ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2011.346.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 346 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
54o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2011/C 346/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2011/C 346/02 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
26.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 346/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 346/01
Data di adozione della decisione |
26.9.2011 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.33068 (11/N) |
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Stato membro |
Spagna |
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Regione |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Subvenciones para la contratación de seguridad privada a bordo en los atuneros congeladores que actualmente operan en el Oceano Índico |
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Base giuridica |
Proyecto de Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la contratación de seguridad privada a bordo en los atuneros congeladores que actualmente operan en el Océano Índico Ley 38/2003 General de Subvenciones: — Artículo 22.2.c. Artículo 28.2.c |
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Tipo di misura |
Regime di aiuti |
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Obiettivo |
Finanziamento parziale dei costi relativi all’assunzione di personale addetto alla sicurezza privata a bordo delle tonniere congelatrici operanti nell’Oceano Indiano (protezione contro la pirateria) |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
1 700 000 EUR |
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Intensità |
25 % dei costi totali dei servizi; 50 % per le navi il cui porto d’origine è Ceuta e Melilla |
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Durata |
Fino al 31.10.2011 |
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Settore economico |
Pesca marittima |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
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Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
13.10.2011 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.33217 (11/N) |
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Stato membro |
Germania |
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Regione |
Schleswig-Holstein |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Verlängerung der staatlichen Beihilfe N 725/07 — Zuwendungen aus der Fischereiabgabe zur Förderung der Fischbestände, der Gewässer und der Fischerei |
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Base giuridica |
Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus den Mitteln der Fischereiabgaben durch das Land Schleswig-Holstein |
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Tipo di misura |
Regime di aiuto |
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Obiettivo |
Aiuto al settore della pesca |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
Massimo 100 % |
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Durata |
Tre anni (1.8.2011-30.11.2013) |
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Settore economico |
Settore della pesca e dell'acquacoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
http://www.schleswig-holstein.de/LLUR/DE/LLUR_node.html |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
14.9.2011 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.33327 (11/N) |
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Stato membro |
Francia |
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Regione |
Région Poitou-Charentes |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Plan de soutien exceptionnel aux conchyliculteurs et pisciculteurs de Poitou-Charentes touchés par la tempête Xynthia du 27 au 28 février 2010 |
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Base giuridica |
Articles L 1511-1, L 1511-2 du Code général des collectivités territoriales Arrêté du 1er mars 2010 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle Circulaire DPMA/SDAEP/C2010-9609 du 14 avril 2010 — Aide à la reconstitution des matériels (remplacement et remise en état) des aquaculteurs (conchyliculteurs et pisciculteurs) victimes de la tempête Xynthia |
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Tipo di misura |
Regime di aiuti |
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Obiettivo |
Concedere un aiuto finanziario alle imprese di molluschicoltura e piscicoltura della regione Poitou-Charentes e del dipartimento della Charente-Maritime colpite dalla tempesta Xynthia nella notte dal 27 al 28 febbraio 2010. |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta. |
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Dotazione di bilancio |
2 milioni di EUR |
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Intensità |
75 % |
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Durata |
2011 |
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Settore economico |
Molluschicoltura e piscicoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
Aiuto integrativo dell’aiuto concesso nell’ambito del regime N 119/10 |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
20.9.2011 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.33360 (11/N) |
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Stato membro |
Spagna |
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Regione |
País Vasco |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Ayudas para la seguridad de los atuneros congeladores con puerto base en la Comunidad Autonóma des País Vasco que faenan en el Océano Índico |
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Base giuridica |
Real Decreto 803/2011, de 10 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la contratación de seguridad privada a bordo en los buques atuneros congeladores que actualmente operan en el Océano Índico. (BOE no 157 de 2.7.2011) Acuerdo de consejo de gobierno por la que se concede a Echebastar Fleet, Atunsa, Pevasa, Inpesca y Albacora una subvención directa para contribuir a garantizar la seguridad de los atuneros congeladores con puerto base en la Comunidad Autonoma del País Vasco |
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Tipo di misura |
Regime di aiuti |
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Obiettivo |
Finanziamento parziale dei costi relativi all’assunzione di personale addetto alla sicurezza privata a bordo delle tonniere congelatrici operanti da un porto di pesca ubicato nella regione interessata e che pescano nell’Oceano Indiano (protezione contro la pirateria) |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
1 493 946 EUR |
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Intensità |
25 % dei costi totali dei servizi. Può essere cumulato fino al 50 % con l’aiuto notificato col numero N 153/10. |
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Durata |
Fino al 31.12.2011 |
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Settore economico |
Pesca marittima |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
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Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
26.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 346/5 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
25 novembre 2011
2011/C 346/02
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3229 |
JPY |
yen giapponesi |
102,59 |
DKK |
corone danesi |
7,4372 |
GBP |
sterline inglesi |
0,85585 |
SEK |
corone svedesi |
9,2505 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2253 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,8360 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
26,031 |
HUF |
fiorini ungheresi |
314,32 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6978 |
PLN |
zloty polacchi |
4,5143 |
RON |
leu rumeni |
4,3653 |
TRY |
lire turche |
2,4946 |
AUD |
dollari australiani |
1,3664 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3912 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,3145 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7907 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,7363 |
KRW |
won sudcoreani |
1 541,34 |
ZAR |
rand sudafricani |
11,3565 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,4307 |
HRK |
kuna croata |
7,4924 |
IDR |
rupia indonesiana |
11 994,71 |
MYR |
ringgit malese |
4,2296 |
PHP |
peso filippino |
58,289 |
RUB |
rublo russo |
41,8960 |
THB |
baht thailandese |
41,552 |
BRL |
real brasiliano |
2,5127 |
MXN |
peso messicano |
18,8841 |
INR |
rupia indiana |
69,1080 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
26.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 346/6 |
Convenzione delle Alpi — Avviso di posto vacante di segretario generale
2011/C 346/03
Il posto di segretario generale della Convenzione delle Alpi è vacante. Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web http://www.alpconv.org
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
26.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 346/7 |
Avviso relativo alle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni nell'Unione di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese: modifica della ragione sociale di una società soggetta a un'aliquota individuale del dazio antidumping
2011/C 346/04
Le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese sono soggette a un dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 1193/2008 del Consiglio del 1o dicembre 2008 (1).
