ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.108.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 108

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
7 aprile 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 108/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6050 — DuPont/DSM/Actamax JV) ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2011/C 108/02

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/656/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2011/221/PESC del Consiglio, e dal regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 330/2011 del Consiglio relativi a misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio

2

2011/C 108/03

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/656/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2011/221/PESC del Consiglio, e dal regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 330/2011 del Consiglio relativi a misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio

4

 

Commissione europea

2011/C 108/04

Tassi di cambio dell'euro

5

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2011/C 108/05

Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5; GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11; GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14; GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14; GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12; GU C 331 del 21.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15; GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9; GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2; GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 15; GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20; GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5; GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26; GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8)

6

2011/C 108/06

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale ( 1 )

8

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2011/C 108/07

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6097 — Caterpillar/Bucyrus) ( 1 )

10

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2011/C 108/08

Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche della Repubblica moldova

11

2011/C 108/09

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

14

2011/C 108/10

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

19

2011/C 108/11

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

23

 

Rettifiche

2011/C 108/12

Rettifica dell'invito a presentare proposte — EACEA/36/10 — Cooperazione UE-Stati Uniti in materia di istruzione superiore e di formazione professionale — Atlantis: Azione a favore di legami transatlantici e di reti universitarie in materia di formazione e studi integrati — Invito a presentare proposte 2011 (GU C 2 del 5.1.2011)

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

7.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6050 — DuPont/DSM/Actamax JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 108/01

In data 21 febbraio 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6050. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

7.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/2


Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/656/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2011/221/PESC del Consiglio, e dal regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 330/2011 del Consiglio relativi a misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio

2011/C 108/02

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato II della decisione 2011/221/PESC (1) del Consiglio, che modifica la decisione 2010/656/PESC del Consiglio, e nell'allegato II del regolamento (UE) n. 330/2011 (2) del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio relativi a misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso che le persone che figurano nell'allegato I della risoluzione 1975 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) saranno soggette alle misure finanziarie e di viaggio di cui ai punti da 9 a 11 della risoluzione 1572 (2004).

Le persone in questione possono in qualsiasi momento presentare al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 14 della risoluzione 1572 (2004), unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Per maggiori informazioni consultare: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone che figurano nel suddetto allegato della risoluzione 1975 (2011) dovranno essere incluse negli elenchi delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2010/656/PESC del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio. I motivi che hanno determinato l'indicazione delle persone in questione sono specificati alle voci corrispondenti dell'allegato I della decisione 2011/221/PESC del Consiglio e dell'allegato I del regolamento (UE) n. 330/2011 del Consiglio.

Si richiama l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 560/2005, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

Le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

Coordinamento TEFS

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 93 del 7.4.2011, pag. 20.

(2)  GU L 93 del 7.4.2011, pag. 10.


7.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/4


Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/656/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2011/221/PESC del Consiglio, e dal regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 330/2011 del Consiglio relativi a misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio

2011/C 108/03

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato II della decisione 2011/221/PESC del Consiglio (1), che modifica la decisione 2010/656/PESC del Consiglio, e nell'allegato II del regolamento (UE) n. 330/2011 del Consiglio (2), che modifica il regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio relativi a misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell'elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2010/656/PESC del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 560/2010 del Consiglio relativi a misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio.

Si richiama l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

Le persone e le entità in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

Coordinamento TEFS

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 93 del 7.4.2011, pag. 20.

(2)  GU L 93 del 7.4.2011, pag. 10.


Commissione europea

7.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

6 aprile 2011

2011/C 108/04

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4300

JPY

yen giapponesi

121,82

DKK

corone danesi

7,4569

GBP

sterline inglesi

0,87750

SEK

corone svedesi

9,0124

CHF

franchi svizzeri

1,3097

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,7850

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,426

HUF

fiorini ungheresi

263,24

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7090

PLN

zloty polacchi

3,9858

RON

leu rumeni

4,1005

TRY

lire turche

2,1762

AUD

dollari australiani

1,3766

CAD

dollari canadesi

1,3714

HKD

dollari di Hong Kong

11,1215

NZD

dollari neozelandesi

1,8455

SGD

dollari di Singapore

1,8021

KRW

won sudcoreani

1 552,65

ZAR

rand sudafricani

9,5624

CNY

renminbi Yuan cinese

9,3579

HRK

kuna croata

7,3720

IDR

rupia indonesiana

12 371,78

MYR

ringgit malese

4,3258

PHP

peso filippino

61,641

RUB

rublo russo

40,3300

THB

baht thailandese

43,115

BRL

real brasiliano

2,2940

MXN

peso messicano

16,8597

INR

rupia indiana

63,1630


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

7.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/6


Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5; GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11; GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14; GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14; GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12; GU C 331 del 21.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15; GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9; GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2; GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 15; GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20; GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5; GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26; GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8)

2011/C 108/05

La pubblicazione dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alla pubblicazione nella GU, è possibile consultare l'aggiornamento mensile sul sito web della Direzione generale Affari interni.

LUSSEMBURGO

Modifica l'elenco pubblicato nella GU C 207 del 14.8.2008

All'elenco è aggiunto il seguente tipo di permesso di soggiorno:

Titre de légitimation délivré aux membres de la famille du personnel des institutions et organisations internationales établies au Luxembourg, visé par le Ministère des Affaires étrangères (Titolo di riconoscimento rilasciato ai familiari del personale delle istituzioni e organizzazioni internazionali stabilite a Lussemburgo, vistato dal Ministero degli Affari Esteri)

NORVEGIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 153 del 6.7.2007

Oppholdstillatelse (Permesso di soggiorno)

Arbeidstillatelse (Permesso di lavoro)

Permanent oppholdstillatelse (Permesso di insediamento/Permesso di lavoro e di soggiorno permanente)

Nei casi in cui il cittadino straniero abbia bisogno di un documento di viaggio, può utilizzare uno dei due documenti sotto indicati insieme al permesso di lavoro, di soggiorno o di insediamento:

Documento di viaggio per rifugiato («Reisebevis» — colore verde)

Passaporto di immigrante («Utlendingspass» — colore blu).

