ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.288.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 288

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53° anno
23 ottobre 2010


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2010/C 288/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea GU C 274 del 9.10.2010

1

 

Tribunale

2010/C 288/02

Elezione del Presidente del Tribunale

2

2010/C 288/03

Elezioni dei presidenti delle sezioni

2

2010/C 288/04

Assegnazione dei giudici alle sezioni

2

2010/C 288/05

Collegio plenario

4

2010/C 288/06

Composizione della Grande Sezione

4

2010/C 288/07

Sezione delle impugnazioni

4

2010/C 288/08

Criteri di assegnazione delle cause alle sezioni

5

2010/C 288/09

Designazione del giudice che sostituisce il presidente in qualità di giudice per i provvedimenti provvisori

5


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2010/C 288/10

Causa C-409/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln — Germania) — Winner Wetten GmbH/Bürgermeisterin der Stadt Bergheim (Artt. 43 CE e 49 CE — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Organizzazione di scommesse sulle competizioni sportive assoggettata a un monopolio pubblico a livello di un Land — Pronuncia del Bundesverfassungsgericht che dichiara l’incompatibilità con la Costituzione tedesca della normativa che disciplina siffatto monopolio pur mantenendola in vigore durante un periodo transitorio al fine di consentirne l’adeguamento alla legge fondamentale — Principio del primato del diritto dell’Unione — Ammissibilità e condizioni eventuali di un periodo transitorio di tal genere quando la normativa nazionale de qua violi anche gli artt. 43 CE e 49 CE)

6

2010/C 288/11

Causa C-290/07 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 settembre 2010 — Commissione europea/Scott SA, Département du Loiret, Repubblica francese [Impugnazione — Aiuti di Stato — Prezzo preferenziale per l’acquisto di un terreno attrezzato — Determinazione del valore di mercato — Procedimento di indagine formale — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Dovere di esame diligente e imparziale — Portata del potere discrezionale della Commissione — Metodo di calcolo dei costi — Portata del sindacato giurisdizionale]

6

2010/C 288/12

Cause riunite C-316/07, da C-358/07 a C-360/07 C-409/07 e C-410/07: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 settembre 2010 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Verwaltungsgericht Giessen, Verwaltungsgericht Stuttgart — Germania) — Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service-Online-Dienste GmbH (C-409/07), Olaf Amadeus Wilhelm Happel (C-410/07), Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH (C-359/07), Andreas Kunert (C-360/07)/Wetteraukreis (C-316/07, C-409/07, C-410/07), Land Baden-Württemberg (C-358/07, C-359/07, C-360/07) (Artt. 43 CE e 49 CE — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Organizzazione di scommesse sulle competizioni sportive assoggettata a un monopolio pubblico a livello di un Land — Obiettivo di prevenzione dell’incitamento a spese eccessive collegate al gioco e di lotta contro la dipendenza dal gioco — Proporzionalità — Misura restrittiva realmente destinata a ridurre le occasioni di gioco e a limitare le attività di gioco d’azzardo in modo coerente e sistematico — Pubblicità proveniente dal titolare del monopolio e che incoraggia la partecipazione ai giochi di lotteria — Altri giochi d’azzardo che possono essere proposti da operatori privati — Espansione dell’offerta di altri giochi d’azzardo — Licenza rilasciata in un altro Stato membro — Insussistenza di obbligo di mutuo riconoscimento)

7

2010/C 288/13

Causa C-46/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Germania) — Carmen Media Group Ltd/Land Schleswig-Holstein, Innenminister des Landes Schleswig-Holstein (Art. 49 CE — Libera prestazione dei servizi — Titolare di una licenza rilasciata a Gibilterra che autorizza la raccolta di scommesse sulle competizioni sportive esclusivamente all’estero — Organizzazione di scommesse sulle competizioni sportive assoggettata a un monopolio pubblico a livello di un Land — Obiettivo di prevenzione dell’incitamento a spese eccessive legate al gioco e di lotta contro la dipendenza dal gioco — Proporzionalità — Misura restrittiva realmente destinata a ridurre le occasioni di gioco ed a limitare le attività di gioco d’azzardo in modo coerente e sistematico — Altri giochi d’azzardo che possono essere proposti da operatori privati — Procedura di autorizzazione — Potere discrezionale dell’autorità competente — Divieto di offerta di giochi d’azzardo via Internet — Misure transitorie che autorizzano provvisoriamente questo tipo di offerta da parte di alcuni operatori)

8

2010/C 288/14

Causa C-64/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Linz — Austria) — Procedimento penale a carico di Ernst Engelmann (Libera prestazione dei servizi — Libertà di stabilimento — Normativa nazionale che istituisce un regime di concessioni per la gestione dei giochi d’azzardo nelle case da gioco — Attribuzione delle concessioni limitata unicamente alle società per azioni con sede nel territorio nazionale — Attribuzione della totalità delle concessioni senza alcuna apertura alla concorrenza)

9

2010/C 288/15

Causa C-399/08 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 settembre 2010 — Commissione europea/Deutsche Post AG, Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV, UPS Europe NV/SA, Repubblica federale di Germania (Impugnazione — Art. 87 CE — Aiuti concessi dagli Stati membri — Misure adottate dalla Repubblica federale di Germania a favore di Deutsche Post AG — Art. 86 CE — Servizi di interesse economico generale — Compensazione di costi aggiuntivi generati da una politica di vendita sottocosto nel settore del trasporto pacchi a domicilio — Esistenza di un vantaggio — Metodo di verifica applicato dalla Commissione — Onere della prova — Art. 230 CE — Ampiezza del controllo del Tribunale)

10

2010/C 288/16

Causa C-453/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 2 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Panagiotis I. Karanikolas, Valsamis Daravanis, Georgios Kouvoukliotis, Panagiotis Dolos, Dimitrios Z. Parisis, Konstantinos Emmanouil, Ioannis Anasoglou, Pantelis A. Beis, Dimitrios Chatziandreou, Ioannis Zaragkoulias, Christos I. Tarampatzis, Triantafyllos K. Mavrogiannis, Sotirios Th. Liotakis, Vasileios Karampasis, Dimitrios Melissidis, Ioannis V. Kleovoulos, Dimitrios I. Patsakos, Theodoros Fourvarakis, Dimitrios K. Dimitrakopoulos, Synetairismos Paraktion Alieon Kavalas/Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas, Kavalas, Xanthis [Politica comune della pesca — Pesca nel Mediterraneo — Regolamento (CE) n. 1626/94 — Art. 1, nn. 2 e 3 — Divieto di impiego di taluni tipi di reti da pesca — Misure supplementari o che vanno al là delle esigenze minime di detto regolamento, adottate anteriormente all’entrata in vigore del medesimo — Condizioni di validità]

11

2010/C 288/17

Causa C-66/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 2 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Repubblica di Lituania) — Kirin Amgen Inc./Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras [Diritto dei brevetti — Specialità farmaceutiche — Regolamento (CEE) n. 1768/92 — Artt. 7, 19 e 19 bis, lett. e) — Certificato protettivo complementare per i medicinali — Termine per il deposito della domanda di un tale certificato]

11

2010/C 288/18

Causa C-259/09 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 settembre 2010 — Calvin Klein Trademark Trust/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Zafra Marroquineros, SL (Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio denominativo CK CREACIONES KENNYA — Opposizione del titolare, tra gli altri, del marchio figurativo comunitario CK Calvin Klein e dei marchi nazionali CK — Rigetto dell’opposizione)

12

2010/C 288/19

Causa C-265/09 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 9 settembre 2010 — Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)/BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (Impugnazione — Marchio comunitario — Domanda di registrazione del segno figurativo α — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere distintivo — Marchio costituito da una singola lettera)

13

2010/C 288/20

Causa C-440/07 P: Ordinanza della Corte 9 giugno 2010 — Commissione europea/Schneider Electric SA, Repubblica federale di Germania, Repubblica francese (Impugnazione — Annullamento parziale della sentenza impugnata — Controversia definibile allo stato degli atti — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Valutazione del danno)

13

2010/C 288/21

Cause riunite C-286/09 e C-287/09: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 9 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Roma) — Luigi Ricci (C-286/09), Aduo Pisaneschi (C-287/09)/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Funzionari — Pensione di vecchiaia — Cumulo dei periodi di assicurazione — Art. 11 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari — Presa in considerazione dei periodi di lavoro presso le Comunità europee — Art. 10 CE)

14

2010/C 288/22

Causa C-298/09: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 16 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma — Repubblica di Ungheria) — RANI Slovakia s.r.o./Hankook Tire Magyarország Kft (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Adesione all’Unione europea — Libera prestazione dei servizi — Direttiva 96/71/CE — Distacco di lavoratori effettuato nell’ambito di una prestazione di servizi — Impresa di lavoro interinale — Necessità di una sede nel territorio dello Stato membro nel quale la prestazione viene fornita)

14

2010/C 288/23

Causa C-312/09: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 17 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Anotato Dikastirio Kyprou — Repubblica di Cipro) — Giorgos Michalias/Christina A. Ioannou-Michalia [Art. 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura — Regolamento (CE) n. 1347/2000 — Artt. 2, 42 e 46 — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza in materia matrimoniale — Adesione di uno Stato all’Unione europea — Procedura di divorzio promossa prima dell’adesione — Ambito di applicazione ratione temporis del regolamento (CE) n. 1347/2000]

15

2010/C 288/24

Causa C-350/09 P: Ordinanza della Corte 12 maggio 2010 — Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM)/Commissione europea (Impugnazione — Fondo sociale europeo — Contributo finanziario — Soppressione)

15

2010/C 288/25

Causa C-358/09P: Ordinanza della Corte 1o luglio 2010 — DSV Road NV/Commissione europea (Impugnazione — Codice doganale — Importazione di dischetti provenienti dalla Thailandia — Contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione — Richiesta di sgravio dei dazi all’importazione)

16

2010/C 288/26

Causa C-381/09: Ordinanza della Corte 7 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) — Gennaro Curia/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Sesta direttiva IVA — Ambito di applicazione — Esenzioni dall’IVA — Art. 13, parte B, lett. d), punto 1 — Concessione, negoziazione e gestione di crediti — Prestiti ad usura — Attività illecita ai sensi della normativa nazionale)

16

2010/C 288/27

Causa C-448/09: Ordinanza della Corte 30 giugno 2010 — Royal Appliance International GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Marchio anteriore sensixx — Segno denominativo Centrixx — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Domanda di decadenza di un marchio anteriore — Controversia pendente dinanzi ai giudici nazionali — Domanda di sospensione del procedimento dinanzi al Tribunale]

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2010/C 288/28

Causa C-498/09 P: Ordinanza della Corte 10 giugno 2010 — Thomson Sales Europe/Commissione europea (Impugnazione — Codice doganale — Sgravio di dazi doganali — Mancato recupero a posteriori — Dazi antidumping — Assenza di manifesta negligenza — Complessità della normativa — Esperienza professionale — Diligenza dell’operatore — Televisori a colori fabbricati in Tailandia — Atti impugnabili)

17

2010/C 288/29

Causa C-352/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Oviedo (Spagna) il 13 luglio 2010 — Angel Lorenzo González Alonso/Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E

18

2010/C 288/30

Causa C-360/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel il 19 luglio 2010 — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (Sabam)/Netlog NV

18

2010/C 288/31

Causa C-363/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso (Portogallo) il 21 luglio 2010 — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues/Companhia de Seguros Zurich SA

19

2010/C 288/32

Causa C-365/10: Ricorso proposto il 22 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica slovena

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2010/C 288/33

Causa C-367/10 P: Impugnazione proposta il 22 luglio 2010 dalla EMC Development AB avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 12 maggio 2010, causa T-432/05, EMC Development AB/Commissione europea

20

2010/C 288/34

Causa C-372/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny, Izba Finansowa, Wydział II (Repubblica di Polonia) il 26 luglio 2010 — Pak-Holdco Sp zoo/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

20

2010/C 288/35

Causa C-386/10P: Impugnazione proposta il 30 luglio 2010 da Chalcor AE Expergasias Metallon avverso la sentenza del Tribunale (Sezione Ottava) 19 maggio 2010, causa T-21/05, Chalcor AE Expergasias Metallon/Commissione europea

21

2010/C 288/36

Causa C-392/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 4 agosto 2010 — Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

21

2010/C 288/37

Causa C-402/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (France) il 6 agosto 2010 — Société Groupe Limagrain Holding/FranceAgriMer

22

2010/C 288/38

Causa C-405/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Bruchsal (Germania) il 10 agosto 2010 — Procedimento penale a carico di QB (*1) 

22

2010/C 288/39

Causa C-410/10: Ricorso proposto il 17 agosto 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica

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2010/C 288/40

Causa C-413/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Prato (Italia) il 18 agosto 2010 — Procedimento penale a carico di Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti, Concetta Zungri

23

2010/C 288/41

Causa C-417/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 23 agosto 2010 — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/3 M Italia Spa

23

2010/C 288/42

Causa C-418/10 P: Impugnazione proposta il 23 agosto 2010 dalla Herhof Verwaltungsgesellschaft mbH avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 7 luglio 2010, causa T-60/09, Herhof Verwaltungsgesellschaft mbH contro l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Stabilator sp zoo

24

2010/C 288/43

Causa C-420/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) il 23 agosto 2010 — Söll GmbH/Tetra GmbH

25

2010/C 288/44

Causa C-427/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 31 agosto 2010 — Banca Antoniana Popolare Veneta spa, incorporante la Banca Nazionale dell'Agricoltura spa/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

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2010/C 288/45

Causa C-461/09P: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 9 luglio 2010 — The Wellcome Foundation Ltd/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Serono Genetics Institute SA (Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio denominativo FAMOXIN — Domanda di annullamento del titolare del marchio denominativo nazionale LANOXIN — Rigetto della domanda di annullamento)

26

2010/C 288/46

Causa C-200/08: Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte 1 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica francese

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2010/C 288/47

Causa C-190/09: Ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione della Corte 7 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Cipro

27

2010/C 288/48

Causa C-299/09: Ordinanza del presidente della Corte 25 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH/Ministerstvo životního prostředí

27

2010/C 288/49

Causa C-527/09: Ordinanza del presidente della Corte 22 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

27

2010/C 288/50

Causa C-88/10: Ordinanza del presidente della Corte 19 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Palermo) — Assessorato del Lavoro e della Previdenza sociale/Seasoft Spa

27

2010/C 288/51

Causa C-100/10: Ordinanza del presidente della Corte 12 luglio 2010 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

27

 

Tribunale

2010/C 288/52

Causa T-359/04: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — British Aggregates e a./Commissione (Aiuti di Stato — Tassa ambientale sugli aggregati nel Regno Unito — Esenzione per l’Irlanda del Nord — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni — Gravi difficoltà — Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente)

28

2010/C 288/53

Causa T-29/05: Sentenza del Tribunale 8 settembre 2010 — Deltafina/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato spagnolo dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio — Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Concordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata — Diritti della difesa — Definizione del mercato rilevante — Ammende — Gravità dell’infrazione — Circostanze aggravanti — Ruolo di impresa leader — Cooperazione)

28

2010/C 288/54

Causa T-312/05: Sentenza del Tribunale 8 settembre 2010 — Commissione/Alexiadou (Clausola compromissoria — Contratto relativo a un progetto di sviluppo di una tecnologia per la produzione di pelli impermeabili — Mancata esecuzione del contratto — Rimborso di somme anticipate — Interessi moratori — Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento — Procedimento contumaciale)

29

2010/C 288/55

Causa T-319/05: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — Svizzera/Commissione [Relazioni esterne — Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo — Disposizioni tedesche relative alle operazioni di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo — Regolamento (CEE) n. 2408/92 — Diritti della difesa — Divieto di discriminazione — Principio di proporzionalità]

29

2010/C 288/56

Causa T-63/06: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — Evropaïki Dynamiki/OEDT (Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d’appalto dell’OEDT — Prestazione di servizi informatici di programmazione di software e di consulenza — Rigetto dell’offerta di un offerente — Criteri di assegnazione — Errore manifesto di valutazione — Parità di trattamento — Trasparenza — Principio di buona amministrazione — Obbligo di motivazione)

30

2010/C 288/57

Causa T-119/06: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — Usha Martin/Consiglio e Commissione [Dumping — Importazioni di cavi di acciaio originarie, in particolare, dell’India — Violazione di un impegno — Principio di proporzionalità — Art. 8, nn. 1, 7 e 9, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuto art. 8, nn. 1, 7 e 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009]]

30

2010/C 288/58

Causa T-155/06: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — Tomra Systems e a./Commissione (Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato delle macchine per la raccolta di imballaggi per bevande usati — Decisione che constata una violazione dell’art. 82 CE e dell’art. 54 dell’accordo SEE — Accordi di esclusiva, impegni sui volumi di acquisti e sconti di fedeltà rientranti in una strategia intesa a escludere concorrenti dal mercato — Ammenda — Proporzionalità)

31

2010/C 288/59

Causa T-264/07: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — CSL Behring/Commissione ed EMA (Medicinali per uso umano — Procedimento di assegnazione della qualifica ai medicinali orfani — Domanda di assegnazione della qualifica di medicinale orfano al fibrinogeno umano — Obbligo di presentare la domanda di assegnazione della qualifica prima del deposito della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio — Decisione dell’EMA relativa alla validità della domanda)

31

2010/C 288/60

Causa T-300/07: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commissione (Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto comunitaria — Prestazione di servizi informatici relativi alla gestione e alla manutenzione di un portale Internet — Rigetto di un’offerta — Criteri di aggiudicazione — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Parità di trattamento — Trasparenza)

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2010/C 288/61

Causa T-348/07: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — Al-Aqsa/Consiglio [Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate contro determinate persone e entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo — Congelamento dei capitali — Posizione comune 2001/931/PESC e regolamento (CE) n. 2580/2001 — Ricorso di annullamento — Adeguamento delle conclusioni — Sindacato giurisdizionale — Condizioni di attuazione di una misura dell’Unione di congelamento dei capitali]

32

2010/C 288/62

Causa T-70/08: Ordinanza del Tribunale 9 settembre 2010 — Axis/UAMI — Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ETRAX — Marchi figurativi nazionali anteriori contenenti gli elementi denominativi ETRA I+D — Impedimento relativo alla registrazione — Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Regola 49, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 e art. 59 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 60 del regolamento (CE) n. 207/2009]]

33

2010/C 288/63

Causa T-74/08: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — Now Pharm/Commissione [Medicinali per uso umano — Procedura per l’assegnazione della qualifica di medicinale orfano — Domanda di assegnazione della qualifica del medicinale Estratto liquido speciale di Chelidonii radix (Ukrain) come medicinale orfano — Decisione della Commissione che rifiuta l’assegnazione della qualifica di medicinale orfano]

33

2010/C 288/64

Causa T-152/08: Sentenza del Tribunale 8 settembre 2010 — Kido/UAMI — Amberes (SCORPIONEXO) [Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SCORPIONEXO — Marchio nazionale figurativo anteriore ESCORPION — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

34

2010/C 288/65

Causa T-233/08: Sentenza del Tribunale 10 settembre 2010 — MPDV Mikrolab/UAMI (ROI ANALYZER) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo ROI ANALYZER — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

34

2010/C 288/66

Causa T-387/08: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commissione (Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d’appalto dell’Ufficio delle pubblicazioni — Prestazione di servizi informatici — Rigetto dell’offerta di un offerente — Ricorso di annullamento — Criteri e sotto-criteri di aggiudicazione — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento — Trasparenza — Errore manifesto di valutazione — Sviamento di potere — Domanda di risarcimento)

35

2010/C 288/67

Causa T-458/08: Sentenza del Tribunale 8 settembre 2010 — Wilfer/UAMI (Raffigurazione di una testa chitarra) [Marchio comunitario — Domanda di registrazione di marchio comunitario figurativo raffigurante una testa di chitarra di colore argento, grigio e marrone — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Esame d’ufficio dei fatti — Art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009) — Obbligo di motivazione — Art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009) — Parità di trattamento]

35

2010/C 288/68

Causa T-472/08: Sentenza del Tribunale 3 settembre 2010 — Companhia Muller de Bebidas/UAMI — Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo 61 A NOSSA ALEGRIA — Marchio nazionale denominativo anteriore CACHAÇA 51 e marchi nazionali figurativi anteriori Cachaça 51 e Pirassununga 51 — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

36

2010/C 288/69

Causa T-505/08: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — Nadine Trautwein Rolf Trautwein/UAMI (Hunter) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Hunter — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Limitazione dei prodotti indicati nella domanda di registrazione]

36

2010/C 288/70

Causa T-575/08: Sentenza del Tribunale 8 settembre 2010 — 4care/UAMI — Laboratorios Diafarm (Acumed) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda marchio comunitario figurativo Acumed — Marchio denominativo nazionale anteriore AQUAMED ACTIVE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Somiglianza dei prodotti — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

37

2010/C 288/71

Causa T-582/08: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — Carpent Languages/Commissione (Appalti pubblici di servizi — Procedura comunitaria dei bandi — Organizzazione di riunioni e di conferenze — Rigetto dell’offerta di un candidato — Assegnazione dell’appalto a un altro candidato — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Parità di trattamento)

37

2010/C 288/72

Causa T-64/09: Sentenza del Tribunale 8 settembre 2010 — Micro Shaping/UAMI (packaging) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo packaging — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

38

2010/C 288/73

Causa T-91/09 P: Sentenza del Tribunale 1o settembre 2010 — Skareby/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Valutazione — Rapporto di evoluzione di carriera — Esercizio di valutazione 2005 — Rapporto semplificato stabilito per il periodo tra gennaio e settembre 2005 — Valutazioni che comparivano nel rapporto di evoluzione di carriera 2004 parzialmente annullato a seguito della sentenza impugnata riportate integralmente)

38

2010/C 288/74

Causa T-106/09: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — adp Gauselmann/UAMI — Maclean (Archer Maclean's Mercury) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Archer Maclean’s Mercury — Marchio nazionale denominativo anteriore Merkur — Impedimento relativo alla registrazione — Insussistenza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

39

2010/C 288/75

Causa T-112/09: Sentenza del Tribunale 8 settembre 2010 — Icebreaker/UAMI — Gilmar (ICEBREAKER) [Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di registrazione di marchio comunitario denominativo ICEBREAKER — Marchio nazionale denominativo anteriore ICEBERG — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Diniego parziale di registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

39

2010/C 288/76

Causa T-369/09: Sentenza del Tribunale 8 settembre 2010 — Quinta do Portal/UAMI — Vallegre (PORTO ALEGRE) [Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo PORTO ALEGRE — Marchio nazionale denominativo anteriore VISTA ALEGRE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), e art. 53, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009]

40

2010/C 288/77

Causa T-475/08 P: Ordinanza del Tribunale 29 luglio 2010 — Duta/Corte di giustizia (Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Assunzione — Posto di referendario — Impugnazione manifestamente irricevibile)

40

2010/C 288/78

Causa T-58/09: Ordinanza del Tribunale 2 settembre 2010 — Schemaventotto/Commissione [Ricorso di annullamento — Concentrazioni — Abbandono del progetto di concentrazione — Decisione di chiudere la procedura avviata a norma dell’art. 21, n. 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 — Atto non soggetto a impugnazione — Irricevibilità]

41

2010/C 288/79

Causa T-15/10 R II: Ordinanza del presidente del Tribunale 8 settembre 2010 — Noko Ngele/Commissione (Procedimento sommario — Domanda di provvedimenti provvisori — Nuova domanda — Irricevibilità)

41

2010/C 288/80

Causa T-305/10: Ricorso proposto il 23 luglio 2010 — Hartmann-Lamboy/UAMI/Diptyque (DYNIQUE)

41

2010/C 288/81

Causa T-323/10: Ricorso proposto il 3 agosto 2010 — Chabou/UAMI — Chalou Kleiderfabrik (CHABOU)

42

2010/C 288/82

Causa T-325/10: Ricorso proposto il 3 agosto 2010 — Iliad e a./Commissione

43

2010/C 288/83

Causa T -326/10: Ricorso proposto il 10 agosto 2010 — Fraas/UAMI (motivo a quadri nei colori grigio chiaro, grigio scuro, beige e marrone)

43

2010/C 288/84

Causa T -327/10: Ricorso proposto il 10 agosto 2010 — Fraas/UAMI (motivo a quadri nei colori nero, grigio scuro, grigio chiaro e rosso scuro)

44

2010/C 288/85

Causa T -328/10: Ricorso proposto il 10 agosto 2010 — Fraas/UAMI (motivo a quadri nei colori grigio scuro, grigio chiaro, beige e rosso scuro)

44

2010/C 288/86

Causa T -329/10: Ricorso proposto il 10 agosto 2010 — Fraas/UAMI (motivo a quadri nei colori nero, grigio, beige e rosso scuro)

45

2010/C 288/87

Causa T-334/10: Ricorso proposto il 10 agosto 2010 — Leifheit/UAMI-Vermop Salmon (Twist System)

45

2010/C 288/88

Causa T-337/10: Ricorso proposto il 17 agosto 2010 — Seatech International e a./Consiglio e Commissione

46

2010/C 288/89

Causa T-338/10: Ricorso proposto il 18 agosto 2010 — Commissione/Tornasol Films

47

2010/C 288/90

Causa T-339/10: Ricorso presentato il 9 agosto 2010 — Cosepuri/EFSA

47

2010/C 288/91

Causa T-340/10: Ricorso proposto il 20 agosto 2010 — CTG Luxembourg PSF/Corte di giustizia

48

2010/C 288/92

Causa T-342/10: Ricorso proposto il 23 agosto 2010 — Hartmann/UAMI — Mölnlycke Health Care (MESILETTE)

49

2010/C 288/93

Causa T-343/10: Ricorso proposto il 18 agosto 2010 — Etimine e Etiproducts/ECHA

49

2010/C 288/94

Causa T-344/10: Ricorso proposto il 20 agosto 2010 — UPS Europe e United Parcel Service Deutschland/Commissione

50

2010/C 288/95

Causa T-346/10: Ricorso proposto il 18 agosto 2010 — Borax Europe/ECHA

51

2010/C 288/96

Causa T-347/10: Ricorso proposto il 27 agosto 2010 — Adelholzener Alpenquellen/UAMI (Forma di una bottiglia con la rappresentazione in rilievo di tre cime di montagna)

52

2010/C 288/97

Causa T-348/10: Ricorso presentato il 16 agosto 2010 — Panzeri/UAMI — Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport)

52

2010/C 288/98

Causa T-349/10: Ricorso proposto il 26 agosto 2010 — Milux/UAMI (OVUMCONTROL)

53

2010/C 288/99

Causa T-350/10: Ricorso proposto il 26 agosto 2010 — Milux/UAMI (HEARTCONTROL)

53

2010/C 288/100

Causa T-351/10: Ricorso proposto il 26 agosto 2010 — Milux/UAMI (VESICACONTROL)

54

2010/C 288/101

Causa T-352/10: Ricorso proposto il 26 agosto 2010 — Milux/UAMI (RECTALCONTROL)

54

2010/C 288/102

Causa T-353/10: Ricorso proposto il 31 agosto 2010 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione

55

2010/C 288/103

Causa T-356/10: Ricorso proposto il 23 agosto 2010 — Nike International/UAMI — Deichmann (VICTORY RED)

55

2010/C 288/104

Causa T-357/10: Ricorso proposto il 27 agosto 2010 — Kraft Foods Schweiz/UAMI — Compañia Nacional de Chocolates (CORONA)

56

2010/C 288/105

Causa T-359/10: Ricorso proposto il 25 agosto 2010 — Ecologistas en Acción-CODA/Commissione

57

2010/C 288/106

Causa T-362/10: Ricorso proposto il 27 agosto 2010 — Vtesse Networks/Commissione

57

2010/C 288/107

Causa T-363/10: Ricorso proposto il 27 agosto 2010 — Abbott Laboratories/UAMI (RESTORE)

