ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.CE2010.021.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 21E

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
28 gennaio 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

Parlamento europeoSESSIONE 2008-2009Sedute dal 4 dicembre 2008TESTI APPROVATIIl processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 35 E del 12.2.2009.

 

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 4 dicembre 2008

2010/C 021E/01

La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa — Atto sulle piccole imprese (Small Business Act)
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sulla strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa — Atto sulle piccole imprese (Small Business Act)

1

2010/C 021E/02

Esportazione di armi (Codice di condotta)
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sul Codice di condotta dell'Unione europea sulle esportazioni di armi

2

2010/C 021E/03

Relazione speciale n. 8/2007 della Corte dei conti europea relativa alla cooperazione amministrativa in materia di IVA
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sulla relazione speciale n. 8/2007 della Corte dei conti europea relativa alla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto (2008/2151(INI))

3

2010/C 021E/04

Situazione delle donne nei Balcani
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sulla situazione delle donne nei Balcani (2008/2119(INI))

8

2010/C 021E/05

Piano europeo di gestione della popolazione dei cormorani
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sull'elaborazione di un Piano europeo di gestione della popolazione di cormorani al fine di ridurre il loro impatto crescente sulle risorse ittiche, la pesca e l'acquacoltura (2008/2177(INI))

11

 

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 4 dicembre 2008

2010/C 021E/06

Accordo tra la Repubblica di Corea e la Comunità europea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra il governo della Repubblica di Corea e la Comunità europea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali (SEC(2007)1731 — C6-0398/2008 — 2008/0004(CNS))

16

2010/C 021E/07

Stock di aringa presente ad ovest della Scozia *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (COM(2008)0240 — C6-0204/2008 — 2008/0091(CNS))

17

2010/C 021E/08

Obbligazioni alimentari *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (14066/2008 — C6-0384/2008 — 2005/0259(CNS))

21

2010/C 021E/09

Strumenti di misura e metodi di controllo metrologico (rifusione) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (rifusione) (COM(2008)0357 — C6-0237/2008 — 2008/0123(COD))

22

2010/C 021E/10

Strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo (COM(2008)0450 — C6-0280/2008 — 2008/0149(COD))

23

P6_TC1-COD(2008)0149Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 dicembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento di regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo

24

ALLEGATO

24

2010/C 021E/11

Lotta alla frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie (sistema comune IVA) *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie (COM(2008)0147 — C6-0154/2008 — 2008/0058(CNS))

24

2010/C 021E/12

Lotta alla frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1798/2003 per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie (COM(2008)0147 — C6-0155/2008 — 2008/0059(CNS))

27

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐ .

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║.

IT

 


Parlamento europeoSESSIONE 2008-2009Sedute dal 4 dicembre 2008TESTI APPROVATIIl processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 35 E del 12.2.2009.

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Giovedì 4 dicembre 2008

28.1.2010   

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CE 21/1


Giovedi 4 dicembre 2008
La strada verso il miglioramento dell’ambiente per le PMI in Europa — Atto sulle piccole imprese («Small Business Act»)

P6_TA(2008)0579

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sulla strada verso il miglioramento dell’ambiente per le PMI in Europa — Atto sulle piccole imprese (Small Business Act)

2010/C 21 E/01

Il Parlamento europeo,

vista l’interrogazione orale del 27 ottobre 2008 al Consiglio sulla strada verso il miglioramento dell’ambiente per le PMI in Europa — Normativa sulle piccole imprese (O-0113/08),

viste la comunicazione della Commissione, del 25 giugno 2008, intitolata «Una corsia preferenziale per la piccola impresa» — Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola Impresa (uno «Small Business Act» per l’Europa) (COM(2008)0394) e la valutazione d’impatto che l’accompagna (SEC(2008)2101),

vista la Carta europea delle piccole imprese,

visto l’articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando l’importanza cruciale delle piccole e medie imprese (PMI) per l’economia europea, in quanto creano oltre cento milioni di posti di lavoro, contribuiscono alla crescita economica, possiedono un grande potenziale innovativo e promuovono la parità fra i sessi e lo sviluppo regionale,

B.

considerando che la proposta di uno Small Business Act (SBA) per l’Europa è da accogliere con grande favore, sebbene potrà essere efficace solamente se vi sarà un impegno concreto per la sua attuazione sia a livello di Stati membri che a livello comunitario,

C.

considerando che l’attuale crisi dei mercati finanziari ha reso ancor più evidenti le carenze dell’attuale quadro normativo per le PMI e ha accresciuto l’urgenza di tenere maggiormente conto delle loro esigenze e di attuare con efficienza le disposizioni contenute nello SBA;

1.

invita gli Stati membri a confermare la loro intenzione di approvare ufficialmente lo SBA in occasione del Consiglio europeo di Bruxelles di dicembre 2008, al fine di garantirne il necessario, elevato livello di visibilità, ed esorta il Consiglio, in sede di adozione dello SBA, a renderne le disposizioni vincolanti, affinché possano avere un effetto positivo e significativo per l’ambiente delle PMI;

2.

sottolinea la necessità che gli Stati membri diano il loro pieno sostegno all’attuazione delle disposizioni dello SBA, onde garantirne l’efficacia, e chiede misure concrete, sia a livello di Stati membri che a livello regionale, per completare quelle adottate a livello dell’Unione europea; invita pertanto gli Stati membri a comunicare in che modo e con quali tempi intendano integrare le disposizioni dello SBA nel quadro normativo nazionale;

3.

rammenta che, al fine di garantire l’efficacia delle disposizioni dello SBA, occorre istituire un sistema di screening per monitorarne progressi e attuazione da parte della Commissione e degli Stati membri; chiede che i progressi compiuti nell’attuazione delle disposizioni dello SBA siano inclusi in un capitolo distinto delle relazioni annuali sui programmi nazionali di riforma nell’ambito della Strategia di Lisbona;

4.

invita la Commissione e gli Stati membri a non dimenticare l’economia reale’, al momento di affrontare l’attuale crisi finanziaria, fornendo un sostegno concreto alle PMI e garantendo loro l’accesso ai finanziamenti in questo momento critico; si compiace, a tale proposito, del nuovo pacchetto della Banca europea per gli investimenti che prevede di destinare 30 miliardi EUR ai prestiti alle PMI, in linea con quanto stabilito dal Consiglio; è tuttavia del parere che tale importo non sarà sufficiente per risolvere gli attuali problemi di finanziamento delle PMI;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri.


28.1.2010   

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CE 21/2


Giovedi 4 dicembre 2008
Esportazione di armi (Codice di condotta)

P6_TA(2008)0580

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sul Codice di condotta dell'Unione europea sulle esportazioni di armi

2010/C 21 E/02

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che nel giugno 2008 è ricorso il decimo anniversario del Codice di condotta dell'Unione europea sulle esportazioni di armi,

B.

considerando che più di tre anni fa, il 30 giugno 2005, il COARM (gruppo di lavoro del Consiglio sulle armi convenzionali) ha concordato a livello tecnico il testo di una posizione comune che è il risultato di un accurato processo di revisione del Codice di condotta dell'Unione europea sulle esportazioni di armi, al fine di trasformarlo in un efficace strumento di controllo delle esportazioni di armi dal territorio dell'Unione europea e da parte di aziende dell'Unione,

C.

considerando che l'adozione di tale posizione comune renderà il Codice uno strumento di controllo delle esportazioni di armi giuridicamente vincolante per tutti gli Stati membri dell'Unione europea,

D.

considerando che, nonostante le varie richieste del Parlamento di procedere in tal senso, dal 2005 il Consiglio non è riuscito ad adottare tale posizione comune a livello politico, lasciando la questione irrisolta,

E.

considerando che la questione ha acquisito un nuovo carattere d'urgenza, a seguito di una serie di sviluppi:

varie iniziative volte ad armonizzare le politiche nazionali di approvvigionamento di armi, nonché il trasferimento e il commercio intracomunitario di armi,

rinnovato interesse a controllare l'impatto del commercio illecito di armi, in particolare dopo l'entrata in vigore delle norme dell'Unione europea in materia di sicurezza aerea e l'impatto che queste ultime hanno avuto sulle attività degli operatori di trasporto aereo di merci, sospettati di essere coinvolti in destabilizzanti trasferimenti di armi;

1.

ribadisce fermamente le proprie critiche all'attuale stallo politico quanto alla mancata adozione di tale posizione comune alla luce del decimo anniversario del Codice;

2.

chiede che la Presidenza francese e altrimenti le prossime Presidenze risolvano il problema garantendo che la posizione comune sia adottata senza ulteriori indugi;

3.

ribadisce che il contributo dell'Unione europea a un trattato sul commercio di armi internazionalmente vincolante acquisterà notevole credibilità non appena diverrà giuridicamente vincolante il regime comunitario di controllo delle esportazioni di armi;

4.

ribadisce che, parallelamente all'adozione della posizione comune, dovrebbero essere adottate, tra l'altro, le seguenti misure:

a)

prevenzione di trasferimenti irresponsabili di armi mediante una rigorosa applicazione dei criteri del Codice sia alle aziende che alle forze armate nazionali;

b)

prevenzione del traffico illegale di armi per via aerea e navale; miglioramento e applicazione dei controlli sull'intermediazione, invitando tutti gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a integrare nelle proprie legislazioni nazionali lo spirito e la lettera della posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio del 23 giugno 2003 sul controllo dell'intermediazione di armi (1);

c)

rapide indagini sulle recenti asserzioni di violazioni di embargo sulle armi;

d)

prevenzione della vendita a intermediari privati delle armi raccolte durante operazioni PESD (politica europea di sicurezza e difesa) e RSS (riforma del settore della sicurezza) e altre iniziative dell'Unione europea, nonché del loro successivo trasferimento ad altre regioni teatro di violenti conflitti o tensioni;

e)

miglioramento della trasparenza e della qualità dei dati trasmessi dagli Stati membri dell'Unione europea nel contesto della relazione annuale sul Codice di condotta;

5.

