ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.198.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 198

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
6 luglio 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 198/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6571 — Vitol/Grindrod/Cockett Group) ( 1 )

1

2012/C 198/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6382 — Unipapel/Spicers) ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 198/03

Tassi di cambio dell'euro

2

2012/C 198/04

Decisione della Commissione, del 2 luglio 2012, che modifica la decisione C(2009) 770 della Commissione relativa all'adozione del testo completo del documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica ( 1 )

3

2012/C 198/05

Decisione della Commissione, del 3 luglio 2012, che istituisce il forum dell'UE sull'IVA

4

2012/C 198/06

Decisione della Commissione, del 5 luglio 2012, che istituisce un gruppo di esperti indipendente e multisettoriale chiamato a fornire consulenza su forme efficaci di investimento nella salute

7

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

6.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 198/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6571 — Vitol/Grindrod/Cockett Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 198/01

In data 25 giugno 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6571. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


6.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 198/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6382 — Unipapel/Spicers)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 198/02

In data 20 dicembre 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6382. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

6.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 198/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

5 luglio 2012

2012/C 198/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2426

JPY

yen giapponesi

99,14

DKK

corone danesi

7,4367

GBP

sterline inglesi

0,79840

SEK

corone svedesi

8,6177

CHF

franchi svizzeri

1,2012

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,4760

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,457

HUF

fiorini ungheresi

285,95

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6959

PLN

zloty polacchi

4,2060

RON

leu rumeni

4,4865

TRY

lire turche

2,2467

AUD

dollari australiani

1,2071

CAD

dollari canadesi

1,2580

HKD

dollari di Hong Kong

9,6360

NZD

dollari neozelandesi

1,5448

SGD

dollari di Singapore

1,5695

KRW

won sudcoreani

1 409,68

ZAR

rand sudafricani

10,0836

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8992

HRK

kuna croata

7,4963

IDR

rupia indonesiana

11 639,91

MYR

ringgit malese

3,9313

PHP

peso filippino

51,822

RUB

rublo russo

40,3510

THB

baht thailandese

39,192

BRL

real brasiliano

2,5116

MXN

peso messicano

16,5626

INR

rupia indiana

68,2840


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


6.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 198/3


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2012

che modifica la decisione C(2009) 770 della Commissione relativa all'adozione del testo completo del documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 198/04

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

vista la decisione della Commissione, del 7 novembre 2001 (2), con la quale la Commissione ha deciso di delegare al direttore generale della direzione generale dell'Ambiente il potere di adottare, in nome e sotto la responsabilità della Commissione, i testi integrali dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/1/CE prevede uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e le industrie interessate riguardo alle migliori tecniche disponibili e invita la Commissione a pubblicare i risultati di tale scambio.

(2)

Con decisione C(2009) 770 della Commissione, del 3 febbraio 2009, la Commissione ha adottato il testo completo del documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, disponibile su Internet (3).

(3)

La Commissione ha ricevuto diverse denunce da parte di concorrenti relative ad un abuso a fini commerciali ad opera della società «PVT technology» del documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, poiché in tale documento il sensore «Poetter» è citato tra gli esempi delle migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica.

(4)

È opportuno modificare il paragrafo 2.10.4 del documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, eliminando il link http://www.pvt-tec.de nella sottorubrica «Informazioni di riferimento»,

DECIDE:

Articolo unico

Il link http://www.pvt-tec.de che figura nella sottorubrica «Informazioni di riferimento» al paragrafo 2.10.4 del documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica è soppresso.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2012

Per la Commissione, per delega

Il direttore generale della DG Ambiente

Karl FALKENBERG


(1)  GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

(2)  SEC(2001) 1738.

(3)  http://eippcb.jrc.es/reference/ene.html


6.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 198/4


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2012

che istituisce il forum dell'UE sull'IVA

2012/C 198/05

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nella sua comunicazione del dicembre 2008 (1) la Commissione ha presentato un piano d'azione a breve termine per combattere le frodi a danno dell'IVA e ha inoltre proposto una riflessione su un approccio a lungo termine che tenga conto degli sviluppi tecnologici e delle nuove strategie per la garantire il rispetto delle norme e il controllo, con l'obiettivo generale di ridurre l'intervento delle autorità tributarie e l'onere amministrativo per le imprese.

