ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.140.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 140

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
16 maggio 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 140/01

Tassi di cambio dell'euro

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2012/C 140/02

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6587 — Molson Coors/StarBev) ( 1 )

2

2012/C 140/03

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6580 — Experian/Cerved/Experian-Cerved Information Services) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

3

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2012/C 140/04

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

4

2012/C 140/05

Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

8

2012/C 140/06

Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

18

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

16.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 140/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

15 maggio 2012

2012/C 140/01

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2843

JPY

yen giapponesi

102,65

DKK

corone danesi

7,4335

GBP

sterline inglesi

0,80010

SEK

corone svedesi

9,0437

CHF

franchi svizzeri

1,2010

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,6185

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,515

HUF

fiorini ungheresi

292,25

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6971

PLN

zloty polacchi

4,3225

RON

leu rumeni

4,4425

TRY

lire turche

2,3210

AUD

dollari australiani

1,2836

CAD

dollari canadesi

1,2855

HKD

dollari di Hong Kong

9,9739

NZD

dollari neozelandesi

1,6573

SGD

dollari di Singapore

1,6128

KRW

won sudcoreani

1 481,04

ZAR

rand sudafricani

10,5182

CNY

renminbi Yuan cinese

8,1156

HRK

kuna croata

7,5350

IDR

rupia indonesiana

11 897,19

MYR

ringgit malese

3,9531

PHP

peso filippino

54,773

RUB

rublo russo

39,0452

THB

baht thailandese

40,237

BRL

real brasiliano

2,5539

MXN

peso messicano

17,5635

INR

rupia indiana

69,0500


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

16.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 140/2


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6587 — Molson Coors/StarBev)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 140/02

1.

In data 2 maggio 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Molson Coors Brewing Company («Molson Coors», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Starbev Holdings Sàrl («StarBev», Lussemburgo) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Molson Coors: produzione, vendita, commercializzazione e distribuzione di birra principalmente negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito,

StarBev: produzione e distribuzione di birra principalmente in Europa centrorientale.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6587 — Molson Coors/StarBev, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


16.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 140/3


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6580 — Experian/Cerved/Experian-Cerved Information Services)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 140/03

1.

In data 7 maggio 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Experian Holding Italia S.r.l. («Experian», Italia) e Cerved Holding SpA («Cerved») acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa Experian-Cerved Information Services SpA («Experian-Cerved», Italia) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Experian: servizi per il credito; raccolta e commercializzazione di informazioni commerciali provenienti da fonti pubblicamente accessibili; soluzioni software e servizi di marketing in materia di gestione di dati, valutazione del rischio di credito, recupero crediti e gestione delle frodi; soluzioni di informazione commerciale basate sul conteggio visitatori utilizzate per monitorare il comportamento dei clienti,

Cerved: raccolta, elaborazione e commercializzazione di informazioni utili per coadiuvare le organizzazioni a gestire il rischio di credito, valutare la solvibilità, creare elenchi di obiettivi a scopo commerciale e studiare il posizionamento del mercato; valutazione dei crediti e gestione dei crediti e degli attivi; recupero crediti,

Experian-Cerved: servizi per il credito.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6580 — Experian/Cerved/Experian-Cerved Information Services, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

16.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 140/4


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2012/C 140/04

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«MELA ROSSA CUNEO»

N. CE: IT-PGI-0005-0915-16.12.2011

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Mela Rossa Cuneo».

2.   Stato membro o paese terzo:

Italia.

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.6.

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di (1):

Le mele denominate «Mela Rossa Cuneo» IGP vengono prodotte utilizzando esclusivamente le seguenti varietà di mele e i loro cloni:

a)

Red Delicious

b)

Gala

c)

Fuji

d)

Braeburn

Devono inoltre possedere le seguenti caratteristiche:

 

Red Delicious

 

Epicarpo: rosso intenso vinoso, con estensione ≥ 90 % della superficie della buccia; esente da untuosità e rugginosità, confinata all’interno della cavità peduncolare.

 

Calibro: diametro ≥ 75 mm, oppure peso ≥ 180 g.

 

Tenore zuccherino: ≥ 11 °Brix.

 

Durezza polpa: ≥ 5 kg.

 

Gala

 

Epicarpo: rosso intenso brillante, con estensione ≥ 80 % della superficie della buccia; distribuzione prevalentemente striata, talora sfumata.

 

Calibro: diametro ≥ 70 mm, oppure peso ≥ 160 g.

 

Tenore zuccherino: ≥ 12 °Brix.

 

Durezza polpa: ≥ 5 kg.

 

Fuji

 

Epicarpo: rosso da chiaro a intenso, con estensione ≥ 60 % della superficie della buccia.

 

Calibro: diametro ≥ 75 mm, oppure peso ≥ 180 g.

 

Tenore zuccherino: ≥ 12 °Brix.

 

Durezza polpa: ≥ 6 kg.

 

Braeburn

 

Epicarpo: dal rosso arancio al rosso intenso, prevalentemente striato, con estensione ≥ 80 % della superficie.

 

Calibro: diametro ≥ 70 mm oppure peso ≥ 160 g.

 

Tenore zuccherino: ≥ a 11,5 °Brix.

 

Durezza polpa: ≥ 6 kg.

Al momento dell’immissione al consumo i frutti devono essere interi, di aspetto fresco e sano, puliti e privi di sostanze ed odori estranei, in possesso dei requisiti stabiliti della categorie commerciali Extra e I.

I requisiti qualitativi minimi richiesti relativi alle diverse varietà e categorie, sono quelli stabiliti dalla normativa comunitaria, ai sensi del regolamento (UE) n. 543/2011.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

3.4.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata:

Tutte le fasi di coltivazione e raccolta della «Mela Rossa Cuneo» IGP devono avvenire nell’area geografica delimitata.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

La conservazione della «Mela Rossa Cuneo» IGP avviene, secondo i metodi tradizionali, attraverso la tecnica della refrigerazione, assicurando valori di temperatura, di umidità e di composizione atmosferica tali da preservarne le peculiari caratteristiche qualitative.

La commercializzazione della «Mela Rossa Cuneo» deve essere effettuata esclusivamente nel periodo sotto indicato:

Gala

Da inizio agosto a fine maggio

Red Delicious

Da inizio settembre a fine giugno

Braeburn

Da fine settembre a fine luglio

Fuji

Da inizio ottobre a fine luglio

3.7.   Norme specifiche relative all’etichettatura:

Le mele denominate «Mela Rossa Cuneo» devono essere confezionate in imballaggi o confezioni tali da consentire la chiara identificazione del prodotto. L’identificazione del prodotto dovrà avvenire sulle confezioni o sui singoli frutti su cui dovrà apparire la dicitura «Mela Rossa Cuneo» IGP in modo chiaro e perfettamente leggibile e con dimensione prevalente su ogni altra dicitura presente.

Nel caso di identificazione mediante bollino, la bollinatura dovrà interessare almeno il 70 % dei frutti.

E’ consentito in abbinamento all’Indicazione Geografica Protetta, l’utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d’azienda individuali, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l’acquirente.

4.   Definizione concisa della zona geografica:

La zona di produzione della «Mela Rossa Cuneo» comprende i comuni situati in parte nella provincia di Cuneo ed in parte in quella di Torino ad un’altitudine compresa tra 280 e 650 m s.l.m.

I comuni della Provincia di Cuneo sono: Bagnolo Piemonte, Barge, Borgo San Dalmazzo, Boves, Brondello, Busca, Caraglio, Castellar, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Cervere, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Dronero, Envie, Fossano, Lagnasco, Manta, Martiniana Po, Pagno, Piasco, Revello, Rossana, Sant’Albano Stura, Salmour, Saluzzo, Sanfront, Savigliano, Scarnafigi, Tarantasca, Valgrana, Venasca, Verzuolo, Villafalletto, Villar San Costanzo.

