen 1100/2007

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Modifica del metodo di calcolo dell'aiuto alla cessazione delle attività dei pescatori che praticano la pesca professionale in acque dolci colpiti dalle misure attuate nell'ambito del piano nazionale per l'anguilla e dai provvedimenti relativi ai PCB

Forma dell'aiuto

Aiuti diretti

Dotazione di bilancio

Importo globale di: 7 348 372 EUR

Intensità

90 %

Durata

Tre anni (2012, 2013, 2014)

Settore economico

A 30102 pesca in acque dolci

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement

Direction générale de l'eau et de la biodiversité

La Grande Arche

92055 La Défense — Cedex

FRANCE

Altre informazioni

Modifica dell'aiuto SA.33600 (11/N), autorizzata con decisione della Commissione del 25 aprile 2012

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


29.11.2012   

IT

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C 369/4


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 369/02

Data di adozione della decisione

6.10.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.31192 (N 289/10)

Stato membro

Francia

Regione

France

Zone non assistite

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aide en faveur des entreprises d’élevage piscicole pour l’enlèvement et l’élimination des animaux trouvés morts

Base giuridica

Articles L. 226-1 à L. 226-8, R. 226-1 à R. 226-3, R. 226-5 à R. 226-8, R. 226-11 à R. 226-13 et R. 228-12 à R. 228-14 du Code rural et de la pêche maritime

Décret no 2005-1220 du 28 septembre 2005, pris pour l’application de l’article L. 226-1 du code rural, modifié par le décret no 2009-872 du 16 juillet 2009

Projet de circulaire DPMA/SDAEP/C2010

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 1,40 milioni di EUR

 

Dotazione annuale: 1,40 milioni di EUR

Intensità

40 %

Durata

3.9.2010-31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

3 place de Fontenoy

75007 Paris

FRANCE

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


29.11.2012   

IT

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C 369/5


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6699 — MEP/Walach Bros/Walmark)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 369/03

In data 21 novembre 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6699. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


29.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 369/5


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6713 — Tech Data/Specialist Distribution Group/ETC Metrologie/Best'Ware France/SDG BV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 369/04

In data 24 ottobre 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6713. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

29.11.2012   

IT

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C 369/6


Tassi di cambio dell'euro (1)

28 novembre 2012

2012/C 369/05

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2891

JPY

yen giapponesi

105,44

DKK

corone danesi

7,4592

GBP

sterline inglesi

0,80687

SEK

corone svedesi

8,6174

CHF

franchi svizzeri

1,2033

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,3415

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,265

HUF

fiorini ungheresi

281,10

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6965

PLN

zloty polacchi

4,1076

RON

leu rumeni

4,5156

TRY

lire turche

2,3101

AUD

dollari australiani

1,2339

CAD

dollari canadesi

1,2823

HKD

dollari di Hong Kong

9,9908

NZD

dollari neozelandesi

1,5710

SGD

dollari di Singapore

1,5775

KRW

won sudcoreani

1 403,25

ZAR

rand sudafricani

11,4339

CNY

renminbi Yuan cinese

8,0260

HRK

kuna croata

7,5505

IDR

rupia indonesiana

12 403,25

MYR

ringgit malese

3,9351

PHP

peso filippino

52,695

RUB

rublo russo

40,1530

THB

baht thailandese

39,614

BRL

real brasiliano

2,6947

MXN

peso messicano

16,8552

INR

rupia indiana

71,5000


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


29.11.2012   

IT

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C 369/7


Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

2012/C 369/06

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono modificate come segue:

a pagina 335:

8504 40 30

del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e le loro unità

Il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«I convertitori statici per le apparecchiature di telecomunicazioni o per le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e le loro unità servono, ad esempio, a convertire la corrente alternata (CA) fornita dalla rete nella corrente continua (CC) necessaria.»


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU C 137 del 6.5.2011, pag. 1.


