ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2012.011.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 11

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55o anno
13 gennaio 2012


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 011/01

Linee direttrici per l’applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio nel settore delle assicurazioni, sulla base della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-236/09 (Test-Achats) ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2012/C 011/02

Tassi di cambio dell'euro

12

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2012/C 011/03

Aggiornamento degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 19; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 22; GU C 182 del 4.8.2007, pag. 18; GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 38; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 19; GU C 37 del 14.2.2009, pag. 8; GU C 35 del 12.2.2010, pag. 7; GU C 304 del 10.11.2010, pag. 5; GU C 24 del 26.1.2011, pag. 6; GU C 157 del 27.5.2011, pag. 8 e GU C 203 del 9.7.2011, pag. 16)

13

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2012/C 011/04

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6444 — Terrena/Lyonnaise des Eaux/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

14

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2012/C 011/05

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

16

2012/C 011/06

Avviso relativo a una domanda ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE — Proroga del termine — Domanda proveniente da un ente aggiudicatore

21

2012/C 011/07

Avviso relativo ad una domanda ai sensi dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE — Rinuncia — Domanda proveniente da un ente aggiudicatore

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

13.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 11/1


Linee direttrici per l’applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio nel settore delle assicurazioni, sulla base della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-236/09 (Test-Achats)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 11/01

1.   INTRODUZIONE

1.

L’articolo 5 della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura (1) (in prosieguo «la direttiva») disciplina l’uso di fattori attuariali diversi a seconda del sesso per la fornitura di servizi assicurativi e di altri servizi finanziari connessi. L’articolo 5, paragrafo 1, prevede che, per i nuovi contratti stipulati dopo il 21 dicembre 2007, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni non deve determinare differenze nei premi e nelle prestazioni individuali (in prosieguo «la regola unisex»).In deroga a tale regola, l’articolo 5, paragrafo 2, consente agli Stati membri di mantenere differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici.

2.

Con sentenza pronunciata il 1o marzo 2011 (2) (in prosieguo «la sentenza Test-Achats») la Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo «la Corte di giustizia») ha dichiarato l’articolo 5, paragrafo 2, invalido con effetto dal 21 dicembre 2012. La Corte di giustizia ha ritenuto che, consentendo agli Stati membri di mantenere senza limiti di tempo una deroga alla regola unisex stabilita dall’articolo 5, paragrafo 1, il disposto dell’articolo 5, paragrafo 2 è contrario alla realizzazione dell’obiettivo della parità di trattamento tra donne e uomini nel calcolo dei premi assicurativi e delle prestazioni, perseguito dalla direttiva nel settore delle assicurazioni secondo la definizione data dal legislatore ed è pertanto incompatibile con gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3.

Attualmente tutti gli Stati membri consentono differenziazioni di genere per almeno un tipo di assicurazione. In particolare, in tutti gli Stati membri agli assicuratori è consentito utilizzare il sesso come fattore di definizione del rischio nei contratti di assicurazione vita (3), per cui la sentenza Test-Achats avrà ripercussioni in tutti gli Stati membri.

4.

Le presenti linee direttrici intendono facilitare, a livello nazionale, l’adeguamento alla sentenza Test-Achats. Tuttavia, la posizione della Commissione non pregiudica in alcun modo l’eventuale interpretazione che la Corte di giustizia possa dare dell’articolo 5 in futuro.

2.   LINEE DIRETTRICI

5.

A partire dal 21 dicembre 2012 la regola unisex disposta dall’articolo 5, paragrafo 1, deve applicarsi senza alcuna possibile eccezione rispetto al calcolo dei premi e delle prestazioni individuali nei nuovi contratti.

2.1.   Incidenza della sentenza Test-Achats — i contratti interessati

2.1.1.   Applicazione senza deroghe dell’articolo 5, paragrafo 1, a partire dal 21 dicembre 2012

6.

Nella sentenza Test-Achats, la Corte di giustizia conclude che la disposizione dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva «deve essere considerata invalida alla scadenza di un adeguato periodo transitorio» che giunge a termine il 21 dicembre 2012 (4). Ciò significa che a partire da tale data le prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, devono essere applicate senza deroghe.

2.1.2.   L’articolo 5, paragrafo 1, si applica solo ai nuovi contratti

7.

La nozione di periodo transitorio è da interpretarsi conformemente all’obiettivo della direttiva stessa quale espresso all’articolo 5, paragrafo 1, il quale prevede che la regola unisex si applica solo ai nuovi contratti conclusi dopo la scadenza del termine di recepimento della direttiva, ossia il 21 dicembre 2007. Come spiegato al considerando 18 della direttiva, l’obiettivo di tale norma è evitare un brusco adeguamento del mercato. La sentenza Test-Achats non modifica detto obiettivo, né incide in alcun modo sull’applicabilità della regola unisex ai soli contratti nuovi come previsto dall’articolo 5, paragrafo 1; ciò che la sentenza comporta è che per i nuovi contratti conclusi a partire dal 21 dicembre 2012 tale regola deve essere applicata senza alcuna eccezione, in ragione dell’invalidità dell’articolo 5, paragrafo 2, a partire da quella stessa data.

8.

Secondo una costante giurisprudenza, l’applicazione uniforme tanto del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza esige che una disposizione del diritto dell’Unione che non contiene alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata debba normalmente dar luogo, in tutta l’Unione, ad un’interpretazione autonoma e uniforme (5).

9.

La direttiva non definisce il concetto di «nuovo contratto», né contiene alcun riferimento al diritto nazionale per quanto riguarda il significato da attribuire a tali termini. Essi dovrebbero quindi essere compresi, ai fini dell’applicazione della direttiva, come indicativi di un concetto autonomo di diritto dell’Unione che deve essere interpretato uniformemente in tutta l’Unione. Siffatta interpretazione uniforme corrisponde all’obiettivo della direttiva nel settore delle assicurazioni, ossia applicare la regola unisex una volta terminato il periodo transitorio. Il concetto di «nuovo contratto» richiamato all’articolo 5, paragrafo 1, è fondamentale per l’applicazione pratica di questa norma: interpretazioni divergenti di tale concetto fondate sui diritti dei contratti nazionali rischierebbero non solo di dar luogo a periodi transitori diversi che ritarderebbero l’applicazione generale della regola unisex ma anche di creare condizioni di concorrenza ineguali per le compagnie di assicurazioni. Questo andrebbe contro l’obiettivo perseguito dalla direttiva, ovvero garantire in modo esaustivo la parità di trattamento tra donne e uomini negli Stati membri rispetto ai premi e alle prestazioni individuali a partire dalla stessa data, come previsto all’articolo 5, paragrafo 1 (6).

10.

L’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 1, impone una distinzione chiara tra gli accordi contrattuali esistenti e quelli nuovi. Tale distinzione deve rispondere all’esigenza di certezza giuridica ed essere fondata su criteri che evitino l’indebita interferenza con diritti esistenti e preservino le legittime attese di tutte le parti. Questo approccio è coerente con l’obiettivo della direttiva di prevenire un brusco adeguamento del mercato limitando l’applicazione della regola unisex ai soli contratti nuovi.

