ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.327.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 327

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
4 dicembre 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Consiglio

2010/C 327/01

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull'animazione socioeducativa

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 327/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

6

2010/C 327/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6011 — ATP/PFA/Folksam Sak/Folksam LIV/CPD/FIH Group) ( 1 )

10

2010/C 327/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5880 — Shell/Topaz/JV) ( 1 )

10

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2010/C 327/05

Conclusioni del Consiglio, del 19 novembre 2010, sull'educazione allo sviluppo sostenibile

11

 

Commissione europea

2010/C 327/06

Tassi di cambio dell'euro

15

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2010/C 327/07

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

16

2010/C 327/08

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

17

2010/C 327/09

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

18

2010/C 327/10

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

19

2010/C 327/11

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

20

2010/C 327/12

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

21

2010/C 327/13

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

22

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2010/C 327/14

Avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di acetato di vinile originario degli Stati Uniti d'America

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Consiglio

4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/1


Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull'animazione socioeducativa

2010/C 327/01

IL CONSIGLIO E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

RICORDANDO IL CONTESTO POLITICO DI TALE MATERIA QUALE FIGURA NELL'ALLEGATO, IN PARTICOLARE QUANTO SEGUE:

(1)

Il trattato stabilisce che l'azione dell'UE deve essere intesa a favorire lo sviluppo dei programmi di scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative (in appresso «operatori ed animatori socioeducativi») e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica.

(2)

Con la decisione n. 1719/2006/CE il Parlamento europeo e il Consiglio (1) hanno adottato il programma «Gioventù in azione». Tale programma, che ha riscosso un crescente successo in tutti gli Stati membri, contiene un'importante sezione consacrata al contributo allo sviluppo della qualità dei sistemi in sostegno alle attività dei giovani ed allo sviluppo della capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù.

(3)

Il 29 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una risoluzione su un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018). Nell'ambito di tale quadro si considerano questioni trasversali il sostegno all'animazione socioeducativa e la sua promozione.

(4)

Le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010 in cui il Consiglio europeo attende con interesse la presentazione delle altre iniziative faro prima della fine dell'anno (2).

ALLA LUCE DELLA:

prima convenzione europea sull'associazione socioeducativa tenutasi a Gand (Belgio) il 7-10 luglio 2010, la quale ha sottolineato l'importanza dell'animazione socioeducativa.

E TENENDO CONTO DI QUANTO SEGUE:

Come indicato nel quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018) (in appresso «quadro rinnovato»), gli obiettivi in materia di gioventù sono i seguenti:

creare, all'insegna della parità, maggiori opportunità nell'istruzione e nel mercato del lavoro, e

promuovere fra tutti i giovani la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e la solidarietà.

Il quadro rinnovato delinea otto settori d'intervento (3) in cui si dovrebbero adottare iniziative trasversali in materia di politiche giovanili e in cui l'animazione socioeducativa può apportare un contributo. Altri importanti settori d'intervento al riguardo sono i diritti umani e la democrazia, la diversità culturale e la mobilità.

Il Consiglio ha convenuto che nell'ambito di tale quadro rinnovato l'«animazione socioeducativa» è un termine di ampia portata che copre una vasta gamma di attività di natura sociale, culturale, educativa o politica svolte dai giovani, con i giovani e per i giovani. Sempre di più, tali attività comprendono anche lo sport e i servizi per i giovani.

In tutte le politiche e attività concernenti l'animazione socioeducativa andrebbero osservati alcuni principi guida e segnatamente l'importanza di promuovere la parità di genere e combattere tutte le forme di discriminazione, di rispettare i diritti e osservare i principi riconosciuti tra l'altro agli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tenendo presenti le possibili differenze fra i giovani in termini di condizioni di vita, bisogni, aspirazioni, interessi e atteggiamenti, dipendenti da vari fattori e riconoscendo che ciascun giovane rappresenta una risorsa per la società.

La lotta alla povertà e all'esclusione sociale è uno degli impegni fondamentali dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. L'esclusione sociale compromette il benessere dei cittadini e limita la loro capacità di esprimersi e di partecipare alla società. La lotta alla povertà e all'esclusione sociale deve essere perseguita sia in seno all'Unione europea, sia sul piano esterno, in linea con gli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite.

RICONOSCONO QUANTO SEGUE:

In tutti gli Stati membri, innumerevoli bambini e giovani, operatori ed animatori socioeducativi provenienti da contesti diversi partecipano a una vasta e svariata gamma di attività socioeducative, ne beneficiano o vi svolgono un ruolo attivo. Tali attività possono avere luogo in numerosi ambiti e riguardare questioni diverse che influiscono sulla loro vita e sulla realtà in cui vivono.

L'animazione socioeducativa si svolge nell'ambito delle attività extracurricolari, nonché di specifiche attività ricreative e si basa su processi di apprendimento non formale e informale e sulla partecipazione volontaria. Tali attività e processi sono autogestiti, cogestiti o gestiti sotto la guida formativa o pedagogica di operatori e animatori socioeducativi professionisti o volontari e possono subire evoluzioni ed essere soggetti a modifiche indotte da dinamiche diverse.

L'animazione socioeducativa è organizzata ed offerta in maniere diverse (da organizzazioni a conduzione giovanile, organizzazioni per la gioventù, gruppi informali o servizi per la gioventù e autorità pubbliche) e prende forma a livello locale, nazionale ed europeo in funzione, ad esempio, dei seguenti elementi:

il contesto comunitario, storico, sociale e politico in cui ha luogo l'animazione socioeducativa,

l'obiettivo di integrare e di responsabilizzare tutti i bambini e i giovani, in particolare quelli con minori opportunità,

la partecipazione degli operatori e animatori socioeducativi,

le organizzazioni, i servizi o gli erogatori, siano essi governativi o non governativi, a conduzione giovanile o no,

l'approccio o il metodo adottato per tenere conto delle esigenze dei giovani.

In molti Stati membri anche le autorità locali e regionali svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere e sviluppare l'animazione socioeducativa locale e regionale.