Il titolare di uno di detti documenti di viaggio ha la certezza di essere autorizzato a rientrare nel territorio norvegese durante il periodo di validità del documento.

Carte rilasciate ai cittadini degli Stati membri dell'UE/SEE/EFTA e ai loro familiari cittadini di paesi terzi:

Oppholdskort for familiemedlem til EØS-borger (Carta di soggiorno per familiari di cittadini UE/SEE/EFTA)

Oppholdskort for familiemedlem til EU/EØS/EFTA-borger (Carta di soggiorno per familiari di cittadini UE/SEE/EFTA)

Oppholdskort for tjenesteytere eller etablerere tilknyttet et EØS-foretak (Carta di soggiorno per fornitori di servizi o nuovi imprenditori la cui azienda ha sede in un altro Stato membro dell'UE/SEE/EFTA)

Varig Oppholdsbevis for EØS-borgere (Titolo di soggiorno permanente per cittadini UE/SEE/EFTA)

Varig Oppholdskort for familiemedlem til EØS-borger (Titolo di soggiorno permanente per familiari di cittadini UE/SEE/EFTA)

Registreringsbevis for EØS- borgere (Certificato di registrazione per cittadini UE/SEE/EFTA)

Le carte di cui sopra sono rilasciate dalla polizia norvegese («Politiet») o dalla direzione norvegese dell'immigrazione («UDI»).

Permessi diplomatici:

Identitetskort for diplomater (Carta d'identità per diplomatici — colore rosso)

Identitetskort for hjelpepersonale ved diplomatisk stasjon (Carta d'identità rilasciata al personale di servizio/ausiliario — colore marrone)

Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved diplomatisk stasjon (Carta d'identità rilasciata al personale amministrativo e tecnico — colore blu)

Identitetskort for utsendte konsuler ved fagkonsulater (Carta d'identità per consoli di carriera — colore verde)

Inoltre il Ministero degli Affari esteri rilascia titoli di soggiorno sotto forma di etichette autoadesive ai titolari di passaporti diplomatici, di servizio e ufficiali soggetti all'obbligo del visto, nonché al personale di missioni straniere, se titolare di un passaporto nazionale.


7.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/8


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 108/06

Numero dell'aiuto

XR 102/08

Stato membro

Spagna

Regione

Galicia

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell’impresa beneficiaria dell’aiuto integrativo ad hoc

Modificación IG143: Ayudas para la bonificación de los gastos financieros en los préstamos del Igape para financiar proyectos de inversión en la Comunidad Autónoma de Galicia con fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Base giuridica

Resolución del 12 de diciembre de 2007 (DOG no 244, del 19 de diciembre de 2007) por la que se da publicidad a las bases reguladoras de las ayudas para la bonificación de los gastos financieros en los préstamos del Igape para financiar proyectos de inversión en la Comunidad Autónoma de Galicia con fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Resolución del 15 de mayo de 2008 (DOG no 100, del 26 de mayo) por la que se hace pública la modificación de las bases reguladoras de las ayudas para la bonificación de los gastos financieros en los préstamos del Igape para financiar proyectos de inversión en la Comunidad Autónoma de Galicia con fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Tipo di misura

Regime

Spesa annua prevista

Importo totale dell'aiuto previsto

2 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

30 %

Conformemente all’articolo 4 del regolamento

Data di applicazione

27.5.2008

Durata

31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Instituto Gallego de Pormoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

ESPAÑA

Tel. +34 902300903 / 981541147

Fax +34 981558844

E-mail: informa@igape.es

Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti

http://www.xunta.es/doc/Dog2008.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/c79f40e740628bd6c1257458003b5da4/$FILE/10000D010P057.PDF

Altre informazioni

Numero dell'aiuto

XR 116/08

Stato membro

Regno Unito

Regione

Northern Ireland

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell’impresa beneficiaria dell’aiuto integrativo ad hoc

NI Broadband Fund

Base giuridica

Communications Act 2003

Tipo di misura

Regime

Spesa annua prevista

0,32 Mio GBP

Importo totale dell'aiuto previsto

Intensità massima di aiuti

30 %

Conformemente all’articolo 4 del regolamento

Data di applicazione

7.8.2008

Durata

31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Department of Enterprise, Trade and Investment

Netherleigh

Massey Avenue

Belfast

BT4 2JP

UNITED KINGDOM

Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti

http://www.detini.gov.uk/cgi-bin/get_builder_page?page=4058&site=10&parent=233

Altre informazioni


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

7.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/10


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6097 — Caterpillar/Bucyrus)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 108/07

1.

In data 25 marzo 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Caterpillar Inc. («Caterpillar», USA) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme dell'impresa Bucyrus International Inc. («Bucyrus», USA) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Caterpillar: produzione e vendita di macchinari, motori e pezzi di ricambio per macchinari, comprese le attrezzature per l'attività mineraria, e fornitura di prodotti finanziari,

Bucyrus: produzione e vendita di attrezzature per l'attività mineraria e fornitura di pezzi di ricambio e servizi postvendita per le attrezzature in questione.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6097 — Caterpillar/Bucyrus, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

7.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/11


AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

Indicazioni geografiche della Repubblica moldova

2011/C 108/08

I negoziati per un accordo tra l’Unione e la Repubblica moldova in merito alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari sono in corso. In questo contesto, viene esaminata la possibilità di tutelare nell’Unione europea, in quanto indicazioni geografiche, le denominazioni di seguito elencate.

