ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2012.369.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 369 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
55o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2012/C 369/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2012/C 369/02 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2012/C 369/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6699 — MEP/Walach Bros/Walmark) ( 1 ) |
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2012/C 369/04 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6713 — Tech Data/Specialist Distribution Group/ETC Metrologie/Best'Ware France/SDG BV) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2012/C 369/05 |
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2012/C 369/06 |
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea |
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Mediatore europeo |
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2012/C 369/07 |
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2012/C 369/08 |
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Autorità di vigilanza EFTA |
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2012/C 369/09 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte EFTA |
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2012/C 369/10 |
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2012/C 369/11 |
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2012/C 369/12 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2012/C 369/13 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6793 — AEA/OTPP/Dematic) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2012/C 369/14 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
29.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 369/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2012/C 369/01
Data di adozione della decisione |
19.10.2011 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.31709 (N 440/10) |
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Stato membro |
Estonia |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetus |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Regime di aiuti |
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Obiettivo |
Sviluppo settoriale (promozione di organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell'acquacoltura) |
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Forma dell'aiuto |
Aiuti diretti |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
2011/2012: 60 % 2012/2013: 40 % 2013/2014: 20 % |
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Durata |
Fino al 31.12.2014 |
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Settore economico |
Settore della pesca e dell'acquacoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
1.10.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.32606 (11/N) |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Sud-ovest della Sardegna |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Aiuto regionale alle imprese colpite dagli eventi meteorologici registrati nella prima decade di gennaio e in particolare nella giornata del 1o gennaio 2010 — area sud-ovest della Sardegna |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Regime di aiuti |
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Obiettivo |
Concedere un sostegno finanziario agli operatori nel settore della pesca e dell’acquacoltura, in seguito a un'avversità atmosferica che ha avuto luogo nella prima decade di gennaio 2010, e in particolare il 1o gennaio 2010 nel sud-ovest della Sardegna |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
2 000 000 EUR |
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Intensità |
80 % |
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Durata |
2011 |
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Settore economico |
Pesca e piscicoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
26.9.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.35104 (12/N) |
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Stato membro |
Francia |
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Regione |
Tutto il territorio |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Aide à la cessation d'activité des pêcheurs professionnels en eau douce impactés par le plan national de l'anguille et des PCB |
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Base giuridica |
Circulaire relative à la mise en place de l'aide à la cessation d'activité pour les pêcheurs professionnels en eau douce concernés par les interdictions de commercialisation des poissons du fait de la pollution par les PCB et/ou par les mesures relatives à la pêche mises en œuvre dans le cadre du plan de la gestion de l'anguille, pris en application du règlement européen 1100/2007 |
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Tipo di misura |
Regime di aiuti |
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Obiettivo |
Modifica del metodo di calcolo dell'aiuto alla cessazione delle attività dei pescatori che praticano la pesca professionale in acque dolci colpiti dalle misure attuate nell'ambito del piano nazionale per l'anguilla e dai provvedimenti relativi ai PCB |
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Forma dell'aiuto |
Aiuti diretti |
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Dotazione di bilancio |
Importo globale di: 7 348 372 EUR |
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Intensità |
