ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.055.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 55

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
5 marzo 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 055/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2010/C 055/02

Atto del Consiglio, del 25 febbraio 2010, che determina il grado e lo scatto per la nomina di un vicedirettore dell'Ufficio europeo di polizia (Europol)

5

 

Commissione europea

2010/C 055/03

Tassi di cambio dell'euro

6

2010/C 055/04

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza 1o marzo 2010[Pubblicato ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

7

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2010/C 055/05

Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea ( 1 )

8

2010/C 055/06

Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea conformemente agli oneri di servizio pubblico ( 1 )

9

2010/C 055/07

Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea ( 1 )

10

2010/C 055/08

Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea conformemente agli oneri di servizio pubblico ( 1 )

11

 

V   Pareri

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2010/C 055/09

Avviso di scadenza di alcune misure antidumping

12

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2010/C 055/10

Avviso pubblicato a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/B-1/39.315 — ENI ( 1 )

13

2010/C 055/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5817 — Triton Fund III/Ambea) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

16

2010/C 055/12

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5763 — Dassault Systemes/IBM DS PLM Software business) ( 1 )

17

 

2010/C 055/13

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

5.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 55/01

Data di adozione della decisione

10.12.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 468/09

Stato membro

Polonia

Regione

Wielkopolskie

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Roche Polska Sp. z o.o

Base giuridica

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Roche Polska sp. z o.o.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Roche Polska sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwa: Finansowe Centrum Badawczo-Rozwojowe w latach 2009–2010”

Artykuł 117 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 1,15 Mio PLN

Intensità

3,91 %

Durata

fino al 31.12.2010

Settore economico

Informatica e attività connesse

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Altre informazioni

Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

22.12.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 506/09

Stato membro

Lettonia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Amendment to the framework scheme ‘Limited amounts of compatible aid in the form of guarantees during the financial and economic crisis’ (N 124/09)

Base giuridica

Amendment of Regulation of the Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia ‘Regulations on Guarantees for Development of Enterprise Competitiveness’

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 40,6 Mio LVL

Intensità

Durata

fino al 31.12.2010

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Latvian Guarantee Agency 11/13

Tirgonu Str 15

Rīga, LV-1050

LATVIJA

Altre informazioni

Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

15.12.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 584/09

Stato membro

Portogallo

Regione

PT200 — Região Autónoma da Madeira

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Sistema de Incentivos ao Funcionamento da Região Autónoma da Madeira (SI-Funcionamento)

Base giuridica

Decreto Legislativo Regional n.o 22/2007/M, de 7 de Dezembro 2007, Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira n.o 236

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 10 Mio EUR

Importo totale dell'aiuto previsto 40 Mio EUR

Intensità

Durata

fino al 31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Instituto de Desenvolvimento Empresarial da Região Autónoma da Madeira

Avenida Arriaga

Edifício Golden Gate n.o 21-A, 3.o andar

9004-528 Funchal

PORTUGAL

Altre informazioni

Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

22.12.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 640/09

Stato membro

Austria

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Capital injection and asset guarantee to BAWAG P.S.K.

Base giuridica

§ 2 Abs. 1 Ziffer 2 und Ziffer 3 Finanzmarktstabilitäts- und Interbankstärkungsgesetz für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen in Österreich

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Conferimento di capitale, garanzia

Dotazione di bilancio

Conferimento di capitale per 550 milioni di EUR e garanzia per 400 milioni di EUR

Intensità

Durata

fino al 21.6.2010

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Bundesministerium für Finanzen

Himmelpfortgasse 4

1010 Wien

ÖSTERREICH

Altre informazioni

Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

2.2.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 711/09

Stato membro

Slovacchia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Dodatok č. 1 k Schéme pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy

Base giuridica

Zákon NR SR č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, podľa ktorých príslušný poskytovateľ môže poskytovať pomoc