La Commissione invita ogni Stato membro o paese terzo, o ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, residente o stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo, ad opporsi alla registrazione presentando una dichiarazione debitamente motivata.

Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di due mesi dalla data della presente pubblicazione e devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: (AGRI-B3-GI@ec.europa.eu).

Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute entro il termine di cui sopra, in cui si dimostri che la protezione della denominazione proposta:

1)

è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

2)

è omonima o parzialmente omonima di una denominazione già tutelata nell’Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1) e del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (2) o del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (3), oppure è contenuta in accordi conclusi dell’Unione con uno dei seguenti paesi:

Messico [decisione 97/361/CE del Consiglio, del 27 maggio 1997, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose (4)],

ex Repubblica iugoslava di Macedonia [decisione 2001/916/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti la fissazione di concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e talune bevande spiritose, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e di bevande aromatizzate (5)],

Croazia [decisione 2001/918/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate (6)],

Sud Africa [decisione 2002/51/CE del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino (7), e decisione 2002/52/CE del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di bevande spiritose (8)],

Svizzera [decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio, e per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (9), in particolare l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, allegato 7],

Repubblica del Cile [decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (10)],

Canada [decisione 2004/91/CE del Consiglio, del 30 luglio 2003, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose (11)],

Stati Uniti d’America [decisione 2006/232/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino (12)],

Repubblica d’Albania [decisione 2006/580/CE del Consiglio, del 12 giugno 2006, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte e la Repubblica di Albania, dall’altra (13), (Protocollo n. 3 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato)],

Montenegro [decisione 2007/855/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (14)],

Bosnia-Erzegovina [decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (15) — Protocollo n. 6],

Australia [decisione 2009/49/CE del Consiglio, del 28 novembre 2008, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio di vino (16)],

Serbia [decisione 2010/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (17)],

3)

tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;

4)

danneggia l’esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso;

5)

oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono particolari da cui si possa desumere che la denominazione di cui si propone la protezione è generica.

I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio dell’Unione europea che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. La tutela definitiva delle denominazioni in questione nell’Unione europea è subordinata all’esito positivo dei negoziati in corso e alla successiva adozione di un atto giuridico.

Elenco di indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari  (18)

Classe di prodotto

Denominazione registrata nella Repubblica Moldova

Vino

Romănești

Vino

Ciumai

Чумай


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.

(3)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(4)  GU L 152 dell’11.6.1997, pag. 15.

(5)  GU L 342 del 27.12.2001, pag. 6.

(6)  GU L 342 del 27.12.2001, pag. 42.

(7)  GU L 28 del 30.1.2002, pag. 3.

(8)  GU L 28 del 30.1.2002, pag. 112.

(9)  GU L 114 del30.4.2002, pag. 1.

(10)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1.

(11)  GU L 35 del 6.2.2004, pag. 1.

(12)  GU L 87 del 24.3.2006, pag. 1.

(13)  GU L 239 dell’1.9.2006, pag. 1.

(14)  GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1.

(15)  GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10.

(16)  GU L 28 del 30.1.2009, pag. 1.

(17)  GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1.

(18)  Elenco trasmesso dalle autorità della Repubblica moldova nell’ambito dei negoziati in corso.


7.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/14


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2011/C 108/09

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«TERRE AURUNCHE»

N. CE: IT-PDO-005-0571-21.11.2006

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione:

«Terre Aurunche»

2.   Stato membro o paese terzo:

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   tipo di prodotto:

classe 1.5.

Oli e grassi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

l’olio extra vergine di oliva «Terre Aurunche» deve essere ottenuto esclusivamente da oliveti costituiti dalle cultivar autoctone:

a)

«Sessana», per non meno del 70 %;

b)

«Corniola», «Itrana» e «Tenacella» per non più del 30 %.

La cultivar «Sessana» è quella originaria della zona di produzione (il suo nome deriva dal nome della cittadina Sessa Aurunca, comune più esteso della zona di produzione), mentre le cultivar minori sono originarie dei territori confinanti e rappresentano un altrettanto importante patrimonio che nel tempo ha assunto carattere di autoctonicità.

L’olio extra vergine di oliva «Terre Aurunche» al momento dell’immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche:

 

colore: da giallo paglierino a verde più o meno intenso;

 

caratteristiche organolettiche:

Descrittore

Mediana (2)

Difetti

0

Fruttato di oliva

3-7

Amaro

3-7

Piccante

3-7

Carciofo

2-4

Mandorla

1-3

 

Caratteristiche chimico-fisiche del prodotto sono:

acidità %

:

inferiore o uguale a 0,60;

indice di Perossidi mEq O2/kg.

:

inferiore o uguale a 13;

spettrofotometria UV K232

:

inferiore o uguale a 2,10;

polifenoli totali

:

superiore o uguale a 130 mg/kg.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

le operazioni di coltivazione, produzione e molitura dell’olio extra vergine di oliva «Terre Aurunche» devono avvenire esclusivamente all’interno dell’area geografica di produzione di cui al punto 4.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

l’olio extra vergine di oliva «Terre Aurunche» deve essere immesso al consumo in recipienti in terracotta smaltata, vetro, banda stagnata o confezioni monodose.