(2)

Dato inoltre il ruolo cruciale dei contribuenti per il funzionamento del sistema dell'IVA e il fatto che la loro relazione con le autorità tributarie dovrebbe essere basata sulla fiducia, il che potrebbe avere ripercussioni di rilievo sui costi di gestione del sistema, la Commissione ha proposto di elaborare un nuovo approccio basato su rispetto volontario delle norme, valutazione dei rischi e controllo. In base a tale approccio i rappresentanti delle imprese sono stati sollecitati a contribuire con le proprie competenze alla riflessione sulla strategia a lungo termine.

(3)

Nel marzo 2010 è stato istituito il «Business experts group on a smooth functioning of the VAT in the EU» (gruppo di esperti del settore delle imprese per un buon funzionamento dell'IVA nell'UE, nel seguito «il gruppo di esperti delle imprese sull'IVA»), per poter trattare a livello di UE i reali problemi pratici di gestione del sistema dell'IVA così com'è applicato negli Stati membri e dei suggerimenti di possibili soluzioni per ridurre gli oneri amministrativi.

(4)

Il 23 febbraio 2011 gli Stati membri si sono accordati per istituire un nuovo gruppo di esperti ad hoc, denominato «Tax authorities dialogue platform» (piattaforma di dialogo con le autorità tributarie). Le significative modifiche intervenute nel contesto imprenditoriale hanno indotto alcuni Stati membri a sviluppare una strategia orientata al cliente, che si basa sulla comprensione dei diversi gruppi di contribuenti/clienti, dei loro comportamenti e delle difficoltà che incontrano nel rapporto con le autorità tributarie — dalla presentazione di una dichiarazione dei redditi individuale alle esigenze delle grandi imprese. L'obiettivo di questo approccio era creare le condizioni perché le imprese che rispettano gli obblighi tributari possano competere su un piano di parità, e ha consentito alle autorità tributarie di liberare risorse da impiegare per contrastare più efficacemente la frode.

(5)

Entrambi i gruppi di esperti sono stati istituiti per preparare il dialogo tra le autorità tributarie e gli esperti del settore delle imprese che avrà luogo a livello di UE nell'ambito di un nuovo forum.

(6)

Al fine di migliorare la gestione dell'IVA a livello di UE, in linea con la comunicazione della Commissione sul futuro dell'IVA «Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente adattato al mercato unico» (2), le parti interessate hanno altresì proposto l'istituzione di un canale di comunicazione a livello di UE grazie al quale le autorità tributarie, i rappresentanti delle imprese e la Commissione possano scambiare pareri sugli aspetti pratici dell'amministrazione dell'IVA.

(7)

L'individuazione delle pratiche ottimali di entrambe le parti potrebbe contribuire a razionalizzare la gestione del sistema dell'IVA, riducendo in tal modo i costi di conformità e al tempo stesso garantendo il gettito. È pertanto opportuno istituire il forum dell'UE sull'IVA (di cui facciano parte gli Stati membri e le parti interessate, e presieduto dalla Commissione) e definirne compiti e struttura.

(8)

Il forum dell'UE sull'IVA è una piattaforma strutturata per il dialogo che mira a migliorare le relazioni tra le imprese e le autorità tributarie al fine di creare le condizioni necessarie per un più efficace funzionamento dell'attuale sistema dell'IVA nell'UE, con la conseguente riduzione di costi e oneri amministrativi per entrambe le parti. Saranno discussi i problemi reali e concreti connessi alla gestione del sistema dell'IVA, nonché suggerimenti per possibili soluzioni.

(9)

È opportuno che il forum sia presieduto dalla Commissione e che ne facciano parte tanto le autorità tributarie degli Stati membri quanto le organizzazioni che rappresentano le imprese o i fiscalisti; le autorità e le organizzazioni negli Stati membri designeranno i propri rappresentanti.