58

2010/C 288/108

Causa T-364/10: Ricorso proposto il 2 settembre 2010 — Duravit e a./Commissione

59

2010/C 288/109

Causa T-366/10 P: Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 1o settembre 2010 avverso l’ordinanza del 22 giugno 2010 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-78/09, Marcuccio/Commissione

60

2010/C 288/110

Causa T-368/10: Ricorso presentato il 3 settembre 2010 — Rubinetteria Cisal/Commissione

61

2010/C 288/111

Causa T-370/10: Ricorso presentato il 30 agosto 2010 — Rubinetterie Teorema/Commissione

62

2010/C 288/112

Causa T-371/10: Ricorso proposto il 7 settembre 2010 — Amor/UAMI — Jablonex Group (AMORIKE)

62

2010/C 288/113

Causa T-376/10: Ricorso presentato il 7 settembre 2010 — Mamoli Robinetteria/Commissione

63

2010/C 288/114

Causa T-380/10: Ricorso proposto l'8 settembre 2010 — Wabco Europe and Others/Commissione

64

2010/C 288/115

Causa T-384/10: Ricorso proposto l’8 settembre 2010 — Spagna/Commissione

64

2010/C 288/116

Causa T-170/03: Ordinanza del Tribunale 6 septembre 2010 — British American Tobacco (Investments)/Commissione

65

2010/C 288/117

Causa T-34/06: Ordinanza del Tribunale 1o settembre 2010 — Universal/Commissione

65

2010/C 288/118

Causa T-88/07: Ordinanza del Tribunale 1o settembre 2010 — Fabryka Samochodòw Osobowych/Commissione

66

2010/C 288/119

Cause riunite T-440/07 e T-1/08: Ordinanza del Tribunale 3 settembre 2010 — Huta Buczek e Buczek/Commissione

66

2010/C 288/120

Causa T-125/09: Ordinanza del Tribunale 2 settembre 2010 — Gruener Janura/UAMI — Centum Aqua Marketing (Hundertwasser)

66

2010/C 288/121

Causa T-505/09: Ordinanza del Tribunale 6 settembre 2010 — Carlyle/UAMI — MRP Consult (CAFE CARLYLE)

66

2010/C 288/122

Causa T-506/09: Ordinanza del Tribunale 6 settembre 2010 — Carlyle/UAMI — MRP Consult (THE CARLYLE)

66

2010/C 288/123

Causa T-49/10: Ordinanza del Tribunale 11 agosto 2010 — Footwear/UAMI — Reno Schuhcentrum (swiss cross FOOTWEAR)

66

 

Tribunale della funzione pubblica

2010/C 288/124

Causa F-27/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 giugno 2010 — Hanschmann/Ufficio europeo di polizia (Europol) (Funzione pubblica — Personale di Europol — Mancato rinnovo di un contratto — Contratto a tempo indeterminato — Art. 6 dello Statuto del personale di Europol — Principio del rispetto dei diritti della difesa)

67

2010/C 288/125

Causa F-28/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 giugno 2010 — Kipp/Ufficio europeo di polizia (Europol) (Funzione pubblica — Personale di Europol — Mancato rinnovo di un contratto — Contratto a tempo indeterminato — Art. 6 dello Statuto del personale di Europol — Principio del rispetto dei diritti della difesa)

67

2010/C 288/126

Causa F-34/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 giugno 2010 — Sluiter/Ufficio europeo di polizia (Europol) (Funzione pubblica — Personale di Europol — Mancato rinnovo di un contratto — Contratto a tempo indeterminato — Art. 6 dello Statuto del personale di Europol — Principio del rispetto dei diritti della difesa)

68

2010/C 288/127

Causa F-35/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 giugno 2010 — Visser-Fornt Raya/Ufficio europeo di polizia (Europol) (Funzione pubblica — Personale di Europol — Mancato rinnovo di un contratto — Contratto a tempo indeterminato — Art. 6 dello Statuto del personale di Europol — Principio del rispetto dei diritti della difesa)

68

2010/C 288/128

Causa F-36/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 giugno 2010 — Armitage-Wilson/Ufficio europeo di polizia (Europol) (Funzione pubblica — Personale di Europol — Mancato rinnovo di un contratto — Contratto a tempo indeterminato — Art. 6 dello Statuto del personale di Europol — Principio del rispetto dei diritti della difesa)

69

2010/C 288/129

Causa F-37/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 giugno 2010 — Doyle/Ufficio europeo di polizia (Europol) (Funzione pubblica — Personale di Europol — Mancato rinnovo di un contratto — Contratto a tempo indeterminato — Art. 6 dello Statuto del personale di Europol — Principio del rispetto dei diritti della difesa)

69

2010/C 288/130

Causa F-38/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 giugno 2010 — Martin/Ufficio europeo di polizia (Europol) (Funzione pubblica — Personale di Europol — Mancato rinnovo di un contratto — Contratto a tempo indeterminato — Art. 6 dello Statuto del personale di Europol — Principio del rispetto dei diritti della difesa)

70

2010/C 288/131

Causa F-39/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 giugno 2010 — Goddijn/Ufficio europeo di polizia (Europol) (Funzione pubblica — Personale di Europol — Mancato rinnovo di un contratto — Contratto a tempo indeterminato — Art. 6 dello Statuto del personale di Europol — Principio del rispetto dei diritti della difesa)

70

2010/C 288/132

Causa F-41/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 giugno 2010 — Roumimper/Ufficio europeo di polizia (Europol) (Funzione pubblica — Personale dell’Europol — Mancato rinnovo di un contratto — Contratto a tempo indeterminato — Art. 6 dello Statuto del personale dell’Europol — Principio del rispetto dei diritti della difesa)

71

2010/C 288/133

Causa F-42/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 giugno 2010 — Esneau-Kappé/Ufficio europeo di polizia (Europol) (Funzione pubblica — Personale dell’Europol — Mancato rinnovo di un contratto — Contratto a tempo indeterminato — Art. 6 dello Statuto del personale dell’Europol — Principio del rispetto dei diritti della difesa)

71

2010/C 288/134

Causa F-44/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 giugno 2010 — Knöll/Ufficio europeo di polizia (Europol) (Funzione pubblica — Personale dell’Europol — Mancato rinnovo di un contratto — Contratto a tempo indeterminato — Art. 6 dello Statuto del personale dell’Europol — Principio del rispetto dei diritti della difesa)

72

2010/C 288/135

Causa F-91/09: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 9 luglio 2010 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Termine ragionevole per presentare una domanda di risarcimento danni — Tardività)

72

2010/C 288/136

Causa F-103/09: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 13 luglio 2010 — Allen e a./Commissione (Funzione pubblica — Personale impiegato nell'ambito del progetto JET — Ricorso per risarcimento — Termine ragionevole — Tardività)

72

2010/C 288/137

Causa F-11/10: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 giugno 2010 — Palou Martínez/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Irricevibilità manifesta — Tardività — Mancato rispetto del procedimento precontenzioso — Art. 35, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura)

73

2010/C 288/138

Causa F-65/10: Ricorso proposto il 6 agosto 2010 — Mata Blanco/Commissione

73

2010/C 288/139

Causa F-66/10: Ricorso proposto il 17 agosto 2010 — De Britto Patricio-Dias/Commissione

74

2010/C 288/140

Causa F-67/10: Ricorso presentato il 18 agosto 2010 — Marcuccio/Commissione

74

2010/C 288/141

Causa F-68/10: Ricorso proposto il 20 agosto 2010 — Behnke/Commissione

74

2010/C 288/142

Causa F-69/10: Ricorso presentato il 24 agosto 2010 — Marcuccio/Commissione

75

2010/C 288/143

Causa F-70/10: Ricorso proposto il 27 agosto 2010 — Hidalgo/Parlamento europeo

75

2010/C 288/144

Causa F-30/06: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 30 giugno 2010 — Hanot/Commissione

76

2010/C 288/145

Causa F-86/06: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 26 luglio 2010 — Vereecken/Commissione

76

2010/C 288/146

Causa F-26/07: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 9 luglio 2010 — Potoms e Scillia/Parlamento

76

2010/C 288/147

Causa F-29/07: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 26 luglio 2010 — Quadu/Parlamento

76


 


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

23.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/1


(2010/C 288/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 274 del 9.10.2010

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 260 del 25.9.2010

GU C 246 del 11.9.2010

GU C 234 del 28.8.2010

GU C 221 del 14.8.2010

GU C 209 del 31.7.2010

GU C 195 del 17.7.2010

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunale

23.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/2


Elezione del Presidente del Tribunale

(2010/C 288/02)

Nella riunione del 13 settembre 2010 i giudici del Tribunale, conformemente alle disposizioni dell’art. 7 del regolamento di procedura, hanno eletto il giudice Marc Jaeger in qualità di Presidente del Tribunale per il periodo 13 settembre 2010-31 agosto 2013.


23.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/2


Elezioni dei presidenti delle sezioni

(2010/C 288/03)

Il 15 settembre 2010 il Tribunale, conformemente all’art. 15 del regolamento di procedura, ha eletto il sig. Azizi, il sig. Forwood, il sig. Czúcz, la sig.ra Pelikánová, il sig. Papasavvas, il sig. Moavero Milanesi, il sig. Dittrich e il sig. Truchot in qualità di presidenti delle sezioni composte da cinque giudici e delle sezioni composte da tre giudici per il periodo 15 settembre 2010 - 31 agosto 2013.


23.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/2


Assegnazione dei giudici alle sezioni

(2010/C 288/04)

Il 14 settembre 2010 il Tribunale ha deciso di costituire nel suo ambito otto sezioni composte da cinque giudici e otto sezioni composte da tre giudici per il periodo 14 settembre 2010 - 31 agosto 2013 e, il 20 settembre 2010, di assegnarvi i giudici per il periodo dal 20 settembre 2010 fino alla data di assunzione delle funzioni del membro bulgaro nel modo seguente:

Ia Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Azizi, presidente di sezione, sig. Vilaras, sig.ra Cremona, sig.ra Labucka e sig. Frimodt Nielsen, giudici.

1a Sezione, che si riunisce con tre giudici :

 

Sig. Azizi, presidente di sezione;

 

Sig.ra Cremona, giudice;

 

Sig. Frimodt Nielsen, giudice.

IIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici :

Sig. Forwood, presidente di sezione, sig. Dehousse, sig.ra Wiszniewska-Białecka, sig. Prek, sig. Ciucă e sig. Schwarcz, giudici.

2a Sezione, che si riunisce con tre giudici :

Sig. Forwood, presidente di sezione;

a)

Sig. Dehousse e sig. Ciucă, giudici;

b)

Sig. Dehousse e sig. Schwarcz, giudici;

c)

Sig. Ciucă e sig. Schwarcz, giudici.

IIIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici :

Sig. Czúcz, presidente di sezione, sig. Vilaras, sig.ra Cremona, sig.ra Labucka e sig. Frimodt Nielsen, giudici.

3a Sezione, che si riunisce con tre giudici :

 

Sig. Czúcz, presidente di sezione;

 

Sig. Vilaras, giudice;

 

Sig.ra Labucka, giudice.

IVa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici :

Sig.ra Pelikánová, presidente di sezione, sig. Vadapalas, sig.ra Jürimäe, sig. O’Higgins e sig. Van der Woude, giudici.

4a Sezione, che si riunisce con tre giudici :

 

Sig.ra Pelikánová, presidente di sezione;

 

Sig.ra Jürimäe, giudice;

 

Sig. Van der Woude, giudice.

Va Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici :

Sig. Papasavvas, presidente di sezione, sig. Vadapalas, sig.ra Jürimäe, sig. O’Higgins e sig. Van der Woude, giudici.

5a Sezione, che si riunisce con tre giudici :

 

Sig. Papasavvas, presidente di sezione;

 

Sig. Vadapalas, giudice;

 

Sig. O’Higgins, giudice.

VIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici :

Sig. Moavero Milanesi, presidente di sezione, sig.ra Martins Ribeiro, sig. Wahl, sig. Soldevila Fragoso e sig. Kanninen, giudici.

6a Sezione, che si riunisce con tre giudici :

 

Sig. Moavero Milanesi, presidente di sezione;

 

Sig. Wahl, giudice;

 

Sig. Soldevila Fragoso, giudice.

VIIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici :

Sig. Dittrich, presidente di sezione, sig. Dehousse, sig.ra Wiszniewska-Białecka, sig. Prek, sig. Ciucă e sig. Schwarcz, giudici.

7a Sezione, che si riunisce con tre giudici :

 

Sig. Dittrich, presidente di sezione;

 

Sig.ra Wiszniewska-Białecka, giudice;

 

Sig. Prek, giudice.

VIIIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici :

Sig. Truchot, presidente di sezione, sig.ra Martins Ribeiro, sig. Wahl, sig. Soldevila Fragoso e sig. Kanninen, giudici.

8a Sezione, che si riunisce con tre giudici :

 

Sig. Truchot, presidente di sezione;

 

Sig.ra Martins Ribeiro, giudice;

 

Sig. Kanninen, giudice.

Per il periodo dal 20 settembre 2010 fino alla data di assunzione delle funzioni del membro bulgaro, i giudici che si riuniranno con il presidente della sezione di quattro giudici per comporre il collegio ampliato saranno i due altri giudici del collegio inizialmente adito, il quarto giudice di questa sezione e un giudice della sezione composta da tre giudici che non fa parte di una coppia di sezioni composte da tre giudici che devono essere completate al fine della composizione di un collegio ampliato. Il quinto giudice sarà designato per un anno a rotazione nell’ordine previsto dall’art. 6 del regolamento di procedura del Tribunale.

Per il periodo dal 20 settembre 2010 alla data di assunzione delle funzioni del membro bulgaro, i giudici che si riuniranno con il presidente della sezione composta da tre giudici che non fa parte di una coppia di sezioni composte da tre giudici che devono essere completate al fine della composizione di un collegio ampliato saranno, per comporre il collegio ampliato, i due giudici del collegio inizialmente adito e due giudici del collegio composto da quattro giudici designati secondo l’ordine previsto dall’art. 6 del regolamento di procedura del Tribunale.


23.10.2010   

IT

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C 288/4


Collegio plenario

(2010/C 288/05)

Il 20 settembre 2010, il Tribunale ha deciso, conformemente all’art. 32, n. 1, secondo comma del regolamento di procedura, che se, a seguito della designazione di un avvocato generale ai sensi dell’art. 17 del regolamento di procedura, i giudici sono in numero pari nel Tribunale in seduta plenaria, il turno prestabilito, applicato durante il periodo di tre anni per il quale sono eletti i presidenti delle sezioni composte da cinque giudici, secondo il quale il presidente del Tribunale designa un giudice che non parteciperà alla decisione della causa, segue l’ordine inverso rispetto all’ordine di precedenza che i giudici assumono a seconda della loro anzianità di nomina ai sensi dell’art. 6 del regolamento di procedura, a meno che il giudice che sarà così designato non sia il giudice relatore. In quest’ultimo caso sarà designato il giudice che lo precede immediatamente nell’ordine di precedenza.


23.10.2010   

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C 288/4


Composizione della Grande Sezione

(2010/C 288/06)

Il 14 settembre 2010, il Tribunale ha deciso che per il periodo 20 settembre 2010 - 31 agosto 2013, i tredici giudici da cui è composta la Grande Sezione ai sensi dell’art. 10, n. 1, del regolamento di procedura sono il presidente del Tribunale, i sette presidenti di sezione provenienti dalle sezioni cui non è stata assegnata la causa e i giudici della sezione ampliata che avrebbero dovuto trattare la causa in questione se quest’ultima fosse stata assegnata ad una sezione composta da cinque giudici.


23.10.2010   

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Sezione delle impugnazioni

(2010/C 288/07)

Il 14 settembre 2010 il tribunale ha deciso che la sezione delle impugnazioni sarà composta per il periodo 20 settembre 2010 - 31 agosto 2011, dal presidente del tribunale e, secondo un sistema di rotazione, da due presidenti di sezione.

I giudici che si riuniranno con il presidente di sezione per comporre il collegio ampliato di cinque giudici saranno i tre giudici del collegio inizialmente adito e, secondo un sistema di rotazione, due presidenti di sezione.


23.10.2010   

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C 288/5


Criteri di assegnazione delle cause alle sezioni

(2010/C 288/08)

Il 20 settembre 2010 il Tribunale ha stabilito nel modo seguente i criteri per l’attribuzione delle cause alle sezioni per il periodo 20 settembre 2010 - 31 agosto 2011, conformemente all’art. 12 del regolamento di procedura:

1.

Le impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica sono attribuite, sin dalla presentazione del ricorso, salvo un’applicazione successiva degli artt. 14 e 51 del regolamento di procedura, alla sezione delle impugnazioni.

2.

Le cause diverse da quelle di cui al punto 1 sono attribuite, sin dalla presentazione del ricorso e salvo un’applicazione successiva degli artt. 14 e 15 del regolamento di procedura, alle sezioni composte da tre giudici.

Le cause di cui al presente punto sono ripartite tra le sezioni secondo tre turni distinti stabiliti in relazione all’ordine di registrazione delle cause in cancelleria:

per le cause riguardanti l’applicazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, delle norme riguardanti gli aiuti concessi dagli Stati e delle norme riguardanti le misure di difesa commerciale;

per le cause relative ai diritti di proprietà intellettuale di cui all’art. 130, n. 1, del regolamento di procedura;

per tutte le altre cause.

Nell’ambito di questi turni, la sezione che si riunisce con tre giudici composta da quattro giudici sarà presa in considerazione due volte in occasione di ciascun terzo turno.

Il Presidente del Tribunale potrà derogare a tali turni per tener conto della connessione di talune cause o per garantire una ripartizione equilibrata del carico di lavoro.


23.10.2010   

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C 288/5


Designazione del giudice che sostituisce il presidente in qualità di giudice per i provvedimenti provvisori

(2010/C 288/09)

Il 20 settembre 2010 il tribunale ha deciso, conformemente all’art. 106 del regolamento di procedura, di designare il giudice Prek come sostituto del presidente del Tribunale in caso di assenza o di impedimento in qualità di giudice per i provvedimento provvisori per il periodo 20 settembre 2010 - 31 agosto 2011.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

23.10.2010   

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C 288/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln — Germania) — Winner Wetten GmbH/Bürgermeisterin der Stadt Bergheim

(Causa C-409/06) (1)

(Artt. 43 CE e 49 CE - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Organizzazione di scommesse sulle competizioni sportive assoggettata a un monopolio pubblico a livello di un Land - Pronuncia del Bundesverfassungsgericht che dichiara l’incompatibilità con la Costituzione tedesca della normativa che disciplina siffatto monopolio pur mantenendola in vigore durante un periodo transitorio al fine di consentirne l’adeguamento alla legge fondamentale - Principio del primato del diritto dell’Unione - Ammissibilità e condizioni eventuali di un periodo transitorio di tal genere quando la normativa nazionale de qua violi anche gli artt. 43 CE e 49 CE)

(2010/C 288/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Köln

Parti

Ricorrente: Winner Wetten GmbH

Convenuta: Bürgermeisterin der Stadt Bergheim

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Köln — Interpretazione degli artt. 43 e 49 CE — Norme nazionali che subordinano l’esercizio dell’attività di raccolta, accettazione, registrazione e trasmissione di scommesse all’ottenimento di una concessione, dichiarate incostituzionali dal Bundesverfassungsgericht — Effetto diretto e principio del primato del diritto comunitario — Limitazione degli effetti temporali della pronuncia giudiziale

Dispositivo

Per effetto del primato del diritto dell’Unione direttamente applicabile, una normativa nazionale relativa a un monopolio pubblico sulle scommesse sportive che, secondo quanto accertato da un giudice nazionale, comporti restrizioni incompatibili con la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, non contribuendo dette restrizioni a limitare l’attività di scommesse in maniera coerente e sistematica, non può continuare ad applicarsi per un periodo transitorio.


(1)  GU C 326 del 30.12.2006.


23.10.2010   

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C 288/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 settembre 2010 — Commissione europea/Scott SA, Département du Loiret, Repubblica francese

(Causa C-290/07 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Prezzo preferenziale per l’acquisto di un terreno attrezzato - Determinazione del valore di mercato - Procedimento di indagine formale - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Dovere di esame diligente e imparziale - Portata del potere discrezionale della Commissione - Metodo di calcolo dei costi - Portata del sindacato giurisdizionale)

(2010/C 288/11)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: J. Flett, agente)

Altre parti nel procedimento: Scott SA (rappresentanti: J. Lever QC, R. Griffith, M. Papadakis, solicitors, J. Gardner e G. Peretz, barristers), Département du Loiret (rappresentante: A. Carnelutti, avvocato), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, S. Seam e F. Million, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 29 marzo 2007, causa T-366/00, Scott/Commissione, mediante la quale il Tribunale ha annullato l’art. 2 della decisione della Commissione 12 luglio 2000, 2002/14/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione in favore di Scott Paper SA/Kimberly-Clark (GU L 12, pag. 1), nella parte in cui tale articolo riguarda l’aiuto di Stato concesso sotto forma di prezzo preferenziale di un terreno di cui all’art. 1 della stessa decisione

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 marzo 2007, causa T-366/00, Scott/Commissione è annullata.

2)

La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 183 del 4.8.2007.


23.10.2010   

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C 288/7


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 settembre 2010 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Verwaltungsgericht Giessen, Verwaltungsgericht Stuttgart — Germania) — Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service-Online-Dienste GmbH (C-409/07), Olaf Amadeus Wilhelm Happel (C-410/07), Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH (C-359/07), Andreas Kunert (C-360/07)/Wetteraukreis (C-316/07, C-409/07, C-410/07), Land Baden-Württemberg (C-358/07, C-359/07, C-360/07)

(Cause riunite C-316/07, da C-358/07 a C-360/07 C-409/07 e C-410/07) (1)

(Artt. 43 CE e 49 CE - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Organizzazione di scommesse sulle competizioni sportive assoggettata a un monopolio pubblico a livello di un Land - Obiettivo di prevenzione dell’incitamento a spese eccessive collegate al gioco e di lotta contro la dipendenza dal gioco - Proporzionalità - Misura restrittiva realmente destinata a ridurre le occasioni di gioco e a limitare le attività di gioco d’azzardo in modo coerente e sistematico - Pubblicità proveniente dal titolare del monopolio e che incoraggia la partecipazione ai giochi di lotteria - Altri giochi d’azzardo che possono essere proposti da operatori privati - Espansione dell’offerta di altri giochi d’azzardo - Licenza rilasciata in un altro Stato membro - Insussistenza di obbligo di mutuo riconoscimento)

(2010/C 288/12)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Giessen, Verwaltungsgericht Stuttgart

Parti

Ricorrenti: Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service-Online-Dienste GmbH (C-409/07), Olaf Amadeus Wilhelm Happel (C-410/07), Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH (C-359/07), Andreas Kunert (C-360/07)

Convenuti: Wetteraukreis (C-316/07, C-409/07, C-410/07), Land Baden-Württemberg (C-358/07, C-359/07, C-360/07)

Oggetto

Domande di decisione pregiudiziale — Interpretazione degli artt. 43 e 49 CE — Disciplina nazionale che vieta, sotto pena di sanzioni penali ed amministrative, l’attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi in assenza di autorizzazione concessa dall’autorità competente, ma che rende praticamente impossibile, a causa della sussistenza di un monopolio statale, ottenere la detta autorizzazione

Dispositivo

1)

Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che:

a)

al fine di poter giustificare un monopolio pubblico avente ad oggetto le scommesse sulle competizioni sportive e le lotterie, come quelli in discussione nelle cause principali, con un obiettivo di prevenzione dell’incitamento a spese eccessive collegate al gioco e di lotta alla dipendenza dallo stesso, le autorità nazionali interessate non devono necessariamente essere in grado di produrre uno studio a dimostrazione della proporzionalità della suddetta misura che sia precedente all’adozione di quest’ultima;

b)

la circostanza che uno Stato membro privilegi un monopolio del genere rispetto ad un regime che autorizzi l’attività di operatori privati ammessi ad esercitare la loro attività nell’ambito di una normativa a carattere non esclusivo è idonea a soddisfare l’esigenza di proporzionalità purché, riguardo all’obiettivo relativo ad un elevato livello di tutela dei consumatori, l’istituzione di detto monopolio sia affiancata dalla predisposizione di un contesto normativo idoneo ad assicurare che il titolare del monopolio sarà effettivamente in grado di perseguire siffatto obiettivo in modo coerente e sistematico, attraverso un’offerta quantitativamente contenuta e qualitativamente modulata in funzione del citato obiettivo e soggetta ad uno stretto controllo ad opera delle autorità pubbliche;

c)

la circostanza che le autorità competenti di uno Stato membro possano incontrare difficoltà nel garantire il rispetto di suddetto monopolio da parte degli organizzatori di giochi e scommesse stabiliti all’estero che concludano, via Internet e in violazione di tale monopolio, scommesse con persone che si trovano nell’ambito di competenza territoriale delle autorità in parola, non è di per sé tale da pregiudicare l’eventuale conformità di un monopolio del genere con le menzionate disposizioni del Trattato;

d)

in una situazione in cui un giudice nazionale constati, al contempo:

che le iniziative pubblicitarie provenienti dal titolare di un siffatto monopolio e concernenti altri tipi di giochi d’azzardo anch’essi proposti da tale soggetto non si limitano a quanto necessario al fine di canalizzare i consumatori verso l’offerta proveniente da detto titolare distogliendoli da altri canali di gioco non autorizzati, ma sono dirette ad incoraggiare la propensione dei consumatori al gioco e a stimolare la loro partecipazione attiva allo stesso allo scopo di massimizzare i proventi di siffatte attività,

che altri tipi di giochi d’azzardo possono essere gestiti da operatori privati in possesso di un’autorizzazione, e

che, nei confronti di altri tipi di giochi d’azzardo non soggetti al monopolio in parola e che presentano, inoltre, un potenziale di rischio di dipendenza superiore ai giochi soggetti a tale monopolio, le autorità competenti conducono o tollerano politiche di espansione dell’offerta idonee a sviluppare e a stimolare le attività di gioco, in particolare al fine di massimizzare i proventi di siffatte attività,

il giudice nazionale di cui trattasi può legittimamente giungere a ritenere che un monopolio del genere non sia idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo di prevenzione dell’incitamento a spese eccessive collegate al gioco e di lotta alla dipendenza dallo stesso in vista del quale è stato instaurato, contribuendo a ridurre le occasioni di gioco e a limitare le attività in tale ambito in modo coerente e sistematico.

2)

Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un’autorizzazione che gli consente di offrire giochi d’azzardo non osta a che un altro Stato membro subordini, nel rispetto dei requisiti posti dal diritto dell’Unione, la possibilità per tale operatore di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle sue autorità.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.

GU C 283, del 24.11.2007.


