ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2011.339.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 339 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
54o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2011/C 339/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6368 — TPG/Fournais Holding/Lars Seier Christensen Holding/Saxo Bank) ( 1 ) |
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Rettifiche |
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2011/C 339/19 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 339/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6368 — TPG/Fournais Holding/Lars Seier Christensen Holding/Saxo Bank)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 339/01
In data 3 novembre 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6368. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 339/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
18 novembre 2011
2011/C 339/02
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3576 |
JPY |
yen giapponesi |
104,06 |
DKK |
corone danesi |
7,4426 |
GBP |
sterline inglesi |
0,85805 |
SEK |
corone svedesi |
9,1606 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2378 |
ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
7,8200 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,475 |
HUF |
fiorini ungheresi |
305,30 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7045 |
PLN |
zloty polacchi |
4,4200 |
RON |
leu rumeni |
4,3643 |
TRY |
lire turche |
2,4686 |
AUD |
dollari australiani |
1,3479 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3879 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,5719 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7800 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,7579 |
KRW |
won sudcoreani |
1 546,23 |
ZAR |
rand sudafricani |
11,0814 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,6273 |
HRK |
kuna croata |
7,4950 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 244,66 |
MYR |
ringgit malese |
4,2907 |
PHP |
peso filippino |
58,927 |
RUB |
rublo russo |
41,8304 |
THB |
baht thailandese |
42,072 |
BRL |
real brasiliano |
2,4043 |
MXN |
peso messicano |
18,5448 |
INR |
rupia indiana |
69,5840 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 339/3 |
Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 26 marzo 2010, concernente un progetto di decisione riguardante il caso COMP/38.344 (1) — Acciaio per precompresso
2011/C 339/03
1. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea secondo cui i fatti costituiscono accordo e/o pratica concordata ai sensi dell'articolo 101 del trattato TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. |
2. |
Il comitato consultivo concorda sul fatto che gli accordi e/o le pratiche concordate costituiscono un'infrazione unica e continuata nel settore dell'acciaio per precompresso, per tutto il periodo della loro durata. |
3. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea sul fatto che gli accordi e/o le pratiche concordate hanno come oggetto una restrizione della concorrenza. |
4. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea in merito alla durata delle infrazioni di ogni singolo destinatario. |
5. |
Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione europea per quanto concerne la conclusione che l'accordo tra i destinatari ha avuto un effetto considerevole sugli scambi tra gli Stati membri dell'UE e tra le parti contraenti dell'accordo SEE. |
6. |
Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione europea per quanto riguarda i destinatari della decisione e in particolare per quanto concerne l'imputazione della responsabilità alle società madri dei gruppi interessati. |
7. |
Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del suo parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 339/4 |
Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 25 giugno 2010 concernente un progetto di decisione riguardante il caso COMP/38.344 (2) — Acciaio per precompresso
2011/C 339/04
1. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea sulla necessità di infliggere un’ammenda ai destinatari del progetto di decisione. |
2. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea in merito agli importi di base delle ammende. |
3. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea in merito alle circostanze attenuanti e aggravanti. |
4. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea in merito agli importi della riduzione delle ammende ai sensi della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole. |
5. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea in merito alla valutazione dell'incapacità contributiva. |
6. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea in merito agli importi definitivi di tali ammende. |
7. |
Il Comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del suo parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 339/5 |
Relazione finale del consigliere-auditore sul caso COMP/38.344 — Acciaio per precompresso
(Redatta ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza, il «mandato» — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)
2011/C 339/05
Il presente caso ha per oggetto la conclusione di duraturi accordi in materia di prezzi e di quote tra fornitori europei di acciaio per precompresso.
I. PROCEDURA SCRITTA
1. Comunicazione degli addebiti e contesto
Il 30 settembre 2008, la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti («CA») destinata a 40 società (le «parti») che costituiscono 18 imprese.
L’indagine della Commissione è stata avviata dopo che nel 2002 il Bundeskartellamt ha inviato una serie di documenti, a cui si è aggiunta la richiesta di immunità da parte di un’impresa, presentata ai sensi della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole (1). Dopo avere concesso l’immunità condizionale, la Commissione ha compiuto accertamenti a sorpresa presso i locali di un gran numero di produttori di acciaio per precompresso e presso un'altra impresa. In seguito a tali accertamenti la Commissione ha ricevuto altre richieste di trattamento favorevole. Prima di adottare la CA, la Commissione ha comunicato ai richiedenti l’impossibilità di ottenere l'immunità dalle ammende e le conclusioni preliminari sulla possibilità di ottenere una riduzione dell’ammenda, specificando, ove opportuno, la fascia di riduzione prevista.