(10)

È opportuno elaborare norme in materia di divulgazione delle informazioni da parte dei membri del forum, fatte salve le norme della Commissione in materia di sicurezza stabilite nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom (3).

(11)

I dati personali vanno trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4),

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito il gruppo di esperti denominato «Forum dell'UE sull'IVA», nel seguito «il forum».

Articolo 2

Compiti

Il forum si occuperà di:

a)

costituire una piattaforma nel cui ambito gli esperti del settore delle imprese e delle autorità tributarie nazionali possano discutere in via informale questioni relative all'amministrazione tributaria in materia di IVA con le quali entrambe le parti attualmente hanno a che fare in un ambiente transfrontaliero;

b)

discutere spunti pratici suggeriti dalle autorità tributarie e dagli esperti del settore delle imprese e studiare eventuali modalità più efficienti di gestione dell'attuale sistema dell'IVA nell'interesse di entrambe le parti, anche mediante la lotta contro le frodi, al fine di conseguire un migliore funzionamento dell'attuale sistema dell'IVA;

c)

assistere la Commissione nella promozione delle buone prassi, ivi compreso l'uso di tecnologie dell'informazione, potenzialmente capaci di culminare in un sistema dell'IVA più, sicuro, equo ed efficiente, anche dal punto di vista economico, nell'interesse di entrambe le parti;

d)

collaborare, se necessario, con altri appropriati organi o comitati che si occupino di IVA e cooperazione amministrativa in ambito tributario.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il forum su qualunque questione relativa all'amministrazione delle imposte in fatto di IVA.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1.   Il forum è composto da un massimo di 45 membri.

2.   Del forum fanno parte:

a)

un rappresentante di ciascuno Stato membro;

b)

rappresentanti di un massimo di 15 organizzazioni delle imprese o dei fiscalisti.

3.   Le autorità tributarie di ciascuno Stato membro designano un rappresentante fra i funzionari che si occupano di questioni relative all'amministrazione tributaria, di rispetto delle norme in materia e di servizi agli utenti nell'ambito europeo dell'IVA.

4.   La direzione generale («DG») Fiscalità e unione doganale designa le organizzazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) competenti nei settori di cui all'articolo 2, e che hanno risposto a un invito a presentare candidature.

5.   Le organizzazioni designano un rappresentante e un supplente in grado di sostituire un rappresentante titolare assente o indisposto. Il direttore generale della DG Fiscalità e unione doganale può rifiutare un rappresentante o un supplente proposti da un'organizzazione se il profilo della persona proposta non corrisponde a quello richiesto nell'invito a presentare candidature. In tali casi l'organizzazione interessata è invitata a nominare un altro rappresentante o un altro supplente.

6.   I supplenti sono nominati alle stesse condizioni dei membri e sostituiscono automaticamente i membri titolari in caso di assenza o impedimento.

7.   Le organizzazioni sono nominate per un mandato di tre anni, a meno che non siano sostituite o escluse in forza del paragrafo 9. Il mandato delle organizzazioni può essere rinnovato dopo che queste abbiano risposto a un ulteriore invito a presentare candidature.

8.   Le organizzazioni ritenute idonee ma non nominate possono figurare in un elenco di riserva, valido per tre anni, cui la Commissione può attingere per le sostituzioni.

9.   Le organizzazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) o i loro rappresentanti possono essere sostituiti o esclusi per la parte restante del loro mandato quando:

a)

l'organizzazione o il suo rappresentante non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del forum;

b)

l'organizzazione o il suo rappresentante non rispettano le condizioni di cui all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c)

l'organizzazione o il suo rappresentante non sono indipendenti da ogni influenza esterna;

d)

l'organizzazione o il suo rappresentante non hanno informato in tempo utile la Commissione in merito a un conflitto di interessi;

e)

l'organizzazione o il suo rappresentante danno le dimissioni;

f)

ciò risulta auspicabile per mantenere una rappresentanza equilibrata delle rispettive aree di competenza e dei settori di interesse.

Il direttore generale della DG Fiscalità e unione doganale può chiedere a un'organizzazione di nominare un altro rappresentante o un altro supplente in base a una o più condizioni di cui al paragrafo 9 del presente articolo.