23.10.2010   

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C 288/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Germania) — Carmen Media Group Ltd/Land Schleswig-Holstein, Innenminister des Landes Schleswig-Holstein

(Causa C-46/08) (1)

(Art. 49 CE - Libera prestazione dei servizi - Titolare di una licenza rilasciata a Gibilterra che autorizza la raccolta di scommesse sulle competizioni sportive esclusivamente all’estero - Organizzazione di scommesse sulle competizioni sportive assoggettata a un monopolio pubblico a livello di un Land - Obiettivo di prevenzione dell’incitamento a spese eccessive legate al gioco e di lotta contro la dipendenza dal gioco - Proporzionalità - Misura restrittiva realmente destinata a ridurre le occasioni di gioco ed a limitare le attività di gioco d’azzardo in modo coerente e sistematico - Altri giochi d’azzardo che possono essere proposti da operatori privati - Procedura di autorizzazione - Potere discrezionale dell’autorità competente - Divieto di offerta di giochi d’azzardo via Internet - Misure transitorie che autorizzano provvisoriamente questo tipo di offerta da parte di alcuni operatori)

(2010/C 288/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht

Parti nella causa principale

Ricorrente: Carmen Media Group Ltd

Convenuti: Land Schleswig-Holstein, Innenminister des Landes Schleswig-Holstein

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Intepretazione dell’art. 49 CE — Normativa nazionale che istituisce un monopolio di Stato sull’organizzazione delle scommesse sportive e delle lotterie comportanti un elevato rischio di dipendenza, che assoggetta il rilascio delle concessioni per l’organizzazione di altri giochi d’azzardo al potere discrezionale delle pubbliche autorità e che vieta l’organizzazione di giochi d’azzardo su Internet

Dispositivo

1)

L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che un operatore intenzionato a proporre tramite Internet scommesse su competizioni sportive in uno Stato membro diverso da quello nel quale egli è stabilito non cessa di rientrare nella sfera di applicazione di tale disposizione per il semplice fatto che egli non disponga di un’autorizzazione che gli consenta di proporre simili scommesse a persone situate nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito, bensì sia titolare unicamente di un’autorizzazione a proporre i servizi suddetti a persone che si trovano al di fuori di questo territorio.

2)

L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che, qualora sia stato istituito un monopolio pubblico regionale in materia di scommesse sulle competizioni sportive e di lotterie, inteso all’obiettivo di prevenire l’incitamento a spese eccessive legate al gioco e di lottare contro la dipendenza da quest’ultimo, ed un giudice nazionale constati, al tempo stesso:

che altri tipi di giochi d’azzardo possono essere gestiti da operatori privati titolari di un’autorizzazione, e

che, nei confronti di altri tipi di giochi d’azzardo, non sottoposti al monopolio in questione e presentanti inoltre un potenziale di rischio di dipendenza superiore a quello dei giochi soggetti a questo monopolio, le autorità competenti conducono politiche di espansione dell’offerta atte a sviluppare e a stimolare le attività di gioco, segnatamente al fine di massimizzare gli introiti provenienti da queste ultime,

il detto giudice nazionale può essere legittimamente indotto a considerare che un simile monopolio non è idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo in vista del quale esso è stato istituito, contribuendo a ridurre le occasioni di gioco e a limitare le attività in tale settore in modo coerente e sistematico.

La circostanza che i giochi d’azzardo costituenti l’oggetto del citato monopolio e questi altri tipi di giochi d’azzardo rientrino, i primi, nella competenza delle autorità regionali e, i secondi, in quella delle autorità federali, non presenta alcuna rilevanza al riguardo.

3)

L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che, qualora in uno Stato membro venga istituito un regime di previa autorizzazione amministrativa per quanto riguarda l’offerta di alcuni tipi di giochi d’azzardo, tale regime, costituente una deroga alla libera prestazione dei servizi garantita dalla norma suddetta, è idoneo a soddisfare le prescrizioni imposte da quest’ultima soltanto a condizione che sia fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in modo da circoscrivere l’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali entro limiti idonei ad evitarne un utilizzo arbitrario. Inoltre, qualsiasi soggetto colpito da una misura restrittiva basata su una simile deroga deve poter disporre di un mezzo di ricorso effettivo a carattere giurisdizionale.

4)

L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, la quale vieti l’organizzazione e l’intermediazione dei giochi d’azzardo su Internet al fine di prevenire spese eccessive legate al gioco, di lottare contro la dipendenza da quest’ultimo e di proteggere i giovani, può, in linea di principio, essere ritenuta idonea a perseguire simili legittimi obiettivi, quand’anche l’offerta di tali giochi resti autorizzata ove effettuata attraverso canali più tradizionali. La circostanza che il suddetto divieto sia accompagnato da una misura transitoria quale quella in questione nella causa principale non vale a privare il divieto stesso della sua idoneità a raggiungere gli obiettivi sopra indicati.


(1)  GU C 128 del 24.5.2008.


23.10.2010   

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C 288/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Linz — Austria) — Procedimento penale a carico di Ernst Engelmann

(Causa C-64/08) (1)

(Libera prestazione dei servizi - Libertà di stabilimento - Normativa nazionale che istituisce un regime di concessioni per la gestione dei giochi d’azzardo nelle case da gioco - Attribuzione delle concessioni limitata unicamente alle società per azioni con sede nel territorio nazionale - Attribuzione della totalità delle concessioni senza alcuna apertura alla concorrenza)

(2010/C 288/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Linz

Imputato nella causa principale

Ernst Engelmann

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesgericht Linz — Interpretazione degli artt. 43 e 49 CE — Normativa nazionale che vieta, a pena di sanzioni penali, la gestione di giochi d'azzardo nelle case da gioco in assenza di una concessione rilasciata dall'autorità competente, ma riservando la possibilità di ottenere una tale concessione, di una durata massima di 15 anni, alle sole società per azioni stabilite sul territorio nazionale e non aventi società controllate all'estero

Dispositivo

1)

L’art. 43 CE dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che limita la gestione dei giochi d’azzardo nelle case da gioco esclusivamente agli operatori che abbiano la loro sede nel territorio di tale Stato membro.

2)

L’obbligo di trasparenza derivante dagli artt. 43 CE e 49 CE, nonché dai principi di parità di trattamento e di non discriminazione a causa della nazionalità, osta all’attribuzione, senza alcuna apertura alla concorrenza, della totalità delle concessioni relative alla gestione delle case da gioco nel territorio di uno Stato membro.


(1)  GU C 116 del 9.5.2008.


23.10.2010   

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C 288/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 settembre 2010 — Commissione europea/Deutsche Post AG, Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV, UPS Europe NV/SA, Repubblica federale di Germania

(Causa C-399/08 P) (1)

(Impugnazione - Art. 87 CE - Aiuti concessi dagli Stati membri - Misure adottate dalla Repubblica federale di Germania a favore di Deutsche Post AG - Art. 86 CE - Servizi di interesse economico generale - Compensazione di costi aggiuntivi generati da una politica di vendita sottocosto nel settore del trasporto pacchi a domicilio - Esistenza di un vantaggio - Metodo di verifica applicato dalla Commissione - Onere della prova - Art. 230 CE - Ampiezza del controllo del Tribunale)

(2010/C 288/15)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Kreuschitz, J. Flett e B. Martenczuk, agenti)

Altre parti nel procedimento: Deutsche Post AG (rappresentante: J. Sedemund, Rechtsanwalt), Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV (rappresentante: R. Wojtek, Rechtsanwalt), UPS Europe NV/SA (rappresentante: E. Henny, advocaat) e Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e B. Klein, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) 1o luglio 2008, causa T-266/02, Deutsche Post/Commissione, con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 19 giugno 2002, 2002/753/CE, relativa a misure adottate dalla Repubblica federale di Germania a favore di Deutsche Post AG (GU L 247, pag. 27), che dichiarava l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne disponeva il recupero — Compensazione di costi aggiuntivi generati da una politica di vendita sottocosto nel settore del trasporto pacchi a domicilio — Violazione degli artt. 86, secondo comma, CE e 87, primo comma, CE, 230 CE nonché 36 dello Statuto della Corte — Annullamento senza accertamento di un errore concreto nell’argomentazione della Commissione alla base della decisione impugnata — Difetto di motivazione quanto all’asserita illegittimità del metodo applicato dalla Commissione per accertare l'esistenza di un aiuto illegittimo

Dispositivo

1)

L’impugnazione principale e le impugnazioni incidentali sono respinte.

2)

La Commissione europea è condannata alle proprie spese nonché a quelle sostenute da Deutsche Post AG nell’ambito dell’impugnazione principale.

3)

Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV e UPS Europe SA sopporteranno ciascuno le proprie spese per l’impugnazione principale.

4)

Deutsche Post AG, Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV e UPS Europe SA sopporteranno ciascuno le proprie spese per le impugnazioni incidentali.

5)

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 301 del 22.11.2008.


23.10.2010   

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C 288/11


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 2 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Panagiotis I. Karanikolas, Valsamis Daravanis, Georgios Kouvoukliotis, Panagiotis Dolos, Dimitrios Z. Parisis, Konstantinos Emmanouil, Ioannis Anasoglou, Pantelis A. Beis, Dimitrios Chatziandreou, Ioannis Zaragkoulias, Christos I. Tarampatzis, Triantafyllos K. Mavrogiannis, Sotirios Th. Liotakis, Vasileios Karampasis, Dimitrios Melissidis, Ioannis V. Kleovoulos, Dimitrios I. Patsakos, Theodoros Fourvarakis, Dimitrios K. Dimitrakopoulos, Synetairismos Paraktion Alieon Kavalas/Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas, Kavalas, Xanthis

(Causa C-453/08) (1)

(Politica comune della pesca - Pesca nel Mediterraneo - Regolamento (CE) n. 1626/94 - Art. 1, nn. 2 e 3 - Divieto di impiego di taluni tipi di reti da pesca - Misure supplementari o che vanno al là delle esigenze minime di detto regolamento, adottate anteriormente all’entrata in vigore del medesimo - Condizioni di validità)

(2010/C 288/16)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrenti: Panagiotis I. Karanikolas, Valsamis Daravanis, Georgios Kouvoukliotis, Panagiotis Dolos, Dimitrios Z. Parisis, Konstantinos Emmanouil, Ioannis Anasoglou, Pantelis A. Beis, Dimitrios Chatziandreou, Ioannis Zaragkoulias, Christos I. Tarampatzis, Triantafyllos K. Mavrogiannis, Sotirios Th. Liotakis, Vasileios Karampasis, Dimitrios Melissidis, Ioannis V. Kleovoulos, Dimitrios I. Patsakos, Theodoros Fourvarakis, Dimitrios K. Dimitrakopoulos, Synetairismos Paraktion Alieon Kavalas

Convenuti: Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas, Kavalas, Xanthis

con l’intervento di: Alieftikos Agrotikos Synetairismos gri-gri nomou Kavalas (MAKEDONIA), Panellinia Enosi Ploioktiton Mesis Alieias (PEPMA)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione degli artt. 1, n. 2, 2, n. 3, e 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 27 giugno 1994, n. 1626, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo — Divieto di utilizzo di taluni tipi di reti da pesca — Portata della possibilità per gli Stati membri, stabilita dal regolamento, di adottare misure supplementari o che vadano al di là dei requisiti minimi posti dal medesimo

Dispositivo

L’art. 1, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) del Consiglio 27 giugno 1994, n. 1626, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 novembre 2000, n. 2550, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, l’entrata in vigore di tale regolamento non influisce sulla validità di una misura nazionale supplementare di divieto adottata anteriormente a tale entrata in vigore e, dall’altro lato, che esso non osta a siffatta misura purché detto divieto sia conforme alla politica comune della pesca, tale misura non vada oltre quanto necessario alla realizzazione dello scopo perseguito e non violi il principio di parità di trattamento, cosa che deve essere valutata dal giudice del rinvio.


(1)  GU C 327 del 20.12.2008.


23.10.2010   

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C 288/11


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 2 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Repubblica di Lituania) — Kirin Amgen Inc./Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

(Causa C-66/09) (1)

(Diritto dei brevetti - Specialità farmaceutiche - Regolamento (CEE) n. 1768/92 - Artt. 7, 19 e 19 bis, lett. e) - Certificato protettivo complementare per i medicinali - Termine per il deposito della domanda di un tale certificato)

(2010/C 288/17)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente: Kirin Amgen Inc.

Convenuto: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

In presenza di: Amgen Europe BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Interpretazione degli artt. 3, lett. b), 7, n. 1, 13, n. 1, nonché 19 e 23 del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182, pag. 1) — Società titolare di un brevetto europeo e di un’autorizzazione comunitaria di immissione in commercio di un medicinale, che ha chiesto un certificato protettivo complementare per tale medicinale — Determinazione della data di decorrenza del termine previsto per il deposito della domanda di certificato complementare — Data di rilascio dell’autorizzazione di immissione in commercio o data di entrata in vigore del regolamento di cui trattasi in Lituania a seguito della sua adesione all’Unione europea.

Dispositivo

1)

Gli artt. 7 e 19 bis, lett. e), del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, come modificato dall’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali di fonda l’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non consentono al titolare di un brevetto di base in vigore per un prodotto di domandare alle autorità lituane competenti, entro un termine di sei mesi dalla data di adesione della Repubblica di Lituania all’Unione europea, il rilascio di un certificato protettivo complementare qualora, più di sei mesi prima dell’adesione, sia stata ottenuta un’autorizzazione d’immissione in commercio per tale prodotto, in quanto medicinale, conformemente al regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2309, che stabilisce le procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un’Agenzia europea di valutazione dei medicinali, ma non sia stata rilasciata per un siffatto prodotto un’autorizzazione d’immissione in commercio in Lituania.


(1)  GU C 90 del 18.4.2009.


23.10.2010   

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C 288/12


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 settembre 2010 — Calvin Klein Trademark Trust/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Zafra Marroquineros, SL

(Causa C-259/09 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Marchio denominativo CK CREACIONES KENNYA - Opposizione del titolare, tra gli altri, del marchio figurativo comunitario CK Calvin Klein e dei marchi nazionali CK - Rigetto dell’opposizione)

(2010/C 288/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Calvin Klein Trademark Trust (rappresentante: T. Andrade Boué, abogado)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Mondéjar Ortuno, agente), Zafra Marroquineros, SL (rappresentante: J.E. Martín Álvarez, abogado)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 7 maggio 2009, causa T-185/07, Calvin Klein Trademark Trust/UAMI e Zafra Marroquineros, S.L., con cui il Tribunale ha respinto il ricorso presentato contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 29 marzo 2007 (procedimento R 314/2006-2), relativa ad un procedimento di opposizione fra la Calvin Klein Trademark Trust e la Zafra Marroquineros, SL

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Calvin Klein Trademark Trust è condannata alle spese.


(1)  GU C 205 del 29.8.2009.


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C 288/13


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 9 settembre 2010 — Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)/BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG

(Causa C-265/09 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Domanda di registrazione del segno figurativo «α» - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere distintivo - Marchio costituito da una singola lettera)

(2010/C 288/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Altra parte nel procedimento: BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (rappresentante: M. Wolter, Rechtsanwalt)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 29 aprile 2009, causa T-23/07, Borco-Marken-Import Matthiesen/UAMI (α), con cui il Tribunale ha annullato la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 30 novembre 2006, recante rigetto del ricorso avverso la decisione dell’esaminatore che ha negato la registrazione del segno figurativo «α» come marchio comunitario per prodotti della classe 33 — Carattere distintivo di un marchio costituito da un’unica lettera

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) è condannato alle spese.


(1)  GU C 233 del 26.9.2009.


23.10.2010   

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C 288/13


Ordinanza della Corte 9 giugno 2010 — Commissione europea/Schneider Electric SA, Repubblica federale di Germania, Repubblica francese

(Causa C-440/07 P) (1)

(Impugnazione - Annullamento parziale della sentenza impugnata - Controversia definibile allo stato degli atti - Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Valutazione del danno)

(2010/C 288/20)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Petite, F. Arbault, T. Christoforou, R. Lyal e C.-F. Durand, agenti)

Altre parti nel procedimento: Schneider Electric SA (rappresentanti: avv.ti M. Pittie e A. Winckler), Repubblica federale di Germania, Repubblica francese

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) 11 luglio 2007, causa T-351/03, Schneider Electric/Commissione, con la quale il Tribunale ha condannato la Comunità europea a risarcire, da un lato, le spese sostenute dalla Schneider Electric per partecipare alla ripresa del procedimento di controllo dell’operazione di concentrazione intervenuta a seguito della pronuncia delle sentenze del Tribunale 22 ottobre 2002, cause T-310/01 e T-77/02, Schneider Electric/Commissione, e, dall’altro, i due terzi del danno subìto dalla Schneider Electric corrispondente all’importo della riduzione del prezzo di cessione della Legrand SA che la Schneider Electric ha dovuto concedere al cessionario in cambio del rinvio del termine per la realizzazione effettiva della vendita della Legrand fino al 10 dicembre 2002 — Presupposti per l’insorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità — Nozioni di illecito, di danno e di causalità diretta tra l’illecito commesso e il danno subìto — Violazione «sufficientemente qualificata» del diritto comunitario inficiante una procedura di controllo della compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato comune

Dispositivo

1)

L’importo del danno risarcibile contemplato al punto 3 del disposivo della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 16 luglio 2009, causa C-440/07 P, Commissione/Schneider Electric (non ancora pubblicata nella Raccolta), viene fissato in misura pari ad EUR 50 000.

2)

La domanda della Schneider Electric SA relativa alle spese è respinta.


(1)  GU C 22 del 26.01.2008.


23.10.2010   

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C 288/14


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 9 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Roma) — Luigi Ricci (C-286/09), Aduo Pisaneschi (C-287/09)/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

(Cause riunite C-286/09 e C-287/09) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Funzionari - Pensione di vecchiaia - Cumulo dei periodi di assicurazione - Art. 11 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari - Presa in considerazione dei periodi di lavoro presso le Comunità europee - Art. 10 CE)

(2010/C 288/21)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte d’appello di Roma

Parti

Ricorrenti: Luigi Ricci (C-286/09), Aduo Pisaneschi (C-287/09)

Convenuto: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d'appello di Roma — Interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità — Interpretazione degli artt. 17, 39 e 42 CE — Prestazioni previdenziali — Totalizzazione dei periodi di assicurazione — Mancata presa in considerazione del periodo di iscrizione al regime comunitario di assicurazione malattia delle Comunità europee

Dispositivo

L’art. 10 CE, in combinato disposto con lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che non consente di tener conto degli anni di lavoro che un cittadino dell’Unione ha prestato al servizio di un’istituzione dell’Unione, quale la Commissione delle Comunità europee, o di un organo dell’Unione, quale il Comitato economico e sociale, ai fini del riconoscimento del diritto ad una pensione di vecchiaia a titolo del regime nazionale, che si tratti di un pensionamento anticipato o di un pensionamento ordinario dell’interessato.


(1)  GU C 233 del 26.9.2009.


23.10.2010   

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C 288/14


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 16 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma — Repubblica di Ungheria) — RANI Slovakia s.r.o./Hankook Tire Magyarország Kft

(Causa C-298/09) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Adesione all’Unione europea - Libera prestazione dei servizi - Direttiva 96/71/CE - Distacco di lavoratori effettuato nell’ambito di una prestazione di servizi - Impresa di lavoro interinale - Necessità di una sede nel territorio dello Stato membro nel quale la prestazione viene fornita)

(2010/C 288/22)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma

Parti nella causa principale

Ricorrente: RANI Slovakia s.r.o.

Convenuta: Hankook Tire Magyarország Kft

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Bíróság — Interpretazione dell’art. 3, lett. c), CE, degli artt. 49 CE, 52 CE e 54 CE, nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU 2007, L 18, pag. 1) — Normativa nazionale che riserva l’esercizio dell’attività di impresa di lavoro interinale alle sole società aventi la loro sede nel territorio nazionale

Dispositivo

1)

Gli artt. 49 CE — 54 CE non possono essere interpretati nel senso che una normativa di uno Stato membro riguardante l’esercizio dell’attività di impresa di lavoro interinale, in vigore alla data di adesione di tale Stato all’Unione europea, resti valida fintanto che il Consiglio dell’Unione europea non abbia adottato un programma o direttive volti ad attuare le disposizioni suddette, al fine di stabilire le condizioni per la liberalizzazione della categoria di prestazione di servizi di cui trattasi.

2)

Né il diciannovesimo «considerando» della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, né l’art. 1, n. 4, della medesima direttiva possono essere interpretati nel senso che uno Stato membro possa riservare l’esercizio dell’attività di impresa di lavoro interinale alle sole società aventi la loro sede nel territorio nazionale o accordare a queste ultime un trattamento più vantaggioso, sotto il profilo dell’autorizzazione dell’attività in questione, rispetto a quello concesso alle imprese stabilite in un altro Stato membro.

3)

Gli artt. 49 CE — 54 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro, quale quella in questione nella causa principale, la quale riservi l’esercizio dell’attività di impresa di lavoro interinale alle imprese aventi la loro sede nel territorio nazionale.


(1)  GU C 267 del 07.11.2009.


23.10.2010   

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C 288/15


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 17 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Anotato Dikastirio Kyprou — Repubblica di Cipro) — Giorgos Michalias/Christina A. Ioannou-Michalia

(Causa C-312/09) (1)

(Art. 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura - Regolamento (CE) n. 1347/2000 - Artt. 2, 42 e 46 - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza in materia matrimoniale - Adesione di uno Stato all’Unione europea - Procedura di divorzio promossa prima dell’adesione - Ambito di applicazione ratione temporis del regolamento (CE) n. 1347/2000)

(2010/C 288/23)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Anotato Dikastirio Kyprou

Parti

Ricorrente: Giorgos Michalias

Convenuta: Christina A. Ioannou-Michalia

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Anotato Dikastirio Kyprou — Competenza dei giudici di uno Stato membro (Cipro) ad interpretare ed applicare gli artt. 2, n. 1, 42 e 46 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1347, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (GU L 160, pag. 19) — Procedura di divorzio avviata dal coniuge dinanzi ai giudici ciprioti dopo l’entrata in vigore del regolamento ma prima che Cipro sia diventato Stato membro –Procedura di divorzio avviata dal coniuge dopo il 1o maggio 2004 dinanzi ai giudici di un altro Stato membro (il Regno Unito) che era tale per tutto il periodo rilevante — Coniugi aventi entrambi la cittadinanza cipriota, ma con residenza permanente nel Regno Unito.

Dispositivo

Il regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1347, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, non è applicabile ad una causa di divorzio promossa dinanzi ad un giudice di uno Stato prima che quest’ultimo diventi Stato membro dell’Unione europea.


(1)  GU C 244 del 10.10.2009.


23.10.2010   

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C 288/15


Ordinanza della Corte 12 maggio 2010 — Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM)/Commissione europea

(Causa C-350/09 P) (1)

(Impugnazione - Fondo sociale europeo - Contributo finanziario - Soppressione)

(2010/C 288/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM) (rappresentante: avv. C. Bonnefoi)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 30 giugno 2009, causa T-444/07, CPEM/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente inteso all’annullamento della decisione della Commissione 4 ottobre 2007 [C(2007) 4645], recante soppressione del contributo concesso dal Fondo sociale europeo (FSE) mediante la decisione 17 agosto 1999 [C(1999) 2645] — Microprogetti per la promozione dell’impiego e della coesione sociale — Violazione dei diritti della difesa e del principio di parità di trattamento — Mancata presa in considerazione della nozione di «corresponsabilità» — Mancato rispetto del principio di certezza del diritto derivante dall’esistenza di più versioni differenti della «guida del promotore» — Dubbi riguardanti l’applicabilità del regolamento del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1), su cui si fonda la decisione dell’OLA

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM) è condannato alle spese.


(1)  GU C 312 del 19.12.2009.


23.10.2010   

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C 288/16


Ordinanza della Corte 1o luglio 2010 — DSV Road NV/Commissione europea

(Causa C-358/09P) (1)

(Impugnazione - Codice doganale - Importazione di dischetti provenienti dalla Thailandia - Contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione - Richiesta di sgravio dei dazi all’importazione)

(2010/C 288/25)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: DSV Road NV (rappresentanti: A. Poelmans e G. Preckler, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: L. Bouyon, agente)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 8 luglio 2009, causa T-219/07, DSV Road/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 24 aprile 2007, che indicava alle autorità belghe essere giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione su dischetti provenienti dalla Thailandia e non essere giustificato concedere lo sgravio dei dazi doganali in questione (caso REC 05/02).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La DSV Road NV è condannata alle spese.


(1)  GU C 297 del 5.12.2009.


23.10.2010   

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C 288/16


Ordinanza della Corte 7 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) — Gennaro Curia/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

(Causa C-381/09) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Sesta direttiva IVA - Ambito di applicazione - Esenzioni dall’IVA - Art. 13, parte B, lett. d), punto 1 - Concessione, negoziazione e gestione di crediti - Prestiti ad usura - Attività illecita ai sensi della normativa nazionale)

(2010/C 288/26)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrente: Gennaro Curia

Convenuti: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzioni — Operazioni di concessione, di negoziazione nonché di gestione di crediti — Attività di prestito ad usura, costituente illecito nell'ordinamento nazionale

Dispositivo

L’attività di prestito ad usura, costituente nell’ordinamento nazionale illecito penale, rientra, nonostante la sua natura illecita, nell’ambito di applicazione della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. L’art. 13, parte B, lett. d), punto 1, di tale direttiva dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può assoggettare tale attività all’imposta sul valore aggiunto qualora l’attività corrispondente di concessione di prestiti in denaro ad interessi non eccessivamente elevati sia esente da tale imposta.


(1)  GU C 282 del 21.11.2009.


23.10.2010   

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C 288/17


Ordinanza della Corte 30 giugno 2010 — Royal Appliance International GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

(Causa C-448/09) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 1, lett. b) - Marchio anteriore «sensixx» - Segno denominativo «Centrixx» - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Domanda di decadenza di un marchio anteriore - Controversia pendente dinanzi ai giudici nazionali - Domanda di sospensione del procedimento dinanzi al Tribunale)

(2010/C 288/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Royal appliance International GmbH (rappresentanti: sigg. K.-J. Michaeli e M. Schork, Rechtsanwälte)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente), BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (rappresentante: sig. S. Biagosch, Rechtsanwalt)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 15 settembre 2009, causa T-446/09, Royal Appliance International/UAMI-BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, mediante la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 3 ottobre 2007, che respingeva la registrazione del segno denominativo «Centrixx» in quanto marchio comunitario per taluni prodotti rientranti nella classe 7, accogliendo l’opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale «sensixx» — Mancata sospensione del procedimento in attesa della soluzione della controversia pendente dinanzi ai giudici nazionali in relazione alla domanda di decadenza del marchio anteriore — Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Rischio di confusione tra due marchi

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Royal Appliance International GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 24 del 30.01.2010.


23.10.2010   

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C 288/17


Ordinanza della Corte 10 giugno 2010 — Thomson Sales Europe/Commissione europea

(Causa C-498/09 P) (1)

(Impugnazione - Codice doganale - Sgravio di dazi doganali - Mancato recupero a posteriori - Dazi antidumping - Assenza di manifesta negligenza - Complessità della normativa - Esperienza professionale - Diligenza dell’operatore - Televisori a colori fabbricati in Tailandia - Atti impugnabili)

(2010/C 288/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Thomson Sales Europe (rappresentanti: sigg. F. Foucault e F. Goguel, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Bouyon e H. van Vliet, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 29 settembre 2009, cause riunite T-225/07 e T-364/07, Thomson Sales Europe/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avente ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione 7 maggio 2007, REM n. 03/05, che indica alle autorità francesi che era ingiustificato concedere una riduzione dei dazi all’importazione sui ricevitori televisivi a colori fabbricati in Tailandia cui si riferisce la loro domanda 14 settembre 2005, nonché annullamento della lettera della Commissione 20 luglio 2007, che non conferma l’acquisizione del beneficio del mancato recupero a posteriori dei dazi all’importazione su detti apparecchi — Procedimento relativo alla domanda di sgravio dai dazi reclamato sul fondamento dell'art. 239 del codice doganale nonché a quella di mancato recupero a posteriori di detti dazi in base all'art. 220, n. 2, lett. b), di tale codice — Violazione dei diritti della difesa — Errore di qualificazione giuridica dei fatti.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Thomson Sales Europe è condannata alle spese.


(1)  GU C 80 del 27.03.2010.