RICONOSCONO QUANTO SEGUE:

I giovani formano parte integrante di una società sempre più complessa. Sono plasmati da una moltitudine di influenze e contesti diversi: la casa, la scuola, il posto di lavoro, i compagni e i mezzi di comunicazione. In tale contesto l'animazione socioeducativa può svolgere un ruolo importante nel loro sviluppo.

L'animazione socioeducativa, che integra le strutture dell'istruzione formale può offrire notevoli vantaggi per i bambini e i giovani fornendo una vasta e svariata gamma di opportunità di apprendimento non formale e informale nonché approcci debitamente mirati.

L'animazione socioeducativa invita i giovani ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni e a risponderne conferendo loro un ruolo attivo nel suo sviluppo e nella sua attuazione. L'animazione socioeducativa può offrire un contesto accogliente, sicuro, stimolante e piacevole, in cui tutti i bambini e i giovani, individualmente o in gruppo, possono esprimersi, apprendere l'uno dall'altro, incontrarsi, giocare, esplorare e sperimentare.

Inoltre, l'animazione socioeducativa dovrebbe offrire ai giovani l'opportunità di sviluppare un'ampia e svariata gamma di capacità personali e professionali non stereotipate, nonché competenze fondamentali che possono apportare un contributo alla società moderna. Essa può svolgere pertanto un ruolo importante nello sviluppo dell'autonomia e della responsabilizzazione e nello sviluppo dello spirito imprenditoriale dei giovani.

Nel trasmettere valori universali in materia di diritti umani, democrazia, pace, antirazzismo, diversità culturale, solidarietà, uguaglianza e sviluppo sostenibile, l'animazione socioeducativa può anche apportare un valore aggiunto sociale in quanto:

può promuovere la partecipazione sociale e la responsabilità, l'impegno volontario e la cittadinanza attiva,

può rafforzare la creazione di comunità e la società civile a tutti i livelli (ad esempio il dialogo intergenerazionale e interculturale),

può contribuire allo sviluppo della creatività, della consapevolezza culturale e sociale, dell'imprenditorialità e dell'innovazione dei giovani,

può offrire opportunità per l'inclusione sociale di tutti i bambini e i giovani,

può raggiungere i giovani con minori opportunità attraverso una molteplicità di metodi flessibili e rapidamente adattabili.

L'animazione socioeducativa svolge pertanto ruoli diversi nella società e può contribuire a settori politici connessi alla gioventù quali l'apprendimento permanente e l'inclusione sociale e l'occupazione.

L'animazione socioeducativa, realizzata sia da volontari sia da professionisti, ha un notevole impatto socioeconomico in quanto può produrre attività economica, fornisce infrastrutture, crea vantaggi economici ed aumenta l'occupazione (giovanile). Il mercato del lavoro può beneficiare delle capacità e competenze personali e professionali acquisite attraverso l'animazione socioeducativa sia dai partecipanti sia dagli operatori e animatori socioeducativi. Tali capacità e competenze dovrebbero essere sufficientemente valutate e riconosciute in maniera efficace.

Il programma «Gioventù in azione» fornisce un importante contributo alla qualità dell'animazione socioeducativa a tutti i livelli come pure allo sviluppo delle competenze tra operatori e animatori socioeducativi e al riconoscimento dell'apprendimento non formale nel quadro dell'animazione socioeducativa, assicurando agli operatori e animatori socioeducativi esperienze di mobilità a fini di apprendimento, nonché collegamento in rete.

CONVENGONO PERTANTO QUANTO SEGUE:

Nell'attuazione della presente risoluzione occorre tener conto dei principi seguenti:

i giovani, le organizzazioni giovanili, gli operatori e animatori socioeducativi, i ricercatori nel settore della gioventù, i responsabili delle politiche, altri esperti nel settore della gioventù dovrebbero partecipare allo sviluppo, all'attuazione e alla valutazione di iniziative specifiche in materia di animazione socioeducativa a tutti i livelli,

si dovrebbero rispettare i ruoli e le responsabilità di tutti gli attori interessati nell'ambito delle rispettive sfere di competenza,

occorre acquisire e condividere una migliore conoscenza e comprensione dell'animazione socioeducativa,

gli strumenti menzionati nel quadro rinnovato dovrebbero essere pienamente utilizzati al fine di integrare una prospettiva relativa all'animazione socioeducativa e di attuare iniziative specifiche in materia,

l'animazione socioeducativa dovrebbe prestare particolare attenzione alla partecipazione da parte dei bambini e dei giovani in situazione di povertà o a rischio di esclusione sociale.

E PERTANTO INVITANO GLI STATI MEMBRI A:

promuovere diversi tipi di sostegno all'animazione socioeducativa, ad esempio finanziamenti, risorse o infrastrutture sufficienti. Ciò implica inoltre eliminare gli ostacoli ad impegnarsi nel settore dell'animazione socioeducativa e, ove appropriato, creare strategie in materia di animazione socioeducativa,

sostenere e sviluppare il ruolo dell'animazione socioeducativa nell'attuazione del quadro rinnovato, in particolare il contributo dell'animazione socioeducativa alla realizzazione degli obiettivi nei vari settori d'intervento,

coinvolgere, ove appropriato, le autorità e gli attori locali e regionali affinché svolgano un ruolo importante nello sviluppare, sostenere ed attuare l'animazione socioeducativa.