10.   I nomi delle organizzazioni e dei loro rappresentanti sono pubblicati nel Register of Commission expert groups and other similar entities (registro dei gruppi di esperti della Commissione e altre entità analoghe), nel seguito «registro», nonché su un apposito sito web.

11.   I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il forum è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2.   In base a un mandato definito dal forum stesso e di concerto con i servizi della Commissione il forum può istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche. Tali sottogruppi si sciolgono una volta espletato il loro mandato.

3.   Il presidente può all'occorrenza invitare esperti esterni con competenze specifiche su una questione all'ordine del giorno a partecipare ai lavori del forum o di un suo sottogruppo. Il presidente può inoltre attribuire lo status di osservatore a persone fisiche, a organizzazioni quali definite nelle regole orizzontali per i gruppi di esperti (5) (regola 8, paragrafo 3) e a paesi candidati all'adesione. Possono in particolare essere invitati in qualità di osservatori rappresentanti di paesi candidati e organizzazioni internazionali.

4.   I membri e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti a rispettare gli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative norme di attuazione nonché le disposizioni della Commissione in tema di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE stabilite nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom. In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti ritenuti idonei.

5.   Le riunioni del forum e dei suoi sottogruppi si svolgono di norma nei locali della Commissione. La Commissione assicura i servizi di segreteria. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del forum e dei sottogruppi.

6.   Il forum adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti.

7.   La Commissione pubblica i documenti pertinenti sulle attività svolte dal forum, nel registro o mediante un link nel registro verso il sito web corrispondente. Non sono pubblicati documenti la cui divulgazione rechi pregiudizio alla tutela di interessi pubblici o privati di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 (6).

Articolo 6

Spese per le riunioni

1.   I partecipanti alle attività del forum non sono remunerati per i servizi prestati.

2.   La Commissione rimborsa, in base alle proprie disposizioni interne, le spese di viaggio e, all'occorrenza, quelle di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività del forum.

3.   Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 7

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2018.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2012

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo su una strategia coordinata per migliorare la lotta contro le frodi a danno dell'IVA nell'Unione europea, del 1o dicembre 2008, COM(2008) 807 def.

(2)  COM(2011) 851 del 6.12.2011.

(3)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(5)  Comunicazione C(2010) 7649 def. del presidente alla Commissione Framework for Commission expert groups: horizontal rules and public register. (Inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione: norme orizzontali e registro pubblico, non tradotta in italiano).

(6)  Tali eccezioni sono intese a tutelare la sicurezza pubblica, le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica finanziaria, monetaria o economica, la vita privata e l’integrità dell’individuo, gli interessi commerciali, le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, le attività ispettive, di indagine o di revisione contabile e il processo decisionale dell'istituzione.


6.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 198/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2012

che istituisce un gruppo di esperti indipendente e multisettoriale chiamato a fornire consulenza su forme efficaci di investimento nella salute

2012/C 198/06

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 168, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, sono tenuti coordinare tra loro le rispettive politiche e i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione, in stretto contatto con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate a definire orientamenti e indicatori, a organizzare scambi delle pratiche migliori e a preparare degli elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici.

(2)

Nelle sue conclusioni sui valori e principi comuni dei regimi sanitari dell'Unione europea (1), del giugno 2006, il Consiglio riconosce che, benché non sia opportuno cercare di standardizzare i sistemi sanitari a livello di UE, i lavori svolti a livello europeo in tale settore rappresentano un enorme valore. Gli Stati membri si sono pertanto impegnati a collaborare per condividere esperienze e informazioni in materia di buone pratiche.

(3)

La decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (2) («il programma in materia di salute»), pur ribadendo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che i servizi sanitari sono essenzialmente di competenza degli Stati membri, sottolinea che la cooperazione a livello comunitario può arrecare beneficio sia ai pazienti sia ai sistemi sanitari stessi. Conformemente all'articolo 2 di tale decisione, in combinato disposto con i punti 3.2.2 e 3.2.3 dell'allegato, uno degli obiettivi del programma è «generare e diffondere informazioni e conoscenze sulla salute», fornendo analisi e assistenza tecnica a sostegno dei responsabili politici nell'elaborazione e nell'attuazione di normative connesse all'ambito di applicazione del programma.