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Remissioni di debito

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 400 Mio EUR

Intensità

Durata

fino al 31.12.2010

Settore economico

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Diverse autoritá statali

Altre informazioni

Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

5.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/5


ATTO DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2010

che determina il grado e lo scatto per la nomina di un vicedirettore dell'Ufficio europeo di polizia (Europol)

2010/C 55/02

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il proprio atto del 9 ottobre 2009 relativo alla rinomina di un vicedirettore di Europol e in particolare il considerando 7,

vista la tabella dell'organico di Europol per il periodo 2010-2012 e in particolare il punto 1.1, lettera C),

DECIDE:

Articolo unico

Michel QUILLÉ, nato il 6 aprile 1949, il cui mandato in qualità di vicedirettore di Europol è stato rinnovato per il periodo dal 31 agosto 2010 al 30 aprile 2014, è nominato nel grado AD 13, scatto 2.

Fatto a Bruxelles, addi 25 febbraio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

A. PÉREZ RUBALCABA


Commissione europea

5.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/6


Tassi di cambio dell'euro (1)

4 marzo 2010

2010/C 55/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3668

JPY

yen giapponesi

120,86

DKK

corone danesi

7,4423

GBP

sterline inglesi

0,90500

SEK

corone svedesi

9,7430

CHF

franchi svizzeri

1,4632

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,0505

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,818

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

266,02

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7091

PLN

zloty polacchi

3,9010

RON

leu rumeni

4,0885

TRY

lire turche

2,1120

AUD

dollari australiani

1,5149

CAD

dollari canadesi

1,4071

HKD

dollari di Hong Kong

10,6105

NZD

dollari neozelandesi

1,9826

SGD

dollari di Singapore

1,9109

KRW

won sudcoreani

1 565,19

ZAR

rand sudafricani

10,1925

CNY

renminbi Yuan cinese

9,3303

HRK

kuna croata

7,2653

IDR

rupia indonesiana

12 667,29

MYR

ringgit malese

4,6075

PHP

peso filippino

63,002

RUB

rublo russo

40,7000

THB

baht thailandese

44,606

BRL

real brasiliano

2,4435

MXN

peso messicano

17,3595

INR

rupia indiana

62,6200


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


5.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/7


Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza 1o marzo 2010

[Pubblicato ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

2010/C 55/04

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). A seconda dell’uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento di esecuzione (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

I tassi modificati sono indicati in grassetto.

La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 323 del 31.12.2009, pag. 25.

Dal

Al

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.3.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,39

1,24

1,88

4,73

1,24

1,24

1,24

1,24

7,03

1,24

1,24

7,17

1,24

11,76

1,24

1,24

4,49

1,24

9,92

1,02

1,24

1,24

1,16

1.1.2010

28.2.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,39

1,24

1,88

6,94

1,24

1,24

1,24

1,24

7,03

1,24

1,24

8,70

1,24

15,11

1,24

1,24

4,49

1,24

9,92

1,02

1,24

1,24

1,16


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

5.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/8


Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 55/05

Stato membro

Francia

Rotte interessate

Strasburgo–Milano

Strasburgo–Roma

Strasburgo–Varsavia

Strasburgo–Vienna

Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

Abrogazione

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico modificati

Arrêté du 8 février 2010 relatif à l’abrogation des obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Strasbourg, d’une part, Milan, Rome, Varsovie et Vienne, d’autre part (Decreto dell’8 febbraio 2010 relativo all’abrogazione degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra Strasburgo, da una parte, e Milano, Roma, Varsavia e Vienna, d’altra parte)

NOR: DEVA1002764A

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do

per qualsiasi informazione:

Direzione generale dell’aviazione civile

DTA/SDT/T2

50 rue Henry Farman

75737 Paris cedex 15

FRANCE

Tel. +33 158094321

E-mail: osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr


5.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/9


Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea conformemente agli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 55/06

Stato membro

Francia

Rotta interessata

Annecy (Meythet)–Parigi (Orly)