11.

Di conseguenza, la regola unisex ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, si applica allorquando a) è concluso un accordo contrattuale che necessita l’espressione del consenso di tutte le parti, compresa l’eventuale modifica di un contratto esistente, e b) l’ultima espressione del consenso di una delle parti, che sia necessaria per la conclusione di tale contratto, intervenga a partire dal 21 dicembre 2012.

12.

Pertanto si considerano nuovi, con l’obbligo di conformità alla regola unisex, i seguenti accordi contrattuali (7):

a)

i contratti conclusi per la prima volta a partire dal 21 dicembre 2012 (8). Le offerte formulate prima del 21 dicembre 2012 ma accettate a decorrere da quella data dovranno pertanto conformarsi alla regola unisex;

b)

gli accordi tra le parti, stipulati a partire dal 21 dicembre 2012, al fine di estendere contratti conclusi prima di tale data e che sarebbero altrimenti giunti a termine.

13.

Al contrario, non dovrebbero essere considerate costituire accordi contrattuali nuovi le seguenti situazioni (9):

a)

l’estensione automatica di un contratto preesistente qualora, entro un certo termine stabilito dalle clausole del contratto preesistente, non venga dato il preavviso, ad esempio un preavviso di recesso;

b)

le modifiche apportate a singole componenti di un contratto esistente, quali le modifiche del premio, sulla base di parametri predefiniti, laddove non sia necessario il consenso del contraente (10);

c)

la sottoscrizione, da parte del contraente, di polizze aggiuntive o complementari le cui clausole siano state concordate in contratti conclusi prima del 21 dicembre 2012, qualora dette polizze siano attivate a seguito di decisione unilaterale del contraente (11);

d)

il mero trasferimento di un portafoglio di contratti assicurativi da una compagnia di assicurazioni ad un’altra senza modifica dello status dei contratti inclusi in tale portafoglio.

2.2.   Ammissibilità di pratiche legate al genere nel settore delle assicurazioni

14.

L’articolo 5, paragrafo 1, vieta qualunque risultato che dia luogo a differenze nei premi e nelle prestazioni individuali in ragione dell’impiego del genere come fattore del loro calcolo, mentre non vieta l’uso del genere come fattore di valutazione del rischio in generale. Un simile impiego è consentito nel calcolo dei premi e delle prestazioni a livello aggregato, purché non dia luogo a differenziazioni a livello individuale. In seguito alla sentenza Test-Achats, rimane quindi possibile raccogliere, conservare e usare informazioni sullo status di genere o ad esso collegate entro certi limiti, ossia:

—   per gli accantonamenti e la fissazione interna dei prezzi: gli assicuratori potranno ancora raccogliere e usare informazioni sullo status di genere ai fini della valutazione interna del rischio, specialmente per il calcolo delle riserve tecniche in conformità alle norme in materia di solvibilità nel settore assicurativo e per monitorare il loro mix di portafoglio dal punto di vista della fissazione dei prezzi in termini aggregati;

—   per la fissazione dei prezzi di riassicurazione: i contratti di riassicurazione sono contratti tra una compagnia di assicurazioni e un riassicuratore. Resta possibile usare il genere nella determinazione dei prezzi di tali prodotti, purché ciò non comporti differenziazioni basate sul genere a livello individuale.

—   per il marketing e la pubblicità: ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, la direttiva non si applica al contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità e l’articolo 5, paragrafo 1, riguarda solo il calcolo dei premi e delle prestazioni individuali; gli assicuratori possono quindi continuare ad usare il marketing e la pubblicità per influenzare il proprio mix di portafoglio, ad esempio mediante pubblicità mirata alle donne o agli uomini. Tuttavia, essi non possono rifiutare l’accesso a un determinato prodotto in ragione del sesso della persona, salvo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 5 (12).

—   per le assicurazioni sulla vita e le assicurazioni malattia: secondo la regola unisex, i premi e le prestazioni non possono essere diversi per due individui che accendono la stessa polizza di assicurazione solo perché il loro genere non è lo stesso. Vi sono tuttavia altri fattori di rischio, come ad esempio le condizioni di salute o la storia familiare, sulla cui base una differenziazione è possibile e per la cui valutazione gli assicuratori devono tener conto del genere, in virtù di alcune differenze fisiologiche tra uomini e donne (13).

15.

Inoltre, la Commissione ritiene che, alle condizioni specificate all’articolo 4, paragrafo 5, resti possibile per gli assicuratori offrire prodotti assicurativi (o opzioni nei contratti) specificamente adattati al genere al fine di prendere in considerazione condizioni che riguardano in via esclusiva o primaria il genere maschile o quello femminile (14). Tale possibilità è tuttavia esclusa per il caso della gravidanza e della maternità, in forza dello specifico meccanismo di solidarietà creato dall’articolo 5, paragrafo 3.

2.3.   Utilizzo di altri fattori di valutazione del rischio

2.3.1.   Fattori legati al genere — il problema della discriminazione indiretta

16.

La sentenza Test-Achats tratta esclusivamente l’uso del genere come fattore di valutazione del rischio e non l’ammissibilità di altri fattori usati dagli assicuratori. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva, può aversi discriminazione indiretta quando un fattore di rischio apparentemente neutro può mettere presone di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio. Diversamente dalla discriminazione diretta, quella indiretta può essere giustificata se la finalità è legittima e i mezzi per realizzarla sono appropriati e necessari.

17.

L’uso di fattori di rischio che possono essere legati al genere resta pertanto possibile, purché si tratti di fattori di rischio veri e propri (15).

2.3.2.   Fattori non legati al genere

18.

La sentenza Test-Achats concerne l'uso del fattore di genere solo in un contesto in cui le situazioni rispettive di uomini e donne siano definite paragonabili dal legislatore. Essa non incide sull’uso di altri fattori di rischio, come l’età e la disabilità, attualmente non regolamentato a livello di Unione.

19.

Nella sentenza Test-Achats, la Corte di giustizia sottolinea che «[…] il principio della parità di trattamento impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato» e che «la paragonabilità delle situazioni deve essere valutata alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’atto dell’Unione che stabilisce la distinzione di cui trattasi» (16).

20.

L’uso dell’età e della disabilità continuerebbe ad essere consentito ai sensi della proposta di direttiva recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (17), dal momento che non sarebbe considerato discriminatorio. Quando il legislatore prevede che, nel rispetto di determinate condizioni, una certa pratica non è discriminatoria, non introduce una deroga al principio di parità di trattamento di situazioni paragonabili (che potrebbe essere ammissibile solo per un periodo transitorio), bensì rispetta tale principio riconoscendo che le situazioni in questione non sono paragonabili e dovrebbero essere trattate diversamente (o che, malgrado la paragonabilità, esiste una giustificazione oggettiva per trattarle in maniera diversa).

2.4.   Assicurazioni e pensioni aziendali o professionali

21.

Taluni prodotti assicurativi, come le rendite annue, contribuiscono al reddito pensionistico. La direttiva, tuttavia, si applica solo alle assicurazioni e pensioni di natura privata, volontarie e distinte dal rapporto di lavoro, dal momento che l’impiego e l’occupazione sono esplicitamente esclusi dal suo campo di applicazione (18). La parità di trattamento tra donne e uomini con riferimento alle pensioni professionali è regolata dalla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (19).