23.10.2010   

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C 288/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Oviedo (Spagna) il 13 luglio 2010 — Angel Lorenzo González Alonso/Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E

(Causa C-352/10)

()

(2010/C 288/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Oviedo

Parti

Appellante: Angel Lorenzo González Alonso

Appellata: Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E

Questione pregiudiziale

Se l’art. 3, n. 2, lett. d), della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE (1), per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, debba essere interpretato restrittivamente nel senso che non include un contratto concluso fuori dei locali commerciali con cui si offre un’assicurazione sulla vita contro il versamento di un premio mensile destinato ad essere investito, in proporzioni diverse, in titoli a reddito fisso, in titoli a reddito variabile e in prodotti di investimento finanziario della medesima compagnia.


(1)  GU L 372, pag. 31.


23.10.2010   

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C 288/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel il 19 luglio 2010 — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (Sabam)/Netlog NV

(Causa C-360/10)

()

(2010/C 288/30)

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parti

Ricorrente: Belgische Vereniging van Uitgevers, Componisten en Auteurs (Sabam)

Convenuta: Netlog NV

Questione pregiudiziale

Se le direttive 2001/29 (1) e 2004/48 (2), lette in combinato disposto con le direttive 95/46 (3), 2000/31 (4) e 2002/58 (5), interpretate, in particolare, alla luce degli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, consentano agli Stati membri di autorizzare un giudice nazionale, adito nell’ambito di un procedimento nel merito e in base alla sola disposizione di legge che prevede che: “Essi (i giudici nazionali) possono altresì emettere un’ingiunzione recante un provvedimento inibitorio nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare il diritto d’autore o un diritto connesso”, ad ordinare ad un fornitore di servizi di hosting di predisporre, nei confronti della sua intera clientela, in abstracto e a titolo preventivo, esclusivamente a sue spese e senza limitazioni nel tempo, un sistema di filtraggio della maggior parte delle informazioni che vengono memorizzate sui suoi server, al fine di individuare file elettronici contenenti un’opera musicale, cinematografica o audiovisiva sulla quale la SABAM affermi di vantare diritti, e in seguito di bloccare il trasferimento di questi file.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45).

(3)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

(4)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1).

(5)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37).


23.10.2010   

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C 288/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso (Portogallo) il 21 luglio 2010 — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues/Companhia de Seguros Zurich SA

(Causa C-363/10)

()

(2010/C 288/31)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso

Parti

Ricorrente: Maria de Jesus Barbosa Rodrigues

Convenuta: Companhia de Seguros Zurich SA

Questioni pregiudiziali

Se, in caso di collisione tra veicoli e quando la responsabilità del sinistro, da cui sia derivata la morte di uno dei conducenti, non possa essere imputata ad alcuno dei conducenti a titolo di colpa, la possibilità di determinare una ripartizione della responsabilità per danni (art. 506, nn. 1 e 2, del Codice civile) che si rifletta direttamente sulla quantificazione dell’importo spettante alle persone aventi diritto al risarcimento — i genitori della vittima —, con conseguente riduzione proporzionale di tale importo, sia in contrasto con il diritto comunitario, in particolare, con l’art. 3, n. 1, della Prima direttiva (direttiva 72/166/CEE) (1), con l’art. 2, n. 1, della Seconda direttiva (direttiva 84/5/CEE) (2) e con l’art. 1 della Terza direttiva (direttiva 90/232/CEE (3)), nell’interpretazione di tali disposizioni accolta dalla Corte di giustizia.


(1)  Direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1).

(2)  Seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 8, pag. 17).

(3)  Terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33).


23.10.2010   

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C 288/19


Ricorso proposto il 22 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica slovena

(Causa C-365/10)

()

(2010/C 288/32)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e D. Kukovec, agenti)

Convenuta: Repubblica slovena

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, poiché per diversi anni consecutivi sono stati superati i valori limite delle concentrazioni annuali e giornaliere di PM10 nell’aria ambiente, la Repubblica slovena è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (1), contenuti, a partire dall’11 giugno 2010, all’art. 13, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 maggio 2008, 2008/50/CE, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (2);

condannare la Repubblica slovena alle spese.

Motivi e principali argomenti

Dal rapporto annuale presentato dalla Repubblica slovena sulla conformità ai valori limite vincolanti di PM10 giornalieri ed annuali risulta che in Slovenia, negli anni 2005, 2006 e 2007 nelle zone SI1, SI2 e SI4 e negli agglomerati SIL e SIM, sono stati superati i valori limite di concentrazione giornaliera ed annuale di PM10 nell’aria ambiente. La Commissione europea non ha ricevuto alcuna notifica circa il rispetto dell’obbligo di applicazione dei valori limite conformemente all’art. 22, n. 2, della direttiva 2008/50/CE.


(1)  GU L 163, pag. 41.

(2)  GU L 152, pag. 1.


23.10.2010   

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C 288/20


Impugnazione proposta il 22 luglio 2010 dalla EMC Development AB avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 12 maggio 2010, causa T-432/05, EMC Development AB/Commissione europea

(Causa C-367/10 P)

()

(2010/C 288/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: EMC Development AB (rappresentante: W.-N. Schelp, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia

i)

annullare la decisione della Commissione 28 settembre 2005;

ii)

in subordine, annullare in parte o in toto la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale per un giudizio nel merito alla luce delle indicazioni che la Corte eventualmente fornirà;

iii)

in ogni caso, ordinare alla Commissione di pagare le spese sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale, condividendo la posizione della Commissione circa gli orientamenti, ha richiesto alla ricorrente di dimostrare situazioni di fatto, ponendo a suo carico un indiscutibile onere. Così facendo, essa ha cercato di ottenere la prova degli effetti della norma, senza tener conto della questione della sua natura, che ha maggior portata e centralità. La ricorrente ritiene che ciò integri un errore di diritto e che sia stato invertito l'ordine di successione della valutazione, per quanto riguarda la natura e gli effetti della norma.


23.10.2010   

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C 288/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny, Izba Finansowa, Wydział II (Repubblica di Polonia) il 26 luglio 2010 — Pak-Holdco Sp zoo/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

(Causa C-372/10)

()

(2010/C 288/34)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny, Izba Finansowa, Wydział II

Parti

Ricorrente: Pak-Holdco Sp zoo

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Questioni pregiudiziali

1)

Se per l’interpretazione dell’art. 7, n. 1, della direttiva 69/335/CEE (1) il giudice nazionale sia obbligato a tenere conto delle disposizioni delle direttive di modifica, segnatamente le direttive 73/79/CEE (2) e 73/80/CEE (3), in una situazione in cui tali direttive non fossero più in vigore al momento dell’adesione della Repubblica di Polonia all’Unione europea.

2)

In caso di soluzione negativa della prima questione, se l’esclusione dei beni propri della società di capitali dalla base imponibile dell’imposta sui conferimenti, di cui all’art. 5, n. 3, primo trattino, della direttiva 69/335/CEE riguardi esclusivamente i beni propri della società di capitali il cui capitale è aumentato.


(1)  GU L 249, del 3 ottobre 1969, pag. 25.

(2)  GU L 103, del 18 aprile 1973, pag. 13.

(3)  GU L 103, del 18 aprile 1973, pag. 15.


23.10.2010   

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C 288/21


Impugnazione proposta il 30 luglio 2010 da Chalcor AE Expergasias Metallon avverso la sentenza del Tribunale (Sezione Ottava) 19 maggio 2010, causa T-21/05, Chalcor AE Expergasias Metallon/Commissione europea

(Causa C-386/10P)

()

(2010/C 288/35)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Chalcor AE Expergasias Metallon (rappresentante: I. Forrester, QC)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare del tutto o in parte la sentenza del Tribunale di primo grado nella parte in cui respinge la domanda della Halcor di annullare l’art. 1 della decisione;

annullare o ridurre sostanzialmente l’ammenda applicata alla Halcor o adottare altre misure ritenute necessarie, e

condannare la Commissione Europea alle spese, incluse quelle sostenute nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce che la sentenza impugnata va annullata in base ai seguenti motivi:

a)

il Tribunale di primo grado è incorso in errore nell’applicare un controllo giurisdizionale limitato. Il Tribunale non ha tenuto conto della questione fondamentale, se l’ammenda applicata alla Halcor fosse adeguata, corretta e proporzionale alla gravità e alla durata della condotta illecita;

b)

il Tribunale ha violato il principio di parità di trattamento. Sebbene il Tribunale abbia correttamente ritenuto che la Commissione abbia violato il principio di parità di trattamento nel trattare la Halcor e le altre società in modo identico, senza che tale trattamento fosse oggettivamente giustificato, successivamente non ha rispettato tale principio;

c)

il Tribunale ha proceduto ad un adattamento illogico ed arbitrario dell’ammenda imposta alla Halcor; e

d)

la sentenza impugnata non contiene una motivazione tale da giustificare l’ammenda imposta alla Halcor.


23.10.2010   

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C 288/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 4 agosto 2010 — Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-392/10)

()

(2010/C 288/36)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Questione pregiudiziale

Se il requisito per la concessione di una restituzione differenziata, disciplinato dall’art. 15, n. 1, in combinato disposto con il n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (1), vale a dire l’espletamento delle formalità doganali di importazione, sia soddisfatto quando il prodotto, nel paese terzo di destinazione, dopo l’immissione in regime di perfezionamento attivo senza riscossione dei dazi all’importazione, abbia formato oggetto di una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell’art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (2) ed il prodotto risultante dalla detta trasformazione o lavorazione venga esportato in un paese terzo.


(1)  GU L 102, pag. 11.

(2)  GU L 302, pag. 1.


23.10.2010   

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C 288/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (France) il 6 agosto 2010 — Société Groupe Limagrain Holding/FranceAgriMer

(Causa C-402/10)

()

(2010/C 288/37)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Société Groupe Limagrain Holding

Convenuta: FranceAgriMer

Questioni pregiudiziali

1)

Se la mancata tenuta di una contabilità di magazzino dei prodotti o delle merci soggette al regime del deposito doganale, in violazione degli obblighi incombenti al depositario in virtù della normativa doganale comunitaria, sia sufficiente a privare l’esportatore che ha collocato i suoi prodotti o le sue merci in tale deposito del beneficio del prefinanziamento previsto dal combinato disposto dei regolamenti (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665 (1), relativo al regime delle restituzioni all’esportazione, e (CEE) del Consiglio 4 marzo 1980, n. 565, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (2);

2)

in caso di soluzione affermativa alla prima questione, quali conseguenze debbano trarsi riguardo alle somme percepite dal beneficiario.

In particolare:

a)

qualora sia dimostrato che le merci sono state effettivamente esportate, se l’importo delle restituzioni relative a tali esportazioni possa essere considerato acquisito, interamente o parzialmente, dall’esportatore; in tale ultimo caso, se occorra prendere in considerazione il tasso delle restituzioni come prefissato in applicazione della normativa sul versamento dell’anticipo delle restituzioni all’esportazione ovvero se si debba tener conto del tasso applicabile alla data dell’esportazione effettiva, nel limite o meno del tasso prefissato;

b)

in caso di obbligo di rimborso di tutte o di parte delle somme percepite, se, in applicazione dell’art. 33 del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, relativo al regime delle restituzioni all’esportazione, occorra maggiorare l’importo da rimborsare della penale prevista da tali disposizioni — benché l’obbligo della tenuta della contabilità di magazzino incomba al depositario — nel caso in cui, come nella fattispecie, il deposito doganale sia un deposito privato di tipo C gestito dallo stesso esportatore di prodotti agricoli.


(1)  Regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1).

(2)  GU L 62, pag. 5.


23.10.2010   

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C 288/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Bruchsal (Germania) il 10 agosto 2010 — Procedimento penale a carico di  QB (*1)

(Causa C-405/10)

()

(2010/C 288/38)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Bruchsal

Imputata nella causa principale

 QB (*1)

Questioni pregiudiziali

Se la normativa di cui al combinato disposto dell’art. 37 del regolamento (CE) n. 1013/2006 (1) e del regolamento (CE) n. 1418/2007 (2) vada interpretata nel senso che sussiste un divieto di spedizione in Libano dei rifiuti di cui alla categoria B 1120 dell’allegato IX della convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento.


(*1)  Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.

(1)  GU L 190, del 12 luglio 2006, pag. 1.

(2)  GU L 316, del 4 dicembre 2007, pag. 6.


23.10.2010   

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C 288/23


Ricorso proposto il 17 agosto 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-410/10)

()

(2010/C 288/39)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Karanasou-Apostolopoulou e G. Braun)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva medesima;

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2007/36/CE nell’ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 3 agosto 2009.


23.10.2010   

IT

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C 288/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Prato (Italia) il 18 agosto 2010 — Procedimento penale a carico di Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti, Concetta Zungri

(Causa C-413/10)

()

(2010/C 288/40)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Ordinario di Prato

Parti nella causa principale

Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti, Concetta Zungri

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con gli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità Europea la normativa italiana in materia di raccolta di scommesse di cui all'art. 4 della L. 401/89 e 88 R.D. 773/31, come novellati dall'art. 37, IV e V co., L. 23.12.2000 n. 388, 38 D.L. n. 223/06 e art. 23 dello schema di convenzione pubblicato sulla GUCE del 30.8.2006.


23.10.2010   

IT

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C 288/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 23 agosto 2010 — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/3 M Italia Spa

(Causa C-417/10)

()

(2010/C 288/41)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte Suprema di Cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Convenuto: 3 M Italia Spa

Questioni pregiudiziali

1)

Se il principio del contrasto all'abuso del diritto in materia fiscale, così come definito nelle sentenze in cause C-255/02 e C-425/06, Halifax e Part Service, costituisca un principio fondamentale del diritto comunitario soltanto in materia di imposte armonizzate e nelle materie regolate da norme di diritto comunitario secondario, ovvero si estenda, quale ipotesi di abuso di libertà fondamentali, alle materie di imposte non armonizzate, quali le imposte dirette, quando 1'imposizione ha per oggetto fatti economici transnazionali, quale l'acquisto di diritti di godimento da parte di una società su azioni di altra società avente sede in altro Stato membro o in uno Stato terzo;

2)

a prescindere dalla risposta al precedente quesito, se sussista un interesse di rilevanza comunitaria alla previsione, da parte degli Stati membri, di adeguati strumenti di contrasto all'elusione fiscale in materia di imposte non armonizzate; se a tale interesse osti una non applicazione — nell'ambito di una misura di condono — del principio dell'abuso del diritto riconosciuto anche come regola del diritto nazionale e se in tal caso ricorra una violazione dei principi ricavabili dall'art. 4, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea;

3)

se dai principi che governano il mercato unico possa ricavarsi un divieto di prevedere, oltre a misure straordinarie di rinuncia totale alla pretesa tributaria, una misura straordinaria di definizione di controversie tributarie, la cui applicazione è limitata nel tempo ed è condizionata al pagamento di una sola parte dell'imposta dovuta, notevolmente inferiore alla stessa;

4)

se il principio di non discriminazione e la disciplina in materia di aiuti di Stato ostino al regime di definizione delle controversie fiscali di cui si tratta nella presente causa;

5)

se il principio di effettività dell'applicazione del diritto comunitario osti ad una disciplina processuale straordinaria e limitata nel tempo, che sottrae il controllo di legittimità (e in particolare quello su una corretta interpretazione e applicazione del diritto comunitario) al giudice di vertice, cui incombe 1'obbligo di rimettere questioni pregiudiziali di validità e d'interpretazione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.


23.10.2010   

IT

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C 288/24


Impugnazione proposta il 23 agosto 2010 dalla Herhof Verwaltungsgesellschaft mbH avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 7 luglio 2010, causa T-60/09, Herhof Verwaltungsgesellschaft mbH contro l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Stabilator sp zoo

(Causa C-418/10 P)

()

(2010/C 288/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH (rappresentanti: avv.ti A. Zinnecker e S. Müller, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

annullare la sentenza del Tribunale 7 luglio 2010, causa T-60/09,

2.

statuire definitivamente sulla controversia e accogliere le conclusioni della ricorrente presentate in primo grado,

3.

in via subordinata, annullare la sentenza del Tribunale nei limiti di quanto indicato al punto 1 e rinviare la causa dinanzi al Tribunale,

4.

condannare il convenuto nel giudizio di impugnazione alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

In primo luogo, la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe in sé contraddittoria. Da un lato, il Tribunale ammette che la commissione di ricorso si è limitata ad esaminare quale tipo di imprese offra i prodotti e i servizi contrapposti e che quest’ultima ha poi identificato in modo errato il gruppo delle imprese in questione a causa di un’interpretazione troppo restrittiva dell’elenco relativo al marchio anteriore dovuta presumibilmente ad una valutazione complessiva dei prodotti e dei servizi. Dall’altro lato, esso afferma che la questione se la commissione di ricorso abbia commesso errori di valutazione poteva essere risolta solo dopo un «esame concreto delle valutazioni svolte dalla commissione di ricorso riguardo a ciascuno dei prodotti e servizi per cui è stata richiesta la registrazione», laddove è lo stesso Tribunale a svolgere in seguito un tale esame concreto — che, in quanto tale, l’UAMI non ha effettuato — giungendo a concludere che non sono emersi errori di valutazione da parte della commissione di ricorso. Tale incoerenza avrebbe altresì effetti negativi sulla ricorrente, poiché nell’ambito dei singoli raffronti il Tribunale si orienterebbe costantemente al «raffronto complessivo» operato dalla commissione di ricorso, effettuato riguardo ai settori di attività, di modo che l’interpretazione restrittiva dell’elenco dei prodotti e dei servizi del marchio anteriore così determinata si concretizzerebbe anche a questo livello.

2.

In secondo luogo, la ricorrente rileva che il Tribunale viola l’art. 8, lett. b), del regolamento n. 207/2009, in quanto in ciascun singolo raffronto interpreta restrittivamente gli elenchi dei prodotti e dei servizi dei marchi contrapposti alla luce della classificazione per settori di attività effettuata dalla commissione di ricorso con il suo raffronto complessivo e distorce in tal modo il contenuto di tali elenchi e, di conseguenza, anche i fatti che se ne dovrebbero dedurre quali la natura, la destinazione, l’impiego e i destinatari dei prodotti e dei servizi di cui trattasi.

3.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe violato l’art. 65 del regolamento n. 207/2009 ed il suo proprio regolamento di procedura — segnatamente il principio comunitario del diritto al contraddittorio che in essi trova espressione — non ammettendo determinati documenti benché alla ricorrente non fosse stato possibile presentare questi ultimi già dinanzi all’UAMI dato che non poteva prevedere che quest’ultimo non avrebbe effettuato una comparazione dei singoli prodotti e servizi menzionati nei diversi elenchi bensì soltanto una valutazione complessiva.


23.10.2010   

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C 288/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) il 23 agosto 2010 — Söll GmbH/Tetra GmbH

(Causa C-420/10)

()

(2010/C 288/43)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Söll GmbH

Convenuta: Tetra GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se, per qualificare un prodotto come «biocida» ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva 98/8/CE (1), sia necessario un effetto biologico o chimico diretto del prodotto sull’organismo nocivo stesso, al fine di distruggerlo, eliminarlo, renderlo innocuo, impedirne l’azione o esercitare altro effetto di controllo, o se sia sufficiente, al riguardo, già un effetto indiretto su tale organismo.

2)

Nel caso in cui la Corte di giustizia, per qualificare un prodotto come «biocida» ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva 98/8/CE, ritenga sufficiente già un effetto biologico o chimico indiretto sull’organismo nocivo: quali requisiti debba soddisfare l’effetto indiretto di un prodotto sull’organismo nocivo al fine di poter classificare tale prodotto come biocida ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva 98/8/CE, o se un qualsivoglia effetto indiretto sia sufficiente a fondare la qualità di biocida.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1).


23.10.2010   

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C 288/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 31 agosto 2010 — Banca Antoniana Popolare Veneta spa, incorporante la Banca Nazionale dell'Agricoltura spa/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

(Causa C-427/10)

()

(2010/C 288/44)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte Suprema di Cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Banca Antoniana Popolare Veneta spa, incorporante la Banca Nazionale dell'Agricoltura spa

Convenuti: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Questioni pregiudiziali

1)

Se i principi di effettività, di non discriminazione e di neutralità fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto ostino ad una disciplina o prassi nazionale che ricostruiscono il diritto del cessionario/committente al rimborso dell'i.v.a. pagata a torto come indebito oggettivo di diritto comune, a differenza di quello esercitato dal debitore principale (cedente o prestatore del servizio), con un limite temporale, per il primo, assai più lungo di quello posto al secondo, si che la domanda del primo, esercitata quando il termine per il secondo è da tempo scaduto, possa dar luogo a condanna al rimborso di quest'ultimo senza che lo stesso possa più chiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria; tutto ciò senza la previsione di alcuno strumento di collegamento, atto a prevenire conflitti o contrasti, tra i procedimenti instaurati o da instaurarsi dinanzi alle diverse giurisdizioni;

2)

se, a prescindere dall'ipotesi precedente, siano compatibili coi già riferiti principi una prassi o giurisprudenza nazionale che consentano l'emanazione di una sentenza di rimborso a carico del cedente/prestatore del servizio a favore del cessionario/committente, il quale non aveva esercitato l'azione di rimborso dinanzi ad altro giudice nei termini a lui imposti, in affidamento di una interpretazione giurisprudenziale, seguita dalla prassi amministrativa, secondo cui l'operazione era soggetta ad i.v.a.


23.10.2010   

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C 288/26


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 9 luglio 2010 — The Wellcome Foundation Ltd/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Serono Genetics Institute SA

(Causa C-461/09P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Marchio denominativo FAMOXIN - Domanda di annullamento del titolare del marchio denominativo nazionale LANOXIN - Rigetto della domanda di annullamento)

(2010/C 288/45)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: The Wellcome Foundation Ltd (rappresentante: R. Gilbey, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Serono Genetics Institute SA

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 23 settembre 2009, GlaxoSmithkline-Laboratórios Wellcome de Portugal-The Wellcome Foundation/UAMI (cause riunite T-493/07, T-26/08, T-27/08), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento presentato dal titolare del marchio denominativo nazionale «LANOXIN», per prodotti della classe 5, avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 14 settembre 2007, R 8/2007-1, di rigetto del ricorso presentato contro la decisione della divisione di annullamento che respinge la domanda di annullamento presentata dalla ricorrente e relativa al marchio denominativo comunitario «FAMOXIN», per prodotti e servizi della classe 5

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La The Wellcome Foundation Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 37 del 13.02.2010.


23.10.2010   

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C 288/27


Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte 1 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-200/08) (1)

()

(2010/C 288/46)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 171 del 5.7.2008.


23.10.2010   

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C 288/27


Ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione della Corte 7 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Cipro

(Causa C-190/09) (1)

()

(2010/C 288/47)

Lingua processuale: il greco

Il presidente dell’Ottava Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 180 dell’1.8.2009.


23.10.2010   

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C 288/27


Ordinanza del presidente della Corte 25 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH/Ministerstvo životního prostředí

(Causa C-299/09) (1)

()

(2010/C 288/48)

Lingua processuale: il ceco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 267 del 7.11.2009.


23.10.2010   

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C 288/27


Ordinanza del presidente della Corte 22 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

(Causa C-527/09) (1)

()

(2010/C 288/49)

Lingua processuale: l'estone

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 63 del 13.3.2010.


23.10.2010   

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C 288/27


Ordinanza del presidente della Corte 19 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Palermo) — Assessorato del Lavoro e della Previdenza sociale/Seasoft Spa

(Causa C-88/10) (1)

()

(2010/C 288/50)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 100 del 17.4.2010.


23.10.2010   

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C 288/27


Ordinanza del presidente della Corte 12 luglio 2010 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-100/10) (1)

()

(2010/C 288/51)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 113 del 1.5.2010.


Tribunale

23.10.2010   

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C 288/28


Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — British Aggregates e a./Commissione

(Causa T-359/04) (1)

(Aiuti di Stato - Tassa ambientale sugli aggregati nel Regno Unito - Esenzione per l’Irlanda del Nord - Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni - Gravi difficoltà - Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente)

(2010/C 288/52)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: British Aggregates e a. (Lanark, Regno Unito); Healy Bros. Ltd (Middleton, Irlanda); e David K. Trotter Sons Ltd (rappresentanti: C. Pouncey, solicitor, e L. Van den Hende, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Flett e T. Scharf, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente M. Bethell, poi E. Jenkinson e I. Rao, ed infine S. Ossowski, agenti, assistiti da M. Hall e G. Facenna, barristers)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 7 maggio 2004, C(2004) 1614 def., di non sollevare obiezioni nei confronti della modifica dell’esenzione, in Irlanda del Nord, dal prelievo sugli aggregati nel Regno Unito.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 7 maggio 2004, C(2004) 1614 def., di non sollevare obiezioni nei confronti della modifica dell’esenzione, in Irlanda del Nord, dal prelievo sugli aggregati nel Regno Unito è annullata.

2)

La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla British Aggregates Association, dalla Healy Bros. Ltd e dalla David K. Trotter Sons Ltd.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 284 del 20.11.2004.


23.10.2010   

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C 288/28


Sentenza del Tribunale 8 settembre 2010 — Deltafina/Commissione

(Causa T-29/05) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato spagnolo dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio - Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato - Concordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata - Diritti della difesa - Definizione del mercato rilevante - Ammende - Gravità dell’infrazione - Circostanze aggravanti - Ruolo di impresa leader - Cooperazione)

(2010/C 288/53)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Deltafina SpA (Orvieto) (rappresentanti: avv.ti R. Jacchia, A. Terranova, I. Picciano, F. Ferraro, J.-F. Bellis e F. Di Gianni)

Convenuta Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e F. Amato, successivamente Gippini Fournier e V. Di Bucci, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C(2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 — Tabacco greggio — Spagna), e, in subordine, riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente con tale decisione

Dispositivo

1)

L’importo dell’ammenda inflitta alla Deltafina SpA all’art. 3 della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C(2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 — Tabacco greggio — Spagna), è fissato in EUR 6 120 000.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Deltafina sopporterà tre quarti delle proprie spese e tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione europea, mentre quest’ultima sopporterà un quarto delle proprie spese e un quarto delle spese sostenute dalla Deltafina.


(1)  GU C 82 del 2.4.2005.


23.10.2010   

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C 288/29


Sentenza del Tribunale 8 settembre 2010 — Commissione/Alexiadou

(Causa T-312/05) (1)

(Clausola compromissoria - Contratto relativo a un progetto di sviluppo di una tecnologia per la produzione di pelli impermeabili - Mancata esecuzione del contratto - Rimborso di somme anticipate - Interessi moratori - Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento - Procedimento contumaciale)

(2010/C 288/54)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: D. Triantafyllou, agente)

Convenuta: Efrosyni Alexiadou (Tessalonica, Grecia) (rappresentante: avv. C. Matellas)

Oggetto

Ricorso proposto dalla Commissione a norma dell’art. 238 CE al fine di ottenere il rimborso della somma di EUR 23 036,31 da essa versata alla convenuta nell’ambito di un contratto relativo a un progetto di sviluppo di una tecnologia per la produzione di pelli impermeabili (contratto G1ST-CT-2002-50227), maggiorata di interessi moratori

Dispositivo

1)

La sig.ra Efrosyni Alexiadou è condannata a rimborsare alla Commissione europea la somma di EUR 23 036,31, maggiorata di interessi moratori:

al tasso del 5,25 % annuo a partire dal 1o marzo 2003 fino al 31 agosto 2005;

al tasso legale annuale applicabile in base alla legge belga, entro il limite del 5,25 % annuo, a partire dal 1o settembre 2005 fino al saldo integrale del debito.

2)

La sig.ra Efrosyni Alexiadou è condannata alle spese.


(1)  GU C 271 del 29.10.2005.


