ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2011.050.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 50 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
54o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2011/C 050/01 |
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2011/C 050/02 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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2011/C 050/03 |
Decisione di chiudere il procedimento di indagine formale dopo il ritiro da parte dello Stato membro — Aiuto di Stato — Germania (Articoli da 107 a 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) — Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE — Ritiro di notifica — Aiuto di Stato C 22/10 (ex N 701/09) — Aiuto per l'assunzione di assistenti addetti all'innovazione (R&S) — Germania ( 1 ) |
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Corte dei conti |
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2011/C 050/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte EFTA |
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2011/C 050/05 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2011/C 050/06 |
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2011/C 050/07 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2011/C 050/08 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
17.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 50/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
16 febbraio 2011
2011/C 50/01
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3510 |
JPY |
yen giapponesi |
113,12 |
DKK |
corone danesi |
7,4563 |
GBP |
sterline inglesi |
0,84190 |
SEK |
corone svedesi |
8,7325 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,3073 |
ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
7,8275 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,325 |
HUF |
fiorini ungheresi |
270,77 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7053 |
PLN |
zloty polacchi |
3,9093 |
RON |
leu rumeni |
4,2492 |
TRY |
lire turche |
2,1425 |
AUD |
dollari australiani |
1,3507 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3328 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,5248 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7931 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,7293 |
KRW |
won sudcoreani |
1 513,00 |
ZAR |
rand sudafricani |
9,8147 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,8963 |
HRK |
kuna croata |
7,4080 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 008,79 |
MYR |
ringgit malese |
4,1158 |
PHP |
peso filippino |
58,818 |
RUB |
rublo russo |
39,6080 |
THB |
baht thailandese |
41,395 |
BRL |
real brasiliano |
2,2542 |
MXN |
peso messicano |
16,3809 |
INR |
rupia indiana |
61,4980 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
17.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 50/2 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
2011/C 50/02
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Spagna e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e quanti, nell'esercizio della loro professione, si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell'area dell'euro e i paesi che hanno concluso con la Comunità un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione: Spagna.
Oggetto della commemorazione: siti iscritti sulla lista Unesco del Patrimonio mondiale dell'Umanità — Patio de los Leones dell'Alhambra Generalife Albayzín, Granada.
Descrizione del disegno: è rappresentata un'immagine del Patio de los Leones dell'Alhambra di Granada. In basso figurano il nome del paese di emissione «ESPAÑA» e l'indicazione dell'anno «2011», mentre in alto è visibile il marchio della zecca.
Sull'anello esterno della moneta si trovano le dodici stelle della bandiera europea.
Volume di emissione: 8 milioni di monete.
Data di emissione: marzo 2011.
(1) Per la faccia nazionale delle altre monete in euro destinate alla circolazione, cfr. http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/coins/index_en.htm
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari economici e finanziari» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
17.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 50/3 |
DECISIONE DI CHIUDERE IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE DOPO IL RITIRO DA PARTE DELLO STATO MEMBRO
Aiuto di Stato — Germania
(Articoli da 107 a 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea)
Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE — Ritiro di notifica
Aiuto di Stato C 22/10 (ex N 701/09) — Aiuto per l'assunzione di assistenti addetti all'innovazione (R&S) — Germania
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 50/03
La Commissione ha deciso di chiudere il procedimento di indagine formale a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, avviato il 29 settembre 2010 (1) relativamente alla misura succitata, prendendo nota del fatto che la Germania ha ritirato la propria notifica il 23 novembre 2010.
(1) GU C 302 del 9.11.2010, pag. 24.
Corte dei conti
17.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 50/4 |
Relazione speciale n. 11/2010 «La gestione, da parte della Commissione, del sostegno al bilancio generale nei paesi ACP, dell’America latina e dell’Asia»
2011/C 50/04
La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 11/2010 «La gestione, da parte della Commissione, del sostegno al bilancio generale nei paesi ACP, dell’America latina e dell’Asia».
La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://www.eca.europa.eu
La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:
Cour des comptes européenne |
Unité «Communication et rapports» |
12, rue Alcide De Gasperi |
1615 Luxembourg |
LUXEMBOURG |
Tel. +352 4398-1 |
E-mail: euraud@eca.europa.eu |
oppure compilando un buono d'ordine elettronico su EU-Bookshop.