22.

Alcuni regimi previdenziali professionali prevedono il pagamento di prestazioni in determinate forme, come la rendita annua. In questo caso, il regime in questione rientrerà nel campo di applicazione della direttiva 2006/54/CE anche se il pagamento della prestazione è affidato ad un assicuratore. Invece, se il singolo lavoratore deve concludere un contratto di assicurazione direttamente con l’assicuratore senza il coinvolgimento del datore di lavoro, ad esempio per convertire una somma in unica soluzione in una rendita vitalizia, la situazione sarà regolata dalla direttiva. L'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/54/CE esclude espressamente dal suo campo di applicazione i contratti assicurativi, conclusi da lavoratori subordinati, di cui non sia parte il datore di lavoro.

23.

L’articolo 9, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2006/54/CE consente di fissare livelli differenti per le prestazioni a donne e a uomini qualora ciò sia giustificato da elementi di calcolo attuariale. La Commissione è dell’avviso che la sentenza Test-Achats non abbia effetti giuridici su tale disposizione, che si applica al contesto diverso e chiaramente distinto delle pensioni professionali e che è altresì redatta in maniera sostanzialmente diversa rispetto all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2006/54/CE, la fissazione di prestazioni diverse per uomini e donne non è considerata discriminatoria se è giustificata da dati attuariali.

3.   MONITORAGGIO DELLE LINEE DIRETTRICI

24.

Al fine di garantire l’applicazione della regola unisex da parte degli assicuratori, come stabilito nella sentenza Test-Achats, gli Stati membri devono trarre le conseguenze di tale giurisprudenza e adattare la loro normativa entro il 21 dicembre 2012. La Commissione monitorerà la situazione, garantendo che, dopo tale data, la legislazione nazionale nel settore delle assicurazioni rispetti pienamente la sentenza sulla base dei criteri definiti nel presente documento.

25.

La Commissione desidera incoraggiare un settore competitivo e innovativo come quello delle assicurazioni ad apportare gli adeguamenti necessari e ad offrire prodotti unisex allettanti per i consumatori senza che ciò comporti un ingiustificato impatto sui livelli generali dei prezzi. La Commissione resterà vigile nel seguire l’evoluzione del mercato dei prodotti assicurativi al fine di rilevare ogni aumento ingiustificato dei prezzi attribuito alla sentenza Test-Achats, anche alla luce degli strumenti disponibili nel quadro del diritto della concorrenza (20) nel caso di presunti comportamenti anticoncorrenziali.

26.

Nel 2014, nell'ambito della relazione più generale sull’attuazione della direttiva, la Commissione riferirà sull’integrazione della sentenza Test-Achats nel diritto nazionale e nelle pratiche del settore assicurativo.


(1)  GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.

(2)  Sentenza del 1o marzo 2011, causa C-236/09 (GU C 130 del 30.4.2011, pag. 4).

(3)  Per ulteriori informazioni sulla normativa nazionale e le pratiche delle società di assicurazioni, si vedano gli allegati 1 e 2.

(4)  Punto 33 della sentenza.

(5)  La più recente conferma si trova nella sentenza della Corte di giustizia del 18 ottobre 2011, causa C-34/10, Oliver Brüstle/Greenpeace e. V., punto 25. Cfr. anche causa 327/82, Ekro, Racc. 1984, pag. 107, punto 11; causa C-287/98 Linster, Racc. 2000, pag. I-6917, punto 43; causa C-5/08, Infopaq International, Racc. 2009, pag. I-6569, punto 27; e causa C-467/08, Padawan, Racc. 2010, pag. I-0000, punto 32.

(6)  Una definizione troppo restrittiva del concetto di «nuovo contratto» che estenda la possibilità di utilizzare il genere come fattore di valutazione del rischio con un'incidenza sui premi e sulle prestazioni individuali metterebbe a repentaglio il conseguimento dell’obiettivo sancito all’articolo 5, paragrafo 1, di escludere tale utilizzo «al più tardi» dalla fine del periodo transitorio. Sarebbe inoltre impossibile riconciliare divergenze interpretative tra Stati membri con il requisito di un’interpretazione autonoma ed uniforme di tali termini che sono fondamentali per la portata e il significato della direttiva.

(7)  Esempi non esaustivi identificati sulla base della loro rilevanza pratica.

(8)  Ad esempio, nel caso in cui un assicurato decida di cambiare assicuratore per beneficiare della regola unisex.

(9)  Esempi non esaustivi identificati sulla base della loro rilevanza pratica.

(10)  Ad esempio, un aumento del premio di una data percentuale in base all’esperienza delle richieste di indennizzo.

(11)  Ad esempio, qualora l’assicurato intenda aumentare l’importo investito in un prodotto assicurativo vita.

(12)  Secondo tale norma, non sono precluse differenze di trattamento se la fornitura di beni o servizi esclusivamente o principalmente destinati a persone di un solo sesso è giustificata da una finalità legittima e se i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità sono appropriati e necessari.

(13)  Ad esempio, una storia familiare di tumore al seno non ha la stessa incidenza sul rischio salute di un uomo e di una donna (e la valutazione di tale incidenza richiede di sapere se la persona è una donna o un uomo). L’obesità è un fattore di rischio, la cui misurazione è fatta sulla base della proporzione tra la misura della vita e quella dell’anca, che è diversa per le donne e per gli uomini. Un elenco di esempi ulteriori è contenuto all'allegato 3.

(14)  Ad esempio, il tumore alla prostata, il tumore al seno o all’utero.

(15)  Ad esempio, la differenza di prezzo basata sulla taglia del motore di un'automobile nel settore delle assicurazioni auto dovrebbe rimanere possibile, anche se da un punto di vista statistico gli uomini guidano auto con motori di più grossa cilindrata. Lo stesso principio non varrebbe nel caso di differenze fondate sulla taglia o sul peso di una persona con riguardo ad un’assicurazione auto.

(16)  Si vedano i punti 28 e 29 della sentenza Test-Achats.

(17)  COM(2008) 426 definitivo. Diversamente dal disposto della direttiva, la proposta non contiene alcun principio generale alla stregua della regola unisex, secondo cui l’uso dell’età e della disabilità non dovrebbe risultare in premi e prestazioni diversi. L’obiettivo della norma in discorso è piuttosto riconoscere che, ad esempio, due persone di età diversa non si trovano in situazioni paragonabili rispetto ad un'assicurazione vita e che pertanto differenze proporzionate di trattamento basate su una corretta valutazione del rischio non costituiscono discriminazione.

(18)  Considerando 15 e articolo 3, paragrafo 4, della direttiva. Anche le polizze assicurative sanitarie di gruppo e i contratti di assicurazione infortuni sono quindi esclusi dal campo di applicazione della direttiva.

