ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.141.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 141

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
12 maggio 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 141/01

Tassi di cambio dell'euro

1

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2011/C 141/02

Procedure di liquidazione — Decisione relativa all'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di Evropaiki Pronia A.E.G.A. (Pubblicazione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

2

2011/C 141/03

Provvedimento di risanamento — Decisione sul provvedimento di risanamento relativo a Novit Assicurazioni SpA e Sequoia Partecipazioni SpA (Avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

3

2011/C 141/04

Pubblicazione ai sensi della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

4

2011/C 141/05

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea ( 1 )

5

2011/C 141/06

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico di cui all’informativa pubblicata nella GU C 141 del 12.5.2011 ( 1 )

6

2011/C 141/07

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico di cui all’informativa pubblicata nella GU C 141 del 12.5.2011 ( 1 )

7

2011/C 141/08

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico di cui all’informativa pubblicata nella GU C 141 del 12.5.2011 ( 1 )

8

2011/C 141/09

Procedura di liquidazione — Decisione di apertura della procedura di liquidazione nei confronti di Western International Insurance Company (Europe) Limited (Avviso pubblicato ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

9

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2011/C 141/10

Sentenza della Corte, del 18 ottobre 2010, nella causa E-3/10 — Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d'Islanda (Mancata ottemperanza agli obblighi di una parte contraente — Direttiva 2002/87/CE concernente la vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario)

10

2011/C 141/11

Sentenza della Corte, del 10 dicembre 2010, nella causa E-2/10 — Þór Kolbeinsson contro Repubblica d’Islanda (Salute e sicurezza dei lavoratori — Direttive 89/391/CEE e 92/57/CEE — Articolo 3 SEE — Responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori per incidenti sul lavoro — Responsabilità dello Stato)

11

2011/C 141/12

Ordinanza della Corte EFTA, del 31 gennaio 2011, nella causa E-13/10 — Aleris Ungplan AS contro Autorità di vigilanza EFTA (Diniego dell’Autorità di vigilanza EFTA di intentare un’azione per supposta mancata ottemperanza di uno Stato SEE ai propri obblighi nel settore degli appalti — Misure esperibili — Ricevibilità)

12

2011/C 141/13

Sentenza della Corte, del 10 dicembre 2010, nella causa E-1/10 — Periscopus AS contro Oslo Børs ASA e Erik Must AS (Direttiva 2004/25/CE — Acquisizione del controllo — Offerta obbligatoria — Modificazione del prezzo di offerta — Circostanze e criteri chiaramente determinati — Riferimento al prezzo di mercato)

13

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2011/C 141/14

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6195 — Holcim/Basalt/H + B Grondstoffen JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

14

2011/C 141/15

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6162 — Pfizer/Ferrosan Consumer Healthcare Business) ( 1 )

15

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2011/C 141/16

Specifiche principali della scheda tecnica relativa al Pisco

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

12.5.2011   

IT

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C 141/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

11 maggio 2011

2011/C 141/01

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4357

JPY

yen giapponesi

116,47

DKK

corone danesi

7,4559

GBP

sterline inglesi

0,87075

SEK

corone svedesi

8,9460

CHF

franchi svizzeri

1,2661

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,7890

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,258

HUF

fiorini ungheresi

263,67

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7093

PLN

zloty polacchi

3,9013

RON

leu rumeni

4,0918

TRY

lire turche

2,2644

AUD

dollari australiani

1,3255

CAD

dollari canadesi

1,3701

HKD

dollari di Hong Kong

11,1580

NZD

dollari neozelandesi

1,8074

SGD

dollari di Singapore

1,7666

KRW

won sudcoreani

1 543,42

ZAR

rand sudafricani

9,7368

CNY

renminbi Yuan cinese

9,3220

HRK

kuna croata

7,3780

IDR

rupia indonesiana

12 236,29

MYR

ringgit malese

4,2777

PHP

peso filippino

61,557

RUB

rublo russo

39,7180

THB

baht thailandese

43,186

BRL

real brasiliano

2,3102

MXN

peso messicano

16,5996

INR

rupia indiana

64,1690


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

12.5.2011   

IT

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C 141/2


Procedure di liquidazione

Decisione relativa all'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di Evropaiki Pronia A.E.G.A.