Periodo di validità del contratto

Due anni a partire dal 1o luglio 2010

Termine per la presentazione delle candidature e delle offerte

per le candidature (1a tappa): 19.4.2010 (12:00, ora locale)

per le offerte (2a tappa): 21.5.2010 (12:00, ora locale)

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata al bando di gara e agli oneri di servizio pubblico modificati

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Savoie

5 rue du 27ème BCA

B.P. 2072

74011 Annecy Cedex

FRANCE

Sig. Roland DAVIET

Directeur financier de la CCI de la Haute-Savoie

Tel. +33 450337220

Fax +33 450337117

E-mail: rdaviet@haute-savoie.cci.fr


5.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/10


Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 55/07

Stato membro

Grecia

Rotta interessata

Atene–Kozani–Kastoria

Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

Dal 1o giugno 2010

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere a titolo gratuito il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico

Hellenic Civil Aviation Authority

Directorate-General for Air Transport

Air Transport Division

Section II

Vas. Georgiou 1

166 04 Athens

GREECE

Tel. +30 2108916149 / 2108916121

Fax +30 2108947132

Internet: http://www.hcaa.gr


5.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/11


Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea conformemente agli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 55/08

Stato membro

Grecia

Rotta interessata

Atene–Kozani–Kastoria

Periodo di validità del contratto

1o giugno 2010-31 maggio 2014

Termine per la presentazione delle offerte

61 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso concernente gli OSP

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere a titolo gratuito il testo del bando e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata al bando di gara e agli oneri di servizio pubblico

Hellenic Civil Aviation Authority

Directorate General for Air Transport

Air Transport and International Affairs Division

Section II

Vas. Georgiou 1

166 04 Athens

GREECE

Tel. +30 2108916149 / 2108916121

Fax +30 2108947132

Internet: http://www.hcaa.gr


V Pareri

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

5.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/12


Avviso di scadenza di alcune misure antidumping

2010/C 55/09

Poiché, in seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (1), non è pervenuta alcuna domanda di riesame, la Commissione europea informa che la misura antidumping di seguito indicata scadrà a breve.

Il presente avviso è pubblicato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2).

Vengono di conseguenza chiusi i riesami intermedi parziali, avviati a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 per verificare il livello del dumping (3), (4).

Prodotto

Paese di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza

Fibre di poliesteri in fiocco

Repubblica di Corea

Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 2852/2000 del Consiglio (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 17) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 412/2009 del Consiglio (GU L 125 del 21.5.2009, pag. 1)

18.3.2010


(1)  GU C 249 del 17.10.2009, pag. 18.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(3)  GU C 284 del 25.11.2009, pag. 30.

(4)  GU C 142 del 23.6.2009, pag. 4.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

5.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/13


Avviso pubblicato a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/B-1/39.315 — ENI

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 55/10

1.   INTRODUZIONE

(1)

Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e le parti interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella valutazione preliminare, può stabilire che detti impegni siano vincolanti per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato concludendo che l'intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Gli interessati possono presentare le loro osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione.

2.   SINTESI DEL CASO

(2)

Il 6 marzo 2009 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (2), relativa a presunte infrazioni dell'articolo 102 del TFUE da parte di ENI SpA (di seguito ENI). ENI ha risposto alla comunicazione degli addebiti il 1o ottobre 2009. Il 27 novembre 2009 ha avuto luogo un'audizione. La comunicazione degli addebiti vale anche come valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003.

(3)

Secondo la comunicazione degli addebiti, ENI è un operatore dominante del mercato/dei mercati del trasporto di gas naturale verso l'Italia e in Italia, nonché dei mercati a valle per la fornitura di gas.

(4)

Nello stesso documento si manifesta la preoccupazione che ENI possa aver abusato della sua posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) rifiutando di fornire capacità di trasporto disponibile sui suoi gasdotti per il trasporto di gas naturale. In particolare, l'amministrazione e la gestione di ENI dei suoi gasdotti per il trasporto di gas naturale potrebbero aver comportato i) il rifiuto a rifornire l'accesso alla capacità disponibile sulla sua rete di trasporto («accaparramento di capacità»), ii) l'offerta di capacità in una maniera meno fruibile («degrado di capacità») e iii) la limitazione strategica degli investimenti («sottoinvestimento strategico») nel suo sistema internazionale di gasdotti.