(19)  GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

(20)  L’attuale regolamento di esenzione per categoria [regolamento (UE) n. 267/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (GU L 83 del 30.3.2010, pag.1)], contiene un’esenzione che consente agli assicuratori di utilizzare, a certe condizioni, alcuni tipi di dati mediante compilazioni, tavole e studi realizzati in comune. Non prevede esenzioni, in particolare, per accordi sui premi commerciali. Il regolamento di esenzione per categoria verrà a termine il 31 marzo 2017 e la Commissione lo rivedrà prima di tale data al fine di valutare se sia ancora giustificata una sua ulteriore estensione.


ALLEGATO 1

Uso del genere come fattore di valutazione ai sensi del diritto nazionale (a)

Paese

Ass. vita

Ass. privata malattia

Crediti ipotecari

Ass. auto

Ass. viaggi

Disabilità/Ass. reddito garantito

Credito al consumo

Rendite vitalizie

Ass. infortuni

Carte di credito

Conto di deposito

Ass. saldo del credito

Ass. abitazione

Ass. responsabilità civile

Ass. cure di lunga durata

Ass. malattie gravi

Austria

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Belgio

No (2)

No (2)

No

No (2)

No

No (2)

No (2)

No (2)

No (2)

No (2)

No (2)

No (2)

No (2)

No

Bulgaria

n.d.

No

n.d.

n.d.

n.d.

No

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Cipro

No

No (2)

No

No (2)

No

No (2)

No (2)

No (2)

n.d.

No (2)

No (2)

No

No

Repubblica ceca

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Danimarca

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Estonia

Sì (1)

Sì (1)

n.d.

No

n.d.

n.d.

n.d.

Sì (1) (b)

Sì (1)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

No

n.d.

Finlandia

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Francia

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Germania

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Grecia

Sì (1)

n.d.

n.d.

Sì (1)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Sì (1)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Sì (1)

Ungheria

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Irlanda

n.d.

n.d.

n.d.

No

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Italia

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Lettonia

n.d.

No

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Lituania

n.d.

No

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Lussemburgo

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Malta

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Paesi Bassi

Sì (2)

No

No (c)

No

No (c)

No (2) (c)

No (c)

No (2) (c)

No

No (c)

No (c)

No (c)

No (c)

No (c)

No (c)

No (c)

Polonia

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Portogallo

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Romania

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Slovacchia

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Slovenia

n.d.

No

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Spagna

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Svezia

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Regno Unito

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Fonti: Implementation of the Insurance Gender Directive, Group Consultatif 2009, salvo se diversamente specificato: (1) Sondaggio della Civic Consulting presso le autorità competenti. (2) Interviste della Civic Consulting ad autorità competenti, enti per la parità di trattamento e associazioni rappresentative. Note: (a) La tabella illustra i prodotti finanziari per i quali la legislazione nazionale di ciascuno Stato membro consente l’uso del genere come fattore di valutazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva. (b) Tabelle di mortalità unisex nel caso di pensioni a rendite annue a contribuzione obbligatoria. (c) Il sesso può essere tenuto in considerazione dagli assicuratori nel calcolo ma non può portare a differenze di premio tra uomini e donne. n.d.: non disponibile.


ALLEGATO 2

Informazioni fornite sull’uso di fattori per la valutazione del rischio, per prodotto (sulla base della frequenza d’uso di cui riferiscono gli interessati)

Categoria di prodotto

Definizione di categoria di prodotto

Fattori

 

 

Sesso

Età

Disabilità

Prodotti assicurativi

Ass. privata malattia

Assicurazione privata malattia — assicurazione che copre i rischi sanitari, oltre al (o per quelli non coperti dal) servizio sanitario nazionale

++

++

++

Ass. malattie gravi

Assicurazione contro le malattie gravi — polizza di assicurazione che versa un indennizzo qualora all’assicurato venga diagnosticata una data malattia grave durante la validità della polizza

++

++

++

Disabilità/assicurazione reddito garantito

Disabilità/assicurazione reddito garantito — assicurazione che versa importi in sostituzione di mancato reddito in caso di incapacità lavorativa dell’assicurato a causa di disabilità sopravvenuta

++

++

++

Assicurazione sulla vita

Assicurazione sulla vita — assicurazione che garantisce, in particolare, il pagamento di un capitale in caso di sopravvivenza ad una determinata età o, in caso di morte dell’assicurato, il pagamento ai suoi beneficiari

++

++

++

Rendite vitalizie

Rendita vitalizia (comprese le pensioni private) — assicurazione che garantisce il pagamento di importi periodici per il futuro in cambio del pagamento di un importo in unica soluzione o una serie di versamenti periodici prima dell’inizio della rendita vitalizia

++

++

+

Assicurazione degli autoveicoli

Assicurazione degli autoveicoli — assicurazione per autoveicoli privati con copertura minima della responsabilità civile

++

++

+

Assicurazione viaggi

Assicurazione viaggi — assicurazione temporanea che copre, esclusivamente per la durata del viaggio, quanto meno le spese mediche e potenzialmente le perdite economiche o di altra natura subite durante il viaggio.

+

++

+

Assicurazione contro gli infortuni

Assicurazione contro gli infortuni — assicurazione che copre le perdite causate da infortunio o le spese incorse per cure mediche a seguito di infortunio

+

+

+

Assicurazione per cure di lunga durata

Assicurazione per cure di lunga durata — polizza assicurativa che copre i costi di cure di lunga durata oltre un periodo determinato non coperto dall'assicurazione malattia

+

+

+

Assicurazione del credito/assicurazione del saldo del credito

Assicurazione del credito/assicurazione del saldo del credito — assicurazione che garantisce il pagamento delle rate mensili del credito nel caso in cui il debitore diventi disoccupato o sia vittima di infortunio o malattia

+

+

+

Assicurazione abitazione

Assicurazione abitazione — polizza assicurativa sulla proprietà che copre i danni subiti da beni immobili privati o dal loro contenuto

o

+

o

Assicurazione per responsabilità civile

Assicurazione per responsabilità civile — assicurazione che tutela contro danni subiti da terzi, ovvero pagamento generalmente versato a chi abbia subito una perdita causata dall’assicurato

o

+

o

Prodotti bancari/crediti (1)

Crediti ipotecari

Crediti ipotecari — crediti garantiti da ipoteca su beni immobili

o

+

o

Credito al consumo (2)

Credito al consumo — crediti a breve termine a consumatori per l’acquisto di beni, compresi le linee di credito presso dettaglianti, crediti personali, leasing, ad esclusione delle carte di credito

o

+

o

Carte di credito

Carte di credito — carte che consentono al titolare di acquistare beni e servizi sulla base della promessa del titolare stesso di pagare tali beni e servizi in un secondo tempo

o

+

o

Conto di deposito

Conto di deposito — conto corrente o di risparmio, o altro tipo di conto bancario, presso un istituto bancario che permette il deposito e il ritiro di denaro contante da parte del titolare del conto

o

o

o

Note:

++

=

di uso citato frequentemente (dal 50 % o più degli interpellati: associazioni rappresentative dell’industria, associazioni attuariali, autorità competenti ed enti responsabili della parità di trattamento).