La Anhui BBCA Biochemical Co. Ltd, una società situata nella Repubblica popolare cinese, le cui esportazioni di acido citrico nell'Unione sono soggette a un dazio antidumping del 35,7 % istituito conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1193/2008, ha informato la Commissione di aver modificato la propria ragione sociale, il 26 aprile 2011, in COFCO Biochemical (Anhui) Co. Ltd.
La società ha dichiarato che tale modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota individuale del dazio ad essa applicata sotto la precedente ragione sociale Anhui BBCA Biochemical Co. Ltd.
La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica della ragione sociale non pregiudica in alcun modo le conclusioni del regolamento (CE) n. 1193/2008. Pertanto il riferimento contenuto nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1193/2008 a:
Anhui BBCA Biochemical Co. Ltd
va inteso come riferimento a:
COFCO Biochemical (Anhui) Co. Ltd
Il codice addizionale TARIC A874 in precedenza attribuito alla Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd — No 73, Daqing Road, Bengbu City 233010, Anhui Province, RPC si applica alla COFCO Biochemical (Anhui) Co. Ltd — No 73, Daqing Road, Bengbu City 233010, Anhui Province, RPC.
(1) GU L 323 del 3.12.2008, pag. 1.
26.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 346/8 |
Avviso riguardante gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping concernente le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese: modifica della ragione sociale di una società
2011/C 346/05
Gli impegni offerti nel quadro di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese sono stati accettati con la decisione 2008/899/CE della Commissione (1).
La Anhui BBCA Biochemical Co. Ltd, una società situata nella Repubblica popolare cinese, il cui impegno è stato accettato con la decisione 2008/899/CE, ha informato la Commissione di aver modificato la propria ragione sociale, il 26 aprile 2011, in COFCO Biochemical (Anhui) Co. Ltd.
La società ha dichiarato che tale modifica non pregiudica il suo diritto di beneficiare delle condizioni dell'impegno accettato per la stessa società designata con la precedente ragione sociale Anhui BBCA Biochemical Co. Ltd.
La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica della ragione sociale non influisce in alcun modo sulle conclusioni della decisione 2008/899/CE. Pertanto il riferimento contenuto nell'articolo 1 della decisione 2008/899/CE a:
Anhui BBCA Biochemical Co. Ltd — No 73 Daqing Road, Bengbu City 233010, Anhui Province, RPC
va inteso come riferimento a:
COFCO Biochemical (Anhui) Co. Ltd — No 73 Daqing Road, Bengbu City 233010, Anhui Province, RPC.
Il codice addizionale TARIC A874 in precedenza attribuito alla Anhui BBCA Biochemical Co. Ltd — No 73 Daqing Road, Bengbu City 233010, Anhui Province, RPC si applica alla COFCO Biochemical (Anhui) Co. Ltd — No 73 Daqing Road, Bengbu City 233010, Anhui Province, RPC.
(1) GU L 323 del 3.12.2008, pag. 62.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
26.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 346/9 |
AIUTI DI STATO — BELGIO
Aiuto di Stato MC 11/09 — Proroga della data limite fissata per alcune cessioni da parte di KBC
(Articoli da 107 a 109 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 346/06
Con lettera del 16 dicembre 2010, la Commissione ha notificato al Belgio la sua decisione sui generis relativa all'aiuto MC 11/09.