(5)

Secondo la comunicazione degli addebiti, tali pratiche potrebbero essere state adottate malgrado una significativa domanda a breve e a lungo termine da parte di shipper terzi e potrebbero aver portato alla preclusione dal mercato di concorrenti che avrebbero voluto trasportare e vendere gas a clienti italiani, causando quindi una limitazione della concorrenza sui mercati della fornitura di gas a valle.

3.   CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

(6)

ENI non concorda con le conclusioni della comunicazione degli addebiti della Commissione. Tuttavia ha proposto di assumere impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di eliminare le riserve della Commissione relative alla concorrenza. Gli elementi essenziali di tali impegni possono essere sintetizzati nel modo illustrato in appresso.

(7)

ENI cederà le attuali attività relative al sistema di trasporto del gas in Germania (TENP) a un acquirente idoneo che non desti prima facie preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza. Cederà, inoltre, le attuali attività relative al sistema di trasporto del gas in Svizzera (Transitgas) a un acquirente idoneo che non desti prima facie preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza. Cederà le attività relative al sistema di trasporto del gas in Austria alla Cassa Depositi e Prestiti SpA (di seguito CDP), società per azioni a controllo pubblico, o, in alternativa, a un altro soggetto pubblico controllato dal governo italiano che risponda ai requisiti stabiliti negli impegni.

(8)

Nel caso in cui nessun accordo vincolante di compravendita dovesse essere stipulato nel periodo di cessione secondo le modalità di cui al precedente punto 7 con acquirenti idonei oppure, nel caso delle attività relative alla rete di trasporto del gas in Austria, con CDP o con altro soggetto pubblico controllato dal governo italiano, ENI s'impegna ad affidare a un mandatario incaricato della cessione un mandato esclusivo per la vendita a un acquirente idoneo delle attività oggetto di cessione, senza indicazione del prezzo minimo.

(9)

Quanto alle attività relative al sistema di trasporto del gas in Germania, ENI si è impegnata a cedere in particolare:

l'intera partecipazione in Eni Gas Transport GmbH, equivalente a una quota azionaria di controllo del 49 % in Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH & Co. KG, società che possiede e gestisce il gasdotto TENP per una lunghezza totale di circa 500 km (dal punto in cui il gasdotto si collega alla rete olandese fino alla frontiera svizzera, dove esso si allaccia al gasdotto Transitgas),

l'intera partecipazione in Eni Gas Transport Deutschland S.p.A., che eroga servizi di trasporto di gas naturale (in quanto gestore del sistema di trasporto) in virtù dei suoi diritti di capacità, pari a circa il 60-70 % della capacità disponibile sul sistema TENP, mentre la restante capacità (30-40 % circa) è amministrata dall'altro carrier E.On Gastransport GmbH,

le attrezzature ausiliarie necessarie al funzionamento della rete di trasporto,

le attività immateriali necessarie al funzionamento della rete di trasporto (contratti, licenze e accordi di utilizzo).

(10)

Quanto alle attività relative al sistema di trasporto del gas in Svizzera, ENI si è impegnata in particolare a cedere:

la propria quota (46 %) di Transitgas AG, che possiede e gestisce il gasdotto Transitgas consistente in circa 292 km di condotti per il trasporto di gas naturale,

l'intera partecipazione in Eni Gas Transport International SA (ENI GTI), che eroga servizi di trasporto di gas naturale, inclusa la commercializzazione di capacità di trasporto pari a circa l'85-95 % della capacità disponibile sul gasdotto Transitgas (in qualità di gestore del sistema di trasporto),

le attrezzature ausiliarie necessarie al funzionamento della rete di trasporto,

le attività immateriali necessarie al funzionamento della rete di trasporto (contratti, licenze e il contratto di affitto, in virtù del quale sono conferiti i diritti di capacità),