è convinto che l'adozione della posizione comune sul Codice di condotta sulle esportazioni di armi sia di vitale importanza per la corretta attuazione della direttiva di prossima adozione sui trasferimenti intracomunitari di beni connessi alla difesa e per un controllo efficace delle esportazioni di armi;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 79.


28.1.2010   

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CE 21/3


Giovedi 4 dicembre 2008
Relazione speciale n. 8/2007 della Corte dei conti europea relativa alla cooperazione amministrativa in materia di IVA

P6_TA(2008)0581

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sulla relazione speciale n. 8/2007 della Corte dei conti europea relativa alla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto (2008/2151(INI))

2010/C 21 E/03

Il Parlamento europeo,

vista la relazione speciale n. 8/2007 sulla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto, corredata delle risposte della Commissione (1),

vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio del 7 giugno 2007 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (2),

visto l’articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0427/2008),

A.

considerando che le evasioni e le frodi relative all’imposta sul valore aggiunto (IVA) non incidono soltanto sul finanziamento dei bilanci degli Stati membri, ma anche sul sistema delle risorse proprie dell’Unione europea al punto che le riduzioni delle risorse proprie IVA devono essere compensate da un aumento delle risorse proprie del reddito nazionale lordo (RNL), e così pure le distorsioni causate da frodi IVA incidono sull’equilibrio generale del sistema delle risorse proprie,

B.

considerando che la Commissione, nella sua comunicazione del 31 maggio 2006, sulla necessità di sviluppare una strategia coordinata al fine di migliorare la lotta contro la frode fiscale (COM(2006)0254), ha osservato che gli Stati membri non hanno fatto un uso sufficiente delle possibilità in materia di cooperazione amministrativa offerte dal rafforzamento del quadro giuridico ai sensi del regolamento (CE) n. 1798/2003 (3), e ha considerato il livello di cooperazione amministrativa non proporzionato al volume di scambi intracomunitari,

C.

considerando che l’analisi della Corte dei conti nella relazione speciale n. 8/2007 volta a verificare la tempestività ed efficienza dello scambio di informazioni fra gli Stati membri nonché l’esistenza di strutture amministrative e procedure adeguate a sostegno della cooperazione amministrativa ha confermato che non è stato conseguito l’obiettivo principale del regolamento (CE) n. 1798/2003, ciò è a dire l’effettiva cooperazione amministrativa atta a combattere le frodi IVA;

1.

esprime apprezzamento per la relazione speciale n. 8/2007della Corte dei conti che fornisce una valutazione indipendente della cooperazione amministrativa nella lotta contro le evasioni e le frodi IVA e analizza approfonditamente i risultati ottenuti dagli Stati membri e il ruolo della Commissione; conclude, sulla base delle risultanze della Corte dei conti, che il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio non è uno strumento efficace per la cooperazione amministrativa in quanto diversi Stati membri ostacolano la sua attuazione e il ruolo della Commissione è limitato;

Quantificazione delle frodi IVA

2.

è consapevole del fatto che sia difficile accertare l’effettivo volume delle evasioni e delle frodi IVA, visto che molti Stati membri non raccolgono né rendono noti i dati; constata che, stando alle stime fornite dalla Corte dei Conti, le perdite IVA ammontavano in Germania a 17 miliardi di euro nel 2005 e nel Regno Unito a 18,2 miliardi di euro nell’esercizio 2005-2006; constata che il volume delle frodi IVA potrebbe superare il volume del bilancio totale annuo della Comunità;

3.

esprime apprezzamento per l’iniziativa della Commissione volta ad avviare uno studio per ottenere stime attendibili dell’ammontare delle frodi fiscali, comprese le frodi IVA, nei vari Stati membri; invita la Commissione a fornire alle commissioni competenti del Parlamento europeo gli aggiornamenti sui risultati dello studio non appena saranno disponibili;

4.

esorta la Commissione e il Consiglio a dare una maggiore priorità allo sviluppo di un approccio comune al fine di quantificare e analizzare le frodi IVA, che dovrebbe consentire di valutare se le misure adottate dagli Stati membri contro l’evasione e le frodi IVA hanno avuto effetti positivi o se hanno solo innescato uno spostamento delle frodi IVA verso altri settori economici o Stati membri;

5.

chiede che la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri tengano pienamente conto delle raccomandazioni del Comitato di contatto delle istituzioni superiori di controllo dell’Unione europea del dicembre 2007, che comprendono proposte in merito a come gli Stati membri potrebbero migliorare le loro stime e a come si potrebbe mettere a punto un modello unico di stima delle frodi IVA;

Lacune nelle performance delle autorità degli Stati membri

6.

esprime preoccupazione per le lacune riscontrate dalla Corte dei conti in merito alla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in materia di IVA;

7.

esprime preoccupazione per il fatto che la Corte dei Conti abbia riscontrato che in alcuni Stati membri mancavano i requisiti fondamentali per una cooperazione efficace; constata in particolare che sono confermate le seguenti lacune:

quasi la metà delle richieste d’informazione da uno Stato membro all’altro non ha ricevuto risposta entro il termine stabilito di tre mesi,

l’assetto organizzativo degli uffici centrali di collegamento (UCC), che rappresentano i canali principali per lo scambio d’informazioni, ha contribuito ai ritardi; Italia e Paesi Bassi hanno ripartito i loro UCC in varie unità prive di un reale coordinamento e la Germania ha ripartito il suo UCC in varie unità, senza informare adeguatamente gli altri Stati membri,

esistono differenze significative tra il numero delle richieste che uno Stato membro dichiara di aver ricevuto e quello delle richieste che altri Stati membri dichiarano di aver trasmesso allo stesso; Italia e Germania dichiarano di aver ricevuto rispettivamente il 54 % di richieste in meno e il 32 % di richieste in più rispetto alle richieste che gli altri Stati membri hanno dichiarato di aver inviato loro nel 2005;

8.

esorta gli Stati membri a garantire che lo scambio d’informazioni su richiesta sia tempestivo; è convinto che le modifiche proposte alla direttiva IVA (4) e al regolamento (CE) n. 1798/2003 volte a ridurre i tempi per la raccolta e lo scambio d’informazioni potranno produrre l’effetto voluto soltanto se gli Stati membri che non hanno ancora provveduto in tal senso istituiranno meccanismi di monitoraggio che assicurino la tempestiva evasione delle richieste; chiede alla Commissione di informarlo in merito ai progressi compiuti dai singoli Stati membri nella messa a punto dei meccanismi di monitoraggio e di valutare la loro efficacia;

9.

invita il Consiglio ad affrontare la discrepanza tra il numero di richieste di informazioni che uno Stato membro afferma di aver ricevuto e il numero di richieste che altri Stati membri affermano di avergli inviato, e a risolvere questo problema con urgenza;

10.

raccomanda alla Commissione che, nel quadro dei suoi programmi nazionali di riforma basati sulla strategia di Lisbona, gli Stati membri informino sull’applicazione dei requisiti di trasmissione di dati ad altri Stati membri; ritiene importante che, quando la trasmissione di dati da uno Stato membro all’altro sia soggetta a ritardi sistematici, la Commissione avvii procedure d’infrazione contro lo Stato membro che ritarda la trasmissione di dati;

11.

chiede alla Commissione di facilitare un ulteriore scambio delle migliori prassi e di coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le disposizioni organizzative di una cooperazione amministrativa;

12.

invita gli Stati membri a sfruttare appieno la possibilità di delegare le competenze per lo scambio d’informazioni all’anagrafe tributaria locale, in modo da velocizzare e migliorare la qualità della cooperazione; constata che nel 2007 la Commissione ha reso disponibile un canale di comunicazione elettronica sicuro tra gli uffici locali dei vari Stati membri;

13.

riconosce che la cooperazione amministrativa a livello dell’Unione europea costituisce uno strumento fondamentale nella lotta alle frodi fiscali; esorta gli Stati membri a trarre pienamente profitto dalla possibilità di istituire una cooperazione amministrativa efficace tra i locali uffici delle imposte, anche mediante le comunicazioni elettroniche;

14.

osserva che il Belgio ha lanciato la rete Eurocanet (European Carousel Network) per migliorare lo scambio spontaneo d’informazioni; constata che, nel frattempo, 24 Stati membri hanno partecipato a tale scambio d’informazioni su società sospettate di essere coinvolte in frodi del tipo «operatore scorretto»;