Mediatore europeo

29.11.2012   

IT

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C 369/8


Relazione speciale al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 7 dello Statuto del Mediatore europeo (1)

2012/C 369/07

Il Mediatore europeo ha presentato una Relazione speciale al Parlamento europeo nell'anno 2012:

Relazione speciale del 14 maggio 2012 a seguito dell'indagine del Mediatore europeo sulla denuncia 2591/2010/GG contro la Commissione europea.

Il testo della Relazione speciale è disponibile sulla pagina web del Mediatore europeo: http://www.ombudsman.europa.eu

Esemplari possono essere richiesti gratuitamente all'Ufficio del Mediatore europeo:

1 avenue du Président Robert Schuman

CS 30403

67001 Strasbourg Cedex

FRANCE

Tel. +33 388172313

Fax +33 388179062

E-mail: eo@ombudsman.europa.eu


(1)  Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, del Parlamento europeo concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.


29.11.2012   

IT

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C 369/9


Relazione annuale del 2011

2012/C 369/08

Il Mediatore europeo ha presentato la propria Relazione annuale relativa all'anno 2011 al Parlamento europeo.

La Relazione annuale e una versione più breve della stessa sono disponibili in tutte le 23 lingue ufficiali nella pagina Internet del Mediatore: http://www.ombudsman.europa.eu

Copie di queste pubblicazioni possono essere gratuitamente richieste all'Ufficio del Mediatore europeo:

1 avenue du Président Robert Schuman

CS 30403

67001 Strasbourg Cedex

FRANCE

Tel. +33 388172313

Fax +33 388179062

E-mail: eo@ombudsman.europa.eu


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

29.11.2012   

IT

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C 369/10


Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato concessi ai sensi della legge di cui al punto 1, lettera j) dell’allegato XV all’accordo SEE [regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)]

2012/C 369/09

PARTE I

Aiuto n.

Regolamento generale di esenzione per categoria 9/12/R&S

Stato EFTA

Norvegia

Organismo che concede l’aiuto

Denominazione

Avinor AS

Indirizzo

Postboks 150

2061 Gardermoen

NORWAY

Pagina Web

http://www.avinor.no

Titolo della misura di aiuto

Ricerca sulle tecnologie in materia di torri di controllo a distanza e virtuali

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale rilevante)

Contratto

Link Web al testo integrale della misura di aiuto

http://www.avinor.no/avinor/presse/_nyhetsarkiv?SAMARBEIDSAVTALE_MELLOM_AVINOR_OG_KONGSBERG&id=181-146949

 

Aiuto ad hoc

Denominazione del beneficiario: Kongsberg Defence & Aerospace AS

Data di concessione

Aiuto ad hoc

21 giugno 2012

Tipo di beneficiario

PMI

 

Grande impresa

X

Dotazione di bilancio

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

… NOK (in milioni)

Importo totale dell’aiuto ad hoc concesso all’impresa

2,5 milioni di NOK

Strumento di aiuto (articolo 5)

Sovvenzione

2 milioni di NOK

Altro (specificare)

500 ore lavorative a 1 000 NOK = 500 000 NOK

PARTE II

Obiettivi generali (elenco)

Obiettivi (elenco)

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell’aiuto in NOK

Maggiorazione PMI in %

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

(artt. 30-37)

Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo

(art. 31)

Ricerca fondamentale

[art. 31, par. 2, lettera a)]

… %

 

Ricerca industriale

[art. 31, par. 2, lettera b)]

50 %

 

Sviluppo sperimentale

[art. 31, par. 2, lettera c)]

… %

 


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

29.11.2012   

IT

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C 369/12


SENTENZA DELLA CORTE

del 25 aprile 2012

nella causa E-13/11

Granville Establishment/Volker Anhalt, Melanie Anhalt e Jasmin Barbaro, nata Anhalt

(Clausole attributive di competenza — Libertà di prestare e di ricevere servizi — Discriminazione fondata sulla nazionalità — Giustificazione — Mezzi di ricorso per mancata conformità alla normativa SEE)