a tal riguardo occorre sottolineare che alcune funzioni ausiliarie per la gestione della rete di trasporto espletate da ENI GTI sono erogate contemporaneamente a tutte le infrastrutture di trasporto di ENI all'interno e all'esterno dell'UE e ad altri carrier. Tali funzioni condivise (che consistono, tra l'altro, nel fornire assistenza e supporto in campo ingegneristico, idraulico, metrico, gestionale, manutentivo e nella fornitura di materiali) e il personale interessato non rientrano nelle attività da cedere (3). ENI, tuttavia, si è impegnata a trasferire tutte le funzioni condivise a una nuova società di servizi che possa erogare i suddetti servizi anche all'acquirente/agli acquirenti, se richiesti.

(11)

Quanto alle attività relative al sistema di trasporto del gas in Austria, ENI si è impegnata in particolare a cedere:

la quota dell'89 % della sua partecipazione in Trans Austria Gasleitung GmbH, che detiene il 100 % dei diritti di capacità per il trasporto di gas naturale sul gasdotto TAG in base a un contratto di affitto e che eroga servizi di trasporto di gas naturale (in qualità di gestore del sistema di trasporto),

le attività immateriali necessarie al funzionamento della rete di trasporto (contratti, licenze e contratti di affitto).

(12)

ENI s'impegna, inoltre, a fornire all'acquirente/agli acquirenti i servizi ausiliari necessari al funzionamento delle reti di trasporto (come, ad esempio, i contratti per la fornitura di gas e di gas combustibile per i servizi di bilanciamento), nonché altri servizi attualmente erogati da Eni GTI sotto forma di funzioni condivise, per un periodo di tempo limitato dopo la chiusura delle operazioni di cessione.

(13)

Le attività saranno dotate del personale necessario al funzionamento della rete di trasporto.

(14)

A partire dal 22 dicembre 2009 e fino al termine della cessione, ENI s'impegna a non prorogare o rinnovare alcun contratto di trasporto e a non sottoscrivere nuovi contratti di trasporto in cui ENI figuri in qualità di shipper per i gasdotti TAG, TENP e Transitgas, se non in caso di eventuali future aste e di altre procedure di allocazione pubblica di capacità di trasporto in contro-flusso verso mercati diversi dal mercato italiano (4).

(15)

Si provvederà alla nomina di un mandatario indipendente, incaricato di monitorare l'esecuzione degli impegni assunti da ENI.

(16)

Il testo inglese facente fede della versione non riservata di detti impegni è pubblicato integralmente ed è disponibile sul sito web della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

4.   INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI

(17)

La Commissione, con riserva dell'esito del test di mercato, intende adottare una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza.

(18)

Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. In tale contesto la Commissione invita le parti interessate a rispondere in particolare alle domande poste in appresso. Le osservazioni devono essere corroborate, nei limiti possibile, da un'argomentazione dettagliata, che contenga i fatti fondamentali su cui si basano le osservazioni e, se viene individuato un problema, una proposta per la sua soluzione:

a)

La cessione del carrier di ENI e dei gestori del sistema di trasporto che amministrano e gestiscono TENP, Transitgas e TAG è intesa ad affrontare le problematiche individuate, consistenti nel rifiuto di fornire capacità di trasporto. A tale riguardo la società ENI si è impegnata a cedere, in particolare, l'intera partecipazione in ENI GTI. Alcune funzioni espletate da tale società, tuttavia, non saranno oggetto della dismissione. Non saranno cedute, per esempio, le funzioni di assistenza e supporto alle operazioni tecniche e metriche, nonché le funzioni gestionali e manutentive. Vi sono osservazioni riguardo all'esclusione di detti servizi ausiliari dalle attività da trasferire in termini di impatto sull'amministrazione e sulla gestione delle attività oggetto di dismissione? In particolare, detti servizi ausiliari sono facilmente replicabili o disponibili sul mercato mediante esternalizzazione per l'acquirente/gli acquirenti? La proposta di conferire tali funzioni a una nuova società di servizi (controllata da ENI) desta preoccupazioni circa la possibilità, da parte dell'acquirente/degli acquirenti, di gestire efficacemente e autonomamente le attività di trasporto?

b)

Non è preclusa ad ENI la possibilità di prenotare capacità in contro-flusso sulle reti di trasporto. Si hanno osservazioni in merito all'impatto che ciò potrebbe avere sulla capacità disponibile per le importazioni verso l'Italia?