(Pubblicazione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

2011/C 141/02

Impresa di assicurazione

Evropaiki Pronia A.E.G.A. con sede ad Atene

L. Dimokratias 8

151 27 Melissia

GREECE

Data di entrata in vigore e natura della decisione

Decisione n. 7/9 del 29 marzo 2011 della Commissione crediti e assicurazioni, relativa alla revoca definitiva della licenza d'esercizio della società e alla sua liquidazione.

Entrata in vigore: 29 marzo 2011

Autorità competenti

Banca di Grecia, direzione Vigilanza delle assicurazioni private

Eleftheriou Venizelou 21

102 50 Athens

GREECE

Autorità di vigilanza

Banca di Grecia, direzione Vigilanza delle assicurazioni private

Eleftheriou Venizelou 21

102 50 Athens

GREECE

Liquidatore designato

Prodromos V. Sikiaridis (commissario liquidatore)

Ravine 2

115 21 Athens

GREECE

Diritto applicabile

Diritto greco, decreto legislativo n. 400/1970, articolo 3, paragrafo 3, articoli da 7 a 9, articoli da 17 bis a 17 quater


12.5.2011   

IT

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C 141/3


Provvedimento di risanamento

Decisione sul provvedimento di risanamento relativo a Novit Assicurazioni SpA e Sequoia Partecipazioni SpA

(Avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

2011/C 141/03

Impresa di assicurazione

Novit Assicurazioni SpA

Via Pisa 29

10152 Torino TO

ITALIA

Capogruppo del gruppo assicurativo in cui è inserita l’impresa di assicurazione

Sequoia Partecipazioni SpA

Piazza Maria Teresa 3

10152 Torino TO

ITALIA

Data, entrata in vigore e natura della decisione

Provvedimento ISVAP n. 2877 del 9 febbraio 2011 — Nomina del Commissario per la gestione provvisoria ai sensi degli articoli 230, comma 1, e 275, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2005

Autorità competenti

ISVAP

Via del Quirinale 21

00187 Roma RM

ITALIA

Autorità di vigilanza

ISVAP

Via del Quirinale 21

00187 Roma RM

ITALIA

Commissario nominato

Dott. Luciano Becchio

Via Pisa 29

10152 Torino TO

ITALIA

Legge applicabile

Italia

Articoli 230, comma 1, e 275, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2005

Con provvedimento ISVAP n. 2877 del 9 febbraio 2011 è stata disposta la nomina, ai sensi dell’articolo 230 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del dott. Luciano Becchio quale Commissario per la gestione provvisoria delle società Novit Assicurazioni SpA, con sede in Torino — Via Pisa 29, Italia, e Sequoia Partecipazioni SpA, con sede in Torino — Piazza Maria Teresa 3, Italia, per la durata massima di due (2) mesi dalla data di adozione del presente provvedimento. Sono conseguentemente sospese le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo delle società.


12.5.2011   

IT

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C 141/4


Pubblicazione ai sensi della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

2011/C 141/04

The High Court of Ireland

IN RELAZIONE ALLA ALLIED IRISH BANKS P.L.C. E IN RELAZIONE ALLA LEGGE SUGLI ENTI CREDITIZI (STABILIZZAZIONE) DEL 2010

In data 14 aprile 2011 la High Court of Ireland ha emesso un'ordinanza sulle passività subordinate ai sensi dell'articolo 29 della legge sugli enti creditizi (Stabilizzazione) del 2010 in cui in particolare modifica alcuni termini e/o condizioni inerenti alle passività subordinate della Allied Irish Banks p.l.c. con i seguenti codici ISIN:

XS0498532117; XS0498531069; XS0498530178; XS0435957682; XS0435953186; XS0368068937; XS0232498393; XS0214107053; XS0208845924; XS0197993875; XS0180778507; XS0100325983; XS0227409629; XS0120950158; XS0208105055; XS0257734037; XS0257571066; IE0000189625.