15.

constata che, stando al parere degli esperti, la rete Eurocanet consente alle unità antifrode di identificare più speditamente le frodi IVA in quanto è in grado di fornire uno scambio d’informazioni più completo, si avvale delle autorità del Belgio come base centrale di coordinamento e garantisce il coinvolgimento dei servizi antifrode del settore operativo e amministrativo;

16.

osserva tuttavia che l’efficienza della rete Eurocanet è limitata dal fatto che tre grandi Stati membri quali Germania, Italia e Regno Unito non vi prendono parte; esorta la Germania, l’Italia e il Regno Unito ad aderire alla rete Eurocanet;

17.

manifesta preoccupazione per il fatto che la Corte dei Conti abbia rilevato gravi carenze nel sistema di scambio d’informazioni in materia di IVA (VIES), prodotte sia da ritardi nella raccolta e acquisizione dei dati sia da problemi di rettifica dei dati inesatti; richiede che gli Stati membri e la Commissione intervengano urgentemente per porre rimedio alla situazione entro la fine del 2008;

18.

stenta a comprendere perché gli Stati membri, nonostante l’impegno profuso dalla Commissione per facilitare un accordo, non siano ancora giunti a stabilire un criterio comune per annullare i numeri d’identificazione IVA, sebbene la possibilità di revocare rapidamente un numero IVA sia un elemento essenziale per bloccare e prevenire le frodi IVA;

19.

si rammarica del fatto che controlli simultanei multilaterali non sono sufficientemente utilizzati dagli Stati membri, anche se la Comunità provvede al loro finanziamento e la Corte dei conti segnala che si possono ottenere buoni risultati;

20.

si rammarica, in particolare, alla luce delle succitate lacune rilevate dalla Corte dei conti per quanto riguarda la Germania, che questo Stato membro non si sia conformato alla richiesta di audit della Corte; sostiene il punto di vista della Corte dei conti secondo cui il rifiuto della Germania rappresenta una violazione dei suoi obblighi ai sensi del trattato CE; constata che la Commissione ha avviato, prima della Corte di giustizia, procedure di infrazione contro la Germania; invita la Corte dei conti ad eseguire in Germania l’audit programmato, nel caso di sentenza favorevole della Corte di giustizia;

21.

constata che il gruppo di lavoro del Consiglio incaricato degli aspetti fiscali, ha esaminato la relazione speciale della Corte dei conti; invita il Consiglio ad adottare conclusioni formali sulle osservazioni della Corte dei conti come avviene per le altre relazioni speciali durante la procedura di scarico della Commissione, entro il dicembre 2008;

Seguito delle osservazioni della Corte dei conti in termini di nuova normativa comunitaria

22.

accoglie con favore le proposte della Commissione di modifica della direttiva IVA (5) e del regolamento concernente la cooperazione amministrativa in materia di IVA (6) per accelerare la raccolta e lo scambio di informazioni sulle operazioni intracomunitarie a partire dal 2010, ed esorta il Consiglio ad adottare rapidamente le misure proposte;

23.

invita la Commissione a presentare ulteriori proposte volte a rafforzare negli Stati membri i mezzi di riscossione dell’IVA non corrisposta, rendendo gli operatori commerciali responsabili in solido per le perdite fiscali nel caso in cui la loro inosservanza dell’obbligo di comunicazione di informazioni abbia facilitato la frode;

24.

invita la Commissione a presentare ulteriori proposte sull’accesso automatizzato, da parte di tutti gli Stati membri, a determinati dati non sensibili in possesso di altri Stati membri riguardo ai loro soggetti passivi, nonché sull’armonizzazione delle procedure di registrazione e di cancellazione dei debitori dell’IVA, al fine di garantire la rapida individuazione e cancellazione dei soggetti passivi fittizi;

L’attuale ruolo della Commissione e prospettive future

25.

constata che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1798/2003, la Commissione valuta il funzionamento della cooperazione amministrativa e mette insieme le esperienze degli Stati membri; constata l’intenzione della Commissione di istituire un sistema di monitoraggio dotato di indicatori quantificabili per poter valutare se gli Stati membri siano in grado di fornire, e se in realtà forniscano, effettiva assistenza reciproca; chiede alla Commissione di informare il Parlamento sullo stato di avanzamento prima che inizi la prossima procedura di scarico;

26.

constata che la Commissione non ha accesso al contenuto delle informazioni scambiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1798/2003, e il suo ruolo si limita alla manutenzione e allo sviluppo della rete di comunicazione; concorda con la Corte dei conti che ciò ostacola la capacità della Commissione di individuare le cause dei problemi e di proporre soluzioni;

27.

constata che gli Stati membri rifiutano di concedere alla Commissione (OLAF) l’accesso al contenuto dei dati scambiati ai sensi del regolamento (CE) n. 1798/2003 e ai dati scambiati nel quadro della rete Eurocanet; prende nota della posizione della Commissione (OLAF) che, se avesse accesso ai dati, potrebbe generare un significativo valore aggiunto, fornendo un’analisi dal punto di vista comunitario delle tendenze e dei nuovi meccanismi di frode individuati;

28.

constata che nell’Aprile 2008 Europol ha aperto un dossier analitico per la frode intracomunitaria cosiddetta «dell’operatore scorretto», volto ad identificare gli organizzatori di frodi, scoprire le loro reti criminali e analizzare le più comuni forme di frode «carosello» intracomunitarie;

29.

prende atto delle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 7 ottobre 2008, che ha deciso di creare un nuovo meccanismo volto a migliorare la cooperazione fra gli Stati membri per lottare contro le frodi IVA, il cosiddetto «Eurofisc»; constata che Eurofisc si baserebbe su Eurocanet e che, stando agli orientamenti adottati dal Consiglio ECOFIN, esso sarebbe una rete decentralizzata per lo scambio di informazioni fra Stati membri, rete a cui tutti gli Stati membri potrebbero partecipare su base volontaria e la cui organizzazione poggerebbe su un accordo fra gli Stati membri partecipanti, con il sostegno della Commissione;

30.

conviene che serve una nuova spinta a livello politico per poter conseguire miglioramenti sostanziali nella cooperazione per la lotta contro le frodi IVA; è tuttavia convinto che l’introduzione di Eurofisc apporterà valore aggiunto solo se la partecipazione ad esso è obbligatoria per tutti gli Stati membri, onde evitare i problemi incontrati con Eurocanet, e a condizione che la Commissione partecipi pienamente all’attività della rete e svolga un ruolo di coordinamento;

31.

invita il Consiglio a proseguire i negoziati sulla proposta di regolamento relativo alla reciproca assistenza amministrativa in materia di lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità europea, compresa la frode IVA, che fornirebbe un quadro dettagliato per una cooperazione amministrativa multidisciplinare anti-frode;

32.

invita l’organismo responsabile dei servizi della Commissione, la DG Fiscalità e Unione Doganale e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), a creare una task force che prenda in esame le seguenti domande:

Come può la Commissione attivare sinergie fra i diversi servizi dedicati alla lotta contro le frodi IVA, allo scopo di evitare lo spreco di energie e la competizione fra i diversi servizi?

Fino a che livello dovrebbe la Commissione avere accesso al contenuto dell’informazione scambiata fra gli Stati membri?

Potrebbe la Commissione diventare un organismo centrale di coordinamento per la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri e, in caso affermativo, in che modo?

In che modo dovrebbero entrare in relazione le attività di lotta contro le frodi IVA della Commissione e le attività di Europol ed Eurojust?

Potenziamento delle azioni di cooperazione fra le autorità giudiziarie

33.

chiede agli Stati membri di eliminare gli ostacoli giuridici di diritto interno che impediscono azioni giudiziarie transfrontaliere, in particolare nei casi in cui le perdite IVA si verificano in un altro Stato membro;

34.

constata che, stando alla Commissione, il reddito comunitario risultante dalle risorse proprie IVA è protetto dalla convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, del 1995 (7), osserva che il Consiglio ha adottato nel 1997 una relazione esplicativa che escludeva esplicitamente l’IVA dall’ambito della convenzione; constata che la relazione esplicativa non produce effetti giuridicamente vincolanti; invita il Consiglio a rivedere la sua interpretazione al fine di eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono azioni giudiziarie transfrontaliere nei confronti delle frodi IVA;

*

* *

35.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, a Europol e a Eurojust, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 20 del 25.1.2008, pag. 1.

(2)  GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

(3)  Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 Ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto. (GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1).

(4)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

(5)  Direttiva 2006/112/CE.

(6)  Regolamento (CE) n. 1798/2003.

(7)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.