È possibile il confezionamento al di fuori dell’area geografica di produzione purché avvenga entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell’esito delle verifiche chimico-fisiche-organolettiche effettuate dall’organismo preposto al controllo. Ciò garantisce al consumatore finale il mantenimento delle caratteristiche dell’olio «Terre Aurunche» e in particolare delle tipiche note di carciofo e di mandorla anche quando sottoposto alle operazioni di trasporto.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

la confezione reca obbligatoriamente in etichetta le seguenti indicazioni: il nome della denominazione di origine protetta «Terre Aurunche» in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta nel rispetto delle vigenti leggi relative all’etichettatura; il logo, che è costituito da un cerchio all’interno del quale, assieme alla denominazione, è raffigurato un ponte in una cornice di elementi naturali tipici del paesaggio aurunca, cioè l’incontro tra mare e monti nel sole. Alla denominazione di origine protetta «Terre Aurunche» è vietata l’aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva ivi comprese le indicazioni: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari; è altresì vietato il ricorso ad indicazioni che facciano riferimento ad unità geografiche diverse da quelle espressamente previste dal disciplinare. I nomi di aziende, tenute, fattorie, ragioni sociali, marchi privati non devono avere significato laudativo e non devono trarre in inganno il consumatore. In etichetta deve comparire: il nome, la ragione sociale; l’indirizzo dell’azienda produttrice e/o confezionatrice, la campagna di produzione. È consentita la menzione che fa riferimento all’olio ottenuto con metodo biologico o di produzione integrata.

Di seguito il logo:

Image

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

la zona di produzione delle olive, e di confezionamento dell’olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Terre Aurunche», comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Caserta: Caianello, Carinola, Cellole, Conca della Campania, Falciano del Massico, Francolise, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mondragone, Rocca D’Evandro, Roccamonfina, San Pietro Infine, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Tora e Piccilli.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

la zona geografica di produzione dell’olio extra vergine di oliva «Terre Aurunche» è quella che ha ricevuto in epoche geologiche passate le colate, le eruzioni e le piogge vulcaniche del Roccamonfina, relitto vulcanico tra i più estesi d’Europa. Tale condizione ha generato substrati agrari pressoché omogenei; inoltre in questa zona la cultivar «Sessana» è presente da sempre in maniera significativa.

Per tali motivi si è deciso di perimetrare la zona di produzione della DOP «Terre Aurunche» ai terreni in passato sottoposti alle eruzioni del vulcano Roccamonfina e attualmente coltivati prevalentemente con la cultivar «Sessana».

La zona geografica di produzione è caratterizzata da clima semiasciutto mite, tipico dell’area mediterranea, con piovosità concentrata nel periodo autunno-vernino. Le escursioni termiche delle aree a maggiore vocazione olivicola, nel periodo primaverile estivo, sono spesso elevate, ciò grazie alla vicinanza del Mar Tirreno, a ovest sud ovest, che determina giornate caldo asciutte nonché la presenza di massicci montuosi a ridosso dell’area (il massiccio del Matese ad est e la catena delle Mainarde a nord-est) che provocano invece nottate fresche.

L’assetto geo-morfologico trae origine dal massiccio vulcanico del Roccamonfina che, ormai estinto, rimane determinante nella caratterizzazione della pedogenesi locale poiché tutti i terreni agrari, in particolar modo quelli collinari, sono derivati dalla disgregazione delle colate e delle eruzioni piroclastiche avvenute in età pleistocenica.

La cultivar «Sessana» è particolarmente diffusa in tutta la zona di produzione della DOP Terre Aurunche. Negli areali limitrofi essa è presente, ma in maniera minore. La sua particolare forma di espansione, tendenzialmente assurgente se lasciata libera di crescere senza interventi di potature razionali, rappresenta una forte caratterizzazione del paesaggio locale. L’origine della cultivar «Sessana» è profondamente radicata nel territorio a tal punto che il suo nome deriva dal nome di un comune, Sessa Aurunca, il più esteso della zona geografica di produzione.

Il connubio tra la specificità dei terreni della zona di produzione della DOP «Terre Aurunche» e la cultivar «Sessana» rende questo prodotto particolarmente specifico della zona di produzione.

Inoltre le caratteristiche morfologiche dei suoi frutti, piccioli corti o non eccessivamente sviluppati, rendono la coltivazione e in particolar modo la raccolta delle olive connotate da caratteri di forte tipicità: gli interventi di raccolta meccanizzata non sono sufficienti a raccogliere tutto il prodotto, per tale motivo la raccolta manuale rappresenta ancora l’unico efficace metodo per garantire un raccolto quantitativamente significativo. Grazie a tale metodologia oggi, come ieri, si raccoglie il frutto in condizioni di integrità notevole e in condizioni di maturazione ottimale per ottenere un olio di particolare pregevolezza.

5.2.   Specificità del prodotto:

l’olio extra vergine di oliva «Terre Aurunche», prodotto esclusivamente con varietà autoctone, è un olio estremamente rappresentativo del territorio per la forte presenza della cultivar «Sessana».

Nell’olio extra vergine di oliva «Terre Aurunche» si percepiscono profumi fruttati puliti con tipici sentori riconducibili a spiccate note di carciofo, accompagnati da un gusto dai buoni toni di amaro e piccante, il tutto equilibrato da percezioni mandorlate talvolta dolci.

L’olio extra vergine di oliva «Terre Aurunche» si contraddistingue anche per un buon contenuto in polifenoli.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

il riconoscimento della D.O.P. «Terre Aurunche» è giustificato dalle speciali caratteristiche organolettiche dell’olio extra vergine che derivano in modo diretto dalla particolare composizione varietale dove predomina la varietà «Sessana».

Tali caratteristiche, indubbiamente singolari, sono generate dalla contemporanea presenza nella zona di produzione di un clima mite, accompagnato però da nottate fresche, e ad un terreno di natura vulcanica, ricco in macroelementi e microelementi essenziali alla produzione di olive e di olio di qualità.

