ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.049.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 49

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
16 febbraio 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 049/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6090 — PZ Cussons/Wilmar Africa Investments/JV) ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

2011/C 049/02

Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 13 dicembre 2010, e del 14 febbraio 2011 recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo

2

 

Consiglio

2011/C 049/03

Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/101/PESC del Consiglio

4

 

Commissione europea

2011/C 049/04

Tassi di cambio dell'euro

5

2011/C 049/05

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, recante modalità di applicazione della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico ( 1 )

6

2011/C 049/06

Comunicazione della Commissione relativa al quantitativo non richiesto da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile 2011 al 30 giugno 2011 nell’ambito di alcuni contingenti aperti dall’Unione europea per taluni prodotti nel settore delle carni suine

12

2011/C 049/07

Comunicazione della Commissione concernente il quantitativo per il quale non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile 2011 al 30 giugno 2011 nell’ambito di taluni contingenti aperti dall’Unione europea per prodotti dei settori delle carni di pollame, delle uova e delle ovoalbumine

13

 

Corte dei conti

2011/C 049/08

Relazione speciale n. 12/2010 Assistenza UE allo sviluppo per l’istruzione di base nell’Africa subsahariana e nell’Asia meridionale

14

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2011/C 049/09

Invito a presentare proposte — Strumento finanziario per la protezione civile — Progetti sulla prevenzione e sulla preparazione

15

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2011/C 049/10

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’Oman e dell’Arabia Saudita

16

2011/C 049/11

Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originari dell'Oman e dell'Arabia Saudita

21

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2011/C 049/12

Aiuto di Stato — Paesi Bassi (Articoli da 107 a 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) — Aiuto di Stato MC 10/09 — Rimborso anticipato dello strumento GHT1 di ING ( 1 )

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

16.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 49/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6090 — PZ Cussons/Wilmar Africa Investments/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 49/01

In data 8 febbraio 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6090. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

16.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 49/2


DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 13 dicembre 2010 e del 14 febbraio 2011

recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo

2011/C 49/02

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 2,

visto lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (1),

visti l'articolo 8 e l'articolo 23 del regolamento del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

In base alle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (2) («misure di attuazione»), l'Ufficio di presidenza è tenuto, se del caso, a indicizzare ogni anno l'importo dell'indennità di assistenza parlamentare sulla base dell'indice comune definito da Eurostat d'intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri in applicazione dell'articolo 65 del regolamento relativo allo statuto dei funzionari dell'Unione europea come indicato nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (3). Detta indicizzazione si applica con effetto retroattivo a decorrere dal mese di luglio dell'anno corrispondente all'indice. Tale procedura è volta a garantire che l'indennità di assistenza parlamentare rimanga al passo con le modifiche delle retribuzioni degli assistenti accreditati. Mediante regolamento (UE, Euratom) n. 1190/2010 (4), il Consiglio ha modificato il regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 (5), tenendo conto della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-40/10 (6) e ha adeguato con effetto dal 1o luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni. E' quindi necessario adeguare di conseguenza l'indennità di assistenza parlamentare con effetto dal 14 luglio 2009. In esito a tale modifica, occorre modificare altresì l'importo maggiorato dell'indennità di assistenza parlamentare deciso nel bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2010 (7) e il nuovo importo dovrebbe applicarsi con effetto dalla stessa data dell'aumento originale, vale a dire il 1o maggio 2010. Mediante regolamento (UE) n. 1239/2010 (8) il Consiglio ha adeguato con effetto dal 1o luglio 2010 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni. E' quindi necessario adeguare di conseguenza l'indennità di assistenza parlamentare con effetto dal 1o luglio 2010.

(2)

Le misure di attuazione prevedono altresì che l'Ufficio di presidenza possa indicizzare le indennità di viaggio, l'indennità per spese generali e l'indennità di soggiorno dei deputati, fino a un massimo pari al tasso annuo di inflazione dell'Unione europea corrispondente al mese di ottobre dell'anno precedente e pubblicato da Eurostat. Il tasso di inflazione tra il 1o novembre 2009 e il 31 ottobre 2010, come comunicato da Eurostat il 16 novembre 2010, è stato del 2,3 %. I nuovi importi dovrebbero applicarsi a partire dal 1o gennaio 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure di attuazione sono modificate come segue:

1)

all'articolo 15, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

del limite di 0,50 EUR/km in caso di viaggio in auto privata, se del caso maggiorato del prezzo della traversata in traghetto o mezzo di trasporto analogo.»;

2)

all'articolo 20, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per la parte di tragitto tra 0 e 50 km: 22,51 EUR;»;

3)

l'articolo 22 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'importo massimo del rimborso annuale a titolo delle spese di viaggio sostenute nei casi previsti all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), è fissato a 4 243 EUR.»;

b)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   L'importo massimo del rimborso annuale a titolo di spese di viaggio effettivamente sostenute in occasione di viaggi effettuati dai presidenti di commissione o di sottocommissione per partecipare a conferenze o manifestazioni riguardanti una tematica di interesse europeo rientrante nelle competenze della rispettiva commissione o sottocommissione e che hanno una dimensione parlamentare è fissato a 4 243 EUR. La partecipazione richiede la previa autorizzazione del presidente del Parlamento dopo verifica dei fondi disponibili nei limiti del massimale summenzionato.»;

4)

all'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Qualora l'attività ufficiale abbia luogo nel territorio comunitario, il deputato percepisce un'indennità forfetaria fissata a 304 EUR.»;

5)

all'articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L'importo mensile dell'indennità a titolo dell'articolo 25 è fissato a 4 299 EUR.»;

6)

all'articolo 33, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L'importo mensile massimo delle spese rimborsate per tutti i collaboratori di cui all'articolo 34 è fissato a 18 189 EUR. A decorrere dal 1o maggio 2010 tale importo è pari a 19 689 EUR. A decorrere dal 1o luglio 2010 tale importo è pari a 19 709 EUR.».

Articolo 2

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   L'articolo 1, punti da 1 a 5, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

3.   L'articolo 1, punto 6, si applica a decorrere dal 14 luglio 2009.


(1)  Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).

(2)  Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU C 159 del 13.7.2009, pag. 1).

(3)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(4)  GU L 333 del 17.12.2010, pag. 1.

(5)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 del Consiglio, del 23 dicembre 2009, che adegua con effetto dal 1o luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (GU L 348 del 29.12.2009, pag. 10).

(6)  Sentenza del 24 novembre 2010 nella causa C-40/10 Commissione/Consiglio (non ancora pubblicata nella Raccolta della Corte).

(7)  GU L 183 del 16.7.2010, pag. 1.

(8)  GU L 338 del 22.12.2010, pag. 1.


Consiglio

16.2.2011   

IT

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C 49/4


Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/101/PESC del Consiglio

2011/C 49/03

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi che figurano nell'allegato della decisione 2011/101/PESC del Consiglio (1).

Il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone, le entità e gli organismi che figurano nel suddetto allegato devono essere incluse nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/101/PESC.

Si attira l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004 (2), al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. l’articolo 7 del regolamento).

Le persone, le entità o gli organismi in questione possono presentare al Consiglio, insieme ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che li include nell'elenco summenzionato. Le eventuali richieste devono essere inoltrate al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all’articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6.

(2)  GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.


Commissione europea

16.2.2011   

IT

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C 49/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

15 febbraio 2011

2011/C 49/04

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3510

JPY

yen giapponesi

113,21

DKK

corone danesi

7,4567

GBP

sterline inglesi

0,83750

SEK

corone svedesi

8,7255

CHF

franchi svizzeri

1,3124

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,8335

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,293

HUF

fiorini ungheresi

271,06

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7059

PLN

zloty polacchi

3,9287

RON

leu rumeni

4,2518

TRY

lire turche

2,1504

AUD

dollari australiani

1,3503

CAD

dollari canadesi

1,3317

HKD

dollari di Hong Kong

10,5282

NZD

dollari neozelandesi

1,7925

SGD

dollari di Singapore

1,7290

KRW

won sudcoreani

1 514,24

ZAR

rand sudafricani

9,8511

CNY

renminbi Yuan cinese

8,9020

HRK

kuna croata

7,4068

IDR

rupia indonesiana

12 015,55

MYR

ringgit malese

4,1185

PHP

peso filippino

58,919

RUB

rublo russo

39,5770

THB

baht thailandese

41,489

BRL

real brasiliano

2,2525

MXN

peso messicano

16,2620

INR

rupia indiana

61,4980


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


16.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 49/6


Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, recante modalità di applicazione della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 49/05

1.   Pubblicazione di titoli e riferimenti dei metodi di misurazione transitori (1) per l'applicazione del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, in particolare gli allegati VI e VII.