La Corte ha inoltre dichiarato che l'ordinanza sulle passività subordinate è una misura di risanamento ai sensi della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001.

Ai sensi dell'articolo 31 della legge sugli enti creditizi (Stabilizzazione) del 2010, è possibile presentare un'istanza di annullamento presso la High Court of Ireland, con sede a Four Courts, Inns Quay, Dublino 7, Irlanda, con una dichiarazione giurata, entro 5 giorni lavorativi dall'emissione dell'ordinanza sulle passività subordinate, alle condizioni ivi indicate. Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2, della medesima legge, l'ordinanza sulle passività subordinate non può essere impugnata innanzi alla Corte Suprema senza il consenso della High Court. Si può ottenere copia integrale dell'ordinanza dall'ufficio centrale della High Court con email inviata a: listroomhighcourt@courts.ie


12.5.2011   

IT

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C 141/5


Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 141/05

Stato membro

Italia

Rotte interessate

Reggio Calabria–Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria–Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria–Torino Caselle e viceversa.

Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

27 giugno 2011

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere, a titolo gratuito, le informazioni e/o la documentazione relativa all’onere di servizio pubblico

ENAC (Ente nazionale per l’aviazione civile)

Direzione sviluppo trasporto aereo

Viale del Castro Pretorio 118

00185 Roma RM

ITALIA

http://www.enac.gov.it

E-mail: osp@enac.gov.it


12.5.2011   

IT

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C 141/6


Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico di cui all’informativa pubblicata nella GU C 141 del 12.5.2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 141/06

Stato membro

Italia

Rotta aerea interessata

Reggio Calabria–Torino Caselle e viceversa

Periodo di validità del contratto

2 anni a partire dal 27 giugno 2011

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

2 mesi dalla pubblicazione della presente informativa

Indirizzo presso il quale è reso disponibile, a titolo gratuito, il testo del bando di gara e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlate alla gara di appalto e all’onere di servizio pubblico

ENAC (Ente nazionale per l’aviazione civile)

Direzione sviluppo trasporto aereo

Viale del Castro Pretorio 118

00185 Roma RM

ITALIA

http://www.enac.gov.it

E-mail: osp@enac.gov.it


12.5.2011   

IT

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C 141/7


Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico di cui all’informativa pubblicata nella GU C 141 del 12.5.2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 141/07

Stato membro

Italia

Rotta aerea interessata

Reggio Calabria–Pisa San Giusto e viceversa

Periodo di validità del contratto

2 anni a partire dal 27 giugno 2011

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

2 mesi dalla pubblicazione della presente informativa

Indirizzo presso il quale è reso disponibile, a titolo gratuito, il testo del bando di gara e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlate alla gara di appalto e all’onere di servizio pubblico

ENAC (Ente nazionale per l’aviazione civile)

Direzione sviluppo trasporto aereo

Viale del Castro Pretorio 118

00185 Roma RM

ITALIA

http://www.enac.gov.it

E-mail: osp@enac.gov.it


12.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/8


Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico di cui all’informativa pubblicata nella GU C 141 del 12.5.2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 141/08

Stato membro

Italia

Rotta aerea interessata

Reggio Calabria–Milano Malpensa e viceversa

Periodo di validità del contratto

2 anni a partire dal 27 giugno 2011

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

2 mesi dalla pubblicazione della presente informativa

Indirizzo presso il quale è reso disponibile, a titolo gratuito, il testo del bando di gara e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlate alla gara di appalto e all’onere di servizio pubblico

