ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2012.322.ita |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 322 |
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
55o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
|
IV Informazioni |
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
Commissione europea |
|
2012/C 322/01 |
||
|
V Avvisi |
|
|
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
|
|
Commissione europea |
|
2012/C 322/02 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6700 — Talisman/Sinopec/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
|
2012/C 322/03 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6711 — Advent/Douglas Holding) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
|
|
ALTRI ATTI |
|
|
Commissione europea |
|
2012/C 322/04 |
||
2012/C 322/05 |
||
2012/C 322/06 |
||
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
|
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
24.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 322/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
23 ottobre 2012
2012/C 322/01
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3005 |
JPY |
yen giapponesi |
103,84 |
DKK |
corone danesi |
7,4586 |
GBP |
sterline inglesi |
0,81365 |
SEK |
corone svedesi |
8,6174 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2098 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,4170 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,908 |
HUF |
fiorini ungheresi |
281,77 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6963 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1342 |
RON |
leu rumeni |
4,5785 |
TRY |
lire turche |
2,3437 |
AUD |
dollari australiani |
1,2662 |
CAD |
dollari canadesi |
1,2961 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,0791 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6002 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5929 |
KRW |
won sudcoreani |
1 434,96 |
ZAR |
rand sudafricani |
11,3724 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,1308 |
HRK |
kuna croata |
7,5630 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 505,13 |
MYR |
ringgit malese |
3,9754 |
PHP |
peso filippino |
53,792 |
RUB |
rublo russo |
40,6150 |
THB |
baht thailandese |
39,990 |
BRL |
real brasiliano |
2,6373 |
MXN |
peso messicano |
16,8471 |
INR |
rupia indiana |
69,9210 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
24.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 322/2 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6700 — Talisman/Sinopec/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2012/C 322/02
1. |
In data 16 ottobre 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Talisman Energy Inc. («Talisman», Canada) e China Petrochemical Corporation («Sinopec», Cina) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Talisman Energy (UK) Limited («JV», Regno Unito) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6700 — Talisman/Sinopec/JV, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
24.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 322/3 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6711 — Advent/Douglas Holding)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2012/C 322/03
1. |
In data 16 ottobre 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa AI Beauty & Cy S.C.A. (Lussemburgo), appartenente al gruppo Advent International Corporation («Advent», USA), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell'impresa Douglas Holding AG («Douglas», Germania) mediante offerta pubblica annunciata il 15 ottobre 2012. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6711 — Advent/Douglas Holding, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
24.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 322/4 |
Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
2012/C 322/04
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOMANDA DI MODIFICA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9
«CASATELLA TREVIGIANA»
N. CE: IT-PDO-0105-0982-19.03.2012
IGP ( ) DOP ( X )
1. Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica:
— |
|
Denominazione del prodotto |
— |
☒ |
Descrizione del prodotto |
— |
|
Zona geografica |
— |
|
Prova dell'origine |
— |
☒ |
Metodo di produzione |
— |
|
Legame |
— |
|
Etichettatura |
— |
|
Requisiti nazionali |
— |
|
Altro [ ] |
2. Tipo di modifica:
— |
☒ |
Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa |
— |
|
Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati |
— |
|
Modifica del disciplinare che non richiede alcuna modifica del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006] |
— |
|
Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006] |
3. Modifica (modifiche):
3.1. Descrizione del prodotto:
Si prevede una pezzatura inferiore a quella definita nel disciplinare vigente. Allo stato attuale il limite inferiore di peso per la «forma piccola» è fissato a 0,25 kg. Si chiede di produrre Casatella Trevigiana DOP forma piccola con un peso minimo di 0,20 kg, con conseguente variazione dei valori del diametro, da 8-12 cm a 5-12 cm.
Il valore dello scalzo (4-6 cm) rimane invariato.
Tale modifica si rende necessaria perché tale formato è classificato dal mercato nella categoria «monoporzione» ed adatto ad accontentare le esigenze dei piccoli nuclei familiari e dei «single». Questo permetterebbe un ampliamento del target di consumatore a cui è rivolto il prodotto, consentendo anche un miglior posizionamento della Casatella Trevigiana DOP all’interno delle catene della distribuzione organizzata, e di conseguenza una più ampia diffusione del prodotto Casatella Trevigiana DOP a livello regionale, nazionale e internazionale.