Parametro misurato

Organizzazione

Riferimento

Titolo

Termini, definizioni, simboli e classificazione

CEN

Clausole 3 e 4 della norma EN 153. Qualora le clausole 3 e 4 della norma EN 153 siano in conflitto con le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (CE) n. 643/2009, prevale il regolamento.

Metodi di misurazione del consumo di energia degli apparecchi di refrigerazione, mobili per la conservazione di alimenti congelati, congelatori e loro combinazioni, per uso domestico, alimentati dalla rete elettrica, e relative caratteristiche.

Condizioni generali di prova

CEN

Clausola 8 della norma EN 153. Qualora la clausola 8 della norma EN 153 sia in conflitto con le condizioni di cui all'allegato III, parte 1, del regolamento (CE) n. 643/2009, prevale il regolamento.

Raccolta ed eliminazione dell'acqua di sbrinamento

CEN

Clausola 5 della norma EN 153.

Temperature di conservazione

CEN

Clausole 6 e 13 della norma EN 153. Qualora le clausole 6 e 13 della norma EN 153 siano in conflitto con la tabella 4 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 643/2009, prevale il regolamento.

Calcolo delle dimensioni lineari, dei volumi e delle aree

CEN

Clausola 7 della norma EN 153.

Consumo di energia

CEN

Clausola 15 della norma EN 153.

Tempo di aumento della temperatura

CEN

Clausola 16 della norma EN 153.

Capacità di congelamento

CEN

Clausola 17 della norma EN 153.

Apparecchi di refrigerazione da incasso

CEN

Allegato D della norma EN 153.

Caratteristiche nominali e procedura di controllo

CEN

Allegato E della norma EN 153. Qualora l'allegato E della norma EN 153 sia in conflitto con la tabella 1 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 643/2009, prevale il regolamento.

Elementi per la relazione sulle prove, marcatura

CEN

Clausole 20 e 21 della norma EN 153.

Rumore

IEC, Commissione elettrotecnica internazionale (International Electro-technical Commission)

Norma IEC 60704-1.

Apparecchiature elettriche a uso domestico e simili — Prova per la determinazione del rumore aereo emesso — Parte 1: Requisiti generali.

Norma IEC 60704-2-14.

Apparecchiature elettriche a uso domestico e simili — Prova per la determinazione del rumore aereo emesso — Parte 2-14: Requisiti specifici per refrigeratori, mobili per la conservazione di alimenti congelati e congelatori.

Norma IEC 60704-3.

Apparecchiature elettriche a uso domestico e simili — Prova per la determinazione del rumore aereo emesso — Parte 3: Procedura per determinare e verificare i valori dichiarati delle emissioni sonore.

Consumo di potenza

Commissione europea

Regolamento (CE) n. 1275/2008.

Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio.

Umidità dello scomparto cantina

Commissione europea

Parte 2, lettera d), della presente comunicazione.

Metodo di misurazione per i frigoriferi cantina.

2.   Metodo di misurazione per i frigoriferi cantina

a)   Condizioni generali di prova:

la durata della prova è stabilita ai sensi della clausola 8 della norma EN 153,

la variazione della temperatura di conservazione nel tempo è misurata tre volte, come indicato di seguito: la prima misurazione è effettuata alla temperatura ambiente più bassa prevista per le classi climatiche del frigorifero cantina; la seconda misurazione è effettuata a una temperatura ambiente di + 25 °C; la terza misurazione è effettuata alla temperatura ambiente più elevata prevista per le classi climatiche del frigorifero cantina,

la misurazione del controllo attivo o passivo dell'umidità all'interno dello scomparto è effettuata con un'umidità ambiente compresa tra il 50 % e il 75 % alla temperatura ambiente di + 25 °C,

le misurazioni del controllo attivo o passivo dell'umidità all'interno dello scomparto e della variazione nel tempo della temperatura di conservazione alla temperatura ambiente di + 25 °C possono essere effettuate contemporaneamente,

la temperatura di conservazione media di ogni scomparto (twma ) è fissata a + 12 °C o alla temperatura inferiore più vicina,

le parti amovibili che il produttore dichiara necessarie per il corretto funzionamento termico e meccanico degli scomparti cantina sono inserite nella posizione prevista dalle istruzioni del produttore.

b)   La temperatura di conservazione media (twma ) di ciascuno scomparto è calcolata mediante la seguente equazione:

Formula

in cui:

—   twim= media integrata nel tempo del valore istantaneo della temperatura di un pacchetto da 500 g di simulante alimentare (pacchetto M) collocato nei punti di misurazione (Twi ) come indicato nella figura 1,

—   n= numero di simulanti alimentari (pacchetti M) collocati nei punti di misurazione (Twi ), 1 ≤ n ≤ 3.

c)   La variazione delle temperature di conservazione in un arco di tempo (in seguito: «ampiezza della temperatura») è misurata a ogni punto di misurazione (Twi ) come indicato nella figura 1. Il valore è calcolato come media delle differenze tra il valore istantaneo della temperatura (twi ) più alto e quello più basso misurati tra due arresti successivi del sistema di refrigerazione nell'arco del periodo di prova. Se non è possibile individuare arresti successivi del sistema di refrigerazione, si prendono in considerazione periodi consecutivi di 4 ore.

Si considera che la variazione nel tempo della temperatura di conservazione raggiunga il valore di 0,5 K di cui all'allegato I, lettera l), punto ii), del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, quando la media di tutte le ampiezze delle temperature in ogni punto di misurazione (Twi ) è inferiore a 0,5 K nelle tre ultime temperature ambiente rilevate.

d)   L'umidità relativa di ogni scomparto (Hwm ) è misurata come percentuale arrotondata al numero intero più vicino, come indicato di seguito:

il valore di Hwm è misurato utilizzando un sensore di umidità collocato nel punto di misurazione (Tw2 ) come indicato nella figura 1,

nel caso di frigoriferi cantina dotati di porta singola ma suddivisi in scomparti per mezzo di divisori fissi o regolabili, ognuno dotato di controllo indipendente della temperatura, il valore di Hwm è misurato per ogni scomparto come indicato nella figura 1,

si considera che il controllo attivo o passivo dell'umidità dello scomparto corrisponda all'intervallo 50 %-80 % come indicato nell'allegato I, lettera l), punto iii), del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, se l'umidità relativa misurata (Hwm ) rimane tra il 50 % e l'80 % durante lo svolgimento della prova,

non si misura il valore di Hwm per scomparti o sotto-scomparti di altezza (hw ) inferiore a 400 mm (figura 1).

e)   La capienza nominale in termini di bottiglie standard da 75 cl è misurata conformemente all'ultimo paragrafo del punto 1.1 dell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, come indicato di seguito:

le dimensioni delle bottiglie standard sono misurate conformemente alla figura 2,

il peso complessivo di ciascuna bottiglia standard è pari a 1 200 ± 50 g. Le bottiglie standard possono essere riempite d'acqua o di un fluido equivalente per conseguire tale peso,

una bottiglia standard è posta in ciascun alloggiamento predisposto per una bottiglia in condizioni di uso normale da parte dell'utente finale, secondo quanto disposto dalle specifiche elencate in appresso. La documentazione tecnica di cui all'articolo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, comprende uno schema del piano di carico delle bottiglie nel quale se ne illustra l'ubicazione ai fini della misurazione della capacità nominale:

i)

distanza da parete/fondo/porta (2) conformemente alle istruzioni del produttore;

ii)

in assenza di istruzioni, sono da considerarsi quali limiti per posizionare la bottiglia la parte posteriore dei ripiani e una distanza di 5 mm fino alla porta garantendo nel contempo un'adeguata funzione di refrigerazione;

iii)

le bottiglie inserite nel ripiano della porta possono trovarsi a contatto con il rivestimento di quest'ultima;

iv)

se l'evaporatore è ricoperto da protezioni fisse, le bottiglie possono essere sovrapposte fino a dette protezioni, garantendo nel contempo un'adeguata funzione di refrigerazione;

v)

le bottiglie possono essere poste in senso contrario e alternato;

vi)

in assenza di indicazioni contrarie da parte del produttore, le bottiglie possono trovarsi a contatto con le pareti laterali;

vii)

le bottiglie possono essere posizionate in senso orizzontale o verticale, inclinato se sono previsti dispositivi fissi per tale posizione;

viii)

le parti mobili, come i ripiani telescopici, devono restare tali ed essere accessibili al momento del caricamento.