(4)

Nelle sue conclusioni «Verso sistemi sanitari moderni, adeguati e sostenibili», adottate il 6 giugno 2011 (3), il Consiglio invita la Commissione e gli Stati membri a dare avvio ad un processo di riflessione destinato ad individuare maniere efficaci di investire nella salute; invita inoltre la Commissione a sostenere tale processo facilitando l'accesso a pareri indipendenti degli esperti nei diversi settori.

(5)

Il gruppo di lavoro «Sanità pubblica» del Consiglio, riunitosi a livello di alti funzionari, ha istituito un'istanza di cooperazione sulle maniere efficaci di investire nella salute e ha approvato la creazione di gruppi di lavoro in ordine a vari temi, quali il rafforzamento dell'attenzione alla salute nel quadro della strategia Europa 2020 e nel Semestre europeo, la definizione dei fattori propizi all'uso efficace dei fondi strutturali per gli investimenti nel campo della salute, un buon rapporto costo/efficacia nell'uso dei medicinali, modelli di cura integrati e una migliore gestione ospedaliera, nonché la misurazione e il monitoraggio dell'efficacia degli investimenti nel settore della salute.

(6)

La Commissione partecipa a tutti questi sottogruppi al fine di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri a livello di sistemi sanitari e di contribuire a tale cooperazione con un apporto di informazioni e conoscenze.

(7)

È essenziale che le informazioni e le conoscenze fornite dalla Commissione relative alla sostenibilità dei sistemi sanitari siano basate su pareri scientifici affidabili e opportuni. Tali pareri devono rispondere a criteri di eccellenza, di indipendenza e di trasparenza e devono essere il prodotto di un approccio multisettoriale.

(8)

In tale contesto, è opportuno istituire un gruppo di esperti che assista la Commissione fornendole pareri indipendenti e affidabili sulle maniere efficaci di investire nella salute.

(9)

Il gruppo dovrà essere composto da persone qualificate dotate della necessaria esperienza, provenienti dal settore pubblico o privato nonché esponenti della società civile. È essenziale che il gruppo di esperti faccia il miglior uso delle competenze scientifiche disponibili non solo nell'UE, ma anche al di fuori di essa, se la specificità della questione lo richiede.

(10)

Occorre provvedere a regolamentare la diffusione di informazioni da parte dei membri del gruppo.

(11)

La raccolta, il trattamento e la pubblicazione dei dati personali dei membri dovranno avvenire in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).

(12)

Occorre stabilire un regime di indennità per garantire la partecipazione al gruppo di esperti dotati delle competenze appropriate, rappresentanti la società civile e i settori pubblico e privato.

(13)

È opportuno stabilire la durata dell'applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l'opportunità di una proroga,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito un gruppo di esperti che studi modi efficaci di investire nella salute («il gruppo»).

Articolo 2

Mandato

1.   Il compito del gruppo consiste nel fornire alla Commissione, su sua richiesta, pareri indipendenti e multisettoriali su come investire efficacemente nella salute nei settori di competenza di cui all'allegato I.

2.   Nel formulare i suoi pareri il gruppo deve tener conto del lavoro svolto da altri organismi dell'Unione interessati alla sostenibilità dei sistemi sanitari, quali il comitato di politica economica e il comitato per la protezione sociale.

3.   La Commissione trasmette i pareri del gruppo agli Stati membri che esprimono interesse al riguardo.

4.   Tali pareri non hanno carattere ufficiale e non sono in nessun caso vincolanti.

Articolo 3

Composizione — Nomina

1.   Il gruppo è composto da un massimo di diciassette membri. La Commissione stabilisce il numero dei membri, al fine di assicurare la conoscenza più approfondita e la migliore comprensione dei diversi sistemi sanitari presenti sul territorio dell'Unione.