Grazie alla pedogenesi disgregativa delle colate e delle eruzioni piroclastiche del vulcano Roccamonfina avvenute in età pleistocenica, i terreni derivati sono particolarmente dotati di tutti i macroelementi, essenziali a qualsiasi coltura agraria. La presenza, inoltre, di un discreto corredo di microelementi, in particolar modo di manganese (elemento catalizzatore di molti processi enzimatici e biochimici oltre ad essere determinante nella formazioni di molte vitamine e della clorofilla), magnesio (elemento fondamentale nella formazione della molecola di clorofilla) e zinco (elemento che migliora l’efficienza della pianta nell’utilizzo dei composti azotati favorendo l’allungamento cellulare e a cui è da attribuire l’habitus tendenzialmente assurgente della pianta di cultivar Sessana), rendono i terreni dell’area geografica delimitata un substrato particolarmente adatto alla coltivazione dell’olivo della cultivar «Sessana».

I prodotti derivati da questa varietà infatti, grazie anche alla particolarità del clima, sono particolarmente pregevoli e ricchi di sostanze polifenoliche; è infatti noto che la ricchezza in polifenoli di un olio di oliva è conseguenza di una efficiente attività fotosintetica e della sintesi proteica, dal ché deriva che i microelementi maggiormente presenti nei terreni ove si coltiva la cultivar «Sessana» rendono questa varietà, tra quelle presenti nella zona ed in provincia di Caserta, quella maggiormente ricca in polifenoli.

Il particolare e ricco corredo dei terreni vulcanici della zona che ben si prestano a sostenere i più importanti processi enzimatici e biochimici della pianta, unite alle condizioni di mitezza del clima e le escursioni termiche favoriscono la presenza nell’olio «Terre Aurunche» di sentori mandorlati e la presenza di note fruttate più o meno intense che si esaltano in sentori di carciofo.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Terre Aurunche» sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 262 del 10 novembre 2005. Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet:

 

http://www.politicheagricole.it/NR/rdonlyres/effxw73rcqyj2ryznmuh4o5v73xohpkny4vbs24ahrlrme3azxlp6emsla57qsp7oulbjz6pvz4p4ipskxcvkmt53pe/20061110_Disciplinare_esameUE_Terre_Aurunche.pdf

oppure

 

accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero (http://www.politicheagricole.it) e cliccando poi su «Prodotti di Qualità» (a sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]».


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  CVr % minore uguale a 20.


7.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/19


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2011/C 108/10

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI MODIFICA A NORMA DELL'ARTICOLO 9

«PATACA DE GALICIA»/«PATATA DE GALICIA»

N. CE: ES-PGI-0105-0205-17.03.2010

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica:

Denominazione del prodotto

Image

Descrizione del prodotto

Image

Zona geografica

Prova dell'origine

Image

Metodo di ottenimento

Legame

Etichettatura

Requisiti nazionali

Image

Altro (da precisare) ( )

2.   Tipo di modifica:

Image

Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa.

Modifica del disciplinare della DOP o dell'IGP registrata, per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati.

Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006].

Modifica temporanea del disciplinare derivante dall'imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006].

3.   Modifiche:

3.1.   Descrizione:

i calibri sono modificati in base al Real Decreto n. 31/2009, del 16 gennaio 2009, recante approvazione della norma di qualità commerciale per le patate destinate al consumo sul mercato nazionale (B.O.E. n. 21, del 24 gennaio 2009) e si presentano come segue:

«Calibro minimo di 35 mm. Tuttavia si ammette la commercializzazione di patate il cui calibro è compreso fra 18 e 35 mm con la denominazione “patata menuda fuera de calibre” (piccola patata fuori calibro) od altra designazione commerciale equivalente.»

3.2.   Zona geografica:

la zona di produzione e condizionamento viene estesa ai comuni limitrofi, concretamente ai comuni di Castrelo do Val, Laza, Monterrei, Oímbra e Verín, appartenenti alla sotto-zona di A Limia.

3.3.   Metodo di ottenimento:

sono abolite le condizioni relative alla densità di impianto, le quali vengono definite dal produttore stesso, in base agli strumenti ed al calibro adoperati per la semina.

La rincalzatura può essere sostituita da analoga pratica colturale.

I calibri del prodotto condizionato vengono modificati in base a quanto stabilito nel Real Decreto n. 31/2009, del 16 gennaio 2009, recante approvazione della norma di qualità commerciale per le patate destinate al consumo sul mercato nazionale. (B.O.E. n. 21, del 24 gennaio 2009).

È oramai possibile utilizzare confezioni di 20 kg. per i ristoranti, il settore alberghiero ed altre collettività che lo richiedano.

3.4.   Altro:

l'omogeneità del calibro non è obbligatoria per le confezioni commerciali di peso non superiore a 5 kg. Per le confezioni commerciali di peso netto inferiore o pari a 5 kg la differenza fra le unità più grandi e quelle più piccole non deve superare i 35 mm.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«PATACA DE GALICIA»/«PATATA DE GALICIA»

N. CE: ES-PGI-0105-0205-17.03.2010

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Pataca de Galicia»/«Patata de Galicia»

2.   Stato membro o paese terzo:

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

classe 1.6

Ortofrutticoli e cerali naturali o trasformati.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

Si tratta di tuberi della specie Solanum tuberosum L., della varietà «Kennebec», destinati al consumo umano.