3.2. Metodo di ottenimento:
Si introduce nell’elenco delle razze previste la razza Burlina e i suoi incroci, erroneamente dimenticata nel precedente disciplinare approvato. La Burlina è una popolazione bovina autoctona del Veneto e presente da sempre nella maggior parte delle stalle; fino al 1930 circa, con oltre 15 000 capi, costituiva la razza da latte più diffusa negli allevamenti. Il latte ottenuto della razza Burlina veniva utilizzato per la produzione di formaggi tipici. Successivamente il numero di capi è sensibilmente diminuito. Dal 1985 grazie all’istituzione del Registro anagrafico delle popolazioni bovine autoctone e dei gruppi etnici a limitata diffusione e a progetti di miglioramento della qualità del latte, si sta assistendo nuovamente all’incremento di questa razza che produce un latte perfettamente idoneo ad ottenere la Casatella Trevigiana DOP.
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«CASATELLA TREVIGIANA»
N. CE: IT-PDO-0105-0982-19.03.2012
IGP ( ) DOP ( X )
1. Denominazione:
«Casatella Trevigiana».
2. Stato membro o paese terzo:
Italia.
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:
3.1. Tipo di prodotto:
Classe 1.3. |
Formaggi. |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:
Formaggio molle ottenuto dalla caseificazione di latte intero esclusivamente di origine vaccina e proveniente dalle razze Frisona, Pezzata Rossa, Bruna, Burlina e loro incroci. All'atto della sua immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche organolettiche: pasta morbida, lucida, lievemente mantecata, fondente in bocca, di colore da bianco latte a bianco crema; sono ammesse lievi occhiature minute. La consistenza della pasta è tale da rendere la Casatella Trevigiana DOP non classificabile tra i formaggi «spalmabili» o ad elevata cremosità.
Crosta assente o appena percepibile, forma tradizionalmente cilindrica.
Profumo lieve, latteo e fresco.
Sapore dolce, caratteristico da latte, con venature lievemente acidule.
|
Caratteristiche chimiche:
|
|
Caratteristiche fisiche: Forma: cilindrica
|
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati):
Il latte utilizzato per la produzione della Casatella Trevigiana DOP deve essere prodotto in stalle ubicate all'interno della zona geografica corrispondente alla Provincia di Treviso.
Il grasso del latte deve rientrare all'atto della trasformazione nel seguente valore: superiore al 3,2 %. Il latte non deve contenere conservanti e non è ammesso l'uso di latte colostrale o proveniente da bovine con patologie conclamate. La conservazione del latte in stalla deve avvenire mediante refrigerazione. La caseificazione deve avere inizio, in ogni caso, entro e non oltre le 48 ore dalla mungitura.
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):
Le bovine il cui latte è destinato alla produzione di Casatella Trevigiana DOP devono essere alimentate rispettando le seguenti disposizioni:
— |
la razione deve essere composta, almeno per il 90 %, da mangimi originari della zona delimitata di cui al punto 4.3, |
— |
nelle razioni alimentari delle bovine in lattazione la sostanza secca giornalmente apportata deve provenire almeno per il 60 % da foraggi, |
— |
è vietato l'uso dei seguenti mangimi, non tipici della zona di produzione: barbabietola da foraggio, frutta e residui della lavorazione di agrumi e olive, lupinella e sulla, ortaggi integrali o residui della lavorazione delle piante di carciofo, cavolfiore, rapa e pomodoro. |
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:
L’intero processo produttivo (allevamento e produzione del latte, coagulazione, trattamenti del coagulo, formatura, spurgatura, salatura e maturazione) deve avvenire all’interno dell’area individuata al punto 4.
Le fasi della trasformazione del latte sono le seguenti: allevamento del bestiame, produzione del latte, trasformazione, maturazione.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:
La Casatella Trevigiana DOP deve essere immessa al consumo confezionata. Data la natura altamente deperibile e la delicatezza della Casatella Trevigiana DOP, formaggio «a pasta molle», lunghi trasporti del prodotto non ancora imballato potrebbero pregiudicarne le caratteristiche organolettiche e chimicofisiche, alterando in particolare i tempi e il tipo di maturazione.
Al fine quindi di garantire la conservazione delle caratteristiche qualitative tipiche del prodotto è necessario limitare i tempi tra produzione e imballaggio. Il confezionamento deve pertanto avvenire all'interno della zona di produzione per assicurare la tipicità, la rintracciabilità e il controllo, oltre che per mantenere inalterate le caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche della Casatella Trevigiana DOP.