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte EFTA
17.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 50/5 |
Richiesta di parere consultivo della Corte EFTA presentata dall'Oslo tingrett in data 12 ottobre 2010, in relazione alla causa Philip Morris Norway AS contro Staten/Helse- og omsorgsdepartementet
(Causa E-16/10)
2011/C 50/05
L'Oslo tingrett (tribunale distrettuale di Oslo), con lettera del 12 ottobre 2010, protocollata presso la cancelleria della Corte il 19 ottobre 2010, ha presentato alla Corte EFTA una richiesta di parere consultivo in relazione alla causa Philip Morris Norway AS contro Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet, in merito ai seguenti quesiti:
1. |
l’articolo 11 dell’accordo SEE va inteso nel senso che un divieto generale di esporre visibilmente prodotti del tabacco costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa sulla libera circolazione delle merci? |
2. |
Presupponendo l’esistenza di una tale restrizione, quali criteri possono essere considerati decisivi per determinare se un divieto, fondato sull’obiettivo di ridurre il consumo di tabacco da parte del pubblico in generale e dei giovani in particolare, sia pertinente e necessario rispetto alla salute pubblica? |
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
17.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 50/6 |
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese
2011/C 50/06
La Commissione europea (la «Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale, in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata da Productos Aditivos SA («il richiedente»), l'unico produttore di ciclamato di sodio dell'Unione.
Il riesame si limita alla verifica delle pratiche di dumping per quanto concerne il produttore esportatore Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co., Ltd («il produttore esportatore»).
2. Prodotto
Il prodotto oggetto del riesame è il ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), attualmente classificato al codice NC ex 2929 90 00 (codice TARIC 2929900010).
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 del Consiglio (2).
4. Motivazione del riesame
La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, si basa su prove a prima vista sufficienti presentate dal richiedente da cui risulta che, per quanto riguarda Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd, le circostanze che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore sono cambiate e che tale cambiamento ha carattere duraturo.
Il richiedente ha fornito prove a prima vista sufficienti del fatto che, per quanto riguarda Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd, continuare ad applicare misure del livello attuale non è più sufficiente a neutralizzare il dumping pregiudizievole. Un confronto tra il valore normale costruito del produttore esportatore e i prezzi da quest'ultimo applicati per l'esportazione nell'Unione indica che il margine di dumping sembra notevolmente maggiore rispetto all'attuale livello della misura.
Pertanto, per eliminare il dumping sembra non essere più sufficiente mantenere le misure al livello attuale, fissato in funzione del livello di dumping precedentemente accertato.
5. Procedura per la determinazione del dumping
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia il riesame in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
L'inchiesta deve valutare la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure esistenti limitatamente a quanto concerne il produttore esportatore.
Se si dovesse accertare che le misure vanno abrogate o modificate in relazione al produttore esportatore, può essere necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame da altre società della Repubblica popolare cinese non menzionate specificatamente nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2010.
a) Questionari
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari al produttore esportatore sopraccitato e alle autorità del paese esportatore interessato. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i) del presente avviso.
b) Raccolta di informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al paragrafo 6, lettera a), punto i).
La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La richiesta va presentata entro il termine indicato al paragrafo 6, lettera a), punto ii).
c) Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato/trattamento individuale
Qualora il produttore esportatore fornisca prove sufficienti a dimostrare che esso opera in condizioni di economia di mercato, vale a dire che esso soddisfa i criteri disposti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale verrà determinato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo va presentata una richiesta debitamente motivata entro il termine specifico indicato al paragrafo 6, lettera b), del presente avviso. La Commissione invierà un modulo di domanda al produttore esportatore e alle autorità della Repubblica popolare cinese. Il produttore esportatore può utilizzare il modulo di domanda anche per chiedere il trattamento individuale e per dimostrare di soddisfare i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
d) Selezione del paese ad economia di mercato
Se il produttore esportatore non ottiene il trattamento di impresa operante in condizioni di economia di mercato, ma soddisfa i requisiti per fruire di un dazio individuale in conformità all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, si farà riferimento a un paese appropriato ad economia di mercato per determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. A tale scopo, la Commissione intende usare nuovamente l'Indonesia, come per l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure sulle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all'adeguatezza di questa scelta entro il termine specifico indicato al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.
Inoltre, nel caso in cui il produttore esportatore ottenga il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, la Commissione può far valere, se necessario, le conclusioni sul valore normale stabilito in un paese appropriato ad economia di mercato, ad esempio per sostituire gli elementi di costi o prezzi inattendibili della Repubblica popolare cinese che occorrono per stabilire il valore normale, se nella Repubblica popolare cinese i dati attendibili necessari non sono disponibili. La Commissione intende utilizzare anche a tale scopo l'Indonesia.