ENAC (Ente nazionale per l’aviazione civile)

Direzione sviluppo trasporto aereo

Viale del Castro Pretorio 118

00185 Roma RM

ITALIA

http://www.enac.gov.it

E-mail: osp@enac.gov.it


12.5.2011   

IT

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C 141/9


Procedura di liquidazione

Decisione di apertura della procedura di liquidazione nei confronti di Western International Insurance Company (Europe) Limited

(Avviso pubblicato ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

2011/C 141/09

Impresa di assicurazione

Western International Insurance Company (Europe) Limited

c/o McStay Luby Chartered Accountants

Dargan House

21-23 Fenian Street

Dublin 2

IRELAND

Data, entrata in vigore e natura della decisione

La data di inizio della liquidazione è il 5 ottobre 2006.

Il liquidatore è stato nominato con risoluzione dei soci dell’impresa in una riunione straordinaria il 5 ottobre 2006

Autorità competenti

Si tratta di una liquidazione volontaria dei soci (Member Voluntary Liquidation). Gli importi dovuti ai creditori ammessi sono stati o saranno versati integralmente.

Non vi sono autorità competenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 dello S.I. n. 168/2003 European Communities (risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

Autorità di vigilanza

Ministero per le imprese, il commercio e l’innovazione

23 Kildare Street

Dublin 2

IRELAND

Liquidatore designato

Tom Rogers, Liquidator

McStay Luby Chartered Accountants

Dargan House

21-23 Fenian Street

Dublin 2

IRELAND

Legge applicabile

Leggi sulle società (Companies Acts 1963-2001)


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

12.5.2011   

IT

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C 141/10


SENTENZA DELLA CORTE

del 18 ottobre 2010

nella causa E-3/10

Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d'Islanda

(Mancata ottemperanza agli obblighi di una parte contraente — Direttiva 2002/87/CE concernente la vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario)

2011/C 141/10

Nella causa E-3/10, Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d’Islanda — ISTANZA di dichiarazione secondo cui, astenendosi dall'adottare, o dal notificare entro i termini previsti, le misure necessarie per recepire l'atto cui è fatto riferimento al punto 31ea dell'allegato IX all'accordo sullo spazio economico europeo (direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario e che modifica le direttive del Consiglio 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/78/CE e 2000/12/CE), adeguato all'accordo SEE mediante il relativo protocollo 1, la Repubblica d'Islanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 32 della direttiva e dell'articolo 7 dell'accordo SEE — la Corte, costituita da Carl Baudenbacher, presidente, Thorgeir Örlygsson e Henrik Bull (giudice-relatore), giudici, ha pronunciato in data 18 ottobre 2010 la propria sentenza, il cui dispositivo stabilisce quanto segue:

la Corte:

1)

dichiara che, astenendosi dall'adottare entro i termini previsti le misure necessarie per recepire l'atto cui è fatto riferimento al punto 31ea dell'allegato IX all'accordo sullo spazio economico europeo (direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive del Consiglio 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/78/CE e 2000/12/CE), adeguato all'accordo SEE mediante il relativo protocollo 1, la Repubblica d'Islanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 32 della direttiva e dell'articolo 7 dell'accordo SEE;

2)

condanna la Repubblica d'Islanda al pagamento delle spese processuali.


12.5.2011   

IT

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C 141/11


SENTENZA DELLA CORTE

del 10 dicembre 2010

nella causa E-2/10

Þór Kolbeinsson contro Repubblica d’Islanda

(Salute e sicurezza dei lavoratori — Direttive 89/391/CEE e 92/57/CEE — Articolo 3 SEE — Responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori per incidenti sul lavoro — Responsabilità dello Stato)