Le caratteristiche particolari delle patate tutelate dall'Indicazione geografica protetta «Patata de Galicia» sono le seguenti:

forma dei tuberi: da rotonda ad ovale,

presenza di occhi molto superficiali,

buccia di aspetto liscio e sodo,

colore della buccia: giallo pallido,

colore della polpa: bianco,

consistenza: soda al tatto e densa dopo la cottura, soda in bocca,

qualità per il consumo: eccellente, caratteristiche straordinarie di contenuto in materia secca e qualità di colore, aroma e sapore dopo la cottura,

caratteristiche analitiche: contenuto in materia secca superiore al 18 % e tenore di zuccheri riduttori inferiore allo 0,4 %.

3.3.   Materie prime(solo per i prodotti trasformati):

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

oltre alla coltivazione vera e propria anche l'immagazzinamento ed il condizionamento devono avere luogo nella zona geografica delimitata.

Il fatto che l'immagazzinamento e il condizionamento abbiano luogo nella zona geografica delimitata risponde alla necessità di preservare le caratteristiche peculiari della produzione ed è dovuto alla tradizionale ubicazione degli stabilimenti nelle zone di produzione di maggior qualità. Occorre tener presente anche che, durante il processo di condizionamento, si procede ad una selezione manuale da parte di personale dotato di grande esperienza, nel rispetto della tradizione per quanto riguarda la manipolazione del prodotto. Questa prassi intende minimizzare le eventuali perdite in termini di qualità finale che potrebbero verificasi in seguito al trasporto (aumento del numero di colpi, temperature non adatte, ecc.) ed a condizioni non idonee di immagazzinaggio.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

la patata destinata al consumo, tutelata dall'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) «Pataca de Galicia»/«Patata de Galicia», deve essere immessa in commercio in confezioni nuove, pulite e costituite da materiali atti a favorire l'aerazione, la conservazione e il trasporto adeguati del prodotto.

Il condizionamento viene effettuato in lotti omogenei dal punto di vista del calibro e della provenienza (calibro minimo 35 mm). Tuttavia è ammessa la commercializzazione di patate il cui calibro è compreso fra 18 mm. e il minimo citato con la denominazione «patata menuda fuera de calibre» (piccola patata fuori calibro) od altra designazione commerciale equivalente.

L'omogeneità del calibro non è obbligatoria per le confezioni commerciali il cui peso netto è superiore a 5 kg. Per le confezioni commerciali di peso netto inferiore o pari a 5 kg. la differenza tra le unità più grandi e quelle più piccole non deve essere superiore a 35 mm.

Le confezioni devono avere un peso netto di 15, 10, 5, 4, 3, 2 e 1 kg, laddove sono ammesse, in via eccezionale, le confezioni di peso compreso fra 20 e 25 kg se destinate ai ristoranti, al settore alberghiero e ad altre collettività che lo richiedano.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

su tutte le confezioni del prodotto tutelato dall'IGP deve figurare, a caratteri stampatello della grandezza pari ad un terzo della faccia principale della confezione, il logo dell'IGP e la dicitura dell'indicazione geografica protetta «Pataca de Galicia»/«Patata de Galicia».

Ciascuna confezione deve essere munita di una controetichetta numerata, corredata del logo dell'indicazione geografica, rilasciata dal Consejo regulador.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

la zona geografica delimitata comprende quattro sottozone della Comunità autonoma di Galizia il cui ambito territoriale è il seguente:

sottozona di Bergantiños (A Coruña): costituita dai territori comunali di Carballo, Coristanco, A Laracha, Malpica e Ponteceso;

sottozona di A Terra Chá-A Mariña (Lugo): formata dalla totalità dei territori comunali di Abadín, Alfoz, Barreiros, Cospeito, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ribadeo, Trabada, Valadouro, Vilalba e Xermade;

sottozona di Lemos (Lugo): costituita dai territori comunali di Monforte de Lemos, Pantón e Saviñao;

sottozona di A Limia (Ourense): costituita dalla totalità dei territori comunali di Baltar, Os Blancos, Calvos de Randín, Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Porqueira, Rairíz de Veiga, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Verín, Vilar de Santos e Xinzo de Limia; le frazioni di Coedo e Torneiros, appartenenti al comune di Allariz; le frazioni di Bóveda, Padreda, Seiró e Vilar de Barrio appartenenti al comune di Vilar de Barrio nonché quelle di A Abeleda, Bobadela a Pinta, A Graña e Sobradelo, che fanno parte del comune di Xunqueira de Ambía.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

la zona geografica delimitata offre alcune condizioni climatiche e pedologiche propizie al corretto sviluppo della coltivazione e garantisce l'alta qualità della patata della Galicia.

Le caratteristiche specifiche della zona geografica dell'IGP direttamente legate ai parametri considerati ottimali per la patata sono:

 

Climatologia:

pluviometria: va sottolineata l'abbondante pluviometria delle sottozone di produzione, compresa fra 1 000 e 1 500 mm./anno, con un periodo secco nei mesi di agosto e di settembre;

temperature: miti durante la fase di sviluppo vegetativo della patata.

 

Pedologia:

suoli franchi e franco-argillosi con valori di pH compresi fra 5 e 6,5.

 

Orografia:

queste regioni includono per lo più terre site in zone pianeggianti e di altitudine media o bassa, ideali per la coltivazione della patata.