Sulla base delle informazioni raccolte, la Commissione è giunta alla conclusione provvisoria che le parti hanno commesso, per periodi di lunghezza variabile, una violazione unica e continuata e/o a violazioni ripetute dell’articolo 101 del TFUE dal 1o gennaio 1984 e dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE dal 1o gennaio 1994, fino al 19 settembre 2002.
2. Accesso al fascicolo
Nell'ottobre 2008 le parti hanno ottenuto accesso al fascicolo mediante un DVD. Esse hanno inoltre avuto accesso, nei locali della Commissione, alle dichiarazioni orali e scritte rilasciate dalle imprese che hanno presentato domanda di trattamento favorevole. A tale proposito, il Consigliere-auditore osserva con piacere che nessuna parte ha sollevato questioni relative all’accesso al fascicolo, nonostante la mole e la complessità dello stesso.
3. Data di scadenza per la presentazione della risposta scritta
Alle società era stato originariamente accordato un periodo di sei settimane per rispondere per iscritto alla comunicazione degli addebiti, con decorrenza dal giorno successivo al ricevimento del DVD. Alcune parti hanno presentato richieste giustificate di proroga, che il Consigliere-auditore ha accolto. Tutte le parti hanno risposto entro i tempi stabiliti.
II. PROCEDURA ORALE
L’11 e il 12 febbraio 2009 si è tenuta un’audizione, a cui hanno preso parte i rappresentanti di tutte le parti, fatta eccezione per quattro di esse.
Un'impresa in particolare, nel quadro del suo intervento orale, che comprendeva le osservazioni di una persona, ha energicamente contestato i fatti riportati nella CA relativi alla sua presunta partecipazione al cartello. L’impresa in questione ha tra l’altro fornito elementi di prova relativi al fatto che durante il periodo in esame avrebbe adottato una strategia commerciale aggressiva. Simili argomentazioni sono state usate anche nella risposta scritta.
III. IL PROGETTO DI DECISIONE
Nel progetto di decisione, la Commissione conferma in via di massima le obiezioni che aveva avanzato nella CA. Sulla base delle comunicazioni scritte e orali delle parti, è stato possibile definire in modo leggermente più preciso il prodotto in esame e la natura dei presunti comportamenti anticoncorrenziali.
Quattro parti (ovverosia, persone giuridiche) cui era destinata la CA non figurano più tra i destinatari del progetto di decisione; tra di esse, l’impresa di cui al capitolo II. Sebbene la durata complessiva dell’infrazione riportata nel progetto di decisione sia la stessa di quella presunta nella CA, per alcune imprese e per alcune parti facenti parti di imprese, la durata della partecipazione è risultata essere inferiore
Per quanto riguarda l’applicazione degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, nella CA alcune imprese venivano indicate come possibili «capofila» del cartello; nel progetto di decisione tale elemento non è stato confermato. Inoltre, nel quadro del progetto di decisione sono state definite recidive meno imprese e sono state citate meno decisioni precedenti.
Infine, il Consigliere-auditore osserva che nel progetto di decisione la Commissione intende in generale, per quanto riguarda tutte le imprese, fare riferimento ai dati disponibili più recenti relativi al fatturato ai fini del calcolo del limite del 10 % del fatturato [rispettando allo stesso tempo il limite legale di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003]. Così facendo, la Commissione tiene conto della recente crisi economica e finanziaria e dei suoi effetti sul fatturato registrato dalle parti. Tale modifica favorisce le parti. Tuttavia, nel caso di una parte, la Commissione ha fatto riferimento ad un anno precedente, avendo la parte cessato di generare fatturato alcuni anni fa.
Secondo il Consigliere-auditore, il progetto di decisione riguarda soltanto gli addebiti per i quali è stata data alle parti la possibilità di far conoscere la loro posizione.
IV. CONCLUSIONI
In considerazione delle suddette osservazioni, il consigliere-auditore ritiene che nel procedimento relativo al presente caso sia stato rispettato il diritto di tutte le parti a essere sentite.