INVITANO LA COMMISSIONE A:

elaborare uno studio volto a fare il punto delle diversità, della diffusione e dell'impatto dell'animazione socioeducativa nell'UE e riferire sul seguito in materia nella relazione dell'UE sulla gioventù,

sostenere le ONG europee per la gioventù, nonché iniziative minori al fine di promuovere una forte società civile europea e coinvolgere maggiormente i giovani nella vita democratica,

migliorare la qualità dell'animazione socioeducativa, la creazione di capacità e lo sviluppo di competenze per quanto riguarda gli operatori e animatori socioeducativi e il riconoscimento dell'apprendimento non formale nel quadro dell'animazione socioeducativa, assicurando agli operatori e animatori socioeducativi esperienze di mobilità a fini di apprendimento,

sviluppare e sostenere lo sviluppo di strumenti europei facilmente utilizzabili (per esempio Youthpass) per la valutazione indipendente e l'autovalutazione, nonché di strumenti per la documentazione delle competenze degli operatori e animatori socioeducativi che aiutino a riconoscere e a valutare la qualità dell'animazione socioeducativa in Europa,

assicurare un numero sufficiente di piattaforme europee appropriate, quali basi di dati, attività di apprendimento tra pari e conferenze ai fini di uno scambio permanente su ricerche, politiche, approcci, prassi e metodi innovativi.

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE SFERE DI COMPETENZA, A:

creare migliori condizioni e maggiori opportunità per lo sviluppo, il sostegno e l'attuazione dell'animazione socioeducativa a livello locale, regionale, nazionale ed europeo,

riconoscere pienamente, sensibilizzare al riguardo e rafforzare il ruolo dell'animazione socioeducativa nella società,

consentire l'ulteriore sviluppo della qualità dell'animazione socioeducativa,

sostenere lo sviluppo di nuove strategie, o rafforzare quelle esistenti, per la creazione di capacità per quanto riguarda gli operatori e animatori socioeducativi e per sostenere la società civile nell'attuazione di tipi appropriati di formazione per gli operatori e animatori socioeducativi,

individuare varie forme di animazione socioeducativa, competenze e metodi condivisi dagli operatori e animatori socioeducativi, al fine di elaborare strategie per migliorare la qualità e il riconoscimento dell'animazione socioeducativa,

promuovere l'occupabilità degli operatori ed animatori socioeducativi, nonché la loro mobilità grazie a una migliore conoscenza delle loro qualifiche e il riconoscimento delle competenze acquisite attraverso le loro esperienze,

promuovere e sostenere la ricerca in materia di animazione socioeducativa e di politica giovanile, ivi compresa la relativa dimensione storica e la sua pertinenza per le attuali politiche giovanili,

rendere disponibili sufficienti informazioni sull'animazione socioeducativa e renderle accessibili attraverso meccanismi quali per esempio campagne europee e nazionali in materia, e a accrescere le sinergie e la complementarità tra le iniziative dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e di altri attori a livello locale, regionale, nazionale ed europeo,

promuovere opportunità per gli scambi, la cooperazione e il collegamento in rete degli operatori e animatori socioeducativi, responsabili delle politiche e ricercatori a livello locale, regionale, nazionale ed europeo,

nel contesto dell'animazione socioeducativa, promuovere, se del caso, lo sviluppo di una valutzione sistematica delle capacità e competenze richieste per qualsiasi tipo di formazione volta ad acquisire conoscenze e capacità migliorate.

INCORAGGIANO LA SOCIETÀ CIVILE ATTIVA NEL SETTORE DELLA GIOVENTU' A:

aumentare l'accessibilità dell'animazione socioeducativa per tutti i bambini e i giovani, in particolare quelli con minori opportunità,

promuovere diversi tipi di formazione degli operatori ed animatori socioeducativi attivi nella società civile nel settore della gioventù al fine di garantire la qualità dell'animazione socioeducativa,

valutare gli approcci, le prassi e i metodi esistenti in materia di animazione socioeducativa e a investire costantemente nel loro sviluppo innovativo attraverso nuove iniziative e attività basate sulle esperienze di vita fatte dai bambini, dai giovani e dagli animatori ed operatori socioeducativi,

assicurare gli scambi di informazioni e buone pratiche, la cooperazione e il collegamento in rete a livello locale, regionale, nazionale ed europeo.

SOTTOLINEANO L'IMPORTANZA:

nel contesto dell'attuazione di una strategia per un'Europa 2020 competitiva, inclusiva e sostenibile:

di riconoscere il ruolo fondamentale dell'animazione socioeducativa in quanto offre all'insieme dei giovani possibilità di apprendimento non formale,

di fare in modo che l'animazione socioeducativa sia pienamente integrata nell'iniziativa «Youth on the move» come pure negli altri programmi e nelle altre politiche che doteranno tutti i giovani, in particolare quelli con minori opportunità, delle capacità e competenze fondamentali necessarie per la società e l'economia del 2020 ed oltre.


(1)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30.

(2)  Doc. EUCO 13/10.

(3)  Gli otto settori sono: istruzione e formazione, occupazione e imprenditorialità, salute e benessere, partecipazione, attività di volontariato, inclusione sociale, i giovani nel mondo, creatività e cultura.


ALLEGATO

Contesto Politico

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 14 dicembre 2000, sull'integrazione sociale dei giovani (1).

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 14 febbraio 2002, sul valore aggiunto del volontariato dei giovani nel quadro dello sviluppo dell'azione della Comunità per la gioventù (2).

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 28 maggio 2004, sull'integrazione sociale in relazione ai giovani (3).

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul riconoscimento del valore dell'apprendimento non formale e informale nel settore della gioventù europea (4).

Progetto di risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 22 maggio 2008, sulla partecipazione dei giovani con minori opportunità.

Raccomandazione del Consiglio, del 20 novembre 2008, relativa alla mobilità dei giovani volontari nell'Unione europea (5).

Decisione n. 1098/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, riguardante l’anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale (2010) (6).

Decisione 2010/37/CE del Consiglio, del 27 novembre 2009, relativa all'Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva (2011) (7).

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull'inclusione attiva dei giovani: lotta contro la disoccupazione e la povertà (8)

Conclusioni del Consiglio dell'11 maggio 2010 sulle competenze che favoriscono l'apprendimento permanente e sull'iniziativa «Nuove competenze per nuovi lavori» (9).

Comunicazione della Commissione Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (10).

Risoluzione del Consiglio d'Europa sulle politiche giovanili (11).


(1)  GU C 374 del 28.12.2000, pag. 5.

(2)  GU C 50 del 23.2.2002, pag. 3.

(3)  Doc. 9601/04.