5.2.   Specificità del prodotto:

tra le caratteristiche che conferiscono la sua specificità qualitativa alla patata della Galicia rispetto a quelle provenienti da altre zone di produzione ricordiamo:

la buona capacità di adattamento ai nostri terreni della varietà Kennebec che produce tuberi con occhi molto superficiali, buccia sottile e liscia e colore bianchissimo della polpa,

parametri qualitativi: la patata tutelata dall'IGP è leggermente farinosa, di consistenza abbastanza soda, che si disfa in grado da leggero a moderato ed è soda al tatto. Tutti questi elementi fanno di questa patata un prodotto ideale per qualsiasi tipo di preparazione culinaria, che si contraddistingue per il suo contenuto in materia secca, il colore, l'aroma e il sapore dopo la cottura,

caratteristiche analitiche: contenuto in materia secca superiore al 18 % e contenuto in zuccheri riduttori inferiore allo 0,4 %.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

le condizioni naturali della zona geografica, in particolar modo l'abbondante pluviometria e le temperature miti delle sottozone produttrici, offrono alle coltivazioni della patata uno sviluppo vegetativo ottimale senza dover ricorrere all'irrigazione; si ottiene in tal modo una crescita continua dei tuberi.

L'esistenza di un periodo asciutto nei mesi di agosto e settembre, con deficit idrico nel terreno, fa sì che i tuberi prodotti perdano acqua prima di essere raccolti e che maturino perfettamente; ciò permette la formazione di una buccia uniforme e resistente il che, combinato alla riduzione del contenuto di acqua del tubero, contribuisce alla conservazione del medesimo e ne accresce la qualità culinaria.

Nelle zone di produzione predominano i suoli franchi e franco-argillosi con valori di pH compresi fra 5 e 6,5, che sono perfettamente adatti a questa coltivazione in quanto consentono una buona aerazione; ciò riduce il rischio di fitopatie quali il Pectobacterium spp. o il Rhizoctonia solani. Questa consistenza consente che la buccia del tubero sia sottile ed uniforme e che i tuberi stessi escano dalla terra praticamente già puliti e non debbano essere lavati. Inoltre, il pH scarsamente acido impedisce che il prodotto sia colpito da alcune fitopatie quali il Streptomyces spp.

Quanto al fattore umano spiccano, fra le operazioni colturali tradizionali, le abbondanti concimazioni (dalle 25 alle 30 t/ha) che contribuiscono ampiamente all'eccellente qualità culinaria finale della patata prodotta in queste condizioni specifiche.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

http://mediorural.xunta.es/fileadmin/arquivos/alimentacion/Patata_Galicia_Pliego_Condiciones.pdf


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


7.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/23


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2011/C 108/11

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). La dichiarazione di opposizione deve pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«PTUJSKI LÜK»

N. CE: SI-PGI-0005-0811-14.06.2010

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Ptujski lük»

2.   Stato membro o paese terzo:

Slovenia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.6.

Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione:

La Ptujski lük (Allium cepa L.) è una cipolla della varietà Ptujska rdeča. È di forma cordata e appiattita. Ogni cipolla pesa almeno 70 g., e la sezione normale all'asse ha un diametro di almeno 40 mm. con il collo stretto, sottile e chiuso. L'altezza di ogni cipolla, misurata dalla base circolare del bulbo al collo chiuso dev'essere del 10-50 % in meno del diametro della sua parte più larga (diametro normale all'asse).

Le tuniche esterne secche sono di un colore che va dal marrone rossastro al rosso chiaro. La polpa è bianca con una sfumatura bluastra o violacea e un bordo più nettamente viola.

La Ptujski lük di solito ha un sapore moderatamente piccante e un forte odore di cipolla.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

Le cipolle commercializzate con la denominazione Ptujski lük, devono essere prodotte nella zona geografica.

Le sementi o pianticelle di cipolla devono essere prodotte nella zona geografica o acquistate da produttori di sementi che possano dimostrare che svolgono la selezione conservatrice della varietà Ptujska rdeča.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattuggiatura, confezionamento ecc.:

La Ptujski lük viene venduta in serti tradizionali (in paglia di segale, composta da sei o dodici cipolle delle stesse dimensioni e colore, senza usare spago, filo metallico o simili), in piccole confezioni (dal contenuto massimo di 2 kg) o alla rinfusa.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

Le cipolle che rispondono alle condizioni stabilite nel disciplinare sono etichettate con la denominazione Ptujski lük, la menzione «indicazione geografica protetta» e il simbolo di qualità nazionale.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

La zona geografica di produzione è storicamente determinata e comprende la Ptujskega polja. Si tratta di una pianura delimitata dalla città di Ptuj, dal fiume Drava, e dalle colline di Slovenske Gorice e i villaggi di Mihovci e Velika Nedelja.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

La zona di Ptujsko polje fa parte di una regione naturale pianeggiante dove il terreno si è sviluppato con una sequenza di terreni in sabbia e in ghiaia. Tali terreni sono poco profondi e contengono sabbia e materiale roccioso. A causa del clima continentale, caratterizzato da precipitazioni in primavera ed estati molto calde e relativamente secche, questi terreni sono spesso aridi. Per quanto riguarda la pedogenesi le due sequenze hanno ciascuna due sistemi di terreni. Sulla sabbia e sulla ghiaia si trovano terreni alluvionali su una terrazza risalente all'Olocene e terreni bruni risalenti al Pleistocene; mentre sull'argilla e sulla terra grassa si trovano terreni bruni a pseudogley e antrosuoli.

I terreni alluvionali sono gialli e non sono sviluppati dal punto di vista pedologico. Presentano una tessitura di sabbia fina che contiene un quantitativo minimo di particelle di argilla. Si tratta di terreni permeabili e fluidi. La sabbia fine si trova fino a una profondità di 100 cm, mentre la ghiaia raramente si trova in superficie. I terreni seminativi drenati offrono buone condizioni di coltura, soprattutto quelli che si trovano al riparo da inondazioni.

I terreni bruni rappresentano il suolo principale del Ptujsko polje. Dal punto di vista dell'autosufficienza, questo tipo di terreno riveste un'importanza strategica per la produzione alimentare, grazie alla qualità del terreno e alla sua struttura pianeggiante. I terreni, in gran parte coltivabili, sono moderatamente profondi, hanno un contenuto medio di humus ,sono permeabili e presentano una tessitura leggera.