23.10.2010   

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C 288/29


Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — Svizzera/Commissione

(Causa T-319/05) (1)

(Relazioni esterne - Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo - Disposizioni tedesche relative alle operazioni di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo - Regolamento (CEE) n. 2408/92 - Diritti della difesa - Divieto di discriminazione - Principio di proporzionalità)

(2010/C 288/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Confederazione svizzera (rappresentanti: S. Hirsbrunner, U. Soltész e P. Melcher, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Benyon, M. Huttunen e M. Niejahr, agenti)

Parti intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: C.-D. Quassowski e A. Tiemann, agenti, assistiti dall’avv. T. Masing); e Landkreis Waldshut (rappresentante: M. Núñez-Müller, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 5 dicembre 2003, 2004/12/CE, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, prima frase dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo e del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (Caso TREN/AMA/11/03 — Disposizioni tedesche relative alle operazioni di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo) (GU 2004, L 4, pag. 13).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Confederazione svizzera è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica federale di Germania e il Landkreis Waldshut sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 94 del 17.4.2004 (già causa C-70/04)


23.10.2010   

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C 288/30


Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — Evropaïki Dynamiki/OEDT

(Causa T-63/06) (1)

(Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara d’appalto dell’OEDT - Prestazione di servizi informatici di programmazione di software e di consulenza - Rigetto dell’offerta di un offerente - Criteri di assegnazione - Errore manifesto di valutazione - Parità di trattamento - Trasparenza - Principio di buona amministrazione - Obbligo di motivazione)

(2010/C 288/56)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)

Convenuto: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) (rappresentante: D. Storti, agente, assistito da J. Stuyck, avvocato)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) 5 dicembre 2005 di non accettare l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto relativa alla prestazione di servizi informatici di programmazione di software e di consulenza (GU S 187) nonché di assegnare l’appalto ad un altro offerente e, dall’altro, richiesta di risarcimento.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT).


(1)  GU C 86 dell’8.4.2006.


23.10.2010   

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C 288/30


Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — Usha Martin/Consiglio e Commissione

(Causa T-119/06) (1)

(Dumping - Importazioni di cavi di acciaio originarie, in particolare, dell’India - Violazione di un impegno - Principio di proporzionalità - Art. 8, nn. 1, 7 e 9, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuto art. 8, nn. 1, 7 e 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009])

(2010/C 288/57)

Lingua processuale:l’inglese

Parti

Ricorrente: Usha Martin Ltd (Kolkata, India) (rappresentanti: K. Adamantopoulos, avvocato, J. Branton, solicitor, V. Akritidis e Y. Melin, avvocati)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti da G. Berrisch, avvocato) e Commissione europea (rappresentanti: P. Stancanelli e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione della Commissione 22 dicembre 2005, 2006/38/CE, recante modifica della decisione 1999/572/CE che accetta gli impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping relativi alle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l’altro, dell’India (GU 2006, L 22, pag. 54), nonché, dall’altro, del regolamento (CE) del Consiglio 23 gennaio 2006, n. 121, recante modifica del regolamento (CE) n. 1858/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l’altro, dell’India (GU L 22, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Usha Martin Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 154 dell’1.7.2006.


23.10.2010   

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C 288/31


Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — Tomra Systems e a./Commissione

(Causa T-155/06) (1)

(Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Mercato delle macchine per la raccolta di imballaggi per bevande usati - Decisione che constata una violazione dell’art. 82 CE e dell’art. 54 dell’accordo SEE - Accordi di esclusiva, impegni sui volumi di acquisti e sconti di fedeltà rientranti in una strategia intesa a escludere concorrenti dal mercato - Ammenda - Proporzionalità)

(2010/C 288/58)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Tomra Systems ASA (Asker, Norvegia); Tomra Europe AS (Asker); Tomra Systems GmbH (Hilden, Germania); Tomra Systems BV (Apeldoorn, Paesi Bassi); Tomra Leergutsysteme GmbH (Vienna, Austria); Tomra Systems AB (Sollentuna, Svezia); e Tomra Butikksystemer AS (Asker) (rappresentanti: inizialmente A. Ryan, solicitor, e J. Midthjell, avvocato, successivamente A. Ryan e N. Frey, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: É. Gippini Fournier, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 29 marzo 2006, C(2006) 734 def., relativa ad un procedimento a norma dell’art. 82 [CE] e dell’art. 54 dell’accordo SEE (caso COMP/E.-1/38-113/Prokent-Tomra).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Tomra Systems ASA, la Tomra Europe AS, la Tomra Systems GmbH, la Tomra Systems BV, la Tomra Leergutsysteme GmbH, la Tomra Systems AB e la Tomra Butikksystemer AS sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 190 del 12.8.2006.


23.10.2010   

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C 288/31


Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — CSL Behring/Commissione ed EMA

(Causa T-264/07) (1)

(Medicinali per uso umano - Procedimento di assegnazione della qualifica ai medicinali orfani - Domanda di assegnazione della qualifica di medicinale orfano al fibrinogeno umano - Obbligo di presentare la domanda di assegnazione della qualifica prima del deposito della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio - Decisione dell’EMA relativa alla validità della domanda)

(2010/C 288/59)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: CSL Behring GmbH (Marbourg, Germania) (rappresentanti: prof. C. Koenig e avv. F. Leinen)

Convenuti: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e B. Schima, agenti); Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: V. Salvatore, agente, assistito da T. Eicke, barrister, e C. Sherliker, solicitor)

Interveniente a sostegno della convenuta Commissione: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Waldherr e I. Anagnostopoulou, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) 24 maggio 2007, che ha dichiarato l’invalidità della domanda presentata dalla ricorrente per ottenere l’assegnazione della qualifica di medicinale orfano per il fibrinogeno umano, ai sensi del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1999, n. 141/2000, concernente i medicinali orfani (GU 2000, L 18, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La CSL Behring GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione europea e dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA).

3)

Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 235 del 6.10.2007.


23.10.2010   

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C 288/32


Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-300/07) (1)

(Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto comunitaria - Prestazione di servizi informatici relativi alla gestione e alla manutenzione di un portale Internet - Rigetto di un’offerta - Criteri di aggiudicazione - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Parità di trattamento - Trasparenza)

(2010/C 288/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. N. Korogiannakis)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: E. Manhaeve, agente, assistito dall’avv. J. Stuyck)

Oggetto

Da una parte, una domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 21 maggio e 13 luglio 2007, recanti rigetto delle offerte presentate dalla ricorrente nell’ambito della gara di appalto ENTR/05/78, per il lotto n. 1 (lavori di editoria e di traduzione) e il lotto n. 2 (gestione delle infrastrutture), per la gestione e la manutenzione del portale «La tua Europa» (GU 2006/S 143-153057), e attribuzione di tali appalti ad un altro offerente e, dall’altra, una domanda di risarcimento.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 13 luglio 2007, recante rigetto dell’offerta della Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE nell’ambito della gara d’appalto ENTR/05/78, per il lotto n. 2 (gestione delle infrastrutture), per la gestione e la manutenzione del portale «La tua Europa», e l’attribuzione di tale appalto ad un altro offerente, è annullata.

2)

Quanto al resto, la domanda di annullamento è respinta.

3)

La domanda di risarcimento è respinta.

4)

La Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis sopporterà il 50 % delle proprie spese e il 50 % delle spese sostenute dalla Commissione europea, mentre quest’ultima sopporterà il 50 % delle proprie spese e il 50 % delle spese sostenute dalla Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis.


(1)  GU C 235 del 6.10.2007.


23.10.2010   

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C 288/32


Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — Al-Aqsa/Consiglio

(Causa T-348/07) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate contro determinate persone e entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo - Congelamento dei capitali - Posizione comune 2001/931/PESC e regolamento (CE) n. 2580/2001 - Ricorso di annullamento - Adeguamento delle conclusioni - Sindacato giurisdizionale - Condizioni di attuazione di una misura dell’Unione di congelamento dei capitali)

(2010/C 288/61)

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrente: Stichting Al-Aqsa (Heerlen, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti J. Pauw, G. Pulles A.M. van Eik e M. Uiterwaal)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Finnegan, G.-J. Van Hegelsom e B. Driessen, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C.M. Wissels, M. de Mol e Y. de Vries, agenti) e Commissione europea (rappresentanti: P. van Nuffel e S. Boelaert, agenti)

Oggetto

Inizialmente in sostanza, una domanda d’annullamento della decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE (GU L 169, pag. 58), nei limiti in cui essa riguarda la ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE, la decisione del Consiglio 20 dicembre 2007, 2007/868/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2007/445, la decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2007/868, la decisione del Consiglio 26 gennaio 2009, 2009/62/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2008/583, ed il regolamento (CE) del Consiglio 15 giugno 2009, n. 501, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2009/62 sono annullati nei limiti in cui tali atti riguardano la Stichting Al-Aqsa.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche le spese sostenute dalla Stichting Al-Aqsa.

4)

Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


23.10.2010   

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C 288/33


Ordinanza del Tribunale 9 settembre 2010 — Axis/UAMI — Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX)

(Causa T-70/08) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ETRAX - Marchi figurativi nazionali anteriori contenenti gli elementi denominativi ETRA I+D - Impedimento relativo alla registrazione - Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso - Regola 49, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 e art. 59 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 60 del regolamento (CE) n. 207/2009])

(2010/C 288/62)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Axis AB (Lund, Svezia) (rappresentante: avv. J. Norderyd)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Etra Investigación y Desarrollo, SA (Valenza, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 27 novembre 2007 (procedimento R 334/2007-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Etra Investigación y Desarrollo, SA e la Axis AB

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) (marchi, disegni e modelli) 27 novembre 2007 (procedimento R 334/2007-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Etra Investigación y Desarrollo, SA e la Axis AB, è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Axis.


(1)  GU C 107 del 26.4.2008.


23.10.2010   

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C 288/33


Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — Now Pharm/Commissione

(Causa T-74/08) (1)

(Medicinali per uso umano - Procedura per l’assegnazione della qualifica di medicinale orfano - Domanda di assegnazione della qualifica del medicinale “Estratto liquido speciale di Chelidonii radix” (“Ukrain”) come medicinale orfano - Decisione della Commissione che rifiuta l’assegnazione della qualifica di medicinale orfano)

(2010/C 288/63)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Now Pharm AG (Lussemburgo) (rappresentanti: inizialmente C. Kaletta e I.-J. Tegebauer, successivamente C. Kaletta, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Schima e M. Šimerdová, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 4 dicembre 2007, C(2007) 6132, che nega al medicinale «Estratto liquido speciale di Chelidonii radix» la qualifica di medicinale orfano, ai sensi del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1999, n. 141/2000, concernente i medicinali orfani (GU 2000, L 18, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Now Pharm AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 92 del 12.4.2008.


23.10.2010   

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C 288/34


Sentenza del Tribunale 8 settembre 2010 — Kido/UAMI — Amberes (SCORPIONEXO)

(Causa T-152/08) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo SCORPIONEXO - Marchio nazionale figurativo anteriore ESCORPION - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009])

(2010/C 288/64)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Kido Industrial Ltd (Yangcheon-gu, Corea) (rappresentante: avv. M. Mall)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Amberes SA (Igualada, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 31 gennaio 2008 (caso R 287/2007-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Amberes SA e la Kido Industrial Ltd

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Kido Industrial Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 158 del 21.6.2008.


23.10.2010   

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C 288/34


Sentenza del Tribunale 10 settembre 2010 — MPDV Mikrolab/UAMI (ROI ANALYZER)

(Causa T-233/08) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo ROI ANALYZER - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009])

(2010/C 288/65)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor (Mosbach, Germania) (rappresentante: avv. W. Göpfert)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 15 aprile 2008 (caso R 1525/2006-4), riguardante la registrazione del segno denominativo ROI ANALYZER come marchio comunitario

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor, è condannata alle spese.


(1)  GU C 223 del 30.8.2008.


23.10.2010   

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C 288/35


Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-387/08) (1)

(Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara d’appalto dell’Ufficio delle pubblicazioni - Prestazione di servizi informatici - Rigetto dell’offerta di un offerente - Ricorso di annullamento - Criteri e sotto-criteri di aggiudicazione - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento - Trasparenza - Errore manifesto di valutazione - Sviamento di potere - Domanda di risarcimento)

(2010/C 288/66)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e Paraskevi Katsimani, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e N. Bambara, agenti, assistiti da J. Stuyck, avvocato)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea 20 giugno 2008 di non accettare l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto AO 10185, per i servizi informatici di manutenzione dei sistemi SEI-BUD/AMD/CR e i servizi connessi, nonché della decisione di assegnare l’appalto ad un altro offerente e, dall’altro, domanda di risarcimento.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sopporterà il 90 % delle proprie spese e il 90 % delle spese sostenute dalla Commissione europea, mentre quest’ultima sopporterà il 10 % delle proprie spese ed il 10 % delle spese sostenute dall’Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis.


(1)  GU C 301 del 22.11.2008.


23.10.2010   

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C 288/35


Sentenza del Tribunale 8 settembre 2010 — Wilfer/UAMI (Raffigurazione di una testa chitarra)

(Causa T-458/08) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di registrazione di marchio comunitario figurativo raffigurante una testa di chitarra di colore argento, grigio e marrone - Impedimento assoluto alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Esame d’ufficio dei fatti - Art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009) - Obbligo di motivazione - Art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009) - Parità di trattamento)

(2010/C 288/67)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hans-Peter Wilfer (Markeneukirchen, Germania) (rappresentante: A. Kockläuner, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentate: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso presentato avverso la decisione della quarta sezione di ricorso dell’UAMI 25 luglio 2008 (procedimento R 78/2007-4), relativa alla registrazione del segno figurativo raffigurante una testa di chitarra di colore argento, grigio e marrone come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Hans-Peter Wilfer è condannato alle spese.


(1)  GU C 6 del 10.1.2008.


23.10.2010   

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C 288/36


Sentenza del Tribunale 3 settembre 2010 — Companhia Muller de Bebidas/UAMI — Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA)

(Causa T-472/08) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo 61 A NOSSA ALEGRIA - Marchio nazionale denominativo anteriore CACHAÇA 51 e marchi nazionali figurativi anteriori Cachaça 51 e Pirassununga 51 - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009])

(2010/C 288/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Companhia Muller de Bebidas (rappresentanti: avv.ti G. Da Cunha Ferreira e I. Bairrão)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard- Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Missiato Industria e Comercio Ltda (Santa Rita Do Passa Quatro, Brasile)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 4 luglio 2008 (procedimento R 1687/2007-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Companhia Muller de Bebidas e la Missiato Industria e Comercio Ltda.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 luglio 2008 (procedimento R 1687/2007-1) è annullata.

2)

L’UAMI è condannato alle spese.


(1)  GU C 6 del 10.1.2009.


23.10.2010   

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C 288/36


Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — Nadine Trautwein Rolf Trautwein/UAMI (Hunter)

(Causa T-505/08) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Hunter - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Limitazione dei prodotti indicati nella domanda di registrazione)

(2010/C 288/69)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development (Leopoldshöhe, Germania) (rappresentante: avv. C. Czychowski)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 17 settembre 2008, come rettificata il 5 febbraio 2009, procedimento R 1733/2007-1, che riguarda una domanda di registrazione del segno denominativo Hunter come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development è condannata alle spese.


(1)  GU C 44 del 21.2.2009.


23.10.2010   

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C 288/37


Sentenza del Tribunale 8 settembre 2010 — 4care/UAMI — Laboratorios Diafarm (Acumed)

(Causa T-575/08) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda marchio comunitario figurativo Acumed - Marchio denominativo nazionale anteriore AQUAMED ACTIVE - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Somiglianza dei prodotti - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009])

(2010/C 288/70)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: 4care AG (Kiel, Germania) (rappresentanti: S. Redeker e M. Diesbach, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Laboratorios Diafarm, SA (Barberá del Vallés, Spagna) (rappresentante: E. Sugrañes Coca, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 7 ottobre 2008 (caso R 1636/2007-2), relativa ad un procedimento di opposizione fra la Laboratorios Diafarm, SA e la 4care AG.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La 4care AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 55 del 7.3.2009.


23.10.2010   

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C 288/37


Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — Carpent Languages/Commissione

(Causa T-582/08) (1)

(Appalti pubblici di servizi - Procedura comunitaria dei bandi - Organizzazione di riunioni e di conferenze - Rigetto dell’offerta di un candidato - Assegnazione dell’appalto a un altro candidato - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Parità di trattamento)

(2010/C 288/71)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Carpent Languages (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. P. Goergen)

Convenuta: Commissione (rappresentanti: B. Simon e E. Manhaeve, agenti, assistiti dagli avv.ti F. Tulkens e V. Ost)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della Commissione 30 ottobre 2008, che respinge l’offerta presentata dalla ricorrente per il lotto n. 4 «Disponibilità di gruppi di interpreti in funzione delle necessità linguistiche di ciascun evento» nell’ambito della procedura d’appalto n. VT/2008/036, (contratti quadro multipli riguardanti servizi di organizzazione di riunioni e di conferenze) e avverso la decisione della Commissione 17 novembre 2008, che designa la società appaltatrice del lotto n. 4, nonché domanda di condanna della Commissione al risarcimento dei danni nel caso in cui il Tribunale non accogliesse il ricorso di annullamento della decisione di rigetto dell’offerta della ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso é respinto.

2)

La Carpent Languages SPRL è condannata alle spese.


(1)  GU C 69 del 21.3.2009.


23.10.2010   

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C 288/38


Sentenza del Tribunale 8 settembre 2010 — Micro Shaping/UAMI (packaging)

(Causa T-64/09) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo packaging - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009])

(2010/C 288/72)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Micro Shaping Ltd (Goring-by-Sea, Worthing, West Sussex, Regno Unito) (rappresentante: avv. A. Franke)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 11 dicembre 2008 (procedimento R 1063/2008-1), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno figurativo packaging

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Micro Shaping Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 102 dell’1.5.2009.


23.10.2010   

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C 288/38


Sentenza del Tribunale 1o settembre 2010 — Skareby/Commissione

(Causa T-91/09 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Valutazione - Rapporto di evoluzione di carriera - Esercizio di valutazione 2005 - Rapporto semplificato stabilito per il periodo tra gennaio e settembre 2005 - Valutazioni che comparivano nel rapporto di evoluzione di carriera 2004 parzialmente annullato a seguito della sentenza impugnata riportate integralmente)

(2010/C 288/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Carina Skareby (Louvain, Belgio) (Rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: G. Berscheid e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 15 dicembre 2008, nella causa F-34/07, Skareby/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta) e volta all’annullamento di detta sentenza.

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 15 dicembre 2008, causa F-34/07, Skareby/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta) è annullata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha respinto la censura relativa all’assenza di valutazione del rendimento della sig.ra Carina Skareby per il periodo tra gennaio e settembre 2005.

2)

La decisione 18 luglio 2006 con cui si stabilisce il rapporto di evoluzione di carriera della sig.ra Skareby per il periodo tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2005 è annullata, nella parte in cui riguarda il punto 6.1, intitolato «Rendimento».

3)

Il ricorso proposto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, iscritto a ruolo con il numero F-34/07, è respinto per il resto.


(1)  GU C 102 dell’1.5.2009.


23.10.2010   

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C 288/39


Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — adp Gauselmann/UAMI — Maclean (Archer Maclean's Mercury)

(Causa T-106/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Archer Maclean’s Mercury - Marchio nazionale denominativo anteriore Merkur - Impedimento relativo alla registrazione - Insussistenza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009])

(2010/C 288/74)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Germania) (rappresentanti: avv. P. Koch Moreno)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Archer Maclean (Banbury, Oxfordshire, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 12 gennaio 2009 (procedimento R 1266/2007-1), relativa ad un’opposizione tra la adp Gauselmann GmbH e l’Archer Maclean.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’adp Gauselmann GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 113 del 16.5.2009.


23.10.2010   

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C 288/39


Sentenza del Tribunale 8 settembre 2010 — Icebreaker/UAMI — Gilmar (ICEBREAKER)

(Causa T-112/09) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di registrazione di marchio comunitario denominativo ICEBREAKER - Marchio nazionale denominativo anteriore ICEBERG - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Diniego parziale di registrazione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009])

(2010/C 288/75)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Icebreaker Ltd (Wellington, Nuova Zelanda) (rappresentante: L. Prehn, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Gilmar SpA (San Giovanni in Marignano, Italia) (rappresentanti: P. Perani e P. Pozzi, avvocati)

Oggetto

Ricorso presentato avverso la decisione della quarta sezione della commissione di ricorso dell’UAMI 15 gennaio 2009 (procedimento R 1536/2007-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Gilmar SpA e la Icebreaker Ltd.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Icebreaker Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 113 del 16.5.2009


23.10.2010   

IT

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C 288/40


Sentenza del Tribunale 8 settembre 2010 — Quinta do Portal/UAMI — Vallegre (PORTO ALEGRE)

(Causa T-369/09) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario denominativo PORTO ALEGRE - Marchio nazionale denominativo anteriore VISTA ALEGRE - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), e art. 53, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009)

(2010/C 288/76)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Sociedade Quinta do Portal, SA (Porto, Portogallo) (rappresentante: avv. B. Belchior)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Novais Gonçalves, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Vallegre, Vinhos do Porto, SA (Sabrosa, Portugal) (rappresentanti: avv.ti P. López Ronda e G. Macias Bonilla)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 18 giugno 2009 (procedimento R 1012/2008-1), relativa ad un procedimento di nullità tra la Vallegre, Vinhos do Porto, SA e la Sociedade Quinta do Portal, SA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Sociedade Quinta do Portal, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 297 del 5/12/2009


23.10.2010   

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C 288/40


Ordinanza del Tribunale 29 luglio 2010 — Duta/Corte di giustizia

(Causa T-475/08 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Assunzione - Posto di referendario - Impugnazione manifestamente irricevibile)

(2010/C 288/77)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Radu Duta (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: F. Krieg, avocat)

Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentante: inizialmente M. Schauss, successivamente A. Placco, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della Funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 4 settembre 2008, causa F-103/07, Duta/Corte di giustizia (non ancora pubblicata nella Raccolta) e volta all’annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Radu Duta sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nell’ambito della presente istanza.


(1)  GU C 167 del 18.07.2009.


23.10.2010   

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C 288/41


Ordinanza del Tribunale 2 settembre 2010 — Schemaventotto/Commissione

(Causa T-58/09) (1)

(Ricorso di annullamento - Concentrazioni - Abbandono del progetto di concentrazione - Decisione di chiudere la procedura avviata a norma dell’art. 21, n. 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 - Atto non soggetto a impugnazione - Irricevibilità)

(2010/C 288/78)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Schemaventotto SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: avv.ti M. Siragusa, G. Scassellati Sforzolini, G. Rizza e M. Piergiovanni)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e É. Gippini Fournier, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Abertis Infraestructuras, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: avv.ti M. Roca Junyent e P. Callol García)

Oggetto

Domanda di annullamento della o delle decisioni che si asseriscono contenute nella lettera della Commissione del 13 agosto 2008, riguardante la procedura avviata a norma dell’art. 21, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1), per quanto riguarda un’operazione di concentrazione tra l’interveniente e la Autostrade SpA (caso COMP/M.4388 — Abertis/Autostrade).

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La Schemaventotto SpA sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Abertis Infraestructuras, SA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 82 del 4.4.2009.


23.10.2010   

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C 288/41


Ordinanza del presidente del Tribunale 8 settembre 2010 — Noko Ngele/Commissione

(Causa T-15/10 R II)

(Procedimento sommario - Domanda di provvedimenti provvisori - Nuova domanda - Irricevibilità)

(2010/C 288/79)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Mariyus Noko Ngele (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. F. Sabakunzi)

Resistente: Commissione europea (rappresentante: A. Bordes, agente)

Oggetto

Domanda diretta, in sostanza, a far dichiarare l’illegittimità del verbale (2009) 1874 def. della Commissione 27 maggio 2009, nella parte in cui da esso risulterebbe che quest’ultima avrebbe adottato la decisione di concedere un’assistenza legale ad uno dei suoi ex membri e a più agenti.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


23.10.2010   

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C 288/41


Ricorso proposto il 23 luglio 2010 — Hartmann-Lamboy/UAMI/Diptyque

(DYNIQUE)

(Causa T-305/10)

()

(2010/C 288/80)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Marlies Hartmann-Lamboy (Westerburg, Germania) (rappresentante: avv. R. Loos)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DIPTYQUE SAS (Parigi, Francia)

Conclusioni della ricorrente

annullare parzialmente la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 maggio 2010, procedimento R 1217/2009-1, o modificarla nella parte in cui non è favorevole alla ricorrente;

condannare l’Ufficio per l'armonizzazione al pagamento delle spese relative all’opposizione, al ricorso nonché al procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo DYNIQUE per prodotti e servizi delle classi 3, 41 e 44.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: DIPTYQUE S.A.S.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo DIPTYQUE per prodotti e servizi delle classi 3, 4 e 35.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto parziale del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), poiché tra i due marchi contrapposti non sussiste alcun pericolo di confusione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


23.10.2010   

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C 288/42


Ricorso proposto il 3 agosto 2010 — Chabou/UAMI — Chalou Kleiderfabrik (CHABOU)

(Causa T-323/10)

()

(2010/C 288/81)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Chickmouza (Rheine, Germania) (rappresentante: avv. K.-J. Triebold)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Chalou Kleiderfabrik GmbH (Herschweiler-Pettersheim, Germania)

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 maggio 2010 nel procedimento 20. Mai 2010 R 1165/2009-1, in particolare, modificarla e respingere l’opposizione.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo CHABOU per prodotti della classe 25

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Chalou Kleiderfabrik GmbH

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo Chalou, registrato come marchio nazionale e registrazione internazionale, per prodotti della classe 25

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: la decisione impugnata non tiene conto delle particolari circostanze della presente fattispecie, ma applica in modo puramente formale e schematico i principi sviluppati in merito alle questioni di somiglianza dei segni e dei servizi e prodotti tutelati sotto il profilo del rischio di confusione, senza tener conto a sufficienza degli aspetti concreti della fattispecie e della necessaria valutazione complessiva di tutte le circostanze.


23.10.2010   

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C 288/43


Ricorso proposto il 3 agosto 2010 — Iliad e a./Commissione

(Causa T-325/10)

()

(2010/C 288/82)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Iliad SA (Parigi, Francia), Free infrastructure SAS (Parigi) e Free SA (Parigi) (rappresentante: avv. T. Cabot)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

dichiarare il presente ricorso ricevibile;

annullare la decisione della Commissione europea 30 settembre 2009 che approva il finanziamento pubblico di EUR 59 milioni a favore del progetto di rete ad altissima velocità nel dipartimento delle Hauts-de-Seine, a norma dell’art. 263 TFUE;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione della Commissione 30 settembre 2009 [C(2009) 7426 def.] (1), la quale dichiara che la compensazione di oneri di servizio pubblico di EUR 59 milioni, concessa dalle autorità francesi a favore di un raggruppamento di imprese per la creazione e la gestione di una rete di comunicazioni elettroniche ad altissima velocità (progetto THD 92) nel dipartimento delle Hauts-de-Seine, non costituisce un aiuto di Stato.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono tre motivi, riguardanti:

una violazione dell’art. 107, n. 1, TFUE, in quanto la Commissione non avrebbe rispettato nessuno dei quattro criteri enunciati nella giurisprudenza Altmark (2), là dove ha ritenuto che la misura in questione non costituisse un aiuto di Stato;

una violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto la decisione impugnata non conterrebbe elementi sufficienti per concludere che tutti i presupposti di applicazione della giurisprudenza Altmark sono soddisfatti;

una violazione dell’obbligo di avviare la procedura formale di esame prevista dall’art. 108, n. 2, TFUE, in quanto un insieme di indizi attinenti alla durata della procedura di esame preliminare, ai documenti che evidenziano l’ampiezza e la complessità dell’esame da effettuare ed al contenuto parzialmente incompleto e insufficiente della decisione impugnata, dimostrerebbe che la Commissione avrebbe adottato la decisione controversa malgrado che essa incontrasse serie difficoltà a stabilire se la misura in questione fosse compatibile con il mercato comune.


(1)  Aiuto di Stato N 331/2008 — Francia.