6. Termini
a) Termini generali
i)
Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate devono prendere contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.
ii)
Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.
b) Termine specifico per presentare le domande relative al trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato e/o al trattamento individuale
La domanda del produttore esportatore, debitamente motivata, relativa al trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato di cui al paragrafo 5, lettera c), del presente avviso, deve pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
c) Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato
Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'adeguatezza della scelta dell'Indonesia che, come risulta dal paragrafo 5, lettera d), viene presa in considerazione quale paese ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), e indicare nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio: N105 04/092 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Fax +32 22956505 |
8. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, potranno essere elaborate conclusioni affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.
9. Calendario dell'inchiesta
In conformità all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
10. Trattamento dei dati personali
Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).
11. Consigliere auditore
Se le parti interessate ritengono di incontrare difficoltà nell'esercizio dei propri diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione offrendo, se necessario, la sua mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela dei loro interessi nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 140 dell'8.6.2010, pag. 2.
(3) La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
(4) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
17.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 50/9 |
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitato a due produttori esportatori cinesi, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e, Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, e di apertura di un riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese
2011/C 50/07
La Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato») e prodotte da Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited («il gruppo Fang Da» o «i due produttori esportatori interessati»), sono oggetto di dumping e provocano quindi un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 3 gennaio 2011 da Productos Aditivos SA («il denunziante»), l’unico produttore di ciclamato di sodio dell’Unione, che rappresenta il 100 % della produzione dell’Unione.
2. Prodotto in esame
Il prodotto oggetto del presente procedimento è il ciclamato di sodio («il prodotto in esame»).
3. Denuncia di dumping (2)
Il prodotto che sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame originario del paese interessato, attualmente classificato con il codice NC ex 2929 90 00. Il codice NC è fornito a titolo puramente informativo.
In mancanza di dati affidabili sui prezzi applicati al denunziante sul mercato interno di un paese analogo, la denuncia di dumping si basa su un confronto tra il valore normale costruito (costi di produzione, SGAV e profitti) e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto all'esportazione nell'Unione.
I margini di dumping così calcolati sono significativi.
4. Denuncia di pregiudizio
Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato e dai due produttori esportatori interessati sono aumentate complessivamente sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.
Gli elementi di prova prima facie presentati dal denunziante evidenziano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno portato tra l'altro a ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria e occupazionale dell'industria dell'Unione.
5. Procedimento
Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.
L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese e prodotto dal gruppo Fang Da sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio all'industria dell'UE. Se tali fatti saranno accertati, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure sia contraria o meno all'interesse dell'Unione.
5.1. Procedimento per la determinazione del dumping
I due produttori esportatori (3) del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione. A tal fine, essi devono inviare un questionario contenente informazioni su, tra l'altro, la struttura delle loro società, le attività delle loro società in rapporto con il prodotto in esame e le vendite di tale prodotto, i costi di produzione, le vendite del prodotto sul mercato interno del paese in questione e le esportazioni verso l'Unione.
5.1.1. Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie per la propria inchiesta, la Commissione invierà dei questionari ai due produttori esportatori interessati del gruppo Fang Da e alle autorità della Repubblica popolare cinese.
Salvo diversa indicazione, i produttori esportatori interessati devono presentare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5.1.2. Procedura relativa ai produttori esportatori nel paese interessato non retto da un'economia di mercato
5.1.2.1.
Fatte salve le disposizioni riportate sotto al punto 5.1.2.2, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese, il valore normale deve essere determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. A tale scopo la Commissione seleziona un paese terzo ad economia di mercato adeguato. La Commissione ha scelto in via provvisoria l’Indonesia. Le parti interessate sono invitate a comunicare se ritengano o meno appropriata questa scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5.1.2.2.
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, se i due produttori esportatori interessati ritengono che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato riguardo alla produzione e alla vendita del prodotto in esame, questi possono presentare una domanda debitamente motivata a tal fine («domanda TEM»). Il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») sarà accordato se la valutazione della domanda TEM dimostra che sono soddisfatti i criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base (4). Il margine di dumping dei produttori esportatori cui verrà accordato il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e fatto salvo l’uso dei dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, utilizzando il loro valore normale e i loro prezzi all’esportazione, in conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base.