2012/C 369/10

Nella causa E-13/11, Granville Establishment/Volker Anhalt, Melanie Anhalt e Jasmin Barbaro, nata Anhalt — ISTANZA alla Corte, ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza ed una Corte di giustizia, presentata dal Fürstliches Obergericht (corte d’appello del Principato del Liechtenstein), riguardo all’interpretazione dell’articolo 4 e dell’articolo 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo relativamente alla Legge sulla competenza giurisdizionale del Liechtenstein, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen e Páll Hreinsson (giudice relatore), giudici, ha emesso il 25 aprile 2012 la sua sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

l’articolo 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo osta ad una disposizione di diritto interno, quale quella della sezione 53a(1) della Legge sulla competenza giurisdizionale, che riconosce soltanto ai cittadini del Liechtenstein il diritto di non essere citato in giudizio all’estero in virtù di una clausola attributiva di competenza, a meno che quest’ultima non sia registrata pubblicamente.

Spetta al giudice nazionale, per quanto possibile, interpretare e applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in maniera tale che si possa debitamente porre rimedio agli effetti di una violazione della normativa SEE. In tale contesto, spetta al giudice nazionale determinare se le disposizioni della Legge sulla competenza giurisdizionale o qualsiasi altra disposizione nazionale possano essere applicate ai fini di un’interpretazione conforme al diritto del SEE.


29.11.2012   

IT

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C 369/13


SENTENZA DELLA CORTE

del 16 luglio 2012

nella causa E-9/11

Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia

(Mancata ottemperanza degli obblighi da parte di uno Stato SEE, Diritto di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Restrizioni al diritto di proprietà e di voto nelle istituzioni di infrastruttura per i servizi finanziari — Proporzionalità — Certezza giuridica)

2012/C 369/11

Nella causa E-9/11, Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia — Istanza di dichiarazione secondo cui, mantenendo in vigore restrizioni ai diritti delle persone e delle imprese stabilite negli Stati SEE di detenere partecipazioni e di esercitare il diritto di voto nelle istituzioni di infrastruttura per i servizi finanziari in Norvegia come previsto dalle sezioni 35(1), (2) e (3) e 36 della Legge del 29 giugno 2007 n. 74 sui mercati regolamentati (Legge sulla Borsa), e dalle sezioni 5-3(1), (2) e (3) e 5-4 della Legge del 5 luglio 2002 sulla registrazione degli strumenti finanziari (Legge sui depositari di titoli), il Regno di Norvegia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 31 e 40 dell’accordo SEE — il 16 luglio 2012 la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente e giudice relatore, Per Christiansen e Páll Hreinsson, giudici, ha pronunciato la sua sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

La Corte:

1)

dichiara che, mantenendo in vigore restrizioni ai diritti delle persone e delle imprese stabilite negli Stati SEE di detenere partecipazioni e di esercitare il diritto di voto nelle istituzioni di infrastruttura per i servizi finanziari in Norvegia come previsto dalle sezioni 35(1), (2) e (3) e 36 della Legge del 29 giugno 2007 n. 74 sui mercati regolamentati (Legge sulla Borsa), e dalle sezioni 5-3(1), (2) e (3) e 5-4 della Legge del 5 luglio 2002 sulla registrazione degli strumenti finanziari (Legge sui depositari di titoli), il Regno di Norvegia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 31 e 40 dell’accordo SEE.

2)

Condanna il Regno di Norvegia al pagamento delle spese processuali.


29.11.2012   

IT

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C 369/14


Ricorso presentato il 4 settembre 2012 dal governo dell'Islanda contro l’Autorità di vigilanza EFTA

(Causa E-9/12)

2012/C 369/12

Il 4 settembre 2012 è stato presentato un ricorso dinanzi alla Corte EFTA contro l'Autorità di vigilanza EFTA da parte del governo dell'Islanda, rappresentato da Jóhanna Bryndís Bjarnadóttir, consigliere presso il Ministero per gli affari esteri, in qualità di agente, Haraldur Steinþórsson, consigliere giuridico presso il Ministero delle finanze e dell'economia, in qualità di coagente, e Dóra Sif Tynes, avvocato, in qualità di rappresentante legale.