I terzi interessati sono invitati a formulare osservazioni anche su altri aspetti degli impegni.

(19)

Le osservazioni dei terzi devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente invito. La Commissione invita inoltre i terzi interessati a presentare una versione non riservata delle loro osservazioni nella quale segreti aziendali o altre parti riservate siano stati omessi e sostituiti come richiesto da una sintesi non riservata o dalle parole «segreti aziendali» oppure «riservato». La Commissione darà seguito a ogni richiesta legittima di protezione delle informazioni riservate.

(20)

Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento COMP/B-1/39.315 — ENI, per posta elettronica all'indirizzo COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu, per fax al numero +32 22950128 o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Antitrust

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. A decorrere dal 1o dicembre 2009, gli articoli 81 e 82 del trattato CE diventano, rispettivamente, gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ma non cambiano nella sostanza. Ai fini del presente avviso, i riferimenti all'articolo 102 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, all'articolo 82 del trattato CE.

(2)  GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.

(3)  Cfr. paragrafo 3 dell'allegato 1C.

(4)  Cfr. paragrafo 2, lettera e), degli allegati («schedules»).


5.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/16


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5817 — Triton Fund III/Ambea)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 55/11

1.

In data 26 febbraio 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Triton Managers III Limited e TFF III Limited (denominate collettivamente «Triton Fund III», Channel Islands), appartenenti al gruppo di fondi di investimento Triton, acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Ambea AB («Ambea», Svezia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Triton Fund III: fondo d’investimento in private equity,

Ambea: prestazione di servizi sanitari e di assistenza in Svezia, Finlandia e Norvegia.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5817 — Triton Fund III/Ambea, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


5.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/17


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5763 — Dassault Systemes/IBM DS PLM Software business)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 55/12

1.

In data 24 febbraio 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Dassault Systèmes (Francia), appartenente al Groupe Industriel Marcel Dassault (Francia), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo di parte delle attività di IBM Corporation's («IBM») legate al software per la gestione del ciclo di vita del prodotto (product life management — PLM) sviluppate da Dassault Systèmes («IBM's DS PLM software business», Stati Uniti d'America) mediante acquisto di attivi.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Dassault Systèmes: sviluppo e vendita di soluzioni software PLM,

IBM's DS PLM software business: distribuzione di prodotti software di Dassault Systèmes.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5763 — Dassault Systemes/IBM DS PLM Software business, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


5.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/s3


AVVISO

Il 5 marzo 2010 sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 55 A il «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Secondo supplemento alla ventottesima edizione integrale».

Gli abbonati possono ottenere gratuitamente la suddetta Gazzetta ufficiale nei limiti del numero e della(e) versione(i) linguistica(che) del (dei) loro abbonamento(i). Gli abbonati sono pregati di rispedire la cedola di ordinazione che si trova in calce, debitamente compilata, specificando il numero di matricola dell’abbonamento (il codice che figura a sinistra di ogni etichetta e che comincia per O/…). La gratuità e la disponibilità sono assicurate per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione della Gazzetta ufficiale in questione.

Gli interessati non abbonati possono ordinare a pagamento questa Gazzetta ufficiale presso uno dei nostri uffici di vendita (cfr. http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm).

Questa Gazzetta ufficiale — come tutte le Gazzette ufficiali (serie L, C, CA, CE) — può essere consultata gratuitamente sul sito Internet http://eur-lex.europa.eu

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