+

=

di uso citato occasionalmente (dal 10 % al 50 % degli interpellati: associazioni rappresentative dell’industria, associazioni attuariali, autorità competenti ed enti responsabili della parità di trattamento).

o

=

di uso citato raramente (da meno del 10 % degli interpellati: associazioni rappresentative dell’industria, associazioni attuariali, autorità competenti ed enti responsabili della parità di trattamento).

Nel caso in cui la frequenza con cui l’uso è stato citato abbia comportato divergenze tra i tre gruppi su cui si basa la valutazione (associazioni rappresentative dell’industria/associazioni attuariali/ autorità competenti ed enti responsabili per la parità di trattamento), la valutazione nella tabella rappresenta i risultati dei due gruppi che rientrano nella stessa categoria.

Le categorie di prodotti possono includere una varietà di tipi diversi di prodotti offerti sul mercato. I prodotti collegati non sono considerati (ad esempio, la combinazione di un conto corrente con un prodotto assicurativo).


(1)  L'età e il sesso sono usati talvolta nel credit scoring e ciò può incidere sull'offerta di prodotti bancari/crediti.

(2)  Il credito al consumo include i crediti per il finanziamento auto e i crediti personali.


ALLEGATO 3

Esempi di pratiche connesse al genere che restano possibili dopo la sentenza Test-Achats — assicurazioni sulla vita e assicurazioni malattia

Il processo di assunzione del rischio è la valutazione da parte dell’assicuratore del rischio rappresentato da un candidato prima che possa essere inserito nel pool dei rischi assicurati. È distinto dal prezzo di base di un prodotto assicurativo e concepito per tener conto di ciascun profilo di rischio individuale. Se un dato candidato presenta un rischio più elevato rispetto al pool predefinito di rischi standard a cui potrebbe essere assegnato, l'assicuratore di norma richiederà un premio di rischio supplementare («ratings»). Gli assicuratori usano moduli per raccogliere le informazioni sui fattori di rischio, che vanno da un elenco di domande semplici (modulo semplificato) sino ad un dettagliato questionario medico. Il livello di dettaglio richiesto dipende da diversi fattori, compreso il prodotto in questione e l’importo assicurato. Questo processo può prevedere anche una visita medica.

Il presente elenco contiene esempi di pratiche legate al genere nel settore assicurativo consentite dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva e pertanto non interessate dalla sentenza Test-achats. In generale, resta possibile rispecchiare differenze fisiologiche tra uomini e donne nelle domande e nei test come nell’interpretazione dei risultati medici. Gli esempi sottocitati non pregiudicano la normativa nazionale che regolamenti alcuni aspetti non disciplinati dalla direttiva.

Moduli

Gli assicuratori possono raccogliere informazioni sullo stato di genere e porre domande su malattie specifiche legate al genere. I moduli possono includere varie domande pertinenti per ciascun genere (escluse le domande sulla gravidanza).

A titolo di esempio, la storia familiare è un fattore di rischio particolarmente rilevante per certi prodotti, come l’assicurazione contro malattie gravi.

Una donna con una storia familiare di tumore al seno pagherà generalmente un premio di rischio supplementare rispetto ad una che non presenta una storia familiare di questo tipo, poiché questo è un fattore cruciale per il rischio che una donna ha di vedere insorgere tale malattia. D’altro canto, non vi è ragione di applicare tale premio di rischio supplementare ad un uomo con la stessa storia familiare poiché la probabilità che questi possa ammalarsi di tumore al seno è molto ridotta.

Esami clinici

Gli esami clinici richiesti non sono necessariamente gli stessi per gli uomini e per le donne e resta possibile usare diversi test sulla base del genere per uno screening a fini assicurativi ove necessario (mammografie, controlli alla prostata, ecc.).

Gli assicuratori possono anche continuare ad usare diversi limiti di esami secondo il genere per rispecchiare le diverse probabilità di malattia prima degli esami clinici. Ad esempio, l’ischemia (IHD) è principalmente una malattia maschile durante la maggior parte del periodo di sottoscrizione dell’assicurazione e l’incidenza è molto bassa nelle donne in pre-menopausa. L’esame per l’IHD è quindi di gran lunga più efficace negli uomini che nelle donne. Tener conto di questo fattore può consentire di evitare inutili esami.

Interpretazione dei risultati degli esami clinici

Valori di riferimento diversi

Diverse prognosi per la stessa malattia

I valori clinici di riferimento e le prognosi possono divergere tra uomini e donne e il genere va quindi tenuto in considerazione nell’interpretare i risultati clinici, ad esempio:

il test dell’emoglobina è un esame comune per rilevare l'anemia. I parametri normali non sono gli stessi per gli uomini e per le donne, il che significa che un uomo e una donna che presentano lo stesso tasso in valore assoluto non si trovano nella stessa situazione da un punto di vista medico. È perciò normale che i risultati siano valutati sulla base di parametri diversi per gli uomini e per le donne,

livelli elevati di creatina sono un indicatore di malattie renali. I valori di riferimento non sono gli stessi per gli uomini e per le donne, dato che gli uomini hanno valori più elevati di creatina perché la massa dei muscoli scheletrici è maggiore,

il valore prognostico di ematuria (presenza di cellule ematiche nelle urine) differisce tra uomini e donne, poiché le donne possono risultare falsamente positive a causa di perdite mestruali,

il controllo per cardiopatie coronariche (CHD) è fatto soprattutto attraverso test fisici. Poiché prima dei controlli le donne giovani hanno una probabilità molto inferiore di presentare CHD rispetto agli uomini, risultati positivi devono essere interpretati tenendo conto del genere dato che tali test compiuti da donne giovani porterebbero più a risultati falsamente positivi che non a risultati rivelatori di una reale malattia,

la stessa malattia può avere un esito diverso a seconda del genere. È il caso ad esempio della sindrome di Alport, una forma ereditaria di infiammazione renale. Le donne che soffrono di tale malattia generalmente hanno una speranza di vita normale e il loro unico sintomo è l'ematuria; gli uomini invece tendono a sviluppare sordità, problemi di vista e insufficienza renale prima dei 50.

Gli assicuratori sono quindi autorizzati a differenziare le loro decisioni di assunzione del rischio secondo i parametri normali disaggregati per genere indicati dalle professioni mediche. Le predisposizioni o i fattori di rischio che incidono su entrambi i sessi ma che hanno gravità o esiti diversi possono continuare ad essere differenziati durante il processo di assunzione del rischio.

Differenze fisiche

Uomini e donne presentano differenze fisiche (ad esempio per quanto riguarda la massa dei muscoli scheletrici) che spiegano le differenze tra i valori di riferimento e, di conseguenza, le soglie utilizzate per stabilire ciò che è normale e ciò che non lo è (cfr. la categoria precedente). Ad esempio, l'organismo generalmente elimina l'alcool in maniera diversa a seconda che si sia uomo o donna, e di norma le autorità pubbliche fissano le raccomandazioni per il consumo sicuro di alcool a livelli diversi a seconda del genere, sulla base delle indicazioni sanitarie. Un livello di consumo che può considerarsi sicuro per un sesso può non esserlo per l'altro.