TESTO DELLA LETTERA
«I. PROCEDIMENTO
(1) |
Con decisione del 18 novembre 2009, la Commissione ha approvato il piano di ristrutturazione di KBC, presentato dopo che quest'ultima aveva ricevuto un apporto di capitale di 7 miliardi di EUR (titoli CT1), nonché un aiuto supplementare di circa 260 milioni di EUR a titolo di una misura di sostegno a fronte di attività deteriorate per coprire un portafoglio di obbligazioni garantite da crediti con un valore nozionale di 20 miliardi di EUR (in appresso “la decisione KBC”) (1). |
(2) |
Conformemente a quanto stabilito ai trattini i), iv) e v) del considerando 80 della decisione KBC, le autorità belghe e KBC si sono impegnate a fare in modo che KBC ceda […] (2), Centea e Fidea entro il 31 dicembre 2010. |
(3) |
Il considerando 89 della decisione KBC stabilisce che: “Se necessario e sulla base di una domanda sufficientemente motivata delle autorità belghe e di KBC, ed inoltre tenendo conto del parere del fiduciario incaricato del controllo, la Commissione può:
|
(4) |
Il considerando 90 della decisione KBC stipula che qualunque domanda di proroga della data limite per le cessioni da parte delle autorità belghe deve essere inviata entro due mesi prima della data limite prevista al considerando 80 della decisione KBC. |
(5) |
Il 29 ottobre 2010 le autorità belghe hanno trasmesso alla Commissione una richiesta di proroga della data limite per le cessioni di Centea, Fidea e […] (in appresso “la richiesta di proroga”). |
(6) |
A seguito della domanda presentata dalle autorità belghe, il 3 novembre 2010 la Commissione ha chiesto al fiduciario incaricato del controllo per KBC di fornire il suo parere in merito alla richiesta di proroga. Il 17 novembre 2010 la Commissione ha ricevuto il parere del fiduciario incaricato del controllo. |
(7) |
Il 15, il 18 e il 24 novembre 2010 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni in merito alla richiesta di proroga e ha ricevuto le risposte in data 17, 19 e 24 novembre 2010. |
(8) |
Le autorità belghe hanno informato la Commissione che per ragioni di urgenza accettavano a titolo eccezionale che la presente decisione fosse adottata in lingua inglese. |
II. I FATTI
1. Descrizione di KBC e degli impegni assunti
(9) |
KBC Group NV (in appresso “KBC”) è la società holding di KBC Bank, KBC Insurance e KBL European Private Bankers (in appresso “KBL EPB”). KBC è un gruppo di bancassicurazione integrato le cui attività riguardano essenzialmente i clienti al dettaglio, le piccole e medie imprese (PMI) e la clientela di private banking. KBC è uno dei principali istituti finanziari belgi. Oltre alle sue attività in Belgio e nell'Europa centrale e orientale, KBC è presente in Russia, in Romania, in Serbia, in vari paesi dell'Europa occidentale, tra cui l'Irlanda, e in minore misura negli Stati Uniti e nell'Asia sud orientale. Alla fine del 2009 il totale di bilancio di KBC ammontava a 324,2 miliardi di EUR. I considerando da 11 a 15 della decisione KBC forniscono una descrizione più dettagliata di KBC. |
(10) |
Le misure descritte al considerando 1 sono state concesse a KBC, tra l'altro, al fine di ripristinarne la redditività a lungo termine. La loro approvazione da parte della Commissione mediante la decisione KBC è subordinata al rispetto di una serie di impegni sottoscritti dalle autorità belghe e da KBC, tra cui la cessione da parte di KBC di un certo numero di attività entro determinate date limite (considerando 80), ivi comprese Centea, Fidea e […], entro il 31 dicembre 2010 e il rispetto da parte di KBC di una serie di norme comportamentali di salvaguardia (considerando 63-77 della decisione KBC). |
2. Descrizione delle cessioni e del processo di cessione
Centea e Fidea
(11) |
Centea e Fidea rappresentano un canale di distribuzione secondario di KBC per la vendita al dettaglio di prodotti bancari e di assicurazione in Belgio. Centea (servizi bancari tramite agenti) fornisce prodotti bancari al dettaglio e detiene una quota di mercato di circa il […] % in crediti ipotecari e del […] % in depositi al dettaglio in Belgio (dati al 31 dicembre 2008). Centea ha una rete di 712 succursali in Belgio e offre propri servizi di sportello. I servizi di gestione (compresi i servizi informatici) sono garantiti da KBC. Alla fine del 2008 il totale di bilancio di Centea ammontava a 9,5 miliardi di EUR. |
(12) |
Fidea (servizi di assicurazione tramite agenti) opera nei mercati delle assicurazioni vita e delle assicurazioni non vita (malattia, auto e casa), di cui detiene rispettivamente l'[…] % e l'[…] % (dati al 31 dicembre 2008). Fidea distribuisce i suoi prodotti grazie a una rete di 4 981 agenti (di cui 715 sono di Centea). I servizi allo sportello e di gestione sono forniti principalmente da KBC. Il totale di bilancio di Fidea al 31 dicembre 2008 ammontava a 3 miliardi di EUR. |
(13) |
Le autorità belghe e KBC sostengono che sia per Centea che per Fidea la complessità del processo di scorporo è stata tale da ritardare l'avvio del processo di vendita che, di conseguenza, non sarà possibile completare entro la data limite del 31 dicembre 2010. |
(14) |