Bruxelles, 29 giugno 2010
Michael ALBERS
(1) Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU C 45 del 19.2.2002, pag. 3).
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 339/7 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 30 giugno 2010
relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nei confronti delle imprese ArcelorMittal, Emesa/Galycas/ArcelorMittal (España), GlobalSteelWire/Tycsa, Proderac, Companhia Previdente/Socitrel, Fapricela, Nedri/HIT Groep, WDI/Pampus, DWK/Saarstahl, voestalpine Austria Draht, Rautaruukki/Ovako, Italcables/Antonini, Redaelli, CB Trafilati Acciai, I.T.A.S., Ori Martin/Siderurgica Latina Martin, Emme Holding
(Caso COMP/38.344 — Acciaio per Precompresso)
[notificata con il numero C(2010) 4387 (def.) quale modificata dalla decisione della Commissione del 30 settembre 2010 notificata con il numero C(2010) 6676 (def.) e decisione della Commissione del 4 aprile 2011 notificata con il numero C(2011) 2269 (def.)]
(I testi in lingua olandese, inglese, tedesca, italiana, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 339/06
Il 30 giugno 2010 la Commissione ha adottato una decisione concernente un procedimento ai sensi dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 53 dell'accordo sullo spazio economico europeo (accordo SEE), modificata mediante decisioni della Commissione del 30 settembre 2010 e del 4 aprile 2011. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), con la presente pubblicazione la Commissione divulga i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
(1) |
La presente decisione è notificata a 36 soggetti giuridici, appartenenti a 17 imprese del settore dell'acciaio per precompresso, per aver partecipato ad una violazione, unica e continuata, dell'articolo 101 del TFUE e l'articolo 53 dell'accordo SEE. Tali imprese hanno praticato la fissazione di prezzi e di quote, la ripartizione dei clienti e lo scambio di informazioni sensibili dal punto di vista commerciale nell'ambito di un cartello relativo all'acciaio per precompresso ad eccezione di trefoli speciali e tiranti. Il periodo di esistenza del cartello è compreso tra il gennaio 1984 e il settembre 2002; esso riguardava tutti i paesi che all'epoca costituivano l'UE-15, ad eccezione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Grecia. Anche la Norvegia è risultata coinvolta nel cartello. Il cartello si è interrotto nel 2002, quando DWK/Saarstahl ne ha rivelato l'esistenza a norma della comunicazione della Commissione sul trattamento favorevole (2) adottata proprio quell'anno. |
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedimento
(2) |
Il caso in oggetto è stato avviato sulla base di una richiesta di immunità presentata da DWK Drahtwerk Köln GmbH (DWK) il 18 giugno 2002. |
(3) |
A seguito delle informazioni fornite, il 19 e il 20 settembre 2002 hanno avuto luogo accertamenti presso i locali di 14 imprese in 6 paesi diversi. |
(4) |
Successivamente, tra il 21 settembre 2002 ed il 28 giugno 2007, sono pervenute alla Commissione le richieste di applicazione del trattamento favorevole di sei imprese. In risposta alle richieste di informazioni, quattro imprese hanno inoltre fornito informazioni che ne comprovavano la responsabilità. |
(5) |
L'indagine sul caso è proseguita indirizzando diverse richieste di informazioni a tutte le imprese coinvolte negli accordi anticoncorrenziali ed effettuando un ulteriore accertamento il 7-8 giugno 2006 presso i locali del sig. (…), consulente esterno (della componente italiana) del cartello. |
(6) |
La comunicazione degli addebiti è stata adottata il 30 settembre 2008 e l'audizione si è svolta l'11 e il 12 febbraio 2009. |
(7) |
La Commissione ha adottato una decisione il 30 giugno 2010; una decisione rettificativa di alcuni errori di calcolo dell'ammenda è stata adottata il 30 settembre 2010. |
(8) |
Il 4 aprile 2011 la Commissione ha adottato una nuova decisione recante modifica nella quale ha esercitato il suo margine di discrezionalità per ridurre le ammende di cui erano responsabili a titolo individuale quattro soggetti giuridici coinvolti nel cartello, in modo che le ammende si riferissero soltanto ai periodi in cui tali soggetti giuridici hanno partecipato senza le attuali società madri, al fine di garantire che tali ammende non risultassero sproporzionate alle rispettive dimensioni e ai rispettivi fatturati. La Commissione ha ridotto le rispettive ammende del 10 % rispetto ai fatturati dei soggetti giuridici. |