90 % |
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Durata |
Tre anni (2012, 2013, 2014) |
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Settore economico |
A 30102 pesca in acque dolci |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
Modifica dell'aiuto SA.33600 (11/N), autorizzata con decisione della Commissione del 25 aprile 2012 |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
29.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 369/4 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2012/C 369/02
Data di adozione della decisione |
6.10.2011 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.31192 (N 289/10) |
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Stato membro |
Francia |
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Regione |
France |
Zone non assistite |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Aide en faveur des entreprises d’élevage piscicole pour l’enlèvement et l’élimination des animaux trouvés morts |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Sviluppo settoriale |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
40 % |
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Durata |
3.9.2010-31.12.2013 |
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Settore economico |
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
29.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 369/5 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6699 — MEP/Walach Bros/Walmark)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2012/C 369/03
In data 21 novembre 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6699. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
29.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 369/5 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6713 — Tech Data/Specialist Distribution Group/ETC Metrologie/Best'Ware France/SDG BV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2012/C 369/04
In data 24 ottobre 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6713. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
29.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 369/6 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
28 novembre 2012
2012/C 369/05
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2891 |
JPY |
yen giapponesi |
105,44 |
DKK |
corone danesi |
7,4592 |
GBP |
sterline inglesi |
0,80687 |
SEK |
corone svedesi |
8,6174 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2033 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,3415 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,265 |
HUF |
fiorini ungheresi |
281,10 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6965 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1076 |
RON |
leu rumeni |
4,5156 |
TRY |
lire turche |
2,3101 |
AUD |
dollari australiani |
1,2339 |
CAD |
dollari canadesi |
1,2823 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,9908 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5710 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5775 |
KRW |
won sudcoreani |
1 403,25 |
ZAR |
rand sudafricani |
11,4339 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,0260 |
HRK |
kuna croata |
7,5505 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 403,25 |
MYR |
ringgit malese |
3,9351 |
PHP |
peso filippino |
52,695 |
RUB |
rublo russo |
40,1530 |
THB |
baht thailandese |
39,614 |
BRL |
real brasiliano |
2,6947 |
MXN |
peso messicano |
16,8552 |
INR |
rupia indiana |
71,5000 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
29.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 369/7 |
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea
2012/C 369/06
Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono modificate come segue:
a pagina 335:
8504 40 30 |
del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e le loro unità Il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «I convertitori statici per le apparecchiature di telecomunicazioni o per le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e le loro unità servono, ad esempio, a convertire la corrente alternata (CA) fornita dalla rete nella corrente continua (CC) necessaria.» |
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU C 137 del 6.5.2011, pag. 1.
Mediatore europeo
29.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 369/8 |
Relazione speciale al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 7 dello Statuto del Mediatore europeo (1)
2012/C 369/07
Il Mediatore europeo ha presentato una Relazione speciale al Parlamento europeo nell'anno 2012:
Relazione speciale del 14 maggio 2012 a seguito dell'indagine del Mediatore europeo sulla denuncia 2591/2010/GG contro la Commissione europea.
Il testo della Relazione speciale è disponibile sulla pagina web del Mediatore europeo: http://www.ombudsman.europa.eu
Esemplari possono essere richiesti gratuitamente all'Ufficio del Mediatore europeo:
1 avenue du Président Robert Schuman |
CS 30403 |
67001 Strasbourg Cedex |
FRANCE |
Tel. +33 388172313 |
Fax +33 388179062 |
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu |
(1) Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, del Parlamento europeo concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.
29.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 369/9 |
Relazione annuale del 2011
2012/C 369/08
Il Mediatore europeo ha presentato la propria Relazione annuale relativa all'anno 2011 al Parlamento europeo.