I comuni della provincia di Torino sono i seguenti: Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile, Cavour, Garzigliana, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Osasco, S. Secondo di Pinerolo, Pinerolo.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

La porzione di territorio della Regione Piemonte interessata, si identifica con un altipiano presente lungo la catena alpina occidentale costituita dalle Alpi Marittime e Cozie e si configura come un unicum orografico costituito dalla balconata della stretta fascia di altipiano sospesa tra le Alpi occidentali e la pianura padana.

Il territorio identificato rappresenta la principale zona di produzione di mele della Regione Piemonte, dove la coltivazione di mele a buccia rossa ha trovato la sua origine, il suo sviluppo e la sua localizzazione territoriale.

Gli ambienti di coltivazione della «Mela Rossa Cuneo» occupano un territorio a cavallo delle province piemontesi di Cuneo e Torino e sono infatti da un punto di vista storico e geografico particolarmente vocati nell’esaltare la colorazione antocianica delle mele lì prodotte. L’altitudine, la latitudine, la conformazione orografica, i fattori climatici e la particolare intensità di irraggiamento solare rappresentano le caratteristiche ambientali del territorio.

La contiguità da un lato alla catena alpina, dall’altro alla pianura padana — a partire dalla tarda estate e per tutto il periodo autunnale, in corrispondenza dell’evoluzione pre-raccolta della maturazione delle varietà che costituiscono la «Mela Rossa Cuneo» — determina escursioni termiche tra il giorno e la notte, con valori medi nel periodo pari a 13,8 °C. Tali valori rappresentano un’ampiezza insolita, rispetto a quelli generalmente registrati per la maggior parte delle regioni pomicole europee, sia montane sia di pianura, laddove gli sbalzi termici sono prevalentemente imputabili al rapido passaggio di perturbazioni meteorologiche.

5.2.   Specificità del prodotto:

Le caratteristiche peculiari fondanti la reputazione della Mela Rossa Cuneo sono costituite dalla caratteristica sovracolorazione rossa della buccia, che influisce sull’aspetto del prodotto sia per quanto riguarda l’estensione del sovraccolore (percentuale della buccia ricoperta dal sovracolore), sia sulla particolare brillantezza della colorazione dell’epicarpo. Queste caratteristiche conferiscono alla Mela Rossa Cuneo una propria specifica identità nei mercati locali, regionali, nazionali ed esteri.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

La peculiarità estetica della «Mela Rossa Cuneo» è il risultato della favorevole interazione tra la zona geografica di produzione e le varietà e i cloni di mele tradizionalmente utilizzati.

Alla qualità della colorazione rossa concorrono i tre seguenti fenomeni fisico-climatici, che si verificano grazie alle caratteristiche della zona geografica:

l’ampiezza insolita delle escursioni termiche circadiane nel periodo precedente la raccolta,

l’umettamento della buccia, causato dalle gocce di rugiada che si verifica nelle ore più fredde della notte e che da origine ad un caratteristico ciclo di bagnatura/asciugatura dell’epidermide del frutto,

le «brezze di monte» a senso alternato mattino/sera accentuano e accelerano i cicli circadiani di temperatura e umettamento.

Questi fenomeni fisici interagiscono con la radiazione luminosa sulla formazione e sull’evoluzione degli antociani, i pigmenti antiossidanti responsabili del colore dell’epicarpo delle mele. Le escursioni termiche sono strettamente correlate alla formazione dei pigmenti del colore. L’estensione del colore percepibile dall’occhio umano dipende dalla percentuale di cellule con i pigmenti del colore, non già da una maggior o minor diluizione degli antociani nelle cellule. Il ciclo di umettamento/asciugatura, interagendo con la qualità della radiazione luminosa, influisce sul processo evolutivo degli antociani.

La vocazione produttiva di mele a buccia rossa della zona geografica è ben descritta nel documento elaborato dalla Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo (CN). Il pensiero illuminista settecentesco fece nascere, in Piemonte, Accademie e Associazioni agrarie cui si deve una intensa attività di ricerca varietale, di diffusione di nuove cultivar e di messa a punto di tecniche colturali impostate su basi scientifiche. Si crearono così le condizioni per la diffusione di varietà di mele a buccia rossa particolarmente apprezzate per la capacità di esprimere nell’ambiente cuneese una particolare intensità e brillantezza di colore.

Lo sviluppo della moderna melicoltura cuneese è riconducibile agli anni ’50 e ’60 del XX secolo e lentamente nel panorama varietale le mele a buccia rossa cominciarono ad espandersi fino a divenirne, ai giorni nostri, il gruppo prevalente. Negli anni ’60 e ’70 la dicitura «Mela Rossa Cuneo» viene istituzionalizzata e comincia a comparire nei documenti contabili e nei fogli di viaggio del prodotto destinato al mercato interno; è di quegli anni la prima campagna promozionale che parla di «Mela Rossa Cuneo»; negli anni ’80 accompagna in fattura le spedizioni di prodotto all’estero. Negli stessi anni la Mela Rossa Cuneo diviene oggetto di mostre pomologiche destinate ad un pubblico di frutticoltori professionali ma anche di consumatori e progressivamente consolida, nel primo decennio del XXI secolo, una sua identificazione commerciale in progetti di valorizzazione commerciale nei punti vendita della GDO del nord ovest italiano.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione per la proposta di modifica della indicazione geografica protetta «Mela Rossa Cuneo» sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (http://www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità e sicurezza» (in alto a destra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


16.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 140/8


Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2012/C 140/05

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). La dichiarazione di opposizione deve pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9

«MÜNCHENER BIER»

N. CE: DE-PGI-0217-0516-02.09.2010

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica:

Nome del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell'origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Condizioni nazionali

Altro (da precisare)

2.   Tipo di modifica:

Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Modifica temporanea del disciplinare derivante dall'imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifica (modifiche):

b)

Descrizione:

Con la domanda si chiede di completare le informazioni riportate in appresso relative ai tipi di birra citati:

 

birra analcolica «Weißbier»

Contenuto di estratto originale in %

:

3,5-8,0

Gradazione alcolica in %

:

< 0,5

Colorazione (EBC)

:

8,0-21,0 unità

Sostanze amare (EBU)

:

7,0-19,0 unità

«Weißbier» caratteristica, frizzante, dolce, dal gusto pieno, chiara, di colore da giallo dorato a giallo ambrato, dall'aspetto finemente torbido e variabile dovuto a torbidità naturale e a torbidità da lievito, leggermente luppolata e dal leggero gusto amaro;

 

birra analcolica

Contenuto di estratto originale in %

:

1,0-8,0

Gradazione alcolica in %

:

< 0,5

Colorazione (EBC)

:

4,0-13,0 unità

Sostanze amare (EBU)

:

13,0-29,0 unità

Birra caratteristica variabile da secca a dolce, fresca, con gusto da rotondo a pieno, chiara, limpida, di colore da giallo chiaro a giallo dorato, con aroma da leggero a accentuato, da leggermente luppolata a decisamente luppolata.

Motivazione

Le birre analcoliche fabbricate dai birrifici di Monaco sono soggette agli stessi requisiti qualitativi di base delle altre «Münchener Biere». Le birre analcoliche sono soggette a fasi di produzione supplementari solo per quanto riguarda la gradazione alcolica. Tutti gli altri ingredienti sono invece invariati. Il gusto «molto più leggero» delle birre analcoliche dipende unicamente dalla loro modesta gradazione alcolica. Queste birre esistevano già a Monaco prima che venisse presentata la domanda iniziale del 7 marzo 1993.