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura:
Il Formaggio Casatella Trevigiana DOP viene identificato mediante il marchio di seguito riportato.
L'indicazione «Denominazione d'Origine Protetta» può essere sostituita dalla dicitura «DOP».
Le proporzioni tra la parte superiore del marchio e la parte inferiore sono invariabili e riportate nel disegno sopra. Il marchio deve essere riportato sull'involucro esterno protettivo del formaggio.
Sull'involucro esterno non possono essere riportate indicazioni laudative o tali da trarre in inganno i consumatori.
La dimensione del marchio deve essere proporzionata alle dimensioni dell'imballaggio secondo la seguente regola: le dimensioni della larghezza totale della dicitura «Casatella» non devono essere inferiori all'80 % del diametro della confezione.
Stante la tipologia del formaggio, non sono ammissibili indicazioni di alcun tipo da riportare direttamente sulla forma.
L'uso dell'imballaggio, riportante il contrassegno e la scritta come descritti, è obbligatorio.
4. Delimitazione concisa della zona geografica:
Tutto il territorio compreso nei confini della Provincia di Treviso.
5. Legame con la zona geografica:
5.1. Specificità della zona geografica:
Le proprietà e le caratteristiche qualitative della Casatella Trevigiana DOP sono strettamente riconducibili alla sua origine locale, familiare e contadina, nonché all'evoluzione artigianale della tecnica di caseificazione e ai ceppi batterici autoctoni selezionatisi nel luogo di produzione. In particolare la qualità e la tipicità del formaggio Casatella Trevigiana DOP derivano in maniera diretta e immediata dalle caratteristiche della flora microbica locale contenuta nel latte, nonché dalle temperature e dai tempi di lavorazione che ne selezionano le specie, i ceppi e la concentrazione.
5.2. Specificità del prodotto:
La Casatella Trevigiana si presenta con una pasta morbida, lucida, lievemente mantecata, fondente in bocca, di colore da bianco latte a bianco crema; sono ammesse lievi occhiature minute.
La crosta è assente o appena percepibile, la forma è tradizionalmente cilindrica; il profumo è lieve, latteo e fresco e il sapore dolce, caratteristico da latte, con venature lievemente acidule.
5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):
Recenti studi attestano che nella flora microbica selezionatasi all'interno dell'area tipica nel corso degli anni, si rinvengono ceppi diversi di Streptococchi termofili, le cui proprietà e attività metaboliche sono fondamentali non solo in termini di acidificazione, ma anche per il loro contributo alle proprietà sensoriali del prodotto quali il caratteristico sapore lievemente acidulo della pasta giunta a maturazione.
Parimenti, la presenza anche se più ridotta di Lattobacilli termofili a maggiore attività proteolitica, garantisce la degradazione delle caseine con produzione di molecole o loro precursori in grado di caratterizzare la consistenza, la maturazione e il sapore del formaggio, condizioni queste del tutto particolari e irripetibili in altri contesti produttivi non compresi nell'area tipica.
La caratteristica tecnica di lavorazione utilizzata dai produttori, che comprende una bassa temperatura di coagulazione, si è sviluppata tradizionalmente per valorizzare ed incrementare la presenza di Streptococchi e Lattobacilli termofili.
Ciò comporta l’accentuazione e la definizione delle principali caratteristiche sensoriali ed organolettiche della Casatella Trevigiana DOP.
È l'antica tradizione dell'arte casearia domestica ad aver definito l'origine e la presenza di questo tipico formaggio trevigiano. La tecnica di produzione era tramandata oralmente e si affidava a modalità di caseificazione molto semplici. L'origine è perciò, propriamente, nelle tradizioni casearie trevigiane, che vengono definite «remote» fin dal 1962.
Esistono numerose testimonianze scritte che possono attestare come la Casatella sia un formaggio di origine trevigiana.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:
[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006].
Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Casatella Trevigiana» sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 157 dell'8 luglio 2011.
Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet:
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
oppure
accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero (http://www.politicheagricole.it) e cliccando poi su «Prodotti di Qualità» (a sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]».
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
24.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 322/9 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari
2012/C 322/05
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«ACEITE DE NAVARRA»
N. CE: ES-PDO-0005-0695-29.04.2008
IGP ( ) DOP ( X )
1. Denominazione:
«Aceite de Navarra».
2. Stato membro o paese terzo:
Spagna.