2011/C 141/11

Nella causa E-2/10, Þór Kolbeinsson contro la Repubblica d’Islanda — ISTANZA alla Corte, ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, da parte del Héraðsdómur Reykjavíkur (tribunale distrettuale di Reykjavík), relativamente all’interpretazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, nonché della direttiva 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) — la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Thorgeir Örlygsson e Henrik Bull (giudice relatore), giudici, ha pronunciato il 10 dicembre 2010 la sua sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

1)

salvo in circostanze eccezionali, sono incompatibili con la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, nonché con la direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), le norme nazionali in materia di fatti illeciti che attribuiscono al lavoratore la responsabilità, in tutto o per la maggior parte, delle perdite subite in conseguenza di un incidente sul lavoro dovuto alla sua stessa negligenza, laddove venga accertato che il datore di lavoro non si è conformato di sua iniziativa alle norme relative alla sicurezza e alle condizioni sul luogo di lavoro.

Possono esistere circostanze eccezionali in cui il lavoratore ha causato l’incidente agendo con dolo o colpa grave, ma anche in tali casi il rifiuto totale dell'indennizzo risulterebbe sproporzionato e non conforme alle direttive, salvo i casi estremi in cui la colpa dell’incidente sia da attribuire sostanzialmente più al lavoratore che al datore di lavoro;

2)

uno Stato SEE può essere ritenuto responsabile della violazione della norma sul concorso di colpa, intrinseca alle direttive 89/391/CEE e 92/57/CEE interpretate alla luce dell'articolo 3 SEE, purché la violazione sia sufficientemente grave. Spetta al giudice nazionale, conformemente alla consolidata giurisprudenza sulla responsabilità dello Stato per violazione delle norme SEE, stabilire se detta condizione è soddisfatta nella causa pendente dinanzi ad esso.


12.5.2011   

IT

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C 141/12


ORDINANZA DELLA CORTE EFTA

del 31 gennaio 2011

nella causa E-13/10

Aleris Ungplan AS contro Autorità di vigilanza EFTA

(Diniego dell’Autorità di vigilanza EFTA di intentare un’azione per supposta mancata ottemperanza di uno Stato SEE ai propri obblighi nel settore degli appalti — Misure esperibili — Ricevibilità)

2011/C 141/12

Nella causa E-13/10: Aleris Ungplan AS contro Autorità di Vigilanza EFTA — ISTANZA, ai sensi dell’articolo 36, paragrado 2, dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, di annullamento della decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 248/10/COL, del 21 giugno 2010, su appalti pubblici di servizi per i giovani in Norvegia, la Corte, composta da: Carl Baudenbacher, presidente, Thorgeir Örlygsson (giudice relatore), e Per Christiansen, giudici, ha pronunciato, in data 31 gennaio 2011, l’ordinanza il cui dispositivo è il seguente:

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il ricorrente è condannato a pagare le spese processuali.


12.5.2011   

IT

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C 141/13


SENTENZA DELLA CORTE

del 10 dicembre 2010

nella causa E-1/10

Periscopus AS contro Oslo Børs ASA e Erik Must AS

(Direttiva 2004/25/CE — Acquisizione del controllo — Offerta obbligatoria — Modificazione del prezzo di offerta — Circostanze e criteri chiaramente determinati — Riferimento al prezzo di mercato)

2011/C 141/13

Nella causa E-1/10 fra Periscopus AS contro Oslo Børs AS e Erik Must AS — ISTANZA alla Corte ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza ed una Corte di giustizia, presentata dall'Oslo tingrett (tribunale distrettuale di Oslo), Norvegia, riguardo all’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, adattata all’accordo SEE dal suo protocollo 1 — la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente e giudice relatore, Thorgeir Örlygsson e Henrik Bull, giudici, ha pronunciato il 10 dicembre 2010 la sua sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

Il secondo comma dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto osta a che una legislazione nazionale, in mancanza di ulteriore chiarificazione del termine «prezzo di mercato», preveda che il prezzo di offerta in un'offerta obbligatoria debba essere modificato affinché sia quanto meno pari al «prezzo di mercato», in situazioni in cui è evidente che quest’ultimo è più alto del prezzo calcolato secondo la regola principale disposta dall'articolo 5, paragrafo 4. In particolare, è necessario chiarire ulteriormente: l’intervallo di tempo rilevante per determinare il «prezzo di mercato»; se quest’ultimo debba essere calcolato sulla base di una media ponderata per i volumi di scambio; e se, per definirlo, siano necessari scambi effettivi o siano sufficienti ordini di acquisto o di vendita aperti (standing).