Secondo il giornale «Allgemeinen Brauer- und Hopfen-Zeitung» del 17 agosto 1898, in Baviera si fabbricava birra analcolica già nel 1898. L'edizione del 9 luglio 1898 cita a pagina 1590 una richiesta di commercializzare birra analcolica presentata da Karl MICHEL, proprietario della scuola professionale dei birrai di Monaco (cfr. «Münchner Brauindustrie 1871-1945», pag. 105 di Christian SCHÄDER). Sebbene la richiesta non avesse avuto buon esito, i birrifici di Monaco non avevano perso di vista la birra analcolica, tanto più che negli anni di crisi durante e dopo le due guerre mondiali, data la mancanza di materia prima, si produceva «birra diluita» («Dünnbier»). È in ogni caso attestato che «Weißbier» analcolica e birra analcolica sono fabbricate regolarmente a Monaco almeno a partire dal 1986. Le birre Münchener analcoliche e alcoliche godono e hanno sempre goduto in egual misura dell'ottima reputazione delle birre Münchener.

e)

Processo di fabbricazione:

Con la presente domanda si chiede di completare il testo originale aggiungendo il testo seguente:

«Le birre analcoliche “Münchener Biere” sono soggette agli stessi elevati requisiti qualitativi delle birre alcoliche e, che si tratti di birre a bassa o ad alta fermentazione, sono fabbricate secondo le disposizioni di legge in vigore a Monaco e in Germania, esattamente come le birre alcoliche. A Monaco, conformemente a una lunga tradizione, si utilizzano pertanto due procedimenti di fabbricazione della birra analcolica e della “Weißbier” analcolica.

Secondo il primo procedimento, a posteriori alla birra fermentata viene sottratto del tutto o in gran parte il contenuto alcolico mediante distillazione sotto vuoto ed evaporazione (evaporazione a flusso discendente/evaporazione sottovuoto a film sottile) mentre tutti gli altri ingredienti rimangono invariati e ciò significa che si continuano ad applicare gli stessi requisiti qualitativi.

Il secondo e più antico procedimento prevede che, come descritto in precedenza, venga dapprima fabbricato il mosto corrispondente a una birra Münchener. La fermentazione che segue è però precocemente bloccata, in modo che non sia raggiunta la gradazione alcolica massima consentita per legge di 0,5 vol. %. Anche in questo caso gli ingredienti restano invariati e i requisiti qualitativi identici.»

Motivazione

Poiché la fabbricazione di birra analcolica si differenzia in parte dalla normale fabbricazione di birra, occorre completare la rubrica «processo di fabbricazione» con l'aggiunta delle relative fasi di fabbricazione.

f)

Legame con la zona geografica:

Con la presente domanda si chiede l'aggiunta del testo seguente dopo il secondo paragrafo del testo iniziale:

Anche le birre analcoliche hanno una lunga tradizione a Monaco. Il giornale «Allgemeine Brauer- und Hopfen-Zeitung» del 17 agosto 1898 afferma alla pagina 1928 che la birra analcolica è un prodotto della Baviera. L'edizione del 9 luglio 1898 dello stesso giornale menziona la birra analcolica di Monaco alla pagina 1590, citando una richiesta di commercializzare la birra analcolica presentata da Karl MICHEL, proprietario della scuola professionale dei birrai di Monaco (cfr. Christian SCHÄDER, «Münchner Brauindustrie 1871-1945», pag. 105). Sebbene la richiesta fosse allora respinta, la birra analcolica era rimasta presente a Monaco, soprattutto nei tempi difficili durante e dopo le due guerre mondiali quando, come noto, la carenza di materie prime aveva portato alla fabbricazione di birre a bassa gradazione alcolica.

Ad ogni modo, dal 1986 i birrifici di Monaco hanno ripreso a fabbricare regolarmente birra analcolica e «Weißbier» analcolica. La differenza rispetto alle altre birre Münchener sta semplicemente nel fatto che l'alcool è sottratto a posteriori dalla birra Münchener o che la fermentazione della birra Münchener è bloccata precocemente, mentre tutti gli altri ingredienti rimangono invariati. Le birre Münchener analcoliche e alcoliche godono in egual misura dell'ottima reputazione delle birre Münchener, indipendentemente dal tipo di birra.

Alla fine del testo aggiungere il testo seguente:

«Allgemeine Brauer- und Hopfen-Zeitung del 9 luglio 1898, pag. 1590 e del 17 agosto 1898 pag. 1928.»

Motivazione

Occorre evidenziare che le birre analcoliche rientrano nella tradizione delle birre Münchener, di cui sono parte integrante. La «Weißbier» analcolica è menzionata per la prima volta in un documento del 1898. Come noto, nei periodi di crisi e di guerra del ventesimo secolo, data la carenza di materie prime, si fabbricava birra diluita («Dünnbier»). La fabbricazione regolare di birra analcolica e di «Weißbier» analcolica è in ogni caso attestata a partire dal 1986. Le birre Münchener alcoliche e analcoliche godono in egual misura dell'ottima reputazione delle birre Münchener, che si tratti di birre a bassa o ad alta fermentazione.

h)

Etichettatura:

Il termine «Biergattung» (categoria di birra) è sostituito dal termine «Biersorte» (tipo di birra).

È inoltre aggiunto il testo seguente:

«A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006 in combinato disposto con l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1898/2006 del 14 dicembre 2006, sull'etichettatura figura o il simbolo dell'UE o la dicitura “indicazione geografica protetta” seguita dalla denominazione registrata “Münchener Bier”.»

Motivazione

1.   Sostituzione di «Biergattung» con «Biersorte»

Il termine «Biergattung» è sbagliato. In realtà il termine giusto è «Biersorte». Per analogia al § 3 BierV (regolamento tedesco sulla birra) per «Biergattung» (categoria di birra) si intende, ad esempio, «birra con un basso contenuto di estratto originale» («Bier mit geringem Stammwürzegehalt»), «birra a pressione» («Schankbier») o «birra forte» («Starkbier»).

La modifica è necessaria, dato che la lettera h) del presente documento si riferisce alla lettera b) del disciplinare, dove sono elencati i tipi di birra e non le categorie di birra.

2.   Aggiunta

A decorrere dal 1o maggio 2009, i prodotti che beneficiano della protezione del regolamento (CE) n. 510/2006 devono essere identificati o dal simbolo dell'UE o dalla dicitura «indicazione geografica protetta» insieme alla denominazione del prodotto protetto. Poiché la presente domanda di modifica/completamento è presentata dopo il 1o maggio 2009, l'aggiunta è indispensabile.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«MÜNCHENER BIER»

N. CE: DE-PGI-0217-0516-02.09.2010

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Münchener Bier»

2.   Stato membro o paese terzo:

Germania

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 2.1 —

Birra

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

 

Helles (chiara)

Contenuto di estratto originale in %

:

11,4-11,9

Gradazione alcolica in %

:

4,7-5,4

Colorazione (EBC)

:

5,0-8,5 unità

Sostanze amare (EBU)

:

14,0-25,0 unità

Di color giallo dorato, ha un gusto gradevole, puro e morbido, con sapore leggero e gradevole di luppolo e con aroma fine e fresco accompagnato da una piacevole nota amara a seconda del processo di birrificazione.

 

Export Hell (chiara da esportazione)

Contenuto di estratto originale in %

:

12,5-12,8

Gradazione alcolica in %

:

5,5-6,0

Colorazione (EBC)

:

5,5-7,5 unità

Sostanze amare (EBU)

:

15,0-26,0 unità

Di colore giallo dorato limpido; birra di fermentazione alta, con gusto pieno da morbido e rotondo a fortemente aromatico; in certi casi con fine aroma di luppolo e con leggero gusto amaro.

 

Export Dunkel (scura da esportazione)

Contenuto di estratto originale in %

:

12,5-13,7

Gradazione alcolica in %

:

5,0-5,9

Colorazione (EBC)

:

42,0 ≤ 60,0 unità

Sostanze amare (EBU)

:

15,0-24,0 unità

Birra dal gusto pieno e morbido, con aroma di malto; può avere anche un gusto robusto, in alcuni casi con predominanza di Münchener Malz.

 

Pils

Contenuto di estratto originale in %

:

11,5-12,5

Gradazione alcolica in %

:

4,9-5,8

Colorazione (EBC)

:

5,5-7,0 unità

Sostanze amare (EBU)

:

30,0-38,0 unità

Birra leggermente amarognola, con elegante sapore amaro di luppolo e netto aroma di luppolo; gusto snello, elegante, fresco e frizzante.