Il grado di integrazione tra KBC, Centea e Fidea è estremamente elevato e numerosi prodotti, processi e servizi informatici sono centralizzati. Anche altre funzioni di supporto sono comuni, per esempio in materia legale, fiscale, di revisione contabile e di conformità. Nel complesso, KBC ha riconosciuto di fornire a Centea e Fidea rispettivamente 163 e 193 servizi. KBC ha operato una distinzione tra i servizi che possono essere gestiti autonomamente da Centea e Fidea una volta realizzata la vendita (rispettivamente 60 e 100) e quelli che invece necessitano di accordi transitori con l'acquirente (o gli acquirenti). I processi di identificazione, classificazione e risoluzione si sono rivelati estremamente complessi e dispendiosi in termini di tempo. |
(15) |
Le autorità belghe hanno affermato che la corretta esecuzione delle cessioni in questione richiede il previo completamento di un complesso processo di separazione di Centea e Fidea da KBC, per ottenere entità distinte e vendibili separatamente. Tale operazione di separazione è una condizione essenziale per la concessione e doveva essere completata prima dell'avvio del processo di vendita di Centea e Fidea. |
(16) |
In tale contesto, le autorità belghe e KBC sottolineano che il considerando 81 della decisione KBC, che impone a KBC di conservare il valore delle entità da cedere durante il processo di cessione, richiede la corretta realizzazione di un processo di separazione, mentre il considerando 83 della stessa decisione prevede che KBC conservi segnatamente la redditività economica delle entità da cedere e riduca al massimo qualunque rischio di perdita del loro potenziale concorrenziale. Infine, una separazione adeguatamente documentata è fondamentale per la corretta esecuzione degli accordi transitori, come previsto dal considerando 82 della decisione KBC, e per garantire la regolare continuità delle attività di entrambe le entità dopo la cessione, conformemente a quanto richiesto dalle autorità di vigilanza competenti. |
(17) |
Stando a quanto presentato, KBC ritiene di aver investito risorse considerevoli per tali cessioni, la cui realizzazione è diventata un obiettivo prioritario e ha visto la totale partecipazione dei vertici dirigenziali. Oltre alle consistenti risorse interne, KBC si è rivolta a consulenti esterni per favorire il processo. |
(18) |
Nonostante gli impegni profusi, le autorità belghe e KBC affermano che la complessità della fase di scorporo ha fatto sì che il processo fosse completato solo a fine ottobre 2010, e non a metà giugno 2010 come inizialmente previsto. Secondo il loro parere, era essenziale portare a termine la separazione prima di avviare correttamente la fase di vendita, al fine di garantire chiarezza ai potenziali acquirenti e permettere la corretta esecuzione dei necessari accordi transitori. |
(19) |
KBC ha recentemente inviato memorandum informativi a potenziali acquirenti di […] e Fidea. Secondo il calendario presentato dalle autorità belghe, KBC si aspetta di ricevere manifestazioni di interesse a […] e auspica di concludere il processo di vendita di Centea e Fidea entro […]. Le autorità belghe chiedono pertanto alla Commissione di prorogare […] la data limite per la cessione di queste imprese. […] |
(20) |
KBC possiede due attività in […]: detiene il […] % delle azioni di […] e il […] % delle azioni di […] (in appresso […]). […] ha sede a […] e impiega […] persone; opera nel settore del corporate banking (3) per le piccole e medie imprese e le grandi imprese a livello locale e fornisce altresì servizi di private banking. I risultati del 2009 indicano che i proventi netti totali ammontavano a […] milioni di EUR (di cui […] milioni di EUR netti da interessi) e che […] ha generato un utile netto di […] milioni di EUR. I dati del primo semestre 2010 mostrano che i proventi totali netti ammontavano a […] milioni di EUR, generando un utile pari a […] milioni di EUR. |
(21) |
[…] ha sede a […] e impiega […] persone; offre […]. Offre inoltre […]. […]. Nel 2009 i proventi totali netti da interessi ammontavano a […] milioni di EUR, generando utili per […] milione di EUR. Fino alla fine di settembre 2010 i dati indicavano che i proventi totali netti ammontavano a […] milioni di EUR, generando un utile di […] milioni di EUR. |
(22) |
KBC […]. Le autorità belghe e KBC affermano che le condizioni di mercato […] e le nuove norme […] […], hanno fatto sì che […]. KBC ha pertanto deciso di […] in un processo parallelo […]. |
(23) |
[…], KBC ha iniziato a preparare la cessione delle due entità, creando gruppi ad hoc incaricati di separare […] e prepararla alla vendita. KBC ha altresì assunto un consulente di investimenti. KBC intende inviare il memorandum informativo relativo a entrambe le entità […], con l'obiettivo di concludere la vendita […]. |
(24) |
Le autorità belghe e KBC sostengono che le prospettive di vendita […]. KBC ha chiesto una perizia […], che ha confermato che gli attuali prezzi di vendita che KBC può aspettarsi per entrambe le entità si aggirano intorno […]. Tale stima è calcolata sulla base di transazioni simili […] Sulla scorta di questa informazione, KBC non ha ritenuto possibile vendere […] e non ha pertanto avviato il processo di vendita. |
(25) |
Dal momento che le condizioni prevalenti sul mercato erano tali da impedire a KBC di concludere la vendita di […], le autorità belghe hanno chiesto che a KBC venisse concessa una proroga […] per realizzare la cessione. |