(2)  Sentenza della Corte 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (Racc. pag. I-7747).


23.10.2010   

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C 288/43


Ricorso proposto il 10 agosto 2010 — Fraas/UAMI (motivo a quadri nei colori grigio chiaro, grigio scuro, beige e marrone)

(Causa T -326/10)

()

(2010/C 288/83)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 giugno 2010, procedimento R 188/2010-4

condannare l' Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo che raffigura un motivo a quadri nei colori grigio chiaro, grigio scuro, beige e marrone, per prodotti delle classi 18, 24 e 25.

Decisione dell'esaminatore: diniego della registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), in combinato disposto con l'art. 7, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), atteso che il marchio comunitario di cui trattasi sarebbe distintivo, nonché violazione degli artt. 75 e 76 del regolamento (CE) n 207/2009, poiché la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto dei numerosi argomenti di fatto e di diritto presentati dalla ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).


23.10.2010   

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C 288/44


Ricorso proposto il 10 agosto 2010 — Fraas/UAMI (motivo a quadri nei colori nero, grigio scuro, grigio chiaro e rosso scuro)

(Causa T -327/10)

()

(2010/C 288/84)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 giugno 2010, procedimento R 189/2010-4

condannare l' Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo che raffigura un motivo a quadri nei colori nero, grigio scuro, grigio chiaro e rosso scuro, per prodotti delle classi 18, 24 e 25

Decisione dell'esaminatore: diniego della registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), in combinato disposto con l'art. 7, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), atteso che il marchio comunitario di cui trattasi sarebbe distintivo, nonché violazione degli artt. 75 e 76 del regolamento (CE) n 207/2009, poiché la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto dei numerosi argomenti di fatto e di diritto presentati dalla ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).


23.10.2010   

IT

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C 288/44


Ricorso proposto il 10 agosto 2010 — Fraas/UAMI (motivo a quadri nei colori grigio scuro, grigio chiaro, beige e rosso scuro)

(Causa T -328/10)

()

(2010/C 288/85)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 giugno 2010, procedimento R 190/2010-4

condannare l' Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo che raffigura un motivo a quadri nei colori grigio scuro, grigio chiaro, beige e rosso scuro, per prodotti delle classi 18, 24 e 25

Decisione dell'esaminatore: diniego della registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), in combinato disposto con l'art. 7, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), atteso che il marchio comunitario di cui trattasi sarebbe distintivo, nonché violazione degli artt. 75 e 76 del regolamento (CE) n 207/2009, poiché la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto dei numerosi argomenti di fatto e di diritto presentati dalla ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).


23.10.2010   

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C 288/45


Ricorso proposto il 10 agosto 2010 — Fraas/UAMI (motivo a quadri nei colori nero, grigio, beige e rosso scuro)

(Causa T -329/10)

()

(2010/C 288/86)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 giugno 2010, procedimento R 191/2010-4;

condannare l' Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo che raffigura un motivo a quadri nei colori nero, grigio, beige e rosso scuro, per prodotti delle classi 18, 24 e 25.

Decisione dell'esaminatore: diniego della registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), in combinato disposto con l'art. 7, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), atteso che il marchio comunitario di cui trattasi sarebbe distintivo, nonché violazione degli artt. 75 e 76 del regolamento (CE) n 207/2009, poiché la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto dei numerosi argomenti di fatto e di diritto presentati dalla ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).


23.10.2010   

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C 288/45


Ricorso proposto il 10 agosto 2010 — Leifheit/UAMI-Vermop Salmon (Twist System)

(Causa T-334/10)

()

(2010/C 288/87)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Leifheit AG (Nassau, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Hasselblatt e V. Töbelmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vermop Salmon GmbH (Gilching, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare le decisioni della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 maggio 2010, procedimenti riuniti R 924/2009-1 e R 1013/2009-1;

condannare l’Ufficio per l'armonizzazione alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente;

qualora la Vermop Salmon partecipi al procedimento, in qualità di interveniente, condannarla alle proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «Twist System» per prodotti delle classi 7, 8 e 21.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la Vermop Salmon GmbH.

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «TWIX» per prodotti della classe 21 e il marchio denominativo «TWIXTER» per prodotti delle classi 9, 12, 21, 22 e 25.

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento parziale della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso:accoglimento del ricorso della Vermop Salmon, diretto a respingere il marchio della ricorrente per ulteriori prodotti, e rigetto del ricorso della ricorrente.

Motivi dedotti: Violazione dell’art. 63, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), poiché la prima commissione di ricorso dell’UAMI non avrebbe esaminato se le prove dell’uso presentate dalla Vermop Salmon fossero sufficienti a dimostrare un uso effettivo dei marchi comunitari anteriori, nonché violazione dell’art. 57, n. 2, prima e seconda frase, in combinato disposto con l’art. 42, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, dato che le prove dell’uso versate agli atti dalla Vermop Salmon non dimostrano un uso effettivo dei marchi comunitari anteriori; violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto i marchi in conflitto non sarebbero simili.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


23.10.2010   

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C 288/46


Ricorso proposto il 17 agosto 2010 — Seatech International e a./Consiglio e Commissione

(Causa T-337/10)

()

(2010/C 288/88)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Seatech International, Inc. (Cartagena, Colombia), Tuna Atlantic, Ltda (Cartagena) e Comextun, Ltda (Cartagena) (rappresentante: avv. F. Foucault)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare il regolamento della Commissione 28 maggio 2010, n. 468, in quanto designa il battello Marta Lucia R come nave dedita ad attività di pesca INN;

annullare il regolamento del Consiglio 29 settembre 2008, n. 1005, e di conseguenza annullare il regolamento della Commissione 28 maggio 2010, n. 468, in quanto attua un procedimento diretto ad individuare navi dedite ad attività di pesca INN, perché non rispetta il principio del contraddittorio ed è fonte di discriminazione;

dichiarare che la nave Marta Lucia R non è dedita ad attività di pesca INN.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le ricorrenti, proprietaria e gestore dell’imbarcazione da pesca Marta Lucia R, nonché acquirente del pesce pescato, sollecitano l’annullamento del regolamento (UE) della Commissione 28 maggio 2010, n. 468, che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (1) (in prosieguo: l’«elenco INN UE») che designa la nave Marta Lucia R come nave coinvolta in attività di pesca illecita, non dichiarata e non regolamentata. Le ricorrenti sollecitano anche l’annullamento del regolamento (CE) del Consiglio (2) n. 1005/2008, che sancisce la procedura che consente di redigere detta lista INN EU.

Le ricorrenti affermano che la nave Marta Lucia R è stata iscritta sulla lista INN dell’Unione europea per il solo fatto che era stata iscritta su un elenco di navi considerate dedite ad attività di pesca illecita, non dichiarata e non regolamentata, redatta dalla Commissione Interamericana per il Tonno tropicale (in prosieguo: l’«elenco INN CITT»).

A sostegno del ricorso, le ricorrenti fanno valere un certo numero di motivi vertenti in particolare:

 

sulla violazione dei principi del contraddittorio e dei diritti della difesa, nei limiti in cui la nave Marta Lucia R sarebbe stata iscritta sull’elenco INN CITT senza che il procedimento che garantisce che l’interessato sia ascoltato fosse stato rispettato;

 

violazione del principio di non discriminazione, in quanto la nave Marta Lucia R è stata iscritta automaticamente sull’elenco INN EU in seguito alla sua iscrizione sull’elenco INN CITT, mentre altre navi attive sul territorio degli Stati membri sarebbero state iscritte sulla lista INN EU soltanto al termine di una procedura svolta nel rispetto del contraddittorio;

 

sul fatto che le decisioni adottate dalla Commissione Interamericana per il Tonno tropicale sarebbero viziate da illegittimità, avendo tale Commissione ecceduto i propri poteri per essersi dotata di una funzione di informazione e di investigazione sulla preservazione della specie, e non del potere di adottare decisioni vincolanti;

e inoltre:

sul fatto che nessun elemento concreto consentirebbe di qualificare le attività di pesca della nave Marta Lucia R come attività di pesca illecite, non dichiarate e non regolamentate in senso comunitario.


(1)  GU L 131, pag. 22.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2008, n. 1005, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286, pag. 1).


23.10.2010   

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C 288/47


Ricorso proposto il 18 agosto 2010 — Commissione/Tornasol Films

(Causa T-338/10)

()

(2010/C 288/89)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: A.-M. Rouchaud-Joët, agente, assistita dall'avv. R. Alonso Pérez-Villanueva)

Convenuta: Tornasol Films, S.A. (Madrid, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Condannare la convenuta a pagare alla ricorrente l’importo di EUR 19 554,00, maggiorato degli interessi di mora calcolati al tasso annuo del 5 %, a partire dal 14 aprile 2009, e

condannare la Tornasol Films, S.A. a sopportare tutte le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso ha ad oggetto l’asserito inadempimento del contratto stipulato tra la Commissione e la convenuta, nell’ambito del programma MEDIA Plus.

Il testo di detto contratto stabilisce che il beneficiario dovrà depositare un importo equivalente all’importo ricevuto a titolo di aiuto comunitario su un conto specifico in un termine di trenta giorni a partire dall’inizio della produzione, e sottoporre alla Commissione un progetto di reinvestimento di tale importo in un termine di sei mesi a partire da questo stesso giorno.

A sostegno della sua domanda la ricorrente afferma:

che la convenuta non ha rispettato i detti obblighi contrattuali, nonostante non abbia sollevato al riguardo alcun argomento, né abbia contestato la nota di addebito inviata dalla Commissione;

che nei casi di violazione da parte del beneficiario degli obblighi previsti nel contratto, il testo di quest’ultimo consente alla Commissione di risolverlo ed esigere la restituzione degli importi versati a titolo di contributo finanziario;

che nonostante le diverse lettere di sollecito e di diffida la convenuta non ha restituito i fondi concessi.


23.10.2010   

IT

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C 288/47


Ricorso presentato il 9 agosto 2010 — Cosepuri/EFSA

(Causa T-339/10)

()

(2010/C 288/90)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Cosepuri Soc. coop. p.a. (Bologna, Italia) (rappresentante: F. Fiorenza, avvocato)

Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Conclusioni della ricorrente

Annullare il procedimento di gara nella parte in cui prevede la valutazione delle offerte economiche in seduta riservata.

Annullare la decisione di aggiudicare la gara in favore della società ANME ed ogni atto conseguente.

Condannare EFSA al risarcimento del danno in favore di Cosepuri.

Condannare EFSA al rimborso delle spese legali.

Motivi e principali argomenti

Con il bando di gara spedito in data 1 marzo 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 marzo 2010, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha indetto un appalto con procedura aperta per l’affidamento del servizio di navetta in Italia ed in Europa per un periodo di quarantotto mesi e per un valore stimato di euro 4 000 000 stabilendo quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri (Doc. B). La società ricorrente ha presentato la propria offerta, ma la gara in questione è stata aggiudicata ad un’altra impresa.

Col presente ricorso, la ricorrente si oppone a questa decisione.

Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione di legge sub art. 89 del regolamento (CE) no 1605/2002 (1) e la violazione del principio di buona amministrazione, trasparenza, pubblicità e del diritto di accesso per la mancata pubblicità delle operazioni di apertura delle offerte tecniche e di assegnazione dei punteggi dell’offerta economica. Si afferma a questo riguardo che il prezzo offerto non può essere considerato un’informazione riservata.

Con il secondo motivo si contesta la violazione di legge sub art. 100 del regolamento (CE) no 1605/2002, violazione di legge sub regolamento (CE) no 1049/2001 (2), violazione dell’obbligo di motivare la decisione, della trasparenza e del diritto di accesso agli atti perché è stato limitato l’accesso agli atti, successivo all’aggiudicazione, sostenendo la natura di informazioni riservate di dati quali l’offerta economica e di documenti pubblici quali le autorizzazioni delle autovetture. Si afferma a questo riguardo che l’omessa indicazione del prezzo offerto dall’aggiudicatario rende gli atti privi di motivazione

Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge sub art. 100 del regolamento (CE) no 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002, la violazione del capitolato d’oneri ed errore manifesto di motivazione per gli errori commessi dalla commissione di gara nella valutazione delle offerte economiche.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1)

(2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)


23.10.2010   

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C 288/48


Ricorso proposto il 20 agosto 2010 — CTG Luxembourg PSF/Corte di giustizia

(Causa T-340/10)

()

(2010/C 288/91)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Computer Task Group Luxembourg PSF SA (CTG Luxembourg PSF) (Bertrange, Lussemburgo) (rappresentante: avv. M. Thewes)

Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Disporre la riunione della presente causa con la causa pendente dinanzi all’Ottava Sezione del Tribunale con il numero di ruolo T-170/10;

annullare la decisione della Corte di giustizia 29 giugno 2010 di aggiudicare l’appalto «AO 008/2009: Supporto agli utenti dei sistemi TI e telefonici di primo e secondo livello, call center, gestione hardware end user» ad altro offerente;

dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea e condannare la Corte di giustizia a risarcire alla ricorrente tutti i danni subìti in conseguenza della decisione impugnata, nominando un perito per la valutazione di detto danno;

condannare la Corte di giustizia a sopportare integralmente le spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti invocati dalla ricorrente sono identici a quelli dedotti nell’ambito della causa T-170/10, CTG Luxembourg PSF/Corte di giustizia (1), riguardante la stessa gara di appalto.


(1)  GU 2010, C 161, pag. 48.


23.10.2010   

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C 288/49


Ricorso proposto il 23 agosto 2010 — Hartmann/UAMI — Mölnlycke Health Care (MESILETTE)

(Causa T-342/10)

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(2010/C 288/92)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Paul Hartmann AG (Heidenheim, Germania) (rappresentante: avv. N. Aicher)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mölnlycke Health Care AB (Göteborg, Svezia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 maggio 2010, procedimento R 1222/2009-2, e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «MESILETTE», per prodotti della classe 5 — Domanda di registrazione di marchio comunitario n. 6494025

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione tedesca n. 1033551 del marchio denominativo «MEDINETTE», per prodotti della classe 25; registrazione internazionale n. 486204 del marchio denominativo «MEDINETTE», per prodotti della classe 25

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha valutato erroneamente il rischio di confusione, in particolare la somiglianza dei segni.


23.10.2010   

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C 288/49


Ricorso proposto il 18 agosto 2010 — Etimine e Etiproducts/ECHA

(Causa T-343/10)

()

(2010/C 288/93)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Etimine SA (Bettembourg, Lussemburgo) e Ab Etiproducts Oy (Espoo, Fillandia) (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni delle ricorrenti

Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare l’atto impugnato nella parte relativa all’acido borico e al tetraborato di sodio;

dichiarare l’illegittimità del regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790, nella parte relativa all’acido borico e al tetraborato di sodio (1); e

condannare l’ECHA alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono, ai sensi dell’art. 263 TFUE, l’annullamento della decisione dell’agenzia per le sostanze chimiche di includere l’acido borico e il tetraborato di sodio nell’elenco preliminare delle sostanze determinato ai sensi dell’art. 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (2). Le ricorrenti domando inoltre, ai sensi dell’art. 277 TFUE, la dichiarazione d’illegittimità del regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790, nei limiti in cui concerne l’acido borico e il tetraborato di sodio.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono i seguenti motivi:

 

In primo luogo, l’atto impugnato sarebbe stato adottato in violazione di forme sostanziali e sarebbe viziato da un errore di diritto in quanto non sarebbero stati soddisfatti i requisiti dell’art. 59 e dell’allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006.

 

In secondo luogo, l’atto impugnato si baserebbe su un manifesto errore di valutazione e violerebbe il regolamento (CE) n. 1907/2006 in quanto l’ECHA non avrebbe fornito la prova né dimostrato che le sostanze boriche «soddisfano i criteri» per essere classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 2 ai sensi della direttiva 67/548 (3).

 

Inoltre, adottando l’atto impugnato, l’ECHA avrebbe violato il principio di diritto dell’UE della proporzionalità.

 

Infine, l’atto impugnato si basa sul regolamento (CE) della Commissione n. 790/2009 il quale sarebbe di per sé illegittimo.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 235, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).

(3)  Direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 1967 196, pag. 1).


23.10.2010   

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C 288/50


Ricorso proposto il 20 agosto 2010 — UPS Europe e United Parcel Service Deutschland/Commissione

(Causa T-344/10)

()

(2010/C 288/94)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: UPS Europe NV/SA (Bruxelles, Belgio) e United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG (Neuss, Germania) (rappresentanti: T.R. Ottervanger e E.V.A. Henny, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Dichiarare, in conformità all’art. 265 TFUE, che la Commissione ha errato per carenza non definendo la propria posizione nella pratica C 36/07 (ex NN 25/07) — Germania/Deutsche Post; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la presente domanda, le ricorrenti chiedono, ai sensi dell’art. 265 TFUE, che si dichiari che la Commissione ha errato per carenza non definendo la propria posizione nella pratica C 36/07 (ex NN 25/07) — Germania/Deutsche Post (GU 2007, C 245, pag. 21).

A sostegno del ricorso, le ricorrenti asseriscono che la Commissione, non avendo definito la propria posizione nella summenzionata procedura di inchiesta in un lasso di tempo ragionevole, avrebbe violato gli artt. 7 e 13 del regolamento (CE) n. 659/1999 (1).

Per di più, venendo meno all’obbligo di definire la propria posizione in un ragionevole periodo di tempo, la Commissione ha anche violato i principi di buona amministrazione e di certezza del diritto. Secondo le ricorrenti il principio di sana amministrazione avrebbe dovuto essere rispettato, essendo uno dei principi generali comuni alle tradizioni costituzionali degli Stati membri. Per giunta, tale principio è chiaramente riflesso nell’art. 41, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2010 C 83, pag. 389).


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. 93 del trattato CE (GU 1999 L 83, pag. 1).


23.10.2010   

IT

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C 288/51


Ricorso proposto il 18 agosto 2010 — Borax Europe/ECHA

(Causa T-346/10)

()

(2010/C 288/95)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Borax Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: K. Nordlander, lawyer e H. Pearson, Solicitor)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento;

Annullare la decisione della ECHA di identificare alcune sostanze a base di borato come «sostanze estremamente problematiche» che soddisfano i criteri di cui all'art. 57, lett. c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (in prosieguo: il «regolamento REACH») (1) e di aggiungerle all’elenco di sostanze ad altissimo rischio candidate all’autorizzazione (in prosieguo: l’«elenco di sostanze candidate») il 18 giugno 2010 (in prosieguo: l’«atto impugnato»);

Condannare l’ECHA alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l’annullamento della decisione della ECHA di identificare alcune sostanze a base di borato come «sostanze estremamente problematiche» che soddisfano i criteri di cui all'art. 57, lett. c), del REACH e di aggiungerle all’elenco di sostanze candidate il 18 giugno 2010. L’atto impugnato è stato reso noto alla ricorrente con un comunicato stampa dell’ECHA del 18 giugno 2010.

Le sostanze a base di borato delle quali la ricorrente contesta l’inclusione nell’elenco di sostanze candidate da parte dell’atto impugnato sono: l’acido borico (n. CAS 10043-35-3, n. CE 233-139-2); il tetraborato di disodio, anidro; il tetraborato di disodio decaidrato; il tetraborato di disodio pentaidrato (n. CAS 1330-43-4, 1303-96-4, 12179-04-3, n. CE 215-540-4) (in prosieguo: i «borati»).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo: l’atto impugnato deve essere annullato poiché basato su fascicoli dell’allegato XV contenenti errori manifesti che comportano una violazione di una forma sostanziale prevista all’art. 59 del REACH. Tali fascicoli, per giustificare l’azione della ECHA, indicano che i borati sono attualmente classificati nella parte 3 dell’allegato VI al regolamento (CE) n. 1272/2008, cosa, di fatto, errata.

Secondo motivo: l’ECHA ha adottato l’atto impugnato senza assolvere la sua funzione consistente nell’esaminare «nel merito» se i borati soddisfino i criteri di cui all’art. 57, lett. c) del REACH. Pertanto, l’ECHA, nell’adottare l’atto contestato, ha commesso manifesti errori di valutazione, ha ecceduto i suoi poteri e ha violato il principio di buona amministrazione.

Terzo motivo: infine, i borati non soddisfano i criteri, ex art. 57, lett. c), del REACH, di classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione, categoria 1 o 2, in forza della direttiva 67/548. Di conseguenza, essi non costituiscono «sostanze estremamente problematiche» e la loro inclusione nell’elenco di sostanze candidate da parte dell’atto contestato viola l’art. 59, n. 8, del REACH.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).


23.10.2010   

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C 288/52


Ricorso proposto il 27 agosto 2010 — Adelholzener Alpenquellen/UAMI (Forma di una bottiglia con la rappresentazione in rilievo di tre cime di montagna)

(Causa T-347/10)

()

(2010/C 288/96)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Adelholzener Alpenquellen GmbH (Siegsdorf, Germania) (rappresentante: avv. O. Rauscher)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 giugno 2010, procedimento R 1516/2009-1;

condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio tridimensionale consistente nella forma di una bottiglia con la rappresentazione in rilievo di tre cime di montagna, per prodotti della classe 32

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto il marchio comunitario in questione avrebbe carattere distintivo, nonché violazione dell’art. 37, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non avrebbe dovuto fondare la propria decisione sulla mancanza di un disclaimer, e violazione dell’art. 75, n. 2 del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché la ricorrente non avrebbe potuto pronunciarsi su determinate rappresentazioni sulle quali si basa la decisione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


23.10.2010   

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C 288/52


Ricorso presentato il 16 agosto 2010 — Panzeri/UAMI — Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport)

(Causa T-348/10)

()

(2010/C 288/97)

Lingua di deposito del ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Panzeri (Monguzzo, Italia) (rappresentante: C. Galli, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Royal Trophy Srl (Cava de Tirreni, Italia)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Prima Commissione di Ricorso del 20 maggio 2010 e quella della Divisione di Opposizione del 30 giugno 2009

Dichiarare che l’opposizione della ricorrente contro la domanda di registrazione del marchio n. 5 285 507 è accolta e rigettare la domanda per tale marchio relativamente alle merci delle classi 25 (articoli di abbigliamento) e 28 (articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi) e/o adottare ogni altra misura che ritiene appropriata.

Condannare la Royal Trophy s.r.l. alla rifusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: ROYAL TROPHY S.r.l.

Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo «ROYAL veste e premia lo sport» (domanda di registrazione n. 5.285.507), per prodotti nelle classi 25 e 28.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Il ricorrente.

Marchio o segno fatto valere: Marchio verbale comunitario (n. 1533504) e internazionale (n. 5769068) «VESTE LO SPORT», per prodotti nella classe 25, e marchio figurativo «PANZERI veste lo sport», non registrato ma usato nella prassi commerciale, per «articoli di abbigliamento, in particolare abbigliamento sportivo».

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Erronea applicazione dell’articolo 8, n. 1, lett. b, del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario.


23.10.2010   

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C 288/53


Ricorso proposto il 26 agosto 2010 — Milux/UAMI (OVUMCONTROL)

(Causa T-349/10)

()

(2010/C 288/98)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Milux Holding SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. J. Bojs)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 giugno 2010, nel procedimento R 1436/2009-4;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «OVUMCONTROL» per prodotti e servizi delle classi 9, 10 e 44

Decisione dell'esaminatore: diniego della domanda di registrazione di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha applicato in maniera erronea il principio di non discriminazione ai fatti della presente controversia; in subordine, violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), e dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che il marchio richiesto non possiede carattere distintivo intrinseco.


23.10.2010   

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C 288/53


Ricorso proposto il 26 agosto 2010 — Milux/UAMI (HEARTCONTROL)

(Causa T-350/10)

()

(2010/C 288/99)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Milux Holding SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. J. Bojs)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 2 luglio 2010, nel procedimento R 1437/2009-4;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «HEARTCONTROL» per prodotti e servizi delle classi 9, 10 e 44

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha applicato in maniera erronea il principio di non discriminazione ai fatti della presente controversia; in subordine, violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), e dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che il marchio richiesto non possiede carattere distintivo intrinseco.


23.10.2010   

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C 288/54


Ricorso proposto il 26 agosto 2010 — Milux/UAMI (VESICACONTROL)

(Causa T-351/10)

()

(2010/C 288/100)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Milux Holding SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. J. Bojs)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 luglio 2010, nel procedimento R 1439/2009-4;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «VESICACONTROL» per prodotti e servizi delle classi 9, 10 e 44

Decisione dell'esaminatore: diniego della domanda di registrazione di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha applicato in maniera erronea il principio di non discriminazione e di parità di trattamento ai fatti della presente controversia; in subordine, violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che il marchio richiesto non possiede carattere distintivo intrinseco.


23.10.2010   

IT

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C 288/54


Ricorso proposto il 26 agosto 2010 — Milux/UAMI (RECTALCONTROL)

(Causa T-352/10)

()

(2010/C 288/101)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Milux Holding SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. J. Bojs)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 luglio 2010, nel procedimento R 1443/2009-4;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «RECTALCONTROL» per prodotti e servizi delle classi 9, 10 e 44

Decisione dell'esaminatore: diniego della domanda di registrazione di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha applicato in maniera erronea il principio di non discriminazione e di parità di trattamento ai fatti della presente controversia; in subordine, violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che il marchio richiesto non possiede carattere distintivo intrinseco.


23.10.2010   

IT

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C 288/55


Ricorso proposto il 31 agosto 2010 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione

(Causa T-353/10)

()

(2010/C 288/102)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro A.E (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. E. Tzannini)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il presente ricorso;

annullare la nota di addebito impugnata;

prendere in considerazione i suoi argomenti, ove ritenga che gli importi indicati nella sua memoria del 5 novembre 2009 siano da rimborsare;

annullare l’atto impugnato altresì nella parte relativa alla terza rata, che non è stata corrisposta;

compensare gli importi eventualmente rimborsabili con detta terza rata mai corrisposta, la quale è in sospeso da cinque anni;

considerare il presente ricorso come un fatto che interrompe la prescrizione del diritto al versamento della terza rata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione risultante dalla nota di addebito del 22 luglio 2010, n. 3241007362, relativa alla partecipazione del ricorrente al programma di ricerca DICOEMS n. 507760 e all’adeguamento agli esiti dell'audit finanziario n. 09-BA74-028.

A sostegno dei suoi argomenti il ricorrente avanza i seguenti motivi:

violazione del principio generale di diritto secondo cui un atto che arreca pregiudizio deve contenere una motivazione, affinché possa essere verificata la legittimità della stessa, in quanto la nota di addebito impugnata non reca alcuna motivazione;

errata valutazione dei fatti, in quanto la convenuta non ha tenuto conto dei mezzi di prova e in particolare dei timesheets che il ricorrente ha prodotto in allegato alla sua memoria del 5 novembre 2009;

errore di diritto e difetto di motivazione, dal momento che la convenuta non ha tenuto conto degli argomenti di fatto del ricorrente e li ha respinti illegittimamente e senza motivazione;

violazione del principio di buona fede e del legittimo affidamento, perché illegittimamente la convenuta non ha versato l’ultima rata del programma al ricorrente ed ha annichilito l’intero suo lavoro di ricerca cinque anni dopo la chiusura del programma.


23.10.2010   

IT

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C 288/55


Ricorso proposto il 23 agosto 2010 — Nike International/UAMI — Deichmann (VICTORY RED)

(Causa T-356/10)

()

(2010/C 288/103)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nike International Ltd (Oregon, Stati Uniti) (rappresentante: avv. M. De Justo Bailey)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Deichmann SE (Essen, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 maggio 2010, procedimento R 1309/2009-2;

condannare il convenuto alle spese, e

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento qualora dovesse intervenire nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «VICTORY RED» per prodotti delle classi 18 e 28.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo tedesco (registrazione n. 30318528) «Victory» per prodotti delle classi 18, 25 e 28; il marchio denominativo internazionale (registrazione n. 819143) «Victory» per prodotti delle classi 18, 25 e 28.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti controversi e rigetto integrale della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009 in quanto la commissione di ricorso ha valutato erroneamente il rischio di confusione, segnatamente la somiglianza tra i segni.