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:
3.1. Tipo di prodotto:
Classe 1.5: |
oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.). |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:
Olio extra vergine d’oliva ottenuto da olive che non hanno toccato il suolo, appartenenti alle seguenti varietà: «Arróniz», «Empeltre» e «Arbequina». Si considera varietà principale la varietà autoctona Arróniz, che nel taglio dell’olio rappresenta una percentuale superiore al 10 %, che può provenire sia dalla miscela di olio sia dalle olive.
L’estrazione viene effettuata esclusivamente mediante procedimenti meccanici od altri procedimenti fisici che non comportano alcuna alterazione dell’olio e che mantengono intatto il sapore, l’aroma nonché le caratteristiche del frutto da cui si estrae.
Gli oli presentano le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
— |
acidità: 0,3° al massimo, |
— |
indice di perossidi: 15 mEq O2 al massimo, |
— |
assorbimento all’ultravioletto (K270): 0,15 al massimo, |
— |
assorbimento all’ultravioletto (K232): 2 al massimo, |
— |
composizione in acidi grassi: almeno 72 % di acido oleico. |
Dal punto di vista organolettico l’«Aceite de Navarra» è un olio mediamente a intensamente fruttato, con note verdi nonché un caratteristico gusto amaro e piccante, molto equilibrato, di intensità da leggera a media, ma non dolce, conforme ai seguenti parametri:
— |
mediana dell’attributo fruttato (Mf): almeno 4,5, |
— |
mediana dei difetti (Md): 0, |
— |
mediana dell’attributo amaro: superiore a 1,5 e inferiore a 4,0, |
— |
mediana dell’attributo piccante: superiore a 2,0 e inferiore a 4,0. |
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati):
—
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):
—
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:
Le operazioni di coltivazione, produzione e molitura dell’«Aceite de Navarra» devono avere luogo esclusivamente nella zona geografica di produzione di cui al punto 4.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:
—
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura:
—
4. Delimitazione concisa della zona geografica:
La zona protetta comprende 135 comuni, citati in appresso, in ordine alfabetico:
Comuni:
Abaigar, Abárzuza, Aberin, Ablitas, Adiós, Aibar, Allín, Allo, Ancín, Andosilla, Añorbe, Aras, Arcos (Los), Arellano, Arguedas, Armañanzas, Arróniz, Artajona, Artazu, Ayegui, Azagra, Azuelo, Barásoain, Barbarin, Bargota, Barillas, Beire, Belascoáin, Berbinzana, Biurrun-Olcoz, Buñuel, Busto (El), Cabanillas, Cadreita, Caparroso, Cárcar, Carcastillo, Cascante, Cáseda, Castejón, Cintruénigo, Cirauqui, Corella, Cortes, Desojo, Dicastillo, Enériz, Eslava, Espronceda, Estella, Etayo, Ezprogui, Falces, Fitero, Fontellas, Funes, Fustiñana, Gallipienzo, Garinoain, Guesálaz, Guirguillano, Igúzquiza, Javier, Larraga, Lazagurría, Leache, Legarda, Legaria, Leoz, Lerga, Lerín, Lezáun, Liédena, Lodosa, Lumbier, Luquin, Mañeru, Marcilla, Mélida, Mendavia, Mendaza, Mendigorría, Metauten, Milagro, Mirafuentes, Miranda de Arga, Monteagudo, Morentin, Mues, Murchante, Murieta, Murillo El Cuende, Murillo El Fruto, Muruzábal, Názar, Obanos, Oco, Olejua, Olite, Olóriz, Orísoain, Oteiza, Peralta, Piedramillera, Pitillas, Puente La Reina, Pueyo, Ribaforada, Sada, San Adrián, San Martín de Unx, Sangüesa, Sansol, Santacara, Sartaguda, Sesma, Sorlada, Tafalla, Tiebas-Muruarte de Reta, Tirapu, Torralba del Rio, Torres del Río, Tudela, Tulebras, Ucar, Ujué, Unzué, Uterga, Valtierra, Viana, Villafranca, Villamayor de Monjardín, Villatuerta, Yerri, Yesa e il territorio di Bardenas Reales.