I due produttori esportatori interessati possono richiedere anche, o in alternativa, il trattamento individuale («TI»). Per ricevere il TI tali produttori esportatori devono dimostrare di soddisfare i criteri fissati dall'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base (5). Il margine di dumping dei produttori esportatori a cui viene accordato il TI sarà calcolato sulla base dei loro prezzi all'esportazione. Il valore normale per i produttori esportatori cui viene accordato il TI si basa sui valori stabiliti per il paese terzo ad economia di mercato selezionato, come indicato sopra.
a) Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)
La Commissione invierà ai due produttori esportatori interessati e alle autorità della Repubblica popolare cinese gli appositi moduli TEM per inoltrare la richiesta. Qualora decidessero di presentare la richiesta TEM, i due esportatori produttori interessati dovranno rinviare il modulo TEM debitamente compilato entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo indicazione contraria.
b) Trattamento individuale (TI)
Per presentare una domanda di trattamento individuale, i due produttori esportatori interessati devono inviare il modulo di richiesta TEM riempiendo le sezioni relative al trattamento individuale entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo indicazione contraria.
5.1.3. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (6) (7)
In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione. Le suddette parti devono manifestarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:
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ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare, |
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descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame, |
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fatturato totale durante il periodo 1o gennaio 2010-31 dicembre 2010, |
— |
volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni nell'Unione e delle rivendite sul mercato dell'Unione nel periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 del prodotto in esame importato dalla Repubblica popolare cinese e prodotto dal gruppo Fang Da, |
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denominazione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (8) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame, |
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qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione. |
Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà compilare un questionario ed accettare una visita nei propri locali per consentire la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative agli importatori non disposti a collaborare si basano sui dati disponibili e l'esito dell'inchiesta potrebbe essere meno favorevole per tale parte rispetto a quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.
Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie alla selezione del campione degli importatori non collegati, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.
Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Se il campionamento è necessario, gli importatori possono essere selezionati in funzione del maggiore volume rappresentativo di vendite del prodotto in esame effettuate nell’Unione sul quale può ragionevolmente vertere l’inchiesta, tenuto conto del tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società incluse nel campione a tutti gli importatori non collegati noti e alle associazioni di importatori.
Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori non collegati inseriti nel campione e alle eventuali associazioni note di importatori. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Il questionario completato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.
5.2. Procedura per la determinazione del pregiudizio
Per pregiudizio s’intende un pregiudizio grave o la minaccia di un pregiudizio grave a danno dell’industria dell’Unione, oppure un ritardo grave nella creazione di tale industria. L’accertamento del pregiudizio si basa su prove positive ed implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi sul mercato dell’Unione e dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. Per stabilire se tale industria subisca un grave pregiudizio, i produttori europei del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.2.1. Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta per quanto riguarda i produttori dell'Unione, la Commissione invierà questionari al produttore noto dell'UE. Salvo diversa indicazione, tutti i produttori dell'UE e tutte le associazioni di produttori dell'UE sono invitati a contattare immediatamente la Commissione via fax, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per manifestarsi e richiedere un questionario.
I produttori dell'Unione e le associazioni di produttori dell'Unione devono rinviare il questionario riempito entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione. Il questionario completato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura della o delle loro società, la situazione finanziaria della o delle società, le attività societarie relative al prodotto in esame, i costi di produzione e le vendite del prodotto in esame.
5.3. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione
Se venisse accertata l’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà, ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, se l’adozione di misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione. Per partecipare all’inchiesta, le organizzazioni che rappresentano i consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un collegamento oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.
Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, salvo diversa indicazione, entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni che permettano di stabilire se l'istituzione di misure sia o no contraria all'interesse dell'Unione. Queste informazioni possono essere fornite sia in formato di testo libero sia compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da elementi di prova oggettivi.
5.4. Altre osservazioni scritte
Nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diversamente specificato, le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5.5. Possibilità di audizione da parte dei servizi d’inchiesta della Commissione
Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione che conducono l’inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.6. Procedimento per la presentazione di comunicazioni scritte nonché per l’invio dei questionari compilati e della corrispondenza
Tutte le comunicazioni effettuate dalle parti interessate, comprese le informazioni fornite per la selezione del campione, i formulari riempiti di richiesta del trattamento di società che opera in condizioni di economia di mercato, i questionari riempiti e i loro aggiornamenti, devono essere presentate per iscritto, sia su carta che in formato elettronico, indicando il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica, nonché i numeri di telefono e di fax delle parti interessate. Se una parte interessata non può inviare le sue comunicazioni e richieste in formato elettronico per motivi tecnici, deve informarne immediatamente la Commissione.