28.1.2010   

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CE 21/8


Giovedì 4 dicembre 2008
Situazione delle donne nei Balcani

P6_TA(2008)0582

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sulla situazione delle donne nei Balcani (2008/2119(INI))

2010/C 21 E/04

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 6 e 49 del trattato sull'Unione europea,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979,

vista la risoluzione 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza del 31 ottobre 2000,

visti i lavori della Conferenza di Vienna sui diritti umani del 1993, che ha affermato i diritti umani e condannato la violazione di tali diritti in nome della cultura o della tradizione,

vista la dichiarazione di Bruxelles sulla prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri umani adottata il 20 settembre 2002,

viste le relazioni della Commissione del 2007 sui progressi compiuti dai paesi candidati e potenziali candidati accompagnata dalla comunicazione della Commissione del 6 novembre 2007 intitolata «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2007-2008» (COM(2007)0663),

vista la comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2007 intitolata «Verso una risposta dell'Unione alle situazioni di fragilità — l'intervento in circostanze difficili per lo sviluppo sostenibile, la stabilità e la pace» (COM(2007)0643),

vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2008 intitolata «Rafforzare la prospettiva europea dei Balcani occidentali» (COM(2008)0127),

viste le attività e la relazione sui progressi del Gruppo d'azione sulle pari opportunità che opera ai sensi del Patto di stabilità per l'Europa sud-orientale (2004),

visto lo studio intitolato «La situazione delle donne nei paesi balcanici: prospettiva comparativa» condotto da Marina Blagojević per conto del Parlamento europeo (Belgrado, febbraio 2003),

vista la sua risoluzione del 22 aprile 2004 sulle donne nell'Europa sud-orientale (1),

viste la sua risoluzione del 6 luglio 2005 sul ruolo delle donne in Turchia nella vita sociale, economica e politica (2) e la sua risoluzione del 13 febbraio 2007 sul ruolo delle donne nella vita sociale, economica e politica della Turchia (3),

vista la sua risoluzione del 1 giugno 2006 sulla situazione delle donne rom nell'Unione europea (4),

viste le conclusioni della conferenza internazionale «Le donne nella risoluzione di conflitti», svoltasi a Lubiana il 21 e 22 giugno 2008 presso l'Institutum Studiorum Humanitatis, la facoltà post lauream di scienze umanistiche di Lubiana,

vista la norma 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0435/2008);

1.

ritiene che la prosecuzione della stabilizzazione economica e la creazione di istituzioni democratiche nei paesi dei Balcani richieda la partecipazione attiva delle donne (dal momento che rappresentano poco più della metà della popolazione);

2.

nota con apprensione che le leggi sull'uguaglianza di genere e le relative pratiche (a livello istituzionale, finanziario e umano) non sono pienamente garantite nonostante esista una differenza fra i paesi che hanno avviato i negoziati di adesione e i paesi che non lo hanno fatto;

3.

sottolinea l'importanza delle pari opportunità per le donne e di una partecipazione paritaria al mercato del lavoro, condizioni indispensabili per l'indipendenza economica delle donne, per la crescita economica nazionale e per la lotta contro la povertà, alla quale le donne sono più esposte degli uomini;

4.

osserva che i tagli ai servizi sociali e alla spesa pubblica, ad esempio per l'assistenza sanitaria, l'assistenza all'infanzia e alle famiglie, hanno colpito le donne in maniera sproporzionata; rileva che questi benefici e servizi non salariali precedentemente concessi consentivano alle donne di accedere al lavoro retribuito e conseguentemente di conciliare la vita lavorativa e quella familiare;

5.

rileva con preoccupazione che le donne, di norma meno rappresentate sul mercato del lavoro, sono invece presenti in sovrannumero in alcuni mestieri (tradizionalmente «femminili») laddove la loro situazione, soprattutto nelle aree rurali, è più precaria; a tal proposito richiede misure specifiche per scongiurare la femminilizzazione dei settori «scarsamente retribuiti»; esprime inoltre preoccupazione riguardo al fenomeno del cosiddetto «divario retributivo dovuto al genere» nonché al fatto che le donne incontrino difficoltà a fondare una propria impresa;

6.

invita i governi dei paesi nei Balcani a istituire un quadro giuridico che consenta una retribuzione uguale per entrambi i sessi, a sostenere le donne nel conciliare vita privata e vita professionale, e a fornire a questo scopo istituti di buona qualità, accessibili e dal costo sostenibile per l'assistenza all'infanzia e agli anziani, nonché a rimuovere gli ostacoli all'imprenditoria femminile;

7.

sottolinea l'importanza della formazione al fine di sradicare gli stereotipi di ruolo, sia maschile che femminile, e culturali, ed evidenzia il fatto che il sistema formativo stesso dovrebbe evitare di promuovere percorsi stereotipati, compresa la scelta della carriera professionale;

8.

attira l'attenzione sulle condizioni nel complesso insufficienti dell'infrastruttura sanitaria, soprattutto nelle aree rurali, e invita i governi a garantire alle donne un monitoraggio regolare del tumore alla cervice uterina e al seno nonché dell'HIV/AIDS, al quale le donne sono più esposte degli uomini; evidenzia infine l'importanza della riabilitazione psicologica e medica delle donne vittime di guerra;

9.

ritiene che le donne nei Balcani, che hanno subito la guerra, non dovrebbero più essere considerate soltanto come vittime di guerra, quanto piuttosto come fautrici della stabilizzazione e risoluzione di conflitti; sottolinea il fatto che le donne nei Balcani in generale possono assumersi questo ruolo soltanto se sono rappresentate pariteticamente nel processo decisionale a livello politico ed economico; è favorevole alle quote e invita i paesi che non lo hanno ancora fatto a promuovere la rappresentanza femminile e ove necessario ad introdurre in maniera efficace quote femminili in seno ai partiti politici e alle assemblee nazionali, e incoraggia i paesi che lo stanno già facendo a continuare per garantire la partecipazione delle donne alla vita politica superando la loro sottorappresentazione e ad implementare azioni positive in vista di rimuovere il cosiddetto «glass ceiling» («soffitto di vetro») affinché uomini e donne siano sensibilizzati sin dall'infanzia sul tema della cittadinanza e possano impegnarsi a tal proposito;

10.

nota con preoccupazione che, nonostante il quadro legislativo recentemente instaurato nella maggior parte dei paesi balcanici, la violenza domestica e gli abusi verbali permangono; invita pertanto i paesi interessati ad adottare le misure necessarie per creare case di accoglienza per le vittime e garantire che le istituzioni incaricate dell'applicazione della legge, le autorità giuridiche e i funzionari pubblici diventino più sensibili a questo fenomeno;

11.

sottolinea che la violenza domestica è ancor più diffusa rispetto a quanto emerga dai dati esistenti e che, anche negli Stati che dispongono di una legislazione specifica in materia, le statistiche e i dati a tal riguardo risultano frammentari, non sono standardizzati e sono raccolti in modo non soddisfacente;

12.

sottolinea l'importanza delle campagne di sensibilizzazione nella lotta contro gli stereotipi, la discriminazione (basata su questioni inerenti il genere, la cultura o la religione) e la violenza domestica, e in favore dell'uguaglianza di genere nel suo complesso; rileva che tali campagne dovrebbero essere integrate dalla promozione di un'immagine positiva attraverso modelli femminili nei media e nella pubblicità, nei materiali didattici e in Internet;

13.

accoglie favorevolmente la recente evoluzione del quadro legislativo e istituzionale che riflette un forte impegno volto a garantire pari opportunità tra uomini e donne nei paesi interessati; al contempo ribadisce che sono necessarie misure rigorose affinché queste disposizioni possano essere pienamente attuate nella pratica;

14.

esorta i governi dei Balcani a intraprendere azioni per aprire la via all'attuazione di un approccio integrato in materia di parità di genere, a tutti i livelli e in tutti i settori della vita politica e sociale;

15.

invita gli Stati membri ad approvare, qualora non l'abbiano ancora fatto, i piani nazionali relativi all'attuazione della sopramenzionata risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ad attuarli nel momento in cui si occuperanno dei paesi dei Balcani;

16.

nota con preoccupazione che i paesi dei Balcani sono paesi di transito nell'ambito della tratta degli esseri umani, e che generalmente le vittime di tale tratta sono le donne e i bambini; sottolinea che l'uguaglianza di genere, le campagne di sensibilizzazione, le iniziative contro la corruzione e la criminalità organizzata sono essenziali per prevenire nei Balcani fenomeni negativi come la prostituzione e la tratta e tutelare le potenziali vittime;

17.

invita i paesi dei Balcani ad adottare misure urgenti volte a contrastare la prostituzione, in particolare la prostituzione e la pornografia infantili, a rafforzare le sanzioni previste per la coercizione o l'incitamento alla prostituzione e/o per aver preso parte alla realizzazione di materiale pornografico, rendendo la pedopornografia su Internet passibile di sanzioni penali;

18.

sottolinea l'importanza delle ONG e delle organizzazioni femminili nell'individuare i problemi delle donne e trovarvi soluzioni adeguate, e in particolare del Gruppo d'azione sulle pari opportunità che opera ai sensi del Patto di stabilità per l'Europa sud-orientale nello sviluppare i processi democratici e la stabilità nella regione; incoraggia il lavoro di tali ONG e suggerisce di condividere le migliori pratiche in materia di uguaglianza di genere tra i paesi interessati, nonché con le reti di ONG europee;

19.

invita la Commissione a stanziare fondi di preadesione volti a rafforzare i diritti delle donne nei Balcani, in particolare attraverso ONG ed organizzazioni femminili;

20.