5. Legame con la zona geografica:
5.1. Specificità della zona geografica:
Il clima della zona geografica è plasmato da tre fattori determinanti:
— |
la successione da ovest a est delle catene montagnose di Codés, Lókiz, Urbasa, Andía, Perdón, Aláiz, Izco e Leyre, che costituiscono una barriera naturale ai venti umidi del mar Cantabrico, |
— |
l’influsso del vento dominante del nord-est, noto come «Cierzo», |
— |
la latitudine: compresa fra i paralleli 41° 54′ e 42° 49′ latitudine nord. |
Essa fa quasi integralmente parte della depressione del fiume Ebro, con rilievi di altitudine inferiore ai 600 m, delimitata a Nord dalla sopra citata barriera ai venti umidi la quale, associata al «cierzo», spiega la scarsa pluviometria (la maggior parte del territorio fa parte delle isoiete 400 mm) e l’elevato tasso di soleggiamento (2 500 ore di soleggiamento all’anno), con una media superiore ai 120 giorni soleggiati all’anno nonché le forti escursioni termiche estate/inverno e giorno/notte, più accentuate in autunno (18 °C di ampiezza).
Principalmente a causa del vento «cierzo», le estati sono sempre più aride e gli inverni più freddi.
Il periodo esente da gelate è di 190 giorni e la prima gelata autunnale compare durante la seconda quindicina di ottobre.
Dal punto di vista edafologico, la regione è caratterizzata da suoli moderatamente profondi-profondi, il cui regime idrico va dalla classe ustica alla classe aridica. Sono costituiti essenzialmente da marna, argilla, gesso e calcare. Sono suoli bruni calcarei carbonati, a causa della loro origine e della mancanza di decalcificazione a sua volta dovuta alla scarsa piovosità.
In Navarra, gli ulivi fanno parte del paesaggio tradizionale fin dall’epoca dei romani e l’utilizzo del loro olio ha contribuito alla trasmissione della cultura e della tradizione fino a farlo diventare oggi uno dei prodotti di base dell’alimentazione.
L’olivicoltura navarrese ha raggiunto il suo apogeo durante il primo terzo del XX secolo, con oltre sessanta serbatoi operativi, permettendo di ottenere un olio di qualità. Gli oli della regione sono stati del resto premiati varie volte (si ricordi l’olio di Cascante in occasione della Exposición Universal di Siviglia nel 1929).
Il massimo sviluppo della superficie è stato raggiunto nel 1967 con 8 682 ha. In seguito, questa superficie è progressivamente diminuita fino a raggiungere 2 297 ha nel 1995.
A partire da questa data si assiste alla ricomparsa di un tipo di coltivazione associato al miglioramento dei metodi di estrazione, all’ammodernamento e alla concentrazione dei serbatoi nonché al considerevole aumento della capacità di molitura.
L’attuale capacità dei frantoi di Navarra è sovradimensionata rispetto alla produzione massima potenziale, il che consente attualmente e permetterà in futuro di molire le olive nel momento migliore.
La struttura parcellare della superficie agricola di Navarra è stata da sempre caratterizzata dalla presenza di piccole aziende agricole (minifundias). Queste ultime permangono oggi una caratteristica essenziale delle coltivazioni permanenti, soprattutto nel caso degli oliveti. La proprietà è estremamente frazionata, gli attuali 5 344 ha sono suddivisi in oltre 19 500 particelle, coltivate da più di 8 000 olivicoltori (dati forniti dal Ministero dello sviluppo rurale e dell’ambiente per l’anno 2010).
In questa regione la coltivazione dell’olivo è stata ed è tuttora una coltivazione a carattere eminentemente sociale, che si basa su una mano d’opera familiare per la realizzazione delle diverse pratiche colturali e, in particolare, per il raccolto.
Quanto alla commercializzazione di questo olio, l’autoconsumo continua ad occupare un posto importante, anche per i frantoi che non sono cooperative.
Dai tempi più antichi, le tre varietà Arróniz, Empeltre e Arbequina coesistono in percentuali variabili a seconda delle regioni. È infatti molto frequente trovare olivi di un’altra varietà su particelle dedicate alla coltivazione di una delle tre varietà, soprattutto in particelle vecchie, in quanto si pensava che la mescolanza favorisse la pollinizzazione (gli olivi noti come «maschi»).