 

Alkoholfreies Weißbier (Weißbier analcolica)

Contenuto di estratto originale in %

:

3,5-8,0

Gradazione alcolica in %

:

< 0,5

Colorazione (EBC)

:

8,0-21,0 unità

Sostanze amare (EBU)

:

7,0-19,0 unità

Weißbier caratteristica, frizzante, dolce, dal gusto pieno, chiara, di colore da giallo dorato a giallo ambrato, dall'aspetto finemente torbido dovuto a torbidità naturale e a torbidità da lievito, con fine aroma di luppolo e con leggero gusto amaro.

 

Leichtes Weißbier (Weißbier leggera)

Contenuto di estratto originale in %

:

7,7-8,4

Gradazione alcolica in %

:

2,8-3,2

Colorazione (EBC)

:

11,0-13,0 unità

Sostanze amare (EBU)

:

13,0-15,0 unità

Birra rinfrescante, effervescente, frizzante, torbida di lievito, con tipico gusto di birra di alta fermentazione.

 

Kristall Weizen

Contenuto di estratto originale in %

:

11,5-12,4

Gradazione alcolica in %

:

4,9-5,5

Colorazione (EBC)

:

7,5-12,5 unità

Sostanze amare (EBU)

:

12,0-16,0 unità

Effervescente, molto frizzante, filtrata e perfettamente limpida, spumeggiante, con gusto fresco e il tipico sapore delle birre di fermentazione alta.

 

Hefeweizen Hell

Contenuto di estratto originale in %

:

11,4-12,6

Gradazione alcolica in %

:

4,5-5,5

Colorazione (EBC)

:

11,0-20,0 unità

Sostanze amare (EBU)

:

12,0-20,0 unità

Birra di alta fermentazione, naturalmente torbida, con il carattere tipico delle birre di alta fermentazione, frizzante, con gusto fresco, effervescente, in alcuni casi con gusto di lievito ed aroma tipico di Weißbier.

 

Hefeweizen Dunkel

Contenuto di estratto originale in %

:

11,6-12,4

Gradazione alcolica in %

:

4,5-5,3

Colorazione (EBC)

:

29,0-45,0 unità

Sostanze amare (EBU)

:

13,0-16,0 unità

Naturalmente torbida, con gusto pieno e aroma o carattere di malto e con una nota o un carattere tipico di una birra di alta fermentazione.

 

Märzen

Contenuto di estratto originale in %

:

13,2-14,0

Gradazione alcolica in %

:

5,3-6,2

Colorazione (EBC)

:

8,0-32,5 unità

Sostanze amare (EBU)

:

21,0-25,0 unità

Birra con gusto molto pieno, gradevole, dolce, con l'aroma tipico delle vecchie birre bavaresi e talvolta con aroma di malto ed una leggerissima nota di amaro.

 

Bockbier

Contenuto di estratto originale in %

:

16,2-17,3

Gradazione alcolica in %

:

6,2-8,1

Colorazione (EBC)

:

7,5-40,0 unità

Sostanze amare (EBU)

:

18,0-32,5 unità

Birra di alta fermentazione con gusto pieno, gradevole, morbido, da aromatico a leggermente luppolato, aspro fino a spiccatamente luppolato, talvolta con carattere aromatico.

 

Doppelbock

Contenuto di estratto originale in %

:

18,2-18,7

Gradazione alcolica in %

:

7,2-7,7

Colorazione (EBC)

:

44,0-75,0 unità

Sostanze amare (EBU)

:

18,0-28,0 unità

Birra forte, con gusto robusto e aromatico, corposo e maltato.

 

Alkoholfreies Bier (Birra analcolica)

Contenuto di estratto originale in %

:

1,0-8,0

Gradazione alcolica in %

:

< 0,5

Colorazione (EBC)

:

4,0-13,0 unità

Sostanze amare (EBU)

:

13,0-29,0 unità

Birra caratteristica variabile da secca a dolce, fresca, con gusto da rotondo a pieno, chiara, limpida, di colore da giallo chiaro a giallo dorato, con gusto da finemente a fortemente aromatico, con aroma di luppolo da fine a deciso.

 

Leichtbier

Contenuto di estratto originale in %

:

7,5-7,7

Gradazione alcolica in %

:

2,7-3,2

Colorazione (EBC)

:

5,5-7,0 unità

Sostanze amare (EBU)

:

24,0-26,5 unità

Gusto raffinato ed elegante ma amarognolo.

 

Diät Pils

Contenuto di estratto originale in %

:

8,5-9,3

Gradazione alcolica in %

:

4,3-4,9

Colorazione (EBC)

:

5,0-6,5 unità

Sostanze amare (EBU)

:

26,0-30,0 unità

Povera di carboidrati, leggermente amarognola e con gusto asciutto.

 

Schwarz-Bier

Contenuto di estratto originale in %

:

11,3

Gradazione alcolica in %

:

4,8

Colorazione (EBC)

:

70,0 unità

Sostanze amare (EBU)

:

17,0 unità

Leggermente aromatica con aroma di malto.

 

ICE-Bier

Contenuto di estratto originale in %

:

11,2

Gradazione alcolica in %

:

4,9

Colorazione (EBC)

:

6,5 unità

Sostanze amare (EBU)

:

20,0 unità

Gusto armonioso e pieno.

 

Nähr-/Malzbier

Contenuto di estratto originale in %

:

12,3-12,7

Gradazione alcolica in %

:

0,0-1,2

Colorazione (EBC)

:

65,0-90,0 unità

Sostanze amare (EBU)

:

8,0-15,0 unità

Tenore alcolico ridotto, a bassissima fermentazione, con gusto di malto, aromatica, scarsamente luppolata.

 

Oktoberfestbier

Contenuto di estratto originale in %

:

13,6-14,0

Gradazione alcolica in %

:

5,3-6,6

Colorazione (EBC)

:

6,0-28,0 unità

Sostanze amare (EBU)

:

16,0-28,0 unità

Birra chiara, di colore da giallo dorato ad ambrato oppure di colore bruno, di sapore pieno, morbido oppure aromatico di malto, in alcuni casi leggermente luppolato, con una sottilissima nota amarognola oppure di gusto robusto, leggermente dolce.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

L'acqua impiegata dai birrifici di Monaco proviene da pozzi profondi localizzati sotto la pianura ghiaiosa in territorio cittadino; i pozzi raggiungono strati in gran parte risalenti al terziario.

3.4.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata:

L'intero processo di produzione della «Münchner Bier» deve avvenire nella zona della città di Monaco.

Il processo di produzione della «Münchner Bier» inizia con la frantumazione del malto e la miscelazione e finisce con il deposito in cisterna, in cui la birra giovane si arricchisce naturalmente di anidride carbonica fino a raggiungere la pienezza del gusto.

Lo stesso vale per l'intero processo di fabbricazione delle «Münchner Biere» analcoliche a bassa e alta fermentazione. Tuttavia in questo caso, a seconda del metodo di produzione, bisogna effettuare la distillazione sotto vuoto e l'evaporazione o il completamento desiderato della fermentazione.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

3.7.   Norme specifiche relative all'etichettatura:

L'etichettatura della birra si basa sulla descrizione del prodotto «Münchener Bier» ovvero «Münchner Bier» in relazione con uno dei tipi di birra elencati al punto 3.2.

4.   Definizione concisa della zona geografica:

Territorio della città di Monaco.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

La denominazione «Münchener Bier» viene utilizzata da secoli dai birrifici monacensi senza alcun reclamo da parte di terzi. La lunga tradizione viene tra l'altro dimostrata dal fatto che i pagamenti in contanti e in natura dei birrai di Monaco sono già annotati nel 1280 nel registro di Stato del duca Ludwig der Strenge (cfr. in proposito «München und sein Bier» di Heckhorn/Wiehr, Monaco 1989, o la tesi dottorale di Karin HACKEL-STEHR — come sopra al punto 4 — nonché «Die ‚prewen‘ Münchens» di Sedlmayr/Grohsmann, Norimberga 1969, di cui accludiamo degli estratti. Cfr. anche «125 Jahre Verein Münchener Brauereien e. V.» di Christine RÄDLINGER, pubblicazione commemorativa del 1996).