chiede alla Commissione di esercitare un attento monitoraggio e pressioni affinché siano soddisfatti i criteri di Copenaghen, soprattutto per quanto concerne le pari opportunità per donne e uomini e i diritti delle donne nei paesi candidati e potenziali candidati; invita inoltre i paesi candidati e potenziali candidati dei Balcani ad armonizzare la loro legislazione in materia di lotta alla discriminazione e uguaglianza di genere con l'acquis communautaire, in vista di un possibile accesso futuro;

21.

invita la Commissione a garantire che la politica definita nella suddetta comunicazione del 5 marzo 2008, volta a rafforzare le ONG nei Balcani occidentali, sia orientata in particolar modo sulla garanzia di una partecipazione delle donne nella società civile;

22.

sottolinea che le donne rom sono oggetto di diverse forme di discriminazione (razziale, etnica, di genere) e sono più esposte alla povertà e all'esclusione sociale, per cui occorrerebbe sviluppare un approccio olistico al fine di affrontare tali problemi; le donne rom in particolare sono vittima di pregiudizi in molti paesi e risentono della mancanza di cittadinanza, hanno un accesso limitato a un'istruzione di qualità, non riescono ad accedere ai servizi sanitari, le loro condizioni di vita sono inadeguate, il loro tasso di disoccupazione è elevato e il livello della loro partecipazione politica e pubblica nella società è basso;

23.

nota con preoccupazione la mancanza di informazioni e indicatori statistici aggiornati che possano contribuire a valutare la situazione delle donne nei Balcani;

24.

invita i paesi candidati e potenziali candidati nei Balcani a fornire garanzie in merito alla completa eliminazione di tutte le forme di discriminazione e pregiudizio nei confronti delle donne che sono oggetto di diverse forme di discriminazione, in particolare le donne rom; invita i paesi dei Balcani a introdurre una strategia antidiscriminazione efficace e pratica, da attuare a tutti i livelli (nazionale e locale);

25.

invita l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere anche a estendere i controlli relativi all'uguaglianza di genere ai paesi dei Balcani, prestando particolare attenzione ai paesi candidati;

26.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai Parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati e potenziali candidati in questione.


(1)  GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 1070.

(2)  GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 385.

(3)  GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 174.

(4)  GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 283.


28.1.2010   

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Giovedi 4 dicembre 2008
Piano europeo di gestione della popolazione dei cormorani

P6_TA(2008)0583

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sull’elaborazione di un Piano europeo di gestione della popolazione di cormorani al fine di ridurre il loro impatto crescente sulle risorse ittiche, la pesca e l’acquacoltura (2008/2177(INI))

2010/C 21 E/05

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1),

vista la comunicazione della Commissione dell’11 aprile 2008 intitolata «Il ruolo della PCP nell’attuazione di un approccio ecosistemico alla gestione dell’ambiente marino» (COM(2008)0187),

vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2) («direttiva Uccelli»),

vista la comunicazione della Commissione del 28 maggio 2002 sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2002)0181),

vista la comunicazione della Commissione europeo del 19 settembre 2002 intitolata «Una strategia per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura europea» (COM(2002)0511),

viste le conclusioni delle riunioni del Consiglio «Agricoltura e pesca» del 27 e 28 gennaio 2003 a Bruxelles,

vista la risoluzione del 15 febbraio 1996 sul problema dei cormorani in relazione all’attività di pesca in Europa (3),

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (4),

visto l’articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0434/2008),

A.

visto il rapido incremento del numero di cormorani (Phalacrocorax carbo) sul territorio dell’Unione europea, dove la popolazione complessiva di questi volatili è cresciuta di 20 volte negli ultimi 25 anni, e si stima sia compresa, attualmente, tra 1,7 e 1,8 milioni di esemplari,

B.

considerando i danni comprovati e permanenti alle imprese acquicole e agli stock di numerose specie di pesce selvatico nelle acque interne e lungo le coste di molti Stati membri,

C.

considerando che l’attuazione di un approccio ecosistemico alla gestione dell’ambiente marino e costiero nonché delle acque interne esige una politica equilibrata che assicuri un bilanciamento tra obiettivi diversi tra loro, ma assolutamente legittimi, dello sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche: protezione degli uccelli e conservazione della biodiversità sia per quanto riguarda l’avifauna che la fauna ittica, da una parte, e il legittimo interesse dei pescatori e degli acquicoltori nello sfruttamento economico delle risorse ittiche, dall’altra parte; considerando altresì che il regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (5) rappresenta un esempio di una tale politica equilibrata,

D.

considerando inoltre i danni arrecati in modo manifesto e con effetti duraturi da tali uccelli alla vegetazione di determinate aree geografiche di molti Stati membri,

E.

considerando che attualmente le forme di coordinamento bilaterale e multilaterale a livello scientifico e amministrativo, all’interno dell’Unione europea, né con gli Stati terzi interessati, sul censire il fenomeno e contrastare tale tendenza, soprattutto per quanto riguarda la rilevazione di dati attendibili e generalmente riconosciuti sulla popolazione complessiva di cormorani nell’Unione europea,

F.

considerando che la sottospecie Phalacrocorax carbo sinensis (cormorano continentale) già nel 1997 è stata depennata dall’elenco delle specie per le quali sono previste misure specifiche di protezione degli habitat (allegato I della direttiva Uccelli), poiché tale sottospecie, al più tardi dal 1995, aveva raggiunto uno «stato di conservazione favorevole» (Favourable Conservation Status), mentre la sottospecie Phalacrocorax carbo carbo (cormorano atlantico) non è mai stata inserita in tale elenco in quanto non minacciata,

G.

considerando che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino della direttiva Uccelli consente agli Stati membri di adottare contromisure provvisorie al fine di prevenire «gravi danni», a condizione che gli obbiettivi di tutela della direttiva Uccelli non vengano compromessi (in concreto che le condizioni di conservazione favorevoli della specie, non siano compromesse),

H.

considerando che il pericolo di gravi danni aumenta in maniera esponenziale e quanto più il numero di cormorani presenti in una regione si avvicina al limite di resistenza (Carrying Capacity) dei grandi bacini idrici, tanto più le contromisure a livello locale perdono efficacia,

I.

considerando che il concetto di «gravi danni» che figura all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, della direttiva Uccelli, che concede agli Stati membri di intervenire direttamente nel controllo della popolazione di una specie, non è chiaramente definito, e che quindi si palesa una notevole incertezza giuridica presso le amministrazioni nazionali, con conseguenti forti conflitti sociali,

J.

considerando che le conclusioni del gruppo di esperti internazionale sul problema dei cormorani in Europa sono sostanzialmente contraddittorie, come rilevato dalle relazioni finali dei progetti REDCAFE (6), FRAP (7) ed EIFAC (8),

K.

considerando che, malgrado l’autorizzazione e il finanziamento di misure volte a limitare i danni provocati dai cormorani, rientrino tra i compiti degli Stati membri ovvero delle regioni, alla luce anche soltanto della caratteristica di uccelli migratori dei cormorani, una gestione sostenibile delle popolazioni è possibile solo attraverso un’azione coordinata di tutti gli Stati membri e delle regioni interessati, con il sostegno dell’Unione europea,

L.

considerando che nella comunicazione della Commissione intitolata «Una strategia per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura europea» nella sezione «Specie protette predatrici» si legge: «gli impianti di acquacoltura possono essere attaccati da predatori, uccelli o mammiferi, appartenenti a specie selvatiche protette. La predazione compromette seriamente la redditività delle aziende itticole e la lotta contro i predatori è particolarmente difficile, soprattutto nei grandi bacini estensivi e nelle lagune. L’efficacia dei dispositivi di allontanamento è dubbia, giacché gli animali vi si abituano rapidamente. Per i cormorani, l’unica protezione di cui dispongono pescatori e itticoltori consiste nel controllare la crescita delle popolazioni selvatiche»,

M.

considerando che nelle riunioni del 27 e 28 gennaio 2003, in merito alle strategie per lo sviluppo sostenibile dell’acquicoltura europea, il Consiglio ha affermato che è necessario mettere a punto una strategia comune relativa agli animali che si nutrono di pesce (per esempio i cormorani),

N.

visti le linee guida per i piani di gestione delle popolazioni di grandi carnivori (Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores) (9), recentemente pubblicate dalla Commissione, in particolare in relazione al chiarimento del concetto di «stato di conservazione favorevole» e di «popolazione minima vitale» (Minimum Viable Population), nonché all’affermazione secondo cui gli obiettivi di tutela potrebbero essere più facilmente raggiunti se il numero di soggetti di una specie viene mantenuto al di sotto del livello teorico di resistenza massima di una zona,

O.

ricordando che le misure di vario genere finora sperimentate a livello nazionale, regionale e locale hanno dimostrato di avere solo un’efficacia limitata nell’arginare i danni causati dalla popolazione dei cormorani,

P.

ricordando che negli ultimi anni non tutti i mezzi a diposizione per la rilevazione dei dati relativi al settore alieutico sono stati sfruttati (per esempio la linea di bilancio 11 07 02: supporto alla gestione delle risorse alieutiche (miglioramento dei pareri scientifici),

Q.

ricordando che le deroghe di cui all’articolo 9 della direttiva Uccelli applicate attualmente in quasi tutti gli Stati membri per prevenire i danni locali, nonostante gli elevati oneri amministrativi e gli ingenti costi sociali non abbiano concorso ad attenuare in modo sostenibile il problema,