5.2. Specificità del prodotto:
La singolarità dell’«Aceite de Navarra» è dovuta alla presenza della varietà autoctona Arróniz, in una percentuale superiore al 10 % nel taglio con l’olio delle varietà Empeltre e Arbequina, che conferisce all’olio un profilo caratteristico, conforme ai seguenti parametri:
— |
oli con il caratteristico sapore amaro e piccante, molto equilibrato, di intensità da leggera a media ma non dolce (sapore amaro da leggero a medio, il cui valore è compreso fra 1,5 e 4,0 e sapore piccante da leggero a medio, il cui valore è compreso fra 2,0 e 4,0), |
— |
oli da mediamente ad intensamente fruttati, il cui valore è superiore a 4,5 e con note verdi, |
— |
oli ad alta percentuale di acido oleico (superiore al 72 %). |
5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):
Le caratteristiche precipue dell’«Aceite de Navarra», descritte ai punti 3.2 e 5.2 del presente documento sono dovute principalmente all’uso della varietà autoctona «Arróniz» nell’elaborazione di questo olio.
La zona di diffusione naturale ed esclusiva della varietà «Arróniz» coincide con la zona geografica delimitata di cui al punto 4. Questa varietà si adatta perfettamente al clima tipico della zona a causa sella sua grande resistenza alla siccità ed al freddo invernale (cfr. il documento intitolato «Variedades de olivo en España», pubblicato dal Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino nel 2005).
La presenza della varietà Arróniz, utilizzata da sola oppure per taglio con le varietà Empeltre e Arbequina, conferisce agli oli attributi di amaro e piccante caratteristici e molto equilibrati, che permettono all’«Aceite de Navarra» di non essere dolce.
Pertanto, la presenza della varietà Arróniz, il grado di maturità delle olive al momento della raccolta, la latitudine e le condizioni climatiche della zona sono tutti fattori che incidono sulla composizione in acidi grassi dell’«Aceite de Navarra», determinando l’elevata proporzione di acido oleico, superiore al 72 %.
La raccolta precoce delle olive, quando sono ancora relativamente verdi per evitare le gelate precoci, e le condizioni pedoclimatiche (suoli calcarei, clima secco e soleggiato a causa della barriera montagnosa e al vento «Cierzo») conferiscono all’olio qualità organolettiche straordinarie che si traducono in una mediana dell’attributo fruttato superiore al 4,5 con note verdi.
La raccolta delle olive quando hanno raggiunto un grado di maturità ideale — relativamente verdi (inferiore a 4 su una scala da 1 a 10) — e che incide direttamente sulle qualità organolettiche proprie dell’«Aceite de Navarra», è possibile grazie ai fattori naturali propri della zona:
— |
le grandi escursioni termiche fra il giorno e la notte durante il periodo di maturazione che consentono una maturazione lenta e progressiva delle tre varietà, |
— |
nonché ai fattori umani propri della zona: |
— |
la dispersione della proprietà (o minifundias) e la disponibilità della mano d’opera familiare, |
— |
la capacità sovradimensionata dei frantoi che permette la successiva maturazione delle olive nel momento ottimale. |
Tutti questi fattori hanno dato luogo alla nascita di un olio dotato di caratteristiche proprie, sia dal punto di vista della composizione chimica che della sua valutazione organolettica.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:
[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006].
http://www.cfnavarra.es/agricultura/COYUNTURA/marcas_calidad_diferenciada/pliego-condiciones/120328_Pliego_Condiciones_DOP_Aceite_Navarra.pdf
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
24.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 322/13 |
Pubblicazione di una richiesta di cancellazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
2012/C 322/06
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla cancellazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
RICHIESTA DI CANCELLAZIONE
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
RICHIESTA DI CANCELLAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2
«WERNESGRÜNER BIER»
N. CE: DE-PGI-0117-1174-17.10.2011
IGP ( X ) DOP ( )
1. Denominazione registrata di cui si propone la cancellazione:
«Wernesgrüner Bier».
2. Stato membro o paese terzo:
Germania.
3. Tipo di prodotto:
Classe 2.1. |
Birra. |
4. Persona o organismo che presenta la richiesta:
Ragione sociale |
: |
Wernesgrüner Brauerei GmbH |
|||
Indirizzo |
: |
|
Tipo di interesse legittimo a presentare la richiesta:
l'organismo che presenta la richiesta è il successore legale del richiedente originario e utilizzatore dell'indicazione geografica protetta.
5. Motivi della cancellazione:
L'organismo che presenta la richiesta è manifestamente ad oggi l'unico utilizzatore dell'indicazione geografica protetta. Non è più interessato all'uso di «Wernesgrüner Bier» come indicazione geografica protetta e non intende quindi più sostenerne i costi di controllo.
Non risultano altri potenziali produttori eventualmente interessati all'uso della suddetta indicazione geografica protetta.
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.