(4)  GU C 168 del 20.7.2006, pag. 1.

(5)  GU C 319 del 13.12.2008, pag. 8.

(6)  GU L 298 del 7.11.2008, pag. 20.

(7)  GU L 17 del 22.1.2010, pag. 43.

(8)  GU C 137 del 27.5.2010, pag. 1.

(9)  GU C 135 del 26.5.2010, pag. 8.

(10)  COM(2010) 2020 definitivo.

(11)  Risoluzione (2008)23. Approvata dal comitato dei ministri il 25 novembre 2008, alla 1042a riunione dei viceministri.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/6


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 327/02

Data di adozione della decisione

26.5.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 726/09

Stato membro

Belgio

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Projet d'aide à la restructuration des activités fret de la SNCB

Voorgenomen herstructureringssteun ten behoeve van de goederenactiviteiten van de NMBS

Base giuridica

Décisions des conseils d'administration de la SNCB Holding et de la SNCB

Beslissingen van de raad van bestuur van NMBS-holding en NMBS

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Ristrutturazione di imprese in difficoltà

Forma dell'aiuto

Altre forme di apporto di capitale

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 355 Mio EUR

Intensità

Durata

30.6.2010-31.12.2014

Settore economico

Trasporti ferroviari

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministère de la Fonction publique et des entreprises publiques

Rue Royale 180

1000 Bruxelles

BELGIQUE

Ministerie van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Koningstraat 180

1000 Brussel

BELGÏE

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

30.9.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 67/10

Stato membro

Lituania

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

JSC Toksika

Base giuridica

2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa – Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 787

„Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo partvirtinimo“ – Aplinkos ministro įsakymo projektas dėl finansavimo sąlygų aprašo

patvirtinimo priemonei „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 5,711 Mio LTL

Intensità

50 %

Durata

1.12.2010-31.12.2011

Settore economico

Altro

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

A. Jakšto g. 4/9

LT-01105 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

21.10.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 120/10

Stato membro

Spagna

Regione

Andalucia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ayudas para la promoción del tejido profesional del Flamenco en Andalucía

Base giuridica

Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de concesión por la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, de subvenciones en el año … para la promoción del tejido profesional del Flamenco en Andalucía

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

 

Spesa annua prevista 0,6 Mio EUR

 

Importo totale dell'aiuto previsto 3,6 Mio EUR

Intensità

100 %

Durata

2010-2015

Settore economico

Attività ricreative, culturali e sportive

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Junta de Andalucía

Plaza de la Contratación, 3

41071 Sevilla

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

19.10.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 286/10

Stato membro

Finlandia

Regione

Pohjois-Pohjanmaa

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Finavia Oyj/Abp (Oulun lentoasema/Uleåborgs flygplats)

Base giuridica

Valtionavustuslaki 27.7.2001/688/Statsunderstödslag 27.7.2001/688

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo settoriale, sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 12 Mio EUR

Intensità

57 %

Durata

1.9.2010-31.12.2011

Settore economico

Trasporti aerei

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Liikenne- ja viestintäministeriö

PL 31

FI-00023 Valtioneuvosto

SUOMI/FINLAND

Kommunikationsministeriet

PB 31

FI-00023 Statsrådet

SUOMI/FINLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

10.11.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 420/10

Stato membro

Spagna

Regione

País Vasco

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ayudas para la realización, durante el ejercicio 2010, de programas o actividades culturales particulares de ámbito supramunicipal

Base giuridica

Orden de 10 de Diciembre de 2009, de la Consejera de Cultura, por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones para la realización, durante el ejercicio 2010, de programas o actividades culturales particulares de ámbito supramunicipal

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 664 500 EUR

Intensità

60 %

Durata

Fino al 31.12.2010

Settore economico

Attività ricreative, culturali e sportive

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Departamento de Cultura del Gobierno Vasco

C/ Donostia, 1

01010 Vitoria-Gasteiz

Álava — País Vasco

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/10


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6011 — ATP/PFA/Folksam Sak/Folksam LIV/CPD/FIH Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 327/03

In data 29 novembre 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M6011. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/10


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5880 — Shell/Topaz/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 327/04

In data 4 novembre 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5880. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/11


Conclusioni del Consiglio del 19 novembre 2010 sull'educazione allo sviluppo sostenibile

2010/C 327/05

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

VISTO QUANTO SEGUE:

La strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile, adottata per la prima volta a Göteborg nel 2001 (1) e successivamente riesaminata nel 2006 e nel 2009 (2), che fornisce un quadro per una visione di sostenibilità a lungo termine in cui crescita economica, coesione sociale e tutela ambientale vadano di pari passo e mette in rilievo il ruolo chiave dell'istruzione in quanto condizione fondamentale per promuovere cambiamenti sotto il profilo comportamentale e dotare tutti i cittadini delle competenze chiave necessarie per conseguire uno sviluppo sostenibile.

Il decennio ONU di educazione allo sviluppo sostenibile (2005-2014), che cerca di integrare i principi, i valori e le pratiche dello sviluppo sostenibile in tutti gli aspetti dell'istruzione e dell'apprendimento (3), e la conferenza mondiale dell'UNESCO per l'educazione allo sviluppo sostenibile tenutasi a Bonn nel 2009 che, nella dichiarazione conclusiva, ha convenuto che investire in un'educazione di questo tipo significa investire nel futuro e, in determinati casi, può costituire una misura di salvezza (4).

La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (5) che sollecita gli Stati membri ad assicurare che ciascun cittadino disponga delle competenze chiave necessarie per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forte interconnessione. Le otto competenze chiave delineate si sostengono reciprocamente e sono supportate da abilità quali spirito critico, capacità di risolvere i problemi, creatività, spirito d'iniziativa e assunzione di decisioni, tutte essenziali per raggiungere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Particolare importanza rivestono in questo contesto le competenze di base in scienza e tecnologia nonché le competenze sociali e civiche.