Figura 1

Punti di misurazione (Twi ) negli scomparti cantina

(dimensioni in millimetri)

Vista frontale

Image

Vista laterale

Image

in cui:

—   hw= altezza in millimetri dello scomparto cantina,

—   D1 e D2 = distanza tra le linee di riferimento utilizzate per determinare il volume netto,

se è presente un cassetto, il ripiano al di sopra del cassetto viene collocato nella posizione più bassa possibile, come illustrato nella figura 1, punto 1,

i punti di misurazione della temperatura (Twi ) devono essere equidistanti rispetto ai lati dello scomparto a D1/2 o D2/2, come illustrato nella figura 1,

il punto di misurazione dell'umidità deve essere posto accanto a Tw2 con una precisione di 100 mm, come illustrato nella figura 1, punto 2,

se hw > 400, si utilizzano tre punti di misurazione della temperatura (Tw1, Tw2 e Tw3 ),

se 300 < hw ≤ 400, si utilizzano due punti di misurazione della temperatura (Tw1 e Tw3 ),

se hw ≤ 300 mm, si utilizza un solo punto di misurazione della temperatura (Tw2 ).

Figura 2

Bottiglia standard

Image


(1)  Si prevede di sostituire i metodi transitori con norme armonizzate. Quando disponibili, i riferimenti alle norme armonizzate saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi degli allegati VI e VII del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione.

(2)  Spazio tra fondo/parete/porta dell'apparecchio e fondo/collo della bottiglia.


16.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 49/12


Comunicazione della Commissione relativa al quantitativo non richiesto da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile 2011 al 30 giugno 2011 nell’ambito di alcuni contingenti aperti dall’Unione europea per taluni prodotti nel settore delle carni suine

2011/C 49/06

Il regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione (1) ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti nel settore delle carni suine. Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2010 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2011, per i contingenti 09.4038, 09.4170 e 09.4204, riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (2), i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, sono aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo, dal 1o aprile al 30 giugno 2011, e figurano nell’allegato alla presente comunicazione.


(1)  GU L 129 del 28.5.2009, pag. 13.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.


ALLEGATO

N. d’ordine del contingente

Quantitativi non richiesti da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile 2011 al 30 giugno 2011

(in kg)

09.4038

25 209 950

09.4170

3 541 500

09.4204

3 468 000


16.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 49/13


Comunicazione della Commissione concernente il quantitativo per il quale non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile 2011 al 30 giugno 2011 nell’ambito di taluni contingenti aperti dall’Unione europea per prodotti dei settori delle carni di pollame, delle uova e delle ovoalbumine

2011/C 49/07

I regolamenti della Commissione (CE) n. 533/2007 (1), (CE) n. 536/2007 (2), (CE) n. 539/2007 (3), (CE) n. 1384/2007 (4) e (CE) n. 1385/2007 (5) hanno aperto contingenti tariffari per l’importazione di prodotti dei settori delle carni di pollame, delle uova e delle ovoalbumine. Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2010 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2011 riguardano, per i contingenti 09.4068, 09.4070, 09.4169, 09.4015, 09.4402, 09.4091, 09.4411 e 09.4421, quantitativi inferiori a quelli disponibili. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (6), i quantitativi per i quali non sono state presentate domande vengono aggiunti alla quantità fissata per il sottoperiodo successivo, dal 1o aprile al 30 giugno 2011, e figurano in allegato alla presente comunicazione.


(1)  GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9.

(2)  GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6.

(3)  GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19.

(4)  GU L 309 del 27.11.2007, pag. 40.

(5)  GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47.

(6)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.


ALLEGATO

Numero del contingente

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile 2011 al 30 giugno 2011

(in kg)

09.4068

5 733 000

09.4070

882 750

09.4169

12 498 750

09.4015

108 000 000

09.4402

8 584 764

09.4091

140 000

09.4411

1 275 000

09.4421

175 000


Corte dei conti

16.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 49/14


Relazione speciale n. 12/2010 «Assistenza UE allo sviluppo per l’istruzione di base nell’Africa subsahariana e nell’Asia meridionale»

2011/C 49/08

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 12/2010 «Assistenza UE allo sviluppo per l’istruzione di base nell’Africa sub sahariana e nell’Asia meridionale».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://www.eca.europa.eu

La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:

Cour des comptes européenne

Unité «Communication et rapports»

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: euraud@eca.europa.eu

oppure compilando un buono d'ordine elettronico su EU-Bookshop.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

16.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 49/15


Invito a presentare proposte — Strumento finanziario per la protezione civile — Progetti sulla prevenzione e sulla preparazione

2011/C 49/09

1.

La Commissione europea, direzione generale per gli Aiuti umanitari e protezione civile (ECHO), Unità Politica di protezione civile, prevenzione, preparazione e riduzione dei rischi di calamità, pubblica un invito a presentare proposte finalizzato a individuare progetti nel settore della preparazione e della prevenzione che possano beneficiare di un sostegno finanziario nell'ambito della decisione del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile (2007/162/CE) (1). Tale sostegno finanziario sarà concesso sotto forma di sovvenzioni.

2.

I settori interessati, la tipologia e il contenuto delle azioni, nonché le condizioni di finanziamento, sono descritti nella Guida per la richiesta di sovvenzioni che contiene altresì istruzioni particolareggiate su tempi e modi per la presentazione delle proposte. La guida, nonché i relativi moduli di domanda di sovvenzione, possono essere scaricati dal sito web «Europa» al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/finance.htm

3.

La sintesi delle proposte deve pervenire all'indirizzo della Commissione indicato nella Guida entro il 18.3.2011 e deve essere inviata per posta o tramite corriere entro e non oltre il 18.3.2011 (fa fede la data di spedizione, il timbro postale o la data della ricevuta). La sintesi può essere recapitata anche a mano allo specifico indirizzo indicato nella Guida entro le ore 17 del 18.3.2011 (fa fede la ricevuta datata e firmata dal funzionario responsabile).

Non saranno prese in considerazione sintesi incomplete, inviate separatamente in più parti o trasmesse mediante fax ovvero posta elettronica.

4.

La procedura per la concessione delle sovvenzioni si articola nelle seguenti fasi:

ricevimento, registrazione e avviso di ricevimento da parte della Commissione,

valutazione delle proposte da parte della Commissione,

decisione di concessione e notifica dell'esito ai richiedenti.

I beneficiari verranno scelti in base ai criteri indicati ai punti 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 della Guida, entro i limiti degli stanziamenti disponibili.

In caso di decisione positiva da parte della Commissione, verrà stipulata una convenzione di sovvenzione (espressa in euro) tra la Commissione e il proponente.

L'intera procedura è strettamente riservata.


(1)  GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

16.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 49/16


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’Oman e dell’Arabia Saudita

2011/C 49/10

La Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’Oman e dell’Arabia Saudita sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero quindi un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 3 gennaio 2011 dal Comitato dei fabbricanti europei di polietilentereftalato (CPME) («il denunziante»), per conto di produttori che rappresentano una quota considerevole, in questo caso oltre il 50 %, della produzione UE complessiva di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET).

2.   Prodotto in esame

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è il polietilentereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5 («il prodotto in esame»).

3.   Denuncia di dumping  (2)

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame originario dell’Oman e dell’Arabia Saudita («i paesi interessati»), attualmente classificato con il codice NC 3907 60 20. Il codice NC è fornito a titolo puramente informativo.