2.2. Sintesi dell'infrazione
(9) |
Il caso riguarda un'infrazione dell'articolo 101 del TFUE e, a partire dal 1o gennaio 1994, dell'articolo 53 dell'accordo SEE relativamente all'acciaio per precompresso, ad eccezione di trefoli speciali e tiranti. L'acciaio per precompresso consiste di lunghi cavi d'acciaio arrotolati impiegati in combinazione con il calcestruzzo nel settore delle costruzioni, per gettare le fondamenta di edifici o costruire terrazze e ponti ed è anche usato nella realizzazione di opere sotterranee e di ponti. |
(10) |
I fornitori in questione hanno praticato la fissazione di prezzi e di quote, la ripartizione dei clienti e lo scambio di informazioni sensibili nel contesto di un cartello durato oltre 18 anni, nel periodo compreso almeno tra il 1o gennaio 1984 e il 19 settembre 2002. Essi controllavano inoltre i prezzi e gli accordi relativi alle quote e ai clienti mediante un sistema di coordinatori nazionali e di contatti bilaterali. Alcuni fornitori hanno altresì praticato una forma specifica di ripartizione della clientela relativamente ad un grosso cliente scandinavo. Si tratta, per sua stessa natura, di una delle violazioni più gravi dell'articolo 101 del TFUE. |
(11) |
Il cartello consisteva in un accordo paneuropeo, inizialmente noto come «Club di Zurigo» (Zurich Club), per il fatto che le prime riunioni del cartello si erano svolte a Zurigo, e successivamente come «Club Europa» (Club Europe). Esistevano inoltre due accordi a livello regionale, uno in Italia (il «Club Italia») e uno in Spagna/Portogallo (il «Club España»). I diversi accordi del cartello costituivano un'infrazione unica, complessa e continuata in quanto erano legati tra di loro da competenze territoriali, membri e tempi sovrapposti. Gli accordi avevano inoltre il medesimo scopo e ricorrevano a meccanismi identici. Lo scopo del cartello era infatti quello di stabilizzare le quote di mercato dei fornitori onde stabilizzare i prezzi e facilitare gli aumenti dei prezzi stessi. Questo è avvenuto concludendo accordi sulle quote, sui prezzi e/o sulla ripartizione dei clienti. Il rispetto degli accordi veniva monitorato ed erano previsti meccanismi di compensazione. I partecipanti ai diversi accordi erano inoltre a conoscenza dei rispettivi tentativi di stabilizzare quote di mercato/prezzi e si sforzavano di convenire su un equilibrio ed una fissazione dei prezzi comuni. |
(12) |
Le imprese partecipanti si riunivano solitamente in un albergo a margine delle riunioni ufficiali del settore organizzate in tutta Europa. La Commissione possiede elementi di prova relativi a più di 550 riunioni del cartello. |
2.3. Destinatari e durata
(13) |
I destinatari della decisione hanno preso parte all'infrazione almeno per i periodi che si riportano di seguito:
|
2.4. Misure correttive
2.4.1. Importo di base dell'ammenda
(14) |
Per definire l'importo delle ammende, la Commissione ha tenuto conto delle vendite delle imprese coinvolte effettuate sui mercati in questione nell'ultimo anno prima della cessazione delle attività del cartello (il 2001, tranne per DWK: 2000), della natura estremamente grave dell'infrazione, della portata geografica del cartello e della sua lunga durata. |
2.4.2. Adeguamenti dell'importo di base
2.4.2.1.
(15) |
La Commissione ha aumentato l'importo delle ammende di ArcelorMittal Fontaine e ArcelorMittal Wire France in quanto a tali imprese erano già state comminate ammende in altre due precedenti occasioni per la partecipazione a cartelli. A Saarstahl erano già state irrogate ammende per avere partecipato al cartello relativo ai profilati in acciaio, ma per quanto concerne il cartello in oggetto tale impresa ha beneficiato dell'immunità completa, in quanto è stata la prima a offrire spontaneamente informazioni nel quadro della comunicazione della Commissione del 2002 sul trattamento favorevole. |
(16) |
La Commissione ha riconosciuto il ruolo secondario svolto da Proderac e da Emme Holding, riducendo l'importo dell'ammenda del 5 %. L'ammenda destinata a ArceloMittal España è stata ridotta del 15 % grazie alla collaborazione dell'impresa al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole. |
2.4.2.2.