Il ricorrente chiede alla Corte EFTA di dichiarare che:

1)

l'articolo 5 della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 261/12/COL, del 4 luglio 2012, relativa alle misure per le imposte comunali, la vendita di beni immobili e la vendita di elettricità a Verne Holdings ehf., è annullato;

2)

l'articolo 6 della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 261/12/COL, del 4 luglio 2012, relativa alle misure per le imposte comunali, la vendita di beni immobili e la vendita di elettricità a Verne Holdings ehf., è nullo per la parte che fa riferimento all'articolo 5; e

3)

l'Autorità di vigilanza EFTA è condannata a sostenere tutte le spese legali.

Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti a sostegno del ricorso:

il ricorrente, il governo dell'Islanda, chiede l'annullamento parziale della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 261/12/COL, adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA il 4 luglio 2012 (in prosieguo «la decisione impugnata»). La decisione impugnata è stata adottata in seguito alla decisione n. 418/10/COL della stessa Autorità, del 3 novembre 2010, di avviare un procedimento d'indagine formale.

Il caso riguarda l'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE e della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità e alla vendita di fabbricati nella ex zona militare USA nella penisola di Reykjanes da parte dello Stato islandese.

Il ricorrente sostiene, tra l'altro, che l'Autorità di vigilanza EFTA:

non è riuscita a dimostrare sulla base di fatti o prove che il fabbricato è stato venduto a un prezzo inferiore del suo valore di mercato. Pertanto, la vendita non ha comportato alcun vantaggio economico all'acquirente e non si configura un aiuto di Stato;

non ha adeguatamente verificato la vendita e ha commesso un manifesto errore di valutazione del presunto aiuto di Stato, e

ha insufficientemente motivato la decisione impugnata.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

29.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 369/15


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6793 — AEA/OTPP/Dematic)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 369/13

1.

In data 23 novembre 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese AEA Investors LP («AEA», Stati Uniti) e Ontario Teachers’ Pension Plan Board («OTPP», Canada) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Dematic Holding Sárl («Dematic», Lussemburgo) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

AEA: gruppo di investimento di private equity la cui attività consiste principalmente nell'individuare opportunità per gli investitori, nello strutturare le operazioni di investimento attraverso veicoli di investimento per conto dei soci accomandatari dei suoi fondi e nel gestire/utilizzare questi investimenti per procurare utili a chi investe nei suoi fondi,

OTPP: amministrazione di Ontario Teachers’ Pension Plan e gestione dei suoi investimenti,

Dematic: progettazione, fabbricazione, integrazione e manutenzione di sistemi di movimentazione automatizzati utilizzati per operazioni di magazzinaggio e distribuzione.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6793 — AEA/OTPP/Dematic, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

29.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 369/16


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2012/C 369/14

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9

«ARANCIA ROSSA DI SICILIA»

N. CE: IT-PGI-0117-0998-15.05.2012

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica:

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell'origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Requisiti nazionali

Altro

2.   Tipo di modifica:

Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

Modifica del disciplinare che non richiede alcuna modifica del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifica (modifiche):

3.1.   Descrizione del prodotto:

Il regolamento (UE) n. 543/2011 stabilisce valori minimi relativi al rapporto solidi solubili/acidi organici. A fronte dell’entrata in vigore del citato regolamento si è ritenuto opportuno riconsiderare i valori precedentemente indicati nel disciplinare di produzione. È stato quindi stabilito per le tre varietà un valore minimo sul rapporto solidi solubili/acidi organici non inferiore a 8.

Sono introdotte arance con calibri compresi tra 5-10 da destinare esclusivamente alla trasformazione in succhi e spremute. Queste arance hanno caratteristiche organolettiche uguali a quelle di calibro di maggiore ma le dimensioni più piccole le rendono particolarmente idonee alla spremitura.