In assenza di dati affidabili sui prezzi applicati sul mercato interno dei paesi interessati, la denuncia di dumping si basa su un confronto tra il valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto all'esportazione nell'Unione (3).

Su tale base i margini di dumping calcolati risultano rilevanti per i paesi interessati.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dai paesi interessati complessivamente sono aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova prima facie forniti dai denunzianti dimostrano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria e occupazionale dell'industria dell'Unione.

5.   Procedura

Stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

L'inchiesta stabilirà se il prodotto in esame originario dei paesi interessati sia oggetto di pratiche di dumping e se queste pratiche abbiano arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. Se tali fatti saranno accertati, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure sia contraria o meno all'interesse dell'Unione.

5.1.    Procedura per la determinazione del dumping

I produttori esportatori (4) del prodotto in esame dei paesi interessati sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

5.1.1.1.   Procedura per la selezione dei produttori esportatori oggetto di inchiesta nei paesi interessati

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta relativa ai produttori esportatori dei paesi interessati, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori noti dei paesi interessati, a ogni associazione nota di produttori esportatori e alle autorità dei paesi esportatori. Salvo diversa indicazione, tutti i produttori esportatori e tutte le associazioni di produttori esportatori sono invitati a contattare immediatamente la Commissione via fax, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per manifestarsi e richiedere un questionario.

Salvo diversa indicazione, i produttori esportatori e, se del caso, le associazioni di produttori esportatori devono rinviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il questionario compilato dovrà contenere, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività societarie relative al prodotto in esame, sui costi di produzione, sulle vendite del prodotto in esame sul mercato interno dei paesi interessati e sulle vendite del prodotto in esame nell'Unione.

5.1.2.   Importatori indipendenti  (5) oggetto dell’inchiesta  (6)  (7)

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:

ragione sociale, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame,

fatturato totale durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010,

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni e delle rivendite del prodotto in esame originario dei paesi interessati, effettuate sul mercato dell'Unione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (8) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà compilare un questionario ed accettare una visita nei propri locali per consentire la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all’inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative agli importatori non disposti a collaborare si basano sui dati disponibili e l'esito dell'inchiesta potrebbe essere meno favorevole per tale parte rispetto a quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie alla selezione del campione degli importatori non collegati, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Se il campionamento è necessario gli importatori possono essere selezionati in funzione del maggiore volume rappresentativo di vendite del prodotto in esame effettuate nell’Unione sul quale può ragionevolmente vertere l’inchiesta, nel tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società incluse nel campione a tutti gli importatori non collegati noti e alle associazioni di importatori.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Salvo diversa indicazione, tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione. Il questionario completato dovrà contenere, tra l’altro, informazioni riguardanti la struttura delle società, le attività societarie relative al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.

5.2.    Procedura per la determinazione del pregiudizio

Per pregiudizio si intende un notevole pregiudizio o la minaccia di un notevole pregiudizio a danno dell'industria dell'Unione, oppure un notevole ritardo nella creazione di tale industria. L'accertamento del pregiudizio si basa su prove positive ed implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi sul mercato dell’Unione e dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio notevole, i produttori UE del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. Ulteriori dettagli sono a disposizione delle parti interessate nel fascicolo consultabile. Le parti interessate sono invitate a consultare il fascicolo (rivolgendosi a questo scopo alla Commissione conformemente alle modalità di contatto indicate di seguito nella sezione 5.6) e a comunicare se ritengano o meno appropriata questa scelta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che intendono fornire qualsiasi informazione utile per la selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La Commissione comunicherà l’elenco definitivo delle società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori UE noti e a tutte le associazioni note di produttori UE.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori UE. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Il questionario completato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura delle società, la situazione finanziaria delle società, le attività societarie relative al prodotto in esame, i costi di produzione e le vendite del prodotto in esame.

5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Se venisse accertata l’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà, a norma dell’articolo 21 del regolamento di base, se l’adozione di misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per partecipare all’inchiesta, le organizzazioni che rappresentano i consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un collegamento oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni sull'esistenza di un interesse dell'Unione. Queste informazioni possono essere fornite sia sotto forma di testo libero sia compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da elementi di prova oggettivi.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire i relativi elementi di prova. Salvo diversa indicazione, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione responsabili dell’inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione che conducono l’inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Istruzioni per l'invio di comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni delle parti interessate, compresi i dati presentati per la selezione del campione, i questionari compilati e i relativi aggiornamenti, vanno presentate per iscritto in formato sia cartaceo che elettronico, complete di nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Se una parte interessata non è in grado di inviare le proprie comunicazioni e richieste in formato elettronico per motivi tecnici, deve informarne immediatamente la Commissione.

Tutte le comunicazioni scritte per cui si richiede un trattamento riservato, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza inviati dalle parti interessate, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (9).

Le parti interessate che comunichino informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Il riassunto deve essere sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Se una parte interessata che comunica informazioni riservate non presenta un riassunto non riservato del formato e della qualità richiesti, tali informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, tali informazioni non saranno prese in considerazione e si utilizzeranno i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della Direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione di terzi. Egli può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

La richiesta motivata di audizione con il consigliere-auditore deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Attraverso il consigliere-auditore sarà inoltre possibile organizzare un’audizione di più parti, al fine di presentare pareri diversi e controdeduzioni su questioni concernenti, tra l’altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l’interesse dell’Unione. Tale audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, le parti interessate sono invitate a visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito web della DG Commercio: ((http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali eventualmente raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (10).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Il dumping consiste nella pratica di vendere un prodotto all'esportazione («il prodotto in esame») a un prezzo inferiore al suo «valore normale». Per valore normale si intende di norma un prezzo comparabile del prodotto «simile» praticato sul mercato interno nel paese esportatore. Con il termine «prodotto simile» si intende un prodotto simile sotto tutti gli aspetti al prodotto in esame oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto in esame.

(3)  I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

(4)  Per produttore esportatore si intende una società dei paesi interessati che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto in esame. Gli esportatori non produttori non hanno generalmente diritto a un’aliquota del dazio individuale.

(5)  Ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica.

(6)  Possono essere oggetto del campionamento solo importatori non collegati a produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l’allegato 1 del questionario di questi ultimi. Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 5.

(7)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(8)  Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 5.

(9)  Un documento a «Diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(10)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


16.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 49/21


Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originari dell'Oman e dell'Arabia Saudita

2011/C 49/11

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originari dell'Oman e dell'Arabia Saudita sarebbero oggetto di sovvenzioni e arrecherebbero quindi un pregiudizio all'industria dell'Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 3 gennaio 2011 dal Comitato dei produttori europei di polietilene tereftalato (PET) («il denunziante»), per conto di produttori che rappresentano una quota considerevole, in questo caso oltre il 50 %, della produzione complessiva dell'Unione di alcuni tipi di polietilene tereftalato.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto in esame è il polietilene tereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, secondo la norma ISO 1628-5 («il prodotto in esame»).

3.   Denuncia di sovvenzioni

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di sovvenzioni è il prodotto in esame originario dell'Oman e dell'Arabia Saudita («i paesi interessati»), attualmente classificato al codice NC 3907 60 20. Il codice NC è fornito a titolo puramente informativo.

a)   Oman

Secondo la denuncia, il produttore unico del prodotto in esame originario dell'Oman avrebbe beneficiato di una serie di sovvenzioni concesse dal governo omanita.

Le sovvenzioni consistono, tra l'altro, nell'esenzione dall'imposta sul reddito diretto e nell'esenzione dai dazi sulle importazioni e sulle esportazioni per gli operatori ubicati in una zona economica speciale, in prestiti agevolati per progetti d'investimento per le industrie orientate all'esportazione e per progetti con una percentuale elevata di dipendenti omaniti, in tassi di interesse agevolati sui prestiti concessi dalla Oman Development Bank (un ente pubblico) attraverso banche commerciali agli esportatori omaniti dopo la definizione delle modalità di spedizione, in sovvenzioni all'esportazione per le esportazioni il cui valore aggiunto è pari ad almeno il 25 %, se destinate a paesi non arabi, e la fornitura di acqua, gas ed elettricità a tariffe agevolate.