Il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020») (6) che sottolinea che l'istruzione e la formazione hanno un ruolo cruciale da svolgere dinanzi alle numerose sfide socioeconomiche, demografiche, ambientali e tecnologiche cui l'Europa e i suoi cittadini devono far fronte attualmente e negli anni a venire.

La strategia «Europa 2020» per la crescita e l'occupazione (7) che cerca di trasformare l'UE in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva capace di assicurare livelli elevati di occupazione, produttività e coesione sociale, cui l'istruzione e la formazione sono destinate a contribuire in misura decisiva,

RICONOSCE QUANTO SEGUE:

1.

All'inizio del 21o secolo l'Unione europea si trova ad affrontare una serie notevole di sfide interconnesse, tra cui le conseguenze economiche e sociali della crisi finanziaria globale, i cambiamenti climatici, la diminuzione delle risorse idriche ed energetiche, la riduzione della biodiversità, le minacce alla sicurezza alimentare e i rischi sanitari.

2.

In un mondo in continuo cambiamento, tutti i cittadini europei dovrebbero essere provvisti delle conoscenze, abilità e attitudini necessarie per capire ed affrontare le sfide e le complessità della vita moderna, tenendo al tempo stesso in debito conto le implicazioni ambientali, sociali, culturali ed economiche, e per assumersi le proprie responsabilità globali.

3.

La relazione del 2010 intitolata Competenze per i lavori verdi  (8) sottolinea che tutti i posti di lavoro dovranno contribuire in futuro a un costante miglioramento dell'efficienza delle risorse e che lo sviluppo di un'economia a bassa emissione di CO2 dipenderà più dal miglioramento delle competenze attuali e dall'integrazione delle questioni inerenti allo sviluppo sostenibile nei settori di apprendimento esistenti che dalla promozione di «competenze verdi» specializzate.

4.

L'educazione allo sviluppo sostenibile in una prospettiva di apprendimento permanente è essenziale per la realizzazione di una società sostenibile ed è quindi auspicabile a tutti i livelli di istruzione e formazione formale come pure nell'apprendimento non formale e informale.

SOTTOLINEA QUANTO SEGUE:

1.

L'educazione allo sviluppo sostenibile ha un contributo importante da dare al successo della strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile e della nuova strategia Europa 2020.

2.

La funzione più importante dell'educazione allo sviluppo sostenibile è fornire ai singoli e ai gruppi le conoscenze, abilità e attitudini di cui hanno bisogno per compiere scelte consapevoli volte a creare e preservare un mondo in cui sia loro stessi che le future generazioni riterranno di poter vivere e lavorare. Gli istituti di istruzione, le comunità locali, la società civile e i datori di lavoro svolgono tutti un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella promozione di tali competenze.

3.

L'educazione allo sviluppo sostenibile riguarda fondamentalmente il modo di concepire il mondo complesso in cui viviamo ed il nostro modo di comportarci. Promuove valori, principi e pratiche che aiutino la gente a rispondere con efficacia e fiducia alle sfide cui è e sarà confrontata. Ha quindi implicazioni per l'istruzione e la formazione a tutti i livelli, implicazioni che possono andare al di là del semplice inserimento dello sviluppo sostenibile come ulteriore materia nei programmi di studio.

4.

La sostenibilità può svolgere un ruolo importante nelle strategie nazionali di apprendimento permanente e può essere usata come strumento per migliorare la qualità a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione.

CONSIDERA CHE:

1.

L'istruzione e la formazione sono indispensabili per realizzare un'Europa e un mondo più sostenibili. L'educazione allo sviluppo sostenibile dovrebbe essere considerata cruciale nel processo dell'apprendimento permanente e, se del caso, dovrebbe essere integrata in tutti i livelli e gli aspetti dell'istruzione e della formazione, per rendere i cittadini più capaci di far fronte a problemi imminenti e imprevedibili e di trovare soluzioni durature a tali problemi in molte diverse situazioni nel corso della vita.

2.

I tre pilastri principali dello sviluppo sostenibile - economico, sociale e ambientale - dovrebbero essere trattati in modo equilibrato e integrato.

3.

In molti Stati membri, aspetti dell'educazione allo sviluppo sostenibile fanno già parte dell'educazione in materia di ambiente, globalizzazione, sanità, pace, cittadinanza, diritti umani, consumatori, finanza e sviluppo e costituiscono punti di partenza per inserire lo sviluppo sostenibile in un contesto di apprendimento permanente.

4.

È essenziale sensibilizzare maggiormente il pubblico allo sviluppo sostenibile e all'educazione allo sviluppo sostenibile e migliorare la sua comprensione di tali aspetti.

5.

L'educazione allo sviluppo sostenibile dovrebbe basarsi su un apprendimento interdisciplinare e fondato sui valori, che promuova il pensiero e l'insegnamento sistemici e sviluppi nuove conoscenze, abilità e attitudini. Dovrebbe porre l'accento sul pensiero creativo, sull'innovazione e sulla dimensione a lungo termine, in particolare sulla nostra responsabilità nei confronti delle generazioni future. L'educazione allo sviluppo sostenibile non è un progetto isolato, bensì piuttosto una serie di principi e valori ispiratori quali la giustizia, l'equità, la tolleranza, la sufficienza e la responsabilità (9) da comunicare in modo trasversale. L'educazione allo sviluppo sostenibile può altresì svolgere un ruolo nello sviluppo delle competenze necessarie per migliorare l'occupabilità. Poiché il modo migliore di acquisire abilità attinenti allo sviluppo sostenibile passa per l'esperienza personale, bisognerebbe imperniare il più possibile il processo di apprendimento sull'inclusione, l'azione e la motivazione.

6.

Data la complessità e l'ampiezza della sua natura, l'educazione allo sviluppo sostenibile può essere particolarmente utile per sviluppare le competenze chiave trasversali dei discenti […].

7.