2.   I membri del gruppo sono nominati a titolo personale, nel quadro di un invito a manifestare interesse.

3.   I membri del gruppo sono designati dal direttore generale della DG Salute e consumatori tra coloro che avranno risposto all'invito a manifestare interesse e che soddisfano i requisiti ivi indicati. Si tratta di esperti in uno o più settori di competenza di cui all'allegato I e, insieme, coprono il più ampio ventaglio possibile di discipline.

4.   I membri del gruppo sono nominati per un periodo di tre anni. Il loro mandato può essere rinnovato al massimo per tre mandati consecutivi.

5.   I membri del gruppo che non sono più in grado di espletare al meglio alle loro mansioni, che si dimettono o che non rispettano le condizioni di cui all'articolo 339 del trattato, possono essere sostituiti per la durata residua del loro mandato. In tal caso, il direttore generale della DG Salute e consumatori può nominare un sostituto a seguito di un invito alla manifestazione di interesse.

6.   I membri del gruppo agiscono in piena indipendenza e nell'interesse pubblico.

7.   I nomi dei membri del gruppo sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («il registro»).

8.   La raccolta, il trattamento e la pubblicazione dei dati personali dei membri avvengono in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

Articolo 4

Funzionamento

1.   Il gruppo elegge il presidente e un vicepresidente, secondo il regolamento interno di cui al paragrafo 9 e in conformità delle regole orizzontali della Commissione applicabili ai gruppi di esperti (6).

2.   In caso di richiesta di parere, il presidente del gruppo nomina un relatore tra gli esperti. Per questioni particolarmente complesse riguardanti più discipline possono essere nominati diversi relatori. Il relatore/i relatori concordano con la Commissione i dettagli tecnici della domanda di parere. Il relatore/i relatori sono incaricati dell'elaborazione dei pareri.

3.   Il gruppo può costituire gruppi ad hoc per l'esame di questioni specifiche. Tali gruppi sono presieduti da un membro del gruppo. Sotto la guida del loro presidente, i gruppi ad hoc riferiscono al gruppo in merito alle loro attività.

4.   D'intesa con i servizi della Commissione, il gruppo può invitare a collaborare alle loro attività esperti esterni o esperti di altri organismi dell'UE, ritenuti in possesso delle pertinenti qualifiche e conoscenze scientifiche. I funzionari dei servizi della Commissione direttamente interessati possono partecipare alle riunioni del gruppo.

5.   La Commissione può chiedere al gruppo di consultare altri organismi per l'elaborazione del parere.

6.   La Commissione può chiedere al gruppo di organizzare una o più riunioni, qualora lo ritenga necessario ai fini dell'elaborazione di un parere. La Commissione stabilisce il luogo delle riunioni per far sì che il gruppo possa lavorare nella maniera più efficace possibile. Le spese di soggiorno e di viaggio sono a carico della Commissione europea, come previsto nell'allegato II.

7.   I membri del gruppo, nonché gli esperti esterni rispettano gli obblighi del segreto professionale previsti dal trattato e dagli atti adottati in applicazione dello stesso, nonché le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (7). In caso di inosservanza di tali obblighi, la Commissione può prendere provvedimenti idonei.

8.   La direzione generale per la Salute e i consumatori assicura i servizi di segreteria del gruppo, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione delle riunioni e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

9.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri, sulla base di una proposta presentata dai servizi della Commissione, in conformità delle regole orizzontali per i gruppi di esperti e del regolamento interno tipo di tali gruppi, adottati dalla Commissione (8).

10.   La Commissione pubblica le informazioni pertinenti alle attività svolte dal gruppo direttamente nel registro o su un apposito sito web indicato in tale registro.

Articolo 5

Spese di riunione

1.   I membri del gruppo e gli esperti invitati hanno diritto a un'indennità per la partecipazione alle riunioni del gruppo e la preparazione delle stesse, nonché per eventuali prestazioni come relatori su un argomento specifico, conformemente all'allegato II.

2.   Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del gruppo e dagli esperti esterni invitati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, sono rimborsate dalla Commissione conformemente alle disposizioni di quest'ultima in materia.