3.2.   Etichettatura:

Si prevede una tolleranza per quanto riguarda la bollinatura dei frutti in confezione. La mancata bollinatura di alcuni frutti in confezione può verificarsi in seguito all’utilizzo di macchine bollinatrici automatiche che non arrivano a confezionare i frutti presenti alle estremità delle cassette o alla scarsa aderenza del bollino sulla superficie del frutto.

È stato specificato che la bollinatura è esclusa per i frutti di calibro compreso tra 5-10. La presenza del bollino su questi frutti destinati alla trasformazione in succhi e spremute può ostacolare il corretto processo di spremitura. Questi infatti possono aderire alle componenti dei gruppi di spremitura rallentando o bloccando l’operazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«ARANCIA ROSSA DI SICILIA»

N. CE: IT-PGI-0117-0998-15.05.2012

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Arancia Rossa di Sicilia»

2.   Stato membro o paese terzo:

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.6.

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

La indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia» è riservata alle seguenti varietà coltivate, in purezza varietale, nel territorio idoneo della Regione Sicilia definito nel punto 4:

Tarocco, con le seguenti cultivar: Tarocco Comune, Tarocco Galice, Tarocco Gallo, Tarocco dal Muso, Tarocco Nucellare 57-1E-1, Tarocco Nucellare 61-1E-4, Tarocco Catania, Tarocco Scirè,

Moro, con le seguenti cultivar: Moro Comune, Moro di Lentini, Moro Nucellare 58-8D-1,

Sanguinello, con le seguenti cultivar: Sanguinello Comune, Sanguinello Moscato, Sanguinello Moscato Nucellare 49-5-3, Sanguinello Moscato Nucellare 49-5-5, Sanguinello Moscato Cuscunà.

«L'Arancia Rossa di Sicilia» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Arancia Rossa di Sicilia — Tarocco:

diam. minimo: mm 73/84,

calibro minimo: 5,

forma: obovata o globosa con base più o meno prominente («Muso» lungo o corto),

colore della buccia: arancio neutro con parti colorate di un rosso granato più o meno intenso con superficie molto liscia,

polpa: di colore ambrato con screziature rosse più o meno intense secondo la zona di produzione e l'epoca della raccolta,

colore del succo: sanguigno per la presenza di pigmenti idrosolubili (antociani), nella polpa e nella buccia,

rapporto tra solidi solubili/acidi organici titolabili: non inferiore a 8,0,

contenuto in zuccheri nel succo espressi in g/100 ml: minimo 10,0.

 

«Arancia Rossa di Sicilia» — Moro:

diam. minimo: mm 70/80,

calibro minimo: 6,

forma: globosa o ovoide,

colore della buccia: di colore arancio con sfumature rosso vinose più intense su un lato del frutto,

polpa: interamente colorata in rosso scuro vinoso, abbastanza acidula,

colore del succo: sanguigno per la presenza di pigmenti idrosolubili (antociani), nella polpa e nella buccia,

rapporto tra solidi solubili/acidi organici titolabili: non inferiore a 8,0,

contenuto in zuccheri nel succo espressi in g/100 ml: minimo 10,0.

 

«Arancia Rossa di Sicilia» — Sanguinello:

diam. minimo: mm 70/80,

calibro minimo: 6,

forma: globosa nella cultivar «Sanguinello Moscato» e «Sanguinello Moscato Cuscunà»,

colore della buccia: di colore rosso granato più o meno intenso con superficie leggermente rugosa,

polpa: di colore ambrato con screziature rosse più o meno intense secondo la zona di produzione e l'epoca della raccolta,

colore del succo: sanguigno per la presenza di pigmenti idrosolubili (antociani), nella polpa e nella buccia,

rapporto tra solidi solubili/acidi organici titolabili: non inferiore a 8,0,

contenuto in zuccheri nel succo espressi in g/100 ml: minimo 9,0.