I terreni bruni, profondi a base argillosa sono situati sul bordo di Slovenske Gorice e della valle della Pesnica, e sono costituiti principalmente da argilla. Questi ultimi sono più profondi, meno permeabili e di tessitura più fine. Si tratta di una zona di coltura intensiva, con produzioni erbacee e di luppolo.

Gli antrosuoli occupano la valle del fiume Pesnica da dove esso entra nel Ptujsko polje. La maggior parte dei terreni sono stati migliorati (in termini di drenaggio e di uso agricolo). Le proprietà fisiche e chimiche dei terreni sono state modificate. I terreni sono stati aerati, sono diventati permeabili e il pH è aumentato in seguito alla calcinazione e pertanto non sono più acidi. Tali terreni sono principalmente dedicati alla coltura intensiva.

Da un punto di vista geografico la Dravsko-Ptujsko polje appartiene alla regione sub-pannonica della Slovenia ed è una zona caratterizzata da un clima continentale molto marcato. In tale zona geografica le piogge sono scarse: le precipitazioni medie annue rilevate nel periodo 1961-2000 erano di 950 mm. Nella regione di Ptuj piove soprattutto a giugno, luglio ed agosto, di solito per più di 100 mm al mese, e i mesi più secchi sono marzo, aprile e maggio con piogge che arrivano soltanto a 60-85 mm al mese.

La «Ptujski luk» si raccoglie manualmente e ciò garantisce un prodotto di alta qualità. Un'altra caratteristica è rappresentata dal fatto che le singole cipolle sono intrecciate in serti tradizionali contenenti sei o dodici cipolle delle stesse dimensioni e dello stesso colore.

5.2.   Specificità del prodotto:

La «Ptujski lük» si caratterizza per la capacità di conservarsi a lungo e le sue eccellenti proprietà culinarie. Fonde velocemente in occasione della cottura, mantenendo il suo caratteristico sapore. Essa si caratterizza inoltre per la forma cordata e appiattita, il colore rossastro delle tuniche e della polpa e il sapore moderatamente piccante.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Il legame tra «Ptujski lük» e la zona geografica si basa sulla reputazione che ha acquisito da molto tempo, grazie al metodo di produzione tradizionale. «Ptujski lük» è l'espressione attuale utilizzata per designare la cipolla prodotta nel Ptujsko Polje da oltre 200 anni. Il nome antico della zona di produzione lükarija significa paese di produzione delle cipolle lüka. Secondo quanto ha scritto Anton Ingolič, che ha vissuto e lavorato nella regione, la produzione di cipolle è iniziata a Dornava, che si trova al centro della lükarija, e si è estesa al Ptujsko Polje. Tutti i produttori di Dornava hanno adottato tale coltura praticata peraltro su tutto il territorio del Ptujsko Polje, in particolare in aziende piccole e medie.

Per la distribuzione delle piogge la rotazione delle colture di cereali è il modello principale di coltura che si è sviluppato e affermato nel Ptujsko Polje. La coltura della cipolla si inserisce altresì perfettamente in questa rotazione. La cipolla non ha bisogno di temperature elevate per germinare. Sui terreni sabbiosi che si seccano e si riscaldano rapidamente è già possibile anche seminare e piantare piante di cipolle abbastanza presto durante l'anno, quando le giornate sono ancora brevi. Le cipolle sviluppano allora un sistema radicale e successivamente crescono con le piogge primaverili seguite dal caldo e dalla siccità dell'estate necessarie allo sviluppo del loro caratteristico aroma e soprattutto alla buona essiccazione delle cipolle. La prima fase dell'essiccazione delle cipolle ha luogo nei campi e prosegue nell'azienda. Poiché la zona geografica è dedicata già da diversi secoli alla coltura, soprattutto quella dei cereali tra i quali la segale, essa ha visto altresì svilupparsi una celebre tradizione dell'intrecciatura delle cipolle in corone utilizzando paglia di segale.

Grazie al clima secco durante la maturazione e ai terreni sabbiosi e poco profondi, poveri di nutrienti, la cipolla ha sviluppato un sapore piccante.

Secondo il ritmo della produzione e tenuto conto del metodo di produzione delle cipolle in questa regione si sono sviluppati vari costumi, pratiche, massime e ricette tradizionali che si sono conservate, senza dimenticare l'influenza sull'architettura delle case che sono dotate di una pensilina dove si fanno seccare le cipolle. Questi usi sono proseguiti fino ai giorni nostri: essi fanno ancora parte della vita di tutti i giorni degli abitanti (piatti speciali e sempre molto pregiati, essiccazione delle cipolle in cortili protetti da una pensilina, trecce di cipolle) e sono associati a manifestazioni turistiche.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/saSSo/2008_Sektor_za_varnost_in_kakovost_hrane_in_krme/Specifikacije_priznanih_kmetijskih_pridelkov/PTUJSKI_LUK.pdf


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


Rettifiche

7.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/26


Rettifica dell'invito a presentare proposte — EACEA/36/10 — Cooperazione UE-Stati Uniti in materia di istruzione superiore e di formazione professionale — Atlantis: Azione a favore di legami transatlantici e di reti universitarie in materia di formazione e studi integrati — Invito a presentare proposte 2011

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 2 del 5 gennaio 2011 )

2011/C 108/12

A pagina 4, paragrafo 6, primo comma, la data di scadenza per la presentazione delle proposte è modificata come segue:

anziché:

«7 aprile 2011»,

leggi:

«24 maggio 2011».