L'educazione allo sviluppo sostenibile, al momento di essere messa in atto, dovrebbe essere adattata a ciascun livello di istruzione tenendo conto del contesto specifico. Nelle scuole pre-primarie si può cominciare ad incoraggiare nei bambini l'acquisizione di valori, attitudini e conoscenze fondamentali che possano poi servire di base per l'ulteriore apprendimento legato alla sostenibilità. A livello di istruzione primaria e secondaria inferiore l'educazione allo sviluppo sostenibile può mettere l'accento sulla sensibilizzazione e sullo sviluppo di competenze chiave, ed essere adattata in modo da tenere conto del contesto specifico e dei successivi stadi di apprendimento. Nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale e dell'istruzione superiore si dovrebbe potenziare l'educazione allo sviluppo sostenibile e concentrare l'attenzione sullo sviluppo di abilità più specifiche e di competenze richieste in vari lavori, affrontando inoltre questioni quali l'assunzione responsabile di decisioni da parte degli individui e delle comunità e la responsabilità sociale delle imprese.

8.

Si dovrebbe assegnare alla formazione iniziale e continua degli insegnanti un ruolo fondamentale al fine di creare una prospettiva di educazione allo sviluppo sostenibile e di deciderne le modalità concrete di attuazione nelle scuole, nell'istruzione e formazione professionale e negli istituti di istruzione superiore. A seconda della materia abituale di insegnamento, insegnanti e formatori a tutti i livelli di istruzione e formazione si troveranno ad affrontare una varietà di sfide pedagogiche specifiche nell'insegnamento di una materia trasversale come l'educazione allo sviluppo sostenibile ed avranno quindi bisogno di una formazione appropriata.

9.

La messa a punto di un approccio all'educazione allo sviluppo sostenibile che investa tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo può contribuire a sfruttare la motivazione e l'impegno di tutti gli scolari e gli studenti, svilupparne lo spirito critico e migliorare in generale il grado di istruzione da essi raggiunto. Gli istituti di istruzione a tutti i livelli dovrebbero cercare di essere a loro volta organizzazioni sostenibili e fungere da modelli, integrando i principi dello sviluppo sostenibile nelle proprie politiche e prassi, ad esempio risparmiando energia, costruendo e lavorando con materiali naturali e sviluppando una politica di acquisti e consumi sostenibili. In un contesto scolastico questo richiede la partecipazione attiva di tutti i soggetti: dirigenti scolastici, insegnanti, allievi, consiglio scolastico, personale amministrativo e di sostegno, genitori, ONG, comunità locali e imprese.

INVITA PERTANTO GLI STATI MEMBRI A:

prendere misure appropriate ai corrispondenti livelli di competenza - locale, regionale o nazionale - al fine di incoraggiare l'ulteriore sviluppo e la messa in atto dell'educazione allo sviluppo sostenibile e la sua integrazione nel sistema di istruzione e formazione a tutti i livelli, nell'apprendimento non formale e informale come in quello formale. Concretamente, tali azioni dovrebbero mirare a:

a)

assicurare all'educazione allo sviluppo sostenibile il sostegno a livello politico, normativo, istituzionale e operativo, ed in particolare a sì che:

l'educazione allo sviluppo sostenibile diventi un aspetto chiave delle strategie nazionali di apprendimento permanente finalizzate allo sviluppo personale, sociale e professionale dei cittadini,

l'educazione allo sviluppo sostenibile sia, se del caso, integrata nei programmi,

a tutti i livelli dell'istruzione siano sviluppati e messi in atto approcci interdisciplinari e trasversali per affrontare le sfide della sostenibilità,

si promuova e si sostenga attivamente un approccio all'educazione allo sviluppo sostenibile che investa tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo, tra l'altro eliminando gli ostacoli posti alle istituzioni che perseguono l'uso sostenibile delle proprie risorse;

b)

sensibilizzare a insegnanti, formatori, personale scolastico e dirigenti scolastici della conoscenza e delle competenze richieste per promuovere i principi ispiratori dell'educazione allo sviluppo sostenibile e includerli nel loro approccio all'insegnamento e alla gestione, in particolare:

stimolando negli insegnanti, nei formatori e nei dirigenti scolastici a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione la consapevolezza dell'importanza dell'educazione allo sviluppo sostenibile e dei vantaggi che essa offre come strumento particolarmente efficace per promuovere competenze chiave trasversali,

provvedendo affinché insegnanti e formatori siano adeguatamente messi in grado di insegnare temi complessi legati all'educazione allo sviluppo sostenibile, mediante l'istruzione iniziale e la formazione continua, e fornendo loro a tal fine strumenti e materiale didattico adeguati e aggiornati,

incoraggiando la collaborazione a livello multidisciplinare e interdisciplinare tra gli insegnanti dello stesso istituto in modo da promuovere l'insegnamento e l'apprendimento di questioni trasversali legate all'educazione allo sviluppo sostenibile,

promuovendo il collegamento in rete, anche on-line, fra insegnanti di vari istituti per assicurare il costante sviluppo dell'educazione allo sviluppo sostenibile e lo scambio di nuove idee al riguardo,

incoraggiare la cooperazione con i genitori, la comunità locale e tutti gli altri soggetti interessati ed una loro più ampia partecipazione.

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NEI LIMITI DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, A:

sostenere l'educazione allo sviluppo sostenibile e promuovere le presenti conclusioni del Consiglio:

i)

perseguendo avanti l'educazione allo sviluppo sostenibile nell'ambito della strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile e della strategia Europa 2020;

ii)

promuovendo la ricerca sull'educazione allo sviluppo sostenibile e la conoscenza di tale materia, specialmente in settori in cui l'esperienza è scarsa o la base di conoscenze comprovate è insufficiente, come l'istruzione e formazione professionale e l'istruzione superiore;

iii)

promuovendo il collegamento in rete degli istituti di istruzione sul tema dell'educazione allo sviluppo sostenibile, usando in modo ottimale le reti esistenti e rafforzando la cooperazione in materia di educazione allo sviluppo sostenibile a tutti i livelli tramite l'istituzione di partenariati, ed incoraggiando inoltre:

la cooperazione tra le scuole a livello sia nazionale che transfrontaliero,

i partenariati fra istituti di istruzione, imprese e/o ONG,

le reti di ricercatori che si occupano di educazione allo sviluppo sostenibile.