R.

ricordando che la Commissione, nonostante le ripetute richieste da parte degli interessati (associazioni di pescatori e di pescatori a mano con l’amo, imprese acquicole ecc.), del mondo scientifico, nonché di comitati e rappresentanze degli Stati membri e delle regioni, non si è mostrata disponibile a presentare nuove proposte in grado di risolvere la problematica di livello europeo;

1.

invita la Commissione e gli Stati membri a fornire, attraverso in finanziamento di rilevazioni scientifiche periodiche, dati attendibili e generalmente riconosciuti sulla popolazione complessiva, la struttura e i tassi di fertilità e mortalità degli esemplari di cormorani presenti in Europa;

2.

propone che sia costituita, con la partecipazione dei centri di ricerca sulla pesca e delle autorità competenti in materia e attraverso un monitoraggio sistematico dei cormorani sotto l’egida dell’Unione europea e degli Stati membri, una banca dati affidabile ed efficace, generalmente riconosciuta e aggiornata annualmente, sullo sviluppo, la quantità e la distribuzione geografica della popolazione di cormorani in Europa;

3.

invita la commissione a concedere in appalto e finanziare uno studio scientifico che sulla base dei dati attualmente disponibili sulla popolazione nidificante, il tasso di fertilità e mortalità, elabori un modello di valutazione per la dimensione e la struttura della popolazione complessiva di cormorani

4.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere attraverso opportuni canali, la creazione delle premesse idonee per scambi bilaterali e multilaterali a livello scientifico e amministrativo, sia all’interno dell’Unione europea sia con i paesi terzi indicando la provenienza delle rilevazioni, delle comunicazioni, dei contributi o delle pubblicazioni ma soprattutto delle statistiche, in maniera tale da poter risalire chiaramente ad una fonte scientifica, ufficiale o legata ad associazioni, in particolare alle associazioni per la protezione dell’ambiente e degli uccelli;

5.

invita la Commissione a valutare attraverso un’analisi comparativa le conclusioni contrastanti tra loro relative ad un piano di gestione dei cormorani dei progetti REDCAFE, da un lato, e FRAP, è EIFAC, dall’altro;

6.

invita la Commissione a istituire un gruppo di lavoro, la cui composizione rifletta in modo equilibrato gli interessi in gioco, con il mandato vincolante di effettuare, per un anno, un’analisi sistematica dei costi e dei benefici delle possibili azioni in materia di gestione dei cormorani a livello degli Stati membri, di valutarne la plausibilità dal punto di vista logico e scientifico e formulare una raccomandazione;

7.

invita la Commissione a presentare un piano di gestione dei cormorani a più livelli, coordinato a livello europeo, che integri nel lungo termine i cormorani nel paesaggio modificato dall’uomo, senza pregiudicare gli obiettivi della direttiva Uccelli e del programma Natura 2000 per quanto concerne le specie ittiche e gli ecosistemi acquatici;

8.

invita la Commissione, ai fini di una maggiore certezza giuridica, a definire chiaramente il concetto di «gravi danni», di cui dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera a, trattino 3, della direttiva Uccelli, allo scopo di darne un’interpretazione univoca;

9.

invita la Commissione a fornire altresì orientamenti più generali sulla natura delle deroghe consentite ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva Uccelli, e in particolare a chiarire ulteriormente la terminologia al fine di evitare qualunque rischio di ambiguità;

10.

esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere una gestione sostenibile della popolazione dei cormorani attraverso un coordinamento, una cooperazione e una comunicazione rafforzati a livello scientifico e amministrativo, nonché a definire premesse adeguate per l’elaborazione di un piano di gestione per i cormorani a livello europeo;

11.

invita la Commissione a esaminare tutti gli strumenti giuridici a disposizione, al fine di ridurre gli effetti negativi della popolazione di cormorani sulla pesca e sull’acquacoltura e, nell’elaborazione della sua iniziativa per la promozione dell’acquacoltura in Europa, a prendere in considerazione gli effetti positivi di un piano di gestione della popolazione di cormorani a livello europeo e a presentare eventualmente proposte di soluzione al problema dei cormorani;

12.

invita la Commissione e gli Stati membri a mettere a disposizione le risorse destinate dal bilancio comunitario alla rilevazione dei dati relativi al settore della pesca, in particolare quelle di cui alla linea di bilancio 11 07 02: supporto alla gestione delle risorse alieutiche (miglioramento dei pareri scientifici), anche per rilevazioni, analisi e studi previsionali sulla popolazione di cormorani nel territorio dell’Unione europea nella prospettiva di un monitoraggio periodico di questa specie di uccelli;

13.

incarica il suo Presidente a trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

(3)  GU C 65 del 4.3.1996, pag. 158.

(4)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(5)  GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17.

(6)  REDCAFE (Reducing the Conflict between Cormorants and Fisheries on a Pan-European Scale) è un progetto finanziato dall’UE nell’ambito del Quinto programma quadro per la ricerca e lo sviluppo, concluso nel 2005.

(7)  FRAP (Framework for Biodiversity Reconciliation Action Plans) è un progetto finanziato dalla Commissione nell’ambito del Quinto programma quadro per la ricerca e lo sviluppo, concluso nel 2006.

(8)  EIFAC (European Inland Fisheries Advisory Commission) è un comitato consultivo regionale della FAO per la pesca nelle acque continentali e dell’acquicoltura.

(9)  Cfr. http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/index_en.htm.


Parlamento europeo

Giovedì 4 dicembre 2008

28.1.2010   

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CE 21/16


Giovedi 4 dicembre 2008
Accordo tra la Repubblica di Corea e la Comunità europea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali *

P6_TA(2008)0572

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra il governo della Repubblica di Corea e la Comunità europea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali (SEC(2007)1731 — C6-0398/2008 — 2008/0004(CNS))

2010/C 21 E/06

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (SEC(2007)1731),

visto l'accordo tra il governo della Repubblica di Corea e la Comunità europea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali,

visti gli articoli 83 e 308 del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0398/2008),

visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0452/2008);

1.

approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Corea.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di decisione del Consiglio

Considerando 2 bis (nuovo)

 

(2 bis)

Poiché il reciproco riconoscimento, fra la Comunità europea e la Corea del Sud, delle normative sulla concorrenza è il modo più efficace per contrastare un comportamento anticoncorrenziale, il ricorso a strumenti di difesa commerciale (SDC) fra le due parti dovrebbe essere minimizzato .

Emendamento 2

Proposta di decisione del Consiglio

Considerando 4 bis (nuovo)

 

(4 bis)

Tale accordo dovrebbe essere considerato nel contesto del quadro generale degli accordi esistenti tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea e di quelli attualmente in fase di negoziato, in particolare i negoziati concernenti un possibile accordo di libero scambio.

28.1.2010   

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Giovedì 4 dicembre 2008
Stock di aringa presente ad ovest della Scozia *

P6_TA(2008)0573

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (COM(2008)0240 — C6-0204/2008 — 2008/0091(CNS))

2010/C 21 E/07

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0240),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0204/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0433/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 7

(7)

Per garantire la stabilità delle possibilità di pesca, è opportuno limitare la variazione dei TAC da un anno all'altro quando la taglia dello stock supera le 75 000 tonnellate .

(7)

Per garantire la stabilità delle possibilità di pesca, è opportuno limitare la variazione dei TAC da un anno all'altro.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera a

a)

mantenendo la mortalità per pesca a un tasso annuo di 0,25 per classi di età appropriate quando lo stock riproduttore supera le 75 000 tonnellate;

a)

mantenendo la mortalità per pesca a un tasso annuo di 0,25 per classi di età appropriate per l'anno successivo agli anni per i quali le stime del CIEM e dello CSTEP indicano che lo stock riproduttore è pari o superiore alle 75 000 tonnellate;

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera c

c)

imponendo divieti di pesca nel caso in cui lo stock riproduttore scenda al di sotto delle 50 000 tonnellate.

c)

prevedendo un rigoroso piano di ricostituzione, basato sui pareri del CIEM e dello CSTEP, nel caso in cui lo stock riproduttore scenda al di sotto delle 50 000 tonnellate.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 3

3.   L'obiettivo fissato al paragrafo 1 è conseguito applicando una variazione massima del TAC pari al 15 % annuo quando lo stock riproduttore supera le 75 000 tonnellate.

3.   L'obiettivo fissato al paragrafo 1 è conseguito applicando una variazione massima del TAC pari al 15 % per un determinato anno in cui lo stock riproduttore supera le 75 000 tonnellate e applicando una variazione massima del TAC pari al 20 % per un determinato anno in cui lo stock riproduttore è compreso tra le 50 000 e le 75 000 tonnellate .

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2

2.   Se il parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca ( CSTEP ) indica che, nell'anno per il quale il TAC deve essere fissato, la biomassa riproduttiva dello stock supererà le 75 000 tonnellate, il TAC è fissato a un livello che, in base al parere dello CSTEP, darà luogo a un tasso annuo di mortalità per pesca di 0,25. Ove del caso, detto livello è adeguato in conformità all'articolo 5.