Prestazioni

Due persone cui è stata diagnosticata la stessa malattia non riceveranno necessariamente lo stesso trattamento, in quanto il genere può incidere sul trattamento ritenuto migliore a livello medico. Ad esempio, lo sviluppo di alcuni tumori (come quello del rene) può dipendere dagli ormoni e il trattamento ormonale per inibire lo sviluppo del tumore potrà dipendere da ormoni specifici legati al genere. Di conseguenza, le richieste a livello assicurativo per il trattamento medico saranno diverse.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

13.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 11/12


Tassi di cambio dell'euro (1)

12 gennaio 2012

2012/C 11/02

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2736

JPY

yen giapponesi

97,92

DKK

corone danesi

7,4366

GBP

sterline inglesi

0,83055

SEK

corone svedesi

8,8515

CHF

franchi svizzeri

1,2112

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,6770

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,581

HUF

fiorini ungheresi

307,88

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6999

PLN

zloty polacchi

4,4392

RON

leu rumeni

4,3490

TRY

lire turche

2,3545

AUD

dollari australiani

1,2303

CAD

dollari canadesi

1,2946

HKD

dollari di Hong Kong

9,8933

NZD

dollari neozelandesi

1,5985

SGD

dollari di Singapore

1,6441

KRW

won sudcoreani

1 470,72

ZAR

rand sudafricani

10,2610

CNY

renminbi Yuan cinese

8,0467

HRK

kuna croata

7,5450

IDR

rupia indonesiana

11 681,89

MYR

ringgit malese

3,9991

PHP

peso filippino

56,076

RUB

rublo russo

40,2930

THB

baht thailandese

40,500

BRL

real brasiliano

2,2795

MXN

peso messicano

17,2985

INR

rupia indiana

65,6160


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

13.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 11/13


Aggiornamento degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 19; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 22; GU C 182 del 4.8.2007, pag. 18; GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 38; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 19; GU C 37 del 14.2.2009, pag. 8; GU C 35 del 12.2.2010, pag. 7; GU C 304 del 10.11.2010, pag. 5; GU C 24 del 26.1.2011, pag. 6; GU C 157 del 27.5.2011, pag. 8 e GU C 203 del 9.7.2011, pag. 16)

2012/C 11/03

La pubblicazione degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni sulla Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale degli Affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile.

SVEZIA

in sostituzione dell'elenco pubblicato sulla GU C 247 del 13.10.2006

L’importo di riferimento per l’attraversamento delle frontiere è fissato dalla legislazione svedese a 450 SEK al giorno a decorrere dal 15 novembre 2011.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

13.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 11/14


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6444 — Terrena/Lyonnaise des Eaux/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 11/04

1.

In data 22 dicembre 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Lyonnaise des Eaux France («LDE», Francia) e Terrena (Francia) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («Terre’o», Francia).

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

LDE: tutte le fasi del ciclo idrico: produzione di acqua potabile, depurazione delle acque reflue, servizi di gestione della clientela (contatori) e lavori sugli impianti e le reti di distribuzione. LDE appartiene al gruppo GDF Suez,

Terrena: agroalimentare, filiere vegetali e distribuzioni specializzate, produzioni animali e grandi colture. Terrena è una società cooperativa agricola il cui capitale è detenuto da circa 18 500 agricoltori e da altre cooperative,

Terre’o: gestione di impianti di depurazione e del ciclo idrico presso siti industriali agroalimentari.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6444 — Terrena/Lyonnaise des Eaux/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

13.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 11/16


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2012/C 11/05

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«JAGNIĘCINA PODHALAŃSKA»

N. CE: PL-PGI-0005-0837-12.11.2010

IGP (X) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Jagnięcina podhalańska».

2.   Stato membro o paese terzo:

Polonia.

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.1.

Carni (e frattaglie) fresche.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

L'IGP riguarda gli agnelli delle razze «polska owca górska» (ovini polacchi di montagna) e/o «polska owca górska odmiany barwnej» (ovini polacchi neri di montagna) e/o «cakiel podhalański» (razza primitiva di ovini). Tra queste razze non si effettuano incroci.

La denominazione «jagnięcina podhalańska» designa esclusivamente gli agnelli di età non superiore ai 60 giorni. Si tratta di carcasse di agnello aventi un peso compreso tra 4 e 8 kg.

Le carni di «jagnięcina podhalańska» devono presentare le caratteristiche di seguito descritte:

1)

caratteristiche organolettiche:

colore rosa chiaro,

consistenza tenera e morbida,

sapore delicato e gustoso,

profumo caratteristico che ricorda quello della selvaggina (in particolare del capriolo),

grado di ingrassamento assai basso — Categoria 1 della tabella EUROP,

un quantitativo limitato di grasso bianco attorno ai rognoni: da 30 a 40 g;

2)

caratteristiche fisico-chimiche:

tenore proteico medio: dal 18 al 23 %,

tenore medio di materia secca: dal 20 al 25 %,

tenore medio di materie grasse: dall'1,25 al 2,2 %.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

Gli agnelli sono nutriti esclusivamente col latte materno.

Durante l'estate e l'autunno, le pecore pascolano sui prati e l'erba costituisce la base della loro alimentazione. In inverno e all'inizio della primavera, le pecore sono alimentate con fieno, insilati e foraggi concentrati. I foraggi, ad eccezione di quelli concentrati, devono essere originari della zona geografica delimitata di cui al punto 4.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

L’agnellatura deve aver luogo nella zona geografica delimitata indicata al punto 4, come anche l'allevamento degli animali fino all'età e al peso desiderati.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

Nel voivodato di Slesia: il seguente comune del distretto di Cieszyn: Istebna;

i seguenti comuni del distretto di Żywiec: Milówka, Węgierska Górka, Rajcza, Ujsoły, Jeleśnia e Koszarawa.

Nel voivodato di Małopolskie: l'intero distretto di Nowy Targ e l'intero distretto di Tatra;

i seguenti comuni del distretto di Sucha Beskidzka: Zawoja, Bystra e Sidzina;

i seguenti comuni del distretto di Limanowa: Niedźwiedź e una parte del comune di Kamienica che si trova nel parco nazionale dei Gorce o a sud del fiume Kamienica, nonché i seguenti villaggi del comune di Mszana Dolna: Olszówka, Raba Niżna, Łostówka, Łętowe e Lubomierz;

i seguenti comuni del distretto di Nowy Sącz: Piwniczna, Muszyna e Krynica.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

5.1.1.   Fattori naturali

La zona geografica indicata al punto 4 si trova nei Carpazi occidentali, che includono i monti Tatra, Beskides, Pieniny e Gorce. La zona di allevamento degli animali da cui si ottengono le carni «jagnięcina Podhalańska» è più estesa dell'attuale territorio di Podhale, nome utilizzato per una microregione che costituisce il centro della zona di produzione. La zona in esame presenta una notevole coerenza a livello storico, etnico, culturale e geografico. Nella zona delimitata è stato sviluppato nel corso dei secoli un metodo di allevamento unico, che costituisce ancora un elemento peculiare del paesaggio e della cultura di questa regione.