La Relazione annuale e una versione più breve della stessa sono disponibili in tutte le 23 lingue ufficiali nella pagina Internet del Mediatore: http://www.ombudsman.europa.eu
Copie di queste pubblicazioni possono essere gratuitamente richieste all'Ufficio del Mediatore europeo:
1 avenue du Président Robert Schuman |
CS 30403 |
67001 Strasbourg Cedex |
FRANCE |
Tel. +33 388172313 |
Fax +33 388179062 |
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu |
INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Autorità di vigilanza EFTA
29.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 369/10 |
Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato concessi ai sensi della legge di cui al punto 1, lettera j) dell’allegato XV all’accordo SEE [regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)]
2012/C 369/09
PARTE I
Aiuto n. |
Regolamento generale di esenzione per categoria 9/12/R&S |
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Stato EFTA |
Norvegia |
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Organismo che concede l’aiuto |
Denominazione |
Avinor AS |
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Indirizzo |
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Pagina Web |
http://www.avinor.no |
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Titolo della misura di aiuto |
Ricerca sulle tecnologie in materia di torri di controllo a distanza e virtuali |
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Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale rilevante) |
Contratto |
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Link Web al testo integrale della misura di aiuto |
http://www.avinor.no/avinor/presse/_nyhetsarkiv?SAMARBEIDSAVTALE_MELLOM_AVINOR_OG_KONGSBERG&id=181-146949 |
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Aiuto ad hoc |
Denominazione del beneficiario: Kongsberg Defence & Aerospace AS |
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Data di concessione |
Aiuto ad hoc |
21 giugno 2012 |
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Tipo di beneficiario |
PMI |
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Grande impresa |
X |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime |
… NOK (in milioni) |
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Importo totale dell’aiuto ad hoc concesso all’impresa |
2,5 milioni di NOK |
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Strumento di aiuto (articolo 5) |
Sovvenzione |
2 milioni di NOK |
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Altro (specificare) |
500 ore lavorative a 1 000 NOK = 500 000 NOK |
PARTE II
Obiettivi generali (elenco) |
Obiettivi (elenco) |
Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell’aiuto in NOK |
Maggiorazione PMI in % |
|
Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (artt. 30-37) |
Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (art. 31) |
Ricerca fondamentale [art. 31, par. 2, lettera a)] |
… % |
|
Ricerca industriale [art. 31, par. 2, lettera b)] |
50 % |
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Sviluppo sperimentale [art. 31, par. 2, lettera c)] |
… % |
|
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte EFTA
29.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 369/12 |
SENTENZA DELLA CORTE
del 25 aprile 2012
nella causa E-13/11
Granville Establishment/Volker Anhalt, Melanie Anhalt e Jasmin Barbaro, nata Anhalt
(Clausole attributive di competenza — Libertà di prestare e di ricevere servizi — Discriminazione fondata sulla nazionalità — Giustificazione — Mezzi di ricorso per mancata conformità alla normativa SEE)
2012/C 369/10
Nella causa E-13/11, Granville Establishment/Volker Anhalt, Melanie Anhalt e Jasmin Barbaro, nata Anhalt — ISTANZA alla Corte, ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza ed una Corte di giustizia, presentata dal Fürstliches Obergericht (corte d’appello del Principato del Liechtenstein), riguardo all’interpretazione dell’articolo 4 e dell’articolo 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo relativamente alla Legge sulla competenza giurisdizionale del Liechtenstein, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen e Páll Hreinsson (giudice relatore), giudici, ha emesso il 25 aprile 2012 la sua sentenza, il cui dispositivo è il seguente:
— |
l’articolo 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo osta ad una disposizione di diritto interno, quale quella della sezione 53a(1) della Legge sulla competenza giurisdizionale, che riconosce soltanto ai cittadini del Liechtenstein il diritto di non essere citato in giudizio all’estero in virtù di una clausola attributiva di competenza, a meno che quest’ultima non sia registrata pubblicamente. |
— |
Spetta al giudice nazionale, per quanto possibile, interpretare e applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in maniera tale che si possa debitamente porre rimedio agli effetti di una violazione della normativa SEE. In tale contesto, spetta al giudice nazionale determinare se le disposizioni della Legge sulla competenza giurisdizionale o qualsiasi altra disposizione nazionale possano essere applicate ai fini di un’interpretazione conforme al diritto del SEE. |
29.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 369/13 |
SENTENZA DELLA CORTE
del 16 luglio 2012
nella causa E-9/11
Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia
(Mancata ottemperanza degli obblighi da parte di uno Stato SEE, Diritto di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Restrizioni al diritto di proprietà e di voto nelle istituzioni di infrastruttura per i servizi finanziari — Proporzionalità — Certezza giuridica)
2012/C 369/11
Nella causa E-9/11, Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia — Istanza di dichiarazione secondo cui, mantenendo in vigore restrizioni ai diritti delle persone e delle imprese stabilite negli Stati SEE di detenere partecipazioni e di esercitare il diritto di voto nelle istituzioni di infrastruttura per i servizi finanziari in Norvegia come previsto dalle sezioni 35(1), (2) e (3) e 36 della Legge del 29 giugno 2007 n. 74 sui mercati regolamentati (Legge sulla Borsa), e dalle sezioni 5-3(1), (2) e (3) e 5-4 della Legge del 5 luglio 2002 sulla registrazione degli strumenti finanziari (Legge sui depositari di titoli), il Regno di Norvegia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 31 e 40 dell’accordo SEE — il 16 luglio 2012 la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente e giudice relatore, Per Christiansen e Páll Hreinsson, giudici, ha pronunciato la sua sentenza, il cui dispositivo è il seguente:
La Corte:
1) |
dichiara che, mantenendo in vigore restrizioni ai diritti delle persone e delle imprese stabilite negli Stati SEE di detenere partecipazioni e di esercitare il diritto di voto nelle istituzioni di infrastruttura per i servizi finanziari in Norvegia come previsto dalle sezioni 35(1), (2) e (3) e 36 della Legge del 29 giugno 2007 n. 74 sui mercati regolamentati (Legge sulla Borsa), e dalle sezioni 5-3(1), (2) e (3) e 5-4 della Legge del 5 luglio 2002 sulla registrazione degli strumenti finanziari (Legge sui depositari di titoli), il Regno di Norvegia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 31 e 40 dell’accordo SEE. |
2) |
Condanna il Regno di Norvegia al pagamento delle spese processuali. |
29.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 369/14 |
Ricorso presentato il 4 settembre 2012 dal governo dell'Islanda contro l’Autorità di vigilanza EFTA
(Causa E-9/12)
2012/C 369/12
Il 4 settembre 2012 è stato presentato un ricorso dinanzi alla Corte EFTA contro l'Autorità di vigilanza EFTA da parte del governo dell'Islanda, rappresentato da Jóhanna Bryndís Bjarnadóttir, consigliere presso il Ministero per gli affari esteri, in qualità di agente, Haraldur Steinþórsson, consigliere giuridico presso il Ministero delle finanze e dell'economia, in qualità di coagente, e Dóra Sif Tynes, avvocato, in qualità di rappresentante legale.
Il ricorrente chiede alla Corte EFTA di dichiarare che:
1) |
l'articolo 5 della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 261/12/COL, del 4 luglio 2012, relativa alle misure per le imposte comunali, la vendita di beni immobili e la vendita di elettricità a Verne Holdings ehf., è annullato; |
2) |
l'articolo 6 della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 261/12/COL, del 4 luglio 2012, relativa alle misure per le imposte comunali, la vendita di beni immobili e la vendita di elettricità a Verne Holdings ehf., è nullo per la parte che fa riferimento all'articolo 5; e |
3) |
l'Autorità di vigilanza EFTA è condannata a sostenere tutte le spese legali. |
Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti a sostegno del ricorso:
— |
il ricorrente, il governo dell'Islanda, chiede l'annullamento parziale della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 261/12/COL, adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA il 4 luglio 2012 (in prosieguo «la decisione impugnata»). La decisione impugnata è stata adottata in seguito alla decisione n. 418/10/COL della stessa Autorità, del 3 novembre 2010, di avviare un procedimento d'indagine formale. |
— |
Il caso riguarda l'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE e della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità e alla vendita di fabbricati nella ex zona militare USA nella penisola di Reykjanes da parte dello Stato islandese. |
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Il ricorrente sostiene, tra l'altro, che l'Autorità di vigilanza EFTA:
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
29.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 369/15 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6793 — AEA/OTPP/Dematic)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2012/C 369/13
1. |
In data 23 novembre 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese AEA Investors LP («AEA», Stati Uniti) e Ontario Teachers’ Pension Plan Board («OTPP», Canada) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Dematic Holding Sárl («Dematic», Lussemburgo) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6793 — AEA/OTPP/Dematic, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
29.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 369/16 |
Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
2012/C 369/14
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOMANDA DI MODIFICA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9
«ARANCIA ROSSA DI SICILIA»
N. CE: IT-PGI-0117-0998-15.05.2012
IGP ( X ) DOP ( )
1. Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica:
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Denominazione del prodotto |
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Descrizione del prodotto |
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Zona geografica |