2.   Se il parere dello CSTEP indica che, nell'anno per il quale il TAC deve essere fissato, la biomassa riproduttiva dello stock raggiungerà o supererà le 75 000 tonnellate, il TAC è fissato a un livello che, in base al parere dello CSTEP, darà luogo a un tasso annuo di mortalità per pesca di 0,25. Ove del caso, detto livello è adeguato in conformità all'articolo 5.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 3

3.   Se il parere dello CSTEP indica che, nell'anno per il quale il TAC deve essere fissato, la biomassa riproduttiva dello stock sarà inferiore a 75 000 tonnellate ma superiore a 50 000 tonnellate, il TAC è fissato a un livello che, in base al parere dello CSTEP, darà luogo a un tasso annuo di mortalità per pesca di 0,2.

3.   Se il parere dello CSTEP indica che, nell'anno per il quale il TAC deve essere fissato, la biomassa riproduttiva dello stock sarà inferiore a 75 000 tonnellate ma superiore a 50 000 tonnellate, il TAC è fissato a un livello che, in base al parere dello CSTEP, darà luogo a un tasso annuo di mortalità per pesca di 0,2. La variazione del TAC in un determinato anno non deve essere superiore al 20 % rispetto al TAC dell'anno precedente. Ove del caso, detto livello è adeguato in conformità all'articolo 5, paragrafi 2 bis e 2 ter.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 4

4.   Se il parere dello CSTEP indica che, nell'anno per il quale il TAC deve essere fissato, la biomassa riproduttiva dello stock sarà inferiore a 50 000 tonnellate, il TAC è fissato a 0 tonnellate .

4.   Se il parere dello CSTEP indica che, nell'anno per il quale il TAC deve essere fissato, la biomassa riproduttiva dello stock sarà inferiore a 50 000 tonnellate, il TAC è soggetto a un rigoroso piano di ricostituzione, basato sui pareri del CIEM e dello CSTEP .

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 5 bis (nuovo)

 

5 bis.     Qualora per un determinato anno il CIEM e lo CSTEP non siano in grado di fornire stime sullo stock riproduttore o sulla mortalità per pesca, il TAC dovrebbe rimanere invariato rispetto all'anno precedente. Tuttavia, a partire dal secondo anno e per ogni anno successivo per il quale non sono disponibili previsioni scientifiche, il TAC dovrebbe essere ridotto del 10 % rispetto a quello dell'anno precedente.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Se l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, prima frase, dà come risultato un TAC superiore di oltre il 20 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC superiore solamente del 20 % al TAC di tale anno.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter.     Se l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, prima frase, dà come risultato un TAC inferiore di oltre il 20 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC inferiore solamente del 20 % al TAC di tale anno.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 4

4.   Il paragrafo 3 non si applica alle navi che trasmettono quotidianamente la propria dichiarazione di cattura al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera, previsto all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2847/93, ai fini dell'inserimento in una base dati informatizzata.

4.   Il paragrafo 3 non si applica alle navi che trasmettono quotidianamente , e in ogni caso prima di lasciare la zona ad ovest della Scozia, la propria dichiarazione di cattura al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera, previsto all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2847/93, ai fini dell'inserimento in una base dati informatizzata.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 8

Se la Commissione, sulla base di un parere dello CSTEP, constata che i tassi minimi di mortalità per pesca e i livelli di biomassa dello stock riproduttore specificati all'articolo 3, paragrafo 2, non sono atti a conseguire l'obiettivo indicato all'articolo 3, paragrafo 1, il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione , decide a maggioranza qualificata di procedere a una revisione di detti quantitativi.

Se la Commissione, sulla base di un parere dello CSTEP, constata che i tassi minimi di mortalità per pesca e i livelli di biomassa dello stock riproduttore specificati all'articolo 3, paragrafo 2, non sono atti a conseguire l'obiettivo indicato all'articolo 3, paragrafo 1, il Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato , decide di procedere a una revisione di detti quantitativi.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1

1.   La Commissione chiede ogni anno allo CSTEP e al comitato consultivo regionale per gli stock pelagici di formulare un parere sui progressi realizzati per conseguire gli obiettivi del piano pluriennale. Se da tale parere risulta che si è lontani dal raggiungerli, il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione , le misure addizionali e/o alternative necessarie per garantirne il conseguimento.

1.   La Commissione chiede ogni anno allo CSTEP e al comitato consultivo regionale per gli stock pelagici di formulare un parere sui progressi realizzati per conseguire gli obiettivi del piano pluriennale. Inoltre, la Commissione prevede di elaborare un altro indice di reclutamento indipendente per gli stock di aringa ad ovest della Scozia. Se da tale parere risulta che si è lontani dal raggiungerli, il Consiglio adotta , secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato , le misure addizionali e/o alternative necessarie per garantirne il conseguimento.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2

2.   La Commissione riesamina i risultati e il funzionamento del piano pluriennale a intervalli di almeno quattro anni dalla data di adozione del presente regolamento. La Commissione chiede allo CSTEP e al comitato consultivo regionale per gli stock pelagici di formulare un parere in merito al riesame. Ove del caso, il Consiglio può decidere a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione , di apportare opportuni adeguamenti al piano pluriennale.

2.   La Commissione riesamina i risultati e il funzionamento del piano pluriennale a intervalli di almeno quattro anni dalla data di adozione del presente regolamento. La Commissione chiede allo CSTEP e al comitato consultivo regionale per gli stock pelagici di formulare un parere in merito al riesame. Ove del caso, il Consiglio può decidere , secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato , di apportare opportuni adeguamenti al piano pluriennale.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 10 — comma 1 bis (nuovo)

 

Ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006, le misure per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del presente regolamento, sono considerate un piano di ricostituzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002.


28.1.2010   

IT

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CE 21/21


Giovedi 4 dicembre 2008
Obbligazioni alimentari *

P6_TA(2008)0574

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (14066/2008 — C6-0384/2008 — 2005/0259(CNS))

2010/C 21 E/08

(Procedura di consultazione — nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

visto il testo del progetto del Consiglio (14066/2008),

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0649),

vista la sua posizione del 13 dicembre 2007 (1),

visti l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 67, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0384/2008),

visti l'articolo 51 e l'articolo 55, paragrafo 3, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0456/2008);

1.

approva il testo del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo sottoposto a consultazione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2007)0620.


28.1.2010   

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CE 21/22


Giovedi 4 dicembre 2008
Strumenti di misura e metodi di controllo metrologico (rifusione) ***I

P6_TA(2008)0575

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (rifusione) (COM(2008)0357 — C6-0237/2008 — 2008/0123(COD))

2010/C 21 E/09

(Procedura di codecisione — rifusione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0357),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0237/2008),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera del 3 dicembre 2008 di adottare la proposta, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE e delle raccomandazioni del gruppo di lavoro consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione,

visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0429/2008),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


28.1.2010   

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CE 21/23


Giovedi 4 dicembre 2008
Strumento di risposta rapida all’impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo ***I

P6_TA(2008)0576

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di risposta rapida all’impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo (COM(2008)0450 — C6-0280/2008 — 2008/0149(COD))

2010/C 21 E/10

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0450),

visti l’articolo 251, paragrafo 2, e l’articolo 179, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0280/2008),

visto l’articolo 51 del regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0396/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

approva le due dichiarazioni comuni del Parlamento, del Consiglio e della Commissione qui allegate;

3.

ritiene che l’importo di riferimento indicato nella proposta legislativa non sia compatibile con il massimale della rubrica 4 del quadro finanziario pluriennale senza un adeguamento del massimale in conformità delle disposizioni dell’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII); ritiene che il finanziamento di questo strumento non debba mettere a rischio il finanziamento di altre priorità e gli attuali impegni dell’Unione europea;

4.

sottolinea che, qualora l’autorità legislativa decida di adottare la proposta legislativa, si applicheranno le disposizioni del punto 14; sottolinea che il Parlamento avvierà negoziati con l’altro ramo dell’autorità di bilancio al fine di giungere tempestivamente a un accordo sul finanziamento di questo strumento;

5.

ritiene che, nel corso di questi negoziati, i due rami dell’autorità di bilancio dovrebbero esaminare tutte le possibilità di finanziamento, compresa l’estensione della riserva per aiuti di emergenza; ritiene che tale finanziamento totale non debba superare 1 miliardo di euro;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


Giovedi 4 dicembre 2008
P6_TC1-COD(2008)0149

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 dicembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento di regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 1337/2008)


Giovedi 4 dicembre 2008
ALLEGATO

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 3, paragrafo 1

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che la presentazione da parte della Commissione, quanto prima possibile ed entro il 1o maggio 2009, del piano globale che fornirà informazioni concernenti l'elenco dei paesi destinatari e l'assegnazione delle risorse finanziarie tra i diversi soggetti ammissibili, garantendo il corretto equilibrio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, non è una condizione preliminare per l'adozione delle prime misure di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 1 del regolamento. Le tre istituzioni convengono altresì che il piano globale prevederà, se del caso, la possibilità di adeguare l'attuazione a nuove circostanze.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 13

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che il processo decisionale per l'adozione delle misure di esecuzione deve essere quanto più semplice e rapido possibile, per il periodo fino al 30 aprile 2009.