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

12.5.2011   

IT

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C 141/14


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6195 — Holcim/Basalt/H + B Grondstoffen JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 141/14

1.

In data 3 maggio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Holcim Grondstoffen B.V. («Holcim», Paesi Bassi), controllata dal gruppo Holcim (Svizzera), e Basalt Union GmbH («Basalt», Germania), appartenente al gruppo Werhahn, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa H + B Grondstoffen C.V. («JV», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Holcim: commercializzazione di aggregati nei Paesi Bassi. Il gruppo Holcim opera nella produzione e distribuzione di cemento e nella produzione, lavorazione e distribuzione di aggregati, calcestruzzo pronto per l'uso, prodotti in calcestruzzo precompresso e asfalto,

Basalt: commercializzazione di aggregati nei Paesi Bassi. Il gruppo Werhahn opera in diversi settori tra cui la produzione di aggregati, asfalto e materiali da costruzione, l'estrazione e la vendita di ardesia, i prodotti di panetteria, gli utensili da cucina e i prodotti di bellezza, il settore immobiliare e la finanza,

JV: commercializzazione di aggregati nei Paesi Bassi.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6195 — Holcim/Basalt/H + B Grondstoffen JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


12.5.2011   

IT

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C 141/15


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6162 — Pfizer/Ferrosan Consumer Healthcare Business)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 141/15

1.

In data 2 maggio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all’articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Pfizer Inc. («Pfizer», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’intera divisione dei prodotti sanitari di consumo dell'impresa Ferrosan Holding A/S («Ferrosan», Danimarca) mediante acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Pfizer: società, quotata in borsa, di ricerca biomedica e farmaceutica d'importanza mondiale, specializzata nella scoperta, lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione e la vendita di medicinali innovativi a uso umano e veterinario,

Ferrosan: divisione dei prodotti sanitari di consumo di Ferrosan Holding A/S. Il progetto di acquisizione non riguarda la divisione dei dispositivi medici di Ferrosan.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6162 — Pfizer/Ferrosan Consumer Healthcare Business, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

12.5.2011   

IT

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C 141/16


SPECIFICHE PRINCIPALI DELLA SCHEDA TECNICA RELATIVA AL PISCO

2011/C 141/16

INTRODUZIONE

Il 27 luglio 2009, la Repubblica del Perù ha presentato una domanda di registrazione come indicazione geografica per la denominazione «Pisco», ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione verifica entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 la conformità della domanda stessa al regolamento citato.

Tale verifica è stata effettuata e, a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, i servizi della Commissione hanno annunciato che la domanda è conforme al regolamento in occasione della 101esima riunione del Comitato delle bevande spiritose tenutasi il 17 novembre 2010.

Pertanto, le specifiche principali della scheda tecnica sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della scheda tecnica, qualsiasi persona fisica o giuridica titolare di un interesse legittimo può opporsi alla registrazione dell'indicazione geografica nell'allegato III se ritiene che non siano soddisfatte le condizioni prescritte dal suddetto regolamento. L'opposizione, che deve essere debitamente motivata, è presentata alla Commissione in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea o corredata di una traduzione in una di tali lingue.