Anche le birre analcoliche hanno una lunga tradizione a Monaco. Il giornale «Allgemeinen Brauer- und Hopfen-Zeitung» del 17 agosto 1898 menziona alla pagina 1928 che la birra analcolica era prodotta in Baviera. Lo stesso giornale cita la birra analcolica di Monaco nell'edizione del 9 luglio 1898 alla pagina 1590, in cui si parla della richiesta inoltrata da Karl MICHEL, proprietario della scuola professionale dei birrai di Monaco, che voleva commercializzare una birra analcolica (cfr. «Münchner Brauindustrie 1871-1945», pag. 105 di Christian SCHÄDER). Nonostante la richiesta fosse allora respinta, la birra analcolica ha continuato ad essere presente a Monaco, soprattutto nei tempi difficili durante e dopo le due guerre mondiali quando, come è noto, la carenza di materie prime aveva portato alla produzione di birre a bassa gradazione alcolica. Ad ogni modo, dal 1986 i birrifici di Monaco hanno ripreso a fabbricare regolarmente birra analcolica e «Weißbier» analcolica.

5.2.   Specificità del prodotto:

Il consumatore associa alla birra prodotta a Monaco una certa reputazione e un prodotto di massima qualità.

Tale qualità è dovuta non solo al rispetto della «legge di purezza di Monaco» (Münchner Reinheitsgebotes) del 1487, che precede di 29 anni la «legge di purezza bavarese» (bayerische Reinheitsgebot) del 1516, ma soprattutto al fatto che i birrifici di Monaco utilizzano l'acqua proveniente da pozzi profondi localizzati sotto la pianura ghiaiosa della città. Questi pozzi raggiungono una profondità di 250 m fino agli strati risalenti al terziario.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Nella zona di Monaco, il forte legame della popolazione con la «Münchener Bier» e la sua reputazione sono dovuti alla lunga tradizione di produzione della birra nella città nonché alle implicazioni storiche. Grazie a una crescente diffusione, la «Münchner Bier» ha acquisito prestigio dapprima a livello locale, poi regionale e infine nazionale ed internazionale raggiungendo fama mondiale.

Fin dall'inizio la birra a Monaco ha avuto un impatto positivo. Già nell'anno 815, il manoscritto «Kozrah» della «Historia Frisingensis» riferisce che la chiesa di S. Giovanni di Oberföhring fu ceduta in prestito al diacono Huwetzi, il quale in cambio doveva pagare al capitolo del duomo un carico di birra come «decima» (imposta) annuale.

Dal registro amministrativo della città di Monaco dell'anno 1280 si apprende che già a quel tempo venivano concesse ai cittadini delle licenze per la fabbricazione della birra.

Nel 1372, il duca Stefano II riformò il sistema delle licenze di Monaco e promulgò la prima costituzione per la produzione della birra che sanciva il diritto di ogni cittadino comune a produrre la «Greußing» (un tipo di «Nachbier» con una minor quantità di estratto originale), «se così lo desiderava». Degno di nota è il fatto che tale diritto, una volta acquisito da una persona, era cedibile ed ereditario.

Nel XIV e XV secolo, alla birra venivano aggiunte varie sostanze, spesso tossiche, nel tentativo di conservarla più a lungo. Per questo motivo, attorno al 1453 l'amministrazione comunale di Monaco emanò uno statuto sulla birra il quale stabiliva che la birra e la «Greußing» dovevano essere bollite e prodotte «solo con orzo, luppolo, acqua e nient'altro». Fu così introdotta per la prima volta una sorta di «legge di purezza».

Il 30 novembre 1487, il duca Alberto IV di Baviera, sulla base di una versione leggermente modificata dello statuto sulla birra, promulgò la «legge di purezza di Monaco». Da allora, poteva essere prodotta e servita solo la birra composta da luppolo, orzo e acqua. Mentre questa legge era in vigore, venne decretato che la birra fosse sottoposta a ulteriori analisi, simili agli odierni controlli di qualità. Fu così che verso la fine del XV secolo si controllava per la prima volta la qualità di un alimento. La legge di purezza di Monaco garantisce l'alta qualità della bevanda e rappresenta una pietra miliare verso il successo e la fama della «Münchner Bier».

Nel 1493, il duca Giorgio il Ricco introdusse una legge analoga per la Bassa Baviera. Dopo la sua morte e la guerra di successione di Landhut, nel 1516 i duchi bavaresi Guglielmo IV e Ludovico X, figli del duca Alberto IV, promulgarono una versione praticamente invariata della «legge di purezza di Monaco», come legge di purezza bavarese. Questa legge è stata emendata più volte fino a diventare la «Biersteuergesetz» (legge fiscale sulla birra) del 1906 e l'attuale legge provvisoria sulla birra. Pertanto, la legge di purezza di Monaco è in vigore ancora oggi.

Nel corso dei secoli, la reputazione della «Münchner Bier» crebbe sempre più. Nel XVI secolo la sua fama venne per esempio ulteriormente diffusa dai cocchieri e vetturini che potevano entrare nelle birrerie con i loro cavalli. Del resto, all'epoca c'era una birreria ogni 250 abitanti circa.

Il forte legame dei Monacensi con la birra è reso evidente dal fatto che sono disposti a scendere in piazza per difenderla. Per esempio nel 1844 scoppiò una «guerra della birra», quando improvvisamente il prezzo della bevanda aumentò da 6 a 6,5 kreuzer. Nel maggio del 1995, invece, circa 25 000 persone manifestarono contro una delibera del tribunale che prevedeva l'obbligo per le birrerie all'aperto (Biergärten) di chiudere alle 21:30.

Naturalmente anche le birrerie all'aperto, l'Oktoberfest e le semplici osterie hanno contribuito a rendere celebre in tutto il mondo la «Münchner Bier».

Per quanto riguarda gli autentici «Biergärten», è rinomata l'usanza molto amata dai Monacensi di portarsi il proprio cibo in birreria o, come si chiamavano un tempo, nelle cantine.

Altrettanto emulato ma mai eguagliato è l'Oktoberfest, organizzato per la prima volta nel 1810 come una gara di cavalli. Oggi ci sono oltre 2 000 Oktoberfest in tutto il mondo. Questo festival e «l'Oktoberfestbier» (la birra che può essere prodotta solo dai birrifici di Monaco) contribuiscono al prestigio di cui gode la «Münchner Bier» in tutto il mondo. Ogni anno, una media di oltre sei milioni di visitatori si recano a Monaco per l'Oktoberfest e per degustare la sua famosa birra. L'Oktoberfest e l'Oktoberfestbier rappresentano la celebrazione massima della «Münchner Bier». In un'occasione il «Landgericht» (tribunale regionale) di Monaco ha addirittura dichiarato l'Oktoberfest «il festival della Münchner Bier».

Tra le varie birrerie basti citare la celebre «Hofbräuhaus». La canzone «In München steht ein Hofbräuhaus» e la birreria stessa hanno reso popolare la «Münchner Bier» in tutto il mondo.

Oltre alla sua storia, sono state anche le innovazioni tecnologiche a contribuire al successo della «Münchner Bier».

Nel XIX secolo, i birrai di Monaco iniziarono a utilizzare cantine e celle frigorifere. I complessi requisiti tecnici che ne risultarono furono tali che la costruzione delle cantine per la birra divenne oggetto di specifici corsi di studio offerti dalla «Königlichen Baugewerkeschule».

Nel 1873 Carl von Linde inventò il primo impianto di raffreddamento al mondo per il birrificio Spaten di Monaco. Da quel momento in poi, divenne possibile produrre in modo costante la birra, con qualità uniforme e nella quantità desiderata, indipendentemente dalle condizioni climatiche e dalla temperatura esterna.

Attorno al 1900, il birrificio Hacker di Monaco fece installare su due navi olandesi delle celle frigorifere costruite secondo il sistema Linde per esportare oltreoceano la «Münchner Bier» e con essa la sua fama.