iv)

individuando le buone prassi dell'educazione allo sviluppo sostenibile e registrandole in un compendio sul sito Internet del sistema di conoscenze per l'apprendimento permanente (10);

v)

affrontando le questioni relative all'educazione allo sviluppo sostenibile fra le priorità del programma di apprendimento permanente e di altri pertinenti programmi attuali o futuri;

vi)

facendo un uso ottimale dell'anno europeo del volontariato nel 2011 per mettere l'accento sull'educazione allo sviluppo sostenibile e sui partenariati tra istituti di istruzione, imprese e ONG, e sul rafforzamento della visibilità delle buone pratiche esistenti nel quadro del volontariato in tale settore;

vii)

prendendo in esame l'inserimento dell'educazione allo sviluppo sostenibile tra le priorità del prossimo ciclo del quadro strategico per l'istruzione e la formazione «ET 2020».

INVITA LA COMMISSIONE A:

contribuire agli sforzi degli Stati membri a favore dell'educazione allo sviluppo sostenibile e sostenere le presenti conclusioni del Consiglio nei seguenti modi:

i)

organizzando attività di apprendimento tra pari su aspetti specifici dell'educazione allo sviluppo sostenibile, quali la formazione di insegnanti, un approccio che investa tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo e i partenariati per l'educazione allo sviluppo sostenibile, al fine di elaborare un manuale di politiche e orientamenti per gli istituti di istruzione e gli insegnanti;

ii)

rafforzando la cooperazione con altre istituzioni internazionali, in particolare l'UNESCO e l'UNECE, nel settore dell'educazione allo sviluppo sostenibile.


(1)  Conclusioni del Consiglio del 15 e 16 giugno 2001 (doc. 200/1/01 REV 1).

(2)  Docc. 10917/06 e 16818/09, rispettivamente.

(3)  www.unesco.org/eu/esd

(4)  www.esd-world-conference-2009.org

(5)  GU L 394 del 30.12.2006.

(6)  GU C 119 del 28.5.2009.

(7)  Conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010 (doc. EUCO 7/1/10 REV 1).

(8)  Cedefop: Skills for Green Jobs, Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2010.

(9)  Cfr. dichiarazione di Bonn, punto 8 (http://www.esd-world-conference-2009.org/fileadmin/download/ESD2009_BonnDeclaration080409.pdf).

(10)  www.kslll.net


Commissione europea

4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/15


Tassi di cambio dell'euro (1)

3 dicembre 2010

2010/C 327/06

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3246

JPY

yen giapponesi

110,86

DKK

corone danesi

7,4529

GBP

sterline inglesi

0,84800

SEK

corone svedesi

9,1265

CHF

franchi svizzeri

1,3143

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,0050

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,018

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

278,03

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7097

PLN

zloty polacchi

3,9952

RON

leu rumeni

4,3073

TRY

lire turche

1,9813

AUD

dollari australiani

1,3508

CAD

dollari canadesi

1,3269

HKD

dollari di Hong Kong

10,2846

NZD

dollari neozelandesi

1,7519

SGD

dollari di Singapore

1,7315

KRW

won sudcoreani

1 503,92

ZAR

rand sudafricani

9,1605

CNY

renminbi Yuan cinese

8,8262

HRK

kuna croata

7,3775

IDR

rupia indonesiana

11 924,57

MYR

ringgit malese

4,1698

PHP

peso filippino

58,062

RUB

rublo russo

41,4745

THB

baht thailandese

39,811

BRL

real brasiliano

2,2530

MXN

peso messicano

16,3389

INR

rupia indiana

59,7360


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

4.12.2010   

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C 327/16


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2010/C 327/07

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

2.7.2010

Durata

2.7.2010-31.12.2010

Stato membro

Paesi Bassi

Stock o gruppo di stock

HKE/571214

Specie

Nasello (Merluccius merluccius)

Zona

VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


4.12.2010   

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C 327/17


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2010/C 327/08

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

20.8.2010

Durata

20.8.2010-31.12.2010

Stato membro

Spagna

Stock o gruppo di stock

GFB/89-

Specie

Musdea (Phycis blennoides)

Zona

Zone VIII e IX (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi)

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

532287

Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


4.12.2010   

IT

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C 327/18


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2010/C 327/09

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

1.9.2010

Durata

1.9.2010-31.12.2010

Stato membro

Francia

Stock o gruppo di stock

GHL/2A-C46

Specie

Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides)

Zona

Zone IIa e IV (acque UE); zone Vb e VI (acque UE e acque internazionali)

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

573093

Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/19


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2010/C 327/10

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

30.8.2010

Durata

30.8.2010-31.12.2010

Stato membro

Svezia

Stock o gruppo di stock

COD/2A3AX4

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

IIa e IV (acque UE) e la parte della zona IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

541780

Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/20


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2010/C 327/11

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

24.2.2010

Durata

24.2.2010-31.12.2010

Stato membro

Danimarca

Stock o gruppo di stock

DGS/2AC4-C

Specie

Spinarolo/gattuccio (Squalus acanthias)

Zona

IIa e IV (acque UE)

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

605704

Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/21


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2010/C 327/12

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

22.9.2010

Durata

22.9.2010-31.12.2010

Stato membro

Finlandia

Stock o gruppo di stock

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

Sottodivisioni 22-24 (acque comunitarie)

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

608986

Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/22


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2010/C 327/13

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

22.9.2010

Durata

22.9.2010-31.12.2010

Stato membro

Portogallo

Stock o gruppo di stock

GFB/89-

Specie

Musdea (Phycis blennoides)

Zona

VIII, IX (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

614287

Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/23


Avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di acetato di vinile originario degli Stati Uniti d'America

2010/C 327/14

La Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di acetato di vinile originario degli Stati Uniti d'America sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero quindi un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 22 ottobre 2010 dal produttore dell'Unione Ineos Oxide Ltd (di seguito: «il denunziante»), che rappresenta una «proporzione maggioritaria», in questo caso superiore al 25 %, della produzione totale di acetato di vinile dell'Unione.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è l'acetato di vinile (di seguito «il prodotto in esame»).