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Prova dell'origine |
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Metodo di produzione |
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Legame |
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Etichettatura |
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Requisiti nazionali |
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Altro |
2. Tipo di modifica:
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Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa |
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Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati |
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Modifica del disciplinare che non richiede alcuna modifica del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006] |
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Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006] |
3. Modifica (modifiche):
3.1. Descrizione del prodotto:
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Il regolamento (UE) n. 543/2011 stabilisce valori minimi relativi al rapporto solidi solubili/acidi organici. A fronte dell’entrata in vigore del citato regolamento si è ritenuto opportuno riconsiderare i valori precedentemente indicati nel disciplinare di produzione. È stato quindi stabilito per le tre varietà un valore minimo sul rapporto solidi solubili/acidi organici non inferiore a 8. |
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Sono introdotte arance con calibri compresi tra 5-10 da destinare esclusivamente alla trasformazione in succhi e spremute. Queste arance hanno caratteristiche organolettiche uguali a quelle di calibro di maggiore ma le dimensioni più piccole le rendono particolarmente idonee alla spremitura. |
3.2. Etichettatura:
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Si prevede una tolleranza per quanto riguarda la bollinatura dei frutti in confezione. La mancata bollinatura di alcuni frutti in confezione può verificarsi in seguito all’utilizzo di macchine bollinatrici automatiche che non arrivano a confezionare i frutti presenti alle estremità delle cassette o alla scarsa aderenza del bollino sulla superficie del frutto. |
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È stato specificato che la bollinatura è esclusa per i frutti di calibro compreso tra 5-10. La presenza del bollino su questi frutti destinati alla trasformazione in succhi e spremute può ostacolare il corretto processo di spremitura. Questi infatti possono aderire alle componenti dei gruppi di spremitura rallentando o bloccando l’operazione. |
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«ARANCIA ROSSA DI SICILIA»
N. CE: IT-PGI-0117-0998-15.05.2012
IGP ( X ) DOP ( )
1. Denominazione:
«Arancia Rossa di Sicilia»
2. Stato membro o paese terzo:
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:
3.1. Tipo di prodotto:
Classe 1.6. |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:
La indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia» è riservata alle seguenti varietà coltivate, in purezza varietale, nel territorio idoneo della Regione Sicilia definito nel punto 4:
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Tarocco, con le seguenti cultivar: Tarocco Comune, Tarocco Galice, Tarocco Gallo, Tarocco dal Muso, Tarocco Nucellare 57-1E-1, Tarocco Nucellare 61-1E-4, Tarocco Catania, Tarocco Scirè, |
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Moro, con le seguenti cultivar: Moro Comune, Moro di Lentini, Moro Nucellare 58-8D-1, |
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Sanguinello, con le seguenti cultivar: Sanguinello Comune, Sanguinello Moscato, Sanguinello Moscato Nucellare 49-5-3, Sanguinello Moscato Nucellare 49-5-5, Sanguinello Moscato Cuscunà. |
«L'Arancia Rossa di Sicilia» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
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Arancia Rossa di Sicilia — Tarocco:
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«Arancia Rossa di Sicilia» — Moro:
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«Arancia Rossa di Sicilia» — Sanguinello:
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«Arancia Rossa di Sicilia» destinata all’ottenimento di spremute e succhi: e’ consentito, esclusivamente per l’ottenimento di spremute e succhi, l’utilizzo di arance di calibro compreso tra il calibro minimo previsto per le singole varietà ed il calibro 10 (60 mm di diametro minimo). Ogni altro requisito associato alle singole varietà ad eccezione del diametro minimo e del calibro minimo, rimane invariato. |
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati):
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3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):
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3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:
Tutte le fasi della produzione della «Arancia Rossa di Sicilia» fino alla raccolta del prodotto devono avvenire esclusivamente nell’ambito della zona geografica identificata al punto 4.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:
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3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura:
L'Arancia Rossa di Sicilia può essere immessa al consumo solo con l’indicazione «Arancia Rossa di Sicilia» figurante su almeno l’80 % dei frutti.