(17) |
Per molte imprese l'ammenda calcolata avrebbe superato la soglia massima consentita del 10 % del fatturato del 2009; il rispettivo importo è stato quindi ridotto a tale livello. |
2.4.3. Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002
(18) |
La Commissione ha concesso l'immunità completa da ammende a DWK/Saarstahl, nonché una riduzione dell'ammenda per collaborazione, prevista dalla comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, a Italcables/Antonini (50 %), Nedri (25 %), Emesa e Galycas (5 %), ArcelorMittal e le sue controllate (20 %) e WDI/Pampus (5 %). Redaelli e SLM non hanno soddisfatto le condizioni per il riconoscimento della collaborazione e non hanno pertanto beneficiato di alcuna riduzione dell'ammenda. |
2.4.4. Capacità contributiva
(19) |
La Commissione ha accolto tre dichiarazioni di incapacità contributiva concedendo, rispettivamente, riduzioni del 25 %, del 50 % e del 75 % rispetto all'importo dell'ammenda che avrebbe dovuto essere versato. Le richieste di questo tipo ricevute nel quadro degli orientamenti della Commissione del 2006 per il calcolo delle ammende sono state 13. |
3. DECISIONE
(20) |
Le ammende inflitte ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:
|
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(2) Ancora in conformità alla comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU C 45 del 19.2.2002, pag. 3).
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 339/12 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
2011/C 339/07
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
24.10.2011 |
Durata |
24.10.2011-31.12.2011 |
Stato membro |
Portogallo |
Stock o gruppo di stock |
RED/51214D |
Specie |
Scorfano (acque pelagiche profonde) — (Sebastes spp.) |
Zona |
Acque UE e acque internazionali della zona V e acque internazionali delle zone XII e XIV |
Tipo(i) di pescherecci |
— |
Numero di riferimento |
— |
Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 339/13 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
2011/C 339/08
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
31.10.2011 |
Durata |
31.10.2011-31.12.2011 |
Stato membro |
Svezia |
Stock o gruppo di stock |
POK/2A34. |
Specie |
Merluzzo carbonaro (Pollachius virens) |
Zona |
Zone IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 |
Tipo(i) di pescherecci |
— |
Numero di riferimento |
— |
Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 339/14 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
2011/C 339/09
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
23.10.2011 |
Durata |
23.10.2011-31.12.2011 |
Stato membro |
Francia |
Stock o gruppo di stock |
HER/4AB. |
Specie |
Aringa (Clupea harengus) |
Zona |
Acque UE e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N |
Tipo(i) di pescherecci |
— |
Numero di riferimento |
1152436 |
Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 339/15 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
2011/C 339/10
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
17.10.2011 |
Durata |
17.10.2011-31.12.2011 |
Stato membro |
Danimarca |
Stock o gruppo di stock |
LIN/3A/BCD |
Specie |
Molva (Molva molva) |
Zona |
IIIa; sottodivisioni 22-32 (acque UE) |
Tipo(i) di pescherecci |
— |
Numero di riferimento |
— |
Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 339/16 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
2011/C 339/11
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
31.10.2011 |
Durata |
31.10.2011-31.12.2011 |
Stato membro |
Svezia |
Stock o gruppo di stock |
COD/2A3AX4 |
Specie |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
Zona |
Zona IV; acque UE della zona IIa; parte della zona IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat |
Tipo(i) di pescherecci |
— |
Numero di riferimento |
— |
Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 339/17 |
Avviso di posto vacante di Direttore (Grado AD 14)
2011/C 339/12
Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, Cedefop, è un organismo dell’Unione europea con sede a Salonicco, in Grecia. Aiuta la Commissione europea e altre parti interessate, stimolandole a promuovere e sviluppare l’istruzione e la formazione professionale.
In qualità di direttore, Lei avrà la responsabilità di dirigere, gestire e rappresentare il Cedefop; inoltre, dovrà rendere conto del Suo operato al consiglio di direzione e al Parlamento europeo. Deve avere una buona comprensione del quadro istituzionale di un’organizzazione UE nonché saper apprezzare il fatto di lavorare ai massimi livelli in un ambiente internazionale. Il contratto, rinnovabile, ha una durata di cinque anni.