3. Parere del fiduciario incaricato del controllo
(26) |
Secondo quanto stabilito al considerando 89 della decisione KBC, la Commissione ha chiesto al fiduciario incaricato del controllo di fornire il suo parere, qui di seguito riportato. |
Centea e Fidea
(27) |
Il fiduciario incaricato del controllo ha confermato di essere sempre stato adeguatamente informato durante tutta la fase di preparazione della vendita di Centea e Fidea. Il fiduciario concorda con la valutazione presentata dalle autorità belghe e ha sottolineato l'importanza di documentare opportunamente il processo di separazione e di presentarlo chiaramente prima di avviare la fase di commercializzazione. Il fiduciario sostiene inoltre che, per la sua portata, l'operazione ha richiesto più tempo di quello inizialmente previsto, ritardando di conseguenza l'avvio del processo di vendita stesso. Tuttavia, secondo il suo parere, KBC si è adoperata al massimo per completare il più presto e il più ragionevolmente possibile la fase di separazione, tenendo conto della grande quantità e della complessità dei compiti da realizzare. |
(28) |
Per quanto riguarda il processo di vendita, il fiduciario incaricato del controllo ha sottolineato nel suo parere che KBC ha sondato in via preliminare le intenzioni di potenziali offerenti. […] KBC ha inviato il memorandum informativo alle parti che hanno mostrato interesse per Centea e/o Fidea. La prossima fase cruciale sarà la ricezione di offerte indicative […]. KBC ha preannunciato che intende accettare un'offerta e firmare un accordo di compravendita […]. Secondo il parere del fiduciario incaricato del controllo, KBC ha contattato il maggior numero possibile di potenziali acquirenti per Centea/Fidea, il materiale preparato per gli offerenti è ben documentato e la nuova data limite per la cessione è fattibile. […] Il fiduciario incaricato del controllo concorda con la valutazione di KBC […]. Il fiduciario incaricato del controllo ha trasmesso alla Commissione una sintesi delle informazioni di mercato fornite dai consulenti di KBC in materia di investimenti, i quali confermano che […]. […]. Secondo il parere del fiduciario incaricato del controllo, la vendita di […]. |
(29) |
Per quanto concerne lo stato attuale del processo di cessione, il fiduciario incaricato del controllo ritiene che KBC abbia adottato le misure necessarie per garantire un efficace processo di cessione di […] e che la data prevista per la conclusione della vendita […]. Tuttavia, […], il fiduciario incaricato del controllo considera necessario un miglioramento delle condizioni di mercato […]. |
4. Posizione delle autorità belghe
(30) |
Le autorità belghe sottolineano che la decisione KBC prevede un'eventuale proroga delle date limite per la cessione, previa approvazione della Commissione. |
(31) |
Le autorità belghe sostengono che, per quanto riguarda la cessione di Centea e Fidea, il processo di vendita è iniziato con ritardo a causa del grado di complessità della separazione che è stato necessario intraprendere prima della fase di vendita. KBC ha inoltre compiuto ogni ragionevole sforzo per garantire che la cessione di Centea e Fidea fosse realizzata quanto prima. Secondo le autorità belghe, la richiesta di prorogare di un anno la data limite è pertanto giustificata. |
(32) |
Per quanto concerne […], le autorità belghe sottolineano che KBC […]. Inoltre, le condizioni di mercato […]. Dal momento che KBC non è obbligata […] e dato il ragionevole impegno profuso da KBC per cedere […], una proroga della data ultima per la cessione è giustificata. |
(33) |
Le autorità belghe sostengono altresì che la proroga delle date limite è coerente con la decisione KBC e con il piano di ristrutturazione che hanno presentato per KBC, senza pregiudicare le finalità previste dalle misure, come descritto nella decisione KBC. |
(34) |
Le autorità belghe sottolineano che KBC manterrà i propri obblighi per quanto riguarda la cessione delle entità, continuando a gestirle come soggetti distinti e vendibili separatamente nel loro migliore interesse e preservando al contempo la loro redditività economica, il loro valore di mercato e la loro competitività. |
III. VALUTAZIONE
(35) |
Per quanto concerne la base giuridica della presente decisione, è opportuno rilevare che la questione di autorizzare una proroga della data limite per le cessioni di Centea, Fidea e […] sorge nell'ambito dell'attuazione della decisione KBC. Alla luce degli impegni presi dalle autorità belghe e da KBC, la decisione KBC consente di prorogare le date limite, previa autorizzazione della Commissione. La presente decisione fornisce quindi precisazioni sull'attuazione della decisione KBC. |
(36) |
La presente decisione in materia di controllo è una decisione sui generis. Per quanto il regolamento (CE) n. 659/1999 non lo preveda, il considerando 89 della decisione del 18 novembre 2009 introduce una procedura di autorizzazione ai sensi della quale lo Stato membro può chiedere alla Commissione di prorogare la data limite per qualsiasi cessione che KBC è tenuta a realizzare nell'ambito degli impegni presi dalle autorità belghe. Dal momento che le autorità belghe hanno presentato una tale richiesta, la Commissione è tenuta a valutare se è possibile concedere la proroga delle date limite fissate per la cessione di Centea, Fidea e […]. |