SPECIFICHE PRINCIPALI DELLA SCHEDA TECNICA RELATIVA AL PISCO

1.   Denominazione: Pisco.

2.   Categoria di bevande spiritose: acquaviti di frutta.

3.   Descrizione: Acquavite elaborata a partire dalla fermentazione del frutto della vite (Vitis vitifera).

Esistono tre tipi di Pisco che si differenziano a seconda del tipo di uve di Pisco (aromatica o non aromatica) utilizzate nella produzione ed in base al livello di fermentazione subito dal mosto:

—   Pisco Puro: è ottenuto a partire da una sola varietà di uve di Pisco; include anche il Pisco Puro elaborato a partire da uve aromatiche o non aromatiche,

—   Pisco Acholado: è ottenuto mescolando diverse varietà di uve di Pisco prima della fermentazione o dopo la distillazione,

—   Pisco Mosto Verde: è ottenuto mediante distillazione dei mosti freschi di uve di Pisco sottoposte a fermentazione interrotta.

4.   Caratteristiche fisico-chimiche:

 

Titolo alcolometrico volumico al 20/20 °C (%): compreso fra il 38,0 e il 48,0.

 

Materia secca a 100 °C (g/l): 0,6.

 

Componenti e congeneri volatili (mg/100 ml A.A):

esteri totali: compresi fra 10 e 330.

formiato di etile: 0.

acetato di etile: compreso fra 10 e 280.

acetato di iso-amile: 0.

 

Furfurolo: massimo 5.

 

Aldeidi quali l'aldeide acetica: compresi fra 3 e 60.

 

Alcoli superiori, totale: compresi fra 60 e 350.

 

Acidità volatile espressa in acido acetico: massimo 200.

 

Alcool metilico:

Pisco Puro e Mosto Verde elaborati a partire da uve non aromatiche: compreso fra 4 e 100.

Pisco Puro e Pisco Mosto Verde elaborati a partire da uve aromatiche e Pisco Acholado: compreso fra 4 e 150.

5.   Zona geografica: Tutte le fasi di elaborazione del Pisco, dalla coltivazione della vigna all'imbottigliamento del prodotto finale, si svolgono nella «zona di produzione del Pisco», ubicata nelle seguenti regioni e province della repubblica del Perù:

6.   Metodo di produzione:

 

La vendemmia. Ha luogo fra marzo e aprile ed è effettuata interamente a mano.

 

Pressatura e diraspatura. Le uve destinate ad essere adoperate nell'elaborazione del prodotto finale sono pressate e diraspate. Questa fase consiste nel pigiare l'uva per estrarne il succo avendo cura di non rompere i semi e di togliere i raspi rimanenti sui grappoli e sulle talee. La diraspatura è una fase essenziale per ottenere il mosto fermentato necessario all'elaborazione della bevanda protetta dall'IGP.

 

Immissione nelle vasche e macerazione. In questa fase il mosto viene versato in apposite vasche di fermentazione. Onde ottenere una profondità aromatica nel vino di base, una volta nelle vasche, si lascia macerare la buccia degli acini con il mosto e la durata della macerazione varia a seconda delle caratteristiche della varietà.

 

Torchiatura. Una volta completata la macerazione, si procede alla torchiatura della vinaccia.

 

Fermentazione. Ha luogo in recipienti che possono essere, nei grandi centri di produzione, vasche di fermentazione al giorno d'oggi in cemento o, nei piccoli centri di produzione, grandi giare tradizionali in argilla o in terracotta.

La macerazione può essere parziale, completa o nulla, a seconda del tipo di Pisco da produrre a partire da ogni lotto. Dopo il processo di macerazione, ha inizio la fase tradizionalmente denominata «travaso», che consiste nel separare la parte solida del mosto (bucce e semi) dal liquido (succo d'uva fermentato), consentendo il completamento della fermentazione.

 

Distillazione. Il Pisco è caratterizzato dal metodo di ottenimento che avviene mediante distillazione diretta e discontinua, separando le «teste e le code» in modo da selezionare soltanto la colonna centrale del prodotto noto come «corpo» o «cuore». Il mosto viene riscaldato in alambicchi di piccole dimensioni, alambicchi o alambicchi riscaldati di rame o di stagno.