Tutte le comunicazioni scritte per cui si richiede un trattamento riservato, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza inviati dalle parti interessate, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (9).
Le parti interessate che comunicano informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Il riassunto deve essere sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Se una parte interessata che comunica informazioni riservate non presenta un riassunto non riservato del formato e della qualità richiesti, tali informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione.
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio: N105 04/092 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Fax +32 22956505 |
6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, tali informazioni non saranno prese in considerazione e si utilizzeranno i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.
7. Consigliere-auditore
Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione di terzi. Egli può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
La richiesta motivata di audizione con il consigliere-auditore deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Attraverso il consigliere-auditore sarà inoltre possibile organizzare un’audizione di più parti, al fine di presentare pareri diversi e controdeduzioni su questioni concernenti, tra l’altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l’interesse dell’Unione. Tale audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.
Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, le parti interessate sono invitate a visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito web della DG Commercio: (http://ec.europa.eu/trade).
8. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
9. Riesame delle misure in vigore
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 del Consiglio istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia, attualmente classificato con il codice NC ex 2929 90 00 (codice TARIC 2929900010). L’aliquota del dazio per le aziende del gruppo Fang DA si è attestata a 0 EUR al chilogrammo.
Alla luce della relazione dell'organo d'appello dell'OMC sulla controversia Beef and rice (10) (Mexico), non è più opportuno mantenere in vigore le misure imposte al gruppo Fang Da dal regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 del Consiglio e detto regolamento va modificato di conseguenza. Occorre quindi avviare un riesame del regolamento (UE) n. 492/2010 al fine di permettere le modifiche necessarie alla luce della relazione dell'organo d'appello dell'OMC sulla controversia Beef and rice (Mexico).
Pertanto, ai sensi all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1515/2001, la Commissione avvia un riesame del regolamento (UE) n. 492/2010.
10. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso dell'inchiesta saranno trattati in conformità con il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (11).
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Il dumping consiste nella pratica di vendere un prodotto all'esportazione («il prodotto in esame») a un prezzo inferiore al suo «valore normale». Per valore normale si intende di norma un prezzo comparabile del prodotto «simile» praticato sul mercato interno nel paese esportatore. Con il termine «prodotto simile» si intende un prodotto simile sotto tutti gli aspetti al prodotto in esame oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto in esame.
(3) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società nel paese interessato che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto in esame. Gli esportatori non produttori non hanno generalmente diritto a un’aliquota del dazio individuale.
(4) In particolare i produttori esportatori devono dimostrare che: i) le decisioni concernenti i prezzi e i costi sono adottate tenendo conto dei segnali del mercato e senza un intervento significativo dello Stato; ii) le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità e d'applicazione in ogni caso; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità e v) le conversioni valutarie sono effettuate ai tassi di mercato.
(5) In particolare i produttori esportatori devono dimostrare che: i) nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti; ii) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente; iii) la maggior parte delle azioni appartiene a privati. I funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato; iv) le conversioni del tasso di cambio si effettuano ai tassi di mercato e v) l’ingerenza dello Stato non è tale da consentire l’elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.
(6) Possono essere oggetto del campionamento solo importatori non collegati a produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l’allegato 1 del questionario di questi ultimi. Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 8.
(7) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(8) Ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate collegate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione della società dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente una terza persona; o h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica.
(9) Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(10) Messico — Misure antidumping definitive sull'importazione di carne di manzo e riso, relazione dell'organo d'appello, WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005.