Il Consiglio accetta che il periodo per la trasmissione dei documenti da sottoporre al parere del comitato sia limitato a dieci giorni lavorativi.

Il Parlamento accetta che il periodo concesso per esercitare il suo diritto di controllo sulle misure sottoposte al comitato giunga a termine cinque giorni lavorativi dopo la data di ricevimento del parere del comitato sulle proposte di misure da parte del registro della comitatologia.

Il Consiglio e la Commissione accettano che la reazione del Parlamento assuma la forma di una lettera inviata dal Presidente della commissione per lo sviluppo al membro competente della Commissione e sia portata all'attenzione di tutti i deputati del Parlamento.


28.1.2010   

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CE 21/24


Giovedì 4 dicembre 2008
Lotta alla frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie (sistema comune IVA) *

P6_TA(2008)0577

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie (COM(2008)0147 — C6-0154/2008 — 2008/0058(CNS))

2010/C 21 E/11

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0147),

visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0154/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A6-0448/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di direttiva — atto modificativo

Considerando 1

(1)

Le frodi relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA) si ripercuotono in maniera significativa sulle entrate fiscali degli Stati membri e perturbano l'attività economica del mercato interno creando flussi di beni non giustificati ed immettendo nel mercato beni a prezzi anormalmente bassi.

(1)

Le frodi relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA) si ripercuotono in maniera significativa sulle entrate fiscali degli Stati membri e perturbano l'attività economica del mercato interno creando flussi di beni non giustificati ed immettendo nel mercato beni a prezzi anormalmente bassi. Inoltre, l'evasione IVA incide non solo sul finanziamento dei bilanci degli Stati membri ma anche sull'equilibrio complessivo delle risorse proprie dell'Unione europea, in quanto le riduzioni delle risorse proprie basate sull'IVA vanno compensate mediante un aumento delle risorse proprie del reddito nazionale lordo.

Emendamento 2

Proposta di direttiva — atto modificativo

Considerando 4 bis (nuovo)

 

(4 bis)

Al fine di migliorare e accrescere l'efficacia dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE, la Commissione dovrebbe incoraggiare le amministrazioni fiscali degli Stati membri a sviluppare la loro capacità amministrativa, in modo da essere in grado di ricevere dichiarazioni per via elettronica dal maggior numero possibile di categorie di soggetti passivi.

Emendamento 3

Proposta di direttiva — atto modificativo

Considerando 6

(6)

Tenuto conto dell' evoluzione dell'ambiente e degli strumenti di lavoro degli operatori , occorre consentire a questi ultimi, per ridurre al minimo i loro oneri amministrativi, di ottemperare agli obblighi di dichiarazione mediante procedure elettroniche semplici.

(6)

La presente direttiva non è destinata in alcun modo a incidere sulle azioni intraprese a livello della Comunità per conseguire entro il 2012 una riduzione del 25 % degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese. In particolare, tenuto conto della conseguente evoluzione dell'ambiente e degli strumenti di lavoro , è auspicabile che agli operatori, per ridurre al minimo i loro oneri amministrativi, sia garantita la possibilità di ottemperare agli obblighi di dichiarazione mediante procedure elettroniche semplici.

Emendamento 4

Proposta di direttiva — atto modificativo

Considerando 6 bis (nuovo)

 

(6 bis)

Ai fini di una migliore valutazione dell'impatto dei nuovi obblighi formali, in particolare per quanto concerne l'estensione alle prestazioni di servizi dell'obbligo di informazione, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione di valutazione degli effetti di questi obblighi, in particolare in termini di costi amministrativi per i soggetti interessati e le amministrazioni, e dell'efficacia di detti obblighi formali nella lotta contro la frode fiscale. Se del caso, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa che modifica il contenuto degli obblighi formali.

Emendamento 5

Proposta di direttiva — atto modificativo

Considerando 7 bis (nuovo)

 

(7 bis)

La Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di istituire, a livello di Unione europea, una banca dati contenente i dati di identificazione delle persone fisiche che hanno costituito, amministrato o gestito società coinvolte in operazioni intracomunitarie fraudolente in materia di IVA. Prima che una nuova società sia registrata, l'organismo nazionale competente dovrebbe chiedere all'amministrazione fiscale nazionale un certificato fiscale dell'Unione europea da essa rilasciato previa consultazione della rispettiva banca dati alla quale dovrebbe essere collegata.

Emendamento 6

Proposta di direttiva — atto modificativo

Articolo 1 — punto 7

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 263 — paragrafo 2 — comma 2

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, per determinate categorie di soggetti passivi, la presentazione degli elenchi riepilogativi tramite altri mezzi.

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, per determinate categorie di soggetti passivi, la presentazione degli elenchi riepilogativi tramite altri mezzi fino al … (1).

Emendamento 7

Proposta di direttiva — atto modificativo

Articolo 1 bis (nuovo)

 

Articolo 1 bis

Relazione della Commissione

Entro … (2), la Commissione elabora una relazione di valutazione dell'impatto della presente direttiva. La relazione si concentra, in particolare, sui costi amministrativi derivanti dai nuovi obblighi formali dei soggetti interessati e sul grado di efficacia di tali obblighi formali nella lotta contro l'evasione fiscale. La Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa che modifica il contenuto degli obblighi formali.


(1)   31 dicembre dell'anno in cui la direttiva …/…/CE (l'atto modificativo) entra in vigore.

(2)   Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.


28.1.2010   

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CE 21/27


Giovedì 4 dicembre 2008
Lotta alla frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie *

P6_TA(2008)0578

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1798/2003 per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie (COM(2008)0147 — C6-0155/2008 — 2008/0059(CNS))

2010/C 21 E/12

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0147),

visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0155/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A6-0449/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — paragrafo -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1798/2003

Considerando 17

 

(-1)

Il considerando 17 è sostituito dal seguente:

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1). Il Parlamento europeo dovrebbe essere pienamente informato sulle misure previste, conformemente al punto 5 dell'Accordo fra Parlamento europeo e Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio (2) .

Emendamento 2

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1798/2003

Articolo 6

 

(-1 bis)

All'articolo 6 i termini «procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2,» sono sostituiti da «procedura di regolamentazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2».

Emendamento 3

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1798/2003

Articolo 18 — comma 1

 

(-1 ter)

All'articolo 18, primo comma, i termini «procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2,» sono sostituiti da «procedura di regolamentazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2».

Emendamento 4

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1798/2003

Articolo 25 — paragrafo 3

 

(3 bis)

All'articolo 25, paragrafo 3, i termini «procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2» sono sostituiti da «procedura di regolamentazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2».

Emendamento 5

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1798/2003

Articolo 27 — paragrafo 4 — comma 2

 

(3 ter)

All'articolo 27, paragrafo 4, secondo comma, i termini «procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2» sono sostituiti da «procedura di regolamentazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2».

Emendamento 6

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1, paragrafo 3 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1798/2003

Articolo 29 — paragrafi 1 e 2

 

(3 quater)

All'articolo 29, paragrafi 1 e 2, i termini «procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2» sono sostituiti da «procedura di regolamentazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2».

Emendamento 7

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 3 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1798/2003

Articolo 30 — paragrafi 1 e 2

 

(3 quinquies)

All'articolo 30, paragrafi 1 e 2, i termini «procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2» sono sostituiti da «procedura di regolamentazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2».

Emendamento 8

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — paragrafo 3 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1798/2003

Articolo 35

 

(3 sexies)

L'articolo 35 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   Gli Stati membri e la Commissione valutano periodicamente l'applicazione del presente regolamento. La Commissione centralizza le informazioni relative alle azioni intraprese dagli Stati membri per perseguire le frodi, divulga quelle che abbiano ottenuto i migliori risultati e che ritenga più idonee per rimediare ai comportamenti fraudolenti. »

b)

dopo il paragrafo 1 è inserito il paragrafo seguente :

« 1 bis.     La Commissione elabora un insieme di indicatori che permettano di definire le zone in cui il rischio di infrazione fiscale è più elevato rispetto ad altre. Le misure della autorità fiscali nazionali sono dettate dalla necessità di rimediare alla frode e di facilitare l'adempimento degli obblighi per i contribuenti onesti.»

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L'elenco degli elementi statistici necessari per valutare l'applicazione del presente regolamento è stabilito secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2. Sulla base dei dati così raccolti, la Commissione elabora un insieme di indicatori che permettano di accertare in quale misura ogni Stato membro collabora con la Commissione e con gli altri Stati membri fornendo le informazioni disponibili e prestando l'assistenza necessaria per porre rimedio alle frodi. Tali documenti sono pubblici. »

Emendamento 9

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 3 septies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1798/2003

Articolo 37

 

(3 septies)

all'articolo 37 i termini «procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2» sono sostituiti da «procedura di regolamentazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2».

Emendamento 10

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 3 octies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1798/2003

Articolo 44 — paragrafo 4 (nuovo)

 

(3 octies)

All'articolo 44 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 4.     Il Parlamento europeo è pienamente informato sulle misure previste, conformemente al punto 5 dell'Accordo fra Parlamento europeo e Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio.».


(1)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(2)   GU C 143 del 10.6.2008, pag. 1.