Secondo la denuncia, i regimi di cui sopra costituirebbero sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario del governo dell'Oman (compresi gli enti pubblici) e conferiscono un vantaggio al beneficiario. Tali sovvenzioni sarebbero inoltre condizionate all'andamento delle esportazioni e/o limitate a determinate imprese ubicate in un'area geografica definita nell'ambito di competenza dell'autorità concedente e/o limitate a determinati settori o imprese e perciò specifiche e compensabili.

b)   Arabia Saudita

Secondo la denuncia, il produttore unico del prodotto in esame originario dell'Arabia Saudita avrebbe beneficiato di una serie di sovvenzioni concesse dal governo dell'Arabia Saudita.

Le sovvenzioni consistono, tra l'altro, in tasse portuali ridotte sulle esportazioni, nell'esenzione dai diritti di magazzinaggio per le merci esportate, in esenzioni dai dazi all'esportazione e da tutte le altre imposte per le unità orientate all'esportazione, nell'importazione di materie prime e beni capitali senza il pagamento dei dazi all'importazione e in tariffe ridotte per l'utilizzo di servizi pubblici per gli operatori ubicati in zone economiche speciali, in prestiti senza interessi concessi dal Saudi Industrial Development Fund (Fondo saudita per lo sviluppo industriale) alle imprese con almeno il 50 % di capitale saudita, nell'esenzione dall'imposta sul reddito per le imprese con almeno il 25 % di capitale saudita e in tariffe agevolate per l'acqua, il gas e l'elettricità per alcune imprese. Il governo dell'Arabia Saudita, attraverso la società statale Aramco (un ente pubblico), applica un sistema di duplice fissazione dei prezzi che garantisce ai produttori nazionali l'accesso alle materie prime a prezzi inferiori a quelli praticati sul mercato internazionale.

Secondo la denuncia, i regimi sopraccitati costituirebbero sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario del governo saudita (compresi gli enti pubblici) e conferiscono un vantaggio al beneficiario, vale a dire al produttore esportatore del prodotto in esame. Tali sovvenzioni sarebbero inoltre condizionate all'andamento delle esportazioni e/o limitate a determinate imprese ubicate in un'area geografica definita nell'ambito di competenza dell'autorità concedente e/o limitate a determinati settori o imprese e perciò specifiche e compensabili. Nel caso della duplice fissazione dei prezzi, la specificità è determinata dal fatto che le materie prime possono essere usate solo dal settore petrolchimico (specificità intrinseca).

4.   Denuncia del pregiudizio

Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dall'Oman e dall'Arabia Saudita sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova prima facie presentati dal denunziante evidenziano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto tra l'altro ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria e occupazionale dell'industria dell'Unione.

5.   Procedura

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 10 del regolamento di base.

L'inchiesta stabilirà se il prodotto in esame originario dei paesi interessati sia oggetto di sovvenzioni e se queste abbiano arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. In caso affermativo, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione.

5.1.    Procedura per la determinazione dell'esistenza di sovvenzioni

I produttori esportatori (2) del prodotto in esame dei paesi interessati sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

5.1.1.1.   Procedura da seguire per la scelta dei produttori esportatori che saranno oggetto dell'inchiesta nei paesi interessati

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta relativa ai produttori esportatori dei paesi interessati, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori noti dei paesi interessati, a ogni associazione nota di produttori esportatori e alle autorità dei paesi esportatori. Salvo indicazione contraria, tutti i produttori esportatori e tutte le associazioni di produttori esportatori sono invitati a contattare immediatamente la Commissione, via fax, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per manifestarsi e richiedere un questionario.

Salvo indicazione contraria, i produttori esportatori e, ove applicabile, le associazioni di produttori esportatori devono rinviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il questionario compilato conterrà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività societarie relative al prodotto in esame, sulle vendite del prodotto in esame sul mercato nazionale dei paesi interessati e sulle vendite del prodotto in esame nell'Unione.

I questionari saranno inviati anche alle autorità dei paesi esportatori interessati.

5.1.2.   Importatori indipendenti  (3)  (4)  (5) oggetto dell'inchiesta

Considerato il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di consentire l'espletamento dell'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole il numero degli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta, selezionandone un campione. Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l'articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:

denominazione sociale, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

descrizione dettagliata delle attività societarie relative al prodotto in esame;

fatturato totale nel periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni e delle rivendite del prodotto in esame originario dei paesi interessati, effettuate sul mercato dell'Unione dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010,

ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (6) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Comunicando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inclusa nel campione. La società eventualmente scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative agli importatori non disposti a collaborare sono basate sui dati disponibili e possono risultare per loro meno favorevoli di quelle che sarebbero state raggiunte nel caso in cui avessero collaborato.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può inoltre contattare tutte le associazioni note di importatori.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Se il campionamento è necessario, gli importatori possono essere selezionati in funzione del maggiore volume rappresentativo di vendite del prodotto in esame effettuate nell'Unione sul quale può ragionevolmente vertere l'inchiesta, tenuto conto del tempo disponibile. Tutti gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori saranno informati dalla Commissione relativamente alle società incluse nel campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Salvo diversa indicazione, tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione. Il questionario compilato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.

5.2.    Procedura per la determinazione del pregiudizio

Per pregiudizio s'intende un pregiudizio notevole o la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. L'accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica una determinazione obiettiva del volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni, del loro effetto sui prezzi sul mercato dell'Unione e della conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio notevole, i produttori del prodotto in esame dell'Unione sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

Considerato il numero elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente procedimento e al fine di consentire l'espletamento dell'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta mediante la scelta di un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l'articolo 27 del regolamento di base.

La Commissione ha scelto provvisoriamente un campione di produttori dell'Unione. I particolari si trovano nel fascicolo consultabile da tutte le parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al paragrafo 5.6. per mettersi in contatto con la Commissione) e a presentare osservazioni in merito all'adeguatezza di questa scelta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La Commissione comunicherà le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori noti dell'Unione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Salvo diversa indicazione, dette parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione. Il questionario compilato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, la situazione finanziaria societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame, i costi di produzione e le vendite del prodotto in esame.

5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora sia accertata l'esistenza di sovvenzioni e di un conseguente pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 31 del regolamento di base, se l'adozione di misure compensative sia contraria all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un collegamento oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni sull'esistenza di un interesse dell'Unione. Queste informazioni possono essere fornite sia in formato di testo libero sia compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da elementi di prova oggettivi.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire i relativi elementi di prova. Salvo diversa indicazione, le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi d'inchiesta della Commissione

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere ascoltate dai servizi d'inchiesta della Commissione. La relativa richiesta, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per quanto concerne le audizioni su questioni riguardanti la fase iniziale dell'inchiesta, la richiesta va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Istruzioni per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni delle parti interessate, compresi i dati presentati per la selezione del campione, i questionari compilati e i relativi aggiornamenti, vanno presentate per iscritto in formato cartaceo ed elettronico, complete di nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Se una parte interessata non può inviare le sue comunicazioni e richieste in formato elettronico per motivi tecnici, deve informarne immediatamente la Commissione.

Tutte le comunicazioni scritte per cui si richiede un trattamento riservato, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza inviati dalle parti interessate, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (7).

Le parti interessate che comunicano informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Se una parte interessata che comunica informazioni riservate non presenta un riassunto non riservato del formato e della qualità richiesti, tali informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base, le conclusioni dell'inchiesta potrebbero essere per tale parte meno favorevoli di quelle che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione di terzi. Egli può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

La richiesta di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Per quanto concerne le audizioni su questioni riguardanti la fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta l'illustrazione delle diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza delle sovvenzioni, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. L'audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, le parti interessate sono invitate a visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito web della DG Commercio: (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 13 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).


(1)  GU L 188 dell'8.7.2009, pag. 93.

(2)  Per produttore esportatore si intende una società dei paesi interessati che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nella vendita sul mercato interno o nell'esportazione del prodotto in esame. Gli esportatori non produttori non hanno solitamente diritto a un'aliquota di dazio individuale.