(11) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
17.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 50/14 |
DECISIONE N. 889
del 20 dicembre 2010
relativa all'avvio di una procedura per la concessione di un’autorizzazione ai fini della prospezione e dell'esplorazione di giacimenti di petrolio e gas naturale, risorse naturali del sottosuolo, ai sensi dell’articolo 2, primo comma, punto 3, della legge sui giacimenti sotterranei, nel Blok 5 «Bjala», ubicato nelle regioni di Ruse, Targovište e Veliko Tarnovo, e alla notifica relativa all'apertura di una procedura di gara per la concessione dell’autorizzazione
2011/C 50/08
REPUBBLICA DI BULGARIA
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ai sensi dell’articolo 5, punto 2, dell’articolo 42, primo comma, punto 1, e dell’articolo 44, terzo comma, della legge sui giacimenti sotterranei, in combinato disposto con l’articolo 4, secondo comma, punto 16, e il paragrafo 1, punto 24 bis, della legge sull’energia,
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA DECISO:
1. |
di avviare una procedura per la concessione di un'autorizzazione ai fini della prospezione e dell'esplorazione di giacimenti di petrolio e gas naturale nel Blok 5 «Bjala», ubicato nelle regioni di Ruse, Targovište e Veliko Tarnovo, su una superficie di 2 042 chilometri quadrati, le cui coordinate sono i punti dal n. 1 al n. 4 riportati in allegato. |
2. |
La concessione dell’autorizzazione di cui al punto 1 avviene mediante una gara. |
3. |
La durata dell'autorizzazione ai fini della prospezione ed esplorazione è di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore del relativo contratto, con possibilità di proroga ai sensi dell’articolo 31, terzo comma, della legge sui giacimenti sotterranei. |
4. |
Il termine per l’acquisto della documentazione concorsuale scade alle 17.00 del 120o giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
5. |
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara scade alle 17.00 del 130o giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
6. |
Il termine per il deposito delle offerte, conformemente alla documentazione concorsuale, scade alle 17.00 del 144o giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
7. |
Non è necessaria la presenza fisica dei candidati. |
8. |
Il prezzo stabilito per la documentazione concorsuale è di 15 000 BGN. La documentazione concorsuale può essere acquistata nella stanza 813 del ministero dell'Economia, dell'Energia e del Turismo all'indirizzo: via Triadica, n. 8, Sofia, nei termini di cui al punto 4. |
9. |
I partecipanti alla gara devono soddisfare le condizioni di cui all′articolo 23, primo comma, della legge sui giacimenti sotterranei. |
10. |
Come previsto dalla documentazione concorsuale, le offerte saranno valutate sulla base dei programmi di lavoro proposti, delle misure previste per la tutela dell'ambiente e la formazione, dei bonus, delle capacità gestionali e delle possibilità finanziarie dimostrate dal candidato. |
11. |
Per la partecipazione alla gara è fissata una cauzione pari a 20 000 BGN che i candidati sono tenuti a versare, entro i termini di cui al punto 5, sul conto del ministero dell'Economia, dell'Energia e del Turismo i cui estremi sono indicati nella documentazione concorsuale. |
12. |
Le cauzioni versate dai candidati non ammessi alla gara saranno restituite entro 14 giorni dalla data in cui la decisione viene notificata al candidato. |
13. |
La cauzione versata dal vincitore della gara sarà rimborsata dopo la firma del contratto e le cauzioni versate dagli altri candidati saranno restituite entro 14 giorni dalla data di pubblicazione, nella «Gazzetta Statale», della decisione del Consiglio dei ministri di concedere l'autorizzazione ai fini della prospezione e dell'esplorazione. |
14. |
Le candidature alla gara e le offerte dei candidati conformemente alla documentazione concorsuale devono essere presentate al ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo all'indirizzo: via Triadica, n. 8, Sofia, in lingua bulgara come previsto dall'articolo 46 della legge sui giacimenti sotterranei. |
15. |
Le offerte dei candidati devono soddisfare le condizioni e i requisiti indicati nella documentazione concorsuale. |
16. |
La gara avrà luogo anche qualora il candidato ammesso sia uno solo. |
17. |
Le attività di esplorazione geologica hanno inizio dopo la valutazione della compatibilità con i progetti annuali di attività di prospezione ed esplorazione da parte della relativa autorità competente. |
18. |
Il ministero dell'Economia, dell'Energia e del Turismo è autorizzato a:
|
19. |
La presente decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo supremo entro 14 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Per il primo ministro
Tsvetan TSVETANOV
Il segretario generale del Consigio dei ministri
Rosen ZHELYAZKOV
Il segretario generale del ministero dell'Economia, dell'Energia e del Turismo
Vladimir TUDZHAROV
Per il direttore della direzione giuridica del ministero dell'Economia, dell'Energia e del Turismo
Ilona STOYKOVA
ALLEGATO
di cui al punto 1 della decisione n. 889 del 20 dicembre 2010
ELENCO DELLE COORDINATE
Sistema di coordinate WGS 84
N. |
Longitudine |
Latitudine |
1 |
25,4671 |
43,6372 |
Confine nazionale |
||
2 |
26,0000 |
43,8827 |
3 |
26,0000 |
43,2964 |
4 |
25,4759 |
43,2918 |
|
|
|
Area totale — S = 2 042 km2 |