Inoltre, sin dal XIX secolo ogni birrificio di Monaco possedeva fino a 90 vagoni frigoriferi, per trasportare i propri prodotti in mercati sempre più distanti. Questi vagoni frigoriferi, che al contempo fungevano da strumento pubblicitario dei birrifici, potevano circolare lungo l'intera rete ferroviaria europea, allora in fase di forte espansione. Ancora più importante dell'effetto pubblicitario, fu il fatto che questi vagoni permisero di conservare la qualità della bevanda. Ciò rappresentò un enorme passo avanti in termini di durata di conservazione della birra. La «Münchner Bier» poté essere gustata all'estero mantenendo intatta la sua qualità e ciò contribuì ad accrescerne la reputazione. Il costante incremento delle esportazioni testimonia la notorietà della «Münchner Bier».

Per poter mantenere una temperatura costante che garantisse una qualità inalterata, nel XIX secolo molti birrifici monacensi introdussero il motore a vapore per la produzione di energia. Per risolvere le questioni di sicurezza e i problemi tecnici legati a questa innovazione, con il sostegno dei birrifici di Monaco fu fondata la «Dampfkessel-Revisionsverein» (ente per l'ispezione delle caldaie a vapore), che poi divenne l'attuale «Technische Überwachungsverein — TÜV» (ente per il controllo tecnico), conosciuto in tutto il mondo. L'attenzione alla sicurezza dei birrai di Monaco ha valorizzato ancor più la reputazione dei birrifici monacensi e della loro birra.

Nel XIX secolo lo sviluppo del metodo scientifico fu accompagnato dalla creazione di dipartimenti di tecnologia della birra nelle scuole e nelle università agrarie, così come negli istituti di ricerca e formazione privati. A questo periodo risalgono anche le prime pubblicazioni di opere specializzate nel settore. Monaco era al centro di queste attività. Da allora, fu considerata la città universitaria della «cervogia». Ancora oggi la facoltà di tecnologia della birra, l'università tecnica di München-Weihenstephan e l'istituto Doemens sono i centri di eccellenza nella formazione di birrai e tecnici birrai che poi lavoreranno in tutto il mondo.

Come illustrato, negli ultimi 550 anni la «Münchner Bier» ha accresciuto costantemente la sua fama e reputazione in Germania e nell'Unione europea. Le esportazioni in aumento negli ultimi 30 anni, sopratutto della conosciutissima «Oktoberfestbier» (si può chiamare così solo la birra prodotta a Monaco) parlano chiaro. L'Oktoberfest, il festival della «Münchner Bier», è noto in tutto il mondo. La sfilata di costumi tradizionali e folcloristici, l'apertura del festival e le notizie giornaliere delle attività che si svolgono sotto le tende dell'Oktoberfest hanno fatto da cassa di risonanza per la «Münchner Bier». La sponsorizzazione sportiva, per esempio sui bob della nazionale tedesca o negli stadi, continua a diffondere il nome della «Münchner Bier» durante i programmi televisivi trasmessi in tutto il mondo. Negli ultimi decenni la radio, la televisione e soprattutto Internet hanno fatto conoscere la «Münchner Bier» a un pubblico sempre più vasto. Su Internet esistono forum e fan-club che discutono della «Münchner Bier». Le pagine web delle birrerie di Monaco ricevono innumerevoli visite e richieste da tutto il mondo.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006].

Markenblatt Vol. 11 del 19 marzo 2010, parte 7a-bb, pag. 4250

http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/13252


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


16.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 140/18


Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2012/C 140/06

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9

«WACHAUER MARILLE»

N. CE: AT-PDO-0117-1473-29.06.2011

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica:

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell'origine

Metodo di ottenimento

Legame

Etichettatura

Condizioni nazionali

Altro (da precisare)

2.   Tipo di modifica:

Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

Modifica del disciplinare della DOP o dell'IGP registrata, per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Modifica temporanea del disciplinare derivante dall'imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifica (modifiche):

3.1.   Descrizione del prodotto:

Miglioramento e chiarimento della descrizione.

Si tratta di frutti appartenenti alla categoria «Kegelmarillen» (albicocche coniche), «Ovalmarillen» o «Rosenmarillen» (albicocche ovali o albicocche rosa) e «Ananasmarillen» (albicocche ananas), che sono state tradizionalmente selezionate e piantate negli anni 1900-1960 dai coltivatori di albicocche della regione di Wachau nei vivai locali di albicocchi; la varietà dominante è quella, tipica della regione, del «Klosterneuburger» (categoria «Kegelmarille»).

«Kegelmarillen»: il frutto è di dimensioni medie, il peso medio del frutto, per un carico medio di frutti, è compreso fra 45 e 60 g, il peso specifico è per lo più superiore a 1,0. La forma è conica o a punta. Il colore di fondo della buccia è il giallo miele, tendente al rosso fino alla metà se non oltre, spesso picchiettato di marrone o di rosso.

Principali caratteristiche: forma conica, sutura poco accentuata, forte colorazione rossa. La polpa del frutto è uniformemente arancione fino ad arancione ramato, soda e succosa e non diventa farinosa.

«Ovalmarillen» (o «Rosenmarillen»): il frutto è di dimensioni medio-grandi, il peso medio del frutto, per un carico medio di frutti, è compreso fra 40 e 65 g, il peso specifico è per lo più inferiore a 1,0. La forma è ovale o molto arrotondata, con un profilo mediamente paffuto. La buccia, di color giallo-arancio, leggermente lanuginosa, assume sempre una colorazione rossa se esposta al sole fino alla metà del frutto, che è spesso picchiettato di rosso. Principali caratteristiche: forma ovale e colore di fondo giallo-arancio con un tocco di rosso carminio.

«Ananasmarillen»: le dimensioni del frutto variano fra quelle dell'albicocca detta «Knödelmarille» e quelle dell'albicocca grande comune, il peso medio del frutto, per un carico medio di frutti, è compreso fra 30 e 70 g e il peso specifico si colloca per lo più attorno a 1,0. La forma è perfettamente sferica. La buccia è lanuginosa, di un giallo di media intensità, presenta spesso una lieve tonalità di carminio oppure è picchiettata di rosso.

Caratteristiche principali: frutti rotondi di color giallo albicocca, esenti da colorazioni rosse o che presentano lievi tonalità di carminio.

L'albicocca della regione di Wachau denominata «Wachauer Marille» si contraddistingue per il suo elevato tenore in pectina, in acidi e in zucchero.

Motivazione:

La qualità inimitabile dell'albicocca della regione di Wachau («Wachauer Marille») è sempre stata considerata il risultato delle condizioni climatiche e pedologiche regionali nonché di una tradizione agricola pluricentenaria. Così, sono stati descritti come «Wachauer Marillen» di denominazione protetta, dal gusto e dall'aroma incomparabili, soltanto i frutti delle varietà «che sono state tradizionalmente selezionate e piantate a partire dal 1900 circa (durante gli anni 1900-1960) dai coltivatori di albicocche della regione di Wachau e nei vivai di albicocchi ivi ubicati». Questa nuova formulazione, ripresa in parte dal primo disciplinare, in parte completata, segnala inequivocabilmente che soltanto le varietà di albicocche coltivate nel corso di tale periodo nella zona delimitata e corrispondenti alle categorie sopra citate possono essere designate come «Wachauer Marille». Le cosiddette varietà «nuove», coltivate qua e là in tempi più recenti (ad esempio le varietà francesi o californiane) non sono paragonabili alle varietà regionali dalle caratteristiche comprovate. La maggior precisione della descrizione rende possibile continuare a rispondere alle attese dei consumatori per quanto riguarda la qualità del prodotto e di mantenere intatta la specificità e la buona reputazione della «Wachauer Marille».

3.2.   Zona geografica:

Occorre precisare le indicazioni fornite sinora in proposito ed integrarle mediante la menzione di due comuni supplementari:

Regione di Wachau-Mautern-Krems. Essa si trova al limite meridionale della zona boscosa «Waldviertel» che costeggia il Danubio e si estende fino alla parte settentrionale del «Dunkelsteinerwald». La zona di coltivazione della «Wachauer Marille» comprende i seguenti comuni: Aggsbach-Markt, Albrechtsberg, Bergern im Dunkelsteinerwald, Droß, Dürnstein, Emmersdorf, Furth, Gedersdorf, Krems, Maria-Laach, Mautern, Mühldorf, Paudorf, Rohrendorf bei Krems, Rossatz-Arnsdorf, Schönbühel-Aggsbach, Senftenberg, Spitz, Stratzing, Weinzierl am Wald e Weißenkirchen.