Centea e Fidea
(37) |
Nel caso di Centea e Fidea, la Commissione osserva che la cessione di dette entità richiede il loro scorporo preliminare da KBC Group. La Commissione ritiene che i processi di scorporo siano per loro natura complessi. In tale contesto, la Commissione constata che, durante il processo di separazione, KBC ha dichiarato di fornire 163 servizi a Centea e 193 a Fidea. |
(38) |
La Commissione tiene conto del parere del fiduciario incaricato del controllo, il quale ha sottolineato che la complessità del processo di separazione è la ragione per cui KBC non è stata in grado di completare la vendita di Centea e Fidea prima della data limite del 31 dicembre 2010. La Commissione prende inoltre nota del fatto che, secondo il parere del fiduciario incaricato del controllo, KBC si è adoperata al massimo per rispettare la data limite e ha investito considerevoli risorse in quest'operazione. |
(39) |
La Commissione nota altresì che i ritardi sono la conseguenza (almeno in parte) di altri impegni che KBC era tenuta a rispettare relativamente a Centea e Fidea. Il considerando 81 della decisione KBC prevede che KBC si impegni a preservare il valore delle entità da cedere. La Commissione osserva che, al fine di garantire che Centea e Fidea dispongano delle risorse necessarie per continuare ad operare in quanto soggetti distinti e redditizi, è necessario identificare quali servizi forniti da KBC Group saranno richiesti dopo la vendita a terzi. |
(40) |
Inoltre, le autorità belghe e KBC s’impegnano a che KBC conservi la redditività economica, il valore di mercato e la competitività dell’entità da cedere (considerando 83 della decisione KBC). |
(41) |
La Commissione ritiene che la richiesta di proroga avanzata da KBC non sia un tentativo di sottrarsi agli obblighi di cessione che le sono imposti nel quadro degli impegni assunti dalle autorità belghe e da KBC per ottenere l'approvazione del piano di ristrutturazione della banca. KBC ha già realizzato altre quattro cessioni, completandone due oltre due anni prima del termine previsto. |
(42) |
La Commissione constata inoltre che KBC ha avviato il processo di vendita di Centea e Fidea, come dimostrato dall'invio dei memorandum informativi alle parti interessate. Le autorità belghe hanno indicato che KBC deve completare la vendita entro il […]. La Commissione nota che il fiduciario incaricato del controllo ritiene che tale data limite sia realistica. |
(43) |
Per tali ragioni la Commissione reputa che la mancata cessione di Centea e Fidea entro la data limite fissata non debba essere imputabile a KBC e che sia appropriato concedere più tempo a quest'ultima per completare correttamente la vendita. […] |
(44) |
Il considerando 89 stabilisce che la Commissione può autorizzare la proroga delle date limite per le cessioni di cui al considerando 80 della decisione KBC per due motivi: in primo luogo, qualora le cessioni non possano essere attuate entro la data limite senza che vi sia colpa imputabile a KBC e, in secondo luogo, qualora KBC non sia in grado di vendere l'entità da cedere […]. In quest'ultima eventualità, il campo di applicazione temporale […] è limitato nel tempo […]. Qualora una data limite sia prorogata oltre tale data, […]. Una proroga della data limite oltre […] non è possibile. Pertanto, nel caso in cui KBC non riesca a vendere un'entità entro il […], sarà nominato un fiduciario incaricato delle cessioni con il compito di vendere l'entità […] (considerando 91 della decisione KBC). |
(45) |
La Commissione nota che KBC ha cercato di […], nel quadro della vendita di […]. |
(46) |
Per quanto riguarda l'applicazione della […], la Commissione osserva che le autorità belghe e KBC hanno presentato le relazioni di tre banche di investimento […]. Il fiduciario incaricato del controllo concorda con la valutazione di KBC […]. |
(47) |
La Commissione tiene altresì conto del fatto che, secondo le autorità belghe e il fiduciario incaricato del controllo, le attuali condizioni di mercato non sono favorevoli alla […]. Le attuali condizioni di mercato sono un fattore pertinente nella valutazione della richiesta di proroga. |
(48) |
La Commissione considera positivamente il fatto che il fiduciario incaricato del controllo abbia indicato nel suo parere che KBC ha compiuto ragionevoli sforzi per cedere […] entro la data limite. Il fiduciario incaricato del controllo considera inoltre che […]. In tale contesto, la Commissione rileva che le autorità belghe hanno chiesto la proroga […] della data limite, il che darebbe a KBC tempo sufficiente per realizzare la vendita […]. |
(49) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che sussistano elementi di prova sufficienti a dimostrare che […]. Dal momento che il considerando 89 della decisione stabilisce che KBC non è obbligata a vendere […], la Commissione è del parere che sia giustificato concedere una proroga […] della data limite per la cessione. |
IV. CONCLUSIONE
(50) |
Per le ragioni di cui sopra, la Commissione può concedere la proroga della data limite per le cessioni di Centea, Fidea e […]. |
V. DECISIONE
La Commissione accorda la proroga della data limite per le cessioni di Centea, Fidea e […].»