(3)  A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, relativo all'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) una di esse controlla l'altra in forma diretta o indiretta; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; o h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie; ii) ascendenti o discendenti, in linea diretta, di primo grado; iii) fratelli e sorelle (germani e unilineari); iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado; v) zii/zie e nipoti; vi) suoceri e generi o nuore; vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» s'intendono le persone fisiche o giuridiche.

(4)  Possono essere oggetto del campionamento solo importatori non collegati a produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario di questi ultimi. Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 3.

(5)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione delle sovvenzioni.

(6)  Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 3.

(7)  Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e dell'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

16.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 49/26


AIUTO DI STATO — PAESI BASSI

(Articoli da 107 a 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea)

Aiuto di Stato MC 10/09 — Rimborso anticipato dello strumento GHT1 di ING

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 49/12

Con lettera del 29 novembre 2010, la Commissione ha notificato ai Paesi Bassi la decisione sui generis relativa al suddetto aiuto MC 10/09.

TESTO DELLA LETTERA

«I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con decisione del 18 novembre 2009 in merito al caso C 10/09 (in appresso “decisione ING” o “decisione del 18 novembre 2009”) (1), la Commissione ha autorizzato in favore di ING un apporto di capitale di 10 miliardi di EUR (titoli CT1), un aiuto aggiuntivo dell’ordine di 2 miliardi di EUR in seguito alla modifica delle condizioni di rimborso dei suddetti titoli, misure a fronte di attività deteriorate relativamente a un portafoglio crediti con un saldo di circa 30 miliardi di EUR e garanzie di liquidità.

(2)

La decisione ING, al punto 88, terzo capoverso, riporta l'impegno assunto nei seguenti termini dalle autorità olandesi in merito al rimborso anticipato dei titoli Tier 1 e Tier 2: “In futuro, il rimborso anticipato di fondi propri e complementari Tier 2 e di base Tier 1 sarà proposto caso per caso alla Commissione per autorizzazione, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione o sino alla data alla quale ING avrà interamente ripagato ai Paesi Bassi i titoli Core-Tier 1 (compresi gli interessi maturati sulle cedole Core-Tier 1 e le spese di uscita).”.

(3)

Il 16 ottobre 2010 i Paesi Bassi hanno trasmesso alla Commissione una lettera di ING che chiede l'autorizzazione per il rimborso anticipato di una serie di strumenti ibridi; la prima operazione di rimborso anticipato di uno strumento ibrido Tier 1 emesso dal gruppo (in appresso “GHT1”), per un importo di 1,5 miliardi di USD a un tasso dell'8,439 %, è prevista per il 31 dicembre 2010.

(4)

Il 27 ottobre 2010 la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi che, in base alla decisione ING, non vede in questa fase alcun motivo per autorizzare un rimborso anticipato dello strumento GHT1, e ha chiesto alle autorità nazionali di fornirle uno scadenzario aggiornato per il pagamento dei titoli CT1.

(5)

Il 5 novembre 2010 le autorità olandesi hanno trasmesso una seconda lettera di ING che sollecita una decisione della Commissione in merito alla richiesta di autorizzazione per il rimborso anticipato dello strumento GHT1.

(6)

Il 9 novembre 2010 la Commissione ha sollecitato ai Paesi Bassi lo scadenziario per il pagamento dei titoli CT1 ma a tutt'oggi non ha ricevuto una risposta ufficiale.

(7)

Il 16 novembre 2010 i Paesi Bassi hanno inoltrato alla Commissione una richiesta di autorizzazione formale. In un messaggio di posta elettronica del 18 novembre 2010, i Paesi Bassi hanno informato la Commissione di sostenere la richiesta di autorizzare il rimborso anticipato del GHT1 da parte di ING.

(8)

I Paesi Bassi hanno informato la Commissione che, per motivi di urgenza, accettano in via eccezionale che la decisione sul rimborso anticipato del GHT1 sia adottata in lingua inglese.

II.   I FATTI

1.   Descrizione di ING

(9)

ING è composta dal gruppo ING Groep N.V. (“ING”), la holding che controlla integralmente ING Bank N.V. e ING Verzekeringen N.V., e da due sotto-holding che controllano a loro volta rispettivamente le consociate del ramo banche e del ramo assicurazioni. Alla fine del 2009, il bilancio consolidato del gruppo ammontava a 1,164 miliardi di EUR.

(10)

Le misure descritte al punto 1 sono state concesse a ING, tra le altre cose, al fine di ripristinarne la redditività a lungo termine. La loro approvazione da parte della Commissione con la decisione ING è subordinata al rispetto di una serie di impegni sottoscritti dalle autorità nazionali, tra cui la cessione da parte di ING dell'intero ramo assicurazioni ING Verzekeringen N.V. entro la fine del 2013 (punto 82) e il rispetto da parte di ING di una serie di norme comportamentali di salvaguardia, consistenti tra l'altro nella previa richiesta di autorizzazione alla Commissione per il rimborso anticipato di strumenti di capitale ibrido (terzo capoverso del punto 88). Le suddette norme comportamentali di salvaguardia rimangono in applicazione per tre anni o fino alla data in cui ING avrà interamente ripagato i titoli CT1, se precedente.

(11)

Il punto 76 della decisione ING riporta lo scadenziario per il pagamento dei titoli CT1 secondo lo scenario di base fondato sulle proiezioni finanziarie del piano di ristrutturazione approvato. Le dichiarazioni pubbliche rese successivamente da ING sembrerebbero rimettere in discussione questo scadenzario (2).

2.   Descrizione del GHT1

(12)

Lo strumento GHT1 è stato emesso da ING Holding a dicembre 2000 per un importo di 1,5 miliardi di USD; la prima data di rimborso anticipato era fissata al 31 dicembre 2010, allo scadere della quale un rimborso anticipato può essere deciso ogni trimestre. Lo strumento è accompagnato da una cedola semestrale dell'8,439 % p.a. Dopo la prima data di rimborso anticipato, la cedola semestrale si trasforma in cedola trimestrale con tasso Libor a 3 mesi (3) maggiorato del 3,6 % p.a. Per rimborsare anticipatamente lo strumento, ING deve annunciare l'operazione con un anticipo di 30-60 giorni.

(13)

Il GHT1 emesso da ING Holding è stato piazzato al livello di ING Verzekeringen (INGV) tramite uno strumento Tier 1 corrispondente che non conferisce diritto di voto.

(14)

Quando, il 22 luglio 2010, ING ha contattato per la prima volta la Commissione per discutere il rimborso anticipato del GHT1, lo strumento veniva scambiato a circa l'85 % della parità. Tuttavia, con l'avvicinarsi della data del rimborso anticipato e man mano che il mercato nutriva aspettative in previsione dell'operazione, il prezzo è aumentato fino quasi a raggiungere il 100 %.

3.   Posizione dei Paesi Bassi

(15)

Nel messaggio di posta elettronica del 18 novembre 2010, le autorità olandesi hanno giustificato le intenzioni di ING ivi notificate affermando che ING è oramai in grado di ripagare presto la prima rata dei titoli Core-Tier 1 in contanti, omettendo tuttavia di precisare la data dell'operazione.

(16)

Le autorità olandesi hanno motivato il rimborso anticipato spiegando che non è più realistico puntare ad una ripartizione degli oneri tra gli investitori del GHT1, proponendo loro di accettare un prezzo sostanzialmente inferiore alla parità, tenuto conto che il prezzo di mercato oscilla attualmente tra 96 e 98 centesimi/dollaro, il che rende l'offerta di riacquisto economicamente irrealizzabile. Il rimborso anticipato in contanti rimane quindi per ING l'unica possibilità per eliminare lo strumento ibrido dai propri conti.

(17)

Il mancato rimborso anticipato dello strumento invierebbe inoltre un segnale negativo al mercato dando peraltro l'impressione che ING non sia in grado (a prescindere dal motivo) di gestire efficacemente il proprio capitale conformemente alle pratiche e alle aspettative del mercato, il che renderebbe più difficile la futura emissione di questo tipo di strumenti da parte di ING. A tale proposito, le autorità nazionali hanno peraltro sostenuto che il mancato rimborso comporterebbe per ING un aumento dei costi di finanziamento e la conseguente diminuzione degli utili, riducendo così i fondi disponibili per ripagare i titoli CT1.