Motivazione:

I comuni sopra elencati (tranne Schönbühel-Aggsbach ed Emmersdorf) figuravano già nella domanda iniziale, nella quale questo elenco era inserito nella parte descrittiva; il suo inserimento nel riepilogo è stato effettuato soltanto a fini di chiarezza. I due territori comunali di Schönbühel-Aggsbach e di Emmersdorf nuovamente citati non rientravano, fino alla riorganizzazione dell'associazione richiedente, nella sfera di competenza di quest'ultima, né sul piano geografico né su quello amministrativo, ragione per cui non sono stati citati nella domanda iniziale. Entrambi i territori comunali sono ubicati sul territorio della regione di Wachau e possono avvalersi della stessa tradizione di coltivazione delle albicocche e delle stesse particolari condizioni climatiche degli altri comuni citati, il che giustifica la loro integrazione nel territorio di produzione autorizzato.

3.3.   Prova dell'origine:

Poiché il disciplinare non conteneva finora alcun riferimento alla prova dell'origine, si è ritenuto opportuno inserirvi alcune indicazioni relative alla tracciabilità del prodotto.

La tracciabilità del prodotto è garantita mediante le seguenti misure:

registrazione delle superfici coltivate,

registrazione delle varietà trapiantate,

registrazione dei quantitativi raccolti,

separazione delle merci che godono della denominazione d'origine protetta e delle merci che invece non ne godono mediante l'allestimento di appositi locali di deposito distinti per la raccolta (separati dagli altri prodotti) e l'etichettatura degli imballaggi contenenti i frutti raccolti.

3.4.   Metodo di ottenimento:

Nella frase «La coltivazione del materiale vegetale si effettua o nei vivai locali o ad opera degli stessi coltivatori di albicocchi» l'aggettivo «locali» è soppresso.

Motivazione:

La soppressione del termine «locali» non incide minimamente sulle proprietà della varietà di cui trattasi. È quindi possibile ricorrere anche a vivai ubicati al di fuori della regione per la coltivazione delle piante.

La frase «I portainnesti che meglio si adattano alle condizioni pedologiche regionali sono l'albicocco franco, il mirabolano nonché altre varietà di pruno» è sostituita dalla seguente formulazione:

«I portainnesti che meglio si adattano alle condizioni pedologiche regionali sono l'albicocco franco, il mirabolano nonché altre varietà di pruno adatte allo scopo».

Motivazione:

Poiché, soprattutto nel settore della coltivazione delle albicocche, si ricercano costantemente portainnesti meglio adattati, non è opportuno limitarsi unicamente ai diversi tipi di pruni; viceversa l'intera gamma delle varietà di pruni deve essere disponibile per effettuare i necessari test e, qualora questi ultimi dovessero rivelarsi positivi, anche per un utilizzo nella pratica.

La frase «Il metodo di coltivazione adoperato è quello a corona, a piramide o a vaso su «Meterstamm» (portainnesto di un metro), (la distanza fra le piante è di 5-7 m × 4-6 m, ovvero una densità di impianto di 250-500 alberi/ha)» è sostituita dalla seguente formulazione:

«Il metodo di coltivazione adoperato è quello a corona (a piramide o a vaso); talvolta si trovano anche delle forme a spalliera».

Motivazione:

Le forme cosiddette a piramide o a vaso rientrano nel metodo di coltivazione a corona; pertanto questi concetti saranno d'ora in avanti inseriti solo fra parentesi. Per poter trarre vantaggio da eventuali misure di razionalizzazione della tecnica di coltivazione, anche le forme a spalliera (ad esempio la siepe obliqua) sono ormai autorizzate, tanto più che poco importa, ai fini della qualità dei frutti, che i rami siano potati a forma di corona o di spalliera. Il termine «Meterstamm» (portainnesto di un metro) e la parte messa tra parentesi «(la distanza fra le piante è di 5-7 m × 4-6 m, ovvero una densità di impianto di 250-500 alberi/ha)» è soppressa senza essere sostituita. Gli spazi di impianto relativamente ampi, previsti finora, rendevano necessari portainnesti vigorosi in modo da poter riempire lo spazio disponibile con alberi a corona larga in grado di raggiungere fino agli 8 metri di altezza. Simili altezze di alberi erano favorite altresì dal «Meterstamm», portainnesto relativamente alto. Gli interventi tecnici quali lo sfoltimento degli alberi, ma soprattutto la raccolta delle albicocche, con la necessità di più raccolti intermedi, sono resi più difficili dalle grandi dimensioni degli alberi. Per ottenere alberi più bassi con una corona meno voluminosa, occorrono portainnesti meno vigorosi in grado di adattarsi a spazi d'impianto più ridotti. Le colture intercalari (ad esempio le patate), che per molto tempo sono state usuali nelle zone di coltivazione degli albicocchi, per le quali erano necessari alberi di grandi dimensioni, non vengono più praticate. La soppressione delle limitazioni relative alle densità di impianto non dovrebbero comportare una diminuzione della qualità.

Gli orientamenti relativi alla coltivazione naturale controllata dei frutti in Austria, che figurano nell'allegato 9 (parte descrittiva), non sono più in vigore. La corrispondente frase successiva «La coltivazione e le cure degli alberi sono conformi ai metodi della produzione integrata» è pertanto sostituita dalla seguente formulazione:

«La coltivazione e la cura degli alberi mirano all'ottenimento di una produzione di albicocche di prima scelta, nel rispetto di un metodo di coltivazione sostenibile».

Al momento dell'introduzione della domanda, esisteva, nel programma di promozione dell'ÖPUL, un sistema di premi alla superficie dal titolo «Integrierte Produktion von Obst» (produzione integrata di frutta), per il quale ogni anno venivano stabiliti degli orientamenti di volta in volta opportunamente adattati. Attualmente questo programma di promozione, unitamente ai relativi orientamenti, volge al termine; d'altro canto occorre riconoscere che le disposizioni degli orientamenti dell'ÖPUL in materia di coltivazione degli albicocchi della regione di Wachau non sono stati di grande aiuto. Come esempio basti citare l'inerbimento dei terreni, che era stato un requisito di ammissibilità agli aiuti: la proliferazione delle arvicole ha comportato enormi perdite a causa del deperimento delle piante e della cosiddetta «apoplessia». Se si esamina la pratica della coltivazione degli albicocchi nel corso del secolo scorso, emerge che una volta i terreni venivano tradizionalmente lasciati nudi, ovvero privi di coltivazione, in quanto le arvicole non proliferano su questo tipo di terreno. Nel corso degli ultimi due decenni circa, la possibilità di disporre di terreni inerbiti durante il periodo del raccolto si è fatta strada con l'avvento della meccanizzazione; in tal modo, anche in caso di raccolto «piovoso», il terreno rimane abbastanza praticabile. Dopo il raccolto, tuttavia, il terreno viene nuovamente lavorato; si tratta di un'operazione importante la quale, visto che il mese di agosto è spesso estremamente asciutto, si rivela molto vantaggiosa sotto il profilo dell'apporto di sostanze nutritive. L'attuale programma integrato non consente di procedere alla lavorazione dei terreni.

Inoltre, le disposizioni legali di ordine generale che disciplinano la produzione agricola in Austria («Gute Landwirtschaftliche Praxis») consentono unicamente una produzione alimentare in grado di garantire una sicurezza elevatissima sia per il consumatore che per l'ambiente. L'applicazione delle suddette disposizioni dovrebbe essere quindi sufficiente senza che la qualità ne risenta negativamente.

La frase «Comunque sia, a partire dall'inizio del mese di luglio si fa in modo che il terreno sia inerbito per garantirne la stabilità durante il raccolto» è soppressa senza essere sostituita in quanto non vi è alcuna incidenza sulle caratteristiche dei prodotti.