3.   Le spese di cui ai paragrafi 1 e 2 sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di destinazione delle risorse.

Articolo 6

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 1o ottobre 2015.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU C 146 del 22.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3.

(3)  GU C 202 dell'8.7.2011, pag. 10.

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(5)  Cfr. nota 4.

(6)  C(2010) 7649 def., regola 11, paragrafo 1.

(7)  Decisione della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione, GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

(8)  SEC(2010) 1360 def., allegato IV.


ALLEGATO I

SETTORI DI COMPETENZA

Il gruppo coadiuva la Commissione nell'individuare maniere efficaci di investire nella salute, in modo da perseguire sistemi sanitari moderni, adeguati e sostenibili.

Tra i potenziali settori di attività figurano, tra l'altro, l'assistenza sanitaria di base, l'assistenza ospedaliera, i prodotti farmaceutici, la ricerca e lo sviluppo, la prevenzione delle malattie e l'educazione sanitaria, i rapporti col settore della protezione sociale, le questioni transfrontaliere, il finanziamento dei sistemi, i sistemi d'informazione e i registri dei pazienti, le disuguaglianze in campo sanitario.

Tra i settori di competenza che il gruppo deve essere in grado di coprire figurano:

la pianificazione sanitaria e la fissazione delle priorità di bilancio, in particolare nei seguenti ambiti:

epidemiologia,

scienze attuariali,

economia sanitaria,

biostatistica.

La ricerca in materia di servizi sanitari, in particolare nei seguenti ambiti:

studi comparativi ai livelli interregionale e internazionale,

medicina basata sulle evidenze (MBE),

sorveglianza sanitaria,

interconnessione dei registri della popolazione.

La gestione ospedaliera e delle cure sanitarie, in particolare:

valutazione socioeconomica,

contabilità,

sistemi di accreditamento,

indicatori della performance.

La prestazione di cure sanitarie, in particolare:

eEHealth (sanità on line), sistemi di informazione sanitaria e registri dei pazienti; interconnessione dei diversi registri,

norme di garanzia della qualità in materia sanitaria, procedure di normalizzazione, indicatori sanitari, protezione dei dati,

programmi di screening sanitario,

introduzione di nuove tecnologie e protocolli,

assicurazione malattia,

attuazione delle misure di emergenza/di crisi.

La promozione e l'educazione sanitaria, in particolare:

economia comportamentale,

profilassi,

programmi di sensibilizzazione alla salute,

salute e sicurezza sul luogo di lavoro.


ALLEGATO II

INDENNITÀ

I membri del gruppo e gli esperti invitati hanno diritto a indennità per la partecipazione alle riunioni del gruppo e la preparazione delle stesse secondo le seguenti modalità:

per la partecipazione alle riunioni e la preparazione delle stesse:

385 EUR per ogni giornata intera o 200 EUR per una mattinata o un pomeriggio di riunione, o per la partecipazione ad una riunione esterna attinente ai lavori del gruppo,

385 EUR per ogni giornata intera di preparazione di una riunione del gruppo. Salvo stima contraria del presidente del gruppo, approvata dalla Commissione, si ritiene che per ciascun giorno di riunione sono necessari due giorni di preparazione.

Per la partecipazione come relatore su una questione che richiede almeno un giorno per l'elaborazione di un progetto di parere, previo accordo scritto della Commissione:

385 EUR per ogni giornata intera di partecipazione e per ogni giornata intera di preparazione di una riunione del gruppo. Salvo stima contraria del presidente del gruppo, approvata dalla Commissione, si ritiene che per ciascun giorno di riunione sono necessari due giorni di preparazione.

Inoltre, le spese di viaggio e di soggiorno saranno rimborsate in base alle disposizioni in vigore alla Commissione.

La Commissione valuterà regolarmente la necessità di un adeguamento di tali indennità in funzione degli indici dei prezzi, dell'importo delle indennità corrisposte agli esperti in altri organismi dell'UE e dell'esperienza acquisita con riguardo al carico di lavoro dei membri, dei membri associati, degli altri consulenti scientifici e degli esperti esterni. La prima valutazione si terrà nel 2013.