La regione è caratterizzata da condizioni climatiche difficili: bassa temperatura media (circa 5 °C), elevata persistenza del manto nevoso e precipitazioni abbondanti comprese tra 900 e 1 200 mm. Le temperature sono strettamente collegate alla configurazione del terreno e ciò costituisce un tratto distintivo del clima della regione. L'altitudine piuttosto elevata spiega i bassi valori di temperatura osservati.

La regione di Podhale si distingue per la ricca copertura vegetativa, alla cui formazione concorrono specie autoctone e specie d'importazione. Podhale è l'unica regione della Polonia in cui si trovano le seguenti piante: Delphinium oxysepalum, Linum extraaxillare, Gentiana nivalis, Gentiana clusii, Saussurea alpina, Saxifraga hieracifolia, Viola alpina, Campanula alpina, Anthyllis alpestris, Hieracium villosum e Astragalus penduliflorus.

Situato nel Parco naturale di Żywiec, il massiccio del Pilsko (1 557 m) presenta come i Tatra una zona subalpina ed è uno dei siti più incontaminati della Polonia. La zona subalpina va da un'altitudine di circa 1 400 metri fino alla cima del Pilsko.

Gli animali delle razze «cakiel podhalański», «polska owca górska» e «polska owca górska odmiany barwnej» pascolano sui prati della zona geografica delimitata indicata al punto 4. Soltanto gli agnelli delle razze suindicate che sono allattati dalle madri, le pecore stesse sono allevate secondo metodi tradizionali, vengono utilizzati per la produzione di carni «jagnięcina podhalańska». Gli ovini sono portati al pascolo sui prati nel periodo che va da fine aprile a inizio ottobre. L'agnellatura ha luogo nel corso dell'intero anno. Gli agnelli nati durante i mesi invernali restano nell'ovile per l'intero periodo di allevamento. Quando le pecore sono portate al pascolo, gli agnelli sono allevati separatamente. Gli agnelli nati in primavera possono accompagnare le madri al pascolo, se il tempo lo permette.

Il pascolo deve aver luogo all'interno della zona indicata al punto 4.

La razza «cakiel podhalański» è apparsa nella zona geografica delimitata indicata al punto 4 all'epoca della migrazione lungo la catena dei Carpazi delle tribù valacche dedite alla pastorizia, migrazione iniziata nel XIV secolo e terminata alla Porta della Moravia, nel XVI secolo. Le pecore di questa razza sono caratterizzate da una grande versatilità, dall'eccellente adattamento al clima rigido della regione e dalla resistenza alle malattie, oltre che dalla qualità delle loro carni e da un istinto di gregge assai sviluppato.

Le pecore «polska owca górska» sono ottenute dall'incrocio tra le pecore «cakiel podhalański» e «cakiel karpacki» presenti in Transilvania e le frisone. Si è così migliorato il peso vivo degli ovini adulti, la produttività e la qualità del vello nonché la resa lattiera. Il miglioramento dei parametri di produzione ha potuto essere combinato con caratteristiche che rendono le pecore di questa razza perfettamente adattate alle difficili condizioni climatiche: ottima salute, longevità, resistenza alle malattie nonché fertilità e resa lattiera soddisfacente in considerazione delle condizioni di allevamento. È stato inoltre possibile mantenere la qualità e le caratteristiche della carne di agnello. Il vello delle pecore «polska owca górska» è bianco, mentre quello delle «polska owca górska odmiany barwnej» è di un colore marrone scuro che con il tempo diventa grigio o rosso.

5.1.2.   Fattori storici e competenze degli allevatori

Con l'arrivo delle tribù valacche si è verificato un profondo cambiamento nell'economia agricola della regione, in quanto è iniziato l'allevamento di ovini, caprini e bovini e queste popolazioni hanno apportato le loro conoscenze in materia di produzione di latte, formaggio, lana e cuoio. I più antichi riferimenti a questo gruppo etnico figurano in un'opera del XV secolo scritta da Jan Długosz sulla vita di santa Kinga di Polonia («Żywot św. Kingi»). Da una relazione del 1564 risulta che i Valacchi pascolavano le loro greggi nel distretto di Lanckorona, che si trova nella regione di Żywiec, nonché nei ducati di Oświęcim e di Zator. Alcuni documenti della regione di Podhale che risalgono alla fine del XVI secolo menzionano le autorizzazioni a praticare liberamente il pascolo delle pecore e indicano la presenza di greggi in quella zona fin da tale epoca.

Gli allevatori locali di «jagnięcina podhalańska» utilizzano esclusivamente le razze indicate al punto 5.1.1 in quanto questi animali si sono geneticamente adattati al rigoroso clima montano e sono il risultato di una selezione naturale nel corso di diverse generazioni. La capacità di sfruttare queste razze è strettamente collegata all'esperienza acquisita dagli allevatori locali. Dette razze sono caratteristiche della regione di Podhale, come testimoniato dalla pubblicazione nel 1960 di un'opera in otto volumi dal titolo «Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala» («La pastorizia nei Tatra polacchi e nella regione di Podhale»). Un'altra particolare pratica di pascolo è costituita dal «redyk», ossia dalla transumanza delle greggi, che garantisce lo sviluppo muscolare e potenzia il sistema immunitario degli animali. Grazie alla transumanza le pecore possono inoltre nutrirsi di vegetali che variano in funzione della zona di pascolo e di conseguenza hanno una dieta diversificata e dall'elevato potere nutritivo. Le conoscenze degli abitanti delle zone montuose della regione e i metodi ormai consolidati utilizzati per l'allevamento delle pecore si riflettono nella qualità delle carni di «jagnięcina podhalańska». La produzione di queste carni è parte integrante della coltura della regione e i metodi tradizionali di allevamento degli ovini costituiscono un forte collante tra le diverse generazioni, che permette di preservare l'identità, il dialetto, la coltura, l'arte e le tradizioni specifiche delle comunità locali.

5.2.   Specificità del prodotto:

Le carcasse di «jagnięcina podhalańska» sono caratterizzate da un basso tenore di grassi e da una succosità notevole, che conferisce alle carni il loro tenore di grasso intramuscolare cioè la loro «marmorizzazione». Le carni sono inoltre contraddistinte da un colore rosa chiaro e da una consistenza al contempo tenera e morbida. L'elemento più caratteristico e distintivo delle carni di «jagnięcina podhalańska» è rappresentato dal suo sapore e dal profumo che ricorda quello delle carni di selvaggina, in particolare del capriolo.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Il nesso esistente tra le carni di «jagnięcina podhalańska» e la zona geografica si basa sulle caratteristiche, che derivano dall'origine geografica, e sulla reputazione del prodotto.

Le specificità che caratterizzano le carni di «jagnięcina podhalańska» sono ottenute grazie al sistema di allevamento utilizzato. L'allevamento degli agnelli è praticato con metodi estensivi nel quadro di un uso ottimale di pascoli ubicati esclusivamente nella zona geografica indicata nella sezione 4. Il metodo di allevamento è basato sullo spostamento continuo delle greggi, tranne durante l'inverno. Questo metodo di pascolo garantisce la specificità del prodotto, in quanto i prati utilizzati per l'allevamento degli ovini presentano una vegetazione estremamente diversificata e sono ubicati in zone che non sono oggetto di sfruttamento intensivo. Ciò influisce sulla qualità del latte di cui si nutrono gli agnelli e, quindi, sulle caratteristiche delle carni di «jagnięcina podhalańska». Durante i mesi invernali, quando restano negli ovili, le greggi sono nutrite con fieno e insilati a base di vegetali provenienti dalla zona geografica indicata al punto 4. Pertanto, la dieta delle madri è composta durante l'intero anno da foraggi grossolani che hanno una composizione simile in termini botanici.