3.   Denuncia di dumping  (2)

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame originario degli Stati Uniti d'America (di seguito «il paese interessato»), attualmente classificato al codice NC 2915 32 00. Il codice NC è fornito a titolo puramente informativo.

La denuncia di dumping si basa sul confronto tra i prezzi sul mercato interno e i prezzi (franco fabbrica) all'esportazione del prodotto in esame esportato nell'Unione.

Il margine di dumping così calcolato risulta significativo per il paese esportatore interessato.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.

Secondo gli elementi di prova prima facie presentati dal denunziante, il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero, tra l'altro, avuto ripercussioni negative sui quantitativi venduti dall'industria dell'Unione e sulla quota di mercato da essa detenuta, compromettendone gravemente i risultati complessivi, la situazione finanziaria e il livello occupazionale.

5.   Procedura

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

L'inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. In caso positivo, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione.

5.1.    Procedura di determinazione del dumping

I produttori esportatori (3) del prodotto in esame originario del paese in questione sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta per quanto riguarda i produttori esportatori del paese interessato, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori noti del paese interessato, a ogni associazione nota di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato. Salvo diversa indicazione, tutti i produttori esportatori e tutte le associazioni di produttori esportatori sono invitati a contattare immediatamente la Commissione via fax o per posta elettronica, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per manifestarsi e richiedere un questionario.

Salvo diversa indicazione, i produttori esportatori e le associazioni di produttori esportatori devono presentare il questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il questionario compilato conterrà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività societarie relative al prodotto in esame, sul costo di produzione, sulle vendite del prodotto in esame sul mercato nazionale del paese interessato e sulle vendite del prodotto in esame nell'Unione.

5.1.2.   Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta  (4), (5)

Considerato il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di consentire l'espletamento dell'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole il numero degli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta, mediante la scelta di un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso positivo, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto, fornendo le seguenti informazioni sulle loro società:

denominazione sociale, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

descrizione dettagliata delle attività societarie relative al prodotto in esame,

fatturato totale nel periodo 1o ottobre 2009-30 settembre 2010, che costituirà il periodo dell'inchiesta per le importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato,

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni e delle rivendite effettuate sul mercato dell'Unione nel periodo 1o ottobre 2009-30 settembre 2010,

denominazione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (6) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inclusa nel campione. La società eventualmente scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative agli importatori non disposti a collaborare si basano sui dati disponibili e l'esito dell'inchiesta potrebbe essere meno favorevole per tale parte rispetto a quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Ove sia necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo delle vendite nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori saranno informati dalla Commissione relativamente alle società incluse nel campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Salvo diversa indicazione, dette parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione. Il questionario compilato dovrà contenere informazioni riguardanti, fra l'altro, la struttura societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame e le vendite di tale prodotto.

5.2.    Procedura per la determinazione del pregiudizio

Per pregiudizio si intende un pregiudizio notevole o la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. L'accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi sul mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio notevole, i produttori del prodotto in esame dell'Unione sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta per quanto riguarda i produttori dell'Unione, la Commissione invierà questionari ai produttori noti dell'UE e a tutte le associazioni note di produttori dell'UE. Salvo altrimenti disposto, tutti i produttori dell'UE e tutte le associazioni di produttori dell'UE sono invitati a contattare immediatamente la Commissione via fax o per posta elettronica, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per manifestarsi e richiedere un questionario.

Salvo diversa indicazione, i produttori dell'UE e le associazioni di produttori dell'UE devono presentare il questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il questionario compilato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, la situazione finanziaria societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame, i costi di produzione e le vendite del prodotto in esame.

5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venisse accertata l'esistenza del dumping e del pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping sia contraria all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ai fini della partecipazione all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un collegamento oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestino entro il suddetto termine possono fornire informazioni alla Commissione, entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, comunicando se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione. Queste informazioni possono essere fornite sia in formato di testo libero sia compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da elementi di prova oggettivi.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire i relativi elementi di prova. Salvo quanto altrimenti disposto, le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. La relativa richiesta, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per quanto concerne le audizioni relative a questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Procedura per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni delle parti interessate, compresi i dati presentati per la selezione del campione, i questionari compilati e i relativi aggiornamenti, vanno presentate per iscritto in formato cartaceo ed elettronico, complete di nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono e di fax della parte interessata. La parte interessata che per motivi tecnici non sia in grado di presentare le comunicazioni e le richieste in formato elettronico ne deve dare immediata comunicazione alla Commissione.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga richiesto il trattamento riservato, devono recare la dicitura «Diffusione limitata» (7).

Le parti interessate che comunichino informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Il riassunto deve essere sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Le informazioni riservate per le quali la parte interessata che le ha prodotte non fornisca un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta potranno non essere prese in considerazione.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se essa avesse collaborato.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione dei terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare in modo da garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

La domanda di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza del dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. L'audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, le parti interessate sono invitate a visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito web della DG Commercio: (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Il dumping consiste nella pratica di vendere un prodotto all'esportazione («il prodotto in esame») a un prezzo inferiore al suo «valore normale». Per valore normale si intende di norma un prezzo comparabile del prodotto «simile» praticato sul mercato interno nel paese esportatore. Con il termine «prodotto simile» si intende un prodotto simile sotto tutti gli aspetti al prodotto in esame oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto in esame.

(3)  Per produttore esportatore si intende una società dei paesi interessati che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto in esame. Gli esportatori non produttori non hanno di norma diritto a un'aliquota del dazio individuale.

(4)  Possono essere inclusi nel campione solo gli importatori non collegati ai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario destinato a questi ultimi. Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 6.

(5)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(6)  Ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore vii) cognati e cognate, (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto per «persona» s'intendono persone fisiche o giuridiche.

(7)  Con ciò si intende un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping), protetto inoltre in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.