Per le arance di calibro compreso tra il calibro minimo previsto per le singole varietà ed il calibro 10 (60 mm di diametro minimo), destinate all’ottenimento di spremute e succhi, non è prevista la bollinatura sui singoli frutti. In ogni caso sulle confezioni o sugli imballaggi ivi comprese le retine e gli imballaggi similari, deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili e da ogni altra scritta la denominazione «Arancia Rossa di Sicilia», immediatamente seguita dalla indicazione varietale (Tarocco, Moro o Sanguinello).
Nello spazio immediatamente sottostante deve comparire la menzione «indicazione geografica protetta».
4. Delimitazione concisa della zona geografica:
La zona di produzione dell'«Arancia Rossa di Sicilia» comprende il territorio idoneo della Sicilia Orientale per la coltivazione dell'Arancia pigmentata ed è così individuato:
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Provincia di Catania: Catania, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Caltagirone, Castel di Judica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello Val di Catania, Mineo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paterno', Ramacca, Santa Maria di Licodia e Scordia, |
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Provincia di Siracusa: Lentini, Francofonte, Carlentini con la Frazione di Pedagaggi, Buccheri, Melilli, Augusta, Priolo, Siracusa, Floridia, Solarino, Sortino, |
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Provincia di Enna: Centuripe, Regalbuto, Catenanuova. |
5. Legame con la zona geografica:
5.1. Specificità della zona geografica:
Il territorio di produzione dell’«Arancia Rossa di Sicilia» è caratterizzato da alta insolazione diurna, rigide temperature notturne, dovute alle correnti provenienti dal massiccio vulcanico dell’Etna, e da una modesta quantità di precipitazioni. In quest’area le cultivar Sanguinello, Tarocco e Moro hanno trovato le condizioni ottimali per una produzione di qualità.
5.2. Specificità del prodotto:
L’«Arancia Rossa di Sicilia» si distingue per la dolcezza e l’intensità cromatica dell’epicarpo e della polpa. Particolarmente apprezzata è la polpa con screziature rosse più o meno intense, che con la spremitura da origine ad un succo dal colore rosso sanguigno.
5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):
La coltivazione degli agrumi in Sicilia è antichissima e se ne hanno notizia fin dal dominio arabo. In particolare, la zona collinare e la pianura circostante il rilievo vulcanico dell'Etna si è andata caratterizzando e specializzando in una coltivazione del tutto particolare.
Infatti, per effetto delle notevoli escursioni termiche presenti nella zona, si determina negli esperidi un accumulo zuccherino e di pigmenti antociani di notevole rilevanza che conferiscono alle arance un aspetto colorito visibilmente assai piacevole ed al frutto un sapore dolce, caratteristico e di accentuata intensità cromatica dell'epicarpo. Le varietà Sanguinello, Tarocco e Moro nel corso dei secoli hanno acquisito una forte interazione con l'ambiente di coltivazione «Arancia Rossa di Sicilia». L’«Arancia Rossa di Sicilia» rappresenta quindi un evidentissimo esempio di stretto legame dei fattori climatici con le caratteristiche del prodotto. Infatti, le stesse varietà di arancia coltivate in altri climi non presentano il particolare colore e le specifiche caratteristiche organolettiche che hanno reso famosa l’«Arancia Rossa di Sicilia».
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:
[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006].
Si comunica che questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia» sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 20 marzo 2012:
il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet:
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
oppure
accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (http://www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità e sicurezza» (in alto a destra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.