(18)

La prima data utile per il rimborso anticipato del GHT1 in questione è il 31 dicembre 2010, con un passaggio dall'attuale tasso d'interesse dell'8,439 % ad un tasso Libor maggiorato del 3,6 %. Dato che i tassi Libor sono attualmente bassi, questa conversione consentirebbe in linea di principio di versare meno interessi sul GHT1; ING sostiene tuttavia che, avendo scambiato la cedola al tasso fisso dell'8,439 % con il tasso Libor maggiorato del 2 %, il tasso d'interesse pagato è inferiore a quello che sarà applicabile alla cedola dopo la conversione. ING fa inoltre notare che, essendo fluttuanti, i tassi Libor sono incerti e che quindi occorrerebbe vedere in che modo il mercato valuta detto costo tramite la curva swap tenendo conto che il premio aumenterà di 156 punti di base.

(19)

Mentre le modifiche proposte da Basilea III limiterebbero il valore del GHT1 ai fini del capitale, in conformità degli orientamenti rivisti del CEBS sul Tier 1, che i legislatori nazionali sono chiamati ad attuare e applicare entro il 31 dicembre 2010, il GHT1 potrebbe non essere più trattato alla stregua di Tier 1. Le autorità sostengono che l'attuale struttura potrebbe essere eventualmente mantenuta in quanto diritto acquisito anche se verosimilmente non oltre il 1o gennaio 2013. Secondo queste previsioni, quindi, il GHT1 sarebbe già superfluo ai fini dei requisiti patrimoniali perché non fornirebbe una riserva di sicurezza secondo il principio della continuità delle attività.

(20)

Inoltre, non procedere al rimborso anticipato dello strumento ibrido implicherebbe il versamento di interessi all'interno del gruppo ING tramite questo strumento, mantenendo così il legame tra la holding/il gruppo (la banca) e ING Verzekeringen. L'esistenza di questo legame ostacolerebbe la cessione del ramo assicurazioni di ING, cessione che, si sostiene, risulterebbe in un eccesso di capitale ibrido Tier 1 a livello del gruppo/della holding.

III.   VALUTAZIONE

(21)

Si noti che, per quanto riguarda il fondamento giuridico della presente decisione, la questione dell'autorizzazione del rimborso anticipato dello strumento GHT1 si pone con riguardo all'attuazione della decisione ING. In virtù degli impegni sottoscritti dallo Stato olandese, la decisione ING non consente il rimborso anticipato di strumenti di capitale ibrido se non previamente autorizzato della Commissione (divieto ex ante). La decisione non esclude quindi che il rimborso anticipato di tali strumenti possa essere successivamente autorizzato qualora vengano presentate nuove circostanze o nuovi argomenti a suo favore. La presente decisione fornisce quindi precisazioni sull'attuazione della decisione ING.

(22)

La presente decisione in materia di controllo è una decisione sui generis. Per quanto il regolamento (CE) n. 659/1999 non lo preveda, il punto 88 della decisione del 18 novembre 2009 introduce una procedura di autorizzazione ai sensi della quale lo Stato membro può chiedere alla Commissione di permettere il rimborso anticipato di strumenti ibridi da parte di ING. Dal momento che i Paesi Bassi hanno fatto richiesta in tal senso, la Commissione è chiamata a valutare se il rimborso anticipato proposto da ING debba essere permesso o meno.

(23)

Per quanto riguarda la portata della valutazione, qualsiasi rimborso anticipato di strumenti ibridi deve essere valutato alla luce dei principi posti dalla comunicazione sulla ristrutturazione (4) che, al punto 22, stabilisce che gli aiuti dovrebbero essere limitati al minimo necessario e la banca ed i detentori del suo capitale dovrebbero contribuire alla ristrutturazione il più possibile mediante le proprie risorse. Questa ripartizione degli oneri è necessaria affinché le banche oggetto di salvataggio siano rese debitamente responsabili delle conseguenze dei loro comportamenti passati e siano adeguatamente incentivate ad assumere determinati comportamenti futuri, ovvero per evitare il cosiddetto rischio morale.

(24)

La Commissione constata che l'esercizio di opzioni call degli strumenti di capitale Tier 1 e Tier 2 implica per la banca un esborso di capitale a beneficio dei detentori di capitale ibrido e protegge questi ultimi dall'essere esposti ai rischi insiti nell'investimento sottoscritto. Un tale esito potrebbe rivelarsi problematico prima che venga ripagato l'aiuto di Stato e occorre quindi tener conto della ripartizione degli oneri (5). Il divieto per le banche di riacquistare azioni proprie, di cui al punto 26 della comunicazione sulla ristrutturazione, va pertanto inteso in riferimento a tutti gli strumenti di capitale delle banche, Tier 1 e Tier 2 compresi, nella misura in cui essi non soddisfino la condizione generale della ripartizione degli oneri.

(25)

È sulla base di questa conclusione che i rimborsi anticipati non sono di norma consentiti se non previa autorizzazione, come previsto al punto 88 della decisione ING e come ribadito al punto 138 dove, nell'analizzare la portata delle misure che limitano le distorsioni della concorrenza, la Commissione ha ritenuto che il rimborso non autorizzato di uno strumento finanziario effettuato prima dell'adozione della decisione ING costituisse un'aggravante. Questa impostazione è peraltro in linea con la prassi corrente sui divieti temporanei di rimborso anticipato di strumenti di capitale — a meno che il rimborso anticipato non sia previsto per legge — seguita dalla Commissione nel caso di Bank of Ireland, Lloyds, RBS e ABN Amro/Fortis (6).

(26)

Dalle informazioni fornite la Commissione non rinviene motivi per discostarsi dalla valutazione fatta nell'ambito della decisione ING e autorizzare il rimborso anticipato dello strumento GHT1. Per i motivi illustrati di seguito, la Commissione ritiene che il rimborso anticipato proposto da ING non assicuri né la ripartizione degli oneri né il persistere di sufficienti incentivi perché ING ripaghi i titoli CT1.

(27)

La Commissione constata, in primo luogo, che ING prevede di rimborsare anticipatamente il GHT1 alla pari, ovvero senza ripartizione degli oneri tra gli investitori di capitale ibrido. La stessa valutazione si rinviene nella lettera del 5 novembre 2010 in cui le autorità olandesi spiegano alla Commissione che non è più realistico puntare ad una ripartizione degli oneri considerato il prezzo di mercato degli strumenti. A tale proposito la Commissione fa tuttavia notare che il fatto che gli strumenti siano scambiati ad un livello molto prossimo alla parità (il 100 %) è dovuto alle aspettative nutrite dal mercato in previsione del rimborso anticipato degli strumenti, ovvero il loro ritorno alla parità entro il 31 dicembre 2010. Il prezzo corrente del GHT1 non rispecchia quindi il suo valore intrinseco.

(28)

L'argomento secondo cui il mancato rimborso anticipato del GHT1 invierebbe un segnale negativo al mercato non mette in discussione la posizione della Commissione sulla ripartizione degli oneri. La Commissione sottolinea a questo riguardo che il mercato conosce il concetto di ripartizione degli oneri previsto dalla normativa UE sugli aiuti di Stato. Il concetto è stato analizzato dalle agenzie di rating (7) e si presuppone quindi che un investitore razionale sia in grado di capire se il mancato rimborso anticipato di uno strumento dipende dalle carenze intrinseche dell'istituto finanziario o dal fatto che la Commissione non ha autorizzato detto rimborso per garantire la ripartizione degli oneri. La Commissione non accetta quindi l'argomento secondo cui il mancato rimborso anticipato del GHT1 per questi ultimi motivi comporterebbe per ING un aumento sostanziale dei costi di finanziamento nel lungo termine.

(29)

L'entità del presunto aumento dei costi di finanziamento non sarebbe inoltre tale da incidere sulla situazione finanziaria di ING e sulla sua capacità di ripagare l'aiuto di Stato. Un aumento dei fondi propri consentirebbe al contrario di ridurre i costi totali di finanziamento di ING perché permetterebbe, a parità di condizioni, di potenziare l'affidabilità creditizia percepita dell'impresa.