(1) GU L 188 del 21.7.2010, pag. 24.
(2) Informazioni riservate. Laddove possibile, i dati numerici sono stati sostituiti da ordini di grandezza tra [parentesi].
(3) […].
26.11.2011 |
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C 346/14 |
AIUTI DI STATO — SPAGNA
Aiuto di Stato C 45/07 (ex NN 51/07) — Ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere
(Articoli da 107 a 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 346/07
Con lettera dell'11 ottobre 2011 la Commissione ha trasmesso alla Spagna una rettifica della decisione C(2010) 9566 definitiva del 12 gennaio 2011 (1), modificata dalla decisione C(2011) 1257 definitiva del 3 marzo 2011.
TESTO DELLA LETTERA
«Come segnalato dalle autorità spagnole con lettera del 26 luglio 2011, la decisione C(2010) 9566 definitiva del 12 gennaio 2011, modificata dalla decisione C(2011) 1257 definitiva del 3 marzo 2011, presenta un errore dato che l'articolo 4, paragrafo 4, non riprende correttamente le conclusioni della decisione. L'articolo 4, paragrafo 4, fa riferimento unicamente all'articolo 1, paragrafo 2, mentre dovrebbe riferirsi all'articolo 1, paragrafi 2, 3, 4 o 5.
La Commissione ha pertanto deciso di correggere il testo della decisione come segue:
“La Spagna annullerà tutte le riduzioni fiscali in sospeso concesse dal regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, con decorrenza dalla data di adozione della presente decisione, tranne la riduzione concessa per diritti in società estere che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2, 3, 4 o 5”.
D'altro lato, la Commissione ha notato che la decisione C(2010) 9566 definitiva del 12 gennaio 2011, rettificata dalla decisione C(2011) 1257 definitiva del 3 marzo 2011, presenta altri errori amministrativi e di traduzione. Sebbene il considerando 190 distingua chiaramente due periodi: a) quello tra l'entrata in vigore della misura, il 1o gennaio 2002, e la data di pubblicazione della decisione di avvio nella Gazzetta ufficiale del 21 dicembre 2007; e b) quello successivo alla pubblicazione della decisione di avvio nella Gazzetta ufficiale, i considerando 193, 197, 202, 203 e 210 contengono errori amministrativi e di traduzione riguardo ai dettagli di questa distinzione. Di conseguenza, anche l'articolo 1, paragrafi 2, 3, 4 e 5, contiene errori amministrativi e di traduzione.
La Commissione ha pertanto deciso di correggere questi errori nella maniera seguente:
a) |
nel considerando 193 il testo “prima della data di pubblicazione (2) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea” è sostituito da “al più tardi alla data di pubblicazione (3) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea”; |
b) |
nel considerando 197 il testo “indipendentemente dalla data in cui tale operazione è stata effettuata prima dell'adozione della presente decisione” è sostituito da “sempre che l'operazione sia stata effettuata al più tardi alla data di pubblicazione della presente decisione”; |
c) |
nel considerando 202 il testo “prima del 21 dicembre 2007” è sostituito da “alla data del 21 dicembre 2007”. Inoltre il testo “al più tardi entro il 21 dicembre 2008” è sostituito da “alla data del 21 dicembre 2008”. |
d) |
nel considerando 203 il testo “a meno che, in primo luogo, l'impresa spagnola acquirente abbia assunto l'obbligo irrevocabile di possedere tali diritti prima del 21 dicembre 2007 (legittimo affidamento derivante da dichiarazioni della Commissione a deputati del Parlamento europeo) o prima della data di pubblicazione della presente decisione” è sostituito da “a meno che, in primo luogo, l'impresa spagnola acquirente abbia assunto l'obbligo irrevocabile di possedere tali diritti al più tardi il 21 dicembre 2007 (legittimo affidamento derivante da dichiarazioni della Commissione a deputati del Parlamento europeo) o alla data di pubblicazione della presente decisione”; del pari, il testo “e che, in terzo luogo, l'operazione sia stata notificata entro il 21 dicembre 2007 (legittimo affidamento derivante da dichiarazioni della Commissione a deputati del Parlamento europeo) o prima della pubblicazione della presente decisione” è sostituito da “e che, in terzo luogo, l'operazione sia stata notificata al più tardi il 21 dicembre 2007 (legittimo affidamento derivante da dichiarazioni della Commissione a deputati del Parlamento europeo) o alla data di pubblicazione della presente decisione”; |
e) |
nel considerando 210 il testo “prima della data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione della Commissione di avviare il procedimento formale d'indagine” è sostituito da “alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione della Commissione di avviare il procedimento formale d'indagine”; il testo “prima del 21 dicembre 2007” e “entro il 21 dicembre 2007” è sostituito da “al più tardi il 21 dicembre 2007”; e il testo “prima della pubblicazione della presente decisione” è sostituito da “fino alla data di pubblicazione della presente decisione”. |
A seguito delle precedenti correzioni, la Commissione ha deciso di correggere gli errori presenti all'articolo 1, paragrafi 2, 3, 4 e 5 come segue.