Le qualifiche ed esperienze richieste sono descritte in forma dettagliata nell’avviso di posto vacante e comprendono:
— |
cittadinanza di uno Stato membro dell’UE |
— |
possibilità di completare il mandato di 5 anni prima del raggiungimento dell’età pensionabile obbligatoria |
— |
laurea |
— |
15 anni di esperienza professionale post-laurea, di cui almeno 5 in settori correlati alle attività del Cedefop e almeno 5 con una funzione dirigenziale di alto livello |
— |
buone conoscenze linguistiche |
— |
capacità di guidare e motivare un’organizzazione internazionale |
— |
capacità di interagire e negoziare sul piano internazionale ad alto livello con istituzioni UE, autorità pubbliche e parti sociali |
Il modulo di candidatura si può trovare nell’avviso di posto vacante, disponibile sul sito web del Cedefop http://www.cedefop.europa.eu
Le candidature devono essere presentate entro e non oltre il 9 gennaio 2012; farà fede la data del timbro postale.
Una società di risorse umane contribuirà a valutare i candidati.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 339/18 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6401 — Waterland/Alychlo/Omega Pharma)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 339/13
1. |
In data 9 novembre 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Waterland Private Equity Investment B.V. («Waterland», Paesi Bassi) e Alychlo NV, controllata in ultima istanza da Marc Coucke, Belgio, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Omega Pharma NV («Omega», Belgio) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6401 — Waterland/Alychlo/Omega Pharma, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 339/19 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6407 — Apache/Mobil North Sea)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 339/14
1. |
In data 11 novembre 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Apache Corporation («Xerox», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Mobil North Sea Limited («MNSL», Isole Cayman), appartenente al gruppo ExonMobil (Stati Uniti), mediante acquisto di elementi dell'attivo. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6407 — Apache/Mobil North Sea, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 339/20 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6403 — Volkswagen/KPI Polska/Skoda Auto Polska/VW Bank Polska/VW Leasing Polska)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 339/15
1. |
In data 14 novembre 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Volkswagen AG («VW», Germania) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di KPI Polska Sp. z o.o. («KPI Polska», Polonia), Skoda Auto Polska SA («Skoda Auto Polska», Polonia), Volkswagen Bank Polska SA («VW Bank Polska», Polonia) e Volkswagen Leasing Polska Sp z o.o. («VW Leasing Polska», Polonia) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6403 — Volkswagen/KPI Polska/Skoda Auto Polska/VW Bank Polska/VW Leasing Polska, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 339/21 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6434 — Teekay/Marubeni/Maersk LNG)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 339/16
1. |
In data 14 novembre 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Teekay LNG Partners, tramite la sua controllata al 100 % Teekay LNG Operating, e Marubeni Corporation (Giappone), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo Maersk LNG A/S (Danimarca) Maersk LNG A/S (Danimarca) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6434 — Teekay/Marubeni/Maersk LNG, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 339/22 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6433 — Glencore International plc/Carlo Colombo SpA)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 339/17
1. |
In data 14 novembre 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Glencore International plc («Glencore», Jersey) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Carlo Colombo SpA («Carlo Colombo», Italia) mediante acquisto di azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6433 — Glencore International plc/Carlo Colombo SpA, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 339/23 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6431 — Evonik Degussa/Treibacher Industries/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 339/18
1. |
In data 14 novembre 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Evonik Industries AG («Evonik», Germania) e Treibacher Industrie AG («Treibacher», Austria) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV», Germania), mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6431 — Evonik Degussa/Treibacher Industries/JV, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
Rettifiche
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 339/24 |
Rettifica della notifica a norma dell'articolo 114, paragrafo 5 del TFUE — Richiesta di autorizzazione a introdurre norme nazionali più rigorose delle disposizioni di un provvedimento di armonizzazione dell'UE
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 309 del 21 ottobre 2011 )
2011/C 339/19
A pagina 8, paragrafo 1:
anziché:
«Il 17 maggio 2011 il Regno di Svezia ha notificato»,
leggi:
«Il 17 ottobre 2011 il Regno di Svezia ha notificato».