(30)

L'argomento secondo cui il mancato rimborso anticipato darebbe agli investitori l'impressione che ING non sia in grado di gestire il proprio capitale risulta poco convincente dal momento che in passato grandi gruppi finanziari, quale la Deutsche Bank, e banche di minore entità, come il Credito Valtellinese, hanno deciso (rispettivamente a dicembre 2008 e aprile 2008) di non rimborsare anticipatamente uno strumento ibrido, senza incorrere in questo tipo di problemi.

(31)

Alla Commissione non sono state peraltro fornite sufficienti prove che il rimborso anticipato del GHT1 non inciderà sullo scadenzario per il pagamento dei titoli CT1. La Commissione nota a questo proposito di non aver ricevuto risposte esaurienti alle richieste di ulteriori informazioni sullo scadenzario (si vedano i punti 4 e 6). Le stesse autorità olandesi non hanno dato una risposta, mentre l'intenzione di ripagare i titoli manifestata da ING ai Paesi Bassi (si veda il punto 15) è stata notificata alla Commissione in modo vago e senza entrare nel dettaglio.

(32)

L'obbligo di chiedere l'autorizzazione per il rimborso anticipato di strumenti di capitale ibrido è un fattore chiave per incentivare ING a ripagare quanto prima i titoli CT1 assicurando quindi che l'aiuto si limiti al minimo necessario. Se ING fosse autorizzata a rimborsare anticipatamente gli strumenti ibridi uno per uno (come indicato al punto 3), l'incentivo a ripagare l'aiuto di Stato diminuirebbe progressivamente e significativamente. Questo fattore riveste particolare importanza dal momento che — dopo le dichiarazioni pubbliche rese dall'amministratore delegato di ING — la Commissione non è più certa che ING seguirà lo scadenziario previsto dal piano di ristrutturazione per il rimborso del capitale pubblico e tenuto conto che le richieste di informazioni da essa inoltrate non hanno finora avuto risposta.

(33)

Non è peraltro chiaro come i rimanenti argomenti a favore dell'autorizzazione del rimborso anticipato del GHT1 possano inficiare la suddetta conclusione. In primo luogo, per quanto riguarda la conversione della cedola, la Commissione constata che la cedola è destinata a diminuire in termini assoluti dati gli attuali tassi Libor. La Commissione non trova convincenti gli argomenti secondo cui la diminuzione della cedola sarebbe irrilevante alla luce delle attuali operazioni di copertura del tasso di interesse da parte di ING, dal momento che queste operazioni hanno attinenza con le decisioni di ING relative alla gestione delle attività/passività e non influenzano la valutazione della ripartizione degli oneri tra i detentori privati di capitale ibrido di ING. Inoltre l'esistenza dell'accordo di swap, che venga prorogato o meno, è irrilevante ai fini della valutazione dei costi di opportunità di un rimborso anticipato da parte di ING nell'attuale congiuntura del mercato.

(34)

In secondo luogo, per quanto riguarda le modifiche della normativa applicabile al GHT1, la Commissione conviene con i Paesi Bassi che, a partire al più tardi dal 1o gennaio 2013, lo strumento cesserà d'essere rilevante ai fini dei requisiti patrimoniali. Considerato comunque che la condizione, derivante dagli impegni sottoscritti dallo Stato olandese, secondo cui ogni rimborso anticipato di strumenti ibridi deve essere previamente autorizzato della Commissione, decade al più tardi tre anni dopo l'adozione della decisione ING, ING sarà libera di rimborsare lo strumento prima del 1o gennaio 2013.

(35)

Per quanto riguarda l'introduzione dei nuovi orientamenti CEBS nella legislazione olandese, la Commissione fa innanzitutto notare che non è chiaro in questa fase se il GHT1 potrà qualificarsi come diritto acquisito. Peraltro non è ancora certa la data a partire dalla quale gli orientamenti saranno applicabili. Considerate le incertezze sulle possibili ripercussioni delle nuove norme di futura introduzione, la Commissione ritiene che non vi siano attualmente ragioni di credere che lo strumento debba considerarsi superfluo.

(36)

Sebbene consideri fondato l'argomento secondo cui il mancato rimborso anticipato del GHT1 renderebbe difficile la futura emissione di questo tipo di strumenti da parte di ING, la Commissione ritiene che la suddetta emissione perderà di utilità con l'introduzione nei prossimi anni delle nuove norme che non classificano più lo strumento come Tier 1. Non si ritiene quindi che l'argomento giustifichi l'autorizzazione del rimborso anticipato.

(37)

Le autorità olandesi hanno inoltre sostenuto che, una volta ceduto il ramo assicurazioni di ING, il mancato rimborso anticipato del GHT1 risulterebbe in un eccesso di capitale ibrido a livello del gruppo/della holding (8). La Commissione fa però notare che la suddetta cessione non ha avuto ancora luogo.

(38)

La Commissione non trova infine convincente l'argomento secondo cui lo strumento ibrido, ove non fosse rimborsato anticipatamente, manterrebbe in vita il legame tra il ramo assicurazioni di ING, che deve essere ceduto, e il gruppo ING e che l'esistenza di questo legame ostacolerebbe la cessione del ramo assicurazioni. La Commissione fa notare che gli strumenti ibridi non conferiscono diritto di voto e che quindi il gruppo ING non può esercitare alcuna influenza su ING Verzekeringen per il fatto di detenere questi strumenti. La Commissione non ritiene quindi che il mancato rimborso anticipato del GHT1 mantenga in vita un tale legame.

IV.   CONCLUSIONI

(39)

Per le ragioni sopra illustrate, la Commissione non rinviene motivi per rivedere la valutazione fatta nell'ambito della decisione del 18 novembre 2009 e non autorizza pertanto il rimborso anticipato dello strumento GHT1, date le attuali condizioni.

V.   DECISIONE

Il rimborso anticipato dello strumento ibrido GHT1 entro la fine dell'esercizio 2010 non è autorizzato.»


(1)  GU L 274 del 19.10.2010, pag. 139.

(2)  Si veda la presentazione dell'amministratore delegato di ING, Jan Hommen, in occasione dell'Investor day: il documento “Shaping our Future — Strategic priorities 2010” del 19 aprile 2010 afferma, alla pagina 20, che non vi sono attualmente incentivi per ripagare anticipatamente i titoli fin quando non si conoscerà l'esito del ricorso contro la decisione della Commissione europea. http://www.ing.com/group/showdoc.jsp?docid=445250_EN&htmlid=445263_EN&menopt=ivr|qtr|irs&lang=en&menopt=ivr|qtr|irs&lang=EN

(3)  Il 22 novembre 2010, il tasso Libor USD a 3 mesi era dello 0,284 %.

(4)  GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9.

(5)  Si veda a tale riguardo il comunicato stampa della Commissione dell’8 ottobre 2009 sulle operazioni di strumenti Tier 1 e Tier 2 per le banche che sono oggetto di un’inchiesta nel quadro di un aiuto alla ristrutturazione. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/441

(6)  Decisione della Commissione del 15 luglio 2010, Bank of Ireland (non ancora pubblicata), punto 133; decisione della Commissione del 18 novembre 2009, Lloyds Banking Group (GU C 46 del 24.2.2010, pag. 2), punto 112; decisione della Commissione del 14 dicembre 2009, RBS (GU C 119 del 7.5.2010, pag. 1), punto 104. Nell'attesa di adottare una decisione finale, la Commissione non ha autorizzato una serie di rimborsi anticipati di strumenti ibridi proposti nel caso ABN/Amro Fortis tramite lettere e e-mail.

(7)  Si veda, ad esempio, FitchRatings Europe Special Report: Burden sharing and bank hybrid capital within the EU, 20 agosto 2009.

(8)  Comunque, anche nel caso in cui il ramo assicurazioni venga ceduto e si verifichi un eccesso di capitale, allo stato delle cose la Commissione non è convinta di dover autorizzate il rimborso anticipato in quanto ritiene che un tale eccesso di capitale tenda piuttosto a potenziare la capacità di resistenza del gruppo, anche nell'attuale circostanza in cui il capitale può essere utilizzato solo ai fini della continuità delle attività rassicurando i creditori privilegiati riguardo ai loro crediti in un tale scenario.