|
Nell'articolo 1, paragrafo 2, il testo “prima del 21 dicembre 2007” è sostituito da “al più tardi il 21 dicembre 2007”. |
|
Nell'articolo 1, paragrafo 3, il testo “prima del 21 dicembre 2007” e “entro il 21 dicembre 2007” è sostituito da “al più tardi il 21 dicembre 2007”. |
|
Nell'articolo 1, paragrafo 4, il testo “alla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea” è sostituito da “al più tardi alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea”. |
|
Nell'articolo 1, paragrafo 5, il testo “prima della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea”, che ricorre due volte, è sostituito da “al più tardi alla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea”. |
Questi errori lasciano invariate le conclusioni della decisione C(2010) 9566 definitiva, modificata dalla decisione C(2011) 1257 definitiva.
Per questo motivo la Commissione ha deciso di correggere il testo della decisione C(2010) 9566 definitiva, modificata dalla decisione C(2011) 1257 definitiva.
La correzione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»
(2) GU C 311 del 21.12.2007, pag. 21.
(3) Cfr. nota 2.
26.11.2011 |
IT |
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C 346/16 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6429 — Hyundai Motor Company/Hyundai Motor Deutschland/Automobiles Hyundai France/FAAP/FEA)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 346/08
1. |
In data 18 novembre 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Hyundai Motor Company («HMC», Repubblica di Corea) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Hyundai Motor Deutschland GmbH («HMD», Germania), Automobiles Hyundai France S.A.S. («AHF», Francia), Frey Accessories & Parts Sarl («FAAP», Francia) e FEA Services S.A.S. («FEA», Francia) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6429 — Hyundai Motor Company/Hyundai Motor Deutschland/Automobiles Hyundai France/FAAP/FEA, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
26.11.2011 |
IT |
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C 346/17 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6396 — Rhenus/Wincanton International)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 346/09
1. |
In data 17 novembre 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Rhenus AG & Co. KG («Rhenus», Germania), controllata da Rethmann AG & Co. KG («Rethmann»), di proprietà della famiglia Rethmann, acquisisce ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni il controllo dell’insieme di Wincanton International (Regno Unito) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6396 — Rhenus/Wincanton International, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
26.11.2011 |
IT |
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C 346/18 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6399 — DBH/DPV/RM/Pubbles)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 346/10
1. |
In data 15 novembre 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa DBH Buch Handels GmbH & Co. KG (Germania), controllata dal gruppo editoriale Weltbild GmbH e da Heinrich Hugendubel Beteiligungs GmbH & Co. KG, e Reinhard Mohn GmbH (Germania) nonché DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH (Germania), entrambe controllate da Bertelsmann AG, acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo su Pubbles GmbH & Co. KG (Germania) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6399 — DBH/DPV/RM/Pubbles, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
26.11.2011 |
IT |
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C 346/19 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6419 — Aviva/Pelayo/Pelayo Mondiale Vida)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 346/11
1. |
In data 16 novembre 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Aviva Vida y Pensiones, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros («Aviva», Spagna), controllata da Aviva Plc (Regno Unito)) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Pelayo Mondiale Vida y Reaseguros, SA («PMV», Spagna) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6419 — Aviva/Pelayo/Pelayo Mondiale Vida, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
26.11.2011 |
IT |
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C 346/20 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6362 — CIN/Tirrenia Business Branch)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 346/12
1. |
In data 21 novembre 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Compagnia Italiana di Navigazione S.r.l. (Italia) una società con personalità giuridica recentemente costituita da Marinvest S.r.l. («Marinvest», Italia), Grimaldi Compagnia di Navigazione SpA («Grimaldi», Italia) e Onorato Partecipazioni S.r.l. («Onorato», Italia), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo di parte dell'impresa Tirrenia di Navigazione, attualmente soggetta a regime di amministrazione straordinaria («Tirrenia», Italia), che gestisce i collegamenti marittimi con obbligo di servizio pubblico per lo Stato italiano. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6362 — CIN/Tirrenia Business Branch, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).