La frase «I parassiti e le fitopatie non costituiscono un problema ricorrente e, pertanto, richiedono misure soltanto sporadiche. Nella maggior parte delle coltivazioni non viene applicata alcuna misura di tutela delle piante. Le falene invernali (Operophtera brumata) possono essere catturate a partire dalla fine di ottobre mediante apposite fasce di colla mentre gli scolitidi vengono catturati mediante trappole con alcool. Nel caso delle albicocche, non esistono parassiti che attaccano i frutti. La lotta chimica alle erbe infestanti non è né abituale né indispensabile» è soppressa.

Motivazione:

La comparsa di nuovi parassiti e di nuove fitopatie esige l'adozione regolare di misure atte a combattere gli uni e le altre. Nuove esperienze nel settore della lotta alle erbe infestanti hanno dimostrato che questa lotta, sia essa chimica sia essa meccanica, è più vantaggiosa per le colture in termini di apporto di sostanze nutritive e di acqua.

La frase «Il 70 % del raccolto è commercializzato nel settore delle cooperative agroalimentari ortofrutticole e del commercio di distribuzione; circa il 30 % è oggetto di vendita nell'azienda agricola o in strada» è sostituita dalla seguente formulazione:

«Il principale sbocco è la vendita nell'azienda agricola o in strada. Inoltre, la valorizzazione e la trasformazione costituiscono una nicchia supplementare di commercializzazione».

Motivazione:

I flussi di commercializzazione hanno continuato a svilupparsi in modo tale che la maggior parte del raccolto è ora destinato alla vendita nell'azienda agricola e in strada. Pertanto non corrisponde più a verità che il 70 % del raccolto è commercializzato, come accadeva inizialmente, nel settore delle cooperative agroalimentari ortofrutticole e del commercio di distribuzione.

3.5.   Etichettatura:

La frase «Le cassette dei frutti commercializzati sono provviste tutte della stessa etichetta» è soppressa.

Motivazione:

Gli imballaggi, elementi pubblicitari, ecc., in breve tutto ciò che fa parte della presentazione del prodotto non appena è immesso sul mercato, è costantemente oggetto di adeguamenti atti a mantenere alto l'interesse del consumatore per il prodotto e tali da veicolare un'immagine consona. Per potersi adeguare più facilmente alle esigenze del mercato, è stato abbandonato il requisito di un'etichetta uniforme.

3.6.   Organismo di controllo:

L'organismo incaricato del controllo effettua il controllo sulla base del programma standard di controllo per i prodotti d'origine protetta e del piano di controllo per la denominazione d'origine protetta «Wachauer Marille», stabilito dall'organismo di controllo in attuazione del programma standard di controllo della denominazione d'origine protetta «Wachauer Marille».

SGS Austria Controll-Co. GmbH

Diefenbachgasse 35

1150 Wien

ÖSTERREICH

Tel. +43 151225670

Fax +43 151225679

E-mail: sgs.austria@sgs.com

Motivazione:

Modifica delle disposizioni legali che prevedono, fra le altre cose, per quanto riguarda il controllo delle denominazioni d'origine protette, un cambiamento di sistema consistente nell'abbandonare i controlli pubblici eseguiti dal Landeshauptmann per adottare controlli eseguiti da servizi di controllo privati, debitamente autorizzati.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«WACHAUER MARILLE»

N. CE: AT-PDO-0117-1473-29.06.2011

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione:

«Wachauer Marille».

2.   Stato membro o paese terzo:

Austria.

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.6 —

Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

Si tratta di frutti delle categorie «Kegelmarillen» (albicocche coniche), «Ovalmarillen» o «Rosenmarillen» (albicocche ovali o albicocche rosa) e «Ananasmarillen» (albicocche ananas), che sono state tradizionalmente selezionate e piantate durante il periodo 1900-1960 dai coltivatori di albicocche della Wachau e nei vivai locali di albicocchi.

La varietà predominante tipica della regione è la «Klosterneuburger» (categoria «albicocca conica»).

«Albicocche coniche»: il frutto è di dimensioni medie, il peso medio del frutto, per un carico medio di frutti, è compreso fra 45 e 60 g, il peso specifico è generalmente superiore a 1,0. La forma è conica oppure a punta. La buccia è giallo miele per quanto riguarda il colore di fondo, cui si sovrappone una tonalità rossa almeno fino alla metà della superficie, spesso picchiettata di marrone o di rosso.

Caratteristiche principali: forma conica, linea di sutura poco accentuata, forte colorazione rossa. La polpa del frutto è di colore uniformemente arancio fino ad arancio scuro, soda e succosa, e non diventa farinosa.

«Ovalmarillen» (albicocche ovali) (o «Rosenmarillen»): il frutto è di dimensioni medio-grandi, il peso medio del frutto, per un carico medio di frutti, è compreso fra 40 e 65 g, il peso specifico è molto spesso inferiore a 1,0. La forma è ovale o molto arrotondata, con un profilo mediamente paffuto. La buccia, di colore giallo-arancio, leggermente lanuginosa, è sistematicamente colorata di rosso dai raggi del sole fino alla metà del frutto, spesso picchiettata di macchioline rosse. Caratteristiche principali: forma ovale e colore di fondo giallo-arancio con una bella tonalità di rosso carminio.

«Ananasmarillen»: le dimensioni dei frutti variano tra quelle dell'albicocca cosiddetta «Knödelmarille» e quella dell'albicocca grande comune, il peso medio del frutto, per un carico medio di frutti, è compreso fra 30 e 70 g, il peso specifico si colloca il più delle volte attorno a 1,0. La forma è perfettamente sferica. La buccia è lanuginosa, di un giallo di media intensità, spesso leggermente carminiata o picchiettata di rosso.

Caratteristiche principali: frutti rotondi color giallo albicocca, senza alcuna colorazione rossa oppure leggermente carminiati.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

Regione di Wachau-Mautern-Krems. Essa si trova al margine meridionale della zona boschiva («Waldviertel») che costeggia il Danubio, e si estende fino alla parte settentrionale del Dunkelsteinerwald (foresta di Dunkelstein). La zona di coltivazione della «Wachauer Marille» comprende i seguenti comuni: Aggsbach-Markt, Albrechtsberg, Bergern im Dunkelsteinerwald, Droß, Dürnstein, Emmersdorf, Furth, Gedersdorf, Krems, Maria-Laach, Mautern, Mühldorf, Paudorf, Rohrendorf bei Krems, Rossatz-Arnsdorf, Schönbühel-Aggsbach, Senftenberg, Spitz, Stratzing, Weinzierl am Wald e Weißenkirchen.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

Convergenza di varie tipologie climatiche (climi della pianura pannonica e del Waldviertler, prossimità immediata del Danubio) con grandi escursioni termiche fra le temperature diurne e notturne. La denominazione «Marille» per designare l'albicocca è già comprovata nella regione attorno al 1509. Verso il 1890 l'albicocca è diventata una coltura da reddito su larga scala in tutta la regione della Wachau (come il vino ed il lino). Da quel momento in poi, la coltivazione dell'albicocca costituisce un'importante fonte di reddito di questa regione (selezione varietale specifica e sistema di ottenimento dei portainnesti più adeguati). In primavera, il paesaggio è contraddistinto dall'onnipresenza di albicocchi in fiore, il che conferisce alla coltivazione degli albicocchi della regione di Wachau un'enorme importanza dal punto di vista turistico.

5.2.   Specificità del prodotto:

Sapore ed aroma dei frutti, elevato tenore di zuccheri, acidi e pectina.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

L'inimitabile qualità dell'albicocca «Wachauer Marille» è il risultato della combinazione delle condizioni climatiche e pedologiche che caratterizzano la regione nonché il frutto di una tradizione agricola ultracentenaria. Il particolare clima incide direttamente sul sapore, sull'aroma e sulla composizione dei frutti.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006].

http://www.patentamt.at/Markenschutz/Schutzrechte/Herkunftsangabe/


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.