 

«Arancia Rossa di Sicilia» destinata all’ottenimento di spremute e succhi:

e’ consentito, esclusivamente per l’ottenimento di spremute e succhi, l’utilizzo di arance di calibro compreso tra il calibro minimo previsto per le singole varietà ed il calibro 10 (60 mm di diametro minimo). Ogni altro requisito associato alle singole varietà ad eccezione del diametro minimo e del calibro minimo, rimane invariato.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

Tutte le fasi della produzione della «Arancia Rossa di Sicilia» fino alla raccolta del prodotto devono avvenire esclusivamente nell’ambito della zona geografica identificata al punto 4.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

L'Arancia Rossa di Sicilia può essere immessa al consumo solo con l’indicazione «Arancia Rossa di Sicilia» figurante su almeno l’80 % dei frutti.

Per le arance di calibro compreso tra il calibro minimo previsto per le singole varietà ed il calibro 10 (60 mm di diametro minimo), destinate all’ottenimento di spremute e succhi, non è prevista la bollinatura sui singoli frutti. In ogni caso sulle confezioni o sugli imballaggi ivi comprese le retine e gli imballaggi similari, deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili e da ogni altra scritta la denominazione «Arancia Rossa di Sicilia», immediatamente seguita dalla indicazione varietale (Tarocco, Moro o Sanguinello).

Nello spazio immediatamente sottostante deve comparire la menzione «indicazione geografica protetta».

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

La zona di produzione dell'«Arancia Rossa di Sicilia» comprende il territorio idoneo della Sicilia Orientale per la coltivazione dell'Arancia pigmentata ed è così individuato:

Provincia di Catania: Catania, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Caltagirone, Castel di Judica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello Val di Catania, Mineo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paterno', Ramacca, Santa Maria di Licodia e Scordia,

Provincia di Siracusa: Lentini, Francofonte, Carlentini con la Frazione di Pedagaggi, Buccheri, Melilli, Augusta, Priolo, Siracusa, Floridia, Solarino, Sortino,

Provincia di Enna: Centuripe, Regalbuto, Catenanuova.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

Il territorio di produzione dell’«Arancia Rossa di Sicilia» è caratterizzato da alta insolazione diurna, rigide temperature notturne, dovute alle correnti provenienti dal massiccio vulcanico dell’Etna, e da una modesta quantità di precipitazioni. In quest’area le cultivar Sanguinello, Tarocco e Moro hanno trovato le condizioni ottimali per una produzione di qualità.

5.2.   Specificità del prodotto:

L’«Arancia Rossa di Sicilia» si distingue per la dolcezza e l’intensità cromatica dell’epicarpo e della polpa. Particolarmente apprezzata è la polpa con screziature rosse più o meno intense, che con la spremitura da origine ad un succo dal colore rosso sanguigno.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

La coltivazione degli agrumi in Sicilia è antichissima e se ne hanno notizia fin dal dominio arabo. In particolare, la zona collinare e la pianura circostante il rilievo vulcanico dell'Etna si è andata caratterizzando e specializzando in una coltivazione del tutto particolare.

Infatti, per effetto delle notevoli escursioni termiche presenti nella zona, si determina negli esperidi un accumulo zuccherino e di pigmenti antociani di notevole rilevanza che conferiscono alle arance un aspetto colorito visibilmente assai piacevole ed al frutto un sapore dolce, caratteristico e di accentuata intensità cromatica dell'epicarpo. Le varietà Sanguinello, Tarocco e Moro nel corso dei secoli hanno acquisito una forte interazione con l'ambiente di coltivazione «Arancia Rossa di Sicilia». L’«Arancia Rossa di Sicilia» rappresenta quindi un evidentissimo esempio di stretto legame dei fattori climatici con le caratteristiche del prodotto. Infatti, le stesse varietà di arancia coltivate in altri climi non presentano il particolare colore e le specifiche caratteristiche organolettiche che hanno reso famosa l’«Arancia Rossa di Sicilia».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006].

Si comunica che questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia» sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 20 marzo 2012:

il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (http://www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità e sicurezza» (in alto a destra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.