23.10.2010   

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C 288/56


Ricorso proposto il 27 agosto 2010 — Kraft Foods Schweiz/UAMI — Compañia Nacional de Chocolates (CORONA)

(Causa T-357/10)

()

(2010/C 288/104)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kraft Foods Schweiz Holding GmbH (Zug, Svizzera) (rappresentanti: P. Péters e T. De Haan, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Compañia Nacional de Chocolates SA (Medellín, Colombia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 giugno 2010, procedimento R 696/2009-4; e

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «CORONA» per prodotti della classe 30.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo estone «KARUNA» (registrazione n. 20671) per prodotti della classe 30; marchio denominativo lettone «KARUNA» (registrazione n. M36592) per prodotti della classe 30; marchio denominativo lituano «KARŪNA» (registrazione n. 28143) per prodotti della classe 30.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell’opposizione.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1), lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009 in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente escluso il rischio di confusione; violazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 207/2009 in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che i marchi non fossero simili o identici.


23.10.2010   

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C 288/57


Ricorso proposto il 25 agosto 2010 — Ecologistas en Acción-CODA/Commissione

(Causa T-359/10)

()

(2010/C 288/105)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ecologistas en Acción-CODA (rappresentante: avv. J. Ramos Segarra)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del Segretariato generale della Commissione europea 30 giugno 2010 di negare l’accesso ai documenti richiesti dalla ricorrente nel procedimento GESTDEM 2010/957 e dichiarare il diritto della ricorrente alle informazioni di cui ai seguenti documenti:

Nota del Servicio de Asesoramiento Urbanístico del «Ajuntament de Valencia» (Servizio di consulenza urbanistica della giunta di Valencia) del 7 gennaio 2010.

Nota informativa delle autorità spagnole del 17 gennaio 2010 sulla situazione del procedimento EU-PILOT 724/09/2ENVI.

Nota della «Generalität Valenciana» — Dirección General de Gestión del Medio Natural (Governo autonomo della regione di Valencia — Direzione generale per l’ambiente) del 21 gennaio 2010.

Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’associazione ricorrente nella presente causa impugna la decisione recante rigetto della sua domanda di accesso a determinati documenti presentati dalla Spagna nell’ambito dell’indagine sul fascicolo EU-PILOT-ENVI 72409, riguardante l’esecuzione del Plan Especial de Protección y de Reforma Interior (Piano speciale di protezione e di riforma interna) (PEPRI) per il quartiere del Cabanyal della città di Valencia, approvato dal Ayuntamento de Valencia (giunta di Valencia) e dalla Generalidad valenciana (governo autonomo della regione di Valencia).

A sostegno della sua domanda la ricorrente deduce che la decisione impugnata viola gli artt. 3, 4 e 6 del regolamento (CE) n. 1367/2006. (1)

A tal proposito afferma che, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione, non esistono procedimenti giudiziari interni che risultino chiaramente connessi con il procedimento avviato dalla Commissione. I procedimenti giudiziari cui allude la convenuta riguardano la violazione di norme interne, che non sono rivolte a disciplinare nessun aspetto del medio ambiente, né si riferiscono all’applicazione della valutazione di impatto ambientale.

La ricorrente sostiene altresì che, in ogni caso, la divulgazione delle informazioni richieste non può incidere negativamente sulla protezione del medio ambiente, cui tali informazioni si riferiscono.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).


23.10.2010   

IT

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C 288/57


Ricorso proposto il 27 agosto 2010 — Vtesse Networks/Commissione

(Causa T-362/10)

()

(2010/C 288/106)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vtesse Networks Ltd (Hertford, Regno Unito) (rappresentante: H. Mercer QC, Barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

dichiarare ricevibile il ricorso;

annullare il punto 72 della decisione della Commissione C(2010) 3204 nel caso in materia di aiuti di Stato N 461/09 (GU C 162, pag. 1); e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede di annullare, ai sensi dell’art. 263 TFUE, la decisione della Commissione C(2010) 3204 nel caso in materia di aiuti di Stato N 461/09 (GU C 162 del 22.06.2010, pag. 1), nella quale è stato stabilito che la misura di aiuto «Cornwall & Isles of Scilly Next Generation Broadband», che dispone l’erogazione di aiuti da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale a sostegno dell’installazione di reti a banda larga di prossima generazione nella regione della Cornovaglia e delle isole di Scilly, è compatibile con l’art. 107, n. 3, lett. c), TFUE.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

 

anzitutto, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione dei fatti, in particolare ove la Commissione ha dichiarato:

a)

che vi è stata una procedura di gara aperta, non discriminatoria e concorrenziale, mentre avrebbe dovuto rilevare che la concorrenza è stata eliminata in relazione alla gara;

b)

che l'infrastruttura esistente era disponibile, su richiesta, per tutti gli offerenti, mentre l’operatore storico ha ammesso apertamente di non usare l'infrastruttura che era inclusa nei prodotti e disponibile su richiesta per tutti gli offerenti;

c)

che l’effetto finale sulla concorrenza è stato positivo, mentre le azioni dell’operatore storico hanno eliminato la concorrenza.

 

Inoltre, la ricorrente contesta che la Commissione ha erroneamente applicato e/o violato l’art. 102 TFUE, cosicché la valutazione contenuta nella decisione della Commissione C(2010) 3204 relativa all’impatto del provvedimento sulla concorrenza è invalida e dunque tale decisione è illegittima e non rientra nell’ambito dell’art. 107, n. 3, lett. c), TFUE, essendo gli illeciti rilevanti ai fini dell’art. 102 TFUE i seguenti:

a)

illegittimo raggruppamento per quanto riguarda l’infrastruttura esistente, della fibra ottica spenta con elementi elettronici attivi;

b)

rifiuto dell’accesso ai concorrenti alla fibra ottica e/o ai condotti;

c)

compressione abusiva del margine tra prezzo e costo attraverso il raggruppamento della fibra ottica con elementi elettronici attivi per costruire prodotti che non permettono alla ricorrente né ad altri concorrenti di competere nella procedura di gara.

 

Da ultimo, la ricorrente sostiene che la Commissione vìoli i suoi diritti di difesa, ivi inclusa, in particolare, la mancata apertura di una completa indagine in base alla procedura dell’art. 108, n. 2, TFUE, per i seguenti motivi:

a)

alla luce del primo e secondo motivo, è stato illegittimo terminare l’indagine in base all’art. 108, n. 3 TFUE, e/o non aprire un’approfondita indagine in base all’art. 108, n. 2 TFUE;

b)

la conclusione dell’indagine prima di un’indagine formale ha privato la ricorrente dei suoi diritti processuali;

c)

violazione dei diritti di difesa non garantendo alla ricorrente l’opportunità di confutare gli argomenti e/o gli elementi di prova dedotti dalle autorità del Regno Unito.


23.10.2010   

IT

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C 288/58


Ricorso proposto il 27 agosto 2010 — Abbott Laboratories/UAMI (RESTORE)

(Causa T-363/10)

()

(2010/C 288/107)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Abbott Laboratories (Abbott Park, Illinois, Stati Uniti di America) (rappresentanti: avv.ti M. Kinkeldey, S. Schäffler e J. Springer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 giugno 2010, nel procedimento R 1560/2009-1;

Condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Il marchio denominativo «RESTORE» per prodotti della classe 10.

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti:

Violazione del diritto al contraddittorio, poiché la commissione di ricorso si riferisce nella decisione a prove che non sono state comunicate alla ricorrente;

violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto il marchio richiesto non è un termine direttamente descrittivo dei prodotti per i quali è domandata la registrazione;

violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009, dato che il marchio richiesto possiede il necessario carattere distintivo.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).


23.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/59


Ricorso proposto il 2 settembre 2010 — Duravit e a./Commissione

(Causa T-364/10)

()

(2010/C 288/108)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Duravit AG (Hornberg, Germania); Duravit SA (Bischwiller, Francia); e Duravit BeLux BVBA (Overijse, Belgio) (rappresentanti: R. Bechtold, U. Soltész e C. von Köckritz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare ai sensi dell’art. 263, quarto comma, TFUE, gli artt. 1, n. 1, nonché gli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione europea 23 giugno 2010, C(2010) 4185 def., nel procedimento COMP/39092 — Arredi sanitari, nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

in subordine: ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti dall’art. 2, n. 9, della decisione;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti, conformemente all’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 23 giugno 2010, C(2010) 4185 def., nel procedimento COMP/39092 — Arredi sanitari. Nella decisione impugnata sono state inflitte ammende alle ricorrenti e ad altre imprese a causa della violazione dell’art. 101 TFUE nonché dell’art. 53 dell’Accordo SEE. Secondo la Commissione, le ricorrenti avrebbero partecipato a un accordo continuato o a pratiche concordate nel settore degli arredi sanitari in Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono nove motivi.

Con il primo motivo viene addebitato alla convenuta di non aver prodotto sufficienti elementi di prova a dimostrazione della partecipazione delle ricorrenti alla fissazione dei prezzi o a particolari pratiche anticoncorrenziali. La Commissione, nel procedimento da essa condotto, avrebbe trascurato l’onere della prova che incombe su di essa e i requisiti in materia di prova di una violazione dell’art. 101 TFUE, e avrebbe imposto alle ricorrenti oneri eccessivi di allegazione e prova.

Con il secondo motivo le ricorrenti deducono che la Commissione le ha considerate responsabili di un insieme di infrazioni riguardanti vari prodotti, in ragione della loro presunta partecipazione a «riunioni del cartello» di un’associazione centrale tedesca trasversale ai settori di prodotti, senza provare la loro partecipazione ad intese relative a tali prodotti. A tal proposito, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha qualificato, a torto e in modo prematuro, le riunioni svoltesi in seno all’associazione centrale tedesca come aventi un oggetto restrittivo per la concorrenza, senza considerare il loro specifico contesto economico e giuridico.

Nell’ambito del terzo motivo le ricorrenti deducono inoltre che la Commissione non ha provato alcuna azione anticoncorrenziale sul mercato tedesco della ceramica per sanitari. Le ricorrenti fanno valere a tal riguardo che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel qualificare le riunioni svoltesi in seno all’associazione professionale tedesca dei produttori di ceramica come finalizzate alla fissazione dei prezzi e come aventi un oggetto restrittivo per la concorrenza e che essa, ricavando addebiti inammissibili da elementi di prova manifestamente irrilevanti, ha violato il diritto delle ricorrenti a un processo equo e imparziale.

Con il quarto motivo, le ricorrenti fanno valere la mancata partecipazione alla fissazione dei prezzi in Francia o in Belgio. Secondo le ricorrenti, la Commissione è incorsa in errore nel qualificare le riunioni in seno alle associazioni belghe e francesi dei produttori di ceramica come finalizzate alla fissazione dei prezzi e nel valutare la durata delle presunte infrazioni, con la conseguente erronea applicazione dell’art. 101 TFUE.

Le ricorrenti fanno valere, nell’ambito del quinto motivo, che la Commissione è incorsa in errore nel qualificare come infrazione unica e continuata le operazioni compiute nel mercato della rubinetteria, dei box doccia e della ceramica e, così facendo, ha applicato erroneamente l’art. 101 TFUE. Le ricorrenti adducono a tal riguardo l’inosservanza dei criteri elaborati dalla giurisprudenza per verificare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata.

Con il sesto motivo, le ricorrenti fanno valere che, a causa dell’eccessiva durata del procedimento e della sostituzione al termine dell’udienza di tutti i partecipanti al processo decisionale in seno alla Commissione, tale istituzione ha violato, in modo rilevante ai fini della decisione, i loro diritti della difesa e il diritto ad essere sentite, sanciti dagli artt. 12 e 14 del regolamento (CE) n. 773/2004 (1).

Nell’ambito del settimo motivo, le ricorrenti affermano che la Commissione è incorsa in errore nel basare il calcolo dell’importo dell’ammenda sui propri orientamenti per il calcolo delle ammende (2), dal momento che, a partire dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, tali orientamenti sono invalidi per violazione dell’art. 290, n. 1, TFUE e dell’art. 52, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Con l’ottavo motivo le ricorrenti adducono che il calcolo dell’importo dell’ammenda effettuato dalla Commissione è erroneo, poiché la Commissione, nel fissare l’importo di partenza, non avrebbe preso in considerazione la minore gravità della presunta partecipazione delle ricorrenti, qualificando invece la gravità dell’infrazione allo stesso modo con riferimento a tutte le imprese coinvolte. Secondo le ricorrenti, così facendo, si viola il principio della responsabilità individuale.

Da ultimo, nell’ambito del nono motivo si deduce che l’importo delle ammende inflitte viola il principio di proporzionalità e della parità di trattamento, atteso che le violazioni delle norme in materia di concorrenza addebitate alle ricorrenti non sarebbero riconducibili alle violazioni molto gravi delle norme in materia di concorrenza.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU L 123, pag. 18).

(2)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).


23.10.2010   

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C 288/60


Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 1o settembre 2010 avverso l’ordinanza del 22 giugno 2010 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-78/09, Marcuccio/Commissione

(Causa T-366/10 P)

()

(2010/C 288/109)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

In ogni caso: annullare in toto e senza eccezione alcuna l’ordinanza impugnata.

Dichiarare che il ricorso in primo grado in relazione al quale fu emessa l’ordinanza impugnata, era ricevibile in toto e senza eccezione alcuna.

In via principale: accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum del ricorso in primo grado.

Condannare la convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, di tutte le spese diritti ed onorari da quest’ultimo sopportati ed inerenti la causa per cui è appello in tutti i gradi finora esperiti.

In via subordinata: rinviare la causa per cui è appello al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro l’ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica (TFP) del 22 giugno 2010. Questa ordinanza ha respinto come manifestamente irricevibile un ricorso avente per oggetto il risarcimento del danno che avrebbe subito il ricorrente a causa del diniego opposto dalla Convenuta di rifondergli le spese ripetibili asseritamene sostenute nella causa T-18/04, Marcuccio/Commissione.

A sostegno delle proprie pretensioni il ricorrente fa valere l’erronea ed irragionevole interpretazione della nozione di domanda nel senso degli art. 90 e 91 dello Statuto dei funzionari, un difetto assoluto di motivazione, con travisamento e snaturamento dei fatti, nonché l’erronea interpretazione della giurisprudenza sulla liquidazione delle spese di giudizio alla cui rifusione una parte è stata condannata dal giudice.

Il ricorrente fa anche valere la violazione dei diritti al contraddittorio e alla difesa e il fatto che il TFP avrebbe omesso di pronunciarsi su talune delle sue domande.


23.10.2010   

IT

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C 288/61


Ricorso presentato il 3 settembre 2010 — Rubinetteria Cisal/Commissione

(Causa T-368/10)

()

(2010/C 288/110)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Rubinetteria Cisal SpA (Alzo Frazione di Pella, Italia) (rappresentante: M. Pinnarò, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione C(2010) 4185 del 23 giugno 2010.

In subordine ridurre la sanzione ad una somma più appropriata nel caso in cui la Corte non annulli l’ammenda inflitta.

Ordinare alla Commissione di pagare i costi legali.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa della causa T-364/10, Duravit e. a./Commissione.

A sostegno delle proprie pretensioni la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

I.   Violazione ed erronea applicazione degli artt. 101 TFUE e 53 SEE.

Si afferma a questo riguardo che la decisione, nella parte in cui riguarda Cisal, è assolutamente erronea, non avendo Cisal partecipato (anche inconsapevolmente) ad un cartello, essendosi limitata a scambiare informazioni commerciali non sensibili, non riservate e (nella quasi totalità dei casi), successive alle scelte operate in autonomia e già diffuse sul mercato.

II.   Violazione del principio di proporzionalità e di uguaglianza.

Secondo la ricorrente, la Commissione ha omesso di considerare che il ruolo, il coinvolgimento, la responsabilità, i vantaggi, et cetera, riferibili a ciascun produttore sono considerevolmente diversi tra loro. In concreto, la convenuta non fa differenze e non spiega perché a Cisal debba essere applicato il massimo della pena, visto che essa: i) è rimasta estranea ad una delle due associazioni (Michelangelo); ii) non ha mai avuto contatti bilaterali; iii) non ha fatto parte di riunioni nelle quali venivano in esame tutti e tre i prodotti (ma solo rubinetteria e articoli in ceramica); iv) ha avuto da sempre una quota non significativa del mercato.

Per quanto riguarda la fissazione dell’ammenda, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto e accertare l’impatto concreto sul mercato della violazione e l’estensione del mercato geografico rilevante, e tenere conto dell’effettiva capacità economica della Cisal di falsare la concorrenza e del suo peso specifico.

La ricorrente fa anche valere l’erronea base di calcolo che sarebbe stata utilizzata nella quantificazione dell’ammenda, nonché la mancata considerazione di circostanze attenuanti.


23.10.2010   

IT

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C 288/62


Ricorso presentato il 30 agosto 2010 — Rubinetterie Teorema/Commissione

(Causa T-370/10)

()

(2010/C 288/111)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Rubinetterie Teorema SpA (Flero (Brescia), Italia) (rappresentanti: R. Cavani, avvocato, M. Di Muro, avvocato, P. Preda, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione C(2010) 4185 del 23 giugno 2010.

In subordine, irrogare un’ammenda simbolica.

Un ulteriore subordine, ridurre sostanzialmente l’importo, nella misura che parrà di giustizia, della ammenda comminata dalla decisione.

Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa della causa T-368/10, Rubinetteria Cisal/Commissione.

I motivi e argomenti principali sono simili a quelli invocati in questa causa.

In particolare, la ricorrente fa valere:

 

La violazione del diritto di difesa di Teorema e conseguente invalidità della decisione per:

ritardo nella comunicazione a Teorema delle accuse da parte della Commissione;

onerosità dell’accesso al fascicolo e mancanza di proroga adeguata;

 

L’insussistenza di un’intesa avente per oggetto o effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza e/o difetto di pregiudizio al commercio comunitario, nonché,

l’erronea valutazione del materiale probatorio in relazione alla partecipazione di Teorema alle riunioni di Euroitalia.


23.10.2010   

IT

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C 288/62


Ricorso proposto il 7 settembre 2010 — Amor/UAMI — Jablonex Group (AMORIKE)

(Causa T-371/10)

()

(2010/C 288/112)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Amor GmbH (Obertshausen, Germania) (rappresentante: avv. M. Hartmann)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Jablonex Group a. s. (Jablonec nad Nisou, Repubblica Ceca)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) 14 giugno 2010, pratica R 619/2009-2;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Jablonex Group a. s.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «AMORIKE» per beni delle classi 14, 25 e 26

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo internazionale registrato «AMOR» per beni della classe 14; marchio figurativo comunitario, contenente l’elemento denominativo «Amor», per beni delle classi 14 e 18; marchio figurativo nazionale, contenente l’elemento denominativo «Amor», per beni della classe 25; nonché marchio figurativo nazionale di color arancio, che contiene l’elemento denominativo «Amor», per beni delle classi 9, 14, 18, 35 e 42.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


23.10.2010   

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C 288/63


Ricorso presentato il 7 settembre 2010 — Mamoli Robinetteria/Commissione

(Causa T-376/10)

()

(2010/C 288/113)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Mamoli Robinetteria SpA (Milano, Italia) (rappresentante: F. Capelli, avvocato, M. Valcada, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare l’articolo 1 della decisione della Commissione europea del 23 giugno 2010, C(2010) 4185 DEF relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE, notificata, caso COMP/39092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria nella parte in cui accerta a carico di Mamoli Robinetteria spa la violazione dell’articolo 101 TFUE e, di conseguenza, l’articolo 2 della medesima decisione nella parte in cui infligge a Mamoli Robinetteria spa il pagamento di un’ammenda pari al 10 % del fatturato complessivo dell’anno 2009, in seguito ridotto in virtù della specifica situazione di Mamoli, a 1 041 531 euro.

Annullare l’articolo 2 della decisione della Commissione europea del 23 giugno 2010, C(2010) 4185 DEF relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE, notificata, caso COMP/39092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria, ricalcolando l’ammenda e riducendola ad un importo pari all’0.3% del fatturato di Mamoli Robinetteria relativo all’anno 2003 o, comunque, alla minor somma rispetto alla sanzione irrogata, che l’Ill.mo Tribunale adito riterrà opportuno.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente litigio è la stessa della causa T-364/10, Duravit e.a./Commissione e T-368/10 Rubinetteria Cisal/Commissione.

A sostegno del ricorso la parte ricorrente invoca i seguenti motivi.

Violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e del principio della parità di trattamento, nella misura in cui le altre parti del procedimento avrebbero potuto esporre argomenti difensivi in merito a circostanze non segnalate a Mamoli. È inoltre contestato che gli addebiti siano anche formulati sulla base di documenti classificati come riservati e non consultabili dalle difese.

Violazione del principio di legalità del combinato disposto degli articoli 101-105 del TFUE, nonché dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 del Consiglio (1). Su questo punto la ricorrente ritiene che la Commissione, in assenza di un atto del legislatore europeo, non abbia alcun potere di prevedere la concessione di immunità parziali e totali ad imprese e di fondare su una tale comunicazione una procedura in materia antitrust che si conclude con l’irrogazione di pesanti sanzioni.

Violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003.

La ricorrente sostiene, a questo riguardo, che la Commissione ha commesso nel corso dell’indagine rilevanti errori ignorando le specificità del mercato italiano (es. struttura, caratteristiche, ruolo dei grossisti) e riconducendo la situazione presente sul mercato italiano a quella esistente su quello tedesco. Tale errore avrebbe inficiato le conclusioni della Commissione in merito all’esistenza sul mercato italiano di un cartello in materia di fissazione dei prezzi. Inoltre la Commissione, a causa degli errori denunciati, non avrebbe assolto l’onere della prova sulla stessa incombente.

Per quanto riguarda l’ammontare dell’ammenda, la ricorrente afferma che la Commissione non avrebbe correttamente valutato la sua effettiva condotta e la sua incidenza nell’ambito dell’infrazione contestata, non preso in considerazione come dovuto la grave situazione economica in cui essa si trova.

La ricorrente sostiene che la Commissione, pur avendo compreso che Mamoli si trova realmente in una grave situazione economica che mina la capacità contributiva dell’azienda, ha adottato una decisione inidonea a raggiungere l’obiettivo di cui alla premessa.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU L 1, pag. 1)


23.10.2010   

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C 288/64


Ricorso proposto l'8 settembre 2010 — Wabco Europe and Others/Commissione

(Causa T-380/10)

()

(2010/C 288/114)

Lingua processuale:l' inglese

Parti

Ricorrenti: Wabco Europe BVBA (Bruxelles, Belgio), Wabco Austria GesmbH (Vienna, Austria), Trane Inc. (Piscataway, Stati Uniti), Ideal Standard Italia s.r.l. (Milano, Italia) e Ideal Standard GmbH (Bonn, Germania) (rappresentanti: S. Völcker, F. Louis, A Israel e N. Niejahr, avvocati, C. O'Daly e E. Batchelor, Solicitors e F. Carlin, Barrister)

Convenuta: Commissione

Conclusioni del ricorrente

Annullare parzialmente l'art. 2 e, nella misura necessaria, l'art. 1, n. 1, sub 3 e 4 della decisione della Commissione 23 giugno 2010, n. C(2010), 4185 def., nel caso COMP/39092 — Attrezzature ed accessori per sale da bagno;

Ridurre l'importo dell'ammenda irrogata alle ricorrenti;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il loro ricorso, le ricorrenti chiedono, in virtù dell'art. 263 TFUE, l'annullamento parziale della decisione della Commissione 23 giugno 2010, n. C(2010), 4185 def., nel caso COMP/39092 — Attrezzature ed accessori per sale da bagno, concernente un accordo tra imprese coprente i mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco di attrezzature ed accessori per sale da bagno, relativo ai prezzi di vendita e allo scambio di informazioni commerciali sensibili nonché, in subordine, la riduzione dell'importo dell'ammenda ad esse irrogata.

A sostegno della loro domanda, le ricorrenti fanno valere i seguenti argomenti:

 

In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione, nel tentativo di dimostrare la partecipazione della Ideal Standard Italia s.r.l. e della Ideal Standard GmbH ad una violazione nel settore delle ceramiche in Italia, ha disatteso le prescrizioni di legge applicabili.

 

In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che la Commissione ha omesso di ridurre l'ammenda irrogata alle medesime per le violazioni francese e belga nonostante il fatto che essa abbia loro accordato una parziale immunità dalle ammende per violazioni di tale tipo in virtù del punto 23, ultimo paragrafo, della Comunicazione della Commissione del 2002 relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (1).

 

In terzo luogo, le ricorrenti fanno valere che la Commissione ha erroneamente constatato che erano state la Grohe Beteiligungs GmbH e la Grohe AG e le loro filiali, piuttosto che la Ideal Standard Italia s.r.l. e la Ideal Standard GmbH, le prime a fornire un «valore aggiunto significativo» ai sensi della Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese.

 

Infine, le ricorrenti fanno valere che l'applicazione retroattiva degli Orientamenti della Commissione del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (2), era illegittima, in quanto penalizzava la Ideal Standard Italia s.r.l. e la Ideal Standard GmbH per il tipo di informazione che avevano fornito in quanto richiedenti un trattamento favorevole nutrendo in buona fede affidamento sul fatto che la Commissione non avrebbe alterato drasticamente a loro scapito il contesto applicabile in materia di ammende.


(1)  Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3)

(2)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2)


23.10.2010   

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C 288/64


Ricorso proposto l’8 settembre 2010 — Spagna/Commissione

(Causa T-384/10)

()

(2010/C 288/115)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: J. Ródriguez Cárcamo)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 30 giugno 2010, con cui si riduce l’aiuto del Fondo di coesione ai seguenti (gruppi di) progetti: «Abastecimiento de agua a poblaciones ubicadas en la Cuenca Hidrográfica del Río Guadiana: Comarca de Andévalo» (approvvigionamento di acqua a popolazioni stanziate nel bacino idrografico del Río Guadiana, Comarca di Andévalo) (2000.ES.16.C.PE.133), «Saneamiento y depuración en la Cuenca del Guadalquivir: Guadaira, Aljarafe y EE NN PP del Guadalquivir» (risanamento e depurazione nel bacino del Guadalquivir, Guadaira, Aljarafe e Spazi Naturali Protetti del Guadalquivir) (2000.16.C.PE.066) e «Abastecimiento de agua a sistemas supramunicipales de las provincias de Granada y Málaga» (approvvigionamento di acqua a sistemi intercomunali delle province di Granada e Malaga) (2002.ES.16.C.PE.061), e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nell’ambito del Fondo di coesione la Commissione ha concesso aiuti a vari progetti, relativi a quanto segue: «Abastecimiento de agua a poblaciones ubicadas en la Cuenca Hidrográfica del Río Guadiana: Comarca de Andévalo» (2000.ES.16.C.PE.133) [decisione 18 dicembre 2001, C(2001) 4113], «Saneamiento y depuración en la Cuenca del Guadalquivir: Guadaira, Aljarafe y EE NN PP del Guadalquivir» (2000.16.C.PE.066) [decisione 29 dicembre 2000, C(200) 4316] e «Abastecimiento de agua a sistemas supramunicipales de las provincias de Granada y Málaga» (2002.ES.16.C.PE.061) [decisione 24 dicembre 2002, C(2002) 689].

I vari progetti avrebbero dovuto essere eseguiti tramite diversi contratti d’opera.

La decisione impugnata riduce l’aiuto inizialmente concesso dal Fondo di coesione, con le corrispondenti correzioni finanziarie.