Il tenore di grassi assai limitato costituisce una peculiarità di queste carni d'agnello ed è dovuto principalmente alle caratteristiche genetiche delle razze tradizionalmente utilizzate per la produzione di «jagnięcina Podhalańska» nonché alle particolari condizioni naturali della regione. Questo basso tenore di grassi deriva inoltre dal metodo di alimentazione degli agnelli, che prevede l'uso esclusivo di latte materno. Le condizioni naturali della regione, in particolare l'eccezionale manto vegetale che costituisce l'alimentazione degli ovini, si ripercuotono sulla qualità e sul valore nutrizionale del latte. Pertanto il latte di cui si nutrono gli agnelli contribuisce direttamente al particolare gusto della carne e al suo profumo, che ricorda quello delle carni di selvaggina e che costituisce la caratteristica più distintiva delle carni di «jagnięcina podhalańska». Le qualità peculiari delle specie vegetali presenti in detta regione vengono trasmesse agli agnelli dal latte delle loro madri. Il particolare gusto delle carni di «jagnięcina podhalańska» è dovuto anche al genotipo originale che caratterizza le razze utilizzate per la loro produzione.

Le carni di «jagnięcina podhalańska» devono la loro eccezionale succosità alla «marmorizzazione» che le caratterizza, cioè alla presenza di grasso intramuscolare. Durante la cottura il grasso si scioglie, ma rimane all'interno della carne rendendola succulenta. Il succo della carne contiene sostanze che trasmettono sapore e profumo. Le sostanze volatili contenute nel grasso sono i principali fattori di trasmissione del gusto e del profumo. Oltre che alla giovane età dell'animale, queste caratteristiche delle carni sono dovute anche alla composizione della razione alimentare.

Reputazione del prodotto

Le carni di «jagnięcina podhalańska» sono molto apprezzate dai consumatori in Polonia e all'estero. Alla base della notevole reputazione di cui gode il prodotto presso i consumatori vi è la lunga tradizione di allevamento della regione. Grazie alla tradizione di pascolare le pecore in montagna, una pratica attuata ormai da secoli, e alla solida reputazione acquisita dal prodotto, i consumatori tendono a identificare le carni di «jagnięcina podhalańska» con la regione di origine. L'apprezzamento mostrato dai consumatori per una forma di pastorizia profondamente radicata e la popolarità di cui gode la vita di montagna rafforzano ulteriormente la reputazione delle carni di «jagnięcina podhalańska».

La zona geografica delimitata è una delle regioni di alta montagna più popolari della Polonia e ciò ha contribuito a migliorare la visibilità dei prodotti che sono originari della zona. Da anni i consumatori sanno che la zona in questione ha un ambiente naturale incontaminato e una vegetazione unica e che questi fattori si ripercuotono positivamente sulla qualità della carne di «jagnięcina podhalańska». Nella prima edizione della mappa della Slesia di Cieszyn (Śląsk Cieszyński), pubblicata nel 1724, sono identificate 50 malghe e nella seconda edizione figura un testo che invita il lettore a visitare questa zona montuosa del Ducato di Cieszyn al fine di godere dei benefici effetti che il latte di pecora ha per la salute, in particolare a maggio quando è maggiore l'efficacia delle piante aromatiche. Essendo perfettamente consapevoli dei benefici effetti che l'ambiente naturale incontaminato della zona geografica ha sul prodotto, e anche in considerazione della notevole fama di cui questo gode, i consumatori sono disposti a pagare importi elevati per le carni di «jagnięcina podhalańska».

I consumatori apprezzano la carne di «jagnięcina podhalańska» soprattutto per il suo eccezionale e particolare profumo e per la sua delicatezza. La carne di «jagnięcina podhalańska» è diventata una specialità di montagna grazie al suo livello qualitativo e alle sue caratteristiche nutrizionali e organolettiche.

La reputazione di cui godono le carni di «jagnięcina Podhalańska» è attestata dal premio «Perla» (1o premio) ottenuto nel 2008 in occasione del concorso nazionale «Nasze Kulinarne Dziedzictwo» («Nostro patrimonio culinario»).

Anche le quotazioni elevate raggiunte durante le vendite di carni di «jagnięcina podhalańska», rispetto alle carni di agnelli originari di altre regioni, testimoniano la reputazione di cui gode questo prodotto. Il prezzo ottenuto dai produttori di «jagnięcina podhalańska» è in media superiore del 10-20 % ai prezzi pagati per la carne d'agnello proveniente da altre regioni della Polonia.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006].

http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Zlozone-wnioski-o-rejestracje-Produkty-regionalne-i-tradycyjne


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


13.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 11/21


Avviso relativo a una domanda ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE — Proroga del termine

Domanda proveniente da un ente aggiudicatore

2012/C 11/06

In data 26 ottobre 2011 la Commissione ha ricevuto una domanda ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1).

La domanda, proveniente dal Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (associazione federale delle industrie energetiche e dell'acqua) per conto degli enti aggiudicatori del settore, riguarda la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica in Germania. ed è stata pubblicata nella GU C 337 del 18.11.2011, pag. 7. Il termine iniziale scade il 27 gennaio 2012.

Considerato che i servizi della Commissione devono ottenere ed esaminare ulteriori informazioni, conformemente alle disposizioni stabilite dall'articolo 30, paragrafo 6, seconda frase, il termine di cui dispone la Commissione per prendere una decisione in relazione a tale domanda è prorogato di tre mesi.

Il termine finale scade quindi il 27 aprile 2012.


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.


13.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 11/22


Avviso relativo ad una domanda ai sensi dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE — Rinuncia

Domanda proveniente da un ente aggiudicatore

2012/C 11/07

In data 19 luglio 2011 la Commissione ha ricevuto una domanda ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1).

La domanda, proveniente da RWE Gas Storage s.r.o, riguarda lo stoccaggio di gas nella Repubblica ceca. La domanda è stata pubblicata nella GU C 228 del 3.8.2011, pag. 9. Il termine iniziale è scaduto il 20 ottobre 2011. Il termine è stato prorogato fino al 20 gennaio 2012 e la proroga è stata pubblicata nella GU C 301 del 12.10.2011, pag. 12.

In data 21 dicembre 2011 il richiedente ha ritirato la domanda, che deve essere considerata nulla e non avvenuta. Pertanto non è necessario decidere in merito ad un’eventuale applicazione dell’articolo 30, paragrafo 1, a tali settori nella Repubblica ceca. Di conseguenza, quando gli enti aggiudicatori attribuiscono contratti relativi allo stoccaggio del gas nella Repubblica ceca e quando organizzano gare per l’esercizio di tale attività in detta area geografica, continua ad applicarsi la direttiva 2004/17/CE.


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.