 

Maturazione o «conservazione». La bevanda spiritosa deve essere conservata in recipienti appropriati per almeno tre mesi prima di essere imbottigliata. Prima dell'imbottigliamento del prodotto, quest'ultimo viene filtrato onde eliminare le particelle in sospensione. A tal scopo vengono adoperati filtri di lustratura.

7.   Legame: La costa meridionale del Perù, nella quale si colloca la zona di produzione del Pisco, è una regione secca a causa delle correnti marittime; l'unica fonte di umidità naturale è infatti costituita dalle rare precipitazioni e dalle nebbie invernali. Il basso tasso di umidità e la quasi totale mancanza di precipitazioni durante l'anno offrono condizioni ottimali per le uve che, una volta vendemmiate, saranno di grande qualità e adeguate all'elaborazione della bevanda.

La temperatura massima media pluriennale nella zona geografica di produzione del Pisco varia fra 30,8 °C e 24,4 °C. La temperatura minima media varia fra 16,7 °C e 11,6 °C mentre la temperatura media annua raggiunge valori compresi fra 22,4 °C e 18,5 °C. Grazie a questo gradiente termico leggermente atipico la vigna giunge ad una maturità fisiologica e tecnologica massima, che consente la corretta fermentazione dei mosti. La concentrazione degli zuccheri delle uve raggiunge un livello adeguato che permette di aumentare la produzione di alcool a partire da lieviti e, di conseguenza, di ottenere un tenore di alcool straordinariamente ricco nel corso della distillazione del prodotto.

La zona di produzione del Pisco è caratterizzata dalla presenza di suoli misti (suoli argillosi, sabbiosi e calcarei in proporzioni equivalenti) e suoli molto sabbiosi. L'acqua adoperata per l'irrigazione proviene dalle inondazioni visto che tali regioni sono site in prossimità delle pendici della cordigliera delle Ande. In tal modo le vigne sono irrigate con acqua fresca, il che contribuisce ad ottenere una migliore produzione ed uve di alta qualità.

A questi elementi si aggiungono le pratiche colturali adoperate dai produttori nelle loro viti ed i metodi tradizionali adoperati per elaborare il prodotto, il cui carattere unico è il frutto della combinazione di conoscenze, tradizioni e di una preziosa esperienza.

8.   Requisiti della legislazione nazionale: Il «Pisco» è protetto in Perù in quanto denominazione di origine dalla Resolución Directoral n. 072087-DIPI, adottata dall'INDECOPI il 12 dicembre 1990.

La procedura amministrativa che il produttore deve seguire dinanzi all'INDECOPI per ottenere un'autorizzazione di utilizzo include la necessità di dimostrare che il prodotto risponde alla norma tecnica peruviana 211.001:2006.

9.   Richiedente: Instituto nacional de defensa de la competencia y de la protección de la propiedad intelectual «INDECOPI», calle De la Prosa, 138 — San Borja, Lima, Perú.

10.   Autorità di controllo: Comisión nacional del Pisco «CONAPISCO», Calle Uno Oeste 060. Urb. Corpac — San Isidro, Lima, Perú.

11.   Etichettatura: L'etichetta deve rispettare le specifiche tecniche in vigore conformemente alle norme NTP 210.027/2004, NTP 209.038/2003 e NMP 001/1995 prima che il prodotto possa essere venduto sul mercato nazionale o internazionale.

Sull'etichetta devono figurare la varietà di uve Pisco e l'indirizzo del viticoltore. L'ubicazione della zona di produzione può anche essere indicata alla rubrica «Zona di Produzione» ma soltanto se il Pisco è prodotto e imbottigliato nella zona di produzione del Pisco e di origine delle uve Pisco utilizzate per la sua elaborazione.