A sostegno delle sue richieste il ricorrente deduce i seguenti motivi:

1.

violazione dell’art. H, n. 2, del regolamento n. 1164/94 (1) in quanto:

si sta applicando una correzione finanziaria per violazione di direttive dell’UE in materia di appalti pubblici ad appalti che, tuttavia, non sono assoggettati a tali direttive, e

si sta applicando una correzione finanziaria per una violazione della normativa UE che tuttavia non sussiste, in quanto non ricorre il presupposto di frazionamento indebito dell’oggetto degli appalti.

2.

In subordine, relativamente a quanto precede, violazione del menzionato regolamento, in quanto non sussiste lesione della direttiva 93/37/CEE in materia di appalti pubblici rispetto all’esperienza o al prezzo medio.

3.

Sempre in subordine, il ricorrente fa valere le violazioni del principio di proporzionalità.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 maggio 1994, n. 1164, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 164, del 25.25.1994).


23.10.2010   

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C 288/65


Ordinanza del Tribunale 6 septembre 2010 — British American Tobacco (Investments)/Commissione

(Causa T-170/03) (1)

()

(2010/C 288/116)

Lingua processuale: l’inglese.

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 171 del 19.7.2003.


23.10.2010   

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C 288/65


Ordinanza del Tribunale 1o settembre 2010 — Universal/Commissione

(Causa T-34/06) (1)

()

(2010/C 288/117)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 60 dell’11.3.2006.


23.10.2010   

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C 288/66


Ordinanza del Tribunale 1o settembre 2010 — Fabryka Samochodòw Osobowych/Commissione

(Causa T-88/07) (1)

()

(2010/C 288/118)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 117 del 29.5.2007.


23.10.2010   

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C 288/66


Ordinanza del Tribunale 3 settembre 2010 — Huta Buczek e Buczek/Commissione

(Cause riunite T-440/07 e T-1/08) (1)

()

(2010/C 288/119)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa T-440/07 dal ruolo.


(1)  GU C 22 del 26.1.2008.


23.10.2010   

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C 288/66


Ordinanza del Tribunale 2 settembre 2010 — Gruener Janura/UAMI — Centum Aqua Marketing (Hundertwasser)

(Causa T-125/09) (1)

()

(2010/C 288/120)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 129 del 6.6.2009.


23.10.2010   

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C 288/66


Ordinanza del Tribunale 6 settembre 2010 — Carlyle/UAMI — MRP Consult (CAFE CARLYLE)

(Causa T-505/09) (1)

()

(2010/C 288/121)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 51 del 27.2.2010.


23.10.2010   

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C 288/66


Ordinanza del Tribunale 6 settembre 2010 — Carlyle/UAMI — MRP Consult (THE CARLYLE)

(Causa T-506/09) (1)

()

(2010/C 288/122)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 51 del 27.2.2010.


23.10.2010   

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C 288/66


Ordinanza del Tribunale 11 agosto 2010 — Footwear/UAMI — Reno Schuhcentrum (swiss cross FOOTWEAR)

(Causa T-49/10) (1)

()

(2010/C 288/123)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 100 del 17.4.2010.


Tribunale della funzione pubblica

23.10.2010   

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C 288/67


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 giugno 2010 — Hanschmann/Ufficio europeo di polizia (Europol)

(Causa F-27/09) (1)

(Funzione pubblica - Personale di Europol - Mancato rinnovo di un contratto - Contratto a tempo indeterminato - Art. 6 dello Statuto del personale di Europol - Principio del rispetto dei diritti della difesa)

(2010/C 288/124)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Ingo Hanschmann (L’Aia, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente rappresentato dall’avv. P. de Casparis, successivamente dagli avv.ti W. J. Dammingh e N. D. Dane)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol) (rappresentanti: D. Neumann e D. El Khoury, agenti, assistiti dagli avv.ti B. Wägenbaur e R. Van der Hout)

Oggetto

L’annullamento della decisione 12 giugno 2008, con la quale si informa il ricorrente dell’impossibilità di proporgli un impiego permanente, nonché della decisione 7 gennaio 2009, recante rigetto del reclamo proposto avverso la prima decisione.

Dispositivo

1)

La decisione 12 giugno 2008, con la quale l’Ufficio europeo di polizia (Europol) ha rifiutato al sig. Hanschmann la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato, è annullata.

2)

L’Europol é condannato alle spese.


(1)  GU C 167 del 18.7.2009, pag. 25.


23.10.2010   

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C 288/67


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 giugno 2010 — Kipp/Ufficio europeo di polizia (Europol)

(Causa F-28/09) (1)

(Funzione pubblica - Personale di Europol - Mancato rinnovo di un contratto - Contratto a tempo indeterminato - Art. 6 dello Statuto del personale di Europol - Principio del rispetto dei diritti della difesa)

(2010/C 288/125)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Michael Kipp (L’Aia, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente rappresentato dall’avv. P. de Casparis, successivamente dagli avv.ti W. J. Dammingh e N. D. Dane)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol) (rappresentanti: D. Neumann e D. El Khoury, agenti, assistiti dagli avv.ti B. Wägenbaur e R. Van der Hout)

Oggetto

L’annullamento della decisione 12 giugno 2008, con la quale si informa il ricorrente dell’impossibilità di proporgli un impiego permanente, nonché della decisione 7 gennaio 2009, recante rigetto del reclamo proposto avverso la prima decisione.

Dispositivo

1)

La decisione 12 giugno 2008, con la quale l’Ufficio europeo di polizia (Europol) ha rifiutato al sig. Kipp la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato, è annullata.

2)

L’Europol é condannato alle spese.


(1)  GU C 167 del 18.7.2009, pag. 25.


23.10.2010   

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C 288/68


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 giugno 2010 — Sluiter/Ufficio europeo di polizia (Europol)

(Causa F-34/09) (1)

(Funzione pubblica - Personale di Europol - Mancato rinnovo di un contratto - Contratto a tempo indeterminato - Art. 6 dello Statuto del personale di Europol - Principio del rispetto dei diritti della difesa)

(2010/C 288/126)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Rudolf Sluiter (Hillegom, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente rappresentato dall’avv. P. de Casparis, successivamente dagli avv.ti W. J. Dammingh e N. D. Dane)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol) (rappresentanti: D. Neumann e D. El Khoury, agenti, assistiti dagli avv.ti B. Wägenbaur e R. Van der Hout)

Oggetto

L’annullamento della decisione 12 giugno 2008, con la quale si informa il ricorrente dell’impossibilità di proporgli un impiego permanente, nonché della decisione 7 gennaio 2009, recante rigetto del reclamo proposto avverso la prima decisione.

Dispositivo

1)

La decisione 12 giugno 2008, con la quale l’Ufficio europeo di polizia (Europol) ha rifiutato al sig. Sluiter la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato, è annullata.

2)

L’Europol é condannato alle spese.


(1)  GU C 167 del 18.7.2009, pag. 25.


23.10.2010   

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C 288/68


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 giugno 2010 — Visser-Fornt Raya/Ufficio europeo di polizia (Europol)

(Causa F-35/09) (1)

(Funzione pubblica - Personale di Europol - Mancato rinnovo di un contratto - Contratto a tempo indeterminato - Art. 6 dello Statuto del personale di Europol - Principio del rispetto dei diritti della difesa)

(2010/C 288/127)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Maria Teresa Visser-Fornt Raya (L’Aia, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente rappresentata dall’avv. P. de Casparis, successivamente dagli avv.ti W. J. Dammingh e N. D. Dane)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol) (rappresentanti: D. Neumann e D. El Khoury, agenti, assistiti dagli avv.ti B. Wägenbaur e R. Van der Hout)

Oggetto

L’annullamento della decisione 12 giugno 2008, con la quale si informa la ricorrente dell’impossibilità di proporle un impiego permanente, nonché della decisione 7 gennaio 2009, recante rigetto del reclamo proposto avverso la prima decisione.

Dispositivo

1)

La decisione 12 giugno 2008, con la quale l’Ufficio europeo di polizia (Europol) ha rifiutato alla sig.ra Visser-Fornt Raya la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato, è annullata.

2)

L’Europol é condannato alle spese.


(1)  GU C 167 del 18.7.2009, pag. 26.


23.10.2010   

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C 288/69


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 giugno 2010 — Armitage-Wilson/Ufficio europeo di polizia (Europol)

(Causa F-36/09) (1)

(Funzione pubblica - Personale di Europol - Mancato rinnovo di un contratto - Contratto a tempo indeterminato - Art. 6 dello Statuto del personale di Europol - Principio del rispetto dei diritti della difesa)

(2010/C 288/128)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Kate Armitage-Wilson (L’Aia, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. W. J. Dammingh)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol) (rappresentanti: D. Neumann e D. El Khoury, agenti, assistiti dagli avv.ti B. Wägenbaur e R. Van der Hout)

Oggetto

L’annullamento della decisione 12 giugno 2008, con la quale si informa la ricorrente dell’impossibilità di proporle un impiego permanente, nonché della decisione 7 gennaio 2009, recante rigetto del reclamo proposto avverso la prima decisione.

Dispositivo

1)

La decisione 12 giugno 2008, con la quale l’Ufficio europeo di polizia (Europol) ha rifiutato alla sig.ra Armitage-Wilson la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato, è annullata.

2)

L’Europol é condannato alle spese.


(1)  GU C 167 del 18.7.2009, pag. 26.


23.10.2010   

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C 288/69


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 giugno 2010 — Doyle/Ufficio europeo di polizia (Europol)

(Causa F-37/09) (1)

(Funzione pubblica - Personale di Europol - Mancato rinnovo di un contratto - Contratto a tempo indeterminato - Art. 6 dello Statuto del personale di Europol - Principio del rispetto dei diritti della difesa)

(2010/C 288/129)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Margaret Doyle (Noordwijkerhout, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente rappresentata dall’avv. P. de Casparis, successivamente dagli avv.ti W. J. Dammingh e N. D. Dane)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol) (rappresentanti: D. Neumann e D. El Khoury, agenti, assistiti dagli avv.ti B. Wägenbaur e R. Van der Hout)

Oggetto

L’annullamento della decisione 12 giugno 2008, con la quale si informa la ricorrente dell’impossibilità di proporle un impiego permanente, nonché della decisione 7 gennaio 2009, recante rigetto del reclamo proposto avverso la prima decisione.

Dispositivo

1)

La decisione 12 giugno 2008, con la quale l’Ufficio europeo di polizia (Europol) ha rifiutato alla sig.ra Doyle la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato, è annullata.

2)

L’Europol é condannato alle spese.


(1)  GU C 167 del 18.7.2009, pag. 26.


23.10.2010   

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C 288/70


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 giugno 2010 — Martin/Ufficio europeo di polizia (Europol)

(Causa F-38/09) (1)

(Funzione pubblica - Personale di Europol - Mancato rinnovo di un contratto - Contratto a tempo indeterminato - Art. 6 dello Statuto del personale di Europol - Principio del rispetto dei diritti della difesa)

(2010/C 288/130)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Breige Martin (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: inizialmente rappresentata dall’avv. P. de Casparis, successivamente dagli avv.ti W. J. Dammingh e N. D. Dane)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol) (rappresentanti: D. Neumann e D. El Khoury, agenti, assistiti dagli avv.ti B. Wägenbaur e R. Van der Hout)

Oggetto

L’annullamento della decisione 12 giugno 2008, con la quale si informa la ricorrente dell’impossibilità di proporle un impiego permanente, nonché della decisione 7 gennaio 2009, recante rigetto del reclamo proposto avverso la prima decisione.

Dispositivo

1)

La decisione 12 giugno 2008, con la quale l’Ufficio europeo di polizia (Europol) ha rifiutato alla sig.ra Martin la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato, è annullata.

2)

L’Europol é condannato alle spese.


(1)  GU C 167 del 18.7.2009, pag. 26.


23.10.2010   

IT

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C 288/70


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 giugno 2010 — Goddijn/Ufficio europeo di polizia (Europol)

(Causa F-39/09) (1)

(Funzione pubblica - Personale di Europol - Mancato rinnovo di un contratto - Contratto a tempo indeterminato - Art. 6 dello Statuto del personale di Europol - Principio del rispetto dei diritti della difesa)

(2010/C 288/131)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Jacqueline Goddijn (Breda, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente rappresentata dall’avv. P. de Casparis, successivamente dagli avv.ti W. J. Dammingh e N. D. Dane)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol) (rappresentanti: D. Neumann e D. El Khoury, agenti, assistiti dagli avv.ti B. Wägenbaur e R. Van der Hout)

Oggetto

L’annullamento della decisione 12 giugno 2008, con la quale si informa la ricorrente dell’impossibilità di proporle un impiego permanente, nonché della decisione 7 gennaio 2009, recante rigetto del reclamo proposto avverso la prima decisione.

Dispositivo

1)

La decisione 12 giugno 2008, con la quale l’Ufficio europeo di polizia (Europol) ha rifiutato alla sig.ra Goddijn la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato, è annullata.

2)

L’Europol é condannato alle spese.


(1)  GU C 167 del 18.7.2009, pag. 27.


23.10.2010   

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C 288/71


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 giugno 2010 — Roumimper/Ufficio europeo di polizia (Europol)

(Causa F-41/09) (1)

(Funzione pubblica - Personale dell’Europol - Mancato rinnovo di un contratto - Contratto a tempo indeterminato - Art. 6 dello Statuto del personale dell’Europol - Principio del rispetto dei diritti della difesa)

(2010/C 288/132)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Jacques Pierre Roumimper (Zoetermeer, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente P. de Casparis, avocat, successivamente W.J. Dammingh e N. D. Dane, avocats)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol) (rappresentanti: D. Neumann e D. El Khoury, agenti, assistiti da B. Wagenbaur e R. Van der Hout, avocats)

Oggetto

L’annullamento della decisione 12 giugno 2008 con la quale si informa il ricorrente dell’impossibilità di offrirgli un impiego permanente, nonché della decisione 7 gennaio 2009 con la quale si respinge il reclamo proposto avverso la prima decisione.

Dispositivo

1)

La decisione 12 giugno 2008 con la quale l’Ufficio europeo di polizia (Europol) ha rifiutato di concludere un contratto a tempo indeterminato con il sig. Poumimper è annullata.

2)

L’Europol è condannato alle spese.


(1)  GU C 180 dell’1.8.2009, pag. 63.


23.10.2010   

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C 288/71


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 giugno 2010 — Esneau-Kappé/Ufficio europeo di polizia (Europol)

(Causa F-42/09) (1)

(Funzione pubblica - Personale dell’Europol - Mancato rinnovo di un contratto - Contratto a tempo indeterminato - Art. 6 dello Statuto del personale dell’Europol - Principio del rispetto dei diritti della difesa)

(2010/C 288/133)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Anne Esneau-Kappé (L’Aja, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente P. de Casparis, avocat, successivamente W.J. Dammingh e N. D. Dane, avocats)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol) (rappresentanti: D. Neumann e D. El Khoury, agenti, assistiti da B. Wagenbaur e R. Van der Hout, avocats)

Oggetto

L’annullamento della decisione 12 giugno 2008 con la quale si informa la ricorrente dell’impossibilità di offrirle un impiego permanente, nonché della decisione 7 gennaio 2009 con la quale si respinge il reclamo proposto avverso la prima decisione.

Dispositivo

1)

La decisione 12 giugno 2008 con la quale l’Ufficio europeo di polizia (Europol) ha rifiutato di concludere un contratto a tempo indeterminato con la sig. ra Esneau-Kappé è annullata.

2)

L’Europol è condannato alle spese.


(1)  GU C 180 dell’1.8.2009, pag. 63.


23.10.2010   

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C 288/72


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 giugno 2010 — Knöll/Ufficio europeo di polizia (Europol)

(Causa F-44/09) (1)

(Funzione pubblica - Personale dell’Europol - Mancato rinnovo di un contratto - Contratto a tempo indeterminato - Art. 6 dello Statuto del personale dell’Europol - Principio del rispetto dei diritti della difesa)

(2010/C 288/134)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Brigitte Knöll (Hochheim am Main, Germania) (rappresentanti: inizialmente P. de Casparis, avocat, successivamente W.J. Dammingh e N. D. Dane, avocats)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol) (rappresentanti: D. Neumann e D. El Khoury, agenti, assistiti da B. Wagenbaur e R. Van der Hout, avocats)

Oggetto

L’annullamento della decisione 12 giugno 2008 con la quale si informa la ricorrente dell’impossibilità di offrirle un impiego permanente, nonché della decisione 7 gennaio 2009 con la quale si respinge il reclamo proposto avverso la prima decisione.

Dispositivo

1)

La decisione 12 giugno 2008 con la quale l’Ufficio europeo di polizia (Europol) ha rifiutato di concludere un contratto a tempo indeterminato con la sig. ra Knöll è annullata.

2)

L’Europol è condannato alle spese.


(1)  GU C 180 dell’1.8.2009, pag. 64.


23.10.2010   

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C 288/72


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 9 luglio 2010 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-91/09) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Termine ragionevole per presentare una domanda di risarcimento danni - Tardività)

(2010/C 288/135)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase) (rappresentante: avv. G. Cipressa)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Rigetto, da parte della Commissione, della domanda del ricorrente mirante ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito di una lettera con la quale la convenuta ha domandato ad un medico di procedere ad una visita medico fiscale al fine di valutare l’effettiva inidoneità al lavoro del ricorrente

Dispositivo

1)

Il ricorso è, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, respinto in quanto manifestamente infondato.

2)

Il sig. Marcuccio è condannato alle spese.


(1)  GU C 11 del 16.1.2010, pag. 41.


23.10.2010   

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C 288/72


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 13 luglio 2010 — Allen e a./Commissione

(Causa F-103/09) (1)

(Funzione pubblica - Personale impiegato nell'ambito del progetto JET - Ricorso per risarcimento - Termine ragionevole - Tardività)

(2010/C 288/136)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: John Allen (Horspath, Regno Unito) e altri (rappresentanti: P. Lasok, QC, I. Hutton e B. Lask, barristers)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto

Una domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno cagionato ai ricorrenti dal fatto che la convenuta non li aveva assunti quali agenti temporanei nel periodo in cui sono stati impiegati nell'impresa comune JET.

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Il sig. Allen e gli altri 110 ricorrenti i cui nomi sono stati mantenuti nell'elenco dei ricorrenti sono condannati a sostenere tutte le spese.


(1)  GU C 37 del 13.2.2010, pag. 51.


23.10.2010   

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C 288/73


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 giugno 2010 — Palou Martínez/Commissione

(Causa F-11/10)

(Funzione pubblica - Funzionari - Irricevibilità manifesta - Tardività - Mancato rispetto del procedimento precontenzioso - Art. 35, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura)

(2010/C 288/137)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: María Soledad Palou Martínez (Barcellona, Spagna) (rappresentante: V. Balfagon Costa, avocat)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto

La domanda di annullamento della decisione di riassegnare la ricorrente presso la sede di Bruxelles.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

La sig.ra Palou Martínez sopporterà le proprie spese.


23.10.2010   

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C 288/73


Ricorso proposto il 6 agosto 2010 — Mata Blanco/Commissione

(Causa F-65/10)

()

(2010/C 288/138)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: José Manuel Mata Blanco (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avocats)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione dell’EPSO di non inserire il ricorrente nell’elenco di riserva nell’ambito del concorso interno «COM/INT/OLAF/09/AD10 — Amministratori specializzati nella lotta contro la frode», nonché dell’elenco di riserva e di tutte le decisioni adottate in base ad esso.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell’EPSO 11 maggio 2010 che conferma, a seguito di riesame, la sua decisione 9 marzo 2010 di non inserire il ricorrente nell’elenco di riserva nell’ambito del concorso interno «COM/INT/OLAF/09/AD10 — Amministratori specializzati nella lotta contro la frode»;

annullare l’elenco di riserva del concorso interno «COM/INT/OLAF/09/AD10 — Amministratori specializzati nella lotta contro la frode» nella parte in cui quest’ultimo non contiene il nome del ricorrente e ogni altra decisione adottata in base ad esso;

disporre, a titolo di misura di organizzazione del procedimento (v. art. 55 del regolamento di procedura del Tribunale), che la convenuta illustri i criteri utilizzati dalla commissione giudicatrice durante la prova orale del ricorrente e produca le domande che sono state poste a quest’ultimo da detta commissione durante la prova orale nonché una copia del formulario di lavoro della commissione riguardante detta prova orale, unitamente ai criteri utilizzati nella correzione di tale prova;

condannare la Commissione europea alle spese.


23.10.2010   

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C 288/74


Ricorso proposto il 17 agosto 2010 — De Britto Patricio-Dias/Commissione

(Causa F-66/10)

()

(2010/C 288/139)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jorge De Britto Patricio-Dias (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Massaux, avocat)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento del rapporto di evoluzione di carriera del ricorrente riguardante il periodo tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2008 nella parte in cui egli rientra nel livello di prestazioni III e gli vengono attribuiti due punti di promozione

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell’APN 12 maggio 2010, n. R/98/10, e, per quanto necessario, il rapporto di evoluzione di carriera riguardante il periodo tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2008;

condannare la convenuta al pagamento dell’importo, stimato ex aequo et bono, di EUR 25000;

condannare la Commissione europea alle spese.


23.10.2010   

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C 288/74


Ricorso presentato il 18 agosto 2010 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-67/10)

()

(2010/C 288/140)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione della Commissione di non rimborsare i due terzi delle spese sostenute dal ricorrente nella causa F-41/06.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione, comunque formatasi, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della convenuta, della domanda datata 22 settembre 2009 inoltrata dal ricorrente all'AIPN ed emendata con la nota datata 8 ottobre 2009;

annullare, per quanto necessario, la decisione, comunque formatasi, con la quale fu rigettato il reclamo datato 5 aprile 2010 avverso la decisione controversa, inoltrato dal ricorrente all'AIPN;

annullare, per quanto necessario, la nota datata 27 aprile 2010, prot. HR.D.2/MB/1s Ares(2010)220139;

condannare la convenuta alla corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di EUR 21 608,75, maggiorata degli interessi da calcolarsi, nella misura del 10 % all'anno con capitalizzazione annuale, a far tempo dalla data della domanda datata 22 settembre 2009 e fino all'effettiva corresponsione della somma immediatamente detta, a titolo di risarcimento del danno patito ovvero patendo dal ricorrente a cagione della decisione controversa;

condannare la convenuta alle spese.


23.10.2010   

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C 288/74


Ricorso proposto il 20 agosto 2010 — Behnke/Commissione

(Causa F-68/10)

()

(2010/C 288/141)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Thorsten Behnke (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di classificare il ricorrente nel livello di prestazioni II e di attribuirgli cinque punti di promozione nell’ambito del suo rapporto di evoluzione di carriera riguardante il periodo tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2008.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione di classificare il ricorrente nel livello di prestazioni II e di attribuirgli cinque punti di promozione nell’ambito del suo rapporto di evoluzione di carriera riguardante il periodo tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2008;

in subordine, dichiarare l’illegalità dell’art. 8, n. 4, delle DGE dell’art. 43 dello Statuto, nella parte in cui esso consente che il Comitato paritetico di valutazione e di promozione emani un parere all’unanimità;

condannare la Commissione europea alle spese.


23.10.2010   

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C 288/75


Ricorso presentato il 24 agosto 2010 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-69/10)

()

(2010/C 288/142)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente mirante ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa del fatto che la convenuta avrebbe inviato una lettera ad un avvocato che non era ancora il suo rappresentante.

Conclusioni del ricorrente

L'annullamento della decisione, comunque formatasi, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della Commissione europea, della domanda datata 30 ottobre 2009, inoltrata dall'attore all'Autorità investita del potere di nomina;

l'annullamento della nota datata 11 novembre 2009 prot. ADMIN.B.2/MB/1s D(09)29814;

quatenus oportet, l'annullamento dell'atto di ripulsa da parte della Commissione, del reclamo, datato 25 gennaio 2010, inviato all'Autorità investita del potere di nomina dal ricorrente avverso la decisione di rigetto della domanda datata 30 ottobre 2009 e per l'annullamento di quest'ultima decisione di rigetto nonché l'accoglimento della domanda datata 30 ottobre 2009;

quatenus oportet, l'annullamento della nota prot. HR.D.2/MB/ls Ares (2010) 251054, datata 10 maggio 2010, redatta in lingua francese, e ricevuta dall'attore, in data successiva al 17 maggio 2010, compiegata all'allegata traduzione della medesima in lingua italiana;

la condanna della Commissione a risarcire il danno, ingiustamente subito dal ricorrente a cagione dell'invio all'avv. Giuseppe Cipressa, da parte della Commissione, della nota datata 10 agosto 2009, prot. ADMIN.B.2/MB/ks D(09)20658, mercé la corresponsione, in favore dell'attore, della somma di EUR 10 000, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;

la condanna della Commissione ad elargire all'attore, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la domanda datata 30 ottobre 2009 pervenne alla Commissione e fino all'effettivo pagamento della somma di EUR 10 000, gli interessi su quest'ultima, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale;

condannare la convenuta alle spese.


23.10.2010   

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C 288/75


Ricorso proposto il 27 agosto 2010 — Hidalgo/Parlamento europeo

(Causa F-70/10)

()

(2010/C 288/143)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: José Manuel Hidalgo (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti A. Coolen, J. N. Louis e E. Marchal)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento del foglio paga di conguaglio del ricorrente relativo al periodo compreso tra il luglio e il dicembre 2009 e dei fogli paga emessi dal 1o gennaio 2010 nell’ambito dell’adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti sulla base del regolamento del Consiglio (UE, Euratom) 23 dicembre 2009, n. 1296, nonché una domanda di risarcimento danni.

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare l’inapplicabilità del regolamento (UE, Euratom) del Consiglio 23 dicembre 2009, n. 1296;

annullare la decisione del segretario generale del Parlamento europeo 4 giugno 2010, recante rigetto del reclamo del ricorrente contro il suo foglio paga di conguaglio relativo al periodo compreso tra il luglio e il dicembre 2009 e i suoi fogli paga emessi dal 1o gennaio 2010 in applicazione del regolamento (UE, Euratom) del Consiglio 23 dicembre 2009, n. 1296;

annullare, se necessario, le decisioni del Parlamento europeo in base alle quali sono stati emessi il suo foglio paga di conguaglio per il periodo compreso tra il luglio e il dicembre 2009 e i suoi fogli paga dal 1o gennaio 2010 in applicazione del regolamento (UE, Euratom) del Consiglio 23 dicembre 2009, n. 1296;

condannare il Parlamento a pagare al ricorrente gli arretrati di retribuzione cui ha diritto, unitamente agli interessi di mora calcolati, a decorrere dalla data di scadenza degli arretrati dovuti, al tasso di interesse applicato dalla BCE alle principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti;

condannare il Parlamento a versare al ricorrente un euro simbolico a titolo di risarcimento per gli illeciti amministrativi commessi e alle spese.


23.10.2010   

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C 288/76


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 30 giugno 2010 — Hanot/Commissione

(Causa F-30/06) (1)

()

(2010/C 288/144)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 131 del 3.6.2006, pag. 50.


23.10.2010   

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C 288/76


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 26 luglio 2010 — Vereecken/Commissione

(Causa F-86/06) (1)

()

(2010/C 288/145)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 237 del 30.9.2006, pag. 19.


23.10.2010   

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C 288/76


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 9 luglio 2010 — Potoms e Scillia/Parlamento

(Causa F-26/07) (1)

()

(2010/C 288/146)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 117 del 26.5.2007, pag. 37.


23.10.2010   

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C 288/76


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 26 luglio 2010 — Quadu/Parlamento

(Causa F-29/07) (1)

()

(2010/C 288/147)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 117 del 26/05/2007, pag. 37.